REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE Capitolato Speciale di Appalto Impianto: Committente: Località: Comune di Loreto LORETO (AN) MONTEGRANARO, 11/03/2013 Il Tecnico (Perito Industriale Eros Salvatori) ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di una serie di impianti di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, da realizzare sulle seguenti coperture di proprietà comunale: - Asilo nido “il Cucciolo”, Via Bramante - Pot.29,25 kWp; - Scuola media “Lotto”, Via Bramante - Pot. 100,5 kWp; - Scuola materna “Volpi/S.Francesco”, Via San Francesco – Pot. 65,75 kWp; - Scuola elementare “Collodi”, Villa Musone – Pot. 48 kWp; - Scuola Materna “Gigli” ed elementare “Verdi”, Via Rampolla . Pot 70 kWp; Inoltre è oggetto dell’appalto la realizzazione di pensiline fotovoltaiche sul parcheggio del Palacongressi in Via s. Francesco con potenza totale di Pot. 182 kWp. L’impianto fotovoltaico utilizzerà moduli in silicio policristallino. Il sistema fotovoltaico sarà collegato alla rete di bassa tensione. Il nuovo impianto e le relative apparecchiature dovranno essere forniti ed installati, consegnati completamente ultimati e funzionanti. Gli stessi dovranno essere realizzati a regola d’arte, in ottemperanza alla normativa tecnica e alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico. ART. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il progetto e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico oggetto del presente bando dovrà rispettare integralmente le seguenti disposizioni legislative e normative; rilevanti anche ai fini del DECRETO 5 luglio 2012 (V Conto Energia) ad esse si farà riferimento in sede di accettazione della fornitura, verifiche preliminari ed in sede di collaudo finale. - CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; - CEI 11-20 e varianti: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuità collegati a reti di I e II categoria; - CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici - Parte 1 : Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensionecorrente; - CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento; - CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; - CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) – Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete; - CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; - CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase); - CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1 – CEI EN 0-21 Definizioni - CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione; - CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; - CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP); - CEI EN 60099-1-2: Scaricatori per sovratensioni; - CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; - CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V; - CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini; - CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; - CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine; - CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; - CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990; - CEI 64-57 Impianti di piccola produzione distribuita; - UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. - CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati; Inoltre: - conformità alla marcatura CE per i moduli fotovoltaici e per il convertitore c.c. / c.a. ; - UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici. - norme CEI 110-31,28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal convertitore c.c. / c.a.; - norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per l a compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF. - DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; - legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazione della legge 46/90) e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza elettrica. - CEI 016: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle Imprese distributrici di energia elettrica; - Decreto 6 agosto 2010. Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Qualora le sopra elencate norme siano modificate o aggiornate nel corso dell'espletamento della presente procedura di selezione e di esecuzione contrattuale si applicano le norme in vigore. PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO ART. 3. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO I sistemi fotovoltaici dovranno essere installati presso le coperture degli edifici di proprietà comunale e sopra le pensiline del pala congressi nel Comune di Loreto. Non è consentito modificare le suddette aree. Il generatore fotovoltaico dovrà essere montato su supporti in alluminio o in acciaio zincato a caldo. Il generatore fotovoltaico è caratterizzato da una potenza come da elenco, costituito da moduli fotovoltaici policristallini della potenza nominale di 250 Wp posti sulle coperture sia piane che a falda. I generatori fotovoltaici sono suddivisi in stringhe e gruppi di stringhe in modo da ottener la migliore efficienza dall’impianto oltre che alla tecnica necessità di separare i gruppi di moduli. Dal punto di vista elettrico l’impianto è progettato per immettere energia nella rete di distribuzione con le caratteristiche di tensione richieste dagli operatori del sistema elettrico nazionale. ART. 4. MODULI E STRINGHE FOTOVOLTAICHE L’impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato utilizzando moduli fotovoltaici e inverter aventi le caratteristiche seguenti: CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC Potenza di picco [W] 250.0 W Im [A] 8.28 Isc [A] 8.71 Efficienza [%] 15.36 Vm [V] 30.46 Voc [V] 37.48 ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE Coeff. Termico Voc [V/°C] -0.1200 Coeff. Termico Isc [%/°C] 0.059 NOCT [°C] 46.0 Vmax [V] 1 000.00 CARATTERISTICHE MECCANICHE Lunghezza [mm] 1 651.00 Larghezza [mm] 986.00 Superficie [m2] 1.628 Spessore [mm] 46.00 Peso [kg] 18.70 Numero celle 60 ART. 5. ANCORAGGIO DEI MODULI La struttura di ancoraggio dovrà essere realizzata in alluminio o in acciaio zincato a caldo. L’esecuzione dell’opera avverrà in officina con componenti da assemblare in opera a mezzo bullonature; l’uso di tagli e saldature nel luogo dei lavori, trattandosi di strutture esposte, è assolutamente da evitare. I criteri di dimensionamento delle strutture di supporto dei moduli devono essere eseguite secondo le Norme CNR-UNI, circolari ministeriali ecc. per quanto riguarda le azioni del vento, della neve e gli stress termici e secondo le Norme vigenti per quanto riguarda le sollecitazioni sismiche. La soluzione tecnica di dettaglio per l’ancoraggio e la relativa verifica strutturale sono a carico dell’Aggiudicatario. ART. 6. QUADRI IN CA (QC E QPCA) I quadri hanno lo scopo di sezionare l’energia elettrica proveniente da tre inverter monofase, da collegare a stella, e di ospitare il (i) dispositivo(i) di interfaccia ed il dispositivo generale prescritti dalla normativa dianzi detta. Nei quadri è anche alloggiato il contatore fiscale UTF che ha anche la funzione di contatori per GSE. I quadri si divideranno in quadro di parallelo in corrente alternata (QPCA) per il collegamento in parallelo degli inverter trifase ed in quadro di consegna (QC) per il parallelo di tutti i sotto campi costituenti l’impianto, il quadro QPCA sarà predisposto per due ingressi, da inverter. ART. 7 QUADRI QSC PARALLELO STRINGHE I quadri QSC stagni hanno lo scopo di effettuare il parallelo delle stringhe provenienti dal campo fotovoltaico e di alimentare gli inverter per la conversione dell’energia in ca. ART. 8. COLLEGAMENTI ELETTRICI Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame scelti in funzione della effettiva tensione di esercizio e portata e del tipo unificato e/o armonizzato e non propaganti l’incendio. I cavi impiegati per il cablaggio del sistema in corrente continua devono essere unipolari con connettori all’ingresso dei quadri di parallelo. Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull’impianto durante la verifica o la manutenzione, i conduttori dovranno avere la seguente colorazione: -Conduttore di protezione: giallo-verde (obbligatorio) -Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) -Conduttore di fase: grigio/marrone/nero -Conduttore per circuiti in c.c.: indicazione del positivo con “+” e del negativo con “-“ ART. 9 IMPIANTO DI MESSA A TERRA L'impianto di terra dell’impianto fotovoltaico ha lo scopo di assicurare la messa a terra delle carpenterie metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici, degli involucri dei quadri elettrici al fine di prevenire pericoli di elettrocuzione per tensioni di contatto e di passo secondo le Norme CEI 11-8. La rete di terra ha inoltre lo scopo di disperdere a terra le correnti che transitano attraverso i varistori di protezione previsti sia per i circuiti in c.c. che per quelli in c.a. La rete di terra dovrà utilizzare picchetti di acciaio zincato e/o maglia di terra in rame nudo e deve dare le prestazioni attese secondo la normativa vigente. PARTE SECONDA – REALIZZAZIONE DELLE OPERE ART. 10 ASSICURAZIONI È onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di polizze: vedi disciplinare di gara ART. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 1) Condizioni generali Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 e regolamento di attuazione. E’ comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30%. In particolare, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto; d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; f) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; g) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli stessi; h) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraverso l’Ispettorato del lavoro abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l’appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa contrattualmente richiamata, applica una multa corrispondente al 5% del corrispettivo dell’appalto. L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l’inadempienza all’Autorità competente riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente capitolato speciale d’appalto costituisce parte integrante e sostanziale, l’appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in merito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto. L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163, la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del "silenzio-assenso". Occorre tener presente, però, che il provvedimento implicito di autorizzazione può essere annullato in via di autotutela da parte dell’Amministrazione nel corso di assenso illegittimamente formato, in conformità di quanto stabilito dall’art. 20 Legge 241/90. 2) Condizioni aggiuntive Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Amministrazione stessa, il modello compilato necessario per la richiesta da parte della S.A. del documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, attestante la regolarità contributiva di questo nei confronti degli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili). L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni. L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A e l’attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore. ART. 12 ANTIMAFIA Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore supera € 154.937,07, dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Competente prefettura”. Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell’impresa produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 10 L 575/65, la prescritta “comunicazione”. Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertate successivamente, di cause ostative di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere. Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art. 10 comma 7 DPR 252/98. Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 del’art.10 e dal comma 1 dell’art. 12 del DPR 252/98 ART. 13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. L’appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicato al Responsabile del Procedimento o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata ed attiverà le procedure ai sensi di legge. Inoltre, ai sensi dell’art. 113, comma 5 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi. ART. 14 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO DEI LAVORI SOSPENSIONI - Tempo per l’ultimazione dei lavori a) Consegna dei lavori – Programma operativo - Inizio dei lavori Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all’appaltatore verranno applicate le penali di legge. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di Programma Operativo di Attuazione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione. In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI, così come dichiarato in fase di gara. della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle cadenze contrattuali. b) omissis c) Sospensioni c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. Le sospensioni parziali o totali delle singole lavorazioni, (già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori predisposto dall’A.C. non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e) non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma. c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo redatto dall’appaltatore indipendentemente dalla durata della sospensione. Tale ipotesi vale per le sospensioni relative a tipologie lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Nei casi di cui al Regolamento 554/99 ed al Capitolato 145/2000, ove le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l’appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta all'Ufficio Dirigente per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta d’indennizzo alcuno. Nel caso di sospensione dei lavori così come per la ripresa dei lavori, il D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi. Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dei lavori. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla data della loro redazione. d) Tempo per l’ultimazione dei lavori Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 30 (trenta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l’Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma dell’art. 121 del DPR 554/1999. L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel presente capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre che la Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale. Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi. ART. 15 PROGRAMMA DEI LAVORI I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori così come modificato e integrato dal Programma Operativo di Attuazione, redatto dall'Impresa entro il termine di gg. 10 dalla consegna ed accettato dalla D.L. d’intesa con il Responsabile del Procedimento. In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI, così come dichiarato in fase di gara. Il programma dei lavori redatto dalla D.L. terrà conto delle specifiche esigenze della Committenza in merito alla organizzazione del lavoro in fasi consecutive, in modo da consentire il mantenimento della percorrenza pedonale . A tale scopo sarà proposta una suddivisione in settori dell’area oggetto di intervento corrispondente a FASI DI LAVORO. La sequenza delle FASI DI LAVORO deve essere approvata dalla D.L. e potrà essere variata in corso d’opera, per esigenze sopraggiunte della Committenza. Nulla potrà dunque essere preteso dall’Impresa per maggiori costi derivanti dalla suddetta variata organizzazione dei lavori all’interno del tempo contrattuale previsto. ART. 16 CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE a) Conto finale L’appaltatore ha l’obbligo contrattuale di ottenere a propria cura e spese tutti i nulla osta, autorizzazioni e certificazioni tecniche comunque concernenti i lavori di appalto, da rilasciarsi, in via esclusiva, da parte dei competenti Uffici Pubblici; l’appaltatore deve ottenere e portare all’Amministrazione tali certificazioni tecniche prima della data di ultimazione dei lavori, perché risultano indispensabili per l’utilizzo dell’opera oggetto dell’appalto, comprovando che i lavori sono stati eseguiti a norma di legge. L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore, al quale compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo, avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dalle vigenti leggi e disposizioni. Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui alle vigenti leggi e disposizioni, entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il conto finale viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a cura del Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui alle vigenti leggi e disposizioni. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva. b) Collaudo – (Certificato di regolare esecuzione) Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall’ art.141 comma 1 del Dlgs 163/2006, salvo inadempienze dell’appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo. Costituisce specifico obbligo dell’appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari alla funzionalità dell’opera. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo con il provvedimento di approvazione. c) Manutenzione Vedi Disciplinare di gara ART. 17 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici proposti dalla Ditta e approvati dal Responsabile del Procedimento. Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi. Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere. Il Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art.9, comma 2 del D.P.C.M. 55/1991, ha l’obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi articoli. ART. 18 CONDOTTA DEI LAVORI Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. In caso di ATI, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto dichiarato nel programma, circa le quote di partecipazione delle singole imprese. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, firmando per ricevuta la copia degli ordini di servizio. L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune. L'Appaltatore è obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico previa congrua determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori negli orari suddetti. Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità. Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento. ART. 19 PIANO PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO L’Appaltatore prima della consegna dei lavori (o in caso di consegna per urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima) dovrà presentare le osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di fare adeguare il PSC a quanto segnalato dall’Impresa. È altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al PSC loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche. In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, consegnare al CSE copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASUR e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in cui si colloca l’appalto e quindi di aver preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi, dell’art. 131 comma 3 del Dlgs 163/2006, assommano all’importo evidenziato nel quadro economico oltre che nel bando di gara. L’Impresa è altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs 163/2006, ad inserire nelle “proposte integrative” e nel “Piano Operativo di Sicurezza”: - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; - le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere. - la dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Legge, PIMUS; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza; - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali. L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del Dlgs 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. ll Direttore dei lavori vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, anche a causa di varianti in corso d’opera, l’Appaltatore sarà tenuto a predisporre e presentare l’eventuale necessaria variante o integrazione ai piani di sicurezza già consegnati. ART. 20 DIRETTORE DI CANTIERE Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile: - della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto; - della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari. A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un’ adeguata presenza in cantiere e dovrà curare: a) che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all’art. 22 sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni; In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del coordinatore per l’esecuzione, a disporre l’immediata sospensione parziale o totale dei lavori; b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti nè a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale; c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale; d) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere. L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge. La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento. ART. 21 ONERI, obblighi e responsabilità dell’appaltatore A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato nel Capitolato Generale d’Appalto D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie fotostatiche e fotografiche, dei disegni dell'appalto e di copiatura dei relativi atti. 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. 4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori. 6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 (da valutare secondo la particolarità del cantiere) esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 8) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. e dal piano operativo dell’Impresa. 9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 10) La pulizia dei manufatti montati, ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 11) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 12) Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunale. 13) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. 14) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente. 15) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, nel numero di copie due, e su supporto informatico, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità. Infine l'Impresa per l’impianto realizzato - unitamente agli altri elaborati di cui sopra –dovrà consegnare i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. 16) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante – operam. 17) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori sia a misura che a Corpo. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso: 18) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge. 19) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASUR. 20) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il responsabile del procedimento, del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. 21) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il responsabile del procedimento, dei certificati di agibilità delle opere qualora fosse necessario. 22) La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti. B) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri: vedi Disciplinare di gara ART. 22 CONTROVERSIE Entro 30 gg ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 104/2010 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 243-bis del D. Lgs 163/2006, al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche.