PISA - ANNO LIV - N. 3-4
Marzo-Aprile 2009
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
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Direttore Responsabile: Rag. Massimo Terreni
Stampa: Tipografia Artigiana - Tel. 050.211.80 - Pisa
SOMMARIO: convocazione Assemblea generale ordinaria dei soci dell’Unione / IVA aliquote per edilizia rurale / D.Lgs
n. 81/2008 – parziale rinvio dei termini / Ultim’ora / Infortuni sul lavoro / Sottoscrizione per il terremoto in Aruzzo /
Telematizzazione mensile delle accise prima scadenza 8 Giugno 2009 / Pagamento dell’IVA al momento dell’incasso dei
corrispettivi (art. 7) / Notizie ERATA – Seminario sicurezza 16.06.2009 – Seminario condizionalità 24.06.2009 / Politica
Agricola Comune / Minimali contributivi in vigore nel 2009 / Dichiarazione ICI 2009 / Scadenzario Maggio – Luglio.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI
Il giorno Lunedì 29 GIUGNO 2009 alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in
seconda convocazione, presso la sala riunioni (g.c.) della Cooperativa Produttori Agricoli Val
di Serchio – Via Traversagna - Migliarino Pisano (PISA) avrà luogo
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
esame ed approvazione rendiconto economico e finanziario chiuso al 31.12.2008;
relazione del Collegio Sindacale;
esame ed approvazione bilancio preventivo 2009;
ratifica determinazione della quota associativa ordinaria 2009;
relazione del Presidente;
dibattito;
varie ed eventuali.
Si raccomanda vivamente la partecipazione di tutti i Soci.
IL PRESIDENTE
(Ing. Piero Zalum)
N.B.:
- Informiamo tutti gli associati che il rendiconto economico e finanziario al 31.12.2008 dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, approvato dal Consiglio Direttivo, è a disposizione dei Soci presso l’Ufficio
Amministrazione dell’Unione.
- Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, l’Assemblea Generale dei Soci è formata dai soci regolarmente iscritti
ed in regola con il pagamento dei contributi sociali. E’ ammessa la partecipazione per delega (vedi retro);
in questo caso il Socio non può rappresentare più di due altri Soci.
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
IVA - aliquote per l’edilizia rurale
In relazione alle variazioni di aliquota nel settore dell’edilizia rurale ed in considerazione che l’argomento e motivo si ritiene opportuno riepilogare le vigenti aliquote.
ALIQUOTA 4%
- Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali, ad uso
abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle
coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame
e alle attività connesse, sussistendo le condizioni di cui
all’art. 9, comma 3, lett. c) ed e), del D.L. n. 557/93, convertito in L. 133/94, (tabella A, parte II, n. 39 del Decreto
IVA e successive modificazioni).
lettera c)
il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate
in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri
quadrati;
lettera e)
i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge
2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque
essere riconosciuti rurali;
- per le cessioni di beni finiti (diversi da materie prime
e semilavorate) forniti per la costruzione dei fabbricati
rurali ad uso abitativo (tabella A, parte II, n. 24).
ALIQUOTA 10%
- per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, lettera
“c” (interventi di restauro e risanamento conservativo), e
lettera “d” (interventi di ristrutturazione edilizia) eseguiti
su fabbricati rurali ad uso abitativo e non abitativo (tabella A, parte III, n. 127 quaterdecies);
- per le cessioni di beni finiti (diversi da materie prime e
semilavorate) forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui al precedente punto (tabella A, parte III,
n. 127 terdecies).
ALIQUOTA 20%
Tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni diverse
da quelle sopra elencate.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In ordine all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria la legge finanziaria per il 2008
(art.1 comma 18 legge n.244/2007), ha prorogato fino al
31 dicembre 2010 l’aliquota IVA al 10% sugli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero
del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa.
Tale agevolazione si ritiene applicabile anche alle prestazioni relative agli interventi su fabbricati rurali ad uso
abitativo dell’imprenditore agricolo. L’aliquota del 10%
è applicabile sia alle prestazioni di servizio sia alla fornitura di beni purché questi ultimi non costituiscano una
parte significativa del valore complessivo della prestazione; l’elencazione dei beni significativi è contenuta nel
decreto 29/12/1999:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video-citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
Per la fornitura dei suddetti beni l’aliquota del 10% si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
D.Lgs. n. 81/2008 - Parziale rinvio dei termini
Si comunica che in data 31 dicembre 2008, nella GU n. 304 è stato pubblicato il DL 207/2008 che prevede
alcuni rinvii ed, in particolare:
- il rinvio al 16 maggio 2009 degli obblighi relativi alla comunicazione all’Inail dell’infortunio che comporta l’assenza dal lavoro superiore ad un giorno oltre quello dell’evento (art. 18, comma 1, lettera r);
- il rinvio al 16 maggio 2009 del divieto di effettuare la visita preventiva prevista dall’art. 41, comma 3,
lettera a) in fase preassuntiva;
- il rinvio al 16 maggio 2009 dell’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
- il rinvio al 16 maggio 2009 dell’obbligo di apporre al documento di valutazione dei rischi la “data certa”.
Si tratta, di un rinvio solo parziale (non evidenziato nella Relazione al provvedimento, la quale sembra
invece far riferimento ad un rinvio ampio della valutazione dei rischi) dell’entrata in vigore della nuova
disciplina relativa alla valutazione dei rischi.
Il termine del 16 maggio, come conferma la Relazione al provvedimento, è stato individuato in quanto
coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al
citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito
della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Ne consegue che tutte le novità inerenti la valutazione dei rischi introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008 e differenti dai due aspetti sopra richiamati (valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e apposizione della
“data certa” al documento) sono entrate in vigore il primo gennaio 2009. Si tratta, in particolare, della
valutazione dei rischi con riferimento alle lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 151/2001) e di quelli connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri
Paesi.
Sempre dal primo gennaio 2009, si applicano le disposizioni relative alla valutazione dei rischi indicate
dai commi 2 e 3 dell’articolo 28 del D.Lgs n. 81/2008.
Tra queste, il comma 2 dell’art. 28 introduce contenuti della valutazione ulteriori rispetto a quelli previsti
dal previgente D.Lgs. n. 626/1994 (art. 4). Si tratta, in particolare, dell’individuazione delle procedure
per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
dell’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio; dell’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il primo gennaio 2009 sono entrate in vigore, inoltre, tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008
che fanno rinvio alla valutazione dei rischi, obbligo previsto dall’art. 17, comma 1, lett. a) del medesimo
provvedimento. L’articolo 28, comma 3, ormai in vigore, prevede, infatti, che il contenuto del documento
di valutazione dei rischi deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nei titoli speciali del decreto legislativo.
Non è stato confermato il rinvio dell’obbligo di allegazione del DUVRI ai contratti di appalto stipulati
anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo
ULTIM’ORA ULTIM’ORA ULTIM’ORA ULTIM’ORA ULTIM’ORA
RINVIATO AL 16 AGOSTO 2009 IL TERMINE ULTIMO PER LA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Confermate le scadenze per altri adempimenti
Il Ministero del Lavoro ha prorogato al 16 agosto 2009 la comunicazione del RESPONSABILE dei
LAVORATORI per la SICUREZZA (R.S.L.), mentre per i seguenti adempimenti, contrariamente a quanto
richiesto, concordemente da tutte le Organizzazioni Professionali nazionali dei datori di lavoro, è rimasta la
data del 16 maggio u.s., salvo ulteriori interventi del Governo:
• divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (di cui all’art.41.3 TUS - Testo Unico sulla Sicurezza);
• valutazione dello stress da lavoro (art.28, comma 1, TUS - Testo Unico sulla Sicurezza);
• apposizione della data certa del DVR - Documento di Valutazione dei Rischi - (art.28, comma 2, TUS
- Testo Unico sulla Sicurezza).
Ritorneremo in argomento in caso di ulteriori novità normative.
INFORTUNI SUL LAVORO
ULTERIORMENTE RINVIATO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALL’INAIL GLI INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO Circolare Del Ministero Del Lavoro
Il Ministero del lavoro con Circolare, n.17/2009, ha ulteriormente rinviato l’adempimento, a carico dei
datori di lavoro, di comunicare all’INAIL, tutti gli infortuni sul lavoro a partire da quelli che durano
almeno un giorno, alla CADENZA DEI SEI MESI successivi, a partire dalla DATA DI ADOZIONE del
previsto decreto interministeriale istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione),
al quale dovranno confluire tutti i dati infortunistici e previdenziali. Pertanto, al momento, rimane in vigore
l’attuale normativa che prevede la tenuta del REGISTRO INFORTUNI dove devono essere annotati TUTTI
gli infortuni, mentre per quelli superiori a 3 (tre) giorni, permane l’obbligo di denuncia, ai fini assicurativi,
entro 2 giorni.
Ritorneremo in argomento non appena verrà emanato il decreto interministeriale di cui trattasi.
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
SOTTOSCRIZIONE PER IL TERREMOTO IN ABRUZZO
Ricordiamo che la Confagricoltura, a livello nazionale, in collaborazione con la Libera Associazione Agricoltori di
Cremona ed il quotidiano “La Provincia”, ha promosso una grande sottoscrizione con l`obiettivo di realizzare, nelle
zone colpite dal sisma, un`opera importante.
Si pensa a una scuola o un asilo. Qualcosa che resti per sempre a una comunità che sta vivendo ore terribili. Per
le donazioni è stato aperto un conto corrente con la seguente denominazione “Giornale La Provincia/Libera/
Confagricoltura - pro terremotati Abruzzo”. Codice IBAN: IT 73 0 05512 11410 000000001500
TELEMATIZZAZIONE MENSILE DELLE ACCISE
PRIMA SCADENZA 8 GIUGNO 2009
RIGUARDA ANCHE LE AZIENDE VITIVINICOLE COSTITUITE IN DEPOSITO FISCALE
Dal 1° maggio 2009 é obbligatorio, come è noto, la presentazione in forma esclusivamente telematica
dei dati contabili relativi al settore dell’alcol e delle bevande alcoliche anche per i DEPOSITI FISCALI DI VINO (CONCERNE LE PRODUZIONI DI VINO SUPERIORI AI 1.000 ETTOLITRI MEDI
ALL’ANNO).
LA TRASMISSIONE DEI DATI DOVRA’ AVVENIRE MENSILMENTE ENTRO IL QUINTO GIORNO LAVORATIVO DEL MESE SUCCESSIVO, PER CUI, LA PRIMA TRASMISSIONE TELEMATICA FACENTE RIFERIMENTO AL MESE DI COMPETENZA “MAGGIO 2009” DOVRA’ AVVENIRE ENTRO IL GIORNO 8 GIUGNO 2009.
Concretamente, per i depositi fiscali di vino non sarà più possibile presentare su carta, così come previsto, i dati contabili relativi a:
- movimentazioni giornaliere dei prodotti introdotti o estratti dal deposito fiscale in regime sospensivo
precedentemente previsto;
- movimentazioni complessive giornaliere delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di
accisa, ma gli stessi dovranno essere trasmessi mediante EDI (Electronic Data Interchange). Lo scambio
di dati avverrà mediante trasferimento di un file in formato ASCII che dovrà obbligatoriamente essere
firmato dall’utente mediante una firma digitale, per ottenere la quale l’utente deve essere opportunamente
abilitato.
Per l’invio dei dati richiesti occorre premunirsi e servirsi di un software specifico che per ragioni non
condivisibili, non è messo a disposizione direttamente e gratuitamente dalla stessa Agenzia delle Dogane.
Le aziende devono preventivamente accreditarsi presso l’Agenzia delle Dogane, creare la “chiave
privata” per la firma del file telematico e trasmettere i dati richiesti, potendo, in via sperimentale,
utilizzare anche un ambiente di prova per verificare le procedure informatiche predisposte.
Il quadro completo degli adempimenti previsti è contenuto nella Circolare n.8, del 13 marzo 2009, dell’Agenzia delle Dogane reperibile direttamente nel sito internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli UFFICI dell’Unione
Pagamento dell’IVA al momento dell’incasso
dei corrispettivi (art. 7)
In via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011, le
disposizioni dell’articolo 6, c. 5 del DPR n. 633/72,
riguardanti la possibilità di versare l’IVA con riferimento all’incasso delle fatture (IVA ad esigibilità
differita), per le cessioni dei beni e le prestazioni
di servizi nei confronti dello Stato e degli altri enti
pubblici, si applicano anche per quelle effettuate nei
confronti dei cessionari o committenti che agiscono
nell’esercizio di impresa, arte o professione.
L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo nel caso in cui il cessionario o il
committente, prima del decorso del termine annuale,
sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le nuove disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di
regimi speciali di applicazione dell’imposta, nonché
a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).
Al fine dell’applicazione delle nuove regole la fattura deve recare l’annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l’indicazione della relativa norma. In mancanza di tale
annotazione, si applicano le disposizioni ordinarie.
L’efficacia delle nuove norme è, comunque, subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 2006/112/Ce.
Con successivo decreto del ministro dell’Economia
e delle finanze sarà, inoltre, fissato il volume d’affari
dei contribuenti nei cui confronti torneranno applicabili le nuove disposizioni.
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
NOTIZIE ERATA NOTIZIE ERATA NOTIZIE ERATA NOTIZIE ERATA
Nell’ambito del progetto finanziato da PSR 2007/2013 della Regione Toscana Misura 111 “Azioni nel campo della
formazione professionale e dell’informazione” Progetto di informazione e aggiornamento, l’ERATA ha organizzato i
seguenti incontri relativi ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla condizionalità della PAC.
E.R.A.T.A., tramite la Sezione Provinciale di Pisa, organizza il giorno 16 giugno 2009 presso la Sala riunioni
della CANTINA COLLINE PISANE in Via Livornese n. 30 Cenaia (PI)
UN SEMINARIO su:
“ LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA: I PRINCIPALI RISCHI, COME PREVENIRLI,
COME METTERE A NORMA L’AZIENDA AGRICOLA ”
Programma
- Ore 15,00 Registrazione dei partecipanti e inizio del seminario
- Ore 15, 15 Saluto del Rag. Massimo Terreni Direttore Confagricoltura Pisa
Interverranno:
- D.ssa Lucia Vivaldi – Azienda USL 5
I principali rischi in agricoltura
- Dibattito
ERATA
PSR 2007/2013 della Regione Toscana Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione” Progetto di informazione e aggiornamento
LOTTO 1: Sicurezza sul lavoro.
E.R.A.T.A., tramite la Sezione Provinciale di Pisa, organizza il giorno 24 giugno 2009 presso la Sala riunioni
della CANTINA COLLINE PISANE in Via Livornese n. 30 Cenaia (PI)
UN SEMINARIO su:
“CONDIZIONALITA’, SOSTENIBILITA’ E COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE
AGRICOLE: LE NOVITA’ NORMATIVE, GLI ADEMPIMENTI, LE OPPORTUNITA’ ”
Programma
- Ore 15,00 Registrazione dei partecipanti e inizio del seminario
introduce Rag. Massimo Terreni Direttore della Confagricoltura di Pisa
- Ore 15,15 Dr. Agr.Roberto Righi Tecnico Confagricoltura di Pisa
“ La condizionalità nell’agricoltura toscana”
- Ore 18,30 Dibattito
ERATA
PSR 2007/2013 della Regione Toscana Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione” Progetto di informazione e aggiornamento
LOTTO 1: Sicurezza sul lavoro.
POLITICA AGRICOLA COMUNE (P.A.C.)
CONDIZIONALITA’
OPUSCOLO CONTENENTE LINEE TECNICHE E ORGANIZZATIVE
E’ stato realizzato da ERATA un utile opuscolo, contenente le linee guida tecnico-divulgative in materia di condizionalità”, specifiche per la nostra regione, per poter essere distribuite in occasione di seminari previsti nell’attività
divulgativa dell’Ente, o ai Signori Soci che ne facciano richiesta.
Si ricorda che il rispetto di tali norme è obbligatorio per tutti gli Agricoltori che richiedono contributi.
Gli interessati possono richiederne copia presso gli Uffici di Zona dell’Unione Agricoltori.
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
Minimali contributivi in vigore nel 2009
L’INPS con circolare n. 14 del 02.02.2009 ha provveduto a determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza per
l’anno 2009.
Questi i minimali per il settore agricolo:
-
Dirigenti
€ 96,26
-
Impiegati
€ 50,76
-
Operai
€ 38,69
ro delle ore settimanali previste contrattualmente.
E’ di tutta evidenza che la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l’obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie
maggiori fissate dalla contrattazione collettiva, che
vanno individuate applicando il procedimento sopra
descritto.
Limite di retribuzione per il contributo
aggiuntivo dell’1%
Per gli impiegati agricoli al servizio presso più
aziende il minimale è di € 33,93 per gli impiegati di
concetto e di € 27,61 per quelli d’ordine. Questi due
minimali vanno comunque adeguati al minimo dei
minimi e cioè a € 43,49.
Il minimale dei minimali non si applica agli operai
agricoli per i quali il minimale giornaliero da rispettare, oltre al minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi, è quelle ex lege
n. 537/1981, pari a € 38,69.
L’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438 ha
istituito, con decorrenza 1° gennaio 1993, un contributo aggiuntivo a quello dovuto dal lavoratore al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale contributo, pari all’1%, è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile di cui
all’art. 21, comma 6, L. n. 67/1988. Si precisa che
per il 2009 il contributo aggiuntivo è dovuto sulla
quota di retribuzione che eccede € 42.069,00 annui
(€ 3.506,00 mensili).
Part-Time
Massimale retributivo
Per il personale assunto part- time, la retribuzione
minima oraria al di sotto della quale non è possibile calcolare i contributi previdenziali si determina
moltiplicando il minimale dei minimali (€ 43,49)
giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6
gg.) e dividendo l’importo così ottenuto per il nume-
Il massimale retributivo annuo sul quale possono essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali per i nuovi iscritti successivamente all’1/1/96
e per coloro che optano per il sistema contributivo,
passa da € 88.669,00 (per il 2008) a € 91.507,00 (per
il 2009).
DICHIARAZIONE ICI 2009
Con Provvedimento del Dipartimento delle Finanze del 12 maggio 2009, è stato approvato il
nuovo modello di dichiarazione ICI per l’anno
2009, con le relative istruzioni.
Casi in cui occorre presentare la dichiarazione
La dichiarazione ICI deve essere presentata
quando le modificazioni soggettive ed oggettive danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta. In particolare, sarà necessario
presentare la dichiarazione quando:
- gli immobili godono di riduzioni dell’imposta a norma degli artt. 8 e 9 del D.Lgs 504/92
concernenti rispettivamente:
- i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati i quali godono di una riduzione
dell’imposta al 50%, previa attestazione della
inagibilità o inabitabilità con idonea perizia ovvero con dichiarazione sostitutiva ai sensi del
Dpr 445/2000;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori di-
retti o da imprenditori agricoli e dai medesimi
condotti (si ricorda che agli effetti dell’articolo
9 decreto ICI, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le
persone fisiche iscritte negli elenchi Inps (ex
Scau). Al riguardo si fa presente che la condizione dell’iscrizione ai fini dell’applicabilità
delle suddette agevolazioni, è stata confermata
anche con risoluzione ministeriale n. 139/E del
25 agosto 1999).
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i
quali non è stato utilizzato il MUI (Modello
Unico Informatizzato). Si tratta in particolare:
- degli immobili oggetto di atti notarili formati o
autenticati prima del 1 giugno 2008 per i quali è
stato esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo
da tale data;
- degli immobili ubicati nei comuni dove le fun-
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
zioni amministrative statali in materia di catasto
sono delegate alle province autonome di Trento
e Bolzano.
Nelle istruzioni viene poi segnalato che deve essere presentata la dichiarazione ICI in tutti quei
casi in cui il Comune non è in possesso delle
informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria da
parte del contribuente. Si tratta ad esempio del
caso in cui :
- l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali,
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
o viceversa;
- l’immobile ha perso oppure ha acquistato il
diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
- l’immobile ha perso oppure ha acquisito il requisito della ruralità.
L’elenco completo dei casi in cui il contribuente
è tenuto a presentare la dichiarazione ICI, è riportato nelle istruzioni ministeriali.
Chi deve presentare la dichiarazione
Le modifiche di soggettività intervenute sugli
immobili nel corso dell’anno 2008, devono
essere dichiarate oltre che nei casi in cui ne è
espressamente previsto l’obbligo, anche quando intervengono modifiche nella soggettività
passiva e attiva dell’imposta (acquirente – venditore).
Si ricorda che in base all’art. 3 del decreto ICI
(D.L.vo 504/92), sono obbligati il proprietario o
il titolare di un altro diritto reale sugli immobili. Quindi, l’usufruttuario, nonché il titolare del
diritto d’uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il
locatario finanziario e il concessionario di aree
demaniali.
E’ opportuno precisare che nel caso in cui più
persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es. più proprietari, oppure proprietà piena
per una quota e usufrutto per la restante quota),
ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quo-
ta spettante. Tuttavia è prevista la possibilità di
presentare una dichiarazione congiunta, purché
comprensiva di tutti i contitolari.
Termini di presentazione della dichiarazione
Ici
La dichiarazione dovrà essere presentata al Servizio Tributi – Ufficio ICI - nel Comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per
quanti sono i Comuni interessati.
Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel
Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione può anche essere spedita in
busta chiusa mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura
“dichiarazione ICI 2008”; in tal caso la stessa si
ritiene presentata nel giorno in cui è consegnata
all’ufficio postale.
La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione dei redditi 2009, anno d’imposta
2008.
Per le società di capitali e per gli enti il cui
esercizio non coincide con l’anno solare, la
dichiarazione va presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi per
il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2008.
Le istruzioni precisano infine che il Comune,
nell’esercizio della potestà regolamentare, può
stabilire ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione, come anche fissare un diverso
termine di presentazione del quale dare capillare informazione al fine di consentire il corretto
adempimento dell’obbligazione tributaria.
L’Ufficio Fiscale dell’Unione è a disposizione
per chiarimenti.
E’ recentemente deceduto il nostro affezionato Socio
M.se Giulio Centurione
Al figlio Dr. Carlo Centurione ed ai familiari tutti rinnoviamo le espressioni
del nostro più vivo profondo cordoglio.
E’ recentemente deceduto il nostro affezionato socio
Dr. Sergio Selleri
Ai familiari tutti giungano anche da queste colonne
le nostre più sentite condoglianze.
IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI
SCADENZARIO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2009
15 MAGGIO – PAC – Termine presentazione domanda Regime di Pagamento Unico (seminativi, olio
e zootecnia).
16 MAGGIO – INAIL – termine comunicazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
nominati entro il 31.12.2008.
18 MAGGIO – IRPEF - datori di lavoro - denuncia (presentazione mod. DM10/2) e versamento dei
contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Aprile, per impiegati e dirigenti agricoli mediante mod.
F24.
18 MAGGIO - INPS - datori di lavoro - denuncia (presentazione mod. DM10/2) e versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Aprile, per impiegati e dirigenti agricoli a mezzo modello
unificato.
18 MAGGIO - IVA - versamento relativo al mese precedente per i contribuenti mensili.
18 MAGGIO - IVA - versamento relativo al secondo trimestre per i contribuenti trimestrali.
25 MAGGIO – ENPAIA – presentazione modello DIPA/01 con invio telematico e pagamento contributi relativi al mese precedente.
31 MAGGIO – INPS – invio telematico denuncia retribuzioni mod. DM10 per impiegati e dirigenti
agricoli.
31 MAGGIO – INPS – EMENS invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati e dirigenti agricoli.
15 GIUGNO – comunicazione integrativa domanda RPU 2008 per sementi certificate
16 GIUGNO – IRPEF - datori di lavoro - denuncia (presentazione mod. DM10/2) e versamento dei
contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Maggio, per impiegati e dirigenti agricoli mediante
mod. F24.
16 GIUGNO - INPS - datori di lavoro - denuncia (presentazione mod. DM10/2) e versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Maggio, per impiegati e dirigenti agricoli a mezzo modello
unificato.
16 GIUGNO - IVA - Liquidazione periodica ed eventuale versamento IVA relativo al mese precedente
per i contribuenti mensili.
16 GIUGNO – ICI – versamento della prima rata dell’imposta per l’anno 2009.
16 GIUGNO – IRPEF e IRAP – versamento di saldi e acconti di UNICO 2009.
16 GIUGNO – CCIAA – versamento (mod. F 24) del diritto camerale 2009.
25 GIUGNO – ENPAIA – presentazione modello DIPA/01 con invio telematico e pagamento contributi
relativi al mese precedente.
30 GIUGNO – INPS – invio telematico denuncia retribuzioni mod. DM10 per impiegati e dirigenti
agricoli.
30 GIUGNO – INPS – EMENS invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati e dirigenti agricoli.
30 GIUGNO – UMA – termine per presentare la dichiarazione annuale 2009.
16 LUGLIO – IRPEF - datori di lavoro - versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese
di Giugno, per operai, impiegati e dirigenti agricoli mediante mod. F24.
30 GIUGNO – PSR - termine per la presentazione delle domande relative alla misura 112 insediamento
giovani agricoltori
16 LUGLIO - IVA - versamento relativo al mese precedente per i contribuenti mensili.
16 LUGLIO - INPS - datori di lavoro - versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di
Giugno, per impiegati e dirigenti agricoli a mezzo modello unificato.
16 LUGLIO – IRPEF e IRAP – versamento di saldi e acconti di UNICO 2008, con 0,4% di maggiorazione.
16 LUGLIO – CCIAA – versamento (mod. F 24) del diritto camerale con 0,4% di maggiorazione.
25 LUGLIO – ENPAIA – presentazione modello DIPA/01 con invio telematico e pagamento contributi
relativi al mese precedente.
31 LUGLIO – INPS – invio telematico denuncia retribuzioni mod. DM10 per impiegati e dirigenti
agricoli.
31 LUGLIO – INPS – EMENS invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati e dirigenti agricoli.
31 LUGLIO – Mod. 770 – termine ultimo per l’invio telematico del modello 770/2009 Ordinario.
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Anno 2009 N. 3-4 Marzo