REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Indice Generale
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
GLI ORGANI COLLEGIALI
DIRITTI E DOVERI – PERSONALE DOCENTE
DIRITTI E DOVERI – PERSONALE A.T.A.
NORME COMUNI AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
STUDENTESSE E STUDENTI
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (21/11/07, n. 235)
REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
NORME GENERALI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI
LOCALI SCOLASTICI E DELLA PALESTRA
REGOLAMENTO PER LA DENUNCIA PER GLI INFORTUNI
REGOLAMENTO RETE INFORMATICA
COMUNICAZIONI
Principi fondanti
Il nuovo regolamento si ispira ai seguenti principi:
Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell’alunno.
All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni
socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.
Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri
di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle
attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.
Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare
riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il
coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone
in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli alunni
diversamente abili.
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri.
Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare,
riconoscendone il carattere vincolante,
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA – FAMIGLIE - STUDENTI
(Art. 3 D.P.R. 21/11/2007, n. 235)
RIFERIMENTI NORMATIVI
·
Alla Costituzione, articoli 2,3,33,34,97;
·
Alla Legge 07.08.1990, n. 241;
·
Al DPCM 07.06.1995 “Carta dei servizi della scuola” e alla relativa Direttiva 21.07.1995, n. 254;
·
Al D.P.R. 24.06.1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
·
Al D.P.R. 08.03.1999, n. 275 “Regolamento dell’autonomia”;
·
Al Contratto Nazionale Comparto Scuola (quadriennio giuridico 2006/2009 – 1° biennio economico
2006/2007);
·
Al D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
La Scuola è responsabile della qualità delle attività formative ed educative con l’apporto delle competenze
professionali di tutto il personale e con la collaborazione attenta, costruttiva e responsabile delle famiglie.
A. Nei confronti della propria utenza, famiglie e studenti, questa Scuola si impegna a garantire:
1.
FORMAZIONE
o Rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nella Carta dei servizi e nel Piano dell’Offerta
Formativa
Raggiungere gli standard formativi e le competenze professionali previste nei vari indirizzi
Adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo
Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva
Favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri
Assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno
Adottare interventi utili a prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono
COMUNICAZIONE
Garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo a:
Offerta formativa, percorso degli studi, progetti iniziative
Tempi, modi, criteri di valutazione
Modalità e criteri per un efficace rapporto scuola-famiglia
Criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici
Adozione libri di testo
Regolamento di istituto e organizzazione della vita scolastica
Attività e delibere del Consiglio di Istituto
Orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi
Norme di sicurezza
Informativa sul diritto alla riservatezza
ORGANIZZAZIONE
Assicurare una organizzazione efficiente e funzionale dei servizi.
Assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare per:
Albo Istituto
Orario scolastico
Orario dei docenti
Funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario
Organigramma degli Organi collegiali
Organico del personale docente e A.T.A.
Bacheca sindacale
Bacheca degli studenti
Bacheca dei genitori
Plasma sempre aggiornato
Sito web sempre aggiornato (www.itcgpalizzi.com)
CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Dirigente, i docenti, il personale A.T.A., consapevoli di lavorare in una struttura educativa, si impegnano
ad assumere un comportamento responsabile, imparziale, sempre rispettoso verso tutti i soggetti, orientato a
favorire un rapporto di fiducia e un atteggiamento di partecipazione.
RESPONSABILITÀ ED IMPEGNO DEL PERSONALE
Il patto formativo-educativo impegna tutte le componenti dell’istituzione scolastica, ognuno secondo il
proprio ruolo e funzione.
5a. DIRIGENTE SCOLASTICO
In quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della gestione unitaria, il Dirigente
scolastico:
Organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa
E’ garante del diritto all’apprendimento e alla formazione da parte degli alunni secondo quanto
dichiarato nel Piano dell’Offerta Formativa
Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi
Rispetta la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione
tecnologica e didattica
Coordina e valorizza le risorse umane
Assicura il rispetto della legalità e del buon andamento dell’attività della scuola
Garantisce la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli
organi collegiali.(Decreto legislativo 165/2001).
5b. DOCENTI
B1. Funzione e comportamento
I docenti sono i diretti responsabili del processo di insegnamento/apprendimento e del dialogo
educativo volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni sulla
base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento scolastico.
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica nelle
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in
servizio.(T.U. 297/94 art. 395 – CCNL articoli 24 e 25).
I docenti sono tenuti a rispettare le norme che regolano la vita scolastica, consapevoli che
l’educazione si insegna prima di tutto con l’esempio.
Agiscono in sintonia con le decisioni degli Organi Collegiali nel rispetto delle delibere assunte.
Rispettano il segreto professionale nell’esercizio delle loro funzioni.Non utilizzano il proprio lavoro
a scopo di interesse privato.
Sono disponibili all’ascolto e a rivedere le loro posizioni , sia tra di loro, sia con gli studenti.
Rispettano l’autonomia, la professionalità, la riservatezza dei colleghi e del personale della scuola,
evitando giudizi sulla loro professionalità e sulla vita privata.
In tutte le fasi del processo di insegnamento/apprendimento rendono informati gli studenti e le
famiglie, motivano le scelte didattiche, si attengono ai principi di correttezza ed imparzialità,
svolgono i compiti connessi alla funzione docente con sollecitudine, professionalità e trasparenza.
Curano la propria formazione professionale e rispettano puntualmente i compiti affidati.
B2. Al fine di facilitare i rapporti interpersonali e favorire la trasparenza, la comunicazione e il clima
collaborativi, nei confronti dei docenti in servizio, l’Istituto si impegna a garantire:
Libertà di insegnamento, che si realizza nella pluralità dei metodi didattici e delle scelte culturali, nel
rispetto degli obiettivi formativi,fissati dalla programmazione disciplinare e da quella dei Consigli di
classe (T.U. 297/94 – CCNL articoli 24-27).
Diritto alla formazione e all’aggiornamento per favorire lo sviluppo professionale, anche attraverso
la valorizzazione dell’autoaggiornamento e il riconoscimento di esigenze ed opzioni
individuali.(CCNL articoli 61 e 62).
Comunicazione e informazione sin dall’inizio dell’anno scolastico circa gli impegni relativi ai
Consigli di classe, ai Collegi dei docenti, agli scrutini.(Piano annuale delle attività del personale
docente CCNL art. 26)
Comunicazione e informazione tempestiva e precisa su: Svolgimento delle attività degli alunni Altre attività che riguardano la vita scolastica – Verbali e delibere degli Organi Collegiali – Circolari
dell’Amministrazione relative al personale docente.
Comunicazione, con congruo preavviso non inferiore a 3 giorni, delle date di convocazione di
riunioni che non siano già state programmate all’inizio dell’anno.
Un colloquio preventivo con il Dirigente scolastico, nel caso in cui si verifichino gli estremi per una
sanzione disciplinare.
C. PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO.
Il personale A.T.A. assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative
e di sorveglianza connesse all’attività e al buon funzionamento della scuola, in rapporto di
collaborazione con il Dirigente scolastico e con il personale docente.
I servizi generali amministrativo-contabili e il lavoro del personale A.T.A. sono organizzati
autonomamente dal Direttore (D.S.G.A.), che svolge funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, secondo le direttive ricevute dal Dirigente scolastico.
I processi e le procedure dei servizi sono organizzati in modo da garantire: semplificazione e
celerità, trasparenza, informatizzazione dei servizi di segreteria, responsabilizzazione di ogni
operatore scolastico, flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
Il comportamento del personale A.T.A. è improntato ai principi e alle regole del codice dei pubblici
dipendenti e del codice disciplinare. In particolare, si attiene alla diligenza, professionalità e
collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni, alla gentilezza, cura ed accoglienza nei
rapporti con il restante personale, gli alunni, i genitori e gli estranei.
DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE.
La formazione culturale, professionale, umana e civile dello studente è al centro del processo di
insegnamento/apprendimento e del complesso servizio organizzativo gestito dalla scuola.
Ai propri studenti l’Istituto riconosce i seguenti diritti:
o Diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni.
o Diritto all’eguaglianza (libertà di espressione, di pensiero, di religione, ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale, recupero di eventuali situazioni di ritardo o di svantaggio).
o
Diritto ad essere informato su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola.
o Diritto all’imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.
o
Diritto alla partecipazione attiva e responsabile:
a. condividere le scelte organizzative e didattiche, i criteri di valutazione, la scelta dei libri e del
materiale didattico.
b. fare proposte attraverso gli organismi di rappresentanza istituzionale e associativa.
c. sviluppare temi liberamente scelti e realizzare autonome iniziative complementari e integrative, fuori
dall’orario scolastico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
o Diritto all’assemblea a livello di classe e di Istituto; diritto di associazione e di riunione nei locali della
scuola secondo le modalità previste nel Regolamento di Istituto.
o
Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici.
o Diritto di accesso a tutti i documenti della scuola soggetti a pubblicità e, con richiesta scritta, a tutti i
documenti che riguardano il proprio percorso di studio.
o
Diritto alla tutela della privacy secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03.
B. Alla propria utenza, studenti e famiglie, l’Istituto chiede.
AGLI STUDENTI
o Frequentare regolarmente le lezioni, applicarsi con serietà e continuità per assolvere agli impegni di
studio, comunicare sempre in famiglia l’andamento degli studi e i relativi risultati.
o Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e della
vita civile.
o Avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
o
Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene, dettate dai regolamenti.
o Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
o
Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico.
o Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo, segnalare situazioni e
comportamenti pericolosi o illeciti.
o Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale e democratico,
chiarendosi direttamente fra compagni, con l’insegnante interessato, con il coordinatore della classe, o
ricorrendo all’autorità del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori.
o
Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose.
o Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di Istituto,
Consigli di classe, Comitato studenti).
ALLE FAMIGLIE
o
Condividere le finalità educative e formative indicate dalla Scuola
o
Sostenere l’azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo.
o
Seguire i figli costantemente affinché l’impegno scolastico non venga trascurato.
o
Controllare periodicamente il libretto personale dello studente.
o In presenza di difficoltà e problemi di natura educativa e didattica, prendere immediati contatti con il
Coordinatore di classe o con i singoli insegnanti per stabilire un comportamento comune e trovare strategie
adeguate.
o Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di Istituto,
Consigli di classe, Comitato genitori).
Data e firma del Genitore _____________________
TITOLO I
1.
Gli Organi Collegiali
Art. 1 - Finalità del regolamento.
Il presente regolamento interno disciplina quanto attiene all'organizzazione ed alle attività didattiche,
educative, culturali e complementari dell' Istituto Tecnico Commerciale, Geometri, Turistico Statale "F.
Palizzi” di Vasto.
Esso tende a realizzare una gestione democratica della scuola, a garantire il reale diritto allo studio di tutti gli
allievi predisponendo i mezzi idonei a favorirlo e a promuovere non solo la loro crescita culturale, morale ed
umana, ma anche la formazione tecnica e professionale indispensabile per affrontare il mondo del lavoro.
Per quanto in esso non previsto si fa riferimento alle leggi ed alle norme vigenti nell'ordinamento giuridico
della scuola.
Art. 2 - Disciplina degli organi collegiali.
In conformità agli artt. 5, 7,8,11 del D.to Leg.vo n.297 del 16 aprile 1994, gli Organi Collegiali costituenti
l'organizzazione della scuola sono:
·
Consigli di Classe
·
Collegio dei Docenti
·
Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva
·
Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti
·
Commissione elettorale
·
Dipartimenti
·
Comitato studentesco
Art.3 - Formazione e competenze degli Organi Collegiali.
3.1 Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe è costituito da:
·
Dirigente Scolastico;
·
Tutti i Docenti della classe;
·
N° 2 Genitori eletti da tutti i genitori degli studenti della classe;
·
N° 2 Studenti eletti da tutti gli iscritti alla stessa.
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe o da un docente,
membro del Consiglio, delegato, e si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito
di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
In particolare esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste
dagli artt. 126,145,117 e 277 del D.to Leg.vo n. 297, dalle leggi e dai regolamenti sulla sua competenza.
Il Consiglio di classe si riunisce, di norma, secondo il piano annuale delle attività e in ore non coincidenti
con l’orario delle lezioni.
Il Consiglio di Classe si riunisce, per effettuare le valutazioni intermedie e finali, con la sola componente
docenti.
Si riunisce inoltre, con tutte le componenti elette , almeno tre volte all’anno per analizzare l’andamento
didattico- disciplinare della classe, effettuare la valutazione periodica della programmazione e prendere
iniziative per risolvere eventuali problemi della classe anche attraverso proposte da presentare al Collegio dei
docenti o al Consiglio di Istituto.
La convocazione del Consiglio di Classe deve essere disposta con un congruo preavviso, non inferiore a tre
giorni, rispetto alla data della riunione.
Il preavviso è riducibile ad un solo giorno in caso di comprovata urgenza.
La convocazione, che può essere fatta in via ordinaria dal Dirigente Scolastico o in via straordinaria dal
Dirigente Scolastico , dal Coordinatore di classe o su richiesta della maggioranza degli insegnanti o degli
alunni o dei genitori delegati, deve essere effettuata con lettera ai singoli membri dell'organo collegiale e con
comunicazione scritta sul Registro degli avvisi ai docenti.
Tutte le componenti del Consiglio, quindi, possono chiedere, in via straordinaria, la convocazione al
Dirigente Scolastico, che provvede nei termini predetti.
La convocazione richiesta dalla componente studentesca o dalla componente genitori deve essere preceduta,
in ogni caso, da una decisione della rispettiva assemblea degli alunni o dei genitori della classe.
La lettera e l'avviso di convocazione scritto sul Registro dei comunicati ai docenti devono indicare gli
argomenti posti all'ordine del giorno da trattare nella seduta.
Di ogni seduta viene redatto un processo verbale su un registro a pagine numerate, firmato dal Dirigente
Scolastico ed in sua assenza dal coordinatore di classe o dal docente delegato e dal Segretario.
Il verbale del Consiglio di Classe deve obbligatoriamente contenere quanto segue:
· descrizione dei fatti avvenuti secondo l'ordine del giorno prestabilito e secondo lo schema riprodotto in
ogni registro;
·
indicazione del luogo, in cui viene redatto;
·
data;
·
cognome e nome delle persone intervenute;
·
atti ed operazioni compiute;
·
sottoscrizione da parte del Segretario e del Presidente.
E' nullo se mancano:
·
data;
·
indicazione delle persone intervenute;
·
sottoscrizione di chi l'ha compilato e del Presidente.
Il verbale una volta " redatto, letto, approvato e sottoscritto " assume valore di atto pubblico e fa fede fino a
querela di falso (art. 126 C.P.C. e art. 155 C.P.P.).
Le proposte del Consiglio di Classe vengono trasmesse al Collegio de Docenti e/o al Consiglio di Istituto.
3.2 Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) e
con contratto a tempo determinato (non di ruolo), compresi i docenti di sostegno, in servizio nell'Istituto ed è
presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il Collegio dei Docenti:
·
ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; in particolare cura la
programmazione didattico-educativa al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola, stabiliti
dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun
insegnante;
·
elabora, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 – Regolamento
sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche -, il Piano dell’offerta formativa – documento costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, che esplicita la progettazione curriculare, extra curriculare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia;
·
designa i docenti con incarico di funzioni strumentali;
·
formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, e per
l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle
altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
·
delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o
quadrimestri;
·
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattico-educativa per verificarne
l'efficacia in rapporto agli ordinamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
· provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
·
adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, in conformità agli art. 276 e seguenti del D.to
Leg.vo n. 297 del 16 aprile 1994 iniziative di sperimentazione;
·
promuove il piano per le attività di formazione e di aggiornamento, che deve essere deliberato dal
Collegio entro il 30/11 antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto delle direttive
ministeriali, dei progetti formativi formulati dall'Amministrazione, dagli IRRE e dalle Università (art. 28 C.C.N.L.);
·
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;
·
elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
·
programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
·
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti
che operano nella scuola con compito medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento;
·
esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
cautelare del personale docente quando ricorrano “ragioni di particolare urgenza” ai sensi degli artt. 468 e
506 del D.to Leg.vo n.297 del 16 aprile 1994 (Circolare n. 72 del 19/12/2006);
·
esprime parere, per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute ed alla
prevenzione dalle tossicodipendenze previste dall'art.106 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre, n.
309;
·
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal D.to Leg.vo del 16/04/1994, dalle leggi e dai
regolamenti sulla sua competenza;
·
esprime parere vincolante sugli aspetti didattico -pedagogici della Carta dei servizi prima che sia
approvata dal Consiglio d'istituto.
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei Docenti redige una relazione sull'attività formativa della
scuola, che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio d'Istituto.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri
dei Consigli di classe.
Il Collegio dei Docenti:
·
si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico;
·
si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre; in via straordinaria ogni
volta che il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti
con l'orario di lezione.
·
è convocato dal Dirigente Scolastico almeno 5 (cinque) giorni prima del suo svolgimento. Le
convocazioni dovranno essere comprensive dell’ordine del giorno e dell’orario di inizio e fine dei lavori.
All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico presenta al Collegio dei Docenti fotocopia della sua
proposta di calendario degli impegni per l’approvazione. Il relativo calendario sarà affisso all'Albo d'istituto
e dei docenti.
·
è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in caso di assenza, dal Collaboratore delegato;
·
è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto;
·
delibera all’unanimità o a maggioranza. Gli astenuti non vengono conteggiati né a favore né contro.
Ogni docente può intervenire sullo stesso argomento non più di due volte e per non più di cinque minuti. E’,
comunque, consentito il diritto di replica in merito alle proprie proposte, una volta terminata la discussione.
E’ esclusa dal limite orario la relazione sui progetti, su lavori o presentazione di argomenti di particolare
importanza.
Le funzioni del Segretario, per redigere il Verbale del Collegio dei docenti, sono attribuite dal Dirigente
Scolastico ad uno dei suoi Collaboratori.
3.3 Consiglio d'Istituto
Il Consiglio d'Istituto, di cui il Dirigente Scolastico fa parte di diritto, è costituito dai rappresentanti del
personale insegnante e non insegnante, dai rappresentanti dei genitori e degli alunni, nel numero previsto
dalla legge.
I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del
personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli
dei genitori degli alunni dai genitori stessi o da chi ne fa le veci; quelli degli studenti da tutti gli studenti
iscritti dell'Istituto.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto, a titolo consultivo, qualora il
Consiglio ne ravvisi la necessità, rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei
loro organi di decentramento democratico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi
operanti sul territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della
scuola che interessino anche le comunità locali o le suddette componenti delle comunità stesse, e specialisti
che operano nella scuola con compiti medico psicopedagogici e di orientamento, esperti e tecnici con
requisiti validi per eventuali consultazioni, nonché rappresentanti dei Consigli di Classe, delle Assemblee
degli studenti e delle Assemblee dei genitori.
Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletti a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vice-Presidente con le stesse modalità espletate per la nomina
del Presidente.
Il Consiglio d'Istituto dura in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per far parte del Consiglio vengono sostituiti dai primi
dei non eletti nelle rispettive liste.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata ogni anno.
Le funzioni del Segretario del Consiglio d'Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio
stesso.
3.4 Attribuzioni del Consiglio d'Istituto.
Il Consiglio d'Istituto
·
elabora e adotta gli indirizzi generali in ordine all'impiego dei mezzi finanziari e determina le forme di
autofinanziamento (art. 10 D.to Leg.vo n.297 del 16 aprile 1994);
·
definisce le scelte generali di gestione e amministrazione della scuola;
·
adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti;
·
approva gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, di formazione e aggiornamento;
· definisce, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, le modalità ed i criteri per lo svolgimento
dei rapporti con le famiglie e gli studenti assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto e prevedendo idonei strumenti di
comunicazione tra Istituto e famiglia;
·
ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, su
proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità del “Programma annuale”, nelle seguenti materie:
·
adozione del regolamento interno dell’Istituto, che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per il
funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza
degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, per la
partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
·
acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, compresi
quelli audiotelevisivi ,delle dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni;
·
adattamento del calendario scolastico alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa nel rispetto
del calendario scolastico regionale; ;
·
criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività para-inter-extrascolastiche con
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate
ed ai viaggi d'istruzione;
· promozione di contatti con altre scuole o istituti o enti pubblici e privati al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze, e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
·
partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
·
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
·
esprime, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell’anno scolastico
in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni;
·
indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali ed al
coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe;
·
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;
·
designa i membri della Commissione elettorale della scuola;
· delibera, su proposta del Dirigente Scolastico, in ordine all'attrezzatura di spazi, ove possibile, ed
all'organizzazione di servizi, per far fronte alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle
attività individuali per gli alunni che, non avvalendosi della religione cattolica , ne facciano richiesta (C.M.
28 ottobre 1987, n.316);
· delibera in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola
come centro di formazione culturale, sociale e civile;
· delibera il progetto proposto dai genitori per favorire la loro partecipazione alle scelte culturali,
formative ed organizzative operate dagli organi collegiali della scuola, in relazione alle attività di educazione
alla salute prevenzione dei comportamenti a rischio (C.M. 16 ottobre 1996, n. 653). Il progetto è proposto dai
genitori che fanno parte del Consiglio di istituto o dei Consigli di classe (anche su iniziativa di gruppi
informali di genitori) nonché dalle Associazioni dei genitori riconosciute;
·
delibera, sentito il Collegio dei Docenti, l'intitolazione della scuola e delle aule scolastiche;
·
consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo
svolgimento delle attività didattiche durante l’orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali
attività della scuola (art. 94 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297);
·
valuta e approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, borse di studio, distribuzione
opuscoli, proiezione di films, rappresentazioni teatrali, ecc.) proposte da enti e associazioni pubbliche o
private ed attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza
degli enti promotori (C. M. 27 aprile 1994, n. 143);
·
esprime il suo assenso per l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell’orario
del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civica.
3.5 Attribuzioni amministrativo – contabili
Il Consiglio di Istituto
ai sensi e per gli effetti del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”:
approva il programma annuale entro il 15 dicembre, anche nel caso di mancata acquisizione del parere del
Collegio dei Revisori (art. 2);
ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg. dal provvedimento del Dirigente Scolastico e
modifica di conseguenza il Programma annuale (art. 4);
verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica e lo stato di attuazione del
Programma e delibera le modifiche proposte dal Dirigente Scolastico o dalla Giunta (art. 6),
stabilisce l’entità del fondo per le minute spese del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (art. 17);
approva il conto consuntivo entro il 30 aprile;
può approvare il conto consuntivo in difformità con il parere espresso dal Collegio dei revisori; in tal caso,
entro il15 maggio, gli atti sono trasmessi all’Ufficio Scolastico Regionale;
delibera sullo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari ed
extracurriculari (art. 28);
delibera, in modo esclusivo, nell’attività negoziale, sulle seguenti materie (art. 33, c. 1):
·
accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
·
costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;
·
accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
·
contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali sui beni immobili
appartenenti all’istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di
successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che
ostino alle dismissione del bene;
·
adesione a reti di scuole e consorzi;
·
utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
· partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università,
soggetti pubblici o privati;
·
eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1 (EURO 2000);
·
acquisto di immobili;
delibera relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente,
delle seguenti attività negoziali (art. 33, c. 2 ):
·
contratti di sponsorizzazione;
·
contratti di locazione di immobili;
·
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all’istituzione scolastica, da parte di soggetti
terzi;
·
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
·
alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
·
acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
·
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
·
partecipazione a progetti internazionali;
·
autorizza (art. 33 c. 3) il Dirigente a recedere, rinunciare o transigere nell’attività negoziale deliberata ai
sensi dell’art. 33 c. 1.
· disciplina nel regolamento d’Istituto le procedure e i criteri di scelta degli esperti per particolari attività
ed insegnamenti, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi
attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto (art. 40).
3.6 Convocazione del Consiglio d'Istituto.
Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno: per discutere ed approvare il
programma annuale ed il conto consuntivo e prima della riapertura dell'anno scolastico per stabilire le
modalità per l'organizzazione di tutte le attività.
Il Consiglio d'Istituto, inoltre, può essere convocato dal Presidente, sentita di norma la Giunta Esecutiva,
ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario con invio di lettera ai singoli componenti con almeno cinque
giorni di preavviso.
Il Consiglio deve essere convocato, altresì, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta e motivata da
almeno cinque membri del Consiglio stesso.
La richiesta di convocazione deve indicare la data e l'ordine del giorno e deve essere fatta almeno cinque
giorni prima della data fissata per la seduta.
E' facoltà del Presidente anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare altre eventuali
richieste.
La convocazione, comunque, non può essere rinviata oltre 10 giorni dal termine fissato nella richiesta.
Le riunioni del Consiglio d'Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni; alle riunioni
possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:
a) specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento;
b) rappresentanti legali degli istituti cui sono affidati i minori per problemi inerenti alla formazione degli
alunni loro affidati (art.4 dell'O.M. 5 ottobre 1976).
3.7 Modalità di convocazione
Per la convocazione del Consiglio d'Istituto valgono le modalità stabilite per i Consigli di Classe.
Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può, sentita la Giunta Esecutiva,
determinare ed approvare un calendario di massima all'inizio di ogni anno scolastico.
3.8 Formazione dell'ordine del giorno
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva e deve contenere gli argomenti
eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi collegiali della scuola.
3.9 Variazione dell'ordine del giorno
Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del
Consiglio adottata a maggioranza di due terzi dei componenti. La proposta è illustrata solo dal proponente
ed è consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare i motivi contrari alla proposta di variazione.
3.10 Pubblicità delle sedute.
Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche: possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel Consiglio.
Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al
Sindaco, quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non
consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone
la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
3.11 Processo verbale e pubblicazione degli atti.
Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, scelto dal Presidente, un processo verbale (su apposito
registro a pagine numerate), che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi dei partecipanti e l'esito di
eventuali votazioni e deve essere firmato dal Presidente dell'organo collegiale e dal relativo Segretario (C.M.
4 luglio 1975,n.177).
Il processo verbale deve essere depositato in Segreteria entro e non oltre cinque giorni dalla seduta ed è a
disposizione di tutti i membri.
Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati all’Albo d’Istituto: non sono soggetti a pubblicazione all'albo
gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
La pubblicità degli atti deve avvenire mediante affissione nell'apposito albo dell'istituto della copia integrale,
sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio
stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria della Scuola e, per lo stesso
periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del
Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale
di affissione.
Dato lo stretto collegamento di funzioni esistente tra il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva, il
Presidente del Consiglio d'Istituto può prendere visione dei verbali della Giunta Esecutiva per motivi
attinenti all'esercizio delle proprie funzioni.
3.12 Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto
Nella prima seduta, Il Consiglio di Istituto presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei
genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L’lezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono
candidati tutti i genitori membri del consiglio e sono elettori tutti i membri del consiglio stesso.
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del consiglio in carica.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in
carica.
A parità di voti, la votazione si dovrà ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di
uno dei candidati.
Il Consiglio può deliberare di eleggere vice presidente del Consiglio d’Istituto il genitore che abbia ottenuto
il maggior numero di voti dopo il Presidente eletto.
3.13 Validità delle deliberazioni
L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso
la propria rappresentanza.
Per la validità dell’adunanza del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
3.14 Categorie di eleggibili nei singoli Organi Collegiali
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali spetta esclusivamente ai
componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai
genitori degli alunni o a chi ne fa legalmente le veci.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti qualunque sia la
loro età.
3.15 Decadenza dalla carica
I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive
dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal
successivo articolo.
3.16 Surroga dei membri cessati
Per la sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali a durata pluriennale venuti a cessare per qualsiasi
causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di
detti requisiti,risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo.
3.17 Attribuzioni del Presidente.
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per
garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
In particolare:
a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare
svolgimento dei lavori;
b) affida le funzioni di Segretario ad un membro del Consiglio stesso;
c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario del Consiglio in un registro a
pagine precedentemente numerate;
d) non dispone di competenze deliberative, essendo queste rimesse, a seconda dei casi, al Consiglio d'Istituto
o alla Giunta Esecutiva.
3.18 Commissioni di lavoro del Consiglio.
Il Consiglio, al fine di realizzare nel migliore dei modi il proprio potere di iniziativa, può decidere di
costituire nel proprio seno, per materie di particolare rilievo ed importanza, Commissioni di lavoro.
Le Commissioni di lavoro non possono avere nessun potere decisionale, ma svolgono la propria attività
secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Queste Commissioni, per adempiere meglio
ai compiti specifici loro affidati, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti delle varie
tematiche da affrontare.
3.19 La Giunta Esecutiva.
Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta di un docente, di un non docente,
di un genitore e di uno studente.
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza della
Scuola, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi della Scuola, che svolge anche funzioni di
Segretario della Giunta stessa e provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione
dell'Istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere
esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. La Giunta
1) propone il programma annuale con apposita relazione (art. 2 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44
“Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche”);
2) può proporre al Consiglio modifiche parziali al programma (art. 6 del D. 44/2001).
2) prepara i lavori del Consiglio;
La convocazione della Giunta Esecutiva è fatta dal Dirigente Scolastico e la lettera di convocazione deve
essere diramata ai membri della Giunta medesima almeno cinque giorni prima con l'indicazione dell'ordine
del giorno.
Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.
3.20 Il Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si riunisce obbligatoriamente per la richiesta,
avanzata da uno o più docenti, di ottenere una valutazione della propria attività e, quando sia compiuto il
periodo di prova o di formazione di un insegnante, per provvedere agli adempimenti di Legge.
E’ costituito da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal Collegio dei Docenti ed è presieduto dal
Dirigente scolastico.
3.21
I dipartimenti
·
I Dipartimenti per materia sono costituiti dagli insegnanti di una stessa disciplina e svolgono un ruolo
fondamentale in quanto sono il luogo tecnico in cui si sviluppa la riflessione sulla disciplina e si impostano le
linee importanti della programmazione disciplinare per classi parallele.
·
Definisce gli obiettivi e i saperi di base comuni a tutte le classi parallele e i criteri comuni di valutazione
dell’attività didattica.
·
Propone innovazioni metodologiche e didattiche.
·
Definisce eventuali prove di verifica comuni per classi parallele.
·
Definisce nuclei didattici pluridisciplinari.
3.22
Il Comitato studentesco
·
I rappresentanti degli studenti dei Consigli di classe, d’Istituto e della Consulta possono costituire il
Comitato Studentesco che, si riunisce secondo le modalità previste dal suo regolamento e da concordare con
il Dirigente Scolastico.
·
Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, nel suo seno, un Presidente
ed un Vicepresidente e predispone il regolamento dell’assemblea studentesca di istituto che viene inviato in
visione al Consiglio di Istituto.
3.23 La Commissione elettorale
La Commissione elettorale d’Istituto:
· È nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri designati dal Consiglio di Istituto:
due tra i docenti in servizio nell’Istituto, uno tra il personale A.T.A. in servizio nell’Istituto, uno tra i genitori
di studenti iscritti nell’Istituto e uno tra gli studenti iscritti nell’Istituto.
·
Il Dirigente Scolastico può costituire o rimuovere la Commissione elettorale a prescindere dalle
designazioni di competenza del Consiglio di Istituto, se l’organo predetto, regolarmente invitato, non
procede alle designazioni medesime.
·
E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
·
Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
· E’ nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; non oltre il 60° giorno
nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello.
·
Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
·
Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
·
Dura in carica due anni, ma, una volta scaduta, può, in base al principio generale della proroga dei
poteri, operare fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione.
·
E’ validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti.
·
I membri della commissione, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente
sostituiti.
3.24 Attribuzioni della Commissione elettorale
La Commissione elettorale d’Istituto:
·
Cura la formazione e l’aggiornamento degli elenchi degli eletti sulla base dei dati trasmessi dall’Ufficio
di Segreteria;
·
Deposita presso la Segreteria dell’Istituto gli elenchi e ne dà comunicazione nello stesso giorno in cui il
deposito avviene, mediante avviso da affiggere all’Albo d’Istituto;
·
Assicura, nella ripartizione tra i diversi seggi elettorali, la segretezza del voto, evitando che vi sia un
solo elettore di una data categoria assegnato al seggio;
·
Decide entro i successivi 5 giorni sugli eventuali ricorsi, presentati ad essa, non oltre i 5 giorni dalla data
di affissione all’albo dell’avviso dell’avvenuto deposito degli elenchi, contro l’erronea composizione degli
stessi.
3.25 Elezioni
·
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna
componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori.
·
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se i candidati sono in numero superiore ad
uno.
·
Le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla
base di liste di candidati per ciascuna componente.
·
Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l’ordine di
presentazione, possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 20; da un decimo degli
elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 20; da 20 elettori se questi sono più di 100.
·
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere
incluso in più liste per elezioni dello stesso livello nè può presentarne alcuna.
·
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna categoria.
·
Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei
seggi sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da
attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non
superiore ad un terzo dei seggi da attribuire.
·
Il voto è personale, libero e segreto.
3.26 Svolgimento delle elezioni
·
Le elezioni si svolgono secondo quanto stabilito nell’O.M. emanata in merito.
·
La propaganda elettorale, al fine di non turbare l’attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione.
·
Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali distinti per ciascuna categoria
rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
TITOLO II
2. DIRITTI E DOVERI
PERSONALE DOCENTE
Art. 1
Per quanto riguarda l'esercizio della libertà di insegnamento, l'espletamento della funzione docente e
l'osservanza dell'orario di servizio, si fa riferimento alla normativa vigente ed alle norme contrattuali.
Art. 2
Il docente, cui rimane garantita la libertà di insegnamento, risponde dello svolgimento del piano di lavoro
preventivato nell'ambito degli obiettivi educativi e formativi deliberati dal Collegio dei Docenti.
Egli adegua il suo piano di lavoro alle indicazioni riportate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.) in merito
alle finalità, agli obiettivi trasversali, ai livelli di partenza o ai prerequisiti richiesti, alle risorse che si intende
utilizzare, ai contenuti, ai mezzi, ai metodi, ai tempi, agli spazi, ai criteri e agli strumenti di valutazione.
Egli, all'inizio dell'anno scolastico , è tenuto a presentare il piano di lavoro e alla fine una relazione analitica
e dettagliata sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
Art. 3
Il docente è tenuto a rispettare e ad attuare il “Contratto formativo” previsto nella Carta dei Servizi, a
conoscere e a garantire quanto stabilito nel “Patto educativo di corresponsabilità tra scuola – famiglie studenti” (art. 3 D.P.R. 21/11/2007, N. 235), a individuare e a rilevare in forma collegiale i fabbisogni
formativi degli alunni e a fissare gli impegni reciproci necessari per il conseguimento degli obiettivi
formativi fissati.
Art. 4
Il docente, all'atto dell'assunzione in servizio, è tenuto a:
·
comunicare per iscritto e sotto la propria responsabilità all'Ufficio di Segreteria (Area gestione
personale) il proprio domicilio con indicazione esatta della "via…", del "numero civico" della “Città” del
“C.A.P.” del “Telefono”;
·
comunicare tempestivamente e sempre per iscritto eventuali variazioni;
·
compilare lo STATO DI SERVIZIO, se non è già presente agli atti della Scuola.
Art. 5
Il docente, in base alle disposizioni ministeriali, che prescrivono categoricamente che “per i necessari
controlli ed a garanzia degli stessi dipendenti, le presenze in servizio, sia quelle normali che quelle
straordinarie, debbono essere debitamente accertate e registrate”, è tenuto a firmare giornalmente il foglio di
presenza con l’indicazione dell’orario di inizio e termine del periodo di servizio.
Il docente, "per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni" (art. 27, comma 5 del
C.C.N.L./2002/2005), è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere
all’uscita degli alunni medesimi”
Il docente impegnato nella prima e nell'ultima ora di lezione è tenuto a vigilare sull'entrata e sull'uscita degli
alunni dalla Scuola.
Il docente ottempera a tale obbligo di sorveglianza con la presenza in aula al primo suono della campana. I
cambi di classe devono essere effettuati con la massima celerità.
Il docente impegnato nell'ora precedente l'intervallo di ricreazione è tenuto a svolgere un'azione di
sorveglianza nei locali in cui si svolge il medesimo (in aula, nel corridoio e nel cortile interno).
Il comportamento degli alunni, che non rispettano il regolamento scolastico, deve essere individuato e
segnalato.
I docenti non devono lasciare la classe durante le ore di lezione e non devono affidare agli alunni incarichi di
competenza del personale ausiliario ovvero incarichi e commissioni personali.
Art. 6
Il docente è tenuto a regolare e vigilare le uscite degli alunni, che chiedono di usufruire dei servizi igienici o
di uscire dall'aula per altri motivi e a verificare il rientro dei medesimi sollecitando l'assistenza dei
Collaboratori scolastici.
Il docente non deve consentire uscite anticipate dalle lezioni, a meno che non vi sia l'autorizzazione scritta e
firmata dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori.
Art. 7
Il docente all'inizio della prima ora e/o di ogni ora deve controllare la presenza degli alunni, riammettere i
ritardatari o gli assenti soltanto se muniti di giustificazione, annotare sul registro di classe gli assenti e i
ritardatari, gli alunni giustificati e quelli in attesa di giustificazione.
Il Coordinatore di classe settimanalmente provvede alla rilevazione delle assenze,dei ritardi e delle uscite
anticipate e alla segnalazione all'Ufficio di Segreteria (Area gestione studenti) dei casi patologici per i
provvedimenti opportuni e necessari.
Art. 8
Il docente risponde del comportamento degli alunni in aula ed in tutti gli altri ambienti scolastici. Egli,
pertanto, deve svolgere una sorveglianza continua ed attenta e deve adoperarsi perché gli alunni diventino
consapevoli delle loro responsabilità e non trovino occasioni per commettere atti di indisciplina.
E' responsabilità esclusiva del docente "il dominio disciplinare e culturale della classe", che deve essere
garantito in ogni momento della lezione.
Il docente, qualora richiami o allontani l'alunno dall'aula (in casi davvero eccezionali) o trascriva una nota
disciplinare sul registro di classe,dopo aver prima invitato l’alunno responsabile ad esporre le proprie
ragioni, è tenuto ad informare, tramite il Collaboratore scolastico, il Dirigente ( e/o i Collaboratori), cui, al
termine della lezione, dovrà relazionare a voce e/o per iscritto, a seconda della gravità del fatto increscioso
verificatosi.
Art. 9
Il docente non può e non deve abbandonare l'aula o la classe durante le ore di esercitazione. In caso di
giustificato e momentaneo bisogno deve preventivamente assicurare la vigilanza tramite un Collaboratore
scolastico del piano.
Art. 10
Durante le ore di esercitazioni in laboratorio, il docente è tenuto a svolgere la massima vigilanza per evitare
che gli alunni possano cagionare danni diretti ed indiretti a persone o cose. Al riguardo devono essere attuate
tutte le indicazioni contenute nei codici di comportamento, di cui al piano dei rischi, con l'uso dei dispositivi
di protezione individuale.
Il docente, altresì, è tenuto ad organizzare la lezione in modo tale che non si formino gruppi di alunni
assenteisti o disinteressati.
Si ricorda, in ogni caso, che eventuali distrazioni di qualsiasi genere costituiscono, a carico del docente,
elementi concorrenti alla causa di comportamento colposo.
Eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni o del personale devono essere tempestivamente
segnalate.
Art. 11
Il docente, con l'incarico di sub-consegnatario, risponde del carico del materiale in dotazione e degli
eventuali danni cagionati per negligenza o cattivo uso dello stesso.
In caso di danneggiamento o di cattivo funzionamento del materiale didattico, egli è tenuto a segnalare
l'accaduto al Dirigente o ai Collaboratori relazionando in modo analitico e dettagliato sui fatti verificatisi e
denunciando gli eventuali responsabili.
La mancata segnalazione comporta l'attribuzione delle responsabilità a carico del personale incaricato.
Quando le attrezzature, a causa del frequente uso, devono essere sottoposte a riparazione il personale subconsegnatario deve segnalarlo in tempo al Dirigente o ai Collaboratori.
Tutte le materie prime ed i vari reagenti, che si impiegano nelle esercitazioni, devono essere usati nella giusta
dose e con la più scrupolosa parsimonia per conseguire, come prescritto dalla normativa vigente, la massima
economia.
A tal fine anche il materiale residuo delle esercitazioni, deve, naturalmente nei casi possibili, essere
recuperato e riutilizzato.
Art. 12
Il docente interessato all'effettuazione di visite aziendali o di visite e viaggi con finalità didattiche specifiche,
deve inserire il progetto, che attesti la validità didattica, culturale e professionale e il programma analitico
delle visite nella programmazione del Consiglio di classe e nel piano di lavoro annuale, indicando il tipo di
visita, l'ubicazione dell'azienda o la meta da raggiungere, il periodo e la classe interessata.
Alla fine di ogni visita, gli alunni partecipanti devono redigere una relazione scritta secondo le modalità
prestabilite dall'insegnante.
Va comunicata con notevole anticipo al docente con funzione strumentale “Servizio agli studenti” la data di
svolgimento della visita, perché egli possa curare le formalità del caso e predisporre le necessarie sostituzioni
dei docenti accompagnatori.
Art. 13
Non è consentito al personale docente impartire lezioni private ad alunni dell'Istituto di appartenenza.
Per l'insegnamento privato a favore di alunni, che frequentano altre scuole, il docente è tenuto ad informare il
Dirigente comunicando le generalità degli alunni e la loro provenienza.
Art. 14
Per la tenuta del registro personale e di classe, i docenti devono osservare le norme sottoindicate:
REGISTRO DI CLASSE
Il docente dell’ultima ora è tenuto giornalmente a riportare il REGISTRO DI CLASSE nell’aula dei docenti,
che sarà custodito a cura del Responsabile del Magazzino.
REGISTRO DI CLASSE E REGISTRO PERSONALE
I registri vanno compilati in modo leggibile, con esattezza, completamente e di volta in volta (ora e giorno).
Si ricorda che nei registri sono riportati degli atti pubblici, per i quali si applica l'art. 13 della Legge 4
gennaio 1968, n. 15, che recita testualmente:
"Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o
abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole
abbreviate. Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori ed omissioni, si provvede con
chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile".
Non sono ammesse scritture a matita o annotazioni non previste dalla normativa vigente (segni
convenzionali, puntini, segni crittografici, ecc.).
In particolare nel Registro di classe vanno giornalmente fatte le seguenti trascrizioni:
ogni ora di lezione, con la firma dell'insegnante, deve essere scritta nella relativa finca. Quando le ore sono
più di una con lo stesso insegnante, tutte devono essere scritte e portare la relativa firma;
nella prima ora di lezione nella colonna "alunni assenti" devono essere registrati in ordine alfabetico i nomi
degli alunni assenti;
gli alunni giustificati devono essere annotati nella apposita colonna ed elencati in ordine alfabetico. Essi
verranno invitati a presentare le giustificazioni (assenze, ritardi, uscite anticipate, ecc.) in successione
cronologica sempre sullo stesso libretto in modo da consentire un rapido controllo. Si prenderà nota anche
della mancata giustificazione: il docente può autorizzare l'alunno a presentarla il giorno successivo. La
ripetuta mancata giustificazione va, comunque, fatta notare dai docenti al Dirigente o ai Collaboratori per i
provvedimenti opportuni;
va sempre - anche in caso di supplenza - indicato l'argomento della lezione in modo specifico (es. non
limitarsi a "lettura" o "discussione", o indicazione di paragrafi), ma specificare la lettura, l'argomento della
discussione, il titolo del paragrafo.
Il Registro del professore deve essere compilato: ogni giorno, a penna, in modo leggibile, con esattezza,
senza segni convenzionali o crittografici.
Ogni lezione deve essere registrata nella casella appartenente alla prima riga. Nel caso in cui vengono
effettuate due o più lezioni nello stesso giorno occorre ripetere la data ovvero indicare in modo
comprensibile il numero delle ore di lezione: su tale riga non vanno lasciate caselle in bianco.
Ogni assenza deve essere registrata con la lettera "a".
Nelle apposite pagine del diario del professore per ogni ora di lezione verrà indicato in modo preciso e
dettagliato l'argomento trattato o l'attività svolta.
Tali indicazioni saranno sempre precedute dalla data.
Questa parte del registro va compilata senza lasciare righi vuoti.
Le valutazioni vanno espresse con voti in decimi e le norme che regolano la materia sono estremamente
chiare e semplici: gli articoli 79 e 80 del R.D. n. 653, del 04/05/1925 (modificati dall'art. 2 del R.D. n. 2049,
del 21/11/1929) impongono al docente di formulare il voto "in base ad un giudizio brevemente motivato
desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti".
Va, inoltre, messo in risalto che proprio il R.D. n. 2049, ampliando le norme del precedente decreto del 1925,
ha esplicitato che il voto deve riferirsi al profitto ed alla diligenza dell'alunno e deve essere conseguente al
giudizio (e non viceversa): il voto, quindi, deve avere una sua espressione univoca senza frantumi o schegge
di valutazione (meno, più, meno più, più meno, meno meno !).
Al riguardo va sottolineato e ricordato che ciascun alunno deve essere valutato per le sue reali capacità, per il
suo impegno personale, per il suo graduale e progressivo rendimento e la valutazione finale deve scaturire
dall'analisi di vari e molteplici elementi e non può e non deve consistere nella somma aritmetica di freddi e
scialbi numeri.
Prima ancora di essere valutato, l'alunno va capito, aiutato, amato: è il problema di sempre, antico e recente.
Chi ama i suoi alunni e li aiuta a crescere e a realizzarsi non conosce i meno e i più, li giudica con
comprensione e, soprattutto, per le reali capacità, per l'impegno, per la frequenza e per l'assiduità e la
partecipazione "viva" al dialogo educativo.
Vanno evitati rigorismi, posizioni unilaterali e dannosi lassismi ai fini di un giudizio il più ampio, il più
partecipato e il più responsabile possibile.
I compiti in classe devono avere cadenza mensile e devono essere in numero congruo (almeno due a
trimestre e/o tre a quadrimestre). I testi assegnati vanno allegati o riportati sul diario del professore, che deve
contenere nella colonna "prove scritte" la data e il voto assegnato a ciascun alunno. Sul foglio del compito va
riportato anche un "giudizio motivato" da cui scaturisce il voto. Una volta corretti dal docente o
“collegialmente” (docenti della stessa disciplina) e rivisti dagli alunni in classe, i compiti vanno consegnati,
entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettuazione, ai Collaboratori, ai sensi e per i fini previsti dalla
normativa vigente.
Al termine del quadrimestre verranno sbarrate con linee continue tutte le parti del registro, con l'indicazione
della data dello scrutinio quadrimestrale o finale e con la sottoscrizione da parte del docente.
Art. 15
Il personale docente, previa autorizzazione del Dirigente, può svolgere l'esercizio della libera professione, a
condizione che non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia
compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.
L'ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
Il docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere
impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del
Ministro della Pubblica Istruzione.
Art. 16
Il docente, che per legittimo impedimento non può presentarsi in servizio, è tenuto ad informare
tempestivamente e, in ogni modo, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, il Dirigente, tramite l'Ufficio di
Segreteria (Area gestione personale Tel. 0873/36714), facendo seguire la documentazione giustificativa
dell'assenza.
Per quanto riguarda la disciplina delle ferie e delle festività soppresse, dei permessi retribuiti e brevi, delle
assenze per malattia e dell'aspettativa per motivi di famiglia si fa riferimento alle norme contrattuali vigenti.
Art. 17
Le competenze relative al funzionamento della biblioteca spettano esclusivamente al bibliotecario, il quale è
anche responsabile del carico e dello scarico di tutto il patrimonio bibliografico.
Nell'espletamento di tale incarico, il docente bibliotecario può farsi coadiuvare da altri docenti o da alunni di
sua fiducia.
I libri e le riviste, escluse le enciclopedie, possono essere consultati anche a casa per una durata che non sia
superiore a trenta giorni.
La richiesta deve essere avanzata direttamente al bibliotecario durante le ore antimeridiane e pomeridiane
fissate o previo accordo preventivo con il medesimo.
Il richiedente deve apporre la propria firma sull'apposito registro dei prestiti, sul quale, a cura del
bibliotecario, devono essere annotati il giorno e i testi prelevati. All'atto della restituzione si deve procedere
alle operazioni di avvenuta riconsegna.
Art. 18
Il docente è tenuto a rispettare le disposizioni riportate nel "Codice di comportamento dei Dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni" (Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31/03/1994).
Il comportamento in servizio, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 “deve ispirarsi al principio di
una assidua e solerte collaborazione con i superiori e con i colleghi e deve tenere con i genitori degli studenti
un comportamento tale da stabilire completa fiducia nei rapporti con la scuola. Il professore deve, altresì,
mantenere, fuori della scuola, una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni”.
Art. 19
Il docente deve mantenere il segreto d’ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto informazioni o notizie
relative a provvedimenti o atti di qualsiasi natura, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie
funzioni, quando da ciò possa derivare danno per l’amministrazione o per i terzi interessati.
Art. 20
Il docente ha il diritto - dovere dell’aggiornamento professionale; il dovere di cooperare al buon andamento
della scuola, secondo le prescrizione del Dirigente; il dovere di partecipare alle riunioni degli organi
collegiali, di cui fa parte o come membro di diritto o come membro eletto; il dovere di rispondere
dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare degli alunni; il
dovere di non accettare, qualunque sia il motivo dell’offerta, doni individuali o collettivi degli alunni e delle
loro famiglie.
Art. 21
Il docente della prima ora è delegato dal Dirigente a giustificare gli alunni risultati assenti il giorno prima.
Le assenze vanno giustificate dagli alunni il giorno stesso del rientro a scuola, utilizzando il libretto delle
giustificazioni, e devono essere “sinteticamente motivate”, onde consentire al docente delegato di valutarne
la serietà e la gravità ai fini dell’eventuale giustificazione.
Le assenze per “analisi di laboratorio” e per “visite mediche” devono essere giustificate con documentazione
rilasciata dal responsabile del laboratorio di analisi o dal medico.
Fatte le opportune valutazioni sulle motivazioni addotte e verificata l’autenticità della firma, che non deve
essere diversa da quella apposta dal genitore o di chi ne fa le veci, il docente è tenuto ad annotare nel registro
di classe il cognome ed il nome dell’alunno e/o degli alunni che ritiene di giustificare.
Lo studente, che non è provvisto di giustificazione, deve essere ammesso con riserva una sola volta e deve
giustificare improrogabilmente il giorno successivo.
Se è sprovvisto di giustificazione anche il giorno successivo deve essere inviato dal Dirigente o dai
Collaboratori.
Dopo cinque giorni di assenza per malattia gli alunni devono presentare, oltre alla giustificazione, il
certificato di guarigione del medico curante.
La quinta, la decima, la quindicesima assenza ecc. devono essere giustificate dal Dirigente Scolastico o dai
Collaboratori dalle ore 8.00 alle ore 8.10.
Le astensioni collettive dalle lezioni ( “scioperi”) sono considerate sempre “assenze ingiustificate”.
Si raccomanda a tutti i docenti di svolgere tale compito con la massima serietà ed attenzione, perché, come
prescrive l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (“Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”) “ gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i
corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”.
Art. 22
La C. M. n. 362 del 25/08/1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole” vieta l’utilizzo del cosiddetto
“telefonino” da parte dei docenti durante le ore di lezione, in quanto tale comportamento denota una
mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto
svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di
insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personale dei docenti.
Tutti i docenti sono tenuti all’osservanza scrupolosa di tale divieto.
Art. 23
In caso di astensione volontaria dalle lezioni degli studenti, i docenti sono tenuti ad ottemperare a quanto
stabilito dalla C.M. del 29/02/1980 n. 61: “Resta precisato che, anche quando il numero degli alunni presenti
in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe, lo svolgimento delle lezioni
non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli alunni assenti, non
senza puntualizzare che tale situazione non conferisce al docente la facoltà di esimersi dal prestare la propria
opera”.
Art. 24
Tutti i docenti sono tenuti a:
·
comunicare al singolo allievo gli obiettivi intermedi e finali della propria materia, i tempi e i modi di
svolgimento delle unità didattiche o dei moduli;
·
comunicare gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali stabiliti dal Consiglio di Classe;
·
illustrare i criteri di valutazione delle prove, la scala di misurazione predeterminata dal Consiglio di
Classe ed i criteri di valutazione finale;
·
responsabilizzare gli allievi ad una partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche;
· far acquisire gradatamente un valido metodo di studio, fondato sull’analisi, la sintesi, la logica e la
chiarezza espositiva;
· favorire l’autocorrezione e trasformare la verifica in un aiuto concreto comunicandogli con tono pacato
e con garbo il voto riportato ed evidenziando con chiarezza i limiti da superare;
· programmare i compiti in classe a cadenza mensile ed in numero “congruo” (almeno tre a quadrimestre),
correggerli e riconsegnarli agli allievi entro 15 giorni dalla data di effettuazione, esplicitando con chiarezza il
“breve giudizio motivato” ed il voto, far capire l’errore o gli errori ( perchè anche la correzione deve essere
un momento formativo), consegnarli, dopo la revisione in classe nel termine sopra indicato, ai Collaboratori
e firmare sul registro.
·
sottolineare e incoraggiare il progresso nell’apprendimento e stimolare la fiducia dell’allievo nelle
proprie possibilità e capacità;
·
dare consegne chiare e precise per ogni attività proposta;
·
controllare sistematicamente i compiti assegnati a casa;
·
richiedere il rispetto dei tempi e dei modi di lavoro e la puntualità delle consegne;
·
distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro settimanali;
·
richiedere il rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti, nonchè una corretta gestione delle
strutture e dei materiali;
·
favorire uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni singolo alunno;
·
collaborare con il Dirigente per limitare assenze, ritardi e uscite anticipate e per garantire un regolare
svolgimento delle lezioni ed un servizio scolastico di qualità;
·
accompagnare gli alunni fino al portone d’ingresso ed assicurare un loro regolare deflusso dall’edificio
scolastico;
·
ridurre al minimo le uscite degli alunni durante le lezioni. Gli alunni possono uscire dall’aula solo in
casi di estrema necessità per recarsi ai servizi igienici ed uno alla volta. I rappresentanti di classe non devono
essere autorizzati ad uscire dall’aula, a meno che non presentino al docente l’autorizzazione scritta del
Dirigente.
·
fornire il proprio contributo per il buon andamento didattico e disciplinare della Scuola;
· prendere visione di tutte le comunicazioni trascritte sul registro degli avvisi e di quelle affisse all’albo
della scuola; le comunicazioni trascritte sul registro devono essere firmate per notifica;
·
tenere sempre aggiornati i registri personali e di classe nonchè, per i docenti segretari degli OO.CC.,
redigere seduta stante o con la massima tempestività, e comunque entro cinque giorni, i verbali delle
riunioni, che devono essere consegnati ai Collaboratori;
·
comunicare per iscritto, subito dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, al Dirigente
l’orario interno giornaliero e, per i docenti che insegnano in più scuole, i giorni e le ore impegnate nelle altre
scuole;
·
esercitare tra docenti rispetto e tolleranza e realizzare un adeguato spirito di collaborazione, di
cooperazione e di uniformità di atteggiamento di fronte agli alunni i quali hanno bisogno di modelli
alternativi, diversi, ma non conflittuali;
·
attenersi scrupolosamente alle decisioni degli OO.CC. in quanto vincolanti per tutti;
·
segnalare al Dirigente qualunque fatto possa essere di ostacolo al buon funzionamento della scuola.
Art. 25
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, commi 4 e 5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (G.U. n. 149, serie gen.le del 28/06/1994), il dipendente e, quindi, tutto il personale della
scuola non può utilizzare a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, né elaboratori,
fotocopiatrici o altre attrezzature in dotazione della scuola. Pertanto il ciclostile e la macchina fotocopiatrice
possono essere utilizzati solo dall’incaricato designato dal Dirigente ed esclusivamente per finalità
didattiche.
Perciò è assolutamente vietato l’uso del ciclostile e/o della macchina fotocopiatrice per qualsiasi altro scopo
o a fini personali; così pure è vietata la riproduzione di testi scolastici, come previsto dalla legge.
Per la riproduzione di copie di test d’ingresso, di compiti da assegnare agli studenti i docenti devono
compilare il modulo prestampato per la richiesta di autorizzazione e presentarlo, almeno il giorno prima dell’
effettuazione delle prove in classe insieme al testo originale da riprodurre, al Dirigente o ai suoi
collaboratori, che devono apporre la propria firma ed autorizzare il numero di copie richiesto.
Art. 26
Tutti gli studenti hanno diritto di usufruire con la guida dell’insegnante dei laboratori secondo gli orari
previsti dai singoli programmi delle varie discipline. Pertanto al fine di poter predisporre un regolare ed
ordinato servizio, è opportuno che i docenti interessati, previo accordo reciproco, presentino al Dirigente
l’orario settimanale di laboratorio ed evitino richieste improvvisate e dell’ultima ora.
Art. 27
Si ricorda che non esiste alcuna norma che permetta lo scambio arbitrario di ore di lezione fra i docenti.
Pertanto il docente, che necessita di un’ora in più per lo svolgimento dei compiti in classe, deve accordarsi
preventivamente con il collega, e presentare almeno cinque giorni prima della data dell’effettuazione del
compito in classe richiesta scritta ai Collaboratori, che provvederanno alla variazione d’orario ed
all’autorizzazione dello scambio.
Nessun docente, quindi, è autorizzato ad abbandonare la classe o le classi durante le ore di lezione e ad
affidarle ai colleghi.
Art. 28
Il docente, durante le ore settimanali di ricevimento dei genitori, è tenuto a rimanere nell’aula docenti a tal
fine predisposta ed a parlare in modo riservato con i genitori all’interno dell’aula e non per i corridoi.
PERSONALE A.T.A.
Art. 1
Il personale A.T.A. è tenuto, a seconda dei rispettivi profili professionali e, salvo casi particolari determinati
da inderogabili esigenze di servizio, a svolgere le mansioni previste dalle norme contrattuali vigenti.
Art. 2
Per quanto riguarda i compiti affidati a ciascuno, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi e notificati ad ognuno.
Art. 3
Tutto il personale A.T.A. è tenuto a rispettare scrupolosamente l'orario di servizio. La puntualità e la
presenza del personale devono essere attestati dalla timbratura personale del cartellino personale da
effettuarsi all’inizio, alla fine del servizio e per ogni uscita autorizzata per motivi personali.
Art. 4
Tutto il personale A.T.A. è tenuto ad indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per
l’intero orario di lavoro (comma 8.12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 –
G.U. n. 138 del 15 giugno 1995).
Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero nei modi e nelle forme previste dal
CCNL .
I ritardi reiterati e non opportunamente motivati e giustificati vanno segnalati al Dirigente Scolastico per i
provvedimenti di competenza .
Il personale, in casi di eccezionale gravità e solo per evenienze improvvise sopraggiunte dopo l’inizio del
servizio, può temporaneamente allontanarsi dall’Istituto, dopo aver prodotto istanza scritta ed ottenuto la
prescritta autorizzazione dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 5
Per quanto riguarda la disciplina delle ferie, delle festività soppresse, dei permessi retribuiti e brevi, delle
assenze per malattia e dell'aspettativa per motivi di famiglia si fa riferimento alle vigenti disposizioni
contrattuali.
Le richieste di permessi o di recupero compensativo devono essere presentate direttamente al Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi in forma scritta, che li annoterà in apposito registro .
Le ferie vengono autorizzate compatibilmente con le esigenze di servizio.
La fruizione delle ferie dovrà, comunque, essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al
dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31
agosto”, come da contratto.
Art. 6
I Collaboratori scolastici, impegnati nel servizio di portineria, di sorveglianza e di anticamera, devono essere
in grado di fornire all’utenza con la massima disponibilità e cortesia le prime informazioni per la fruizione
del servizio.
Gli stessi non devono permettere l'accesso in Istituto a persone "estranee", che non hanno alcun interesse
diretto con la Scuola e che non devono usufruire di alcun servizio.
Art. 7
I Collaboratori scolastici incaricati dell'anticamera e della sorveglianza all'accesso del pubblico in Istituto
sono tenuti a far rispettare gli orari di sportello degli Uffici e di ricevimento del Dirigente e del Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi ai quali devono essere indicate sempre le generalità della persona in
visita.
Se il Dirigente Scolastico o il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono già occupati , il
Collaboratore scolastico invita la persona ad attendere senza permettere alla medesima di girare nei corridoi
e nelle aule.
Art. 8
I collaboratori scolastici sono responsabili del movimento degli estranei all'interno della scuola e sono tenuti
a chiedere l'identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali scolastici.
Pertanto il collaboratore scolastico, qualora contravvenga a tale disposizione, sarà responsabile
personalmente della mancata vigilanza e soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente.
Art. 9
I collaboratori scolastici sono tenuti a ricordare ai genitori, che durante le ore di lezione desiderano parlare
con i figli, ed agli "estranei", che desiderano parlare con i docenti o con il personale non docente in servizio
nella Scuola, che occorre l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore.
Art. 10
I Collaboratori scolastici sono direttamente responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che
accadono a terzi (alunni e personale) per mancata vigilanza. Essi, quindi,sono tenuti:
·
alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di
momentanea assenza degli insegnanti ovvero in caso di loro astensione dal lavoro per sciopero;
·
alla vigilanza e sorveglianza dell’accesso degli alunni ai servizi igienici, con l’avvertenza che gli alunni
devono utilizzare i servizi del settore corrispondente alla ubicazione della propria classe;
·
alla collaborazione nel far rispettare agli studenti il divieto di fumare all’interno
scolastico;
·
dell’edificio
all'accoglienza ed alla sorveglianza degli alunni e del pubblico che accede all'Istituto;
·
all'assistenza degli alunni portatori di handicap, fornendo loro ausilio materiale per l'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche e viceversa, all'interno di tali strutture e nell'uso dei servizi igienici.
Art. 11
Si ricorda ai Collaboratori Scolastici quanto segue:
I genitori degli alunni possono entrare in Istituto:
· per parlare con i docenti nelle ore antimeridiane destinate al ricevimento settimanale e negli incontri
pomeridiani prefissati dal Collegio dei Docenti;
· per accedere allo sportello dell'Ufficio di Segreteria per il disbrigo delle pratiche di carattere
amministrativo ;
· per accompagnare al mattino i figli obbligati a giustificare le assenze o i ritardi con la presenza di uno
dei genitori o di chi ne fa le veci;
· per riprendere prima del termine delle lezioni i figli, che frequentano la scuola, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico o dei Collaboratori.
I rappresentanti delle case editrici possono accedere nella sala dei docenti solo se preventivamente
autorizzati dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori.
Art. 12
I Collaboratori Scolastici all'inizio e alla fine del servizio sono tenuti a ispezionare il proprio reparto per
verificare che non vi siano oggetti estranei e pericolosi, ad assicurare la perfetta chiusura degli impianti idrici
ed elettrici, delle finestre, delle porte di comunicazione e di ingresso a garantire lo spegnimento degli
apparecchi informatici, di riscaldamento e di condizionamento.
I Collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare immediatamente al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi eventuali danni agli arredi, mobili, suppellettili, macchine, personal computer, nonché danni
all’edificio , furti, atti vandalici.
Art. 13
I Collaboratori scolastici devono assicurare:
·
la pulizia quotidiana di tutti i locali scolastici con ripartizione puntuale dei reparti e indicazione delle
modalità di effettuazione delle pulizie , tenendo conto che nei periodi di sospensione delle attività didattiche
è opportuno provvedere alle pulizie accurata di tutto l'edificio scolastico;
·
periodicamente la pulizia del cortile esterno all’edificio scolastico.
Art. 14
I Collaboratori scolastici sono tenuti ad avvisare il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori nel caso di
assenza degli insegnanti entro dieci minuti dall’inizio della lezione garantendo, fin dal primo minuto, la
sorveglianza degli alunni; e a collaborare con i docenti per qualsiasi evenienza relativa all'attività didattica e
per eventuali emergenze.
Art. 15
La consegna in via permanente delle chiavi del portone di ingresso dell’Istituto al personale ausiliario deve
risultare da un verbale, da conservare agli atti della Scuola, da cui risultino le generalità dei consegnatari, la
qualifica, il giorno della consegna, e la relativa firma per avvenuta consegna e, in caso di trasferimento del
personale o di cessazione dal servizio, la firma per la riconsegna.
Il personale consegnatario non può cedere ad altri le chiavi per nessuna ragione e deve denunciarne
immediatamente l’eventuale smarrimento al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o , in sua
assenza , al Dirigente scolastico o al Collaboratore.
Copia di tutte le chiavi ( per porte, cancelli, armadi, casseforti ecc.) devono essere custodite con la massima
attenzione dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da un suo delegato - subconsegnatario.
Le chiavi delle aule, dei laboratori, della biblioteca e di tutti gli altri ambienti devono essere custodite
nell’apposita cassetta nell’Ufficio di Segreteria o in altro luogo indicato dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi.
Il Collaboratore scolastico designato avrà cura di consegnarle ai docenti e di annotarne la riconsegna. Il
personale assegnatario è responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della Scuola a
causa di trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza.
Art. 16
Il materiale di pulizia viene distribuito ai Collaboratori scolastici dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi o dal personale delegato a tale compito. Esso va custodito con cura negli appositi armadi , da
tenere sempre ben chiusi .
Art. 17
Tutto il personale A.T.A. è tenuto ad osservare le indicazioni fornite in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e ad usare i dispositivi di protezione individuale.
Art. 18
Nei turni di servizio non sono consentite le sostituzioni tra i dipendenti. Nei casi di estrema necessità la
sostituzione deve essere concessa dal Direttore dei Servizi generali ed amministrativi.
Art. 19
Il personale non può svolgere attività commerciale, impiegatizia, industriale o artigianale, in proprio e/o alle
dipendenze di privati o di altri enti pubblici.
In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 20
L'Istituto non risponde dei beni, dei preziosi, degli oggetti personali e di quant'altro lasciati incustoditi o
dimenticati, quantunque il personale della Scuola sia tenuto a vigilare per evitare fatti incresciosi (furti, atti
vandalici ecc.).
Eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni o del personale dovranno essere
tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico o al Collaboratore.
Art. 21
Quando il personale è nella impossibilità di raggiungere la sede di servizio deve darne tempestiva
comunicazione all'Ufficio di Segreteria (Area gestione del personale Tel. 0873/367114) e, comunque, non
oltre l'inizio dell'orario di lavoro.
L'assenza deve essere giustificata con la prescritta documentazione nei termini fissati dalle norme
contrattuali.
NORME COMUNI AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
Art. 1
Per quanto riguarda gli obblighi del personale non previsti nel presente regolamento si fa riferimento alle
disposizioni stabilite dal C.C.N.L.Comparto scuola.
Art. 2
Per i danni di qualsiasi natura derivanti da un comportamento doloso o colposo nell'esercizio delle proprie
funzioni, il personale, in base alle norme vigenti in materia, è direttamente responsabile sia penalmente che
civilmente.
Grava, inoltre, a carico del dipendente doloso o colposo l'onere di eventuali risarcimenti.
Art. 3
Ai sensi e per gli effetti della legge 11/11/1975 n. 584, è fatto divieto a tutti (Dirigente scolastico, docenti,
non docenti, personale A.T.A., genitori, alunni, pubblico) di fumare in ogni spazio interno all'Istituto..
Art. 4
Il personale non può utilizzare il telefono della scuola per chiamare privati o farsi chiamare, se non in caso di
emergenza e di necessità ; i telefoni cellulari devono essere spenti o , in caso di reale necessità, con suoneria
a toni bassi .
Il personale non può utilizzare per uso personale apparecchi elettrici, personal computer, macchine per
ufficio, radio e televisione.
STUDENTESSE E STUDENTI
Art. 1 - Diritti
Lo studente ha diritto:
·
ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e di istruzione;
·
ad un ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;
·
alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad una
educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 3, 33,
34), resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica e rispettosa delle diversità;
·
alla libertà di apprendimento intesa come diritto alla buona qualità e all'efficienza del servizio e
all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie all'esercizio dell'autonomia personale, della
cittadinanza e della professione;
·
ad un insegnamento efficace e coerente con l'indirizzo di studi prescelto;
·
a conoscere il funzionamento della scuola, gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo, il
percorso per raggiungerli e le fasi del suo curricolo allo scopo di esercitare la libertà di scelta;
·
a ricevere dal docente una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme e nei modi della sua
espressione;
·
a riunirsi in assemblea nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal regolamento d’Istituto.
Art. 2 - Doveri
Lo studente all'interno dell'Istituto e durante lo svolgimento delle attività didattiche complementari ed
integrative all'esterno, ha il dovere di:
·
avere un comportamento corretto e dignitoso;
·
mantenere sempre un "habitus" comportamentale irreprensibile nei confronti del Dirigente Scolastico,
degli insegnanti, e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nella scuola;
·
rispettare le suppellettili dell'Istituto, evitando scritte e disegni sui muri, sui banchi, sulle sedie, sulle
porte, sulle finestre, sulle lavagne;
·
non arrecare alcun danno al patrimonio della scuola (attrezzature informatiche, laboratorio linguistico,
aule speciali) ed alle suppellettili ( sedie, banchi, porte, finestre, sanitari, lavagne );
·
non allontanarsi "arbitrariamente" dalla scuola durante le lezioni e lo svolgimento di tutte le attività
didattiche;
·
rispettare i propri compagni di classe;
·
evitare comportamenti esibizionistici (“bullismo”) e/o non conformi al comune buon senso ed al vivere
civile;
·
rispettare scrupolosamente gli orari delle lezioni giornaliere;
·
essere puntuali e disciplinati all'entrata ed all'uscita dalla scuola;
· frequentare regolarmente ed attivamente oltre che le lezioni, tutte le altre attività di carattere didattico culturale programmate dagli organi collegiali;
·
non turbare il regolare svolgimento delle lezioni con uscite immotivate e di massa dalle aule;
·
non introdurre in classe bevande alcoliche di qualsiasi natura;
·
utilizzare i servizi igienici ubicati sul paino dove è situata l’aula della propria classe;
·
NON FUMARE in nessun luogo all'interno dell'edificio scolastico;
·
NON UTILIZZARE telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche durante le ore di lezione e di
attività laboratoriali.
Art. 3 – Risarcimento danni
La pulizia delle aule, la conservazione dei mobili e di tutta la suppellettile scolastica sono affidati
principalmente al decoro, alla disciplina ed all’educazione degli studenti.
Ogni studente risponde dello stato di conservazione del posto banco.
Chiunque danneggi le suppellettili ed i locali dell’Istituto è tenuto a risarcire il danno arrecato. Nella
eventualità che non venga individuato il diretto responsabile del danno, rispondono in solido, dello stesso,
tutti gli studenti della classe, in cui è stato riscontrato il danno o tutti gli studenti dell’Istituto, se il danno
interessa la scuola nel suo complesso.
Art. 4 - Frequenza
Lo studente ha l’obbligo di frequentare le lezioni. L’assidua frequenza, oltre ad essere un indice significativo
ed un prezioso elemento che concorre al buon andamento dell’Istituto, costituisce uno degli elementi
concorrenti all’attribuzione del credito scolastico e alla valutazione intermedia e finale.
La frequenza e la presenza, quindi, a tutte le ore di lezione sono condizione necessaria ed indispensabile per
garantire la piena funzionalità della scuola. Anche quando il numero degli alunni presenti in classe è esiguo
in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe, lo svolgimento delle lezioni non può e non deve
subire alcuna riduzione o limitazione, che penalizzi i presenti a beneficio degli alunni assenti.
Art. 5 – Entrata
Gli studenti entrano in Istituto ordinatamente e si recano nelle aule nei cinque minuti che precedono l'inizio
delle lezioni.
La vigilanza all'entrata è affidata ai Collaboratori scolastici ed ai Docenti, in servizio alla prima ora, che,
”per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima
dell'inizio delle lezioni”.
Dopo il suono dell'inizio delle lezioni il Collaboratore scolastico del piano avvisa immediatamente il
Dirigente Scolastico o il Collaboratore delegato dell'eventuale assenza del docente.
Il Collaboratore scolastico addetto alla portineria ed alla sorveglianza dell'accesso del pubblico in Istituto
dopo il suono dell'ultima campana, deve chiudere la porta centrale d’ingresso.
Gli studenti ritardatari dovranno giustificare il ritardo dal Collaboratore delegato prima di recarsi nelle
rispettive aule.
Art. 6 – Giustificazione assenze
Gli studenti, che devono essere riammessi alle lezioni dopo un’assenza, hanno l’obbligo di giustificarla il
giorno stesso del rientro a scuola. Il docente della prima ora è delegato a giustificare gli alunni, che si sono
assentati per un periodo non superiore a tre giorni, previa valutazione attenta delle motivazioni addotte. Le
assenze superiori a tre giorni vanno giustificate con valida documentazione dal Collaboratore delegato prima
dell’inizio delle lezioni.
Lo studente, che non è provvisto di giustificazione, è ammesso con riserva una sola volta e deve giustificare
improrogabilmente il giorno successivo.
Se è sprovvisto di giustificazione anche il giorno successivo deve essere inviato dal Collaboratore delegato.
Dopo cinque giorni consecutivi di assenza per malattia gli studenti devono presentare, oltre alla
giustificazione, il certificato di guarigione del medico curante.
Per le malattie infettive occorre il certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza o del medico
scolastico (Artt. 42-43 del D.P.R. 22-12-1967 n. 1518).
La quinta, la decima, la quindicesima assenza devono essere giustificate dal o dal Collaboratore delegato
prima dell’inizio delle lezioni.
Art. 7 – Libretto delle giustificazioni
Per la giustificazione delle assenze gli studenti devono utilizzare il “ libretto”, che deve essere ritirato
direttamente allo sportello dell’Ufficio di Segreteria, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 entro e non oltre il 30
settembre di ciascun anno scolastico, da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, che sono tenuti a depositare la
firma e a consegnare contestualmente una foto tessera del figlio/a.
Lo sportello dell’Ufficio di Segreteria per la consegna del libretto delle giustificazioni ai genitori degli alunni
sarà aperto, in via eccezionale, anche in orario pomeridiano, che sarà reso noto con avviso all’albo d’Istituto
e con comunicato annuale agli studenti, che hanno l’obbligo di avvisare i genitori.
Il foglietto della giustificazione deve essere compilato in ogni parte e sottoscritto dalla persona, che ha
apposto la firma sulla prima pagina del libretto al momento del ritiro.
Gli studenti, che hanno compiuto il 18° anno di età potranno provvedere a giustificare le proprie assenze
apponendo la propria firma sul libretto, a meno che non vi sia una dichiarazione contraria dei genitori o di
chi ne fa le veci.
Le assenze vanno “sinteticamente motivate” ed i cosiddetti “motivi di famiglia” devono essere esplicitati,
onde consentire al Collaboratore delegato di valutarne la serietà e la gravità ai fini dell’eventuale
giustificazione.
I ritardi e le assenze per “analisi di laboratorio” e per “visite mediche” devono essere giustificate con
documentazione rilasciata dal responsabile del laboratorio di analisi o dal medico.
I docenti sono tenuti a segnalare al Collaboratore delegato gli alunni, che si assentano ripetutamente, senza
valide motivazioni.
Non saranno ammessi in classe gli alunni, che dopo cinque giorni di assenze consecutive, non saranno
accompagnati da uno dei genitori.
Le assenze non saranno giustificate se il foglietto della giustificazione porterà una firma diversa da quella
depositata all’atto del ritiro dal genitore o da chi ne fa le veci.
Così pure non saranno ammessi in classe gli alunni, che porteranno giustificazioni su fogli non previsti dal
“libretto” rilasciato dalla scuola.
Il Dirigente Scolastico si riserva di comunicare ai genitori o a chi ne fa le veci il numero delle assenze dei
figli frequentanti la scuola, quando sono continuative, frequenti e tali da compromettere il profitto.
Le astensioni collettive dalle lezioni (cosiddetti “scioperi”) sono considerate sempre “assenze ingiustificate”,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni ministeriali; così pure tutte le assenze non adeguatamente motivate
e documentate.
Art. 8 - Ritardi
Gli alunni, che al mattino arrivano in ritardo rispetto all'orario d'inizio delle lezioni devono recarsi
"personalmente" in dal Collaboratore delegato e sono ammessi in classe per decisione discrezionale del
medesimo, che, di volta in volta, valuteranno la "veridicità" dei motivi addotti.
In caso di recidiva il Dirigente Scolastico informerà i genitori o chi ne fa le veci.
Non è consentito uscire dalla Scuola prima del termine delle lezioni, se non per motivi ritenuti veramente
“eccezionali”.
Le autorizzazioni di uscita anticipata saranno concesse dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori solo
se gli studenti interessati saranno prelevati dalla scuola da uno dei genitori, che dovrà firmare la
dichiarazione di esonero da qualsiasi responsabilità dell'autorità scolastica a partire dall'ora di uscita.
L’autorizzazione, nel caso venga concessa, va consegnata dallo studente all’insegnante dell’ora, che annoterà
l’uscita sul registro di classe.
Agli studenti, che si allontaneranno "arbitrariamente" dalla scuola durante le ore di lezione, saranno irrogate
le sanzioni disciplinari stabilite nel Regolamento di disciplina.
Art. 9 – Avvicendamento insegnanti
Durante l’avvicendamento degli insegnanti e in caso di momentanea assenza degli stessi, gli studenti devono
rimanere all'interno dell'aula e lasciare la porta aperta.
Le classi, che devono recarsi nelle aule speciali, nei laboratori e nella palestra, devono compiere il
trasferimento in ordine ed in silenzio, accompagnate dai rispettivi docenti.
Durante il cambio d'ora i docenti devono entrare sollecitamente nelle aule.
Durante l'intervallo gli studenti escono nel corridoio e le finestre delle aule devono essere aperte.
Gli studenti, che hanno effettuato l'ora di lezione nelle aule speciali (Laboratorio multimediale - laboratorio
linguistico - aula trattamento testi ecc.) o in palestra devono essere accompagnati dai rispettivi docenti nel
"proprio" corridoio per trascorrervi l'intervallo.
La vigilanza, durante l'intervallo, è dovere dei docenti, che devono rimanere nell'aula della classe, in cui
hanno svolto la lezione nell'ora antecedente l'intervallo o nel piano.
Al termine dell'intervallo gli studenti ed i docenti devono entrare sollecitamente nelle aule.
Art. 10 – Uscite autorizzate
E’ rigorosamente vietato agli studenti trattenersi a conversare nei bagni, per i corridoi, per le scale e nella
sala d’ingresso.
Durante le ore di lezione gli studenti con il permesso del docente possono uscire dall'aula solo
"eccezionalmente" e in casi di estrema necessità per recarsi ai servizi igienici situati nel piano di ubicazione
della propria classe per un periodo brevissimo e non più di uno alla volta.+
Art. 11 – Richiesta documenti
Gli studenti, che hanno necessità di richiedere documenti amministrativi, devono rivolgersi allo sportello
dell’Ufficio di Segreteria durante l'intervallo (ORARIO DI APERTURA: 10.00 - 12.00).
Gli studenti durante le ore di lezione non possono essere autorizzati a recarsi dal Dirigente Scolastico, salvo
casi eccezionali.
Il Dirigente Scolastico riceve gli studenti sempre al di fuori dell'orario delle lezioni o per appuntamento da
concordare almeno un giorno prima.
Art. 12 – Uscita dalla Scuola
L'uscita degli studenti dalla Scuola deve avvenire ordinatamente e per piani con la vigilanza dei docenti e dei
Collaboratori scolastici.
Art. 13 – Divieto utilizzo apparecchiature elettroniche
Lo studente non può portare nelle aule lettori di musicassette – CD o telefono cellulare o altre
apparecchiature elettroniche, ma, in casi di estrema necessità, può essere autorizzato a chiamare i genitori
dall’ufficio di Segreteria.
Art. 14 – Comitato studentesco
Il Comitato Studentesco è costituito annualmente e provvede all'organizzazione interna degli studenti, a
mantenere i rapporti con il Dirigente Scolastico e i Collaboratori, ad organizzare e gestire le assemblee
studentesche di classe e d'Istituto.
Il Comitato studentesco, composto da tutti gli alunni eletti come rappresentanti nei consigli di classe e nel
consiglio d'Istituto, deve avere un regolamento interno, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di
Istituto e del Dirigente scolastico.
Art. 15 -Assemblee studentesche.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto e sono così disciplinate:
a) assemblea di classe: è consentito lo svolgimento di un'assemblea al mese limitata a due ore di lezione in
una giornata e non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. I rappresentanti dovranno
concordare con il Dirigente Scolastico la data e l'ordine del giorno; la richiesta, controfirmata dai docenti
delle ore impegnate, deve pervenire al Dirigente almeno con tre giorni di anticipo sulla data richiesta. Ogni
classe elegge due rappresentanti del Consiglio di classe; gli eletti quali membri dei Consigli di Classe
formano il Comitato Studentesco d'Istituto, che eleggerà nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed una
Giunta Esecutiva. La Giunta avrà rapporti con tutti gli altri organi collegiali e potrà, su eventuale invito,
essere presente ai lavori degli altri organi collegiali, senza diritto di parola. Il Comitato dovrà darsi un
regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio d'Istituto.
Durante l'assemblea di classe i docenti in servizio devono rimanere in aula per garantire l'assidua vigilanza
prevista dalla normativa vigente ed il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi dell'Istituto.
b) Assemblee d'Istituto: è consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese nel limite delle ore di
lezione di una giornata. Altre assemblee mensili possono svolgersi fuori dall'orario delle lezioni. L'assemblea
studentesca di Istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento
dei problemi della società. Tale approfondimento, però, deve svolgersi, come dice testualmente la norma "in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti" e non per altre finalità. Altro limite all'oggetto del
dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale, con la conseguente
esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato. L'assemblea d'Istituto è convocata
su richiesta della maggioranza del comitato studentesco - espressione, quest'ultimo, dei rappresentanti degli
studenti nei consigli di classe o del 10% degli studenti.
Il Collaboratore delegato è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di
legittimità prescritti dalla legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del comitato
studentesco o da almeno il 10% degli studenti. La raccolta di firme per la convocazione dell'assemblea deve
essere fatta durante l'intervallo e deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti. La convocazione
dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo - almeno tre giorni prima - rispetto alla data della
sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative e deve contenere l'ordine del giorno, la data e le ore
previste per l'assemblea. Il Collaboratore delegato, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno
dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla legge, provvede ad
apporre in calce al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura "VISTO PER IL
DIRIGENTE" seguita dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti
copia del documento. Il documento stesso, munito del visto del Dirigente a certificazione della legittimità
della convocazione dell'assemblea e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del Dirigente stesso
all'albo della scuola. La durata dell'assemblea va concordata con il Dirigente in rapporto alle ore di
disponibilità dei locali.
Non è consentito di frazionare il numero delle assemblee di Istituto fino al raggiungimento delle complessive
ore di una giornata di lezione.
Non è consentito utilizzare nello stesso mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non sfruttate ai fini
dell'assemblea
Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a
quello previsto per la conclusione delle lezioni.
Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, possono
partecipare, su richiesta del Comitato Studentesco, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici
per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile
degli studenti. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
L'assemblea d' Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che, per esigenze funzionali,
deve essere approvato nella prima assemblea dell'anno. Il regolamento deve essere inviato in visione al
Consiglio d' Istituto: tale formalità, che costituisce adempimento obbligatorio, non implica, però, che
l'efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione o convalida dello stesso da parte del Consiglio di
Istituto. Il Consiglio, tuttavia, ha facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di
integrazione del regolamento. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato
Studentesco o dal Presidente eletto dall'assemblea stessa.
L'art.13, comma 8 del D.to Leg.vo n.297/'94 stabilisce che all'assemblea d' Istituto possono assistere il
Dirigente o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino.
Si ritiene opportuno precisare che nè il Regolamento interno dell'Istituto nè alcuna deliberazione del
Consiglio di Istituto possono limitare il diritto del Dirigente e degli insegnanti di assistere all'assemblea: nè
tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca. Il Dirigente ha potere di intervento
nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea
(art. 14, ultimo comma del D.to Leg.vo n.297/1994). L'art. 13, comma 7 del D.to Leg.vo n.297/'94 prevede
che, a richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di classe e di istituto possano essere utilizzate
per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Art. 16 -Assemblee e comitato dei genitori
I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici: per il proprio
funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
Le assemblee possono essere di sezione, di classe o d'istituto: ad esse possono partecipare con diritto di
parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della sezione, della classe o della scuola. Qualora le
assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere
concordati di volta in volta con il Dirigente. L'assemblea di classe o di sezione è convocata su richiesta dei
genitori eletti nei Consigli di Classe; l'assemblea d'Istituto è, invece, convocata su richiesta:
- del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto;
- della maggioranza del Comitato dei Genitori;
- di cento genitori nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni;
- di duecento genitori nelle scuole con popolazione scolastica fino a 1000 alunni;
- di trecento genitori nelle scuole con popolazione superiore a 1000 alunni.
Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione e i genitori
promotori ne danno comunicazione ,mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del
giorno.
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
possono esprimere un Comitato dei Genitori. Il Dirigente favorirà, per quanto possibile, l'attività del
Comitato, il quale, peraltro, non può interferire nelle competenze dei Consigli di Classe e del Consiglio
d'Istituto, avendo una funzione solo promozionale della partecipazione dei genitori, con l'eventuale
elaborazione di indicazioni e proposte che vanno valutate ed adottate dagli altri organi d'Istituto.
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998. (Gazzetta Ufficiale n. 175
del 29 luglio 1998)
Art. 1 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20
novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione,
nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I Dirigenti Scolastici
e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici,
di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti
della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro
opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere
consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta
tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di
qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c)
iniziative concrete per il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con
handicap;
e)
f)
la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione
all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità di legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti
dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (Gazzetta Ufficiale n.
293 del 18/12/2007)
Art. 1 – Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,
gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità
scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualità nonchè, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal
Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di
studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7 (quindici giorni), la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si
applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o
comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 2 – Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
Art. 5 – Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori della scuola media, che
decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma , è composto da un docente designato designato dal
Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori, ovvero nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti
dai genitori, ed è presieduto da Dirigente scolastico.
2. L’Organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da
due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e
da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato
esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione
delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire
un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7.
L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
Art. 3 – Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola.
1. Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il
seguente:
Art.5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)
1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte
dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma,
addì 21novembre 2007). Firmato:Napoletano,Prodi, Fioroni.Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre
2007.
REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola.
Il contenuto del presente regolamento deve essere illustrato a tutti gli studenti nella prima settimana di
lezioni.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
1 - Principi generali.
a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
c)
Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
d) In nessun caso può essere sanzionato né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni
correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
e) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate e, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente.
f)
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità
scolastica quando le stesse prevedono l'allontanamento.
g) Le sanzioni comminate per la mancanza ai doveri scolastici incidono sul credito scolastico nella sfera
delle oscillazioni previste all'interno della stessa fascia.
h)
Della sospensiva dell'allontanamento si può beneficiare una sola volta nell'anno scolastico.
i)
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
l)
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma I.
m) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia
o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
2 – CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI.
SANZIONE MANCANZA
A) Richiamo verbale del Docente *
*
Disturbo lieve durante la lezione
*
Atteggiamenti scorretti
Scarsa diligenza e puntualità
N.B. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la irrogazione di una sanzione in forma di
ammonizione scritta.
B)Ammonizione verbale del Dirigente con comunicazione alla famiglia secondo la gravità e la ripetizione
dei fatti
*
Ritardo reiterato
*
Frequenza irregolare
*
Scarso impegno nello studio
*
Disturbo continuo durante le lezioni
N.B. In presenza dell’irrogazione di una delle seguenti sanzioni, può essere stabilito l’abbassamento del voto
di condotta, a discrezione del Consiglio di classe.
C)Ammonizione scritta annotata sul registro di classe dal Dirigente con comunicazione alla famiglia
secondo la gravità e la ripetizione dei fatti
*
Scorrettezze,uso di un linguaggio improprio e offese nei confronti dei compagni, dei docenti, del
personale non docente, del Dirigente Scolastico e di persone esterne
*
Violazioni delle norme di sicurezza
*
Comportamenti scorretti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità
del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola
*
Falsificazione di firme
*
Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri (In questo caso è previsto anche il
risarcimento del danno).
D) Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di classe
*
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
*
Offese e molestie verso i componenti della comunità scolastica
*
Disturbo grave e continuato durante le lezioni
*
Alterazione di risultati
*
Gravi scorrettezze
*
Utilizzo improprio del cellulare e di altri strumenti elettronici
E) Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di classe
*
Recidiva dei comportamenti sanzionati nella lettera D
*
Sporcare e/o danneggiare e/o sottrarre attrezzature, suppellettili
*
Creare pericoli per la propria e altrui incolumità fisica
*
Violenza dolosa o colposa con offese gravi alla dignità delle persone
F) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto
*
Presenza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa
G)Allontanamento dalla scuola con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi o nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell’anno scolastico
stabilito dal Consiglio di Istituto
*
Recidiva di atti di violenza grave o reati da ingenerare un elevato allarme sociale
N.B. Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a
quindici giorni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi
dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente
incolpato.
3 - DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE MANCANZE DISCIPLINARI.
A) Mancanze ai doveri scolastici
Art. 1 – Richiamo verbale del docente.
Gli studenti che dimostrano scarsa diligenza nello studio e mancanza di puntualità, che provocano disturbo
lieve durante la lezione e che hanno atteggiamenti scorretti sono sottoposti alla sanzione disciplinare del
richiamo verbale da parte del Docente.
Art. 2 – Ammonizione verbale del Dirigente scolastico.
Gli studenti che entrano sistematicamente in ritardo e non frequentano regolarmente i corsi e non assolvono
assiduamente agli impegni di studio e disturbano durante le lezioni sono sottoposti alla sanzione disciplinare
dell'ammonizione verbale con comunicazione alla famiglia, secondo la gravità e la ripetizione dei fatti.
B) Mancanze comportamentali
Art. 3 – Ammonizione scritta annotata sul registro di classe dal Dirigente scolastico.
Gli studenti che, in classe, nei corridoi, nelle aule speciali o in palestra, durante le ore di lezione o nelle
attività parascolastiche o extrascolastiche, assumono un comportamento scorretto ( mancanza di rispetto,
disubbidienza, offesa, insulto, ecc. ) nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale non docente e del
Dirigente Scolastico,che violano le norme di sicurezza, che impediscono la piena funzionalità del servizio,
che falsificano le firme, che provocano danni ad oggetti di proprietà della scuola, sono sottoposti alla
sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta annotata sul registro di classe dal Dirigente scolastico con
comunicazione alla famiglia.
Art. 4 – Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di classe.
Gli studenti che non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti, che sono
recidivi dei comportamenti sanzionati all’art. 3, che offendono i componenti della comunità scolastica, che
disturbano in modo grave e continuato il regolare svolgimento delle attività didattiche, che alterano i risultati,
che utilizzano in modo improprio cellulari e altri strumenti elettronici sono sottoposti alla sanzione
dell’allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di classe.
Art. 5 - Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di classe.
Gli studenti che, nel corso di attività scolastiche, para-scolastiche ed extrascolastiche, in classe o nei corridoi
o nelle aule speciali o in altre sedi pubbliche o private, sono recidivi dei comportamenti sanzionati all’art. 4,
che offendono il decoro personale dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle loro
funzioni, oppure minacciano il personale o i compagni con azioni dirette di ricatto o di rappresaglia, che
creano pericoli per la propria ed altrui incolumità fisica, che sporcano e/o danneggiano e/o sottraggono
attrezzature della scuola, sono sottoposti alla sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla scuola da sei a
quindici giorni stabilito dal Consiglio di classe.
Art. 6 – Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di
Istituto.
Gli studenti che, in classe o nei corridoi o nelle aule speciali o all'esterno dell'edificio scolastico, offendono
in maniera grave e consapevole, senza attenuanti, l'onore e la dignità dei docenti, del personale non docente e
del Dirigente Scolastico, che commettono reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che
creano pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa sono
sottoposti alla sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici
giorni stabilito dal Consiglio di Istituto.
Art. 7 – Allontanamento dalla scuola con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di
Stato conclusivo del corso di studi o nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell’anno scolastico
stabilito dal Consiglio di Istituto.
Gli studenti recidivi di atti di violenza grave da ingenerare un elevato allarme sociale sono sottoposti alla
sanzione disciplinare indicata nell’art. 7, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai
quali si desume che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente
incolpato.
a. Le mancanze comportamentali sono sanzionate anche durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.
Art. 8 - Danni alle cose (Risarcimento).
Gli studenti che volontariamente danneggiano le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, le suppellettili
(banchi, sedie, lavagne, computer) e ogni altro elemento che costituisce patrimonio della Scuola, sono tenuti
a rifondere le spese e sono sottoposti anche alla sanzione disciplinare che prevede fino a 15 giorni di
sospensione con allontanamento.
Art. 9 – Imbrattamento aule e ambienti scolastici.
Agli studenti che deturpano, con disegni o scritte di vario genere, le aule, i corridoi, le aule speciali, i servizi
igienici, la palestra, le mura interne ed esterne, le porte e le finestre degli edifici scolastici viene inflitta una
sanzione che può arrivare fino a quindici giorni di sospensione con allontanamento.
Art. 10 – Furti.
Gli studenti che si appropriano indebitamente dei beni dei compagni e della scuola, oltre a restituire l'indebita
appropriazione, sono sottoposti a sanzione disciplinare, che può arrivare a quindici giorni di sospensione con
allontanamento.
Art. 11 – Recidiva
La reiterazione del comportamento punito comporta l'applicazione della sanzione superiore.
3. DEFINIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
In relazione alla gravità dei fatti si applicano le seguenti sanzioni:
Tipologia sanzione
Organo competente
A) Ammonizione verbale
Docente
B) Ammonizione verbale
Dirigente scolastico
C) Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe
Dirigente scolastico
D) Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni
Consiglio di classe
E) Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni
Consiglio di classe
F) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni
Consiglio di Istituto
G) Allontanamento dalla scuola con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di
Stato o, nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell’anno scolastico
Consiglio di Istituto
ANNOTAZIONI
1. La punizione della sospensione fino a quindici giorni può essere eventualmente commutata con attività a
favore della comunità scolastica.
2. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
4. PROCEDURE
1. L'ammonizione verbale viene irrogata dal docente, dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie
ragioni, con annotazione scritta sul registro di classe.
2. La sanzione dell’ammonizione scritta e/o con diffida è irrogata dal Dirigente Scolastico, dopo aver
invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni, con annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta
alla famiglia.
3. La sanzione dell’allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni è inflitta dal Consiglio di Classe
allargato a tutte le componenti.
4. La sanzione dell’allontanamento dalle lezioni superiore a quindici, come l’esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di Stato, e l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico è
inflitta dal Consiglio di Istituto.
5.
L’iter procedurale è il seguente:
A) Convocazione straordinaria del Consiglio di classe o Consiglio di Istituto allargato a tutte le componenti.
B) Comunicazione scritta alla famiglia dello studente con la preliminare contestazione di addebiti e l’ invito
a presentarsi per le giustificazioni, che possono essere prodotte anche per iscritto con la facoltà di addurre
prove e testimonianze a lui favorevoli. E’ consentito allo studente - soprattutto se minorenne - di essere
accompagnato alla riunione del Consiglio, appositamente convocato - compresa la componente genitori e
studenti -, da uno o ambedue i genitori.
C) Prima riunione del Consiglio: Fase istruttoria – testimoniale volta ad acquisire tutti gli elementi utili per
accertare la realtà dei fatti accaduti.
D) Seconda riunione del Consiglio: deliberazione conseguente.
E) Il provvedimento deve, essere “motivato” e va comunicato integralmente per iscritto ai genitori
dell’alunno e inserito nel fascicolo personale dello studente.
6. La scuola si attiverà, poi, per garantire l’attuazione del disposto del comma 8, art. 4 dello Statuto, che così
prescrive: “Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica”.
5. ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLE SANZIONI
Il Dirigente Scolastico o il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, tenuto conto di quanto riportato
all'art. 1 lettera F (" Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore
della comunità scolastica quando le stesse prevedono l'allontanamento"), potrà scegliere tra le seguenti
attività a favore della comunità scolastica, indicando tempi e modi di svolgimento:
1. Attività di studio e di approfondimento di un argomento proposto dal Consiglio di Classe, sul quale lo
studente è tenuto a relazionare ai compagni di classe.
2.
Attività di collaborazione con il docente bibliotecario.
3.
Attività di collaborazione con i docenti responsabili dei laboratori.
6. IMPUGNAZIONI E RICORSI (ART. 2 DEL D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007, N.235).
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola in
prima istanza e al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti
dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento.
7. Organo di garanzia interna alla scuola
Composizione
E' composto da:
Dirigente Scolastico ( o da uno dei Collaboratori), che ne assume la presidenza.
Un docente,designato dal Consiglio di Istituto.
Un genitore eletto dai genitori.
Uno studente eletto dagli studenti.
Funzioni
L’Organo di Garanzia interno alla scuola, previsto dall’art. 2 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, ha il
compito di decidere avverso le sanzioni disciplinari irrogate dalla Scuola.
L’organo di garanzia decide, altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Convocazione
L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'impugnativa.
La decisione deve essere presa nel termine di dieci giorni.
Le delibere sono prese all’unanimità o a maggioranza relativa e le riunioni sono valide con la presenza di
almeno tre componenti, tra cui lo studente.
Durata
1.
L’organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.
8.
Organo di garanzia regionale.
Composizione
E’ composto da:
·
Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che lo presiede.
·
Due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.
·
Tre docenti designati nell’ambito della comunità scolastica regionale.
·
Un genitore designato nell’ambito della comunità scolastica regionale.
Funzioni
1.
L’Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione
acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
2.
L’Organo di garanzia regionale esprime parere vincolante entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’Organo abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della
legge 7 agosto 1990,n. 241.
Durata
1.
L’Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.
NORME GENERALI
REGOLAMENTO ATTIVITA’ DI RECUPERO DEBITI
Riferimenti normativi:
Decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007
O. M. n. 92 – Prot. n. 11075 del 05/11/2007
Il Collegio dei docenti, riunitosi in data 15/11/2007, dopo aver esaminato attentamente l’O.M. n. 92/2007,
delibera all’unanimità l’approvazione del seguente regolamento a decorrere dall’a.s. 2007/2008 per
l’attivazione dell’attività di recupero intesa come parte integrante del lavoro scolastico.
PREMESSA
I corsi di recupero saranno attivati solo se nelle ore curriculari sarà stato verificato dai docenti l'impegno
della classe e dei singoli alunni in tutte le discipline e quotidianamente. Essi dovranno essere concentrati nel
tempo e finalizzati a:
prevenire l’insuccesso scolastico (art. 2, comma 3);
ridurre progressivamente specifiche difficoltà sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri
nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti (art. 2, comma 3).
Dal quadro riepilogativo, relativo ai debiti contratti dall’a.s. 2003 all’a.s. 2006, si evince che le discipline
nelle quali gli studenti di questo Istituto hanno fatto registrare un più elevato numero di valutazioni
insufficienti sono le seguenti:
Disciplina
Tot. Debiti
%
Disciplina
Tot. Debiti
%
Matematica
465
18,3
Econ. Az.
201
7,9
Inglese
114
4,5
Francese
107
4,2
Italiano
99
3,9
Costruzioni
81
3,2
Storia
75
2,9
Diritto
72
2,8
Fisica e lab.
62
2,4
Sc. Mat.e lab.
33
1,3
Chimica lab.
27
1,1
Lab. Fis. Ch.
20
0,8
Sc. natura
19
0,7
Dis. Prog.
19
0,7
Topografia
19
0,7
Ec. Politica
13
0,5
Dis. Tur. Az.
12
0,5
Geo.Ec.Estimo
12
0,5
Arte e terr.
9
0,4
Spagnolo
8
0,3
Geog. Econ.
8
0,3
Tec. Costruì.
7
0,3
Impianti
5
0,2
Ed. Fisica
5
0,2
Tec. rurale
2
0,1
Ec. E contab.
2
0,1
Geografia
1
0,0
E’ opportuno, pertanto, attivare i corsi di recupero in ordine di priorità rispettando l’ordine decrescente della
tabella sopra riportata.
Le carenze, le difficoltà e le insufficienze legate alla mancanza di impegno e di attenzione in classe, alla
frequenza saltuaria e discontinua, al rifiuto di sottoporsi alle verifiche periodiche, al disinteresse totale per lo
studio delle varie discipline non possono essere addotte come motivazione per la richiesta di corsi di
recupero.
Gli studenti devono imparare prima di tutto che in una classe distratta e scarsamente motivata allo studio non
è possibile attivare nessuna attività di recupero realmente utile. Perchè l'intervento educativo-formativo sia
efficace ogni studente può frequentare al massimo due corsi ed il gruppo deve essere di norma formato da
non meno di otto alunni.
Programmazione delle attività ( O.M. n. 92 art. 3 )
I corsi di recupero saranno programmati solo per gli alunni che hanno difficoltà ben specifiche e ben definite
in due discipline con le seguenti modalità:
·
Il Consiglio di classe, su indicazione dei singoli insegnanti, dopo l'accertamento in sede di scrutini
intermedi e finali dei livelli di apprendimento e dei voti di insufficienza degli alunni, ha la responsabilità
didattica nell’individuare quelli su cui intervenire, specificando nel verbale oltre alle generalità, la natura
delle carenze specifiche nella disciplina, gli obiettivi dell’attività, finalizzata al tempestivo recupero delle
carenze rilevate, la definizione e la programmazione di moduli didattici in modo coerente rispetto al numero
degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni.
·
L’attività di recupero scolastico dovrà avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore e gli studenti
sono tenuti alla frequenza.
·
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di classe è portata a
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali
iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
·
Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di
sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe.
·
Il Coordinatore della classe comunica alla famiglia - tramite i figli – i nominativi degli alunni obbligati
alla frequenza del corso e, in caso di diniego, richiede il rilascio della dichiarazione di esonero dalla
frequenza e di impegno al recupero autonomo.
Criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi
·
Gruppo di otto alunni carenti nelle stesse discipline e appartenenti alla stessa classe.
·
Gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi
parallele.
·
Gruppi di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee. In tal caso il docente
incaricato di svolgere attività di recupero si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo
affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di
ciascun alunno.
Criteri per l’assegnazione dei docenti
·
Utilizzazione dei docenti delle varie discipline in servizio nell’a.s. nell’Istituto
·
Dichiarata disponibilità del docente
·
Rotazione dei docenti della medesima disciplina
Coordinamento delle attività di sostegno e di recupero
·
Il coordinamento è affidato ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Prima sessione attività di recupero
·
Periodo: dal 7 gennaio al 26 gennaio 2008
Prima verifica intermedia
·
Periodo: dal 28 gennaio al 31 gennaio 2008
Seconda sessione attività di recupero
·
Periodo: dal 27 marzo al 19 aprile 2008
Seconda verifica intermedia
·
Periodo: dal 21 aprile al 24 aprile
Terza sessione attività di recupero
·
Periodo: dal 16 giugno al 12 luglio 2008
Esami di riparazione
·
Prima decade di settembre
Comunicazione all’utenza
·
I calendari specifici delle attività di recupero e delle rispettive prove di verifica saranno partecipati alle
famiglie e agli studenti tramite affissione all’Albo d’Istituto.
Documenti del sdf
·
Programmazione moduli didattici coerenti alla natura dei relativi fabbisogni
·
Scheda relativa alla natura delle carenze specifiche dell’alunno nella disciplina
·
Registro dell’attività di recupero con firma giornaliera del docente e degli alunni
·
Comunicazione alla famiglia sugli esiti delle verifiche
·
Annotazione del saldo sulla pagella e sul registro generale dei voti.
·
Verbale della Commissione d’esame
Prove di verifica
· Per l’effettuazione delle prove di verifica il Dirigente nomina le Commissioni d’esame sulla base delle
aree disciplinari:
·
Area linguistico-stotico-letteraria
·
Area scientifico-tecnica-professionale
·
Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente
un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse finanziarie
a tal fine disponibili nel fondo di Istituto.
Art. 2 – Visite didattiche e Viaggi di di istruzione
A) Riferimenti normativi
E' necessario attenersi scrupolosamente alla normativa vigente.
La Circolare Ministeriale n. 291 prot. n. 1261 del 14 ottobre 1992, nell’abrogare tutte le disposizioni emanate
in precedenza, ha dettato tutta una serie di disposizioni innovative, che, con circolare n. 623 del 2 ottobre
1996, sono state parzialmente abrogate. Infatti, in applicazione delle innovazioni introdotte con la sopra
citata circolare n. 291/1992, gli organi collegiali della scuola determinano autonomamente la durata, il
numero degli allievi partecipanti, le destinazioni ed il periodo più opportuno di realizzazione delle iniziative
in modo che sia compatibile con l’attività didattica.
Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, entrato in vigore dal 1° settembre 2000 – Regolamento recante norme in
materia di autonomia scolastica – all’articolo 14, comma 6, ha abolito qualsiasi preventiva approvazione e
autorizzazione per le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche.
Il Ministero ha diramato con nota prot. n. 1902 del 20 dicembre 2002, l’ultima stesura dello “Schema di
capitolato d’oneri tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggi”, da cui si evince che nulla può e deve
essere lasciato al caso e che il capitolato stesso può essere integrato da altre clausole per un’organizzazione
mirata a garantire, ancora meglio e di più, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
B) Programmazione didattica ed elaborazione del progetto
La normativa scolastica vigente ha individuato le seguenti tipologie di “viaggi d’istruzione”:
a) Viaggi di integrazione culturale
- Partecipazione a manifestazioni culturali varie, a concorsi;
- Gemellaggio tra scuole di regioni diverse.
b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
- Visite in aziende, unità di produzione o mostre;
- Partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà economiche
e produttive attinenti all'indirizzo di studio.
c) Visite guidate
- visite da effettuarsi nell'arco di una giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei,
gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali.
d) Viaggi connessi ad attività sportive
escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola, partecipazione a manifestazioni sportive.
La finalità prevalente dei“viaggi di istruzione” è l’integrazione della normale attività della Scuola o sul
piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del completamento della
preparazione specifica in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro, l’obiettivo prioritario
l’arricchimento culturale e professionale degli alunni che vi partecipano favorendo il rapporto tra Scuola ed
ambiente extrascolastico.
I viaggi di istruzione, quindi, concorrono alla realizzazione degli obiettivi formativi, devono avere una
validità didattica - culturale - educativa - professionale e devono essere progettati con un’ottica educativa ed
organizzati dai Consigli di classe in modo integrato con le finalità e le altre attività deliberate ed inserite nel
Piano dell’offerta formativa fin dall'inizio dell'anno scolastico.
I viaggi di istruzione, pertanto, devono seguire le varie fasi dell’ “iter” progettuale:
·
Ideazione
·
Progettazione
·
Approvazione
·
Organizzazione
·
Esecuzione
·
Monitoraggio
·
Valutazione
·
Rendicontazione
Nella programmazione di tali attività il Consiglio di classe, sentita preliminarmente la proposta degli studenti
ed eventualmente dei genitori, deve seguire le regole della programmazione, del monitoraggio e della
valutazione.
Per garantire efficacia educativa (formativa) bisogna non solo dichiarare gli obiettivi(generali e specifici),
ma occorre anche verificare se il processo in atto porta a raggiungere tali obiettivi.
Il progetto di ogni viaggio deve:
A) esplicitare:
·
Le finalità e gli obiettivi;
·
I destinatari;
·
Le attività che assicurano il perseguimento di tali obiettivi;
·
Il come verificare se le azioni siano coerenti (tempi e strumenti) con gli obiettivi prefissati;
·
Come si tenga conto degli atteggiamenti dei partecipanti nella valutazione dei risultati delle gite.
B) indicare:
·
I proponenti;
·
Le risorse umane necessarie;
·
Le risorse strumentali indispensabili (finanziarie e logistiche);
·
Le risorse finanziarie (indennità di missione);
·
La persona disponibile quale Referente/Responsabile di Progetto.
Il Progetto, completo di tutti gli elementi sopraelencati (redatto sulla scheda di sintesi P.O.F.), viene
esaminato dal Collegio per la parte didattica e, se approvato, inizia il percorso amministrativo, con delibera
definitiva del Consiglio di istituto per la parte finanziaria.
Il Consiglio di Classe:
individua:
·
un docente referente/responsabile del Progetto (singolo viaggio di istruzione), cui affidare il
coordinamento didattico;
definisce, sulla base dell'analisi delle esperienze precedenti, gli elementi peculiari del viaggio:
·
la meta, che deve essere stabilita in funzione dell'obiettivo educativo, culturale e professionale da
conseguire;
·
la motivazione della scelta;
·
le modalità di coinvolgimento degli alunni sul piano culturale;
·
gli studi e le ricerche da avviare fin dall'inizio dell'anno scolastico in modo da suscitare interessi di tipo
didattico cognitivo e/o formativo cosicchè il viaggio diventi verifica del già conosciuto;
·
il periodo più opportuno di effettuazione, che non deve coincidere con le altre attività curriculari
programmate;
·
gli obiettivi comportamentali - formativi – cognitivi – professionali;
i metodi e gli strumenti;
·
questionari per gli studenti e i docenti per l’attività di monitoraggio conclusivo sull’esperienza vissuta;
▸
la verifica finale tramite relazione analitica e dettagliata a viaggio compiuto sul raggiungimento degli
obiettivi prefissati, sulle difficoltà incontrate, sul comportamento degli alunni partecipanti e sull'efficienza o
meno dell' Agenzia di viaggio.
Redige la scheda descrittiva di sintesi di Progetto/Attività, che di seguito si esplicita a mo’ di esempio:
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ P.O.F. A. s. ________
Sezione 1 – Descrittiva
Denominazione Progetto
(indicare codice e denominazione del Progetto
P…. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
Viaggio di istruzione
Responsabile del Progetto (indicare il Responsabile del Progetto)
Prof.
Obiettivi misurabili
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni)
Finalità
·
Offrire agli studenti l’opportunità di un viaggio in una località di interesse artistico e culturale.
·
Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra-scolastico.
·
Favorire la socializzazione fra studenti della stessa classe e dell’istituto.
Destinatari: classi del biennio – Alunni n. ____ (si assicura la partecipazione almeno della metà più uno per
classe).
Metodologie e strumenti utilizzati
·
Creazione delle motivazioni all'esperienza conoscitiva attraverso lavori singoli e di gruppo.
·
Preparazione di schede informative sui luoghi da visitare città, opere d'arte, valori paesaggistici,
aspetti culturali, etnografici ed economici.
·
Esplicitazione degli obiettivi da raggiungere con il viaggio d'istruzione.
·
Documentazione sui diversi aspetti del viaggio e coinvolgimento costante e concreto degli alunni in
ogni fase della preparazione.
·
Indagine accurata per individuare il numero dei partecipanti, mèta o mete comuni, individuazione dei
docenti accompagnatori, condivisione e accordo ecc.
·
Comunicazione alle famiglie e definitiva organizzazione mediante le varie fasi operative.
Monitoraggio del progetto (in ingresso, in itinere, in uscita)
·
Indagine iniziale per individuare la disponibilità alla partecipazione
·
Comunicazione studenti/genitori normativa di riferimento e criteri deliberati dal Consiglio di Istituto
·
Puntualizzazione modalità di partecipazione, di adesione, di versamento quote con scadenze
improrogabili
·
Attività di monitoraggio conclusivo sull’esperienza vissuta mediante questionari per gli studenti e i
docenti, con riferimento agli aspetti organizzativi, al programma svolto, agli obiettivi misurabili conseguiti,
al rapporto qualità/costi
Modalità di documentazione contabile del progetto
·
Versamenti sul conto corrente postale n. 11651668 intestato all’I.T.C. “F. Palizzi” di Vasto che
graveranno sul programma annuale con le dovute variazioni di bilancio.
Modalità di pubblicizzazione del progetto (affissione albo, sito internet)
·
Affissione in bacheca studenti – viaggi nell’atrio dell’Istituto
·
Collocazione sul sito
Materiali prodotti nel progetto (relazioni, pubblicazioni, software)
·
relazioni
Modalità di valutazione del successo del progetto attraverso gli indicatori di monitoraggio
·
indicatori di punteggio da 1 a 4 nei questionari sopra citati
Durata
(Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro)
·
Anno 2005 – Inizio progetto novembre 2004 ………… fine progetto marzo 2005
Risultati attesi e tempistica (planning) …2004….2005
Mese/Azione
Set
Ot
Nov.
Dic
Gen
Fe
Mar
Apr
Mag
Giu
Lu
Ag
Ideazione
X
X
X
Ricerca
X
x
Presentazione
X
Fasi preparatorie
X
X
Viaggio
x
Monitoraggio finale
x
Relazione
x
Risorse umane
(indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti, esterni)
·
Accompagnatori: classe ____ sez. ____ n° ______ qualifica______
Beni e servizi
(indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario)
·
Il docente referente/responsabile del progetto:
·
è l’accompagnatore o, nel caso di più classi o gruppi, il capofila degli accompagnatori;
·
è la persona cui fanno riferimento il Dirigente e/o i Collaboratori, gli allievi/genitori, docenti e la
segreteria (D.S.G.A. e Ufficio gestione alunni) nelle fasi che precedono l’attuazione;
·
è tenuto a far rispettare i criteri fissati dal Consiglio di Istituto per la realizzazione dei viaggi e di seguito
specificati;
·
è tenuto a distribuire agli studenti partecipanti la modulistica per l’acquisizione del consenso dei genitori
e a consegnarla al Collaboratore delegato, che la fa acquisire preventivamente agli atti della Scuola;
·
è tenuto ad accertare che gli studenti partecipanti siano almeno la metà più uno della classe, che tutti
abbiano effettuato, tramite conto corrente postale intestato all’Istituto, il versamento della quota di
partecipazione nei termini prestabiliti e che tutti siano in possesso dei documenti necessari (carta d’identità
e/o eventuale passaporto);
·
è tenuto a predisporre l’elenco definitivo dei partecipanti e a consegnarlo al Collaboratore delegato, che,
a sua volta, provvede a consegnarlo all’Ufficio di Segreteria per la stesura definitiva;
·
è tenuto ad informare correttamente e scrupolosamente le famiglie, cui va inviato per conoscenza prima
della partenza, il programma analitico del viaggio;
·
è tenuto a fare la relazione finale, che sarà allegata alla rendicontazione;
·
riceve in consegna i documenti collettivi di viaggio e/o di soggiorno.
Se il viaggio di istruzione è concepito come attività curriculare, legato ad una disciplina, “fuori aula”, il
docente referente/responsabile non può che essere un docente della/e disciplina/e interessata/e.
In tutti gli altri casi, qualora non provveda il Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico potrà attribuire ad un
docente la funzione di responsabile del Progetto, la cui designazione è , comunque, indispensabile e
costituisce una specifica competenza del Dirigente.
Il D.S.G.A. provvederà a completare gli elementi del Progetto sotto il profilo amministrativo-contabile per
l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
·
La scuola considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di
conoscenza, comunicazione e socializzazione i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre,
manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o
amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, le visite aziendali, la partecipazione a concorsi
provinciali. regionali, nazionali. a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i
gemellaggi con scuole estere.
·
Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con lo
collaborazione di tutti i docenti e, in modo particolare, dei docenti di Educazione fisica.
·
Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la
coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento
(partecipazione della metà + 1 degli studenti della classe) e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica il
docente referente/responsabile del progetto.
·
Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, deliberate, per gli aspetti educativi e
didattici, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per gli aspetti amministrativi e contabili,
rientrano nel Piano dei Viaggi e delle Visite della Scuola.
·
Le proposte devono essere approvate dai Consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico e, quando ciò
non sia possibile, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della Visita o del viaggio, salvo casi
eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto di approvare l'iniziativa e farla
rientrare nel Piano dei Viaggi e delle Visite della scuola.
·
Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un Coordinatore del Piano dei Viaggi e delle
Visite della scuola (Uno dei Collaboratori).
· Per ogni visita o viaggio deve essere individuato e nominato un docente referente/responsabile del
progetto.
·
Il docente referente/responsabile del progetto, individuato dal Consiglio di Classe, dopo l'approvazione e
le delibere degli OO.CC., presenta al Coordinatore del Piano dei Viaggi e delle Visite della Scuola (Uno dei
Collaboratori) tutta la documentazione prevista almeno 30 giorni prima della data dell'uscita o del viaggio
per dare modo alla Giunta Esecutiva di scegliere ed approvare i preventivi di spesa e al Dirigente Scolastico
di stipulare il Contratto previsto dalla normativa vigente con l’Agenzia di Viaggi aggiudicataria della gara.
·
Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernotta-mento) in
occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibi-le, si impone, comunque,
di presentare tutta lo documentazione necessaria non oltre il 20° (ventesimo) giorno precedente la partenza
prevista.
·
Gli alunni dovranno versare lo quota prevista entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno prima della
partenza.
·
A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio. Pertanto le quote di parteci-pazione
dovranno essere versate sul c/c postale dell’Istituto dalle singole famiglie o studente o da un genitore
incaricato.
·
I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per lo denuncia di infortunio e l'elenco dei
numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.
·
I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l'indennità di missione, consegnarlo
in Segreteria allegando le eventuali fatture nominative dei pasti consumati per i quali si ha diritto a rimborso,
presentare una relazione dettagliata sul viaggio e una sintetica memoria scritta da presentare agli OO.CC.
·
Qualora la quota di partecipazione sia particolarmente elevata, si dovrà, attraverso un sondaggio
riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dell'80%, almeno, degli alunni.
·
L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; vigono, quindi, le
stesse norme che regolano le attività didattiche.
·
Tutti i viaggi d’istruzione devono effettuarsi in un unico periodo, non coincidente con gli impegni
previsti dal calendario analitico del piano annuale delle attività e delle riunioni degli OO.CC., per tutte le
classi al fine di evitare l'interruzione o la frantumazione dell'attività curriculare ed assicurare l'efficienza del
servizio scolastico.
·
Si auspica lo totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale
non verrà concessa l'autorizzazione è pari alla metà più uno degli alunni frequentanti lo classe, per cui vi è
l’’obbligo di assicurare la partecipazione di almeno la metà più uno degli studenti componenti le singole
classi coinvolte.
·
La necessità di prevedere un docente accompagnatore, che sarà scelto dal Dirigente tra i docenti delle
classi partecipanti al viaggio, ogni quindici (15) alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché
di un docente di sostegno ogni due alunni portatori di “handicap”. Per i viaggi all’estero un accompagnatore
deve essere docente di lingua straniera.
·
Va assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente
partecipi a più di un viaggio nell’anno scolastico.
·
L’espletamento dell’incarico costituisce prestazione di servizio a tutti gli effetti con diritto alla
corresponsione del trattamento di missione. (Al riguardo va distinto il tempo complessivo di missione e
quello che, all’interno del primo, viene dedicato alle attività specifiche che sottendono le finalità del viaggio.
Ad esempio, nel caso di una visita ad un museo si avrebbe: tempo di missione = intervallo tra ora di partenza
e ora di rientro in sede; tempo di attività = intervallo tra entrata ed uscita dal museo. Tale distinzione è
importante perché il tempo d’attività dovrebbe rientrare in quello di servizio o come flessibilità o come
recupero connesso alla riduzione della durata dell’orario della lezione a 50 minuti).
·
I docenti accompagnatori sono tenuti all’obbligo della vigilanza sugli alunni ai sensi dell’art. 2047 del
Codice civile come integrato dall’art. 61 della legge n. 312/80.
·
Divieto di organizzare viaggi nell’ultimo mese di lezioni (salvo che per le attività sportive).
· E’ opportuno prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età e per classi
parallele ((Possibili abbinamenti: Classi prime e seconde – Classi terze e quarte – classi quinte).
·
Considerata la valenza didattica di queste attività, la partecipazione degli studenti deve essere
obbligatoria nei limiti fissati dalla normativa vigente e in nessun caso deve essere consentito agli alunni
partecipanti di essere esonerati, anche parzialmente, dalle iniziative programmate, per non vederne vanificati
gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali.
· Per favorire la partecipazione di tutti gli alunni della o delle classi, è opportuno che il Consiglio di classe
scelga mete vicine in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze,
non trascurabili, del contenimento della spesa per le famiglie, allo scopo di evitare situazioni discriminatorie,
che vanificherebbero le stessa natura e finalità del viaggio di istruzione.
·
La durata di queste attività nell’anno scolastico non può superare sei (6) giorni per le classi quinte, tre
giorni per le classi terze e quarte e due giorni per le classi del biennio.
·
Dal totale dei giorni prestabiliti il Dirigente Scolastico potrà dedurre i giorni di “astensione collettiva
dalle lezioni” ( scioperi ).
·
La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti onere
a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli
alunni.
·
La Scuola deve garantire alle famiglie ed agli studenti il rispetto di tutte le norme previste dalla
legislazione vigente per la sicurezza ed una sistemazione in hotel confortevoli, agevolmente controllabili e
ubicati in zone non isolate.
·
Deve essere acquisita agli atti tutta la documentazione necessaria, che deve essere sottoposta al controllo
del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato, prima della relativa delibera.
·
La documentazione da acquisire agli atti è la seguente:
·
L’elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classi di appartenenza, con indicazione del
numero dei maschi e delle donne.
·
Le dichiarazioni di consenso e di autorizzazione delle famiglie, che devono prendere visione e firmare
per conoscenza le allegate “Regole comportamentali” e che devono esonerare da qualsiasi responsabilità la
Scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale accompagnatore,
·
L’elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo
della vigilanza;
·
Il preventivo di spesa e il contratto stipulato dalla Scuola con l’Agenzia di viaggi affidataria.
·
Il programma analitico del viaggio da comunicare, tramite i figli, a tutti i genitori.
·
La dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali, didattici e professionali dell’iniziativa.
(Scheda di sintesi del progetto)
·
Ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato.
·
Prospetto comparativo di almeno tre agenzie di viaggio interpellate.
·
Eventuali polizze di assicurazione contro infortuni.
· Per i viaggi all’estero va precisato che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di identità validi
per l’espatrio.
·
Obbligo dell’adesione preventiva all’iniziativa da parte dei genitori, che si impegnano a versare una
quota come acconto del 30% e il saldo venti giorni prima della partenza. La quota di acconto del 30% non
sarà restituita.
·
Obbligo del consenso scritto da parte dei genitori per gli studenti minorenni e maggiorenni.
·
Obbligo del rispetto del regolamento di istituto e delle norme comportamentali
comunicazione delle iniziative da parte di tutti i partecipanti.
allegate alla lettera di
·
L’onere per i viaggi di istruzione è a totale carico degli studenti partecipanti e la somma complessiva
deve essere introitata nel “Programma annuale”, tramite versamento collettivo sul c/c postale n. 11651668
intestato all’I.T.C. “F. Palizzi” di Vasto e graverà sul programma annuale con le dovute variazioni di
bilancio.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI
SCOLASTICI E DELLA PALESTRA
(Art. 33, comma 2, lettera c) del D. n. 44/2001).
Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o
Gruppi organizzati con sede legale in Vasto e ad altri solo ed esclusivamente per manifestazioni nazionali,
regionali, provinciali e locali di breve durata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite,
nonché nel rispetto della convenzione che verrà stipulata tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e
l’Istituzione Scolastica e delle norme vigenti in materia.
Art. 2 – Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività
rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono, quindi, essere concessi in uso a terzi esclusivamente per
l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di
lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:
·
al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano
all’arricchimento educativo, civile e culturale della comunità scolastica;
·
alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
·
alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a
favore di terzi, senza fini di lucro;
·
alla considerazione, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, alla loro qualità e alla loro
originalità.
Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività
didattiche stesse.
Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle
associazioni operanti nell’ambito scolastico di Vasto.
La palestra può essere concessa in uso temporaneo e precario a terzi in orario compatibile con le attività
istituzionali e didattiche della Scuola e precisamente dalle ore 17.00 in poi dei giorni feriali nel rispetto e
nell'osservanza dei seguenti criteri:
· deposito presso l'ufficio di Segreteria dell'I.T.C.G.T. "F. Palizzi" in via Conti Ricci, 25 in Vasto di
polizza fidejussoria bancaria a garanzia del buon uso della palestra;
· deposito presso l'Ufficio di Segreteria dell'I.T.C. G.T. “F. Palazzi” in via Conti Ricci, 25 in Vasto di
polizza assicurativa con istituto assicurativo di primaria importanza per copertura della responsabilità civile
per gli eventuali danni a persone dipendenti dall’ uso dei locali e delle attrezzature;
· designazione da parte delle Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati della persona
responsabile, munita di delega a firmare il contratto di concessione insieme al Dirigente Scolastico;
· designazione dell'addetto e/o degli addetti alla vigilanza e alla pulizia giornaliera di tutti i locali concessi
( palestra, locali spogliatoi, locali docce e servizi), che dovrà essere effettuata con uso di materiali adeguati;
·
versamento alla Scuola del canone d'uso per i consumi (energia elettrica, metano, acqua) e per le spese
connesse all'uso delle attrezzature e all'impiego dei servizi strumentali fissato in € 100,00 (euro cento) per
ogni ora di effettivo utilizzo.
Art. 3 – Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i
seguenti impegni:
·
indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente
dell’istituzione scolastica;
·
osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
·
sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte
dell’Amministrazione Provinciale o della stessa istituzione scolastica;
·
lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire, comunque, il regolare svolgimento
delle attività didattiche;
·
ad assicurare il puntuale, costante rispetto degli orari di inizio e conclusione delle
·
attività rendendosi disponibile, ove fosse necessario, anche ad eventuali spostamenti;
·
a limitare solo ai suoi iscritti l’uso della palestra, unitamente allo spogliatoio, con
·
divieto tassativo di accesso ad altre strutture e locali della scuola;
·
ad assumere a proprio carico le spese per la vigilanza e la pulizia giornaliera di tutti i locali;
·
a versare alla Scuola il canone d’uso per i consumi di (energia elettrica, metano, acqua) e per le spese
connesse all’uso delle attrezzature e all’impiego dei servizi strumentali fissato in € 100,00 (euro cento) per
ogni ora di effettivo utilizzo;
·
a sollevare l'Istituto e il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o
cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali di cui si tratta;
·
a risarcire l'Istituto di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature verificatisi in
maniera inequivocabile in dipendenza dell'utilizzazione da parte dell'Associazione;
·
a rispondere dell’accesso di persone estranee all'interno della palestra;
·
a utilizzare e conservare le chiavi, che saranno consegnate dal Dirigente Scolastico, con la dovuta
scrupolosità. con il divieto di qualsiasi duplicazione e di consegna ad altre persone, con il compito di
verificare quotidianamente il regolare utilizzo dei locali e con l’impegno di riconsegnare le chiavi stesse su
richiesta del Dirigente Scolastico.
Art. 4 – Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali
scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
L’istituzione scolastica e l’Amministrazione Provinciale devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni
responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno, pertanto, presentare
apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita
polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Art. 5 – Fasce orarie di utilizzo
L’uso dei locali può essere richiesto soltanto per giorni feriali e nei seguenti orari:
·
al mattino dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
·
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
L’uso della palestra può essere richiesto soltanto per giorni feriali e nei seguenti orari:
·
pomeriggio dalle ore 18.00 in poi.
Art. 6 – Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi
dell’edificio scolastico.
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.
E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
Art. 7 – Divieti particolari
Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno delle sale.
E’, inoltre, vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far
rispettare il divieto.
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:
·
è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione
dell’istituzione scolastica;
·
è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e
quant’altro;
· qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere
tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;
·
l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a
suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
·
i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno
essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento
dell’attività didattica della scuola.
Art. 8 – Procedure per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto al Dirigente Scolastico della
Scuola almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all’indicazione del
soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.
Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme
del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il
riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro
sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima subordinato al
versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese.
Una volta effettuato il versamento, di cui sopra presso l’istituto cassiere, si emetterà il formale
provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno
precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta s’intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere
messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.
Art. 9 – Corrispettivi
Il costo dell’uso dei locali è stabilito in € 100,00 (euro cento) per ogni ora di effettivo utilizzo. Qualora per
qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta, comunque,
acquisito all’istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale.
Art. 10 – Svincolo del deposito cauzionale
Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che non siano stati
prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora,
invece, si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione.
La stima dei danni viene rimessa al Consiglio di Istituto il quale l’approva e delibera di incamerare
parzialmente o totalmente la cauzione.
Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti
delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente
alla copertura del danno.
Art. 11 – Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei
compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente
previo assenso preventivo, esplicito e scritto dell’Amministrazione Provinciale di Chieti.
Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle 8.00 alle ore 14.00, quando non si
richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.
La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.
Art. 12 – Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere: le condizioni cui è
subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito
cauzionale, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l’aggregato di uscita per il
pagamento delle spese derivanti dalla concessione.
Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e
dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per
colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione
scolastica.
PROCEDURA PER LA DENUNCIA PER GLI INFORTUNI
1. Infortuni in laboratorio o in palestra
1.1 Obblighi da parte dell'infortunato
1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua
assenza, a chi ne fa le veci.
1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in Segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio:
1.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni. deve farne richiesta al Dirigente
Scolastico.
1.2 Obblighi da parte del docente
1.2.1 Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci.
1.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario.
1.2.3 Avvisare i familiari.
1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente.
1.2.5 Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto edisponibile in
Segreteria o presso i Collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico.
1.3 Obblighi da parte della Segreteria
1.3.1 Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologi-camente gli
infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno).
1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assi-stito all'infortunio
e inviarlo in allegato a I. N.A. I. L.. ad autorità di P.S. ed all'assicurazione.
1.3.3 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal
quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica pro-dotta: 1 copia nel fascicolo personale,
la copia originale all'I.N.A.I.L., la copia conforme all'autorità di P.S., la copia conforme agli atti.
1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. e
all'autorità di P.S.
1.3.5 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denun-cia d'infortunio
(le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accom-pagnamento entro 48 ore
all'I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in
mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accom-pagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax
o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti).
1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione
telegrafica entro 24 ore dall'evento.
1.3.7 Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il
termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del
cer-tificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti.
1.3.8 Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3
giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documen-tazione utile.
1.3.9 Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini
previsti per richiedere il rimborso, tramite la Scuola, delle eventuali spese soste-nute.
2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi distruzione
2.1 Obblighi da parte dell'infortunato
2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua
assenza, a chi ne fa le veci.
2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in Segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.
2.1 .3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente
Scolastico.
2.2 Obblighi da parte del docente
2.2.1 Portare con sé il modello di relazione d'infortunio.
2.2.2 Prestare assistenza all'alunno.
2.2.3 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e
richiedere lo certificazione medica con prognosi.
2.2.4 Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci.
2.2.5 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'Ufficio della Segreteria della scuola lo relazione ed il
certificato medico con prognosi.
2.2.6 Consegnare, al rientro, in Segreteria ed in originale lo relazione ed il certificato medico con prognosi ed
eventuali ricevute-fatture di spese sostenute.
2.3 Obblighi da parte della Segreteria
2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3 con la precisazione che se l'evento è accaduto in territo-rio estero,
l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italia-no.
3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l’Istituto o nelle immediate vicinanze o durante le
visite guidate o i viaggi distruzione
3.1 Obblighi da parte dell'infortunato
3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a
chi ne fa le veci.
3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare lo scuola.
3.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione:
recarsi in ospedale e richiedere lo certificazione medica con prognosi;
trasmettere con lo massima urgenza e via fax all'Ufficio della Segreteria della Scuola la relazione ed il
certificato medico con prognosi;
consegnare, al rientro, in Segreteria ed in originale lo relazione ed il certificato medi-co con prognosi ed
eventuali ricevute di spese sostenute.
3.2 Obblighi da parte della segreteria
3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.
REGOLAMENTO RETE INFORMATICA
·
L’Amministratore della Rete degli Uffici e d’Istituto è il Dirigente Scolastico.
·
Il Dirigente Scolastico designa il Collaboratore vicario Amministratore e Responsabile
dell’organizzazione e della gestione della rete informatica d’Istituto e dei laboratori”.
·
Il personale che opera con lo rete ( “in primis” gli Uffici amministrativi) deve settimanalmente
provvedere ad effettuare copie di backup del lavoro svolto. Tali supporti dovranno essere custoditi in luogo
sicuro. Il riutilizzo di supporti di memorizzazione per altri sco-pi deve prima prevedere lo loro formattazione.
·
Gli studenti, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né fisicamente né
informaticamente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o infor-mazioni sensibili.
·
Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di infor-matica/internet deve
essere stabilito dall’ incaricato della stesura dell'orario all'inizio di ogni anno scolastico in coordinamento
con l’Amministratore/Responsabile.
·
L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica/internet in momenti diversi deve essere
autorizzato e concordato con la Dirigenza o con l’Amministratore/ Responsabile. I collaboratori scolastici
riceveranno il calendario con le autorizzazioni.
·
I docenti che accompagnano gruppi di studenti nei laboratori devono stabilire per ognuno di loro la
postazione che occuperà per tutto l’anno scolastico; i docenti compileranno lo schema piantina e
consegneranno copia all’Amministratore/Responsabile, che lo conserverà in cassaforte.
·
Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero
malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza manipolare alcunché, all’Assistente
Tecnico Responsabile.
·
Nei laboratori gli studenti dovranno compilare il modulo di postazione sul qua-le annoteranno: data,
orario di utilizzo, classe e nominativi e, in caso di collegamento ad internet, i siti consultati.
·
La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro laboratorio o in aula,
se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile.
·
Gli studenti devono sistemare gli zaini in zona del laboratorio, che non impedi-sca un regolare
sfollamento e non si arrechi danno agli impianti. Altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio.
·
Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti. i mouse, le cas-se o qualunque altra
attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile.
·
Il personale e gli studenti dovranno aver cura di rispettare le procedure cor-rette di accensione, di
utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli studenti non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori:
le briciole possono causare malfunzionamenti nelle tastiera e/o nelle altre periferiche.
·
E' possibile l'utilizzo di floppy-disk, CD o DVD personali, solo previa autorizza-zione del Responsabile.
·
L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una preventiva
anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.
· Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano
cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.
·
In ogni ambiente deve essere conservata la manualistica, opportunamente nume-rata, del software e
dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla manualistica e ai CD o ai floppy relativi occorrerà
riferirsi al Responsabile.
· Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dai Responsabili
senza alcun preavviso. Si consiglia, pertanto, di salvare i dati nei supporti di memoria in dotazione o nelle
apposite cartelle di backup previste.
· Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l'aggiornamento del software antivirus e a
verificare la consistenza dei firewall.
·
La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente sospensione
dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche.
POLICY D'ISTITUTO
·
Gli utenti (docenti, assistenti amministrativi, studenti) possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per
accedere in Internet solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli Uffici.
·
I software installati sono ad esclusivo uso amministrativo, contabile e didattico. Chiunque abbia
biso-gno di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richie-sta al Responsabile tramite
l'apposito modulo.
·
Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni, salvo autorizzazione del
Responsabile e solo nel caso si tratti di “free software”.
·
Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione Scolastica.
·
E’ vietato alterare il “Bios” delle attrezzature informatiche.
·
E’ fatto obbligo al Responsabile di inserire “Password Bios”.
·
E’ severamente vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk e file di sistema.
·
Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la Scuola è regolarmente dotata
di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui la Scuola possiede licenza è a disposizione per la
consultazione nei labo-ratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama l'osservanza delle
norme per il rispetto del diritto d’autore e del copyright.
·
E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di espressione.
·
E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti e viceversa.
·
E’ vietato inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni.
·
E' vietato connettersi a siti proibiti.
·
Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura.
Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o
redistribuirlo in qua-lunque modo e sotto qualunque forma.
·
E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria identificazione.
·
E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie.
·
Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette).
·
In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge.
·
I comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e
computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o intercettando la posta elettronica
loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con
programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti apposita-mente, costituiscono dei veri e propri crimini
elettronici e come tali sono punibili.
·
I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della “policy” della Scuola e degli eventuali problemi che
possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di internet.
ACCOUNT
·
Gli utenti, che otterranno un account per l'ingresso nella rete d'Istituto, dovranno prendere visione del
presente Regolamento e firmare in calce.
·
Gli allievi accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti da esso gestiti a cura del
Responsabile.
·
Il personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete richiedendolo al Responsabile, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
·
Verificata lo disponibilità di prese per lo connessione fisica e di indirizzi di rete, i docenti dell'istituto
possono richiedere di connettere alla rete locale dell'Istituzione Scolastica altri calcolatori utili per le proprie
atti-vità didattiche. La connessione è possibile previa autorizzazione del Responsabile o del Dirigente
Scolastico.
INTERNET
·
Il Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione con indicazione dei siti
consultabili per ricerche di natura didattica e con limitazione ai siti proibiti.
·
E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione.
·
L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione da parte degli utenti interessati. Il
servizio è, comunque, da utilizzare per soli scopi didattici e di ricerca, da dettagliare e giustificare al
momento della richie-sta di prenotazione.
·
Gli utenti dovranno trascrivere su apposito registro i collegamenti ad INTERNET indicando data, orario,
siti visitati, durata del collegamento, classe e cognome e nome.
·
L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un Referente. E' possibile
richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente
autorizzata dal Refe-rente. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare. Se ciò non fos-se possibile,
occorre acquisire la liberatoria da parte dei genitori e, possibil-mente, sfocare, con gli appositi software di
ritocco fotografico, i volti.
·
Il referente del sito web dell'Istituzione assicura che il file delle Frequestly Asked Questions (FAQ)
venga aggiornato a intervalli regolari quindicinali.
·
L’impiego della posta elettronica è possibile solo nel rispetto della direttiva 27 novembre 2003,
pubblicato nella G.U. n. 8 del 12 gennaio 2004.
·
I docenti possono utilizzare i servizi di mail dalle postazioni presenti solo attraverso interfaccia WEB.
·
E’ vietato l’uso di client di e-mail residenti nei PC per usi personali.
·
E’ possibile l’utilizzo della posta elettronica solo per comunicazioni relative alle attività didattiche.
·
Nel caso di invii di mail a gruppi di destinatari si devono evitare liste di indiriz-zi nei campi "To:" o
"Cc:" e si utilizza il campo "Bcc:".
·
Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con estensione .exe, .com,
.bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al Responsabile.
·
Prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula.
·
Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o pri-ma di riferire l'indirizzo della
scuola.
·
Riferire al Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini che infastidiscono e non
rispondere.
·
Se qualcuno su internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente d'aula. Le persone che si
incontrano su internet sono degli estranei, e non sempre sono quello che dicono di essere.
·
Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una chat room.
·
Il docente d'aula curerà che gli allievi registrino gli accessi ad Internet, darà chiare indicazioni su come
devono utilizzare internet, la posta elettronica e le “chat room”, informerà che le loro navigazioni saranno
monitorate.
NETIQUETTE (NETWORK ETIQUETTE)
·
Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e diretto il problema.
·
Il "Subject" del messaggio deve riflettere il contenuto del testo.
· È buona norma includere la parola "lungo" alla voce "subject" in modo che il ricevente possa sapere in
precedenza che ci vorrà tempo per leggere e rispondere a quel messaggio. Oltre le 100 righe è considerato
"lungo".
·
Limitare la lunghezza delle righe a meno di 65 caratteri e inserire un ritorno del carrello (premendo
Invio) alla fine di ogni riga.
· E' buona regola non inviare mai file superiori a 50 Kilobyte. ln tal caso, consi-derare come alternativa il
trasferimento di file o la riduzione a diversi file più piccoli da inviare come messaggi separati.
·
Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del mes-saggio originario, allo scopo di
facilitarne la comprensione.
·
Si deve fare attenzione a non utilizzare espressioni gergali o acronimi se non si è certi che saranno
comprese.
·
Se si vuole inviare un messaggio personale ad un gruppo, è il caso di chie-dere preventiva
autorizzazione.
·
Se si scopre che un messaggio personale è stato erroneamente recapitato ad una lista o gruppo, inviare
un messaggio di scuse.
·
La rete è utilizzata come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro ha tempo per
leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere per-sonale, e, dunque, non di interesse generale.
·
Nelle mail usare maiuscole e minuscole. Soltanto con le maiuscole è come se si stesse urlando.
·
Usare i simboli per dare enfasi. Ecco *cosa* intendo dire. Usare i trattini in basso per le sottolineature .
_ Guerra e Pace _ è il mio libro preferito.
·
Non è il caso di inviare messaggi d'ira ("flames") anche se si dovesse esser provocati. Se si vogliono
esprimere opinioni forti su un certo testo, è il caso di segnalarlo inserendo un FLAME ON/OFF. Ad
esempio: FLAME ON: Questo argomento occupa inutilmente banda di trasmissione. È illogico e senza
costrutto. E il resto del mondo è d'accordo con me. FLAME OFF.
·
Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica.
·
Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell'uno o dell'altro fra i
contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all'argomento
trattato prima di inviare nuove domande.
·
Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunica-zioni che non siano stati
sollecitati in modo esplicito.
·
Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è, comunque,
tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla collettività.
·
Non inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le lettere a catena sono vietate, pena la
revoca dell'account.
·
In caso si riceva qualcosa di equivoco o illegale, bisogna rivolgersi al docente d'aula o al Responsabile.
PASSWORD
·
Tutti gli utenti devono utilizzare le password ricevute e consegnarne copia in busta chiusa e firmata al
Responsabile. Tale busta sarà rinnovata ogni qualvolta l'utente la cambierà.
·
Le buste con tutte le password sono trasmesse al Dirigente Scolastico, che le custodisce in cassaforte.
·
E' opportuno cambiare la password almeno una volta ogni tre mesi.
·
Le password devono avere massimo 8 caratteri. Sono da evitare riferimenti espliciti alla propria persona,
famiglia, scuola. Si suggerisce di utilizzare le iniziali di una frase che si possa ricordare facilmente.
·
Gli utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti.
· Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la propria password. Se ciò
accadesse occorrerà cambiare immediatamente password.
·
Il responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password nei browser.
·
Il Responsabile attiverà le password sia su Windows che sullo screensaver, avendo cura in quest’ultimo
caso che i tempi siano adeguati.
LABORATORI (Uso dei laboratori e aule speciali)
I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, su
indicazione del Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente, che svolge
funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i
registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione,
ripristino, sostitu-zione di attrezzature, ecc...
Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il
Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laborato-rio o il docente
di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la
situazione tempestivamente in Presidenza o ai Collaboratori per l'immediato ripristino delle condizioni di
efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allie-vi, competono
all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del
materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti asse-gnati allo studente o al gruppo di
studenti
L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola
postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse
rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tem-pestiva comunicazione al Dirigente
Scolastico o ai Collaboratori.
Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante firma e annota le esercita-zioni
svolte con la classe ed ogni evento inerente alle medesime.
SUSSIDI DIDATTICI
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale, il cui elenco è esposto e
consultabile presso l’Ufficio dell’area magazzino. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili
utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena
efficienza dei sussidi.
DIRITTO D'AUTORE
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore. I docenti,
quindi, si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplica-zione dello stesso.
STRUTTURE AUDIOVISIVE/HOME OFFICE
La prenotazione per l'utilizzazione dei sussidi e dell’aula audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente alla
settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza
all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e, quindi, alla classe
che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data
anteriore.
USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA (macchine fotografiche, telecamere, portatili,
sussidi vari, ecc...).
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente
Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del
responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità
degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà, inoltre, sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e
le eventuali segnalazioni di danno.
MEDIATECA - BIBLIOTECA
La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è
accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, per sonale A.T.A..
Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo
ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuo-verne l'uso da parte di alunni e docenti.
Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca/Biblioteca con il compito di sovraintendere
al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito,
l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente
pubblicizzato.
Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed
informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, rece-pendo i suggerimenti specifici
espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o
informatico.
Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc...
I libri possono essere dati in prestito per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 se nes-sun
altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due
giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico.
Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei
mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saran-no sostenuti da chi ha causato il
danno.
UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE DELL'ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico incarica all'inizio dell'anno scolastico uno dei Collaboratori responsabile dell’utilizzo
delle infrastrutture sportive dell’Istituto, che provvederà alla predisposizione degli orari di utilizzo e di
funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative
extracurricolari.
La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo
igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica.
USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE
Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, foto-copiatrice,
ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, posso-no essere utilizzate da tutte le
componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse del-la scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti
della scuola per scopi personali.
Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio duplicazione e
fascicolatura. Le modalità di utilizzo e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno
scolastico.
L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.
I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno tre giorni il materiale da
riprodurre.
L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la clas-se, il richiedente, il
numero di fotocopie seguite. II materiale cartaceo è sottoposto alla nor-mativa sui diritti d'autore, quindi i
richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla ripro-duzione e/o duplicazione dello stesso.
SICUREZZA
Norme di comportamento
·
Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano
distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
·
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento interno
di Istituto;
·
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richia-mate da specifici
cartelli o dalla normativa vigente e dal Regolamento interno di Istituto;
·
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
·
Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza;
· Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le
scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali
scale come scale semplici appoggiandole a muro né spo-starle quando su di esse vi sono delle persone;
·
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
·
Depositare i materiali nelle zone prestabilite e, comunque, in modo da non ingombrare, ostacolare e/o
impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al tran-sito sulle vie di fuga (corridoi,
scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale
la normale circolazione;
·
Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
·
Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul
posto di lavoro;
·
Segnalare tempestivamente al Dirigente o ai Collaboratori ogni eventuale anomalia o condizione di
pericolo rilevata;
·
In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente al Dirigente o ai Collaboratori sulle
circo-stanze dell'evento;
·
Se viene usato il materiale della cassetta di pronto Soccorso occorre ripristinare la scorta;
·
Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;
·
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
·
Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
·
Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitan-do l'uso di
mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stes-si modifiche di qualsiasi
genere;
·
Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia del-le norme di
legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il
proprio responsabile;
·
In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la schiena
eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il
trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e, se necessario, appoggiarlo
al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;
·
Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
·
Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
·
Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavora-re nella
scuola;
·
Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
·
Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
·
Non entrare attraverso le uscite di sicurezza, ma utilizzare gli ingressi principali.
COMUNICAZIONI
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle clas-si, o, comunque,
nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro
scolastico (giornali, ecc: ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre,
ricerche).
E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ...
La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
Per gli alunni si prevede di:
distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e
Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territo-rio, gestite da Enti,
Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di colla-borazione con la Scuola, purché
l'iniziativa non persegua fini di lucro.
COMUNICAZIONI DOCENTI – GENITORI
Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui. I docenti, qualora
vogliano, possono ricevere i genitori su appuntamento, al di fuori dell’orario delle lezioni.
Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola.
Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempe-stive informazioni scritte
relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comporta-mento dell'alunno: in particolare, saranno,
comunque, comunicate alle famiglie le valutazio-ni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle
interperiodali, accompagnate dal-la eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che
l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. A partire dall’a. s. 2004/2005 sarà attivato, previo
consenso dei genitori, il servizio di SCUOLANET.
INFORMAZIONE SUL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
All'inizio dell'anno scolastico il Coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le
opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e
formative facoltative e/o opzionali.
Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura
nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che
devono essere riportati a conoscenza di tutti.
ACCESSO DEL PUBBLICO
ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle
attività didattiche.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusiva-mente in caso di
uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante
l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento setti-manale dei
docenti.
ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto
dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti"
permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessa-rio all'espletamento delle loro funzioni. In
ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e, comunque, non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella dell’ingresso principale, in
cui prestano ser-vizio di vigilanza i collaboratori scolastici addetti.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova
l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di
Presidenza e di Segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Provinciale possono accede-re ai locali
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento e
devono essere autorizzati dal Dirigente e/o dal Collaboratore a sostare nell’aula dei docenti.
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
ACCESSO E SOSTA
E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dell’edificio scolastico ai genitori o chi ne fa le veci di
alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati agli
insegnanti ed al personale A.T.A.. Gli alunni, che usano automobili ed intendono usufruire del parcheggio,
devono inoltrare domanda scritta al Dirigente Scolastico, il quale concede l'autorizzazione nei limiti di
capienza ed agibilità dell'area.
I genitori degli alunni minorenni, e i maggiorenni per loro conto, per il parcheggio dei motorini all’interno
del recinto della scuola devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla Presidenza, su apposito
modu-lo. In esso sono riportate le dichiarazioni di responsabilità e gli obblighi d'uso che i genitori, per i
minorenni, devono sottoscrivere per ottenere l'autorizzazione.
4. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamen-te nelle aree
destinate a raccogliere tali mezzi.
I parcheggi all’interno dell’Istituto sono incustoditi e, pertanto, la scuola, non potendo garantire la custodia
dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei
mezzi medesimi.
I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza
della scuola.
In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti
opportuni, anche di carattere restrittivo.
I veicoli degli operatori, che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura sco-lastica, sono
autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
l. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle clas-si, o,
comunque, nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro
scolastico (giornali, ecc: ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre,
ricerche).
E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ...
La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
Per gli alunni si prevede di:
distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e
Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territo-rio, gestite da Enti,
Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di colla-borazione con la Scuola, purché
l'iniziativa non persegua fini di lucro.
COMUNICAZIONI DOCENTI – GENITORI
Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui. I docenti, qualora
vogliano, possono ricevere i genitori su appuntamento, al di fuori dell’orario delle lezioni.
Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola.
Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempe-stive informazioni scritte
relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comporta-mento dell'alunno: in particolare, saranno,
comunque, comunicate alle famiglie le valutazio-ni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle
interperiodali, accompagnate dal-la eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che
l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. A partire dall’a. s. 2004/2005 sarà attivato, previo
consenso dei genitori, il servizio di SCUOLANET.
INFORMAZIONE SUL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
All'inizio dell'anno scolastico il Coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le
opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e
formative facoltative e/o opzionali.
Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura
nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che
devono essere riportati a conoscenza di tutti.
ACCESSO DEL PUBBLICO
ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle
attività didattiche.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusiva-mente in caso di
uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante
l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento setti-manale dei
docenti.
ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto
dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti"
permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessa-rio all'espletamento delle loro funzioni. In
ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e, comunque, non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella dell’ingresso principale, in
cui prestano ser-vizio di vigilanza i collaboratori scolastici addetti.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto
per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l'orario
di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Provinciale possono accede-re ai locali
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento e
devono essere autorizzati dal Dirigente e/o dal Collaboratore a sostare nell’aula dei docenti.
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
ACCESSO E SOSTA
E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dell’edificio scolastico ai genitori o chi ne fa le veci di
alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati agli
insegnanti ed al personale A.T.A.. Gli alunni, che usano automobili ed intendono usufruire del parcheggio,
devono inoltrare domanda scritta al Dirigente Scolastico, il quale concede l'autorizzazione nei limiti di
capienza ed agibilità dell'area.
I genitori degli alunni minorenni, e i maggiorenni per loro conto, per il parcheggio dei moto-rini all’interno
del recinto della scuola devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla Presidenza, su apposito
modu-lo. In esso sono riportate le dichiarazioni di responsabilità e gli obblighi d'uso che i genitori, per i
minorenni, devono sottoscrivere per ottenere l'autorizzazione.
Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamen-te nelle aree
destinate a raccogliere tali mezzi.
I parcheggi all’interno dell’Istituto sono incustoditi e, pertanto, la scuola, non potendo garantire la custodia
dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei
mezzi medesimi.
I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza
della scuola.
In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà difunzionamento e di
uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere
restrittivo.
I veicoli degli operatori, che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura sco-lastica, sono
autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA
E' obbligatoria la tenuta sportiva: scarpette, calzoncini e maglietta. L'alunno, che, per qualunque motivo, si
presenti in palestra sprovvisto della tenuta sportiva, deve essere giustificato direttamente dal docente di
educazione fisica.
Durante lo svolgimento delle lezioni, gli spogliatoi devono essere chiusi con la relativa chiave, che viene
consegnata al docente dal rappresentante di classe.
Gli alunni possono accedere alla palestra solo alla presenza e con il permesso del docente. Gli alunni escono
dalla palestra cinque minuti prima del suono della campana in considerazione della distanza della palestra
dalle aule normali e dall'ingresso dell'Istituto.
Il materiale di uso normale, necessario per le lezioni (palloni, cronometri, fischietti, ecc.) viene custodito in
un apposito armadio a cura del collaboratore scolastico.
Nei servizi della palestra è sistemato un armadietto farmaceutico di pronto soccorso, che, a cura degli
insegnanti di educazione fisica, deve essere provvisto del necessario.
La pulizia della palestra e dei relativi servizi è curata dal collaboratore scolastico.
Per gli esoneri dalle lezioni di educazione fisica si applicano le vigenti disposizioni ministeriali, che
prevedono anche per gli alunni esonerati la partecipazione alle lezioni e la valutazione da parte del docente
per quegli aspetti non incompatibili con le loro particolari condizioni soggettive ( nota ministeriale Ispettorato Educazione fisica e sportiva - 6 febbraio 1988,n.283/A).
Le indisposizioni degli alunni devono essere giustificate dal docente di educazione fisica.
Nell'eventualità di incidenti deve essere immediatamente informato il Dirigente Scolastico o i suoi
collaboratori per gli adempimenti di legge e per le necessità di pronto soccorso.
Un docente di educazione fisica, designato dai colleghi del settore, svolge il ruolo di coordinamento e di
collegamento con gli organi collegiali e con il Dirigente Scolastico.
Per l'accompagnamento degli alunni dalle aule alla palestra, il Consiglio d'Istituto, tenuto conto della C.M. n.
153, prot. 851/B2 - Div.II - Sez. III del 3 maggio 1994, stabilisce di affidarne il compito ai docenti di
educazione fisica.
Funzionamento dei laboratori multimediali, di specializzazione e dell'aula di trattamento testi
Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti, stabilisce quanto segue:
Il funzionamento dei laboratori è regolato in modo da facilitare l'uso delle attrezzature da parte di tutti i
docenti e degli studenti durante le ore comprese nell'orario normale delle lezioni per studi, ricerche e
autoaggiornamento dei docenti, purché sia assicurata la presenza dell'assistente tecnico.
Questi, infatti, è addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, ne garantisce l'efficienza e la funzionalità in
relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica e assicura non solo l'assistenza tecnica durante lo
svolgimento delle esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, ma anche, in collaborazione con il
docente, la preparazione del materiale e degli strumenti per l'effettuazione delle medesime.
Pertanto i docenti interessati a svolgere le lezioni in laboratorio devono comunicare al Dirigente o ai suoi
collaboratori e all'assistente tecnico - all'inizio dell'anno scolastico - l'orario settimanale delle ore di
laboratorio ed il relativo progetto annuale di studi, in conformità alle direttive ministeriali.
Gli stessi docenti devono provvedere alla preparazione delle esercitazioni, all'aggiornamento ed alla ricerca,
secondo la programmazione didattica elaborata dal Consiglio di Classe ed approvata dal Collegio dei
Docenti.
Su designazione del Collegio dei Docenti e sentito il parere degli insegnanti di ciascun settore, il Dirigente
affida ad uno di essi il compito di coordinare le attività dei laboratori, tenuto conto degli impegni degli
insegnanti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.
Agli alunni è vietato introdurre nel laboratorio multimediale dell'Istituto dischetti personali.
I trasgressori oltre che essere soggetti alle sanzioni disciplinari previsti dalla norma, sono tenuti al
risarcimento immediato del danno causato al patrimonio della scuola.
Per qualsiasi rottura o danneggiamento alle macchine o alle suppellettili il responsabile o i responsabili
devono informare immediatamente il docente e l'assistente tecnico, che hanno l'obbligo di presentare
dettagliata relazione al Dirigente Scolastico.
L'Assistente tecnico, deve provvedere al riordino ed alla conservazione del materiale e delle attrezzature
tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni
didattiche. Inoltre, alla fine di ogni anno scolastico, deve presentare una dettagliata relazione sui problemi da
affrontare e risolvere prima dell'apertura dell'anno scolastico successivo.
Funzionamento della biblioteca d'istituto
Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti, stabilisce quanto segue:
La biblioteca d'Istituto deve essere resa funzionante nel rispetto dei seguenti criteri generali:
·
assicurare la possibilità di consultazione e prestito per tutte le componenti della scuola con modalità
agevoli di accesso e secondo un orario, che verrà annualmente proposto dal responsabile e comunicato con
cartelli affissi all'Albo d'Istituto ai docenti, agli studenti ed ai genitori.
· facilitare l'accesso da parte dei docenti al di fuori dell'orario delle lezioni per studi, ricerche ed
aggiornamento individuale;
·
i libri dati in prestito dal responsabile devono essere restituiti entro e non oltre venti giorni dalla data del
prestito;
·
è compito di tutti i docenti della Scuola fare proposte di acquisto di libri e di abbonamenti a riviste di
carattere didattico, culturale e professionale. Tutte le proposte devono essere prima vagliate dai Consigli di
Classe, poi dal Collegio dei Docenti ed, infine, dal Consiglio d'Istituto, che delibera in via definitiva gli
acquisti.
Danneggiamento del patrimonio dell'istituto
Per quanto riguarda i furti, i danneggiamenti e le rotture del patrimonio dell'Istituto, deve essere fatta opera
preventiva di sensibilizzazione da parte dei docenti, che hanno il compito di responsabilizzare gli alunni al
rispetto delle cose comuni. Durante le ore di lezione, coloro che abbiano arrecato danno al patrimonio
comune sono chiamati a rispondere singolarmente ed a risarcire il danno con tempestività. Non trovandosi il
responsabile, la classe o le classi interessate provvederanno al rimborso collettivo. Le famiglie devono essere
avvertite.
Furti e danneggiamenti al patrimonio dell'istituto al di fuori dell'orario di servizio
Il collaboratore scolastico, ogniqualvolta all'apertura della scuola constati che ignoti si sono introdotti in
Istituto ed hanno arrecato danno di qualsiasi natura al patrimonio scolastico o all'edificio, è tenuto ad
informare dell'accaduto il Dirigente Scolastico e, in caso di assenza, il Direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
Conservazione delle strutture e delle dotazioni.
La conservazione delle strutture e delle dotazioni della scuola è affidata alla cura ed alla responsabilità degli
alunni ed alla diligenza di tutti i componenti della Comunità scolastica, che devono sentirsi membri integrati
e responsabili di questo Istituto ed avere comportamenti corretti e lealtà collaborativa fondata sulla
condivisione degli obiettivi istituzionali.
Diritto di informazione
Tutte le componenti della scuola (docenti, personale non docente,genitori,studenti ) possono utilizzare gli
appositi spazi per l'affissione di documenti, manifesti, avvisi, debitamente sottoscritti dal responsabile o dai
responsabili.
Prima dell'affissione il responsabile o i responsabili devono essere autorizzati dal Dirigente o dai suoi
collaboratori.
I documenti, di regola, vengono rimossi dopo una settimana, per consentire a tutti di usufruire degli spazi
senza difficoltà.
E' libera l'affissione di avvisi riguardanti l'attività sindacale ed i problemi della categoria del personale
docente e non docente, purché vengano utilizzati gli appositi spazi o bacheche.
E' fatto divieto a chiunque di distribuire avvisi e volantini di ogni genere all'interno dell'edificio scolastico e
nelle aule.
E' fatto divieto di affissione e di scritte sui muri esterni ed interni non appositamente adibiti.
E' fatto divieto a tutti di vendere oggetti di qualsiasi natura e alimenti (panini, pizze, ecc.) all'interno
dell'edificio scolastico, se non preventivamente autorizzati dal Consiglio d' Istituto.
Il Consiglio d'Istituto, su richiesta del personale docente, del personale A.T.A., del comitato degli studenti e
del comitato dei genitori, può autorizzare l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande,
previa regolare gara d'appalto e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale.
Modalità di comunicazione dei docenti con studenti e genitori
Per assicurare un'informazione continua ed efficace alle famiglie, il Consiglio di Istituto, sentite le proposte
del Collegio dei Docenti, stabilisce quanto segue:
·
I docenti nel rapporto con i genitori degli alunni devono prestare adeguata attenzione alle richieste di
ciascuno e fornire spiegazioni e suggerimenti operativi concreti con la massima chiarezza e trasparenza
sull'andamento. didattico e disciplinare dei figli.
·
All'inizio di ogni anno scolastico, il docente deve portare a conoscenza degli studenti e dei genitori il
"PIANO DIDATTICO INDIVIDUALE" ed attenersi a quanto stabilito nella "Carta dei servizi", in merito al
Contratto formativo.
·
Gli insegnanti ricevono settimanalmente i genitori degli alunni in un'ora antimeridiana, che è
comunicata loro, tramite i figli o per lettera dal Dirigente.
·
Gli insegnanti ricevono i genitori e gli studenti in due incontri pomeridiani dalle ore 16.00 alle ore
19.00. Le date sono comunicate alle famiglie dal Dirigente.
·
I docenti desiderano parlare esclusivamente con uno dei genitori e non con fratelli o sorelle o parenti.
·
Il Collegio dei Docenti si impegna ad informare la famiglia sui risultati degli scrutini trimestrali o
quadrimestrali e finali tramite la "pagella", che è consegnata al figlio per portarla a casa per la firma del
genitore o di chi ne fa le veci.
·
La "pagella" deve essere riconsegnata a scuola ai coordinatori dei Consigli di Classe da uno dei genitori
o da chi ne fa le veci nei giorni e nelle ore che saranno comunicate tramite i figli.
Criteri relativi alla formazione delle classi
Il Consiglio d' Istituto, sentite le proposte del Collegio dei Docenti, indica i seguenti criteri generali per la
formazione delle classi iniziali:
·
analisi da parte del Consiglio di Presidenza dei fascicoli personali degli alunni iscritti;
· distribuzione degli alunni in modo da garantire in tutti i corsi un livello di preparazione omogeneo ed
accettabile e formare classi eterogenee;
·
assecondare, se possibile, le richieste dei genitori per mantenere insieme gruppi di alunni provenienti
dallo stesso paese e dalla stessa scuola.
Il Dirigente, sulla base dei criteri sopraindicati, procede alla formazione definitiva delle classi.
In tema di formazione delle classi è opportuno richiamare il principio, costantemente ribadito dalla Corte dei
Conti, circa la sussistenza del danno erariale nel caso di classi formate in esubero rispetto al numero degli
allievi iscritti. Costituisce danno erariale, imputabile al Capo d’Istituto che non ha osservato le disposizioni
sulla formazione delle classi, la somma corrisposta per stipendi ai docenti che hanno insegnato in classi
costituite in eccedenza a quelle necessarie in relazione al numero di frequentanti la scuola.
Assegnazione dei docenti alle classi
Il Consiglio d' Istituto, sentite le proposte del Collegio dei Docenti, fissa i seguenti criteri generali:
·
assicurare, di norma, la continuità didattica da riferire alla classe e non al corso;
·
valutare le competenze acquisite nell'attivazione di sperimentazioni e/o realizzazione di progetti negli
anni scolastici precedenti;
·
tener conto dell'anzianità di servizio;
·
tenere in considerazione, di norma, richieste di cambiamento con accordo tra insegnanti della stessa
disciplina;
·
tener conto della necessità, per il buon funzionamento didattico della Scuola, dell'esperienza didattica e
professionale del docente;
·
Valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente, sulla base dei criteri sopra stabiliti, assegna i docenti alle classi.
Qualora, per qualsiasi problema di carattere didattico ed educativo, il Dirigente adotti decisioni difformi dai
criteri prestabiliti, è tenuto a dare al docente adeguata motivazione.
E’ opportuno, comunque, ricordare che il rispetto della continuità didattica, ancorché previsto come criterio
per l’assegnazione dei docenti alle classi, non può essere invocato sempre e comunque. In proposito, infatti,
il Consiglio di Stato ha precisato che il criterio della continuità può giustificare, per un certo periodo, la
persistenza di un certo assetto prefigurato, ma non può consolidare indefinitamente la situazione in atto,
giacché non può essere vanificata la ragione sottesa alla normativa (ex art. 3 D.P.R. 417/’74), la quale si
trova ad agevolare la rotazione e l’avvicendamento dei docenti nelle classi.
Il principio, quindi, non può valere in assoluto. Non può avere consistenza o validità tali da considerare
indefinitamente la situazione in atto. Esplica effetti nei limiti della continuità didattica relativa, vale a dire
come criterio per consentire ai docenti di concludere un ciclo di insegnamento.
Formulazione dell'orario degli insegnanti
E' compito del Dirigente Scolastico:
· provvedere fin dall'inizio dell'anno scolastico alla compilazione dell'orario definitivo delle lezioni, in
modo che questo possa essere attuato entro pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico;
·
informarlo a criteri didattici;
·
evitare di concentrare inopportunamente le ore di lezione di ciascun insegnamento;
·
non stabilire orari speciali in relazione ad esigenze di carattere personale;
·
razionalizzare la distribuzione delle materie nell'arco della giornata con il preciso intento di rendere più
efficiente l'azione didattica;
· far impartire in ogni classe gli insegnamenti delle singole materie in modo da non occupare più di un'ora
al giorno, estensibile a due ore soltanto per le materie che comportano esercitazioni scritte; estensibile a tre
ore consecutive solo per le esercitazioni pratiche, nonché di modellistica e confezioni presso i laboratori
della sede I.P.S.I.A.
·
lasciare un giorno libero agli insegnanti, compatibilmente con le esigenze relative all'attuazione di un
razionale orario delle lezioni.
Divieto di raccolta di fondi nelle scuole
E' vietato raccogliere denaro fra gli alunni per sottoscrizioni varie, spettacoli, omaggi al personale scolastico
e per qualsiasi altro motivo, ad eccezione di casi esplicitamente e preventivamente autorizzati dal Ministero
(cc.mm.n.3066 del 29/9/1951; n.19 del 16/4/1954; n.242 del 17/05/1960).
Codice di comportamento
Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'atto dell'assunzione in servizio, devono impegnarsi ad
osservare i principi ed i contenuti del codice di comportamento, approvato con decreto del Ministro per la
Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, registrato dalla Corte dei Conti in data 22.04.1994 e pubblicato sulla
G.U. n. 149, serie generale in data 28.06.94. Nell'espletamento dei propri compiti il personale in servizio
nell'Istituto deve anteporre il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui e
non deve utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio. Il personale, che per
qualsiasi motivo venga a conoscenza di fatti interni o esterni alla scuola, che in qualche modo ne possano
ostacolare il funzionamento e ne possano offuscare l'immagine, è tenuto ad informare il Capo d'Istituto.
Variazioni al regolamento
Le norme previste dal presente regolamento possono essere integrate o modificate solo su proposta della
Giunta Esecutiva e con deliberazione del Consiglio d'Istituto.
Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento, redatto dalla Giunta Esecutiva, proposto al Consiglio d'Istituto, che l'ha approvato
all'unanimità nella seduta dell’11 aprile 2008, entra in vigore presso l'I.T.C. "F. Palizzi” di Vasto il giorno
14 aprile 2008 ed è parte integrante della Carta dei Servizi di questa scuola, varata dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri il 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15 giugno 1995, che è stata
ugualmente deliberata ed approvata dal Consiglio d'Istituto.
Tutte le norme precedenti in contrasto con il presente regolamento sono soppresse.
Una copia del presente regolamento viene affisso all'albo dell'Istituto per l'intera durata dell'anno scolastico.
Una copia del presente regolamento viene depositata presso la l'Ufficio di Segreteria, ove è possibile
richiedere la duplicazione al costo di € 0,10 per foglio.