SET T EMB R E 2 0 1 2 P I A N O D I L AVO R O P E R L A C U LT U R A 2 0 1 1 - 2 0 1 4 AGENDA EUROPEA P E R L A C U LT U R A «««««« REL AZIONE FINALE INDICAZIONI PRATICHE PER RIDURRE IL COSTO DI GESTIONE DEI PRESTITI DI BENI CULTURALI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA UNIONE EUROPEA GRUPPO DI LAVORO DEGLI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI UE (METODO DI COORDINAMENTO APERTO) SULLA MOBILITÀ DELLE COLLEZIONI Unione europea AGENDA EUROPEA P E R L A C U LT U R A P I A N O D I L AVO R O P E R L A C U LT U R A 2 0 1 1 - 2 0 1 4 «««««« SE T T EMB R E 2012 REL AZIONE FINALE INDICAZIONI PRATICHE PER RIDURRE IL COSTO DI GESTIONE DEI PRESTITI DI BENI CULTURALI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA UNIONE EUROPEA GRUPPO DI LAVORO DEGLI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI UE (METODO DI COORDINAMENTO APERTO) SULLA MOBILITÀ DELLE COLLEZIONI I NDI CE 2 1. Introduzione 3 1.1. Premessa 1.2. Conclusioni 7 9 2. Organizzazione del lavoro 11 3. Temi 15 3.1. Garanzia di Stato 3.2. Responsabilità condivisa 3.3.Valutazioni 3.4. Valutazione del rischio 3.5. Riduzione del costo di trasporto 17 23 25 29 32 4. Ringraziamenti 37 5. Allegati 41 5.1. Bibliografia/sitografia, inclusi siti web 5.2. Valutazioni del rischio e assicurazioni commerciali: risultati delle interviste con i broker 5.3. Valutazioni 5.4.Trasporto 47 51 6. 57 Membri del Gruppo di Lavoro MCA indi c e 43 45 «««««« Introduzione in tr oduz ion e A vendo collaborato in qualità di co-presidenti del Gruppo di Lavoro di Esperti “Metodo di Coordinamento Aperto” (MCA) sulla Mobilità delle Collezioni desideriamo ancora una volta ringraziare, a nome di tutti i membri del Gruppo, i tanti esperti e i rappresentanti ufficiali degli Stati Membri per la loro competenza e i preziosi contributi apportati per tutto il periodo in cui abbiamo lavorato insieme. Questo documento segue il nostro primo rapporto pubblicato nel giugno 2010. È stato quindi con molto piacere che abbiamo accettato il compito di continuare il nostro lavoro e stilare una relazione finale unitamente ad un “toolkit” di consigli pratici, a coronamento di tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme per promuovere la mobilità delle collezioni e agevolare i prestiti del nostro comune patrimonio culturale fra tutti gli Stati Membri della Unione Europea. Abbiamo deliberatamente optato per una relazione breve, tuttavia chi legge dovrebbe sapere che essa rappresenta solo una sintesi della grande mole di lavoro certosino svolto in ciascuno dei sottogruppi. Tutti hanno lavorato al massimo per stilare i questionari, distribuirli ai colleghi e agli esperti di tutti gli Stati Membri, analizzare le informazioni ricevute e preparare suggerimenti utili. Le singole relazioni sono allegate a questa sintesi generale e vi raccomandiamo di consultarle. È stato un vero piacere lavorare insieme e siamo particolarmente grati a quei rappresentanti governativi ed esperti museali dei vari Stati Membri che si sono impegnati a fondo in ciascuno dei gruppi, e per i quali questo lavoro ha rappresentato un onere aggiuntivo rispetto agli impegni del loro lavoro abituale. Siamo altresì grati ai vari esperti che ci hanno illustrato le loro presentazioni e ringraziamo la Commissione per averci consentito di organizzare questi incontri. Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti da questo gruppo MCA e ribadiamo di avere molto apprezzato questa collaborazione. Ci fa particolarmente piacere che si siano instaurati dei nuovi rapporti e che alcuni Stati Membri stiano continuando a lavorare sulle procedure di cui abbiamo discusso (come l’introduzione di uno Schema di Garanzia di Stato o la preparazione di leggi che prevedano la Non Sequestrabilità dei beni culturali in prestito temporaneo all’estero). Tuttavia si rende necessario un avvertimento: gli argomenti trattati dai vari gruppi avevano complessità differenti, pertanto diversi sono anche i risultati ottenuti. Per esempio è essenziale che per i temi fondamentali più complessi, come la difficile questione delle valutazioni, l’analisi dei problemi di trasporto e, per esempio, il numero esiguo di vettori disponibili per le opere d’arte, segua una ulteriore e più dettagliata trattazione e un maggiore investimento in termini di tempo ed energia da dedicare in aggiunta ai nostri ordinari impegni di lavoro, al fine di conseguire dei risultati utili. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 5 Ecco perché vogliamo raccomandare al Consiglio dell’Unione Europea (Comitato Affari Culturali – CAC) e alla Commissione Europea di proseguire e incrementare nell’immediato futuro i loro sforzi in questi settori, per esempio con la creazione di un comitato permanente di esperti sulla Mobilità delle Collezioni. Molto lavoro resta da fare per agevolare veramente la mobilità dei beni culturali. Inoltre in alcuni settori occorre una azione tempestiva per evitare di perdere lo slancio acquisito e magari tornare indietro, per esempio nel settore degli schemi di garanzia di Stato, dove alcune parti insistono sulla necessità di una assicurazione commerciale nonostante ci siano degli schemi di garanzia di Stato del tutto soddisfacenti. Noi riteniamo che ci siano delle pratiche anticoncorrenziali e chiediamo alla Commissione di svolgere delle indagini. I nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito, in particolare ai Presidenti e ai membri dei 4 sottogruppi e alla Commissione per il suo costante supporto. Hillary Bauer (Regno Unito) e Rosanna Binacchi (Italia) Bruxelles, Settembre 2012 6 Int r o d uz i one 1.1.Premessa Il Piano di Lavoro del Consiglio per la Cultura 2011-2014, che stabilisce l’attuazione della Agenda Europea per la Cultura, ha riconosciuto come area prioritaria il “Patrimonio culturale, ivi inclusa la mobilità delle collezioni”. In questo contesto è stato creato un gruppo di lavoro di esperti degli Stati Membri (2011-2012) per esaminare modalità e strumenti atti a semplificare le procedure di prestito. L’attuale gruppo di lavoro è partito dai risultati del precedente gruppo di lavoro, istituito in linea con il Piano di Lavoro del Consiglio per la Cultura 2008-2010. Quel gruppo aveva degli obiettivi più ampi rispetto all’attuale, perché oltre alla mobilità delle collezioni trattava anche altre problematiche relative alle attività delle istituzioni culturali, come la prevenzione di furti e traffici illeciti e la mobilità dei professionisti museali. Il gruppo ha cercato il modo di promuovere ulteriormente l’accesso al patrimonio culturale tra Stati Membri e la condivisione di collezioni che sono testimoni di una storia comune oltre che nazionale. Il rapporto Lending to Europe (2005) che ha dato il via al dibattito sulla Mobilità delle Collezioni descrive bene questo principio: I musei rappresentano un collegamento tra il patrimonio Europeo e i cittadini di oggi e di domani. Sono diventati dei laboratori vitali che stimolano i nostri sensi e aumentano la nostra percezione della cultura. I musei hanno un potenziale enorme per mettere in rilievo la ricchezza della nostra diversità culturale, creare un ponte tra culture diverse e aumentare la consapevolezza degli elementi comuni del nostro retaggio culturale. Il Piano di Lavoro per la Cultura 2011-2014 ha ridotto la portata delle attività del gruppo attuale al fine di concentrare il suo lavoro più specificatamente sulla mobilità delle collezioni e produrre risultati pratici. Infatti in linea con l’attuale Piano di Lavoro, “Gli esperti identificheranno le buone pratiche relative a tutti gli aspetti della mobilità delle collezioni”. Gli obiettivi previsti nel Piano di Lavoro sono i seguenti: • U n insieme di strumenti, toolkit, (che includa delle direttive sulle buone pratiche, dei modelli e “manuali d’uso” sullo schema di garanzia di stato); • Un manuale di buone pratiche per le autorità nazionali su “altri temi rilevanti”. Ecco come abbiamo affrontato il compito: Come nel precedente Gruppo MCA sono stati nominati due co-presidenti (Hillary Bauer, Regno Unito e Rossana Binnacchi, Italia), successivamente abbiamo organizzato il lavoro in sottogruppi che hanno affrontato il compito generale di trovare il modo di ridurre i costi di gestione dei prestiti prendendo in considerazione diversi aspetti: 1.migliorare e ampliare gli schemi di garanzia e gli accordi di responsabilità condivisa a livello di Stato Membro della UE; 2.migliorare le procedure di valutazione per le opere d’arte e i beni culturali e i sistemi/meccanismi di valutazione ai fini del risarcimento (e della responsabilità condivisa); 3. s emplificare e migliorare le procedure di valutazione del rischio nella gestione dei prestiti; 4. rendere le procedure di trasporto più affidabili e meno costose. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 7 Il Gruppo di Lavoro si è riunito in cinque incontri in seduta “plenaria”: il 24 marzo 2011, il 22 giugno 2011, il 9 novembre 2011, il 16 marzo 2012 e il 6 giugno 2012 e nella maggior parte dei casi si sono tenuti anche degli incontri preliminari dei sottogruppi il giorno precedente ciascun incontro, il che è stato un modo efficace di lavorare insieme. Esperti dei 25 Stati Membri hanno preso parte a questo MCA e centinaia di professionisti in tutta Europa sono stati coinvolti ed hanno contribuito al nostro lavoro. Nel corso dei vari incontri abbiamo assistito a presentazioni di esperti su argomenti specifici e in particolare: • C indy Zalm (ex presidente del Netherlands Registrars Group e Registrar del Museo Storico Olandese) sulla riduzione dei costi di trasporto; •William Brown (Consulente Nazionale sulla Sicurezza, Arts Council, Regno Unito) sulla sicurezza dei beni e delle sedi ai fini della concessione della garanzia di stato; •Kate Parsons (Presidente dei Registrar del Regno Unito) su questioni relative alla garanzia di Stato e alla responsabilità condivisa; •Stephen Dunn (Senior Exhibitions Registrar, National Gallery, Londra) su problemi riguardanti la riluttanza dei prestatori ad utilizzare gli schemi di garanzia di stato; •Lucía Villarreal (Coordinatore Mostre, Museo Prado, Madrid) sull’esperienza del museo Prado con gli schemi di garanzia di stato; •Antonio Piscitelli (Dirigente, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Italia) sulla procedura di applicazione della garanzia di Stato e su tematiche inerenti. Inoltre, in linea con il Piano di Lavoro per la Cultura 2011-2014, la Commissione ha commissionato uno studio sulla Valutazione delle Opere d’Arte ai fini della Gestione dei Prestiti, atteso per i prossimi mesi. Come è stato fatto dal precedente Gruppo MCA, quando abbiamo preparato la nostra relazione intermedia, ciascuno dei gruppi di lavoro ha inviato dei questionari dettagliati ai funzionari ministeriali responsabili e agli esperti museali degli Stati Membri e ne ha analizzato i risultati. Le discussioni e le raccomandazioni che seguono sono il risultato di questo lavoro, stilato sotto forma di relazione e di un “toolkit” comprendente tutte le informazioni pratiche e utili che abbiamo raccolto. 8 Int r o d uz i one 1.2.C onclusio ni Dal lavoro svolto è emerso che al fine di promuovere i prestiti in Europa è essenziale: Raccomandazioni alle Istituzioni Europee: • P rendere in considerazione la possibilità di istituire un comitato permanente di esperti degli Stati Membri sulla mobilità delle collezioni al fine di monitorare l’attuazione delle raccomandazioni di questa relazione e l’utilizzo del toolkit e trovare il modo di mantenere le informazioni aggiornate; •Assicurare che i finanziamenti per i prossimi programmi per la cultura tengano conto della dimensione museo e prevedano finanziamenti per agevolare l’accesso al patrimonio comune Europeo incrementando i prestiti; •Indagare sulle pratiche potenzialmente anticoncorrenziali dei pochi trasportatori di opere d’arte al fine di ridurre i costi; •Agevolare e incoraggiare i programmi di scambio di professionisti museali tra musei, del tipo Erasmus, in particolare per i Registrar e altro personale direttamente coinvolto nella gestione dei prestiti. Raccomandazioni agli Stati Membri: • Introdurre uno schema di garanzia di stato supportato dal Governo centrale e sostenuto da un severo regime di ispezioni sulla sicurezza per tutte le sedi e i processi coinvolti nei prestiti dei beni culturali; •Persuadere tutti i prestatori e coloro che ricevono il prestito ad avvalersi di tale schema e prevenire la condotta anticoncorrenziale di alcuni assicuratori commerciali che danno un’idea sbagliata della sicurezza offerta dagli schemi di garanzia di stato, dichiarando per esempio che i Governi non pagano celermente su una richiesta legittima; •Ove non siano applicabili schemi di garanzia di stato, prendere in considerazione dei sistemi di responsabilità condivisa tra i prestatori abituali e coloro che ricevono i prestiti; •Introdurre e applicare chiare procedure di valutazione del rischio; •Introdurre e applicare standard e procedure di valutazione comuni, allo scopo di evitare che i valori vengano inutilmente gonfiati; •Introdurre e utilizzare il più possibile moduli e documenti standard ed accettati a livello internazionale – si veda il Toolkit; •Supportare i musei nella istituzione di una organizzazione dei Registrar Nazionali per riunire tutto il personale di museo responsabile del controllo dei prestiti in entrata e in uscita al fine di valutare problemi comuni ed esempi di buone pratiche. Raccomandazioni ai professionisti museali: • A ggiornarsi sui nuovi sviluppi, partecipare attivamente alle reti di settore e conoscere i referenti da contattare per ottenere informazioni aggiornate; • Evitare contratti con società che offrono vantaggi specifici non direttamente collegati al servizio effettivo fornito o che danneggiano altri protagonisti del mercato. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 9 E a tutti i livelli: • Incoraggiare i professionisti museali (nonché i funzionari statali) ad avviare e mantenere contatti personali, poiché la fiducia personale è uno dei fattori principali nei rapporti che regolano i prestiti delle collezioni; • Informare e formare i professionisti museali attraverso continui seminari e la distribuzione di materiale informativo rilevante a livello nazionale; • Istituire programmi di scambio/Erasmus tra musei per i professionisti museali direttamente coinvolti nella gestione dei prestiti; • Nominare un referente nel museo competente a cui tutti i professionisti museali a livello nazionale di altri Stati Membri possono rivolgere domande; • Nominare una organizzazione nazionale di musei o un singolo museo come responsabile dell’organizzazione di sessioni pratiche di formazione per i professionisti museali a livello nazionale; • Inserire le procedure di gestione dei prestiti nei piani di studio universitari per futuri professionisti museali (per es. corsi in museografia). • Per il futuro: > i referenti nazionali dovrebbero raccogliere esperienze e fornire piattaforme per la condivisione di conoscenze pratiche e la ricerca di soluzioni a livello nazionale; > i referenti nazionali dovrebbero assicurare che eventuali richieste e preoccupazioni ricevano attenzione a livello di UE. 10 Int r o d uz i one ORGANIZZAZIONE DEL L AVORO © National Museum of Sculpture, Valladolid «««« OR GANIZ Z AZ IONE DE L L A V ORO Le distinte problematiche inerenti la mobilità delle collezioni in Europa sono state assegnate a quattro sottogruppi: 1. Schemi di garanzia/responsabilità condivisa 2. Valutazione 3. Valutazione del rischio 4. Trasporto Ciascuno di questi sottogruppi ha studiato il modo di eliminare gli ostacoli alla mobilità delle collezioni che ancora persistono in quel settore specifico. Le procedure proposte sono il risultato dell’analisi delle risposte ai questionari elaborati dai gruppi competenti, delle interviste a professionisti di un settore specifico e tengono conto del contributo degli esperti. Nelle sedute plenarie i sottogruppi hanno avuto l’opportunità di scambiarsi informazioni sugli esiti delle proprie ricerche e su eventuali nuovi sviluppi, discutere i progressi e prendere decisioni. Durante le sedute plenarie ciascun sottogruppo ha avuto l’opportunità di condividere le proprie conclusioni con il resto del Gruppo di Lavoro e chiedere suggerimenti e opinioni agli altri SM. Su ciascun argomento dei sottogruppi sono stati invitati degli esperti per raccontare le proprie esperienze e consigliare il Gruppo di Lavoro sugli ostacoli alla mobilità riscontrati nella pratica quotidiana. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 13 14 © Csanád Szesztay European Union Open Method of Coordination Expert Group on Cultural and Creative Industries «««« Temi OMD 15 Temi 3.1. Garanzia d i S ta to Introduzione La garanzia di Stato è un sistema nazionale in base al quale lo stato supporta l’organizzazione di mostre importanti assumendo (parte del) rischio/responsabilità dell’organizzatore. Si tratta di un impegno, da parte dell’autorità competente dello stato che riceve il prestito, a risarcire eventuali danni occorsi durante il periodo di prestito. Ciò significa che se un oggetto preso in prestito da un museo viene danneggiato o perso durante una mostra, lo stato garantisce il risarcimento di (parte) del danno o perdita. La garanzia è infatti il trasferimento allo stato di (parte di) responsabilità/rischio dal museo che riceve il prestito. Poiché il rischio di chi riceve il prestito è coperto, questi può procedere con il prestito generalmente senza la necessità di acquistare una costosa assicurazione commerciale. I costi assicurativi rappresentano una percentuale notevole, che oscilla tra il 15 % e il 40 %, del budget totale della mostra, e vengono pagati, di norma, dall’istituto che riceve il prestito alle compagnie di assicurazione, per le quali si tratta di un rischio basso dati gli alti standard di sicurezza predisposti dai grandi musei e dalle gallerie per i beni culturali. La garanzia di Stato solleva i musei dall’ingente sforzo economico imposto ai loro budget dai costi assicurativi, riducendo al tempo stesso il rischio effettivo per i beni in prestito e garantendo i più alti standard di cura per gli oggetti garantiti (e questo è un elemento essenziale di ogni schema di garanzia di stato). Non solo aiuta finanziariamente i musei ma fornisce garanzie per il “benessere” dell’oggetto in prestito, promuovendo quindi la fiducia tra le istituzioni interessate dal prestito e favorendo gli scambi culturali. Secondo un sondaggio effettuato dal sottogruppo MCA su “Garanzia di Stato e accordi di responsabilità condivisa” nel 2009-2010, 22 paesi Europei (stati membri e non) su 30 intervistati hanno già messo a punto uno schema di garanzia di stato. I paesi in questione sono: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito. Ad eccezione di Malta e Lussemburgo, che non hanno adottato una legge ad hoc ma utilizzano tale schema nella pratica, tutti gli altri paesi hanno delle leggi in vigore che riguardano la garanzia di stato. Si noti anche che in Slovenia la garanzia di stato, sebbene prevista dalla legge, nella pratica non è stata mai applicata. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 17 Paesi con o senza garanzia di Stato Paesi con garanzia di Stato Paesi senza garanzia di Stato La cartina indica la diffusione geografica della garanzia di Stato in Europa © the Netherlands Cultural Heritage Agency (RCE) 18 Te m i Obiettivi Uno degli obiettivi di questa relazione e del suo toolkit è di semplificare le procedure di gestione dei prestiti supportando e chiarendo l’utilizzo degli schemi di garanzia. Le parole chiave di questo impegno sono familiarità, apertura e trasparenza. Richiamando l’attenzione sugli schemi di garanzia e raccogliendone le informazioni dai diversi stati membri, abbiamo inteso rimuovere le incertezze e i pregiudizi dovuti alla mancata conoscenza degli schemi degli altri. La fiducia è un elemento essenziale in questo processo e la vogliamo incoraggiare creando principi e direttive simili e promuovendo contatti telefonici e via mail con operatori noti in altri Stati Membri al fine di raggiungere una collaborazione ottimale. Fornendo una disamina in lingua inglese di tutte le norme sulla garanzia di Stato abbiamo voluto, come nostro obiettivo primario, rendere i sistemi comprensibili per tutti i professionisti museali dei diversi paesi che siano interessati al loro utilizzo. Facendo conoscere gli schemi di ciascuno e dimostrando il basso rischio di uno schema ben gestito, le reticenze nei confronti della richiesta di garanzia di Stato dovrebbero cadere. La reciprocità dovrebbe diventare il principio guida della futura condotta. Inoltre abbiamo voluto organizzare le norme in modo pratico. Lo abbiamo fatto creando un sistema stratificato utile per trovare i documenti esistenti e le informazioni. Questo sistema offre, infatti, collegamenti a informazioni specifiche se richieste, mantenendo al tempo stesso il documento chiaro e compatto. Offrendo delle linee guida per l’introduzione di schemi di garanzia di Stato abbiamo voluto dimostrare i vantaggi di questi schemi e come procedere per la creazione di uno schema di garanzia di stato. Le statistiche mostrano quanto sia bassa la probabilità di richieste di indennizzo e quanto sia basso il costo per il museo e lo stato. Metodologia Per creare i documenti pratici per il toolkit, il sottogruppo sulla Garanzia di Stato ha stilato e distribuito due questionari. Questi sono poi stati inviati agli enti statali responsabili della copertura della garanzia di ciascuno Stato Membro che dispone di uno schema di garanzia di stato. Il primo era finalizzato alla creazione di schede informative. A tal fine il sottogruppo ha stilato una lista di domande atte a fornire la più ampia descrizione del quadro normativo e delle leggi di ciascuno SM. Per mantenere una struttura funzionale delle schede, il sottogruppo ha scelto di suddividerle in due livelli, di cui il primo contiene risposte generali inequivocabili e il secondo collegamenti a siti nazionali (possibilmente in inglese) con informazioni dettagliate. Il secondo questionario serviva a raccogliere le statistiche che mostrano che la garanzia di Stato effettivamente riduce i costi della mobilità delle collezioni, senza costi esorbitanti per gli stati. In base a queste statistiche e all’esperienza il sottogruppo ha prodotto anche delle linee guida per i paesi che intendano introdurre uno schema di garanzia di stato. Poiché in questi documenti è utilizzata un terminologia specifica, il sottogruppo ha deciso che sarebbe stato utile includere nel toolkit un Glossario di termini in almeno quattro lingue: Inglese, Francese, Tedesco e Italiano. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 19 Raccomandazioni Raccomandazioni ai professionisti museali: • Si raccomanda la creazione di una rete di Registrar simile ai gruppi nazionali di Registrar già esistenti in alcuni paesi, ma a livello Europeo. È più facile giungere ad un accordo se c’è fiducia reciproca e comprensione. Ecco perché è importante conoscersi. • Si raccomanda di portare a conoscenza del personale dei musei gli schemi di garanzia di stato, possibilmente con l’uso del toolkit. Non c’è ancora abbastanza familiarità con gli schemi di Garanzia. È importante garantire che tutti i prestatori accettino la Garanzia di Stato. • I risparmi conseguiti dai musei rispetto ai costi della assicurazione commerciale dovrebbero essere investiti nella promozione della Garanzia di Stato, per esempio puntando sulla sicurezza dei musei. Più musei utilizzeranno gli schemi di Garanzia di Stato, maggiore sarà il risparmio. • È importante per i musei seguire le buone pratiche nella gestione e utilizzo della collezione, ecco perché si raccomanda l’uso di procedure scritte nella gestione dei prestiti, per garantire che tutte le norme e le azioni siano chiare a tutti gli addetti museali quando si tratta di questioni come la valutazione, la assicurazione, la garanzia, la valutazione del rischio e così via. SPECTRUM1 può essere uno strumento molto utile per le procedure sulla gestione delle collezioni e si presta ad essere utilizzato per norme e regolamenti su questioni come assicurazione e valutazione. SPECTRUM è uno standard di gestione di collezioni aperto e gratuito, distribuito dal Collections Trust nel Regno Unito e adottato da vari paesi nella UE. SPECTRUM è sviluppato attivamente e mantenuto grazie alla collaborazione con professionisti museali. 1 http://www.collectionslink.org.uk/programmes/ spectrum 20 Te m i Raccomandazioni agli Stati Membri: • Al fine di migliorare e agevolare la mobilità delle collezioni, raccomandiamo agli stati membri che non dispongano di uno schema di garanzia, di prendere in considerazione l’adozione di tale schema, utilizzando i modelli di buone pratiche illustrati attraverso le statistiche riportate nel toolkit. Gli enti governativi dovrebbero investire attivamente o supportare lo sviluppo di un efficace schema di garanzia di stato. Un sistema ben gestito apporta vantaggi a vari livelli, innanzi tutto a livello di riduzione di costo. Sarà possibile organizzare più mostre di alto valore artistico e culturale con un maggiore numero di visitatori. E questo porterà ad un pubblico più ampio, ad un aumento dell’imprenditorialità dei musei e ad uno sviluppo economico generale nell’area. • Gli stati dovrebbero cercare di far convergere e standardizzare gli schemi di garanzia che gestiscono, al fine di impedire il rifiuto di una copertura offerta da determinati schemi di garanzia, adducendo come motivo che forniscono una copertura insufficiente rispetto ad altri. • Per essere efficace ed efficiente uno schema di garanzia di Stato non dovrebbe richiedere il raggiungimento di soglie finanziarie minime per i beni culturali, né dovrebbe imporre un limite massimo al valore totale che può essere garantito dallo schema di volta in volta. È più importante puntare a garantire che la sicurezza sia massima in ogni fase del processo. La perdita totale di tutte le opere in prestito coperte da garanzia di Stato per una mostra specifica non è che una possibilità teorica. Consentendo un limite massimo del valore totale di tutte le opere coperte dallo schema di volta in volta, si obbliga il gestore dello schema a rifiutare garanzia di Stato a delle mostre per il solo fatto che è stato raggiunto il limite massimo. L’assenza di una soglia minima dà l’opportunità ai musei meno privilegiati di beneficiare dello schema di garanzia di Stato (dato che queste soglie minime troppo spesso limitano i vantaggi dello schema ai grandi musei nazionali). • Gli stati che dispongono di uno schema di garanzia dovrebbero controllare se questo non possa essere reso più completo effettuando il “benchmarking” con i migliori sistemi disponibili. Si raccomanda altresì a tutti gli stati di valutare come rendere lo schema più facile da usare tenendo comunque sempre a mente che la sicurezza dei beni in tutte le fasi è il requisito preponderante. • Gli stati dovrebbero promuovere l’accoglienza degli schemi di garanzia degli altri stati da parte dei loro musei, e in particolare da parte dei musei loro affidati. La disponibilità di una traduzione inglese dei vari schemi di garanzia di Stato incoraggerà i prestatori ad accettare gli schemi di garanzia offerti. Occorre impegnarsi al massimo per contrastare l’idea che gli schemi di garanzia di Stato siano inferiori alla copertura della assicurazione commerciale. • I musei statali non dovrebbero chiedere la copertura per guerra, deprezzamento o negligenza tranne che in casi eccezionali. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 21 Raccomandazioni alle Istituzioni Europee: • Per la distribuzione del toolkit, si raccomanda l’utilizzo di una piattaforma su internet che renderebbe più agevole l’utilizzo di link a siti e di alcune funzioni del toolkit (come il glossario multilingue ecc.). Questa dovrebbe essere di facile accesso e pubblicizzata fra i professionisti museali. Una collaborazione con una organizzazione come NEMO sarebbe utile per la distribuzione del toolkit. • Per rendere il glossario il più efficace possibile, si raccomanda di svilupparlo ulteriormente in un “Dizionario della Mobilità delle Collezioni”. Si dovrebbero aggiungere più termini e sarebbe utile una traduzione in russo e spagnolo. Più sono le lingue in cui sono tradotti i termini del Glossario, più utile e accessibile sarà il toolkit per tutti gli stati membri. Le varie tematiche collegate alla mobilità delle collezioni utilizzano una terminologia specifica e sia i professionisti museali che gli enti statali dovrebbero utilizzare e capire tale terminologia. • Dopo il completamento della nostra relazione MCA occorrerebbe mantenere una rete di esperti che si occupino di tenere aggiornate le informazioni del toolkit, cercando ogni possibile modalità di finanziamento UE disponibile. Si veda l’elenco dei Referenti Culturali su: http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232 en.htm • È importante stimolare gli scambi tra esperti del settore assicurativo, dei trasporti, dei musei e dell’amministrazione per migliorare la consapevolezza comune di questo settore e bisognerebbe valutare la possibilità di programmare incontri a livello europeo per discutere questi temi. Se viene costituita una rete di esperti, questi dovrebbero organizzare conferenze per agevolare queste discussioni e scambi di conoscenze. 22 Te m i 3.2. Responsab i l i tà c o ndi v i s a Introduzione Un “accordo di responsabilità condivisa” è un accordo tra musei e/o i loro enti fondatori, in cui il museo che concede il prestito (prestatore) accetta di condividere i rischi insiti nel prestare un oggetto della sua collezione con l’istituzione che riceve il prestito (ricevente) e in cui l’oggetto sarà esposto in una mostra temporanea o integrato nell’esposizione della collezione permanente. Per maggiore chiarezza: l’accordo di responsabilità condivisa è un accordo sulla responsabilità, non sulla assicurazione. L’accordo definisce le responsabilità reciproche del prestatore e del ricevente. Il museo ricevente è libero di decidere se vuole assicurare la sua quota di responsabilità o meno. «« Se i due musei coinvolti accettano di condividere le responsabilità relativamente all’oggetto in prestito, questo può comportare un grande risparmio di budget per il museo ricevente. In situazioni in cui i musei fanno e ricevono prestiti (o intendono farlo) più o meno frequentemente – nel qual caso è garantita la reciprocità – la responsabilità condivisa può portare a significativi tagli di costi per entrambe le istituzioni. Sta ai musei o ai loro enti fondatori concordare, nella stesura del loro accordo di responsabilità condivisa, di quali rischi sarà responsabile il ricevente (e quali rischi deve coprire) e quali rischi deciderà di sostenere il prestatore. Se il danno o la perdita attiene a un rischio per il quale il ricevente ha accettato responsabilità, questi dovrà finanziare i costi di restauro o risarcire la perdita. Se il danno o la perdita attiene ad un rischio per il quale il ricevente non è responsabile, non sarà dovuto alcun risarcimento al prestatore. Nella stesura dell’accordo di responsabilità condivisa le parti dovrebbero indicare chiaramente quale museo si assume quale responsabilità per tutta la durata del prestito, “da chiodo a chiodo” (a partire dal momento dell’imballaggio del bene nel museo prestatore fino al disimballaggio dello stesso dopo la restituzione al prestatore). Obiettivi Poiché la “responsabilità condivisa” è un metodo per tagliare i costi di gran lunga meno conosciuto della garanzia di stato, gli obiettivi del Sottogruppo sulla “responsabilità condivisa” erano: • Produrre linee guida sulla responsabilità condivisa. • Raccogliere esempi di accordi di responsabilità condivisa esistenti. Tali Linee guida unitamente agli esempi di accordi esistenti e di come sono stati gestiti, sono riportati nel Toolkit. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 23 Metodologia La linee guida sulla responsabilità condivisa sono state stilate da un (piccolo) gruppo di lavoro costituito sia da membri ai quali il concetto di “responsabilità condivisa” era già familiare, che da membri che non lo conoscevano affatto. Pertanto il risultato è stato un documento dettagliato che punta alla comprensibilità per quei lettori per i quali il concetto di “responsabilità condivisa” rappresenta una novità. Raccomandazioni Raccomandazioni ai professionisti museali: • In assenza di uno schema di garanzia in essere, i musei e i loro enti fondatori dovrebbero prendere in considerazione accordi di responsabilità condivisa con musei che, dal punto di vista del contenuto, hanno un profilo simile e possono garantire livelli di sicurezza delle collezioni e condizioni di esposizione simili ad una assicurazione di opere d’arte convenzionale. Questo soprattutto nel caso di musei che considerano la controparte un partner fidato di ricerca e/o mostre o prevedono una collaborazione a lungo termine con la controparte. La responsabilità condivisa in questi casi potrebbe essere una soluzione molto utile, per i prestiti provenienti dall’estero nonché per quelli provenienti da musei situati nello stesso paese del museo ricevente. Troppo spesso i musei aumentano inutilmente i costi della controparte pretendendo che i prestiti vengano assicurati per l’intero valore di mercato, mentre un grave danno ai beni è estremamente raro e le perdite totali sono quasi inesistenti. Inoltre poiché la maggior parte degli oggetti da collezione sono unici e non possono essere sostituiti, la copertura assicurativa per l’intero valore dell’oggetto da museo dà un falso senso di sicurezza. La prima preoccupazione di un museo è di evitare eventuali danni o perdite e di mantenere il bene nelle migliori condizioni possibili. È meglio investire in cura delle collezioni e sicurezza anziché spendere grandi somme in alti premi assicurativi. In un accordo di responsabilità condivisa le parti concordano e definiscono chiaramente quale museo è responsabile per quale rischio per tutta la durata del prestito, “da chiodo a chiodo” (a partire dal momento dell’imballaggio di un bene nel museo prestatore fino al momento del disimballaggio dello stesso dopo la restituzione al prestatore). Condividendo la responsabilità, i costi di una mostra possono essere notevolmente ridotti e pertanto si può evitare in tutto o in parte il bisogno di costose assicurazioni commerciali. Finora gli accordi di responsabilità condivisa sono stati rari, sebbene tali accordi possano rappresentare una soluzione per la collaborazione tra musei situati in stati membri diversi in cui non esistono o non ci si può avvalere di schemi di garanzia. • Non si dovrebbero condividere rischi senza prima avere attentamente considerato le diverse responsabilità. Prima di decidere se partecipare a un accordo di responsabilità condivisa si dovrebbe effettuare una attenta valutazione dei rischi, per confermare che entrambi i musei abbiano degli standard qualitativi simili in relazione alla organizzazione delle mostre, alle condizioni climatiche e alla sicurezza. 24 Te m i Gli accordi di responsabilità condivisa non dovrebbero essere stipulati con leggerezza. Nel valutare la possibilità di tale accordo si dovrebbe procedere ad un attento controllo della struttura e se necessario si dovrebbero adottare misure per migliorare gli standard e le procedure usate dai musei. Gli accordi di responsabilità condivisa pongono molto chiaramente i direttori e il personale di fronte alla enorme responsabilità che hanno nei confronti del nostro patrimonio comune. Mentre le polizze assicurative talvolta oscurano queste responsabilità – e danno un falso senso di sicurezza – suggerendo che ogni danno è perfettamente riparabile e che in caso di perdita si possa acquistare un oggetto equivalente sul mercato (il che non sempre è possibile), gli accordi di responsabilità condivisa (che sono reciproci) obbligano i direttori di museo e il personale a identificare le fonti di rischio e a condurre una attenta verifica delle loro condizioni di conservazione, delle misure di sicurezza e delle procedure: ciò rappresenta un incentivo a migliorare ulteriormente il funzionamento della istituzione. I musei dovrebbero comunque essere consapevoli che standard qualitativi simili non vuol dire necessariamente “identici”. I livelli di sicurezza e le condizioni ambientali dovrebbero soddisfare i requisiti minimi per la custodia dei beni. Tuttavia indicare delle condizioni eccessivamente complicate può essere il modo più sicuro per impedire che si giunga ad un accordo di responsabilità condivisa. È compito dei musei trovare un giusto equilibrio. » Le linee guida per i musei sugli accordi di responsabilità condivisa sono incluse nel Toolkit. 3.3. Valutazion i Introduzione Uno dei problemi maggiori della mobilità delle collezioni è rappresentato dagli alti costi dei premi assicurativi a causa dell’alto valore dei beni culturali. Ecco perché è importante capire come è stato stabilito questo valore. Nella relazione finale2 del precedente gruppo MCA sulla mobilità delle collezioni del 2010, era contenuta una raccomandazione sulla opportunità che uno studio futuro sulla mobilità delle collezioni approfondisse l’aspetto della valutazione delle opere d’arte nel contesto assicurativo e della garanzia di stato. Questa raccomandazione è stata accolta dal gruppo MCA del 2011/012 e pertanto è stato istituito un sottogruppo sulla Valutazione. 2 http://ec.europa.eu/culture/our-policydevelopment/policy-documents/omcworking-groups_en.htm 3 Dr Cornelia Dümcke e Freda Matassa, Relazione sulla Valutazione delle Opere d’Arte ai fini della Gestione dei Prestiti, 2011-2012. Studio commissionato dalla Commissione Europea nell’ambito del Network Europeo di Esperti sulla Cultura. Vedi: www.eenc.info «« Il gruppo ha riconosciuto che la valutazione è un aspetto estremamente complicato, poiché non ci sono delle regole precise o scientifiche dato che la valutazione è “un’arte e non una scienza”, e ha quindi proposto che l’argomento si avvalesse di un contributo specialistico. Il sottogruppo è stato quindi grato alla Commissione per avere commissionato un breve studio sulla valutazione dei beni cultuali3, che ha rappresentato una importante fonte di informazioni e consigli in fase di formulazione delle raccomandazioni sulle valutazioni. A questo studio dovrà ancora seguire una disamina dettagliata del problema – soprattutto della differenza tra la valutazione economica e i valori di mercato, al fine di fornire un aiuto pratico a coloro che si occupano di stabilire dei valori equi, in particolare ai fini della garanzia o della responsabilità condivisa o dell’assicurazione degli oggetti in prestito. Finora siamo stati tutti d’accordo sull’esistenza di vari problemi in relazione alla valutazione – in particolare la grande disparità di valori assegnati a seconda della finalità per cui viene fatta la valutazione. Attendiamo ora ulteriori Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 25 consigli professionali su come tutte le parti coinvolte possano collaborare per adottare procedure comuni, con l’obiettivo generale di mantenere i valori più bassi possibili al fine di ridurre i costi dei prestiti. Obiettivi L’obiettivo del sottogruppo Valutazione era di: • evidenziare i problemi esistenti nello stabilire delle valutazioni eque per le opere d’arte e i beni culturali; • approfondire le tematiche; • esaminare a fondo i diversi processi di valutazione; • migliorare la comprensione generale dei processi di valutazione; • creare delle raccomandazioni per tutti i partecipanti allo scopo di trovare ulteriori mezzi per ridurre i costi dei prestiti. Metodologia Il sottogruppo ha iniziato dalla preparazione di un documento di lavoro come contributo alla ricerca comparativa sui sistemi di valutazione dei beni culturali che sarebbe stata svolta dal gruppo di esperti della Comunità Europea. In questo documento è stato precisato innanzi tutto che la terminologia dovrebbe essere chiara poiché lo studio dovrebbe essere sulla valutazione “economica” e che questa potrebbe essere confusa con la valutazione “culturale”, per esempio. Inoltre questo documento elencava le varie parti in causa e i diversi tipi di valutazione. Sono state formulate anche alcune domande importanti da porre all’attenzione del gruppo di esperti. Il MCA si è avvalso anche della consulenza specialistica di Anastasia Tennant4, il cui documento preparato per il UK Registrars’ Group sui specifici tipi di valutazione è riportato in Allegato 5.3. Il gruppo di esperti ha distribuito dei questionari e ha condotto varie interviste. Lo studio degli Esperti sulla valutazione è stato inviato alla Commissione nel novembre 2011; è stato poi analizzato dal sottogruppo e dalla Commissione ed è stato preparato un documento come contributo per un ulteriore studio. Accogliamo con favore la decisione della Commissione di incaricare gli esperti di continuare lo studio. La loro relazione finale è attesa per la fine di ottobre 2012. 4 Anastasia Tennant – Consulente, Unità Acquisti, Esportazioni e Prestiti, Arts Council England. 26 Te m i Raccomandazioni 5 Raccomandazioni ai professionisti museali: • Creare un codice procedurale per le valutazioni che includa una metodologia trasparente per le valutazioni e indichi una persona che verifichi e firmi tutte le valutazioni. Se viene creato un codice procedurale specifico, sarà chiaro come e su quali basi sono stati approntati i valori, e le valutazioni saranno fatte ogni volta allo stesso modo, preferibilmente sotto la supervisione della stessa persona. • Fornire fonti e informazioni, essere in grado di motivare le valutazioni. L’indicazione delle fonti utilizzate assicura che il processo di valutazione sia trasparente così che se qualcuno contesta il valore assegnato sarà più facile dimostrare come è stato stabilito e concordato quel valore. • Formare il personale sulla metodologia e le procedure. Se tutti nel museo sanno come si dovrebbero effettuare le valutazioni, ci sarà più chiarezza e tutte le persone coinvolte sapranno chi è responsabile di quale decisione. Ciò garantisce coerenza nelle procedure di valutazione. • Accettare il principio che i valori assicurativi non devono tenere il passo con il mercato per le opere d’arte e i beni culturali e ove possibile accettare un valore concordato molto più basso del valore di mercato. Il mercato delle opere d’arte può essere instabile e soggetto a notevoli fluttuazioni e pertanto non è logico utilizzare solo i valori di mercato nel concordare una valutazione ai fini assicurativi. • Discutere i valori elevati indicati dai prestatori per i prestiti in entrata. Non è necessario accettare sempre dei valori elevati. Metterli in discussione obbliga il prestatore a dare conto della propria valutazione. Ciò risulterà anche in una maggiore trasparenza nel processo di valutazione utilizzato da altri. Raccomandazioni agli Stati Membri: • Elaborare un codice procedurale che renda possibile per i musei operare secondo un valore concordato più basso del valore di mercato e più realistico, e consentire ai musei di assicurare a meno del valore di mercato. Se le politiche nazionali sosterranno la possibilità per i musei di ignorare il mercato delle opere d’arte come unica guida per le valutazioni e l’assicurazione, sarà più facile per i musei operare in questa direzione. • Creare una banca di informazioni con risorse di supporto e consigli di esperti per i musei. 5 Alcune raccomandazioni sulla valutazione sono state tratte dalla relazione della Dr Cornelia Dümcke e Freda Matassa, Relazione sulla Valutazione delle Opere d’Arte ai fini del Prestito, 2011-2012. Occorrerebbe creare più competenza poiché questa aiuterà i musei nel loro processo di valutazione e garantirà anche una maggiore trasparenza. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 27 • Creare uno schema di garanzia di Stato se questo non è presente e includere il requisito di valutazioni eque. Chiedere inoltre ai musei di presentare una metodologia motivata per i singoli valori quando richiedono la garanzia di Stato (per es. per valori al di sopra di una certa cifra). Questi temi dovrebbero essere trattati nella fase di creazione di uno schema di garanzia di Stato e per migliorare gli schemi esistenti, per assicurare che l’importante aspetto della valutazione venga considerato. • Richiedere che l’utilizzo di denaro pubblico per assicurazioni commerciali sia sempre accompagnato da una valida giustificazione del valore e della necessità di pagare premi assicurativi. In questo modo la persona responsabile della valutazione ne dovrà rispondere e il processo di valutazione sarà più trasparente. • Concordare che le collezioni nazionali non richiederanno la copertura per deprezzamento. Ciò eviterà dei costi superflui. Raccomandazioni alle Istituzioni Europee: • La raccomandazione più importante è che la Commissione Europea dovrebbe garantire che venga fatto un ulteriore e più dettagliato studio sui problemi della valutazione delle opere d’arte e dei beni di interesse culturale, con l’obiettivo principale di trovare il modo di ridurre i costi sostenuti dagli stati membri per prestare e prendere in prestito tali oggetti tra di loro. Nota: la Commissione ha già assicurato che ciò sarà fatto e il risultato finale di questo studio è atteso per la fine di ottobre 2012. • Sostenere idee e elaborare politiche volte a ridurre i valori dei beni culturali e invitare gli stati a sottoscrivere tali politiche. Al fine di sostenere l’idea della mobilità delle collezioni, sarà necessario mantenere in agenda la riduzione dei valori. • Fornire fonti di informazioni, competenza, database ecc. Con l’aiuto di esperti il processo di valutazione sarà più strutturato e i database contribuiranno alla trasparenza e alla coerenza. • Impegnarsi a sostenere i diritti delle istituzioni culturali rispetto alle pressioni da libero mercato delle compagnie assicurative. Alle compagnie di assicurazione deve essere chiaro che la Unione Europea non approva le loro manovre per contrastare gli sforzi fatti per agevolare la mobilità delle collezioni, come quando, per esempio, lasciano intendere che la garanzia di Stato fornisce una copertura inadeguata dei rischi. • Agevolare gli accordi non-assicurativi tra stati membri. Un sistema di responsabilità condivisa aiuterà a ridurre i costi, per maggiori informazioni si rimanda al capitolo sulla Responsabilità condivisa. 28 Te m i 3.4. Valutazion e del r i s c h i o Introduzione Il gruppo di esperti MCA ha deciso di esaminare le procedure di valutazione del rischio negli Stati Membri in quanto esse sono una parte fondamentale dello schema di garanzia. Concedendo la copertura della garanzia molti governi fungono da garanti di grandi somme senza necessariamente avere la competenza per identificare e gestire tutti i rischi specifici in gioco. Ecco perché sono fortemente auspicabili delle procedure di valutazione del rischio trasparenti ed esaustive. La finalità di queste valutazioni è di ottenere tutte le informazioni pertinenti disponibili, al fine di prendere delle decisioni informate riguardo alle richieste di garanzia. Contribuiscono inoltre ad assicurare ai governi che le parti interessate dal prestito stanno prendendo tutte le precauzioni possibili per limitare la possibilità di danni o perdite. «« La valutazione del rischio nell’ambito dello schema di garanzia è un procedimento complesso che nella maggior parte degli Stati Membri comporta varie fasi e vari livelli di responsabilità. Ci sono vari aspetti da considerare nella valutazione del rischio ai fini della garanzia come: rischio di incendio, sicurezza nei locali, sicurezza nel trasporto, gestione delle condizioni climatiche nelle aree della esposizione ecc. Diversi sono anche i modi in cui possono essere effettuate queste valutazioni. Inoltre la valutazione del rischio non è solo uno strumento prezioso nella concessione di una garanzia di stato, è anche utilizzata dalle istituzioni culturali per valutare i potenziali prestatori nell’ambito della mobilità delle collezioni (prestiti), inclusi i prestiti con accordo di responsabilità condivisa (si veda il capitolo specifico in questa Relazione). Definizione Ai sensi della procedura di garanzia di stato, si intende per valutazione del rischio qualunque misura atta a identificare, valutare e stimare i livelli di rischio insiti nel prestare e prendere in prestito beni culturali, in particolare in relazione ai seguenti standard: sicurezza e incolumità nella movimentazione e trasporto nonché per il periodo di custodia ed esposizione; condizioni accettabili dei beni culturali (conservazione), parametri ambientali ottimali degli spazi di conservazione ed esposizione; parametri ambientali ottimali durante il trasporto; fattori geografici (rischio di terremoto/tsunami); situazione politica (rischio di atti terroristici o guerra) nello stato del prestatore e protezione antincendio. Obiettivi Gli obiettivi del Sottogruppo sulla Valutazione del Rischio erano di formulare delle linee guida sulla valutazione del rischio al fine di: >migliorare le procedure di richiesta di garanzia e limitare l’esposizione dello stato; >incoraggiare gli enti riceventi ad esaminare in maniera simile tutti i rischi, al fine di migliorare la comprensione reciproca e agevolare la mobilità delle collezioni. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 29 Metodologia Il Sottogruppo sulla Valutazione del Rischio ha formulato e distribuito due distinti questionari. Il primo è stato inviato all’ente statale di ciascuno Stato Membro responsabile della concessione di garanzia (ove possibile). Questo questionario riguardava le modalità con cui i governi valutano i rischi prima di concedere una garanzia. Il secondo questionario è stato inviato alle istituzioni culturali dei paesi dell’Unione Europea con programmi di prestito attivi. Questo questionario riguardava le modalità con cui le istituzioni culturali valutano i rischi associati ai prestiti in uscita. Risultati L’obiettivo del Sottogruppo sulla Valutazione del Rischio era di: • formulare delle linee guida generali sulla valutazione del rischio per i dipartimenti ministeriali/statali in relazione alla procedura di richiesta di garanzia; • descrivere dei modelli di buone pratiche nel campo della valutazione del rischio; • formulare raccomandazioni per le Istituzioni Culturali al fine di semplificare le procedure inerenti il prestito; • formulare raccomandazioni per la Commissione Europea per ulteriori ricerche in questo settore. Raccomandazioni Raccomandazioni ai professionisti museali: • Elaborare una procedura dettagliata di valutazione del rischio come parte delle procedure standard di gestione dei presiti delle istituzioni. • Utilizzare standard internazionali e Facility Report (si veda Toolkit) al fine di semplificare la procedura di valutazione del rischio. • Sviluppare solidi rapporti/accrescere la fiducia tra le istituzioni. Moduli e contratti da soli possono talvolta creare un ostacolo a delle collaborazioni positive. Oltre ai documenti attinenti (si veda precedente punto 2), visite in loco e conversazioni informali per telefono o di persona possono essere estremamente utili per chiarire possibili rischi. • Soppesare il vantaggio pubblico di grandi mostre contro rischi estremamente rari e improbabili (come il rischio di guerra, danni ingenti o perdita totale). • Guardare attentamente come si pongono i moduli di prestito rispetto ai documenti e ai requisiti per la garanzia e assicurarsi che siano coerenti e che non si contraddicano l’un l’altro. Assicurarsi in qualità di ricevente del prestito che il modulo di prestito descriva accuratamente la copertura che il vostro governo può concedere. In qualità di prestatore non insistere, per il vostro contratto di prestito in uscita, su specifici requisiti assicurativi che la vostra garanzia non fornisce. 30 Te m i • Applicare gli stessi principi per i prestiti in entrata e per quelli in uscita. Per costruire un ambiente di fiducia reciproca e professionalità è importante che le istituzioni non abbiano, quando sono nel ruolo di prestatori, delle particolari pretese (copertura per atti terroristici, controlli ambientali estremamente rigidi) che poi, quando sono nel ruolo di riceventi, non possono o non vogliono soddisfare. Una coerenza tra prestiti in entrata e in uscita può rafforzare la vostra posizione di negoziatori e ridurre i costi (se voi non applicate una tariffa di prestito o insistete a mandare un corriere per un prestito in uscita c’é una buona possibilità che ciò vi venga ricambiato per un prestito in entrata). Ciò può richiedere una stretta comunicazione tra il personale dei vari dipartimenti della stessa istituzione (Registrar e personale della Mostra per esempio); o anche una trattativa su clausole specifiche di copertura assicurativa in base alla procedura di valutazione del rischio (vedi note dei broker di assicurazioni al paragrafo 6.2). Per esempio quanto è probabile che scoppi una guerra in quel particolare paese? Esiste davvero un rischio di terremoto? Se la provenienza di un oggetto è chiara e cristallina è necessaria la garanzia contro sequestro/rivendicazioni di terzi? Non insistete sulla copertura di tali rischi o non contemplateli se questi non si possono verificare. • Se stipulate un accordo di responsabilità condivisa in base alla vostra valutazione del rischio, assicuratevi di averne la competenza legale e di essere a conoscenza dei vari livelli di responsabilità (si veda paragrafo 3.1 sulla responsabilità condivisa). Raccomandazioni agli Stati Membri: • La concessione di garanzia di Stato dovrebbe essere basata su una analisi del rischio. • La valutazione del rischio dovrebbe coprire una ampia gamma di aspetti tra cui: > sicurezza e incolumità durante la movimentazione e il trasporto; > sicurezza e incolumità durante il periodo di deposito e esibizione; > condizione dei beni culturali (conservazione); > parametri ambientali degli spazi di deposito ed esibizione; > parametri ambientali durante il trasporto; > protezione antincendio. • Occorrerebbe formulare una procedura di valutazione del rischio trasparente, indicando chiaramente i requisiti minimi. • Tutti i requisiti dovrebbero essere totalmente soddisfatti prima di concedere una garanzia di stato. • La procedura di valutazione del rischio dovrebbe essere trasparente e lineare, evitando requisiti superflui (per esempio rispetto a rischi molto rari o assolutamente improbabili). Procedure lunghe ed elaborate richiedono molte risorse e scoraggiano le istituzioni a utilizzare la garanzia. • Le valutazioni del rischio dovrebbero essere effettuate coinvolgendo esperti o un gruppo di esperti indipendente che potrebbe comprendere un consulente per la sicurezza, esperti tecnici/scientifici, un conservatore e dei registrar. • Le visite in loco dovrebbero, se possibile, essere parte della procedura di valutazione del rischio. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 31 • Le valutazioni del rischio dovrebbero essere effettuate per ogni richiesta di garanzia, tuttavia si dovrebbe valutare una approvazione generale per quelle istituzioni culturali note e affermate che chiedono la copertura con una certa regolarità. In questi casi si può effettuare una valutazione più indulgente e breve (o per es. una valutazione annuale). Raccomandazioni alle Istituzioni Europee: • Incoraggiare le istituzioni culturali in Europa a condividere le informazioni relative ai prestiti con i colleghi. Ciò può essere fatto attraverso dei sistemi di condivisione, siti web e conferenze su argomenti specifici. • Indagare sulla possibilità di condividere informazioni su aree geograficamente e politicamente instabili (magari attraverso i Dipartimenti degli Affari Esteri) per agevolare la valutazione del rischio in queste aree particolari. • Indagare sulla fattibilità della armonizzazione delle clausole dei documenti per la garanzia. « • Indagare sugli effetti della attuale crisi economica sulle valutazioni del rischio ai fini della garanzia. Per esempio, come possiamo essere certi che determinati paesi possano effettivamente pagare quanto previsto dagli schemi di garanzia se si materializza un reclamo? 3 .5 . Rid u zione del costo di tra s po r to Introduzione In Europa ci sono un gran numero di musei. Pertanto i cittadini europei hanno accesso a un patrimonio culturale estremamente ricco. Attualmente ci sono più di 30 000 musei in Europa e più di 500 milioni di persone attualmente visitano i musei europei ogni anno. Questi includono abitanti del luogo e visitatori nazionali ma anche turisti stranieri, molti dei quali provenienti da fuori Europa. Studi hanno dimostrato che il numero di visitatori attratti da un museo è strettamente collegato a un programma intenso di mostre. Le mostre temporanee hanno un grande vantaggio per il pubblico in quanto consentono di vedere opere che normalmente sono sparse in tutto il mondo sia in musei che in collezioni private. Organizzare tali mostre temporanee spesso richiede grandi finanziamenti. Le opere devono essere trasportate da vettori specializzati, architetti o designer di mostre potrebbero essere necessari per progettare la esibizione, e del personale qualificato di sorveglianza e di sicurezza deve vigilare sulle opere. Ulteriori costi includono la pubblicità, la pubblicazione di un catalogo, la produzione di poster e in alcuni casi i premi assicurativi ad assicuratori di opere d’arte. Obiettivi Elaborare proposte per ridurre i costi di trasporto di collezioni e beni culturali ai fini del prestito. 32 Te m i Metodologia 1. Incontri Il Sottogruppo sul Trasporto ha tenuto un totale di quattro incontri a cui hanno partecipato tutti i membri e due incontri a cui hanno partecipato solo alcuni membri. 2. Online/Email Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza lo scambio continuo di mail. 3. Questionario Per capire quali aspetti dovessero essere trattati, il Sottogruppo sul Trasporto ha inviato un questionario con le seguenti domande a vari gruppi di interesse: a)Quanto è importante il tema del trasporto di beni culturali per la vostra istituzione? b)Quali temi dovrebbero essere discussi in relazione al trasporto di beni culturali (tasse, assicurazione ecc.)? c)Avete problemi quando assegnate dei contratti per il trasporto di beni culturali? Fornite esempi specifici (procedure di infrazione nell’assegnare i contratti). d)Avete l’impressione che ci siano accordi anti concorrenziali o di “cartello” nel settore del trasporto di opere d’arte? Se sì spiegate (senza riferire i nomi delle società coinvolte). e)Cosa si può fare nel settore del trasporto di opere d’arte per aprire il mercato e ridurre i costi di trasporto? f)Quali parti dovrebbero avere un ruolo più importante in futuro? g)Come organizzereste il mercato del trasporto di opere d’arte se poteste realizzare la vostra idea? Indicate un esempio di buone pratiche nell’area di vostra competenza. h)Quali sono i costi nella Unione Europea (e i migliori affari fatti!)? Per le risposte e il risultato delle domande si veda l’Allegato 5.4. 4. Interviste con esperti: Il Sottogruppo ha tenuto interviste su temi specifici con i seguenti esperti: >Cindy Zalm, ex Presidente del Netherlands Registrars Group e Registrar del Museo Storico Olandese, che ora lavora per Nurminem, una società specializzata nel trasporto di opere d’arte con sede ad Amsterdam; >Kate Parsons, Responsabile della Gestione delle Collezioni,Tate Gallery e Presidente del UK Registrars Group; > Hana Prochazkova, Commissione Europea, DG TAXUD; > Helene Strohschneider, Commissione Europea, DG MOVE. Domande fatte a Cindy Zalm: 1. L’imballaggio di spedizioni di beni culturali ha degli alti costi. La necessità di tenerli in deposito durante il viaggio è di solito il fattore decisivo. Come considera i requisiti per il deposito dal punto di vista di una società di trasporto di opere d’arte? Pensa sia possibile ridurre i costi senza compromettere la qualità? Pensa che l’introduzione di standard comuni nella industria dell’imballaggio possa ridurre i costi? 2.Riguardo la domanda 1, vede delle differenze tra musei piccoli/medi e musei grandi? Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 33 3.Sarebbe sicuramente possibile ridurre i costi se si adottassero procedure di selezione e approvvigionamento alternative, per esempio l’introduzione di contratti annuali. Una soluzione possibile potrebbe essere che alcuni musei acquistino casse di imballaggio per (parziale) condivisione e utilizzo in multi turno? Pensa che queste alternative siano anche nell’interesse delle società di trasporto? Domande fatte a Hana Prochazkova, Commissione Europea, DG TAXUD: Il fatto che i beni siano stati introdotti nella nomenclatura del Regolamento 731/2010 ha delle serie implicazioni economiche per gli artisti. Saranno assoggettati o alla ridotta aliquota di imposta del 7 per cento a alla più alta aliquota del 19 per cento. Secondo quali criteri la Commissione valuta i beni? Sono inclusi i beni culturali? Quando si può presumere che dei materiali siano fisicamente collegati ad altri articoli e pertanto rappresentano arte come definito in una serie di decisioni della Corte Europea di Giustizia? Molti artisti (per esempio artisti delle unghie o artisti della luce, scultori, pittori ecc.) certamente necessitano di materiali che sono molto difficili da catalogare. La Commissione ha considerato le conseguenze per il settore della cultura? Domande fatte a Helene Strohschneider, Commissione Europea, DG MOVE: Può spiegare le nuove disposizioni del Regolamento della Unione Europea 300/2008. Questa la premessa: dall’aprile 2010 solo i mittenti approvati dalle autorità e i cui dati siano stati inseriti in un database della UE sono considerati “mittenti conosciuti”. Tuttavia ciò comprende la produzione in loco e l’imballaggio a meno che le singole spedizioni non possano essere considerate trasporto merci via aerea fino al momento in cui sono state scelte per evadere un ordine. Questo normalmente non accade con i beni culturali. Ciò significa che i musei devono sostenere dei costi estremamente alti e si espongono ad alti rischi in quanto non sono, in linea di principio, i mittenti. Il problema è che i musei cha ricevono finanziamenti pubblici sono obbligati ad assegnare i contratti pubblici tramite gara d’appalto. Se il contratto è assegnato ad una società non registrata come agente regolamentato non c’è altra alternativa che considerare le spedizioni trasporti ordinari e assoggettarli ai controlli consueti (apertura degli imballaggi ecc.). Noi consideriamo questo un rischio inaccettabile. Per le risposte si veda l’Allegato 5.4. Raccomandazioni Raccomandazioni ai professionisti museali: • Dovrebbe essere agevolata la collaborazione a vari livelli (tra COM-MSrappresentanti dei musei in CEN). • Spedire in associazione (esaminare la possibilità di ritirare i prestiti nel magazzino dello spedizioniere). • Verificare la necessità di una safety/follow car. 34 Te m i • Verificare la necessità di corriere (a bordo) o prestiti senza corriere. • Verificare la necessità di climatizzare le casse. • I musei dovrebbero mettere insieme le proprie risorse e creare una scorta comune di vetrine climatizzate. (Queste vetrine possono essere condivise a condizione che la programmazione della mostra sia accurata e a lungo termine). • Riutilizzo di altri materiali da trasporto. • Accettazione di Gare di Appalto. Riconoscimento delle società di trasporto che hanno ottenuto gli ordini sulla base di gare di appalto pubbliche. Primo, le “norme” (specifiche dettagliate) per il trasporto di opere d’arte devono essere incluse in tutte le norme di approvvigionamento nazionali (si veda Austria’s Ö-Norm6) e devono essere riconosciute da tutti gli interessati. Raccomandazioni agli Stati Membri: Adottare procedure di certificazione per le compagnie di trasporto, in base agli standard comuni (CEN77). C’è un urgente bisogno di coinvolgere agenzie di finanziamento pubblico e rappresentati di musei nel CEN. • Personale >Elaborare delle specifiche di mansioni per il personale tecnico e amministrativo nelle società di trasporto. > Le norme spesso non sono abbastanza specifiche (vedi AUT- Ö-Norm). >Elaborare degli standard di formazione in particolare per il personale tecnico. Si può risparmiare a livello di costi con del personale qualificato, perché in tal caso c’è bisogno di meno personale. Con del personale qualificato si risparmia anche tempo e si guadagna in efficacia. >Creare un corso di formazione “Trasportatore di opere d’arte”/movimentatore. >Incoraggiare l’introduzione di un sistema di accreditamento e riconoscimento di conoscenze pratiche dimostrabili e abilità legate alla esperienza professionale nel trasporto dei beni culturali. > C ’è molto know-how e competenza acquisiti nel lungo periodo da movimentatori di opere d’arte, allestitori di collezioni e di mostre temporanee e da tecnici che operano presso istituzioni culturali o società di trasporto. Questa competenza non puo’ essere attualmente certificata poiché non esiste un diploma professionale o una certificazione che comprende imballaggio, custodia e movimentazione delle collezioni. 6 Vedi Allegato 5.1 7 CEN=Comitato Europeo per la Standardizzazione (CEN, French: Comité Européen de Normalisation) http://www.cen.eu Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 35 • Accettare la garanzia di Stato al 100% I musei prestatori dovrebbero fare il possibile per accettare la garanzia offerta da chi riceve il prestito. • Elaborare e utilizzare standard per: > Imballaggio: CEN/TC C 346 WG 5 - EN: 15 946/2011 (CEN-Requisiti di Imballaggio per il Trasporto per la tutela di beni culturali). >Autocarri: Caratteristiche tecniche degli autocarri utilizzati per i trasporti di opere d’arte (dimensioni, aria condizionata). Sistemi di controllo per gli autocarri/veicoli che localizzano un’opera d’arte in ogni momento – dispositivo di localizzazione. >Ricevute e moduli standardizzati per il trasporto e l’assicurazione (si veda Toolkit). Raccomandazioni alle Istituzioni Europee: • Dogana, IVA >Prima di adottare i regolamenti Europei i ministeri competenti (dell’Economia, degli Interni, del Tesoro ecc.) e i rappresentanti dei musei dovrebbero coinvolgere il più ampio settore culturale nelle fasi iniziali al fine di garantire la sostenibilità culturale ai sensi dell’Articolo 167 paragrafo 4 del TFEU8. • Avviare uno Studio sul costo del Trasporto dei beni culturali: Non siamo a corrente dell’esistenza di uno studio a livello Europeo sul costo del trasporto dei beni culturali. Un ampio studio, basato su domande chiare e concrete, sarebbe molto utile. 8 TFEU = Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 36 Te m i RINGRAZIAMENTI RINGRA Z IA MEN TI Siamo grati al personale della Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea che ci ha aiutato nelle varie fasi del nostro MCA sulla riduzione dei costi di gestione dei prestiti, in particolare a Catherine Magnant, Leonor Wiesner, Edgar Depasquale, Xavier Troussard e Marianna Butera. Vorremmo inoltre esprimere la nostra riconoscenza agli altri funzionari della Commissione Europea che hanno partecipato agli incontri per offrirci il loro contributo da esperti, fra questi Eugénia Aguiar e Hana Prochazkova (DG TAXUD), Grzegorz Gajewski (DG HOME), Angela Casasnovas y Sese (DG ENTR) Edith Guetta (DG EAC) e Helene Strohschneider (DG MOVE). Un ringraziamento anche a Siebe Weide del Network of European Museum Organisations (NEMO). Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 39 40 ALLEGATI ALLEGATI 5.1. Bibliografi a/s i to g r a fi a , i nc l us i s i ti w eb Accordo di Prestito Standard sul sito di NEMO: http://www.ne-mo.org/index.php?id=110&STIL Sezione sulla Mobilità delle Collezioni sul sito di NEMO: http://www.ne-mo.org/index.php?id=103&STIL=0&C_PID=&C_UID=1 Sito di Lending for Europe: http://www.lending-for-europe.eu/ Linee guida aggiornate del Gruppo Bizot “Sezione Prestiti”: http://ec.europa.eu/culture/documents/loans_guidelines_execsummary.pdf Linee guida ICOM per i prestiti: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Guidelines/Loans1974eng.pdf Linee guida sulla Prevenzione e Risposta ai Disastri nei Musei: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Guidelines/guidelinesdisasters_ eng.pdf Studio generale sulla Garanzia di Stato: http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/public/documents/indemnity/ EU_State_Indemnity_Schemes.pdf CEN-Requisiti di imballaggio per il Trasporto per la tutela dei beni culturali EN 15946:2011: http://www.cen.eu/cen/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/ CENTechnicalCommittees/Pages/Standards.aspx?param=411453&title= Conservation%20of%20cultural%20property Regolamento del Consiglio (EC) No 116/2009 del 18 Dicembre 2008 sulla esportazione dei beni culturali (versione codificata): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:32009R0116:it:NOT Regolamento (EC) No 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 Marzo 2008 sulle norme comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il Regolamento (EC) No 2320/2002: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0072:00 84:IT:PDF Regolamento UE 731/2010 – classificazione di talune merci nella Nomenclatura Combinata: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:214:0002:00 03:IT:PDF EN 14943:2005, Servizi di Trasporto – Logistica – Glossario dei termini. Linee guida per i corrieri – Gruppo Bizot gennaio 2009: http://ec.europa.eu/culture/documents/courier_guidelines_execsummary.pdf Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 43 Austria ÖNorm D 1000 / 2006-12-01 – Servizi di trasporto – Requisiti per lo spostamento di opere d’arte. S. Petterson; M. Hagedorn-Saupe; T. Jyrkkiö; A. Weij (ed.), Incoraggiare la Mobilità delle Collezioni. La via da percorrere per i musei in Europa, Helsinki 2010. Nout van Woudenberg, Garanzia Di Stato e Beni Culturali in Prestito, Leiden/Boston 2012. Freda Matassa, Gestione delle Collezioni di Museo: un manuale. London: Facet Publishing, 2011. Link: Network of European Museum Organisations (NEMO): http://www.ne-mo.org/ Collections Trust: http://www.collectionstrust.org.uk/ Lending for Europe: http://www.lending-for-europe.eu/ International Council of Museum’s standards and guidelines: http://icom.museum/professional-standards/standards-guidelines/ ICOM’s bibliographies: http://icom.museum/resources/bibliographies/ UK Registars Group: http://www.ukregistrarsgroup.org/ The Registrars Committee of the American Association of Museums (RC-AAM): http://www.rcaam.org/ VIII European Registrars Conference: http://lanyrd.com/2012/viii-european-registrars-conference/ International Convention of Exhibition and Fine Art Transporters (Icefat): http://www.icefat.org/ 44 A L L E GAT I 5.2. Valutazion i del r i s c h i o e as s i c u r a to r i c o mmer c i al i : risultati del l e i nter v i s te c o n i br o ker Il gruppo sulla valutazione del rischio ha inoltre voluto mettere a confronto i punti di vista del settore pubblico e di quello provato ed ha chiesto a vari broker che operano nel settore delle opere d’arte se effettuano una valutazione del rischio prima di accettare di fornire la copertura e su quali aspetti si concentrano maggiormente. Di seguito sono riportate le risposte. «« Broker del Regno Unito: “Il livello di valutazione del rischio varia a seconda del cliente. Quando prepariamo una polizza prestito per delle istituzioni nazionali, sappiamo che la valutazione del rischio generalmente è stata già fatta e che l’organizzazione non accetterebbe di prestare un’opera ad una struttura che non abbia soddisfatto adeguatamente i requisiti imposti dal consulente sulla sicurezza. Se ci fossero delle richieste nel Facility Report queste sarebbero state avanzate dal Registrar in fase di negoziazione del prestito. Pertanto il livello di copertura che offriamo per prestiti da istituzioni nazionali a musei approvati è molto ampio con pochissime eccezioni. Se ci venisse chiesto di assicurare una mostra presso un museo a cui un collezionista privato o una galleria commerciale effettua un prestito e noi non abbiamo mai lavorato con quel museo prima, chiederemmo di vedere il Facility Report e se è il caso di compilare un modulo di proposta che contiene la maggior parte delle domande alle quali ci occorre una risposta. Se ci venisse chiesto di assicurare un rischio in una zona sismica se ne terrebbe conto e il costo sarebbe più alto per coprire il maggiore pericolo. Inoltre gli assicuratori devono considerare i limiti che stanno coprendo in queste zone, soprattutto California e Tokyo, per appurare di avere la capacità necessaria per assumere un altro rischio. La copertura contro atti terroristici è valutata caso per caso poiché questo rischio è sottoscritto dagli enti per la valutazione del Rischio Politico che devono anche in questo caso controllare le aggregazioni nelle città maggiori e sono loro a dettare la valutazione, anche se alcuni paesi hanno un pool governativo a cui gli assicuratori contro “tutti i rischi” possono rivolgersi, per esempio nel Regno Unito abbiamo Pool Re, la Francia ha Gareat e gli Stati Uniti hanno Tripra. Anche le inondazioni sono da considerare e noi ci rivolgiamo alla Agenzia per l’Ambiente per la valutazione del rischio nel Regno Unito. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 45 Broker Italiano: “In Italia vige una regola non scritta secondo la quale gli assicuratori di opere d’arte e i broker si scambiano informazioni sulle negligenze di trasportatori, organizzatori di mostre, altri assicuratori, sedi ecc. Essendo le tariffe assicurative in questo settore molto basse, il nostro compito è di evitare per quanto possibile perdite dovute ad una scarsa qualità delle parti coinvolte. Un grosso risarcimento spazzerebbe via tutti i premi che le società hanno guadagnato in anni di lavoro. Visitiamo sempre una nuova sede o un nuovo cliente. Non darei mai per scontato che un cliente ha determinati standard senza assicurarmi che il locale sia sicuro, che le procedure che utilizzano sono professionali, che l’organizzazione è seria e, cosa più importante, che il trasporto e la movimentazione sono gestiti da società specializzate. L’80% delle perdite avvengono nelle fasi di spostamento. È molto importante essere sicuri che tutte le fasi siano seguite in modo professionale. Nel nostro modulo di proposta/check list chiediamo e vogliamo sapere tutte le società di trasporto coinvolte in ogni fase del viaggio, non solo quella firmataria del contratto ma tutti i nomi dei corrispondenti. Nel caso in cui fossero sconosciuti o non approvati da noi, chiediamo alle altre società se hanno avuto esperienze con loro e se la risposta è negativa noi effettuiamo una valutazione di “dovuta diligenza”. Se non siamo sicuri di qualcosa non sottoscriviamo/proponiamo assicurazioni. Per ogni nuova sede chiediamo un facility report che esaminiamo molto attentamente. Prestiamo particolare attenzione alle mostre di oggetti piccoli e/o fragili. Utilizziamo un modulo di proposta per verificare tutti i rischi.” 46 A L L E GAT I 5.3.Valutazioni Vari livelli ed esempi di alcuni tipi di Valutazione È noto che la valutazione di opere d’arte non è una scienza esatta: è una questione di abilità e giudizio. «« Sebbene un profano possa teorizzare che un oggetto può avere solo un valore, l’esperienza ci dice il contrario. Una cifra indicata per fini assicurativi non necessariamente coincide con quella di una valutazione d’asta, per l’ovvia ragione che la prima deve essere una cifra precisa, mentre la seconda è presumibilmente un range all’interno del quale si assesterà il prezzo d’asta. Spesso una valutazione serve per stabilire un valore ai fini fiscali con l’HMRC (Her Majesty’s Revenues and Customs). Le valutazioni possono essere richieste anche per fini assicurativi, di vendita, spartizioni familiari, noleggio beni mobili e altro. Talvolta è interesse del richiedente ottenere una valutazione alta, talvolta una valutazione bassa. Talvolta al richiedente non interessa se la valutazione sarà alta o bassa. I periti professionisti possono solo dare valutazioni secondo la loro onesta opinione di quello che è il valore dell’opera in questione. Non possono dare di un oggetto una valutazione diversa da quella che è la loro reale opinione dell’oggetto valutato. Questo perché altrimenti la valutazione sarebbe falsa o disonesta e costituirebbe una frode che renderebbe proprietario e perito perseguibili. Per esempio ai sensi del Theft Act 1968 una valutazione disonesta porterebbe ad ottenere un vantaggio economico con l’inganno da un’altra persona e questo è contrario all’articolo 16 di quella Legge. La pena massima è una condanna a cinque anni di carcere. Il fatto che ci possano essere argomenti a favore di una valutazione falsa a cui si è prestato un perito, non significa che la valutazione non sia disonesta. Una valutazione è onesta solo se riflette esattamente la reale opinione del perito. Se non dice la verità su ciò che il perito pensa del valore di quell’oggetto, allora è una valutazione disonesta. È noto che esiste un range di prezzi, a volte ampio, che i periti competenti indicherebbero come il prezzo che l’oggetto frutterebbe se venduto sul mercato, e quindi è consuetudine per i periti fornire la loro opinione sul valore corrente di un oggetto dando prima quel range di valori che è comunemente noto come valutazioni d’asta correnti; il valore più basso è il prezzo d’asta minimo e quello più alto il prezzo d’asta massimo mentre il mediano è il prezzo d’asta medio. Questo range di solito rappresenta la base di altri tipi di valutazione dell’oggetto. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 47 Valutazioni ai fini dell’assicurazione Le case d’asta e i periti tendono a fissarle su uno di tre livelli che definiscono come segue: 1. Assicurazione al Prezzo d’Asta Massimo Qui il proprietario non avrebbe intenzione di sostituire l’oggetto in questione. In altre parole questo livello di valutazione prevede che l’oggetto valutato sia considerato semplicemente un bene patrimoniale per il quale si cercherebbe solo un risarcimento economico in caso di perdita totale, e il valore è fissato al massimo del prezzo d’asta senza l’aggiunta della commissione d’acquisto e dell’IVA. 2. Assicurazione al Doppio del Prezzo d’Asta Minimo Si riferisce al caso in cui il proprietario intenda sostituire un oggetto perduto acquistando qualcosa di simile all’asta. Il valore assicurato dà la possibilità di un prezzo di aggiudicazione appena al di sopra del Prezzo d’Asta Massimo con l’aggiunta della commissione d’acquisto e dell’IVA. 3. Assicurazione al Doppio del Prezzo d’Asta Massimo Si riferisce al caso in cui un proprietario intenda sostituire un oggetto perduto acquistando qualcosa di simile presso un punto vendita a Londra o New York. È auspicabile che il valore fissato a questo livello sia sufficiente a includere il consueto “ricarico” sui prezzi d’asta ma questo non è garantito. È consuetudine rivedere le valutazioni ai fini dell’assicurazione ogni 3 – 5 anni e se i costi di una ispezione fisica dettagliata sono troppo alti la prassi vuole che si aggiornino i valori facendo riferimento agli indici del Mercato dell’Arte che sono come le valutazioni di prestazione (PA) del mercato dell’arte. Sono disponibili dietro pagamento di una tassa di iscrizione. Lo Shares and Assets Valuation Team presso HMRC è iscritto così come US IRS. Valutazioni d’asta correnti/selezione per vendita Tali valutazioni sono spesso la base di tutte le altre valutazioni. Sono fatte anche quando si prevede una vendita. Forniscono prezzi minimi e massimi e non solo una cifra. Acquirente volontario/venditore volontario (Willing buyer/willing seller) e valutazioni per vendite negoziate I valori qui costituiscono il punto di partenza nelle trattative di acquisto o di vendita per esempio in caso di una vendita negoziata secondo lo schema “Acceptance in Lieu” o a un museo. Le valutazioni di questo tipo sono generalmente fissate al prezzo d’asta massimo laddove il perito stabilisce un valore per conto del venditore e al prezzo d’asta minimo laddove il perito agisce per conto dell’acquirente. 48 A L L E GAT I Valutazioni per lo schema di garanzia di Stato (GIS) del Regno Unito Altri tipi di valutazione includono valutazioni ai fini fiscali, a seguito di decesso o altro, normalmente fissate al prezzo d’asta minimo laddove ci sia una tassa da pagare. AI fini fiscali la legge richiede valori di libero mercato definiti come segue: “Il prezzo al quale si stima un bene possa essere venduto nel libero mercato in un dato momento [la data della valutazione]”. La definizione equivalente negli Stati Uniti è Valore Equo di Mercato. La definizione nella legislazione fiscale è molto simile alla definizione di valore ai fini del GIS. Ai fini del GIS il valore deve essere conforme ai principi contenuti nei paragrafi 2.17 e 2.18 delle Linee Guida del Regno Unito per le istituzioni nazionali che stabiliscono: Valutazione 9: 2.17Prima di concordare una valutazione con il proprietario, l’istituzione che riceve il prestito deve tenere ben presente l’importanza di una garanzia adeguata. Per esempio, la valutazione delle garanzia dovrebbe rappresentare una stima equa del valore che quell’oggetto potrebbe raggiungere se venduto nel libero mercato al momento del prestito, questa stima dovrebbe corrispondere al valore concordato ai fini della garanzia. 2.18Nell’esaminare e valutare una proposta di garanzia chi riceve il prestito dovrebbe tenere a mente che lo scopo del risarcimento è che, a seguito di una perdita, l’altra parte non debba rimetterci ma la perdita non deve nemmeno essere una opportunità per guadagnarci. Il valore ai fini del GIS dovrebbe essere una stima equa del valore, cioè il prezzo al quale si stima un bene possa essere venduto sul libero mercato alla data della valutazione, tra un acquirente volontario e un venditore volontario in una transazione effettuata al valore di mercato in cui le parti abbiano entrambe agito con cognizione, prudenza e senza costrizione. Questa è una definizione utilizzata ai fini della Tassa di Successione, Tassa sulla Proprietà, Imposta sui Guadagni di Capitale e Imposta sul Reddito. Pertanto è generalmente riconosciuto che un valore equo di libero mercato è l’equivalente di un prezzo d’asta medio corrente. 9 http://www.culture.gov.uk/images/publications/ GISGUIDELINESWORDVERSION316March.pdf Ai fini del GIS pertanto ci si aspetterebbe che i valori, ove non ci sia una storia recente di vendita dell’oggetto in questione, siano fissati o al prezzo d’asta massimo (Livello 1 che presumerebbe un prezzo di vendita/aggiudicazione al prezzo d’asta medio e consentirebbe l’aggiunta della commissione di acquisto più IVA) o al massimo al doppio del prezzo di asta minimo (Livello 2) dove si preveda la sostituzione con un oggetto simile all’asta. Quest’ultimo è in particolare il caso in cui l’oggetto in prestito sia di proprietà di Fiduciari che sono tenuti, in base alle condizioni del trust, a sostituire gli oggetti e pertanto devono un obbligo di diligenza ai loro beneficiari per assicurare che gli oggetti siano coperti in tale eventualità. Se l’oggetto è stato venduto recentemente allora è il prezzo d’acquisto pieno che dovrebbe costituire il valore, non un prezzo gonfiato che rappresenti, per esempio, il valore “sperato” dall’operatore o il ricarico previsto, che può talvolta essere tre o anche quattro volte il prezzo di acquisto all’asta comprensivo di commissione più IVA. I valori di sostituzione al dettaglio che comunemente comprendono il ricarico non sono ammissibili per il GIS. È fondamentale per la sopravvivenza del sistema che i valori siano motivati e non gonfiati. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 49 È ugualmente importante che i musei garantiscano di mantenere aggiornato il valore degli oggetti delle loro collezioni e che ai fini assicurativi siano comunicati valori adeguati quando questi vengono dati in prestito sia nel Regno Unito che all’estero. Punti da discutere: 1. Arte Concettuale L’assicurazione per questo genere di arte è un tema di crescente preoccupazione per coloro che si occupano di Garanzia di Stato. In particolare nel caso in cui un oggetto possa essere ricreato dall’artista e talvolta tale opera ricreata richieda un prezzo superiore all’originale: cosa ci si chiede di risarcire? Sappiamo che negli Stati Uniti il Programma di Garanzia Di Stato cancella dalla copertura gli oggetti molto fragili. La combinazione di mezzi espressivi diversi e la difficoltà di valutare la condizione da principio è semplicemente un rischio troppo alto per il loro Programma. Ritengono che sia meglio proteggere il Tesoro da una possibile responsabilità per il valore totale di oggetti estremamente fragili piuttosto che chiedere a chi riceve il prestito di pagare il premio di una assicurazione commerciale. Di Anastasia Tennant del Arts Council England per l’Incontro dei Registrar del Regno Unito, Aprile 2012. Anche a cura di Hillary Bauer Regno Unito. 50 A L L E GAT I «« 5.4. Trasporto Risposte al questionario: domande (a)–(c) – Risultati sotto forma di schema: 1. Quanto è importante il tema del trasporto di beni culturali per la vostra istituzione? 2. Quali temi dovrebbero essere discussi in relazione al trasporto di beni culturali (tasse, assicurazione ecc.)? Molto importante 54 Poco importante 3 Non importante Sono emersi i seguenti temi: m Assicurazione • Alti costi e questioni di responsabilità m Standard comuni • Terminologia, moduli e condizioni per imballatori e spedizionieri • Standard di imballaggio Europei – standardizzazione dei metodi di imballaggio e requisiti sulla sicurezza • Sistema di certificazione per agenti di trasporto e società • Standard per veicoli • Unificazione e condivisione di spedizioni e corrieri in linea con le direttive di Bizot m Società di trasporto • Affidabilità dei trasportatori, personale formato/ personale senza esperienza, • Sistema di controllo per gli autocarri di localizzazione dei beni in ogni momento – dispositivi di localizzazione • Scorta – alti costi di sicurezza • Requisiti per la sicurezza • Impegno in caso di richiesta di risarcimento • Ambito esatto • Che tipi di rischio copre? • Assicurazione “da chiodo a chiodo” • Rinuncia al risarcimento danni per es. rinuncia al diritto di surroga • Protocolli internazionali di responsabilità condivisa in combinazione con assicurazione trasporto Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 51 3. Avete problemi quando assegnate dei contratti per il trasporto di beni culturali? Fornite esempi specifici (procedure di infrazione nell’assegnare i contratti) 52 A L L E GAT I m Dogana, IVA, licenze di esportazione • Documenti internazionali – ridurli al minimo • Classificazione dei beni culturali nella nomenclatura ai sensi del Regolamento 731/2010 m Unificazione legislativa • Alcuni paesi hanno dei requisiti di legge non previsti • Conformità con la normativa sull’approvvigionamento Si: 5 No: 52 •Non conoscere tutti i particolari importanti e le problematiche del trasporto quando si assegna un contratto •Le compagnie aeree cercano di ridurre i costi ma offrono servizi di qualità inferiore •Sarebbe necessario stabilire degli standard internazionali per evitare possibili equivoci nella movimentazione dei beni culturali Risposte al questionario: domande (d)-(h): Re 1: Solo un numero limitato di società di trasporto piccolo/medie e grandi è specializzato in trasporti di opere d’arte. Pertanto molti ordini vengono fatti a queste poche società che di conseguenza hanno una posizione abbastanza dominante nel mercato. Sebbene questa situazione sia tutt’altro che ideale, sarebbe difficile definirlo un cartello. Re 2: Va detto che i costi del trasporto di opere d’arte sono in costante ascesa e molti musei ritengono che siano troppo alti. Ci sono varie ragioni per questo. Per esempio in alcuni Stati Membri non ci sono abbastanza società di trasporti che soddisfano i requisiti indicati in merito alla infrastruttura dei veicoli e a determinati standard per i materiali di imballaggio, il personale ecc. Molti musei non sono disposti ad accettare una società di trasporti scelta sulla base di una procedura di approvvigionamento pubblico (gara d’appalto). Alcuni musei non sono disposti ad accettare la garanzia di Stato per le perdite sostenute. Spesso viene richiesta una assicurazione privata aggiuntiva che può essere molto costosa. Ecco alcuni elementi che potrebbero contribuire ad aprire il mercato: mConcessioni di licenze alle società di trasporti in base a standard comuni (alcuni Stati Membri hanno i propri sistemi). mRiconoscimento della garanzia di Stato almeno per i musei con finanziamenti pubblici. m Riconoscimento di società di trasporti scelte sulla base di procedure di appalto. mSemplificazione delle lunghe procedure amministrative nel settore delle norme UE per il trasporto di mostre itineranti (legge UE sull’approvvigionamento) – elaborazione di contratti quadro. Re 3: La procedura deve essere istituzionalizzata per continuare la discussione iniziata nel 2008 sulla mobilità delle collezioni. Bisognerebbe istituire un gruppo di lavoro permanente se pure con partecipazione volontaria. Il dialogo con il CEN dovrebbe essere intensificato. Il Gruppo di Lavoro raccomanda di coinvolgere maggiormente Nemo e il Gruppo Bizot. Inoltre gli enti pubblici finanziatori e i rappresentanti dei musei nel CEN devono essere maggiormente coinvolti. Finora il gruppo comprende principalmente solo i rappresentanti delle società di trasporto. Re 4: Dovrebbero essere evitati contratti con società che hanno offerto vantaggi in loco! Re 5: È necessario un studio approfondito per determinare i costi sostenuti per il trasporto di opere d’arte. Il Sottogruppo Trasporto non è nella posizione di effettuare uno studio serio per mancanza di risorse logistiche e umane. Il Sottogruppo pertanto suggerisce di lanciare un progetto di ricerca in collaborazione con strutture museali (per es. l’Istituto per la Ricerca Museale di Berlino e Nemo) a livello europeo o in collaborazione con le università (borse di studio PhD). Cindy Zalm: L’elaborazione di standard Europei ridurrebbe indubbiamente i costi. Il Comitato Europeo per la Standardizzazione sta attualmente lavorando sulla standardizzazione degli imballaggi (CEN/TC 346 WG 5). Tuttavia un aspetto particolarmente importante prima ancora che le opere vengano imballate è la valutazione del rischio. La signora Zalm ha suggerito di adattare i requisiti ai rischi specifici di ogni trasporto di beni culturali e, tra l’altro, utilizzare casse di trasporto riutilizzabili. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 53 Le seguenti misure potrebbero ridurre i costi: • Imballaggio > Materiali di trasporto riutilizzabili; chiarezza sulla valutazione del rischio prima di imballare l’opera, ottimizzare il sistema di imballaggio rispetto al tipo di viaggio. • Spedizione > Valutazione della possibilità di utilizzare veicoli più piccoli perché potrebbero coprire distanze più lunghe. > Rispettare la regola delle 21 ore per i trasporti: la maggior parte delle destinazioni in Europa. possono essere raggiunte entro 21 ore; le spese di alloggio potrebbero quindi essere evitate. > Sistemi di controllo per autocarri/veicoli con localizzazione dei beni in ogni momento – dispositivo di localizzazione. Kate Parsons ha fatto notare che i donatori hanno spesso richiesto una assicurazione aggiuntiva oltre la garanzia di stato, anche per coprire rischi che sono altrimenti generalmente esclusi. Ha suggerito di aggiungere al toolkit una serie di opuscoli e moduli concordati (anche linguisticamente) su questo tema e di aumentare la formazione e la formazione avanzata nel settore. Domande a Hana Prochazkova, Commissione Europea, DG TAXUD: Il fatto che i beni siano stati introdotti nella nomenclatura del Regolamento 731/2010 ha delle serie implicazioni economiche per gli artisti. Saranno assoggettati o alla ridotta aliquota di imposta del 7 per cento a alla più alta aliquota del 19 per cento. Secondo quali criteri la Commissione valuta i beni? Sono inclusi i beni culturali? Quando si può presumere che dei materiali siano fisicamente collegati ad altri articoli e pertanto rappresentano arte come definito in una serie di decisioni della Corte Europea di Giustizia? Molti artisti (per esempio artisti delle unghie o artisti della luce, scultori, pittori ecc.) certamente necessitano di materiali che sono molto difficili da catalogare. La Commissione ha considerato le conseguenze per il settore della cultura? Risposta: Ai sensi delle direttive UE in vigore dal 2010, i beni devono essere classificati alle frontiere della Unione Europea. Le direttive contengono determinate regole sulla classificazione di fini artistici e altri beni. AIla frontiera sorgono continui problemi durante la classificazione; la commissione competente (che comprende rappresentanti di tutti gli SM) deve considerare aspetti giuridici e pratici. Tutto è iniziato con la classificazione da parte della commissione di un allestimento video (Hall of Whispers di Bill Viola) come “lettore DVD e proiettori” e di un allestimento luci come “apparecchi di illuminazione” (Six alternating cool white/warm white fluorescent lights vertical and centred (1973) di Dan Flavin) l’11 agosto 2010. La commissione ha dichiarato che gli oggetti non avevano perso la loro funzione originale a causa delle piccole modifiche apportate dall’artista. La commissione ha affermato che la classificazione si basava esclusivamente sulle caratteristiche specifiche di un prodotto e che era difficile dare delle definizioni precise, soprattutto perché la classificazione si basava sul settore della Nomenclatura Combinata (NC) che meglio descrive il prodotto. 54 A L L E GAT I Domande fatte a Helene Strohschneider, DG MOVE: Può spiegare le nuove disposizioni del Regolamento della Unione Europea 300/2008. Questa la premessa: dall’aprile 2010 solo i mittenti approvati dalle autorità e i cui dati siano stati inseriti in un database della UE sono considerati “mittenti conosciuti”. Tuttavia ciò comprende la produzione in loco e l’imballaggio a meno che le singole spedizioni non possano essere considerate trasporto merci via aerea fino al momento in cui sono state scelte per evadere un ordine. Questo normalmente non accade con i beni culturali. Ciò significa che i musei devono sostenere dei costi estremamente alti e si espongono ad alti rischi in quanto non sono, in linea di principio, gi spedizionieri. Il problema è che i musei cha ricevono finanziamenti pubblici sono obbligati ad assegnare i contratti pubblici tramite gara d’appalto. Se il contratto è assegnato ad una società non registrata come agente regolamentato non c’è altra alternativa che considerare le spedizioni trasporti ordinari e assoggettarli ai controlli consueti (apertura degli imballaggi ecc.). Noi consideriamo questo un rischio inaccettabile. Risposta: Nell’aprile 2010 è cambiata solo la procedura, non i requisiti che un “mittente conosciuto” deve soddisfare per essere parte di una catena di distribuzione sicura. •Affinché una società possa essere accettata come “mittente conosciuto” (chi fa una spedizione, per esempio un museo o un commerciante di oggetti d’arte ecc.), deve essere registrata presso le autorità per la sicurezza del trasporto aereo dello SM e deve dimostrare di soddisfare dei requisiti base in materia di sicurezza (personale addestrato sulla sicurezza, imballaggio sicuro, contatto per la sicurezza ecc.). Una volta effettuata la registrazione la società viene inserita in un database UE aperto alla consultazione di altre società. Eccezionalmente e solo fino al 2013 “mittenti conosciuti” registrati da un “agente regolamentato” (normalmente uno spedizioniere) prima del 2010 possono continuare a far parte della catena di distribuzione. •Se il “mittente conosciuto” è un ente sconosciuto (per esempio un museo o commerciante di oggetti d’arte non registrato presso le autorità) la spedizione è in linea di principio soggetta a screening fisico da parte di un “agente regolamentato” (lo spedizioniere, una società di trasporti, un servizio di screening presso l’aeroporto, l’aviolinea ecc., registrati a tal fine presso le autorità dello SM). Sarei sorpresa se lo spedizioniere abituale di opere d’arte non fosse un agente regolamentato, visto che molti già lo sono. Potrebbero essere in grado di fare proposte su come le opere, a seconda della loro natura e consistenza, possono essere controllate meglio e dove. Tuttavia se né il mittente né la società di trasporti sono registrati allora in effetti il servizio di screening presso l’aeroporto o presso un sito per carichi speciali provvederebbe all’apertura degli imballaggi. Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 55 56 MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO MCA European Union Open Method of Coordination Expert Group on Cultural and Creative Industries OMC 57 MEMB R I DEL G R U PPO DI L A V O R O MC A Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza la dedizione e i vigorosi sforzi, nel corso di vari mesi, dei co-presidenti di questo Gruppo MCA: Hillary Bauer (Regno Unito) e Rosanna Binacchi (Italia); dei Presidenti dei Sottogruppi: Werner Weber (Germania); Sandra van Kleef (Olanda); Kim Smit (Irlanda) a Hans Feys (Belgio); and the other members of the Group: Doris Karner (Austria); Odile Chopin e Caroline Marchant (Belgio); Ekaterina Djoumalieva (Bulgaria); Katrin Mochovaki e Despo Pilides (Cipro); Magda Nemcova (Repubblica Ceca); Norbert Haase (Germania); Peter Navntoft (Danimarca); Aleksandra Murre, Marju Reismaa e Kersti Kuldna (Estonia); Maria Agundel Leira, Ana Tomás e Mar Noguiera (Spagna); Tiina Eerikäinen e Päivi Salonen (Finlandia); Claire Chastanier, Philippe Saunier e Orane Proisy (Francia); Sofia Tsilidou (Grecia); Helga Herendi, Eszter Valyi; Annamária Halász e Diana Balázs-Szécsi (Ungheria); Anita Jirgensone (Lettonia); Gosia Nowara (Lussemburgo); Ruta Pileckaite (Lituania); Martin Spiteri (Malta); Frank Bergevoet, Marja Peek, Sezen Kapan (Olanda); Piotr Szpanowski (Polonia); Clotilde Mendes (Portogallo); Raluca Capota and Mircea Angelescu (Romania); Eva Lena Bergström (Svezia); Gojko Zupan (Slovenia); Branislav Reznik (Slovacchia). Gruppo di Lavoro degli Esperti degli Stati Membri UE (Metodo di Coordinamento Aperto) sulla mobilità delle collezioni MC A 59 European Union Open Method of Coordination Expert Group on Cultural and Creative Industries OMC C