BREVE GUIDA AI CANALI
DI FINANZIAMENTO
EUROPEI
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
BREVE GUIDA
AI CANALI
DI FINANZIAMENTO
EUROPEI
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
A cura di Ciessevi
indice
Prefazione del Presidente
5
Lino Lacagnina, Presidente Ciessevi
Licenza d’uso
Questo lavoro viene rilasciato con licenza Creative Commons
Attribuzione, Non-Commerciale, Non-opere derivate,
versione 2.5 Italia, che permette di riprodurre, distribuire,
comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare,
eseguire e recitare quest’opera, alle seguenti condizioni:
• Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi
indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza
e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo
in cui tu usi l’opera.
• Non commerciale.
Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.
• Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest’opera,
nè usarla per crearne un’altra.
Ogni volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo secondo
i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.
In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti utilizzi
di quest’opera non consentiti da questa licenza.
Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali.
Una copia della licenza è disponibile all’indirizzo:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode
1
Parte I
2
Parte II
6
Introduzione ai Fondi Europei
e alla Programmazione 2007-2013
A cura di Nataniele Gennari, avvocato e consulente Ciessevi
16
Breve guida ai programmi di finanziamento europei
A cura di Stefania Macchioni, CSVnet
3
Parte III - Appendice
Fonti informative e Documentazione di riferimento
in materia di volontariato
A cura di Silvia Cannonieri, Ciessevi
39
5
PREFAZIONE
C
iessevi ha il compito di promuovere la solidarietà, supportare le organizzazioni di
volontariato e sostenere lo sviluppo della cittadinanza attiva. Per tale ragione Ciessevi non poteva restare indifferente di fronte al crescente interesse delle istituzioni
europee nei confronti del volontariato, coronato dalla proclamazione del 2011 “Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva”. A partire dalla
programmazione 2009/2010, pertanto, ha previsto nell’ambito “Cultura del volontariato e
cittadinanza attiva” di adottare la strategia d’azione Europa al Centro che include numerose azioni di sostegno finalizzate da un lato a fare cultura sul tema Europa e volontariato,
dall’altro a implementare le competenze delle organizzazioni di volontariato in materia.
In questo scenario, Ciessevi si pone principalmente due obiettivi. Da un lato, si propone di
sostenere il ruolo del volontariato come agente di cambiamento e promotore di cittadinanza attiva, dall’altro di accrescerne la consapevolezza di essere canale di connessione
tra l’Europa e i cittadini. Il volontariato, infatti, rappresenta pienamente un’espressione della
cittadinanza attiva e, se capace di pensarsi anche in una dimensione europea, favorisce
sicuramente la creazione di una “coscienza civile europea” e, di conseguenza, di cittadinanza attiva europea, di cui potrà farsi promotore e moltiplicatore all’interno delle comunità locali che abita e anima.
Inoltre, incarna uno dei valori fondanti dell’Unione Europea e contribuisce alla diffusione
di coesione sociale, obiettivo centrale della strategia adottata dalle istituzioni europee.
Infine, per via del suo radicamento territoriale e della sua prossimità ai cittadini, il volontariato può costituire un’importante fonte di informazioni per le istituzioni europee che possono trarre spunti e linee di indirizzo per orientare le politiche. Inoltre, il volontariato può farsi
portavoce, presso le istituzioni comunitarie, di quelle fasce più deboli della popolazione
che altrimenti rischierebbero di restare escluse dal discorso politico europeo.
Al volontariato in quanto componente sostanziosa della società civile, come anche sottolineato dalla “Risoluzione del Parlamento Europeo sul contributo del Volontariato alla
coesione economica e sociale” (P.E., 2008), in cui si stima che più di 100 milioni di europei
sono impegnati in attività di volontariato, l’UE riconosce il ruolo di portatore d’interesse e di
interlocutore di rilievo per incidere nella definizione delle politiche sia a livello locale sia
europeo. A questo proposito, l’UE pone al volontariato la sfida di superare le lobbies particolaristiche presenti al suo interno per trovare una dimensione europea che consenta di
focalizzarsi intorno a obiettivi e interessi comuni di cui si auspica che l’UE stessa possa farsi
promotrice presso gli Stati membri.
Lino Lacagnina, Presidente Ciessevi
7
6
1
INTRODUZIONE
In ragione di ciò l’opuscolo è stato strutturato in tre parti:
A
1. la prima parte illustra le strategie di sviluppo dell’UE e le principali
caratteristiche delle differenti tipologie di Fondi europei;
Innanzitutto perché con la scelta effettuata la Commissione, implicitamente,
ammetteva di sapere poco o nulla di un fenomeno non solo socialmente diffuso
e radicato in tutti i paesi dell’UE, ma anche sempre più caratterizzato da forme
organizzative proprie e rilievo economico emergente.
In secondo luogo perché l’annunciata volontà della Commissione di acquisire informazioni in modo sistematico e strutturato sulla realtà del volontariato nei
diversi paesi dell’UE prefigurava la sua intenzione di definire, per il futuro, delle
politiche di sviluppo fondate sull’effettiva e concreta valorizzazione a livello europeo di tale settore.
3. la terza parte è costituita da un’appendice in cui sono stati inseriti i
principali documenti adottati dall’UE in materia di volontariato.
lla fine del 2008 la Commissione Europea decise di promuovere una ricerca
sul volontariato nell’Unione Europea (d’ora in avanti UE) per capire in che
modo questo settore potesse contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona. La notizia, all’epoca passata quasi inosservata, era invece particolarmente significativa per due principali motivi.
Dopo meno di due anni dall’avvio, i risultati della ricerca sul volontariato sono stati
pubblicati; nel frattempo, il Consiglio dell’UE ha proclamato ufficialmente il 2011 “Anno
europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva”.
Un insieme di situazioni che denotano come, nel cammino verso la costruzione di
uno scenario Europeo delle “responsabilità condivise”, l’UE stia affrontando un momento particolarmente denso di cambiamenti in cui le recenti iniziative promosse
nel campo del volontariato si intrecciano alla riforma del funzionamento delle sue
Istituzioni in seguito alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre del 2009.
Nell’attuale contesto europeo - multiforme e in rapida evoluzione forse anche più
che in passato - il presente opuscolo intende fornire delle informazioni di base per
aiutare le Organizzazioni di Volontariato a orientarsi tra i diversi strumenti di finanziamento che l’UE mette a disposizione dei potenziali beneficiari.
Per partecipare a un bando europeo non basta infatti una buona idea, ma è necessario soddisfare numerosi requisiti, tra cui, per esempio, elaborare il progetto con
largo anticipo, trovare dei partner idonei, dimostrare esperienza e capacità gestionale, essere in grado di muoversi in un’arena di quasi mezzo miliardo di cittadini. Pertanto, sono proprio i Programmi della Commissione, che sostanziano le politiche
europee in azioni, a costituire il punto di partenza ideale per riflettere su una possibile
proposta progettuale e non arrivare impreparati al momento della pubblicazione del
bando.
2. la seconda parte fornisce una descrizione di alcuni Programmi Comunitari potenzialmente più interessanti per enti non profit e di volontariato;
9
8
Dalla “Strategia di Lisbona” a “Europa 2020”
di Nataniele Gennari
A
partire dai primi anni novanta, la globalizzazione, con la sempre maggiore interdipendenza dei sistemi economici, e la rivoluzione tecnologica,
con l’arrivo di internet e dei nuovi mezzi di informazione, hanno rivoluzionato l’economia e la vita quotidiana del mondo intero.
Per fronteggiare questo irreversibile processo di trasfomazione l’Unione Europea, durante Il Consiglio di Lisbona del marzo 2000, ha posto la “conoscenza”
come fondamento della strategia del suo sviluppo per sostenere l’occupazione,
le riforme economiche e la coesione sociale. Viene così ufficialmente adottata
dall’Unione la “Strategia di Lisbona” con l’obiettivo di modernizzare l’economia
europea e metterla nelle condizioni di competere sul mercato globale con colossi come gli Stati Uniti o i paesi di recente industrializzazione e per farne, entro
il 2010, “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.
Il Consiglio Europeo ha definito pertanto una strategia dettagliata per conseguire
tale obiettivo. La “Strategia di Lisbona” presuppone infatti che sia dato ampio spazio
all’innovazione e agli investimenti e che i sistemi d’istruzione europei siano resi atti a
rispondere alle esigenze della società dell’informazione. A tal fine sono stati previsti interventi soprattutto nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, della formazione
professionale, per l’accesso a Internet e per il commercio elettronico. La Strategia di
Lisbona prevede inoltre una riforma dei sistemi di sicurezza sociale europei: tali sistemi
sono uno dei punti forti dell’Europa, in quanto consentono di far fronte senza eccessive scosse ai necessari cambiamenti strutturali e sociali, ma devono essere modernizzati perché anche le generazioni future possano beneficiarne.
Nonostante l’adozione della Strategia di Lisbona, l’Unione Europea è però rimasta bloccata in una perdurante difficoltà di crescita, proprio ai danni dell’occupazione e dell’innovazione, che ha alimentato le critiche da parte dell’opinione
pubblica nei confronti dell’apparato europeo, favorendo un atteggiamento di sfiducia verso le istituzioni comunitarie e i governi nazionali, culminato nel 2005 con i referendum francese e olandese contrari alla firma del Trattato Costituzionale.
Per questo, il Consiglio Europeo del giugno 2005, ha deciso di rilanciare l’attuazione della Strategia di Lisbona perfezionando le procedure di esecuzione
attraverso un maggiore coinvolgimento della Commissione e individuando proprio nella crescita economica e nell’occupazione i due obiettivi cardine della
politica di rilancio. Per accrescere la produttività degli Stati membri e rafforzare
la coesione sociale l’Europa, infatti, non può fare altro che continuare a puntare
sul miglioramento dei risultati economici, sull’innovazione e sulla valorizzazione
delle competenze del suo capitale umano.
Un nuovo passo avanti in tale direzione è stato recentemente compiuto dall’Europa allo scopo di far fronte ai rischi di recessione cui è stata sottoposta dalla
crisi economica e con l’obiettivo di uscirne più forte, La Commissione Europea all’inizio del 2010 ha rilanciato una nuova Strategia, denominata “Europa 2020” che
si fonda su tre priorità di crescita: intelligente, sostenibile e inclusiva. Tale Strategia, inoltre, individua cinque ulteriori obiettivi per il 2020 da sostanziarsi attraverso
sette iniziative faro, tra cui figura la “Piattaforma europea contro la povertà per
garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita
e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà
e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società”. La Strategia Europa 2020 è stata adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2010 (http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm) e rappresenta
una nuova sfida cui tutti gli Stati membri sono chiamati a contribuire.
I nuovi fondi comunitari
I
Fondi strutturali e i Programmi comunitari costituiscono gli strumenti finanziari che l’UE
mette a disposizione e utilizza per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base di strategie e modalità che nel corso del tempo
sono state riformate e adeguate ai recenti fenomeni di innovazione tecnologica e interdipendenza economica che condizionano il funzionamento del mercato globale.
Dal rilancio della Strategia di Lisbona discende anche l’accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007- 2013, che ha portato alla nascita di nuovi Programmi e alla modifica dei precedenti. Il nuovo periodo di programmazione dell’Unione Europea (2007-2013)
riflette inoltre il cambiamento connesso all’allargamento ai 12 nuovi Paesi membri, completatosi nel gennaio 2007 e prevede come obiettivi prioritari il sostegno al consolidamento
dell’Unione e alla cooperazione di lungo periodo tra attori sociali, economici e politici.
Nell’ambito dei suddetti obiettivi i Fondi Comunitari continuano a costituire le principali risorse economiche destinate al finanziamento delle politiche di riequilibrio territoriale
e di sviluppo settoriale della nuova Unione Europea a 27.
A tal proposito i Fondi Comunitari (vedi figura 1) vanno distinti in due gruppi principali:
1. Fondi Strutturali sono i finanziamenti gestiti congiuntamente dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali e regionali degli Stati membri;
2. Programmi Comunitari sono invece i finanziamenti erogati direttamente
dalla Commissione Europea senza intermediazione del livello statale.
11
10
Figura 1
è inferiore al 75% della media di Comunità. Scopo dell’obiettivo “Convergenza” è fornire agli Stati europei meno sviluppati un’adeguata rete di infrastrutture, sollevando altresì i livelli di occupazione per ridurre la disparità rispetto
agli altri paesi dell’Unione. I progetti finanziati dall’obiettivo "Convergenza"
sono sostenuti dalle risorse finanziarie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo di Coesione.
II) Competitività regionale e lavoro
L’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” riguarda tutte le regioni che non rientrano nel precedente obiettivo “Convergenza”. Scopo dell’obiettivo “Competitività regionale" è la realizzazione di azioni innovative volte
a adattare alle nuove sfide economiche e ai cambiamenti sociali quelle aree
industriali, rurali e urbane che stanno vivendo una situazione di sviluppo economico e sociale. I progetti finanziati dall’obiettivo "Competitività Regionale"
sono sostenuti dalle risorse finanziarie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE)
III) Cooperazione territoriale europea
L’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” riguarda principalmente i
territori di frontiera e le regioni. Scopo dell’obiettivo “Cooperazione territoriale
europea” è sostenere la cooperazione tra diversi Stati membri e Regioni e promuovere soluzioni congiunte a problemi comuni come sviluppo urbano, rurale
e litoraneo e sviluppo di relazioni economiche tra Stati membri. Sono previsti
tre livelli di cooperazione:
a) Transfrontaliera: tra due o più regioni che sono sugli stessi confini terrestri o marittimi. L’obiettivo è migliorare la cooperazione fra aree simili per
caratteristiche e problematiche territoriali ma separate da diversi regimi
amministrativi.
1. Fondi strutturali
I Fondi Strutturali europei sono composti da: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione e altri strumenti finanziari gestiti congiuntamente dalla Commissione Europea, gli Stati membri e le autorità regionali.
Ognuno di questi Fondi viene ripartito e distribuito in un ciclo di 7 anni chiamato "Periodo di Programmazione". Il Periodo di Programmazione 2007-2013 prevede un forte
sostegno finanziario per tutti i nuovi Stati membri dell’Unione Europea. I Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione per il periodo 2007-2013 sono diretti al conseguimento dei
tre seguenti obiettivi generali.
I) Convergenza
L’obiettivo "Convergenza" riguarda gli Stati membri e le regioni in cui il PIL
b) Transnazionale: almeno tra due regioni di paesi diversi della stessa area
(Area Mediterranea, Area Europa Nord-Ovest , Area Europa Nord-Est, Area
Europa Orientale). L’obiettivo è realizzare azioni per risolvere problemi comuni a intere aree.
c) Interregionale: tra tutte le regioni dell’Europa. Le azioni finanziate riguardano la cooperazione tra pubbliche amministrazioni, il trasferimento
di know-how, gli scambi di buone pratiche, ecc.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - finanzia le infrastrutture, gli investimenti nella creazione di occupazione, i
progetti di sviluppo locale e le piccole e medie imprese. Il Fondo Sociale europeo - FSE - promuove principalmente azioni
per ridurre la disoccupazione e a favore dell’apprendimento continuo finanziando attività di formazione e interventi di reinserimento nel mercato del lavoro. Il Fondo di Coesione co-finanzia i maggiori progetti che riguardano le infrastrutture
ambientali e le reti di trasporto trans-europee nei i paesi meno sviluppati dell’Unione (con RNL inferiore al 90% della media
UE).
13
12
2- Programmi comunitari
Ogni Direzione Generale (D.G.) della Commissione Europea dispone di un set di
fondi e programmi che possono utilizzare per finanziare direttamente interventi in tutta
l’Europa. Va precisato che, salvo casi specifici, i programmi non prevedono l’implementazione di opere a carattere strutturale su base nazionale o regionale, ma la realizzazione di progetti innovativi in settori ritenuti strategici per lo sviluppo dell’Unione.
Pertanto i Programmi Comunitari (vedi figura 2) differiscono dai Fondi Strutturali per tre
caratteristiche principali:
1) sono gestiti direttamente dalle D.G. della Commissione;
2) devono essere realizzati con una partnership ;
3) finanziano progetti innovativi in settori strategici.
Figura 2
Al tal fine ogni Direzione Generale della Commissione Europea in autonomia:
decide le regole e gli obiettivi del programma; pubblica il bando e ne fissa la scadenza; riceve le domande da tutta l’Europa; valuta le richieste e decide quali progetti finanziare; eroga le risorse finanziarie; riceve i rapporti tecnici e finanziari di
medio periodo e finali.
Per partecipare all’assegnazione dei fondi messi a disposizione da ciascun programma, di norma si costituisce una forma di partnership, all’interno della quale
ogni soggetto ricopre un ruolo preciso:
beneficiario è l’organismo responsabile dal punto di vista legale e finanziario del progetto. Riceve le sovvenzioni e cura la documentazione giustificativa da presentare alla Commissione (registri contabili, contratti,
sub-contratti, fatture ecc.). L’organismo beneficiario della sovvenzione
svolge, inoltre, la funzione di coordinamento tra i vari organismi che compongono la partnership;
partner collaborano con il beneficiario in una o più fasi del progetto. Il loro
contributo è generalmente limitato alla realizzazione di un obiettivo specifico o allo svolgimento di una particolare funzione, per esempio la diffusione dei risultati (dissemination). Nella ricerca di partner, se non si hanno
contatti con organismi di altri Stati membri da coinvolgere nel progetto, è
possibile consultare in internet le banche dati che permettono l’incontro
tra organismi che cercano una partnership con quelli che la offrono;
co-finanziatori sono organismi che contribuiscono al finanziamento del progetto e non beneficiano delle sovvenzioni comunitarie, a meno che non
facciano parte del gruppo di lavoro ricoprendo il duplice ruolo di partner
- cofinanziatori.
Va inoltre specificato che la gestione di un programma può anche essere delegata a un’Agenzia Esecutiva dell’UE per consentire una maggiore efficacia nella
organizzazione delle diverse fasi relative al processo di erogazione dei finanziamenti. In questo caso, le D.G. dell’UE mantengono la funzione di supervisione e controllo (vedi figura 3).
Inoltre, al fine di aumentare il radicamento territoriale e la vicinanza ai cittadini,
a livello nazionale sono state create le Agenzie Nazionali (per l’Italia: Agenzia Nazionale Giovani e Agenzia Nazionale LLP) e i punti di contatto per i programmi Cultura e Europa per i Cittadini che gestiscono specifiche azioni di alcuni programmi.
Pertanto, in considerazione della grande mole di dati da reperire e gestire, per
15
14
Figura 3
riuscire a comprendere in tempi rapidi il funzionamento di uno specifico Programma Comunitario sarebbe opportuno definire un percorso di accesso alle informazioni necessarie fondato su una loro acquisizione e approfondimento mediate
fonti internet qualificate (vedi figura 4).
Figura 4
17
16
2
GUIDA
rafforzare il ruolo dell’apprendimento permanente nello sviluppo di un
sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell’uomo e della democrazia e la promozione della
tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture;
promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in
tutti i settori dell’istruzione e della formazione in Europa;
incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità
dell’istruzione e della formazione.
Programma di apprendimento
permanente (LLP)
I
l Programma di apprendimento permanente mira allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni future.
I seguenti programmi settoriali sono indirizzati, tra gli altri, alle organizzazioni della
società civile.
Obiettivo del programma
Promuovere all’interno della Comunità gli scambi, la cooperazione
e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi
diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
Obiettivi specifici
contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità
e promuovere risultati elevati, l’innovazione e una dimensione europea
nei sistemi e nelle prassi del settore;
sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento
permanente;
contribuire a migliorare la qualità, l’attrattiva e l’accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri;
rafforzare il contributo dell’apprendimento permanente alla coesione
sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra
le donne e gli uomini e alla realizzazione personale;
contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l’occupabilità
e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;
contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età,
comprese quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate,
all’apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico;
promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;
promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente,
di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;
Programma Leonardo da Vinci: Istruzione
e Formazione professionale
F
ormazione professionale (IFP). I progetti sostenuti vanno da quelli che offrono alle singole persone la possibilità di migliorare le proprie competenze, conoscenze e capacita attraverso un periodo all’estero, a quelli di cooperazione su scala europea tra
gli operatori della formazione al fine di migliorare l’attrattività, la qualità e il rendimento dei
sistemi e delle pratiche della formazione e istruzione professionali.
Sono possibili le seguenti azioni entro il Programma Leonardo da Vinci:
gestite dall’Agenzia Nazionale
Visite di studio e visite preparatorie per elaborare un nuovo progetto
di mobilità, di partenariato, di trasferimento dell’innovazione, di sviluppo dell’innovazione, di reti tematiche o di misure di accompagnamento a contattare e incontrare organismi che siano potenziali partner
e/o sviluppare un piano di lavoro finalizzato a predisporre la candidatura;
L’Azione “Mobilità rivolta a persone in formazione professionale iniziale (IVT)” del Programma settoriale Leonardo da Vinci mira a sostenere la mobilità transnazionale delle persone nell’istruzione e nella
formazione professionale iniziale (IVT);
L’Azione “Mobilità per persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM)”
del Programma settoriale Leonardo da Vinci mira a sostenere la mobi-
19
18
lità transnazionale dei lavoratori, lavoratori autonomi o persone disponibili sul mercato del lavoro (compresi i laureati) che trascorrono un periodo di formazione all’estero in un contesto di formazione professionale;
L’azione “Mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della
formazione professionale (VETPRO)” del Programma settoriale Leonardo da Vinci mira a sostenere la mobilità transnazionale dei responsabili della formazione professionale e/o delle risorse umane;
Partenariati che si concentrano su tematiche di interesse comune per
i partecipanti;
Progetti multilaterali di “Trasferimento dell’innovazione” per migliorare
la qualità e l’attrattiva del sistema europeo di istruzione e formazione
professionale (IFP) adattando e integrando contenuti o risultati innovativi ottenuti da precedenti Progetti Leonardo da Vinci, o da altri progetti innovativi, nei sistemi pubblici e/o privati di IFP e nelle aziende a
livello settoriale, locale, regionale o nazionale;
gestite dall’Agenzia esecutiva
Progetti multilaterali di “Sviluppo dell’innovazione” per migliorare la
qualità dei sistemi di formazione tramite lo sviluppo di procedure, metodi e contenuti innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione
professionale (IFP);
Reti tematiche per rafforzare il legame tra i vari “attori” coinvolti nella
formazione professionale e a migliorare la qualità, la dimensione europea e la visibilità delle attività o delle tematiche di interesse comune
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP);
Misure di accompagnamento per promuovere gli obiettivi e i risultati
dei progetti Leonardo da Vinci.
Azione
Scadenza
Visite preparatorie
primi giorni di gennaio
LEONARDO DA VINCI IVT, PLM, VETPRO
primi giorni di febbraio
Partenariati
metà febbraio
Trasferimento dell’innovazione
fine febbraio
Sviluppo dell’innovazione
fine febbraio
Reti tematiche
fine febbraio
Misure di accompagnamento
fine febbraio
Programma Grundtvig: educazione degli adulti
R
isponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in
ogni forma di educazione degli adulti che non sia di carattere prevalentemente
professionalizzante, nonché delle istituzioni e delle organizzazioni che offrono o che
agevolano ogni tipo di istruzione per gli adulti – formale, non formale, informale – compresa la formazione iniziale e la formazione in servizio del personale
Sono possibili le seguenti azioni entro il Programma Grundtvig:
gestite dall’Agenzia Nazionale
Visite e scambi per il personale operante nel campo dell’istruzione
per adulti per consentire al personale, presente o futuro, operante in
questo campo, o alle persone coinvolte nella formazione in servizio di
tale personale, di partecipare a visite di lavoro in un paese partecipante al Programma per l’apprendimento permanente diverso da
quello in cui normalmente vivono o lavorano. Le visite e gli scambi possono avere le seguenti forme: svolgere attività di insegnamento presso
un istituto di istruzione per adulti; studiare gli aspetti dell’istruzione/apprendimento degli adulti nel paese di accoglienza; studiare e/o offrire
esperienza sugli aspetti legati al sistema/politica dell’istruzione degli
Adulti; seguire tipi di formazione meno formali rivolti al personale operante nell’istruzione degli adulti, come ad esempio un periodo di osservazione (“job-shadowing”) presso un’organizzazione nel campo
dell’istruzione degli adulti o presso un’organizzazione pubblica o non
governativa operante nel settore; partecipare ad una conferenza o a
un seminario, laddove tale partecipazione dimostri un forte valore aggiunto per il candidato e di conseguenza per l’organizzazione di provenienza, ivi comprese le conferenze europee sui Partenariati di
apprendimento Grundtvig.
Visite preparatorie per aiutare un rappresentante di un’istituzione che
desideri creare un Partenariato di apprendimento Grundtvig, un Progetto
di volontariato senior, un Progetto di cooperazione multilaterale, una Rete
oppure Misure di accompagnamento ad entrare in contatto con istituzioni partner adeguate e sviluppare un programma di lavoro per preparare il modulo di candidatura del progetto / partenariato / rete;
Assistentato per offrire al personale impegnato nell’educazione degli
adulti e ai futuri docenti nel settore di trascorrere un periodo superiore
alle 12 settimane presso un’organizzazione dedita all’educazione degli
adulti, formale, non formale o informale, in uno dei Paesi aderenti al Pro-
21
20
gramma LLP. L’obiettivo di questa Azione è offrire ai partecipanti l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza della dimensione
europea nell’educazione degli adulti, approfondire la conoscenza di
altre realtà nazionali, e dei diversi sistemi educativi e migliorare le proprie
competenze linguistiche, professionali e interculturali.
Workshop per permettere ai discenti adulti di partecipare ad un laboratorio (esperienze di apprendimento e seminari) in un altro paese europeo partecipante al Programma per l’apprendimento permanente;
Il Partenariato di apprendimento è un quadro di riferimento per attività pratiche di cooperazione tra organizzazioni operanti nel campo
dell’apprendimento degli adulti nel senso più ampio del termine – formale, non formale o informale. Formatori e discenti provenienti da almeno tre paesi partecipanti lavorano insieme su uno o più argomenti
di interesse comune;
Lo schema di sovvenzioni per progetti per volontari senior intende sostenere progetti che: permettano ai cittadini senior di fare volontariato
in un altro paese europeo per qualunque tipo di attività senza fini di
lucro, come forma di attività di apprendimento (apprendimento/condivisione delle conoscenze) informale (e reciproco); creino una cooperazione duratura tra le organizzazioni di accoglienza e di invio
nell’ambito di un tema specifico o di un gruppo specifico, e grazie allo
scambio dei volontari; permettano alle comunità locali coinvolte nello
scambio di volontari di attingere dal potenziale dei cittadini senior,
come fonte di conoscenza, competenza ed esperienza;
particolare mediante attività di formazione ed analisi; massimizzare
l’impatto della cooperazione europea nel campo dell’istruzione degli
adulti, diffondendo i risultati ed i metodi di tale cooperazione e attribuendo loro un alto profilo; promuovere sinergie transettoriali tra le
azioni del Programma per l’apprendimento permanente, ad esempio
con attività che riuniscano progetti finanziati nell’ambito di Grundtvig,
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, ecc. in specifiche aree tematiche; etc.
Azione
Scadenza
Scambi per il personale operante nel
campo dell’istruzione per adult
metà marzo
Visite preparatorie
- metà gennaio per attività che vanno
dal 1 febbraio in poi
- metà marzo per attività che vanno dal
29 aprile in poi
- metà maggio per attività che vanno dal
29 giugno 2010 in poi
- fine luglio per attività che vanno dal 30
agosto in poi
- fine settembre per attività che vanno dal
1 novembre 2010 in poi
gestite dall’Agenzia esecutiva
I Progetti multilaterali sono condotti nell’ambito di partenariati tra istituzioni / organizzazioni di diversi paesi che collaborano e mettono in
comune le proprie conoscenze ed esperienze allo scopo di ottenere
risultati/prodotti innovativi con un indiscutibile valore europeo;
Le Reti tematiche mirano a rafforzare il legame tra i vari “attori” coinvolti nell’educazione degli adulti nel suo senso più ampio, a migliorare
la qualità, la dimensione europea e la visibilità delle attività o delle
questioni di interesse comune nel campo dell’educazione degli adulti,
a incrementare la conoscenza da parte dei cittadini e l’accessibilità
delle opportunità di apprendimento permanente;
Le Misure di accompagnamento intendono sostenere azioni che perseguano diversi obiettivi, tra i quali sensibilizzare gruppi target pertinenti o il grande pubblico sull’importanza della cooperazione europea
nel campo dell’istruzione / dell’apprendimento degli adulti in generale; contribuire a migliorare l’attuazione del Programma Grundtvig, in
- fine novembre per attività che vanno
dal 30 dicembre in poi
Assistentato
fine marzo
Workshops
metà febbraio
Partenariato di apprendimento
metà febbraio
Progetti per volontari senior
fine marzo
Progetti multilaterali
fine febbraio
Reti tematiche
fine febbraio
Misure di accompagnamento
fine febbraio
Eleggibilità: i paesi eleggibili per questo programma sono i 27 Stati membri dell’Unione europea1, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia e i paesi e territori d’oltremare definiti dalla Decisione del Consiglio 2001/822/EC2.
23
22
I candidati della Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammessi a partecipare alle azioni seguenti:
Comenius, Grundtvig e Leonardo da Vinci, partenariati;
Comenius e Grundtvig, formazione in servizio;
Leonardo da Vinci, mobilità;
Grundtvig, visite e scambi;
Erasmus, mobilità degli studenti;
Erasmus, mobilità del personale;
Visite preparatorie per tutti i programmi settoriali;
Visite di studio nel quadro dell’Attività chiave 1 del Programma trasversale.
Sito del Programma: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm,
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm .
Agenzia Nazionale Italiana: www.programmallp.it
Reti tematiche
Nel quadro dell’aumento di impatto del programma, è prevista l’eventuale
pubblicazione di un bando annuale per la presentazione di proposte di promozione di progetti di costituzione di reti tematiche.
Azione 2 – Servizio Volontario Europeo
I
Intende sostenere la partecipazione dei giovani a varie forme di volontariato, sia
all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, svilupparne la solidarietà e promuoverne la cittadinanza attiva e la reciproca comprensione.
Il Servizio Volontario Europeo permette ai giovani di impegnarsi nel volontariato
per un massimo di 12 mesi, in un paese diverso da quello di residenza. L’esperienza
accresce la solidarietà tra i giovani ed è un vero "servizio di apprendimento". Infatti,
oltre ad operare a favore delle comunità locali, i volontari apprendono nuove capacità e nuove lingue, entrando in contatto con nuove culture.
Azione 1 – Gioventù per l’Europa
Intende aumentare la mobilità dei giovani sostenendo gli Scambi Giovanili; sviluppando la loro cittadinanza e la loro comprensione reciproca sostenendo le Iniziative Giovani, così come progetti e attività concernenti la loro partecipazione nella
vita democratica.
Azione secondaria 1.1 – Scambi giovanili
Gli Scambi giovanili permettono a gruppi di giovani di paesi diversi di incontrarsi e di conoscere le rispettive culture. Lo scambio è progettato dai ragazzi stessi
sulla base di un tema di interesse comune.
Inclusi: Isole Canarie, Guadeloupe, Martinique, Guiana francese, Réunion, Azzorre, Madeira.
Groenlandia,Nuova Caledonia e dipendenze,Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, Aruba, Antille olandesi, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena, Isola Ascensione, Tristan da
Cunha, Territori dell’Antartico britannico, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche-
2
Azione secondaria 1.3 – Progetti Giovani e Democrazia
I progetti Giovani e Democrazia sostengono la partecipazione dei giovani alla
vita democratica della loro comunità locale, regionale o nazionale, ma anche
a livello internazionale.
Programma Gioventù in Azione
programma Gioventù in Azione mira a rispondere a livello europeo alle esigenze dei
giovani, dall’adolescenza all’età adulta. Contribuendo in modo significativo all’acquisizione di competenze, esso rappresenta uno strumento chiave per offrire ai giovani
opportunità di apprendimento non formale e informale in una dimensione europea.
Il Programma Gioventù in Azione è diviso in cinque azioni
1
Azione secondaria 1.2 – Iniziative giovani
Questa azione secondaria sostiene iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale.
Inoltre sostiene la costituzione di reti di progetti simili tra vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e per moltiplicare la cooperazione e lo scambio di
esperienze tra i giovani.
Azione 3 – Gioventù nel mondo
L’azione 3 sostiene le seguenti azioni secondarie:
Azione secondaria 3.1 - Cooperazione con i paesi limitrofi all’Unione Europea
Questa azione secondaria sostiene progetti con i Paesi partner limitrofi, nella
fattispecie Scambi giovanili e progetti di formazione e messa in rete nel settore
giovanile.
Azione secondaria 3.2. - Cooperazione con altri Paesi partner nel mondo
Questa azione secondaria riguarda la cooperazione nel settore giovanile, in
particolare lo scambio di buone pratiche con i Paesi partner nel mondo. Essa
incoraggia gli scambi e la formazione di giovani e di operatori socio-educa-
25
24
tivi, le partnership e le reti di organizzazioni giovanili. Le richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a presentare proposte.
Azione 4 – Strutture di sostegno per i giovani
Questa azione secondaria sostiene la formazione di coloro che lavorano nel settore dei giovani e delle organizzazioni giovanili, in particolare leader giovanili, orientatori giovanili e supervisori di questi progetti.
Inoltre, promuove lo scambio di esperienze, competenze e buone pratiche tra
coloro che si occupano di giovani e le organizzazioni giovanili, nonché le attività che
conducano alla realizzazione di progetti, partnership e reti durevoli e di qualità.
L’azione 4 sostiene le seguenti azioni secondarie:
Azione secondaria 4.1 - Sostegno alle organizzazioni giovanili operanti a livello
europeo nel settore della gioventù
Questa azione secondaria riguarda le sovvenzioni per le organizzazioni non
governative attive a livello europeo nel settore della gioventù (ONGE) che
perseguono obiettivi di interesse generale. Le loro attività sono mirate alla
partecipazione dei giovani alla vita pubblica e sociale, nonché alla progettazione e realizzazione di attività europee di cooperazione nel settore
giovanile. Le richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria
devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a
presentare proposte.
Azione secondaria 4.2 - Sostegno al Forum europeo della gioventù
Nell’ambito di questa azione secondaria viene erogata ogni anno una sovvenzione di sostegno alle attività del Forum europeo della gioventù.
Azione secondaria 4.3 - Formazione e messa in rete degli operatori dell’animazione giovanile e delle organizzazioni giovanili
Questa azione secondaria sostiene la formazione degli operatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili, in particolare lo scambio reciproco di
esperienze, competenze e buone pratiche, nonché attività suscettibili di sfociare in progetti di qualità, partnership e reti di lunga durata:
Attività di osservazione di situazioni di lavoro (esperienza pratica di
apprendimento) − Un breve soggiorno presso un’organizzazione partner in un paese straniero con lo scopo di scambiarsi buone pratiche,
sviluppare conoscenze e capacità e/o costruire una relazione dura-
tura attraverso un’osservazione partecipativa.
Visita di fattibilità − Una breve riunione con i potenziali partner a
scopo esplorativo e/o per prepararsi a un potenziale progetto transnazionale. Le riunioni di fattibilità mirano a migliorare e sviluppare
la cooperazione esistente e/o a preparare una futura attività nel
quadro del programma Gioventù in Azione.
Incontro di valutazione − Una riunione programmata con i partner
allo scopo di valutare riunioni, seminari e corsi di formazione tenuti
durante l’attività. Queste riunioni aiutano i partner a valutare e a
discutere eventuali follow-up dopo avere intrapreso un progetto
comune.
Visita di studio − Un programma di studio organizzato, per un breve
periodo, che offre una veduta sul lavoro giovanile e/o sulle politiche riguardanti la gioventù nel paese ospitante. Le visite di studio
si concentrano su un tema e consistono in visite e riunioni relative
a diversi progetti e organizzazioni in un dato paese.
Attività di costituzione di partnership − Un evento organizzato per
permettere ai partecipanti di trovare partner per cooperazioni transnazionali e/o per preparazione di progetti. La costituzione di partnership riunisce potenziali partner e facilitano lo sviluppo di nuovi
progetti attorno a una tematica definita e/o a un’azione del programma Gioventù in Azione.
Seminario − Un evento organizzato per fornire una piattaforma di
discussione e di scambio di buone pratiche, sulla base di apporti
teorici su uno o più temi selezionati, attinenti al settore dell’animazione giovanile.
Corso di formazione − Un programma di istruzione su argomenti
specifici, inteso a migliorare le competenze, la conoscenza, le abilità e le attitudini dei partecipanti. I corsi di formazione promuovono pratiche di qualità superiore nel campo del lavoro giovanile
in generale e/o, in particolare, nei progetti di Gioventù in Azione.
Messa in rete − La combinazione di una serie di attività che hanno
lo scopo di creare nuove collaborazioni, o di rafforzare e allargare
quelle già esistenti, nell’ambito del programma Gioventù in Azione.
Azione secondaria 4.4 - Progetti volti a stimolare l’innovazione e la qualità
Questa azione secondaria sostiene i progetti miranti a introdurre, attuare
e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Le richieste
di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a presentare proposte.
27
26
Azione secondaria 4.5 - Azioni di informazione per i giovani e per gli operatori
socio-educativi e delle organizzazioni giovanili
Nell’ambito di questa azione secondaria verranno sostenute quelle attività a livello europeo e nazionale che incentivano l’accesso dei giovani
ai servizi di informazione e comunicazione e incrementano la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla diffusione di strumenti di informazione mirati e di agevole uso per l’utente.
Inoltre essa sostiene lo sviluppo di portali giovanili europei, nazionali, regionali e locali per la diffusione di informazioni specifiche per i giovani. Le
richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a presentare proposte.
Azione secondaria 4.6 - Partnership
Questa azione secondaria permette di finanziare partnership con organi
regionali o locali, al fine di mettere a punto progetti a lungo termine che
combinino varie misure del programma. Le richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità
a specifici bandi europei di invito a presentare proposte.
Azione 5 – Sostegno alla cooperazione europea
nel settore della gioventù
Sostiene seminari, cooperazione e dialogo strutturato tra i giovani, le persone
che lavorano nel settore dei giovani e delle organizzazioni giovanili da una parte,
e i responsabili delle politiche per la gioventù dall’altra.
L’azione 5 sostiene le seguenti azioni secondarie:
Azione secondaria 5.1 - Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per
la gioventù
Questa azione secondaria sostiene seminari, cooperazione e dialogo
strutturato tra i giovani, operatori nel settore giovanile e i responsabili delle
politiche per la gioventù.
Azione secondaria 5.2 - Sostegno ad attività volte a migliorare la conoscenza
del settore della gioventù
Questa azione secondaria sostiene l’identificazione delle conoscenze esistenti sui temi prioritari del settore giovanile, fissate nel quadro del metodo
aperto di coordinamento.
Per i progetti che devono essere presentati alla propria Agenzia Nazio-
Progetti con inizio
Termine presentazione domanda
dal 1 maggio al 30 settembre
1 febbraio
dal 1 luglio al 30 novembre
1 aprile
dal 1 settembre al 31 gennaio
1 giugno
dal 1 dicembre al 30 aprile
1 settembre
dal 1 febbraio al 31 luglio
1 novembre
nale3, vi sono cinque scadenze annuali:
Per i progetti che devono essere presentati all’Agenzia Esecutiva4, vi sono tre
Progetti con inizio
Termine presentazione domanda
dal 1 agosto al 31 dicembre
1 febbraio
dal 1 dicembre al 30 aprile
1 giugno
dal 1 marzo al 31 luglio
1 settembre
Eleggibilità: i paesi eleggibili entro questo programma sono:
Paesi del programma: i 27 stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia;
Paesi partner limitrofi: Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Federazione russa,
Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Autorità
Palestinese della Cisgiordania e Striscia di Gaza, Siria, Tunisia;
La cooperazione è possibile anche con altri paesi partner elencati nella Guida
al programma6 che hanno concluso accordi con l’UE relativi alle politiche giovanili
(quasi tutti i paesi del mondo).
Sito web del programma: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Prossime scadenze: http://ec.europa.eu/youth/calls-for-proposals/index_en.htm
3
I paesi del programma hanno Agenzie Nazionali responsabili per la gestione del programma. Link all’Agenzia Nazionale
per i Giovani italiana: www.gioventuinazione.it
4
Le ONG europee e i paesi che non hanno proprie Agenzie Nazionali devono presentare il proprio progetto all’Agenzia Esecutiva per l’Educazione e la Cultura a Bruxelles.
5
http://www.gioventuinazione.it/doc/IT-Guida%20GiA-2009.pdf
29
28
Programma Europa per i Cittadini
valori comuni. Sebbene tale misura possa assumere la forma di singoli
progetti, un approccio a più lungo termine garantirà altresì un impatto più
sostenibile e lo sviluppo di reti e sinergie.
Q
Eleggibilità: i paesi eleggibili entro questo programma sono i 27 stati membri,
la Croazia, l’Albania e la Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.
uesto programma intende sostenere un’ampia serie di attività e organizzazioni
volte a promuovere una “cittadinanza europea attiva” e, pertanto, il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione Europea.
Scadenza
Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa
Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa
Misura 1.1. Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città
Obiettivo:
Riunire un’ampia varietà di cittadini di città gemellate al fine di trarre vantaggi dal partenariato tra le municipalità per rafforzare la reciproca conoscenza e comprensione tra cittadini e culture.
Per essere ammissibile, un candidato deve essere la municipalità in cui
ha luogo l’incontro; oppure un’organizzazione non a scopo di lucro o un
comitato di gemellaggio con personalità giuridica che rappresenti gli enti
locali, e deve essere stabilito in un paese partecipante
Misura 1.1. Incontri fra cittadini nell’ambito del
gemellaggio tra città
metà febbraio
primi di giugno
primi di settembre
Misura 2.1. Progetti dei cittadini
primi di giugno
Azione 2 – Società civile attiva in Europa
Misura 3. Sostegno a favore di progetti promossi
dalle organizzazioni della società civile
metà febbraio
Sito web del Programma: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html,
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Prossime scadenze: http://ec.europa.eu/citizenship/annexes-citizenship/doc548_en.htm
Misura 2.1. Progetti dei cittadini
Obiettivo:
Esplorare metodologie e approcci innovativi per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini a livello europeo e stimolare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni comunitarie.
Cultura
Azione 2 – Società civile attiva in Europa
l programma è stato creato per consolidare uno spazio culturale europeo, fondato
su di un comune patrimonio culturale, e sostenere la formazione di una cittadinanza
europea mediante lo sviluppo e la promozione di attività di cooperazione tra operatori culturali provenienti dai paesi partecipanti al programma. Le attività sostenute
sono riconducibili a tre grandi tipologie, ripartite per settori nel quadro del programma:
Misura 3. Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile
Obiettivo:
Sostenere progetti concreti intrapresi delle organizzazioni della società civile appartenenti a diversi paesi partecipanti. L’attuazione di attività caratterizzate da una mancata dimensione europea consentirà alle
organizzazioni della società civile di migliorare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. La collaborazione diretta tra organizzazioni della società civile stabilite in diversi Stati membri contribuirà a
promuovere la comprensione reciproca di culture diverse e identificare
I
Settore 1: sostegno a progetti culturali – le organizzazioni culturali possono ricevere sostegno per progetti finalizzati a forme di cooperazione
transnazionale ovvero a creare e porre in essere attività artistiche e
culturali.
Questo settore punta a sostenere la cooperazione fra enti, quali teatri,
musei, associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali
e autorità pubbliche, provenienti da paesi diversi fra quelli ammessi al programma, al fine di accrescere la collaborazione fra settori diversi e am-
31
30
pliare il loro campo d’azione culturale e artistico oltre i confini nazionali.
Settore 2: sostegno a organizzazioni attive a livello europeo nel campo
della cultura – le organizzazioni culturali operanti, o che intendono
operare, nel campo della cultura a livello europeo, possono essere sostenute nei costi di funzionamento. Il tipo di sovvenzione previsto per
questo settore rappresenta un sostegno ai costi di funzionamento sostenuti dalle organizzazioni beneficiarie per l’attuazione del loro programma di lavoro.
Settore 3: sostegno ai lavori d’analisi, nonché alla raccolta e alla diffusione dell’informazione e ad attività che ottimizzano l’impatto dei progetti nel campo della cooperazione culturale – In questo ambito rientra
il sostegno per lavori d’analisi e diffusione idonei ad agevolare la raccolta e la ricerca di risultati, in risposta all’esigenza dell’ambito culturale
di riscontri forti e quantitativi, come pure la loro valutazione alla luce
degli obiettivi del programma. Questo settore affronta inoltre la necessità di fornire ad artisti e organizzazioni culturali a livello locale maggiori
informazioni sul programma Cultura.
Azione
Scadenza
Settore 1.1
Progetti di cooperazione
pluriennale
primi di ottobre
Settore 1.2.1
Progetti di cooperazione
Data di inizio
Durata
Tra il 1° maggio e il
30 aprile
Non inferiore a 36 mesi e
non superiore a 60 mesi
primi di ottobre 2010
Tra il 1° maggio e il
30 aprile
Non superiore a 24 mesi
Settore 1.2.2
Progetti di traduzione
letteraria
primi di febbraio 2010
Tra il 1° settembre e
il 31 agosto
Non superiore a 24 mesi
Settore 1.3
Progetti di cooperazione
con paesi terzi
Primi di maggio
Tra il 1° novembre e
il 31 ottobre
Non superiore a 24 mesi
Settore 2
Sovvenzione di
funzionamento
annuale per organismi
attivi nel campo della
cultura a livello
europeo
metà settembre
Esercizio finanziario
dell’anno n+1
Esercizio finanziario
Settore 2
Partenariati (tre anni) per
organizzazioni attive nel
campo della cultura a
livello europeo
metà settembre
Esercizio finanziario
Esercizi finanziari 20112013
Eleggibilità: i paesi eleggibili entro questo programma sono i 27 stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Croazia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Serbia.
Sito web del programma e prossime scadenze: http://ec.europa.eu/culture/callsfor-proposals/call98_en.htm, http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/calendar_en.php
Ambiente: Life + Strumento finanziario
di Protezione Civile
Life +
The Civil Protection Financial Instrument
LIFE+
LIFE+ è lo strumento finanziario che sostiene i progetti ambientali e di tutela della natura. Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, compresa
l’integrazione dell’ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile
LIFE+ Natura e biodiversità sostiene progetti che contribuiscono a proteggere,
conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche,
all’interno dell’UE.
LIFE+ Politica e governo ambientali sostiene progetti che contribuiscano allo
sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi e a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione di ambiente; che
forniscano un sostegno alla messa a punto e all’attuazione di approcci per il
monitoraggio e la valutazione dello stato dell’ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso; che agevolino l’attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello
locale e regionale; che forniscano un sostegno al miglioramento del governo
ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati,
comprese le ONG, al processo di consultazione e all’attuazione delle politiche.
LIFE+ Informazione e Comunicazione intende garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace al fine di fornire la base per le decisioni politiche in
33
32
(B) Progetti di Preparazione.
Obiettivi dei progetti di prevenzione:
materia ambientale, e produrre informazioni sullo stato e sulle tendenze
evolutive dell’ambiente accessibili ai cittadini. Questa linea di finanziamento può finanziare anche attività di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi forestali
e campagne di comunicazione, conferenze e formazione.
Obiettivo 1: sviluppo della conoscenza delle politiche di prevenzione
delle catastrofi;
Obiettivo 2: Il collegamento di questi soggetti e le politiche attraverso
il ciclo di gestione delle catastrofi;
Obiettivo 3: Migliorare l’efficacia degli strumenti esistenti per la prevenzione delle catastrofi.
Scadenza ai primi di settembre.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Strumento finanziario per la protezione civile
Obiettivi dei progetti di preparazione:
Obiettivo 1: Migliorare l’efficacia degli interventi di emergenza, migliorando la preparazione e la consapevolezza dei professionisti della protezione civile e dei volontari;
Obiettivo 2: Sostenere e integrare gli sforzi dei paesi partecipanti per la
tutela dei cittadini, dell’ambiente e dei beni in caso di calamità naturali e artificiali;
Obiettivo 3: Promuovere la cooperazione rafforzata tra i paesi partecipanti
in preparazione per la protezione civile e dell’inquinamento marino.
Lo strumento finanziario per la protezione civile (di seguito «strumento») è destinato
a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate principalmente alla
protezione delle persone ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e provocate dagli uomini, atti di terrorismo
e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, nonché ad agevolare il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nel settore della protezione civile.
Lo strumento copre tre aspetti principali delle attività di protezione civile: prevenzione, preparazione e risposta. Il nuovo strumento finanziario coprirà:
le azioni di risposta e preparazione contemplate dal meccanismo di
protezione civile dell’Unione europea;
azioni già coperte dal programma protezione civile 2000-2006, come
la prevenzione (studio delle cause delle catastrofi, previsione, l’informazione del pubblico) e la preparazione (rilevamento, formazione,
networking, esercitazioni, mobilitazione delle competenze) all’interno
dell’Unione europea;
nuovi settori come i trasporti aggiuntivi in azioni di risposta nell’ambito
del meccanismo di protezione civile.
Lo strumento coprirà aspetti finanziari di azioni di preparazione e risposta coperti
dal meccanismo comunitario di protezione civile.
Prevenzione e Preparazione
Questa azione è quella più adatta alle organizzazioni. In ogni caso, deve essere
portata avanti in cooperazione con le autorità pubbliche.
L’invito a presentare proposte per progetti di cooperazione in materia di preparazione e prevenzione nel campo della protezione civile riguarda due sezioni separate, ciascuna con i propri obiettivi e budget specifici:
(A) Progetti di Prevenzione;
Scadenza: fine marzo
Sito della sovvenzione: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm
Programma Progress
I
l programma Progress è destinato a sostenere l’attuazione della strategia europea per
l’occupazione (SEO), l’applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore
della protezione sociale e dell’integrazione, il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la conciliazione della vita professionale con quella familiare, l’applicazione efficace del principio della non
discriminazione e ne promuove l’integrazione in tutte le politiche comunitarie, l’applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l’integrazione
della dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie.
Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:
1. occupazione;
2. protezione sociale e integrazione;
35
34
3. condizioni di lavoro;
4. diversità e lotta contro la discriminazione;
5. parità fra uomini e donne.
Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni:
Attività analitiche:
raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;
elaborazione e diffusione di metodologie e di indicatori/criteri di riferimento
comuni;
realizzazione di studi, analisi, indagini e diffusione dei risultati;
realizzazione di valutazioni e analisi di impatto e diffusione dei risultati;
elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico tramite Internet e altri supporti mediatici.
Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:
individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di peer reviews e apprendimento reciproco
mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o dell’UE;
organizzazione di conferenze/seminari da parte della presidenza del Consiglio dell’UE;
organizzazione di conferenze/seminari a supporto dello sviluppo e dell’attuazione della legislazione e degli obiettivi politici dell’UE;
organizzazione di campagne e manifestazioni mediatiche;
raccolta e pubblicazione di materiali per la diffusione di informazioni e dei
risultati del programma.
Sostegno ai principali operatori:
contributo alle spese di funzionamento delle principali reti dell’UE le
cui attività sono connesse all’attuazione degli obiettivi del programma;
organizzazione di gruppi di lavoro, composti da funzionari nazionali,
per seguire l’applicazione del diritto comunitario;
finanziamento di seminari specializzati destinati a funzionari e altri operatori pertinenti;
creazione di reti fra organismi specializzati a livello dell’UE;
finanziamento di reti di esperti;
finanziamento di osservatori a livello dell’UE;
scambio di personale fra amministrazioni nazionali;
cooperazione con istituzioni internazionali.
Eleggibilità: i paesi eleggibili entro questo programma sono i 27 stati membri, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Croazia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Albania,
Serbia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Kosovo.
Sito web del programma: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en
Prossime scadenze : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en
Investire nelle persone
Investire nelle persone (Investing in People) è il programma tematico della Commissione europea per lo sviluppo umano e sociale,
Il programma si impernia su sei temi fondamentali per lo sviluppo umano e sociale
su cui hanno raggiunto un accordo gli stati membri per realizzare gli obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals - MDGs): salute, conoscenza e competenze, cultura, coesione sociale, occupazione, parità tra i sessi, infanzia e gioventù. Queste priorità
sono strategicamente collegate ed inoltre vengono sviluppate sinergie tra tutti i temi.
Salute
Entro questo pilastro, il programma si focalizza sulla crisi delle risorse umane nei sistemi sanitari, sulle malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria),
nell’accesso ai beni pubblici, sulle malattie emergenti o dimenticate e nella promozione della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi.
Formazione, conoscenza e competenze
Nell’area della formazione, conoscenza e competenze, il programma si concentra sull’accesso universale all’educazione primaria di qualità e alla formazione professionale e di sviluppo di competenze.
Parità tra i sessi
Il pilastro della parità fra i sessi si concentra sulla valorizzazione della donna e del
miglioramento dell’alfabetizzazione tra le donne adulte e sulle attività in altre tre aree,
in cui il genere possa essere parte rilevante dell’azione tematica.
Sito web:
http://ec.europa.eu/development/how/development_programmes/devprog_investing_en.cfm
Diritti fondamentali e giustizia
Il programma diritti fondamentali e giustizia è diviso in cinque programmi specifici:
Daphne III persegue l’obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione
37
36
ridici al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria al fine
di rafforzare il coordinamento delle indagini e di aumentare la compatibilità dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri con l’Unione
europea per dare seguito adeguato alle indagini delle autorità di
contrasto degli Stati membri; migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le autorità legislative, giudiziarie e
amministrative e i professionisti legali (avvocati e altri professionisti
coinvolti nei lavori giudiziari) e promuovere la formazione dei magistrati, al fine di accrescere la fiducia reciproca; accrescere ulteriormente la fiducia reciproca, al fine di garantire la tutela dei diritti delle
vittime e degli imputati.
e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera
pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo
sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure
di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai
gruppi a rischio;
Prevenzione e informazione in materia di droga intende prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi; contribuire a migliorare l’informazione sul consumo di droga;
sostenere l’attuazione della strategia antidroga dell’UE;
Diritti fondamentali e cittadinanza intende promuovere lo sviluppo di una
società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti
derivati dalla cittadinanza dell’Unione; rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai
diritti fondamentali; combattere il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo
e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e
una maggiore tolleranza in tutta l’Unione europea; migliorare i contatti, lo
scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giuridiche,
giudiziarie e amministrative e le professioni giuridiche, anche mediante il
sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione;
Giustizia civile intende promuovere la cooperazione giudiziaria al fine
di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;
promuovere l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei
procedimenti civili transfrontalieri negli Stati membri; migliorare la vita
quotidiana degli individui e delle imprese consentendo loro di far valere i propri diritti in tutta l’Unione europea, in particolare agevolando
l’accesso alla giustizia; migliorare i contatti, lo scambio di informazioni
e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e
i professionisti in questione.
Giustizia penale intende promuovere la cooperazione giudiziaria, al
fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di
giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia
reciproci; promuovere la compatibilità delle normative applicabili
negli Stati membri nella misura necessaria per migliorare la cooperazione giudiziaria; promuovere la riduzione degli attuali ostacoli giu-
Le opportunità di finanziamento per ogni programma specifico prevedono Sov-
Azione
Scadenza
Daphne III
Fine aprile
Prevenzione e informazione in materia di droga
Fine aprile
Diritti fondamentali e cittadinanza
Fine aprile
Giustizia civile
autunno
Giustizia penale
autunno
Sito web del programma e delle prossime scadenze:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_rights_en.htm
Fondi strutturali
I
Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della
politica regionale dell’Unione europea (UE) il cui scopo consiste nell’equiparare i
diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.
Esistono due Fondi strutturali:
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che finanzia la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi generatori di occupazione a favore in particolare delle imprese;
il Fondo sociale europeo (FSE), che favorisce l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sociali meno favorite finanziando in particolare azioni di formazione.
39
38
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione
economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la
riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e
sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
Il FESR concentra il suo intervento su alcune priorità tematiche:
investimenti che contribuiscono a creare posti di lavoro durevoli;
investimenti nelle infrastrutture;
misure di sostegno allo sviluppo regionale e locale, compresa l’assistenza e i servizi alle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI);
l’assistenza tecnica.
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione
e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro.
A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena
occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l’inclusione sociale,
compreso l’accesso all’occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.
Sito web delle Autorità di Gestione:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm?pay=11
0&list=no
Sito web della DG Politica Regionale:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm
3
APPENDICE
A cura di Silvia Cannonieri
P
rima di confrontarsi con la progettazione europea, è utile sapere che l’UE
fa rientrare sotto il cappello di NGOs (in italiano ONG) tutte le organizzazioni non profit e le organizzazioni della società civile (civil society organizations) che generalmente possiedono i seguenti requisiti:
sono enti no profit;
nascono da iniziative volontarie;
possiedono un documento che ne attesta formalmente l’esistenza (es.
statuto) e sono rendicontabili ai loro soci e ai loro donatori;
sono indipendenti dai governi, dai partiti politici e da organizzazioni di
categoria;
non sono autocentrate negli scopi né nei valori fondanti: si rivolgono
pertanto all’intera comunità o a specifici gruppi di persone.
E’, inoltre, rilevante sapere che tra i requisiti di ammissibilità dei Bandi europei figura
generalmente il possesso di “legal status” o “legal personality”. Tale dicitura, però, non
si riferisce a quanto in Italia intendiamo con “personalità giuridica”, ma molto più semplicemente che sussista il possesso di un documento che ne attesti l’esistenza formale,
cioè lo statuto, e di un rappresentante legale.
Per le associazioni
Si stima che più di 1.000 milioni all’anno vengono destinati dalla Commissione a
progetti presentati da NGOs. La maggior parte di questo importo è destinato alla
cooperazione allo sviluppo, ai diritti umani, a programmi di rafforzamento della democrazia e agli aiuti umanitari (400 milioni). Un’altra cifra considerevole è destinata
ai settori: sociale (70 milioni), educativo (50 milioni) e ambientale.
Le NGOs possono ricevere due tipologie di finanziamenti (sovvenzioni):
possono presentare un progetto, rispondendo a un invito a presentare
proposte (call for proposals) all’interno di un Programma dell’UE coerentemente con le attività che esse svolgono e, in caso di approvazione del progetto, l’UE lo co-finanzierà attraverso un action grant. I
contributi coprono dal 50 % all’80% del costo totale del progetto;
alcuni programmi, posto che l’organizzazione dimostri di perseguire un
41
40
obiettivo di interesse generale europeo o possieda obiettivi coerenti
con le politiche dell’UE, prevedono il finanziamento diretto dell’organizzazione attraverso un operating grant. In questo caso, il finanziamento si basa o su un’analisi delle dimensioni delle attività, del
programma di lavoro annuale, della sua compatibilità con le priorità
dell’UE oppure su progetti specifici.
Per i giovani
Investire sui giovani e creare condizioni favorevoli all’espressione delle loro capacità e potenzialità affinché possano giocare un ruolo attivo di protagonisti nella società é essenziale per garantire uno sviluppo sia economico sia sociale dell’UE. Per
tale ragione l’UE si rivolge a loro con particolare attenzione e vi dedica specifici programmi.
I Programmi maggiormente interessanti per i giovani sono:
Gioventù in Azione (per progetti che promuovono la cittadinanza attiva, il volontariato giovanile, la reciproca comprensione e un approccio aperto al mondo. Inoltre, fornisce un supporto ai giovani lavoratori
e al processo di costruzione delle politiche giovanili)
Lifelong Learning Programme (per opportunità di studio e di formazione all’estero).
Fonte: Guida per principianti alle sovvenzioni e finanziamenti UE:
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/pack_rules_funds_en
.pdf
Documentazione
Di seguito, presentiamo alcuni documenti comunitari che riteniamo particolarmente significativi per:
comprendere il senso e la forza dell’essere volontari in Europa;
collocare le idee progettuali all’interno di una cornice legislativa europea, passaggio che abbiamo visto essere fondamentale al fine di
rendere il progetto coerente con le politiche dell’UE;
arrivare più consapevoli e informati all’appuntamento con il 2011 AEV.
Nello specifico, all’interno della presente guida è possibile consultare:
La Decisione del Consiglio relativa all’Anno europeo delle attività di
volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011);
La Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo del volontariato
alla coesione economica e sociale;
La Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma Europa per i Cittadini;
La Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma Gioventù in Azione;
La Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma Progress;
La Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma Grundtvig.
Inoltre, presentiamo il Manifesto del volontariato italiano per l’Europa che rappresenta un importante documento in cui figurano valutazioni e proposte del volontariato italiano da sottoporre agli europarlamentari europei.
Il Manifesto è stato realizzato nell’ambito del progetto “Volontari‚ cittadini europei”‚ promosso da CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato‚ in collaborazione con CONVOL, la Consulta del volontariato del Forum del
terzo settore e alcune grandi federazioni di volontariato nazionali, e co-finanziato dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Diverse organizzazioni italiane
vi hanno giá aderito.
Il Manifesto è espressione di un ampio ed articolato dibattito, nonché di un percorso formativo su tutto il territorio nazionale che ha coinvolto le associazioni di volontariato del territorio sui principali aspetti del processo di costruzione dell’Europa e
sul ruolo del volontariato.
La realizzazione del Manifesto per il volontariato italiano per l’Europa si colloca
in questo contesto di promozione della democrazia partecipativa e della cittadinanza attiva europea, pertanto costituisce un’occasione preziosa per aprire un dialogo tra il volontariato italiano e le istituzioni europee che sempre più ne riconoscono
il ruolo e ne apprezzano e sostengono il contributo.
Si raccomanda vivamente a tutte le organizzazioni di volontariato che intendano
approcciarsi alla progettazione europea di prendere visione dei documenti di seguito riportati, nonché degli atti che costituiscono la cornice di riferimento, sia a livello nazionale sia europeo, in cui l’idea progettuale va a collocarsi.
43
42
22.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 17/43
IV
(Atti adottati prima del
1o
L 17/44
(9)
dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2009
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Nelle risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio
del 27 giugno 2002 e del 16 novembre 2007 e nella
raccomandazione del 20 novembre 2008, il Consiglio e
gli Stati membri hanno individuato nelle attività di voä
lontariato un elemento fondamentale nel settore della
gioventù e hanno concordato per le attività di volontaä
riato dei giovani obiettivi comuni e convenuto sulla moä
bilità dei giovani nell’UE.
l’occasione di dimostrare, in un contesto europeo, che le
attività di volontariato rafforzano la partecipazione civica
e possono contribuire a stimolare nei cittadini il senso di
appartenenza alla società e il loro impegno sociale a tutti
i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo.
(16)
L’anno europeo delle attività di volontariato che promuoä
vono la cittadinanza attiva potrebbe anche contribuire ad
affrontare la problematica delle ineguaglianze di genere
nel settore del volontariato, per esempio per quanto riä
guarda i settori e le attività in cui partecipano uomini e
donne o per quanto riguarda la misura in cui i generi
sono rappresentati nei posti direttivi del volontariato.
(17)
L’anno 2011 coinciderà con il decimo anniversario
dell’Anno internazionale dei volontari promosso dalle
Nazioni Unite nel 2001.
(18)
La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria
che costituirà per l’autorità di bilancio il riferimento priä
vilegiato, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzioä
nale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e
la sana gestione finanziaria (5).
(19)
Gli obiettivi del proposto Anno europeo non possono
essere realizzati appieno dagli Stati membri a causa della
necessità di scambiare informazioni a livello transnazioä
nale e di diffondere le buone pratiche su scala comuniä
taria e possono dunque, a motivo delle dimensioni
dell’intervento proposto, essere realizzati meglio a livello
comunitario. In ottemperanza al principio di proporzioä
nalità enunciato nell’articolo 5 del trattato, la presente
decisione si limita a quanto è necessario per conseguire
tali obiettivi,
relativa all’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011)
(2010/37/CE)
(10)
principi fondatori dell’UE. Le attività di volontariato
hanno il potenziale per contribuire al benessere delle
persone e allo sviluppo armonioso delle società europee.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 308,
(5)
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)
Il trattato istituisce la cittadinanza dell’Unione europea
(UE), che costituisce un complemento della cittadinanza
nazionale dei rispettivi Stati membri ed è un importante
elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del proä
cesso di integrazione europea.
(6)
(2)
La promozione della cittadinanza attiva costituisce un
elemento fondamentale per rafforzare la coesione e lo
sviluppo della democrazia.
(3)
L’Anno europeo delle attività di volontariato che proä
muovono la cittadinanza attiva contribuirà a mettere in
evidenza che il volontariato è una delle dimensioni fonä
damentali della cittadinanza attiva e della democrazia,
nella quale assumono forma concreta valori europei quali
la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso
contribuirà allo sviluppo armonioso delle società euroä
pee.
(4)
Le attività di volontariato costituiscono una ricca espeä
rienza di apprendimento, permettono lo sviluppo di caä
pacità e competenze sociali e contribuiscono alla solidaä
rietà. L’attività svolta da volontari di ogni età è determiä
nante ai fini dello sviluppo della democrazia, uno dei
(1) Parere del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(7)
(8)
Tenuto conto della situazione specifica di ciascuno Stato
membro e di tutte le forme di volontariato, i termini
«attività di volontariato» si riferiscono a tutti i tipi di
attività di volontariato, formali, non formali o informali,
intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione
di una persona e senza scopo di lucro. Esse arrecano
beneficio al singolo volontario, alle comunità e alla soä
cietà nel suo insieme. Sono inoltre un mezzo con cui le
persone e le associazioni rispondono alle necessità e alle
preoccupazioni di carattere umano, sociale, intergeneraä
zionale o ambientale e sono spesso realizzate a sostegno
di un’iniziativa di un’organizzazione senza scopo di lucro
o basata sulla comunità. Le attività di volontariato non si
sostituiscono a possibilità professionali o occupazionali
remunerate ma aggiungono valore alla società.
Nelle società in rapida evoluzione è necessario garantire
la presenza di misure efficaci di sostegno alle attività di
volontariato per permettere ad un maggior numero di
persone di parteciparvi. È dunque importante sostenere
l’apprendimento fra pari e lo scambio e lo sviluppo di
buone pratiche a livello locale, regionale, nazionale e
comunitario.
La conferenza intergovernativa del 1997 ha adottato la
dichiarazione 38 sul volontariato, allegata all’atto finale
del trattato di Amsterdam; in essa viene riconosciuto
l’importante contributo delle attività di volontariato allo
sviluppo della solidarietà sociale.
Nella comunicazione del giugno 1997 sulla promozione
del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa,
la Commissione ne ha sottolineato i tre aspetti seguenti:
l’aspetto economico (creazione di posti di lavoro),
l’aspetto sociale (partecipazione alla definizione delle poä
litiche sociali e, quindi, contributo al progresso sociale) e
l’aspetto politico (rafforzamento della democrazia, della
cittadinanza e della partecipazione civica).
Nel parere del 13 dicembre 2006, «Le attività di volonä
tariato, il loro ruolo nella società europea e il loro imä
patto» (1), il Comitato economico e sociale europeo ha
invitato la Commissione a proclamare un Anno del voä
lontariato e a pubblicare al più presto un Libro bianco
sulle attività di volontariato e sulla cittadinanza attiva in
Europa.
(11)
Nel marzo 2008 il Parlamento europeo ha adottato una
«relazione sul contributo delle attività di volontariato alla
coesione economica e sociale», nella quale ha incoragä
giato gli Stati membri e le autorità regionali e locali a
riconoscere il valore delle attività di volontariato nel proä
muovere la coesione sociale ed economica.
(12)
Nel luglio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una
dichiarazione scritta in cui si auspica la proclamazione di
un Anno europeo del volontariato nel 2011.
(13)
Le attività di volontariato rientrano tra le finalità di nuä
merosi programmi e reti comunitari incentrati tra l’altro
sulla mobilità nelle attività di volontariato per persone di
ogni età, tra cui il programma di apprendimento permaä
nente (2), il programma «L’Europa per i cittadini» (3) e il
Servizio volontario europeo del programma «Gioventù in
azione» (4).
(14)
(15)
In Europa esiste un’ampia gamma di attività di volontaä
riato che dovrebbe essere preservata e sviluppata.
Il potenziale delle attività di volontariato non è ancora
sfruttato appieno. Un Anno europeo delle attività di voä
lontariato che promuovono la cittadinanza attiva fornirà
(1) GU C 325 del 30.12.2006, pag. 46.
(2) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel
campo dell’apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006,
pag. 45).
3
( ) Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il
programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadiä
nanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).
(4) Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in
azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006,
pag. 30).
22.1.2010
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
L’anno 2011 è proclamato Anno europeo delle attività di voä
lontariato che promuovono una cittadinanza attiva («l’Anno
europeo»).
Articolo 2
Obiettivi
L’obiettivo generale dell’Anno europeo è quello di incoraggiare e
sostenere — in particolare attraverso lo scambio di esperienze e
di buone pratiche — gli sforzi della Comunità, degli Stati memä
bri, delle autorità locali e regionali per creare per la società civile
condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione europea (UE) e
per aumentare la visibilità delle attività di volontariato nell’UE.
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
45
44
22.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Gli obiettivi dell’Anno europeo sono i seguenti:
1) creare condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione euä
ropea al fine di integrare il volontariato negli sforzi di proä
mozione della partecipazione civica e delle attività interperä
sonali in un contesto UE e affrontare gli ostacoli esistenti alle
attività di volontariato, se appropriato e necessario;
2) fornire agli organizzatori di attività di volontariato gli struä
menti per migliorare la qualità delle attività di volontariato al
fine di agevolare le attività di volontariato e aiutare gli orä
ganizzatori a introdurre nuovi tipi di attività di volontariato
ed incoraggiare la collaborazione in rete, la mobilità, la cooä
perazione e la creazione di sinergie nella società civile nonä
ché tra la società civile e altri settori in un contesto UE;
3) riconoscere le attività di volontariato al fine di promuovere
incentivi appropriati per privati, imprese e organizzazioni
che formano e sostengono i volontari e assicurare un ricoä
noscimento del volontariato a livello di UE e negli Stati
membri da parte dei responsabili politici, delle organizzaä
zioni della società civile, delle istituzioni pubbliche, del setä
tore dell’istruzione formale e non formale e dei datori di
lavoro, sotto il profilo delle capacità e delle competenze
acquisite nell’ambito di tali attività;
4) sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza
del volontariato al fine di suscitare una presa di coscienza
collettiva dell’importanza del volontariato in quanto espresä
sione di partecipazione civica che contribuisce alla soluzione
di problemi di interesse comune per tutti gli Stati membri,
come lo sviluppo armonioso della società e la coesione soä
ciale.
Articolo 3
L 17/45
d) iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli
obiettivi dell’Anno europeo; almeno il 25 % del bilancio
totale dell’Anno sarà utilizzato per questo scopo;
e) campagne d’informazione e di promozione per diffondere i
messaggi chiave.
L 17/46
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico
e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle
attività.
Articolo 6
Disposizioni finanziarie
Le misure di cui al primo comma sono esposte in dettaglio
nell’allegato.
2.
Il finanziamento comunitario per i progetti può essere
elargito in base a programmi comunitari esistenti.
1.
Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell’alä
legato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di
sovvenzioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità euä
ropee.
2.
Le misure di portata comunitaria di cui alla parte B dell’alä
legato possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle
Comunità europee.
Articolo 4
a) scambio di esperienze e di buone pratiche;
b) realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei
relativi risultati;
c) conferenze ed eventi per promuovere il dibattito, sensibilizä
zare l’opinione pubblica all’importanza e al valore delle attiä
vità di volontariato che stimolano l’impegno dei cittadini e
rendere omaggio all’azione svolta dai volontari e dalle loro
associazioni;
Articolo 10
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1.
La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni
finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanä
ziari della Comunità siano salvaguardati mediante l’applicazione
di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi
altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi
indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, meä
diante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformeä
mente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n.
2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1), del regolaä
mento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio,
dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche
sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e
altre irregolarità (2), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, reä
lativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode
(OLAF) (3).
Cooperazione con gli Stati membri
Entro il 28 febbraio 2010 ogni Stato membro designa un orä
ganismo incaricato di organizzare la sua partecipazione all’Anno
europeo («l’organismo nazionale di coordinamento») e comunica
alla Commissione la sua designazione.
Nello svolgimento delle sue attività, in particolare nell’elaboraä
zione del programma nazionale, l’organismo nazionale di coorä
dinamento consulta e coopera strettamente con un’ampia pluä
ralità di parti interessate, incluse le organizzazioni della società
civile e se del caso le agenzie o i punti di contatto nazionali dei
pertinenti programmi comunitari.
Il programma e le priorità nazionali dell’Anno europeo sono
definiti conformemente agli obiettivi enunciati all’articolo 2 e
secondo i particolari delle misure indicati nell’allegato.
3.
La Commissione concede una sovvenzione a ciascun orä
ganismo nazionale di coordinamento conformemente alla proä
cedura di cui alla parte C dell’allegato.
Articolo 7
Dotazione finanziaria
1.
La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente
decisione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il
31 dicembre 2011 è di 8 000 000 EUR.
2.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di
bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Iniziative
1.
Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui
all’articolo 2 possono comprendere le seguenti iniziative orgaä
nizzate ai livelli comunitario, nazionale, regionale o locale in
relazione agli obiettivi dell’Anno europeo:
22.1.2010
Articolo 5
Articolo 8
Coordinamento a livello comunitario e attuazione
Cooperazione internazionale
La Commissione convoca riunioni degli organismi nazionali di
coordinamento per coordinare l’attuazione dell’Anno europeo e
per scambiare informazioni sulla sua messa in atto a livello
nazionale.
Ai fini dell’Anno europeo, la Commissione può cooperare con
le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con le
Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa, contemporaneamente
assicurando la visibilità della partecipazione dell’UE.
La Commissione convoca inoltre riunioni delle parti interessate
e dei rappresentanti di organizzazioni o di organismi europei
attivi nel campo del volontariato affinché la assistano in sede di
attuazione dell’Anno europeo a livello comunitario.
La Commissione dà attuazione all’Anno europeo a livello coä
munitario.
Articolo 9
Coerenza e complementarità
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garanä
tisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e
gli altri programmi e iniziative comunitarie, nazionali e regionali
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’Anno
europeo.
2.
Quanto alle azioni comunitarie finanziate nell’ambito della
presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da
intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diä
ritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo conä
trattuale derivante da un atto o da un’omissione di un operatore
economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiuä
dizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste
gestiti a causa di una spesa indebita.
3.
La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del
contributo finanziario a favore di un’azione qualora accerti l’esiä
stenza di irregolarità, in particolare l’inosservanza delle disposiä
zioni della presente decisione o della singola decisione o del
contratto con cui è concesso il contributo finanziario in queä
stione, o qualora, senza che sia stata chiesta l’approvazione della
Commissione, siano state apportate all’azione modifiche rileä
vanti incompatibili con la natura o con le condizioni d’attuaä
zione della stessa.
4.
Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la
realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno
finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a
comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora
il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commisä
sione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere
il rimborso degli importi già erogati.
(1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
47
46
22.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
5.
Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla
Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono
maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite
dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del
25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario apä
plicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).
L 17/47
L 17/48
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Articolo 12
ALLEGATO
Entrata in vigore
Particolari delle misure di cui all’articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
In linea di principio, l’attuazione dell’Anno europeo si fonderà sulla responsabilità, sulla mobilitazione su vasta scala e
sulla partecipazione attiva della società civile e di altre parti interessate. Inoltre, il progetto sarà realizzato tramite le
seguenti misure:
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 11
Monitoraggio e valutazione
Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlaä
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuaä
zione, sui risultati e sulla valutazione globale delle iniziative
previste dalla presente decisione.
A. INIZIATIVE COMUNITARIE DIRETTE
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
L. ADELSOHN LILJEROTH
Il finanziamento avverrà generalmente sotto forma di acquisto diretto di beni e di servizi conformemente ai contratti
quadro esistenti. Esso può anche essere costituito da sovvenzioni.
1. Campagne di informazione e di promozione comprendenti:
— eventi ad alta visibilità e piattaforme per lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
— concorsi con o senza premi,
— cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri media come partner per diffondere
informazioni sulle attività di volontariato e sull’Anno europeo,
— produzione di strumenti e di supporti per i media disponibili in tutta l’UE e destinati a stimolare l’interesse del
pubblico,
— misure destinate a fare conoscere i risultati e rendere più visibili programmi, azioni ed iniziative comunitari che
contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’Anno europeo,
— la creazione di un sito web d’informazione sul sito Europa, comprendente un portale per i promotori di
progetti relativi al volontariato, per guidarli attraverso i programmi e le azioni comunitarie pertinenti.
2. Altre iniziative
— Indagini e studi a livello comunitario per valutare e documentare la preparazione, l’efficacia, l’impatto e il
monitoraggio a lungo termine dell’Anno europeo.
B. COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE COMUNITARIE
Gli eventi ad alta visibilità su scala europea finalizzati a sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell’Anno europeo,
possibilmente organizzati in collaborazione con i paesi che nel 2011 assumeranno la presidenza, possono fruire di
una sovvenzione comunitaria che copra fino all’80 % del costo complessivo ammissibile.
C. COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NAZIONALI
Ogni organismo nazionale di coordinamento presenta un’unica domanda di finanziamento comunitario. Tale doä
manda di sovvenzione — finalizzata a promuovere l’Anno europeo — illustra il programma di lavoro dell’organismo
nazionale di coordinamento o l’azione da finanziare. La domanda di sovvenzione è corredata di un bilancio dettagliato
indicante il costo totale delle iniziative o del programma di lavoro proposti nonché l’importo e le fonti del cofinanä
ziamento. La sovvenzione comunitaria può coprire fino ad un massimo dell’80 % dei costi complessivi ammissibili.
La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per le sovvenzioni a ciascun organismo nazionale di
coordinamento e il termine per la presentazione delle domande. I criteri di selezione dovrebbero basarsi su elementi
quali la popolazione, il costo della vita e un importo forfettario per Stato membro che garantisca un minimo di
attività.
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
Gli importi finali assegnati sono determinati sulla base delle singole domande di sovvenzione presentate dall’organiä
smo nazionale di coordinamento. Il tasso massimo di cofinanziamento comunitario è fissato all’80 % del totale dei
costi ammissibili.
22.1.2010
49
48
22.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
I programmi di lavoro o le misure possono prevedere:
— incontri e eventi in relazione agli obiettivi dell’Anno europeo, tra cui manifestazioni nazionali per il lancio e la
promozione dell’Anno europeo, destinate a creare un effetto catalizzatore e a offrire spazi aperti di discussione su
iniziative concrete,
— conferenze e seminari su scala nazionale, regionale e locale che consentano l’apprendimento reciproco e lo
scambio di buone pratiche,
— informazione, attività di ricerca e studi collegati, campagne educative e promozionali ai livelli nazionale, regionale
e locale, tra cui anche l’organizzazione di premi e concorsi,
— collaborazione con i media.
D. AZIONI CHE NON FRUISCONO DI UN SOSTEGNO FINANZIARIO COMUNITARIO
La Comunità concederà un sostegno non finanziario, compresa l’autorizzazione scritta di utilizzare il logo, una volta
elaborato, e altri materiali associati all’Anno europeo, ad iniziative di organismi pubblici o privati che garantiscano alla
Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2011, contribuiranno in misura rilevante al raggiungimento degli
obiettivi dell’Anno europeo.
L 17/49
P6_TA-PROV(2008)0131
Contributo del volontariato alla coesione economica e sociale
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla
coesione economica e sociale (2007/2149(INI))
Il Parlamento europeo,
–
vista la Quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273),
– vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a
promuovere la cittadinanza europea attiva1,
– vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre
2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-20132,
– vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti
strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)3,
– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti
strategici comunitari in materia di coesione4,
– vista la risoluzione C 2006/297/02 del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per
la partecipazione e l'informazione dei giovani al fine di promuovere la loro cittadinanza
europea attiva5,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Favorire il pieno coinvolgimento dei
giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società" (COM(2007)0498),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Il futuro demografico dell'Europa,
trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),
– vista la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio
2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di
formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori6,
– vista la propria risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un
1
GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.
GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.
3
GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.
4
GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
5
GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6.
6
GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.
2
51
50
nuovo partenariato7,
– visto il parere del Comitato delle regioni sul contributo del volontariato alla coesione
economica e sociale (CdR 254/2007),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Le attività di volontariato,
il loro ruolo nella società europea e il loro impatto" (2006/C 325/13)8,
– visto il parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo delle organizzazioni del
volontariato: un contributo ad una società europea" (98/C 180/10)9,
– visti gli articoli 158 e 159 del trattato CE,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0070/2008),
A. considerando che secondo stime attendibili oltre 100 milioni di cittadini dell'Unione europea
svolgono attività di volontariato10,
B. considerando che, secondo le prime conclusioni in merito all'applicazione del Manuale delle
Nazioni Unite sugli enti senza scopo di lucro (NPI, Non-Profit Institutions), il contributo
economico di tali enti è pari in media al 5% del PIL e oltre un quarto di tale cifra, anche
facendo una stima prudente, è dovuto al tempo impiegato in attività di volontariato11,
C. considerando che il volontariato è un'importante forza che alimenta la società civile e
rafforza la solidarietà - uno dei valori fondamentali dell'Unione europea - ed è anche una
componente essenziale a sostegno dei programmi comunitari di sviluppo, in particolare in
quegli Stati membri che stanno ora emergendo da un periodo transitorio post-comunista,
D. considerando che un recente studio di organizzazioni che si avvalgono di volontari in tutta
Europa ha dimostrato un alto livello di valore aggiunto: per ogni euro che hanno speso per
sostenere l'attività dei volontari le organizzazioni hanno ricavato in media un rendimento
compreso tra 3 EUR e 8 EUR12,
E. considerando che è necessario un pieno riconoscimento del contributo assai significativo che
il volontariato dà alla creazione di capitale sociale,
F. considerando che un finanziamento sostenibile, soprattutto ai fini amministrativi, è
d'importanza fondamentale per le organizzazioni di volontariato e per il lavoro volontario in
generale,
G. considerando che la recente relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro ha individuato nel capitale sociale un elemento chiave per la
messa a punto di politiche miranti a promuovere lo sviluppo dell'economia rurale13,
H. considerando che la tesi centrale di un recente studio su un programma Urban attuato con
successo ad Aarhus è che i cittadini di quella località e l'impegno dei volontari sono stati
elementi decisivi per la riuscita della realizzazione del programma14,
I. considerando che il volontariato non solo ha un valore economico misurabile, ma può anche
consentire risparmi significativi per i servizi pubblici e che in tale contesto è importante
garantire che l'attività di volontariato vada ad aggiungersi ai servizi pubblici e non serva a
sostituirli,
J. considerando che il volontariato contribuisce allo sviluppo personale e sociale dei volontari
ed ha un impatto positivo in seno alla comunità, ad esempio sulle relazioni interpersonali,
K. considerando che i volontari svolgono un ruolo importante nel raggiungimento dell'obiettivo
della coesione socioeconomica previsto dalla Strategia di Lisbona, contribuendo
all'inclusione finanziaria, ad esempio creando unioni di credito che sono cooperative
finanziarie regolamentate e senza scopo di lucro, gestite e amministrate da volontari,
L. considerando che la responsabilità sociale delle imprese è un importante motore economico e
rappresenta un elemento essenziale del modello sociale europeo,
M. considerando che vi è un nesso tra volontariato e sviluppo sostenibile,
N. considerando che è importante promuovere e sostenere le migliori prassi di gestione del
volontariato fra le organizzazioni che si servono di volontari,
O. considerando che il volontariato comporta la partecipazione diretta dei cittadini allo sviluppo
locale e può così svolgere un ruolo importante nel promuovere la società civile e la
democrazia,
P. considerando che nella succitata risoluzione sulla cittadinanza attiva il Consiglio incoraggia
ad una maggiore partecipazione dei giovani alla vita civile, alle strutture partecipative e al
lavoro volontario,
Q. considerando che il cambiamento demografico in Europa fa sì che vi sia ora un gran numero
di potenziali volontari anziani,
7
GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.
GU C 325 del 30.12.2006, pag. 46.
9
GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 57.
10
Rapporto Eurobarometro Social Reality Stocktaking, febbraio 2007.
11
Rapporto della Johns Hopkins University Measuring Civil Society and Volunteering, settembre 2007.
www.jhu.edu/ccss.
12
Volunteering works, Institute for volunteering research and volunteering. Inghilterra, settembre 2007.
8
13
Cfr. Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. European Foundation for Living and Working
Conditions. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
Vestergaard Poulsen, L. From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community, sintesi in inglese:
The Urban II Programme in Aarhus 2002-2007.
14
53
52
R. considerando che il volontariato può avere un effetto positivo sulla salute delle persone15 e
che tale beneficio per la salute può riguardare persone di tutte le età e può contribuire alla
prevenzione di malattie fisiche e mentali,
S. considerando che il volontariato può svolgere un ruolo di sostegno per iniziative di sviluppo
locale e può favorire il successo di varie iniziative finanziate dalla Comunità, quali il
programma LEADER, INTERREG e il programma PEACE,
1. incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del
volontariato per la promozione della coesione sociale ed economica; li esorta inoltre ad
operare in partenariato con le organizzazioni di volontariato e a consultare adeguatamente il
settore per sviluppare piani e strategie finalizzati al riconoscimento, all'apprezzamento, al
sostegno, all'agevolazione e all'incoraggiamento di volontariato; sollecita altresì gli Stati
membri a creare un quadro stabile e istituzionale per la partecipazione delle organizzazioni
non governative (ONG) ai dibattiti pubblici;
2. invita gli esperti della Commissione che si occupano della materia ad operare una distinzione
più chiara tra organizzazioni di volontariato e ONG, le cui attività non sono organizzate sulle
stesse basi di volontariato, e chiede un'esauriente indagine paneuropea sulla natura, il livello
e i meccanismi interni della partecipazione sociale, compresi la partecipazione dei volontari e
i finanziamenti a tal fine;
3. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a compiere veri sforzi per aiutare le
organizzazioni del volontariato ad accedere a finanziamenti sufficienti e sostenibili, sia a fini
amministrativi che per progetti, senza eccessivi adempimenti burocratici e formalità di
documentazione, pur mantenendo i necessari controlli sull'esborso di fondi pubblici;
4. sollecita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere la creazione di servizi
volontari di emergenza in ogni località al fine di garantire una reazione rapida a calamità
naturali e incidenti;
5. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il principio del partenariato sancito sia
negli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione
2007-2013) che negli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione non sempre è
seguito a livello nazionale16, e la sollecita pertanto ad assumere le iniziative amministrative
ed istituzionali idonee a garantire che le sue politiche, procedure e protocolli siano realmente
osservati e applicati durante le consultazioni, i negoziati e le successive operazioni
nell'ambito dei Fondi strutturali;
6. raccomanda che tutti gli Stati membri producano regolarmente "conti satellite" delle NPI, e
chiede che in questi conti satellite sia incluso il lavoro dei volontari, in modo che i
responsabili delle decisioni possano tener conto delle NPI nella formulazione delle politiche;
invita la Commissione a studiare in che modo il volontariato potrebbe essere incluso quale
15
Cfr. The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and
Community Service, 2007).
Cfr. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service,
novembre 2004.
16
categoria specifica nei conti statistici di Eurostat;
7. sostiene con vigore l'opinione che il volontariato e l'attività di volontariato non debbano
prendere il posto del lavoro retribuito;
8. invita la Commissione a lavorare all'instaurazione, per tutti i fondi comunitari, di un sistema
in base al quale l'attività di volontariato possa essere riconosciuta quale contributo ai progetti
cofinanziati, e a studiare meccanismi che consentano di valutare adeguatamente il valore
economico del lavoro di volontariato; plaude agli sforzi compiuti da alcune direzioni generali
della Commissione per adottare un approccio più flessibile nell'accettazione del lavoro
volontario quale contributo a fronte dei finanziamenti comunitari in progetti cofinanziati;
9. invita la Commissione a promuovere opportunità per i volontari più anziani e a sviluppare un
programma "Anziani in azione", destinato al crescente numero di cittadini anziani dotati di
grande esperienza che vogliono svolgere attività di volontariato, programma che potrebbe
essere parallelo e complementare al citato programma "Gioventù in azione", e a promuovere
inoltre programmi specifici per il volontariato intergenerazionale e il tutorato;
10. incoraggia gli Stati membri a promuovere e agevolare il volontariato in seno a tutte le
comunità, sia reali che virtuali, per esempio il volontariato in famiglia o quello in seno a
categorie di persone emarginate o che potrebbero non avere una tradizione di volontariato, e
a sottolineare la grande importanza di organizzare il lavoro volontario in modo da assicurarne
la compatibilità con la vita familiare e professionale;
11. incoraggia le imprese e gli altri operatori del settore privato, nell'ambito della loro strategia di
responsabilità sociale d'impresa, a sostenere finanziariamente iniziative volte a promuovere e
potenziare il volontariato, e sollecita gli Stati membri, nel contesto del volontariato
d'impresa, a fornire incentivi al settore privato affinché finanzi e sostenga il settore del
volontariato, in tal modo contribuendo ad assicurare il trasferimento di competenze e know
how d'impresa dal settore privato a quello pubblico nonché migliorando la qualità della vita a
livello locale grazie all'incoraggiamento dell'autoassistenza per la soluzione di problemi
locali;
12. invita la Commissione ad incrementare il riconoscimento del volontariato quale attività
appropriata attraverso cui acquisire competenze e capacità attraverso lo YOUTHPASS legato
ad EUROPASS, pur garantendo che il volontariato non venga visto come un'alternativa alla
formazione ufficiale ma piuttosto come un suo complemento; chiede inoltre misure nazionali
e locali al fine di accrescere la mobilità dei volontari;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulle ragioni del ritardo nell'adozione
della Carta europea del volontariato, che è stata proposta e che dovrebbe definire il ruolo
delle organizzazioni di volontariato e stabilire i loro diritti e le loro responsabilità;
raccomanda di svolgere delle valutazioni paritetiche annuali per valutare il lavoro di
volontariato svolto, per Stato membro e in specifici settori e organizzazioni;
14. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di creare una banca dati europea che
fornisca i dati essenziali sulle organizzazioni di volontariato nonché dettagli sulle migliori
prassi, il che fornirebbe orientamenti utili per migliorare i sistemi di volontariato;
55
54
15. invita le autorità competenti a provvedere affinché i volontari dispongano per le loro attività
di volontariato di un'adeguata copertura assicurativa per gli incidenti e la responsabilità
civile, nonché di una copertura per le spese concordate relative a dette attività;
16. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere il
volontariato a tutti i livelli d'istruzione, creando opportunità di svolgere attività di
volontariato fin dai primi stadi del ciclo d'istruzione, in modo che il volontariato sia percepito
come un normale contributo alla vita comunitaria, e a continuare a promuovere tale attività a
mano a mano che gli studenti crescono, in modo da facilitare il "service learning", in cui gli
studenti lavorano in partenariato con gruppi di volontariato o comunità nell'ambito del loro
corso di diploma o di laurea, incoraggiare i collegamenti tra il settore del volontariato e
quello dell'istruzione a tutti i livelli, promuovere il volontariato e riconoscere
l'apprendimento nell'ambito del volontariato come parte dell'apprendimento permanente;
17. invita la Commissione, nella prospettiva della revisione prevista per il 2010 delle
disposizioni sull'IVA relative agli organismi pubblici e alle esenzioni sociali, a prendere in
considerazione insieme agli Stati membri i validi argomenti sociali in favore
dell'introduzione di esenzioni dall'IVA per le organizzazioni di volontariato registrate negli
Stati membri su acquisti intesi all'esecuzione dei loro compiti, e a prendere in considerazione
inoltre gli argomenti in favore dell'esenzione, in casi specifici, dal pagamento dell'IVA su
beni e servizi donati alle organizzazioni di volontariato;
18. invita gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a istituire un'infrastruttura di
volontariato sostenibile che si occupi di questioni quali il finanziamento di base delle
organizzazioni del volontariato;
19. raccomanda di dichiarare il 2011 Anno europeo del volontariato;
20. riconosce la diversità del volontariato negli Stati membri, ma incoraggia nondimeno questi
ultimi e le autorità regionali e locali, ogni volta che sia possibile, a imparare gli uni dagli altri
attraverso lo scambio delle migliori prassi;
21. invita la Commissione ad introdurre dispositivi di sostegno per creare sistemi più efficienti di
cooperazione e collegamento in rete tra le organizzazioni di volontariato, e a rafforzare i
sistemi di scambi internazionali di volontari, che in alcuni casi potrebbero contribuire alla
realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; chiede in particolare l'istituzione di
programmi che aiutino a rilanciare le attività di volontariato negli Stati membri in cui tali
attività hanno finito con l'essere associate ad azioni di carattere obbligatorio;
22. raccomanda la promozione di progetti transfrontalieri di volontariato;
23. invita la Commissione a tenere un atteggiamento favorevole alla situazione dei volontari in
tutte le aree politiche e legislative;
24. invita i soggetti pertinenti a livello locale e regionale, le organizzazioni di volontariato e i
media a fornire ai cittadini informazioni adeguate sulle opportunità di fare volontariato,
accompagnate da un'idonea formazione, ponendo l'accento in particolare sulle categorie
vulnerabili e marginalizzate in seno alla società e sulle necessità delle regioni remote e
inaccessibili;
25. sollecita la Commissione a porre in atto, accanto al Piano D per la Democrazia, il Dialogo e
il Dibattito, un Piano V per il riconoscimento del Valore e della Validità e per la garanzia
della Visibilità dei Volontari;
26. chiede alla Commissione di rivedere la sua politica in materia di visti per i partecipanti di
paesi terzi a programmi di volontariato riconosciuti che si svolgono nell'Unione europea, al
fine di introdurre un regime dei visti più liberale, in particolare per quanto riguarda i
volontari provenienti da paesi vicini dell'Unione europea;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle regioni e al
Comitato economico e sociale europeo.
57
56
L 378/32
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
27.12.2006
DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
27.12.2006
(12)
Le organizzazioni della società civile a livello europeo,
nazionale, regionale e locale sono elementi importanti
della partecipazione attiva dei cittadini nella società e
contribuiscono a rafforzare tutti gli aspetti della vita
pubblica. Esse inoltre fanno da tramite tra l'Europa e i
suoi cittadini. Pertanto la loro collaborazione transnazionale dovrebbe essere promossa e incoraggiata.
(13)
I centri di ricerca sulla politica europea possono contribuire con le loro idee e riflessioni al dibattito su scala
europea. Inoltre, in quanto legame tra le istituzioni
europee e i cittadini, è opportuno sostenere le attività che
riflettono il loro impegno nei confronti della costruzione
dell'identità e della cittadinanza europea mediante l'istituzione di procedure che prevedano criteri di trasparenza
per la promozione di reti di informazione e di scambio.
del 12 dicembre 2006
(5)
La promozione della cittadinanza attiva costituisce un
elemento fondamentale per rafforzare non solo la lotta
contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, ma anche
la coesione e lo sviluppo della democrazia.
(6)
Nel contesto della strategia d'informazione e comunicazione dell'Unione europea, occorre garantire un'ampia
divulgazione e un elevato impatto delle attività sostenute
attraverso il programma.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
gli articoli 151 e 308,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( ),
1
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
(7)
considerando quanto segue:
(1)
Il trattato istituisce la cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei
rispettivi Stati membri. Si tratta di un importante
elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del
processo di integrazione europea.
(2)
La Comunità dovrebbe rendere i cittadini pienamente
consapevoli della loro cittadinanza europea, dei vantaggi
che essa presenta nonché dei loro diritti e doveri, che
devono essere promossi nel rispetto del principio di
sussidiarietà e nell'interesse della coesione.
(3)
È particolarmente urgente rendere i cittadini europei
pienamente consapevoli della loro cittadinanza dell'Unione europea nel contesto dell'ampia riflessione sul
futuro dell'Europa avviato dal Consiglio europeo di
Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005. Il programma
«Europa per i cittadini» dovrebbe pertanto integrare le
altre iniziative attuate in tale contesto e non sovrapporsi
ad esse.
(4)
Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre perciò dare maggiore rilievo ai
valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come
elementi chiave della loro appartenenza ad una società
fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei
diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (4), proclamata il 7 dicembre 2000.
(1) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 29.
(2) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 81.
(3) Parere del Parlamento europeo del 5 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25
settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione comune del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio
dell'11 dicembre 2006.
4
( ) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(8)
(9)
(10)
Per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e permettere a
questi di partecipare pienamente alla costruzione di
un'Europa sempre più vicina, è necessario rivolgersi a
tutti i cittadini e ai residenti legali nei paesi partecipanti e
promuovere la loro partecipazione a scambi e ad attività
di cooperazione di carattere transnazionale, per contribuire a sviluppare il senso di appartenenza a ideali
europei comuni.
(14)
Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione
europea nel quadro della decisione 792/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
che istituisce un programma d'azione comunitaria per la
promozione degli organismi attivi a livello europeo nel
settore della cultura (1) per la preservazione e la commemorazione dei principali siti ed archivi connessi con le
deportazioni. in tal modo, potrà essere mantenuta la
consapevolezza dell'intera dimensione e delle tragiche
conseguenze della seconda guerra mondiale e potrà
essere alimentata la memoria universale, quale strumento
per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro.
(15)
Nella dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio
europeo di Nizza, del 7-9 dicembre 2000, si afferma che
«nell'azione che esplica in applicazione delle differenti
disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto,
anche se non dispone di competenze dirette in questo
settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello
sport».
Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 1988, ha
auspicato un grande sforzo per intensificare i contatti tra
i cittadini dei diversi Stati membri e ha considerato giustificato e opportuno un sostegno specifico dell'Unione
europea alle iniziative di gemellaggio tra città di diversi
Stati membri.
Il Consiglio europeo ha rilevato in più occasioni la necessità di avvicinare l'Unione europea e le sue istituzioni ai
cittadini degli Stati membri e ha esortato le istituzioni
dell'Unione a instaurare e a promuovere un dialogo
aperto, trasparente e regolare con la società civile organizzata, favorendo così la partecipazione dei cittadini alla
vita pubblica e ai processi di formazione delle decisioni,
sottolineando i valori essenziali comuni ai cittadini
europei.
Con la decisione 2004/100/CE del 26 gennaio 2004 che
istituisce un programma d'azione comunitaria per la
promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (5), il Consiglio ha istituito un programma di
azione che ha confermato la necessità di promuovere un
dialogo costante con le organizzazioni della società civile
e le municipalità e di sostenere la partecipazione attiva
dei cittadini.
(5) GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
I progetti dei cittadini con valenza transnazionale e intersettoriale sono strumenti importanti per raggiungere i
cittadini e promuovere la consapevolezza europea, l'integrazione politica europea, l'inclusione sociale e la reciproca comprensione.
che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
IT
(11)
(16)
Occorre prestare particolare attenzione all'integrazione
equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della
società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività
transnazionali.
(17)
I paesi candidati e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo
sullo Spazio economico europeo sono considerati come
possibili partecipanti ai programmi comunitari, in base
agli accordi conclusi con tali paesi.
(18)
Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno
2003 ha adottato l'«Agenda per i Balcani occidentali:
(1) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.
L 378/33
procedere verso l'integrazione europea», che invita i paesi
dei Balcani occidentali a partecipare ai programmi e alle
agenzie comunitari. Questi paesi dovrebbero pertanto
essere considerati come possibili partecipanti ai
programmi comunitari.
(19)
Il programma dovrebbe essere oggetto di verifiche regolari e valutazioni indipendenti in cooperazione con la
Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere
gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle
misure.
(20)
Le modalità di monitoraggio e valutazione del
programma dovrebbero avvalersi di obiettivi e di indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati
di un termine.
(21)
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee (2) (qui di seguito: «il regolamento finanziario») e
il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della
Commissione, del 19 novembre 2002, recante modalità
d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/
2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee (3), che tutelano gli interessi finanziari della
Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei
principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli
strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi
in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della
loro attuazione e gestione, nonché della necessaria
proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo connesso al loro impiego.
(22)
Sono altresì necessarie misure per prevenire le irregolarità
e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati
o utilizzati indebitamente.
(23)
In base al principio di sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata facendo
ricorso al finanziamento forfettario, rispetto sia al
sostegno concesso ai partecipanti al programma sia al
sostegno comunitario per le strutture istituite a livello
nazionale per la gestione del programma.
(24)
La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del
programma, una dotazione finanziaria che costituisce,
per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di
bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del
punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio
2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana
gestione finanziaria (4).
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU
C 227 del 19.8.2006, pag. 3).
(4) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
59
58
L 378/34
(25)
(26)
(27)
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e
possono dunque, per la natura transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del programma, essere
realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita
a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione (1).
È necessario adottare disposizioni transitorie per monitorare le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in
applicazione della decisione 2004/100/CE,
27.12.2006
a) avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità
locali di tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla
storia e operare per costruire il futuro;
b) promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia
di cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia
e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno delle
organizzazioni della società civile a livello europeo;
c) avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e
le realizzazioni dell'Europa e preservando la memoria del
passato europeo;
d) favorire l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della
società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al
dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e
l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività volte a promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione al
30 aprile 2004 e quelli degli Stati membri che hanno aderito
all'Unione europea dopo tale data.
Oggetto e campo d'applicazione del programma
1.
La presente decisione istituisce il programma «Europa per i
cittadini» (in appresso: il programma) per il periodo dal
1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
2.
Il programma contribuisce al conseguimento dei seguenti
obiettivi generali:
a) dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla
costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica e
proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e
da questa arricchita, sviluppando così la cittadinanza dell'Unione europea;
b) sviluppare un sentimento d'identità europea, fondata su
valori, storia e cultura comuni;
a) Cittadini attivi per l'Europa, comprendente:
— gemellaggio di città;
— progetti dei cittadini e misure di sostegno.
b) Una società civile attiva in Europa, comprendente:
d) migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promovendo la diversità culturale
e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.
— sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile
a livello europeo;
— sostegno a progetti promossi da organizzazioni della
società civile.
Articolo 2
c) Insieme per l'Europa, comprendente:
Obiettivi specifici del programma
— eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi,
manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea;
— studi, indagini e sondaggi d'opinione;
— strumenti d'informazione e di diffusione.
Il programma può comprendere attività in comune e innovative
nel settore della cittadinanza europea attiva svolte con organizzazioni internazionali prestigiose, quali il Consiglio d'Europa e
l'Unesco, sulla base di contributi comuni e conformemente al
regolamento finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione
od organizzazione.
Forma delle misure comunitarie
Articolo 8
1.
Le misure comunitarie possono avere la forma di convenzioni di sovvenzione o di contratti di appalto.
Disposizioni di attuazione
2.
Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse
secondo forme e accordi specifici, quali sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni di azioni, borse di studio e premi.
1. La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma secondo le modalità specificate nell'allegato.
Azioni
1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo le
azioni qui di seguito elencate, descritte in modo dettagliato nella
parte I dell'allegato:
Cooperazione con le organizzazioni internazionali
Articolo 4
4.
Possono fruire di una sovvenzione comunitaria solo i
soggetti in possesso dei requisiti di cui alla parte II dell'allegato.
c) promuovere un sentimento di appartenenza all'Unione
europea da parte dei suoi cittadini;
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione
2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
2.
Per ogni azione può essere data priorità all'integrazione
equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile
di tutti gli Stati membri, come prevede l'obiettivo specifico di
cui all'articolo 2, lettera d).
L 378/35
Articolo 7
— preservazione dei principali siti ed archivi connessi con le
deportazioni e commemorazione delle vittime.
Articolo 3
— sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche
europee (gruppi di riflessione);
Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, in linea con
gli obiettivi fondamentali del trattato, che sono realizzati su base
transnazionale:
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
d) Memoria europea attiva, comprendente:
3.
I contratti d'appalto riguarderanno l'acquisto di servizi,
quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.
DECIDONO:
Articolo 1
27.12.2006
Articolo 5
Partecipazione al programma
Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso
denominati «i paesi partecipanti»):
a) gli Stati membri;
b) i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico
europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:
a) le modalità di attuazione del programma, compresi il piano
di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;
b) l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma;
c) le procedure di monitoraggio e di valutazione del
programma;
d) il sostegno finanziario (importo, durata, distribuzione e
beneficiari) fornito dalla Comunità in relazione a tutte le
sovvenzioni di funzionamento, agli accordi di gemellaggio
pluriennali di cui all'azione 1 ed agli eventi di grande visibilità di cui all'azione 3.
3. Tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del
programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
c) i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e
modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con
tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi
comunitari;
4. Nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 2, la
Commissione può stabilire indirizzi per ogni azione definita
nell'allegato, allo scopo di adattare il programma ai mutamenti
delle priorità nel campo della cittadinanza europea attiva.
d) i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui
principi generali della loro partecipazione ai programmi
comunitari.
Articolo 9
Articolo 6
Accesso al programma
Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la
cittadinanza europea attiva, in particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi
di riflessione), ai gruppi di cittadini e ad altre organizzazioni
della società civile.
Comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.
61
60
L 378/36
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10
Coerenza con altri strumenti della Comunità e dell'Unione
europea
1.
La Commissione assicura la coerenza e la complementarità
tra il presente programma e gli strumenti in altri settori d'azione
della Comunità, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la gioventù, lo sport, l'ambiente, il settore
dell'audiovisivo e i media, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, l'uguaglianza tra i sessi, la lotta contro ogni
forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, la ricerca scientifica, la società dell'informazione e l'azione esterna della Comunità, in particolare a livello di politica europea di vicinato.
2.
Il programma può condividere risorse con altri strumenti
della Comunità e dell'Unione europea per realizzare azioni che
perseguono gli obiettivi comuni al programma e a tali altri strumenti.
Articolo 11
Risorse di bilancio
1.
La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente
programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a
215 milioni di EUR.
2.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di
bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Articolo 12
Disposizioni finanziarie
1.
Il sostegno finanziario prende la forma di sovvenzioni a
persone giuridiche. In funzione della natura dell'azione e dell'obiettivo perseguito possono essere concesse sovvenzioni a
persone fisiche.
2.
La Commissione può assegnare premi a persone fisiche o
giuridiche per azioni o progetti realizzati nel quadro del
programma.
3.
A norma dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom)
n. 2342/2002, e secondo la natura dell'azione, possono essere
autorizzati finanziamenti forfettari e/o il ricorso a tabelle di costi
unitari.
4.
Può essere autorizzato un cofinanziamento in natura.
27.12.2006
5. La Commissione può decidere, in considerazione delle
caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentarli dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali
richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro
proposti.
6. La quantità di informazioni che il beneficiario dovrà
fornire può essere limitata per le sovvenzioni di importo limitato.
7. In casi specifici, come la concessione di una sovvenzione
di importo limitato, il beneficiario non è necessariamente tenuto
a dimostrare il possesso della capacità finanziaria richiesta per
realizzare il progetto o il programma di lavoro previsto.
8. Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del
programma agli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, come definiti all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno automaticamente un carattere degressivo in caso di rinnovo.
Articolo 13
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli
interessi finanziari della Comunità siano tutelati dall'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, mediante controlli efficaci e mediante
il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono
constatate irregolarità, con l'applicazione di sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità (1), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle
verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le
frodi e altre irregolarità (2) e del regolamento (CE) n. 1073/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999,
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode
(OLAF) (3).
2. Per le azioni comunitarie finanziate nel quadro del
programma, si intende per irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 qualsiasi
violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da
un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia
o possa avere come conseguenza, a causa di una spesa indebita,
un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci gestiti
dalle Comunità
(1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
27.12.2006
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
3.
La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo
dell'aiuto finanziario erogato a favore di un'azione se accerta
irregolarità, compresa l'inosservanza delle disposizioni della
presente decisione o della decisione individuale o del contratto o
della convenzione che assegnano l'aiuto finanziario in questione,
o qualora risulti che, senza che sia stata chiesta l'approvazione
della Commissione, ad un'azione sono state apportate modifiche
incompatibili con la natura o con le condizioni d'attuazione del
progetto.
4.
Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la
realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno
finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a
comunicarle le sue osservazioni entro il termine stabilito.
Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la
Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e
procedere al recupero delle somme già erogate.
5.
Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla
Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono
maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite
dal regolamento finanziario.
L 378/37
a) una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti
e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del
programma entro il 31 dicembre 2010;
b) una comunicazione sulla continuazione del programma
entro il 31 dicembre 2011;
c) una relazione di valutazione ex-post entro il 31 dicembre
2015.
Articolo 15
Disposizione transitoria
Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 sulla base
della decisione 2004/100/CE continuano a valere, fino al loro
completamento, le disposizioni di tale decisione.
Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli
stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente
pagate in virtù della decisione 2004/100/CE possono essere
assegnati al programma.
Articolo 14
Articolo 16
Monitoraggio e valutazione
1.
La Commissione assicura un monitoraggio regolare del
programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui
al paragrafo 3, lettere a) e c).
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Gli obiettivi specifici possono essere riveduti conformemente
all'articolo 251 del trattato.
2.
La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna
e indipendente del programma e informa regolarmente il Parlamento europeo.
3.
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni:
Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il Presidente
Il Presidente
Josep BORRELL FONTELLES
Mauri PEKKARINEN
63
62
L 378/38
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ALLEGATO
I. DESCRIZIONE DELLE AZIONI
27.12.2006
27.12.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente a tre organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: la Piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee,
il Movimento europeo e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.
Informazioni complementari sull'accesso al programma
Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile
Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 6 includono, tra l'altro, i sindacati, gli istituti di istruzione e le
organizzazioni attive nel settore del volontariato e dello sport dilettantistico.
Le organizzazioni della società civile, a livello locale, regionale o nazionale o europeo, possono mobilitare i cittadini o
rappresentarne gli interessi, mediante dibattiti, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e altri progetti transnazionali
concreti. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permetterà alle organizzazioni della società
civile di rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati membri contribuirà alla comprensione reciproca di culture e punti di vista diversi,
nonché all'individuazione di preoccupazioni e valori comuni. Questo potrà avvenire per mezzo di singoli progetti, ma
una strategia a lungo termine avrà maggiore efficacia e permetterà di creare reti e di sinergie.
AZIONE 1: cittadini attivi per l'Europa
Questa azione costituisce la parte del programma imperniata in modo specifico su attività che coinvolgono i cittadini.
Si tratta di attività che rientrano nei seguenti due tipi di misure:
Indicativamente, circa il 31 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.
Gemellaggio di città
Questa misura riguarda attività che comportano o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro
partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del gemellaggio di città. Queste attività possono avere un carattere
specifico o pilota, o prendere la forma di accordi strutturati, pluriennali, tra più partner, rispondenti a una strategia
prestabilita e comprendenti una serie di attività, che vanno da riunioni di cittadini a conferenze o seminari specifici su
argomenti d'interesse comune, con le relative pubblicazioni, organizzati nel quadro di attività di gemellaggio di città.
Questa misura contribuirà attivamente a rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche tra i cittadini e tra le
culture.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente al Consiglio dei comuni e
delle regioni d'Europa (CCRE), un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, attivo nel campo
dei gemellaggi di città.
Progetti dei cittadini e misure di sostegno
Saranno sostenuti svariati progetti di carattere transnazionale e intersettoriale in cui intervengano direttamente i cittadini. Sarà attribuita priorità ai progetti intesi ad incoraggiare la partecipazione a livello locale. Questi progetti, dimensione e oggetto dei quali dipenderanno dall'evoluzione della società, esploreranno, in modi innovativi, le possibili
risposte ai bisogni individuati. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie della
società dell'informazione (TSI). Questi progetti riuniranno cittadini provenienti da diversi orizzonti, che agiranno
insieme o discuteranno di questioni europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo dell'integrazione europea.
Per migliorare il gemellaggio di città e i progetti dei cittadini è anche necessario attuare misure di sostegno per lo
scambio delle migliori pratiche, mettere in comune le esperienze dei soggetti interessati ai livelli locale e regionale,
compresi i pubblici poteri, e sviluppare nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione.
Indicativamente, almeno il 45 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.
AZIONE 2: una società civile attiva in Europa
Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione)
Gli organismi che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee sono importanti interlocutori istituzionali, che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell'Unione europea e contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza dell'Unione europea e sui valori e sulle culture europei. Questa
misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono rappresentativi, portatori di un effettivo valore
aggiunto europeo, in grado di produrre rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il
programma si rivolge. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante. Le
sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di
temi o attività.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all'associazione «Groupement
d'études et de recherches Notre Europe» e «all'Institut für Europäische Politik», organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.
Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo
Le organizzazioni della società civile costituiscono un elemento importante delle attività nel campo civico, dell'istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società. Esse sono necessarie e dovrebbero essere capaci di agire e
cooperare a livello europeo. Dovrebbero inoltre poter partecipare alla formulazione di linee programmatiche attraverso
la consultazione. Questa misura darà loro la capacità e la stabilità necessarie per agire in modo transettoriale e orizzontale e per fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la società civile a livello europeo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi del programma. Il rafforzamento delle reti transeuropee e delle
associazioni europee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse
sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.
AZIONE 3: insieme per l'Europa
Eventi di grande visibilità
Saranno sostenuti nel quadro di questa misura eventi, organizzati dalla Commissione europea, se del caso in cooperazione con gli Stati membri o altri partner prestigiosi, che siano di una dimensione e di una portata rilevanti, abbiano
una risonanza presso i popoli d'Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso d'appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia, delle realizzazioni e dei valori dell'Unione europea, li rendano
partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea.
Queste manifestazioni possono consistere nella commemorazione di avvenimenti storici, nella celebrazione di realizzazioni europee, in manifestazioni artistiche, in azioni di sensibilizzazione su temi specifici, in conferenze su scala
europea e nell'assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo. Sarà incoraggiato il ricorso a
nuove tecnologie, in particolare alle TSI.
Studi
Al fine di migliorare la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo, la Commissione effettuerà studi, indagini e sondaggi d'opinione.
Strumenti d'informazione e di diffusione
La centralità riconosciuta ai cittadini e la diversità delle iniziative in materia di cittadinanza attiva implicano l'esigenza
di fornire, tramite un portale Internet e altri strumenti, ampie informazioni sulle varie attività del programma, su altre
azioni europee in relazione con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente «all'Association Jean Monnet»,
al «Centre européen Robert Schuman» e alle «Case d'Europa» federate sul piano nazionale ed europeo, organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.
Indicativamente, circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.
AZIONE 4: memoria europea attiva
Potranno essere sostenuti a titolo della presente azione progetti dei seguenti tipi:
— progetti volti a preservare i principali siti e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di
concentramento ed altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei nazisti nonché gli
archivi che documentano tali tragedie, e a conservare la memoria delle vittime e di quanti, in condizioni estreme
salvarono loro simili dall'olocausto;
— progetti volti a commemorare le vittime degli stermini e delle deportazioni di massa connessi con lo stalinismo e
a preservare i memoriali e gli archivi che documentano tali tragedie.
Circa il 4 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.
II. GESTIONE DEL PROGRAMMA
La realizzazione del programma sarà guidata dai principi di trasparenza e di apertura ad un'ampia gamma di organizzazioni e di progetti. Di conseguenza, i progetti e le attività saranno scelti, di norma, mediante inviti a presentare
proposte. Deroghe saranno possibili soltanto in casi molto particolari e in piena conformità all'articolo 168, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
L 378/39
65
64
L 378/40
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
27.12.2006
L 327/30
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
Il programma applicherà il principio delle partnership pluriennali basate su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi
dei risultati, per garantire vantaggi reciproci alla società civile e all'Unione europea. La durata massima del finanziamento stanziato sulla base di una convenzione unica di sovvenzione a titolo del programma è limitata a tre anni.
DECISIONE N. 1719/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Per alcune azioni potrà essere necessario adottare una gestione indiretta centralizzata da parte di un'agenzia esecutiva
o, in particolare per l'azione 1, da parte di agenzie nazionali.
che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013
Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale e promuoveranno la mobilità dei cittadini e delle idee nell'Unione europea.
La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, compreso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC), costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle
organizzazioni interessate. Sarà favorito lo sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al
programma.
del 15 novembre 2006
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la proposta della Commissione,
La spesa amministrativa globale del programma dovrebbe essere proporzionata ai compiti previsti nel programma in
questione e, indicativamente, dovrebbe rappresentare circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma.
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (3),
III. CONTROLLI E AUDIT
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni della
presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre
2001, afferma che una delle sfide fondamentali per l’Unione
europea consiste nell’avvicinare i cittadini, e in primo luogo
i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee.
(7)
Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato il libro
bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea», che
propone un quadro di cooperazione nel settore della
gioventù incentrato sulla partecipazione, l’informazione, le
attività di volontariato dei giovani ed una migliore
conoscenza del settore della gioventù. Il Parlamento
europeo, nella sua risoluzione del 14 maggio 2002 (6), ha
fatto sue queste proposte.
(8)
La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno
2002 (7) stabilisce in particolare un metodo di coordinamento aperto che copre le seguenti priorità: partecipazione,
informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore
comprensione dei giovani. Nell’attuazione del programma
«Gioventù in azione», in seguito denominato «il programma», è opportuno tener conto di tali lavori.
(9)
Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 6 maggio 2003 (8),
sottolinea che è necessario mantenere e sviluppare gli
strumenti comunitari esistenti rivolti specificamente ai
giovani, condizione essenziale per lo sviluppo della
cooperazione tra Stati membri nel settore della gioventù e
che inoltre le priorità e gli obiettivi di tali strumenti
dovrebbero inserirsi nel quadro della cooperazione europea
in materia di gioventù.
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
considerando quanto segue:
(1)
Per i progetti selezionati conformemente alla presente decisione, sarà istituito un sistema di audit per campionamento.
Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle
spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento e garantire che, se necessario, siano
messi a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso di suoi partner o membri.
La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, o direttamente da suoi funzionari o da
altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata del
contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso,
in base ai risultati dell'audit la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.
(6)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 149, paragrafo 4,
Il bilancio del programma può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, controllo, monitoraggio,
audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e di pubblicazione, le spese relative alle reti informatiche per lo scambio
di informazioni e ogni altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica che la Commissione ritenga necessaria per
la gestione del programma.
La Commissione può svolgere, se necessario, attività di informazione, pubblicazione e diffusione, assicurando così
un'ampia conoscenza e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.
24.11.2006
Il trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito
denominato il «trattato», istituisce una cittadinanza dell’Unione e stabilisce che l’azione della Comunità in materia
d’istruzione, di formazione professionale e di gioventù
debba favorire, in primo luogo, lo sviluppo degli scambi di
giovani e di animatori di attività socioeducative e
un’istruzione di qualità.
(2)
Il trattato sull’Unione europea è fondato sui principi di
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, parità fra donne e uomini e non
discriminazione. La promozione della cittadinanza attiva
dei giovani dovrebbe contribuire allo sviluppo di questi
valori.
(3)
La decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (4) ha istituito il programma d’azione comunitaria
«Gioventù». Sulla base dell’esperienza acquisita attraverso
tale programma occorre proseguire e rafforzare la cooperazione e l’azione della Comunità in questo settore.
(4)
La decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (5) ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello
europeo nel settore della gioventù.
(5)
Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23
ed il 24 marzo 2000 ha stabilito per l’UE un obiettivo
strategico che prevede, tra l’altro, una politica attiva
dell’occupazione che attribuisca una più elevata priorità
all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita,
completato da una strategia in materia di sviluppo
sostenibile varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 15
ed il 16 giugno 2001.
Il personale della Commissione e il personale esterno da essa delegato devono poter accedere nei modi appropriati agli
uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per tali audit.
La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) disporranno degli stessi diritti della Commissione,
in particolare del diritto d'accesso.
(1) GU C 234 del 22.9.2005, pag. 46.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 34.
(3) Parere del Parlamento europeo espresso il 25 ottobre 2005 (non
ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del
Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 20) e
posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168
dell’1.5.2004, pag. 1).
(5) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.
(10) Il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005
ha adottato il patto europeo per la gioventù come uno degli
strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli
obiettivi di Lisbona riguardanti la crescita e l’occupazione.
Il patto si concentra su tre settori: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e
mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita
personale e familiare.
(11) L’azione della Comunità comporta un contributo ad
un’istruzione e ad una formazione di qualità e deve mirare
ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la
parità tra uomini e donne, a norma dell’articolo 3,
paragrafo 2, del trattato.
(6) GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145.
(7) GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.
(8) GU C 115 del 15.5.2003, pag. 1.
67
66
24.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(12) È opportuno soddisfare le necessità specifiche delle persone
con disabilità.
(13) È necessario promuovere la cittadinanza attiva e, nell’at-
tuare le linee d’azione, rafforzare la lotta contro tutte le
forme di esclusione e discriminazione, comprese quelle
fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze
sessuali, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del trattato.
(14) I paesi candidati ed i paesi dell’EFTA membri dell’accordo
SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai
programmi comunitari conformemente agli accordi conclusi con questi paesi.
(15) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003
ha adottato «l’Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali:
procedere verso l’integrazione europea», che prevede
l’apertura dei programmi comunitari ai paesi del processo
di stabilizzazione e d’associazione sulla base di accordi
quadro da firmare tra la Comunità e tali paesi.
L 327/31
Commissione e gli Stati membri, per consentire gli
adeguamenti del caso, in particolare per le priorità
d’applicazione delle misure. Il controllo e le valutazioni
dovrebbero comprendere obiettivi e indicatori adeguati e
misurabili.
(22) La formulazione della base giuridica del programma deve
essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali
adattamenti delle azioni, in modo da poter reagire
all’evoluzione delle necessità nel corso del periodo 20072013, ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate
contenute nei programmi precedenti. Occorre di conseguenza limitare la decisione a definizioni generiche delle
azioni ed a disposizioni amministrative e finanziarie di
accompagnamento.
(23) È opportuno garantire una corretta chiusura del pro-
gramma, soprattutto in relazione alla proroga dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento
dell’assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal
1o gennaio 2014 la gestione delle azioni non ancora
conclusesi entro la fine del 2013 sarà garantita, se
necessario, attraverso l’assistenza tecnica e amministrativa.
L 327/32
(28) Le misure necessarie per l’attuazione della presente
decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/
CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1).
monitorare le azioni anteriormente al 31 dicembre 2006
in conformità della decisione n. 1031/2000/CE e della
decisione n. 790/2004/CE,
(18) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 giugno 2003, sulla
base della comunicazione della Commissione intitolata
«Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le
relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali»,
menziona, come assi d’azione della Comunità, l’intensificazione della cooperazione culturale, della comprensione
reciproca e della cooperazione con i paesi limitrofi nel
settore dell’istruzione e della formazione.
(19) Le relazioni di valutazione intermedia dell’attuale pro-
gramma Gioventù, nonché la consultazione pubblica sul
futuro dell’azione comunitaria in materia di istruzione,
formazione e gioventù rivelano la necessità urgente, e sotto
certi aspetti crescente, di proseguire le attività di cooperazione e di mobilità nel settore della gioventù a livello
europeo e ne auspicano un’attuazione più semplice, di facile
utilizzo e flessibile.
(20) L’attuazione del programma può, in base al principio di una
buona gestione finanziaria, essere semplificata ricorrendo al
finanziamento forfettario per quanto riguarda il sostegno
accordato ai partecipanti al programma o il sostegno
comunitario concesso alle strutture istituite a livello
nazionale per la gestione del programma.
(21) Il programma dovrebbe essere sottoposto a controllo e
valutazioni regolari nell’ambito di una cooperazione tra la
(26) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del
programma una dotazione finanziaria che costituisce, per
l’autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso
della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37
dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2).
(27) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dal
momento che implicano in particolare partnership multilaterali, misure di mobilità transnazionali e lo scambio di
informazioni a livello europeo, e possono dunque, a causa
della dimensione transnazionale e multilaterale delle azioni
e delle misure proposte, essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato.
La presente decisione si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
1.
Articolo 1
Nell’ambito dell’obiettivo generale di promuovere la
cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro
cittadinanza europea in particolare:
a)
offrire ai giovani e alle organizzazioni giovanili
l’opportunità di partecipare allo sviluppo della società
in generale e dell’UE in particolare;
b)
sviluppare il sentimento d’appartenenza all’UE da
parte dei giovani;
2. Il programma inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il
31 dicembre 2013.
c)
promuovere la partecipazione dei giovani alla vita
democratica in Europa;
Articolo 2
d)
sviluppare la mobilità dei giovani in Europa;
e)
sviluppare l’apprendimento interculturale da parte dei
giovani;
f)
promuovere i valori fondamentali dell’UE presso i
giovani, in particolare il rispetto della dignità umana,
l’uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza
e la non discriminazione;
g)
incoraggiare lo spirito di iniziativa, d’impresa e di
creatività;
h)
facilitare la partecipazione al programma da parte dei
giovani con minori opportunità, compresi i giovani
con disabilità;
i)
garantire il rispetto della parità tra uomini e donne
nella partecipazione al programma e la promozione
della parità di genere nel quadro delle azioni;
j)
fornire opportunità di apprendimento non formale e
informale che abbiano una dimensione europea e
offrire opportunità innovative in relazione alla
cittadinanza attiva.
1. La presente decisione istituisce il programma d’azione
comunitaria «Gioventù in azione», qui di seguito denominato
«il programma», che mira a sviluppare la cooperazione nel settore
della gioventù nell’Unione europea.
Obiettivi generali del programma
1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
a)
promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e
la loro cittadinanza europea in particolare;
b)
sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i
giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale
dell’UE;
c)
favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi
diversi;
d)
contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in
sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della
capacità delle organizzazioni della società civile nel settore
della gioventù;
(25) Occorre attuare le misure necessarie a prevenire le
irregolarità e le frodi nonché a recuperare i fondi perduti,
versati o utilizzati indebitamente.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
Istituzione del programma
(24) Occorre prevedere modalità particolari d’applicazione del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del
25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1),
e delle relative modalità d’esecuzione nonché le deroghe a
tali testi rese necessarie dalle caratteristiche dei beneficiari e
dalla natura delle azioni.
Articolo 3
Obiettivi specifici del programma
DECIDONO:
del programma alla Svizzera.
conferenza euromediterranea afferma che gli scambi di
giovani dovrebbero servire a preparare le future generazioni
a una più stretta cooperazione tra i partner euromediterranei, nel rispetto dei principi relativi ai diritti umani e alle
libertà fondamentali.
24.11.2006
handicap, l’età o l’orientamento sessuale, e per quanto riguarda lo
sviluppo sostenibile.
(29) È opportuno adottare i provvedimenti transitori per
(16) Dovrebbero essere fatti dei passi in previsione dell’apertura
(17) La dichiarazione di Barcellona approvata nel 1995 dalla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
e)
favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.
2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari
agli obiettivi perseguiti in altri settori di attività della Comunità,
in particolare nel settore della formazione lungo tutto l’arco della
vita, compresi la formazione professionale e l’apprendimento
non formale ed informale, nonché in altri settori quali la cultura,
lo sport e l’occupazione.
3. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo
sviluppo delle politiche dell’UE, in particolare per quanto
riguarda il riconoscimento della varietà culturale, multiculturale
e linguistica dell’Europa, la promozione della coesione sociale e
la lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la
razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla
decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
2.
Nell’ambito dell’obiettivo generale di sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare
per rafforzare la coesione sociale dell’UE:
a)
offrire ai giovani l’opportunità di esprimere il loro
impegno personale con attività di volontariato a
livello europeo ed internazionale;
b)
associare i giovani alle attività di promozione della
solidarietà tra i cittadini dell’UE.
69
68
24.11.2006
3.
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
d)
Nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi:
a)
sviluppare gli scambi ed il dialogo interculturale tra i
giovani europei ed i giovani dei paesi limitrofi;
b)
contribuire a sviluppare in questi paesi la qualità delle
strutture di sostegno per i giovani e il ruolo di coloro
che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle
organizzazioni giovanili;
c)
sviluppare con altri paesi progetti di cooperazione
tematica che coinvolgano i giovani e coloro che sono
attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni
giovanili.
L 327/33
contribuire alla cooperazione tra varie attività di
volontariato giovanile nazionali e internazionali.
L 327/34
5.
Azioni del programma
4.
b)
c)
—
sostenere gli scambi di giovani nell’intento di
aumentarne la mobilità,
—
sostenere le iniziative, nonché i progetti e le attività di
partecipazione dei giovani alla vita democratica mirati
a sviluppare il sentimento di cittadinanza e la
comprensione reciproca dei giovani.
contribuire alla messa in rete delle organizzazioni
interessate;
sviluppare la formazione e la cooperazione tra coloro
che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle
organizzazioni giovanili;
stimolare l’innovazione in materia di attività a favore
dei giovani;
d)
contribuire al miglioramento dell’informazione dei
giovani, prestando nel contempo particolare attenzione all’accesso dei giovani con disabilità;
e)
sostenere i progetti e le iniziative a lungo termine per i
giovani di organismi regionali e locali;
2.
3.
Gioventù nel mondo
g)
5.
a)
—
scambiare le buone pratiche.
incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la
cooperazione tra amministrazioni e responsabili
politici a tutti i livelli;
b)
incoraggiare il dialogo strutturato tra i responsabili
politici ed i giovani;
c)
migliorare la conoscenza e la comprensione del
settore della gioventù;
promuovere seminari giovanili su tematiche sociali,
culturali e politiche di interesse per i giovani,
—
contribuire allo sviluppo della cooperazione politica
nel settore della gioventù,
—
facilitare lo sviluppo delle reti necessarie ad una
migliore conoscenza della gioventù.
4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono poter
avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle
modalità definite nell’allegato. La Commissione ed i paesi
partecipanti garantiscono il compimento di sforzi particolari in
favore dei giovani che hanno maggiori difficoltà a partecipare al
programma per ragioni d’ordine educativo, sociale, fisico,
psicologico, economico o culturale o perché vivono in zone
isolate.
Articolo 5
1. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi,
qui di seguito denominati «i paesi partecipanti»:
a)
gli Stati membri;
b)
gli Stati dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;
c)
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di
preadesione, conformemente ai principi generali ed alle
condizioni e modalità generali fissati negli accordi quadro
conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai
programmi comunitari;
sostenere progetti con i paesi partner di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, in particolare lo scambio
di giovani e di coloro che sono attivi nell’animazione
giovanile e nelle organizzazioni giovanili,
d)
e)
facilitare il riconoscimento dell’apprendimento non
formale dei giovani e delle competenze acquisite
grazie alla partecipazione al presente programma;
Nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù, tenendo debitamente conto dei livelli locale e regionale:
—
Partecipazione al programma
Questa azione è volta a:
—
f)
3. I beneficiari devono risiedere legalmente in un paese
partecipante al programma o, a seconda della natura dell’azione,
in un paese partner del programma.
Il servizio volontario europeo
Questa azione è volta a favorire la partecipazione dei
giovani a varie forme di attività di volontariato, sia
all’interno che all’esterno dell’UE.
4.
sostenere le iniziative che rafforzano la comprensione
reciproca dei giovani, il loro senso della solidarietà e
della tolleranza nonché lo sviluppo della cooperazione
nel settore della gioventù e della società civile in questi
paesi.
Sistemi di sostegno per i giovani
Questa azione è volta a sostenere gli organismi attivi a
livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il
funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, i consigli per le persone che
sviluppano progetti, garantendo la qualità tramite lo
scambio, la formazione e la messa in rete di coloro che
sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni
giovanili, l’incentivazione dell’innovazione e della qualità,
l’informazione dei giovani e lo sviluppo delle strutture ed
attività necessarie al programma per raggiungere tali
obiettivi, nonché incoraggiando partenariati con le autorità
locali e regionali.
2. Fatte salve le modalità definite nell’allegato per l’attuazione
delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 15 ai 28 anni,
benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età
compresa tra i 13 e i 30 anni.
organizzare il dialogo strutturato tra i vari soggetti del
mondo della gioventù, in particolare i giovani stessi,
coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e
nelle organizzazioni giovanili ed i responsabili politici,
Gioventù per l’Europa
Questa azione è volta a:
24.11.2006
—
Gli obiettivi generali e specifici del programma sono attuati
attraverso le azioni seguenti, elencate in dettaglio nell’allegato.
Nell’ambito dell’obiettivo generale di contribuire allo
sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività
dei giovani ed allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù:
a)
Sostegno alla cooperazione europea nel settore della
gioventù
Questa azione è volta a:
Articolo 4
1.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi
con tali paesi sulla base degli accordi quadro riguardanti la
loro partecipazione ai programmi comunitari;
la Svizzera, sotto riserva della conclusione di un accordo
bilaterale con questo paese.
2. Le azioni di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato sono aperte alla
cooperazione con i paesi terzi che hanno concluso con la
Comunità europea accordi connessi al settore gioventù, qui di
seguito denominati «i paesi partner».
Tale cooperazione avviene, se del caso, tramite stanziamenti
supplementari dei paesi partner resi disponibili in base a
procedure da decidere con tali paesi.
Articolo 6
Accesso al programma
1. Il programma è inteso a sostenere progetti senza scopo di
lucro a favore dei giovani, dei gruppi di giovani, di coloro che
sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni
giovanili, nelle organizzazioni e associazioni senza scopo di
lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, agli altri
partner attivi nel settore della gioventù.
5. I paesi partecipanti si sforzano di adottare le misure
necessarie affinché i partecipanti al programma possano accedere
alle cure sanitarie a norma del diritto comunitario. Il paese
d’origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i
partecipanti al servizio volontario europeo possano mantenere la
loro assicurazione sociale. I paesi partecipanti si sforzano altresì
di adottare misure appropriate, conformemente al trattato, per
eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all’accesso al programma.
Articolo 7
Cooperazione internazionale
Il programma è aperto anche alla cooperazione con organizzazioni internazionali autorevoli nel settore della gioventù, in
particolare con il Consiglio d’Europa.
Articolo 8
Attuazione del programma
1. La Commissione garantisce l’attuazione delle azioni previste
dal programma conformemente all’allegato.
2. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure
idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e,
se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi
del programma e valorizzare le azioni del programma.
3. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure
necessarie per favorire il riconoscimento dell’apprendimento non
formale ed informale dei giovani, ad esempio mediante attestati o
certificati, pur tenendo conto delle situazioni nazionali, che
riconoscano l’esperienza acquisita dai beneficiari e attestino la
partecipazione diretta dei giovani o di coloro che sono attivi
nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ad
un’azione del programma. Questo obiettivo può essere rafforzato
integrando altre azioni della Comunità secondo quanto previsto
all’articolo 11.
71
70
24.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
necessarie riguardo all’esistenza, la pertinenza ed il
funzionamento dell’agenzia nazionale, in conformità
delle norme concernenti la buona gestione finanziaria,
le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi
contabili e le procedure per l’aggiudicazione dei
contratti e la concessione delle sovvenzioni;
4. La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti,
assicura l’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità,
introducendo misure effettive, proporzionate e dissuasive,
controlli amministrativi e sanzioni.
5. La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che le
azioni sostenute dal programma siano adeguatamente pubblicizzate.
ii)
6. I paesi partecipanti:
a)
b)
adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma a livello nazionale,
coinvolgendo le parti interessate al mondo giovanile
conformemente alle pratiche nazionali;
stabiliscono/designano e monitorano le agenzie nazionali
nell’attuazione delle azioni del programma a livello
nazionale, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2,
lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ai
criteri seguenti:
i)
ii)
iii)
iv)
c)
d)
l’organismo costituito o designato come agenzia
nazionale deve avere personalità giuridica o fare parte
di un’organizzazione avente personalità giuridica (ed
essere disciplinato dal diritto del paese partecipante).
Un ministero non può essere designato come agenzia
nazionale;
l’organismo deve disporre di personale sufficiente
adeguatamente qualificato per lavorare nell’ambito
della cooperazione internazionale, deve disporre di
infrastrutture adeguate e di un quadro amministrativo
che gli consentano di evitare qualsiasi conflitto di
interessi;
l’organismo deve essere in grado di applicare le norme
di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali
stabilite a livello comunitario;
l’organismo deve offrire garanzie finanziarie sufficienti
(preferibilmente emananti da un’autorità pubblica) e
possedere una capacità di gestione commisurata al
volume di fondi comunitari che sarà destinato a
gestire;
si assumono la responsabilità della buona gestione, da parte
delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli
stanziamenti trasferiti alle stesse per la concessione di
sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da
parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di
parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi
comunitari nonché dell’obbligo di recupero dei fondi
eventualmente dovuti dai beneficiari;
L 327/35
iii)
garantiscono alla Commissione, al termine di ciascun
esercizio finanziario, l’affidabilità dei sistemi finanziari
e delle procedure delle agenzie nazionali e la regolarità
dei loro conti;
in caso d’irregolarità, di negligenza o di frode
imputabile alle agenzie nazionali di cui alla lettera b)
che induca la Commissione a recuperare fondi
dall’agenzia nazionale, si assumono la responsabilità
per i fondi eventualmente non recuperati.
7. Nell’ambito della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 1,
la Commissione può stabilire degli orientamenti per ciascuna
delle azioni di cui all’allegato, al fine di adattare il programma
all’evoluzione delle priorità della cooperazione europea in
materia di gioventù.
L 327/36
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi
tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo
decentrato;
d)
il monitoraggio dell’accordo di cui al punto 4.2 dell’allegato, compresi il piano annuale di lavoro e la relazione del
forum europeo della gioventù;
e)
le modalità di valutazione del programma;
f)
le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani
interessati;
g)
le modalità d’adattamento delle azioni del programma di
cui all’articolo 8, paragrafo 7.
2. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione
per quanto concerne le altre materie sono adottate secondo la
procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/
468/CE è fissato a due mesi.
3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10
Misure d’esecuzione
1 Il bilancio per l’attuazione del presente programma per il
periodo di cui all’articolo 1 è stabilito a 885 000 000 di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di
bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
Articolo 14
1. I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e
giuridiche.
Complementarità con altre azioni comunitarie
1. La Commissione garantisce la complementarità tra il
programma e altri settori d’azione comunitaria, in particolare
quelli riguardanti l’istruzione, la formazione professionale, la
cultura, la cittadinanza, lo sport, le lingue, l’occupazione, la
salute, la ricerca, l’imprenditoria, l’azione esterna dell’UE,
l’inclusione sociale, la parità tra i sessi e la lotta contro le
discriminazioni.
3. A seconda della natura dell’azione, gli aiuti finanziari
possono assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio.
La Commissione può anche assegnare premi per azioni o
progetti attuati nel quadro del programma. A seconda della
natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti
forfettari e/o l’applicazione di tabelle di costi unitari.
2. Il programma, ove sia compatibile, condivide risorse con
altri strumenti comunitari, per realizzare azioni che corrispondono agli obiettivi comuni del programma e di tali strumenti.
3. La Commissione e gli Stati membri valorizzano le azioni del
programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di
altri settori d’azione comunitaria, in particolare l’istruzione, la
formazione professionale, la cultura e lo sport, le lingue,
l’inclusione sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le
discriminazioni.
4. Nel caso di sovvenzioni di azioni, i contratti devono essere
firmati entro due mesi dalla concessione della sovvenzione.
5. Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro del
programma agli organismi attivi a livello europeo, definiti
all’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di
esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee (1), in caso di rinnovo
non hanno il carattere degressivo previsto all’articolo 113,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Articolo 12
1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione
per quanto concerne le seguenti materie sono adottate secondo
la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2:
Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali
a)
1. I paesi partecipanti possono chiedere alla Commissione
l’autorizzazione di accordare un marchio europeo per azioni
nazionali, regionali o locali simili a quelle di cui all’articolo 4.
adottano le misure necessarie per assicurare i controlli
adeguati e la vigilanza delle finanze delle agenzie nazionali
di cui al punto b), ed in particolare:
le modalità d’attuazione del programma, compreso il piano
di lavoro annuale;
b)
l’equilibrio generale tra le varie azioni del programma;
i)
c)
in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il PIL e la distanza geografica tra paesi) da
forniscono alla Commissione, prima dell’avvio dei
lavori dell’agenzia nazionale, le assicurazioni
Disposizioni finanziarie generali
2. La Commissione può decidere, in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentare gli
stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l’azione o il programma di lavoro. In
sede di definizione degli obblighi relativi all’ammontare dell’aiuto
finanziario, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari, della
loro età, del tipo di azione e dell’entità dell’aiuto finanziario.
Articolo 11
1. La Commissione è assistita da un comitato.
Articolo 13
Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari
Articolo 9
Comitato
24.11.2006
2. Un paese partecipante può mettere a disposizione dei
beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle
norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture
decentrate del programma, a condizione che garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.
6. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione
può delegare compiti di potere pubblico ed in particolare
funzioni d’esecuzione del bilancio alle strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione.
7. A norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE,
Euratom) n. 2342/2002, la facoltà di cui al paragrafo 6 del
presente articolo si applica anche alle strutture di tutti i paesi
partecipanti.
(1) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
73
72
24.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
Articolo 15
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del
presente programma rispetto agli obiettivi stabiliti. Il monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché le attività
specifiche. Le consultazioni della Commissione su tale monitoraggio coinvolgono i giovani.
2. La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma.
3. I paesi partecipanti presentano alla Commissione, entro il
30 giugno 2010, una relazione sull’attuazione del programma e,
entro il 30 giugno 2015, una relazione sull’impatto del
programma.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al
Comitato delle regioni:
a)
una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati
ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;
b)
una comunicazione sulla continuazione del presente
programma, entro il 31 dicembre 2011;
c)
una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo
2016.
Articolo 16
Disposizioni transitorie
Le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della
decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE
L 327/37
L 327/38
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
continuano a essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle
disposizioni di tali decisioni.
Se necessario, nel bilancio successivo a quello del 2013
potrebbero essere iscritti stanziamenti per coprire le spese di
assistenza tecnica e amministrativa necessarie ai fini della
gestione delle azioni non ancora conclusesi entro il 31 dicembre
2013. Il comitato previsto dall’articolo 8 della decisione n. 1031/
2000/CE è sostituito dal comitato di cui all’articolo 9 della
presente decisione.
Conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del
programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con
destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme
indebitamente pagate a norma delle decisioni n. 1031/2000/CE e
n. 790/2004/CE.
Articolo 17
ALLEGATO
Le azioni attuate per realizzare gli obiettivi generali e specifici del programma sostengono progetti di portata limitata che
favoriscono la partecipazione attiva dei giovani, garantendo nel contempo la visibilità e l’impatto dei progetti a livello
europeo.
La partecipazione dei giovani al programma non richiede alcuna esperienza o qualifica, salvo casi eccezionali.
Il programma dovrebbe essere attuato mediante un facile approccio.
Il programma dovrebbe incoraggiare lo spirito di iniziativa, di impresa e di creatività dei giovani, facilitare la partecipazione
al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani disabili e garantire il rispetto della parità tra
uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni.
La partecipazione alle azioni è possibile a condizione che sia prevista un’opportuna copertura assicurativa che garantisca la
protezione dei giovani durante l’attuazione delle attività del programma.
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMÄKI
AZIONI
Tali azioni vengono realizzate tramite le misure seguenti:
Azione 1 — Gioventù per l’Europa
Questa azione punta a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e la comprensione reciproca tra i giovani mediante le
misure seguenti:
1.1. Scambi di giovani
Gli scambi di giovani permettono ad uno o più gruppi di giovani di essere accolti da un gruppo di un altro paese per
realizzare un programma di attività in comune. Tali scambi sono in linea di principio destinati a giovani tra i 13 e i 25
anni.
Queste attività basate su partnership transnazionali tra i vari protagonisti di un progetto implicano la partecipazione
attiva dei giovani e puntano a permettere la scoperta e la sensibilizzazione verso realtà sociali e culturali diverse,
offrendo ai giovani l’opportunità di imparare reciprocamente e di rafforzare la loro consapevolezza di essere cittadini
europei. Il sostegno si basa soprattutto su attività multilaterali improntate alla mobilità di gruppo ma non esclude
attività bilaterali di questo tipo.
Gli scambi bilaterali di gruppo sono appropriati soprattutto qualora si tratti di una prima attività europea o dell’attività
di associazioni di piccole dimensioni o locali prive di esperienza a livello europeo. Inoltre sono particolarmente
utilizzati per i giovani con minori opportunità, per rafforzare la loro partecipazione al programma.
Questa misura sostiene anche attività preparatorie e di follow-up miranti a rafforzare la partecipazione attiva di tali
giovani ai progetti, in particolare a livello linguistico ed interculturale.
1.2. Sostegno alle iniziative dei giovani
Questa misura sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad attività da essi stessi
concepite e di cui sono i principali protagonisti, per svilupparne lo spirito d’iniziativa e imprenditoriale nonché la loro
creatività. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un
controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 15 anni.
Questa misura permette di sostenere progetti di iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale e
la messa in rete di progetti simili condotti in vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare la
cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani.
Particolare attenzione è prestata ai giovani con minori opportunità.
1.3. Progetti di democrazia partecipativa
Questa misura sostiene progetti o attività che mirano a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Tali
progetti ed attività prevedono la partecipazione attiva dei giovani alla vita attiva della loro comunità a livello locale,
regionale, nazionale o internazionale.
24.11.2006
75
74
24.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 30 anni.
Questi progetti o attività sono basati su partnership internazionali che permettono la messa in comune, a livello
europeo, di idee, scambi di esperienze e buone pratiche di progetti o attività condotte a livello locale o regionale,
basate sul miglioramento della partecipazione dei giovani ai vari livelli. Queste attività possono comprendere
l’organizzazione di consultazioni di giovani riguardo alle loro necessità ed i loro desideri al fine di sviluppare nuovi
approcci in materia di partecipazione attiva dei giovani in un’Europa democratica.
Azione 2 — Servizio volontario europeo
Il servizio volontario mira a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la
comprensione reciproca tra i giovani, tramite le misure seguenti.
L 327/39
L 327/40
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
A condizione che nei paesi limitrofi siano create strutture nazionali di gestione adeguate, possono essere finanziate
anche le iniziative di giovani o di gruppi di giovani concepite a livello locale, regionale e nazionale in questi paesi, a
condizione che siano realizzate con iniziative simili nei paesi partecipanti al programma. Si tratta di attività che i
giovani stessi hanno concepito e di cui sono i soggetti principali. In linea di principio questa attività è destinata ai
giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da
16 anni.
Questa misura sostiene attività miranti a rafforzare la capacità delle organizzazioni non governative nel settore della
gioventù e la loro messa in rete, riconoscendo il ruolo importante che queste organizzazioni possono svolgere nello
sviluppo della società civile nei paesi limitrofi. Essa riguarda la formazione di coloro che sono attivi nell’animazione
giovanile e nelle organizzazioni giovanili e il loro scambio di esperienze, di competenza e di buone pratiche. Questa
misura sostiene le attività che potrebbero sfociare nella messa a punto di progetti e di partnership durevoli e di qualità.
Questa misura sostiene inoltre progetti che stimolano l’innovazione e la qualità, miranti ad introdurre, attuare e
promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù.
Il giovane volontario partecipa, in un paese diverso da quello dove risiede, ad un’attività non lucrativa e non remunerata a
beneficio della collettività. Il servizio volontario europeo non deve incidere negativamente sulle occupazioni remunerate,
potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.
Un aiuto finanziario può essere accordato alle azioni d’informazione rivolte ai giovani ed a coloro che sono attivi
nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.
Il servizio volontario europeo dura almeno due mesi, fino ad un massimo di dodici. In casi debitamente giustificati, in
particolare per favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità, possono essere concessi periodi più brevi e
previsti progetti di volontariato cui sono ammessi gruppi di giovani.
Questa misura sostiene inoltre le attività che permettono la cooperazione nel settore della gioventù con i paesi
limitrofi. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche
nel settore della gioventù, nonché altre misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività
relative al settore giovanile nei paesi interessati.
Questa misura sostiene anche progetti di volontariato che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad
attività di portata locale, regionale, nazionale, europea o internazionale in vari settori, tra cui, ad esempio, la cultura, lo
sport, la protezione civile, l’ambiente e l’aiuto allo sviluppo.
In casi eccezionali a seconda dei compiti da svolgere e delle situazioni nelle quali vengono impiegati i volontari, alcuni tipi di
progetti possono richiedere la selezione dei candidati che dispongono di competenze specifiche.
La misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni; ma con un controllo adeguato alcune attività possono essere realizzate
già a partire da 16 anni.
Questa misura finanzia per intero o parzialmente l’indennità del volontario, la sua assicurazione, le sue spese di sussistenza e
di viaggio nonché, se del caso, un aiuto supplementare per i giovani con minori opportunità.
Questa misura sostiene inoltre le attività miranti a formare e a seguire da vicino i giovani volontari ed a coordinare i vari
partner, nonché le iniziative intese a giovarsi dell’esperienza acquisita dai giovani durante il servizio volontario europeo.
Gli Stati membri e la Commissione assicurano il rispetto degli standard qualitativi: il volontariato implica una dimensione di
istruzione non formale, che si concretizza attraverso attività pedagogiche miranti a preparare i giovani sul piano personale,
interculturale e tecnico, ed attraverso un costante sostegno personale. Un’importanza particolare è attribuita alla partnership
tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto ed alla prevenzione dei rischi.
Azione 3 — Gioventù nel mondo
Questa azione punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d’apertura al mondo, contribuendo al
contempo allo sviluppo di sistemi di qualità che sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi
partner del programma.
3.1. Cooperazione con i paesi limitrofi dell’UE
Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma considerati paesi vicini in
base alle disposizioni della politica europea di vicinato dell’UE e a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, nonché in
cooperazione con la Federazione russa e i paesi dei Balcani occidentali fintantoché soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
Questa misura sostiene scambi di giovani, di norma multilaterali ma anche bilaterali, che consentono a vari gruppi di
giovani provenienti dai paesi partecipanti al programma e dai paesi limitrofi all’Europa di incontrarsi per realizzare un
programma di attività in comune. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 25 anni. Tali
attività basate su partnership transnazionali tra i vari soggetti di un progetto prevedono una formazione preliminare
del personale di inquadramento e la partecipazione attiva dei giovani; il loro obiettivo è permettere ai giovani di
scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse. Le attività miranti a rafforzare la partecipazione attiva
di questi giovani ai progetti possono beneficiare di un finanziamento, in particolare quando si tratta di una
preparazione a livello linguistico ed interculturale.
3.2. Cooperazione con gli altri paesi
Questa misura sostiene attività di cooperazione nel settore della gioventù, in particolare lo scambio di buone pratiche
con gli altri paesi partner del programma.
Essa incoraggia lo scambio tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e la
loro formazione, nonché lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili.
Scambi multilaterali e bilaterali di giovani possono essere realizzati su una base tematica tra questi paesi ed i paesi
partecipanti.
I finanziamenti sono accordati alle attività che dimostrano un potenziale moltiplicatore.
Nell’ambito della cooperazione con paesi industrializzati, questa misura finanzia solo i beneficiari europei dei progetti.
Azione 4 — Sistemi di sostegno per i giovani
Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il ruolo di coloro
che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, a sviluppare la qualità del programma ed a favorire
l’impegno civico dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore
della gioventù.
4.1. Supporto ad organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù
Questa misura sostiene il funzionamento delle organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della
gioventù che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo. Le loro attività devono in particolare contribuire
alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica ed alla società nonché allo sviluppo ed all’attuazione di
azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù in senso ampio.
Per potere beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un’organizzazione deve rispettare le disposizioni
seguenti:
—
deve essere giuridicamente costituita almeno da un anno,
—
deve trattarsi di un’organizzazione senza scopi di lucro,
—
deve avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, o in alcuni Stati
dell’Europa orientale (cioè Bielorussia, Moldova, Federazione russa, Ucraina),
—
deve esercitare le sue attività a livello europeo, sola o sotto forma di diverse associazioni coordinate, e la sua
struttura e le sue attività devono coprire almeno otto paesi che partecipano al programma; può trattarsi di una
rete europea rappresentativa di organizzazioni attive a favore dei giovani,
24.11.2006
77
76
24.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
—
le sue attività devono essere conformi ai principi che stanno alla base dell’azione comunitaria nel settore della
gioventù,
—
può trattarsi di un’organizzazione che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o di
un’organizzazione a scopo più ampio, che sviluppa una parte delle sue attività a favore dei giovani,
—
l’organizzazione deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore.
I beneficiari sono scelti sulla base di inviti a presentare proposte. Convenzioni quadro relative a partnership pluriennali
possono essere concluse con le organizzazioni prescelte. Tuttavia, le convenzioni quadro non escludono il lancio di
inviti a presentare proposte annuali per selezionare ulteriori beneficiari.
Le attività principali delle organizzazioni giovanili suscettibili di contribuire al rafforzamento e all’efficacia dell’azione
comunitaria sono:
L 327/41
L 327/42
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
Le sovvenzioni possono essere concesse al forum previa ricezione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le
sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo
quadro di partnership con la Commissione.
Il forum beneficia di un cofinanziamento pari almeno al 20 % del suo bilancio da parte di fonti diverse da quelle
comunitarie.
Le attività realizzate dal forum sono in particolare le seguenti:
—
funzione di rappresentanza delle organizzazioni giovanili presso l’UE,
—
funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell’UE,
—
rilancio delle informazioni sulla gioventù nei confronti delle istituzioni europee,
—
rilancio delle informazioni dell’UE nei confronti dei consigli nazionali della gioventù e delle organizzazioni non
governative,
—
funzione di rappresentazione dei punti di vista ed interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,
—
scambi di giovani e servizi di volontariato,
—
promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica,
—
apprendimento non formale ed informale e programmi d’attività per la gioventù,
—
contributi al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello dell’UE nel settore della gioventù,
—
promozione dell’apprendimento e della comprensione interculturali,
—
contributo allo sviluppo di politiche giovanili, progetti per la gioventù ed opportunità nel campo dell’istruzione
nonché alla moltiplicazione delle informazioni relative ai giovani ed allo sviluppo di strutture rappresentative
per i giovani in tutta l’Europa,
—
dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell’UE o sulle politiche per i giovani,
—
—
diffusione di informazioni sull’azione comunitaria,
azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa ed in altre parti del mondo nonché sull’azione dell’UE
a favore dei giovani.
—
azioni volte a favorire la partecipazione e l’iniziativa dei giovani.
4.3. Formazione e messa in rete di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili
A titolo della presente misura sono prese in considerazione per la determinazione della sovvenzione di
funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle attività normali dell’organismo
selezionato, in particolare le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per
uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione,
d’informazione e di diffusione.
La sovvenzione è accordata nel rispetto dell’indipendenza dell’organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e
della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività.
Almeno il 20 % del bilancio degli organismi interessati deve provenire da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.
4.2. Sostegno al forum europeo della gioventù
Nel quadro di questa misura possono essere accordate sovvenzioni per il sostegno delle attività permanenti del forum
europeo della gioventù, di seguito «il forum», organismo che persegue un obiettivo d’interesse generale europeo, nel
rispetto dei principi seguenti:
—
indipendenza del forum europeo della gioventù riguardo alla selezione dei suoi membri, garantendo la più
ampia rappresentazione possibile dei vari tipi di organizzazioni della gioventù,
—
autonomia del forum nel definire le proprie attività,
—
associazione quanto più ampia possibile alle attività del forum delle organizzazioni della gioventù non membri e
dei giovani che non fanno parte di organizzazioni,
—
contributo attivo del forum alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in
particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi
membri le posizioni adottate da tali istituzioni.
Le spese ammissibili del forum riguardano al contempo le spese di funzionamento e le spese necessarie alla
realizzazione delle proprie azioni. Data la necessità di assicurare la permanenza del forum, al momento di stanziare le
risorse del programma si tiene conto dell’orientamento seguente: le risorse annuali stanziate per il forum non sono
inferiori a 2 milioni di EUR.
Questa misura sostiene le attività miranti alla formazione di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle
organizzazioni giovanili in questo campo, in particolare dei responsabili di progetti, dei consulenti per i giovani
nonché degli esperti partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo scambio di esperienze, di competenze e di buone
pratiche tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili. La misura sostiene inoltre
le attività che agevolano la creazione di progetti, partnership e reti durature e di qualità nel quadro del programma.
Può comprendere, ad esempio, la formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro.
È necessario prestare particolare attenzione alle attività che favoriscono la partecipazione dei giovani che incontrano
particolari difficoltà a partecipare ad azioni comunitarie.
4.4. Progetti volti a stimolare l’innovazione e la qualità
Questa misura sostiene i progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della
gioventù. Tali approcci innovativi possono riguardare i contenuti e gli obiettivi connessi all’evoluzione del quadro della
cooperazione europea nel settore della gioventù, la partecipazione di partner di diversa provenienza o la diffusione
delle informazioni.
4.5. Azioni d’informazione rivolte ai giovani e a coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni
giovanili
Questa misura sostiene le informazioni e la comunicazione rivolte ai giovani migliorando il loro accesso alle
informazioni pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al fine di aumentarne la partecipazione alla vita pubblica e a
facilitare l’espressione delle loro potenzialità di cittadini attivi e responsabili. A tale scopo verranno sostenute le attività
di livello europeo e nazionale che migliorano l’accesso dei giovani all’informazione ed ai servizi di comunicazione,
rafforzano la diffusione di un’informazione di qualità e aumentano la partecipazione dei giovani alla preparazione e
alla diffusione delle informazioni.
Questa misura contribuisce per esempio allo sviluppo di portali europei, nazionali, regionali e locali miranti a
diffondere informazioni specifiche per i giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, segnatamente tramite quelli che i
giovani utilizzano più spesso. L’azione può inoltre sostenere misure volte a promuovere l’impegno dei giovani nella
preparazione e diffusione di consigli e prodotti d’informazione comprensibili, di facile uso e mirati, per migliorare la
qualità dell’informazione e l’accesso alla stessa da parte di tutti i giovani. Tutte le pubblicazioni devono rispettare la
parità e la diversità.
4.6. Partnership
Questa misura permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, allo scopo di sviluppare durevolmente
progetti che potranno combinare varie misure del programma. Il finanziamento riguarda i progetti e le attività di
coordinamento.
24.11.2006
79
78
24.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
4.7. Sostegno alle strutture del programma
Questa misura permette di finanziare le strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, in particolare le agenzie nazionali.
Questa misura permette inoltre di finanziare organismi assimilati, quali i coordinatori nazionali, i centri di risorse, la
rete Eurodesk, la piattaforma euromediterranea della gioventù e le associazioni di giovani volontari europei, che
agiscono in qualità di organi d’attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e
paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
4.8. Valorizzazione
La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni suscettibili di facilitare l’attuazione del programma.
Essa può inoltre procedere a qualsiasi azione appropriata in materia di informazione, pubblicazione e diffusione,
nonché a una valutazione e ad un controllo del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite
sovvenzioni, ottenute mediante appalti pubblici o organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.
L 327/43
L 327/44
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
GESTIONE DEL PROGRAMMA
Assegnazioni minime
Fatto salvo l’articolo 13, gli importi minimi da attribuire alle azioni sono i seguenti (in percentuale rispetto alla dotazione
finanziaria fissata nell’articolo succitato):
azione 1: Gioventù per l’Europa 30 %
azione 2: Servizio volontario europeo 23 %
azione 3: Gioventù nel mondo 6 %
azione 4: Sistemi di sostegno per i giovani 15 %
azione 5: Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù 4 %.
Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù
Questa azione punta a favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.
5.1. Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù
Questa misura sostiene le attività che permettono la cooperazione politica, i seminari ed il dialogo strutturato tra i
giovani, coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, da una parte, ed i
responsabili della politica per la gioventù, dall’altra. Queste attività mirano in particolare a promuovere la
cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, le conferenze organizzate dalle
presidenze dell’UE, nonché altre attività di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività della
Comunità relative al settore della gioventù.
Questa misura comprende la settimana europea della gioventù, che potrebbe includere eventi negli Stati membri e a
livello europeo sull’attività delle istituzioni europee, un dialogo tra i responsabili decisionali europei e i giovani, e la
premiazione dei migliori progetti di giovani sostenuti dal programma.
Questa misura può in particolare sostenere gli obiettivi perseguiti tramite il metodo di coordinamento aperto nel
settore della gioventù e il patto europeo per la gioventù, nonché la cooperazione tra attività di volontariato nazionali e
internazionali.
5.2. Sostegno alle attività miranti ad una migliore comprensione e conoscenza del settore della gioventù
Questa misura sostiene progetti specifici volti a individuare conoscenze correlate a temi prioritari del settore giovanile
fissati nel quadro del metodo di coordinamento aperto, nonché dei progetti che permettano di completarli,
attualizzarli ed agevolarne l’accessibilità.
Inoltre mira a sostenere lo sviluppo di metodi che permettano di analizzare e comparare i risultati di studi e garantirne
la qualità.
Il programma può inoltre sostenere attività relative alla messa in rete dei vari soggetti del settore della gioventù.
5.3. Cooperazione con organizzazioni internazionali
Questa azione può sostenere la cooperazione dell’UE con organizzazioni internazionali competenti in materia di
gioventù, in particolare il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione delle Nazioni Unite o le sue istituzioni specializzate.
INFORMAZIONE
Il pacchetto finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo,
audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, in
particolare studi, riunioni, azioni d’informazione e di pubblicazione, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio
di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d’assistenza amministrativa e tecnica nella quale può incorrere la Commissione
nel quadro della gestione del programma.
CONTROLLI E AUDIT
Per i progetti scelti secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3, è stato introdotto un sistema di controlli a
campione.
Il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate per un
periodo di cinque anni a partire dall’ultimo pagamento. Se del caso, il beneficiario di una sovvenzione garantisce che i
giustificativi conservati dai propri partner o membri siano messi a disposizione della Commissione.
La Commissione, sia direttamente attraverso i suoi agenti, sia attraverso qualunque altro organismo esterno qualificato di sua
scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull’utilizzazione che viene fatta della sovvenzione. Tali audit possono essere
effettuati per tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento del
saldo della sovvenzione. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di
recupero.
Il personale della Commissione e tutte le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in
particolare agli uffici del beneficiario, ed inoltre a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico,
per portare a compimento tali audit.
La Corte dei Conti e l’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) devono godere degli stessi diritti della Commissione, e in
particolare del diritto di accesso.
Le decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, le convenzioni con le agenzie nazionali, gli accordi con i paesi
terzi partecipanti, nonché le convenzioni ed i contratti che ne derivano devono prevedere in particolare un seguito ed un
controllo finanziario da parte della Commissione (o di qualsiasi rappresentante autorizzato dalla stessa, fra cui l’OLAF), e
controlli da parte della Corte dei conti, se necessario in loco. Tali controlli possono essere effettuati presso le agenzie
nazionali, nonché, se del caso, presso i beneficiari di sovvenzioni.
La Commissione può inoltre procedere a controlli e verifiche in loco in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/
96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini
della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( 1).
Per le azioni comunitarie contemplate dalla presente decisione, la nozione d’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della
Comunità (2), deve essere intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi
inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un’omissione da parte di un’entità giuridica che ha o
potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità
tramite una spesa indebita.
Per presentare esempi di buone pratiche e progetti modello viene messa a punto una base di dati contenente informazioni
sulle idee attuali nell’ambito delle attività giovanili su scala europea.
La Commissione deve mettere a disposizione una guida che spieghi gli obiettivi, le norme e le procedure del programma, in
particolare i diritti e gli obblighi giuridici che l’accettazione di una sovvenzione comporta.
(1)
(2)
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
24.11.2006
81
80
15.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
L 315/1
L 315/2
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
(5)
DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2006
che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress
decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000,
relativa al programma concernente la strategia comunitaria
in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (5),
della decisione n. 50/2002/CE (6) del Parlamento e del
Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un
programma d’azione comunitaria inteso ad incoraggiare
la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere
l’emarginazione sociale, della decisione n. 1145/2002/CE (7)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno
2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel
settore dell’occupazione, nonché della decisione n. 848/
2004/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione
comunitaria per la promozione delle organizzazioni attive a
livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, e
conformemente alle attività intraprese a livello comunitario
per quanto riguarda le condizioni di lavoro.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 129 e l'articolo 137,
paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (3),
considerando quanto segue:
(1)
(2)
Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha
inserito la promozione dell’occupazione e dell’integrazione
sociale quale parte integrante della strategia globale
dell’Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico
per il prossimo decennio, che è quello di divenire
l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più
dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e
una maggiore coesione sociale. Esso ha fissato nell'Unione
mete e obiettivi ambiziosi in vista del ritorno a condizioni
di piena occupazione, del miglioramento della qualità e
della produttività del lavoro, nonché della promozione della
coesione sociale e di un mercato del lavoro favorevole
all'integrazione. Inoltre, la strategia è stata riorientata dal
Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005.
Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione
di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento della Comunità, la presente decisione dovrebbe
istituire un programma unico e razionalizzato destinato a
proseguire e sviluppare le attività avviate sulla base della
decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che istituisce un programma d’azione comunitaria
per combattere le discriminazioni (2001-2006) (4), della
(1) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 67.
(2) GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2005 (GU C 193 E
del 17.8.2006, pag. 99), posizione comune del Consiglio del
18 luglio 2006 (GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 31) e posizione
del Parlamento europeo del 27 settembre 2006 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.
(3)
(4)
Il Consiglio europeo straordinario sull’occupazione tenutosi
a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997 ha varato la
strategia europea per l’occupazione, in vista del coordinamento delle politiche per l’occupazione degli Stati membri
in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di
occupazione concordati a livello comune. Attualmente la
strategia europea per l’occupazione è lo strumento più
importante a livello europeo, per la realizzazione degli
obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente
all’occupazione e al mercato del lavoro.
I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine
un’importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione
sociale di fornire pensioni e assistenza sanitaria di elevata
qualità e di lunga durata, a un livello accessibile a tutti e il
cui finanziamento sia garantito a lungo termine. È quindi
importante promuovere politiche in grado di garantire
un’adeguata protezione sociale e la sostenibilità dei sistemi
previdenziali. Il Consiglio europeo di Lisbona ha deciso che
la cooperazione in questo settore si deve basare sul metodo
di coordinamento aperto.
(6)
Si dovrebbe attirare l’attenzione sulla situazione particolare
dei migranti in questo contesto e anche sull’importanza di
intraprendere azioni per trasformare il lavoro non
dichiarato in lavoro regolare.
(7)
Garantire norme minime e il miglioramento costante delle
condizioni di lavoro nell’Unione rappresenta un elemento
centrale della politica sociale europea e un importante
obiettivo globale dell’Unione europea. La Comunità deve
svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della
salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di
lavoro, ivi compresa la necessità di conciliare la vita
professionale e la vita familiare, della protezione dei
lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell’informazione, della consultazione e della partecipazione dei
lavoratori, della rappresentanza e della difesa collettiva
degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(8)
Il Consiglio europeo di Lisbona, ritenendo inaccettabile il
numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della
soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale, ha
reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere
una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando
obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal
(5) GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione
n. 1554/2005/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).
(6) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla
decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(7) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla
decisione n. 786/2004/CE.
(8) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18. Decisione modificata dalla
decisione n. 1554/2005/CE.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000. Il
Consiglio ha inoltre stabilito che le politiche volte a
combattere l'esclusione sociale devono essere basate sul
metodo di coordinamento aperto che combini i piani
d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per
favorire la cooperazione.
I
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
IT
(9)
La non discriminazione è un principio fondamentale
dell’Unione europea. L’articolo 13 del trattato dispone che
si prendano provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le
tendenze sessuali. La non discriminazione è inoltre sancita
dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Occorre considerare le caratteristiche
specifiche delle varie forme di discriminazione e definire
azioni adeguate in parallelo per prevenire e combattere la
discriminazione basata su una o più motivazioni. Nel
prendere in considerazione l’accessibilità e i risultati del
programma si dovrebbe pertanto tenere conto delle
particolari necessità delle persone con disabilità per quanto
riguarda la garanzia di un pieno accesso, in condizioni di
parità, alle attività finanziate dal presente programma e ai
risultati e alla valutazione di tali attività, compreso il
rimborso di spese supplementari sostenute da tali persone a
motivo della loro disabilità. L’esperienza acquisita nell’arco
di diversi anni di lotta contro determinate forme di
discriminazione, compresa la discriminazione fondata sul
sesso, può risultare utile anche per la lotta contro
discriminazioni di altra natura.
In base all’articolo 13 del trattato il Consiglio ha adottato le
seguenti direttive: la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno
15.11.2006
2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica (1), la quale vieta la discriminazione fondata sulla
razza o l’origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e
protezione sociale; la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro (2), la quale vieta la discriminazione fondata sulla
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le
condizioni di lavoro; e la direttiva 2004/113/CE, del
13 dicembre 2004, che attua il principio di parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (3).
(10) Ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato la parità di
trattamento tra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario. Le direttive e gli altri atti
adottati in conformità di questo principio svolgono un
ruolo importante nel miglioramento della situazione delle
donne nell'Unione. L'esperienza nelle azioni a livello
comunitario ha dimostrato che la promozione della parità
tra uomini e donne nelle politiche comunitarie e la lotta alla
discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi
di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da
completarsi vicendevolmente. Conformemente al principio
di parità fra uomini e donne, l’integrazione della dimensione del genere dovrebbe essere promossa in tutte le
sezioni e attività del programma.
(11) Diverse organizzazioni non governative (ONG), che
operano a vari livelli, possono fornire un importante
contributo a livello europeo attraverso le principali reti che
favoriscono una modifica dell’orientamento politico in
linea con gli obiettivi generali del programma.
(12) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono
essere sufficientemente realizzati a livello di Stati membri,
data la necessità di scambiare informazioni a livello
europeo e di diffondere le buone prassi su scala
comunitaria, e dal momento che questi obiettivi possono
essere realizzati meglio a livello comunitario per via della
dimensione multilaterale delle azioni e delle misure
comunitarie, la Comunità può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato.
La presente decisione si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(13) La presente decisione istituisce per tutta la durata del
programma una dotazione finanziaria che costituisce per
l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso
della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37
dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4).
(14) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione
dovrebbero essere adottate in conformità della decisione
(1)
(2)
(3)
(4)
GU
GU
GU
GU
L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
83
82
15.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (1).
(15) Dal momento che il programma è suddiviso in cinque
sezioni, gli Stati membri dispongono la rotazione dei
rispettivi rappresentanti nazionali a seconda dei temi
affrontati dai comitati che collaborano con la Commissione,
DECIDONO:
f)
L 315/3
migliorare la capacità delle principali reti di livello europeo
di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le
politiche dell’Unione e, se del caso, i suoi obiettivi.
2. L'integrazione della dimensione di genere è promossa in
tutte le sezioni e attività contemplate da questo programma.
3. I risultati ottenuti per le varie sezioni e attività del
programma devono essere opportunamente diffusi alle parti
interessate e al pubblico. La Commissione procede a uno
scambio di vedute con le parti interessate, a seconda dell’opportunità.
Articolo 1
Struttura del programma
1)
occupazione;
2)
protezione sociale e integrazione;
3)
condizioni di lavoro;
4)
diversità e lotta contro la discriminazione;
Articolo 2
5)
parità fra uomini e donne.
Obiettivi generali
Articolo 4
1. Gli obiettivi generali del presente programma sono i
seguenti:
migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione
degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti mediante
l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;
migliorando la comprensione della situazione relativa
all’occupazione e alle prospettive del settore, in particolare
mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e
indicatori comuni nel quadro della SEO;
appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di
indicatori comuni suddivisi, se del caso, per sesso e gruppo
di età, nei settori contemplati dal programma;
c)
sostenere e seguire, se del caso, l’attuazione della
legislazione e degli obiettivi strategici della Comunità negli
Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto;
d)
promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco,
l’identificazione e la diffusione di buone prassi e di
impostazioni innovative a livello europeo;
c)
organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le
impostazioni innovative e favorendo l’apprendimento
reciproco nel quadro della SEO;
sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande
pubblico alle politiche e agli obiettivi comunitari attuati nel
quadro di ciascuna delle cinque sezioni;
d)
sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo
il dibattito sulle sfide, le politiche e l’attuazione di
programmi nazionali di riforma nel settore dell’occupazione, in particolare fra le parti sociali, gli attori regionali e
locali e altri soggetti interessati.
b)
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla
decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
Sezione 2 — Protezione sociale e integrazione
seguendo e valutando l’applicazione delle raccomandazioni
e degli orientamenti europei per l’occupazione e il relativo
impatto, in particolare attraverso la relazione congiunta
sull’occupazione, e analizzando l’interazione fra la strategia
europea per l’occupazione, la strategia generale economica
e sociale e altri ambiti strategici;
15.11.2006
sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo
il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative
alle condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri
soggetti interessati.
Articolo 7
Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazione
a)
migliorando la comprensione dell’esclusione sociale e delle
questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di
protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante
analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori
comuni, nel contesto del metodo di coordinamento aperto
nel settore della protezione sociale e dell’integrazione;
b)
seguendo e valutando l’applicazione del metodo di
coordinamento aperto nel settore della protezione sociale
e dell’integrazione e il relativo impatto a livello nazionale e
comunitario e analizzando l’interazione fra questo metodo
e altri settori strategici;
c)
organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le
impostazioni innovative e favorendo l’apprendimento
reciproco nel quadro della strategia per la protezione
sociale e l’integrazione;
d)
sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo
il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche
sollevate nell’ambito del processo di coordinamento delle
Comunità nel settore della protezione sociale e dell’integrazione, in particolare fra parti sociali, attori regionali e
locali, ONG e altri soggetti interessati;
e)
sviluppando la capacità delle principali reti di livello
europeo di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi
e le strategie delle politiche della Comunità in merito alla
protezione sociale e all’integrazione.
La sezione 1 sostiene l’attuazione della strategia europea per
l’occupazione (SEO):
a)
d)
La sezione 2 sostiene l’applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione:
Sezione 1 — Occupazione
b)
e)
Articolo 5
Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:
2. Il programma viene attuato dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013.
a)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
Articolo 3
Istituzione e durata del programma
1. La presente decisione istituisce il programma comunitario
per l’occupazione e la solidarietà sociale, denominato Progress (di
seguito «programma»), destinato a sostenere finanziariamente la
realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea nei settori
dell’occupazione e degli affari sociali, fissati nella comunicazione
della Commissione sull'agenda sociale, e quindi a contribuire al
conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi
ambiti.
L 315/4
La sezione 4 sostiene l’applicazione efficace del principio della
non discriminazione e ne promuove l’integrazione in tutte le
politiche comunitarie:
a)
migliorando la comprensione della situazione relativa alla
discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, se
del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché
valutando l'efficacia e l’impatto della legislazione, delle
politiche e delle prassi in vigore;
b)
sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in
tema di lotta contro la discriminazione mediante un
monitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari per
coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di reti
fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;
c)
sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo
il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative
alla discriminazione e all’integrazione della lotta contro la
discriminazione in tutte le politiche comunitarie, anche tra
le parti sociali, le ONG e le altre parti in causa;
d)
sviluppando la capacità delle principali reti di livello
europeo di promuovere e sviluppare ulteriormente gli
obiettivi e le strategie comunitarie nella lotta contro la
discriminazione.
Articolo 8
Articolo 6
Sezione 5 — Parità fra uomini e donne
Sezione 3 — Condizioni di lavoro
La sezione 3 sostiene il miglioramento dell’ambiente e delle
condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro
e la conciliazione della vita professionale con quella familiare:
a)
migliorando la comprensione della situazione relativa alle
condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi
e, se del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, e
valutando l’efficacia e l’impatto della legislazione, delle
politiche e delle prassi in vigore;
b)
sostenendo l’applicazione del diritto comunitario del lavoro
mediante un monitoraggio efficace, l’organizzazione di
seminari per coloro che sono attivi nel settore, l’elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi
specializzati, comprese le parti sociali;
c)
avviando azioni preventive e favorendo la cultura della
prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul
lavoro;
La sezione 5 sostiene l’applicazione efficace del principio della
parità fra uomini e donne e promuove l’integrazione della
dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie:
a)
migliorando la comprensione della situazione relativa alle
questioni di genere e all’integrazione della dimensione di
genere, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e, se del caso, indicatori, nonché
valutando l’efficacia e l’impatto della legislazione, delle
politiche e delle prassi in vigore;
b)
sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in
tema di parità fra uomini e donne mediante un
monitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari destinati a coloro che sono attivi nel settore e lo sviluppo di reti
fra organismi specializzati nelle questioni relative alla
parità;
c)
sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo
il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative
85
84
15.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
alla parità fra uomini e donne e all’integrazione di genere,
anche tra le parti sociali, le ONG e gli altri soggetti
interessati;
d)
c)
sviluppando la capacità delle principali reti di livello
europeo di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi
politici comunitari e le strategie in materia di parità fra
uomini e donne.
istituti statistici nazionali;
i)
j)
mezzi di comunicazione.
sostegno alle spese di funzionamento delle principali
reti di livello europeo le cui attività sono collegate
all'attuazione degli obiettivi del programma;
organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da
funzionari nazionali per seguire l’applicazione del
diritto comunitario;
finanziamento di seminari specializzati destinati a
coloro che sono attivi nel settore, ai principali
funzionari e ad altri operatori pertinenti;
1. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni, che possono
essere svolte, se del caso, in ambito transnazionale:
iv)
creazione di reti fra organismi specializzati a livello
europeo;
a)
attività analitiche:
v)
finanziamento di reti di esperti;
i)
raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;
vi)
finanziamento di osservatori a livello europeo;
ii)
elaborazione e diffusione di metodologie e, se del
caso, di indicatori o criteri di riferimento;
vii) scambio di personale fra amministrazioni nazionali;
iii)
realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione
dei risultati;
iv)
realizzazione di valutazioni e analisi dell’impatto e
diffusione dei risultati;
v)
elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e
materiale didattico tramite Internet o altri supporti
mediatici;
Tipi di azioni
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), devono presentare
una forte dimensione europea, avere una portata tale da garantire
un effettivo valore aggiunto a livello europeo ed essere realizzati
da autorità nazionali, regionali o locali, organismi specializzati
previsti dalla normativa comunitaria o da operatori considerati
fondamentali nel settore.
3. Il programma non finanzia misure destinate alla preparazione e alla realizzazione degli «anni europei».
Articolo 10
attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e
diffusione:
ii)
iii)
iv)
v)
identificazione e scambio di buone prassi, impostazioni ed esperienze innovative, organizzazione di
valutazioni a pari livello e apprendimento reciproco
mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o europeo, tenendo presenti, se
possibile, circostanze specifiche nazionali;
organizzazione di conferenze/seminari della presidenza;
organizzazione di conferenze/seminari a sostegno
dello sviluppo e dell’attuazione della normativa e
degli obiettivi politici della Comunità;
organizzazione di campagne e manifestazioni nei
mezzi di comunicazione;
raccolta e pubblicazione di materiali al fine di
diffondere informazioni e risultati del programma;
2. La Commissione può partecipare direttamente al programma per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, lettere a) e b).
Articolo 11
a)
Stati membri;
b)
servizi pubblici dell'occupazione e relative agenzie;
c)
autorità regionali e locali;
d)
organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria;
e)
parti sociali;
f)
ONG, in particolare quelle organizzate a livello europeo;
g)
istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
h)
esperti di valutazione;
i criteri per valutare il programma compresi quelli relativi al
rapporto costo-efficacia e le disposizioni per la diffusione e
il trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione
per quanto riguarda le questioni diverse da quelle riportate al
paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui
all’articolo 13, paragrafo 3.
Articolo 13
1. I tipi di attività di cui all’articolo 9 possono essere finanziati
mediante:
Comitato
b)
un contratto di servizi aggiudicato tramite gara d'appalto,
nel qual caso si applicano le procedure di Eurostat
relativamente alla cooperazione con gli istituti nazionali
di statistica;
un sostegno parziale assegnato tramite un invito a
presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento
comunitario non può superare, in linea generale, l’80 %
della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Un sostegno
finanziario superiore a questo massimale può essere
concesso solo in circostanze eccezionali e dopo attento
esame.
2. I tipi di attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, possono
ricevere un sostegno finanziario in risposta a richieste formulate,
ad esempio, dagli Stati membri, a norma delle disposizioni in
materia del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee (1), in particolare il suo articolo 110, nonché a norma
del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee (2), in particolare il suo
articolo 168.
Articolo 12
Accesso al programma
1. L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi,
operatori e istituzioni pubblici e/o privati, in particolare:
f)
15.11.2006
Modalità di richiesta del sostegno
a)
viii) cooperazione con istituzioni internazionali.
i)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
i)
iii)
b)
L 315/6
sostegno ai principali operatori:
ii)
Articolo 9
L 315/5
Disposizioni di attuazione
1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione
per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate
conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2:
a)
gli orientamenti generali per l’attuazione del programma;
b)
il programma di lavoro annuale per l’attuazione del
programma, suddiviso in sezioni;
c)
il sostegno finanziario che dev'essere concesso dalla
Comunità;
d)
il bilancio annuale, fermo restando l'articolo 17;
e)
le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla
Comunità, e il progetto di elenco delle azioni presentato
dalla Commissione per tale sostegno;
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del
19.8.2006, pag. 3).
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/
468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Cooperazione con altri comitati
1. La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il
comitato per la protezione sociale e il comitato per l’occupazione
per garantire che essi siano regolarmente e debitamente
informati circa la realizzazione delle attività di cui alla presente
decisione.
2. La Commissione informa anche gli altri comitati interessati
circa le azioni intraprese nell’ambito delle cinque sezioni del
programma.
3. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione
regolare e strutturata tra i comitati di cui all'articolo 13 e i
comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e
azioni pertinenti.
Articolo 15
Coerenza e complementarità
1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione
garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e
azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante
l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del
programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla
giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla
formazione e alla politica per la gioventù e nel campo
dell’allargamento e delle relazioni esterne della Comunità,
nonché alla politica regionale e alla politica economica generale.
Un’attenzione particolare è prestata alle possibili sinergie fra il
presente programma e i programmi nel settore dell’istruzione e
della formazione.
87
86
15.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la
coerenza, la complementarità e l'assenza di doppioni fra le
attività condotte nell’ambito del programma e altre azioni
pertinenti dell’Unione e della Comunità, in particolare nell’ambito dei Fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale
europeo.
3. La Commissione garantisce che le spese coperte dal
programma e imputate a quest’ultimo non siano imputate ad
altri strumenti finanziari della Comunità.
4. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui
all’articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che
contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della strategia di
Lisbona nel settore dell’Agenda sociale.
5. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la
complementarità fra le attività che rientrano nel programma e
quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.
Articolo 16
Partecipazione di paesi terzi
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
—
i paesi EFTA/SEE, in conformità delle condizioni stabilite
dall'accordo SEE,
—
i paesi in fase di adesione e i paesi candidati associati
all’Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali
che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione.
Articolo 17
Finanziamenti
1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle
attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a
657 590 000 EUR (*).
2. La ripartizione sull'intero periodo del programma dei
finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:
sezione 1
Occupazione
23 %,
sezione 2
Protezione sociale e integrazione
30 %,
sezione 3
Condizioni di lavoro
10 %,
sezione 4
Diversità e lotta contro la discriminazione
23 %,
sezione 5
Parità fra uomini e donne
12 %.
3. Un importo pari al massimo al 2 % della dotazione
finanziaria è destinato alla realizzazione del programma per
coprire, ad esempio, le spese relative al funzionamento del
comitato di cui all’articolo 13 o le valutazioni da effettuare
conformemente all’articolo 19.
(*) L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad un
adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.
L 315/7
4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di
bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
5. La Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o
amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e
dei beneficiari, nonché a spese di sostegno.
Articolo 18
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle
azioni finanziate nell'ambito della presente decisione, vengano
tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e
qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il
recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora
venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei
regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità (1), e (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre
1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla
Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (2), e del
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte
dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3).
2. Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito della
presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto
comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un
operatore economico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare
pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci
gestiti da queste ultime a causa di una spesa indebita.
3. I contratti e gli accordi, come pure i contratti con i paesi
terzi partecipanti, che risultano dalla presente decisione
prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario
da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa
autorizzato) e la realizzazione di verifiche da parte della Corte dei
conti, se del caso in loco.
Articolo 19
Controllo e valutazione
1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di
permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora
rapporti annuali delle attività relativi ai risultati raggiunti
nell’ambito del programma e li trasmette al Parlamento europeo
e al comitato di cui all’articolo 13.
2. Le singole sezioni del programma sono inoltre oggetto di
una valutazione intermedia comprendente una panoramica
(1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
L 315/8
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
generale del programma, al fine di misurare i progressi realizzati
nel conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficace
utilizzazione delle risorse e il suo valore aggiunto europeo.
Questa valutazione può essere completata da valutazioni
continue realizzate dalla Commissione con l’assistenza di esperti
esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei
rapporti delle attività di cui al paragrafo 1.
3. Una valutazione ex post dell’intero programma viene
effettuata, entro il 31 dicembre 2015, dalla Commissione con
l’assistenza di esperti esterni, allo scopo di misurare l’impatto
degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello
europeo. La Commissione trasmette tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni.
4. L'attuazione delle singole sezioni del programma, compresi
la presentazione dei risultati e il dialogo sulle priorità future, è
15.11.2006
discussa anche nel contesto del forum sull'attuazione dell'Agenda
sociale.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2006.
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
La presidente
J. BORRELL FONTELLES
P. LEHTOMÄKI
89
88
24.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
L 327/45
DECISIONE N. 1720/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2006
che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
(7)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,
La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999
dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha
istituito un processo intergovernativo, che richiede sostegno a livello comunitario, volto alla costruzione di uno
«spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010.
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
(8)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (3),
considerando quanto segue:
(1)
La decisione 1999/382/CE del Consiglio (4) ha istituito la
seconda fase del programma d'azione comunitaria in
materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».
(2)
La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (5) ha istituito la seconda fase del programma
d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates».
(3)
La decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (6) ha istituito un programma pluriennale per
l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e
delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e
formazione in Europa (programma eLearning).
(4)
La decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (7) ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello
europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo
dell'istruzione e della formazione.
(5)
La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (8) ha istituito un quadro unico comunitario per
la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).
(6)
La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (9) ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la
cooperazione con paesi terzi (Erasmus Mundus) (20042008).
1
( ) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 134.
(2) GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59.
(3) Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio
del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 37), posizione
del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).
(5) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 885/2004.
(6) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.
(7) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.
(8) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.
(9) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.
Nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000
l'Unione europea si è prefissata un obiettivo strategico:
diventare l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una
crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di
lavoro e una maggiore coesione sociale; nella stessa sede il
Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio «Istruzione» di
avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti
dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e
priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali.
L 327/46
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(13) La comunicazione della Commissione e la risoluzione del
Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (1) riaffermano che l'apprendimento permanente
dovrebbe essere rafforzato dalle azioni e dalle politiche
elaborate nell'ambito dei programmi comunitari di settore.
(14) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 (2) ha
previsto un rafforzamento della cooperazione europea in
materia di istruzione e formazione professionale, che
richiede sostegno a livello comunitario. La dichiarazione
di Copenaghen, adottata dai ministri dell'Istruzione di
trentuno paesi europei il 30 novembre 2002, ha coinvolto
in questo processo le parti sociali e i paesi candidati.
(15) La comunicazione della Commissione relativa al piano
d'azione per le competenze e la mobilità ha segnalato
l'esigenza di proseguire gli interventi a livello europeo per
migliorare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e
professionali.
(16) La comunicazione della Commissione relativa al piano
d'azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue
e della diversità linguistica ha delineato una serie di azioni
da adottare a livello europeo nel periodo 2004-2006 e
prevede procedure relative al seguito.
(17) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento
(9)
Una società avanzata basata sulla conoscenza è essenziale
per aumentare il tasso di crescita e di occupazione.
L'istruzione e la formazione sono priorità fondamentali
per consentire all'Unione europea di raggiungere gli
obiettivi di Lisbona.
(10) In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una
relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi
d'istruzione e formazione; successivamente, il 14 giugno
2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul
seguito relativo ai medesimi obiettivi, che richiede sostegno
a livello comunitario.
(11) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001
ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e
aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona
per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione
sociale.
(12) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002
ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi
d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto
di riferimento di qualità a livello mondiale e ha invitato a
intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza
delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia.
delle lingue nonché la diversità linguistica dovrebbero
essere una priorità dell'azione comunitaria nel settore
dell'istruzione e della formazione. L'insegnamento e
l'apprendimento delle lingue hanno particolare rilevanza
tra Stati membri confinanti.
(18) Le relazioni di valutazione intermedia degli attuali
programmi Socrates e Leonardo da Vinci e la consultazione
pubblica sul futuro dell'attività comunitaria nel campo
dell'istruzione e della formazione hanno evidenziato che
esiste una forte e sotto taluni aspetti crescente esigenza di
proseguire la cooperazione e le attività di mobilità in questi
settori a livello europeo. Tali relazioni sottolineano
l'importanza di creare collegamenti più stretti tra i
programmi comunitari e la definizione delle politiche nei
settori dell'istruzione e della formazione ed è stato
formulato l'auspicio di un'azione comunitaria strutturata
in grado di rispondere meglio al paradigma dell'apprendimento permanente. Le relazioni e la consultazione pubblica
hanno inoltre sollecitato, per l'attuazione di tali interventi,
un'impostazione più semplice, più flessibile e più facilmente fruibile.
(19) Conformemente al principio di una sana gestione finanzia-
ria, l'attuazione del programma può essere semplificata
applicando un finanziamento forfettario, per quanto
riguarda sia il sostegno concesso ai partecipanti al
programma, sia l'aiuto comunitario accordato per le
strutture istituite a livello nazionale per gestire il programma.
(20) Integrare in un unico programma il sostegno comunitario
alla cooperazione e alla mobilità transnazionali nei settori
dell'istruzione e della formazione produrrebbe notevoli
(1) GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.
(2) GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.
24.11.2006
vantaggi: il programma consentirebbe maggiori sinergie tra
i diversi settori di intervento, accrescerebbe la capacità di
seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente e
renderebbe disponibili strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti. Un programma unico
favorirebbe inoltre una migliore cooperazione tra i diversi
livelli di istruzione e formazione.
(21) Sarebbe pertanto opportuno istituire un programma di
apprendimento permanente che contribuisca, attraverso
l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione
europea quale società avanzata basata sulla conoscenza,
in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile,
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore
coesione sociale.
(22) Alla luce delle specificità della scuola, dell'istruzione
superiore, della formazione professionale e dell'educazione
degli adulti e data la conseguente esigenza di un'azione
comunitaria fondata su obiettivi, forme di intervento e
strutture organizzative rispondenti a tali specificità, è
opportuno mantenere, nell'ambito del programma di
apprendimento permanente, singoli programmi che si
concentrino rispettivamente su ciascuno dei quattro settori
citati, rafforzando al massimo, nel contempo, la coerenza e
gli elementi comuni tra i programmi.
(23) Nella comunicazione «Costruire il nostro avvenire comune
— Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 20072013» la Commissione ha fissato, per la nuova generazione
di programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della
formazione, una serie di obiettivi quantificati che impongono un notevole aumento delle azioni di mobilità e
partenariato.
(24) Considerati gli effetti positivi che la mobilità transnazionale
ha dimostrato di produrre sia sulle persone fisiche sia sui
sistemi di istruzione e formazione, visto il volume elevato
di domanda di mobilità non soddisfatta in tutti i settori e
data l'importanza della mobilità in rapporto agli obiettivi di
Lisbona, è necessario aumentare considerevolmente il
livello di sostegno alla mobilità transnazionale nell'ambito
dei quattro sottoprogrammi settoriali.
(25) Al fine di coprire in maniera più adeguata i costi
supplementari reali sostenuti dagli studenti impegnati in
studi all'estero, l'importo di base mensile della borsa di
mobilità dovrà essere mantenuto ad una media di 200 EUR
in termini reali per l'intera durata del programma.
(26) Dovrebbero essere adottate disposizioni supplementari
relativamente alle esigenze di mobilità dei singoli allievi
del livello secondario e dei singoli discenti adulti, che finora
non rientravano nel campo d'applicazione dei programmi
comunitari, introducendo una nuova forma di azione di
mobilità nei programmi Comenius e Grundtvig. Anche le
opportunità offerte dalla mobilità dei singoli insegnanti ai
fini dello sviluppo di una cooperazione a lungo termine fra
scuole di regioni limitrofe degli Stati membri dovrebbero
essere maggiormente sfruttate.
91
90
24.11.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(27) Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante
nell'economia europea. Finora, tuttavia, la loro partecipazione al programma Leonardo da Vinci è stata limitata. È
opportuno adottare misure intese a rendere più attraente
per tali imprese l'azione comunitaria, in particolare
offrendo maggiori opportunità di mobilità per gli apprendisti. Si dovrebbero prevedere modalità adeguate, analoghe
a quelle esistenti nell'ambito del programma Erasmus, per il
riconoscimento dei risultati di tale mobilità.
L 327/47
settori della cultura, dell'istruzione e della formazione,
promuovendo altresì il dialogo interculturale.
L 327/48
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee (1), e il regolamento (CE,
Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento
(CE Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), regolamenti
che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo
conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella
scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero
dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità
diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di
proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.
diritti dell'uomo e della democrazia e rafforzare la lotta
contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la
xenofobia.
(36) Occorre estendere l'accesso alle categorie svantaggiate e
(28) Considerate le sfide specifiche nel settore dell'istruzione cui
si trovano confrontati i figli dei lavoratori itineranti e dei
lavoratori mobili in Europa, si dovrebbe fare pienamente
uso delle opportunità disponibili nell'ambito del programma Comenius per sostenere le attività transnazionali
mirate ai loro bisogni.
accompagnato da un costante miglioramento qualitativo.
europeo dell'educazione attraverso lo sport (2004) e dei
potenziali benefici che detto anno ha posto in luce a livello
dell'educazione derivanti dalla cooperazione tra istituti
scolastici e organizzazioni sportive.
dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi
sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo,
mediante il sostegno agli istituti di istruzione superiore
specializzati nello studio del processo di integrazione
europea, alle associazioni europee attive nel campo
dell'istruzione o della formazione e all'azione Jean Monnet.
(32) È necessario formulare la presente decisione con una
flessibilità tale da consentire gli opportuni adattamenti delle
azioni del programma di apprendimento permanente, così
da far fronte al mutare delle esigenze nel periodo 20072013 ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate
delle fasi precedenti dei programmi Socrates e Leonardo da
Vinci.
(33) L'azione della Comunità deve eliminare le ineguaglianze
nonché promuovere la parità tra uomini e donne, come
sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, del trattato.
ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno
2003 sui Balcani occidentali, compresa l'allegata «Agenda di
Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso
l'integrazione europea», che prevede che i programmi
comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro che
verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.
(45) Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a
prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere
intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi
perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.
conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma
di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di
rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
Occorre prestare un'attenzione particolare alla sinergia tra i
Articolo 1
1. La presente decisione istituisce un programma d'azione
comunitaria di apprendimento permanente (di seguito «programma di apprendimento permanente»).
3. Il programma di apprendimento permanente si prefigge i
seguenti obiettivi specifici:
contributo della cooperazione comunitaria a un'istruzione
e ad una formazione di qualità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto sono
necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e
atteso che detto obiettivo può dunque, date le azioni e le
misure necessarie, essere realizzato meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire in conformità
con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del
trattato. La presente decisione non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
(41) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in
(1) GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 103.
CAPO I
Programma di apprendimento permanente
(47) Atteso che l'obiettivo della presente decisione, ovvero il
che intendono avviare negoziati per la conclusione di
accordi in campi di comune interesse, quali i programmi
comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e
della gioventù.
zione del programma Socrates (1) il Parlamento europeo ha
rilevato che nella seconda fase del programma le procedure
amministrative restavano sproporzionatamente onerose per
i candidati alle borse di studio.
TITOLO I
apprendimento permanente, in specie per quanto riguarda
il seguito dei meccanismi pluriennali per la sua gestione,
quale il finanziamento dell'aiuto tecnico ed amministrativo.
A partire dal 1o gennaio 2014, tale aiuto dovrebbe
assicurare, se del caso, la gestione di azioni non ancora
completate entro il 2013, comprese azioni di controllo e di
revisione contabile.
a)
contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente
di qualità e promuovere risultati elevati, l'innovazione e una
dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore;
b)
sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente;
c)
contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità
delle opportunità di apprendimento permanente disponibili
negli Stati membri;
d)
rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla
coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo
interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla
realizzazione personale;
e)
contribuire a promuovere la creatività, la competitività,
l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;
(48) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del
programma, una dotazione finanziaria che costituisce per
l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso
della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37
dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il
(42) Nella propria risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attua(34) L'articolo 151 del trattato stabilisce che la Comunità tiene
DECIDONO:
2. L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso
l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale
società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo
economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una
maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida
tutela dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del
programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno
della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i
sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un
punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
(46) Occorre garantire una corretta chiusura del programma di
(40) La Comunità e la Confederazione svizzera hanno dichiarato
collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione
periodici del programma di apprendimento permanente al
fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle
priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione
dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da
organismi indipendenti e imparziali.
decisione vanno adottate in base alla decisione 1999/468/
CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (4),
Istituzione del programma di apprendimento permanente
(39) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003
(31) Per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e
(49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente
essenziale semplificare drasticamente le procedure amministrative relative alle candidature. I requisiti amministrativi e
contabili dovrebbero essere proporzionati all'ammontare
della sovvenzione.
(38) I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi
EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi
comunitari conformemente agli accordi che verranno
conclusi tra la Comunità e tali paesi.
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).
(44) Affinché il programma possa essere attuato con successo è
(30) Per rispondere all'accresciuta esigenza di sostenere le attività
a livello europeo volte al conseguimento di questi obiettivi
politici, per disporre di uno strumento a sostegno
dell'attività transettoriale nei campi delle lingue e delle
TIC e rafforzare la diffusione e l'utilizzo dei risultati del
programma, è opportuno integrare i quattro programmi
settoriali con un programma trasversale.
24.11.2006
DISPOSIZIONI GENERALI
(37) Si dovrebbe prendere atto delle realizzazioni dell'anno
(29) L'aumento della mobilità a livello europeo dovrebbe essere
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(43) Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom)
(35) Occorre promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto dei
rispondere attivamente agli specifici bisogni di apprendimento delle persone con disabilità nell'attuazione di tutte le
parti del programma, anche tramite l'uso di sovvenzioni più
elevate per riflettere i costi supplementari dei partecipanti
con disabilità e la fornitura di sostegno per l'apprendimento
e l'uso dei linguaggi gestuali e Braille.
IT
1
( ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del
19.8.2006, pag. 3).
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla
decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
93
92
24.11.2006
f)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
contribuire a una maggiore partecipazione di persone di
tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze e le
categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a
prescindere dal retroterra socioeconomico;
g)
promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità
linguistica;
h)
promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento
permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e
prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;
i)
rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello
sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato
sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e
della democrazia e nella promozione della tolleranza e del
rispetto degli altri popoli e della altre culture;
j)
promuovere la cooperazione in materia di garanzia della
qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in
Europa;
k)
incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di
processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori
disciplinati dal programma di apprendimento permanente,
al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della
formazione.
4. Il programma di apprendimento permanente rafforza e
integra le azioni condotte dagli Stati membri conformemente alle
disposizioni amministrative descritte nell'allegato, pur nel pieno
rispetto della responsabilità che ad essi incombe riguardo al
contenuto dei sistemi di istruzione e formazione e della loro
diversità culturale e linguistica.
5. Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente
sono perseguiti, come previsto all'articolo 3, attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma
trasversale e del programma Jean Monnet (di seguito collettivamente «sottoprogrammi»).
6. La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il
1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata
in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate
misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a
norma dell'articolo 9.
Articolo 2
delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di
formazione in apprendistato;
4)
«insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro
funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione
negli Stati membri;
5)
«formatori»: le persone che, per le loro funzioni, sono
direttamente coinvolte nel processo di istruzione e
formazione professionale negli Stati membri;
6)
«studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione
superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi
superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da una
qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del
dottorato compreso;
7)
«persona in formazione»: una persona che segue una
formazione professionale, sia presso un istituto di formazione o un'organizzazione di formazione che sul posto di
lavoro;
8)
«discente adulto»: un discente che partecipa all'istruzione
degli adulti;
9)
«persone presenti sul mercato del lavoro»: lavoratori
dipendenti, lavoratori autonomi o persone disponibili
all'impiego;
10) «istituto di istruzione superiore»:
a)
b)
1)
«istruzione prescolastica»: attività di istruzione organizzata
che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico;
2)
«allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto
scolastico;
3)
«istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di
istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o
secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale,
nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento
qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore,
secondo la legislazione o la prassi nazionale, che
rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni
riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla
rispettiva denominazione negli Stati membri;
qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi
nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;
11) «master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione
superiore che:
a)
coinvolgono almeno tre istituti di istruzione superiore
di tre diversi Stati membri;
b)
realizzano un programma di studi che preveda un
periodo di studio in almeno due di questi tre istituti;
c)
sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti
partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di
crediti accademici o con esso compatibili;
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti
definizioni:
L 327/49
d)
conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli,
riconosciuti o accreditati dagli Stati membri;
12) «formazione professionale»: qualsiasi tipo di istruzione o
formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento
tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che
contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato
L 327/50
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
membro nel quale la formazione è acquisita, nonché
qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa
da una persona nell'arco della sua vita lavorativa;
13) «istruzione degli adulti»: ogni forma di apprendimento degli
adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non
formale o informale;
14) «visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un
aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un
altro Stato membro;
15) «mobilità»: periodo di tempo trascorso in un altro Stato
membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza
lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o
didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di
lavoro;
16) «tirocinio»: periodo di tempo trascorso all'interno di
un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato
membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori
o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o
nella lingua di lavoro, per facilitare l'adeguamento alle
richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, per
l'acquisizione di una competenza specifica e una migliore
comprensione della cultura socioeconomica del paese
interessato nel quadro dell'acquisizione di esperienza di
lavoro;
17) «unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto;
18) «bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati
membri;
26) «parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle
legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario,
le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che
partecipano al dialogo sociale di livello comunitario;
27) «orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la
consulenza per aiutare i discenti, i formatori ed altro
personale a compiere le scelte riguardanti i programmi di
istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;
28) «diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il
riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma
opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di
apprendimento permanente e di quelli che lo hanno
preceduto;
29) «apprendimento permanente»: ogni istruzione generale,
istruzione e formazione professionali, istruzione non
formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie
fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle
conoscenze, delle capacità e delle competenze in una
prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È
compresa la prestazione di servizi di consulenza e
orientamento.
Articolo 3
Sottoprogrammi
1. I sottoprogrammi settoriali sono i seguenti:
a)
il programma Comenius, che risponde alle esigenze
didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte
nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli
studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle
organizzazioni che sono preposti a questo tipo di
istruzione;
b)
il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte
nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e
formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi
anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle
organizzazioni che sono preposti a questo tipo di
istruzione e formazione o lo agevolano;
c)
il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze
didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte
nell'istruzione e formazione professionali non di terzo
livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono
preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo
agevolano;
d)
il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze
didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in
ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e
delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di
istruzione o lo agevolano.
19) «multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre
Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di
tre o più Stati membri;
20) «partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un
gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri
per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo
dell'apprendimento permanente;
21) «rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore
determinati dell'apprendimento permanente;
22) «progetto»: attività di cooperazione con risultato definito,
svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o
informale di organizzazioni o istituti;
23) «coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto
incaricato dal raggruppamento multilaterale dell'attuazione
del progetto;
24) «partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi
dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento
multilaterale;
25) «impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato
che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle
dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico
di attività, compresa l'economia sociale;
24.11.2006
2. Il programma trasversale comprende le quattro attività
chiave di seguito elencate:
95
94
24.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
a)
la cooperazione politica e l'innovazione nel settore
dell'apprendimento permanente;
b)
la promozione dell'apprendimento delle lingue;
c)
lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di
contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere
innovativo basati sulle TIC;
d)
j)
L 327/51
alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di
volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).
Articolo 5
a)
la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente;
3. Il programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività
nel campo dell'integrazione europea. Comprende le tre attività
chiave di seguito elencate:
b)
i partenariati bilaterali e multilaterali;
c)
i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione e formazione
mediante il trasferimento transnazionale dell'innovazione;
d)
i progetti unilaterali e nazionali;
e)
i progetti e le reti multilaterali;
f)
l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi afferenti
all'apprendimento permanente, l'elaborazione e il costante
miglioramento di materiale di riferimento, compresi
sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a
sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche
e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a
sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità;
l'azione Jean Monnet;
b)
le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni
specifiche che trattano temi connessi all'integrazione
europea;
c)
le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre
istituzioni e associazioni europee attive nel campo
dell'istruzione e della formazione.
Articolo 4
Accesso al programma di apprendimento permanente
Il programma di apprendimento permanente si rivolge:
a)
ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti;
b)
agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto
qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente;
c)
alle persone presenti sul mercato del lavoro;
d)
alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del programma di
apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi;
e)
alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale,
regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche
riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
g)
h)
b)
istituiscono oppure designano e controllano una struttura
idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma di apprendimento
permanente a livello nazionale, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 38
del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, secondo i
criteri seguenti:
i)
ii)
alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti,
persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e
discenti adulti;
Articolo 6
Compiti della Commissione e degli Stati membri
1. La Commissione assicura l'effettiva ed efficace realizzazione
delle azioni comunitarie previste dal programma di apprendimento permanente.
d)
forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei
sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti;
ogni agenzia nazionale deve disporre di un organico
sufficiente per assolvere i propri compiti, che sia in
possesso delle competenze professionali e linguistiche
idonee al lavoro in un contesto di cooperazione
internazionale nel campo dell'istruzione e della
formazione;
designano su richiesta della Commissione le istituzioni od
organizzazioni che forniscono opportunità di sapere o le
tipologie di tali istituzioni od organizzazioni che possono
essere ammesse a partecipare al programma di apprendimento permanente nel rispettivo territorio;
g)
cercano di adottare tutte le misure atte ad eliminare gli
ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma di apprendimento permanente;
h)
pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello nazionale, delle potenziali sinergie con altri
programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri
programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato.
iii)
essa deve disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni;
iv)
deve operare in un contesto amministrativo che le
consenta di svolgere i propri compiti in modo
soddisfacente e di evitare conflitti di interesse;
deve offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate
preferibilmente da un'autorità pubblica, e la sua
capacità di gestione deve essere adeguata rispetto
all'entità dei fondi comunitari che sarà chiamata a
gestire;
h)
ii)
f)
vi)
4. Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate
mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o
direttamente dalla Commissione.
prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati
membri forniscono alla Commissione le necessarie
garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon
funzionamento all'interno dell'agenzia, secondo le
regole della sana gestione finanziaria, delle procedure
da applicare, dei sistemi di controllo, dei sistemi
contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione
degli appalti e alla concessione di sovvenzioni;
un'organizzazione istituita o designata quale agenzia
nazionale ha personalità giuridica o è parte di un ente
con personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge
dello Stato membro interessato. Un ministero non
può essere designato quale agenzia nazionale;
deve essere in condizioni tali da applicare le regole di
gestione finanziaria e le condizioni contrattuali
stabilite a livello comunitario;
agli organismi che forniscono servizi di orientamento,
consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto
dell'apprendimento permanente;
i)
sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso
di irregolarità, negligenza o frode imputabile a un'agenzia
nazionale istituita o designata a norma della lettera b), la
Commissione non possa integralmente recuperare le
somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale;
v)
c)
24.11.2006
e)
2. Può essere concesso un sostegno comunitario per visite
preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal
presente articolo.
g)
ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle
tematiche dell'apprendimento permanente;
pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il
regolare funzionamento del programma di apprendimento
permanente a livello nazionale, coinvolgendo, conformemente alle prassi e legislazioni nazionali, tutte le parti
interessate agli aspetti dell'apprendimento permanente;
altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del
programma di apprendimento permanente («misure di
accompagnamento»).
alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a
tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le
camere di commercio e industria;
i)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a)
sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune
spese di funzionamento e amministrative di istituzioni e
associazioni operanti nel settore oggetto del programma di
apprendimento permanente;
3. La Commissione può organizzare seminari, convegni o
riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma di
apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di
informazione, pubblicazione e diffusione, nonché azioni per
promuovere la sensibilizzazione al programma nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.
f)
IT
2. Gli Stati membri:
Azioni comunitarie
1. Il programma di apprendimento permanente comprende il
sostegno alle azioni di seguito elencate:
la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute
nell'ambito del programma e dei precedenti programmi
correlati, nonché lo scambio delle buone prassi.
a)
L 327/52
sono responsabili della buona gestione, da parte delle
agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti
trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono
in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate
agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, parità di
trattamento e prevenzione del doppio finanziamento
tramite altre fonti di fondi comunitari e dell'obbligo di
controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i
beneficiari siano tenuti a rimborsare;
pongono in essere le iniziative necessarie per garantire la
revisione contabile e la sorveglianza finanziaria adeguate
nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b). In
particolare:
3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati
membri:
a)
la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti
programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da
realizzare nell'ambito del programma di apprendimento
permanente;
b)
l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in
particolare mediante l'introduzione di misure effettive,
proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni
di carattere amministrativo;
c)
l'ampia campagna di informazione, la pubblicità ed il
seguito in relazione alle azioni sostenute nel quadro del
programma di apprendimento permanente;
d)
la raccolta, l'analisi ed il trattamento dei dati disponibili
richiesti per misurare i risultati e gli effetti del programma
nonché per controllare e valutare le attività di cui
all'articolo 15;
e)
la diffusione dei risultati della precedente generazione di
programmi relativi all'istruzione e alla formazione nonché
del presente programma di apprendimento permanente.
97
96
24.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
Articolo 7
c)
Partecipazione di paesi terzi
1. Il programma di apprendimento permanente è aperto alla
partecipazione:
a)
dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle
condizioni previste dall'accordo SEE;
b)
dei paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia
di preadesione, conformemente ai principi generali e alle
condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro
conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai
programmi comunitari;
c)
L 327/53
L 327/54
gli orientamenti generali per l'attuazione dei sottoprogrammi (incluse le decisioni che riguardano la natura delle
azioni, la loro durata e il livello di finanziamento), i criteri e
le procedure di selezione;
d)
le proposte della Commissione per la selezione delle
candidature per i progetti e le reti multilaterali di cui
all'articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c);
e)
le proposte della Commissione per la selezione delle
candidature per le azioni previste all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), non contemplate dalla lettera d) del presente
paragrafo né dalle lettere f), g) e h) dell'articolo 5,
paragrafo 1, per cui il sostegno comunitario proposto
supera 1 milione di EUR;
dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle
disposizioni da definire con detti paesi a seguito della
conclusione di accordi quadro che prevedono la loro
partecipazione a programmi comunitari;
f)
della Confederazione svizzera, in forza di un accordo
bilaterale da concludere con tale paese.
g)
2. L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è aperta anche agli istituti di
istruzione superiore di qualsiasi paese terzo.
h)
le modalità volte a garantire la coerenza interna del
programma di apprendimento permanente;
i)
le modalità di controllo e valutazione del programma di
apprendimento permanente e dei sottoprogrammi nonché
di diffusione e trasferimento dei risultati.
la definizione dei ruoli e delle responsabilità rispettive della
Commissione, degli Stati membri e delle agenzie nazionali
per quanto riguarda la procedura incentrata sulle agenzie
nazionali illustrata nell'allegato;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
Articolo 11
Parti sociali
1. Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi
questione concernente l'applicazione della presente decisione in
rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionali, i
rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su
proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori
del comitato in qualità di osservatori.
Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti
degli Stati membri.
2. Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro
posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.
Articolo 12
Politiche orizzontali
d)
3. I paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono
tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente
decisione.
Articolo 8
Cooperazione internazionale
La Commissione può, nel quadro del programma di apprendimento permanente e conformemente all'articolo 9, cooperare
con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti,
in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO).
CAPO II
Attuazione del programma di apprendimento permanente
Articolo 9
Misure di attuazione
1. Le misure necessarie all'attuazione del programma di
apprendimento permanente sono adottate dalla Commissione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2,
per quanto concerne le materie di seguito elencate:
a)
il programma di lavoro annuale, incluse le priorità;
b)
gli stanziamenti annuali e la ripartizione dei fondi tra i
sottoprogrammi e nell'ambito degli stessi;
la ripartizione dei fondi fra gli Stati membri per le azioni
che devono essere gestite attraverso la procedura incentrata
sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;
Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente occorre garantire che esso contribuisca appieno alla
promozione delle politiche orizzontali della Comunità, in
particolare:
a)
favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza
della diversità culturale e linguistica e della multiculturalità
in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo,
i pregiudizi e la xenofobia;
2. Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie
disciplinate, diverse da quelle elencate al paragrafo 1, sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
b)
tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e
contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione
nei sistemi ordinari di istruzione e formazione;
Articolo 10
c)
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il
comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/
468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Gli Stati membri non possono essere rappresentati da
persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di
cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), o che rivestono
responsabilità operative presso le medesime.
promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo
a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul
sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle
convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale.
Articolo 13
Coerenza e complementarità con altre politiche
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri,
garantisce la coerenza e la complementarità globali con il
programma «Istruzione e formazione 2010» e con altre politiche,
azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con quelli
nel settore della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e
dello sviluppo, dell'occupazione, del riconoscimento delle
qualifiche, dell'impresa, dell'ambiente, delle TIC e con il
programma statistico comunitario.
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura
un collegamento efficace tra il programma di apprendimento
permanente e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e
della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari
di preadesione, di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e
delle organizzazioni internazionali competenti.
24.11.2006
2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in
merito alle altre pertinenti iniziative comunitarie intraprese nel
settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
3. Nell'attuare le azioni inerenti al programma di apprendimento permanente la Commissione e gli Stati membri tengono
conto delle priorità stabilite negli orientamenti integrati adottati
dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
4. La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione
con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il
programma di apprendimento permanente e il dialogo sociale a
livello comunitario, compreso quello nei diversi settori dell'economia.
5. Nel dare attuazione al programma di apprendimento
permanente la Commissione si avvale, laddove opportuno,
dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza
di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento
(CEE) n. 337/75 del Consiglio (1). Laddove opportuno la
Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione
europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di
quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento
(CEE) n. 1360/90 del Consiglio (2).
6. La Commissione informa periodicamente il comitato
consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi nel
settore dell'istruzione e della formazione professionali.
CAPO III
Disposizioni finanziarie — Valutazione
Articolo 14
Finanziamenti
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione della
presente decisione per il periodo di 7 anni con inizio 1o gennaio
2007 è pari a 6 970 000 000 di EUR. All'interno di questa
dotazione gli importi da stanziare a titolo dei programmi
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono
inferiori a quelli stabiliti alla sezione B, punto 11, dell'allegato. La
Commissione può modificare tali stanziamenti secondo la
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
2. Una percentuale pari al massimo all'1 % degli stanziamenti
del programma di apprendimento permanente può essere
utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi
terzi, che non partecipino al programma di apprendimento
permanente in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, ad azioni di
partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del
programma di apprendimento permanente.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di
bilancio nei limiti del quadro finanziario.
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.
99
98
24.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
Articolo 15
e)
alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale,
regionale e nazionale;
f)
ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle
tematiche dell'apprendimento permanente;
Monitoraggio e valutazione
1. Il programma di apprendimento permanente è oggetto di
monitoraggio e valutazione periodici effettuati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per quanto riguarda
i suoi obiettivi.
2. Il programma di apprendimento permanente è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte
dalla Commissione, la quale pubblica statistiche periodiche per
controllare i progressi.
3. I risultati del monitoraggio e della valutazione del
programma di apprendimento permanente e della precedente
generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione
sono presi in considerazione al momento dell'attuazione del
programma.
4. Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il
30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione
relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma di
apprendimento permanente.
5. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni:
a)
b)
c)
entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione
intermedia sugli aspetti qualitativi e quantitativi della
realizzazione del programma di apprendimento permanente inclusa un'analisi dei risultati;
entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul
proseguimento del programma di apprendimento permanente;
entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex
post.
g)
agli istituti di istruzione superiore;
h)
agli organismi che forniscono servizi di orientamento,
consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto
dell'apprendimento permanente.
b)
sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la
conoscenza e la comprensione della diversità culturale e
linguistica europea e del suo valore;
partecipazione di insegnanti e di altro personale
docente a corsi di formazione;
iv)
visite di studio e di preparazione connesse alle attività
di mobilità, partenariato, progetto o rete;
v)
assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti;
a)
migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità
degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati
membri;
b)
migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati
tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da
coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni
di allievi nel corso della durata del programma;
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il
programma Comenius si rivolge:
e)
migliorare la qualità e la dimensione europea della
formazione degli insegnanti;
a)
f)
migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione
scolastica.
agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri;
Articolo 18
Azioni del programma Comenius
b)
lo sviluppo dei partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera b), tra:
la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di
iii)
fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti
e partenariati istituiti da altri soggetti;
iv)
promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle
sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione
scolastica;
altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del
programma Comenius, di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera h) («misure di accompagnamento»).
2. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono
decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Importi stanziati per il programma Comenius
Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma
Comenius è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 18,
paragrafo 1, lettera a), e i partenariati Comenius di cui
all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
CAPO II
c)
d)
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a:
i)
sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi
nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi o
materiali didattici;
ii)
acquisire o scambiare esperienze su sistemi di
informazione o di orientamento particolarmente
consoni ai discenti, ai docenti e ad altro personale
destinatari del programma Comenius;
iii)
elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o
nuovi contenuti didattici per la formazione degli
insegnanti;
Programma Erasmus
Articolo 20
Accesso al programma Erasmus
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il
programma Erasmus si rivolge:
a)
agli studenti e alle persone in formazione che seguono un
qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria;
b)
agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati
membri;
c)
al personale docente, formatori e altro personale di tali
istituti;
d)
alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti
nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/
formatori;
e)
alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del
mondo del lavoro;
f)
agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili
dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della
formazione a livello locale, regionale e nazionale;
g)
ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle
tematiche dell'apprendimento permanente;
le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e),
tra cui possono figurare le reti finalizzate a:
i)
sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore
tematico di attività della rete, a vantaggio della rete
medesima e più in generale dell'istruzione;
ii)
acquisire e diffondere le buone prassi e l'innovazione
pertinenti;
1. Il programma Comenius può sostenere le seguenti azioni:
a)
e)
24.11.2006
Articolo 19
organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la cooperazione
interregionale compresa quella fra regioni frontaliere
(«partenariati Comenius-Regio»);
Articolo 16
alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro,
alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti
nell'istruzione scolastica;
iii)
ii)
Accesso al programma Comenius
d)
mobilità nelle scuole per gli allievi e tirocini presso
istituti scolastici o imprese per il personale docente;
2. Gli obiettivi operativi del programma Comenius sono i
seguenti:
promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento
permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e
prassi innovativi basati sulle TIC;
al personale docente e altro personale di tali istituti
scolastici;
ii)
scuole con la finalità di sviluppare progetti di
apprendimento comuni per gli allievi e i loro
insegnanti («partenariati scolastici Comenius»);
d)
c)
scambi di allievi e personale;
i)
incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;
b)
i)
aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base
necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini
dello sviluppo personale, della successiva occupazione e
della cittadinanza europea attiva.
c)
agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli
studi secondari superiori;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Detta mobilità può comprendere:
Obiettivi del programma Comenius
a)
IT
tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie
necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano
offerti una supervisione, una consulenza e un sostegno
adeguati.
1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento
permanente enunciati nell'articolo 1, il programma Comenius
si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
TITOLO II
Programma Comenius
L 327/56
Articolo 17
SOTTOPROGRAMMI
CAPO I
L 327/55
101
100
24.11.2006
h)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
ii)
agli organismi che forniscono servizi di orientamento,
consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto
dell'apprendimento permanente.
L 327/57
la mobilità del personale docente di istituti di
istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o
alla propria formazione presso un istituto partner
all'estero;
Articolo 21
iii)
Obiettivi del programma Erasmus
1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento
permanente enunciati nell'articolo 1, il programma Erasmus si
prefigge i seguenti obiettivi specifici:
a)
b)
sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore;
migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità di
studenti e personale docente in tutta Europa, in modo da
contribuire a raggiungere entro il 2012 la partecipazione di
almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca nel
quadro del programma Erasmus e dei programmi che lo
hanno preceduto;
b)
migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore in
Europa;
c)
accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra le
qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata conseguite in Europa;
d)
e)
f)
migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese;
favorire lo sviluppo di prassi innovative nell'istruzione e
nella formazione a livello terziario nonché il loro
trasferimento, anche da un paese partecipante ad altri;
b)
c)
d)
i)
la mobilità degli studenti ai fini di studio o di una
formazione presso istituti di istruzione superiore degli
Stati membri, nonché i tirocini presso imprese, centri
di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni;
le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e),
gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi
carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi
concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti
possono comprendere inoltre rappresentanti di altri
organismi pubblici o di imprese o associazioni;
Articolo 24
a)
a coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e
formazione professionale eccettuato il terzo livello;
b)
alle persone presenti sul mercato del lavoro;
c)
alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere nei settori contemplati dal programma
Leonardo da Vinci;
d)
al personale docente, formatori e altro personale operante
presso tali istituzioni o organizzazioni;
e)
alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti
nell'istruzione e formazione professionale, comprese le
associazioni delle persone in formazione, dei genitori e
degli insegnanti;
agli organismi che forniscono servizi di orientamento,
consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto
dell'apprendimento permanente;
h)
alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale,
regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche
riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione e formazione
professionale;
b)
studenti iscritti a programmi di master congiunti e
impegnati nella mobilità;
c)
studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a
tirocini.
3. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono
decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
b)
sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione nei
sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e
formazione professionale;
c)
incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione
professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli
ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che
lavorano.
Accesso al programma Leonardo da Vinci
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il
programma Leonardo da Vinci si rivolge:
g)
studenti di istituti di istruzione superiore, iscritti almeno al
secondo anno, che trascorrono un periodo di studio in un
altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del
programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione
di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi interistituzionali tra l'istituto di
provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di
accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali
studenti;
sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e
formazione continua nell'acquisizione e utilizzazione di
conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo
sviluppo personale, l'occupabilità e la partecipazione al
mercato del lavoro europeo;
Programma Leonardo da Vinci
2. Le persone fisiche che beneficiano della mobilità a norma
del paragrafo 1, lettera a), punto i) («studenti Erasmus») sono:
a)
24.11.2006
a)
CAPO III
alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del
mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e altre
organizzazioni professionali;
Azioni del programma Erasmus
la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera a). Detta mobilità può comprendere:
Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Erasmus
è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, lettera a).
f)
Articolo 22
a)
Articolo 23
altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del
programma Erasmus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera h) («misure di accompagnamento»).
promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento
permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e
prassi innovativi basati sulle TIC.
1. Il programma Erasmus può sostenere le seguenti azioni:
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione, alla sperimentazione e allo scambio di buone prassi nei settori citati tra
gli obiettivi specifici e operativi;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
Importi stanziati per il programma Erasmus
programmi intensivi Erasmus organizzati su base
multilaterale.
Si può altresì fornire sostegno agli istituti di istruzione
superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza,
affinché la qualità dell'azione sia garantita in ogni fase del
regime mobilità, compresi i corsi di lingua preparatori e di
aggiornamento;
rafforzare il contributo fornito al processo di innovazione
dall'istruzione superiore e dall'istruzione professionale
avanzata.
2. Gli obiettivi operativi del programma Erasmus sono i
seguenti:
a)
iv)
la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione
superiore, nonché di personale di aziende per attività
di formazione o insegnamento;
L 327/58
i)
ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle
tematiche dell'apprendimento permanente;
j)
agli istituti di istruzione superiore;
k)
agli organismi senza scopo di lucro, agli organismi di
volontariato e alle ONG.
Articolo 25
Obiettivi del programma Leonardo da Vinci
1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento
permanente enunciati all'articolo 1, il programma Leonardo da
Vinci si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
2. Gli obiettivi operativi del programma Leonardo da Vinci
sono i seguenti:
a)
migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità,
in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione e
formazione professionale iniziali e nella formazione
continua, in modo che entro la fine del programma di
apprendimento permanente i tirocini in azienda aumentino
raggiungendo almeno il numero di 80 000 unità l'anno;
b)
migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono opportunità
di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi
pertinenti in tutta Europa;
c)
agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore
dell'istruzione e formazione professionale, eccettuato il
terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche da un
paese partecipante agli altri;
d)
migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle
qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite
attraverso l'apprendimento non formale e informale;
e)
incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;
f)
promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento
permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e
prassi innovativi basati sulle TIC.
Articolo 26
Azioni del programma Leonardo da Vinci
1. Il programma Leonardo da Vinci può sostenere le seguenti
azioni:
a)
la mobilità dei singoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di
tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie
necessarie, tra cui la preparazione linguistica, e si garantisce
che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un
sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere:
103
102
24.11.2006
b)
c)
d)
e)
f)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
L 327/59
i)
i tirocini transnazionali presso imprese o in istituti di
formazione;
c)
ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali
istituti od organizzazioni;
ii)
i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore
sviluppo professionale dei formatori e dei consulenti
di orientamento, nonché dei responsabili degli istituti
di formazione e della programmazione della formazione e dell'orientamento professionale all'interno
delle imprese;
d)
agli istituti che si occupano della formazione iniziale o
continua del personale impegnato nell'istruzione degli
adulti;
i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
incentrati su temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera c), in particolare quei progetti, volti a migliorare i
sistemi di formazione puntando sul trasferimento dell'innovazione, che adattino alle esigenze nazionali (sotto i
profili linguistico, culturale e giuridico) i prodotti e i
processi innovativi sviluppati in contesti diversi;
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), volti a migliorare i sistemi di formazione
puntando sullo sviluppo dell'innovazione e delle buone
prassi;
le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che si occupano di temi
specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionale;
e)
Articolo 27
Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci
Almeno il 60 % degli importi stanziati per il programma
Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità di cui
all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b).
ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti;
b)
agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di
apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli
adulti;
e)
promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento
permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e
prassi innovativi basati sulle TIC;
2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
f)
migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle
organizzazioni operanti nel campo dell'istruzione degli
adulti.
ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di
tematiche relative all'apprendimento permanente;
a)
i)
alle imprese;
j)
alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di
volontariato e alle ONG;
k)
agli istituti di istruzione superiore.
Articolo 30
b)
1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento
permanente enunciati all'articolo 1, il programma Grundtvig si
prefigge i seguenti obiettivi specifici:
a)
rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento
della popolazione europea;
b)
contribuire a offrire agli adulti percorsi per migliorare le
loro conoscenze e competenze.
2. Gli obiettivi operativi del programma Grundtvig sono i
seguenti:
a)
b)
c)
migliorare la qualità e l'accessibilità della mobilità, in tutta
Europa, dei singoli coinvolti nell'istruzione degli adulti e
aumentare il volume, in modo che entro il 2013 venga
sostenuta la mobilità annua di almeno 7 000 persone
coinvolte nell'istruzione degli adulti;
migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell'istruzione degli
adulti in tutta Europa;
prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi
sociali vulnerabili e a contesti sociali marginali, soprattutto
agli anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza
aver acquisito qualifiche di base, per offrire loro opportunità alternative di accesso all'istruzione degli adulti;
Importi stanziati per il programma Grundtvig
Almeno il 55 % degli importi stanziati per il programma
Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di
cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b).
Azioni del programma Grundtvig
la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di
tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie
necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano
offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta
mobilità può comprendere visite, assistentati e scambi
destinati alle persone coinvolte nell'istruzione degli adulti di
tipo formale e non formale, inclusi la formazione e lo
sviluppo professionale del personale impegnato nell'istruzione degli adulti, specialmente in sinergia con i partenariati
e i progetti;
Articolo 29
Obiettivi del programma Grundtvig
altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del
programma Grundtvig, di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera h) («misure di accompagnamento»).
Articolo 31
1. Il programma Grundtvig può sostenere le seguenti azioni:
Articolo 28
a)
e)
alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale,
regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche
riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti;
Accesso al programma Grundtvig
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il
programma Grundtvig si rivolge:
agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore
dell'istruzione degli adulti e il trasferimento di queste prassi
anche da un paese partecipante agli altri;
g)
h)
24.11.2006
d)
agli organismi che forniscono servizi di orientamento,
consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto
dell'apprendimento permanente;
CAPO IV
Programma Grundtvig
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
f)
altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del
programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).
2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti
nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei
discenti e degli insegnanti;
L 327/60
i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
denominati «partenariati di apprendimento Grundtvig», che
puntano a temi di interesse reciproco per le organizzazioni
partecipanti;
c)
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), volti a migliorare i sistemi di istruzione degli
adulti mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone prassi;
d)
le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), denominate «reti
Grundtvig», impegnate in particolare a:
CAPO V
Programma trasversale
Articolo 32
Obiettivi del programma trasversale
1. Oltre agli obiettivi enunciati all'articolo 1, il programma
trasversale si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
a)
promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in
due o più sottoprogrammi settoriali;
b)
promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di
istruzione e formazione degli Stati membri.
2. Il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi
operativi:
a)
sostenere, a livello europeo, la definizione di politiche e la
cooperazione nel campo dell'apprendimento permanente,
in particolare nel quadro del processo di Lisbona e del
programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»,
nonché dei processi di Bologna e Copenaghen e di quelli
che li seguiranno;
b)
garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e
analisi confrontabili, su cui fondare la definizione delle
politiche nel campo dell'apprendimento permanente,
nonché monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati nel campo
dell'apprendimento permanente e individuare i settori su
cui concentrare l'attenzione;
i)
sviluppare l'istruzione degli adulti nella disciplina, nel
settore tematico o sotto il profilo gestionale propri
dell'attività della rete;
ii)
individuare, migliorare e diffondere le buone prassi e
l'innovazione pertinenti;
c)
promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la
diversità linguistica negli Stati membri;
iii)
fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti
e partenariati istituiti da altri soggetti e agevolare
l'interattività tra detti progetti e partenariati;
d)
sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento
permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e
prassi innovativi basati sulle TIC;
iv)
favorire lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e della
garanzia della qualità nell'ambito dell'istruzione degli
adulti;
e)
garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del
programma di apprendimento permanente.
105
104
24.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
1. Nel quadro dell'attività chiave di cooperazione politica e
innovazione nell'apprendimento permanente di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le
seguenti azioni:
b)
c)
la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e
ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e
locali, ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e
dei servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, nonché alle parti sociali;
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle
proposte politiche sviluppate a livello comunitario e
dell'innovazione nell'apprendimento permanente;
le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e),
costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su
questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere:
i)
ii)
d)
i)
studi e ricerche comparate;
ii)
lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche,
compreso il sostegno ai lavori svolti in collaborazione
con Eurostat nel campo dell'apprendimento permanente;
il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il
finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita
dalla Commissione;
l'azione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volta a
sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche
e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso
l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e
l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia
della qualità. Possono rientrare in tale azione:
i)
f)
le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il
riconoscimento, come Euroguidance e i centri
ii)
il sostegno a servizi transnazionali in rete come
Ploteus;
iii)
le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE;
altre iniziative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h)
(«misure di accompagnamento»), tra cui attività di apprendimento tra pari, volte a promuovere gli obiettivi
dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
a)
ii)
b)
c)
sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle
lingue, compresi corsi on line, e di strumenti di
verifica delle competenze linguistiche;
Articolo 35
Obiettivi del programma Jean Monnet
4. Nel quadro dell'attività chiave di diffusione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), possono beneficiare di un sostegno
le seguenti azioni:
a)
i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettera d);
a)
stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel
settore degli studi sull'integrazione europea;
b)
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), volti tra l'altro a:
b)
sostenere l'esistenza di un'opportuna serie di istituzioni e
associazioni europee che si concentrano su temi connessi
all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea.
c)
sviluppo di strumenti e corsi di formazione per
insegnanti di lingua, formatori e personale di altro
tipo;
i)
sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e
processi innovativi;
ii)
stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello
stesso settore;
iii)
sviluppare buone prassi relative ai metodi di diffusione;
l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di
dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione,
dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone prassi.
2. Il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi
operativi:
a)
stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della
riflessione nel campo degli studi sull'integrazione europea
negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno
della Comunità;
b)
rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi
connessi all'integrazione europea tra gli esperti del mondo
accademico e tra i cittadini europei in generale;
c)
sostenere importanti istituti europei che si occupano di
temi connessi all'integrazione europea;
d)
sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni europee di
elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della
formazione.
CAPO VI
le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e),
operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della
diversità linguistica;
Programma Jean Monnet
altre iniziative, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h),
conformi agli obiettivi del programma di apprendimento
permanente, comprese le attività volte ad accrescere tra i
discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne
pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze,
gli studi e lo sviluppo di indicatori statistici nel campo
dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.
Accesso al programma Jean Monnet
3. Nel quadro dell'attività chiave riguardante le TIC di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), possono beneficiare di un
sostegno le seguenti azioni, che intendono rispondere alle
esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area
di sottoprogramma:
24.11.2006
1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento
permanente enunciati all'articolo 1, il programma Jean Monnet
si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), finalizzati tra l'altro allo:
i)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze
tecnologiche e didattiche.
2. Nel quadro dell'attività chiave di apprendimento delle lingue
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), possono essere
sostenute le seguenti azioni, che intendono rispondere alle
esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area
di sottoprogramma:
forum su temi strategici dell'apprendimento permanente;
l'osservazione e l'analisi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento
permanente. Questo tipo di azione può esprimersi
attraverso:
iii)
e)
le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai
contenuti dell'apprendimento permanente o alle
metodologie e alle politiche dell'apprendimento
permanente. Queste reti possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone prassi e
l'innovazione e presentare proposte per un migliore e
più ampio utilizzo di tali prassi negli Stati membri;
L 327/62
nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);
Articolo 33
Azioni del programma trasversale
a)
L 327/61
Articolo 34
Articolo 36
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il
programma Jean Monnet si rivolge:
a)
agli studenti e ai ricercatori che, all'interno e all'esterno della
Comunità, si dedicano allo studio dell'integrazione europea
in ogni tipo di istruzione superiore;
b)
agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno
della Comunità riconosciuti nei rispettivi paesi;
c)
ai docenti e al personale di altro tipo di tali istituti;
d)
Azioni del programma Jean Monnet
1. Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le seguenti
azioni:
a)
i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare:
i)
le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli didattici Jean
Monnet;
alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti
nell'istruzione e formazione all'interno e all'esterno della
Comunità;
ii)
le associazioni di professori, altro personale docente
nell'ambito dell'istruzione superiore e ricercatori che
si specializzano nell'integrazione europea;
iii)
il sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di
specializzazione sull'integrazione europea;
iv)
le attività di informazione e ricerca relative alla
Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito e la
riflessione sul processo di integrazione europea e ad
ampliarne la conoscenza;
a)
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione, a
seconda dei casi, di metodi, contenuti, servizi e ambienti
innovativi;
b)
le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e),
finalizzate alla condivisione e allo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone prassi;
e)
agli organismi pubblici e privati responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione
a livello locale, regionale e nazionale;
c)
altre azioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volte
a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento
permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi
f)
ai centri e agli enti di ricerca che, all'interno e all'esterno
della Comunità, si occupano dei temi connessi all'integrazione europea.
107
106
24.11.2006
b)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno
all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo
dell'integrazione europea.
2. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3,
paragrafo 3, lettera b), le sovvenzioni di funzionamento di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a
sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di
interesse europeo:
a)
il Collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di
Natolin);
b)
l'Istituto universitario europeo di Firenze;
c)
l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;
d)
l'Accademia di diritto europeo di Treviri;
e)
l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per gli
allievi con bisogni speciali di Middelfart;
f)
il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di
Nizza.
3. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3,
paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a
sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori
dell'istruzione e della formazione.
4. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o
possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di
partenariato con la Commissione.
Articolo 37
Importi stanziati per il programma Jean Monnet
Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean
Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui
L 327/63
L 327/64
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a); almeno il 65 % è riservato
all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ed
almeno il 19 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3,
paragrafo 3, lettera c).
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATO
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
A.
Disposizioni amministrative
Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle azioni del programma di apprendimento
permanente.
Articolo 38
Disposizione transitoria
1. Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della
decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della
decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o
della decisione n. 2241/2004/CE sono gestite conformemente
alle disposizioni delle citate decisioni, con l'unica eccezione che i
comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato
istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione.
1.
Procedura incentrata sulle agenzie nazionali
1.1. Procedura 1
Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali
competenti, sono gestite in base alla «prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:
2. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione
del programma di apprendimento permanente gli stanziamenti
corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti
dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della
decisione n. 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della
decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o
della decisione n. 2241/2004/CE.
a)
la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
b)
i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
c)
i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a
norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a).
Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali
competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Le agenzie
nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli
orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Le agenzie nazionali
distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato
bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale.
Articolo 39
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
1.2. Procedura 2
Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
L'azione di seguito menzionata, per la quale le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla
Commissione, ma per la quale le procedure di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle
agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla «seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:
Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMÄKI
—
i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).
Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale
designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2,
lettera b). L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta
alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in
merito alla rosa ristretta proposta e, sulla base di tale decisione, l'agenzia nazionale assegna il contributo
finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese ove è
coordinato il progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto.
Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati
membri, i quali sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti.
2.
Procedura incentrata sulla Commissione
Le azioni di seguito elencate, per le quali le proposte di progetti sono presentate alla Commissione e per le quali
le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione medesima, sono gestite in base alla
«procedura incentrata sulla Commissione»:
a)
i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati
a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a);
b)
i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);
24.11.2006
109
108
24.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
c)
l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente,
l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione
volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come
previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);
d)
le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);
e)
altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente, di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).
L 327/65
L 327/66
Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione,
che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti
generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
B.
Disposizioni finanziarie
La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni
concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente siano commisurate all'entità della sovvenzione. La
Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle
candidature e delle relazioni restino, per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati, agevoli e
sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle
organizzazioni che lavorano con questi soggetti.
In particolare, la Commissione fornisce alle agenzie nazionali i criteri che esse dovranno seguire nelle procedure di
selezione e concessione nonché nelle disposizioni relative ai contratti e ai pagamenti/revisioni contabili per il fondo
che esse gestiscono. Questi criteri tengono conto della dimensione della sovvenzione; allorché le sovvenzioni sono
inferiori a 25 000 EUR, essi forniscono sistemi semplificati in tutte le fasi in cui sono coinvolti richiedenti o
beneficiari. Essi permettono alle agenzie nazionali di determinare e limitare i dettagli richiesti ai richiedenti le
sovvenzioni e di concludere contratti a seguito della concessione di sovvenzioni su base semplificata che comprenda
solo i seguenti elementi:
—
le parti contraenti,
—
la durata del contratto, che sarà uguale al periodo di ammissibilità della spesa,
—
l'importo massimo di finanziamenti concesso,
—
una descrizione sintetica dell'azione,
—
requisiti in materia di relazioni e accesso alla revisione contabile.
Essi permettono altresì alle agenzie nazionali di prevedere che il cofinanziamento fornito dai beneficiari possa
assumere la forma di contributi in natura. Questo è verificabile nei fatti, ma non va sottoposto a valutazione
finanziaria.
1.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
—
di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni «mobilità del personale docente»
e «mobilità di altro personale» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1,
lettera a), punti ii) e iii),
—
della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla
popolazione complessiva, per le azioni di mobilità, i partenariati e progetti multilaterali del
programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c),
—
degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui
all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b);
ii)
della differenza del costo della vita tra gli Stati membri;
iii)
della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri;
iv)
della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato
membro.
1.2. Queste formule dovrebbero, nella misura del possibile, essere neutre rispetto ai vari sistemi di istruzione e
formazione degli Stati membri.
1.3. I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2,
lettera b).
1.4. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una
partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'occorrenza,
nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5 % degli stanziamenti annuali
destinati al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.
2.
Designazione dei beneficiari
Le istituzioni elencate all'articolo 36, paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiarie delle
sovvenzioni del programma di apprendimento permanente, conformemente all'articolo 168 del regolamento
(CE, Euratom) n. 2342/2002.
I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i servizi nazionali di
supporto dell'azione eTwinning e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del
programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dall'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
3.
Tipologie di beneficiari
Le sovvenzioni possono essere concesse a persone giuridiche o fisiche, conformemente a quanto disposto
dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nel caso di persone fisiche, esse
possono consistere nella concessione di borse di studio.
Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali
1.1. I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle
agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri
secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono
comprendere elementi quali:
a)
l'attribuzione a ciascuno Stato membro di un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di
bilancio per l'azione di cui trattasi;
b)
l'assegnazione del residuo ai vari Stati membri in funzione:
i)
4.
Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle
di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino a un massimo di 25 000 EUR per sovvenzione. Possono
essere utilizzate in combinazione fino a un massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate in collegamento con tabelle
di costi unitari.
La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma di
apprendimento permanente.
del numero totale, in ciascuno Stato membro:
—
di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di
mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),
—
di studenti e/o laureati dell'istruzione superiore per le azioni «mobilità degli studenti» e
«programmi intensivi» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a),
punti i) e iv),
Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi
5.
Appalto
Qualora l'attuazione delle azioni sovvenzionate ai sensi del programma di apprendimento permanente comporti
per il beneficiario la necessità di ricorrere a procedure di appalto si applicano le procedure per gli appalti di
valore limitato di cui all'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
24.11.2006
111
110
24.11.2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
6.
L 327/67
L 327/68
Accordi di partenariato
In conformità del principio di proporzionalità, le esigenze, in materia di certificazione e relazione, verranno
mantenute all'adeguato livello minimo.
Laddove azioni contemplate dal programma di apprendimento permanente fruiscano di sovvenzioni in virtù di
un accordo quadro di partenariato, conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/
2002, tali partenariati possono essere selezionati e finanziati per un periodo di quattro anni, con una procedura
semplificata di rinnovo annuale.
7.
13.
9.
Istituti od organizzazioni pubblici fornitori di sapere
14.
Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo
Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente ad
organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di
quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i
documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa,
compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una
sovvenzione è tenuto ad assicurare che, dove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti
dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.
Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti
La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro
organismo esterno qualificato di sua scelta, una revisione contabile dell'utilizzo della sovvenzione. Tali revisioni
possono essere effettuate durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni a
decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. L'esito di tali revisioni contabili può,
all'occorrenza, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.
Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto
di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico,
necessarie per svolgere tali revisioni contabili.
Partecipazione di partner di paesi terzi
I partner di paesi terzi possono, a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata,
partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. La decisione
di sostenere o meno tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla
loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione.
11.
Misure antifrode
Le decisioni della Commissione adottate in forza dell'articolo 9, i contratti e le convenzioni che ne conseguono,
come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo
finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), compreso l'Ufficio europeo
per la lotta antifrode (OLAF), nonché la revisione contabile della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco.
Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure, dove ciò sia necessario, con i
beneficiari delle sovvenzioni.
La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/
2002, decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni
professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.
10.
Assistenza tecnica
La dotazione finanziaria del programma di apprendimento permanente può coprire anche spese connesse ad
azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, alla revisione contabile e alla valutazione che siano
direttamente necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi
rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti
informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la
Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma.
La Commissione considera che tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore specificati dagli Stati membri e
tutti gli istituti o le organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento che hanno ricevuto più del
50 % dei loro redditi annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni o che sono controllati da
organismi pubblici o da loro rappresentanti, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e
amministrativa, unitamente alla necessaria stabilità finanziaria, per realizzare progetti nel quadro del
programma di apprendimento permanente; non è loro richiesta la presentazione di ulteriore documentazione a
tal fine. Siffatti istituti o organizzazioni potrebbero essere esonerati da esigenze in materia di revisione contabile
a titolo dell'articolo 173, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
8.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di
accesso.
Nel quadro del programma di apprendimento permanente la Commissione può inoltre effettuare controlli e
verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre
1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( 1).
Stanziamenti minimi
Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995,
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), designa qualsiasi violazione di una disposizione
del diritto comunitario oppure qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da
un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio
generale delle Comunità europee o agli stanziamenti da esse gestiti, attraverso una spesa indebita.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 della presente decisione, ai sottoprogrammi settoriali sono destinate
le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo:
Comenius 13 %,
Erasmus 40 %,
Leonardo da Vinci 25 %,
Grundtvig 4 %.
12.
Agenzie nazionali
È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o
designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la funzione di agenzia
nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente in forza
dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto
privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello Stato interessato.
(1)
(2)
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
24.11.2006
113
112
CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
Le richieste di impegno alParlamento Europeo
Adozione della Carta europea del volontariato
Manifesto del
volontariato
per l’Europa
che comprenda le definizioni di:
-
azione volontaria: libera, gratuita, a beneficio della comunità e del bene comune;
organizzazione di volontariato: la sua natura e ruolo, le sue regole democratiche;
organizzazione europea di volontariato: lo status, i requisiti minimi e la natura delle reti europee;
volontariato come espressione del più generale fenomeno della cittadinanza attiva;
-
l’osservatorio europeo del volontariato presso la Commissione Europea con la partecipazione dei
rappresentanti delle reti europee del volontariato: con le funzioni di monitoraggio, di promozione
dell’innovazione e del lavoro di rete, per rappresentare le istanze del volontariato alle istituzioni
europee e con l’obiettivo di promuovere comportamenti coerenti ed omogenei da parte delle
Direzioni Generali che a vario titolo si occupano di volontariato.
(Risoluzione PE, punti 13, 2, 7)
e che istituisca:
Volontari, cittadini europei
Le proposte e le richieste che avanziamo assumono come elementi costitutivi:
l’Articolo 118, ultimo comma, della Costituzione italiana;
Definizione di un quadro istituzionale stabile e vincolante per la partecipazione del volontariato a
tutti i livelli decisionali – europeo, nazionale, regionale e locale - che preveda:
i contenuti della Carta dei Valori del Volontariato;
la Risoluzione del Parlamento Europeo sul contributo del volontariato alla coesione economica e
sociale del 22 aprile 2008.
In particolare sottolineiamo come il volontariato sia, in Italia come in Europa, un elemento
fondante per lo sviluppo della società civile e per il consolidamento della vita democratica.
Il volontariato si basa sulla cultura della gratuità e del dono e può aiutare tutti a scoprire una nuova
cultura - quella della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della non violenza, del rispetto dell’altro
e della cittadinanza responsabile.
In relazione alle sfide poste dal nuovo profilo demografico della società europea, il volontariato,
attraverso le sue pratiche quotidiane e i progetti per l’invecchiamento attivo e i rapporti fra le
generazioni, apre importanti prospettive e costituisce una significativa modalità di coinvolgimento
della popolazione, rendendola protagonista del proprio tempo, per il benessere individuale e la
promozione del bene comune.
Con la sua azione, basata sul principio della solidarietà, il volontariato apporta un contributo
essenziale per la creazione e per l’accrescimento del capitale sociale, per la valorizzazione delle relazioni
interpersonali e per l’affermazione della persona, superando i limiti di una visione economicistica
dello sviluppo. È riduttivo misurare il contributo dei volontari solo in termini di valore economico.
Seppur grande, 5% del PIL secondo le stime ufficiali, esso non dà conto dell’apporto qualitativo, di
innovazione e sperimentazione sociale che l’azione volontaria produce, nonché della sua capacità di
intervenire all’insorgere delle emergenze sociali ridimensionandone l’impatto.
Inoltre è necessario sottolineare il ruolo insostituibile del volontariato nella promozione della
coesione sociale, obiettivo fra i più rilevanti della Carta di Lisbona, che si esprime attraverso la
promozione del rapporto fra le generazioni, il sostegno agli strati emarginati della popolazione,
l’impegno per realizzare percorsi di integrazione e di comprensione reciproca in un’epoca di grandi
flussi migratori.
Attraverso i punti indicati di seguito, il volontariato italiano indica le proprie richieste per valorizzare
e sostenere l’impegno del volontariato a beneficio della coesione sociale e dello sviluppo equo e
sostenibile della comunità europea dei cittadini, chiedendo l’impegno dei deputati del Parlamento
europeo a costruire il quadro comune europeo perseguendo gli obiettivi così definiti.
Queste richieste e proposte si inseriscono nel quadro generale dell’impegno delle organizzazioni
di volontariato a livello locale e nazionale, dal quale cresce la nostra tensione positiva per la costruzione
di un’Europa dei cittadini, basata su regole condivise e inclusive, rispettosa delle esigenze di crescita
e di partecipazione di ogni individuo.
-
esplicito riconoscimento del ruolo del volontariato nella democrazia partecipativa;
l’obbligo della consultazione del volontariato nelle politiche sociali, sanitarie, culturali, ambientali,
della cittadinanza attiva e dello sviluppo sostenibile;
meccanismi controllabili di partenariato nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale e nel
rispetto della specificità del volontariato;
sostegno alle forme di rappresentanza del volontariato;
sostegno alla formazione dei decisori pubblici e del volontariato;
momenti di verifica paritetici.
(Risoluzione PE, punti 1, 23, 5, 13)
Programma di sviluppo della infrastruttura per il volontariato che includa:
-
una prospettiva di lungo periodo, articolata a livello europeo, nazionale e locale;
quadro legislativo favorevole, chiaro e armonico;
obbligo di verifica per le nuove normative dell’impatto sull’operato del volontariato;
sostenibilità dei centri di servizio per il volontariato;
politiche per la valorizzazione e la promozione del volontariato;
finanziamenti e possibilità di accesso ai fondi per attività di base a livello europeo, nazionale e locale.
(Risoluzione PE, punti 18, 21, 4)
Agevolazioni gestionali e fiscali per le organizzazioni di volontariato e per i volontari, tra cui:
-
finanziamenti pluriennali per attività di base con monitoraggio basato sugli indicatori di qualità e di impatto;
copertura delle spese di assicurazione e di formazione dei volontari;
esenzione dall’obbligo dell’IVA su acquisti e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di
volontariato;
meccanismi di democrazia fiscale duraturi con procedure certe per l’assegnazione di una quota
parte delle tasse annuali dei singoli e delle imprese alle organizzazioni di volontariato;
esenzione dalle tasse statali su servizi e compensi necessari per lo svolgimento delle attività del volontariato;
riconoscimento e valorizzazione quantitativa univoca e garantita delle ore dell’impegno volontario
come co-finanziamento nelle attività co-finanziate dalle istituzioni pubbliche;
introduzione di un’eccezione specifica alla Direttiva Bolkenstein, che definisca un canale separato
nell’affidamento dei servizi pubblici per le organizzazioni di volontariato.
(Risoluzione PE, punti 3, 15, 17, 8, 11)
115
114
Misure per garantire l’accessibilità del volontariato a tutti, affinché:
-
-
la possibilità di accesso a tutte le forme di sostegno, sia per le organizzazioni di volontariato che
per i singoli cittadini, sia sancita come diritto universale;
gruppi di cittadini a rischio di esclusione e organizzazioni di volontariato territorialmente e
culturalmente potenzialmente emarginate possano avvalersi dei servizi e del sostegno quadro
legislativo favorevole, chiaro e armonico;
i datori di lavoro perseguano la conciliazione dei tempi del lavoro retribuito con l’impegno di
volontariato in quanto diritto universale di cittadinanza;
il volontariato sia considerato esplicitamente in materia di visti e permessi per lo svolgimento delle
attività di volontariato in Europa e per i cittadini europei;
l’informazione sulle attività di volontariato e la promozione della pratica di volontariato sia inserito e
adeguatamente perseguito nei media.
(Risoluzione PE, punti 11, 24, 26, 25)
Riconoscimento del valore formativo del volontariato per:
includere il volontariato e le pratiche di cittadinanza attiva nei percorsi formativi dal livello elementare,
all’universitario, al professionale;
riconoscere l’apprendimento non formale e informale nell’ambito del volontariato come parte
costituente dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
definire il quadro unico europeo di certificazione e di valorizzazione delle competenze acquisite nel
volontariato
definire le competenze trasversali di cittadinanza nell’ambito del Quadro Europeo delle Qualificazioni
(EQF);
rendere trasparenti le esperienze e le competenze per migliorare la mobilità dei cittadini nell’Unione
Europea.
(Risoluzione PE, punti 16, 12)
Sostegno al lavoro di rete, lo scambio delle buone prassi e gli scambi dei volontari:
-
nella garanzia delle pari opportunità e per tutte le età;
prevedendo meccanismi e finanziamenti adeguati per agevolare la partecipazione che riesca a
superare i vincoli linguistici, culturali e sociali;
riconoscendo il ruolo dei centri di servizio per il volontariato come organismi di promozione e
supporto, per garantire la possibilità di accesso alla progettazione e agli scambi europei a tutte le
organizzazioni di volontariato.
(Risoluzione PE, punti 20, 21, 22, 9)
Sostegno alla ricerca, la rilevazione statistica e la valutazione:
-
con finanziamenti specifici, in un’ottica europea;
valorizzando il potenziale della rilevazione e dell’analisi delle organizzazioni di volontariato
impegnate a livello delle comunità locali.
(Risoluzione PE, punti 6, 14)
-
perseguire nell’attività parlamentare gli obiettivi di risultato della legislatura come declinati nel
Manifesto del volontariato italiano per l’Europa;
aderire ed essere attivi nelle attività dell’Intergruppo sul Volontariato del Parlamento Europeo;
adoperarsi affinché il Governo e il Parlamento Italiano e le istituzioni pubbliche italiane ed europee
perseguano attivamente le politiche a sostegno del volontariato, al quale si riconosce un ruolo di
primaria importanza per la realizzazione dell’inclusione sociale e la promozione del bene comune e
dello sviluppo umano;
operare affinché il Parlamento Europeo intervenga sui Governi che ancora non lo hanno fatto,
perché ratifichino la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta degli esseri umani, piaga
che miete tante vittime e si intreccia strettamente ad altri gravi problemi come commercio
clandestino di sostanze stupefacenti, d’armi, di lavoratori, fenomeni portati avanti da gruppi
Il volontariato italiano chiede l’impegno dei Parlamentari Europei italiani a
-
-
-
-
criminali transnazionali che ne fanno commercio e fonte dei loro guadagni;
adottare strategie per armonizzare le leggi degli stati membri volte a garantire la tutela dei diritti
delle fasce svantaggiate della popolazione in conformità con la Convenzione dell’Aja del 1993 sulla
protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, e con la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
confrontarsi periodicamente con il volontariato per valutare congiuntamente la realizzazione degli
obiettivi individuati.
Per il 2011 Anno Europeo del Volontariato il volontariato italiano chiede agli Europarlamentari di farsi
paladini e promotori
- di un adeguato sostegno finanziario e istituzionale a livello europeo, nazionale e locale;
- della necessità di co-gestione e autogestione della preparazione e delle attività dell’Anno da parte
del volontariato;
- per realizzare nell’arco dell’Anno obiettivi concreti e misurabili a sostegno e per la promozione del
volontariato.
Aderiscono
Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum del Terzo Settore
Co.N.Vol. - Conferenza Permanente dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni di Volontariato
ACISJF - Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane - Protezione della Giovane - Federazione
Nazionale
ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani
Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini
AICAT - Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento
ANCeSCAO
ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà
ARCI
Arciragazzi
AUSER - RisorsAnziani
AVIS - Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue
CESIAV
Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia
CSEN
Federazione AVULSS - Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari
Federazione Nazionale Legambiente Volontariato
Federazione Nazionale Società San Vincenzo De Paoli
FENALC
FIDAS
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
FITeL
FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario
GVV - Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia
Legambiente
MODAVI - Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano
Mo.V.I. - Movimento di Volontariato Italiano
SEAC - Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario
Seniores Italia
TAI - Telefono Amico Italia
CNV - Centro Nazionale per il Volontariato
Il Manifesto è stato formalmente adottato nel documento finale dell’Assemblea Italiana del Volontariato il 5 dicembre 2009
Per informarsi e aderire al Manifesto:
www.destinazioneeuropa.eu
Allegato a
Vdossier - Rivista trimestrale del Centro servizi
per il volontariato nella provincia di Milano
Anno 1, numero 2, ottobre 2010
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 550 del 1/10/2001
Immagine di Copertina:
Kominsky Pro Social Communication
piazza Castello, 3 - 20121 Milano - tel. 02.4547.5850 - fax 02.4547.5458
e-mail: [email protected] - www.ciessevi.org
Scarica

breve guida ai canali di finanziamento europei