Direzione Regionale dell’Abruzzo
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Ufficio Risorse Umane
Progetto
Benvenuto in Agenzia
VADEMECUM
del neo-assunto
Direzione Regionale dell’Abruzzo – Ufficio Risorse Umane
e-mail: [email protected]
opuscolo informativo di base destinato ai nuovi assunti,
contenente notizie sull’attività istituzionale dell’Agenzia delle Entrate,
principali norme riguardanti il personale, informazioni generali sulla sede lavorativa e mansioni
profilo professionale di appartenenza.
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Il Direttore Regionale
A nome mio e di tutti i colleghi, Le porgo un cordiale benvenuto
nell’Agenzia delle Entrate.
Oggi più che mai la decisione di prestare servizio presso una Pubblica
Amministrazione deve essere il frutto di una scelta ponderata e consapevole;
non possiamo infatti dimenticare che tutti coloro che lavorano nelle
Amministrazioni pubbliche operano per il benessere della collettività e
devono contribuire con le loro azioni a costruire una società migliore.
Si tratta di una vera e propria missione, che richiede impegno quotidiano,
serietà, senso del dovere, umiltà e la ferma convinzione della prevalenza
dell’interesse pubblico su ogni altro tipo di interesse.
Il lavoro che Lei si troverà a svolgere non sarà facile.
Le sarà richiesto di (re)agire con fermezza e coraggio per affermare i valori
di onestà, lealtà istituzionale e rigore professionale.
Questo è ciò che l’Agenzia delle Entrate si aspetta da Lei e sono certa che
con l’aiuto e l’esempio positivo dei colleghi più anziani saprà affrontare
questa importante sfida professionale.
Buon lavoro e in bocca al lupo.
Rossella Rotondo
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Statuto
Approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000
Aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011
Art. 1
(Agenzia delle Entrate)
1. L’Agenzia delle Entrate, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi
dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito
denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è
dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L’Agenzia è sottoposta all’alta vigilanza del Ministro dell’Economia e delle
Finanze e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità
previste dalla legge.
3. L’attività dell’Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del
presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell’esercizio della
propria autonomia.
4. L’Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.
Art. 2
(Fini istituzionali)
1. L’Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge
in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo
livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine l’Agenzia assicura e
sviluppa l’assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i
contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione
fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo
criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
2. L’Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi
all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti,
dell’imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali
già di competenza del Dipartimento delle Entrate, ad essa affidati con il decreto
del Ministro di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto istitutivo.
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3. L’Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti
o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di
competenza statale.
4. L’Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti
dal Ministro, alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari
per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali
assunti dallo Stato.
Art. 3
(Federalismo fiscale)
1. L’Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la
collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni
e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del
federalismo fiscale.
2. L’Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la
gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la
liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e
articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo
svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti
locali.
3. L’Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca
informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della
determinazione dei contenuti della convenzione di cui all’articolo 59 del
decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione
stessa.
Art. 4
(Attribuzioni)
1. L’Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi
istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) assistenza ai contribuenti, assicurando l’informazione, semplificando gli
adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai
contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema della fiscalità;
b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell’archivio delle
dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il controllo sull’operato dei
concessionari e degli intermediari, i rimborsi ai contribuenti, il controllo sulla
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regolarità e tempestività della messa a disposizione delle risorse finanziarie
acquisite per l’erario e gli altri enti impositori;
c) contrasto dell’evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di
verifica, il controllo sui concessionari e sugli intermediari;
d) (lettera soppressa);
e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle
diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di
conciliazione;
f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di
disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;
g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo
59, comma 5, del decreto istitutivo.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l’Agenzia determina
regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima
efficienza dell’attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la
qualità del servizio di assistenza, l’efficacia e l’adeguatezza delle azioni mirate
a contrastare l’evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti
valutativi e conoscitivi.
Art. 5
(Organi)
1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell’Agenzia sono:
a) il Direttore dell’Agenzia;
b) il Comitato di gestione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore dell’Agenzia, nominato con le modalità di cui all’articolo 67,
comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per tre anni. L’incarico è
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di
lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata,
anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti
dell’Agenzia.
3. Il Comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni, secondo le
modalità stabilite dall’articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è
composto da quattro membri, oltre al direttore dell’Agenzia che lo presiede.
Due dei componenti sono nominati in quanto dirigenti preposti ad una delle
direzioni centrali e delle direzioni regionali. Con le medesime modalità si
procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi
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causa dall’incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli
incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.
4. Le incompatibilità sancite dall’articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto
istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui
all’articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo.
5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di tre anni, ai sensi
dell’articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente,
da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili.
I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai
membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e sono posti a carico del bilancio
dell’Agenzia.
Art. 6
(Attribuzioni del direttore)
1. Il Direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è
responsabile. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati
dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:
a) presiede il Comitato di gestione e propone allo stesso lo statuto, i
regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i
piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori
all’ammontare di duemilioniseicentomila euro2, la costituzione o la
partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del
decreto istitutivo;
b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all’articolo 59 del
decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del
comitato di gestione;
c) stipula la convenzione di cui all’art. 59 del decreto istitutivo, sentito il
Comitato di gestione e consultate, a termini dell’articolo 16, comma 2, del
presente statuto, le organizzazioni sindacali;
d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti
collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di
vertice alla valutazione preventiva del comitato di gestione;
e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i
risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per
l’attuazione dei programmi e dei progetti;
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f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;
g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre
Agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in
settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle
autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del
coordinamento di cui all’articolo 56, comma 1, lettera d) del decreto istitutivo;
h) assicura l’attività di supporto dell’Agenzia nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla
contrattazione del comparto delle Agenzie fiscali e sottoscrive i contratti
integrativi e gli accordi collettivi dell’Agenzia.
2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni
del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato di gestione,
nominato dallo stesso Comitato di gestione tra i dirigenti dell’Agenzia, su
proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all’entrata in vigore del
presente statuto. La delibera è trasmessa al Ministro.
Art. 7
(Attribuzioni del Comitato di gestione)
1. Il Comitato di gestione:
a) delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti
generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i piani aziendali, il budget
aziendale,
il
bilancio,
le
spese
superiori
all’ammontare
di
duemilioniseicentomila euro3, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e
alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo, e in tutti i casi
previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti
dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi
previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
c) valuta ogni questione che il Direttore ponga all’ordine del giorno.
Art. 8
(Funzionamento del Comitato di gestione)
1. Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Direttore
ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte
all’anno.
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2. Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla
seduta del Comitato di gestione i rappresentanti di altre amministrazioni o
Agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.
3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora
della stessa e l’ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a
mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata
per la seduta e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.
4. (comma soppresso).
5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono
presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di
convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano
intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni
componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene
sufficientemente informato.
5-bis. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a
distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti,
tali da consentire l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla
discussione, l’intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la
valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del Comitato si considera
tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario.
6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da
chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.
7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.
8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni
sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.
Art. 9
(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull’osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti
dell’Agenzia;
c) esamina il budget e controlla il bilancio;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
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f) può chiedere al Direttore notizie sull’andamento e la gestione dell’Agenzia,
ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell’Economia e delle
Finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.
2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del
Comitato di gestione. Sono considerati presenti anche i componenti che
assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all’art.
8, comma 5-bis. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato
motivo a più di due sedute del Comitato di gestione, decadono dall’ufficio.
Art. 10
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su
richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque
almeno ogni trimestre.
1-bis. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti
anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati
con le modalità di cui all’art. 8, comma 5-bis.
2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il
proprio dissenso.
3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene
trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l’Agenzia.
Art. 11
(Dirigenza)
1. I dirigenti dell’Agenzia:
a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal
Direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
c) dirigono, controllano e coordinano l’attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
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d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
Art. 12
(Strutture di controllo interno)
1. Gli organi di controllo interno dell’Agenzia sono strutturati secondo le
disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le
specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.
Art. 13
(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)
1. L’Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino
all’approvazione del regolamento di amministrazione5, corrisponde a quella
attualmente in essere per le strutture del Dipartimento delle Entrate, le cui
funzioni, ai sensi dell’articolo 57, comma 1 del decreto istitutivo, sono
trasferite all’Agenzia.
2. Con il regolamento di amministrazione, nell’esercizio della propria
autonomia organizzativa, l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del
decreto istitutivo,disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità
operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l’erogazione
efficiente ed adeguata dei servizi, l’organizzazione interna centrale e periferica
e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva
degli stessi e dettando le norme per l’assunzione del personale, per la
formazione professionale e le regole e le modalità per l’accesso alla dirigenza,
in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti
collettivi di lavoro.
Art. 14
(Attività dell’Agenzia)
1. L’attività dell’Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri
individuati ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle
disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e,
in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della
legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi.
Art. 15
(Bilancio dell’Agenzia)
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1. Le entrate dell’Agenzia sono individuate ai sensi dell’articolo 70, comma 1
del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio
le modalità di redazione del bilancio dell’Agenzia. Il bilancio dovrà essere
redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice
civile.
Art. 16
(Personale e relazioni sindacali)
1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, il personale dell’Agenzia uniforma la propria condotta ai
principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all’articolo 71, comma
2, del decreto istitutivo.
2. L’Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali conforme alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come
modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Preliminarmente alla
stipula della convenzione di cui all’art. 59 del decreto istitutivo, le linee di
pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni
sindacali in una apposita sede di confronto.
3. Ai fini della contrattazione collettiva, l’Agenzia partecipa, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel
Comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei
contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge
nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale. In base a
quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, come
modificato dall’art. 3 del d. lgs. n. 173 del 2003, per le Agenzie fiscali opera
come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il
Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica [oggi Ministro dell’Economia e
delle Finanze] e sentiti i direttori delle Agenzie stesse.
Art. 17.
(Norma transitoria)
1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all’articolo 73, comma 4,
del decreto istitutivo, l’Agenzia subentra al Ministero delle Finanze nei
rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o
assegnati.
2. (comma soppresso) 3. (comma soppresso)
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Regolamento di indipendenza ed autonomia tecnica del
personale delle Agenzie fiscali
Decreto del Presidente della Repubblica
del 16 gennaio 2002, n. 18
in vigore dal 14 marzo 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55;
Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legislativo n.
300 del 1999, il quale dispone che, al fine di garantire l'imparzialità' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie
fiscali, sono emanate disposizioni regolamentari
idonee a garantire
l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale e' stato
adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;
Visti i pareri della struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, resi nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e
del 26 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
dicembre 2001;
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Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e
autonomia tecniche delle attività svolte dal personale delle Agenzie fiscali,
fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e
secondaria generale e di settore, nonché dai contratti di lavoro.
2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle
forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni
organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei
principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 2 - Condizioni di organizzazione e funzionamento
1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena
autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attività di
formazione ed aggiornamento permanente, nonché un ambiente di lavoro e gli
strumenti tecnici idonei.
2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica
verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione
all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attività posti
in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle professionalità
acquisite.
3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale
dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilità di tecnologie
informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di
conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilità
dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento
dell'attività lavorativa ad esse connessa.
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4. Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di
molestie o comportamenti lesivi della dignità e professionalità dei dipendenti,
precostituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli.
Articolo 3 - Indipendenza e autonomia tecniche del personale
1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la
sua condotta all'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon
andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel
rispetto della autonomia tecnica che gli e' propria.
2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di
responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento
e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di
appartenenza.
3. Il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto
direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il
dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo
ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.
4. Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di
appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni
possibile condizionamento nell' attività di servizio.
5. Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per
ragioni di lavoro.
6. Il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse
con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di
adottare decisioni imparziali.
Articolo 4 - Incompatibilità e conflitto di interessi
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in
materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie
fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimento
corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi,
attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere
fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.
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2. Al personale delle agenzie e' inibito lo svolgimento, in particolare, delle
attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati,
nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi
connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o
tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti
immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli
immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e
di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale
esecuzione dell' attività affidata all'Agenzia fiscale.
Articolo 5 - Rapporti con i mezzi di informazione
1. Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i
dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle
attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate
connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica
autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi.
Articolo 6 - Monitoraggio
1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il
presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si
incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle
disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro e'
informato il Ministro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
TESTO COORDINATO DELLE NORME IN MATERIA DISCIPLINARE
RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI
APPARTENENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sommario
1. Obblighi del dipendente
2. Sanzioni disciplinari
3. Codice disciplinare
4. Procedure disciplinari
5. Responsabilità’ disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’
azione disciplinare
6. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
7. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
8. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
9. Impugnazione delle sanzioni disciplinari
§ 1. Obblighi del dipendente
(art. 65 CCNL, art. 55-novies d.lgs. 165/01, artt. 3, 4 e 5 D.P.R. 18/2002)
1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere costituzionale di servire
la Repubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon
andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo
l’osservanza della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri o
altrui. Il dipendente adegua altresì la propria condotta ai principi riguardanti il
rapporto di lavoro, contenuti nel Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. Il comportamento del dipendente deve essere tale da favorire l’instaurazione
di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Agenzia e i cittadini.
3. In tale specifico contesto e nell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio,
il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo di
comparto e le disposizioni impartite dall’Agenzia, per l’esecuzione e la
disciplina del lavoro, anche in relazione alle vigenti norme in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
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b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e modi previsti dalle norme
regolamentari ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'Agenzia nonché attuare le disposizioni del
d.lgs. n. 443 del 28 dicembre 2000 e del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445, in
tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente responsabile;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli
utenti, una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino
il recupero psico-fisico, in periodo di malattia o infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito,
dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di
darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando
l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed
automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Agenzia per ragioni che non siano di
servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità
in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Agenzia da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all'Agenzia stessa in locali non aperti
al pubblico;
o) comunicare all'Agenzia la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
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p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari
propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi;
r) utilizzare il cartellino identificativo o targhe da apporre presso la postazione
di lavoro al fine di rendere conoscibili il proprio nominativo nelle attività a
contatto con il pubblico e nel rispetto delle direttive impartite al riguardo
dall’Agenzia (art. 55-novies d. lgs n.165/01).
4. Ai sensi del regolamento recante le norme in tema di indipendenza ed
autonomia tecnica del personale delle Agenzie Fiscali (D.P.R. 16 gennaio
2002, n. 18):
a) il personale delle Agenzie fiscali, nell’adempimento del servizio, ispira la
sua condotta all’osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon
andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel
rispetto della autonomia tecnica che gli è propria;
b) il personale esercita i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di
responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento
e per l’assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all’agenzia di
appartenenza;
c) il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto
direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il
dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo
ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale;
d) il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di
appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni
possibile condizionamento nell’attività di servizio;
e) il dipendente si astiene dall’intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per
ragioni di lavoro;
f) il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse con
l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di
adottare decisioni imparziali;
g) fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in
materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie
fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull’adempimento
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corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi,
attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere
fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali;
h) al personale delle agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle
attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati,
nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi
connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o
tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti
immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli
immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e
di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale
esecuzione dell'attività affidata all’Agenzia fiscale.
i) fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio, i dipendenti,
nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si
astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse
allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o
lesive dei diritti dei terzi.
§ 2. Sanzioni disciplinari
(art. 66 CCNL, artt. 55-bis e 55-novies d.lgs. 165/01)
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi previsti dalle
disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 1 del presente documento
danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di 6 mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
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3. I provvedimenti elencati nelle disposizioni normative richiamate nel presente
paragrafo non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
§ 3. Codice disciplinare
(art. 67 CCNL, art. 55-quater d.lgs. 165/01)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art.
55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in
relazione:
● alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di
norme o disposizioni;
● al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza
o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
● all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
● alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
● al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
● al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai
precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
● al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già
sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del
caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista dalle
disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo;
c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od
omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al
dipendente per:
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a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell’orario di lavoro e degli obblighi connessi alla rilevazione
delle presenze: timbratura del cartellino orologio, utilizzo del badge magnetico
ed ogni altra forma di rilevazione dell’orario;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali o dei beni mobili o strumentali a lui affidati
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione
vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell’Agenzia o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall’art.6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’Agenzia e
destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per :
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo
della multa oppure quando le mancanze previste dalle disposizioni normative
richiamate nel presente paragrafo presentino carattere particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono del servizio, salvo
le più gravi ipotesi previste dalle disposizioni normative richiamate nel
presente paragrafo (punto 5, lett. h);
c) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata
dall’Agenzia;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di
infortunio;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti;alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Agenzia, tenuto conto del
rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’art.1 della legge
n. 300/1970;
g) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
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h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che
assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dal punto precedente quando
sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste
dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 3)
presentino carattere di particolare gravità;
b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Agenzia o ad essa
affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un
obbligo di vigilanza o di controllo;
c) insufficiente, persistente, scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
d) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
e) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona;
f) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con utenti;
g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Agenzia, o a
terzi.
Nella sospensione dal servizio, prevista dalle disposizioni normative richiamate
nel presente paragrafo, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo
giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso
l’indennità di cui alle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 8
(punto 7) del presente documento, nonché gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell’anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica nelle
seguenti fattispecie:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, di una delle mancanze previste
dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punti 3 e 4),
anche se di diversa natura o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia
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comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi dalla sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto dalle medesime
disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 6, lett. a);
b) recidiva nelle infrazioni previste dalle disposizioni normative richiamate nel
presente paragrafo (punto 4, lettera b);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Agenzia per motivate
esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla
tipologia di mobilità attivata;
d) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e
reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica verso un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
g) condanna passata in giudicato, per un delitto che commesso in servizio o
fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
h) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a 3 nell’arco di un biennio o comunque per più di 7
giorni nel corso degli ultimi 10 anni ovvero mancata ripresa del servizio, in
caso di assenza ingiustificata entro il termine fissato dall’Agenzia (art. 55quater, comma 1, lett. b) d.lgs. n.165/01);
i) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al
biennio, per la quale l’Agenzia formula, ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da
norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti
e provvedimenti dell’Agenzia o dal Codice di comportamento di cui all’art. 54
(art. 55-quater, comma 2, d.lgs. n.165/01).
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica nelle
seguenti fattispecie:
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a) reiterazione, nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste
o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità
personale altrui (art. 55-quater, comma 1, lett. e) d.lgs. n.165/01);
b) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero
giustificazione dell’assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o
che attesti falsamente uno stato di malattia (art. 55-quater, comma 1, lett. a)
d.lgs. n.165/01);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
dal servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consente neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera
(art. 55-quater, comma 1, lett. d) d.lgs. n.165/01) o accertamento che
l’impiego fu conseguito con mezzi fraudolenti;
e) commissione, in genere - anche nei confronti di terzi- di fatti o atti, anche
dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
f) ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza a
commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia
convalidato dal giudice per le indagini preliminari;
g) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti indicati dall’art. 15, commi 1 e 4-septies lettere a) e b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 55 del 1990
e successive modificazioni ed integrazioni;
2) quando dalla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di
lavoro (art. 55-quater, comma 1, lett. f) d.lgs. n.165/01);
3) per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001.
7. Le mancanze non espressamente previste dalle disposizioni normative
richiamate nel presente paragrafo (punti da 2 a 6) sono comunque sanzionate
secondo i criteri di legge, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei
fatti sanzionabili, agli obblighi del dipendente previsti dalle disposizioni
normative richiamate nel paragrafo § 1 del presente documento e quanto al tipo
ed alla natura delle sanzioni, ai principi desumibili dalle disposizioni normative
richiamate nei precedenti punti del presente paragrafo.
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§ 4. Procedimento disciplinare (art. 55-bis d.lgs. n.165/01)
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo quanto previsto dalle disposizioni normative
richiamate nel presente paragrafo (punto 2). Quando il responsabile della
struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con
sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge secondo quanto previsto dalle disposizioni normative
richiamate nel presente paragrafo (punto 4).
Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la
disciplina stabilita dal contratto collettivo. La predetta sanzione deve essere
comminata dal dirigente l’ufficio entro il termine di 20 giorni da quando è
venuto a conoscenza del fatto.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente
lavora anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di
comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 55bis del d.lgs. n.165/01 contesta, senza indugio e comunque non oltre 20 giorni,
per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 10 giorni. Entro il
termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare
una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare
motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo
l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, l’autorità disciplinare
procedente conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito. In
caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è
prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una
sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel
presente punto comporta, per l’Agenzia, la decadenza dall’azione disciplinare,
ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
26
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la
sanzione da applicare è più grave di quelle previste dalle disposizioni
normative richiamate nel presente paragrafo (punto 1), trasmette gli atti, entro
5 giorni dalla notizia del fatto, all’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
4. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari contesta l’addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle previste
dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 1), con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale
sospensione ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate
nel paragrafo § 6 del presente documento. Il termine per la contestazione
dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi di
quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo
(punto 3) ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del
procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della
notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente
punto comporta, per l’Agenzia, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero,
per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il
dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano.
Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente
può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax
ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente o, su sua espressa
delega, il suo difensore ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento
a suo carico. È esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a
quelli stabiliti dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo.
6. Nel corso dell’istruttoria, l’autorità disciplinare procedente può acquisire da
altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la
sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
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7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa che - essendo a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso - rifiuta, senza giustificato motivo, a
collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte
dell’Agenzia, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato
al dipendente, fino ad un massimo di 15 giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra
amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o
la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la
contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora
pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista
la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso
secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente
paragrafo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti
giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
§ 5. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l’Amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio
dell’azione disciplinare. False attestazioni o certificazioni
(artt. 55-quinquies e 55-sexies d.lgs. 165/01)
1. La condanna dell’Agenzia al risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’Agenzia o dai
codici di comportamento di cui all’articolo 54 del d.lgs. n.165/01, comporta
l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per
l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel precedente punto 1, il lavoratore, quando cagiona
grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per
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inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’Agenzia ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche,
è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta
tale responsabilità e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui
all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento che
definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali
può avvenire l’eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha
diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare dovuti
all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare
irragionevoli o manifestatamene infondate, in relazione a condotte aventi
oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta per i soggetti responsabili
aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla
gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante
per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal
contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in
relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento
del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
5. Il dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire
il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione nonché il danno
all’immagine subito dall’Agenzia (art. 55 - sexies, comma 1, d.lgs. 165/01).
29
§ 6. Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale
(art. 55-ter d.lgs. 165/01)
1. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l’Autorità giudiziaria, continua a svolgersi e viene
concluso anche in pendenza di procedimento penale. Per le infrazioni di minore
gravità, previste dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 4 del
presente documento (punto 1, primo periodo), non è ammessa la sospensione
del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità previste dalle
disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 4 del presente documento
(punto 1, secondo periodo), l’autorità disciplinare competente, nei casi di
particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando, all’esito dell’istruttoria, non si disponga di elementi sufficienti a
motivare l’irrogazione della sanzione può sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine del procedimento penale, salva la possibilità di
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione
di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con
un sentenza irrevocabile di assoluzione, la quale stabilisce che il fatto
addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il
dipendente non lo ha commesso, l’autorità disciplinare competente su istanza
del lavoratore, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare
per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del
giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione, mentre
quello penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità disciplinare
competente riapre il procedimento disciplinare per adeguarne le determinazioni
conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto,
altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi previsti dalle disposizioni normative richiamate nel presente
paragrafo (punti 2 e 3) il procedimento disciplinare è rispettivamente ripreso o
riaperto entro 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza
all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione
dell’istanza di riapertura ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa o
30
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della
contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il
procedimento prosegue secondo quanto previsto dalle disposizioni normative
richiamate nel paragrafo § 4 del presente documento. Ai fini delle
determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare
ripreso o riaperto, applica la disposizione dell’art. 653, commi 1 e 1-bis, del
codice di procedura penale.
§ 7. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
(art. 69 CCNL)
1. L’Agenzia, laddove riscontri la necessita di espletare accertamenti su fatti
addebitati al dipendente a titolo di infrazioni disciplinari punibili con la
sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre nel
corso del procedimento disciplinare l’allontanamento dal servizio per un
periodo di tempo non superiore a 30 giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione il periodo di
allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione erogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di
servizio.
§ 8. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
(art.70 CCNL)
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. L’Agenzia, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente sino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni normative
richiamate nel presente paragrafo (punto 3).
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della
retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a
31
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per
fatti tali da comportare se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative
richiamate nel paragrafo § 3 del presente documento (punti 5 e 6).
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1,
commi 1 e 4-septies, lett. a) e b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c)
ed e) della legge n. 16 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della
legge n. 97/2001, in alternativa alla sospensione di cui alle disposizioni
normative richiamate nel presente paragrafo, possono essere applicate le
misure previste dallo stesso art. 3 della predetta legge. Per i medesimi delitti,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma, 1 della citata
legge n. 97/2001.
6. Nei casi indicati dall’art. 97 del CCNL si applica quanto previsto dalle
disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 6 del presente documento, in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei punti da 1 a 5, sono corrisposti una
indennità pari al 50% della retribuzione indicata nell’art. 78 del CCNL, comma
2, primo alinea (retribuzione e sue definizioni - retribuzione base mensile),
nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di
anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento,
pronunciate con la formula “il fatto non sussiste” o “non costituisce illecito
penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o
compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
procedimento disciplinare riprenda, per altre infrazioni, il conguaglio dovrà
tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito
di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i
periodi di sospensione previsto dalle disposizioni normative richiamate nel
32
presente paragrafo (punto 1) e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato e a seguito di condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata di
diritto e il dipendente è riammesso in servizio, salvi i casi in cui, per i reati che
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative
richiamate nel paragrafo § 3 del presente documento (punti 5 e 6), l’Agenzia
ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi pregiudizio alla
credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe
derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e
operative dell’Agenzia stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti
motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza
biennale. Il procedimento disciplinare, comunque, se sospeso, rimane tale sino
all’esito del procedimento penale.
§ 9. Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(artt. 55 e 63 d.lgs. 165/01)
1. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al
procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n.
165/2001.
2. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi
per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla contestazione
dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie
diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione
per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa
che ne determinano l’inizio e la conclusione.
2. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari
ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55- sexies,
33
comma 3, del d.lgs. 165/01 si applicano, ove non diversamente stabilito
contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo
bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate
dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo
comma 3, del d.lgs. 165/01.
dal
55dal
19,
APPENDICE
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(D.P.C.M. 28 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più
ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica
amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega
per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta
legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il
quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del predetto decreto
legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di
comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del
decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
34
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo
di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione
in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti
le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi
dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 2.
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei
propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
35
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei
limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni
necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte
dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3.
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione
di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti
che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da
un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre
regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4.
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
36
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti
dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5.
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a
lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6.
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
37
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7.
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento
dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Art. 8.
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9.
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10.
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
38
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone
per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di
trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o
servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11.
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e
di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la
scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
39
Art. 12.
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso
in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13.
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte
le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività
dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse
categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti
disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami,
istanze e segnalazioni.
Art. 14.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato. Il
presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2000
40
La sede della
Direzione Provinciale
di Pescara
in Via Rio Sparto,
n. 21
Direzione Provinciale di Pescara
La Direzione Provinciale di Pescara, attiva dal 6 aprile 2009, è
strutturata in un Ufficio Controlli e un Ufficio territoriale.
•
L'Ufficio
Controlli
si
occupa
accertamento e contenzioso;
delle
attività
•
L'Ufficio Territoriale, ubicato presso la sede di Piazza
Italia, è destinato prevalentemente all'attività di
assistenza ed informazione ai cittadini, alla gestione degli
atti, delle dichiarazioni, dei rimborsi e inoltre svolge le
seguenti attività di controllo:
o
controllo formale delle dichiarazioni e degli atti;
o
accertamenti parziali automatizzati;
o
o
di
controllo
esterno
del
rispetto
degli
obblighi
strumentali; rilevazioni e riscontro di informazioni e
dati, con particolare riferimento a quelli rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore;
accertamenti in materia di imposta di registro,
imposta sulle successioni e donazioni e tributi
collegati;
41
MANSIONI PROFILO PROFESSIONALE
PRIMA AREA FUNZIONALE
(Allegato “A” Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
2002/2005)
Prima Area funzionale
Profilo professionale:
ausiliario
Svolge attività ausiliarie ovvero operazioni o lavori
richiedenti capacità e conoscenze semplici.
E’ di supporto alle varie attività anche con l’ausilio di
mezzi di dotazione o provvede al ricevimento dei
visitatori.
Accesso al profilo:
rofilo: dall’esterno alla fascia retributiva
iniziale della prima area funzionale attraverso le
procedure di cui alla legge n. 56/1987 e successive
modificazioni.
Requisiti per l’accesso: assolvimento dell’obbligo
scolastico o diploma di istruzione secondaria
seconda di primo
grado.
42
CONVENZIONE
TRA LA PROVINCIA DI PESCARA Centro per L’Impiego – SILUS E
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELL’ABRUZZO
per
il programma di inserimento lavorativo di soggetti disabili ai sensi
dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Procedura selettiva per l’assunzione di personale appartenente al profilo ausiliario, prima
area F1 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali
La Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, promuove
l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di
collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle
particolari esigenze di questa categoria di cittadini;
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro
convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla citata legge;
Lo strumento tecnico-giuridico della convenzione, previsto dall’art. 11 della legge n.
68/1999, si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo tra le
aspettative dei soggetti disabili ad un impiego il più possibile compatibile con il loro stato di
salute, e l’esigenza dell’Ente di un inserimento proficuo sulla base di valutazioni professionali di
compatibilità e idoneità con l’organizzazione produttiva; L’art. 7, comma 2, della legge n.
68/1999 prevede anche per gli Enti Pubblici l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 della
medesima legge;
L’art. 11, comma 2, della legge n. 68/1999 consente, tra l’altro, nell’ambito della
convenzione la facoltà della scelta nominativa dei soggetti da assumere;
L’art. 7, comma 4, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, “Regolamento di esecuzione della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede per i
datori di lavoro pubblici la possibilità di effettuare le assunzioni con chiamata nominativa dei
soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni stipulate ai sensi del succitato art. 11 della
legge 68/99 e che le stesse sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione
dei soggetti segnalati dai servizi competenti
In base alla Convenzione sottoscritta il 1° marzo 2012 per il programma di inserimento
lavorativo di soggetti disabili ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la Direzione
Regionale dell’Abruzzo ha richiesto la preselezione di lavoratori iscritti nella categoria disabili,
finalizzata all'individuazione di n. 4 (quattro) lavoratori, per l’affidamento delle mansioni tipiche
del personale con qualifica di Prima area funzionale, fascia retributiva F1, corrispondente alla
qualifica di Commesso di ufficio – codice 81.11.13, con sede di lavoro nella città di Pescara.
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La sede della
Direzione
Provinciale di
Pescara
in via Rio Sparto, n. 21
La Direzione
Regionale
dell’Abruzzo
ha sede
a L’Aquila,
in Via Zara, n. 10
Opuscolo realizzato dall’Ufficio Risorse Umane della Direzione Regionale dell’Abruzzo
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