Incarto n.
Lugano
18.2007.63
31 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello
composta dei giudici: Balerna, presidente,
Epiney-Colombo e Balestra-Bianchi
segretario:
Isotta, cancelliere
statuendo sull’istanza 16 marzo 2007 degli
avv. dr. A.____, Lugano,
avv. B.____, Lugano,
avv. dr. C.____, Lugano,
con la quale è chiesto il rilascio di una decisione di accertamento circa l’iscrizione nel
registro cantonale degli avvocati di avvocati dipendenti da una società di capitali (in
specie una società anonima con sede a Zurigo e succursale nel Cantone Ticino).
esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A.
a) Con decisione dell'ottobre 2006 l’autorità di sorveglianza degli
avvocati del Canton Zurigo ha accolto un’istanza dello studio
legale D.____ ed ha accertato che gli avvocati di quello studio
potevano rimanere iscritti nel registro degli avvocati di quel
Cantone qualora lo studio legale fosse stato trasformato in una
società anonima. Con istanza del 16 marzo 2007 gli avv. dr.
A.____, avv. B.____ e avv. dr. C.____, richiamandosi alla
menzionata decisione dell'ottobre 2006, chiedono a questa
decisione 31 maggio 2007 CAN relativa alla società anonima di avvocati anonimizzata.doc
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Camera che venga accertata la possibilità, per gli avvocati di
questo studio attivi a Lugano, di rimanere iscritti nel registro degli
avvocati del Cantone Ticino, quando questo verrà trasformato in
una succursale della prevista società.
b) Per quanto concerne la ricevibilità dell’istanza, i richiedenti
affermano che la trasformazione dello studio legale in società
anonima comporta un elevato dispendio di tempo e di danaro,
poiché si rendono necessari il trasferimento di tutti i contratti
vigenti (contratti di lavoro, locazione, servizi, ecc.), l’adattamento
del sistema contabile e fiscale alla nuova forma societaria,
l’informazione adeguata per i clienti e i diretti interessati,
segnatamente per i dipendenti. Qualora, a ristrutturazione
avvenuta, questa Camera dovesse cancellare le iscrizioni degli
avvocati iscritti nel registro del Cantone Ticino rispettivamente
rifiutare l’iscrizione di nuovi avvocati assunti dallo studio, si
renderebbe necessaria un’inversione del processo, con gravi
ripercussione economiche e d’immagine per quest’ultimo.
Soltanto a seguito di una decisione positiva potrà essere attuata
la ristrutturazione.
c) Gli istanti descrivono la prospettata società come segue.
Questa verrà chiamata ―D.____ SA‖ ed avrà sede a Zurigo, allo
stesso indirizzo dell’attuale studio legale. Il capitale sociale sarà
probabilmente dell’ordine di 1 milione di franchi. Lo scopo è
definito come segue: “La società ha per scopo la fornitura di
servizi giuridici in Svizzera e all’estero tramite avvocati iscritti in
Svizzera e altri consulenti qualificati, così come le attività ad essa
correlate. La società può, nei Cantoni dove è permesso, offrire
servizi di notariato. La società può intraprendere tutte le attività
commerciali e finanziarie in relazione al proprio scopo. La società
può anche costituire succursali.“ Il consiglio di amministrazione
sarà composto, inizialmente, da quattro avvocati iscritti nel
registro del Canton Zurigo. Il consiglio di amministrazione
delibererà il regolamento di organizzazione. Unica socia della
società sarà una società semplice, composta da 25 soci, di cui 23
dispongono di una patente svizzera di avvocato e sono iscritti in
un registro cantonale di avvocati, 1 è titolare di una patente
estera ed 1, titolare di una patente svizzera, esercita all’estero la
propria attività. I soci, che stipuleranno un patto parasociale,
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saranno nello stesso tempo assunti come dipendenti della
D.____ SA attraverso un apposito contratto di lavoro. La società
anonima verrà infine inclusa come assicurato supplementare
nella polizza di assicurazione per la responsabilità civile
esistente; l’importo della copertura ammonterà a un multiplo di
quello necessario secondo l’art. 44 RAvv.
A questo scopo essi sottopongono all’esame di questa Camera i
seguenti progetti di documenti, redatti in lingua tedesca, cui
annettono una traduzione in italiano: statuto della D.____ SA
(doc. 8), regolamento d’organizzazione della D.____ SA (doc. 9),
patto parasociale degli azionisti della D.____ SA (doc. 10),
contratto di lavoro per soci (doc. 11).
Precisano che la documentazione prodotta tiene già conto delle
condizioni imposte nella decisione dell'ottobre 2006 dall’autorità
di sorveglianza zurighese.
d) Gli istanti sostengono che sono dati i presupposti per il
mantenimento dell’iscrizione nel registro del Cantone Ticino degli
avvocati della succursale di Lugano della prevista D.____ SA. La
documentazione allestita a questo scopo dimostrerebbe, in
particolare, che la costituenda società anonima sarebbe
controllata in permanenza da avvocati iscritti in un registro
cantonale ed inoltre che le regole ed il segreto professionali
sarebbero rispettati. Oltre alla testé menzionata decisione
dell’autorità di sorveglianza del Canton Zurigo, che concerne
proprio il loro studio, essi rinviano ad una decisione ancora
precedente, emessa il 29 maggio 2006 dall’autorità di
sorveglianza del Canton Obvaldo (doc. 3), e al documento
―Zulässigkeit von Anwaltskörperschaften‖, del 13 gennaio 2006,
elaborato da un gruppo di lavoro costituito da membri dell’ordine
degli avvocati del Canton Zurigo e della Federazione svizzera di
avvocati (doc. 7); quest’ultima ha messo a disposizione dei suoi
membri, quale modello per l’iscrizione negli altri Cantoni, la
documentazione sottoposta dallo studio legale D.____ all’autorità
di sorveglianza del Canton Zurigo e da quest’ultima accettata.
Essi richiamano poi la decisione 23 febbraio 2007 della Camera
per l’avvocatura del Canton Berna, favorevole alla creazione in
quest’ultimo Cantone di una succursale di uno studio legale
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organizzato in forma di società anonima con sede a Zurigo (doc.
5), e della circolare dell’Ordine degli avvocati del Canton Lucerna,
datata marzo 2007 (doc. 6), che riferisce dell’accordo della locale
autorità di sorveglianza alla costituzione di società anonime di
avvocati, sulla scorta dei modelli di Obvaldo o Zurigo.
B.
Con osservazioni del 24 aprile 2007 l’Ordine degli avvocati ha
preavvisato favorevolmente l’istanza.
C.
L’Ordine dei notai non ha formulato osservazioni.
1.
Gli istanti chiedono alla Camera per l’avvocatura ed il notariato
(CAN) di confermare, mediante una decisione di accertamento,
che sussistono i presupposti perché gli avvocati attivi presso lo
studio legale di Lugano possano restare iscritti nel registro degli
avvocati del Cantone Ticino anche dopo la prevista
trasformazione dello studio legale in una società anonima.
Considerando,
in diritto:
1.1. Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende
esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere
iscritto nel registro del Cantone in cui ha l’indirizzo professionale
(art. 6 cpv. 1 LLCA). L’autorità di sorveglianza lo iscrive se
constata che sono adempiute le condizioni di cui agli art. 7
(condizioni di formazione) e 8 (condizioni personali) LLCA.
L’avvocato che non adempie più una delle condizioni di iscrizione
è radiato dal registro (art. 9 LLCA). Nel Cantone Ticino
competente per l’iscrizione e la radiazione è la Camera per
l’avvocatura e il notariato (art. 3, 6 e 30 cpv. 2 lett. b LAvv). La
relativa procedura è retta, a titolo sussidiario, dalla Legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm;
cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 della stessa). L’art. 41 PAmm prevede che la
domanda intesa ad accertare l’esistenza, l’inesistenza o
l’estensione di un diritto o di un obbligo può essere proposta
all’Autorità competente per materia a decidere in prima istanza,
da chi giustifichi un interesse legittimo all’accertamento
immediato.
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1.2. Nel caso concreto, com’è già stato illustrato in fatto, i
richiedenti affermano che la trasformazione dello studio legale in
società anonima comporta un elevato dispendio di tempo e di
danaro, poiché si rendono necessari il trasferimento di tutti i
contratti vigenti (contratti di lavoro, locazione, servizi, ecc.),
l’adattamento del sistema contabile e fiscale alla nuova forma
societaria, l’informazione adeguata per i clienti e i diretti
interessati, segnatamente per i dipendenti. Qualora, a
ristrutturazione avvenuta, questa Camera dovesse cancellare le
iscrizioni degli avvocati iscritti nel registro del Cantone Ticino
rispettivamente rifiutare l’iscrizione di nuovi avvocati assunti dallo
studio, si renderebbe necessaria un’inversione del processo, con
gravi ripercussione economiche e d’immagine per quest’ultimo.
Soltanto a seguito di una decisione positiva potrà essere attuata
la ristrutturazione. Gli istanti dimostrano pertanto un sufficiente
interesse legittimo all’accertamento immediato di quanto
sollecitato. L’istanza è pertanto ricevibile in ordine.
2.
ll quesito dell’ammissibilità della società anonima di avvocati
D.____ SA è già stato affrontato dalla Commissione di vigilanza
sugli avvocati del Canton Zurigo nella decisione dell'ottobre 2006,
le cui considerazioni principali (capitoli da III a VI) vengono
riprodotte, debitamente tradotte e riassunte, qui di seguito (pag.
da 5 a 15 di questa decisione), tenendo presente che il contenuto
dei documenti sottoposti in quella sede non coincide
completamente con quello dei documenti allegati all’istanza 16
marzo 2007 (cfr. circa le relative modifiche al consid. 4 che
segue).
* * *
(Inizio del riassunto della decisione dell'ottobre 2006)
III. L’indipendenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA
1. L’iscrizione degli avvocati nel registro cantonale presuppone la sussistenza
dei requisiti di formazione previsti dall’art. 7 LLCA e di quelli personali di cui
all’art. 8 LLCA. Questi requisiti sono attualmente soddisfatti dagli avvocati dello
studio D.____. Essi non subiscono mutamento alcuno con la trasformazione
dello studio legale degli istanti in una società anonima. Dev’essere tuttavia
esaminato come la trasformazione influirà sulla condizione prevista dall’art. 8
cpv. 1 lett. d LLCA, secondo cui l’avvocato “deve essere in grado di esercitare
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in piena indipendenza; può essere impiegato soltanto di persone iscritte a loro
volta in un registro cantonale”.
2. L’indipendenza costituisce un principio di importanza fondamentale (DTF
130 II 87/93), riconosciuto a livello internazionale. Essa ha lo scopo di lasciare
la più ampia libertà d’azione dell’avvocato nei confronti del cliente, dei terzi e
dell’autorità, affinché esso possa lasciarsi guidare, nella tutela degli interessi
del cliente, esclusivamente da punti di vista oggettivi. L’avvocato necessita
dell’indipendenza per adempiere ai compiti che gli affida lo stato di diritto
(Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo 2005, ad art. 8 n. 32). L’indipendenza è essenziale per la fiducia
nell’avvocatura e nella giustizia.
L’indipendenza è particolarmente ben rappresentata dall’immagine tradizionale
dell’avvocato che ha lo studio per conto proprio. Da tempo tuttavia gli avvocati
hanno cominciato ad associarsi nell’esercizio della professione sotto forme
svariate. Fino ad oggi le associazioni di avvocati rivestono la forma della
società semplice o della società in nome collettivo (Fellmann, Anwaltsrevue,
10/2003, pag. 342/343; inoltre DTF 124 III 363), in relazione alle quali il
requisito dell’indipendenza dev’essere considerato soddisfatto.
L’incessante mutamento del quadro economico e sociale ha profondamente
modificato la domanda di servizi giuridici. I servizi giuridici richiesti dalla
clientela aumentano, così come la loro complessità e le esigenze per farvi
fronte. Le associazioni di avvocati, confrontate ad una forte concorrenza, fanno
ricorso a strumenti moderni, che permettono un lavoro più efficiente e
comunicazioni sempre più veloci a livello mondiale. Anche in Svizzera si sono
perciò sviluppati grandi studi legali, dotati di tutte le nuove tecnologie e che
tengono il passo con le aziende di prestazione di servizi gestite secondo i
nuovi metodi manageriali per quanto riguarda l’assicurazione della qualità, la
specializzazione e la formazione continua. Per questi studi la società anonima
di avvocati sembra essere la forma giuridica più appropriata. Essa permette
altresì di limitare la responsabilità dei soci; esigenza urgente nei casi di
mandati implicanti un alto rischio di danno. La società di capitali di avvocati è
tuttavia interessante non solo per i grandi studi attivi a livello internazionale,
ma anche per i medi e piccoli studi legali, che sono anche i più numerosi in
Svizzera, soprattutto in considerazione della possibilità di limitare la
responsabilità dei soci. Trattasi quindi di verificare, alla luce dell’art. 8 cpv. 1
lett. d LLCA, se e a quali condizioni una società di capitali (società anonima o
società a garanzia limitata) permette l’esercizio indipendente della professione
agli avvocati alle sue dipendenze.
3. Il requisito dell’indipendenza ha costituito uno dei temi centrali dei dibatti alle
Camere federali relativi all’adozione della LLCA. Tra le differenti varianti
relative all’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, quella approvata - ed oggi in vigore - non
si limita ad esigere semplicemente l’esercizio della professione dell’avvocato in
piena indipendenza (tale era la proposta del Governo), ma esclude anche la
possibilità che questo possa essere impiegato da persone che non sono
iscritte in un registro cantonale degli avvocati. Si era dell’opinione che gli
avvocati impiegati quali collaboratori presso aziende come fiduciarie, banche o
assicurazioni non fossero indipendenti; dovevano pertanto essere esclusi
dall’esercizio della professione per tutelare la clientela.
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Le Camere si occuparono tuttavia anche della libertà di organizzazione degli
avvocati. Una proposta, adottata dal Consiglio degli Stati, di concedere una
tale libertà, venne lasciata cadere dal Consiglio nazionale, allo scopo di
riservare l’esame delle possibili forme di organizzazione giuridica degli studi
legali nell’ambito della mozione Cottier. Con questa mozione, accettata dalle
Camere, il Consiglio federale era stato invitato ad analizzare le diverse forme
organizzative per l’associazione di liberi professionisti (avvocati, studi medici
collettivi ecc.) ed a sottoporre al Parlamento - qualora fosse stato necessario un progetto per un’adeguata regolamentazione giuridica. Questa mozione non
ha a tutt’oggi avuto un seguito. Ciò malgrado, non vi sono indizi per ritenere
che il testo dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA, così come sancito in esito ai dibattiti
parlamentari, sia stato inteso come una limitazione della libertà di
organizzazione degli avvocati.
4. Dopo l’entrata in vigore della LLCA il Tribunale federale ha reso un certo
numero di decisioni in relazione all’iscrizione nel registro cantonale degli
avvocati. Nella sentenza pubbl. in DTF 130 II 87, la Corte ha segnatamente
considerato che il testo dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA esprime la chiara volontà
della maggioranza del Parlamento secondo cui l’avvocato in rapporto di
impiego non può conseguire l’iscrizione nel registro cantonale per quanto
concerne l’attività nell’ambito del monopolio, tranne quando è dipendente di un
avvocato iscritto in tale registro. Per gli avvocati che non sono impiegati da
avvocati sussiste pertanto una presunzione di mancanza di indipendenza, che
può essere rovesciata a determinate condizioni. L’indipendenza istituzionale ai
sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA dev’essere dunque intesa nel senso che
bisogna presumere l’assenza della stessa per i mandati che sono in qualche
modo legati ad un impiego; è il caso per la rappresentanza del datore di lavoro
medesimo, di aziende legate con quest’ultimo o di suoi clienti. Inversamente,
quando l’avvocato patrocina dei clienti che non fossero legati al suo datore di
lavoro, la sua indipendenza non verrebbe pregiudicata.
5. Come ha avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, diversamente da
quanto proposto nel progetto governativo dinanzi alle Camere federali si è
imposta una concezione restrittiva di indipendenza sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett.
d LLCA, secondo cui difettano dell’indipendenza istituzionale gli avvocati che
sono attivi quali collaboratori in aziende del settore bancario, fiduciario ed
assicurativo e che sono vincolati alle istruzioni di queste ultime. Il conflitto di
interessi incombente tra gli interessi del datore di lavoro e quelli della clientela
cui sono esposti questi avvocati è stato considerato come determinante.
Anche la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 8 cpv. 1 lett. d
LLCA, al pari di quella precedente, ha considerato decisivo il conflitto di
interessi, negando la sussistenza dell’indipendenza istituzionale nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro poteva in qualche modo influenzare l’avvocato, ma per
converso - mediante un’interpretazione conforme alla Costituzione ammettendo una tale indipendenza in assenza di influenza, come nell’ipotesi
di esercizio dell’attività legale rigorosamente separata al di fuori e senza
connessione con l’attività del datore di lavoro.
6. L’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA mira all’indipendenza istituzionale (o strutturale),
presupposto per l’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, mentre l’art.
12 lett. b LLCA impone l’esercizio dell’attività in modo indipendente quale
regola professionale ed è completato dall’art. 12 lett. c LLCA, secondo il quale
l’avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle
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persone con le quali ha rapporti professionali o privati. L’indipendenza
istituzionale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA permette l’esercizio
dell’avvocatura unicamente in un ambiente che, da un lato, sia al riparo da
conflitti di interessi, come non è - soprattutto - il caso nelle aziende del settore
fiduciario, bancario o assicurativo che impiegano avvocati, e, dall’altro, escluda
qualsiasi legame estraneo o influenze sugli avvocati da parte di terzi, come si
deduce in particolare dall’art. 8 cpv. 1 lett. d 2.a frase LLCA. La società in
capitali di avvocati serve all’esercizio in comune dell’avvocatura da parte di
avvocati. Lo scopo degli avvocati dipendenti della stessa, al pari di
quest’ultima, è di perseguire un vantaggio economico mediante una
conduzione fedele e diligente dei mandati loro assegnati. Viene a mancare
d’acchito una contrapposizione di interessi tra la datrice di lavoro e gli avvocati
impiegati suscettibile di pregiudicare l’indipendenza di questi ultimi. D’altro
canto, oltre alla possibilità di essere dipendente di una persona iscritta nel
registro cantonale, l’art. 8 cpv. 2 LLCA permette l’impiego presso
un’organizzazione di pubblica utilità riconosciuta, ritenuto che la
rappresentanza in giudizio deve limitarsi esclusivamente a mandati affidatigli
nell’ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione. Parimenti nulla osta
all’impiego di avvocati da parte di società in nome collettivo. Elemento
determinante non è, quindi, il rapporto di impiego, bensì il pericolo di influenza
estranea da parte di persone non iscritte, che deve essere escluso proprio per
assicurare il principio dell’indipendenza. Nelle società di capitali di avvocati il
pericolo di influenza appare tuttavia escluso, se esse sono controllate a tutti i
livelli decisionali da avvocati iscritti e se questo controllo è concepito in
maniera tale da rimanere immutato nel tempo.
Anche nell’ambito di una società di capitali di avvocati, se organizzata in modo
adeguato, può essere escluso che terzi non iscritti nel registro possano
influenzare in qualche modo (fattualmente o giuridicamente, direttamente o
indirettamente) gli avvocati dipendenti della stessa nell’esercizio della loro
professione (Fellmann, Rechtsformen der Zusammenarbeit von
Rechtsanwälten, Anwaltsrevue 10/2003, pag. 349). Ciò posto, si deve
concludere che, contrariamente al tenore letterale, l’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA
va interpretato restrittivamente nel senso che l’esercizio in comune
dell’avvocatura da parte di avvocati può avvenire anche nel contesto di una
società di capitali di avvocati. Questa interpretazione corrisponde al senso del
menzionato disposto e non limita la libertà economica ancorata all’art. 27 Cost.
più di quanto lo richieda il suo scopo.
IV. La società anonima di avvocati
1. Gli istanti intendono trasformare lo studio legale in una società anonima. Di
conseguenza occorre esaminare come quest’ultima debba essere strutturata
per soddisfare il requisito dell’indipendenza di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA,
sia per quanto concerne la formazione dello scopo, sia riguardo al suo
controllo da parte di avvocati iscritti, sia con riferimento all’esclusione di
istruzioni nell’esercizio della professione.
2. Lo scopo principale della società anonima di avvocati, che serve
all’esercizio in comune della professione, consiste nell’esercizio di uno studio
legale. Il modo in cui di questo scopo principale viene trascritto negli statuti
non è rilevante (ad es. esercizio di uno studio legale o la prestazione di servizi
giuridici), sintanto che esso mira alla prestazione di servizi da parte di avvocati
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dipendenti nell’ambito della loro attività professionale. Gli avvocati svolgono da
sempre un’attività piuttosto ampia; accanto alla consulenza giuridica e al
patrocinio nelle procedure giudiziarie e amministrative, essi svolgono affari
bancari o immobiliari, come pure mandati di mediazione, fiduciari o di
amministrazione. Le attività che si allontanano da quella centrale dell’avvocato
devono essere svolte in primo luogo dagli avvocati stessi, per poter mantenere
il carattere di studio legale. Possono essere impiegati anche degli specialisti,
vuoi come collaboratori vuoi come soci. Questa collaborazione deve però
rimanere in stretta relazione con l’attività legale. A queste condizioni gli statuti
dell’ordine degli avvocati del Canton Zurigo, frattanto superati, autorizzavano
le società miste di loro membri al § 2 cpv. 3. L’estensione dell’attività societaria
oltre lo scopo principale è in ogni caso ammissibile solo se gli scopi secondari
sono funzionali a quello principale. Qualora, in effetti, gli scopi secondari
servissero quale pretesto per creare settori di attività autonomi (ad es. nel
campo fiduciario, dell’amministrazione di patrimoni o del commercio di
immobili), si creerebbero quei conflitti di interessi che precludono
l’indipendenza necessaria per l’iscrizione nel registro da parte di avvocati attivi
in altre imprese.
Sulla base dell’art. 12 LLCA, gli avvocati iscritti sottostanno alle regole
professionali anche se sono dipendenti di una società anonima di avvocati. Di
conseguenza nella descrizione dello scopo della società non è necessario
precisare che i servizi giuridici devono essere sempre essere resi in
ottemperanza alla LLCA.
3. Il controllo della società anonima di avvocati è senz’altro dato, se alla
cerchia degli azionisti appartengono avvocati iscritti e se essi occupano gli
organi incaricati della sua gestione, segnatamente il consiglio di
amministrazione. Nelle fasi iniziali delle discussioni relative all’ammissibilità di
società di capitali per avvocati, quando ancora non esisteva il registro
cantonale ai sensi della LLCA, si riteneva che socio poteva essere solo il
titolare di un brevetto di avvocato. Oggi tuttavia numerose associazioni di
avvocati impiegano degli specialisti (come economisti, fiduciari, periti fiscali,
ecc.), per poter offrire ai loro clienti delle soluzioni globali. Lo stesso Tribunale
federale ha constatato che gli avvocati si associano in studi sempre più grandi,
organizzandosi altresì con questi specialisti, per far fronte alla crescente
complessità delle problematiche societarie ed economiche (DTF 130 II 87/93).
Dopo un’iniziale indecisione, è ora opinione unanime della dottrina, ancorché
composta di avvocati esercitanti la professione, che gli avvocati debbano
potersi associare con specialisti che non dispongono del brevetto di avvocato
(Multidisciplinary Partnership, risp. Practice), anche nella forma di una società
di capitali (Vonzun, Die Anwalts-Kapitalgesellschaft – Zulässigkeit und
Erfordernisse, ZSR NF 120/2001, pag. 462-464; Fellmann, Anwaltsrevue
10/2003, pag. 350; Nobel, Unabhängigkeit und Organisationsform im
Anwaltsberuf, in: Das Anwaltsrecht nach dem BFGA, San Gallo 2003, pag.
58/59; Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 8 n. 52-54).
Questa possibilità è condivisa dalla Commissione (di sorveglianza degli
avvocati del Canton Zurigo), quantomeno a maggioranza. Non può invece
essere seguita l’opinione (Vonzun, op. cit., pag. 463), secondo cui è sufficiente
che gli avvocati iscritti dispongano della maggioranza dei voti sia
nell’assemblea generale che nel consiglio di amministrazione. Con questo
semplice requisito, sussiste il rischio che azionisti o membri del consiglio di
amministrazione non iscritti nel registro degli avvocati possano esercitare
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un’influenza determinante. Bisogna invece esigere che, a tutti i livelli, le
decisioni possano essere adottate solo quando la maggioranza necessaria
secondo la legge o lo statuto risulti a sua volta composta per la maggior parte,
contando per testa, da (voti di) avvocati iscritti.
4. Questo significa, in primo luogo, che gli avvocati iscritti nel registro
cantonale devono detenere la maggioranza dei voti e del capitale
nell’assemblea generale (art. 698 segg. CO). La validità delle relative decisioni
(art. 703 e 704 cpv. 1 CO) dev’essere inoltre subordinata alla condizione che vi
acconsentano più avvocati iscritti nel registro cantonale che azionisti non
iscritti.
Del pari, il consiglio di amministrazione della società anonima (art. 707 segg.
CO) dev’essere composto, in maggioranza, da membri iscritti nel registro
cantonale degli avvocati. La loro influenza dev’essere altresì rinforzata
prevedendo negli statuti che le decisioni del consiglio di amministrazione sono
valide solo se vi acconsentono più avvocati iscritti nel registro cantonale che
membri non iscritti. Giusta l’art. 716b cpv. 1 CO, lo statuto può autorizzare il
consiglio di amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a
singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento
d’organizzazione. La gestione riferita ai mandati, diversamente che per gli altri
compiti, può però essere affidata solo ad avvocati iscritti nel registro cantonale.
A presidente del consiglio di amministrazione (art. 712 CO) deve essere
designato un avvocato iscritto nel registro cantonale.
Ancora va garantita nel tempo la preminenza di avvocati iscritti nell’assemblea
generale; il che può essere conseguito, ad esempio, vincolando le azioni
nominative (Vonzun, op. cit., pag. 464).
5. L’esercizio indipendente della professione di avvocato non è pregiudicato
dal fatto che, in una società anonima, quest’ultimo è vincolato alle decisioni
dell’assemblea generale e del consiglio di amministrazione. L’avvocato iscritto
nel registro cantonale è difatti tenuto, per legge, a rispettare le regole
professionali; istruzioni contrarie sono irrilevanti. Si raccomanda tuttavia di
prevedere esplicitamente negli statuti o nei regolamenti una clausola che
garantisca agli avvocati della società la necessaria libertà nell’esecuzione dei
mandati mediante una limitazione dell’obbligo di attenersi a istruzioni.
V. D.____ SA
1. La struttura della prevista D.____ SA si evince dallo statuto (Statuto), dal
regolamento d’organizzazione (RO) che verrà emanato dal consiglio di
amministrazione e dal patto parasociale (PP).
2. Lo scopo della società è descritto come segue al § 2 dello Statuto: “La
società ha per scopo la fornitura di servizi giuridici in Svizzera e all’estero
tramite avvocati iscritti in Svizzera e altri consulenti qualificati, così come le
attività ad essa correlate. La società può intraprendere tutte le attività
commerciali e finanziarie in relazione al proprio scopo. La società può
partecipare o riunirsi con altre imprese e costituire succursali o filiali in
Svizzera e all’estero. La società può acquistare, detenere o vendere fondi in
Svizzera e all’estero.“
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Scopo principale della società è la fornitura di servizi giuridici, come risulta dal
§ 2 Statuto; questo scopo, che è anche è il solo ad essere ripreso alla cifra 1
PP, è conforme all’art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA. Gli scopi secondari sono
ammissibili solo se sono funzionali a questo scopo principale. Questo è
esplicitamente confermato al § 2 dello Statuto in merito alla possibilità di
intraprendere attività commerciali e finanziarie. Lo Statuto dovrà invece
precisare che il commercio di fondi è limitato agli uffici della società e inoltre
che la partecipazione ad altre imprese e la fondazione di filiali è limitata a
società che perseguano lo stesso scopo principale della D.____ SA. In caso di
riunione di imprese, il requisito dell’indipendenza dev’essere verificato
nuovamente.
3. Secondo il PP le persone ivi indicate costituiscono una società semplice
(cifra 1). Le azioni della società anonima sono detenute in proprietà comune
dai soci ed ogni socio dispone di una uguale quota parte matematica (cifra 7).
Nell’assemblea generale ogni socio rappresenta il numero di azioni che
corrisponde alla sua quota parte matematica (cifra 12). Ogni azione dà diritto a
un voto (§ 7 1.a frase Statuto). Almeno i due terzi dei soci devono essere
avvocati registrati in Svizzera (cifra 4 PP).
Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l’assemblea generale
prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza
assoluta dei voti delle azioni rappresentate (art. 703 CO; ripreso testualmente
dal § 8 cpv. 1 Statuto). Con 2/3 delle azioni gli avvocati iscritti nel registro
cantonale possono adottare delle decisioni od opporvisi. Delle decisioni
potrebbero tuttavia essere adottate anche sommando tutti i voti degli azionisti
non iscritti (1/3 di tutti i voti delle azioni) con la metà di quelli degli avvocati
iscritti (1/6 di tutti i voti delle azioni, più un voto). Ciò dev’essere evitato, tramite
una modifica del quorum determinante nello statuto, di modo che la
maggioranza che adotta una decisione dev’essere composta, in prevalenza,
da azionisti iscritti nel registro cantonale degli avvocati.
Per l’adozione di deliberazioni importanti è necessario l’approvazione di
almeno 2/3 dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta dei valori
nominali rappresentati (art. 704 cpv. 1 CO). Gli oggetti di queste deliberazioni
possono essere estesi e il quorum necessario può essere inasprito (ZK Tanner
ad art. 704 CO n. 3). Gli statuti fanno uso di questa facoltà, includendo
segnatamente la nomina dei membri e del presidente del consiglio di
amministrazione tra le deliberazioni importanti (§ 8 cpv. 3 Statuto) ed
aumentando il quorum a 3/4 dei voti di tutte le azioni e del loro valore
nominale.
Le quote parti dei singoli soci non sono cedibili, né tramite cessione, né in virtù
del regime matrimoniale, né per successione, né in qualsiasi altra maniera
(cifra 7 PP). Per il trasferimento della proprietà delle azioni della D.____ SA è
necessaria una decisione dei soci che raccolga almeno ¾ di voti favorevoli
(patto 10 PP). In questo modo viene assicurato che la quota parte del capitale
spettante ad avvocati iscritti nel registro cantonale venga mantenuta nel
tempo. Per quanto concerne il trasferimento delle azioni, tutte nominative non
emesse, è necessaria la loro cessione e l’approvazione del consiglio
d’amministrazione, ritenuto che l’approvazione può essere rifiutata per causa
grave (§ 4 cpv. 1 Statuto). L’approvazione dev’essere rifiutata se, in seguito
all’acquisto, gli avvocati iscritti nel registro cantonale non dispongono più della
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maggioranza che permette di controllare i voti attributi alle azioni
rispettivamente i voti in seno alla società che detiene le azioni (§ 4 cpv. 2
Statuto).
4. Il consiglio di amministrazione si compone di uno o più membri, i quali
devono essere azionisti (art. 707 cpv. 1 CO). Il § 10 Statuto ricorda questo
requisito e soggiunge che i membri devono essere, in maggioranza, avvocati
registrati in Svizzera. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese
a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo
disposizione contraria dello statuto (art. 713 cpv. 1 CO). Il consiglio di
amministrazione può adottare delle decisioni quando la maggioranza dei suoi
membri iscritti nel registro cantonale degli avvocati è presente (cifra 18 RO).
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti emessi (cifra 19 RO).
Poiché é ammessa l’astensione dal voto, può succedere che il consiglio di
amministrazione adotti delle decisioni con una maggioranza di voti provenienti
da membri non iscritti nel registro cantonale degli avvocati. Ma anche
prescindendo da ciò, i membri non iscritti nel registro cantonale possono avere
la meglio quando il consiglio di amministrazione è composto dal numero
minimo necessario di avvocati iscritti nel registro cantonale e che, di questi,
partecipa alla seduta solo la maggioranza. Anche nel consiglio di
amministrazione le decisioni devono invece essere emesse solo se la
maggioranza dei voti a loro sostegno proviene da avvocati iscritti nel registro
cantonale; in altre parole se a queste decisioni acconsentono più avvocati
iscritti nel registro cantonale che membri del consiglio di amministrazione non
iscritti in questo registro. Questa esigenza dev’essere ancorata nello Statuto o
nel RO e deve valere anche per le decisioni in via circolare.
5. Il consiglio di amministrazione ha, tra l’altro, le seguenti attribuzioni: la
nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della
rappresentanza, così come l’alta vigilanza sulle persone incaricate della
gestione [§ 11 cpv. 2 lett. d ed e Statuto, ripresi testualmente alla cifra 5 lett. e
ed f (recte: d ed e) RO]. Non è però dato di sapere quali siano i compiti affidati
alle persone incaricate della gestione. Lo svolgimento dei mandati è tuttavia
retto dall’allegato 1 al RO, che appare conforme al principio dell’indipendenza
dell’avvocato da istruzioni. Se l’organo di gestione dovesse comunque
occuparsi di compiti legati ai mandati, potrebbe farlo solo attraverso avvocati
registrati. Per il rimanente, la gestione può essere affidata a qualsiasi persona
idonea.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dall’assemblea
generale (§ 8 cpv. 3 lett. g Statuto). In considerazione dell’importanza della
carica, l’eleggibilità a presidente del consiglio di amministrazione funzione
dev’essere limitata agli avvocati iscritti nel registro cantonale. La stessa regola
si applica per il suo sostituto.
7. I compiti e le competenze del consiglio d’amministrazione della D.____ SA
in merito alla consulenza legale e alla rappresentanza dei clienti sono limitati
all’emanazione dei regolamenti e delle direttive in materia di accettazione dei
mandati e di esercizio dell’attività, per garantire che quest’ultima avvenga in
maniera conforme alle regole professionali risultanti dal diritto federale e
cantonale, così come alle norme deontologiche (cifra 10 RO).
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L’allegato 1 al RO contiene i principi relativi all’accettazione dei mandati (lett.
A) e quelli relativi all’esercizio dell’attività (lett. B). Secondo la cifra 1 della lett.
A, ogni avvocato responsabile di un mandato decide solo e sotto la propria
responsabilità se un mandato debba essere accettato o meno, conformandosi
ai seguenti principi: a) evitare rischi reputazionali, b) evitare conflitti di
interessi, c) redditività, ossia la possibilità del cliente di effettivamente pagare
gli onorari relativi all’attività che deve essere svolta. Secondo la cifra 2 della
lett. A, un’approvazione del consiglio di amministrazione è necessaria per
l’accettazione di una serie di mandati: trattasi tuttavia di incarichi che, in linea
di principio, esulano dal campo del monopolio. I principi relativi all’esercizio
dell’attività (lett. B), mirano a fornire prestazioni di alta qualità nell’interesse del
cliente.
Determinante appare, in seguito, il fatto che il consiglio di amministrazione non
abbia diritto di dare istruzioni riguardanti la conduzione concreta di un mandato
agli avvocati responsabili dello stesso né ai collaboratori giuridici loro
subordinati (cifra 11 RO). Inoltre, la cifra 16 PP dispone che soltanto una
persona iscritta in un registro (cantonale) svizzero può essere responsabile di
mandati d’avvocatura. Chi non soddisfa questa condizione non è autorizzato a
dare istruzioni nel quadro di questi mandati. Poiché quindi la facoltà di
impartire istruzioni è circoscritta agli avvocati registrati, la necessaria
indipendenza nello svolgimento dei mandati appare assicurata.
Nel quadro della consulenza e della rappresentanza dei clienti, tutti i partner e
tutti i collaboratori giuridici dispongono di un potere di firma individuale
conformemente alla procura annessa al RO come allegato 2 (cifra 29 RO). Per
gli impiegati di D.____ SA responsabili dei mandati la procura è illimitata e per
quelli che non sono responsabili dei mandati, essa è subordinata alle istruzioni
dei responsabili dei mandati. La rappresentanza verso l’esterno della D.____
SA riguardo alla conduzione dei mandati è pertanto data; non si rende pertanto
necessario far partecipare gli azionisti iscritti nel registro cantonale degli
avvocati alla gestione della società mediante il loro inserimento nel consiglio
d’amministrazione o nel gremio cui questa è delegata.
VI. Regole professionali e segreto professionale
1. Per il mantenimento dell’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati
dev’essere garantito durevolmente, nella D.____ SA, il rispetto delle regole
professionali (art. 12 LLCA) e del segreto professionale (art. 13 LLCA).
2. L’art. 12 lett. b LLCA tratta l’indipendenza come regola professionale, che
obbliga gli avvocati ad evitare i conflitti di interessi che si dovessero presentare
nell’ambito di singole pratiche (Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel, op. cit.,
ad art. 8 n. 31). L’indipendenza istituzionale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. d
LLCA mira al contesto organizzativo, che deve rendere possibile l’esercizio
indipendente della professione. Quando, di conseguenza, la società anonima
di avvocati assicura una tale premessa, spetta in seguito unicamente agli
avvocati che vi operano di comportarsi, nello svolgimento della loro attività,
conformemente all’art. 12 lett. b LLCA. A ciò sono tenuti dal menzionato
disposto di legge.
3. L’art. 12 lett. b LLCA prevede poi che l’esercizio dell’attività professionale
dell’avvocato ha luogo a proprio nome e sotto la propria responsabilità. L’art. 8
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cpv. 1 lett. d LLCA permette l’impiego di avvocati, anche se solo da persone
che sono a loro volta iscritte in un registro cantonale. Un impiego non esclude,
pertanto, l’agire a proprio nome e sotto la propria responsabilità. In tal senso
nulla osta alla costituzione di una società anonima di avvocati, come la D.____
SA.
4. Per quanto concerne l’obbligo di agire a proprio nome, va rilevato che i
contratti di mandato sorgono tra la società anonima ed il cliente. È però nello
stesso tempo possibile rilasciare la procura processuale a favore degli
avvocati incaricati della pratica, trattandosi di un’autorizzazione unilaterale,
distinta dal rapporto contrattuale soggiacente (Fellmann, in: Fellmann/Zindel,
op. cit., ad art. 12 n. 62). Questo dev’essere però ben chiaro al cliente, affinché
non abbia ad insorgere un rapporto diretto di mandato tra quest’ultimo ed i
singoli avvocati in rapporto di impiego.
5. L’obbligo di agire sotto la propria responsabilità significa invece che la
responsabilità disciplinare degli avvocati che esercitano la professione quali
dipendenti di una società anonima di avvocati rimane intatta. Essi restano
assoggettati alla sorveglianza dell’autorità competente e possono essere
oggetto delle sanzioni previste dall’art. 17 LLCA. Per contro l’art. 12 lett. b
LLCA non prescrive una responsabilità personale illimitata dell’avvocato
(Fellmann, Anwaltsrevue 10/2003, pag. 349); lo conferma l’obbligo, per
quest’ultimo, di essere assicurato contro le conseguenze della sua
responsabilità professionale (Fellmann in: Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12
N. 63). L’obbligo di esercitare la professione sotto la propria responsabilità non
viene pertanto meno per il fatto di essere dipendente di una società anonima di
avvocati.
6. L’art. 12 lett. f LLCA impone all’avvocato, quale regola professionale, di
essere assicurato entro limiti ragionevoli contro le conseguenze della sua
responsabilità professionale, tenuto conto del genere e dell’entità dei rischi
connessi con la sua attività. Dal momento che i contratti di mandato sono
conclusi dalla società anonima di avvocati, è quest’ultima ad essere
responsabile verso i clienti della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatile (art. 398 cpv. 2 CO), come pure in caso di inadempienza. La
responsabilità personale dell’avvocato dipendente per pretese contrattuali
decade. Di conseguenza, la società in questione deve concludere
un’assicurazione di responsabilità civile professionale che copra essa stessa e
gli avvocati dipendenti. Lo studio legale istante indica che la prevista società
anonima verrà inclusa come assicurato supplementare nella polizza di
assicurazione per la responsabilità civile esistente e che l’importo della
copertura ammonterà a un multiplo di quello necessario. Gli avvocati attivi
presso la costituenda D.____ SA adempiono pertanto l’obbligo loro imposto
dall’art. 12 lett. f LLCA.
7. L’art. 13 cpv. 1 1.a frase LLCA impone all’avvocato di rispettare il segreto
professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua
professione senza limiti di tempo e nei confronti di tutti. Gli avvocati restano
tenuti al segreto professionale anche se sono dipendenti di una società
anonima di avvocati. Essi devono vigilare affinché anche i loro ausiliari
rispettino il segreto professionale (art. 13 cpv. 2 LLCA). Ulteriori misure non
sono necessarie (Pfeifer, in: Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 13 n. 87). Giusta
l’art. 730 CO i revisori sono tenuti alla salvaguardia dei segreti d’affari e alla
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discrezione. L’art. 321 CP sanziona la violazione del segreto professionale da
parte dei revisori al pari di quella degli avvocati. Gli atti dei mandati, del resto,
non sono messi a disposizione dei revisori per consultazione. A prescindere da
ciò, le procedure nell’ambito dell’imposta sul maggior valore hanno dimostrato
che è possibile rendere trasparenti le pratiche senza dover sacrificare il
segreto professionale.
8. Ne consegue che è garantito il rispetto delle regole e del segreto
professionali anche se l’esercizio dell’avvocatura avviene nell’ambito di una
società anonima di avvocati.
(Fine del riassunto della decisione dell'ottobre 2006)
* * *
Sulla scorta di queste considerazioni la Commissione di
sorveglianza degli avvocati del Canton Zurigo ha concluso che se
la trasformazione dello studio legale degli istanti nella D.____ SA
dovesse venir effettuata sulla scorta dello Statuto, del RO e del
PP prodotti in quella sede, gli avvocati impiegati da questa
società anonima rimangono indipendenti ai sensi dell’art. 8 cpv. 1
lett. d LLCA e sono in grado di rispettare le regole professionali
previste dall’art. 12 LLCA e il segreto professionale ancorato
all’art. 13 LLCA, purché lo Statuto e il RO vengano adattati sui
seguenti punti: a) eventuali scopi accessori devono essere
funzionali a quello principale (fornitura di servizi giuridici); b) le
decisioni concernenti i singoli affari e le elezioni, sia in sede di
assemblea generale che di consiglio di amministrazione, possono
essere validamente adottate solo se alle stesse acconsentono più
azionisti rispettivamente membri del consiglio di amministrazione
iscritti nel registro cantonale degli avvocati che non azionisti
rispettivamente membri del consiglio di amministrazione non
iscritti in questo registro; c) l’eleggibilità alla carica di presidente
del consiglio di amministrazione rispettivamente di suo sostituto è
subordinata all’iscrizione al registro cantonale degli avvocati.
Dovessero essere soddisfatti questi oneri, la menzionata
Commissione ha per finire deciso di rinunciare alla radiazione dal
registro cantonale degli avvocati dello studio legale in questione.
3.
Questa Camera ritiene di condividere le conclusioni cui è
addivenuta la Commissione di sorveglianza degli avvocati del
Canton Zurigo nella testé illustrata decisione dell'ottobre 2006,
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sulla scorta di una esauriente e solida motivazione. Del resto,
come affermano gli stessi istanti, il principio dell’ammissibilità di
società anonime di avvocati è stato ammesso, ancora in
precedenza, in una decisione emessa il 29 maggio 2006
dall’autorità di vigilanza del Canton Obvaldo (doc. 3). Parimenti,
frattanto, con decisione 23 febbraio 2007 la Camera per
l’avvocatura del Canton Berna si è dichiarata d’accordo alla
creazione in quest’ultimo Cantone di una succursale di uno studio
legale organizzato in forma di società anonima con sede a Zurigo
(doc. 5), alla condizione di ossequiare gli oneri posti nella
menzionata decisione della Commissione di sorveglianza
zurighese dell'ottobre 2006. Inoltre, secondo la circolare
dell’Ordine degli avvocati del Canton Lucerna, datata marzo 2007
(doc. 6), anche la locale autorità di sorveglianza si è espressa
favorevolmente alla costituzione di società anonime di avvocati,
sulla scorta dei modelli di Obvaldo o Zurigo.
Trattasi, pertanto, in primo luogo, di verificare se i documenti
modificati, presentati dagli istanti, soddisfano le condizioni
disposte dalla Commissione di sorveglianza del Canton Zurigo,
riassunti al consid. 2. in fine (cfr. consid. 4 che segue). Questa
Camera ritiene in seguito di doversi comunque esprimere su due
temi sollevati dall’istanza in oggetto, ma soprattutto dalla sua
evasione positiva (cfr. consid. 5 seg.).
4.
4.1. Per quanto concerne lo scopo della prevista D.____ SA, il §
2 del progetto di Statuto lo definisce ora come segue:
“La società ha per scopo la fornitura di servizi giuridici in Svizzera
e all’estero tramite avvocati iscritti in Svizzera e altri consulenti
qualificati, così come le attività ad essa correlate. La società può,
nei Cantoni dove è permesso, offrire servizi di notariato.
La società può intraprendere tutte le attività commerciali e
finanziarie in relazione al proprio scopo. La società può anche
costituire succursali.“
Gli scopi accessori sono quindi funzionali a quello principale,
come richiesto nella decisione dell'ottobre 2006.
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4.2. Secondo il § 3 cpv. 4 Statuto “possono essere azionisti della
società unicamente avvocati che dispongono di un brevetto di
avvocato svizzero e che sono iscritti presso un registro degli
avvocati svizzero, oppure avvocati che dispongono di un
certificato di capacità straniero equivalente.” Questo requisito è
ripreso alla prima frase della cifra 4 PP. Alla seconda frase la
cifra 4 PP prescrive poi che “almeno i tre quarti dei soci devono
essere avvocati registrati in Svizzera che dispongono di un
brevetto di avvocato.”
Salvo disposizione contraria della legge o dello statuto,
l’assemblea generale prende le sue decisioni e fa le nomine di
sua competenza a maggioranza assoluta dei voti attribuiti alla
totalità delle azioni (§ 8 cpv. 1 Statuto). Per le deliberazioni
importanti la maggioranza necessaria è di 2/3 (§ 8 cpv. 4
Statuto). Affinché l’assemblea generale possa validamente
adottare una decisione, è dunque - come minimo - necessaria
l’approvazione del 50% dei soci + 1 socio. Poiché i soci non
iscritti nel registro cantonale degli avvocati possono
rappresentare al massimo ¼, cioè il 25%, di tutti i soci, anche
qualora essi votassero compatti a favore di una determinata
deliberazione, quest’ultima potrebbe essere adottata solo con il
concorso concomitante di un altro 25% dei soci +1 socio, che
potranno essere solo avvocati registrati. Il consiglio di
amministrazione è inoltre composto esclusivamente da avvocati
iscritti nel registro cantonale degli avvocati (§ 10 Statuto e cifra 14
PP).
Il requisito posto dall’autorità di sorveglianza zurighese, secondo
cui le decisioni su singoli affari e le elezioni, tanto nell’assemblea
generale che nel consiglio di amministrazione, possono essere
validamente adottate solo se alle stesse acconsentono più
azionisti rispettivamente membri del consiglio di amministrazione
iscritti nel registro cantonale degli avvocati che non azionisti
rispettivamente membri del consiglio di amministrazione non
iscritti in questo registro, appare dunque soddisfatto.
4.3. Sulla base di quanto appena esposto è infine adempiuto
anche il requisito che subordina l’eleggibilità alle cariche di
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presidente del consiglio di amministrazione e di suo sostituto
all’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati.
4.4. Le condizioni poste dalla Commissione di sorveglianza degli
avvocati del Canton Zurigo appaiono dunque pienamente
soddisfatte.
5.
5.1. Nella decisione dell'ottobre 2006 la Commissione di vigilanza
degli avvocati del Canton Zurigo ha espressamente ammesso,
quantomeno a maggioranza, la possibilità per gli avvocati iscritti
nel registro cantonale di associarsi, per mezzo di una società
anonima (di avvocati), con altri professionisti, attivi soprattutto nel
campo del diritto economico, come economisti, contabili,
consulenti fiscali ecc. nell’ambito della cosiddetta
―multidisciplinary partnership‖ (MDP), ponendo nello stesso
tempo le restrizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei
requisiti posti dalla LLCA per gli avvocati registrati: restrizioni
riferite primariamente allo scopo della società anonima ed alla
necessità di soddisfare il principio dell’indipendenza e di
salvaguardare il segreto professionale (cfr. consid. 2; cfr.
un’esposizione dettagliata in Nater/Thomann, Zürcher
Aufsichtkommission setzt Leitplanken für gemischten Sozietäten,
in SJZ 103 (2007), pag. 13 segg.). La Commissione di
sorveglianza del Canton Obvaldo non aveva invece dovuto
affrontare questa problematica nella sua decisione precedente,
del 29 maggio 2006, ancorché se ne possa desumere un
atteggiamento critico al riguardo.
5.2. La necessità, per la Commissione di sorveglianza del Canton
Zurigo di doversi pronunciare sulla legittimità di un’associazione
multidisciplinare sotto forma di società anonima di avvocati
derivava dal fatto che nell’istanza alla stessa sottoposta, del 19
gennaio 2006 (doc. 2), lo studio legale D.____ prospettava
l’associazione di 24 soci, di cui 3 non erano iscritti nel registro
cantonale degli avvocati: 1 disponeva della patente (cantonale)
svizzera ma era attivo all’estero, 1 disponeva di una patente non
europea, 1 infine era privo della patente di avvocato.
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Nell’istanza a questa Camera i richiedenti non accennano a
questa problematica, in quanto precisano che dei 25 soci in
predicato di associarsi 23 sono titolari di una patente cantonale
svizzera e sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati,
mentre i rimanenti 2 dispongono comunque sia del brevetto di
avvocato. In realtà, tuttavia, anche con questa struttura
associativa si pongono gli stessi problemi posti dalla
multidisciplinarietà. Per decidere in merito non è difatti
determinante l’attività precisa svolta dai soci non iscritti nel
registro cantonale, che è peraltro limitata dallo scopo della
società. Decisivo appare piuttosto il fatto che l’associazione con
persone non registrate crea la necessità di prendere quei
provvedimenti che sono necessari ad assicurare l’indipendenza
degli avvocati iscritti nel registro cantonale e la salvaguardia del
segreto professionale cui sono tenuti (cfr. nello stesso senso
Staehelin/Oetiker, in Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 8 n. 54;
inoltre, nella stessa pubblicazione, Fellmann, ad art. 12 n. 64).
5.3. Come ricorda l’Ordine degli avvocati nelle osservazioni, il
Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone
Ticino del 4 dicembre 1971 considerava lecita l’associazione e la
comunione di studio o d’ufficio di più avvocati, ma non quella di
uno o più avvocati con persone fisiche o giuridiche esercitanti
altre attività, incompatibili con la dignità e l’indipendenza
professionali, ad esempio quella di mediatore, assicuratore,
banchiere, agente d’affari (art. 1 cpv. 2 dello stesso). L’art. 1 cpv.
3 del menzionato Codice precisava poi che “è lecita, in
particolare, l’associazione, la comunione di studio o l’assunzione
alle proprie dipendenze di commercialisti e consulenti fiscali.”
Il Codice professionale è indi stato approvato dal Tribunale
d’appello, riunito in seduta plenaria il 5 settembre 1986, in
applicazione dell’art. 17 cpv. 5 della legge sull’avvocatura del 15
marzo 1983, in vigore dal 1° giugno 1985 e sostituita, con effetto
8 novembre 2002, dall’omonima legge del 16 settembre 2002
(LAvv). Il nuovo Codice professionale, emanato dall’assemblea
dell’Ordine degli avvocati l’11 novembre 2004 ed approvato dal
Tribunale d’appello il 16 giugno 2005 giusta l’art. 22 cpv. 4 LAvv,
che ha abrogato quello del 4 dicembre 1971, è silente su questo
oggetto. Come precisa l’Ordine degli avvocati nelle sue
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osservazioni, questo silenzio non va interpretato come una
chiusura dell’Ordine stesso nei confronti della multidisciplinarietà,
ma è piuttosto dovuto al fatto che l’avvento della LLCA ha
comportato l’unificazione delle regole professionali, sancite ora
direttamente a livello federale, riducendo di conseguenza la
portata delle norme deontologiche professionali (cfr. Messaggio
relativo alla LLCA in FF 1999, pag. 4983 segg., 5007; inoltre
Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo 2005, ad art. 12 n. 4).
5.4. Ciò premesso, questa Camera ritiene poter condividere
anche su questo tema la decisione della Commissione di
sorveglianza del Canton Zurigo. La possibilità, per gli avvocati
iscritti nel registro cantonale, di associarsi, nei limiti tracciati, con
altri professionisti attivi nel settore economico, espressamente
ammessa per decenni nel nostro Cantone con il benestare del
Tribunale d’appello, ancorché sfruttata raramente, può pertanto
continuare a sussistere anche dopo l’entrata in vigore della LLCA.
6.
6.1. Giusta il § 2 Statuto, “la società può, nei Cantoni dove è
permesso, offrire servizi di notariato”. In due Cantoni ove la
prospettata D.____ SA intende aprire delle succursali, Ticino e
Zugo, gli avvocati possono anche svolgere la funzione di notaio.
Per quanto concerne il nostro Cantone, un avvocato dello studio
legale in discussione, oltretutto istante nella presente sede, l’avv.
C.____, svolge una tale funzione per conto proprio, cioè
separatamente dallo studio, di cui utilizza tuttavia i vari servizi
(locali, personale, mezzi di scrittura e di comunicazione ecc.) e
sulla cui carta intestata figura quale pubblico notaio. L’istanza in
oggetto non contempla tuttavia anche la richiesta di accertare la
possibilità, per il predetto avvocato, di svolgere la mansione di
notaio in seno alla costituenda società anonima, in veste di suo
dipendente. L’avv. C.____ continuerà infatti a svolgere
autonomamente quella funzione, al di fuori del regime di
associazione con i colleghi avvocati.
6.2. La possibilità per i notai di riunirsi, per lo svolgimento del loro
ministero, con avvocati (ed eventualmente altri professionisti)
attraverso una società di capitali, è quesito che dovrà essere
prossimamente affrontato da questa Camera, presso cui è
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pendente una domanda di accertamento volta a permettere ad
avvocati e notai di uno studio legale con indirizzo professionale in
Ticino di associarsi sotto questa forma. Non si giustifica pertanto,
in questa sede, di esaminare le possibili ripercussioni derivanti,
per l’esercizio della funzione di notaio, dalla sua associazione per lo svolgimento della professione in quanto avvocato - nella
forma della società anonima. Questo significa tuttavia che: a)
frattanto, l’avv. C.____ in nessun caso potrà figurare in veste di
notaio nella pubblicità, sotto qualsiasi forma (carta da lettera,
targa, annunci, opuscoli, elenchi, siti internet ecc.), della
costituenda D.____ SA; b) rimangono riservati possibili
provvedimenti nei confronti dello stesso, a dipendenza dell’esito
dell’evasione dell’istanza di accertamento volta a permettere
l’associazione di avvocati e notai e delle valutazioni che verranno
svolte in quella sede.
7.
L’istanza può pertanto essere evasa positivamente. Non si darà
pertanto luogo all’apertura di un procedimento di radiazione dal
registro degli avvocati del Cantone Ticino nei confronti dei legali
della succursale di Lugano della prevista D.____ SA.
8.
Gli oneri del presente giudizio sono a carico degli istanti in solido
(art. 48 LAvv; 60 cifra 8 RAvv).
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate,
pronuncia:
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1. È accertato gli avvocati dello studio legale D.____ di Lugano
possono rimanere iscritti nel registro cantonale degli avvocati del
Cantone Ticino qualora il menzionato studio legale venisse
trasformato nella società anonima D.____ SA, sulla scorta dei
documenti presentati e degli impegni assunti.
§ Valgono inoltre l’onere e la riserva formulati al consid. 6.2.
2. Dopo la costituzione della società anonima D.____ SA devono
essere comunicati immediatamente a questa autorità:
- le iscrizioni e le modifiche nel registro di commercio;
- le modifiche dell’assicurazione di responsabilità civile
professionale;
- le modifiche dello statuto, del regolamento di organizzazione,
del patto parasociale apportate ai documenti sottoposti a questa
Camera attraverso l’istanza in esame;
- in genere, le modifiche che sono suscettibili di influenzare i
presupposti dell’iscrizione o le regole professionali degli avvocati
iscritti nel registro cantonale.
3. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 1’000.—
b) spese
fr. 100.—
fr. 1’100.—
sono a carico degli istanti in solido.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30
giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia
proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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5.
Intimazione a:
- avv. A.____, _________, Lugano;
- avv. B.____, _________, Lugano;
- avv. C.____, _________, Lugano;
- Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, tramite il presidente;
- Ordine dei notai del Cantone Ticino, tramite il presidente
terzi
implicati
Per la
Camera per l’avvocatura e il notariato
Il presidente
Il segretario
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