newsletter n. 85 gennaio 2012 dal 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico) per una nuova cultura della prevenzione per una sicurezza” in progress” newsletter predisposta dall’Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli collaborazione tecnica UCSIS – Ufficio Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche – USR Campania per contatti: e-mail: [email protected] - tel. 081 5576296 Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, approvando due importanti schemi di accordo sulla formazione, ha aggiunto un ulteriore tassello al disegno previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza. La Conferenza ha inoltre espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), che nelle intenzioni del Legislatore dovrebbe divenire un sistema dinamico in grado di rispondere alle esigenze di conoscenza e di programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Gli accordi approvati riguardano i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, nonché la formazione facoltativa per i soggetti indicati all’articolo 21, c.1 del D. Lgs. n. 81/08. Il primo schema, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di (continua a pag.2) Riprende, dopo una breve sospensione, la newsletter “@ScuoladiPrevenzione”. In questi ultimi mesi numerosi lettori ci hanno contattato per chiedere i motivi della sospensione, sollecitando la ripresa della newsletter. Sui motivi che hanno causato la sospensione dell’iniziativa non è il caso di soffermarci, essendo gli stessi che vivono diverse realtà scolastiche, anch’esse in difficoltà per la carenza di mezzi e personale. I motivi che ci hanno “convinto” a riprendere la newsletter, anche se tra mille difficoltà e con il ragionevole dubbio di non riuscire a farcela, sono stati i continui solleciti ricevuti dai lettori, che trovavano la news interessante ed utile per lo svolgimento della loro funzione, e naturalmente, i continui attestati di stima. Riprendiamo quindi il percorso comune sperando di essere in grado di rispettare l’impegno preso e di rispondere al meglio alle vostre legittime aspettative. SOMMARIO Formazione: Nuovi Accordi Stato-Regioni..….. pag. Scadenza termini per aggiornamento ASPP-RSPP…………………………. pag. Prevenzione del rischio oncologico…………… pag. Infortuni in itinere (uso della bicicletta)……... pag. Le cadute dalle scale………………….…… pag. Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi… pag. Progetto “Benessere a scuola”……………...... pag. Nuovi termini adeguamento “maniglioni antipanico”…………………………….. pag. Rischio di “Genere”…………………………. pag. Giurisprudenza: Sentenza infortunio alunno.… pag. 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 ALLEGATI A RICHIESTA Accordo Stato-Regioni formazione DdL con compiti RSPP; Accordo Stato-Regioni Formazione Dirigenti , Lavoratori e Preposti; Dispensa “12 regole per prevenire il cancro”; Nota INAIL del 7/11/2011 – Infortuni in itinere (bicicletta); SUVA – Check list sull’uso delle scale; SUVA – Consiglio sull’uso delle scale; SUVA – Modulo “Scena dell’incidente”; D.M. 151/2011 – Nuovo Regolamento Prevenzione Incendi; Dispensa VV.F. “Meno carte, più sicurezza”; Progetto “Benessere a scuola”; DM 6/12/2011 – adeguamento maniglioni antipanico; Dispense INAIL – Rischio da Genere (vol. 1 e 2); Sentenza Cass. n. 17574/10 - Infortunio alunno. @Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli (continua da pag. 1) lavoro dei compiti del RSPP dai rischi, disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (nella scuola questo può accadere se sono presenti meno di 200 lavoratori, ai sensi dell’Allegato II D. Lgs 81/2008). Lo schema approvato individua i soggetti formatori, i requisiti per i docenti e le modalità di organizzazione dei corsi. Il percorso formativo per i DdL che intendono svolgere la funzione di RSPP è associato a tre diversi livelli di rischio (basso, medio ed alto), individuati in base alla classificazione ATECO 200220o7 e indicati nell’Allegato II. La scuola, come d’altronde anche la P.A. è compresa nel rischio medio per il quale sono previste 32 ore di formazione (16 per il rischio basso e 48 per il rischio alto). I contenuti formativi minimi devono prevedere un modulo “giuridico” (sistema legislativo e responsabilità), uno “gestionale” (organizzazione della sicurezza), uno tecnico (valutazione rischi), uno “relazionale” (formazione e consultazione dei lavoratori) e la valutazione e certificazione finale tramite una verifica di apprendimento che prevede un colloquio o un test obbligatorio. La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore previste da ciascun corso. È inoltre previsto un aggiornamento obbligatorio con periodicità quinquennale della durata di 6, 10 o 14 ore a secondo del livello di rischio dell’azienda. Chi già dispone della formazione prevista per i DdL dal D.M. 16/3/1997 è esonerato dalla frequenza dei corsi e deve provvedere al solo aggiornamento. Lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la newsletter n. 85 – gennaio 2012 formazione e l’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti mantiene la stessa impostazione di massima del precedente, individuando il livello di rischio aziendale sempre in base alla classificazione ATECO, confermando quindi il livello di rischio medio per il personale della scuola. Vengono come sempre definiti i requisiti per i docenti e le modalità di svolgimento dei corsi ed i loro contenuti. Per il lavoratori sono previsti almeno 8 ore di corso per il rischio basso, almeno 16 ore di corso per il rischio alto ed almeno 12 ore di corso per il rischio medio (quello che riguarda le istituzioni scolastiche). Per i corsi specifici previsti per i preposti, alle ore individuate per i lavoratori vanno aggiunte ulteriori otto ore (minimo) con contenuti riferiti agli obblighi previsti all’art. 19 del T.U. La formazione prevista per i dirigenti prevede quattro moduli (giuridiconormativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e formazione e consultazione dei lavoratori) per una durata minima di 16 ore. Il rilascio degli attestati per il corso ai lavoratori può avvenire se vi è stata la frequenza almeno del 90% delle ore mentre per preposti e dirigente, oltre a questo requisito è previsto anche il superamento di una prova di verifica obbligatoria (colloquio o test, in alternativa tra loro). La formazione generale per i lavoratori, i preposti ed i dirigenti costituisce credito formativo permanente, da aggiornare, con cadenza quinquennale, con corsi della durata minima di 6 ore. È possibile richiedere i testo degli Accordi Stato-Regioni inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news. SCADENZA TERMINI AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP Per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione che nel 2006 hanno usufruito all’esonero di parte del percorso formativo grazie ai 2 @Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli crediti professionali pregressi, il prossimo 14 febbraio scade il termine entro il quale deve concludersi il percorso formativo quinquennale di aggiornamento, requisito essenziale per mantenere l’incarico La scadenza non va sottovalutata dai DdL in quanto, in caso di mancato aggiornamento, verrebbero meno i requisiti previsti dall’articolo 32 del D. Lgs. 81/2008. In presenza di RSPP sprovvisti di requisiti di legge ci troveremo, quindi, di fronte alla violazione dell’ art. 17, c. 1, lett. b), con le conseguenti sanzioni per il datore di lavoro (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro). L’aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 32 de T.U. e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 26 febbraio 2006 prevede che a decorrere dal 14 febbraio 2007 (e con completamento entro il 14 febbraio 2012), i soggetti già in carica all’epoca dell’entrata in vigore e che avevano usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B devono frequentare un minimo di ore di aggiornamento professionale, anche distribuite nel quinquennio. Per gli ASPP di tutti i macrosettori ATECO, l‘aggiornamento è pari ad almeno 28 ore complessive; per gli RSPP le ore di aggiornamento dipendono dal macrosettore di appartenenza (per la scuola, macrosettore ATECO 8, l'aggiornamento quinquennale è pari ad almeno 40 ore). Un ulteriore precisazione è necessaria per gli RSPP e gli ASPP della scuola che hanno frequentato i Moduli A e B successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo; queste figure devono concludere l'aggiornamento entro 5 anni dalla data di conseguimento dell'Attestato del Modulo "B". 12 REGOLE PER PREVENIRE IL RISCHIO ONCOLOGICO Il Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro newsletter n. 85 – gennaio 2012 dell’Università degli Studi di Torino, l’ISPESL (ora INAIL - settore TecnicoScientifico e Ricerca) e l’Azienda Ospedaliera CTO - Maria Adelaide hanno messo in rete, nell’ambito della piattaforma web “http://tumoriprofessonali.ispesl.it” l’opuscolo “dodici semplici regole di prevenzione contro il cancro e qualche consiglio in più per i lavoratori” (formato PDF, 3.07 MB). L’opuscolo rappresenta un valido strumento per la informazione/formazione dei lavoratori per la prevenzione del rischio oncogeno. Con numerosi disegni vengono illustrate le regole del Codice Europeo Contro il Cancro e vari aspetti relativi al mondo del lavoro. Tra i vari aspetti rivolti ai lavoratori troviamo quelli di conoscere le sostanze che si utilizzano, il loro nome, la loro composizione chimica e i possibili effetti dannosi sulla tua salute; tenere sempre una copia della scheda di sicurezza delle sostanze utilizzate; ridurre l’esposizione alle sostanza pericolose; stoccare adeguatamente le sostanze pericolose, segnalare tempestivamente ogni incidente anche se si tratta di piccole perdite di sostanze pericolose, ecc. La riduzione del rischio cancerogeno sul luogo di lavoro si ottiene anche con comportamenti virtuosi, quali non mangiare o bere nell’area di lavoro, lavarsi sempre la mani con acqua e sapone prima di mangiare, sciacquare la bocca prima di mangiare o di bere, evitare il contatto diretto della pelle con sostanze chimiche, cambiare immediatamente gli indumenti da lavoro che risultano contaminati da sostanze pericolose per evitare il contatto con la pelle, lavare gli indumenti “contaminati” da sostanze chimiche separatamente dagli altri abiti, ecc. L’interessante dispensa può essere scaricata dal sito dell’ISPESL o può essere richiesta all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news. 3 @Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli INFORTUNI IN ITINERE La crisi che incombe ed una sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta, ha suggerito all’INAIL di fornire, con la nota del 7 novembre u.s. (Prot. INAIL 60002.07/11/2011.0008476), risposta ai numerosi quesiti pervenuti alla sede centrale e le necessarie istruzioni operative per l’esame delle singole fattispecie, definendo i criteri per l’indennizzabilità degli infortuni accaduti sul percorso casa-lavoro utilizzando una bicicletta. Con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta la nota Inail focalizza l’attenzione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro. Tali elementi costituiscono discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato. La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato. newsletter n. 85 – gennaio 2012 La nota INAIL completa l’argomento specificando che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta. A tali conclusioni si perviene in considerazione del fatto che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al c.d. percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione (sentenza n. 9982/2006) ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro. È possibile scaricare dal nota dal sito web dell’INAIL o richiederla all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news. LE SCALE ED IL RISCHIO CADUTA Molti infortuni sono causati dalle cadute in piano avvenute sulle scale. Il Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, ha predisposto numerosi documenti informativi per migliorare la prevenzione e per evidenziare che, nonostante possano sembrare innocue, le cadute in piano hanno spesso esiti molto gravi e costi sociali estremamente alti. Nei documenti che possono essere scaricati all’indirizzo www.suva.ch, nello specifico spazio dedicato alla campagna “inciampare.ch”, o che possono essere richiesti all’UPS dell’Ufficio XI, si fa notare che “quasi un terzo delle cadute in piano avviene sulle scale” e le scale sono 4 @Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli dunque una delle prime cause d'infortunio in ambienti come gli uffici o le scuole. In particolare le cause di infortunio più frequenti sono: - mancanza di un corrimano, corrimano difettoso o montato male; - scarsa illuminazione; - fretta, scarsa consapevolezza nei confronti del pericolo; mancato uso del corrimano, sottovalutazione dei rischi, telefonate e invio di SMS camminando. Al fine di prevenire gli infortuni sulle scale i consigli del Suva suggeriscono: - che l'85 per cento degli infortuni sulle scale accade sul primo o sull'ultimo gradino, ed è quindi importante segnalarli adeguatamente; - che l'illuminazione riveste importanza fondamentale e i bordi dei gradini devono essere ben visibili; - i gradini antiscivolo e puliti aiutano a prevenire gli infortuni; - le scale non sono il luogo adatto a depositare oggetti di qualsiasi genere perché possono trasformarsi in trappole micidiali; - il corrimano è un dispositivo di sicurezza importante. I documenti predisposti dal Suva sono: a) la check list “Stop alle cadute sulle scale! Uso del corrimano”; b) il documento Suva “Tenersi al corrimano per non cadere sulle scale. Consigli per un’iniziativa in azienda”; c) il documento Suva “ Modulo ‘scena dell’incidente’. Sensibilizzare i dipendenti sui pericoli nel fare le scale” Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nei documenti Suva riguardano la realtà svizzera; in ogni caso i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori. I lettori interessati alla documentazione proposta nell’articolo possono recuperarla dal sito del SUVA o richiederla all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news. newsletter n. 85 – gennaio 2012 IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il D.P.R. 1/8/2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. Anche se il nuovo regolamento appare molto simile alla procedura precedente (obbligo di esame progetto e obbligo di CPI per le 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) vi è un sostanziale cambiamento in quanto scompaiono la maggior parte dei controlli sui progetti ed i sopralluoghi di verifica svolti da parte dei VVF. Questo grazie al regime dell’autocertificazione, cioè della SCIA, per le attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate più pericolose per incendio o esplosione. Per tali attività, una volta presentata l’autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all’avvio dell’attività. Il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, 5 @Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa. Il provvedimento individua inoltre, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B. Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare: nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente; nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore'; nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'. In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio. L’articolo 5 del DM 151/2011 prevede, per il titolare dell’attività, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (che sostituisce la precedente richiesta di rinnovo del CPI) newsletter n. 85 – gennaio 2012 ogni cinque anni, da inviare al Comando dei Vigili del Fuoco tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. La modifica dell’individuazione dell’attività delle scuole (e relativi adempimenti) prevede il passaggio dal precedente punto 85 (previsto dal DM 16/2/1982) al nuovo punto 67 (previsto dal DM 151/2011), che comprende le Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti ed anche gli asili nido con oltre 30 persone presenti (attività in precedenza non soggetta). Il tipo di procedimento previsto dalla nuova norma si suddivide in 4 sottoclassi: • fino a 150 persone presenti, sottoclasse 1 Categoria A; • oltre 150 persone e fino a 300, sottoclasse 2 Categoria B; • asili nido oltre 30 persone, sottoclasse 3 Categoria B; • oltre 300 persone presenti, sottoclasse 4, categoria C. Sul sito dei Vigili del Fuoco sono presenti numerosi documenti che illustrano la nuova normativa, compreso un programma di conversione tra la vecchia normativa e la nuova. È inoltre presente una dispensa, dal titolo “meno carte più sicurezza”, che illustra i principali adempimenti previsti dalla nuova normativa. È possibile recuperare il DM 151/2011 e la dispensa “meno carte più sicurezza” dal sito dei VV.F; i due documenti possono anche essere richiesti all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news. PROGETTO “BENESSERE A SCUOLA” In diversi istituti scolastici di vario ordine e grado è in corso di realizzazione il progetto “Benessere a scuola”. 6 @Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli Il progetto si articola in diverse fasi ed ha, come obiettivi: la prevenzione, eliminazione o riduzione del rischio stress lavorocorrelato; le misure di gestione e comunicazione, chiarendo gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori e ai gruppi, la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento. L’esperienza fin qui condotta dimostra come la valutazione del rischio psicosociale da mera incombenza burocratica si trasforma in una opportunità per le scuole di promuovere azioni concrete per una migliore gestione delle risorse umane. Un interessante articolo della dott.ssa Anna Milone, Psicologo clinico della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma è recentemente apparso sul WEB (www.rivistainforma.it.) È possibile richiedere l’articolo della dott.ssa Milone anche all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news. ADEGUAMENTO MANIGLIONI ANTIPANICO E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011 il Decreto ministeriale 6 dicembre 2011 contenente modifiche al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. Il decreto differisce il termine per la sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, portandolo da 6 a 8 anni (in pratica il newsletter n. 85 – gennaio 2012 termine ultimo per la sostituzione è ora novembre 2012). Il D.M. 6 dicembre 2011 si può scaricare dal sito dei Vigili del Fuoco o richiederlo all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news. RISCHIO DI “GENERE” La problematica legata al rischio di “genere”, presente in più punti del D. Lgs. 81/2008, ha fino ad oggi trovato risposte non sempre esaurienti. Eppure il concetto base è abbastanza intuitivo: nell’effettuare la valutazione dei rischi si deve tener conto anche delle diversità: quindi uguali nelle differenze, perché parità non significa iniqua applicazione a tutti e tutte delle stesse modalità di trattamento. L’appartenenza al genere è sicuramente una recente e importante conquista. Risale agli anni 90 l’acquisizione, anche scientifica, della convinzione che in ambito lavorativo uomini e donne non solo possono essere esposti a rischi diversi, il che è normale a seconda delle lavorazioni nelle quali si è impegnati, ma anche che uomini e donne possono rispondere in maniera diversa alla stessa esposizione a rischio. Recentemente l’INAIL ha prodotto due quaderni tematici sull’argomento. Nel primo volume viene affrontato il tema delle differenze correlate all'appartenenza al genere maschile o femminile, rispetto alla sicurezza sul lavoro ed in ottica sia di prevenzione che di incidenza infortunistica. Nel secondo volume, vengono analizzati i dati della regione Toscana in ottica di genere, e forniti i principi riferimenti normativi. Il progetto INAIL sul “rischio da genere” non è rivolto al solo universo femminile, ma è una complessa attività di indagine volta a mettere in evidenza le differenze tra uomini e donne nei contesti lavorativi, prendendo in considerazione tutti quei fattori sociali connessi all’ambiente di lavoro e di vita che possono 7 @Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli diversamente incidere sulla sicurezza e sulla salute degli uni e delle altre. E l’obiettivo finale risulta essere “la definizione e la diffusione di linee guida per l’applicazione, con un approccio di genere, delle norme in materia di salute e sicurezza, a partire dalla valutazione dei rischi”. I due volumi predisposti dall’INAIL suggeriscono scelte metodologiche e strumenti operativi da adottare nel processo di prevenzione, valutazione, rimozione dei rischi e di promozione della salute; nelle azioni di comunicazione, informazione e formazione; nei sistemi di gestione della sicurezza e nelle politiche del personale; nel ricorso agli incentivi e alle diverse forme di certificazione di qualità. Gli argomenti trattati tengono conto delle evidenze scientifiche delle variabili di genere e dell’analisi di genere dei dati, a partire dagli infortuni e dalle malattie professionali. È possibile scaricare i due volumi (Volume I, Metodologia e strumenti. Evidenze scientifiche delle variabili di genere PDF 17.11 MB e Volume II, Analisi dei dati in ottica di genere. Monografie normative PDF, 8.73 MB). dal sito dell’INAIL (www.inail.it) o richiederli (anche singolarmente) all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news. GIURISPRUDENZA La sentenza illustrata in questo articolo affronta la possibile responsabilità del personale scolastico per un infortunio accaduto ad un ragazzo di 11 anni, alunno di una scuola media pubblica, che al termine delle lezioni, sulla strada comunale antistante l'edificio scolastico, veniva investito da un autobus, morendo sul colpo. Trattiamo quindi un episodio gravissimo che però “sembrerebbe” escludere responsabilità per il personale della scuola, visto che l’evento si è svolto “all’esterno” della scuola.. Nell’immediato, oltre al guidatore dell'autobus, furono imputate di omicidio newsletter n. 85 – gennaio 2012 colposo anche “l'insegnante di educazione fisica che aveva effettuato la lezione dell'ultima ora di scuola prima dell'uscita, cui si addebitava la violazione del contratto collettivo di categoria e del regolamento di istituto che impongono di assistere all'uscita degli alunni dall'istituto, prevedono che gli alunni stessi, compresi quelli della scuola media, debbono essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola e attribuiscono all'insegnante la vigilanza in caso di ritardo dei mezzi, prevedendo, per il caso di ritardo notevole, che i minori siano consegnati alla forza pubblica”; “la preside dell'istituto, per avere, in violazione dei doveri (inerenti la funzione direttiva di cui era titolare, previsti dagli artt. 396, capi 1 e 2, lettere c), d), l), e 491, capo 2, lettera b), del D.Lgs. n. 297/1994), e, in particolare, del dovere di assicurare l'osservanza delle delibere collegiali, quale quella di cui sopra, omesso di far rispettare agli insegnanti gli obblighi previsti per garantire la incolumità degli alunni, pur essendo a conoscenza della esistente prassi per la quale gli alunni non venivano fatti scendere e salire dai mezzi”; “due dipendenti comunali, rispettivamente responsabili del servizio comunale della pubblica istruzione e di quello di polizia municipale, per colpa generica in relazione all'orario di arrivo dell'autobus di linea alla scuola, coincidente con l'uscita dei ragazzi (mentre avrebbe dovuto essere anticipato in modo da poter aver tempo di fermarsi prima del loro arrivo) e per colpa specifica (artt. 157 c.d.s. e 352 reg.) e per non aver fatto delimitare con apposita segnaletica orizzontale e verticale spazi idonei alla fermata dell'autobus, consentendo invece una indisciplinata, caotica e pericolosa circolazione dei mezzi di trasporto contestualmente all'ora di uscita dalla scuola”. Nel processo di primo grado, il giudice ritenne tutti gli imputati responsabili dell'incidente mentre nel secondo grado la Corte di appello di Firenze, confermò la responsabilità del solo autista. In Cassazione la IV Sezione della Suprema Corte, nell’accogliere i ricorsi della parte civile e del pubblico ministero, annulla le assoluzioni, in quanto “ispirate alla non corretta applicazione delle norme di legge” e rinvia per un nuovo giudizio ad 8 @Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Tra le motivazioni che hanno indotto la Suprema Corte a questa decisione troviamo che “non può essere messa in dubbio l'esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo”, e che “particolari poteri e correlativamente più pregnanti doveri competono al preside dell'istituto, in considerazione della funzione direttiva che al medesimo è attribuita, specificata in particolare, per quanto qui interessa, dalle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 297/1994, che demanda al personale direttivo della scuola l'assunzione dei provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della scuola prevedendo in particolare alla lettera d) dell'art. 369 che il preside deve “curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ... l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola”, nonché, alla lettera h), che deve "tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto”. Per la Suprema Corte, nonostante la situazione fosse singolare e di particolare complessità, dal momento che l'incidente nel quale il piccolo ha perso la vita è avvenuto non già all'interno dell'istituto e durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche, in una situazione cioè che rientra tipicamente nel dovere di vigilanza, ma all'uscita dalla scuola, quando i ragazzi avevano già varcato i ‘confini’ dell'istituto, proprio il particolare momento rileva “la assoluta pericolosità della organizzazione newsletter n. 85 – gennaio 2012 del trasporto dei ragazzi, o meglio della mancanza di organizzazione”. Aver stabilito solo tre giorni dopo l’incidente che l'autobus che ha causato l'incidente arrivasse sul posto prima in modo che i ragazzi, alla loro uscita, potessero trovarlo fermo ad aspettarli, sempre allo stesso posto, e che al momento dell'uscita i collaboratori scolastici fossero davanti al portone a controllare, e che, in caso di ritardo dell'autobus, si aspettasse a far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non si fossero posizionati dimostra, per la Suprema Corte, che con poche semplici cautele il dirigente scolastico avrebbe potuto impedire l'evento, che si è verificato allorché i ragazzi correvano incontro al loro autobus, ancora prima che lo stesso si fermasse nel punto che quel giorno, poiché non vi era una fermata prestabilita, l'autista aveva considerato più adatto. In merito alla colpevolezza dell’insegnante dell'ultima ora la Suprema Corte conclude che “ferma resta la sussistenza anche in capo alla medesima di una posizione di garanzia, che le imponeva quanto meno di segnalare la situazione pericolosa di cui si è detto e in ogni caso di vigilare sull'uscita dalla scuola dei ragazzi fino alla riconsegna dei medesimi ai genitori o altri soggetti parimenti responsabili, si deve tuttavia tener conto della incertezza che è derivata dalla non chiara ricostruzione della normativa di riferimento ed in particolare della imprecisa formulazione del regolamento di istituto”. Chi desidera ricevere la sentenza della Cass. n. 17574/10 può richiederla all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI inviando una mail all’indirizzo indicato in calce alla pagina. Per contatti: Ufficio Prevenzione e Sicurezza USR Campania - Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli tel. 081 55 76 296 – fax 081 55 76 295 mail: [email protected] 9