BREVE GUIDA AI CANALI DI FINANZIAMENTO EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013 BREVE GUIDA AI CANALI DI FINANZIAMENTO EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013 A cura di Ciessevi indice Prefazione del Presidente 5 Lino Lacagnina, Presidente Ciessevi Licenza d’uso Questo lavoro viene rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione, Non-Commerciale, Non-opere derivate, versione 2.5 Italia, che permette di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest’opera, alle seguenti condizioni: • Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera. • Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali. • Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest’opera, nè usarla per crearne un’altra. 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Per tale ragione Ciessevi non poteva restare indifferente di fronte al crescente interesse delle istituzioni europee nei confronti del volontariato, coronato dalla proclamazione del 2011 “Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva”. A partire dalla programmazione 2009/2010, pertanto, ha previsto nell’ambito “Cultura del volontariato e cittadinanza attiva” di adottare la strategia d’azione Europa al Centro che include numerose azioni di sostegno finalizzate da un lato a fare cultura sul tema Europa e volontariato, dall’altro a implementare le competenze delle organizzazioni di volontariato in materia. In questo scenario, Ciessevi si pone principalmente due obiettivi. Da un lato, si propone di sostenere il ruolo del volontariato come agente di cambiamento e promotore di cittadinanza attiva, dall’altro di accrescerne la consapevolezza di essere canale di connessione tra l’Europa e i cittadini. Il volontariato, infatti, rappresenta pienamente un’espressione della cittadinanza attiva e, se capace di pensarsi anche in una dimensione europea, favorisce sicuramente la creazione di una “coscienza civile europea” e, di conseguenza, di cittadinanza attiva europea, di cui potrà farsi promotore e moltiplicatore all’interno delle comunità locali che abita e anima. Inoltre, incarna uno dei valori fondanti dell’Unione Europea e contribuisce alla diffusione di coesione sociale, obiettivo centrale della strategia adottata dalle istituzioni europee. Infine, per via del suo radicamento territoriale e della sua prossimità ai cittadini, il volontariato può costituire un’importante fonte di informazioni per le istituzioni europee che possono trarre spunti e linee di indirizzo per orientare le politiche. Inoltre, il volontariato può farsi portavoce, presso le istituzioni comunitarie, di quelle fasce più deboli della popolazione che altrimenti rischierebbero di restare escluse dal discorso politico europeo. Al volontariato in quanto componente sostanziosa della società civile, come anche sottolineato dalla “Risoluzione del Parlamento Europeo sul contributo del Volontariato alla coesione economica e sociale” (P.E., 2008), in cui si stima che più di 100 milioni di europei sono impegnati in attività di volontariato, l’UE riconosce il ruolo di portatore d’interesse e di interlocutore di rilievo per incidere nella definizione delle politiche sia a livello locale sia europeo. A questo proposito, l’UE pone al volontariato la sfida di superare le lobbies particolaristiche presenti al suo interno per trovare una dimensione europea che consenta di focalizzarsi intorno a obiettivi e interessi comuni di cui si auspica che l’UE stessa possa farsi promotrice presso gli Stati membri. Lino Lacagnina, Presidente Ciessevi 7 6 1 INTRODUZIONE In ragione di ciò l’opuscolo è stato strutturato in tre parti: A 1. la prima parte illustra le strategie di sviluppo dell’UE e le principali caratteristiche delle differenti tipologie di Fondi europei; Innanzitutto perché con la scelta effettuata la Commissione, implicitamente, ammetteva di sapere poco o nulla di un fenomeno non solo socialmente diffuso e radicato in tutti i paesi dell’UE, ma anche sempre più caratterizzato da forme organizzative proprie e rilievo economico emergente. In secondo luogo perché l’annunciata volontà della Commissione di acquisire informazioni in modo sistematico e strutturato sulla realtà del volontariato nei diversi paesi dell’UE prefigurava la sua intenzione di definire, per il futuro, delle politiche di sviluppo fondate sull’effettiva e concreta valorizzazione a livello europeo di tale settore. 3. la terza parte è costituita da un’appendice in cui sono stati inseriti i principali documenti adottati dall’UE in materia di volontariato. lla fine del 2008 la Commissione Europea decise di promuovere una ricerca sul volontariato nell’Unione Europea (d’ora in avanti UE) per capire in che modo questo settore potesse contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona. La notizia, all’epoca passata quasi inosservata, era invece particolarmente significativa per due principali motivi. Dopo meno di due anni dall’avvio, i risultati della ricerca sul volontariato sono stati pubblicati; nel frattempo, il Consiglio dell’UE ha proclamato ufficialmente il 2011 “Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva”. Un insieme di situazioni che denotano come, nel cammino verso la costruzione di uno scenario Europeo delle “responsabilità condivise”, l’UE stia affrontando un momento particolarmente denso di cambiamenti in cui le recenti iniziative promosse nel campo del volontariato si intrecciano alla riforma del funzionamento delle sue Istituzioni in seguito alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre del 2009. Nell’attuale contesto europeo - multiforme e in rapida evoluzione forse anche più che in passato - il presente opuscolo intende fornire delle informazioni di base per aiutare le Organizzazioni di Volontariato a orientarsi tra i diversi strumenti di finanziamento che l’UE mette a disposizione dei potenziali beneficiari. Per partecipare a un bando europeo non basta infatti una buona idea, ma è necessario soddisfare numerosi requisiti, tra cui, per esempio, elaborare il progetto con largo anticipo, trovare dei partner idonei, dimostrare esperienza e capacità gestionale, essere in grado di muoversi in un’arena di quasi mezzo miliardo di cittadini. Pertanto, sono proprio i Programmi della Commissione, che sostanziano le politiche europee in azioni, a costituire il punto di partenza ideale per riflettere su una possibile proposta progettuale e non arrivare impreparati al momento della pubblicazione del bando. 2. la seconda parte fornisce una descrizione di alcuni Programmi Comunitari potenzialmente più interessanti per enti non profit e di volontariato; 9 8 Dalla “Strategia di Lisbona” a “Europa 2020” di Nataniele Gennari A partire dai primi anni novanta, la globalizzazione, con la sempre maggiore interdipendenza dei sistemi economici, e la rivoluzione tecnologica, con l’arrivo di internet e dei nuovi mezzi di informazione, hanno rivoluzionato l’economia e la vita quotidiana del mondo intero. Per fronteggiare questo irreversibile processo di trasfomazione l’Unione Europea, durante Il Consiglio di Lisbona del marzo 2000, ha posto la “conoscenza” come fondamento della strategia del suo sviluppo per sostenere l’occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale. Viene così ufficialmente adottata dall’Unione la “Strategia di Lisbona” con l’obiettivo di modernizzare l’economia europea e metterla nelle condizioni di competere sul mercato globale con colossi come gli Stati Uniti o i paesi di recente industrializzazione e per farne, entro il 2010, “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. Il Consiglio Europeo ha definito pertanto una strategia dettagliata per conseguire tale obiettivo. La “Strategia di Lisbona” presuppone infatti che sia dato ampio spazio all’innovazione e agli investimenti e che i sistemi d’istruzione europei siano resi atti a rispondere alle esigenze della società dell’informazione. A tal fine sono stati previsti interventi soprattutto nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, della formazione professionale, per l’accesso a Internet e per il commercio elettronico. La Strategia di Lisbona prevede inoltre una riforma dei sistemi di sicurezza sociale europei: tali sistemi sono uno dei punti forti dell’Europa, in quanto consentono di far fronte senza eccessive scosse ai necessari cambiamenti strutturali e sociali, ma devono essere modernizzati perché anche le generazioni future possano beneficiarne. Nonostante l’adozione della Strategia di Lisbona, l’Unione Europea è però rimasta bloccata in una perdurante difficoltà di crescita, proprio ai danni dell’occupazione e dell’innovazione, che ha alimentato le critiche da parte dell’opinione pubblica nei confronti dell’apparato europeo, favorendo un atteggiamento di sfiducia verso le istituzioni comunitarie e i governi nazionali, culminato nel 2005 con i referendum francese e olandese contrari alla firma del Trattato Costituzionale. Per questo, il Consiglio Europeo del giugno 2005, ha deciso di rilanciare l’attuazione della Strategia di Lisbona perfezionando le procedure di esecuzione attraverso un maggiore coinvolgimento della Commissione e individuando proprio nella crescita economica e nell’occupazione i due obiettivi cardine della politica di rilancio. Per accrescere la produttività degli Stati membri e rafforzare la coesione sociale l’Europa, infatti, non può fare altro che continuare a puntare sul miglioramento dei risultati economici, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle competenze del suo capitale umano. Un nuovo passo avanti in tale direzione è stato recentemente compiuto dall’Europa allo scopo di far fronte ai rischi di recessione cui è stata sottoposta dalla crisi economica e con l’obiettivo di uscirne più forte, La Commissione Europea all’inizio del 2010 ha rilanciato una nuova Strategia, denominata “Europa 2020” che si fonda su tre priorità di crescita: intelligente, sostenibile e inclusiva. Tale Strategia, inoltre, individua cinque ulteriori obiettivi per il 2020 da sostanziarsi attraverso sette iniziative faro, tra cui figura la “Piattaforma europea contro la povertà per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società”. La Strategia Europa 2020 è stata adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2010 (http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm) e rappresenta una nuova sfida cui tutti gli Stati membri sono chiamati a contribuire. I nuovi fondi comunitari I Fondi strutturali e i Programmi comunitari costituiscono gli strumenti finanziari che l’UE mette a disposizione e utilizza per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base di strategie e modalità che nel corso del tempo sono state riformate e adeguate ai recenti fenomeni di innovazione tecnologica e interdipendenza economica che condizionano il funzionamento del mercato globale. Dal rilancio della Strategia di Lisbona discende anche l’accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007- 2013, che ha portato alla nascita di nuovi Programmi e alla modifica dei precedenti. Il nuovo periodo di programmazione dell’Unione Europea (2007-2013) riflette inoltre il cambiamento connesso all’allargamento ai 12 nuovi Paesi membri, completatosi nel gennaio 2007 e prevede come obiettivi prioritari il sostegno al consolidamento dell’Unione e alla cooperazione di lungo periodo tra attori sociali, economici e politici. Nell’ambito dei suddetti obiettivi i Fondi Comunitari continuano a costituire le principali risorse economiche destinate al finanziamento delle politiche di riequilibrio territoriale e di sviluppo settoriale della nuova Unione Europea a 27. A tal proposito i Fondi Comunitari (vedi figura 1) vanno distinti in due gruppi principali: 1. Fondi Strutturali sono i finanziamenti gestiti congiuntamente dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali e regionali degli Stati membri; 2. Programmi Comunitari sono invece i finanziamenti erogati direttamente dalla Commissione Europea senza intermediazione del livello statale. 11 10 Figura 1 è inferiore al 75% della media di Comunità. Scopo dell’obiettivo “Convergenza” è fornire agli Stati europei meno sviluppati un’adeguata rete di infrastrutture, sollevando altresì i livelli di occupazione per ridurre la disparità rispetto agli altri paesi dell’Unione. I progetti finanziati dall’obiettivo "Convergenza" sono sostenuti dalle risorse finanziarie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo di Coesione. II) Competitività regionale e lavoro L’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” riguarda tutte le regioni che non rientrano nel precedente obiettivo “Convergenza”. Scopo dell’obiettivo “Competitività regionale" è la realizzazione di azioni innovative volte a adattare alle nuove sfide economiche e ai cambiamenti sociali quelle aree industriali, rurali e urbane che stanno vivendo una situazione di sviluppo economico e sociale. I progetti finanziati dall’obiettivo "Competitività Regionale" sono sostenuti dalle risorse finanziarie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) III) Cooperazione territoriale europea L’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” riguarda principalmente i territori di frontiera e le regioni. Scopo dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” è sostenere la cooperazione tra diversi Stati membri e Regioni e promuovere soluzioni congiunte a problemi comuni come sviluppo urbano, rurale e litoraneo e sviluppo di relazioni economiche tra Stati membri. Sono previsti tre livelli di cooperazione: a) Transfrontaliera: tra due o più regioni che sono sugli stessi confini terrestri o marittimi. L’obiettivo è migliorare la cooperazione fra aree simili per caratteristiche e problematiche territoriali ma separate da diversi regimi amministrativi. 1. Fondi strutturali I Fondi Strutturali europei sono composti da: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione e altri strumenti finanziari gestiti congiuntamente dalla Commissione Europea, gli Stati membri e le autorità regionali. Ognuno di questi Fondi viene ripartito e distribuito in un ciclo di 7 anni chiamato "Periodo di Programmazione". Il Periodo di Programmazione 2007-2013 prevede un forte sostegno finanziario per tutti i nuovi Stati membri dell’Unione Europea. I Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione per il periodo 2007-2013 sono diretti al conseguimento dei tre seguenti obiettivi generali. I) Convergenza L’obiettivo "Convergenza" riguarda gli Stati membri e le regioni in cui il PIL b) Transnazionale: almeno tra due regioni di paesi diversi della stessa area (Area Mediterranea, Area Europa Nord-Ovest , Area Europa Nord-Est, Area Europa Orientale). L’obiettivo è realizzare azioni per risolvere problemi comuni a intere aree. c) Interregionale: tra tutte le regioni dell’Europa. Le azioni finanziate riguardano la cooperazione tra pubbliche amministrazioni, il trasferimento di know-how, gli scambi di buone pratiche, ecc. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - finanzia le infrastrutture, gli investimenti nella creazione di occupazione, i progetti di sviluppo locale e le piccole e medie imprese. Il Fondo Sociale europeo - FSE - promuove principalmente azioni per ridurre la disoccupazione e a favore dell’apprendimento continuo finanziando attività di formazione e interventi di reinserimento nel mercato del lavoro. Il Fondo di Coesione co-finanzia i maggiori progetti che riguardano le infrastrutture ambientali e le reti di trasporto trans-europee nei i paesi meno sviluppati dell’Unione (con RNL inferiore al 90% della media UE). 13 12 2- Programmi comunitari Ogni Direzione Generale (D.G.) della Commissione Europea dispone di un set di fondi e programmi che possono utilizzare per finanziare direttamente interventi in tutta l’Europa. Va precisato che, salvo casi specifici, i programmi non prevedono l’implementazione di opere a carattere strutturale su base nazionale o regionale, ma la realizzazione di progetti innovativi in settori ritenuti strategici per lo sviluppo dell’Unione. Pertanto i Programmi Comunitari (vedi figura 2) differiscono dai Fondi Strutturali per tre caratteristiche principali: 1) sono gestiti direttamente dalle D.G. della Commissione; 2) devono essere realizzati con una partnership ; 3) finanziano progetti innovativi in settori strategici. Figura 2 Al tal fine ogni Direzione Generale della Commissione Europea in autonomia: decide le regole e gli obiettivi del programma; pubblica il bando e ne fissa la scadenza; riceve le domande da tutta l’Europa; valuta le richieste e decide quali progetti finanziare; eroga le risorse finanziarie; riceve i rapporti tecnici e finanziari di medio periodo e finali. Per partecipare all’assegnazione dei fondi messi a disposizione da ciascun programma, di norma si costituisce una forma di partnership, all’interno della quale ogni soggetto ricopre un ruolo preciso: beneficiario è l’organismo responsabile dal punto di vista legale e finanziario del progetto. Riceve le sovvenzioni e cura la documentazione giustificativa da presentare alla Commissione (registri contabili, contratti, sub-contratti, fatture ecc.). L’organismo beneficiario della sovvenzione svolge, inoltre, la funzione di coordinamento tra i vari organismi che compongono la partnership; partner collaborano con il beneficiario in una o più fasi del progetto. Il loro contributo è generalmente limitato alla realizzazione di un obiettivo specifico o allo svolgimento di una particolare funzione, per esempio la diffusione dei risultati (dissemination). Nella ricerca di partner, se non si hanno contatti con organismi di altri Stati membri da coinvolgere nel progetto, è possibile consultare in internet le banche dati che permettono l’incontro tra organismi che cercano una partnership con quelli che la offrono; co-finanziatori sono organismi che contribuiscono al finanziamento del progetto e non beneficiano delle sovvenzioni comunitarie, a meno che non facciano parte del gruppo di lavoro ricoprendo il duplice ruolo di partner - cofinanziatori. Va inoltre specificato che la gestione di un programma può anche essere delegata a un’Agenzia Esecutiva dell’UE per consentire una maggiore efficacia nella organizzazione delle diverse fasi relative al processo di erogazione dei finanziamenti. In questo caso, le D.G. dell’UE mantengono la funzione di supervisione e controllo (vedi figura 3). Inoltre, al fine di aumentare il radicamento territoriale e la vicinanza ai cittadini, a livello nazionale sono state create le Agenzie Nazionali (per l’Italia: Agenzia Nazionale Giovani e Agenzia Nazionale LLP) e i punti di contatto per i programmi Cultura e Europa per i Cittadini che gestiscono specifiche azioni di alcuni programmi. Pertanto, in considerazione della grande mole di dati da reperire e gestire, per 15 14 Figura 3 riuscire a comprendere in tempi rapidi il funzionamento di uno specifico Programma Comunitario sarebbe opportuno definire un percorso di accesso alle informazioni necessarie fondato su una loro acquisizione e approfondimento mediate fonti internet qualificate (vedi figura 4). Figura 4 17 16 2 GUIDA rafforzare il ruolo dell’apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell’uomo e della democrazia e la promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture; promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell’istruzione e della formazione in Europa; incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione. Programma di apprendimento permanente (LLP) I l Programma di apprendimento permanente mira allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni future. I seguenti programmi settoriali sono indirizzati, tra gli altri, alle organizzazioni della società civile. Obiettivo del programma Promuovere all’interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. Obiettivi specifici contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, l’innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore; sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente; contribuire a migliorare la qualità, l’attrattiva e l’accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri; rafforzare il contributo dell’apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale; contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l’occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale; contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all’apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico; promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; Programma Leonardo da Vinci: Istruzione e Formazione professionale F ormazione professionale (IFP). I progetti sostenuti vanno da quelli che offrono alle singole persone la possibilità di migliorare le proprie competenze, conoscenze e capacita attraverso un periodo all’estero, a quelli di cooperazione su scala europea tra gli operatori della formazione al fine di migliorare l’attrattività, la qualità e il rendimento dei sistemi e delle pratiche della formazione e istruzione professionali. Sono possibili le seguenti azioni entro il Programma Leonardo da Vinci: gestite dall’Agenzia Nazionale Visite di studio e visite preparatorie per elaborare un nuovo progetto di mobilità, di partenariato, di trasferimento dell’innovazione, di sviluppo dell’innovazione, di reti tematiche o di misure di accompagnamento a contattare e incontrare organismi che siano potenziali partner e/o sviluppare un piano di lavoro finalizzato a predisporre la candidatura; L’Azione “Mobilità rivolta a persone in formazione professionale iniziale (IVT)” del Programma settoriale Leonardo da Vinci mira a sostenere la mobilità transnazionale delle persone nell’istruzione e nella formazione professionale iniziale (IVT); L’Azione “Mobilità per persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM)” del Programma settoriale Leonardo da Vinci mira a sostenere la mobi- 19 18 lità transnazionale dei lavoratori, lavoratori autonomi o persone disponibili sul mercato del lavoro (compresi i laureati) che trascorrono un periodo di formazione all’estero in un contesto di formazione professionale; L’azione “Mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale (VETPRO)” del Programma settoriale Leonardo da Vinci mira a sostenere la mobilità transnazionale dei responsabili della formazione professionale e/o delle risorse umane; Partenariati che si concentrano su tematiche di interesse comune per i partecipanti; Progetti multilaterali di “Trasferimento dell’innovazione” per migliorare la qualità e l’attrattiva del sistema europeo di istruzione e formazione professionale (IFP) adattando e integrando contenuti o risultati innovativi ottenuti da precedenti Progetti Leonardo da Vinci, o da altri progetti innovativi, nei sistemi pubblici e/o privati di IFP e nelle aziende a livello settoriale, locale, regionale o nazionale; gestite dall’Agenzia esecutiva Progetti multilaterali di “Sviluppo dell’innovazione” per migliorare la qualità dei sistemi di formazione tramite lo sviluppo di procedure, metodi e contenuti innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP); Reti tematiche per rafforzare il legame tra i vari “attori” coinvolti nella formazione professionale e a migliorare la qualità, la dimensione europea e la visibilità delle attività o delle tematiche di interesse comune nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP); Misure di accompagnamento per promuovere gli obiettivi e i risultati dei progetti Leonardo da Vinci. Azione Scadenza Visite preparatorie primi giorni di gennaio LEONARDO DA VINCI IVT, PLM, VETPRO primi giorni di febbraio Partenariati metà febbraio Trasferimento dell’innovazione fine febbraio Sviluppo dell’innovazione fine febbraio Reti tematiche fine febbraio Misure di accompagnamento fine febbraio Programma Grundtvig: educazione degli adulti R isponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di educazione degli adulti che non sia di carattere prevalentemente professionalizzante, nonché delle istituzioni e delle organizzazioni che offrono o che agevolano ogni tipo di istruzione per gli adulti – formale, non formale, informale – compresa la formazione iniziale e la formazione in servizio del personale Sono possibili le seguenti azioni entro il Programma Grundtvig: gestite dall’Agenzia Nazionale Visite e scambi per il personale operante nel campo dell’istruzione per adulti per consentire al personale, presente o futuro, operante in questo campo, o alle persone coinvolte nella formazione in servizio di tale personale, di partecipare a visite di lavoro in un paese partecipante al Programma per l’apprendimento permanente diverso da quello in cui normalmente vivono o lavorano. Le visite e gli scambi possono avere le seguenti forme: svolgere attività di insegnamento presso un istituto di istruzione per adulti; studiare gli aspetti dell’istruzione/apprendimento degli adulti nel paese di accoglienza; studiare e/o offrire esperienza sugli aspetti legati al sistema/politica dell’istruzione degli Adulti; seguire tipi di formazione meno formali rivolti al personale operante nell’istruzione degli adulti, come ad esempio un periodo di osservazione (“job-shadowing”) presso un’organizzazione nel campo dell’istruzione degli adulti o presso un’organizzazione pubblica o non governativa operante nel settore; partecipare ad una conferenza o a un seminario, laddove tale partecipazione dimostri un forte valore aggiunto per il candidato e di conseguenza per l’organizzazione di provenienza, ivi comprese le conferenze europee sui Partenariati di apprendimento Grundtvig. Visite preparatorie per aiutare un rappresentante di un’istituzione che desideri creare un Partenariato di apprendimento Grundtvig, un Progetto di volontariato senior, un Progetto di cooperazione multilaterale, una Rete oppure Misure di accompagnamento ad entrare in contatto con istituzioni partner adeguate e sviluppare un programma di lavoro per preparare il modulo di candidatura del progetto / partenariato / rete; Assistentato per offrire al personale impegnato nell’educazione degli adulti e ai futuri docenti nel settore di trascorrere un periodo superiore alle 12 settimane presso un’organizzazione dedita all’educazione degli adulti, formale, non formale o informale, in uno dei Paesi aderenti al Pro- 21 20 gramma LLP. L’obiettivo di questa Azione è offrire ai partecipanti l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza della dimensione europea nell’educazione degli adulti, approfondire la conoscenza di altre realtà nazionali, e dei diversi sistemi educativi e migliorare le proprie competenze linguistiche, professionali e interculturali. Workshop per permettere ai discenti adulti di partecipare ad un laboratorio (esperienze di apprendimento e seminari) in un altro paese europeo partecipante al Programma per l’apprendimento permanente; Il Partenariato di apprendimento è un quadro di riferimento per attività pratiche di cooperazione tra organizzazioni operanti nel campo dell’apprendimento degli adulti nel senso più ampio del termine – formale, non formale o informale. Formatori e discenti provenienti da almeno tre paesi partecipanti lavorano insieme su uno o più argomenti di interesse comune; Lo schema di sovvenzioni per progetti per volontari senior intende sostenere progetti che: permettano ai cittadini senior di fare volontariato in un altro paese europeo per qualunque tipo di attività senza fini di lucro, come forma di attività di apprendimento (apprendimento/condivisione delle conoscenze) informale (e reciproco); creino una cooperazione duratura tra le organizzazioni di accoglienza e di invio nell’ambito di un tema specifico o di un gruppo specifico, e grazie allo scambio dei volontari; permettano alle comunità locali coinvolte nello scambio di volontari di attingere dal potenziale dei cittadini senior, come fonte di conoscenza, competenza ed esperienza; particolare mediante attività di formazione ed analisi; massimizzare l’impatto della cooperazione europea nel campo dell’istruzione degli adulti, diffondendo i risultati ed i metodi di tale cooperazione e attribuendo loro un alto profilo; promuovere sinergie transettoriali tra le azioni del Programma per l’apprendimento permanente, ad esempio con attività che riuniscano progetti finanziati nell’ambito di Grundtvig, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, ecc. in specifiche aree tematiche; etc. Azione Scadenza Scambi per il personale operante nel campo dell’istruzione per adult metà marzo Visite preparatorie - metà gennaio per attività che vanno dal 1 febbraio in poi - metà marzo per attività che vanno dal 29 aprile in poi - metà maggio per attività che vanno dal 29 giugno 2010 in poi - fine luglio per attività che vanno dal 30 agosto in poi - fine settembre per attività che vanno dal 1 novembre 2010 in poi gestite dall’Agenzia esecutiva I Progetti multilaterali sono condotti nell’ambito di partenariati tra istituzioni / organizzazioni di diversi paesi che collaborano e mettono in comune le proprie conoscenze ed esperienze allo scopo di ottenere risultati/prodotti innovativi con un indiscutibile valore europeo; Le Reti tematiche mirano a rafforzare il legame tra i vari “attori” coinvolti nell’educazione degli adulti nel suo senso più ampio, a migliorare la qualità, la dimensione europea e la visibilità delle attività o delle questioni di interesse comune nel campo dell’educazione degli adulti, a incrementare la conoscenza da parte dei cittadini e l’accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente; Le Misure di accompagnamento intendono sostenere azioni che perseguano diversi obiettivi, tra i quali sensibilizzare gruppi target pertinenti o il grande pubblico sull’importanza della cooperazione europea nel campo dell’istruzione / dell’apprendimento degli adulti in generale; contribuire a migliorare l’attuazione del Programma Grundtvig, in - fine novembre per attività che vanno dal 30 dicembre in poi Assistentato fine marzo Workshops metà febbraio Partenariato di apprendimento metà febbraio Progetti per volontari senior fine marzo Progetti multilaterali fine febbraio Reti tematiche fine febbraio Misure di accompagnamento fine febbraio Eleggibilità: i paesi eleggibili per questo programma sono i 27 Stati membri dell’Unione europea1, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia e i paesi e territori d’oltremare definiti dalla Decisione del Consiglio 2001/822/EC2. 23 22 I candidati della Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammessi a partecipare alle azioni seguenti: Comenius, Grundtvig e Leonardo da Vinci, partenariati; Comenius e Grundtvig, formazione in servizio; Leonardo da Vinci, mobilità; Grundtvig, visite e scambi; Erasmus, mobilità degli studenti; Erasmus, mobilità del personale; Visite preparatorie per tutti i programmi settoriali; Visite di studio nel quadro dell’Attività chiave 1 del Programma trasversale. Sito del Programma: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm, http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm . Agenzia Nazionale Italiana: www.programmallp.it Reti tematiche Nel quadro dell’aumento di impatto del programma, è prevista l’eventuale pubblicazione di un bando annuale per la presentazione di proposte di promozione di progetti di costituzione di reti tematiche. Azione 2 – Servizio Volontario Europeo I Intende sostenere la partecipazione dei giovani a varie forme di volontariato, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, svilupparne la solidarietà e promuoverne la cittadinanza attiva e la reciproca comprensione. Il Servizio Volontario Europeo permette ai giovani di impegnarsi nel volontariato per un massimo di 12 mesi, in un paese diverso da quello di residenza. L’esperienza accresce la solidarietà tra i giovani ed è un vero "servizio di apprendimento". Infatti, oltre ad operare a favore delle comunità locali, i volontari apprendono nuove capacità e nuove lingue, entrando in contatto con nuove culture. Azione 1 – Gioventù per l’Europa Intende aumentare la mobilità dei giovani sostenendo gli Scambi Giovanili; sviluppando la loro cittadinanza e la loro comprensione reciproca sostenendo le Iniziative Giovani, così come progetti e attività concernenti la loro partecipazione nella vita democratica. Azione secondaria 1.1 – Scambi giovanili Gli Scambi giovanili permettono a gruppi di giovani di paesi diversi di incontrarsi e di conoscere le rispettive culture. Lo scambio è progettato dai ragazzi stessi sulla base di un tema di interesse comune. Inclusi: Isole Canarie, Guadeloupe, Martinique, Guiana francese, Réunion, Azzorre, Madeira. Groenlandia,Nuova Caledonia e dipendenze,Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, Aruba, Antille olandesi, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha, Territori dell’Antartico britannico, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche- 2 Azione secondaria 1.3 – Progetti Giovani e Democrazia I progetti Giovani e Democrazia sostengono la partecipazione dei giovani alla vita democratica della loro comunità locale, regionale o nazionale, ma anche a livello internazionale. Programma Gioventù in Azione programma Gioventù in Azione mira a rispondere a livello europeo alle esigenze dei giovani, dall’adolescenza all’età adulta. Contribuendo in modo significativo all’acquisizione di competenze, esso rappresenta uno strumento chiave per offrire ai giovani opportunità di apprendimento non formale e informale in una dimensione europea. Il Programma Gioventù in Azione è diviso in cinque azioni 1 Azione secondaria 1.2 – Iniziative giovani Questa azione secondaria sostiene iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale. Inoltre sostiene la costituzione di reti di progetti simili tra vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e per moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani. Azione 3 – Gioventù nel mondo L’azione 3 sostiene le seguenti azioni secondarie: Azione secondaria 3.1 - Cooperazione con i paesi limitrofi all’Unione Europea Questa azione secondaria sostiene progetti con i Paesi partner limitrofi, nella fattispecie Scambi giovanili e progetti di formazione e messa in rete nel settore giovanile. Azione secondaria 3.2. - Cooperazione con altri Paesi partner nel mondo Questa azione secondaria riguarda la cooperazione nel settore giovanile, in particolare lo scambio di buone pratiche con i Paesi partner nel mondo. Essa incoraggia gli scambi e la formazione di giovani e di operatori socio-educa- 25 24 tivi, le partnership e le reti di organizzazioni giovanili. Le richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a presentare proposte. Azione 4 – Strutture di sostegno per i giovani Questa azione secondaria sostiene la formazione di coloro che lavorano nel settore dei giovani e delle organizzazioni giovanili, in particolare leader giovanili, orientatori giovanili e supervisori di questi progetti. Inoltre, promuove lo scambio di esperienze, competenze e buone pratiche tra coloro che si occupano di giovani e le organizzazioni giovanili, nonché le attività che conducano alla realizzazione di progetti, partnership e reti durevoli e di qualità. L’azione 4 sostiene le seguenti azioni secondarie: Azione secondaria 4.1 - Sostegno alle organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù Questa azione secondaria riguarda le sovvenzioni per le organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della gioventù (ONGE) che perseguono obiettivi di interesse generale. Le loro attività sono mirate alla partecipazione dei giovani alla vita pubblica e sociale, nonché alla progettazione e realizzazione di attività europee di cooperazione nel settore giovanile. Le richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a presentare proposte. Azione secondaria 4.2 - Sostegno al Forum europeo della gioventù Nell’ambito di questa azione secondaria viene erogata ogni anno una sovvenzione di sostegno alle attività del Forum europeo della gioventù. Azione secondaria 4.3 - Formazione e messa in rete degli operatori dell’animazione giovanile e delle organizzazioni giovanili Questa azione secondaria sostiene la formazione degli operatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili, in particolare lo scambio reciproco di esperienze, competenze e buone pratiche, nonché attività suscettibili di sfociare in progetti di qualità, partnership e reti di lunga durata: Attività di osservazione di situazioni di lavoro (esperienza pratica di apprendimento) − Un breve soggiorno presso un’organizzazione partner in un paese straniero con lo scopo di scambiarsi buone pratiche, sviluppare conoscenze e capacità e/o costruire una relazione dura- tura attraverso un’osservazione partecipativa. Visita di fattibilità − Una breve riunione con i potenziali partner a scopo esplorativo e/o per prepararsi a un potenziale progetto transnazionale. Le riunioni di fattibilità mirano a migliorare e sviluppare la cooperazione esistente e/o a preparare una futura attività nel quadro del programma Gioventù in Azione. Incontro di valutazione − Una riunione programmata con i partner allo scopo di valutare riunioni, seminari e corsi di formazione tenuti durante l’attività. Queste riunioni aiutano i partner a valutare e a discutere eventuali follow-up dopo avere intrapreso un progetto comune. Visita di studio − Un programma di studio organizzato, per un breve periodo, che offre una veduta sul lavoro giovanile e/o sulle politiche riguardanti la gioventù nel paese ospitante. Le visite di studio si concentrano su un tema e consistono in visite e riunioni relative a diversi progetti e organizzazioni in un dato paese. Attività di costituzione di partnership − Un evento organizzato per permettere ai partecipanti di trovare partner per cooperazioni transnazionali e/o per preparazione di progetti. La costituzione di partnership riunisce potenziali partner e facilitano lo sviluppo di nuovi progetti attorno a una tematica definita e/o a un’azione del programma Gioventù in Azione. Seminario − Un evento organizzato per fornire una piattaforma di discussione e di scambio di buone pratiche, sulla base di apporti teorici su uno o più temi selezionati, attinenti al settore dell’animazione giovanile. Corso di formazione − Un programma di istruzione su argomenti specifici, inteso a migliorare le competenze, la conoscenza, le abilità e le attitudini dei partecipanti. I corsi di formazione promuovono pratiche di qualità superiore nel campo del lavoro giovanile in generale e/o, in particolare, nei progetti di Gioventù in Azione. Messa in rete − La combinazione di una serie di attività che hanno lo scopo di creare nuove collaborazioni, o di rafforzare e allargare quelle già esistenti, nell’ambito del programma Gioventù in Azione. Azione secondaria 4.4 - Progetti volti a stimolare l’innovazione e la qualità Questa azione secondaria sostiene i progetti miranti a introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Le richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a presentare proposte. 27 26 Azione secondaria 4.5 - Azioni di informazione per i giovani e per gli operatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili Nell’ambito di questa azione secondaria verranno sostenute quelle attività a livello europeo e nazionale che incentivano l’accesso dei giovani ai servizi di informazione e comunicazione e incrementano la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla diffusione di strumenti di informazione mirati e di agevole uso per l’utente. Inoltre essa sostiene lo sviluppo di portali giovanili europei, nazionali, regionali e locali per la diffusione di informazioni specifiche per i giovani. Le richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a presentare proposte. Azione secondaria 4.6 - Partnership Questa azione secondaria permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, al fine di mettere a punto progetti a lungo termine che combinino varie misure del programma. Le richieste di sovvenzione relative a questa azione secondaria devono essere presentate in conformità a specifici bandi europei di invito a presentare proposte. Azione 5 – Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù Sostiene seminari, cooperazione e dialogo strutturato tra i giovani, le persone che lavorano nel settore dei giovani e delle organizzazioni giovanili da una parte, e i responsabili delle politiche per la gioventù dall’altra. L’azione 5 sostiene le seguenti azioni secondarie: Azione secondaria 5.1 - Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù Questa azione secondaria sostiene seminari, cooperazione e dialogo strutturato tra i giovani, operatori nel settore giovanile e i responsabili delle politiche per la gioventù. Azione secondaria 5.2 - Sostegno ad attività volte a migliorare la conoscenza del settore della gioventù Questa azione secondaria sostiene l’identificazione delle conoscenze esistenti sui temi prioritari del settore giovanile, fissate nel quadro del metodo aperto di coordinamento. Per i progetti che devono essere presentati alla propria Agenzia Nazio- Progetti con inizio Termine presentazione domanda dal 1 maggio al 30 settembre 1 febbraio dal 1 luglio al 30 novembre 1 aprile dal 1 settembre al 31 gennaio 1 giugno dal 1 dicembre al 30 aprile 1 settembre dal 1 febbraio al 31 luglio 1 novembre nale3, vi sono cinque scadenze annuali: Per i progetti che devono essere presentati all’Agenzia Esecutiva4, vi sono tre Progetti con inizio Termine presentazione domanda dal 1 agosto al 31 dicembre 1 febbraio dal 1 dicembre al 30 aprile 1 giugno dal 1 marzo al 31 luglio 1 settembre Eleggibilità: i paesi eleggibili entro questo programma sono: Paesi del programma: i 27 stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia; Paesi partner limitrofi: Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Federazione russa, Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Autorità Palestinese della Cisgiordania e Striscia di Gaza, Siria, Tunisia; La cooperazione è possibile anche con altri paesi partner elencati nella Guida al programma6 che hanno concluso accordi con l’UE relativi alle politiche giovanili (quasi tutti i paesi del mondo). Sito web del programma: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm Prossime scadenze: http://ec.europa.eu/youth/calls-for-proposals/index_en.htm 3 I paesi del programma hanno Agenzie Nazionali responsabili per la gestione del programma. Link all’Agenzia Nazionale per i Giovani italiana: www.gioventuinazione.it 4 Le ONG europee e i paesi che non hanno proprie Agenzie Nazionali devono presentare il proprio progetto all’Agenzia Esecutiva per l’Educazione e la Cultura a Bruxelles. 5 http://www.gioventuinazione.it/doc/IT-Guida%20GiA-2009.pdf 29 28 Programma Europa per i Cittadini valori comuni. Sebbene tale misura possa assumere la forma di singoli progetti, un approccio a più lungo termine garantirà altresì un impatto più sostenibile e lo sviluppo di reti e sinergie. Q Eleggibilità: i paesi eleggibili entro questo programma sono i 27 stati membri, la Croazia, l’Albania e la Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. uesto programma intende sostenere un’ampia serie di attività e organizzazioni volte a promuovere una “cittadinanza europea attiva” e, pertanto, il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione Europea. Scadenza Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa Misura 1.1. Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città Obiettivo: Riunire un’ampia varietà di cittadini di città gemellate al fine di trarre vantaggi dal partenariato tra le municipalità per rafforzare la reciproca conoscenza e comprensione tra cittadini e culture. Per essere ammissibile, un candidato deve essere la municipalità in cui ha luogo l’incontro; oppure un’organizzazione non a scopo di lucro o un comitato di gemellaggio con personalità giuridica che rappresenti gli enti locali, e deve essere stabilito in un paese partecipante Misura 1.1. Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città metà febbraio primi di giugno primi di settembre Misura 2.1. Progetti dei cittadini primi di giugno Azione 2 – Società civile attiva in Europa Misura 3. Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile metà febbraio Sito web del Programma: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html, http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Prossime scadenze: http://ec.europa.eu/citizenship/annexes-citizenship/doc548_en.htm Misura 2.1. Progetti dei cittadini Obiettivo: Esplorare metodologie e approcci innovativi per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini a livello europeo e stimolare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni comunitarie. Cultura Azione 2 – Società civile attiva in Europa l programma è stato creato per consolidare uno spazio culturale europeo, fondato su di un comune patrimonio culturale, e sostenere la formazione di una cittadinanza europea mediante lo sviluppo e la promozione di attività di cooperazione tra operatori culturali provenienti dai paesi partecipanti al programma. Le attività sostenute sono riconducibili a tre grandi tipologie, ripartite per settori nel quadro del programma: Misura 3. Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile Obiettivo: Sostenere progetti concreti intrapresi delle organizzazioni della società civile appartenenti a diversi paesi partecipanti. L’attuazione di attività caratterizzate da una mancata dimensione europea consentirà alle organizzazioni della società civile di migliorare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. La collaborazione diretta tra organizzazioni della società civile stabilite in diversi Stati membri contribuirà a promuovere la comprensione reciproca di culture diverse e identificare I Settore 1: sostegno a progetti culturali – le organizzazioni culturali possono ricevere sostegno per progetti finalizzati a forme di cooperazione transnazionale ovvero a creare e porre in essere attività artistiche e culturali. Questo settore punta a sostenere la cooperazione fra enti, quali teatri, musei, associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali e autorità pubbliche, provenienti da paesi diversi fra quelli ammessi al programma, al fine di accrescere la collaborazione fra settori diversi e am- 31 30 pliare il loro campo d’azione culturale e artistico oltre i confini nazionali. Settore 2: sostegno a organizzazioni attive a livello europeo nel campo della cultura – le organizzazioni culturali operanti, o che intendono operare, nel campo della cultura a livello europeo, possono essere sostenute nei costi di funzionamento. Il tipo di sovvenzione previsto per questo settore rappresenta un sostegno ai costi di funzionamento sostenuti dalle organizzazioni beneficiarie per l’attuazione del loro programma di lavoro. Settore 3: sostegno ai lavori d’analisi, nonché alla raccolta e alla diffusione dell’informazione e ad attività che ottimizzano l’impatto dei progetti nel campo della cooperazione culturale – In questo ambito rientra il sostegno per lavori d’analisi e diffusione idonei ad agevolare la raccolta e la ricerca di risultati, in risposta all’esigenza dell’ambito culturale di riscontri forti e quantitativi, come pure la loro valutazione alla luce degli obiettivi del programma. Questo settore affronta inoltre la necessità di fornire ad artisti e organizzazioni culturali a livello locale maggiori informazioni sul programma Cultura. Azione Scadenza Settore 1.1 Progetti di cooperazione pluriennale primi di ottobre Settore 1.2.1 Progetti di cooperazione Data di inizio Durata Tra il 1° maggio e il 30 aprile Non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi primi di ottobre 2010 Tra il 1° maggio e il 30 aprile Non superiore a 24 mesi Settore 1.2.2 Progetti di traduzione letteraria primi di febbraio 2010 Tra il 1° settembre e il 31 agosto Non superiore a 24 mesi Settore 1.3 Progetti di cooperazione con paesi terzi Primi di maggio Tra il 1° novembre e il 31 ottobre Non superiore a 24 mesi Settore 2 Sovvenzione di funzionamento annuale per organismi attivi nel campo della cultura a livello europeo metà settembre Esercizio finanziario dell’anno n+1 Esercizio finanziario Settore 2 Partenariati (tre anni) per organizzazioni attive nel campo della cultura a livello europeo metà settembre Esercizio finanziario Esercizi finanziari 20112013 Eleggibilità: i paesi eleggibili entro questo programma sono i 27 stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Croazia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Serbia. Sito web del programma e prossime scadenze: http://ec.europa.eu/culture/callsfor-proposals/call98_en.htm, http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/calendar_en.php Ambiente: Life + Strumento finanziario di Protezione Civile Life + The Civil Protection Financial Instrument LIFE+ LIFE+ è lo strumento finanziario che sostiene i progetti ambientali e di tutela della natura. Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, compresa l’integrazione dell’ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile LIFE+ Natura e biodiversità sostiene progetti che contribuiscono a proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all’interno dell’UE. LIFE+ Politica e governo ambientali sostiene progetti che contribuiscano allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi e a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione di ambiente; che forniscano un sostegno alla messa a punto e all’attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione dello stato dell’ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso; che agevolino l’attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello locale e regionale; che forniscano un sostegno al miglioramento del governo ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, al processo di consultazione e all’attuazione delle politiche. LIFE+ Informazione e Comunicazione intende garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace al fine di fornire la base per le decisioni politiche in 33 32 (B) Progetti di Preparazione. Obiettivi dei progetti di prevenzione: materia ambientale, e produrre informazioni sullo stato e sulle tendenze evolutive dell’ambiente accessibili ai cittadini. Questa linea di finanziamento può finanziare anche attività di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi forestali e campagne di comunicazione, conferenze e formazione. Obiettivo 1: sviluppo della conoscenza delle politiche di prevenzione delle catastrofi; Obiettivo 2: Il collegamento di questi soggetti e le politiche attraverso il ciclo di gestione delle catastrofi; Obiettivo 3: Migliorare l’efficacia degli strumenti esistenti per la prevenzione delle catastrofi. Scadenza ai primi di settembre. http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm Strumento finanziario per la protezione civile Obiettivi dei progetti di preparazione: Obiettivo 1: Migliorare l’efficacia degli interventi di emergenza, migliorando la preparazione e la consapevolezza dei professionisti della protezione civile e dei volontari; Obiettivo 2: Sostenere e integrare gli sforzi dei paesi partecipanti per la tutela dei cittadini, dell’ambiente e dei beni in caso di calamità naturali e artificiali; Obiettivo 3: Promuovere la cooperazione rafforzata tra i paesi partecipanti in preparazione per la protezione civile e dell’inquinamento marino. Lo strumento finanziario per la protezione civile (di seguito «strumento») è destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate principalmente alla protezione delle persone ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e provocate dagli uomini, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, nonché ad agevolare il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nel settore della protezione civile. Lo strumento copre tre aspetti principali delle attività di protezione civile: prevenzione, preparazione e risposta. Il nuovo strumento finanziario coprirà: le azioni di risposta e preparazione contemplate dal meccanismo di protezione civile dell’Unione europea; azioni già coperte dal programma protezione civile 2000-2006, come la prevenzione (studio delle cause delle catastrofi, previsione, l’informazione del pubblico) e la preparazione (rilevamento, formazione, networking, esercitazioni, mobilitazione delle competenze) all’interno dell’Unione europea; nuovi settori come i trasporti aggiuntivi in azioni di risposta nell’ambito del meccanismo di protezione civile. Lo strumento coprirà aspetti finanziari di azioni di preparazione e risposta coperti dal meccanismo comunitario di protezione civile. Prevenzione e Preparazione Questa azione è quella più adatta alle organizzazioni. In ogni caso, deve essere portata avanti in cooperazione con le autorità pubbliche. L’invito a presentare proposte per progetti di cooperazione in materia di preparazione e prevenzione nel campo della protezione civile riguarda due sezioni separate, ciascuna con i propri obiettivi e budget specifici: (A) Progetti di Prevenzione; Scadenza: fine marzo Sito della sovvenzione: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm Programma Progress I l programma Progress è destinato a sostenere l’attuazione della strategia europea per l’occupazione (SEO), l’applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione, il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la conciliazione della vita professionale con quella familiare, l’applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l’integrazione in tutte le politiche comunitarie, l’applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie. Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni: 1. occupazione; 2. protezione sociale e integrazione; 35 34 3. condizioni di lavoro; 4. diversità e lotta contro la discriminazione; 5. parità fra uomini e donne. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni: Attività analitiche: raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche; elaborazione e diffusione di metodologie e di indicatori/criteri di riferimento comuni; realizzazione di studi, analisi, indagini e diffusione dei risultati; realizzazione di valutazioni e analisi di impatto e diffusione dei risultati; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico tramite Internet e altri supporti mediatici. Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di peer reviews e apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o dell’UE; organizzazione di conferenze/seminari da parte della presidenza del Consiglio dell’UE; organizzazione di conferenze/seminari a supporto dello sviluppo e dell’attuazione della legislazione e degli obiettivi politici dell’UE; organizzazione di campagne e manifestazioni mediatiche; raccolta e pubblicazione di materiali per la diffusione di informazioni e dei risultati del programma. Sostegno ai principali operatori: contributo alle spese di funzionamento delle principali reti dell’UE le cui attività sono connesse all’attuazione degli obiettivi del programma; organizzazione di gruppi di lavoro, composti da funzionari nazionali, per seguire l’applicazione del diritto comunitario; finanziamento di seminari specializzati destinati a funzionari e altri operatori pertinenti; creazione di reti fra organismi specializzati a livello dell’UE; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello dell’UE; scambio di personale fra amministrazioni nazionali; cooperazione con istituzioni internazionali. Eleggibilità: i paesi eleggibili entro questo programma sono i 27 stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Croazia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Albania, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Kosovo. Sito web del programma: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en Prossime scadenze : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en Investire nelle persone Investire nelle persone (Investing in People) è il programma tematico della Commissione europea per lo sviluppo umano e sociale, Il programma si impernia su sei temi fondamentali per lo sviluppo umano e sociale su cui hanno raggiunto un accordo gli stati membri per realizzare gli obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals - MDGs): salute, conoscenza e competenze, cultura, coesione sociale, occupazione, parità tra i sessi, infanzia e gioventù. Queste priorità sono strategicamente collegate ed inoltre vengono sviluppate sinergie tra tutti i temi. Salute Entro questo pilastro, il programma si focalizza sulla crisi delle risorse umane nei sistemi sanitari, sulle malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria), nell’accesso ai beni pubblici, sulle malattie emergenti o dimenticate e nella promozione della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi. Formazione, conoscenza e competenze Nell’area della formazione, conoscenza e competenze, il programma si concentra sull’accesso universale all’educazione primaria di qualità e alla formazione professionale e di sviluppo di competenze. Parità tra i sessi Il pilastro della parità fra i sessi si concentra sulla valorizzazione della donna e del miglioramento dell’alfabetizzazione tra le donne adulte e sulle attività in altre tre aree, in cui il genere possa essere parte rilevante dell’azione tematica. Sito web: http://ec.europa.eu/development/how/development_programmes/devprog_investing_en.cfm Diritti fondamentali e giustizia Il programma diritti fondamentali e giustizia è diviso in cinque programmi specifici: Daphne III persegue l’obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione 37 36 ridici al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria al fine di rafforzare il coordinamento delle indagini e di aumentare la compatibilità dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri con l’Unione europea per dare seguito adeguato alle indagini delle autorità di contrasto degli Stati membri; migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali (avvocati e altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari) e promuovere la formazione dei magistrati, al fine di accrescere la fiducia reciproca; accrescere ulteriormente la fiducia reciproca, al fine di garantire la tutela dei diritti delle vittime e degli imputati. e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio; Prevenzione e informazione in materia di droga intende prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi; contribuire a migliorare l’informazione sul consumo di droga; sostenere l’attuazione della strategia antidroga dell’UE; Diritti fondamentali e cittadinanza intende promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti derivati dalla cittadinanza dell’Unione; rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai diritti fondamentali; combattere il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l’Unione europea; migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e le professioni giuridiche, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione; Giustizia civile intende promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci; promuovere l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili transfrontalieri negli Stati membri; migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese consentendo loro di far valere i propri diritti in tutta l’Unione europea, in particolare agevolando l’accesso alla giustizia; migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione. Giustizia penale intende promuovere la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci; promuovere la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri nella misura necessaria per migliorare la cooperazione giudiziaria; promuovere la riduzione degli attuali ostacoli giu- Le opportunità di finanziamento per ogni programma specifico prevedono Sov- Azione Scadenza Daphne III Fine aprile Prevenzione e informazione in materia di droga Fine aprile Diritti fondamentali e cittadinanza Fine aprile Giustizia civile autunno Giustizia penale autunno Sito web del programma e delle prossime scadenze: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_rights_en.htm Fondi strutturali I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell’Unione europea (UE) il cui scopo consiste nell’equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale. Esistono due Fondi strutturali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che finanzia la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi generatori di occupazione a favore in particolare delle imprese; il Fondo sociale europeo (FSE), che favorisce l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sociali meno favorite finanziando in particolare azioni di formazione. 39 38 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Il FESR concentra il suo intervento su alcune priorità tematiche: investimenti che contribuiscono a creare posti di lavoro durevoli; investimenti nelle infrastrutture; misure di sostegno allo sviluppo regionale e locale, compresa l’assistenza e i servizi alle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI); l’assistenza tecnica. Fondo Sociale Europeo (FSE) Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l’inclusione sociale, compreso l’accesso all’occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale. Sito web delle Autorità di Gestione: http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm?pay=11 0&list=no Sito web della DG Politica Regionale: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm 3 APPENDICE A cura di Silvia Cannonieri P rima di confrontarsi con la progettazione europea, è utile sapere che l’UE fa rientrare sotto il cappello di NGOs (in italiano ONG) tutte le organizzazioni non profit e le organizzazioni della società civile (civil society organizations) che generalmente possiedono i seguenti requisiti: sono enti no profit; nascono da iniziative volontarie; possiedono un documento che ne attesta formalmente l’esistenza (es. statuto) e sono rendicontabili ai loro soci e ai loro donatori; sono indipendenti dai governi, dai partiti politici e da organizzazioni di categoria; non sono autocentrate negli scopi né nei valori fondanti: si rivolgono pertanto all’intera comunità o a specifici gruppi di persone. E’, inoltre, rilevante sapere che tra i requisiti di ammissibilità dei Bandi europei figura generalmente il possesso di “legal status” o “legal personality”. Tale dicitura, però, non si riferisce a quanto in Italia intendiamo con “personalità giuridica”, ma molto più semplicemente che sussista il possesso di un documento che ne attesti l’esistenza formale, cioè lo statuto, e di un rappresentante legale. Per le associazioni Si stima che più di 1.000 milioni all’anno vengono destinati dalla Commissione a progetti presentati da NGOs. La maggior parte di questo importo è destinato alla cooperazione allo sviluppo, ai diritti umani, a programmi di rafforzamento della democrazia e agli aiuti umanitari (400 milioni). Un’altra cifra considerevole è destinata ai settori: sociale (70 milioni), educativo (50 milioni) e ambientale. Le NGOs possono ricevere due tipologie di finanziamenti (sovvenzioni): possono presentare un progetto, rispondendo a un invito a presentare proposte (call for proposals) all’interno di un Programma dell’UE coerentemente con le attività che esse svolgono e, in caso di approvazione del progetto, l’UE lo co-finanzierà attraverso un action grant. I contributi coprono dal 50 % all’80% del costo totale del progetto; alcuni programmi, posto che l’organizzazione dimostri di perseguire un 41 40 obiettivo di interesse generale europeo o possieda obiettivi coerenti con le politiche dell’UE, prevedono il finanziamento diretto dell’organizzazione attraverso un operating grant. In questo caso, il finanziamento si basa o su un’analisi delle dimensioni delle attività, del programma di lavoro annuale, della sua compatibilità con le priorità dell’UE oppure su progetti specifici. Per i giovani Investire sui giovani e creare condizioni favorevoli all’espressione delle loro capacità e potenzialità affinché possano giocare un ruolo attivo di protagonisti nella società é essenziale per garantire uno sviluppo sia economico sia sociale dell’UE. Per tale ragione l’UE si rivolge a loro con particolare attenzione e vi dedica specifici programmi. I Programmi maggiormente interessanti per i giovani sono: Gioventù in Azione (per progetti che promuovono la cittadinanza attiva, il volontariato giovanile, la reciproca comprensione e un approccio aperto al mondo. Inoltre, fornisce un supporto ai giovani lavoratori e al processo di costruzione delle politiche giovanili) Lifelong Learning Programme (per opportunità di studio e di formazione all’estero). Fonte: Guida per principianti alle sovvenzioni e finanziamenti UE: http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/pack_rules_funds_en .pdf Documentazione Di seguito, presentiamo alcuni documenti comunitari che riteniamo particolarmente significativi per: comprendere il senso e la forza dell’essere volontari in Europa; collocare le idee progettuali all’interno di una cornice legislativa europea, passaggio che abbiamo visto essere fondamentale al fine di rendere il progetto coerente con le politiche dell’UE; arrivare più consapevoli e informati all’appuntamento con il 2011 AEV. Nello specifico, all’interno della presente guida è possibile consultare: La Decisione del Consiglio relativa all’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011); La Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale; La Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa per i Cittadini; La Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Gioventù in Azione; La Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Progress; La Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Grundtvig. Inoltre, presentiamo il Manifesto del volontariato italiano per l’Europa che rappresenta un importante documento in cui figurano valutazioni e proposte del volontariato italiano da sottoporre agli europarlamentari europei. Il Manifesto è stato realizzato nell’ambito del progetto “Volontari‚ cittadini europei”‚ promosso da CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato‚ in collaborazione con CONVOL, la Consulta del volontariato del Forum del terzo settore e alcune grandi federazioni di volontariato nazionali, e co-finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Diverse organizzazioni italiane vi hanno giá aderito. Il Manifesto è espressione di un ampio ed articolato dibattito, nonché di un percorso formativo su tutto il territorio nazionale che ha coinvolto le associazioni di volontariato del territorio sui principali aspetti del processo di costruzione dell’Europa e sul ruolo del volontariato. La realizzazione del Manifesto per il volontariato italiano per l’Europa si colloca in questo contesto di promozione della democrazia partecipativa e della cittadinanza attiva europea, pertanto costituisce un’occasione preziosa per aprire un dialogo tra il volontariato italiano e le istituzioni europee che sempre più ne riconoscono il ruolo e ne apprezzano e sostengono il contributo. Si raccomanda vivamente a tutte le organizzazioni di volontariato che intendano approcciarsi alla progettazione europea di prendere visione dei documenti di seguito riportati, nonché degli atti che costituiscono la cornice di riferimento, sia a livello nazionale sia europeo, in cui l’idea progettuale va a collocarsi. 43 42 22.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 17/43 IV (Atti adottati prima del 1o L 17/44 (9) dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom) DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Nelle risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002 e del 16 novembre 2007 e nella raccomandazione del 20 novembre 2008, il Consiglio e gli Stati membri hanno individuato nelle attività di voä lontariato un elemento fondamentale nel settore della gioventù e hanno concordato per le attività di volontaä riato dei giovani obiettivi comuni e convenuto sulla moä bilità dei giovani nell’UE. l’occasione di dimostrare, in un contesto europeo, che le attività di volontariato rafforzano la partecipazione civica e possono contribuire a stimolare nei cittadini il senso di appartenenza alla società e il loro impegno sociale a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo. (16) L’anno europeo delle attività di volontariato che promuoä vono la cittadinanza attiva potrebbe anche contribuire ad affrontare la problematica delle ineguaglianze di genere nel settore del volontariato, per esempio per quanto riä guarda i settori e le attività in cui partecipano uomini e donne o per quanto riguarda la misura in cui i generi sono rappresentati nei posti direttivi del volontariato. (17) L’anno 2011 coinciderà con il decimo anniversario dell’Anno internazionale dei volontari promosso dalle Nazioni Unite nel 2001. (18) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che costituirà per l’autorità di bilancio il riferimento priä vilegiato, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzioä nale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5). (19) Gli obiettivi del proposto Anno europeo non possono essere realizzati appieno dagli Stati membri a causa della necessità di scambiare informazioni a livello transnazioä nale e di diffondere le buone pratiche su scala comuniä taria e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell’intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario. In ottemperanza al principio di proporzioä nalità enunciato nell’articolo 5 del trattato, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, relativa all’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) (2010/37/CE) (10) principi fondatori dell’UE. Le attività di volontariato hanno il potenziale per contribuire al benessere delle persone e allo sviluppo armonioso delle società europee. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, (5) vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1) Il trattato istituisce la cittadinanza dell’Unione europea (UE), che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri ed è un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del proä cesso di integrazione europea. (6) (2) La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare la coesione e lo sviluppo della democrazia. (3) L’Anno europeo delle attività di volontariato che proä muovono la cittadinanza attiva contribuirà a mettere in evidenza che il volontariato è una delle dimensioni fonä damentali della cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle società euroä pee. (4) Le attività di volontariato costituiscono una ricca espeä rienza di apprendimento, permettono lo sviluppo di caä pacità e competenze sociali e contribuiscono alla solidaä rietà. L’attività svolta da volontari di ogni età è determiä nante ai fini dello sviluppo della democrazia, uno dei (1) Parere del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (7) (8) Tenuto conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro e di tutte le forme di volontariato, i termini «attività di volontariato» si riferiscono a tutti i tipi di attività di volontariato, formali, non formali o informali, intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione di una persona e senza scopo di lucro. Esse arrecano beneficio al singolo volontario, alle comunità e alla soä cietà nel suo insieme. Sono inoltre un mezzo con cui le persone e le associazioni rispondono alle necessità e alle preoccupazioni di carattere umano, sociale, intergeneraä zionale o ambientale e sono spesso realizzate a sostegno di un’iniziativa di un’organizzazione senza scopo di lucro o basata sulla comunità. Le attività di volontariato non si sostituiscono a possibilità professionali o occupazionali remunerate ma aggiungono valore alla società. Nelle società in rapida evoluzione è necessario garantire la presenza di misure efficaci di sostegno alle attività di volontariato per permettere ad un maggior numero di persone di parteciparvi. È dunque importante sostenere l’apprendimento fra pari e lo scambio e lo sviluppo di buone pratiche a livello locale, regionale, nazionale e comunitario. La conferenza intergovernativa del 1997 ha adottato la dichiarazione 38 sul volontariato, allegata all’atto finale del trattato di Amsterdam; in essa viene riconosciuto l’importante contributo delle attività di volontariato allo sviluppo della solidarietà sociale. Nella comunicazione del giugno 1997 sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, la Commissione ne ha sottolineato i tre aspetti seguenti: l’aspetto economico (creazione di posti di lavoro), l’aspetto sociale (partecipazione alla definizione delle poä litiche sociali e, quindi, contributo al progresso sociale) e l’aspetto politico (rafforzamento della democrazia, della cittadinanza e della partecipazione civica). Nel parere del 13 dicembre 2006, «Le attività di volonä tariato, il loro ruolo nella società europea e il loro imä patto» (1), il Comitato economico e sociale europeo ha invitato la Commissione a proclamare un Anno del voä lontariato e a pubblicare al più presto un Libro bianco sulle attività di volontariato e sulla cittadinanza attiva in Europa. (11) Nel marzo 2008 il Parlamento europeo ha adottato una «relazione sul contributo delle attività di volontariato alla coesione economica e sociale», nella quale ha incoragä giato gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore delle attività di volontariato nel proä muovere la coesione sociale ed economica. (12) Nel luglio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta in cui si auspica la proclamazione di un Anno europeo del volontariato nel 2011. (13) Le attività di volontariato rientrano tra le finalità di nuä merosi programmi e reti comunitari incentrati tra l’altro sulla mobilità nelle attività di volontariato per persone di ogni età, tra cui il programma di apprendimento permaä nente (2), il programma «L’Europa per i cittadini» (3) e il Servizio volontario europeo del programma «Gioventù in azione» (4). (14) (15) In Europa esiste un’ampia gamma di attività di volontaä riato che dovrebbe essere preservata e sviluppata. Il potenziale delle attività di volontariato non è ancora sfruttato appieno. Un Anno europeo delle attività di voä lontariato che promuovono la cittadinanza attiva fornirà (1) GU C 325 del 30.12.2006, pag. 46. (2) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45). 3 ( ) Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadiä nanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32). (4) Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30). 22.1.2010 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto L’anno 2011 è proclamato Anno europeo delle attività di voä lontariato che promuovono una cittadinanza attiva («l’Anno europeo»). Articolo 2 Obiettivi L’obiettivo generale dell’Anno europeo è quello di incoraggiare e sostenere — in particolare attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche — gli sforzi della Comunità, degli Stati memä bri, delle autorità locali e regionali per creare per la società civile condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione europea (UE) e per aumentare la visibilità delle attività di volontariato nell’UE. (5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 45 44 22.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Gli obiettivi dell’Anno europeo sono i seguenti: 1) creare condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione euä ropea al fine di integrare il volontariato negli sforzi di proä mozione della partecipazione civica e delle attività interperä sonali in un contesto UE e affrontare gli ostacoli esistenti alle attività di volontariato, se appropriato e necessario; 2) fornire agli organizzatori di attività di volontariato gli struä menti per migliorare la qualità delle attività di volontariato al fine di agevolare le attività di volontariato e aiutare gli orä ganizzatori a introdurre nuovi tipi di attività di volontariato ed incoraggiare la collaborazione in rete, la mobilità, la cooä perazione e la creazione di sinergie nella società civile nonä ché tra la società civile e altri settori in un contesto UE; 3) riconoscere le attività di volontariato al fine di promuovere incentivi appropriati per privati, imprese e organizzazioni che formano e sostengono i volontari e assicurare un ricoä noscimento del volontariato a livello di UE e negli Stati membri da parte dei responsabili politici, delle organizzaä zioni della società civile, delle istituzioni pubbliche, del setä tore dell’istruzione formale e non formale e dei datori di lavoro, sotto il profilo delle capacità e delle competenze acquisite nell’ambito di tali attività; 4) sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza del volontariato al fine di suscitare una presa di coscienza collettiva dell’importanza del volontariato in quanto espresä sione di partecipazione civica che contribuisce alla soluzione di problemi di interesse comune per tutti gli Stati membri, come lo sviluppo armonioso della società e la coesione soä ciale. Articolo 3 L 17/45 d) iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell’Anno europeo; almeno il 25 % del bilancio totale dell’Anno sarà utilizzato per questo scopo; e) campagne d’informazione e di promozione per diffondere i messaggi chiave. L 17/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività. Articolo 6 Disposizioni finanziarie Le misure di cui al primo comma sono esposte in dettaglio nell’allegato. 2. Il finanziamento comunitario per i progetti può essere elargito in base a programmi comunitari esistenti. 1. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell’alä legato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità euä ropee. 2. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte B dell’alä legato possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 4 a) scambio di esperienze e di buone pratiche; b) realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei relativi risultati; c) conferenze ed eventi per promuovere il dibattito, sensibilizä zare l’opinione pubblica all’importanza e al valore delle attiä vità di volontariato che stimolano l’impegno dei cittadini e rendere omaggio all’azione svolta dai volontari e dalle loro associazioni; Articolo 10 Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1. La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanä ziari della Comunità siano salvaguardati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, meä diante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformeä mente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1), del regolaä mento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (2), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, reä lativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3). Cooperazione con gli Stati membri Entro il 28 febbraio 2010 ogni Stato membro designa un orä ganismo incaricato di organizzare la sua partecipazione all’Anno europeo («l’organismo nazionale di coordinamento») e comunica alla Commissione la sua designazione. Nello svolgimento delle sue attività, in particolare nell’elaboraä zione del programma nazionale, l’organismo nazionale di coorä dinamento consulta e coopera strettamente con un’ampia pluä ralità di parti interessate, incluse le organizzazioni della società civile e se del caso le agenzie o i punti di contatto nazionali dei pertinenti programmi comunitari. Il programma e le priorità nazionali dell’Anno europeo sono definiti conformemente agli obiettivi enunciati all’articolo 2 e secondo i particolari delle misure indicati nell’allegato. 3. La Commissione concede una sovvenzione a ciascun orä ganismo nazionale di coordinamento conformemente alla proä cedura di cui alla parte C dell’allegato. Articolo 7 Dotazione finanziaria 1. La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 è di 8 000 000 EUR. 2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. Iniziative 1. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 possono comprendere le seguenti iniziative orgaä nizzate ai livelli comunitario, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell’Anno europeo: 22.1.2010 Articolo 5 Articolo 8 Coordinamento a livello comunitario e attuazione Cooperazione internazionale La Commissione convoca riunioni degli organismi nazionali di coordinamento per coordinare l’attuazione dell’Anno europeo e per scambiare informazioni sulla sua messa in atto a livello nazionale. Ai fini dell’Anno europeo, la Commissione può cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa, contemporaneamente assicurando la visibilità della partecipazione dell’UE. La Commissione convoca inoltre riunioni delle parti interessate e dei rappresentanti di organizzazioni o di organismi europei attivi nel campo del volontariato affinché la assistano in sede di attuazione dell’Anno europeo a livello comunitario. La Commissione dà attuazione all’Anno europeo a livello coä munitario. Articolo 9 Coerenza e complementarità La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garanä tisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie, nazionali e regionali che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’Anno europeo. 2. Quanto alle azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diä ritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo conä trattuale derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiuä dizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita. 3. La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del contributo finanziario a favore di un’azione qualora accerti l’esiä stenza di irregolarità, in particolare l’inosservanza delle disposiä zioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto con cui è concesso il contributo finanziario in queä stione, o qualora, senza che sia stata chiesta l’approvazione della Commissione, siano state apportate all’azione modifiche rileä vanti incompatibili con la natura o con le condizioni d’attuaä zione della stessa. 4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commisä sione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso degli importi già erogati. (1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. (2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. (3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. 47 46 22.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario apä plicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1). L 17/47 L 17/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Articolo 12 ALLEGATO Entrata in vigore Particolari delle misure di cui all’articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In linea di principio, l’attuazione dell’Anno europeo si fonderà sulla responsabilità, sulla mobilitazione su vasta scala e sulla partecipazione attiva della società civile e di altre parti interessate. Inoltre, il progetto sarà realizzato tramite le seguenti misure: Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 11 Monitoraggio e valutazione Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlaä mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuaä zione, sui risultati e sulla valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione. A. INIZIATIVE COMUNITARIE DIRETTE Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente L. ADELSOHN LILJEROTH Il finanziamento avverrà generalmente sotto forma di acquisto diretto di beni e di servizi conformemente ai contratti quadro esistenti. Esso può anche essere costituito da sovvenzioni. 1. Campagne di informazione e di promozione comprendenti: — eventi ad alta visibilità e piattaforme per lo scambio di esperienze e di buone pratiche, — concorsi con o senza premi, — cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri media come partner per diffondere informazioni sulle attività di volontariato e sull’Anno europeo, — produzione di strumenti e di supporti per i media disponibili in tutta l’UE e destinati a stimolare l’interesse del pubblico, — misure destinate a fare conoscere i risultati e rendere più visibili programmi, azioni ed iniziative comunitari che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’Anno europeo, — la creazione di un sito web d’informazione sul sito Europa, comprendente un portale per i promotori di progetti relativi al volontariato, per guidarli attraverso i programmi e le azioni comunitarie pertinenti. 2. Altre iniziative — Indagini e studi a livello comunitario per valutare e documentare la preparazione, l’efficacia, l’impatto e il monitoraggio a lungo termine dell’Anno europeo. B. COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE COMUNITARIE Gli eventi ad alta visibilità su scala europea finalizzati a sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell’Anno europeo, possibilmente organizzati in collaborazione con i paesi che nel 2011 assumeranno la presidenza, possono fruire di una sovvenzione comunitaria che copra fino all’80 % del costo complessivo ammissibile. C. COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NAZIONALI Ogni organismo nazionale di coordinamento presenta un’unica domanda di finanziamento comunitario. Tale doä manda di sovvenzione — finalizzata a promuovere l’Anno europeo — illustra il programma di lavoro dell’organismo nazionale di coordinamento o l’azione da finanziare. La domanda di sovvenzione è corredata di un bilancio dettagliato indicante il costo totale delle iniziative o del programma di lavoro proposti nonché l’importo e le fonti del cofinanä ziamento. La sovvenzione comunitaria può coprire fino ad un massimo dell’80 % dei costi complessivi ammissibili. La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per le sovvenzioni a ciascun organismo nazionale di coordinamento e il termine per la presentazione delle domande. I criteri di selezione dovrebbero basarsi su elementi quali la popolazione, il costo della vita e un importo forfettario per Stato membro che garantisca un minimo di attività. (1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Gli importi finali assegnati sono determinati sulla base delle singole domande di sovvenzione presentate dall’organiä smo nazionale di coordinamento. Il tasso massimo di cofinanziamento comunitario è fissato all’80 % del totale dei costi ammissibili. 22.1.2010 49 48 22.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea I programmi di lavoro o le misure possono prevedere: — incontri e eventi in relazione agli obiettivi dell’Anno europeo, tra cui manifestazioni nazionali per il lancio e la promozione dell’Anno europeo, destinate a creare un effetto catalizzatore e a offrire spazi aperti di discussione su iniziative concrete, — conferenze e seminari su scala nazionale, regionale e locale che consentano l’apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche, — informazione, attività di ricerca e studi collegati, campagne educative e promozionali ai livelli nazionale, regionale e locale, tra cui anche l’organizzazione di premi e concorsi, — collaborazione con i media. D. AZIONI CHE NON FRUISCONO DI UN SOSTEGNO FINANZIARIO COMUNITARIO La Comunità concederà un sostegno non finanziario, compresa l’autorizzazione scritta di utilizzare il logo, una volta elaborato, e altri materiali associati all’Anno europeo, ad iniziative di organismi pubblici o privati che garantiscano alla Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2011, contribuiranno in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell’Anno europeo. L 17/49 P6_TA-PROV(2008)0131 Contributo del volontariato alla coesione economica e sociale Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (2007/2149(INI)) Il Parlamento europeo, – vista la Quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273), – vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva1, – vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-20132, – vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)3, – vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione4, – vista la risoluzione C 2006/297/02 del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per la partecipazione e l'informazione dei giovani al fine di promuovere la loro cittadinanza europea attiva5, – vista la comunicazione della Commissione intitolata "Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società" (COM(2007)0498), – vista la comunicazione della Commissione intitolata "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571), – vista la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori6, – vista la propria risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un 1 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32. GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30. 3 GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20. 4 GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11. 5 GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6. 6 GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30. 2 51 50 nuovo partenariato7, – visto il parere del Comitato delle regioni sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (CdR 254/2007), – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Le attività di volontariato, il loro ruolo nella società europea e il loro impatto" (2006/C 325/13)8, – visto il parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo delle organizzazioni del volontariato: un contributo ad una società europea" (98/C 180/10)9, – visti gli articoli 158 e 159 del trattato CE, – visto l'articolo 45 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0070/2008), A. considerando che secondo stime attendibili oltre 100 milioni di cittadini dell'Unione europea svolgono attività di volontariato10, B. considerando che, secondo le prime conclusioni in merito all'applicazione del Manuale delle Nazioni Unite sugli enti senza scopo di lucro (NPI, Non-Profit Institutions), il contributo economico di tali enti è pari in media al 5% del PIL e oltre un quarto di tale cifra, anche facendo una stima prudente, è dovuto al tempo impiegato in attività di volontariato11, C. considerando che il volontariato è un'importante forza che alimenta la società civile e rafforza la solidarietà - uno dei valori fondamentali dell'Unione europea - ed è anche una componente essenziale a sostegno dei programmi comunitari di sviluppo, in particolare in quegli Stati membri che stanno ora emergendo da un periodo transitorio post-comunista, D. considerando che un recente studio di organizzazioni che si avvalgono di volontari in tutta Europa ha dimostrato un alto livello di valore aggiunto: per ogni euro che hanno speso per sostenere l'attività dei volontari le organizzazioni hanno ricavato in media un rendimento compreso tra 3 EUR e 8 EUR12, E. considerando che è necessario un pieno riconoscimento del contributo assai significativo che il volontariato dà alla creazione di capitale sociale, F. considerando che un finanziamento sostenibile, soprattutto ai fini amministrativi, è d'importanza fondamentale per le organizzazioni di volontariato e per il lavoro volontario in generale, G. considerando che la recente relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ha individuato nel capitale sociale un elemento chiave per la messa a punto di politiche miranti a promuovere lo sviluppo dell'economia rurale13, H. considerando che la tesi centrale di un recente studio su un programma Urban attuato con successo ad Aarhus è che i cittadini di quella località e l'impegno dei volontari sono stati elementi decisivi per la riuscita della realizzazione del programma14, I. considerando che il volontariato non solo ha un valore economico misurabile, ma può anche consentire risparmi significativi per i servizi pubblici e che in tale contesto è importante garantire che l'attività di volontariato vada ad aggiungersi ai servizi pubblici e non serva a sostituirli, J. considerando che il volontariato contribuisce allo sviluppo personale e sociale dei volontari ed ha un impatto positivo in seno alla comunità, ad esempio sulle relazioni interpersonali, K. considerando che i volontari svolgono un ruolo importante nel raggiungimento dell'obiettivo della coesione socioeconomica previsto dalla Strategia di Lisbona, contribuendo all'inclusione finanziaria, ad esempio creando unioni di credito che sono cooperative finanziarie regolamentate e senza scopo di lucro, gestite e amministrate da volontari, L. considerando che la responsabilità sociale delle imprese è un importante motore economico e rappresenta un elemento essenziale del modello sociale europeo, M. considerando che vi è un nesso tra volontariato e sviluppo sostenibile, N. considerando che è importante promuovere e sostenere le migliori prassi di gestione del volontariato fra le organizzazioni che si servono di volontari, O. considerando che il volontariato comporta la partecipazione diretta dei cittadini allo sviluppo locale e può così svolgere un ruolo importante nel promuovere la società civile e la democrazia, P. considerando che nella succitata risoluzione sulla cittadinanza attiva il Consiglio incoraggia ad una maggiore partecipazione dei giovani alla vita civile, alle strutture partecipative e al lavoro volontario, Q. considerando che il cambiamento demografico in Europa fa sì che vi sia ora un gran numero di potenziali volontari anziani, 7 GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45. GU C 325 del 30.12.2006, pag. 46. 9 GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 57. 10 Rapporto Eurobarometro Social Reality Stocktaking, febbraio 2007. 11 Rapporto della Johns Hopkins University Measuring Civil Society and Volunteering, settembre 2007. www.jhu.edu/ccss. 12 Volunteering works, Institute for volunteering research and volunteering. Inghilterra, settembre 2007. 8 13 Cfr. Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. European Foundation for Living and Working Conditions. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf. Vestergaard Poulsen, L. From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community, sintesi in inglese: The Urban II Programme in Aarhus 2002-2007. 14 53 52 R. considerando che il volontariato può avere un effetto positivo sulla salute delle persone15 e che tale beneficio per la salute può riguardare persone di tutte le età e può contribuire alla prevenzione di malattie fisiche e mentali, S. considerando che il volontariato può svolgere un ruolo di sostegno per iniziative di sviluppo locale e può favorire il successo di varie iniziative finanziate dalla Comunità, quali il programma LEADER, INTERREG e il programma PEACE, 1. incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del volontariato per la promozione della coesione sociale ed economica; li esorta inoltre ad operare in partenariato con le organizzazioni di volontariato e a consultare adeguatamente il settore per sviluppare piani e strategie finalizzati al riconoscimento, all'apprezzamento, al sostegno, all'agevolazione e all'incoraggiamento di volontariato; sollecita altresì gli Stati membri a creare un quadro stabile e istituzionale per la partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) ai dibattiti pubblici; 2. invita gli esperti della Commissione che si occupano della materia ad operare una distinzione più chiara tra organizzazioni di volontariato e ONG, le cui attività non sono organizzate sulle stesse basi di volontariato, e chiede un'esauriente indagine paneuropea sulla natura, il livello e i meccanismi interni della partecipazione sociale, compresi la partecipazione dei volontari e i finanziamenti a tal fine; 3. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a compiere veri sforzi per aiutare le organizzazioni del volontariato ad accedere a finanziamenti sufficienti e sostenibili, sia a fini amministrativi che per progetti, senza eccessivi adempimenti burocratici e formalità di documentazione, pur mantenendo i necessari controlli sull'esborso di fondi pubblici; 4. sollecita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere la creazione di servizi volontari di emergenza in ogni località al fine di garantire una reazione rapida a calamità naturali e incidenti; 5. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il principio del partenariato sancito sia negli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) che negli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione non sempre è seguito a livello nazionale16, e la sollecita pertanto ad assumere le iniziative amministrative ed istituzionali idonee a garantire che le sue politiche, procedure e protocolli siano realmente osservati e applicati durante le consultazioni, i negoziati e le successive operazioni nell'ambito dei Fondi strutturali; 6. raccomanda che tutti gli Stati membri producano regolarmente "conti satellite" delle NPI, e chiede che in questi conti satellite sia incluso il lavoro dei volontari, in modo che i responsabili delle decisioni possano tener conto delle NPI nella formulazione delle politiche; invita la Commissione a studiare in che modo il volontariato potrebbe essere incluso quale 15 Cfr. The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and Community Service, 2007). Cfr. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service, novembre 2004. 16 categoria specifica nei conti statistici di Eurostat; 7. sostiene con vigore l'opinione che il volontariato e l'attività di volontariato non debbano prendere il posto del lavoro retribuito; 8. invita la Commissione a lavorare all'instaurazione, per tutti i fondi comunitari, di un sistema in base al quale l'attività di volontariato possa essere riconosciuta quale contributo ai progetti cofinanziati, e a studiare meccanismi che consentano di valutare adeguatamente il valore economico del lavoro di volontariato; plaude agli sforzi compiuti da alcune direzioni generali della Commissione per adottare un approccio più flessibile nell'accettazione del lavoro volontario quale contributo a fronte dei finanziamenti comunitari in progetti cofinanziati; 9. invita la Commissione a promuovere opportunità per i volontari più anziani e a sviluppare un programma "Anziani in azione", destinato al crescente numero di cittadini anziani dotati di grande esperienza che vogliono svolgere attività di volontariato, programma che potrebbe essere parallelo e complementare al citato programma "Gioventù in azione", e a promuovere inoltre programmi specifici per il volontariato intergenerazionale e il tutorato; 10. incoraggia gli Stati membri a promuovere e agevolare il volontariato in seno a tutte le comunità, sia reali che virtuali, per esempio il volontariato in famiglia o quello in seno a categorie di persone emarginate o che potrebbero non avere una tradizione di volontariato, e a sottolineare la grande importanza di organizzare il lavoro volontario in modo da assicurarne la compatibilità con la vita familiare e professionale; 11. incoraggia le imprese e gli altri operatori del settore privato, nell'ambito della loro strategia di responsabilità sociale d'impresa, a sostenere finanziariamente iniziative volte a promuovere e potenziare il volontariato, e sollecita gli Stati membri, nel contesto del volontariato d'impresa, a fornire incentivi al settore privato affinché finanzi e sostenga il settore del volontariato, in tal modo contribuendo ad assicurare il trasferimento di competenze e know how d'impresa dal settore privato a quello pubblico nonché migliorando la qualità della vita a livello locale grazie all'incoraggiamento dell'autoassistenza per la soluzione di problemi locali; 12. invita la Commissione ad incrementare il riconoscimento del volontariato quale attività appropriata attraverso cui acquisire competenze e capacità attraverso lo YOUTHPASS legato ad EUROPASS, pur garantendo che il volontariato non venga visto come un'alternativa alla formazione ufficiale ma piuttosto come un suo complemento; chiede inoltre misure nazionali e locali al fine di accrescere la mobilità dei volontari; 13. invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulle ragioni del ritardo nell'adozione della Carta europea del volontariato, che è stata proposta e che dovrebbe definire il ruolo delle organizzazioni di volontariato e stabilire i loro diritti e le loro responsabilità; raccomanda di svolgere delle valutazioni paritetiche annuali per valutare il lavoro di volontariato svolto, per Stato membro e in specifici settori e organizzazioni; 14. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di creare una banca dati europea che fornisca i dati essenziali sulle organizzazioni di volontariato nonché dettagli sulle migliori prassi, il che fornirebbe orientamenti utili per migliorare i sistemi di volontariato; 55 54 15. invita le autorità competenti a provvedere affinché i volontari dispongano per le loro attività di volontariato di un'adeguata copertura assicurativa per gli incidenti e la responsabilità civile, nonché di una copertura per le spese concordate relative a dette attività; 16. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere il volontariato a tutti i livelli d'istruzione, creando opportunità di svolgere attività di volontariato fin dai primi stadi del ciclo d'istruzione, in modo che il volontariato sia percepito come un normale contributo alla vita comunitaria, e a continuare a promuovere tale attività a mano a mano che gli studenti crescono, in modo da facilitare il "service learning", in cui gli studenti lavorano in partenariato con gruppi di volontariato o comunità nell'ambito del loro corso di diploma o di laurea, incoraggiare i collegamenti tra il settore del volontariato e quello dell'istruzione a tutti i livelli, promuovere il volontariato e riconoscere l'apprendimento nell'ambito del volontariato come parte dell'apprendimento permanente; 17. invita la Commissione, nella prospettiva della revisione prevista per il 2010 delle disposizioni sull'IVA relative agli organismi pubblici e alle esenzioni sociali, a prendere in considerazione insieme agli Stati membri i validi argomenti sociali in favore dell'introduzione di esenzioni dall'IVA per le organizzazioni di volontariato registrate negli Stati membri su acquisti intesi all'esecuzione dei loro compiti, e a prendere in considerazione inoltre gli argomenti in favore dell'esenzione, in casi specifici, dal pagamento dell'IVA su beni e servizi donati alle organizzazioni di volontariato; 18. invita gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a istituire un'infrastruttura di volontariato sostenibile che si occupi di questioni quali il finanziamento di base delle organizzazioni del volontariato; 19. raccomanda di dichiarare il 2011 Anno europeo del volontariato; 20. riconosce la diversità del volontariato negli Stati membri, ma incoraggia nondimeno questi ultimi e le autorità regionali e locali, ogni volta che sia possibile, a imparare gli uni dagli altri attraverso lo scambio delle migliori prassi; 21. invita la Commissione ad introdurre dispositivi di sostegno per creare sistemi più efficienti di cooperazione e collegamento in rete tra le organizzazioni di volontariato, e a rafforzare i sistemi di scambi internazionali di volontari, che in alcuni casi potrebbero contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; chiede in particolare l'istituzione di programmi che aiutino a rilanciare le attività di volontariato negli Stati membri in cui tali attività hanno finito con l'essere associate ad azioni di carattere obbligatorio; 22. raccomanda la promozione di progetti transfrontalieri di volontariato; 23. invita la Commissione a tenere un atteggiamento favorevole alla situazione dei volontari in tutte le aree politiche e legislative; 24. invita i soggetti pertinenti a livello locale e regionale, le organizzazioni di volontariato e i media a fornire ai cittadini informazioni adeguate sulle opportunità di fare volontariato, accompagnate da un'idonea formazione, ponendo l'accento in particolare sulle categorie vulnerabili e marginalizzate in seno alla società e sulle necessità delle regioni remote e inaccessibili; 25. sollecita la Commissione a porre in atto, accanto al Piano D per la Democrazia, il Dialogo e il Dibattito, un Piano V per il riconoscimento del Valore e della Validità e per la garanzia della Visibilità dei Volontari; 26. chiede alla Commissione di rivedere la sua politica in materia di visti per i partecipanti di paesi terzi a programmi di volontariato riconosciuti che si svolgono nell'Unione europea, al fine di introdurre un regime dei visti più liberale, in particolare per quanto riguarda i volontari provenienti da paesi vicini dell'Unione europea; 27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo. 57 56 L 378/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 27.12.2006 DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 27.12.2006 (12) Le organizzazioni della società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale sono elementi importanti della partecipazione attiva dei cittadini nella società e contribuiscono a rafforzare tutti gli aspetti della vita pubblica. Esse inoltre fanno da tramite tra l'Europa e i suoi cittadini. Pertanto la loro collaborazione transnazionale dovrebbe essere promossa e incoraggiata. (13) I centri di ricerca sulla politica europea possono contribuire con le loro idee e riflessioni al dibattito su scala europea. Inoltre, in quanto legame tra le istituzioni europee e i cittadini, è opportuno sostenere le attività che riflettono il loro impegno nei confronti della costruzione dell'identità e della cittadinanza europea mediante l'istituzione di procedure che prevedano criteri di trasparenza per la promozione di reti di informazione e di scambio. del 12 dicembre 2006 (5) La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare non solo la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, ma anche la coesione e lo sviluppo della democrazia. (6) Nel contesto della strategia d'informazione e comunicazione dell'Unione europea, occorre garantire un'ampia divulgazione e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 151 e 308, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( ), 1 visto il parere del Comitato delle regioni (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), (7) considerando quanto segue: (1) Il trattato istituisce la cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri. Si tratta di un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo di integrazione europea. (2) La Comunità dovrebbe rendere i cittadini pienamente consapevoli della loro cittadinanza europea, dei vantaggi che essa presenta nonché dei loro diritti e doveri, che devono essere promossi nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'interesse della coesione. (3) È particolarmente urgente rendere i cittadini europei pienamente consapevoli della loro cittadinanza dell'Unione europea nel contesto dell'ampia riflessione sul futuro dell'Europa avviato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005. Il programma «Europa per i cittadini» dovrebbe pertanto integrare le altre iniziative attuate in tale contesto e non sovrapporsi ad esse. (4) Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre perciò dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (4), proclamata il 7 dicembre 2000. (1) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 29. (2) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 81. (3) Parere del Parlamento europeo del 5 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione comune del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006. 4 ( ) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. (8) (9) (10) Per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e permettere a questi di partecipare pienamente alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, è necessario rivolgersi a tutti i cittadini e ai residenti legali nei paesi partecipanti e promuovere la loro partecipazione a scambi e ad attività di cooperazione di carattere transnazionale, per contribuire a sviluppare il senso di appartenenza a ideali europei comuni. (14) Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della decisione 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (1) per la preservazione e la commemorazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni. in tal modo, potrà essere mantenuta la consapevolezza dell'intera dimensione e delle tragiche conseguenze della seconda guerra mondiale e potrà essere alimentata la memoria universale, quale strumento per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro. (15) Nella dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio europeo di Nizza, del 7-9 dicembre 2000, si afferma che «nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport». Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 1988, ha auspicato un grande sforzo per intensificare i contatti tra i cittadini dei diversi Stati membri e ha considerato giustificato e opportuno un sostegno specifico dell'Unione europea alle iniziative di gemellaggio tra città di diversi Stati membri. Il Consiglio europeo ha rilevato in più occasioni la necessità di avvicinare l'Unione europea e le sue istituzioni ai cittadini degli Stati membri e ha esortato le istituzioni dell'Unione a instaurare e a promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile organizzata, favorendo così la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ai processi di formazione delle decisioni, sottolineando i valori essenziali comuni ai cittadini europei. Con la decisione 2004/100/CE del 26 gennaio 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (5), il Consiglio ha istituito un programma di azione che ha confermato la necessità di promuovere un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e le municipalità e di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini. (5) GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea I progetti dei cittadini con valenza transnazionale e intersettoriale sono strumenti importanti per raggiungere i cittadini e promuovere la consapevolezza europea, l'integrazione politica europea, l'inclusione sociale e la reciproca comprensione. che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, IT (11) (16) Occorre prestare particolare attenzione all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività transnazionali. (17) I paesi candidati e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari, in base agli accordi conclusi con tali paesi. (18) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato l'«Agenda per i Balcani occidentali: (1) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40. L 378/33 procedere verso l'integrazione europea», che invita i paesi dei Balcani occidentali a partecipare ai programmi e alle agenzie comunitari. Questi paesi dovrebbero pertanto essere considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari. (19) Il programma dovrebbe essere oggetto di verifiche regolari e valutazioni indipendenti in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle misure. (20) Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi di obiettivi e di indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. (21) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (qui di seguito: «il regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/ 2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della loro attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo connesso al loro impiego. (22) Sono altresì necessarie misure per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente. (23) In base al principio di sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata facendo ricorso al finanziamento forfettario, rispetto sia al sostegno concesso ai partecipanti al programma sia al sostegno comunitario per le strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma. (24) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4). (2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU C 227 del 19.8.2006, pag. 3). (4) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 59 58 L 378/34 (25) (26) (27) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, per la natura transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). È necessario adottare disposizioni transitorie per monitorare le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in applicazione della decisione 2004/100/CE, 27.12.2006 a) avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e operare per costruire il futuro; b) promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno delle organizzazioni della società civile a livello europeo; c) avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni dell'Europa e preservando la memoria del passato europeo; d) favorire l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività volte a promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e quelli degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data. Oggetto e campo d'applicazione del programma 1. La presente decisione istituisce il programma «Europa per i cittadini» (in appresso: il programma) per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 2. Il programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: a) dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica e proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando così la cittadinanza dell'Unione europea; b) sviluppare un sentimento d'identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni; a) Cittadini attivi per l'Europa, comprendente: — gemellaggio di città; — progetti dei cittadini e misure di sostegno. b) Una società civile attiva in Europa, comprendente: d) migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale. — sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo; — sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile. Articolo 2 c) Insieme per l'Europa, comprendente: Obiettivi specifici del programma — eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi, manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea; — studi, indagini e sondaggi d'opinione; — strumenti d'informazione e di diffusione. Il programma può comprendere attività in comune e innovative nel settore della cittadinanza europea attiva svolte con organizzazioni internazionali prestigiose, quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco, sulla base di contributi comuni e conformemente al regolamento finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione od organizzazione. Forma delle misure comunitarie Articolo 8 1. Le misure comunitarie possono avere la forma di convenzioni di sovvenzione o di contratti di appalto. Disposizioni di attuazione 2. Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo forme e accordi specifici, quali sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni di azioni, borse di studio e premi. 1. La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma secondo le modalità specificate nell'allegato. Azioni 1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo le azioni qui di seguito elencate, descritte in modo dettagliato nella parte I dell'allegato: Cooperazione con le organizzazioni internazionali Articolo 4 4. Possono fruire di una sovvenzione comunitaria solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla parte II dell'allegato. c) promuovere un sentimento di appartenenza all'Unione europea da parte dei suoi cittadini; (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). 2. Per ogni azione può essere data priorità all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri, come prevede l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, lettera d). L 378/35 Articolo 7 — preservazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni e commemorazione delle vittime. Articolo 3 — sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione); Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, in linea con gli obiettivi fondamentali del trattato, che sono realizzati su base transnazionale: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT d) Memoria europea attiva, comprendente: 3. I contratti d'appalto riguarderanno l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione. DECIDONO: Articolo 1 27.12.2006 Articolo 5 Partecipazione al programma Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso denominati «i paesi partecipanti»): a) gli Stati membri; b) i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo; 2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2: a) le modalità di attuazione del programma, compresi il piano di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione; b) l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma; c) le procedure di monitoraggio e di valutazione del programma; d) il sostegno finanziario (importo, durata, distribuzione e beneficiari) fornito dalla Comunità in relazione a tutte le sovvenzioni di funzionamento, agli accordi di gemellaggio pluriennali di cui all'azione 1 ed agli eventi di grande visibilità di cui all'azione 3. 3. Tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3. c) i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari; 4. Nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 2, la Commissione può stabilire indirizzi per ogni azione definita nell'allegato, allo scopo di adattare il programma ai mutamenti delle priorità nel campo della cittadinanza europea attiva. d) i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari. Articolo 9 Articolo 6 Accesso al programma Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza europea attiva, in particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione), ai gruppi di cittadini e ad altre organizzazioni della società civile. Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 61 60 L 378/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 10 Coerenza con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea 1. La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra il presente programma e gli strumenti in altri settori d'azione della Comunità, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la gioventù, lo sport, l'ambiente, il settore dell'audiovisivo e i media, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, l'uguaglianza tra i sessi, la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, la ricerca scientifica, la società dell'informazione e l'azione esterna della Comunità, in particolare a livello di politica europea di vicinato. 2. Il programma può condividere risorse con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea per realizzare azioni che perseguono gli obiettivi comuni al programma e a tali altri strumenti. Articolo 11 Risorse di bilancio 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 215 milioni di EUR. 2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario. Articolo 12 Disposizioni finanziarie 1. Il sostegno finanziario prende la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In funzione della natura dell'azione e dell'obiettivo perseguito possono essere concesse sovvenzioni a persone fisiche. 2. La Commissione può assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti realizzati nel quadro del programma. 3. A norma dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o il ricorso a tabelle di costi unitari. 4. Può essere autorizzato un cofinanziamento in natura. 27.12.2006 5. La Commissione può decidere, in considerazione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentarli dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti. 6. La quantità di informazioni che il beneficiario dovrà fornire può essere limitata per le sovvenzioni di importo limitato. 7. In casi specifici, come la concessione di una sovvenzione di importo limitato, il beneficiario non è necessariamente tenuto a dimostrare il possesso della capacità finanziaria richiesta per realizzare il progetto o il programma di lavoro previsto. 8. Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma agli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, come definiti all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno automaticamente un carattere degressivo in caso di rinnovo. Articolo 13 Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1. La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati dall'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, mediante controlli efficaci e mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono constatate irregolarità, con l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (2) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3). 2. Per le azioni comunitarie finanziate nel quadro del programma, si intende per irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza, a causa di una spesa indebita, un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci gestiti dalle Comunità (1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. (2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. (3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. 27.12.2006 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo dell'aiuto finanziario erogato a favore di un'azione se accerta irregolarità, compresa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione individuale o del contratto o della convenzione che assegnano l'aiuto finanziario in questione, o qualora risulti che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, ad un'azione sono state apportate modifiche incompatibili con la natura o con le condizioni d'attuazione del progetto. 4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro il termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero delle somme già erogate. 5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario. L 378/37 a) una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2010; b) una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 31 dicembre 2011; c) una relazione di valutazione ex-post entro il 31 dicembre 2015. Articolo 15 Disposizione transitoria Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione 2004/100/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione. Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate in virtù della decisione 2004/100/CE possono essere assegnati al programma. Articolo 14 Articolo 16 Monitoraggio e valutazione 1. La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c). Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007. Gli obiettivi specifici possono essere riveduti conformemente all'articolo 251 del trattato. 2. La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma e informa regolarmente il Parlamento europeo. 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006 Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente Josep BORRELL FONTELLES Mauri PEKKARINEN 63 62 L 378/38 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ALLEGATO I. DESCRIZIONE DELLE AZIONI 27.12.2006 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente a tre organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: la Piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee, il Movimento europeo e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli. Informazioni complementari sull'accesso al programma Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 6 includono, tra l'altro, i sindacati, gli istituti di istruzione e le organizzazioni attive nel settore del volontariato e dello sport dilettantistico. Le organizzazioni della società civile, a livello locale, regionale o nazionale o europeo, possono mobilitare i cittadini o rappresentarne gli interessi, mediante dibattiti, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e altri progetti transnazionali concreti. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permetterà alle organizzazioni della società civile di rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati membri contribuirà alla comprensione reciproca di culture e punti di vista diversi, nonché all'individuazione di preoccupazioni e valori comuni. Questo potrà avvenire per mezzo di singoli progetti, ma una strategia a lungo termine avrà maggiore efficacia e permetterà di creare reti e di sinergie. AZIONE 1: cittadini attivi per l'Europa Questa azione costituisce la parte del programma imperniata in modo specifico su attività che coinvolgono i cittadini. Si tratta di attività che rientrano nei seguenti due tipi di misure: Indicativamente, circa il 31 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione. Gemellaggio di città Questa misura riguarda attività che comportano o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del gemellaggio di città. Queste attività possono avere un carattere specifico o pilota, o prendere la forma di accordi strutturati, pluriennali, tra più partner, rispondenti a una strategia prestabilita e comprendenti una serie di attività, che vanno da riunioni di cittadini a conferenze o seminari specifici su argomenti d'interesse comune, con le relative pubblicazioni, organizzati nel quadro di attività di gemellaggio di città. Questa misura contribuirà attivamente a rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche tra i cittadini e tra le culture. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, attivo nel campo dei gemellaggi di città. Progetti dei cittadini e misure di sostegno Saranno sostenuti svariati progetti di carattere transnazionale e intersettoriale in cui intervengano direttamente i cittadini. Sarà attribuita priorità ai progetti intesi ad incoraggiare la partecipazione a livello locale. Questi progetti, dimensione e oggetto dei quali dipenderanno dall'evoluzione della società, esploreranno, in modi innovativi, le possibili risposte ai bisogni individuati. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie della società dell'informazione (TSI). Questi progetti riuniranno cittadini provenienti da diversi orizzonti, che agiranno insieme o discuteranno di questioni europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo dell'integrazione europea. Per migliorare il gemellaggio di città e i progetti dei cittadini è anche necessario attuare misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, mettere in comune le esperienze dei soggetti interessati ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e sviluppare nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione. Indicativamente, almeno il 45 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione. AZIONE 2: una società civile attiva in Europa Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione) Gli organismi che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee sono importanti interlocutori istituzionali, che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell'Unione europea e contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza dell'Unione europea e sui valori e sulle culture europei. Questa misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono rappresentativi, portatori di un effettivo valore aggiunto europeo, in grado di produrre rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il programma si rivolge. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all'associazione «Groupement d'études et de recherches Notre Europe» e «all'Institut für Europäische Politik», organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo. Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo Le organizzazioni della società civile costituiscono un elemento importante delle attività nel campo civico, dell'istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società. Esse sono necessarie e dovrebbero essere capaci di agire e cooperare a livello europeo. Dovrebbero inoltre poter partecipare alla formulazione di linee programmatiche attraverso la consultazione. Questa misura darà loro la capacità e la stabilità necessarie per agire in modo transettoriale e orizzontale e per fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la società civile a livello europeo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi del programma. Il rafforzamento delle reti transeuropee e delle associazioni europee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività. AZIONE 3: insieme per l'Europa Eventi di grande visibilità Saranno sostenuti nel quadro di questa misura eventi, organizzati dalla Commissione europea, se del caso in cooperazione con gli Stati membri o altri partner prestigiosi, che siano di una dimensione e di una portata rilevanti, abbiano una risonanza presso i popoli d'Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso d'appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia, delle realizzazioni e dei valori dell'Unione europea, li rendano partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea. Queste manifestazioni possono consistere nella commemorazione di avvenimenti storici, nella celebrazione di realizzazioni europee, in manifestazioni artistiche, in azioni di sensibilizzazione su temi specifici, in conferenze su scala europea e nell'assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle TSI. Studi Al fine di migliorare la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo, la Commissione effettuerà studi, indagini e sondaggi d'opinione. Strumenti d'informazione e di diffusione La centralità riconosciuta ai cittadini e la diversità delle iniziative in materia di cittadinanza attiva implicano l'esigenza di fornire, tramite un portale Internet e altri strumenti, ampie informazioni sulle varie attività del programma, su altre azioni europee in relazione con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente «all'Association Jean Monnet», al «Centre européen Robert Schuman» e alle «Case d'Europa» federate sul piano nazionale ed europeo, organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo. Indicativamente, circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione. AZIONE 4: memoria europea attiva Potranno essere sostenuti a titolo della presente azione progetti dei seguenti tipi: — progetti volti a preservare i principali siti e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di concentramento ed altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei nazisti nonché gli archivi che documentano tali tragedie, e a conservare la memoria delle vittime e di quanti, in condizioni estreme salvarono loro simili dall'olocausto; — progetti volti a commemorare le vittime degli stermini e delle deportazioni di massa connessi con lo stalinismo e a preservare i memoriali e gli archivi che documentano tali tragedie. Circa il 4 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione. II. GESTIONE DEL PROGRAMMA La realizzazione del programma sarà guidata dai principi di trasparenza e di apertura ad un'ampia gamma di organizzazioni e di progetti. Di conseguenza, i progetti e le attività saranno scelti, di norma, mediante inviti a presentare proposte. Deroghe saranno possibili soltanto in casi molto particolari e in piena conformità all'articolo 168, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. L 378/39 65 64 L 378/40 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.12.2006 L 327/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Il programma applicherà il principio delle partnership pluriennali basate su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi dei risultati, per garantire vantaggi reciproci alla società civile e all'Unione europea. La durata massima del finanziamento stanziato sulla base di una convenzione unica di sovvenzione a titolo del programma è limitata a tre anni. DECISIONE N. 1719/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Per alcune azioni potrà essere necessario adottare una gestione indiretta centralizzata da parte di un'agenzia esecutiva o, in particolare per l'azione 1, da parte di agenzie nazionali. che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale e promuoveranno la mobilità dei cittadini e delle idee nell'Unione europea. La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, compreso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà favorito lo sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma. del 15 novembre 2006 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, vista la proposta della Commissione, La spesa amministrativa globale del programma dovrebbe essere proporzionata ai compiti previsti nel programma in questione e, indicativamente, dovrebbe rappresentare circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma. deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3), III. CONTROLLI E AUDIT visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali per l’Unione europea consiste nell’avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee. (7) Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato il libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea», che propone un quadro di cooperazione nel settore della gioventù incentrato sulla partecipazione, l’informazione, le attività di volontariato dei giovani ed una migliore conoscenza del settore della gioventù. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 maggio 2002 (6), ha fatto sue queste proposte. (8) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002 (7) stabilisce in particolare un metodo di coordinamento aperto che copre le seguenti priorità: partecipazione, informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore comprensione dei giovani. Nell’attuazione del programma «Gioventù in azione», in seguito denominato «il programma», è opportuno tener conto di tali lavori. (9) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 6 maggio 2003 (8), sottolinea che è necessario mantenere e sviluppare gli strumenti comunitari esistenti rivolti specificamente ai giovani, condizione essenziale per lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel settore della gioventù e che inoltre le priorità e gli obiettivi di tali strumenti dovrebbero inserirsi nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù. visto il parere del Comitato delle regioni (2), considerando quanto segue: (1) Per i progetti selezionati conformemente alla presente decisione, sarà istituito un sistema di audit per campionamento. Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento e garantire che, se necessario, siano messi a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso di suoi partner o membri. La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, o direttamente da suoi funzionari o da altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in base ai risultati dell'audit la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate. (6) visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 149, paragrafo 4, Il bilancio del programma può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, controllo, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e di pubblicazione, le spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica che la Commissione ritenga necessaria per la gestione del programma. La Commissione può svolgere, se necessario, attività di informazione, pubblicazione e diffusione, assicurando così un'ampia conoscenza e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma. 24.11.2006 Il trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominato il «trattato», istituisce una cittadinanza dell’Unione e stabilisce che l’azione della Comunità in materia d’istruzione, di formazione professionale e di gioventù debba favorire, in primo luogo, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e un’istruzione di qualità. (2) Il trattato sull’Unione europea è fondato sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, parità fra donne e uomini e non discriminazione. La promozione della cittadinanza attiva dei giovani dovrebbe contribuire allo sviluppo di questi valori. (3) La decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito il programma d’azione comunitaria «Gioventù». Sulla base dell’esperienza acquisita attraverso tale programma occorre proseguire e rafforzare la cooperazione e l’azione della Comunità in questo settore. (4) La decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù. (5) Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 ha stabilito per l’UE un obiettivo strategico che prevede, tra l’altro, una politica attiva dell’occupazione che attribuisca una più elevata priorità all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, completato da una strategia in materia di sviluppo sostenibile varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 15 ed il 16 giugno 2001. Il personale della Commissione e il personale esterno da essa delegato devono poter accedere nei modi appropriati agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per tali audit. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) disporranno degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso. (1) GU C 234 del 22.9.2005, pag. 46. (2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 34. (3) Parere del Parlamento europeo espresso il 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 20) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1). (5) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24. (10) Il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005 ha adottato il patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona riguardanti la crescita e l’occupazione. Il patto si concentra su tre settori: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare. (11) L’azione della Comunità comporta un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di qualità e deve mirare ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato. (6) GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145. (7) GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2. (8) GU C 115 del 15.5.2003, pag. 1. 67 66 24.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) È opportuno soddisfare le necessità specifiche delle persone con disabilità. (13) È necessario promuovere la cittadinanza attiva e, nell’at- tuare le linee d’azione, rafforzare la lotta contro tutte le forme di esclusione e discriminazione, comprese quelle fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del trattato. (14) I paesi candidati ed i paesi dell’EFTA membri dell’accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi conclusi con questi paesi. (15) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato «l’Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», che prevede l’apertura dei programmi comunitari ai paesi del processo di stabilizzazione e d’associazione sulla base di accordi quadro da firmare tra la Comunità e tali paesi. L 327/31 Commissione e gli Stati membri, per consentire gli adeguamenti del caso, in particolare per le priorità d’applicazione delle misure. Il controllo e le valutazioni dovrebbero comprendere obiettivi e indicatori adeguati e misurabili. (22) La formulazione della base giuridica del programma deve essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali adattamenti delle azioni, in modo da poter reagire all’evoluzione delle necessità nel corso del periodo 20072013, ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate contenute nei programmi precedenti. Occorre di conseguenza limitare la decisione a definizioni generiche delle azioni ed a disposizioni amministrative e finanziarie di accompagnamento. (23) È opportuno garantire una corretta chiusura del pro- gramma, soprattutto in relazione alla proroga dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento dell’assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2014 la gestione delle azioni non ancora conclusesi entro la fine del 2013 sarà garantita, se necessario, attraverso l’assistenza tecnica e amministrativa. L 327/32 (28) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/ CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). monitorare le azioni anteriormente al 31 dicembre 2006 in conformità della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE, (18) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 giugno 2003, sulla base della comunicazione della Commissione intitolata «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali», menziona, come assi d’azione della Comunità, l’intensificazione della cooperazione culturale, della comprensione reciproca e della cooperazione con i paesi limitrofi nel settore dell’istruzione e della formazione. (19) Le relazioni di valutazione intermedia dell’attuale pro- gramma Gioventù, nonché la consultazione pubblica sul futuro dell’azione comunitaria in materia di istruzione, formazione e gioventù rivelano la necessità urgente, e sotto certi aspetti crescente, di proseguire le attività di cooperazione e di mobilità nel settore della gioventù a livello europeo e ne auspicano un’attuazione più semplice, di facile utilizzo e flessibile. (20) L’attuazione del programma può, in base al principio di una buona gestione finanziaria, essere semplificata ricorrendo al finanziamento forfettario per quanto riguarda il sostegno accordato ai partecipanti al programma o il sostegno comunitario concesso alle strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma. (21) Il programma dovrebbe essere sottoposto a controllo e valutazioni regolari nell’ambito di una cooperazione tra la (26) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce, per l’autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2). (27) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che implicano in particolare partnership multilaterali, misure di mobilità transnazionali e lo scambio di informazioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure proposte, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 1. Articolo 1 Nell’ambito dell’obiettivo generale di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare: a) offrire ai giovani e alle organizzazioni giovanili l’opportunità di partecipare allo sviluppo della società in generale e dell’UE in particolare; b) sviluppare il sentimento d’appartenenza all’UE da parte dei giovani; 2. Il programma inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013. c) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa; Articolo 2 d) sviluppare la mobilità dei giovani in Europa; e) sviluppare l’apprendimento interculturale da parte dei giovani; f) promuovere i valori fondamentali dell’UE presso i giovani, in particolare il rispetto della dignità umana, l’uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione; g) incoraggiare lo spirito di iniziativa, d’impresa e di creatività; h) facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità; i) garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni; j) fornire opportunità di apprendimento non formale e informale che abbiano una dimensione europea e offrire opportunità innovative in relazione alla cittadinanza attiva. 1. La presente decisione istituisce il programma d’azione comunitaria «Gioventù in azione», qui di seguito denominato «il programma», che mira a sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell’Unione europea. Obiettivi generali del programma 1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: a) promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; b) sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’UE; c) favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi; d) contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; (25) Occorre attuare le misure necessarie a prevenire le irregolarità e le frodi nonché a recuperare i fondi perduti, versati o utilizzati indebitamente. Gli obiettivi specifici sono i seguenti: Istituzione del programma (24) Occorre prevedere modalità particolari d’applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e delle relative modalità d’esecuzione nonché le deroghe a tali testi rese necessarie dalle caratteristiche dei beneficiari e dalla natura delle azioni. Articolo 3 Obiettivi specifici del programma DECIDONO: del programma alla Svizzera. conferenza euromediterranea afferma che gli scambi di giovani dovrebbero servire a preparare le future generazioni a una più stretta cooperazione tra i partner euromediterranei, nel rispetto dei principi relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali. 24.11.2006 handicap, l’età o l’orientamento sessuale, e per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. (29) È opportuno adottare i provvedimenti transitori per (16) Dovrebbero essere fatti dei passi in previsione dell’apertura (17) La dichiarazione di Barcellona approvata nel 1995 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT e) favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù. 2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari agli obiettivi perseguiti in altri settori di attività della Comunità, in particolare nel settore della formazione lungo tutto l’arco della vita, compresi la formazione professionale e l’apprendimento non formale ed informale, nonché in altri settori quali la cultura, lo sport e l’occupazione. 3. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell’UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della varietà culturale, multiculturale e linguistica dell’Europa, la promozione della coesione sociale e la lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). 2. Nell’ambito dell’obiettivo generale di sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’UE: a) offrire ai giovani l’opportunità di esprimere il loro impegno personale con attività di volontariato a livello europeo ed internazionale; b) associare i giovani alle attività di promozione della solidarietà tra i cittadini dell’UE. 69 68 24.11.2006 3. IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea d) Nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi: a) sviluppare gli scambi ed il dialogo interculturale tra i giovani europei ed i giovani dei paesi limitrofi; b) contribuire a sviluppare in questi paesi la qualità delle strutture di sostegno per i giovani e il ruolo di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili; c) sviluppare con altri paesi progetti di cooperazione tematica che coinvolgano i giovani e coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili. L 327/33 contribuire alla cooperazione tra varie attività di volontariato giovanile nazionali e internazionali. L 327/34 5. Azioni del programma 4. b) c) — sostenere gli scambi di giovani nell’intento di aumentarne la mobilità, — sostenere le iniziative, nonché i progetti e le attività di partecipazione dei giovani alla vita democratica mirati a sviluppare il sentimento di cittadinanza e la comprensione reciproca dei giovani. contribuire alla messa in rete delle organizzazioni interessate; sviluppare la formazione e la cooperazione tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili; stimolare l’innovazione in materia di attività a favore dei giovani; d) contribuire al miglioramento dell’informazione dei giovani, prestando nel contempo particolare attenzione all’accesso dei giovani con disabilità; e) sostenere i progetti e le iniziative a lungo termine per i giovani di organismi regionali e locali; 2. 3. Gioventù nel mondo g) 5. a) — scambiare le buone pratiche. incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra amministrazioni e responsabili politici a tutti i livelli; b) incoraggiare il dialogo strutturato tra i responsabili politici ed i giovani; c) migliorare la conoscenza e la comprensione del settore della gioventù; promuovere seminari giovanili su tematiche sociali, culturali e politiche di interesse per i giovani, — contribuire allo sviluppo della cooperazione politica nel settore della gioventù, — facilitare lo sviluppo delle reti necessarie ad una migliore conoscenza della gioventù. 4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono poter avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle modalità definite nell’allegato. La Commissione ed i paesi partecipanti garantiscono il compimento di sforzi particolari in favore dei giovani che hanno maggiori difficoltà a partecipare al programma per ragioni d’ordine educativo, sociale, fisico, psicologico, economico o culturale o perché vivono in zone isolate. Articolo 5 1. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, qui di seguito denominati «i paesi partecipanti»: a) gli Stati membri; b) gli Stati dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE; c) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali fissati negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari; sostenere progetti con i paesi partner di cui all’articolo 5, paragrafo 2, in particolare lo scambio di giovani e di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, d) e) facilitare il riconoscimento dell’apprendimento non formale dei giovani e delle competenze acquisite grazie alla partecipazione al presente programma; Nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù, tenendo debitamente conto dei livelli locale e regionale: — Partecipazione al programma Questa azione è volta a: — f) 3. I beneficiari devono risiedere legalmente in un paese partecipante al programma o, a seconda della natura dell’azione, in un paese partner del programma. Il servizio volontario europeo Questa azione è volta a favorire la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all’interno che all’esterno dell’UE. 4. sostenere le iniziative che rafforzano la comprensione reciproca dei giovani, il loro senso della solidarietà e della tolleranza nonché lo sviluppo della cooperazione nel settore della gioventù e della società civile in questi paesi. Sistemi di sostegno per i giovani Questa azione è volta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, i consigli per le persone che sviluppano progetti, garantendo la qualità tramite lo scambio, la formazione e la messa in rete di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, l’incentivazione dell’innovazione e della qualità, l’informazione dei giovani e lo sviluppo delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere tali obiettivi, nonché incoraggiando partenariati con le autorità locali e regionali. 2. Fatte salve le modalità definite nell’allegato per l’attuazione delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 15 ai 28 anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni. organizzare il dialogo strutturato tra i vari soggetti del mondo della gioventù, in particolare i giovani stessi, coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ed i responsabili politici, Gioventù per l’Europa Questa azione è volta a: 24.11.2006 — Gli obiettivi generali e specifici del programma sono attuati attraverso le azioni seguenti, elencate in dettaglio nell’allegato. Nell’ambito dell’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù: a) Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù Questa azione è volta a: Articolo 4 1. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi con tali paesi sulla base degli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari; la Svizzera, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese. 2. Le azioni di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato sono aperte alla cooperazione con i paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi connessi al settore gioventù, qui di seguito denominati «i paesi partner». Tale cooperazione avviene, se del caso, tramite stanziamenti supplementari dei paesi partner resi disponibili in base a procedure da decidere con tali paesi. Articolo 6 Accesso al programma 1. Il programma è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, dei gruppi di giovani, di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, nelle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, agli altri partner attivi nel settore della gioventù. 5. I paesi partecipanti si sforzano di adottare le misure necessarie affinché i partecipanti al programma possano accedere alle cure sanitarie a norma del diritto comunitario. Il paese d’origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al servizio volontario europeo possano mantenere la loro assicurazione sociale. I paesi partecipanti si sforzano altresì di adottare misure appropriate, conformemente al trattato, per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all’accesso al programma. Articolo 7 Cooperazione internazionale Il programma è aperto anche alla cooperazione con organizzazioni internazionali autorevoli nel settore della gioventù, in particolare con il Consiglio d’Europa. Articolo 8 Attuazione del programma 1. La Commissione garantisce l’attuazione delle azioni previste dal programma conformemente all’allegato. 2. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma e valorizzare le azioni del programma. 3. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per favorire il riconoscimento dell’apprendimento non formale ed informale dei giovani, ad esempio mediante attestati o certificati, pur tenendo conto delle situazioni nazionali, che riconoscano l’esperienza acquisita dai beneficiari e attestino la partecipazione diretta dei giovani o di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ad un’azione del programma. Questo obiettivo può essere rafforzato integrando altre azioni della Comunità secondo quanto previsto all’articolo 11. 71 70 24.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea necessarie riguardo all’esistenza, la pertinenza ed il funzionamento dell’agenzia nazionale, in conformità delle norme concernenti la buona gestione finanziaria, le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi contabili e le procedure per l’aggiudicazione dei contratti e la concessione delle sovvenzioni; 4. La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, assicura l’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità, introducendo misure effettive, proporzionate e dissuasive, controlli amministrativi e sanzioni. 5. La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che le azioni sostenute dal programma siano adeguatamente pubblicizzate. ii) 6. I paesi partecipanti: a) b) adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma a livello nazionale, coinvolgendo le parti interessate al mondo giovanile conformemente alle pratiche nazionali; stabiliscono/designano e monitorano le agenzie nazionali nell’attuazione delle azioni del programma a livello nazionale, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ai criteri seguenti: i) ii) iii) iv) c) d) l’organismo costituito o designato come agenzia nazionale deve avere personalità giuridica o fare parte di un’organizzazione avente personalità giuridica (ed essere disciplinato dal diritto del paese partecipante). Un ministero non può essere designato come agenzia nazionale; l’organismo deve disporre di personale sufficiente adeguatamente qualificato per lavorare nell’ambito della cooperazione internazionale, deve disporre di infrastrutture adeguate e di un quadro amministrativo che gli consentano di evitare qualsiasi conflitto di interessi; l’organismo deve essere in grado di applicare le norme di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario; l’organismo deve offrire garanzie finanziarie sufficienti (preferibilmente emananti da un’autorità pubblica) e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinato a gestire; si assumono la responsabilità della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle stesse per la concessione di sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi comunitari nonché dell’obbligo di recupero dei fondi eventualmente dovuti dai beneficiari; L 327/35 iii) garantiscono alla Commissione, al termine di ciascun esercizio finanziario, l’affidabilità dei sistemi finanziari e delle procedure delle agenzie nazionali e la regolarità dei loro conti; in caso d’irregolarità, di negligenza o di frode imputabile alle agenzie nazionali di cui alla lettera b) che induca la Commissione a recuperare fondi dall’agenzia nazionale, si assumono la responsabilità per i fondi eventualmente non recuperati. 7. Nell’ambito della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione può stabilire degli orientamenti per ciascuna delle azioni di cui all’allegato, al fine di adattare il programma all’evoluzione delle priorità della cooperazione europea in materia di gioventù. L 327/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo decentrato; d) il monitoraggio dell’accordo di cui al punto 4.2 dell’allegato, compresi il piano annuale di lavoro e la relazione del forum europeo della gioventù; e) le modalità di valutazione del programma; f) le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani interessati; g) le modalità d’adattamento delle azioni del programma di cui all’articolo 8, paragrafo 7. 2. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione per quanto concerne le altre materie sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/ 468/CE è fissato a due mesi. 3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 10 Misure d’esecuzione 1 Il bilancio per l’attuazione del presente programma per il periodo di cui all’articolo 1 è stabilito a 885 000 000 di EUR. 2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 14 1. I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche. Complementarità con altre azioni comunitarie 1. La Commissione garantisce la complementarità tra il programma e altri settori d’azione comunitaria, in particolare quelli riguardanti l’istruzione, la formazione professionale, la cultura, la cittadinanza, lo sport, le lingue, l’occupazione, la salute, la ricerca, l’imprenditoria, l’azione esterna dell’UE, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi e la lotta contro le discriminazioni. 3. A seconda della natura dell’azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio. La Commissione può anche assegnare premi per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. A seconda della natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l’applicazione di tabelle di costi unitari. 2. Il programma, ove sia compatibile, condivide risorse con altri strumenti comunitari, per realizzare azioni che corrispondono agli obiettivi comuni del programma e di tali strumenti. 3. La Commissione e gli Stati membri valorizzano le azioni del programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di altri settori d’azione comunitaria, in particolare l’istruzione, la formazione professionale, la cultura e lo sport, le lingue, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le discriminazioni. 4. Nel caso di sovvenzioni di azioni, i contratti devono essere firmati entro due mesi dalla concessione della sovvenzione. 5. Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro del programma agli organismi attivi a livello europeo, definiti all’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in caso di rinnovo non hanno il carattere degressivo previsto all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Articolo 12 1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione per quanto concerne le seguenti materie sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2: Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali a) 1. I paesi partecipanti possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione di accordare un marchio europeo per azioni nazionali, regionali o locali simili a quelle di cui all’articolo 4. adottano le misure necessarie per assicurare i controlli adeguati e la vigilanza delle finanze delle agenzie nazionali di cui al punto b), ed in particolare: le modalità d’attuazione del programma, compreso il piano di lavoro annuale; b) l’equilibrio generale tra le varie azioni del programma; i) c) in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il PIL e la distanza geografica tra paesi) da forniscono alla Commissione, prima dell’avvio dei lavori dell’agenzia nazionale, le assicurazioni Disposizioni finanziarie generali 2. La Commissione può decidere, in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentare gli stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l’azione o il programma di lavoro. In sede di definizione degli obblighi relativi all’ammontare dell’aiuto finanziario, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari, della loro età, del tipo di azione e dell’entità dell’aiuto finanziario. Articolo 11 1. La Commissione è assistita da un comitato. Articolo 13 Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari Articolo 9 Comitato 24.11.2006 2. Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare. 6. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può delegare compiti di potere pubblico ed in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio alle strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione. 7. A norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la facoltà di cui al paragrafo 6 del presente articolo si applica anche alle strutture di tutti i paesi partecipanti. (1) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. 73 72 24.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Articolo 15 Monitoraggio e valutazione 1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del presente programma rispetto agli obiettivi stabiliti. Il monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché le attività specifiche. Le consultazioni della Commissione su tale monitoraggio coinvolgono i giovani. 2. La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma. 3. I paesi partecipanti presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull’attuazione del programma e, entro il 30 giugno 2015, una relazione sull’impatto del programma. 4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni: a) una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011; b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2011; c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2016. Articolo 16 Disposizioni transitorie Le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE L 327/37 L 327/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea continuano a essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di tali decisioni. Se necessario, nel bilancio successivo a quello del 2013 potrebbero essere iscritti stanziamenti per coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie ai fini della gestione delle azioni non ancora conclusesi entro il 31 dicembre 2013. Il comitato previsto dall’articolo 8 della decisione n. 1031/ 2000/CE è sostituito dal comitato di cui all’articolo 9 della presente decisione. Conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma delle decisioni n. 1031/2000/CE e n. 790/2004/CE. Articolo 17 ALLEGATO Le azioni attuate per realizzare gli obiettivi generali e specifici del programma sostengono progetti di portata limitata che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani, garantendo nel contempo la visibilità e l’impatto dei progetti a livello europeo. La partecipazione dei giovani al programma non richiede alcuna esperienza o qualifica, salvo casi eccezionali. Il programma dovrebbe essere attuato mediante un facile approccio. Il programma dovrebbe incoraggiare lo spirito di iniziativa, di impresa e di creatività dei giovani, facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani disabili e garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni. La partecipazione alle azioni è possibile a condizione che sia prevista un’opportuna copertura assicurativa che garantisca la protezione dei giovani durante l’attuazione delle attività del programma. Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio La presidente P. LEHTOMÄKI AZIONI Tali azioni vengono realizzate tramite le misure seguenti: Azione 1 — Gioventù per l’Europa Questa azione punta a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e la comprensione reciproca tra i giovani mediante le misure seguenti: 1.1. Scambi di giovani Gli scambi di giovani permettono ad uno o più gruppi di giovani di essere accolti da un gruppo di un altro paese per realizzare un programma di attività in comune. Tali scambi sono in linea di principio destinati a giovani tra i 13 e i 25 anni. Queste attività basate su partnership transnazionali tra i vari protagonisti di un progetto implicano la partecipazione attiva dei giovani e puntano a permettere la scoperta e la sensibilizzazione verso realtà sociali e culturali diverse, offrendo ai giovani l’opportunità di imparare reciprocamente e di rafforzare la loro consapevolezza di essere cittadini europei. Il sostegno si basa soprattutto su attività multilaterali improntate alla mobilità di gruppo ma non esclude attività bilaterali di questo tipo. Gli scambi bilaterali di gruppo sono appropriati soprattutto qualora si tratti di una prima attività europea o dell’attività di associazioni di piccole dimensioni o locali prive di esperienza a livello europeo. Inoltre sono particolarmente utilizzati per i giovani con minori opportunità, per rafforzare la loro partecipazione al programma. Questa misura sostiene anche attività preparatorie e di follow-up miranti a rafforzare la partecipazione attiva di tali giovani ai progetti, in particolare a livello linguistico ed interculturale. 1.2. Sostegno alle iniziative dei giovani Questa misura sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad attività da essi stessi concepite e di cui sono i principali protagonisti, per svilupparne lo spirito d’iniziativa e imprenditoriale nonché la loro creatività. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 15 anni. Questa misura permette di sostenere progetti di iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale e la messa in rete di progetti simili condotti in vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani. Particolare attenzione è prestata ai giovani con minori opportunità. 1.3. Progetti di democrazia partecipativa Questa misura sostiene progetti o attività che mirano a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Tali progetti ed attività prevedono la partecipazione attiva dei giovani alla vita attiva della loro comunità a livello locale, regionale, nazionale o internazionale. 24.11.2006 75 74 24.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 30 anni. Questi progetti o attività sono basati su partnership internazionali che permettono la messa in comune, a livello europeo, di idee, scambi di esperienze e buone pratiche di progetti o attività condotte a livello locale o regionale, basate sul miglioramento della partecipazione dei giovani ai vari livelli. Queste attività possono comprendere l’organizzazione di consultazioni di giovani riguardo alle loro necessità ed i loro desideri al fine di sviluppare nuovi approcci in materia di partecipazione attiva dei giovani in un’Europa democratica. Azione 2 — Servizio volontario europeo Il servizio volontario mira a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la comprensione reciproca tra i giovani, tramite le misure seguenti. L 327/39 L 327/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT A condizione che nei paesi limitrofi siano create strutture nazionali di gestione adeguate, possono essere finanziate anche le iniziative di giovani o di gruppi di giovani concepite a livello locale, regionale e nazionale in questi paesi, a condizione che siano realizzate con iniziative simili nei paesi partecipanti al programma. Si tratta di attività che i giovani stessi hanno concepito e di cui sono i soggetti principali. In linea di principio questa attività è destinata ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 16 anni. Questa misura sostiene attività miranti a rafforzare la capacità delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e la loro messa in rete, riconoscendo il ruolo importante che queste organizzazioni possono svolgere nello sviluppo della società civile nei paesi limitrofi. Essa riguarda la formazione di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e il loro scambio di esperienze, di competenza e di buone pratiche. Questa misura sostiene le attività che potrebbero sfociare nella messa a punto di progetti e di partnership durevoli e di qualità. Questa misura sostiene inoltre progetti che stimolano l’innovazione e la qualità, miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Il giovane volontario partecipa, in un paese diverso da quello dove risiede, ad un’attività non lucrativa e non remunerata a beneficio della collettività. Il servizio volontario europeo non deve incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. Un aiuto finanziario può essere accordato alle azioni d’informazione rivolte ai giovani ed a coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili. Il servizio volontario europeo dura almeno due mesi, fino ad un massimo di dodici. In casi debitamente giustificati, in particolare per favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità, possono essere concessi periodi più brevi e previsti progetti di volontariato cui sono ammessi gruppi di giovani. Questa misura sostiene inoltre le attività che permettono la cooperazione nel settore della gioventù con i paesi limitrofi. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, nonché altre misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività relative al settore giovanile nei paesi interessati. Questa misura sostiene anche progetti di volontariato che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad attività di portata locale, regionale, nazionale, europea o internazionale in vari settori, tra cui, ad esempio, la cultura, lo sport, la protezione civile, l’ambiente e l’aiuto allo sviluppo. In casi eccezionali a seconda dei compiti da svolgere e delle situazioni nelle quali vengono impiegati i volontari, alcuni tipi di progetti possono richiedere la selezione dei candidati che dispongono di competenze specifiche. La misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni; ma con un controllo adeguato alcune attività possono essere realizzate già a partire da 16 anni. Questa misura finanzia per intero o parzialmente l’indennità del volontario, la sua assicurazione, le sue spese di sussistenza e di viaggio nonché, se del caso, un aiuto supplementare per i giovani con minori opportunità. Questa misura sostiene inoltre le attività miranti a formare e a seguire da vicino i giovani volontari ed a coordinare i vari partner, nonché le iniziative intese a giovarsi dell’esperienza acquisita dai giovani durante il servizio volontario europeo. Gli Stati membri e la Commissione assicurano il rispetto degli standard qualitativi: il volontariato implica una dimensione di istruzione non formale, che si concretizza attraverso attività pedagogiche miranti a preparare i giovani sul piano personale, interculturale e tecnico, ed attraverso un costante sostegno personale. Un’importanza particolare è attribuita alla partnership tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto ed alla prevenzione dei rischi. Azione 3 — Gioventù nel mondo Questa azione punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d’apertura al mondo, contribuendo al contempo allo sviluppo di sistemi di qualità che sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi partner del programma. 3.1. Cooperazione con i paesi limitrofi dell’UE Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma considerati paesi vicini in base alle disposizioni della politica europea di vicinato dell’UE e a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, nonché in cooperazione con la Federazione russa e i paesi dei Balcani occidentali fintantoché soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d). Questa misura sostiene scambi di giovani, di norma multilaterali ma anche bilaterali, che consentono a vari gruppi di giovani provenienti dai paesi partecipanti al programma e dai paesi limitrofi all’Europa di incontrarsi per realizzare un programma di attività in comune. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 25 anni. Tali attività basate su partnership transnazionali tra i vari soggetti di un progetto prevedono una formazione preliminare del personale di inquadramento e la partecipazione attiva dei giovani; il loro obiettivo è permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse. Le attività miranti a rafforzare la partecipazione attiva di questi giovani ai progetti possono beneficiare di un finanziamento, in particolare quando si tratta di una preparazione a livello linguistico ed interculturale. 3.2. Cooperazione con gli altri paesi Questa misura sostiene attività di cooperazione nel settore della gioventù, in particolare lo scambio di buone pratiche con gli altri paesi partner del programma. Essa incoraggia lo scambio tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e la loro formazione, nonché lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili. Scambi multilaterali e bilaterali di giovani possono essere realizzati su una base tematica tra questi paesi ed i paesi partecipanti. I finanziamenti sono accordati alle attività che dimostrano un potenziale moltiplicatore. Nell’ambito della cooperazione con paesi industrializzati, questa misura finanzia solo i beneficiari europei dei progetti. Azione 4 — Sistemi di sostegno per i giovani Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il ruolo di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, a sviluppare la qualità del programma ed a favorire l’impegno civico dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù. 4.1. Supporto ad organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù Questa misura sostiene il funzionamento delle organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo. Le loro attività devono in particolare contribuire alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica ed alla società nonché allo sviluppo ed all’attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù in senso ampio. Per potere beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un’organizzazione deve rispettare le disposizioni seguenti: — deve essere giuridicamente costituita almeno da un anno, — deve trattarsi di un’organizzazione senza scopi di lucro, — deve avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, o in alcuni Stati dell’Europa orientale (cioè Bielorussia, Moldova, Federazione russa, Ucraina), — deve esercitare le sue attività a livello europeo, sola o sotto forma di diverse associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono coprire almeno otto paesi che partecipano al programma; può trattarsi di una rete europea rappresentativa di organizzazioni attive a favore dei giovani, 24.11.2006 77 76 24.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — le sue attività devono essere conformi ai principi che stanno alla base dell’azione comunitaria nel settore della gioventù, — può trattarsi di un’organizzazione che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o di un’organizzazione a scopo più ampio, che sviluppa una parte delle sue attività a favore dei giovani, — l’organizzazione deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore. I beneficiari sono scelti sulla base di inviti a presentare proposte. Convenzioni quadro relative a partnership pluriennali possono essere concluse con le organizzazioni prescelte. Tuttavia, le convenzioni quadro non escludono il lancio di inviti a presentare proposte annuali per selezionare ulteriori beneficiari. Le attività principali delle organizzazioni giovanili suscettibili di contribuire al rafforzamento e all’efficacia dell’azione comunitaria sono: L 327/41 L 327/42 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Le sovvenzioni possono essere concesse al forum previa ricezione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo quadro di partnership con la Commissione. Il forum beneficia di un cofinanziamento pari almeno al 20 % del suo bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie. Le attività realizzate dal forum sono in particolare le seguenti: — funzione di rappresentanza delle organizzazioni giovanili presso l’UE, — funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell’UE, — rilancio delle informazioni sulla gioventù nei confronti delle istituzioni europee, — rilancio delle informazioni dell’UE nei confronti dei consigli nazionali della gioventù e delle organizzazioni non governative, — funzione di rappresentazione dei punti di vista ed interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo, — scambi di giovani e servizi di volontariato, — promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica, — apprendimento non formale ed informale e programmi d’attività per la gioventù, — contributi al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello dell’UE nel settore della gioventù, — promozione dell’apprendimento e della comprensione interculturali, — contributo allo sviluppo di politiche giovanili, progetti per la gioventù ed opportunità nel campo dell’istruzione nonché alla moltiplicazione delle informazioni relative ai giovani ed allo sviluppo di strutture rappresentative per i giovani in tutta l’Europa, — dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell’UE o sulle politiche per i giovani, — — diffusione di informazioni sull’azione comunitaria, azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa ed in altre parti del mondo nonché sull’azione dell’UE a favore dei giovani. — azioni volte a favorire la partecipazione e l’iniziativa dei giovani. 4.3. Formazione e messa in rete di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili A titolo della presente misura sono prese in considerazione per la determinazione della sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle attività normali dell’organismo selezionato, in particolare le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d’informazione e di diffusione. La sovvenzione è accordata nel rispetto dell’indipendenza dell’organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività. Almeno il 20 % del bilancio degli organismi interessati deve provenire da parte di fonti diverse da quelle comunitarie. 4.2. Sostegno al forum europeo della gioventù Nel quadro di questa misura possono essere accordate sovvenzioni per il sostegno delle attività permanenti del forum europeo della gioventù, di seguito «il forum», organismo che persegue un obiettivo d’interesse generale europeo, nel rispetto dei principi seguenti: — indipendenza del forum europeo della gioventù riguardo alla selezione dei suoi membri, garantendo la più ampia rappresentazione possibile dei vari tipi di organizzazioni della gioventù, — autonomia del forum nel definire le proprie attività, — associazione quanto più ampia possibile alle attività del forum delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni, — contributo attivo del forum alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni. Le spese ammissibili del forum riguardano al contempo le spese di funzionamento e le spese necessarie alla realizzazione delle proprie azioni. Data la necessità di assicurare la permanenza del forum, al momento di stanziare le risorse del programma si tiene conto dell’orientamento seguente: le risorse annuali stanziate per il forum non sono inferiori a 2 milioni di EUR. Questa misura sostiene le attività miranti alla formazione di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili in questo campo, in particolare dei responsabili di progetti, dei consulenti per i giovani nonché degli esperti partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo scambio di esperienze, di competenze e di buone pratiche tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili. La misura sostiene inoltre le attività che agevolano la creazione di progetti, partnership e reti durature e di qualità nel quadro del programma. Può comprendere, ad esempio, la formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro. È necessario prestare particolare attenzione alle attività che favoriscono la partecipazione dei giovani che incontrano particolari difficoltà a partecipare ad azioni comunitarie. 4.4. Progetti volti a stimolare l’innovazione e la qualità Questa misura sostiene i progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Tali approcci innovativi possono riguardare i contenuti e gli obiettivi connessi all’evoluzione del quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù, la partecipazione di partner di diversa provenienza o la diffusione delle informazioni. 4.5. Azioni d’informazione rivolte ai giovani e a coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili Questa misura sostiene le informazioni e la comunicazione rivolte ai giovani migliorando il loro accesso alle informazioni pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al fine di aumentarne la partecipazione alla vita pubblica e a facilitare l’espressione delle loro potenzialità di cittadini attivi e responsabili. A tale scopo verranno sostenute le attività di livello europeo e nazionale che migliorano l’accesso dei giovani all’informazione ed ai servizi di comunicazione, rafforzano la diffusione di un’informazione di qualità e aumentano la partecipazione dei giovani alla preparazione e alla diffusione delle informazioni. Questa misura contribuisce per esempio allo sviluppo di portali europei, nazionali, regionali e locali miranti a diffondere informazioni specifiche per i giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, segnatamente tramite quelli che i giovani utilizzano più spesso. L’azione può inoltre sostenere misure volte a promuovere l’impegno dei giovani nella preparazione e diffusione di consigli e prodotti d’informazione comprensibili, di facile uso e mirati, per migliorare la qualità dell’informazione e l’accesso alla stessa da parte di tutti i giovani. Tutte le pubblicazioni devono rispettare la parità e la diversità. 4.6. Partnership Questa misura permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, allo scopo di sviluppare durevolmente progetti che potranno combinare varie misure del programma. Il finanziamento riguarda i progetti e le attività di coordinamento. 24.11.2006 79 78 24.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.7. Sostegno alle strutture del programma Questa misura permette di finanziare le strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, in particolare le agenzie nazionali. Questa misura permette inoltre di finanziare organismi assimilati, quali i coordinatori nazionali, i centri di risorse, la rete Eurodesk, la piattaforma euromediterranea della gioventù e le associazioni di giovani volontari europei, che agiscono in qualità di organi d’attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 4.8. Valorizzazione La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni suscettibili di facilitare l’attuazione del programma. Essa può inoltre procedere a qualsiasi azione appropriata in materia di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché a una valutazione e ad un controllo del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni, ottenute mediante appalti pubblici o organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione. L 327/43 L 327/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea GESTIONE DEL PROGRAMMA Assegnazioni minime Fatto salvo l’articolo 13, gli importi minimi da attribuire alle azioni sono i seguenti (in percentuale rispetto alla dotazione finanziaria fissata nell’articolo succitato): azione 1: Gioventù per l’Europa 30 % azione 2: Servizio volontario europeo 23 % azione 3: Gioventù nel mondo 6 % azione 4: Sistemi di sostegno per i giovani 15 % azione 5: Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù 4 %. Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù Questa azione punta a favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù. 5.1. Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù Questa misura sostiene le attività che permettono la cooperazione politica, i seminari ed il dialogo strutturato tra i giovani, coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, da una parte, ed i responsabili della politica per la gioventù, dall’altra. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, le conferenze organizzate dalle presidenze dell’UE, nonché altre attività di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività della Comunità relative al settore della gioventù. Questa misura comprende la settimana europea della gioventù, che potrebbe includere eventi negli Stati membri e a livello europeo sull’attività delle istituzioni europee, un dialogo tra i responsabili decisionali europei e i giovani, e la premiazione dei migliori progetti di giovani sostenuti dal programma. Questa misura può in particolare sostenere gli obiettivi perseguiti tramite il metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù e il patto europeo per la gioventù, nonché la cooperazione tra attività di volontariato nazionali e internazionali. 5.2. Sostegno alle attività miranti ad una migliore comprensione e conoscenza del settore della gioventù Questa misura sostiene progetti specifici volti a individuare conoscenze correlate a temi prioritari del settore giovanile fissati nel quadro del metodo di coordinamento aperto, nonché dei progetti che permettano di completarli, attualizzarli ed agevolarne l’accessibilità. Inoltre mira a sostenere lo sviluppo di metodi che permettano di analizzare e comparare i risultati di studi e garantirne la qualità. Il programma può inoltre sostenere attività relative alla messa in rete dei vari soggetti del settore della gioventù. 5.3. Cooperazione con organizzazioni internazionali Questa azione può sostenere la cooperazione dell’UE con organizzazioni internazionali competenti in materia di gioventù, in particolare il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione delle Nazioni Unite o le sue istituzioni specializzate. INFORMAZIONE Il pacchetto finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d’informazione e di pubblicazione, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d’assistenza amministrativa e tecnica nella quale può incorrere la Commissione nel quadro della gestione del programma. CONTROLLI E AUDIT Per i progetti scelti secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3, è stato introdotto un sistema di controlli a campione. Il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate per un periodo di cinque anni a partire dall’ultimo pagamento. Se del caso, il beneficiario di una sovvenzione garantisce che i giustificativi conservati dai propri partner o membri siano messi a disposizione della Commissione. La Commissione, sia direttamente attraverso i suoi agenti, sia attraverso qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull’utilizzazione che viene fatta della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero. Il personale della Commissione e tutte le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, ed inoltre a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a compimento tali audit. La Corte dei Conti e l’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) devono godere degli stessi diritti della Commissione, e in particolare del diritto di accesso. Le decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, le convenzioni con le agenzie nazionali, gli accordi con i paesi terzi partecipanti, nonché le convenzioni ed i contratti che ne derivano devono prevedere in particolare un seguito ed un controllo finanziario da parte della Commissione (o di qualsiasi rappresentante autorizzato dalla stessa, fra cui l’OLAF), e controlli da parte della Corte dei conti, se necessario in loco. Tali controlli possono essere effettuati presso le agenzie nazionali, nonché, se del caso, presso i beneficiari di sovvenzioni. La Commissione può inoltre procedere a controlli e verifiche in loco in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/ 96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( 1). Per le azioni comunitarie contemplate dalla presente decisione, la nozione d’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (2), deve essere intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un’omissione da parte di un’entità giuridica che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità tramite una spesa indebita. Per presentare esempi di buone pratiche e progetti modello viene messa a punto una base di dati contenente informazioni sulle idee attuali nell’ambito delle attività giovanili su scala europea. La Commissione deve mettere a disposizione una guida che spieghi gli obiettivi, le norme e le procedure del programma, in particolare i diritti e gli obblighi giuridici che l’accettazione di una sovvenzione comporta. (1) (2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. 24.11.2006 81 80 15.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT L 315/1 L 315/2 (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) (5) DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (5), della decisione n. 50/2002/CE (6) del Parlamento e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d’azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l’emarginazione sociale, della decisione n. 1145/2002/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell’occupazione, nonché della decisione n. 848/ 2004/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, e conformemente alle attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 129 e l'articolo 137, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), visto il parere del Comitato delle regioni (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), considerando quanto segue: (1) (2) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell’occupazione e dell’integrazione sociale quale parte integrante della strategia globale dell’Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico per il prossimo decennio, che è quello di divenire l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Esso ha fissato nell'Unione mete e obiettivi ambiziosi in vista del ritorno a condizioni di piena occupazione, del miglioramento della qualità e della produttività del lavoro, nonché della promozione della coesione sociale e di un mercato del lavoro favorevole all'integrazione. Inoltre, la strategia è stata riorientata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005. Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento della Comunità, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e sviluppare le attività avviate sulla base della decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d’azione comunitaria per combattere le discriminazioni (2001-2006) (4), della (1) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 67. (2) GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48. (3) Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2005 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 99), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2006 (GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 31) e posizione del Parlamento europeo del 27 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23. (3) (4) Il Consiglio europeo straordinario sull’occupazione tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997 ha varato la strategia europea per l’occupazione, in vista del coordinamento delle politiche per l’occupazione degli Stati membri in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di occupazione concordati a livello comune. Attualmente la strategia europea per l’occupazione è lo strumento più importante a livello europeo, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente all’occupazione e al mercato del lavoro. I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine un’importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione sociale di fornire pensioni e assistenza sanitaria di elevata qualità e di lunga durata, a un livello accessibile a tutti e il cui finanziamento sia garantito a lungo termine. È quindi importante promuovere politiche in grado di garantire un’adeguata protezione sociale e la sostenibilità dei sistemi previdenziali. Il Consiglio europeo di Lisbona ha deciso che la cooperazione in questo settore si deve basare sul metodo di coordinamento aperto. (6) Si dovrebbe attirare l’attenzione sulla situazione particolare dei migranti in questo contesto e anche sull’importanza di intraprendere azioni per trasformare il lavoro non dichiarato in lavoro regolare. (7) Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell’Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e un importante obiettivo globale dell’Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, ivi compresa la necessità di conciliare la vita professionale e la vita familiare, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell’informazione, della consultazione e della partecipazione dei lavoratori, della rappresentanza e della difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. (8) Il Consiglio europeo di Lisbona, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal (5) GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione n. 1554/2005/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9). (6) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). (7) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE. (8) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione n. 1554/2005/CE. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000. Il Consiglio ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'esclusione sociale devono essere basate sul metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione. I IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, IT (9) La non discriminazione è un principio fondamentale dell’Unione europea. L’articolo 13 del trattato dispone che si prendano provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. La non discriminazione è inoltre sancita dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e definire azioni adeguate in parallelo per prevenire e combattere la discriminazione basata su una o più motivazioni. Nel prendere in considerazione l’accessibilità e i risultati del programma si dovrebbe pertanto tenere conto delle particolari necessità delle persone con disabilità per quanto riguarda la garanzia di un pieno accesso, in condizioni di parità, alle attività finanziate dal presente programma e ai risultati e alla valutazione di tali attività, compreso il rimborso di spese supplementari sostenute da tali persone a motivo della loro disabilità. L’esperienza acquisita nell’arco di diversi anni di lotta contro determinate forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sul sesso, può risultare utile anche per la lotta contro discriminazioni di altra natura. In base all’articolo 13 del trattato il Consiglio ha adottato le seguenti direttive: la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 15.11.2006 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1), la quale vieta la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e protezione sociale; la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2), la quale vieta la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro; e la direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (3). (10) Ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato la parità di trattamento tra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario. Le direttive e gli altri atti adottati in conformità di questo principio svolgono un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne nell'Unione. L'esperienza nelle azioni a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità tra uomini e donne nelle politiche comunitarie e la lotta alla discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da completarsi vicendevolmente. Conformemente al principio di parità fra uomini e donne, l’integrazione della dimensione del genere dovrebbe essere promossa in tutte le sezioni e attività del programma. (11) Diverse organizzazioni non governative (ONG), che operano a vari livelli, possono fornire un importante contributo a livello europeo attraverso le principali reti che favoriscono una modifica dell’orientamento politico in linea con gli obiettivi generali del programma. (12) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati a livello di Stati membri, data la necessità di scambiare informazioni a livello europeo e di diffondere le buone prassi su scala comunitaria, e dal momento che questi obiettivi possono essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione multilaterale delle azioni e delle misure comunitarie, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (13) La presente decisione istituisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4). (14) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione (1) (2) (3) (4) GU GU GU GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22. L 303 del 2.12.2000, pag. 16. L 373 del 21.12.2004, pag. 37. C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 83 82 15.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). (15) Dal momento che il programma è suddiviso in cinque sezioni, gli Stati membri dispongono la rotazione dei rispettivi rappresentanti nazionali a seconda dei temi affrontati dai comitati che collaborano con la Commissione, DECIDONO: f) L 315/3 migliorare la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e, se del caso, i suoi obiettivi. 2. L'integrazione della dimensione di genere è promossa in tutte le sezioni e attività contemplate da questo programma. 3. I risultati ottenuti per le varie sezioni e attività del programma devono essere opportunamente diffusi alle parti interessate e al pubblico. La Commissione procede a uno scambio di vedute con le parti interessate, a seconda dell’opportunità. Articolo 1 Struttura del programma 1) occupazione; 2) protezione sociale e integrazione; 3) condizioni di lavoro; 4) diversità e lotta contro la discriminazione; Articolo 2 5) parità fra uomini e donne. Obiettivi generali Articolo 4 1. Gli obiettivi generali del presente programma sono i seguenti: migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche; migliorando la comprensione della situazione relativa all’occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO; appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni suddivisi, se del caso, per sesso e gruppo di età, nei settori contemplati dal programma; c) sostenere e seguire, se del caso, l’attuazione della legislazione e degli obiettivi strategici della Comunità negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto; d) promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la diffusione di buone prassi e di impostazioni innovative a livello europeo; c) organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le impostazioni innovative e favorendo l’apprendimento reciproco nel quadro della SEO; sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche e agli obiettivi comunitari attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni; d) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide, le politiche e l’attuazione di programmi nazionali di riforma nel settore dell’occupazione, in particolare fra le parti sociali, gli attori regionali e locali e altri soggetti interessati. b) (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). Sezione 2 — Protezione sociale e integrazione seguendo e valutando l’applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l’occupazione e il relativo impatto, in particolare attraverso la relazione congiunta sull’occupazione, e analizzando l’interazione fra la strategia europea per l’occupazione, la strategia generale economica e sociale e altri ambiti strategici; 15.11.2006 sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alle condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati. Articolo 7 Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazione a) migliorando la comprensione dell’esclusione sociale e delle questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori comuni, nel contesto del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione; b) seguendo e valutando l’applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione e il relativo impatto a livello nazionale e comunitario e analizzando l’interazione fra questo metodo e altri settori strategici; c) organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le impostazioni innovative e favorendo l’apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l’integrazione; d) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche sollevate nell’ambito del processo di coordinamento delle Comunità nel settore della protezione sociale e dell’integrazione, in particolare fra parti sociali, attori regionali e locali, ONG e altri soggetti interessati; e) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie delle politiche della Comunità in merito alla protezione sociale e all’integrazione. La sezione 1 sostiene l’attuazione della strategia europea per l’occupazione (SEO): a) d) La sezione 2 sostiene l’applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione: Sezione 1 — Occupazione b) e) Articolo 5 Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni: 2. Il programma viene attuato dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. a) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Articolo 3 Istituzione e durata del programma 1. La presente decisione istituisce il programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale, denominato Progress (di seguito «programma»), destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea nei settori dell’occupazione e degli affari sociali, fissati nella comunicazione della Commissione sull'agenda sociale, e quindi a contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi ambiti. L 315/4 La sezione 4 sostiene l’applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l’integrazione in tutte le politiche comunitarie: a) migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore; b) sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in tema di lotta contro la discriminazione mediante un monitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione; c) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all’integrazione della lotta contro la discriminazione in tutte le politiche comunitarie, anche tra le parti sociali, le ONG e le altre parti in causa; d) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie comunitarie nella lotta contro la discriminazione. Articolo 8 Articolo 6 Sezione 5 — Parità fra uomini e donne Sezione 3 — Condizioni di lavoro La sezione 3 sostiene il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la conciliazione della vita professionale con quella familiare: a) migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l’efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore; b) sostenendo l’applicazione del diritto comunitario del lavoro mediante un monitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari per coloro che sono attivi nel settore, l’elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati, comprese le parti sociali; c) avviando azioni preventive e favorendo la cultura della prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro; La sezione 5 sostiene l’applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie: a) migliorando la comprensione della situazione relativa alle questioni di genere e all’integrazione della dimensione di genere, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e, se del caso, indicatori, nonché valutando l’efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore; b) sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in tema di parità fra uomini e donne mediante un monitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari destinati a coloro che sono attivi nel settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità; c) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative 85 84 15.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT alla parità fra uomini e donne e all’integrazione di genere, anche tra le parti sociali, le ONG e gli altri soggetti interessati; d) c) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici comunitari e le strategie in materia di parità fra uomini e donne. istituti statistici nazionali; i) j) mezzi di comunicazione. sostegno alle spese di funzionamento delle principali reti di livello europeo le cui attività sono collegate all'attuazione degli obiettivi del programma; organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l’applicazione del diritto comunitario; finanziamento di seminari specializzati destinati a coloro che sono attivi nel settore, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti; 1. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni, che possono essere svolte, se del caso, in ambito transnazionale: iv) creazione di reti fra organismi specializzati a livello europeo; a) attività analitiche: v) finanziamento di reti di esperti; i) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche; vi) finanziamento di osservatori a livello europeo; ii) elaborazione e diffusione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento; vii) scambio di personale fra amministrazioni nazionali; iii) realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati; iv) realizzazione di valutazioni e analisi dell’impatto e diffusione dei risultati; v) elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico tramite Internet o altri supporti mediatici; Tipi di azioni 2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), devono presentare una forte dimensione europea, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello europeo ed essere realizzati da autorità nazionali, regionali o locali, organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore. 3. Il programma non finanzia misure destinate alla preparazione e alla realizzazione degli «anni europei». Articolo 10 attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione: ii) iii) iv) v) identificazione e scambio di buone prassi, impostazioni ed esperienze innovative, organizzazione di valutazioni a pari livello e apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o europeo, tenendo presenti, se possibile, circostanze specifiche nazionali; organizzazione di conferenze/seminari della presidenza; organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell’attuazione della normativa e degli obiettivi politici della Comunità; organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e risultati del programma; 2. La Commissione può partecipare direttamente al programma per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b). Articolo 11 a) Stati membri; b) servizi pubblici dell'occupazione e relative agenzie; c) autorità regionali e locali; d) organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria; e) parti sociali; f) ONG, in particolare quelle organizzate a livello europeo; g) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca; h) esperti di valutazione; i criteri per valutare il programma compresi quelli relativi al rapporto costo-efficacia e le disposizioni per la diffusione e il trasferimento dei risultati. 2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni diverse da quelle riportate al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Articolo 13 1. I tipi di attività di cui all’articolo 9 possono essere finanziati mediante: Comitato b) un contratto di servizi aggiudicato tramite gara d'appalto, nel qual caso si applicano le procedure di Eurostat relativamente alla cooperazione con gli istituti nazionali di statistica; un sostegno parziale assegnato tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento comunitario non può superare, in linea generale, l’80 % della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Un sostegno finanziario superiore a questo massimale può essere concesso solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame. 2. I tipi di attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, possono ricevere un sostegno finanziario in risposta a richieste formulate, ad esempio, dagli Stati membri, a norma delle disposizioni in materia del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare il suo articolo 110, nonché a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare il suo articolo 168. Articolo 12 Accesso al programma 1. L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi, operatori e istituzioni pubblici e/o privati, in particolare: f) 15.11.2006 Modalità di richiesta del sostegno a) viii) cooperazione con istituzioni internazionali. i) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT i) iii) b) L 315/6 sostegno ai principali operatori: ii) Articolo 9 L 315/5 Disposizioni di attuazione 1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2: a) gli orientamenti generali per l’attuazione del programma; b) il programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma, suddiviso in sezioni; c) il sostegno finanziario che dev'essere concesso dalla Comunità; d) il bilancio annuale, fermo restando l'articolo 17; e) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, e il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per tale sostegno; (1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3). 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/ 468/CE è fissato a due mesi. 3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 14 Cooperazione con altri comitati 1. La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale e il comitato per l’occupazione per garantire che essi siano regolarmente e debitamente informati circa la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione. 2. La Commissione informa anche gli altri comitati interessati circa le azioni intraprese nell’ambito delle cinque sezioni del programma. 3. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra i comitati di cui all'articolo 13 e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti. Articolo 15 Coerenza e complementarità 1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell’allargamento e delle relazioni esterne della Comunità, nonché alla politica regionale e alla politica economica generale. Un’attenzione particolare è prestata alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell’istruzione e della formazione. 87 86 15.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e l'assenza di doppioni fra le attività condotte nell’ambito del programma e altre azioni pertinenti dell’Unione e della Comunità, in particolare nell’ambito dei Fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo. 3. La Commissione garantisce che le spese coperte dal programma e imputate a quest’ultimo non siano imputate ad altri strumenti finanziari della Comunità. 4. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all’articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona nel settore dell’Agenda sociale. 5. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale. Articolo 16 Partecipazione di paesi terzi Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: — i paesi EFTA/SEE, in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE, — i paesi in fase di adesione e i paesi candidati associati all’Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione. Articolo 17 Finanziamenti 1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 657 590 000 EUR (*). 2. La ripartizione sull'intero periodo del programma dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali: sezione 1 Occupazione 23 %, sezione 2 Protezione sociale e integrazione 30 %, sezione 3 Condizioni di lavoro 10 %, sezione 4 Diversità e lotta contro la discriminazione 23 %, sezione 5 Parità fra uomini e donne 12 %. 3. Un importo pari al massimo al 2 % della dotazione finanziaria è destinato alla realizzazione del programma per coprire, ad esempio, le spese relative al funzionamento del comitato di cui all’articolo 13 o le valutazioni da effettuare conformemente all’articolo 19. (*) L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad un adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione. L 315/7 4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. 5. La Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, nonché a spese di sostegno. Articolo 18 Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1. La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1), e (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (2), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3). 2. Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da queste ultime a causa di una spesa indebita. 3. I contratti e gli accordi, come pure i contratti con i paesi terzi partecipanti, che risultano dalla presente decisione prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) e la realizzazione di verifiche da parte della Corte dei conti, se del caso in loco. Articolo 19 Controllo e valutazione 1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività relativi ai risultati raggiunti nell’ambito del programma e li trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all’articolo 13. 2. Le singole sezioni del programma sono inoltre oggetto di una valutazione intermedia comprendente una panoramica (1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. (2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. (3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. L 315/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea generale del programma, al fine di misurare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficace utilizzazione delle risorse e il suo valore aggiunto europeo. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l’assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1. 3. Una valutazione ex post dell’intero programma viene effettuata, entro il 31 dicembre 2015, dalla Commissione con l’assistenza di esperti esterni, allo scopo di misurare l’impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello europeo. La Commissione trasmette tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 4. L'attuazione delle singole sezioni del programma, compresi la presentazione dei risultati e il dialogo sulle priorità future, è 15.11.2006 discussa anche nel contesto del forum sull'attuazione dell'Agenda sociale. Articolo 20 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2006. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente La presidente J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI 89 88 24.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT L 327/45 DECISIONE N. 1720/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, (7) visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4, La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo, che richiede sostegno a livello comunitario, volto alla costruzione di uno «spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010. vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), visto il parere del Comitato delle regioni (2), (8) deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), considerando quanto segue: (1) La decisione 1999/382/CE del Consiglio (4) ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci». (2) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates». (3) La decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito un programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning). (4) La decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione. (5) La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha istituito un quadro unico comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass). (6) La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (Erasmus Mundus) (20042008). 1 ( ) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 134. (2) GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59. (3) Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 37), posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1). (5) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. (6) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9. (7) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31. (8) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6. (9) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1. Nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissata un obiettivo strategico: diventare l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; nella stessa sede il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio «Istruzione» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali. L 327/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13) La comunicazione della Commissione e la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (1) riaffermano che l'apprendimento permanente dovrebbe essere rafforzato dalle azioni e dalle politiche elaborate nell'ambito dei programmi comunitari di settore. (14) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 (2) ha previsto un rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, che richiede sostegno a livello comunitario. La dichiarazione di Copenaghen, adottata dai ministri dell'Istruzione di trentuno paesi europei il 30 novembre 2002, ha coinvolto in questo processo le parti sociali e i paesi candidati. (15) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per le competenze e la mobilità ha segnalato l'esigenza di proseguire gli interventi a livello europeo per migliorare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali. (16) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica ha delineato una serie di azioni da adottare a livello europeo nel periodo 2004-2006 e prevede procedure relative al seguito. (17) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento (9) Una società avanzata basata sulla conoscenza è essenziale per aumentare il tasso di crescita e di occupazione. L'istruzione e la formazione sono priorità fondamentali per consentire all'Unione europea di raggiungere gli obiettivi di Lisbona. (10) In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione; successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul seguito relativo ai medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario. (11) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale. (12) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale e ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia. delle lingue nonché la diversità linguistica dovrebbero essere una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue hanno particolare rilevanza tra Stati membri confinanti. (18) Le relazioni di valutazione intermedia degli attuali programmi Socrates e Leonardo da Vinci e la consultazione pubblica sul futuro dell'attività comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione hanno evidenziato che esiste una forte e sotto taluni aspetti crescente esigenza di proseguire la cooperazione e le attività di mobilità in questi settori a livello europeo. Tali relazioni sottolineano l'importanza di creare collegamenti più stretti tra i programmi comunitari e la definizione delle politiche nei settori dell'istruzione e della formazione ed è stato formulato l'auspicio di un'azione comunitaria strutturata in grado di rispondere meglio al paradigma dell'apprendimento permanente. Le relazioni e la consultazione pubblica hanno inoltre sollecitato, per l'attuazione di tali interventi, un'impostazione più semplice, più flessibile e più facilmente fruibile. (19) Conformemente al principio di una sana gestione finanzia- ria, l'attuazione del programma può essere semplificata applicando un finanziamento forfettario, per quanto riguarda sia il sostegno concesso ai partecipanti al programma, sia l'aiuto comunitario accordato per le strutture istituite a livello nazionale per gestire il programma. (20) Integrare in un unico programma il sostegno comunitario alla cooperazione e alla mobilità transnazionali nei settori dell'istruzione e della formazione produrrebbe notevoli (1) GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1. (2) GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2. 24.11.2006 vantaggi: il programma consentirebbe maggiori sinergie tra i diversi settori di intervento, accrescerebbe la capacità di seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente e renderebbe disponibili strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti. Un programma unico favorirebbe inoltre una migliore cooperazione tra i diversi livelli di istruzione e formazione. (21) Sarebbe pertanto opportuno istituire un programma di apprendimento permanente che contribuisca, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. (22) Alla luce delle specificità della scuola, dell'istruzione superiore, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti e data la conseguente esigenza di un'azione comunitaria fondata su obiettivi, forme di intervento e strutture organizzative rispondenti a tali specificità, è opportuno mantenere, nell'ambito del programma di apprendimento permanente, singoli programmi che si concentrino rispettivamente su ciascuno dei quattro settori citati, rafforzando al massimo, nel contempo, la coerenza e gli elementi comuni tra i programmi. (23) Nella comunicazione «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 20072013» la Commissione ha fissato, per la nuova generazione di programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, una serie di obiettivi quantificati che impongono un notevole aumento delle azioni di mobilità e partenariato. (24) Considerati gli effetti positivi che la mobilità transnazionale ha dimostrato di produrre sia sulle persone fisiche sia sui sistemi di istruzione e formazione, visto il volume elevato di domanda di mobilità non soddisfatta in tutti i settori e data l'importanza della mobilità in rapporto agli obiettivi di Lisbona, è necessario aumentare considerevolmente il livello di sostegno alla mobilità transnazionale nell'ambito dei quattro sottoprogrammi settoriali. (25) Al fine di coprire in maniera più adeguata i costi supplementari reali sostenuti dagli studenti impegnati in studi all'estero, l'importo di base mensile della borsa di mobilità dovrà essere mantenuto ad una media di 200 EUR in termini reali per l'intera durata del programma. (26) Dovrebbero essere adottate disposizioni supplementari relativamente alle esigenze di mobilità dei singoli allievi del livello secondario e dei singoli discenti adulti, che finora non rientravano nel campo d'applicazione dei programmi comunitari, introducendo una nuova forma di azione di mobilità nei programmi Comenius e Grundtvig. Anche le opportunità offerte dalla mobilità dei singoli insegnanti ai fini dello sviluppo di una cooperazione a lungo termine fra scuole di regioni limitrofe degli Stati membri dovrebbero essere maggiormente sfruttate. 91 90 24.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (27) Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante nell'economia europea. Finora, tuttavia, la loro partecipazione al programma Leonardo da Vinci è stata limitata. È opportuno adottare misure intese a rendere più attraente per tali imprese l'azione comunitaria, in particolare offrendo maggiori opportunità di mobilità per gli apprendisti. Si dovrebbero prevedere modalità adeguate, analoghe a quelle esistenti nell'ambito del programma Erasmus, per il riconoscimento dei risultati di tale mobilità. L 327/47 settori della cultura, dell'istruzione e della formazione, promuovendo altresì il dialogo interculturale. L 327/48 n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego. diritti dell'uomo e della democrazia e rafforzare la lotta contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia. (36) Occorre estendere l'accesso alle categorie svantaggiate e (28) Considerate le sfide specifiche nel settore dell'istruzione cui si trovano confrontati i figli dei lavoratori itineranti e dei lavoratori mobili in Europa, si dovrebbe fare pienamente uso delle opportunità disponibili nell'ambito del programma Comenius per sostenere le attività transnazionali mirate ai loro bisogni. accompagnato da un costante miglioramento qualitativo. europeo dell'educazione attraverso lo sport (2004) e dei potenziali benefici che detto anno ha posto in luce a livello dell'educazione derivanti dalla cooperazione tra istituti scolastici e organizzazioni sportive. dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo, mediante il sostegno agli istituti di istruzione superiore specializzati nello studio del processo di integrazione europea, alle associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione e all'azione Jean Monnet. (32) È necessario formulare la presente decisione con una flessibilità tale da consentire gli opportuni adattamenti delle azioni del programma di apprendimento permanente, così da far fronte al mutare delle esigenze nel periodo 20072013 ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate delle fasi precedenti dei programmi Socrates e Leonardo da Vinci. (33) L'azione della Comunità deve eliminare le ineguaglianze nonché promuovere la parità tra uomini e donne, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, del trattato. ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali, compresa l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi. (45) Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Occorre prestare un'attenzione particolare alla sinergia tra i Articolo 1 1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (di seguito «programma di apprendimento permanente»). 3. Il programma di apprendimento permanente si prefigge i seguenti obiettivi specifici: contributo della cooperazione comunitaria a un'istruzione e ad una formazione di qualità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto sono necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e atteso che detto obiettivo può dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (41) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in (1) GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 103. CAPO I Programma di apprendimento permanente (47) Atteso che l'obiettivo della presente decisione, ovvero il che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi in campi di comune interesse, quali i programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. zione del programma Socrates (1) il Parlamento europeo ha rilevato che nella seconda fase del programma le procedure amministrative restavano sproporzionatamente onerose per i candidati alle borse di studio. TITOLO I apprendimento permanente, in specie per quanto riguarda il seguito dei meccanismi pluriennali per la sua gestione, quale il finanziamento dell'aiuto tecnico ed amministrativo. A partire dal 1o gennaio 2014, tale aiuto dovrebbe assicurare, se del caso, la gestione di azioni non ancora completate entro il 2013, comprese azioni di controllo e di revisione contabile. a) contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore; b) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente; c) contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri; d) rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale; e) contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale; (48) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il (42) Nella propria risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attua(34) L'articolo 151 del trattato stabilisce che la Comunità tiene DECIDONO: 2. L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. (46) Occorre garantire una corretta chiusura del programma di (40) La Comunità e la Confederazione svizzera hanno dichiarato collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodici del programma di apprendimento permanente al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da organismi indipendenti e imparziali. decisione vanno adottate in base alla decisione 1999/468/ CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), Istituzione del programma di apprendimento permanente (39) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 (31) Per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e (49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente essenziale semplificare drasticamente le procedure amministrative relative alle candidature. I requisiti amministrativi e contabili dovrebbero essere proporzionati all'ammontare della sovvenzione. (38) I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi. Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3). (44) Affinché il programma possa essere attuato con successo è (30) Per rispondere all'accresciuta esigenza di sostenere le attività a livello europeo volte al conseguimento di questi obiettivi politici, per disporre di uno strumento a sostegno dell'attività transettoriale nei campi delle lingue e delle TIC e rafforzare la diffusione e l'utilizzo dei risultati del programma, è opportuno integrare i quattro programmi settoriali con un programma trasversale. 24.11.2006 DISPOSIZIONI GENERALI (37) Si dovrebbe prendere atto delle realizzazioni dell'anno (29) L'aumento della mobilità a livello europeo dovrebbe essere Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (43) Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) (35) Occorre promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto dei rispondere attivamente agli specifici bisogni di apprendimento delle persone con disabilità nell'attuazione di tutte le parti del programma, anche tramite l'uso di sovvenzioni più elevate per riflettere i costi supplementari dei partecipanti con disabilità e la fornitura di sostegno per l'apprendimento e l'uso dei linguaggi gestuali e Braille. IT 1 ( ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3). (3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). 93 92 24.11.2006 f) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico; g) promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; h) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; i) rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture; j) promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa; k) incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione. 4. Il programma di apprendimento permanente rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni amministrative descritte nell'allegato, pur nel pieno rispetto della responsabilità che ad essi incombe riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione e della loro diversità culturale e linguistica. 5. Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente sono perseguiti, come previsto all'articolo 3, attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma Jean Monnet (di seguito collettivamente «sottoprogrammi»). 6. La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 9. Articolo 2 delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato; 4) «insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri; 5) «formatori»: le persone che, per le loro funzioni, sono direttamente coinvolte nel processo di istruzione e formazione professionale negli Stati membri; 6) «studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da una qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del dottorato compreso; 7) «persona in formazione»: una persona che segue una formazione professionale, sia presso un istituto di formazione o un'organizzazione di formazione che sul posto di lavoro; 8) «discente adulto»: un discente che partecipa all'istruzione degli adulti; 9) «persone presenti sul mercato del lavoro»: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o persone disponibili all'impiego; 10) «istituto di istruzione superiore»: a) b) 1) «istruzione prescolastica»: attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico; 2) «allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico; 3) «istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri; qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario; 11) «master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che: a) coinvolgono almeno tre istituti di istruzione superiore di tre diversi Stati membri; b) realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti; c) sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili; Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: L 327/49 d) conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri; 12) «formazione professionale»: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato L 327/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea membro nel quale la formazione è acquisita, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell'arco della sua vita lavorativa; 13) «istruzione degli adulti»: ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale; 14) «visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro; 15) «mobilità»: periodo di tempo trascorso in un altro Stato membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro; 16) «tirocinio»: periodo di tempo trascorso all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro, per facilitare l'adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, per l'acquisizione di una competenza specifica e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato nel quadro dell'acquisizione di esperienza di lavoro; 17) «unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto; 18) «bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati membri; 26) «parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario; 27) «orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti, i formatori ed altro personale a compiere le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro; 28) «diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente e di quelli che lo hanno preceduto; 29) «apprendimento permanente»: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento. Articolo 3 Sottoprogrammi 1. I sottoprogrammi settoriali sono i seguenti: a) il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione; b) il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano; c) il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano; d) il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano. 19) «multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri; 20) «partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente; 21) «rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente; 22) «progetto»: attività di cooperazione con risultato definito, svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti; 23) «coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale dell'attuazione del progetto; 24) «partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale; 25) «impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale; 24.11.2006 2. Il programma trasversale comprende le quattro attività chiave di seguito elencate: 95 94 24.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT a) la cooperazione politica e l'innovazione nel settore dell'apprendimento permanente; b) la promozione dell'apprendimento delle lingue; c) lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; d) j) L 327/51 alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG). Articolo 5 a) la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente; 3. Il programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell'integrazione europea. Comprende le tre attività chiave di seguito elencate: b) i partenariati bilaterali e multilaterali; c) i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione e formazione mediante il trasferimento transnazionale dell'innovazione; d) i progetti unilaterali e nazionali; e) i progetti e le reti multilaterali; f) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi afferenti all'apprendimento permanente, l'elaborazione e il costante miglioramento di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità; l'azione Jean Monnet; b) le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi all'integrazione europea; c) le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione. Articolo 4 Accesso al programma di apprendimento permanente Il programma di apprendimento permanente si rivolge: a) ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti; b) agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente; c) alle persone presenti sul mercato del lavoro; d) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del programma di apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi; e) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; g) h) b) istituiscono oppure designano e controllano una struttura idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, secondo i criteri seguenti: i) ii) alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti; Articolo 6 Compiti della Commissione e degli Stati membri 1. La Commissione assicura l'effettiva ed efficace realizzazione delle azioni comunitarie previste dal programma di apprendimento permanente. d) forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti; ogni agenzia nazionale deve disporre di un organico sufficiente per assolvere i propri compiti, che sia in possesso delle competenze professionali e linguistiche idonee al lavoro in un contesto di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione; designano su richiesta della Commissione le istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere o le tipologie di tali istituzioni od organizzazioni che possono essere ammesse a partecipare al programma di apprendimento permanente nel rispettivo territorio; g) cercano di adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma di apprendimento permanente; h) pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello nazionale, delle potenziali sinergie con altri programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato. iii) essa deve disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni; iv) deve operare in un contesto amministrativo che le consenta di svolgere i propri compiti in modo soddisfacente e di evitare conflitti di interesse; deve offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, e la sua capacità di gestione deve essere adeguata rispetto all'entità dei fondi comunitari che sarà chiamata a gestire; h) ii) f) vi) 4. Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione. prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon funzionamento all'interno dell'agenzia, secondo le regole della sana gestione finanziaria, delle procedure da applicare, dei sistemi di controllo, dei sistemi contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni; un'organizzazione istituita o designata quale agenzia nazionale ha personalità giuridica o è parte di un ente con personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale; deve essere in condizioni tali da applicare le regole di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario; agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; i) sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile a un'agenzia nazionale istituita o designata a norma della lettera b), la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale; v) c) 24.11.2006 e) 2. Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal presente articolo. g) ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, coinvolgendo, conformemente alle prassi e legislazioni nazionali, tutte le parti interessate agli aspetti dell'apprendimento permanente; altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente («misure di accompagnamento»). alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria; i) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a) sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di istituzioni e associazioni operanti nel settore oggetto del programma di apprendimento permanente; 3. La Commissione può organizzare seminari, convegni o riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma di apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché azioni per promuovere la sensibilizzazione al programma nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma. f) IT 2. Gli Stati membri: Azioni comunitarie 1. Il programma di apprendimento permanente comprende il sostegno alle azioni di seguito elencate: la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma e dei precedenti programmi correlati, nonché lo scambio delle buone prassi. a) L 327/52 sono responsabili della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione del doppio finanziamento tramite altre fonti di fondi comunitari e dell'obbligo di controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i beneficiari siano tenuti a rimborsare; pongono in essere le iniziative necessarie per garantire la revisione contabile e la sorveglianza finanziaria adeguate nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b). In particolare: 3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri: a) la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da realizzare nell'ambito del programma di apprendimento permanente; b) l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in particolare mediante l'introduzione di misure effettive, proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni di carattere amministrativo; c) l'ampia campagna di informazione, la pubblicità ed il seguito in relazione alle azioni sostenute nel quadro del programma di apprendimento permanente; d) la raccolta, l'analisi ed il trattamento dei dati disponibili richiesti per misurare i risultati e gli effetti del programma nonché per controllare e valutare le attività di cui all'articolo 15; e) la diffusione dei risultati della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione nonché del presente programma di apprendimento permanente. 97 96 24.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Articolo 7 c) Partecipazione di paesi terzi 1. Il programma di apprendimento permanente è aperto alla partecipazione: a) dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE; b) dei paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari; c) L 327/53 L 327/54 gli orientamenti generali per l'attuazione dei sottoprogrammi (incluse le decisioni che riguardano la natura delle azioni, la loro durata e il livello di finanziamento), i criteri e le procedure di selezione; d) le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c); e) le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per le azioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non contemplate dalla lettera d) del presente paragrafo né dalle lettere f), g) e h) dell'articolo 5, paragrafo 1, per cui il sostegno comunitario proposto supera 1 milione di EUR; dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro che prevedono la loro partecipazione a programmi comunitari; f) della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese. g) 2. L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è aperta anche agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo. h) le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma di apprendimento permanente; i) le modalità di controllo e valutazione del programma di apprendimento permanente e dei sottoprogrammi nonché di diffusione e trasferimento dei risultati. la definizione dei ruoli e delle responsabilità rispettive della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie nazionali per quanto riguarda la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Articolo 11 Parti sociali 1. Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionali, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori. Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri. 2. Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato. Articolo 12 Politiche orizzontali d) 3. I paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione. Articolo 8 Cooperazione internazionale La Commissione può, nel quadro del programma di apprendimento permanente e conformemente all'articolo 9, cooperare con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). CAPO II Attuazione del programma di apprendimento permanente Articolo 9 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie all'attuazione del programma di apprendimento permanente sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate: a) il programma di lavoro annuale, incluse le priorità; b) gli stanziamenti annuali e la ripartizione dei fondi tra i sottoprogrammi e nell'ambito degli stessi; la ripartizione dei fondi fra gli Stati membri per le azioni che devono essere gestite attraverso la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato; Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente occorre garantire che esso contribuisca appieno alla promozione delle politiche orizzontali della Comunità, in particolare: a) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica e della multiculturalità in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo, i pregiudizi e la xenofobia; 2. Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate, diverse da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3. b) tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi ordinari di istruzione e formazione; Articolo 10 c) Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/ 468/CE è fissato a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 5. Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), o che rivestono responsabilità operative presso le medesime. promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale. Articolo 13 Coerenza e complementarità con altre politiche 1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità globali con il programma «Istruzione e formazione 2010» e con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con quelli nel settore della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, del riconoscimento delle qualifiche, dell'impresa, dell'ambiente, delle TIC e con il programma statistico comunitario. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura un collegamento efficace tra il programma di apprendimento permanente e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e delle organizzazioni internazionali competenti. 24.11.2006 2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre pertinenti iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. 3. Nell'attuare le azioni inerenti al programma di apprendimento permanente la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti integrati adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione. 4. La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma di apprendimento permanente e il dialogo sociale a livello comunitario, compreso quello nei diversi settori dell'economia. 5. Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente la Commissione si avvale, laddove opportuno, dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (1). Laddove opportuno la Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio (2). 6. La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi nel settore dell'istruzione e della formazione professionali. CAPO III Disposizioni finanziarie — Valutazione Articolo 14 Finanziamenti 1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 7 anni con inizio 1o gennaio 2007 è pari a 6 970 000 000 di EUR. All'interno di questa dotazione gli importi da stanziare a titolo dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono inferiori a quelli stabiliti alla sezione B, punto 11, dell'allegato. La Commissione può modificare tali stanziamenti secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 2. Una percentuale pari al massimo all'1 % degli stanziamenti del programma di apprendimento permanente può essere utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi terzi, che non partecipino al programma di apprendimento permanente in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, ad azioni di partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del programma di apprendimento permanente. 3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario. (1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. (2) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. 99 98 24.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Articolo 15 e) alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale; f) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; Monitoraggio e valutazione 1. Il programma di apprendimento permanente è oggetto di monitoraggio e valutazione periodici effettuati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per quanto riguarda i suoi obiettivi. 2. Il programma di apprendimento permanente è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte dalla Commissione, la quale pubblica statistiche periodiche per controllare i progressi. 3. I risultati del monitoraggio e della valutazione del programma di apprendimento permanente e della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione sono presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma. 4. Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma di apprendimento permanente. 5. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) b) c) entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione intermedia sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma di apprendimento permanente inclusa un'analisi dei risultati; entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul proseguimento del programma di apprendimento permanente; entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex post. g) agli istituti di istruzione superiore; h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente. b) sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore; partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione; iv) visite di studio e di preparazione connesse alle attività di mobilità, partenariato, progetto o rete; v) assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti; a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati membri; b) migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del programma; Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Comenius si rivolge: e) migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti; a) f) migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica. agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri; Articolo 18 Azioni del programma Comenius b) lo sviluppo dei partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), tra: la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti; iv) promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione scolastica; altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»). 2. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Importi stanziati per il programma Comenius Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Comenius è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e i partenariati Comenius di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b). CAPO II c) d) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a: i) sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici; ii) acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente consoni ai discenti, ai docenti e ad altro personale destinatari del programma Comenius; iii) elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli insegnanti; Programma Erasmus Articolo 20 Accesso al programma Erasmus Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Erasmus si rivolge: a) agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria; b) agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri; c) al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti; d) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/ formatori; e) alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro; f) agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale; g) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare le reti finalizzate a: i) sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della rete medesima e più in generale dell'istruzione; ii) acquisire e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti; 1. Il programma Comenius può sostenere le seguenti azioni: a) e) 24.11.2006 Articolo 19 organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la cooperazione interregionale compresa quella fra regioni frontaliere («partenariati Comenius-Regio»); Articolo 16 alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica; iii) ii) Accesso al programma Comenius d) mobilità nelle scuole per gli allievi e tirocini presso istituti scolastici o imprese per il personale docente; 2. Gli obiettivi operativi del programma Comenius sono i seguenti: promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC; al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici; ii) scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni per gli allievi e i loro insegnanti («partenariati scolastici Comenius»); d) c) scambi di allievi e personale; i) incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne; b) i) aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva. c) agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Detta mobilità può comprendere: Obiettivi del programma Comenius a) IT tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione, una consulenza e un sostegno adeguati. 1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati nell'articolo 1, il programma Comenius si prefigge i seguenti obiettivi specifici: TITOLO II Programma Comenius L 327/56 Articolo 17 SOTTOPROGRAMMI CAPO I L 327/55 101 100 24.11.2006 h) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT ii) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente. L 327/57 la mobilità del personale docente di istituti di istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o alla propria formazione presso un istituto partner all'estero; Articolo 21 iii) Obiettivi del programma Erasmus 1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati nell'articolo 1, il programma Erasmus si prefigge i seguenti obiettivi specifici: a) b) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore; migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità di studenti e personale docente in tutta Europa, in modo da contribuire a raggiungere entro il 2012 la partecipazione di almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca nel quadro del programma Erasmus e dei programmi che lo hanno preceduto; b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore in Europa; c) accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra le qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata conseguite in Europa; d) e) f) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese; favorire lo sviluppo di prassi innovative nell'istruzione e nella formazione a livello terziario nonché il loro trasferimento, anche da un paese partecipante ad altri; b) c) d) i) la mobilità degli studenti ai fini di studio o di una formazione presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri, nonché i tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni; le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o associazioni; Articolo 24 a) a coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale eccettuato il terzo livello; b) alle persone presenti sul mercato del lavoro; c) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere nei settori contemplati dal programma Leonardo da Vinci; d) al personale docente, formatori e altro personale operante presso tali istituzioni o organizzazioni; e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti; agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; h) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione e formazione professionale; b) studenti iscritti a programmi di master congiunti e impegnati nella mobilità; c) studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a tirocini. 3. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. b) sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione professionale; c) incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano. Accesso al programma Leonardo da Vinci Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Leonardo da Vinci si rivolge: g) studenti di istituti di istruzione superiore, iscritti almeno al secondo anno, che trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi interistituzionali tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali studenti; sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell'acquisizione e utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo; Programma Leonardo da Vinci 2. Le persone fisiche che beneficiano della mobilità a norma del paragrafo 1, lettera a), punto i) («studenti Erasmus») sono: a) 24.11.2006 a) CAPO III alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e altre organizzazioni professionali; Azioni del programma Erasmus la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Detta mobilità può comprendere: Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Erasmus è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a). f) Articolo 22 a) Articolo 23 altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Erasmus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»). promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC. 1. Il programma Erasmus può sostenere le seguenti azioni: i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione, alla sperimentazione e allo scambio di buone prassi nei settori citati tra gli obiettivi specifici e operativi; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Importi stanziati per il programma Erasmus programmi intensivi Erasmus organizzati su base multilaterale. Si può altresì fornire sostegno agli istituti di istruzione superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza, affinché la qualità dell'azione sia garantita in ogni fase del regime mobilità, compresi i corsi di lingua preparatori e di aggiornamento; rafforzare il contributo fornito al processo di innovazione dall'istruzione superiore e dall'istruzione professionale avanzata. 2. Gli obiettivi operativi del programma Erasmus sono i seguenti: a) iv) la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione superiore, nonché di personale di aziende per attività di formazione o insegnamento; L 327/58 i) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; j) agli istituti di istruzione superiore; k) agli organismi senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG. Articolo 25 Obiettivi del programma Leonardo da Vinci 1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Leonardo da Vinci si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 2. Gli obiettivi operativi del programma Leonardo da Vinci sono i seguenti: a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziali e nella formazione continua, in modo che entro la fine del programma di apprendimento permanente i tirocini in azienda aumentino raggiungendo almeno il numero di 80 000 unità l'anno; b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta Europa; c) agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri; d) migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale; e) incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne; f) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC. Articolo 26 Azioni del programma Leonardo da Vinci 1. Il programma Leonardo da Vinci può sostenere le seguenti azioni: a) la mobilità dei singoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie, tra cui la preparazione linguistica, e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere: 103 102 24.11.2006 b) c) d) e) f) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT L 327/59 i) i tirocini transnazionali presso imprese o in istituti di formazione; c) ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni; ii) i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore sviluppo professionale dei formatori e dei consulenti di orientamento, nonché dei responsabili degli istituti di formazione e della programmazione della formazione e dell'orientamento professionale all'interno delle imprese; d) agli istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato nell'istruzione degli adulti; i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), incentrati su temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti; i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quei progetti, volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sul trasferimento dell'innovazione, che adattino alle esigenze nazionali (sotto i profili linguistico, culturale e giuridico) i prodotti e i processi innovativi sviluppati in contesti diversi; i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sullo sviluppo dell'innovazione e delle buone prassi; le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che si occupano di temi specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionale; e) Articolo 27 Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci Almeno il 60 % degli importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b). ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti; b) agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli adulti; e) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC; 2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. f) migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell'istruzione degli adulti. ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento permanente; a) i) alle imprese; j) alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG; k) agli istituti di istruzione superiore. Articolo 30 b) 1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Grundtvig si prefigge i seguenti obiettivi specifici: a) rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea; b) contribuire a offrire agli adulti percorsi per migliorare le loro conoscenze e competenze. 2. Gli obiettivi operativi del programma Grundtvig sono i seguenti: a) b) c) migliorare la qualità e l'accessibilità della mobilità, in tutta Europa, dei singoli coinvolti nell'istruzione degli adulti e aumentare il volume, in modo che entro il 2013 venga sostenuta la mobilità annua di almeno 7 000 persone coinvolte nell'istruzione degli adulti; migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell'istruzione degli adulti in tutta Europa; prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali marginali, soprattutto agli anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver acquisito qualifiche di base, per offrire loro opportunità alternative di accesso all'istruzione degli adulti; Importi stanziati per il programma Grundtvig Almeno il 55 % degli importi stanziati per il programma Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b). Azioni del programma Grundtvig la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere visite, assistentati e scambi destinati alle persone coinvolte nell'istruzione degli adulti di tipo formale e non formale, inclusi la formazione e lo sviluppo professionale del personale impegnato nell'istruzione degli adulti, specialmente in sinergia con i partenariati e i progetti; Articolo 29 Obiettivi del programma Grundtvig altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Grundtvig, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»). Articolo 31 1. Il programma Grundtvig può sostenere le seguenti azioni: Articolo 28 a) e) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti; Accesso al programma Grundtvig Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Grundtvig si rivolge: agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione degli adulti e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri; g) h) 24.11.2006 d) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; CAPO IV Programma Grundtvig Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT f) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»). 2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti; L 327/60 i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), denominati «partenariati di apprendimento Grundtvig», che puntano a temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti; c) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di istruzione degli adulti mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone prassi; d) le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), denominate «reti Grundtvig», impegnate in particolare a: CAPO V Programma trasversale Articolo 32 Obiettivi del programma trasversale 1. Oltre agli obiettivi enunciati all'articolo 1, il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi specifici: a) promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più sottoprogrammi settoriali; b) promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri. 2. Il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi operativi: a) sostenere, a livello europeo, la definizione di politiche e la cooperazione nel campo dell'apprendimento permanente, in particolare nel quadro del processo di Lisbona e del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», nonché dei processi di Bologna e Copenaghen e di quelli che li seguiranno; b) garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili, su cui fondare la definizione delle politiche nel campo dell'apprendimento permanente, nonché monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati nel campo dell'apprendimento permanente e individuare i settori su cui concentrare l'attenzione; i) sviluppare l'istruzione degli adulti nella disciplina, nel settore tematico o sotto il profilo gestionale propri dell'attività della rete; ii) individuare, migliorare e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti; c) promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri; iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti e agevolare l'interattività tra detti progetti e partenariati; d) sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC; iv) favorire lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e della garanzia della qualità nell'ambito dell'istruzione degli adulti; e) garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente. 105 104 24.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 1. Nel quadro dell'attività chiave di cooperazione politica e innovazione nell'apprendimento permanente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni: b) c) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, nonché alle parti sociali; i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario e dell'innovazione nell'apprendimento permanente; le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere: i) ii) d) i) studi e ricerche comparate; ii) lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti in collaborazione con Eurostat nel campo dell'apprendimento permanente; il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione; l'azione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione: i) f) le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i centri ii) il sostegno a servizi transnazionali in rete come Ploteus; iii) le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE; altre iniziative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»), tra cui attività di apprendimento tra pari, volte a promuovere gli obiettivi dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). a) ii) b) c) sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle lingue, compresi corsi on line, e di strumenti di verifica delle competenze linguistiche; Articolo 35 Obiettivi del programma Jean Monnet 4. Nel quadro dell'attività chiave di diffusione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni: a) i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); a) stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea; b) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti tra l'altro a: b) sostenere l'esistenza di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni europee che si concentrano su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea. c) sviluppo di strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua, formatori e personale di altro tipo; i) sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi; ii) stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore; iii) sviluppare buone prassi relative ai metodi di diffusione; l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione, dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone prassi. 2. Il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi operativi: a) stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità; b) rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale; c) sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea; d) sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della formazione. CAPO VI le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica; Programma Jean Monnet altre iniziative, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), conformi agli obiettivi del programma di apprendimento permanente, comprese le attività volte ad accrescere tra i discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze, gli studi e lo sviluppo di indicatori statistici nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica. Accesso al programma Jean Monnet 3. Nel quadro dell'attività chiave riguardante le TIC di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area di sottoprogramma: 24.11.2006 1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi specifici: i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati tra l'altro allo: i) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche. 2. Nel quadro dell'attività chiave di apprendimento delle lingue di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), possono essere sostenute le seguenti azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area di sottoprogramma: forum su temi strategici dell'apprendimento permanente; l'osservazione e l'analisi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. Questo tipo di azione può esprimersi attraverso: iii) e) le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone prassi e l'innovazione e presentare proposte per un migliore e più ampio utilizzo di tali prassi negli Stati membri; L 327/62 nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC); Articolo 33 Azioni del programma trasversale a) L 327/61 Articolo 34 Articolo 36 Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Jean Monnet si rivolge: a) agli studenti e ai ricercatori che, all'interno e all'esterno della Comunità, si dedicano allo studio dell'integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore; b) agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità riconosciuti nei rispettivi paesi; c) ai docenti e al personale di altro tipo di tali istituti; d) Azioni del programma Jean Monnet 1. Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni: a) i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare: i) le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli didattici Jean Monnet; alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione all'interno e all'esterno della Comunità; ii) le associazioni di professori, altro personale docente nell'ambito dell'istruzione superiore e ricercatori che si specializzano nell'integrazione europea; iii) il sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di specializzazione sull'integrazione europea; iv) le attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito e la riflessione sul processo di integrazione europea e ad ampliarne la conoscenza; a) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione, a seconda dei casi, di metodi, contenuti, servizi e ambienti innovativi; b) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzate alla condivisione e allo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone prassi; e) agli organismi pubblici e privati responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale; c) altre azioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi f) ai centri e agli enti di ricerca che, all'interno e all'esterno della Comunità, si occupano dei temi connessi all'integrazione europea. 107 106 24.11.2006 b) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea. 2. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo: a) il Collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di Natolin); b) l'Istituto universitario europeo di Firenze; c) l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht; d) l'Accademia di diritto europeo di Treviri; e) l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con bisogni speciali di Middelfart; f) il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza. 3. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione. 4. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione. Articolo 37 Importi stanziati per il programma Jean Monnet Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui L 327/63 L 327/64 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a); almeno il 65 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ed almeno il 19 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c). TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ALLEGATO DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE A. Disposizioni amministrative Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle azioni del programma di apprendimento permanente. Articolo 38 Disposizione transitoria 1. Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE sono gestite conformemente alle disposizioni delle citate decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione. 1. Procedura incentrata sulle agenzie nazionali 1.1. Procedura 1 Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali competenti, sono gestite in base alla «prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali»: 2. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma di apprendimento permanente gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE. a) la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); b) i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b); c) i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a). Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Le agenzie nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Le agenzie nazionali distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale. Articolo 39 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 1.2. Procedura 2 Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES L'azione di seguito menzionata, per la quale le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione, ma per la quale le procedure di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla «seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali»: Per il Consiglio La presidente P. LEHTOMÄKI — i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in merito alla rosa ristretta proposta e, sulla base di tale decisione, l'agenzia nazionale assegna il contributo finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese ove è coordinato il progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto. Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati membri, i quali sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti. 2. Procedura incentrata sulla Commissione Le azioni di seguito elencate, per le quali le proposte di progetti sono presentate alla Commissione e per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione medesima, sono gestite in base alla «procedura incentrata sulla Commissione»: a) i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a); b) i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e); 24.11.2006 109 108 24.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT c) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f); d) le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g); e) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»). L 327/65 L 327/66 Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione, che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). B. Disposizioni finanziarie La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente siano commisurate all'entità della sovvenzione. La Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle candidature e delle relazioni restino, per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati, agevoli e sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle organizzazioni che lavorano con questi soggetti. In particolare, la Commissione fornisce alle agenzie nazionali i criteri che esse dovranno seguire nelle procedure di selezione e concessione nonché nelle disposizioni relative ai contratti e ai pagamenti/revisioni contabili per il fondo che esse gestiscono. Questi criteri tengono conto della dimensione della sovvenzione; allorché le sovvenzioni sono inferiori a 25 000 EUR, essi forniscono sistemi semplificati in tutte le fasi in cui sono coinvolti richiedenti o beneficiari. Essi permettono alle agenzie nazionali di determinare e limitare i dettagli richiesti ai richiedenti le sovvenzioni e di concludere contratti a seguito della concessione di sovvenzioni su base semplificata che comprenda solo i seguenti elementi: — le parti contraenti, — la durata del contratto, che sarà uguale al periodo di ammissibilità della spesa, — l'importo massimo di finanziamenti concesso, — una descrizione sintetica dell'azione, — requisiti in materia di relazioni e accesso alla revisione contabile. Essi permettono altresì alle agenzie nazionali di prevedere che il cofinanziamento fornito dai beneficiari possa assumere la forma di contributi in natura. Questo è verificabile nei fatti, ma non va sottoposto a valutazione finanziaria. 1. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT — di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni «mobilità del personale docente» e «mobilità di altro personale» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), — della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla popolazione complessiva, per le azioni di mobilità, i partenariati e progetti multilaterali del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c), — degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b); ii) della differenza del costo della vita tra gli Stati membri; iii) della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri; iv) della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro. 1.2. Queste formule dovrebbero, nella misura del possibile, essere neutre rispetto ai vari sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri. 1.3. I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). 1.4. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'occorrenza, nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5 % degli stanziamenti annuali destinati al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione. 2. Designazione dei beneficiari Le istituzioni elencate all'articolo 36, paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiarie delle sovvenzioni del programma di apprendimento permanente, conformemente all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dall'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 3. Tipologie di beneficiari Le sovvenzioni possono essere concesse a persone giuridiche o fisiche, conformemente a quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nel caso di persone fisiche, esse possono consistere nella concessione di borse di studio. Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali 1.1. I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono comprendere elementi quali: a) l'attribuzione a ciascuno Stato membro di un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di bilancio per l'azione di cui trattasi; b) l'assegnazione del residuo ai vari Stati membri in funzione: i) 4. Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino a un massimo di 25 000 EUR per sovvenzione. Possono essere utilizzate in combinazione fino a un massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate in collegamento con tabelle di costi unitari. La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma di apprendimento permanente. del numero totale, in ciascuno Stato membro: — di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), — di studenti e/o laureati dell'istruzione superiore per le azioni «mobilità degli studenti» e «programmi intensivi» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv), Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi 5. Appalto Qualora l'attuazione delle azioni sovvenzionate ai sensi del programma di apprendimento permanente comporti per il beneficiario la necessità di ricorrere a procedure di appalto si applicano le procedure per gli appalti di valore limitato di cui all'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 24.11.2006 111 110 24.11.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 6. L 327/67 L 327/68 Accordi di partenariato In conformità del principio di proporzionalità, le esigenze, in materia di certificazione e relazione, verranno mantenute all'adeguato livello minimo. Laddove azioni contemplate dal programma di apprendimento permanente fruiscano di sovvenzioni in virtù di un accordo quadro di partenariato, conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/ 2002, tali partenariati possono essere selezionati e finanziati per un periodo di quattro anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale. 7. 13. 9. Istituti od organizzazioni pubblici fornitori di sapere 14. Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente ad organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, dove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione. Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una revisione contabile dell'utilizzo della sovvenzione. Tali revisioni possono essere effettuate durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. L'esito di tali revisioni contabili può, all'occorrenza, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali revisioni contabili. Partecipazione di partner di paesi terzi I partner di paesi terzi possono, a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata, partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. La decisione di sostenere o meno tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione. 11. Misure antifrode Le decisioni della Commissione adottate in forza dell'articolo 9, i contratti e le convenzioni che ne conseguono, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la revisione contabile della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco. Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure, dove ciò sia necessario, con i beneficiari delle sovvenzioni. La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/ 2002, decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti. 10. Assistenza tecnica La dotazione finanziaria del programma di apprendimento permanente può coprire anche spese connesse ad azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, alla revisione contabile e alla valutazione che siano direttamente necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma. La Commissione considera che tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore specificati dagli Stati membri e tutti gli istituti o le organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento che hanno ricevuto più del 50 % dei loro redditi annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni o che sono controllati da organismi pubblici o da loro rappresentanti, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa, unitamente alla necessaria stabilità finanziaria, per realizzare progetti nel quadro del programma di apprendimento permanente; non è loro richiesta la presentazione di ulteriore documentazione a tal fine. Siffatti istituti o organizzazioni potrebbero essere esonerati da esigenze in materia di revisione contabile a titolo dell'articolo 173, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 8. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso. Nel quadro del programma di apprendimento permanente la Commissione può inoltre effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( 1). Stanziamenti minimi Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario oppure qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o agli stanziamenti da esse gestiti, attraverso una spesa indebita. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 della presente decisione, ai sottoprogrammi settoriali sono destinate le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo: Comenius 13 %, Erasmus 40 %, Leonardo da Vinci 25 %, Grundtvig 4 %. 12. Agenzie nazionali È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la funzione di agenzia nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello Stato interessato. (1) (2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. 24.11.2006 113 112 CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Le richieste di impegno alParlamento Europeo Adozione della Carta europea del volontariato Manifesto del volontariato per l’Europa che comprenda le definizioni di: - azione volontaria: libera, gratuita, a beneficio della comunità e del bene comune; organizzazione di volontariato: la sua natura e ruolo, le sue regole democratiche; organizzazione europea di volontariato: lo status, i requisiti minimi e la natura delle reti europee; volontariato come espressione del più generale fenomeno della cittadinanza attiva; - l’osservatorio europeo del volontariato presso la Commissione Europea con la partecipazione dei rappresentanti delle reti europee del volontariato: con le funzioni di monitoraggio, di promozione dell’innovazione e del lavoro di rete, per rappresentare le istanze del volontariato alle istituzioni europee e con l’obiettivo di promuovere comportamenti coerenti ed omogenei da parte delle Direzioni Generali che a vario titolo si occupano di volontariato. (Risoluzione PE, punti 13, 2, 7) e che istituisca: Volontari, cittadini europei Le proposte e le richieste che avanziamo assumono come elementi costitutivi: l’Articolo 118, ultimo comma, della Costituzione italiana; Definizione di un quadro istituzionale stabile e vincolante per la partecipazione del volontariato a tutti i livelli decisionali – europeo, nazionale, regionale e locale - che preveda: i contenuti della Carta dei Valori del Volontariato; la Risoluzione del Parlamento Europeo sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale del 22 aprile 2008. In particolare sottolineiamo come il volontariato sia, in Italia come in Europa, un elemento fondante per lo sviluppo della società civile e per il consolidamento della vita democratica. Il volontariato si basa sulla cultura della gratuità e del dono e può aiutare tutti a scoprire una nuova cultura - quella della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della non violenza, del rispetto dell’altro e della cittadinanza responsabile. In relazione alle sfide poste dal nuovo profilo demografico della società europea, il volontariato, attraverso le sue pratiche quotidiane e i progetti per l’invecchiamento attivo e i rapporti fra le generazioni, apre importanti prospettive e costituisce una significativa modalità di coinvolgimento della popolazione, rendendola protagonista del proprio tempo, per il benessere individuale e la promozione del bene comune. Con la sua azione, basata sul principio della solidarietà, il volontariato apporta un contributo essenziale per la creazione e per l’accrescimento del capitale sociale, per la valorizzazione delle relazioni interpersonali e per l’affermazione della persona, superando i limiti di una visione economicistica dello sviluppo. È riduttivo misurare il contributo dei volontari solo in termini di valore economico. Seppur grande, 5% del PIL secondo le stime ufficiali, esso non dà conto dell’apporto qualitativo, di innovazione e sperimentazione sociale che l’azione volontaria produce, nonché della sua capacità di intervenire all’insorgere delle emergenze sociali ridimensionandone l’impatto. Inoltre è necessario sottolineare il ruolo insostituibile del volontariato nella promozione della coesione sociale, obiettivo fra i più rilevanti della Carta di Lisbona, che si esprime attraverso la promozione del rapporto fra le generazioni, il sostegno agli strati emarginati della popolazione, l’impegno per realizzare percorsi di integrazione e di comprensione reciproca in un’epoca di grandi flussi migratori. Attraverso i punti indicati di seguito, il volontariato italiano indica le proprie richieste per valorizzare e sostenere l’impegno del volontariato a beneficio della coesione sociale e dello sviluppo equo e sostenibile della comunità europea dei cittadini, chiedendo l’impegno dei deputati del Parlamento europeo a costruire il quadro comune europeo perseguendo gli obiettivi così definiti. Queste richieste e proposte si inseriscono nel quadro generale dell’impegno delle organizzazioni di volontariato a livello locale e nazionale, dal quale cresce la nostra tensione positiva per la costruzione di un’Europa dei cittadini, basata su regole condivise e inclusive, rispettosa delle esigenze di crescita e di partecipazione di ogni individuo. - esplicito riconoscimento del ruolo del volontariato nella democrazia partecipativa; l’obbligo della consultazione del volontariato nelle politiche sociali, sanitarie, culturali, ambientali, della cittadinanza attiva e dello sviluppo sostenibile; meccanismi controllabili di partenariato nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale e nel rispetto della specificità del volontariato; sostegno alle forme di rappresentanza del volontariato; sostegno alla formazione dei decisori pubblici e del volontariato; momenti di verifica paritetici. (Risoluzione PE, punti 1, 23, 5, 13) Programma di sviluppo della infrastruttura per il volontariato che includa: - una prospettiva di lungo periodo, articolata a livello europeo, nazionale e locale; quadro legislativo favorevole, chiaro e armonico; obbligo di verifica per le nuove normative dell’impatto sull’operato del volontariato; sostenibilità dei centri di servizio per il volontariato; politiche per la valorizzazione e la promozione del volontariato; finanziamenti e possibilità di accesso ai fondi per attività di base a livello europeo, nazionale e locale. (Risoluzione PE, punti 18, 21, 4) Agevolazioni gestionali e fiscali per le organizzazioni di volontariato e per i volontari, tra cui: - finanziamenti pluriennali per attività di base con monitoraggio basato sugli indicatori di qualità e di impatto; copertura delle spese di assicurazione e di formazione dei volontari; esenzione dall’obbligo dell’IVA su acquisti e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di volontariato; meccanismi di democrazia fiscale duraturi con procedure certe per l’assegnazione di una quota parte delle tasse annuali dei singoli e delle imprese alle organizzazioni di volontariato; esenzione dalle tasse statali su servizi e compensi necessari per lo svolgimento delle attività del volontariato; riconoscimento e valorizzazione quantitativa univoca e garantita delle ore dell’impegno volontario come co-finanziamento nelle attività co-finanziate dalle istituzioni pubbliche; introduzione di un’eccezione specifica alla Direttiva Bolkenstein, che definisca un canale separato nell’affidamento dei servizi pubblici per le organizzazioni di volontariato. (Risoluzione PE, punti 3, 15, 17, 8, 11) 115 114 Misure per garantire l’accessibilità del volontariato a tutti, affinché: - - la possibilità di accesso a tutte le forme di sostegno, sia per le organizzazioni di volontariato che per i singoli cittadini, sia sancita come diritto universale; gruppi di cittadini a rischio di esclusione e organizzazioni di volontariato territorialmente e culturalmente potenzialmente emarginate possano avvalersi dei servizi e del sostegno quadro legislativo favorevole, chiaro e armonico; i datori di lavoro perseguano la conciliazione dei tempi del lavoro retribuito con l’impegno di volontariato in quanto diritto universale di cittadinanza; il volontariato sia considerato esplicitamente in materia di visti e permessi per lo svolgimento delle attività di volontariato in Europa e per i cittadini europei; l’informazione sulle attività di volontariato e la promozione della pratica di volontariato sia inserito e adeguatamente perseguito nei media. (Risoluzione PE, punti 11, 24, 26, 25) Riconoscimento del valore formativo del volontariato per: includere il volontariato e le pratiche di cittadinanza attiva nei percorsi formativi dal livello elementare, all’universitario, al professionale; riconoscere l’apprendimento non formale e informale nell’ambito del volontariato come parte costituente dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; definire il quadro unico europeo di certificazione e di valorizzazione delle competenze acquisite nel volontariato definire le competenze trasversali di cittadinanza nell’ambito del Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF); rendere trasparenti le esperienze e le competenze per migliorare la mobilità dei cittadini nell’Unione Europea. (Risoluzione PE, punti 16, 12) Sostegno al lavoro di rete, lo scambio delle buone prassi e gli scambi dei volontari: - nella garanzia delle pari opportunità e per tutte le età; prevedendo meccanismi e finanziamenti adeguati per agevolare la partecipazione che riesca a superare i vincoli linguistici, culturali e sociali; riconoscendo il ruolo dei centri di servizio per il volontariato come organismi di promozione e supporto, per garantire la possibilità di accesso alla progettazione e agli scambi europei a tutte le organizzazioni di volontariato. (Risoluzione PE, punti 20, 21, 22, 9) Sostegno alla ricerca, la rilevazione statistica e la valutazione: - con finanziamenti specifici, in un’ottica europea; valorizzando il potenziale della rilevazione e dell’analisi delle organizzazioni di volontariato impegnate a livello delle comunità locali. (Risoluzione PE, punti 6, 14) - perseguire nell’attività parlamentare gli obiettivi di risultato della legislatura come declinati nel Manifesto del volontariato italiano per l’Europa; aderire ed essere attivi nelle attività dell’Intergruppo sul Volontariato del Parlamento Europeo; adoperarsi affinché il Governo e il Parlamento Italiano e le istituzioni pubbliche italiane ed europee perseguano attivamente le politiche a sostegno del volontariato, al quale si riconosce un ruolo di primaria importanza per la realizzazione dell’inclusione sociale e la promozione del bene comune e dello sviluppo umano; operare affinché il Parlamento Europeo intervenga sui Governi che ancora non lo hanno fatto, perché ratifichino la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta degli esseri umani, piaga che miete tante vittime e si intreccia strettamente ad altri gravi problemi come commercio clandestino di sostanze stupefacenti, d’armi, di lavoratori, fenomeni portati avanti da gruppi Il volontariato italiano chiede l’impegno dei Parlamentari Europei italiani a - - - - criminali transnazionali che ne fanno commercio e fonte dei loro guadagni; adottare strategie per armonizzare le leggi degli stati membri volte a garantire la tutela dei diritti delle fasce svantaggiate della popolazione in conformità con la Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; confrontarsi periodicamente con il volontariato per valutare congiuntamente la realizzazione degli obiettivi individuati. Per il 2011 Anno Europeo del Volontariato il volontariato italiano chiede agli Europarlamentari di farsi paladini e promotori - di un adeguato sostegno finanziario e istituzionale a livello europeo, nazionale e locale; - della necessità di co-gestione e autogestione della preparazione e delle attività dell’Anno da parte del volontariato; - per realizzare nell’arco dell’Anno obiettivi concreti e misurabili a sostegno e per la promozione del volontariato. Aderiscono Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum del Terzo Settore Co.N.Vol. - Conferenza Permanente dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni di Volontariato ACISJF - Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane - Protezione della Giovane - Federazione Nazionale ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini AICAT - Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento ANCeSCAO ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ARCI Arciragazzi AUSER - RisorsAnziani AVIS - Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue CESIAV Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia CSEN Federazione AVULSS - Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari Federazione Nazionale Legambiente Volontariato Federazione Nazionale Società San Vincenzo De Paoli FENALC FIDAS FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap FITeL FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario GVV - Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Legambiente MODAVI - Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano Mo.V.I. - Movimento di Volontariato Italiano SEAC - Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario Seniores Italia TAI - Telefono Amico Italia CNV - Centro Nazionale per il Volontariato Il Manifesto è stato formalmente adottato nel documento finale dell’Assemblea Italiana del Volontariato il 5 dicembre 2009 Per informarsi e aderire al Manifesto: www.destinazioneeuropa.eu Allegato a Vdossier - Rivista trimestrale del Centro servizi per il volontariato nella provincia di Milano Anno 1, numero 2, ottobre 2010 Registrazione del Tribunale di Milano n. 550 del 1/10/2001 Immagine di Copertina: Kominsky Pro Social Communication piazza Castello, 3 - 20121 Milano - tel. 02.4547.5850 - fax 02.4547.5458 e-mail: [email protected] - www.ciessevi.org