Ticino
TAXeNEWS
2003/3
Dicembre
Novità in ambito fiscale
e legale per il settore
industriale e finanziario
Siamo lieti di illustrarvi di seguito gli ultimi sviluppi in ambito
fiscale nazionale ed in particolare riguardanti la tassazione
di opzioni per dipendenti con clausola di vesting, gli effetti
IVA di privilegi concernenti le imposte dirette, il trattamento
IVA di mutui con un tasso d‘interesse ridotto o con rinuncia
al rimborso in seguito alla modifica del promemoria 23
concernente i contributi dei soci, dei terzi ed i contributi in
caso di risanamento. Segue una breve presentazione della
nuova prassi applicata dall‘amministrazione federale delle
contribuzioni circa la correzione di fatturazioni incomplete.
In ambito legale questa edizione riassume i maggiori effetti
dell‘introduzione delle normative più significative contro
il riciclaggio di denaro e del nuovo accordo di Basilea II.
Essa illustra inoltre l‘evoluzione del diritto penale in ambito
di Insider Trading e della responsabilità penale in seno
alle imprese. Infine informa sugli sviluppi relativi al nuovo
certificato di lavoro ed esamina le possibilità di risparmio e
di pianificazione fiscale in ambito degli emolumenti versati ai
consiglieri d‘amministrazione residenti all‘estero.
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I. Novità Fiscali
1. Imposte dirette
1.1 Tassazione di opzioni per dipendenti con clausola di vesting
L’amministrazione federale delle contribuzioni („AFC“) ha emesso il 6 maggio 2003 una lettera
circolare all’attenzione delle amministrazioni fiscali cantonali contenente importanti precisazioni sulla circolare numero 5 del 5 aprile 1997 relativa all’imposizione delle azioni ed opzioni di
dipendenti. Si tratta di una direttiva interna sull’accertamento dell’imponibile ai fini dell’imposta
diretta federale.
Oggetto della lettera circolare è la determinazione del momento della tassazione delle opzioni
con una clausola “vesting”, cioè una clausola che prevede la perdita dei diritti inerenti alle opzioni assegnate prima della scadenza di un certo periodo (periodo di vesting), a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro oppure del mancato raggiungimento dei risultati prestabiliti.
Finora i diritti inerenti alle opzioni valutabili con periodo di vesting venivano considerati
dall’AFC e dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni in Ticino come acquisiti al momento del ricevimento delle opzioni e, di conseguenza, tassati al momento dell’attribuzione. Di
eventuali restrizioni relative alla trasferibilità e all’esercizio veniva tenuto conto con un valore
scontato in base al periodo durante il quale le opzioni erano bloccate. In caso di perdita dei
diritti inerenti alle opzioni prima della scadenza del periodo di vesting oppure del periodo di
blocco, l’amministrazione cantonale delle contribuzioni del Cantone Ticino era disponibile a
valutare per ogni singolo caso i fatti nuovi che giustificavano la considerazione di un reddito negativo (“Minuslohn”) nell’ambito di una tassazione ancora aperta, ciò affinché il dipendente non
subisse un’imposizione accresciuta rispetto alla reale capacità contributiva.
Secondo la nuova prassi le opzioni con una clausola di vesting non sono più imponibili al momento della rimessa. Fintanto che le opzioni sono soggette a condizioni e a restrizioni relative
alla loro trasferibilità e - dopo la scadenza del periodo di vesting – al loro esercizio, esse sono
considerate delle semplici aspettative. La maggioranza dei piani di opzioni per dipendenti utilizzati dalle società prevedono delle limitazioni anche dopo la scadenza del periodo di
vesting (p.es. la perdita del diritto di esercitare l’opzione in caso di risoluzione immediata del
rapporto di lavoro oppure la limitazione del periodo per l’esercizio dell’opzione nel caso in cui
il collaboratore lasci l’azienda). Secondo la menzionata circolare, in questi casi il dipendente
consegue un reddito imponibile solo al momento dell’esercizio dell’opzione. Di conseguenza, l’imposizione avviene al momento dell’esercizio. Il datore di lavoro deve pertanto indicare
sul certificato di lavoro l’”utile di esercizio” (differenza tra il corso delle azioni al momento
dell’esercizio e il prezzo effettivamente pagato per l’acquisto delle azioni) e trattenere i rispettivi
oneri sociali.
Il vantaggio di questa soluzione consiste nel fatto che non è più necessario né tener conto del
reddito negativo (“Minuslohn”) in caso di perdita dei diritti inerenti alle opzioni durante il periodo di vesting o il periodo di restrizione dell’esercizio, né confrontarsi con la problematica di
effetti diversi sulla progressione al momento della rimessa o al momento della perdita dei diritti
inerenti all’opzione.
Questa nuova prassi si scosta dalla decisione del tribunale amministrativo del Cantone Zurigo
del 20 novembre 2002 che aveva statuito che la tassazione di opzioni soggette a periodi di
vesting sono imponibili al momento del vesting. Questa soluzione non permetteva infatti una
correzione della tassazione in caso di una perdita dei diritti inerenti alle opzioni dopo la scadenza del periodo di vesting ma prima della scadenza del periodo di blocco relativo all’esercizio.
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Inoltre essa comportava un onere amministrativo supplementare per il datore di lavoro, il quale
ai fini delle imposte cantonali e dell’imposta federale diretta doveva allestire due certificati di salario diversi e provvedere a due valutazioni in momenti diversi. Nel frattempo l’amministrazione
cantonale delle contribuzioni del Cantone Zurigo ha pubblicato un promemoria nel quale viene
ripresa la prassi della lettera circolare del 6 maggio 2003.
La lettera circolare è vincolante ai fini dell’imposta federale diretta. I Cantoni non sono però
obbligati a seguire questa nuova prassi ai fini delle imposte sul reddito cantonale e comunale.
Nel Cantone Ticino l’amministrazione cantonale delle contribuzioni intende seguire la nuova
prassi concernente le opzioni soggette a periodi di vesting.
In caso di un cambiamento di prassi, il dipendente ha diritto di essere tassato secondo la nuova
prassi per i periodi fiscali per i quali non è ancora cresciuta in giudicato la tassazione definitiva.
Consegnando una dichiarazione rettificata e chiedendo la tassazione delle opzioni soggette a
periodi di vesting secondo la nuova prassi al momento dell’esercizio, soprattutto in mercati in
flessione si possono risolvere a favore del contribuente l’imposizione di queste opzioni. Rimane
aperta la questione a sapere se il dipendente che non è ancora stato tassato definitivamente, può
chiedere l’applicazione della nuova prassi anche nel caso in cui è stata preventivamente negoziata l’imposizione al momento dell’attribuzione oppure al momento del vesting delle opzioni.
Nel caso invece in cui opzioni valutabili sono state tassate secondo la vecchia prassi al momento dell’attribuzione delle opzioni, una seconda tassazione al momento dell’esercizio è esclusa
a causa del divieto dell’imposizione confiscatoria e del principio dell’imposizione secondo la
capacità contributiva.
Il nostro team di consulenti rimane volentieri a vostra disposizione per analizzare gli effetti
provocati da questo cambiamento di prassi e gli eventuali rischi di doppia imposizione in fattispecie intercantonali dovuti all’assenza di un approccio unitario della questione e per identificare nuove opportunità di pianificazione. Considerando inoltre che l’AFC non ha emanato
delle disposizioni transitorie in materia, a dipendenza del piano delle opzioni può risultare utile
negoziare preventivamente con l’amministrazione cantonale delle contribuzioni il momento
dell’acquisizione irrevocabile dei diritti inerenti all’opzione.
2. Imposta sul valore aggiunto
2.1 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel caso di privilegi concernenti le
imposte dirette
Con la comunicazione del 11 marzo 2003, l’AFC divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, precisa la sua prassi concernente la riduzione della deduzione dell’imposta precedente
nei casi di :
Imprese che in conformità delle disposizioni in materia di imposte dirette della Confederazione e dei Cantoni, non sono assoggettate ad imposte
Imprese alle quali il potere pubblico concede delle agevolazioni fiscali o altri simili privilegi previsti dalle leggi
Nonostante le citate facilitazioni siano qualificabili quali doni o sussidi ai sensi dell’art. 38 cpv.
8 LIVA e dunque comporterebbero una riduzione della deduzione dell’imposta precedente, per
motivi economici l’amministrazione rinuncia a far valere questa riduzione poiché spesso risulta
estremamente difficile calcolare in cifre precise i vantaggi fiscali ottenuti. Con questa precisazione vengono pertanto eliminati i dubbi preesistenti.
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2.2 Modifica del promemoria N. 23: Trattamento IVA dei mutui senza interessi o con interessi
ridotti e dei mutui con rinuncia al rimborso
Con effetto al 1° luglio 2003 l’AFC ha sostituito il promemoria n. 23 “Contributi in caso di risanamenti” con un nuovo promemoria “Contributi dei soci, contributi dei terzi e contributi in caso
di risanamento”. Il promemoria ora regola anche il trattamento IVA dei contributi dei soci e dei
contributi di terzi versati all’infuori di un caso di risanamento. Secondo il nuovo promemoria i
contributi dei soci a società di capitali e a cooperative quali gli investimenti in capitale, l’aggio,
le sovvenzioni e i contributi a fondo perso, le rinunce ai crediti e le postergazioni per mutui concessi, le rinunce e riduzioni d’interessi e l’attribuzione di diritti di superficie, non comportano
una riduzione della deduzione dell’imposta precedente, se sono giustificati dall’uso aziendale
commerciale.
Ai sensi del promemoria n. 23, sono considerati dei contributi giustificati dall’uso aziendale/
commerciale, quelli che in base ai documenti e all’insieme delle circostanze lasciano supporre
che, al momento della loro cessione, l’azienda possa realizzare una redditività proporzionata
tale da conservare gli investimenti di capitale ed i contributi effettuati.
La summenzionata revisione del promemoria n. 23 necessita di una corrispondente modifica
della cifra 1.2.3.5 dell’opuscolo speciale n. 06 “Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione”. Dal 1. luglio 2003, nei rapporti di debito fra i soci e la
società di capitali o rispettivamente la cooperativa, i mutui con interessi di favore o senza interessi, le rinunce ad interessi, le riduzioni d’interessi, le rinunce ai crediti e le postergazioni in
relazione a mutui, qualora giustificati dall’uso aziendale/commerciale, non valgono quale doni
che originano una deduzione proporzionata della deduzione dell’imposta precedente.
2.3 Fatturazione
Recentemente sulla homepage dell’IVA (http://www.estv.admin.ch/data/mwst/i/rechnung/
uebersicht.html) è stato trattato il tema “Imposta sul valore aggiunto e fatturazione”.
Di seguito sono elencate le domande più frequenti riferite al metodo di fatturazione, alle quali è
stata data risposta:
Che cosa devono contenere le fatture per dar diritto alla deduzione dell’imposta precedente o al rimborso dell’IVA?
Con quale nome/ditta il prestatore è abilitato a presentarsi nelle transazioni commerciali?
A che cosa occorre prestare particolare attenzione nell’emissione di note di credito?
In quali casi occorre prestare particolare attenzione alla forma delle fatture?
Come dev’essere fatturata l’IVA nei pagamenti in acconto e pagamenti parziali?
A che cosa occorre prestare attenzione nella fatturazione ad acquirenti all’estero con diritto
al rimborso?
A che cosa occorre prestare attenzione nella fatturazione in valuta estera?
A che cosa occorre prestare particolare attenzione nella fatturazione ad acquirenti
all’estero che sono iscritti nel registro dei contribuenti svizzero?
A che cosa occorre prestare particolare attenzione nella fatturazione relativa all’imposizione
dei margini e alla procedura di notifica (trasferimento di un patrimonio totale o parziale)?
Possono essere accettate fatture in cui l’indirizzo del destinatario e l’indirizzo di consegna
non corrispondono? Come occorre procedere quando le fatture sono indirizzate personalmente ai collaboratori?
I telefax e mail legittimano la deduzione dell’imposta precedente?
Le fatture possono essere corrette successivamente?
Come devono essere trattate le diminuzioni della controprestazione, le perdite su debitori e
simili?
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Grazie ai vari “link” presenti nel testo si accede facilmente agli articoli di legge pertinenti e alle
informazioni dettagliate contenute nel promemoria dell’AFC, ai prospetti ed alle sentenze del
Tribunale federale.
La prassi dell’AFC consente, in determinati casi, di rettificare successivamente la fatturazione.
Al destinatario contribuente viene infatti data la possibilità di correggere la fattura incompleta
mediante il modulo 1550 dell’AFC (conferma del prestatore al destinatario per permettergli la
deduzione a posteriori dell’imposta precedente nei casi di lacune formali della fattura o nota di
credito) oppure per mezzo di un’attestazione creata di propria iniziativa che contenga quanto
richiesto sul modulo 1550. Dopo aver fatto completare e firmare il modulo 1550 dal prestatore, i
destinatari della prestazione hanno il diritto alla deduzione a posteriori. Fino ad oggi tali correzioni erano solo possibili in ambito di una revisione IVA con il modulo 1310.
Il modulo di rettifica n. 1550 è tuttavia utilizzabile solamente nei seguenti casi:
Nella fattura risulta mancante il numero IVA del prestatore;
La fattura non è completa di data, genere, oggetto, entità della fornitura o prestazione di
servizi;
Nella fatturazione manca l’aliquota d’imposta (sia in caso di menzione esplicita dell’IVA
sia in caso d’imposta inclusa).
La correzione non è invece possibile quando la fattura non indica (o non indica in modo corretto) il nome/la ditta e l’indirizzo del prestatore e/o del destinatario (per ricevute di cassa o scontrini, l’indicazione del nome e dell’indirizzo del destinatario è necessaria unicamente quando
gli importi superano i 200 franchi per ricevuta), l’importo della fattura (controprestazione) o
l’importo d’imposta dovuto (eccezione: l’importo d’imposta è incluso nella controprestazione).
Per ulteriori informazioni in merito ai temi trattati siete pregati di rivolgervi a:
PricewaterhouseCoopers SA
Rocco Arcidiacono
Via Cattori 3, 6900 Lugano-Paradiso
Tél.
+41 91 986 56 50
Fax
+41 91 986 56 05
E-Mail: [email protected]
PricewaterhouseCoopers SA
Dr. Simone Egeler
Via Cattori 3, 6900 Lugano-Paradiso
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Fax
+41 91 986 56 05
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oppure al vostro consulente personale
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II. Novità legali in ambito finanziario
1. Nuove normative contro il riciclaggio
Con l’introduzione sistematica di nuove normative, la piazza finanziaria svizzera sta vivendo
un periodo di importanti cambiamenti e sfide. Tra le nuove normative più significative vanno
senz’altro annoverate la nuova Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche e
la nuova Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio (ORD-CFB). Tali disposizioni sono entrate in vigore il 1. luglio 2003 e avranno concrete
ripercussioni sull’attività degli istituti bancari e degli intermediari finanziari. Le esigenze e i
presupposti legali per garantire un’attività irreprensibile sono stati resi più severi, aumentando
pure il rischio di responsabilità degli organi societari, dei collaboratori e dei consulenti.
Per quanto riguarda le nuove disposizioni contro il riciclaggio, evidenziamo qui di seguito i
punti salienti, ai quali gli intermediari finanziari devono conformarsi, adattando la propria organizzazione:
suddivisione della clientela e delle transazioni a rischio in funzione dei nuovi concetti;
sorveglianza totale e sistematica dei clienti e delle loro transazioni: ciò comporta
l’introduzione di un sistema informatico, il cui influsso sui processi e sulle procedure sarà
rilevante (a dipendenza della grandezza dell’intermediario);
vigilanza del rischio della reputazione a livello di gruppo;
formazione continua dei collaboratori in materia di riciclaggio;
obbligo di documentare la relazione con il cliente: questo obbligo è stato inasprito e
l’archiviazione dei documenti deve essere sistematica e conforme alle nuove norme in materia entrate in vigore dal 1. luglio 2003.
In questo contesto PricewaterhouseCoopers è in grado di offrire una vasta gamma di servizi fra
i quali: la consulenza concernente le implicazioni delle nuove normative sulla lotta contro il
riciclaggio, il readiness assessment, l’elaborazione mirata di un concetto di clientela e transazioni a rischio superiore, la selezione del software anti-riciclaggio, la formazione dei dipendenti, i servizi di Due Diligence, la gestione delle problematiche esistenti, il miglioramento e
l’implementazione dei processi, il concetto per l’archiviazione di documenti e la redazione di
direttive interne.
2. Basilea 2 e il suo “pilastro II”
2.1 In generale
Nel mondo della finanza si discute molto del nuovo accordo di Basilea. Tanto più interessante è
il fatto che quasi tutti parlano solo di una piccola parte del nuovo accordo di Basilea, cioè il “pilastro I” mentre il “pilastro II” viene di regola sottovalutato.
Il nuovo accordo di Basilea è un concetto che si basa su tre pilastri:
Pilastro I: rilevamento di rischio nell’ambito delle normative sui fondi propri
Pilastro II: procedura di vigilanza
Pilastro III: regolamentazione del mercato
PricewaterhouseCoopers ha condotto un’ampia inchiesta a livello internazionale (http://
www.pwcglobal.com/images/gx/eng/fs/061203baselpillar2.pdf), della quale risulta che il
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“pilastro II” non è conosciuto e neppure applicato dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Infatti, senza investimenti sufficienti nel “pilastro II”, gli investimenti in ambito del “pilastro I”
vanno persi. I seguenti quattro principi in ambito del “pilastro II” devono essere messi in pratica
entro il 2006:
Le banche dovranno avere un sistema di valutazione dei fondi propri adeguato al loro profilo di rischio e alle strategie e atto a mantenere il loro livello di capitale;
Gli organi di vigilanza dovranno esaminare i processi interni di valutazione dei fondi propri
delle banche, le loro strategie e la loro capacità di controllare e garantire l’osservanza delle
regole sui fondi propri. Se il risultato della loro verifica non sarà soddisfacente, gli organi di
vigilanza avranno la possibilità di adottare delle misure.
Gli organi di vigilanza chiederanno alle banche in determinati casi di operare sopra il minimo di fondi propri prescritto. Essi avranno inoltre la possibilità di esigere dalla banca un
ammontare di fondi propri superiore al minimo legale richiesto.
Gli organi di vigilanza saranno infine tenuti ad intervenire immediatamente, nel caso in cui
la banca non detenga il minimo di capitale previsto per coprire i rischi specifici.
Nell’ambito del “pilastro II” molti aspetti devono ancora essere chiariti. L’UE ha elaborato nel
novembre 2002 i cosiddetti “European Commission Working Document on Capital Requirements”, che costituiscono dei documenti di lavoro in materia.
PricewaterhouseCoopers è in grado di intervenire a fianco del cliente con un project management adeguato alle circostanze e assistendo nell’implementazione delle nuove regole, tenendo
conto della tendenza legislativa a livello nazionale ed internazionale.
2.2 Basilea 2: Implicazioni per le imprese
Basilea 2 rafforza sostanzialmente la tendenza già in atto verso condizioni maggiormente differenziate da parte delle banche per i crediti alle imprese e riconosce l’applicazione del rating
quale metodologia di valutazione della solvibilità di un’impresa. Imprese con rating elevati
beneficeranno di condizioni sensibilmente migliori rispetto a imprese con rating modesti. Per
le imprese sarà quindi determinante sviluppare per tempo una strategia di rating con lo scopo
di ottimizzare il proprio rating e ottenere così più facilmente il capitale necessario e/o dei tassi
d’interesse più vantaggiosi.
Una strategia di rating comprende i seguenti punti:
Creazione durevole di valore: l’impresa deve essere innanzitutto in grado di generare nel
lungo termine un ritorno sul capitale investito (“return on invested capital”) sufficiente a
creare valore per i suoi proprietari. L’impresa necessita quindi di una strategia di creazione
del valore (“value based management”) che considera lo sviluppo futuro dell’impresa, la
gestione della liquidità e la ponderazione dei rischi aziendali.
Ottimizzazione del finanziamento: la necessità e l’ammontare dei crediti bancari devono
poi essere verificati analizzando le alternative di finanziamento disponibili sul mercato
e scegliendo la combinazione con i costi totali di finanziamento minori. L’impresa deve
quindi prendere decisioni in merito al rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi, alle
diverse forme di finanziamento (crediti bancari, obbligazioni, leasing, sale & lease back,
venture capital, joint ventures, partnerships, fusioni), al numero di finanziatori e all’impiego
di garanzie aziendali o private.
Comunicazione con la banca: infine, l’impresa deve stabilire con l’istituto bancario una
comunicazione regolare e di qualità (in termini di completezza, sostanzialità, chiarezza e
forma), fornendo tutte le informazioni necessarie alla determinazione del rating.
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La realizzazione e l’implementazione di una strategia di rating di successo non possono prescindere da una pianificazione aziendale professionale. Un business plan completo e attualizzato
a intervalli regolari rappresenta, infatti, lo strumento di lavoro indispensabile per la gestione
moderna di un’impresa, perché definisce la strategia di sviluppo, permette di determinare il finanziamento ottimale e garantisce una comunicazione chiara e precisa con le banche e gli altri
finanziatori.
Ulteriori informazioni riguardanti la strategia di rating e, in particolare il business plan possono
essere ottenute contattando i nostri consulenti dell’ufficio di Lugano oppure alla pagina internet
www.pwcglobal.com/ch/ger/ins-sol/publ/kmu/businessplan.html.
Per ulteriori informazioni in merito ai temi trattati siete pregati di rivolgervi a:
PricewaterhouseCoopers SA
Alessandro Cavadini
Via Cattori 3, 6900 Lugano-Paradiso
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Fax
+41 91 986 56 05
E-Mail: [email protected]
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3. Abuso di informazioni privilegiate (Insider Trading)
A seguito di diversi scandali finanziari e degli atti terroristici dell’11 settembre 2001, il tema
dell’abuso di “informazioni privilegiate” avrà ripercussioni pure sulla piazza economica svizzera. Gli Stati Uniti hanno reso più severo l’obbligo di dichiarare le operazioni “insider” con
l’entrata in vigore del “Sarbanes-Oxley-Act” e hanno rafforzato il potere dell’organo di vigilanza
sul funzionamento delle borse (SEC).
Anche l’UE ha emanato una nuova direttiva concernente agli abusi di mercato (Direttiva 2003/6/
CE del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi mercati – GU L 96 del 12.4.2002, pag. 16 ff.).
In Svizzera c’è premura di elaborare nuove regole sulle operazioni “insider”. Per esempio
la Borsa Svizzera (SWX) ha proposto in una bozza di direttiva l’introduzione dell’obbligo di
dichiarazione delle transazioni in borsa effettuate degli organi amministrativi e di direzione
dell’emittente. Una riforma della norma penale concernente le operazioni “insider” (art. 161
del Codice penale svizzero - sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali) è stata nel frattempo avviata. La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (“Commissione contro
la criminalità organizzata e la criminalità economica”) ha inoltre costituito un gruppo di lavoro
(“Arbeitsgruppe Uster”), composto dalla Commissione Federale delle Banche, dalla SWX e da
vari rappresentanti di Confederazione e Cantoni, che si occupa della riforma del diritto penale in
materia. È probabile che la direttiva dell’UE sopraccitata sia usata come modello a cui ispirarsi.
Va notato che tale direttiva dell’UE non delimita chiaramente il concetto di informazione privilegiata, ciò in contrasto con la prassi adottata nella maggior parte delle legislazioni degli Stati
membri e della Svizzera.
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Indipendentemente dallo sviluppo della legislazione sull’abuso di informazioni privilegiate si
avverte il bisogno di adottare misure di organizzazione poiché, con l’entrata in vigore del nuovo
diritto sulle imprese, le carenze organizzative avranno delle ripercussioni sempre più importanti. PricewaterhouseCoopers vi aiuterà volentieri a diminuire questi rischi legali imminenti con
l’ausilio di diversi servizi fra i quali: l’analisi dei rischi organizzativi insiti della vostra attività, la
redazione e l’implementazione delle direttive e l’instaurazione di servizi di controllo.
4. Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi
finanziaria
Per quanto riguarda le nuove Direttive dell’associazione svizzera dei banchieri per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria, evidenziamo l’introduzione dei seguenti concetti
principali:
gli analisti finanziari devono essere separati dagli altri dipartimenti all’ interno della banca;
il flusso delle informazioni deve essere chiaramente regolato mediante direttive interne
(chinese walls);
è vietato agli analisti finanziari l’acquisto di titoli che essi stessi hanno analizzato;
gli intermediari finanziari devono pertanto creare un sistema di remunerazione disgiunto
dal successo economico degli altri dipartimenti.
In questo contesto i servizi di PricewaterhouseCoopers si estendono dalla redazione e
dall’implementazione delle direttive, all’assistenza nell’organizzazione e alla consulenza per la
scelta di un sistema adeguato di remunerazione.
5. Nuovo diritto penale sulle imprese
Il 1. ottobre 2003 è entrato in vigore il nuovo diritto penale sulle imprese. Tale riforma introduce una novità: il Codice Penale Svizzero (art. 100quater CPS) sarà applicabile anche alle
persone giuridiche e non solo alle persone fisiche (p.e. consulente/direttore). Questo significa
che un’impresa – e quindi anche una società finanziaria, così come pure le associazioni, le
fondazioni, le ditte individuali e le persone giuridiche di diritto pubblico – potrà essere punita
sia in mancanza di una specifica persona ritenuta responsabile della violazione (responsabilità
sussidiaria), sia direttamente e ciò indipendentemente dalla punibilità di una specifica persona
all’interno dell’impresa (responsabilità primaria). La definizione di azienda è ampia e comprende pure le filiali e le succursali di imprese che svolgono un’attività sul territorio svizzero, anche
se la loro sede principale si trova all’estero.
Il nuovo art. 100quater imporrà, pena una multa fino a CHF 5 milioni, direttamente alle imprese
obblighi di carattere organizzativo interno. L’azienda dovrà in altre parole adottare tutte le misure organizzative indispensabili per impedire che vengano commessi al suo interno crimini o
delitti. Un’impresa dovrà quindi garantire tutte le misure di organizzazione, compliance e controllo necessarie e ragionevolmente sostenibili.
Per quanto concerne gli istituti finanziari, nella sua circolare No. 7278 l’Associazione Svizzera
dei banchieri ha reso attenti i suoi membri sul fatto che un’organizzazione rispettivamente un
controllo interno insufficiente, ad esempio nell’ambito delle prescrizioni contro le “organizzazioni criminali”, il “finanziamento del terrorismo”, il “riciclaggio di denaro” nonché la “corruzione” potranno avere conseguenze penali sia per i dipendenti direttamente interessati sia per
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la banca coinvolta. Nel campo bancario, assicurativo e fiduciario, i reati specifici potranno ad
esempio essere la falsificazione di documenti, il riciclaggio di denaro, i reati contro il patrimonio, i reati fiscali così come l’abuso di informazioni privilegiate. Non bisogna infine dimenticare
che, oltre alle conseguenze penali, esistono altre conseguenze che possono essere ben più gravi
per l’istituto. Si pensi solo alle conseguenze sull’immagine della banca, alla perdita di credibilità, di credito e della clientela nonché, quale ultima ratio, alla revoca dell’autorizzazione da
parte della Commissione federale della banche.
È pertanto necessario non lasciarsi cogliere impreparati dall’entrata in vigore dell’art. 100quater.
PricewaterhouseCoopers è in grado di offrire in questo delicato ambito una consulenza professionale per individuare e prevenire i rischi legali. Il nostro intervento si estende dall’accertamento
e dall’analisi dei rischi organizzativi, al due diligence legale interno, al miglioramento dei processi, alla verifica della conformità/compliance con le norme di legge applicabili, alla formazione interna delle diverse persone coinvolte, fino all’allestimento di regolamenti d’organizzazione
e di direttive interne.
Per ulteriori informazioni in merito ai temi trattati siete pregati di rivolgervi a:
PricewaterhouseCoopers SA
Avv. Filippo Celio
Via Cattori 3, 6900 Lugano-Paradiso
Tél.
+41 91 986 56 48
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+41 91 986 56 05
E-Mail: [email protected]
PricewaterhouseCoopers SA
Avv. Raffaella Binaghi
Via Cattori 3, 6900 Lugano-Paradiso
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E-Mail: [email protected]
oppure al vostro consulente personale
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III.Novità in ambito commerciale in
generale
1. Nuovo certificato di salario: rinvio dell’entrata in vigore delle
nuove norme
Grazie all’impegno di numerose associazioni padronali (tra gli altri anche PricewaterhouseCoopers) a difesa degli interessi delle MPI, l’introduzione del previsto nuovo certificato di salario a
livello svizzero a partire dal 2004 è stata posticipata di un anno. Di conseguenza, tale formulario sarà a disposizione a partire dal periodo fiscale 2005 a titolo facoltativo e dal 2006 dovrà
essere utilizzato obbligatoriamente.
Ricordiamo che con il nuovo certificato di salario le autorità fiscali intendono rendere più
rigorosa la regolamentazione in materia, con ad esempio l’introduzione del sistema
dell’addizione delle spese professionali al salario lordo, con relativa deduzione in ambito di
dichiarazione d’imposta, nonché di nuovi metodi di calcolo per singole spese (ad esempio per
l’utilizzo dell’autovettura aziendale a scopi privati sarà calcolato mensilmente l’1% del prezzo
di listino della vettura, IVA inclusa).
Raccomandiamo ai nostri clienti di utilizzare il tempo a disposizione per ottimizzare i processi
interni HR (risorse umane) e il sistema IT, così da non giungere impreparati all’introduzione del
nuovo formulario. Da subito è pertanto consigliabile:
allestire il certificato di salario 2003 in conformità alle nuove disposizioni
introdurre un regolamento delle spese approvato dalle autorità fiscali e valevole per tutti i
dipendenti
riorganizzare e ottimizzare i vostri processi HR a dipendenza delle necessità
adeguare il vostro sistema IT in considerazione delle nuove norme
2. Accordi bilaterali tra Svizzera e Stati membri dell’Unione Europea
(EU): Possibilità di risparmio fiscale e di pianificazione per aziende
e membri del consiglio d’amministrazione residenti all’estero
Dall’entrata in vigore del trattato sulla libera circolazione delle persone avvenuta lo scorso 1.
giugno 2002, corre l’obbligo per le aziende di verificare se l’indennità versata al proprio consigliere d’amministrazione sia da assoggettare al sistema delle assicurazioni sociali in vigore in uno
Stato diverso da quello di sede della società.
Proprio tenendo in debita considerazione le peculiarità dei diversi sistemi legislativi in vigore
negli Stati EU, sia all’azienda sia al membro del consiglio di amministrazione si presentano la
possibilità di conseguire dei risparmi fiscali evitando per esempio costi relativi alle assicurazioni sociali pianificando in dettaglio l’accettazione oppure la terminazione di un mandato quale
membro di consiglio di amministrazione di una società svizzera o estera.
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Per l’azienda con sede in Svizzera si tratta perciò di appurare se e soprattutto in applicazione di
quale sistema assicurativo, l’emolumento versato al membro del consiglio di amministrazione
debba essere assoggettato alle trattenute previste dalle assicurazioni sociali, ed inoltre di verificare l’obbligo di assoggettamento della prestazione all’IVA svizzera oppure all’imposta alla fonte
svizzera.
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PricewaterhouseCoopers SA
Avv. Raffaella Binaghi
Via Cattori 3, 6900 Lugano-Paradiso
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