Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Nola
CONVEGNO
STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE
STRUMENTI E PRASSI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
IL TRUST
Giovedì 07 marzo 2013 ore 16:30 – 19:30
Hotel “Relais Villa Buonanno” – Via Buonanno 10 – Cercola (NA)
Strumenti di protezione patrimoniale
Società fiduciarie
Fondazioni
Fondo Patrimoniale
Atti di destinazione
Patti di famiglia
Holding
Polizze vita
Trust
Costo fiscale
A ciascuno di questi strumenti
è riconnesso un costo fiscale
differente che, all’atto pratico,
assume una rilevanza decisiva
nella scelta della soluzione da
adottare
Momento in cui si realizza l’azione
Le azioni di tutela patrimoniale,
possono essere realizzate
“ex ante”, vale a dire prima
“ex post” - volte a
di acquistare un bene; in
«spogliarsi» del patrimonio
questo caso, al fine di
posseduto attraverso il
evitare l’intestazione
conferimento (o vendita)
diretta del bene, si tratterà
dello stesso in altre entità
di valutare le possibili
alternative di acquisto.
Società fiduciarie
L’attività delle fiduciarie è
disciplinata dall’art. 1 legge
23/11/1939 n. 1966 che,
integrata da altri interventi
legislativi, ne disciplina le
caratteristiche.
SOCIETA' FIDUCIARIE
Contratto di mandato
Strumento giuridico per mezzo del quale, pur
rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del
bene (proprietà legale), viene attribuita alla società
fiduciaria mandataria la facoltà di esercitare i diritti che
ne scaturiscono (legittimazione formale), in nome
proprio ma per conto del mandante, e quindi ad
esercitare i diritti di cui rimane titolare il mandante
Separazione tra titolarità del diritto di proprietà e
legittimazione dell’esercizio
SOCIETA' FIDUCIARIE
Anonimato e Riservatezza
I beni sono di proprietà del mandante ma
intestati «in forma anonima» alla società
fiduciaria
Si attua una protezione indiretta dei beni
derivante dalla «protezione dell’anonimato»
dell’effettivo titolare e dal vincolo di
riservatezza al quale deve attenersi la società
fiduciaria
SOCIETA' FIDUCIARIE
Istruzioni del fiduciante
L’amministrazione dei beni spetta ai titolari – mandanti
ma viene esercitata dalla fiduciaria sulla base di apposite
ISTRUZIONI
Nel caso intestazione fiduciaria di partecipazioni, la
fiduciaria partecipa alle assemblee dei soci ed in caso di
delibera che stabilisce la distribuzione di utili, tali utili
saranno incassati dalla società fiduciaria che li trasferisce
al fiduciante. Quest’ultimo adempierà agli obblighi di
legge
SOCIETA' FIDUCIARIE
Patrimonio amministrato in forma anonima
Non è una figura di
patrimonio separato
ma di patrimonio
amministrato in forma
anonima
SOCIETA' FIDUCIARIE
Separazione dei beni dei terzi
Nessuna azione promossa dai creditori di una
società fiduciaria può rivolgersi ai beni ad
essa intestati su mandato fiduciario
Può essere rivolta agli stessi beni dai creditori
del mandante qualora ne ricorrano i
presupposti per le formulazioni degli atti
relativi da parte delle autorità competenti
SOCIETA' FIDUCIARIE
Oneri fiscali intestazione di partecipazione
Imposta di
registro,
applicabile
anche in sede di
re-intestazione
al fiduciante
SOCIETA' FIDUCIARIE
€ 168,00
Imposizione indiretta dell’intestazione fiduciaria di immobili
Val. imponibile
Aliquota
Imposta
Imposta di registro
200.000,00
8%
16.000,00
Imposta ipotecaria
200.000,00
2%
4.000,00
Imposta catastale
200.000,00
1%
2.000,00
Totale
22.000,00
SOCIETA' FIDUCIARIE
Fondazioni
L’istituto della fondazione è disciplinato dagli
articoli 12 e seguenti del Codice Civile
La Fondazione è una persona giuridica alla quale
il Fondatore ha conferito il suo patrimonio con la
contestuale perdita della proprietà che viene di
riflesso acquisita dalla Fondazione stessa.
FONDAZIONI
Caratteristiche
Organizzazione privata,
dotata di fondi propri il cui
scopo non è il profitto ma
deve essere determinato e
di pubblico riconoscimento
FONDAZIONI
Elementi essenziali
La previsione della destinazione dei beni per
un fine specifico di pubblica utilità e l’elemento
patrimoniale
L’apporto personale passa in secondo piano, ed
assume rilevanza solo in quanto necessario per
l’amministrazione del patrimonio messo a
disposizione dal o dai fondatori
FONDAZIONI
Proprietà del patrimonio è del fondatore
Il fondatore mantiene la proprietà del patrimonio, essendo
proprietario della fondazione e quindi dispone del patrimonio.
Dell'investimento si può occupare direttamente o incaricare
l'amministratore.
Il fondatore si riserva così l'amministrazione del patrimonio, la
configurazione della struttura e le strategie di investimento della
Fondazione sia durante la sua vita che dopo, con delle disposizioni
che possono essere presenti negli Statuti
FONDAZIONI
Patrimonio «finalizzato»
La fondazione è una figura di patrimonio
separato come «patrimonio finalizzato»: con il
conferimento di beni in una fondazione quale
ente con propria personalità giuridica, il
soggetto erogante/fondatore si spoglia dei
propri diritti di proprietà sui beni stessi non
potendone più disporre (se non limitatamente
alle previsioni di cui all’art. 15 C.C. per la
revoca)
FONDAZIONI
Ottimizzazione trasferimento generazionale
E’ uno strumento utile per ottimizzare il
trasferimento generazionale dei beni
(immobili, partecipazioni etc) preservandolo
da eventuali contestazioni limitatamente al
caso in cui sia prevista una attribuzione dei
beni per uno scopo socialmente utile (stato di
indigenza dei familiari, studi specifici di
alcuni familiari etc.)
FONDAZIONI
Imposte
Il conferimento di un patrimonio in
favore di una fondazione è soggetto
all’imposta di registro secondo la
tipologia del conferimento, la natura
della fondazione.
FONDAZIONI
Preserva da azioni aggressive
Con l’atto di dotazione, il fondatore destina i
beni alla fondazione e non ne potrà più
disporre.
I beni potranno essere oggetto di aggressione
solo da parte dei creditori della fondazione
stessa.
Il conferimento dei beni in fondazione è
revocabile secondo le norme del codice civile.
FONDAZIONI
Fondo patrimoniale: Presupposto
Presupposto indispensabile è la presenza di una
famiglia legittima, che costituisce la condizione
di efficacia del fondo;
può essere costituito da uno o entrambi i coniugi,
ovvero da un terzo soggetto estraneo alla
famiglia.
FONDO PATRIMONIALE
Pubblicità
Sufficiente e necessaria l’annotazione a
margine dell’atto di matrimonio
la trascrizione nei registri immobiliari quando
il fondo ha per oggetto beni immobili
Annotazione sul titolo quando il fondo ha per
oggetto titoli
FONDO PATRIMONIALE
Oggetto del fondo
Possono confluire solo beni immobili, mobili registrati
e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi
Anche le quote di Srl
FONDO PATRIMONIALE
Oneri fiscali
Conferimento del bene immobile senza trasferimento di proprietà
Imponibile
Aliquota
Imposta
Imposta di registro
-
Fissa
168,00
Imposta ipotecaria
-
Fissa
168,00
Totale
Conferimento
Imposta di registro
336,00
di partecipazioni in fondo patrimoniale
Imponibile
Aliquota
Imposta
-
Fissa
168,00
Totale
168,00
FONDO PATRIMONIALE
Oneri fiscali
SE IL SOGGETTO CHE CONFERISCE I BENI NEL FONDO
NON
NE RIMANE PROPRIETARIO
IL CONFERIMENTO E’ SOGGETTO AD IMPOSTA DI
DONAZIONE
FONDO PATRIMONIALE
Atti di destinazione art. 2645 ter C.C.
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti
in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a
novanta anni o per la durata della vita della persona fisica
beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili
a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o
persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono
essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di
destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al
conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente
stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per
la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto
di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma,
solo per debiti contratti per tale scopo.
ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione
La durata del vincolo è
limitata
E’ richiesta la forma di
atto pubblico
ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione: meritevolezza
il vincolo può essere
disposto solo al fine di
realizzare interessi
meritevoli di tutela
ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione: forma
Atto pubblico
Un disponente
Uno o più soggetti beneficiari
Uno o più beni che ne costituiscono l’oggetto
Una finalità
Una durata
ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione: oggetto
La norma fa
espresso
riferimento
solo a
beni immobili
ATTI DI DESTINAZIONE
beni mobili
iscritti in
pubblici registri
Atti di destinazione: beneficiari
la norma richiede
che essi siano
indicati nell’atto di
destinazione
ATTI DI DESTINAZIONE
Trascrizione dell’atto: effetti
La trascrizione non è
obbligatoria
Se viene effettuata ha per
effetto la separazione
patrimoniale
ATTI DI DESTINAZIONE
Oneri fiscali
Imposizione indiretta
se la costituzione del vincolo non ha effetti traslativi,
esula dal campo di applicazione dell’imposta sulle
donazioni ed è conseguentemente soggetta
all’imposizione fissa di registro
anche per la trascrizione dello stesso (senza effetti
traslativi) sono dovute le imposte in misura fissa.
ATTI DI DESTINAZIONE
PATTI DI FAMIGLIA
È un contratto con cui, compatibilmente
con le disposizioni in materia di impresa
familiare e nel rispetto delle differenti
tipologie societarie, l’imprenditore
trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e
il titolare di partecipazioni societarie
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie
quote, ad uno o più discendenti.
PATTI DI FAMIGLIA
PATTI DI FAMIGLIA
Obiettivo principale è la continuità dell’impresa:
l’imprenditore può programmare in vita il passaggio
generazionale dell’azienda;
oggetto del patto possono essere anche le partecipazioni
societarie di minoranza.
PATTI DI FAMIGLIA
PATTI DI FAMIGLIA
E’ richiesta la forma di atto pubblico
trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni
al capitale sociale da parte dell’imprenditore ad
alcuni dei suoi discendenti
liquidazione degli altri familiari
PATTI DI FAMIGLIA
I soggetti del patto di famiglia
E’ necessaria la presenza del coniuge e di tutti i
legittimari ma sono salvi i diritti dei legittimari
sopravvenuti, i quali possono pretendere dai
beneficiari del patto (soggetti assegnatari
dell’azienda e gli altri legittimari ai quali è stata
liquidata la propria quota), il pagamento di una
somma corrispondente alla loro quota di
legittima aumentata degli interessi legali
PATTI DI FAMIGLIA
PATTI DI FAMIGLIA
I legittimari non assegnatari
devono essere compensati dai
legittimari assegnatari
PATTI DI FAMIGLIA
HOLDING
Società capogruppo (o società
madre) che controlla le altre
società, mediante il possesso di
partecipazioni azionarie (holding
pura) ed esercita anche attività di
produzione (holding mista).
HOLDING
HOLDING
Il conferimento delle
partecipazioni della società
operativa nella holding S.r.l.,
permette di separare le
vicende della società operativa
dalle dinamiche familiari
HOLDING
HOLDING
Ha come oggetto
partecipazioni
societarie
HOLDING
SOCIETA’ OPERATIVE DI PARTENZA
50%
TIZIO
50%
CAIO
50%
TIZIO
α srl
β srl
50%
HOLDING
CAIO
HOLDING PURA
TIZIO
CAIO
50%
50%
γ HOLDING srl
100%
100%
α
β srl
srl
HOLDING
RAPPORTI TRA I SOCI
Nello statuto si
inseriscono le regole che
determinano la corretta
gestione dei rapporti tra
familiari-soci
HOLDING
CLAUSOLE STATUTARIE
Tramite clausole statutarie si possono
• stabilire le regole in merito alla nomina degli
amministratori, alla circolazione delle quote, ai diritti
patrimoniali ed amministrativi attribuiti alle singole
quote di partecipazione o ai singoli soci
• regolamentare adeguatamente i rapporti intra
familiari tramite clausole di esclusione, recesso
• blindare gli asset familiari impedendo la circolazione
delle partecipazioni tramite apposite clausole di
blocco alla circolazione sia inter vivos che mortis
causa.
HOLDING
POLIZZE VITA
L’assicurazione sulla vita è un contratto
con cui il contraente si obbliga al
versamento di uno o più premi e l’impresa
di assicurazione che si obbliga a pagare un
capitale o una rendita , ad uno o più
beneficiari, al verificarsi dell’evento
assicurato legato alla vita umana (morte,
sopravvivenza).
POLIZZE VITA
POLIZZE VITA
La previsione dei beneficiari
destinatari dei beni oggetto
di polizza è elemento
essenziale
POLIZZE VITA
POLIZZE VITA
La polizza (il credito che ne derivi) può
essere ceduta a terzi, costituita in pegno,
vincolata a garanzia.
Le polizze vita ai fini previdenziali sono
esenti da imposta di successione.
La polizza consente il differimento della
tassazione fino a scadenza o riscatto
.
POLIZZE VITA
POLIZZE VITA
E’ teoricamente possibile
conferire oltre alla
liquidità anche beni in
natura
POLIZZE VITA
POLIZZE VITA
Vantaggi
Tutte le somme che sono dovute
dall’assicuratore al beneficiario o
al contraente di una polizza non
possono essere soggette ad
un’azione esecutiva o
conservativa.
POLIZZE VITA
ONERI FISCALI
Se nella polizza confluiscono
- immobili si applica l’imposta di registro
ed imposte ipocatastali
- partecipazioni si applica l’imposta fissa di
registro
POLIZZE VITA
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