REGOLAMENTO D’ISTITUTO
TITOLO 1 – NORME GENERALI
Art. 1 – L’istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” di Carpi è gestito dal Consiglio di Istituto e, nei limiti delle
rispettive attribuzioni, dagli Organi Collegiali e individuali previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.
Il Capo di Istituto presiede alla gestione unitaria della vita della scuola secondo le competenze attribuitegli
dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417.
Art. 2 – È compito degli Organi di gestione della scuola e di tutte le componenti scolastiche di garantire,
all’interno dell’Istituto, i diritti fondamentali dell’individuo. Non sono perciò ammesse o tollerate attività o
forme di propaganda che calpestino le istituzioni democratiche.
Art. 3 – Gli insegnanti ed il personale non docente educano gli allievi all’autocontrollo e all’esercizio della
democrazia, condizioni indispensabili per una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
TITOLO 2 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI INCARICHI
INDIVIDUALI
Art. 4 – Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali.
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore a
cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata
con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso. Le convocazioni degli
altri Organi possono anche essere effettuate in altre forme ritenute più opportune, comunque non verbali. Le
convocazioni devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’Organo Collegiale. Di ogni seduta
viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine
numerate.
Art. 5 – Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali.
Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri, che esercitano competenze parallele, ma
con rilevanza diversa in determinata materia.
Art. 6 –Consiglio di Classe.
Il Consiglio di classe è formato da tutti i docenti di una stessa classe, da due genitori e da due studenti eletti
annualmente e si occupa della programmazione didattica, disciplinare ed extra-curricolare.
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente secondo un calendario stabilito, ma anche su personale
iniziativa del Dirigente o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
Ogni membro del consiglio di Classe che intendesse far inserire un argomento all’ordine del giorno, potrà
presentarlo per iscritto al Dirigente in tempo utile. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e della valutazione periodica degli allievi, spettano al
consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti. Per ogni C.d.C. è nominato un Coordinatore, un
insegnante che svolge funzione di riferimento per docenti, genitori e allievi.
Art. 7 - Coordinatore di classe
Il Coordinatore di classe è nominato dal Dirigente Scolastico a inizio d’anno.
In particolare egli:
- presiede le riunioni del consiglio di classe in assenza del dirigente;
- è responsabile della tenuta del verbale;
- coordina il lavoro del Consiglio di Classe, organizzando per tempo il materiale predisposto e facendo
rispettare i tempi di svolgimento delle operazioni;
- mantiene continui contatti con i colleghi;
- raccoglie e si fa carico dei problemi emersi nella classe al termine delle assemblee di classe;
- illustra agli studenti le decisioni assunte dal consiglio di classe e consegna loro una copia della
programmazione deliberata;
- controlla la distribuzione dei carichi di lavoro assegnati agli alunni;
- tiene i contatti con le famiglie;
- verifica la consegna delle circolari per le famiglie attraverso la firma degli alunni sul foglio predisposto e
attraverso il ritiro delle ricevute che consegnerà personalmente in segreteria didattica entro il termine
indicato;
- illustra nei Consigli di Classe aperti ai genitori i metodi generali di lavoro dei docenti, l’organizzazione
delle lezioni e il conseguente impegno richiesto agli allievi, in modo da rendere le famiglie consapevoli dei
doveri scolastici dei figli;
- assume l’iniziativa, quando opportuno, per contattare la famiglia;
- si fa promotore, in caso di problemi urgenti, della convocazione di riunioni straordinarie;
- presiede l’assemblea dei genitori convocata per le elezioni;
- consegna le pagelle.
Art. 8 – Convocazione del Collegio Docenti (V. Regolamento del Collegio Docenti in allegato)
Il Collegio dei Docenti è formato da tutti i docenti dell’Istituto; si occupa dell’attività didattico-educativa e si
articola in commissioni e gruppi di lavoro con obiettivi specifici, necessari al buon funzionamento della
scuola.
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art.4 – terzultimo comma –del D.P.R.
31 maggio 1974 n.416.
Art. 9 – Consiglio di Istituto (V. Regolamento del Consiglio di Istituto in allegato)
Il Consiglio d’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da 8 docenti, da 2 rappresentanti del personale
non-docente (ATA), da 4 genitori e da 4 alunni; viene eletto ogni tre anni con la sola eccezione della
componente studentesca, eletta annualmente; è presieduto da un genitore e si occupa delle questioni
finanziarie dell’Istituto, nonché dei criteri generali della didattica. (per ulteriori precisazioni si fa riferimento
al DPR 416 del 31/05/1974 e al T. U. D. Lgs n.° 297 del 16/04/1994)
Art. 10 – La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo, da un
docente, da uno studente, da un genitore e da un ATA; organizza i lavori e predispone i materiali per il
Consiglio d’Istituto.
Art. 11 – Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti.
Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti viene eletto annualmente dal Collegio dei Docenti
che nomina nel suo seno quattro membri effettivi e due membri supplenti.
Esso consta del Dirigente e dei quattro membri effettivi.
È convocato dal Dirigente:
a) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai
sensi dell’art.58 del D.P.R. n.417 del 31 maggio 1974;
b) ogni qual volta un docente chieda di essere sottoposto a valutazione, previa relazione del preside.
Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato
stesso.
Art. 12 – Ogni docente coopererà al buon andamento dell'Istituto seguendo le indicazioni dell'Ufficio di
Presidenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del
Progetto educativo dell'Istituto.
Ciascun docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con
coloro che sono impegnati nei vari gruppi di lavoro, a seconda dell'organizzazione interna che il Collegio
avrà determinato.
I compiti si riferiscono ai diritti e ai doveri riconosciuti dalla legislazione vigente.
Art. 13 - Comitato Tecnico Scientifico (V. Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico in Allegato)
Il Comitato Tecnico Scientifico è istituito dal DPR 88/2010 (art.5, comma 3, sottocomma d)
Il CTS è organismo propositivo e di consulenza. Esprime pareri non vincolanti.
Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'istituto (Collegio Docenti e Consiglio di
Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione.
TITOLO 3 - NORME DI SERVIZIO DEI DOCENTI
Art. 14 - Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora
per consentire il puntuale avvio delle lezioni.
Art. 15 - Il docente a disposizione sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei
colleghi assenti.
Art. 16 - Ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico di classe in ogni parte di sua competenza.
Art. 17 - Ogni docente è tenuto a prendere visione delle circolari (poste sul tavolino apposito davanti al
centralino e ad apporre la propria firma per presa visione) sul sito e sul cartaceo.
Art. 18 - Ciascun docente si adopererà affinché gli allievi abbiano cura della loro postazione di lavoro.
Art. 18 - I docenti consentiranno l'uscita degli allievi per la fruizione dei servizi solo nei casi di effettiva
necessità.
Art. 20 – Durante gli intervalli, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli allievi anche non
appartenenti alle proprie classi, con particolare riguardo alla zona assegnata, segnalando all'Ufficio di
Presidenza i casi di eventuale indisciplina.
Art 21 - Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a
chiamare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza in sua assenza.
Art. 22 - Ogni docente predisporrà ad inizio anno scolastico la propria programmazione didattica attivando
con gli studenti, in piena trasparenza, un dialogo costruttivo sulla definizione degli obiettivi e dei criteri di
valutazione; al termine della attività didattica presenterà alla classe il consuntivo delle attività stesse, in
termini di blocchi tematici affrontati, prima di consegnarlo all’ufficio del protocollo
([email protected]).
Art. 23 - Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito
del Consiglio di Classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative, in
particolare avrà cura di programmare le prove in modo che il carico di lavoro per gli studenti sia equilibrato.
Art. 24 - Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e valutati, entro quindici
giorni dalla effettuazione delle prove e, in ogni caso, prima dell’effettuazione di un’altra prova, e poi riporli
negli armadi appositi, debitamente archiviati e firmati, affinché ogni genitore possa, a richiesta scritta (se si
prevede che possano essere visionati anche con la supervisione di personale che non sia il docente stesso),
prendere visione degli elaborati originali.
Art. 25 - Ogni docente avrà cura di comunicare l’andamento della verifica orale e il voto puntuale al termine
dell’interrogazione stessa o al massimo alla lezione successiva.
Art. 26 - Il docente non imporrà l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione.
Art. 27 - Ogni docente non può impartire lezioni private ad allievi della propria scuola ed è tenuto ad
informare il Dirigente Scolastico delle lezioni private eventualmente date, così come disposto dal T.U. delle
leggi e disposizioni sulla scuola.
Art. 28 - Ogni docente, per l’eventuale esercizio della libera professione, dovrà inoltrare opportuna e
documentata domanda al DS.
Art. 29 - Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è delegato dal
Dirigente scolastico ad assistere all'assemblea o, se per motivi di opportunità ritenga di non dover essere
fisicamente presente nell’aula, a garantire il costante rispetto del regolamento nonché l'ordinato svolgimento
della stessa, rimanendo a disposizione degli allievi stessi nei pressi del locale dove si tiene l’assemblea.
TITOLO 4 – RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA
Art. 30 – Assemblee dei genitori.
Le assemblee dei genitori possono essere tenute nei locali della scuola. Le richieste debbono essere inoltrate
al Preside almeno una settimana prima del giorno fissato per l’assemblea, specificandone i motivi per
iscritto.
Qualora il Preside ritenga valide le motivazioni addotte, darà la propria autorizzazione.
L’assemblea dovrà avere luogo preferibilmente nei pomeriggi e/o in sere di apertura dell’Istituto.
Art. 31 - I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi, secondo le modalità e i
criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei
rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei
docenti.
Gli incontri generali Scuola - Famiglia vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di
effettuazione dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione; non potranno tuttavia mai
essere in numero inferiore a due per anno e mai meno di uno per periodo.
Art. 32 – Ricevimenti genitori.
a) Ricevimento settimanale dei genitori: i colloqui con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo
docente - genitori, si svolgono in un'ora settimanale fissata nell'ambito dell'orario di servizio. Il calendario
dei ricevimenti viene trasmesso per conoscenza alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico, subito dopo la
pubblicazione dell’orario definitivo delle lezioni.
b) Ricevimento generale dei genitori: nel trimestre e nel pentamestre e/o nei quadrimestri viene fissato un
ricevimento generale dei genitori da parte dei docenti, in orario pomeridiano.
c) I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente le famiglie, in caso di situazioni problematiche, al fine
di ricercare insieme le più opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato.
d) I docenti che lo riterranno opportuno e che lo dichiareranno esplicitamente potranno comunicare alle
famiglie l’indirizzo e-mail loro assegnato dall’Istituto, al fine di consentire ai genitori di utilizzare anche
questo mezzo di comunicazione per richiedere ed inviare informazioni. I docenti si impegnano a consultare
almeno settimanalmente i messaggi ricevuti via e-mail ed a rispondere con regolarità alle richieste così
pervenute.
e) I docenti riceveranno soltanto i genitori o gli esercenti la potestà sull’alunno o i loro delegati con procura
scritta. Si farà firmare la delega dai genitori o dagli esercenti la potestà o dal maggiorenne all’inizio
dell’anno scolastico.
TITOLO 5 – ASSEMBLEE STUDENTESCHE
Art. 33 – Le assemblee degli studenti devono contribuire all’approfondimento dei problemi della scuola e
della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Detta assemblea dovrà essere richiesta al Preside almeno cinque giorni prima della sua effettuazione con un
modulo contenente l’o.d.g., le firme dei due rappresentanti di classe o della maggioranza della classe e la
firma, per conoscenza, del professore o dei professori che cederanno l’ora o le ore di lezione.
Art. 34 – Gli studenti hanno diritto ad una assemblea di Istituto al mese, normalmente unica, della durata
massima di quattro ore consecutive, salvo eccezioni determinate da condizioni di necessità.
Art. 35 – Gli studenti hanno diritto ad un’assemblea di classe al mese della durata massima di due ore
Art. 36 – Gli studenti non possono richiedere assemblee nel primo e nell’ultimo mese di scuola.
Art. 37 – Comitato Studentesco.
Il Comitato Studentesco è costituito dagli studenti eletti rappresentanti di classe e d’Istituto e si occupa di dar
voce alle problematiche giovanili e alle proposte culturali; può essere convocato anche dal Dirigente
Scolastico per organizzare attività extracurricolari o per fornire indicazioni relative a scelte che coinvolgono
gli studenti
Art. 38 – È fatto obbligo ai docenti, limitatamente alle ore di servizio, di accompagnare gli studenti, sia
all’andata che al ritorno, alle assemblee d’Istituto, garantendo la presenza, per tutta la durata dell’assemblea.
Art. 39 – Per quanto riguarda le assemblee di classe, i docenti in servizio durante le ore di assemblea sono
tenuti a fare opera di vigilanza nei pressi della classe nella quale avrebbero lezione.
TITOLO 6 – BIBLIOTECA
Art. 40 – La Biblioteca scolastica si inserisce nella vita e nell’attività didattica dell’Istituto: è luogo di
conservazione del patrimonio librario e multimediale, di raccolta della documentazione prodotta dalla scuola
(progetti ed esperienze, unità didattiche, percorsi di ricerca) di promozione della lettura e di educazione alla
ricerca.
Art. 41 – L’accesso alla biblioteca è aperto a docenti, studenti, personale non insegnante per la consultazione
e il prestito negli orari di apertura.
Art. 42 – La gestione della biblioteca è affidata a docenti dell’Istituto disponibili.
Art. 43 – Sono ammessi al prestito in uscita libri e riviste. I libri possono essere tenuti in prestito per la
durata massima di 30 giorni; può essere concesso il rinnovo per un ulteriore periodo di 30 giorni se il testo
non è stato richiesto da altri.
Possono essere dati a prestito fino a tre libri per volta. Allo scadere del 30° giorno si invia un primo sollecito
ripetibile. Dopo il 3° sollecito l’utente che non restituisce il libro è escluso dal prestito per il resto dell’anno.
La durata del prestito per le riviste è di un massimo di 6 giorni.
Sono escluse dal prestito in uscita le opere di consultazione e le videocassette. Tali opere, tuttavia, possono
essere utilizzate nelle classi durante le ore di lezione, previa richiesta firmata di un docente. E’ consentita la
consegna dei dizionari per le esercitazioni didattiche negli orari di apertura della biblioteca.
Art. 44 – È possibile dare in consegna alle classi, per la durata dell’anno scolastico, un dizionario (di italiano
e inglese) su richiesta dell’insegnante della disciplina fino ad esaurimento delle copie disponibili; il prestito
viene annotato in un apposito registro dal bibliotecario; il dizionario deve essere restituito entro il 31 maggio;
i rappresentanti di classe sono responsabili del corretto utilizzo e della restituzione dello stesso; in caso di
smarrimento o danneggiamento la classe è tenuta a rifondere il danno.
Art. 45 – I prestiti e la restituzione, anche delle opere date in consultazione e in visione, devono essere
annotati su appositi registri.
Art. 46 – Tutte le opere date a prestito devono essere restituite entro il termine delle lezioni; gli studenti delle
classi finali possono trattenerle fino alla conclusione degli esami di maturità e restituirle non oltre il 10
luglio.
Art. 47 – Chi smarrisce o deteriora un libro è tenuto a ricomprarlo.
TITOLO 7 – USO DELLE STRUTTURE: AULE SPECIALI E LABORATORI
Art. 48 – I docenti che intendono utilizzare l’aula 109 devono prenotarsi utilizzando il calendario affisso alla
porta, segnando il proprio nome, la classe e le ore.
Art. 49 - Al momento dell’accesso ai laboratori deve essere di norma presente il tecnico di laboratorio
assegnato.
Art. 50 - I laboratori di specializzazione possono essere utilizzati dagli studenti, su richiesta preventivamente
inviata per iscritto alla Dirigenza e da questa approvata, anche al di fuori delle lezioni, purché sia presente un
tecnico di laboratorio o persona incaricata di sostituirlo e sempre per attività collegate a quelle scolastiche o
per realizzare progetti riconosciuti dalla scuola.
Art. 51 – In mancanza di un tecnico, per poter accedere alle aule multimediali o laboratoriali gli insegnanti
devono richiedere la chiave al personale ATA e al termine delle lezioni essi devono restituirla unicamente al
medesimo personale.
Art. 52 – Gli insegnanti sono tenuti a segnalare ai tecnici di laboratorio la presenza di eventuali guasti, in
forma verbale o eventualmente in forma scritta, in modo che si possa procedere alla loro riparazione nel più
breve tempo possibile.
Art. 53 – Ciascun allievo risponderà personalmente della propria postazione di lavoro, sia nelle aule, sia nei
laboratori. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danno, questo verrà
attribuito a chi occupava la postazione danneggiata o all'intera classe, secondo i casi. Il danno arrecato alle
strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul c/c postale dell'Istituto a fronte di
regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso. Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a
terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche.
TITOLO 8 – ATTIVITÀ SCOLASTICHE, PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
Art. 54 – Per tutte le iniziative culturali che necessitano di un finanziamento da parte della scuola, è
necessario presentare una dettagliata relazione al Presidente del Consiglio di Istituto affinché il Consiglio
possa procedere al vaglio della richiesta e alla sua eventuale approvazione.
Art. 55 – Le consulenze e i corsi di recupero sono attivati in orario extrascolastico per gli allievi che
desiderano ulteriori spiegazioni delle lezioni o che presentano lacune o che desiderano un potenziamento.
Tali consulenze o corsi sono tenuti, di norma, da docenti della scuola.
Art. 56 – I corsi estivi per il recupero di settembre potranno essere tenuti anche da docenti esterni.
Art. 57 – Il Consiglio di Istituto si impegna a svolgere presso le terze classi delle scuole Medie Inferiori del
territorio un’azione di orientamento a mezzo di opuscoli che evidenzino le caratteristiche degli indirizzi
dell’Istituto. Tale opera viene completata, all’occorrenza, da interventi diretti di personale dell’istituto, in
occasione di incontri promossi dalla scuola media con allievi e genitori e da incontri presso l’istituzione
scolastica stessa.
Art. 58 – Nei confronti degli allievi delle classi terminali vengono promosse azioni di orientamento
professionale e indicazioni per l’eventuale proseguimento degli studi all’università o a corsi di
perfezionamento/specializzazione, anche mediante gli opuscoli predisposti dalla Regione, da Istituti e
Associazioni cittadini, da Enti e Organismi esterni.
Art. 59 – Lezioni esterne, visite didattiche e viaggi di istruzione
La regolamentazione dei viaggi avviene in conformità con le direttive espresse dal Governo all’interno del
D. L.vo n.°111 del 17.3.95 relativo all’attuazione delle Direttive CEE 314/90, regolanti gli elementi del
contratto da stipularsi con le Agenzie di Viaggio, e la Nota 645 dell’11.4.02 e la seguente Nota Prot. 1139
del 17.7.02 del MIUR inerenti il capitolato d’oneri da utilizzare per la disciplina del rapporto contrattuale tra
Scuole e Agenzie di Viaggio e le assicurazioni degli studenti e degli insegnanti.
Le visite e i viaggi di istruzione rientrano nelle attività integrative della scuola e pertanto devono essere
programmate dai Consigli di Classe e approvate dal Consiglio d’Istituto (in quanto coinvolgono
l’amministrazione).
I viaggi d’istruzione sono organizzati dai docenti che intendono, attraverso essi, sviluppare un discorso
formativo per i propri studenti.
Procedure per il loro svolgimento.
a) I Docenti sono in servizio e devono munirsi di assicurazione e dichiarazione di assunzione di
responsabilità.
b) Lezioni esterne: si configurano senza nessun onere da parte dell’Istituto, prevedono spostamenti a piedi o
con mezzi pubblici nell’arco temporale di quattro ore. Il dirigente scolastico autorizza personalmente
l’attività sentito il coordinatore di classe. Le famiglie firmano a inizio anno un'autorizzazione per le uscite sul
territorio.
c) Uscite didattiche e visite guidate: si svolgono in orario scolastico ed al massimo nell’arco temporale di una
giornata.
Necessitano di delibera del Consiglio di classe, autorizzazione del Consiglio d’Istituto e autorizzazione delle
famiglie.
d) Viaggi d’istruzione: hanno la durata massima di 1 giorno per le classi prime, di 3 giorni per le classi
seconde e terze, di 6 giorni per le classi quarte e quinte. Necessitano di delibera del Consiglio di Classe,
autorizzazione del Consiglio d’Istituto e autorizzazione delle famiglie.
e) In alternativa al viaggio di istruzione gli studenti del triennio potranno usufruire (una sola volta) della
settimana bianca della durata di 6 giorni, non prevedendo oneri da parte dell’Istituto. Necessita di delibera
del Consiglio di Classe, autorizzazione del Consiglio d’Istituto e autorizzazione delle famiglie.
f) La durata dei viaggi d’istruzione, che rientrano in un Progetto di Stage o di Scambio, non è vincolata ai
giorni suddetti. Tali visite necessitano di delibera del Consiglio di Classe, autorizzazione del Consiglio
d’Istituto e autorizzazione delle famiglie
g) Il periodo di effettuazione della settimana bianca e dei viaggi d’istruzione verrà indicato, di anno in anno,
in modo vincolante in base al calendario scolastico.
h) L’Istituto, sentite le proposte dei docenti, si fa carico di segnalare le mete consigliate. Il docente
organizzatore, definito dal Consiglio di classe, si fa carico del rispetto delle procedure temporali allegate.
i) I docenti accompagnatori sono designati con i seguenti criteri:
• appartenenza al consiglio di classe;
• per i viaggi all’estero almeno un docente con conoscenza di lingua straniera;
• docenti di materie attinenti alle finalità didattico - educative del viaggio;
• designazione del Dirigente scolastico.
• se non ci sono docenti disponibili per i viaggi di istruzione essi non si effettueranno.
l) Disposizioni di carattere generale:
-
le classi che svolgono uscita/viaggio da sole avranno 2 accompagnatori;
- le classi che svolgono uscita/viaggio in gruppo avranno 1 accompagnatore ogni 15 studenti o frazioni di
15.
- per ogni viaggio d’istruzione sarà necessario indicare una riserva, tra gli insegnanti dell’Istituto, che
sostituirà uno qualsiasi degli accompagnatori effettivi nel caso di una impossibilità accertata a partecipare al
viaggio d’istruzione programmato.
- Nel caso di viaggi di istruzione che prevedano la partecipazione di classi a cui toccherebbero durate
diverse del viaggio stesso, si applicherà la durata prevista per la classe inferiore.
- Il gruppo di classi interessate al medesimo viaggio d’istruzione non dovrà essere eccessivo e il numero di
partecipanti ad ogni viaggio, tra studenti ed insegnanti, non dovrà superare i posti a sedere in un pullman a
capienza normale (60).
m) Le attività proposte devono coinvolgere il maggior numero di studenti possibile, non meno dei 2/3 della
classe, in modo tale da rendere l’esperienza significativa ai fini della programmazione didattica.
n) Non possono comunque partecipare i ragazzi con 6 in condotta; per gli studenti con 7 in condotta, la
partecipazione è subordinata all'approvazione del Consiglio di classe.
Il calcolo dei 2/3 dei partecipanti avverrà sul numero effettivo degli studenti ammessi alla visita di istruzione.
o) Al momento dell’adesione, verrà chiesta alle famiglie la corresponsione di una cifra a titolo di anticipo. In
caso di rinuncia, la restituzione dell’anticipo sarà effettuata su richiesta dei genitori, solo per motivi di salute
o per gravi e comprovati motivi familiari, detratte le eventuali penalità richieste dalle Agenzie di Viaggio.
p) Nell’eventualità che la rinuncia al viaggio avvenga dopo che è stato versato il saldo della cifra, la
restituzione avverrà, sempre e solo nei casi previsti al punto o, in accordo con le modalità ed i tempi previsti
dalle Agenzie di Viaggio.
q) Non è prevista alcuna restituzione nell’eventualità dell’esclusione di uno o più studenti dal viaggio per
motivi disciplinari.
r) Nel caso di viaggi d’Istruzione chiaramente onerosi dal punto di vista finanziario, e comunque sempre nel
caso di viaggi che prevedano un trasporto aereo, verranno interpellate le Agenzie di Viaggio al fine di
ottenere informazioni relative ad un prezzo indicativo del viaggio stesso, da comunicare alle famiglie, le
quali dovranno dare un previo assenso alla partecipazione dello studente. Solo in questo caso verrà poi
richiesta la corresponsione dell’anticipo di cui al punto o.
TITOLO 9 – DISCIPLINA DELL’ACCESSO, DELL’USCITA E DELLA PERMANENZA DEGLI
ALUNNI NELLA SCUOLA
Art. 60 – L'ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta.
La scuola gestisce le assenze degli alunni con un libretto delle giustificazioni con codice a barre o con tessere
personali magnetiche, da ritirare in portineria. Ogni alunno riceve l’Istruzione tessere per la gestione di
assenze, ritardi, uscite anticipate.
Art. 61 – Le porte di accesso dell’istituto vengono aperte alle ore 7.55. Nei mesi invernali, qualora ci sia la
disponibilità del personale ausiliario, l’apertura è anticipata alle ore 7.45.
L’ingresso anticipato per motivi climatici non autorizza gli studenti a recarsi nelle aule, ma concede loro di
sostare nell’atrio fino al suono della prima campana.
L’accesso degli studenti all’Istituto, con sosta nei corridoi, avviene sotto il controllo del personale ausiliario.
L’ingresso in aula deve avvenire tra il suono della prima e della seconda campana.
L’ingresso alle singole aule avviene con la presenza dell’insegnante della prima ora, che deve trovarsi in
classe o nelle immediate vicinanze, al suono della prima campana.
Al suono della seconda campana iniziano le lezioni.
Cinque minuti dopo il suono della seconda campana non sarà consentito l’accesso in classe, poiché le porte
di ingresso dell’Istituto verranno chiuse.
Art. 62 – L’entrata in ritardo nell’Istituto (zona registrazione ritardi) sarà possibile 10 minuti prima
dell’inizio della seconda ora, tempo sufficiente per poter essere registrati in portineria ed entrare in classe
allo squillo della campana.
Art. 63 – Nel caso in cui l’alunno minorenne arrivi in ritardo deve avere con sé la tessera e la giustificazione
sul libretto nell’apposita pagina dei ritardi, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, sottoscritta con firma
autografa e corrispondente a quella depositata presso la segreteria dell’Istituto. Gli allievi maggiorenni
agiscono personalmente in conformità.
L’alunno dovrà consegnare il libretto in portineria, dove si provvederà a registrare la giustificazione per
l’assenza. Lo studente poi dovrà ritirare il libretto in mattinata.
L’alunno ritardatario, prima di entrare in classe, deve ritirare il foglietto stampato dai bidelli. Con il libretto
firmato e il foglietto, al cambio dell’ora, l’alunno andrà in classe dall’insegnante in orario, che ne segnerà
l’ingresso sul registro.
Art. 64 – Nel caso in cui l’alunno ritardatario non abbia con sé la giustificazione, questi comunicherà in
portineria i suoi dati (nome e cognome) e la classe; in portineria si stamperà un modulo da consegnare al
docente per la conferma dell’avvenuta comunicazione dell’entrata in ritardo e per la sua registrazione.
Il giorno successivo l’alunno dovrà consegnare il libretto in portineria con la giustificazione del ritardo.
Art. 65 – Di norma non sono ammesse entrate oltre l’inizio della 2° ora; eventuali deroghe sono consentite
solo in presenza dei genitori e solo se debitamente motivati e corredati di documentazione.
Art. 66 – Le assenze superiori a cinque giorni, anche se non per motivi di malattia, vanno giustificate con
certificato medico che attesti che l'allievo non è portatore di patologie soggette a denuncia obbligatoria ai
sensi del D.M.28/11/86 e che è in grado di riprendere l'attività scolastica.
Se l’alunno è stato allontanato per malattia infettiva, la riammissione a scuola può avvenire soltanto dietro
nulla osta del medico scolastico o dell’ufficiale sanitario.
Il certificato medico deve essere consegnato al docente della prima ora del stesso giorno del rientro. Se lo
studente omette di consegnare il certificato medico, non può essere ammesso in classe e l’insegnante della
prima ora di lezione, tramite Segreteria, farà giungere tempestiva comunicazione alle famiglia del
provvedimento.
Art. 67 – L’uscita anticipata deve sempre essere autorizzata dal DS o dalla Vicepresidenza e la richiesta sul
libretto deve sempre essere presentata entro le 9.00 in portineria.
L'uscita anticipata sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili. Si riportano a titolo
esemplificativo: prenotazione visita medica – specialistica; dichiarazione allenatore squadra per impegni
sportivi; dichiarazione rilasciata dall’AVIS, ecc. Agli alunni maggiorenni che chiedono l’uscita anticipata
per attività sportive è richiesta un’adeguata documentazione da parte della società sportiva (es. calendario
partite oppure richiesta attività singola controfirmata dall’allenatore o dal responsabile della società
sportiva).
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione, l’alunno presenta il libretto all’insegnante in orario per la registrazione
sul registro di classe.
L’alunno deve essere prelevato da un genitore o dall'esercente la patria potestà o da un delegato che deve
aver firmato sul libretto la giustificazione. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non
adeguatamente motivate, o telefoniche.
Solo per gli studenti maggiorenni è consentita la comunicazione telefonica da parte del genitore.
Art. 68 – L'ingresso a scuola dopo l'inizio delle lezioni e l'uscita anticipata rappresentano fatti eccezionali e
giustificati da gravi motivi.
Art. 69 – Il limite massimo per le entrate e le uscite, al di fuori del regolare orario scolastico, è di cinque a
periodo. I ritardi vanno sempre giustificati.
Per ammissioni e uscite superiori a questo limite è necessaria la presenza di un genitore;
I permessi non usufruiti nel corso del primo periodo non sono cumulabili con quelli del secondo.
Art. 70 – Gli studenti pendolari non potranno richiedere il permesso di entrata in ritardo o di uscita anticipata
perché l’orario scolastico tiene conto degli orari dei mezzi pubblici.
Art. 71 – In caso di riscontrata necessità, con deroga al numero di permessi consentiti, la Dirigenza
Scolastica potrà rilasciare permessi di entrata lievemente posticipata o di uscita anticipata, valevoli per un
determinato periodo scolastico, in presenza di casi di particolare rilevanza, su richiesta scritta della famiglia e
comprovata da esperto o ente riconosciuti.
Art. 72 – Si ricorda che la nuova normativa impone la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.
Una deroga è possibile solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati”.
Art. 73 – La famiglia ha la possibilità di richiedere l’elenco completo delle assenze in portineria ogni volta
che lo ritiene necessario.
Art. 74 – L’abuso di assenze, ritardi, uscite anticipate sarà sanzionato sul piano disciplinare dal Consiglio di
classe, con le dovute implicazioni sul voto di condotta.
Art. 75 – Le assenze per lunghi periodi, quelle frequenti e ripetute e quelle relative ai giorni di svolgimento
di verifiche, assumono un particolare rilievo.
Art. 76 – Le alterazioni della firma del genitore, la mancata trasmissione delle comunicazioni dalla scuola
alla famiglia e le manomissioni delle stesse sono mancanze disciplinari gravi e saranno sanzionate dal
Consiglio di Classe.
Art. 77 – Ogni sei assenze e in caso di assenza ingiustificata, è particolare ed attenta cura della Dirigenza
informare i genitori degli studenti interessati a tale eventualità, tramite comunicazione scritta o telefonica.
Art. 78 – Anche se le assenze assumono carattere collettivo, la giustificazione è sempre individuale.
Art. 79 – All’inizio delle lezioni il professore registrerà i nomi degli assenti e di coloro che giustificano se
l’operazione non si è potuta svolgere dall’addetto alla portineria : segnerà a parte coloro che sono ammessi
con riserva di presentare la giustificazione (vedi Registro elettronico). Quando gli alunni sono impegnati in
attività didattiche o sportive organizzate dalla Scuola, sono assenti giustificati, e si provvede ad annotare
l’attività in cui gli studenti si trovano impegnati.
Art. 80 – La presenza degli studenti è obbligatoria, salvo deroghe previste dalla Legge, alle lezioni e a tutte
le altre attività svolte nel contesto dei lavori scolastici.
Art. 81 – La richiesta di dispensa o di esonero (totale o parziale, temporaneo o permanente) dalle lezioni di
Educazione Fisica deve essere corredata da certificato medico. L’esonero non esime lo studente dalla
partecipazione alle lezioni in palestra, ma solo dall’esecuzione dell’attività motoria non compatibile con le
sue particolari condizioni.
Art. 82 – Tutti gli allievi devono trovarsi nella propria aula puntualmente all’inizio delle lezioni, segnalato
con il secondo suono della campana. Anche all’inizio delle successive ore di lezione è richiesta la puntuale
presenza in aula di tutti gli allievi che non possono, pertanto, uscire dall’aula durante il cambio delle lezioni.
Art. 83 – I trasferimenti degli studenti ad altre aule devono avvenire in modo ordinato, sollecito e silenzioso.
Art. 84 – Durante i due intervalli di dieci minuti ciascuno, tra la seconda e la terza ora e tra la quarta e la
quinta ora di lezione, gli insegnanti incaricati ed il personale non docente di turno devono vigilare sul
comportamento degli allievi in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
Art. 85 – Durante gli intervalli gli allievi devono mantenere un comportamento rispettoso e corretto e
rimanere all’interno dell’area cortiliva. L’uscita dalla zona scolastica è considerata un’infrazione grave.
Art. 86 – Nel corso delle ore di insegnamento gli allievi possono lasciare l’aula solo in casi eccezionali,
purché li autorizzi l’insegnante cui sono affidati. Di norma è consentita l’uscita di un solo studente per classe
e per il tempo strettamente necessario.
Art. 87 – Per momentaneo allontanamento dall’aula dell’insegnante, la sorveglianza può essere affidata al
personale ausiliario. Per assenze imputabili a motivi eccezionali, gli alunni dovranno essere affidati ad un
insegnante o al Preside.
Art. 88 – La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione degli allievi. Di
eventuali danni all’arredo scolastico, causati per negligenza o volontariamente, sono chiamati a rispondere
coloro che li hanno provocati, secondo quanto indicato all’art.53.
Art. 89 – L’Istituto non è responsabile di beni, preziosi, oggetti lasciati incustoditi o dimenticati al suo
interno.
L'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni che si dovessero verificare nell’ambito scolastico: sarà
pertanto cura del singolo custodire gli oggetti di valore di proprietà.
Art. 90 – I mutamenti di orario e gli eventuali scioperi dei docenti saranno tempestivamente comunicati agli
allievi che si faranno carico di notificarli ai propri genitori.
Art. 91 – Da parte di chiunque è fatto divieto di fumare sigarette, sigarette elettroniche e di far uso di
sostanze illegali in ogni locale della scuola, sotto le pensiline antistanti gli ingressi e in tutte le aree cortilive.
I docenti e tutto il personale della scuola sono tenuti a rispettare e far rispettare tali norme di comportamento.
Art. 92 – Non è consentito tenere acceso o utilizzare in alcun modo telefono cellulare, iPod, mp3 e altri
strumenti tecnologici non autorizzati durante l’intero orario scolastico (Nota Prot. 30 del 15 marzo 2007).
Lo studente colto in flagrante uso del cellulare o di altri strumenti tecnologici non autorizzati viene segnalato
sul registro di classe e il telefono deve essere ritirato dal docente e custodito dalla Segreteria Didattica che lo
riconsegnerà ad uno dei genitori.
Solo per motivi strettamente legati a necessità familiari o di salute l’alunno può concordare con il docente
dell’ora la possibilità di tenere acceso il cellulare.
Gli alunni sono comunque invitati a non portare a scuola né il telefonino né altri oggetti di valore, dei quali la
scuola non risponde.
Lo studente recidivo viene punito con sospensione da uno a cinque giorni, secondo le disposizioni del
Consiglio di classe d’appartenenza.
Nella fattispecie, in caso di utilizzo del cellulare durante una prova scritta, la disposizione prevista consiste
nell’interruzione e nella valutazione negativa della prova stessa per lo studente, nonché la segnalazione al
rispettivo Consiglio di Classe per ulteriori sanzioni disciplinari definite dal medesimo (sospensione di
almeno un giorno fino a cinque).
Art. 93 – Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 dello “Statuto delle studentesse e
degli studenti” (Vedi D.P.R. 249 del 24/06/98).
TITOLO 10 – DISPOSIZIONI PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA NELLE PALESTRE
Art. 94 – I docenti di Educazione Fisica devono rispettare le seguenti disposizioni:
- il controllo degli studenti comincia fin dall’inizio delle lezioni;
- l’accompagnamento degli studenti dalla scuola alla palestra è condotto da parte dei docenti di Educazione
Fisica soltanto alla prima ora;
- gli studenti con esonero totale e permanente sono obbligati a rimanere in palestra;
- gli infortuni avvenuti in palestra devono essere immediatamente comunicati alla scuola affinché sia
tempestivamente regolarizzata la posizione assicurativa per ogni singolo studente infortunatosi.
TITOLO 11 – RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI
Art. 95 – Gli insegnanti, il personale non docente e gli studenti devono usare col dovuto riguardo i locali e le
attrezzature della scuola, onde garantire la funzionalità e il decoro. È vietato pertanto deturpare i muri e gli
arredi, sporcare i pavimenti e provocare guasti di qualsiasi genere. Contravvenendo a tali divieti si incorre
nelle sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina oltre all’addebito delle spese di ripristino.
L’affissione di avvisi e manifesti nei locali della scuola da parte degli studenti o di enti esterni è consentita
solo previa autorizzazione del Preside.
Art. 96 – Durante tutto il periodo di permanenza degli allievi in Istituto, il regolare andamento della vita
scolastica è garantito innanzi tutto dall’autocontrollo degli allievi.
Sono responsabili del comportamento gli allievi in Istituto, il Dirigente Scolastico, tutto il personale docente
e quello ausiliario.
Art. 97 – Gli alunni devono tenere sempre un comportamento decoroso e responsabile e un abbigliamento
adeguato all’ambiente scolastico,
TITOLO 12 – ACCESSO AI PARCHEGGI
Art. 98 – Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate dal Responsabile per la
Sicurezza, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli ingressi all'istituto e le uscite di sicurezza, al fine di
consentire l'accesso di eventuali mezzi di soccorso. Nessuno può parcheggiare, senza autorizzazione, nei
parcheggi riservati ai disabili.
Art. 99 – I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti.
Art. 100 – Il parcheggio interno auto è riservato ai docenti; gli studenti possono usufruire del parcheggio
antistante l’Istituto, sulla via Peruzzi.
In particolare, l’area cortiliva deve essere utilizzata in modo adeguato:
• essa è uno spazio per l’intervallo, durante il quale cartacce e lattine vanno depositate negli appositi
contenitori;
• in essa non si entra e non si esce coi motorini accesi durante le ore di lezione.
TITOLO 13 – ACCESSO AI SERVIZI DI SEGRETERIA
Art. 101 – Gli studenti possono usufruire dei servizi di segreteria dalle ore 10,30 alle 12.30.
Il pubblico può accedere alla Segreteria dalle ore 10,30 alle 12.30.
Art. 102 – Per gli studenti l’uso del fotoriproduttore è possibile utilizzando una tessera a pagamento.
Per i docenti l’uso del fotoriproduttore è possibile utilizzando una tessera consegnata dalla scuola, con cui
fotocopiare verifiche e appunti.
Per fotocopie non contemplate nei commi precedenti il docente deve rivolgersi alla Stamperia ed è necessaria
l’autorizzazione del Preside.
Art. 103 - Il sito Web dell’Istituto è www.itivinci.mo.it
TITOLO 14 – ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI (V. Allegato)
Art. 104 – Le iscrizioni degli alunni si effettuano nel periodo stabilito dal calendario degli adempimenti
ministeriali. Per gli alunni di tutte le classi, i genitori (o chi esercita la patria potestà) dovranno fornire le
proprie generalità ai fini dell’inserimento nelle liste elettorali dell’Istituto.
Art. 105 – Una commissione apposita, presieduta dal Preside o da suoi delegati, provvede alla formazione
delle classi prime, attenendosi ai criteri espressi in ordine prioritario, proposti dal CD del 04/06/2013,
integrati e deliberati dal CdI del 15/06/2013.
TITOLO 15 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: DIRITTI E DOVERI (V. Allegato)
Art. 106 – Il Patto educativo di corresponsabilità è una dichiarazione di intenti finalizzata a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studente e famiglia.
All’atto dell'iscrizione alla classe prima del presente istituto scolastico, è richiesta la sottoscrizione da parte
dei genitori e degli studenti del Patto, che si intende tacitamente rinnovato nei successivi anni scolastici, se
non viene modificato con il consenso delle parti in Consiglio d’Istituto.
TITOLO 16 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art. 107 – I membri del Consiglio di Istituto possono, in qualsiasi momento, presentare al Presidente una
richiesta scritta e motivata per integrare e modificare le norme del presente regolamento.
Inserita all’ordine del giorno, la proposta di modifica o integrazione entrerà in vigore se otterrà
l’approvazione dei due terzi dei componenti.
Art. 108 – Possono essere apportate modifiche al presente regolamento dal Consiglio di Istituto anche su
proposta delle Assemblee dei genitori, degli studenti, degli insegnanti e del personale non docente.
Art. 109 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la C.M. n° 105, Prot. 12/42 del
16.04.1975.
(Allegato n.° 1)
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI
Art. 1 - Attribuzione
Il Collegio Docenti:
− elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia;
− cura la programmazione dell’azione educativa;
− formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse
dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno,
continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico;
− verifica che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi
compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
− propone al Consiglio d’Istituto la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.
Per migliorare la propria organizzazione il Collegio Docenti si articola in commissioni di lavoro da
individuare nelle seguenti aree:
− monitoraggio/qualità;
− orientamento;
− didattica;
− interventi e servizi per gli studenti;
− comunicazione;
− eventuali necessità contingenti.
Ogni commissione, se necessario, si articolerà in sottocommissioni finalizzate allo studio e al
raggiungimento di obiettivi specifici e alla realizzazione di servizi prefissati dal POF.
Art. 2 - Convocazione e validità
La circolare di convocazione del Collegio dei Docenti per riunioni ordinarie con il relativo ordine del giorno
viene notificata ai singoli docenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione del collegio.
Detta circolare va accompagnata – di norma – da materiale informativo di riferimento, circolari, dispositivi
di legge, nonché da proposte di delibere da sottoporre al Collegio predisposte dal Dirigente, da collaboratori,
dalle commissioni espresse dal Collegio stesso, dalle R.S.U..
All’inizio di ogni anno scolastico, nella prima riunione del Collegio docenti, si stabilisce il piano annuale
delle riunioni ordinarie del collegio sulla base del quantitativo orario e delle attività collegiali previste dal
contratto.
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante se nella riunione convocata regolarmente è presente la
maggioranza degli aventi diritto (50% + 1).
Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.
Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.
Art. 3 - Ordine del giorno
L’ordine del giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal Dirigente che terrà conto del piano annuale,
delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all’o.d.g. di precedenti collegi, di proposte
scaturite dalle esigenze dei docenti, da richieste scritte avanzate da un terzo dei componenti del collegio e da
gruppi di lavoro di docenti. Esso dovrà sempre indicare la durata presumibile della seduta.
L’ordine del giorno può essere modificato all’inizio della seduta solo su richiesta di almeno un terzo dei
partecipanti.
Non si può discutere di argomenti non inseriti nell’ordine del giorno.
Può essere modificato l’ordine dei punti previsti solo dopo che l’abbia votato e approvato la maggioranza dei
presenti, all’inizio dei lavori.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle proposte.
Le proposte iniziali, quelle di rettifica e quelle alternative, dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico
almeno tre giorni prima della data di convocazione del Collegio, e dovranno fornire le seguenti indicazioni:
1) nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta;
2) punto all’o. d. g. a cui si riferisce;
3) specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
4) procedure di attuazione della proposta (organizzata per punti) con indicazione dei tempi e delle risorse.
Art. 5 - Pubblicazione o. d. g. aggiornato.
Due giorni prima della data di convocazione del Collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in
sala docenti ed ai docenti stessi è consentito, su richiesta, averne copia.
Art. 6 - Dibattito collegiale.
Il Dirigente, in qualità di Presidente del Collegio, effettua le sue comunicazioni iniziali nel tempo di 10-15
minuti.
I successivi interventi del Presidente saranno contenuti nei tempi e nelle modalità previsti dai punti
successivi.
Il Presidente potrà inoltre intervenire brevemente per richiamo al regolamento in qualità di moderatore.
Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 5 minuti.
Il Presidente coordina gli interventi al dibattito.
Ogni docente può effettuare brevi interventi di 2 minuti, nell’intervento specificherà se trattasi:
a) di richieste di chiarimenti;
b) di proposte in rettifica o in alternativa;
c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta. In tal caso è consentito al massimo un intervento.
Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica, per un tempo massimo di 3 min. In tale intervento il
relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle.
Art. 7 - Votazioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quando si tratta di votare in merito a persone: in questo
caso il voto è sempre segreto.
Non sono valide le delibere che non siano state sottoposte ad esplicita votazione ed approvazione del
Collegio.
Il Dirigente propone di mettere ai voti tutte le proposte pervenute.
I relatori di proposte, prima dell’inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il
presidente mette in votazione le proposte rimaste.
Il presidente chiede di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l’astensione.
Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e
approvata con la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità viene mantenuta la situazione ex ante (se
c’è) oppure, in assenza, viene rinnovata la votazione nella seduta successiva.
Se su un singolo argomento esistono due proposte in alternativa, il Dirigente mette ai voti le due proposte e
risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti; l’astensione non viene considerata né
favorevole, né contraria alla proposta messa ai voti, pertanto non viene conteggiata nella maggioranza.
Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Dirigente mette ai voti tutte le proposte. Qualora
nessuna delle proposte abbia ottenuto la maggioranza assoluta, mette ai voti in alternativa le sole due
proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti; risulterà approvata la proposta che ha ottenuto la
maggioranza di voti.
Art. 8 - Aggiornamento del Collegio
La durata massima di una riunione del Collegio docenti è di tre ore e mezzo.
Nel caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista il Collegio delibera di
aggiornarsi al giorno successivo oppure ad altra data.
Quando l’aggiornamento va oltre cinque giorni si segue la procedura di convocazione ordinaria come sopra
specificato.
Nel caso di aggiornamento a meno di cinque giorni l’ordine del giorno non può essere modificato, né si può
tornare su punti all’ordine del giorno sui quali si è già deliberato.
Art. 9 - Convocazione straordinaria
Il Dirigente, per sopravvenute urgenti esigenze, può convocare il Collegio in un tempo inferiore ai cinque
giorni. Dovrà comunque assicurarsi che tutti gli aventi diritto, nessuno escluso, abbiano ricevuto notifica
della convocazione e abbiano preso visione del materiale di accompagnamento.
Le proposte di accompagnamento all’ordine del giorno in tal caso hanno carattere informativo e i docenti
nell’ambito del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte necessarie.
Art 10 - Verbalizzazione e approvazione
Il verbale della seduta è redatto da persona individuata dal collegio, in accordo con il Dirigente; viene redatto
entro dieci giorni e messo alla firma dei docenti, affinché lo si possa leggere, senza impedimenti burocraticoformali.
La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le
delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l’intervenuto
chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.
Il verbale indicherà l’effettiva durata della seduta, durata da detrarre dal monte ore delle attività collegiali di
ciascun docente.
Il verbale sarà votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio. Osservazioni sul verbale
saranno avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta inoltrata prima della
seduta, dichiarazione che verrà letta e approvata.
Art. 11 - Modifiche del regolamento.
- Il presente regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei Docenti.
- Le proposte di modifica al presente regolamento sono approvate con i due terzi dei voti dei presenti.
Regolamento deliberato nel Consiglio d’Istituto del giorno sabato 7 settembre2013
(Allegato n.° 2) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 1 – Il Consiglio d’Istituto si è dato queste regole.
a) La seduta ha inizio con l’approvazione del verbale della seduta precedente.
b) Il Presidente illustra i punti dell’ordine del giorno e dà la parola a chi ne fa richiesta.
c) La durata degli interventi deve esser di un tempo ragionevole ed ogni consigliere ha diritto ad una breve
replica.
d) Al consigliere che fa dichiarazione di voto non è consentito intervenire successivamente in merito alle
altre dichiarazioni di voto sullo stesso argomento.
e) Di norma le sedute consiliari hanno durata non superiore a ore due. A richiesta dei 2/3 dei Consiglieri
presenti, le sedute potranno essere aggiornate entro un massimo di 7 giorni.
f) Il Consiglio non è tenuto ad aggiornare sugli argomenti già discussi il Consigliere che arriva in ritardo.
g) Il consigliere che risulta assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive decade.
h) Nell’o.d.g. potrà essere inserito un nuovo argomento su richiesta, espressa all’inizio della seduta, del
Preside o dei 2/3 dei presenti. Vanno illustrati all’inizio anche gli argomenti delle “varie” che sono
argomento di discussione.
i) Le riunioni si terranno di norma nel tardo pomeriggio, con frequenza determinata dalle esigenze.
l) Prima del Consiglio viene consegnata ai consiglieri una copia dei bilanci, dei preventivi e dei consuntivi.
m) Per la validità della seduta del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi non
conteggiando le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I minorenni non hanno voto
deliberativo sulle materie riguardanti i bilanci e l’impiego di mezzi finanziari.
Art. 2 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri
da parte del Provveditorato agli Studi, è disposta dal Preside.
Art. 3 – Elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio.
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri
del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i
genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella
prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla
seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano. Il Consiglio può
deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votare tra i genitori componenti il Consiglio stesso,
secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente.
Art. 4 – Convocazione del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso con scadenza normalmente mensile. Il
Presidente del Consiglio è tenuto inoltre a convocare il Consiglio su richiesta del Preside, ovvero di un terzo
dei componenti del consiglio stesso.
Art. 5 – Relazione annuale.
La relazione annuale del Consiglio di Istituto all’Ufficio Territoriale, al Consiglio Scolastico Provinciale e al
Consiglio Scolastico Distrettuale, prevista dall’art. 6 – ultimo comma – del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416, è
predisposta dalla Giunta esecutiva nel mese di settembre di ogni anno ed è oggetto di discussione e di
approvazione in apposita seduta del Consiglio da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si
dia luogo al rinnovamento dell’Organo, prima dell’insediamento dei nuovi eletti del ricostituito Consiglio di
Istituto.
La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta esecutiva, è inviata
dal Preside all’Ufficio Territoriale al Consiglio Provinciale e Distrettuale, entro 15 giorni dalla data della sua
approvazione.
Art. 6 – Pubblicità degli atti.
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416,
deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell’Istituto e in modalità digitale, della copia integrale,
sottoscritta dal Segretario del Consiglio e dal Presidente, delle delibere adottate dal Consiglio stesso. Gli atti
e le deliberazioni concernenti singole persone, e pertanto votati a scrutinio segreto, vengono resi pubblici
salvaguardandone l’anonimato, salvo contraria richiesta scritta dell’interessato. L’affissione all’albo e la
pubblicazione sul sito dell’Istituto avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del
Consiglio.
Art. 7 – Regolamento delle sedute aperte al pubblico del Consiglio di Istituto.
a) Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche, con le limitazioni previste dai commi b ed e del
presente articolo.
b) Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel
Consiglio (genitori degli alunni, personale docente e non docente in servizio nell’Istituto).
c) Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti
concernenti persone.
d) Quando il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di
discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore
prosecuzione in forma non pubblica.
e) Il Consiglio di Istituto, di volta in volta, delega il Presidente ad invitare alle sue sedute rappresentanti di
vari Enti, al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che
interessino anche le comunità o componenti sociali e sindacali operanti nella comunità stessa.
(Allegato 3)
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 1 - Il Comitato Tecnico Scientifico è istituito dal DPR 88/2010.
Art. 2 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico
Il CTS è organismo propositivo e di consulenza. Esprime pareri non vincolanti in merito a quanto indicato
dall'art. 3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'istituto (Collegio Docenti e
Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione.
Art. 3 - Composizione e nomina del CTS
Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi.
Sono membri di diritto:
- il Dirigente Scolastico e un suo delegato;
- i docenti di area: un docente per ogni area /indirizzo/dipartimento (Elettronica ed elettrotecnica,
Informatica e telecomunicazioni, FASE -Chimica, materiali e biotecnologie, Meccanica
Meccatronica Energia)
Sono membri rappresentativi i delegati delle Aziende del territorio, dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, delle Associazioni di Impresa
I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi.
Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato.
La nomina dei componenti di diritto dei CTS è di competenza dei DS sentito il Collegio Docenti.
Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall'ente/associazione di appartenenza
e nominati dal DS.
Nel caso di decadenza di un componente, il DS procede a nuova nomina con le stesse modalità.
Art. 4 - Competenze, finalità, programma del CTS
Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine alle attività di programmazione e
all'innovazione dell'Offerta Formativa dell'istituto.
Tutti i provvedimenti dei Consiglio di Istituto che attengono all'esercizio della predetta attività sono
emanati sentito il Comitato.
Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio Presidente e
dai suoi componenti.
Il CTS propone programmi di ricerca e sviluppo didattico/formativo in rapporto al sapere, al mondo dei
lavoro e all'impresa, sia per gli studenti, sia per i docenti dell'istituto e ne propone l'attuazione al
Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.
In particolare, il CTS:
- ha funzioni consultive nei processi decisionali finalizzati all'elaborazione dei piano dell'offerta
formativa con particolare riferimento alle aree di indirizzo;
- ha funzioni consultive nei processi decisionali finalizzati all'elaborazione del piano dell'offerta
formativa con particolare riferimento alla progettazione degli spazi di autonomia e di flessibilità;
- ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze dei territorio e i fabbisogni
professionali espressi dal mondo dei lavoro e dal mondo della ricerca e dell'università, favorendo
quindi la realizzazione delle esperienze di alternanza, di stage aziendali per i docenti, di rapporti più
stretti, anche ai fini dell'orienta mento, con i centri di ricerca.
In concreto il CTS può dare un aiuto per:
- definire ciò che la scuola è attualmente, ciò che intende diventare e i suoi obiettivi prioritari;
- analizzare il fabbisogno formativo del territorio e di conseguenza i profili professionali più
domandati;
- organizzare, in base a questa analisi, le attività di competenza dell'autonomia di ogni istituto (fino al
20%);
- definire le competenze aggiornate e complete richieste dalle figure professionali che la scuola
intende qualificare;
- individuare le strategie formative più efficaci ed efficienti per una didattica per competenze;
- valorizzare al massimo i laboratori;
- realizzare attività di alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini, visite, impresa simulata, eventi;
- realizzare attività di orientamento e poi di supporto all'inserimento lavorativo;
- avviare un sistema di valutazione dei risultati raggiunti.
Art. 5 - Durata del CTS
La durata dei CTS è biennale.
Art. 6 - Riunioni del CTS
1) Il CTS si riunisce di norma tre volte l'anno, a settembre, febbraio e giugno.
2) la convocazione è fatta dal DS con almeno 7 giorni dì preavviso, con indicazione di odg e recapito
della documentazione da discutere via e-mail. Ciascun membro può proporre dì inserire nell'ordine del
giorno argomenti da discutere. Gli ordini dei giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a
votazione, hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
5) Il DS, anche su proposta degli altri consiglieri, invita alle sedute, con diritto di parola, ma non dì voto,
tutti gli esperti di cui si abbia necessità.
6) Per ogni adunanza verrà redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che sarà nominato
di volta in volta a rotazione.
7) Copia di ogni verbale dovrà essere inviata al Presidente dei Cdl, ai componenti del CTS e ampiamente
diffusa con i mezzi di comunicazione e messa all'Albo.
Art. 7 - Gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico.
Il CTS si può articolare, al bisogno, in gruppi di lavoro costituiti da due docenti delle discipline
d'indirizzo e da 2/3 rappresentanti di aziende del settore. I criteri di nomina e durata sono stabiliti dal
Comitato.
I Gruppi di lavoro non sono deliberanti.
L'elaborato del GdL dovrà essere discusso ed approvato nelle riunioni dei CTS.
Art. 8 - Interlocutori istituzionali
1) Gli interlocutori dei CTS sono i due organi collegiali, il Collegio Docenti (nelle sue articolazioni tra cui
i dipartimenti) per le questioni tecnico-didattiche e il Consiglio di Istituto per le problematiche di
indirizzo, di bilancio e di governo.
2) I documenti prodotti dal CTS sono trasmessi a cura dei DS.
Art. 9 - Indicatori di qualità del funzionamento
Sono previsti i seguenti indicatori di qualità e funzionamento:
- numero di riunioni durante l'anno;
- percentuale di presenze per ogni incontro;
- numero di pareri e suggerimenti proposti all'istituzione scolastica (Collegio, Consiglio di Istituto
percentuali di suggerimenti accolti rispetto a quelli forniti; numero di contatti esterni procurati alla
scuola (occasioni di formazione, intese con aziende, con studi professionali, con enti , ecc.).
Art. 10 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento è stato deliberato in Consiglio di Istituto, sentito il Collegio Docenti; è assunto dal
CTS; eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal CTS e deliberate dal Consiglio di
Istituto.
(Allegato n.° 4)
ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI
Art. 1 – Le iscrizioni degli alunni si effettuano nel periodo stabilito dal calendario degli adempimenti
ministeriali. Per gli alunni di tutte le classi, i genitori (o chi esercita la patria potestà) dovranno fornire le
proprie generalità ai fini dell’inserimento nelle liste elettorali dell’Istituto.
Art. 2 – Una commissione apposita, presieduta dal Preside o da suoi delegati, provvede alla formazione delle
classi prime, attenendosi ai seguenti criteri espressi in ordine prioritario (proposta del CD del 04/06/2013,
integrazioni e delibera del CdI del 15/06/2013)
Classi prime:
In base alla normativa vigente, saranno formate classi prime già “indirizzate” alla specializzazione del
triennio conclusivo.
Si procederà quindi all’attribuzione delle specializzazioni scelte; se la disponibilità dei posti non risultasse
sufficiente, l’attribuzione avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d’istituto con il successivo
inserimento nella specializzazione indicata come seconda opzione.
Per quanto possibile poi si utilizzeranno i seguenti criteri per la definizione dei singoli gruppi:
a. composizione numerica simile per i diversi gruppi classe;
b. composizione tipologica, per quanto attiene i diversi livelli di valutazione degli studenti in uscita dalla
scuola media, percentualmente simile per i diversi gruppi classe;
c. equa collocazione, nelle diverse classi, degli studenti per i quali risultino problematiche
comportamentali o cognitive;
d. formazione, quando possibile e se non diversamente indicato da scuola media o famiglie, di
sottogruppi omogenei per provenienza (luogo, scuola, classe, legami affettivi);
e. raggruppamento delle studentesse in gruppi di almeno due - tre unità;
f. formazione dei gruppi classe e attribuzione alla sezione mediante sorteggio compresi i ripetenti, salvo
eccezioni debitamente motivate, autorizzate dal DS.
Classi seconde:
La formazione delle classi seconde risulterà come semplice avanzamento delle classi prime del precedente
anno scolastico e ne manterranno la sezione, fatta salva l’esigenza di procedere ad accorpamenti sulla base
delle classi autorizzate dall’AT XII. In questo caso si propongono i seguenti criteri per la definizione delle
nuove classi:
a. mantenimento dei gruppi classe più numerosi;
b. composizione numerica simile per i diversi gruppi classe;
c. composizione tipologica, per quanto attiene i diversi livelli di valutazione degli studenti in uscita dalla
classe precedente, percentualmente simile per i diversi gruppi classe;
d. equa collocazione, nelle diverse classi, degli studenti per i quali risultino problematiche
comportamentali o cognitive;
e. raggruppamento delle studentesse in gruppi di almeno due - tre unità, se possibile;
f. la denominazione delle sezioni rispetta l’ordine alfabetico: se la classe soppressa è una delle prime
sezioni, l’ultima prende il suo posto mantenendo i propri docenti.
Classi terze:
Pur essendo classi iniziali del triennio di specializzazione, anche le classi terze risultano dall’avanzamento
delle classi seconde, già definite per indirizzo, del precedente anno scolastico.
Si propongono i seguenti criteri:
a. mantenimento della sezione della classe seconda di provenienza, per ragioni di continuità didattica.
b. per i ripetenti: diritto di reiscrizione alla specializzazione di provenienza; visti i numerosi casi di
allievi non promossi per due anni consecutivi,
c. in caso di richieste di specializzazione eccedenti la possibilità di attribuzione, reinserimento prioritario
dei ripetenti che ne facciano richiesta e successiva formazione di graduatoria sulla base del merito,
organizzata in due fasce:
1° fascia: studenti promossi senza sospensione del giudizio;
2° fascia: studenti promossi dopo la sospensione del giudizio; questa fascia sarà ordinata secondo il
numero crescente di discipline con giudizio sospeso. A parità di condizioni, varrà la media aritmetica
dei voti calcolata tenendo conto delle valutazioni, comprese le insufficienze.
Per tutte le classi:
a. dimensionamento opportuno per le classi collocate in aule la cui dimensione consente, in base alla
vigente normativa, la presenza di non più di 26 persone (massimo n° 24 studenti e n° 2 docenti).
b. Formazione di gruppi di ripetenti, per un numero max di 4-5 unità, con particolare attenzione alla
necessità motivata e segnalata dal coordinatore di classe alla commissione, di separare alcuni allievi da
altri.
c. Per le classi prime attribuzione dei ripetenti alle specializzazioni richieste; in caso di non disponibilità,
attribuzione per sorteggio.
d. per le classi seconde, quarte e quinte: attribuzione per sorteggio dei gruppi di ripetenti alle sezioni
esistenti;
e. in caso di necessità di smembramento di una o più classi, si procede su quella risultante meno
numerosa; laddove i numeri e gli equilibri compositivi lo consentano, è altresì ipotizzabile
l’accorpamento di due ex gruppi classe;
f. dimensionamento opportunamente ridotto per le classi con studenti disabili, sulla base di quanto
previsto dalla normativa vigente;
g. In caso di formazione di classi (non iniziali) articolate per più specializzazione e derivate dalla fusione
di più classi, si perseguirà l’equilibrio compositivo ottimale riducendo al minimo gli spostamenti;
questi avverranno preferibilmente su base volontaria e, in seconda istanza, mediante sorteggio.
h. Le richieste di trasferimento ad altra specializzazione o sezione, la classe di inserimento per gli alunni
iscritti in corso d’anno, le eventuali deroghe al sorteggio rientrano nell’ambito decisionale del
Dirigente Scolastico.
Art. 3 - ambito operativo del gdl “formazione classi” e tempistica di massima.
Entro il 30 luglio il GdL predisposizione, ad uso interno, gli elenchi provvisori di tutte le classi sulla base
degli iscritti provenienti dalle scuole medie, dei risultati già definiti negli scrutini di giugno, con
l’inserimento condizionato degli studenti con giudizio sospeso.
La pubblicazione all’albo dell’ Istituto e sul sito ww.itisvinci della conformazione delle classi avrà la
seguente tempistica:
• entro il 30 luglio, gli elenchi provvisori delle classi prime formate dagli studenti provenienti dalle
scuole medie e dei non ammessi alla classe seconda già reiscritti;
• entro l’inizio del prossimo anno scolastico gli elenchi definitivi di tutte le classi formati in base ai
risultati degli scrutini di settembre ed alle reiscrizioni degli studenti non ammessi alla classe
successiva.
• Il Gdl esamina i rilievi presentati dopo la pubblicazione e provvede alla stesura definitiva degli elenchi
entro la data prevista per l’inizio delle lezioni.
Art. 4 – Qualora si dovesse procedere ad una selezione delle domande di iscrizione la Commissione si attiene
ai criteri della presenza di fratelli \ sorelle e della priorità per chi risiede nella Provincia di Modena.
Art. 5 – L’assegnazione delle sezioni avviene per sorteggio.
(Allegato n.°5)
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: DIRITTI E
DOVERI
Il Patto educativo di corresponsabilità è una dichiarazione di intenti finalizzata a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studente e famiglia.
All’atto dell'iscrizione alla classe prima del presente istituto scolastico, è richiesta la sottoscrizione da parte
dei genitori e degli studenti del Patto, che si intende tacitamente rinnovato nei successivi anni scolastici, se
non viene modificato con il consenso delle parti in Consiglio d’Istituto.
Vista la CM 86 del 27 ottobre 2010 “Attuazione art.1 della legge 169/2008”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” si richiede la sottoscrizione da parte dei genitori
e degli studenti di un Patto di corresponsabilità educativa
L’Istituto tecnico “Leonardo da Vinci” si impegna:
• a offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona e della sua preparazione culturale complessiva:
o garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo e sereno;
o mettendo a disposizione un’adeguata strumentazione tecnologica;
o favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, il rispetto e la tutela della dignità e della
persona, delle opinioni correttamente manifestate e del pluralismo;
o promuovendo iniziative di accoglienza e integrazione;
o attivando percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti con servizi di promozione
della salute e di assistenza psicologica;
o garantendo un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza;
• a perseguire l’obiettivo di formare tecnici qualificati con competenze specifiche che risultano chiare dai
profili professionali in uscita;
• a offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di:
o favorire il successo formativo;
o combattere la dispersione scolastica;
o rafforzare o formare il metodo di studio, in funzione del quale, tutti i Consigli, in particolare quelli
delle classi prime, sono impegnati;
• a far conoscere e far rispettare le norme sulla partecipazione alla vita sociale, a partire dal contesto
scolastico (regolamento d'Istituto e uso lecito ed appropriato di materiali e strutture), per meglio
comprendere il valore e l’importanza del rispetto delle regole, applicando, in caso di mancato rispetto, le
sanzioni nei termini e nelle modalità previste;
• a rafforzare il senso di collaborazione e responsabilità facendo rispettare:
o le norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti;
o le norme di comportamento e i divieti, perché le regole di convivenza civile si trasformino in
comportamenti condivisi;
• a vigilare sugli studenti durante la loro permanenza a scuola, a informare tempestivamente la famiglia in
caso di infortunio e a telefonare al servizio di emergenza medica nei casi che appaiano gravi;
• a garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni di eventuali situazioni particolari
relative alla frequenza e/o al profitto, mantenendo un costante rapporto con le famiglie;
• a favorire la partecipazione alla vita scolastica:
o prendendo in considerazione le proposte dei genitori e degli alunni;
o favorendo la presenza e la partecipazione degli studenti, delle famiglie, degli operatori scolastici e
non e del territorio alle attività proposte.
• a garantire la tutela della privacy.
L’alunno ha diritto:
• di essere rispettato nella propria persona in tutti i momenti della vita scolastica;
• di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori;
• di conoscere gli obiettivi educativi-formativi del suo curricolo e il percorso individuato per raggiungerli;
• di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta
autovalutazione e migliorare il proprio rendimento;
• di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze;
• di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto;
• di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di Istituto);
• di poter partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, aderendo agli organi collegiali, alle
assemblee di classe e di Istituto;
• di essere tutelato nella propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo
196/2003)
L’alunno ha il dovere:
• di mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando i compagni, il personale, i
docenti e le strutture della scuola;
• di frequentare regolarmente le lezioni;
• di essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione;
• di seguire in modo attento le lezioni, evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per
l’insegnante;
• di partecipare in modo positivo, attento e pertinente all’attività didattica in classe;
• di portare quotidianamente il materiale necessario e assolvere assiduamente gli impegni scolastici (compiti
a casa, attività di studio, ecc.;
• di eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne);
• di non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo;
• di avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere
accogliente e funzionale l’ambiente scolastico;
• di riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
• di prendere coscienza delle proprie difficoltà e attivarsi tempestivamente sfruttando tutte le opportunità di
recupero (consulenze, corsi, ecc. …);
• di conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto, in particolare per quanto riguarda orari, assenze e
giustificazioni, ingressi in ritardo e uscite anticipate, intervalli, uso dei telefoni cellulari e altri dispositivi
elettronici, ambienti e attrezzature;
• conoscere le sanzioni disciplinari
• di conoscere e rispettare le norme di sicurezza.
Il docente ha il diritto:
• di essere rispettato in ogni momento della vita scolastica;
• di essere libero nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni
contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi individuati
dall’Istituto
Il docente ha il dovere:
• di rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica;
• di comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline;
• di comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro
formulazione;
• di assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo
opportuno nel corso dell’anno scolastico;
• di informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli
alunni;
• di riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento
didattico-disciplinare degli alunni;
• di partecipare ad iniziative di formazione o di autoaggiornamento.
I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano:
• a conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto, in particolare per quanto riguarda orari, assenze e
giustificazioni, ingressi in ritardo e uscite anticipate, uso dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici,
sanzioni disciplinari;
• a fornire recapiti telefonici e possibilmente di posta elettronica per favorire le comunicazioni scuola –
famiglia, soprattutto in casi di particolare urgenza;
• a rispettare e valorizzare l’istituzione scolastica:
o assicurando la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni, secondo gli orari e le
regole di funzionamento stabiliti dall’istituzione scolastica;
o giustificando sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;
o limitando al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto;
o controllando frequentemente la situazione relativa alle assenze secondo la procedura prevista;
o richiedendo al figlio l’impegno e il rispetto dei propri doveri scolastici;
o controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
o comunicando eventuali problemi o situazioni particolari del figlio/a, per favorire la sua crescita
formativa;
o partecipando agli organi collegiali (assemblee genitori, consigli di classe, ecc …) e formulando pareri
e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel Consiglio
d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa;
o risarcendo i danni causati dal figlio/a volontariamente o a causa di comportamenti irresponsabili;
o segnalando tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione,
alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente idonei provvedimenti e
correttori all'azione didattica;
o instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise;
o mantenendo un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
• informarsi costantemente sul rendimento scolastico;
• discutere e condividere con i propri figli:
o il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;
o il POF e il regolamento scolastico;
o le comunicazioni provenienti dalla scuola;
o le eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di
conflitto e di criticità.
Il documento di Istituto POF, reperibile in forma cartacea presso la scuola e in formato elettronico sul sito,
viene presentato ai nuovi studenti in fase di accoglienza nelle prime settimane di scuola.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)
Art. 1 – Compito precipuo della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere
improntata qualsiasi azione disciplinare.
Pertanto:
o i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, in
ogni caso, sono ispirati al principio della crescita educativa, data dalla presa di coscienza da parte
dell’studente dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo;
o le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno e del risarcimento dello stesso;
o la sanzione deve essere comminata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi
l’efficacia;
o in linea di principio la nota disciplinare è un provvedimento personale;
o ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va
sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato;
o la reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione
disciplinare comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado
immediatamente superiore;
o nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del
danno;
o allo studente sarà data l’opportunità di convertire la sanzione in attività svolte a favore della
comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli , sempre nel rispetto delle norme di
sicurezza e con la sorveglianza personale
o la convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo
d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero;
o fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e
successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall’Istituto, anche fuori della
propria sede (visite di istruzione, monte ore e attività integrative);
o rimane fermo il fatto che gli atti che possono dar luogo a sanzioni di tipo penale verranno
comunicate all’autorità giudiziaria competente.
Art. 2 – In base al principio della riparazione del danno, le mancanze al:
• dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
• dovere di non arrecare danno al patrimonio della scuola;
• dovere di non arrecare danno ai beni dei compagni di classe e di tutti gli operatori scolastici
saranno sanzionate, in prima istanza, con il pagamento del danno arrecato e con l’impegno a ripristinare
l’integrità del materiale alterato.
Questo tipo di sanzione potrà essere inflitta dal Dirigente scolastico agli alunni che si sono resi responsabili
del danno.
Il Consiglio di Classe potrà irrogare altre sanzioni come da regolamento.
In caso di mancato accertamento della responsabilità individuale, il dirigente scolastico può infliggere la
sanzione del pagamento del danno arrecato ad intere classi o a gruppi di alunni che hanno usato le
attrezzature o frequentato gli ambienti in cui è avvenuto il danno, nel periodo di tempo in cui è accaduto il
fatto.
In caso di mancato pagamento da parte degli alunni, questi saranno sottoposti a sanzioni disciplinari, come il
divieto di partecipare a viaggi di istruzione, ecc..
Le sanzioni di cui sopra verranno annullate nel caso di successivo pagamento da parte dell’alunno.
Art. 3 – Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola, con il compito di tutelare lo studente
assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di discolparsi facendo valere le proprie ragioni
e di decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.
Art. 4 – Entro 15 giorni dalla comunicazione di una sanzione disciplinare, lo studente ha facoltà di fare
ricorso all’Organo di garanzia dell’Istituto (O. G.).
Art. 5 – L’O.G. è composto:
di diritto dal Dirigente scolastico;
da un docente, designato, insieme ad un docente supplente, dal Consiglio di Istituto;
da un genitore, eletto dai genitori, durante le elezioni per i propri rappresentanti agli organi collegiali;
da uno studente eletto dagli studenti durante le elezioni per i propri rappresentanti agli organi collegiali.
Art. 6 – L’OG ha durata annuale o biennale. È presieduto dal Dirigente e prende le decisioni a maggioranza.
Art. 7 – Procedura per l’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori:
- il Consiglio di classe allargato alle componente studentesca e genitoriale si riunisce su richiesta del
coordinatore o del Dirigente quando si arriva a sanzioni che comportano la sospensione;
- non potranno partecipare al Consiglio di classe allargato i rappresentati direttamente coinvolti;
- la famiglia dell’alunno è informata tramite segreteria, su comunicazione del Coordinatore di classe o del
Dirigente o del Consiglio di Istituto, della convocazione straordinaria del Consiglio di Classe;
- la famiglia potrà far pervenire al Consiglio di Classe le eventuali deduzioni in difesa del figlio, fino al
giorno della riunione;
- in caso di sospensione dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni o sospensione fino al termine
dell’anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato, sarà inviata
copia del verbale del Consiglio di classe che emana il provvedimento sanzionatorio all’Ufficio
scolastico provinciale;
- se le inadempienze avvengono durante l’Esame di stato, le sanzioni saranno comminate dalla
Commissione.
Art. 8 – Ricorsi:
Contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso presso l’Organo di Garanzia dell’Istituto (O.G.), con
la presentazione di una domanda scritta.
Entro 15 giorni dalla comunicazione di una sanzione disciplinare, lo studente e la famiglia hanno facoltà di
fare ricorso, contro i provvedimenti di sospensione dalle lezioni.
L’O. G. convoca preliminarmente le parti in causa per ascoltarne il rispettivo punto di vista. Nel caso non
riesca ad ottenere una mediazione soddisfacente per le parti in causa, elabora una risoluzione cui le parti si
devono attenere.
L’O. G. si deve esprimere entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
La decisione dell’OG viene verbalizzata in apposito registro e pubblicata.
Entro 30 gg. dalla comunicazione della decisione dell’O. G. lo studente può ricorrere al Dirigente
dell’amministrazione scolastica periferica che decide in via definitiva.
Art. 9 – Materiali da predisporre per la registrazione delle note scritte, per le deduzioni al CdC e per i ricorsi:
- note disciplinari:
apposita sezione nel registro di classe
- deduzioni e controdeduzioni:
moduli forniti dalla scuola
- ricorsi:
modulo formulato dal ricorrente
TABELLA RIEPILOGATIVA
Comportamenti che
configurano mancanze
disciplinari
Essere
privi
del
materiale
necessario per lo svolgimento
dell’attività didattica, dopo ripetuti
episodi annotati sul registro
personale
Assenze ingiustificate,
ritardi,
frequenza irregolare,
assenze strategiche,
abituali ingressi tardivi in classe.
Offese verso
i compagni
Sanzioni
Gradi
Organi competenti
Organo
scolastico cui si
può ricorrere
Ammonizione scritta con
annotazione su registro di classe
I
Professore (*)
Non impugnabile
I
Professore
Non impugnabile
I
Dirigente o coordinatore di
classe o docente
interessato
Non impugnabile
Professore
Non impugnabile
Dirigente o coordinatore di
classe o docente
interessato
Preside
Non impugnabile
Le verifiche non saranno ridotte,
ma seguiranno i programmi
svolti durante le assenze.
Comunicazione alla famiglia e/o
convocazione dei genitori
Ammonizione scritta con
annotazione sul registro di
classe
Convocazione dei genitori
Mancanza di
rispetto
Offese verso il
personale della
scuola
(preside,
docenti, non
docenti)
Convocazione dei genitori
III
Sospensione sino a 15 gg.
Ammonizione scritta con
annotazione sul registro di
classe
Convocazione dei genitori
Inosservanza di divieti e di
disposizioni organizzative e di
sicurezza
II
o
III
Sospensione fino a 7 gg.
I
o
II
II
o
III
Danneggiamento
del patrimonio
della scuola
con dolo
Furti di oggetti
Riprese video con i cellulari
Uscita
in
orario
scolastico
dall’area delimitata dal recinto e
dalle cancellate.
Alterazione e/o manomissione
delle firme dei genitori e delle
comunicazioni scuola-famiglia
Atti di violenza fisica o verbale
Comportamenti di intimidazione o
comunque lesivi dei diritti altrui
Comportamenti
volutamene
pregiudizievoli della propria e
altrui incolumità
Risarcimento del danno
Ammonizione scritta,
risarcimento del danno e
sospensione dalle lezioni fino a
15 gg.
Obbligo di restituzione,
ammonizione scritta e
sospensione dalle lezioni fino a
15 gg.
Ammonizione scritta,
eliminazione del video
e sospensione dalle lezioni fino
a 15 gg.
Ammonizione scritta,
e sospensione dalle lezioni fino
a 15 gg.
Ammonizione scritta,
eliminazione del video
e sospensione dalle lezioni fino
a 15 gg.
Sospensione dalle lezioni fino a
15 gg.
I o II
III
III
III
III
III
III
Sospensione oltre 15 gg.
IV
Sospensione oltre 15 gg.
IV
Organo di
Garanzia
Non impugnabile
Professore
Preside
Sospensione fino a 15 gg.
con colpa
Consiglio di classe
allargato, convocato dal
DS, con delibera a
maggioranza
Non impugnabile
Consiglio di classe
allargato, convocato dal
DS, con delibera a
maggioranza
Consiglio di classe
allargato, convocato dal
DS, con delibera a
maggioranza
Preside
Non impugnabile
Organo di
Garanzia
Organo di
Garanzia
Non impugnabile
Consiglio di classe
allargato, convocato dal
DS, con delibera a
maggioranza
Consiglio di classe
allargato, convocato dal
DS, con delibera a
maggioranza
Consiglio di classe
allargato, convocato dal
DS, con delibera a
maggioranza
Consiglio di classe
allargato, convocato dal
DS, con delibera a
maggioranza
Consiglio di classe
allargato, convocato dal
DS, con delibera a
maggioranza
Consiglio di Classe con
delibera a maggioranza
Organo di
Garanzia
Consiglio d’Istituto con
delibera a maggioranza
Consiglio d’Istituto con
delibera a maggioranza
Organo di
Garanzia
Organo di
Garanzia
Organo di
Garanzia
Organo di
Garanzia
Organo di
Garanzia
Organo di
Garanzia
Organo di
Garanzia
(*) In caso di inadempienze, gli studenti riceveranno, da chi le contesterà loro, una segnalazione sul registro
di classe (nota disciplinare); le segnalazioni saranno valutate periodicamente dal consiglio di classe.
Riguardo ai gradi della sanzione si intende:
1°grado: richiamo verbale con annotazione sul registro di classe.
2° grado: temporaneo allontanamento dalla lezione con nota sul registro e richiamo del DS.
3° grado: Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni.
4° grado: Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni.
Cinque infrazioni di 1° grado costituiscono un’infrazione di 2° grado.
Tre infrazioni di 2° grado costituiscono un’infrazione di 3° grado.
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REGOLAMENTO D`ISTITUTO - ITI Leonardo da Vinci