Sentenza n°1
Sede di giudizio
Giudice di Pace di Trieste
Sentenza del 10 dicembre 2002
Sentenza n°1
Massima
Tra gli obblighi di diligenza e di buona fede
nell’esecuzione del contratto a carico
dell’agenzia di viaggi rientra quello di
informare i clienti, appartenenti e non
appartenenti agli Stati Membri dell’Unione
Europea, dell’esistenza di restrizioni imposte
dal paese di destinazione del viaggio per
l’ingresso nel suo territorio.
Sentenza n°1
Soggetti
ATTORI
Alma Perkovic e Stefan Veljko
CONVENUTI
Sinfonia Viaggi s.r.l.
Buon Viaggio s.p.a.
Francorosso International
Sentenza n°1
Ricostruzione del fatto
Alma Perkovic e Stefan Veljko
acquistano, il 18/09/01, un pacchetto
di viaggio per l’Egitto dalla Sinfonia
Viaggi s.r.l., informando l’agenzia
della nazionalità croata del Sig. Veljko
e del suo essere domiciliato in Italia
All’aeroporto il Sig. Veljko
non viene fatto imbarcare
causa invalidità del visto
fornitogli da Francorosso
Sentenza del 10/12/02 a
favore degli attori
Sinfonia Viaggi, Buon
Viaggio e Francorosso si
costituiscono in giudizio
La coppia ricorre al
Giudice di Pace
Sentenza n°1
Ragioni
ATTORI
sostengono l’inadempimento dei convenuti, i quali
nell’esercizio delle loro attività, ognuno per il compito ad esso
spettante, hanno trascurato di considerare con la dovuta
diligenza una circostanza di cui erano a conoscenza
(cittadinanza croata di un viaggiatore)
CONVENUTI
contestano la pretesa attorea, deducendo che nessun
inadempimento possa essere loro addebitato ed eccependo
inoltre in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del
Sig. Veljko, in quanto cittadino extra-comunitario.
Sentenza n°1
Disposizione del giudice
CONCLUSIONE
Viene affermata la legittimazione attiva del Sig. Veljko (ex art.3
L.218/95) e tutte e tre le convenute sono tenute a rispondere
del danno preteso dagli attori, consistente nell’ammontare del
prezzo pagato di € 2.458
MOTIVAZIONI: tra gli obblighi di diligenza e di buona fede
nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi
rientra quello di informare i clienti dell’esigenza di restrizioni
d’ingresso imposte dal paese di destinazione del viaggio.
Sentenza n°1
Normative di riferimento
 L. 218/95 art.3, comma 1: la giurisdizione italiana sussiste quando il
convenuto è domiciliato o residente in Italia, generalizzando la regola che
sostituisce il criterio della nazionalità con il domicilio.
 L. 1084/77 (CCV):
art.3: nell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di
viaggio, di organizzazione e intermediario di viaggio, l’organizzatore e
l’intermediario proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori, secondo i
principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
art. 22.1: l’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza
che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo
stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di
viaggio diligente
 Art. 1703 ss. C.c.: contratto di mandato
Sentenza n°2
Sede di giudizio
Giudice di Pace di Trento
Sentenza dell’11 dicembre 2002
Sentenza n°2
Massima
L’agenzia di viaggi, nel caso di vendita di un
pacchetto tutto compreso ad un cittadino extraeuropeo, non è tenuta espressamente all’obbligo di
informazione sulle condizioni di viaggio in tema di
passaporto e visto, statuito dall’art.8, D.Lgs. N.
111/95, essendo richiesta la qualità di cittadino di
Stato membro dell’Unione Europea, ma è tenuta alla
disciplina della responsabilità precontrattuale, come
prevista e disciplinata dall’art. 1337 c.c.
Sentenza n°2
Soggetti
ATTORI
Andreotti Sonia e
Fassih Mohammed
CONVENUTI
s.r.l. Neve Sole
Sentenza n°2
Ricostruzione del fatto
Sonia Andreotti stipula, anche
per conto del Sig. Fassih
(cittadino marocchino), un
contratto di compravendita di
un pacchetto turistico di tipo
last minute per due pax per
l’Egitto dall’agenzia s.r.l. Neve
Sole
Sentenza dell’11
dicembre 2002 a
favore della s.r.l.
Neve Sole
La s.r.l Sole Neve si
costituisce in
giudizio
Il 03/10/01 i Sig.ri
Andreotti e
Fassih citano la
s.r.l. Sole Neve in
giudizio
Malgrado la coppia venga
portata a conoscenza
dall’agenzia della necessità di
un particolare visto, non si
attiva al fine di procurarsi
tale permesso
Al momento dell’imbarco
il Sig. Fassih viene
fermato perché non in
possesso del particolare
visto necessario e di
conseguenza la coppia è
impossibilitata a partire
Sentenza n°2
Ragioni
ATTORI
sostengono che l’agenzia di viaggi all’atto della stipula del contratto non li
ha informati della necessità che il sig. Fassih dovesse essere in possesso di
apposito visto. Richiedono quindi la restituzione della somma versata e il
risarcimento dei danni
CONVENUTI
contestano l’assunto attoreo escludendo ogni responsabilità per i seguenti
motivi:
1.
L’agenzia sostiene invece di aver informato la sig.ra Andreotti della
necessità del visto per il compagno.
2.
Secondo l’art.8, D.Lgs. N. 111/95 l’agenzia non è espressamente tenuta
all’obbligo di informazione in tema di passaporto e visto nei confronti
di cittadini extra-europei, quale risulta il Sig. Fassih
Sentenza n°2
Disposizione del giudice
Conclusione
la domanda attorea non si ritiene fondata e come tale va respinta
Motivazioni:
 Grazie alla deposizione della teste Sandri Giuseppina, confermata
dalla testimonianza del Sig. Gregari Federico, la s.r.l. Neve Sole
dimostra di aver informato la Sig.ra Andreotti della necessità di
procurarsi un visto particolare per il compagno di viaggio.
 È dimostrato che la s.r.l Neve Sole ha agito, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, secondo buona fede
(Art.1337 c.c.)
Sentenza n°2
Normative di riferimento
 Art. 8, D.Lgs. 111/95: nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore
forniscono per iscritto informazioni di carattere generale
concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro
dell’UE, in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini
per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per
l’effettuazione del viaggio.
 Art 1337 c.c.: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede
 Art 1703 ss. c.c.: contratto di mandato
 L. 1084/77 (CCV): art.3, 22.1
Sentenza 1 (Sig. Veljko)
Sentenza 2 (Sig. Fassih)
Negligenza del cliente
Responsabilità dell’agenzia
 L’agenzia, pur essendo a conoscenza
della nazionalità extra-europea del
cliente, non lo informa e gli procura
un visto non adatto  il cliente non
parte
 L’agenzia, messa a conoscenza della
cittadinanza extra-europea del cliente,
lo informa della necessità di procurarsi
un particolare visto; il cliente non
provvede e quindi non parte
 Il giudice non ritiene l’agenzia responsabile:
 Il giudice ritiene l’agenzia responsabile in
quanto:
•
Non informando il cliente non ha agito
secondo i principi di diligenza e buona
fede
Normative di riferimento:
1.
L. 1084/77 (CCV)
2.
D.Lgs. 111/95
3.
Art 1703 ss. c.c. (mandato)
4.
L. 218/95
•
•
né dato l’art.8 D.Lgs. 111/95, in quanto essa
ha informato il cliente, nonostante non ne
avesse l’obbligo, poichè si tratta di un
cittadino extra-comunitario
nè data l’art 1337 c.c., in quanto,
informando il cliente, l’agenzia ha agito
secondo buona fede.
Normative di riferimento:
1.
L. 1084/77 (CCV)
2.
D.Lgs. 111/95
3.
Art 1703 ss. c.c. (mandato)
4.
Art 1337 c.c. (buona fede)
Conclusione
Nonostante l’art.8 D.Lgs. 111/95 faccia riferimento ai
soli cittadini comunitari, da tale norma, e di
conseguenza dalle sentenze analizzate, si evince che
l’agenzia di viaggi è tenuta, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, ad agire
in buona fede e secondo la diligenza del
professionista.
Si ritiene quindi implicito l’obbligo da parte dell’agenzia
di informare i propri clienti, indipendentemente dalla
loro nazionalità, riguardo i documenti e le condizioni
di viaggio.
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Obbligo di informazione dell`agente circa i documenti e le formalità