ALLEGATO N. 4 alla DCC n° 31/2010 Regolamento per il commercio su area pubblica. Dlgs 114/1998 – L.R. 20/1999. (Approvato con DCC n° 56/2004; modificato con DCC n ° 43/05; n° 168/05; n° 159/06 e n° 54/07) TESTO COORDINATO TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 PRESCRIZIONI GENERALI Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Aosta è disciplinato dal titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 98, n. 114, dalla legge regionale 20/99, dal presente regolamento. Tutti coloro che accedono al mercato o alle fiere sono soggetti alle disposizioni delle leggi, al presente regolamento, alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori della Polizia Municipale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza. La vigilanza del mercato è affidata al Comando Polizia Municipale. Articolo 2 DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono elencate le seguenti definizioni: a) DECRETO LEGISLATIVO: 31 marzo 98, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,della legge 15 marzo 1997, n. 59"; b) LEGGE REGIONALE: 2 agosto 99, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995 n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)"; e dalla Deliberazione di Consiglio "Disciplina Fiera di Sant'Orso - Parte Comunale n. 171/2003 recante Commerciale - Produttori Agricoli - Espositori" d) AREE PUBBLICHE: strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; e) MERCATO: l'area pubblica disponibilità,composta da o privata della quale il comune più posteggi, attrezzata o meno e destinata abbia la all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; f) FIERA:la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche,in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; g) POSTEGGIO: intera superficie occupata dal banco di vendita,dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi. Nella dislocazione del posto vendita s'intenderà per "fronte vendita" il lato maggiore del posteggio a contatto del pubblico e per "retro banco" il lato maggiore del posteggio non a contatto con il pubblico e per "fianchi" i restanti lati; h) POSTEGGIO FUORI MERCATO:un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati; i) AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio o dal Comune di residenza - o quello in cui ha sede legale la società di persone - per gli operatori itineranti; j) SETTORE MERCEOLOGICO: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE; k) ASSEGNATARIO DI POSTEGGIO ABITUALE: operatore commerciale o imprenditore agricolo titolare della concessione di posteggio e dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio; l) ASSEGNATARIO DI POSTEGGIO OCCASIONALE: operatore commerciale o imprenditore agricolo che,non è assegnatario di posteggio in via continuativa e potrà svolgere l'attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi o non ancora assegnati nella zona di mercato; m) PRESENZA IN UN MERCATO:il numero delle volte che l'assegnatario di posteggio si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; n) PRESENZA EFFETTIVA IN UNA FIERA: il numero di volte che l'assegnatario di posteggio ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera; o) MIGLIORIA: la specifica assoluta priorità stabilita nei concorsi per l'assegnazione dei posteggi vacanti in una fiera o in un mercato a favore degli operatori già titolari di concessione di posteggio che intendono variare, previa espressa disponibilità a rinunciarvi, il posteggio di cui sono assegnatari valutata sulla base della maggiore anzianità di concessione o, a parità di condizioni, di quella complessiva maturata,anche in modo discontinuo,rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; p) SPUNTA:l'operazione con la quale,all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; q) IMPRENDITORE AGRICOLO: così come definito all'articolo 2135 del Codice Civile e regolamentato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Articolo 3 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI La disciplina e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta alla Amministrazione Comunale che la esercita direttamente tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall'ordinamento assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o, in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente Attività Produttive. Il Comune potrà affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 11 - comma 6 - della legge regionale 20/99 Articolo 4 ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI E'facoltà del Consiglio Comunale,in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 114/98 e del capo III della legge regionale 20/99, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio,di deliberare in materia di nuova istituzione ,spostamento e soppressione dei mercati. Articolo 5 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: 1. su posteggi dati in concessione per dieci anni (autorizzazione di tipo A) 2. su qualsiasi area purché in forma itinerante (autorizzazione di tipo B). L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costi-tuite secondo le norme vigenti. AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO (autorizzazione di tipo A) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alle modalità previste all'articolo 6 della legge regionale 20/99, dal Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione. L'operatore titolare di tale autorizzazione è abilitato, nei soli giorni in cui non ha concessione di posteggio,ad esercitare attività in forma itinerante ed a presentarsi sui mercati, per la spunta, nell'ambito del territorio regionale nonché a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale con la relativa concessione. Ai sensi dell'articolo 28 - comma 16 - del D. Lgs. 114/98 e dell'articolo 6, comma 3° della legge regionale 20/99, il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggi è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio possono, di regola, essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria entro 90 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande, decorso il quale l'istanza deve essere considerata accolta. AUTORIZZAZIONE IN FORMA ITINERANTE (autorizzazione di tipo B) L'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica,o la sede legale, se società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, salvo il rispetto degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 114/98. Consente altresì allo assegnatario di posteggio di partecipa - re alle fiere con la relativa concessione nonché di presentarsi per la spunta sui mercati e sulle fiere. Il termine di conclusione del proce-dimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione di regolare e completa domanda SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di commercio disciplinato dagli articoli 7 per le autorizzazione autorizzazione di tipo B della legge regionale su aree pubbliche è di tipo A e 8 - comma 6 per le 20/99 e comporta il diritto alla reintestazione della autorizzazione di cui era titolare il dante causa purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dallo articolo 5 del D. Lgs. 114/98 e presenti apposita comunicazione entro i termini perentori di un anno dalla data di tra-sferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo la possibilità, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, di disporre la sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, pena la decadenza della autorizzazione stessa e quindi di ogni titolo ad esercitare l'attività prima assentita che, se ugualmente svolta, è totalmente abusiva. Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una comunicazione di subingresso osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti di attività susseguitisi. Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e tempi prescritti. Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 che abbia presentato nei termini stabiliti apposita comunicazione, Può esercitare l'attività del dante causa nelle more della formale reintestazione dell'autorizzazione,esibendo agli organi di vigilanza copia della comunicazione stessa corredata da ricevuta del Comune competente ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore)che legittima il subingresso. Articolo 6 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Il commercio su aree pubbliche è sogget-to ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento come,ad esempio, la denuncia d'inizio di attività itinerante per gli imprendi-tori agricoli o la concessione per i soggetti,diversi dai commercianti, iscritti nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 3, 5° comma, della legge regionale 20/99. E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari di esercizio stabiliti con apposita ordinanza sindacale. La stessa costituisce logico complemento del presente Regolamento. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati,a tutela di interessi pubblici e privati - al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento ed alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri assegnatari di posteggio o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. La tenda di copertura dovrà essere decorosa alla vista e ancorata al suolo in modo tale da non creare pericoli ai passanti, con altezza minima dal suolo di metri 2,20 e nessun genere di merce po-trà essere appeso alla tenda oltre la proiezione verticale del banco. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. I commercianti che non hanno il posto assegnato possono entrare con i propri veicoli nelle aree dei mercati solo previo benestare degli Agenti di Polizia Municipale operanti in loco. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da parte di tutti gli operatori (commercianti,imprenditori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese) costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal presente Regolamento Articolo 7 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. La vendita delle derrate alimentari dovrà svolgersi principalmente all'interno del mercato coperto o, nei casi di autobanco, nelle aree appositamente attrezzate dalla amministrazione comunale. I generi alimen-tari posti in vendita su area pubblica devono essere tenuti in vista, in modo che possano essere ispezionati agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria. Nelle aree mercatali è fatto divieto di porre in vendita alimenti e bevande non conformi alle disposizioni sanitarie in vigore. Nel mercato è proibito uccidere,spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato indossare grembiuli insan-guinati alla vista del pubblico. Articolo 8 VENDITA DI ANIMALI VIVI Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati alla alimentazione umana. Articolo 9 USO DEL VEICOLO E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati e in possesso delle carat-teristiche stabilite dalla vigente normativa. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. E' vietata la circolazione ed il posteggio di automezzi e carri nello interno delle aree adibite a sede di mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato o fiera. Articolo 10 OPERAZIONI DI PULIZIA Le aree di vendita dovranno sempre essere tenute pulite sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi. All'atto della chiusura del posteggio sarà cura di ogni assegnatario mantenere pulito il suolo e riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori. TITOLO II MERCATI SU AREA PUBBLICA Articolo 11 MERCATO: DEFINIZIONE Il presente titolo disciplina i posteggi del mercato che sono ubicati nel territorio del Comune, così come individuati ai sensi della legge regionale 20/99, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno 2001 al capo I lettere A - B e D. Articolo 12 CRITERI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della L.R.20/99 il rilascio dell'autorizzazione di tipo A e contestuale concessione decennale per ciascun posteggio libero avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto,nell'ordine,dei seguenti criteri: a)maggiore anzianità di presenza della azienda nel mercato; b)anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto richiedente per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; b-bis)Essere titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo "A" presso uno dei mercati cittadini o di quartiere della Città di Aosta (criterio da applicarsi esclusi-vamente ai mercati stagionali); c)attestazione di invalidità non infe-riore al 67%, rilasciata dal compe-tente Servizio dell'U.S.L.; d)attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi; e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.; f) ordine cronologico di spedizione. Ove sia esercitata la miglioria da parte degli assegnatari di posteggio già concessionari, l'assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso,riguarderà i posteggi risultan-ti vacanti a seguito della suddetta operazione. Articolo 13 CRITERI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Nel caso in cui si dovessero rendere vacanti, presso i mercati di quartiere, dei posteggi riservati a imprenditori agricoli e pervengano richieste di assegnazione dei medesimi da parte di soggetti interessati, il Dirigente del Servizio Commercio provvederà all’aggiornamento delle relative graduatorie. Periodicamente,con cadenza almeno semestrale,il Servizio Commercio provvederà a dare pubblico avviso dei posteggi disponibili I criteri di assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli saranno nell'ordine a)anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio; b)anzianità di imprenditore agricolo a titolo principale; c)data di presentazione della comunicazione registrata al civico protocollo. Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si darà la precedenza alla maggiore anzianità anagrafica e successivamente per sorteggio. Articolo 14 DURATA DELLE CONCESSIONI Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autoriz-zazione è utilizzata, ed è automati-camente rinnovata alla scadenza. Qualora l'Amministrazione Comunale con apposita, motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale dei posteggi deve dare preavviso al titolare almeno sei mesi prima della scadenza, altrimenti la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune. Articolo 15 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e) della L. R.20/99, qualora si debba procedere alla revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità: a)nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando b)nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte da parte dell’assegnatario di posteggio e ad assicurare, se possibile, un posteggio economicamente equivalente. Articolo 16 CIRCOLAZIONE INTERNA L'area di svolgimento del mercato individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dello articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. Articolo 17 UTILIZZO DEL POSTEGGIO Il posteggio resta a disposizione del titolare fino alle ore 8,30. In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato fino alle ore 9,30 previo preavviso telefonico, all'Ufficio di Polizia Municipale presso il mercato. Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni possono iniziare a partire dalle ore 7,00 e devono essere completate entro le ore 9,30. Gli assegnatari di posteggio, ai fini dell'esercizio dell'attività avranno l'obbligo di occuparlo almeno con le relative attrezzature entro gli orari sopra stabiliti. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Agenti operanti sul mercato i quali dovranno assegnarlo ai sensi del successivo articolo 18. In questo caso gli assegnatari di posteggi non potranno reclamare alcun diritto o rimborso. Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese. In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibili con lo svolgimento del mercato stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità dei commercianti su area pubblica impedire agli stessi l’accesso. In tal caso le assenze non sono computabili nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9,comma 1 lettera d) della L.r. 20/99. Nel caso in cui il giorno di svolgimento di uno dei mercati cittadini del martedì e del sabato coincida con il giorno di Natale o di Capodanno 01/01), tale mercato viene anticipato al giorno 24 dicembre relativamente al giorno di Natale e al giorno 31 dicembre relativamente al giorno di Capodanno(01/01). Nel caso in cui tale anticipazione comporti una coincidenza di tali mercati con lo svolgimento di uno dei mercati di quartiere allo operatore titolare di posteggio in entrambi i mercati, se presente in almeno uno dei due, non verrà conteggiata l'assenza presso il mercato a cui non partecipa. Il Sindaco, con propria ordinanza, per motivi di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata o ridurre la dimensione dell’ area e/o dei posteggi. Articolo 18 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI In relazione alle disposizioni di cui all’ articolo 14, comma 1, della L.R. 20/99, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, secondo i criteri di cui allo articolo 12, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico- sanitarie. La graduatoria degli aventi diritto alla asse-gnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata mensilmente a cura del Servizio Commercio e sarà esposta presso l'Ufficio di Polizia Locale del mercato coperto. L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qua-lora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione. Durante l'assegnazione, gli assegnatari di posteggio occasionali che sono assenti senza giustificato motivo perdono il diritto di prelazione. Gli assegnatari di posteggio che non occupano il posto loro assegnato sono considerati assenti. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, in primo luogo a favore dei medesimi aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui all’ articolo 13, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico- sanitarie. Articolo 19 MIGLIORIE Gli assegnatari di posteggio, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato. L'avviso di posti disponibili sarà esposto nell'apposita bacheca allo interno del mercato coperto per 10 giorni. Trascorso tale periodo si proce- derà con le stesse modalità di cui allo articolo 12 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto. Articolo 20 DIVIETI E' vietato: a) il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo; b) chiudere la parte posteriore o latera-le dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini; c) la vendita mediante chiamata con qual-siasi mezzo, con grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti; d) nel collocare i banchi, praticare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica da parte dello Ufficio competente in materia di viabilità. Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione nell'asfalto ed il danneggia-mento dello stesso; e) danneggiare, deteriorare, insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi. In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti. Articolo 21 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO E REVOCA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'assegnatario di posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca. Per giustificato motivo di cui al precedente comma è da intendersi esclusivamente l'impossibilità oggettiva documentata di approvvigionamento merci. Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale entro sedici giorni dall'inizio dell'assenza. Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 9 comma 3 della legge regionale 20/99. Articolo 22 MODALITÀ DI PAGAMENTO I canoni di posteggio sono determinati dall'organo competente con apposita deliberazione e dovranno fare riferimento alle norme in vigore. Il mancato o ritardato pagamento del canone comporta l'applicazione delle sanzioni e delle procedure di riscossione coattive previste dalle Leggi vigenti. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal Regolamento Co-munale per l’applicazione di spazi ed aree pubbliche. Articolo 23 SPOSTAMENTO DEL MERCATO: RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso non pregiudica la riscos-sione dei diritti di occupazione né in-terrompe o modifica il corso dello abbonamento che si intende stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni. Articolo 24 POSTO AMBULANZA - PRONTO SOCCORSO Al mercato cittadino del Martedì e del Sabato è istituito in Via Carrel (adia-cente a via Mazzini) un posto ambulanza pronto la Polizia Municipale è riservato nella stessa via Carrel (adiacente a Via Mazzini) ed un secondo posto in Via Vevey nella zona adiacente all'ingresso ovest del mercato coperto. Articolo 25 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Nel mercato coperto, vicino all'ingresso di Via Vevey, è istituito un ufficio di Polizia Locale che sarà aperto il Martedì ed il Sabato. Nel predetto ufficio saranno permanentemente esposte le planimetrie del mercato cittadino del Martedì e del Sabato nonché le planimetrie dei mercati di quartieri e ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/99 il registro delle presenze al mercato a disposizione degli interessati. In questo ufficio sarà inoltre eseguita la "spunta" dei commercianti non abitudinari o non titolari di posteggio. Nell'ufficio di cui sopra sarà inoltre riscosso il canone dovuto dagli assegnatari di posteggio occasionali. Per le comunicazioni ai commercianti su area pubblica la Polizia Locale avrà a disposizione una bacheca posta nei pressi dell'ingresso del suddetto ufficio. Articolo 26 FURTI ED INCENDI L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verifichino nel mercato. TITOLO III MERCATO SU AREA PUBBLICA ATTREZZATA (MERCATO COPERTO) Articolo 27 MERCATO COPERTO: DEFINIZIONE Il presente titolo disciplina il mercato coperto che è ubicato nel territorio del Comune, così come individuato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno 2001 al capo I lettera E) e disciplina la concessione dei box,dei posteggi destinati agli operatori commerciali e dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli allo interno della struttura ubicata in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Articolo 28 CRITERI DI ASSEGNAZIONE BOX E POSTEGGI RISERVATI AGLI OPERATORI COMMERCIALI I posteggi del mercato coperto saranno concessi con apposito atto secondo le normative vigenti in materia. Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della legge regionale 20/99 la autorizzazione di tipo A e contestuale concessione decennale saranno rilasciate sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: a) maggiore anzianità di presenza dell'azienda nel mercato; b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto richiedente per l'attività di commercio al detta-glio su aree pubbliche; c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.; d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi; e)dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.; f) ordine cronologico di spedizione. Articolo 29 CRITERI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Nel caso in cui si dovessero rendere vacanti, presso il civico mercato coperto, dei posteggi riservati a imprenditori agricoli e pervengano richieste di assegnazione dei medesimi da parte di soggetti interessati, il Dirigente del Servizio Commercio provvederà all’aggiornamento delle relative graduatorie. Il Servizio Commercio, periodicamente, almeno a cadenza semestrale, dovrà dare pubblico avviso dei posteggi disponibili. I criteri di assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli saranno nell’ordine: a)anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio; b)anzianità di imprenditore agricolo a titolo principale; c)data di presentazione della comunicazione registrata al civico protocollo. Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si darà la precedenza alla maggiore anzianità anagrafica e successivamente per sorteggio. Articolo 30 DURATA DELLE CONCESSIONI Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione è utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza. Qualora l'Amministrazione Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo della concessione dei posteggi, ovvero stabilisca di procedere al rinnovo della medesima per un periodo inferiore ad anni dieci (10), qualora l'immobile in cui è ubicato il Mercato Coperto venga destinato ad altre finalità, deve essere dato preavviso al titolare almeno sei mesi prima della scadenza. Articolo 31 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE Ai sensi dell'articolo 9,comma 1,lett.e) della L.R.20/99, qualora si debba proce-dere alla revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato nell'ambito dei posteggi quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'assegnatario di posteggio. Articolo 32 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI In relazione alle disposizioni di cui all’ articolo 14, comma 1, della L.R. 20/99, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, secondo i criteri di cui allo articolo 28, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienicosanitarie. L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione. La graduatoria degli aventi diritto alla assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata mensilmente a cura del Servizio Commercio e sarà esposta presso l'Ufficio di Polizia Locale del Mercato Coperto. Durante l'assegnazione, gli assegnatari di posteggio occasiona-li che sono assenti senza giustificato motivo perdono il diritto di prelazione. Gli assegnatari di posteggio che non occupano il posto loro assegnato sono considerati assenti. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, in primo luogo a favore dei medesimi aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 29, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Articolo 33 MIGLIORIE Gli assegnatari di posteggio, esclusi i box, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si rendesse vacante nel mercato coperto. Lo avviso di posti disponibili sarà esposto nell'apposita bacheca all'interno del mercato coperto per 10 giorni. Trascorso tale periodo si procederà con le stesse modalità di cui all'articolo 28 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto. Articolo 34 UTILIZZO DEL POSTEGGIO Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese. Il Sindaco, con propria ordinanza, per motivi di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata o ridurre la dimensione dell'area e/o dei posteggi. Articolo 35 RIFORNIMENTO PUNTI VENDITA I mezzi adibiti al trasporto delle merci per i rifornimenti dei posteggi al mercato coperto, potranno sostare davanti all'entrata dello stabile solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, operazioni che dovranno inderogabilmente terminare entro le ore 8,00 e non potranno riprendere prima delle ore 17,00. Nel sotterraneo del Mercato Coperto, terminate le operazioni di carico e scarico, la sosta è vietata. Articolo 36 APERTURA E DISLOCAZIONE PUNTI VENDITA Il mercato coperto rimane aperto e funzionante, nel corso dell'intero anno, durante i giorni feriali e, nei giorni festivi in concomitanza con il mercato esterno e durante lo svolgimento di fiere che si svolgono nelle immediate vicinanze. Il Sindaco, con apposita Ordinanza, disciplinerà l'orario di vendita al mercato coperto nonché l'uso del montacarichi e delle strutture interne. Articolo 37 DIVIETI E' vietato: a) il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce; b) chiudere la parte posteriore o laterale dei posteggi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini; c) la vendita mediante chiamata con qualsiasi mezzo, con grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti; d) danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi. In questo ultimo caso le appa-recchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti. e) lasciare depositate presso il posteg-gio di vendita merce o attrezzature nei giorni in cui l’operatore non risulta assegnatario del medesimo. Articolo 38 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO E REVOCA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'assegnatario di posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare,o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca. Per giustificato motivo di cui al precedente comma è da intendersi esclusivamente l'impossibilità oggettiva e documentata di approvvigionamento merci. Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale entro sedici giorni dall'inizio dell'assenza. Le assenze non comu-nicate entro il termine saranno considerate ingiustificate. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dall'art.9 comma 3 della L.R.20/99. Articolo 39 UTILIZZO MAGAZZINI L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei commercianti n. 20 magaz-zini nel piano interrato. Questi locali, in quanto patrimonio indisponibile comunale, sono prioritariamente locati ai titolari di posteggio o box all'interno del mercato stesso. Qualora non dovessero pervenire richieste da parte dei suddetti titolari, i magazzini disponibili potranno essere destinati, a cura dell'Ufficio Patrimonio,a fini istituzionali dei servizi comunali. I concessionari di posteggio e dei magazzini possono tenervi in deposito mezzi inerenti l'attività anche negli orari in cui il mercato è chiuso. La amministrazione comunale o i custodi non rispondono di eventuali danni, furti ed incendi. Articolo 40 REVOCA CONCESSIONE MAGAZZINI La perdita della concessione di po-steggio a qualsiasi titolo comporta la automatica risoluzione della locazione dei magazzini nel piano interrato. A seguito di segnalazione del Comando Polizia Locale l'ufficio commercio provvederà agli atti conseguenti. Articolo 41 ASSEGNAZIONE CARRELLI Ad ogni titolare di magazzino sarà assegnato, dall'Amministrazione comunale, un carrello. Ogni carrello sarà numerato con ordine progressivo; ciascun operatore commerciale ne sarà tenutario responsabile,dovrà mantenerlo in modo funzionale e decoroso e dovrà provvedere alla manutenzione dello stesso a proprie spese. Tre carrelli saranno assegnati in uso esclusivo agli altri operatori commerciali i quali ne assumeranno le responsabilità inerenti alla custodia ed al corretto funzionamento. Tre carrelli saranno assegnati in uso esclusivo ai pescivendoli, i quali ne assumeranno le responsabilità inerenti alla custodia ed al corretto funzionamento. Tre carrelli saranno assegnati in uso esclusivo ai produttori diretti i quali ne assumeranno le responsabilità inerenti alla custodia ed al corretto funzionamento. La disciplina di cui ai commi precedenti diviene operativa subordinatamente alla effettiva disponibilità di tutti i carrelli di cui sopra. Articolo 42 USO DEL CARRELLO L'uso del carrello è strettamente personale ed è perciò fatto assoluto divieto di usare carrelli di altra proprietà o di concedere in uso quello proprio. Durante l'uso dei carrelli si dovrà aver cura di porre il carico in modo da evitarne la caduta e di procedere in modo da non creare pericolo e intralcio per i pedoni. Non si potrà in alcun caso lasciare in sosta i carrelli sulle corsie del pubblico. Terminato l'utilizzo i carrelli dovranno essere immediatamente riposti negli appositi spazi dai diretti interessati. Articolo 43 CARRELLI PRIVATI I titolari di posteggio possono usufrui-re di carrelli privati,a condizione che gli stessi siano numerati e registrati dal Comando Polizia Locale. I carrelli privati potranno essere tenuti nel retrobanco. TITOLO IV MERCATI SPECIALI Articolo 44 MERCATI SPECIALI: DEFINIZIONE Il presente titolo disciplina i mercati speciali che si svolgono sul territorio del Comune, così come sono stati individuati ai sensi della L.R. 20/99 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno 2001 al capo I lettera F). Articolo 45 CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI Ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione giornaliera o plurigiornaliera del posteggio del mercato speciale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: a) data di presentazione dell'istanza registrata al civico protocollo; b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto richiedente per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Articolo 46 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AD ALTRI SOGGETTI Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della Legge Regionale 20/99, formula apposita graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo 45 Articolo 47 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI L'operatore concessionario che nel gior-no di svolgimento del mercato speciale non sia presente nel posteggio 30 minuti prima dell'orario prefissato per lo inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. Gli assegnatari il posto loro assegnato sono considerati assenti. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, della L.R.20/99, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgi-mento del mercato, secondo i criteri di cui all'articolo 45, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Durante l'assegnazione, gli assegnatari di posteggio occasionali che sono assenti senza giustificato motivo perdono il diritto di prelazione. L'assegnazione dei posteggi riservata agli imprenditori agricoli occasionamente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, in primo luogo a favore dei medesimi aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui all’art. 13, indipendentemente Dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico- sanitarie. Articolo 48 CIRCOLAZIONE INTERNA L'area di svolgimento dell'attività, in-dividuata ai sensi del presente regolamento è interdetta con apposita ordi-nanza sindacale emanata ai sensi dello art. 7 del vigente Codice della Strada alla circolazione veicolare con conte-stuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento dei mercati speciali e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi dell'operatore, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. TITOLO V POSTEGGI FUORI MERCATO Articolo 49 POSTEGGI FUORI MERCATO: DEFINIZIONI Il presente titolo disciplina i posteggi fuori mercato che sono ubicati nel territorio del Comune, così come individuati ai sensi dell'articolo 3 - comma 4 della L.R. 20/99,con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno 2001 al capo I lettera H).Tra i posteggi fuori mercato non si comprende il "servizio a pompe per la distribuzione di carburanti" in quanto tali attività per cui è stata rilasciata la concessione di suolo pubblico e quindi "principali" sono autorizzate in base a normative programmazione e speciali e soggette a pianificazioni diversa da quella generale del Commercio su aree pubbliche. Ai titolari delle suddette attività o ai loro legittimi gestori) può comunque essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 28 -comma 1 lett. a)- del D.Lgs. 114/98, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di generi complementari o abbinati che proprio per evidenziare tale intrinseca connessione assume la forma e la sostanza di provvedimento ad integrazione di quello che consente l'esercizio dell'attività "principale" da cui è inscindibile, senza poter in alcun modo rappresentare fondamento o titolo per la costituzione di un’azienda a sé stante. La suddetta autorizzazione può pertanto essere annotata sullo stesso titolo che consente l'esercizio dell'attività prin-cipale, salvo il caso di diversità fra soggetto intestatario ed effettivo gestore, per gli impianti di distribuzione carburanti, e non abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante o alla partecipazione a mercati o fiere. La concessione decennale dei posteggi fuori mercato ed il rilascio della re-lativa autorizzazione avviene tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: a)maggiore anzianità di frequenza del posteggio; b)anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al detta-glio su aree pubbliche; c) ordine cronologico di spedizione. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione il Comune rilascia la concessione decennale e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità: a) miglioria (eventuale) a favore degli operatori già concessionari di posteggio fisso (fuori mercato o titolari di autorizzazione tipologia "A" di cui alla previgente L. 112/91) per tutti i giorni feriali della settimana dello stesso settore merceologico,con ulteriore preferenza per chi,assegnatario di posteggi diversi dai posteggi fuori mercato in-sistenti sul Comune di Aosta, si dichiara disposto a rinunciare irrevocabilmente a tutti gli stessi, liberando così occasioni di lavoro; b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese; c) ordine cronologico di spedizione. A parità di ordine cronologico di presentazione della domanda, si provvederà per sorteggio che è effettuato dal Dirigente del Servizio Commercio alla presenza di due impiegati che fungono da testimoni. Ove sia esercitata la miglioria da parte degli operatori già concessionari di posteggio fisso, la assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria approvata, riguarderà i posteggi resisi liberi a seguito della suddetta operazione. Articolo 50 REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata, ai sensi dell'articolo 9 - 1 comma - della L.R.20/99 nel caso in cui l'assegnatario di posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali,fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca. Si intende per giustificato motivo di cui al precedente comma è da intendersi esclusivamente l'impossibilità oggettiva e documentata di approvvigionamento merci. Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale entro sedici giorni dall'inizio dell’assenza. Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dallo art.9, comma 3 , della L.R. 20/99. Articolo 51 POSTEGGI FUORI MERCATO GIÀ UTILIZZATI MEDIANTE STRUTTURE FISSATE PERMANENTEMENTE AL SUOLO (CHIOSCHI) Si rimanda a quanto stabilito al capo I, lettera H) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno 2001. TITOLO VI FIERE Articolo 52 FIERE: DEFINIZIONE Il presente titolo disciplina le fiere che sono ubicate nel territorio del Comune, così come individuate ai sensi della L.R. 20/99, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2001 e successive modificazioni ed integrazioni al capo I lettera I, nelle date e nelle vie e piazze indicate nei commi successivi. Sono considerate fiere, così come previsto all'art. 2 lettera f) del presente regolamento, le sotto elencate: A. FIERA DI SANT'ORSO PARTE COMMERCIALE DATA DI SVOLGIMENTO: 30 - 31 gennaio (in caso di coincidenza con le giornate del martedì e del sabato prevale il mercato cittadino) ORARIO: come quello della Manifestazione Fieristica di St.Orso parte artigianale 1) OPERATORI COMMERCIALI: NUMERO POSTEGGI: 173 Cosi' suddivisi: POSTEGGI N° 4 VIA GARIBALDI (dall'incrocio con Via Torino fino alla rotonda di Via Caduti del Lavoro) SETTORI MERCEOLOGICI: n° 2 posteggi riservati alla sola vendita di prodo tti alimentari e n° 2 posteggi riservati alla vendita con somministrazione di prodotti alimentari (per la collocazione dei posteggi si rimanda alle planimetrie adottate con deliberazione di Giunta Comunale). POSTEGGI N. 151 VIA VEVEY (lato sud), VIA LUCAT, P.ZZA CAVALIERI VITTORIO, VIA MAZZINI. SETTORI MERCEOLOGICI: tutte le merceologie; POSTEGGI N° 18 VIA VEVEY (lato sud), VIA LUCAT, PIAZZA CAV. VITT. VENETO E VIA MAZZINI (si vedano posteggi all’uopo identificati nelle planimetrie allegate alla DCC 97/01 e s.m.i.) SETTORI MERCEOLOGICI: vendita con somministrazione di prodotti alimentari. 2) PRODUTTORI AGRICOLI: NUMERO POSTEGGI: 49 Dislocati nelle seguenti aree: Via Frutaz, Via Cerlogne, Via dell’Archet e Via Matteotti (nella parte in cui collegano Via Frutaz e Via Cerlogne) SETTORI MERCEOLOGICI: Prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura e allevamento, alla propria azienda; 3) ESPOSITORI: NUMERO POSTEGGI: 68 AREE: A- PIAZZA DELLA REPUBBLICA SETTORE MERCEOLOGICO: prioritariamente macchinari agricoli B- VIA TORINO, Area denominata EX FORO BOARIO, area di PIAZZA ARCO D'AUGUSTO prospiciente la scuola e destinata or-dinariamente a parcheggio pubblico, VIA GARIBALDI, ad eccezione delle aree destinate agli operatori commerciali, VIA MONTE SOLAROLO (nel tratto compreso da Piazza della Repubblica e l'inter-sezione con le vie Tourneuve e Monte Pasubio) ,eventuali ulteriori spazi individuati dal Servizio competente in materia di viabilità . SETTORI MERCEOLOGICI: attezzature per l'artigianato e trasporto di cose (ivi compresi i veicoli ad uso promiscuo do-tati di cassone o furgonati, con esclu-sione delle autovetture adibibili al semplice trasporto di persone, Chalets, Attrezzature per il riscaldamento dome-stico, forni a legna, lose e manufatti in pietra locale. 4) ENTI O ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITA' ASSISTENZIALI NUMERO POSTEGGI : 15, aventi una superficie pari a ml. 3,00 X ml 3,00 AREE : n. 1 p.zza Arco d’Augusto (piazzetta); n. 1 p.zza della Repubblica (a ridosso del muro perimetrale caserma Testafochi); n. 3 p.zza Plouves angolo via Festaz; n. 1 via Ribitel ang. Via Festaz; n. 3 via Garibaldi (di fronte Banca Unicredit); n. 2 via Garibaldi (angolo via Mazzini); n. 4 viale Conseil des Commis. B. FIERA DELLA BATAILLE DES REINES SOPPRESSO Articolo 53 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA Le domande di partecipazione per ogni singola fiera di cui all'articolo 52, ad eccezione per gli enti o associazioni aventi finalità assistenziale a cui si rimanda al successivo articolo 54,devono essere presentate o pervenire al Comune di Aosta, Servizio Protocollo generale, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. A tal fine farà fede la data di ricezione da parte del protocollo generale dell'Amministrazione comunale. Il termine è perentorio. Non è ammessa la presentazione della domanda a mano. Per ogni posteggio deve essere presentata apposita domanda 1) Le domande di concessione del posteggio, redatte su carta da bollo, da parte degli operatori commerciali che svolgono professionalmente l'attività di commercio su area pubblica, devono contenere: a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente; b) il recapito telefonico; c) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda; d) estremi dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica; e) estremi di iscrizione al Registro delle Imprese oppure nel caso in cui non sia ancora iscritto gli estremi di iscrizione all'Ufficio IVA per l'attività di commercio su area pubblica; f) descrizione dettagliata della merceologia trattata rientrante nei prodotti sopra riportati; g) l'eventuale indicazione del nominativo dell'assegnatario di posteggio a cui il richiedente è subentrato, in caso di recente acquisizione d'azienda con gli estremi di registrazione della scrittura privata autenticata o atto pubblico; h) possesso dei titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione (attestazione di invalidità,attestazione di avvenuto collocamento in mobilità); i) presentazione di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per coloro che commerciano attrezzature per l'artigianato e trasporto di cose (ivi compresi i veicoli ad uso promiscuo dotati di cassone o furgonati, con esclusione delle autovetture adibibili al semplice trasporto di persone) j) altra informazione utile a corredo della domanda. Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti potranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n° 19/2007. Il possesso dei titoli di cui sopra è accertato nei confronti dei richiedenti che si trovano in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo arti-colo con le modalità indicate nello stesso articolo. 2)Le domande di concessione di posteg-gio redatte su carta da bollo da parte degli imprenditori agricoli devono contenere i seguenti elementi: a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA del richiedente; b) il recapito telefonico; c) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda; d) attestazione delle condizioni di imprenditore agricolo o dichiarazione equipollente; e) descrizione dettagliata della merceologia trattata rientrante nei prodotti sopra riportati; f) possesso dei titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione(attestazione di invalidità, attestazione di avvenuto collocamento in mobilità); g) altra informazione utile a corredo della domanda. Le dichiarazioni di cui ai punti pre-cedenti potranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n° 19/2007. 3)Le domande di concessione del posteggio, redatte su carta da bollo, da parte degli espositori, devono contenere: a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA del richiedente; b) il recapito telefonico; c) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda; d)luogo di residenza o di sede legale della ditta; e) descrizione dettagliata della merceologia trattata rientrante nei prodotti sopra riportati; f) dimensione del posteggio richiesto (lunghezza x profondità), che non dovrà, comunque, superare i 200 mq. di superficie massima; g) possesso dei titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione(attestazione di invalidità, attestazione di avvenuto collocamento in mobilità); h) presentazione di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per coloro che commerciano attrezzature per l'artigianato e trasporto di cose (ivi compresi i veicoli ad uso promiscuo dotati di cassone o furgonati, con esclusione delle autovetture adibibili al semplice trasporto di persone) i)altra informazione utile a corredo della domanda. 4) SOPPRESSO 5) Le domande di concessione del posteggio, redatte su carta esente bollo da parte degli Enti o Associazioni aventi finalità assistenziali devono contenere: a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita I.V.A., qualifica del richiedente; b) il recapito telefonico; c)il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda; d)denominazione e sede legale dell’Ente o Associazione e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 31 L.R. 19/2007, con la quale è indicato che l’Ente o Associazione ha sede operativa in Valle d’Aosta. Articolo 54 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E PROCEDURE DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI Le procedure di rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere sono disciplinate dall'articolo 13 della L.R. 20/99. La durata della concessione del posteggio è uguale a quella della fiera. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della con-cessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune. Le assegnazioni dei posteggi relativi all'area commerciale agli aventi diritto saranno effettuate in data e luogo che verranno indicati agli interessati contestualmente alla comunicazione di avvenuto inserimento nella graduatoria degli aventi diritto; i presenti sceglieranno il posteggio in ordine di graduatoria, per gli assenti si provvederà d'ufficio nel rispetto della graduatoria. Per accedere all'area della fiera gli operatori assegnatari di posteggio, siano essi operatori commerciali, imprenditori agricoli o espo-sitori devono esibire agli agenti della Polizia Locale incaricati, la lettera di assegnazione del posteggio. Qualora, a causa di forza maggiore stabiliti con decreto motivato posteggi e non esistano idonee soluzioni alternative, il numero dei posteggi complessivi può essere ridotto con determinazione del Dirigente del Servizio Commercio. Ai sensi e per effetto dell'articolo 13 - 3 comma della L.R.20/99 saranno redatte distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi individuato il Dirigente del Servizio Commercio provvede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi che deve essere affissa all'albo pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri e comunque nel seguente modo: 1. OPERATORI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettiva-mente esercitato nella fiera. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Dirigente responsabile del Settore Polizia Municipale, sulla base di documenti probanti il numero delle presenze alla fiera b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto richiedente per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell’USL. d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi. e) ordine cronologico di spedizione 2. IMPRENDITORI AGRICOLI a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Dirigente responsabile del Settore Polizia Municipale, sulla base di documenti probanti il numero delle presenze alla fiera. b) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell’USL. c)attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi. 3. ESPOSITORI a) anzianità di presenza alla manifestazione b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese c) residenza in Valle d'Aosta d) sorteggio 4. ENTI O ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITÀ ASSISTENZIALE a) assegnazione prioritaria, secondo l’ordine cronologico di ricevimento dell’istanza da parte del Protocollo Generale dell’Amministrazione, agli Enti/Associazioni aventi una sede operativa in Valle d’Aosta b) in subordine, assegnazione, secondo l’ordine cronologico di ricevimento dell’istanza da parte del Protocollo Generale dell’Amministrazione, agli altri Enti o Associazioni. 5. OPERATORI COMMERCIALI PROVENIENTI DA LOCALITÀ LEGATE ALLA VALLE D'AOSTA DA RAPPORTI DI INTERSCAMBIO ISTITUZIONALE E SEGNALATI DALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA SOPPRESSO In caso di parità in tutte le fattispecie di cui agli alinea precedenti, la priorità è data dal sorteggio. Il sorteggio è effettuato dal Dirigente Attività Produttive, alla presenza di due impiegati che fungono da testimoni. Potranno essere presentate osservazioni e propo-ste di modifica al competente servizio comunale entro cinque giorni, prima della data di inizio della stessa. Si precisa che, nel caso di accoglimento, le graduatorie corrette saranno affisse all'albo pretorio per almeno tre giorni, prima della data di inizio della fiera. Articolo 55 CIRCOLAZIONE INTERNA L'area di svolgimento della fiera individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti. Articolo 56 UTILIZZO DEL POSTEGGIO Il commerciante a cui è assegnato un posteggio avrà l'obbligo di occuparlo almeno con le relative attrezzature entro gli orari sopra stabiliti. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Agenti operanti sulla fiera i quali dovranno assegnarlo agli assegnatari di posteggio occasionali nei modi e ai sensi dell'articolo 56 del presente regolamento. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso. E' obbligatorio tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, contenente i dati anagrafici del titolare del posteggio e la qualifica (operatore commerciale, imprenditore agricolo, espositore). E' obbligatoria la permanenza degli assegnatari di posteggio per tutta la durata della fiera; in caso contrario, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera provvede ad annotare e registrare le presenze che l'assegnatario di posteggio matura nella fiera. Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi, il Dirigente Attività Produttive può valutare l'accoglimento della richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera. Articolo 57 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI L'assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio della fiera, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della Legge Regionale 20/99. Durante l'assegnazione, gli assegnatari di posteggio occasionali che sono assenti senza giustificato motivo perdono il diritto di prelazione. Gli assegnatari di posteggio che non occupano il posto loro assegnato sono considerati assenti. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, in primo luogo a favore dei medesimi aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 53, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico- sanitarie. Articolo 58 SUBINGRESSO NEI POSTEGGI Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, posseduto dal dante causa, ad esclusione dell'iscrizione nel Registro Articolo 59 DIVIETI E' vietato: a) il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo; b) chiudere la parte posteriore o laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini; c) la vendita mediante chiamata con qualsiasi mezzo, con grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti; d) nel collocare i banchi, praticare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica da parte del competente ufficio viabilità. Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione nell'asfalto ed il danneggiamento dello stesso; e) importunare il pubblico con insistenti offerte di merce; f) la vendita di pacchi a sorpresa; g) l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio; h) danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi. In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti. Ogni operatore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni Articolo 60 SANZIONI Oltre a quanto previsto dal successivo articolo 65 del presente regolamento sono dichiarati decaduti con provvedimento motivato e non possono partecipare alla fiera dell'anno successivo: a) coloro che in occasione di precedenti fiere locali hanno occupato suolo pubblico senza esserne autorizzati; b) coloro che non rispettano il presente regolamento. TITOLO VII NORME ATTE A PROMUOVERE UNA MAGGIORE INFORMAZIONE E LA TUTELA DEI CONSUMATORI Articolo 61 ESPOSIZIONE PREZZI Durante le operazioni di vendita ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione. L'operatore che intende porre in vendita prodotti usati dovrà opportunamente informarne il consumatore mediante l'adozione di idonee tecniche. TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 62 VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e si attuano con Determinazione dirigenziale. L'ampliamento di mercati e di fiere deve tendenzialmente riguardare tutte le tipologie di operatori e comunque essere riconosciuto funzionale all'interesse dell'intero complesso di posteggi, senza pregiudizio di alcuni di essi. E' vietato, nei mercati e nelle fiere, aumentare il numero dei posteggi a scapito delle loro attuali dimensioni ARTICOLO 62 BIS ASSEGNAZIONE DI NUOVO POSTEGGIO A CHI E' GIA' TITOLARE DI ALTRO POSTEGGIO Per coloro che già risultano essere titolari di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in tutte le aree cittadine a ciò destinate e a fronte della cui concessione sia previsto il pagamento del COSAP o di diverso canone di concessione di area pubblica mediante riscossione periodica a mezzo di versamento sul c/c bancario o postale intestato all'Amministrazione, il rilascio, a seguito di titoli abilitativi per l'esercizio di ulteriore attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di altro posteggio, oltre a quello già assegnato, sarà subordinato alla regolarità dei pagamenti dovuti a titolo di occupazione del posteggio, di cui risultano già titolari. Articolo 63 REVOCA O DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO: EFFETTI L'adozione del provvedimento di revoca (escluso quella per pubblico interesse) o la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e/o della concessione di posteggio travolge tutta la pregressa attività collegata al titolo revocato o decaduto, nel senso che le presenze precedentemente maturate dall'assegnatario di posteggio sono azzerate e non possono assolutamente essere vantate e valutate né per la spunta, né per i concorsi. Articolo 64 DISPOSIZIONI IN MATERIA TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici del comune o per la comunicazione con uffici pubblici esterni. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui al d. lgs. 196 del 30 giugno 2003. Articolo 65 SANZIONI: DISPOSIZIONI GENERALI Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 98, n. 114 secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I trasgressori dell'articolo 20, 1 comma lettere d) - e) avranno l'obbligo di provvedere al ripristino della situazione preesistente. Articolo 66 ABROGAZIONE DI NORME Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia, compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24 febbraio 99 avente ad oggetto: "Amministrazione Generale - Polizia Municipale: Regolamento per la disciplina del mercato settimanale cittadino, dei mercati di quartiere, del mercato coperto, delle fiere e delle manifestazioni fieristiche", ad eccezione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 67 NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente riferimento alla legislazione statale e regionale in materia. regolamento, deve farsi