ASSOCIAZIONE
MEDICI DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI PRATO
Programma di formazione regionale
Progetto nazionale
Alcol e luoghi di lavoro
Aula Montoni Ospedale Torregalli – FIRENZE
26 – 27 maggio 2006
L’alcolismo - 1
Possiamo forse intenderlo così l'alcolismo: una
scelta sbagliata davanti ai problemi che la vita ci
riserva, un rifugio, una via di fuga dalla realtà.
Lo saprete anche voi che quello di cui stiamo
parlando è un problema vecchio quanto l'uomo,
la cui origine si perde nel ricordo degli uomini,
ma che solo negli ultimi due secoli ha assunto
proporzioni via via più grandi.
L’alcolismo - 2
Fu il mondo greco che nell'antichità per primo divinizzò il vino, la più diffusa
bevanda alcolica di allora: mi riferisco al personaggio controverso di
Dioniso. Lo vediamo nelle statue e negli affreschi "rubicondo e riccioluto,
con le grazie di Afrodite e la perfidia di Zeus", così lo descriveva Euripide
nelle "Baccanti", l'ultima delle sue tragedie.
Il vino, e quindi l'alcol più in generale, è sempre stato considerato da una parte
farmaco e dall'altra droga. "Senza Dioniso non c'è Afrodite" scrive ancora
Euripide ricordando le orge bacchiche sulle montagne.
Il vino era visto come un farmaco, una specie di moderno antidepressivo, che
catapultava in una dimensione nuova, di felicità, una specie di viaggio
nell'oblio e, nonostante siano passati più d duemila anni, ancora oggi sono
molti coloro che cercano in questo modo la salvezza dalla vita e dai suoi
problemi.
L'alcol era e resta ancora oggi per le stesse ragioni una droga, un elemento il
cui eccesso ti può far provare sensazioni di liberazione, ma che in realtà ti
lega a sé in un vortice da cui è difficile uscire.
L’alcol,
oggi ?
regala ancora momenti di
beatitudine
o
ti crea solo dei problemi
Problemi alcol-correlati che più comunemente
si riscontrano sui luoghi di lavoro
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le assenze sul lavoro sono 3-4 volte superiori rispetto a quelle di altri
lavoratori
secondo l’O.M.S. dal 10 al 30 % degli incidenti in ambito lavorativo
sarebbero causati dall’uso e dall’abuso di alcol
con una alcolemia di 0,5 gr/L il rischio che si verifichi un incidente è doppio;
a 1 gr/L è sei volte maggiore; a 2 gr/L è 30 volte superiore
il consumo di alcol ha una elevatissima corresponsabilità in particolare con
gli incidenti che avvengono nell’ambito dei trasporti
dopo anni di abuso-dipendenza vi è un netto declino delle capacità del
lavoratore che conducono inevitabilmente verso un iter fatto di sanzioni
punitive per assenteismo e per negligenza, fino a concludersi con il
licenziamento
l’alcol determina una sinergia con eventuali sostanze tossiche presenti
nell’ambiente di lavoro nel determinare danni alla salute
N.B. - a queste stime vanno inoltre aggiunti i casi di decesso per incidenti
domestici alcol-correlati (412 decessi segnalati dall’I.S.P.E.S.L. nel 1986)
Problemi alcol-correlati – Rischi non tutelati
Medico Competente - 1
La normativa italiana relativa alla sorveglianza sanitaria appare, di fatto, orientata
esclusivamente alla prevenzione delle malattie professionali e non sembra invece
tener conto del rischio infortunistico.
Non prevede infatti, in molti casi, che il medico competente possa verificare, anche se
in situazioni di elevato rischio infortunistico, eventuali condizioni negative riferibili
alle condizioni di salute del lavoratore che potrebbero amplificare tale rischio.
Ciò accade in tutti quei casi per i quali non è prevista la sorveglianza sanitaria, in
quanto questa è principalmente, se non esclusivamente, mirata a rischi lavorativi
specifici, che quasi mai rientrano tra quelli causa di infortunio sul lavoro.
Questo aspetto, del tutto riduttivo, rende marginale la figura del medico competente di
fronte al rischio infortunistico identificandolo con
“colui che solamente visita i lavoratori”
Problemi alcol-correlati – Rischi non tutelati
Medico Competente - 2
Una rilettura più attenta del D-Lgs. 626/94 tuttavia chiarisce il ruolo
essenziale che il medico competente ha anche nella prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
art. 16 … collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione … sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione dele misure per la
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori …
Non dimentichiamo che tra gli obblighi del datore di lavoro vi sono anche:
art.3 comma m) … allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona
art. 4 comma c) … nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza …
Non può che essere il medico competente a svolgere questo compito.
Problemi alcol-correlati – Rischi non tutelati
Datore di lavoro
Il datore di lavoro di fronte a queste problematiche non avrebbe altri referenti,
come si è detto, che il medico del lavoro. Di fatto però questo iter, fino ad
ora, è in pratica risultato di difficile percorrenza nel caso del solo rischio
infortunistico.
Il datore di lavoro non potendo avvalersi del medico competente non può
allora che ricorrere alla Commissione Medica di cui all’art. 5 della Legge
300/70 - Statuto dei Lavoratori (Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico) .
Questo, per lo meno, è sempre stato il consiglio da noi fornito,
quando chiamati in causa.
La logica conclusione di questo iter sembra però essere inevitabilmente
il licenziamento del lavoratore.
nota
E’ pur vero però che i casi sia di uso che di abuso di alcol
da parte dei lavoratori, soprattutto per quelli che non
siano sottoposti a sorveglianza sanitaria, difficilmente
giungono alla nostra osservazione, in quanto:
1. Il soggetto etilista viene in genere allontanato dal
datore di lavoro in modo autonomo e con altri metodi.
2. I piccoli infortuni, dovuti a diminuzione dell’attenzione,
a sua volta correlabile all’assunzione di bevande
alcoliche durante il turno di lavoro, che sono poi la
maggioranza degli infortuni che accadono, non
vengono posti alla nostra attenzione.
La risoluzione del problema
Con la Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati (Legge 30
marzo 2001 n. 125 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18/04/2001) si
apre finalmente una possibilità di intervento che può portare ad un’efficace
azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro alcol-correlati oltre che, dato
non trascurabile, alla possibilità di cura per i lavoratori interessati dal problema.
Purtroppo la norma è stata fino ad oggi inapplicabile, per la inspiegabile mancanza
dei decreti applicativi (come previsto dall’art. 15 della stessa) che avrebbero
dovuto essere stati pubblicati entro novanta giorni, cioè circa 5 anni fa.
Solo oggi, con quanto stabilito in seno alla Conferenza Permanente per i Rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, finalmente
viene offerta al medico competente la possibilità di intervenire in questa
problematica, garantendogli una ruolo ben codificato.
Il nuovo ruolo del medico competente
La novità concettuale a mio avviso più rilevante introdotta dalla Legge Quadro risulta
correlata alla funzione stessa del medico competente per cui la sorveglianza
sanitaria sarà d’ora in avanti mirata alla valutazione dell’idoneità alla mansione
specifica sulla base anche delle capacità del soggetto correlate al suo stato di
salute psico-fisica e non più solo in base al rischio lavorativo. Viene, in altre
parole, superato il concetto più restrittivo di lavorazione a rischio, per giungere a
quello più esteso ed omnicomprensivo di situazione a rischio, nel cui
determinismo concorrono più fattori e specificatamente:
1.
2.
le condizioni di rischio legate al lavoro e relative sia all’ambiente di lavoro che al
macchinario utilizzato
la componente legata alla condizione di salute psico-fisica del lavoratore
E’ innegabile comunque che esistano difficoltà oggettive nella valutazione del rischio
aggiuntivo che l’assunzione di alcol determina nei confronti del rischio lavorativo
specifico. Al di là di specifiche percentuali calcolabili in misura più o meno
attendibile, resta incontrovertibile che l’assunzione di alcol sicuramente rende i
lavoratori più inclini a comportamenti a rischio e rende insoddisfacente la
condizione psico-fisica del soggetto rispetto a quanto richiesto dall’attività svolta
sotto il profilo della sicurezza.
Altra importante novità
Non va inoltre trascurato il fatto che fino ad ora se il medico competente o la
Commissione Medico-Legale avessero in qualche modo potuto verificare
concretamente la presenza di una condizione di alcolismo o più in generale di
patologia alcol-correlata, i sanitari in questione avrebbero facilmente espresso un
giudizio di inidoneità, aprendo il viatico verso il licenziamento non essendo plausibile
un ricollocamento nemmeno in una mansione che presenti minori rischi, confacente
alle sue capacità residue lavorative. Le disposizioni legislative in materia tutelano più
le condizioni di igiene sul posto di lavoro che non la salute del singolo.
Poter oggi contare su una struttura che invece di allontanare il soggetto in regime
sanzionatorio si prenda cura di lui, proteggendolo e curandolo, è un grande passo in
avanti sul piano sociale.
L’integrazione tra le professionalità del medico competente in prima battuta e dei medici
del Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dei medici dei
Servizi di Alcologia deve costituire un modello applicativo della Legge Quadro che
garantisca omogeneità di comportamento e rispetto dei diritti su tutto l’ambito
nazionale.
nota
A margine mi preme sottolineare, magari introducendo una nota polemica (che
avrebbe veramente bisogno di una estesa trattazione) che il problema del
ricollocamento del soggetto con ridotte capacità
lavorative
è ancor oggi uno dei problemi più sentiti dal medico competente, non tanto per
i soggetti con problemi alcol-correlati, che fortunatamente rappresentano un
campione numericamente sufficientemente ridotto, ma piuttosto per tutti
quei lavoratori che sono affetti da patologie invalidanti estremamente più
frequenti, quali cardiopatie, broncopneumopatie o patologia osteoarticolare, tanto per citare solo alcune.
Purtroppo molti di noi medici competenti hanno l’impressione che questo
problema sia solo nostro !!!!! notando un certo “disinteresse” da parte
delle istituzioni, qualunque esse siano.
La prevenzione - 1
Non va dimenticato, anche in questo caso, il ruolo fondamentale della
PREVENZIONE.
E’ necessario rimuovere i fattori che favoriscono non solo l’abuso ma anche il
semplice uso di bevande alcoliche:
1.
2.
3.
4.
5.
La disponibilità dell’alcol sul posto di lavoro (presenza di bar interni ai luoghi di lavoro, alcol
portato da casa dagli stessi lavoratori, alcol presente nelle mense aziendali, eventuali
distributori automatici illegali.
La “pressione sociale” a bere sul posto di lavoro sia durante che fuori l’orario di mensa, in
particolare prima del lavoro
L’isolamento da relazioni sociali
La libertà dai controlli: nessuna sanzione né controllo viene attuato da parte dei responsabili
La percezione del rischio: la maggioranza delle persone generalmente ritiene che l’alcol
possa fare male solo a dosi eccessive; comunque nonostante la percezione il consumo di
alcolici, in particolare nella pausa pranzo, rimane un’abitudine estremamente diffusa. Inoltre
esiste un sostanziale differente atteggiamento verso l’alcol rispetto alle altre sostanze d’abuso
(cannabis, eorina, cocaina, ecc): mentre per queste ultime sia l’uso che l’abuso sono
inaccettabili e fonte di problemi, per quanto riguarda l’alcol vi è una generale maggiore soglia di
tolleranza a livello sociale non solo per il suo utilizzo, ma anche per i comportamenti alcolcorrelati; inoltre dell’alcol viene riconosciuto un uso “normale”, non ammesso invece per le altre
sostanze. Le tradizioni culturali e le abitudini relative al consumo e anche all’abuso di alcol
sono fortemente radicate nella cultura della nostra società e forte è la resistenza ad ogni
cambiamento.
La prevenzione - 2
E’ comunque emersa da più parti l’importanza di un maggior coinvolgimento del
medico competente in tema di prevenzione alcologica; il problema
talvolta è scarsamente percepito non solo dai lavoratori ma nache dai
datori di lavoro.
In questo ambito noi possiamo intervenire quali operatori della salute su:
1.
2.
3.
Consulenza – La consulenza sulle problematiche alcol-correlata è bene che sia fornita
all’interno della fabbrica. Deve essere rivolta a tutti i lavoratori sia che presentino già questi
problemi, sia che necessitino unicamente di informazioni o consigli sull’argomento, in
particolare per quanto concerne autisti, donne in gravidanza, lavoratori esposti ad altre fonti di
rischio che possano agire in sinergia con l’alcol
Formazione – Intesa sia come attività di formazione vera e propria sia come attività di
sensibilizzazione per tutti i lavoratori rispetto al loro grado di responsabilità.
Screening – L’individuazione dei soggetti affetti da problematiche alcol-correlate o
l’individuazione di situazione a rischio che possano favorire il ricorso all’alcol rappresenta un
problema piuttosto complesso in quanta richiede di coniugare gli interessi del singolo
lavoratore (diritto al lavoro ed alla salute) con quelli della comunità in cui opera (la sicurezza
dei compagni di lavoro) e in cui vive al di fuori della fabbrica (tutela della famiglia). E’ cioè
necessario ottemperare contemporaneamente al rispetto di due principi costituzionali: il diritto
individuale del singolo alla inviolabilità della libertà individuale e il diritto collettivo alla
sicurezza.
Attività lavorative
Infine un’ultima annotazione.
L’articolo 15 della Legge 125/01 identifica una serie di attività lavorative
che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la
salute.
Dal mio punto di vista non esiste invece nessun tipo di lavoro
compatibile con l’uso di alcol o altre droghe, sia per quanto
concerne il rischio di infortunio, sia per l’effetto negativo sulla qualità
del lavoro, sulla produttività, sulle capacità di rapportarsi e
cooperare con altri soggetti presenti nello ambito lavorativo.
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Seminario Torregalli 2006 - Alcol e lavoro