Unità di Direzione Ambiente, Parchi, Energia, Sanzioni Amministrative Ufficio Ambiente __________________________________________________________________________________________ OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI “IN HOUSE PROVIDING” (art. 34, comma 20 D.L. 179/2012) _____________________________________________________________________ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (Art. 34, comma 20, D.L. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012) PREMESSO che il Comune di Potenza intende procedere all’affidamento in house alla società ACTA Spa del servizio di gestione igiene urbana, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; che l’Azienda denominata ACTA Spa è da configurarsi, a seguito della modifica statutaria approvata dal Consiglio Comunale n. 161 del 29.12.2009, come Azienda in house del Comune di Potenza. che i servizi di igiene ambientale rivestono una particolare importanza per l’impatto che hanno sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, e che l’affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione dell’ Amministrazione per esercitare un’influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori. che la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può essere valutato esclusivamente sotto il profilo economico, in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell’ambiente, di educazione civica, di rispetto per gli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza almeno pari a quella economica. che l’affidamento in house permetterebbe all’Amministrazione comunale di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d’opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo; che per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l’Amministrazione comunale, l’assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto; che gli strumenti che l’affidamento in house mette a disposizione consentono: - l’immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio; - il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione; - la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti; - l’accesso alla attività di educazione alla raccolta differenziata già attuate dalla Azienda; - la possibilità di condizionare l’attività programmatoria e propositiva della Azienda, indipendentemente dalle quote di partecipazione; che, ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravi per il Comune; ATTESO che l’art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18.10.2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19.10.2012) prevede che: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”; che l’ordinamento europeo pone le seguenti condizioni per procedere all’affidamento in house di servizi pubblici locali: a. che il capitale sia interamente detenuto da enti pubblici; b. che gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla Azienda un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; c. che la Azienda realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; che la stessa ACTA SpA presenta indubitabilmente le richieste caratteristiche, in quanto essa: è totalmente partecipata dal Comune di Potenza; svolge prioritariamente, se non esclusivamente, con carattere di continuità la propria attività nei riguardi del Comune di Potenza, essendo stata costituita per perseguire la finalità della gestione dei servizi di igiene ambientale della città in ogni fase (dalla raccolta dei rifiuti, compreso lo spazzamento del territorio comunale, fino al trasporto e al conferimento rifiuti solidi urbani; il Comune esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; CONSIDERATO che per effetto del Referendum del 12 giugno 2011 (che ha abrogato l’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008) è venuto meno il principio dell’eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; che la Sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale (la quale ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. 138/2011) rende nulla la precedente inibizione all’ente locale di procedere all’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica direttamente a una propria Azienda; che la Sentenza del Consiglio di Stato 11 febbraio 2013, n. 762 (di rigetto delle doglianze di una impresa contro-interessata all’affidamento in house del servizio rifiuti e depurazione acque da parte della Provincia di Bolzano) costituisce un’ulteriore riprova del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene esser venuto meno il principio di eccezionalità dell’affidamento in house (principio presente in Italia, ma peraltro senza riscontro con la disciplina UE); che al momento risulta quindi pienamente vigente e applicabile il sopracitato art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18.10.2012; che il successivo comma 21 dello stesso art. 34, del D.L. 179 del 18.10.2012 recita testualmente: “Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013, pubblicando entro la stessa data la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio, o nel altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013”; che si può quindi ritenere che fino al 31.12.2013 vi è la possibilità per l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali a Azienda in house senza stringenti limiti di durata e senza predeterminati limiti di valore; RITENUTO che la scelta dell’ente locale di organizzare i servizi pubblici locali secondo il modello in house, incaricandone la propria Azienda pubblica al 100% ed assoggettata a controllo analogo, può ritenersi insindacabile anche in presenza delle seguenti ulteriori valutazioni: - analisi degli interessi pubblici e privati coinvolti; - individuazione del modello più efficiente ed economico; - garanzia di adeguata istruttoria e motivazione; che non possa essere messa in discussione l’ammissibilità, ai sensi di Legge, dell’affidamento diretto del servizio d’igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani del Comune di Potenza alla propria Azienda partecipata ACTA SpA, una volta esplicitate le relative motivazioni di ordine tecnico-amministrativo, ovvero quando sia possibile dare pubblicamente ragione dei motivi e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento; VALUTATA la Relazione, allegata alla presente, con la quale si dimostra la convenienza della proroga dell’affidamento in house alla società ACTA S.p.A. del servizio d’igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani del Comune di Potenza, in quanto preferibile sotto più profili e congruente con il mercato di riferimento; ogni condizione connessa all’affidamento del predetto servizio ad ACTA SpA, e in particolare: il peculiare e qualificante rapporto giuridico che intercorre tra Amministrazione comunale e soggetto affidatario; il controllo sul servizio che sarebbe più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione; il contenimento dei costi del servizio entro livelli equiparabili con il mercato esistente, realizzando ACTA SpA una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; i costi del servizio risultano contenuti a livelli accettabili rispetto a quelli del mercato esistente, realizzando ACTA SpA una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; la circostanza che in conseguenza della gestione del servizio della Azienda, il Comune di Potenza ha applicato nell’ultimo triennio solo gli aumenti tariffari strettamente necessari; la fondata previsione che non vi saranno aumenti incontrollati nel prossimo futuro, a breve e medio termine, e anzi di una riduzione tariffaria in virtù di ulteriori razionalizzazioni organizzative; la garanzia di poter ottenere da ACTA SpA nuovi e importanti servizi senza alcun costo supplementare da parte del Comune, tra cui la pulizia del Cimitero Monumentale, la rimozione delle scritte murarie, la pulizia delle aree a verde e dei parchi cittadini, etc. - - secondo lo schema di convezione concordato con l’azienda partecipata e allegato alla presente con la lettera B; la concreta possibilità di una elevazione ulteriore della qualità del servizio di ACTA SpA grazie al nuovo servizio di raccolta “porta a porta” finanziato dalla Regione su progetto CONAI, con conseguente miglioramento della raccolta differenziata, oggi attestata già intorno al 30%; la opportunità di avvalersi della collaudata esperienza e versatilità di ACTA SpA nella gestione delle particolarità legate al territorio di Potenza, e in particolare: - le vie di comunicazione a ridotta e/o difficoltosa viabilità - la presenza di numerose scale e di punti del territorio raggiungibili solo a piedi - il servizio da rendere al territorio rurale particolarmente denso di abitazioni - lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti prima del trasporto - gli aumenti periodici dei carichi di lavoro (per picchi di feste, mercati e celebrazioni varie) - la stagionale e ricorrente necessità di coordinare il servizio con il “piano neve” che l’affidamento in house da parte del Comune alla propria partecipata del servizio in esame; che tale scelta viene assunta dall’Amministrazione comunale nell’esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano; TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 1. di approvare la Relazione allegata con la lettera A inerente la scelta più idonea sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, per l’affidamento del servizio di gestione dell’igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati; 2. di affidare, in conformità alla suddetta Relazione, il predetto servizio di igiene urbana alla propria partecipata ACTA SpA, per anni sei (6), in house providing, in quanto soluzione idonea a garantire l’efficienza e l’efficacia dei servizi di igiene ambientale; 3. di dare mandato all’U.D. Ambiente-Parchi-Energia-Sanzioni Amm.ve per il concretizzarsi di quanto sopra deliberato, attraverso la stipula dello schema di Contratto di Servizio allegato con la lettera B che prevede tra l’altro l’affidamento dei servizi istituzionali di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani; pulizia e spazzamento strade/aree pubbliche; gestione degli impianti; sanificazione ambientale; servizio neve, ivi comprese le nuove attività di pulizia del Cimitero Monumentale, di rimozione delle scritte murarie, di pulizia fontane/lapidi/monumenti pubblici, di pulizia di aree a verde/parchi/scarpate, e di collaborazione al controllo e alla repressione di atti incivili). - Allegato A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (ART. 34, COMMA 20 D.L. 179 del 18/10/2012) RELAZIONE 1. LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SERVIZIO D’IGIENE URBANA 1.1 Premessa. Il servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani costituisce un’attività di pubblico interesse e presenta alcune caratteristiche peculiari: in primo luogo quello della continuità al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini; da tale principio ne discendono altri quali l’accessibilità, la disponibilità e l’universalità. In altri termini è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo, nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). Occorre poi ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e costi. 1.2 Il sistema di raccolta. Nella nostra città è in fase di superamento il tipo di raccolta ”a cassonetto stradale”, ad utenza generalizzata, ovvero mediante contenitori installati in luoghi sufficientemente ampi ove gli utenti depositano i rifiuti, che vengono poi svuotati periodicamente dal gestore. A breve sarà attivato il sistema c.d. “porta a porta” , attraverso il ritiro dei rifiuti in prossimità delle utenze con una frequenza prestabilita. Le due citate modalità di scelta sono rilevanti sia in termini di servizio erogato che di costi: il sistema di raccolta “porta a porta” è più comodo per l’utente (che non deve recarsi fino ai punti di raccolta, ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti), ma al tempo stesso è più costoso, perché prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore impiego di personale e mezzi. Va da sé che la raccolta “a sistema a cassonetto stradale e ad utenza generalizzata” non è praticabile laddove la tipologia delle strade (ad esempio, come nel caso dei centri storici, è impossibile il transito dei mezzi di grandi dimensioni per il prelevamento e lo svuotamento dei cassonetti. D’altra parte la raccolta “porta a porta”, ovunque sia stata attivata, ha consentito il raggiungimento di un livello considerevole di differenziazione dei rifiuti che si traduce in una riduzione dei costi di trattamento e smaltimento rispetto al sistema “a cassonetto stradale”, nonché maggior controllo sulle frazioni prodotte, aumento dei ricavi della vendita con migliore qualità delle singole frazioni. 1.3 Il sistema di smaltimento. Dopo la fase di deposito e raccolta, acquista rilevanza il sistema di smaltimento dei rifiuti, che al momento si presenta piuttosto eterogeneo. Gli indirizzi dell’Unione Europea, recepiti in Italia a partire dal Decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997) e sino al recente D.Lgs. 152/2006, affrontano la questione individuando azioni volte alla gestione integrata della problematica. Il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti; una seconda area d’intervento è invece relativa al riutilizzo dei rifiuti nelle varie forme possibili, dal recupero di materia (riciclo) alla produzione energetica (termovalorizzazione o compostaggio). La normativa stabilisce che, ai fini di una corretta gestione, tutti i soggetti debbano collaborare per favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica. Quest’ultima, come noto, non risolve il problema dello smaltimento, ma lo rimanda al futuro, poiché i residui dei rifiuti restano attivi per molti anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e liquami. Attualmente si tratta della modalità di smaltimento prevalente nella nostra Regione, come in gran parte del Paese. Infatti in Italia solo il 33% dei rifiuti urbani viene recuperata, rispetto alla media europea del 42%. In Italia quasi la metà dei rifiuti prodotti (il 49%) finisce in discarica. Per contenere queste emissioni nocive e limitare gli inconvenienti, le discariche moderne devono comunque essere costruite secondo determinati standards igienici e riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per la generazione di energia. I termovalorizzatori, detti anche inceneritori con recupero energetico, sono impianti che utilizzano rifiuti come combustibile (CDR, ovvero combustibile derivato dai rifiuti) per produrre calore o energia. Si tratta quindi di vere e proprie centrali elettriche. In Italia, la produzione di energia elettrica tramite incenerimento dei rifiuti è stata assimilata a “fonte rinnovabile”, alla stregua di quella idroelettrica, solare, eolica e geotermica, è quindi ha goduto di incentivi (tariffe c.d. CIP6) fino all’entrata in vigore della “Legge finanziaria 2007”. In Italia tale modalità di trattamento resta marginale, attorno al 9% dei rifiuti complessivi. Il “compostaggio” tratta la frazione organica risultante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, producendo il c.d. compost da utilizzare come fertilizzante. Si tratta di un processo di digestione aerobica delle frazioni organiche biodegradabili dei rifiuti attraverso il quale viene accelerato il processo che si realizza spontaneamente in natura. In realtà tecnologicamente avanzate è anche utilizzato per produrre energia elettrica. Di recente si stanno altresì imponendo anche impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) in anaerobico con conseguente produzione di metano avviato a recupero energetico. Il vantaggio dei sistemi anaerobici è il ridotto consumo energetico e una contestuale produzione di energia elettrica da combustione del metano. E’ infine da valutare il grado di autonomia delle aziende rispetto allo smaltimento. Alcune aziende, integrate verticalmente in tutte le fasi del ciclo, possiedono impianti sufficienti a garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti raccolti, altre non hanno impianti adatti e quindi devono ricorrere all’esterno, pagando il servizio prestato da terzi e infine vi sono Aziende che possiedono capacità di smaltimento superiore alle proprie esigenze e, pertanto, possono offrirla al mercato traendone ricavi. 2. I REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE 2.1 L’incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. 138/2011. La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall’art. 4 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale e abrogata, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 20/07/2012. Infatti la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti “in house” al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23 bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Come già chiarito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 26/01/2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D. Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. 2.2 La disciplina vigente. Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della commissione; lo stesso Governo, nell’approvare il programma di governo in data 24/08/2012, riguardo ai servizi pubblici locali precisa l’intenzione di ridefinire nel breve un “quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario”, ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario descritto nel seguito. Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai D.L. n. 174 e 179/2012. In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l’altro la Relazione costituita dal presente documento), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all’imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria. 2.3 Le modalità di affidamento. In tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: mediante gara aperta, per l’individuazione del concessionario; mediante gara cosiddetta “a doppio oggetto”, nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una Azienda mista (il cosiddetto Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato, o PPPI); mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto “in house”. In particolare, lo schema dell ”in house providing” postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei cosiddetti “requisiti Teckal” (dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno) ossia: capitale interamente pubblico, svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell’ente pubblico sulla Azienda tale da realizzare un modello di delegazione inter-organica nel quale la Azienda opera come una longa manus del socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all’amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, di coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura come un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa. Nel caso gli enti locali soci siano più d’uno, dovrà essere garantito il controllo coordinato da parte degli stessi, tale da assicurare forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. 3. IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 3.1 Le esigenze da presidiare. Al fine di rendere in maniera ottimale il servizio di igiene ambientale, è necessario presidiare essenzialmente le esigenze della tutela della salute e dell’ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l’ente deve perseguire. Tali esigenze giustificano interventi di regolamentazione da parte dell’ente concedente ed è quindi necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del Contratto di Servizio, a garantire determinati standards qualitativi e quantitativi a beneficio dell’utenza. Ciò deve avvenire attraverso un intervento di regolazione che stabilisca alcuni irrinunciabili ed imprescindibili elementi, quali: il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio; le forme di monitoraggio. 3.2 Gli obblighi di servizio pubblico. Sono obblighi del servizio pubblico quelli che un’impresa privata non assumerebbe affatto, o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Nel campo della gestione integrata dei rifiuti i principali obblighi di servizio pubblico consistono in: obblighi di esercizio (ovvero continuità, capacità e regolarità del servizio) obblighi economici (ovvero il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario di cui all’art. 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono garantire i seguenti presupposti: rispondere all’interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle diposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni, garantendo al contempo parità e accesso ai consumatori. La presenza di un interesse economico generale non è facile da enucleare in maniera univoca e precisa. Ad esempio a livello comunitario sono stati riconosciuti di interesse economico generale i seguenti servizi: servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, servizio di igiene ambientale, raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, gestione di linee aeree non redditizie, per il trasporto di malati in ambulanza attività dei grossisti di prodotti farmaceutici. 3.3 La gestione unitaria e integrata. E’ evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti debbano essere organizzate attraverso una gestione unitaria; in caso contrario si perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie, e qualcuno degli enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporterebbe (almeno non integralmente) l’onere, “scaricandoli” sui comuni limitrofi (ciò, in contrasto con il principio comunitario del “chi inquina paga”, sancito dall’art. 191, par. 2, del Trattato UE). Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di rifiuti, la quale prevede la gestione integrata dei rifiuti, rispetto alla quale non è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente onerosi e soprattutto senza incidere nell’organizzazione stessa del servizio. In particolare, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all’art. 182 bis del Decreto Ambientale, al fine di: realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti non pericolosi e del loro trattamento; permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica. 3.4 Altri principi da garantire. La gestione dei rifiuti è inoltre effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel principio “chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 4. LA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO AD ACTA SpA 4.1 I servizi e gli obblighi previsti dal Comune di Potenza. Il Comune di Potenza, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi pubblici sottesi al servizio di igiene ambientale, ritiene di garantire, sul proprio territorio, i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio, che il gestore dovrà obbligarsi ad effettuare, senza interruzioni, su tutto il territorio comunale: servizio di spazzamento manuale e meccanico delle vie e delle piazze ricadenti nel territorio urbano; servizio di raccolta, inizialmente del tipo “a cassonetto stradale”, ma da superare gradualmente per realizzare, ovunque tecnicamente possibile, il sistema “porta a porta”; trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni: organica umida e verde, carta e cartone, imballaggi in plastica e metallo, secca non riciclabile, ingombranti; raccolta presso i punti di prossimità degli imballaggi in vetro e domiciliare per le utenze commerciali; raccolta presso almeno un idoneo “Centro di raccolta” (D.M. 8/4/2008) di RAEE e di altre tipologie consentite di provenienza domestica e non; trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati raccolti, presso il centro autorizzato e/o di impianto di trattamento finale; invio (trasporto e conferimento) a centri di stoccaggio e riutilizzo dei materiali raccolti in maniera differenziata; eventuali ulteriori attività previste dal Contratto di Servizio, per la gestione dei servizi di igiene ambientale. 4.2 La natura e i requisiti di ACTA SpA. Occorre ribadire che ACTA SpA detiene tutti i requisiti richiesti per l’affidamento diretto. In primo luogo va osservato che il suo capitale è totalmente pubblico. Essa, inoltre, svolge al momento la propria attività esclusivamente per il Comune di Potenza, e per quanto attiene all’esercizio del cosiddetto controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esso si attua nei confronti di ACTA SpA da parte del Comune di Potenza, così come da normativa vigente in materia. ACTA SpA è dunque una struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di affidamento “in house providing”. Nell’adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti ACTA SpA, come è noto, è vincolata alla decisione del proprio socio unico. In definitiva l’ente locale ha il potere di conformare l’azione di ACTA SpA in modo tempestivo e diretto e lo Statuto societario è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di “in house providing” previa approvazione del Comune di Potenza. 4.3 Le risorse di ACTA SpA. L’Azienda partecipata dal Comune di Potenza ha ormai maturato una notevole esperienza nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, dimostrando efficienza e efficacia nel proprio operato, sempre garantendo il più assoluto rispetto delle norme afferenti la tutela dell’igiene e della salute pubblica, oltre che il decoro della città. L’Azienda dispone di tutti i mezzi tecnico-amministrativi, operativi ed organizzativi per continuare la gestione del servizio, così come previsto dal relativo Contratto di Servizio, ed è munita di tutte le necessarie autorizzazioni, attestazioni e iscrizioni previste dalla legge che, nell’ambito dell’igiene urbana sono particolarmente restrittive ed esigenti. ACTA SpA dispone oltre a personale tecnico e amministrativo opportunamente formato ed addestrato, di tutte le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio. In altri termini si tratta di risorse strumentali immediatamente disponibili, senza quell’aggravio di costi (eccetto l’eventuale acquisizione di nuovi automezzi) che si avrebbe nel caso di affidamento del servizio a terzi e derivanti dalla necessità di dotarsi delle strutture e dei mezzi operativi necessari (che, tra l’altro, spesso devono essere opportunamente modificati o adeguati a motivo delle particolarità del territorio e del trasporto). In sintesi le risorse materiali e strumentali di ACTA SpA sono le seguenti: un parco automezzi strutturato e articolato in modo tale da poter fronteggiare le particolarità e le difficoltà del territorio macchinari, strumenti e attrezzature necessari allo svolgimento del servizio di un Centro di Raccolta uffici amministrativi funzionali e accessibili, allocati nella sede di via Lacava locali tecnico-operativi ubicati nella sede di via della Siderurgica condotta in regime di locazione un’officina meccanica per manutenzioni ordinarie e piccoli interventi urgenti un’area di ricovero e di autolavaggio degli automezzi Risulta in corso, al momento, il trasferimento della Azienda nell’unica sede acquistata nella zona industriale della città, che a regime consentirà di conseguire una consistente riduzione dei costi e una ulteriore ottimizzazione gestionale. Tale sede sarà dotata anche, secondo i programmi dell’Azienda, di attrezzature per il trattamento ed il recupero di tutte le frazioni degli RSU. 4.4 Il nuovo assetto dirigenziale di ACTA SpA. Il Consiglio di Amministrazione, di recente rinnovato, è presieduto da un Dirigente del Comune di Potenza ed è formato da funzionari comunali. La responsabilità di Direttore Generale è stata attribuita, a seguito di Selezione interna tra i Funzionari e Dirigenti dipendenti del Comune di Potenza e dell’Azienda ACTA S.p.A.,ad una risorsa professionale, maturata e cresciuta all’interno della stessa Azienda. Tali circostanze assicureranno certamente una sempre più efficace conduzione della Azienda, insieme a considerevoli economie di gestione. In effetti nell’ultimo triennio ACTA SpA ha mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi applicando gli incrementi tariffari strettamente necessari, senza bisogno di interventi da parte dell’ente, e si ha motivo di credere che il nuovo assetto dirigenziale consentirà non solo di mantenere ma addirittura di migliorare le performances finanziarie. 4.5 La prevista riduzione dei costi della gestione. Da un’analisi di tutti i costi, dal momento della sua costituzione ad oggi, si evince che negli anni l’Azienda ha perseguito l’obiettivo di una ottimizzazione degli stessi riuscendo a migliorare la qualità del servizio e ad adattarsi alle specifiche esigenze della cittadinanza, risolvendo prontamente qualsiasi imprevisto. I costi di servizio attestati in sede di approvazione dei piani finanziari annuali, risultano comunque accettabili rispetto ai costi di mercato, anche in considerazione del fatto che essi prevedono la sola copertura della spesa e non il conseguimento di utili d’impresa e/o la remunerazione del capitale investito, voci che necessariamente dovrebbero essere considerate in caso di affidamento a privati tramite gara o di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (PPPI), con un incremento a carico del Comune prudenzialmente valutabile in almeno il 10-15%.. Nel periodo di nuovo affidamento, così come previsto, saranno concordate condizioni e modalità per l’ulteriore ottimizzazione dei servizi erogati, con l’obiettivo di mantenere gli alti livelli di differenziazione dei rifiuti che hanno portato Potenza ad essere annoverata tra i capoluoghi più virtuosi del Mezzogiorno. Occorre precisare infatti che, in base al nuovo schema di Contratto studiato dagli Uffici comunali con gli Uffici di ACTA SpA, a tutte le attività istituzionali già da anni efficacemente assicurate da ACTA SpA, dovrebbero aggiungersi senza costo supplementare per il Comune, i seguenti nuovi e importanti servizi. spazzamento e pulizia nel Cimitero Monumentale; pulizia scritte murarie; pulizia fontane, lapidi e monumenti pubblici; pulizia e decoro delle aree a verde dei parchi e delle scarpate; collaborazione al controllo e alla repressione di atti incivili. 4.5 Gli sviluppi del progetto CONAI. Nel corrente anno 2013, di concerto con l’Amministrazione comunale, ACTA SpA ha collaborato con CONAI alla predisposizione di un progetto per la raccolta “porta a porta”. Per questo motivo, in vista dei futuri sviluppi del servizio medesimo che sarà essere esteso anche ai vicini nove comuni dell’Area Metropolitana del potentino, è certamente interesse del Comune mantenere in seno alla propria Azienda partecipata il know how acquisito relativamente al servizio di gestione dei rifiuti. Tutti i comuni dell’Area Metropolitana sono al momento impegnati, ai sensi del medesimo progetto finanziato dalla Regione Basilicata ed elaborato dal CONAI, a convergere in tempi brevi in un unico bacino gestionale che vedrà Potenza come capofila. Permettendo ad ACTA SpA di preservare la propria struttura organizzativa e di sviluppare idonee sinergie sistemiche, il risultato ultimo non potrà che essere quello di una gestione di ulteriori servizi pubblici a costi concorrenziali, comunque nell’interesse economico e patrimoniale dell’ente. 4.6 Altri programmi in corso. Proprio nella capacità di estendere il proprio servizio oltre l’ambito municipale, consiste l’ambizione di ACTA SpA, la quale sta riorganizzandosi al fine di proporsi a livello comprensoriale, in ambito pubblico, ottimizzando in tal modo le sue risorse umane e strumentali, oltre che il suo consolidato know how. La raccolta differenziata garantita da ACTA SpA con il sistema “a cassonetto stradale” sarà a breve totalmente rivoluzionata e migliorata fino a portare i livelli di raccolta differenziata, oggi attestati intorno al 30% (con punte di eccellenza nel settore degli imballaggi e del vetro), agli obiettivi previsti dalla legge. L’affidamento diretto del servizio, utilizzando anche l’esperienza già acquisita dall’Azienda, consentirà di ottenere consistenti migliorie anche grazie alle seguenti iniziative: attivazione e gestione della stazione di trasferenza, prevista e finanziata presso la attuale piattaforma costituita dall’area del termovalorizzatore in località Vallone Calabrese razionalizzazione dei carichi di lavoro delle squadre e dei mezzi impegnati progressiva sostituzione del parco automezzi a disposizione per lo svolgimento della varie fasi del servizio con mezzi nuovi di fabbrica, per mantenere un elevato standard qualitativo e diminuire il più possibile l’impatto ambientale sempre mantenendo quasi inalterati costi generali di gestione. 5. CONCLUSIONI La presente Relazione ha dunque dimostrato la fattibilità e la congruenza dell’affidamento diretto del servizio di igiene ambientale, in house providing, ad ACTA SpA; tale affidamento può essere giudicato preferibile per l’Amministrazione e particolarmente conveniente rispetto al ricorso al mercato, sotto più profili, in quanto: risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed il soggetto affidatario; circostanza che consente al Comune un controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione; i costi del servizio risultano contenuti entro livelli accettabili rispetto al mercato esistente, realizzando ACTA SpA una sorta di gestione in economia, parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; il nuovo Contratto da stipulare tra Comune e ACTA SpA (consensualmente studiato e approvato dai rispettivi Uffici tecnici) prevede nuovi, ulteriori e importanti servizi di pubblico interesse senza costi aggiuntivi per il Comune (dalla pulizia del Cimitero Monumentale, alla rimozione delle scritte murarie, alla pulizie di tutte le aree a verde, etc.); sussiste la reale e concreta possibilità di elevare, a breve, la qualità e l’efficienza del servizio assicurato da ACTA SpA grazie al nuovo servizio di raccolta “porta a porta” finanziato dalla Regione su progetto CONAI, con conseguente miglioramento della raccolta differenziata (oggi già attestata intorno al 30%); il programmato ricorso al sistema “porta a porta” effettuato con idonee attrezzature in corso di acquisizione (con il conseguente abbandono del sistema di raccolta a “cassonetto stradale” i cui siti sono costantemente a rischio di degrado) garantirà indubbi vantaggi ambientali e favorirà una elevazione del decoro urbano; in conseguenza della gestione del servizio finora espletato dalla Azienda, il Comune di Potenza ha ragione di ritenere che non vi saranno aumenti tariffari incontrollati nel prossimo futuro (a breve e medio termine), auspicando, al contrario, la possibilità di una riduzione tariffaria in virtù di ulteriori razionalizzazioni del servizio e dell’ampliamento del bacino (Area Metropolitana di Potenza) entro cui l’affidatario potrà estendere il proprio servizio di igiene urbana; ACTA SpA ha acquisito negli anni l’esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al territorio di Potenza ed alla sua stagionalità, quali: vie di comunicazione a ridotta e/o difficoltosa viabilità; vie strette; presenza di scale e di punti del territorio raggiungibili solo a piedi; gestione e stoccaggio dei rifiuti prima del trasporto; aumenti del carico di lavoro legati a particolari eventi (feste, mercati, e celebrazioni varie); ricorrente necessità di coordinare il servizio di igiene urbana con il “piano neve”; presenza di numerosi aggregati rurali dispersi sul territorio; etc. Allegato B CONTRATTO di SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA RIFIUTI TRA COMUNE DI POTENZA E ACTA S.p.A. L’anno 2013, il giorno .…. del mese di …………….., in Potenza, presso la sede municipale del Comune di Potenza in Piazza Matteotti, n. 1 TRA - ………………………….…. nato a ……………… (..) il ………………… che interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente della Unità di Direzione Ambiente-Parchi-Energia del Comune di Potenza (di seguito Comune), domiciliato per la propria carica presso lo stesso Comune di Potenza, in Piazza Mateotti, n.1 (P.IVA/CF 00127040764); E - ………………………….….. nato a ……………… (..) il ………………… che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del CdA di ACTA S.p.A. (di seguito Gestore) con sede in Potenza, via Lacava n. 2 (P. IVA /CF 01383790761) PREMESSO che il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. pone tra le finalità quelle di: - assicurare un’elevata protezione dell’ambiente tenendo conto della specificità dei rifiuti e che i rifiuti siano recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente; - conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni; - individuare ogni opportuna azione per il perseguimento delle finalità suddette, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati qualificati, mediante accordi e contratti di programma; - la promozione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata; - la riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale; - il potenziamento della prevenzione e delle attività di riutilizzo, di riciclo e di recupero; - che gli oneri delle attività di smaltimento sono a carico del detentore e/o produttore di rifiuto; - che il rifiuto da smaltire deve essere consegnato ad un gestore autorizzato; - che il produttore di rifiuti speciali assolve ai propri obblighi, fra l’altro, conferendo i rifiuti ai soggetti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; che ai sensi dello stesso D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. spetta ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, avviati allo smaltimento in regime di privativa; che i Comuni disciplinano con proprio Regolamento la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo: - le modalità di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero; - le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche; - l’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla scorta dei criteri fissati dallo Stato come sopra detto; che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di organizzare, anche ai fini della gestione degli imballaggi, sistemi adeguati di raccolta differenziata, tali da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico i vari rifiuti di tal genere selezionati da altre tipologie di rifiuti; che la raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento per la gestione degli altri servizi; che anche la Regione Basilicata, da parte propria: - sostiene tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia; - stabilisce che i Comuni devono provvedere alla gestione di rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati a smaltimento in regime di privativa nelle forme disciplinate dalla L.R. n. 6 del 2.2.2001; - definisce i contenuti e gli obiettivi del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, includendo fra questi la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi; - attribuisce alla raccolta differenziata ed ai relativi obiettivi minimi di riciclaggio, l’esclusivo riferimento ai soli sistemi di raccolta selettiva alla fonte di frazioni/flussi merceologici di rifiuti solidi urbani, che per condizioni giuridiche ed intrinseche, possono essere finalizzati al recupero ed al riciclaggio quali materie prime, previe eventuali operazioni di trattamento semplificato/manipolazioni per ottenere partite più omogenee, ovvero per conferire loro valore aggiunto apprezzabile sul mercato delle materie prime seconde; CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di Potenza (di seguito Comune) con Delibera C.C. n. 161 del 29.12.2009 ha trasformato l’Azienda Speciale Comunale di Tutela dell’Ambiente (ex AMIU - Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana) in ACTA S.p.A. (di seguito Gestore) Società di proprietà pubblica, partecipata al 100%, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 167; che il Gestore conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando nei modi e forme di legge in toto nei rapporti attivi e passivi della precedente Azienda Speciale; che il Comune e il Gestore intendono procedere ad una precisa regolamentazione dei reciproci rapporti, per formalizzare e precisare in maniera inequivocabile i termini, le condizioni e le modalità di conduzione dei servizi; che il Comune vuole perseguire gli obiettivi posti dalle vigenti leggi statali e regionali, provvedendo ad incrementare la raccolta differenziata mediante raccolte selettive alla fonte di frazioni e/o flussi merceologici di rifiuti solidi urbani, nonché di frazioni merceologiche omogenee, al fine del recupero e del riciclaggio di materie prime, offrendo un servizio omogeneo sul territorio; che il Comune ritiene necessario promuovere ogni utile iniziativa volta all’attuazione degli obiettivi suddetti, mediante azioni congiunte con il Gestore, per predisporre adeguati servizi, anche in raccordo con i Consorzi Obbligatori Nazionali per il recupero e/o il riciclaggio; che il Comune ha approvato lo schema del presente Contratto di Servizio (in conformità alle decisioni assunte con la Del. C.C. n. ….. del ……..…………) stabilendone la durata ed indicando il corrispettivo annuo per tutti i servizi da gestire; che è volontà del Comune confermare in maniera organica l'intero ciclo della gestione dei rifiuti tra le competenze del Gestore nell'ambito di un processo riorganizzativo di natura strutturale e contrattuale; che il Gestore, previa definizione di un puntuale e adeguato Piano Industriale e dopo un necessario periodo di transizione, intende estendere la sua azione improntandola a criteri sempre più elevati di efficacia e efficienza, aprendosi verso comprensori territoriali più ampi cui offrire i propri servizi; che, nel frattempo, nella fase transitoria, finalizzata alla completa valorizzazione delle potenzialità del Gestore nell’ambito dell'intero ciclo integrato della gestione dei rifiuti, il pacchetto azionario dello stesso Gestore sarà detenuto dal Comune quale Socio unico; che con il presente Contratto si intende dunque raggiungere lo scopo di una chiara regolamentazione della gestione del servizio pubblico di igiene urbana; VERIFICATO che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 risulta indispensabile la stipula del Contratto al fine di disciplinare le reciproche obbligazioni tra Comune e Gestore; che occorre prevedere con precisione le condizioni e le modalità che il Gestore è tenuto a garantire nello svolgimento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di pulizia delle aree pubbliche, di raccolta differenziata, di disinfezione, di disinfestazione e derattizzazione e in merito ad ogni altra eventuale attività che riguardi, in un’ottica di rete, l’ambito ecologico e ambientale; che la regolamentazione della gestione dei suddetti servizi potrà garantire il perseguimento degli obiettivi del Comune nel rispetto dell'autonomia organizzativa del Gestore; che il Comune riconosce come proprie le funzioni di titolare di servizi, che saranno esercitate in termini di indirizzo e di controllo del servizio pubblico, mentre ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni del Gestore finalizzate alla conduzione d'impresa e alla organizzazione operativa dei servizi attraverso la combinazione dei fattori produttivi; TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - STRUTTURA DEL CONTRATTO 1.1 Il Contratto disciplina i rapporti, tra Comune e Gestore (ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 142/1990, come modificata dal D. Lgs. 267/2000) e dello Statuto del Comune, relativamente: - alla gestione della raccolta, ordinaria e differenziata, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili, privilegiando il recupero dei materiali e quello energetico in ogni fase del ciclo; - al trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani; - allo spazzamento e pulizia delle aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico; - alla gestione di altri servizi integrativi e complementari di igiene urbana comunque espletati per conto del Comune. - ad ogni altro servizio aggiuntivo richiesto dal Comune, nei modi indicati nei successivi articoli. 1.2 Il Contratto è strutturato in maniera da descrivere e disciplinare compiutamente: - gli ambiti entro cui vengono svolti i servizi; - le modalità di svolgimento dei servizi; - gli standard delle prestazioni e dei costi dei servizi. 1.3 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, insieme agli Allegati di seguito specificati, già in possesso del competente ufficio del Comune: Allegato A - Schede tecniche e planimetriche, riportanti: - gli ambiti territoriali ove viene espletato il servizio di raccolta e raccolta differenziata; - gli ambiti territoriali ove viene espletato il servizio di spazzamento; - la dislocazione dei contenitori per i rifiuti; - le frequenze di effettuazione dei servizi; Allegato B - Relazione Tecnica, ove sono descritte le precise modalità di svolgimento dei servizi. 1.4 Entro 60 giorni dal presente Contratto, il Gestore si impegna a concordare con il Comune e ad approvare i seguenti documenti parimenti vincolanti: - il Piano Operativo Tecnico Finanziario ove è contenuto il resoconto di tutte le attività, comprensive di mezzi, personale, quantitativi e orari, il relativo bilancio tecnico-economico, e gli obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo da raggiungere entro un biennio di esercizio; - la Carta dei Servizi riportante finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui i servizi affidati devono essere resi e attuati, nonché i diritti e i doveri, le modalità e i tempi di partecipazione e le procedure di controllo che l’utente deve avere a propria disposizione. 1.5 In applicazione del Contratto il Gestore effettuerà ogni fase relativa alla gestione dei punti di conferimento, alla raccolta e trasporto, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti urbani, in piena autonomia imprenditoriale, con i sistemi operativi e l’organizzazione più idonea ed efficace ed economica per addivenire agli obiettivi definiti e concordati con il Comune. Nelle prestazioni affidate, il gestore potrà adottare sistemi di raccolta tecnologicamente idonei allo scopo, adatti al territorio e alla tipologia di utenza, e avrà comunque cura di rispettare ogni altro criterio tecnico ed economico atto ad ottimizzare il servizio. In accordo e collaborazione con il Comune, il Gestore assicurerà poi, a favore dell'utenza, i seguenti servizi: - attivazione di un numero verde, con operatore, negli orari 9.00 - 13.00 tutti i giorni dal lunedì al sabato per informazioni ed appuntamenti su tutti i servizi di raccolta differenziata, igiene ambientale e di rimozione dei rifiuti ingombranti; - iniziative di educazione ambientale, rivolte in particolare alle scuole: - campagne promozionali rivolte all’utenza, circa il corretto utilizzo e lo smaltimento dei rifiuti; - coinvolgimento dell’utenza nell’espressione di pareri sul gradimento del servizio di smaltimento. ART. 2 - DEFINIZIONI 2.1 Servizi istituzionali (con costi coperti dal corrispettivo) e servizi integrativi Si intendono servizi istituzionali quelli di cui ai seguenti punti A, B da espletare in maniera continuativa, e programmabile, sono soggetti a trasferimenti da parte del Comune secondo il corrispettivo convenuto. Si intendono servizi integrativi quelli di cui ai seguenti punti C, D, E da espletare a seguito di eventuale specifico affidamento e stipula di apposito Contratto di Servizio aggiuntivo. A. Servizi istituzionali di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 1. Raccolta rifiuti urbani non pericolosi; 2. Raccolta rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani; 3. Raccolta rifiuti urbani pericolosi; 4. Gestione Centri di Raccolta (D.M. 8.4.2008). B. Servizi istituzionali di spazzamento e pulizia di aree pubbliche o private ad uso pubblico 1. Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze, marciapiedi, scale e portici 2. Lavaggio manuale e/o meccanizzato strade, piazze, marciapiedi 3. Spazzamento su strade, piazze e marciapiedi di foglie e residui di verde 4. Pulizia aree a verde attrezzato, parchi e scarpate (sfalci, spollonature e rimozione rifiuti) 5. Spazzamento meccanizzato nel Cimitero Monumentale di S. Rocco 6. Gestione e vuotatura dei cestini stradali 7. Pulizia caditoie stradali e tombini 8. Diserbo meccanico e manuale su marciapiedi e scale 9. Pulizia e lavaggio mercati; 10. Pulizia fontane, lapidi e monumenti pubblici 11. Cancellazione scritte murarie 12. Collaborazione al controllo ambientale e alla repressione di atti incivili C. Servizi integrativi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 1. Gestione discarica ed impianti di trattamento e/o recupero e riciclo 2. Gestione Stazione di trasferenza 3. Gestione impianto di selezione e raccolta differenziata e/o di messa in riserva D. Servizi integrativi di sanificazione 1. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattazione su aree e suoli comunali 2. Sanificazione presso scuole/comunità/istituti/etc. richiesta dalle Autorità Sanitarie E. Servizi integrativi di altro genere 1. Sgombero neve 2. Servizi a richiesta (quali bonifiche, smaltimento carcasse di animali, etc.) 3. Manutenzione verde pubblico (potature, piantumazioni, abbattimenti sagomatura siepi, etc.) 2.2 Servizi per conto di terzi Si intendono servizi per conto terzi quelli che il Gestore può effettuare a pagamento , previa stipula di convenzione, a soggetti diversi dal Comune. 2.3 Servizi diversi e aggiuntivi Si intendono come servizi diversi e aggiuntivi, quelli che possono essere affidati al Gestore dal Comune, sulla base della reciproca convenienza e attraverso la stipula di appendici al Contratto, valutando la misura che essi richiedono, con riferimento ai risultati da conseguire ed agli altri ulteriori oneri per il Comune, da determinarsi in conformità al criterio di cui al successivo art. 6. Salvo i casi di particolare urgenza, dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto al Gestore, anche a mezzo fax o e-mail, la richiesta di tali servizi, almeno due mesi prima rispetto al momento in cui si prevede di dare inizio alle relative prestazioni. ART. 3 - OBIETTIVI E STANDARD 3.1 Ai fini del recupero della massima efficienza gestionale, gli interventi espletati autonomamente dal Gestore sulla base degli indirizzi del Comune, recepiti nel Piano Operativo Tecnico Finanziario (di cui al precedente art. 1, Punto 1.4), dovranno tendere al continuo miglioramento del livello del servizio, inteso come relazione tra i costi, l’ entità delle prestazioni e il loro livello qualitativo. 3.2 Il Gestore individua come fattori determinanti gli standards di qualità e quantità dei servizi erogati, i quali saranno periodicamente aggiornati e adeguati alle esigenze dei servizi e dell’obbligo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. L'osservanza degli standards non è soggetta a condizioni, ed è ammessa deroga solo in caso di risultati ottenuti più favorevoli per gli utenti. 3.4 Il Gestore si impegna a migliorare progressivamente gli standards dei servizi erogati, obbligandosi a mantenere sempre funzionanti i propri impianti, mezzi e attrezzature, ed a sostituirli (nel rispetto delle norme vigenti ed in coerenza con il citato Piano Operativo Tecnico Finanziario, con mezzi tecnologicamente avanzati per ottimizzare lo svolgimento dei servizi. 3.5 Il Gestore si impegna altresì ad uniformare la propria Carta dei Servizi ai principi ispiratori di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, di seguito riepilogati: a. Eguaglianza. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va inoltre garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, fra le diverse aree geografiche di utenza (anche qualora le stesse non siano agevolmente raggiungibili) e tra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. A tal fine sono privilegiati gli adeguamenti delle modalità di prestazione dei servizi alle esigenze dei portatori di handicap. b. Imparzialità. Sussiste l'obbligo di ispirare azioni e comportamenti, nei confronti degl i utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore. c. Continuità. L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di interruzione o funzionamento irregolare del servizio devono essere regolati dalla normativa del settore. In tali casi sono adottate misure volte ad arrecare il minore disagio possibile. d. Partecipazione. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere garantita per tutelare il diritto alla sua corretta erogazione, e favorirne la sua collaborazione. L'utente ha il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano. Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e dalla Carta dei Servizi (e/o dal Regolamento Aziendale) da approvare entro giorni 60 (sessanta) dalla stipula del contratto. Deve essere assicurata agli utenti ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione dei servizi e le condizioni tecniche ed economiche per la loro esecuzione, attraverso la pubblicazione di avvisi e di opuscoli Dovranno essere infine acquisite periodicamente le valutazioni degli utenti circa la qualità dei servizi resi. e. Efficienza Efficacia ed Economicità. Il servizio pubblico deve essere eseguito in modo da garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Tutti i progetti e i programmi devono essere opportunamente valutati sotto il profilo economico, igienico e ambientale, inserendo nei documenti di pianificazione quei parametri che consentano la misurabilità economico-ambientale, previo confronto con le organizzazioni sindacali. TITOLO SECONDO SERVIZI AFFIDATI ART. 4 - MODALITÀ ESECUTIVE 4.1 Territorio I servizi di cui al precedente art. 2 devono essere eseguiti nel territorio del Comune secondo le modalità esecutive riportate nell’Allegato A. Eventuali estensioni territoriali di tali servizi potranno essere richieste dal Comune, con conseguente incremento del corrispettivo da determinarsi in conformità al criterio di cui al successivo art. 6. Il Gestore effettuerà la gestione, il trasporto e il recupero dei rifiuti in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, e ad ogni altra prescrizione di legge in materia. Al Gestore deciderà circa l’ottimale destinazione dei rifiuti raccolti, le forme di smaltimento e recupero, nel tentativo di razionalizzare e massimizzare i risultati e ridurre al minimo il ricorso alle discariche. A tal fine il Gestore potrà farsi carico di realizzare, d’intesa con il Comune: a. impianti per lo smaltimento, la trasferenza, il trattamento e il recupero delle diverse frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata b. isole ecologiche, o piazzole, atte al conferimento di qualunque rifiuto urbano c. Centri di Raccolta di cui al D.M. 8.4.2008. 4.2 Rifiuti urbani (di cui al precedente art. 2 - Punti A1, A2, A3, A4) La raccolta dei rifiuti urbani è affidata al Gestore; essa si svolgerà inizialmente (fino alla adozione e graduale estensione del sistema “porta a porta”) mediante cassonetti stradali, dislocati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, e garantendo la costante fruibilità dell’utenza. Ogni modifica di ubicazione e tipologia dei cassonetti deve essere concordata con il Comune e riportata in planimetrie da fornire in copia all’ U. D. Ambiente e all’U.D. Mobilità del Comune. Il Comune si impegna a far rispettare orari e modalità di deposito dei rifiuti da parte degli utenti, ed Fino a quando non sarà diversamente disposto a seguito dell’entrata in vigore del sistema “porta a porta”, il Gestore assicurerà il ritiro dei rifiuti conferiti nei cassonetti con frequenza giornaliera e preferibilmente, nelle ore notturne (salvo scelte di altro genere concordate con il Comune). Il sistema e le modalità di raccolta degli indumenti sono affidati alle valutazioni del Gestore. La raccolta di beni durevoli, ingombranti e RAEE sarà garantita dal Gestore mediante: a. ritiro presso i Centri di Raccolta, con conferimento a cura e spese dell’utenza; b. ritiro a domicilio, con servizio gratuito solo per le utenze costituite da anziani soli o da famiglie con portatori di handicap, e previo pagamento di un corrispettivo negli altri casi. Il servizio di lavaggio e disinfezione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è affidato al Gestore e dovrà essere effettuato mediamente due volte all’anno; tale attività interesserà tutti i contenitori adibiti alla raccolta, i punti di loro ubicazione e i mezzi impiegati. 4.3 Spazzamento e pulizia aree pubbliche (di cui al precedente art. 2 - Punti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) Il servizio di spazzamento manuale e/o meccanico, con conseguente lavaggio e vuotatura dei cestini portarifiuti, di strade, piazze, marciapiedi, scale e portici, nonché del Cimitero Monumentale, è affidato al Gestore, secondo la frequenza meglio precisata nell’Allegato A, in funzione della densità abitativa delle diverse aree cittadine e nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 3. Il servizio da rendere in questo ambito comprende la pulizia di caditoie e tombini e il diserbo manuale e meccanico di marciapiedi e strade , per l’asportazione delle foglie nel periodo autunnale, 4.4 Pulizia e lavaggio mercati (di cui al precedente art. 2 - Punto B9) Il servizio di pulizia delle aree mercatali è affidato al Gestore; esso consiste nelle operazioni di spazzamento, sia meccanizzato che manuale, dei rifiuti prodotti quotidianamente, nonché di lavaggio e disinfezione delle aree di mercati ambulanti e stazionari, meglio individuate ed elencate nell’Allegato A in base al vigente Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 4.5 Pulizia fontane, lapidi, monumenti e scritte murarie (di cui al precedente Art.2 - Punti B10, B11) I servizi di pulizia delle fontane, delle lapidi e dei monumenti pubblici e quelli per la cancellazione di scritte murarie sono affidati al Gestore, che se ne farà carico almeno 2 (due) volte all’anno, e in via straordinaria, qualora il Comune ne segnali la necessità. 4.6 Collaborazione al controllo e repressione atti incivili (di cui al precedente Art.2 - Punto B12) Il Gestore si impegna a garantire collaborazione all’azione tipica del Comune di controllo ambientale e repressione di atti incivili, mediante propri Ispettori Ambientali all’uopo formati e delegati. Tali figure professionali opereranno in ottemperanza al Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di minimizzare gli impatti ambientali dovuti a comportamenti scorretti di gestione dei rifiuti e di deturpamento delle pubbliche vie e piazze, segnalando alla Polizia Municipale i comportamenti irregolari riscontrati (dall'abbandono dei rifiuti sul territorio o fuori dai cassonetti, al conferimento errato nei contenitori per la raccolta differenziata, alla creazione di discariche abusive, all’imbrattamento causato dalle deiezioni canine, etc.). Le relative sanzioni incassate dal Comune saranno devolute al Gestore nella misura del 50%. 4.7 Smaltimento e trattamento rifiuti (di cui al precedente art. 2 - Punti C1, C2, C3) Il servizio di trattamento dei rifiuti e di gestione della Stazione di trasferenza e delle discariche comunali è affidato al Gestore; le modalità di espletamento di tale servizio saranno oggetto dell’apposito Programma Operativo la cui prima versione sarà concordata e trasmessa al Comune da parte del Gestore entro giorni 60 (sessanta) dalla data del Contratto. 4.8 Servizi di sanificazione (di cui al precedente art. 2 - Punti D1, D2) Il servizio integrativo di sanificazione e quello di disinfestazione sono affidati al Gestore; essi verranno erogati secondo programmi e frequenze contenuti nel Programma Operativo da concordare e trasmettere al Comune entro giorni 60 (sessanta) dalla data del Contratto. 4.9 Servizi vari (di cui al precedente art.2 - Punti E1, E2, E3) Rientrano tra i servizi integrativi che il Comune potrà affidare al Gestore solo previa stipula di un Contratto di Servizio aggiuntivo, o di specifiche richieste o ordinanze, quelli di sgombero della neve, di manutenzione del verde pubblico, di bonifica dei siti oggetto di abbandono di rifiuti, e di smaltimento di carcasse di animali. Tali servizi richiesti del Comune saranno rendicontati dal Gestore con rapporti trimestrali. ART. 5 – DETERMINAZIONE COSTI 5.1 Per l'espletamento dei servizi istituzionali di cui al presente Contratto, il costo riconosciuto viene determinato sulla base dei costi riferibili ai servizi stessi, suddivisi nelle seguenti tre voci, come risultanti dal budget preventivo del Gestore approvato dal Comune: a. Raccolta b. Spazzamento c. Trasporto dei rifiuti 5.2 La richiesta del fabbisogno annuale si intende effettuata con l'invio della deliberazione del budget preventivo da parte del Gestore per consentire al Comune di esprimere le proprie deduzioni e determinazioni circa il piano dei costi e della tariffa annua dei servizi. 5.3 I costi del servizio vengono erogati dal Comune secondo quanto riportato nei successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15. 5.4 Il Gestore potrà richiedere modifiche dei costi, ove si manifestassero aumenti dei fattori di produzione non prevedibili e tali da tradursi in significativi incrementi degli oneri unitari; le variazioni dipendenti da disposizioni normative sopravvenute saranno applicate senza necessità della richiesta di cui sopra. ART. 6 - AFFIDAMENTO DI NUOVI SERVIZI 6.1 Qualora il Comune intenda affidare nuovi servizi, od estendere quelli affidati, dovrà farne richiesta al Gestore, che entro 20 giorni presenterà il proprio piano gestionale completo dell’indicazione analitica dei costi previsti e stabiliti tra le parti, in modo da garantire la copertura dei costi sociali da aggiornarsi secondo le norme vigenti ed in funzione alle variazioni dei costi del personale e degli indici ISTAT. 6.2 L'esecuzione dei nuovi servizi, e/o l'estensione di quelli svolti, avverrà dopo la comunicazione dell'atto di approvazione adottato dal Comune contenente l'indicazione della copertura dei costi; solo in caso di prestazioni richieste con espressa motivazione di urgenza il Gestore dovrà attivarsi nei termini indicati ed i relativi costi potranno essere successivamente fatturati al Comune. ART. 7 - UTILE DI ESERCIZIO 7.1 L'eventuale utile di servizio, dovrà essere destinato come per legge. TITOLO TERZO OBBLIGHI DELLE PARTI ART. 8 – OBBLIGHI DEL GESTORE 8.1 Il Gestore si obbliga, se richiesto dal Comune: - a sottoporre a certificazione il proprio Bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione - ad approntare la documentazione necessaria ad acquisire finanziamenti pubblici e/o privati nelle forme più opportune e vantaggiose - a provvedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, alla riduzione delle spese di personale, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008. 8.2 Il Gestore si obbliga altresì: - ad eseguire i servizi previsti nel Contratto secondo le modalità definite nell’ Allegati A e nell’Allegato B - a mantenere sempre funzionanti gli impianti, i mezzi e le attrezzature e/o sostituirli per garantire l'idoneo svolgimento dei servizi effettuati - ad osservare tutte le norme vigenti nella conduzione delle proprie attività. 8.3 Il Gestore si obbliga altresì: - ad assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso di espletamento del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa - ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni e sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale - all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria nazionali e regionali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE 9.1 Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, al fine di agevolare l'esecuzione del servizio pubblico da parte del Gestore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti necessari a curare gli adempimenti previsti nelle proprie competenze istituzionali, idonei a consentire la maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. 9.2 L'obbligo di cooperare di cui al comma precedente, si concretizza in particolare nelle seguenti azioni: - agevolare il Gestore nell’esecuzione di impianti e interventi funzionali agli obiettivi fissati - consentire l'accesso del Gestore a tutte le informazioni in possesso del Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.), con il solo eventuale addebito dei costi - garantire la collaborazione di tutti gli Uffici Amministrativi del Comune - collaborare nell’esame tempestivo di richieste di interventi e investimenti relativi a infrastrutture e impianti all'interno del territorio comunale; - individuare le aree per la realizzazione delle st rutture necessarie all'espletamento dei servizi (isole ecologiche, stazioni di trasferenza, impianti di smaltimento e/o trattamento e recupero etc.) a supporto del servizio di igiene urbana - consentire, nell’ambito della regolamentazione comunale, agli Ispettori Ambientali selezionati e formati a cura del Gestore la facoltà di collaborare all’azione di controllo e repressione a fronte di violazioni di norme statali o regionali in materia di igiene ambientale - favorire l’allocazione dei contenitori stradali, e di ogni altra attrezzatura o segnaletica necessaria all'esecuzione del servizio affidato al Gestore. ART. 10 - OBBLIGATORIETÀ DEL SERVIZIO 10.1 I servizi oggetto del Contratto, in quanto servizi costituenti attività di pubblico interesse non possono essere sospesi od interrotti; in caso di interruzione o sospensione ingiustificata, anche parziale, il Comune si riserva la possibilità di valutare i danni e trattenerli sui compensi da erogare. 10.2 In caso di temporanea impossibilità del Gestore ad adempiere agli obblighi del Contratto è facoltà del Comune, previa concessione di un congruo termine per adempiere, esercitare direttamente, o tramite altra impresa, il servizio pubblico di igiene urbana, servendosi eventualmente del personale e delle attrezzature dello stesso Gestore. 10.3 In caso di sciopero il Gestore deve garantire comunque i servizi minimi indispensabili ed essenziali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. TITOLO QUARTO COSTI DEI SERVIZI ART. 11 - COSTI DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE 11.1 Il Comune si obbliga a corrispondere per i servizi di cui all'art. 2, per tutta la durata del Contratto, il costo annuo determinato sulla base degli oneri riferibili ai servizi, suddivisi secondo le diverse voci di spesa. Dopo i primi due anni dalla stipula del presente Contratto sarà riconosciuto con cadenza biennale l’aggiornamento dei costi sulla base dell’indice ISTAT. 11.2 Per il costo della prestazione principale verranno considerate le variazioni in aumento (o in anche diminuzione) degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti, o comunque connessi al servizio gestito. Tra gli aumenti del costo di gestione non imputabili al Gestore, che potranno essere riconosciuti e che comunque dovranno risultare dal Bilancio consuntivo, rientrano anche le modifiche del sistema integrato di gestione, l’incremento delle superfici spazzate, il numero di contenitori installati, l’entrata in vigore di nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, etc. ART. 12 - COSTI AGGIUNTIVI 12.1 Al corrispettivo di cui al successivo art. 13 devono essere sommati gli eventuali compensi per l'esecuzione dei servizi aggiuntivi a richiesta, da concordare volta per volta. 12.2 Eventuali superamenti dei limiti di costo previsti, a motivo di eventi gravi e urgenti, dovranno essere comunicati per tempo e approvati dal Comune in deroga specifica al presente Contratto. ART. 13 - COSTI DEI NUOVI SERVIZI 13.1 Al costo da riconoscere ai sensi degli artt. 11 e 12, vanno sommati gli eventuali compensi per l'esecuzione dei nuovi servizi trasferiti al Gestore. ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 14.1 I canoni saranno corrisposti su presentazione di fattura del Gestore, in ratei mensili anticipati; il pagamento verrà eseguito dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. 14.2 Le stesse modalità di pagamento saranno osservate per i corrispettivi dovuti dal Comune per maggiori oneri per variazioni del servizio, o per servizi aggiuntivi a richiesta, e nel caso di nuovi servizi. ART. 15 - RICAVI DA VENDITA DI MATERIALE ED ENERGIA 15.1 Il Gestore ha facoltà di stipulare liberamente contratti commerciali per la collocazione di materiali riciclabili o riutilizzabili, anche con riferimento ai Consorzi obbligatori (Sistema CONAI) di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in applicazione della normativa e degli accordi che regolamentano le raccolte differenziate degli imballaggi. TITOLO QUINTO CONTROLLI, PENALITÀ, CONTROVERSIE ART. 16- VIGILANZA SUI SERVIZI ED INADEMPIENZE 16.1 Il Comune può in qualsiasi momento, disporre ed effettuare sopralluoghi, verifiche, visite ed ispezioni nelle aree e negli impianti ove vengono svolti i servizi affidati al Gestore, con il solo obbligo della previa comunicazione ed indicazione dell'incaricato degli atti di cui si tratta. 16.2 Il Comune si riserva altresì, la più ampia facoltà di procedere a controlli e verifiche sul livello quantitativo e qualitativo del servizio reso, sullo stato di applicazione del Contratto e sulla osservanza delle norme stabilite dal contratto stesso. 16.3 Nelle ipotesi in cui il Comune dovesse accertare il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero riscontrare grave inefficienza ed inconvenienti nella esecuzione dei servizi, potrà procedere alla puntuale contestazione dei rilievi ed intimare al Gestore di provvedere entro un congruo termine alla eliminazione delle cause e delle situazioni al fine di ristabilire la normalizzazione dei servizi. Resta ferma la facoltà del Gestore di avanzare tempestivamente le relative contro-deduzioni ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME 17.1 Il Gestore, al fine di tenere indenne il Comune da ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi stessi (salvo che il Comune abbia contribuito a causare il danno con propri provvedimenti, ovvero omettendo o ritardando l'adozione di provvedimenti di propria competenza) è tenuto ad uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale. 17.2 Il Gestore osserverà tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito; i suddetti obblighi vincolano il Gestore anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 18.1 Al Gestore è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto. Tuttavia al fine, di ottimizzare le attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività o servizi, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di appalti. 18.2 L’affidamento di attività o specifici servizi è ammesso solo in caso di analitica dimostrazione di convenienza da parte del Gestore e previa consultazione delle organizzazioni sindacali aziendali. ART. 19 - CONTROVERSIE 19.1 Tutte le controversie, tra Comune e Gestore, dipendenti dal Contratto o dall' espletamento del servizio affidato, sono devolute a una Commissione arbitrale, composta da tre membri, che le giudicheranno secondo rito, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C. 19.2 G1i arbitri saranno nominati uno dal Comune, uno dal Gestore e il terzo con funzione di Presidente di comune accordo tra le parti; in caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Potenza, che avrà anche il compito di nominare l'arbitro non scelto da una delle due parti, su invito dell'altra, dopo la decorrenza di venti giorni dall'invito stesso. ART. 20 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 20.1 Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti al Contratto e conseguenti, anche se non richiamate espressamente in esso (quali quelle di bollo, di segreteria, di scritturazione, di quietanze ed di diritti fissi) sono a totale carico del Gestore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 20.2 Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta. ART. 21 - DURATA 21.1 La durata del Contratto è di anni 6 (sei) e non potrà essere automaticamente prorogata, se non nel rispetto delle norme sugli affidamenti dei servizi pubblici locali. 21.2 Fino alla stipula di nuovo atto saranno valevoli i patti e le condizioni previste nel presente Contratto. TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI ART. 22 - CORRISPETTIVO 22.1 Il corrispettivo dovuto al Gestore ammonterà, complessivamente, a € 9.900.000,00 che costituisce la risultante di costo dei singoli servizi espletati, computati con riferimento ai relativi costi unitari. 22.2 I corrispettivi, i costi unitari e gli indici significativi di erogazione dei singoli servizi sono i seguenti: a. Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani € 5.100.000,00 b. Pulizia e spazzamento strade e aree pubbliche € 4.000.000,00 c. Gestione impianti (rifiuteria, post-gestione discariche) € 800.000,00 d. Gestione stazione di trasferenza 01-31/05/2010 € 0,00 e. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattazione € 100.000,00 f. Servizi vari (neve) € 0,00 22.3 I costi unitari saranno ritenuti validi ai fini della determinazione dell'incremento da riconoscere per l'eventuale estensione dei servizi previsti nel presente Contratto. ART. 23 - RINNOVI CONTRATTUALI 23.1 Per la stipulazione di pattuizioni successive, le parti provvederanno ad avviare le trattative entro i 6 mesi precedenti alla data di scadenza di quelle vigenti. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto entro la scadenza, l'entità dei corrispettivi sarà provvisoriamente determinata nella misura corrispondente al periodo precedente, fatti salvi gli eventuali conguagli conseguenti al definitivo accordo, e corrisposta in ragione di 1/12 per ciascuno dei mesi intercorrenti fino alla stipula del nuovo contratto. 23.2 Resta inteso che sino alla stipula di un nuovo accordo, verrà data integrale esecuzione a quanto previsto nel presente Contratto. ART. 24 - FORO COMPETENTE 24.1 Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto che non fosse possibile risolvere in via amministrativa nei modi e forme indicate all'art. 23 sarà competente il Foro di Potenza ART. 25 - ALTRE DISPOSIZIONI 25.1 Le parti dichiarano espressamente inapplicabili le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste nel Libro IV - Titolo II, Capo XIV del Codice Civile (artt. dal 1453 al 1469) rinunciando ad avvalersene. Rimane tuttavia fermo quanto stabilito dal presente contratto all'art. 13 in materia di rideterminazione del corrispettivo dei servizi eventualmente modificati. ART. 26 - APPROVAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE 26.1 Il Comune prende atto che i pagamenti dei corrispettivi per i periodi precedenti all'entrata in vigore del presente contratto sono avvenuti su specifica certificazione prodotta dal Gestore, attestante la regolare esecuzione dei servizi richiesti dal Comune e per suo conto espletati. 26.2 Entrambe le parti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare espressamente le previsioni del Contratto in materia di: oggetto e durata dell’affidamento; modalità gestionali dei servizi affidati e di quelli aggiuntivi a richiesta; obblighi del Gestore e obblighi del Comune; controlli, corrispettivi e eventuali controversie. Potenza, lì ………………. Per il Comune …………………….………… Per il Gestore …………..…………………… Entrambe le parti, ai sensi dell'art. 1341 C.C., dichiarano di accettare espressamente tutti gli articoli del presente contratto, che letto e confermato viene di seguito sottoscritto dalle parti. Il presente Contratto redatto in carta semplice consta di n. …. fogli interamente dattiloscritti su intere facciate e numerate da n. 01 n a n. …. ________________________________________________________________________ OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI “IN HOUSE PROVIDING” (art. 34, comma 20 D.L. 179/2012) ..............................................................................................................……........................... Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2000 n.° 267 ( T.U. Enti Locali ), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Potenza lì, 14/12/2013 Il Dirigente _______________________ f.to Arch. Giancarlo GRANO – Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2000 n.° 267 ( T.U. Enti Locali ), si esprime il seguente parere: Potenza lì, 16/12/2013 f.to Il Dirigente del servizio finanziario ___________________________