K IL LI
OO
STOP
KS
teenagency.it
016-Booklet AIE def 24-09-2003 12:54 Pagina 1
NG B
AIE
Associazione Italiana Editori
via delle Erbe 2 - 20121 Milano - tel. 0286463091 - fax 0289010863
www.aie.it - e-mail [email protected]
FINO AD ORA
È ANDATA BENE.
016-Booklet AIE def 24-09-2003 12:54 Pagina 3
Troppo a lungo il mercato ha tollerato le fotocopie pirata,
procurando danni enormi all’editoria di qualità,
soprattutto a quella universitaria e di ricerca.
Oggi la nostra associazione ha deciso che è arrivato il momento
di dire basta a un clima di omertà e di illegalità diffusa
che colpisce la cultura e l’industria editoriale
nel suo bene più prezioso: le opere dell’ingegno.
Ma per chi
vende fotocopie
pirata la festa
È finita.
I contenuti
1. L’insostenibile danno delle fotocopie pirata
2. Cosa dice la normativa
3. Le sanzioni penali e amministrative
4. Alcuni casi un po’ spiacevoli
5. La campagna Stop Killing Books
6. Un nuovo deterrente
C A M PA G N A N A Z I O N A L E C O N T R O L E F O T O C O P I E I L L E G A L I D E I L I B R I
AIE
Associazione Italiana Editori
K IL LI
OO
STOP
KS
016-Booklet AIE def 24-09-2003 12:54 Pagina 5
1. L’INSOSTENIBILE DANNO DELLE FOTOCOPIE PIRATA
2. COSA DICE LA NORMATIVA
La legge italiana sul diritto d’autore dice in modo chiaro che è
possibile fotocopiare una parte di un libro ad esclusivo uso
personale – fino al 15% – pagando all’autore e all’editore un prezzo
proporzionato alla parte riprodotta. In questo modo, chi ha
bisogno di leggere alcuni capitoli può evitare di acquistare l’opera
intera.
Le legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941,
di recente modificata dal Decreto Legislativo n.68/03, prevede la
possibilità di riprodurre legittimamente solo per uso personale in
fotocopia, xerocopia o sistema analogo un’opera protetta dal
diritto d’autore, nei limiti del 15% del volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, (comma terzo, art. 68,
Legge n. 633/41), fermo restando il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture musicali.
La stessa legge prevede attualmente che i responsabili dei punti o
centri di riproduzione che utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi – anche gratuitamente – l’uso di macchine
fotocopiatrici o sistemi analoghi, debbano corrispondere un
compenso ad autori ed editori, per le copie delle opere protette dal
diritto d’autore (comma quarto, art. 68, L.633/41).
Ma la fotocopia di tutto o di gran parte di un libro è illecita:
induce al mancato acquisto, rendendo così vano il lavoro di chi il
libro lo ha scritto, redatto, composto, impaginato, illustrato e
pubblicato.
La legge si propone l’obiettivo di tenere vivo l’interesse a scrivere
libri e a promuovere il continuo rinnovamento della cultura.
Se questi interessi venissero a mancare, ben pochi libri nuovi
sarebbero pubblicati e saremmo tutti costretti a leggere libri
vecchi, non aggiornati: non potremmo mai beneficiare di nuovi
studi o ricerche.
In Italia, ogni anno, vengono effettuate circa 2,6 miliardi di
fotocopie abusive, che sottraggono alla filiera editoriale oltre
300 milioni di euro.
A tali perdite si aggiungono i danni indiretti causati dall’evasione
fiscale, i danni all’occupazione e alla ricerca.
4
NG B
Nei casi in cui invece le fotocopie venissero effettuate ad uso non
personale, occorre sempre e comunque richiedere l’autorizzazione
all’autore e all’editore o ai suoi aventi causa (AIDRO - Associazione
Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’ingegno),
pagando i diritti relativi alle riproduzioni realizzate.
Tutte le fotocopie fatte violando queste regole sono da ritenersi
illegittime e i responsabili dei centri di riproduzione che le
consentono sono perseguibili a norma di legge.
5
Per i contravventori della legge sul diritto d’autore sono previste le
sanzioni di cui alla Sezione II della legge in materia.
Art. 171
Salvo quanto previsto dall’articolo 171-bis e dall’articolo 171-ter, è
punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque,
senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette
in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne
rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette
in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero
contrariamente alla legge italiana;
...(omissis)...
K IL LI
3. LE SANZIONI PENALi E AMMINISTRATIVE
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali
o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati;
OO
STOP
KS
016-Booklet AIE def 24-09-2003 12:54 Pagina 7
NG B
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in
noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
...(omissis)...
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un
numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che
aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
...(omissis)...
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende
o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d’autore e da diritti connessi;
La violazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma
dell’articolo 68 (vedi paragrafo precedente) comporta la
sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la
sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di
opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque a fini di lucro:
...(omissis)...
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
6
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
...(omissis)...
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30
(Interdizione da una professione o da un’arte) e 32-bis
(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese) del codice penale;
7
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio
dell’attività produttiva o commerciale.
...(omissis)...
Art. 171-quater
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con
l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni chiunque, abusivamente ed ai fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque
titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere
tutelate;
...(omissis)...
Art. 174-bis
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in
misura comunque non inferiore a 103,00 euro. Se il prezzo non è
facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa da 103,00 a 1.032,00 euro. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione
e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
4. ALCUNI CASI UN PO’ SPIACEVOLI
K IL LI
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui
almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
OO
STOP
KS
016-Booklet AIE def 24-09-2003 12:54 Pagina 9
NG B
Al di là dei numerosi e sempre più frequenti sequestri
a danno delle copisterie che non rispettano la legge sul diritto
d’autore, segnaliamo l’esito di due recenti provvedimenti penali,
che costituiscono un importante precedente giuridico per i giudizi
futuri.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione penale, 07.02.03:
procedimento concluso contro il signor Alfa, con condanna al
pagamento di 2.430,00 euro oltre IVA per quanto definito in
Cassazione, oltre al risarcimento a diversi editori, a titolo di
spese legali sostenute in tutti i gradi di giudizio, per complessivi
22.568,72 euro.
Tribunale di Ragusa, Sezione penale, 12.05.03. Applicazione
della pena patteggiata a 5 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.500
euro di multa per ciascun imputato, oltre alla confisca e
distruzione del materiale sequestrato, alla pubblicazione della
sentenza sul quotidiano La Sicilia e al pagamento delle spese
legali SIAE (750 euro).
È fatta salva la possibilità per il titolare del diritto d’autore di agire
comunque in sede civile per “….ottenere che sia distrutto o rimosso
lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il
risarcimento del danno.” (art. 158 L.633/41).
8
9
K IL LI
OO
STOP
KS
016-Booklet AIE def 24-09-2003 12:54 Pagina 11
5. LA CAMPAGNA STOP KILLING BOOKS
6. UN NUOVO Deterrente
Il mondo dell’editoria ha deciso di reagire con determinazione
all’illegalità sommersa. Qualsiasi infrazione al diritto d’autore sino
ad oggi tacitamente tollerata, sarà smascherata per quello che è
davvero: un danno reale per lo sviluppo del pensiero e per la base
economica dell’editoria, danno che colpisce direttamente e
indirettamente ciascuno di noi.
AIE, in collaborazione con AIDRO, ha attivato contro
i pirati del sapere un numero telefonico dedicato alle segnalazioni
di situazioni irregolari, un vero e proprio sportello Stop Killing
Books.
Con la campagna di sensibilizzazione, di cui questo opuscolo è
espressione, l’AIE Associazione Italiana Editori rafforza il proprio
impegno nel contrastare i comportamenti lesivi del diritto d’autore
nel campo dell’editoria.
Un momento importante di questa
campagna è la comunicazione
rivolta agli studenti universitari
di tutta Italia. Il manifesto qui a
fianco verrà affisso all’interno e
all’esterno di 77 atenei e 500
facoltà, oltre che nelle librerie e
nelle biblioteche universitarie.
10
NG B
In questo campo si tratta di una novità assoluta, da cui AIE si
aspetta molto. La stagione dell’impunità assoluta è finita. Le
segnalazioni saranno un efficace deterrente contro lo sfruttamento
indiscriminato delle opere dell’ingegno.
STOP KILLING BOOKS - AIDRO
tel. 02 8055827 - fax 02 809506
e-mail [email protected]
da lunedì a venerdì
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
11
Scarica

016-Booklet AIE def