COMUNE DI GRASSANO '.. Prniuia.i latera
0835/527816-33
Fax 0835/527833
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA P.1. 00416840775
Comune di GRASSANO il Presidente:
Filippo LUBERTO
•
Provincia di Matera Verbale di deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE
f·?v
il Segretario: _ _ _ _ Dr. Giulio Rutigliano
n025/08.07.2003
Oggetto: Modifiche sanzioni amministrative al Regolamento Comunale
di Polizia Municipale.
Certificato di pubblicazione
Su confonne dichiarazione del messo
comunale, che firma per conferma, certifico che
la presente deliberazione viene affissa all'albo
preto!io
i l
11°
,al n" ~!.!!manervi per quin!lici
giorni co~ecutlvi.
Il Messo Comunale
L'anno duemilatre, il giorno otto del mese di luglio, dalle ore 17:25 nella sala
delle adunanze si riunisce il Consiglio Comunale. li Sig. Filippo LUBERTO
nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza a seguito di
appello nominale effettuato dal Segretario, dichiara aperta la seduta. AI
momento della votazione sul punto in oggetto sono presenti i Consiglieri:
assente
Il, i
Sindaco
Consigliere
aONEW
BONEUJ"
Il Segretario Comunti,le
Dr Proc.Giulio Rutigliano
si
Bfu\NDl
CELffiERTI'
, 'CIRIGLIAf.lO "
si
. AsSe5SijIe
'ETTORRE
Assessore
GENllLE
Oomunicazione alla Prefettura
1111 conforme assicurazione dell'incaricato
~Iledizione,
si attesta che della presente
à~liberazione, contestualmente all'affissione all'albo,
Vlçne data comunicazione alla Prefettura ai sensi del
U.I.gsl.267/2000, art. 135.
li.
Il Segretario Comunale
Dr. Giulio Rutigliano
ConSìglj~rtl,
President~
MALVINNI
RIEllI
Antonello
,Giuseppe
Francesco
Giuseppe
Mic;hele
Pietro
SANSEVERINO
SANSONE
VISCERA
VISCERA
AssesSOre
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
AssessorelV.Sind..
Assessore
TOTALE si
no
si
si
si
si
sì
14
03 .
******************.
Certificato di esecutività
I La presente deliberazione, è stata pubblicata
Assiste alla seduta il dr Proc. Giulio Rutigliano in qualità di Segretario
Comunale. =>
nrlle forme di legge all'albo pretorio senza
,Ipurtare denunce di vizi di legittimità o
, I fllIIl'ctenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva,
di
sensi
del
3° comma
dell'art.I34,
Il.L~sl.267/2000,
0 '.LU
D TG' T'I\. TALE
. '.Li l'..t:I
1
il
J8J
Il.
Copia conforme all'originale
18r'
D
integrale
Il Segretario Comunale
composta da pagine nO
Grassano, 11 _ _ _ __
od-
per estratto
in A4§, n O_ _ in A3 D.
••••
Seg@JF:\DeliberazioniICONSIOLIO 2003\Deliberazioni\DC25modifica regolamento PMdocoOBII0I2001 20,17,27°112
Alle ore 22,34 il Presidente del Consiglio introduce il punto n05 all'O.d.G. "Modifiche sanzioni
amministrative al Regolamento Comunale di Polizia Municipale.". Legge la proposta;
Consigliere Incampo: sull'argomento dichiara che già si espresse favorevolmente la volta scorsa. Nella
relazione al consuntivo si legge che vi era stata una contrazione delle entrate per sanzioni amministrative. La
legge n.3/2003 aveva consentito di ripristinare le sanzioni. Ritiene la scarsa attenzione sul problema· un
atteggiamento da censurare.
Nell'assenza di ulteriori interventi, il Presidente invita alla votazione.
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a.- Richiamata la delibera commissariale n.88 del 03.04.1984, con la quale veniva approvato il nuovo
Regolamento di Polizia Urbana;
b.- Vista la deliberazione di G.C. n.519 del 19.10.1995, con la quale venivano apportate modifiche alle
tariffe relative alle sanzioni amministrative del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
C.- Preso atto che il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs
18.08.2000, n.267, all'art.274, ha abrogato, -tra l'altro, il T.U. sulle leggi comunali e provinciali di cui al
R.D. 03.03.1934, n.383, quindi anche gli articoli dal 106 al 110 che fissavano le sanzioni e la relativa procedura
in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
d.- Visto l'art.7 bis del dlgs 26712000 in ordine alle ordinanze Sindacali;
e.- Visto l'art.l6 della legge 16.01.2003, n.3;
f.- Ritenuto doveroso adeguare il regolamento agli importi minimi e massimi di cui alla leggel6 gennaio
2003, n.3;
g.- Visto l'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689;
acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgsl. 18.08.2000, n.267, come da proposta che si
allega sub "A";
Con voti unanimi favorevoli;
delibera
1. di adeguare gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative, previste nel vigente
Regolamento di Polizia Urbana a quelli sanciti dalla legge 16 gennaio 2003, n.3;
2. di stabilire che le possibilità di oblazione previste nel detto Regolamento si devono intendere riferite, a
partire dalla presente, aWistituto di cui all'art.l6 della legge 24 novembre 1981, n.689, con uguali limiti, termini
e modalità;
3. di stabilire relativamente alle ordinanze sindacali, la sanzione amministrativa da un minimo di €.25,OO ad
un massimo di €.500,OO in caso di violazione delle stesse;
4. di stabilire che i responsabili dei vari Servizi del Comune provvedano a darvi esecuzione per le parti di
rispettiva competenza;
5. di dare atto che le suddette modifiche non comportano spese né minori entrate per il bilancio del
Comune;
6. di abrogare la possibilità di conciliazione in via breve prevista nel medesimo regolamento di Polizia
Urbana;
7. di ridenominare il predetto regolamento in "Regolamento di Polizia Municipale";
+++
S'S,@F:~!~UÌ<)Oì\CONSIGLlO
20031DelìberazionilDC25modìfica regolamento PM.doc·08/10I2003 20.16.33'212
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Il Consiglio Comunale
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., :,d Iniziativa di: Resp. Servizio Vigilanza
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Allegato "A" alla d.G.C nO_ _
dei
presenti nO_o
assenti,____________
•
18/0312003
Prop. n°
07/2003
Comune di GRASSANO Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE ;s
11
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Modifiche sanzioni amministrative al Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
flETIURA
Parere di Regolarità TECNICA
In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sotto il profilo di regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.
si
Lì,
16 MAG. 2003
hllmediata
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Il Respot;;f1Wel Servizio
Ten. ~t:c~~o
Lucisano
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Parere di Regolarità CONTABILE
In ordine alla proposta di deliberazione di cui alJ'oggetto, sotto il profilo di regolarità contabile, si
esprime parere
favorevole. In quarta pagina eventuali motivazioni.
rti di
) del
Lì, _ _ _ _ __
oIizia
11 Responsabile di Ufficio
Il Capo Area Servizi Finanziari
(nome e cognome)
(nome e cognome)
*****************************************
Attestazione di Copertura finanziaria
....!
l'l disponibilità in bilancio per la somma in proposta con copertura sul
_ _ _ _o
Cap. _ _ _ _---', voce __________________' B.P.200_IRR.PP:----' per Lit.,_ _ _ _ _-
_____
_____' Cap, _______' voce _ _ _ _ _ _ _- -_ _ _, B.P,200--,RR,PP __, per Lit.,_ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ . Cap, _ _ _ _ _. voce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,RP.200--,RR.PP:--", per Lit.,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ ~ __ . Cap. _______,. voce ________________
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RP200_/RR.PP:__, per ~"._------.--;;iI"-il Ragioniere Comunale
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/I Consiglio Comunale
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Richiamata la delibera commissariale n.88 del 03.04.1984, con la quale veniva approvato il nuovo
Regolamento di Polizia Urbana;
Vista la deliberazione di G.M. n.519 del 19.10.1995, con la quale venivano apportate modifiche alle tariffe
relative alle sanzioni amministrative del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
Preso atto che il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18.08.2000,
n.267, all'art.274, ha abrogato, tra l'altro, il T.U. sulle leggi comunali e provinciali di cui al R.D. 03.03.1934, n.383,
quindi anche gli articoli dal 106 allI O che fissavano le sanzioni e la relativa procedura in materia di violazioni ai
regolamenti e alle ordinanze comunali;
Visto l'art.7 bis del dlgs 26712000 in ordine alle ordinanze Sindacali;
Visto l'art. 16 della legge 16.01.2003, n.3; ,
Ritenuto doveroso adeguare il regolamento agli importi minimi e massimi di cui alla legge16 gennaio
2003,n:3;
Visto l'art.16 della legge 24.11.1981, n.689;
Acquisito il parere favorevole di cui all'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, come da proposta che si allega
sub "A";
Con voti favorevoli___, contrari
(
), astenuti
(
), su
presenti._ _ __
l. di adeguare gli importi minimi e·;ril.assiihi~delle sanzioni amministrative;previste nel vigente. Regolamento di
cf
an·) l .
..
.
Polizia U;bana. ~ quelli sanciti ~a.ll~.le~gç:16:~enn~~9\2?03'tU:.tj :t..
2. di stabilire che le possibilità di dbJ~lonejl>rFvlsteJrtèt ~etto~~\\'~il dl!!ono mtendere rIfente, a partIre
dalla presente all'istituto di cui all'art: l.~ déiià~U'èi24 noWiùSi&~98~;~§,1'è()h ugiiiili limiti, termini e modalità; .
3. di stabilire relativamente anè-:.qèliQlIl~:.sindacali, la sanzione amministrativa da un minimo di €.25,00 ad un
massimo di €.500,OO in caso di violazionedellé stesse;
4. stabilire che i responsabili dei vari Servizi del Comune provvedano a darvi esecuzione per le parti di rispettiva
oompetenza;
5. di dare atto che le suddette modifiche non comportano spese nè minori entrate per il bilancio del Comune;
6. di abrogare la possibilità di conciliazione in via breve prevista nel medesimo regolamento di Polizia Urbana;
Z di ridenominare il predetto regolamento in "Regolamento di Polizia Municipale" ;
8. di dichiarare il presente provvedimento,con la seguente votazione: favorevoli ...........,.contrarL ........ , astenuti
_ _ _ , su presenti
, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL.­
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Alla Sezione Provinciale di Controllo
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Protocollo N. ................................. Regione Basilicata - MA TERA )Vo
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GRASSANO
PROVINCIA DI MATERA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Achille Lenge per la gestione
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prowisoria del Comune di Grassano con l'assistenza del Segretario Comunale
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. . ?E.~. . . !.::~.~.~.~~.~. . .y..~.~.~.~.~............................. ha adottato il seguente prowedimento:
~.
::s:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RIENATO l'opportunità di meglio disciplinare lo svolgimento dell::t
vi ta cittadina adottando un nuovo regolamento di Polizia. n
bana che tenga conto delle mutate esigenze di vita e delle
nuove norme legislative;
VISTO l'art. 109 del regolamento 12 febbraio 1911,n.297 per ltesecu·
zione della legge Comunale e Provinciale;
DB L i
B ii li A
l) approvare nel testo allegato il regolamento di polizia urbana de
Comune;
2) dichiarare decaduto,dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,ogni altra
temente emanata.­
rego~entazzione
e disposizione preceden.
COPJ
COMUNE DI ..................-.,....G..G.A.2..s.à.r:J.O.................................................................................
PROVINC'A Df .......
MAIERA....................................... BEGOLAMEITO DI POLIZIA URIAIA' CAPO
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1.
Disciplina della Polizia Urbana
\
I tj Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali
.~~ ~;'~'l f\tlillenti secondo l'art. 109 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.
è
IIltende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio cofnunale e a quella di un
"''H~~I IJivolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio
1!l\ltribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della
disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
nurme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese
~ luoghi privati soggettì a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i
• t~\fInli ed i fossi fiancheggianti le strade.
Art. 2.
Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento
1;lfficiali ed agenti di P.G. e più particolarmente al Corpo di Polizia municipale.
It'Tf~np,nTl al Corpo di Polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, po­
negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci,
l'lelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere
svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di
Infrazione accertata.
Art. 3.
carattere generale per le licenze e concessioni Ilreviste dal presente regolamento
" concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente
in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
al titolare;
dei diritti di terzi;
del concessionaio di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed
se e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione inten­
fatto della concessione data;
18ft l'va all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che
Pt'çTssarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio in­
nei concessi;
)1 t:\ di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regola­
l~S$Cre redatte in carta legale.
2
CAPO
Il
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO
Art. 4.
Inquinamento atmosferico e delle acque
l:, vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal
T,U. delle leggi sanitari~ 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari
'~I'IWW legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di
tlt~. da veicoli a motore e per la tutela delle acque.
Art. 5.
Suolo pubblico
vo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa
...1" ........,.,.."" di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione
ogni occupazione di suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante e sotto­
essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
GOnCles~aOlru per occupazioni di suòlo pubblico per un periodo non inferiore all'anno,
non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono conside­
J,JtlDc:esslcml per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.
GonC~i!SS,1O]11 sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal re­
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento
norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazio­
nc~esS:lO]ll
permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive do­
state accolte dal Consiglio Comunale che prescriverà le particolari disposizioni
richieste per ciascun caso.
concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e oon facoltà
.....JLVtJlç Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca
e nei modi indicati nel capo primo.
ce5:Sl()nl decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rin­
loro scadenza.
t'iuICCS:Sl(mÌ a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere
iic non previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa
hmc senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una sopratassa, una
pt1;mmiaria prevista dalle norme in vigore. amministrativa da L.5.000 a L.200.000 in via breve di L.10~000 Art. 6.
Sospensione e revoca delle concessioni
fJunlsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può,
• sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico;
tll,,>scrvanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto
,Iol!i contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni
ti Il per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
urgentixJf~K~~JIlO,tizix~(
!'hnlmente la sospensione della concessione.
l'jl!,O di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'in­
r1ì"lln concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intl'l'
1'1:\ la revoca e la scadenza fissata.
Amministrazione può­
4
1
Art. 7. Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche 11l!
La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personal..::
tlllt:ato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.
I.a tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà pagata all'atto del rilascio
.iifll'fllliorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli.
Art. 8. Modalità per il carico e lo scarico delle merci lA autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità
Udl operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali opera­
rIchiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale per­
dell' Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di
modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conserva­
deHa pavimentazione stradale.
operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con
senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
ogni caso, effettuate le operaziori di carico o scarico, i1 suolo deve essere ripulito
ha effettuato le operazioni predette.
caso di inosservanza, l'Autc,dtà Comunale potrà provvedere direttamente, salvo ri-.
spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio del1e responsabilità di questi
eventuali danni a terzi.
amministrativa da L.11.000 a L.200.000
e in via breve 1.20.000
Art. 9. Scarico di rottami e di detriti .Vletato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con
cartello indicatore apposto dall'Amministrazione Comunale.
trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni
di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti
dì materiale putriscibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.
amministrativa da L.1m.000 a L.200.000
in via breve L. 20 .000Art. 10. (,.f) ;" '"'
!li
Collocamento di tavoli, sedie e pianta ornamentali sull'area pubblica ,
......
l'AIIIOI'i:r'zazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette
•,..,."Ilm
passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa da­
ilfJu
soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi
Hi 1It'p.ozi
"iil'l·lli.
N",lIu concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
""ll'ciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi
• "
. . . luw hll'ghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla
~hlllttJId pedonale una ~00Xl~~. (1)
'c
l'HIIH!linistrazione comunale può negare la concessione, H:Rli~~~~x
~J»J(t.~SiC=<>:X:OO~OOJoe, quando vf si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza dd
ti I;\ltl'i motivi di pubblico interesse.
IU\ioli c le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, deccwusi,
il colori intonati e sempre puliti,
Uj;\UI caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazionc' <Id
n lwdoni.
MODIFICHE ED AGGIUNTE - Art. 10­
eDjlocamento di tavoli,sedie e piante ornamentali sull'area
t.Olt,ca.
,tono Amministrativa da L. 5.000 a L. 200.000
U,JIhu lune in via breve di L. 10.000
Art. 11. Installazione di tende solari Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro
IllI\ite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghez2'~~-
X:0CXi~~Gi:~~ (1)
Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà
III Il c passare gli 80 cm.
Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani
Ifln'lIi da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di spor­
~f'1I1,1t saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco.
Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà
per caso stabilito, dal Sindaco, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo
fl'l'm~~~so, In tali ultimi luoghi, come pure in 08ni edificio che abbia interesse d'arte, è vieta,­
.\tl Il'OHocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali
luminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni
cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico,
QOOIwxa~..p:~·'
',"
Art. 12.
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pub­
fissioni, è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri infissi 'pubblicitari, sorgenti
e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno,
o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare
con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero ren­
la comprensione. E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che
rodurre abbagliamento.
""''''''<'4V'U,,", di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autoriz­
l'autorità comunale.
di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la tempo­
di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i conces­
obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modi­
necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e
Art. 13.
Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi
OeGupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'ester­
sono tassativamente vietate.
Art. 14.
Fiere e mercati
/;\11'(0 saranno tenute nelle pÌazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio
h, l,l' concessioni delle licenze per occupazÌone di suolo pubblico è fatta alle condi­
vbll' dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche.
lIt'f~lIuzione dei posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale o da
Il appositamente incaricato.
I IIpazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occu-
1"IÌlIO pui) in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.
vt{c;II,lo
h t:IlIlIC
ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello
pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Po­
ì/11e,
liwrt;t; esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e co­
Uittl deposta al suolo.
MODIFICHE ED AGGIUNTE
ART. 11
Installazione di tende solari
(1) stabilita caso per caso dal Sindaco.
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
ART. 12 Insegne,vetrine e pubblicità luminosa Sanzione Amministrativa da 1. 10.000 a L. 100.000
ART.
13
Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000
ART.
14
Fiere e mercati
thinzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 200.000
Oblazione in via breve di L. 20.000
Art. 15. Commercio ambulante Il commercio ambulante è regolato dalla legge 19 maggio 1976, n. 398 e D.M. 15 gennaio
1'J'17 ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercaH ed in quelle tassativamente sta­
hlllh~ dall'Amministrazione çomunale.
Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, conce­
tJ~ltl speciali permessi atti a favorire lo' smàltimento di alcune derrate in altre aree a coloro
rltt~ ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.
Tali autorizzazioni verranno rilasciate, di norma, per zone perifèriche e non in corrispon­
[email protected] di crocevia, curve, od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.
Art. 16. Mercati di gente d'affari mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul
bUco per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino
alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico
devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli ac­
. esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pe­
Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000 Oblazione in via breve di L.20.000 Art. 17. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli:
trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tri­
feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare
dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di polizia municipale.
O
Amministrativa da L.20.000 a L.200.000
Art. 18. Installazioni di chioschi ed edicole ~()ncessione
per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare
l'ivcndita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo
n1.ione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e
t riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di polizia municipale.
fles:mn caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e
l"i lIu !l'inizio delle curve e lungo le stesse.
pn__dctta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopas­
Iu
jlçllcre.
Sanzione Amministrativa da L.20.000 a 1,.200.000
Art. 19. Divieto di giochi sul suolo pubblico !ll/olo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con
1'1111 animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pe­
Jf~1 hl pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
tamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.
Vlclfllo lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggim'('
fJ rose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
f.!
a Amministrativa da L.5.000 a L.200.000
tane in via breve di L. 10.000
Art. 20.
Collocamento di conduttura
Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto
telefoniche e di cavi in genere, nonchè di altre condutture o illuminazioni straordi­
flUI lì' P(,I' feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle dispo­
~ltl!JI!I It'fdslative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali dispo­
~HI1Hlì ddibcrate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da
"'" ,H dl:l r"i dal Sindaco, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle
11:I14 .. 1Ì in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
t,f~ mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere
Ht1ìt'k",iAIl in modo uniforme seconde le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e con­
{!ftìcicnti ed. in buono stato di manutenzione.
fl ('ooccssionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a sem­
richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico ser­
riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
tesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per
loam in buono stato le installazioni eseguite.
" carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagio­
posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo,
degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.
lcs:stonari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a ri­
.........,."'''' date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il giorno in cui si darà principio al lavoro.
~.~.~'3QA dovranno, altresì, concordare con il Comando di polizia municipale, i tempi
per l'esecuzione dei lavori .
."'"......... le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giu­
lnlsu"aZlOIle comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamen­
...~,.. ~~, le medesime dovranno essere sostituite' o riparate in modo da elimi­
pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di
Ud,Ll\..IUç può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
6lr'azlloDle comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello
ftnl""",~n e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale
dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il mate­
loro proprie spese.
,II
IIIII'\:'
Amministrativa da L.20.000 a L.200.000
•
CAPO "' NETIEZZA DEI CENTRI ABITATI Art. 21. Disposizioni di carattere generale
fìt'rlllc restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti
l!i Ill"IvllÌl dì pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere
~.. m!ll ('oslantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine
f"
JHHlhllo deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazza­
luliumli morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ov­
di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
Art. 22.
Obblighi del concessionari di occupazione di aree pubbliche
Pl'uibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico
tnvoli e sedie o in qualsiasi altro modo, ~ gettare, anche momentaneamente, o
o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa
IiIpOrcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia
eH cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
Art. 23.
Disposizioni per i commercianti ambulanti
ai venditori ambulanti, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili,
ftbbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
Art. 24.
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
t cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile acces­
ne
dI
degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mante­
puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, tra­
etti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni
impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi
diflturbo, fastidio o di impedimento.
Art. 25.
Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
. DI titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno,
JJ;1vhnentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti pro­
l,n,) 001 teghe.
h- p.-ovvcde alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
Art. 26. Trasporto dì materiale di facile dispersione qllalsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone,
,,!tt1ll1nv.1ic, sostanze in polvere, liquidi e semi -liquidi e simili, deve essere
\llliltoli !llIì al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
,.11.1/1", polverose O per materiali di facile dispersione per azione del vento, il
. t,lJ~~/t' ('Illlvenicntemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi
I. ,lllll' alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere al­
hl Ilt-I :;11010 pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto
~(' o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di
Mwlo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a ellm
BHi (Ii coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti pel i qual LVJ'Il 11(' Hd
~!Jbblk().
MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art.21 Uiopoaizioni di carattere generale ~illn«ll Amministrativa da L.5.000 a L.200.000
. ID~lune in via breve di L.l0.000
ì
t
Art.22
IihhlJ.ghi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
I!!Ht' Amministrativa da L.5.000 a L.l00.000
breve di L.l0.000
'1
Art.23
per i commercianti ambulanti 01'10 Amministrativa da L. 5~000 aL. 100.000 l.f)n~ in via breve di .L. 10.000 Iu,,*\ ~ioni
' .
Art.24
PuliziA. dei portici,dei cortili e delle scale liti
~no
AlIUIlinistrativa da L.5.000 a L.100.000 in via breve diL. 10.000 Art.25
rigYardanti i negozi e le botteghe
Amministrativa da L.5.000 a L. 100.000
in via breve di L.l0.000
Art.26
'f_~porto di materiale di facile dispersione
~~~"l{mfl Amministrativa da L.30.000 a 1..1.200.000
Art. 27. Sgombro della neve proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro
dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevi­
l'fii !Il' f·i III rompere e coprire con materiale adatto antisdDIcci<;>levo,le il ghiaccio che vi si formi,
.. \dItIlHI.. di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi..
F' vietMo lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di
uq~cnza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere
"tUIlI/IUill') U getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
011 obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di
$Ji~~tt ili, di bar e simili esistenti al piano terreno.
d.dlll
IU'Vè
Art. 28. Divieto di lavatura e riparazioni del veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche l'f'oibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico .la lavatura delle vetture, autovet­
.
I1UìU, altres~. vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni del veicoli,
.ft1rWfh11(ij1 e simili. salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
fmrM a simili.
Art. 29.
Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed Industriale. in aree pubbliche
ftrolbito lavorare sulle porte'delle 'case, botte~e' o magàzzi.ni. e comunque esercì­
attività o mestiere sul suolo pubblico seÌlza l'autorizzazione dell'autorità comArt. 30. Pulizia delle vetrina con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per ese~ire la
v~trll1e è consentita, senza speciale autorizzazione, ~ ~ J
Art. 31. Disposizioni riguardanti gli animali vl.t1!ttl
losare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pub­
!IJiiUU&Hl.
yl"flto Il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, co­
i.di lJllhhlico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
"!f
"~{~to lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da
tHlrc tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei pog­
.• ttfHHU. ItU IInlmali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno es­
f1tfl*.;e,!jlì~ .bl Sindaco ~~frlexìx>~~YalellJtIlDJun:mnaDcatic:
ti \f>IJUIi!lIu di gltlppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e pre­
MI,~t J;:llfIllllW del Sindaco. il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da
Art. 32. Divieto di getto di opuscoli o foglietti .1
vi."ìnlu Iwll{· strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto
·~m:1~dL flJ~tlkllj (~d
{'I \
altri oggetti.
.'l.ioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.
Art. 33.
Divieto di segatura e spaccatura della legna
lu itUbhlko
è vietato segare e spaccare legna.
MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art.27
Sgombro della neve :1t.lu:6ione Amministrativa da L.5.000 a L.100.000 OlJla.:z;ione in via breve di L.l0.000 Art. 28
l!lvtcto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su areE:
IHlhbliche
fhu\~ione
Amministrativa da L.5.000 a L.l00.000
UhllllGione in via breve di L. 10.000
Art. 29
favie to dell' esercizio di attività artigiana ed industriale in
1l~.O
pu.bblicHe
~,one
.w~' ••i~ione
Amministrativa da L.5.000 a L.l00.000
in via breve di L.l0.000
Art; 30
Pulizie delle 'vetrine
non si crei disturbo ai passanti ed ai veicoli.
Ammin1strativa da L.5.000 a L. 100.000 in via breve di L.. 10.000 Art. 31
riguardanti gli animali
Amministrativa da L.5.000 a L.l00.000 in via breve di L. 10.000 Art.32
Divieto di getto di opuscoli e foglietti
Ih,no Amministrativa da L. 10.000 a L. 200 .000
.V)J;l,uUIJnn in via breve di L .. 20.000
III v \("\.o
Art.)) di segatura e spaccatura della legna f\mministrativa. da 1.5;.000 a L.100.000 tUUIIP .1.n via breve di :!:s. 10.000 'UHI'!
CAPO
IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI Art. 34. Manutenzione degli edifici I"flpdclari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le por­
\'fUll;' e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In
ti!,,,,I .. l'.wtkolare dovranno essere curate le inferriate deLgi~rdini e qualsiasi altra recinzio­
Ift'l Itwde/jillli. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla
fjUfW\!II1.I\HlC della tinta dei ',ris)?ettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la neces­
111111' Autorilà comunale. (1)".
"
•
P' h~flo obbligo a chiunque prgceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbianca­
III ~1"1\{'rc, di apporre visibi1Lsegn~li ed avvisi 'pet evitare danni ai :e.assànti. (2)
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei
l dvld. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne., (3)
P.H' lA tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme conte­
Ittl vigente regolamento edilizio.
1&' vleluto apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni,o figure, come
lmmdieJarc. macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i
f d@gH edUlei e le porte esterne, i .monumenti ed i manufatti pubbljci.
II SlndflCo disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. (4)
, rn'fllu'leturi dei fabbricati hanno, inoltre, i'obbiigodi provvedere aU'estirpan1ento del­
IImgo tutta la fronte dello stabi!:= e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lun­
.Rllf"tt ~ il I to:r..za, (5)
Art. 35.
Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
,""II"
4h,lvfI JIj
nOi-mc del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocarnen­
t'l'IJ'l~11l c delle iscrizioni di qualunque specie, anche lu~inose, ed in genere di
tn!tit (\!it(wiore a carattere· permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione
~ potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e
ti'l'tH lo nll'nrte ed alla stoticità dei luoghi.
'idl~ f(\cciate degli edifici dichiarati di importanza monuplentale, anche se di semplice
.. f lut'tilc, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed ,nsegne, Tuttavia
Hmr'fHJcrsi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'a.qlbito delle luci e delle
H. tUlIIIWqUè. in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
!tw/!.hi l~ negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi
ij'-'*Ht~lt~. clì Qualunque mezzo di pubblicità.
Art. 36. Collocamento di targhe o lapidi commemorative t!IIlIl.1 .II collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piaz­
in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autoriz­ .ldl'AlIlIllillistmzione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al ri· ,- III' .,
,t,
"
'1\W',lo ~;(,llpO
,ìl.~l tll ..
f
('(JlIllll1que
dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e "{,llc opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel i\lIlIlIlIIi!.lmzione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sot­
', . ., ,.,ILl1ldo le opere. Art. 37. Ornamento esterno ai fabbricati di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, om·
e~:ç.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assi­
In 1111111" da evitarne la caduta.
fjyc'lI'illlHlllì;tre i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta della
\!11t~ pubblico o sulle abitazioni sottostanti. ( 1)
~\!titl i casi detta operazione è consentita tra le ore 22.00
ii j i1i lì Cf; 7.00
tdl "fJ!!.'ltl
tI!! ".de.
MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art.34
Manutenzione degli edifici
...
.
( I) Sanzione Amministrativa da L. 50.000
da L. 10.000
(2)
da
L. 5.000
(»
"
a L. 200.000
a L. 100.000
a 1. 100.000
Sanzione Amministrativa da L. 5.000
Oblazione in via breve di L. 10.000
a L. 100.000
Oblazione in via breve
(4 )
di L. 10.000
(,) Sanzione
Amministrativa da ,L. 5.000
Oblazione in via breve di L. 10.000
a L. 100.000
Art.35
Collocamento dii cartelli ed iscrizioni
Uanzione
Amminist~tiva
Art.36
da L.
20.odo
a 1. 200.000
.
Collocamento di targhe e lapidt'commemorative
ione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Art.37
Ornamento
~iQne
eBte~o
ai fabbricati
Amministrativa da L. 5000 a L. 100.000
~1one in via breve di L. 10.000
Art. 38. Depositi in proprietà privata Nt'IIC" proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il depo­
>!;iil. di '1wdsìasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia aU'este­
H-n"
~·d ~ll
decoro della città.
./~/--:----'\
Art. 39.
'I
)
Lavatura ed es òsizione di t;an{ncherla e panni
...~/
,
lnvullira della bian.cheria, dei P€lnni
~ simili nonè permessa fuori dei locali e recinti
I
ti' vlNato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni
Ibìllt, lincslre 's'ui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubbli,
f'tWHlnquc visibili dal suolo pubblico.
.
Art. 40. Spolveramento di panni e tappeti YII~tnto
scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni
pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
rUli ed anditi internUo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle
mMtino.
.
t't",rosumente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pia­
~ lungo le scale di abitazione..
che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque
Oon recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici
dci l'inni sottostanti.
Art. 41.
Bag n I
pubblici~3èt~~~~~~
è vietato ogni comportamen to contrario alle norme stabilite, oltre che dalle
'tà comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.
c()mpctente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso ba­
oventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate
enti balneari debbono essere autorizzati oltreché dalla competente autorità
dnllil I:\utorità comunale.
Art. 42. Bestie macellate e trasporto carni pn.'scritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato
.lull,· hotteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
f\~~llt'llli li i III acellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato
01.,11., •. 11 Ili macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o re­
l"Htm ! Il, IHllllri;r.zati dall'Ufficio comunale di igiene ed evitare alla vista del pubblico
IhfHHI o v('~,lili macchiati di sangue.
IJlHHlt(l ('
,~~j~~ tuul ì
i
Art. 43. Pattumiere e recipienti con rifiuti , .,t""t~hj
ikpw.itarc e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e reci,
ti 1 dII/ti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
!<VIIl:j~1I1t1to di depositare ,lei pressi del portone di accesso all'abitazione i l'O/l
li 'lolldi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio nu:,',
MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art. 38
Depositi in proprietà privata
;iflHzione Amministrativa da L.20.000 a L.l00.000
Art. 39
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
ijl"l~ione Amministrativa da L. 5.000 a L. 100.000
Oltt"ì4ione in via breve ~di L. 10.000
Art. 40
Spolveramento di panni e tappeti
Amministrativa da' L. 5.000 iii. L. 100,.000
in via breve di L. 10.000
Art. 4 l
Bagni
Amministrativa da 1.
Art.
5.000
a L. 50.000
42
nNltie macellate e trasporto carni
Amministrativa da L. 30.000 a L. 200.000
Art. 4.:>
r.tLumiere e recipmenti con rifiuti
A,mm1nistrativa da L. 5.000 a L. 100.000
l,tl vla breve di L. 10.000
Art. 44.
ViaR e giardini pubblici
-~-~:~;?..:;.....~-~------
H~j \ihth
(1
gìar~ni ..R..l.;t'pblh~LèJdelato.-:.~
Hth'odul'si nelle parti riservate ai soli pedoni, con veIcoli in genere, velocipede, car­
l''liì",lIi (Id tlltri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guin­
li'
i
"Il
museruola;
_""'-"""N~_W"'d __ ~~', . ,.~ .. ,
"n~
qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
i·j lH1q~fH'e o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconveniente­
",Il i1~. jttìIlche o sedie;
1~\lW*"'C o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire' sugli alberi, appendervi o
'vI oggCLti, scagliare contro gli ste~si pietre, bastoni e simili, danneggiare o stac­
IL f1htnte, fiori, foglie, frutti;
fiil ! ullOt:nrc sedie, baracche, panche; ceste e9 altre cose fisse o mobili o comunque
I flubblìci luoghi;
I~ III'Ilknn;j a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o
q{Illi espressamente vietati dalla autorità;
Ìi\lol~ere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.
~UH",c;IHito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline late­
turi stabilizzatrici, automobiline a pedale; monopattini o di altri giocattoli che non
tURlurbo o danni a persone o cose.
tttJl'tno suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili
n"lIo vie, piazze della città.
t!
d'I
Art. 45.
Vasche e fontane
lllhlto gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra ma­
O liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che
ft'll\:amente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle
,. vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
Hroflì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nel­
!~ pì'èSSO le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle
\!l'~t~he.
Art. 46.
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
~1~lilW
sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze; sotto i portici,
di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
4~ll )1t1ri vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle infernate delle
~\l1 llìonumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione,
~ttf,~\ln(c. sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e
le'
introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli
pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla net­
Iii. 'l',lti, al decoro ed alla moralità.
t!Hlllo
~f'}! Il III
Art. 47.
Recinzioni di terreni confinanti coi suolo pubblico
dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno re,
il,.Lllllente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facil­
'l'' H'fari
Il
·",,,IIfITC.
Jt
~
'il
.
disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del
. "'"l1nale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia
, ... 1 pubblico interesse.
, ; ill/.ione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente in­
~..".dlJ (' di aspetto. decoroso.
... q!llllque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filoclLferro spinato
l .. i 111:\lcriali chepossano costituire pericolo per i passantì.
. " ','Hl
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I
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MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art. 44
Viali e giardini pubblici
hmc Amministrativa da L.• 5.000 a L. 100.000
via breve di L. 10.000
Art. 45
Vasche e fontane
da L. 5.000 a L.
100.000
di L. 10.000
Art. 46
alla nettezza del pubblico suolo,al decoro ed
'AlÌ
da L. 5.000 a L. 100.000
in
~1u
breve
di L. 10.000
Art. 47
terreni confinanti col suolo pubblico
. DLrutiva da L: 20.000 a L. 200.000
CAPO V
QUIETE PUBBLICA
Art. 48.
Esercizio dei mestieri, arti ed industria
* "pll~I'IIIUa J'auivazione di industrie,
arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
~l wi'lutl:, mestiere o industria Oesegue lavori con l'uso di strumenti mecca­
lF~!tìHI\lltl!! t'vilan! disturbo alla pubblica e privata quiete.
!tulorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa
." +lI dl!~ttIdJII dulie ore 13 alle ore IS e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.
UPUIl vicinanza di ospedaH, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici
fii MMtdUUuncnte vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino
fmHnnrc maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare
municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la na­
i necessari ordini del Sindaco, perchè le industrie e le attività
ri stessi o riducano l'orario di lavoro.
assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trat­
alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare
dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il
(1)
eui
(2)
innanzi valgonoVper coloro che esercitano mestieri mm:cex
di sostanze ritenute nocive.
di cui sopra anche per coloro che esercitano
Art. 49.
Impianti di macchinari
lZ{,Ilt
macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fab­
,imulollC o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima,
.'i!~l~tm ~~V(:HI\) <:::;!:a.:t-c preventivamente autorizzate per iscritto dall'Auto­
~Hflì!-~uhr'
l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indi­
COli esatta indicazione del tipo, della potenza singola e
OH,",,,",!!!'' ,,,,, l". "UlI In d,'scrizione generale dell'impianto.
"'I!t"II' \"olledata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 com­
itdw Wl I ftv.gio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al ter­
,.•~~i~dfil.nh' " dOVI';I, pure, essere corredata da disegni, in scala conve­
~Hìktlh~ l''Mllallwlltc la posizione delle macchine, sia in pianta che in
!'ll\ !wll, tI'" esattamente le disposizioni adottate per le strutture di
hl {Il 1111'>111 i ssione. t-lIIVHH'PfI C'sscr-c indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimen­
tIPiIt1I1!,\1 ~II,
t,n
,tliVI h \"i~tTe eseguito anche per ogni successiva modificazione,
H-~Htii"ltti. 111 i per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
'.~tlìone
~t1dl
suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli even­
reveeato quando:
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Hl
"I
\TI
pr~sente
regola-
"lulIO state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per
ìlllll
apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
IIlIllhili' i 11011 devono recare danno O molestia a causa del rumore propagantesi nel­
rH 111111 i I) in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni
#dullll
~
ifìchino incompatibilità con le norme generali stabilite dal
'.Inh,:
.~vIlN{·.
~ihtl
gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti
"lì f' dai muri del fabbricato.
ì H!ill Ih" ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto
t' Ilulldlo di un'adeguata sistemazione antivibrante.
~I ,111\11'"'1110 montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a
~ ~ NmfilH: L:OI1 altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
di t f'llsmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i sup­
tllj~~"è collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno
.lc curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e cen­
l,tÌ'H~h,hHure delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di
ì
!llili'
l'
deJ rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto del­
to al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costru­
dGUa copertura.
tU cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti,
jU!OpaSttrsi nell'aria di vibrazioni moleste.
lMilft,!'i dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile,
,'CntUtlZione degli ambienti con sistemi meccanici.
Art. 50.
odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori
ovvero risultino nauseanti per la comunità.
previsti dalle leggi penali e dalle norme contro !'inquinamento
lHm'il adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente
.c...it:l'i'lilfl.." I I " impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza,
sospensione dell'attività inquisita.
UI"''''tll''4!'.Vll'l.;
Art. 51. P,m:donamento di motori in case di abitazione .ftl1i!l!iP'cml di rase destinati ad abitazione civile, potranno essere usati motori
I~~H}H'
luddatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili,
apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata enti­
~h'ltllldllll\!'~.licj non dovranno essere usati dalle ore 13 alle ore 15 e dalle
UiltU!!iilìlil l'ti nlll j
~IHìHIJll!'
ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.
di 'll1toveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree
/!I Il ,I ul'halla, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamen­
t Il Ilo gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
~H,ìlhl'
il~Un
l'lili
Art. 52. Rumori in case di abitazione locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori
,hl' possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limita·
11t,~li apparecchi radio e televisivi.
tondi pubbti5 l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22 alle orI,.' 7
. vilil' "
(1)
MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art. 49
Impianti di macchinari
Amministrativa da L. 50.000 a L. aOO.OOO
Art. 50
odori,gas,vapori nauseanti o inquinanti
AnUll:lnistrativa da L. 50.000 a 1. 200.000
.t\rt. 51 motori in case di abitazione _U!"*,,,~,..trtrativa
da L.5.000 a L. 100.000 via breve di L. 10.000 Art. 52
case di abitazione
'Y,
tf
t,.,,,,...
,~,"l!llul degli apparecchi televisivi,purche non arrechino
lltt ~"'.D pubblica quiete.
Art. 53.
Uso di strumenti sonori
P' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso
~il ('ne è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
I Il ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso
""!'Iullenti o macchine 'che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per
ìllsistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al
dr'l ciltadini.
'-D>d.~~~Jt~k~~~fimSrl~~
_.lU~f~one
Amministrativa da L. )0.000 a L. 200.000
• Art. 54.
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico
te, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la mas­
in modo da non turbare la quiete pubblica_
di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da
più possibile il rumore.
. ,
Amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Art. 55.
Venditori e suonatori ambulanti
te nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 20,
. di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie gior­
unicati.
ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi
caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire
nvora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto
Cl sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.
il mestiere di cantante, suonàtore ambulante, saltimbanco. prestigiatore e
utorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro
'~M,"'~~~' di polizia muniCipale.
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L.200.000
breve di L. ~.~
~Il~~~~~.
Schiamazzi, grida e canti • Vigilanza s~gli incapaci
Il, grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di
t,trldu (~ i suoni nell'interno dei pubblici locali.
t'ti ì malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e con­
,lIIlwllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a
i ~nlll' o cose,
!!IJIl 'ostituisce reato perseguibile penalmente.
(I
/lUultlniutrativa da L. 10.000 a L. 100.000
v l a breve di 1.
Aw. .5+90
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
Mi"" 'l'lIlri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, ne­
t,H
IIli (' giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di
l'lulungati latrati COn guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
ti o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani
t'fili Il,,sicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani dt1
tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
• t"
MODIFICHE ED AGGIUNTE
57
Art;
cani o altri animali nelle abitazioni
l\mministrativa da L. 15.000 a Ih 200.000
1or&<' in via breve di L. )0.000
l!JII(!
Art. 58
Suoiìo dellé_campane
Anwinistrativa da L. 10.000 a L. 100.000
59
Art.
da
ballo,cin~ma
AJìilldnistrativa
e ritrovi
da L. 20.000 a L. 200.000
Art.
60
la vendita di apparecchi radio, televisori,
e simili'l
iy~~,,_~,,_8trativa
da L. 5.000 a L.
100.000
via breve di L. 10.000
Art. 61
Carovane di nomadi
Aimullll:ltrativa da
L. 10.000 a L. 100.000
Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione
carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia
dlllU luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e pri­
<I
VAI",
If'
Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed evèntualmen­
l'oppresso con le particolari modalità prescritte..
Art. 58.
Suono delle campane
Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta
~·I'P1.ione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
~ltIJ1~XJn[xiel~~JIÙ!~~If.1(<<iJilC
1.~X03X~~
Art. 59:
Sale da ballo, cinema e ritrovi
Lo sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sin­
,ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora
gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non
alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.
Art. 60.
Negozi per la vendita di apparecchi radio. televisori. giradischi e simili
negozi 'per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali appa­
essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore : al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13; al pomériggio dopo le ore 17 e non oltre le orè 20. degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non
passanti e gli abitanti vicini.
Art. 61.
Carovane' di nomadi
(zingari) è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto per le vie del cen­
htà. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potran­
consentite solo alla periferia della città e l').egli· spazi che saranno stabiliti dalle
unali.
..
CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 62.
Sostanze liquide esplosive. infiammabili e combustibili
Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione
1.1 vC!1dita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare al·
I., disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.
Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenuti a
rlluvvcdersi di licenza del Sindaco:
Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propria­
m~lItc detti, quali la legna da ardere, carboni ed oHi combustibili, anche il legname di opera,
ftrmQ, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero.
iffjltHi, materiale da imballaggio, zoìfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
J..a licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell' Ufficio tecnico comu­
non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui
opere e provvidenze imf"'ste per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
Amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000
Art. 63.
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
l depositi ed i luoghi dì vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere
terreno, con ingresso dalla pubblica via o d::tl cortile.
norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti
centro abitato.
i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno
to se i locali siano proVvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta
pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci
aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale de­
convenientemente coperte.
ione Awainistrativa da L. 50.000 a L. 200.000
Art. 64.
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili
fllcmtc necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli in·
f·; [l~:l' forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti,
fl porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale
jf\jll'gno di locali di abitazione. E' vietato. di costruirvi ammassi di materiale da im­
I di carta straècia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai
/t11poggìati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
IN
hll<.:stre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di
il vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incen­
hlll Il Il abili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia
J.llllilmstione.
"fili
N~lIp< Kabbie dì scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono
t·
Illuteriali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri
,\iliO il passaggio alle persone.
!lorma di prevenzione antincendi dovranno essere osservate le seguenti prescri
<
•
a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dci locali
ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'inter­
110 del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere
protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno:
c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed
avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati
con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.
Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tuba~ione sia all'apparecchio utilizzatore, do­
vranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e pos­
sibilità di sfilamento del tubo stesso;
d) per evitare la fuoruscita del gas, di petroli liquefatti, in Gaso di spegnimento della
fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso
dcI gas. Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000
Art. 65.
Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fab­
bricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non
Adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
Art. 66. Fucine e forni Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso,
bilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo
Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a
e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono
4ifesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente
con superiore suolo in mattoni.
non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza,
la revoca di essa.
Art.67. Uso di fiamma libera E' assolutamente vietato:
a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia,
l'A
fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua
c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od
1(; vll'inanze di fiamme libere.
Art. 68. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri
.. JtLJOidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con
;1~t]hHlq ue arma. (ì)
. . Miche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre l'i
In l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od 111
in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od
illIri
MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art. 65
Accatastament. ai legna e di altro materiale infiammabile nei
cortili e scantinati.
~~zione Amministrativa d~ L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione iu. via breve di L. 20.000
Art. 66 Fucine e forni ione Amministrativa da L. ·20'a000 a L. 200.000 Art. 61 Uso di fianma libera ione Ammin~strativa da L. 10.000 a L. 100.000
Art. 68
Accensione di polveri,liquidi infiammabili e fuochi artificiali
(1) ad eccezione della festività di S. Giuseppe,limitatamente
ai falò secondo gli usi locali.­
alolllzione Amministrativa da L. 10 .000 a L. 100.000
Art. 69. Animali pericolosi • Cani Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno
introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per
IL' 'Iuali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario
jllil hreve per raggiungere i luoghi di destinazione.
I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ;€ !d essere introdotti in luoghi
'~llI'lll al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante ,la pre­
~frlUa tnèdaglia consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.
111'1111 di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devo­
iflll inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non po­
lf'~UHO mai essere .abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o
,tArfi molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra
f!4 df'$t~l'itto, i bulldogs, i danesi. mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi
'~JiJlJIO accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per tre giorni, trascorsi i
lIUìJt, prcvia comunicazione scritta ai proprietari se identificati e se da questi non reclamati,
~HHH1{) essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario.
~QItO a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pa­
Biliiì[fil:t della sanzione pecuniaria.
~l1çhe i cani, custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di
per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
(JH animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie
d!l ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con
e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addot'll!Ir'I'C
Art. 70. Strumenti da taglio vietato attraversare luoghi abi.tati con fal.ci, scuri, coltelli od altri strumenti da ta­
opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai
Art. 71. Trasporto di oggetti Incomodi o pericolosi ... ·l1'fUll'0rto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai
J"tlllleggiano gli estremi.
. h'ì\Nporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati col­
.I "PI~ortuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso,
adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
Art. 72. Trasporto di acqua gassata e di seltz f VilI! "lì
di 1rasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devo­
di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi
.~ llllillilì
Art. 73.
Scalpellamento di vie o piazze
tH\lpdlini. quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al colloca­
fllCtalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i pas­
(~tll1tele
devonousarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, ffil',ll:1.iscalchi
JtPOI'U verso luoghi di passaggio.
MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art. 69
Animali pericolosi - cani
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 20.000
Art. 70 Strumenti da taglio Sanzione Amministrativa da 1. 5.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di 1. 10.000
Art. 72
Trasporto di acqua gassata e di seltz
Sanzione Amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Art. 73
Scalpellamento di vie e piazze
~)anzione AIIllninistrativa da L: 5.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 10.000
Art. 74. Manutenzione dei tetti. del cornicioni e dei canali di gronda negli edifici I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e siinili dovranno essere
nuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi cadutu di
gole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
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L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessaridall'Ufficìo tec­
nico comunale.
In c aso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di uf­
licio con rivalsa delle spese.
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a 1. 100.000
Art. 75. Manutenzione di aree di pubblico transito Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o
marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere pron­
tamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto
nIl'Autorità comunale.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo
pubblico.
Sanzione Amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Art. 7(f. Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demoli­
di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia
Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà
"..,,.~ .._ ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a dop­
impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere mate­
qualsiasi.
Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato
,tt luvoro.
Sanzione Amministrativa da Ak:7?0.000
ii
IJe 400.000
Materiale di demolizione
E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di
@tlvl/Jo che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
~~zione
Amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Art. 78. Insegne, persiane. vetrate di finestre l.r insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente as­
~it41}!lI{'. Le persiane quando aperte. devono essere stabilmente fermate al muro mediante
[i~,n c sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo .
•Iw.nzione Amministrativa da L.20.000 a L. 100.000
Art. 79. Ripari ai pozzi, cisterne e slmlll ì puzzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con
ordinariamente chiuso ed altri ripari atti c capaci di impedire che vi cadano per­
f\Jllrllali. oggetti e materiale qualsiasi.
t1fU1zione~-~4.mministrativa da L. 20.000 a L.l00.000
Art. 80. Illuminazione del portici. delle scale e degli anditi I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le lo­
calità private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore
di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al
calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della
i Iluminazione pubblica dovrà provvedersi. a .che rim~ga aperto un solo accesso e che sia
illuminato fino all'alba. Sa.nz~one Aìb.minl.Btrat~va da L. 5.000 a L. 100.000
Oblazionein Via breve di L. 10.000
Art. 81.
Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per I passeggeri e per Il personale di servizio
Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
1) di fumare nelle vetture;
2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da
quelle stabilite per le fermate;
4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, ag­
urapparsi alle parti esterne delle vetture;
8) sputare all'interno delle vetture;
9) portare oggetti che per natura, forma ò volume possano riuscire molesti o pericolosi,
O che possano imbrattare i viaggiatori;
lU) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia of·
r.,nsivo per gli altri;
11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo distùrbare;
12) portare cani o altri animali;
13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare
qUAlsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell' Autorità
egmunale, chiedere l'elemosina.
~«91~~xQ1X11m~~~m#A~­
·~~»1(~~~X!KI!Kmtooaww[]l(OOm
Il personale di servizio sugli autobus deve:
1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio
• rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione; 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri; 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri. Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
CAPO VII
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
I
l
Art. 82.
Orari degli esercizi
Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita
al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.
Art. 83.
Disciplina dei prezzi
Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo
esposte sui banchi di vendita o neUe vetrine o aU'esterno del negozio (art. 38 legge 11 giugno
1971, n. 426).
Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i geperi di largo e generale
consumo, è d'obbligo !'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte
in vendita al pubblico (art. 56, comma 3, D.M. 14 gennaio 1972 modificato daIl'art. 39, comma
3, del D.M. 28 aprile 1976).
Art. 84.
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite
e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieni­
che per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo
1.973 e successive variazioni e modifiche. Sanzione Amministrativa da L. 5.000 a L. 100.000 Oblazione in via breve di L. 10.000 Art. 85.
Vendita e scorta delle merci
In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se ri­
in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei
prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi ali­
ltIentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere aUe normali richieste
del pubblico.
(~hiesti
Sanzione Amministrativa da L. '5.000 a 1. 100.000
Oblazione in via breve di 1. 10.000
Art. 86.
Vendita del pane.
La panificazione è disciplinata dalla legge 31 marzo 1956, n. 1002. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche le' ·,Huati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
E' vietata la vendita ambulante del pane.
La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acqui­
H'lIte lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quan­
IIltl richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
La quàntità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella e·
*}lmaa in modo ben visibile nell'esercizio.
Sanzione Amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Art. 87.
Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita
piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva
di derivati da simili prodotti. come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.
~e(;"
Sanzione Amministrativa da 1. 20.000 a L. 200.000
Art. 88.
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contet1h
tori chiusi, hanno l'obbligo di i.ndicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitor'(;},
il peso o misura della merce che esso ..:ontiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
I generi alimèntari preparati. con surrogati, d~vono, chiaramente indicarne la compo­
sizione e la percentuale di surrogato che contengono.
Sanzione Amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Art. 89.
Esalazioni di merce
I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci mi­
sure perchè vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente
di essa, nonchè l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.
Sanzione Amministrativa da 1. 20.000 a L. 200.000
Art. 90.· .
Tabella per la vendita del combustibile
I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben
visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile
nnche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.
Sanzione Amministrativa da L. 20.000 a 1. 200.000 Art. 91. Requisiti dei locali di vendita Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescri­
zioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua,
O il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza.
Sanzione Amministrativa da 1. 20.000 a L. 200.000 Art. 92. Apertura o trasferimento di esercizi commerciali Il Sindaco potrà sempre proibire l'opertura od il trasloco di esercizi commerciali ove
siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o
. Ikl" ragione di pubblico' interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune delle leggi e dai
I!t)l\
I~v.olamenti.
Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sin­
ti!!! 0. il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la
!lOf,pcnsione della autorizzazione amministrativa.
Sanzione l\mministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Art. 93.
Uso di contrassegni del Comune
E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali
t.:Ontraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che
siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.
-'Sanzione Amministrativa da L. 20.000 a L- 200.000
tUL .S;",L
CAPO
VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE
Art. 94.
Esercizio del commercio ambulante
L'esercizio del commercio ambulante è consentito nelle località e nei giorni stnbHtUdlÌl<
le autorità comunali. Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a I,. tH)Ò.QQ{J
Oblazione in via breve
di L. 20.000
Art. 95.
PreavViso di cessazione di servizio
Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua atdvitA
vrà darne partecipazione all'Autorità comunale almeno 15 giorni prima della CQSSìl1JOJl~,
ti".
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L.50.000
Art. 96.
Trasporto delle merci destinate ai luoghi di· vendita
I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percort'C\'é vie è
piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte c non
esercitare la vendita. Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a lh 200.000
Oblazione in via breve
di L. 20.000
Art. 97.
Vendita ambulante di generi alimentari
La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati
compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità
e di Igiene: Sanzione Am:ninistrativa da L.30.000 a L. 100.000
Art. 98. Requisiti del carretti della vendita ambulante I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere solidi, ben verniciati, mante­
nuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza
di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote
e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.
Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 7S di al­
tezza dal piano del carretto stesso.
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
CAPO
IX
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI
Art. 99. Esercizio di mestieri girovaghi Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel
territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nel registro dei mestie­
ri girO-vaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dall'Autorità comunale.
E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dei luoghi appositamente destinati o
individualmente assegnati.
A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare
i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schia­
mazzi. Sanzione Amministrativa da L.5.oo0 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.l0.000
Art. 100.
Esercizio di guide pubbliche
L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciare dal
Sindaco.
Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico. in prossimità di musei o edifici
monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rila­
sciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sonO au­
torizzate ad illustrare.
Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un
bracciale con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA ».
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Art. 101. Lustrascarpe e venditori di giornali I pennessi rilasciati per il lustrascarpe dovranno specificamente indicare la località da
occupare con la cassetta e con il sedile.
I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e
sommari oltre i limiti del loro banco.
Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato
lo pennetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.
Sanzione Amministrativa da L. 5.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 10.000
Art. 102. Addetti al trasporto bagagli Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un
berretto' uniforme con la indicazione « portabagagli ». Sul berretto e sulla giubba dovranno
portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.
Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saran­
110 ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando
prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.
Sanzione Amministrativa da L. 5.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L. 10.000
Art. 103.
Baracche per pubblici spettacoli
Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici
spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà
privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso daUa
,>trada pubblica.
Sanzione Amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente,
secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari,
mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quel­
le che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.
Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per
un raggio di m. 3 intorno allo spazio occupato.
Ai concessionari è vietato:
a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati
nell'autorizzazione.
Il Sindaco potrà peraltro, st,iibilire caso per caso anche un diverso orario.
Art. 104.
Durata e revoca della licenza comunale per I mestieri ambulanti
Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve ri­
sultare dall'atto di concessione. .
Di regola. quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente
il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfennata
di anno in anno.
Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di p.s. revocherà la licenza a coloro
che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non ten­
gano un contegno corretto nell'esercÌL.io del mestiere e non osservino le diverse condizioni
alle quali il permesso fu sobordinato o non paghino i dovuti diritti.
Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure
non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei .
di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Muni­
cipale.
Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere conces­
se dall'Autorità comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia municipale.
CAPO
X
VARIAZIONE DI FAMIGLIE • MANIFESTAZIONI CON CORTEI
Art. 10S. Denuncia variazione di famiglia e di
abltazlo~ Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il tra·
sferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura
degli interessati.
Quando più persone conviVano non legate da rapporti familiari la denuncia deve es·
sere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente.
Art. 106. Cortei funebri I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal
luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al·
la Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali par~
ticolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere
il luogo dove il corteo deve essere ·sciolto.
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000 Art. 107. Processioni • Manifestazioni Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di
autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari ~ preventivamente concordati con il
Comando di polizia municipale e cm»
. ~x
~
autorizzati dal Sindaco.
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
MODIFICHE ED AGGIUNTE
Art.
105
Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
Sanzione Amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
'Ob1azio~e in via breve
di
L. 10.000
CAPO
XI
SANZIONI Art. 108. Accertamento delle violazioni e sanzioni Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali cd
agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria.
Quando le violazioni n0l1 costituiscono reatel r esse saranno punite con sanzione ammini­
s~ratì~a f:006ar~6i: un miÌìimo di.L. .. =:: ... 4.•.00.0... ==. ....................................... ad un massimo
dI L ................................................................................................ .
Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modificazioni ed integra­
zioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contesta­
zione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una
somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, Iimitamente a quelle categorie di vio·
lazione per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha
fissata la misura.
Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché
non ammessa, si applicheranno le procedur.; di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 109. Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pri­
stino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915,
n. 138, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.
Art. 110. Sequestro e custodia di cose I ft.mzionari e gli agenti all'atto di accei tare l'infrazione potranno procedere al segue­
cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere !'infrazione e debbono
. tll'ocedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le co~e stesse
.... tlppartengano a persona obbligata per l'infrazione.
Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice
di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del
22-7-1982, n. 571.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depo­
p
.IIHnrio.
Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.
Art. 111. Sospensione delle licenze IlIdipendente dalle sanzicni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgres­
8tH\'. ili possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione
tl'lI"
nll1cessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
Il) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti
.JHfl
disciplina dell'attività specifica del concessionario;
l,) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conse­
I i al fatto infrazionale;
l') per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipen­
della concessione.
1.1\ sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quan·
... 11 si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione
I \1 inflitta.
CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 112.
Entrata In vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo Q (jl1oUu lìJ'
cui termina la seconda pubblicazione prescrita dall'art. 62 T.U.L.C.P. approvato con
marzo 1934, n. 383 ed abroga tutti r regolamenti, le ordinanze, le consuetudini rlguDrdJ\utl
le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
n.D. ,
INDICE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
l • Disciplina della Polizia Urbana 2 • Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana .
3 • Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento. . . . . . . : . . . . . . .
Pago 2 ,.
2
,.
2
Capo II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOW PUBBLICO Inquinamento atmo~ferico e delle acque.
Suolo pubblico .
Sospensione e revoca delle concessioni .
Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche .
8 • Modalità per il carico e lo scarico delle merci .
9 • Scarico di rottami e di detriti .
lO - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica .
11 - Installazione di tende solari .
12 • Insegne, vetrine e pubblicità luminosa .
13 - Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi
14 - Fiere e mercati.
IS - Conimercio ambulante .
16 - Mercati eli gente d'affari
17 • Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche .
18 • Installazioni di chioschi ed edicole
19 • Divieto eli giochi sul suolo pubblico
20 • Collocamento eli condutture
4
5
6
7
•
•
•
•
Pago 4 ,. 4 ,. 4 ,.
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,.
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8
8
8
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lO
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12
Capo III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI 21
22
23
24
2S
26
11
,.
"
"
- Disposizioni di carattere generale
- Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pupbliche
• Disposizioni per i commercianti ambulanti .
• Polizia dei portici, dei cortili e delle scale .
• Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe .
• Trasporto eli materiale di facile dispersione
• Sgombro della neve .
28 • Divieto eli lavatuta e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
29 • Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed ·industriale in aree pubbliche
30 - Pulizia delle vetrine
31· Disposizioni riguardanti gli animali .
32 • Divieto di getto di opuscoli o foglietti .
33 - Divieto di segatura e spaccatura della legna .
Pago 14 14 14 ,. 14 ,. 14 ,. 14 ,. 16 ,. 16 ,. 16 ,. 16 ,. 16 ,. 16 ,. 16
lO
lO
Capo IV DECORO DEI CENTRI ABITATI Art.
lO
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"
,.
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lO
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»
34· Manutenzione degli edifici . 35 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni .
36 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
37 - Ornamento esterno ai fabbricati . 38 - Depositi in proprietà privata .
39 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
40 - Spolveramento di panni e tappeti
41 - Bagni
42 - Bestie macellate e trasporto carni
43 - Pattumiere e recipienti con rifiuti .
44 - Viali e giardini pubblici
45 . Vasche e fontane
46 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
47 . Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico .
Pago 18
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22 Capo V QUIETE .PUBBLICA Art. 48 - Esercizio dei mestieri, arti ed industria .
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49 - Impianti di macchinari .
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lO 50 • Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti .
51 - Funzionamento di motori in case di abitazione.
52 • Rumori in case di abitazione .
53 • Uso di strumenti sonori
54 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori .
55 - Venditori e suonatori ambulanti .
56 - Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci .
57 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni . 58 • Suono delle campane .
59 • Sale da ballo, cinema e ri}rovì
60 • Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
61· Carovane di nomadi Pago 24 lO
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28 lO
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30 Capo VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI Art. 62 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili lO ,»
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63 • Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
64 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
65 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati .
66 - Fucine e forni 67 - Uso di fiamma libera
68 . Accensione di polveri, liqujr:!.i infiammabili e fuochi artificiali .
69 • Animali pericolosi - Cani .
70 - Strumenti da taglio . 71 - Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
72 - Trasporto di acqua gassata e di seltz
73 - Scalpellamento di vie o piazze 74 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
75 - Manutenzione di aree di pubblico transito .
76 - Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione .
77 - Materiale di demolizione . 78 • Insegne, persiane, vetkte di finestre .
79 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili .
80 - Illuminazione dei portici, delle s~e e degli anditi . 81· Veicoli adibiti al servizio pubblico· Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
Pag.32
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40 Capo VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI Art.
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82. Orari degli esercizi . 83 - Disciplina dei prezzi 84· Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri .
85 - Vendita e scorta delle merci .
86 - Vendita del pane
87 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili .
88 • Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati 89 - Esalazioni di merce
90 • Tabella per la vendita del combustibile .
91· Requisiti dei locali di vendita .
92 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali
93 • Uso di contrassegni del Comune . Pag.42
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Capo VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE Art.
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94· Esercizio del commercio ambulante . 9S· Preavviso di cessazione di serviz.io .
96-- Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita 97 - Vendita ambulante di generi alimentari . 98· Requisiti dei carretti della vendita ambulante .
Pag.46
" 46
" 46
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46
Capo IX
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI
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99 • Esercizio di mestieri girovaghi 100 - Esercizio di guide pubbliche . 101 - Lustrascarpe e venditori di giornali 102 • Addetti al trasporto bagagli .
103 - Baracche per pubblici spettacoli .
104 • Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti.
Capo
X
VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI
Art. 105 • Denuncia variazione di famiglia e di abitazione .
,. 106 - Cortei funebri
101 • Processioni . Manifestazioni
"
Capo XI
SANZIONI
Art. 108
,. 109
,. 110
111
• Accertamento .delle violazioni e sanzioni . • Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio .
• Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni • Sospensione delle licenze . Capo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 112 • Entrata in vigore
~ 'CommissatiJl St(aordinario
( ~If
Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio ceffltlfiale O
€ n atto n .
. . . . . .?. ~. .h..~. .~.h. . ~. . . . . . . . . II :CQmuùSCMblUJònlcrdir.arlO .,'' : . - .'
-:f. a~ 6+e~~.e{ ~L f-
.?r'........
Il Segretario comunale
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f)ì f~fl
-:r. cl;
rr.-.. €.te ~
Pubblicato all'albo comunale dal
Il Segretario comunaf~
-:F. cl ! 1M. oe.tt :t:1Ak
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dal Comitato Regionale di Controllo di
.de,.~f!:lt:/?'lIz~.
I;!A
n.tf/.ft.. ~~ ~f.t / .
. ..........rtt;J...~. .Ic.... <§It..~ .......................
IL PRESIDENTE:
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f'!'4:
f·to
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li .....
/..?..:::.. 6..-:~ . ~~. . . . . . . . . . . . Il Se,retario comunale
V-,ç
tfll~ ~
TrUlu t&4
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che il presenta regolamento in allegato alla
deliberazione consiliare di approvazione ed alla relativa decisione tutoria, è stato pubblicato
all'AI~
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y~:;;:~QUInlC', ::orn:;:~;'é1~
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Il Segretario comunale
Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977. n. 616, con nota prot. .S~p( ......
s....~ . ?.~.:-:...................
/~~ ....
in data
copia del presente regolamento è stato trasmessa al Presidente della Giunta Regionale per il successivo
L l·
lì
inol~ro
al Commissario del Governo.
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..................................................................
Còltsmis:Jtt$tNQ~e.ordinm:G.
~y.,
#r"-rp<,< ~aJé
Il Segretario corrlUnale
~K' J;~(', ~
Letto ea approvato viene
Suuu~(;r ILLV.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Achille Lenge
Dr. Francesco Vignola
f.to:
CERTIFICATO
DI
PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale. che la presente delib;Iazione è stata affissa all'Albo
t2!
;'98 .
FP I 4 -
1~/Jf'/(f I)
· ag l'I eff e tt'I de Il a pu bbl'Icazlone.
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'I1 .........................
- O (l\",..... .11................................... e c he 1a sessa
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rest era'ff'
a Issa nel. modi
Pret OriO.
e termini di cui all'art. 3 della legge 9 giugno 1947. n. 530.
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Dalla Residenza Municipale, addì .......::.................:............:.....................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. lPrancesco Vignola
f.to:
Per copia conforme per uso amministrativo.
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Dalla ResIdenza MunIcIpale, addl ..............::.....................;....:.~..,.if..;.................... l~.,.~
Visto: IL COMMISSARI~ORDINARIO
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IL COMMn COMUNALE
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Pro~ N.....{..l..S.
Reg. N....
REGIONE
BASILICATA
La Sezione Provinciale di Controllo di Matera nella
géQ -4 -"ff/, ,
seduta del..........................................................................................................................
Ha dichiarato di non aver luogo a prowedere per
mancanza di rilievi ....................................................,.............................................
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Data di trasmissione alla. Sezione Provinciale
ORIGINALE
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PROVINCIA DI
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f f!Pprot.
GRASSANO
MATERA
DELIBERAZIONE DEL 'CONSIGlIO COMUNALE N•._.?_~§......_........ SESSIONE .'s.:tx.g.o.r.d.in.ati.a.. SEDUTA....... ~ ..Eubblic.a............".........................."........ In ......... .1......" """ convocazione OGGETTO: .. R~gQJa.JP.grr\:;.Q .. J?.Ql.J.?!J.a ...U .rbana".::-int.egrazion.e. ""artc2.... " Deci.sione. del.
""."ç.().~:L~.~a.:~.~g.....~.~.!.:.... g<>.y"~":rp"() ... ?.~g:L,<>,p':.~... :I?~§.i.J.1.:Cl:lt~... cl..E?J.... J9.~.Q.9.~.1..9$5"~":-:-:"" .......
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giorno........ ".~E~:rI.~~........................ del mese '==="---:=.======'
milleri.oveèen.to.:t;.~.~.~..~?.~.::.CI."9.-.~ ................................. il
di;.....§.~~.~;~~.1?~.~........,...
- f. ... ;...... alle ore....1.7..1..4.2..........
. '" nella soÙta'" sal()o delle
L'anno
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. .
adunanze c;nsigliari. Convocatosi il Consiglio con avvisi scritti a domicilio di ciascun consigliere, ai sensi degli artt. 154
.' . ' '.t,l'tebbralO
".. 1915, n. 148
· · to·tn sesszone................................................
.
Straordinaria e seguen.tz. d eIla legge. C'om. e Provo
, S1·e·rzunt
ed in
sedut~........ J?~??:-.~.~.~ ............~ .........._..... pr~~eduto~;
COGNOME E NOME
~-----------------------------Dr. INCAMPO
Salvatore
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COGNOME E NOME
Prullli &sseRIi
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Dr. VIGNOLA Nicola
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Piétro'
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Nicola.
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all'appello nominale,
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Ins. BRONZINO Antonio
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Sig. BERARDI Nicola
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Dr. LORUSSO Vincenzo
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Dr. CALCIANO F.co Paolo
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Dr. BENEDEITO Canio
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mANCURSIO B. Salvatore
.........:-:...... . X
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...~I~:c;~Fl~~~.e. France~~CJ. X
Geom. LAFIOSCA Giovanni .Poichè:U numero dei presenti è suffic'iente a rendere legale l'adunanza, trattandosi di 1
Convocàzione, il Sig........:.J):r:o.... ::r:!lç.El:!Ill?.9.~c:3.;:L.Y.~.~q!.E:l.................
Sindaco,' ha assunto la
pr('Jlcl~1tZG
ed ha aperto Ù1. seduta con l'assistenza dell'infrascritto Segretario Capo Sig................... .
' u . . . . . . . . . . _ •••••• ~ ....... _ •.•• h
Dr. Vignola Francesco
. . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . .
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....................................... H
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _,
......., . . . . . . . . .
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•••••••••••••••••••••••••••••
Aperta la. discussione in merito all'oggetto segnato al N.... ...1..1.............. .
Il Presidente
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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No 88 del 304 84
Richiamata la' 'delibera del Commissario StraordinariòYCon i poteri
del Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione regGlamento polizia
Urbana ll esaminata senza rilievi dalla Sezione. Provinciale di Controllo
nella sedut~ del 26.04.1984 Prot e N o 9157 Rego N o 9921;
0
Letta la nota del Commissariato del governo della Regione Basilica
ta n.345 Div. 4-07099 del 16 09a1985 intesa ad ottenere, a seguito dei­
rilievi mossi dal ,Ministero.dell'Interno, 19integrazione e modifica del
regolamento in questione;
0
Ritenuto di dover provvedere;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mabo;
DELIBERA
1- Modificare ed integrare il regolamento di Polizia urbana come segue:
Integrare l'arto2 con i seguenti commi: 1111 servizio di polizia
urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto 'li;J..
..
dagli organi municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giu­
diziaria di cui all'aJ;,'t-.. 221 del Ce P c Po 9 nell'ambito delle rispetti­
ve mansioni.,
" ;';­
GIÌ interventi di polizia giudiziaria devono essere effettuati nel
rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale"c
2-
Inserire nel seguente nuovo articolo' "62 Bis ll
PREVENZIONE
INCENDI
"Salvo quanto espressamente disposto dal TeUo delle leggi di P.S.
18 giugno 1931, no773 e dalle disposizioni del regolamento approv
to con R.Do 6 maggio 1940 n c635 e relative successive'modificazio
ni, nonchè dai decreti del Ministro dell'Interno 3100101934 (G.U.
28.09 .. 1934 n.,228) e 12 005c1937 (GaUo 24 .. 06 .. 1931 n o145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti ed infiammabili, per lf E sercizio della minuta vendita, senza autorizzazione dell'autorit2 Comunale. ~9.le autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e di petrolio liquefatti~ riguardando ai quali devono anche osservé si le disposizioni di cui al DoPoR. 2806.1955, n o 620. Per gli impianti e le attività soggetti ai controlli di prevenzi, ne incendi,
sensi della legge 26 luglio 1965, n.966 ààal D.M. 16.02.1982 (pubblicato sulla Go U o n .. 98 del 9. O~ 1982), si dovran::
osservare le prescrizioni tecniche impartite al Comando Provinci le dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dcvrà essere rilasciato il tlCertlficato di Pre, venzm.one inc endi Ir .. Q
3-
Dare'~atto,
infine, per quanto riguarda gli--.articoli concernenti le
sanzioni 7 che le stesse sono state predisposte nel rispettc del cc
binato disposto della legge Comunale e Provinciale e dalle nonr.e cl
~V~V~{:r wtb=ritoo come ~~••
!
.
..
COPIA DEL CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE:
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la pubblicazionE: cie:ia suestesa deliberazione è
stata iniziata in data odierna, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3 della legge 9 giugnO
1947, n. 530, e continuerà per 15
~iorni
consecutivi fino al
li
IL
COMUNALE
l
COPIA DEL CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata p\lb­
blicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
festivo - di
al giorno
mercato (oppure) dal giorno
e che contro la medesima nessun reclamo o opposizione è stato presentato, (oppure)
11
IL SEGRETARIO COMUNALE
19
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Prot. N.
Reg. N . .... .
!=!EGIONE
BASiliCATA
La Sezione Provinciale di Controllo di Matera
nella seduta del ...
·F.S IWV.,J985.
H3 dichiarato di non aver luogo a provvedere per
mancanza di rilievi
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COMUNE DI
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DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
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GRASSANO
del_..:::.l:..:9....:..•..:::1..:..0..:...:.1=.;9::..:9:..:5=--_ _ _ _ __
(PROVINCIA DI~HA~T~E::.RA:.:...._~_ _
OGGffiO: MODIFICHE TARIFFE
ì
Spedita il
.2 4 OrT. 1995
PER LE SANZIONr-·AKMINISTRATlVE DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE })1 POLIZIA URBANA.­
PARERI ex art. 53 L. 142/1990. allegatì nel testo
integrale
L'anno millenovecento ...;.n::::o.:.,v...;.an=::.ta.:=c::.;l.:::'n:.::.:q::l,,:u=.;c=--_ _ _ _ _ _ __
del mese di_--uO~t.J..;toobur~ee_"-·__
. il giomo di ciannovc
REGOLARITA TECNICA
alle orti.e_________
Parere:,_ _-=:-::==-==~-::-_ __
FAVOREVOLE
nella sala delle adunanze del Comur:
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presider.,
Data _ _~_-.--:-_ _ _ __
del Sig, ---1..I.A.IU.GOi.>WJ>!WUl,{,GrIiRt{lOU;Cee6SiO::!?~e~----_ _ _ __
Il Respo
·H:.·'C.·
lto 4ti'':t;"-FE;"ibiI;:~b!.LUCJJIaIJjtl---­
e con l'intervento degli Assessori:
, REGOLARITA CONTABILE Parere:~'
'Da~
_ _ _ _ _ _~_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
Il Responsabile di ,ragioneria
'lto _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
resenti
... IJAGONIGRO Cesare
x
- Sot.'DO Innocenzo
x
... GRA.NOMar10 Rocco
x
-
x
LOMURNO.Filippo
,- DEVITO Mari a Gi ro t ama
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Assen'
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COMUNE 01 GRASSANO
T~RA
PROVINCIA 01 MA. t:.
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Da~--_~H_------­
Il Segre
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CoÌn~nale 1 3 HOV. '99~
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.(
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ARRIVO
,
f.to - - - - ! f - f - - , - - - - - ~
AlTESTAZIONE ex art 55 L 142190
SI AITESTA la copertura finanziaria della spesa
e il relativo impegno.
Data _____________
Partecipa il Segretario comunale signor
liìARTlMUCCI LOl'enz(
Il Resp, del Servizio Finanziario
I
,
f
Il Presidente. riconosciuto legale il numefDqe§li intervenuti, dìcllìillil api:
la seduta elo la discussione dell'argomento.
('j
Prec,sare o1lginale o copia,
LA
GIUNTA
MUNICIPALE \IQilA.MATA Uf de'libera Commissaria1e n',:88 del 03.04.1984, prot .. ti/.3852, con la quale ve­
niva approvato il nuovo regolamento Comunale di Polizia Urbana;
!~O
opportuno apportare modifiche all'importo delle sanzioni stabilite per ogni
violazione prevista nel predetto regolamento;.
sing~la
conto che le sanzioni attualmente in vigore sono quelle fissate nel 1984;
'!XJ!'O
I~
l'art. 108 del su citato Regolamento. con cui vengono disciplinate le sanzioni;
I~
l'art. 16/2 0 comma della legge 24 Novembre 1981, n.689;
J)i
.
lU'!'I UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE.
D E L I BER A
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per le motivazioni in premessa citatè. si stabilisce di apportare al regolamento Co­
,"male Q.j.. poJ.i..zj.a, u:cbana., J.im.i.tatamente. aJ..1.' importo delle sanz.ioni. amministrative i­
n previste le ~ modifiche:l..v\~~;;fl~· ~~~iF-{(.I~#kt .A:.r
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Verbale letto, confermato e SOtlOSf;, ìt1o. Il SINDACO-PRESIDENTE ~'~
F. TO: LAGONIGRO CESARE
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Il SEGRETARIO COMUNALE
F. TO: DR "lARTlMUCCI LORENZO
.r::;;! t.O .::
(~ç"" "Fi~~T.A DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
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;Ai'ti:iC<\::it!~ ~?~~ella preswte delì!leraziane è slala aHìssa all'alDO p/e!orio
~~:\ c~~~ul\e bè,'Ai giO/~~'r--_-~~JlltJg~5 ,
;.i:~~::'ill~i.. 15 C~:liutiCi. , '2 4"0 TT 1995 . . ·~::=.~~. .
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INVIO DELLA DELIBERAZIONE .. ..
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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RELATA DI PUBBUCAZJONE
per iniziativa della. stessa Giunta;
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SI certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albi)
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D'etorio del Comune per gg. 15 consecutivi dal ____ al __...
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e cti!: contro la stessa _ _ sono stati prodo«i opposizioni .e reclami.
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terzo
per rr~hlesta di .;:;;:; 0"'01; d! ConSiglieri. 142/1990) . del_..... ___ .
IL SEGRETARIO COMUNALE
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberaZIone è divenuta esecutiva per:
.'.. Dichiarazione di immediata eseguibilità (art 47 c. 3 l. 142).
-: Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.Re.Co. (art 47 c. 2 L. 142).
,
'
. Decorrenza gg. 20 dal ricevimento dèWatto da parte del Co.Re.Co., senza adozione ocomunicazione di prowedimento di annullamento
(a.rt 46 c. 1 l. 142).
. ; Decorrenza gg. 20 dal ricevimento dei chiarimenti da parte del Co.Re.Co., senza adotione o comunicazione di prowedimento di
annullamento (art 46 c. 4 L 142).
Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co., come da· prow. n._____ u''''___________.____ _
IL SEGRETARIO COMUNALE
Si r.('. ];unica dI'" (!u'.
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. Per copia cunforme all'originale.
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Comune di GRASSANO
il Presidente:
il Segretario:
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•
Provincia di Matera
Verbale di deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE
Dr. Giulio Rutigliano
n025/08.07.2003
Oggetto: Modifiche sanzioni amministrative al Regolamento Comunale
di Polizia Municipale.
Criticato di pubblicazione
Su confonne dichiarazione del messo
comunale, che finna per confenna, certifico che
la presente deliberazione viene affissa aU'albo
pretono
11°
il Messo Comunale
L'anno duemilatre, il giorno otto del mese di luglio, dalle ore 17:25 nella sala
delle adunanze si riunisce il Consiglio Comunale. l1 Sig. Filippo LUBERTO
nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza a seguito di
appello nominale effettuato dal Segretario, dichiara aperta la seduta. Al
momento della votazione sul punto in oggetto sono presenti i Consiglieri:
n,
Comunicazione alla Prefettura
Su conforme assicurazione dell'incaricato
spedizione, si attesta che della presente
deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo,
viene data comunicazione alla Prefettura ai sensi del
D.LgsI.26712000, art. 135.
li,
1\ Segretario Comunale
Dr. Giulio Rutigliano
03
TOTALE
******************* , Certificato di esecutività
Assiste alla seduta il dr Proc. Giulio Rutigliano in qualità di Segretario
Comunale. =>
I La
presente deliberazione, è stata pubblicata
,nelle forme di legge all'albo pretorio senza
riportare denunee di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva,
3° comma
dell'art.I34,
ai
sensi
del
D.Lgs1.267/2000, il
ORIGINALE
Il,
Copia confonne all'originale
§
11 Segretario Comunale
composhl da
integrale
D
per estratto
p~lginc nO t:::4 in A4,E],_ n~_~,_ _ in A3Do
5tH (,~I' lll<hl",.. ,iùIIl\CONSIGLlO 2003\Deliberazioni\DCZSmodifica regolamento PM.doc·OBlI0/2003 20.17.27 0 1/2
Alle ore 22,34 il Presidente del Consiglio introduce il punto n05 all'O.d.G. "Modifiche sanzioni
amministrative al Regolamento Comunale di Polizia Municipale.". Legge la proposta;
Consigliere Incampo: sull'argomento dichiara che già si espresse favorevolmente la volta scorsa. Nella
relazione al consuntivo si legge che vi era stata una contrazione delle entrate per sanzioni amministrative. La
legge n.3/2003 aveva consentito di ripristinare le sanzioni. Ritiene la scarsa attenzione sul problema' un
atteggiamento da censurare.
Nell'assenza di ulteriori interventi, il Presidente invita alla votazione.
Il Consiglio Comunale
a.- Richiamata la delibera commissariale n.88 del 03.04.1984, con la quale veniva approvato il nu
Regolamento di Polizia Urbana;
b.- Vista la deliberazione di G.C. n.519 del 19.10.1995, con la quale venivano apportate modifiche a
tariffe relative alle sanzioni amministrative del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
C.- Preso atto che il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs
18.08.2000, n.267, all'art.274, ha abrogato: tra l'altro, il T.U. sulle leggi comunali e provinciali di cui al
R.D. 03.03.1934, n.383, quindi anche gli articoli dal 106 ailiO che fissavano le sanzioni e la relativa procedura
in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
d.- Visto l'art.7 bis del dlgs 26712000 in ordine alle ordinanze Sindacali;
e.- Visto l'art. 16 della legge 16.01.2003, n.3;
f.- Ritenuto doveroso adeguare il regolamento agli importi minimi e massimi di cui alla legge16 gennaio
2003, n.3;
g.- Visto l'art.l6 della legge 24.11.1981, n.689;
acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgsl. 18.08.2000, n.267, come da proposta che si
allega sub "An;
Con voti unanimi favorevoli;
delibera
l. di adeguare gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative, previste nel vigente
Regolamento di Polizia Urbana a quelli sanciti dalla legge 16 gennaio 2003, n.3;
2. di stabilire che le possibilità di oblazione previste nel detto Regolamento si devono intendere riferite, a
partire dalla presente, all'istituto di cui all'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689, con uguali limiti, termini
e modalità;
3. di stabilire relativamente alle ordinanze sindacali, la sanzione amministrativa da un minimo di €.25,00 ad
un massimo di €.500,00 in caso di violazione delle stesse;
4. di stabilire che i responsabili dei vari Servizi del Comune provvedano a darvi esecuzione per le parti di
rispettiva competenza;
5. di dare atto che le suddette modifiche non comportano spese né minori entrate per il bilancio del
Comune;
6. di abrogare la possibilità di conciliazione in via breve prevista nel medesimo regolamento di Polizia
Urbana;
7. di ridenominare il predetto regolamento in "Regolamento di Polizia Municipale";
+++
. ·Seg.@F:lD!lliberazìoru\CONSIGLl02003\Dcliberuioni\DC25modificaregolamento PM.doc'08l10l2003 20.16.33'212
[
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Il
Allegato "A" alla d.G.C nO_ _
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assentt,'_ _ _ _ _ _ _ __
l ,iniziativa di: Resp. ServiziQ Vigilanza
I
data:
Prop.nO
18/0312003
07/2003
Comune di GRASSANO Proposta di deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE ggetto: Modifiche sanzioni amministrative al Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
Parere di Regolarità TECNICA
In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sotto il profilo di regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.
io a: PREFElTURA ••••••••••••••
Immediata ESEGUIBlLlT A
Lì,
16 MRG.2003
II Respot;!ltJlel Servizio
Ten. F~c1~ Lucisano
()
••••••••••••••
• VUIa
alle O<e _ _ __
eYUta alle ore _ _ __
Parere di Regolarità CONTABILE
In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sotto il profilo di regolarità contabile, si
esprime parere
favorevole. In quarta pagina eventuali motivazioni.
Lì, _ _ _ _ _ __
II Responsabile di Ufficio
11 Capo Area Servizi Finanziari
eVUla
aUe ore _ _ __
(nome e cognome)
(nome e cognome)
*****************************************
Attestazione di Copertura finanziaria
;i allesta la disponibilità in bilancio per la somma in proposta con copertura sul
Cap. _ _ _ _---C' vocc _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _, B.P.200_IRR.PP: __• pcr Li!._ _~_ _ _ _ _ __
nterv.
.Cap. _ _ _ _ _, voce _ _ _ _ _ _ _ _ __
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..____ ._ _ _ _ _~ __' B.P.200_/RRPP:__, per Lit.__.
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Cap. _ _ _ _ _. voce _
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Cap. _ _ _ _---" voce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, B.P.200-"RR.PP: __• per Li!.
}ra~sano,
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il Ragioniere Comunale
Il Consiglio Comunale
Richiamata la delibera commissariale n.88 del 03.04.1984, con la quale veniva approvato il nuovo
Regolamento di Polizia Urbana;
Vista la deliberazione di a.M. n.519 del 19.10.1995, con la quale venivano apportate modifiche alle tariffe
relative alle sanzioni amministrative del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
Preso atto che il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18.08.2000,
n.267, all'art.274, ha abrogato, tra l'altro, il T.U. sulle'leggi comunali e provinciali di cui al R.D. 03.03.1934, n.383,
quindi anche gli articoli dal 106 al 110 che fissavano le sanzioni e la relativa procedura in materia di violazioni ai
regolamenti e alle ordinanze comunali;
Visto l'art.7 bis del dlgs 267/2000 in ordine alle ordinanze Sindacali;
Visto l'art.16 della legge 16.01.2003, n.3;
Ritenuto doveroso adeguare il regolamento agli importi minimi e massimi di cui alla legge16 gennaio
2003,n:3;
Visto l'art.16 della legge 24.11.1981, n.689;
Acquisito il parere favorevole di cui all'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, come da proposta che si allega
sub "A";
Con voti favorevoli
, contrari
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), astenuti
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), su
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delibera'
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l. di adeguare gli importi minimi e'rfiassiihi~delle sanzioni amministrative;previste nel vigente Regolamento di
Polizia U:bana. ~ quelli sanciti ~a.li~ le~~l tt~enn~!9Ì2?0\U:3t;'. ....
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2. di stabilire che le pOSSibilità di (jbJazlOne.pr~vlste/rièl' àJ&o~~~'9'i1 dé,vono mtendere riferite, a partire
dalla presente all'istituto di cui all'art:I.6 dèìià'legg&24 n6~~c}8f?il.~D§;~ò-n ugìt.ili limiti, termini e modalità;
3. di stabilire relativamente al1e'.Qiàiijail~;,slndacali, la sanzione amministrativa da un minimo di €.25,00 ad un
massimo di €.500,00 in caso di violazionedèlté stesse;
4. stabilire che i responsabili dei vari Servizi del Comune provvedano a darvi esecuzione per le parti di rispettiva
competenza;
5. di dare atto che le suddette modifiche non comportano spese né minori entrate per il bilancio del Comune;
6. di abrogare la possibilità di conciliazione in via breve prevista nel medesimo regolamento di Polizia Urbana;
7. di ridenominare il predetto regolamento in "Regolamento di Polizia Municipale" ;
8. di dichiarare il presente provvedimento,con la seguente votazione: favorevoli.. .........,.contrari.. ....... , astenuti
_ _ _ ' su presenti
, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL.­
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DI ENTI LOCALI
DISPOSIZIONI
Art }6.
40difica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
:gislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
,4""""<"'"
«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - l. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni
.delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa
;pecuniaria da 25 euro a 500 euro .
•
2. L'ergano competente a irrogare la sanzione arfJ,mÌl1istrativa è individuato ai sensi delI 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689». \ l
l,II n' / /U/VJW
narlarnento.it/leggi/03003I.btm
Comune di GRASS!\N() Provincia di Matera
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__ Pietro VISCERA
il l'residente: -,-__
il Segretario:
F.
IO
Verbale di deliberaziolll' dì
CONSIGLIO COMUNAI ,I.:
Dr. Giulio Rutigliano,
n0019/14.07.200()
F"""""'~==""""'~"""""'''''''''''''''''''''''===!!!!!!!!!!!!!iIIOggetto:
Certificato di pubblicazione
Su conforme dichiarazione del messo comunale,
che firma per conferma, certifico che la presente
deliberazione viene affissa all'albo pretorio
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tt;
'al n°
per rimanervi per
quindici giorni consecutivi,
il Messo Comunale:
"("'1"
. ; ...{, 'J ti",
F
•
ut'l.
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Il,
Modifiche ed integrazione 1111'
Regolamento di Polizia Munici., .. I."
IO
L'anno duemila sei, il giorno quattordici del mese di lultllu "Ali!! iìHiI Hu'fD,
nella sala delle adunanze si riunisce il Consiglio ('OIlIlHlIIII! Il "!lli' "!lIf-tJ
VISCERA nella sua qualità di Presidente, riconust't' \'llJìllu l'ifthfi!tltJth Il
seguito di appello nominale effettuato dal S,·t;:f'dllrlll f t1ftlUDiì!~ ,
dichiara aperta la seduta. Al momento della vOlazioll(, Nili I!unltl .Jì t~l.~~
sono presenti i Consiglieri:
,
Il Segretario Comunale
__Dr Proe,Giulio Rutigliano
i.'",,,
Comunicazione aHa Prefettura
Su confunne assicurazione dell'incaricato alla
spedizione, si attesta che della presente deliberazione,
contestualmente all'affissione all'albo, viene data
ai
sensi
del
comunicazione alla
Prefettura
Nicola
BONELLI
Sindaco
Giovanni
BONELLI
ConsIgliere
Gennaro
BRANDI
Consiglierc,
Massimiliano M.
CELIBERTr
Consigliere
Antonio
CIRIGLIANO
Consigliere
Francesco Paolo
ETTORRE
Consigliere
Nicoletta
GENTILE
Assessore
Giuseppe
GRASSANO
Consiglierc'
Salvatore
INCAMPO
Consigliere
Antonello
MALVINNI
Assessore
Angelo
PISANO
C onsigl ierc
Giuseppe
RIELLI
Consigliere
_J
J
D.LgsI.26712000, art.l35.
Giuseppe
lì,
Il Segretario Comunale
__Dr. Giulio Rutigliano
*******************
Francesco
SANSEVERINO
Consigliere
Michele
VISCERA
Assessore/V ,S"'"
Pietro
VISCERA
~~I
l
~ J
nelle forme di legge all'albo pretorio senza
riportare denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva,
3° comma
dell'art.134,
ai
sensi
del
O.Lgsl,26712000, il
"
~H'
Presidente
TOTALE
Certificato di esecutività
l La presente deliberazione, è stata pubblicata
H
I t
Assiste alla seduta il dr. Proc. Giulio Rutigliano, Se!'.'''';III'' i ,,,111111,11,,
qualità di ufficiale verbalizzante. Si dà atto della prTè.CII "1 .t. Il \ '.~'
Giuseppe Vignola.
ORIGINALE
lì,
11 Segretario Comunale
.~ Copia conforme all'origill~tlc
5 integrale
per estrallu
composta da pagine vergate nO CS in A4'ÈI, n°
Grassano, lì _ _ _ __
il Capo
Ar~;Ii.C
\ II\.~Munì"'""I.,
-----t-----~---·_--~-~
GS@F:\Affari Polizia\Consiglio\ddiberazionì 2006\DC0ì9Modificazioni Regolamento Polìzm-MIIII!\-tP:11., d,,, ...
=
1634.45*113
.11
Assessore Vignola: illustra il 7° punto all'o.d.g: "Modificazioni art. 10
Regolamento di Polizia Municipale".
Consigliere Grassano: ritiene che le regole sono chiare, basta applicarle. La
proposta è interessante ma inapprovabile, in quanto va prima approvato un
regolamento specifico che tenga conto anche degli esercizi pubblici, poi si
approvano indirizzi e regolamento. Fa rilevare che i termini sono troppo generici
"Minimo ingombro" etc.
Consigliere Pisano: chiede se vi sia il regolamento previsto dal 50711993.
Consigliere Celiberti: rileva che trattasi di argomento già trattato con proposta
pressocchè identica. L'argomento in questione fu ritirato per approfondimenti.
Chiede se vi siano stati o meno. Contesta, il fine di "sanare". Ritiene che vi sarà un
aumento di conflittualità. eondivide le eccezioni del consigliere Grassano sulla
censura di discrezionalità eccessiva.
Assessore Luberto - in qualità di Capogruppo DS: afferma che dare la possibilità di
abbellimento è condivisibile. Andrebbe integrata la proposta con l'inciso" ..... nel
rispetto del CdS e del relativo Regolamento di attuazione".
Consigliere Incampo: ritiene opportuno approfondire. Chiede al Consiglio di
esprimersi in punto di principio, vale a dire comprendere tra i beneficiari anche i
semplici cittadini, oltre ai gestori di esercizi pubblici, se c'è volontà di estendere la
fattispecie questa sera.
Consigliere Bonelli Giovanni: ricorda quando l'Onorevole Ambrico parlava, quale
elemento positivo, del valore del vicinato che evidentemente non esiste più. Propone
il concorso "Balcone fiorito" e "Giardino fiorito" più che intervenire sui
regolamenti. Non ritiene di investire il Consiglio della faccenda.
Sindaco: concorda che la premessa è nel rispetto del C.d.S. Ritiene che la
deliberazione vada assunta, visto che si parificano semplici cittadini agli esercenti
pubblici. Salva l'attenzione degli Uffici per la corretta applicazione della nuova
norma.
Assessore Vignola: chiarisce che attualmente tutti sono fuori legge. Modificando il
Regolamento, si fissano le regole per l'occupazione. Lo vede, inoltre, come un
incentivo per gli esercizi ad un abbellimento del paese con buoni risvolti turistici.
Presidente: invita a predisporre modelli di richiesta.
Consigliere Rielli: ritiene che l'intervento del consigliere Grassano sia più consono
a semplificare la vita al cittadino. Bisogna liberalizzare ed esentare tutti facendo
rimuovere quelle fioriere che danno fastidio.
Assessore Luberto: replica che la TOSAP è prevista per legge. Si parla di somme
minime e dell'intenzione di trattare tutti in maniera uguale, senza distinguere tra
situazioni segnalate e situazioni non segnalate.
Consigliere Rielli: precisa che egli sosteneva di regolamentare , non di lasciare
all'arbitrio.
Assessore Malvinni: sostiene che si potrebbe concentrare l'attenzione sulle vie
principali, prendendo una decisione in merito.
Consigliere Grassano: afferma che non si ha il coraggio di intervenire, soprattutto
sul personale. Annuncia voto contrario.
Presidente: chiarisce che va in votazione la proposta con l'integrazione del richiamo
al C.d.S. e senza necessità di progetto da allegare.
GS@F:\Affari Polizi.\Consiglioldeliberazìoni 2006\DCOl9Modificazioni Regolamento Polizia Municipale.doc'2210ìJ12006 16.36.06'213
a. b. c. d. e. f. g. Il Consiglio Comunale
,
Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n088 del 03.04.1984 adolll1ll1
con i poteri del Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione regolamenlo di
Polizia Urbana" esaminata senza rilievi dalla Sezione Provinciale di Conlrollo dì
Matera nella seduta del 20.04.1984 Prot. n09l57 Reg. n0992 1;
Visto l'art.lO del sopra citato regolamento, ad oggetto: "Collocamento di lavoll.
sedie e piante ornamentali sull'area pubblica", il quale da la possibilità di OCCllplllP
suolo pubblico davanti ai negozi, con piante ornamentali ai soli gestori degli :{lt'l1flì\
nelle ore in cui gli stessi sono aperti;
Considerato, che per c6nsuetudine in molte vie del centro abitato ci 9UflU
occupazioni di suolo pubblico mediante collocamento di vasi e recipienti vuI'Ì dn
parte dei privati cittadini e che quindi si rende necessario sanare tali situazioni Ullt~h~
al fine di rendere l'abitato stesso più decoroso;
Preso atto della richiesta del Capo Area Polizia Municipale Ten. Frant!o!'l!\U
Lucisano, dalla quale si evince la necessità di modificare l'articolo in questione;
Ritenuto pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, modificare il cÌlttìll
regolamento;
acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49 del Dlgs. n0267/2000, come da pror)U~IR
che si allega sub "A";
con voti favorevoli sette, contrari tre (Rielli, Grassano, Pisano), astenuti 1.IIIl1HI'U
(Giovanni Bonelli, Incampo, Celibert~ Ettorre), su presenti ,quattordici;
delibera
1. modificare il 1° comma dell'art. lO del vigente regolamento di Polizia Munk:iptll~.
come segue:
"L'autorizzazione ad occupare marciapie~ banchine, giardini pubblici cu Ilm~
soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può
essere concessa davanti ai negozi e/o abitazioni a favore dei gestori dei nego/.i t'
cittadini privati alle seguenti condizioni:
• L'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli ~.
pedoni nel rispetto di quanto previsto in materia dal vigente Codice della S1radll l'
Regolamento di esecuzione;
• I contenitori dovranno essere idonei e decorosi;
• Dovrà essere corrisposta la relativa tassa prevista dal vigente Regolalllt<1I111
Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche".
2. la predetta modifica ha effetto dal O1.09.2006.
§§§ ,
GS@F:\Affarì Polizia\Consigiio\detibettz.ioni 2Q06'<0C019Modificazioni Regolamento Polizia Municipale doc·22I08I20C16 16 36 23· .l/1
~Hlllliziativa di:
•
•
•
Area Vi2ilanza
i'ìdiltll:
----~05~.O~7~.2~OO~6~----~
Comune di GRASSANO
Proposta di deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE bl:getto: Modifiche ed integrazione all' Art. 10 del régolainento di Polizia Municipale.
J---------.
l'Io Il:
l JlREFETI'URA
.*************
Parere di Regolarità TECNICA
In ordine alla proposta di dehòerazione di cui alltoggetto, sotto il profili di regolarità tecnica, sì esprime
parere favorevole. In quarta pagina eventuali mòtìvazioni.
Lì, _ _~...,-___
Immediata
TI Responsabile di Ufficio
I~SEGUIBILIT A
()
••• *+***.*.* ••
(nome e c:ogncme)
"",ul. !IIJe ore ______
Parere di Regolarità CONTABILE
In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sotto il profilo di regolarità contabile, si
esprime parere
fàvorevole. In quarta pagina eventuali motivazioni.
allo ore _ _ __
Lì. ___________
il Responsabile di Ufficio
il Capo Are.1 Servizi FìuulI7.iari
"""ii
allo ore _ _ __
*****************************************
~~~.~.'~.~
"$.~ f, "7::.',--f- - - - - - '
~~
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~--------------------------------------------------
Attestazione di Copertura finanziaria
id,••I" la disponibilità in bilancio per la somma in proposta con copertura sul
- - - - ' Cap. _ _ _ _-", voce _ _ _ _ _-'-_ _ _ _--'B.P.200_JRR.PP:_ _, pcr I .11
~_---"
Cap. _ _~_--" voce _______________-', RP.200_/RRPP:_J
_ _.........>Cap. _ _~_ _., voce ....
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_ _ _ _ _ _ _ _ _--', B.P.200--.lRR.PP:__ . l'n I ,I
......_ _, Cap. _ _ _ _ _" voce _ _ _...___. ~.~_ _......._ _-,RP.200--.lRR.PP:_
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Il Consiglw Comunale
a.- Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n088 del 03.04.1984 adottata con i poteri del Consiglio
Comunale ad oggetto: "Approvazione regolru;nentodi Polizia Urbana" esaminata senza rilievi dalla Sezione Provinciale
di Controllo di Matera nella seduta del 20.04.1984 Prot. n09157 Reg. n09921;
b.- Visto l'art.10 del sopracitato regolamento, ad oggetto: "Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali
sull'area pubblica", il quale da la possibilità di occupare suolo pubblico davanti ai negozi, con piante ornamentali ai soli
gestori degli stessi nelle ore in cui gli stessi' sono àperti;
,
c.- Consider~tQ, che per. consuetudine in molte vie del centro abitato ci sono occupazioni di suolo pubblico
mediante collocamento divàsi:e iedpientivari4aparte déi privati cittadmi:e èhequindi siiende necessario sanare tali
situazioni anche arfine direnderel'abitaio stessò più decÒroso;
:
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' , ", : . '
d.- Preso atto della richiesta del Capo Settore Polizia Municipale Ten. Francesco LUCISANO, dalla quale si
'evince la necessità di modificare l'articolo in questione;
e.- Ritenuto pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, modificare il citato regolamento;
acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49 del Dlgs. n026712000, come da proposta che si allega sub "A";
con voti favorevoli
, contrari _ _ _ (
), astenuti
su
presenti
delibera
1. modificare ili o comma dell'Art. IO del vigente regolamento di Polizia Urbana, come segue:
"1) L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico
passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi elo abitazioni a
fàvore dei gestori dei negozi e cittadini privati alle seguenti condizioni:
• L'occupazione
dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni;
• I contenitori dovranno essere idonei e decorosi;
o Pagare il relativo canone di occùpazione suolo pubblico.
non
2. la predetta modifica ha effett-o dal {}1.09.2006­
3. di dichiarare il presente provvedimento, con la seguente votazione: favorevoli
, contrari _ _--:­
(
), astenuti
L
~, su presenti_ _ ~--, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.l34, comma 40 del T.U.EE.LL.
*** .
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