REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA” DELIBERAZIONE n. 381 del 15-6-2015 OGGETTO Autorizzazioni sperimentazioni cliniche (Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza - seduta del 25.05.2015). Proponente: Direttore Sanitario Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 507 Direttore Sanitario/2015/507 1 Il Direttore Sanitario riferisce: - che con deliberazioni del Direttore Generale dell’ULSS n. 6 “Vicenza” n. 684 del 08.10.2013 e n. 701 del 14.10.2013 è stato istituito il Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza, in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate con DGR n. 1066 del 28.06.2013 e convalidato dalla Regione Veneto con Decreto n. 173 del 05.11.2013; - che il Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza, con verbale n. 6 datato 25.05.2015, agli atti di questo Ufficio, ha valutato le sperimentazioni elencate in allegato. Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1) di autorizzare le sperimentazioni cliniche dell’ULSS 6 “Vicenza” di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, fermo restando eventuali pareri negativi e/o sospesi, ove diversamente indicato (allegato 1); 2) di approvare gli emendamenti inerenti studi proposti dalle varie UU.OO., di cui all’allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione (allegato 2); 3) di prendere atto delle comunicazioni “varie” inerenti studi proposti dalle varie UU.OO., di cui all’allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione (allegato 3); 4) di approvare il contratto economico relativo allo studio clinico da svolgersi presso l’ULSS 6 “Vicenza” di cui all’allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione, fermo restando che, in fase di sottoscrizione, il testo di detto contratto potrà essere integrato o perfezionato, previo accordo tra il Promotore dello studio e il Nucleo per la Ricerca Clinica Aziendale (allegato 4); 5) di trasmettere la presente delibera alle altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Provincia di Vicenza; 6) di pubblicare la presente delibera all’albo on line. ***** Direttore Sanitario/2015/507 2 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to come Proponente) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese) Ermanno Angonese Digitally signed by Ermanno Angonese Date: 2015.06.15 12:46:58 CEST Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, ________________ Copia conforme all’originale, amministrativo. _________________________________ composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, ________________ Direttore Sanitario/2015/507 _________________________________ 3 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 25 MAGGIO 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 AG Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana AG Dott. Roberto Gallo Farmacologo Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 P Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica P Dott. Giuseppe Tessarolo Clinico Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici ULSS n. 3 Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 P Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P AG P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Francesco Buonocore Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica Direttore Sanitario ULSS n. 6 AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 1/facciata a) Sperimentazione n. 14/15 Protocollo: Titolo: Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella Regione del Veneto EudraCT n. /// Promotore: Regione Veneto CRO: /// 1 4 Scheda n. 1/facciata b) Sperimentazione n. 14/15 Unità Operativa: Dipartimento Prevenzione - ULSS 6 Dipartimento Prevenzione - ULSS 5 Sperimentatore Principale: Dott.ssa Angiola Vanzo - ULSS 6 Dott. Adolfo Fiorio - ULSS 5 Lo studio è stato valutato nella seduta CESC del 23.03.15. In data odierna il CESC prende atto della nota del 15.05.15 a firma del Dott. Mantoan che risponde alle richieste formulate Parere: Il CESC all'unanimità esprime parere favorevole ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio modulo verifica fattibilità locale modulo cons. informato per i donatori di sangue informativa a tutela della riservatezza dei dati personali questionario PFAS prelievo, conservazione e spedizione sangue umano PFAS prelievo, conservazione e spedizione siero umano 2 5 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 25 MAGGIO 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 AG Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana AG Dott. Roberto Gallo Farmacologo Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 P Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica P Dott. Giuseppe Tessarolo Clinico Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici ULSS n. 3 Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 P Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P AG P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Enzo Apolloni Direttore Sanitario ULSS n. 3 Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 2/facciata a) Sperimentazione n. 19/15 Protocollo: RUDI FREE REGISTRY Titolo: Polymer free biolimus eluting stent implantation in all comers population: analysis of dapt cessation and clinical outcome after biofreedom stent implantation EudraCT n. /// Promotore: GISE - Società Italiana di Cardiologia Invasiva CRO: CD Pharma 3 6 Scheda n. 2/facciata b) Sperimentazione n. 19/15 Unità Operativa: Cardiologia - ULSS 3 Sperimentatore Principale: Dott. Ramondo Lo studio è stato valutato nella seduta CESC del 27.04.15. In data odierna il CESC prende atto della comunicazione inviata da CD Pharma ma ribadisce il parere già espresso Parere: Il CESC all'unanimità esprime parere favorevole con le seguenti condizioni: 1) poiché lo studio è dichiarato osservazionale il CESC ritiene debbano debbano essere arruolati nello studio solo pazienti che sono stati sottoposti ad intervento prima della data di sottomissione dello studio al CESC;2) pur trattandosi formalmente di uno studio promosso da un ente no-profit, poiché in sostanza esso è sponsorizzato ed ha finalità commerciali, il CESC chiede che venga effettuato il pagamento delle quote previste per la valutazione della ricerca.” ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio vers. 1.4 del 09.12.14 sinossi del protocollo vers. 2.0 del 09.12.14 modulo verifica fattibilità locale modulo inf. e consenso informato vers. 2.0 del 09.12.14_centro n. 04 modulo privacy vers. 2.0 del 09.12.14_centro n. 04 lettera informativa al medico curante vers. 2.0 del 09.12.14 lista centri partecipanti vers. 2.0 del 27.01.15 scheda raccolta dati vers. draft datata 11.12.14 modifiche emendamento sostanziale n. 01 del 09.12.14 4 7 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 25 MAGGIO 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 AG Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana AG Dott. Roberto Gallo Farmacologo Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 P Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica P Dott. Giuseppe Tessarolo Clinico Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici ULSS n. 3 Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 P Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P AG P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Francesco Buonocore Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica Direttore Sanitario ULSS n. 6 AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 3/facciata a) Sperimentazione n. 21/15 Protocollo: E - MIC Titolo: Studio pilota controllato randomizzato cieco riguardante la valutazione clinica dell'emodialisi continua con l'utilizzo di una membrana ad alto flusso molecolare EudraCT n. /// Promotore: IRRIV - Istituto Internazionale Ricerca Renale di Vicenza CRO: /// 5 8 Scheda n. 3/facciata b) Sperimentazione n. 21/15 Unità Operativa: Nefrologia - ULSS 6 Sperimentatore Principale: Prof. Ronco Lo studio è stato valutato nella seduta CESC del 27.04.15 con parere favorevole a condizione che venga inviata la procedura per la raccolta del consenso informato. Parere: Valutata la flow-chart ricevuta il CESC esprime parere favorevole con un astenuto ed uno contrario. ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio vers. 3.1 del 20.04.15 sinossi dello studio informativa e consenso informato per il paziente case report form flow chart modulo verifica fattibilità locale CV sperimentatore principale 6 9 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 25 MAGGIO 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 AG Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana AG Dott. Roberto Gallo Farmacologo Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 P Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica P Dott. Giuseppe Tessarolo Clinico Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici ULSS n. 3 Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 P Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P AG P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Francesco Buonocore Direttore Sanitario ULSS n. 6 Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 4/facciata a) Sperimentazione n. 22/15 Protocollo: C-935788-047 RIGEL Titolo: Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di Fostamatinib Disodium nel trattamento della porpora trombocitopenica immune persistente-cronica EudraCT n. 2013-005452-15 Sponsor: Rigel Pharmaceuticals CRO: INC Research 7 10 Scheda n. 4/facciata b) Sperimentazione n. 22/15 Unità Operativa: Ematologia - ULSS 6 Sperimentatore Principale: Dott. Ruggeri Relatore: Dott. Carli Parere: Il CESC esprime parere favorevole Il Prof. Rodeghiero si astiene dalla valutazione in quanto Direttore dell'U.O. proponente. ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio vers. 2.3_Italy del 29.10.14 sinossi in italiano del protocollo vers. 2.3_Italy del 29.10.14 informativa e consenso al trattamento dati personali vers. 1.0 del 08.04.14 lettera al medico curante vers. 1.1 datata 11.11.14 C-935788-047_modello principale ICF_V2.0 del 08.04.14_ICF principale Italia_V1.2 del 29.01.15_ Ruggeri_V1.0 del 18.03.15 C-935788-047_test D-Dimero_ICF principale_V1.0 del 08.04.14_ ICF principale Italia_V1.0 del 08.04.14 scheda di emergenza vers. 1.0 del 22.01.14 scheda appuntamento vers. 1.0 del 22.01.14 questionario SF-36 v2 italiano CRF full version 4.0 del 14.04.14 I.B. vers. 12 del 12.12.14 CV sperimentatore principale polizza e certificato assicurativi bozza convenzione economica lista centri italiani partecipanti vers. 2.0 del 07.05.14 Parere Unico centro coordinatore presa in carico pagamento oneri per CESC 8 11 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 25 MAGGIO 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 AG Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana AG Dott. Roberto Gallo Farmacologo Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 P Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 P Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 P Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica P Dott. Giuseppe Tessarolo Clinico Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici ULSS n. 3 Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 P Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P AG P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Francesco Buonocore Direttore Sanitario ULSS n. 6 Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 5/facciata a) Sperimentazione n. 23/15 Protocollo: FISM-Rete Italiana MDS Titolo: Rete italiana dei registri regionali delle sindromi mielodisplastiche (MDS) EudraCT n. /// Promotore: Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche - FISM CRO: /// 9 12 Scheda n. 5/facciata b) Sperimentazione n. 23/15 Unità Operativa: Ematologia - ULSS 6 Sperimentatore Principale: Dott. Di Bona Relatore: Dott. Di Bona Parere: Il CESC esprime parere favorevole Si segnala che a pag. 13/24 del protocollo la frase "uno studio di coorte con queste dimensioni…. (gli errori standard del 5%, 10%, 25% e 50% sono rispettivamente di ) rimane sospesa e che nella lettera d'intenti l'Ospedale di Vicenza è indicato come S. Carlo anzichè S.Bortolo Il Prof. Rodeghiero si astiene dalla valutazione in quanto Direttore dell'U.O. proponente. ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio vers. 1 del 17.10.12 modulo verifica fattibilità locale sinossi del protocollo di studio vers. 1 del 17.10.12 foglio inf. e cons. inf. paziente vers. 1 del 17.10.12 foglio inf. e cons. inf. studio biologico vers. 2 del 01.08.13 modulo privacy vers. 1 di novenbre 2013 CRF di Epiclin elenco centri partecipanti Parere Unico centro coordinatore 10 13 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 25 MAGGIO 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 AG Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana AG Dott. Roberto Gallo Farmacologo Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 P Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica P Dott. Giuseppe Tessarolo Clinico Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici ULSS n. 3 Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 P Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P AG P AG P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Mauro Bertassello Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica Direttore Sanitario ULSS n. 5 AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 6/facciata a) Sperimentazione n. 24/15 Protocollo: ACIS STUDY Titolo: Abiraterone o cabazitaxel nei pazienti affetti da carcinoma della prostata resistente alla castrazione. Studio osservazionale italiano sugli outcomes clinici e sui fattori predittivi/prognostici dei pazienti sottoposti a trattamento nella pratica clinica negli ospedali italiani EudraCT n. /// Promotore: Ospedale di Trento CRO: /// 11 14 Scheda n. 6/facciata b) Sperimentazione n. 24/15 Unità Operativa: Oncologia - ULSS 5 Sperimentatore Principale: Dott.ssa Pegoraro Relatore: relaziona il Dott. Tessarolo Parere: Il CESC esprime parere favorevole ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: domanda di autorizzazione alla sperimentazione protocollo di studio vers. 1.1 del marzo 2014 sinossi del protocollo di studio vers. 1.1 del marzo 2014 modulo verifica fattibilità locale informazioni per il paziente e modulo cons. inf. vers. 1.1 del marzo 2014 informativa sul trattamento dati personali questionario paziente elenco centri partecipanti novembre 2014 emendamento n. 1 del 17.11.14 scheda rilevazione dati marzo 2014 12 15 COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA SEDUTA 25 MAGGIO 2015 Dott.ssa Eleonora Benetti Pediatra - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Salvatore Castronovo Ematologo - Dirigente Medico Ospedaliero ULSS n. 3 P Dott. Alessandro Dacomo Direttore Serv. Farmacia Ospedaliera ULSS n. 6 AG Don Aldo De Toni Responsabile Pastorale Diocesana AG Dott. Roberto Gallo Farmacologo Dott. Michele Pellizzari Biostatistico ULSS n. 4 P Dott. Pietro Luigi Pujatti Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 5 P Dott. Fabio Randon Esperto materia giuridica e amministrativa ULSS n. 6 Prof. Francesco Rodeghiero Ematologo - Direttore S.C. Ematologia ULSS n. 6 Dott. Francesco Salsa Clinico P Dott.ssa Licia Sartori Responsabile Serv. Medicina Legale ULSS n. 4 P Sig.ra Roberta Sartori Rappresentante area infermieristica P Dott. Giuseppe Tessarolo Clinico Dott.ssa Graziella Tonato Esperto dispositivi medici ULSS n. 3 Dott. Michele Valente MMG Territoriale - indicato dall'Ordine dei Medici Dott. Giorgio Vescovo Internista - Direttore S.C. Medicina Gen. ULSS n. 16 P Dott. Narciso Zocca Rappresentante del Volontariato P AG P P AG P AG P Direttori Sanitari la cui partecipazione alle sedute del CE è prevista in caso di presentazione di progetti/studi della propria Azienda Dott. Roberto Toffanin Dott.ssa Paola VALPONDI Segreteria Scientifica Direttore Sanitario ULSS n. 4 AG Sig.ra Manuela PIVA Segreteria Amministrativa Scheda n. 7/facciata a) Sperimentazione n. 25/15 Protocollo: Titolo: Studio osservazionale sui rapporti tra organizzazione del lavoro, distress dell'operatore e ricadute sulla percezione del paziente in professionisti operanti in SPDC EudraCT n. /// Promotore: SPDC dell'ULSS 4 "Alto Vicentino" e SPDC dell'APSS di Trento CRO: /// 13 16 Scheda n. 7/facciata b) Sperimentazione n. 25/15 Unità Operativa: SPDC - ULSS 4 Sperimentatore Principale: Dott. Zaninotto Relatore: Dott. Zaninotto Parere: Il CESC prende atto ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: protocollo di studio lettera informativa e modulo consenso informato modulo verifica fattibilità locale scheda raccolta dati (CRF) elenco centri partecipanti 14 17 EMENDAMENTI 25-05-2015 REPARTO CASA FARMACEUTICA o PROMOTORE PROTOCOLLO RESPONSABILE NUMERO PROF./DOTT. C.E. MOTIVAZIONI Novartis CQVA149A3401 Bertocco 34/14 emendamento 006 (emendamento n. 4 al protocollo) 2 - Patol. Respiratoria Novartis ULSS 5 e Pneumologia ULSS 6 CQVA149A3401 Bertocco/Negrin 34/14 emendamento non sost. IB edizione 8 del 9/4/2015 3-Oncologia Osp. Galliera - Genova TAM01 Gulisano 28/09 em. sost. 5.0 del 09.05.13 e 6.0 del 20.01.14 4-Ematologia Fond. Mario Negri SVT-RUXO Ruggeri 59/12 emendamento 1 del 25.06.14 5- Pneumologia Novartis CQVA149A3401 Negrin 34/14 emendamento 006 (emendamento n. 4 al protocollo) 6-Ematologia Novo Nordisk NN7088-3885 Tosetto 60/12 em. sost. di qualità N8-GP WCB febbraio 2015 7-Oncologia F. Hoffmann_La Roche BO16348 23/02 emendamento non sost. IB Herceptin vers.15 8-Ematologia Università Milano ISAV D'Emilio 68/11 em. sost. n. 5 9-Ematologia Italfarmaco DSC/11/2357/44 Rodeghiero 10/13 em. sost. 1 vers. 1.0 del 12.02.15 10-Ematologia Novartis CAMN107AIC05 D'Emilio 19/13 em. 012 del 15.04.15 11-Oncologia Novartis AGO OVAR16/ VEG110655 De Vivo 51/09 em. sost. per trasferim. gestione studio da GSK a Novartis 12-Ematologia Janssen Cilag MARINER Tosetto 56/14 emend. sost. alla lettera MMG e opuscolo paziente 1 - Patol. Respiratoria ULSS 5 * Pagina 1 18 VARIE 25-05-2015 REPARTO CASA FARMACEUTICA o PROMOTORE PROTOCOLLO RESPONSABILE NUMERO PROF./DOTT. C.E. MOTIVAZIONI 1-Ematologia Italfarmaco DSC/12/2357/45 Ruggeri 60/13 certificato assicurativo decorrenza 01/05/2013 2-Ematologia Pfizer B3051001 Tosetto 26/12 conclusione della sperimentazione 3-Ematologia Novartis farma CINC424B2301 Rodeghiero 10/11 data stimata fine studio/certif. assic. fino al 07/05/2018 4-Ematologia Janssen Cilag MARINER Tosetto 56/14 notifica fornitura bilancia 5-Ematologia Glaxo Smith Kline TRA112940 Ruggeri 18/10 notifica trasferimento gestione studio 6-Ematologia F.Hoffman BO22334 Visco 04/11 emendamento non sost. IB Mabthera vers. 6 7-Oncologia Ist. Mario Negri Sud H&N07 Bassan/Pancheri 32/08 chiusura studio 8-Oncologia Novartis AGO OVAR16/VEG 110655 De Vivo 51/09 Dear Investigator Letter 22/04/2015 ClueHIV Giordani 57/14 conclusione studio SINGLE Chiaramonte 30/11 proroga studio al 2017 1202-T-FGTI-M Fieschi 23/13 relazione finale 9-Mal. Infettive 10-Nefrologia 11-Villa Berica Az. Ospedaliera Padova * Pagina 1 19 CLINICAL TRIAL AGREEMENT BETWEEN RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. ACCORDO PER SPERIMENTAZIONE CLINICA TRA RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. AND E AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" PROTOCOL NUMBER C-935788-047 NUMERO DEL PROTOCOLLO: C-935788-047 This Clinical Trial Agreement (“Agreement”) is made and entered into as of November 14th, 2014 (the “Effective Date”) by and between Rigel Pharmaceuticals, Inc., a Delaware corporation with its headquarters located at 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080, U.S.A. (“Rigel”), and Azienda ULSS n. 6 "Vicenza", Fiscal Code e VAT number no. 02441500242, a ente pubblico strumentale della Regione Veneto with its principal place of business at viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, Italy (“Institution”). Rigel's Legal Representative in the European Union pursuant to Article 19 of 2001/200/EC, for the purpose of this Study (defined below) is its subsidiary, Rigel Pharmaceuticals Ltd., ("Rigel Legal Representative") a company organized under the laws of England and Wales, with a contact address in care of Mills & Reeve LLP located at 100 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB2 1PH, United Kingdom. Rigel and Rigel Legal Representative are collectively referred to as “Rigel.” Rigel and Institution may be referred to herein individually as a “Party” or collectively as the “Parties.” Il presente Accordo per Sperimentazione clinica (“Accordo”) viene redatto e stipulato in data 14 novembre 2014 (la “Data di entrata in vigore”) da e tra Rigel Pharmaceuticals, Inc., una società Delaware con sede legale presso 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080, USA (“Rigel”), e Azienda ULSS n. 6 "Vicenza", Codice Fiscale e Partita IVA n. 02441500242, un ente pubblico strumentale della Regione Veneto con sede principale presso viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, Italy (“Istituto”). Il rappresentante legale di Rigel nell'Unione Europea ai sensi dell'Articolo 19 della Direttiva 2001/200/CE, ai fini del presente Studio (definito in basso), è rappresentato dalla relativa sussidiaria, Rigel Pharmaceuticals Ltd., (“Rappresentante legale di Rigel”), una società soggetta alla giurisdizione di Inghilterra e Galles, contattabile all'attenzione di Mills & Reeve LLP presso 112 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB2 1PH, Regno Unito. Rigel e il rispettivo Rappresentante legale vengono congiuntamente indicati come “Rigel.” Nel presente, Rigel e l’Istituto possono essere indicati, individualmente, come una “Parte” o, congiuntamente, come le “Parti.” WHEREAS, Rigel is in the business of PREMESSO CHE, Rigel opera nel settore developing and commercializing pharmaceutical dello sviluppo e della commercializzazione di products; prodotti farmaceutici; WHEREAS, Rigel is sponsoring a multi-center clinical trial (“Study”) to clinically evaluate the safety and efficacy of Rigel’s proprietary drug known as R788 or Fostamatinib (“Study Drug”); PREMESSO CHE, Rigel sta sponsorizzando una sperimentazione clinica (“Studio”) multicentrica condotta per la valutazione clinica della sicurezza e dell'efficacia di un farmaco di proprietà di Rigel denominato R788 o Fostamatinib (“Farmaco in studio”); WHEREAS, Rigel desires that Institution perform a clinical trial of the Study Drug in accordance with clinical research Protocol # C935788-047 entitled, “A Phase 3, Multi-Center, Randomized, Double-Blind, Placebo–Controlled, Study of Fostamatinib Disodium in the Treatment PREMESSO CHE, Rigel desidera che l'Istituto conduca una sperimentazione clinica sul Farmaco in studio in conformità al Protocollo di ricerca clinica n. C-935788-047 dal titolo “Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di Fostamatinib Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 20 of Persistent/Chronic Immune Thrombocytopenic Disodium nel trattamento della porpora Purpura” and any amendments thereto trombocitopenica immune persistente-cronica” ed (“Protocol”); eventuali emendamenti allo stesso (“Protocollo”); WHEREAS, Institution has appointed its employee Dr. Marco Ruggeri as Investigator (the “Investigator”) for the Study, and agrees to provide facilities and additional staff suitable for conducting the Study in accordance with applicable laws, rules and regulations. This Agreement sometimes refers to Institution and Investigator collectively as “Site”; and PREMESSO CHE, l'Istituto ha designato il proprio dipendente Dr. Marco Ruggeri in qualità di Sperimentatore (lo “Sperimentatore”) per lo Studio e conviene di mettere a disposizione strutture e ulteriore personale idoneo alla conduzione dello Studio in conformità alle leggi, alle regole e ai regolamenti vigenti. Nel presente Accordo si fa talvolta riferimento all'Istituto e allo Sperimentatore congiuntamente come “Centro”; e WHEREAS, Rigel has authorized INCR and its affiliates (“CRO”) to act as a contract research organization on behalf of Rigel to arrange, monitor, and administer the Study and to administer this Agreement on Rigel’s behalf. PREMESSO CHE, Rigel ha autorizzato INCR e le relative affiliate (“CRO”) ad agire in qualità di organizzazione di ricerca a contratto per conto di Rigel, al fine di organizzare, monitorare e amministrare lo Studio, nonché di amministrare il presente Accordo per conto di Rigel. NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual covenants and promises set forth herein and other good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, the Parties agree as follows: TUTTO CIÒ PREMESSO, in considerazione dei patti e degli impegni reciproci specificati nel presente e di tutte le altre giuste e valide considerazioni, la cui ricezione e adeguatezza vengono riconosciute con il presente, le Parti convengono quanto segue: 1. STUDY CONDUCT 1. CONDUZIONE DELLO STUDIO 1.1 Protocol. Institution and Investigator shall conduct the Study for Rigel in strict accordance with the Protocol. The Protocol has been provided to Institution prior to the execution of this Agreement and is incorporated herein. The Protocol may be amended only at the direction of Rigel, subject to subsequent approval by the institutional review board or independent ethics committee with authority over the Study (“EC”). Any such amendments to the Protocol shall automatically be incorporated herein once EC approval is obtained. Institution shall not deviate from the Protocol without the advance written consent of Rigel, unless a deviation is necessary, in the good medical judgment of Investigator, to protect the safety or welfare of the Study Subjects, and Investigator or Institution promptly notifies Rigel. 1.1. Protocollo. L'Istituto e lo Sperimentatore condurranno lo Studio per conto di Rigel in assoluta conformità al Protocollo. Il Protocollo è stato fornito all'Istituto prima del perfezionamento del presente Accordo ed è allegato allo stesso. Il Protocollo può essere soggetto a emendamenti esclusivamente sotto la direzione di Rigel; tali emendamenti saranno soggetti a successiva approvazione da parte del comitato di revisione istituzionale o del comitato etico indipendente detentore dell'autorità sullo Studio (Comitato etico “CE”). Detti emendamenti al Protocollo saranno automaticamente annessi al presente, previa approvazione da parte del CE. L'Istituto non devierà dal Protocollo senza il previo consenso scritto da parte di Rigel, salvo la deviazione si renda necessaria, sulla base del corretto parere medico dello Sperimentatore, a tutela della sicurezza o del benessere dei Soggetti partecipanti allo Studio, e lo Sperimentatore o l'Istituto ne facciano tempestiva comunicazione a Rigel. Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 21 1.2 Study Personnel. 1.2. Personale dello Studio. (a)Investigator and all persons who perform any portion of the Study (collectively, “Study Personnel”) are employees of Institution or are employees of a different Body which is entitled to carry out the study on the basis of specific agreements made with the same Institution.. Institution represents and warrants that Investigator is a fully qualified hematologist licensed and practicing under the laws of Italy and is fit to perform his/her obligations under this Agreement. Institution represents that Investigator has executed the signature page of the Protocol and this Agreement, and warrants that all Study Personnel shall comply with the Protocol and this Agreement. Institution and Study Personnel shall conduct the Study only at Institution’s facilities (“Study Site”). (a) Lo Sperimentatore e tutte le persone coinvolte nella conduzione dello Studio (congiuntamente "Personale dello Studio") sono dipendenti dell'Istituto o sono dipendenti di altro Ente autorizzati alla conduzione dello Studio sulla base di specifici accordi stipulati con l'Istituto stesso.. L’Istituto dichiara e garantisce che lo Sperimentatore è un medico ematologo pienamente qualificato e abilitato ed esercita la sua professione ai sensi delle leggi vigenti in Italia ed è idoneo ad adempiere i propri obblighi ai sensi del presente Accordo. L’Istituto dichiara che lo Sperimentatore ha sottoscritto la pagina delle firme del Protocollo e del presente Accordo; l’Istituto garantisce, inoltre, che l'intero Personale dello studio agirà conformemente al Protocollo e al presente Accordo. L'Istituto e il Personale dello studio condurranno lo Studio esclusivamente presso le strutture dell'Istituto (“Centro dello studio”). (b) Investigator shall complete, sign and deliver to Rigel or CRO, the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) Form 1572 prior to the commencement of the Study. Investigator and Study sub-investigators shall each disclose financial information, and sign and deliver a Financial Disclosure Certification form (“Disclosure Form”) to CRO prior to the commencement of the Study Investigator and such other Study sub-Investigators shall promptly update this information for any changes during the course of the Study and for one (1) year following completion of the Study. (b) Lo Sperimentatore compilerà, sottoscriverà e consegnerà a Rigel o alla CRO, il Modulo U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) 1572 prima di iniziare la conduzione dello Studio. Lo Sperimentatore e tutti i co-sperimentatori coinvolti nello Studio divulgheranno ciascuno informazioni di natura finanziaria e sottoscriveranno e consegneranno un Certificato di divulgazione finanziaria (“Modulo di divulgazione”) alla CRO prima di iniziare la conduzione dello Studio. Lo Sperimentatore e detti co-sperimentatori aggiorneranno tempestivamente tali informazioni al verificarsi di eventuali variazioni nel corso dello Studio e per un (1) anno dopo il completamento dello Studio. (c) L'Istituto acconsente a, e conviene esplicitamente di ottenere i consensi da parte dell'intero Personale dello Studio mirati ad autorizzare la raccolta, il trattamento e il trasferimento di detti dati personali in paesi diversi da quello che ospita la conduzione dello Studio (compresi gli Stati Uniti), anche in assenza del medesimo livello di protezione dei dati, per le seguenti finalità: (a) per la condotta e l'interpretazione dello Studio; (b) per la revisione da parte delle autorità regolatorie; (c) per l'adempimento dei requisiti legali; e (d) per la pubblicazione sul sito web www.clinicaltrials.gov e (c) Institution expressly consents, and agrees to obtain consents from all Study Personnel, to authorize the collection, processing and transfer of such person’s personal data to countries other than the country where the Study is conducted, including to the United States, even though data protection may not be as developed there, for the following purposes: (a) for the conduct and interpretation of the Study; (b) for review by regulatory authorities; (c) for satisfying legal requirements; and (d) for publication on www.clinicaltrials.gov and databases that serve a similar purpose. Institution further agrees that Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 22 Rigel may store such data, and may disclose such data to affiliates of Rigel, regulatory authorities, and Rigel’s potential and actual corporate partners, licensors, licensees, sublicensees, acquirers and investors who are bound to hold such data confidential by an obligation of confidentiality to Rigel. (d) Institution agrees (and shall require all Study Personnel, and other employees, agents and subcontractors to agree) that they shall not provide any money or item of value to any governmental official or representative to improperly influence governmental actions, or to private individuals to reward the improper performance of a function or activity. Institution further agrees (and shall require that all Study Personnel, and other employees, agents and subcontractors to agree) that they shall comply at all times with any applicable laws and regulations relating to anti-bribery and corruption. in banche dati concepite per il conseguimento di finalità analoghe. L'Istituto riconosce inoltre a Rigel la facoltà di conservare e divulgare detti dati alle relative affiliate, alle autorità regolatorie e a partner societari, licenziatari, titolari di licenza, titolari di sub-licenza, acquirenti e investitori potenziali ed effettivi di Rigel, vincolati a mantenere tali dati in riservatezza in virtù di un obbligo di riservatezza nei confronti di Rigel. (d) L'Istituto conviene (e provvederà affinché il Personale dello studio e altri dipendenti, agenti e subcontraenti convengano) di non offrire denaro od oggetti di valore a funzionari o rappresentanti governativi con l'intento di influenzare in maniera illecita azioni governative, o a individui privati con l'intento di ricompensare l'esercizio illecito di una funzione o attività. L'Istituto conviene inoltre (e provvederà affinché l'intero Personale dello studio e altri dipendenti, agenti e subcontraenti convengano) di agire costantemente in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di anticoncussione e corruzione. 1.3 Legal and Regulatory Standards. Institution shall perform and shall ensure that all Study Personnel perform the Study at the Study Site in strict compliance with: 1.3. Standard legali e regolatori. L'Istituto condurrà, e provvederà affinché l'intero Personale dello studio conduca, lo Studio presso il Centro dello studio in assoluta conformità: (a) requirements imposed by the EC; (b) the ICH Harmonised Tripartite Guideline, Guideline for Good Clinical Practice, and any other guidelines of the International Conference on Harmonization (“ICH”) or other entities, as adopted by the Committee for Medicinal Products for Human Use of the European Medicines Agency (“EMA”); (a) ai requisiti imposti dal CE; (b) alla Linea guida tripartitica armonizzata della ICH (International Conference on Harmonization, Conferenza internazionale per l'armonizzazione), alla Linea guida per la Buona pratica clinica e a qualsiasi altra Linea guida della Conferenza internazionale per l'armonizzazione (“ICH”) o di altri enti, adottate dal Comitato per i prodotti medicinali per uso umano dell'Agenzia europea dei medicinali (European Medicines Agency, “EMA”); (c) alla Dichiarazione di Helsinki, l’associazione medica mondiale, Raccomandazioni volte a guidare i medici nella ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani ed eventuali emendamenti; (d) alla Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative all'implementazione della buona pratica clinica (good clinical practice, “GCP”) nella conduzione di studi clinici su medicinali per uso umano e alle leggi nazionali per l'implementazione di tale direttiva; (c) the Declaration of Helsinki World Medical Association Recommendations Guiding Physicians in Biomedical Research Involving Human Subjects, as it may be amended; (d) Directive 2001/20/EC of the European Parliament and the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice (“GCP”)in the conduct of clinical studies on medicinal products for human use, and applicable national laws implementing such directive; Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 23 (e) data privacy protection laws and regulations, including, but not limited to, European Directive 95/46/EC on the Protection of Personal Data, and applicable national laws implementing such directive including Legislative Decree 196/2003 “Codes regarding the protection of personal data” and the GARANTE guidelines 24 July 2008”; (g) any specific Study instructions that CRO or Rigel issues (“Instructions”). (e) alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati, comprese, ma non esclusivamente, la Direttiva europea 95/46/CE sulla Protezione dei dati personali e le leggi nazionali vigenti che implementano tale direttiva, compresi il Decreto legislativo 196/2003 “Codici inerenti la protezione dei dati personali” e le Linee guida del GARANTE del 24 luglio 2008”; (f) a tutte le leggi, le regole e i regolamenti pertinenti per lo Studio o il Farmaco in studio e i dati della sperimentazione clinica inclusi nelle domande di autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione europea o negli Stati Uniti, compresi, ma non esclusivamente, il Decreto legislativo n. 211 datato 24 giugno 2003 (Implementazione della Direttiva n. 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nella conduzione di sperimentazioni cliniche su prodotti medicinali per uso clinico) e il Decreto legislativo n. 200 datato 6 novembre 2007 (Implementazione della Direttiva n. 2005/28/CE che fornisce principi e linee guida dettagliati per la buona pratica clinica in relazione ai prodotti medicinali sperimentali per uso umano, nonché per i requisiti per le autorizzazioni alla produzione o importazione di detti farmaci) e successive modifiche e integrazioni, oltre che alla U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act, e successive modifiche, e regolamenti vigenti e guide all'implementazione promulgati ai sensi dello stesso (“Leggi vigenti”); (g) a eventuali Istruzioni specifiche per lo Studio emesse dalla CRO o da Rigel (“Istruzioni”). 1.4 Debarment. Institution represents and warrants that it shall not, in the course of performing the Study, use in any capacity the services of any person who has been debarred by any national or international governmental or regulatory authority. Institution represents that neither it, nor to the best of its knowledge after reasonably inquiry, any investigator, subinvestigator, employees, agents or other affiliated persons or entities (including their employees, partners, shareholders, members, subsidiaries and affiliates) providing services for the Study, has ever been debarred, disqualified, or banned from conducting clinical trials or is under investigation by any governmental authority for any such type of activity. Institution shall immediately notify Rigel in writing if during the course of the Study, 1.4. Interdizione. L’Istituto dichiara e garantisce che, nello svolgere le attività correlate allo Studio, non si servirà per alcuna funzione dei servizi di un individuo che sia stato interdetto da una qualsiasi autorità nazionale o internazionale, governativa o regolatoria. L'Istituto dichiara che né lo stesso, né, per quanto a sua conoscenza in seguito a opportune ricerche, qualsiasi sperimentatore, co-sperimentatore, dipendente, agente o persona o ente affiliati (compresi i rispettivi dipendenti, partner, azionisti, membri, sussidiarie o affiliate) coinvolto nello Studio, sia mai stato interdetto, sospeso o escluso dalla conduzione di sperimentazioni cliniche, o sia indagato da parte di qualsiasi autorità governativa per qualsiasi detta attività. L'Istituto dovrà fare immediata comunicazione scritta a Rigel se, nel (f) all laws, rules and regulations applicable to the Study or the Study Drug and to clinical trial data included in marketing authorization applications in the European Union or the United States including but not limited to, the Legislative Decree no. 211 dated 24 June 2003 (Implementation of directive no. 2001/20/CE relating to the application of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for clinical use) and Legislative Decree no. 200 dated 06 November 2007 (Implementation of directive no. 2005/28/CE providing principles and detailed guidelines for good clinical practice with respect to investigational medicinal products for human use, as well as requirements for manufacturing or import authorizations for such drugs) as subsequently amended and integrated, as well as the U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act, as amended, and applicable regulations and implementing guidance promulgated under it (“Applicable Laws”); Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 24 Investigator or any other Study Personnel: (a) is debarred, receives notification of any investigation by a regulatory authority or other government authority; (b) receives notification of any restriction on his/her clinical privileges at Institution or is sanctioned by national or international authorities; (c) terminates or has been terminated from his/her employment; or (d) otherwise becomes unfit, unable or unwilling to fulfill his/her obligations under this Agreement. If requested by Rigel, Institution shall cooperate to find a suitable replacement Investigator or transition the Study to another institution in a timely manner so as not to interrupt the Study. corso dello Studio, lo Sperimentatore o un altro membro del Personale dello studio: (a) viene interdetto o riceve un avviso di indagine da parte di un'autorità regolatoria o altra autorità governativa; (b) riceve un avviso di limitazione dei propri privilegi clinici presso l’Istituto o viene sanzionato da un'autorità nazionale o internazionale; (c) si dimette dal proprio posto di lavoro o viene sollevato dall’impiego; o (d) diviene altrimenti non idoneo, incapace o non disposto ad adempiere i propri obblighi ai sensi del presente Accordo. Su richiesta di Rigel, l’Istituto collaborerà nella ricerca di un sostituto Sperimentatore idoneo, o trasferirà tempestivamente lo Studio a un altro istituto, in maniera tale da non interrompere lo Studio. 1.5 Ethics Committee Approval. Institution shall obtain the written approval of the EC before commencing the Study and shall provide CRO with the EC’s letter of approval and a list of all EC meeting attendees. Investigator and Institution shall each comply with any conditions of approval the EC imposes. Institution shall provide the EC with any required reports and updates and shall provide CRO with copies of all documents provided to or received from the EC. 1.5. Approvazione del Comitato etico. L'Istituto dovrà ottenere l'approvazione scritta del CE prima di iniziare lo Studio e dovrà trasmettere alla CRO la lettera di approvazione del CE, oltre che una lista dei partecipanti alla riunione del CE. Lo Sperimentatore e l'Istituto dovranno attenersi a qualsiasi condizione per l'approvazione imposta dal CE. L'Istituto dovrà fornire al CE qualsiasi rapporto e aggiornamento richiesti e dovrà trasmettere alla CRO copie di tutti i documenti forniti al, o ricevuti dal CE. 1.6 Enrollment; Multi-site Study; Study Timelines. Institution acknowledges that the Study is part of a multi-center clinical trial. The target number of subjects ("Subject(s)" or "Patient(s)") for the Study at the Study Site will be determined by Rigel and Rigel will notify Institution to cease Subject enrollment when appropriate enrollment has been attained. Institution is able to enroll / randomize up to six (6) Patients at each Study Site without Sponsor’s prior approval. Institution may enroll additional Patients upon written approval from Rigel. 1.6. Arruolamento; Studio multicentrico; Tempistiche dello Studio. L'Istituto riconosce che lo Studio è parte di una sperimentazione clinica multicentrica. Il numero target dei soggetti (“Soggetto/i” o “Paziente/i”) per lo Studio presso il Centro dello studio sarà determinato da Rigel, che comunicherà all'Istituto di fermare l'arruolamento dei Soggetti una volta raggiunto un numero appropriato di Soggetti arruolati. L'Istituto ha la facoltà di arruolare/randomizzare fino a sei (6) Pazienti presso ciascun Centro dello studio senza l'approvazione dello Sponsor. L'Istituto ha inoltre la facoltà di arruolare ulteriori Pazienti previa approvazione scritta da parte di Rigel. Study Site and Rigel will mutually determine the timeline for screening, initiation and conduct of the Study at the Institution’s facilities. The Study will be completed at the Study Site after the conduct of the Study Site close-out visit or when IRB/IEC final notification has occurred, whichever is applicable. The Sponsor may terminate the Study at any time. In the event of early termination, Sponsor will notify the Il Centro dello studio e Rigel determineranno reciprocamente le tempistiche per screening, inizio e conduzione dello Studio presso le strutture dell'Istituto. Lo Studio sarà completato presso il Centro dello studio in seguito alla conduzione della visita finale del Centro dello studio, o una volta siano state effettuate le comunicazioni finali all'IRB/CE, in base all'evento pertinente. Lo Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 25 Institution and Investigator, who will cooperate with Sponsor ha la facoltà di porre termine allo Studio in Sponsor in the winding-down of Study activities at qualsiasi momento. In caso di conclusione precoce, the Study Site. lo Sponsor ne farà comunicazione all'Istituto e allo Sperimentatore, che collaboreranno con lo Sponsor nelle attività finali dello Studio presso il Centro dello studio. 1.7 Subject Information and Informed Consent. Institution and Investigator shall ensure that, before the screening and treatment phases of the Study, the nature, significance, implications and risks of the Study are explained in detail to each Study Subject. Prior to each Study Subject’s enrollment in the Study, Institution and Investigator shall obtain from each individual who is to participate as a Study Subject, a properly executed written informed consent agreement (“ICF”), as approved by Rigel and the EC before such individual is allowed to participate in the Study or any Study procedures are performed. Institution or Investigator shall ensure that the ICF complies in form and content with Applicable Laws and regulations including, GCP and laws governing data protection and privacy, as well as with all terms of the Protocol relevant to the ICF. Institution shall promptly supply Rigel or CRO with a copy of the ICF approved by the EC and any amendment to the ICF later approved by the EC prior to its use by Institution. Any proposed deviations by Institution from Rigel’s model ICF language must be approved by Rigel in advance of any use with Study Subjects in the Study. Breach of this Section 1.7 shall constitute a material breach of this Agreement. 1.7. Informazioni e Consenso informato per i Soggetti. L'Istituto e lo Sperimentatore garantiranno che, prima delle fasi di screening e trattamento dello Studio, la natura, la rilevanza, le implicazioni e i rischi associati allo Studio siano dettagliatamente spiegati a ciascun Soggetto dello studio. Prima dell'arruolamento di ciascun Soggetto nello Studio, l'Istituto e lo Sperimentatore dovranno ottenere da ciascun individuo ritenuto idoneo alla partecipazione come Soggetto dello Studio un consenso informato (informed consent agreement, “ICF”) scritto opportunamente redatto, approvato da Rigel e dal CE prima che a tale individuo sia consentita la partecipazione allo Studio o venga sottoposto a qualsiasi Procedura dello Studio. L’Istituto o lo Sperimentatore garantiranno che l’ICF sia conforme, in forma e contenuto, alle leggi, alle normative e ai regolamenti vigenti, tra i quali la GCP e le leggi che regolano la protezione dei dati e la privacy, oltre che a tutti i termini del Protocollo relativi all'ICF. L'Istituto fornirà tempestivamente a Rigel o alla CRO una copia dell'ICF approvato dal CE e qualsiasi emendamento all'ICF successivamente approvato dal CE prima del relativo utilizzo da parte dell'Istituto. Qualsiasi proposta di deviazione dalla formulazione del modello ICF di Rigel, da parte dell’Istituto, deve essere approvata da Rigel prima dell’eventuale utilizzo con i Soggetti partecipanti allo Studio. La violazione della Sezione 1.7 costituirà una violazione sostanziale del presente Accordo. For the purpose of application of the Legislative Decree 196/2003 “Codes regarding the protection of personal data” and the GARANTE guidelines 24 July 2008” the data controllers for the treatment of patients’ personal data are the Study Site where the Study is being carried out, and Rigel Pharmaceuticals, Inc., acting as Data Controller in the European Union for the Study on behalf of Rigel. The data processor for Rigel is CRO and its personnel assigned to the study management, and the data processor for the Institution is the Principal Investigator. Ai fini dell'applicazione del Decreto legislativo 196/2003 “Codici inerenti la protezione dei dati personali” e delle “Linee guida del GARANTE del 24 luglio 2008”, gli organi preposti al controllo dei dati per il trattamento dei dati personali dei Pazienti sono rappresentati dal Centro presso il quale viene condotto lo Studio e da Rigel Pharmaceuticals, Inc., che agiscono con funzioni di organo preposto al controllo dei dati nell'Unione europea nell'ambito dello Studio per conto di Rigel. I responsabili del trattamento dei dati per conto di Rigel sono la CRO e il relativo personale assegnato alla gestione dello Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 26 Studio; il responsabile del trattamento dei dati per l'Istituto è lo Sperimentatore principale. 1.8 Authorization. Institution and Investigator shall obtain the express written authorization (“Authorization”) from each Study subject for the use, processing, holding and transfer of such Study subject’s protected health information (“PHI”) to countries outside of the European Union (specifically the United States) that may not have the same level of data protection as the country in which the Study is being conducted. Such Authorization shall include the use of such PHI by Rigel, its representatives, collaborators, successors, assigns and licensees, for the purposes of: conducting and monitoring the Study; seeking regulatory approval of the Study Drug from the FDA and EMA and other regulatory agencies; conducting future research related to the disease or health condition covered by the current Protocol; and therapeutic and diagnostic use of the Study Drug. The parties agree to cooperate in the amendment of the ICF and/or Authorization as may be necessary to comply with data protection legislation, including seeking approval by the EC of any such amendments so that Study-related data may be used by Rigel for the purposes set forth hereunder. Upon Rigel's reasonable request, Institution shall provide copies of each executed Authorization to Rigel before such Study Subject participates in the Study. 2. STUDY DRUG AND MATERIALS; REPORTING; RECORDS; MONITORING 1.8. Autorizzazione. L'Istituto e lo Sperimentatore dovranno ottenere l'autorizzazione (“Autorizzazione”) esplicita e in forma scritta da ciascun Soggetto dello studio per l'uso, il trattamento, la conservazione e il trasferimento di dette informazioni sanitarie protette (protected health information, “PHI”) del Soggetto in paesi che non fanno parte dell'Unione europea (in particolare negli Stati Uniti), che potrebbero non garantire lo stesso livello di protezione dei dati vigente nel paese che ospita la conduzione dello Studio. Detta Autorizzazione includerà l'uso delle PHI da parte di Rigel, dei relativi rappresentanti, collaboratori, successori, aventi causa e titolari di licenza per le seguenti finalità: conduzione e monitoraggio dello Studio; ottenimento dell'approvazione regolatoria per il Farmaco in studio da parte di FDA, EMA e di altre agenzie regolatorie; conduzione di ricerche future relative alla patologia o condizione clinica trattata dall'attuale Protocollo; uso terapeutico e diagnostico del Farmaco in studio. Le Parti convengono di collaborare in sede di emendamento dell'ICF e/o dell'Autorizzazione nella misura ritenuta necessaria a garantire il rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati, compreso l'ottenimento dell'approvazione da parte del CE di qualsiasi detto emendamento, in maniera tale che i dati evinti dallo Studio possano essere utilizzati da Rigel per il conseguimento delle finalità esposte nel presente. L'Istituto, su ragionevole richiesta da parte di Rigel, fornirà a Rigel copie di ciascuna Autorizzazione convalidata prima che un determinato Soggetto partecipi allo Studio. SAFETY 2. FARMACO IN STUDIO E MATERIALI; SEGNALAZIONI DI SICUREZZA; DOCUMENTAZIONE; MONITORAGGIO 2.1 Study Drug and Materials. Rigel shall Rigel-controlled documents including surveys (described below) and Study necessary for the performance of the Institution and all Study Personnel shall: supply patient Drug Study. 2.1. Farmaco in studio e materiali. Rigel fornirà documenti controllati da Rigel stessa, compresi sondaggi dei Pazienti (descritti in basso) e Farmaco in studio, necessari per la conduzione dello Studio. L'Istituto e il Personale dello studio dovranno: (a) use Study Drug solely to perform the Study (a) utilizzare il Farmaco in studio unicamente per and for no other purpose, la conduzione dello Studio e per nessuna altra finalità, Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 27 (b) account for and keep a written inventory of all Study materials (including, but not limited to, Study Drug), in accordance with the Protocol and Instructions; (c) use diagnostic tests, bodily fluids, tissue biopsies, data or other materials collected for the Study solely for purposes of the Study, as specified in the Protocol; and (d) return to Rigel (or destroy, at Rigel’s option) all unused supplies of Study Drug upon conclusion or termination of the Study. (b) rendere conto di, e curare un inventario scritto di tutti i Materiali dello studio (compreso, ma non esclusivamente, il Farmaco in studio), in conformità al Protocollo e alle Istruzioni; (c) utilizzare test diagnostici, liquidi corporei, biopsie tissutali, dati o altri materiali raccolti nell'ambito dello Studio esclusivamente ai fini dello Studio, come specificato nel Protocollo; e (d) restituire a Rigel (o, a discrezione di Rigel, distruggere) tutte le forniture inutilizzate del Farmaco in studio alla conclusione o sospensione dello Studio. (e) use Licensed Patient Surveys only as specified (e) utilizzare i Sondaggi autorizzati dei pazienti in the Protocol and as instructed by Rigel. esclusivamente come specificato nel Protocollo e come da istruzioni di Rigel. Study Materials for this Study include surveys licensed by Rigel from a third party (“Licensed Patient Surveys”) that will be administered to Patients at the Study Site. Institution and Investigator understand and agree that such Licensed Patient Surveys are proprietary to the third party licensor and must be used and administered in strict accordance with the protocol and Rigel’s instructions. Institution may not use, copy, distribute or store the Licensed Patient Surveys except as expressly provided in the Protocol or as otherwise instructed by Rigel. All data collected from the use of the Licensed Patient Surveys is the deemed Confidential Information of Rigel, as defined in 3.0. I Materiali per il presente Studio comprendono sondaggi di terzi (“Sondaggi autorizzati dei pazienti”) autorizzati da Rigel, che saranno somministrati ai Pazienti presso il Centro dello studio. L'Istituto e lo Sperimentatore comprendono e convengono che detti Sondaggi autorizzati dei pazienti sono di proprietà di terzi licenziatari e devono essere utilizzati e somministrati in assoluta conformità al Protocollo e alle istruzioni di Rigel. All'Istituto non è consentito utilizzare, copiare, distribuire o conservare i Sondaggi autorizzati dei pazienti salvo esplicitamente previsto dal Protocollo o altrimenti specificato da Rigel. Tutti i dati raccolti dall'utilizzo dei Sondaggi autorizzati dei pazienti vanno considerati Informazioni riservate di Rigel, come definito nella Sezione 3.0. 2.2 Safety Reporting. Site shall notify Rigel and CRO within twenty-four (24) hours of the occurrence of any serious adverse event pursuant to the terms of the Protocol. Site shall document and report adverse events, and shall notify the EC and other regulatory authorities of any such adverse events according to the procedures specified in the Protocol, and in accordance with Applicable laws, including but not limited to ICH-E2A and the European Union Directive 20001/20/EC. Investigator and the Institution shall each provide all reasonable assistance to Rigel to allow Rigel to comply with all applicable requirements. 2.2. Segnalazioni di sicurezza. Il Centro dovrà comunicare a Rigel e alla CRO, entro ventiquattro (24) ore dal rispettivo verificarsi, qualsiasi evento avverso grave ai sensi dei termini del Protocollo. Il Centro dovrà documentare o comunicare eventuali eventi avversi e notificare al CE o ad altre autorità regolatorie eventuali eventi avversi, in conformità alle procedure specificate nel Protocollo e alle Leggi vigenti, comprese, ma non esclusivamente, la ICH-E2A e la Direttiva dell'Unione europea 20001/20/CE. Sia lo Sperimentatore, sia l’Istituto forniranno ragionevole assistenza a Rigel, mirata a consentire a Rigel di conformarsi a tutti i requisiti pertinenti. 2.3 Reports; Retention. Records Maintenance and 2.3. Rapporti; Tenuta e conservazione della documentazione. Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 28 (a) Investigator shall provide Rigel and CRO with periodic written reports during the course of the Study as the Protocol requires and/or as Rigel or CRO requests, as well as a written close-out report of the Study. (a) Nel corso dello Studio, lo Sperimentatore trasmetterà periodicamente a Rigel e alla CRO rapporti scritti, come previsto dal Protocollo e/o richiesto da Rigel o dalla CRO, nonché un rapporto finale per iscritto sullo Studio. (b) Institution shall record, and shall ensure that all Study Personnel record, all data (including, without limitation, case report forms (“CRFs”), laboratory work sheets, reports and findings) generated as a result of conducting the Study (collectively, the “Study Data”) in a timely, accurate, complete, and legible manner in the form described in the Protocol. Investigator shall review all subject case report forms to ensure their accuracy and completeness, and assist the Rigel’s representatives and CRO upon their request to promptly resolve any discrepancies or errors contained in the CRFs and in performing random audits on Study Subjects’ records, laboratory reports, or other raw data sources underlying the data recorded on the CRFs. (b) L'Istituto registrerà, e provvederà affinché l'intero Personale dello studio registri, tutti i dati, compresi, senza limitazioni, le schede di raccolta dati (case report forms, “CRF”), i fogli di lavoro del laboratorio, i rapporti e i referti generati quale risultato della conduzione dello Studio (congiuntamente, i “Dati dello studio”) e lo farà in maniera tempestiva, accurata, completa e leggibile nel modulo descritto nel Protocollo. Lo Sperimentatore esaminerà tutte le Schede di raccolta dati dei Soggetti e ne verificherà l'accuratezza e la completezza e, su richiesta, assisterà i rappresentanti di Rigel e la CRO nella tempestiva risoluzione di eventuali discrepanze o errori contenuti nelle CRF, oltre che nel condurre verifiche casuali della documentazione dei Soggetti dello studio, dei rapporti di laboratorio o di altre fonti di dati grezzi alla base dei dati registrati sulle CRF. (c) Institution shall retain Study Data and Studyrelated documents (including but not limited to, documents facilitating identification of the Study Subjects and correspondence with the EC) until the earlier of: (i) 15 years; (ii) 2 years after the last approval of a marketing application in an International Conference on Harmonisation region; or (iii) 2 years after the formal discontinuation by Rigel of clinical development of the Study Drug. Site shall not destroy any such records until it has obtained Rigel’s prior written permission to do so. If Site stores any Study documentation off-site from Institution, Institution shall notify CRO and Rigel of the storage location and any changes of such location. Institution shall provide Rigel with ninety (90) days written notice prior to destroying any documents covered by this Section 2.3(c), and, if requested by Rigel, shall make such documents available for Rigel to take and retain, each at Rigel’s sole expense. (c) L'Istituto conserverà i Dati dello studio e i documenti a esso correlati (compresi, ma non esclusivamente, i documenti che agevolano l'identificazione dei Soggetti dello studio e la corrispondenza intercorsa con il CE) per almeno: (i) 15 anni; (ii) 2 anni dopo l'ultima approvazione di una domanda di commercializzazione in una regione della Conferenza internazionale sull'armonizzazione; o (iii) 2 anni dopo la sospensione formale da parte di Rigel dello sviluppo clinico del Farmaco in studio. Il Centro non distruggerà tale documentazione fino a che ne abbia ottenuto autorizzazione scritta da parte di Rigel. Se il Centro conserva la Documentazione dello studio in un luogo esterno all'Istituto, l'Istituto deve comunicare a Rigel e alla CRO tale luogo di conservazione e qualsiasi cambiamento dello stesso. L'Istituto farà pervenire a Rigel un preavviso scritto di novanta (90) giorni prima di distruggere qualsiasi documento trattato dalla presente Sezione 2.3(c) e, su richiesta e a uniche spese di Rigel, metterà tali documenti a disposizione di Rigel, per la conservazione. 2.4 Monitoring. Institution shall permit 2.4. Monitoraggio. L'Istituto consentirà Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 29 frequent monitoring visits to Study Site by monitors appointed by Rigel or CRO. At monitoring visits, Rigel monitors shall discuss Study progress with Investigator and other Study Personnel. Monitors shall have the right to review, verify, and copy all Study Data including, without limitation, original reports of laboratory tests and examination findings, and all other notes, charts, reports, or memoranda relating to Study Subjects. frequenti visite di monitoraggio presso il Centro dello studio da parte del personale incaricato del monitoraggio designato da Rigel o dalla CRO. In occasione delle visite di monitoraggio, gli appositi addetti di Rigel discuteranno il progresso dello Studio con lo Sperimentatore o con altri membri del Personale dello studio. Il personale incaricato del monitoraggio ha il diritto di esaminare, verificare e copiare tutti i Dati dello studio, compresi, senza limitazioni, i rapporti originali dei test di laboratorio e dei risultati degli esami, oltre che qualsiasi altra nota, grafico, rapporto o promemoria relativi ai Soggetti dello studio. 2.5 Inspection and Assistance with Regulatory 2.5. Ispezione e assistenza nell'ambito Matters. questioni regolatorie. di (a) Governmental or regulatory authorities may perform audits or inspections of Study Site during and after completion or termination of the Study, and Institution, and Investigator shall allow access to the Study Site, make documents available and, if necessary, provide further requested information. (a) Le autorità governative o regolatorie hanno la facoltà di condurre verifiche o ispezioni del Centro dello studio durante e dopo il completamento o la sospensione dello Studio; l'Istituto e lo Sperimentatore consentiranno l'accesso al Centro dello studio, renderanno disponibile la documentazione e, se necessario, forniranno ulteriori informazioni richieste. (b) If a governmental or regulatory authority (for example, the FDA or EMA) requests or performs an inspection of Study Site, Institution shall immediately notify Rigel and CRO by telephone, email or fax and allow either or both of CRO and Rigel to be present and provide, review and comment on any responses that Institution may be required to make. Institution shall provide to CRO copies of all materials, correspondence, statements, forms and records that Institution receives, obtains, provides or generates pursuant to any such inspection, which CRO may provide to Rigel. (b) Se un'autorità governativa o regolatoria (ad es. FDA o EMA) richiede o conduce un'ispezione del Centro dello studio, l'Istituto ne farà immediata comunicazione a Rigel e alla CRO per telefono, email o fax e consentirà a una o entrambe le parti (CRO e/o Rigel) di essere presente e di fornire, esaminare e commentare qualsiasi risposta l'Istituto sia sollecitato a dare. L'Istituto fornirà alla CRO copie di tutti i materiali, della corrispondenza, delle dichiarazioni, dei moduli e della documentazione che l'Istituto riceve, ottiene, fornisce o genera nell'ambito di tale ispezione, che la CRO potrà girare a Rigel. 3. 3. RISERVATEZZA CONFIDENTIALITY 3.1 Confidential Information. Any and all: (a) Study Drug; (b) oral, written and other proprietary material (such as, but not limited to, reports on the Study Drug, the Protocol and data and reports) that CRO and/or Rigel provide to Institution, Investigator or other Study Personnel; and (c) Study Data, information, findings, results, samples, slides, and laboratory work sheets developed, 3.1. Informazioni riservate. Ciascuno e tutti: (a) Farmaco in studio; (b) materiale espresso in forma orale, scritta e altro materiale di proprietà (come, ma non esclusivamente, i rapporti sul Farmaco in studio, il Protocollo, i dati e altri rapporti) che la CRO e/o Rigel forniscono all'Istituto, allo Sperimentatore o ad altri membri del Personale dello studio; e (c) Dati dello studio, informazioni, Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 30 generated or obtained by Institution, Investigator or other Study Personnel as a result of performing the Study (collectively, “Study Results”) shall be Rigel’s confidential information (“Confidential Information”). referti, risultati, campioni, vetrini e fogli di lavoro del laboratorio sviluppati, generati od ottenuti dall'Istituto, dallo Sperimentatore o da altri membri del Personale dello studio quale risultato della conduzione dello Studio (congiuntamente, “Risultati dello studio”) costituiranno informazioni riservate di Rigel (“Informazioni riservate”). 3.2 Obligations. Institution shall keep, and shall ensure that Investigator and all other Study Personnel keep, all Confidential Information confidential and shall not disclose any Confidential Information to any third party or use any Confidential Information except as may be authorized by Rigel’s prior written consent. Institution and Study Personnel may use such Confidential Information only to the extent required to perform the Study or as otherwise expressly permitted herein, and for no other purpose. 3.2. Obblighi. L'Istituto manterrà, e provvederà affinché lo Sperimentatore e l'intero Personale dello Studio mantengano, la completa riservatezza delle Informazioni riservate e garantirà che nessuna Informazione riservata venga divulgata a terzi o utilizzata, salvo previa autorizzazione scritta da parte di Rigel. L'Istituto e il Personale dello studio possono utilizzare dette Informazioni riservate esclusivamente nella misura necessaria alla conduzione dello Studio o come altrimenti esplicitamente consentito nel presente, e per nessuna altra finalità. 3.3 Exceptions. The non-disclosure and restricted 3.3. Eccezioni. Gli obblighi di non divulgazione use obligations in Section 3.2 shall not apply to e di utilizzo limitato di cui alla Sezione 3.2 non information that: troveranno applicazione per informazioni che: (a) is otherwise publicly available through no (a) siano altrimenti pubblicamente disponibili in fault of Study Personnel or Institution; maniera non imputabile al Personale dello studio o all'Istituto; (b) was known to Study Personnel or (b) siano note al Personale dello Studio o Institution prior to receiving it either directly or all’Istituto prima di riceverle, direttamente o indirectly from Rigel or CRO under this indirettamente, da Rigel o dalla CRO ai sensi del Agreement, as demonstrated by written records presente Accordo, come dimostrato nella predating the date it was learned by Investigator or documentazione scritta la cui data sia anteriore a Institution from Rigel; quella in cui lo Sperimentatore o l’Istituto abbiano ricevuto le informazioni da Rigel; (c) is disclosed to Study Personnel or (c) vengano divulgate al Personale dello studio o Institution by a third party without violation of law all’Istituto da terzi, senza violazioni della legge o or any obligation of confidentiality to Rigel; or senza alcun obbligo di riservatezza nei confronti di Rigel; o (d) can be shown by written records of (d) come risulta evidente nella documentazione Institution to have been independently developed scritta dell’Istituto, siano state indipendentemente by Study Personnel or Institution without reference sviluppate dal Personale dello studio o dall’Istituto, to or reliance upon any Confidential Information. senza riferimento o affidamento alcuno sulle Informazioni riservate. 3.4 Required Disclosure. Notwithstanding any other provision of this Agreement, Institution and Investigator may disclose Confidential Information solely as required by applicable governmental law, 3.4. Divulgazione richiesta. A prescindere da qualsiasi altra disposizione nel presente Accordo, l'Istituto e lo Sperimentatore possono divulgare le Informazioni riservate unicamente nella misura Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 31 rule, regulation or order, provided that Institution first: (a) promptly notifies CRO and Rigel of such disclosure requirement; and (b) reasonably cooperates at CRO’s or Rigel’s request in any efforts to obtain a protective order for, exemption from or limitation on such disclosure. richiesta dalle leggi, dalle regole, dai regolamenti o dagli ordinamenti governativi vigenti, a condizione che l'Istituto: (a) comunichi tempestivamente alla CRO e a Rigel detta richiesta di divulgazione; e (b) collabori ragionevolmente, su richiesta della CRO o di Rigel, nel tentativo di ottenere un provvedimento cautelare per, un'esenzione da, o una limitazione di detta divulgazione. 3.5 Expiration or Termination. Institution shall return all Confidential Information to Rigel or Rigel’s designee promptly upon the earlier of termination or expiration of this Agreement or upon Rigel’s demand for whatever reason. Section 3 shall survive and continue for ten (10) years after expiration or termination of this Agreement. 3.5. Scadenza o risoluzione. L'Istituto restituirà tempestivamente tutte le Informazioni riservate a Rigel o al relativo designato in occasione della risoluzione precoce o della scadenza del presente Accordo, o su richiesta di Rigel per qualsiasi motivo. La Sezione 3 rimarrà in vigore per dieci (10) anni dopo la scadenza o risoluzione del presente Accordo. 4. PUBLICITY AND PUBLICATION 4. PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI 4.1 Publicity. Neither Party shall use the name of the other Party nor of the other Party’s employees nor any of their trademarks without the other Party’s prior written approval. Rigel may, without prior consent, identify Institution as the entity that conducted the Study, and may identify Investigator as conducting the Study at Institution. 4.1. Pubblicità. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra, né dei rispettivi dipendenti, né del rispettivo marchio registrato senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Rigel, senza previo consenso, potrà identificare l'Istituto come l'ente incaricato della conduzione dello Studio e lo Sperimentatore come colui che ha condotto lo Studio presso l'Istituto. 4.2 Publication. 4.2. (a) Institution and Investigator acknowledge that the Study is a multi-center study, and that the first publication of Study Results shall be based on consolidated data from all Study Sites analyzed according to the Protocol. (a) L'Istituto e lo Sperimentatore riconoscono che lo Studio è uno studio multicentrico e che la prima pubblicazione dei Risultati dello studio avverrà sulla base di dati consolidati provenienti dai Centri dello studio, analizzati in conformità al Protocollo. (b) Upon the first to occur of: the first publication of consolidated Study data described in Section 4.2(a); or the date that is eighteen (18) months after the issuance of the final Study report for the multicenter Study; Site shall have the right to prepare for publication the general results of the Study obtained at Study Site, excluding raw data and CRFs. Site shall submit any such proposed publication to Rigel for review and comment at least sixty (60) days before submission for publication, presentation, public dissemination or review by a program committee. Rigel shall have the right to require, and Site shall implement, appropriate amendments or deletions to any (b) Al verificarsi della prima delle seguenti circostanze: la prima pubblicazione dei Dati dello studio consolidati descritti nella Sezione 4.2(a); o la data posteriore di diciotto (18) mesi rispetto all'emissione del Rapporto finale dello studio per lo Studio multicentrico; il Centro avrà il diritto di preparare la pubblicazione dei risultati generali dello Studio ottenuti presso il Centro dello studio, fatta eccezione per i dati grezzi e le CRF. Il Centro inoltrerà qualsiasi detta proposta di pubblicazione a Rigel, per essere sottoposta a revisione e commento, almeno sessanta (60) giorni prima della presentazione per la pubblicazione, presentazione, divulgazione pubblica o esame da parte di un Pubblicazione. Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 32 proposed publication or presentation to address comitato preposto. Rigel avrà il diritto di Rigel’s objections on reasonable grounds including, richiedere, e il Centro implementerà, l'apporto di without limitation: appropriati emendamenti o eliminazioni a qualsiasi pubblicazione o presentazione proposta, al fine di trattare eventuali obiezioni di Rigel basate su motivi ragionevoli, compresi, senza limitazioni: (i) to ensure the accuracy of the presentation or publication; (ii) to remove proprietary or Confidential Information; (iii) to enable Rigel to secure intellectual property rights; or (iv) to include relevant supplementary information. (i) garantire l'accuratezza della presentazione o pubblicazione; (ii) eliminare informazioni proprietarie o riservate; (iii) consentire a Rigel di ottenere diritti di proprietà intellettuale; o (iv) includere informazioni supplementari rilevanti. (c) If Rigel objects to a proposed publication or presentation on the grounds that it contains patentable subject matter, Site shall refrain from making such proposed publication or presentation for the time that Rigel reasonably requests to allow the filing of patent application(s) directed to such patentable subject matter. (c) Se Rigel obietta una pubblicazione o presentazione proposte, adducendo a sostegno di tale obiezione argomenti di brevettabilità, il Centro si asterrà dall'effettuare tale pubblicazione o presentazione per il periodo di tempo ragionevolmente richiesto da Rigel, al fine di consentire la presentazione di domande di brevetto relative a detta materia brevettabile. (d) Rigel, Investigator and other clinical investigators involved in the Study shall determine by mutual agreement the authorship of any publications relating to the Study. (d) Rigel, lo Sperimentatore e altri sperimentatori clinici coinvolti nello Studio determineranno, con accordo reciproco, la paternità di qualsiasi pubblicazione relativa allo Studio. 5. PROPRIETARY INVENTIONS DELLO STUDIO INFORMATION; STUDY 5. INFORMAZIONI PROPRIETARIE; INVENZIONI 5.1 Proprietary Information. All documents, data, know-how, formulas and Study Drug provided to Institution or Study Personnel for purposes of the Study are and shall remain Rigel's exclusive property. Rigel does not grant or transfer by this Agreement or otherwise (including by implication or estoppel), and Investigator and Institution (including Study Personnel, and Institution’s employees and agents), shall not acquire, any right, title or interest of any kind whatsoever with respect to the Study Data, Study Drug, Protocol or Study Results or any patent rights, copyright rights, trademark rights or other intellectual property or proprietary rights therein. 5.1. Informazioni proprietarie. Tutti i documenti, i dati, il know-how, le formule e il Farmaco in studio fornito all'Istituto o al Personale dello studio per il conseguimento delle finalità dello Studio sono e rimarranno proprietà esclusiva di Rigel. Ai sensi del presente Accordo o altrimenti specificato (ovvero, tra l'altro, tramite implicazioni o preclusioni), Rigel non garantisce o trasferisce, e lo Sperimentatore e l'Istituto (compresi il Personale dello studio e i dipendenti e gli agenti dell'Istituto) non acquisiranno alcun diritto, titolo o interesse di qualsiasi natura nei confronti dei Dati dello studio, del Farmaco in studio, del Protocollo o dei Risultati dello studio, o qualsiasi altro diritto di brevetto, di copyright, di marchio, di proprietà intellettuale o di proprietà in merito. 5.2 5.2. Study Inventions. Invenzioni dello studio. Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 33 (a) Any inventions, ideas, works of authorship, know-how or discoveries made, conceived, or reduced to practice by Institution, Investigator, other Study Personnel or Institution agents, contractors or employees, in connection with the conduct the Study or that are related to the Protocol or Study Drug and any use, formulation or modification of the foregoing (“Study Inventions”) are and shall be the sole and exclusive property of Rigel. Rigel shall own all right, title and interest in such Study Inventions including all intellectual property rights therein. (a) Qualsiasi invenzione, idea, opera coperta da diritto di autore, know-how o scoperta effettuata, concepita o attuata dall'Istituto, dallo Sperimentatore, da altri membri del Personale dello studio o da agenti, contraenti o dipendenti dell'Istituto nell'ambito della conduzione dello Studio, o correlati al Protocollo o al Farmaco in studio, e qualsiasi utilizzo, formulazione o modifica di quanto descritto (“Invenzioni dello studio”) sono e rimarranno proprietà esclusiva di Rigel. Rigel entrerà in possesso di tutti i diritti, titoli e interessi nei confronti di dette Invenzioni dello studio, compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale ivi scaturenti. (b) Institution, Investigator and other Study Personnel shall disclose to Rigel all Study Inventions fully and promptly in writing to an authorized representative of Rigel. Institution and Investigator hereby irrevocably transfer and assign to Rigel their entire right, title and interest in and to Study Inventions and intellectual property rights therein and waive all moral rights thereto. Institution shall take appropriate steps to ensure that all Study Personnel are obligated to assign all rights, title and interest any such personnel may have in all Study Inventions and shall cooperate to effect the foregoing assignment to Rigel. (b) L'Istituto, lo Sperimentatore e altri membri del Personale dello studio divulgheranno a Rigel tutte le Invenzioni dello studio per iscritto e, in maniera esaustiva e tempestiva, a un rappresentante autorizzato di Rigel. L'Istituto e lo Sperimentatore, con il presente, trasferiscono e cedono irrevocabilmente a Rigel i diritti, i titoli e gli interessi nei confronti delle Invenzioni dello studio e dei diritti di proprietà intellettuale ivi scaturenti e rinunciano a tutti i diritti morali in merito. L'Istituto intraprenderà le azioni appropriate mirate a garantire che l'intero Personale dello studio sia obbligato a cedere tutti i diritti, i titoli e gli interessi che detto personale potrebbe rivendicare nei confronti di tutte le Invenzioni dello studio e collaborerà per consentirne la cessione a Rigel. (c) Rigel, in its sole discretion, may file and prosecute in its own name, and at its own expense, applications for letters patent on any patentable information derived from the Study Inventions or Study Results. Investigator, Institution and all of Institution’s employees and agents shall promptly make all statements, execute such documents and take such other actions as Rigel deems necessary or reasonably useful for Rigel to secure title to or to apply for, prosecute, secure, maintain, exploit or enforce any intellectual property right in a Study Invention. (c) Rigel, a propria discrezione, può inoltrare e perseguire, a proprio nome e a proprie spese, domande di brevetto relative a qualsiasi informazione brevettabile scaturente dalle Invenzioni dello studio o dai Risultati dello studio. Lo Sperimentatore, l'Istituto e tutti i relativi dipendenti e agenti produrranno tempestivamente dette dichiarazioni, realizzeranno detti documenti e intraprenderanno ulteriori azioni ritenute necessarie da parte di Rigel, o ragionevolmente utili per Rigel, per appropriarsi, fare domanda, perseguire, ottenere, mantenere, sfruttare o rafforzare qualsiasi diritto di proprietà intellettuale nei confronti di un'Invenzione dello studio. 6. 6. CORRISPETTIVO CONSIDERATION 6.1 Consideration. The company undertakes to 6.1. Corrispettivo. La società si impegna a Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 34 allocate to ULSS no. 6 “Vicenza” the amount of Euro 4.000 (four thousands), VAT free, as quota for the Study assessment, and the amount of Euros 1.700 +VAT as quota for the monitoring of the experimentation, to be paid only in the case of Study approval. As consideration for performance of the Study pursuant to the terms of this Agreement, Rigel shall pay or shall ensure that its designee pays on Rigel’s behalf, Institution in accordance with the Budget and Payment Schedule appended to this Agreement as Exhibit A. These amounts are fully inclusive for all services provided and expenses incurred in connection with the Study, and include, without limitation, all applicable direct and indirect costs, overheads, taxes, fees and other assessments due Institution, Investigator, Study Personnel and others providing any services or goods in connection with the Study. Institution and Investigator agree that all payments are made solely for the performance of activities relating to the Study and for no other purpose. riconoscere all'ULSS n. 6 "Vicenza" l'importo di Euro 4.000 (quattromila), fuori campo IVA, quale quota per la valutazione dello studio, e l'importo di Euro 1.700 + IVA quale quota per il monitoraggio della sperimentazione, da versare solo nel caso di approvazione dello studio. A titolo di corrispettivo per la conduzione dello Studio ai sensi dei termini del presente Accordo, Rigel pagherà, o provvederà affinché il relativo designato paghi per conto di Rigel, l'Istituto in conformità al Budget e al Programma dei pagamenti in appendice al presente Accordo (Annesso A). Tali importi comprendono interamente tutti i servizi corrisposti e le spese maturate nell'ambito dello Studio e includono, senza limitazioni, tutti i pertinenti costi diretti e indiretti, le spese generali, gli oneri e le altre imposte dovute all'Istituto, allo Sperimentatore, al Personale dello studio e ad altri per i servizi o i beni corrisposti nell'ambito dello Studio. L'Istituto e lo Sperimentatore convengono che tutti i pagamenti saranno corrisposti unicamente per la conduzione di attività correlate allo Studio e per nessuna altra finalità. 6.2 Taxes. Institution assumes full and exclusive responsibility and liability for withholding and paying, as may be required by law, all federal, state, and local and/or other applicable taxes and contributions with respect to, assessed against, or measured by Institution’s earnings hereunder, any sales, use or value-added taxes (hereinafter "transfer taxes") or any taxes and contributions with respect to Institution’s employees’ wages, or salaries or other contributions paid to Institution’s employees or other personnel, regardless of whether such individuals are Institution employees or independent contractors. Institution agrees to make all returns and/or reports required in connection therewith. 6.2. Tasse. L'Istituto si assume la piena ed esclusiva responsabilità per il trattenimento o pagamento, come eventualmente richiesto dalla legge, di tutte le tasse federali, statali e locali e/o di altre tasse e contributi pertinenti in relazione a, valutate alla luce di, o determinate dai profitti dell'Istituto ai sensi del presente, di qualsiasi tassa su vendita, uso o valore aggiunto (di seguito “Tasse di trasferimento”) o di qualsiasi tassa e contributo relativi agli stipendi dei dipendenti dell'Istituto, o ai salari o altri contributi corrisposti ai dipendenti o altro personale dell'Istituto, a prescindere dal fatto che tali individui siano dipendenti dell'Istituto o contraenti indipendenti. L'Istituto conviene di provvedere a tutte le restituzioni e/o rapporti richiesti ai sensi del presente. 6.3 Reporting. Institution understands and acknowledges, and shall ensure that Study Personnel understand and acknowledge, that Rigel shall disclose the nature of the relationship contemplated by this Agreement, including details pertaining to any payment or transfers of value (including non-monetary items of value) by Rigel to Institution or Study Personnel; or any payment or transfers of value by Rigel to any entity or individual at the request of or designated on behalf 6.3. Rapporti. L'Istituto comprende e riconosce, e provvederà affinché il Personale dello studio comprenda e riconosca, che Rigel divulgherà la natura della relazione contemplata dal presente Accordo, compresi i dettagli legati a qualsiasi pagamento o trasferimento di oggetti di valore (inclusi oggetti di valore di natura non finanziaria) da parte di Rigel all'Istituto o al Personale dello studio; o qualsiasi pagamento o trasferimento di oggetti di valore da parte di Rigel a qualsiasi ente o Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 35 of Institution, or Study personnel. Institution agrees (and shall require all Study Personnel to agree) to provide to Rigel any information needed to fulfill such tracking and reporting requirements. individuo su richiesta di, o per conto dell'Istituto o del Personale dello studio. L'Istituto conviene (e provvederà affinché l'intero Personale dello studio convenga) di fornire a Rigel qualsiasi informazione necessaria all'adempimento di detti requisiti di tracciamento e segnalazione. 6.4 Fair Market Value. Rigel and Institution agree that the compensation being paid to Institution under this Agreement constitutes the fair market value of the services to be provided hereunder. No amounts paid under this Agreement are intended to be for, nor shall they be construed as, an offer or payment for any explicit or implicit agreement to purchase, prescribe, recommend, or provide a favorable formulary status for any drugs, devices, products or services of Rigel. 6.4. Giusto prezzo di mercato. Rigel e l'Istituto convengono che il compenso corrisposto all'Istituto ai sensi del presente Accordo rappresenta il giusto prezzo di mercato dei servizi da erogare. Nessun importo corrisposto ai sensi del presente Accordo è inteso, né va interpretato, come un'offerta o un pagamento per qualsiasi accordo implicito o esplicito per l'acquisto, la prescrizione, la raccomandazione o l'inserimento nei prontuari di qualsiasi farmaco, dispositivo, prodotto o servizio di Rigel. 6.5 Billing. Institution shall not bill any Study subject, insurer, or governmental agency for any products, services or expenses provided or paid for by Rigel. 6.5. Fatturazione. L'Istituto non fatturerà ad alcun Soggetto dello studio, assicuratore o agenzia governativa alcun prodotto, servizio o spesa forniti o corrisposti da Rigel. 6.6 Invoices. Institution and Investigator shall prepare and provide to Rigel or its designee, as set forth in Exhibit A, an invoice for payment of fees due for site visits and pass-through costs. Each such invoice shall separately identify the amounts due for each Study visit completed on a per-Patient basis, To assist the Institution in preparing invoices, Rigel’s authorized representative will provide the Institution’s financial representative on a monthly basis with a PRO-FORMA SITE VISIT SUMMARY as reported in the EDC system for per-Patient site visits that are eligible for payment. The Institution should use the summary to prepare its invoice in accordance with local tax regulations. Valid and complete invoices for site visits will be processed for payment with 45 days of receipt after Rigel’s acceptance and verification including, Rigel’s receipt, auditing and approval of completed eCRFs and other required Study documentation. 6.6. Fatture. L'Istituto e lo Sperimentatore prepareranno e forniranno a Rigel o al relativo designato, come esposto nell'Annesso A, una fattura per il pagamento degli oneri scaturiti dalle visite presso il Centro e per i costi addizionali. Ciascuna fattura identificherà separatamente gli importi dovuti per ciascuna Visita dello studio completata su una base per-Paziente. Al fine di assistere l'Istituto nella preparazione delle fatture, i rappresentanti autorizzati di Rigel forniranno al rappresentante finanziario dell'Istituto, a intervalli mensili, una SINTESI PRO-FORMA DELLE VISITE PRESSO IL CENTRO, come riportato nel sistema EDC per le visite per-Paziente presso il Centro valide per il pagamento. L'Istituto deve utilizzare detta sintesi per preparare le proprie fatture in conformità ai regolamenti locali in materia di tassazione. Le fatture valide e complete per le visite presso il Centro saranno corrisposte a 45 giorni dalla ricezione, previa accettazione e verifica da parte di Rigel che comprende la prescrizione, la verifica e l'approvazione da parte di Rigel delle eCRF completate e di altra documentazione richiesta per lo Studio. Pass-through expenses, if any, must be Le spese addizionali, se del caso, devono essere separately invoiced as they occur and must include fatturate separatamente non appena maturate e sufficient detail on the date, type and amount devono includere dettagli sufficienti in termini di Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 36 expenses of incurred in order to facilitate approval and processing of payments. Payments due on properly prepared invoices for pass-through expenses will be processed in sixty (60) days. data, tipo e importo delle spese incorse, al fine di agevolare l'approvazione e l'elaborazione dei pagamenti. I pagamenti dovuti relativi a fatture correttamente preparate per le spese addizionali saranno elaborati entro sessanta (60) giorni. Invoicing and payment terms are included in I termini di fatturazione e pagamento sono esposti greater detail in Exhibit A. più dettagliatamente nell'Annesso A. 7. INDEMNIFICATION 7. INDENNIZZO 7.1 Rigel Indemnification. Subject to Section 7.2, Rigel shall defend and hold harmless Institution, Investigator, Study Personnel and their employees and agents (“Institution Indemnitees”) from and against any and all third party liabilities, and expenses arising from third party claims, actions and lawsuits (“Claims”) for property damage, personal injury, or death resulting in whole or in part from Institution and Investigator’s proper conduct of the Study in strict accordance with the Protocol. 7.1. Indennizzo di Rigel. Ai sensi della Sezione 7.2, Rigel difenderà ed esimerà da responsabilità l'Istituto, lo Sperimentatore, il Personale dello studio e i rispettivi dipendenti e agenti (“Indennizzati dell'Istituto”) da e nei confronti di qualsiasi responsabilità di terzi e da spese emergenti da rivendicazioni, azioni e cause legali intentate da terzi (“Rivendicazioni”) per danni alla proprietà, lesioni personali o decesso risultanti, del tutto o in parte, dalla corretta conduzione dello Studio da parte dell'Istituto e dello Sperimentatore in assoluta conformità al Protocollo. 7.2 Exceptions. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, neither Rigel nor CRO shall be liable to or held responsible by Institution Indemnitees for any Claims arising from, nor shall Section 7.1 apply with respect to: 7.2. Eccezioni. Salvo diversamente precisato nel presente Accordo, né Rigel, né la CRO saranno responsabili o ritenuti tali dagli Indennizzati dell'Istituto di qualsiasi rivendicazione emergente da, né la Sezione 7.1 troverà applicazione in relazione a, quanto segue: (a) negligence or wilful misconduct on the part of Institution, Investigator, Study Personnel, or their employees, subcontractors, agents or affiliates; (b) malpractice, act, error or omission in the rendering of professional services or advice by the Investigator, Institution, Study Personnel or their employees, subcontractors, agents or affiliates; (c) activities by Institution, Investigator, Study Personnel or their employees, subcontractors, agents or affiliates that are contrary to any Applicable Laws, the Protocol, this Agreement, or Instructions; (d) unauthorized representations or warranties made by Institution, Investigator, Study Personnel, or their employees, subcontractors, agents or affiliates concerning the Study Drug; or (e) the failure to obtain written informed consent of any Study Subject in compliance with (a) negligenza o condotta impropria da parte dell'Istituto, dello Sperimentatore, del Personale dello studio o dei rispettivi dipendenti, subcontraenti, agenti o affiliate; (b) imperizia, atto, errore od omissione nella prestazione di servizi o di consulenze professionali da parte di Sperimentatore, Istituto, Personale dello studio o dei rispettivi dipendenti, subcontraenti, agenti o affiliate; (c) attività da parte di Istituto, Sperimentatore, Personale dello studio o rispettivi dipendenti, subcontraenti, agenti o affiliate che violino qualsiasi Legge vigente, il Protocollo, il presente Accordo o le Istruzioni; (d) dichiarazioni o garanzie non autorizzate da parte di Istituto, Sperimentatore, Personale dello studio o rispettivi dipendenti, subcontraenti, agenti o affiliate in merito al Farmaco in studio; o (e) mancato ottenimento del consenso informato scritto di qualsiasi Soggetto dello studio in Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 37 this Agreement or any Applicable Law. conformità al presente Accordo o a qualsiasi Legge vigente. 7.3 Conditions. Rigel’s agreement to indemnify, defend and hold Institution Indemnitees harmless is conditioned on the Institution Indemnitees: (a) providing written notice to Rigel of any claim, demand, cause of action or suit arising out of the Institution Indemnitees’ activities within twenty (20) days after the Institution Indemnitees have received written notice of such claim, demand or action; (b) permitting Rigel to assume full responsibility to investigate, prepare for and defend against any such claim, demand, causes of action or suit; (c) assisting Rigel, at Rigel’s reasonable expense, in the investigation of, preparation for and defense of any such claim, demand, causes of action or suit; and (d) not compromising or settling such claim, demand, cause or action or suit, without Rigel’s prior written consent. IN NO EVENT WILL RIGEL BE RESPONSIBLE FOR LOST PROFITS OR ANY INDIRECT, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE. 7.3. Condizioni. La disponibilità di Rigel a indennizzare, difendere ed esimere da responsabilità gli Indennizzati dell'Istituto è condizionata dagli Indennizzati dell'Istituto stessi, che dovranno: (a) fornire comunicazione scritta a Rigel di qualsiasi rivendicazione, richiesta, diritto di azione o procedimento emergente dalle attività degli Indennizzati dell'Istituto entro venti (20) giorni dopo che gli stessi abbiano ricevuto notifica scritta di tale rivendicazione, richiesta o azione; (b) consentire a Rigel di assumere la piena responsabilità per indagare, preparare e organizzare la difesa di tale rivendicazione, richiesta, diritto di azione o procedimento; (c) assistere Rigel, a ragionevoli spese di Rigel, nell'indagare, preparare e organizzare la difesa di tale rivendicazione, richiesta, diritto di azione o procedimento; e (d) astenersi dal compromettere o comporre tale rivendicazione, richiesta, diritto di azione o procedimento senza il previo consenso scritto da parte di Rigel. IN NESSUN CASO RIGEL SARÀ RESPONSABILE PER MANCATI PROFITTI O PER QUALSIASI PERDITA O DANNO INDIRETTI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI. 7.4 Institution Responsible. Institution shall be fully and solely responsible for any and all liabilities, expenses and arising from third party claims, actions, and lawsuits for property damage, personal injury or death arising directly or indirectly from the Institution’s, Institution’s employees’ (including Investigator and Study Personnel) or Institution’s subcontractors’, agents’ or affiliates’: (a) willfulness, recklessness, negligence or misconduct under this Agreement; (b) breach of any covenant, representation, or warranty under this Agreement; (c) failure to adhere to the Protocol or to Instructions concerning administration and use of Study Drug; (d) malpractice, act, error or omission in the rendering of professional services or advice; or (e) violation of Applicable Laws. 7.4. Responsabilità dell'Istituto. L'Istituto risponderà interamente e unicamente di qualsivoglia e di tutte le responsabilità, spese emergenti da rivendicazioni, azioni e cause legali intentate da terzi per danni alla proprietà, lesione personale o decesso attribuibili direttamente o indirettamente all'Istituto, ai dipendenti dell'Istituto (compresi lo Sperimentatore e il Personale dello studio) o a subcontraenti, agenti o affiliate dell'Istituto: (a) premeditazione, noncuranza, negligenza o condotta impropria ai sensi del presente Accordo; (b) violazione di qualsiasi patto, asserzione o garanzia ai sensi del presente Accordo; (c) mancata adesione al Protocollo o alle Istruzioni in merito a somministrazione e utilizzo del Farmaco in studio; (d) negligenza, atto, errore od omissione nella prestazione di servizi o consulenze professionali; o (e) violazione delle Leggi vigenti. 8. 8. ASSICURAZIONE E LESIONE DEI SOGGETTI INSURANCE AND SUBJECT INJURY 8.1 Rigel Insurance. Rigel represents and warrants 8.1. Assicurazione di Rigel. Rigel dichiara e that it has and shall maintain a policy of insurance garantisce di aver stipulato, e manterrà, un'adeguata Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 38 sufficient to support its liability obligations assumed herein in compliance with local laws and regulations including Legislative Decree no. 211/2003 and Ministerial Decree dated 14 July 2009. Rigel shall maintain such policy during the term of this Agreement, and, if such policy is on a claims-made basis, for three (3) years after expiration or termination of this Agreement or the length of time required by local law or regulation. polizza assicurativa a copertura dei propri obblighi di responsabilità contratti nel presente, in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, compresi il Decreto legislativo n. 211/2003 e il Decreto ministeriale datato 14 luglio 2009. Rigel manterrà detta polizza durante il periodo di validità del presente Accordo e, se la polizza contiene una clausola claims made, per tre (3) anni dopo la scadenza o la risoluzione del presente Accordo, o per il periodo di tempo richiesto dalla legge o dai regolamenti locali. 8.2 Subject Injury. Institution shall provide medical treatment to Study Subjects who suffer an adverse reaction or injury during the Study. Rigel shall reimburse Institution for the actual and reasonable costs of providing such medical treatment, to the extent the adverse reaction or injury was directly caused by the correct administration of the Study Drug or by the Protocol procedures. Rigel’s obligation to reimburse Institution shall not apply where such adverse reaction or injury is caused by the negligence or misconduct of Institution, Investigator or other Study Personnel, or where such adverse reaction or injury is caused by a pre-existing medical condition or underlying disease of the Study Subject. 8.2. Lesione dei Soggetti. L'Istituto fornirà un trattamento medico ai Soggetti dello studio che subiscono una reazione avversa o una lesione durante lo Studio. Rigel rimborserà all'Istituto i costi effettivi e ragionevoli scaturiti da detto trattamento medico, nella misura in cui la reazione avversa o la lesione sia stata direttamente causata dalla corretta somministrazione del Farmaco in studio e dalle procedure del Protocollo. L'obbligo di Rigel di rimborsare l'Istituto non troverà applicazione laddove tale reazione avversa o lesione sia causata da negligenza o condotta impropria da parte dell'Istituto, dello Sperimentatore o da altri membri del Personale dello studio, o laddove tale reazione avversa o lesione sia causata da una condizione medica preesistente o da patologia soggiacente del Soggetto dello studio. 8.4 Study Subject Withdrawal. If at any time during the Study, Institution, Investigator or Rigel reasonably conclude that any Study Subject should immediately be withdrawn from administration of the Study Drug, the Parties shall cooperate to safely withdraw such Study Subject. 8.3. Ritiro del Soggetto dello studio. Se, in qualsiasi momento durante lo Studio, l'Istituto, lo Sperimentatore o Rigel concludono ragionevolmente che un determinato Soggetto dello studio debba immediatamente sospendere l'assunzione del Farmaco in studio, le Parti collaboreranno affinché detto Soggetto venga ritirato in maniera sicura dallo Studio. 9. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 9. DICHIARAZIONI E GARANZIE 9.1 Legal Authority. Institution represents and warrants that it has the legal authority to enter into this Agreement and that the terms of this Agreement are not in conflict with any other contracts to which it is legally bound. Institution shall not enter into any agreement or engage in any activities that would materially impair its ability to complete the Study in accordance with this Agreement and the Protocol. 9.1. Autorità legale. L’Istituto dichiara e garantisce di disporre dell’autorità legale necessaria a stipulare il presente Accordo e che i termini dello stesso non sono in conflitto con altri contratti ai quali l’Istituto sia legalmente vincolato. L'Istituto non stipulerà qualsivoglia altro accordo, né svolgerà attività che potrebbero sostanzialmente compromettere la sua capacità di completare lo Studio in conformità al presente Accordo e al Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 39 Protocollo. 9.2 Study Inventions Assignment. Institution represents and warrants that its employees and agents, including Investigator, are, and shall continue to be, contractually obliged to assign to Institution all right, title and interest to Study Data and Study Inventions. 9.2. Cessione delle Invenzioni dello studio. L'Istituto dichiara e garantisce che i propri dipendenti e agenti, compreso lo Sperimentatore, sono, e continueranno a essere, contrattualmente obbligati a cedere all'Istituto i diritti, i titoli e gli interessi nei confronti dei Dati e delle Invenzioni dello studio. 9.3 NO STUDY DRUG WARRANTIES. SPONSOR MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE STUDY DRUG, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. INSTITUTION ACKNOWLEDGES THAT SPONSOR CANNOT GUARANTEE THE SAFETY, NON-TOXICITY, FITNESS OR EFFICACY OF THE STUDY DRUG. 9.3. NESSUNA GARANZIA PER IL FARMACO IN STUDIO. LO SPONSOR ESCLUDE OGNI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, PER IL FARMACO IN STUDIO, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E LA NON VIOLAZIONE. L'ISTITUTO RICONOSCE CHE LO SPONSOR NON PUÒ GARANTIRE LA SICUREZZA, NON TOSSICITÀ, IDONEITÀ O EFFICACIA DEL FARMACO IN STUDIO. 10. TERM AND TERMINATION 10. DURATA E RISOLUZIONE 10.1 Term. This Agreement shall become effective upon the Effective Date and continue in full force and effect until: (a) Rigel has received all completed CRFs from Institution; (b) Institution has resolved all data clarification queries, and submitted the close-out report to the EC and to Rigel to Rigel’s satisfaction; and (c) Rigel has made all payments, reimbursements and refunds due under this Agreement. 10.1. Durata. Il presente Accordo entrerà in vigore nella data di Entrata in vigore e continuerà ad avere piena efficacia ed effetto fino a che: (a) Rigel abbia ricevuto tutte le CRF compilate dall'Istituto; (b) l'Istituto abbia risolto tutti i quesiti per il chiarimento dei dati e presentato il rapporto finale al CE e a Rigel, ritenuto soddisfacente da Rigel; e (c) Rigel abbia effettuato tutti i pagamenti, rimborsi e indennizzi ai sensi del presente Accordo. 10.2 Termination by Rigel. Rigel may terminate this Agreement upon written notice to Institution for any or no reason including, but not limited to, any of the following: 10.2. Risoluzione da parte di Rigel. Rigel ha la facoltà di risolvere il presente Accordo previa notifica scritta all'Istituto per qualsiasi o alcun motivo, compreso, ma non esclusivamente, quanto segue: (a) Rigel terminates the Study at all sites; Rigel sospende lo Studio presso tutti i centri; (b) the EC or a governmental regulatory authority il CE o un'autorità governativa o regolatoria di un of applicable jurisdiction orders termination of the foro competente ordina la sospensione dello Studio Study at Institution; or presso l'Istituto; o (c) Investigator does not comply with the Protocol or this Agreement, or Institution or Investigator otherwise materially breach this Agreement and do not cure such breach within thirty (30) days of lo Sperimentatore non agisce in conformità al Protocollo o al presente Accordo, o l'Istituto o lo Sperimentatore si rendono altrimenti responsabili di una violazione sostanziale del presente Accordo e Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 40 receiving written notice of such breach from CRO non vi pongono rimedio entro trenta (30) giorni or Rigel. dalla ricezione di una notifica scritta di detta violazione da parte della CRO o di Rigel. 10.3 Termination for Safety Reasons. 10.3. (a) Institution shall promptly notify CRO and Rigel if the EC is considering or receives a request that the Study at Institution should be discontinued due to safety, efficacy or ethical concerns. If the EC orders termination of the Study at Institution, Institution may terminate the Study and this Agreement immediately upon written notice to Rigel and CRO. L'Istituto comunicherà tempestivamente alla CRO e a Rigel l'eventualità che il CE stia considerando, o riceve una richiesta di sospensione dello Studio presso l'Istituto per motivi di sicurezza, efficacia o di natura etica. Se il CE ordina la sospensione dello studio presso l'Istituto, l'Istituto potrà immediatamente sospendere lo Studio e risolvere il presente Accordo previa notifica scritta a Rigel e alla CRO. (b) Further, Institution may suspend the Study if, using good medical judgment, the Investigator has a legitimate concern for the immediate health and safety of the Study Subjects. Any such suspension of the Study directed by Investigator shall be supported by a written statement to Rigel explaining the reason for the suspension. L'Istituto potrà inoltre sospendere lo Studio se, secondo i criteri di buon senso medico, lo Sperimentatore abbia legittimi dubbi in merito all'attuale stato di salute e alla sicurezza dei Soggetti dello studio. L'eventuale sospensione dello Studio decisa dallo Sperimentatore sarà accompagnata da una dichiarazione scritta a Rigel, che spiegherà i motivi che hanno maturato tale decisione. 10.4 Surviving Provisions. Termination of this Agreement by any Party for any reason shall not affect the rights and obligations of the Parties accrued prior to the effective date of termination of this Agreement. The following provisions shall survive expiration or termination of this Agreement: Sections 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 10.4, 11.5 and 11.8 and Articles 3, 4, 5, 7, 8 and 9. 10.4. Sopravvivenza delle clausole. La risoluzione del presente Accordo da ogni Parte per nessuna ragione non avrà effetto sui diritti e sugli obblighi delle Parti maturati prima della data effettiva di risoluzione. Le seguenti disposizioni rimarranno in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente Accordo: Sezioni 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 10.4, 11.5 e 11.8 e Articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9. 11. 11. INFORMAZIONI GENERALI GENERAL Risoluzione per motivi di sicurezza. 11.1Relationship. For the purposes of this Agreement, the Parties are independent contractors and nothing contained in this Agreement shall be construed to place them in the relationship of partners, principal and agent, employer and employee or joint venturers. Neither Party shall have the power or right to bind or obligate the other Party, or hold itself out as having such authority. 11.1. Relazione. Ai sensi del presente Accordo, le Parti sono contraenti indipendenti e nessuna formulazione contenuta nel presente Accordo dovrà essere interpretata come un intento di stabilire una relazione di partnership, tra mandante e agente, tra datore di lavoro e dipendente, o di joint-venture. Nessuna della Parti avrà il potere o il diritto di vincolare od obbligare l’altra Parte, né potrà ritenersi autorizzata a detenere tale prerogativa. 11.2 Entire Agreement; Amendments; Waiver. This Agreement, including any attachments referenced herein and the Protocol constitute the entire, final, complete and exclusive understanding of Rigel and 11.2. Intero Accordo; Emendamenti; Rinuncia. Il presente Accordo, compreso qualsiasi allegato a cui si faccia qui riferimento, e il Protocollo costituiscono l’intero Accordo, finale, completo ed Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 41 Institution concerning the Study. If there is a conflict between the terms of this Agreement and the Protocol, the terms of this Agreement shall govern, except for conflicts related to matters of medicine, science, safety and conduct of the Study which shall be governed by the terms of the Protocol. This Agreement may be executed in counterparts. No changes, amendments or alterations shall be effective unless in writing and signed by both Parties. No waiver, expressed or implied, shall be a continuing or subsequent waiver of the particular right or obligation. esclusivo tra Rigel e l’Istituto per quanto riguarda lo Studio. In caso di conflitto tra i termini del presente Accordo e il Protocollo, i termini del presente Accordo avranno prevalenza, fatta eccezione per i conflitti relativi a questioni mediche, scientifiche, di sicurezza e di conduzione dello Studio, che saranno governati dai termini del Protocollo. Il presente Accordo può essere perfezionato con duplicati. Qualsiasi modifica, emendamento o alterazione avrà effetto esclusivamente se specificato per iscritto e sottoscritto da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia, esplicita o implicita, costituirà una continua o successiva rinuncia al particolare diritto od obbligo. 11.3 Assignment. Any purported assignment or delegation by Institution or Investigator of this Agreement or their obligations under this Agreement shall be void without Rigel’s advance written consent. Rigel reserves the right to assign or transfer this Agreement or any of the rights or obligations under this Agreement. 11.3. Cessione. Qualsiasi presunta cessione o delega del presente Accordo, da parte dell’Istituto o dello Sperimentatore, o dei rispettivi obblighi ai sensi del presente Accordo, sarà nulla senza il previo consenso scritto di Rigel. Rigel si riserva il diritto di cedere o trasferire il presente Accordo, o qualsiasi diritto od obbligo implicito nello stesso. 11.4 Subcontracting. Institution will not retain any subcontractor to perform any of its obligations under this Agreement without the prior written consent of Rigel. Institution will remain liable for performance of any obligations subcontracted with such consent. 11.4. Subappalto. L'Istituto non si servirà di alcun subcontraente per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto da parte di Rigel. L'Istituto rimarrà responsabile dell'adempimento di qualsiasi obbligo contratto in subappalto con detto consenso. 11.5 Severability. Any provision in this Agreement determined by proper judicial authority to be invalid or unenforceable shall be revised by agreement of the Parties to the extent necessary to avoid the remainder of the Agreement being invalid or unenforceable. 11.5. Separabilità. Qualsiasi disposizione specificata nel presente Accordo, che venga ritenuta non valida o non applicabile da una competente autorità giudiziaria, sarà revisionata tramite un accordo tra le Parti, nella misura necessaria a evitare che il resto dell'Accordo perda la sua validità o non sia applicabile. 11.6 Notice. Any notice or consent required to be given under this Agreement must be in writing and sent to the other Party either: (a) via an internationally recognized delivery service with guaranteed next business day delivery, which shall be deemed delivered one (1) day after deposit with such carrier; or (b) by confirmed facsimile transmission or PDF document via email which shall be deemed delivered at the beginning of the next regular business day following successful transmission, provided that the sending Party confirms such facsimile or email transmission by written letter on the same day, sent by registered or 11.6. Notifiche. Qualsiasi notifica o approvazione che debbano essere rilasciate ai sensi del presente Accordo devono essere formulate per iscritto e inviate all’altra Parte: (a) attraverso un servizio di corriere riconosciuto a livello internazionale con consegna garantita il giorno lavorativo successivo, ovvero da considerarsi avvenuta un (1) giorno dopo il deposito presso tale corriere; o (b) attraverso trasmissione confermata di facsimile o PDF tramite email, da considerarsi avvenuta all'inizio del successivo giorno lavorativo, a condizione che la Parte mittente confermi tale trasmissione di facsimile o email tramite lettera Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 42 certified air mail, postage prepaid, return receipt scritta il giorno stesso, inviata attraverso un requested. Notices shall include reference to Study servizio abilitato di posta aerea, prepagato e con C-935788-047 and be forwarded to the following: ricevuta di ritorno. Le notifiche devono fare riferimento allo Studio C-935788-047 ed essere inoltrate ai seguenti recapiti: If to Institution: If to Se Rigel indirizzate Pharmaceuticals, all'Istituto: Inc. Se indir Azienda ULSS n. 6 "Vicenza"Address: viale RigelAzienda Pharmaceuticals, ULSS n. Inc. 6 "Vicenza"Indirizzo: viale Rigel Ph 1180 Ve Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, Italy 1180Rodolfi, Veterans37Boulevard, - 36100 Vicenza, Italy South San Francisco, CA 94080, U.S.A. South S Attention: Dr. Laura Lissandrini C.A.: Dott.ssa Laura Lissandrini Facsimile: +39 0444 926190 Attention: C.A.: Facsimile: +39 0444 926190 Facsimile: Facsimi Email: [email protected] Email: [email protected] Email: Email: 11.7 Force Majeure. If either Party’s 11.7. Eventi di forza maggiore. Qualora una performance of this Agreement is prevented, delle Parti prevenga, limiti o ritardi talune restricted or delayed (either totally or in part) for prestazioni stabilite dal presente Accordo (sia reasons beyond their reasonable control and is not totalmente, sia in parte) per ragioni che eccedano il due to their action or inaction the affected Party ragionevole controllo della Parte interessata, e non shall, upon giving notice to the other Party, be a causa di azione o mancata azione di tale Parte, la excused from such performance to the extent of Parte che risente della circostanza potrà, previo such prevention, restriction or delay; provided, that, invio di notifica all’altra Parte, essere esonerata the affected Party shall use commercially dallo svolgimento di tale prestazione, nei limiti di reasonable efforts to avoid or remove such causes tale prevenzione, limitazione o ritardo; questa of non-performance and shall continue its disposizione è valida se la Parte interessata farà performance whenever such causes are removed. tutti gli sforzi commercialmente possibili mirati a evitare o rimuovere tali cause di mancata prestazione e riprenderà a erogare la prestazione in questione non appena le cause siano state rimosse. 11.8 Governing Law; Prevailing Language. This Agreement, which is related to a clinical experimentation to be carried out in Italy, is subject to Italian legislation, in case of dispute the Tribunal of Vicenza shall be the competent court. This Agreement has been written in the English language. A certified translation of the English into Italian has been provided to the Institution solely as a courtesy copy. In the event of any inconsistency between the Italian version and English version, the English language version shall prevail. 11.8. Legislazione competente; Lingua prevalente. Il presente Accordo, che si riferisce ad una sperimentazione clinica da svolgersi in Italia, è regolato dalla legislazione italiana; in caso di controversia è competente il foro di Vicenza.. Il presente Accordo è stato redatto in lingua inglese. Una traduzione autenticata dall'inglese all'italiano è stata fornita all'Istituto unicamente come copia di cortesia. In caso di discordanza tra la versione italiana e quella inglese, quest'ultima avrà prevalenza. 11.9 Titles. Titles to Articles in this Agreement are 11.9. Titoli. I titoli associati agli Articoli nel solely for convenience and are not a substantive presente Accordo sono forniti unicamente per part of this Agreement. comodità e non costituiscono parte integrante del presente Accordo. Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 43 IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have duly executed this Agreement on the Effective Date / A TESTIMONIANZA DI CIÒ, le Parti hanno perfezionato il presente Accordo alla Data di entrata in vigore. AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. By/A cura di:______________________________ By/A cura di:______________________________ Name/Nome:______________________________ Name/Nome:______________________________ Title/Titolo:_______________________________ Title/Titolo:_______________________________ Date/Data: ________________________________ Date/Data: ________________________________ Acknowledgement by Investigator / Conferma da parte dello Sperimentatore I have read this Agreement and the Protocol for the Study, and I understand my obligations and those obligations of Institution. I shall carry out my obligations and shall assist in carrying out the obligations of Institution in compliance with this Agreement, the Protocol and all applicable laws, rules and regulations, including applicable national and international regulations governing the conduct of clinical trials. I represent that I am a licensed medical practitioner in good standing under applicable law and I am duly authorized to conduct this Study at Study Site. Dichiaro di aver letto il presente Accordo e il Protocollo per lo Studio e sono consapevole degli obblighi miei e dell’Istituto. Adempirò i miei obblighi e assisterò l'Istituto nell'adempimento dei relativi obblighi in conformità al presente Accordo, al Protocollo e alle leggi, alle regole e ai regolamenti vigenti, compresi i regolamenti nazionali e internazionali vigenti in materia di conduzione di sperimentazioni cliniche. Dichiaro di essere un medico abilitato in base alle leggi vigenti e di essere debitamente autorizzato a condurre il presente Studio presso questo Centro. INVESTIGATOR / SPERIMENTATORE: (Signature)/(Firma) (Dr. Marco Ruggeri) (Date)/(Data) Rigel CTA Template- w/Institution as party Italy 2014 44