STATUTO SOCIALE STATUTO SOCIALE (approvato dall'Assemblea dei Soci il 07 Giugno 2002). ----==ooo0ooo==---- (proposta di modifica all’assemblea 2007) Art. 1 – Costituzione. Art. 1 – Costituzione. E’ costituita in Provincia di Trento una “Associazione per la Lotta contro l’Insufficienza Respiratoria del Trentino – A.L.I.R. Trentino” tra persone affetti da malattie croniche dell’apparato respiratorio, i loro familiari, operatori sanitari e persone che per ragioni umanitarie, sociali e umane condividono le medesime finalità di prevenzione e cura delle malattie respiratorie ed in particolare l’insufficienza respiratoria che n’è la manifestazione più grave. L’associazione provinciale è apolitica, interetnica e non ha fini di lucro (O.N.L.U.S.). Essa è iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato. Aderisce all’Associazione Italiana per la Lotta contro l’Insufficienza Respiratoria (A.L.I.R.), di cui condivide le finalità; conserva autonomia organizzativa, decisionale e finanziaria; assume la denominazione di A.L.I.R. Trentino (Associazione per la lotta contro l’insufficienza respiratoria, Delegazione provinciale di Trento) La durata dell’Associazione è illimitata. E’ costituita in Provincia di Trento una “Associazione per la Lotta contro l’Insufficienza Respiratoria del Trentino – A.L.I.R. Trentino” tra persone affette da malattie croniche dell’apparato respiratorio, loro familiari, operatori sanitari e persone che per ragioni umanitarie, sociali e umane condividono le medesime finalità di prevenzione e cura delle malattie respiratorie ed in particolare l’insufficienza respiratoria che n’è la manifestazione più grave. L’associazione provinciale è apolitica, interetnica e non ha fini di lucro. L’Associazione funge da sede locale dell’Associazione Italiana per la Lotta contro l’Insufficienza Respiratoria (A.L.I.R.), cui gli associati sono automaticamente iscritti all’atto dell’ammissione; conserva autonomia organizzativa, decisionale e finanziaria, come previsto dal punto 4 del regolamento ALIR; assume la denominazione di A.L.I.R. Trentino (Associazione per la lotta contro l’insufficienza respiratoria, Delegazione provinciale di Trento) La durata dell’Associazione è illimitata. Art. 2 – Finalità dell’Associazione. L'Associazione si propone di realizzare la soluzione dei problemi medici e sociali inerenti le broncopneumopatie croniche. A tal fine l'A.L.I.R. Trentino agirà in particolare per il conseguimento dei seguenti scopi: Nei confronti dell’assistenza specialistica e ospedaliera, l’Associazione si propone di verificare l’adeguatezza delle strutture e di esercitare un’azione di stimolo sull’autorità preposta per ottimizzare i relativi servizi. Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, l’ALIR si propone un potenziamento della stessa, basandosi anche sull’apporto del volontariato; per Art. 2 – Finalità dell’Associazione. (identico) L'Associazione si propone di realizzare la soluzione dei problemi medici e sociali inerenti le broncopneumopatie croniche. A tal fine l'A.L.I.R. Trentino agirà in particolare per il conseguimento dei seguenti scopi: Nei confronti dell’assistenza specialistica e ospedaliera, l’Associazione si propone di verificare l’adeguatezza delle strutture e di quanto riguarda le attrezzature ad uso personale è previsto un intervento diretto dell’Associazione in caso di necessità. L’ALIR inoltre persegue l’obbiettivo di ottenere strutture residenziali per malati gravi non autosufficienti che non dispongano di un adeguato supporto domiciliare, nonché di potenziare i centri “antifumo” per assistere i soggetti fumatori nella disassuefazione. Nel campo dell’assistenza sociale si propongono iniziative per i dovuti riconoscimenti d'invalidità, per il collocamento a lavori idonei, per l'erogazione di sussidi a pazienti bisognosi e per quanto altro serva ad alleviare i bisogni materiali e i disagi dei pazienti. L’Associazione si propone di svolgere un’attività culturale ed informativa che si articola in diverse iniziative, quali ad es.: a) conferenze rivolte ai soci ed alla popolazione; b) raccolta, creazione e diffusione di materiale informativo (opuscoli, libri, audiovisivi, il periodico Alirnotizie, il notiziario, ecc.); c) promozione di studi e indagini di carattere clinico, epidemiologico ed ambientale riguardanti le malattie dell’apparato respiratorio; d) organizzazione di manifestazioni di carattere scientifico e divulgativo; e) formazione di volontari per l’assistenza ai pazienti; Tali punti fondamentali costituiscono soltanto le grandi direttrici da cui dipartiranno le iniziative che, volta per volta, si riterranno più consone a risolvere i problemi più urgenti e di maggiore importanza. esercitare un’azione di stimolo sull’autorità preposta per ottimizzare i relativi servizi. Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, l’ALIR si propone un potenziamento della stessa, basandosi anche sull’apporto del volontariato; per quanto riguarda le attrezzature ad uso personale è previsto un intervento diretto dell’Associazione in caso di necessità. L’ALIR inoltre persegue l’obbiettivo di ottenere strutture residenziali per malati gravi non autosufficienti che non dispongano di un adeguato supporto domiciliare, nonché di potenziare i centri “antifumo” per assistere i soggetti fumatori nella disassuefazione. Nel campo dell’assistenza sociale si propongono iniziative per i dovuti riconoscimenti d'invalidità, per il collocamento a lavori idonei, per l'erogazione di sussidi a pazienti bisognosi e per quanto altro serva ad alleviare i bisogni materiali e i disagi dei pazienti. L’Associazione si propone di svolgere un’attività culturale ed informativa che si articola in diverse iniziative, quali ad es.: a) conferenze rivolte ai soci ed alla popolazione; b) raccolta, creazione e diffusione di materiale informativo (opuscoli, libri, audiovisivi, il periodico Alirnotizie, il notiziario, ecc.); c) promozione di studi e indagini di carattere clinico, epidemiologico ed ambientale riguardanti le malattie dell’apparato respiratorio; d) organizzazione di manifestazioni di carattere scientifico e divulgativo; e) formazione di volontari per l’assistenza ai pazienti; Tali punti fondamentali costituiscono soltanto le grandi direttrici da cui dipartiranno le iniziative che, volta per volta, si riterranno più consone a risolvere i problemi più urgenti e di maggiore importanza. Art. 3 - Finanza e patrimonio. Le entrate dell'Associazione sono costituite: Art. 3 - Finanza e patrimonio. 1) Dalla quota annuale d'iscrizione degli associati ordinari da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; 2) Dalle quote dei soci onorari, benemeriti e sostenitori; 3) Da contributi della pubblica Amministrazione, Enti Locali, Istituti di Credito ed Enti in genere; 4) Da sovvenzioni, donazioni e lasciti da chiunque erogati o corrisposti. Le quote d'iscrizione degli associati devono essere versate in unica soluzione entro il 30 marzo d'ogni anno. All'atto della prima iscrizione la quota è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione, Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale in modo decisivo e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, salvo il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per le attività prestate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le entrate dell'Associazione sono costituite: 1) Dalla quota annuale d'iscrizione degli associati ordinari da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; 2) Dalle quote dei soci onorari, e benemeriti; 3) Da contributi della pubblica Amministrazione, Enti Locali, Istituti di Credito ed Enti in genere; 4) Da sovvenzioni, donazioni e lasciti da chiunque erogati o corrisposti. Le quote d'iscrizione degli associati devono essere versate in unica soluzione entro il 30 marzo d'ogni anno. All'atto della prima iscrizione la quota è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione, Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale in modo decisivo e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, salvo il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per le attività prestate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art. 4 - Sede. Art. 4 - Sede. (identico) La sede legale dell'Associazione è in Trento. Secondo le esigenze e del numero degli iscritti possono essere istituite sedi periferiche. La sede legale dell'Associazione è in Trento. Art. 5 - Associati. Si diviene associati all' A.L.I.R. Trentino su domanda di ammissione degli interessati. Gli associati possono essere: - Ordinari, quali i pazienti e loro familiari e tutti coloro che partecipano e contribuiscono alla vita dell'Associazione perché interessati agli scopi Secondo le esigenze e del numero degli iscritti possono essere istituite sedi periferiche. Art. 5 - Associati. (identico) Si diviene associati all' A.L.I.R. Trentino su domanda di ammissione degli interessati. Gli associati possono essere: della stessa, che hanno versato la quota associativa; - Onorari, quali i medici e le personalità eminenti, le associazioni e gli enti privati e pubblici e tutti i cittadini che contribuiscono all'attuazione degli scopi dell'Associazione; - Benemeriti: coloro che contribuiscono finanziariamente in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione. Per coloro che non sono pazienti la qualifica di associato si avrà solo in base a delibera del Consiglio Direttivo su proposta di almeno un componente dello stesso. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile in assemblea L'Associato che si comporti in modo contrario agli interessi dell'Associazione potrà essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il provvedimento è appellabile in assemblea - Ordinari, quali i pazienti e loro familiari e tutti coloro che partecipano e contribuiscono alla vita dell'Associazione perché interessati agli scopi della stessa, che hanno versato la quota associativa; - Onorari, quali i medici e le personalità eminenti, le associazioni e gli enti privati e pubblici e tutti i cittadini che contribuiscono all'attuazione degli scopi dell'Associazione; - Benemeriti: coloro che contribuiscono finanziariamente in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione. Per coloro che non sono pazienti la qualifica di associato si avrà solo in base a delibera del Consiglio Direttivo su proposta di almeno un componente dello stesso. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile in assemblea L'Associato che si comporti in modo contrario agli interessi dell'Associazione potrà essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il provvedimento è appellabile in assemblea Art. 6 – Organi dell’Associazione. Art. 6 – Organi dell’Associazione. Gli Organi dell'Associazione sono: Gli Organi dell'Associazione sono: A. Il Consiglio direttivo. Esso è costituito da non meno di cinque e non più di 11 membri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati ordinari. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, che ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio e che è rinvestito dei poteri per l'ordinaria amministrazione, un Vice Presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, con firma congiunta di entrambi, un tesoriere e un segretario. A singoli consiglieri vengono attribuite specifiche deleghe, in particolare: • Un consigliere è addetto alle attività culturali; • Un consigliere è addetto alle attività sociali e ricreative; • Un consigliere è addetto all'assistenza sanitaria; • Un consigliere è addetto alle attività editoriali; A. Il Consiglio direttivo. Esso è costituito da non meno di cinque e non più di 11 membri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati ordinari. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, che ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio e che è rinvestito dei poteri per l'ordinaria amministrazione, un Vice Presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, con firma congiunta di entrambi, un tesoriere e un segretario. A singoli consiglieri vengono attribuite specifiche deleghe, in Un consigliere è addetto ai problemi tecnici ed alla stampa; I membri del Consiglio direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Presidente è eleggibile consecutivamente a tale carica solo due volte. L’assemblea dei soci inoltre elegge il delegato nazionale che rappresenta l’Associazione in sede nazionale e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo istituisce un albo di consulenti fra i soci della associazione, ai quali affidare compiti di specifica competenza o la risoluzione di particolari problemi. • B. Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea Generale. Esso resta in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L’Assemblea Generale stabilisce quale dei tre membri effettivi debba esercitare le funzioni di Presidente del Collegio. particolare: Un consigliere è addetto alle attività culturali; Un consigliere è addetto all'assistenza sanitaria; Un consigliere è addetto ai problemi tecnici ed alla stampa; Tutte le cariche e gli incarichi all’interno del Consiglio Direttivo devono essere assegnati a soci ordinari, con l’eccezione dell’assistenza sanitaria, che dovrebbe di norma essere assegnata a un medico. I membri del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente è eleggibile consecutivamente a tale carica solo tre volte. L’assemblea dei soci inoltre designa, fra i componenti il Consiglio, il delegato nazionale che rappresenti l’Associazione in occasione dell’Assemblea Generale dell’ALIR. Il consiglio direttivo istituisce un albo di consulenti fra i soci della associazione, ai quali affidare compiti di specifica competenza o la risoluzione di particolari problemi. C. L'Assemblea Generale. B. Organo sovrano dell'Associazione, essa è formata da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali Le prestazioni dei membri degli Organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dei compiti connessi, nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo. Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea Generale. Esso resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L’Assemblea Generale stabilisce quale dei tre membri effettivi debba esercitare le funzioni di Presidente del Collegio. C. L'Assemblea Generale. Organo sovrano dell'Associazione, essa è formata da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali Le prestazioni dei membri degli Organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dei compiti connessi, nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo. Art. 7 – Funzionamento e funzioni. Il funzionamento e le funzioni degli Organi dell'Associazione sono qui di seguito illustrati: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Nella lettera di convocazione il Presidente indica gli argomenti all'ordine del giorno per la discussione e conseguente deliberazione. Il Consiglio stabilisce ed attua i programmi d'attività; approva i regolamenti interni, fissa l' ordine del giorno dell'Assemblea Generale, provvede agli investimenti, alle erogazioni, all'amministrazione anche straordinaria dell'Associazione; predispone i bilanci dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso sono predisposti entro il 15 febbraio e sottoposti all'esame e approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo. Sia il conto consuntivo sia il bilancio preventivo sono accompagnati da specifiche relazioni illustrative del Consiglio Direttivo, mentre il conto consuntivo è accompagnato anche da specifica relazione del Consiglio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale. Le riunioni del Consiglio direttivo sono regolari quando vi à la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza semplice dei presenti. I consiglieri che, senza giustificazione siano assenti per oltre tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. In caso di cessazione di membri del consiglio direttivo subentra il primo dei non eletti oppure, a giudizio del Consiglio Direttivo, vengono indette votazioni suppletive. IL Collegio dei Revisori esercita il controllo della gestione patrimoniale e contabile anche mediante ispezione dei relativi registri. I controlli sono esercitati almeno una volta all’anno e dei medesimi viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da almeno un membro. Eventuali irregolarità sono segnalate al Presidente del Consiglio Direttivo, che, previa riunione e deliberazione del Consiglio stesso, procede ai conseguenti provvedimenti. Il Collegio predispone una relazione al conto consuntivo d'ogni esercizio finanziario, da unire all'apposita relazione del Consigli Direttivo e da sottoporre all'esame della Assemblea Generale in sede Art. 7 – Funzionamento e compiti degli organi Il funzionamento e le funzioni degli Organi dell'Associazione sono qui di seguito illustrati: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Nella lettera di convocazione il Presidente indica gli argomenti all'ordine del giorno per la discussione e conseguente deliberazione. Il Consiglio stabilisce ed attua i programmi d'attività; approva i regolamenti interni, fissa l' ordine del giorno dell'Assemblea Generale, provvede agli investimenti, alle erogazioni, all'amministrazione anche straordinaria dell'Associazione; predispone i bilanci dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso sono predisposti entro il 15 febbraio e sottoposti all'esame e approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo. Sia il conto consuntivo sia il bilancio preventivo sono accompagnati da specifiche relazioni illustrative del Consiglio Direttivo, mentre il conto consuntivo è accompagnato anche da specifica relazione del Consiglio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale. Le riunioni del Consiglio direttivo sono regolari quando vi à la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza semplice dei presenti. I consiglieri che, senza giustificazione siano assenti per oltre tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. In caso di cessazione di membri del consiglio direttivo subentra il primo dei non eletti oppure, a giudizio del Consiglio Direttivo, vengono indette votazioni suppletive. Nell’anno nel quale, per qualsiasi ragione, i membri del Consiglio scadono dopo la data prevista per l’Assemblea per l’approvazione del bilancio, essi si intendono prorogati fino all’Assemblea di approvazione del bilancio successivo, al fine di mantenere l’allineamento fra l’esercizio finanziario e la durata d'approvazione del conto consuntivo stesso e del bilancio preventivo. L'assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno. Viene anche convocata quando almeno un quinto degli associati ne faccia richiesta precisando gli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno. L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta (lettera personale, eventualmente allegata al notiziario) da inviarsi almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione è regolarmente iscritta qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei votanti. Il socio impedito potrà farsi rappresentare all'Assemblea generale da altro socio munito di delega scritta. E' ammesso un numero massimo di due deleghe per socio. Su quesiti specifici il Consiglio Direttivo potrà proporre il voto postale, fatte salve le garanzie di riservatezza nell'espressione del voto. dell’organo di governo che di esso è responsabile. IL Collegio dei Revisori esercita il controllo della gestione patrimoniale e contabile anche mediante ispezione dei relativi registri. I controlli sono esercitati almeno una volta all’anno e dei medesimi viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da almeno un membro. Eventuali irregolarità sono segnalate al Presidente del Consiglio Direttivo, che, previa riunione e deliberazione del Consiglio stesso, procede ai conseguenti provvedimenti. Il Collegio predispone una relazione al conto consuntivo d'ogni esercizio finanziario, da unire all'apposita relazione del Consigli Direttivo e da sottoporre all'esame della Assemblea Generale in sede d'approvazione del conto consuntivo stesso e d el bilancio preventivo. L'assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno. Viene anche convocata quando almeno un quinto degli associati ne faccia richiesta precisando gli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno. L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta (lettera personale, eventualmente allegata al notiziario) da inviarsi almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea Generale ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione è regolarmente iscritta qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei votanti. Il socio impedito potrà farsi rappresentare all'Assemblea generale da altro socio munito di delega scritta. E' ammesso un numero massimo di due deleghe per socio. L’Assemblea Generale straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, personalmente o per delega, un numero di associati pari ai due terzi degli aventi diritto al voto; e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Su quesiti specifici per i quali non è necessaria la maggioranza qualificata, il Consiglio Direttivo potrà proporre il voto postale, fatte salve le garanzie di riservatezza nell'espressione del voto. Art. 8 - Libri dell’Associazione. L'Associazione terrà i seguenti libri: Il libro dei verbali dell'Assemblea Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori Il libro giornale Il libro inventario Il libro o elenco degli associati. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Art. 8 - Libri dell’Associazione. (identico) L'Associazione terrà i seguenti libri: - Il libro dei verbali dell'Assemblea - Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo - Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori - Il libro giornale - Il libro inventario - Il libro o elenco degli associati. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Art. 9 – Norme finali In caso di scioglimento della associazione il patrimonio, eventualmente rimasto, sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo . Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. Art. 9 – Norme finali In caso di scioglimento della associazione il patrimonio, eventualmente rimasto, sarà devoluto alla sede nazionale dell’ALIR, o comunque ad altra organizzazione operante per fini analoghi. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.