Notiziario del Lavoro N.1
31 Gennaio 2013
31 Gennaio 2013
Indice
1- La Legge di Stabilità 2013
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2- Il contributo ASPI
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3- L’Autoliquidazione Inail 2012/2013
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Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a.
Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria
Notiziario del Lavoro N.1
31 Gennaio 2013
1 – La Legge di Stabilità 2013
Fonti : Legge n. 288 del 24/12/2012
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 è stata pubblicata la Legge di stabilità
2013, che è entrata in vigore il giorno 01/01/2013.
La legge si compone di un solo articolo suddiviso in 560 commi.
Di seguito riportiamo i principali interventi che sono stati previsti in materia di Lavoro.
ARTICOLO 1, comma 74 - Sgravio contributivo marittimi
Gli sgravi contributivi a favore delle imprese armatrici si ridurranno progressivamente fino al
50,3% dal 2016.
Pertanto per la gente di mare, alle dipendenze delle imprese armatrici i benefici della legge n.
30 del 27/02/98 art. (sgravio totale) sono stati ridotti e verranno corrisposti nelle seguenti
misure:
-
nel limite del 63,20% per gli anni 2013 e 2014,
del 57,5% per l’anno 2015,
del 50,3% a decorrere dall’anno 2016.
ARTICOLO 1, commi 95-96 - Ricerca e sviluppo e credito d’imposta
Viene introdotto un incentivo nuovo con decorrenza 01/2013.
Si tratta di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo i cui criteri e modalità di attuazione
sono demandati all’emanazione di un decreto interministeriale.
Vengono privilegiate le piccole e medie imprese che avranno anche una riduzione del cuneo
fiscale.
La copertura andrà ricercata nella riduzione degli altri contributi alle imprese.
ARTICOLO 1, comma 98 -101 TFS
A seguito della mancata conversione del D.L. n. 185/2012, con cui veniva abrogato l’art. 12,
comma 10 del D.L. n. 78/2010, viene ripresa tale disposizione e pertanto, con decorrenza
01/2011, è abrogata la disposizione che aveva disciplinato il contributo del 2,50% a carico
dipendente sull’imponibile previdenziale. Tale disposizione era stata dichiarata illegittima con
sentenza n. 223/2012.
Pertanto i TFR erogati in base a tale disposizione verranno riliquidati d’ufficio entro un anno
(entro 29/12/2013).
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ai sensi del D.L. n. 185/2012 mentre i commi
introdotti dalla Legge di Stabilità, da 98 a 101, entrano in vigore dal 29/12/2012.
ARTICOLO 1, comma 114 Cud on-line
Viene introdotto l’obbligo di predisporre, con decorrenza dall’anno 2013, il Cud on-line da parte
degli enti previdenziali con possibilità da parte del cittadino di richiederlo in formato cartaceo.
ARTICOLO 1, comma 115 Soppressione province
E’ sospesa, fino al 31/12/2013, l’applicazione delle disposizioni in tema di soppressione delle
province.
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ARTICOLO 1, commi 226-229 Settore pesca
Sono stanziate risorse per fronteggiare la crisi del settore; vengono stanziati, inoltre,
finanziamenti per l’occupazione e la formazione nonché, per l’anno 2013, la possibilità di
ricorrere alla Cig in deroga.
ARTICOLO 1, comma 250 Contributi previdenziali
lett. a) e b) ASPI
Vengono modificate le regole dell’ASPI dal 1˚gennaio 2016, in merito alla prestazione da
erogare. Infatti verrà erogata la prestazione per i lavoratori di età inferiore a 55 anni per un
periodo massimo di 12 mesi detratti i periodi eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi,
mentre per gli ultracinquantacinquenni l’erogazione sarà erogata per un periodo massimo di 18
mesi detratti i periodi eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi.
lett. c) mini-ASPI
L’indennità mini ASPI, in vigore dal gennaio 2013 è corrisposta in misura mensile per un
numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno. Ai fini
della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo
all’erogazione della prestazione.
lett. f) contributo di licenziamento
Nel caso in cui venga interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto
all’Aspi, è dovuta, a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% (prima 50%) del
massimale mensile di Aspi, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
lett. g) contributo agenzie di somministrazione
E’ rinviata di un anno la riduzione del contributo del 4% dovuto al Fondo di riqualificazione in
misura pari al 2,6%, che doveva essere ridotto con decorrenza 01/2013. Pertanto la riduzione
si applicherà con decorrenza 01/2014.
ARTICOLO 1, comma 251 Fondi solidarietà bilaterali
Viene modificato il termine entro cui le organizzazioni sindacali devono siglare gli accordi
istitutivi dei Fondi di solidarietà , da 6 mesi a 12 mesi (nuovo termine entro luglio 2013), per i
settori non coperti dalla CIG.
I Fondi dovranno assicurare la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari
all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile.
I Fondi potranno erogare, rispetto alle prestazioni pubbliche, prestazioni integrative in caso di
cessazioni del rapporto di lavoro in relazione alle integrazioni salariali.
ARTICOLO 1, comma 252 Incentivi occupazione
Rimane confermato quanto disposto dal decreto interministeriale del 5 ottobre 2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012, in materia di incentivi
dell’occupazione giovanile e delle donne.
ARTICOLO 1, comma 256 Contratti di solidarietà
Rimane confermato e quindi prorogato a tutto il 2013, ma con un tetto di 60 milioni di euro, il
contributo integrativo dello Stato ai contratti di solidarietà difensivi, che prevede
un’integrazione all’ 80% a carico dello Stato delle somme erogate per i CDS difensivi (pertanto
60% + 20% nei limiti di spesa).
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ARTICOLO 1, comma 285 Credito d’imposta università
E’ istituito un credito di imposta per le università statali e non che nel 2013 e 2014
erogheranno borse di studio in favore degli studenti universitari.
I criteri saranno definiti da un successivo decreto, tuttavia viene già precisato che il beneficio
sarà erogato entro un tetto di spesa sia per l’anno 2013 che per l’anno 2014.
ARTICOLO 1, commi 336-337 Maternità
Viene modificato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della
maternità e paternità, includendo le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle
acque interne, nel novero delle lavoratrici autonome che possono godere dell’indennità di
maternità. Tale indennità è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre
mesi successivi alla stessa data effettiva del parto.
ARTICOLO 1, comma 339 Congedi parentali
Viene attribuito alla contrattazione collettiva il potere di stabilire modalità di fruizione del
congedo parentale anche su base oraria.
La contrattazione collettiva di settore dovrà stabilire le modalità di fruizione del congedo su
base oraria, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un monte ore alla singola
giornata lavorativa.
Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco la disciplina
collettiva deve tenere conto delle peculiari esigenze e quindi deve stabilire diverse modalità di
fruizione per usufruire del congedo.
Inoltre i genitori che usufruiscono del congedo devono dare un preavviso di almeno 15 gg.
prima di fruire dello stesso e devono indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo.
ARTICOLO 1, commi 365-379 Sisma Emilia
Viene data la possibilità di accedere al finanziamento anche ai soggetti che pur non avendo
subito danni si trovano a soddisfare almeno due delle seguenti condizioni:
a)
diminuzione del volume di affari del periodo giugno-novembre 2012 in confronto
all’anno precedente;
b)
utilizzo della cassa integrazione ovvero riduzione del personale rispetto a quello
presente al 30 aprile 2012;
c)
riduzione del 20% rispetto alla media nazionale resa disponibile dal competente
ministero, dei consumi per utenze;
d)
contrazione superiore al 20% dei costi variabili quali materie prime, merci e provvigioni.
Per accedere al finanziamento i soggetti interessati devono presentare apposita domanda.
Occorre attendere l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
che ne approvi il modello da predisporre telematicamente.
Anche per questo finanziamento vengono definite modalità e regole che “ricalcano” il
precedente finanziamento.
La disposizione introdotta dal DL n.174/2012 art.11 c.5, che prevedeva la regolarizzazione
delle ritenute fiscali, e che andava effettuata entro il 20/12/2012 (con trattenuta di 1/5 al
dipendente) riguarda anche i contributi previdenziali e i premi assicurativi (quindi anche per
loro trattenuta di 1/5 al dipendente).
ARTICOLO 1, comma 388 Proroga termini
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Dal momento che non è stato possibile emanare il consueto D.L. Milleproroghe, viene allegata
alla Legge di Stabilità una tabella che individua le disposizioni i cui termini sono prorogati al 30
giugno 2013.
ARTICOLO 1, commi 400-402 Contratti a termine e pubblico impiego
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 possono
prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre
2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto
dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, o il diverso limite
previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio
2013, previo Accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato.
ARTICOLO 1, comma 405 Ammortizzatori sociali
Vengono prorogate per l’anno 2013 alcune misure a sostegno del reddito già previste dall’art.
19 della Legge n. 2/2009 nei limiti di 35 milioni di euro tra cui:
-
comma 14 - possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori oggetto di
licenziamenti plurimi individuali senza diritto alla relativa indennità;
-
comma 15 - previste proroghe fino a 24 mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione attività.
ARTICOLO 1, commi 481 - 482 Detassazione
Per la proroga delle misure sperimentali per l’incremento della produttività nel periodo
01/01/2013 – 31/12/2013 viene introdotta una speciale agevolazione.
Con un DPCM verranno fissate le modalità di attuazione di tale misura agevolativa nei limiti di
un tetto di spesa fissato per l’anno 2013 a 950 milioni di euro e per l’anno 2014 a 400 milioni
di euro.
Qualora il decreto non dovesse essere emanato entro il 15/01/2013 il Governo promuoverà
un’iniziativa legislativa per destinare le risorse stanziate all’incremento della produttività
nonché per rafforzare il sistema di accesso al credito delle piccole e medie imprese e per
incrementare le risorse del fondo di garanzia delle stesse.
Le misure agevolative si applicano con le stesse modalità anche per il periodo 01/01/2014 –
31/12/2014.
ARTICOLO 1, commi 483 Detrazioni
Dal 1° gennaio 2013 vengono aumentate le detrazioni per i figli a carico:
•
•
•
da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico,
da 900 euro a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni,
viene aumentato anche l’importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap da 220
euro a 400 euro.
ARTICOLO 1, commi 484 - 485 Irap
Vengono aumentati gli importi per la deduzione dalla base imponibile Irap per la riduzione del
“cuneo fiscale” .
La disposizione è valida dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013.
ARTICOLO 1, comma 515 Irap
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Vengono stanziate risorse per esentare dal tributo Irap le piccole imprese e i lavoratori
autonomi senza dipendenti e dotati di beni strumentali pari ad un valore non superiore ad una
soglia che verrà stabilita da un decreto.
ARTICOLO 1, commi 508 Polizze vita
Le polizze vita aziendali stipulate prima del 1996 sono assoggettate a tassazione secondo il
D.Lgs. n. 47/2000. La ritenuta d’imposta del 12,5% per i rendimenti pregressi viene versata in
cinque annualità (2013-2017).
ARTICOLO 1, comma 524 Detrazioni per oneri Irpef
Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato art. 45, comma 1, lett. e) del DPR n. 398/2003, effettuate
mediante bonifico bancario o postale o secondo altre modalità stabilite con un DPCM.
ARTICOLO 1, comma 526 Detrazioni non residenti
E’ prorogata per l’anno 2013 la detrazione per carichi familiari per i residenti all’estero alle
medesime condizioni già previste fino al 2012.
La detrazione 2013 non va calcolata nell’acconto Irpef del 2014.
ARTICOLO 1, comma 549 Reddito frontalieri
E’ prorogato per l’anno 2013 il particolare regime fiscale a favore dei lavoratori frontalieri.
Pertanto il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’anno 2012 e 2013
per l’importo eccedente 6.700 euro.
Di tali benefici non si tiene conto per la determinazione della misura dell’acconto dell’Irpef
dovuta per gli anni 2013 e 2014.
ARTICOLO 1, comma 555 Addizionali regionali
E’ posticipata all’anno 2014 la possibilità da parte delle Regioni di disporre dei loro poteri per
introdurre particolari disposizioni previste dal Federalismo fiscale (ad es. introduzione di
detrazioni dall’imposta dovuta).
2 – Il contributo ASPI
Fonti : Legge n. 92 del 28/06/2012
Circolare Inps n. 140 del 14/12/2012
La legge n. 92 del 28 giugno 2012, la così detta legge Fornero, ha istituito con
decorrenza 1 gennaio 2013, l’ASPI (Assicurazione sociale per l’Impiego) e successivamente,
con la circolare n. 140, l’Inps ha dettato le istruzioni operative per l’applicazione di detto
contributo.
CONTRIBUTO ASPI
Il contributo Aspi sostituisce:
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a) la DS agricola ordinaria con requisiti normali,
b) la DS speciale edile,
c) l’indennità di mobilità (con decorrenza gennaio 2017).
Il contributo mini-Aspi sostituisce la DS non agricola con requisiti ridotti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
E’ stata ampliata la platea dei destinatari del contributo ASPI, rispetto a quella a cui era
destinato il contributo DS; pertanto i soggetti, identificati nella circolare INPS n. 140, che
devono pagare questo contributo sono:
tutti i dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di
lavoro subordinato;
apprendisti;
soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro
subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque
interne di cui alla legge n. 250/58 ecc.);
dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del
D.lgs. n. 165/2001;
soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38
della legge in commento, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha
aggiunto l’Aspi alla forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili a predetti soci;
le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporti di lavoro
subordinato, stante l’abrogazione ex. art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio
2013, dell’art. 40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori
subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal pagamento del contributo Aspi le seguenti categorie di lavoratori:
dipendenti a tempo indeterminato P.A. art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001;
giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’albo professionale;
religiosi, frati, monache che svolgano lavoro in favore di ordini, sacerdoti secolari che
svolgono attività di culto alle dipendenze di privati;
operai agricoli tempo determinato e indeterminato.
MISURA DEL CONTRIBUTO ASPI
Le imprese devono versare un contributo ordinario dell'1,61% (1,31% + 0,30%) sulla
retribuzione previdenziale imponibile.
Per i soggetti per i quali non era previsto il versamento del contributo DS è prevista
un’applicazione graduale del contributo.
L’allineamento progressivo è subordinato a due condizioni:
•
•
impossibilità di avvalersi del cuneo contributivo in quanto esaurito;
emanazione di un decreto ministeriale.
L’Inps in attesa dell’emanazione del Decreto, consente alle aziende interessate di versare il
contributo in misura ridotta. Per quanto riguarda il contributo ordinario Aspi (pari all’1.31%)
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continuano a trovare applicazione le riduzioni compensative L.266/2005 e le misure
compensative.
Per il contributo 0,30% (ex “ulteriore DS”) non si applicano le riduzioni contributive e le misure
compensative (come in precedenza per l’“ulteriore DS”).
CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Dal 1° gennaio 2013 per le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per
cause diverse dalle dimissioni, è dovuto un contributo per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi
3 anni presso l’azienda.
Il contributo è dovuto anche per l’interruzione dei rapporti di apprendistato compreso il recesso
alla scadenza del periodo di formazione.
Fino al 31 dicembre 2016 il contributo non è dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento
del contributo d’ingresso per le procedure di mobilità.
Per il periodo dal 2013 al 2015, il contributo non è dovuto per i licenziamenti effettuati per
cambi di appalto con successive assunzioni presso altro datore di lavoro.
Il contributo non è dovuto per le interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore
edile per completamento dell’attività e chiusura del cantiere.
Occorre attendere ulteriori istruzioni per conoscere i criteri di determinazione e le modalità di
versamento di detto contributo.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI
E’ stato inoltre istituito un nuovo Contributo Addizionale Aspi, dovuto dai datori di lavoro con
riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Dall’obbligo di versamento di tale contributo sono escluse le seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori a tempo indeterminato;
lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al
D.P.R. n. 1525/1963;
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali assunti
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 per le attività definite da avvisi comuni
e dai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2011;
apprendisti.
MISURA DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI
Il contributo da versare è pari all’1,40%; su tale contributo non si applicano le riduzioni
contributive e nemmeno le misure compensative.
RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ASPI
In caso di trasformazione del rapporto a tempo determinato a tempo indeterminato, il datore
di lavoro ha diritto alla restituzione del contributo pagato per le ultime 6 mensilità.
Il contributo viene restituito anche quando il datore di lavoro riassume, entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto a tempo determinato, il dipendente con contratto
a tempo
indeterminato. In questo caso il recupero del contributo sarà proporzionale ai mesi restanti.
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3 – L’Autoliquidazione Inail 2012/2013
Fonti: Circolare Inail Prot. 60010.15/01/2013.0000301 del 15 gennaio 2013
Circolare Inail Prot. 60010.30/01/2013.0000699 del 15 gennaio 2013
Istruzioni Inail autoliquidazione 2012/2013 (14 e 16 gennaio 2013)
Entro il 16 febbraio i datori di lavoro sono tenuti a calcolare e versare il premio Inail dovuto sia
come saldo per l’anno precedente (2012), sia come anticipo per l’anno in corso (2013).
La presentazione dell'autoliquidazione 2012/2013 va effettuata esclusivamente in via
telematica, la modalità cartacea è da utilizzare solo per le aziende cessate in corso d'anno.
Di seguito si riassumono brevemente le scadenze e le modalità di invio.
Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:
•
calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno
precedente (regolazione);
•
conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della
regolazione;
•
pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato –
F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”.
Entro il 16 marzo il datore di lavoro deve:
presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale
comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio
artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi
telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. Online”.
L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione
dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata
entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata,
utilizzando il modulo cartaceo.
Se il termine del 16 cade nella giornata di sabato o di giorno festivo l’adempimento deve
essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, comma 1, decreto legislativo
241/1997), quindi per l’autoliquidazione 2012/2013 il termine del 16 febbraio è posticipato al
18 febbraio 2013 e il termine del 16 marzo al 18 marzo 2013.
Di seguito si illustrano quali sono le differenze rilevanti delle nuove istruzioni per l’anno
2012/2013 rispetto a quelle che erano state fornite per la compilazione dell’autoliquidazione
per l’anno 2011/2012.
Informazioni Generali – Dichiarazione delle retribuzioni
E’ stata soppressa la precisazione riguardante le PAT ponderate che disponeva:
“In caso di PAT ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in
base alla percentuale di ponderazione. Se sul modulo delle basi di calcolo sono indicati più
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periodi (colonna “DAL” e colonna “AL”) per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere
indicate per singolo periodo”.
Dichiarazioni delle retribuzioni - Casi particolari
Per le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati è variata la formulazione delle istruzioni
circa la modalità di invio della dichiarazione.
Non viene più indicato il servizio AL.P.I.
Si ritiene comunque che tale canale sia ancora attivo in quanto nelle istruzioni 2012/2013 è
stata utilizzata la parola “anche”; di seguito si riportano i due testi a confronto.
Autoliquidazione 2011/2012
Autoliquidazione 2012/2013
Le aziende artigiane senza dipendenti e
assimilati
possono
presentare
la
dichiarazione delle retribuzioni utilizzando
i servizi telematici AL.P.I. online o Invio
dichiarazione
salari,
oppure,
in
alternativa, contattando il Contact Center
Multicanale al numero verde gratuito
803164.
Le aziende artigiane senza dipendenti e
assimilati
possono
presentare
la
dichiarazione delle retribuzioni anche
attraverso i servizi dispositivi del Contact
Center Multicanale (v. relativo paragrafo)
al numero verde gratuito 803164. Il
numero verde 803164 è gratuito da rete
fissa, mentre dal 21 gennaio 2013 per le
chiamate da cellulare è disponibile il
numero 06 164164. Il servizio è a
pagamento in base al piano tariffario del
gestore telefonico del chiamante.
Rateazione del premio da Autoliquidazione
Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere
effettuato in quattro rate trimestrali, con applicazione di interessi; nelle istruzioni viene già
precisato il tasso di interesse che riportiamo qui sotto:
“Il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è stato fissato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze nella misura del 3,11% (Anno 2012 - Tasso medio di Interesse
dei titoli di Stato – disponibile su www.dt.tesoro.it/debito_pubblico/dati_statistici
/principali_tassi_di _interesse/)”.
Invio telematico dichiarazione salari
E’ stata soppressa l’indicazione
memorizzazione del file.
relativa
alla
richiesta
di
specificare
il
percorso
di
“Il servizio Invio Telematico Dichiarazione Salari permette l’invio delle retribuzioni prodotte in
formato elettronico secondo i tracciati record descritti nel paragrafo “Invio telematico della
dichiarazione delle retribuzioni – Descrizione dei tracciati record”.Al momento dell’invio, il file
viene sottoposto a controlli formali e sostanziali e viene immediatamente rilasciata una
ricevuta a video, che viene poi inviata per posta elettronica al trasmittente, insieme alla
riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni”.
Riduzioni del premio assicurativo
Di seguito si riportano solo le variazioni che sono intervenute rispetto allo scorso anno:
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1) Per le seguenti riduzioni viene precisato che la riduzione di applica sia in regolazione
(2012) che in rata (2013):
a. riduzione del premio per le cooperative e i loro consorzi operanti in zone
montane;
b. reimpiego di personale con qualifica dirigenziale;
c. incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili.
2) E’ stato soppresso il paragrafo relativo alla riduzione dei contratti di formazione, ma nel
tracciato record del file tale tipologia di riduzione è ancora presente.
3) E’ stata aggiunta una precisazione riguardante i contratti di inserimento:
Riduzione per i contratti di inserimento
Com’è noto, la legge n. 92/2012 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i
contratti di inserimento, di cui agli articoli 54 – 59 del decreto legislativo n.
276/2003 e successive modifiche, fermo restando che nei confronti delle assunzioni
effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni
abrogate.
Le suddette innovazioni normative non riguardano le dichiarazioni delle retribuzioni
2012 relative all’autoliquidazione in scadenza al 18 febbraio 2013.
Riduzione settore pesca/navigazione
Si è riscontrata una differenza tra le indicazioni date con la circolare prot. 0000301 e
quanto indicato nella Guida dell’autoliquidazione, in quanto nella circolare sono stati
illustrati due tipi di riduzioni (pesca mediterranea e pesca costiera), mentre nella
guida viene riportata solo la riduzione per la pesca costiera. Nella tabella di seguito
riportiamo il testo dei due documenti.
Circolare INAIL 0000301 del 15/01/2013
Opuscolo autoliquidazione 2012/2013
SETTORE NAVIGAZIONE
1. Riduzioni contributive
Le riduzioni del premio per
l'autoliquidazione 2012/2013 nel settore
della navigazione riguardano:
- le imprese che effettuano la pesca
mediterranea le quali beneficiano della
riduzione del 70% del dovuto per gli anni
2012 e 2013;
- le imprese che svolgono attività di pesca
costiera marittima alle quali si applica la
riduzione del premio del 60% per l'anno
2012 e del 63,2% per l'anno 2013.
Riduzione per il settore della pesca (art. 4, c.
55, legge n. 183/2011 e art. 1, c. 74, legge
228/2012).
La riduzione si applica alle imprese, con o senza
dipendenti (autonomi, cooperative), che
esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque
interne e lagunari. La riduzione è pari al 60% per
la regolazione 2012 e al 63,2% per la rata 2013.
Restano, altresì, ferme le agevolazioni
previste per le imprese armatoriali iscritte
nel Registro Internazionale e per quelle che
esercitano la pesca oltre gli stretti, che
godono dello sgravio totale del premio.
Nella tabella sottostante vengono riportate le agevolazioni e le riduzioni sconti con le relative
percentuali di applicazione sia per la regolazione (2012) che per la rata (2013):
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Notiziario del Lavoro N.1
31 Gennaio 2013
Elenco tipo agevolazioni e riduzioni/sconti
Tipo riduzioni
Regolazione 2012
Rata 2013
Rid. settore edile - cod. agevol. 103 - cod. sconto 1
11,50%
/
Rid. Autotrasporto – cod. agevol. 778
11,90%
Si attendono i
decreti
Rid. Pesca – cod. agevol. 105 - cod. sconto 3
60,00%
63,20% (Legge
di Stabilità)
Rid. Imprese artigiane – cod. agevol. 127
6,95%
(*)
Rid/Ag. Campione d'Italia cod.agevol. 003
50,00%
50,00%
Rid./Ag. Zone Montane cod.agevol 005
75,00%
75,00%
Rid./Ag. Zone svantaggiate cod. agevol. 025
68,00%
68,00%
Rid. Riempiego dirigenziale – cod.agev. 109 cod. sconto
4
50,00%
50,00%
Rid. Lavor. disabili totale – cod.agev. 106 Cod. sconto 6
100,00%
100,00%
Rid. Lavor. disabili parziale – cod.agev. 108 cod. sconto
5
50,00%
0 (circolare
Inail 0000699
del
30/01/2013
Incentivo maternità – cod.agev. 107 - cod. sconto 7
50,00%
50,00%
CFL – Pubblica Amministrazione (rid. retribuzioni
dichiarate) codici A – F
25,00 o 50,00%
25,00 o
50,00%
Contratti di inserimento (rid. retribuzioni dichiarate)
codice A - B - D – F
25,00 – 40,00 –
50,00 – 100,00%
25,00 – 40,00
– 50,00 –
100,00%
(*) Barrare la casella per richiederlo per anno 2013
Addizionale fondo per le vittime dell’amianto
Si ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle
retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento.
Per l’autoliquidazione 2012/2013 l’addizionale deve essere calcolata nella misura dell’1,08%
(anno precedente 1,03%) sia in regolazione 2012, sia in rata 2013 (Determinazione del
Presidente dell’INAIL n. 100 del 23.10.2012; il relativo D.M. è in corso di emanazione).
Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Istituto entro il 31.01.2012, l’obbligo di versare
l’addizionale è evidenziato nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con valore
“SI”.
Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni - Mod.1031
A partire dall’anno 2012 il modulo cartaceo deve essere utilizzato esclusivamente per
effettuare la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell'attività assicurata
nel corso dell'anno.
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Notiziario del Lavoro N.1
31 Gennaio 2013
La denuncia deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di
cessazione dell'attività assicurata ex articolo 28, comma 4, secondo periodo del D.P.R. n.
1124/1965, come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
A seguito dell'introduzione del calcolo dell'addizionale del Fondo Amianto e della riduzione
artigiani nelle istruzioni hanno diviso gli esempi di calcolo tra i dipendenti e artigiani.
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31 Gennaio 2013 - HR Infinity