COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza
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CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ICI TARSU, DI ALTRE ENTRATE, DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE
E AL C.d.S., DI SERVIZI ACCESSORI, DI SUPPORTO E
COMPLEMENTARI ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA-VOLONTARIA, NONCHE’ SERVIZI E
APPLICATIVI PER PARTITE DI TRIBUTI NON RISCOSSI.
Art. 1 - Norme che regolano la gestione e l'affidamento della Concessione
La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili e la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani,
in particolare:
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992. n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- Legge 27/7/2000 n. 212 (statuto del contribuente);
- D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i.,
- DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i,
- D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e s.m.i,
- D. Lgs. 13/4/1999 n. 112 e s.m.i.,
- Vigenti regolamenti comunali in materia.
Art. 2 – Oggetto:
Formano oggetto del capitolato:
- A. l’affidamento e lo svolgimento di attività accessorie, di supporto e complementari alla
riscossione ordinaria volontaria ICI-TARSU;
- B. l’affidamento e la gestione in concessione del servizio Riscossione coattiva Ici e Tarsu,
nonché servizi e applicativi per tributi non riscossi o inesigibili.
- C. l’affidamento e la gestione in concessione della riscossione coattiva sanzioni
amministrative e per violazione al codice della strada, nonché servizi e applicativi per altre
entrate non riscosse o inesigibili.
Art. 3 - Attività accessorie, di supporto e complementari alla riscossione ordinaria –
volontaria ICI TARSU (di cui al punto A dell’art.2)
creazione ed aggiornamento costante della Banca Dati ICI e TARSU dei
soggetti passivi dell’imposta contenente:
o le unità immobiliari implementati con le relative risultanze Catastali;
o le denunce/comunicazioni presentate dai contribuenti e assistenza degli
stessi;
o i versamenti eseguiti dai contribuenti con l’indicazione della tipologia
di versamento (acconto, saldo, unica soluzione, ravvedimento operoso);
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predisposizione, stampa e postalizzazione di appositi bollettini di pagamento
precompilati, con comunicazione informativa;
servizio di rilevazione dei dati e dei versamenti volontari effettuati dai
contribuenti per implementarli bonificati negli archivi d’imposta;
allestimento e fornitura supporti e servizi per rendicontazione analitica degli
incassi e per la loro contabilizzazione;
allestimento e fornitura opuscolo informativo, cartaceo (in congrue copie) per i
contribuenti, sulle imposte, tasse e tributi comunali, nonché su supporto
informatico da immettere sul sito web del comune, preconcordato con l’Ente.
Le attività di cui al presente articolo sono dettagliatamente descritte nel seguito.
3.1 - Per I.C.I. (Ordinaria – volontaria):
3.1.1 - Versamenti
- Acquisizione dell’archivio dei dati dei versamenti volontari per
autoliquidazione (comunque effettuati ed eventualmente da caricarsi e
digitalizzare a cura e spese del concessionario quelli disponibili su supporti
cartacei e/o estraendoli da elenchi agli atti dell’Ente o dalle segnalazioni di
versamento su F24), relativi ai contribuenti Ici dell’anno precedente.
Operazioni di aggiornamento degli indirizzi dei contribuenti. Servizio di
predisposizione-stampa ed invio, a cura e spese dell’aggiudicatario, entro il 15
maggio di ogni anno d’imposta, nota informativa - avviso di scadenza
pagamento (preconcordata col comune) con relativi bollettini di c/c pt,
conformi al modello stabilito per legge, intestati al Comune (almeno 3,
precompilati e senza importo da pagare, due per gli acconti e uno per il
versamento in unica soluzione). Fornire al Comune un congruo numero di
bollettini di c/c postali per il versamento Ici. Riscontro versamenti con loro
scannerizzazione (o lettura con supporto ottico) - digitalizzazione ed
immissione negli archivi d’imposta propri e dell’Ente, riscontro versamenti
effettuati con altri mezzi o modalità, loro caricamento/immissione negli
archivi d’imposta propri e dell’Ente. Riproduzione/riporto di tutti i versamenti
d’imposta (tramite c/c pt ed altri mezzi), comunque effettuati dai contribuenti,
in prospetto analitico dettagliato delle singole voci e dei dati dei versamenti,
in formato excel ed in formato utile secondo il tracciato ministeriale per la
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le comunicazioni
annuali, nonché in formato tale da consentire l’estrazione dei dati per
eventualità finalità statistiche, di previsioni di gettito e per eventuali
comunicazioni agli organi ministeriali e/o di controllo competenti.
Rilevazione di anomalie o carenza dati sui versamenti, segnalazione e loro
bonifica. Ogni dieci giorni saranno rilevati, presso il comune, dalla ditta
aggiudicataria, i versamenti pervenuti. Fornitura supporto completo e
aggiornato per rendicontazione mensile (entro il giorno 20 del mese
successivo a quello dei versamenti) e annuale (entro il 31 gennaio di ogni
anno) anche su web, con possibilità di interrogazione dell’archivio dei
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versamenti on-line secondo diverse chiavi di ricerca e fornitura trimestrale al
Comune di un Cd-Rom autoconsultante contenente tutti i dati dei
versamenti, nonché la riproduzione dei bollettini di versamento su c/c.
Fornitura prospetto dati per rendicontazione all’Ifel con quantificazione del
contributo nella misura dovuta su quanto incassato. E’ a cura del Comune il
versamento del contributo suddetto.
3.1.2 - Dichiarazioni
- Caricamento a cura dell’aggiudicatario anche con scannerizzazione (o lettura
con supporto ottico) digitalizzazione delle dichiarazioni e comunicazioni
d’imposta presentate e caricamento/immissione negli relativi archivi propri e
del Comune, con possibilità di interfacciamento con la banca dati Tarsu.
Riproduzione/riporto dei dati delle dichiarazioni e comunicazioni in prospetto
analitico e dettagliato in formato excel, nonché in formato e supporto tale da
consentire l’estrazione dei dati per eventuali finalità statistiche, di previsioni
di gettito e per eventuali comunicazioni, nei tracciati previsti, agli organi
ministeriali e/o di controllo competenti. Processi di integrazione degli archivi
d’imposta con l’Anagrafe tributaria. Rilevazioni di anomalie o carenza dati
sulle dichiarazioni, segnalazione e loro bonifica.
3.2 - Per TARSU (ordinaria-volontaria)
3.2.1 - Versamenti
Presa d’atto delle anagrafiche dei contribuenti Tarsu o eventuale Tia e relativa
lista di carico, operazioni di aggiornamento degli indirizzi degli utenti,
allestimento, stampa ed invio a mezzo posta, a cura e spese della ditta
aggiudicataria, avvisi di pagamento (preconcordati col comune) con relativi
bollettini (almeno 5 esemplari precompilati – di cui 4 per le rateizzazioni e 1
per il pagamento in unica soluzione) di c/c pt. . I bollettini dovranno essere
spediti almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata di pagamento.
La scadenza della prima rata di pagamento della tassa di norma dovrebbe
coincidere con la data del 30 di aprile di ogni anno, salvo che le tariffe annuali
siano determinate dall’Ente successivamente al 31 marzo, nel qual caso sarà
appositamente segnalata, in tempo utile, la diversa data di scadenza). Fornire
al Comune un congruo numero di bollettini di c/c postali per il versamento
Tarsu. Riscontro versamenti con loro scannerizzazione (o lettura con supporto
ottico) - digitalizzazione ed immissione negli archivi d’imposta propri e
dell’Ente, riscontro versamenti effettuati con altri mezzi o modalità, loro
caricamento/immissione in detti archivi d’imposta propri e dell’Ente.
Riproduzione/riporto di tutti i dati dei versamenti d’imposta (c/c pt, o altri
mezzi), comunque effettuati dai contribuenti, in prospetto analitico dettagliato
delle singole voci dei versamenti, in formato excel, nonché in formato tale da
consentire l’estrazione dei dati per eventualità finalità statistiche, di
previsioni di gettito e per eventuali comunicazioni, nei tracciati previsti, agli
organi ministeriali e/o di controllo competenti. Rilevazione di anomalie o
carenza dati sui versamenti, segnalazione e loro bonifica. Ogni dieci giorni
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saranno rilevati, presso il comune, dalla ditta aggiudicataria i versamenti
pervenuti. Segnalazioni degli avvisi impagati e/o restituiti, per mancato
recapito, con relativa distinta-prospetto cartaceo ed in formato excel o
specificamente indicati e richiesti dall’Ente per la circostanza, separati con di
distinguo analitico degli impagati (versamenti non effettuati) dagli avvisi non
recapitati. Fornitura al Comune di supporto completo e aggiornato dei dati di
versamento per rendicontazione mensile (entro il giorno 20 del mese
successivo a quello dei versamenti) e annuale (entro il 31 gennaio di ogni
anno) anche su web, con possibilità di interrogazione dell’archivio dei
versamenti on-line, secondo diverse chiavi di ricerca e, fornitura trimestrale
al Comune di un Cd-Rom autoconsultante contenente i dati e la riproduzione
dei versamenti, nonché fornitura supporto contenente i dati dettagliati
riferiti tributo provinciale ambiente con resoconto cartaceo, per il
riversamento trimestrale del dovuto all’Amministrazione Provinciale a
cura del Comune e per la quantificazione della commissione dello 0,30%,
di spettanza comunale, calcolata su detto tributo provinciale.
Per il passaggio dal regime Tarsu a quello della nuova Tia.
Assistenza e supporto nella fase di passaggio dal sistema impositivo Tarsu
a quello della nuova Tia, con conseguente allineamento ed adeguamento
dei dati per il travaso nel software dell’Ente.
3.2.2 - Dichiarazioni
-
Caricamento a cura del concessionario, anche con scannerizzazione (o lettura
con supporto ottico), e digitalizzazione delle dichiarazioni e comunicazioni
d’imposta presentate, implementate degli identificativi catastali immobiliari,
con possibilità d'interfacciamento con la banca dati Ici, e immissione nei
relativi archivi propri e del Comune. Riproduzione/riporto dei dati delle
dichiarazioni in prospetto analitico e dettagliato in formato excel, nonché in
formato tale da consentire l’estrazione dei dati per eventualità finalità
statistiche, di previsioni di gettito e per eventuali comunicazioni agli organi
ministeriali e/o di controllo competenti e comunque con supporto informatico
contenente i dati in formato utile secondo il tracciato ministeriale per la
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le comunicazioni
annuali. Processi di integrazione degli archivi d’imposta con l’Anagrafe
tributaria. Rilevazione di anomalie o carenza dati sulle dichiarazioni,
segnalazione e loro bonifica.
3.3 - Servizi comuni per Ici e Tarsu per la riscossione ordinaria-volontaria
1. La riscossione ordinaria/volontaria delle entrate Ici – Tarsu/Tia sarà effettuata su
conti di esclusiva titolarità dell’Ente.
2. L’Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria gli atti e i documenti necessari in
suo possesso o di sua disponibilità. La rilevazione e riproduzione di atti e documenti sarà
effettuata con risorse umane e strumentali dell’aggiudicatario.
3. Il compenso/aggio in favore della ditta aggiudicataria, per i servizi attinenti la
riscossione ordinaria-volontaria, sarà liquidato e pagato dal Comune entro 30 giorni
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dalla data di presentazione di fattura trimestrale al protocollo dell’Ente completa di
prospetto riepilogativo delle riscossioni del trimestre stesso convalidato dall’Ente. La ditta
aggiudicataria segnalerà al Comune apposito conto corrente dedicato munito di tracciabilità su
cui effettuare i pagamenti.
4. Per l’ici e la Tarsu l’aggiornamento dei dati dei versamenti e delle dichiarazioni, a cura
della ditta aggiudicataria, negli archivi informatici dell’Ente andrà effettuato trimestralmente.
La ditta aggiudicataria fornirà al Comune la password di accesso ai programmi utilizzati per lo
svolgimento del servizio, al fine della consultazione online di tutti i dati.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno creazione e fornitura della banca dati completa ed
aggiornata dei contribuenti/utenti Ici-Tarsu, implementata con i relativi elementi identificativi
catastali degli immobili tassati, delle superfici e delle periodiche variazioni verificatesi e delle
imposte e tasse corrispondenti versate, in supporto cartaceo ed informatico compatibile con il
programmi dell’Ente. Tale supporto informatico dovrà consentire la ricerca per anno
d’imposta, per nominativo, per codice fiscale del contribuente e per dati catastali
dell’immobile tassato, nonché dei relativi dati di versamento dell’imposta o tassa
corrispondente. Entro lo stesso termine completare il trasferimento di tutti i dati dell’anno
precedente nei programmi dell’Ente.
Art. 4 - Riscossione coattiva Ici e Tarsu (di cui al punto B dell’art.2).
apertura sul territorio comunale di uno sportello al pubblico ( che curerà anche
le attività accessorie, di supporto e complementari alla riscossione ordinaria
volontaria) con gli stessi orari d’apertura del Comune, fornito di personale
(professionalmente preparato), di linea telefonica, di idonei, arredi, attrezzature
e strumentazioni informatiche e telematiche;
rilevazione delle pratiche presso il comune e formazione liste di carico dei
contribuenti morosi ed aggiornamento dei relativi indirizzi;
predisposizione sollecito bonario ed invio ai contribuenti, con fornitura
all’Ente di supporto cartaceo e informatico contenente il dettaglio dei solleciti
bonari inviati ai contribuenti;
predisposizione ingiunzione di pagamento o ruolo coattivo e notifica ai
contribuenti dei relativi atti (ingiunzioni o cartelle) nei termini di legge;
Consegna all’ente di supporto informatico da cui siano visualizzabili le
cartelle o ingiunzioni di pagamento;
rendicontazione bimestrale, cartacea e su supporto informatico, pagamenti da
ingiunzioni o da ruolo;
riscossione coattiva e giudiziale ai sensi del DPR 602/73 e R.D. n. 639/1910,
nonché procedure di recupero stragiudiziale, previo attività ricognitiva delle
posizioni debitorie soggettive, con rendicontazione bimestrale cartacea e su
supporto informatico;
per la riscossione coattiva della Tarsu, il supporto informatico da fornire
dovrà contenere i dati dei pagamenti riferiti al tributo provinciale ambiente,
con rendiconto cartaceo, per il riversamento bimestrale del dovuto
all’Amministrazione
Provinciale
di
Potenza,
completo
della
quantificazione della commissione del 0,30% di competenza comunale,
calcolata sull’importo del tributo provinciale. L’aggiudicatario dovrà
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provvedere, con la stessa periodicità dei versamenti in favore del comune,
al riversamento del dovuto al Tesoriere dell’Amministrazione Provinciale,
fornendo contestualmente rendicontazione cartacea e su supporto
informatico alla stessa Amministrazione. Al Comune andrà fornita copia
della quietanza di avvenuto versamento effettuato in favore della Provincia
e copia del relativo rendiconto;
per la riscossione coattiva dell’Ici, fornitura di supporto informatico e
cartaceo contenente i dati per rendiconto contributo dovuto all’Ifel;
procedure esecutive;
gestione del contenzioso con i contribuenti per la riscossione coattiva affidata
in concessione.
discarico partite inesigibili.
Art. 5 - Riscossione coattiva Sanzioni amministrative e per violazioni al codice della
strada (di cui al punto C dell’art.2)
apertura sul territorio comunale di uno sportello al pubblico con gli stessi orari
d’apertura del Comune ( trattasi dello stesso sportello Ici Tarsu di cui sopra),
fornito di personale, di idonei, arredi, attrezzature e strumentazioni
informatiche e telematiche;
rilevazione delle pratiche presso il comune e formazione lista di carico dei
contribuenti morosi ed aggiornamento dei relativi indirizzi;
predisposizione a propria cura e spese sollecito bonario ed invio ai
contribuenti;
fornitura all’Ente di supporto cartaceo e informatico contenente il dettaglio dei
solleciti bonari inviati ai contribuenti;
predisposizione ingiunzione di pagamento o ruolo coattivo e notifica a proprie
spese ai contribuenti dei relativi atti (ingiunzioni o cartelle) nei termini di
legge;
Consegna all’ente di supporto informatico da cui siano visualizzabili le
cartelle o ingiunzioni di pagamento;
rendicontazione bimestrale, cartacea e su supporto informatico, pagamenti da
ingiunzioni o da ruolo;
riscossione coattiva e giudiziale ai sensi della legge 689/81, del R.D. 639/1910
e del D. Lgs. 112/99 e s.m.i., nonché procedure di recupero stragiudiziale,
previo attività ricognitiva delle posizioni debitorie soggettive, con
rendicontazione bimestrale cartacea e su supporto informatico;
procedure esecutive;
gestione del contenzioso con i contribuenti per la riscossione affidata in
concessione;
discarico partite inesigibili;
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Art.6 - Servizi comuni per la riscossione coattiva Ici-Tarsu , Sanzioni amministrative e al
C.d.s.
1. - La riscossione coattiva delle partite per le quali l’Ente ritiene di dare incarico alla
Ditta aggiudicataria, è effettuata, relativamente alle somme non riscosse derivanti
verbali, accertamenti, ingiunzioni e procedure esecutive, successivamente alla notifica
degli stessi nei termini indicati, con le modalità di esecuzione disciplinate dell’art. 52
del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, nonché da successive
disposizioni di legge intervenute nella specifica materia.
2. - L’Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria gli atti e documenti necessari
in suo possesso o di sua disponibilità. La rilevazione e riproduzione di atti e documenti
sarà effettuata con risorse umane e strumentali dell’aggiudicatario.
3. - Il compenso/aggio per la riscossione coattiva è posto a carico del contribuente
debitore o dell’ente creditore secondo le modalità e tempistica di pagamento stabiliti
per legge in materia. Si precisa che, in caso di riscossione tramite ruolo o tramite
ingiunzione fiscale entro i termini previsti per legge, l’aggio a carico del contribuentedebitore resta fissato al 4,65%, mentre quello a carico dell’ente sarà pari alla differenza
fra l’aggio complessivo offerto e quello a carico del contribuente-debitore.
4. La ditta concessionaria si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste
dalla legge a tutela del credito del comune, secondo i criteri di proporzionalità,
economicità, efficienza, efficacia e celerità del recupero, anche nel rispetto degli
interessi giuridicamente rilevanti del debitore contribuente. Al debitore-contribuente
che si è reso moroso è addebitato ogni onere di natura risarcitoria e di rimborso spese
che la ditta concessionaria deve sostenere per porre in essere le procedure esecutive,
cautelative ed espropriative come individuate nella specie e modalità secondo le
disposizioni tempo per tempo vigenti per le entrate erariali.
5. - La ditta Concessionaria avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la
riscossione di somme divenute inesigibili a condizione che dimostri l’uso della
diligenza propria del creditore nell’espletamento di ogni indagine sulla consistenza
finanziaria e del patrimonio del contribuente. In ogni caso le spese andranno
dettagliatamente elencate, documentate all’Ente e contenute nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di entrate erariali.
6. - In ogni caso la riscossione coattiva e relative procedure dovranno interessare le sole
partite avute in carico dal Comune e non interferire, né cumularsi, con altre partite
avute in carico per la riscossione da parte di altri enti.
7. - La ditta Concessionaria informerà l’Ufficio comunale di competenza, pena
l’inammissibilità al discarico, con apposita dettagliata relazione dell’impossibilità a
procedere alla riscossione, della quota dovuta dal contribuente nei termini previsti
dalla normativa vigente, corredando la relazione stessa da debito e motivato verbale,
sottoscritto dagli Ufficiali della riscossione ovvero dagli Ufficiali giudiziari da
trasmettere all’Ente unitamente alle comunicazioni di discarico, ed il Comune potrà
procedere, entro novanta giorni, alle eventuali contestazioni delle quote dichiarate
inesigibili. Decorso tale termine si procederà al discarico delle quote. In difetto di
documentazione giustificativa dell’effettiva inesigibilità il concessionario risponderà in
proprio.
Costituiscono causa di perdita al discarico:
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a)
vizi e irregolarità compiute nella notifica delle cartelle o ingiunzioni di
pagamento;
b) vizi di irregolarità compiute nell’ambito della procedura esecutiva;
c) mancata comunicazione di inesigibilità entro i termini per norma previsti dalla
notifica delle cartelle o ingiunzioni.
8. - L’espletamento del servizio sarà regolato dalle norme del presente capitolato ed
effettuato in applicazione del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm. e ii., del D.Lgs.507/93 e
ss.mm. e ii., dal D.Lgs.446/97 e ss.mm. e ii, dai regolamenti e dalle aliquote comunali
vigenti, dal R.D. 639/1910 e dal D.Lgs. 212/2000.
9.- L’aggiudicatario s’impegna a fornire al Comune di Lauria, in sintesi i seguenti
servizi minimi:
a) Acquisizione pratiche presso il Comune;
b) Creazione e gestione banca dati informatizzata, in formato tale da consentire il
completo travaso dei dati, cura e spese del concessionario, nei programmi
software in dotazione all’Ente assicurandone la perfetta operatività e funzionalità;
c) Riscossione coattiva mediante ruolo coattivo od ingiunzione fiscale,
relativamente agli importi accertati come dovuti e non corrisposti dai
contribuenti/utenti;
d) Rilascio di un documento informatico dal quale si possa evincere lo stato di
riscossione dei crediti avuti in carico, dettagliatamente: per ciascun tributo, per
ciascun anno di provenienza e di pagamento, per ciascun contribuente.
e) Rilascio, relativamente alle morosità non recuperate, di un documento dettagliato
come sopra riportato attestante la non possibilità di recupero del credito arricchito
di documentazione e dalle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle
procedure e di tutti gli interventi effettuati;
f) Gestione delle pratiche amministrative inerenti la riscossione affidata;
g) Segnalazione di tutti gli elementi nuovi rilevati, che richiedono un aggiornamento
della banca dati comunale e loro travaso negli archivi dell’Ente;
h) Gestione del contenzioso, senza spese per l’Ente, in ogni ordine e grado a partire
dall’attivazione delle procedure di riscossione coattiva;
i) Riversamento al Comune delle riscossioni coattive effettuate, rendicontazione;
j) Riversamento
all’Amministrazione Provinciale delle riscossioni coattive
effettuate per il tributo provinciale ambiente, rendicontazione
k) Allestimento di uno sportello informativo oltre ad una linea telefonica dedicata,
onde consentire ai destinatari delle procedure esecutive di prendere contatto
diretto (tutti i giorni feriali escluso il sabato, nelle ore d’ufficio), con il personale
della ditta addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire tutte le informazioni ed
i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti.
Attivare sito web cui i contribuenti possono accedere, a mezzo password, per
controllare la propria posizione ed acquisire notizie utili.
l) Predisposizione presso gli uffici comunali di due postazioni di accesso, dalle
quali consentire all’Ente l’accesso alla procedura informatica del concessionario
utilizzata per la gestione del coattivo ed ai conti dedicati appositamente alla
riscossione, in qualsiasi momento, per la consultazione dello stato di
avanzamento delle pratiche di ogni contribuente, nonché lo stato di riscossione ,
delle procedure esecutive e del contenzioso. Accesso gratuito per il Comune al
sito internet dell’affidatario per la consultazione online di tutte le informazioni
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relative alla riscossione dei tributi dati in gestione, dalla fase di notificazione fino
alla fase di riversamento. I dati e le informazioni, selezionati per ogni chiave
possibile (Es. codice fiscale/partita IVA, Cognome e nome, anno d’imposizione
numero atto, ecc.), contenuti nel predetto sito dovranno essere stampabili e dovrà
essere possibile effettuare il download degli stessi, in un formato ulteriormente
elaborabile (excel o similari). La possibilità di accesso, da parte del comune, alla
procedura informatica della ditta concessionaria utilizzata per la gestione affidata
ed ai dati del sito dovrà essere effettivamente e continuativamente fruibile fino
all’esaurimento delle procedure di riscossione previste per legge, anche se
dovessero cadere temporalmente in periodi successivi alla scadenza contrattuale.
m) La ditta concessionaria, con apposito software, provvederà alla realizzazione di
una banca dati informatizzata per la gestione delle infruttuose esecuzioni e delle
quote inesigibili, collegata alla gestione del coattivo, con possibilità di
consultazione anche via web ed estrazione dati da parte del comune. Tale
applicativo gestionale, dovrà essere completo dei formulari sequenziali attinenti
la definizione delle partite, con percorsi strutturati e definiti informaticamente per
avviare procedure volte al controllo, verifica ed eventuale recupero, ove
possibile, dei crediti insoluti e/o inesigibili, riferite anche alle annualità 2010 e
precedenti, attraverso mezzi e strumenti ulteriori. Trascodifica dei dati relativi
alle partite dei “crediti dichiarati inesigibili”, di precedenti gestioni, rilevandoli
dai supporti cartacei e informatici in uso e/o disponibili presso l’Ente per
implementarli nella banca data informatizzata come sopra creata, tenendola
costantemente aggiornata, con esame ed analisi a campione (almeno il 60%) delle
varie partite non riscosse e/o dichiarate inesigibili, per la valutazione della
correttezza delle procedure fin lì attivate e svolte e, ove necessario, richiesta
riscontro documentale al fine dei conseguenti provvedimenti adottabili, rendendo
quindi il quadro-resoconto completo all’Ente.
10. - L’Ente si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria il recupero degli altri
crediti, ove a ciò il Comune non ritiene opportuno procedere in proprio in via
esecutiva, con aggio pari a quello offerto in sede di gara per la riscossione coattiva.
11. – L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di emettere direttamente ingiunzioni fiscali
qualora ne ravvisi la necessità (ad esempio qualora debba costituire il titolo
esecutivo, anche ai fini interruttivi della prescrizione del credito).
Art. 7 - Durata e decorrenza della Concessione
La concessione oggetto del presente Capitolato d'Oneri ha durata di anni 3 (tre), con
decorrenza presumibile dal 01.01.2011 o dalla data di sottoscrizione del contratto e, comunque
per il periodo triennale di gestione riferito alle annualità d’imposta 2011/2013, anche se le
relative operazioni di definizione del coattivo dovessero concludersi successivamente. In ogni
caso la ditta concessionaria dovrà esclusivamente provvedere all’emissione di atti, ad
effettuare le riscossioni e le procedure esecutive in relazione a ruoli o liste di carico formati
e/o consegnati entro la scadenza contrattuale ancorché l’attività si dovesse protrarre oltre la
durata dello stesso.
Art. 8 - Corrispettivo per la gestione
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Le società partecipanti dovranno indicare nell'offerta economica la percentuale spettante per
ciascun tipo di attività, IVA esclusa, come di seguito dettagliato:
Attività di cui all’art. 3 : aggio applicato al totale degli importi incassati dal comune, a
seguito dei versamenti volontari I.c.i. e Tarsu effettuati dai contribuenti nel periodo di
riferimento.
L'aggio offerto per tutte le attività relative alla riscossione ordinaria volontaria ICI-TARSU
non potrà essere superiore al 3% oltre Iva.
La riscossione avverrà sugli appositi conti del comune.
Attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 : aggio applicato al totale degli importi incassati a
qualunque titolo, a seguito della riscossione coattiva I.c.i. , T.a.r.s.u. , Sanzioni amministrative
e al C.d.s.
La riscossione avverrà sugli appositi conti dedicati della ditta aggiudicataria.
L'aggio offerto per la riscossione coattiva I.c.i., T.a.r.s.u., Sanzioni amministrative e del C.d.s.,
nonché per la fornitura di servizi e applicativi per tributi ed altre entrate non riscosse, non
potrà essere superiore al 10% oltre Iva ( ove dovuta).
L’aggio per la riscossione coattiva è posto a carico del contribuente debitore o dell’ente
creditore secondo le modalità e tempistica di pagamento stabiliti in materia per legge. Si
precisa che, in caso di riscossione tramite ruolo o tramite ingiunzione fiscale entro i termini
previsti per legge, l’aggio a carico del contribuente-debitore resta fissato al 4,65%, mentre
quello a carico dell’ente sarà pari alla differenza fra l’aggio complessivo offerto e quello a
carico del contribuente-debitore.
Importo presunto complessivo dell’appalto triennale iva esclusa: 185.003,38 stimati (sulla
base della media gettito della riscossione spontanea volontaria Ici-Tarsu per le annualità
d’imposta 2008 e 2009, come da tabella allegata al capitolato).
Art. 9 – Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con proceduta aperta, ai sensi del’art.55 all’art. 83 del
D. Lgs. 163/2006 e con il criterio di cui all’art. 83 dello stesso decreto, dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico – progettuale mediante la
valutazione del progetto tecnico e del prezzo. A tal fine gli elementi di valutazione delle
offerte sono i seguenti:
Qualità e caratteristiche funzionali dei servizi offerti agli utenti e all’amministrazione
comunale: massimo 70 punti ;
Prezzo ( aggio): massimo 30 punti.
La qualità e le caratteristiche funzionali dei servizi offerti saranno valutati sulla scorta dei
parametri di cui al successivo art. 10.
La valutazione dell’elemento prezzo verrà effettuata come indicato nel successivo art.11.
La commissione giudicatrice esaminerà ciascuna offerta presentata ed attribuirà i relativi
punteggi. In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione verrà effettuata a favore del
concorrente che ha presentato il prezzo minore ovvero quello più vantaggioso per il Comune
e, qualora vi sia parità anche nel prezzo, si procederà con sorteggio.
Firma per accettazione ………………….……………..
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza
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Art. 10 – Valutazione della qualità dei servizi.
La valutazione della qualità dei servizi offerti verrà effettuata attribuendo il punteggio (max
70 punti) come segue:
i concorrenti dovranno indicare le modalità operative di gestione in attuazione di disposizioni
di legge e di regolamento in materia e in applicazione dei principi di carattere generale, tenuto
conto della necessità per l’Ente di incrementare e velocizzare i flussi di cassa, senza trascurare
la tutela dei diritti del contribuente.
Tale progetto presentato dalle ditte concorrenti verrà valutato dalla commissione giudicatrice
tenendo conto dei seguenti elementi:
1) completezza delle funzionalità e modalità operative di erogazione del servizio (max
punti 15 );
2) modalità e caratteristiche del front – office (max punti 10);
3) personale utilizzato per lo svolgimento del servizio (max punti 15);
4) caratteristiche del software utilizzato e collegamento delle procedure alla rete
informatica del comune per i servizi da rendere e per altri servizi (max 10 punti);
5) Modalità
e procedure di riscossione coattiva I.C.I., T.A.R.S.U., Sanzioni
amministrative e al C.d.s. e migliorie nell’anticipo della tempistica di riversamento del
riscosso all’Ente rispetto a quanto stabilito nel capitolato, con fornitura di servizi e
applicativi software per la gestione di partite di tributi o altre entrate non riscosse o
inesigibili (max 15 punti);
6) Servizi aggiuntivi che il concorrente si rende disponibile ad offrire sostenendone i
relativi costi (max punti 5).
Art. 11 – Valutazione del prezzo
La valutazione del prezzo (max. 30 punti) verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di unico ribasso percentuale da
applicarsi sulle basi d’asta:
Servizi per la riscossione ordinaria- volontaria I.C.I e T.A.R.S.U.: 3% (trepercento)
Riscossione coattiva I.C.I., T.A.R.S.U., Sanzioni amministrative e al C.d.s., nonché
fornitura di servizi con applicativi per la gestione di partite di tributi o altre entrate non
riscosse o inesigibili: 10% (diecipercento).
La Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e
procederà all’attribuzione del relativo punteggio. La Commissione attribuirà il punteggio
massimo previsto per lo stesso parametro al concorrente che avrà presentato la migliore
condizione economica favorevole all’Ente rispetto agli aggi posti a base di gara. Agli altri
concorrenti che hanno offerto ribassi inferiori, verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente inferiore, applicando la seguente formula:
C = P * (R/Rmag)
dove:
C = punteggio raggiunto;
P = punteggio massimo attribuibile (30 punti);
R = ribasso percentuale dell’impresa in esame;
Rmag = maggior ribasso offerto.
Firma per accettazione ………………….……………..
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza
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La somma dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico-progettuale ed all’offerta economica
porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria
di gara.
Nel caso di più offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio totale,
all’aggiudicazione si procederà con sorteggio.
Eventuali offerte anormalmente basse saranno individuate e sottoposte a verifica secondo le
prescrizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 12 - Revisione del Corrispettivo
Trattandosi di concessione-contratto il corrispettivo determinato dall’esito di gara è definitivo,
immodificabile e vincolante tra le parti.
Art. 13 – Versamenti per le riscossioni coattive
1. – La ditta concessionaria versa alla Tesoreria Comunale, in rate bimestrali posticipate, con
rispettiva scadenza al 20 marzo, 20 maggio, 20 luglio, 20 settembre, 20 novembre e 20
gennaio, l’ammontare delle riscossioni coattive del bimestre precedente, al netto degli aggi
contrattuali, con contestuale presentazione del rendiconto analitico delle diverse tipologie di
riscossioni lorde effettuate, corredato dai relativi estratti di conto corrente postale. Le somme
provvisoriamente trattenute e non versate dall’aggiudicatario a titolo di aggio contrattuale,
saranno formalmente riconosciute e liquidate con successiva determina dirigenziale – previa
verifica e regolarizzazione contabile delle riscossioni lorde effettuate nel bimestre di
riferimento – entro il termine di giorni 30 dalla data di acquisizione al protocollo del Comune
del rendiconto analitico completo di regolare fattura.
2. - La ditta concessionaria è obbligata ad istituire per ogni servizio un numero di conto
corrente specifico dedicato munito di tracciabilità.
Eventuali incassi effettuati o comunque acquisiti diversamente dal c/c andranno trasferiti su
c/c e documentati in copia all’Ente singolarmente, anche su supporto informatico per la
puntuale, analitica e ordinata visualizzazione con possibilità di stampa e trasferimento negli
archivi dell’Ente. Tali incassi, in forma contante e nei limiti consentiti dalla legislazione
vigente, ove, per ragioni diverse si rendessero necessari a mezzo bollettari di riscossione
presso lo sportello, andranno preventivamente autorizzati, vidimati dall’Ente con relativa
presa in carico, ogni bolletta dovrà avere un originale e due copie, di cui una copia da
restituire all’Ente unitamente al rendiconto periodico ed al registro cronologico delle
riscossioni preventivamente istituito e vidimato, oltre all’adempimento di quanto previsto nel
periodo precedente.
3. - La ditta concessionaria fornirà al Comune annualmente supporto informatico e
prospetto cartaceo dei dati Ici per rendicontazione all’Ifel, con quantificazione del
contributo nella misura dovuta su quanto incassato. E’ a cura dell’aggiudicatario stesso il
versamento del contributo suddetto, con periodicità annuale e comunque nei termini di legge,
fornendo al Comune copia della quietanza dell’avvenuto pagamento.
4. - La ditta concessionaria è tenuta al riversamento all’Amministrazione Provinciale, con la
stessa periodicità dei versamenti da effettuare al Comune, delle riscossioni coattive relative al
tributo provinciale ambiente, con fornitura contestuale, alla stessa Amministrazione
provinciale, di relativa rendicontazione in supporto cartaceo e informatico. Al Comune dovrà
essere consegnata copia della quietanza dell’avvenuto pagamento effettuato alla Provincia,
con copia dell’annessa rendicontazione.
Firma per accettazione ………………….……………..
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Provincia di Potenza
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Art. 14 - Versamenti Tardivi
Per il ritardato versamento delle somme dovute dalla ditta concessionaria, per la riscossione
coattiva, si applica l’interesse legale corrente, nonché una penale di € 50,00 giornaliere, previo
contestazione secondo le modalità stabilite dal successivo art. 31.
E’ facoltà dell’amministrazione comunale reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione, ove
non venissero rispettati i termini prescritti per i versamenti, ed il concessionario non
ottemperasse alle eventuali richieste, nonché procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 15 – Conto corrente postale:
La ditta concessionaria , per la riscossione coattiva, è tenuto ad attivare appositi conti correnti
postali a questi intestati. Tali conti dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per i
versamenti inerenti tale gestione. I certificati di versamento, i relativi riepiloghi e le quietanze
di versamento delle competenze in favore dell’Ente, dovranno essere conservati per dieci anni
ed esibiti ad ogni richiesta del Comune.
Per tali conti dovrà essere fornita all’Ente la password di accesso per la visualizzazione,
estrazione e stampa dei dati dei versamenti effettuati dai contribuenti.
Art. 16 – Rendicontazione e contabilizzazione
Alla scadenza bimestrale di cui all'art.13, La ditta concessionaria è tenuta a rendicontare in
modo analitico tutte le riscossioni effettuate nel bimestre di riferimento evidenziando le
somme riscosse coattivamente. La rendicontazione dovrà essere effettuata sia al lordo che al
netto dell'aggio di spettanza del concessionario.
Al fine di fornire dati utili alla gestione dell’Ente è obbligo della ditta concessionaria di
rendere al Comune la contabilità delle riscossioni affidate , nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente in formato cartaceo ed informatico. In particolare dovrà rendere
bimestralmente l’esatta contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse e rimaste da
riscuotere, nonché ogni altro dato utile all’Ente per riscontrare l’andamento generale
dell’attività svolta in regime di concessione ed in particolare l’efficienza/efficacia delle
procedure di riscossione.
Pertanto la rendicontazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- tipologia entrata;
- numero lista di carico/ruolo;
- anno di emissione;
- anno di riferimento
- carico;
- riscosso;
- sgravato/discaricato;
- compenso/aggio;
- iva secondo legge;
- interessi di mora eventuali;
- netto per l’Ente;
- rimanente;
- ecc..
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Provincia di Potenza
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La contabilizzazione secondo vigente normativa sarà distinta in due parti, la prima
riguardante le operazioni relative alla competenza dell’anno e la seconda quelle riferite ai
residui.
Gravano sulla ditta concessionaria l’obbligo di rendere il Conto di Gestione ed il Conto
giudiziale per ogni anno nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti norme accompagnati
da un relazione esplicativa.
Infine sempre nell’ottica di migliorare per l’Ente la gestione delle proprie entrate la ditta
concessionaria deve fornire il software e/o attivare un servizio di rendicontazione on line
che consenta l’analisi e controllo della riscossione in tutte le sue fasi.
Art. 17 - Esenzioni – Riduzioni - Rateazioni
1. - Esenzioni - Riduzioni. La ditta concessionaria non potrà esentare alcuno dalle imposte
dovute, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla
legge e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
2. - Rateazioni. La ditta concessionaria potrà concedere le dilazioni e rateazioni ai soggetti
debitori morosi, previa comunicazione al Comune, secondo le condizioni previste dalle
disposizioni di legge o regolamentari per ciascuna entrata ed in via residuale si applicheranno
le disposizioni previste tempo per tempo in materia di entrate erariali in quanto compatibili.
La ditta concessionaria deve trasmettere al Comune la comunicazione dell’avvenuta
concessione dei benefici summenzionati e mensilmente nonché con riepilogo annuale un
elenco numerato progressivamente contenente i provvedimenti, di rateizzazione e dilazione,
accordati ai debitori, i dati identificativi degli stessi e lo stato della riscossione.
Art. 18 – Rimborsi in materia di somme iscritte a ruolo o nelle liste di carico risultate
indebite
1. - Il rimborso delle somme iscritte a ruolo o nelle liste di carico, pagate dal
contribuente/debitore moroso e riconosciute successivamente indebite, avverrà a cura della
ditta concessionaria che anticiperà le somme, senza scomputarle sui riversamenti al Comune.
Qualora il rimborso avvenga su richiesta del debitore, la relativa istanza, se ricevuta dalla ditta
concessionaria, deve essere comunicata tempestivamente al Comune che provvederà ad
emettere il relativo provvedimento di sgravio. La ditta concessionaria procederà al rimborso
entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di sgravio ed inoltrerà rendicontazione al
Comune entro tre giorni dall’avvenuto rimborso al debitore, corredata dalla copia della
quietanza liberatoria rilasciata dal contribuente rimborsato. La ditta concessionaria avrà diritto
ad ottenere la rivalsa della somma anticipata entro 30 giorni dal ricevimento da parte del
Comune della relativa richiesta.
2. - La ditta concessionaria è tenuta ad espletare prontamente ogni attività di verifica ed
attestazione dei pagamenti, nonché a verificare tutte le posizioni iscritte a ruolo/liste a carico
del debitore segnalando in particolare al Comune eventuali possibilità di effettuare
compensazioni tra le entrate di competenza dell’Ente con il credito emerso.
3. - In caso di inadempienza della ditta concessionaria, il Comune si riserva la facoltà di
rimborsare direttamente la somma al debitore sgravato senza che la ditta concessionaria abbia
nulla a pretendere.
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COMUNE di LAURIA
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Art. 19 - Obblighi della ditta concessionario
La ditta concessionaria si obbliga, oltre all'osservanza scrupolosa di quanto già disposto nel
presente capitolato, nella normativa di settore e nei regolamenti comunali relativi, a
provvedere specificamente a quanto segue:
a) Assumere, dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, la completa responsabilità del
servizio.
b) Ricevere eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente al
responsabile dell'Area Tributi per gli eventuali provvedimenti a carico del concessionario.
c) Riscuotere coattivamente le imposte affidate, oggetto del presente capitolato applicando le
aliquote deliberate dal Comune, subentrando nelle posizioni precedenti non concluse nei
termini assegnati e previsti per legge, con obbligo di concludere l’iter degli atti relativi a
periodi antecedenti all’inizio della concessione.
d) Contenzioso: Subentrare, nell’espletamento delle procedure coattive, all’Amministrazione
in tutti i diritti e obblighi, compreso il processo tributario attivato con ricorso del contribuente
in tale fase e, nelle successive fasi di prosieguo con gli atti esecutivi, fermi amministrativi e le
altre procedure che la legge mette a disposizione dei concessionari.
e) Nelle ipotesi di versamento da parte del contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle
complessivamente richieste in via coattiva, l’aggiudicatario è tenuto ad offrire al contribuente
la restituzione della maggiore somma versata notificandogli una comunicazione contenente la
restituzione dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notifica della predetta comunicazione senza
che l’avente diritto abbia accettato la restituzione delle somme, l’aggiudicatario riversa al
Comune le somme eccedenti. Il riversamento delle predette eccedenze, deve essere effettuato
il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. La restituzione di tali eccedenze
devono essere effettuate al netto delle spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive.
f) La Ditta deve agire nel rispetto del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del
DPR 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni;
g) La Ditta deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del
servizio, da concordare col Comune, che sarà risposto direttamente dall’utente in un
contenitore chiuso che verrà periodicamente consegnato al Comune.
h) Trasferire e/o convertire, a proprie spese, gli archivi cartacei e/o informatici dell'Ente,
all'inizio della concessione. Le banche dati dovranno essere trasferite all'Ente, con periodicità:
trimestrale, con verifica annuale, e alla scadenza della concessione. L'operazione di
conversione archivi informatici e trasferimento in quelli dell'Ente, con tutti gli eventuali costi,
sono a carico della concessionaria. Tale operazione dovrà essere effettuata: ogni tre mesi ed
annualmente con verifica di funzionalità, nonché al termine entro sessanta (60) giorni dalla
scadenza della concessione.
Lo svincolo della cauzione è subordinato al corretto e completo trasferimento degli archivi
informatici nonché al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Art. 20 - Personale
La ditta concessionaria dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il
personale(professionalmente preparato ed adeguato) necessari ad un esatto e tempestivo
adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di
gara.
Dovrà assumere il personale obbligandosi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti,
condizioni normative e retributive in conformità del C.C.N.L. di categoria.
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COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza
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Si conviene espressamente che anche eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da
C.C.N.L. o aumenti di organico o variazioni salariali comunque denominate, non potranno in
nessun caso essere opposti al Comune, restando essi ad esclusivo carico della ditta
concessionaria, ciò costituendo anche esplicito patto in deroga in ordine ad eventuali norme di
legge in materia.
Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il
concessionario ed i suoi dipendenti e/o incaricati, comunque denominati. Pertanto, alcun
diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.
La ditta concessionaria deve provvedere a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed
all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera,
tenendone del tutto indenne il Comune e sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il personale tutto impiegato in attività di servizio deve tenere un contegno serio e disciplinato
e dovrà essere provvisto di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla ditta
concessionaria e vidimata dal Comune di Lauria.
La ditta concessionaria deve:
- garantire che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto
riserbo su dati e/o notizie raccolti nell’espletamento dell’incarico;
- provvedere alla sostituzione del personale che, a motivato giudizio dell'Ente,
non apparisse idoneo al servizio.
- nella gestione del servizio, adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di
protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- comunicare al Comune il responsabile della sicurezza.
Art. 21 - Domicilio della ditta Concessionaria ed Ufficio
La ditta concessionaria del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, entro trenta giorni dalla
stipula contrattuale, un adeguato ed idoneo ufficio nell’ambito del Comune di Lauria e che sia
di gradimento dell’Amministrazione Comunale. All'interno dell'ufficio dovranno essere
esposte le aliquote, le tariffe e i regolamenti comunali.
L’Ufficio dovrà essere fornito di personale (professionalmente preparato), di idonei, arredi,
attrezzature e strumentazioni informatiche e telematiche. L’Ufficio deve essere provvisto di
almeno un apparecchio telefonico a spese del concessionario e dovrà garantire l'apertura al
pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con gli stessi orari di apertura del Comune. La
ditta concessionaria
deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli
effetti di legge presso detto ufficio per tutta la durata della concessione ed ogni lettera, diffida
intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio s’intenderà fatta al alla ditta concessionaria.
La ditta concessionaria è tenuta:
- a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del
servizio di riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili, della Tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani e delle sanzioni amministrative ed al C.d.s.;
- a segnalare al Comune il/i nominativo/i e le generalità dell’Ufficiale/degli Ufficiale/i della
riscossione.
Il Rappresentante della ditta concessionario deve essere munito d’idonea procura.
Art. 22 - Divieto di subappalto.
E' fatto espresso divieto alla ditta concessionaria di subappaltare in tutto o in parte i servizi
oggetto della presente concessione.
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Art. 23 - Stipulazione del contratto
Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti
contrattuali.
Successivamente alla comunicazione ufficiale fatta alla ditta di avvenuta aggiudicazione
definitiva, l’Ufficio Contratti del Comune provvederà a inviare la richiesta della
documentazione, comprensiva della cauzione di cui all'art. 26 necessaria alla stipulazione del
contratto che l’aggiudicatario dovrà produrre entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopra
indicato, la ditta concessionaria viene dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e il Comune può
avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
L'Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione della
cauzione provvisoria, previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo
raccomandata AR e conseguente costituzione in mora della ditta concessionaria.
Art. 24 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione
La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte della ditta
concessionaria equivale a dichiarazione di:
- Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme che regolano espressamente la materia dell'imposta comunale sugli immobili, della
Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani e delle sanzioni amministrative e al C.d.s.
- Accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro
perfetta gestione.
Art. 25 - Cauzione provvisoria
Contestualmente alla presentazione dell’offerta la ditta concessionaria è tenuta a presentare
una cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto. Tale cauzione può
essere costituita ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario.
Verrà quindi svincolata o restituita all’atto della stipula del contratto di concessione e previa
presentazione della cauzione definitiva.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere durata non inferiore a 180
giorni dalla data di esperimento della gara e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
(quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.
Art. 26 - Cauzione definitiva
A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed
obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi
oggetto del presente Capitolato d'Oneri, specificati all'art. 2 , la ditta concessionario è tenuta a
costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione ai sensi dell’art.
Firma per accettazione ………………….……………..
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113 del D.lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria, per un importo pari al 10% del
valore complessivo dell’appalto.
La garanzia fidejussoria ha durata 120 giorni oltre la scadenza della concessione. Essa è
presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del
contratto di concessione.
La cauzione prestata è restituita o svincolata al termine della concessione solo
successivamente alla consegna della banca dati di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 ed alla verifica della
sua funzionalità, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e
dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.
La cauzione viene prestata a garanzia:
- del corrispettivo versamento delle somme dovute dalla ditta concessionario al Comune;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La ditta concessionaria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito
invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa
sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di
mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora della ditta
concessionaria, avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto per colpa del
concessionario.
Art. 27 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente
allegati:
a) il presente Capitolato d'Oneri;
b) le norme previste nel bando di gara;
c) la documentazione presentata in sede di gara;
d) il progetto di Gestione del servizio redatto dal concorrente e presentato in sede di gara.
Art. 28 - Assicurazione a carico del Concessionario
La ditta concessionaria è tenuta almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione del servizio,
a produrre una polizza assicurativa, con durata superiore almeno di 180 giorni rispetto alla
data di scadenza del contratto di concessione, che tenga indenne l'amministrazione Comunale
dalla responsabilità civile per danni causati a persone e/o cose, per qualunque causa
dipendente dalla concessione assunta.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata,
con primaria compagnia di assicurazione, per una somma assicurata non inferiore a €
500.000,00. (cinquecentomila/00).
Art.29 - Vigilanza e Controlli
La ditta concessionaria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici, e a
quelli che il Comune riterrà opportuno eseguire e/o far eseguire, ivi compreso l'esame diretto
di ogni atto d'ufficio, oltre a fornire al Comune tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti,
anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.
Con cadenza trimestrale il concessionario dovrà disporre e trasmettere al Comune idonea
relazione contenente la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.
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Art. 30 - Oneri diversi a carico del Concessionario
Oltre agli obblighi previsti dal presente Capitolato, la ditta concessionario è tenuta a:
a) Svolgere l’attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto
sancito dal D.Lgs. 504/92 e 507/93, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia;
b) Osservare ed applicare le norme regolamentari anche se emanate dal Comune
successivamente all’affidamento della concessione;
c) Applicare le aliquote e le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale;
d) Informare costantemente l’utente/contribuente su procedure, modalità operative, aliquote,
tariffe e quant’altro connesso all’oggetto della concessione, nonché rispondere ai quesiti,
istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell’utente/contribuente;
f) Costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni
oggetto d’imposizione, fornendo copia di tale archivio al Comune, trimestralmente ed
annualmente e comunque alla scadenza della concessione, sia su supporto cartaceo che
elettronico in formato testo leggibile dai più comuni software di produttività individuale;
trasferire con la stessa periodicità a cure e spese del concessionario i dati di archivio nel
software dell’Ente, assicurandone la perfetta funzionalità, in caso di mancata funzionalità la
ditta concessionaria metterà gratuitamente a disposizione del Comune il proprio software
aggiornato e utilizzato per il servizio svolto.
g) Fornire, su richiesta del Comune, tutte le notizie e i dati statistici inerenti il servizio, nonché
le password di accesso al software utilizzato per la gestione ed ai relativi conti correnti
dedicati alla riscossione affidata;
h) Porre in essere tutte le attività di riscossione coattiva e tutte le conseguenti procedure
esecutive relative agli eventuali atti notificati e rimasti insoluti nel corso del predente periodo
di gestione in concessione del servizio;
i) Compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui presente capitolato.
Art. 31 - Penalità
Il Comune si riserva, in caso di accertata inosservanza da parte della ditta concessionaria delle
prescrizioni fissate nel presente capitolato, l’applicazione di sanzioni pecuniarie nella misura
massima di € 300,00 per volta; nei casi più gravi potrà essere risolto anticipatamente il
contratto, con incameramento della cauzione, fatto salvo il recupero di eventuali maggiori
danni patiti. Il mancato aggiornamento degli archivi dell’Ente, nei termini indicati dal presente
capitolato, comporterà l’applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. La
mancata consegna della password di accesso ai conti correnti postali attinenti i tributi affidati
in concessione, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o entro giorni sette dalla data
di modifica della password, comporterà l’applicazione della penale di € 250,00 per ogni
giorno di ritardo.
L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione
dell'inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà facoltà di presentare le sue
controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della
cauzione prestata dalla ditta concessionaria. In tal caso la ditta concessionaria dovrà
provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 20 giorni dalla richiesta del Comune, a
pena di risoluzione del contratto di concessione.
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Art. 32 - Prestazioni aggiuntive
Qualora nel corso della concessione il Comune ritenesse opportuno richiedere alla ditta
incaricata prestazioni aggiuntive o analoghe, non previste dal presente capitolato, questa non
potrà esimersi dal rendere la propria disponibilità, concordando, eventualmente, con l’ente, gli
aspetti contrattuali.
Art. 33 - Risoluzione del contratto di concessione
Prima della naturale scadenza della concessione, l’Amministrazione comunale può procedere
alla risoluzione dello stipulando contratto nel caso in cui la ditta concessionaria:
Subisca la cancellazione dall’Albo istituito con DM 289/2000;
Non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
Non reintegri tempestivamente la cauzione in caso di parziale escussione;
Commetta gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali e, previa diffida da
parte del Comune, non provveda a sanarli;
Commetta dolo o colpa grave nella gestione dei servizi oggetto di concessione
Non provveda ad effettuare i versamenti di cui all’art.13 in favore del Comune, entro il
termine di 30 giorni dalla contestazione dell’inadempienza, nonché in caso di in
capienza della cauzione escussa non tempestivamente reintegrata per soddisfare
l’intero credito dell’Ente.
Commetta inadempienze degli obblighi assicurativi per il personale dipendente
accertata mediante acquisizione d’ufficio del DURC ai sensi dell’art.16 bis della legge
2/2009.
In tali casi, è facoltà del Comune risolvere, automaticamente, di diritto la concessione, senza
obbligo di pagamento da parte del Comune stesso di alcuna indennità o compartecipazione,
anche qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l’oggetto della
concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.
La sospensione dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 avviene per le
ragioni indicate nell’art. 12 del DM 289/2000.
La decadenza o la sospensione può essere richiesta dal Comune o, d’ufficio, dalla Direzione
centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze (art. 13 comma 2 e art. 12 comma 2
del DM 289/2000).
Il gestore decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo
provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle
procedure, attività e servizi affidati ed oggetto del presente capitolato. A tale scopo
l’Amministrazione comunale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore
attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione
riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario
stesso.
Art. 34 - Controversie
1. Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e la ditta concessionaria,
nell’applicazione del contratto e del presente capitolato che ne regola la concessione, sia
durante la concessione, come al suo termine, saranno devolute all’Autorità giudiziaria nella
cui circoscrizione rientra il Comune di Lauria.
Firma per accettazione ………………….……………..
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza
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2. Tutte le controversie che insorgessero tra la ditta concessionaria e i cittadini dovranno
essere rimesse al giudizio delle competenti autorità.
Art. 35 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione sono a
carico esclusivo della ditta concessionaria.
Art. 36 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri si intendono qui
integralmente richiamate le norme legislative vigenti in materia di concessione di servizi
pubblici.
Tabella dati calcolo importo presunto complessivo stimato dell’appalto
allegata al capitolato
-------------------------------------------------------------------------------------Tributo Anno
Gettito
Note
Riscossione
Spontanea
Volontaria
------------------------------------------------------------------------------------Tarsu
2008
863.110,29
ESCLUSE addizionali
Tarsu
2009 1.090.522,13
ESCLUSE addizionali
Ici
2008
559.139,81
Di cui per F24 € 237.009,73
Ici
2009
570.617,33
Di cui per F24 € 321.114,77
------------------------------------------------------------------------------------Gettito medio riscossione spontanea/volontaria Ici-Tarsu annualità
d’imposta 2008/2009 = € 1.541.694,78
3% di € 1.541.694,78 X 3 anni
=
138.752,53
10% di €
154.169,48 X 3 anni
= _ 46.250,85
Totale importo presunto complessivo stimato appalto € 185.003,38
Firma per accettazione ………………….……………..
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE