Associazione di volontariato “LA GIARA INCRINATA” STATUTO I. Costituzione, riferimenti legislativi, sede, durata. Art. 1 Costituzione E' costituita la associazione di volontariato denominata “La Giara Incrinata” organizzazione non lucrativa di utilità sociale e con le caratteristiche della organizzazione non governativa, di seguito detta associazione. Art. 2 Riferimenti legislativi L’associazione è costituita secondo i limiti e le condizioni previste dalla Legge Regione Sardegna n° 39 del 13/09/93, dal Decreto Legislativo n° 460 del 4/12/97, dalla Legge n° 266 del 11/08/91 e dalla Legge n° 49 del 26/02/87, e rispettive loro modificazioni. Art. 3 Sede L’associazione ha sede in Cagliari Viale Poetto, 114 (ang. Via dei Tritoni) e, con delibere del consiglio direttivo, potrà istituire altre sedi secondarie sia in Italia che all’estero. Art. 4 Durata L’associazione ha durata illimitata. II. Scopo, oggetto sociale (attività) Art. 5 Scopo L’Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo della promozione umana, assistenza sociale ed economica a favore di iniziative, enti ed organismi operanti in Italia e nei paesi in via di sviluppo, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, dei benefattori e attraverso fondi pubblici e privati. L'associazione: - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale che abbiano, in particolare, un impatto significativo nelle politiche di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, nazionali ed internazionali; - si impegna a lavorare per la promozione di uno sviluppo umano e sostenibile, ispirandosi ai principi e alle direttrici delle Nazioni Unite e dei suoi organismi (UNICEF,FAO,ecc.), nonché agli orientamenti e alle politiche dell’Unione Europea sulla cooperazione internazionale e sul fenomeno migratorio; - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; - non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura di appartenenza o di derivazione; - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o all’incremento dei propri fondi; - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre onlus ad altre ong o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 6 Oggetto sociale: attività L'associazione, con particolare riguardo alle aree del mondo considerate in via di sviluppo, svolge le seguenti attività: - realizzazione di qualsiasi iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell’ambito di propri progetti o di programmi e progetti nazionali, europei e internazionali, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata; - attuazione di progetti tesi allo sviluppo autonomo delle economie dei paesi in via di sviluppo, nonché programmi settoriali, plurisettoriali od integrati, aventi il fine di contribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione inter-nazionale; - realizzazione di attività di Educazione allo Sviluppo per far crescere nell’opinione pubblica la comprensione dei problemi della aree in via di sviluppo e della globalità dello sviluppo; - promozione di iniziative di Educazione Interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile, indotte dal fenomeno migratorio; - realizzazione di attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto al personale docente e non docente della scuola, quanto ad un più vasto arco di soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne, immigrati, nell’ambito di progetti comunitari, nazionali o locali; - promozione, organizzazione e realizzazione di servizi che possano contribuire all’inserimento nella società civile della popolazione immigrata; - produzione e diffusione di propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e quanto riterrà utile agli scopi dell’Associazione stessa; - assistenza sociale, socio-sanitaria, e sanitaria a favore delle popolazioni e delle persone che vivono in aree caratterizzate da carenze sociali e sanitarie; - raccolta, indirizzata alla esclusiva beneficenza, di fondi per la realizzazione di specifici progetti finalizzati alla promozione umana e sociale; - realizzazione, organizzazione e gestione di iniziative per l’istruzione, formazione, anche di tipo professionale di giovani e persone in particolare condizioni di disagio sociale; - organizzazione di attività sportive dilettantistiche per la valorizzazione e promozione delle risorse umane; - tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico delle iniziative locali, comprese la istituzione e gestione di biblioteche ed altri beni con particolare riferimento agli archivi di Stato; - tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; - promozione della cultura e dell'arte; - tutela dei diritti civili. Per realizzare quanto sopra indicato l’associazione può costituire, promuovere altre associazioni, consorzi, federazioni, ed aderire ad esse partecipando anche finanziariamente alla loro costituzione, di esse potrà assumere il coordinamento e la direzione. La Associazione può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalità e per questo potrà: 1.stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; 2.costituire ed essere socia di altre associazioni con simili finalità sociali: 3.dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e federativi diretti a consolidare e sviluppare il Movimento della cooperazione decentrata e della cooperazione Internazionale allo sviluppo ed agevolare gli scambi; 4.affittare o acquistare sedi e immobili finalizzati alla realizzazione di quanto stabilito nello scopo sociale, da destinare alle attività di sviluppo nelle aree di intervento dell’associazione; 5.curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. III. Soci: ammissione, diritti e obblighi, perdita della qualifica di socio. Art. 7 Ammissione. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che: - intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione prendendo parte alla vita attiva della stessa; - manifestano specifica richiesta, previa presentazione di formale domanda di adesione; - siano in regola con gli adempimenti societari secondo le prescritte modalità di cui al successivo art. 8, e la rispettiva domanda sia accolta dall’organo competente. Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale, ed esplicito impegno al rispetto del presente Statuto ed delle deliberazioni degli organi sociali; le persone giuridiche indicheranno la Ragione Sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita Iva e il nome del Rappresentante Legale. Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà all’unanimità entro trenta giorni dalla sua presentazione. In caso contrario la domanda deve intendersi respinta, senza possibilità di ricorso alcuno. Art. 8 Diritti e obblighi I soci hanno diritto a partecipare e beneficiare di tutti i servizi, attività, prestazioni dell’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, di candidarsi ed essere eletti nelle cariche sociali in maniera equanime. I soci svolgono attività non retribuita. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all'associazione. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. L’Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Art. 9 Perdita della qualifica di socio Lo status di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. I soci sono soci esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali e degli adempimenti societari, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione. L’esclusione dei soci viene deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. IV. Organi dell’associazione Art.10 Organi sociali - Gli organi dell’Associazione sono: – l’Assemblea dei Soci; – Il Consiglio Direttivo; – Il Presidente; – Il Segretario. Art. 11 L’assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci è la riunione dei soci, convocata secondo le indicazioni statutarie, per deliberare sui punti all’ordine del giorno, può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione è effettuata per iscritto (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax) o con avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione; la convocazione dovrà contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo che stabilirà gli argomenti da trattare il giorno, l’ora e il luogo. Essa si riunisce: - in via ordinaria, una volta all'anno entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario, salvo eventuale proroga della scadenza, quando particolari esigenze lo richiedano; - in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci ed inoltrata al Presidente; in tal caso egli dovrà provvedere, con le modalità previste per la convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio . In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo dopo ventiquattro ore dopo la prima convocazione. Ciascun socio non può essere portatore di più di ulteriori tre deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal membro anziano. La stessa Assemblea nomina fra i soci un segretario verbalizzante, Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma, del Codice Civile. Le Persone Giuridiche intervengono con diritto di voto alle assemblee nella persona del rappresentante legale o suo delegato. Art. 12 Compiti dell’assemblea L'assemblea ha i seguenti compiti: - elegge e revoca gli organi sociali - elegge i membri del consiglio direttivo; - elegge i componenti del collegio dei revisori dei conti; - approva il programma di attività proposto dal consiglio direttivo; approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale - approva il bilancio preventivo; - approva il bilancio consuntivo; - delibera su tutte le questioni attinenti alle gestione sociale. - approva o respinge le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 24; - stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci. Art. 13 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette componenti, eletti dall’Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e l’incarico è gratuito. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente Rappresentante legale. Esso può cooptare altri componenti, in qualità di esperti; questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità previste, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. l Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque entro il secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, salvo eventuale proroga della scadenza, per predisporre il bilancio dell’esercizio trascorso e per la convocazione della Assemblea per la relativa approvazione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Rappresentante legale o, in sua assenza, dal membro anziano. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo, tra l’altro, ha i seguenti compiti: - elegge il presidente; - assume il personale; - nomina il segretario;- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione; - sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; - determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci; - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; - nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione. - approva regolamenti, procedure e mansionari; – stabilisce strategia ed indirizzi dell’Associazione ed approva il programma annuale di attività; – decide l’apertura di eventuali sedi secondarie e/o operative; – cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; – stipula atti e contratti di ogni genere, inerenti all’attività sociale; – redige i rendiconti economici finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; – delibera circa l’ammissione, la sospensione, la decadenza e l’esclusione dei soci; – determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; – firma e sottoscrive accordi, contratti, convenzioni anche con governi e stati esteri; – assume e licenzia il personale dipendente, nonché decide gli incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa; – svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Art 15 Il Presidente Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza dell’Associazione, incarico è gratuito In caso di sua assenza o di impedimento, tutte le mansioni spettano al componente anziano del Consiglio Direttivo. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età. Art. 16 Il Segretario Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo. - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo; - è a capo del personale. Art. 17 Durata delle cariche Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. V. Il patrimonio sociale e le risorse Art. 18 Patrimonio dell’associazione Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; b) dai contributi annuali e straordinari degli associati; c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) da tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dall’attività istituzionale. La somma versata per la quota annuale di adesione all’Associazione non è rimborsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibile. Art. 19 Risorse economiche L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi dei soci; - contributi dei privati; - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - introiti derivanti da convenzioni; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. Art. 20 Quota sociale La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione; in tal caso essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. VI. Bilancio e rendiconto Art. 21 Rendiconto economico finanziario Il Rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione entro la fine di Febbraio dell’anno successivo, o quando particolari esigenze lo richiedano entro il trenta di Aprile, e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura e la disponibilità finanziaria. Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l’acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell’Associazione. Art. 22 Bilancio o rendiconto Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate. Il Bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza. Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare. VII. Disposizioni finali Art. 23 Libri e scritture contabili E’ obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale. Art. 24 Modifiche allo statuto Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Art. 25 Scioglimento dell’associazione Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dell’assemblea dei soci con voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto ed in regola con tutti gli adempimenti associativi. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci determinandone eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 26 Perdita della qualifica di ONLUS L’associazione perde la qualifica di ONLUS nei seguenti casi: - non intenda perseguire almeno uno degli scopi indicati negli scopi sociali di cui all’art.5; - eserciti prevalentemente attività commerciali per un intero anno d’imposta; - distribuisca anche in maniera indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo diversa imposizione di legge. - disciplini in maniera non uniforme il rapporto associativo e le modalità associative per l’espressione equanime del diritto di voto in materia di approvazione delle deliberazioni, delle modificazioni statutarie, dei regolamenti e della nomina degli organi sociali e direttivi dell’associazione; - non rediga ed approvi annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie; - non elegga liberamente gli organi amministrativi, tutelando il principio del voto singolo, della sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, stabilendo idonei criteri per la pubblicità delle convocazioni dell’assemblea, per le deliberazioni relative ai bilanci o rendiconti; - non adempia all’obbligo delle intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei casi previsti dalla legge. Art. 27 Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla Legge n° 49 del 26/02/87, dalla Legge n° 266 del 11/08/91, dalla Legge Regione Sardegna n° 39 del 13/09/93 e dal Decreto Legislativo n° 460 del 4/12/97, e rispettive loro modificazioni.