SERVIZIO DEL GENIO CIVILE SASSARI
PROGETTO ESECUTIVO OPERE IN EDIFICI
DEMANIALI, STABILE VIA MAZZINI, TEMPIO
PAUSANIA
CASERMA ED ALLOGGI GUARDIA DI FINANZA
MANUTENZIONE ORDINARIA : SOSTITUZIONE INFISSI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
CONSOLIDAMENTO SOLAI
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
TAV
R9
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio del Genio Civile di Sassari
SCHEMA DI CONTRATTO
E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO
A.
OGGETTO, FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE............................................................................................................................................ 3
A.1 OGGETTO DELL’APPALTO
3
A.2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
3
A.3 DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
4
B
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ......................................................... 6
B.1 FORMULAZIONE DELLE OFFERTE
6
B.2 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO
6
B.3 LAVORI IN ECONOMIA
7
B.4 NUOVI PREZZI
7
B.5 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
7
B.6 RISCONTRI PRELIMINARI
8
B.7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
9
B.8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
10
B.9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
11
B.9.1 cauzione provvisoria
11
B.9.2 cauzione definitiva
11
B.9.3 Coperture assicurative
11
B.10 TASSE ED IMPOSTE
12
B.11 SUBAPPALTO
12
B.12 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
13
B.13 INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
15
B.14 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI, INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE –
CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI
15
B.15 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE
18
B.16 SICUREZZA DEI LAVORI
18
B.17 DANNI DI FORZA MAGGIORE
20
B.18 PAGAMENTI IN ACCONTO
21
B.19 CONTO FINALE E COLLAUDO
22
B.20 REVISIONE DEI PREZZI
23
B.21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
23
B.22 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
24
B.23 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA
28
B.24 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI PERSONALE DELL'IMPRESA
28
B.25 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
28
B.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE - ESECUZIONE D’UFFICIO 29
B.27 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE APPALTATE
29
B.28 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI
30
B.29 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
30
B.30 BREVETTI DI INVENZIONE
30
B.31 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE CIRCA L’ESECUZIONE DELLE OPERE
30
B.32 LAVORI ESEGUITI A INIZIATIVA O NELL’INTERESSE DELL’APPALTATORE
31
B.33 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE
31
B.34 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
31
B.34.1 lavori a misura e a corpo
31
B.34.2 lavori in economia
32
B.35 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO A CORPO, AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA, E ALLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
33
C
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO
DEI LAVORI .................................................................................................................................. 35
C.1 TRACCIAMENTI
35
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C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
D
D.1
E
E.1
E.2
E.3
E.4
ATTRAVERSAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI
36
LAVORI INTERESSANTI STRADE ESISTENTI
37
OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
38
C.4.1 composizione delle malte
38
C.4.2 impasti di conglomerato cementizio.
38
C.4.3 controlli sul conglomerato cementizio.
39
C.4.4 acciaio per c.a.
39
C.4.5 norme di esecuzione per il cemento armato normale.
39
C.4.6 responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
40
OPERE IN MARMO - PIETRE NATURALI
59
IMPIANTISTICA
59
C.6.1 IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA
59
C.6.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI.
61
C.6.3 INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AUSILIARI E TELEFONICI NELL'EDIFICIO.
62
C.6.4 IMPIANTI ANTIEFFRAZIONE ED ANTINTRUSIONE
62
APPROVVIGIONAMENTO E IMPIEGO DEI MATERIALI – PRESCRIZIONI ESECUTIVE
65
C.7.1 muratura di getto e calcestruzzi
65
C.7.2 opere in cemento armato ed in ferro
65
lavori eventuali non previsti
66
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
67
C.9.1 generalità
67
C.9.2 interferenze con lavori e montaggi non compresi nell’appalto
67
C.9.3 programma dei lavori
68
C.9.4 oneri e prescrizioni particolari
68
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI ......................................................................... 70
criteri per la valutazione delle lavorazioni a misura
70
D.1.1 valutazione degli scavi
70
D.1.2 rilevati e rinterri.
71
D.1.3 riempimenti.
71
D.1.4 vespai
71
D.1.5 casseforme
71
D.1.6 calcestruzzi.
71
D.1.7 conglomerato cementizio armato.
71
D.1.8 acciaio per strutture in c.a. e c.a.p.
72
D.1.9 Intonaci.
72
D.1.10
opere in metallo
72
D.1.11
murature
72
D.1.12
massetti
73
D.1.13
opere di drenaggio
73
D.1.14
valutazione dei lavori stradali
73
D.1.15
cordoli in conglomerato cementizio
73
D.1.16
segnaletica orizzontale
74
ACCETTAZIONE, QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI – PROVA DEI MATERIALI E DELLE OPERE
75
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
75
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
76
E.2.1 materiali in genere
76
E.2.2 acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie
76
E.2.3 idrofughi
77
E.2.4 materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
78
E.2.5 additivi per conglomerati cementizi e per malte
79
E.2.6 elementi di laterizio e calcestruzzo
79
E.2.7 armature per calcestruzzo
79
E.2.8 materiali ferrosi
79
E.2.9 acciaio laminato a caldo
81
E.2.10 Legnami
81
E.2.11 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
81
E.2.12 pietre naturali
83
E.2.13 bitumi ed emulsioni bituminose
83
E.2.14 materiali inerti per lavori stradali
83
materiali diversi
84
Prova dei Materiali, Verifiche e Saggi
85
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A. OGGETTO, FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
A.1
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di “manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento impianto elettrico, abbattimento barriere
architettoniche, messa in sicurezza solai Caserma e alloggi della Guardia di Finanza, stabile Via Mazzini, TEMPIO
PAUSANIA ”.
Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Leg.vo 12/04/2006 n°163, si dichiara che i lavori sono costituiti come
categoria prevalente dalla OG2, relativa ad opere di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi del Dlgs 42/2004, nonché dalla categoria OS28 relativa ad impianti tecnologici ( impianto di
condizionamento ).
I lavori vengono eseguiti per conto della Regione Autonoma della Sardegna alla quale é demandata ogni
decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, ed é devoluta l'approvazione definitiva di
qualsiasi atto che interessi i lavori medesimi.
Il presente appalto comprende opere da valutarsi esclusivamente a corpo, ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs.
163/06.
Il presente Capitolato vale anche per l’esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento
l’Amministrazione intendesse Apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che la stessa intendesse
richiedere all’Impresa, fino al collaudo, e che questa si obbliga sin d’ora a soddisfare.
A.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
Il contratto d’appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato a corpo .
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad Euro 326.088,32 (diconsi Euro
trecentoventiseimilazeroottantaotto/32) al netto dell’IVA, di cui:
lavori a corpo ( OG2 )
Euro
298.417,02
oltre IVA
lavori a corpo ( OS28 )
Euro
13.700
oltre IVA
Per complessivi lavori
Euro
312.117,02
oltre IVA
costi sicurezza
Euro
13.971,30
oltre IVA
TOTALE
Euro
326.088,32
oltre IVA
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L'importo di Euro 13.971,30 relativo ai costi della sicurezza (D. Lgs. N 81/2008 e sm) non è soggetto a
ribasso d'asta.
Nel prospetto che segue sono individuate le relative categorie omogenee costituenti le opere
Categorie omogenee di lavoro componenti l’appalto
1
2
restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela,
CATEGORIA PREVALENTE - OG2
impianti termici e di condizionamento – OS28
Importo in Euro
% incidenza
298.417,02
95,61%
13.700
4,39%
L’importo dei lavori potrà variare, in più o in meno, esclusi i compensi relativi ai costi della sicurezza non soggetti
al ribasso, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità o di modifiche nella struttura delle opere, e ciò tanto in
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel Capitolato, o prezzi diversi da quelli offerti e indicati nell’elenco annesso, salvo
quanto disposto dall’art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. purché l’importo complessivo dei lavori
resti entro i limiti stabiliti dagli artt.10-12, fatto salvo quanto disposto all’art.11, dello stesso Capitolato Generale.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai successivi articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono
ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell'Appalto.
Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà essere eseguita dall’Appaltatore senza l’ordine scritto della
Direzione Lavori, nel quale dovrà essere citata l’intervenuta superiore approvazione (art. 342 L. 20.03.1865 n.
2248 Allegato F, art. 134 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99).
L’importo contrattuale sarà quello che risulterà dall’offerta aggiudicataria; saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri, (esclusi i costi della sicurezza di cui al D.Lgs.494/96 e suesposti, il cui importo è fisso ed invariabile), che si
intendono compensati nei prezzi offerti, i quali sono da considerarsi singolarmente remunerativi.
A.3
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di
cui formano parte integrante, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione dei lavori.
L’ubicazione, la forma, le dimensioni i particolari costruttivi dei manufatti in genere da realizzare, gli schemi ed i
dettagli esecutivi delle intersezioni, degli accessi alle proprietà private, sono riportati negli elaborati progettuali.
Sulla base di quanto illustrato si stabilisce quanto segue:
a)
la localizzazione dei manufatti e delle opere dovranno essere rigorosamente rispettati, salvo modeste
varianti richieste o comunque autorizzate dall'Amministrazione Appaltante sulla base di necessità
oggettive, che dovranno essere apportate dall'Appaltatore senza pretesa alcuna di aumento dei
compensi più avanti indicati per le singole opere;
b)
Nessuna proposta di variante alle opere verrà presa in considerazione dall'Amministrazione Appaltante
durante l'esecuzione dei lavori stante che con la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore si
intendono accettati sia il posizionamento che il dimensionamento di tutte le opere e i manufatti previsti
nel progetto (con le tolleranze insite nel particolare tipo di intervento); fermo restando comunque il
principio che la responsabilità dell'esecuzione delle opere spetta all'Appaltatore il quale è tenuto a
redigere prima dell'inizio effettivo dei lavori e nei termini più avanti specificati, a propria cura e spese,
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sulla scorta degli elaborati forniti dall'Amministrazione Appaltante ed allegati al presente Capitolato
Speciale, i riscontri sull’eseguibilità di tutte le opere e i manufatti, e delle restanti opere in genere.
c)
I tracciati, le caratteristiche geometriche dei vari elementi che compongono l’opera, le dimensioni dei
manufatti indicati nel presente Capitolato Speciale e nei disegni e relazioni di progetto, allegati al
contratto d'appalto, sono da considerarsi definitivi e potranno subire modifiche solo su richiesta
dell’Amministrazione Appaltante, le quali saranno, di volta in volta, formalizzate con appositi ordini di
servizio della direzione dei lavori.
Sommariamente le lavorazioni possono riassumersi come appresso:

Consolidamenti solai;

Rifacimenti bagni e inserimento vani funzionali attività nucleo radio-mobile;

Sostituzione infissi;

Adeguamento a locali accesso facilitato vani piano rialzato;

Abbattimento barriere architettoniche;

Messa in opera di controsoffitti;

Rifacimento impianto elettrico e video-sorveglianza;

Realizzazione impianto condizionamento caserma;
I diversi interventi sono esaurientemente dettagliati nei relativi elaborati grafici.
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B DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
B.1
FORMULAZIONE DELLE OFFERTE
Le opere saranno aggiudicate come da bando, ai sensi dell’ art. 86, DLGS 163 / 2006, commi 1 e 3.
L’impresa nel formulare l’offerta, trattandosi di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo,
dovrà attenersi a quanto previsto nell’art. 90 comma 5 del D.P.R. n. 554/99.
L’offerta inoltre dovrà essere accompagnata a pena di inammissibilità dalla “dichiarazione di presa d’atto”
richiamata in detto articolo.
B.2
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono
all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, la distanza di cave di materiale adatto, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per
l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatti e/o autorizzati scarichi a
rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali, ivi compresi vincoli di qualunque genere, che
possano avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al
ribasso da essa offerto sui prezzi base stabiliti dall'Amministrazione.
È altresì sottinteso che, l'Appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli
oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in
maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso
l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di
qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in
materia di danni cagionati da forza maggiore denunciati ed accertati come da normativa vigente.
Nell’accettare i lavori sopra descritti l’Appaltatore dichiara di aver:

preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori e di
avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;

valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che in generale influiscono sul costo dei materiali
della manodopera dei noli e dei trasporti;
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza
maggiore come contemplate dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dal
progetto e quindi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori
siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, tali cioè da richiedere una perizia di variante con
eventuale formazione di nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare
per iscritto le proprie eccezioni prima di dare corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
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Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve s’intenderanno prive di
qualsiasi efficacia.
Il Committente potrà anche richiedere all’Appaltatore delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture
attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell’appalto; verrà corrisposto
all’Appaltatore sulle somme anticipate il tasso di interesse legale.
B.3
LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo
nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla direzione lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco Prezzi
allegato al contratto, in mancanza, dell'elenco prezzi della Regione Sardegna in vigore alla data di esecuzione dei
lavori.
La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla direzione lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso
d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.
B.4
NUOVI PREZZI
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia
richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi allegato, la direzione dei lavori procederà
alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una
dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa
dall'Appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai sensi dei
vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.
L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche
dall'Appaltante.
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei
lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 30 giorni
dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la
risoluzione giudiziaria della controversia.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.
B.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente
Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale.
Tali varianti, comunque, potranno essere ammesse solo nella ipotesi del rispetto della disciplina dettata
dall’art.132 e 205 ,del D.Lgs 163/2006, nonché dagli art.134 e 135 del Regolamento, art.10, 11 e 12 del
Capitolato Generale e art. 56 della L.R. 7 agosto 2007 n°5.
Qualora si rendesse necessaria una variazione entro il 5% (cinque per cento) in più od in meno delle quantità
delle opere, e semprechè tale variazione non comporti un aumento dell’importo del contratto stipulato,
l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi a sua cura, rimanendo l’obbligo contrattuale di completare i lavori in
modo da dare l’opera finita. In ogni caso la variazione sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione
dei Lavori con apposito e dettagliato Ordine di Servizio, restando inteso che il progetto ed i documenti contabili
dovranno essere adeguati alle opere effettivamente realizzate.
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Troverà, altresì, applicazione l’art.132, comma 3, secondo e terzo periodo del D.Lgs 163/2006.
Il supero entro il 5% dell’importo di contratto, è da intendersi al netto delle variazioni cui l’Appaltatore è obbligato
ad assoggettarsi.
L'Amministrazione si riserva ogni libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in
parte, anche se già dall'Impresa fossero stati ordinati e provvisti i materiali occorrenti.
L'ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto dal Direttore dei Lavori ed importa per l'Appaltatore l'obbligo di
sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.
Se le variazioni non dipendono da fatto e colpa dell'Impresa, alla stessa sarà dovuta, in base ai prezzi di
Capitolato, depurati del ribasso d'asta, il pagamento delle opere già eseguite e della loro totale o parziale demolizione. Se la variazione dipende invece da colpa dell'Impresa, a questa spetterà solo il pagamento, ai prezzi del
Capitolato, depurati del ribasso d'asta, delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione
delle opere non utilizzate.
Qualora la variazione sia disposta dall'Amministrazione appaltante, questa rileverà, ai prezzi del Capitolato
depurati del ribasso d'asta, i materiali utili ed accettati dalla Direzione Lavori, esistenti a piè d'opera nei cantieri
anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo, durante i
lavori, di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.
L'Impresa, per contro, non potrà variare ne modificare i progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la
preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, la quale avrà diritto di far demolire, a spese dell'Impresa
stessa, le opere che questa avesse eseguite in contravvenzione a tale disposizione.
Qualora l'Amministrazione non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere
arbitrariamente variate dall'Impresa, ne pagherà l'importo in base al minimo ammontare risultante:
applicando alle opere arbitrariamente variate i prezzi di Capitolato netti;
applicando alle opere previste e ordinate dalla Amministrazione i prezzi di Capitolato, netti.
B.6
RISCONTRI PRELIMINARI
Resta stabilito che l'Appaltatore, dopo la consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese
tutti i riscontri e le verifiche necessarie a garantire la buona riuscita delle opere segnalando tempestivamente alla
Direzione dei lavori qualunque impedimento (presenza di sottoservizi, non rispondenza della situazione reale agli
elaborati progettuali, o altro) all'esecuzione dell'opera così come progettata, rimanendo l'Appaltatore stesso
responsabile di qualunque inconveniente dovesse verificarsi.
L'Amministrazione si riserva di controllare, sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni
di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da
parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleverà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che
sarà sempre a tutti gli effetti unico responsabile. L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il
personale ed ogni mezzo di cui questa intenda valersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei capisaldi e
picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e asportazione per
manomissione od altre cause, è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione, servendosi dei dati in suo possesso.
Resta inoltre stabilito che l’Impresa, nell’eseguire i lavori, dovrà prendere accordi con le società di gestione dei
sottoservizi incontrati lungo il tracciato al fine di evitare interruzione degli stessi e ogni qualsiasi danno e/o
interferenza con i lavori.
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L'appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto
specificato nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a
corpo.
B.7
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto dei
lavori pubblici (D.Min LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m. e i.), che non siano in opposizione con le condizioni
espresse nel presente Capitolato Speciale e negli allegati di progetto.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, restano valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli
appalti delle opere dello Stato che si eseguono per conto del Ministero dei LL.PP. e si intende sostituito al
Ministero l'Amministrazione dell'Ente Appaltante, all'Ispettore Generale del Genio Civile il Dirigente dell'Ente,
all'Ing. Capo del Genio Civile ed al Direttore dei lavori gli incaricati dall'Ente con tali funzioni.
L’impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive
modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 81/2008, in materia di sicurezza sul posto di
lavoro.
L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in
materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e tutte le Norme e
Normalizzazioni Ufficiali o comunque richiamate nel presente Capitolato, nonché alle vigenti leggi che regolano
l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere; si citano in particolare: legge 25.06.1865 n.
2359 e successive modificazioni ed integrazioni, legge 27.06.1974 n. 247, legge 28.01.1977 n. 10, legge
03.01.1978 n. 1 e legge 29.07.1980 n. 385, del D.M. 21.01.1981, nonché la legge 10.12.1981 n. 741 e successive
modifiche o integrazioni.
Si invita inoltre all'osservanza del decreto 12.12.1985 del Ministero dei Lavori Pubblici.
In particolare relativamente alle norme di accettazione dei materiali, modalità di esecuzione delle varie categorie
di lavori e norme di misurazione e valutazione dei lavori afferenti alle opere edilizie, I'Assuntore è tenuto a
rispettare quanto stabilito nel Capitolato Speciale del Ministero dei LL.PP (ultima ristampa).
Nel caso di contrasto fra le disposizioni del richiamato Capitolato e quelle del presente Capitolato Speciale si
intendono valide queste ultime.
In particolare l'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:
a)
delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori,
relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi
e altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la
malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla assunzione della mano d'opera locale, degli invalidi di
guerra, mutilati civili, orfani di guerra, etc.;
b)
delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia mineraria;
c)
di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle
competenti Autorità governative regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie,
dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi, Soprintendenze Archeologica ed ai Monumenti
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e Gallerie, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni dello
sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante,
essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
d)
del R.D. 7/5.1926, n. 216 (convertito in legge 17/5.1926, n. 1379) e delle norme integrative stabilite con
R.D. 20/3.1927, n. 527 che stabiliscono norme di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali;
e)
dei RR.DD. in data 16/11-1939: n. 2230 - "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a
comportamento pozzolanico" n. 2231 - "Norme per l'accettazione delle calci" n. 2232 - "Norme per
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" n. 2233 - "Norme per l'accettazione dei materiali
laterizi" n. 2234 - "Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni" n. 2235 - "Norme per
l'accettazione dei mattoni e terre refrattarie da impiegarsi nelle comuni costruzioni edilizie";
f)
della Legge 26-5-1965 n. 595 e del D.M. del 14-1-66 per le "caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici";
g)
Legge 5-11-1971 n. 1086. Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica;
h)
del D.M. 30-10-1952 - "Norme per l'accettazione dei legnami";
i)
del D.P. 15-7-1925 e delle "Norme U.N.I." per l'accettazione dei materiali ferrosi;
j)
del Decreto Ministeriale contenente le norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato
normale, precompresso e per le strutture metalliche.
k)
delle "Norme" dell'Associazione Elettronica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e
della legge 46/90e D.M. n. 37/2008 per quanto riguarda impianti, linee e apparecchiature elettriche e
impianti telefonici;
l)
del D.M. 3-6-1968 sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi; Per quanto riguarda
l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta
della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale,
fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici.
L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le
leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino
l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.
B.8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Ai sensi del comma 2 art. 48 e comma 5 art.50 della L.R. 05/2007, e dell’art. 110 del D.P.R. 554/99 fanno parte
integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati:

il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministero LL.PP.n.145 19/04/2000;

lo Schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’Appalto;

gli elaborati grafici progettuali;

l’elenco dei prezzi;

Cronoprogramma;

Piano di Sicurezza;
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
le norme CEI, le tabelle UNI-UNEL, e tutte le altre norme e normalizzazioni, vigenti in materia di
costruzioni oggetto del presente appalto, anche se non esplicitamente richiamate nel Capitolato e nelle
voci descrittive delle varie categorie di lavoro.
Resta chiarito e inteso che le descrizioni delle lavorazioni contenute nell’elenco dei prezzi unitari , con esclusione
del prezzo, costituiscono ad ogni effetto parte integrante del presente capitolato e avranno valore probatorio per
ogni questione o dubbiezza che potesse permanere a valle di quanto desumibile dai disegni di progetto, dal
presente capitolato e dagli altri allegati contrattuali.
B.9
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 54 della L.R. 7 agosto 2007 n°5 dovranno essere
prestate tutte le garanzie ivi contemplate.
B.9.1
cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara e può essere prestata
nelle forme consentite. Essa è posta a garanzia della sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
B.9.2
cauzione definitiva
L’impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10%
(diecipercento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10%
(diecipercento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, nel limite massimo del 75 per cento
(L.R. 7.08.2007 n°5) dell'importo garantito. Lo svincolo è automatico ed avviene, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni della consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante.
B.9.3
Coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n°5, l’Impresa appaltatrice è obbligata
a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore. In particolare dovranno essere coperti i danni derivati da danneggiamento e
dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei
lavori
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La polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, delle seguenti polizze:
1)
assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione ed i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari ad Euro 1.000.000,00
2)
La stessa polizza dovrà assicurare la S.A. contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi
durante l’esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00;
Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n° 5, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovuto al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del
soggetto esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. L’appaltatore deve inoltre costituire una fideiussione
bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all’importo della rata di saldo,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il
collaudo definitivo.
B.10
TASSE ED IMPOSTE
L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è a carico dell'Amministrazione Appaltante.
Restano a carico dell'appaltatore le tasse di bollo, l’Imposta di Registro e i diritti di segreteria determinati ai sensi
del R.D.L. n. 581 del 7-6-1946 e del D.L. 9-6-1948 nonché tutti gli altri oneri,oneri di concessione, di occupazione
di suolo pubblico, tasse e imposte presenti o future di qualsiasi genere relativi all'appalto.
B.11
SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006, tenendo presente
che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. E’
comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime, considerate
singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs 163/2006.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui
rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:
a)
che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
b)
che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
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c)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/06;
d)
che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno
Stato membro della Comunità Europea, all’Albo Nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i
casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e)
che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92.
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1)
che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento;
2)
che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate;
3)
che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto,
da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4)
prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci
giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla
Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del
subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
5)
l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione
comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico
responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o
da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle
opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al
rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzioassenso”.
Inoltre, ove vi siano le condizioni,si applicheranno le disposizioni di cui al comma 3 bis, art.97, Dlgs 81/2008, in
tema esecuzione di lavori di cui al punto 4 dell’allegato XV al medesimo Dlgs, onde assicurare la corresponsione
degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso alle imprese sub appaltatrici.
B.12
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
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L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se
receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 18
della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all’art. 131 del D.Lgs 163/06 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.
L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma
del presente capitolato.
Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 l'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici,
dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro trenta giorni dalla data
del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 8 dell’art. 18 dello
stesso D.P.C.M.
L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione
appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza
quadrimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o
segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa appaltatrice e all’Ispettorato
suddetto, l’inadempienza accertata e, previa diffida all’impresa entro il termine di cinque giorni a corrispondere
quanto dovuto o comunque definire la vertenza con i lavoratori. procederà ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se
i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai
sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/06, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori
non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale
provvisorio.
Il pagamento all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere
dell’Impresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte dell’Ispettorato del
lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
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B.13
INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In pendenza della stipula del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o
anche in parte all’Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal
Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore non avrà diritto che al rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione dei lavori e somministrazioni ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi compresi quelle per opere
provvisionali, valutate secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d’asta,
B.14
CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI, INIZIO E TERMINE
PER L’ESECUZIONE – CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le
modalità previste dal vigente Regolamento in materia di LL.PP..
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha
facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'Appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il
quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso l'Appaltante procederà all'incameramento della cauzione
fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui
estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque
entro trenta giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali
(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero
giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque non oltre trenta giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto
o cottimo.
Fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma
operativo dei lavori, l’Appaltatore dovrà dare inizio alle attività entro il termine indicato nello stesso programma, e
comunque non oltre 60 giorni dalla data del verbale di consegna.
Entro 20 giorni dalla consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa presenterà alla Direzione dei
Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere complessivamente coerente
con il tempo utile contrattuale.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione giustificativa dei singoli avanzamenti indicati
in rapporto al tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà
all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione,
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l’Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le
direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed
ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;

delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che
non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente
alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 143 (centoquarantatre)
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
In detto termine è compreso il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti
autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da
eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari a Euro 150 ,00, salvo il diritto dell’Appaltante al
risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni sessanta a partire
dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento
della cauzione. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non potrà mai attribuire la
causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedano, per conto dell’Appaltante, ad altri lavori o
forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Appaltante il ritardo a queste
Ditte o Imprese ascrivibile, affinché l’Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori
l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale
dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà
disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di
consegna parziale.
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In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da
prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso
programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo
entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo
redatto dall’Impresa e approvato dal Direttore, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in
caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per
l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,
indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal
programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della
Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di
recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare
richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore
compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice avviare, nel termine di 10
giorni, l’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi
interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle
norme di cui ai D.Lgs 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai
requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano
tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di
sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento
delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato,
su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla
durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa
appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale,
le opere sospese.
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B.15
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE
Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa
impediscono temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori, ne disporrà la sospensione
e, non appena siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.
Le sospensioni e le riprese dei lavori sono regolamentate da quanto previsto nell’art. 133 del D.P.R. n. 554/99.
Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'Appaltatore.
Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del
provvedimento.
Si stabilirà conseguentemente il rimanente tempo utile relativo all'importo residuo e quindi la nuova data di
ultimazione.
L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante
purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior
durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.
B.16
SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per
la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e
coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008) nonché
il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Leg.vo 81/2008, è
tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento o del
Piano Generale di Sicurezza.
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare
il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.
E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano
presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di
Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa,
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e
onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/2008 e successive modificazioni,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione
Rischi (se redatto ai sensi degli artt. 26, 28 e 29 del predetto D.Leg.vo 81/08), copia della comunicazione alla
ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza e del Rappresentante per la
Sicurezza dei lavoratori.
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All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di
essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/08 in cui si colloca
l’appalto e cioè:

che il committente è la Regione Autonoma Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Contratti
l’Amministrazione;

che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 90
del D.Leg.vo 81/08 è l’Ing. Marco Dario Cherchi, Direttore del Servizio del Genio Civile Sassari;

che i lavori appaltati rientrano nei casi previsti dall’art. 90 del D.Leg.vo
Coordinatori della Sicurezza;

che le mansioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono state svolte
dal sig. dott . Arch. PierNicola Fresi, funzionario del Servizio Genio Civile Sassari.;

di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in
quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi
oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs 163/2006, assommano
all’importo di Euro 13.971,30 (diconsi Euro tredicimilanovecentosettantuno/30).
81/08 per la nomina dei
L’impresa è altresì obbligata, nell’ ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131, comma 2, del D.Lgs 163/06, ad
inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:

il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali
attrezzature di pronto soccorso ecc.;

le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno
essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la
forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i
lavori stessi dovranno svolgersi;

i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove
prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste
dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed
a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati
di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

dichiarazione relativa alla messa a disposizione attrezzature e apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali:
a)
casserature, sbadacciature, ponteggi, protezioni, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove
occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo
abilitato per legge;
b)
particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e
l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in
zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque
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sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di
acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
c)
quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa
intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere adeguati ai contenuti di cui al Dlgs 81/2008 e sm, , essere
sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano(
coordinatore in fase di progettazione), che assumono, di conseguenza:

Il progettista ( coordinatore): la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;

L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per
la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo
scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per
l’esecuzione.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale l’appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di
cui all’art. 52 della L.R. 7.08.2007 n°5.
B.17
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i
quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore,
il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Appaltante.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti.
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all’Appaltante
entro tre giorni dall’inizio del loro avvenimento, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti
dall’art. 139 del vigente Regolamento di attuazione e dall’art. 20 del vigente Capitolato Generale, sempre che i
lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni
da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procederà, redigendone processo verbale, all’accertamento:

dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;

dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
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Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente
riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
Sono però a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa
scoscese nei cavi che l'acqua avesse invasi, sia per le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari,
ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali da qualsiasi causa, anche
eccezionale, prodotte, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le
piene anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.
L’Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed
eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona
riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di
cantiere che le opere stesse.
I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure i tubi, pezzi speciali o apparecchiature, di ghisa,
d'acciaio e di grès, sino alla loro completa messa in opera ed a prove di rinterro eseguite, rimarranno a rischio e
pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno essere sempre rifiutati se al
momento dell'impiego o dell'entrata nei magazzini non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Frattanto l’appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento
dei fatti.
In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che
dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l’Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto
esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l’Impresa sarà tenuta anzi a
ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall’Amministrazione.
B.18
PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui all’art. 114 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui
lavori pubblici, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'impresario, netto di ogni pattuita
ritenuta, abbia raggiunto la somma di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila).
L'eventuale ritardo, quale che sia, nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o
rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli
interessi secondo il disposto dell'art. 30 del Capitolato Generale.
Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno dal Direttore Lavori redatti appositi stati di avanzamento,
nei quali saranno riportati: per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro
accertamento, valutate ai prezzi contrattuali; per i lavori a corpo, la percentuale di categoria realizzata e quindi
l’aliquota della stessa categoria rispetto all’importo dell’intera opera a corpo, come derivante dall’offerta
presentata dall’Appaltatrice; per i lavori in economia, gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente
forniti dall'Impresa.
Nelle situazioni che servono di base per il pagamento delle rate di acconto in conformità di quanto ammesso
dall'art. 11 del R.D. 8-2-1923, n. 422, potrà essere accreditato, a discrezione del Direttore dei Lavori, oltre
l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell'appalto accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzo di contratto. Tale
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accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con
l'appaltatore con le modalità prescritte dal Regolamento su indicato.
I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore secondo quanto disposto dal
secondo comma del su richiamato art. 11 del R.D. 8-2-1923, n. 422 e successive modifiche.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio
della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.
La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi
qualora, all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.
I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena raggiunto l’importo prescritto
per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi di tale circostanza.
Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato
Generale LL.PP.
Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di
chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo quanto
disposto dall’art. 30 del Capitolato Generale LL.PP., esclusa ogni altra indennità o compenso.
Il compenso relativo ai costi della sicurezza sarà liquidato in quote proporzionali allo stato di avanzamento, dietro
verifica del Direttore dei lavori e qualora presente del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della
corrispondenza tra quanto previsto nella stima dei costi della sicurezza e la realtà del cantiere, altrimenti si
procederà ad apportare le necessarie detrazioni.
Dall’importo complessivo dello stato di avanzamento calcolato come sopra, saranno volta per volta dedotti:
-
a ritenuta dello 0.50% di cui all’art. 7 del Capitolato Generale;
-
l’ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti in precedenza e gli eventuali crediti
dell’Amministrazione verso l’Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché le
penalità in cui l’Impresa fosse incorsa, per danni o altri motivi.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione Appaltante dispone comunque
il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
Dopo l’ultimazione dei lavori sarà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento qualunque sia il suo ammontare.
B.19
CONTO FINALE E COLLAUDO
Il conto finale dei lavori di cui all’art. 173 del D.P.R. n. 554/99 verrà compilato entro giorni 30 a decorrere dalla
data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante apposito certificato rilasciato dal Direttore dei
Lavori.
E’ facoltà dell’Ente finanziatore di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque
momento dell’appalto.
Il collaudo generale e complessivo delle opere verrà iniziato entro sessanta giorni successivi alla data di
ultimazione dei lavori e dovrà essere concluso, entro sei mesi dalla suddetta data di ultimazione, con l’emissione
del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all’Amministrazione Appaltante.
Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all’Impresa, l’approvazione degli atti di collaudo non
dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, l’Appaltatore, ferme
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restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà diritto alla restituzione della
somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia.
Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fideiussorie.
Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l’ultimazione, è facoltà dell’Amministrazione Appaltante di disporre il
funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite, senza che l’Appaltatore possa opporsi o
avanzare pretese di sorta. In tal caso l’Amministrazione Appaltante disporrà un collaudo tecnico provvisorio allo
scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche e di
contratto, e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle
in esercizio provvisorio.
Tale collaudo provvisorio verrà formalizzato da un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con l'Impresa
con le modalità prescritte dal su indicato Regolamento.
Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio e definitivo sono a carico dell’Impresa, ad eccezione delle
competenze spettanti alla commissione di collaudo.
Si procederà previa garanzia fideiussoria al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di ritardato
pagamento sono dovuti gli interessi di cui all’art. 116 del Regolamento.
B.20
REVISIONE DEI PREZZI
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 133, comma 2, del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vale altresì quanto altro stabilito dall’art. 133, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo.
B.21
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si fa espresso riferimento agli artt. 240, 241, 243 del D.Lgs 163/06 e
successive modifiche ed integrazioni e all’agli art. 61 e 62 della L.R. 7.08.2007 n°5, che si intendono qui
integralmente riportati.
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore,
comportanti un aumento dell’importo contrattuale inferiore o pari al 10%, è esclusa la competenza arbitrale. e si
procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa osservando la seguente procedura:
 l’Appaltatore dovrà inserire le riserve, nel rispetto delle disposizioni in vigore, nei documenti contabili;
 il Responsabile del procedimento redigerà una relazione riservata per l’Amministrazione;
 l’Amministrazione deciderà con provvedimento formale;
 avverso detta decisione l’Appaltatore potrà adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore,
comportanti un aumento dell’importo contrattuale non inferiore al 10%, è esclusa la competenza arbitrale ed il
Responsabile del procedimento dell’Ente attiverà la procedura dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del
D.Lgs. 163/2006.
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B.22
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a tutti gli oneri prescritti dal Capitolato generale, dal Regolamento di attuazione, dal D.Lgs 163/06 agli altri
indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi qui appresso
indicati:
1)
I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconata in legno,
in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
2)
La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti
i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che
saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
3)
La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori,
di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a
seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
4)
L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e
di idoneo smaltimento dei liquami.
5)
Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili,
fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.
6)
Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per
tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, ivi compresi anche tutti i danni
per occupazione temporanea di terreni al di fuori della zona a disposizione con materiali di risulta degli
scavi.
7)
Le spese per l'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque ne sia l’entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere
da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni o da
cause esterne ivi comprese le precipitazioni meteoriche anche di eccezionale entità. L'Appaltatore è
anche responsabile dei danni prodotti a terzi sia per causa delle dette opere provvisionali, sia per deviazioni di correnti d'acqua, che per lo scarico dei pozzetti.
8)
Le spese per occupazione di spazio pubblico, concessioni governative e specialmente quelle di licenze
per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania delle medesime nonché quelle relative al "deposito cauzionale" richiesto dalle
Amministrazioni di competenza per il rilascio del nulla osta all'esecuzione dei lavori relativi ad
attraversamenti (trasversali e longitudinali) e fiancheggiamenti stradali, ferroviari, di argini, di fossi, ecc.
a garanzia del rispetto delle norme di perfetta esecuzione, restando inteso che i relativi interessi passivi
saranno a carico dell'Impresa, e che la Direzione Lavori non entrerà nel merito di eventuali future contestazioni che dovessero insorgere tra l'Impresa e le Amm.ni sovrintendenti di cui sopra anche dopo
l'ultimazione dei lavori fino al loro favorevole collaudo da parte di queste stesse Amm.ni, ivi compreso
l'eventuale incameramento, da parte delle stesse Amm.ni, di detti depositi cauzionali.
9)
Ogni onere e spesa per il rilascio del nulla osta da parte della Forestale per il taglio di alberi e piante.
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10) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 19 del
D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all’art. 131 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e
integrazioni.
11) Le spese per la prestazione gratuita dell’assistenza medica agli operai.
12) Le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs 81/08e di tutte le norme in vigore in
materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione
appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura
del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle
norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
16) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà
applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. B.14 del presente Capitolato, restando
salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato
generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
17) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9
aprile 1959, n. 128.
18) La fornitura, quando richiesta dalla Direzione Lavori, dal giorno della consegna dei lavori sino al lavoro
ultimato, di strumenti topografici tra cui un livello e un tacheometro, personale e mezzi d'opera per
tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere.
19) La verifica di tutti i dimensionamenti e calcoli di stabilità e disegni d’insieme di tutte le opere in acciaio,
conglomerato cementizio semplice o armato, e in muratura, allegati al progetto. Con la sottoscrizione del
verbale di consegna tali calcoli e disegni si intenderanno pertanto accettati e condivisi dall’appaltatore
senza che possano insorgere al riguardo recriminazioni o contestazioni di alcun tipo nel corso dei lavori.
L’Appaltatore dovrà inoltre fare eseguire a proprie spese le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini
di acciaio, per i quali, il laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati nonché le prove
di collaudazione statica delle strutture da parte di tecnico abilitato indicato dalla Stazione Appaltante.
20) Le spese per prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti
dall'Impresa ai Gabinetti di prova indicati dall'Amm.ne, nonché il pagamento delle relative tasse per
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l'esecuzione delle prove e il rilascio dei certificati, con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di
collaudo; ivi comprese le spese connesse con l'osservanza delle leggi di settore del presente Capitolato
e, in particolare, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 16-11-1939 n. 2229 e della legge 5-11-1971 n. 1086.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
21) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
22) La verifica ed eventuale ripresa di tutti i calcoli afferenti gli impianti elettrici , tv, citofonici, di
videosorveglianza, di superamento delle barriere architettoniche, di condizionamento, compresa
redazione dei disegni d’insieme di tutte le opere facenti parte del progetto a cura di un ingegnere o
architetto iscritto al relativo Albo professionale. Con la sottoscrizione del verbale di consegna il
dimensionamento , calcoli e disegni di progetto si intenderanno pertanto accettati e condivisi
dall’appaltatore senza che possano insorgere al riguardo recriminazioni o contestazioni di alcun tipo nel
corso dei lavori.
23) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo dalla loro ultimazione
sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorra per dare all'atto del collaudo le opere stesse in
perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Impresa
ne faccia regolare denunzia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale.
24) Le spese per l'esecuzione dei rilievi esecutivi del tracciato, sulla scorta degli atti del progetto, e delle
eventuali varianti introdotte.
25) La fornitura durante il corso dei lavori dei disegni esecutivi in doppia copia delle opere, o parte delle
stesse, man mano che vengono realizzate. A lavori ultimati il lucido originale e n. 5 copie di tutti i disegni
del progetto esecutivo con l'indicazione delle varianti eventualmente avvenute nel corso dei lavori, in
modo da lasciare una documentazione delle opere eseguite esattamente corrispondente alla situazione
sul terreno.
26) Mettere a disposizione del Direttore dei Lavori, dietro sua richiesta, una autovettura con autista per il
trasporto del personale comunque addetto alla sorveglianza dei lavori ed alle operazioni inerenti ai lavori
stessi (tracciamenti, misure, contabilità, espropri, collaudi, sopralluoghi).
27) La fornitura durante il corso dei lavori e durante le operazioni di collaudo di ogni attrezzatura e mezzo
funzionale alle operazioni di Direzione Lavori e collaudo.
28) Tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione; compresi gli oneri per concessioni
comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), i
diritti di segreteria ed il rimborso delle spese di copia di disegni e contratti (ad eccezione delle spese di
pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 687
del 8.10.1984); ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite
successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione
Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'impresa l'onere e la cura della relativa denuncia, ed
ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'impresa.
29) le spese occorrenti per la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso necessari a mantenere e rendere
sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi
modo interessate dai lavori così che la circolazione su di esse non risulti intralciata o pericolosa, e le
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spese necessarie, a mezzo di idonee passerelle munite di ripari laterali, a consentire il traffico pedonale
cittadino e l'accesso alle abitazioni;
30) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
31) Le spese per la fornitura di fotografie, rilievi, numerazioni, saggi e prove, che la Direzione Lavori ritenga
di dover porre in essere in applicazione del Dlgs 42/2004 afferente gli immobili aventi carattere di
BB.CC, nonché delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta indicati dalla stessa Direzione Lavori.
32) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro
tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.
33) L’assicurazione contro i danni subiti dalla S.A. per il massimale di Euro 1.000.000,00 contenente
polizza RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali, indicata nell’art.
B.9.3 del presente capitolato.
34) L’eventuale assicurazione, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, indennitaria decennale a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, , indicata nell’art.
B.9.3 del presente capitolato.
35) L’eventuale assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi per la durata di dieci
anni, con massimale non inferiore a 1.000.000 di Euro, indicata nell’art B.9.3 del presente capitolato.
36) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
37) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione
appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
38) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della
Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali
e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
39) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse.
40) Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
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41) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori.
42) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli
dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge
n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
43) Fornire il proprio diligente supporto, sollevando l'Amministrazione da ogni noia e disturbo, nelle attività
amministrative comunque correlabili alla materiale acquisizione di autorizzazioni, permessi e nulla osta
espressamente necessari per il concreto avvio dei lavori, presso gli uffici degli Enti e Autorità a vario
titolo competenti.
Quando l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso dato per
iscritto, e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente, quale
che sia la spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di 10 giorni. In
caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si
rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10 % sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra
descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Amministrazione. Tale penale sarà ridotta al 5%
qualora l'Impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il tempo fissato nell'atto di notifica.
Costituiscono onere per l’Appaltatore inoltre tutte le condizioni ed obblighi derivanti e contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
B.23
DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA
L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica dei Lavori ad un tecnico abilitato, il quale assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
Il predetto professionista dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo professionale, e, nel caso che non fosse
stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per l'accettazione
dell'incarico.
B.24
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI PERSONALE DELL'IMPRESA
L'Impresa ha obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio
mandato.
Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice
richiesta verbale del Direttore dei Lavori assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento
dell'Amministrazione appaltante.
L'Impresa è tenuta, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a
giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del
contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
B.25
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono
compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore
di 10 ore su 24.
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All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Impresa non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori
che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Amministrazione.
Se a richiesta dell’Impresa la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Impresa non avrà
diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare all’Amministrazione le maggiori
spese d’assistenza.
La Direzione dei Lavori potrà richiedere per particolari urgenze l'esecuzione delle opere anche in orari notturni e
festivi; detti lavori verranno compensati con le relative voci di contratto.
Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi o il prolungamento dell'orario di lavoro
oltre quello stabilito, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto un ulteriore compenso da
liquidarsi con liste in economia per il personale e i mezzi d'opera impiegati in detti lavori, calcolato secondo i costi
riportati nelle tabelle prezzi redatte dalla Commissione Regionale per il Rilevamento Prezzi .
B.26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE - ESECUZIONE
D’UFFICIO
Qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle
condizioni stipulate, così da compromettere la buona riuscita dell’opera, l’Appaltante è in diritto di procedere alla
risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio dei lavori a maggiori spese dell’Appaltatore.
Il medesimo diritto avrà l’Appaltante nei seguenti casi:
a)
quando l’Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l’Appaltante si è riservato con
le disposizioni di cui all’art. B.22 [ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE] del presente
Capitolato;
b)
quando l’Appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in grave ritardo rispetto ad esso;
c)
quando l’Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l’esecuzione dei lavori.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio
dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato
dall’Appaltatore e non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l’adempimento
dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.
B.27
PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE APPALTATE
Normalmente la consegna delle opere dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante avverrà contestualmente alla
sottoscrizione del certificato di collaudo.
L’Appaltante può tuttavia disporre delle opere appaltate subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Quando l’Appaltante si avvalga di tale facoltà, l’Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa,
e non potrà reclamare compensi di sorta.
Le operazioni di presa in consegna avverranno secondo il disposto dell’art. 200 del vigente Regolamento.
L’Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall’Appaltante
prima del collaudo; egli però risponde fino all’approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e
negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.
Dalla data di consegna decorrono le garanzie contrattuali su impianti ed apparecchiature.
I collaudi, anche favorevoli, e l’accettazione delle opere non esonerano l’Appaltatore dalle garanzie e
responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell’opera.
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B.28
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e dunque
nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Amministrazione appaltante, salvo quanto su di essa possa
competere allo Stato. L'Impresa dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli Uffici
della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti Autorità.
Per quanto detto perciò, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
I resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e sorvegliati: del
rinvenimento l'Impresa è tenuta a fare denunzia alle competenti Autorità. Dopo che saranno espletati gli
accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti i nulla osta in proposito, si provvederà alla raccolta di detti resti
umani ed al loro trasporto al cimitero.
In considerazione del fatto che il relativo compenso è previsto all’interno del prezzo per gli scavi a sezione
ristretta, l’Impresa dovrà inoltre assoggettarsi, senza diritto ad ulteriori pretese, alle modalità esecutive di
lavorazione che dovessero essere prescritte dalla competente Soprintendenza Archeologica in corrispondenza di
quelle sezioni di tracciato interessanti zone suscettibili rivelare reperti.
B.29
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti da escavazioni, demolizioni e/o rimozioni resteranno generalmente in proprietà
dell’Appaltatore.
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all’Amministrazione, l’Appaltatore deve trasportarli e
regolarmente accatastarli in luogo indicato dal D.L. situato entro km. 1 dal cantiere, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all’Appaltatore si applica il disposto del 3° comma dell’art. 36 del
Capitolato generale d’appalto vigente.
B.30
BREVETTI DI INVENZIONE
Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetto di
invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa (bene inteso sempre con il consenso del Direttore
dei Lavori), quest'ultimo deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi
obblighi di legge, non dovendo per tale impiego l'Amministrazione appaltante sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.
B.31
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE CIRCA L’ESECUZIONE DELLE OPERE
L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali
tutte, nonché alle disposizioni non opposte contenute negli ordini di servizio e nelle prescrizioni i istruzioni del
Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà demolire a proprie spesa quanto eseguito in difformità, e sarà tenuto al risarcimento di
eventuali danni provocati.
L’Appaltante potrà accettare le opere impropriamente eseguite; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto
dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato l’Appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli
eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità non saranno tenuti in considerazione agli effetti della
contabilizzazione.
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L’Appaltatore non potrà mai opporre a esonero od attenuazione delle proprie responsabilità la presenza in
cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell’Appaltante, l’approvazione di disegni o calcoli,
l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.
B.32
LAVORI ESEGUITI A INIZIATIVA O NELL’INTERESSE DELL’APPALTATORE
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l’opposizione dell’Appaltante o del
Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni o caratteristiche eccedenti quelle prescritte, o di maggior
pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’Appaltante accetti le opere così come eseguite, l’Appaltatore
medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che
possano derivare all’Appaltante, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero
delle dimensioni, qualità, e magistero stabiliti nel contratto.
B.33
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali
da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le
proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
B.34
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
I lavori saranno valutati esclusivamente a misura.
La contabilità dei lavori a sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione all’importo dei lavori
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste nell’art.B.18 del presente Capitolato Speciale.
I criteri di valutazione per la contabilizzazione delle rate di acconto e per la redazione del conto finale saranno
quelle appresso descritte.
B.34.1
lavori a misura e a corpo
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Alle quantità così determinate saranno applicati i prezzi riportati nell’ "Elenco dei Prezzi Unitari risultante
dall’offerta dell’Appaltatrice.
L'Appaltatore può richiedere tempestivamente la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni
che, nel procedere dei lavori non si potessero più accertare, nonché la verifica di tutto ciò che deve essere
misurato o pesato prima della posa in opera.
Resta convenuto che se taluna quantità non fosse accertata in tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare la
valutazione formulata dalla Direzione Lavori.
Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura
quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera è, accettata, si terrà come misura quella effettivamente rilevata.
Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e
compensati:

ogni opera principale e provvisionale,

ogni fornitura,
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
ogni consumo,

l'intera mano d'opera ed ogni trasporto
necessari all’esecuzione in opera nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte e ciò anche quando non sia
esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco prezzi o nel presente Capitolato.
Si intendono inoltre integralmente compresi ogni spesa generale e utile dell'Appaltatore.
I Lavori a corpo saranno liquidati moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera, riportate nella
tabella di disaggregazione percentuale di cui al paragrafo A.2 del Capitolato Speciale d’Appalto per le percentuali
di avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.
B.34.2
lavori in economia
Benché nel progetto non sia prevista la fornitura di prestazioni in economia, si riportano in appresso i criteri con i
quali verranno eventualmente compensate:
B.34.2.1 manodopera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento
alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località
in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’Impresa si obbliga Altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
L’Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ad altre imprese:
a)
per la fornitura di materiali;
b)
per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte
specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad
essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se nel
caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
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se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra.
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, ne ha titolo al risarcimento di danni.
B.34.2.2 noleggi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli onere relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all’energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e
la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione e ciò anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui
essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
B.34.2.3 trasporti.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare È fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.
B.35
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO A CORPO, AI PREZZI DEI LAVORI A
MISURA, E ALLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, oltre quanto particolarmente indicato nelle singole voci dell'elenco dei prezzi,
comprendono quanto appresso:
a)
circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b)
circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c)
circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
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d)
circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni
d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base
ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si
procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal vigente Regolamento in materia di LL.PP.
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C MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati corrispondenti alla loro natura, scopo
e destinazione.
L’Appaltatore ha l’obbligo di richiedere per iscritto, in tempo utile, i dettagli di progetto e costruttivi inerenti le varie
opere che non risultassero sufficientemente individuate negli atti di appalto ovvero la cui necessità dovesse
emergere da contingenze impreviste emerse nel corso dei lavori.
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere provvisionali miranti a garantire da possibili
danni i lavori appaltati e le proprietà adiacenti, nonché la incolumità degli operai, restando, in ogni caso, unica
responsabile di tutte le conseguenze di ogni onere che derivasse dalla poca solidità e da imperfezioni delle
suddette opere provvisionali e degli attrezzi adoperati, nonché della poca diligenza nel sorvegliare gli operai.
Nell'esecuzione di tutti i lavori l'Impresa dovrà procedere, inoltre, in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, come sopraddetto, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone
ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate, tranne che
esse siano state riconosciute causate da forza maggiore. L'Impresa è contrattualmente responsabile della
perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati ed i tipi di progetto con le eventuali modifiche disposte dalla
Direzione Lavori, per cui dovrà demolire e ricostruire a sue spese tutte quelle opere che risultassero eseguite irregolarmente.
I controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla Direzione Lavori, non sollevano in
alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nel caso in cui si riscontrassero successivamente errori planoaltimetrici, di forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle varie opere.
Le materie provenienti dai tagli in genere o dagli scavi e demolizioni ove non siano utilizzate, o non ritenute
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego sui lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
dalla sede del cantiere o ai pubblici scarichi ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, e
per le quali dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.
Qualora, invece, sempre a giudizio della Direzione Lavori le materie provenienti dai tagli e dagli scavi dovessero
essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione
Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
C.1
TRACCIAMENTI
Prima di dare inizio ai lavori di costruzione delle opere formanti oggetto del presente appalto, l'Impresa
appaltatrice deve procedere a sua cura e spese alla posa dei capisaldi, oltre alla verifica di quelli eventualmente
già fissati, da assumere anche, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, a base della contabilizzazione dei
lavori.
I singoli punti del tracciato di tutte le opere dovranno essere fissati chiaramente sul terreno ed essere facilmente
rintracciabili. I capisaldi fondamentali dovranno essere collocati con speciale cura in zone di rispetto di sicura ed
assoluta stabilita in quanto essi serviranno ai necessari riscontri in fase di costruzione delle opere e
successivamente anche a lavori ultimati.
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Per il controllo di detti capisaldi e di altri che la Direzione dei Lavori dovesse prescrivere, nonché per il controllo
delle poligonali e triangolazioni di rilievo, l'Impresa dovrà procedere a ripetute operazioni ed a livellazioni di
precisione qualora richiesti dalla Direzione dei Lavori. Tali elementi di rilievo ed i tracciati delle opere, saranno
verificati dalla Direzione dei Lavori pur restando all'Impresa la responsabilità della loro esattezza.
Per le operazioni di verifica che la Direzione dei lavori riterrà opportune, l'Impresa sari obbligata a mettere a
disposizione i necessari strumenti topografici di alta precisione, materiali e personale senza corrispettivo di alcun
compenso. Dovrà curare inoltre che il funzionamento del cantiere non intralci in alcun modo lo svolgimento delle
operazioni suddette.
L'Appaltatore è inoltre responsabile della esatta conservazione in sito dei capisaldi e punti di tracciato restando
obbligato al ripristino, a totale suo carico, nel caso di qualsiasi spostamento od asportazione degli elementi che li
individuano; esso sarà responsabile di qualsiasi conseguenza, che possa comunque derivare, da manomissioni
di detti capisaldi e da qualsiasi negligenza nella osservanza degli obblighi sopra specificati.
I tracciamenti ed i capisaldi di progetto vengono consegnati all'Impresa senza responsabilità alcuna da parte della
Stazione Appaltante e la Impresa stessa dovrà fare tutte le misurazioni di controllo necessarie a garantire la
perfetta posizione delle opere, restando essa solo responsabile delle eventuali imprecisioni e quindi restano a suo
carico i lavori che in conseguenza si rendessero necessari per riportare le opere stesse nella loro esatta
posizione altimetrica e planimetrica.
L'Impresa potrà dare inizio alle singole parti dei lavori contemplate nel presente Capitolato, solo quando per
ciascuna di esse la Direzione dei Lavori avrà controllato ed approvato i tracciamenti eseguiti dalla stessa
Impresa.
L'Impresa dovrà altresì fornire alla Direzione Lavori, senza diritto a compensi, dal giorno della consegna dei lavori
e fino al collaudo definitivo adeguate attrezzature e strumenti per i riscontri di competenza.
Insieme a tali strumenti sarà messo a disposizione della Direzione Lavori il personale ausiliario (canneggiatori) in
numero sufficiente per la esecuzione dei rilievi.
Alla consegna degli strumenti topografici, che dovranno essere nuovi di fabbrica, saranno esibiti i correlativi
certificati di origine.
Tutto quanto sopra dovrà essere eseguito dall'Impresa entro due mesi dalla firma del contratto di appalto.
I modelli degli strumenti suddetti saranno approvati a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.
C.2
ATTRAVERSAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI
Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno cunicoli di
fogna, tubazioni di gas o di acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici o telefonici, o altri ostacoli,
affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto egli dovrà, a sua cura e spese, a mezzo di
sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro
primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire immediatamente l'Amministrazione competente e la Direzione dei
Lavori. Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici
competenti.
Per le misure di sicurezza da adottare ci si atterrà inoltre a quanto specificatamente stabilito nel PSC.
Resta comunque stabilito che l'Appaltatore resta responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a dette opere sottosuolo anche se non accertate preventivamente in sede dei tracciati.
Esso assume quindi l’obbligo a provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e/o sostituzioni sollevando
l'Amministrazione Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.
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L’appaltatore assume inoltre l’obbligo di adempiere alle prescrizioni riportate al successivo art. C.14.4.
In particolare tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno opere sottosuolo non preventivamente
accertate dall'Impresa in sede di esecuzione dei tracciati, per cui si rendesse indispensabile qualche variante al
tracciato e alle livellette, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni
del caso. Resta pertanto tassativamente stabilito che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli
ordinati o delle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.
Tutti gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli derivanti dal forzato rallentamento del ritmo dei lavori, da
pericolosità o da particolari cautele da adottare nel corso dei lavori, che si potessero presentare per l'esecuzione
dei lavori in dipendenza dell'incontro di fogne, tubazioni di acqua e gas, metanodotti od oleodotti, cavi elettrici,
telefonici o telegrafici, sia fuori che dentro l'abitato, sono stati considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle
varie categorie e pertanto l'Appaltatore non potrà reclamare il risarcimento di alcun compenso.
C.3
LAVORI INTERESSANTI STRADE ESISTENTI
Il presente appalto prevede la realizzazione di lavorazioni in corrispondenza di viabilità esistenti, con conseguente
insorgere di interferenze con l’esercizio delle strade suddette.
Pertanto l'Impresa, nella realizzazione di tali opere, dovrà assoggettarsi ai vincoli e alle disposizioni indicate
dall’Amministrazione che sovrintende la gestione della viabilità interessata e da quanto esposto al successivo
punto C.14.4
I relativi prezzi di elenco tengono quindi conto anche dei seguenti maggiori oneri per:

vincoli, quali che siano, per i tempi e le modalità e le responsabilità per la realizzazione dei lavori; tali
vincoli saranno indicati dalla D.L. o saranno precisati nei permessi o disciplinari eventualmente rilasciati,
tramite D.L., dalle Amministrazioni competenti; pertanto l'Impresa, prima di presentare alla stessa D.L. il
programma dei lavori che si svolgono su strade, dovrà tener conto di tali vincoli;

tener sempre e perfettamente libere le cunette eventualmente esistenti, rispondendo comunque, a
proprie spese, di tutti i danni che derivassero dalla mancata esecuzione di quanto sopra;

ogni eventuale maggiore onere affinché la pavimentazione stradale, dopo ricostruita, presenti lo stesso
colore e la stessa sagoma della pavimentazione preesistente;

eventuale estensione della demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale rispetto ai limiti
stabiliti dalla Direzione lavori;

versamento su richiesta della Direzione lavori e in base ai permessi e ai disciplinari di cui sopra, di
eventuali depositi cauzionali richiesti dalle Amministrazioni che sovrintendono alla gestione delle strade,
restando inteso che i relativi interessi passivi saranno a carico dell'Impresa, e che la D.L. non entrerà nel
merito di eventuali future contestazioni che dovessero insorgere tra l'impresa e le Amministrazioni
sovrintendenti di cui sopra anche dopo l'ultimazione dei lavori fino al loro favorevole collaudo da parte di
queste stesse Amministrazioni, ivi compreso l'eventuale incameramento, da parte delle stesse, di detti
depositi cauzionali;

adottare tutte le disposizioni atte a garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali
ed ai veicoli durante l'esecuzione dei lavori;

costruire apposite passerelle, di legno o altro materiale, della larghezza minima di mt. 0,60 e protette
lateralmente con adatte ringhiere per dare comodo accesso pedonale e carrabile ai fabbricati
prospicienti le strade;
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
predisporre e tenere in funzione segnalazioni luminose per tutta la durata della pubblica illuminazione,
evitando che abbiano a rimanere spente per qualsiasi causa, restando inteso che ogni danno e
responsabilità per deficienza di quanto sopra è a carico dell'appaltatore;

porre gli sbarramenti a cavalletto a conveniente distanza e in punti tali che il pubblico sia avvertito
dell'impedimento quando sia necessario impedire o limitare il traffico nella zona dei lavori;

eseguire tutto quanto necessario per assicurare la conservazione del transito sulle strade almeno per
una corsia per senso di marcia, la continuità degli scoli dell'acqua, la difesa dei cavi, la incolumità delle
persone e per tutto quanto in una parola possa aver riferimento alle servitù provvisorie che si
determinano sulla via pubblica, anche con eventuali adeguate piste provvisorie;

adottare particolari cautele per l'eventuale presenza di cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua,
metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli affinché non siano
danneggiate dette opere sottosuolo come meglio specificato all'art. C.2 del presente Capitolato.
Per le misure di sicurezza da adottare ci si atterrà inoltre a quanto specificatamente stabilito nel PSC.
C.4
OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
C.4.1
composizione delle malte
Le malte saranno costituite secondo le prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori per ciascuna opera nei tipi e
nelle proporzioni indicate nell'elenco dei prezzi. Resta in facoltà della Direzione dei lavori di variare - in più o in
meno - tali proporzioni e l'appaltatore dovrà uniformarsi agli ordini ricevuti, salvo il diritto alle conseguenti
proporzionali variazioni di prezzi in relazione al maggiore quantitativo di cemento aggiunto e non altro.
La manipolazione delle malte, se fatta a mano, dovrà sempre eseguirsi sopra aree di costruzione muraria o
pavimento di legno.
La malta sarà preparata mescolando i materiali a secco, a più riprese ed impastandoli in seguito con ogni cura e
con la massima rapidità possibile dopo aver aggiunto la quantità di acqua strettamente necessaria per i diversi usi
ai quali le malte devono servire. La manipolazione deve essere continuata sino ad ottenere un impasto
omogeneo che non presenti all'occhio alcuna separazione dei diversi materiali. Le malte si dovranno confezionare
man mano che occorrono e nella sola quantità che pur essere immediatamente impiegata. Quelle che per
qualsiasi ragione non avessero immediato impiego, devono essere gettate in rifiuto.
C.4.2
impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell’allegato 1
del D.M. 9 gennaio 1996.
La distribuzione granulometrico degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato
tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
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Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche tecniche dei
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa
inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le
procedure di controllo della sua qualità.
C.4.3
controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato
nel suddetto allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: valutazione preliminare della resistenza,
controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.
C.4.4
acciaio per c.a.
Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996).
Tutte le forniture di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al
tipo di armatura di cui trattasi e marchiate secondo quanto prescritto al punto 2.2.9 del D.M. suddetto.
L’impresa è obbligata ad eseguire i controlli in cantiere secondo il disposto del punto 2.2.8.4 del D.M. 9 gennaio
1996, nel quale sono descritte le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova.
C.4.5
norme di esecuzione per il cemento armato normale.
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l’appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella
legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:
a)
Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
b)
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida
per almeno tre giorni.
c)
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.
d)
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni
di cui sopra possono effettuarsi mediante:

saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;

manicotto filettato;

sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
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e)
Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio
1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,
f)
La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8
cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono
essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i
pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferro maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
g)
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
h)
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
i)
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e
costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
C.4.6
responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e del D.M. 16
gennaio 1996.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell’opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico
abilitato iscritto all’Albo, e che l’appaltatore dovrà presentare alla direzione dei lavori entro il termine che gli verrà
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli
verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori.
L’esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e
per le precise pattuizioni del contratto.
C.5
OPERE IN ACCIAIO
C.5.1
GENERALITA’
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalle «Nuove
norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonché dalle Circolari in vigore
delle leggi citate.
L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, a propria cura e spese e prima dello approvvigionamento dei
materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:
- gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno
essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di
ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
-tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
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C.5.2
ACCETTAZIONE COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la
successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per ciascuna colata,
la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della
ferriera costituita da:
attestato di controllo;
dichiarazione che il prodotto è "qualificato" secondo le norme vigenti.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di
accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei Lavori deve effettuare presso
laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà
di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dalle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di
cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonché dalle Circolari in vigore delle leggi citate ed altri eventuali a
seconda del tipo di metallo in esame.
C.5.3
CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia
a richiesta della Direzione dei Lavori.
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano
conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, il diritto di chiedere il premontaggio in officina, parziale o totale, di
strutture particolarmente complesse, secondo modalità da concordare di volta in volta con l'Impresa.
La Direzione dei Lavori procederà all'accettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati, privi di qualsiasi
verniciatura.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la Direzione
dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure
autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
C.5.4
MONTAGGIO
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a
tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare
che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
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Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze
previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti
provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i
bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del
bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore
ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, un controllo di serraggio su
un numero adeguato di bulloni.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il
traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di
sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa è tenuta a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla
zona interessata, ed in particolare:
per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
C.5.5
PROVE DI CARICO E COLLAUDO
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima
che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori
una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in
conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di Contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nelle «Nuove norme tecniche
per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
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C.6
TAMPONAMENTI E INTERCAPEDINI, DEMOLIZIONI
Per tamponamenti e intercapedini si intendono le partizioni interne opache e le chiusure verticali esterne prive di
funzione strutturale atte a chiudere e garantire adeguato isolamento termico-acustico e impermeabilizzazione con
l’esterno.
Prima di attuare la demolizione di tali parti strutturali l’Appaltatore dovrà effettuare sondaggi anche parzialmente
distruttivi atti a verificare la consistenza materica, le altezze e gli spessori in gioco.
Prima della demolizione delle intercapedini e dei tamponamenti l’appaltatore valuterà se sia il caso di lasciare i
serramenti di
chiusura verticale allo scopo di circoscrivere la rumorosità e la polverulenza dell’operazione, oppure di apporre
apposite temporanee chiusure sulle aperture da cui i serramenti sono già stati rimossi.
Ravvisata la presenza di materiali non omogenei l’Appaltatore provvederà ad effettuare una demolizione parziale
delle parti
realizzate in materiale inerte o aggregato di inerti procedendo dall’interno verso l’esterno e dal basso verso l’alto,
imuovendo le macerie del piano prima di iniziare le operazioni del piano superiore.
Prima della rimozione degli apparati di intercapedini e tamponamenti l’Appaltatore dovrà accertarsi che siano
state prese alcune importanti precauzioni:
– disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nelle pareti;
– accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto, fibre tossiche, o altro agente di
rischio per gli
operatori e per gli abitanti.
Qualora le pareti contengano materiali a base di fibre tossiche per l’organismo umano, se respirate, l’ambiente
oggetto della
demolizione dovrà essere restituito alla Stazione appaltante previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e
certificazione scritta di avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in condizioni di inquinamento di fondo al di
sotto delle soglie di rischio.
La presenza di eventuali membrane polimero-bituminose o strati in PVC destinati a barriera vapore dovranno
essere rimossi a parte e non aggregati alle macerie inerti.
La conservazione in cantiere di tali materiali dovrà tenere conto della loro facile infiammabilità.
L’Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli,
ecc. per la
demolizione dei tamponamenti e delle strutture verticali.
C.7
PARTI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE, ORIZZONTALI E VERTICALI, DEMOLIZIONI.
Per parti strutturali in elevazione si intendono le strutture portanti fuori terra dell’edificio o del manufatto oggetto di
demolizione, siano esse orizzontali o verticali. La demolizione di queste parti dovrà avvenire a cura
dell’Appaltatore una volta verificata la massima demolizione effettuabile di parti interne o esterne prive di funzione
strutturale.
Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto più possibile la parte strutturale del carico che su di essa grava.
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L’Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli,
ecc. per la
demolizione dei solai. È cura dell’Appaltatore valutare il più idoneo strumento di demolizione delle parti strutturali
tenendo in
considerazione la relazione con l’intorno e gli agenti di rischio da quest’azione conseguenti.
In caso di contatto strutturale della parte portante orizzontale o verticale dell’edificio o del manufatto oggetto
dell’intervento di
demolizione con altri attigui che devono essere salvaguardati sarà cura dell’Appaltatore chiedere ed ottenere lo
sgombero integrale degli occupanti tali edifici o manufatti limitrofi.
L’Appaltatore curerà sotto la propria responsabilità ogni intervento utile a desolidarizzare le parti strutturali in
aderenza con altri fabbricati intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anche con il preventivo taglio dei punti di
contatto.
Prima della demolizione di parti strutturali in edifici che sono inseriti a contatto con altri sarà cura dell’Appaltatore
testimoniare e accertarsi dello stato di integrità dei fabbricati aderenti, anche attraverso documentazione
fotografica ed ogni altra attestazione che sia rivolta ad accertare lo stato degli stessi prima dell’intervento di
demolizione.
C.8
MURATURE , TAVOLATI, TAMPONAMENTI, CONTROSOFFITTI, INTONACI E
RIVESTIMENTI
C.8.1
TAVOLATI
C.8.2
Tavolati in mattoni forati
I laterizi da impiegare per la formazione delle murature e dei tavolati dovranno risultare conformi alle norme UNI
5632/65.
Il potere di imbibizione non dovrà superare il 10% del peso per i mattoni pieni e semipieni, ed il 15% per i mattoni
forati.
Il carico di rottura a compressione dovrà risultare superiore a:
150 kg./cmq. per i mattoni pieni e semipieni;
60 kg./cmq. per i mattoni forati portanti;
25 kg./cmq. per i mattoni forati da tamponamento.
Il peso specifico non dovrà essere inferiore a 1600 kg./mc.
La malta da impiegare per l’esecuzione delle murature e dei tavolati potrà essere del tipo premiscelato a
resistenza plastica.
Prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori si dovrà verificare planarità ed idoneità del piano di posa. Non è
consentito l’impiego di mattoni fessurati o sbrecciati.
Nel prezzo devono sempre intendersi pure remunerati gli oneri conseguenti la necessità di lasciare fori, canne,
incavi, vani, ecc. per il passaggio di impianti, infissi od altro, quindi la successiva chiusura o completamento.
Dovrà essere curata la planarità e la verticalità delle murature e dei tavolati, e gli elementi devono essere posti in
opera a giunti sfalsati e senza discontinuità negli allineamenti verticali ed orizzontali riscontrabili ad occhio nudo.
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In aderenza ad elementi strutturali che possono far registrare flessioni, cedimenti o comunque movimenti, si
dovranno frapporre pannelli di materiale flessibile di adeguato spessore, evitando sigillature con malte che
possono causare fessurazioni nelle murature e nei tavolati.
C.8.3
Tamponamenti con mattoni a facciavista
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
apposite bagnarole e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
refluisca attorno e riempia tutte le connessioni.
La larghezza delle connessioni non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i
giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate
con la parte interna.
Per la muratura a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di
migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle
connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e,
previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e le connessioni dei giunti non dovranno mai eccedere la
larghezza di 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite
nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per
difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione
od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al
sovraccarico.
C.8.4
INTONACI E RASATURE
C.8.5
Intonaci rustici o con finitura a civile
Per gli intonaci dovranno essere adottate sabbie provenienti da letti di fiumi o da banchi di origine alluvionale, ed
infine da rocce frantumate. Dovranno risultare lavate e prive di sostanze organiche.
Per gli intonaci rustici la granulometria sarà da 2 a 5 mm., per gli intonaci civili da 0 a 0,5 mm.
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L’acqua impiegata per gli impasti dovrà essere priva di contenuti organici e di sali, non inferiore a 15° e mai
superiore a 20°.
Il legante potrà essere la calce idrata in polvere, la calce dolce (per le arricciature), o il cemento.
Gli intonaci rustici dovranno essere eseguiti con malte bastarde (ovvero composte da due leganti), oppure con
malte di calce idraulica e cemento, in ragione di 0,3 mc. di calce idrata o 350 Kg di calce idraulica per 100 Kg di
cemento R 325, su 1 mc di sabbia e 0,5 mc di acqua.
Sulle superfici da intonacare dovranno sempre essere predisposte le fasce verticali con regoli guida, ed in
numero adeguato. Si procederà quindi al rinzaffo ed alla sua regolarizzazione con appropriate stagge in legno o
allumino.
A presa avvenuta si procederà alla arricciatura, ripassata con cazzuola e fratazzo.
Per l’intonaco civile sarà adottatta malta fine con calce dolce o idrata, previa bagnatura della preesistente
arricciatura quando questa risulti essiccata.
Particolare cura dovrà essere posta nella formazione degli spigoli ed alla giunzione fra due pareti o fra pareti e
soffitto.
C.8.6
Intonaci - tinteggiature - verniciature e trattamenti protettivi
C.8.7
Intonaci
Tutte le murature interne dovranno essere intonacate con intonaco civile del tipo a 3 strati con eccezione delle
porzioni sovrastanti i rivestimenti in piastrelle per le quali verrà impegnato intonaco rustico tirato in piano a
fratazzo fino, costituito da malta di cemento a q.li 3 per mc. di impasto e sabbia vagliata
C.8.8
Rasature a gesso
Le rasature a gesso saranno realizzate con gesso scagliola in strato mediamente non inferiore a mm 5 a piano
eseguito a regola d’arte su intonaco rustico.
È compresa negli oneri la formazione di spigoli vivi rientranti o sporgenti, orizzontali o verticali, formazione di
scuretti all’incontro con i soffitti o rivestimenti, contemporanee sigillature all’incontro con pavimenti.
Gli spigoli dovranno essere muniti di paraspigoli metallici zincati incassati.
Il gesso da impiegare dovrà avere una finezza di macinazione tale da garantire il passaggio completo alla staccio
0.8 UNI 2332.
L’acqua di idratazione dovrà risultare contenuta tra il 5 ed il 7.5%.
C.8.9
Contropareti e tamponamenti in cartongesso
L’orditura sarà realizzata con profili di acciaio zincato a caldo, dallo spessore di mm. 0.6, a norma DIN 18182, con
dimensioni di mm. 50x50 (sia per i montanti che per i correnti) nel caso di contropareti e rivestimento di pilastri.
Per le pareti invece, la guida ad “U” ed i montanti a “C” avranno dimensioni di mm. 50x75.
I profili saranno fissati al sottostante piano di appoggio mediante tasselli ad espansione, escludendo pertanto il
fissaggio a mezzo di chiodi a sparo. I montanti saranno posti ad interesse non superiore a cm. 60, orientati
sempre nello stesso verso, posizionando inizialmente quelli attigui a telai di porte e/o finestrature; il numero dei
correnti sarà adeguato all’altezza della parete da realizzare.
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Le lastre in cartongesso, quando previste a doppio strato, saranno poste in opera a giunti sfalsati facendo
coincidere la giunzione fra lastra e lastra in mezzeria dei montanti, e distanziandole dal suolo di un centimetro.
Il fissaggio all’orditura avverrà a mezzo di viti autofilettanti fosfatate, poste a distanza non inferiore a cm. 1 dai
bordi longitudinali e a cm. 1.5 dai bordi trasversali. L’interasse tra le viti di fissaggio sarà di circa 60 cm. per la
prima lastra e di circa 30 cm. per la seconda.
I giunti fra le lastre saranno stuccati a mezzo di spatola e, a stucco ancora fresco, sarà applicato il nastro di
armatura steso su tutta la lunghezza del giunto, con applicazione di altro stucco fino a saturare l’assottigliamento
dei bordi di lastra, mascherando pure le teste delle viti.
Particolare cura dovrà essere posta nella formazione di eventuali spigoli, soprattutto per i rivestimenti dei pilastri,
rinforzandoli e proteggendoli con apposito nastro a banda metallica applicato per tutta la lunghezza e senza
soluzione di continuità.
Ad asciugatura avvenuta sarà eseguita la carteggiatura delle superfici a mezzo di smerigliatura così da renderle
pronte per gli interventi di finitura previsti.
Prima della posa in opera delle lastre l’Appaltatore dovrà comprovare con idonea certificazione la rispondenza del
materiale ai requisiti di resistenza al fuoco quando previsti dagli elaborati grafici di progetto.
C.8.10
RIVESTIMENTI
Vengono di seguito elencati i tipi di rivestimento murale da realizzare in relazione alla destinazione d’uso dei
locali:
a) Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, delle dimensioni di cm. 20x20
con almeno due fasce di ricorsi in listello: sulle pareti dei locali servizi igienici ai vari piani (ad altezza porte
cm.200), locale cucina, lavatoi e locali di lavoro o manutenzione;
b) Verniciatura di superfici in cemento a vista con ciclo antipolvere composto da primer e finitura a due mani di
pittura poliuretanica antipolvere monocomponente, lucida, trasparente (quantità minima 300 g/m2): sulle pareti
dell'autorimessa interrata (la fascia di base, dell'altezza di cm 100 -120 sarà verniciata a striscie bicolori).
c) Rivestimento in calcestruzzo ben rasato e trattato con vernici a base di resine epossidiche: per la realizzazione
delle pareti del servizio igienico annesso alla camera di sicurezza.
C.8.11
CONTROSOFFITTATURE
Vengono di seguito elencati i tipi di controsoffitto da utilizzare in funzione della destinazione d’uso dei locali:
a) Controsoffitto in pannelli in fibra minerale dimensioni cm.60x120 o 60x60, con fibre minerali selezionate e
disposte a strati incrociati e non contenenti amianto, verniciate in fabbrica ad acrilico, compresa orditura metallica
di sostegno preverniciata ed intelaiatura di supporto a vista, caratteristiche antincendio REI 90.
Valore di isolamento acustico compreso tra 35 e 50 dB:
- tutti i corridoi area ufficio;
- corridoi di collegamento piano seminterrato;
b) Controsoffitti in doghe di alluminio preverniciato di larghezza cm.20, completo di angolare perimetrale, coprifilo,
orditura di sostegno ed esecuzione di tagli e fori per impianti e corpi illuminanti:
- servizi igienici;
c) Controsoffitti in pannelli di gesso a tenuta sospesi a soffitto spessore 10-12 mm.:
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- tutti i restanti ambienti dei piani fuori terra.
C.8.12
TINTEGGIATURA
La tinteggiatura di pareti e soffitti interni verrà eseguita in tinte non forti con tre strati di pittura lavabile a base di
resine acriliche.
C.8.13
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni pavimenti
controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. Esse si dividono in:
-impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
-impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie:
-impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
-impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
-impermeabilizzazioni di opere interrate;
- impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti
progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti: a) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere agli articoli relativi alle coperture
continue e discontinue; b) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo relativo alla esecuzione
delle pavimentazioni; c) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: per
le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica a
trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di reinterro (che
comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte
mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro
limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.
Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente
eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.
Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per
la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica.
Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in
modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica. Per le soluzioni che adottano
intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a contatto con il terreno in modo da avere
continuità ed adeguata resistenza meccanica.
Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta.
Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc.
nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.
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Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali
passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del
fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le
condizioni ambientali (temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori. Per le impermeabilizzazioni di elementi
verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al
minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte
speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento. L'utilizzo di estrattori di umidità per
murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed
osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più
significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione attribuita all'elemento o strato considerato. In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la
realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e
dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi
da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc) la impermeabilità dello strato di
tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche
localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.
a) membrana impermeabilizzante
La membrana impermeabilizzante tipo Mapelastic o equivalente, sarà eseguita mediante stesura di due mani a
spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali
resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm.
Dovrà essere inserita inoltre una rete in fibra di vetro di maglia 4,5x4 mm tra il primo e secondo strato.
Dovrà inoltre essere compresa una fascia impermeabilizzante tipo "Mapeband" o equivalente da applicare
perimetralmente lungo i risvolti verticali delle bocche di lupo, necessaria per assicurare una tenuta stagna
dell'impermeabilizzazione eseguita precedentemente.
b) guaine bituminose
Le guaine bituminose prefabbricate verranno posate a fiamma, dove le giunzioni saranno sormontate di almeno
cm 10, compresa una mano di attacco al supporto mediante spalmatura di idoneo primer bituminoso.
C.9
INFISSI NORME GENERALI
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno l'Appaltatore dovrà servirsi di una Ditta specialista e ben
accetta alla D.L. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettagli, i
campioni e le indicazioni che darà la D.L.. Il legname dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare,
dopo ciò, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli
del lavoro ultimato, nè saranno tollerate eccezioni a tale riguardo. I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati
e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare scomparire qualsiasi sbavatura. E proibito inoltre
assolutamente l'uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione. Le unioni dei ritti con
traversi saranno eseguite con le migliori regole dell'arte: i ritti saranno continui per tutta l'altezza del serramento,
ed i traversi collegati a dente e mortisa, con caviglie di legno duro e con biette, a norma delle indicazioni che darà
la D.L.. I denti e gli incastri a maschi e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui
verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate. Nei
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serramenti ed altri lavori a specchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi mediante
scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire
soverchiamente il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco per
consentire i movimenti del legno della specchiatura. Nelle fodere, dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie
liscia o perlinata, le tavole di legno saranno connesse, a richiesta della D.L., o adente e canale ed incollatura,
oppure a canale da apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza. Le battute delle porte
senza telaio verranno eseguite e risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le imposte. Le unioni delle parti delle
opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi saranno consentiti solo quando
sia espressamente indicato dalla D.L.. Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi a chiusura, di sostegno, di manovra,
ecc., dovranno essere, prima della loro applicazione, accettati dalla D.L.. La loro applicazione ai vari manufatti
dovrà venire eseguita a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sia possibile,
mediante bulloni a viti. Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri od ai muri dovranno
essere sempre assicurati appositi ganci, catenelle o altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne
fissino la posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od uscio
dovranno essere consegnate due chiavi. A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in
opera e previa accurata pulitura a raspa e carta vetrata, verrà applicata una prima mano di olio di lino cotto
accuratamente spalmato in modo che il legname ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro
colore naturale e, quando la prima mano sarà bene essiccata, si procederà alla loro posa in opera e quindi alla
loro pulitura con pomice e carta vetrata. Per i serramenti e le loro parti saranno osservate le prescrizioni di cui al
seguente Art. "Tipo di serramenti in legno", oltre alle norme che saranno impartite dalla D.L. all'atto pratico. Resta
inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti i particolari per la
costruzione di ciascun tipo, l'Appaltatore dovrà allestire il campione di ogni tipo che dovrà essere approvato dalla
D.L. e verrà depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri
serramenti saranno stati presentati ed accettati. Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione
della mano d'olio cotto dovrà essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della D.L., la quale potrà
rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione. L'accettazione dei serramenti e
delle altre opere in legno non è definita se non dopo che siano stati posti in opera, e se, malgrado ciò, i lavori
andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, in curvature e dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera sia
definitivamente collaudata, l'Appaltatore sarà obbligato a rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e le operi
difettose.
C.9.1
OPERE IN FERRO E ALLUMINIO -NORME GENERALI E PARTICOLARI
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornirà la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori
saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, etc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli
essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di
imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere rifinita a piè d'opera colorita a minio. Per ogni
opera in ferro, a richiesta della D.L., l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva
approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare su posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
l'omissione ditale controllo. In particolare si prescrive:
a) inferriate, cancellate, cancelli, etc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I
tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed
esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o
discontinuità. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere dritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che
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nessun elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed
arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
b) infissi in lamiera d’acciaio, ferro e alluminio - Gli infissi per finestre, porte, vetrate ed altro, potranno essere
richiesti con profilati in ferro-finestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al
campione che potrà richiedere o fornire la Stazione appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile,
anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure saranno eseguite a recupero ad asta rigida, con corsa inversa
ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di
come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna
partita dell'altezza non inferiore a cm 12, con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare ben equilibrati e non richiedere eccessivi
sforzi per la chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere
munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.
C.9.2
OPERE DA VETRAIO
Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi. Per quanto riguarda la posa in
opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari infissi in legno con adatti
sistemi congrui al tipo di infisso. Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice
ad orlo inclinato a 45 gradi, ovvero si fisserà mediante regoletti di legno e viti. Potrà inoltre essere richiesta la
posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che verranno infilate dall'apposita fessura
praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con spessori invisibili, in
modo che non vibrino.
Sugli infissi in lamiera d’acciaio le lastre di vetro potranno essere montate come sopra accennato, o mediante
regoletti di metallo fissati con viti; in ogni caso si dovrà avere particolare cura nel seguire le indicazioni progettuali
e del fabbricante dell’infisso.
Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, etc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in
qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che
dovranno risultare perfettamente lucidi e trasparenti. L'impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi,
di vetri passatigli dalla D.L., rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le
eventuali discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero
derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo. Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di
vetri o cristalli, anche se forniti da altre ditte, ai prezzi di tariffa. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della
presa in consegna da parte della D.L., sarà a carico dell'Impresa.
C.9.3
COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in
pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo
meccanico, opera provvisionale, etc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque
altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio,
adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi
opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera
dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente
protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere
che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo
l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
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Collocamento di manufatti in legno
I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, etc., saranno collocati in opera fissandoli alle
strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno o da
controtelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto,
sollevamento e collocamento in sito, l'Appaltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura,
proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, etc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, etc. Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il
collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della D.L.. Nell'esecuzione della posa in opera
le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, etc.. Sarà carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria
occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di
piattabande, etc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai, etc.), come pure la
verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione
che venisse riscontrata anche a seguito, sino al momento del collaudo.
Collocamento di manufatti in ferro
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, etc., saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti dall'Art. precedente per le opere in legno. Nel caso di infissi
di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta della D.L., di eseguirne il
collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Il montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria
dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità.
Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non
fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovrà
tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, etc., debbono essere tutti
completamente recuperabili, senza guasti nè perdite.
C.9.4
INFISSI INTERNI IN LEGNO
E' prevista la fornitura e posa in opera di porte interne a uno o due battenti costituite da imbotte arrotondato,
spessore nominale mm. 40 x 105 in listellare impiallacciato in assenza, guarnizione di battuta antirumore; coprifili
telescopici, sezione mm. 72 x 12 in multistrato impiallacciato in essenza; pannello spessore nominale mm. 44,
strutturato in legno esotico, con battute mm. 30 x 80 ricavate sulla intelaiatura, nido d'ape in cantoncino Kraft
trattato antimuffa, antilimo etc., di maglia mm. 25 x 25 con rivestimento in laminato print o similare; ferramenta di
serie tipo Patent o equivalente quadro 8, cerniere in acciaio attonato tipo Anuba o equivalente diam. 14 n° 3,
maniglia e serratura tipo NO; finitura parti in legno con vernici poliuretaniche pigmentate opache e goffrate. Sono
comprese la fornitura e posa in opera di cassemorte, le serrature e le maniglie a scelat D.L., le opere murarie e di
assistenza, la fornitura e posa in opera di controtelai in legno di abete e quanto altro per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
C.9.5
INFISSI ESTERNI, FINESTRE E PORTE-FINESTRE
C.9.5.1
finestra o porta-finestra in legno
ad uno o più battenti, spessore finito non inferiore a 68 mm, con regoli del talaio e delle ante lavorati a becco di
civetta e con doppia battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per
evacuazione dell'acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni " a quartabono", traverse in legno intermedie e
caratteristiche, regolini reggi vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro, ferratura portante in tre punti (o
come l'esistente) del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da
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imbiettare. Il tutto come voce RL.00 ed incluso tinteggiatura mediante laccatura dell'infisso colore a scelta del D.L.
, incluso la fornitura e posa di vetro tipo visarm 6/7-9- 6/7mm antisfondamento.
C.9.5.2 Serramenti, Infissi Antincendio Per Esterni
Gli infissi e serramenti di tipo antincendio dovranno essere di tipo omologato dal Ministero dell'interno, avranno
parti vetrate e/o cieche come da progetto esecutivo.
C.9.5.3 RESTAURO INFISSI INTERNI ED ESTERNI DI PARTICOLARE PREGIO
C.9.5.3.1
INFISSI E SERRAMENTI LIGNEI: RICOSTRUZIONE E RESTAURI
la ricostruzione completa dei manufatti lignei sarà eseguita nelle forme e nei materiali identicia agli originali con
tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nelle tipologie degli infissi antichi esistenti. Nelle opere, in
particolare. nel restauro, è previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonchè
la ricostruzione delle parti mancanti nelle tipologie originali. I prezzi indicati sono da considerare, salvo diversa
indicazione, anche per quantità minime di lavorazioni; sono sempre compresi: le assistenze alla posa in opera, la
posa in opera, i trasporti, cali e sollevamenti, le pulizie finali, l'eventuale ferratura in sito, ponteggi interni, ponti di
servzio e trabattelli per altezze fino a 6 m, sia interni che esterni, la sverniciature e la verniciatura, i vetri, le
maniglierie di nuova fornitura o accuratamente restaurate.
C.9.5.3.2
RICOSTRUZIONE DI FINESTRA O PORTA-FINESTRA IN LEGNO
ad uno o più battenti, spessore finito come l'esistente e non inferiore a 68 mm, con regoli del talaio e delle ante
lavorati a becco di civetta e con doppia battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con
fori per evacuazione dell'acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni " a quartabono", traverse in legno
intermedie e caratteristiche, regolini reggi vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro, ferratura portante in tre
punti (o come l'esistente) del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi
da imbiettare. Il tutto come voce RL.00 ed incluso tinteggiatura mediante laccatura dell'infisso colore a scelta del
D.L. , incluso la fornitura e posa di vetro tipo visarm 6/7-9- 6/7mm antisfondamento.
C.9.6
INFISSI ANTINCENDIO
C.9.6.1 porte interne in legno REI 30
E' prevista la fornitura e posa in opera di porte interne in legno, omologate REI 30 secondo UNI 9723, ad uno o
due battenti cieco liscio, dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai complete di
telaio perimetrale in legno di tipo arrotandato laccato graffato, tre cerniere, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, senza battuta a pavimento e con finitura piani in laminato, colori
standard e battute in legno naturale. Compreso imbotte per rivestimento muro di spessore cm. 13, chiudiporta
aereo di colore nero con braccio a compasso senza fermo, kit ottone per alberghi marca Yale conforme al DM
9/4/94 montato su placca di dimensioni minime mm 230 x 38 composto da serratura di tipo meccanico con
sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di
presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e coprifili di
finitura interni/esterni di tipo liscio dimensioni minime mm 70 x 10 di cui uno telescopio laccati come telaio.
Le porte dovranno essere corredate di targhetta metallica di identificazione su ogni singola porta, certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, certificato di conformità al prototipo di collaudo secondo il D.M.
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14/12/93. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di controtelaio in legno, le opere murarie e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
C.9.6.2 porte tagliafuoco REI 60-90-120
Fornitura e posa in opera di PORTA tagliafuoco a uno o due battenti di tipo REI , a norma UNI 9723 come di
seguito descritta. Sono previste porte REI dei seguenti tipi 30 - 60 - 90- 120.
Il telaio in acciaio zincato pressopiegato spessore minimo 2 mm., eventuale installazione di controtelaio,
sagomature per ospitare cerniere fissate tramite saldatura a filo continuo, guarnizioni fumi caldi sezione min.
2x40, guarnizione fumi freddi (opzionale), rostri fissi, architettura a "limitatore Termico" costituito da doppia
asolatura lungo tutto il perimetro del telaio, che consente una sostanziale riduzione della trasmissione del calore
tra lato esposto e lato protetto dal fuoco. Predisposizione di serie idonee minimo numero 5+5 zanche a murare (
numero 5+5+1 su telaio 2 battenti). Ante in acciaio preverniciato con pellicola di protezione, colore RAL a scelta
della DL. Cassa dell'anta rinforzata internamente da profilo a "L". Coibente a doppio strato di lana minerale,
impegnato con colla a base di calciosilicati. Ripari interni per organi meccanici come a esempio le serrature.
Coperchio assemblato alla cassa tramite graffatura sui tre lati. Due cerniere per anta realizzate in acciaio
stampato e zincato, reversibili, di cui una di banco con boccole antichiusura e una con perno e molla per
autochiusura.
Ogni cerniera è fissata all'anta con un minimo n. 3+1 rivetti d'acciaio rinforzati. Rostri di sicurezza sul lato
cerniera. Chiusura con serratura antincendio a un punto di chiusura. Selettore di chiusura ante serie a incasso.
Pozzetto con battuta a pavimento per aste secondo anta. Controserratura e aste incassate alto basso per
seconda anta. Peso porta a mtq. 35-40 Kg.
Ove indicato sono compresi i maniglioni antipanico sul lato interno di entrambe le ante, la serratura tipo Yale
all'esterno, mentre in caso non sia indicato la voce s'intende completa di maniglie e serrature di tipo tradizionale.
Le porte antincendio poste lungo persorsi di esodo e corridoi di transito devo essere predisposte per
l'installazione di magnetotermi per chiusura automatica delle porte stesse in caso di emergenza.
Nelle voci di elenco sono comprese quanto previsto al punto 0, le opere murarie e di assistenza e quanto altro per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Si fa presente che sono richieste le certificazioni REI dei materiali di corretta posa e quant'altro prescritto dalle
vigenti leggi.
C.9.6.3
evacuatori di fumo e calore
Gli evacuatori di fumo e calore sono serramenti antincendio, la cui fornitura e posa deve essere certificata a cura,
rispettivamente, del costruttore e del montatore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e richieste del
Comando VV.F., e dotati delle dovute omologazioni.
Fermo restando le prescrizioni di capitolato precedenti, si prevedono le installazioni delle seguenti tipologie:
la fornitura e posa in opera di EVACUATORE DI FUMO e calore tipo " Free Smoke " costituito da lucernario con
cupola in policarbonato compatto, doppia parete, esterna 3 mm opalina, interna 2 mm trasparente, telaio
dimensioni esterne 101 x 151, luce netta di apertura 86 x 136, dispositivo di apertura composto da un cilindro
pneumatico a tre fili a funzionamento misto gas /CO2/olio, fulcrato da due staffe parallele. Il gruppo valvola è
composto dal sistema valvola termica con bombola contenente gr. 60 di gas CO2 e fialetta vetrosa termofusibile
tarata a 68°. Sullo stesso è presente un chiavistello diam. mm 14 che ha la funzione di bloccare il sistema nello
stato di chiusura in condizioni di non emergenza. In condizione di evacuazione il sistema utilizza due blocchi
meccanici posti sui lati normali al lato delle cerniere atti a garantire la stabilità di apertura anche con spinte del
vento a 1200 N/mq.Sul sistema termico dovrà inoltre essere installato un attuatore pirotecnico, costituito da un
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cilindro dentro cui è alloggiato una micro carica esplosiva nella quale è annegata una resistenza, che, al
passaggio della corrente, espelle un percussore che determina la rottura della fialetta termofusibile. Il prezzo
comprende anche la fornitura e posa in opera di un basamento in lamiera coibentata per poter sollevare l'infisso
di almeno 10 cm rispetto al piano del manto di copertura. Sono inoltre comprese le opere murarire, le opere
provvisionali e quanto altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;la fornitura e posa in
opera di CUPOLA TRASPARENTE A DOPPIA PARETE con base componibile in lamiera zincata, sp. 15/10 mm,
altezza 20 cm, coibentata con pannello sp.50 mm in lana di roccia autoestinguente; con telaio e controtelaio in
alluminio UNI 9006/1 non anodizzato, con guarnizioni e maniglia di ispezione esterna; provvista di sistema di
evacuatore fumi antincendio UNI 9494 completo di valvola termica tarata a 68 gradi °C, pistone centrale di
ribaltamento con angolo a 165 gradi comandato da bombola di CO2 e dispositivo antirichiusura e pistone
frenante; elemento trasparente in policarbonato o polimetilmetacrilato; dimensioni luce netta e superficie utile
variabili come da progetto; Il prezzo comprende anche la fornitura e posa in opera di un basamento in lamiera
coibentata per poter sollevare l'infisso di almeno 10 cm rispetto al piano del manto di copertura. Sono inoltre
comprese le opere murarire, le opere provvisionali e quanto altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
L’eventuale modifica di infissi esistenti con installazione di dispositivi automatici di apertura (come definiti nelle
voci precedenti: provvista di sistema di evacuatore fumi antincendio UNI 9494 completo di valvola termica tarata
a 68 gradi °C, pistone centrale di ribaltamento con angolo a 165 gradi comandato da bombola di CO2 e
dispositivo antirichiusura e pistone frenante) avverrà su indicazione del D.L. e sarà a cura e spese
dell’appaltatore la verifica dell’idoneità dell’infisso a supportare il meccanismo di apertura automatico.
In ogni caso, tutti i sistemi di apertura automatica devo essere previsti collegabili a impianto di rilevazione incendi
e alle centraline di allarme antincendio delle strutture; tali oneri sono inclusi nei prezzi di Elenco
C.9.7
SPECIFICHE TECNICHE GUARDIA DI FINANZA
C.9.7.1
Infissi
Tutti i serramenti delle tipologie sottoelencate dovranno essere non tamburati ed avere caratteristiche di
Particolare robustezza, durata nel tempo, facilità di manutenzione e pulizia.In particolare le finestre dal “tipo 1” al
“tipo 5” si realizzeranno soltanto ai piani rialzato, terra e seminterrato.Tutti gli infissi esterni con caratteristiche
antiproiettile dovranno essere corredati da idonea certificazione dal banco nazionale di prova.Sul corrente
superiore delle porte interne dei locali della caserma verranno apposte targhette in materiale plastico con
numerazione progressiva.Sulle porte interne dei locali della caserma frequentati dal pubblico e segnalati dai
competenti comandi del Corpo si collocheranno targhette, in materiale plastico, indicanti le destinazioni d’uso dei
locali stessi.
Tutti i serramenti interni dovranno essere muniti di chiavi in triplice copia, contraddistinte singolarmente da un
numero corrispondente al locale e da lettere diverse per individuare le tre copie.Per i serramenti esterni della
caserma si prevederanno numero sei esemplari di chiavi per ogni singola serratura, individuati con criteri analoghi
a quelli de quo.
C.9.7.2
Infissi esterni
Tutti gli infissi esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti prestazionali:
- classe di permeabilità dell'aria A3;
- classe di tenuta all'acqua E4;
- classe di resistenza al vento V3.
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Vetrate apribili a battente o a vento, realizzate con profili estrusi a giunto aperto e a taglio termico di alluminio
Anodizzato della sezione minima di mm.50, spessore non inferiore a mm.2, complete di vetrate isolanti con lastra
esterna riflettente spessore mm. 6 e lastra interna incolore spessore 5 mm., complete di serrature di sicurezza,
cerniere, maniglioni, regoletti fermavetro, guarnizioni in neoprene, per gli ingressi principali.
Infissi esterni di finestra e/o balconi in lega di alluminio, anodizzato elettrocolorato, fissi o con ante apribili e in
profilati estrusi a giunto aperto e a taglio termico con K 2,5 Kcal/mq. x h x °C della sezione minima di mm. 50, per
tutti gli altri locali.
In particolare saranno dei tipi:
Finestre esterne tipo 1
Saranno costituite da una parte inferiore fissa, con telaio in alluminio preverniciato con inserti di acciaio balistico e
vetro antiproiettile, ed una superiore apribile a vasistas, con idoneo e robusto comando manuale, telaio in
alluminio preverniciato e vetro antisfondamento.
In alcuni infissi di questa tipologia, all’interno del corrente inferiore della parte fissa, dovrà realizzarsi una bocca
da fuoco in lamiera balistica con dispositivo di apertura a comando manuale.
Il numero e l’ubicazione degli infissi dotati di bocca da fuoco saranno indicati, in sede di predisposizione del
progetto, da parte dei competenti organi del Corpo.
Gli infissi in argomento avranno un cassonetto curvo con avvolgibile in P.V.C. pesante e un robusto elemento
frangisole in metallo a protezione del vasistas. Detti infissi dovranno installarsi in tutti i locali ai piani rialzato, terra
e seminterrato.
Finestre esterne tipo 2
Saranno realizzate come quelle della tipologia “1”, prevedendo la sola parte frontale fissa, priva di vasistas, con
vetro antiproiettile, ed installate nel corpo di guardia. Si dovranno prevedere numero tre bocche da fuoco sui tre
lati della finestratura.
Finestre esterne tipo 3
Saranno realizzate come quelle della tipologia “1”, prevedendo la sola parte a vasistas, con l’esclusione del solo
cassonetto e relativo avvolgibile, ed installate nei servizi igienici dei piani terra e rialzato. Le murature dei vani
finestra avranno la parte superiore e inferiore svasata verso l’interno.
Finestre esterne tipo 4
Saranno realizzate come quelle della tipologia “3”, prevedendo il meccanismo di comando del vasistas in un vano
nella muratura e protetto da uno sportello metallico con chiusura di sicurezza. Dovrà installarsi, esternamente
all’infisso ed a contatto con esso e dentro il vano finestra, un grigliato tipo rete “keller”, con elevate caratteristiche
di robustezza, atto a resistere a tentativi di svellimento ed effrazione, con maglia di luce netta non superiore a cm.
2x2. Detti infissi dovranno collocarsi nel disimpegno delle camere di sicurezza e nel servizio
igienico annesso.
Finestre esterne tipo 5
Saranno realizzate come quelle del tipo “4”, prevedendo il meccanismo di comando non protetto, vetro
antiproiettile con grata metallica esterna a rete e per altezze inferiori a mt. 4 dal piano di campagna. Dette finestre
saranno installate nelle armerie e nel piano seminterrato delle zone logistica, operativa e servizi.
Finestre esterne tipo 6
Saranno realizzate con infissi in alluminio preverniciato, vetrocamera e cassonetto con
avvolgibili in P.V.C. pesante, prevedendo esternamente all’infisso ed a contatto con esso e dentro il vano finestra,
un grigliato tipo rete “Keller”, con elevate caratteristiche di robustezza ed atto a resistere a tentativi di svellimento
ed effrazione, con maglia di luce netta non superiore a cm. 10x10. Detti infissi dovranno istallarsi nello schedario.
Finestre esterne tipo 7
Nei piani ad una quota uguale o superiore al primo e in tutti i locali nei quali non troveranno impiego le finestre
sopraelencate si provvederà alla posa in opera di infissi in alluminio preverniciato, con vetrocamera e cassonetto
con avvolgibile in P.V.C. pesante.
Porte esterne tipo A
Saranno a due ante ed a battente, costituite da un telaio in alluminio preverniciato, con
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robuste cerniere interne e vetro antisfondamento. Le porte in argomento avranno una serratura di sicurezza a due
chiavistelli, dispositivo elettrico di comando a distanza e congegno automatico di ritorno e chiusura. Dette porte
dovranno collocarsi nell’atrio di accesso agli alloggi individuali, se presenti..
Porte esterne tipo B
Saranno realizzate come quelle del tipo “E” ed installate nell’ambito del locale cucina e nel magazzino/dispensa
per consentire il transito di derrate e materiali.
Porte esterne tipo C
Saranno costituite da robuste serrande metalliche motorizzate, munite di serrature di sicurezza. Le condizioni di
porte aperte o chiuse dovranno risultare segnalate da apposite gomme luminose (rispettivamente di colore rosso
e verde) ubicate nelle consolle del box militare di servizio. Dette serrande dovranno realizzarsi nelle autorimesse.
Si dovrà realizzare un dispositivo atto ad evitare il trafilamento di liquidi infiammabili all’interno dei locali innanzi
indicati.
Porte esterne tipo D
Questo tipo di infisso dovrà essere privo di specchiatura e di sopralluce e, qualora questi ultimi si rendessero
indispensabili, dovranno essere muniti di vetri antisfondamento. Si utilizzeranno per dette porte, esclusivamente
serrature tipo “Yale” o di sicurezza.
Detti infissi saranno installati in tutti i locali delle zone operativa, logistica e servizi, con esclusione di quelli per i
quali si provvederà con i tipi dalla lettera “E” alla lettera “N” elencati nel successivo paragrafo (infissi interni).
C.9.7.3
Infissi interni
Le porte interne di tipo speciale per uffici inserite in vani predisposti dalle pareti attrezzate di dimensione unificata
delle ante costituite da un'anima semipiena di truciolare nobilitato rivestita con bilaminato melaminico, analogo a
quello delle pareti attrezzate, fornita di serratura e maniglia premi-apri, cerniere del tipo non a vista ed ogni altro
accessorio, per i vani di accesso agli uffici e per i locali di servizio; in particolare tutte le porte degli uffici, locali di
servizio (archivi e depositi) e WC per persone diversamente abile avranno luce netta di passaggio non inferiore a
cm.80.
Le porte interne per tutti gli ambienti camerate, circoli di rappresentanza, mensa, di dimensione unificata delle
ante, con luce netta di passaggio non inferiore a 80 cm., costituite da un'anima semipiena di truciolare nobilitato
rivestita in laminato plastico con telaio in legno lucidato, fornita di serratura e maniglia premi-apri, cerniere ed ogni
altro accessorio.
Porte tagliafuoco a tenuta di fumo (REI 90-REI 120) ad una o a due ante realizzate con telaio in lamiera pesante
verniciate e complete di cerniere speciali con molle di richiamo regolabili incorporate e maniglione antipanico di
sicurezza.
Le porte tagliafuoco interne all'edificio e quelle inserite nei percorsi principali o di normale frequentazione saranno
provviste di specchiatura trasparente e dovranno mantenere le stesse caratteristiche di sicurezza sopra descritte.
Le porte di uscita di sicurezza realizzate in ferro come sopra descritto, dovranno essere munite di maniglioni
antipanico di apertura e di pompe a braccio di richiamo. In particolare saranno dei tipi:
Finestre interne tipo 8
Saranno costituite da un telaio in alluminio preverniciato con inserti di acciaio balistico e da vetro antiproiettile
fisso, con dispositivo passadocumenti realizzato nel piano d’appoggio e bocca da fuoco con eguali caratteristiche
di quella delle finestre tipo “1” ed installate tra l’atrio e il corpo di guardia.
Finestre interne tipo 9
Saranno costituite da un telaio in alluminio preverniciato e da vetro antisfondamento fisso, munito di vani
passacarte e dispositivi parla-ascolta, ed installati tra l’ufficio personale addetto all’archivio ed il locale
Consultazione.
Finestre tipo 10
Le finestre dei Centri Cifra dovranno essere realizzate con criteri che garantiscano la massima sicurezza (norme
emanate dall’A.N.S).
Porte interne tipo E
Dovranno essere del tipo blindato senza sopraluce e munite di serrature di sicurezza, interne al telaio, a due
chiavistelli e quattro punti di chiusura (infisso antiscasso e chiusura ad H).
Saranno costituite da un controtelaio in profilato metallico ancorato con zanche alla muratura, da un telaio,
sempre in profilato metallico, tamponato con lamiera in acciaio 8/10 sulle due facce con interposto idoneo
irrigidimento ed isolamento e contemplate esternamente da pannellature di idoneo materiale. Dette porte si
installeranno nel disimpegno camere di sicurezza.
Porte interne tipo F
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Saranno realizzate come il tipo “E”, munite di duplice serratura, di finestrella di ispezione di ampiezza non
superiore a cm.20x10 con vetro di adeguato spessore e saranno installate per l’accesso dell’armeria e locali
interni ad essa.
Porte interne tipo G
Le porte di accesso alla sala radio e terminali saranno realizzate con idoneo isolamento acustico.
Porte interne tipo H
Saranno di tipo metallico, particolarmente robuste, munite di serratura di sicurezza a due chiavistelli, azionabile
con comando a distanza dal box militare di servizio e segnalatore acustico-luminoso collocato nel corpo di
guardia per porta non perfettamente bloccata. Dette porte dovranno potersi aprire a sistema elettronico
disattivato, mediante chiave di sicurezza. Saranno installate tra l’autorimessa e la scala di accesso alla zona
operativa.
Porte interne tipo I
Dovranno garantire la resistenza al fuoco per almeno 30 minuti. Dette porte saranno installate nelle autorimesse
della caserma, nel disimpegno dei depositi carbolubrificanti e del magazzino materiali motorizzazione, nelle
centrali termiche e nelle sale operativa, ove sono installati terminali informatici.
Porte interne tipo L
Saranno realizzate come quelle del tipo “E”, senza pannellature esterne di completamento, con robuste cerniere
a scomparsa e spioncino di dimensioni non superiori a c. 14x14 munito di vetro antiproiettile con visuale
unidirezionale verso l’interno delle camere di sicurezza.
Le porte dovranno avere le superfici perfettamente lisce ed essere poste in opera a filo
muro interno delle suindicate camere. Dette porte saranno installate nella camera di sicurezza.
Porte interne tipo M
Saranno realizzate in robusto legno non tamburato senza serratura, con apertura, e cerniera a molla, verso
l’esterno del locale. Allo scopo di consentire il controllo del vano da parte del personale addetto, l’anta delle porte
in questione sarà alta mt. 0,80 e montata a quota mt. 0,40 dal piano calpestio.
Dette porte saranno installate nel servizio igienico annesso alle camere di sicurezza.
Porte interne tipo N
Saranno costituite da un telaio metallico e da riquadro in vetro antisfondamento con visuale unidirezionale verso il
corridoio. Dovranno essere senza sopraluce e munite di serratura di sicurezza interna al telaio a due chiavistelli e
tre punti di chiusura. Dette porte saranno installate nel corpo di guardia.
Porte interne tipo O
Saranno realizzate come quelle del tipo “F” con idoneo isolamento acustico ed installate nei locali del centro cifra
e degli apparati della rete in ponte radio.
Porte interne tipo P
Tutte le porte degli alloggi individuali saranno realizzate in legno massello e non
tamburate.
C.9.7.4
Prodotti vetrari
Le zone finestrate fisse e/o apribili dovranno essere realizzate con vetrate isolanti
composte da :
- lastra esterna in cristallo chiaro riflettente sp. mm.6;
- intercapedine d'aria disidratata da mm.12;
- lastra interna incolore float da mm.5;
Le porte esterne e tutti i serramenti al piano terra e rialzato saranno dotate di vetro stratificato riflettente tipo
VISARM., atto a realizzare un valido ostacolo passivo contro le azioni di malintenzionati, condotte dall’esterno. I
vetri in questione dovranno essere in grado di resistere a violenti e ripetuti colpi di mattoni, martelli, ecc e pur
rompendosi, dovranno rimanere in opera ed opporsi a ritardare il loro superamento. Gli infissi del corpo di guardia
e di tutti gli uffici ubicati al piano basamentale su prospetti affacciantisi all’esterno del comprensorio militare
dovranno essere del tipo antiproiettile con vetrate tipo BLINDOVIS a norma UNI 9178, capaci di resistere alle
armi che unitamente al munizionamento sviluppano un energia cinetica iniziale da 130 Kgm a 350
Kgm (tipo calibro 7.62 nato – Kalashnikov). I vetri in argomento dovranno resistere alla penetrazione di almeno
tre proiettili blindati ordinari cal.7,62x39 sparati dalla distanza di m.5 e dotati, a m.3 dalla bocca della canna
dell’arma, di energia cinetica non superiore a 1998 joule e non dovranno consentire l’eiezione di significativi
frammenti di vetro verso l’interno degli ambienti.
Inoltre dovranno garantire:
stabilità alla luce, resistenza all’umidità, resistenza alla bollitura ed alle sostanze chimiche, resistenza
all’invecchiamento accelerato, resistenza ai cicli termici, resistenza all’urto, anche alle basse e bassissime
temperature, resistenza all’abrasione. I vetri dovranno essere corredati di idonea certificazione ed in particolare,
quelli antiproiettili, del certificato del Banco Nazionale di Prova.
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C.10
OPERE IN MARMO - PIETRE NATURALI
Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali, dovranno corrispondere alle forme e dimensioni indicate; la
direzione dei lavori avrà facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi, la formazione e disposizione, lo
spessore delle lastre, la posizione dei giunti e quanto necessario alla perfetta esecuzione del lavoro.
Sulla larghezza e lunghezza degli elementi, salvo diverse prescrizioni, è ammessa una tolleranza non superiore
allo 0,5%; per le lastre, gli scarti nelle misure non dovranno superare il valore di 0,5-1mm. per le dimensioni
lineari e del 5% per lo spessore.
I tempi e le modalità di posa verranno fissati, di volta in volta, dalle specifiche prescrizioni o dalla direzione lavori.
La messa in opera delle lastre in pietra dovrà essere eseguita con malta di cemento, eventuali parti in muratura
necessarie, stuccature, stilature e suggellature dei giunti realizzate sempre con malta di cemento.
Tutti i marmi ed i materiali impiegati saranno conformi alla normativa vigente e dovranno avere caratteristiche di
omogeneità e compattezza, dovranno essere esenti da screpolature, venature o imperfezioni e sostanze
estranee.
Tutte le forniture, in lastre, blocchi, cubetti, etc., dovranno rispondere ai requisiti suddetti ed avere le
caratteristiche di uniformità e resistenza adeguate alle condizioni d'uso o richieste dalle specifiche prescrizioni.
C.11
IMPIANTISTICA
C.11.1
IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA
C.11.1.1 PARTE GENERALE
C.11.1.1.1
Direzione dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni
necessario alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di
tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto.
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella "Appendice
G" della Guida CEI 64-50==UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà
inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione.
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C.11.1.1.2
Norme e leggi.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle Leggi 1° marzo 1968 n. 186 e 5
marzo 1990 n. 46 (*). Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI
applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e
precisamente:
CEI 11-17(1981) e variante V1(1989). Impianti di produzione, Trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee
in cavo.
CEI 64-8(1987) e varianti V1(1988) e V2(1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.
CEI 64-9(1987): Impianti elettrici utilizzateli negli edifici a destinazione residenziale e similare.
CEI 64-10(1988).Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.
CEI 64-2(1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
CEI S/423: Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.
CEI 103-1(1971) e variante V1(1987). Impianti telefonici interni.
CEI 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzateli,
ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della Legge 818 del 7 dicembre 1984 per
quanto applicabili.
C.11.1.1.3
Qualità dei materiali elettrici.
Ai sensi dell'Alt. 2 della Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'Alt. 7 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, dovrà
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto
un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati mèmbri della Comunità Economica
Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
I materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge n. 791/1977 e per i quali non esistono norme di
riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge n. 186/1968.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
C.11.1.1.4
Protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti.
In accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, nel caso di sistemi di prima categoria (con tensione
nominale da oltre 50 fino a 1000 V, compresi in corrente alternata) dove l'Ente è proprietario della cabina di
trasformazione (da AT o MT a BT), si attuerà la protezione prevista per il sistema TN (collegamento a terra del
neutro e collegamento delle masse al neutro). Tale sistema richiede che sia soddisfatta in qualsiasi punto del
circuito la condizione: I= Uo / Zg
dove:
Uo è la tensione nominale dell'impianto verso terra, in volt;
Zg è l'impedenza totale, in ohm, del circuito di guasto, per guasto franco a massa;
I è il valore in Ampere della corrente di intervento della protezione, effettuata con dispositivi di massima corrente
a tempo inverso, come interruttori magnetotermici, o con dispositivi differenziali.
Tale protezione dovrà interrompere il circuito entro 5 secondi, in generale, e, in aggiunta a quanto precisato nella
norma CEI 64-8, entro 0,4 s per tutti i circuiti terminali.
C.11.1.1.5
Impianto di terra.
In accordo con quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, nel caso di sistemi di prima categoria (con tensione
nominale da oltre 50 fino a 1000 V compresi in CA) dove gli impianti elettrici utilizzatori sono alimentati da rete
pubblica a tensione nominale verso terra sino a 220 V, la distribuzione è effettuata con sistema TT (collegamento
a terra del neutro e collegamento a terra locale delle masse).
Pertanto, in ogni edificio o complesso di edifici contigui, va previsto un impianto di terra locale cui devono essere
collegati i conduttori di protezione relativi alle masse e i conduttori di equipotenzialità principali e secondari relativi
alle masse estranee (tubazioni metalliche per l'acqua, gas, riscaldamento, strutture metalliche, ecc.).
L'impianto di terra dovrà, quindi, rispondere alla norma CEI 64-8 e sarà composto principalmente da:
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-sistema di dispersione, costituito da uno o più elementi metallici, posti in intimo contatto con il terreno (ad
esempio, corde, nastri,tondini o picchetti a tubo, in profilato di rame, acciaio zincato o acciaio ramato);
-conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra;
-collettore di terra, ubicato solitamente al piano interrato, generalmente in corrispondenza di ciascun vano scala;
è costituito da una piastra o barra dotata di appositi morsetti e a esso vanno collegati anche tutti i conduttori di
protezione equipotenzialità;
-conduttore di protezione principale (collegato al collettore di terra), che sale (solitamente nel vano scala) per il
collegamento ai conduttori di protezione delle varie utenze.
Si raccomanda che l'esecuzione del sistema di dispersione abbia luogo durante la prima fase delle opere edili
nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione e, inoltre,
possono essere eseguiti, se necessario, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così
dispersori naturali. I collegamenti di equipotenzialità principali (tra i tubi metallici dell'impianto idrico, di
riscaldamento, del gas e il collettore di terra) dovranno essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 48, osservando le seguenti modalità:
-di regola, vanno eseguiti a valle dei contatori generali dell'acqua al fine di evitare interferenze con i gestori
dell'acquedotto;
-se i rispettivi gestori non rilasciano il benestare e i tubi dell'acqua a monte dei contatori non vanno collegati,
devono essere eseguiti alla base dell'edificio e connessi direttamente al collettore di terra.
Il sistema più semplice e razionale per realizzare il necessario coordinamento tra i dispositivi di protezione e la
resistenza di terra è l'adozione della protezione a mezzo di interruttori differenziali.
C.11.2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI.
C.11.2.1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;
circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di
unità immobiliari;alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi;illuminazione di sicurezza,
ove prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:
• l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;
• l'impianto videocitofonico;
• l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.
È’ indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione
della destinazione d'uso delle unità immobiliari(ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei
servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina
elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri).
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI 64-50 per
la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali.
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà contattare
l'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrerà
contattare la TELECOM o altra società erogatrice del servizio.
Per tutto ciò che non è precisato nelle norme citate, valgono le prescrizioni e le descrizioni contenute nel progetto
specifico dell'impianto e nel Capitolato Speciale ad esso allegato.
C.11.2.2 Criteri di progetto.
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la
definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e
planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il
funzionamento anomalo per sovracorrente.
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore
nominale.
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell'impianto.
Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non
superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali
eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.
È’ opportuno:
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•
ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con
caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4s;
•
ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo
dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fomite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
planimetrie).
C.11.2.3 Criteri di scelta dei componenti.
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e messi in opera
tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alle
Norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti
alle Norme CEI 70-1).
C.11.3
INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AUSILIARI E TELEFONICI NELL'EDIFICIO.
C.11.3.1 Generalità sulle condizioni di integrazione.
Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la loro coesistenza
con le altre opere ed impianti.
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni
separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre).
Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64.50 ove non diversamente specificato.
È opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti
elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini
dell'installazione e dell'esercizio.
C.11.3.2 Impianto di terra.
È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle
opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di
infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di
fondazione, utilizzando così dispersori naturali.
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64.8.
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per
tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. Si raccomanda una particolare cura nella
valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si
raccomanda peraltro la misurazione della resistività del terreno.
C.11.3.3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni della Legge n.
46 del 5 marzo 1990. È opportuno predisporre tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed
adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1. Si fa presente che le
suddette norme prevedono anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al
punto 1.2.17 della norma stessa.
C.11.4
IMPIANTI ANTIEFFRAZIONE ED ANTINTRUSIONE
C.11.4.1 DISPOSIZIONI GENERALI.
C.11.4.1.1
Direzione dei Lavori.
II Direttore dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione, alla verifica della completezza di
tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto.
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto che attesterà che lo stesso è stato
eseguito a regola d'arte e la documentarne per la successiva gestione e manutenzione.
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C.11.4.1.2
Demaniali.
In questi edifici per quanto riguarda gli impianti di allarme, l’impresa esecutrice dovrà rilasciare apposita
certificazione, verificata favorevolmente dalla USL ASL competente, attestante che gli impianti medesimi sono
stati eseguiti in conformità alle normative CEI.
C.11.4.1.3
Norme e Leggi.
Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge 1° Marzo 1968 n 186.
Si considerano a regola d'arte gli impianti di allarme realizzati secondo le nonne CEI applicabili, in relazione alla
tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:
CEI 12-13; Apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico o analogo uso generale.
Norme di sicurezza CEI 79-2. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari
per le apparecchiature CEI 79-3 e variante V1. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.
Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione CEI 79-4. Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi CEI 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e
V2 (1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V
in corrente continua CEI 64-9 (1987). Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e
similare CEI 64-10 (1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento CEI 64-2 (1987). Impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio CEI S/423.
Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione CEI 103-1 (1971) e variante V1 (1987).
Impianti telefonici interni CEI 64-50=UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli
impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni della Legge 818/84 per quanto applicabili.
C.11.4.1.4
Prove sulle apparecchiature. Antintrusione, antifurto, antieffrazione.
Al fine di garantire la piena funzionalità di esercizio ed ai sensi dell'Alt. 2 della Legge 18 ottobre 1977 n. 791, che
richiede l'utilizzo di materiale costruito a regola d'arte, tutti i dispositivi di rivelazione, concentrazione,
segnalazione locale/remota (teletrasmissione), nonché di controllo (accessi, televisione
a circuito chiuso), dovranno rispondere alle norme CEI 79-2, 79-3 e 79-4.
Per attestare la rispondenza alle sopraddette norme, dette apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio
di conformità, ove previsto dalle stesse.
Qualora l'apparecchiatura da impiegare non sia contemplata nelle sopraelencate norme, ma esistano norme di
riferimento a livello europeo (CENELEC) oppure internazionale (IEC) essa dovrà essere munita di dichiarazione
di conformità rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovrà essere garantita la sicurezza d'uso. A tal riguardo tutte
le apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in
bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEI 12-13; tale
rispondenza dovrà essere certificata da apposito attestato di conformità rilasciato da parte
degli organismi competenti degli stati mèmbri della CEE, oppure da dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore.
Tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
C.11.4.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI.
Per quanto attiene alla esecuzione e alla dotazione di impianti sia per gli edifici di tipo residenziale sia per quelli
non a carattere residenziale, il sistema di sicurezza dovrà essere realizzato con un livello di prestazione, definito
di volta in volta dal progetto in funzione della particolare destinazione d'uso ed ai beni da proteggere presenti (in
caso di insufficienza od incompletezza del progetto si farà specifico riferimento alle norme CEI 79-3 e 79-3 V1).
C.11.4.2.1
Installazione.
Si intende per installazione l'insieme delle operazioni di posa in opera dei componenti atti a realizzare l'impianto
antintrusione, antieffrazione ed antifurto così come progettato e commissionato.
C.11.4.2.2
Collaudo.
Le verifiche da effettuare a cura del responsabile per il collaudo degli impianti antieffrazione, antintrusione ed
antifurto sulla base della documentazione fornita sono:
a) controllo dell'elenco dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche;
b) controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilità della centrale di gestione, dei singoli rilevatori
e ogni altro dispositivo competente il sistema, con ulteriore verifica della conformità a livello di prestazione
richiesta;
e)
controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della completezza
della documentazione tecnica e dei manuali d'uso e tecnici;
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d)
calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle
batterie e del dimensionamento degli alimentatori installati;
e) controllo operativo delle funzioni concordate ed in particolare:
- risposta dell'impianto ad eventi di allarme;
- risposta dell'impianto ad eventi temporali;
- risposta dell'impianto ad interventi manuali.
C.11.4.2.3
Istruzioni per la manutenzione.
Per garantire l'indispensabile continuità di funzionamento degli impianti devono essere fomite le istruzioni per la
loro manutenzione che devono prevedere, come minimo, l'effettuazione di due visite
ordinarie di ispezione all'anno, a partire dalla data di collaudo, da parte di personale specializzato che interverrà
su programma di manutenzione preventiva ovvero su chiamata straordinaria. In fase di
manutenzione preventiva dovranno essere effettuate tutte le operazioni di verifica necessario per il controllo del
buon funzionamento dell'impianto in generale, ed in particolare:
a) il funzionamento della centrale di gestione con particolare riguardo alle segnalazioni ottiche ed all'attivazione
dei mezzi di allarme;
b) l'efficienza dell'alimentatore e lo stato di carica delle batterie;
e) la sensibilità e la portata dei rilevatori;
d) l'efficienza degli organi di segnalazione d'allarme e di comando dei mezzi di trasmissione degli allarmi e di
ogni altro dispositivo componente il sistema.
C.11.5
IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
Il dimensionamento dei terminali e della rete distributiva per il regime estivo verrà redatto successivamente al calcolo del
fabbisogno di energia primaria, dei rendimenti impianto e della potenza di picco, in ottemperanza a quanto disposto e
disciplinato dalla Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, del relativo D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, dai successivi DLgs 19
agosto 2005, n. 192. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e 311/2006
(Disposizioni correttive ed integrative al DLgs. n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia), nonché dalle norme e decreti integrativi richiamati e in vigore al momento della
redazione del progetto.
Produzione e distribuzione del fluido convettore avverrà mediante tubazioni in rame a norma opportunamente dimensionate.
Per il collegamento alla sottostante caserma si sistemeranno le canalizzazioni elettriche e di fluido nel sottotetto
per la distribuzione del fluido termoconvettore alle u.t.a.
a) terminali
Tenuto conto della tipologia strutturale e la destinazione d’uso dei locali, sarà preferibile un sistema convettivo di
distribuzione e tipologia dei terminali di scambio termico.
Per il dimensionamento del sistema di ventilazione si farà integrale riferimento agli elaborati di progetto.
b) parametri di calcolo
Il calcolo dei carichi termici estivi sarà effettuato secondo le indicazioni delle norme UNI ed ASHRAE.
- temperatura di esercizio nell’impianto esistente nell’organismo principale: si farà riferimento ai dati di progetto
- I parametri climatici a base del calcolo sono i seguenti: si farà riferimento ai dati di progetto
- affollamento secondo norme UNI 10339
- ricambi d’aria secondo norme UNI 10339
c) termoregolazione
E’ previsto un sistema di termoregolazione per ciascuna u.t.a.
La temperatura dei pannelli radianti verrà controllata e regolata in funzione delle condizioni climatiche esterne e della
temperatura ambiente tramite collettori comandati da regolatori climatici serviti da sonde di temperatura.
d) Norme e regolamenti
La progettazione esecutiva ed i relativi lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di impianti
termici, con particolare riferimento a:
- Legge 10/91 del 9/01/91
- D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412
- D.P.R. 21 dicembre 1999 N° 551
- DLgs 19 agosto 2005, n. 192 e sm.
- DPR 592009 e Decreti e circolari attuativi del sopra detto Dlgs 192/2005
- D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
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- Norme C.T.I. ( Comitato Termotecnico Italiano)
- Norme ASHRAE
- Norme UNI- ENEL
- Norme C.E.I.
- Prescrizioni e raccomandazioni dell’Ispettorato del lavoro, dell’ISPESL e del Comando provinciale dei VV.F.
- Legge 46/90
- Norma UNI 3199 e D.M. 18/12/75 e tutte le norme relative al controllo della rumorosità
- Dlgs 626/94-81/2008
C.12
APPROVVIGIONAMENTO E IMPIEGO DEI MATERIALI – PRESCRIZIONI ESECUTIVE
C.12.1
muratura di getto e calcestruzzi
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione o per qualsiasi altro lavoro sarà
composto nelle proporzioni indicate nei relativi prezzi di elenco e che potranno essere precisate dalla Direzione
Lavori.
Nel collocare in opera l'impasto saranno usate tutte quelle avvertenze suggerite dall'arte, a seconda dei casi,
affinchè non avvenga la separazione del pietrisco dalla malta, che dovrà restare in essa sempre uniformemente
distribuito.
Resta quindi vietato ogni getto libero dall'alto nei cavi di fondazione, nei quali gli impasti debbono essere
accompagnati con adatti mezzi che impediscano la detta separazione. Nei getti di acque, in specie, dovrà aversi
la massima cautela nel collocarlo a dimora con impiego di adatte tramogge, in modo da impedire ogni
dilavamento.
I calcestruzzi saranno regolarmente ed accuratamente distesi, pestonati e vibrati con apparecchi idonei per
frequenza ed intensità, e in maniera che non restino vani nel recinto del cavo, e spianate con ogni diligenza le
superfici su cui dovranno essere elevati i muramenti, saranno lasciati in riposo nel tempo che occorrerà per fare
una conveniente presa ed indurire.
Per le murature in calcestruzzo il cui getto debba eseguirsi entro apposite casseforme l'Impresa dovrà porre la
massima cura nella esecuzione delle casseforme affinchè queste, specie nelle superfici corrispondenti alle facce
che debbano risultare in vista, siano eseguite a regola d'arte.
Rimosse ancora a freddo le casseforme si dovrà procedere al raschiamento delle eventuali piccole sbavature per
dare le facce viste regolarmente spianate, gli smanchi eventuali saranno conguagliati con rabboccature
frattazzate. Tanto gli oneri per la costruzione e rimozione delle casseforme, quanto il lavoro di rifinitura suindicato,
si intendono compensati coi prezzi delle varie categorie di calcestruzzi, senz'alcun altro speciale corrispettivo,
restando tassativamente escluse di intonaci le facce in vista dei calcestruzzi.
C.12.2
opere in cemento armato ed in ferro
Nella esecuzione delle opere in cemento armato l'Impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme prescritte
dal vigente Regolamento.
Si avrà cura che il getto avvenga in modo che, dopo il disarmo, la superficie delle opere suddette, risulti compatta,
perfettamente liscia e non necessiti di regolarizzazione con intonaco di malta cementizia. Dovrà usarsi ogni cura
per ottenere, comunque, la compattezza del getto per il quale si adopereranno idonei vibratori.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la completa
ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità dei progetti e dei tipi esecutivi che
dovranno essere, anche se già in progetto, nuovamente calcolati e disegnati dall'Impresa ed approvati mediante
ordini di servizio della Direzione Lavori prima dell'inizio della costruzione. Resta però inteso per patto espresso,
che i controlli e le approvazioni della Direzione stessa, per quanto ha riferimento alle forme, dimensioni e
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risultanze dei calcoli non implichino responsabilità che resta completamente a carico dell'Impresa come progettista che come esecutrice dei lavori.
Analoghe disposizioni valgono per la progettazione e la esecuzione dei lavori in ferro di qualunque importanza.
All'atto del collaudo, ed anche prima, si procederà alle prove di resistenza delle opere in cemento armato o ferro
di maggiore importanza. Si constaterà il comportamento delle membrature da collaudare sotto l'azione di un
sovraccarico che dia le stesse sollecitazioni massime di progetto.
Quando alla formazione del sovraccarico accidentale si sia provveduto con sacchetti di sabbia od altro, il
sovraccarico dovrà rimanere sul posto almeno sei ore e in ogni modo fino a che l'opera non dia più segno di
deformazione.
Tutte le opere necessarie per l'esecuzione delle prove di stabilità sono a carico dell'Impresa.
Per le opere in cemento armato precompresso dovranno rispettarsi le norme vigenti all'atto dell'esecuzione dei
lavori.
C.13
lavori eventuali non previsti
Premesso e richiamato che, nel prezzo a corpo risultano comunque comprese e compensate tutte le
somministrazioni e attività necessarie per il conseguimento delle finalità del progetto, ivi comprese quindi anche le
prestazioni complementari, ancorché non espressamente specificate, utili e necessarie a dare le opere ultimate e
funzionanti alle condizioni generali precisate dal presente documento e dai vari allegati costituenti il contratto.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si
procederà al concordamento ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dall’art. 136 del vigente
Regolamento in materia di LL.PP, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite
dall’Appaltatore o da terzi. In tale ultimo caso l’Appaltatore, a richiesta delle direzione, dovrà effettuarne i relativi
pagamenti, sull’importo dei quali sarà corrisposto l’interesse annuo legale in vigore.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli
l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono
definitivamente accettati.
Per l’esecuzione delle opere in economia l’Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine,
o tempestivamente per i casi di urgenza, i materiali, i mezzi d’opera e la manodopera che gli fossero richiesti.
Qualora l’Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestività, il Committente potrà senza formalità
ricorrere all’esecuzione d’ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle
condizioni del Contratto.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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C.14
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
C.14.1
generalità
In genere I’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Appena constatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. L'amministrazione si riserva
però la facoltà di aprire al traffico i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire
dall'origine o dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar diritto all'impresa di avanzare pretese all'infuori della
rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre
pavimentazioni che si rendessero necessari.
Prima di dare inizio a lavori interessanti strade esistenti, l'impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari
delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (A.N.A.S., Comune) se eventualmente nelle zone nelle quali
ricadono le opere esistano cavi sotterranei o condutture.
In caso affermativo l'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità)
necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle suddette opere.
Il maggiore onere al quale l'impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende
compreso e compensato con i prezzi di elenco.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'impresa dovrà
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti
proprietari delle opere danneggiate ed alla direzione dei lavori.
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'impresa, rimanendo del tutto
estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
C.14.2
interferenze con lavori e montaggi non compresi nell’appalto
L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nello stesso ambito degli stessi suoi cantieri
e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso
lotto o lotti contigui dello stesso lavoro.
In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione
appaltante; nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o
persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali,
come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio,
ad automezzi dell'Amministrazione o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione.
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In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad accettare ed
osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le
decisioni che la stazione appaltante prenderà nell'interesse generale dei lavori.
C.14.3
programma dei lavori
Entro 20 gg. dalla data di consegna dei lavori, con le modalità e i tempi già descritti, la Ditta dovrà presentare un
crono-programma illustrante il piano dei lavori suddiviso per le varie attività ed approfondirà, con la direzione dei
lavori e la Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori un piano che conterrà la suddivisione in aree del
territorio oggetto di intervento, i tempi di occupazione delle stesse e gli eventuali permessi necessari per svolgere
il lavoro, i tempi di esecuzione delle opere la composizione e il numero delle squadre operative, le
apparecchiature impiegate e le relative specifiche tecniche.
Il Direttore Tecnico sarà responsabile della compilazione quotidiana di un libretto delle misure nel quale saranno
annotate le date delle rilevazioni, le vie percorse, le lavorazioni effettuate, il numero di punti quotati rilevati ed
ogni altra utile informazione sull'andamento giornaliero dei lavori. Il libretto dovrà essere sottoposto
settimanalmente alla Direzione dei Lavori.
L'Impresa dovrà concordare con gli Uffici Comunali, le modalità e i tempi per l'ottenimento dei permessi di
occupazione di suolo pubblico e/o di accesso in proprietà private per le necessarie operazioni di transennamento,
apposizione di segnaletica, deviazione del traffico che dovranno essere condotte a carico della Società
Appaltatrice e che si intendono già remunerate con i prezzi di elenco.
Nel corso degli interventi di rilievo e ricerca il personale addetto dovrà ottemperare alle norme del Codice della
strada relativamente alla visibilità dei cantieri stradali.
Le squadre operative dovranno inoltre indossare una uniforme di immediata riconoscibilità completa di targhette
di identificazione del personale in relazione alle prevedibili necessitò di operare in ambiti privati ed in condizioni di
tranquillità per gli utenti.
Resta altresì chiarito ed inteso che le prestazioni descritte si intendono riferite e limitate agli ambiti definiti nelle
planimetrie di progetto.
L’accettazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude nè diminuisce la responsabilità
dell’Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione delle facoltà che
l’Appaltante si è riservata secondo il disposto del successivo articolo.
C.14.4
oneri e prescrizioni particolari
Nello svolgimento delle attività necessarie, al fine di evitare l’improduttivo ripetersi di noie e disturbi per la
popolazione residente e per gli impianti commerciali e i servizi presenti e attivi nell’area oggetto di intervento, la
Stazione Appaltante si riserva di prevedere eventualmente, parallelamente alle attività comprese nel presente
appalto, direttamente, ovvero attraverso attività condotte da Enti Gestori di Sottoservizi terzi (elettrici, telefonici, o
distribuzione di gas) l’esecuzione di interventi di risanamento integrativi o il rinnovo di impianti sottosuolo senza
che l’appaltatrice abbia a trarne diritto per la richiesta di ulteriori indennizzi o compensi.
Di conseguenza le attività di competenza dell’impresa (scavi, posa di condotte, ripristini di pavimentazioni)
dovranno risultare coordinate attraverso il programma dei lavori, e dovranno rendere possibile senza ulteriori
aggravi l’esecuzione di opere integrative indicate dall’Amministrazione Appaltante
Resta inteso che gli interventi paralleli, salvo il verificarsi di esigenze ed eventi imprevisti ed imprevedibili,
dovranno generalmente venire pianificate e definite in sede di elaborazione del programma operativo dettagliato
di cui al precedente art. C.14.3.e comunque coordinati, per gli aspetti della sicurezza, con il PSC e POS a cura
rispettivamente del Coordinatore per la Sicurezza e dell’Appaltatore.
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In generale i criteri operativi di intervento dovranno essere tali da rendere minimi gli inevitabili disagi alla
popolazione. Dovranno in ogni caso venire garantiti senza ulteriori aggravi per la Stazione Appaltante:

la continuità del transito pedonale e degli accessi alle abitazioni private e agli esercizi commerciali in
condizioni di sicurezza e con il minimo disturbo;

la continuità nella fornitura dei pubblici servizi, sia di quelli direttamente interessati dai lavori, sia di tutti
quelli attivi;

l’integrale ripristino dei sottoservizi danneggiati dalle inevitabili interferenze e sovrapposizioni con i
lavori;

la possibilità di intervento, in parallelismo con le attività in corso, di enti terzi (SIP, ENEL ecc.) gestori di
servizi sottosuolo e non, per attività di rinnovo, integrazione, o adeguamento degli impianti di
competenza;

il mantenimento, di concerto con le autorità preposte, del traffico veicolare, pur con le inevitabili
limitazioni, eseguendo i lavori interessanti punti nevralgici in modo da assicurare sempre percorsi
alternativi per le correnti principali;

l’esecuzione di lavori interessanti tratti di particolare importanza con doppi turni, con turni continuati, e
senza interruzione nei giorni festivi;
In conclusione l'intervento dovrà venire condotto in modo da consentire la definizione di tutte le problematiche
suscettibili di interessare il sottosuolo che dovessero emergere durante la sua esecuzione al fine di limitare al
minimo le possibilità che si configurino, in epoca successiva, ulteriori emergenze implicanti ulteriori interventi sulle
pavimentazioni stradali.
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D NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
I lavori saranno valutati esclusivamente a misura.
Nei prezzi unitari sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e
specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione delle singole categorie
di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni
loro parte e nei termini assegnati.
L’Appaltatore è tenuto a presentarsi, a richiesta del Direttore dei lavori alle misure e constatazioni che questi
ritenesse opportune; peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l’iniziativa per le necessarie
verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più
accertate.
Le opere da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
D.1
criteri per la valutazione delle lavorazioni a misura
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in
relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi.
I lavori sono liquidati in base alle misure prese in contraddittorio man mano che si procede nella esecuzione delle
opere e riportate sugli appositi libretti che debbono essere firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e
dell'Appaltatore.
Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifiche e rettifiche in occasione delle operazioni di collaudo.
D.1.1
valutazione degli scavi
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere
l’Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
1)
per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
2)
per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che bagnate o in presenza
d'acqua, per qualsiasi altezza sul fondo cavo;
3)
per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
4)
per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;
5)
per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
6)
per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
7)
per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
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a.
il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
b.
gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero
del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato
con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l’impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso
elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume
ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
D.1.2
rilevati e rinterri.
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera dopo rullatura. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto
dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
D.1.3
riempimenti.
Il riempimento con misto granulare o pietrame a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a
metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
D.1.4
vespai
Nel prezzo previsto per i vespai è compreso l'onere per la fornitura e posa in opera dei materiali secondo le
prescrizioni progettuali o le indicazioni della direzione dei lavori; la valutazione sarà effettuata sul volume dei
materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.
D.1.5
casseforme
Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno essere contabilizzate
secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.
D.1.6
calcestruzzi.
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
D.1.7
conglomerato cementizio armato.
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
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Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera di cemento armato dovrà
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Nel prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle prove, campionature e controlli in
cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.
D.1.8
acciaio per strutture in c.a. e c.a.p.
L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verrà computato a peso
ed il prezzo sarà comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, dei
distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente.
La misurazione del ferro per c.a. sarà effettuata senza tener conto degli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali ed assumendo il peso specifico convenzionale di 7,85 kg./dmc. compresi gli oneri delle prove,
campionature e controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.
Il prezzo fissato per l'acciaio armonico usato nelle armature pre o post tese, in base alla sezione utile,
comprenderà la fornitura di guaine, il posizionamento, le iniezioni di cemento finali, le piastre di ancoraggio, i
mezzi e materiali, la mano d'opera ed ogni altro accessorio o lavorazione necessari per la completa esecuzione
dei lavori indicati.
D.1.9
Intonaci.
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm.
Varranno sia per superfici piane che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e
soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
D.1.10
opere in metallo
Le opere in metallo saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti
completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio
necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di
eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.
Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sarà, inoltre, comprensivo di raccordi, connessioni, giunti,
ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.
D.1.11
murature
Tutte le murature andranno computate, secondo il tipo, a volume o superficie su misurazioni effettuate al netto di
intonaci; verranno detratte dal calcolo le aperture superiori a 1 mq., i vuoti dei condotti per gli impianti superiori a
0,25 mq., le superfici dei pilastri o altre strutture portanti.
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Sono comprese nella fornitura e messa in opera di tale voce tutte le malte impiegate, il grado di finitura richiesta,
le parti incassate, le spallette, gli spigoli e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione delle lavorazioni
successive.
Nei prezzi delle murature, non eseguite con finitura faccia a vista, dovrà essere compreso il rinzaffo delle facce
visibili dei muri che dovrà, comunque, essere eseguito sempre compreso nel prezzo, su tutte le facce di murature
portanti o per terrapieni per i quali dovranno essere realizzate, a carico dell'Appaltatore, feritoie per il deflusso
delle acque.
Qualunque sia la curvatura della pianta o sezione delle murature queste saranno valutate come murature rotte
senza alcun sovrapprezzo.
Le lavorazioni per cornici, lesene, pilastri di aggetto inferiore ai 5 cm. verranno eseguite senza sovrapprezzo; nel
caso di aggetti superiori ai 5 cm. dovrà essere valutato il volume effettivo dell'aggetto stesso.
Nei prezzi delle murature realizzate con materiali di proprietà dell'Appaltante sono comprese le lavorazioni, il
trasporto ed ogni onere necessario alla loro messa in opera; il prezzo di tali murature verrà valutato a parte
oppure diminuendo di una percentuale stabilita le tariffe concordate per lo stesso lavoro completamente eseguito
dall'Appaltatore.
D.1.12
massetti
L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i
metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.
Il prezzo comprenderà il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete elettrosaldata
richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici, la
creazione di giunti e tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori richiesti.
D.1.13
opere di drenaggio
Il prezzo delle opere di drenaggio sarà calcolato sulla base del volume di scavo e riempimento delle opere di
drenaggio applicando una larghezza che corrisponderà a quella prevista dal progetto.
D.1.14
valutazione dei lavori stradali
Il sottofondo di massicciata (primo strato o fondazione della massicciata) verrà valutata al mc. ricavato
moltiplicando la superficie nominale per lo spessore prescritto compresso.
Il pietrisco ed il pietrischetto, il misto cementato, nonché lo strato di conglomerato bituminoso di collegamento,
verranno valutati al metro cubo, dopo la cilindratura, moltiplicando la superficie nominale per lo spessore
prescritto.
I trattamenti superficiali e lo strato bituminoso di usura, saranno valutati a mq. in ragione della superficie trattata.
Con i relativi prezzi l'impresa si intenderà compensata di tutti gli oneri ed obblighi compresi nei prezzi stessi e prescritti negli appositi articoli del presente Capitolato.
D.1.15
cordoli in conglomerato cementizio
I prezzi per i cordoli e canalette in calcestruzzo, ove non diversamente specificato, dovranno essere calcolati per
metro lineare comprendendo anche tutte le opere necessarie alla posa di tali manufatti quali scavi, fondazioni e
rinterri a lavori ultimati.
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D.1.16
segnaletica orizzontale
La valutazione delle strisce longitudinali sarà effettuata a metro lineare in base allo sviluppo effettivo secondo
quanto indicato nei singoli articoli di elenco. La valutazione delle zebrature, linee di arresto e simili sarà effettuata
a mq. in base allo sviluppo effettivo della superficie verniciata e secondo quanto indicato nei singoli articoli di
elenco.
La valutazione delle scritte a tema sarà effettuata a mq. in base alla superficie, vuoto per pieno, del
parallelogramma che circoscrive ciascuna lettera.
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E ACCETTAZIONE, QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI – PROVA DEI
MATERIALI E DELLE OPERE
E.1
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro,
espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale,
l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo
l'approvazione della direzione lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a)
dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b)
dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c)
dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d)
da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti
fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua
convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza
ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o
istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonchè sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse
la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti
senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni
caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
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E.2
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
E.2.1
materiali in genere
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale cura e spese
dell'Appaltatore ed a tempo debito, in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.
Detti materiali saranno delle migliori qualità rinvenibili in commercio, scevri da ogni difetto e lavorati secondo le
migliori regole d'arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei
lavori, il quale ha facoltà di sottoporli alle prove prescritte, e li rifiuterà se li troverà difettosi, di cattiva qualità o
comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito indicati.
I materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per eccezione ne fosse concesso il
deposito provvisorio nei cantieri, la Direzione dei lavori avrà diritto di prendere al riguardo ed a spese dell'Impresa
tutte le precauzioni che stimerà convenienti per evitare che siano impiegati nei lavori.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
In linea di massima i materiali da costruzione dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
E.2.2
acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie
a)
Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva
per il conglomerato risultante.
b)
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai
requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e
modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).
c)
Cementi e agglomerati cementizi.
1)
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595
e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei
cementi”) e successive modifiche.
2)
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26
maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
3)
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11.3.2000
sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26
maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio
1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.
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4)
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d)
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
e)
Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art.E.2.1.
f)
Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a
disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio
2, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti
attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del
D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.
E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
E.2.3
idrofughi
Gli idrofughi, da addizionare alle malte, dovranno dare agli intonaci una efficiente e duratura idrorepellenza che,
pur respingendo l'acqua, mantenga agli intonaci la loro porosità; non dovranno avere nessuna influenza sulle
qualità meccaniche e sul tempo di presa delle malte, ne dovranno modificare l'aspetto ed il colore degli intonaci;
dovranno essere appropriati alle qualità di malta cui andranno addizionati.
Nell'uso degli idrofughi dovranno essere rispettati i suggerimenti di applicazione indicati dalle rispettive ditte
produttrici.
La marca e la qualità degli idrofughi da adottare dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto al
Direttore dei lavori, allegando le note esplicative fornite dalla ditta produttrice.
Al Direttore dei lavori è riservata la facoltà di approvare o meno il tipo di idrofugo da impiegare, restando però
all'Appaltatore stesso la responsabilità della eventuale non idoneità dell'idrofugo agli usi cui è destinato e della
perfetta riuscita del lavoro sotto ogni riguardo.
L'idrofugo dovrà pervenire in cantiere in recipienti o confezioni originali sigillati e con l'indicazione della qualità,
della marca e della ditta produttrice.
I recipienti o le confezioni dovranno essere aperti solamente al momento dell'impiego del materiale; pertanto È
vietato l'impiego di materiale contenuto in recipienti o confezioni comunque manomessi; questi recipienti o
confezioni dovranno essere allontanati subito dal cantiere.
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E.2.4
materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
1)
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. Salvo speciali e diverse prescrizioni del contratto, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per calcestruzzo, devono essere tali da passare in un
vaglio a fori circolari del diametro:

di cm. 5, se si tratta di lavori correnti di fondazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe
e simili;

di cm. 4, se si tratta di volti di getto;

di cm. 1 a 2,5 se si tratta di cappe di volti o lavori di cemento armato od a pareti sottili
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di
un centimetro di diametro salvo quando vanno impiegati in cappe di volti o in lavori in cemento armato e
a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
2)
La sabbia da adoperarsi per la confezione delle malte e dei calcestruzzi potrà essere:

di fiume;

di cava;
E' escluso in modo assoluto l'impiego di sabbia di mare, anche se l'uso di questa fosse, nella zona, consuetudinario.
Le sabbie di fiume non dovranno essere troppo fini né con granuli di uniforme grandezza. Saranno
perciò di elevata granulometria grosse, ruvide al tatto, stridenti tra le dita.
Dovranno essere pulite e scevre da sostanze argillose, terrose e melmose.
Le sabbie di cava potranno essere impiegate, purché provenienti da cave pulite da materiale sano e non
disgregabili. Queste sabbie dovranno essere lavate, tutte le volte che sia riconosciuto necessario dal
Direttore dei lavori, per eliminare le materie nocive.
La dimensione massima dei grani di sabbia non dovrà superare i 5 mm.
La sabbia, ai soli effetti della scelta dell'assortimento più opportuno, si distinguerà in:

sabbia grossa - grani da 2 a 5 mm: passante per i vagli da 4 maglie a cmq. e trattenuta da quelli a
36 maglie;

sabbia media - grani da 0,5 a 2 mm: passante per i vagli da 36 maglie e trattenuta da quelli a 324
maglie;

sabbia fina - grani minori di 0,5 mm: passante i vagli da 324 maglie.
Per i calcestruzzi si adotterà sabbia con prevalenza di grani grossi e medi e una minore quantità (1/4
circa) di sabbia con grani fini.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o
in pietra da taglio.
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3)
E.2.5
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
additivi per conglomerati cementizi e per malte
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti;
antigelo- superfluidificanti.
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare
l'attestazione di conformità alle norma.
E.2.6
elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
decreto ministeriale 20-11-1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle
della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato decreto ministeriale 20-11-1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle
prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto
ministeriale di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
E.2.7
armature per calcestruzzo
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
E.2.8
materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, tagli e da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura etc. Essi dovranno soddisfare a tutte
le condizioni generali previste nel D.M. 29.2.1908, dal R.D. 15.7.1925 e presentare inoltre i seguenti particolari
requisiti:

gli acciai per c.a. dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate al punto 2.5. della parte prima del
D.M. 16 giugno 1976 e rispondere alle prescrizioni contenute nel R.D. 16.11.1939, nº 2229 e nelle
circolari del Ministero dei LL.PP. nº1472 del 23.5.1957, nº 1547 del 17.5.1965 e nº 3525 dell'11.9.1967,
per quanto non modificato da successive disposizioni;

gli acciai armonici da impiegare per strutture in cemento armato precompresso dovranno avere i requisiti
richiesti dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. nº 1398 del 2.3 del D.M. 26 marzo 1980
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
Gli acciai laminati a caldo per i consolidamenti dovranno rispettare le
Costruzioni 2008
Norme Tecniche per le

le reti metalliche per gabbioni dovranno essere costituite da trafilato di ferro zincato a doppia torsione e
nervature angolari convenientemente maggiorate del diametro prescelto. Le maglie dovranno essere
esenti da strappi e non presentanti fili rugginosi o comunque alterati da agenti idrometeorici.

Essi dovranno presentare una perfetta struttura geometrica nei pezzi da impiegare e di volta in volta la
Direzione lavori prescriverà le dimensioni e le forme particolari delle scatole da impiegarsi nelle singole
opere.

Il filo da adottarsi nelle legature e nei tratti interni dovrà avere caratteristiche analoghe a quello delle
maglie del gabbione, presentare flessibilità massima e potrà essere ammesso un diametro inferiore a
quello costituente la rete purché esso non risulti inferiore a mm 2.

Prima che l'Appaltatore metta in opera i gabbioni e per ogni partita di gabbioni ricevuti, si procederà al
collaudo della zincatura dei gabbioni e del filo per le cuciture e per i tiranti: all'atto di tale collaudo l'Appaltatore dovrà esibire il certificato di collaudo e garanzia rilasciata dalla Ditta che ha fabbricato i
gabbioni, redatto a norma della circolare Ministero LL.PP. nº 2078 del 27,8,1962. Tali norme valgono
anche per la rete metallica dei materassi per rivestimento;

I profili laminati a caldo per i paletti di recinzione saranno di Fe 37 conforme alle tabelle UNI 5334 - Ed.
1964;

le reti per recinzione saranno in acciaio conforme alle tabelle 3598 - Ed. 1954 e modifiche successive;

il filo spinato sarà in acciaio zincato con resistenza unitaria 65 kg/mm/ Ø 2.4 mm, con triboli a 4 spine in
filo zincato cotto intervallati di 7.5 cm che non presentino possibilità di traslazione e di rotazione sul filo;
la zincatura, sia per quanto riguarda lo spessore che la qualità, dovrà rispondere ai requisiti di cui alle
Tabelle UNI 1475-1476 = Ed. giugno 1941, nº 4007 - Ed. marzo 1958;

L'acciaio fuso impiegato per l'esecuzione di parti in getto delle opere dovrà corrispondere ai requisiti di
cui al D.M. 30.5.1972 (art. 21 della legge 5.11.1971, nº 1086); per le parti degli apparecchi metallici di
appoggio, fissi e scorrevoli, che trasmettono pressioni per contatto sarà impiegato acciaio fuso tipo Fe G
52 VR - UNI 3158/68;

il piombo di prima qualità, con frattura fibrosa, malleabile a freddo, dovrà sciogliersi senza residui
nell'acido nitrico diluito con eguale quantità d'acqua, saranno tollerate impurità in misura non superiore
all'1%;

la ghisa dovrà essere di prima qualità di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabili
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea;
esente da screpolature, vene e bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la
resistenza; dovrà inoltre essere perfettamente modellata; è assolutamente escluso l'impiego di ghisa
fosforosa.

le lamiere ondulate per barriere di protezione stradale (guardrail) saranno realizzate in acciaio Fe 42B
laminato a caldo, profilato a freddo, protette su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticato
dopo il taglio e la piegatura dell'elemento, con una quantità di zinco sulla superficie sviluppata di ogni
faccia non inferiore a 300 grammi per metro quadrato.

Gli elementi finiti dovranno essere esenti da difetti, quali soffiature, bolle di fusione, scalfitture, parti non
coperte da zincatura, ammaccature. Tutti i pezzi speciali, organi di giunzione, rivetti, etc. dovranno
essere opportunamente zincati.
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E.2.9
acciaio laminato a caldo
L'acciaio dolce (ferro omogeneo), semiduro e duro in barre laminate a caldo per cemento armato dovrà essere
privo di difetti di fusione e laminazione, senza screpolature, bruciature o altre soluzioni di continuità e rispondere
in tutto alle "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato" approvate con
R.D. 16/11/1939, n. 2229 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme vigenti, all'inizio della
costruzione, per le prove dei materiali ferrosi.
L'acciaio laminato a caldo in barre, mojette e profilati per lavori in ferro e diversi dovrà essere esente da cretti,
scaglie, paglie o altri difetti tali da essere causa di inconvenienti nell'impiego dei laminati stessi e rispondere alle
norme vigenti, all'inizio della costruzione, per le prove dei materiali ferrosi.
E.2.10
Legnami
I legnami di qualunque specie da impiegarsi in opere stabili devono essere provveduti dalla più scelta qualità
della categoria prescritta, diritti, sani, di fibra pure diritta e compatta, senza nodi o gruppi viziosi, scevri di
fradiciume, fenditure e di qualunque altro difetto nocivo all'esecuzione, alla resistenza e durata delle opere.
I legnami devono essere atterrati nella stagione più propizia a norma della loro essenza, tagliati almeno da un
anno, salvo quelli destinati ad opere di fondazione, che, a seconda della loro specie e delle circostanze, possono
essere di taglio più recente: i legnami per pali di fondazione debbono essere di fresco taglio.
I legnami destinati alla costruzione dei serramenti, dei pavimenti ed altre simili opere minute o di finimento,
devono avere per lo meno tre anni di sega.
Il tavolame deve essere ricavato dalle travi più diritte affinché le fibre non riescano tagliate dalla segatura e non si
ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi devono essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie recidendone
i nodi a seconda di essa; la differenza fra diametri delle estremità, non deve oltrepassare i quindici millesimi della
loro lunghezza, ne il quarto del maggiore dei due diametri.
Nei legnami grossamente squadrati od a spigolo smussato l'alburno in misura non maggiore di un sesto del lato
della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo devono essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate e
senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, ne smussi di sorta, neppure minimi.
Per altre caratteristiche valgono le "Norme per l'accettazione dei legnami" approvate con D.M. 30-12-1952 e
successive modifiche ed integrazioni
E.2.11
Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della
loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria,
all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
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
diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al
quale sono destinati;

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;

durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle
norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per
diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);

durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente
di destinazione;
caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma
UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore
ed accettati dalla direzione dei lavori.
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio
in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:

tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti
ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Il soddisfacimento delle prescrizioni si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in
possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla
direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide,
ecc.).
Per i nontessuti dovrà essere precisato:
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
se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;

il peso unitario.
E.2.12
pietre naturali
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno corrispondere alle
prescrizioni del R.D.16 novembre 1939 n. 2232 e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, venature e interclusioni di sostanze estranee,
dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità
della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Le pietre da taglio oltre agli accennati requisiti e caratteri generali, devono avere struttura uniforme, essere
sonore alla percussione, di perfetta lavorabilità e scevre di peli, venatura e cavità. Sono assolutamente escluse le
pietre marnose, e in generale quelle tenere e quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo.
Il pietrame per le murature sarà provvisto in pezzi informi ma scelti, non dissimili fra loro in grossezza e con
almeno una faccia e gli assetti spianati.
In casi particolari con il consenso della Direzione Lavori, l'Impresa potrà pure impiegare calcari teneri,
conglomerati naturali ed altre rocce, anche tagliabili con l'ascia, sempreché dal Direttore dei lavori siano riconosciuti di sufficiente resistenza, sia allo stato asciutto che dopo imbibimento, in relazione alle speciali
condizioni dell'opera a cui sono destinati.
L'Impresa potrà prelevare le pietre occorrenti all'esecuzione dei lavori appaltati dai materiali provenienti dagli
scavi, purché dalla Direzione dei lavori siano ritenuti, a giudizio insindacabile, adatti allo scopo.
Nessun compenso od aumento di prezzo l'Impresa potrà pretendere nel caso che tale prelevamento non fosse
consentito o per gli altri eventuali maggiori scavi e trasporti che si rendessero necessarie per sostituire dette
pietre provenienti dagli scavi con altre estratte da cave di prestito.
E.2.13
bitumi ed emulsioni bituminose
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme di accettazione, tutte del C.N.R.
1.
per bitumi per usi stradali, fascicolo nº 2 ed. 1951;
2.
per le emulsioni bituminose per usi stradali fascicolo nº 3 ed. 1958;
3.
per bitumi liquidi: fascicolo nº 7 ed. 1958.
E.2.14
materiali inerti per lavori stradali
Per i lavori stradali si precisa che i materiali litoidi ad elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi,
ottenuti per frantumazione di pietrame e ciottoli, costituiscono gli aggregati grossi, che a seconda delle
dimensioni, si classificano come pietrisco, pietrischetto, graniglia.
A frantumazione avvenuta, rispetto ai crivelli U.N.I. 2334 essi debbono essere: per il pietrisco passanti a quello di
60 mm e trattenuti da quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di 25 e trattenuti da quello da 10 mm;
per la graniglia normale, ottenuta anche da frantumazione di ghiaia, passanti al crivello da 10 mm e trattenuti da
quello di 5 mm; per la graniglia minuta (moniglio), passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendo quelle contenenti elementi di
scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.
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Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo; avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di
materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per
natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati
in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita, per la sua formazione,
l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o
torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali su indicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4
ultima edizione (1953), del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno
quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 UNI; i pietrischetto quelli passanti dal crivello 25 UNI
e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI
2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
a)
pietrisco da 40 a 71 mm., ovvero da 40 a 60 mm., se ordinato, per la costruzione di massicciate
all'acqua cilindrate;
b)
pietrisco da 25 a 40 mm. (eccezionalmente da 15 a 30 mm., granulometria non unificata) per
l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
c)
pietrischetto da 15 a 25 mm. per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e
per trattamenti con bitumi fluidi;
d)
pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti
bituminati;
e)
graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;
f)
graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per
conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al
5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché,
per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite
minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
E.3
materiali diversi
Ogni altro materiale occorrente, che non fosse tra quelli indicati nei precedenti articoli, dovrà essere sempre della
migliore qualità e non potrà essere adoperato se non sia stato riconosciuto idoneo dalla Direzione Lavori.
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E.4
Prova dei Materiali, Verifiche e Saggi
Appaltatore ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione impiegati o da
impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni al Gabinetto di prova, ufficialmente riconosciuto, prescelto dall'Amministrazione e pagando altresì le relative tasse nonché ogni spesa
occorrente per il rilascio dei certificati di prova.
Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli Uffici dell'Amministrazione, munendoli di suggelli e firme
della Direzione dei lavori e dell'Appaltatore nei modi adatti a garantirne l’autenticità.
Le condizioni e le modalità di collaudo delle opere compiute dovranno consentire l’accertamento degli indici
prestazionali previsti dal progetto, in generale saranno quelle stabilite dalle corrispondenti normative.
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Schema di contratto e capitolato speciale d`appalto [file]