Allegato alla delibera di G.C. n°153 del 04/04/06 CONVENZIONE tra il Comune di Viareggio e IDROSEA S.r.l. per l'esecuzione dei controlli di cui al DL n. 192/2005 sugli impianti termici di competenza del Comune di Viareggio nonché per l'espletamento di funzioni e procedure finalizzate all'effettuazione di tali controlli TRA L'Amministrazione Comunale di Viareggio (in seguito denominata "Comune"), con sede in Piazza Nieri e Paolini - 55049 Viareggio (LU) , nella persona del dirigente del Settore Tutela Ambiente, Dott. Roberto Ferrari. E IDROSEA S.r.l, con Sede Operativa in Via Poggio alle viti, 12 – 55054 Massarosa (LU) e Sede Legale in Via XX Settembre, 3 – 55049 Viareggio (LU) CF e P.IVA 01811120466 nella persona del presidente dott. Roberto Squaglia. PREMESSO che il Comune di Viareggio per effetto: • della Legge 9 gennaio 1991 n.10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; • del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini della legge 9 gennaio 1991 n.10" e successive modifiche ed integrazioni (DPR 551/99); • del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, con particolare riferimento all’art. 12 è tenuta ad effettuare, con cadenza annuale e con oneri definiti all’ art. 9 del Dl n. 192, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici al fine di perseguire importanti obiettivi quali: - il miglioramento dell'efficienza complessiva degli impianti di riscaldamento; la razionalizzazione dei consumi di combustibile; la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera; che in particolare l'allegato L del DL 192 dispone: IdroSEA s.r.l. pag. 1 di 15 • al comma 8, che nel caso di affidamento ad organismi esterni, il Comune deve stipulare apposite convenzioni con essi, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I dello stesso DPR 412/93 “REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE” • al comma 7 , il Comune nell’ambito delle proprie competenze territoriali , in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi compresa informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti termici. Al comma 9 il Comune eventualmente anche attraverso organismi da lui delegati, provvede ai compiti di cui al comma 7 , accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici. Tra gli elementi informativi è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell’esercizio e della manutenzione o dei proprietari degli stessi, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal predetto provvedimento, apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo l’allegato F al DL n. 192 per impianti di potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW e l’allegato G al DL n. 192 per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW. • • ancora al comma 11, che il Comune o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendano necessari. I medesimi soggetti, provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione che il Comune di Viareggio ha individuato IDROSEA S.r.l quale soggetto a cui affidare direttamente l'attività di controllo a campione e a tappeto sugli impianti termici ubicati nel Comune di Viareggio. che IDROSEA S.r.l. ha espresso con delibera del C.d.A. del 04/11/05, la propria disponibilità ad acquisire dal Comune di Viareggio attraverso affidamento diretto in regime di convenzione pluriennale il servizio pubblico per l’effettuazione dei controlli sugli impianti termici di competenza del Comune come previsto dalla normativa di settore; PRESO ATTO che l’art. 117 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce al comma 3 che “Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o IdroSEA s.r.l. pag. 2 di 15 per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio pubblico”; che in data 15 Febbraio 2005 presso il notaio Marzio Villari in Via Don Minzioni, 175 – 55047 Seravezza (LU) con atto n. rep. 42.174 e n. raccolta 7142, SEA-ACQUE S.p.a ha acquisito le quote societarie IDROSEA dai soci privati e che per effetto di tale acquisizione il capitale sociale IDROSEA appartiene a soggetti interamente pubblici e la Società SEA-ACQUE S.p.a, della quale il Comune di Viareggio possiede la totalità delle azioni, detiene il 100 % del capitale sociale. che la Giunta Comunale ha deliberato in data 04/04/06 con atto n. 153 "l'affidamento, tramite convenzione, dell’attività di controllo dell’efficienza termica degli impianti a IDROSEA S.r.l. e relativa approvazione dello schema dell'atto di indirizzo per l'esecuzione dei controlli". Tutto ciò premesso, con la presente convenzione valida tra le parti agli effetti di Legge: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto della Convenzione Quanto esposto nella premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto. Con il presente atto viene affidato a IDROSEA l’attività di controllo del rendimento termico degli impianti di riscaldamento, e la relativa gestione, ai sensi dell’art. 31 comma 3 della L.10/91 e ai sensi dell’art. 9 comma 1,2,3,4 ed all’allegato L comma 7 del DL n. 192/2005 IDROSEA S.r.l., in base all’art. 117 del D.Lgs. 267/2000, viene integralmente finanziata dagli introiti delle tariffe su autodichiarazioni e controlli e non può vantare crediti ulteriori verso il Comune o soggetti terzi per ciò che concerne l’attività data in convenzione con la presente scrittura. Ogni onere fiscale derivante dalle attività oggetto del contratto e dalla riscossione delle suddette tariffe è a completo carico di IDROSEA. E’ fatto assoluto divieto alla Soc. IDROSEA S.r.l. di affidare a terzi lo svolgimento dell’intero servizio. Con la presente convenzione i seguenti compiti vengono affidati integralmente ad IDROSEA S.r.l., che li accetta adeguandosi a tutte le disposizioni in essa contenute e impegnandosi a rispettare i dettami previsti dalla legge 241/90 e 196/2003 senza alcuna eccezione, ai fini della trasparenza e controllo dell’attività. a) pubblicizzazione e informazione rivolta alla popolazione interessata in merito alle procedure di controllo necessarie ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici negli edifici. Tale attività comprenderà: i) La predisposizione e la stampa di un opuscolo (brochure formato piegata o cartolina o opuscolo) informativo da inviare con il sistema della posta non indirizzata a tutti i capi famiglia in tempi congrui prima della riscossione diretta da parte di IDROSEA di una comunicazione informativa sulla possibilità e sulle modalità di autodichiarazione. Nell’opuscolo deve essere riportato oltre alle informazioni minime già oggetto di precedenti campagne informative: - un bollettino pre-compilato con il c/c postale dell’IDROSEA. - l’indicazione dell’orario, i tempi e i recapiti telefonici e telematici di riferimento per le informazioni IdroSEA s.r.l. pag. 3 di 15 ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Stampa di manifesti ed affissione negli appositi spazi pubblicitari del Comune ogni anno della convenzione. Invio materiale per autodichiarazioni agli uffici del comune; Attivazione collaborazione del comune per individuare forme di comunicazione con i cittadini (ad es. utilizzo bollettini comunali ed altro); Attivazione di un numero verde gratuito per informazioni, di cui si garantisca il funzionamento su almeno tre giorni la settimana in orario di ufficio; Attivazione di uno sportello di informazioni aperto per almeno tre giorni alla settimana in orario 8:30 - 12:30 e 14:00 - 17:30; Attivazione nel sito di IDROSEA di una linea informativa di posta elettronica con la quale si risponde a domande specifiche di utenti. Organizzazione di 3 riunioni nel corso del biennio con gli operatori ed i responsabili degli impianti termici per spiegare le modalità dell’autocertificazione; b) Ricezione, archiviazione e custodia delle autodichiarazioni pervenute ad IDROSEA S.r.l., sia su cartaceo sia attraverso modalità di invio elettronico, così come previsto dalla normativa vigente; c) Riscossione tariffe autodichiarazioni e controlli; d) Ricezione e gestione bollettini di pagamento sia per le dichiarazioni sia per i controlli sui non dichiarati, utilizzando un conto corrente postale intestato ad IDROSEA S.r.l. e sul quale potranno essere versate esclusivamente le cifre per le autodichiarazioni e per i controlli. e) Controllo formale tecnico - amministrativo e data entry su idonea procedura informatica, delle dichiarazioni attestanti il rispetto delle normative vigenti a cui sono sottoposti gli impianti termici, compresa la trasmissione di rapporti periodici e la predisposizione delle liste degli impianti termici da sottoporre a controllo a campione: f) implementazione banche dati impianti termici: banca dati impianti esistenti banca dati impianti dichiarati banca dati impianti non dichiarati e da assoggettare a controllo banca dati impianti assoggettati a controllo a campione banca dati impianti verificati g) controllo sull'esercizio e la manutenzione, nonché il controllo del rendimento di combustione, degli impianti termici come definiti all' allegato A all’ allegato H e all’allegato L al DL 192/2005. Per i controlli sugli impianti termici relativi al comma precedente si procederà nel seguente modo: • priorità agli impianti termici per i quali vi siano risultanze di criticità, pericolosità o non conformità alle norme vigenti; • priorità agli impianti termici per i quali non è stata fatta alcuna dichiarazione negli anni precedenti; • priorità ad impianti situati nello stesso condominio al fine di tutelare la sicurezza dell'intera comunità; • priorità agli impianti situati in zone a maggiore inquinamento ambientale. h) analisi preliminare dei rapporti di verifica derivanti dall’attività di controllo sugli impianti termici; i) consegna periodica dei verbali di controllo al Comune, che per i casi particolarmente gravi dovrà avvenire di norma entro 3 giorni lavorativi; j) trasmissione al Comune dei nominativi relativi ai responsabili degli impianti termici che non hanno provveduto ad adeguare l'impianto entro i termini fissati e indicazione dei provvedimenti tecnici da adottare; IdroSEA s.r.l. pag. 4 di 15 Art. 2 - Durata e modifica della convenzione La presente convenzione avrà validità 10 anni a decorrere da oggi (04/04/06), una volta terminata la fase transitoria così come previsto dal successivo art. 26, fermo restando eventuali proroghe, salvo modificazioni alla normativa vigente, con la facoltà da entrambe le parti di rivederne i contenuti allo scadere del secondo anno alla luce dell'esperienza maturata o in conformità con eventuali variazioni apportate alla normativa di settore da disposizioni di carattere nazionale, regionale nonché alla luce di variazioni imposte da disposizioni o regolamenti Comunali o da altre evidenze documentabili. In particolare è fatta salva la possibilità di rivedere compensi e prestazioni alla luce degli sviluppi, anche economici, dell’assetto contributivo ipotizzato e sulla base dell’esperienza maturata. Tali modificazioni saranno regolate mediante la stipula di un nuovo atto. Art. 3 - Documenti che regolano il servizio. Il servizio sarà disciplinato dal presente contratto di servizio e dai suoi allegati, dalla vigente legislazione e dalle norme tecniche di riferimento applicabili alle attività in oggetto, agli impianti e relativi componenti, per quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici e la salvaguardia ambientale ed alle modalità tecniche per l'esecuzione del controllo del rendimento e dello stato di manutenzione degli impianti termici, secondo la normativa tecnica vigente. Art. 4 - Incompatibilità e comportamento del Verificatore Il personale utilizzato da IDROSEA S.r.l.. incaricato di svolgere le verifiche di cui all'art. 9 e 12 del DL n. 192/2005 deve rispettare, pena la immediata risoluzione della presente convenzione, i requisiti minimi richiesti dalla legge 46/90 e dall'allegato I come previsto dall'art.11, comma 19, del DPR 412/93, modificato DPR 551/99. In particolare IDROSEA S.r.l.. dovrà garantire che il personale utilizzato nelle verifiche si attenga alle regole specificate nel successivo art. 24 della presente convenzione. Il Verificatore, sotto il controllo di IDROSEA, non deve effettuare controlli presso i responsabili di impianto che siano parenti fino al secondo grado dello stesso. IDROSEA s.r.l. si impegna responsabilmente a far condurre i controlli ai propri verificatori nel rispetto di quanto stabilito nella norma UNI 10389. Art. 5 - Adempimenti a carico- del Comune di Viareggio L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni dettate dalla presente convenzione saranno seguite e verificate dal Dirigente del Servizio Ambiente del Comune, responsabile della corretta attuazione della convenzione (di seguito Responsabile della convenzione). Il Responsabile della convenzione curerà i rapporti con il Responsabile del Servizio, di cui all'art. 6, ed avrà il compito di: • • controllare che il servizio sia espletato secondo i tempi e le modalità stabilite nella presente convenzione; controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti al servizio siano corretti e comunque conformi alle norme della presente convenzione IdroSEA s.r.l. pag. 5 di 15 • • • verificare, congiuntamente ad IDROSEA, l'andamento delle attività, aggiornare le anomalie e le relative competenze anche attraverso specifici incontri con gli altri organi di controllo (USL, VVFF ecc.) ed esaminare i casi maggiormente controversi comunicare il nominativo dell'utente che non ha consentito il controllo del proprio impianto o che non ha provveduto ad adeguare l'impianto stesso eliminando le anomalie riscontrate e segnalate nei termini previsti, all'azienda di distribuzione del gas naturale per l’eventuale sospensione della fornitura di gas per la non conformità dell'impianto alle norme, ai sensi del comma 6 art. 16 Decreto Legislativo 164/2000 e/o al Sindaco ed alla USL o ai Vigili del Fuoco per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità; definire accordi con i soggetti interessati (Associazioni di Categoria, Associazioni di Consumatori ecc.) alle attività di controllo previste dal DL n. 192/2005 e con altri Enti Il Responsabile della convenzione non assumerà responsabilità alcuna nei confronti sia di IDROSEA. S.r.l. sia di qualsiasi terzo per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio di controllo degli impianti. Saranno del tutto escluse dai compiti del Responsabile della convenzione le incombenze relative alla organizzazione del lavoro ed alla sorveglianza del personale che esegue il servizio; incombenze che sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'IDROSEA S.r.l.. Art. 6 - Adempimenti a carico di IDROSEA S.r.l. IDROSEA S.r.l. si impegna a nominare una persona responsabile del servizio di controllo degli impianti termici (di seguito Responsabile del servizio) espressamente a ciò delegata il cui nominativo sarà comunicato per iscritto al Comune entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione. Pertanto IDROSEA S.r.l. provvederà, oltre a quanto già definito all'articolo 5: a) all'individuazione del Responsabile del servizio, tra i cui compiti rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • organizzare, programmare, coordinare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti della presente convenzione e delle eventuali richieste del Comune; • controllare che il servizio sia espletato secondo i tempi e le modalità stabilite nella presente convenzione; • assicurare sempre una opportuna disponibilità di personale tale da garantire il servizio minimo richiesto; • provvedere, in generale, a tutte le incombenze relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale ed al buon funzionamento delle attrezzature, di qualsiasi genere, in possesso di IDROSEA S.r.l.. per l'espletamento del servizio; • controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti al servizio siano corretti e comunque conformi alle norme della presente convenzione e della normativa tecnica e amministrativa specifica; • curare l'osservanza, direttamente o delegando persona di idonea capacità professionale anche esterna ad IDROSEA S.r.l.. stessa, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni emanando disposizioni per l'attuazione del servizio in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano rispettate. A tal fine predispone un piano di sicurezza e di igiene del lavoro (D.L.626/94) e sorveglia che venga scrupolosamente rispettato; qualora si accerti che si operi in difformità al piano, il Responsabile IdroSEA s.r.l. pag. 6 di 15 del servizio è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale dei controlli e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro; • per le suddette funzioni dovrà provvedere a nominare un sostituto per i casi di assenza; b) a dotarsi delle attrezzature necessarie e dei documenti stampati necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, secondo quanto riportato dalle vigenti norme UNI e come prescritto dal DPR 412/93 e s.m.i.. c) trasmettere report semestrale sulle attività svolte al Comune di Viareggio d) rimettere periodicamente come previsto all'art. 1 comma 4 punto i) i rapporti di prova dei controlli effettuati e) comunicare i nominativi degli utenti che non hanno provveduto ad adeguare, nei termini previsti, il proprio impianto al fine di eliminare le anomalie riscontrate nel corso del controllo, nonché quelli che non hanno consentito l'effettuazione del controllo f) trasmettere, su richiesta del Comune, gli aggiornamenti degli archivi o permettere l'accesso diretto on-line alle banche dati L’effettuazione del numero di controlli previsti dal precedente comma è comunque subordinata alla copertura economica proveniente dal pagamento della tariffa della dichiarazione e da quello dei controlli a tappeto, tenuto conto la necessità di eseguire obbligatoriamente almeno il 5% dei controlli annuali sugli impianti di competenza territoriale . Art. 7 - Personale addetto al servizio IDROSEA S.r.l. impiegherà, nell'esecuzione del servizio, personale in possesso di competenze specifiche, tecniche, professionali idonee allo svolgimento delle operazioni oggetto della presente convenzione. IDROSEA S.r.l. dovrà comunicare al Responsabile della convenzione i nominativi del personale utilizzato, dando altresì ogni tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione. Al suddetto personale, da parte di IDROSEA s.r.l.. dovrà essere rilasciato idoneo documento di riconoscimento che dovrà essere esibito prima di iniziare il servizio. Tale personale dovrà operare sotto la diretta sorveglianza del Responsabile del Servizio. IDROSEA S.r.l., sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio, anche se non direttamente dipendente dalla stessa, le disposizioni che regolano l'accesso presso civili abitazioni, nonché norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio prestato, anche in relazione alla tutela dell'immagine del Comune. In particolare avrà l'obbligo di presentarsi con il documento di riconoscimento in posizione ben visibile. IDROSEA S.r.l. assumerà inoltre l'obbligo dell'esecuzione del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, compresi tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori. Art. 8 - Responsabilità di IDROSEA S.r.l. IDROSEA S.r.l. è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo prodotto dal personale nel corso dell'espletamento del servizio, o per cause riconducibili IdroSEA s.r.l. pag. 7 di 15 allo stesso, che cagioni danni e/o infortuni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni e/o infortuni. Sarà cura ed impegno di IDROSEA S.r.l.. assumere ogni iniziativa e/o provvedimento idoneo ad evitare danni ed infortuni. IDROSEA S.r.l. esonera il Comune da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa verso dipendenti ed operatori o chiunque altro, per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque ne sia la natura o la causa. IDROSEA S.r.l. è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati di cui ai successivi articoli, siano essi imputabili all'operatore o cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni adoperate per l'effettuazione delle misure. A garanzia di quanto sopra IDROSEA S.r.l. dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura comunque non inferiore a Euro 2.000.000 (due milioni). Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al Comune in data antecedente l'inizio dei controlli. Art. 9 - Sospensione del servizio ed inadempienze Nei casi di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio per un periodo superiore a 30 giorni reso da IDROSEA S.r.l., il Comune avrà piena facoltà di ritenere la convenzione risolta con le modalità e conseguenze previste dall'art. 11. Qualora si verificassero inadempienze nell'esercizio del servizio oggetto della presente convenzione nei confronti dell'utenza, comportanti illeciti di natura penale, il Comune potrà a proprio insindacabile giudizio considerare risolta di diritto la convenzione. Art. 10 - Risoluzione della convenzione e penali La convenzione sarà immediatamente risolta di diritto (e senza che intervenga prefissione di termine, costituzione di mora né qualsiasi altro atto) escludendo qualsiasi indennizzo nei confronti di IDROSEA S.r.l. nei casi di mancato rispetto di quanto previsto dagli artt. 4, 6, 7 ed inoltre nei seguenti casi: a) cattiva condotta del servizio mediante false dichiarazioni reiterate; b) frode di IDROSEA S.r.l.. In caso di reiterate disfunzioni riguardanti: - mancati controlli, preventivamente segnalati all'utente, per cause imputabili alle carenze organizzative di IDROSEA S.r.l., - omessa effettuazione, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, di uno specifico controllo, - mancata trasmissione dei risultati di ogni controllo, sono previste penalità pari al 50% della tariffa relativa ad ogni singolo controllo omesso. Le penali devono essere versate al Comune nei modi indicati, entro 30 giorni dal rilevo scritto fatto pervenire all’IDROSEA, il Comune si impegna a impiegare le somme introitate come penali con finalità legate al perseguimento degli obiettivi generali della normativa di settore di qualità. In caso le trasgressioni assumano carattere ricorrente e/o continuativo il Comune potrà adottare provvedimenti anche di risoluzione della convenzione e chiedere i danni. IdroSEA s.r.l. pag. 8 di 15 Art. 11 - Sorveglianza del Comune Il Comune potrà esercitare la facoltà di sindacare l'operato tecnico di IDROSEA S.r.l. anche non applicando o annullando gli effetti degli atti esibiti, qualora i dati forniti risultino manifestamente imprecisi e non veritieri. Il Comune avrà la facoltà di eseguire, anche direttamente con propri mezzi e personale, in qualsiasi momento, tutte le prove ed i controlli che riterrà opportuni; inoltre il Comune si riserva la facoltà di fare intervenire in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio esperti esterni. Tutti gli atti amministrativi, tecnici e contabili – su richiesta – dovranno essere resi disponibili al Comune da IDROSEA S.r.l.. Nel caso in cui si verificassero le condizioni per cui il Comune e/o l’IDROSEA dovessero ritenere risolta prima della scadenza la convenzione per giustificati motivi, a meno che non sussistano gravi e rilevanti cause per i quali il servizio deve essere immediatamente risolto, si dovrà comunque dare un preavviso di almeno sei mesi in modo da garantire la continuità del servizio tramite il recupero del ruolo. Sono fatti salvi accordi bonari di risoluzione atti ad accorciare tali termini. Art. 12 - Clausola arbitrale Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di tre arbitri: - uno nominato dal Comune uno nominato da IDROSEA S.r.l.; il terzo, con la funzione di presidente, nominato o in accordo con le parti, ovvero, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente della Pretura di Viareggio. Il Presidente del collegio arbitrale nominerà anche l'arbitro che eventualmente non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi trenta giorni dall'invito stesso. Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori ed avranno competenza anche in merito alle spese del giudizio arbitrale ed alla ripartizione delle stesse tra le parti. Il lodo arbitrale è inappellabile. Art. 13 - Spese contrattuali Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, per registrazione, diritti e bolli, sono a totale carico di IDROSEA S.r.l. senza possibilità di rivalsa. CAPO II – ORGANIZZAZIONE Art. 14 - Caricamento dati ed aggiornamento dell'archivio impianti IdroSEA s.r.l. pag. 9 di 15 Al fine di poter svolgere correttamente le operazioni di cui alla presente convenzione, IDROSEA dovrà procedere alla catalogazione dei dati (forniti dall’Amministrazione Comunale o da chi per essa) e di ogni comunicazione relativa ai controlli sugli impianti termici e provvedere ad aggiornare il data base nei tempi più rapidi possibili. Dovrà prevedere inoltre la registrazione delle autodichiarazioni pervenute nonché il rilascio di apposite ricevute a chi consegna a mano l’autodichiarazione stessa. Per quanto riguarda l’apertura al pubblico per lo svolgimento di tale servizio vale quanto riportato al punto vi) dell’art. 1. L'archivio dovrà contenere per ciascun impianto i dati identificativi nonché gli elementi utili alla registrazione dei risultati del controllo di cui alla scheda di dichiarazione. IDROSEA S.r.l. dovrà trasmettere, su richiesta del Comune ed eventualmente su supporto informatico, gli aggiornamenti del suddetto archivio e provvederà al suo aggiornamento sulla base delle autodichiarazioni che continueranno a pervenire o delle verifiche effettuate durante l'esecuzione dei controlli. IDROSEA S.r.l. si impegna ad utilizzare i dati personali degli utenti esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente convenzione garantendo il rispetto e la tutela dei predetti dati così come previsto dalle leggi in materia. Il catasto degli impianti termici, utilizzato dall'IDROSEA per la gestione dei dati e per la programmazione dei controlli è di proprietà dell’Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere consegnato al termine della durata della presente convenzione. In qualsiasi momento l’amministrazione avrà la facoltà di consultare il catasto nella ultima versione aggiornata. Resta inteso che per tutta la durata della convenzione IDROSEA sarà responsabile del trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia. Art. 15 - Programmazione del servizio di controllo Per l'effettuazione dei controlli IDROSEA S.r.l. provvederà a redigere - mensilmente - apposito "piano di lavoro", che dovrà includere anche i controlli sollecitati dal Comune; IDROSEA S.r.l. provvederà ad effettuare, sulla base del suddetto "piano di lavoro", i controlli: a) sugli impianti termici per i quali risulti omessa l'autodichiarazione b) a campione, ai sensi dell’allegato L del DL n. 192/2005, ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni pervenute ad IDROSEA srl; I dati relativi a rapporti di verifica con esito positivo, riportati nell'apposito archivio informatico, saranno a disposizione del Comune in qualunque momento; in questo caso IDROSEA S.r.l. dovrà trasmettere, con cadenza semestrale, su supporto cartaceo e/o informatico, i risultati delle operazioni di verifica effettuati. Nel caso di controllo con esito negativo per il quale è previsto il divieto d'uso dell'impianto, IDROSEA S.r.l. dovrà trasmettere il rapporto di verifica al Comune entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione del rapporto stesso. Per le anomalie non gravi, IDROSEA provvederà a trasmettere al Comune i nominativi dei responsabili degli impianti termici che non hanno provveduto ad adeguare l'impianto entro i termini fissati. Art. 16 - Tariffe relative ai controlli Le tariffe relative ai controlli a carico degli utenti, vengono definite come segue, IVA inclusa: • 70,95 € per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: IdroSEA s.r.l. pag. 10 di 15 • 90,74 € per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 e 116 kW: • 128,61 € per impianto termico con potenza nominale compresa tra 116 e 350 kW: • 151,34 € per impianto termico con potenza nominale oltre 350 kW. I prezzi sopra indicati si intendono riferiti al singolo impianto presente presso ciascuna utenza soggetta a verifica. Qualora l’impianto da controllare nella stessa abitazione o appartamento sia costituito da più di un apparecchio, si intende che il corrispettivo venga pagato integralmente per ognuno degli apparecchi presenti in base alla loro specifica potenza. Qualora il controllo non venga svolto per cause non imputabili al verificatore, all’IDROSEA S.r.l. sarà corrisposto, da parte del titolare dell’impianto non controllato, il 65% del costo destinato al controllo dell’impianto da verificare. La potenza dell'impianto non va intesa come somma delle potenze nominali ai focolari dei generatori di calore installati ed asserviti allo stesso impianto. Nel caso di controllo non a campione, nella lettera di avviso di controllo saranno specificate le istruzioni per la determinazione della cifra da corrispondere in base alla potenza dell’impianto. Il verificatore, nel corso del controllo prenderà nota su apposito spazio da prevedere sul rapporto di prova. Nei casi di pagamento non congruente alla potenzialità verificata, sarà necessario provvedere al rimborso da parte dell’IDROSEA o all’eventuale integrazione da parte dell’utente. Nella lettera di avviso di controllo l'IDROSEA comunica altresì il periodo di tempo entro cui deve essere effettuato il pagamento del controllo attraverso il bollettino di c/c postale inviato dall'IDROSEA stessa. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione entro tale termine deve contattare l'IDROSEA e fissare la data del controllo comunicando inoltre gli estremi del versamento. L’IDROSEA si farà carico della riscossione delle tariffe inerenti i controlli. Nel caso di inadempienze IDROSEA comunicherà all’Amministrazione Comunale i nominativi degli utenti interessati e l’Amministrazione stessa provvederà ad iscrivere a ruolo le cifre dovute per rimborsarle ad IDROSEA. Art. 17 - Tariffe relative alle autodichiarazioni Le tariffe relative alle dichiarazioni sono a carico degli utenti, vengono definite come segue, IVA inclusa: • 8 € per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: • 12 € per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 e 116 kW: • 15 € per impianto termico con potenza nominale compresa tra 116 e 350 kW: • 20 € per impianto termico con potenza nominale oltre 350 kW. Tali importi, necessari per la dichiarazione, sono necessari a coprire i costi di gestione del servizio ed i costi relativi ai controlli a campione (senza oneri aggiuntivi per l'utente); Il titolare di impianto termico dovrà corrispondere ad IDROSEA S.r.l, entro 30 giorni, la suddetta somma sul c/c postale che la stessa comunicherà, unitamente alla dichiarazione attestante che l’impianto termico rispetta le disposizioni della normativa vigente e copia dell’allegato F o G al DL 192/2005. Art. 18 - Adeguamento delle tariffe Le tariffe di cui ai precedenti articoli 16 e 17, potranno essere adeguate, biennalmente, in base agli indici ISTAT del costo della vita e/o a seguito di giustificate e motivate variazioni intervenute nei costi collegati al servizio. IdroSEA s.r.l. pag. 11 di 15 CAPO III PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' OPERATIVE Dl ESECUZIONE DEI CONTROLLI Art. 19 - Visita all'utente La comunicazione della visita a domicilio relativa al controllo sull’impianto termico sarà fatta pervenire all'utente con almeno 15 giorni di anticipo. Tale comunicazione deve recare l’intestazione “IDROSEA S.r.l. su convenzione Comune di Viareggio vista delibera giunta Comunale n. 153 del 04/04/06 e n. rep. Della convenzione", con indicazione dettagliata delle modalità di controllo. Verrà richiesta la presenza sul posto del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (proprietario, occupante, amministratore o terzo responsabile) o persona da lui delegata. La lettera di avviso dovrà evidenziare tra l'altro quanto segue: • qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per il controllo dell'impianto, per evitare i costi del rimborso spese (nella misura del 65% del costo del relativo controllo), dovrà entro otto giorni dal ricevimento della lettera di avviso contattare telefonicamente IDROSEA S.r.l. o il verificatore ai numeri e nell'orario indicati, per concordare una nuova data. • nel caso in cui non sia possibile effettuare il controllo per cause imputabili all'utente, il verificatore lascerà copia di avviso di mancata presenza del responsabile dell’impianto e della relativa impossibilità di aver svolto il controllo. In tal caso sarà richiesta a quest'ultimo la somma pari al 65% del costo del relativo controllo a titolo di rimborso spese. • qualora il mancato controllo sia imputabile ad IDROSEA S.r.l., la stessa dovrà fissare un'ulteriore data per la visita di controllo che sarà gratuito per l’utente; quanto previsto dal presente comma non si applica nei casi di forza maggiore; • in tutti i casi in cui l'utente, regolarmente avvertito, rifiuterà o non consentirà il controllo del proprio impianto, IDROSEA S.r.l. provvederà a comunicare il fatto al Comune per le determinazioni del caso; • nel caso l'utente non provveda ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, IDROSEA S.r.l. dopo un primo sollecito ne darà comunicazione al Comune; Al momento del controllo a domicilio il verificatore dovrà presentarsi munito di apposito tesserino di riconoscimento IDROSEA e dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti pertinenti al servizio. Il verificatore, nell’esercizio delle funzioni connesse al controllo degli impianti termici, svolge la funzione di incaricato di pubblico servizio per conto dell'Amministrazione Comunale. Il controllo non potrà essere effettuato qualora non venga prestato il consenso all’ingresso nei locali da parte degli aventi titolo sugli stessi, o qualora il tecnico incaricato rilevi situazioni irregolari che lo esporrebbero a rischi personali. In questo caso verrà fatta comunicazione al Comune per i provvedimenti del caso. IdroSEA s.r.l. pag. 12 di 15 Art. 20 - Verifiche preliminari all'analisi di combustione Il tecnico incaricato del controllo da parte di IDROSEA S.r.l., non dovrà assolutamente compiere alcuna azione sull'impianto sottoposto a controllo, con la sola eccezione di quelle strettamente richieste dalla Norma UNI 10389 "Misurazione in opera del rendimento di combustione". Il verificatore dovrà effettuare la misurazione in presenza del proprietario dell'impianto o di persona da lui delegata; in nessun caso dovrà alterare, anche mediante semplice regolazione, il funzionamento dell'impianto, né effettuare alcuna operazione ad esclusione di quelle previste dalla norma UNI 10389. Art. 21 - Parametri da sottoporre a controllo I verificatori dovranno controllare che i responsabili degli impianti adempiano agli obblighi di legge relativamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto ed alle verifiche periodiche di cui agli art. 9 e 12 DL 192/2005 Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" (impianti di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW - allegato F al DL 192) o sul libretto di impianto (impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW - allegato G al DL 192. Il verificatore dovrà verificare la conformità dell’impianto alle norme previste eseguendo gli accertamenti con riferimento all’allegato verbale di verifica. Il Comune si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni ai parametri sopra citati. Art. 22 - Strumentazione e apparecchiature La prova del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibile liquido o gassoso, deve essere eseguita con le modalità e con la strumentazione riportate nella norma UNI 10389. L'approvazione della strumentazione e delle apparecchiature di cui al presente articolo, non esonera IDROSEA S.r.l. dalle responsabilità inerenti a difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. IDROSEA S.r.l. dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo. Art. 23 - Esito della verifica e relativo verbale A controllo avvenuto l’incaricato IDROSEA delle verifiche provvederà alla compilazione di un verbale di verifica corredato da un documento da cui dovranno risultare i dati previsti dalla normativa, rilevati e calcolati, con l'eventuale giudizio di rispondenza. Il mancato rispetto dei limiti di legge e comunque ogni difformità dell’impianto riscontrato in sede di controllo dovrà essere riportato nel “rapporto di prova”, predisposto dall’Ente competente. Il verbale di verifica verrà sottoscritto dall'operatore che avrà eseguito il controllo e dal responsabile dell'impianto a cui verrà rilasciata copia; qualora quest'ultimo si rifiutasse di apporre la firma, si dovrà indicare tale rifiuto. IdroSEA s.r.l. pag. 13 di 15 Il verbale di verifica varrà nei confronti dell'utente come richiesta di adeguamento per le eventuali anomalie riscontrate e di competenza del Comune. I tempi di adeguamento decorreranno dalla data di effettuazione del controllo. Solo nei casi di divieto d'uso sarà inviata all'utente specifica lettera di richiesta di adeguamento. Il verbale di verifica verrà compilato in un originale più tre copie con allegata stampa dei dati rilevati: - originale per IDROSEA S.r.l. - copia per il Responsabile dell'impianto (la stampa dei dati rilevati dovrà essere conservata con il libretto di impianto o di centrale) - copia da trasmettere eventualmente al Comune per difformità normative riguardanti la sicurezza degli impianti di competenza del Comune stesso. I risultati del controllo sugli impianti termici dovranno essere riportati nel libretto di centrale o sul libretto d’impianto, utilizzando gli spazi appositamente previsti. Art. 24 - Comportamento del verificatore IDROSEA S.r.l. dovrà garantire che il personale utilizzato nelle verifiche si attenga alle seguenti regole: a) il Verificatore che si trova nella condizione di essere stato direttamente o indirettamente partecipe ad una fase realizzativa e/o gestionale dell'impianto (progettazione, installazione, esercizio e manutenzione) sottoposto a controllo, non potrà eseguire il controllo di quello/quegli impianto/i; b) il Verificatore, durante l'esecuzione dei controlli, non dovrà in alcun modo o con qualsiasi mezzo palese od occulto, indicare o fare pubblicità di operatori del settore sia nel campo della progettazione che dell'installazione e manutenzione degli impianti; c) il Verificatore, durante l'esecuzione dei controlli, deve rispettare tutti i compiti ad esso assegnati e riportare tutti i dati, i risultati delle misurazioni e le deficienze eventualmente riscontrate in maniera oggettiva e rispondente a verità, su un apposito "verbale di verifica", redatto in un originale più tre copie, comprese quattro copie della strisciata di stampa dello strumento analizzatore (da allegare al "verbale di verifica" quale parte integrante); d) il Verificatore, durante l'esecuzione dei controlli, non deve in nessun modo manipolare l'impianto sottoposto a verifica; eventuali regolazioni devono essere richieste dal Verificatore ed eseguite dal Responsabile dell'impianto; e) il Verificatore dovrà segnalare sull'apposito "verbale di verifica" tutte le anomalie e le inadempienze tecniche riscontrate; f) in caso di grave deficienza dell'impianto che comporti un elevato rischio per l'incolumità dell'utente, il Verificatore dovrà richiedere all'occupante l'immediata disattivazione dell'impianto e darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a far emettere dal Sindaco competente o dalle autorità giudiziarie competenti gli opportuni provvedimenti di legge; g) il Verificatore deve garantire la riservatezza in merito ai dati riscontrati ed elaborati durante il proprio lavoro, in particolare deve evitare che operatori aventi, a qualsiasi titolo, interessi attinenti agli impianti ne vengano a conoscenza (Legge privacy n.675 del 31.12.1996). IdroSEA s.r.l. pag. 14 di 15 h) il Verificatore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato da IDROSEA. Art. 25 - Verifica dei dati delle dichiarazioni Nel corso del controllo il tecnico dovrà verificare i dati in suo possesso ed in caso di errata denuncia dell'impianto stesso o di omessa denuncia di altri impianti dovrà redigere apposita scheda da trasmettere al Comune unitamente ad una copia del verbale di verifica. Art. 26 - Informatizzazione della procedura Il Comune di Viareggio promuoverà, in accordo con IDROSEA, l'informatizzazione delle procedure riguardanti le attività oggetto del presente affidamento; tra queste la ricezione delle autodichiarazioni, la compilazione e la gestione dei rapporti di controllo, la consultazione delle banche dati ecc.. Il Comune stesso potrà incentivare tali soluzioni. Art. 27 - Registrazione della convenzione Le spese inerenti e conseguenti del presente atto fanno carico a IDROSEA S.r.l. che se le assume. Art. 28 - Norma finale A seguito dell'attivazione dei controlli, IDROSEA S.r.l. potrà proporre al Comune di apportare tutte le modifiche alla presente convenzione che si rendessero necessarie al fine di migliorare e rendere più efficaci le operazioni di controllo e contemporaneamente soddisfare eventuali esigenze e/o richieste degli utenti. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione corrente. IdroSEA s.r.l. pag. 15 di 15