ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2004 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario n. 17 Elenco Speciale n. 1 cancellazioni per decesso n. 1 a domanda n. 1 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni n. 10 abilitazioni n. 9 iscrizioni e abilitazioni n. 3 cancellazioni per trasferimento n. 7 per fine pratica n. 4 nulla osta al trasferimento n. 17 compiuta pratica n. 18 DISCIPLINA procedimenti trattati in dibattimento n. 4 PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI ordinari n. 78 patrocinio a spese dello Stato n. 383 SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette n. 13 ammissione patr. a spese dello Stato n. 38 iscr. avv. liste patr. a spese dello Stato n. 39 DELIBERE - Il Presidente riferisce sull’invito a partecipare alla Terza Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi che si terrà nei giorni 2 e 3 luglio 2004 a Taormina, sul tema: “Cultura 294 Comune della Formazione e Percorsi Omogenei per le Professioni Legali”. - Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 5 maggio 2004 dell’Avv. C.M. con la quale il professionista denuncia l’inefficienza dell’Ufficio Copie del Tribunale Civile di Roma. Il Consiglio prende atto e manda all’apposita Commissione consiliare. - Il Presidente riferisce sull’istanza pervenuta in data 6 maggio 2004 dell’Avv. R.O. con la quale il professionista sottopone al Consiglio la propria candidatura quale componente, in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Roma, della Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria. Il Consiglio ne prende atto e si riserva di decidere quando perverrà una specifica richiesta del competente ufficio giudiziario. - Il Presidente riferisce sul telefax pervenuto in data 28 aprile 2004 del Sen. Avv. Antonio Belloni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, con il quale trasmette il testo dell’appello che vorrebbe rivolgere ai Colleghi Iracheni di Badgad in merito al rapimento dei tre cittadini italiani tenuti in ostaggio. Il Consiglio ritiene che la proposta debba essere esaminata in occasione della riunione dell’Unione dei Consigli dell’Ordine del Lazio fissata per il 29 maggio 2004. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’incontro-seminario del giorno 3 maggio scorso, al quale ha partecipato il Sen. Prof. Stefano Rodotà, Garante della Privacy, l’Avv. Carlo Martuccelli, Componente del Consiglio Nazionale Forense, l’Avv. Andrea Melucco e il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Luigi Scotti. FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Al Convegno, hanno partecipato diverse centinaia di Avvocati. Sono state affrontate le problematiche connesse agli adempimenti relativi alla Privacy e alle attività che deve svolgere l’avvocato per non violare il nuovo Codice. Il Prof. Rodotà ha confermato la totale disponibilità ad un dialogo, ad un confronto e ad una collaborazione con il Consiglio dell’Ordine per creare quel supporto necessario agli avvocati al fine di consentire una facile soluzione dei problemi. Il Consiglio, dopo aver ringraziato il Prof. Rodotà, ha incaricato il Consigliere Condello e la Commissione Informatica di seguire le procedure e di creare un collegamento con l’Ufficio del Garante. Il Consigliere Segretario Condello riferisce al Consiglio che è pronto e disponibile il nuovo programma per la gestione dell’Albo degli Avvocati su CD. Il programma è stato elaborato in Windows ed è caratterizzato dalla grande novità, per coloro che hanno dato il consenso, della possibilità di visualizzare, oltre ai dati dell’avvocato, anche la fotografia. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce al Consiglio che le Tariffe Forensi del 2004, già deliberate dal Ministero, sono in corso di registrazione alla Corte dei Conti. La registrazione è prevista in questa settimana e, nelle settimane successive, dovrebbero essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Propone, pertanto, di organizzare un convegno invitando oltre ai Rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense anche il Ministro della Giustizia, On. Roberto Castelli. Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio di aver preparato una pubblicazione sulle nuove tariffe e propone di predisporre un opuscolo da stampare a cura del FORO ROMANO 3/2004 Consiglio e da distribuire gratuitamente, utilizzando le stesse modalità del Foro Romano News, a tutti gli Avvocati Romani. Propone anche di inserire la modulistica relativa alla richiesta di parere di congruità nonchè alle richieste dei Difensori d’Ufficio per il Patrocinio a Spese dello Stato. Il documento potrà essere allegato al “Foro Romano News” nel prossimo invio e distribuito a tutti gli Avvocati Romani. Il Consiglio approva ed autorizza la relativa spesa. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avv.ti Maria Concetta ALESSANDRINI, Vincenzo CUFFARO, Pierfrancesco DELLA PORTA, Lucia FANTOZZI, Valerio FEMIA, Michele LICATA, Francesco Alessandro MAGNI, Claudio PERRIS, Maria Elisabetta RENDE, Marina RIZZITELLI, Ignazia SATTA, Carlo SRUBEK TOMASSY, Chiara SRUBEK TOMASSY, per essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. 295 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO comunicazione ai Colleghi a mezzo telefax. - Il Consigliere Tesoriere Testa informa che è stato organizzato, in collaborazione con il Centro Studi del Consiglio, un Convegno sul tema “L’Avvocato europeo”, al quale parteciperanno, tra gli altri, l’On. Antonio Tajani, il Consigliere Davide Iori, e gli Avv.ti Paolo Cavezzali e Maurizio de Stefano. - I Consiglieri Ierardi e Rossi propongono di fissare la Cerimonia inaugurale del Corso dei Difensori di ufficio per il 7 luglio 2004 nell’Aula degli Avvocati del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Conte, facendo seguito a quanto già comunicato in data 29 aprile scorso, riferisce al Consiglio in ordine alla quasi definitiva ultimazione del calendario della nuova Scuola Forense Romana, “Vittorio Emanuele Orlando”. Il Consigliere Conte comunica che sono pronti i moduli di diritto tributario, procedura penale, diritto penale, diritto della responsabilità civile delle assicurazioni, procedura civile internazionale, nuovo processo societario, diritto di famiglia e dei minori, diritto fallimentare, prove tecniche di accesso all’esame di abilitazione. A breve, saranno pronti anche i moduli di diritto civile generale, procedura civile generale e diritto dell’informatica giuridica. E’, altresì, allo studio anche un corso di diritto sportivo e di diritto ecclesiastico. I corsi si svolgeranno sia nell’Aula Avvocati del Consiglio, al Palazzo di Giustizia, sia nella sede di Via Valadier, nella Sala Conferenze. Il Consigliere Conte ritiene di sottoporre all’attenzione del Consiglio la necessità di pubblicizzare adeguatamente la nuova Scuola Forense con un manifesto da affiggere presso gli Uffici Giudiziari e con l’invio di 296 - I Consiglieri Ierardi e Rossi riferiscono di aver appreso da vari Colleghi circa la nuova usanza invalsa presso le Sezioni Penali della Corte di Appello di Roma di richiedere -al fine della liquidazione degli onorari relativi al patrocinio dei non abbienti- adempimenti ulteriori a quelli dovuti così come prescritti dalla legge. Il Consiglio -Rilevato che molti avvocati, iscritti nell’elenco dei difensori dei non abbienti, hanno segnalato la richiesta da parte dei Giudici di cui in intestazione di adempimenti ulteriori a quelli dovuti fino alla presentazione dell’istanza di liquidazione degli onorari ai fini della liquidazione avanzata: -Considerato che: - gli adempimenti (copia autentica di tutta la documentazione, comprensiva di verbali di udienza, attestante le prestazioni professionali oggetto della richiesta di liquidazione; copia della precedente liquidazione nonchè in ordine all’avere o meno già richiesto l’onorario per i motivi di impugnazione e attestazione comprovante se il difensore abbia o meno ricevuto altre liquidazioni nel procedimento, fornendone in caso affermativo copia unitamente alle relative richieste) vengono, altresì, richiesti ai difensori ammessi al gratuito patrocinio dando loro un termine di presentazione della documentazione (20 giorni dalla notifica del provvedimento); - i predetti adempimenti vengono richiesti “ritenendo indispensabile, anche al fine di escludere danni all’erario e conseguenti responsabilità contabili dei Pubblici Ufficiali, acquisire tutta la documentazione utile relativa al detto patrocinio, non esclusa quella antecedente all’istanza”; - i summenzionati adempimenti richiesti a FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO carico dei difensori ammessi al gratuito patrocinio non sono previsti dalla normativa che ne disciplina la materia in nessun articolo; - i succitati adempimenti, per i motivi che li sorreggono, devono delegarsi ad altri organi a ciò deputati, non potendo essere imposti ai difensori ammessi al gratuito patrocinio, obbligati, invece, a presentare la documentazione come prevista dall’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; Tutto ciò premesso invita i Presidenti delle Sezioni Penali della Corte di Appello di Roma; i singoli Consiglieri delle predette Sezioni Penali di Corte di Appello e i Consiglieri del Post-Dibattimento della Corte di Appello a non richiedere i summenzionati adempimenti ai difensori ammessi al patrocinio dei non abbienti perchè non previsti dalla legge in materia. - I Consiglieri Ierardi e Rossi riferiscono circa le numerosissime segnalazioni dei Colleghi e delle associazioni forensi in ordine alla sussistenza di gravi distorsioni nella interpretazione delle norme in materia di liquidazione degli onorari per la difesa d’ufficio e per quella a spese dello Stato per i non abbienti per cui i parametri tariffari vengono spesso disattesi, a volte addirittura con violazione dei minimi normativamente determinati. Il Consiglio -Viste le numerosissime segnalazioni giunte da Colleghi e dalle associazioni forensi in ordine alla liquidazione degli onorari in tema di difesa d’ufficio e patrocinio dei non abbienti, preso atto della sussistenza di gravi distorsioni nella interpretazione di tali norme da parte dei giudicanti, sia sui criteri di liquidazione, che sugli stessi importi degli onorari liquidati atteso che i parametri tariffari vengono costantemente disattesi, a volte addirittura con violazione dei minimi normativa- FORO ROMANO 3/2004 mente determinati; -Considerato che tale costante elusione dei pareri di congruità emessi dall’Ordine, seppur normativamente possibile in quanto tale parere non è vincolante, ha però avuto come immediata conseguenza che i Giudicanti hanno finito per liquidare gli onorari senza attenersi ad alcuna regola o criterio generale, valutando in maniera soggettiva, spesso secondo imperscrutabili criteri personali, costringendo così il difensore ad impugnare tali decisioni con ulteriore aggravio di tempi e costi sia propri, che giudiziari; delibera di attivare l’OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PER I DIFENSORI DI UFFICIO E PER QUELLI RELATIVI AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI già deliberato a marzo dello scorso anno e ciò allo scopo di porre termine a tali gravi inconvenienti, alla palese elusione di norme, nonchè a quello di individuare i criteri generali di liquidazione presso il Tribunale di Roma. A tal fine sarà possibile a tutti i Colleghi denunciare liquidazioni di onorari sotto il minimo tariffario, manifestamente errate o ingiustamente negate o comunque eluse con richiesta di documentazione non prevista dalla norma. Dovrà pertanto essere prodotta a cura dell’interessato apposita segnalazione presso gli Uffici dell’Ordine o presso le sedi dell’associazione interessata, corredata di copia del provvedimento e del parere di congruità dell’Ordine. Sarà cura dell’Osservatorio chiedere conto del proprio operato a quei giudicanti documentalmente inclini alla violazione della tariffa e dei criteri generali di liquidazione, se del caso attivando anche le apposite procedure disciplinari. I Colleghi potranno altresì richiedere all’Osservatorio permanente, assistenza e con- 297 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO sulenza nella procedura di impugnazione della liquidazione per le quali il Consiglio dell’Ordine si riserva di attivarsi in proprio nei casi che verranno valutati come più significativi. Dispone la trasmissione della presente delibera a tutti i Capi degli Uffici Giudiziari e a tutti gli iscritti alle liste dei difensori d’ufficio e a quelle del patrocinio a spese dello Stato. - Il Presidente riferisce sulla cerimonia per il 130° Anniversario dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in corso di organizzazione. Riferisce di voler inviare una lettera al Presidente della Repubblica, per il tramite del Consigliere Giuridico Dott. Salvatore Sechi, per spiegare le ragioni della celebrazione. In particolare, il 130° anniversario degli Ordini, coincide con il centenario dell’On. Avv. Giuseppe Zanardelli, con l’imminente approvazione della Costituzione Europea e con l’ampliamento dell’Unione Europea a venticinque membri. - Il Consigliere Segretario Condello relaziona sulle modalità utilizzate fino ad ora, relativamente alla distribuzione del tesserino di riconoscimento agli Avvocati. In virtù di una precedente delibera l’avvocato è obbligato a ritirare ogni anno il tesserino con la foto che viene rinnovato dopo aver versato il contributo al Consiglio. Tutto questo ha determinato e determina dei disagi per gli Avvocati che devono recarsi negli Uffici del Consiglio per pagare il contributo e ritirare il tesserino. I Colleghi potrebbero, invece, provvedere al pagamento utilizzando il bonifico bancario o altri sistemi, per esempio bollettino del conto corrente postale, del quale si potrebbe ipotizzare una prima spedizione. Il Consigliere Segretario Condello propone di modificare il sistema e di rilasciare 298 una tessera senza una scadenza precisa o limitarla ad un quinquennio per evitare questi problemi. L’avvocato, in caso di cancellazione e/o in caso di trasferimento in altra sede, deve impegnarsi a restituire la tessera prima del provvedimento di cancellazione. Questo determinerà l’eliminazione della fila per il pagamento del contributo, consentirà all’Avvocato di effettuare il pagamento del contributo con altri sistemi (tramite bonifico bancario o altre tecniche come ad esempio attraverso il pagamento in formato elettronico, utilizzando, per gli Avvocati che già ne sono provvisti, la smart-card o attraverso bollettino postale). Il Consiglio approva. - Il Consigliere Carletti comunica che in data odierna si è tenuto il Convegno sul tema “Tutela del Risparmio” organizzato dal Centro Studi del Consiglio d’intesa con l’Unione Nazionale Consumatori. Il Convegno, al quale hanno partecipato numerosissimi Colleghi ed operatori del diritto, si è protratto ben oltre i tempi previsti, considerato l’interesse mostrato dall’attenta platea. - Il Consigliere Cipollone chiede che venga sottoscritto l’abbonamento alla rivista “I diritti dell’Uomo” per la nostra Biblioteca. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce sulla necessità di sollecitare il pagamento del contributo non corrisposto relativo agli anni pregressi ai colleghi morosi. Il Consigliere Condello propone di aprire un conto corrente presso l’Ente Poste Italiane per attivare il pagamento a mezzo bollettino postale. Il bollettino dovrà essere inviato con la lettera di sollecito. - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consi- FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO glio che in data 30 aprile 2004 presso la Corte di Appello, due Colleghe le riferivano di avere avuto, nella mattinata, problemi rispetto ad una richiesta di patteggiamento inoltrata al Procuratore Generale presso la III Sezione della Corte di Appello il quale, con riferimento alla circolare che il Presidente della Corte di Appello, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, ha inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nella quale si invitavano gli Avvocati a formalizzare le istanze di patteggiamento nei giorni precedenti l’udienza per non intralciare il proseguimento della stessa, faceva presente ai due Avvocati l’impossibilità a discutere circa il patteggiamento. Il Consigliere Ierardi riferisce ancora che le due Colleghe chiedevano al Presidente della III Sezione della Corte di Appello un rinvio, che ottenevano, senza per questo poter patteggiare nell’ambito di quella udienza. Il Consigliere Ierardi chiede al Consiglio di ridiscutere sulla questione evidenziando che quando pervenne la circolare della Corte di Appello di Roma, il Consiglio si dimostrò favorevole a venire incontro alle richieste del Presidente della Corte stessa. Tuttavia è di fondamentale importanza far notare che non si può obbligare i difensori a presentare le istanze di patteggiamento prima dell’udienza, non solo perchè il patteggiamento può essere richiesto fino all’apertura del dibattimento ma anche perchè è prassi che all’inizio dell’udienza si richiedano le istanze di patteggiamento, così come avviene nel procedimento di primo grado. - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio che l’Avv. Ottavio Marotta, quale difensore civico del Comune di Roma, essendo venuto a conoscenza del progetto dell’Ordine degli Avvocati di Roma d’intesa con il Comune di Roma denominato “Bottega del diritto”, chiede di poter, nel caso in cui il FORO ROMANO 3/2004 programma andasse a buon fine, partecipare alle iniziative che verranno intraprese. L’Avv. Marotta ha evidenziato al Consigliere Ierardi le diverse richieste che la cittadinanza inoltra al difensore civico e che il medesimo, a sua volta, vuole inviare al Consiglio per poter, di comune accordo, individuare risposte ed iniziative. Il Consigliere Condello ricorda al Consiglio che il problema è in corso di approfondimento con la Camera di Conciliazione. - Il Consigliere Ierardi evidenzia al Consiglio, con riferimento allo sciopero dei magistrati proclamato per tre giorni nei prossimi 25, 26, 27 maggio, per protestare contro la riforma dell’Ordinamento Giudiziario, la necessità di individuare oltre alla separazione delle Carriere dei Magistrati, altre problematiche di estremo interesse per l’Avvocatura. Il Consigliere Ierardi, a tal proposito, evidenzia una questione di estrema delicatezza che riguarda i casi di incompatibilità dei magistrati che oggi sono autoregolamentate e che andrebbero previsti e disciplinati dalla legge. Altro argomento che l’Avvocatura dovrebbe affrontare sempre con riferimento alla riforma dell’Ordinamento Giudiziario, riguarda il riordino delle norme sui procedimenti disciplinari, da rivedere anche sotto il profilo della tipicità. E’ necessario tipicizzare le violazioni disciplinari dei magistrati. - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio circa la richiesta di un Collega di Belgrado di poter organizzare con l’Ordine di Roma un incontro di calcio. Allo scopo lo stesso verrà al Consiglio martedì 11 maggio prossimo per concordare con i coordinatori della Commissione Sociale e Sportiva, Consiglieri Conte e Ierardi, il programma relativo all’organizzazione della manifestazione sportiva. Il Consiglio ne prende atto. 299 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO - Il Consigliere Rossi riferisce che in data 27 febbraio 2004 è pervenuta una nota dal Tribunale di Roma Prima Sezione Civile relativa alla pratica del Consiglio n. 1548/03 S già oggetto di delibera in data 26 febbraio 2004 quando peraltro detta nota non risultava ancora presente nella pratica in questione. Il Presidente della I Sezione Civile chiede di conoscere le determinazioni assunte sul punto dal Consiglio anche alla luce della comunicazione inviata dal predetto in data 20 novembre 2003. Il Consigliere Rossi fà presente che gli Avvocati B.C. e A.M., convocati dal Consigliere Istruttore, hanno fatto presente di essere stati essi stessi tratti in inganno dai provvedimenti evidentemente alterati dagli interessati e di avere conseguentemente rinunciato agli atti di tutti i giudizi. Il predetto Consigliere riferisce altresì che, nella nota di cui sopra, il Presidente di sezione invita il Consiglio a pretendere dai richiedenti stranieri l’esibizione di un documento di identità e del permesso di soggiorno, nonchè di rilasciare agli stessi copia dell’attestazione con un timbro di conformità all’originale. Il Consiglio preso atto, ad integrazione di quanto già deliberato in data 26 febbraio 2004; considerato -che è già prevista l’esibizione da parte dei richiedenti stranieri di un documento di identità e del permesso di soggiorno; -che la copia è firmata in originale ed è su carta intestata del Consiglio; -che in ordine allo svolgimento della vicenda sono ravvisabili estremi di reato nei confronti dei cittadini stranieri che hanno richiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato delibera 300 -di non modificare gli adempimenti già richiesti in ordine alle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; -di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di competenza; -di trasmettere copia della presente delibera nonchè di quella del 26 febbraio 2004, al Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Roma al fine di relazionarlo in ordine all’evolversi della vicenda. -Il Consigliere Rossi riferisce in merito alla nota pervenuta dalla Procura della Repubblica di Roma in data 6 aprile 2004, con la quale si rende noto che l’Avv. G.B., a seguito della convocazione presso il Consiglio in data 8 marzo 2004, ha presentato esposto nei confronti del Dott. P.A.. Il Consiglio delibera l’apertura di una pratica di segreteria per valutare il comportamento dell’Avv. G.B.. - Il Consigliere Rossi riferisce in merito ad una nota pervenuta dall’Avv. S.T. il quale fa presente un problema connesso alla liquidazione degli onorari del difensore che assiste persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In particolare il predetto legale si riferisce alla norma del D.P.R. 115/2002 che stabilisce l’impossibilità di liquidare gli onorari in caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Accade -la questione si riferisce principalmente ai ricorsi per Cassazione in materia penale- che al momento della proposizione delle impugnazioni esse subiscano un vaglio preliminare di ammissibilità per cui alcuni ricorsi, visibilmente inammissibili, vengono assegnati alla Settima Sezione Penale deputata appunto alle declaratorie in tal senso. Succede peraltro che, superato questo primo FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO vaglio, gli altri ricorsi, assegnati alle Sezioni ordinarie, e per cui dunque il difensore ha affrontato lo studio e la discussione orale, vengano poi all’esito del giudizio dichiarati parimenti inammissibili con conseguente impossibilità per il difensore stesso di ottenere la liquidazione degli onorari giusto il disposto normativo di cui sopra. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra delibera l’invio della presente delibera e degli atti relativi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, affinchè valuti l’opportunità di una eventuale modifica legislativa sul punto. - Il Presidente riferisce che in data odierna, alle ore 16 è stato intervistato da un giornalista del quotidiano “Il Messaggero” di Roma, insieme al Dott. Luigi Scotti, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma. Nell’occasione, dopo aver premesso che il Consiglio dell’Ordine, fin dal suo insediamento, ha preso contatti con tutti i Capi degli Uffici Giudiziari e quindi anche con il Presidente Dott. Luigi Scotti e che quest’ultimo ha dimostrato la unanime disponibilità, ha anche aggiunto che presso il Consiglio è in funzione l’Ufficio del difensore civico forense e che il Consiglio ha stipulato un contratto con una società telematica per consentire agli avvocati di avere notizie dei procedimenti e per poterli visionare. Successivamente ha elencato una serie di problemi e difficoltà che investono il settore Penale, il settore Civile e il Tribunale del Lavoro. In particolare, per il Penale, ha fatto presente che: -le udienze davanti al Tribunale di Sorveglianza sono intasate perchè spesso vengono interrotte per sentire i cosiddetti “pentiti”; -il Tribunale riduce sensibilmente ed in- FORO ROMANO 3/2004 variabilmente gli onorari liquidati dal Consiglio per la difesa a spese dello Stato. E ciò senza adottare un metro comune; -presso l’Ufficio Copie del GIP le file sono estenuanti ed interminabili; -il GIP non esplica la funzione di “filtro” che gli competerebbe e spesso allontana gli avvocati dalla scelta dei siti alternativi adottando occasioni più penalizzanti di quelle che adotterebbe il giudice del dibattimento. Per il Civile ha fatto presente che: -davanti alle Cancellerie, alle Esecuzioni Immobiliari e quella dei provvedimenti spesso ci sono file interminabili; -l’Ufficio Copie e l’Ufficio Iscrizioni a ruolo soffrono per la mancanza di personale agli sportelli; -i ruoli delle esecuzioni mobiliari sono congelati per mancanza di personale. Per la Sezione del Lazio ha rappresentato inoltre che: -le udienze vengono fissate a mesi di distanza dal deposito del ricorso e tra le udienze successive intercorre un periodo a volte superiore ad un anno. Ha anche aggiunto che gli avvocati di Ostia lamentano che a causa della mancanza di un organico adeguato, il Tribunale non può funzionare come dovrebbe. Riferisce infine che il Presidente Dott. Luigi Scotti ha manifestato la massima disponibilità ad eliminare oppure attenuare i problemi prospettati ed il proprio compiacimento per le iniziative adottate dal Consiglio in così poco tempo. - Il Consigliere Pirisi Camerlengo riferisce sulla richiesta di parere di congruità su note di onorari n. (omissis) degli Avvocati S. e A. F.. Il Consiglio sospende la liquidazione del parere di congruità richiesto non essendo compatibile al- 301 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO cuna prestazione di attività professionale tra parti che si trovino in conflitto di interessi, ed essendo nella specie il compenso chiesto alla controparte (aspirante conduttore) dai legali che assistevano il locatore nella redazione di un contratto non perfezionatosi, proprio per l’esistenza di conflitto di interessi tra le parti. ADUNANZA DEL 13 MAGGIO 2004 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario n. 18 cancellazioni a domanda n. 3 per trasferimento n. 1 per radiazione n. 1 nulla osta al trasferimento n. 1 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni n. 13 abilitazioni n. 18 iscrizioni e abilitazioni n. 4 revoche abilitazioni per decorrenza termine n. 3 cancellazioni a domanda n. 1 per trasferimento n. 4 per fine pratica n. 5 nulla osta al trasferimento n. 7 compiuta pratica n. 18 ASSISTENZA Fondo assistenza Consiglio n. 10 erogazioni DISCIPLINA procedimenti trattati in dibattimento n. 2 pratiche disciplinari trattate archiviazioni n. 47 aperture procedimento disciplinare n. 6 PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI ordinari n. 152 patrocinio a spese dello Stato n. 400 SEGRETERIA 302 FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO autorizzazioni alle notifiche dirette n. 30 ammissione patr. a spese dello Stato n. 42 DELIBERE - Il Presidente riferisce sull’invito della Cassa Forense e della Fondazione dell’Avvocatura Italiana, a partecipare al Convegno che si terrà presso l’Auditorium della Cassa il 1° luglio 2004, sul tema “Il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale - Il processo incidentale”. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 8 maggio 2004 dell’Avv. G.C. relativa alla controversia con l’Agenzia del Demanio relativa alle Sale Avvocati presso il Tribunale di Piazzale Clodio con la quale chiede la costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Consiglio delibera di dare incarico all’Avv. Claudio Berliri per esame. - Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto in data 7 maggio 2004 a partecipare al convegno MF Conference Milano-Roma che si terrà nei mesi di maggio-giugno 2004, sul tema “Nuovi Modelli Organizzativi per gli Studi Legali”. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente riferisce sull’invito del Ministero dell’Interno a partecipare alla Cerimonia celebrativa del 152° Anniversario della Fondazione della Polizia che si terrà in data 14 maggio 2004. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente, con riferimento alla delibera del 6 maggio 2004, comunica che è pervenuta in data 26 aprile 2004 una nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma accompagnatoria della circolare relati- FORO ROMANO 3/2004 va alla composizione della commissione per la formazione e aggiornamento professionale della Magistratura onoraria. Il Consiglio delibera di nominare quali componenti della Commissione i Consiglieri Avv.ti Antonio Conte, Rosa Ierardi, Livia Rossi e Carlo Testa. - Il Presidente riferisce sulla visita dell’Avv. Alarico Mariani Marini, Componente del Consiglio Nazionale Forense, il quale ha proposto una intensa e proficua collaborazione con il Consiglio per la formazione degli avvocati. Il Consiglio manifesta soddisfazione e si riserva sulle modalità di attuazione e sulla eventuale sottoscrizione della convenzione come da documento pubblicato nella rubrica “Comunicazioni e notizie”. - Il Presidente comunica di aver ricevuto una delegazione dell’Associazione “Giuristi Romani”. Propone di organizzare una riunione di tutti i Direttivi delle Associazioni forensi romane. Il Consiglio approva. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avv.ti Amos ANDREONI, Giovanni ARILLI, Filippo BELLINZONI, Silvano BELLINZONI, Bruno BISCOTTO, Bruno BOTTA, Stefano BUSOLINI, Andrea CALDERONI, Paola CAMPANA, Sandro CIANO, Emiliano DELLA BELLA, Luigi DE SANTIS, Claudio DE STEFANIS, Francesca FRISINA, Laura GRAZIOLI, Stefania IASONNA, Federica LAURORA, Paolo LONGO, Gigliola MARCHI, Leopoldo MURATORI, Guido NINNI, Roberto PAPPACENA, Mariano PEPPINO, Carlo PICA- 303 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO RONE, Nicola PRIMERANO, Stefano RUBEO, Luca ROCCHI, Alberto SARACENO, Nicolino SCIARRA, Massimo ZIZZARI per essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. dell’Avv. A.M.D. con la quale il professionista chiede un parere in merito alla legittimità della pretesa dell’Avv. A.B., relativamente al pagamento del 10% per le spese generali sulla parcella sebbene la cliente non sia stata condannata al pagamento di dette spese nel dispositivo della sentenza. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Segretario Condello per esame e relazione. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta in data 26 aprile 2004 del Dott. F.C. con la quale lo stesso chiede che il Consiglio voglia esprimere un parere relativamente al pagamento del contributo unificato in merito alla difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio incarica la Commissione Difensori di ufficio. -Il Consigliere Segretario Condello riferisce in merito alla nomina del nuovo direttore responsabile della rivista Temi Romana e Foro Romano. Il Consiglio, dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri presenti, delibera: 1) di nominare un nuovo Direttore Responsabile del mensile “FORO ROMANO” con sottotitolo “Notiziario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma”, registrato presso il Tribunale di Roma con il n.1866 in data 11 dicembre 1950, nella persona di Alessandro Cassiani; 2) di nominare un nuovo Direttore Responsabile del quadrimestrale “TEMI ROMANA” registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n.320 in data 17 luglio 2001, nella persona di Alessandro Cassiani e di cambiare il carattere del periodico da scientifico in professionale. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta in data 27 aprile 2004 dell’Avv. E.L. relativa alla convocazione del Sig. L.R.A., suo assistito, presso il Commissariato di P.S. S. Paolo, con la quale chiede una presa di posizione del Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Cipollone per esame e relazione. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta il 27 aprile 2004 304 - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla richiesta pervenuta in data 16 marzo 2004 degli Avv.ti G.P. e P.G. relativamente al parere di congruità n.xxxx/yy dell’Avv. M.P., con la quale chiedono se l’importo liquidato di euro 3.000,00 sia comprensivo delle spese e delle competenze ammontanti a euro 397,81. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Segretario Condello per esame e risposta. FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta in data 11 maggio 2004 della Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma con la quale si comunica che l’Ufficio Provinciale Elettorale, costituito presso il Tribunale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, si insedierà presso il Tribunale Penale in P.le Clodio, nei locali dell’ex Casellario Giudiziario, per l’effettuazione delle attività postelettorali di competenza che si protrarranno per circa tre settimane. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla proposta di convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e il Centro per la Formazione Linguistica Anglo American International pervenuta in data 12 maggio 2004 con la quale presenta un programma per fornire ai professionisti romani l’accesso alla conoscenza delle lingue straniere. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Rossi per esame e relazione. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’invito pervenuto in data 12 maggio 2004 a partecipare al convegno sul tema “Usi Civici ieri e oggi” organizzato dall’Ordine Forense di Velletri per il 15 maggio 2004. Il Consiglio ne prende atto. -Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera dell’Unioncamere dell’Emilia Romagna pervenuta in data 12 maggio 2004 con la quale si comunica che si svolgerà a Bologna, dal 16 al 19 giugno 2004, un Forum internazionale sul tema: “Risoluzione alternativa delle controversie nell’economia globale (negoziazione, conciliazione e arbitrato). Il Consiglio ne prende atto. FORO ROMANO 3/2004 - Il Consigliere Cipollone riferisce che il 20 maggio 2004 dalle ore 11,00 alle ore 14,30, presso la Casa Circondariale di Rebibbia Maschile in Via Ugo Ojetti, avrà luogo una manifestazione sportiva alla quale parteciperanno quattro squadre di calcio: Nazionale detenuti Rebibbia, Cooperativa G.I.A.N.O., Polizia Penitenziaria, Veterani Avvocati. Il Consiglio delibera di premiare una delle squadre partecipanti con una coppa. - Il Consigliere Tesoriere Testa comunica che con grave ritardo sono state consegnate molte copie del “Foro Romano News”, in particolare nel quartiere Prati, determinando così gravi pregiudizi per l’Ordine ai fini dell’affluenza degli elettori alle urne, non avendo gli avvocati di quel quartiere ricevuto comunicazione dell’elezione suppletiva dei cinque componenti per il biennio 2004/2005. Il Consigliere Tesoriere Testa comunica, inoltre, di aver manifestato alla Romana Recapiti l’inadempimento con ogni conseguenza di legge. Il Consigliere Carletti comunica che la Romana Recapiti ha giustificato l’inadempimento affermando di non aver saputo dell’urgenza della spedizione. Il Consiglio si riserva, per il futuro, di esaminare altre proposte per la spedizione. Pratica n.xxx/yyyy Il Consiglio -Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che illustrano, quali coordinatori, la relazione della Commissione Deontologica; -Vista l’istanza di chiarimenti presentata dall’Avv. F.B. in data 12 dicembre 2002 in ordine all’applicazione voce “corrispondenza informativa”, emette la seguente pronuncia: 1) i diritti “corrispondenza informativa” 305 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO devono essere applicati per una sola volta per tutta l’attività difensiva; 2) i diritti inerenti la voce corrispondenza informativa devono essere applicati esclusivamente per la corrispondenza con la parte assistita. Pratica n.xxxx/yyyy L’Avv. S.F. ha richiesto parere sulla compatibilità o meno di sottoscrivere un atto di mutuo in nome e per conto di un istituto bancario dinanzi ad un Notaio. Il Consiglio -Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che illustrano, quali coordinatori, la relazione della Commissione Deontologica; -Vista la gratuità dell’incarico e comunque l’assenza di ogni vincolo di subordinazione con l’istituto bancario, dichiara che è compatibile con l’iscrizione nell’Albo e comunque non viola alcuna regola deontologica l’attività prospettata dall’Avv. S.F. con l’istanza del 5 dicembre 2003. Pratica n.xxx/yyyy L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri in data 16 febbraio 2004 ha richiesto al Consiglio un pronunciamento sulla legittimità della utilizzazione della carta intestata dell’Avv. C.R., così come configurata in allegato. Il Consiglio -Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che illustrano, quali coordinatori, la relazione della Commissione Deontologica; -Rilevato che i titoli indicati dall’Avv. C.R. nella carta intestata afferiscono ad attività accademica connessa alla professione forense e ad attività associativa con rilevanza pubblica da intendersi come indicazione di particolare specializzazione dello studio dichiara che il documento carta intestata dall’Avv. 306 C.R. non viola alcuna norma deontologica. Pratica n.xxx/yyyy Il Consiglio -Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che illustrano, quali coordinatori, la relazione della Commissione Deontologica; -Vista la richiesta di pronunciamento presentata dall’Avv. D.D.C. in data 10 marzo 2004 sulla presunta incompatibilità della professionista a difendere il Condominio di Via xxxx n.yy per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello Civile di Roma nei confronti della Sig.ra M.C. afferma che il conflitto di interesse che giustifica la rinuncia del mandato professionale può esservi solo quando il possibile vantaggio di notizie acquisite in altro procedimento danneggia un ex cliente e non allorquando possa giovare un altro cliente nei confronti della medesima controparte e comunque sostanzialmente a tutela di una stessa posizione processuale. Alla luce del detto principio, il Consiglio ritiene che non si configuri conflitto di interesse nell’acquisizione del mandato professionale da parte dell’Avv. D.D.C. così come richiesto nell’istanza del 10 marzo 2004. - Il Presidente riferisce sull’istanza presentata in data 10 maggio 2004 da alcuni candidati dell’elezione suppletiva tenutasi dal 7 al 10 maggio scorsi ai sensi della Legge 241/1990. Il Consigliere Tesoriere Testa ritiene che lo scrutinio delle schede fosse dovuto e comunque possibile. Ritiene, inoltre che, l’art. 4 del D.l.l. del 23 novembre 1944 n.382 non prevede che in caso di mancanza di quorum non si possa procedere, in modo assoluto, allo scrutinio poichè, il quorum è condizione per l’elezione dei candidati e non per lo FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO svolgimento dello scrutinio. L’istanza presentata è relativa all’accesso agli atti dell’elezione. Ritiene, infine, che successivamente alla scadenza del termine per proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense, sia possibile aderire alla richiesta dei candidati e comunicare agli stessi il numero dei voti conseguiti mediante lettera riservata e personale. Il Consigliere Cipollone considerata la complessità della materia propone di nominare due avvocati per un parere. Il Consigliere Segretario Condello esprime parere contrario alla richiesta perchè in contrasto con gli artt. 3 e 4 del D.l.l. 23 novembre 1944 n. 382, dei principi generali sulla legge elettorale e con problematiche penalistiche e si associa alla richiesta del Consigliere Cipollone per la nomina di due Colleghi per il parere. Il Consiglio, con il voto contrario del Consigliere Tesoriere Testa, delibera di chiedere un parere scritto agli Avv.ti Piero d’Amelio e Mario Sanino. - Il Presidente propone di riprendere le pubblicazioni relative ai convegni organizzati dal Consiglio. Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per la discussione. - Il Consigliere Conte, su preventiva richiesta del Consiglio, nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento Disciplina, riferisce sui telefaxes inviati agli studi degli avvocati romani dall’Avv. P.N. e dall’Avv. F.B. ed altri. Fa rilevare la necessità di discutere sul fax inviato dall’Avv. P.N. Il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Condello, il Consigliere Tesoriere Testa e i Consiglieri Cipollone, Pirisi Camerlengo, Carletti, Rossi, Conte, Ierardi ed Emanuele si astengono sulla vicenda dei faxes N., B. e altri e pertanto gli atti vengono trasmessi, FORO ROMANO 3/2004 per competenza, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia. - Il Consigliere Conte, nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento Disciplina, riferisce al Consiglio su un articolo a cura dell’Avv. B.S., pubblicato sul n.yy - anno kk della rivista “xx”. Il Consiglio delibera di aprire una pratica di segreteria nei confronti dell’Avv. B.S. che viene assegnata al Consigliere Segretario Condello. - I Consiglieri Ierardi e Rossi, vista la delibera del Consiglio in data 6 maggio 2004 relativa all’attivazione dell’Osservatorio permanente in tema di liquidazione degli onorari per i difensori di ufficio e per quelli dei non abbienti, propongono di organizzare un incontro per la presentazione dell’Osservatorio stesso al quale invitare -oltre ai colleghi interessati- il Presidente del Tribunale di Roma e una rappresentanza della magistratura di merito. Il Consiglio approva e delibera di fissare l’incontro per il 25 giugno 2004 dando mandato ai Consiglieri Ierardi e Rossi di curarne l’organizzazione. - I Consiglieri Ierardi e Testa riferiscono che in data odierna si è riunita la Commissione “Osservatorio sulla Giustizia”. La suddetta Commissione ha proposto di organizzare, per il prossimo 22 giugno, un Convegno sulla “Riforma del Codice di Procedura Civile” invitando i membri della Commissione Giustizia del Senato e della Camera. Il Convegno si potrebbe tenere nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia. L’Osservatorio della Giustizia concorderà con il Centro Studi l’organizzazione del Convegno. Il Consiglio approva. 307 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio di aver ricevuto, in data 11 maggio u.s., il Collega di Belgrado Avv. Borivoje Trgowcevic il quale ha espresso la disponibilità da parte dei Colleghi di Belgrado ad organizzare con gli avvocati romani una partita di calcio nel prossimo mese di giugno. Il Consigliere Ierardi comunica che l’Avv. Trgowcevic si è dimostrato molto interessato ad incontrare i colleghi romani evidenziando che sono stati programmati incontri con altri Consigli dell’Ordine nazionali. I Consiglieri Ierardi e Conte propongono al Consiglio di organizzare il predetto incontro calcistico per il prossimo 30 giugno. - Il Consigliere Emanuele riferisce in merito alla richiesta di parere dell’Avv. A.M., pervenuta al Consiglio il 1° aprile 2004, relativa alla possibilità di utilizzare il logo B. & Z. nella carta intestata dello Studio associato degli Avv.ti R.B., A. M. e C.P., anche in considerazione del contratto di licenza di marchio stipulato con la società Ing. B. & Z. S.p.A. Il Consiglio -visto il nuovo modello di carta intestata che gli Avv.ti B., M. e P., previa consultazione con il Consiglio, hanno inviato a quest’ultimo il 7 maggio 2004; -ritenuto che tale carta intestata è conforme alla L. 23 novembre 1939, n.1815 che, limitatamente agli studi costituiti nella forma associativa prevista dalla stessa legge, richiede l’utilizzazione della dizione “studio legale” seguita dal nome e cognome dei singoli associati e dei rispettivi titoli professionali, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi; -ritenuto, altresì, che l’art. 17, comma II, lett. A), del Codice Deontologico Forense consente l’indicazione di un logo nella carta intestata e nei documenti informativi utilizza- 308 ti dagli avvocati; esprime parere favorevole all’utilizzazione della predetta carta intestata da parte dell’Associazione professionale B. – M. – P., ricadente nell’ambito applicativo della Legge n. 1815/ 39 e ne autorizza l’iscrizione nell’Albo. - Il Consigliere Ierardi riferisce sull’istanza presentata dallo Studio Legale M. G.. L’Avv. A.J.M.G., ai fini dell’istruttoria relativa al procedimento in materia di lavoro, citava l’Avv. G. C. per l’udienza del 15 marzo 2003 per rendere testimonianza limitatamente alla lettera “K” del ricorso ex art. 414 c.p.c. L’Avv. C. rispondeva tramite fax alla richiesta del Collega sostenendo che, stante il perdurante rapporto di natura professionale con la parte convenuta, ai sensi degli artt. 9 e 58 del Codice Deontologico Forense vi sia un impedimento nella richiesta deposizione. Ritenuto che: -L’art. 9 I comma (dovere di segretezza e riservatezza) C.d.f. così recita: E’ dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”. -L’art. 58 del C.d.f. (la testimonianza dell’avvocato) sancisce: “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”. -L’art. 200 c.p.p.: “Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio o professione ...”. Dal combinato disposto dagli articoli ci- FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO tati si evince che, in contrapposizione al generale obbligo di rendere testimonianza, esistono particolari situazioni in cui è possibile astenersi in virtù di un interesse tutelato dalla legge. Sul punto la Corte Costituzionale, nella nota sentenza 25 marzo-8 aprile 1997 n. 87, ha stabilito: “La facoltà di astensione dell’avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L’ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell’ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento”. In questa come in altre fattispecie concrete, il legislatore, dinanzi ad una compenetrazione di interessi, opera una scelta sacrificando un diritto/dovere garantito a vantaggio dell’altro. Tale comparazione, prodromica della scelta conclusiva, si rende necessaria quando le opposte aspettative vengono ad urtarsi nella medesima fattispecie. E’ comunque doveroso ricordare che il dettato normativo in alcuni casi tende a equilibrare gli opposti interessi piuttosto che optare per una soluzione radicale della questione. In questi termini può inquadrarsi il caso presentato al Consiglio dell’Ordine dal Collega Avv. A.J.M.G., in ossequio al predetto obbligo, chiede che un Collega, quale l’Avv. C., deponga nel processo civile (causa di lavoro) che lo vede difensore del ricorrente; dall’altra il Collega C., che ad oggi mantiene FORO ROMANO 3/2004 un rapporto professionale con la parte convenuta nel processo, rifiuta tale ufficio in considerazione delle sopra richiamate norme a tutela del segreto professionale. Dovendo interpretare il caso alla luce del solo dettato normativo a nostra disposizione, non si potrebbe che essere indirizzati per una soluzione negativa della richiesta inoltrataci. Questo perchè, in tema di testimonianza, l’art. 200 c.p.p. comma I lettera B, richiamato dall’art. 249 c.p.c., esime l’avvocato dal deporre su quanto ha appreso per ragione dell’attività professionale. Inoltre, mentre l’art. 9 I comma del Codice Deontologico Forense fornisce le direttive generiche in ordine alla segretezza e riservatezza, l’art. 58, nello specifico, ribadisce che l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Apparentemente, dunque, essendoci una forte vincolatività della legge, in quanto non vengono prese in considerazione eccezioni normative al diritto di astensione, se non quelle previste ex art. 331 e 334 c.p.p., sembrerebbe che in ogni caso l’avvocato chiamato a deporre in un processo penale o civile, possa rifiutarsi in ragione di un diritto riconosciutogli dalle vigenti disposizioni. Come detto tale assunto in via di prima approssimazione può ritenersi corretto ma è doveroso, almeno per gli addetti ai lavori, interpretare il dettato normativo ai singoli casi concreti. Un sostanziale aiuto ci viene fornito dalla stessa Corte Costituzionale allorquando afferma che: “il legislatore ha operato un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. Tale bilanciamento valutato alla luce delle sue finalità condiziona l’ampiezza della facoltà di asten- 309 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO sione dei testimoni”. Sulla stessa linea l’art. 58 Codice Deontologico Forense stabilisce che: “Per quanto possibile l’avvocato deve astenersi ...”. Considerando l’importanza di tali riflessioni, che vengono interpretate come aperture al diritto di rifiutare l’ufficio di testimone, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ritiene che la questione vada valutata sotto l’aspetto contenutistico attraverso una minuziosa disamina delle conseguenze derivabili dalla deposizione del legale. All’uopo l’Avv. A.J.M.G. chiede che la testimonianza del Collega C. verta sul punto “K” del ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dinanzi al giudice a quo. In tale punto ed attraverso la consueta formula processuale si chiede: “Vero che, nonostante dal 1999 sia stata introdotta una nuova procedura per la gestione delle morosità, il ricorrente continua a coordinare l’attività di due legali esterni -Avv.ti A. e C.- che hanno in carico pratiche relative alla “vecchia gestione?”. Nel tentativo di dare delle indicazioni confortanti, il Consiglio deve preliminarmente effettuare delle osservazioni in ordine ad alcuni punti dell’istanza depositata dal Collega A.J.M.G.. In primis non è condivisibile la conclusione a cui perviene il Collega laddove, al punto 4, ritiene che il segreto professionale debba essere garantito solo ed esclusivamente nel caso di fatti e circostanze di cui l’avvocato sia venuto a conoscenza a seguito di confidenze o rivelazioni del cliente nell’ambito di un rapporto necessariamente fiduciario. E’ stato ampiamente detto che, in base al combinato disposto dagli artt. 9 e 58 C.d.f., l’avvocato può avvalersi della facoltà di astensione anche per quelle circostanze e/o informazioni apprese in relazione al mandato ricevuto. 310 Stessa sorte di considerazioni si delineano in relazione al punto 3 e 5 dell’istanza ove si ritiene che l’oggetto della deposizione debba riguardare un segreto in senso letterale non riscontrabile nel caso in esame. E’, invece, ampiamente condivisibile l’assunto che l’Avv. C. sia venuto a conoscenza di un dato di fatto (il rapporto collaborativo) non attraverso confidenze nè tantomeno per rivelazioni del suo cliente. Ad opinione di questo Consiglio è indubbio che l’Avv. C. ha preso atto di una situazione oggettiva in virtù delle incombenze inerenti al mandato difensivo ricevuto. Resta da stabilire se la deposizione, indirizzandosi alla suesposta circostanza, rientri o meno nell’alveo di tutela del segreto professionale. All’uopo è necessario premettere che la segretezza e la riservatezza sono garanzie che il legislatore concede oltre che al legale anche al suo assistito. Dunque sotto l’ottica della tutela nei confronti dell’assistito, bisogna valutare il contenuto della deposizione di cui all’istanza presentata. Infatti l’Avv. C. deponendo sulla circostanza di aver avuto un rapporto di natura collaborativa con il Sig. D.F., ricorrente nella causa pendente dinanzi al Tribunale Civile, influirebbe circa l’esito finale del processo de quo che vede come controparte XXXX con la quale perdura nel rapporto professionale. Nella specie trattandosi di un contenzioso in tema di lavoro ex art. 414 c.p.c., il ricorrente chiede, in via giudiziale, il riconoscimento di differenze retributive e di contributi previdenziali, in relazione ad una qualifica (livello A “Super”) che la controparte non riconosce. La testimonianza del Collega C. verrebbe inevitabilmente a confermare che alcuni tipi di mansioni venivano svolte dal predetto ri- FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO corrente mediante il rapporto nato tra i due. Quindi, se da un lato la deposizione può ritenersi avvenuta su una circostanza di fatto conosciuta dall’avvocato a causa di una condizione personale, dall’altro l’entità di tale dichiarazione influirebbe sull’esito finale del giudizio come, tra l’altro, viene evidenziato al punto 6 dell’istanza presentata dal Collega A.J.M.G.. In questo senso il Consiglio ritiene che l’Avv. C. possa avvalersi della facoltà di astensione dal rendere testimonianza, ribadendo che l’oggetto, su cui questa ricade rientra a pieno titolo in quella serie di “notizie” che l’avvocato è chiamato a custodire in nome e per conto del cliente a discapito di ogni possibile danno che a questi possa derivare. Il Consiglio approva il progetto proposto dal Comune di Roma e denominato “La Bottega del Diritto” e delibera di affidare la sua attuazione, a partite dal prossimo mese di settembre, alla Camera di Conciliazione già istituita e funzionante presso il Consiglio (composta dal Consigliere Sebastiano La Greca, designato dalla Corte di Appello di Roma, dall’Avv. Francesco Caroleo, designato dal Comune di Roma e dal Consigliere Segretario Domenico Condello, designato dal Consiglio dell’Ordine). ADUNANZA DEL 20 MAGGIO 2004 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario n. 18 cancellazioni a domanda n. 2 per decesso n. 1 nulla osta al trasferimento n. 4 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni n. 12 abilitazioni n. 14 iscrizioni e abilitazioni n. 3 cancellazioni a domanda n. 2 per trasferimento n. 5 per fine pratica n. 3 nulla osta al trasferimento n. 6 compiuta pratica n. 16 DISCIPLINA procedimenti trattati in dibattimento n. 2 pratiche disciplinari trattate archiviazioni n. 36 aperture procedimento disciplinare n. 4 PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI ordinari n. 92 patrocinio a spese dello Stato n. 418 SEGRETERIA ammissione patr. a spese dello Stato n. 56 DELIBERE - Il Presidente comunica che ha avuto un lungo e cordialissimo colloquio con l’Avv. FORO ROMANO 3/2004 311 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Giuseppe Stipo, Avvocato Generale dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato. Nell’occasione, l’Avv. Stipo ha proposto una più intensa collaborazione con il Consiglio e, in particolare, l’organizzazione di incontri di studio e convegni di aggiornamento. - Il Presidente riferisce che ha ricevuto dall’On. Avv. Giuseppe Valentino, Sottosegretario alla Giustizia, la comunicazione dell’avvenuta approvazione delle tariffe forensi e di averlo ringraziato ed invitato al Convegno sull’argomento. - Il Presidente comunica di aver avuto un incontro con il Consigliere Nazionale Forense Avv. Carlo Martuccelli insieme a tutti i Presidenti del Distretto del Lazio. - Il Presidente riferisce sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo del Consiglio per l’anno 2003. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 6 maggio 2004 dell’Avv. L.A.B. con la quale il professionista rivolge istanza al fine di essere temporaneamente autorizzato al parcheggio all’interno del Tribunale Penale di Roma, P.le Clodio, della propria autovettura. La richiesta è motivata dall’aver subito un incidente che lo obbliga a deambulare con l’ausilio di una stampella. Il Consiglio accoglie l’istanza. - Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 30 aprile 2004 dal Presidente della Corte di Appello di Roma relativa alla Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari dell’8 marzo 2004 con la quale trasmette istanze di gestione della sala avvocati e rivendite valori bollati nella 312 nuova sede di Via Romeo Romei. Il Consiglio delibera di dare incarico all’Avv. Claudio Berliri per esame. - Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 17 maggio 2004 del Dott. Giovanni Ferrara, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, con la quale comunica che l’Associazione Nazionale Magistrati ha deliberato l’astensione dall’attività giudiziaria per il giorno 25 maggio 2004 nel rispetto delle modalità previste dal codice di autoregolamentazione. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente riferisce sul fax pervenuto in data 15 maggio 2004 dal Presidente della Cassa Nazionale Forense, Avv. Maurizio de Tilla, in merito alla proposta di legge della Camera dei Deputati presentata il 16 aprile 2004 relativa alle Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente riferisce che è pervenuto un preventivo di euro 7.740,00 per la pubblicazione sul quotidiano “Il Messaggero” di Roma dell’avviso per la pubblicazione della locandina relativa al convegno sul tema “Le nuove tariffe forensi” che si terrà il 21 maggio 2004. Riferisce che la pubblicazione, grazie all’interessamento del Dott. Roberto d’Onofrio, praticante avvocato iscritto nel Registro di Roma e collaboratore del quotidiano “Il Messaggero” di Roma, è stata ottenuta a costo zero. Il Consiglio incarica il Presidente di inviare una lettera di ringraziamento al Dott. Roberto d’Onofrio. - Il Consigliere Segretario Condello relaziona sulle pratiche relative alle proposte nomine a Vice Procuratori Onorari e Giudici FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Onorari di Tribunale degli Avvocati A.G., A.S., A.T. e E.V. Il Consiglio esprime parere favorevole. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla richiesta pervenuta in data 19 maggio 2004 della Sig.ra A.M.B. con la quale la stessa chiede la rettifica della delibera del 29 aprile 2004 relativamente all’oggetto dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato da “modifica condizioni di separazione” ad “azione di recupero differenze sull’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di Roma”. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio che il Foro Romano News con le Tariffe Forensi 2004 è stato pubblicato come inserto speciale del quotidiano “Italia Oggi”. Si è convenuto con la Casa Editrice l’invio a tutti gli avvocati romani con un rimborso, per le spese di spedizione, di euro 10.000,00. La stampa diretta ed il relativo invio avrebbe comportato il doppio della suddetta spesa e un ritardo di dieci giorni dell’invio della pubblicazione. Il Consigliere Segretario Condello propone al Consiglio di stampare comunque il volume da tenere negli Uffici e da distribuire agli avvocati che si iscriveranno nei prossimi mesi. Il Consiglio approva. Il Consigliere Segretario Condello comunica, inoltre, che il quotidiano “Il Messaggero” in occasione dell’evento straordinario della partecipazione del Ministro Castelli al convegno sulle nuove tariffe ha concesso la pubblicazione della locandina gratuitamente. FORO ROMANO 3/2004 Pratica n. xx/yyyy - Il Consigliere Segretario Condello comunica che l’Avv. R.P. ha notificato al Consiglio un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il Consiglio stesso nonchè nei confronti dei Signori M.A. e E.M. per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato disposto il deposito presso la sede dell’Ordine della documentazione di pertinenza dei predetti signori A. e M.. Il Consiglio delibera di dare incarico all’Avv.Prof. Piero Sandulli. - Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce sui preventivi acquisiti per l’acquisto di materiale antincendio per la sede secondaria di Via Valadier n.42, delle seguenti società: -P.I.M. euro 1,396,00; -BLITZ euro 590,00; -Antincendio 2000 euro 1.385,00. Il Consiglio delibera di acquistare il materiale dalla Società Antincendio 2000 al prezzo di euro 1.385,00 oltre IVA. Punto 12: Commissione Giovani: approvazione regolamento pratica forense - I Consiglieri Conte e Testa illustrano il nuovo regolamento per lo svolgimento della pratica forense e ne consegnano copia ad ogni Consigliere. Gli stessi Consiglieri, coordinatori della Commissione preposta al controllo della pratica, espongono le ragioni per le quali è stato predisposto detto regolamento. I Consiglieri Condello e Pirisi Camerlengo propongono di integrare il regolamento di cui sopra, che viene di seguito integralmente trascritto: 1.Il libretto della pratica forense deve essere presentato per i visti, semestrali e finale, entro trenta giorni dal compimento del relativo periodo. 2.Il libretto deve contenere l’indicazione, 313 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ordinata cronologicamente, delle udienze cui si è assistito con la relativa documentazione rilasciata dalle cancellerie: sui verbali o certificati di udienza, che dovranno essere anch’essi numerati cronologicamente, deve essere annotato, a firma dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica, che si tratti di udienza relativa all’attività propria o di altri avvocati da lui preventivamente indicati sul libretto di pratica (con un massimo di altri due). 3.Le udienze, come previsto dall’art. 6, n.1, lettera “a” del D.P.R. 101/90, dovranno essere almeno venti per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Il praticante potrà assistere a non più di due udienze al giorno, per un massimo di quattro udienze alla settimana. 4.Sul libretto devono essere annotati gli atti (almeno sei) predisposti dal praticante, il quale dovrà altresì riportare in modo approfondito almeno quattro questioni giuridiche effettivamente trattate nel semestre. 5.Gli adempimenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovranno essere svolti anche dai praticanti che seguono corsi di carattere integrativo (Istituto Jemolo e simili). 6.Alla fine del primo anno di pratica il praticante deve presentare apposita relazione illustrativa dell’attività svolta: tale relazione dovrà essere sottoscritta dall’avvocato attestando la serietà ed effettività della pratica, la correttezza del comportamento e l’approfondimento da parte del praticante della relativa problematica anche di carattere deontologico. 7.Eventuali variazioni dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica dovranno essere formalmente comunicate all’Ufficio Iscrizioni ai fini dell’annotazione sul libretto. 8.Il semestre non sarà considerato proficuamente e diligentemente svolto, ai sensi dell’art. 1, n. 1, D.P.R. 101/90, e di conseguenza il praticante sarà tenuto a ripeterlo ove, in occasione dei visti semestrali, sia rilevata an- 314 che una sola delle seguenti carenze: A) La mancata certificazione di almeno 15 attestazioni di presenza in udienza; B) La mancata presentazione del libretto di pratica forense per i visti semestrali e finale, nel termine di 30 gg. successivo al compimento del relativo periodo; C) La mancata annotazione prevista dall’art. 2 del presente regolamento, su almeno 15 verbali e/o certificati di udienza, da parte dell’avvocato presso il quale si è svolta la pratica; D) L’utilizzazione di verbali e/o certificati di udienza relativi all’attività di avvocati non preventivamente indicati sul libretto di pratica; E) L’inosservanza dei limiti di cui all’art. 3, secondo comma, del presente regolamento; F) La mancata annotazione di almeno sei atti predisposti dal praticante; G) La mancata trattazione, in modo approfondito, di almeno 4 questioni giuridiche; H) La mancata presentazione della relazione illustrativa di cui all’art. 6 del presente regolamento. Situazioni particolari e carenze di modestà gravità saranno valutate caso per caso, ai fini di una eventuale regolarizzazione entro il semestre successivo, previa convocazione del praticante e dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica da parte della Commissione Giovani alla presenza di un Consigliere Coordinatore. 9.La Commissione Giovani dovrà segnalare al Consiglio dell’Ordine le anomalie o irregolarità di particolare rilevanza, affinchè quest’ultimo disponga la convocazione del praticante e dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica, anche al fine dell’eventuale esercizio dell’azione disciplinare ove siano ravvisate violazioni del Codice Deontologico Forense. FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO 10.Il rilascio del certificato di compimento della pratica, di cui all’art. 9 D.P.R. 101/ 90, è subordinato al colloquio con il Presidente del Consiglio dell’Ordine da parte del praticante accompagnato personalmente dall’avvocato, il quale, nell’occasione, attesta con la propria presenza la serietà ed effettività della pratica svolta; tale colloquio dovrà avvenire non oltre due mesi dalla data di presentazione del libretto. 11.I partecipanti ai corsi di perfezionamento post-universitari “Scuole di Specializzazione di durata annuale” di formazione professionale forense per le Università all’uopo autorizzate sono esonerati dalla frequenza dello studio dell’avvocato ma non alla partecipazione alle venti udienze semestrali. 12.Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, c.d. Scuole Bassanini, si considera equivalente ad un anno di pratica. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Cipollone chiede al Consiglio che venga sottoscritto l’abbonamento alla rivista: “I diritti dell’Uomo” per la Biblioteca dell’Ordine. Il Consiglio approva. - I Consiglieri Conte e Ierardi riferiscono al Consiglio che in data 19 maggio 2004 è stata costituita la Commissione Sociale e Sportiva. I componenti, nominati dai Consiglieri Coordinatori Conte e Ierardi sono gli Avv.ti Mauro Franco Balata, Mauro Barbanti, Fabrizio Brunese, Claudia Cardoni, Luciana Carpentieri, Nicola Colavita, Raffaele Condemi, Carmelita Corea, Alessandro Datturi, Marco De Fazi, Claudio Fabrizi, Saverio Fatone, Luca Gambero, Giorgio Gelera, Marco Ieradi, Alessandro Ierardi, Mattia Maria La Marra, Carlo Longari, Andrea Manasse, FORO ROMANO 3/2004 Antonio Martinoli, Ermanno Pacanowski, Ernesto Palatta, Franco Pascucci, Vincenzo Alberto Pennisi, Carlo Priolo, Rosario Carmine Rao, Egidio Romagna, Massimiliano Rossi, Vittorio Saponaro, Ugo Scalise, Antella Sotira, Marco Straccia, Fabrizio Maria Tropiano, Antonio Valori e sono stati convocati al Consiglio in una riunione in cui si è stabilito di formare immediatamente un programma di lavoro della Commissione. Si è concordato, inoltre, che i componenti della Commissione prepareranno per il prossimo incontro delle relazioni su eventuali iniziative sociali e sportive da intraprendere ed organizzare. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio che l’Avv. P.C., attraverso una denunziaquerela, è stato indicato quale testimone di un fatto. L’ipotetico accadimento si suppone avvenuto nel corso di una udienza e protrattosi fuori dall’aula, vedendo come protagonisti il Sig. F.G., in qualità di querelato, difeso all’uopo dallo stesso Avv. C. e il Sig. R.D.C., persona offesa, difeso nell’occasione dall’Avv. xxx. Quesiti: 1) l’Avv. P.C. può astenersi dal testimoniare nell’istaurando processo penale a carico del proprio assistito? 2) Di contro incorre l’obbligo per l’avvocato di controparte di astenersi dal deporre vista la duplice qualità di difensore e teste a favore del querelante (Sig. R.D.C.)? 3) In caso di risposta affermativa al primo quesito, l’Avv. P.C. può espletare il mandato difensivo nel processo penale de quo? Parere - Articolo 198 comma I c.p.p.: “Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere 315 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO secondo verità alle domande che gli sono rivolte”. - Articolo 200 c.p.p.: “Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio o professione ...”. - Articolo 58 del C.d.f. (la testimonianza dell’avvocato): “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”. - Articolo 9 I comma C.d.f. (dovere di segretezza e riservatezza) così recita: “E’ dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”. Dal combinato disposto dagli articoli citati si evince che, in contrapposizione al generale obbligo di rendere testimonianza, esistono particolari situazioni in cui è possibile astenersi in virtù di un interesse tutelato dalla legge. Preliminarmente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ritiene opportuno procedere ad una serie di considerazioni che, tra l’altro, ha già avuto modo di chiarire in precedenti ed analoghe fattispecie sottopostegli da altri colleghi. E’ doveroso iniziare da una disamina del dettato legislativo per ulteriormente appianare le eventuali discrasie attraverso l’opera interpretativa. Il citato articolo 198 c.p.p. enuclea il generale principio di rendere la testimonianza dinanzi all’autorità giudiziaria. Un principio che impone una specifica condotta ad ogni persona fisica e che va inteso non solo come obbligo giuridico vista la dovuta presentazione di fronte all’organo 316 giudicante ma anche come dovere civile e morale onde permettere l’accertamento della verità dei fatti. Tuttavia il contenuto dell’articolo 200 c.p.p. suffragato dagli articoli 9 e 58 del Codice Deontologico Forense non lascia spazio a dubbi interpretativi. In questa come in altre fattispecie concrete, il legislatore, dinanzi ad una compenetrazione di interessi, opera una scelta sacrificando un diritto/dovere garantito a vantaggio dell’altro. Tale comparazione si rende necessaria quando le opposte aspettative vengono ad urtarsi nella medesima fattispecie. Sul punto la Corte Costituzionale, nella nota sentenza 25 marzo-8 aprile 1997 n.87, ha stabilito: “La facoltà di astensione dell’avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L’ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell’ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento”. Sulla base delle norme sopra citate è opinione del Consiglio ritenere che l’avvocato, nonostante sia vincolato ad ogni principio giuridico quale operatore del diritto, debba rifugiarsi dietro lo scudo dell’astensione ogni qualvolta possa, con la sua deposizione, rischiare di divulgare notizie o circostanze attribuibili al cliente. Questo perchè il dovere di segretezza e correttezza nei confronti del proprio assistito viene inteso come principio primario della FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO professione forense che abbraccia quel concetto di fiducia che si instaura tra cliente e avvocato e perdura anche successivamente alla cessazione del rapporto. Tali considerazioni tendono a tutelare lo stesso spirito che governa l’attività professionale forense posto che, l’eventuale dichiarazione testimoniale, potrebbe comportare un danno di qualsiasi natura al cliente e conseguenze disciplinari nei confronti del legale. Tutto ciò va anche e soprattutto a discapito della reputazione e della onorabilità della professione. Per questa serie di motivi è deontologicamente corretto che l’avvocato si esima da deporre in un’aula di giustizia anche se ciò comporterebbe l’inosservanza del principio sopra richiamato. Ciò detto e in risposta al primo quesito, formulatoci il Consiglio ritiene che il Collega P.C. ha il diritto di non ricoprire l’ufficio di testimone nell’istaurando processo penale che vede come imputato il proprio assistito. Conseguentemente il terzo quesito non può che avere risposta affermativa. Infatti venendo meno l’obbligatorietà prevista dall’art. 198 comma I c.p.p., l’avvocato apparirà nel processo nella sola veste di difensore di fiducia del proprio assistito. In riferimento al secondo quesito è necessario effettuare una distinzione. Per quanto concerne “l’obbligo” di astenersi dal rendere testimonianza è stato chiarito nelle considerazioni precedenti che trattasi di una facoltà che il legislatore offre a particolari categorie di soggetti. Nel caso di specie il legale di controparte può discrezionalmente decidere se ricoprire o meno tale ufficio non essendo obbligato all’astensione. Optando per la testimonianza il difensore, se da un lato procurerebbe un evidente vantaggio al proprio assistito osservando altresì FORO ROMANO 3/2004 il principio espresso dall’articolo 198 c.p.p., dall’altro è obbligato a rinunciare al mandato della difesa dello stesso nel processo penale. In tal senso ottemperando alle aspettative del Collega il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pronuncia il suo parere. 317 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2004 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario n. 16 passaggi all'Elenco Speciale n. 1 cancellazioni a domanda n. 3 per decesso n. 4 per trasferimento n. 2 nulla osta al trasferimento n. 2 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni n. 18 abilitazioni n. 11 iscrizioni e abilitazioni n. 2 revoche abilitazioni per decorrenza termine n. 8 cancellazioni per trasferimento n. 8 per fine pratica n. 5 nulla osta al trasferimento n. 4 compiuta pratica n. 15 ASSISTENZA Fondo assistenza Consiglio n. 56 erogazioni DISCIPLINA procedimenti trattati in dibattimento n. 3 PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI ordinari n. 65 patrocinio a spese dello Stato n. 357 SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette n. 55 ammissione patr. a spese dello Stato n. 42 DELIBERE 318 - Vengono ammessi in Aula gli Avvocati Giuseppe Maurizio Bonanno, Francesco Umile Chiappetta, Gabriele Crescimbene, Carlo De Berardinis, Massimo Gatti, Marco Ieradi, Rosario Carmine Rao, responsabili delle squadre di calcio partecipanti al “Mundiavocat”. Il Consiglio esprime il grande compiacimento per la manifestazione sportiva e l’augurio che le rappresentative romane abbiano successo. Parere n.xxxx/2003 - Avv. G.V. - Il Consigliere Emanuele riferisce sulla richiesta di riesame del parere di congruità n.xxxx/03 presentata dall’Avv. G.V. in data 10 maggio 2004 con riguardo alle prestazioni di rappresentanza ed assistenza professionale svolte, dal 1993 al mese di novembre 2000, in difesa del Sig. V.C. dinanzi al Tribunale e alla Corte di Appello di Roma nonchè alla Corte di Cassazione nell’ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto il reato di abuso di ufficio. L’Avv. G.V. richiede che, oltre all’importo di euro 38.475,98 ritenuto congruo dal Consiglio dell’Ordine con deliberazione del 18 dicembre 2003, venga ritenuto congruo anche l’importo di euro 126.970,71 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del vigente tariffario forense in materia penale. Il Consigliere Emanuele rileva che: -dalla stessa motivazione della predetta deliberazione consiliare in data 18 dicembre 2003 si evincono i presupposti per la maggiorazione dell’importo richiesto dall’Avv. G.V., facendosi riferimento alla notevole durata, alla complessità ed impegnatività dell’attività difensiva svolta dal professionista nonchè al risultato “completamente favorevole” che ha determinato; -effettivamente, sussistono i presupposti per la maggiorazione consentita dall’art. 1, FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO comma 2, del vigente tariffario forense in materia penale, ove si considerino la complessità dei fatti oggetto dei riferiti procedimenti penali e delle questioni giuridiche (procedurali e sostanziali) che sono state trattate nell’ambito degli stessi, l’impegno profuso dal professionista per affrontarle, il lungo periodo di tempo ed i diversi gradi di giudizio in cui è stato svolto l’incarico professionale nonchè il risultato pienamente favorevole conseguito dal cliente (assoluzione perchè “il fatto non sussiste”). Di conseguenza, il Consigliere Emanuele propone di accogliere la richiesta dell’Avv. G.V.. Il Consiglio approva. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Anton Giulio Lana con la quale il Collega informa del progetto per la realizzazione del corso sulla tutela internazionale dei diritti umani e chiede di poter organizzare tale corso unitamente al Consiglio. Il Consiglio delibera di dare incarico al Centro Studi per esame e relazione ad una prossima adunanza. - Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 19 maggio 2004 dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense di Cassino, Avv. Luigi Montanelli, con la quale il Collega informa che è fissato un incontro tra i Consigli degli Ordini Forensi del Lazio, per il giorno 29 maggio 2004, presso il Forum Palace Hotel di Cassino. Il Consiglio delega il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Condello e il Consigliere Ierardi a partecipare all’incontro. - Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 18 maggio 2004 dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense FORO ROMANO 3/2004 con la quale rende note le modifiche alla prova scritta di selezione per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali istituite presso le Università e il nuovo testo dell’art. 4 d.l. di riforma dell’ordinamento giudiziario approvato dalla Commissione Giustizia della Camera. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente riferisce sulla lettera pervenuta in data 27 maggio 2004 dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Luigi Scotti, con la quale comunica che il giorno 8 giugno 2004 saranno effettuale le operazioni relative al P.V. di formazione degli Albi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e per la Corte di Assise di Appello e che tali operazioni devono essere effettuate con l’intervento del Pubblico Ministero e di un rappresentante del Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone. - Il Presidente riferisce sulla lettera pervenuta in data 25 maggio 2004 dal Tribunale Ordinario di Roma -Ufficio Albo Periti- con la quale il Presidente del Comitato Gip, Dott. Marco Mancinetti comunica che in data 9 giugno 2004 presso il Palazzo del Tribunale Penale, si terrà la riunione del Comitato per esaminare le istanze di iscrizione nell’Albo delle categorie di periti: interpreti/traduttori, medici, dottori commercialisti, biologi ed altre categorie non rappresentate da ordini professionali. Il Consiglio delega il Consigliere Rossi. - Il Presidente riferisce sul telefax pervenuto in data 27 maggio 2004 dall’Avv. Ettore Randazzo, Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, con la quale il Collega chiede di avere in locazione per l’associazione alcune stanze della sede secondaria del- 319 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO l’Ordine di Via Valadier n. 42 Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio - viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Cristiano Buzzelli, Lucio Ghia, Nicola Romano, Stefano Romano, Nicola Rocchetti, Enrico Salvini, Angela Notarantonio, Riccardo Riva, Massimiliano De Renzis, Renato Marzano, Roberto Armandola, Pietro Sarrocco, Mauro Mazzoni, Federica Urbisaglia, Francesca Romana Fontana, Francesco Massimo Candreva, Claudia Di Giandomenico, Barbara Stanchi, Rossella Sabelli, Alberto Scalia, Antonio Volanti, Andrea Serreti, Fabio De Jorio, Mauro Germani, Flavia Virginia Prosperetti, Fabio Bucci, Olivia Mammarella Tosè, Filippo Maria Salvo, Antonio Ruvitoso, Francesco Cappellini, Pietro Chiarelli, Gigliola Mazza Ricci, Francesca Staiti, Antonio Lo Reto, Fabrizio Spagnolo, Salvatore Petillo, Paola Chiovelli, Francesco Fabbricatore, Ginevra Paoletti, Alessandra Mari, Natalia Paoletti, Nicolò Paoletti, Marco Paoletti, Emanuela Paladina, Giuseppe Gianni, Fiora Gianni, Francesca Smiroldo, Antonio Smiroldo, Giuseppe Cassia, Pierguido Stanchi, Luca Ermini, Rufo Ermini, Antonio Borelli, Luigi De Petrillo, Andrea Bini, per essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; - rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 320 citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 17 maggio 2004 dell’Avv. M.V. con la quale il Collega, a seguito della lettura di un articolo pubblicato su “Foro Romano News” del Consigliere Cipollone, dal titolo: “Gli arbitrati: che passione!!! Per qualcuno!”, chiede di pubblicare l’elenco delle richieste di nomina di arbitri pervenute al Consiglio dell’Ordine negli ultimi due anni con i nomi degli Avvocati nominati. Il Consiglio delibera di procedere alla pubblicazione dei nomi sul prossimo Notiziario. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 15 maggio 2004 dagli Avv.ti G. e R. d.V. relativa ad una pubblicità apparsa sul quotidiano “Il Messaggero” in prima pagina “Cronaca di Roma”, del 4 maggio 2004, di una Associazione, Presieduta dal Giudice Santi Licheri, denominata “Periplo Familiare” la quale si occupa di assistere “le vittime di errori sanitari che intendono ottenere il risarcimento dei danni avvalendosi di esperti professionisti (dei quali ovviamente non si fa il nome) che consigliano i mezzi più idonei allo scopo” e suggerisce “la via del componimento amichevole con il ricorso alle Camere Arbitrali evitando quanto più possibile i Tribunali”. Il Consiglio delibera di aprire una pratica di segreteria. - Il Consigliere Segretario Condello rife- FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO risce sull’invito pervenuto in data 20 maggio 2004 dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa per la partecipazione al Convegno sul tema: “Magistratura Onoraria - Ruolo dell’Avvocatura” programmato per il giorno 5 giugno 2004 a Siracusa. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani riferisce che è necessario, stante il numero consistente dei procedimenti disciplinari in attesa di trattazione, fissare delle adunanze straordinarie per smaltire l’arretrato. Ricorda che, già nello scorso biennio, con delibera del 6 novembre 2003, fu necessario fissare due adunanze straordinarie nel mese di dicembre, che però non furono sufficienti ad eliminare la giacenza. Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e delibera di fissare le adunanze straordinarie per un martedì di ogni mese nell’orario che si riserva di indicare. - Il Consigliere Tesoriere Testa propone che vengano convocati avanti al Consiglio i professionisti richiedenti pareri di congruità su note di onorari di importo superiore ai 100.000,00 euro. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Carletti comunica di aver partecipato, il 12 maggio 2004, alla perquisizione dello studio dell’Avv. R.L. iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. - Il Consigliere Conte riferisce al Consiglio sulla Scuola Forense Romana. La prima sessione di moduli riguarderà il diritto penale, per poi proseguire nei modi e nei termini già descritti più volte in precedenza. I programmi didattici e l’organizzazione dei corsi può considerarsi ultimata. FORO ROMANO 3/2004 Il Consigliere Conte, altresì, chiede al Consiglio di predisporre una pubblicizzazione adeguata della costituenda Scuola con manifesti negli uffici giudiziari e fax inviati ai Colleghi. Su questo chiede all’organizzazione del Centro Studi la massima collaborazione. Pertanto si riserva di presentare nei prossimi giorni una bozza di manifesto da sottoporre al Consiglio con il primo calendario dei moduli. Il Consigliere Conte chiede al Presidente Cassiani di dedicare una giornata di presentazione per l’inaugurazione della Scuola, così come verrà fatto -e come è giusto che sia- per il Corso dei difensori di ufficio dei Consiglieri Rossi e Ierardi. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Rossi fa presente che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento della Conferenza dei Giovani Avvocati, deve essere nominata la Commissione esaminatrice della XXVII Conferenza che deve essere composta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, o da un suo delegato, che la presiede, dai Segretari in carica delle ultime due conferenze, da un membro designato dall’Associazione Giovani Avvocati Sezione di Roma, nonchè da due membri provenienti, a rotazione, da associazioni professionali forensi romane. Il Consiglio delibera che la Commissione, così come previsto dall’art. 5 del Regolamento della Conferenza dei Giovani Avvocati, sarà così composta: - Presidente Avv. Livia Rossi, in sostituzione del Presidente Cassiani; - Avv.ti Valerio Giorgi, Cristina Dello Siesto, Eleonora d’Avack, Mariateresa Elena Povia, Segretari della XXV Conferenza; - Avv.ti Andrea Navarra, Stella Minetola, Cristiano Fuduli, Marco Di Pietropaolo, Sara Bosio, Segretari della XXVI Conferenza; - Avv. Francesco Capecci, rappresentante 321 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Roma; - Avv. Francesco Storace, rappresentante della Camera Civile di Roma; - Avv. Carlo Polidori, rappresentante dell’AGIFOR. - Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio di aver incontrato il Consigliere Edoardo Cofano, responsabile della Corte di Appello per l’Ufficio Notifiche e il Dott. Giancarlo Sili, Dirigente dell’Ufficio Notifiche. Sono state esaminate le problematiche relative alle disfunzioni dell’Ufficio Notifiche. E’ stata confermata l’apertura pomeridiana per i prossimi mesi e, per tentare di alleggerire le file per il ritiro degli atti, è stata individuata la possibilità di predisporre un sistema informatico per consentire agli avvocati di controllare la notifica dell’atto prima di iniziare la fila per il ritiro. Un sistema di computer (5 personal computer, 2 o 3 da usare come terminali esterni per consentire agli avvocati di effettuare le ricerche. I computer dovranno essere acquistati dal Consiglio dell’Ordine di Roma e consegnati agli Ufficiali Giudiziari in comodato gratuito. Il sistema consentirà anche di posizionare i dati su internet per la ricerca a distanza. Il Consiglio approva e manda al Consigliere Tesoriere per l’acquisto dei computer. - Il Consigliere Segretario Condello comunica che ad oggi le richieste dei Colleghi per ottenere la smart card ha raggiunto il numero di 1.500 già acquistate dal Consiglio da Poste.com. Si rende pertanto necessario, viste le ulteriori richieste da parte dei colleghi, acquistarne almeno altre 500. Il Consiglio approva. 322 Pratica n.xxxx/2002 S - Avv. A.R. Il Consiglio - Vista la relazione del Consigliere Tesoriere Testa sulla richiesta di parere dell’Avv. A.R. del 26 luglio 2002 con la quale chiedeva al Consiglio dell’Ordine il parere sull’ammissibilità delle singole voci degli onorari richiesti nell’atto di precetto notificato nell’interesse della Sig.ra A.M.C. e opposto dall’intimato Sig. A.M.P. difeso dagli Avv.ti M.M. e P.G.; ritenuto che il Consiglio Nazionale Forense, precedentemente investito della questione dal Consiglio dell’Ordine in data 4 febbraio 2003, non delibava alcun parere come da missiva del 1° agosto 2003, poichè la richiesta di parere non era stata formulata secondo i criteri di generalità ed astrattezza; - esaminati gli atti delibera che le voci “consultazioni con il cliente, corrispondenza con il cliente e rimborso forfettario spese generali” sono ammissibili e possono essere contenute nell’atto di precetto come diritti da richiedere a carico della controparte. - Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce sulla lettera pervenuta in data 6 maggio 2004 della Federation Des Barreaux d’Europe con la quale chiede la quota di iscrizione per l’anno 2004. Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Amministrazione per effettuare il bonifico bancario. Il Consiglio - Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che riferiscono sulla nota pervenuta in data 17 aprile 2004 dell’Avv. M.B.; premesso che il predetto avvocato richiede un parere in ordine alla sussistenza o meno di una FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO eventuale incompatibilità nel mantenere la difesa di due coimputati nel medesimo processo; - che tale esigenza nasce dal fatto che uno dei predetti imputati riferiva al difensore in questione dell’esistenza di un nastro magnetico contenente la registrazione di un colloquio intercorso tra i due coimputati nell’ambito del quale il secondo imputato avrebbe riferito che l’avvocato stesso aveva consigliato a quest’ultimo di porre in essere una determinata condotta attinente ai fatti di causa e ciò prima che fosse emessa nei confronti dello stesso imputato la misura cautelare; - che tale circostanza viene negata dall’Avv. M.B.; - che la circostanza stessa -indubbiamente attinente ai fatti di causa- appare aver indotto l’avvocato a rimarcare la propria correttezza e dignità professionale più che ad evidenziare problemi di compatibilità tra le due difese ritiene non essere sussistente alcuna situazione di incompatibilità giuridica ex art. 106 c.p.p., rimettendo all’Avv. M.B. la valutazione in ordine all’opportunità di rinunciare al mandato professionale in una situazione nella quale il rapporto fiduciario appare altamente compromesso. - I Consiglieri Ierardi e Rossi sottopongono al Consiglio il Regolamento del Corso per i Difensori di Ufficio elaborato d’intesa con la relativa Commissione. Il Regolamento verrà presentato nel corso della lezione introduttiva del 7 luglio p.v. Il Consiglio approva. - I Consiglieri Ierardi e Rossi fanno presente di aver elaborato -d’intesa con la Commissione difensori di ufficio e difesa dei non abbienti- il programma dell’incontro previsto per il 15 giugno che darà inizio all’attiva- FORO ROMANO 3/2004 zione dell’Osservatorio in materia delle parcelle. Lo stesso prevede l’intervento di magistrati (Presidenti di Tribunale e di Corte di Appello) e di Colleghi. Il Consiglio approva e dà mandato ai Consiglieri Ierardi e Rossi di contattare i partecipanti e organizzare l’incontro. - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio di aver assistito, in data 25 maggio 2004, quale Consigliere delegato dal Presidente, alla perquisizione locale effettuata presso lo studio dell’Avv. F.G.C.. Tale perquisizione è stata eseguita dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Dott.L.P. con decreto autorizzato dal Giudice per le Indagini Preliminari Dott. E.C. il 21 maggio 2004. Il Consigliere Ierardi evidenzia al Consiglio che il decreto di perquisizione locale è stato ordinato nell’ambito del processo penale n.xxxxx/04 R.G.N.R. a carico di A.D.F. + altri per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 216, comma primo n.1, 223 regio decreto 267/42 Legge Fallimentare ed eseguito nello studio del sopra menzionato Avv. C. quale terzo e nella sua qualità di avvocato difensore e dunque estraneo alla vicenda processuale de qua. Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Consigliere Ierardi e delibera di archiviare i relativi atti. - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio che in data 24 maggio 2004 è stata contattata telefonicamente da Belgrado dall’Avv. Trgovcevic il quale richiedeva che via fax si comunicasse al Consiglio dell’Ordine di Belgrado la conferma circa l’incontro di calcio del 30 giugno 2004. Il Consigliere Ierardi provvedeva immediatamente ad inoltrare tale comunicazione al Consiglio dell’Ordine di Belgrado. I Consiglieri Conte e Ierardi si occuperan- 323 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO no, con la collaborazione dei membri della Commissione Sociale e Sportiva, di organizzare per il 30 giugno p.v. l’evento sportivo di cui sopra. - Il Presidente riferisce che l’Avv. Massimo Frattali Clementi, già designato dal Consiglio quale componente della Commissione elettorale per l’elezione dei delegati della Cassa Forense, con nota pervenuta in data 18 maggio 2004 ha comunicato che, essendo già componente della Commissione ministeriale deputata al controllo dei risultati elettorali ed alla proclamazione degli eletti, è costretto, suo malgrado, a rinunciare alla nomina per evidente incompatibilità. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, nomina in sostituzione dell’Avv. Massimo Frattali Clementi, il Prof.Avv. Osvaldo Fassari. ADUNANZA DEL 3 GIUGNO 2004 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipolline, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario n. 23 cancellazioni a domanda n. 3 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni n. 22 abilitazioni n. 14 iscrizioni e abilitazioni n. 1 revoche abilitazioni per decorrenza termine n. 1 cancellazioni a domanda n. 2 per trasferimento n. 2 per fine pratica n. 11 nulla osta al trasferimento n. 2 compiuta pratica n. 18 DISCIPLINA procedimenti trattati in dibattimento n. 5 pratiche disciplinari trattate aperture procedimento disciplinare n. 1 PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI ordinari n. 128 patrocinio a spese dello Stato n. 191 SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette n. 7 ammissione patr. a spese dello Stato n. 60 iscr. avv. liste patr. a spese dello Stato n. 23 DELIBERE - Il Presidente Cassiani riferisce che in 324 FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO data 29 maggio 2004 è stato notificato, da parte dell’Ordine Forense di Velletri e dall’Avv. Alberto Campegiani, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro la Commissione Ministeriale ex art. 11 d.lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n.382 in persona dei Commissari componenti Avv. Edoardo Pontecorvo, Prof.Avv. Aldo Pannain, Avv. Massimo Frattali Clementi, Avv. Goffredo Maria Barbantini, Avv. Carlo Silvetti, nonchè il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia CivileUfficio III Libere Professioni e nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in persona del Presidente pro-tempore, dell’Avv. Carlo Martuccelli, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, in persona del Presidente pro-tempore, e dell’Avv. Agostino Salimbene, e del Consiglio Nazionale Forense per l’annullamento dell’accertamento del risultato delle elezioni al Consiglio Nazionale Forense per il triennio 2004-2006, della graduatoria e della relativa proclamazione degli eletti, mediante il verbale redatto in data 16 aprile 2004, dalla Commissione Ministeriale ex art. 11 d.lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n.382, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n.9 del 15 maggio 2004, limitatamente alla proclamazione della elezione, per il Distretto di Roma, dell’Avv. Carlo Martuccelli, in luogo di quella dell’Avv. Alberto Campegiani nonchè per l’annullamento di tutti gli atti premessi, connessi e conseguenziali. Il Consiglio, all’unanimità, delibera la costituzione in giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, conferendo il mandato agli Avvocati Mario Sanino, con studio in Roma, Viale Parioli n.180 e Piero d’Amelio, con studio in Roma, Via della Vite n.7. Il Presidente Cassiani comunica al Consi- FORO ROMANO 3/2004 glio di aver partecipato in data 29 maggio 2004, alla riunione dell’Unione del Distretto del Lazio unitamente al Consigliere Segretario Condello e al Consigliere Ierardi. In detto incontro il Consigliere Segretario Condello ha evidenziato l’ulteriore grave problema insorto per la suddetta circostanza. Il Consigliere Segretario Condello ha ricordato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto che in altre occasioni erano insorti contrasti circa la nomina di rappresentanti dell’Avvocatura romana all’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Il Consigliere Segretario Condello rileva la necessità di invitare i Presidenti degli Ordini forensi del Lazio a prendere formalmente posizione su detto contrasto. Il Consigliere Conte aderisce alla proposta del Consigliere Segretario Condello. - Il Presidente Cassiani riferisce sul fax pervenuto in data 31 maggio 2004 dall’Avv. Antonio Belloni, Coordinatore dell’Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Lazio con la quale sollecita un incontro per esaminare la situazione venutasi a creare a seguito del ricorso dell’Ordine di Velletri avverso la convalida dell’elezione dell’Avv. Carlo Martuccelli a Consigliere Nazionale per il giorno 7 giugno 2004 alle ore 18,00 presso l’Ordine di Roma. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Emanuele riferisce in merito alla proposta della Monroe Language Service Limited riguardante lo svolgimento di corsi di inglese giuridico per gli avvocati del Foro di Roma. Tale proposta concerne i corsi “Basic Legal English”, da svolgere presso il Consiglio dell’Ordine secondo moduli di diverso costo unitario e durata. In particolare, la predetta società propone: 325 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO 1. due corsi di “Basic Legal English”, uno di 40 ore (1 lezione a settimana per 4 ore) al costo unitario di euro 450,00, l’altro di 60 ore (2 lezioni a settimana di 2 ore) al costo unitario di euro 600,00; 2. un corso di “Intermediate Legal English”, di 60 ore (1 lezione a settimana di 4 ore) al costo unitario di euro 500,00. Tutte le lezioni saranno tenute da docenti americani in possesso della qualifica di avvocato. I costi indicati sono al netto dell’IVA. Il Consigliere Emanuele, considerata la crescente utilità della conoscenza della lingua inglese per gli avvocati e rilevato che il Consiglio deve sostenere gli stessi avvocati romani nello sforzo di accrescere la loro già elevata professionalità e ritenuto altresì che la predetta società è in possesso di un’ottima organizzazione didattica ed ha indicato dei costi senz’altro ragionevoli, propone di stipulare una convenzione con la stessa società. Tale convenzione dovrebbe prevedere che il Consiglio sosterrà una parte del costo unitario dei corsi, in misura da concordare. Il Consiglio autorizza l’organizzazione dei corsi senza oneri e spese. Forum” che si terrà a Roma, il 24/25 giugno 2004, nell’Auditorium della Cassa Nazionale Forense. Il Consiglio ne prende atto. - Il Presidente Cassiani informa il Consiglio di aver incontrato il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Dott. Davide Calabrò. Propone un incontro ufficiale tra il Consiglio e i rappresentanti del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Il Consiglio aderisce. - Il Presidente Cassiani riferisce sul telefax pervenuto in data 20 maggio 2004 dall’Avv. Nicola Ianniello, Presidente dell’Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito Patrocinio e la difesa dei non abbienti - A.N.V.A.G., con la quale lo stesso Collega chiede la costituzione di una Commissione consiliare per il gratuito patrocinio e la difesa a spese dello Stato. Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 28 maggio 2004 dell’Associazione degli Enti di Previdenza Privati (AdEPP) con la quale si trasmette il programma provvisorio del convegno “Ist International Welfare & Economic 326 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 27 maggio 2004 del Prof. Franco Fontana, Luiss Management Divisione dell’Università Luiss Guido Carli, con la quale informa il Consiglio di poter valutare possibili forme di collaborazione rivolte all’aggiornamento professionale e per attivare convenzioni con l’Ordine volte a consentire un più agevole accesso degli iscritti ai servizi offerti. Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 5 aprile 2004 dalla Dott.ssa A.M. con la quale chiede di poter visionare della documentazione conservata presso l’Ordine con particolare riferimento ai verbali delle adunanze del Consiglio dal 1920 al 1950, i Registri dei Praticanti Avvocati e gli Albi degli Avvocati. Il Consiglio autorizza trattandosi di documentazione storica. - Il Consigliere Pirisi Camerlengo comunica di aver ricevuto una convocazione per il 7 giugno p.v., da parte dell’Avv. Anna Rosa Sindico, Presidente dell’Ordine degli Avvo- FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO cati di Perugia, per procedere ad un tentativo di conciliazione con l’Avv. G.D.C., in merito ad una iniziativa giudiziaria che l’Avv. F.B. intende proporre nei suoi confronti. Il Consiglio, ritenuto che l’art. 22 del Codice Deontologico Forense e il conseguente tentativo di conciliazione non costituisca materia disciplinare e quindi non sia di competenza dell’Ordine perugino, delibera di chiedere all’Ordine degli Avvocati di Perugia la trasmissione degli atti a quello di Roma che provvederà di conseguenza. - Il Consigliere Conte sottopone al Consiglio una bozza di manifesto per quanto riguarda l’inizio dei corsi della Scuola Forense Romana “Vittorio Emanuele Orlando”. Il Consiglio, per la stesura definitiva del manifesto, rinvia alla prossima adunanza in considerazione del fatto che taluni Consiglieri si riservano di comunicare gli ultimi moduli da inserire. Il Consigliere Conte prega gli stessi Consiglieri di adempiere a tale incombenza nel più breve tempo possibile. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio viste le istanze presentata dai seguenti professionisti: Avv.ti Federico BONANNI, Roberto BROCCO, Adalberto CARROZZINI, Vittoria Angela LIVI, Mario MENTO, Giampaolo RUGGIERO, Giorgio SBARBARO per essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi del- FORO ROMANO 3/2004 l’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio che il giorno 3 maggio 2004 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Camera di Conciliazione (presenti il Consigliere Sebastiano La Greca e l’Avv. Domenico Condello, componenti il Consiglio di Amministrazione della Camera di Conciliazione, rispettivamente nominati dal Presidente della Corte di Appello di Roma e dal Consiglio dell’Ordine di Roma). Riferisce che in tale occasione si è deliberato: 1) di eleggere quale terzo componente della Camera di Conciliazione l’Avv. Francesco Caroleo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, previo concerto con il Presidente della Corte di Appello di Roma e con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 2) di eleggere, ai sensi dell’art. 8 del richiamato Regolamento, il Dott. Sebastiano La Greca alla carica di Presidente; 3) di riconfermare nell’incarico di Segretario della Camera di Conciliazione l’Avv. Federica Corsini. Informa, inoltre, che nella riunione successiva il Consiglio direttivo ha deliberato di organizzare un incontro programmatico per il 25 giugno 2004 al fine di riorganizzare la Camera di Conciliazione. Riferisce, infine, che il medesimo Consiglio direttivo ha riesaminato lo Statuto preparando eventuali modifiche e/o sistemazioni che verranno proposte al Presidente della Corte di Appello e alla prossima adunanza consiliare. 327 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO - Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio che è pervenuto in data 25 maggio 2004 dalla Questura di Roma -Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni- un comunicato relativo all’apertura della nuova sede dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, presso gli uffici di “Tor Cervara - Tor Sapienza”. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 24 maggio 2004 è pervenuta una nota del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, con allegato il deliberato assunto nella seduta del 27 aprile 2004, relativa alle modifiche da operare nelle nuove tariffe forensi. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 20 maggio 2004 è pervenuta una nota della Corte Suprema di Cassazione - Prima Presidenza con la quale si comunica il periodo feriale dell’anno in corso e che le udienze ordinarie saranno tenute fino al 12 luglio 2004 e riprenderanno il 16 settembre 2004. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 26 maggio 2004 è pervenuta una richiesta dell’Avv. C.C. con la quale la professionista denuncia il mancato adempimento di atti dovuti da parte del Ministero della Salute. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 26 maggio 2004 è stato notificato un ricorso da parte dell’Avv. D.P., alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 10 novembre 328 2003 con la quale gli era stata inflitta la sanzione della censura. Il Consiglio ne prende atto e delibera di non costituirsi. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce che è pervenuta in data 3 giugno 2004 da parte dell’Avv. L.P. la richiesta di modifica dell’azione da intraprendere della delibera ammissiva al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra R.A. emessa nell’adunanza del 10 maggio 2004, da “separazione coniugi” a “modifica delle condizioni della separazione dei coniugi”. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Segretario Condello comunica che è pervenuto in data 28 maggio 2004 il ricorso diretto al Consiglio Nazionale Forense, del Dott. G.M. avverso il provvedimento di revoca dell’abilitazione e del successivo provvedimento di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. Il Consiglio ne prende atto e delibera di trasmetterlo unitamente al fascicolo iscrizionale del predetto Dott. G.M., al Consiglio Nazionale Forense. - Il Consigliere Ierardi riferisce che il Convegno sul tema “Le finalità della custodia in carcere: cautelare, istruttoria e afflittiva”, organizzato dal Centro Studi d’intesa con l’Associazione Giuristi Romani (AGR) la cui data era stata fissata per il 26 maggio 2004 è stata posticipata al 9 giugno 2004 alle ore 13,30 presso l’Aula Avvocati al Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio di aver partecipato alla riunione dell’Unione dei Consigli dell’Ordine del Lazio tenutasi a Cassino sabato 29 maggio 2004 e di essere invervenuta sulla nuova legge in materia di FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO privacy, argomento all’ordine del giorno. Comunica di aver riferito in particolare sul Documento Programmatico per la sicurezza cosiddetto DPS la cui stesura deve essere effettuata entro il 30 giugno 2004. Per quella data, infatti, tutti gli avvocati dovranno avere redatto il documento programmatico e dovranno custodirlo all’interno del proprio studio. Comunica, infine, di aver riferito circa le osservazioni rilevate da parte dell’avvocatura sul DPS e in particolar modo sul fatto che la sua stesura non dovrebbe riguardare gli avvocati che da sempre trattano dati personali sensibili e giudiziari. Al riguardo ha evidenziato come la richiesta di stesura del Documento Programmatico per la sicurezza vada interpretato in senso positivo e di garanzia per l’avvocato, nonchè di opportunità per tutti gli studi legali di modernizzare e di informatizzare gli ambienti professionali non solo per garantire e tutelare i dati custoditi ma per garantirsi da eventuali e inopportune contestazioni. - Il Consigliere Ierardi relaziona in merito all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 16 novembre 2001 dell’Avv. D.N. in riferimento al processo penale n.xxxx/99 R.G. DIB che vedeva imputato il Sig. C.A.. L’istanza veniva depositata nella Cancelleria della Prima Sezione Penale in data 4 dicembre 2001. Con provvedimento del 24 dicembre 2001 il Tribunale accoglieva la suddetta istanza, ammettendo il Sig. C. A. al patrocinio a spese dello Stato. In data 9 giugno 2003 l’Avv. D.N. presentava domanda di parere di congruità al Consiglio dell’Ordine in riferimento al suindicato procedimento. Successivamente il 4 giugno 2003 presentava la nota spese, corredata del preventivo parere consiliare, alla Cancelleria FORO ROMANO 3/2004 della Prima Sezione Penale onde richiedere la liquidazione degli onorari. Con provvedimento del 13 gennaio 2004 il Tribunale, in composizione Collegiale, liquidava all’Avv. N. la somma complessiva di euro 792,10 in luogo dei 3.702,87 euro dallo stesso indicati nella notula. Tale decurtazione veniva fissata dal Tribunale per due motivi. In primo luogo, l’Avv. N. aveva indicato nella nota spese la partecipazione a 7 udienze dibattimentali tenutesi in date antecedenti alla presentazione in Cancelleria dell’istanza sul gratuito patrocinio. All’uopo i giudici motivavano la decisione sostenendo che: “in base all’art. 107 DPR n.115/02 gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato”. Tale assunto è altresì confermato dal disposto dell’art. 4 comma V della legge 30 luglio 1990 n.217; pertanto su tale punto nulla può eccepirsi. In secondo luogo, nel decreto di liquidazione venivano abbassati gli importi originariamente richiesti dal Collega in ragione di un calcolo diverso effettuato dal Collegio; cioè considerando una somma pari ad euro 38 per la partecipazione alle udienze con sola attività istruttoria ed euro 36 per la partecipazione ad udienze di mero rinvio stante, a parere dei giudicanti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. sentenza 29 novembre 2001-25 gennaio 2002 n.2949 Barbagallo, e da ultimo Sez. III sentenza 30 aprile 2002 n.16081, Galletta). Nella specie se nulla, o poco, può eccepirsi in ordine alla valutazione delle udienze di mero rinvio, alcune osservazioni possono effettuarsi in ragione della determinazione degli importi inerenti alla partecipazione alle udienze istruttorie anche in considerazione dei diversi orientamenti che tuttora esistono 329 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO tra i Giudici di merito. E’ da dire soltanto che l’eventuale sede ove il Collega avrebbe potuto censurare l’interpretazione dei Giudici del II Collegio fosse la Corte di Appello, chiamata ad una revisione del decreto di liquidazione, attraverso la proposizione, entro il termine di venti giorni dalla sua notifica, del ricorso previsto ex art. 12 comma IV della legge 30 luglio 1990 n.217. - Il Consigliere Ierardi relaziona in merito all’udienza tenutasi in data 22 gennaio 2002 dall’Avv. G.V. nel procedimento penale n.xxxx/02 R.G. Dib. a carico di M.G., dove veniva nominato difensore dello stesso ex art. 97 IV comma. In data 16 maggio 2002 lo stesso difensore presentava istanza di liquidazione onorari per l’attività prestata e, con provvedimento del 17 maggio 2002, il giudice della Prima Sezione Penale si riservava di decidere sulla richiesta di liquidazione onorari al termine del giudizio di primo grado. In data 8 luglio 2003 l’Avv. V., nella convinzione che il processo di primo grado fosse terminato, evidentemente per erronea informazione ottenuta dai terminali della Cancelleria della Prima Sezione, depositava una nuova istanza di liquidazione onorari allegando alla stessa la precedente istanza. In data 13 ottobre 2003 veniva notificato all’Avv. V. il provvedimento del 16 settembre 2003, depositato il 22 settembre 2003, con cui si rigettava la richiesta di liquidazione degli onorari sul presupposto che “il difensore, a comprova dell’avvenuta definizione del giudizio di primo grado, ha prodotto copia del verbale di udienza di discussione in data 11 marzo 2002 relativo ad altro procedimento penale (n. xxxxx/00 PM RNR e n.yyyy/02 R.G. Trib.), a carico di altro imputato tale M.A.. 330 L’Avv. V. con memoria del 13 ottobre 2003, depositata in cancelleria il 14 ottobre 2003, dichiarava la sua totale estraneità nella produzione della copia del verbale di udienza di discussione riferita a tale M.G., ribadendo che in data 8 luglio 2003 lo stesso difensore depositava unicamente la nuova istanza di liquidazione onorari allegando ad essa quella del 16 maggio 2002 precedentemente prodotta. Inoltre, prendeva in considerazione l’ipotesi che l’inserimento di tale verbale di udienza nel sottofascicolo della liquidazione di M.G. fosse dovuto ad un mero errore di cancelleria visto che le due copie dei verbali relativi a M.A. venivano notificate dalla cancelleria della Prima Sezione Penale al P.M. come si evince dalle inerenti relate di notifica. Infine, sul punto relativo al diritto da parte dell’avvocato nominato ai sensi dell’art. 97 comma IV ad ottenere il compenso per l’opera prestata, a differenza di quanto indicato dal Giudice della Prima Sezione nel provvedimento di rigetto del 16 settembre 2003, secondo cui il difensore non ha diritto ad ottenere i compensi relativi poichè in difetto della titolarità dell’ufficio difensivo, il Collega, nel dimostrare che tale assunto non è unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza romana, allegava decreto di liquidazione onorari con cui il Tribunale Ordinario di Roma in composizione collegiale, Sezione Ottava Penale, in accoglimento del ricorso n.xx/02 R. ric. liquidava in suo favore gli onorari relativi all’attività prestata ai sensi dell’art. 97 comma IV c.p.p. nel proc.pen. n. xxxxx/00 R.G. Dib. a carico del Sig. S.G.. - Il Consigliere Ierardi riferisce in merito al diritto alla difesa delle persone soggette ad espulsione. Con lettera del 31 marzo 2004, indirizzata al Prefetto di Bari, al Questore di Bari ed ai FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Trani e Roma, l’Avv. O.A. rappresentava un fatto avvenuto in data 30 marzo 2004 riguardante i diritti degli extracomunitari in procinto di essere rimpatriati. In particolare l’esponente riferiva che in quella data fu contattato, nel suo studio di yyyyy, da un cittadino albanese, il quale affermava di non avere da ore notizie del fratello recatosi presso la Questura di Bari per il rinnovo del permesso di soggiorno. Avuta l’informazione dagli agenti di Polizia che la persona era stata fermata allo scopo di essere immediatamente rimpatriata, l’avvocato chiedeva se poteva recarsi, con il fratello del fermato, presso l’ufficio per avere la nomina a difensore di fiducia e per consegnare indumenti personali al soggetto in custodia. Ricevuta la risposta affermativa e recatosi presso l’ufficio, l’Avv. A. veniva dapprima trattato con sufficienza e disprezzo da due funzionari e, successivamente, gli veniva detto: “l’avvocato non ha alcun diritto di parlare con una persona che deve essere rimpatriata perchè questi non è un fermato, non è un indagato, non è un imputato, l’avvocato non serve”; quindi, invitandolo ad allontanarsi perchè a parere degli agenti di Polizia era già troppo tempo che si tratteneva negli uffici, gli incaricati permettevano al fratello solo di lasciare gli indumenti senza avere la possibilità di salutare il parente. I quesiti sono: - può un Ispettore di Polizia raggirare un avvocato facendolo andare da yyyyy a Bari e dopo impedire di ricevere un mandato; - è legittimo impedire il conferimento di un mandato difensivo ad un avvocato; - è legittimo impedire al fratello di un fermato di avere un colloquio con questi; - è possibile sostenere che il rimpatriando, non essendo nè fermato, nè indagato, nè imputato non aveva titolo ad avere un collo- FORO ROMANO 3/2004 quio con un avvocato. Relativamente al primo quesito, il Consiglio dell’Ordine di Roma non può che esprimere solidarietà nei confronti del Collega A.: da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine un maggior rispetto personale e riguardo professionale nei confronti di un Avvocato sarebbe auspicabile; invero occorre sottolineare come le forze di Polizia addette ai centri di accoglienza si trovino spesso a lavorare in situazioni di enorme disagio a causa delle carenze infrastrutturali e della gran mole di lavoro. Per quanto attiene al secondo quesito appare necessario ribadire la sacralità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento così come sancito dall’art. 24 della Costituzione. In relazione agli altri due quesiti, il Consiglio non ritiene di avere tutti gli elementi idonei per dare un parere, in quanto lo stesso Avv. A. non ha ricevuto notizie certe riguardo i motivi del fermo del soggetto; tuttavia se la persona rimpatrianda non è, per usare le parole dell’Ispettore di Polizia, nè un fermato, nè un indagato, nè un imputato, non si vede per quale principio giuridico possa essere impedito un incontro con un avvocato e con un familiare. In effetti sembra potersi affermare che la persona fosse sottoposta ad un fermo amministrativo in attesa di essere rimpatriata in virtù di un decreto di espulsione; l’art. 13 co.8 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 prevede che avverso tale decreto può essere presentato ricorso al Tribunale, che allo straniero è assicurata l’assistenza di un avvocato di fiducia munito di procura speciale o di un legale d’ufficio e che è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. E’ opportuno, da ultimo, ricordare alcuni principi contenuti nel succitato D.Lgs: l’art. 2 prevede che allo straniero presente nel territorio dello Stato devono essere riconosciuti 331 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno ed internazionale; l’art. 14 stabilisce che lo straniero è trattenuto nei centri di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza, il rispetto della dignità e la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno. Il Consiglio dell’Ordine di Roma, nel rinnovare la propria solidarietà al Collega A., auspica che da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine vi sia maggior cooperazione con gli avvocati impegnati nelle difese dei cittadini stranieri allo scopo di assicurare l’esercizio dei diritti fondamentali proprio a quelle categorie di soggetti per le quali è più difficile ottenerne il rispetto. - Il Consigliere Ierardi riferisce quanto segue: con lettera del 25 marzo 2004, indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Avv. M.L.B. rappresentava un fatto avvenuto nella stessa data riguardante l’obbligo di firma per i difensori di ufficio di turno presso il Tribunale. In particolare l’esponente riferiva che in quella data, alle ore 8,30, recandosi presso la Camera Penale per apporre la firma sul registro dei turni dei difensori di ufficio, trovava l’ufficio chiuso; dopo aver atteso l’apertura fino alle ore 9.00, l’Avv. B. si allontanava dal corridoio per poter iniziare il turno nelle aule che le erano state assegnate. Alle ore 9.45 tornava presso l’ufficio per firmare; nonostante la Collega facesse presente all’addetta che perlomeno fino alle ore 9.00 la stanza era rimasta chiusa, l’impiegata pretendeva che sul registro risultasse come orario di inizio turno quello in cui materialmente era stata apposta la firma sul registro (9.45). La lettera della Collega è finalizzata alla richiesta di un intervento da parte del Consiglio affinchè sia assicurata l’apertura dell’ufficio della Camera Penale in tempo utile per 332 recarsi entro le ore 9.00 presso le aule del Tribunale. Il Consiglio ritiene la richiesta dell’Avv. B. legittima: la firma nel registro dei difensori di turno deve essere necessariamente apposta prima dell’inizio del turno e prima delle ore 9.00; l’auspicio è che la Camera Penale si adoperi affinchè l’ufficio venga aperto sempre entro le ore 8.30, proprio per consentire a tutti gli avvocati di recarsi in tempo presso le aule del Tribunale. Peraltro l’allontanamento della Collega dal corridoio antistante la stanza per la firma si era reso necessario proprio per assicurare la sua presenza per l’orario di inizio delle udienze. Di contro la richiesta dell’impiegata di indicare l’orario effettivo è condivisibile, considerando che il libro delle firme è un registro pubblico e pertanto non può riportare false dichiarazioni. Tuttavia, a parere del Consiglio, in casi del genere, sarebbe opportuno indicare, oltre l’orario della firma, anche, con una nota a margine, il momento effettivo di arrivo dell’avvocato e i motivi che hanno impedito l’apertura dell’ufficio nell’ora stabilita. Pratica n. xxx/2004 S - Dott. F.C. Il Consiglio - Vista la richiesta di parere presentata in data 26 aprile 2004 dal Dott. F.C.; - Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi; - Premesso che il Dott. C. chiede il parere del Consiglio in ordine alle richieste di pagamento del contributo unificato allo stesso avanzate da parte della Cancelleria della Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma all’atto della presentazione del ricorso, da parte del difensore in questione, avverso un decreto di rigetto della liquidazione degli onorari relativi ad attività professionale prestata in qualità di difensore d’ufficio nominato ex art. 97 IV comma; FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ritiene di non poter esprimere parere in quanto il pagamento di tale contributo è legislativamente previsto dall’art. 170 T.U. Spese di Giustizia. - Il Consigliere Livia Rossi riferisce in ordine alla nota del Presidente del Tribunale di Roma Dott. Luigi Scotti pervenuta in data 21 maggio 2004 con la quale si fa presente l’impossibilità da parte dello stesso magistrato di interferire sull’indipendenza e sull’autonomia di valutazione dei giudici imponendo un’univoca interpretazione di norme di legge (nella fattispecie artt. 116 e 117 T.U. spese di giustizia in relazione alla liquidabilità degli onorari del difensore d’ufficio nominato ex art. 97 IV comma c.p.p.) essendo all’uopo previsti idonei strumenti da parte del difensore stesso che può proporre opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia nonchè -avverso l’eventuale rigetto di tale provvedimentoricorrere in Cassazione. Lo stesso Presidente peraltro, si dice concorde con l’interpretazione delle predette norme così come auspicate dal Consiglio e non mancherà di sollecitare riunioni anche infrasezionali per un’idonea circolazione valutativa atta ad evitare diversità di trattamento. Il Consiglio prende atto ed auspica che le riunioni di cui sopra abbiano luogo quanto prima anche al fine di evitare procedure tanto penalizzanti per il difensore quanto inutili alla luce degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - Il Consigliere Livia Rossi riferisce in merito alla nota presentata in data 7 aprile 2004 dall’Avv. A.I. il quale riferisce di essere stato incaricato di assistere persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sostituendo un precedente Collega che avrebbe parzialmente già definito la vertenza con una transa- FORO ROMANO 3/2004 zione. Il predetto legale chiede di sapere se per esaurire l’oggetto della controversia la propria assistita necessiti di un nuovo provvedimento di ammissione al patrocinio. Il Consiglio visto l’art. 75 T.U. Spese di Giustizia che stabilisce che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, ritiene il permanere della validità del provvedimento di ammissione già emesso. - Il Consigliere Conte comunica al Consiglio che, a seguito di colloqui con i rappresentanti legali della Fondazione Scuola Forense del Lazio, ha ravvisato la concreta volontà degli stessi a rinunciare ad ogni credito pregresso nei confronti dell’Ordine di Roma purchè il Presidente Cassiani rientri nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ripristinando così l’antica amicizia e collaborazione tra le due strutture. Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. Parere n. xxx/2004 - Dott. F.C. Il Consiglio - Vista la richiesta di riesame presentata dal Dott. F.C.; - Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi; considerato - che trattasi di difesa d’ufficio ex art. 97 IV comma e che è dunque applicabile la delibera consiliare del 6 marzo 2003; - che il richiedente è un praticante avvocato per cui i compensi vanno ridotti della metà come per legge; P.Q.M. conferma i precedenti pareri di congruità. 333 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2004 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Carlo Ferdinando Emanuele. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario n. 17 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni n. 23 abilitazioni n. 9 iscrizioni e abilitazioni n. 3 revoche abilitazioni per decorrenza termine n. 6 cancellazioni a domanda n. 1 per trasferimento n. 3 per fine pratica n. 9 nulla osta al trasferimento n. 1 compiuta pratica n. 11 DISCIPLINA procedimenti trattati in dibattimento n. 3 pratiche disciplinari trattate archiviazioni n. 40 aperture procedimento disciplinare n. 10 PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI ordinari n. 106 patrocinio a spese dello Stato n. 143 SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette n. 7 ammissione patr. a spese dello Stato n. 59 DELIBERE - Il Consigliere Tesoriere Testa comunica che in qualità di organizzatore della Commissione Responsabilità Civile ha indetto un 334 Convegno sul tema: “Dalla strada alla sentenza - Prime riflessioni sulla condizione ed i diritti umani delle vittime della strada nel percorso verso la giustizia” che si terrà a Torino il giorno 18 giugno 2004 anche con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. Comunica, inoltre, che è stato invitato in qualità di relatore anche per presentare l’attività della Commissione Responsabilità Civile sull’argomento del convegno. - Il Presidente Cassiani riferisce sull’opportunità della chiusura degli Uffici del Consiglio nei giorni del sabato dei mesi di giugno, luglio e agosto prossimi, con esclusione dell’Ufficio Protocollo, per i soli atti urgenti e del centralino telefonico predisponendo un presidio di due unità del personale dipendente. Il Presidente Cassiani riferisce, inoltre, sulla possibilità della chiusura degli Uffici del Consiglio nei pomeriggi dei giovedì del mese di agosto. Il Consiglio conferma la delibera dello scorso anno di chiusura degli Uffici del Consiglio nei pomeriggi dei giovedì del mese di agosto e nei giorni del sabato dei mesi di luglio e agosto, con esclusione dell’Ufficio Protocollo per i soli atti urgenti predisponendo, a tal fine, un presidio del personale di due unità. - Il Presidente relaziona sul telefax inviato a tutti i Consiglieri con il quale propone e chiede utili suggerimenti in merito all’organizzazione del 130° anniversario dei Consigli dell’Ordine. Il Presidente riferisce su un incontro molto cordiale avvenuto il 9 giugno scorso in Quirinale con il Prof. Sechi, Consigliere Giuridico del Presidente della Repubblica. Precisa che il Consigliere Sechi ha fatto presente che il 3 luglio prossimo il Presidente Ciampi FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO non potrebbe partecipare alla celebrazione del 130° anniversario per motivi di salute e si limiterebbe a fornire il suo patronato e ad inviare un messaggio sulle ragioni della manifestazione. Aggiunge che il Consigliere Sechi ha anche assicurato che, in caso di rinvio, si adopererà per ottenere che il Presidente, una volta ristabilitosi, intervenga alla storica celebrazione. Il Consiglio rinvia la manifestazione in attesa della comunicazione del Presidente della Repubblica. - Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 3 giugno 2004, la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - con nota prot. 3/6023/04/4, in data 19 maggio 2004, ha invitato lo stesso Consiglio Nazionale Forense a designare entro la data del 30 giugno 2004 gli avvocati da nominare quali componenti effettivi e supplenti delle Commissioni di esame per avvocato per la Sessione 2004. Propone di nominare il Prof.Avv. Enrico Gabrielli quale Presidente della Commissione e propone di individuare quale Vice Presidente della Commissione Centrale un collega, di riconosciuto prestigio, di uno degli altri Ordini del Distretto. A sostegno di tale proposta esprime l’opinione che l’accoglimento di tale suggerimento verrebbe accolto con grande soddisfazione dai Componenti dell’Unione degli Ordini del Distretto e rispecchierebbe in modo concreto il nuovo corso impresso dal Consiglio di Roma ai rapporti con quelli del Lazio. Il Consiglio delibera di nominare quale Presidente della Commissione il Prof.Avv. Enrico Gabrielli e rinvia alla prossima adu- FORO ROMANO 3/2004 nanza per gli altri adempimenti. - Il Presidente riferisce sull’incontro con il Dott. Mario Falconi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma che gli ha chiesto di presiedere una costituenda Commissione Disciplinare e precisa che si è riservato di decidere dopo aver informato il Consiglio. Il Consiglio prende atto e ritiene importante per il Presidente del Consiglio dell’Ordine presiedere il collegio di disciplina dell’Ordine dei Medici. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Federico BONANNI, Roberto BROCCO, Adalberto CARROZZINI, Vittoria Angela LIVI, Mario MENTO, Giampaolo RUGGIERO, Giorgio SBARBARO per essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’istanza della Signora L.C. con la quale chiede che venga modificato l’oggetto 335 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 288 dell’11 febbraio 2004 da “opposizione allo sfratto” a “causa di determinazione del canone concordato”. Il Consiglio approva. Il Presidente Cassiani comunica che, nel corso dell’odierna adunanza, è pervenuto il parere richiesto dal Consiglio con delibera del 13 maggio 2004 degli Avvocati Piero d’Amelio e Mario Sanino in ordine alla richiesta di alcuni candidati della scorsa elezione suppletiva di procedere all’apertura delle buste contenenti le schede votate e al relativo spoglio. Il Consiglio, fatto proprio quanto evidenziato nel predetto parere, delibera, a maggioranza, di non accogliere la richiesta formulata dagli Avvocati richiedenti. Il Consigliere Pirisi Camerlengo riferisce che il titolare dell’Ufficio Depositi della Cassazione ha dichiarato che il motivo per cui si à registrato un aumento della “fila” nel suo ufficio risiede, per la maggior parte dei casi, nel fatto che i fascicoli non risultano formati correttamente al momento della presentazione allo sportello (mancano copie nel numero richiesto, non sono cuciti i documenti, ecc.) e ciò comporta ritardi e aumento della “coda”. Avendo due sole persone allo sportello, ha proposto di creare una “pre fila” dove verrebbe controllato il fascicolo. Allo sportello il fascicolo sarebbe già in ordine e, pertanto, si potrebbe iscrivere il ricorso in tempi brevi ed avere anche il numero di iscrizione (il che attualmente non avviene). - Il Consigliere Livia Rossi riferisce in ordine alla nota pervenuta in data 18 marzo 2004 dal Tribunale di Roma -Sezione VII Penale monocratica- con la quale si rende noto che l’Avv. S.L. ha presentato richiesta di liquidazione degli onorari maturati in qualità di difensore d’ufficio nel proc. pen. R.G. n. xx/04 irr. pur non avendo svolto la relativa attività professionale evincendosi dai verbali d’udienza che in più occasioni fu nominato un difensore ex art. 97 IV co. c.p.p. Il Consiglio delibera di aprire una pratica di segreteria. - Il Consigliere Pirisi Camerlengo riferisce sulla nota fatta pervenire al Consiglio, per conoscenza, in data 20 ottobre 2003 dall’Avv. P.R. il quale lamenta la situazione creatasi all’Ufficio Depositi Ruolo Civile presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo le modifiche organizzative recentemente apportate. 336 FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ADUNANZA DEL 17 GIUGNO 2004 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Livia Rossi, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario n. 11 Elenco Speciale n. 1 passaggi all'Elenco Speciale n. 1 cancellazioni a domanda n. 1 per trasferimento n. 2 nulla osta al trasferimento n. 2 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni n. 24 abilitazioni n. 10 iscrizioni e abilitazioni n. 10 cancellazioni a domanda n. 2 per trasferimento n. 10 per fine pratica n. 10 nulla osta al trasferimento n. 2 compiuta pratica n. 22 DISCIPLINA Procedimenti trattati in dibattimento n. 3 PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI ordinari n. 63 patrocinio a spese dello Stato n. 390 SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette n. 15 ammissione patr. a spese dello Stato n. 88 DELIBERE - Il Presidente riferisce che sabato 12 giugno 2004 ha partecipato alla riunione della Consulta Europea dei Diritti dell’Uomo e, FORO ROMANO 3/2004 nell’occasione, ha consegnato copia della delibera dell’11 marzo 2004 con la quale il Consiglio ha disposto l’assegnazione di una borsa di studio per la migliore tesi sull’argomento. Riferisce che tutti i presenti hanno ringraziato entusiasticamente ed ha prospettato la necessità di agevolare la pratica ai giovani Avvocati Italiani presso studi legali nelle altre città d’Europa e, inoltre, ha valutato possibili iniziative, quali l’attribuzione di “una Toga per l’Europa” volta a premiare un giovane che si sia distinto in ambito europeo. Sottopone al Consiglio tale ultima iniziativa che potrebbe essere inserita nel programma della celebrazione per il 130° anniversario del Consiglio, per la consegna delle medaglie d’oro agli Avvocati e ai Magistrati e per la premiazione dei vincitori della XXVII Conferenza dei Giovani Avvocati. Il Consiglio ringrazia e dà mandato al Consigliere Emanuele di prendere contatto con gli Avv.ti Maurizio de Stefano e Vito Mazzarelli, coordinatori della Consulta. - Il Presidente riferisce che il giorno 17 giugno 2004 si è riunita la Commissione Elettorale per la nomina dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La Commissione elettorale, all’unanimità, ha deliberato che le elezioni abbiano inizio il giorno 2 ottobre 2004 alle ore 9 e termine il giorno 9 ottobre 2004 alle ore 13. Il seggio sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce di aver incontrato il Direttore dell’Ufficio Notifiche, Dott. Giancarlo Sili e il delegato del Presidente della Corte di Appello, Consigliere Edoardo Cofano per discutere 337 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO sui problemi relativi all’Ufficio Notifiche (vedi articolo e conseguente delibera pubblicati nella rubrica “Comunicazioni e notizie”). - Il Consigliere Segretario Condello riferisce di aver incontrato insieme ad alcuni componenti della Commissione Informatica, Avv.ti Guglielmo Lomanno, Raffaele Quaglietta, Alessandro Vinci e Pierluigi Poggioli, il Dott. Guerra, appositamente delegato dal Garante della Privacy, Prof. Stefano Rodotà, per preparare il Documento Programmatico sulla Sicurezza ed una guida semplificata. E’ stata consegnata una bozza del Documento Programmatico sulla Sicurezza al delegato del Garante, il quale si è riservato di esaminarlo al fine di esprimere parere per concordare un documento definitivo da distribuire a tutti i Colleghi romani. Il Consigliere Segretario Condello riferisce che è previsto un decreto legge del Ministero della Giustizia per un rinvio della scadenza indicata dal testo unico sulla privacy. La Commissione Informatica congiuntamente con l’Autorità Garante provvederà comunque a predisporre la documentazione necessaria per l’Avvocatura. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce di aver avuto un incontro, unitamente al Presidente Sebastiano La Greca, con il Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, al fine di concordare l’organizzazione della conferenza organizzativa della Camera di Conciliazione. Si è ipotizzato di fissare l’incontro con le Autorità comunali, regionali e provinciali per il prossimo 13 luglio. Il Consiglio ne prende atto. 338 Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Giuliano BOSCHETTI, Giacinto CANZONA, Dante DE MARCO, Luigi DE VITIS, Giorgio DIAMANTINI, Fabiana DI MARIO, Alberto FAEDDA, Nadia GIOSIA, Francesco GIZZI, Beniamino LA PISCOPIA, Roberto MARTINA, Giovanni MECHELLI, Gianluca PALLA, Luigi Rodolfo STIVALA, Rosa VIGGIANO, per essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Ierardi comunica al Consiglio, con riferimento al Torneo di tennis organizzato dall’A.I.A.T. -Associazione Italiana Avvocati Tennisti- con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in corso dal 3 al 19 giugno 2004 al Tennis Club dell’ATAC, che sabato 19 giugno p.v. in occasione della giornata conclusiva del Torneo, l’Associazione ha organizzato una serata di Gala per la premiazione dei vincitori. Il Consigliere Ierardi riferisce, altresì, che il Torneo è dedicato alla memoria del suo Maestro Avv. Gianfranco Thomas, e che verrà consegnata una coppa ad uno dei suoi familiari FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO che sarà presente alla manifestazione. - Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio di essere venuta a conoscenza della recente scomparsa del Collega Avv. Sergio Sbarra. La triste notizia che ha colto tutti impreparati, si è diffusa in Tribunale negli ultimi giorni. Il Consigliere Ierardi ricorda l’amico e Collega Sergio Sbarra, uomo mite e Avvocato di grande spessore umano e professionale. - Il Consigliere Emanuele riferisce in merito: - all’invito dell’International Bar Association e dell’International Association of Young Lawyers a partecipare alla Conferenza su “Corporate Social Responsibility and the Role of the Lawyer” che si terrà ad Amsterdam il 25 e 26 giugno 2004; - all’invito del Consiglio dell’Ordine di Marsiglia a partecipare alla solenne Cerimonia che si terrà a Marsiglia il 2 luglio 2004. In entrambi gli inviti si chiede di comunicare se alcuni Consiglieri dell’Ordine di Roma intendano partecipare, specificando che la loro presenza sarebbe molto gradita. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Cipollone chiede l’autorizzazione all’acquisto di una coppa e una targa da consegnare alla squadra vincente del Torneo Justitia e all’Avv. Ugo Longo in occasione della manifestazione che avrà luogo presso il campo di calcio di Formello il 25 giugno 2004. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’istanza della Signora O.F. con la quale chiede che venga modificato l’oggetto della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 212 del 3 febbraio 2004 da “divorzio congiunto” a “divorzio giudiziale”. Il Consiglio approva. FORO ROMANO 3/2004 ADUNANZA DEL 24 GIUGNO 2004 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Coniglieri Giovanni Cipollone,Grazia Pirisi Camerlengo, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele. TENUTA ALBO AVVOCATI iscrizioni Albo ordinario n. 22 Elenco Speciale n. 1 passaggi all’Albo ordinario n. 1 cancellazioni a domanda n. 5 per trasferimento n. 1 TENUTA REGISTRO PRATICANTI iscrizioni n. 36 abilitazioni n. 19 iscrizioni e abilitazioni n. 5 revoche abilitazioni per decorrenza termine n. 4 cancellazioni a domanda n. 1 per fine pratica n. 8 compiuta pratica n. 11 DISCIPLINA pratiche disciplinari trattate archiviazioni n. 53 aperture procedimento disciplinare n. 14 PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI ordinari n. 67 patrocinio a spese dello Stato n. 284 SEGRETERIA autorizzazioni alle notifiche dirette n. 10 ammissione patr. a spese dello Stato n. 40 DELIBERE - Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera dell’Avv. P.A. con la quale il professio- 339 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO nista sottopone al Consiglio il pro-memoria sull’aggiornamento professionale dell’avvocato. Il Consigliere Emanuele ritiene necessario che il Consiglio dell’Ordine organizzi convegni di alto profilo professionale. Il Consigliere Conte si associa a quanto affermato dal Consigliere Emanuele. Il Consiglio rinvia ad altra adunanza per discutere sul problema dei convegni. - Il Presidente Cassiani riferisce sul telefax pervenuto in data 27 maggio 2004 dall’Avv. Ettore Randazzo, Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, con la quale chiede che vengano concesse in locazione, per l’associazione, alcune stanze della sede secondaria del Consiglio di Via Valadier. Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. - Il Presidente Cassiani riferisce sul telefax pervenuto in data 20 maggio 2004 dall’Avv. Nicola Ianniello, Presidente dell’Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito Patrocinio e la difesa dei non abbienti - A.N.V.A.G., con la quale lo stesso Collega chiede la costituzione di una Commissione consiliare per il gratuito patrocinio e la difesa a spese dello Stato. Il Consigliere Rossi precisa che la richiesta dell’Avv. Ianniello ha ad oggetto la separazione della Commissione Difesa dei non abbienti da quella relativa alla difesa d’ufficio. Il Consigliere Rossi riferisce sui problemi relativi alla Commissione Difese d’ufficio, sulla modalità di organizzazione delle attività. Il Consiglio rinvia per la decisione. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 11 giugno 2004 dal Centro Studi dell’O.U.A. -Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana- con 340 la quale informa che ha creato un archivio nazionale della stampa forense. A tal fine, il ridetto Centro Studi chiede al Consiglio di inviare due copie di ogni numero delle pubblicazioni edite, anche trasmettendo numeri arretrati nonchè di segnalare eventuali siti web e periodici on line. Il Consiglio manda alla Biblioteca per l’invio delle riviste. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera pervenuta in data 15 giugno 2004 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bruxelles con la quale comunica che l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2004/2005, organizzato dall’Associazione “Vlaams Pleitgenootschap” si terrà i giorni 25 e 26 novembre prossimi, a Bruxelles. Il Consiglio prende atto e delibera di incaricare il Presidente per il riscontro della comunicazione al fine di assicurare la presenza di un rappresentante del Consiglio alla manifestazione. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 12 giugno 2004 dell’Avv. Jean Marie Burguburu, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parigi, con la quale informa che dal 18 al 20 novembre 2004 si terrà la cerimonia per l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine di Parigi. Il Consiglio prende atto e delibera di incaricare il Presidente per il riscontro della comunicazione al fine di assicurare la presenza di un rappresentante del Consiglio alla manifestazione. - Il Presidente Cassiani informa il Consiglio sulla opportunità di procedere al rinnovo annuale degli incarichi che vengono conferiti ai collaboratori del Consiglio, ciò per consentire una rotazione e la possibilità ad altri FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO giovani Praticanti di poter collaborare con il Consiglio stesso. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta inoltrata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense di n. 4 praticanti avvocati da utilizzare come collaboratori del Consiglio Nazionale Forense Per dette collaborazioni sono previste borse di studio annuali e l’attività dovrebbe essere sostitutiva della pratica forense. Il Consiglio rinvia ad altra adunanza per approfondimenti e per fissare i criteri per la selezione. Identica soluzione potrà essere intrapresa per le collaborazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. - Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera pervenuta in data 2 aprile 2004 della Dott.ssa Magda Brienza, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale comunica che sarebbe opportuno organizzare un incontro sul problema riguardante la richiesta relativa alla tenuta di un registro delle presenze dei difensori d’ufficio. Il Consiglio incarica il Consigliere Carletti. - Il Presidente Cassiani informa che il Comune di Roma ha istituito l’Ufficio del Garante per i diritti dei detenuti (On. Manconi). L’Avv. Fabio Baglioni chiede un appuntamento per illustrare l’attività del nuovo ufficio e una possibile collaborazione con il Consiglio. Il Consiglio delibera di fissare un appuntamento in una delle prossime adunanze. - Il Presidente Cassiani riferisce di aver comunicato telefonicamente al Consigliere Giuridico del Presidente Ciampi, Prof. Sechi, del rinvio della manifestazione del 130° Anniversario dell’Avvocatura e, quest’ultimo, FORO ROMANO 3/2004 nel prenderne atto ha affermato che, dopo la ripresa estiva, si adopererà per concordare una nuova data che consenta al Presidente della Repubblica di essere presente alla manifestazione. Il Consiglio ne prende atto. Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 Il Consiglio vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avv.ti Michele BARTOLAZZI, Valentina BERGAMI, Corrado BOCCI, Antonio CASTELLANI, Rossella DI TULLIO, Luciano LIONE, Desiderio MURRU, Giulio STOPPA, Peter UGOLINI, Valentina VACCARO, per essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge. - Il Consigliere Segretario Condello, in relazione alla necessità di decongestionare l’Ufficio Notifiche, propone di fornire agli avvocati il necessario materiale per avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/1994. Gli Uffici del Consiglio dell’Ordine hanno richiesto un preventivo di spesa alla Tipografia Aurelia 72, riscontrato 341 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO con comunicazione del 15 giugno scorso prot. 13006. Il preventivo prevede la stampa degli appositi registri, delle buste per la notificazione a mezzo del servizio postale, degli avvisi di ricevimento e il confezionamento di un kit comprensivo di 50 buste, 50 avvisi di ricevimento e un registro. Il prezzo unitario di ogni kit è pari a euro 4,00 se l’ordine viene effettuato nella misura di n. 2.000 esemplari. Il prezzo unitario di ogni kit è pari a euro 4,50 se l’ordine viene effettuato nella misura di n. 1.000 esemplari. Il Consiglio delibera di acquisire altri due preventivi. - Il Consigliere Segretario Condello ricorda che dal 2 al 9 ottobre prossimi si svolgeranno le elezioni degli undici delegati alla Cassa Forense così come deliberato dalla Commissione elettorale. Il Consigliere Segretario Condello rileva che questa tornata elettorale, per la Cassa, considerata l’elevata affluenza di avvocati che interverranno, consentirebbe di raggiungere il quorum necessario per l’elezione suppletiva dei cinque Consiglieri mancanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Consiglio potrebbe, pertanto, indire l’elezione suppletiva dei cinque Consiglieri per tentare, almeno un’altra volta, di integrare il Consiglio, invitando a partecipare gli avvocati contemporaneamente alle due competizioni elettorali. Invita, pertanto, il Presidente a porre il punto al prossimo ordine del giorno per deliberare sull’argomento. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Segretario Condello comunica che la Commissione Informatica sta 342 continuando in modo molto soddisfacente l’attività sia nella gestione del sito sia nella gestione dei corsi di alfabetizzazione degli avvocati. Il Consigliere Segretario Condello ringrazia i componenti della Commissione Informatica i quali stanno tenendo i corsi per i Colleghi nell’aula di Via Valadier. Ai corsi hanno partecipato, fino ad ora, circa duecento avvocati. - Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio che il progetto di ampliamento dell’accesso ai Tribunali, in via telematica, utilizzando il sistema Polis Web, è in fase avanzata. Ricorda ai Consiglieri di aver avuto un incontro con tutti i coordinatori dei Consigli degli Ordini del Lazio e con i Presidenti per concordare le modalità operative e che nella riunione del Distretto è stato ulteriormente approfondito l’argomento, al fine di far attivare questo servizio entro breve tempo. Il Consigliere Segretario Condello informa, inoltre, di aver incontrato il responsabile della società Datamat per la modifica degli accordi sottoscritti con il precedente Consiglio e, precisamente, di aver sottolineato la necessità di modificare l’accordo ove era previsto un abbonamento di circa euro 100,00 per ogni avvocato. Il Consigliere Segretario Condello ha precisato, inoltre, che non è possibile prevedere un costo di un servizio di poche decine di migliaia di euro a circa un milione di euro (questo importo scaturisce dalla moltiplicazione del costo di ogni singolo abbonamento per il numero degli iscritti). Una possibile rivisitazione del contratto con l’annullamento degli accordi precedentemente intercorsi dovrebbe prevedere il pagamento di un importo forfettario omnicomprensivo annuale per tutto il servizio prestato nonchè per even- FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO tuali servizi che potrebbero essere attivati sul server ove è stato implementato il servizio di accesso sicuro ad internet. Questo nuovo accordo dovrebbe essere comunque ampliato anche a tutti gli altri Consigli dell’Ordine degli Avvocati e quindi con ripartizione delle spese in proporzione anche sugli altri Ordini del Lazio. La società Datamat si dovrà impegnare, con l’accordo da sottoscrivere, ad ampliare l’hardware e ad acquistare l’attrezzatura necessaria a gestire e aggiornare il programma software di accesso e tutto quanto necessario per prestare il servizio nel modo migliore. Polis Web Lazio consentirà, sostanzialmente, a tutti gli avvocati iscritti negli Ordini del Lazio di accedere alle informazioni, in questa fase, del ruolo del contenzioso civile di tutti i Tribunali del Lazio. Nella fase successiva sono previsti gli accessi alle Cancellerie delle Esecuzioni Immobiliari e poi l’accesso alle informazioni della Corte di Appello e della Sezione Lavoro. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio di aver incontrato il Consigliere Lambertucci, Responsabile referente per il Distretto del Lazio all’informatica e alle nuove tecnologie. Con il Consigliere Lambertucci sono stati definiti alcuni passaggi operativi per attivare una serie di servizi telematici per gli avvocati. Il primo servizio che verrà attivato nelle prossime settimane consentirà agli avvocati, muniti di smart-card e firma digitale, di accedere alle informazioni in formato fotografico dei fascicoli delle esecuzioni immobiliari. Il secondo servizio ipotizzato prevede la possibilità di accedere all’archivio delle sentenze già scannerizzate, quindi in formato fotografico, direttamente dagli studi per la visualizzazione e la stampa delle stesse, laddove non è necessario il paga- FORO ROMANO 3/2004 mento dei diritti di cancelleria. Per quanto riguarda le sentenze normali, invece, sussiste il problema del pagamento dei diritti di cancelleria che sembrerebbe di non facile soluzione. Il Consigliere Segretario Condello propone inoltre di attivare un servizio automatico di casella postale per informare gli avvocati dei rinvii di ufficio, del deposito delle sentenze e delle ordinanze almeno in via sperimentale. Il Consiglio approva. Il Consigliere Segretario Condello riferisce sul problema relativo al pagamento dei diritti di cancelleria relativamente alla richiesta di copie di sentenze uso studio. La legge sulle spese di giustizia prevede il pagamento dei diritti per la richiesta di una copia in cancelleria. L’attenta lettura della norma fa chiaramente intendere che il diritto è dovuto per consentire allo Stato di avere il rimborso delle fotocopie e dell’attività espletata dai dipendenti degli Uffici Giudiziari per il rilascio della stessa sentenza per uso ufficio. Presso il Tribunale di Roma, forse in altri Tribunali d’Italia e presso la Corte di Appello di Roma, esistono due archivi relativamente alle sentenze: l’archivio cartaceo delle sentenze depositate e l’archivio elettronico dove sono state scannerizzate e poi trasformate in formato digitale testo, le sentenze pubblicate negli ultimi anni. Detto archivio riguarda sia il settore civile ordinario che la Sezione Lavoro e sembrerebbe contare in formato digitale oltre 50.000 sentenze. Rilevato: - che le sentenze in formato digitale non devono essere considerate alla stessa stregua di quelle cartacee e che la gestione di questa documentazione non ha costi da parte degli Uffici Giudiziari; - che l’accesso a detta documentazione 343 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO non è riservato; - che un semplice programma di gestione delle sentenze potrebbe consentire la messa in linea sul sito internet (attraverso Polis Web) di tutta questa documentazione e l’accesso e la individuazione della sentenza stessa con il numero di pubblicazione, così come previsto nella gestione dei ruoli; - che anche l’accesso al sistema e la visualizzazione del documento non comporterebbe alcun onere a spese dello Stato o degli Uffici Giudiziari; - che gli avvocati potrebbero visualizzare le sentenze e gestirle in formato elettronico a fini uso studio; - che la gestione elettronica di questa documentazione comporterebbe anche un grande vantaggio per gli Uffici in quanto si renderebbe necessario meno personale e quindi meno oneri per gli Uffici Giudiziari e consentirebbe di avere meno accessi agli Uffici e quindi meno problemi dal punto di vista ambientale e gestione del territorio; Il Consiglio tutto ciò premesso; - rilevato che detta attività non comporta oneri o spese a carico dello Stato, ma vantaggi per il cittadino e per lo stesso Stato, in quanto impiegherebbe meno personale per detta attività invita il Ministro e le competenti Autorità ad autorizzare l’accesso da parte degli avvocati, senza il pagamento dei diritti di cancelleria, alle informazioni e alle sentenze in formato digitale uso studio; l’emanando provvedimento ministeriale dovrà confermare che i diritti di cancelleria devono essere versati soltanto per la richiesta di sentenze in formato cartaceo e che questo servizio telematico può essere considerato nell’ambito delle spese forfettizzate e previste nel contributo unificato versato dagli avvocati al momento del- 344 la iscrizione a ruolo della causa. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla nota pervenuta al Consiglio in data 3 giugno 2004 del Dott. A.B., con la quale chiede un parere circa l’applicabilità, al suo caso, dell’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526, al fine di poter successivamente richiedere l’iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Roma. Il Consiglio manda alla Commissione Deontologica. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’istanza pervenuta in data 10 maggio 2004 dell’Avv. S.D. con la quale la professionista chiede di conoscere se all’Avv. A.M. sia stata comminata una sanzione disciplinare e/ o cancellazione dall’Albo e, in caso positivo, conoscerne la motivazione. Il Consiglio delibera di comunicare alla Collega S.D. l’eventuale periodo di sospensione e/o cancellazione dall’Albo degli Avvocati, dell’Avv. A.M. e di non autorizzare l’invio della decisione per motivi di riservatezza (vedi regolamento del Consiglio deliberato nell’adunanza del 17 settembre 1992). - Il Consigliere Segretario Condello comunica che è pervenuta in data 26 maggio 2004 una comunicazione dell’Avv. P.M. con la quale chiede un parere circa la corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 44 del Codice Deontologico Forense. Il Consiglio manda alla Commissione Deontologica. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce che è pervenuta in data 7 giugno 2004 una nota dell’Avv. C.O. con la quale la professionista chiede al Consiglio che le venga concesso un permesso temporaneo di parcheggio all’interno della Città Giudiziaria di FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO Roma di Piazzale Clodio, in quanto la stessa, in stato di gravidanza, è impossibilitata ad affaticarsi. Il Consiglio delibera di concedere all’Avv. C.O. il permesso temporaneo di parcheggio fino al 31 dicembre 2004 e manda agli uffici per gli adempimenti necessari. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’istanza pervenuta in data 15 giugno 2004 della società Marilot Srl con la quale l’istante chiede l’autorizzazione ad attivare il servizio di fotocopie ad uso degli Avvocati e del pubblico presso il Tribunale di Roma Sezione Fallimentare. Il Consiglio si riserva ogni decisione in attesa della definizione della questione con il Demanio. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce che è pervenuta in data 15 giugno 2004 la lettera della Compagnia Teatrale Piera degli Esposti-Teatro 91, con la quale il Presidente, Sig.ra Carmen Pignataro, comunica al Consiglio di voler realizzare il 19 luglio prossimo all’interno della manifestazione “I Solisti del teatro” che si svolgerà a Roma dal 6 al 31 luglio 2004 presso i giardini della “Filamornica Romana”, la rappresentazione de “Il processo a Paolo e Francesca” con l’Avv. Luciano Revel, il Senatore Prof. Luigi Compagna e l’Avv. Luigi di Majo. La rappresentazione, destinata a tutti gli operatori giudiziari, potrebbe essere realizzata con la collaborazione e sotto l’egida del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Consiglio manda alla Commissione Culturale per gli approfondimenti. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla nota pervenuta in data 12 giugno 2004 dell’Avv. E.C. con la quale il professio- FORO ROMANO 3/2004 nista chiede un parere preventivo relativamente al comportamento deontologicamente più corretto da tenere in una questione professionale. Il Consiglio manda alla Commissione Deontologica. - Il Consigliere Segretario Condello comunica al Consiglio che è pervenuta in data 12 giugno 2004 dall’Unione Italiana Ufficiali Giudiziari una comunicazione con la quale esprime il proprio parere in merito alla drammatica situazione verificatasi presso l’Ufficio Unico della Corte di Appello di Milano. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta in data 12 giugno 2004 della Deutsche Bureau AG di Berlino con la quale l’azienda offre, previo invio di brochure pubblicitaria, una convenzione per gli avvocati consistente in un segretariato che permette agli studi più piccoli di avere una segretaria o di sopperire alle ulteriori necessità dello studio. Il Consiglio ne prende atto. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla richiesta pervenuta in data 16 marzo 2004 degli Avvocati G.P. e P.G. relativamente al parere di congruità n. xxxx/03 dell’Avv. M.P., con la quale chiedono se l’importo liquidato di euro 3.000,00 sia comprensivo delle spese e delle competenze ammontanti a euro 397,81; Il Consiglio - Riesaminato il provvedimento del 2 ottobre 2003; - Rileva: - che trattasi di parere di congruità riguardante l’attività in materia stragiudiziale; - che l’importo liquidato in euro 3.000,00 per detta materia è comprensivo delle spese e 345 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO competenze. - Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla nota pervenuta in data 17 giugno 2004 dell’Avv. Mario Sanino con la quale comunica che, insieme all’Avv. Piero d’Amelio, si è costituito nel giudizio pendente avanti la I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per il ricorso proposto dall’Ordine Forense di Velletri e dall’Avv. Alberto Campegiani per l’annullamento della nomina quale Consigliere Nazionale dell’Avv. Carlo Martuccelli. Il Consiglio ringrazia gli Avv.ti Mario Sanino e Piero d’Amelio. - Il Consigliere Segretario Condello comunica che è pervenuta in data 17 giugno 2004 dalla Dott.ssa V.L.R. la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti presso la Corte di Appello di Roma in base ad una laurea in giurisprudenza conseguita in Belgio. Il Consiglio rinvia per esame. - Il Consigliere Segretario Condello comunica che in data 11 giugno 2004 è pervenuto al Consiglio il ricorso, diretto al Consiglio Nazionale Forense, del Dott. N.S. con il quale lo stesso chiede che il ridetto Consiglio Nazionale voglia, annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. xxxx/2000 la delibera dello stesso Consiglio Nazionale, ripristinare la situazione antecedente a tale provvedimento. Il Consigliere Segretario Condello comunica, inoltre, che in data 23 giugno 2004 è pervenuto un atto di diffida e costituzione in mora dallo stesso Dott. N.S. con il quale intima al Consiglio dell’Ordine di annullare il provvedimento di cancellazione per sanzione disciplinare del 24 giugno 1999. Il Consiglio delibera di dare incarico al 346 Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca per l’eventuale costituzione. - Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio di aver partecipato alla riunione organizzata dal Presidente del Tribunale, Dott. Luigi Scotti, il giorno 23 giugno 2004 relativa all’analisi dei criteri di revisione/formazione degli elenchi di professionisti ai quali conferire incarichi alla Sezione Fallimentare. Alla riunione ha partecipato un delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed erano presenti tutti i Giudici della Sezione Fallimentare. Il Presidente Scotti ha relazionato sull’attività attualmente svolta dalla Sezione Fallimentare evidenziando che, negli ultimi anni, gli incarichi di una certa rilevanza economica si sono ridotti dell’ottanta per cento rispetto agli anni precedenti, mentre le richieste di nomina, a Curatore Fallimentare, sono aumentate a dismisura. Sono attualmente state presentate circa 1.000 nuove domande. Il Presidente ha evidenziato la necessità di predisporre appositi elenchi. L’iscrizione a detti elenchi dovrà essere presentata in riferimento alle precedenti esperienze professionali e ad altri criteri che dovranno essere concordati con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Consigliere Segretario Condello ha ringraziato il Presidente Scotti e i Magistrati della Sezione Fallimentare per aver ritenuto importante incontrare, forse per la prima volta nella storia, gli Ordini Professionali e si è riservato di portare a conoscenza del Consiglio il problema, al fine di un approfondimento. Ha, comunque, ribadito la necessità che tutta l’attività svolta dalla Sezione Fallimentare -in particolare i conferimenti degli incarichi ai professionisti- venga effettuata con la massima trasparenza onde evitare ogni possibile contestazione e/o discussione sui criteri FORO ROMANO 3/2004 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO con cui vengono assegnati gli incarichi di Curatore Fallimentare e in difesa delle procedure concorsuali. Il Consiglio rinvia ad altra adunanza incaricando il Consigliere Segretario Condello e il Consigliere Conte per gli approfondimenti. - Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce sulla necessità di pubblicizzare nei modi dovuti il nuovo Regolamento della pratica forense che andrà in vigore per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati successivamente alla data del 1° luglio 2004. Pertanto, propone che venga preparato il manifesto da affiggere negli spazi previsti nelle Aule giudiziarie e nel frontespizio o all’interno dei libretti della pratica da rilasciare ai nuovi iscritti Praticanti Avvocati. - Il Consigliere Cipollone riferisce di essersi recato nella Casa Circondariale di Civitavecchia e di aver preso atto delle lamentele di alcuni avvocati del nostro Foro i quali, recatisi presso il predetto Carcere verso le ore 14 per conferire con i propri clienti, non hanno potuto espletare tale compito perchè “fuori orario”. Il Consigliere Cipollone ritiene opportuno invitare la Direzione della Casa Circondariale di Civitavecchia a stabilire una nuova regolamentazione sugli orari di colloquio avvocati-detenuti che tenga conto delle esigenze degli avvocati che provengono da altre località. Il nuovo orario per gli avvocati provenienti da altri Fori potrebbe essere il seguente: - lunedì, mercoledì, sabato dalle ore 9 alle ore 15; - martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9 alle ore 16 (e non come ora accade fino alle ore 14). Il Consiglio approva e conferisce incarico al Consigliere Cipollone perchè prenda con- FORO ROMANO 3/2004 tatto con il Dott. Giuseppe Tressanti, Direttore della Casa Circondariale di Civitavecchia, per l’attuazione della modifica dell’orario di colloquio per gli avvocati provenienti da altra sede. - Il Consigliere Cipollone riferisce di aver partecipato, a nome del Consiglio dell’Ordine, al seminario di studio “Ist International Welfare and Economic Forum” i cui lavori hanno avuto inizio il 24 giugno 2004 presso l’Auditorium della Cassa Nazionale Forense. Dopo l’intervento introduttivo dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente della Cassa Nazionale Forense, che ha rivolto un saluto augurale a tutti gli intervenuti (i maggiori esperti del settore nel mondo), ha preso la parola il Prof. Michael J. Spendolini, ideatore del Benchmarking. L’oratore ha svolto una panoramica sulle migliori prassi per gestire la crisi del sistema pensionistico su basi globali. Molto interessanti i successivi interventi del Prof. Frank Cespedes, della Harvard Business School di Boston, sulle “Strategie di marketing per una crescita proficua”, del Prof. Dennis Snower sulle “Riforme del Welfare e la loro migliore influenza sui fondi pensione privati” e dell’On. Alberto Brambilla, Sottosegretario di Stato del Ministero del Welfare. - Il Consigliere Pirisi Camerlengo comunica di aver assistito, in data 24 giugno 2004, alla perquisizione dello studio dell’Avv. E.L.. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Pirisi Camerlengo e preso atto che la perquisizione è stata effettuata presso lo studio del Collega E.L. ma per atti di un cliente e che il professionista è completamente estraneo alla vicenda, delibera di passare agli atti la pratica. - Il Consigliere Ierardi ricorda al Consiglio che, in data 30 giugno prossimo, giungono a Roma i Colleghi del Consiglio dell’Or- 347 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO dine di Belgrado per disputare una partita di calcio con i Colleghi Avvocati di Roma. Il Consigliere Ierardi propone al Consiglio di organizzare, per la serata del 30 giugno prossimo, una cena in onore dei sopramenzionati Colleghi e di offrire loro una coppa ricordo da consegnare al termine dell’incontro di calcio. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Pirisi Camerlengo riferisce che la manifestazione svoltasi il 18 giugno 2004 a Bellinzona, e alla quale ha partecipato in rappresentanza dell’Ordine romano, è stata organizzata dagli avvocati delle quattro zone della Svizzera in occasione delle elezioni per le cariche del nuovo biennio e approvazione dell’attività svolta. Erano presenti avvocati provenienti da tutti i 24 Cantoni ed era ospite del Cantone Ticinese di lingua italiana e quindi con ampia familiarità e grande facilità di comunicazione per gli Italiani. La Presidente uscente è Eva Salus, alla quale ha rivolto il saluto a nome e in rappresentanza del nostro Ordine complimentandosi per la splendida organizzazione. Ha anche riepilogato il nostro attuale impegno di integrazione nell’Avvocatura Europea di cui i 24 Cantoni svizzeri rappresentano un significativo esempio. Tutti parlano le quattro lingue in uso nei 24 Cantoni (Romanza, Francese, Italiana e Tedesca) e vi è una pressochè totale collaborazione tra loro. Da poco anche il Cantone Ticinese si è dotato di una Università che va ad accrescere il numero di quelle già esistenti negli altri Cantoni di lingua tedesca e francese. Tutti si sono dichiarati lieti dell’intervento dell’Ordine di Roma incluso l’ex Presidente del “Barreau d’Europe” Janne Pierre Grosse, ospite d’onore, che lo scorso anno aveva presenziato alla nostra manifestazione 348 organizzata dalla Cassa Forense e svoltasi in settembre a Castel Sant’Angelo. Il dato che più li ha colpiti è il numero degli avvocati romani: loro in tutti i 24 Cantoni sono solo 7.000. Altra particolarità: gli avvocati elvetici possono cumulare anche l’incarico di notaio. Le cariche in magistratura sono elettive e molti di loro sono stati eletti nei Tribunali civili, penali e amministrativi sia di primo che di secondo grado, lasciando l’Avvocatura e riprendendola allo scadere del mandato. A cura di Domenico Condello FORO ROMANO 3/2004