NOTA SUL SISTEMA FISCALE ITALIANO
La informiamo che questo documento, EI0181I 12/01/16, è una traduzione di cortesia della versione originale in inglese,
EI0181O 07/02/16. La versione in lingua inglese è e sempre sarà da considerarsi l’unico documento definitivo.
1. Premesse
Hansard Europe dac è una società costituita ai sensi delle leggi irlandesi e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Fino al 30 giugno 2013 Hansard Europe dac ha venduto polizze assicurative vita in Italia in regime di Libera Prestazione di
Servizi.
La disciplina fiscale relativa a questo settore può essere complessa e con questa informativa non si intende offrire
consulenza e, di conseguenza, Hansard Europe dac non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi azione
intrapresa o meno in considerazione delle informazioni contenute in questa guida.
Cambio di residenza
Qualora si diventi residenti fiscali presso un altro territorio durante la durata della polizza, verranno applicate le regole
fiscali di tale nuovo territorio. Si invita pertanto a informarsi presso un consulente professionista per consigli sul regime
fiscale in caso di cambio di residenza o se si necessita di informazioni relative alle proprie circostanze personali.
Leggi e prassi fiscali possono essere soggette a modifiche non prevedibili e pertanto Hansard Europe dac
non si assume alcuna responsabilità per tali eventuali modifiche.
2. Regimi fiscali in Italia
Poiché Hansard Europe dac opera in regime di Libera Prestazione di Servizi, può scegliere di operare sia come
sostituto d’imposta che secondo il regime fiscale ordinario per conto dei suoi contraenti.
Se una società di assicurazioni sceglie di operare come sostituto d’imposta effettuerà pagamenti ai contraenti al netto
delle imposte dovute. Inoltre, in questo caso, la compagnia di assicurazioni deve pagare le imposte sulle riserve
matematiche e l’imposta di bollo (nota come imposta patrimoniale, vedere Sezione 6). Se una società di assicurazioni
non opera come sostituto d’imposta, il contraente e/o il suo intermediario fiscale italiano (per esempio in caso di polizze
affidate a un intermediario italiano in virtù di un contratto di gestione patrimoniale) devono trattenere e dichiarare le
imposte relative alla polizza. Inoltre l’intermediario dovrà riscuotere l’imposta sul valore della polizza e l’imposta di
bollo. Se invece nessun intermediario è coinvolto nel pagamento, sarà lo stesso contraente che dovrà pagare l’imposta
patrimoniale.
In Italia, Hansard Europe dac opera in base al Regime fiscale ordinario. Tutti i pagamenti vengono effettuati al lordo
delle imposte relative alla polizza. È responsabilità del contraente e/o del suo intermediario fiscale italiano dichiarare e
pagare le imposte relative alle polizze di Hansard Europe dac.
3. Maturità, prelievo, riscatto
Le somme percepite in caso di riscatto (totale o parziale) o di prelievo di una polizza pagata nell’ambito di un contratto
di assicurazione sulla vita offerto in Italia in base al principio di Libera prestazione di servizi sono considerate come
“reddito di capitale” e soggette a imposta sostitutiva, come previsto dall’art. 26 ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
L’imposta sostitutiva si applica sul rendimento della polizza, cioè la differenza tra il pagamento dei proventi ricevuto e
l’ammontare dei premi versati, dal contraente.
Con effetto dal 1 gennaio 2012, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, inizialmente fissata al 12,5%, è stata innalzata al 20%.
L’aliquota di tale imposta sostitutiva è stata da poco aumentata dal 20% al 26% con Decreto Legge n. 66 del
24 aprile 2014. In particolare, l’aliquota del 26% si applica sui redditi di capitale derivanti da polizze assicurative sottoscritte
a partire dall’1 luglio 2014, mentre un “regime transitorio” è previsto per le polizze sottoscritte prima di tale data.
Come chiarito dalla Agenzia delle Entrate italiana con Circolare del 27 giugno 2014, n. 19, con particolare riferimento alle
polizze sottoscritte entro il 30 giugno 2014, l’aliquota più elevata si applica sulla parte di redditi maturati dal 1 luglio 2014.
Pertanto, per quanto riguarda le polizze di assicurazione sottoscritte prima del 30 giugno 2014, si applicano le
seguenti aliquote:
• 12,5% sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
• 20% sui redditi maturati tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014;
• 26% sui redditi maturati dall’1 luglio 2014.
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I redditi maturati prima dell’1 luglio 2014 (soggetti al 20%) sono pari alla differenza tra il valore delle riserve
matematiche al 30 giugno 2014 e l’importo dei premi pagati dagli assicurati fino alla stessa data.
Invece, l’aliquota dell’imposta sostituiva pari al 12,5% continua a essere applicata ai redditi da capitale maturati fino
al 31 dicembre 2011 sulla differenza tra le riserve matematiche al 31 dicembre 2011 e l’importo dei premi versati fino
a quella data.
Inoltre, a partire dall’1 gennaio 2012 e anche dopo la modifica all’aliquota dell’imposta del 2014, alcuni strumenti
finanziari (“Eligible Bonds”) continuano a essere tassati con un’imposta sostituiva del 12,5%:
a) i titoli di Stato italiani e altri titoli analoghi (per esempio titoli di risparmio postali, obbligazioni e strumenti di debito emessi
dall’Amministrazione pubblica italiana, obbligazioni emesse da autorità locali, come le regioni, le province e i comuni);
b) obbligazioni e titoli analoghi emessi da organizzazioni internazionali (per esempio la Banca Europea per gli
investimenti, l’Unione Europea) che, a fini fiscali, sono considerati equivalenti dei titoli di Stato italiani in conformità
alla legge che ratifica e implementa il rispettivo accordo internazionale;
c) titoli di Stato emessi da Paesi esteri che hanno accettato di collaborare con le autorità fiscali italiane attraverso
lo scambio di informazioni, e che attualmente sono inclusi nell’elenco redatto con Decreto Ministeriale del
4 settembre 1996 e successivi emendamenti (i Paesi della cosiddetta White List).1
d) obbligazioni emesse da enti pubblici locali per esempio regioni, province, comuni) di Paesi appartenenti alla “White
List”. Queste obbligazioni sono soggette a un’aliquota più favorevole ai sensi degli emendamenti introdotti dal
Decreto Legge n. 66 dell’aprile 2014. Pertanto l’aliquota del 12,5% si applica ai redditi maturati dall’1 luglio 2014.
Qualora gli asset a copertura delle riserve matematiche includano Eligible Bonds, come per i redditi maturati dopo
il 31 dicembre 2011, saranno seguiti i criteri di cui al DM del 13 dicembre 2011.
In particolare, l’introduzione di un “Asset Test” consente l’applicazione di un’aliquota d’imposta effettiva del 12,5% sul
reddito da capitale derivante da investimenti indiretti in Eligible Bonds. Per garantire un livello di tassazione effettivo
del 12,5%, la procedura dell’ “Asset Test” permette di determinare la porzione del reddito da capitale che sarà soggetta
a un’imposta sostitutiva del 20%/26% su una base imponibile ridotta, che corrisponde al 62,5%/48,08% del reddito
attribuibile agli investimenti effettuati in Eligible Bonds.
Più in particolare, l’Asset Test è un metodo forfettario che prende in considerazione la percentuale media degli asset
direttamente o indirettamente investiti in tali titoli. In effetti, nel determinare la media, il rapporto tra gli Eligible Bonds
e la totalità degli asset è calcolato annualmente sulla base delle relazioni finanziarie periodiche approvate e che si
riferiscono alla gestione del portafoglio dei titoli sottostanti la polizza o, in alternativa, all’ultima relazione approvata.
La media dei diversi rapporti si applica al reddito imponibile, pari alla differenza tra i redditi percepiti e i premi versati.
Esempio:
• Rendimento al 31 dicembre 2011 = 100
• Rendimento cumulativo al 30 giugno 2014 = 200 (20 derivanti da Eligible Bonds) – ovvero 100 nel periodo
dall’1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014
• Rendimento cumulativo alla scadenza = 400 (50 derivanti da Eligible Bonds) – ovvero 200 nel periodo
dall’1 luglio 2014 alla data di scadenza (30 derivanti da Eligible Bonds)
In questo caso:
• 100 è soggetto all’aliquota del 12,5%
• 92,5 è soggetto all’aliquota del 20% (100-37,50/100*20)
• 184,42 è soggetto all’aliquota del 26% (200-51,92/100*30), come segue:
Tassazione sulle
plusvalenze
Rendimento
Aliquota
fiscale
Imposta
Porzione
31 dicembre 2011
100
12,5%
100%
Reddito proveniente
da Eligible Bonds
20
12,5%
2,5
62,5%
Altro reddito
80
20%
16
100%
Ipotetica
plusvalenza
100
30 giugno 2014
Totale
Reddito proveniente
da Eligible Bonds
Altro reddito
1
18,50
30
170
12,5% 3,75
20%
44,2
47,95
12,5
80
92,5
48,08%
14,42
100%
170
184,42
Ai sensi della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
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Hansard Europe dac fornirà una certificazione fiscale a seguito di ciascun prelievo.
Per quanto riguarda la detrazione del premio versato nel caso di un riscatto parziale della polizza, l’ammontare dei
premi riferibili al reddito pagato in occasione del riscatto è pari al rapporto tra la somma erogata e il “valore economico
della polizza”. Il valore economico della polizza corrisponde all’indennità che sarebbe stata pagata se la polizza fosse
scaduta naturalmente alla data del suo riscatto parziale.
4. Acconto d’imposta
4.1. Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA): Ai sensi delle modifiche del Decreto Legge del 22 giugno 2012,
n. 83 (convertito in Legge il 7 agosto 2012, n. 134), poiché Hansard Europe dac non esercita l’opzione per il pagamento
dell’imposta sostitutiva, l’imposta sostitutiva deve essere riscossa dall’intermediario finanziario italiano:
a) che interviene nel pagamento del capitale derivante dalla polizza e che è incaricato ad agire come sostituto
d’imposta (dalla compagnia di assicurazione o dall’assicurato);
b) attraverso cui è accreditato l’importo versato all’atto della liquidazione;
c) qualora tale intermediario fosse responsabile per la gestione della polizza di assicurazione e per il trattamento fiscale
sui redditi.
Se l’imposta sostitutiva è riscossa dall’intermediario finanziario italiano e si verificano i casi a) o b), tale intermediario
deve riscuotere una tassa dello 0,45% sul valore della polizza assicurativa al 31 dicembre di ogni anno, come contributo
da parte dell’assicurato. Se l’importo non venisse ricevuto, i dati personali del contraente sarebbero trasmessi alle
autorità fiscali italiane che emetteranno un’iscrizione a ruolo per l’imposta dovuta.
Il pagamento dell’IVCA costituisce un credito d’imposta che può essere utilizzato per compensare l’imposta sostitutiva
sui redditi da capitale derivanti dalla polizza.
Con Risoluzione Ministeriale n. 74 del 6 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate italiana ha chiarito che il metodo
del credito aggiuntivo descritto al precedente paragrafo 4.1., lettera b), non può essere applicato dall’intermediario
assicurativo, dato che la base imponibile dell’imposta sulle riserve matematiche (IRM) è differente e che l’IVCA è
finanziata dall’assicurato.
Al contrario, la detrazione diretta richiamata nella lettera c) del paragrafo precedente è applicabile per diminuire
l’imposta sul valore della polizza. Più precisamente, secondo i chiarimenti presentati dalle autorità fiscali, un importo
nella misura di un limite del 2,5% verrà applicato al valore di ogni polizza assicurativa.
Più precisamente, la detrazione si applica confrontando i seguenti importi2:
a) un importo consistente nella somma (i)dell’ammontare attuale dell’IVCA dello 0,45% non ancora utilizzata e
(ii) dell’IVCA dello 0,45% dovuta nell’anno di pertinenza;
b) un importo pari al 2,5%3 del valore di ciascuna polizza assicurativa al 31 dicembre dell’anno di pertinenza.
Se l’importo di cui al punto (a) è superiore all’importo di cui al punto (b), l’intermediario finanziario può detrarre
la differenza tra i due importi dall’IVCA dello 0,45% da versare nell’anno di pertinenza.
Poiché, come spiegato sopra, Hansard Europe dac non opera come sostituto d’imposta, l’acconto d’imposta dello
0,45% su una polizza Hansard Europe dac è dovuto solo quando il pagamento per un prelievo o riscatto della
polizza viene versato al contraente tramite un intermediario fiscale italiano. L’IVCA dello 0,45% deve essere pagata
annualmente dall’intermediario fiscale italiano entro il 16 di giugno (la scadenza per il pagamento del saldo dell’IRPEF,
l’imposta sul reddito delle persone fisiche). L’IVCA dello 0,45% è semplicemente un pagamento anticipato dell’Imposta
sostituiva applicata ai proventi ottenuti da una polizza in seguito a prelievo o riscatto. E può essere compensato con
l’Imposta sostitutiva del 20%/26% applicata alla polizza. In conclusione, l’intermediario fiscale italiano deve:
• riscuotere e versare l’Imposta sostitutiva del 20%/26% sul reddito versato al contraente;
• riscuotere e versare l’acconto d’imposta dello 0,45% sul valore della polizza alla data della fine dell’anno solare
precedente. Il contraente è tenuto a mettere a disposizione dell’intermediario l’importo dell’imposta dovuta. Se l’importo
non viene ricevuto, i dati personali del contraente vengono trasmessi alle autorità fiscali italiane che rilasciano
un’iscrizione a ruolo per l’acconto d’imposta dello 0,45% dovuto.
Se il contraente non ha un intermediario fiscale italiano, attraverso il quale vengono percepiti i pagamenti derivanti da
una polizza Hansard Europe dac, il contraente deve specificare il valore della polizza nel quadro RW del suo Modello
UNICO PF. Si tratta di una sezione speciale della dichiarazione dei redditi, introdotta allo scopo di indicare il valore
degli investimenti (per esempio degli strumenti finanziari) detenuti al 31 dicembre di ciascun anno. In questo caso non
ci sono obblighi relativi all’acconto d’imposta dello 0,45%. Tuttavia, è necessario versare un’Imposta sul patrimonio sul
valore delle polizze detenute all’estero (IVAFE), come descritto nel paragrafo 6, Imposta sul patrimonio (IVAFE).
2
Al momento attuale non sono disponibili chiarimenti/linee guida ufficiali sull’argomento rilasciati dalle autorità fiscali italiane.
3
La percentuale è stata ridotta dello 0,1% annuo, con decorrenza dal 2014, e sarà pari all’1,25% a partire dal 2025.
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5. Imposta di bollo
Un’imposta di bollo è dovuta sulle dichiarazioni riguardanti polizze assicurative, per riscatto o prelievo.
Tuttavia, l’imposta di bollo è calcolata alla fine di ogni anno per tutta la durata della polizza.
La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 147/2013) ha aumentato l’aliquota dell’imposta di bollo dallo 0,15% allo 0,20%.
Le Compagnie di assicurazioni straniere operanti in Italia secondo il principio di LPS prelevano l’imposta di bollo
direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, a condizione che tali compagnie di assicurazione agiscano
come sostituto d’imposta per il pagamento dell’imposta sostitutiva e abbiano esercitato l’opzione di pagare la
cosiddetta “imposta di bollo virtuale”.
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui sopra, l’imposta è riscossa dalla società fiduciaria italiana o
dall’ intermediario finanziario che amministra la polizza assicurativa.
Tuttavia, le polizze vita sottoscritte prima del 31 dicembre 2000 non sono soggette all’imposta di bollo, a causa
dell’imponibilità del premio assicurativo.
6. Imposta sul patrimonio (IVAFE)
Tutti i contraenti italiani titolari di polizze Hansard Europe dac che non ricevono i pagamenti tramite un intermediario
fiscale italiano sono tenuti a denunciare nella dichiarazione dei redditi i redditi imponibili percepiti in virtù di tali polizze.
Tuttavia, i contraenti residenti in Italia sono anche tenuti a versare un’Imposta sul patrimonio sul valore delle polizze
detenute all’estero (IVAFE).
In particolare, le polizze si considerano detenute all’estero se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
• Le compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in base al principio LPS non hanno esercitato le opzioni di agire
come sostituto d’imposta per il pagamento dell’imposta sostitutiva e di pagare la cosiddetta “imposta di bollo virtuale”.
• Le polizze non sono amministrate da una società fiduciaria italiana o da un intermediario finanziario italiano.
Ne consegue che, qualora si verifichino le circostanze di cui sopra, l’Imposta sul patrimonio è dovuta.
L’Imposta sul patrimonio è applicata con l’aliquota dello (i) 0,10% per il 2012, dello (ii) 0,15% per il 2013 e dello (iii) 0,20% con
decorrenza dal 2014. La base imponibile dell’Imposta sul patrimonio corrisponde al valore equo di mercato della polizza
alla fine di ciascun anno solare (o alla fine del periodo di detenzione, per polizze di cui non si è più titolari al 31 dicembre
dell’anno di pertinenza), nel luogo di detenzione degli asset e in base a quanto risulta da documentazione idonea (per
esempio la documentazione/i prospetti pubblicati dall’intermediario finanziario estero). Diversamente, la base imponibile
dell’Imposta sul patrimonio è il valore nominale della polizza (o il prezzo di acquisto della stessa, qualora i valori sopra
indicati non siano disponibili). L’Imposta sul patrimonio deve essere pagata dal contraente ogni anno entro il 16 giugno.
Per le polizze stipulate/cessate durante l’anno, l’Imposta sul patrimonio deve essere applicata in base al principio di
competenza pro rata temporis. Se le polizze sono detenute congiuntamente da contraenti diversi, ciascun contraente
è tenuto ad applicare e a pagare l’Imposta sul patrimonio in proporzione alla sua quota.
Un meccanismo di credito d’imposta consente ai contraenti di compensare l’IVAFE con le imposte sul patrimonio pagate
nel paese in cui sono detenute le polizze, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti.
Alla fine di ogni anno Hansard Europe dac rilascerà un estratto conto indicante il valore della polizza.
7. Tassazione di società in qualità di beneficiarie
Le società costituite in Italia, a prescindere dalla loro forma giuridica, sono autorizzate a sottoscrivere polizze
assicurative vita. I proventi ottenuti non rientrano nella definizione di “plusvalenze” ma sono considerati “redditi
d’impresa” da aggiungere alla base imponibile dell’entità residente.
8. Cessioni
Se si effettua una cessione a favore di terzi, il reddito maturato fino al momento della cessione della polizza è soggetto
alla stessa tassazione applicata al reddito maturato sulla polizza vita (imposta sostitutiva). Qualsiasi eccedenza viene
qualificata come plusvalenza e tassata al 26% dall’intermediario che interviene nel trasferimento o dal venditore nella
sua dichiarazione dei redditi individuale.
9. Decesso
In caso di decesso, l’indennità pagata ai beneficiari che è attribuibile alla componente rischio-vita non sarà soggetta
a imposte sulle persone fisiche (IRPEF) o a ritenuta d’acconto.
Infatti, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), solo i proventi
delle polizze di assicurazione sulla vita pagati in caso di decesso della persona assicurata attribuibili alla componente
rischio-vita (il cosiddetto rischio demografico) sono esenti da IRPEF.
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La nuova disposizione si applica ai proventi ricevuti a partire dall’1 gennaio 2015. Pertanto l’emendamento interesserà
anche le polizze sottoscritte prima di tale data. Inoltre, la deroga ai fini dell’IRPEF è limitata al reddito attribuibile
alla componente rischio-vita anche se il decesso dell’assicurato si sia verificato prima dell’1 gennaio 2015, qualora
il pagamento venga effettuato dopo questa data.
Ne consegue che la disposizione da poco modificata non si applica laddove la morte dell’assicurato e il pagamento
dell’indennità si fossero verificate entro il 31 dicembre 2014.
Secondo i chiarimenti esposti dall’Associazione Nazionale Italiana fra le imprese assicuratrici (ANIA), se il valore di
rimborso (pari a quello che sarebbe stato concesso al momento della morte) è inferiore all’indennità in caso di morte,
la base imponibile è pari alla differenza tra:
• Il valore di rimborso (determinato secondo le clausole contrattuali)
e
• Il totale dei premi versati che non sono attribuibili alla componente rischio-vita (componente finanziaria).
Se il valore di rimborso supera l’indennità in caso di morte, la tassazione equivale alla differenza tra detta indennità
e la componente finanziaria totale dei premi versati.
Esempio
• Polizza stipulata il: 20 marzo 2011
• Data del decesso: 20 gennaio 2015
• Premi versati: 100 (componente finanziaria: 98, componente rischio-vita: 2)
Indennità in caso di morte
120
120
120
120
120
Valore di rimborso
80
90
110
120
130
Reddito imponibile
0
0
12
22
22
Inoltre l’importo pagato agli eredi dell’assicurato non è soggetto all’imposta di successione.
10. Irlanda
Nell’ambito dei requisiti di reporting di Hansard Europe dac, è possibile che vi venga richiesto di compilare una
Dichiarazione di non residenza nella Repubblica d’Irlanda (EO0194O), per garantire che il pagamento possa essere
effettuato senza l’applicazione dell’Imposta irlandese. Se necessario, il vostro intermediario assicurativo autorizzato
vi procurerà il modulo che in alternativa potete richiedere direttamente alla Società.
Hansard Europe dac è una società di assicurazioni con sede a Dublino, pertanto il reddito e le plusvalenze sugli
investimenti sottostanti non sono soggetti a tassazione in Irlanda. Tuttavia, è possibile che in alcuni territori vengano
applicate sul reddito da investimenti delle ritenute alla fonte non recuperabili.
11. Note Importanti
Hansard Europe dac è regolamentata dalla Central Bank of Ireland. È un’Impresa di assicurazioni e non fornisce
consulenza in materia fiscale né sull’adeguatezza dei prodotti alle esigenze dei singoli clienti. I prodotti unit-linked
della società sono acquistabili solo attraverso intermediari assicurativi autorizzati, con l’indicazione che l’intermediario
assicurativo autorizzato agisce sempre per conto del cliente.
Hansard Europe dac compie ogni ragionevole sforzo per garantire che le informazioni contenute in questo documento,
basate sulla propria comprensione delle leggi applicabili, siano precise e aggiornate alla data di pubblicazione, ma non
rilascia dichiarazioni o garanzie (implicite o esplicite) in merito all’affidabilità, alla precisione o alla completezza di tali
informazioni. Il trattamento fiscale può dipendere dalla situazione particolare del singolo individuo. Hansard Europe dac
non si assume alcuna responsabilità per modifiche apportate alle leggi, alle prassi o alle normative fiscali di nessun paese.
I clienti sono invitati a chiedere una consulenza professionale indipendente sui propri adempimenti fiscali.
Questo opuscolo deve essere letto insieme alla relativa documentazione sui prodotti di Hansard Europe dac, inclusi
i termini e le condizioni di polizza. Questo documento non costituisce un’offerta di prodotti Hansard Europe dac, in
nessuna giurisdizione.
Hansard Europe dac
Carysfort House, Carysfort Avenue, Blackrock, Co. Dublin. Repubblica d’Irlanda, A94 T2D5
Telefono +353 1 211 2800, Sito web: hansard.com
Numero di registrazione: 219727 Sede legale: IFSC, 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Repubblica d’Irlanda, D01 H104
Hansard Europe dac regolamentata dalla Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie)
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