Diritto pubblico L-Z (2015-2016) Prof. Davide Galliani Corso di Laurea in “Scienze Internazionali e Istituzioni Europee (SIE)” Università degli Studi di Milano Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali La sovranità popolare Art. 1 Cost.: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione La sovranità popolare Cosa significa l’art. 1 Cost.? La forma di Stato è quella democratico-pluralista. Non è concepita una sovranità illimitata: le forme e i limiti sono quelli in Costituzione: democrazia rappresentativa. Il corpo elettorale La prima manifestazione della sovranità popolare: il diritto di voto. Chi lo detiene? Art. 48 Cost.: il corpo elettorale: cittadini uomini e donne con la maggiore età. Problema: gli stranieri? Problema: voto cittadini all’estero? Il diritto-dovere di voto Art. 48 Cost.: il voto è: • personale: non voto per delega • eguale: una testa un voto • libero: no “voto di scambio” • segreto: materiale manifestazione del voto in cabina Il diritto-dovere di voto Art. 48 Cost.: l’esercizio del voto è dovere civico. Cosa significa? Non c’è obbligo giuridico di voto, ma è deontologicamente un dovere civico. Progressivo abbandono della legislazione che “puniva” il non votante (certificato buona condotta e affissione albo comunale) Il diritto-dovere di voto Quando il diritto può essere limitato? Art. 48 Cost.: incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. I sistemi elettorali Il sistema elettorale traduce i voti in seggi: la legge elettorale è uno strumento fondamentale. Esistono due grandi famiglie: il maggioritario e il proporzionale. I sistemi elettorali Il sistema maggioritario è tipico del periodo liberale. Si basa su un semplice meccanismo: “the winner takes all”, cioè, chi vince in voti prende tutto il seggio, di norma, uninominale (1 seggio). Può servire la maggioranza assoluta (e il secondo turno) o quella relativa (USA, UK). I sistemi elettorali Il sistema maggioritario garantisce la governabilità a discapito della rappresentatività: è possibile che ottenga più seggi chi ha ottenuto meno voti!! Inoltre, il sistema maggioritario favorisce il rapporto immediato tra elettori ed eletti. I sistemi elettorali Il sistema proporzionale è tipico del periodo democratico, perché serve a garantire la rappresentatività. Funziona semplicemente: si hanno tanti seggi quanti voti si prendono (il collegio è plurinominale). I sistemi elettorali Tuttavia esistono diversi elementi che rendono “disproporzionale” il proporzionale: le formule elettorali • la dimensione dei collegi: più seggi più proporzionale, meno seggi meno proporzionale: la circoscrizione grande è quindi più proporzionale che una piccola I sistemi elettorali • la clausola di sbarramento: esclude dalla ripartizione chi ottiene meno di un tot di voti • di solito anche il come è una lista: se bloccata o aperta I sistemi elettorali Un capitolo a parte merita il cd. “premio di maggioranza”: per legge, si danno in “premio” tot seggi a chi raggiunge un certo numero di voti. Anche questo rende meno proporzionale il proporzionale Il sistema elettorale Il caso italiano: dopo la legge Acerbo, nel 1953 si approva per la Camera la cd. “legge truffa”: chi ottiene la maggioranza assoluta ha diritto ai 2/3 dei seggi della Camera. I sistemi elettorali Perché legge “truffa”? Primo: solo la DC coalizzata poteva ambire alla maggioranza assoluta: argomento debole! I sistemi elettorali Secondo: perché il “premio”, come disse Einaudi nel suo “Scrittoio”, Presidente che comunque non rinviò, deve stare “lontano” dai due terzi, per evitare di “snaturare” la revisione della Costituzione: argomento forte!! I sistemi elettorali Terzo: perché al Senato, dove si pose la fiducia e dove si dimise il Presidente, mancarono circa 100 senatori nel verbale: pur presenti, non comparvero: argomento forte!! I sistemi elettorali Il premio non scattò per pochi voti, segnò la fine di De Gasperi, agitò non poco il paese e, soprattutto, evidenziò la difficoltà del Parlamento di mettere mano alla legge elettorale. Ed, infatti, la prima riforma avvenne dopo i referendum del 1993 a favore di un maggioritario per ¾ seggi e proporzionale per il resto. La legge elettorale in Italia Oggi è in vigore la legge elettorale del 2005 seguente: • impianto proporzionale • clausola di sbarramento: alla Camera il 4% per i singoli e il 10% per le coalizioni, al Senato, su base regionale, l’8% per i singoli e il 20% per le coalizioni • premio di maggioranza: alla Camera 340 su 630 seggi (54%), al Senato, su base regionale, il 55% La legge elettorale in Italia Ciascuna coalizione deve indicare un unico programma elettorale e il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della Coalizione: si tratta di disposizione a valenza solo politica e non giuridica: vige anche il Italia il “divieto di mandato imperativo” e…il Presidente della Repubblica. La legge elettorale in Italia La Corte costituzionale ha ammesso tre quesiti referendari sull’attuale legge elettorale: si vuole abrogare la possibilità di candidature multiple, ora possibile e si vuole, sia per la Camera sia per il Senato, attribuire il premio non alla coalizione di partiti ma solo alla lista di partito? Il referendum E’ un istituto di democrazia diretta che trova ampio o minore spazio negli ordinamenti democratici moderni, che appartengono, tuttavia, tutti al regime democratico rappresentativo. Il problema del referendum in sistemi rappresentativi è di quantità e non di qualità. Il referendum Il Progetto di Costituzione, presentato nel gennaio all’Assemblea Costituente dal Comitato dei 75, prevedeva quasi tutti i tipi di referendum possibili, tra cui quello sospensivo delle leggi e quello su iniziativa del Capo dello Stato. Il referendum La Costituente, tuttavia, dovette scendere ad un accordo, specie per la opposizione delle sinistre e dei liberali, per cultura contrari o comunque sospettosi rispetto al referendum. La Costituzione ne prevede solo tre: abrogativo, sulle variazioni territoriali, costituzionale. Il referendum Solo nel 1970 si approvò la legge sull’attuazione del referendum, la legge n. 352, che limitò in non pochi casi l’istituto e inserì norme ai margini della costituzionalità, proprio perché si introdussero limiti non previsti dalla Costituzione con legge ordinaria. Il referendum L’intervento maggiore, in senso limitativo, fu però della Corte costituzionale: allargò l’interpretazione delle materie escluse dal referendum (limiti espliciti) e, tra l’altro, intervenne anche dichiarandosi competente a sindacare il quesito referendario: una competenza non prevista in Costituzione, ma che la Corte decise di prendersi a difesa dell’istituto stesso. Il referendum Per la Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, il quesito del referendum deve essere “chiaro”, “univoco” ed “omogeneo”: in poche parole, non può trarre in “inganno” l’elettore, che deve poter scegliere senza costrizioni legate al come è letteralmente formulato il quesito stesso. Il referendum Il procedimento referendario: almeno 10 promotori o 5 consigli regionali depositano in Cassazione il quesito; dal deposito decorrono tre mesi per la raccolta delle 500.000 firme; raccolte le firme, l’Ufficio Centrale presso la Cassazione ne attesta la regolarità e la Corte costituzionale deve dichiararne l’ammissibilità entro il 10 febbraio dell’anno successivo al deposito. Il referendum A questo punto, se il quesito è ammesso, il Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri, fissa la data del referendum tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il referendum La questione del quorum: se al referendum non partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il referendum è come se non si è mai svolto; se, invece, ottiene il quorum: se vince il sì, la legge è abrogata, se vince il no la legge non è abrogata e non si può chiedere referendum sulle stesse disposizioni se non dopo 5 anni. Il referendum Problemi del referendum: il quorum ancora fermo al 1948, quando il corpo elettorale era di 25 milioni e oggi quasi il doppio; l’ampio uso fatto in Italia: a volte con scopi e risultati importanti, altre volte su questioni meno importanti; a volte con referendum si è deciso dove il Parlamento non è riuscito a decidere: pregio o difetto? Il referendum Il problema del referendum sulle leggi elettorali: è possibile perché non sono tra i limiti espliciti, fermo però che la “normativa di risulta” non pregiudichi il principio di continuità degli organi costituzionali. In poche parole: è possibile solo se la legge in parte abrogata permette ancora di andare ad elezioni.