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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
C/06/330
15487/06 (Presse 330)
(OR. en)
COMUNICATO STAMPA
2767ª sessione del Consiglio
Occupazione, politica sociale, salute e consumatori
Bruxelles, 30 novembre-1° dicembre 2006
Presidente
Sig.ra Liisa HYSSÄLÄ,
Ministro della sanità e dei servizi sociali
Sig.ra Tuula HAATAINEN,
Ministro degli affari sociali e della sanità
Sig.ra Tarja FILATOV,
Ministro del lavoro
della Finlandia
STAMPA
Rue de la Loi, 175
B – 1048 BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 281 8716 / 6319
Fax: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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30.XI.-1.XII.2006
Principali risultati del Consiglio
Il Consiglio ha adottato:
–
un'azione comune che proroga il rafforzamento temporaneo della missione di polizia
dell'Unione europea a Kinshasa (EUPOL "Kinshasa") fino al 31 dicembre 2006;
–
un'azione comune che proroga il mandato della Missione di vigilanza dell'Unione europea
(EUMM) nei Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2007;
–
una decisione relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo
fino ad un importo di 50 milioni di EUR per alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo.
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico:
–
su un progetto di decisione che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in
materia di salute (2007-2013);
–
sulla decisione che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Lotta alla
violenza (Daphne)".
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SOMMARIO1
PARTECIPANTI
6
PUNTI DISCUSSI
SANITA' PUBBLICA
9
–
9
PROGRAMMA IN MATERIA DI SALUTE
–
ASPETTI INERENTI ALLA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE - Conclusioni del
Consiglio
10
–
STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA PER RIDURRE I DANNI CONNESSI CON
L'ALCOL - Conclusioni del Consiglio
16
–
REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
20
–
MOBILITA' DEI PAZIENTI E SVILUPPI DELL'ASSISTENZA SANITARIA NELL'UE
21
OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE
22
–
MODERNIZZARE IL DIRITTO DEL LAVORO
22
–
LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI - Conclusioni del Consiglio
23
–
GLOBALIZZAZIONE E CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI
30
–
PIATTAFORMA D'AZIONE DI PECHINO - Conclusioni del Consiglio
31
–
UOMINI E PARITÁ DI GENERE - Conclusioni del Consiglio
37
–
DAPHNE III
41
–
TRASFERIBILITA' DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE
43
–
COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
45
VARIE
1
46
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio
http://www.consilium.europa.eu.
Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del
Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.
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30.XI.-1.XII.2006
ALTRI PUNTI APPROVATI
SALUTE
Conferenza sulla pandemia di influenza aviaria e umana
48
POLITICA DEI CONSUMATORI
Pubblicità ingannevole e comparativa
48
POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA
Repubblica democratica del Congo - missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL "Kinshasa")
48
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Balcani occidentali – Proroga della Missione di vigilanza dell'Unione europea
49
RELAZIONI ESTERNE
Kosovo - Assistenza finanziaria dell'UE
49
Cooperazione con il Canada
50
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze - Rifusione della legislazione*
50
Progetto di bilancio dell'UE per l'esercizio 2007
50
ALLARGAMENTO
Documento di viaggio provvisorio
51
SVILUPPO
Proroga della convenzione sull'aiuto alimentare
51
PESCA
Accordo di pesca CE-Mauritania
51
ENERGIA
Relazioni con il Kazakhstan
53
AMBIENTE
Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura
53
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Diritto di noleggio, diritto di prestito
53
Durata di protezione del diritto d'autore
54
NOMINE
Comitato delle regioni
54
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PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig. Rudy DEMOTTE
Sig. Jean-Claude MARCOURT
Sig. Bruno TOBBACK
Sig. Christian DUPONT
Per la Repubblica ceca:
Sig. Pavel HROBOŇ
Sig. Petr ŠIMERKA
Per la Danimarca:
Sig. Claus Hjort FREDERIKSEN
Sig.ra Eva Kjer HANSEN
Per la Germania:
Sig. Franz MÜNTEFERING
Sig.ra Ulla SCHMIDT
Sig.ra Ursula VON DER LEYEN
Ministro degli affari sociali e della sanità
Ministro dell'economia e dell'occupazione (Regione
vallona)
Ministro dell'ambiente e Ministro delle pensioni
Ministro della funzione pubblica, dell'integrazione sociale,
della politica delle grandi città e delle pari opportunità
Vice Ministro della sanità
Vice Ministro del lavoro e degli affari sociali
(Legislazione, diritto del lavoro, salari e sicurezza presso il
dipartimento del lavoro)
Ministro dell'occupazione
Ministro degli affari sociali e Ministro delle pari
opportunità
Vice Cancelliere e Ministro federale del lavoro e degli
affari sociali
Ministro federale della sanità
Ministro federale della famiglia, degli anziani, della donna
e della gioventù
Per l'Estonia:
Sig. Jaak AAB
Ministro degli affari sociali
Per la Grecia:
Sig. Savvas TSITOURIDIS
Sig. Georgios KONSTANTOPOULOS
Ministro dell'occupazione e della protezione sociale
Sottosegretario di Stato alla sanità e alla solidarietà sociale
Per la Spagna:
Sig.ra Elena SALGADO MÉNDEZ
Sig. Jesús CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Ministro della sanità e della protezione dei consumatori
Ministro del lavoro e degli affari sociali
Per la Francia:
Sig. Xavier BERTRAND
Sig. Gérard LARCHER
Per l'Irlanda:
Sig.ra Mary HARNEY
Sig. Tony KILLEEN
Ministro della sanità e della solidarietà
Ministro delegato all'occupazione, al lavoro e
all'inserimento professionale dei giovani
Vice Primo Ministro (Tánaiste) e Ministro della sanità e
dell'infanzia
Ministro aggiunto presso il Ministero delle imprese, del
commercio e dell'occupazione (incaricato delle questioni
del lavoro, compresa la formazione)
Per l'Italia:
Sig.ra Franca DONAGGIO
Sig. Alessandro PIGNATTI
Sottosegretario di Stato alla solidarietà sociale
Vice rappresentante permanente
Per Cipro:
Sig. Charis CHARALAMBOUS
Sig. Antonis VASSILIOU
Ministro della sanità
Ministro del lavoro e della sicurezza sociale
Per la Lettonia:
Sig.ra Ilze STOBOVA
Segretario di Stato, Ministero della sanità
Per la Lituania:
Sig. Rimvydas TURČINSKAS
Sig.ra Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Ministro della sanità
Ministro della sicurezza sociale e del lavoro
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Per il Lussemburgo:
Sig. Mars DI BARTOLOMEO
Sig.ra Marie-Josée JACOBS
Sig. François BILTGEN
Per l'Ungheria:
Sig.ra Ágnes HORVÁTH
Sig. Gábor CSIZMÁR
Per Malta:
Sig. Louis DEGUARA
Ministro della sanità e della sicurezza sociale
Ministro della famiglia e dell'integrazione, Ministro per le
pari opportunità
Ministro del lavoro e dell'occupazione, Ministro della
cultura, dell'istruzione superiore e della ricerca, Ministro
dei culti
Sottosegretario di Stato, Ministero della sanità
Sottosegretario di Stato, Ministero degli affari sociali e del
lavoro
Sig.ra Dolores CRISTINA
Ministro della sanità, degli anziani e dei servizi di
assistenza
Ministro della famiglia e della solidarietà sociale
Per i Paesi Bassi:
Sig. Johannes Franciscus HOOGERVORST
Sig. Aart Jan de GEUS
Ministro della sanità, del benessere e dello sport
Ministro degli affari sociali e dell'occupazione
Per l'Austria:
Sig.ra Maria RAUCH-KALLAT
Sig. Martin BARTENSTEIN
Ministro federale della sanità e della condizione femminile
Ministro federale dell'economia e del lavoro
Per la Polonia:
Sig.ra Anna KALATA
Sig. Kazimierz KUBERSKI
Ministro del lavoro e della politica sociale
Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero del
lavoro e della politica sociale
Per il Portogallo:
Sig. António CORREIA DE CAMPOS
Sig. José VIEIRA DA SILVA
Ministro della sanità
Ministro del lavoro e della solidarietà sociale
Per la Slovenia:
Sig. Andrej BRUČAN
Ministro della sanità
Per la Slovacchia:
Sig.ra Viera TOMANOVÁ
Sig. Daniel KLACKO
Ministro del lavoro, degli affari sociali e della famiglia
Sottosegretario di Stato, Ministero della sanità
Per la Finlandia:
Sig.ra Liisa HYSSÄLÄ
Sig.ra Tuula HAATAINEN
Sig.ra Tarja FILATOV
Ministro della sanità e dei servizi sociali
Ministro degli affari sociali e della sanità
Ministro del lavoro
Per la Svezia:
Sig.ra Maria LARSSON
Sig. Sven Otto LITTORIN
Sig.ra Cristina HUSMARK PEHRSSON
United Kingdom:
Sig.ra Rosie WINTERTON
Sig. Jim FITZPATRICK
Per la Commissione:
Sig. Vladimir ŠPIDLA
Sig. Markos KYPRIANOU
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Ministro dell'assistenza agli anziani e della sanità
Ministro dell'occupazione
Ministro della sicurezza sociale, Ministro della sanità e
degli affari sociali
Ministro aggiunto per i servizi sanitari
Sottosegretario di Stato per i rapporti di lavoro e la politica
dei consumatori
Membro
Membro
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30.XI.-1.XII.2006
I governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:
Per la Bulgaria:
Sig. Radoslav Nenkov GAJDARSKI
Sig.ra Emilia MASLAROVA
Per la Romania:
Sig. Anton Vlad ILIESCU
Sig. Gheorghe BARBU
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Ministro della sanità
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sottosegretario di Stato, Ministero della sanità
Ministro del lavoro, della solidarietà sociale e della
famiglia
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PUNTI DISCUSSI
SANITA' PUBBLICA
–
PROGRAMMA IN MATERIA DI SALUTE
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico unanime su un progetto di decisione che istituisce un
secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013) (15250/06).
Tale programma si prefigge gli obiettivi seguenti:
–
migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini;
–
promuovere la salute;
–
generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.
Il bilancio proposto ammonta a 324,15 milioni di EUR1.
Il progetto di decisione dovrebbe sostituire la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo
della sanità pubblica (2003-2008)2.
Base giuridica proposta : articolo 152 del trattato - maggioranza qualificata per una decisione del
Consiglio e applicazione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo. Il Parlamento
europeo ha reso il suo parere in prima lettura il 16 marzo 2006 (7537/06). Il 29 maggio 2006 la
Commissione ha presentato la sua proposta modificata (9905/06). Il Consiglio cercherà di
raggiungere un accordo con il Parlamento in seconda lettura.
1
2
Prezzi 2004.
GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU
L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
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–
ASPETTI INERENTI ALLA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE - Conclusioni del
Consiglio
Il Consiglio ha adottato le conclusioni seguenti:
"Il Consiglio dell'Unione europea,
1.
RICORDA
–
secondo l'articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea, nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato
di protezione della salute umana;
–
l'impegno a lungo termine del Consiglio concernente le politiche intersettoriali in materia
di sanità, formulato in varie risoluzioni e conclusioni del Consiglio1;
–
la risoluzione del Consiglio, adottata il 29 giugno 2000, sull'azione relativa ai fattori
determinanti per la salute 2, secondo cui taluni fattori determinanti per la salute possono
essere influenzati dal comportamento del singolo e altri dagli sforzi organizzati della
società;
1
2
Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio,
dell'11 novembre 1991, relativa alle scelte fondamentali nel settore della politica sanitaria
(GU C 304 del 23.11.1991, pag. 5); risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1994, relativa al
quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (GU C 165 del 17.6.1994,
pag. 1); risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa all'integrazione dei
requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità (GU C 350 del 30.12.1995,
pag. 2); risoluzione del Consiglio, del 12 novembre 1996, relativa all'integrazione dei
requisiti in materia di protezione della salute nelle politiche della Comunità (GU C 374
dell'11.12.1996, pag. 3); conclusioni del Consiglio del 30 aprile 1998 e dell'8 giugno 1999
sull'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità (GU C
169 del 4.6.1998, pag. 1; GU C 195 del 13.7.1999, pag. 4); risoluzione del Consiglio, del 18
novembre 1999, diretta ad assicurare la protezione della salute in tutte le politiche e attività
comunitarie (GU C 86 del 24.3.2000, pag. 3).
GU C 218 del 31.7.2000, pag. 8.
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–
la risoluzione del Consiglio del 14 dicembre 2000 sulla salute e la nutrizione1;
–
le conclusioni del Consiglio sui pericoli connessi con l'alcol 2 (5 giugno 2001); sullo stress
e la depressione 3 (15 novembre 2001); sull'obesità 4 (2 dicembre 2002); sugli stili di vita
salutari: istruzione, informazione e comunicazione 5 (2 dicembre 2003); sui giovani e
l'alcol (2 giugno 2004); sull'obesità, l'alimentazione e l'attività fisica (3 giugno 2005); sulla
promozione di stili di vita sani e la prevenzione del diabete di tipo 2 6 (2 giugno 2006); e
sulla salute delle donne 7, che richiamano tutte l'attenzione sulla varietà dei fattori nella
società aventi un effetto sulla salute;
–
la risoluzione del Consiglio, del 18 novembre 1999, sulla promozione della salute
mentale 8, in cui si sottolinea che la salute mentale è indissociabile dalla salute;
2.
PONE IN RILIEVO che la salute e il benessere dei cittadini europei sono di per sé valori
importanti;
3.
SOTTOLINEA che la salute è fortemente condizionata da fattori determinanti per la salute
stessa al di fuori dei servizi di assistenza sanitaria;
4.
RIBADISCE che molti fattori determinanti per la salute sono connessi alle scelte e agli stili
di vita individuali, mentre altri sfuggono al controllo degli individui e della politica in
materia di sanità;
5.
RICONOSCE che le politiche possono avere impatti positivi o negativi sui fattori
determinanti per la salute e che tali impatti si manifestano nelle conseguenze per la salute e
nello stato di salute della popolazione; mentre vi è uno scarto temporale significativo tra
l'adozione delle decisioni politiche e il momento in cui se ne avverte l'impatto sulla salute,
gli effetti sui fattori determinanti per la salute possono essere percepiti assai prima;
1
2
3
4
5
6
7
8
GU C 20 del 23.1.2001, pag. 1.
GU C 175 del 20.6.2001, pag. 1.
GU C 6 del 9.1.2002, pag. 1.
GU C 11 del 17.1.2003, pag. 3.
GU C 22 del 27.1.2004, pag. 1.
GU C 147 del 23.6.2006, pag. 4.
GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.
GU C 86 del 24.3.2000, pag. 1.
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10
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6.
SOTTOLINEA che gli impatti dei fattori determinanti per la salute sono ripartiti in modo
disuguale tra i gruppi di popolazione, determinando così disuguaglianze a livello sanitario;
7.
RITIENE che gli ambienti della vita quotidiana, quali asili nido, scuole, luoghi di lavoro,
quartieri e gli spostamenti tra questi luoghi abbiano effetti significativi sulla salute che, a
sua volta, abbia un effetto sull'economia poiché consente una partecipazione attiva e
produttiva alla vita professionale;
8.
RITIENE che gli stili di vita non siano soltanto il risultato di decisioni individuali, ma
dipendano anche dalla possibilità di effettuare scelte sane negli ambienti della vita
quotidiana e dal sostegno offerto a tali scelte;
9.
CHIEDE che sia svolta un'ampia azione sociale per affrontare i fattori determinanti per la
salute, in particolare una cattiva alimentazione, la mancanza di attività fisica, il consumo
nocivo di alcol, il tabacco e lo stress psicosociale, poiché la capacità individuale di
controllare tali fattori che sono la causa dei principali problemi di sanità pubblica, è
strettamente legata a fattori sociali determinanti per la salute più ampi, ad esempio il livello
di istruzione e le risorse economiche disponibili;
10.
ACCOGLIE CON FAVORE gli sforzi compiuti dalla Commissione sull'inserimento degli
aspetti inerenti alla salute in tutte le politiche compresa l'elaborazione di relazioni
intrapresa negli anni '90; lo sviluppo di metodologie per le valutazioni d'impatto della
salute e dei sistemi sanitari; la messa a punto di un metodo integrato di valutazione
d'impatto nel 2005 che include un riferimento specifico nelle linee direttrici relative alla
salute e ai sistemi sanitari, nonché l'attenzione prestata alle questioni intersettoriali
nell'ambito dell'approccio strategico per soddisfare i requisiti dei trattato;
11.
ACCOGLIE CON FAVORE il rilievo più accentuato riservato alla salute nell'ambito della
strategia per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione di un indicatore relativo alla salute tra i
principali indicatori strutturali europei, che sottolinea l'importanza della salute per
l'economia della Comunità;
12.
ACCOGLIE CON FAVORE la conferenza "Salute in tutte le politiche, tenutasi a Kuopio
(Finlandia) il 20 e 21 settembre 2006, che ha rilevato la necessità di prendere
maggiormente in considerazione l'impatto sulla salute nel processo decisionale, nei vari
settori d'intervento e a diversi livelli, per proteggere, mantenere e migliorare lo stato di
salute della popolazione; e prende atto dei risultati della conferenza, in particolare che:
–
molte politiche comunitarie hanno un impatto potenziale, positivo o negativo, sulla salute,
che si traduce in una serie di fattori determinanti per la salute;
–
una migliore base di conoscenze in materia di fattori determinanti per la salute e l'analisi
delle relazioni tra cause e effetti aumenterebbero notevolmente la possibilità di elaborare
una politica "informata" e rafforzerebbero la coerenza dell'azione e la definizione di
politiche intese a potenziare la coesione e il capitale sociali, migliorare la salute e la
sicurezza e, quindi, contribuire ad aumentare la produttività e la crescita economica
nell'UE;
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11
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–
bisognerebbe identificare e monitorare i principali fattori determinanti per la salute
influenzati dalle politiche comunitarie e riferire regolarmente in merito alle tendenze
osservate; l'impatto sulla salute delle politiche più importanti per questo settore andrebbe
altresì valutato sistematicamente e i risultati andrebbero ampiamente diffusi mediante le
misure disponibili, segnatamente il programma quadro di ricerca;
–
gli obiettivi legati ai fattori determinanti per la salute dovrebbero essere inclusi nelle
politiche comunitarie nei vari settori, tenendo presente l'impatto sull'economia nel suo
insieme; ciò vale, in particolare, per la politica economica e le politiche in materia di
occupazione, coesione e competitività, nonché per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro;
–
molte politiche i cui obiettivi sanitari si sovrappongono trarrebbero vantaggio da una
collaborazione intersettoriale caratterizzata da obiettivi comuni; ciò vale, in particolare, per
le politiche occupazionale, sociale e sanitaria, per quanto attiene al miglioramento della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e per le politiche ambientale e dei trasporti per
quanto concerne l'elaborazione di soluzioni sane e sostenibili a favore dell'ambiente e della
pianificazione urbana;
–
lo stato di salute della popolazione può essere migliorato attraverso la riduzione delle
disuguaglianze sanitarie che può essere più efficacemente conseguita mediante un'azione
intersettoriale di ampia portata;
–
un migliore stato di salute della popolazione ha ripercussioni positive sullo sviluppo
sociale generale e sull'economia, nonché sulla spesa sanitaria;
–
un'azione di ampia portata che abbracci vari settori completa i compiti più specifici assolti
dal settore sanitario; gli istituti di sanità pubblica, gli istituti sanitari e gli operatori sanitari
dovrebbero essere i patrocinatori e gli esperti dei lavori intersettoriali;
13.
SOLLECITA la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo a:
–
garantire la visibilità e l'importanza della salute nell'elaborazione della legislazione e delle
politiche dell'UE, tra l'altro, attraverso valutazioni dell'impatto sanitario;
14.
INVITA la Commissione a:
–
definire un piano di lavoro sul tema "Salute in tutte le politiche", ponendo in particolare
l'accento sull'equità in campo sanitario, e a prendere in considerazione l'inclusione di tali
attività nella sua nuova strategia sulla salute;
–
porre l'accento sull'equità e sull'influenza delle altre politiche sulla salute pubblica nelle
iniziative future riguardanti le questioni sanitarie;
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–
esplorare e, se del caso, a sviluppare ulteriori meccanismi di coordinamento per garantire
che gli aspetti sanitari siano presi in considerazione, in modo sistematico e strutturato, nel
processo decisionale nei vari settori, inclusi i trattati internazionali;
–
sviluppare ulteriormente la base delle conoscenze e la metodologia necessarie per
comprendere meglio i fattori determinanti per la salute e il modo in cui sono influenzati
dalle politiche pubbliche a tutti i livelli, inclusa la valutazione della pertinenza, per la
sanità pubblica, delle attuali pratiche di valutazione d'impatto attraverso, per esempio,
valutazioni ex post, in stretta collaborazione con la Commissione dei determinanti sociali
della salute dell'OMS;
–
fornire informazioni sulle tendenze constatate in materia di fattori determinanti per la
salute e sui nessi tra sanità pubblica e sviluppo sociale ed economico nell'Unione europea,
a livello nazionale e regionale;
–
sfruttare le sinergie tra i settori d'azione con obiettivi interconnessi, ad esempio attraverso
la cooperazione a titolo dei programmi, segnatamente per quanto riguarda la salute sul
luogo di lavoro;
–
incoraggiare e a sostenere lo scambio di buone pratiche e informazioni sulle politiche
intersettoriali tra i vari settori comunitari, gli Stati membri e gli altri soggetti, ponendo
particolarmente l'accento sulle disuguaglianze in ambito sanitario; e ad appoggiare lo
sviluppo di capacità nelle politiche intersettoriali in materia sanitaria;
–
cooperare con le organizzazioni internazionali sulle questioni legate alle politiche
intersettoriali;
–
provvedere all'elaborazione di relazioni sulle attuali pratiche seguite dalla Commissione
nelle valutazioni dell'impatto sanitario e, inizialmente entro il 2009 e successivamente ad
intervalli appropriati, sulle principali misure intese a garantire un elevato livello di
protezione della salute in tutte le politiche ed azioni comunitarie;
15.
INVITA gli Stati membri a:
–
sviluppare la base delle conoscenze riguardo alla salute, ai relativi fattori determinanti e
alle tendenze in materia, incluse le disuguaglianze a livello sanitario;
–
tenere conto, nella formulazione e attuazione delle politiche nazionali, del valore aggiunto
rappresentato per la salute pubblica dalla cooperazione tra il settore pubblico, le parti
sociali, il settore privato e le organizzazioni non governative;
–
realizzare, se del caso, valutazioni dell'impatto sanitario delle principali iniziative politiche
aventi un effetto potenziale sulla salute;
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–
prestare particolare attenzione all'impatto delle principali politiche pubbliche sull'equità in
campo sanitario, anche per quanto riguarda la salute mentale e a prodigare gli sforzi
necessari per contrastare le disuguaglianze a livello sanitario;
–
concentrarsi sullo sviluppo delle capacità per l'analisi e l'elaborazione delle politiche al fine
di migliorare le politiche intersettoriali;
16.
INVITA il Parlamento europeo a:
–
applicare i meccanismi parlamentari per garantire un'efficace cooperazione intersettoriale
al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute in tutti i settori d'azione;
–
tenere conto delle valutazioni dell'impatto sanitario delle proposte, legislative e non, e a
realizzarne a sua volta;
–
esaminare l'impatto sulla salute del processo decisionale in tutti i settori d'intervento,
ponendo particolarmente l'accento sull'equità in campo sanitario."
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–
STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA PER RIDURRE I DANNI CONNESSI CON
L'ALCOL - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha effettuato un dibattito orientativo successivamente al quale ha adottato le
conclusioni seguenti:
"Il Consiglio dell'Unione europea
1.
RAMMENTA:
–
l'articolo 152 del trattato CE secondo il quale nella definizione e nell'attuazione di tutte le
politiche e attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione
della salute umana,
–
la risoluzione del Consiglio sull'azione relativa ai fattori determinanti per la salute1, che
sottolinea l'importanza di proseguire i lavori sul tema con la massima coerenza e
sistematicità,
–
la raccomandazione del Consiglio sul consumo di bevande alcoliche da parte dei giovani2,
che invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ad avvalersi
pienamente di tutte le politiche comunitarie al fine di far fronte ai problemi di cui alla
raccomandazione, tra l'altro per sviluppare a livello nazionale ed europeo politiche
integrate di promozione della salute per quanto attiene all'alcol.
2.
RICORDA SPECIFICAMENTE
–
le conclusioni del Consiglio del giugno 2001 relative a una strategia comunitaria intesa a
ridurre i pericoli connessi con l'alcol3, in cui si sottolinea che l'alcol è uno dei principali
fattori determinanti per la salute nella Comunità e si invita la Commissione a presentare
proposte per una strategia comunitaria globale intesa a ridurre i pericoli connessi con
l'alcol, tra l'altro attraverso la fissazione di una gamma coordinata di attività comunitarie
in tutti i settori d'intervento pertinenti per garantire un livello elevato di tutela della salute
in settori quali la ricerca, la protezione dei consumatori, i trasporti, la pubblicità, la
commercializzazione, la sponsorizzazione, le accise e altri aspetti del mercato interno, nel
pieno rispetto delle competenze degli Stati membri,
–
le conclusioni del Consiglio del giugno 2004 sui giovani e l'alcol4, in cui si ribadisce
l'invito rivolto alla Commissione affinché essa proponga una strategia globale intesa a
ridurre i pericoli connessi con l'alcol, riaffermando la necessità di prestare attenzione agli
aspetti di sanità pubblica in altri settori d'intervento;
1
2
3
4
GU C 218 del 31.7.2000.
GU L 161 del 16.6.2001.
GU C 175 del 20.6.2001.
9507/04.
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15
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3.
RICONOSCE che nel 2005 tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno sostenuto
l'adozione di una risoluzione che appoggiava un quadro per la politica in materia di alcol
nella regione europea dell'OMS e hanno parimenti sostenuto l'adozione di una risoluzione
della 58ª Assemblea mondiale della sanità sui problemi di salute pubblica causati dall'uso
dannoso dell'alcol;
4.
SOTTOLINEA che molte politiche comunitarie hanno un potenziale impatto, positivo o
negativo, sulla salute e rileva l'importanza di prendere in considerazione l'impatto sulla
salute del processo decisionale in tutti i settori d'intervento;
5.
SOTTOLINEA che la Corte di giustizia europea ha ripetutamente affermato che la sanità
pubblica occupa uno dei primi posti tra gli interessi protetti dall'articolo 30 del trattato, e
che spetta agli Stati membri, entro i limiti imposti dal trattato, stabilire il livello al quale
essi intendono assicurarne la tutela attraverso le politiche e le legislazioni nazionali.1
6.
SOTTOLINEA che un consumo dannoso e rischioso di alcol nella popolazione è un fattore
di rischio importante per la salute e la sicurezza pubblica, con effetti su una serie di
condizioni sanitarie, comprese le lesioni personali, e che è associato a danni sociali quali
abusi domestici, disordini urbani, violenza ed esclusione sociale;
7.
SOTTOLINEA che, in molti casi, i danni connessi all'alcol riguardano persone diverse dai
bevitori stessi; ciò include danni per il feto, sofferenze dei familiari, morti e lesioni
personali di terzi in incidenti stradali e perdita di produttività sul lavoro;
8.
RILEVA che i danni connessi all'alcol contribuiscono all'ineguaglianza delle condizioni di
salute tra gruppi di popolazione, anche per quanto riguarda il livello e la natura dei danni
connessi all'alcol subiti da donne e uomini, nonché a divari sanitari tra gli Stati membri;
9.
RITIENE che l'obiettivo principale delle politiche in materia di alcol debba essere quello di
ridurre i danni connessi all'alcol e che la riduzione di tali danni promuova la crescita e
l'occupazione e rafforzi la produttività e la competitività europee;
10.
RILEVA la competenza degli Stati membri ad elaborare e rafforzare le politiche nazionali
in materia di alcol, conformemente alle necessità e ai contesti nazionali;
1
Causa C-320/93 Ortscheit [1994] Racc. I-5243, punto 16; Causa C-394/97 Heinonen [1999]
Racc. I-3599, punto 45; Causa C-434/04 Ahokainen e Leppik [2006] Racc. I, punto 33;
Cause C-1/90 e C-176/90 Aragonesa [1991] Racc. I-4151, punto 16; Causa C-405/98 KO
[2001] Racc. I-1795, punto 29; Causa C-262/02 Commissione [2004] Racc. I-6569, punto
24.
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11.
RILEVA che i settori di produzione, vendita e di mescita di bevande alcoliche possono
contribuire conformandosi alle regolamentazioni nazionali e assicurando il rispetto di
elevati standard etici nella preparazione e commercializzazione di prodotti alcolici rivolti a
bambini e giovani, nonché assicurando una vendita e mescita responsabili delle bevande
alcoliche per impedire il consumo di alcol fino all'ubriacatura e i danni derivanti da
intossicazione;
12.
ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE la comunicazione della Commissione su una strategia
UE volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal
consumo di alcol 1 quale importante passo verso un approccio globale e coerente della
Comunità per affrontare gli effetti nocivi del consumo eccessivo di alcol sulla salute e il
benessere in Europa;
13.
CONCORDA con la Commissione sulle problematiche prioritarie riguardanti la protezione
dei giovani, dei bambini e dei nascituri; la riduzione del numero dei morti e dei feriti per
incidenti stradali causati dall'alcol; la prevenzione dei danni connessi all'alcol negli adulti e
la limitazione delle ripercussioni negative sul luogo di lavoro; l'assicurazione che i cittadini
dell'UE ottengano le informazioni pertinenti sui rischi derivanti dall'alcol;
14.
APPROVA le azioni stabilite dalla Commissione per creare una base comune, globale ed
affidabile di conoscenze comprovate sul consumo di alcol e i danni connessi con l'alcol per
la società e la salute, sull'impatto delle misure contemplate dalle politiche in materia di
alcol e del consumo di alcol sulla produttività e lo sviluppo economico;
15.
SOTTOLINEA la necessità di assicurare che le possibilità di prevenire i danni connessi
con l'alcol per la salute e la sicurezza pubblica siano trattate in modo coerente nei
pertinenti settori d'intervento e in particolare nei settori già menzionati nelle conclusioni
del Consiglio di giugno 2001 relative ad una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli
connessi con l'alcol.
16.
INVITA la Commissione
–
a portare avanti l'approccio sistematico e sostenibile nell'affrontare i danni connessi con
l'alcol a livello europeo, compreso l'uso di valutazioni d'impatto delle azioni comunitarie
sulla salute qualora tale dimensione sia evidente,
–
a fornire un sostegno continuo e forte agli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere,
rafforzare o elaborare politiche nazionali in materia di alcol allo scopo di ridurre i danni
connessi all'alcol,
–
a tener presenti ed applicare coerentemente le disposizioni del trattato relative alla tutela
della salute pubblica e al mercato interno;
1
Doc. 14851/06.
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–
ad assicurare, all'atto dell'istituzione del Forum Alcol e Salute previsto nella
comunicazione, un'equilibrata rappresentanza delle varie parti interessate, tra cui il settore
della salute pubblica in generale, le organizzazioni non governative ed i settori di
produzione, vendita e mescita di bevande alcoliche,
–
a definire indicatori fondamentali misurabili affinché possano essere monitorati i progressi
nella riduzione dei danni connessi con l'alcol a livello comunitario, in particolare per i
settori prioritari di azione,
–
a riferire regolarmente, a decorrere dal 2008, sui progressi delle attività svolte dalla
Commissione per attuare la strategia dell'UE in materia di alcol e sulle attività riferite dagli
Stati membri, nonché sul loro impatto a livello dell'UE e nell'ambito degli Stati membri,
compresa la valutazione della risposta da parte dei diversi interessati;
17.
INVITA gli Stati membri
–
a promuovere un approccio multisettoriale nella prevenzione dei danni connessi con l'alcol
per assicurare il contributo di tutti i settori pubblici a tutti i livelli nazionali,
–
a rafforzare o elaborare, qualora non siano già attuati, strategie o piani d'azione nazionali
coordinati, compresa l'efficace attuazione, per ridurre i danni connessi con l'alcol,
prevedendo il sostegno alle azioni a tutti i livelli nazionali e alle misure adeguate alle
situazioni interne,
–
a dare particolare rilievo all'attuazione delle normative nazionali che possono contribuire a
ridurre i danni connessi con l'alcol, quali le normative sulla guida in stato di ebbrezza e
sulla vendita e mescita di bevande alcoliche,
–
a raccogliere informazioni pertinenti e comparabili sul consumo di alcol e i danni connessi
con l'alcol,
–
a fornire pieno sostegno alla strategia elaborata dalla Commissione e a facilitarne
l'attuazione a livello nazionale e comunitario."
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–
REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sul regolamento sanitario internazionale (RSI)
destinato essenzialmente a confermare le conclusioni seguenti:
a)
vi è una forte volontà di applicare integralmente e tempestivamente l'RSI, e di attuarne
anticipatamente, su base volontaria, le disposizioni relative al rischio di influenza aviaria e
di pandemia influenzale;
b)
non sono necessarie riserve per quanto riguarda l'acquis comunitario. Secondo l'opinione
prevalente durante i lavori, occorrerebbe una posizione coordinata dell'UE sulle riserve1
che potrebbero sollevare i paesi terzi;
c)
gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Comunità i focolai di malattia e a consultarsi,
in collegamento con la Commissione, per coordinare le loro misure ai sensi della decisione
n. 2119/98/CE che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle
malattie trasmissibili nella Comunità2. Secondo gli Stati membri, per evitare ritardi, le
situazioni di potenziale emergenza per la salute pubblica di portata internazionale devono
essere notificate simultaneamente all'OMS e alla rete comunitaria;
d)
il ruolo dell'UE nell'applicazione dell'RSI, compresa la collaborazione tra OMS e UE, va
pertanto approfondito e sviluppato in sede di Consiglio.
L'RSI modificato è stato adottato dall'Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 e entrerà
in vigore il 16 giugno 2007. L'RSI si prefigge di prevenire la propagazione delle malattie a livello
internazionale, di proteggersene, di controllarle e di reagire tramite un'azione sanitari pubblica
proporzionata e limitata ai rischi per la sanità pubblica, evitando di ostacolare il traffico e il
commercio internazionale. L'RSI istituisce inoltre un unico codice di procedura e di prassi per
misure sanitarie di routine negli aeroporti e porti internazionali e a talune frontiere terrestri.
La Comunità europea è parte contraente dell'RSI accanto agli Stati membri.
Questo punto ha fatto seguito alla comunicazione della Commissione intesa a precisare il ruolo
della Comunità per quanto riguarda l'attuazione dell'RSI (13501/06).
1
2
RSI, articolo 62.
GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.
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–
MOBILITA' DEI PAZIENTI E SVILUPPI DELL'ASSISTENZA SANITARIA NELL'UE
Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sul seguito del processo di riflessione ad alto
livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'UE, diretto
essenzialmente a confermare le conclusioni seguenti:
a)
i lavori effettuati nell'ambito del gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza
medica, istituito dalla Commissione, e dei vari sottogruppi sono stati proficui ed hanno
prodotto risultati concreti, quali l'istituzione di un'ampia rete europea per la valutazione
della tecnologia sanitaria e gli orientamenti sull'acquisizione di trattamenti sanitari
all'estero;
b)
si sostiene la cooperazione continua nell'ambito del Gruppo suddetto sulle questioni legate
all'assistenza sanitaria che può apportare un notevole valore aggiunto. Nei suoi lavori il
gruppo terrà conto delle conclusioni del Consiglio sui valori e i principi sui quali si
fondano i sistemi sanitari dell'UE;
c)
la Commissione dovrebbe informare il Consiglio circa i suoi piani riguardo al futuro del
gruppo ad alto livello.
Il dibattito ha fatto seguito alle conclusioni del Consiglio del 2004 sulla mobilità dei pazienti e sugli
sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'UE (9507/04).
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OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE
–
MODERNIZZARE IL DIRITTO DEL LAVORO
Il Consiglio ha effettuato un primo scambio di opinioni sul Libro verde della Commissione dal
titolo "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo", in quanto parte
della consultazione pubblica che coinvolge tutti i soggetti interessati e che prepara la via ad una
comunicazione di "follow-up" che la Commissione prevede di presentare nel 2007.
La maggior parte delle delegazioni ha sottolineato la necessità di maggiore flessibilità nei mercati
del lavoro europei ai fini della promozione dell'attività economica, di un aumento dei livelli
occupazionali e di una maggiore produttività, sottolineando tuttavia al tempo stesso che tale
flessibilità dovrebbe andare di pari passo con un livello concordato di norme minime per quanto
riguarda le condizioni di lavoro secondo un approccio di "flessicurezza". Al riguardo sono stati
oggetto di particolare attenzione i punti seguenti:
–
necessità di un dialogo sociale significativo;
–
necessità di tener conto delle specificità dei mercati del lavoro nazionali preservando nello
stesso tempo norme minime a livello europeo;
–
necessità di evitare misure che diano luogo ad una frammentazione del mercato, ad una
riduzione dei diritti dei lavoratori e ad una scarsa sicurezza occupazionale;
–
necessità di prendere in considerazione la situazione dei lavoratori che, sebbene
formalmente autonomi, rimangono economicamente dipendenti da un unico principale
cliente o datore di lavoro per la loro fonte di reddito;
–
necessità di un'efficace applicazione del diritto del lavoro, compresa la lotta contro il
lavoro non dichiarato;
–
necessità di conciliare meglio attività lavorativa e vita familiare e di eliminare gli ostacoli
alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
–
necessità di combattere ogni forma di discriminazione sul mercato del lavoro onde
promuovere la coesione sociale.
Durante il dibattito varie delegazioni hanno chiesto che siano compiuti nuovi sforzi per pervenire ad
un accordo sulla direttiva sull'orario di lavoro.
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–
LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le conclusioni seguenti:
"Vista la comunicazione della Commissione "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per
tutti - Contributo dell’Unione alla realizzazione dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo",
pubblicata nel maggio 2006 1;
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
1.
I valori di giustizia sociale e pari opportunità e il rispetto dei diritti umani sono parte
integrante del diritto comunitario e importanti componenti delle politiche interne ed esterne
dell'Unione europea;
2.
La comunità internazionale si è impegnata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti,
come previsto nei risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 2005 e nella
dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale
(ECOSOC) delle Nazioni Unite del 2006;
3.
Il 16-17 dicembre 2004 e il 16-17 giugno 2005, il Consiglio europeo ha rilevato
l'importanza di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione e di tenerne conto
nelle diverse politiche interne ed esterne e nella cooperazione internazionale;
4.
Il 22-23 marzo 2005, nella strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e nella
strategia europea per lo sviluppo sostenibile rivedute, il Consiglio europeo ha sottolineato
l'importanza di uno sviluppo socialmente sostenibile della vita lavorativa;
5.
Il 21 luglio 2003, il Consiglio ha espresso il suo sostegno alla promozione delle norme
fondamentali del lavoro e al miglioramento della governance sociale nel quadro della
globalizzazione 2, mentre il 3 marzo 2005 ha rilevato che la promozione di un lavoro
dignitoso per tutti è una componente necessaria del rafforzamento della dimensione sociale
della globalizzazione 3;
1
2
3
COM(2006) 249 definitivo, corredato da SEC(2006) 643.
11555/03.
6286/05.
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IL CONSIGLIO
1.
RAMMENTA che la promozione dell'occupazione, della coesione sociale e di un lavoro
dignitoso per tutti è parte integrante dell'agenda europea per la politica sociale e del
consenso europeo sulla politica di sviluppo dell'Unione europea1 e che l'agenda europea
per la politica sociale include anche la dimensione esterna dell'occupazione, della politica
sociale e delle pari opportunità;
2.
PRENDE ATTO con soddisfazione che alla base dell’agenda per il lavoro dignitoso
dell'Organizzazione internazionale del lavoro vi è un’impostazione integrata, nella quale
rientrano un'occupazione produttiva e liberamente scelta e il pieno rispetto dei diritti sul
luogo di lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale,
(incluse la salute e la sicurezza sul lavoro) e la parità di genere;
3.
SOTTOLINEA che l'agenda per il lavoro dignitoso è in linea con i valori e i principi
dell'Unione, come pure con i suoi obiettivi di competitività economica e giustizia sociale;
4.
RICORDA l'impegno di attuare in modo coerente le politiche interne ed esterne dell'UE,
contribuendo in tal modo ad ottimizzare i benefici e a ridurre al minimo i costi della
globalizzazione per tutti i gruppi e paesi, sia all'interno che all'esterno dell'UE, come
rilevato dalle conclusioni del Consiglio del 3 marzo 2005 (punto 4);
5.
RILEVA che la promozione di un lavoro dignitoso mira al miglioramento globale delle
condizioni di vita e di lavoro per tutti e include a tal fine il sostegno per l'integrazione del
settore informale nell'economia generale;
6.
CONVIENE che la promozione di un lavoro dignitoso include anche la migliore gestione
delle migrazioni economiche;
1
Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di
sviluppo dell'Unione europea, 20 dicembre 2005 (GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1).
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7.
SOTTOLINEA l'importanza di una forte partecipazione delle parti sociali, delle imprese e
della società civile nel suo insieme ad iniziative correlate alla problematica del lavoro
dignitoso, e INVITA le imprese e tutti gli altri soggetti pertinenti a promuovere il lavoro
dignitoso con azioni nel campo della responsabilità sociale delle imprese che risulta
complementare all'attività legislativa e ai contratti collettivi di lavoro e a tener conto delle
norme concordate a livello internazionale;
8.
RAMMENTA il suo sostegno a un dialogo e a una cooperazione rafforzati tra le pertinenti
organizzazioni internazionali, incluse le Nazioni Unite e in particolare l'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL), le istituzioni di Bretton Woods e l'Organizzazione
mondiale del commercio, nel promuovere un lavoro dignitoso per tutti, nonché la necessità
che l'UE intensifichi, assieme ad altri partner, gli sforzi per assicurare un'efficace coerenza
delle politiche tra queste istituzioni internazionali 1;
9.
SI COMPIACE del crescente interesse per un lavoro dignitoso nei paesi e nelle regioni
partner e dell'accettazione dell'agenda per il lavoro dignitoso in varie sedi internazionali e
regionali (Africa, Asia e Americhe);
Lavoro dignitoso nell'UE
1.
RILEVA che, per rafforzare la competitività dell'UE in modo socialmente sostenibile, è
importante migliorare la produttività promuovendo il lavoro dignitoso e la qualità della vita
lavorativa, incluse la salute e la sicurezza sul lavoro, combinando flessibilità e sicurezza,
l'apprendimento permanente, buone relazioni di lavoro nonché una migliore conciliazione
tra vita professionale e privata; SOTTOLINEA che la lotta contro la discriminazione tra i
sessi e tutte le altre forme di discriminazione alla luce dell'articolo 13 (TCE), nonché la
promozione dell'integrazione sociale dei gruppi vulnerabili sono componenti integranti
degli sforzi orientati al lavoro dignitoso;
2.
SOTTOLINEA l'impegno dell'UE per un lavoro dignitoso e RAMMENTA che gli Stati
membri hanno ratificato un gran numero di convenzioni dell'OIL, incluse quelle sulle
norme fondamentali del lavoro; RILEVA l'importanza dell'agenda per il lavoro dignitoso
per i paesi candidati all'adesione all'UE e la complementarità di talune convenzioni e
strategie dell'OIL con l'acquis comunitario;
3.
ACCOGLIE CON FAVORE l'impegno assunto dalla Commissione nella comunicazione
sul lavoro dignitoso inteso ad incoraggiare e facilitare la ratifica e applicazione delle
convenzioni dell'OIL sulle norme fondamentali del lavoro e di altre convenzioni dell'OIL
ritenute aggiornate da quest'ultima;
1
Conclusioni del Consiglio del 3 marzo 2005, punti 15 e 16; conclusioni del Consiglio del
21 luglio 2003, punto 3.
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Lavoro dignitoso e relazioni bilaterali e regionali
1.
RILEVA l'importanza di promuovere l'occupazione, la coesione sociale e il lavoro
dignitoso per tutti nelle politiche esterne dell'UE, nelle relazioni e dialoghi bilaterali e
regionali, inclusi la politica di vicinato dell'UE e i programmi di cooperazione con i paesi
terzi e le regioni, la cooperazione dei ministri del lavoro e dell'occupazione nel contesto
ASEM avviata a Potsdam nel 2006 e il follow-up del vertice UE-America latina e Caraibi
di Vienna del 2006 in relazione alla coesione sociale;
Lavoro dignitoso e cooperazione allo sviluppo
1.
SOTTOLINEA che la promozione di un lavoro dignitoso per tutti nel mondo, in linea con i
risultati del vertice mondiale del 2005, compreso l'accento posto sulla realizzazione
degli MDG, la dichiarazione ministeriale ECOSOC 2006 e i programmi nazionali dell'OIL
sul lavoro dignitoso, costituisce uno strumento essenziale per favorire lo sviluppo,
l'eradicazione della povertà e la coesione sociale;
2.
RAMMENTA che il Consenso europeo sullo sviluppo, invita la Comunità e gli Stati
membri a contribuire al rafforzamento della dimensione sociale della globalizzazione, alla
promozione dell'occupazione e di un lavoro dignitoso per tutti e SOTTOLINEA
l'importanza di sostenere l'integrazione dell'occupazione e del lavoro dignitoso nelle
strategie nazionali e regionali di riduzione della povertà e in altre strategie di sviluppo,
nonché in altri piani e azioni dei paesi in via di sviluppo; in tale contesto SOTTOLINEA
l'importanza delle consultazioni con tutte le parti interessate pertinenti, comprese le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché la più ampia società civile e il
settore privato.
3.
INCORAGGIA i governi dei paesi partner ad aumentare i loro sforzi in cooperazione con
le parti interessate al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo del settore privato
e agli investimenti, che comporti maggiori investimenti e più posti di lavoro per la
popolazione;
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4.
SOTTOLINEA che il lavoro dignitoso è una questione riguardante occupazione,
protezione sociale e governance; RICONOSCE in particolare la necessità di promuovere
programmi nazionali sul lavoro dignitoso a guida nazionale mediante una cooperazione
allo sviluppo - comprendente un dialogo politico sull'impatto occupazionale delle politiche
economiche e della governance, misure di sostegno finanziario e sviluppo di capacità, in
particolare lo sviluppo di capacità istituzionali - che sia ben coordinata e armonizzata 1 tra
la Commissione europea, gli Stati membri e altri partner e pertinenti soggetti internazionali
in materia di sviluppo, incluse l'OIL 2 e altre agenzie ONU nonché le istituzioni finanziarie
internazionali; SOTTOLINEA l'importanza di integrare le diverse componenti del tema del
lavoro dignitoso nelle strategie di sviluppo e riduzione della povertà attuate a livello
nazionale, inclusi i microcrediti, il commercio equo, la protezione sociale e una migliore
gestione delle migrazioni e dei suoi potenziali sviluppi;
5.
SOSTIENE il principio secondo cui tutti gli operatori che partecipano a contratti d'appalto
finanziati con l'assistenza esterna della CE devono rispettare le norme fondamentali del
lavoro. Il regolamento (CE) n. 2110/2005 3 impone attualmente tale obbligo per i contratti
d'appalto finanziati dagli aiuti comunitari; SOSTIENE gli sforzi compiuti per estendere
tale obbligo ai contratti d'appalto finanziati nel quadro dell'accordo di partenariato di
Cotonou; e INCORAGGIA gli Stati membri e gli altri donatori ad adottare un approccio
analogo;
6.
CHIEDE che il lavoro dignitoso sia maggiormente promosso mediante programmi e
politiche della Comunità e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo;
PRENDE ATTO del lavoro in corso per l'elaborazione di una strategia in materia di
promozione dell'occupazione e della protezione sociale mediante la politica di sviluppo
comunitaria e, in tale contesto, SI COMPIACE dell'iniziativa della Commissione di
consultarsi con gli Stati membri e INCORAGGIA gli Stati membri, in base alla rispettiva
esperienza, a mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri
informazioni sul modo migliore di promuovere i temi del lavoro dignitoso attraverso
politiche e programmi in materia di sviluppo;
1
2
3
Dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto.
Per esempio, i temi proposti nel 2006-2007 dal Comitato dell'OIL per l'occupazione e la
politica sociale per i programmi nazionali sul lavoro dignitoso sono i seguenti: 1)
occupazione quale fulcro delle politiche economiche e sociali, 2) occupazione dei giovani,
3) economia informale e 4) soddisfacimento delle esigenze speciali dell'Africa. Cfr.
relazione, sezione II, riguardo alle osservazioni del rappresentante della Commissione sulla
presente nota in calce.
Regolamento sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (GU L 344 del 27.12.2005,
pag. 1 + rettifica GU L 33 del 4.2.2006, pag. 86). Questo regolamento è abrogato dal
regolamento che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo
sviluppo.
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7.
APPOGGIA lo sviluppo della formazione ed informazione in materia di lavoro dignitoso
per gli operatori nel campo della programmazione ed attuazione degli aiuti esterni, anche
nei paesi terzi;
Lavoro dignitoso e questioni connesse al commercio
1.
RILEVA che la liberalizzazione degli scambi svolge un ruolo importante nel contribuire a
una crescita sostenibile, alla piena occupazione, alla riduzione della povertà e alla
promozione di un lavoro dignitoso;
2.
SOTTOLINEA la necessità di un approccio integrato e coerente alla politica commerciale
e allo sviluppo sociale e si rallegra dell'iniziativa della Commissione di promuovere
ulteriormente le norme sociali e il lavoro dignitoso;
3.
METTE IN RISALTO il ruolo fondamentale del sistema di preferenze generalizzate (SPG)
dell'UE nella promozione delle convenzioni internazionali sulle norme fondamentali del
lavoro e i diritti umani, SI COMPIACE del nuovo SPG per i suoi incentivi speciali a
favore dello sviluppo sostenibile e del buon governo e APPOGGIA il miglioramento del
nesso tra SPG e assistenza esterna della CE;
4.
SOTTOLINEA la necessità di un ulteriore sviluppo dei metodi di valutazione degli effetti
del commercio e degli accordi commerciali sul lavoro dignitoso, anche nelle catene di
fornitura mondiali e nelle zone franche industriali, nonché della tempestività e di un
rafforzamento delle valutazioni d'impatto del commercio sullo sviluppo sostenibile;
5.
APPOGGIA il ricorso all'assistenza UE collegata al commercio per promuovere il lavoro
dignitoso;
6.
RICORDA che l'enunciazione di obiettivi di natura sociale non dovrebbe venir sfruttata per
finalità protezionistiche: l’obiettivo è il progresso sociale generale e la giusta
partecipazione di tutti ai suoi benefici;
Cooperazione con ONU e OIL e altri soggetti pertinenti
1.
SI COMPIACE della maggiore cooperazione dell'Unione con l'ONU, con l'OIL e con altri
soggetti pertinenti, al fine di promuovere un lavoro dignitoso per tutti;
2.
SOSTIENE l'iniziativa dell'OIL sui programmi nazionali per il lavoro dignitoso o altri
piani d'azione/programmi equivalenti in materia di occupazione e politica sociale, in
quanto contribuiscono al rafforzamento della titolarità dei paesi partner rispecchiando i
bisogni e le priorità nazionali e assicurando la partecipazione delle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori e di soggetti pertinenti della società civile;
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3.
RILEVA che l'UE dovrebbe incoraggiare e appoggiare la ratifica ed attuazione a livello
mondiale delle convenzioni OIL sulle norme fondamentali del lavoro e di altre convenzioni
ritenute aggiornate dall'OIL, attraverso la cooperazione tecnica e il sostegno al
rafforzamento del meccanismo di vigilanza dell'OIL, anche attraverso una migliore
pubblicità, un follow-up più efficace e un utilizzo più diffuso dei risultati del meccanismo
di vigilanza; SOTTOLINEA inoltre che l'UE dovrebbe tener conto in modo più sistematico
dei risultati del meccanismo di vigilanza dell'OIL nelle sue relazioni internazionali;
4.
INCORAGGIA gli Stati membri dell'UE a proseguire gli sforzi intesi alla ratifica e
attuazione di tali convenzioni OIL per contribuire concretamente agli sforzi attualmente
prodigati dall'OIL e dai suoi organi per migliorare la ratifica ed applicazione a livello
mondiale delle convenzioni stesse;
5.
INCORAGGIA la Commissione e gli Stati membri a cooperare con l'OIL e le pertinenti
organizzazioni al fine di elaborare ed applicare appropriati indicatori che consentano di
misurare e valutare la realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso;
6.
INCORAGGIA gli sforzi dell'OIL volti a promuovere la dichiarazione di principi tripartita
concernente le imprese multinazionali e la politica sociale nonché le iniziative dell'OCSE
volte a promuovere una più ampia adesione agli orientamenti dell'OCSE per le
multinazionali, comprese le loro raccomandazioni in materia di occupazione e di relazioni
industriali;
7.
SI COMPIACE del contributo a favore del lavoro dignitoso apportato dalle organizzazioni
dell'ONU quale l'iniziativa dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
relativa a una relazione complementare sui diritti dell'uomo nelle società transnazionali;
Follow-up
1.
RILEVA l'importanza di rafforzare l'efficace realizzazione e follow-up dell'obiettivo di un
lavoro dignitoso per tutti, in linea con i risultati del vertice mondiale del 2005 e della
dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello dell'ECOSOC dell'ONU del 2006;
2.
SOTTOLINEA l'importanza di un efficace e regolare follow-up e coordinamento delle
iniziative e azioni intese a promuovere un lavoro dignitoso per tutti;
3.
SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di presentare, entro l'estate 2008, una
relazione di follow-up della sua comunicazione sul lavoro dignitoso."
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–
a)
GLOBALIZZAZIONE E CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI
Rafforzare la produttività mediante la creazione di posti di lavoro più numerosi e di
migliore qualità anche per le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro
Il Consiglio ha approvato un parere del Comitato per l'occupazione sul tema summenzionato
(14844/06). Il parere sottolinea che la produttività e la qualità del lavoro si potenziano
reciprocamente: sono entrambi determinanti per centrare gli obiettivi di Lisbona volti a creare
crescita e occupazione.
Il documento si incentra in particolare sulle persone che si trovano ai margini del mercato del
lavoro.
b)
Comunicazione della Commissione "Il futuro demografico dell'Europa - trasformare
una sfida in un'opportunità"
Dopo la presentazione da parte della Commissione della sua comunicazione (14114/06), il
Consiglio ha approvato un parere del comitato per la protezione sociale sul tema summenzionato
(15140/06).
15487/06 (Presse 330)
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IT
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–
PIATTAFORMA D'AZIONE DI PECHINO - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati
membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino, corredata di indicatori sui
"Meccanismi istituzionali", che è uno dei 12 settori d'origine critici.
"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1.
RICONOSCENDO che la parità di genere costituisce un principio fondamentale
dell'Unione europea, sancito dal Trattato CE, e uno degli obiettivi e compiti della
Comunità, e che l'integrazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne in tutte le
sue azioni rappresenta una missione specifica della Comunità.
2.
CONSIDERANDO quanto segue:
a)
in seguito alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne svoltasi a
Pechino nel 1995, il Consiglio europeo di Madrid (15 e 16 dicembre 1995) ha chiesto
di procedere all’esame annuale dell'attuazione, da parte degli Stati membri, della
piattaforma d'azione di Pechino;
b)
dal processo di follow-up del 1996 e 1997 è risultato che l'attuazione della
piattaforma d'azione di Pechino richiede un controllo e una valutazione più costanti e
più sistematici da parte dell'Unione europea;
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c)
il 2 dicembre 1998 il Consiglio ha deciso che la valutazione annuale dell'attuazione
della piattaforma d'azione di Pechino avrebbe incluso una proposta concernente una
serie di indicatori quantitativi e qualitativi e un'analisi comparativa;
d)
dal 1999 ad oggi varie presidenze successive hanno elaborato una serie di indicatori
quantitativi e qualitativi in alcuni dei 12 settori critici indicati nella piattaforma
d'azione di Pechino che suscitano preoccupazione, ossia: 1999 - donne e processo
decisionale; 2000 - donne ed economia (conciliazione del lavoro e della vita privata);
2001 - donne ed economia (parità delle retribuzioni); 2002 - violenza contro le
donne; 2003 - uomini e donne e processo decisionale nell'economia; 2004 - molestie
sessuali sul luogo di lavoro; 2006 - donne e salute; ogni anno il Consiglio ha adottato
conclusioni sui suddetti indicatori;
e)
in linea con il Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2003, la Commissione elabora, in
collaborazione con gli Stati membri dell'Unione europea, una relazione annuale al
Consiglio europeo di primavera in merito agli sviluppi in direzione della parità di
genere e agli orientamenti in materia di integrazione della prospettiva di genere nelle
politiche settoriali;
f)
nel contesto della revisione decennale della piattaforma d'azione di Pechino, il
4 febbraio 2005 i ministri dell'UE responsabili in materia di parità di genere riuniti a
Lussemburgo hanno adottato una dichiarazione comune che, fra l'altro, ribadisce il
loro forte sostegno e impegno a favore di una piena ed efficace attuazione della
dichiarazione di Pechino e della piattaforma d'azione;
g)
nel giugno 2005 il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a
rafforzare i meccanismi istituzionali intesi a promuovere la parità di genere, e a
creare un quadro per valutare l'attuazione della piattaforma d'azione al fine di
realizzare un controllo e una valutazione più costanti e più sistematici, e ha invitato
la Commissione a includere la valutazione di indicatori pertinenti, elaborati per il
follow-up dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, nella sua relazione
annuale al Consiglio europeo di primavera;
h)
alla luce della piattaforma d'azione di Pechino, una struttura nazionale per il
progresso delle donne rappresenta l'unità centrale di coordinamento della politica in
seno al governo; il suo compito principale consiste nel sostenere l'integrazione a
livello governativo di una prospettiva di parità di genere in tutte le politiche
settoriali. Tra le condizioni necessarie affinché siffatte strutture nazionali funzionino
efficacemente figurano:
–
la collocazione al più elevato livello governativo possibile;
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–
l'esistenza di meccanismi o processi istituzionali che facilitino l'implicazione
delle organizzazioni non governative dalla base in su;
–
sufficienti risorse in termini di bilancio e di capacità professionale;
–
la possibilità di influenzare lo sviluppo di tutte le politiche governative.
La presidenza finlandese dell'UE ha avviato uno studio e preparato una relazione che illustra i
seguenti tre indicatori riguardanti gli organi governativi preposti alla promozione della parità di
genere:
(1)
Ruolo della responsabilità governativa nella promozione della parità di genere
Sono in questione l'esistenza nonché le responsabilità e le competenze dell'organo governativo
preposto alla parità di genere. La responsabilità e l'affidabilità del governo e dell'organo cui sono
stati conferiti poteri e capacità governative sono condizioni preliminari per un'efficace promozione
della parità di genere;
(2a)
Risorse dell'organo governativo per la parità di genere in termini di organico.
Adeguate risorse in termini di organico sono una condizione preliminare cruciale per la definizione
di efficaci politiche governative in materia di parità di genere.
(2ter)
Risorse in termini di organico dell'organismo designato o degli organismi designati
preposti alla promozione della parità di trattamento tra donne e uomini
Adeguate risorse in termini di organico rappresentano una condizione preliminare essenziale per
promuovere e tutelare efficacemente la parità di trattamento tra donne e uomini in conformità della
direttiva 2002/73/CE;
(3)
Integrazione di genere
Gli impegni, le strutture e i metodi governativi per attuare l'integrazione di genere sono decisivi per
portare avanti con successo la parità di genere.
3.
RAMMENTANDO:
a)
l'impegno degli Stati membri a creare e rafforzare le strutture nazionali ed altri organi
governativi, in vista dell'integrazione di una prospettiva di genere nella legislazione e
nelle politiche pubbliche, nonché a generare dati e informazioni disaggregati per
sesso, ai fini della pianificazione e della valutazione, secondo quanto previsto nella
piattaforma d'azione di Pechino.
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b)
che nella piattaforma d'azione di Pechino gli Stati membri si sono impegnati a creare
e rafforzare istituzioni nazionali indipendenti per la tutela e la promozione dei diritti
umani delle donne, nonché a sviluppare meccanismi di esame e controllo delle
legislazioni intese a combattere la discriminazione basata sul sesso sul mercato del
lavoro;
c)
che la direttiva 2002/73/CEE 1 fa obbligo agli Stati membri di designare e
predisporre uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno
della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso;
d)
l'impegno degli Stati membri di provvedere affinché gli organismi e le strutture
responsabili per la parità di genere dispongano delle risorse e capacità umane e
finanziarie necessarie per funzionare efficacemente;
e)
che il Consiglio europeo, nell'adottare il Patto europeo per la parità di genere il
23/24 marzo 2006, ha incoraggiato azioni a livello di Stati membri e di UE intese a
rafforzare la governance mediante l'integrazione di genere e un migliore controllo;
4.
RICONFERMA la duplice strategia dell'UE nel settore della parità di genere, basata
sull'integrazione di genere, ovverossia la promozione della parità di genere in tutte le
politiche e attività settoriali, nonché su misure specifiche;
5.
PRENDE ATTO della relazione riguardante i meccanismi istituzionali per la promozione
della parità di genere, presentata dalla presidenza finlandese dell'UE, nonché dei tre
indicatori per il futuro follow-up della piattaforma d'azione di Pechino riguardanti il settore
critico dei meccanismi istituzionali per il progresso delle donne;
6.
ACCOGLIE CON FAVORE il fatto che gli Stati membri abbiano progredito nella
realizzazione dell'obiettivo strategico della piattaforma riguardante la creazione e il
rafforzamento delle strutture nazionali o degli organismi governativi per la promozione
della parità di genere;
7.
INCORAGGIA gli Stati membri, nei casi in cui gli obiettivi non siano stati pienamente
conseguiti, a adottare misure volte a rafforzare gli organi governativi preposti alla parità di
genere e ad assumere adeguate iniziative, in particolare portandoli al più alto livello
governativo possibile e dotandoli di adeguate risorse umane e finanziarie;
1
Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che
modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di
trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione
e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269 del 5.10.2002).
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8.
INCORAGGIA gli Stati membri che ancora non vi hanno provveduto ad adottare,
monitorare e valutare i piani d'azione nazionali o una serie di obiettivi strategici di alto
livello per la parità di genere, nonché a riferire regolarmente agli organi legislativi in
merito ai progressi compiuti nella promozione della parità di genere per potenziare la
gestione responsabile e la visibilità delle politiche, nonché per promuovere il
coinvolgimento attivo della società civile e delle parti sociali nella promozione della parità
di genere;
9.
RICONOSCE che gli Stati membri hanno coinvolto attori della società civile, quali le
ONG femminili, altre organizzazioni non governative e le parti sociali, nei lavori per la
promozione della parità di genere a livello federale e/o nazionale e RACCOMANDA che
gli Stati membri proseguano nella loro attiva cooperazione con attori della società civile,
promuovendone altresì il coinvolgimento, nel perseguimento dell'uguaglianza tra donne e
uomini;
10.
ACCOGLIE con favore il fatto che un'ampia maggioranza degli Stati membri abbiano
designato organismi in conformità della direttiva 2002/73/CEE e INVITA gli Stati membri
che ancora non vi hanno provveduto ad ottemperare ai requisiti della suddetta direttiva;
ESORTA tutti gli Stati membri a dotare tali organismi di risorse finanziarie e di organico
adeguati specificamente dedicati alla parità di genere e INVITA la Commissione a
prendere in considerazione tali aspetti nelle sue relazioni periodiche sull'attuazione della
direttiva;
11.
SI COMPIACE del fatto che la maggior parte degli Stati membri abbiano stabilito obblighi
legali in materia di integrazione di genere o abbiano reso di fatto vincolanti le decisioni
assunte su tale tema e INCORAGGIA gli Stati membri che ancora non vi hanno
provveduto a impegnarsi fermamente a favore dell'integrazione di genere; INVITA tutti gli
Stati membri a monitorare e valutare l'attuazione concreta di tale impegno;
12.
RILEVA che, secondo quanto chiesto nella piattaforma d'azione, vari Stati membri hanno
istituito o rafforzato una struttura di coordinamento interministeriale incaricata di espletare
funzioni di integrazione di genere e INVITA gli Stati membri a sviluppare ulteriormente
strutture di coordinamento con un chiaro mandato di attuazione della strategia di
integrazione di genere nell'intera amministrazione governativa, ivi comprese le istituzioni
governative e pubbliche a livello regionale e locale, nonché a monitorarne le attività;
13.
RILEVA che, malgrado taluni progressi, le strutture e i metodi per l'integrazione di genere
debbono ancora essere istituiti o rafforzati, OSSERVA altresì che l'impegno formale e le
strutture formali per l'integrazione di genere non sono sufficienti e che è necessaria
un'azione concreta in tutti i pertinenti settori ed ESORTA in particolare tutti gli Stati
membri e la Commissione a migliorare e rafforzare la definizione e l'uso regolare di metodi
di integrazione, in particolare l'iscrizione nel bilancio delle questioni di genere e la
valutazione dell'impatto di genere in sede di elaborazione di normative, politiche,
programmi e progetti;
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14.
INCORAGGIA gli Stati membri e la Commissione a fornire agli uffici statistici a livello
nazionale e di UE un sostegno istituzionale e finanziario, in modo che tutte le pertinenti
statistiche ufficiali sulle persone siano rilevate, raccolte, analizzate e presentate in funzione
di sesso e età e rispecchino i problemi e le questioni connesse alla tematica "donne e
uomini" e alla promozione della parità di genere;
15.
STA VALUTANDO la possibilità di esaminare l'attuazione da parte degli Stati membri
della piattaforma d'azione di Pechino in materia di "Istruzione e formazione delle donne",
"Donne e povertà", nonché in collegamento con gli altri restanti settori che destano
preoccupazione;
16.
ESORTA gli Stati membri e la Commissione europea a tenere conto, se del caso, in altri
processi comunitari, delle questioni discusse nel contesto del follow up della piattaforma
d'azione di Pechino per le quali sono già stati adottati indicatori."
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–
UOMINI E PARITÁ DI GENERE - Conclusioni del Consiglio
In seguito alla conferenza su tale tema che la Presidenza ha tenuto a Helsinki il 5 e 6 ottobre 2006,
il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni su uomini e parità di genere.
"CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
1.
L'uguaglianza dei sessi costituisce un principio fondamentale dell'Unione europea, sancito
dal Trattato CE, e uno degli obiettivi della Comunità; è compito specifico della Comunità
tenere conto della parità tra uomini e donne in tutte le sue attività.
2.
Il Consiglio europeo di primavera, del 23 e 24 marzo 2006, ha affermato che politiche
volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e
la competitività e, in tale prospettiva, ha adottato il patto europeo per la parità di genere.
3.
Nella dichiarazione e nella piattaforma di azione ONU di Pechino, del 1995, per
l'emancipazione femminile, si incoraggiano gli uomini a partecipare alla promozione della
parità di genere; ciò è stato riaffermato nella discussione sul ruolo degli uomini e dei
giovani nel raggiungimento della parità di genere tenutasi nel 2004 in seno alla
Commissione sulla condizione femminile.
4.
La "Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" della Commissione
afferma che gli uomini continuano ad assumere meno responsabilità domestiche e familiari
delle donne, che la violenza basata sul genere è una violazione del diritto fondamentale alla
vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e che le attuali
strutture nei settori dell'istruzione, della formazione e della cultura mantengono stereotipi
sessisti.
5.
Nel 2005, il ruolo degli uomini nella promozione della parità di genere, con particolare
riguardo alla conciliazione del lavoro con la vita privata, è stato un settore prioritario nel
quadro del finanziamento di progetti legati alla strategia comunitaria in materia di parità
fra donne e uomini. La tematica "uomini e parità di genere" è stata trattata in una sezione a
sè stante della relazione annuale 2005 della Commissione europea sulla parità tra donne e
uomini, incentrata sulla conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Nel
luglio 2006, il comitato consultivo per la parità di genere ha espresso un parere sul ruolo
degli uomini nella promozione della parità di genere.
6.
Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha affermato che gli Stati
membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza
lavoro e sforzarsi, tenuto conto della domanda di strutture per la custodia dei bambini e
conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, per fornire, entro il 2010,
un'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età
dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
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7.
Le politiche volte a promuovere la parità di genere ed un'effettiva conciliazione tra vita
professionale e privata possono contribuire ad affrontare le sfide dei cambiamenti
demografici: invecchiamento della popolazione e basso tasso di fertilità nell'UE.
8.
Nell'UE permane un significativo differenziale salariale di genere dovuto a discriminazione
diretta contro le donne e a ineguaglianze strutturali, come la segregazione sessuale nel
mercato del lavoro.
9.
Negli Stati membri si registrano, a livello di rischi per la salute, differenze legate al sesso
che risultano gravose in termini sia economici sia umani. Gli stili di vita, che hanno un
impatto significativo sulla salute, sono influenzati da norme e concezioni relative al genere,
che possono variare a seconda che si tratti di donne o di uomini.
10.
Nell'ottobre 2006 la Presidenza finlandese dell'UE ha organizzato una conferenza di esperti
su scala europea sul tema "Uomini e parità di genere - Verso politiche di progresso".
Numerose altre Presidenze precedenti hanno tenuto conferenze sul tema della paternità e
sul ruolo degli uomini nella cura dei figli,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
1.
RILEVA che, per migliorare la condizione delle donne e promuovere la parità di genere,
occorrerebbe prestare maggiore attenzione alle modalità di coinvolgimento degli uomini
nella realizzazione della parità di genere, nonché al positivo impatto della parità di genere
sugli uomini e sul benessere della società nel suo insieme.
2.
PRENDE ATTO che tra uomini e donne permangono disuguaglianze e squilibri basati sul
sesso; SOTTOLINEA che la partecipazione di uomini adulti e ragazzi alla realizzazione
della parità di genere deve essere coerente con l'emancipazione delle donne e delle ragazze,
e che le risorse per iniziative a favore della parità di genere destinate a uomini adulti e
ragazzi non dovrebbero compromettere le iniziative per la parità di opportunità e di risorse
per donne e ragazze.
3.
CONFERMA l'importanza di un'attuazione efficace e globale della strategia di
integrazione di genere, che implica la presa in considerazione degli interessi e delle
esigenze tanto degli uomini quanto delle donne, per migliorare l'adeguatezza, la qualità e
l'efficacia di politiche e misure destinate alla parità di genere.
4.
RICONOSCE che gli aspetti connessi alla tematica "uomini e parità di genere" non sono
stati ancora considerati nella loro interezza e che siffatta tematica non dovrebbe limitarsi
alla conciliazione tra vita professionale e privata.
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5.
RICONOSCE la necessità di definire misure adattate alle specifiche situazioni che
sperimentano uomini e donne appartenenti a diversi gruppi o aventi diversi vissuti, a
seconda di fattori quali situazione familiare, età, condizioni di salute, appartenenza etnica,
origine sociale, orientamento sessuale, disabilità, ecc.
6.
INCORAGGIA il futuro Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e i diversi organismi
nazionali attivi in materia di parità di genere ad indagare come le varie circostanze,
opportunità, strutture e politiche incidono sia sugli uomini che sulle donne, sia sui ragazzi
che sulle ragazze.
7.
INCORAGGIA lo sviluppo, sin dai primi contesti prescolastici e scolastici, di pratiche
pedagogiche intese ad eliminare gli stereotipi sessisti, prestando attenzione anche a metodi
e strumenti educativi che migliorino la capacità e le potenzialità dei ragazzi e degli uomini
adulti di prendersi cura di se stessi e di altri come mezzo per contribuire a una
partecipazione equilibrata dei due sessi alla società.
8.
INCORAGGIA gli Stati membri a rivolgere attenzione alla promozione della parità di
genere e all'atteggiamento degli uomini verso di essa, mediante dibattiti e informazioni
sugli stereotipi sessisti e sui rapporti tra uomini e donne, specialmente per quanto riguarda
i giovani.
9.
SOLLECITA gli Stati membri a rafforzare le strutture istituzionali per la promozione della
parità di genere sia nel settore pubblico che in quello privato, e a sostenere anche la
partecipazione degli uomini a tale promozione.
10.
SOLLECITA la Commissione e gli Stati membri a garantire pari opportunità di carriera
per entrambi i sessi, tenendo conto del predominio maschile nelle posizione di
responsabilità, e a adottare misure intese ad incoraggiare i ragazzi e gli uomini adulti a
scegliere un'istruzione e un'occupazione in settori in cui predomina la presenza femminile
e viceversa al fine di eliminare la segregazione sessuale nel mercato del lavoro; in tale
contesto, INVITA gli Stati membri e la Commissione ad adottare azioni concrete intese
all'eliminazione del differenziale salariale di genere.
11.
SOTTOLINEA che il riconoscimento della dimensione di genere nel settore sanitario
rappresenta una componente fondamentale delle politiche sanitarie dell'UE e che i progetti
e i servizi di promozione della salute dovrebbero essere adeguati in funzione delle
necessità delle donne o degli uomini, a seconda dei casi.
12.
RICONOSCE che la grande maggioranza degli atti di violenza a sfondo sessuale sono
perpetrati da uomini; SOLLECITA gli Stati membri e la Commissione a combinare misure
punitive contro i responsabili di tali atti con misure preventive destinate specialmente ai
giovani e ai ragazzi e a istituire programmi specifici tanto per le vittime quanto per i
colpevoli, in particolare nel caso di violenza domestica.
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13.
RICONOSCE l'importanza di porre in essere un'ampia gamma di politiche di conciliazione
della vita professionale e della vita privata destinate sia agli uomini sia alle donne a tutti i
livelli di occupazione, tenendo conto della grande varietà di tipologie familiari della
società odierna e dei primari interessi del fanciullo, in modo da sostenere una pari
condivisione di responsabilità e di incombenze domestiche e di cura tra donne e uomini.
14.
SOLLECITA gli Stati membri ad accelerare i progressi verso il raggiungimento degli
obiettivi di Barcellona sulle strutture per la custodia dei bambini entro il 2010, e ad
adottare misure concrete per incoraggiare gli uomini a condividere con le donne le
responsabilità genitoriali e altre responsabilità di cura dei figli, incoraggiandoli a usufruire
dei loro diritti a periodi di congedo per motivi familiari, anche tramite lo sviluppo dei
diritti al congedo parentale per i padri, di incentivi finanziari e di iniziative di informazione
e di sensibilizzazione.
15.
RICONOSCE il ruolo cruciale che i partner sociali e le aziende svolgono nelle politiche di
conciliazione, nel promuovere programmi di sensibilizzazione nelle aziende e
nell'adozione di formule di lavoro flessibili, specialmente da parte di uomini, anche in
professioni a maggioranza maschile.
16.
INVITA gli Stati membri a prestare attenzione, nell'intraprendere misure e progetti di
promozione della parità di genere, a tenere conto di ambedue i sessi.
17.
INVITA gli Stati membri e la Commissione a individuare le questioni e le sfide da
affrontare riguardo a uomini e parità di genere, sviluppando ulteriormente la ricerca
correlata al genere e lo scambio di buone pratiche, specialmente al fine di potenziare la
partecipazione attiva e l'impegno degli uomini nelle politiche a favore della parità di
genere a livello nazionale e di Unione europea, e anche al fine di sviluppare maggiore
comprensione dei processi che portano a squilibri nella distribuzione dei poteri
decisionali."
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–
DAPHNE III
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico ai fini dell'adozione di una posizione comune sulla
decisione che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Lotta alla violenza
(Daphne)" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (15869/06).
Il testo approvato è il risultato di negoziati informali con il Parlamento europeo.
Il programma persegue l'obiettivo specifico di prevenire e combattere tutte le forme di violenza che
si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo
sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo
sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio.
Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito tra l'altro mediante i seguenti provvedimenti:
• assistendo e incoraggiando le ONG e altre organizzazioni attive in questo settore;
• sviluppando e attuando misure di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici;
• diffondendo i risultati ottenuti nell'ambito dei due precedenti programmi Daphne;
• individuando e rafforzando le misure che contribuiscono al trattamento positivo delle persone
vulnerabili alla violenza, seguendo un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne
promuova il benessere e l'autorealizzazione;
• elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibilizzazione per quanto riguarda la
prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne;
• studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società
nel suo insieme, compresi i costi sociali, economici e relativi all'assistenza sanitaria, al fine di
combattere le origini della violenza a tutti i livelli della società;
• sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e programmi
d'intervento per gli autori delle violenze, garantendo nel contempo la sicurezza delle vittime;
• adottando misure specifiche della Commissione;
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• adottando progetti specifici transnazionali di interesse comunitario con la partecipazione di
almeno due Stati membri alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali.
Il finanziamento comunitario può assumere une delle seguenti forme giuridiche: sovvenzioni e
contratti di appalto pubblico.
Il programma sarà aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private
(autorità locali al livello appropriato, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a
prevenire e combattere la violenza. Esso è aperto anche a partecipanti di vari paesi terzi, quali i
paesi candidati, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi EFTA.
Tale programma specifico è integrato da altri programmi specifici nell'ambito del programma
generale "Diritti fondamentali e giustizia", in particolare il programma specifico "Diritti
fondamentali e cittadinanza" nonché i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e
"Solidarietà e gestione dei flussi migratori".
Il Consiglio ha approvato un bilancio di 116,85 milioni di EUR per il periodo 2007-2013, come
proposto dalla Commissione per il programma Daphne III.
Base giuridica proposta: articolo 152 del trattato; maggioranza qualificata per una decisione del
Consiglio e applicazione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo. Il Parlamento
europeo ha reso il suo parere in prima lettura il 5 settembre 2006.
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–
TRASFERIBILITA' DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE
In attesa del parere del Parlamento europeo in prima lettura, il Consiglio ha preso atto della
relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (15125/06) e ha proceduto ad un dibattito orientativo
su un progetto di direttiva relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione
complementare.
Il dibattito ha riguardato, tra l'altro, i quesiti seguenti:
Trasferimento
–
Quale importante passo ulteriore per facilitare la mobilità dei lavoratori nell'Unione
europea, dovrebbe la direttiva incentrarsi sui criteri di acquisizione nonché sulla
salvaguardia dei diritti a pensione attraverso un equo trattamento dei diritti in sospeso?
–
Dovrebbe la direttiva comprendere disposizioni sulla trasferibilità?
Regimi pensionistici complementari da contemplare nella direttiva
–
Tenuto conto della combinazione di un lungo periodo transitorio e della proposta
esclusione di taluni regimi, quanto dovrebbe durare il periodo transitorio per permettere ai
regimi pensionistici complementari di adeguarsi alle nuove norme?
Data la crescente importanza dei regimi pensionistici complementari ai fini della copertura del
rischio associato all'invecchiamento negli Stati membri, la proposta della Commissione si prefigge
di facilitare la libertà di circolazione dei lavoratori sia attraverso gli Stati membri sia nel territorio di
uno Stato membro sopprimendo disposizioni restrittive connesse con regimi pensionistici
complementari che possono limitare le opportunità dei lavoratori mobili di costituire diritti
pensionistici sufficienti nel corso della loro vita lavorativa.
La proposta cerca inoltre di garantire che i lavoratori ricevano informazioni appropriate sui loro
diritti a pensione complementare in caso di mobilità professionale.
Al termine del dibattito la presidenza ha concluso che:
–
tutte le delegazioni possono sostenere l'obiettivo globale del progetto di direttiva di
facilitare la mobilità dei lavoratori;
–
la maggioranza del Consiglio ritiene che la direttiva debba incentrarsi sui criteri di
acquisizione nonché sulla salvaguardia dei diritti a pensione attraverso un equo trattamento
dei diritti in sospeso;
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–
occorrerebbe trovare un equilibrio tra la massima portata possibile della direttiva e un
periodo transitorio sufficientemente lungo per consentire ai regimi pensionistici di
adeguare le loro norme;
–
alcune delegazioni deplorano tuttavia la soppressione nel testo della trasferibilità dei diritti
a pensione;
–
nondimeno, invece di inserire i trasferimenti nella direttiva, si potrebbero valutare altre
modalità di miglioramento della trasferibilità, anche a titolo volontario.
Base giuridica proposta: articoli 42 e 94 del trattato; unanimità per una decisione del Consiglio e
applicazione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo.
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–
COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
–
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
–
modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 e determinazione del contenuto
dell'allegato XI di tale regolamento
In attesa del parere del Parlamento europeo in prima lettura, il Consiglio ha convenuto orientamenti
generali parziali1 sulle parti relative alle prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai
superstiti di due progetti di regolamento che, rispettivamente, stabiliscono modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/20042 (15600/06) e determinano il contenuto dell'allegato XI
(15598/06) di tale regolamento.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha costituito la prima fase di un processo inteso a modernizzare e a
semplificare le norme UE sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, che mirano a
consentire ai cittadini dell'UE di circolare liberamente in Europa, pur mantenendo i rispettivi diritti
alle prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni sanitarie, pensioni, indennità di disoccupazione,
ecc.). Il processo in questione deve essere completato con l'adozione di un regolamento di
applicazione3, che sostituisca il regolamento (CEE) n. 574/72, e di un regolamento che stabilisca le
disposizioni riguardanti aspetti particolari delle legislazioni di singoli Stati membri che formeranno
il contenuto dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/20044; le proposte corrispondenti sono
attualmente all'esame.
Base giuridica proposta: articoli 42 e 308 del trattato – unanimità richiesta per una decisione del
Consiglio e applicazione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo.
1
2
3
4
L'esame delle proposte proseguirà sotto le future presidenze.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004 + rettifica GU L
200 del 7.6.2004.
Cfr. articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Cfr. articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004.
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VARIE
1.
Proposta di regolamento sui medicinali per terapie avanzate (15310/06)
–
2.
Pandemia di influenza (16006/06)
–
3.
7.
Intervento della Commissione sull'attuazione del piano d'azione
Libro verde della Commissione "Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una
strategia sulla salute mentale per l’Unione europea" (15846/06)
–
6.
Intervento della Commissione
Comunicazione della Commissione sulla lotta contro l’HIV/AIDS nell’Unione europea e
nei paesi vicini, 2006-2009 (15850/06)
–
5.
Intervento della Commissione e della presidenza
Forum farmaceutico (15842/06)
–
4.
Relazione sull'avanzamento dei lavori
Intervento della Commissione sul processo di consultazione
Comunicazione della Commissione concernente la proroga e l'estensione provvisorie del
mandato del Comitato di sicurezza sanitaria nella prospettiva di un futuro riesame generale
delle strutture di gestione delle minacce sanitarie a livello dell'Unione europea (15561/06)
–
Intervento della Commissione
–
Intervento della delegazione UK che ha illustrato la sua esperienza riguardo alla
diffusione delle informazioni in un recente caso di contaminazione con radiazioni di
polonio 210.
Salute nel mondo del lavoro (opuscolo consultabile presso il segretariato del Servizio
stampa)
–
Intervento della presidenza
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8.
Esame dei programmi nazionali di riforma
–
9.
Comunicazione della Commissione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: I
servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea" (9038/06)
–
10.
Relazione del comitato per l'occupazione
Relazione del comitato per la protezione sociale
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
–
Informazione orale della presidenza, la quale ha annunciano che Vilnius (Lituania) è
stata scelta come sede dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
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ALTRI PUNTI APPROVATI
SALUTE
Conferenza sulla pandemia di influenza aviaria e umana
Il Consiglio ha preso atto dei progressi compiuti riguardo al testo del progetto di dichiarazione di
Bamako e ha approvato un progetto di dichiarazione dell'UE da adottare in sede di quarta
conferenza internazionale dei donatori sulla pandemia di influenza aviaria e umana, che si terrà a
Bamako (Mali) dal 6 all'8 dicembre 2006.
POLITICA DEI CONSUMATORI
Pubblicità ingannevole e comparativa
Il Consiglio ha adottato la direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione
codificata) (PE-CONS 3641/06).
La direttiva codifica e abroga la direttiva 84/450/CEE; sostituisce i vari atti in essa incorporati,
raggruppandoli e apportandovi unicamente le modifiche necessarie per l'operazione stessa di
codificazione.
POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA
Repubblica democratica del Congo - missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL
"Kinshasa")
Il Consiglio ha adottato l'azione comune che modifica l'azione comune 2004/847/PESC
concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata
di polizia (EUPOL "KINSHASA") (15194/06).
L'azione comune proroga il rafforzamento temporaneo della missione di polizia dell'Unione
europea a Kinshasa (EUPOL "Kinshasa") fino la 31 dicembre 2006.
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Nell'azione comune 2006/300/PESC del 21 aprile 2006 si prevedeva che l'EUPOL "Kinshasa"
fosse temporaneamente rafforzata per un periodo massimo di cinque mesi durante il processo
elettorale. Vi si prevedeva inoltre che il rafforzamento iniziasse al più tardi un mese prima della
data di inizio del periodo elettorale.
EUPOL "Kinshasa" è stata avviata nel gennaio 2005 con funzioni di controllo, guida e consulenza
nella creazione e nello sviluppo dell'unità integrata di polizia a Kinshasa
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Balcani occidentali – Proroga della Missione di vigilanza dell'Unione europea
Il Consiglio ha adottato l'azione comune che modifica il mandato della Missione di vigilanza
dell'Unione europea (EUMM) nei Balcani occidentali e lo proroga sino al 31 dicembre 2007
(14885/06).
L'azione comune modifica l'azione comune 2002/921/PESC al fine di continuare le attività a
sostegno della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali, concentrandosi in
particolare sugli sviluppi politici e di sicurezza nel Kosovo e in Serbia, e nelle zone limitrofe che
potrebbero subire conseguenze in caso di sviluppi negativi nel Kosovo.
Saranno assegnati 2,3 milioni di EUR, destinati a coprire la spesa connessa alla missione nel 2007.
Questo importo coprirà altresì la spesa relativa alla convenuta conclusione dell'EUMM entro la
fine del 2007.
Il Consiglio ha conseguentemente adottato la decisione che proroga il mandato del capo
dell'EUMM, sig.ra Maryse Daviet, sino al 31 dicembre 2007 (14658/06).
RELAZIONI ESTERNE
Kosovo - Assistenza finanziaria dell'UE
Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria
eccezionale al Kosovo un’assistenza finanziaria eccezionale per un importo massimo di 50 milioni
di EUR al fine di alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo, sostenere lo sviluppo di un quadro
economico e di bilancio solido, facilitare la continuazione e il rafforzamento delle funzioni
amministrative essenziali e far fronte alle esigenze in termini di investimenti pubblici (14677/06).
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Cooperazione con il Canada
Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il
governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore,
della formazione e della gioventù (10924/06).
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze - Rifusione della legislazione*
Il Consiglio ha adottato il regolamento che provvede alla rifusione del regolamento 302/93 relativo
all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze al fine di chiarire e
semplificare la legislazione in questo settore (3648/06 e 15558/06 ADD1).
L'Osservatorio, avente sede a Lisbona, è stato istituito nel 1993 per fornire alla Comunità e agli
Stati membri informazioni concrete, obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul
fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.
(http://www.emcdda.europa.eu)
Progetto di bilancio dell'UE per l'esercizio 2007
Il Consiglio ha proceduto alla seconda lettura del progetto di bilancio generale dell'UE per
l'esercizio 2007, in seguito alla conferma da parte del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, a
maggioranza qualificata, delle conclusioni della riunione di concertazione con i rappresentanti del
Parlamento europeo in data 21 novembre, messe a punto nella riunione a tre, ParlamentoConsiglio-Commissione, del 28 novembre (15638/06).
Il Consiglio ha inoltre approvato il progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio 2006 dell'UE, la
lettera rettificativa riveduta n. 2 e la lettera rettificativa n. 3 al progetto di bilancio per l'esercizio
2007 e ha messo a verbale dichiarazioni riguardanti:
–
le assunzioni connesse gli allargamenti del 2004 e del 2007, le tre nuove agenzie previste
nel bilancio 2007 (Agenzia europea delle sostanze chimiche, Istituto europeo per
l’uguaglianza di genere, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.) e il
programma LIFE PLUS (dichiarazioni comuni);
–
gli stanziamenti di pagamento, gli anticipi per il periodo 2007-2013 e i progetti pilota e le
azioni preparatorie 2007 (dichiarazioni del Consiglio);
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Il Consiglio ha chiesto alla presidenza di trasmettere i pertinenti documenti di bilancio al
Parlamento europeo.
Il bilancio per l'esercizio 2007 sarà il primo a riguardare un'Unione europea che comprende 27 Stati
membri, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania il 1° gennaio. Sarà inoltre il primo
bilancio nell'ambito del quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013.
ALLARGAMENTO
Documento di viaggio provvisorio
I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la
decisione che adegua la decisione 96/409/PESC, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un
documento di viaggio provvisorio per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania
all'Unione europea.
SVILUPPO
Proroga della convenzione sull'aiuto alimentare
Il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione a votare a nome della Comunità
europea a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un ulteriore
periodo di un anno, ossia sino al 30 giugno 2008, a condizione che resti in vigore per lo stesso
periodo la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (15380/06).
Una proposta di proroga della convenzione sarà presentata alla prossima riunione del comitato per
l'aiuto alimentare, in data 5 dicembre, affinché sia adottata.
La convenzione sull'aiuto alimentare è stata conclusa dalla Comunità con decisione 2000/421/CE
(GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37) e prorogata con decisioni del comitato per l'aiuto alimentare nel
giugno 2002, nel giugno 2003 e nel giugno 2005; resterà pertanto in vigore sino al 30 giugno
2007.
PESCA
Accordo di pesca CE-Mauritania
Il Consiglio ha adottato il regolamento che approva l’accordo di partenariato con la Mauritania nel
settore della pesca. (13256/06).
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L' accordo di partenariato con la Mauritania prevede una migliore cooperazione economica,
finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca onde garantire la conservazione e lo
sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nonché associazioni tra imprese intese a sviluppare,
nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.
L'accordo di partenariato è concluso per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° agosto 2006.
Contiene un protocollo, firmato per un periodo di due anni, che può essere tacitamente rinnovato
due volte.
Il contributo finanziario a norma del protocollo è fissato a 86 milioni di EUR all'anno per le
possibilità di pesca, di cui 11 milioni di EUR all'anno saranno destinati a sostenere l’applicazione
della politica nazionale della pesca.
Le possibilità di pesca previste dall'accordo di partenariato sono ripartite in undici categorie. Per
ciascun periodo di licenza vi sono le seguenti condizioni:
–
crostacei (ad eccezione di aragoste e granchi): capacità massima autorizzata 9 440 GT;
–
pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello:
capacità massima autorizzata 3 600 GT;
–
cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino 2 324
GT;
–
pescherecci da traino per la pesca di specie demersali diverse dal nasello 750 GT;
–
cefalopodi: capacità massima autorizzata 18 600 GT per 43 licenze;
–
aragoste: capacità massima autorizzata 300 GT per ciascuna categoria;
–
tonni: al massimo 36 licenze per le tonniere con reti a circuizione e 31 licenze per tonniere
con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie, complessivamente;
–
pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: al massimo 22 licenze;
–
navi per la pesca pelagica fresca: capacità massima autorizzata 15 000 GT/mese in media
annua.
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ENERGIA
Relazioni con il Kazakhstan
Il Consiglio ha approvato il testo riveduto del memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore
energetico tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan.
AMBIENTE
Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura
Il Consiglio ha adottato la direttiva relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla
molluschicoltura (versione codificata) (PE-CONS 3640/06).
La direttiva codifica e abroga la direttiva 79/923/CEE, sostituisce i vari atti in essa incorporati,
raggruppandoli e apportandovi unicamente le modifiche necessarie per l'operazione stessa di
codificazione.
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Diritto di noleggio, diritto di prestito
Il Consiglio ha adottato la direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)(PECONS 3642/06).
La direttiva codifica e abroga la direttiva 92/100/CEE, sostituisce i vari atti in essa incorporati,
raggruppandoli e apportandovi unicamente le modifiche necessarie per l'operazione stessa di
codificazione.
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Durata di protezione del diritto d'autore
Il Consiglio ha adottato la direttiva concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di
alcuni diritti connessi (versione codificata) (PE-CONS 3643/06).
La direttiva codifica e abroga la direttiva 93/98/CEE, sostituisce i vari atti in essa incorporati,
raggruppandoli e apportandovi unicamente le modifiche necessarie per l'operazione stessa di
codificazione.
NOMINE
Comitato delle regioni
Il Consiglio ha adottato la decisione che nomina il sig. Jordi Hereu i Boher, sindaco della città di
Barcellona, membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Joan Clos i Matheu
per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2010.
15487/06 (Presse 330)
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