newsletter
n. 85
gennaio
2012
dal 626/94 al D. Lgs 81/08
(Testo Unico)
per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza” in progress”
newsletter predisposta dall’Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli
collaborazione tecnica UCSIS – Ufficio Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche – USR Campania
per contatti: e-mail: [email protected]
- tel. 081 5576296
Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome, approvando due importanti schemi di accordo sulla
formazione, ha aggiunto un ulteriore tassello al disegno previsto dal Testo Unico in
materia di salute e sicurezza.
La Conferenza ha inoltre espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione
e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi
di lavoro), che nelle intenzioni del Legislatore dovrebbe divenire un sistema dinamico in
grado di rispondere alle esigenze di conoscenza e di programmazione, pianificazione e
valutazione dell’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
Gli accordi approvati riguardano i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi e la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento
per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, nonché la formazione facoltativa per i soggetti indicati
all’articolo 21, c.1 del D. Lgs. n. 81/08.
Il primo schema, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di
(continua a pag.2)
Riprende, dopo una breve sospensione, la
newsletter “@ScuoladiPrevenzione”.
In questi ultimi mesi numerosi lettori ci hanno
contattato per chiedere i motivi della
sospensione, sollecitando la ripresa della
newsletter.
Sui motivi che hanno causato la sospensione
dell’iniziativa non è il caso di soffermarci,
essendo gli stessi che vivono diverse realtà
scolastiche, anch’esse in difficoltà per la carenza
di mezzi e personale.
I motivi che ci hanno “convinto” a riprendere la
newsletter, anche se tra mille difficoltà e con il
ragionevole dubbio di non riuscire a farcela,
sono stati i continui solleciti ricevuti dai lettori,
che trovavano la news interessante ed utile per lo
svolgimento della loro funzione, e naturalmente,
i continui attestati di stima.
Riprendiamo quindi il percorso comune
sperando di essere in grado di rispettare
l’impegno preso e di rispondere al meglio alle
vostre legittime aspettative.
SOMMARIO
Formazione: Nuovi Accordi Stato-Regioni..….. pag.
Scadenza termini per aggiornamento
ASPP-RSPP………………………….
pag.
Prevenzione del rischio oncologico…………… pag.
Infortuni in itinere (uso della bicicletta)……... pag.
Le cadute dalle scale………………….……
pag.
Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi… pag.
Progetto “Benessere a scuola”……………...... pag.
Nuovi termini adeguamento “maniglioni
antipanico”……………………………..
pag.
Rischio di “Genere”…………………………. pag.
Giurisprudenza: Sentenza infortunio alunno.… pag.
1
2
3
4
4
5
6
7
7
8
ALLEGATI A RICHIESTA
Accordo Stato-Regioni formazione DdL con compiti RSPP;
Accordo Stato-Regioni Formazione Dirigenti , Lavoratori e Preposti;
Dispensa “12 regole per prevenire il cancro”;
Nota INAIL del 7/11/2011 – Infortuni in itinere (bicicletta);
SUVA – Check list sull’uso delle scale;
SUVA – Consiglio sull’uso delle scale;
SUVA – Modulo “Scena dell’incidente”;
D.M. 151/2011 – Nuovo Regolamento Prevenzione Incendi;
Dispensa VV.F. “Meno carte, più sicurezza”;
Progetto “Benessere a scuola”;
DM 6/12/2011 – adeguamento maniglioni antipanico;
Dispense INAIL – Rischio da Genere (vol. 1 e 2);
Sentenza Cass. n. 17574/10 - Infortunio alunno.
@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli
(continua da pag. 1)
lavoro dei compiti del RSPP dai rischi,
disciplina i contenuti e le articolazioni e le
modalità di espletamento del percorso
formativo e dell’aggiornamento per il
datore di lavoro che intende svolgere, nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti
propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (nella scuola questo
può accadere se sono presenti meno di
200 lavoratori, ai sensi dell’Allegato II D.
Lgs 81/2008).
Lo schema approvato individua i soggetti
formatori, i requisiti per i docenti e le
modalità di organizzazione dei corsi.
Il percorso formativo per i DdL che
intendono svolgere la funzione di RSPP è
associato a tre diversi livelli di rischio
(basso, medio ed alto), individuati in
base alla classificazione ATECO 200220o7 e indicati nell’Allegato II.
La scuola, come d’altronde anche la P.A.
è compresa nel rischio medio per il quale
sono previste 32 ore di formazione (16
per il rischio basso e 48 per il rischio
alto).
I contenuti formativi minimi devono
prevedere
un
modulo
“giuridico”
(sistema legislativo e responsabilità), uno
“gestionale”
(organizzazione
della
sicurezza), uno tecnico (valutazione
rischi), uno “relazionale” (formazione e
consultazione dei lavoratori) e la
valutazione e certificazione finale
tramite una verifica di apprendimento che
prevede un colloquio o un test
obbligatorio.
La frequenza è obbligatoria per almeno il
90% delle ore previste da ciascun corso.
È inoltre previsto un aggiornamento
obbligatorio con periodicità quinquennale
della durata di 6, 10 o 14 ore a secondo
del livello di rischio dell’azienda.
Chi già dispone della formazione
prevista per i DdL dal D.M. 16/3/1997 è
esonerato dalla frequenza dei corsi e
deve
provvedere
al
solo
aggiornamento.
Lo schema di accordo tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la
newsletter n. 85 – gennaio 2012
formazione e l’aggiornamento dei
lavoratori, dei preposti e dei dirigenti
mantiene la stessa impostazione di
massima del precedente, individuando il
livello di rischio aziendale sempre in base
alla classificazione ATECO, confermando
quindi il livello di rischio medio per il
personale della scuola.
Vengono come sempre definiti i requisiti
per i docenti e le modalità di svolgimento
dei corsi ed i loro contenuti.
Per il lavoratori sono previsti almeno 8
ore di corso per il rischio basso, almeno
16 ore di corso per il rischio alto ed
almeno 12 ore di corso per il rischio
medio (quello che riguarda le
istituzioni scolastiche).
Per i corsi specifici previsti per i
preposti, alle ore individuate per i
lavoratori vanno aggiunte ulteriori otto
ore (minimo) con contenuti riferiti agli
obblighi previsti all’art. 19 del T.U.
La formazione prevista per i dirigenti
prevede quattro moduli (giuridiconormativo, gestione ed organizzazione
della sicurezza, valutazione dei rischi e
formazione e consultazione dei lavoratori)
per una durata minima di 16 ore.
Il rilascio degli attestati per il corso ai
lavoratori può avvenire se vi è stata la
frequenza almeno del 90% delle ore
mentre per preposti e dirigente, oltre a
questo requisito è previsto anche il
superamento di una prova di verifica
obbligatoria (colloquio o test, in
alternativa tra loro).
La formazione generale per i lavoratori, i
preposti ed i dirigenti costituisce credito
formativo permanente, da aggiornare,
con cadenza quinquennale, con corsi
della durata minima di 6 ore.
È possibile richiedere i testo degli Accordi
Stato-Regioni inviando una mail all’indirizzo
indicato nell’ultima pagina della news.
SCADENZA TERMINI
AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP
Per i responsabili e gli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione che
nel 2006 hanno usufruito all’esonero di
parte del percorso formativo grazie ai
2
@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli
crediti
professionali
pregressi,
il
prossimo 14 febbraio scade il termine
entro il quale deve concludersi il
percorso formativo quinquennale di
aggiornamento, requisito essenziale per
mantenere l’incarico
La scadenza non va sottovalutata dai
DdL in quanto, in caso di mancato
aggiornamento, verrebbero meno i
requisiti previsti dall’articolo 32 del D.
Lgs. 81/2008.
In presenza di RSPP sprovvisti di
requisiti di legge ci troveremo, quindi,
di fronte alla violazione dell’ art. 17, c. 1,
lett. b), con le conseguenti sanzioni
per il datore di lavoro (arresto da tre a
sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro).
L’aggiornamento obbligatorio previsto
dall’art. 32 de T.U. e dal successivo
Accordo Stato-Regioni del 26 febbraio
2006 prevede che a decorrere dal 14
febbraio 2007 (e con completamento
entro il 14 febbraio 2012), i soggetti già
in carica all’epoca dell’entrata in vigore e
che avevano usufruito dell’esonero dalla
frequenza dei moduli A e B devono
frequentare
un minimo di ore di
aggiornamento professionale, anche
distribuite nel quinquennio.
Per gli ASPP di tutti i macrosettori
ATECO, l‘aggiornamento è pari ad
almeno 28 ore complessive; per gli
RSPP le ore di aggiornamento dipendono
dal macrosettore di appartenenza (per la
scuola,
macrosettore
ATECO
8,
l'aggiornamento quinquennale è pari
ad almeno 40 ore).
Un ulteriore precisazione è necessaria
per gli RSPP e gli ASPP della scuola che
hanno frequentato i Moduli A e B
successivamente all’entrata in vigore
dell’Accordo; queste figure devono
concludere l'aggiornamento entro 5 anni
dalla data di conseguimento dell'Attestato
del Modulo "B".
12 REGOLE PER PREVENIRE IL
RISCHIO ONCOLOGICO
Il
Dipartimento
di
Traumatologia,
Ortopedia e Medicina del Lavoro
newsletter n. 85 – gennaio 2012
dell’Università degli Studi di Torino,
l’ISPESL (ora INAIL - settore TecnicoScientifico e Ricerca) e l’Azienda
Ospedaliera CTO
- Maria Adelaide
hanno
messo in
rete, nell’ambito
della
piattaforma
web
“http://tumoriprofessonali.ispesl.it”
l’opuscolo
“dodici semplici regole di prevenzione
contro il cancro e qualche consiglio in
più per i lavoratori” (formato PDF, 3.07 MB).
L’opuscolo
rappresenta
un
valido
strumento per la informazione/formazione
dei lavoratori per la prevenzione del
rischio oncogeno.
Con numerosi disegni vengono illustrate
le regole del Codice Europeo Contro il
Cancro e vari aspetti relativi al mondo
del lavoro.
Tra i vari aspetti rivolti ai lavoratori
troviamo quelli di conoscere le sostanze
che si utilizzano, il loro nome, la loro
composizione chimica e i possibili effetti
dannosi sulla tua salute; tenere sempre
una copia della scheda di sicurezza delle
sostanze utilizzate; ridurre l’esposizione
alle sostanza pericolose; stoccare
adeguatamente le sostanze pericolose,
segnalare
tempestivamente
ogni
incidente anche se si tratta di piccole
perdite di sostanze pericolose, ecc.
La riduzione del rischio cancerogeno
sul luogo di lavoro si ottiene anche
con comportamenti virtuosi, quali non
mangiare o bere nell’area di lavoro,
lavarsi sempre la mani con acqua e
sapone prima di mangiare, sciacquare la
bocca prima di mangiare o di bere,
evitare il contatto diretto della pelle con
sostanze
chimiche,
cambiare
immediatamente gli indumenti da lavoro
che risultano contaminati da sostanze
pericolose per evitare il contatto con la
pelle, lavare gli indumenti “contaminati”
da sostanze chimiche separatamente
dagli altri abiti, ecc.
L’interessante dispensa può essere
scaricata dal sito dell’ISPESL o può
essere richiesta all’Ufficio Prevenzione e
Sicurezza inviando una mail all’indirizzo
indicato nell’ultima pagina della news.
3
@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli
INFORTUNI IN ITINERE
La crisi che incombe ed una sempre
maggiore attenzione a livello ambientale
e sociale orientata a favore di una
mobilità sostenibile che annovera tra le
sue forme l’uso della bicicletta, ha
suggerito all’INAIL di fornire, con la nota
del 7 novembre u.s. (Prot. INAIL
60002.07/11/2011.0008476), risposta ai
numerosi quesiti pervenuti alla sede
centrale e le necessarie istruzioni
operative per l’esame delle singole
fattispecie, definendo
i criteri per
l’indennizzabilità
degli
infortuni
accaduti sul percorso casa-lavoro
utilizzando una bicicletta.
Con riferimento all’indennizzabilità di
infortuni in itinere occorsi utilizzando la
bicicletta
la
nota
Inail
focalizza
l’attenzione sul carattere “necessitato”
dell’uso di tale mezzo di locomozione, per
assenza o insufficienza dei mezzi pubblici
di trasporto e per la non percorribilità a
piedi del tragitto, considerata la distanza
tra l’abitazione ed il luogo di lavoro.
Tali elementi costituiscono discrimine ai
fini dell’indennizzabilità soltanto quando
l’evento lesivo si verifichi nel percorrere
una strada aperta al traffico di veicoli a
motore e non invece quando tale evento
si verifichi su pista ciclabile o zona
interdetta al traffico.
Nel primo caso, infatti, può ritenersi
sussistente
la
ratio
sostanziale
dell’esclusione
dell’indennizzabilità
dell’evento lesivo conseguente alla libera
scelta, da parte del lavoratore, di esporsi
ad un rischio maggiore, rispetto a quello
gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di
trasporto,
nell’affrontare
il
traffico
veicolare a bordo del mezzo di trasporto
privato.
La suddetta ratio, invece, non ricorre nel
caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè
su percorso protetto ed interdetto al
traffico dei veicoli a motore, essendo
escluso quel rischio che risulta aggravato
dalla scelta del mezzo di trasporto
privato.
newsletter n. 85 – gennaio 2012
La nota INAIL completa l’argomento
specificando che, con riferimento alle
ipotesi di percorso effettuato in parte su
pista ciclabile o zona interdetta al traffico
e in parte su strada aperta ai veicoli a
motore, l’infortunio che si sia verificato in
tale
ultimo
tratto
deve
essere
indennizzato solo in presenza delle
condizioni che rendano necessitato l’uso
della bicicletta.
A tali conclusioni si perviene in
considerazione del fatto che, con
riferimento a fattispecie assimilabili,
relative al c.d. percorso misto (effettuato
in parte con mezzo di trasporto privato
non necessitato e in parte a piedi), la
Corte di Cassazione (sentenza n.
9982/2006) ha precisato che l’infortunio è
indennizzabile quando l’evento lesivo sia
occorso nel tratto percorso a piedi, tra il
punto in cui il lavoratore ha parcheggiato
il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e
quest’ultimo,
purché
sussista
la
ragionevole strumentalità del luogo di
parcheggio
del
veicolo
rispetto
all’effettuazione, con modalità miste, del
percorso casa-lavoro.
È possibile scaricare dal nota dal sito web
dell’INAIL o richiederla all’Ufficio Prevenzione e
Sicurezza dell’Ufficio XI, inviando una mail
all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.
LE SCALE ED IL RISCHIO CADUTA
Molti infortuni sono causati dalle cadute in
piano avvenute sulle scale.
Il
Suva,
istituto
svizzero
per
l'assicurazione e la prevenzione degli
infortuni, ha predisposto numerosi
documenti informativi per migliorare la
prevenzione e per evidenziare che,
nonostante possano sembrare innocue,
le cadute in piano hanno spesso esiti
molto gravi e costi sociali estremamente
alti.
Nei documenti che possono essere
scaricati all’indirizzo www.suva.ch, nello
specifico spazio dedicato alla campagna
“inciampare.ch”, o che possono essere
richiesti all’UPS dell’Ufficio XI, si fa notare
che “quasi un terzo delle cadute in piano
avviene sulle scale” e le scale sono
4
@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli
dunque una delle prime cause d'infortunio
in ambienti come gli uffici o le scuole.
In particolare le cause di infortunio più
frequenti sono:
- mancanza di un corrimano, corrimano
difettoso o montato male;
- scarsa illuminazione;
- fretta, scarsa consapevolezza nei
confronti del pericolo;
mancato
uso
del
corrimano,
sottovalutazione dei rischi, telefonate e
invio di SMS camminando.
Al fine di prevenire gli infortuni sulle scale
i consigli del Suva suggeriscono:
- che l'85 per cento degli infortuni sulle
scale accade sul primo o sull'ultimo
gradino, ed è quindi importante segnalarli
adeguatamente;
- che l'illuminazione riveste importanza
fondamentale e i bordi dei gradini devono
essere ben visibili;
- i gradini antiscivolo e puliti aiutano a
prevenire gli infortuni;
- le scale non sono il luogo adatto a
depositare oggetti di qualsiasi genere
perché possono trasformarsi in trappole
micidiali;
- il corrimano è un dispositivo di sicurezza
importante.
I documenti predisposti dal Suva sono:
a) la check list “Stop alle cadute
sulle scale! Uso del corrimano”;
b) il documento Suva “Tenersi al
corrimano per non cadere sulle
scale. Consigli per un’iniziativa
in azienda”;
c) il documento Suva “ Modulo
‘scena
dell’incidente’.
Sensibilizzare i dipendenti sui
pericoli nel fare le scale”
Gli
eventuali
riferimenti
legislativi
contenuti nei documenti Suva riguardano
la realtà svizzera; in ogni caso i
suggerimenti indicati sono comunque utili
per tutti i lavoratori.
I lettori interessati alla documentazione
proposta nell’articolo possono recuperarla
dal sito del SUVA o richiederla all’Ufficio
Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI
inviando una mail all’indirizzo indicato
nell’ultima pagina della news.
newsletter n. 85 – gennaio 2012
IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI
Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato
pubblicato il D.P.R. 1/8/2011, n. 151,
riguardante lo Schema di regolamento
per la disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, recependo quanto
previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n.
122, in materia di snellimento dell'attività
amministrativa, individua le attività
soggette alla disciplina della prevenzione
incendi ed opera una sostanziale
semplificazione
relativamente
agli
adempimenti da parte dei soggetti
interessati.
Per la prima volta, in una materia così
complessa,
viene
concretamente
incoraggiata un'impostazione fondata sul
principio di proporzionalità, in base al
quale gli adempimenti amministrativi
vengono diversificati in relazione alla
dimensione, al settore in cui opera
l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela
degli interessi pubblici.
Anche se il nuovo regolamento appare
molto simile alla procedura precedente
(obbligo di esame progetto e obbligo di
CPI per le 97 attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi) vi è un
sostanziale cambiamento in quanto
scompaiono la maggior parte dei controlli
sui progetti ed i sopralluoghi di verifica
svolti da parte dei VVF.
Questo
grazie
al
regime
dell’autocertificazione, cioè della SCIA,
per le attività che costituiscono la maggior
parte di quelle considerate più pericolose
per incendio o esplosione.
Per tali attività, una volta presentata
l’autocertificazione sulla regolarità delle
misure antincendio, il regolamento
rimanda ad eventuali controlli a campione
successivi all’avvio dell’attività.
Il nuovo regolamento attualizza l'elenco
delle attività sottoposte ai controlli di
prevenzione incendi e, introducendo il
principio di proporzionalità, correla le
stesse a tre categorie, A, B e C,
individuate in ragione della gravità del
rischio piuttosto che della dimensione o,
5
@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli
comunque, del grado di complessità che
contraddistingue l'attività stessa.
Il provvedimento individua inoltre, per
ciascuna
categoria,
procedimenti
differenziati, più semplici rispetto agli
attuali procedimenti, con riguardo alle
attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte
categorie, A, B e C, è stato possibile
effettuare
una
modulazione
degli
adempimenti procedurali e, in particolare:
nella categoria A sono state inserite
quelle attività dotate di 'regola tecnica' di
riferimento e contraddistinte da un limitato
livello di complessità, legato alla
consistenza dell'attività, all'affollamento
ed ai quantitativi di materiale presente;
nella categoria B sono state inserite le
attività presenti in A, quanto a tipologia,
ma caratterizzate da un maggiore livello
di complessità, nonché le attività
sprovviste
di
una
specifica
regolamentazione tecnica di riferimento,
ma comunque con un livello di
complessità inferiore al parametro
assunto per la categoria 'superiore';
nella categoria C sono state inserite le
attività con alto livello di complessità,
indipendentemente dalla presenza o
meno della 'regola tecnica'.
In linea con quanto stabilito dal nuovo
quadro normativo generale, sono state
quindi aggiornate e riadattate le modalità
di
presentazione
delle
istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi, per ciò che attiene la valutazione
dei progetti, i controlli di prevenzione
incendi, il rinnovo periodico di conformità
antincendio, la deroga, il nulla osta di
fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la
voltura, prevedendo sia il caso in cui
l'attivazione avvenga attraverso lo
Sportello Unico per le attività produttive
sia
l'eventualità
che
si
proceda
direttamente investendo il Comando
Provinciale
VV.F.
competente
per
territorio.
L’articolo 5 del DM 151/2011 prevede,
per il titolare dell’attività, la richiesta di
rinnovo
periodico
di
conformità
antincendio
(che
sostituisce
la
precedente richiesta di rinnovo del CPI)
newsletter n. 85 – gennaio 2012
ogni cinque anni, da inviare al Comando
dei Vigili del Fuoco tramite una
dichiarazione attestante l’assenza di
variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio
corredata
dalla
documentazione prevista. Il Comando
rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione.
La modifica dell’individuazione dell’attività
delle scuole (e relativi adempimenti)
prevede il passaggio dal precedente
punto 85 (previsto dal DM 16/2/1982) al
nuovo punto 67 (previsto dal DM
151/2011), che comprende le Scuole di
ogni ordine, grado e tipo, collegi,
accademie con oltre 100 persone
presenti ed anche gli asili nido con oltre
30
persone
presenti
(attività
in
precedenza non soggetta).
Il tipo di procedimento previsto dalla
nuova norma si suddivide in 4 sottoclassi:
• fino a 150 persone presenti,
sottoclasse 1 Categoria A;
• oltre 150 persone e fino a 300,
sottoclasse 2 Categoria B;
• asili nido oltre 30 persone,
sottoclasse 3 Categoria B;
• oltre
300
persone
presenti,
sottoclasse 4, categoria C.
Sul sito dei Vigili del Fuoco sono presenti
numerosi documenti che illustrano la
nuova
normativa,
compreso
un
programma di conversione tra la vecchia
normativa e la nuova.
È inoltre presente una dispensa, dal titolo
“meno carte più sicurezza”, che illustra i
principali adempimenti previsti dalla
nuova normativa.
È possibile recuperare il DM 151/2011 e la
dispensa “meno carte più sicurezza” dal sito
dei VV.F; i due documenti possono anche
essere richiesti all’Ufficio Prevenzione e
Sicurezza dell’Ufficio XI, inviando una mail
all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della
news.
PROGETTO “BENESSERE A SCUOLA”
In diversi istituti scolastici di vario ordine e
grado è in corso di realizzazione il
progetto “Benessere a scuola”.
6
@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli
Il progetto si articola in diverse fasi ed ha,
come obiettivi:
la
prevenzione,
eliminazione
o
riduzione del rischio stress lavorocorrelato;
le misure di gestione e comunicazione,
chiarendo gli obiettivi aziendali e il ruolo
di ciascun lavoratore ovvero assicurando
un adeguato sostegno da parte della
dirigenza ai singoli lavoratori e ai gruppi,
la formazione dei dirigenti e dei lavoratori
per accrescere la loro consapevolezza e
conoscenza dello stress, delle sue
possibili cause e di come affrontarlo e/o
adattarsi al cambiamento.
L’esperienza fin qui condotta dimostra
come
la
valutazione
del
rischio
psicosociale da mera incombenza
burocratica
si
trasforma
in
una
opportunità per le scuole di promuovere
azioni concrete per una migliore gestione
delle risorse umane.
Un interessante articolo della dott.ssa
Anna Milone, Psicologo clinico della
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma è recentemente apparso sul WEB
(www.rivistainforma.it.)
È possibile richiedere l’articolo della
dott.ssa
Milone
anche
all’Ufficio
Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI,
inviando una mail all’indirizzo indicato
nell’ultima pagina della news.
ADEGUAMENTO MANIGLIONI
ANTIPANICO
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 24 dicembre 2011 il Decreto
ministeriale 6 dicembre 2011 contenente
modifiche al decreto 3 novembre 2004
concernente
l'installazione
e
la
manutenzione
dei
dispositivi
per
l'apertura delle porte installate lungo le
vie di esodo, relativamente alla sicurezza
in caso d'incendio.
Il decreto differisce il termine per la
sostituzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte già installate lungo le vie di
esodo, previsto dall'art. 5 del decreto del
Ministro dell'interno 3 novembre 2004,
portandolo da 6 a 8 anni (in pratica il
newsletter n. 85 – gennaio 2012
termine ultimo per la sostituzione è ora
novembre 2012).
Il D.M. 6 dicembre 2011 si può scaricare dal sito
dei Vigili del Fuoco o richiederlo all’Ufficio
Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI, inviando
una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina
della news.
RISCHIO DI “GENERE”
La problematica legata al rischio di
“genere”, presente in più punti del D. Lgs.
81/2008, ha fino ad oggi trovato risposte
non sempre esaurienti.
Eppure il concetto base è abbastanza
intuitivo: nell’effettuare la valutazione dei
rischi si deve tener conto anche delle
diversità: quindi uguali nelle differenze,
perché parità non significa iniqua
applicazione a tutti e tutte delle stesse
modalità di trattamento.
L’appartenenza al genere è sicuramente
una recente e importante conquista.
Risale agli anni 90 l’acquisizione, anche
scientifica, della convinzione che in
ambito lavorativo uomini e donne non
solo possono essere esposti a rischi
diversi, il che è normale a seconda delle
lavorazioni nelle quali si è impegnati, ma
anche che uomini e donne possono
rispondere in maniera diversa alla stessa
esposizione a rischio.
Recentemente l’INAIL ha prodotto due
quaderni tematici sull’argomento.
Nel primo volume viene affrontato il tema
delle differenze correlate all'appartenenza
al genere maschile o femminile, rispetto
alla sicurezza sul lavoro ed in ottica sia di
prevenzione
che
di
incidenza
infortunistica.
Nel secondo volume, vengono analizzati i
dati della regione Toscana in ottica di
genere, e forniti i principi riferimenti
normativi.
Il progetto INAIL sul “rischio da genere”
non è rivolto al solo universo femminile,
ma è una complessa attività di indagine
volta a mettere in evidenza le differenze
tra uomini e donne nei contesti lavorativi,
prendendo in considerazione tutti quei
fattori sociali connessi all’ambiente di
lavoro
e
di
vita
che
possono
7
@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli
diversamente incidere sulla sicurezza e
sulla salute degli uni e delle altre.
E l’obiettivo finale risulta essere “la
definizione e la diffusione di linee guida
per l’applicazione, con un approccio di
genere, delle norme in materia di salute e
sicurezza, a partire dalla valutazione dei
rischi”.
I due volumi predisposti dall’INAIL
suggeriscono scelte metodologiche e
strumenti operativi da adottare nel
processo di prevenzione, valutazione,
rimozione dei rischi e di promozione della
salute; nelle azioni di comunicazione,
informazione e formazione; nei sistemi di
gestione della sicurezza e nelle politiche
del personale; nel ricorso agli incentivi e
alle diverse forme di certificazione di
qualità.
Gli argomenti trattati tengono conto delle
evidenze scientifiche delle variabili di
genere e dell’analisi di genere dei dati, a
partire dagli infortuni e dalle malattie
professionali.
È possibile scaricare i due volumi (Volume I,
Metodologia
e
strumenti.
Evidenze
scientifiche delle variabili di genere PDF
17.11 MB e Volume II, Analisi dei dati in
ottica di genere. Monografie normative PDF,
8.73 MB). dal sito dell’INAIL (www.inail.it) o
richiederli (anche singolarmente) all’Ufficio
Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI
inviando una mail all’indirizzo indicato
nell’ultima pagina della news.
GIURISPRUDENZA
La sentenza illustrata in questo articolo
affronta la possibile responsabilità del
personale scolastico per un infortunio
accaduto ad un ragazzo di 11 anni, alunno
di una scuola media pubblica, che al
termine delle lezioni, sulla strada comunale
antistante l'edificio scolastico, veniva
investito da un autobus, morendo sul colpo.
Trattiamo quindi un episodio gravissimo
che
però
“sembrerebbe”
escludere
responsabilità per il personale della scuola,
visto che l’evento si è svolto “all’esterno”
della scuola..
Nell’immediato,
oltre
al
guidatore
dell'autobus, furono imputate di omicidio
newsletter n. 85 – gennaio 2012
colposo anche “l'insegnante di educazione
fisica che aveva effettuato la lezione
dell'ultima ora di scuola prima dell'uscita,
cui si addebitava la violazione del contratto
collettivo di categoria e del regolamento di
istituto che impongono di assistere
all'uscita degli alunni dall'istituto, prevedono
che gli alunni stessi, compresi quelli della
scuola media, debbono essere fatti
scendere e salire dai mezzi davanti al
portone della scuola e attribuiscono
all'insegnante la vigilanza in caso di ritardo
dei mezzi, prevedendo, per il caso di ritardo
notevole, che i minori siano consegnati
alla forza pubblica”; “la preside
dell'istituto, per avere, in violazione dei
doveri (inerenti la funzione direttiva di cui
era titolare, previsti dagli artt. 396, capi 1 e
2, lettere c), d), l), e 491, capo 2, lettera b),
del D.Lgs. n. 297/1994), e, in particolare,
del dovere di assicurare l'osservanza delle
delibere collegiali, quale quella di cui sopra,
omesso di far rispettare agli insegnanti gli
obblighi previsti per garantire la incolumità
degli alunni, pur essendo a conoscenza
della esistente prassi per la quale gli alunni
non venivano fatti scendere e salire dai
mezzi”; “due dipendenti comunali,
rispettivamente responsabili del servizio
comunale della pubblica istruzione e di
quello di polizia municipale, per colpa
generica in relazione all'orario di arrivo
dell'autobus di linea alla scuola, coincidente
con l'uscita dei ragazzi (mentre avrebbe
dovuto essere anticipato in modo da poter
aver tempo di fermarsi prima del loro arrivo)
e per colpa specifica (artt. 157 c.d.s. e 352
reg.) e per non aver fatto delimitare con
apposita segnaletica orizzontale e verticale
spazi idonei alla fermata dell'autobus,
consentendo invece una indisciplinata,
caotica e pericolosa circolazione dei mezzi
di trasporto contestualmente all'ora di
uscita dalla scuola”.
Nel processo di primo grado, il giudice
ritenne tutti gli imputati responsabili
dell'incidente mentre nel secondo grado la
Corte di appello di Firenze, confermò la
responsabilità del solo autista.
In Cassazione la IV Sezione della
Suprema Corte, nell’accogliere i ricorsi
della parte civile e del pubblico ministero,
annulla le assoluzioni, in quanto “ispirate
alla non corretta applicazione delle norme
di legge” e rinvia per un nuovo giudizio ad
8
@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli
altra sezione della Corte di Appello di
Firenze.
Tra le motivazioni che hanno indotto la
Suprema Corte a questa decisione
troviamo che “non può essere messa in
dubbio l'esistenza di una posizione di
garanzia in capo agli addetti al servizio
scolastico nei confronti dei soggetti affidati
alla scuola; posizione che si configura
diversamente a seconda, da un lato,
dell'età e del grado di maturazione
raggiunto dagli allievi oltre che delle
circostanze del caso concreto e, dall'altro,
degli specifici compiti di ciascun addetto,
ma che si caratterizza in generale per
l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei
confronti degli alunni, al fine di evitare che
gli stessi possano recare danno a terzi o a
sé medesimi, o che possano essere esposti
a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di
pericolo”, e che “particolari poteri e
correlativamente più pregnanti doveri
competono al preside dell'istituto, in
considerazione della funzione direttiva che
al medesimo è attribuita, specificata in
particolare, per quanto qui interessa, dalle
competenze attribuite dal D.Lgs. n.
297/1994, che demanda al personale
direttivo della scuola l'assunzione dei
provvedimenti necessari per garantire la
sicurezza della scuola prevedendo in
particolare alla lettera d) dell'art. 369 che il
preside
deve
“curare
l'attività
di
esecuzione delle normative giuridiche e
amministrative riguardanti gli alunni e i
docenti, ... l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti
per garantire la sicurezza della scuola”,
nonché, alla lettera h), che deve "tenere i
rapporti con l'amministrazione scolastica
nelle sue articolazioni centrali e periferiche,
con gli enti locali che hanno competenze
relative al circolo e all'istituto”.
Per la Suprema Corte, nonostante la
situazione fosse singolare e di particolare
complessità, dal momento che l'incidente
nel quale il piccolo ha perso la vita è
avvenuto non già all'interno dell'istituto e
durante lo svolgimento delle normali attività
scolastiche, in una situazione cioè che
rientra tipicamente nel dovere di vigilanza,
ma all'uscita dalla scuola, quando i ragazzi
avevano già varcato i ‘confini’ dell'istituto,
proprio il particolare momento rileva “la
assoluta pericolosità della organizzazione
newsletter n. 85 – gennaio 2012
del trasporto dei ragazzi, o meglio della
mancanza di organizzazione”.
Aver stabilito solo tre giorni dopo l’incidente
che l'autobus che ha causato l'incidente
arrivasse sul posto prima in modo che i
ragazzi, alla loro uscita, potessero trovarlo
fermo ad aspettarli, sempre allo stesso
posto, e che al momento dell'uscita i
collaboratori scolastici fossero davanti al
portone a controllare, e che, in caso di
ritardo dell'autobus, si aspettasse a far
uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di
trasporto non si fossero posizionati
dimostra, per la Suprema Corte, che
con poche semplici cautele il dirigente
scolastico avrebbe potuto impedire
l'evento, che si è verificato allorché i
ragazzi correvano incontro al loro autobus,
ancora prima che lo stesso si fermasse nel
punto che quel giorno, poiché non vi era
una fermata prestabilita, l'autista aveva
considerato più adatto.
In merito alla colpevolezza dell’insegnante
dell'ultima ora la Suprema Corte conclude
che “ferma resta la sussistenza anche in
capo alla medesima di una posizione di
garanzia, che le imponeva quanto meno
di segnalare la situazione pericolosa di
cui si è detto e in ogni caso di vigilare
sull'uscita dalla scuola dei ragazzi fino alla
riconsegna dei medesimi ai genitori o altri
soggetti parimenti responsabili, si deve
tuttavia tener conto della incertezza che è
derivata dalla non chiara ricostruzione della
normativa di riferimento ed in particolare
della
imprecisa
formulazione
del
regolamento di istituto”.
Chi desidera ricevere la sentenza della Cass.
n. 17574/10 può richiederla all’Ufficio
Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI
inviando una mail all’indirizzo indicato in
calce alla pagina.
Per contatti:
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
USR Campania - Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli
tel. 081 55 76 296 – fax 081 55 76 295
mail: [email protected]
9
Scarica

2012_01_newsletter--ScuoladiPrevenzione