ALLEGATO N. 4 alla DCC n° 31/2010
Regolamento per il commercio su area pubblica. Dlgs 114/1998 – L.R. 20/1999.
(Approvato con DCC n° 56/2004; modificato con DCC n ° 43/05; n° 168/05; n° 159/06 e n° 54/07)
TESTO COORDINATO
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
PRESCRIZIONI GENERALI
Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Aosta è disciplinato dal titolo X
del Decreto legislativo 31 marzo 98, n. 114, dalla legge regionale 20/99, dal presente
regolamento.
Tutti coloro che accedono al mercato o alle fiere sono soggetti alle disposizioni delle
leggi, al presente regolamento, alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive
impartite dagli operatori della Polizia Municipale, dai delegati sanitari e comunque dal
personale incaricato alla vigilanza. La vigilanza del mercato è affidata al Comando Polizia
Municipale.
Articolo 2
DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono elencate le seguenti definizioni:
a) DECRETO LEGISLATIVO: 31 marzo 98, n. 114 "Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
b) LEGGE REGIONALE: 2 agosto 99, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche
e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995 n. 6 (Disciplina delle manifestazioni
fieristiche)"; e dalla Deliberazione di Consiglio
"Disciplina Fiera di Sant'Orso - Parte
Comunale n. 171/2003 recante
Commerciale - Produttori Agricoli - Espositori"
d) AREE PUBBLICHE: strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da
servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico;
e)
MERCATO:
l'area
pubblica
disponibilità,composta da
o
privata
della
quale
il
comune
più posteggi, attrezzata o meno e destinata
abbia
la
all'esercizio
dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata
di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici
servizi;
f) FIERA:la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree
pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche,in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività;
g) POSTEGGIO: intera superficie occupata dal banco di vendita,dalle attrezzature, dalle
merci e dagli automezzi. Nella dislocazione del posto vendita s'intenderà per "fronte
vendita" il lato maggiore del posteggio a contatto del pubblico e per "retro banco" il lato
maggiore del posteggio non a contatto con il pubblico e per "fianchi" i restanti lati;
h) POSTEGGIO FUORI MERCATO:un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e
non compreso nei mercati;
i) AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:
l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio o dal
Comune di residenza - o quello in cui ha sede legale la società di persone - per gli
operatori itineranti;
j) SETTORE MERCEOLOGICO: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per
esercitare l'attività commerciale
con
riferimento
ai settori ALIMENTARE e NON
ALIMENTARE;
k) ASSEGNATARIO DI POSTEGGIO ABITUALE:
operatore commerciale o imprenditore agricolo titolare della concessione di posteggio e
dell'autorizzazione per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche mediante l'uso di
posteggio;
l) ASSEGNATARIO DI POSTEGGIO OCCASIONALE: operatore commerciale o
imprenditore agricolo che,non è assegnatario di posteggio in via continuativa e potrà
svolgere l'attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi o non ancora assegnati
nella zona di mercato;
m) PRESENZA IN UN MERCATO:il numero delle volte che l'assegnatario di posteggio si
è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere
l'attività;
n) PRESENZA EFFETTIVA IN UNA FIERA: il
numero di volte che l'assegnatario di
posteggio ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
o) MIGLIORIA: la specifica assoluta priorità stabilita nei concorsi per l'assegnazione dei
posteggi vacanti in una fiera o in un mercato a favore degli operatori già titolari di
concessione di posteggio che intendono variare, previa
espressa
disponibilità a
rinunciarvi, il posteggio di cui sono assegnatari valutata sulla base della maggiore
anzianità di concessione o, a parità di condizioni, di quella complessiva maturata,anche
in modo discontinuo,rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività
di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
p) SPUNTA:l'operazione con la quale,all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato
assenze e presenze degli operatori titolari
della concessione di posteggio, si provvede
all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora
assegnati;
q) IMPRENDITORE AGRICOLO: così come definito all'articolo 2135 del Codice Civile e
regolamentato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Articolo 3
COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI
La disciplina e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto
indicato nei successivi titoli, spetta alla Amministrazione Comunale che la esercita
direttamente tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall'ordinamento assicurando
l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in
ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o, in virtù
delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento
delle attività di mercato.
I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma
scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente Attività Produttive. Il Comune potrà affidare
la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui
all'articolo 11 - comma 6 - della legge regionale 20/99
Articolo 4
ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI
E'facoltà del Consiglio Comunale,in
attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo
114/98 e del capo III della legge regionale 20/99, sentito il parere delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del
commercio,di deliberare in materia di nuova istituzione ,spostamento e soppressione dei
mercati.
Articolo 5
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
1. su posteggi dati in concessione per dieci anni (autorizzazione di tipo A)
2. su qualsiasi area purché in forma itinerante (autorizzazione di tipo B).
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a
persone fisiche o a società di persone regolarmente costi-tuite secondo le norme vigenti.
AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO (autorizzazione di tipo A)
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di
un posteggio è rilasciata in base alle modalità previste all'articolo 6 della legge regionale
20/99, dal Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione.
L'operatore titolare di tale autorizzazione è abilitato, nei soli giorni in cui non ha
concessione di posteggio,ad esercitare attività in forma itinerante ed a presentarsi sui
mercati, per la spunta, nell'ambito del territorio regionale nonché a partecipare alle fiere in
tutto il territorio nazionale con la relativa concessione.
Ai sensi dell'articolo 28 - comma 16 - del D. Lgs. 114/98 e dell'articolo 6, comma 3°
della legge regionale 20/99, il termine di conclusione del procedimento inerente
l'autorizzazione su posteggi è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e
completa domanda. Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio possono, di
regola, essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale
con formulazione della graduatoria entro 90 giorni dalla data di scadenza fissata dal
bando per la presentazione delle domande, decorso il quale l'istanza deve essere
considerata accolta.
AUTORIZZAZIONE IN FORMA ITINERANTE (autorizzazione di tipo B)
L'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se
persona fisica,o la sede legale, se società. L'autorizzazione di cui al presente comma
abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi
per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, salvo il rispetto degli
articoli 19 e 20 del
D.Lgs. 114/98. Consente altresì allo assegnatario di posteggio di partecipa - re alle fiere
con la relativa concessione nonché di presentarsi per la spunta sui mercati e sulle fiere.
Il termine di conclusione del proce-dimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma
itinerante è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione di regolare e completa
domanda
SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI
Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di commercio
disciplinato dagli articoli 7 per le autorizzazione
autorizzazione di tipo B della legge regionale
su aree pubbliche è
di tipo A e 8 - comma 6 per le
20/99
e
comporta
il
diritto alla
reintestazione della autorizzazione di cui era titolare il dante causa purché il subentrante
sia in possesso dei requisiti
prescritti dallo articolo 5 del D. Lgs. 114/98 e presenti
apposita comunicazione entro i termini perentori di un anno dalla data di tra-sferimento
dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo la possibilità, per gravi e comprovati
motivi indicati dal richiedente, di disporre la sospensione per un periodo non superiore a
sei mesi, pena la decadenza della autorizzazione stessa e quindi di ogni titolo ad
esercitare l'attività prima assentita che, se ugualmente svolta, è totalmente abusiva.
Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una comunicazione di
subingresso osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei
trasferimenti di attività susseguitisi.
Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere,
incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e tempi
prescritti.
Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 che abbia
presentato nei termini stabiliti apposita comunicazione, Può esercitare l'attività del dante
causa nelle more della formale reintestazione dell'autorizzazione,esibendo agli organi di
vigilanza copia della comunicazione stessa corredata da ricevuta del Comune competente
ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore)che legittima il subingresso.
Articolo 6
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE
Il commercio su aree pubbliche è sogget-to ad autorizzazione o altro valido titolo che ne
legittimi lo svolgimento come,ad esempio, la denuncia d'inizio di attività itinerante per gli
imprendi-tori agricoli o la concessione per i soggetti,diversi dai commercianti, iscritti nel
Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 3, 5° comma, della legge regionale 20/99.
E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari di esercizio stabiliti con apposita
ordinanza sindacale. La stessa costituisce logico complemento del presente Regolamento.
I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella
espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole
sporgenze, spazi comuni destinati,a tutela di interessi pubblici e privati - al regolare e
sicuro
funzionamento
dell’intero
complesso
commerciale
ed
alla
sua
agevole
frequentazione quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla
circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o
automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con
assoluto
divieto
di
ingombrare i passaggi per il pubblico.
Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione
merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi
il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al
presente regolamento ed alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini,
danneggiare l'attività di altri assegnatari di posteggio o intralciare la circolazione pedonale
e veicolare.
La tenda di copertura dovrà essere decorosa alla vista e ancorata al suolo in modo tale da
non creare pericoli ai passanti, con altezza minima dal suolo di metri 2,20 e nessun
genere di merce po-trà essere appeso alla tenda oltre la proiezione verticale del banco. E'
vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di
dischi, musicassette,
C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non
recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. I commercianti che non
hanno il posto assegnato possono entrare con i propri veicoli nelle aree dei mercati solo
previo benestare degli Agenti di Polizia Municipale operanti in loco.
L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da parte di tutti gli operatori
(commercianti,imprenditori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese)
costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal presente Regolamento
Articolo 7
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere
igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
La vendita delle derrate alimentari dovrà svolgersi principalmente all'interno del mercato
coperto o, nei casi di autobanco,
nelle
aree appositamente attrezzate
dalla
amministrazione comunale. I generi alimen-tari posti in vendita su area pubblica devono
essere tenuti in vista, in modo che possano essere ispezionati agevolmente dagli Agenti e
dai Funzionari della Vigilanza sanitaria. Nelle aree mercatali è fatto divieto di porre in
vendita alimenti e bevande non conformi alle disposizioni sanitarie in vigore.
Nel mercato è proibito uccidere,spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato
indossare grembiuli insan-guinati alla vista del pubblico.
Articolo 8
VENDITA DI ANIMALI VIVI
Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in
materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei
mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati alla
alimentazione umana.
Articolo 9
USO DEL VEICOLO
E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di
veicoli, se appositamente attrezzati e in possesso delle carat-teristiche stabilite dalla
vigente normativa.
E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione
che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la
superficie ed il dimensionamento del posteggio.
E' vietata la circolazione ed il posteggio di automezzi e carri nello interno delle aree adibite
a sede di mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura
e dopo l'ora di chiusura del mercato o fiera.
Articolo 10
OPERAZIONI DI PULIZIA
Le aree di vendita dovranno sempre essere tenute pulite sia anteriormente sia
posteriormente e nella parte sottostante del banco. I rifiuti di qualsiasi genere devono
essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi. All'atto della chiusura del
posteggio sarà cura di ogni assegnatario mantenere pulito il suolo e riporre i rifiuti in
appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi
raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati
accanto ai contenitori.
TITOLO II
MERCATI SU AREA PUBBLICA
Articolo 11
MERCATO: DEFINIZIONE
Il presente titolo disciplina i posteggi del
mercato che sono ubicati nel territorio del
Comune, così come individuati ai sensi della legge regionale 20/99, con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno 2001 al capo I lettere A - B e D.
Articolo 12
CRITERI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI
Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della L.R.20/99 il rilascio dell'autorizzazione
di tipo A e contestuale concessione decennale per ciascun posteggio libero avverrà sulla
base di una graduatoria formulata tenendo conto,nell'ordine,dei seguenti criteri:
a)maggiore anzianità di presenza della azienda nel mercato;
b)anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto richiedente per l'attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche;
b-bis)Essere titolare di autorizzazione
per il commercio su area pubblica di tipo "A"
presso uno dei mercati cittadini o di quartiere della Città di Aosta (criterio da applicarsi
esclusi-vamente ai mercati stagionali);
c)attestazione di invalidità non infe-riore al 67%, rilasciata dal compe-tente Servizio
dell'U.S.L.;
d)attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
f) ordine cronologico di spedizione.
Ove sia esercitata la miglioria da parte degli assegnatari di posteggio già concessionari,
l'assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso,riguarderà i
posteggi risultan-ti vacanti a seguito della suddetta operazione.
Articolo 13
CRITERI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Nel caso in cui si dovessero rendere vacanti, presso i mercati di quartiere, dei posteggi
riservati a imprenditori agricoli e pervengano richieste di assegnazione dei medesimi da
parte di soggetti interessati, il Dirigente del Servizio Commercio provvederà all’aggiornamento delle relative graduatorie. Periodicamente,con cadenza almeno semestrale,il
Servizio Commercio provvederà a dare pubblico avviso dei posteggi disponibili
I criteri di assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli saranno nell'ordine
a)anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
b)anzianità di imprenditore agricolo a titolo principale;
c)data di presentazione della comunicazione registrata al civico protocollo.
Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si darà la
precedenza alla maggiore anzianità anagrafica e successivamente per sorteggio.
Articolo 14
DURATA DELLE CONCESSIONI
Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del
posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del
complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autoriz-zazione è utilizzata, ed è
automati-camente rinnovata alla scadenza.
Qualora l'Amministrazione Comunale con
apposita, motivata deliberazione disponga di
non procedere al rinnovo della concessione decennale dei posteggi deve dare preavviso
al titolare almeno sei mesi prima della scadenza, altrimenti la concessione stessa si
intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. Qualora l'area pubblica su cui insiste
la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere
vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
Articolo 15
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI
PUBBLICO INTERESSE
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e) della L. R.20/99, qualora si debba procedere alla
revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di
regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
a)nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché
per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di
emissione del bando
b)nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto
che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato
ed il numero di posteggi in esso previsti.
Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte da parte dell’assegnatario
di posteggio e ad assicurare, se possibile, un posteggio economicamente equivalente.
Articolo 16
CIRCOLAZIONE INTERNA
L'area di svolgimento del mercato individuata ai sensi del presente regolamento, è
interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dello articolo 7 del vigente
Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari
prestabiliti. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli
pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro
spostamenti.
Articolo 17
UTILIZZO DEL POSTEGGIO
Il posteggio resta a disposizione del titolare fino alle ore 8,30. In caso di impedimenti gravi
il posteggio sarà
riservato fino alle ore 9,30 previo preavviso telefonico, all'Ufficio di
Polizia Municipale presso il mercato. Le operazioni di allestimento delle attrezzature e
delle esposizioni possono iniziare a partire dalle ore 7,00 e devono essere completate
entro le ore 9,30. Gli assegnatari di posteggio, ai fini dell'esercizio dell'attività avranno
l'obbligo di occuparlo almeno con le relative attrezzature entro gli orari sopra stabiliti.
Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Agenti operanti sul mercato i quali
dovranno assegnarlo ai sensi del successivo articolo 18. In questo caso gli assegnatari di
posteggi non potranno reclamare alcun diritto o rimborso.
Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese. In caso
di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso,
manifestazioni o condizioni climatiche incompatibili con lo svolgimento del mercato
stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità dei commercianti su area pubblica
impedire agli stessi l’accesso. In tal caso le assenze non sono computabili nel novero dei
quattro mesi di cui all'articolo 9,comma 1 lettera d) della L.r. 20/99.
Nel caso in cui il giorno di svolgimento di uno dei mercati cittadini del martedì e del sabato
coincida con il giorno di Natale o di Capodanno 01/01), tale mercato viene anticipato al
giorno 24 dicembre relativamente al giorno di Natale e al giorno 31 dicembre
relativamente al giorno di Capodanno(01/01). Nel caso in cui tale anticipazione comporti
una coincidenza di tali mercati con lo svolgimento di uno dei mercati di quartiere allo
operatore titolare di posteggio in entrambi i mercati, se presente in almeno uno dei due,
non verrà conteggiata l'assenza presso il mercato a cui non partecipa. Il Sindaco, con
propria ordinanza, per motivi di interesse pubblico, può temporaneamente inibire
l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata o ridurre la dimensione
dell’ area e/o dei posteggi.
Articolo 18
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI
In relazione alle disposizioni di cui all’ articolo 14, comma 1, della L.R. 20/99,
l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione
è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, secondo i criteri
di cui allo articolo 12, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme
igienico- sanitarie.
La graduatoria degli aventi diritto alla asse-gnazione giornaliera dei posti vacanti è
aggiornata mensilmente a cura del Servizio Commercio e sarà esposta presso l'Ufficio di
Polizia Locale del mercato coperto. L'area di concessione suindicata non può essere
assegnata qua-lora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o
attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione. Durante
l'assegnazione, gli assegnatari di posteggio occasionali che sono assenti senza
giustificato motivo perdono il diritto di prelazione.
Gli assegnatari di posteggio che non occupano il posto loro assegnato sono considerati
assenti. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli occasionalmente
liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, in primo luogo a favore dei medesimi
aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui all’ articolo 13,
indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico- sanitarie.
Articolo 19
MIGLIORIE
Gli assegnatari di posteggio, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare
domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si
rendessero vacanti nel mercato. L'avviso di posti disponibili sarà esposto nell'apposita
bacheca allo interno del mercato coperto per 10 giorni. Trascorso tale periodo si proce-
derà con le stesse modalità di cui allo articolo 12 per la formazione della graduatoria dei
richiedenti e l'assegnazione del posto.
Articolo 20
DIVIETI
E' vietato:
a) il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita
diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo;
b) chiudere la parte posteriore o latera-le dei banchi con assi o altre coperture quando ciò
nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini;
c) la vendita mediante chiamata con qual-siasi mezzo, con grida esagerate o altri richiami
chiassosi o molesti;
d) nel collocare i banchi, praticare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza
autorizzazione specifica da parte dello Ufficio competente in materia di viabilità. Il piede
del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad
impedire la penetrazione nell'asfalto ed il danneggia-mento dello stesso;
e) danneggiare, deteriorare, insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola
eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.
In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da
non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore. Le
scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte
perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri
eventuali rifiuti.
Articolo 21
DECADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE
DEL POSTEGGIO E REVOCA DELLA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE
La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui
l'assegnatario di posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di forza
maggiore
nei
periodi
invernali
il
posteggio
assegnato
per
periodi
superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo
previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti
nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non
sono computati ai fini della revoca.
Per giustificato motivo di cui al precedente comma è da intendersi esclusivamente
l'impossibilità oggettiva documentata di approvvigionamento merci.
Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale
entro sedici giorni dall'inizio dell'assenza. Le assenze non comunicate entro il termine
saranno considerate ingiustificate. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della
concessione di posteggio e per la
revoca della relativa autorizzazione sono definite
dall'articolo 9 comma 3 della legge regionale 20/99.
Articolo 22
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I canoni di posteggio sono determinati dall'organo competente con apposita deliberazione
e dovranno fare riferimento alle norme in vigore. Il mancato o ritardato pagamento
del
canone comporta l'applicazione delle sanzioni e delle procedure di riscossione coattive
previste dalle Leggi vigenti. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità
previste dal Regolamento Co-munale per l’applicazione di spazi ed aree pubbliche.
Articolo 23
SPOSTAMENTO DEL MERCATO: RISCOSSIONI DEI
DIRITTI DI POSTEGGIO
L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso non pregiudica la riscos-sione dei
diritti di occupazione né in-terrompe o modifica il corso dello abbonamento che si intende
stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni.
Articolo 24
POSTO AMBULANZA - PRONTO SOCCORSO
Al mercato cittadino del Martedì e del Sabato è istituito in Via Carrel (adia-cente a via
Mazzini) un posto ambulanza pronto
la Polizia Municipale è riservato nella stessa via
Carrel (adiacente a Via Mazzini) ed un secondo posto in Via Vevey nella zona adiacente
all'ingresso ovest del mercato coperto.
Articolo 25
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Nel mercato coperto, vicino all'ingresso di Via Vevey, è istituito un ufficio di Polizia Locale
che sarà aperto il Martedì ed il Sabato. Nel predetto ufficio saranno permanentemente
esposte le planimetrie del mercato cittadino del Martedì e del Sabato
nonché
le
planimetrie dei mercati di quartieri e ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/99 il
registro delle presenze al mercato a disposizione degli interessati. In questo ufficio sarà
inoltre eseguita la "spunta" dei commercianti non abitudinari o non titolari di posteggio.
Nell'ufficio di cui sopra sarà inoltre riscosso il canone
dovuto dagli assegnatari di
posteggio occasionali. Per le comunicazioni ai commercianti su area pubblica la Polizia
Locale avrà a disposizione una bacheca posta nei pressi dell'ingresso del suddetto ufficio.
Articolo 26
FURTI ED INCENDI
L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verifichino nel
mercato.
TITOLO III
MERCATO SU AREA PUBBLICA ATTREZZATA
(MERCATO COPERTO)
Articolo 27
MERCATO COPERTO: DEFINIZIONE
Il presente titolo disciplina il mercato coperto che è ubicato nel territorio del Comune,
così come individuato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno
2001 al capo I lettera E) e disciplina la concessione dei box,dei posteggi destinati agli
operatori commerciali e dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli allo interno della
struttura ubicata in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.
Articolo 28
CRITERI DI ASSEGNAZIONE BOX E POSTEGGI
RISERVATI AGLI OPERATORI COMMERCIALI
I posteggi del mercato coperto saranno concessi con apposito atto secondo le normative
vigenti in materia. Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della legge regionale
20/99 la autorizzazione di tipo A e contestuale concessione decennale saranno rilasciate
sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di presenza dell'azienda nel mercato;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto richiedente per l'attività di
commercio al detta-glio su aree pubbliche;
c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio
dell'U.S.L.;
d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
e)dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
f) ordine cronologico di spedizione.
Articolo 29
CRITERI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Nel caso in cui si dovessero rendere vacanti, presso il civico mercato coperto, dei posteggi
riservati a imprenditori agricoli e pervengano richieste di assegnazione dei medesimi da
parte di soggetti interessati, il Dirigente del Servizio Commercio provvederà all’aggiornamento delle relative graduatorie. Il Servizio Commercio, periodicamente, almeno a
cadenza semestrale, dovrà dare pubblico avviso dei posteggi disponibili.
I criteri di assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli saranno nell’ordine:
a)anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
b)anzianità di imprenditore agricolo a titolo principale;
c)data di presentazione della comunicazione registrata al civico protocollo.
Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si darà la
precedenza alla maggiore anzianità anagrafica e successivamente per sorteggio.
Articolo 30
DURATA DELLE CONCESSIONI
Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del
posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del
complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione è utilizzata, ed è
automaticamente rinnovata alla scadenza. Qualora l'Amministrazione Comunale con
apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo della concessione
dei posteggi, ovvero stabilisca di procedere al rinnovo della medesima per un periodo
inferiore ad anni dieci (10), qualora l'immobile in cui è ubicato il Mercato Coperto venga
destinato ad altre finalità, deve essere dato preavviso al titolare almeno sei mesi prima
della scadenza.
Articolo 31
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI
PUBBLICO INTERESSE
Ai sensi dell'articolo 9,comma 1,lett.e) della L.R.20/99, qualora si debba proce-dere alla
revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di
regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato nell'ambito
dei posteggi quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata
presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando. Il Comune si
impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'assegnatario di posteggio.
Articolo 32
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
OCCASIONALMENTE LIBERI
In relazione alle disposizioni di cui all’ articolo
14,
comma 1, della
L.R. 20/99,
l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione
è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, secondo i criteri
di cui allo articolo 28, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme
igienicosanitarie. L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qualora si
tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate
stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
La graduatoria degli aventi diritto alla assegnazione giornaliera dei posti vacanti è
aggiornata mensilmente a cura del Servizio Commercio e sarà esposta presso l'Ufficio di
Polizia Locale del Mercato Coperto. Durante l'assegnazione, gli assegnatari di posteggio
occasiona-li che sono assenti senza giustificato motivo perdono il diritto di prelazione. Gli
assegnatari
di posteggio che non occupano il posto loro assegnato sono considerati
assenti.
L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non
assegnati è effettuata dal Comune, in primo luogo a favore dei medesimi aventi gli stessi
requisiti e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 29, indipendentemente dai
prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Articolo 33
MIGLIORIE
Gli assegnatari di posteggio, esclusi i box, al fine di migliorare la loro posizione, possono
presentare domanda al
competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei
posteggi che si rendesse vacante nel mercato coperto. Lo avviso di posti disponibili sarà
esposto nell'apposita bacheca all'interno del mercato coperto per 10 giorni.
Trascorso tale periodo si procederà con le stesse modalità di cui all'articolo 28 per la
formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto.
Articolo 34
UTILIZZO DEL POSTEGGIO
Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.
Il Sindaco, con propria ordinanza, per motivi di interesse pubblico, può temporaneamente
inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata o ridurre la
dimensione dell'area e/o dei posteggi.
Articolo 35
RIFORNIMENTO PUNTI VENDITA
I mezzi adibiti al trasporto delle merci per i rifornimenti dei posteggi al mercato coperto,
potranno sostare davanti all'entrata dello stabile solo per il tempo strettamente necessario
alle operazioni di carico e scarico, operazioni che dovranno inderogabilmente terminare
entro le ore 8,00 e non potranno riprendere prima delle ore 17,00.
Nel sotterraneo del Mercato Coperto, terminate le operazioni di carico e scarico, la sosta
è vietata.
Articolo 36
APERTURA E DISLOCAZIONE PUNTI VENDITA
Il mercato coperto rimane aperto e funzionante, nel corso dell'intero anno, durante i giorni
feriali e, nei giorni festivi in concomitanza con il mercato esterno e durante lo svolgimento
di fiere che si svolgono nelle immediate vicinanze. Il Sindaco, con apposita Ordinanza,
disciplinerà l'orario di vendita al mercato coperto nonché l'uso del montacarichi e delle
strutture interne.
Articolo 37
DIVIETI
E' vietato:
a) il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce;
b) chiudere la parte posteriore o laterale dei posteggi con assi o altre coperture quando
ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini;
c) la vendita mediante chiamata con qualsiasi mezzo, con grida esagerate o altri richiami
chiassosi o molesti;
d) danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola
eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.
In questo ultimo caso le appa-recchiature dovranno essere posizionate in modo tale da
non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore. Le
scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte
perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri
eventuali rifiuti.
e) lasciare depositate presso il posteg-gio di vendita merce o attrezzature nei giorni in cui
l’operatore non risulta assegnatario del medesimo.
Articolo 38
DECADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE
DEL POSTEGGIO E REVOCA DELLA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE
La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui
l'assegnatario di posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di
forza
maggiore
nei periodi invernali, il posteggio assegnato per periodi superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare,o per oltre un quarto del periodo
previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti
nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non
sono computati ai fini della revoca. Per giustificato motivo di cui al precedente comma è
da
intendersi
esclusivamente
l'impossibilità
oggettiva
e
documentata
di
approvvigionamento merci. Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire al
Comando di Polizia Locale entro sedici giorni dall'inizio dell'assenza. Le assenze non
comu-nicate entro il termine saranno considerate ingiustificate. Le procedure per la
dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa
autorizzazione sono definite dall'art.9 comma 3 della L.R.20/99.
Articolo 39
UTILIZZO MAGAZZINI
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei commercianti n. 20 magaz-zini nel
piano interrato. Questi locali, in quanto patrimonio indisponibile comunale, sono
prioritariamente locati ai titolari di posteggio o box all'interno del mercato stesso. Qualora
non dovessero pervenire richieste da parte dei suddetti titolari, i magazzini disponibili
potranno essere destinati, a cura dell'Ufficio Patrimonio,a fini istituzionali dei servizi
comunali. I concessionari di posteggio e dei magazzini possono tenervi in deposito
mezzi inerenti l'attività anche negli orari in cui il mercato è chiuso. La amministrazione
comunale o i custodi non rispondono di eventuali danni, furti ed incendi.
Articolo 40
REVOCA CONCESSIONE MAGAZZINI
La perdita della concessione di po-steggio a
qualsiasi titolo comporta la automatica
risoluzione della locazione dei magazzini nel piano interrato. A seguito di segnalazione
del Comando Polizia Locale l'ufficio commercio provvederà agli atti conseguenti.
Articolo 41
ASSEGNAZIONE CARRELLI
Ad ogni titolare di magazzino sarà assegnato, dall'Amministrazione comunale, un carrello.
Ogni carrello sarà numerato con ordine progressivo; ciascun operatore commerciale ne
sarà tenutario responsabile,dovrà mantenerlo in modo funzionale e decoroso e dovrà
provvedere alla manutenzione dello stesso a proprie spese.
Tre carrelli saranno assegnati in uso esclusivo agli altri operatori commerciali i quali ne
assumeranno le responsabilità inerenti alla custodia ed al corretto funzionamento. Tre
carrelli saranno assegnati in uso esclusivo ai pescivendoli, i quali ne assumeranno le
responsabilità inerenti alla custodia ed al corretto funzionamento. Tre carrelli saranno
assegnati in uso esclusivo ai produttori diretti i quali ne assumeranno le responsabilità
inerenti alla custodia ed al corretto funzionamento.
La disciplina di cui ai commi precedenti diviene operativa subordinatamente alla effettiva
disponibilità di tutti i carrelli di cui sopra.
Articolo 42
USO DEL CARRELLO
L'uso del carrello è strettamente personale ed è perciò fatto assoluto divieto di usare
carrelli di altra proprietà o di concedere in uso quello proprio. Durante l'uso dei carrelli si
dovrà aver cura di porre il carico in modo da evitarne la caduta e di procedere in modo da
non creare pericolo e intralcio per i pedoni. Non si potrà in alcun caso lasciare in sosta i
carrelli sulle corsie del pubblico. Terminato l'utilizzo i carrelli dovranno essere
immediatamente riposti negli appositi spazi dai diretti interessati.
Articolo 43
CARRELLI PRIVATI
I titolari di posteggio possono usufrui-re di carrelli privati,a condizione che gli stessi siano
numerati e registrati dal Comando Polizia Locale. I carrelli privati potranno essere tenuti
nel retrobanco.
TITOLO IV
MERCATI SPECIALI
Articolo 44
MERCATI SPECIALI: DEFINIZIONE
Il presente titolo disciplina i mercati speciali che si svolgono sul territorio del Comune,
così come sono stati individuati ai sensi della L.R. 20/99 con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 97 del 13 giugno 2001 al capo I lettera F).
Articolo 45
CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione giornaliera o
plurigiornaliera del posteggio del mercato speciale sulla base di una graduatoria, distinta
per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, tenendo conto dei seguenti criteri,
in ordine di priorità:
a) data di presentazione dell'istanza registrata al civico protocollo;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto richiedente per l'attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Articolo 46
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
RISERVATI AD ALTRI SOGGETTI
Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non autorizzati all'esercizio del commercio
su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della Legge Regionale 20/99, formula apposita
graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo 45
Articolo 47
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI
L'operatore concessionario che nel gior-no di svolgimento del mercato speciale non sia
presente nel posteggio 30 minuti prima dell'orario prefissato per lo inizio delle vendite, è
considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. Gli
assegnatari il posto loro assegnato sono considerati assenti. In relazione alle disposizioni
di cui all'articolo 14, comma 1, della L.R.20/99, l'assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune
per la sola giornata di svolgi-mento del mercato, secondo i criteri di cui all'articolo 45,
indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Durante l'assegnazione, gli assegnatari di posteggio occasionali che sono assenti senza
giustificato motivo perdono il diritto di prelazione.
L'assegnazione dei posteggi riservata agli imprenditori agricoli occasionamente liberi o
non assegnati è effettuata dal Comune, in primo luogo a favore dei medesimi aventi gli
stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui all’art. 13, indipendentemente
Dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico- sanitarie.
Articolo 48
CIRCOLAZIONE INTERNA
L'area di svolgimento dell'attività, in-dividuata ai sensi del presente regolamento è
interdetta con apposita ordi-nanza sindacale emanata ai sensi dello art. 7 del vigente
Codice della Strada alla circolazione veicolare con conte-stuale divieto di sosta con
rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento dei mercati speciali e per
gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi dell'operatore, ai
soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro
spostamenti.
TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO
Articolo 49
POSTEGGI FUORI MERCATO: DEFINIZIONI
Il presente titolo disciplina i posteggi fuori mercato che sono ubicati nel territorio del
Comune, così come individuati ai sensi dell'articolo 3 - comma 4 della L.R. 20/99,con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno 2001 al capo I lettera H).Tra i
posteggi fuori mercato non si comprende il "servizio a pompe per la distribuzione di carburanti" in quanto tali attività per cui è stata rilasciata la concessione di suolo pubblico e
quindi "principali" sono autorizzate in base a normative
programmazione e
speciali e soggette a
pianificazioni diversa da quella generale del Commercio su aree
pubbliche.
Ai titolari delle suddette attività o ai loro legittimi gestori) può comunque essere rilasciata,
ai sensi dell'articolo 28 -comma 1 lett. a)- del D.Lgs. 114/98, autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche di generi complementari o abbinati che proprio per
evidenziare tale intrinseca connessione assume la forma e la sostanza di provvedimento
ad integrazione di quello che consente l'esercizio dell'attività "principale" da cui è
inscindibile, senza poter in alcun modo rappresentare fondamento o titolo per la
costituzione di un’azienda a sé stante.
La suddetta autorizzazione può pertanto essere annotata sullo stesso titolo che consente
l'esercizio dell'attività prin-cipale, salvo il caso di diversità fra soggetto intestatario ed
effettivo gestore, per gli impianti di distribuzione carburanti, e non abilita al commercio su
aree pubbliche in forma itinerante o alla partecipazione a mercati o fiere.
La concessione decennale dei posteggi fuori mercato ed il rilascio della re-lativa
autorizzazione avviene tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di
priorità:
a)maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
b)anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di
commercio al detta-glio su aree pubbliche;
c) ordine cronologico di spedizione.
Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione il Comune rilascia la concessione
decennale e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, sulla base dei seguenti
criteri in ordine di priorità:
a) miglioria (eventuale) a favore degli operatori già concessionari di posteggio fisso (fuori
mercato o titolari di autorizzazione tipologia "A" di cui alla previgente L. 112/91) per tutti i
giorni feriali della settimana dello stesso settore merceologico,con ulteriore preferenza per
chi,assegnatario di posteggi diversi dai posteggi fuori mercato in-sistenti sul Comune di
Aosta, si dichiara disposto a rinunciare irrevocabilmente a tutti gli stessi, liberando così
occasioni di lavoro;
b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
c) ordine cronologico di spedizione.
A parità di ordine cronologico di presentazione della domanda, si
provvederà
per
sorteggio che è effettuato dal Dirigente del Servizio Commercio alla presenza di due
impiegati che fungono da testimoni. Ove sia esercitata la miglioria da
parte
degli
operatori già concessionari di posteggio fisso, la assegnazione decennale nei confronti
degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria approvata, riguarderà i posteggi
resisi liberi a seguito della suddetta operazione.
Articolo 50
REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL
POSTEGGIO
La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata, ai sensi
dell'articolo 9 - 1 comma - della L.R.20/99 nel caso in cui l'assegnatario di posteggio non
utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali, il
posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun
anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi
di
autorizzazioni
stagionali,fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi
di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in
possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca. Si
intende per giustificato motivo di cui al precedente comma è da intendersi esclusivamente
l'impossibilità oggettiva e documentata di approvvigionamento merci.
Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale
entro sedici giorni dall'inizio dell’assenza. Le assenze non comunicate entro il termine
saranno considerate ingiustificate. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della
concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dallo
art.9, comma 3 , della L.R. 20/99.
Articolo 51
POSTEGGI FUORI MERCATO GIÀ UTILIZZATI
MEDIANTE STRUTTURE FISSATE PERMANENTEMENTE AL SUOLO (CHIOSCHI)
Si rimanda a quanto stabilito al capo I, lettera H) della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 97 del 13 giugno 2001.
TITOLO VI
FIERE
Articolo 52
FIERE: DEFINIZIONE
Il presente titolo disciplina le fiere che sono ubicate nel territorio del Comune, così come
individuate ai sensi della L.R. 20/99, con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
97/2001 e successive modificazioni ed integrazioni al capo I lettera I, nelle date e nelle
vie e piazze indicate nei commi successivi. Sono considerate fiere, così come previsto
all'art. 2 lettera f) del presente regolamento, le sotto elencate:
A. FIERA DI SANT'ORSO
PARTE COMMERCIALE
DATA DI SVOLGIMENTO: 30 - 31 gennaio (in caso di coincidenza con le giornate del
martedì e del sabato prevale il mercato cittadino)
ORARIO: come quello della Manifestazione Fieristica di St.Orso parte artigianale
1) OPERATORI COMMERCIALI:
NUMERO POSTEGGI: 173
Cosi' suddivisi:
POSTEGGI N° 4
VIA GARIBALDI (dall'incrocio con Via Torino fino alla rotonda di Via Caduti del Lavoro)
SETTORI MERCEOLOGICI:
n° 2 posteggi riservati alla sola vendita di prodo tti alimentari e n° 2 posteggi riservati alla
vendita con somministrazione di prodotti alimentari (per la collocazione dei posteggi si
rimanda alle planimetrie adottate con deliberazione di Giunta Comunale).
POSTEGGI N. 151
VIA VEVEY (lato sud), VIA LUCAT, P.ZZA CAVALIERI VITTORIO, VIA MAZZINI.
SETTORI MERCEOLOGICI: tutte le merceologie;
POSTEGGI N° 18
VIA VEVEY (lato sud), VIA LUCAT, PIAZZA CAV. VITT. VENETO E VIA MAZZINI (si
vedano posteggi all’uopo identificati nelle planimetrie allegate alla DCC 97/01 e s.m.i.)
SETTORI MERCEOLOGICI: vendita con somministrazione di prodotti alimentari.
2) PRODUTTORI AGRICOLI:
NUMERO POSTEGGI: 49
Dislocati nelle seguenti aree:
Via Frutaz, Via Cerlogne, Via dell’Archet e Via Matteotti (nella parte in cui collegano Via
Frutaz e Via Cerlogne)
SETTORI MERCEOLOGICI:
Prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura e allevamento, alla propria azienda;
3) ESPOSITORI:
NUMERO POSTEGGI: 68
AREE:
A- PIAZZA DELLA REPUBBLICA
SETTORE MERCEOLOGICO: prioritariamente macchinari agricoli
B- VIA TORINO, Area denominata EX FORO BOARIO, area di PIAZZA ARCO
D'AUGUSTO prospiciente la scuola e destinata or-dinariamente a parcheggio pubblico,
VIA GARIBALDI, ad eccezione delle aree destinate agli operatori commerciali, VIA
MONTE SOLAROLO (nel tratto compreso da Piazza della Repubblica e l'inter-sezione con
le vie Tourneuve e Monte Pasubio) ,eventuali ulteriori spazi individuati dal Servizio
competente in materia di viabilità .
SETTORI
MERCEOLOGICI: attezzature per l'artigianato e trasporto di cose
(ivi
compresi i veicoli ad uso promiscuo do-tati di cassone o furgonati, con esclu-sione delle
autovetture adibibili
al
semplice trasporto di persone, Chalets,
Attrezzature per il
riscaldamento dome-stico, forni a legna, lose e manufatti in pietra locale.
4) ENTI O ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITA' ASSISTENZIALI
NUMERO POSTEGGI : 15, aventi una superficie pari a ml. 3,00 X ml 3,00
AREE :
n. 1 p.zza Arco d’Augusto (piazzetta);
n. 1 p.zza della Repubblica (a ridosso del muro perimetrale caserma Testafochi);
n. 3 p.zza Plouves angolo via Festaz;
n. 1 via Ribitel ang. Via Festaz;
n. 3 via Garibaldi (di fronte Banca Unicredit);
n. 2 via Garibaldi (angolo via Mazzini);
n. 4 viale Conseil des Commis.
B. FIERA DELLA BATAILLE DES REINES
SOPPRESSO
Articolo 53
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
Le domande di partecipazione per ogni singola fiera di cui all'articolo 52, ad eccezione per
gli enti o associazioni aventi finalità assistenziale a cui si rimanda al successivo articolo
54,devono essere presentate
o pervenire al Comune di Aosta, Servizio Protocollo
generale, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.
A tal fine farà fede la data di ricezione da parte del protocollo generale
dell'Amministrazione comunale. Il termine è perentorio. Non è ammessa la presentazione
della domanda a mano. Per ogni posteggio deve essere presentata apposita domanda
1) Le domande di concessione del posteggio, redatte su carta da bollo, da parte degli
operatori commerciali che svolgono professionalmente l'attività di commercio su area
pubblica, devono contenere:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita I.V.A.
del
richiedente;
b) il recapito telefonico;
c) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera
che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
d) estremi dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica;
e) estremi di iscrizione al Registro delle Imprese oppure nel caso in cui non sia ancora
iscritto gli estremi di iscrizione all'Ufficio IVA per l'attività di commercio su area pubblica;
f) descrizione dettagliata della merceologia trattata rientrante nei prodotti sopra riportati;
g) l'eventuale indicazione del nominativo dell'assegnatario di posteggio a cui il richiedente
è subentrato, in caso di recente acquisizione d'azienda con gli estremi di registrazione
della scrittura privata autenticata o atto pubblico;
h) possesso dei titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione (attestazione di
invalidità,attestazione di avvenuto collocamento in mobilità);
i) presentazione di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi,
per coloro che commerciano attrezzature per l'artigianato e trasporto di cose (ivi compresi
i veicoli ad uso promiscuo dotati di cassone o furgonati, con esclusione delle autovetture
adibibili al semplice trasporto di persone)
j) altra informazione utile a corredo della domanda.
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti potranno essere rese mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà,ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n° 19/2007.
Il possesso dei titoli di cui sopra è accertato nei confronti dei richiedenti che si trovano in
posizione utile nella graduatoria di cui al successivo arti-colo con le modalità indicate nello
stesso articolo.
2)Le domande di concessione di posteg-gio redatte su carta da bollo da parte degli
imprenditori agricoli devono contenere i seguenti elementi:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA del
richiedente;
b) il recapito telefonico;
c) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera
che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
d) attestazione delle condizioni di imprenditore agricolo o dichiarazione equipollente;
e) descrizione dettagliata della merceologia trattata rientrante nei prodotti sopra riportati;
f) possesso dei titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione(attestazione di
invalidità, attestazione di avvenuto collocamento in mobilità);
g) altra informazione utile a corredo della domanda.
Le dichiarazioni di cui ai punti pre-cedenti potranno essere rese mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà,ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n° 19/2007.
3)Le domande di concessione del posteggio, redatte su carta da bollo, da parte degli
espositori, devono contenere:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA del
richiedente;
b) il recapito telefonico;
c) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera
che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
d)luogo di residenza o di sede legale della ditta;
e) descrizione dettagliata della merceologia trattata rientrante nei prodotti sopra riportati;
f) dimensione del posteggio richiesto (lunghezza x profondità), che non dovrà, comunque,
superare i 200 mq. di superficie massima;
g) possesso dei titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione(attestazione di
invalidità, attestazione di avvenuto collocamento in mobilità);
h) presentazione di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi,
per coloro che commerciano attrezzature per l'artigianato e trasporto di cose (ivi compresi i
veicoli ad uso promiscuo dotati di cassone o furgonati, con esclusione delle autovetture
adibibili al semplice trasporto di persone)
i)altra informazione utile a corredo della domanda.
4) SOPPRESSO
5) Le domande di concessione del posteggio, redatte su carta esente bollo da parte degli
Enti o Associazioni aventi finalità assistenziali devono contenere:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita I.V.A., qualifica del
richiedente;
b) il recapito telefonico;
c)il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera
che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
d)denominazione e sede legale dell’Ente o Associazione
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 31 L.R. 19/2007, con la
quale è indicato che l’Ente o Associazione ha sede operativa in Valle d’Aosta.
Articolo 54
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E PROCEDURE DI VERIFICA DEL
POSSESSO DEI REQUISITI
Le procedure di rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere sono disciplinate
dall'articolo 13 della L.R. 20/99. La durata della concessione del posteggio è uguale a
quella della fiera. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà
comunale, la durata della con-cessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area
da parte del Comune. Le assegnazioni dei posteggi relativi all'area commerciale agli
aventi
diritto saranno effettuate in data e luogo che verranno indicati agli interessati
contestualmente alla comunicazione di avvenuto inserimento nella graduatoria degli aventi
diritto; i presenti sceglieranno il posteggio in ordine di graduatoria, per gli assenti si
provvederà d'ufficio nel rispetto della graduatoria. Per accedere all'area della fiera gli
operatori assegnatari di posteggio, siano essi operatori commerciali, imprenditori agricoli o
espo-sitori devono esibire agli agenti della Polizia Locale incaricati, la lettera di
assegnazione del posteggio. Qualora, a causa di forza maggiore stabiliti con decreto
motivato posteggi e non esistano idonee soluzioni alternative, il numero dei posteggi
complessivi può essere ridotto con determinazione del Dirigente del Servizio Commercio.
Ai sensi e per effetto dell'articolo 13 - 3 comma della L.R.20/99 saranno redatte distinte
graduatorie per ciascun gruppo di posteggi individuato il Dirigente del Servizio Commercio
provvede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi che deve
essere affissa all'albo pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della
fiera, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri e comunque nel seguente modo:
1. OPERATORI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE
L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha
effettiva-mente esercitato nella fiera. Il possesso del
titolo
di priorità è attestato dal
Dirigente responsabile del Settore Polizia Municipale, sulla base di documenti probanti il
numero delle presenze alla fiera
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto richiedente per l'attività
di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio
dell’USL.
d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi.
e) ordine cronologico di spedizione
2. IMPRENDITORI AGRICOLI
a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha
effettivamente esercitato nella fiera. Il possesso del titolo di
priorità è attestato dal
Dirigente responsabile del Settore Polizia Municipale, sulla base di documenti probanti il
numero delle presenze alla fiera.
b) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio
dell’USL.
c)attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi.
3. ESPOSITORI
a) anzianità di presenza alla manifestazione
b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
c) residenza in Valle d'Aosta
d) sorteggio
4. ENTI O ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITÀ ASSISTENZIALE
a) assegnazione prioritaria, secondo l’ordine cronologico di ricevimento dell’istanza da
parte del Protocollo Generale dell’Amministrazione, agli Enti/Associazioni aventi una sede
operativa in Valle d’Aosta
b) in subordine, assegnazione, secondo l’ordine cronologico di ricevimento dell’istanza da
parte del Protocollo Generale dell’Amministrazione, agli altri Enti o Associazioni.
5. OPERATORI COMMERCIALI PROVENIENTI DA LOCALITÀ LEGATE ALLA
VALLE D'AOSTA DA RAPPORTI DI INTERSCAMBIO ISTITUZIONALE
E SEGNALATI DALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA
SOPPRESSO
In caso di parità in tutte le fattispecie di cui agli alinea precedenti, la priorità è data dal
sorteggio. Il sorteggio è effettuato dal Dirigente Attività Produttive, alla presenza di due
impiegati che fungono da testimoni.
Potranno essere presentate osservazioni e propo-ste di modifica al competente servizio
comunale entro cinque giorni, prima della data di inizio della stessa. Si precisa che, nel
caso di accoglimento, le graduatorie corrette saranno affisse all'albo pretorio per almeno
tre giorni, prima della data di inizio della fiera.
Articolo 55
CIRCOLAZIONE INTERNA
L'area di svolgimento della fiera individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta
con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della
Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare,
in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti. Di
conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che
usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
Articolo 56
UTILIZZO DEL POSTEGGIO
Il commerciante a cui è assegnato un posteggio avrà l'obbligo di occuparlo almeno con le
relative attrezzature entro gli orari sopra stabiliti. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione
degli Agenti operanti sulla fiera i quali dovranno assegnarlo agli assegnatari di posteggio
occasionali nei modi e ai sensi dell'articolo 56 del presente regolamento. In questo caso il
titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso. E' obbligatorio tenere esposto in
modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, contenente i dati
anagrafici del titolare del posteggio e la qualifica (operatore commerciale, imprenditore
agricolo, espositore). E' obbligatoria la permanenza degli assegnatari di posteggio per
tutta la durata della fiera; in caso contrario, salvo casi di forza maggiore (peggioramento
della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato
assente a tutti gli effetti.
Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.
L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera provvede ad annotare e registrare le
presenze che l'assegnatario di posteggio matura nella fiera. Qualora due o più operatori
intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi, il Dirigente Attività Produttive può
valutare l'accoglimento della richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative
della fiera.
Articolo 57
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON
ASSEGNATI
L'assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel
posteggio entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio della fiera, è considerato assente e
si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, secondo quanto disposto
dall'articolo 14, comma 4, della Legge Regionale 20/99.
Durante l'assegnazione, gli assegnatari di posteggio occasionali che sono assenti senza
giustificato motivo perdono il diritto di prelazione. Gli assegnatari di posteggio che non
occupano il posto loro assegnato sono considerati assenti. L'assegnazione dei posteggi
riservati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal
Comune, in primo luogo a favore dei medesimi aventi gli stessi requisiti e comunque
secondo le modalità di cui all'articolo 53, indipendentemente dai prodotti trattati, con il
rispetto delle norme igienico- sanitarie.
Articolo 58
SUBINGRESSO NEI POSTEGGI
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento del
titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, posseduto dal dante causa, ad esclusione
dell'iscrizione nel Registro
Articolo 59
DIVIETI
E' vietato:
a) il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita
diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo;
b) chiudere la parte posteriore o laterale dei banchi con assi o altre coperture quando
ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini;
c) la vendita mediante chiamata con qualsiasi mezzo, con grida esagerate o altri richiami
chiassosi o molesti;
d) nel collocare i banchi, praticare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza
autorizzazione specifica da parte del competente ufficio viabilità. Il piede del banco ed i
pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la
penetrazione nell'asfalto ed il danneggiamento dello stesso;
e) importunare il pubblico con insistenti offerte di merce;
f) la vendita di pacchi a sorpresa;
g) l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio;
h) danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la
sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi. In questo
ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non
danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore. Le scorie e
le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e
portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.
Ogni operatore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza
degli impianti e prevenzione infortuni
Articolo 60
SANZIONI
Oltre a quanto previsto dal successivo articolo 65 del presente regolamento sono dichiarati
decaduti con provvedimento motivato e non possono partecipare alla fiera dell'anno
successivo:
a) coloro che in occasione di precedenti fiere locali hanno occupato suolo pubblico
senza esserne autorizzati;
b) coloro che non rispettano il presente regolamento.
TITOLO VII
NORME ATTE A PROMUOVERE UNA MAGGIORE
INFORMAZIONE E LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Articolo 61
ESPOSIZIONE PREZZI
Durante le operazioni di vendita ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di
prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.
L'operatore che intende porre in vendita prodotti usati dovrà opportunamente informarne il
consumatore mediante l'adozione di idonee tecniche.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 62
VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E
LOCALIZZAZIONE POSTEGGI
Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della
loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata
necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente
regolamento e si attuano con Determinazione dirigenziale. L'ampliamento di mercati e di
fiere deve tendenzialmente riguardare tutte le tipologie di operatori e comunque essere
riconosciuto funzionale all'interesse dell'intero complesso di posteggi, senza pregiudizio di
alcuni di essi. E' vietato, nei mercati e nelle fiere, aumentare il numero dei posteggi a
scapito delle loro attuali dimensioni
ARTICOLO 62 BIS
ASSEGNAZIONE DI NUOVO POSTEGGIO A CHI E' GIA' TITOLARE
DI ALTRO POSTEGGIO
Per coloro che già risultano essere titolari di posteggio per l'esercizio del commercio su
area pubblica in tutte le aree cittadine a ciò destinate e a fronte della cui concessione
sia previsto il pagamento del COSAP o di diverso canone di concessione di area pubblica
mediante riscossione periodica a mezzo di versamento sul c/c bancario o postale
intestato all'Amministrazione, il rilascio, a seguito di titoli abilitativi per l'esercizio di
ulteriore attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di altro posteggio, oltre
a quello già assegnato, sarà subordinato alla regolarità dei pagamenti dovuti a titolo di
occupazione del posteggio, di cui risultano già titolari.
Articolo 63
REVOCA O DICHIARAZIONE DI DECADENZA
DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DELLA CONCESSIONE
DI POSTEGGIO: EFFETTI
L'adozione del provvedimento di revoca (escluso quella per pubblico interesse) o la
dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e/o della concessione di posteggio travolge
tutta la pregressa attività collegata al titolo revocato o decaduto, nel senso che le
presenze precedentemente maturate dall'assegnatario di posteggio sono azzerate e non
possono assolutamente essere vantate e valutate né per la spunta, né per i concorsi.
Articolo 64
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRATTAMENTO DATI
SENSIBILI
E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di
comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici del comune o per la comunicazione
con uffici pubblici esterni. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di
cui al d. lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Articolo 65
SANZIONI: DISPOSIZIONI GENERALI
Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei
trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 98, n.
114 secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I trasgressori
dell'articolo 20, 1 comma lettere d) - e) avranno l'obbligo di provvedere al ripristino della
situazione preesistente.
Articolo 66
ABROGAZIONE DI NORME
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni comunali in materia, compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29
del 24 febbraio 99 avente ad oggetto: "Amministrazione Generale - Polizia Municipale:
Regolamento per la disciplina del mercato settimanale cittadino, dei mercati di quartiere,
del mercato coperto, delle fiere e delle manifestazioni fieristiche", ad eccezione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 67
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel
presente
riferimento alla legislazione statale e regionale in materia.
regolamento,
deve
farsi
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Regolamento Commercio su area pubblica