Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 31 Gennaio 2013 Indice 1- La Legge di Stabilità 2013 1 2- Il contributo ASPI 5 3- L’Autoliquidazione Inail 2012/2013 8 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 1 – La Legge di Stabilità 2013 Fonti : Legge n. 288 del 24/12/2012 Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 è stata pubblicata la Legge di stabilità 2013, che è entrata in vigore il giorno 01/01/2013. La legge si compone di un solo articolo suddiviso in 560 commi. Di seguito riportiamo i principali interventi che sono stati previsti in materia di Lavoro. ARTICOLO 1, comma 74 - Sgravio contributivo marittimi Gli sgravi contributivi a favore delle imprese armatrici si ridurranno progressivamente fino al 50,3% dal 2016. Pertanto per la gente di mare, alle dipendenze delle imprese armatrici i benefici della legge n. 30 del 27/02/98 art. (sgravio totale) sono stati ridotti e verranno corrisposti nelle seguenti misure: - nel limite del 63,20% per gli anni 2013 e 2014, del 57,5% per l’anno 2015, del 50,3% a decorrere dall’anno 2016. ARTICOLO 1, commi 95-96 - Ricerca e sviluppo e credito d’imposta Viene introdotto un incentivo nuovo con decorrenza 01/2013. Si tratta di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo i cui criteri e modalità di attuazione sono demandati all’emanazione di un decreto interministeriale. Vengono privilegiate le piccole e medie imprese che avranno anche una riduzione del cuneo fiscale. La copertura andrà ricercata nella riduzione degli altri contributi alle imprese. ARTICOLO 1, comma 98 -101 TFS A seguito della mancata conversione del D.L. n. 185/2012, con cui veniva abrogato l’art. 12, comma 10 del D.L. n. 78/2010, viene ripresa tale disposizione e pertanto, con decorrenza 01/2011, è abrogata la disposizione che aveva disciplinato il contributo del 2,50% a carico dipendente sull’imponibile previdenziale. Tale disposizione era stata dichiarata illegittima con sentenza n. 223/2012. Pertanto i TFR erogati in base a tale disposizione verranno riliquidati d’ufficio entro un anno (entro 29/12/2013). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ai sensi del D.L. n. 185/2012 mentre i commi introdotti dalla Legge di Stabilità, da 98 a 101, entrano in vigore dal 29/12/2012. ARTICOLO 1, comma 114 Cud on-line Viene introdotto l’obbligo di predisporre, con decorrenza dall’anno 2013, il Cud on-line da parte degli enti previdenziali con possibilità da parte del cittadino di richiederlo in formato cartaceo. ARTICOLO 1, comma 115 Soppressione province E’ sospesa, fino al 31/12/2013, l’applicazione delle disposizioni in tema di soppressione delle province. 1 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 ARTICOLO 1, commi 226-229 Settore pesca Sono stanziate risorse per fronteggiare la crisi del settore; vengono stanziati, inoltre, finanziamenti per l’occupazione e la formazione nonché, per l’anno 2013, la possibilità di ricorrere alla Cig in deroga. ARTICOLO 1, comma 250 Contributi previdenziali lett. a) e b) ASPI Vengono modificate le regole dell’ASPI dal 1˚gennaio 2016, in merito alla prestazione da erogare. Infatti verrà erogata la prestazione per i lavoratori di età inferiore a 55 anni per un periodo massimo di 12 mesi detratti i periodi eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, mentre per gli ultracinquantacinquenni l’erogazione sarà erogata per un periodo massimo di 18 mesi detratti i periodi eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi. lett. c) mini-ASPI L’indennità mini ASPI, in vigore dal gennaio 2013 è corrisposta in misura mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno. Ai fini della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione. lett. f) contributo di licenziamento Nel caso in cui venga interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto all’Aspi, è dovuta, a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% (prima 50%) del massimale mensile di Aspi, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. lett. g) contributo agenzie di somministrazione E’ rinviata di un anno la riduzione del contributo del 4% dovuto al Fondo di riqualificazione in misura pari al 2,6%, che doveva essere ridotto con decorrenza 01/2013. Pertanto la riduzione si applicherà con decorrenza 01/2014. ARTICOLO 1, comma 251 Fondi solidarietà bilaterali Viene modificato il termine entro cui le organizzazioni sindacali devono siglare gli accordi istitutivi dei Fondi di solidarietà , da 6 mesi a 12 mesi (nuovo termine entro luglio 2013), per i settori non coperti dalla CIG. I Fondi dovranno assicurare la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile. I Fondi potranno erogare, rispetto alle prestazioni pubbliche, prestazioni integrative in caso di cessazioni del rapporto di lavoro in relazione alle integrazioni salariali. ARTICOLO 1, comma 252 Incentivi occupazione Rimane confermato quanto disposto dal decreto interministeriale del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012, in materia di incentivi dell’occupazione giovanile e delle donne. ARTICOLO 1, comma 256 Contratti di solidarietà Rimane confermato e quindi prorogato a tutto il 2013, ma con un tetto di 60 milioni di euro, il contributo integrativo dello Stato ai contratti di solidarietà difensivi, che prevede un’integrazione all’ 80% a carico dello Stato delle somme erogate per i CDS difensivi (pertanto 60% + 20% nei limiti di spesa). 2 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 ARTICOLO 1, comma 285 Credito d’imposta università E’ istituito un credito di imposta per le università statali e non che nel 2013 e 2014 erogheranno borse di studio in favore degli studenti universitari. I criteri saranno definiti da un successivo decreto, tuttavia viene già precisato che il beneficio sarà erogato entro un tetto di spesa sia per l’anno 2013 che per l’anno 2014. ARTICOLO 1, commi 336-337 Maternità Viene modificato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, includendo le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, nel novero delle lavoratrici autonome che possono godere dell’indennità di maternità. Tale indennità è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto. ARTICOLO 1, comma 339 Congedi parentali Viene attribuito alla contrattazione collettiva il potere di stabilire modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria. La contrattazione collettiva di settore dovrà stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco la disciplina collettiva deve tenere conto delle peculiari esigenze e quindi deve stabilire diverse modalità di fruizione per usufruire del congedo. Inoltre i genitori che usufruiscono del congedo devono dare un preavviso di almeno 15 gg. prima di fruire dello stesso e devono indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo. ARTICOLO 1, commi 365-379 Sisma Emilia Viene data la possibilità di accedere al finanziamento anche ai soggetti che pur non avendo subito danni si trovano a soddisfare almeno due delle seguenti condizioni: a) diminuzione del volume di affari del periodo giugno-novembre 2012 in confronto all’anno precedente; b) utilizzo della cassa integrazione ovvero riduzione del personale rispetto a quello presente al 30 aprile 2012; c) riduzione del 20% rispetto alla media nazionale resa disponibile dal competente ministero, dei consumi per utenze; d) contrazione superiore al 20% dei costi variabili quali materie prime, merci e provvigioni. Per accedere al finanziamento i soggetti interessati devono presentare apposita domanda. Occorre attendere l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne approvi il modello da predisporre telematicamente. Anche per questo finanziamento vengono definite modalità e regole che “ricalcano” il precedente finanziamento. La disposizione introdotta dal DL n.174/2012 art.11 c.5, che prevedeva la regolarizzazione delle ritenute fiscali, e che andava effettuata entro il 20/12/2012 (con trattenuta di 1/5 al dipendente) riguarda anche i contributi previdenziali e i premi assicurativi (quindi anche per loro trattenuta di 1/5 al dipendente). ARTICOLO 1, comma 388 Proroga termini 3 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 Dal momento che non è stato possibile emanare il consueto D.L. Milleproroghe, viene allegata alla Legge di Stabilità una tabella che individua le disposizioni i cui termini sono prorogati al 30 giugno 2013. ARTICOLO 1, commi 400-402 Contratti a termine e pubblico impiego Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo Accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. ARTICOLO 1, comma 405 Ammortizzatori sociali Vengono prorogate per l’anno 2013 alcune misure a sostegno del reddito già previste dall’art. 19 della Legge n. 2/2009 nei limiti di 35 milioni di euro tra cui: - comma 14 - possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori oggetto di licenziamenti plurimi individuali senza diritto alla relativa indennità; - comma 15 - previste proroghe fino a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione attività. ARTICOLO 1, commi 481 - 482 Detassazione Per la proroga delle misure sperimentali per l’incremento della produttività nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 viene introdotta una speciale agevolazione. Con un DPCM verranno fissate le modalità di attuazione di tale misura agevolativa nei limiti di un tetto di spesa fissato per l’anno 2013 a 950 milioni di euro e per l’anno 2014 a 400 milioni di euro. Qualora il decreto non dovesse essere emanato entro il 15/01/2013 il Governo promuoverà un’iniziativa legislativa per destinare le risorse stanziate all’incremento della produttività nonché per rafforzare il sistema di accesso al credito delle piccole e medie imprese e per incrementare le risorse del fondo di garanzia delle stesse. Le misure agevolative si applicano con le stesse modalità anche per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014. ARTICOLO 1, commi 483 Detrazioni Dal 1° gennaio 2013 vengono aumentate le detrazioni per i figli a carico: • • • da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico, da 900 euro a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, viene aumentato anche l’importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap da 220 euro a 400 euro. ARTICOLO 1, commi 484 - 485 Irap Vengono aumentati gli importi per la deduzione dalla base imponibile Irap per la riduzione del “cuneo fiscale” . La disposizione è valida dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. ARTICOLO 1, comma 515 Irap 4 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 Vengono stanziate risorse per esentare dal tributo Irap le piccole imprese e i lavoratori autonomi senza dipendenti e dotati di beni strumentali pari ad un valore non superiore ad una soglia che verrà stabilita da un decreto. ARTICOLO 1, commi 508 Polizze vita Le polizze vita aziendali stipulate prima del 1996 sono assoggettate a tassazione secondo il D.Lgs. n. 47/2000. La ritenuta d’imposta del 12,5% per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017). ARTICOLO 1, comma 524 Detrazioni per oneri Irpef Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato art. 45, comma 1, lett. e) del DPR n. 398/2003, effettuate mediante bonifico bancario o postale o secondo altre modalità stabilite con un DPCM. ARTICOLO 1, comma 526 Detrazioni non residenti E’ prorogata per l’anno 2013 la detrazione per carichi familiari per i residenti all’estero alle medesime condizioni già previste fino al 2012. La detrazione 2013 non va calcolata nell’acconto Irpef del 2014. ARTICOLO 1, comma 549 Reddito frontalieri E’ prorogato per l’anno 2013 il particolare regime fiscale a favore dei lavoratori frontalieri. Pertanto il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’anno 2012 e 2013 per l’importo eccedente 6.700 euro. Di tali benefici non si tiene conto per la determinazione della misura dell’acconto dell’Irpef dovuta per gli anni 2013 e 2014. ARTICOLO 1, comma 555 Addizionali regionali E’ posticipata all’anno 2014 la possibilità da parte delle Regioni di disporre dei loro poteri per introdurre particolari disposizioni previste dal Federalismo fiscale (ad es. introduzione di detrazioni dall’imposta dovuta). 2 – Il contributo ASPI Fonti : Legge n. 92 del 28/06/2012 Circolare Inps n. 140 del 14/12/2012 La legge n. 92 del 28 giugno 2012, la così detta legge Fornero, ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2013, l’ASPI (Assicurazione sociale per l’Impiego) e successivamente, con la circolare n. 140, l’Inps ha dettato le istruzioni operative per l’applicazione di detto contributo. CONTRIBUTO ASPI Il contributo Aspi sostituisce: 5 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 a) la DS agricola ordinaria con requisiti normali, b) la DS speciale edile, c) l’indennità di mobilità (con decorrenza gennaio 2017). Il contributo mini-Aspi sostituisce la DS non agricola con requisiti ridotti. AMBITO DI APPLICAZIONE E’ stata ampliata la platea dei destinatari del contributo ASPI, rispetto a quella a cui era destinato il contributo DS; pertanto i soggetti, identificati nella circolare INPS n. 140, che devono pagare questo contributo sono: tutti i dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; apprendisti; soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58 ecc.); dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001; soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge in commento, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’Aspi alla forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili a predetti soci; le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporti di lavoro subordinato, stante l’abrogazione ex. art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art. 40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria. ESCLUSIONI Sono esclusi dal pagamento del contributo Aspi le seguenti categorie di lavoratori: dipendenti a tempo indeterminato P.A. art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001; giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’albo professionale; religiosi, frati, monache che svolgano lavoro in favore di ordini, sacerdoti secolari che svolgono attività di culto alle dipendenze di privati; operai agricoli tempo determinato e indeterminato. MISURA DEL CONTRIBUTO ASPI Le imprese devono versare un contributo ordinario dell'1,61% (1,31% + 0,30%) sulla retribuzione previdenziale imponibile. Per i soggetti per i quali non era previsto il versamento del contributo DS è prevista un’applicazione graduale del contributo. L’allineamento progressivo è subordinato a due condizioni: • • impossibilità di avvalersi del cuneo contributivo in quanto esaurito; emanazione di un decreto ministeriale. L’Inps in attesa dell’emanazione del Decreto, consente alle aziende interessate di versare il contributo in misura ridotta. Per quanto riguarda il contributo ordinario Aspi (pari all’1.31%) 6 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 continuano a trovare applicazione le riduzioni compensative L.266/2005 e le misure compensative. Per il contributo 0,30% (ex “ulteriore DS”) non si applicano le riduzioni contributive e le misure compensative (come in precedenza per l’“ulteriore DS”). CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO Dal 1° gennaio 2013 per le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni, è dovuto un contributo per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni presso l’azienda. Il contributo è dovuto anche per l’interruzione dei rapporti di apprendistato compreso il recesso alla scadenza del periodo di formazione. Fino al 31 dicembre 2016 il contributo non è dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso per le procedure di mobilità. Per il periodo dal 2013 al 2015, il contributo non è dovuto per i licenziamenti effettuati per cambi di appalto con successive assunzioni presso altro datore di lavoro. Il contributo non è dovuto per le interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore edile per completamento dell’attività e chiusura del cantiere. Occorre attendere ulteriori istruzioni per conoscere i criteri di determinazione e le modalità di versamento di detto contributo. CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI E’ stato inoltre istituito un nuovo Contributo Addizionale Aspi, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Dall’obbligo di versamento di tale contributo sono escluse le seguenti categorie di lavoratori: lavoratori a tempo indeterminato; lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali assunti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 per le attività definite da avvisi comuni e dai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2011; apprendisti. MISURA DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI Il contributo da versare è pari all’1,40%; su tale contributo non si applicano le riduzioni contributive e nemmeno le misure compensative. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ASPI In caso di trasformazione del rapporto a tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione del contributo pagato per le ultime 6 mensilità. Il contributo viene restituito anche quando il datore di lavoro riassume, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato, il dipendente con contratto a tempo indeterminato. In questo caso il recupero del contributo sarà proporzionale ai mesi restanti. 7 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 3 – L’Autoliquidazione Inail 2012/2013 Fonti: Circolare Inail Prot. 60010.15/01/2013.0000301 del 15 gennaio 2013 Circolare Inail Prot. 60010.30/01/2013.0000699 del 15 gennaio 2013 Istruzioni Inail autoliquidazione 2012/2013 (14 e 16 gennaio 2013) Entro il 16 febbraio i datori di lavoro sono tenuti a calcolare e versare il premio Inail dovuto sia come saldo per l’anno precedente (2012), sia come anticipo per l’anno in corso (2013). La presentazione dell'autoliquidazione 2012/2013 va effettuata esclusivamente in via telematica, la modalità cartacea è da utilizzare solo per le aziende cessate in corso d'anno. Di seguito si riassumono brevemente le scadenze e le modalità di invio. Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve: • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”. Entro il 16 marzo il datore di lavoro deve: presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. Online”. L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando il modulo cartaceo. Se il termine del 16 cade nella giornata di sabato o di giorno festivo l’adempimento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, comma 1, decreto legislativo 241/1997), quindi per l’autoliquidazione 2012/2013 il termine del 16 febbraio è posticipato al 18 febbraio 2013 e il termine del 16 marzo al 18 marzo 2013. Di seguito si illustrano quali sono le differenze rilevanti delle nuove istruzioni per l’anno 2012/2013 rispetto a quelle che erano state fornite per la compilazione dell’autoliquidazione per l’anno 2011/2012. Informazioni Generali – Dichiarazione delle retribuzioni E’ stata soppressa la precisazione riguardante le PAT ponderate che disponeva: “In caso di PAT ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modulo delle basi di calcolo sono indicati più 8 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 periodi (colonna “DAL” e colonna “AL”) per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo”. Dichiarazioni delle retribuzioni - Casi particolari Per le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati è variata la formulazione delle istruzioni circa la modalità di invio della dichiarazione. Non viene più indicato il servizio AL.P.I. Si ritiene comunque che tale canale sia ancora attivo in quanto nelle istruzioni 2012/2013 è stata utilizzata la parola “anche”; di seguito si riportano i due testi a confronto. Autoliquidazione 2011/2012 Autoliquidazione 2012/2013 Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati possono presentare la dichiarazione delle retribuzioni utilizzando i servizi telematici AL.P.I. online o Invio dichiarazione salari, oppure, in alternativa, contattando il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164. Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati possono presentare la dichiarazione delle retribuzioni anche attraverso i servizi dispositivi del Contact Center Multicanale (v. relativo paragrafo) al numero verde gratuito 803164. Il numero verde 803164 è gratuito da rete fissa, mentre dal 21 gennaio 2013 per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164. Il servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Rateazione del premio da Autoliquidazione Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in quattro rate trimestrali, con applicazione di interessi; nelle istruzioni viene già precisato il tasso di interesse che riportiamo qui sotto: “Il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è stato fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella misura del 3,11% (Anno 2012 - Tasso medio di Interesse dei titoli di Stato – disponibile su www.dt.tesoro.it/debito_pubblico/dati_statistici /principali_tassi_di _interesse/)”. Invio telematico dichiarazione salari E’ stata soppressa l’indicazione memorizzazione del file. relativa alla richiesta di specificare il percorso di “Il servizio Invio Telematico Dichiarazione Salari permette l’invio delle retribuzioni prodotte in formato elettronico secondo i tracciati record descritti nel paragrafo “Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni – Descrizione dei tracciati record”.Al momento dell’invio, il file viene sottoposto a controlli formali e sostanziali e viene immediatamente rilasciata una ricevuta a video, che viene poi inviata per posta elettronica al trasmittente, insieme alla riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni”. Riduzioni del premio assicurativo Di seguito si riportano solo le variazioni che sono intervenute rispetto allo scorso anno: 9 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 1) Per le seguenti riduzioni viene precisato che la riduzione di applica sia in regolazione (2012) che in rata (2013): a. riduzione del premio per le cooperative e i loro consorzi operanti in zone montane; b. reimpiego di personale con qualifica dirigenziale; c. incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili. 2) E’ stato soppresso il paragrafo relativo alla riduzione dei contratti di formazione, ma nel tracciato record del file tale tipologia di riduzione è ancora presente. 3) E’ stata aggiunta una precisazione riguardante i contratti di inserimento: Riduzione per i contratti di inserimento Com’è noto, la legge n. 92/2012 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i contratti di inserimento, di cui agli articoli 54 – 59 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche, fermo restando che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. Le suddette innovazioni normative non riguardano le dichiarazioni delle retribuzioni 2012 relative all’autoliquidazione in scadenza al 18 febbraio 2013. Riduzione settore pesca/navigazione Si è riscontrata una differenza tra le indicazioni date con la circolare prot. 0000301 e quanto indicato nella Guida dell’autoliquidazione, in quanto nella circolare sono stati illustrati due tipi di riduzioni (pesca mediterranea e pesca costiera), mentre nella guida viene riportata solo la riduzione per la pesca costiera. Nella tabella di seguito riportiamo il testo dei due documenti. Circolare INAIL 0000301 del 15/01/2013 Opuscolo autoliquidazione 2012/2013 SETTORE NAVIGAZIONE 1. Riduzioni contributive Le riduzioni del premio per l'autoliquidazione 2012/2013 nel settore della navigazione riguardano: - le imprese che effettuano la pesca mediterranea le quali beneficiano della riduzione del 70% del dovuto per gli anni 2012 e 2013; - le imprese che svolgono attività di pesca costiera marittima alle quali si applica la riduzione del premio del 60% per l'anno 2012 e del 63,2% per l'anno 2013. Riduzione per il settore della pesca (art. 4, c. 55, legge n. 183/2011 e art. 1, c. 74, legge 228/2012). La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La riduzione è pari al 60% per la regolazione 2012 e al 63,2% per la rata 2013. Restano, altresì, ferme le agevolazioni previste per le imprese armatoriali iscritte nel Registro Internazionale e per quelle che esercitano la pesca oltre gli stretti, che godono dello sgravio totale del premio. Nella tabella sottostante vengono riportate le agevolazioni e le riduzioni sconti con le relative percentuali di applicazione sia per la regolazione (2012) che per la rata (2013): 10 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 Elenco tipo agevolazioni e riduzioni/sconti Tipo riduzioni Regolazione 2012 Rata 2013 Rid. settore edile - cod. agevol. 103 - cod. sconto 1 11,50% / Rid. Autotrasporto – cod. agevol. 778 11,90% Si attendono i decreti Rid. Pesca – cod. agevol. 105 - cod. sconto 3 60,00% 63,20% (Legge di Stabilità) Rid. Imprese artigiane – cod. agevol. 127 6,95% (*) Rid/Ag. Campione d'Italia cod.agevol. 003 50,00% 50,00% Rid./Ag. Zone Montane cod.agevol 005 75,00% 75,00% Rid./Ag. Zone svantaggiate cod. agevol. 025 68,00% 68,00% Rid. Riempiego dirigenziale – cod.agev. 109 cod. sconto 4 50,00% 50,00% Rid. Lavor. disabili totale – cod.agev. 106 Cod. sconto 6 100,00% 100,00% Rid. Lavor. disabili parziale – cod.agev. 108 cod. sconto 5 50,00% 0 (circolare Inail 0000699 del 30/01/2013 Incentivo maternità – cod.agev. 107 - cod. sconto 7 50,00% 50,00% CFL – Pubblica Amministrazione (rid. retribuzioni dichiarate) codici A – F 25,00 o 50,00% 25,00 o 50,00% Contratti di inserimento (rid. retribuzioni dichiarate) codice A - B - D – F 25,00 – 40,00 – 50,00 – 100,00% 25,00 – 40,00 – 50,00 – 100,00% (*) Barrare la casella per richiederlo per anno 2013 Addizionale fondo per le vittime dell’amianto Si ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento. Per l’autoliquidazione 2012/2013 l’addizionale deve essere calcolata nella misura dell’1,08% (anno precedente 1,03%) sia in regolazione 2012, sia in rata 2013 (Determinazione del Presidente dell’INAIL n. 100 del 23.10.2012; il relativo D.M. è in corso di emanazione). Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Istituto entro il 31.01.2012, l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con valore “SI”. Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni - Mod.1031 A partire dall’anno 2012 il modulo cartaceo deve essere utilizzato esclusivamente per effettuare la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno. 11 Notiziario del Lavoro N.1 31 Gennaio 2013 La denuncia deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata ex articolo 28, comma 4, secondo periodo del D.P.R. n. 1124/1965, come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A seguito dell'introduzione del calcolo dell'addizionale del Fondo Amianto e della riduzione artigiani nelle istruzioni hanno diviso gli esempi di calcolo tra i dipendenti e artigiani. 12