Diritto pubblico L-Z (2015-2016)
Prof. Davide Galliani
Corso di Laurea in
“Scienze Internazionali e Istituzioni Europee (SIE)”
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
La sovranità popolare
Art. 1 Cost.:
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione
La sovranità popolare
Cosa significa l’art. 1 Cost.?
La forma di Stato è quella democratico-pluralista.
Non è concepita una sovranità illimitata: le forme e i
limiti sono quelli in Costituzione: democrazia
rappresentativa.
Il corpo elettorale
La prima manifestazione della sovranità popolare: il diritto di
voto.
Chi lo detiene?
Art. 48 Cost.: il corpo elettorale: cittadini uomini e donne con
la maggiore età.
Problema: gli stranieri? Problema: voto cittadini all’estero?
Il diritto-dovere di voto
Art. 48 Cost.: il voto è:
• personale: non voto per delega
• eguale: una testa un voto
• libero: no “voto di scambio”
• segreto: materiale manifestazione del voto in
cabina
Il diritto-dovere di voto
Art. 48 Cost.: l’esercizio del voto è dovere civico.
Cosa significa? Non c’è obbligo giuridico di voto,
ma
è deontologicamente un dovere civico.
Progressivo abbandono della legislazione che
“puniva”
il non votante (certificato buona condotta e
affissione albo comunale)
Il diritto-dovere di voto
Quando il diritto può essere limitato?
Art. 48 Cost.: incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
I sistemi elettorali
Il sistema elettorale traduce i voti in seggi: la legge
elettorale è uno strumento fondamentale.
Esistono due grandi famiglie: il maggioritario e il
proporzionale.
I sistemi elettorali
Il sistema maggioritario è tipico del periodo liberale.
Si basa su un semplice meccanismo: “the winner
takes all”, cioè, chi vince in voti prende tutto il
seggio, di norma, uninominale (1 seggio).
Può servire la maggioranza assoluta (e il secondo
turno) o quella relativa (USA, UK).
I sistemi elettorali
Il sistema maggioritario garantisce la governabilità a
discapito della rappresentatività: è possibile che
ottenga più seggi chi ha ottenuto meno voti!!
Inoltre, il sistema maggioritario favorisce il
rapporto immediato tra elettori ed eletti.
I sistemi elettorali
Il sistema proporzionale è tipico del periodo
democratico, perché serve a garantire la
rappresentatività.
Funziona semplicemente: si hanno tanti seggi quanti
voti si prendono (il collegio è plurinominale).
I sistemi elettorali
Tuttavia esistono diversi elementi che rendono
“disproporzionale” il proporzionale:
le formule elettorali
• la dimensione dei collegi: più seggi più
proporzionale, meno seggi meno proporzionale:
la circoscrizione grande è quindi più
proporzionale che una piccola
I sistemi elettorali
• la clausola di sbarramento: esclude dalla
ripartizione chi ottiene meno di un tot di voti
• di solito anche il come è una lista: se bloccata o
aperta
I sistemi elettorali
Un capitolo a parte merita il cd. “premio di
maggioranza”: per legge, si danno in “premio” tot
seggi a chi raggiunge un certo numero di voti.
Anche questo rende meno proporzionale il
proporzionale
Il sistema elettorale
Il caso italiano: dopo la legge Acerbo, nel 1953 si
approva per la Camera la cd. “legge truffa”: chi
ottiene la maggioranza assoluta ha diritto ai 2/3 dei
seggi della Camera.
I sistemi elettorali
Perché legge “truffa”?
Primo: solo la DC coalizzata poteva ambire alla
maggioranza assoluta: argomento debole!
I sistemi elettorali
Secondo: perché il “premio”, come disse Einaudi nel
suo “Scrittoio”, Presidente che comunque non rinviò,
deve stare “lontano” dai due terzi, per evitare di
“snaturare” la revisione della Costituzione:
argomento forte!!
I sistemi elettorali
Terzo: perché al Senato, dove si pose la fiducia e
dove si dimise il Presidente, mancarono circa 100
senatori nel verbale: pur presenti, non comparvero:
argomento forte!!
I sistemi elettorali
Il premio non scattò per pochi voti, segnò la fine di
De Gasperi, agitò non poco il paese e, soprattutto,
evidenziò la difficoltà del Parlamento di
mettere mano alla legge elettorale.
Ed, infatti, la prima riforma avvenne dopo i
referendum del 1993 a favore di un maggioritario
per
¾ seggi e proporzionale per il resto.
La legge elettorale in Italia
Oggi è in vigore la legge elettorale del 2005
seguente:
• impianto proporzionale
• clausola di sbarramento: alla Camera il 4% per i singoli
e il 10% per le coalizioni, al Senato, su base regionale,
l’8% per i singoli e il 20% per le coalizioni
• premio di maggioranza: alla Camera 340 su 630 seggi
(54%), al Senato, su base regionale, il 55%
La legge elettorale in Italia
Ciascuna coalizione deve indicare un unico
programma elettorale e il nome e cognome
della persona da loro indicata come unico capo della
Coalizione: si tratta di disposizione a valenza solo
politica e non giuridica: vige anche il Italia il “divieto
di mandato imperativo” e…il Presidente della
Repubblica.
La legge elettorale
in Italia
La Corte costituzionale ha ammesso tre quesiti
referendari sull’attuale legge elettorale: si vuole
abrogare la possibilità di candidature multiple, ora
possibile e si vuole, sia per la Camera sia per il
Senato, attribuire il premio non alla coalizione di
partiti ma solo alla lista di partito?
Il referendum
E’ un istituto di democrazia diretta che trova ampio
o minore spazio negli ordinamenti democratici
moderni, che appartengono, tuttavia, tutti al regime
democratico rappresentativo.
Il problema del referendum in sistemi
rappresentativi è di quantità e non di qualità.
Il referendum
Il Progetto di Costituzione, presentato nel gennaio
all’Assemblea Costituente dal Comitato dei 75,
prevedeva quasi tutti i tipi di referendum possibili,
tra cui quello sospensivo delle leggi e quello su
iniziativa del Capo dello Stato.
Il referendum
La Costituente, tuttavia, dovette scendere ad un
accordo, specie per la opposizione delle sinistre e dei
liberali, per cultura contrari o comunque sospettosi
rispetto al referendum.
La Costituzione ne prevede solo tre: abrogativo, sulle
variazioni territoriali, costituzionale.
Il referendum
Solo nel 1970 si approvò la legge sull’attuazione del
referendum, la legge n. 352, che limitò in non pochi
casi l’istituto e inserì norme ai margini della
costituzionalità, proprio perché si introdussero limiti
non previsti dalla Costituzione con legge ordinaria.
Il referendum
L’intervento maggiore, in senso limitativo, fu però
della Corte costituzionale: allargò l’interpretazione
delle materie escluse dal referendum (limiti
espliciti) e, tra l’altro, intervenne anche
dichiarandosi competente a sindacare il quesito
referendario: una competenza non prevista in
Costituzione, ma che la Corte decise di prendersi a
difesa dell’istituto stesso.
Il referendum
Per la Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, il
quesito del referendum deve essere “chiaro”,
“univoco” ed “omogeneo”: in poche parole, non può
trarre in “inganno” l’elettore, che deve poter
scegliere senza costrizioni legate al come è
letteralmente formulato il quesito stesso.
Il referendum
Il procedimento referendario: almeno 10 promotori o
5 consigli regionali depositano in Cassazione il
quesito; dal deposito decorrono tre mesi per la
raccolta delle 500.000 firme; raccolte le firme,
l’Ufficio Centrale presso la Cassazione ne attesta la
regolarità e la Corte costituzionale deve dichiararne
l’ammissibilità entro il 10 febbraio dell’anno
successivo al deposito.
Il referendum
A questo punto, se il quesito è ammesso, il
Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio
dei Ministri, fissa la data del referendum tra il 15
aprile e il 15 giugno.
Il referendum
La questione del quorum: se al referendum non
partecipa almeno la maggioranza assoluta degli
aventi diritto, il referendum è come se non si è mai
svolto; se, invece, ottiene il quorum: se vince il sì, la
legge è abrogata, se vince il no la legge non è
abrogata e non si può chiedere referendum sulle
stesse disposizioni se non dopo 5 anni.
Il referendum
Problemi del referendum: il quorum ancora fermo al
1948, quando il corpo elettorale era di 25 milioni e
oggi quasi il doppio; l’ampio uso fatto in Italia: a
volte
con scopi e risultati importanti, altre volte su
questioni meno importanti; a volte con referendum si
è deciso dove il Parlamento non è riuscito a decidere:
pregio o difetto?
Il referendum
Il problema del referendum sulle leggi elettorali: è
possibile perché non sono tra i limiti espliciti, fermo
però che la “normativa di risulta” non pregiudichi il
principio di continuità degli organi costituzionali.
In poche parole: è possibile solo se la legge in parte
abrogata permette ancora di andare ad elezioni.
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