Allevamento animale e riflessi ambientali QUADRO NORMATIVO La sostenibilità ambientale non era tra gli scopi della PAC al momento della sua creazione, ma è stata gradatamente introdotta a partire dagli anni ’80. Il quadro normativo attuale volto al controllo delle emissioni inquinanti degli allevamenti riguarda principalmente la prevenzione dell’inquinamento delle acque da N (Nitrati di origine agricola). Normativa complessa per la presenza di leggi comunitarie, nazionali e regionali. NORMATIVA COMUNITARIA NORMATIVA NAZIONALE NORMATIVA REGIONALE L. 319/76 (Legge Merli) - 1976 Dir. 91/676/CEE (Nitrati) Reg. CEE 2078/1992 DM 19/04/1999 DLG 152 del 11/05/1999 DGR 610/03 DGR 700/03 DGR2382/03 DGR 182/04 DLG 59 del 18/02/2005 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento Decisione 2006-2013 – Attivazione procedura d’infrazione verso l’Italia Decisione 2006/2163 del 05/06/2008 – Archiviazione della Procedura d’infrazione verso l’Italia DLG 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale DM 209 del 07/04/2006 – Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dagli allevamenti. DGR 147/06 – Piano di monitoraggio e controllo del piano d’azione. NORMATIVA COMUNITARIA 1991 – Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. ↓ inquinamento da nitrati di origine agricola ↑ misure preventive per ulteriori fonti di inquinamento da nitrati di origine agricola Direttiva 91/676/CEE (D. Nitrati) Controllo della qualità delle acque dolci superficiali e sotterranee; Designazione delle zone vulnerabili (ZV) ai nitrati Definizione dei Codici di Buona Pratica Agricola; Definizione delle misure da attuare in specifici Programmi d’Azione delle ZV MAX 170 kg di N/ha Delega ai singoli Stati per i criteri di calcolo dell’escrezione azotata (e quindi del PV corrispondente a un carico di 170 kg di N/ha. PAC 1992 – Riforma Mc Sharry: Primo reale approccio della UE alle problematiche ambientali connesse all’agricoltura. REG CEE 2078/92: Incentivi per l’adozione di tecniche agricole a basso impatto ambientale Incoraggiare lo sviluppo di un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente. PAC 2000 – Pacchetto Riforme di Agenda 2000: Riconoscimento dell’agricoltura di 2 funzioni: produttiva e protezione dell’ambiente. Riorganizzazione della PAC in 2 settori: 1. Primo Pilastro: Politica di mercato. 2. Secondo Pilastro: Sviluppo sostenibile delle zone rurali PAC REG CE 1259/99: nell’applicazione delle misure del primo pilastro, necessità di tener conto di obiettivi ambientali. REG CE 1257/99: integrazione ambientali esistenti con altre. delle misure PAC 2003 – Riforma Fischler: introduzione del concetto di disaccoppiamento totale dei sostegni per cui i premi alla produzione e il sostegno al reddito sono sostituiti da un unico premio aziendale annuo TOTALMENTE DISACCOPPIATO: indipendente dalle produzioni e subordinato al rispetto di norme e obiettivi in termini di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali in azienda. NORMATIVA NAZIONALE 1976 – LEGGE MERLI (L. 319/76): Primo pacchetto normativo Italiano riguardante la tutela delle acque con: Norme sugli scarichi. Limite di 4 t di PV allevabile per ha. Norme per lo spargimento dei reflui di allevamento (pendenza, distanza minima dai centri abitati). NORMATIVA NAZIONALE 1999 – DECRETO MINISTERIALE 19/04/1999: Pubblicazione del Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA). Riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole, tramite una più attenta gestione del bilancio dell’N. CBPA Definizione delle migliori pratiche cui attenersi per produrre in maniera attenta e sostenibile in funzione: - Delle caratteristiche del suolo; Del clima; Delle colture praticate; Dei sistemi d’irrigazione; Delle modalità di allevamento. Adozione del Codice vincolante per le aziende poste in ZV e consigliata per tutte le altre. NORMATIVA NAZIONALE 1999 – DECRETO LEGISLATIVO 152/1999: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Supplemento Ordinario n. 101/L GU 124 29-05-1999). Articolo 38 - Utilizzazione agronomica 2006 DECRETO LEGISLATIVO 152/2006: DECRETO MINISTERIALE 209 del 7 aprile 2006: NORMATIVA NAZIONALE 2006 – DECRETO LEGISLATIVO 152/2006: Norme in materia ambientale. Di fatto viene abrogato il DLG 152/99, ma riproduce quanto già previsto da quest’ultimo, sia in linea generale per l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici e delle acque reflue delle aziende agricole, sia nello specifico per le ZV. NORMATIVA NAZIONALE 2006 – DECRETO MINISTERIALE 209 del 7 aprile 2006: Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Conferma dei limiti di N per le ZNV e le ZV (340 e 170 kg N/ha), ma modifiche sostanziali per i valori di escrezione azotata per tonnellata di PV delle diverse categorie di animali. A B– - ha SAU Nº capi bovini + bufalini CLiquami e acque (m3/anno) Cancello ed Arnone 3.153,22 49.982 2.349.154 749.730 745,002 Castel Volturno 1.948,69 29.882 1.404.454 448.230 720,717 Grazzanise 2.306,19 21.960 1.032.120 329.400 447,543 Santa Maria la Fossa 1.499,90 11.680 548.960 175.200 365,998 Ciorlano 1.221,99 8.818 414.446 132.270 339,157 672,19 4.780 224.660 71.700 334,221 Piana di Monte Verna 1.234,73 7.892 370.924 118.380 300,409 Pastorano 1.083,23 6.372 299.484 95.580 276,473 Marcianise 869,89 5.056 237.632 75.840 273,175 Pontelatone 698,06 3.752 176.344 56.280 252,62 Pignataro Maggiore 1.394,63 6.724 316.028 100.860 226,603 Alife 1.714,31 8.026 377.222 120.390 220,043 Baia e Latina 1.154,60 5.304 249.288 79.560 215,909 San Tammaro 1.007,95 96 213.756 68.220 212,07 Capua 1.525,23 6.372 299.484 95.580 196,353 651,54 2.578 121.166 38.670 185,969 1.831,51 7.225 339.575 108.375 185,407 Comune Pietramelara Castel di Sasso Sant'Angelo d'Alife DLiquami e acque (m3/anno) C/A – Kg N anno/ha DECRETO MINISTERIALE SULL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DELLE ACQUE REFLUE DELLE PICCOLE INDUSTRIE AGROALIMENTARI (ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 152/2006) Ambito di applicazione Disciplinare l’uso agronomico di: effluenti di allevamento; acque reflue delle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 152/99 acque reflue delle piccole industrie agroalimentari Finalità Recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti per fini agronomici L’utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti a) Tutela dei corpi idrici b) Produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata al suolo c) Rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche liquami bovini 5% AV 28% 30% Il 30% è prodotto in provincia di Salerno; Il 26% in provincia di Caserta BN CE NA SA 15% 22% liquami bufalini Il 75% è prodotto in provincia di Caserta; Il 23% in provincia di Salerno 2% AV 23% BN CE NA 75% 0% SA liquami suini 6% 9% 30% AV BN CE NA 38% SA 17% Il 38% è prodotto in provincia di Benevento; Il 30% in provincia di Salerno liquami avicoli 46% Il 46% è prodotto in provincia di Napoli; Il 18% in provincia di Salerno AV BN CE 15% 12% NA SA 9% 18% liquami ovicaprini 16% Il 33% è prodotto in provincia di Salerno; Il 27% in provincia di Benevento 1% 33% AV BN CE NA 27% SA 23% Il Decreto disciplina l’intero ciclo degli effluenti Produzione Raccolta Stoccaggio Fermentazione e maturazione Trasporto e spandimento Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE 1774/02 l’utilizzazione agronomica dello stallatico non necessita di documento commerciale autorizzazione sanitaria identificazione specifica riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio Qualora non si effettui utilizzazione agronomica dello stallatico, resta fermo quanto previsto dal Reg. CE 1774/02 per i materiali di categoria 2) Definizioni Stallatico: escrementi e/o urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, trattati o non trattati. Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita. Liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio liquidi di sgrondo di accumuli di letame le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivate da trattamenti di effluenti zootecnici liquidi di sgrondo dei foraggi insilati le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami di cui sopra e qualora destinati ad utilizzazione agronomica (in caso contrario sono assoggettate al Titolo III). Allevamenti di piccole dimensioni Allevamenti con produzioni di azoto al campo per anno inferiore a 3000 kg Divieto di utilizzazione dei letami In aree non agricole (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino aziendale) Nei boschi (fatta eccezione per gli effluenti rilasciati dagli animali allo stato brado) Entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua (fatte salve disposizioni diverse che le Regioni possono prevedere) Entro 5 m di distanza dall’arenile (per le acque marino costiere e lacuali) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di acqua In tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, diffusive per gli animali, l’uomo e per la difesa dei corpi idrici Divieto di utilizzazione dei liquami In aree non agricole (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino aziendale) Nei boschi (fatta eccezione per gli effluenti rilasciati dagli animali allo stato brado) Entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua (fatte salve disposizioni diverse che le Regioni possono prevedere) Entro 10 m di distanza dall’arenile (per le acque marino costiere e lacuali) Sui terreni con pendenza media superiore al 10% (salvo deroghe previste dalla disciplina regionale) In prossimità di strade e centri abitati (a distanze definite dalla disciplina regionale) Nei casi in cui possano venire a contatto diretto con i prodotti destinati al consumo umano In orticoltura, a coltura presente, e su colture da frutto (a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare la parte area delle piante) Su colture foraggiere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento Trattamenti e contenitori per lo stoccaggio – FINALITA’ Messa in sicurezza igienico sanitaria Garanzia di protezione dell’ambiente Garanzia di una corretta gestione agronomica degli effluenti Disponibilità all’utilizzo nei periodi più idonei dal punto di vista agronomico e nelle condizioni adatte per l’utilizzazione Stoccaggio dei materiali palabili Su platea impermeabilizzata, munita di idoneo cordolo o muro perimetrale, dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio (pozzettoni) dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea . La capacità di stoccaggio, calcolata sulla base della consistenza dell’allevamento e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, fatti salvi specifici provvedimenti di natura igienico sanitaria, non deve essere inferiore a 90 giorni. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie art. 38 del Decreto Legislativo 152/99 Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio dei letami sono considerate utili: Le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate; Nel caso delle ovaiole e riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell’allevamento a terra. L’accumulo su suolo agricolo di letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli (esclusi gli altri materiali assimilati e fatta salva la disposizione per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; l’uso agronomico deve riguardare i terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al loro fabbisogno di letame. Stoccaggio dei materiali non palabili La capacità di stoccaggio deve tener conto del volume degli effluenti delle acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, se destinate all’utilizzazione agronomica (fatta eccezione per le trattrici agricole) del volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici Non dovranno essere convogliate nei contenitori Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie Le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all’allevamento Capacità dei contenitori La capacità di stoccaggio, in relazione al tipo di allevamento ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in: 90 giorni per allevamenti bovini, bufalini, equini ed ovicaprini che presentano terreni che prevedono la presenza di prati di media e lunga durata e cereali autunno vernini 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui sopra Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l’acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco di sicurezza di 10 cm. Modalità di utilizzazione agronomica Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono tener conto: delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo; del tipo di effluente; delle colture praticate e della loro fase vegetativa. Modalità di utilizzazione agronomica Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono assicurare: Il contenimento della formazione e diffusione di aerosol verso aree non interessate dall’attività agricola; l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e la riduzione di perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; l’elevata utilizzazione dei nutrienti; l’uniformità di applicazione dell’effluente; la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei. DOSI di APPLICAZIONE Zone non vulnerabili La quantità totale di N totale al campo apportato da effluenti zootecnici non deve superare i 340 kg per ettaro all’anno Zone vulnerabili La quantità totale di N totale al campo apportato da effluenti zootecnici non deve superare i 170 kg per ettaro all’anno Numero di capi corrispondenti alla produzione di 340 kg di azoto all’anno Suini • • Scrofe con suinetti (180 kg) Suini in accrescimento/ingrasso 12 30 Bovini • • • Vacche in produzione (600 kg) Rimonta vacche da latte (300 kg) Bovini all’ingrasso (400 kg) 4 9 10 Avicoli • • • Ovaiole (2 kg) Pollastre (0,7 kg) Broilers (1 kg) 738 1.478 1.360 Tacchini • • • Maschi (9 kg) Femmine (4,5 kg) Conigli (ingrasso) 228 447 1.394 Aspetti generali Per ogni specie allevata, e per ogni tipo di stabulazione sono indicati: coefficienti che, moltiplicati per il peso allevato, forniscono la quantità di effluente prodotta (al netto delle perdite durante lo stoccaggio); coefficienti che, moltiplicati per il peso allevato, forniscono la quantità di azoto prodotta. Numero di capi corrispondenti a 3000 kg di azoto al campo per anno Suini Scrofe con suinetti (180 kg) Suini in accrescimento/ingrasso 114 270 Bovini Vacche in produzione (600 kg) Rimonta vacche da latte (300 kg) Bovini all’ingrasso (400 kg) 36 83 90 Avicunicoli Ovaiole (2 kg) Pollastre (0,7 kg) Broilers (1 kg) 6.520 13.043 12.000 Tacchini Maschi (9 kg) Femmine (4,5 kg) Conigli (ingrasso) 2.013 3.947 12.300 Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Art 28 comma 7 a) acque provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura b) acque provenienti da imprese dedite all’allevamento del bestiame che dispongono almeno di un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo c) acque provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi dall’attività di coltivazione dei fondi Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 FINALITA’ Recuperare l’acqua e le sostanze nutritive ed ammendanti in essa contenute Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 L’utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti a) Tutela dei corpi idrici b) Produzione di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata al suolo rispetto al fabbisogno delle colture c) Rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche Regione Campania – Ass. Agricoltura e Attività Produttive Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Divieti di utilizzazione Si applicano le disposizioni relative ai divieti di utilizzazione dei liquami Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Esclusioni acque di lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo per il settore vitivinicolo, acque derivanti da processi enologici speciali (ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, prodotti di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per il settore lattiero caseario (nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 10.000 litri all’anno) del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Stoccaggio delle acque reflue Per le caratteristiche per lo stoccaggio si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti non palabili I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori dell’azienda che li utilizza purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti Si prevede un periodo minimo di stoccaggio pari a 90 giorni Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Dosi di applicazione Le dosi non devono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture Le epoche di distribuzione devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto in funzione del fabbisogno delle colture Le Regioni possono fissare ulteriori limiti o divieti all’utilizzo dei reflui qualora si verifichino particolari condizioni di incompatibilità del suolo a ricevere gli stessi (elevata salinità, eccessiva drenabilità) Utilizzazione agronomica delle acque reflue delle piccole aziende agroalimentari Si possono utilizzare acque reflue, se non contengono sostanze pericolose, provenienti da aziende appartenenti ai seguenti settori: lattiero caseario vitivinicolo ortofrutticolo Utilizzazione agronomica delle acque reflue delle piccole aziende agroalimentari Caratteristiche delle piccole aziende agroalimentari Produzione di acque reflue non superiore a 4.000 m3 all’anno Quantitativi di azoto contenuti nelle acque non superiore a 1.000 kg all’anno Disciplina della comunicazione La comunicazione deve pervenire alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività I tempi di validità della comunicazione non devono superare i 5 anni, fermo restando l’obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali variazioni Le Regioni individuano nel legale rappresentante dell’azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici e le acque reflue, il soggetto tenuto alla comunicazione Se le varie fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento siano suddivise tra più soggetti, le Regioni disciplinano la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attività U Disciplina della comunicazione Azoto al campo prodotto minore o uguale a 1000 kg/anno In zone ordinarie (esonero dalla comunicazione) In zone vulnerabili ai nitrati (esonero dalla comunicazione) Azoto al campo prodotto tra 1001 e 3000 kg/anno In zone ordinarie (esonero dalla comunicazione) In zone vulnerabili ai nitrati (comunicazione semplificata) Azoto al campo prodotto tra 3001 e 6000 kg/anno In zone ordinarie (comunicazione semplificata) In zone vulnerabili ai nitrati (comunicazione completa con Piano di Utilizzazione Agronomica eventualmente semplificato) Disciplina della comunicazione Azoto al campo maggiore di 6000 kg/anno In zone ordinarie (comunicazione completa) In zone vulnerabili ai nitrati (comunicazione completa con Piano di Utilizzazione Agronomica completo) Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.L. 59/2005 Integrazione tra procedure di autorizzazione ai sensi del D.L 59/2005 e comunicazione completa con PUA completo Allevamenti con più di 500 Unità di Bestiame Adulto Comunicazione completa comprensiva di PUA completo Comunicazione completa comprensiva di PUA completo Modalità di utilizzazione agronomica Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono assicurare: Il contenimento della formazione e diffusione di aerosol verso aree non interessate dall’attività agricola; l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e la riduzione di perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; l’elevata utilizzazione dei nutrienti; l’uniformità di applicazione dell’effluente; la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei. Eco-Bag Il sacco per liquame ecologico Nuovo sistema di deposito dei liquame Vantaggi: • Deposito dei liquame senza cattivi odori grazie all’unità anti-odore • Deposito verde ecologico, si integra perfettamente nel paesaggio Vantaggi dell Eco Bag per liquame • • • • • • Rapidità di consegna e di montaggio Può essere montato anche su un fondo soffice Dichiarazione di idoneità KIWA Trasferibile Rapidità di montaggio/smontaggio Può essere facilmente dotato di sistemi di miscelatura • Dotato di un’apertura di ispezione • Deposito senza cattivi odori • Deposito verde ecologico • assenza di fondazioni e di cemento • economico si spende la metà rispetto ad una vasca di cemento • lunga durata nel tempo • da 500 a 5000 m3 di volume base e altezza a richiesta. • Quadrato o rettangolare DM 209 del 7 Aprile 2006 I nuovi valori per la determinazione dell’escrezione azotata derivano dal Progetto interregionale “Bilancio dell’Azoto negli allevamenti” (Legge n. 499 del 23/12/99) e comportano il computo dell’N che perviene alla campagna in funzione della specie animale, della categoria e del tipo di stabulazione. DM 209 del 7 Aprile 2006 Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione DM 7 Aprile 2006 DM 209 del 7 Aprile 2006 DM 209 del 7 Aprile 2006 DM 209 del 7 Aprile 2006 DM 209 del 7 Aprile 2006 DM 209 del 7 Aprile 2006 Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell’azoto tra liquame e letame. DM 209 del 7 Aprile 2006 DM 209 del 7 Aprile 2006 DM 209 del 7 Aprile 2006 DM 209 del 7 Aprile 2006 Sospensione obbligatoria della distribuzione reflui zootecnici nelle ZV in inverno per: di a) 90 gg, per liquame e letame in presenza di cereali autunno-vernini o prati; b) 120 gg, per il liquame in tutti gli altri casi. Nelle ZV la capacità di stoccaggio deve essere: a) 120-180 gg (in funzione colture) nel Nord Italia; delle diverse b) 90-150 gg (in funzione delle diverse colture) nel Sud Italia. DM 209 del 7 Aprile 2006 Nelle ZNV la capacità di stoccaggio deve essere: 90-120 gg per il liquame; 90 gg per il letame. DM 209 del 7 Aprile 2006 È anche specificata che se per un allevamento fossero ritenuti validi valori diversi da questi, è possibile presentare una relazione tecnica che illustri: a) M & M utilizzati per il bilancio di N aziendale; b) Risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche; c) Piano di monitoraggio per il controllo nel tempo del mantenimento dei valori dichiarati. Species Bovines Buffaloes AV Species Heads Farms Heads/ farm 31.703 2.168 14,62 508 11 46,18 32.211 2.179 Species Species BN Heads Farms Heads/ farm Bovines 49.988 3.035 16,47 Buffaloes 1.476 16 92,25 TOT 51.464 3.051 CE Heads Farms Heads/ farm Bovines 47.181 2.069 22,80 Buffaloes 166.707 1.047 159,22 TOT 213.888 3.116 Species NA Heads Farms Heads/ farm Bovines 8.973 1.332 6,74 Buffaloes 3.054 22 138,82 TOT 12.027 1.354 SA Heads Farms Heads/ farm Bovines 61.387 4.306 14,26 Buffaloes 81.884 524 156,27 TOT 143.271 4.830 SPECIES TOTAL IN CAMPANIA REGION HEADS FARMS HEADS/FARM BOVINE 199.232 12.910 15,43 BUFFALO 253.629 1.620 156,56 TOTAL 452.861 14.530 La Composizione del letame è molto variabile a seconda di diversi fattori, come il razionamento, le condizioni di allevamento,stoccaggio del letame e di diluizione, sia con acqua piovana o di acqua per lavaggio sala mungitura. NITROGEN BALANCE IN BUFFALO NITROGEN BALANCE IN ADULT BUFFALO • NI (CPI/6.25) 92.23 kg • RN 13.52 kg • NI – RN 78.70 kg • Volatilization loss 22.04 kg (28%) • Total N excreted 56.67 kg NITROGEN BALANCE IN BUFFALO NITROGEN BALANCE IN YOUNG BUFFALO • NI (CPI/6.25) • RN 46.25 kg 1.9 kg • NI – RN 44.35 kg • Volatilization loss 12.42 kg (28%) • Total N excreted 31.93 kg NITROGEN BALANCE IN BUFFALO • MEAN TOTAL N EXCRETED/ADULT BUFFALO • MEAN TOTAL N EXCRETED/YOUNG BUFFALO MEAN TOTAL N EXCRETED/HEAD 56.67 kg 31.93 kg 44.30 kg NITROGEN BALANCE IN ADULT BOVINE • NI (CPI/6.25) • RN 151.21 kg 42.17 kg • NI – RN 109.04 kg • Volatilization loss 30.53 kg (28%) • Total N excreted 78.52 kg NITROGEN BALANCE IN YOUNG BOVINE • NI (CPI/6.25) • RN 46.25 kg 1.9 kg • NI – RN 44.35 kg • Volatilization loss 12.42 kg (28%) • Total N excreted 31.93 kg NITROGEN BALANCE IN BOVINE • MEAN TOTAL N EXCRETED/ADULT BOVINE 78.52 kg • MEAN TOTAL N EXCRETED/YOUNG BOVINE 31.93 kg MEAN TOTAL N EXCRETED/HEAD 64.54 kg** ** In this case the % of adult animals is 70% and that of young animals is 30% NITROGEN BALANCE IN BUFFALO AND IN BOVINE SPECIES TOTAL NITROGEN EXCRETED (Kg) BUFFALO 56,67 BOVINE 78,52 BUFFALO 31,93 BOVINE 31,93 BUFFALO 44,3 BOVINE 64,54 ADULT YOUNG HEAD MAIN CULTIVATIONS IN BUFFALO FARMS Cultivation Maize silage Lolium Italicum Mais + Lolium Maize silage Lolium Italicum Mais + Lolium 152 100 252 152 130 282 70 110 86 70 110 88 7000 11000 8587 7000 11000 8844 7 11 9 7 11 9 1.12 1.76 1.37 1.12 1.76 1.42 Cultivation N requirements (Kg/ha) 170.24 176 346.24 170.24 228.8 399.04 N produced per adult head (kg) 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 Head/ha 4.01 4.14 8.15 4.01 5.38 9.39 Dry matter (q/ha) Crude Protein (g/kg DM) Crude Protein (/q DM) Crude Protein (kg/q DM) Nitrogen (kg/q DM) GRAZIE PER L’ATTENZIONE