Novità international legal news in Italian and English Winter 2011 1 04Withers apre a Zurigo Tutti i cambiamenti: riforme ad ampio raggio sul sistema dei tribunali del lavoro 05 James Neal and Claire Christy 13Di quanta flessibilità è possibile disporre nella gestione del proprio lavoro? 24Dopo un divorzio europeo, una seconda opportunità Claire Christy Vanessa Mitchell and Suzanne Todd dei trust in Italia alla luce della Circolare 61E/2010 – un atteggiamento di 27 Tassazione chiusura da parte dell’Agenzia dell’Entrate? Mara Monte and Flippo Noseda 33Law and order Erik Wallace and Sarah Cormack Il Securities Alert americano: il nuovo regolamento 13h-1 sulla 37 segnalazione degli operatori di grandi dimensioni Obbligo di segnalazione previsto per gli investimenti 39 commerciali statunitensi da soggetti extra-US David Guinn diretti effettuati in imprese Nadia Ignatius and Lucy Gould Stop press Roberta Crivellaro, Office Managing Director dello studio Withers in Italia, é stata eletta “Avvocato Donna dell’Anno” da parte di TopLegal, la rivista mensile italiana specializzata nel mercato del mondo legale. La premiazione è avvenuta a Milano nel corso della quinta edizione dei Top Legal Awards. La categoria dedicata agli avvocati donna è stata introdotta per la prima volta quest’anno, e Roberta è stata selezionata tra un gruppo di altre note professioniste appartenenti a studi legali internazionali e italiani. 2 Withers apre a Zurigo Anche Zurigo, la più grande città della Svizzera, dalla delle imposte societarie e degli adempimenti fiscali. I nostri primavera del 2011 ospita una sede di Withers. Quella di professionisti lavorano a stretto contatto non solo con i Zurigo é senza dubbio una delle realtà commerciali più colleghi di Ginevra ma anche con quelli dislocati in tutti gli importanti della Svizzera, potente motore per la fiorente altri nostri uffici e questo garantisce al nostro network la economia del territorio. Più di un terzo delle istituzioni possibilità di fornire un servizio altamente integrato, pronto bancarie presenti in Svizzera ha scelto Zurigo per stabilire a rispondere alle peculiari richieste che riceviamo dai nostri la propria sede, città riconosciuta a livello mondiale come clienti su scala globale. il maggiore centro bancario off-shore del mondo. Gli avvocati del nostro studio provvedono a gestire questioni Nel dicembre 2011 lo Studio Withers in Svizzera ha vinto di natura fiscale su scala internazionale per clienti il premio della British Swiss Chamber of Commerce come americani, inglesi e russi, offrendo assistenza in operazioni società dell’anno per il suo eccezionale contributo alla fiduciarie e fornendo consulenza strategica nel campo business community anglo svizzera. 3 Cambiamenti in vista: riforme ad ampio raggio sul sistema dei tribunali del lavoro Il Governo ha proposto l’introduzione di una serie di riforme Ad oggi, non è ancora chiaro come queste nuove norme dei tribunali del lavoro, prendendo in considerazione le saranno applicate ma uno dei risultati potrebbe essere una lamentele sollevate dalle imprese (particolarmente quelle ‘corsa al licenziamento’ da parte di quei datori di lavoro che di piccole dimensioni) in merito ai loro costi eccessivi e alla intendano evitare lo scadere del termine e la conseguente lentezza nelle procedure. protezione del lavoratore contro il licenziamento senza L’anno scorso il numero di azioni giudiziarie in materia di lavoro ha raggiunto la cifra record di 236.000 con un giusta causa, così come accadde nel 1999 quando tale termine era stato ridotto. costo medio, per il convenuto, di svariate migliaia di Qualcuno sterline. Il Governo ha mostrato le sue preoccupazioni al ripercuoterebbe in modo sproporzionato su alcune riguardo, perché l’attuale sistema giudiziario sta limitando categorie di soggetti all’interno della società, tra cui le la crescita economica nel Regno Unito. Le imprese, infatti, donne che tendono ad avere periodi d’impiego più corti stanno risentendo della facilità con cui possono essere a causa delle interruzioni di carriera legate alla cura della trascinate di fronte agli stessi. C’è inoltre la percezione, tra famiglia. Negli anni ’90 due donne, la Sig.ra Seymour- le imprese, che i tribunali del lavoro offrano una protezione Smith e la Sig.ra Perez, licenziate dopo un anno di impiego, sproporzionatamente maggiore ai dipendenti a discapito Il Governo ha proposto di riformare i tribunali del lavoro. L’anno scorso il numero di azioni giudiziarie ha raggiunto la cifra record di 236.000 con costi medi molto elevati dei datori. Il Governo ritiene che le riforme proposte possano consentire un passo avanti nel correggere questi squilibri. Analizzeremo singolarmente ogni proposta, dando il nostro punto di vista sugli effetti pratici che potrebbero avere. Aumento del termine ai fini delle azioni per licenziamento senza giusta causa Il termine ai fini del riconoscimento del potere di impugnare il licenziamento senza giusta causa è sempre stato un terreno di scontro politico. Al momento della sua introduzione, nel 1971, il periodo aveva durata semestrale, decorrente dalla data di inizio della prestazione lavorativa. All’inizio del primo governo Thatcher, nel 1980, fu portato ad un anno, ovvero a due per le aziende con meno di venti lavoratori. Nel 1985, il termine di due anni fu esteso a tutti i casi. Durante il primo governo Blair, nel 1999, fu di nuovo ridotto a un anno. Non sorprende, pertanto, che il nuovo partito al Governo, non appena insediatosi, abbia proposto nuovamente di estenderne la durata. E’ stato adesso confermato che dal 6 aprile 2012 tale periodo sarà esteso da uno a due anni. 4 sostiene che l’aumento del termine si ma prima del decorso del secondo, portarono la questione del lavoro a titolo di risarcimento, compreso tra un davanti al giudice. Sostenevano che il termine biennale minimo di £100 e un massimo di £5.000. I Tribunali, in nascondesse una discriminazione indiretta a danno delle circostanze eccezionali (tra le quali il Governo ha suggerito donne (infatti per dieci uomini che superavano tale periodo, di inserire la qualità di piccolo datore di lavoro), potranno solamente nove donne vi riuscivano). I loro casi arrivarono annullare l’ammenda automatica. Quest’ultima potrebbe fino innanzi alla Corte di Giustizia Europea e poi tornarono anche essere ridotta del 50% se il pagamento avviene davanti alla Camera dei Lords, per una durata totale di nove rapidamente (entro 21 giorni). anni (senza tuttavia trovare una soluzione, a causa della riduzione del periodo ad un anno ad opera del Governo Laburista). Nel frattempo, migliaia di persone, in servizio per un periodo superiore ad un anno ma inferiore a due, presentarono reclamo innanzi al tribunale, reclami che però rimasero pendenti in attesa della decisione del caso. Alla Il Governo spera che questo sistema di penali invierà un chiaro messaggio ai datori di lavoro rispetto alla necessità di rispettare gli obblighi derivanti dalla legge, anche se gli incentivi economici agli attori rischiano di spingere questi ultimi ad intraprendere sempre più azioni giudiziarie. fine, tutti i casi sospesi furono rigettati. Comunque il caso È possibile che questa proposta sembri più che altro un fu deciso sulla base dei numeri della forza lavoro ai tempi contentino a chi ha a cuore gli interessi dei dipendenti, del licenziamento, nel 1991, quando lo sproporzionato formulata per far sembrare imparziali le scelte del effetto fu giudicato al limite. Se oggi tali cifre sono meno Governo. Si ricorda stranamente lo sfortunato tentativo dei favorevoli per le donne, c’e’ sempre la possibilità che una Labouristi di aumentare automaticamente il risarcimento ai nuova contestazione sia intrapresa, con il risultato che altre dipendenti quando i datori sono stati inadempienti rispetto migliaia di reclami presentati da persone con più di un anno ad una procedura di lamentela o di licenziamento, riforma di servizio, ma meno di due, siano sospese per anni. poi frettolosamente abrogata (anche se ne permangono i resti in forma discrezionale). Multe per i datori di lavoro nel caso di violazione dei diritti dei dipendenti Se questa proposta avrà di per sé un qualche effetto a livello giudiziale, sarà quello di aumentare la pressione Le proposte avanzate dal governo prevedono l’introduzione sui datori affinché siano più portati a transigere, di pene pecuniarie automatiche nei confronti dei datori di indipendentemente dal merito del caso, per evitare il lavoro che abbiano violato i diritti dei lavoratori (in aggiunta rischio di ammenda. Tutto ciò non ci pare in linea con lo al risarcimento ordinario già previsto). scopo delle altre proposte (ma comporterà un risparmio e L’ammenda potrà essere pagata all’erario e di solito ammonterà alla metà di quanto riconosciuto dal tribunale un guadagno per l’erario). Introduzione di un sistema di costi amministrativi per i casi decisi dal tribunale del lavoro. Al momento ricorrere al tribunale del lavoro online è piuttosto veloce e senza alcun costo. Il Governo ha suggerito che l’imposizione di costi agli utenti dei tribunali del lavoro potrebbe incentivare transazioni anticipate, disincentivare la proposizione di ricorsi deboli o vessatori e far si che i costi siano sopportati non solo dai contribuenti ma soprattutto da coloro che utilizzano tali tribunali. Fino ad oggi, non è stata avanzata alcuna specifica proposta, sebbene il Tesoro britannico, all’inizio 5 di Ottobre, ha dichiarato che dall’Aprile 2013 saranno di lì a poco abrogata. Ora anche la Coalizione sta tentando introdotti dei costi amministrativi a carico di coloro che qualcosa di simile. intendano adire i tribunali del lavoro. Tali costi saranno rimborsati solo nell’ipotesi di vittoria della causa proposta. Tuttavia, considerato che il sistema dei tribunali del lavoro non sono ad oggi organizzati in maniera tale da poter ricevere pagamenti, alcuni commentatori hanno sottolineato l’inattuabilità della proposta entro aprile 2013. Ai sensi del regime proposto, s’introdurrebbe un prerequisito aggiuntivo alla proposizione dei ricorsi di diritto di lavoro di fronte al tribunale. Un potenziale attore dovrebbe sottoporre i dettagli più importanti della questione all’ACAS nel normale termine (3 o 6 mesi, a seconda della natura dell’azione), il che sospenderebbe il decorso dei termini Nella stampa, su questo tema, c’è stata una copiosa per agire. In seguito, l’ACAS avrebbe un periodo di tempo speculazione: ci si interroga soprattutto se debbano essere (secondo i suggerimenti attuali, un mese) per tentare fissi o collegati ad una caratteristica dell’azione, ad esempio una conciliazione prima dell’introduzione del ricorso vero parificati alla paga di una settimana. Ad oggi, sembra e proprio. che il Governo stia proponendo di introdurre un onorario Nel caso in cui la conciliazione riesca, una transazione fisso di £250 per la proposizione del ricorso e £1.000 per legalmente vincolante (nella forma ‘COT3’) dovrebbe la fissazione di una udienza (sebbene onorari più elevati essere firmata dalle parti, a significare che nessuna siano previsti per cause di valore superiore a £30.000). ulteriore azione potrebbe essere iniziata. In ogni caso, se Da Novembre di quest’anno si aprirà una consultazione la conciliazione fosse rigettata da una delle parti, o se non formale su questo tema. riuscisse nel periodo prescritto, l’ACAS dovrebbe fornire Una spesa per l’introduzione della domanda (fissa o variabile che sia) è probabilmente destinata a dissuadere i ricorsi dei lavoratori dipendenti con paghe inferiori ma avrà un effetto praticamente inesistente rispetto ai ricorsi di maggior valore. D’altra parte, se tale costo venisse ridotto o eliminato per consentire ai lavoratori che ricevono sussidi statali all’attore un documento che certifichi il completamento del tentativo di conciliazione, e la decorrenza dei termini per la proposizione dell’azione ricomincerebbe normalmente. A questo punto l’attore dovrebbe ricorrere normalmente al Tribunale del lavoro (producendo una copia della certificazione ACAS). l’accesso al sistema della giustizia, questo consentirebbe di Tutto ciò probabilmente comporterà confusione e un fatto un modo per evitare o aggirare il sistema. C’è un alto aumento dei casi in cui si dibatte sui termini, e non pare rischio che tutto ciò valga come ostacolo a danno di coloro poter avere un significativo effetto rispetto ai casi che in protezione dei quali il sistema dei tribunali del lavoro era consentirà di transigere. Il Governo stima che porterà stato pensato, senza un reale beneficio per i datori che alla riduzione di circa 12.000 casi presentati al tribunale. continueranno a ricevere ricorsi infondati. Questa ipotetica riduzione (su un totale di 236.000 azioni iniziate nel 2009/2010) si concretizza in una deflazione del Presentare il ricorso all’ACAS Anche se l’attuale sistema dei tribunali del lavoro prevede 5%. Considerando i fondi che dovranno essere destinati ad ACAS per rendere possibile il servizio, pare legittimo chiedersi quale sia il pregio di una tale proposta. alcune regole per la conciliazione delle parti, non c’è alcuna norma che la imponga formalmente. Filtro dei casi più deboli L’ultimo governo Laburista aveva provato ad incoraggiare I tribunali del lavoro hanno il potere di filtrare i casi più deboli, la conciliazione e scoraggiare le transazioni dell’ultimo sia cancellandoli sia imponendo all’attore il pagamento di una minuto. Per fare ciò aveva reso la conciliazione dell’ACAS cauzione per proseguire nell’azione. In ogni caso, entrambi disponibile solo per un limitato periodo di tempo. La riforma i meccanismi non sono di facile comprensione e potrebbero ha fallito completamente il suo scopo ed è stata di introdurre essere e non sono, in generale, poco utilizzati. 6 Il Governo ha confermato una critica comune mossa parte sopporta le proprie, qualsiasi sia l’esito della causa ai tribunali, ossia che non selezionano i casi in maniera – ne è parte fondamentale. La condanna alla refusione sufficientemente incisiva, ed in conseguenza di ciò i datori delle spese è possibile solamente in una serie limitatissima di lavoro devono spesso ‘comprare il silenzio’ degli attori di circostanze – ad esempio, quando l’altra parte si è semplicemente per evitare di dover percorrere i meandri comportata in modo ‘vexatiously, abusively, disruptively or del sistema giudiziario. Di conseguenza, ha proposto delle otherwise unreasonably’ – e i tribunali non riconoscono tale modifiche alle procedure di ‘strike-out’ e ‘deposit order and diritto alla leggera. Si tratta di casi molto rari. costs’, con la speranza che ciò risolva il problema. Ciò può essere particolarmente frustrante per i datori che intendono fare proposte di transazione ragionevoli. In particolare, il Governo intende: Mentre al momento è difficile sostenere che il rifiuto di una · far sì che più domande di strike-out siano trattate offerta di transazione ragionevole possa portare di per se sulla carta o presso il ‘Case Management Discussions’ alla condanna alla refusione delle spese della parte che (cosa maggior l’ha rifiutata, non c’è un sistema formale nei tribunali del parte dei casi) piuttosto che in una separata udienza lavoro (come quello degli ordinari tribunali) per trattare i (‘Pre-Hearing Review’); problemi specifici dell’interazione tra costi di lite e proposte che succede regolarmente nella · aumentare la discrezionalità nell’emettere ‘deposit order’ ed aumentare il tetto del deposito massimo da £500 a £1.000; · incrementare il tetto spese di lite che possono essere rifuse alla parte vittoriosa, da £10.000 a £20.000; di transazione. Il Governo intende modificare questo specifico punto. Il Governo ha posto l’accento sul fatto che non intende introdurre un regime generico di ‘cost-shifting’ – cosa che modificherebbe l’intero spirito del sistema – ma vuole attuare cambiamenti sottili per incoraggiare le parti a · (considerando la attuale flessibilità nel compilare i moduli di risposta (‘response forms’) si tratta forse di un cambiamento meno radicale) consentire ai datori di lavoro di resistere alle azioni con delle short-form responses e di richiedere più informazioni all’attore prima di dover depositare le difese dettagliate. comportarsi in modo ragionevole nel valutare le proposte di transazione. In questo senso ha suggerito l’introduzione di un meccanismo formale per tali offerte, da comunicare attraverso il tribunale. Ogni offerta effettuata secondo questa procedura non sarebbe divulgata al collegio del tribunale che giudicherà il caso, cui sarà rivelata solo dopo Tuttavia il Governo ha intenzione di adottare misure che il collegio avrà raggiunto una decisione e riconosciuto, che evitino tanto un abuso da parte dei datori di questi se appropriato, un risarcimento a favore del dipendente. cambiamenti quanto l’esercizio di ingiuste pressioni sugli A questo punto il collegio, cui sarebbe data notizia delle attori (specialmente se non rappresentati) che li costringa offerte intercorse, potrebbe aggiustare l’ammontare del a rinunciare ad agire. È stato suggerito, ad esempio, che risarcimento in considerazione di irragionevoli rifiuti di i tribunali potrebbero essere incoraggiati a riconoscere il proposte transattive. pagamento delle spese di lite rispetto ai datori che hanno proposto domande ‘strike-out’ evidentemente infondate. Altri cambiamenti al regime dei costi Questa mossa del Governo, per formalizzare la relazione tra spese di lite e offerte di transazione, deve essere incoraggiata se vogliamo che aumenti il numero delle parti in causa che considerino seriamente le offerte di Quello dei tribunali del lavoro è progettato come un sistema transazione ragionevoli. Il Governo sta lavorando su informale per facilitare l’accesso alla giustizia ai dipendenti questioni quali l’applicazione solo nel caso in cui le parti i cui diritti non sono stati rispettati. Il regime delle spese siano rappresentate da avvocati, e i dettagli sul preciso di lite – che segue il principio generale secondo cui ogni effetto del riconoscimento di un risarcimento. 7 Altri mutamenti sull’amministrazione del tribunale e il Una delle proposte fatte dal Governo per superare questo procedimento di udienza problema è affidare le attività pre-udienza ad ufficiali giudiziari sufficientemente qualificati al posto dei giudici. • Giudici del lavoro in composizione monocratica Se ciò comporta maggior tempo per i giudizi, deve essere L’attuale sistema prevede un collegio a tre, composto incoraggiato; in ogni caso, è fondamentale che i tribunali da un giudice del lavoro togato e due membri laici. assumano ufficiali giudiziari con opportuna preparazione Tradizionalmente uno di questi ultimi è nominato dal TUC ed esperienza per assicurare che il sistema non sacrifichi e l’altro dalle organizzazioni dei datori di lavoro. Tuttavia, la qualità del servizio in favore della velocità. oggi non è più così. Lo scopo dei membri laici è di apportare al tribunale le conoscenze del mondo del lavoro derivate Un’altra proposta fatta dal Governo, apparentemente dall’esperienza. Ai sensi delle proposte al momento in abbastanza innocua, è far sì che lo scopo principale dei esame, il giudice del lavoro, quando appropriato, può sedere tribunali del lavoro (di trattare i casi in modo giusto) sia da solo nei casi in cui ciò sia utile per allocare in maniera in linea con gli obiettivi equivalenti delle altre corti. La più efficiente le risorse a disposizione. Sicuramente ciò differenza, al momento, è che i primi non contemplano la renderebbe più economica l’attività del tribunale. Potrebbe necessità di considerare il sistema nel suo insieme, ma anche significare che i tribunali del lavoro diventino più anzi sono focalizzati solamente sui singoli casi. Questo tecnici lasciando le radici di informalità e decisione dei casi mutamento significherebbe che la giustizia in un singolo con un occhio di riguardo alla ‘correttezza’ e alla vita vissuta. caso potrebbe, in futuro, essere controbilanciata con obiettivi Ciò premesso, si tratta in ogni caso di un orientamento che di giustizia dell’intero sistema del tribunale. Al momento i si è sempre più consolidato negli ultimi quarant’anni. singoli dipendenti e datori possono presentare reclami se il loro specifico caso non è stato trattato in maniera corretta. · Amministrazione Tuttavia, l’ambito di applicazione di questo tipo di reclami Una delle principali critiche mosse in questo periodo è destinato a ridursi se le proposte del Governo saranno al sistema dei tribunali del lavoro riguarda la loro formalizzate in una legge. amministrazione. Infatti, il sistema cede sotto il peso dei casi e, in particolare, il peso della corrispondenza pre-udienza in cui i giudici devono essere coinvolti. Il Un periodo di consultazione pubblico sulle riforme proposte è terminato in aprile, e il Governo intende sistema, semplicemente, non ce la fa. Sempre più udienze pubblicare ad ottobre le proprie conclusioni a riguardo. A sono posticipate per mancanza di disponibilità di giudici, e le seguito di tale pubblicazione provvederemo a fornire tempistiche che occupano il tribunale nella corrispondenza ulteriori aggiornamenti. sono in aumento. Di quanta flessibilità è possibile disporre nella gestione del proprio lavoro? Tra datore di lavoro e impiegato è da sempre stato possibile modalità di lavoro flessibili, tenuto conto delle proprie stabilire, in forma non ufficiale, condizioni di lavoro personali esigenze. orientate al criterio della flessibilità. Sin da aprile 2003, alcune categorie di lavoratori hanno anche ottenuto, per La ratio sottesa al diritto è mutata nel tempo, assumendo nel effetto di un intervento legislativo, la possibilità di formulare corso degli ultimi otto anni sfaccettature sempre nuove. al datore di lavoro un’apposita richiesta volta a concordare La previsione normativa, quando venne originariamente 8 introdotta, si rivolgeva solo ad un ristretto numero di tutti i genitori e coloro che si occupano di bambini di età persone e, precisamente, i genitori con figli minori di 6 anni inferiore ai 18 anni: il disegno di legge è stato poi ritirato. (oppure minori di 18 anni nel caso in cui questi fossero Esso è stato successivamente pubblicato dal Governo diversamente abili). Oggi è invece possibile che tutti i all’interno del ‘Consultation on Modern Workplaces’. genitori di bambini di età inferiore ai 17 anni e coloro che si occupano di adulti non autosufficienti presentino un’apposita richiesta volta ad adeguare le modalità di lavoro alle proprie incombenze quotidiane. L’intento è di rivoluzionare radicalmente il sistema attualmente in vigore attraverso l’introduzione del diritto per tutti i dipendenti (abolendo, dunque, qualunque distinzione tra chi ha figli o chi magari presta assistenza ad individui Nell’aprile di quest’anno, il Governo ha proposto di estendere non autosufficienti e gli altri lavoratori) di richiedere al il diritto anche ad altre categorie, coinvolgendo ad esempio datore di lavoro modalità di lavoro flessibili. Punti chiave Situazione attuale Proposta Inesistenza di un incondizionato diritto di lavorare in Nessun cambiamento modo flessibile Le richieste possono essere rifiutate sulla base di una delle otto ragioni di economia aziendale (cfr. sezione successiva) Occorre aver lavorato almeno 26 settimane per poter Nessun cambiamento effettuare una richiesta al proprio datore di lavoro Il diritto di richiedere modalità di lavoro flessibili è Il diritto verrà esteso a tutti i lavoratori riconosciuto: • ai genitori con bambini sino al compimento del loro diciassettesimo anno d’età (diciottesimo se diversamente abili); • ad alcune categorie di soggetti che si occupano di individui non autosufficienti. Esiste un procedimento, prescritto dalla legge, per la valutazione delle richieste. Tale procedimento prevede: • rispetto di alcuni termini per alcune fasi chiave dello stesso; • incontri tra datore di lavoro e impiegato; • diritto di appellare la decisione del datore di lavoro; • limitata possibilità di investire un Tribunale della questione. • Si continuerà seguendo il procedimento al momento in vigore, oppure • in sostituzione, verrà adottato un Codice di condotta (non legalmente vincolante) nel quale verranno fornite le linee guida relative alla prassi da adottare in materia di lavoro flessibile, oppure • una combinazione tra (1) un procedimento legalmente vincolante per la valutazione delle richieste in modo ragionevole e (2) un Codice di condotta legalmente vincolante che possa costituire la guida per i datori di lavoro per la configurazione di un ragionevole procedimento di valutazione 9 Esistono otto ragioni di economia aziendale che Le otto ragioni aziendali rimarrebbero in vigore con intitolano il datore di lavoro a rifiutare la richiesta (cfr. possibilità per il datore di lavoro di considerare ulteriori sezione seguente) fattori al momento della scelta tra le diverse richieste Le richieste di modalità di lavoro flessibili vengono Si potranno avanzare 2 richieste ogni 12 mesi per normalmente considerate come richieste di modifica motivi di grave malattia oppure in caso di necessità definitiva del contratto, salvo che sia pattuito diversamente di vedersi riconosciuto un ‘breve congedo in via Le richieste sono limitate ad una ogni 12 mesi immediata’ (ad esempio, per accompagnare un amico o parente ad una visita medica) Non esiste alcuna eccezione alle regole stabilite Le imprese con meno di 10 dipendenti e le start-up dalla legge sarebbero esentante dall’applicazione della nuova normativa per 3 anni I nostri avvocati specializzati in diritto del lavoro prestano Tra coloro che hanno manifestato la propria contrarietà la propria consulenza ad un’ampia gamma di datori di all’introduzione di modalità di lavoro flessibili, alcuni lavoro, provenienti dai più disparati settori, e questo ci ha segnalano che le stesse richieste occuperebbero del permesso di poter verificare sul campo le diverse reazioni tempo prezioso già solo per poter essere vagliate e gestite, degli stessi alle richieste, provenienti dai loro dipendenti, di altri puntualizzano che i lavoratori part-time potrebbero poter lavorare in modo flessibile (part-time, da casa, etc). suscitare un sibillino risentimento nei colleghi che lavorano a tempo pieno i quali potrebbero sentirsi gravati dal peso I clienti del settore bancario e finanziario tendono ad del lavoro (non svolto e su di loro caricato) dei loro colleghi assumere, rispetto all’organizzazione del lavoro, un part-time. Si ritiene oltretutto che ulteriori novità legislative approccio più regolamentato e classico: i dipendenti e l’ampliamento dei diritti tenderanno inevitabilmente a lavorano in ufficio, secondo il monte ore prestabilito far aumentare il contenzioso, soprattutto nel caso in cui il contrattualmente, non prevedendosi né retribuzione né datore di lavoro dovesse rifiutarsi di avallare le richieste dei permessi premio per le ore di straordinario prestate. propri dipendenti. 10 Al contrario, i clienti impegnati nel settore pubblico o in lavorano ma non hanno bambini, vorrebbero poter godere quello della beneficienza hanno espresso una visione di questo diritto. diversa, secondo la quale sarebbe ormai necessario un cambiamento della nostra cultura lavorativa. Si segnala, infatti, che i lavoratori con bambini o altri soggetti a Non è solo questione di lavoro part-time! carico vorrebbero ancora più flessibilità nel poter Lavorare part-time e lavorare da casa: sono queste le due gestire la propria attività lavorativa, conciliandola con tipologie di lavoro di cui vi é maggiore richiesta. Vi sono, le incombenze familiari; d’altronde, anche coloro che tuttavia, molteplici opzioni: vediamone alcune. Tipologie di lavoro flessibile Part-time Un contratto di lavoro che prevede un monte ore lavorativo minore rispetto a quello previsto dal contratto full-time Flexi-time (Orario flessibile) Il monte ore standard, previsto contrattualmente, rimane invariato, ma gli orari di entrata, uscita e le pause possono variare – entro certi limiti – ogni giorno Compressed hours (Orario Il monte ore pattuito viene concentrato in alcuni giorni della settimana e diluito concentrato) (se non azzerato) nei rimanenti. Si lavora più a lungo in alcuni giorni, ovvero, per esempio, l’equivalente di 5 normali giorni lavorativi in 4 giorni Homeworking (Lavoro da casa) Tutte, o solamente alcune delle ore previste nel contratto di lavoro, vengono svolte direttamente da casa Annualised hours (Orario Si assume come parametro di riferimento la media di ore che sono prestate annualizzato) in un anno, piuttosto che in una settimana. Un monte ore viene stabilito settimanalmente e le ore restanti (da svolgersi entro l’anno) sono svolte nei periodi di intensa attività lavorativa Term-time working (Lavoro a L’orario e i giorni lavorativi seguono le scadenze scolastiche (per agevolare tempo determinato) quindi i genitori) così si lavora durante i giorni fissati dal calendario scolastico e non si lavora durante le vacanze, rimanendo comunque nel frattempo impiegati. Time off in lieu (Riposo Se i lavoratori prestano più ore di lavoro durante i periodi di più intensa compensativo) attività possono accumulare periodo di riposo da utilizzare durante le fasi in cui vi è un carico di lavoro minore. Job-sharing Il lavoro viene svolto con una modalità part-time, condividendo con un altro dipendente i doveri e le responsabilità propri di una posizione a tempo pieno. Orario variabile o ‘time banking’ I dipendenti comunicano al proprio datore di lavoro, ogni giorno oppure ogni settimana, la propria disponibilità. Il datore di lavoro li impiega poi per brevi periodi di tempo per svolgere specifiche mansioni. 11 Modalità di lavoro flessibile come ‘eccezione’: è possibile che diventi la regola? Altra riflessione riguarda le nuove tecnologie, il cui sviluppo non potrà che facilitare una migliore gestione di lavoratori Il documento di consultazione del Governo delinea varie ragioni politiche e sociali a sostegno di un cambiamento nella nostra cultura lavorativa. Proprio per testare quanto teorizzato dal Governo abbiamo effettuato una mini-indagine trasversale fra i dipendenti di Withers, uomini e donne, alcuni dei quali genitori e altri no. Ecco i risultati. impiegati flessibilmente, rendendo possibile agli stessi lo svolgimento delle mansioni direttamente da casa o da qualunque altro ambiente che loro prediligano. In alcuni casi questa scelta potrebbe addirittura apportare un beneficio economico al datore di lavoro il quale, riducendo gli spazi di lavoro, ridurrebbe anche la spesa relativa al canone di locazione. Quanto all’idea che il lavoro flessibile possa divenire Un’opportunità per trattenere il lavoratore e per migliorare le sue competenze professionali la norma, tra i lavoratori non sono comunque mancati dubbi e perplessità: molti hanno ritenuto di non dover necessariamente ambire a modalità di lavoro flessibili Lo scopo primario della riforma è incentivare il dipendente anche nel caso in qui queste venissero riconosciute come a rimanere presso il proprio datore di lavoro, all’interno diritti tutelabili. L’interazione fra colleghi è particolarmente della propria azienda. La logica del Governo è la importante sia per estendere le conoscenze sia per seguente: la concretizzazione degli accordi sul lavoro mantenere coeso lo spirito di gruppo. Le preoccupazioni flessibile garantirebbe al datore di lavoro la conservazione riguardano anzitutto l’eventuale riduzione dell’interazione e il mantenimento all’interno dell’azienda di personale fra colleghi nel caso in cui ciascuno dovesse iniziare più motivato e, nel tempo, sempre più qualificato il lavoro ad orari diversi o lavorasse addirittura da casa. ed esperto. Questo incrementerebbe a sua volta la Alcuni dipendenti si sono poi mostrati scettici rispetto produttività e la speranzosi di incontrare il favore. Un alla percezione (positiva o meno) che il datore di lavoro circolo virtuoso di notevole valore basato sulla necessità potrebbe avere rispetto all’attualizzazione della pratica del di invogliare il dipendente a rimanere all’interno dell’azienda lavoro flessibile, in particolare, nell’ipotesi in cui si trovasse esigenze di fronte ad un elevato numero di richieste. Se la flessibilità personali di quest’ultimo, esigenze da non contrastare nel lavoro dovesse realmente iniziare a prendere piede, è ma chiaro che il datore di lavoro non potrebbe contrastarlo. Un attraverso da un’attenta amalgamare considerazione quanto più delle possibile con le tempistiche lavorative. dipendente ha osservato che, nel caso in cui il datore non dovesse dimostrare un atteggiamento positivo nei confronti Questa visione viene nel complesso approvata anche del lavoro flessibile, anche i dipendenti potrebbero non dai dipendenti di Withers, con alcuni accorgimenti. E’ sentirsi a loro agio e omologarsi quindi ai voleri del datore stato affermato che il lavoro flessibile consente a svariate di lavoro. Questo potrebbe portare ad una situazione categorie di lavoratori (impegnati nella crescita dei figli, con in cui alcuni dipendenti, speranzosi di incontrare il favor doveri assistenziali o magari pendolari con una residenza del datore di lavoro, non avanzano alcuna richiesta in molto lontana dal luogo di lavoro) di poter sperimentare tal senso, così venendosi a creare fratture e fazioni sul un’alternativa in grado di porli nella condizione di rimanere luogo di lavoro. presso il proprio datore di lavoro piuttosto che lasciarlo. Un dipendente ha osservato che se si permette ai lavoratori di Altra considerazione deve poi essere prestata al campo mantenere il controllo sul tempo da dedicare al lavoro e su di applicazione del lavoro flessibile. Esso, infatti, potrebbe quello da dedicare alle proprie attività personali, si allevia rivelarsi vincente in alcuni settori industriali o per alcuni quanto quotidianamente percepito come fattore di stress. Il ruoli lavorativi; altre tipologie di lavoro, invece, richiedono risultato? Lavoratori più felici e quindi più efficienti. la presenza fisica del dipendente in ufficio. Un meeting 12 col cliente potrebbe, ad esempio, essere tenuto via web cam o tramite telefono, ma sarebbe senz’altro privato di quella ‘componente personale’ essenzialmente unica per instaurare e coltivare una buona relazione. E ancora: nonostante il lavoro flessibile possa apportare molti benefici sia al datore che al lavoratore, non mancheranno occasioni nelle quali tutti i dipendenti dovranno essere fisicamente presenti in azienda, ad esempio, per tenere alto il morale, per migliorare il network relazionale interno Quando il lavoro incontra la disabilità Il sondaggio ‘Life Opportunities’ (fonte: Office for Disability Issues del 2010) ha posto l’accento sugli ostacoli che i lavoratori affetti da disabilità spesso incontrano nel reperire un’attività lavorativa. Tali ostacoli sono spesso dovuti all’impossibilità di modificare o ridurre i giorni o le ore di lavoro. L’impiego flessibile si pone come obiettivo anche quello di rimuovere, dove possibile, queste barriere. al team, per condividere informazioni o per garantire una Nel documento del Governo, particolare enfasi viene data tenuta costante del gruppo di lavoro. alle potenziali richieste pervenute da lavoratrici donne alle La sfida è proprio questa: trovare il giusto equilibrio tra il bisogno di flessibilità del lavoratore e il bisogno del datore di lavoro di non essere sovraccaricato da troppe e non sempre necessarie richieste. Condividere per accrescere le opportunità di lavoro La seconda ragione che il Governo cita a sostegno della prese con le responsabilità inerenti la cura dei bambini. Estendendo il diritto a tutti i lavoratori, è auspicabile che il lavoro flessibile diventi realmente accessibile a chiunque, indipendentemente dal sesso o dagli impegni familiari. Se le proposte del Governo si tradurranno in misure concrete, il lavoro flessibile potrebbe diventare parte integrante della nostra cultura del lavoro: la norma piuttosto che una sporadica eccezione. riforma adotta una visione prospettica: maggiore sarà la possibilità per lavoratori e lavoratrici di sperimentare la tempistica part-time, più questo modello incrementerà la condivisione del lavoro, accrescendo quindi il tasso di occupazione, in molti casi garantendo un lavoro a tutte quelle persone altrimenti disoccupate e riducendone di conseguenza la dipendenza dal sistema di aiuti statale. Un diritto garantito esteso a tutti lavoratori? Le opinioni sono scisse laddove il ‘lavoro flessibile’ diventi sinonimo di ‘diritto garantito’ (che la normativa attualmente prevede per coloro che hanno figli o assistono soggetti non autosufficienti) invece che un mero tassello da incastrare tra le linee guida (non legalmente vincolanti) del Codice Lo staff di Withers si trova concorde con questa previsione. di Condotta o, in alternativa, una combinazione tra le Un dipendente osserva che così come la formulazione di due soluzioni. proposte risulta utile per raggiungere i propri obiettivi, così il lavoro flessibile darebbe a molte persone una possibilità di accesso al lavoro, possibilità che diversamente queste persone non avrebbero. Un suggerimento potrebbe essere quello di introdurre una prassi (legalmente non vincolante) che fornisca ai datori di lavoro linee guida e la possibilità di decidere se e quando garantire al dipendente la possibilità di lavorare in modo flessibile a specifiche condizioni. Un’altra opinione suggerisce invece il riconoscimento di un diritto del lavoratore di rivolgersi ad un’autorità terza, indipendente e alternativa alla giustizia ordinaria nel caso in cui ritenga infondato il rifiuto del datore di lavoro. Molti temono che i cambiamenti prospettati avranno un impatto non significativo in quanto non vincolanti per legge. Se infatti la legge introducesse un diritto al lavoro flessibile i datori di lavoro sarebbero costretti ad applicare modalità 13 di lavoro alternative e nuove e non rifiuterebbero senza la minima preoccupazione richieste in merito da parte del lavoratore. Altri suggerimenti riguardano la possibilità di garantire a tutti i lavoratori un monte ore minimo di lavoro flessibile (per esempio una o due settimane all`anno) con la possibilità per il datore di lavoro di estendere ulteriormente il limite a propria discrezione. Quando il datore deve scegliere tra più richieste: a quale dare la priorità? Il Governo ha segnalato che le attuali motivazioni di economia aziendale, in grado di giustificare il rifiuto del datore di una richiesta pervenuta dal dipendente, di vedersi accordato il diritto di poter chiedere di lavorare rimarranno di in modo flessibile. Quando si tratta invece della delicata lavoro potrà comunque, una volta di fronte alle diverse verosimilmente invariate. Il datore questione dei criteri che il datore di lavoro dovrebbe richieste, tenere in considerazione altri e ulteriori fattori al adottare di fronte a molteplici richieste potenzialmente fine di valutarle. concorrenti, le voci del coro si fanno discordanti. Le risposte sono divergenti e si riferiscono alle seguenti In quali circostanze il datore di lavoro può a buon diritto categorie di persone: lavoratori malati o con gravi problemi rifiutare la richiesta personali, tutti i genitori ovvero solo genitori con figli minori, persone con a carico individui affetti da disabilità, Ulteriore aggravio di spese a carico del datore di lavoro Effetti negativi sulla capacità di soddisfare la clientela Effettiva impossibilità di reclutare nuovo personale in sostituzione Impossibilità di ridistribuire efficacemente il lavoro tra il personale in quel momento a disposizione Effetti negativi sulla qualità del lavoro dipendenti con responsabilità assistenziali, basse entrate reddituali o con una lunga anzianità di servizio. C’è, infine, una piccola minoranza che ritiene che nessuno dovrebbe poter avere la precedenza sugli altri e tutte le richieste dovrebbero essere considerate dal datore di lavoro in modo equo alla luce dell’attuale legislazione vigente in materia di discriminazioni. Datori di lavoro e lavoratori sono i giocatori principali di questa importante partita sulla nostra cultura del lavoro. Entrambe le categorie sono portatrici di interessi Effetti negativi sulle prestazioni lavorative Scarsa mole di lavoro durante i periodi in cui il dipendente propone di lavorare Previsione di cambiamenti strutturali delicati, complessi e il più delle volte antitetici: il Governo giustamente li consulta. Un nuovo intervento legislativo o un Codice di condotta sono inevitabili ed è ragionevole attendersi un significativo cambiamento nella vita lavorativa di alcuni, se non di tutti i lavoratori. Si tratta solo di attendere per verificare l’entità Tirando le somme, il dato preponderante emerso dalla di questo cambiamento e la velocità con la quale inizierà a nostra mini-indagine ha messo in luce il desiderio comune mettere radici nella nostra società. 14 Dopo un divorzio europeo, una seconda opportunità Il 14 febbraio 2011 la Corte d’Appello ha emesso una Nel marzo del 2003, la signora Freddi ha iniziato un sentenza che sovverte la decisione presa dal giudice procedimento di separazione in Italia e, nel novembre del Bodey in primo grado e che concede al signor Traversa 2004, il tribunale ha emesso la sentenza di separazione. Il di poter proporre una domanda ai sensi della Parte III del signor Traversa ha preso solo marginalmente parte a tale Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 (‘MFPA’) per procedura. La signora Freddi ha ottenuto una sentenza di ottenere una diversa modulazione dei rapporti economici a divorzio in Italia nel febbraio del 2008. Alla signora é stata seguito di un divorzio secondo la legge italiana. assegnata l’ex casa coniugale di Londra e una proprietà in Italia. Al signor Traversa, invece, è stato ordinato di pagare I fatti Il signor Traversa e la signora Freddi sono entrambi cittadini gli alimenti per i figli (fino ad allora mai pagati o richiesti in sede giudiziaria). italiani e si sono sposati in Italia nel 1987. La signora Freddi Nell’aprile del 2008 al signor Traversa è stato notificato un aveva un suo patrimonio indipendente e separato da quello avviso affinché lasciasse l’ex casa coniugale di Londra. del signor Traversa che veniva da una ‘modesta famiglia In conseguenza di ciò, quest’ultimo ha depositato un calabrese’. Il matrimonio fu contratto in Italia ai sensi della ricorso ai sensi della Parte III del ‘MFPA’ per ottenere il legge italiana, optando per il regime di separazione dei riconoscimento del diritto a una diversa configurazione dei beni. Il signor Traversa in quell’occasione non ricevette rapporti economici con l’ex moglie. alcun tipo di assistenza legale. In prima grado, non gli era stato concesso di introdurre la Dopo il matrimonio, i coniugi hanno vissuto tra l’Inghilterra domanda ex Parte III del ‘MFPA’ sulla base del fatto che (dove in seguito hanno investito nel settore della le parti avevano un prevalente collegamento con l’Italia. ristorazione) e l’Italia. Dalla loro unione sono nati, nel 1988 Tuttavia, seguendo l’importantissima decisione della Corte e nel 1991, due figli. Suprema nel caso Agbaje vs. Agbaje [2009] (che ha chiarito la corretta interpretazione e l’ambito di applicazione della Parte III del ‘MFPA’), il signor Traversa ha chiesto di essere rimesso nei termini per appellare la sentenza, e il Lord Justice Wilson lo ha autorizzato a tal fine. La decisione della Corte d’Appello Con una decisione unanime della Corte d’Appello, al signor Traversa è stato riconosciuto il diritto di presentare ricorso per una diversa configurazione dei rapporti economici con l’ex moglie, ai sensi della Parte III del ‘MFPA’. Nonostante le argomentazioni avanzate dalla signora Freddi, che includevano riferimenti al regime patrimoniale della famiglia e la tesi secondo cui la domanda del signor Traversa per ottenere un’ordinanza di adeguamento patrimoniale fosse un’azione connessa e quindi soggetta a sospensione discrezionale ai sensi del regolamento Bruxelles I, la Corte ha ritenuto che ci fosse ‘una sufficiente base’ per la presentazione della richiesta. 15 Facendo applicazione del criterio stabilito nel caso • I giudici hanno ribadito il principio stabilito dalla Corte di Agbaje, secondo il quale il parametro principale nel Giustizia Europea nella sentenza Van den Boogard vs. decidere l’ammissibilità di un ricorso è quello di ‘evitare Lauman [1997], nella quale è stato chiarito che, nel caso che siano ammesse azioni del tutto prive di fondamento’ in cui vi sia un’ordinanza mista, vale a dire un’ordinanza ma lasciare che ‘un caso fondato possa procedere’, i che contiene disposizioni in materia di mantenimento e giudici dell’appello hanno deciso che il fatto che il signor di attribuzione della proprietà (quest’ultima configurata Traversa non avesse richiesto alcun mantenimento in per produrre una divisione del patrimonio familiare), solo Italia, fosse stato oggetto di un procedimento di sfratto e gli aspetti dell’ordinanza in materia di mantenimento avesse manifestato l’intenzione di trasferire la proprietà rientrano nell’ambito del regolamento Bruxelles I. Inoltre, a proprio nome in Italia alla signora Freddi in cambio è stato deciso che la semplice presenza nell’ordinanza dell’ex casa coniugale in Inghilterra, erano circostanze di profili riguardanti il mantenimento (cioè l’ordinanza sufficienti per superare la soglia di ‘fondatezza’ richiesta italiana in questo caso) non significa che la giurisdizione dal suddetto criterio. sia stata attribuita a quello Stato membro per tutte le Dalla sentenza derivano i seguenti punti chiave: • Nonostante il filtro fissato al punto 13 del MFPA sia stato introdotto per evitare che vengano intraprese ‘cause temerarie’ e la Corte debba prendere in considerazione le circostanze del caso nel loro complesso, non sarà più necessario che un giudice, chiamato ad esaminare l’ammissibilità di una domanda, debba intraprendere una ‘rigorosa valutazione’ di tutte le circostanze. • Una volta che la domanda sia giudicata ammissibile, essa dovrà superare una serie di vagli e dovrà essere ‘evidente che il ricorrente non ne superi uno o più di questi’ perché la sua domanda non vada a buon fine. questioni finanziarie. Conseguenze Questa decisione conferma il criterio indicato dalla Suprema Corte nel caso Agbaje ai fini della valutazione, quando vi sia una preesistente sentenza straniera, dell’ammissibilità di azioni di questo tipo. Questo criterio viene applicato al caso in cui le parti siano entrambe cittadini europei. Questa impostazione conferma che la Corte continua a proteggere il suo potere discrezionale di decidere in merito alla correttezza o meno di un contratto pre-matrimoniale o, come in questo caso, la scelta del regime patrimoniale dei coniugi. • Anche se la Corte d’Appello ha apprezzato gli Questa decisione fornirà spunti di riflessione a chi argomenti dei legali della signora Freddi (secondo desidera intraprendere la via del forum shopping e cerca cui, seguendo la sentenza nel caso Radmacher, la di avanzare una richiesta di divorzio in una giurisdizione decisione delle parti di optare per il regime di separazione europea dove i riconoscimenti finanziari siano meno dei beni era vincolante e avrebbe dovuto essere generosi. sufficiente a negare l’ammissibilità del ricorso), un 16 elemento d’incertezza nel poter ritenere vincolante il Mentre si pensava che la Parte III del ‘MFPA’ mirasse a regime matrimoniale emerge nella parte della sentenza tutelare i coniugi nei casi in cui era stato pronunciato in cui si dice: ‘se sia corretto, nelle attuali circostanze, un divorzio in paesi non-europei o del terzo mondo, ora applicarlo scrupolosamente è una considerazione da potrebbe diventare uno strumento anche per quei soggetti valutare non nella domanda di ammissibilità, ma nel il cui divorzio sia stato pronunciato in Europa. Bisognerà processo che ne consegue’. La Corte, infatti, non sembra attendere per capire se da questa sentenza scaturirà una considerare l’assunto secondo cui le proprie competenze serie di nuove domande ai sensi della Parte III del ‘MFPA’, siano limitate in partenza dal regime patrimoniale nel caso in cui il divorzio sia stato concesso in Europa ed della famiglia. una parte cerchi una seconda opportunità in Inghilterra. Tassazione dei trust in Italia alla luce della Circolare 61E/2010 – un atteggiamento di chiusura da parte dell’Agenzia dell’Entrate? Con il tempismo di sempre, tra Natale e Capodanno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha emesso una nuova circolare (circolare 61E/2010) con la quale ha inteso fornire alcuni chiaramenti in materia di trattamento fiscale dei trust. Come vedremo, l’analisi interpretativa assunta dall’Amministrazione Finanziaria in questa circolare si discosta, in senso restrittivo, da quella fornita nella circolare 48E del 6 agosto 2007 e successiva circolare 43E del 10 ottobre 2009 che avevano offerto le prime linee guida alla Legge Finanziaria 2007. 1) Definizione di ‘beneficiari individuati’ ai fini dell’ imputazione dei redditi per trasparenza La circolare si occupa, in prima battuta, del tanto discusso tema delle due categorie fiscali di trust individuati dal legislatore al fine di disciplinarne il diverso trattamento fiscale: trust trasparenti e trust opachi. In linea generale il legislatore, modificando l’art. 73 del T.U.I.R, ha sancito la soggettività passiva ai fini IRES del trust. Questo vale senz’altro per i trust opachi, ossia quei trust in cui i beneficiari, sebbene espessamente mezionati nel documento di trust, non sono destinatari, in maniera automatica, dei flussi reddituali del trust, spettando alla totale discrezione dei trustee la decisione del se e quando effettuare erogazioni ai beneficiari. ritenendo che il legislatore avesse, con questo termine, inteso far riferimento all’individuazione non di una mera classe nominativa di soggetti ma di una attuale capacità controbutiva in capo agli stessi (leggi, pertanto, ‘beneficiario di reddito individuato’). Nella circolare in commento l’Agenzia, sebbene dapprima Un trattamento differenziato è stato invece disposto per i trust trasparenti, ossia quei trust in cui i beneficiari sono titolati, di diritto e in via automatica, a ricevere/percepire i redditi prodotti dal trust, per i quali il legislatore ha sancito una tassazione per trasparenza, realizzata attraverso l’imputazione dei redditi del trust in capo ai beneficiari che sono, quindi, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito. richiami la circolare 48E/2007, sembra poi cambiare orientamento in favore di un’interpretazione diametralmente opposta di ‘beneficiari individuati’ affermando che: ‘Se nell’atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari del trust, quest’ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente ‘per natura’: in tal caso, infatti, il trust configura un soggetto trasparente ex se, non rendendosi necessaria Nella circolare 48E/2007 l’Agenzia aveva per l’appunto alcuna opzione in proposito da parte dello stesso o dei precisato relativi beneficiari’. il significato di ‘beneficiario individuato’, 17 Questa precisazione mette totalmente in discussione l’approccio interpretativo assunto in passato con riferimento ai trust trasparenti e pone delle perplessità di non facile soluzione. Un’interpretazione ‘alla lettera’ di tale passaggio sembrerebbe suggerire che siano trasparenti, ai fini del meccanismo di imputazione dei redditi, anche i trust in cui il trustee abbia i più ampi poteri discrezionali in merito a eventuali distribuzioni di reddito ai beneficiari (cosiddetti trust discrezionali), solo per via del fatto che lo strumento di trust lista/menziona i beneficiari per nome. Inoltre, dubbi e difficoltà pratiche sorgono relativamente al trattamento fiscale di quei trust discrezionali in cui i benenficiari vengono individuati non per nome ma con riferimento a una determinata classe (per esempio, figli o discendenti in linea retta). Sulla base di una interpretazione letterale del passaggio di cui sopra sembrerebbe possibile sostenere che, in questo caso, non essendo fatta menzione nominativa dei beneficiari, il trust venga classificato quale trust opaco, con il risultato che trust essenzialmente identici (soprattutto nelle ipoesi in cui la classe di benenficiari sia di fatto chiusa) vengano trattati in maniera diametralmente opposta. Allo stesso modo, l’interpretazione de qua condurrebbe al risultato, a nostro dire assurdo, che trust ‘fixed’ (per esempio trust redatti per ‘i miei figli in parti uguali’), ovvero in cui i trustee non hanno alcun potere discrezionale relativamente ai beni in trust, essendo i beneficiari titolari di diritto ad una quota predeterminata del fondo di trust, verrebbero considerati anch’essi opachi. Con l’introduzione dei trust fiscalmente inesistenti l’agenzia sta cercando di combattere alla radice strutture che hanno quale scopo primario, se non unico, quello di evitare l’imputazione di redditi in capo al disponente di fatto riconducibili al disponente. L’Amministrazione finanziaria ha precisato, a chiare lettere, che l’elemento chiave dell’istituto del trust è ‘l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente’. Ne consegue che il disponente, a seguito della creazione del trust, non può riservare a se stesso il potere né il controllo sui beni del trust se la finalità ultima è di dare vita all’effetto segregativo operato dal trust su tali beni. Qualora l’attività del trustee risulti, sia dall’atto costitutivo che da altri elementi di fatto eterodiretta La ‘precisazione’ (se così si può chiamare) effettuata dalle direzioni vincolanti del disponente e/o dei beneficiari, dall’Agenzia invece di chiarire la definizione di ‘beneficiari il trust viene considerato inesistente da un punto di vista individuati’ ha l’effetto contrario di offuscare la chiara fiscale e i relativi redditi assoggettati a tassazione in capo analisi di questo termine fornita dalla circolare precedente al disponente. ed è auspicabile che tale questione venga presto sottoposta all’attenzione dei tribunali per un chiarimento giurisprudenziale. 2.) Interposizione fittizia e inesistenza fiscale del trust La ratio di fondo è senz’altro condivisibile: l’Agenzia sta, infatti, cercando di combattere alla radice quelle strutture che hanno quale scopo primario, se non unico, quello di evitare l’imputazione di redditi in capo al disponente e lo sta facendo tramite l’individuazione di categorie di Un’altra questione ampiamente toccata dalla Circolare trust ‘fiscalmente inesistenti’. Alle fattispecie di trust già 61E dell’Agenzia è quella dell’utilizzo dei trust quale individuate nella circolare n. 43E/2009 (tra le quali ricorrono veicolo apparentemente ‘legittimo’ per operare una per esempio, i trust in cui il disponente abbia il potere di mera interposizione nel possesso dei beni e dei redditi, ‘staccare la spina’ in qualsiasi momento con l’effetto di far 18 rientrare i beni nel proprio patrimonio personale o i trust a lungo termine) dalla piena disponibilità del trustee in cui il trustee può esercitare i propri poteri unicamente (si pensi, ad esempio, alle azioni e/o ai beni funzionali con il consenso del disponente o del beneficiario) all’impresa familiare). l’Amministrazione finanziaria ha aggiunto una categoria residuale (catch all provision) che intende coprire tutte quelle situazioni in cui ‘il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento di trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari’. Il coordinamento di tale norma di chiusura con la prassi vigente nell’ambito dei meccanismi di governabilità dei trust è di difficile attuazione. E’ inoltre prassi consolidata, particolarmente nei trust internazionali con disponenti di matrice continentale, quella di individuare un protector, ruolo spesso rivestito dal disponente medesimo, con una funzione di ‘garante’ dell’attività del trustee, avente il potere di rimuovere e nominarne il trustee e/o di autorizzare determinate decisioni (per esempio una modifica della classe dei beneficiari). Sulla base dell’analisi, a nostro avviso eccessivamente semplicistica, operata dall’Agenzia, sarebbe possibile sostenere che l’effetto di tali clausole e/o prassi sia proprio Gli strumenti di trust, infatti, spesso prevedono clausole quello di limitare e vincolare l’attività del trustee, facendo che hanno l’effetto di escludere certi beni (considerati così ricadere il trust nell’ambito di applicazione della inalienabili nell’ottica di un passaggio generazionale categoria residuale di trust fiscalmente inesistente. 19 Riteniamo, quindi, che l’atteggiamento dell’Agenzia sia in contrasto con la natura indipendente (fiduciary) insita nel troppo rigido e, se vogliamo, superficiale dal momento che ruolo dei protector e, in ultima analisi, dei trustee. (i) esula da un’indagine caso per caso della fattispecie in esame e (ii) non tiene in debita considerazione la natura Il potere del disponente e/o dei beneficiari di nominare i indipendente (ossia mirata unicamente alla protezione trustee e/o i protector (che possono a loro volta nominare degli interessi dei beneficiari) del ruolo di protector che e rimuovere i trustee) non è, pertanto, conclusivo del viene spesso riservato al disponente o al beneficiario fatto che il disponente/beneficiario mantenga un controllo chiave, nell’ambito dei meccanismi di governabilità personale sulla gestione del trust, dal momento che tale del trust. potere è di natura fiduciary e come tale può essere solo esercitato nell’interesse dei beneficiari. L’interpretazione restrittiva assunta dall’Agenzia è, inoltre, chiaramente incompatibile con la giurisprudenza I trustee avrebbero la possibilità di rivolgersi al tribunale anglosassone che, in più occasioni, ha evidenziato la natura per ottenere directions qualora non condividano le scelte (ossia indipendente) del ruolo del protector. Il termine effettuate dai protector (si veda Commonwealth of Australia ‘fiduciary’ che viene utilizzato in inglese per descrivere il v Colonial Weaving Co (1922) 31 CLR 4210); inoltre ruolo del protector nel contesto della struttura di trust non è stata confermata la generale giurisdizione (inherent va confuso con il concetto di istituto fiduciario conosciuto jurisdiction) dei tribunali di rimuovere i protector le cui dal diritto italiano: il fiduciario è soggetto alle istruzioni del azioni siano chiaramente in conflitto con i propri doveri (Re fiduciante mentre, come già accennato sopra, il protector è Papadimitriou [2004] W.T. L. R. 1141). Pertanto, nel caso indipendente ed esercita i propri poteri unicamente a tutela in cui un disponente usurpasse il proprio ruolo di protector degli interessi dei beneficiari, contro potenziali abusi da al fine di ‘manovrare’ le azioni dei trustee relativamente parte dei trustee. ai beni in trust in proprio favore (come se, di fatto, il trust non esistesse) i trustee/beneficiari possono richiedere la Giusto per citare un caso, in Inland Revenue Commission censura del tribunale e, in casi estremi, la rimozione del v Schroder [1983] STC 480, il disponente aveva ritenuto il disponente-cum-protector. potere di revoca e nomina del trustee (tramite un comitato di protector, da lui nominati e in assenza di un comitato, Alla luce dell’approccio giurisprudenziale assunto dai direttamente dal disponente medesimo). Lo strumento di tribunali di common law, l’indirizzo sposato dall’Agenzia trust aveva altresì disposto che certi poteri dispositivi del nella circolare risulta ancor più ingiustificato e grossolano. trustee venissero esercitati solo con il previo consenso del Allo stato attuale, nel contesto di trust internazionali comitato dei protector. I poteri di nomina di nuovi trustee con disponenti e/o beneficiari italiani per i quali opera la nonchè i poteri di veto esercitati dal comitato dei protector presunzione di residenza in Italia, l’atteggiamento più cauto (e in sua assenza, dal disponente), erano stati utilizzati dal è quello di suggerire che le funzioni del protector vengano fisco britannico per sostenere che il settlor aveva mantenuto affidate a persone terze (ossia diverse e indipendenti dal un controllo effettivo sui beni in trust e che pertanto lo disponente e/o beneficiari) per evitare di ricadere in una stesso dovesse essere il soggetto passivo d’imposta delle fattispecie di automatica inesistenza fiscale del trust. relativamente ai redditi del trust. Il tribunale inglese, adito in sede d’appello, ha smentito l’approccio del fisco secondo il Ciò, almeno, fintanto che la stretta assunta dall’Agenzia quale il solo potere di nomina e revoca dei trustee ritenuto non si rilassi. dal disponente, direttamente o per il tramite del comitato dei protector, avrebbe avuto l’effetto di determinare un controllo automatico e vincolante sul trustee. Il tribunale ha, infatti, sposato la tesi secondo cui tale approccio sarebbe 20 Law and order Alcune considerazioni legali che devono essere valutate siete residenti, non domiciliati, le tasse saranno imponibili prima di trasferirsi nel Regno Unito. solo su redditi e guadagni prodotti o ‘remitted’ (rimessi) in Quando si decide di traslocare in una nuova casa, è Inghilterra. Gli introiti non inglesi (ossia, i redditi derivanti opportuno informarsi il più possibile riguardo al luogo in cui da investimenti) e i guadagni che manterrete (o utilizzerete) si andrà ad abitare. Nel trasferimento in uno stato estero fuori dal paese non saranno soggetti a tassazione inglese. è bene considerare l’ulteriore complicazione di un diverso Dall’altro lato, se siete residenti e domiciliati in Inghilterra, sistema legale. Seguono alcuni dei tanti aspetti legali da ogni vostro patrimonio e introito, ovunque sia allocato nel valutare, se si decide di trasferirsi in UK. mondo, sarà soggetto a tassazione inglese. Trasferire fondi nel Regno Unito Le persone domiciliate nel Regno Unito ed ivi residenti da lungo tempo (per almeno 7 dei precedenti anni Una persona che intenda trasferirsi in UK dovrà considerare contributivi) devono pagare un contributo pari a £30.000 le specifiche necessità che seguiranno tale trasferimento se vogliono continuare ad utilizzare la tassazione sulla e ottenere assistenza legale ad hoc. Ad esempio, se ha intenzione di acquistare una casa in Inghilterra, potrebbe voler portare denaro sufficiente per pagare la caparra. Sarà fondamentale il tipo e la fonte di tali fondi, così come base del concetto di ‘remittance’. Tale richiesta deve essere effettuata, pagando il contributo, una volta all’anno. il momento in cui saranno portati in Inghilterra. Infatti, In conformità a queste regole, con un’appropriata assistenza trasferirsi nel Regno Unito senza un’appropriata assistenza legale, un individuo che intenda risiedere nel Regno Unito legale può significare, in futuro, una sostanziosa ed inutile esposizione fiscale. (rimanendo domiciliato all’estero) può strutturare il proprio patrimonio in modo da minimizzare l’esposizione alle Le tasse inglesi sui redditi personali e da capitale sono tasse inglesi. In questo senso, una pianificazione, prima imposte in base alla residenza e domicilio. La nazionalità del trasferimento della residenza, è il punto centrale per del soggetto imponibile non è considerata. In sostanza, se assicurarsi un trattamento favorevole. 21 Tassazione dei trust Le quattro questioni brevemente trattate qui sopra sono Non è raro che i disponenti di un trust svolgano anche il ruolo di trustee. In questo caso, prima di trasferirsi in UK, sarebbe opportuno rivolgersi a degli esperti per valutare solo alcuni degli aspetti che devono essere considerati. Tasse di successione ereditaria se sia appropriato rinunciare a tale ruolo. Altrimenti, è Il Regno Unito impone tasse successorie su tutti i beni possibile che tutti i beni posseduti a livello globale dal posseduti a livello globale dal deceduto ivi domiciliato trust perché o equiparato ad un domiciliato al momento della morte. riconducibili all’Inghilterra, in ragione del fatto che il trustee siano soggetti a tassazione inglese Se il de cuius non è domiciliato o equiparato, le tasse è residente nel Regno Unito, anche se domiciliato altrove. saranno dovute solo sui beni situati all’interno dello Stato. Tutto ciò anche che, nel caso in cui il patrimonio fosse Ai sensi dell’attuale legge, una persona sarà considerata detenuto direttamente dall’individuo, e non attraverso domiciliata nel Regno Unito se è residente per almeno 17 un trust, lo stesso sarebbe stato tassato solamente sulla dei precedenti 20 anni. base ‘remittance’. Quando entrambi i coniugi sono domiciliati (o equiparati) Ad esempio, è abbastanza comune, negli Stati Uniti, che nel Regno Unito, è prevista un’illimitata esenzione dalle una persona costituisca un trust revocabile come parte tasse di successione per il coniuge sopravvissuto. Così, della pianificazione patrimoniale. Il disponente in genere le tasse di successione possono essere rinviate sino al svolgerà la funzione di trustee. Dato che il trust è revocabile, decesso del secondo coniuge. D’altro canto se solamente il trust è neutro per la fiscalità federale statunitense. uno dei coniugi è domiciliato o equiparato, alla sua morte Pertanto, il principale vantaggio del trust revocabile è l’esenzione sarà limitata a £55.000 se i beni saranno l’elusione dell’omologazione. Si tratta del procedimento, di trasferiti al coniuge non domiciliato. Ciò può significare una fronte al tribunale, in cui i beni di una persona deceduta tassazione sostanziosa. Un’appropriata pianificazione può sono raccolti e distribuiti ai beneficiari. Questo processo ridurre questo pesante onere fiscale. può essere dispendioso e comportare lungaggini. Ad ogni modo, nella misura in cui il de cuius ha stabilito e conferito beni nel trust revocabile mentre era in vita, il patrimonio del trust sarà esente dall’omologazione. È questo il motivo per cui molti americani che si trasferiscono in Inghilterra costituiscono e conferiscono beni in trust. Accordi prematrimoniali Fino a poco tempo fa, le coppie che si trasferivano nel Regno Unito erano spesso scioccate nell’apprendere che gli accordi prematrimoniali non fossero vincolanti in Inghilterra. Oggi la legge si è evoluta grazie ad una Il problema della tassazione può essere agevolmente decisione della Corte Suprema dello scorso mese. risolto, prima di trasferirsi in Inghilterra, rinunciando Adesso, se gli accordi sono ‘equi’, si presume che al ruolo di trustee in favore di altro soggetto residente siano vincolanti. all’estero. Sfortunatamente, molte persone non adottano tale accortezza e si ritrovano inutilmente esposte alla tassazione inglese. Se vi siete già trasferiti nel Regno Erik Wallace e Sarah Cormack Unito senza dimettervi, potrebbe ancora esserci qualche Withers LLP ha pubblicato un opuscolo illustrativo opzione, ma la questione sarà più complessa. chiamato ‘Opening Doors in London’ che esamina in È evidente che il trasferimento in un paese straniero possa essere stressante. Tuttavia, con una certa cautela nel preparare e pianificare è possibile evitare alcune delle insidie legali e ritrovarsi con un regime fiscale agevolato. 22 dettaglio ciò che devono e ciò che non devono fare gli americani che vivono e lavorano a Londra. Per ottenere una copia gratuita contattare [email protected]. Il Securities Alert americano: il nuovo regolamento 13h-1 sulla segnalazione degli operatori di grandi dimensioni Lo scorso 26 luglio la Securities and Exchange Commission (SEC) ha adottato un nuovo regolamento che introduce per gli operatori finanziari di grandi dimensioni (c.d. large traders) l’obbligo di registrare le proprie credenziali nel database della SEC al fine di ottenere l’assegnazione di un numero identificativo da comunicare ai propri brokerdealer registrati negli Stati Uniti. Le società dovranno dunque aggregare le attività di trading di tutte le proprie controllate per verificare se il gruppo affiliato oltrepassa la soglia di segnalazione prevista. La nuova normativa dovrebbe essere in vigore da Ottobre, 2011. • 2 milioni di azioni o 20 milioni di dollari in un giorno; oppure • 20 milioni di azioni o 200 milioni di dollari nel corso di un mese. Le operazioni di acquisto e vendita vengono sommate senza che si operino compensazioni o si mettano in relazione i vari account finanziari, incluse le posizioni di copertura (hedge positions). Alcune transazioni, ad esempio le donazioni o alcune operazioni commerciali, restano al di fuori del conteggio. Tutti gli operatori di grandi dimensioni devono quindi Il nuovo regolamento 13h-1 introduce la definizione registrarsi presso la SEC solitamente entro dieci giorni di ‘operatore di grandi dimensioni’ intendendo quel dal momento in cui è stata superata la soglia prevista soggetto che esegue in proprio o tramite terzi investimenti tramite la compilazione del modulo 13H via EDGAR. Al discrezionali su uno o più account finanziari ed effettua momento della registrazione la SEC assegnerà ad ogni operazioni di acquisto o vendita di azioni quotate nuovo iscritto il numero di identificazione da fornire ai nel mercato statunitense e/o opzioni per un importo broker-dealer registrati negli Stati Uniti che eseguano complessivo pari o superiore a: operazioni per conto dello stesso. Il modulo 13H richiede 23 Tutti gli operatori di grandi dimensioni devono quindi registrarsi presso la SEC è difficile capire in che modo questi operatori debbano comunicare i propri dati a quest’ultimi. Perciò si rende necessario da parte della SEC un chiarimento in merito. Le società estere alle quale le leggi sulla privacy vietassero la comunicazione delle informazioni necessarie per la presentazione del modulo 13H potrebbero chiedere una deroga ai sensi dell’art. 36 dell’Exchange Act. Tuttavia la SEC ritiene decisamente improbabile che le leggi di un l’inserimento di diverse informazioni quali la descrizione generale delle strategie su cui si basa il trading e la lista degli affiliati con gli annessi organigrammi. Il regolamento 13h-1 si applica anche agli operatori che ‘effettuano transazioni utilizzando i mezzi adoperati nel territorio degli Stati Uniti’ e che quindi utilizzano intermediari esteri con account presso broker-dealer statunitensi. Non sono però ancora chiari gli obblighi a cui sono tenuti tali operatori. Un operatore straniero di grandi Paese possano arrivare a vietare gli adempimenti del modulo 13H. In conclusione, solo i broker-dealer registrati negli Stati Uniti sono soggetti alle nuove regole di monitoraggio, registrazione e notifica. Gli intermediari esteri che svolgono operazioni per conto di soggetti stranieri non devono richiedere o rivelare ai broker-dealer l’identità dei loro clienti finali, né i broker-dealer devono identificare i clienti finali di tali intermediari esteri. dimensioni potrebbe quindi non avere alcun account o È evidente che si tratta di un ulteriore obbligo informativo rapporto diretto con broker-dealer statunitensi. Quindi imposto dalla SEC. Obbligo di segnalazione previsto per gli investimenti diretti effettuati in imprese commerciali statunitensi da soggetti extra-US Gli investitori italiani interessati al mercato statunitense non presentare presso l’U.S. Bureau of Economic Analysis. devono tralasciare i dettami della poco diffusa e spesso Considerata la crescente attenzione dei governi rispetto trascurata normativa di settore, meglio conosciuta come all’applicazione pratica di questa normativa, il seguente ‘International Investment and Trade in Services Survey articolo si propone di sensibilizzare gli investitori italiani Act (c.d. ‘Act’). Tale normativa prevede per qualunque impegnati nel mercato statunitense, cercando di mettere entità commerciale statunitense nella quale un soggetto in luce le disposizioni chiave della legge suddetta e dei extra-US acquisisca o arrivi a controllare, direttamente regolamenti emanati in applicazione della stessa. o indirettamente, una percentuale dei diritti di voto pari o maggiore del 10% o una partecipazione equivalente nel La normativa inizialmente emanata nel 1975 aveva caso di soggetti privi di personalità giuridica – sia attraverso lo scopo di raccogliere informazioni sugli investimenti la creazione di una nuova impresa commerciale negli Stati internazionali Uniti, sia attraverso l’acquisizione di un’impresa già attiva dall’anno 2003, l’obbligo di segnalazione è stato reso degli Stati Uniti o sia attraverso l’acquisto di assets o beni obbligatorio, insieme alla previsione di alcune deroghe da immobili negli Stati Uniti – l’obbligatoria compilazione di un lato e a sanzioni per omessa segnalazione dall’altro. report (o in alternativa di una richiesta di esenzione) da Secondo quanto oggi in vigore, un’impresa statunitense 24 effettuati negli Stati Uniti. A partire nella quale un soggetto extra-US (persona fisica o qualsiasi funzionario, dirigente, dipendente o agente di giuridica) acquisisca, direttamente o indirettamente, una qualunque società che partecipi consapevolmente a tali percentuale dei diritti di voto pari o superiore al 10% (o violazioni degli obblighi imposti, potrà essere punito con una partecipazione equivalente nel caso in cui si tratti di una multa, con la reclusione o con entrambe. Nonostante un soggetto privo di personalità giuridica c.d. ‘Reporting la previsione di tali sanzioni, l’obbligo di comunicazione Affiliate’) dovrà impegnarsi alla periodica compilazione viene spesso trascurato sia dai soggetti extra-US portatori di report da presentare al Department of Commerce di interessi economici negli stati uniti sia da parte delle Bureau of Economic Analysis (c.d. ‘BEA’). Restano in imprese statunitensi qualificate come Reporting Affiliates. questo senso incluse anche tutte le partecipazioni estere in proprietà immobiliari ad eccezione degli immobili adibiti ad uso residenziale e detenuti esclusivamente per uso personale senza fini di lucro. Tenuto conto degli ampi margini della suddetta previsione, moltissime imprese L’obbligo di compilazione prevede una rilevazione iniziale e altre trimestrali (Modulo BE-605), un sondaggio annuale (Modulo BE-15) e un’indagine sul benchmark (Modulo BE-12) da presentare ogni cinque anni. statunitensi partecipate per il 10% o più da soggetti extra- Rilevazione iniziale e trimestrale – Modulo BE-605. Se US, dovrebbero essere soggette agli obblighi previsti. un soggetto extra-US detiene nel corso di un trimestre il 10% o più dei diritti di voto (o l’equivalente) questo Un inadempimento di natura colposa rispetto all’obbligo sarà obbligato a presentare il Modulo BE-605 anche se di segnalazione può comportare per il Reporting Affiliate l’impresa statunitense è stata fondata, acquisita, liquidata, sanzioni di tipo civilistico, intendendo in tal senso quelle venduta o è rimasta inattiva nel corso del trimestre. Ci pecuniarie (tra $2.500 e $25.000) e includendo anche sono alcune deroghe a tale previsione e queste ricorrono l’emissione di provvedimenti di tipo ingiuntivo. Quando la quando (i) un soggetto extra-US non ha detenuto natura dell’omissione è invece dolosa, potranno essere partecipazioni pari o maggiori alla soglia del 10% dei diritti comminate pene sia di tipo pecuniario (oltre $10.000) di voto (o l’equivalente) in nessuna impresa commerciale che di tipo detentivo (reclusione fino ad un anno). Inoltre, statunitense durante il trimestre, (ii) il valore del totale 25 delle attività, delle vendite o dei ricavi d’esercizio lordi e un soggetto extra-US in una filiale statunitense è detenuta l’utile netto (passivo) della filiale USA é pari o inferiore a indirettamente attraverso un’altra filiale statunitense di $60 milioni (in positivo o negativo) per l’anno più recente di proprietà del soggetto extra-US e la filiale statunitense rendicontazione finanziaria, oppure (iii) la partecipazione di indirettamente controllata non ha nessuna transazione diretta con la società madre extra-US o con le filiali extraUS della società madre non-US. Detto questo, un’impresa statunitense i cui requisiti incontrino una delle suddette eccezioni, dovrà comunque inoltrare richiesta di esenzione completando una sezione specifica del Modulo BE-605 una volta ogni anno. Sondaggio annuale – Modulo BE-15. Il Modulo BE-15 riguarda l’indagine annuale condotta sui dati finanziari e gestionali dei Reporting Affiliates. L’indagine annuale si compone di diversi e vari moduli e di una richiesta da compilare nel caso in cui si voglia usufruire dell’esenzione. La determinazione del tipo di report applicabile dipende da più fattori quali (i) l’importo totale delle attività, vendite o ricavi d’esercizio lordi o l’utile netto (passivo) dei Reporting Affiliate, e (ii) se il Reporting Affiliate è detenuto da soggetti extra-US tramite partecipazioni di maggioranza o di minoranza. Se nessuno degli importi sopraindicati è superiore a $40 milioni per l’anno di riferimento, il Modulo BE-15 (Domanda di esenzione) può essere presentato e il Reporting Affiliate sarà esentato dall’obbligo di rendicontazione annuale a meno che non sia proprio il BEA ad inoltrargli il Modulo BE-15. Indagine sul Benchmark – Modulo BE-12. L’indagine sul parametro di riferimento benchmark viene condotta una volta ogni cinque anni attraverso la compilazione del Modulo BE-12. L’ultima indagine si riferisce all’anno 2007. Se l’impresa statunitense era detenuta per il 10% da soggetti extra-US al termine dell’anno fiscale dell’azienda il quale si concludeva nel 2007, era necessario presentare il Modulo BE-12. Nel 2007 il parametro di riferimento benchmark era composto da una serie di report di segnalazione e da una richiesta di non presentazione. La quantità e il tipo di dati da segnalare variava rispetto a più fattori, quali ad esempio la dimensione del Reporting Affiliate, la sua natura di istituto bancario o meno oppure il tipo di partecipazione detenuta al suo interno da investitori diretti stranieri quali azionisti di maggioranza oppure di minoranza. 26 more Italian speakers: Per ulteriori informazioni in Italiano si prega di contattare / for further information, please contact: Chairman Anthony Indiamo Milan [email protected] Milan London [email protected] [email protected] London [email protected] New York London [email protected] [email protected] London [email protected] London Zurich Hong Kong London [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Milan London Milan New York London [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] London [email protected] London [email protected] London [email protected] Contenzioso/Litigation Riccardo Buizza Peter Wood Diritto Fallimentare/Insolvency Roberto Moruzzi Investimenti Immobiliari/Real Estate James Carolan Nicholas Vaughan Diritto del Lavoro/Employment Claire Christy Diritto Tributario/Wealth Planning Fernando Gandioli Judith Ingham Head of Swiss Italian Desk Joe Field Head of Hong Kong Italian Desk Filippo Noseda Diritto Societario/Corporate/Commercial, Corporate Finance Roberta Crivellaro Office Managing Director, Italian Practice Co-ordinator of Italian Desks Nadia Ignatius Luigi M. 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