REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE
ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE
Capitolato Speciale di Appalto
Impianto:
Committente:
Località:
Comune di Loreto
LORETO (AN)
MONTEGRANARO, 11/03/2013
Il Tecnico
(Perito Industriale Eros Salvatori)
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di una serie di impianti di produzione di energia elettrica
tramite conversione fotovoltaica, da realizzare sulle seguenti coperture di proprietà comunale:
- Asilo nido “il Cucciolo”, Via Bramante - Pot.29,25 kWp;
- Scuola media “Lotto”, Via Bramante - Pot. 100,5 kWp;
- Scuola materna “Volpi/S.Francesco”, Via San Francesco – Pot. 65,75 kWp;
- Scuola elementare “Collodi”, Villa Musone – Pot. 48 kWp;
- Scuola Materna “Gigli” ed elementare “Verdi”, Via Rampolla . Pot 70 kWp;
Inoltre è oggetto dell’appalto la realizzazione di pensiline fotovoltaiche sul parcheggio del Palacongressi in
Via s. Francesco con potenza totale di Pot. 182 kWp.
L’impianto fotovoltaico utilizzerà moduli in silicio policristallino.
Il sistema fotovoltaico sarà collegato alla rete di bassa tensione. Il nuovo impianto e le relative
apparecchiature dovranno essere forniti ed installati, consegnati completamente ultimati e funzionanti.
Gli stessi dovranno essere realizzati a regola d’arte, in ottemperanza alla normativa tecnica e alle
prescrizioni del presente Capitolato Tecnico.
ART. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il progetto e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico oggetto del presente bando dovrà rispettare
integralmente le seguenti disposizioni legislative e normative; rilevanti anche ai fini del DECRETO 5 luglio
2012 (V Conto Energia) ad esse si farà riferimento in sede di accettazione della fornitura, verifiche
preliminari ed in sede di collaudo finale.
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua;
- CEI 11-20 e varianti: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuità collegati a reti di I e II
categoria;
- CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici - Parte 1 : Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensionecorrente;
- CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;
- CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso
terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
- CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) – Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
- CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e
omologazione del tipo;
- CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni
di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);
- CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da
equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1 – CEI EN 0-21
Definizioni
- CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;
- CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e
regole generali per un sistema alfanumerico;
- CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- CEI EN 60099-1-2: Scaricatori per sovratensioni;
- CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
- CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V;
- CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;
- CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
- CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
- CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;
- CEI 64-57 Impianti di piccola produzione distribuita;
- UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
- CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e
l'analisi dei dati;
Inoltre:
- conformità alla marcatura CE per i moduli fotovoltaici e per il convertitore c.c. / c.a. ;
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.
- norme CEI 110-31,28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal convertitore c.c. / c.a.;
- norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per l a compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione
delle emissioni in RF.
- DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
- legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazione della legge 46/90) e successive modificazioni e
integrazioni, per la sicurezza elettrica.
- CEI 016: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
Imprese distributrici di energia elettrica;
- Decreto 6 agosto 2010. Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.
Qualora le sopra elencate norme siano modificate o aggiornate nel corso dell'espletamento della presente
procedura di selezione e di esecuzione contrattuale si applicano le norme in vigore.
PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ART. 3. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO
I sistemi fotovoltaici dovranno essere installati presso le coperture degli edifici di proprietà comunale e sopra
le pensiline del pala congressi nel Comune di Loreto.
Non è consentito modificare le suddette aree. Il generatore fotovoltaico dovrà essere montato su supporti in
alluminio o in acciaio zincato a caldo. Il generatore fotovoltaico è caratterizzato da una potenza come da
elenco, costituito da moduli fotovoltaici policristallini della potenza nominale di 250 Wp posti sulle coperture
sia piane che a falda. I generatori fotovoltaici sono suddivisi in stringhe e gruppi di stringhe in modo da
ottener la migliore efficienza dall’impianto oltre che alla tecnica necessità di separare i gruppi di moduli.
Dal punto di vista elettrico l’impianto è progettato per immettere energia nella rete di distribuzione con le
caratteristiche di tensione richieste dagli operatori del sistema elettrico nazionale.
ART. 4. MODULI E STRINGHE FOTOVOLTAICHE
L’impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato utilizzando moduli fotovoltaici e inverter aventi le
caratteristiche seguenti:
CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC
Potenza di picco [W]
250.0 W
Im [A]
8.28
Isc [A]
8.71
Efficienza [%]
15.36
Vm [V]
30.46
Voc [V]
37.48
ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Coeff. Termico Voc [V/°C]
-0.1200
Coeff. Termico Isc [%/°C]
0.059
NOCT [°C]
46.0
Vmax [V]
1 000.00
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza [mm]
1 651.00
Larghezza [mm]
986.00
Superficie [m2]
1.628
Spessore [mm]
46.00
Peso [kg]
18.70
Numero celle
60
ART. 5. ANCORAGGIO DEI MODULI
La struttura di ancoraggio dovrà essere realizzata in alluminio o in acciaio zincato a caldo. L’esecuzione
dell’opera avverrà in officina con componenti da assemblare in opera a mezzo bullonature; l’uso di tagli e
saldature nel luogo dei lavori, trattandosi di strutture esposte, è assolutamente da evitare.
I criteri di dimensionamento delle strutture di supporto dei moduli devono essere eseguite secondo le Norme
CNR-UNI, circolari ministeriali ecc. per quanto riguarda le azioni del vento, della neve e gli stress termici e
secondo le Norme vigenti per quanto riguarda le sollecitazioni sismiche.
La soluzione tecnica di dettaglio per l’ancoraggio e la relativa verifica strutturale sono a carico
dell’Aggiudicatario.
ART. 6. QUADRI IN CA (QC E QPCA)
I quadri hanno lo scopo di sezionare l’energia elettrica proveniente da tre inverter monofase, da collegare a
stella, e di ospitare il (i) dispositivo(i) di interfaccia ed il dispositivo generale prescritti dalla normativa dianzi
detta.
Nei quadri è anche alloggiato il contatore fiscale UTF che ha anche la funzione di contatori per GSE.
I quadri si divideranno in quadro di parallelo in corrente alternata (QPCA) per il collegamento in parallelo
degli inverter trifase ed in quadro di consegna (QC) per il parallelo di tutti i sotto campi costituenti l’impianto,
il quadro QPCA sarà predisposto per due ingressi, da inverter.
ART. 7 QUADRI QSC PARALLELO STRINGHE
I quadri QSC stagni hanno lo scopo di effettuare il parallelo delle stringhe provenienti dal campo fotovoltaico
e di alimentare gli inverter per la conversione dell’energia in ca.
ART. 8. COLLEGAMENTI ELETTRICI
Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame scelti in funzione della effettiva
tensione di esercizio e portata e del tipo unificato e/o armonizzato e non propaganti l’incendio. I cavi
impiegati per il cablaggio del sistema in corrente continua devono essere unipolari con connettori all’ingresso
dei quadri di parallelo.
Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull’impianto durante la verifica o la manutenzione, i
conduttori dovranno avere la seguente colorazione:
-Conduttore di protezione: giallo-verde (obbligatorio)
-Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio)
-Conduttore di fase: grigio/marrone/nero
-Conduttore per circuiti in c.c.: indicazione del positivo con “+” e del negativo con “-“
ART. 9 IMPIANTO DI MESSA A TERRA
L'impianto di terra dell’impianto fotovoltaico ha lo scopo di assicurare la messa a terra delle carpenterie
metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici, degli involucri dei quadri elettrici al fine di prevenire pericoli di
elettrocuzione per tensioni di contatto e di passo secondo le Norme CEI 11-8.
La rete di terra ha inoltre lo scopo di disperdere a terra le correnti che transitano attraverso i varistori di
protezione previsti sia per i circuiti in c.c. che per quelli in c.a. La rete di terra dovrà utilizzare picchetti di
acciaio zincato e/o maglia di terra in rame nudo e deve dare le prestazioni attese secondo la normativa
vigente.
PARTE SECONDA – REALIZZAZIONE DELLE OPERE
ART. 10 ASSICURAZIONI
È onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione,
presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di polizze: vedi disciplinare di gara
ART. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1) Condizioni generali
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.
Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal
Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 12 aprile 2006,
n.163 e regolamento di attuazione.
E’ comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30%.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163, l’impresa è tenuta ai seguenti
adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti
di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero non appartenente ad
uno Stato membro della Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la
legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
f) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
g) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non
trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli stessi;
h) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’impresa affidataria del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraverso l’Ispettorato del
lavoro abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l’appaltante, oltre le azioni legali previste dalla
vigente normativa contrattualmente richiamata, applica una multa corrispondente al 5% del corrispettivo
dell’appalto. L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l’inadempienza all’Autorità competente
riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite
eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel
termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di
sorta.
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente capitolato speciale d’appalto costituisce
parte integrante e sostanziale, l’appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in
merito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio
carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la
comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale
immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da
richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere
subappaltate.
Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163, la stazione appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta.
Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del
"silenzio-assenso". Occorre tener presente, però, che il provvedimento implicito di autorizzazione può essere
annullato in via di autotutela da parte dell’Amministrazione nel corso di assenso illegittimamente formato, in
conformità di quanto stabilito dall’art. 20 Legge 241/90.
2) Condizioni aggiuntive
Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla
autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Amministrazione stessa, il
modello compilato necessario per la richiesta da parte della S.A. del documento unico di regolarità
contributiva del subappaltatore, attestante la regolarità contributiva di questo nei confronti degli Enti
Previdenziali (incluse le Casse Edili).
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15
giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri
assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove
necessario, la documentazione per la verifica del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e
successive modificazioni. L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento,
provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, la
comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla
C.C.I.A.A e l’attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in
subappalto e il loro valore.
ART. 12 ANTIMAFIA
Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore supera € 154.937,07,
dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi,
riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive
modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico
con il sistema informativo utilizzato dalla Competente prefettura”. Nel caso in cui il Certificato Camerale non
riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell’impresa produrre la documentazione necessaria per
richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 10 L 575/65, la prescritta “comunicazione”. Alternativamente
la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da
persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di
voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto
è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o
imprese interessate.
Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione,
oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa
vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto.
Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può
procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertate successivamente,
di cause ostative di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere.
Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art. 10 comma 7 DPR
252/98.
Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 del’art.10 e dal comma 1 dell’art. 12 del DPR 252/98
ART. 13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI
MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
L’appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 del
D. Lgs 12 aprile 2006, n.163.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e
comunicato al Responsabile del Procedimento o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante
medesima comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata ed attiverà le
procedure ai sensi di legge. Inoltre, ai sensi dell’art. 113, comma 5 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163,
la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo
svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il
24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali
cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L'Appaltatore è
inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità
alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.
ART. 14 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO DEI LAVORI SOSPENSIONI - Tempo per l’ultimazione dei lavori
a) Consegna dei lavori – Programma operativo - Inizio dei lavori
Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All'atto della
consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque
entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell’appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare
nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza
da parte dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all’appaltatore verranno applicate le
penali di legge.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto
concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici,
cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la
presentazione del programma operativo dei lavori. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa
presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di Programma Operativo di Attuazione delle opere che
dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine
fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto
dall'Amministrazione.
In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori
coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI, così come dichiarato in fase di gara.
della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;
dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della
scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal direttore dei lavori, subordinatamente
alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle cadenze contrattuali.
b) omissis
c) Sospensioni
c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C.
Le sospensioni parziali o totali delle singole lavorazioni, (già previste in modo dettagliato, tanto nella durata
che nella causa, nel programma indicativo dei lavori predisposto dall’A.C. non rientrano tra quelle regolate
dalla vigente normativa e) non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.
c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. e dal programma
operativo dell’Impresa.
Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento delle singole
categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto
all’andamento generale dei lavori, l’appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari
per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo redatto dall’appaltatore
indipendentemente dalla durata della sospensione. Tale ipotesi vale per le sospensioni relative a tipologie
lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Nei casi di cui al Regolamento 554/99 ed al Capitolato 145/2000, ove le sospensioni totali per pubblico
interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo
contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l’appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di
convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o
indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto.
La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le opere sospese.
Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari
ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta all'Ufficio Dirigente per ottenere il relativo benestare
scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta d’indennizzo alcuno. Nel caso di
sospensione dei lavori così come per la ripresa dei lavori, il D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti
previdenziali ed assicurativi. Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei
lavori redigendo l’apposito verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno
determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il
Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda
alla ripresa dei lavori stessi.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate
sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dei lavori.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e
trasmessi al Responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla data della loro redazione.
d) Tempo per l’ultimazione dei lavori Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 30 (trenta)
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore
l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il
direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di
testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al responsabile
del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l’Amministrazione su proposta del
Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Per gli adempimenti successivi alla
risoluzione del contratto si procederà a norma dell’art. 121 del DPR 554/1999. L'Appaltatore dovrà dare
comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa
procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e
certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati
quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista
nel presente capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre che la
Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.
Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
l'effettuazione dei collaudi.
ART. 15 PROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori
così come modificato e integrato dal Programma Operativo di Attuazione, redatto dall'Impresa entro il
termine di gg. 10 dalla consegna ed accettato dalla D.L. d’intesa con il Responsabile del Procedimento. In
caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori
coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI, così come dichiarato in fase di gara.
Il programma dei lavori redatto dalla D.L. terrà conto delle specifiche esigenze della Committenza in merito
alla organizzazione del lavoro in fasi consecutive, in modo da consentire il mantenimento della percorrenza
pedonale .
A tale scopo sarà proposta una suddivisione in settori dell’area oggetto di intervento corrispondente a FASI
DI LAVORO.
La sequenza delle FASI DI LAVORO deve essere approvata dalla D.L. e potrà essere variata in corso
d’opera, per esigenze sopraggiunte della Committenza.
Nulla potrà dunque essere preteso dall’Impresa per maggiori costi derivanti dalla suddetta variata
organizzazione dei lavori all’interno del tempo contrattuale previsto.
ART. 16 CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
a) Conto finale
L’appaltatore ha l’obbligo contrattuale di ottenere a propria cura e spese tutti i nulla osta, autorizzazioni e
certificazioni tecniche comunque concernenti i lavori di appalto, da rilasciarsi, in via esclusiva, da parte dei
competenti Uffici Pubblici; l’appaltatore deve ottenere e portare all’Amministrazione tali certificazioni tecniche
prima della data di ultimazione dei lavori, perché risultano indispensabili per l’utilizzo dell’opera oggetto
dell’appalto, comprovando che i lavori sono stati eseguiti a norma di legge. L’ultimazione dei lavori deve
essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore
dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad
effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio
sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per
la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi. La verbalizzazione o comunicazione
dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale
effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori il
D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà
risultare completamente libera, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere
redatto il certificato di ultimazione.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore, al quale compete la manutenzione dell’opera
nei termini previsti dal presente articolo, avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere.
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto
finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di
quanto disposto dalle vigenti leggi e disposizioni.
Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre
le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del
procedimento.
Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, con le
modalità e le conseguenze di cui alle vigenti leggi e disposizioni, entro dieci giorni dall’invito che il
Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua
competenza.
Il conto finale viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a cura del Responsabile del
procedimento, unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui alle vigenti leggi e
disposizioni.
In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla
regolarità contributiva.
b) Collaudo – (Certificato di regolare esecuzione)
Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, in conformità di quanto disposto dall’ art.141 comma 1 del Dlgs 163/2006, salvo inadempienze
dell’appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori
tempi richiesti dall’organo di collaudo.
Costituisce specifico obbligo dell’appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera,
l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari alla funzionalità dell’opera.
Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo con il provvedimento di approvazione.
c) Manutenzione
Vedi Disciplinare di gara
ART. 17 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici proposti dalla Ditta e approvati dal Responsabile del
Procedimento.
Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano
inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici.
Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di
legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale,
verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.
Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’eventuale
esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la
accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le
responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di
cantiere.
Il Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art.9, comma 2 del D.P.C.M. 55/1991, ha l’obbligo di procedere, in
sede di emissione dei certificati di pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle
rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere,
nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini
della Direzione dei lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per
iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o
diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere dovrà
in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi articoli.
ART. 18 CONDOTTA DEI LAVORI
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti
d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca
diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
In caso di ATI, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto dichiarato nel programma, circa le quote di
partecipazione delle singole imprese.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, firmando per ricevuta la copia degli
ordini di servizio.
L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello
stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.
L'Appaltatore è obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative
necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.
I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri,
dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i
lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli
impianti stessi.
La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera
l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione
delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi
momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed
adeguato anche numericamente alle necessità.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di
tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la
quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a
personale che risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace
sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i
lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a
tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria
per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive
qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per
garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute
esigenze di traffico o di interesse pubblico previa congrua determinazione del corrispettivo per l’esecuzione
dei lavori negli orari suddetti.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti
previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto
dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei
confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere
autorizzata dal Responsabile del Procedimento.
ART. 19 PIANO PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO
L’Appaltatore prima della consegna dei lavori (o in caso di consegna per urgenza entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima) dovrà presentare le osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e
di Coordinamento allegato al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.
L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà
di fare adeguare il PSC a quanto segnalato dall’Impresa. È altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori
ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
proposte di modificazioni o integrazioni al PSC loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e
onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che
riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di
affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, consegnare
al CSE copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASUR e
Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della
designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare
esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 in cui si colloca l’appalto e quindi di aver preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento in
quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo
conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi, dell’art. 131 comma 3 del Dlgs 163/2006,
assommano all’importo evidenziato nel quadro economico oltre che nel bando di gara. L’Impresa è altresì
obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs 163/2006, ad inserire nelle
“proposte integrative” e nel “Piano Operativo di Sicurezza”:
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali
attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno
essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza
motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni
relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi
dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove
prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste
dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a
garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di
collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
- la dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali:
ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici,
verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Legge, PIMUS;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove
diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione
dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al
presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti
assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e
delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione
ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali
che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del Dlgs 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte
dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del
contratto.
ll Direttore dei lavori vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, anche a causa di varianti in
corso d’opera, l’Appaltatore sarà tenuto a predisporre e presentare l’eventuale necessaria variante o
integrazione ai piani di sicurezza già consegnati.
ART. 20 DIRETTORE DI CANTIERE
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed
alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare
riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della
esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori,
nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali
cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un’ adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:
a) che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all’art. 22 sia attuato in aderenza a tutta la normativa
vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e
subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni;
In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili,
il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del coordinatore
per l’esecuzione, a disporre l’immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti nè a cottimi non autorizzati
dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti
Deliberativi dell'Amministrazione Comunale;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle
Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
d) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di
particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo
potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di
Cantiere.
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e
c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa
eventualmente prevista per legge. La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta
scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.
ART. 21 ONERI, obblighi e responsabilità dell’appaltatore
A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato nel
Capitolato Generale d’Appalto D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le opere di competenza del Ministero
dei LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie fotostatiche e fotografiche, dei disegni
dell'appalto e di copiatura dei relativi atti.
2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso,
in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire
la regolare esecuzione dei lavori.
4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo
scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la
provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o
ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare
giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 (da valutare secondo la particolarità del cantiere)
esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o
furti.
7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta
richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
8) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei
lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti e simili,
o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque
spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle
esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona,
ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime,
purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. e dal piano operativo dell’Impresa.
9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8 anche per il periodo successivo all'ultimazione
dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data
della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.
10) La pulizia dei manufatti montati, ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra
per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza
dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di
scarico o detriti.
11) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori,
prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico
esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno
derivare da inadempienza alla presente clausola.
12) Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n.
1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà
designato dall'Amministrazione Comunale.
13) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della
natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso
oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
14) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente.
15) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione
planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, nel numero di copie due, e su supporto
informatico, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
Infine l'Impresa per l’impianto realizzato - unitamente agli altri elaborati di cui sopra –dovrà consegnare i
relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il
funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di
collaudo previsti dalle vigenti normative.
16) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello
stato ante – operam.
17) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori sia a misura che a
Corpo.
Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
18) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90
da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge.
19) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASUR.
20) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite
il responsabile del procedimento, del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi.
21) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite
il responsabile del procedimento, dei certificati di agibilità delle opere qualora fosse necessario.
22) La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti.
B) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri: vedi Disciplinare di
gara
ART. 22 CONTROVERSIE
Entro 30 gg ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 104/2010 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 243-bis del
D. Lgs 163/2006, al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche.
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realizzazione di impianti fotovoltaici connessi