ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2004
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere
Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando
Emanuele.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario n. 17
Elenco Speciale n. 1
cancellazioni
per decesso n. 1
a domanda n. 1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni n. 10
abilitazioni n. 9
iscrizioni e abilitazioni n. 3
cancellazioni
per trasferimento n. 7
per fine pratica n. 4
nulla osta al trasferimento n. 17
compiuta pratica n. 18
DISCIPLINA
procedimenti trattati in dibattimento n. 4
PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI
ordinari n. 78
patrocinio a spese dello Stato n. 383
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette n. 13
ammissione patr. a spese dello Stato n. 38
iscr. avv. liste patr. a spese dello Stato n. 39
DELIBERE
- Il Presidente riferisce sull’invito a partecipare alla Terza Conferenza Nazionale delle
Scuole Forensi che si terrà nei giorni 2 e 3
luglio 2004 a Taormina, sul tema: “Cultura
294
Comune della Formazione e Percorsi Omogenei per le Professioni Legali”.
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 5 maggio 2004 dell’Avv. C.M. con la quale il professionista
denuncia l’inefficienza dell’Ufficio Copie del
Tribunale Civile di Roma.
Il Consiglio prende atto e manda all’apposita Commissione consiliare.
- Il Presidente riferisce sull’istanza pervenuta in data 6 maggio 2004 dell’Avv. R.O.
con la quale il professionista sottopone al
Consiglio la propria candidatura quale componente, in rappresentanza dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, della Commissione per la
Formazione della Magistratura Onoraria.
Il Consiglio ne prende atto e si riserva di
decidere quando perverrà una specifica richiesta del competente ufficio giudiziario.
- Il Presidente riferisce sul telefax pervenuto in data 28 aprile 2004 del Sen. Avv.
Antonio Belloni, Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, con il
quale trasmette il testo dell’appello che vorrebbe rivolgere ai Colleghi Iracheni di Badgad in merito al rapimento dei tre cittadini
italiani tenuti in ostaggio.
Il Consiglio ritiene che la proposta debba
essere esaminata in occasione della riunione
dell’Unione dei Consigli dell’Ordine del Lazio fissata per il 29 maggio 2004.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’incontro-seminario del giorno 3
maggio scorso, al quale ha partecipato il Sen.
Prof. Stefano Rodotà, Garante della Privacy,
l’Avv. Carlo Martuccelli, Componente del
Consiglio Nazionale Forense, l’Avv. Andrea
Melucco e il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Luigi Scotti.
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Al Convegno, hanno partecipato diverse
centinaia di Avvocati. Sono state affrontate le
problematiche connesse agli adempimenti
relativi alla Privacy e alle attività che deve
svolgere l’avvocato per non violare il nuovo
Codice.
Il Prof. Rodotà ha confermato la totale
disponibilità ad un dialogo, ad un confronto e
ad una collaborazione con il Consiglio dell’Ordine per creare quel supporto necessario
agli avvocati al fine di consentire una facile
soluzione dei problemi.
Il Consiglio, dopo aver ringraziato il Prof.
Rodotà, ha incaricato il Consigliere Condello
e la Commissione Informatica di seguire le
procedure e di creare un collegamento con
l’Ufficio del Garante.
Il Consigliere Segretario Condello riferisce al Consiglio che è pronto e disponibile il
nuovo programma per la gestione dell’Albo
degli Avvocati su CD. Il programma è stato
elaborato in Windows ed è caratterizzato
dalla grande novità, per coloro che hanno
dato il consenso, della possibilità di visualizzare, oltre ai dati dell’avvocato, anche la
fotografia.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce al Consiglio che le Tariffe Forensi del
2004, già deliberate dal Ministero, sono in
corso di registrazione alla Corte dei Conti. La
registrazione è prevista in questa settimana e,
nelle settimane successive, dovrebbero essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Propone, pertanto, di organizzare un convegno invitando oltre ai Rappresentanti del Consiglio
Nazionale Forense anche il Ministro della
Giustizia, On. Roberto Castelli.
Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio di aver preparato una pubblicazione sulle nuove tariffe e propone di predisporre un opuscolo da stampare a cura del
FORO ROMANO 3/2004
Consiglio e da distribuire gratuitamente, utilizzando le stesse modalità del Foro Romano
News, a tutti gli Avvocati Romani. Propone
anche di inserire la modulistica relativa alla
richiesta di parere di congruità nonchè alle
richieste dei Difensori d’Ufficio per il Patrocinio a Spese dello Stato. Il documento potrà
essere allegato al “Foro Romano News” nel
prossimo invio e distribuito a tutti gli Avvocati Romani.
Il Consiglio approva ed autorizza la relativa spesa.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994
n.53
Il Consiglio
vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avv.ti Maria Concetta ALESSANDRINI, Vincenzo CUFFARO, Pierfrancesco
DELLA PORTA, Lucia FANTOZZI, Valerio FEMIA, Michele LICATA, Francesco
Alessandro MAGNI, Claudio PERRIS, Maria Elisabetta RENDE, Marina RIZZITELLI,
Ignazia SATTA, Carlo SRUBEK TOMASSY, Chiara SRUBEK TOMASSY, per essere
autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n.53/1994;
rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del
registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge.
295
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
comunicazione ai Colleghi a mezzo telefax.
- Il Consigliere Tesoriere Testa informa
che è stato organizzato, in collaborazione con
il Centro Studi del Consiglio, un Convegno
sul tema “L’Avvocato europeo”, al quale
parteciperanno, tra gli altri, l’On. Antonio
Tajani, il Consigliere Davide Iori, e gli Avv.ti
Paolo Cavezzali e Maurizio de Stefano.
- I Consiglieri Ierardi e Rossi propongono
di fissare la Cerimonia inaugurale del Corso
dei Difensori di ufficio per il 7 luglio 2004
nell’Aula degli Avvocati del Palazzo di Giustizia.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Conte, facendo seguito a
quanto già comunicato in data 29 aprile scorso, riferisce al Consiglio in ordine alla quasi
definitiva ultimazione del calendario della
nuova Scuola Forense Romana, “Vittorio
Emanuele Orlando”.
Il Consigliere Conte comunica che sono
pronti i moduli di diritto tributario, procedura
penale, diritto penale, diritto della responsabilità civile delle assicurazioni, procedura
civile internazionale, nuovo processo societario, diritto di famiglia e dei minori, diritto
fallimentare, prove tecniche di accesso all’esame di abilitazione. A breve, saranno
pronti anche i moduli di diritto civile generale, procedura civile generale e diritto dell’informatica giuridica. E’, altresì, allo studio
anche un corso di diritto sportivo e di diritto
ecclesiastico. I corsi si svolgeranno sia nell’Aula Avvocati del Consiglio, al Palazzo di
Giustizia, sia nella sede di Via Valadier, nella
Sala Conferenze.
Il Consigliere Conte ritiene di sottoporre
all’attenzione del Consiglio la necessità di
pubblicizzare adeguatamente la nuova Scuola Forense con un manifesto da affiggere
presso gli Uffici Giudiziari e con l’invio di
296
- I Consiglieri Ierardi e Rossi riferiscono
di aver appreso da vari Colleghi circa la
nuova usanza invalsa presso le Sezioni Penali
della Corte di Appello di Roma di richiedere
-al fine della liquidazione degli onorari relativi al patrocinio dei non abbienti- adempimenti ulteriori a quelli dovuti così come prescritti dalla legge.
Il Consiglio
-Rilevato che molti avvocati, iscritti nell’elenco dei difensori dei non abbienti, hanno
segnalato la richiesta da parte dei Giudici di
cui in intestazione di adempimenti ulteriori a
quelli dovuti fino alla presentazione dell’istanza di liquidazione degli onorari ai fini della
liquidazione avanzata:
-Considerato che:
- gli adempimenti (copia autentica di tutta
la documentazione, comprensiva di verbali
di udienza, attestante le prestazioni professionali oggetto della richiesta di liquidazione; copia della precedente liquidazione nonchè in ordine all’avere o meno già richiesto
l’onorario per i motivi di impugnazione e
attestazione comprovante se il difensore abbia o meno ricevuto altre liquidazioni nel
procedimento, fornendone in caso affermativo copia unitamente alle relative richieste)
vengono, altresì, richiesti ai difensori ammessi al gratuito patrocinio dando loro un
termine di presentazione della documentazione (20 giorni dalla notifica del provvedimento);
- i predetti adempimenti vengono richiesti
“ritenendo indispensabile, anche al fine di
escludere danni all’erario e conseguenti responsabilità contabili dei Pubblici Ufficiali,
acquisire tutta la documentazione utile relativa al detto patrocinio, non esclusa quella
antecedente all’istanza”;
- i summenzionati adempimenti richiesti a
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
carico dei difensori ammessi al gratuito patrocinio non sono previsti dalla normativa che ne
disciplina la materia in nessun articolo;
- i succitati adempimenti, per i motivi che
li sorreggono, devono delegarsi ad altri organi a ciò deputati, non potendo essere imposti
ai difensori ammessi al gratuito patrocinio,
obbligati, invece, a presentare la documentazione come prevista dall’art. 82 del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115;
Tutto ciò premesso
invita
i Presidenti delle Sezioni Penali della Corte di
Appello di Roma; i singoli Consiglieri delle
predette Sezioni Penali di Corte di Appello e i
Consiglieri del Post-Dibattimento della Corte
di Appello a non richiedere i summenzionati
adempimenti ai difensori ammessi al patrocinio dei non abbienti perchè non previsti dalla
legge in materia.
- I Consiglieri Ierardi e Rossi riferiscono
circa le numerosissime segnalazioni dei Colleghi e delle associazioni forensi in ordine alla
sussistenza di gravi distorsioni nella interpretazione delle norme in materia di liquidazione
degli onorari per la difesa d’ufficio e per quella
a spese dello Stato per i non abbienti per cui i
parametri tariffari vengono spesso disattesi, a
volte addirittura con violazione dei minimi
normativamente determinati.
Il Consiglio
-Viste le numerosissime segnalazioni giunte da Colleghi e dalle associazioni forensi in
ordine alla liquidazione degli onorari in tema
di difesa d’ufficio e patrocinio dei non abbienti, preso atto della sussistenza di gravi
distorsioni nella interpretazione di tali norme
da parte dei giudicanti, sia sui criteri di liquidazione, che sugli stessi importi degli onorari
liquidati atteso che i parametri tariffari vengono costantemente disattesi, a volte addirittura con violazione dei minimi normativa-
FORO ROMANO 3/2004
mente determinati;
-Considerato che tale costante elusione
dei pareri di congruità emessi dall’Ordine,
seppur normativamente possibile in quanto
tale parere non è vincolante, ha però avuto
come immediata conseguenza che i Giudicanti hanno finito per liquidare gli onorari
senza attenersi ad alcuna regola o criterio
generale, valutando in maniera soggettiva,
spesso secondo imperscrutabili criteri personali, costringendo così il difensore ad impugnare tali decisioni con ulteriore aggravio di
tempi e costi sia propri, che giudiziari;
delibera
di attivare l’OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI
ONORARI PER I DIFENSORI DI UFFICIO
E PER QUELLI RELATIVI AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI già deliberato a
marzo dello scorso anno e ciò allo scopo di
porre termine a tali gravi inconvenienti, alla
palese elusione di norme, nonchè a quello di
individuare i criteri generali di liquidazione
presso il Tribunale di Roma.
A tal fine sarà possibile a tutti i Colleghi
denunciare liquidazioni di onorari sotto il
minimo tariffario, manifestamente errate o
ingiustamente negate o comunque eluse con
richiesta di documentazione non prevista dalla norma. Dovrà pertanto essere prodotta a
cura dell’interessato apposita segnalazione
presso gli Uffici dell’Ordine o presso le sedi
dell’associazione interessata, corredata di
copia del provvedimento e del parere di congruità dell’Ordine.
Sarà cura dell’Osservatorio chiedere conto del proprio operato a quei giudicanti documentalmente inclini alla violazione della tariffa e dei criteri generali di liquidazione, se
del caso attivando anche le apposite procedure disciplinari.
I Colleghi potranno altresì richiedere all’Osservatorio permanente, assistenza e con-
297
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
sulenza nella procedura di impugnazione della
liquidazione per le quali il Consiglio dell’Ordine si riserva di attivarsi in proprio nei casi
che verranno valutati come più significativi.
Dispone la trasmissione della presente
delibera a tutti i Capi degli Uffici Giudiziari
e a tutti gli iscritti alle liste dei difensori
d’ufficio e a quelle del patrocinio a spese
dello Stato.
- Il Presidente riferisce sulla cerimonia
per il 130° Anniversario dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in corso di organizzazione. Riferisce di voler inviare una lettera al
Presidente della Repubblica, per il tramite
del Consigliere Giuridico Dott. Salvatore
Sechi, per spiegare le ragioni della celebrazione. In particolare, il 130° anniversario
degli Ordini, coincide con il centenario dell’On. Avv. Giuseppe Zanardelli, con l’imminente approvazione della Costituzione Europea e con l’ampliamento dell’Unione Europea a venticinque membri.
- Il Consigliere Segretario Condello relaziona sulle modalità utilizzate fino ad ora,
relativamente alla distribuzione del tesserino
di riconoscimento agli Avvocati. In virtù di
una precedente delibera l’avvocato è obbligato a ritirare ogni anno il tesserino con la
foto che viene rinnovato dopo aver versato il
contributo al Consiglio.
Tutto questo ha determinato e determina
dei disagi per gli Avvocati che devono recarsi
negli Uffici del Consiglio per pagare il contributo e ritirare il tesserino. I Colleghi potrebbero, invece, provvedere al pagamento utilizzando il bonifico bancario o altri sistemi, per
esempio bollettino del conto corrente postale, del quale si potrebbe ipotizzare una prima
spedizione.
Il Consigliere Segretario Condello propone di modificare il sistema e di rilasciare
298
una tessera senza una scadenza precisa o
limitarla ad un quinquennio per evitare questi
problemi. L’avvocato, in caso di cancellazione e/o in caso di trasferimento in altra sede,
deve impegnarsi a restituire la tessera prima
del provvedimento di cancellazione.
Questo determinerà l’eliminazione della
fila per il pagamento del contributo, consentirà all’Avvocato di effettuare il pagamento
del contributo con altri sistemi (tramite bonifico bancario o altre tecniche come ad esempio attraverso il pagamento in formato elettronico, utilizzando, per gli Avvocati che già
ne sono provvisti, la smart-card o attraverso
bollettino postale).
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Carletti comunica che in
data odierna si è tenuto il Convegno sul tema
“Tutela del Risparmio” organizzato dal Centro Studi del Consiglio d’intesa con l’Unione
Nazionale Consumatori. Il Convegno, al quale hanno partecipato numerosissimi Colleghi
ed operatori del diritto, si è protratto ben oltre
i tempi previsti, considerato l’interesse mostrato dall’attenta platea.
- Il Consigliere Cipollone chiede che venga sottoscritto l’abbonamento alla rivista “I
diritti dell’Uomo” per la nostra Biblioteca.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce
sulla necessità di sollecitare il pagamento del
contributo non corrisposto relativo agli anni
pregressi ai colleghi morosi. Il Consigliere
Condello propone di aprire un conto corrente
presso l’Ente Poste Italiane per attivare il
pagamento a mezzo bollettino postale. Il bollettino dovrà essere inviato con la lettera di
sollecito.
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consi-
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
glio che in data 30 aprile 2004 presso la Corte
di Appello, due Colleghe le riferivano di avere
avuto, nella mattinata, problemi rispetto ad
una richiesta di patteggiamento inoltrata al
Procuratore Generale presso la III Sezione
della Corte di Appello il quale, con riferimento
alla circolare che il Presidente della Corte di
Appello, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
ha inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nella quale si invitavano gli
Avvocati a formalizzare le istanze di patteggiamento nei giorni precedenti l’udienza per
non intralciare il proseguimento della stessa,
faceva presente ai due Avvocati l’impossibilità a discutere circa il patteggiamento.
Il Consigliere Ierardi riferisce ancora che
le due Colleghe chiedevano al Presidente
della III Sezione della Corte di Appello un
rinvio, che ottenevano, senza per questo poter patteggiare nell’ambito di quella udienza.
Il Consigliere Ierardi chiede al Consiglio
di ridiscutere sulla questione evidenziando
che quando pervenne la circolare della Corte
di Appello di Roma, il Consiglio si dimostrò
favorevole a venire incontro alle richieste del
Presidente della Corte stessa. Tuttavia è di
fondamentale importanza far notare che non
si può obbligare i difensori a presentare le
istanze di patteggiamento prima dell’udienza, non solo perchè il patteggiamento può
essere richiesto fino all’apertura del dibattimento ma anche perchè è prassi che all’inizio
dell’udienza si richiedano le istanze di patteggiamento, così come avviene nel procedimento di primo grado.
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio che l’Avv. Ottavio Marotta, quale difensore civico del Comune di Roma, essendo
venuto a conoscenza del progetto dell’Ordine degli Avvocati di Roma d’intesa con il
Comune di Roma denominato “Bottega del
diritto”, chiede di poter, nel caso in cui il
FORO ROMANO 3/2004
programma andasse a buon fine, partecipare
alle iniziative che verranno intraprese.
L’Avv. Marotta ha evidenziato al Consigliere Ierardi le diverse richieste che la cittadinanza inoltra al difensore civico e che il
medesimo, a sua volta, vuole inviare al Consiglio per poter, di comune accordo, individuare risposte ed iniziative.
Il Consigliere Condello ricorda al Consiglio che il problema è in corso di approfondimento con la Camera di Conciliazione.
- Il Consigliere Ierardi evidenzia al Consiglio, con riferimento allo sciopero dei magistrati proclamato per tre giorni nei prossimi
25, 26, 27 maggio, per protestare contro la
riforma dell’Ordinamento Giudiziario, la necessità di individuare oltre alla separazione
delle Carriere dei Magistrati, altre problematiche di estremo interesse per l’Avvocatura.
Il Consigliere Ierardi, a tal proposito, evidenzia una questione di estrema delicatezza
che riguarda i casi di incompatibilità dei magistrati che oggi sono autoregolamentate e che
andrebbero previsti e disciplinati dalla legge.
Altro argomento che l’Avvocatura dovrebbe affrontare sempre con riferimento alla
riforma dell’Ordinamento Giudiziario, riguarda il riordino delle norme sui procedimenti
disciplinari, da rivedere anche sotto il profilo
della tipicità. E’ necessario tipicizzare le violazioni disciplinari dei magistrati.
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio circa la richiesta di un Collega di Belgrado di poter organizzare con l’Ordine di Roma
un incontro di calcio. Allo scopo lo stesso
verrà al Consiglio martedì 11 maggio prossimo per concordare con i coordinatori della
Commissione Sociale e Sportiva, Consiglieri
Conte e Ierardi, il programma relativo all’organizzazione della manifestazione sportiva.
Il Consiglio ne prende atto.
299
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Consigliere Rossi riferisce che in data
27 febbraio 2004 è pervenuta una nota dal
Tribunale di Roma Prima Sezione Civile relativa alla pratica del Consiglio n. 1548/03 S
già oggetto di delibera in data 26 febbraio
2004 quando peraltro detta nota non risultava
ancora presente nella pratica in questione. Il
Presidente della I Sezione Civile chiede di
conoscere le determinazioni assunte sul punto dal Consiglio anche alla luce della comunicazione inviata dal predetto in data 20 novembre 2003.
Il Consigliere Rossi fà presente che gli
Avvocati B.C. e A.M., convocati dal Consigliere Istruttore, hanno fatto presente di essere stati essi stessi tratti in inganno dai provvedimenti evidentemente alterati dagli interessati e di avere conseguentemente rinunciato
agli atti di tutti i giudizi.
Il predetto Consigliere riferisce altresì
che, nella nota di cui sopra, il Presidente di
sezione invita il Consiglio a pretendere dai
richiedenti stranieri l’esibizione di un documento di identità e del permesso di soggiorno, nonchè di rilasciare agli stessi copia dell’attestazione con un timbro di conformità
all’originale.
Il Consiglio
preso atto, ad integrazione di quanto già deliberato in data 26 febbraio 2004;
considerato
-che è già prevista l’esibizione da parte
dei richiedenti stranieri di un documento di
identità e del permesso di soggiorno;
-che la copia è firmata in originale ed è su
carta intestata del Consiglio;
-che in ordine allo svolgimento della vicenda sono ravvisabili estremi di reato nei
confronti dei cittadini stranieri che hanno
richiesto l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato
delibera
300
-di non modificare gli adempimenti già
richiesti in ordine alle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-di trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma per
quanto di competenza;
-di trasmettere copia della presente delibera nonchè di quella del 26 febbraio 2004, al
Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Roma al fine di relazionarlo in ordine
all’evolversi della vicenda.
-Il Consigliere Rossi riferisce in merito
alla nota pervenuta dalla Procura della Repubblica di Roma in data 6 aprile 2004, con
la quale si rende noto che l’Avv. G.B., a
seguito della convocazione presso il Consiglio in data 8 marzo 2004, ha presentato
esposto nei confronti del Dott. P.A..
Il Consiglio delibera l’apertura di una
pratica di segreteria per valutare il comportamento dell’Avv. G.B..
- Il Consigliere Rossi riferisce in merito
ad una nota pervenuta dall’Avv. S.T. il quale
fa presente un problema connesso alla liquidazione degli onorari del difensore che assiste persona ammessa al patrocinio a spese
dello Stato.
In particolare il predetto legale si riferisce
alla norma del D.P.R. 115/2002 che stabilisce l’impossibilità di liquidare gli onorari in
caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Accade -la questione si riferisce principalmente ai ricorsi per Cassazione in materia
penale- che al momento della proposizione
delle impugnazioni esse subiscano un vaglio
preliminare di ammissibilità per cui alcuni
ricorsi, visibilmente inammissibili, vengono
assegnati alla Settima Sezione Penale deputata appunto alle declaratorie in tal senso.
Succede peraltro che, superato questo primo
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
vaglio, gli altri ricorsi, assegnati alle Sezioni
ordinarie, e per cui dunque il difensore ha
affrontato lo studio e la discussione orale,
vengano poi all’esito del giudizio dichiarati
parimenti inammissibili con conseguente
impossibilità per il difensore stesso di ottenere la liquidazione degli onorari giusto il disposto normativo di cui sopra.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra
delibera
l’invio della presente delibera e degli atti
relativi alla Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati, affinchè valuti l’opportunità di una eventuale modifica legislativa
sul punto.
- Il Presidente riferisce che in data odierna, alle ore 16 è stato intervistato da un
giornalista del quotidiano “Il Messaggero” di
Roma, insieme al Dott. Luigi Scotti, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma.
Nell’occasione, dopo aver premesso che
il Consiglio dell’Ordine, fin dal suo insediamento, ha preso contatti con tutti i Capi degli
Uffici Giudiziari e quindi anche con il Presidente Dott. Luigi Scotti e che quest’ultimo ha
dimostrato la unanime disponibilità, ha anche
aggiunto che presso il Consiglio è in funzione
l’Ufficio del difensore civico forense e che il
Consiglio ha stipulato un contratto con una
società telematica per consentire agli avvocati di avere notizie dei procedimenti e per
poterli visionare.
Successivamente ha elencato una serie di
problemi e difficoltà che investono il settore
Penale, il settore Civile e il Tribunale del
Lavoro.
In particolare, per il Penale, ha fatto presente che:
-le udienze davanti al Tribunale di Sorveglianza sono intasate perchè spesso vengono
interrotte per sentire i cosiddetti “pentiti”;
-il Tribunale riduce sensibilmente ed in-
FORO ROMANO 3/2004
variabilmente gli onorari liquidati dal Consiglio per la difesa a spese dello Stato. E ciò
senza adottare un metro comune;
-presso l’Ufficio Copie del GIP le file
sono estenuanti ed interminabili;
-il GIP non esplica la funzione di “filtro”
che gli competerebbe e spesso allontana gli
avvocati dalla scelta dei siti alternativi adottando occasioni più penalizzanti di quelle che
adotterebbe il giudice del dibattimento.
Per il Civile ha fatto presente che:
-davanti alle Cancellerie, alle Esecuzioni
Immobiliari e quella dei provvedimenti spesso ci sono file interminabili;
-l’Ufficio Copie e l’Ufficio Iscrizioni a
ruolo soffrono per la mancanza di personale
agli sportelli;
-i ruoli delle esecuzioni mobiliari sono
congelati per mancanza di personale.
Per la Sezione del Lazio ha rappresentato
inoltre che:
-le udienze vengono fissate a mesi di
distanza dal deposito del ricorso e tra le
udienze successive intercorre un periodo a
volte superiore ad un anno.
Ha anche aggiunto che gli avvocati di
Ostia lamentano che a causa della mancanza
di un organico adeguato, il Tribunale non può
funzionare come dovrebbe.
Riferisce infine che il Presidente Dott.
Luigi Scotti ha manifestato la massima disponibilità ad eliminare oppure attenuare i problemi prospettati ed il proprio compiacimento per le iniziative adottate dal Consiglio in
così poco tempo.
- Il Consigliere Pirisi Camerlengo riferisce sulla richiesta di parere di congruità su
note di onorari n. (omissis) degli Avvocati S.
e A. F..
Il Consiglio
sospende la liquidazione del parere di congruità richiesto non essendo compatibile al-
301
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
cuna prestazione di attività professionale tra
parti che si trovino in conflitto di interessi, ed
essendo nella specie il compenso chiesto alla
controparte (aspirante conduttore) dai legali
che assistevano il locatore nella redazione di
un contratto non perfezionatosi, proprio per
l’esistenza di conflitto di interessi tra le parti.
ADUNANZA DEL 13 MAGGIO 2004
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere
Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando
Emanuele.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario n. 18
cancellazioni
a domanda n. 3
per trasferimento n. 1
per radiazione n. 1
nulla osta al trasferimento n. 1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni n. 13
abilitazioni n. 18
iscrizioni e abilitazioni n. 4
revoche abilitazioni
per decorrenza termine n. 3
cancellazioni
a domanda n. 1
per trasferimento n. 4
per fine pratica n. 5
nulla osta al trasferimento n. 7
compiuta pratica n. 18
ASSISTENZA
Fondo assistenza Consiglio n. 10 erogazioni
DISCIPLINA
procedimenti trattati in dibattimento n. 2
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni n. 47
aperture procedimento disciplinare n. 6
PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI
ordinari n. 152
patrocinio a spese dello Stato n. 400
SEGRETERIA
302
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
autorizzazioni alle notifiche dirette n. 30
ammissione patr. a spese dello Stato n. 42
DELIBERE
- Il Presidente riferisce sull’invito della
Cassa Forense e della Fondazione dell’Avvocatura Italiana, a partecipare al Convegno
che si terrà presso l’Auditorium della Cassa il
1° luglio 2004, sul tema “Il giudizio dinanzi
alla Corte Costituzionale - Il processo incidentale”.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 8 maggio 2004 dell’Avv. G.C. relativa alla controversia con
l’Agenzia del Demanio relativa alle Sale
Avvocati presso il Tribunale di Piazzale Clodio con la quale chiede la costituzione in
giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Il Consiglio delibera di dare incarico all’Avv. Claudio Berliri per esame.
- Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto in data 7 maggio 2004 a partecipare al
convegno MF Conference Milano-Roma che
si terrà nei mesi di maggio-giugno 2004, sul
tema “Nuovi Modelli Organizzativi per gli
Studi Legali”.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente riferisce sull’invito del
Ministero dell’Interno a partecipare alla Cerimonia celebrativa del 152° Anniversario
della Fondazione della Polizia che si terrà in
data 14 maggio 2004.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente, con riferimento alla delibera del 6 maggio 2004, comunica che è
pervenuta in data 26 aprile 2004 una nota
della Presidenza della Corte di Appello di
Roma accompagnatoria della circolare relati-
FORO ROMANO 3/2004
va alla composizione della commissione per
la formazione e aggiornamento professionale
della Magistratura onoraria.
Il Consiglio delibera di nominare quali
componenti della Commissione i Consiglieri
Avv.ti Antonio Conte, Rosa Ierardi, Livia
Rossi e Carlo Testa.
- Il Presidente riferisce sulla visita dell’Avv. Alarico Mariani Marini, Componente
del Consiglio Nazionale Forense, il quale ha
proposto una intensa e proficua collaborazione con il Consiglio per la formazione degli
avvocati.
Il Consiglio manifesta soddisfazione e si
riserva sulle modalità di attuazione e sulla
eventuale sottoscrizione della convenzione
come da documento pubblicato nella rubrica
“Comunicazioni e notizie”.
- Il Presidente comunica di aver ricevuto
una delegazione dell’Associazione “Giuristi
Romani”. Propone di organizzare una riunione di tutti i Direttivi delle Associazioni forensi romane.
Il Consiglio approva.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avv.ti Amos ANDREONI, Giovanni ARILLI, Filippo BELLINZONI, Silvano BELLINZONI, Bruno BISCOTTO,
Bruno BOTTA, Stefano BUSOLINI, Andrea
CALDERONI, Paola CAMPANA, Sandro
CIANO, Emiliano DELLA BELLA, Luigi
DE SANTIS, Claudio DE STEFANIS, Francesca FRISINA, Laura GRAZIOLI, Stefania
IASONNA, Federica LAURORA, Paolo
LONGO, Gigliola MARCHI, Leopoldo
MURATORI, Guido NINNI, Roberto PAPPACENA, Mariano PEPPINO, Carlo PICA-
303
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
RONE, Nicola PRIMERANO, Stefano RUBEO, Luca ROCCHI, Alberto SARACENO,
Nicolino SCIARRA, Massimo ZIZZARI per
essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di
notificazione previste dalla Legge n.53/1994;
rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
dell’Avv. A.M.D. con la quale il professionista chiede un parere in merito alla legittimità
della pretesa dell’Avv. A.B., relativamente al
pagamento del 10% per le spese generali
sulla parcella sebbene la cliente non sia stata
condannata al pagamento di dette spese nel
dispositivo della sentenza.
Il Consiglio dà incarico al Consigliere
Segretario Condello per esame e relazione.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta in data 26 aprile
2004 del Dott. F.C. con la quale lo stesso
chiede che il Consiglio voglia esprimere un
parere relativamente al pagamento del contributo unificato in merito alla difesa di ufficio
e patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio incarica la Commissione Difensori di ufficio.
-Il Consigliere Segretario Condello riferisce in merito alla nomina del nuovo direttore
responsabile della rivista Temi Romana e
Foro Romano.
Il Consiglio, dopo ampia discussione alla
quale partecipano tutti i Consiglieri presenti,
delibera:
1) di nominare un nuovo Direttore Responsabile del mensile “FORO ROMANO”
con sottotitolo “Notiziario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma”, registrato
presso il Tribunale di Roma con il n.1866 in
data 11 dicembre 1950, nella persona di Alessandro Cassiani;
2) di nominare un nuovo Direttore Responsabile del quadrimestrale “TEMI ROMANA” registrato presso il Tribunale Civile
di Roma con il n.320 in data 17 luglio 2001,
nella persona di Alessandro Cassiani e di
cambiare il carattere del periodico da scientifico in professionale.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta in data 27 aprile
2004 dell’Avv. E.L. relativa alla convocazione del Sig. L.R.A., suo assistito, presso il
Commissariato di P.S. S. Paolo, con la quale
chiede una presa di posizione del Consiglio
dell’Ordine.
Il Consiglio dà incarico al Consigliere
Cipollone per esame e relazione.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta il 27 aprile 2004
304
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla richiesta pervenuta in data 16 marzo 2004 degli Avv.ti G.P. e P.G. relativamente al parere di congruità n.xxxx/yy dell’Avv.
M.P., con la quale chiedono se l’importo
liquidato di euro 3.000,00 sia comprensivo
delle spese e delle competenze ammontanti a
euro 397,81.
Il Consiglio dà incarico al Consigliere
Segretario Condello per esame e risposta.
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta in data 11 maggio
2004 della Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma con la quale si comunica che
l’Ufficio Provinciale Elettorale, costituito
presso il Tribunale per l’elezione dei membri
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, si
insedierà presso il Tribunale Penale in P.le
Clodio, nei locali dell’ex Casellario Giudiziario, per l’effettuazione delle attività postelettorali di competenza che si protrarranno
per circa tre settimane.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla proposta di convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e il Centro per la
Formazione Linguistica Anglo American International pervenuta in data 12 maggio 2004
con la quale presenta un programma per fornire ai professionisti romani l’accesso alla
conoscenza delle lingue straniere.
Il Consiglio dà incarico al Consigliere
Rossi per esame e relazione.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’invito pervenuto in data 12 maggio
2004 a partecipare al convegno sul tema “Usi
Civici ieri e oggi” organizzato dall’Ordine
Forense di Velletri per il 15 maggio 2004.
Il Consiglio ne prende atto.
-Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera dell’Unioncamere dell’Emilia Romagna pervenuta in data 12 maggio
2004 con la quale si comunica che si svolgerà
a Bologna, dal 16 al 19 giugno 2004, un
Forum internazionale sul tema: “Risoluzione
alternativa delle controversie nell’economia
globale (negoziazione, conciliazione e arbitrato).
Il Consiglio ne prende atto.
FORO ROMANO 3/2004
- Il Consigliere Cipollone riferisce che il
20 maggio 2004 dalle ore 11,00 alle ore
14,30, presso la Casa Circondariale di Rebibbia Maschile in Via Ugo Ojetti, avrà luogo
una manifestazione sportiva alla quale parteciperanno quattro squadre di calcio: Nazionale detenuti Rebibbia, Cooperativa
G.I.A.N.O., Polizia Penitenziaria, Veterani
Avvocati.
Il Consiglio delibera di premiare una delle squadre partecipanti con una coppa.
- Il Consigliere Tesoriere Testa comunica
che con grave ritardo sono state consegnate
molte copie del “Foro Romano News”, in
particolare nel quartiere Prati, determinando
così gravi pregiudizi per l’Ordine ai fini dell’affluenza degli elettori alle urne, non avendo gli avvocati di quel quartiere ricevuto
comunicazione dell’elezione suppletiva dei
cinque componenti per il biennio 2004/2005.
Il Consigliere Tesoriere Testa comunica,
inoltre, di aver manifestato alla Romana Recapiti l’inadempimento con ogni conseguenza di legge.
Il Consigliere Carletti comunica che la
Romana Recapiti ha giustificato l’inadempimento affermando di non aver saputo dell’urgenza della spedizione.
Il Consiglio si riserva, per il futuro, di
esaminare altre proposte per la spedizione.
Pratica n.xxx/yyyy
Il Consiglio
-Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che
illustrano, quali coordinatori, la relazione
della Commissione Deontologica;
-Vista l’istanza di chiarimenti presentata
dall’Avv. F.B. in data 12 dicembre 2002 in
ordine all’applicazione voce “corrispondenza informativa”, emette la seguente pronuncia:
1) i diritti “corrispondenza informativa”
305
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
devono essere applicati per una sola volta per
tutta l’attività difensiva;
2) i diritti inerenti la voce corrispondenza
informativa devono essere applicati esclusivamente per la corrispondenza con la parte
assistita.
Pratica n.xxxx/yyyy
L’Avv. S.F. ha richiesto parere sulla
compatibilità o meno di sottoscrivere un atto
di mutuo in nome e per conto di un istituto
bancario dinanzi ad un Notaio.
Il Consiglio
-Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che
illustrano, quali coordinatori, la relazione
della Commissione Deontologica;
-Vista la gratuità dell’incarico e comunque l’assenza di ogni vincolo di subordinazione con l’istituto bancario, dichiara che è
compatibile con l’iscrizione nell’Albo e comunque non viola alcuna regola deontologica l’attività prospettata dall’Avv. S.F. con
l’istanza del 5 dicembre 2003.
Pratica n.xxx/yyyy
L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri in data 16
febbraio 2004 ha richiesto al Consiglio un
pronunciamento sulla legittimità della utilizzazione della carta intestata dell’Avv. C.R.,
così come configurata in allegato.
Il Consiglio
-Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che
illustrano, quali coordinatori, la relazione
della Commissione Deontologica;
-Rilevato che i titoli indicati dall’Avv.
C.R. nella carta intestata afferiscono ad attività accademica connessa alla professione
forense e ad attività associativa con rilevanza
pubblica da intendersi come indicazione di
particolare specializzazione dello studio
dichiara
che il documento carta intestata dall’Avv.
306
C.R. non viola alcuna norma deontologica.
Pratica n.xxx/yyyy
Il Consiglio
-Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che
illustrano, quali coordinatori, la relazione
della Commissione Deontologica;
-Vista la richiesta di pronunciamento presentata dall’Avv. D.D.C. in data 10 marzo
2004 sulla presunta incompatibilità della professionista a difendere il Condominio di Via
xxxx n.yy per l’esecuzione della sentenza
della Corte di Appello Civile di Roma nei
confronti della Sig.ra M.C.
afferma
che il conflitto di interesse che giustifica
la rinuncia del mandato professionale può
esservi solo quando il possibile vantaggio di
notizie acquisite in altro procedimento danneggia un ex cliente e non allorquando possa
giovare un altro cliente nei confronti della
medesima controparte e comunque sostanzialmente a tutela di una stessa posizione
processuale.
Alla luce del detto principio, il Consiglio
ritiene che non si configuri conflitto di interesse nell’acquisizione del mandato professionale da parte dell’Avv. D.D.C. così come
richiesto nell’istanza del 10 marzo 2004.
- Il Presidente riferisce sull’istanza presentata in data 10 maggio 2004 da alcuni
candidati dell’elezione suppletiva tenutasi dal
7 al 10 maggio scorsi ai sensi della Legge
241/1990.
Il Consigliere Tesoriere Testa ritiene che
lo scrutinio delle schede fosse dovuto e comunque possibile. Ritiene, inoltre che, l’art.
4 del D.l.l. del 23 novembre 1944 n.382 non
prevede che in caso di mancanza di quorum
non si possa procedere, in modo assoluto,
allo scrutinio poichè, il quorum è condizione
per l’elezione dei candidati e non per lo
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
svolgimento dello scrutinio. L’istanza presentata è relativa all’accesso agli atti dell’elezione. Ritiene, infine, che successivamente
alla scadenza del termine per proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense, sia possibile aderire alla richiesta dei candidati e comunicare agli stessi il numero dei voti conseguiti mediante lettera riservata e personale.
Il Consigliere Cipollone considerata la
complessità della materia propone di nominare due avvocati per un parere.
Il Consigliere Segretario Condello esprime parere contrario alla richiesta perchè in
contrasto con gli artt. 3 e 4 del D.l.l. 23
novembre 1944 n. 382, dei principi generali
sulla legge elettorale e con problematiche
penalistiche e si associa alla richiesta del
Consigliere Cipollone per la nomina di due
Colleghi per il parere.
Il Consiglio, con il voto contrario del
Consigliere Tesoriere Testa, delibera di chiedere un parere scritto agli Avv.ti Piero d’Amelio e Mario Sanino.
- Il Presidente propone di riprendere le
pubblicazioni relative ai convegni organizzati dal Consiglio.
Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per la discussione.
- Il Consigliere Conte, su preventiva richiesta del Consiglio, nella sua qualità di
Responsabile del Dipartimento Disciplina,
riferisce sui telefaxes inviati agli studi degli
avvocati romani dall’Avv. P.N. e dall’Avv.
F.B. ed altri. Fa rilevare la necessità di discutere sul fax inviato dall’Avv. P.N.
Il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Condello, il Consigliere Tesoriere
Testa e i Consiglieri Cipollone, Pirisi Camerlengo, Carletti, Rossi, Conte, Ierardi ed Emanuele si astengono sulla vicenda dei faxes N.,
B. e altri e pertanto gli atti vengono trasmessi,
FORO ROMANO 3/2004
per competenza, al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia.
- Il Consigliere Conte, nella sua qualità di
Responsabile del Dipartimento Disciplina,
riferisce al Consiglio su un articolo a cura
dell’Avv. B.S., pubblicato sul n.yy - anno kk
della rivista “xx”.
Il Consiglio delibera di aprire una pratica
di segreteria nei confronti dell’Avv. B.S. che
viene assegnata al Consigliere Segretario
Condello.
- I Consiglieri Ierardi e Rossi, vista la
delibera del Consiglio in data 6 maggio 2004
relativa all’attivazione dell’Osservatorio permanente in tema di liquidazione degli onorari
per i difensori di ufficio e per quelli dei non
abbienti, propongono di organizzare un incontro per la presentazione dell’Osservatorio
stesso al quale invitare -oltre ai colleghi interessati- il Presidente del Tribunale di Roma e
una rappresentanza della magistratura di
merito.
Il Consiglio approva e delibera di fissare
l’incontro per il 25 giugno 2004 dando mandato ai Consiglieri Ierardi e Rossi di curarne
l’organizzazione.
- I Consiglieri Ierardi e Testa riferiscono
che in data odierna si è riunita la Commissione “Osservatorio sulla Giustizia”. La suddetta Commissione ha proposto di organizzare,
per il prossimo 22 giugno, un Convegno sulla
“Riforma del Codice di Procedura Civile”
invitando i membri della Commissione Giustizia del Senato e della Camera. Il Convegno
si potrebbe tenere nell’Aula Avvocati del
Palazzo di Giustizia. L’Osservatorio della
Giustizia concorderà con il Centro Studi l’organizzazione del Convegno.
Il Consiglio approva.
307
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio di aver ricevuto, in data 11 maggio u.s.,
il Collega di Belgrado Avv. Borivoje Trgowcevic il quale ha espresso la disponibilità
da parte dei Colleghi di Belgrado ad organizzare con gli avvocati romani una partita di
calcio nel prossimo mese di giugno.
Il Consigliere Ierardi comunica che l’Avv.
Trgowcevic si è dimostrato molto interessato
ad incontrare i colleghi romani evidenziando
che sono stati programmati incontri con altri
Consigli dell’Ordine nazionali.
I Consiglieri Ierardi e Conte propongono
al Consiglio di organizzare il predetto incontro calcistico per il prossimo 30 giugno.
- Il Consigliere Emanuele riferisce in
merito alla richiesta di parere dell’Avv. A.M.,
pervenuta al Consiglio il 1° aprile 2004, relativa alla possibilità di utilizzare il logo B. &
Z. nella carta intestata dello Studio associato
degli Avv.ti R.B., A. M. e C.P., anche in
considerazione del contratto di licenza di
marchio stipulato con la società Ing. B. & Z.
S.p.A.
Il Consiglio
-visto il nuovo modello di carta intestata
che gli Avv.ti B., M. e P., previa consultazione con il Consiglio, hanno inviato a quest’ultimo il 7 maggio 2004;
-ritenuto che tale carta intestata è conforme alla L. 23 novembre 1939, n.1815 che,
limitatamente agli studi costituiti nella forma
associativa prevista dalla stessa legge, richiede l’utilizzazione della dizione “studio legale” seguita dal nome e cognome dei singoli
associati e dei rispettivi titoli professionali,
nella denominazione del loro ufficio e nei
rapporti coi terzi;
-ritenuto, altresì, che l’art. 17, comma II,
lett. A), del Codice Deontologico Forense
consente l’indicazione di un logo nella carta
intestata e nei documenti informativi utilizza-
308
ti dagli avvocati;
esprime
parere favorevole all’utilizzazione della
predetta carta intestata da parte dell’Associazione professionale B. – M. – P., ricadente
nell’ambito applicativo della Legge n. 1815/
39 e ne autorizza l’iscrizione nell’Albo.
- Il Consigliere Ierardi riferisce sull’istanza presentata dallo Studio Legale M. G..
L’Avv. A.J.M.G., ai fini dell’istruttoria
relativa al procedimento in materia di lavoro,
citava l’Avv. G. C. per l’udienza del 15 marzo 2003 per rendere testimonianza limitatamente alla lettera “K” del ricorso ex art. 414
c.p.c.
L’Avv. C. rispondeva tramite fax alla
richiesta del Collega sostenendo che, stante il
perdurante rapporto di natura professionale
con la parte convenuta, ai sensi degli artt. 9 e
58 del Codice Deontologico Forense vi sia un
impedimento nella richiesta deposizione.
Ritenuto che:
-L’art. 9 I comma (dovere di segretezza e
riservatezza) C.d.f. così recita: E’ dovere,
oltrechè diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a
lui fornite dalla parte assistita o di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”.
-L’art. 58 del C.d.f.
(la testimonianza dell’avvocato) sancisce: “Per quanto possibile, l’avvocato deve
astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria
attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto”.
-L’art. 200 c.p.p.: “Non possono essere
obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio o professione ...”.
Dal combinato disposto dagli articoli ci-
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
tati si evince che, in contrapposizione al generale obbligo di rendere testimonianza, esistono particolari situazioni in cui è possibile
astenersi in virtù di un interesse tutelato dalla
legge.
Sul punto la Corte Costituzionale, nella
nota sentenza 25 marzo-8 aprile 1997 n. 87,
ha stabilito: “La facoltà di astensione dell’avvocato non costituisce eccezione alla regola
generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso
principio di tutela del segreto professionale.
Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere
testimonianza e il dovere di mantenere il
segreto su quanto appreso in ragione del
compimento di attività proprie della professione. L’ampiezza della facoltà di astensione
dei testimoni deve essere interpretata nell’ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento”.
In questa come in altre fattispecie concrete, il legislatore, dinanzi ad una compenetrazione di interessi, opera una scelta sacrificando un diritto/dovere garantito a vantaggio
dell’altro.
Tale comparazione, prodromica della scelta conclusiva, si rende necessaria quando le
opposte aspettative vengono ad urtarsi nella
medesima fattispecie.
E’ comunque doveroso ricordare che il
dettato normativo in alcuni casi tende a equilibrare gli opposti interessi piuttosto che optare per una soluzione radicale della questione.
In questi termini può inquadrarsi il caso
presentato al Consiglio dell’Ordine dal Collega Avv. A.J.M.G., in ossequio al predetto
obbligo, chiede che un Collega, quale l’Avv.
C., deponga nel processo civile (causa di
lavoro) che lo vede difensore del ricorrente;
dall’altra il Collega C., che ad oggi mantiene
FORO ROMANO 3/2004
un rapporto professionale con la parte convenuta nel processo, rifiuta tale ufficio in considerazione delle sopra richiamate norme a
tutela del segreto professionale.
Dovendo interpretare il caso alla luce del
solo dettato normativo a nostra disposizione,
non si potrebbe che essere indirizzati per una
soluzione negativa della richiesta inoltrataci.
Questo perchè, in tema di testimonianza,
l’art. 200 c.p.p. comma I lettera B, richiamato
dall’art. 249 c.p.c., esime l’avvocato dal deporre su quanto ha appreso per ragione dell’attività professionale. Inoltre, mentre l’art.
9 I comma del Codice Deontologico Forense
fornisce le direttive generiche in ordine alla
segretezza e riservatezza, l’art. 58, nello specifico, ribadisce che l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze
apprese nell’esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
Apparentemente, dunque, essendoci una
forte vincolatività della legge, in quanto non
vengono prese in considerazione eccezioni
normative al diritto di astensione, se non
quelle previste ex art. 331 e 334 c.p.p., sembrerebbe che in ogni caso l’avvocato chiamato a deporre in un processo penale o civile,
possa rifiutarsi in ragione di un diritto riconosciutogli dalle vigenti disposizioni.
Come detto tale assunto in via di prima
approssimazione può ritenersi corretto ma è
doveroso, almeno per gli addetti ai lavori,
interpretare il dettato normativo ai singoli
casi concreti.
Un sostanziale aiuto ci viene fornito dalla
stessa Corte Costituzionale allorquando afferma che: “il legislatore ha operato un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su
quanto appreso in ragione del compimento di
attività proprie della professione. Tale bilanciamento valutato alla luce delle sue finalità
condiziona l’ampiezza della facoltà di asten-
309
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
sione dei testimoni”.
Sulla stessa linea l’art. 58 Codice Deontologico Forense stabilisce che: “Per quanto
possibile l’avvocato deve astenersi ...”.
Considerando l’importanza di tali riflessioni, che vengono interpretate come aperture al diritto di rifiutare l’ufficio di testimone,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma ritiene che la questione vada valutata
sotto l’aspetto contenutistico attraverso una
minuziosa disamina delle conseguenze derivabili dalla deposizione del legale.
All’uopo l’Avv. A.J.M.G. chiede che la
testimonianza del Collega C. verta sul punto
“K” del ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato
dinanzi al giudice a quo.
In tale punto ed attraverso la consueta
formula processuale si chiede: “Vero che,
nonostante dal 1999 sia stata introdotta una
nuova procedura per la gestione delle morosità, il ricorrente continua a coordinare l’attività di due legali esterni -Avv.ti A. e C.- che
hanno in carico pratiche relative alla “vecchia gestione?”.
Nel tentativo di dare delle indicazioni
confortanti, il Consiglio deve preliminarmente
effettuare delle osservazioni in ordine ad alcuni punti dell’istanza depositata dal Collega
A.J.M.G..
In primis non è condivisibile la conclusione a cui perviene il Collega laddove, al punto
4, ritiene che il segreto professionale debba
essere garantito solo ed esclusivamente nel
caso di fatti e circostanze di cui l’avvocato sia
venuto a conoscenza a seguito di confidenze
o rivelazioni del cliente nell’ambito di un
rapporto necessariamente fiduciario.
E’ stato ampiamente detto che, in base al
combinato disposto dagli artt. 9 e 58 C.d.f.,
l’avvocato può avvalersi della facoltà di astensione anche per quelle circostanze e/o informazioni apprese in relazione al mandato ricevuto.
310
Stessa sorte di considerazioni si delineano in relazione al punto 3 e 5 dell’istanza ove
si ritiene che l’oggetto della deposizione debba riguardare un segreto in senso letterale non
riscontrabile nel caso in esame.
E’, invece, ampiamente condivisibile l’assunto che l’Avv. C. sia venuto a conoscenza
di un dato di fatto (il rapporto collaborativo)
non attraverso confidenze nè tantomeno per
rivelazioni del suo cliente.
Ad opinione di questo Consiglio è indubbio che l’Avv. C. ha preso atto di una situazione oggettiva in virtù delle incombenze inerenti al mandato difensivo ricevuto.
Resta da stabilire se la deposizione, indirizzandosi alla suesposta circostanza, rientri
o meno nell’alveo di tutela del segreto professionale.
All’uopo è necessario premettere che la
segretezza e la riservatezza sono garanzie che
il legislatore concede oltre che al legale anche
al suo assistito.
Dunque sotto l’ottica della tutela nei confronti dell’assistito, bisogna valutare il contenuto della deposizione di cui all’istanza presentata.
Infatti l’Avv. C. deponendo sulla circostanza di aver avuto un rapporto di natura
collaborativa con il Sig. D.F., ricorrente nella
causa pendente dinanzi al Tribunale Civile,
influirebbe circa l’esito finale del processo
de quo che vede come controparte XXXX
con la quale perdura nel rapporto professionale.
Nella specie trattandosi di un contenzioso
in tema di lavoro ex art. 414 c.p.c., il ricorrente chiede, in via giudiziale, il riconoscimento
di differenze retributive e di contributi previdenziali, in relazione ad una qualifica (livello
A “Super”) che la controparte non riconosce.
La testimonianza del Collega C. verrebbe
inevitabilmente a confermare che alcuni tipi
di mansioni venivano svolte dal predetto ri-
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
corrente mediante il rapporto nato tra i due.
Quindi, se da un lato la deposizione può
ritenersi avvenuta su una circostanza di fatto
conosciuta dall’avvocato a causa di una condizione personale, dall’altro l’entità di tale
dichiarazione influirebbe sull’esito finale del
giudizio come, tra l’altro, viene evidenziato
al punto 6 dell’istanza presentata dal Collega
A.J.M.G..
In questo senso il Consiglio
ritiene
che l’Avv. C. possa avvalersi della facoltà
di astensione dal rendere testimonianza, ribadendo che l’oggetto, su cui questa ricade
rientra a pieno titolo in quella serie di “notizie” che l’avvocato è chiamato a custodire in
nome e per conto del cliente a discapito di
ogni possibile danno che a questi possa derivare.
Il Consiglio approva il progetto proposto
dal Comune di Roma e denominato “La Bottega del Diritto” e delibera di affidare la sua
attuazione, a partite dal prossimo mese di
settembre, alla Camera di Conciliazione già
istituita e funzionante presso il Consiglio
(composta dal Consigliere Sebastiano La
Greca, designato dalla Corte di Appello di
Roma, dall’Avv. Francesco Caroleo, designato dal Comune di Roma e dal Consigliere
Segretario Domenico Condello, designato dal
Consiglio dell’Ordine).
ADUNANZA DEL 20 MAGGIO 2004
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere
Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando
Emanuele.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario n. 18
cancellazioni
a domanda n. 2
per decesso n. 1
nulla osta al trasferimento n. 4
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni n. 12
abilitazioni n. 14
iscrizioni e abilitazioni n. 3
cancellazioni
a domanda n. 2
per trasferimento n. 5
per fine pratica n. 3
nulla osta al trasferimento n. 6
compiuta pratica n. 16
DISCIPLINA
procedimenti trattati in dibattimento n. 2
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni n. 36
aperture procedimento disciplinare n. 4
PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI
ordinari n. 92
patrocinio a spese dello Stato n. 418
SEGRETERIA
ammissione patr. a spese dello Stato n. 56
DELIBERE
- Il Presidente comunica che ha avuto un
lungo e cordialissimo colloquio con l’Avv.
FORO ROMANO 3/2004
311
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Giuseppe Stipo, Avvocato Generale dello
Stato presso l’Avvocatura dello Stato. Nell’occasione, l’Avv. Stipo ha proposto una più
intensa collaborazione con il Consiglio e, in
particolare, l’organizzazione di incontri di
studio e convegni di aggiornamento.
- Il Presidente riferisce che ha ricevuto
dall’On. Avv. Giuseppe Valentino, Sottosegretario alla Giustizia, la comunicazione dell’avvenuta approvazione delle tariffe forensi
e di averlo ringraziato ed invitato al Convegno sull’argomento.
- Il Presidente comunica di aver avuto un
incontro con il Consigliere Nazionale Forense Avv. Carlo Martuccelli insieme a tutti i
Presidenti del Distretto del Lazio.
- Il Presidente riferisce sulla relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti sul conto
consuntivo del Consiglio per l’anno 2003.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 6 maggio 2004 dell’Avv. L.A.B. con la quale il professionista
rivolge istanza al fine di essere temporaneamente autorizzato al parcheggio all’interno
del Tribunale Penale di Roma, P.le Clodio,
della propria autovettura. La richiesta è motivata dall’aver subito un incidente che lo
obbliga a deambulare con l’ausilio di una
stampella.
Il Consiglio accoglie l’istanza.
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 30 aprile 2004 dal
Presidente della Corte di Appello di Roma
relativa alla Commissione di Manutenzione
degli Uffici Giudiziari dell’8 marzo 2004 con
la quale trasmette istanze di gestione della
sala avvocati e rivendite valori bollati nella
312
nuova sede di Via Romeo Romei.
Il Consiglio delibera di dare incarico all’Avv. Claudio Berliri per esame.
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 17 maggio 2004 del
Dott. Giovanni Ferrara, Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Roma, con la quale comunica che l’Associazione Nazionale Magistrati ha deliberato
l’astensione dall’attività giudiziaria per il giorno 25 maggio 2004 nel rispetto delle modalità
previste dal codice di autoregolamentazione.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente riferisce sul fax pervenuto
in data 15 maggio 2004 dal Presidente della
Cassa Nazionale Forense, Avv. Maurizio de
Tilla, in merito alla proposta di legge della
Camera dei Deputati presentata il 16 aprile
2004 relativa alle Disposizioni in materia di
tutela previdenziale dei giudici di pace.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente riferisce che è pervenuto un
preventivo di euro 7.740,00 per la pubblicazione sul quotidiano “Il Messaggero” di Roma
dell’avviso per la pubblicazione della locandina relativa al convegno sul tema “Le nuove
tariffe forensi” che si terrà il 21 maggio 2004.
Riferisce che la pubblicazione, grazie all’interessamento del Dott. Roberto d’Onofrio,
praticante avvocato iscritto nel Registro di
Roma e collaboratore del quotidiano “Il Messaggero” di Roma, è stata ottenuta a costo
zero.
Il Consiglio incarica il Presidente di inviare una lettera di ringraziamento al Dott.
Roberto d’Onofrio.
- Il Consigliere Segretario Condello relaziona sulle pratiche relative alle proposte
nomine a Vice Procuratori Onorari e Giudici
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Onorari di Tribunale degli Avvocati A.G.,
A.S., A.T. e E.V.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla richiesta pervenuta in data 19 maggio 2004 della Sig.ra A.M.B. con la quale la
stessa chiede la rettifica della delibera del 29
aprile 2004 relativamente all’oggetto dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato da “modifica condizioni di separazione”
ad “azione di recupero differenze sull’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale
di Roma”.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio che il Foro Romano News
con le Tariffe Forensi 2004 è stato pubblicato
come inserto speciale del quotidiano “Italia
Oggi”.
Si è convenuto con la Casa Editrice l’invio a tutti gli avvocati romani con un rimborso, per le spese di spedizione, di euro
10.000,00.
La stampa diretta ed il relativo invio avrebbe comportato il doppio della suddetta spesa
e un ritardo di dieci giorni dell’invio della
pubblicazione.
Il Consigliere Segretario Condello propone al Consiglio di stampare comunque il
volume da tenere negli Uffici e da distribuire
agli avvocati che si iscriveranno nei prossimi
mesi.
Il Consiglio approva.
Il Consigliere Segretario Condello comunica, inoltre, che il quotidiano “Il Messaggero” in occasione dell’evento straordinario
della partecipazione del Ministro Castelli al
convegno sulle nuove tariffe ha concesso la
pubblicazione della locandina gratuitamente.
FORO ROMANO 3/2004
Pratica n. xx/yyyy
- Il Consigliere Segretario Condello comunica che l’Avv. R.P. ha notificato al Consiglio
un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il Consiglio stesso
nonchè nei confronti dei Signori M.A. e E.M.
per l’annullamento del provvedimento con il
quale è stato disposto il deposito presso la sede
dell’Ordine della documentazione di pertinenza dei predetti signori A. e M..
Il Consiglio delibera di dare incarico all’Avv.Prof. Piero Sandulli.
- Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce
sui preventivi acquisiti per l’acquisto di materiale antincendio per la sede secondaria di
Via Valadier n.42, delle seguenti società:
-P.I.M. euro 1,396,00;
-BLITZ euro 590,00;
-Antincendio 2000 euro 1.385,00.
Il Consiglio delibera di acquistare il materiale dalla Società Antincendio 2000 al
prezzo di euro 1.385,00 oltre IVA.
Punto 12: Commissione Giovani: approvazione regolamento pratica forense
- I Consiglieri Conte e Testa illustrano il
nuovo regolamento per lo svolgimento della
pratica forense e ne consegnano copia ad ogni
Consigliere. Gli stessi Consiglieri, coordinatori della Commissione preposta al controllo
della pratica, espongono le ragioni per le
quali è stato predisposto detto regolamento.
I Consiglieri Condello e Pirisi Camerlengo propongono di integrare il regolamento di
cui sopra, che viene di seguito integralmente
trascritto:
1.Il libretto della pratica forense deve
essere presentato per i visti, semestrali e
finale, entro trenta giorni dal compimento del
relativo periodo.
2.Il libretto deve contenere l’indicazione,
313
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ordinata cronologicamente, delle udienze cui
si è assistito con la relativa documentazione
rilasciata dalle cancellerie: sui verbali o certificati di udienza, che dovranno essere anch’essi numerati cronologicamente, deve essere annotato, a firma dell’avvocato presso il
quale è svolta la pratica, che si tratti di udienza relativa all’attività propria o di altri avvocati da lui preventivamente indicati sul libretto di pratica (con un massimo di altri due).
3.Le udienze, come previsto dall’art. 6,
n.1, lettera “a” del D.P.R. 101/90, dovranno
essere almeno venti per ogni semestre, con
esclusione di quelle di mero rinvio. Il praticante potrà assistere a non più di due udienze
al giorno, per un massimo di quattro udienze
alla settimana.
4.Sul libretto devono essere annotati gli
atti (almeno sei) predisposti dal praticante, il
quale dovrà altresì riportare in modo approfondito almeno quattro questioni giuridiche
effettivamente trattate nel semestre.
5.Gli adempimenti di cui ai precedenti
punti 2 e 3, dovranno essere svolti anche dai
praticanti che seguono corsi di carattere integrativo (Istituto Jemolo e simili).
6.Alla fine del primo anno di pratica il
praticante deve presentare apposita relazione
illustrativa dell’attività svolta: tale relazione
dovrà essere sottoscritta dall’avvocato attestando la serietà ed effettività della pratica, la
correttezza del comportamento e l’approfondimento da parte del praticante della relativa
problematica anche di carattere deontologico.
7.Eventuali variazioni dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica dovranno essere
formalmente comunicate all’Ufficio Iscrizioni
ai fini dell’annotazione sul libretto.
8.Il semestre non sarà considerato proficuamente e diligentemente svolto, ai sensi
dell’art. 1, n. 1, D.P.R. 101/90, e di conseguenza il praticante sarà tenuto a ripeterlo ove, in
occasione dei visti semestrali, sia rilevata an-
314
che una sola delle seguenti carenze:
A) La mancata certificazione di almeno
15 attestazioni di presenza in udienza;
B) La mancata presentazione del libretto
di pratica forense per i visti semestrali e
finale, nel termine di 30 gg. successivo al
compimento del relativo periodo;
C) La mancata annotazione prevista dall’art. 2 del presente regolamento, su almeno
15 verbali e/o certificati di udienza, da parte
dell’avvocato presso il quale si è svolta la
pratica;
D) L’utilizzazione di verbali e/o certificati di udienza relativi all’attività di avvocati
non preventivamente indicati sul libretto di
pratica;
E) L’inosservanza dei limiti di cui all’art.
3, secondo comma, del presente regolamento;
F) La mancata annotazione di almeno sei
atti predisposti dal praticante;
G) La mancata trattazione, in modo approfondito, di almeno 4 questioni giuridiche;
H) La mancata presentazione della relazione illustrativa di cui all’art. 6 del presente
regolamento.
Situazioni particolari e carenze di modestà gravità saranno valutate caso per caso, ai
fini di una eventuale regolarizzazione entro il
semestre successivo, previa convocazione del
praticante e dell’avvocato presso il quale è
svolta la pratica da parte della Commissione
Giovani alla presenza di un Consigliere Coordinatore.
9.La Commissione Giovani dovrà segnalare al Consiglio dell’Ordine le anomalie o
irregolarità di particolare rilevanza, affinchè
quest’ultimo disponga la convocazione del
praticante e dell’avvocato presso il quale è
svolta la pratica, anche al fine dell’eventuale
esercizio dell’azione disciplinare ove siano
ravvisate violazioni del Codice Deontologico Forense.
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
10.Il rilascio del certificato di compimento della pratica, di cui all’art. 9 D.P.R. 101/
90, è subordinato al colloquio con il Presidente del Consiglio dell’Ordine da parte del
praticante accompagnato personalmente dall’avvocato, il quale, nell’occasione, attesta
con la propria presenza la serietà ed effettività della pratica svolta; tale colloquio dovrà
avvenire non oltre due mesi dalla data di
presentazione del libretto.
11.I partecipanti ai corsi di perfezionamento post-universitari “Scuole di Specializzazione di durata annuale” di formazione
professionale forense per le Università all’uopo autorizzate sono esonerati dalla frequenza dello studio dell’avvocato ma non
alla partecipazione alle venti udienze semestrali.
12.Il diploma conseguito presso le Scuole
di Specializzazione per le professioni legali,
c.d. Scuole Bassanini, si considera equivalente ad un anno di pratica.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Cipollone chiede al Consiglio che venga sottoscritto l’abbonamento
alla rivista: “I diritti dell’Uomo” per la Biblioteca dell’Ordine.
Il Consiglio approva.
- I Consiglieri Conte e Ierardi riferiscono
al Consiglio che in data 19 maggio 2004 è
stata costituita la Commissione Sociale e
Sportiva. I componenti, nominati dai Consiglieri Coordinatori Conte e Ierardi sono gli
Avv.ti Mauro Franco Balata, Mauro Barbanti, Fabrizio Brunese, Claudia Cardoni, Luciana Carpentieri, Nicola Colavita, Raffaele
Condemi, Carmelita Corea, Alessandro Datturi, Marco De Fazi, Claudio Fabrizi, Saverio
Fatone, Luca Gambero, Giorgio Gelera, Marco Ieradi, Alessandro Ierardi, Mattia Maria
La Marra, Carlo Longari, Andrea Manasse,
FORO ROMANO 3/2004
Antonio Martinoli, Ermanno Pacanowski,
Ernesto Palatta, Franco Pascucci, Vincenzo
Alberto Pennisi, Carlo Priolo, Rosario Carmine Rao, Egidio Romagna, Massimiliano
Rossi, Vittorio Saponaro, Ugo Scalise, Antella Sotira, Marco Straccia, Fabrizio Maria
Tropiano, Antonio Valori e sono stati convocati al Consiglio in una riunione in cui si è
stabilito di formare immediatamente un programma di lavoro della Commissione. Si è
concordato, inoltre, che i componenti della
Commissione prepareranno per il prossimo
incontro delle relazioni su eventuali iniziative sociali e sportive da intraprendere ed organizzare.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio che l’Avv. P.C., attraverso una denunziaquerela, è stato indicato quale testimone di un
fatto. L’ipotetico accadimento si suppone
avvenuto nel corso di una udienza e protrattosi fuori dall’aula, vedendo come protagonisti il Sig. F.G., in qualità di querelato, difeso
all’uopo dallo stesso Avv. C. e il Sig. R.D.C.,
persona offesa, difeso nell’occasione dall’Avv. xxx.
Quesiti:
1) l’Avv. P.C. può astenersi dal testimoniare nell’istaurando processo penale a carico del proprio assistito?
2) Di contro incorre l’obbligo per l’avvocato di controparte di astenersi dal deporre
vista la duplice qualità di difensore e teste a
favore del querelante (Sig. R.D.C.)?
3) In caso di risposta affermativa al primo
quesito, l’Avv. P.C. può espletare il mandato
difensivo nel processo penale de quo?
Parere
- Articolo 198 comma I c.p.p.: “Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di
attenersi alle prescrizioni date dal medesimo
per le esigenze processuali e di rispondere
315
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
secondo verità alle domande che gli sono
rivolte”.
- Articolo 200 c.p.p.: “Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio o professione ...”.
- Articolo 58 del C.d.f. (la testimonianza
dell’avvocato): “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio
della propria attività professionale e inerenti
al mandato ricevuto”.
- Articolo 9 I comma C.d.f. (dovere di
segretezza e riservatezza) così recita: “E’
dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni
che siano a lui fornite dalla parte assistita o di
cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato”.
Dal combinato disposto dagli articoli citati si evince che, in contrapposizione al generale obbligo di rendere testimonianza, esistono particolari situazioni in cui è possibile
astenersi in virtù di un interesse tutelato dalla
legge.
Preliminarmente il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma ritiene opportuno
procedere ad una serie di considerazioni che,
tra l’altro, ha già avuto modo di chiarire in
precedenti ed analoghe fattispecie sottopostegli da altri colleghi.
E’ doveroso iniziare da una disamina del
dettato legislativo per ulteriormente appianare le eventuali discrasie attraverso l’opera
interpretativa.
Il citato articolo 198 c.p.p. enuclea il
generale principio di rendere la testimonianza dinanzi all’autorità giudiziaria.
Un principio che impone una specifica
condotta ad ogni persona fisica e che va
inteso non solo come obbligo giuridico vista
la dovuta presentazione di fronte all’organo
316
giudicante ma anche come dovere civile e
morale onde permettere l’accertamento della
verità dei fatti.
Tuttavia il contenuto dell’articolo 200
c.p.p. suffragato dagli articoli 9 e 58 del
Codice Deontologico Forense non lascia spazio a dubbi interpretativi.
In questa come in altre fattispecie concrete, il legislatore, dinanzi ad una compenetrazione di interessi, opera una scelta sacrificando un diritto/dovere garantito a vantaggio
dell’altro.
Tale comparazione si rende necessaria
quando le opposte aspettative vengono ad
urtarsi nella medesima fattispecie.
Sul punto la Corte Costituzionale, nella
nota sentenza 25 marzo-8 aprile 1997 n.87,
ha stabilito: “La facoltà di astensione dell’avvocato non costituisce eccezione alla regola
generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso
principio di tutela del segreto professionale.
Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere
testimonianza e il dovere di mantenere il
segreto su quanto appreso in ragione del
compimento di attività proprie della professione. L’ampiezza della facoltà di astensione
dei testimoni deve essere interpretata nell’ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento”.
Sulla base delle norme sopra citate è opinione del Consiglio ritenere che l’avvocato,
nonostante sia vincolato ad ogni principio
giuridico quale operatore del diritto, debba
rifugiarsi dietro lo scudo dell’astensione ogni
qualvolta possa, con la sua deposizione, rischiare di divulgare notizie o circostanze
attribuibili al cliente.
Questo perchè il dovere di segretezza e
correttezza nei confronti del proprio assistito
viene inteso come principio primario della
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
professione forense che abbraccia quel concetto di fiducia che si instaura tra cliente e
avvocato e perdura anche successivamente
alla cessazione del rapporto.
Tali considerazioni tendono a tutelare lo
stesso spirito che governa l’attività professionale forense posto che, l’eventuale dichiarazione testimoniale, potrebbe comportare
un danno di qualsiasi natura al cliente e conseguenze disciplinari nei confronti del legale.
Tutto ciò va anche e soprattutto a discapito
della reputazione e della onorabilità della
professione.
Per questa serie di motivi è deontologicamente corretto che l’avvocato si esima da
deporre in un’aula di giustizia anche se ciò
comporterebbe l’inosservanza del principio
sopra richiamato.
Ciò detto e in risposta al primo quesito,
formulatoci il Consiglio ritiene che il Collega
P.C. ha il diritto di non ricoprire l’ufficio di
testimone nell’istaurando processo penale che
vede come imputato il proprio assistito.
Conseguentemente il terzo quesito non
può che avere risposta affermativa.
Infatti venendo meno l’obbligatorietà prevista dall’art. 198 comma I c.p.p., l’avvocato
apparirà nel processo nella sola veste di difensore di fiducia del proprio assistito.
In riferimento al secondo quesito è necessario effettuare una distinzione.
Per quanto concerne “l’obbligo” di astenersi dal rendere testimonianza è stato chiarito nelle considerazioni precedenti che trattasi
di una facoltà che il legislatore offre a particolari categorie di soggetti.
Nel caso di specie il legale di controparte
può discrezionalmente decidere se ricoprire
o meno tale ufficio non essendo obbligato
all’astensione.
Optando per la testimonianza il difensore,
se da un lato procurerebbe un evidente vantaggio al proprio assistito osservando altresì
FORO ROMANO 3/2004
il principio espresso dall’articolo 198 c.p.p.,
dall’altro è obbligato a rinunciare al mandato
della difesa dello stesso nel processo penale.
In tal senso ottemperando alle aspettative
del Collega il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma pronuncia il suo parere.
317
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2004
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere
Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri
Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio
Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario n. 16
passaggi all'Elenco Speciale n. 1
cancellazioni
a domanda n. 3
per decesso n. 4
per trasferimento n. 2
nulla osta al trasferimento n. 2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni n. 18
abilitazioni n. 11
iscrizioni e abilitazioni n. 2
revoche abilitazioni
per decorrenza termine n. 8
cancellazioni
per trasferimento n. 8
per fine pratica n. 5
nulla osta al trasferimento n. 4
compiuta pratica n. 15
ASSISTENZA
Fondo assistenza Consiglio n. 56 erogazioni
DISCIPLINA
procedimenti trattati in dibattimento n. 3
PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI
ordinari n. 65
patrocinio a spese dello Stato n. 357
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette n. 55
ammissione patr. a spese dello Stato n. 42
DELIBERE
318
- Vengono ammessi in Aula gli Avvocati
Giuseppe Maurizio Bonanno, Francesco
Umile Chiappetta, Gabriele Crescimbene,
Carlo De Berardinis, Massimo Gatti, Marco
Ieradi, Rosario Carmine Rao, responsabili
delle squadre di calcio partecipanti al “Mundiavocat”.
Il Consiglio esprime il grande compiacimento per la manifestazione sportiva e l’augurio che le rappresentative romane abbiano
successo.
Parere n.xxxx/2003 - Avv. G.V.
- Il Consigliere Emanuele riferisce sulla
richiesta di riesame del parere di congruità
n.xxxx/03 presentata dall’Avv. G.V. in data
10 maggio 2004 con riguardo alle prestazioni
di rappresentanza ed assistenza professionale svolte, dal 1993 al mese di novembre 2000,
in difesa del Sig. V.C. dinanzi al Tribunale e
alla Corte di Appello di Roma nonchè alla
Corte di Cassazione nell’ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto il reato di
abuso di ufficio.
L’Avv. G.V. richiede che, oltre all’importo di euro 38.475,98 ritenuto congruo dal
Consiglio dell’Ordine con deliberazione del
18 dicembre 2003, venga ritenuto congruo
anche l’importo di euro 126.970,71 ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del vigente tariffario
forense in materia penale.
Il Consigliere Emanuele rileva che:
-dalla stessa motivazione della predetta
deliberazione consiliare in data 18 dicembre
2003 si evincono i presupposti per la maggiorazione dell’importo richiesto dall’Avv. G.V.,
facendosi riferimento alla notevole durata,
alla complessità ed impegnatività dell’attività difensiva svolta dal professionista nonchè
al risultato “completamente favorevole” che
ha determinato;
-effettivamente, sussistono i presupposti
per la maggiorazione consentita dall’art. 1,
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
comma 2, del vigente tariffario forense in
materia penale, ove si considerino la complessità dei fatti oggetto dei riferiti procedimenti penali e delle questioni giuridiche (procedurali e sostanziali) che sono state trattate
nell’ambito degli stessi, l’impegno profuso
dal professionista per affrontarle, il lungo
periodo di tempo ed i diversi gradi di giudizio
in cui è stato svolto l’incarico professionale
nonchè il risultato pienamente favorevole
conseguito dal cliente (assoluzione perchè “il
fatto non sussiste”).
Di conseguenza, il Consigliere Emanuele
propone di accogliere la richiesta dell’Avv.
G.V..
Il Consiglio approva.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Anton Giulio Lana
con la quale il Collega informa del progetto
per la realizzazione del corso sulla tutela
internazionale dei diritti umani e chiede di
poter organizzare tale corso unitamente al
Consiglio.
Il Consiglio delibera di dare incarico al
Centro Studi per esame e relazione ad una
prossima adunanza.
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 19 maggio 2004 dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense
di Cassino, Avv. Luigi Montanelli, con la
quale il Collega informa che è fissato un
incontro tra i Consigli degli Ordini Forensi
del Lazio, per il giorno 29 maggio 2004,
presso il Forum Palace Hotel di Cassino.
Il Consiglio delega il Presidente Cassiani,
il Consigliere Segretario Condello e il Consigliere Ierardi a partecipare all’incontro.
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 18 maggio 2004 dal
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
FORO ROMANO 3/2004
con la quale rende note le modifiche alla
prova scritta di selezione per l’ammissione
alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali istituite presso le Università e il
nuovo testo dell’art. 4 d.l. di riforma dell’ordinamento giudiziario approvato dalla Commissione Giustizia della Camera.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente riferisce sulla lettera pervenuta in data 27 maggio 2004 dal Presidente
del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Luigi
Scotti, con la quale comunica che il giorno 8
giugno 2004 saranno effettuale le operazioni
relative al P.V. di formazione degli Albi dei
Giudici Popolari per la Corte di Assise e per
la Corte di Assise di Appello e che tali operazioni devono essere effettuate con l’intervento del Pubblico Ministero e di un rappresentante del Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone.
- Il Presidente riferisce sulla lettera pervenuta in data 25 maggio 2004 dal Tribunale
Ordinario di Roma -Ufficio Albo Periti- con
la quale il Presidente del Comitato Gip, Dott.
Marco Mancinetti comunica che in data 9
giugno 2004 presso il Palazzo del Tribunale
Penale, si terrà la riunione del Comitato per
esaminare le istanze di iscrizione nell’Albo
delle categorie di periti: interpreti/traduttori,
medici, dottori commercialisti, biologi ed
altre categorie non rappresentate da ordini
professionali.
Il Consiglio delega il Consigliere Rossi.
- Il Presidente riferisce sul telefax pervenuto in data 27 maggio 2004 dall’Avv. Ettore
Randazzo, Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, con la quale il Collega
chiede di avere in locazione per l’associazione alcune stanze della sede secondaria del-
319
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
l’Ordine di Via Valadier n. 42
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- viste le istanze presentate dai seguenti
professionisti: Avv.ti Cristiano Buzzelli, Lucio Ghia, Nicola Romano, Stefano Romano,
Nicola Rocchetti, Enrico Salvini, Angela
Notarantonio, Riccardo Riva, Massimiliano
De Renzis, Renato Marzano, Roberto Armandola, Pietro Sarrocco, Mauro Mazzoni,
Federica Urbisaglia, Francesca Romana Fontana, Francesco Massimo Candreva, Claudia
Di Giandomenico, Barbara Stanchi, Rossella
Sabelli, Alberto Scalia, Antonio Volanti,
Andrea Serreti, Fabio De Jorio, Mauro Germani, Flavia Virginia Prosperetti, Fabio Bucci, Olivia Mammarella Tosè, Filippo Maria
Salvo, Antonio Ruvitoso, Francesco Cappellini, Pietro Chiarelli, Gigliola Mazza Ricci,
Francesca Staiti, Antonio Lo Reto, Fabrizio
Spagnolo, Salvatore Petillo, Paola Chiovelli,
Francesco Fabbricatore, Ginevra Paoletti,
Alessandra Mari, Natalia Paoletti, Nicolò
Paoletti, Marco Paoletti, Emanuela Paladina,
Giuseppe Gianni, Fiora Gianni, Francesca
Smiroldo, Antonio Smiroldo, Giuseppe Cassia, Pierguido Stanchi, Luca Ermini, Rufo
Ermini, Antonio Borelli, Luigi De Petrillo,
Andrea Bini, per essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste
dalla Legge n.53/1994;
- rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
320
citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del
registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla comunicazione pervenuta in data
17 maggio 2004 dell’Avv. M.V. con la quale
il Collega, a seguito della lettura di un articolo pubblicato su “Foro Romano News” del
Consigliere Cipollone, dal titolo: “Gli arbitrati: che passione!!! Per qualcuno!”, chiede
di pubblicare l’elenco delle richieste di nomina di arbitri pervenute al Consiglio dell’Ordine negli ultimi due anni con i nomi degli
Avvocati nominati.
Il Consiglio delibera di procedere alla
pubblicazione dei nomi sul prossimo Notiziario.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla comunicazione pervenuta in data
15 maggio 2004 dagli Avv.ti G. e R. d.V.
relativa ad una pubblicità apparsa sul quotidiano “Il Messaggero” in prima pagina “Cronaca di Roma”, del 4 maggio 2004, di una
Associazione, Presieduta dal Giudice Santi
Licheri, denominata “Periplo Familiare” la
quale si occupa di assistere “le vittime di
errori sanitari che intendono ottenere il risarcimento dei danni avvalendosi di esperti professionisti (dei quali ovviamente non si fa il
nome) che consigliano i mezzi più idonei allo
scopo” e suggerisce “la via del componimento amichevole con il ricorso alle Camere
Arbitrali evitando quanto più possibile i Tribunali”.
Il Consiglio delibera di aprire una pratica
di segreteria.
- Il Consigliere Segretario Condello rife-
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
risce sull’invito pervenuto in data 20 maggio
2004 dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa per la partecipazione al Convegno sul tema: “Magistratura
Onoraria - Ruolo dell’Avvocatura” programmato per il giorno 5 giugno 2004 a Siracusa.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce che è
necessario, stante il numero consistente dei
procedimenti disciplinari in attesa di trattazione, fissare delle adunanze straordinarie
per smaltire l’arretrato.
Ricorda che, già nello scorso biennio, con
delibera del 6 novembre 2003, fu necessario
fissare due adunanze straordinarie nel mese
di dicembre, che però non furono sufficienti
ad eliminare la giacenza.
Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e delibera di fissare le adunanze straordinarie per un martedì di ogni mese nell’orario che si riserva di indicare.
- Il Consigliere Tesoriere Testa propone
che vengano convocati avanti al Consiglio i
professionisti richiedenti pareri di congruità
su note di onorari di importo superiore ai
100.000,00 euro.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Carletti comunica di aver
partecipato, il 12 maggio 2004, alla perquisizione dello studio dell’Avv. R.L. iscritto al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
- Il Consigliere Conte riferisce al Consiglio sulla Scuola Forense Romana. La prima
sessione di moduli riguarderà il diritto penale, per poi proseguire nei modi e nei termini
già descritti più volte in precedenza. I programmi didattici e l’organizzazione dei corsi
può considerarsi ultimata.
FORO ROMANO 3/2004
Il Consigliere Conte, altresì, chiede al
Consiglio di predisporre una pubblicizzazione adeguata della costituenda Scuola con
manifesti negli uffici giudiziari e fax inviati ai
Colleghi. Su questo chiede all’organizzazione del Centro Studi la massima collaborazione. Pertanto si riserva di presentare nei prossimi giorni una bozza di manifesto da sottoporre al Consiglio con il primo calendario dei
moduli. Il Consigliere Conte chiede al Presidente Cassiani di dedicare una giornata di
presentazione per l’inaugurazione della Scuola, così come verrà fatto -e come è giusto che
sia- per il Corso dei difensori di ufficio dei
Consiglieri Rossi e Ierardi.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Rossi fa presente che, ai
sensi dell’art. 5 del regolamento della Conferenza dei Giovani Avvocati, deve essere nominata la Commissione esaminatrice della
XXVII Conferenza che deve essere composta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, o da un suo delegato,
che la presiede, dai Segretari in carica delle
ultime due conferenze, da un membro designato dall’Associazione Giovani Avvocati
Sezione di Roma, nonchè da due membri
provenienti, a rotazione, da associazioni professionali forensi romane.
Il Consiglio delibera che la Commissione, così come previsto dall’art. 5 del Regolamento della Conferenza dei Giovani Avvocati, sarà così composta:
- Presidente Avv. Livia Rossi, in sostituzione del Presidente Cassiani;
- Avv.ti Valerio Giorgi, Cristina Dello
Siesto, Eleonora d’Avack, Mariateresa Elena
Povia, Segretari della XXV Conferenza;
- Avv.ti Andrea Navarra, Stella Minetola,
Cristiano Fuduli, Marco Di Pietropaolo, Sara
Bosio, Segretari della XXVI Conferenza;
- Avv. Francesco Capecci, rappresentante
321
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati
- Sezione di Roma;
- Avv. Francesco Storace, rappresentante
della Camera Civile di Roma;
- Avv. Carlo Polidori, rappresentante dell’AGIFOR.
- Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio di aver incontrato il Consigliere Edoardo Cofano, responsabile della
Corte di Appello per l’Ufficio Notifiche e il
Dott. Giancarlo Sili, Dirigente dell’Ufficio
Notifiche. Sono state esaminate le problematiche relative alle disfunzioni dell’Ufficio
Notifiche. E’ stata confermata l’apertura pomeridiana per i prossimi mesi e, per tentare di
alleggerire le file per il ritiro degli atti, è stata
individuata la possibilità di predisporre un
sistema informatico per consentire agli avvocati di controllare la notifica dell’atto prima
di iniziare la fila per il ritiro.
Un sistema di computer (5 personal computer, 2 o 3 da usare come terminali esterni
per consentire agli avvocati di effettuare le
ricerche. I computer dovranno essere acquistati dal Consiglio dell’Ordine di Roma e
consegnati agli Ufficiali Giudiziari in comodato gratuito.
Il sistema consentirà anche di posizionare
i dati su internet per la ricerca a distanza.
Il Consiglio approva e manda al Consigliere Tesoriere per l’acquisto dei computer.
- Il Consigliere Segretario Condello comunica che ad oggi le richieste dei Colleghi
per ottenere la smart card ha raggiunto il
numero di 1.500 già acquistate dal Consiglio
da Poste.com. Si rende pertanto necessario,
viste le ulteriori richieste da parte dei colleghi, acquistarne almeno altre 500.
Il Consiglio approva.
322
Pratica n.xxxx/2002 S - Avv. A.R.
Il Consiglio
- Vista la relazione del Consigliere Tesoriere Testa sulla richiesta di parere dell’Avv.
A.R. del 26 luglio 2002 con la quale chiedeva
al Consiglio dell’Ordine il parere sull’ammissibilità delle singole voci degli onorari
richiesti nell’atto di precetto notificato nell’interesse della Sig.ra A.M.C. e opposto dall’intimato Sig. A.M.P. difeso dagli Avv.ti
M.M. e P.G.;
ritenuto
che il Consiglio Nazionale Forense, precedentemente investito della questione dal
Consiglio dell’Ordine in data 4 febbraio 2003,
non delibava alcun parere come da missiva
del 1° agosto 2003, poichè la richiesta di
parere non era stata formulata secondo i criteri di generalità ed astrattezza;
- esaminati gli atti
delibera
che le voci “consultazioni con il cliente,
corrispondenza con il cliente e rimborso forfettario spese generali” sono ammissibili e
possono essere contenute nell’atto di precetto come diritti da richiedere a carico della
controparte.
- Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce
sulla lettera pervenuta in data 6 maggio 2004
della Federation Des Barreaux d’Europe con
la quale chiede la quota di iscrizione per
l’anno 2004.
Il Consiglio approva e manda all’Ufficio
Amministrazione per effettuare il bonifico
bancario.
Il Consiglio
- Uditi i Consiglieri Rossi e Testa che
riferiscono sulla nota pervenuta in data 17
aprile 2004 dell’Avv. M.B.;
premesso
che il predetto avvocato richiede un parere in ordine alla sussistenza o meno di una
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
eventuale incompatibilità nel mantenere la
difesa di due coimputati nel medesimo processo;
- che tale esigenza nasce dal fatto che uno
dei predetti imputati riferiva al difensore in
questione dell’esistenza di un nastro magnetico contenente la registrazione di un colloquio intercorso tra i due coimputati nell’ambito del quale il secondo imputato avrebbe
riferito che l’avvocato stesso aveva consigliato a quest’ultimo di porre in essere una
determinata condotta attinente ai fatti di causa e ciò prima che fosse emessa nei confronti
dello stesso imputato la misura cautelare;
- che tale circostanza viene negata dall’Avv. M.B.;
- che la circostanza stessa -indubbiamente
attinente ai fatti di causa- appare aver indotto
l’avvocato a rimarcare la propria correttezza
e dignità professionale più che ad evidenziare
problemi di compatibilità tra le due difese
ritiene
non essere sussistente alcuna situazione
di incompatibilità giuridica ex art. 106 c.p.p.,
rimettendo all’Avv. M.B. la valutazione in
ordine all’opportunità di rinunciare al mandato professionale in una situazione nella
quale il rapporto fiduciario appare altamente
compromesso.
- I Consiglieri Ierardi e Rossi sottopongono al Consiglio il Regolamento del Corso per
i Difensori di Ufficio elaborato d’intesa con
la relativa Commissione. Il Regolamento verrà
presentato nel corso della lezione introduttiva del 7 luglio p.v.
Il Consiglio approva.
- I Consiglieri Ierardi e Rossi fanno presente di aver elaborato -d’intesa con la Commissione difensori di ufficio e difesa dei non
abbienti- il programma dell’incontro previsto per il 15 giugno che darà inizio all’attiva-
FORO ROMANO 3/2004
zione dell’Osservatorio in materia delle parcelle. Lo stesso prevede l’intervento di magistrati (Presidenti di Tribunale e di Corte di
Appello) e di Colleghi.
Il Consiglio approva e dà mandato ai
Consiglieri Ierardi e Rossi di contattare i
partecipanti e organizzare l’incontro.
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio di aver assistito, in data 25 maggio 2004,
quale Consigliere delegato dal Presidente,
alla perquisizione locale effettuata presso lo
studio dell’Avv. F.G.C.. Tale perquisizione è
stata eseguita dal Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma,
Dott.L.P. con decreto autorizzato dal Giudice per le Indagini Preliminari Dott. E.C. il 21
maggio 2004.
Il Consigliere Ierardi evidenzia al Consiglio che il decreto di perquisizione locale è
stato ordinato nell’ambito del processo penale n.xxxxx/04 R.G.N.R. a carico di A.D.F. +
altri per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 216,
comma primo n.1, 223 regio decreto 267/42
Legge Fallimentare ed eseguito nello studio
del sopra menzionato Avv. C. quale terzo e
nella sua qualità di avvocato difensore e dunque estraneo alla vicenda processuale de qua.
Il Consiglio prende atto di quanto esposto
dal Consigliere Ierardi e delibera di archiviare i relativi atti.
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio che in data 24 maggio 2004 è stata
contattata telefonicamente da Belgrado dall’Avv. Trgovcevic il quale richiedeva che via
fax si comunicasse al Consiglio dell’Ordine
di Belgrado la conferma circa l’incontro di
calcio del 30 giugno 2004.
Il Consigliere Ierardi provvedeva immediatamente ad inoltrare tale comunicazione al
Consiglio dell’Ordine di Belgrado.
I Consiglieri Conte e Ierardi si occuperan-
323
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
no, con la collaborazione dei membri della
Commissione Sociale e Sportiva, di organizzare per il 30 giugno p.v. l’evento sportivo di
cui sopra.
- Il Presidente riferisce che l’Avv. Massimo Frattali Clementi, già designato dal Consiglio quale componente della Commissione
elettorale per l’elezione dei delegati della
Cassa Forense, con nota pervenuta in data 18
maggio 2004 ha comunicato che, essendo già
componente della Commissione ministeriale
deputata al controllo dei risultati elettorali ed
alla proclamazione degli eletti, è costretto,
suo malgrado, a rinunciare alla nomina per
evidente incompatibilità.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,
nomina in sostituzione dell’Avv. Massimo
Frattali Clementi, il Prof.Avv. Osvaldo Fassari.
ADUNANZA DEL 3 GIUGNO 2004
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere
Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri
Giovanni Cipolline, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio
Conte, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario n. 23
cancellazioni
a domanda n. 3
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni n. 22
abilitazioni n. 14
iscrizioni e abilitazioni n. 1
revoche abilitazioni
per decorrenza termine n. 1
cancellazioni
a domanda n. 2
per trasferimento n. 2
per fine pratica n. 11
nulla osta al trasferimento n. 2
compiuta pratica n. 18
DISCIPLINA
procedimenti trattati in dibattimento n. 5
pratiche disciplinari trattate
aperture procedimento disciplinare n. 1
PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI
ordinari n. 128
patrocinio a spese dello Stato n. 191
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette n. 7
ammissione patr. a spese dello Stato n. 60
iscr. avv. liste patr. a spese dello Stato n. 23
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani riferisce che in
324
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
data 29 maggio 2004 è stato notificato, da
parte dell’Ordine Forense di Velletri e dall’Avv. Alberto Campegiani, un ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio contro la Commissione Ministeriale ex
art. 11 d.lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n.382 in
persona dei Commissari componenti Avv.
Edoardo Pontecorvo, Prof.Avv. Aldo Pannain, Avv. Massimo Frattali Clementi, Avv.
Goffredo Maria Barbantini, Avv. Carlo Silvetti, nonchè il Ministero della Giustizia,
Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia CivileUfficio III Libere Professioni e nei confronti
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma in persona del Presidente pro-tempore,
dell’Avv. Carlo Martuccelli, del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, in persona del Presidente pro-tempore,
e dell’Avv. Agostino Salimbene, e del Consiglio Nazionale Forense per l’annullamento
dell’accertamento del risultato delle elezioni
al Consiglio Nazionale Forense per il triennio
2004-2006, della graduatoria e della relativa
proclamazione degli eletti, mediante il verbale redatto in data 16 aprile 2004, dalla Commissione Ministeriale ex art. 11 d.lgs.Lgt. 23
novembre 1944 n.382, pubblicato sul B.U.
del Ministero della Giustizia n.9 del 15 maggio 2004, limitatamente alla proclamazione
della elezione, per il Distretto di Roma, dell’Avv. Carlo Martuccelli, in luogo di quella
dell’Avv. Alberto Campegiani nonchè per
l’annullamento di tutti gli atti premessi, connessi e conseguenziali.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera la
costituzione in giudizio avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, conferendo il mandato agli Avvocati Mario Sanino, con studio in Roma, Viale Parioli n.180 e
Piero d’Amelio, con studio in Roma, Via
della Vite n.7.
Il Presidente Cassiani comunica al Consi-
FORO ROMANO 3/2004
glio di aver partecipato in data 29 maggio
2004, alla riunione dell’Unione del Distretto
del Lazio unitamente al Consigliere Segretario Condello e al Consigliere Ierardi. In detto
incontro il Consigliere Segretario Condello
ha evidenziato l’ulteriore grave problema insorto per la suddetta circostanza.
Il Consigliere Segretario Condello ha ricordato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto che in altre occasioni erano
insorti contrasti circa la nomina di rappresentanti dell’Avvocatura romana all’Organismo
Unitario dell’Avvocatura.
Il Consigliere Segretario Condello rileva
la necessità di invitare i Presidenti degli Ordini forensi del Lazio a prendere formalmente posizione su detto contrasto.
Il Consigliere Conte aderisce alla proposta del Consigliere Segretario Condello.
- Il Presidente Cassiani riferisce sul fax
pervenuto in data 31 maggio 2004 dall’Avv.
Antonio Belloni, Coordinatore dell’Unione
dei Consigli degli Ordini Forensi del Lazio
con la quale sollecita un incontro per esaminare la situazione venutasi a creare a seguito
del ricorso dell’Ordine di Velletri avverso la
convalida dell’elezione dell’Avv. Carlo Martuccelli a Consigliere Nazionale per il giorno
7 giugno 2004 alle ore 18,00 presso l’Ordine
di Roma.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Emanuele riferisce in
merito alla proposta della Monroe Language
Service Limited riguardante lo svolgimento
di corsi di inglese giuridico per gli avvocati
del Foro di Roma.
Tale proposta concerne i corsi “Basic
Legal English”, da svolgere presso il Consiglio dell’Ordine secondo moduli di diverso
costo unitario e durata.
In particolare, la predetta società propone:
325
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
1. due corsi di “Basic Legal English”, uno
di 40 ore (1 lezione a settimana per 4 ore) al
costo unitario di euro 450,00, l’altro di 60 ore
(2 lezioni a settimana di 2 ore) al costo
unitario di euro 600,00;
2. un corso di “Intermediate Legal English”, di 60 ore (1 lezione a settimana di 4
ore) al costo unitario di euro 500,00.
Tutte le lezioni saranno tenute da docenti
americani in possesso della qualifica di avvocato.
I costi indicati sono al netto dell’IVA.
Il Consigliere Emanuele, considerata la
crescente utilità della conoscenza della lingua inglese per gli avvocati e rilevato che il
Consiglio deve sostenere gli stessi avvocati
romani nello sforzo di accrescere la loro già
elevata professionalità e ritenuto altresì che
la predetta società è in possesso di un’ottima
organizzazione didattica ed ha indicato dei
costi senz’altro ragionevoli, propone di stipulare una convenzione con la stessa società.
Tale convenzione dovrebbe prevedere che il
Consiglio sosterrà una parte del costo unitario dei corsi, in misura da concordare.
Il Consiglio autorizza l’organizzazione
dei corsi senza oneri e spese.
Forum” che si terrà a Roma, il 24/25 giugno
2004, nell’Auditorium della Cassa Nazionale
Forense.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani informa il Consiglio di aver incontrato il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Dott. Davide Calabrò. Propone un incontro
ufficiale tra il Consiglio e i rappresentanti del
Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio.
Il Consiglio aderisce.
- Il Presidente Cassiani riferisce sul telefax pervenuto in data 20 maggio 2004 dall’Avv. Nicola Ianniello, Presidente dell’Associazione Nazionale Volontari Avvocati per
il Gratuito Patrocinio e la difesa dei non
abbienti - A.N.V.A.G., con la quale lo stesso
Collega chiede la costituzione di una Commissione consiliare per il gratuito patrocinio
e la difesa a spese dello Stato.
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 28 maggio
2004 dell’Associazione degli Enti di Previdenza Privati (AdEPP) con la quale si trasmette il programma provvisorio del convegno “Ist International Welfare & Economic
326
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 27 maggio
2004 del Prof. Franco Fontana, Luiss Management Divisione dell’Università Luiss Guido Carli, con la quale informa il Consiglio di
poter valutare possibili forme di collaborazione rivolte all’aggiornamento professionale e per attivare convenzioni con l’Ordine
volte a consentire un più agevole accesso
degli iscritti ai servizi offerti.
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 5 aprile 2004
dalla Dott.ssa A.M. con la quale chiede di
poter visionare della documentazione conservata presso l’Ordine con particolare riferimento ai verbali delle adunanze del Consiglio
dal 1920 al 1950, i Registri dei Praticanti
Avvocati e gli Albi degli Avvocati.
Il Consiglio autorizza trattandosi di documentazione storica.
- Il Consigliere Pirisi Camerlengo comunica di aver ricevuto una convocazione per il
7 giugno p.v., da parte dell’Avv. Anna Rosa
Sindico, Presidente dell’Ordine degli Avvo-
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
cati di Perugia, per procedere ad un tentativo
di conciliazione con l’Avv. G.D.C., in merito
ad una iniziativa giudiziaria che l’Avv. F.B.
intende proporre nei suoi confronti.
Il Consiglio, ritenuto che l’art. 22 del
Codice Deontologico Forense e il conseguente
tentativo di conciliazione non costituisca
materia disciplinare e quindi non sia di competenza dell’Ordine perugino, delibera di
chiedere all’Ordine degli Avvocati di Perugia la trasmissione degli atti a quello di Roma
che provvederà di conseguenza.
- Il Consigliere Conte sottopone al Consiglio una bozza di manifesto per quanto riguarda l’inizio dei corsi della Scuola Forense
Romana “Vittorio Emanuele Orlando”.
Il Consiglio, per la stesura definitiva del
manifesto, rinvia alla prossima adunanza in
considerazione del fatto che taluni Consiglieri si riservano di comunicare gli ultimi moduli
da inserire. Il Consigliere Conte prega gli
stessi Consiglieri di adempiere a tale incombenza nel più breve tempo possibile.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
viste le istanze presentata dai seguenti
professionisti: Avv.ti Federico BONANNI,
Roberto BROCCO, Adalberto CARROZZINI, Vittoria Angela LIVI, Mario MENTO,
Giampaolo RUGGIERO, Giorgio SBARBARO per essere autorizzati ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
Legge n.53/1994;
rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi del-
FORO ROMANO 3/2004
l’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del
registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge.
- Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio che il giorno 3 maggio
2004 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Camera di Conciliazione (presenti il Consigliere Sebastiano La Greca e l’Avv.
Domenico Condello, componenti il Consiglio di Amministrazione della Camera di
Conciliazione, rispettivamente nominati dal
Presidente della Corte di Appello di Roma e
dal Consiglio dell’Ordine di Roma).
Riferisce che in tale occasione si è deliberato: 1) di eleggere quale terzo componente
della Camera di Conciliazione l’Avv. Francesco Caroleo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, previo concerto con il Presidente della Corte di Appello di Roma e con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma; 2) di eleggere, ai sensi dell’art. 8 del
richiamato Regolamento, il Dott. Sebastiano
La Greca alla carica di Presidente; 3) di
riconfermare nell’incarico di Segretario della
Camera di Conciliazione l’Avv. Federica
Corsini.
Informa, inoltre, che nella riunione successiva il Consiglio direttivo ha deliberato di
organizzare un incontro programmatico per il
25 giugno 2004 al fine di riorganizzare la
Camera di Conciliazione.
Riferisce, infine, che il medesimo Consiglio direttivo ha riesaminato lo Statuto preparando eventuali modifiche e/o sistemazioni
che verranno proposte al Presidente della
Corte di Appello e alla prossima adunanza
consiliare.
327
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio che è pervenuto in data 25
maggio 2004 dalla Questura di Roma -Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni- un comunicato relativo all’apertura della nuova sede
dell’Ufficio Immigrazione della Questura di
Roma, presso gli uffici di “Tor Cervara - Tor
Sapienza”.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 24 maggio 2004 è pervenuta
una nota del Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Frosinone, con allegato il deliberato assunto nella seduta del 27 aprile 2004,
relativa alle modifiche da operare nelle nuove tariffe forensi.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 20 maggio 2004 è pervenuta
una nota della Corte Suprema di Cassazione
- Prima Presidenza con la quale si comunica
il periodo feriale dell’anno in corso e che le
udienze ordinarie saranno tenute fino al 12
luglio 2004 e riprenderanno il 16 settembre
2004.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 26 maggio 2004 è pervenuta
una richiesta dell’Avv. C.C. con la quale la
professionista denuncia il mancato adempimento di atti dovuti da parte del Ministero
della Salute.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 26 maggio 2004 è stato
notificato un ricorso da parte dell’Avv. D.P.,
alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 10 novembre
328
2003 con la quale gli era stata inflitta la
sanzione della censura.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di
non costituirsi.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce che è pervenuta in data 3 giugno 2004 da
parte dell’Avv. L.P. la richiesta di modifica
dell’azione da intraprendere della delibera
ammissiva al patrocinio a spese dello Stato
della Sig.ra R.A. emessa nell’adunanza del
10 maggio 2004, da “separazione coniugi” a
“modifica delle condizioni della separazione
dei coniugi”.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Segretario Condello comunica che è pervenuto in data 28 maggio
2004 il ricorso diretto al Consiglio Nazionale
Forense, del Dott. G.M. avverso il provvedimento di revoca dell’abilitazione e del successivo provvedimento di cancellazione dal
Registro dei Praticanti Avvocati.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di
trasmetterlo unitamente al fascicolo iscrizionale del predetto Dott. G.M., al Consiglio
Nazionale Forense.
- Il Consigliere Ierardi riferisce che il
Convegno sul tema “Le finalità della custodia
in carcere: cautelare, istruttoria e afflittiva”,
organizzato dal Centro Studi d’intesa con
l’Associazione Giuristi Romani (AGR) la cui
data era stata fissata per il 26 maggio 2004 è
stata posticipata al 9 giugno 2004 alle ore
13,30 presso l’Aula Avvocati al Palazzo di
Giustizia di Piazza Cavour.
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio di aver partecipato alla riunione dell’Unione dei Consigli dell’Ordine del Lazio tenutasi
a Cassino sabato 29 maggio 2004 e di essere
invervenuta sulla nuova legge in materia di
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
privacy, argomento all’ordine del giorno.
Comunica di aver riferito in particolare
sul Documento Programmatico per la sicurezza cosiddetto DPS la cui stesura deve
essere effettuata entro il 30 giugno 2004. Per
quella data, infatti, tutti gli avvocati dovranno avere redatto il documento programmatico e dovranno custodirlo all’interno del proprio studio.
Comunica, infine, di aver riferito circa le
osservazioni rilevate da parte dell’avvocatura sul DPS e in particolar modo sul fatto che
la sua stesura non dovrebbe riguardare gli
avvocati che da sempre trattano dati personali sensibili e giudiziari. Al riguardo ha evidenziato come la richiesta di stesura del Documento Programmatico per la sicurezza vada
interpretato in senso positivo e di garanzia
per l’avvocato, nonchè di opportunità per
tutti gli studi legali di modernizzare e di
informatizzare gli ambienti professionali non
solo per garantire e tutelare i dati custoditi ma
per garantirsi da eventuali e inopportune contestazioni.
- Il Consigliere Ierardi relaziona in merito
all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 16 novembre 2001 dell’Avv. D.N. in
riferimento al processo penale n.xxxx/99 R.G.
DIB che vedeva imputato il Sig. C.A..
L’istanza veniva depositata nella Cancelleria della Prima Sezione Penale in data 4
dicembre 2001.
Con provvedimento del 24 dicembre 2001
il Tribunale accoglieva la suddetta istanza,
ammettendo il Sig. C. A. al patrocinio a spese
dello Stato.
In data 9 giugno 2003 l’Avv. D.N. presentava domanda di parere di congruità al Consiglio dell’Ordine in riferimento al suindicato
procedimento. Successivamente il 4 giugno
2003 presentava la nota spese, corredata del
preventivo parere consiliare, alla Cancelleria
FORO ROMANO 3/2004
della Prima Sezione Penale onde richiedere
la liquidazione degli onorari.
Con provvedimento del 13 gennaio 2004
il Tribunale, in composizione Collegiale, liquidava all’Avv. N. la somma complessiva di
euro 792,10 in luogo dei 3.702,87 euro dallo
stesso indicati nella notula.
Tale decurtazione veniva fissata dal Tribunale per due motivi.
In primo luogo, l’Avv. N. aveva indicato
nella nota spese la partecipazione a 7 udienze
dibattimentali tenutesi in date antecedenti
alla presentazione in Cancelleria dell’istanza
sul gratuito patrocinio.
All’uopo i giudici motivavano la decisione sostenendo che: “in base all’art. 107 DPR
n.115/02 gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui
l’istanza è presentata o è pervenuta all’ufficio
del magistrato”. Tale assunto è altresì confermato dal disposto dell’art. 4 comma V della
legge 30 luglio 1990 n.217; pertanto su tale
punto nulla può eccepirsi.
In secondo luogo, nel decreto di liquidazione venivano abbassati gli importi originariamente richiesti dal Collega in ragione di un
calcolo diverso effettuato dal Collegio; cioè
considerando una somma pari ad euro 38 per
la partecipazione alle udienze con sola attività istruttoria ed euro 36 per la partecipazione
ad udienze di mero rinvio stante, a parere dei
giudicanti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. sentenza 29 novembre 2001-25 gennaio 2002 n.2949 Barbagallo, e da ultimo Sez. III sentenza 30
aprile 2002 n.16081, Galletta).
Nella specie se nulla, o poco, può eccepirsi in ordine alla valutazione delle udienze di
mero rinvio, alcune osservazioni possono
effettuarsi in ragione della determinazione
degli importi inerenti alla partecipazione alle
udienze istruttorie anche in considerazione
dei diversi orientamenti che tuttora esistono
329
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
tra i Giudici di merito.
E’ da dire soltanto che l’eventuale sede
ove il Collega avrebbe potuto censurare l’interpretazione dei Giudici del II Collegio fosse la Corte di Appello, chiamata ad una revisione del decreto di liquidazione, attraverso
la proposizione, entro il termine di venti
giorni dalla sua notifica, del ricorso previsto
ex art. 12 comma IV della legge 30 luglio
1990 n.217.
- Il Consigliere Ierardi relaziona in merito
all’udienza tenutasi in data 22 gennaio 2002
dall’Avv. G.V. nel procedimento penale
n.xxxx/02 R.G. Dib. a carico di M.G., dove
veniva nominato difensore dello stesso ex art.
97 IV comma.
In data 16 maggio 2002 lo stesso difensore presentava istanza di liquidazione onorari
per l’attività prestata e, con provvedimento
del 17 maggio 2002, il giudice della Prima
Sezione Penale si riservava di decidere sulla
richiesta di liquidazione onorari al termine
del giudizio di primo grado.
In data 8 luglio 2003 l’Avv. V., nella
convinzione che il processo di primo grado
fosse terminato, evidentemente per erronea
informazione ottenuta dai terminali della
Cancelleria della Prima Sezione, depositava
una nuova istanza di liquidazione onorari
allegando alla stessa la precedente istanza.
In data 13 ottobre 2003 veniva notificato all’Avv. V. il provvedimento
del 16 settembre 2003, depositato il 22 settembre 2003, con cui si rigettava la richiesta
di liquidazione degli onorari sul presupposto
che “il difensore, a comprova dell’avvenuta
definizione del giudizio di primo grado, ha
prodotto copia del verbale di udienza di discussione in data 11 marzo 2002 relativo ad
altro procedimento penale (n. xxxxx/00 PM
RNR e n.yyyy/02 R.G. Trib.), a carico di altro
imputato tale M.A..
330
L’Avv. V. con memoria del 13 ottobre
2003, depositata in cancelleria il 14 ottobre
2003, dichiarava la sua totale estraneità nella
produzione della copia del verbale di udienza
di discussione riferita a tale M.G., ribadendo
che in data 8 luglio 2003 lo stesso difensore
depositava unicamente la nuova istanza di
liquidazione onorari allegando ad essa quella
del 16 maggio 2002 precedentemente prodotta.
Inoltre, prendeva in considerazione l’ipotesi che l’inserimento di tale verbale di udienza
nel sottofascicolo della liquidazione di M.G.
fosse dovuto ad un mero errore di cancelleria
visto che le due copie dei verbali relativi a
M.A. venivano notificate dalla cancelleria della
Prima Sezione Penale al P.M. come si evince
dalle inerenti relate di notifica.
Infine, sul punto relativo al diritto da parte
dell’avvocato nominato ai sensi dell’art. 97
comma IV ad ottenere il compenso per l’opera prestata, a differenza di quanto indicato dal
Giudice della Prima Sezione nel provvedimento di rigetto del 16 settembre 2003, secondo cui il difensore non ha diritto ad ottenere i compensi relativi poichè in difetto della
titolarità dell’ufficio difensivo, il Collega,
nel dimostrare che tale assunto non è unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza romana, allegava decreto di liquidazione onorari con cui il Tribunale Ordinario di Roma in
composizione collegiale, Sezione Ottava Penale, in accoglimento del ricorso n.xx/02 R.
ric. liquidava in suo favore gli onorari relativi
all’attività prestata ai sensi dell’art. 97 comma IV c.p.p. nel proc.pen. n. xxxxx/00 R.G.
Dib. a carico del Sig. S.G..
- Il Consigliere Ierardi riferisce in merito
al diritto alla difesa delle persone soggette ad
espulsione.
Con lettera del 31 marzo 2004, indirizzata al Prefetto di Bari, al Questore di Bari ed ai
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati di Bari, Trani e Roma, l’Avv. O.A.
rappresentava un fatto avvenuto in data 30
marzo 2004 riguardante i diritti degli extracomunitari in procinto di essere rimpatriati.
In particolare l’esponente riferiva che in
quella data fu contattato, nel suo studio di
yyyyy, da un cittadino albanese, il quale affermava di non avere da ore notizie del fratello recatosi presso la Questura di Bari per il
rinnovo del permesso di soggiorno. Avuta
l’informazione dagli agenti di Polizia che la
persona era stata fermata allo scopo di essere
immediatamente rimpatriata, l’avvocato chiedeva se poteva recarsi, con il fratello del
fermato, presso l’ufficio per avere la nomina
a difensore di fiducia e per consegnare indumenti personali al soggetto in custodia.
Ricevuta la risposta affermativa e recatosi presso l’ufficio, l’Avv. A. veniva dapprima
trattato con sufficienza e disprezzo da due
funzionari e, successivamente, gli veniva detto: “l’avvocato non ha alcun diritto di parlare
con una persona che deve essere rimpatriata
perchè questi non è un fermato, non è un
indagato, non è un imputato, l’avvocato non
serve”; quindi, invitandolo ad allontanarsi
perchè a parere degli agenti di Polizia era già
troppo tempo che si tratteneva negli uffici, gli
incaricati permettevano al fratello solo di
lasciare gli indumenti senza avere la possibilità di salutare il parente.
I quesiti sono:
- può un Ispettore di Polizia raggirare un
avvocato facendolo andare da yyyyy a Bari e
dopo impedire di ricevere un mandato;
- è legittimo impedire il conferimento di
un mandato difensivo ad un avvocato;
- è legittimo impedire al fratello di un
fermato di avere un colloquio con questi;
- è possibile sostenere che il rimpatriando, non essendo nè fermato, nè indagato, nè
imputato non aveva titolo ad avere un collo-
FORO ROMANO 3/2004
quio con un avvocato.
Relativamente al primo quesito, il Consiglio dell’Ordine di Roma non può che esprimere solidarietà nei confronti del Collega A.:
da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine un maggior rispetto personale e riguardo
professionale nei confronti di un Avvocato
sarebbe auspicabile; invero occorre sottolineare come le forze di Polizia addette ai
centri di accoglienza si trovino spesso a lavorare in situazioni di enorme disagio a causa
delle carenze infrastrutturali e della gran mole
di lavoro.
Per quanto attiene al secondo quesito appare necessario ribadire la sacralità del diritto
alla difesa in ogni stato e grado del procedimento così come sancito dall’art. 24 della
Costituzione.
In relazione agli altri due quesiti, il Consiglio non ritiene di avere tutti gli elementi
idonei per dare un parere, in quanto lo stesso
Avv. A. non ha ricevuto notizie certe riguardo
i motivi del fermo del soggetto; tuttavia se la
persona rimpatrianda non è, per usare le parole dell’Ispettore di Polizia, nè un fermato,
nè un indagato, nè un imputato, non si vede
per quale principio giuridico possa essere
impedito un incontro con un avvocato e con
un familiare. In effetti sembra potersi affermare che la persona fosse sottoposta ad un
fermo amministrativo in attesa di essere rimpatriata in virtù di un decreto di espulsione;
l’art. 13 co.8 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286
prevede che avverso tale decreto può essere
presentato ricorso al Tribunale, che allo straniero è assicurata l’assistenza di un avvocato
di fiducia munito di procura speciale o di un
legale d’ufficio e che è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato.
E’ opportuno, da ultimo, ricordare alcuni
principi contenuti nel succitato D.Lgs: l’art. 2
prevede che allo straniero presente nel territorio dello Stato devono essere riconosciuti
331
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno ed internazionale; l’art. 14 stabilisce che lo straniero
è trattenuto nei centri di accoglienza con
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza, il rispetto della dignità e la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l’esterno.
Il Consiglio dell’Ordine di Roma, nel
rinnovare la propria solidarietà al Collega A.,
auspica che da parte degli appartenenti alle
forze dell’ordine vi sia maggior cooperazione con gli avvocati impegnati nelle difese dei
cittadini stranieri allo scopo di assicurare
l’esercizio dei diritti fondamentali proprio a
quelle categorie di soggetti per le quali è più
difficile ottenerne il rispetto.
- Il Consigliere Ierardi riferisce quanto
segue: con lettera del 25 marzo 2004, indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma, l’Avv. M.L.B. rappresentava un
fatto avvenuto nella stessa data riguardante
l’obbligo di firma per i difensori di ufficio di
turno presso il Tribunale.
In particolare l’esponente riferiva che in
quella data, alle ore 8,30, recandosi presso la
Camera Penale per apporre la firma sul registro dei turni dei difensori di ufficio, trovava
l’ufficio chiuso; dopo aver atteso l’apertura
fino alle ore 9.00, l’Avv. B. si allontanava dal
corridoio per poter iniziare il turno nelle aule
che le erano state assegnate. Alle ore 9.45
tornava presso l’ufficio per firmare; nonostante la Collega facesse presente all’addetta
che perlomeno fino alle ore 9.00 la stanza era
rimasta chiusa, l’impiegata pretendeva che
sul registro risultasse come orario di inizio
turno quello in cui materialmente era stata
apposta la firma sul registro (9.45).
La lettera della Collega è finalizzata alla
richiesta di un intervento da parte del Consiglio affinchè sia assicurata l’apertura dell’ufficio della Camera Penale in tempo utile per
332
recarsi entro le ore 9.00 presso le aule del
Tribunale.
Il Consiglio ritiene la richiesta dell’Avv.
B. legittima: la firma nel registro dei difensori
di turno deve essere necessariamente apposta
prima dell’inizio del turno e prima delle ore
9.00; l’auspicio è che la Camera Penale si
adoperi affinchè l’ufficio venga aperto sempre entro le ore 8.30, proprio per consentire a
tutti gli avvocati di recarsi in tempo presso le
aule del Tribunale. Peraltro l’allontanamento
della Collega dal corridoio antistante la stanza per la firma si era reso necessario proprio
per assicurare la sua presenza per l’orario di
inizio delle udienze.
Di contro la richiesta dell’impiegata di
indicare l’orario effettivo è condivisibile,
considerando che il libro delle firme è un
registro pubblico e pertanto non può riportare
false dichiarazioni. Tuttavia, a parere del
Consiglio, in casi del genere, sarebbe opportuno indicare, oltre l’orario della firma, anche, con una nota a margine, il momento
effettivo di arrivo dell’avvocato e i motivi
che hanno impedito l’apertura dell’ufficio
nell’ora stabilita.
Pratica n. xxx/2004 S - Dott. F.C.
Il Consiglio
- Vista la richiesta di parere presentata in
data 26 aprile 2004 dal Dott. F.C.;
- Udita la relazione del Consigliere Livia
Rossi;
- Premesso che il Dott. C. chiede il parere
del Consiglio in ordine alle richieste di pagamento del contributo unificato allo stesso
avanzate da parte della Cancelleria della Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma
all’atto della presentazione del ricorso, da
parte del difensore in questione, avverso un
decreto di rigetto della liquidazione degli
onorari relativi ad attività professionale prestata in qualità di difensore d’ufficio nominato ex art. 97 IV comma;
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ritiene
di non poter esprimere parere in quanto il
pagamento di tale contributo è legislativamente previsto dall’art. 170 T.U. Spese di
Giustizia.
- Il Consigliere Livia Rossi riferisce in
ordine alla nota del Presidente del Tribunale
di Roma Dott. Luigi Scotti pervenuta in data
21 maggio 2004 con la quale si fa presente
l’impossibilità da parte dello stesso magistrato di interferire sull’indipendenza e sull’autonomia di valutazione dei giudici imponendo
un’univoca interpretazione di norme di legge
(nella fattispecie artt. 116 e 117 T.U. spese di
giustizia in relazione alla liquidabilità degli
onorari del difensore d’ufficio nominato ex
art. 97 IV comma c.p.p.) essendo all’uopo
previsti idonei strumenti da parte del difensore stesso che può proporre opposizione ex art.
170 T.U. spese di giustizia nonchè -avverso
l’eventuale rigetto di tale provvedimentoricorrere in Cassazione. Lo stesso Presidente
peraltro, si dice concorde con l’interpretazione delle predette norme così come auspicate
dal Consiglio e non mancherà di sollecitare
riunioni anche infrasezionali per un’idonea
circolazione valutativa atta ad evitare diversità di trattamento.
Il Consiglio
prende atto ed auspica che le riunioni di
cui sopra abbiano luogo quanto prima anche
al fine di evitare procedure tanto penalizzanti
per il difensore quanto inutili alla luce degli
ultimi orientamenti della giurisprudenza di
legittimità.
- Il Consigliere Livia Rossi riferisce in
merito alla nota presentata in data 7 aprile
2004 dall’Avv. A.I. il quale riferisce di essere
stato incaricato di assistere persona ammessa
al patrocinio a spese dello Stato sostituendo
un precedente Collega che avrebbe parzialmente già definito la vertenza con una transa-
FORO ROMANO 3/2004
zione.
Il predetto legale chiede di sapere se per
esaurire l’oggetto della controversia la propria assistita necessiti di un nuovo provvedimento di ammissione al patrocinio.
Il Consiglio
visto l’art. 75 T.U. Spese di Giustizia che
stabilisce che l’ammissione al patrocinio è
valida per ogni grado e per ogni fase del
processo e per tutte le eventuali procedure,
derivate ed accidentali, comunque connesse,
ritiene il permanere della validità del provvedimento di ammissione già emesso.
- Il Consigliere Conte comunica al Consiglio che, a seguito di colloqui con i rappresentanti legali della Fondazione Scuola Forense
del Lazio, ha ravvisato la concreta volontà
degli stessi a rinunciare ad ogni credito pregresso nei confronti dell’Ordine di Roma
purchè il Presidente Cassiani rientri nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
ripristinando così l’antica amicizia e collaborazione tra le due strutture.
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.
Parere n. xxx/2004 - Dott. F.C.
Il Consiglio
- Vista la richiesta di riesame presentata
dal Dott. F.C.;
- Udita la relazione del Consigliere Livia
Rossi;
considerato
- che trattasi di difesa d’ufficio ex art. 97
IV comma e che è dunque applicabile la
delibera consiliare del 6 marzo 2003;
- che il richiedente è un praticante avvocato per cui i compensi vanno ridotti della metà
come per legge;
P.Q.M.
conferma i precedenti pareri di congruità.
333
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2004
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere
Segretario Domenico Condello, il Consigliere Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Fioravante Carletti, Livia Rossi, Antonio Conte, Carlo Ferdinando Emanuele.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario n. 17
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni n. 23
abilitazioni n. 9
iscrizioni e abilitazioni n. 3
revoche abilitazioni
per decorrenza termine n. 6
cancellazioni
a domanda n. 1
per trasferimento n. 3
per fine pratica n. 9
nulla osta al trasferimento n. 1
compiuta pratica n. 11
DISCIPLINA
procedimenti trattati in dibattimento n. 3
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni n. 40
aperture procedimento disciplinare n. 10
PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI
ordinari n. 106
patrocinio a spese dello Stato n. 143
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette n. 7
ammissione patr. a spese dello Stato n. 59
DELIBERE
- Il Consigliere Tesoriere Testa comunica
che in qualità di organizzatore della Commissione Responsabilità Civile ha indetto un
334
Convegno sul tema: “Dalla strada alla sentenza - Prime riflessioni sulla condizione ed i
diritti umani delle vittime della strada nel
percorso verso la giustizia” che si terrà a
Torino il giorno 18 giugno 2004 anche con il
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino.
Comunica, inoltre, che è stato invitato in
qualità di relatore anche per presentare l’attività della Commissione Responsabilità Civile sull’argomento del convegno.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’opportunità della chiusura degli Uffici del Consiglio nei giorni del sabato dei mesi di giugno,
luglio e agosto prossimi, con esclusione dell’Ufficio Protocollo, per i soli atti urgenti e del
centralino telefonico predisponendo un presidio di due unità del personale dipendente.
Il Presidente Cassiani riferisce, inoltre,
sulla possibilità della chiusura degli Uffici
del Consiglio nei pomeriggi dei giovedì del
mese di agosto.
Il Consiglio conferma la delibera dello
scorso anno di chiusura degli Uffici del Consiglio nei pomeriggi dei giovedì del mese di
agosto e nei giorni del sabato dei mesi di
luglio e agosto, con esclusione dell’Ufficio
Protocollo per i soli atti urgenti predisponendo, a tal fine, un presidio del personale di due
unità.
- Il Presidente relaziona sul telefax inviato a tutti i Consiglieri con il quale propone e
chiede utili suggerimenti in merito all’organizzazione del 130° anniversario dei Consigli dell’Ordine.
Il Presidente riferisce su un incontro molto cordiale avvenuto il 9 giugno scorso in
Quirinale con il Prof. Sechi, Consigliere Giuridico del Presidente della Repubblica. Precisa che il Consigliere Sechi ha fatto presente
che il 3 luglio prossimo il Presidente Ciampi
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
non potrebbe partecipare alla celebrazione
del 130° anniversario per motivi di salute e si
limiterebbe a fornire il suo patronato e ad
inviare un messaggio sulle ragioni della manifestazione.
Aggiunge che il Consigliere Sechi ha anche assicurato che, in caso di rinvio, si adopererà per ottenere che il Presidente, una volta
ristabilitosi, intervenga alla storica celebrazione.
Il Consiglio rinvia la manifestazione in
attesa della comunicazione del Presidente
della Repubblica.
- Il Presidente riferisce che è pervenuta
dal Consiglio Nazionale Forense in data 3
giugno 2004, la comunicazione con la quale
il Ministero della Giustizia - Dipartimento
per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - con
nota prot. 3/6023/04/4, in data 19 maggio
2004, ha invitato lo stesso Consiglio Nazionale Forense a designare entro la data del 30
giugno 2004 gli avvocati da nominare quali
componenti effettivi e supplenti delle Commissioni di esame per avvocato per la Sessione 2004.
Propone di nominare il Prof.Avv. Enrico
Gabrielli quale Presidente della Commissione e propone di individuare quale Vice Presidente della Commissione Centrale un collega, di riconosciuto prestigio, di uno degli altri
Ordini del Distretto. A sostegno di tale proposta esprime l’opinione che l’accoglimento
di tale suggerimento verrebbe accolto con
grande soddisfazione dai Componenti dell’Unione degli Ordini del Distretto e rispecchierebbe in modo concreto il nuovo corso
impresso dal Consiglio di Roma ai rapporti
con quelli del Lazio.
Il Consiglio delibera di nominare quale
Presidente della Commissione il Prof.Avv.
Enrico Gabrielli e rinvia alla prossima adu-
FORO ROMANO 3/2004
nanza per gli altri adempimenti.
- Il Presidente riferisce sull’incontro con
il Dott. Mario Falconi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma che gli ha chiesto di
presiedere una costituenda Commissione Disciplinare e precisa che si è riservato di decidere dopo aver informato il Consiglio.
Il Consiglio prende atto e ritiene importante per il Presidente del Consiglio dell’Ordine presiedere il collegio di disciplina dell’Ordine dei Medici.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
viste le istanze presentate dai seguenti
professionisti: Avv.ti Federico BONANNI,
Roberto BROCCO, Adalberto CARROZZINI, Vittoria Angela LIVI, Mario MENTO,
Giampaolo RUGGIERO, Giorgio SBARBARO per essere autorizzati ad avvalersi delle
facoltà di notificazione previste dalla Legge
n.53/1994;
rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del
registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’istanza della Signora L.C. con la
quale chiede che venga modificato l’oggetto
335
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
della sua ammissione al patrocinio a spese
dello Stato n. 288 dell’11 febbraio 2004 da
“opposizione allo sfratto” a “causa di determinazione del canone concordato”.
Il Consiglio approva.
Il Presidente Cassiani comunica che, nel
corso dell’odierna adunanza, è pervenuto il
parere richiesto dal Consiglio con delibera
del 13 maggio 2004 degli Avvocati Piero
d’Amelio e Mario Sanino in ordine alla richiesta di alcuni candidati della scorsa elezione suppletiva di procedere all’apertura
delle buste contenenti le schede votate e al
relativo spoglio.
Il Consiglio, fatto proprio quanto evidenziato nel predetto parere, delibera, a maggioranza, di non accogliere la richiesta formulata
dagli Avvocati richiedenti.
Il Consigliere Pirisi Camerlengo riferisce
che il titolare dell’Ufficio Depositi della Cassazione ha dichiarato che il motivo per cui si
à registrato un aumento della “fila” nel suo
ufficio risiede, per la maggior parte dei casi,
nel fatto che i fascicoli non risultano formati
correttamente al momento della presentazione allo sportello (mancano copie nel numero
richiesto, non sono cuciti i documenti, ecc.) e
ciò comporta ritardi e aumento della “coda”.
Avendo due sole persone allo sportello, ha
proposto di creare una “pre fila” dove verrebbe controllato il fascicolo. Allo sportello il
fascicolo sarebbe già in ordine e, pertanto, si
potrebbe iscrivere il ricorso in tempi brevi ed
avere anche il numero di iscrizione (il che
attualmente non avviene).
- Il Consigliere Livia Rossi riferisce in
ordine alla nota pervenuta in data 18 marzo
2004 dal Tribunale di Roma -Sezione VII
Penale monocratica- con la quale si rende
noto che l’Avv. S.L. ha presentato richiesta di
liquidazione degli onorari maturati in qualità
di difensore d’ufficio nel proc. pen. R.G. n.
xx/04 irr. pur non avendo svolto la relativa
attività professionale evincendosi dai verbali
d’udienza che in più occasioni fu nominato
un difensore ex art. 97 IV co. c.p.p.
Il Consiglio
delibera di aprire una pratica di segreteria.
- Il Consigliere Pirisi Camerlengo riferisce sulla nota fatta pervenire al Consiglio, per
conoscenza, in data 20 ottobre 2003 dall’Avv. P.R. il quale lamenta la situazione
creatasi all’Ufficio Depositi Ruolo Civile
presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo
le modifiche organizzative recentemente apportate.
336
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ADUNANZA DEL 17 GIUGNO 2004
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere
Tesoriere Carlo Testa, nonché i Consiglieri
Giovanni Cipollone, Grazia Pirisi Camerlengo, Livia Rossi, Rosa Ierardi, Carlo Ferdinando Emanuele.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario n. 11
Elenco Speciale n. 1
passaggi all'Elenco Speciale n. 1
cancellazioni
a domanda n. 1
per trasferimento n. 2
nulla osta al trasferimento n. 2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni n. 24
abilitazioni n. 10
iscrizioni e abilitazioni n. 10
cancellazioni
a domanda n. 2
per trasferimento n. 10
per fine pratica n. 10
nulla osta al trasferimento n. 2
compiuta pratica n. 22
DISCIPLINA
Procedimenti trattati in dibattimento n. 3
PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI
ordinari n. 63
patrocinio a spese dello Stato n. 390
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette n. 15
ammissione patr. a spese dello Stato n. 88
DELIBERE
- Il Presidente riferisce che sabato 12
giugno 2004 ha partecipato alla riunione della Consulta Europea dei Diritti dell’Uomo e,
FORO ROMANO 3/2004
nell’occasione, ha consegnato copia della
delibera dell’11 marzo 2004 con la quale il
Consiglio ha disposto l’assegnazione di una
borsa di studio per la migliore tesi sull’argomento.
Riferisce che tutti i presenti hanno ringraziato entusiasticamente ed ha prospettato la
necessità di agevolare la pratica ai giovani
Avvocati Italiani presso studi legali nelle
altre città d’Europa e, inoltre, ha valutato
possibili iniziative, quali l’attribuzione di “una
Toga per l’Europa” volta a premiare un giovane che si sia distinto in ambito europeo.
Sottopone al Consiglio tale ultima iniziativa che potrebbe essere inserita nel programma della celebrazione per il 130° anniversario del Consiglio, per la consegna delle medaglie d’oro agli Avvocati e ai Magistrati e per
la premiazione dei vincitori della XXVII
Conferenza dei Giovani Avvocati.
Il Consiglio ringrazia e dà mandato al
Consigliere Emanuele di prendere contatto
con gli Avv.ti Maurizio de Stefano e Vito
Mazzarelli, coordinatori della Consulta.
- Il Presidente riferisce che il giorno 17
giugno 2004 si è riunita la Commissione
Elettorale per la nomina dei delegati della
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense.
La Commissione elettorale, all’unanimità, ha deliberato che le elezioni abbiano inizio
il giorno 2 ottobre 2004 alle ore 9 e termine il
giorno 9 ottobre 2004 alle ore 13.
Il seggio sarà aperto tutti i giorni dalle ore
9 alle ore 13.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce di aver incontrato il Direttore dell’Ufficio Notifiche, Dott. Giancarlo Sili e il delegato del Presidente della Corte di Appello,
Consigliere Edoardo Cofano per discutere
337
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
sui problemi relativi all’Ufficio Notifiche
(vedi articolo e conseguente delibera pubblicati nella rubrica “Comunicazioni e notizie”).
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce di aver incontrato insieme ad alcuni
componenti della Commissione Informatica,
Avv.ti Guglielmo Lomanno, Raffaele Quaglietta, Alessandro Vinci e Pierluigi Poggioli, il Dott. Guerra, appositamente delegato
dal Garante della Privacy, Prof. Stefano Rodotà, per preparare il Documento Programmatico sulla Sicurezza ed una guida semplificata.
E’ stata consegnata una bozza del Documento Programmatico sulla Sicurezza al delegato del Garante, il quale si è riservato di
esaminarlo al fine di esprimere parere per
concordare un documento definitivo da distribuire a tutti i Colleghi romani.
Il Consigliere Segretario Condello riferisce che è previsto un decreto legge del Ministero della Giustizia per un rinvio della scadenza indicata dal testo unico sulla privacy.
La Commissione Informatica congiuntamente con l’Autorità Garante provvederà
comunque a predisporre la documentazione
necessaria per l’Avvocatura.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce di aver avuto un incontro, unitamente al
Presidente Sebastiano La Greca, con il Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott.
Giovanni Francesco Lo Turco, al fine di
concordare l’organizzazione della conferenza organizzativa della Camera di Conciliazione. Si è ipotizzato di fissare l’incontro con
le Autorità comunali, regionali e provinciali
per il prossimo 13 luglio.
Il Consiglio ne prende atto.
338
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
viste le istanze presentate dai seguenti
professionisti: Avv.ti Giuliano BOSCHETTI, Giacinto CANZONA, Dante DE MARCO, Luigi DE VITIS, Giorgio DIAMANTINI, Fabiana DI MARIO, Alberto FAEDDA,
Nadia GIOSIA, Francesco GIZZI, Beniamino LA PISCOPIA, Roberto MARTINA, Giovanni MECHELLI, Gianluca PALLA, Luigi
Rodolfo STIVALA, Rosa VIGGIANO, per
essere autorizzati ad avvalersi delle facoltà di
notificazione previste dalla Legge n.53/1994;
rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del
registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge.
- Il Consigliere Ierardi comunica al Consiglio, con riferimento al Torneo di tennis
organizzato dall’A.I.A.T. -Associazione Italiana Avvocati Tennisti- con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in corso
dal 3 al 19 giugno 2004 al Tennis Club
dell’ATAC, che sabato 19 giugno p.v. in
occasione della giornata conclusiva del Torneo, l’Associazione ha organizzato una serata di Gala per la premiazione dei vincitori.
Il Consigliere Ierardi riferisce, altresì, che
il Torneo è dedicato alla memoria del suo
Maestro Avv. Gianfranco Thomas, e che verrà
consegnata una coppa ad uno dei suoi familiari
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
che sarà presente alla manifestazione.
- Il Consigliere Ierardi riferisce al Consiglio di essere venuta a conoscenza della recente scomparsa del Collega Avv. Sergio
Sbarra. La triste notizia che ha colto tutti
impreparati, si è diffusa in Tribunale negli
ultimi giorni.
Il Consigliere Ierardi ricorda l’amico e
Collega Sergio Sbarra, uomo mite e Avvocato di grande spessore umano e professionale.
- Il Consigliere Emanuele riferisce in
merito:
- all’invito dell’International Bar Association e dell’International Association of
Young Lawyers a partecipare alla Conferenza su “Corporate Social Responsibility and
the Role of the Lawyer” che si terrà ad Amsterdam il 25 e 26 giugno 2004;
- all’invito del Consiglio dell’Ordine di
Marsiglia a partecipare alla solenne Cerimonia che si terrà a Marsiglia il 2 luglio 2004.
In entrambi gli inviti si chiede di comunicare se alcuni Consiglieri dell’Ordine di Roma
intendano partecipare, specificando che la
loro presenza sarebbe molto gradita.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Cipollone chiede l’autorizzazione all’acquisto di una coppa e una
targa da consegnare alla squadra vincente del
Torneo Justitia e all’Avv. Ugo Longo in occasione della manifestazione che avrà luogo
presso il campo di calcio di Formello il 25
giugno 2004.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’istanza della Signora O.F. con la quale
chiede che venga modificato l’oggetto della
sua ammissione al patrocinio a spese dello
Stato n. 212 del 3 febbraio 2004 da “divorzio
congiunto” a “divorzio giudiziale”.
Il Consiglio approva.
FORO ROMANO 3/2004
ADUNANZA DEL 24 GIUGNO 2004
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Domenico Condello, il Consigliere
Tesoriere Carlo Testa, nonché i Coniglieri
Giovanni Cipollone,Grazia Pirisi Camerlengo, Livia Rossi, Antonio Conte, Rosa Ierardi,
Carlo Ferdinando Emanuele.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario n. 22
Elenco Speciale n. 1
passaggi all’Albo ordinario n. 1
cancellazioni
a domanda n. 5
per trasferimento n. 1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni n. 36
abilitazioni n. 19
iscrizioni e abilitazioni n. 5
revoche abilitazioni
per decorrenza termine n. 4
cancellazioni
a domanda n. 1
per fine pratica n. 8
compiuta pratica n. 11
DISCIPLINA
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni n. 53
aperture procedimento disciplinare n. 14
PARERI DI CONGRUITA’ EMESSI
ordinari n. 67
patrocinio a spese dello Stato n. 284
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette n. 10
ammissione patr. a spese dello Stato n. 40
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera dell’Avv. P.A. con la quale il professio-
339
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
nista sottopone al Consiglio il pro-memoria
sull’aggiornamento professionale dell’avvocato.
Il Consigliere Emanuele ritiene necessario che il Consiglio dell’Ordine organizzi
convegni di alto profilo professionale.
Il Consigliere Conte si associa a quanto
affermato dal Consigliere Emanuele.
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza per
discutere sul problema dei convegni.
- Il Presidente Cassiani riferisce sul telefax pervenuto in data 27 maggio 2004 dall’Avv. Ettore Randazzo, Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, con la quale
chiede che vengano concesse in locazione,
per l’associazione, alcune stanze della sede
secondaria del Consiglio di Via Valadier.
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.
- Il Presidente Cassiani riferisce sul telefax pervenuto in data 20 maggio 2004 dall’Avv. Nicola Ianniello, Presidente dell’Associazione Nazionale Volontari Avvocati per
il Gratuito Patrocinio e la difesa dei non
abbienti - A.N.V.A.G., con la quale lo stesso
Collega chiede la costituzione di una Commissione consiliare per il gratuito patrocinio
e la difesa a spese dello Stato.
Il Consigliere Rossi precisa che la richiesta dell’Avv. Ianniello ha ad oggetto la separazione della Commissione Difesa dei non
abbienti da quella relativa alla difesa d’ufficio. Il Consigliere Rossi riferisce sui problemi relativi alla Commissione Difese d’ufficio, sulla modalità di organizzazione delle
attività.
Il Consiglio rinvia per la decisione.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 11 giugno
2004 dal Centro Studi dell’O.U.A. -Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana- con
340
la quale informa che ha creato un archivio
nazionale della stampa forense. A tal fine, il
ridetto Centro Studi chiede al Consiglio di
inviare due copie di ogni numero delle pubblicazioni edite, anche trasmettendo numeri
arretrati nonchè di segnalare eventuali siti
web e periodici on line.
Il Consiglio manda alla Biblioteca per
l’invio delle riviste.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera pervenuta in data 15 giugno 2004 del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bruxelles con la quale comunica che l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2004/2005, organizzato dall’Associazione “Vlaams Pleitgenootschap” si terrà i giorni 25 e 26 novembre prossimi, a Bruxelles.
Il Consiglio prende atto e delibera di
incaricare il Presidente per il riscontro della
comunicazione al fine di assicurare la presenza di un rappresentante del Consiglio alla
manifestazione.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 12 giugno
2004 dell’Avv. Jean Marie Burguburu, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parigi, con la quale informa che dal 18
al 20 novembre 2004 si terrà la cerimonia per
l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine di Parigi.
Il Consiglio prende atto e delibera di
incaricare il Presidente per il riscontro della
comunicazione al fine di assicurare la presenza di un rappresentante del Consiglio alla
manifestazione.
- Il Presidente Cassiani informa il Consiglio sulla opportunità di procedere al rinnovo
annuale degli incarichi che vengono conferiti
ai collaboratori del Consiglio, ciò per consentire una rotazione e la possibilità ad altri
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
giovani Praticanti di poter collaborare con il
Consiglio stesso.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta inoltrata dal Presidente del Consiglio
Nazionale Forense di n. 4 praticanti avvocati
da utilizzare come collaboratori del Consiglio Nazionale Forense
Per dette collaborazioni sono previste
borse di studio annuali e l’attività dovrebbe
essere sostitutiva della pratica forense.
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza per
approfondimenti e per fissare i criteri per la
selezione.
Identica soluzione potrà essere intrapresa
per le collaborazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera pervenuta in data 2 aprile 2004 della
Dott.ssa Magda Brienza, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale
comunica che sarebbe opportuno organizzare un incontro sul problema riguardante la
richiesta relativa alla tenuta di un registro
delle presenze dei difensori d’ufficio.
Il Consiglio incarica il Consigliere Carletti.
- Il Presidente Cassiani informa che il
Comune di Roma ha istituito l’Ufficio del
Garante per i diritti dei detenuti (On. Manconi). L’Avv. Fabio Baglioni chiede un appuntamento per illustrare l’attività del nuovo
ufficio e una possibile collaborazione con il
Consiglio.
Il Consiglio delibera di fissare un appuntamento in una delle prossime adunanze.
- Il Presidente Cassiani riferisce di aver
comunicato telefonicamente al Consigliere
Giuridico del Presidente Ciampi, Prof. Sechi,
del rinvio della manifestazione del 130° Anniversario dell’Avvocatura e, quest’ultimo,
FORO ROMANO 3/2004
nel prenderne atto ha affermato che, dopo la
ripresa estiva, si adopererà per concordare
una nuova data che consenta al Presidente
della Repubblica di essere presente alla manifestazione.
Il Consiglio ne prende atto.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avv.ti Michele BARTOLAZZI,
Valentina BERGAMI, Corrado BOCCI, Antonio CASTELLANI, Rossella DI TULLIO,
Luciano LIONE, Desiderio MURRU, Giulio
STOPPA, Peter UGOLINI, Valentina VACCARO, per essere autorizzati ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
Legge n.53/1994;
rilevato che non risultano procedimenti
disciplinari pendenti a carico degli istanti, i
quali non hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni;
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del
registro cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della citata legge.
- Il Consigliere Segretario Condello, in
relazione alla necessità di decongestionare
l’Ufficio Notifiche, propone di fornire agli
avvocati il necessario materiale per avvalersi
delle facoltà di notificazione previste dalla
legge 53/1994. Gli Uffici del Consiglio dell’Ordine hanno richiesto un preventivo di
spesa alla Tipografia Aurelia 72, riscontrato
341
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
con comunicazione del 15 giugno scorso prot.
13006.
Il preventivo prevede la stampa degli appositi registri, delle buste per la notificazione
a mezzo del servizio postale, degli avvisi di
ricevimento e il confezionamento di un kit
comprensivo di 50 buste, 50 avvisi di ricevimento e un registro.
Il prezzo unitario di ogni kit è pari a euro
4,00 se l’ordine viene effettuato nella misura
di n. 2.000 esemplari.
Il prezzo unitario di ogni kit è pari a euro
4,50 se l’ordine viene effettuato nella misura
di n. 1.000 esemplari.
Il Consiglio delibera di acquisire altri due
preventivi.
- Il Consigliere Segretario Condello ricorda che dal 2 al 9 ottobre prossimi si svolgeranno le elezioni degli undici delegati alla
Cassa Forense così come deliberato dalla
Commissione elettorale.
Il Consigliere Segretario Condello rileva
che questa tornata elettorale, per la Cassa,
considerata l’elevata affluenza di avvocati
che interverranno, consentirebbe di raggiungere il quorum necessario per l’elezione suppletiva dei cinque Consiglieri mancanti al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Il Consiglio potrebbe, pertanto, indire
l’elezione suppletiva dei cinque Consiglieri
per tentare, almeno un’altra volta, di integrare il Consiglio, invitando a partecipare gli
avvocati contemporaneamente alle due competizioni elettorali.
Invita, pertanto, il Presidente a porre il
punto al prossimo ordine del giorno per deliberare sull’argomento.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Segretario Condello comunica che la Commissione Informatica sta
342
continuando in modo molto soddisfacente
l’attività sia nella gestione del sito sia nella
gestione dei corsi di alfabetizzazione degli
avvocati.
Il Consigliere Segretario Condello ringrazia i componenti della Commissione Informatica i quali stanno tenendo i corsi per i
Colleghi nell’aula di Via Valadier. Ai corsi
hanno partecipato, fino ad ora, circa duecento avvocati.
- Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio che il progetto di ampliamento dell’accesso ai Tribunali, in via telematica, utilizzando il sistema Polis Web, è in
fase avanzata.
Ricorda ai Consiglieri di aver avuto un
incontro con tutti i coordinatori dei Consigli
degli Ordini del Lazio e con i Presidenti per
concordare le modalità operative e che nella
riunione del Distretto è stato ulteriormente
approfondito l’argomento, al fine di far attivare questo servizio entro breve tempo.
Il Consigliere Segretario Condello informa, inoltre, di aver incontrato il responsabile
della società Datamat per la modifica degli
accordi sottoscritti con il precedente Consiglio e, precisamente, di aver sottolineato la
necessità di modificare l’accordo ove era
previsto un abbonamento di circa euro 100,00
per ogni avvocato.
Il Consigliere Segretario Condello ha precisato, inoltre, che non è possibile prevedere
un costo di un servizio di poche decine di
migliaia di euro a circa un milione di euro
(questo importo scaturisce dalla moltiplicazione del costo di ogni singolo abbonamento
per il numero degli iscritti). Una possibile
rivisitazione del contratto con l’annullamento degli accordi precedentemente intercorsi
dovrebbe prevedere il pagamento di un importo forfettario omnicomprensivo annuale
per tutto il servizio prestato nonchè per even-
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
tuali servizi che potrebbero essere attivati sul
server ove è stato implementato il servizio di
accesso sicuro ad internet. Questo nuovo
accordo dovrebbe essere comunque ampliato
anche a tutti gli altri Consigli dell’Ordine
degli Avvocati e quindi con ripartizione delle
spese in proporzione anche sugli altri Ordini
del Lazio.
La società Datamat si dovrà impegnare,
con l’accordo da sottoscrivere, ad ampliare
l’hardware e ad acquistare l’attrezzatura necessaria a gestire e aggiornare il programma
software di accesso e tutto quanto necessario
per prestare il servizio nel modo migliore.
Polis Web Lazio consentirà, sostanzialmente, a tutti gli avvocati iscritti negli Ordini
del Lazio di accedere alle informazioni, in
questa fase, del ruolo del contenzioso civile
di tutti i Tribunali del Lazio. Nella fase successiva sono previsti gli accessi alle Cancellerie delle Esecuzioni Immobiliari e poi l’accesso alle informazioni della Corte di Appello e della Sezione Lavoro.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio di aver incontrato il Consigliere Lambertucci, Responsabile referente
per il Distretto del Lazio all’informatica e alle
nuove tecnologie. Con il Consigliere Lambertucci sono stati definiti alcuni passaggi
operativi per attivare una serie di servizi
telematici per gli avvocati. Il primo servizio
che verrà attivato nelle prossime settimane
consentirà agli avvocati, muniti di smart-card
e firma digitale, di accedere alle informazioni
in formato fotografico dei fascicoli delle esecuzioni immobiliari. Il secondo servizio ipotizzato prevede la possibilità di accedere all’archivio delle sentenze già scannerizzate,
quindi in formato fotografico, direttamente
dagli studi per la visualizzazione e la stampa
delle stesse, laddove non è necessario il paga-
FORO ROMANO 3/2004
mento dei diritti di cancelleria. Per quanto
riguarda le sentenze normali, invece, sussiste
il problema del pagamento dei diritti di cancelleria che sembrerebbe di non facile soluzione.
Il Consigliere Segretario Condello propone inoltre di attivare un servizio automatico di casella postale per informare gli avvocati dei rinvii di ufficio, del deposito delle
sentenze e delle ordinanze almeno in via
sperimentale.
Il Consiglio approva.
Il Consigliere Segretario Condello riferisce sul problema relativo al pagamento dei
diritti di cancelleria relativamente alla richiesta di copie di sentenze uso studio. La legge
sulle spese di giustizia prevede il pagamento
dei diritti per la richiesta di una copia in
cancelleria. L’attenta lettura della norma fa
chiaramente intendere che il diritto è dovuto
per consentire allo Stato di avere il rimborso
delle fotocopie e dell’attività espletata dai
dipendenti degli Uffici Giudiziari per il rilascio della stessa sentenza per uso ufficio.
Presso il Tribunale di Roma, forse in altri
Tribunali d’Italia e presso la Corte di Appello
di Roma, esistono due archivi relativamente
alle sentenze: l’archivio cartaceo delle sentenze depositate e l’archivio elettronico dove
sono state scannerizzate e poi trasformate in
formato digitale testo, le sentenze pubblicate
negli ultimi anni. Detto archivio riguarda sia
il settore civile ordinario che la Sezione Lavoro e sembrerebbe contare in formato digitale oltre 50.000 sentenze.
Rilevato:
- che le sentenze in formato digitale non
devono essere considerate alla stessa stregua
di quelle cartacee e che la gestione di questa
documentazione non ha costi da parte degli
Uffici Giudiziari;
- che l’accesso a detta documentazione
343
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
non è riservato;
- che un semplice programma di gestione
delle sentenze potrebbe consentire la messa
in linea sul sito internet (attraverso Polis
Web) di tutta questa documentazione e l’accesso e la individuazione della sentenza stessa con il numero di pubblicazione, così come
previsto nella gestione dei ruoli;
- che anche l’accesso al sistema e la visualizzazione del documento non comporterebbe alcun onere a spese dello Stato o degli
Uffici Giudiziari;
- che gli avvocati potrebbero visualizzare
le sentenze e gestirle in formato elettronico a
fini uso studio;
- che la gestione elettronica di questa
documentazione comporterebbe anche un
grande vantaggio per gli Uffici in quanto si
renderebbe necessario meno personale e quindi meno oneri per gli Uffici Giudiziari e
consentirebbe di avere meno accessi agli
Uffici e quindi meno problemi dal punto di
vista ambientale e gestione del territorio;
Il Consiglio
tutto ciò premesso;
- rilevato che detta attività non comporta
oneri o spese a carico dello Stato, ma vantaggi per il cittadino e per lo stesso Stato, in
quanto impiegherebbe meno personale per
detta attività
invita
il Ministro e le competenti Autorità ad
autorizzare l’accesso da parte degli avvocati,
senza il pagamento dei diritti di cancelleria,
alle informazioni e alle sentenze in formato
digitale uso studio; l’emanando provvedimento ministeriale dovrà confermare che i
diritti di cancelleria devono essere versati
soltanto per la richiesta di sentenze in formato cartaceo e che questo servizio telematico
può essere considerato nell’ambito delle spese forfettizzate e previste nel contributo unificato versato dagli avvocati al momento del-
344
la iscrizione a ruolo della causa.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla nota pervenuta al Consiglio in data
3 giugno 2004 del Dott. A.B., con la quale
chiede un parere circa l’applicabilità, al suo
caso, dell’art. 16 della Legge 21 dicembre
1999 n. 526, al fine di poter successivamente
richiedere l’iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Roma.
Il Consiglio manda alla Commissione
Deontologica.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’istanza pervenuta in data 10 maggio
2004 dell’Avv. S.D. con la quale la professionista chiede di conoscere se all’Avv. A.M. sia
stata comminata una sanzione disciplinare e/
o cancellazione dall’Albo e, in caso positivo,
conoscerne la motivazione.
Il Consiglio delibera di comunicare alla
Collega S.D. l’eventuale periodo di sospensione e/o cancellazione dall’Albo degli Avvocati, dell’Avv. A.M. e di non autorizzare
l’invio della decisione per motivi di riservatezza (vedi regolamento del Consiglio deliberato nell’adunanza del 17 settembre 1992).
- Il Consigliere Segretario Condello comunica che è pervenuta in data 26 maggio
2004 una comunicazione dell’Avv. P.M. con
la quale chiede un parere circa la corretta
interpretazione ed applicazione dell’art. 44
del Codice Deontologico Forense.
Il Consiglio manda alla Commissione
Deontologica.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce che è pervenuta in data 7 giugno 2004
una nota dell’Avv. C.O. con la quale la professionista chiede al Consiglio che le venga
concesso un permesso temporaneo di parcheggio all’interno della Città Giudiziaria di
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Roma di Piazzale Clodio, in quanto la stessa,
in stato di gravidanza, è impossibilitata ad
affaticarsi.
Il Consiglio delibera di concedere all’Avv.
C.O. il permesso temporaneo di parcheggio
fino al 31 dicembre 2004 e manda agli uffici
per gli adempimenti necessari.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sull’istanza pervenuta in data 15 giugno
2004 della società Marilot Srl con la quale
l’istante chiede l’autorizzazione ad attivare il
servizio di fotocopie ad uso degli Avvocati e
del pubblico presso il Tribunale di Roma Sezione Fallimentare.
Il Consiglio si riserva ogni decisione in
attesa della definizione della questione con il
Demanio.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce che è pervenuta in data 15 giugno 2004
la lettera della Compagnia Teatrale Piera
degli Esposti-Teatro 91, con la quale il Presidente, Sig.ra Carmen Pignataro, comunica al
Consiglio di voler realizzare il 19 luglio prossimo all’interno della manifestazione “I Solisti del teatro” che si svolgerà a Roma dal 6 al
31 luglio 2004 presso i giardini della “Filamornica Romana”, la rappresentazione de “Il
processo a Paolo e Francesca” con l’Avv.
Luciano Revel, il Senatore Prof. Luigi Compagna e l’Avv. Luigi di Majo.
La rappresentazione, destinata a tutti gli
operatori giudiziari, potrebbe essere realizzata con la collaborazione e sotto l’egida del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Il Consiglio manda alla Commissione
Culturale per gli approfondimenti.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla nota pervenuta in data 12 giugno
2004 dell’Avv. E.C. con la quale il professio-
FORO ROMANO 3/2004
nista chiede un parere preventivo relativamente al comportamento deontologicamente
più corretto da tenere in una questione professionale.
Il Consiglio manda alla Commissione
Deontologica.
- Il Consigliere Segretario Condello comunica al Consiglio che è pervenuta in data
12 giugno 2004 dall’Unione Italiana Ufficiali
Giudiziari una comunicazione con la quale
esprime il proprio parere in merito alla drammatica situazione verificatasi presso l’Ufficio Unico della Corte di Appello di Milano.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla lettera pervenuta in data 12 giugno
2004 della Deutsche Bureau AG di Berlino
con la quale l’azienda offre, previo invio di
brochure pubblicitaria, una convenzione per
gli avvocati consistente in un segretariato che
permette agli studi più piccoli di avere una
segretaria o di sopperire alle ulteriori necessità dello studio.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla richiesta pervenuta in data 16 marzo 2004 degli Avvocati G.P. e P.G. relativamente al parere di congruità n. xxxx/03 dell’Avv. M.P., con la quale chiedono se l’importo liquidato di euro 3.000,00 sia comprensivo delle spese e delle competenze ammontanti a euro 397,81;
Il Consiglio
- Riesaminato il provvedimento del 2 ottobre 2003;
- Rileva:
- che trattasi di parere di congruità riguardante l’attività in materia stragiudiziale;
- che l’importo liquidato in euro 3.000,00
per detta materia è comprensivo delle spese e
345
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
competenze.
- Il Consigliere Segretario Condello riferisce sulla nota pervenuta in data 17 giugno
2004 dell’Avv. Mario Sanino con la quale
comunica che, insieme all’Avv. Piero d’Amelio, si è costituito nel giudizio pendente avanti la I Sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio per il ricorso proposto
dall’Ordine Forense di Velletri e dall’Avv.
Alberto Campegiani per l’annullamento della nomina quale Consigliere Nazionale dell’Avv. Carlo Martuccelli.
Il Consiglio ringrazia gli Avv.ti Mario
Sanino e Piero d’Amelio.
- Il Consigliere Segretario Condello comunica che è pervenuta in data 17 giugno
2004 dalla Dott.ssa V.L.R. la richiesta di
iscrizione al Registro dei Praticanti presso la
Corte di Appello di Roma in base ad una
laurea in giurisprudenza conseguita in Belgio.
Il Consiglio rinvia per esame.
- Il Consigliere Segretario Condello comunica che in data 11 giugno 2004 è pervenuto al Consiglio il ricorso, diretto al Consiglio
Nazionale Forense, del Dott. N.S. con il quale lo stesso chiede che il ridetto Consiglio
Nazionale voglia, annullata dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. xxxx/2000 la
delibera dello stesso Consiglio Nazionale,
ripristinare la situazione antecedente a tale
provvedimento.
Il Consigliere Segretario Condello comunica, inoltre, che in data 23 giugno 2004 è
pervenuto un atto di diffida e costituzione in
mora dallo stesso Dott. N.S. con il quale
intima al Consiglio dell’Ordine di annullare il
provvedimento di cancellazione per sanzione
disciplinare del 24 giugno 1999.
Il Consiglio delibera di dare incarico al
346
Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca per l’eventuale costituzione.
- Il Consigliere Segretario Condello informa il Consiglio di aver partecipato alla
riunione organizzata dal Presidente del Tribunale, Dott. Luigi Scotti, il giorno 23 giugno
2004 relativa all’analisi dei criteri di revisione/formazione degli elenchi di professionisti
ai quali conferire incarichi alla Sezione Fallimentare. Alla riunione ha partecipato un delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed erano presenti tutti i Giudici della
Sezione Fallimentare.
Il Presidente Scotti ha relazionato sull’attività attualmente svolta dalla Sezione Fallimentare evidenziando che, negli ultimi anni,
gli incarichi di una certa rilevanza economica
si sono ridotti dell’ottanta per cento rispetto
agli anni precedenti, mentre le richieste di
nomina, a Curatore Fallimentare, sono aumentate a dismisura. Sono attualmente state
presentate circa 1.000 nuove domande. Il
Presidente ha evidenziato la necessità di predisporre appositi elenchi. L’iscrizione a detti
elenchi dovrà essere presentata in riferimento
alle precedenti esperienze professionali e ad
altri criteri che dovranno essere concordati
con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma.
Il Consigliere Segretario Condello ha ringraziato il Presidente Scotti e i Magistrati
della Sezione Fallimentare per aver ritenuto
importante incontrare, forse per la prima volta nella storia, gli Ordini Professionali e si è
riservato di portare a conoscenza del Consiglio il problema, al fine di un approfondimento. Ha, comunque, ribadito la necessità che
tutta l’attività svolta dalla Sezione Fallimentare -in particolare i conferimenti degli incarichi ai professionisti- venga effettuata con la
massima trasparenza onde evitare ogni possibile contestazione e/o discussione sui criteri
FORO ROMANO 3/2004
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
con cui vengono assegnati gli incarichi di
Curatore Fallimentare e in difesa delle procedure concorsuali.
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza incaricando il Consigliere Segretario Condello e
il Consigliere Conte per gli approfondimenti.
- Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce
sulla necessità di pubblicizzare nei modi dovuti il nuovo Regolamento della pratica forense che andrà in vigore per gli iscritti nel
Registro dei Praticanti Avvocati successivamente alla data del 1° luglio 2004.
Pertanto, propone che venga preparato il
manifesto da affiggere negli spazi previsti
nelle Aule giudiziarie e nel frontespizio o
all’interno dei libretti della pratica da rilasciare ai nuovi iscritti Praticanti Avvocati.
- Il Consigliere Cipollone riferisce di essersi recato nella Casa Circondariale di Civitavecchia e di aver preso atto delle lamentele
di alcuni avvocati del nostro Foro i quali,
recatisi presso il predetto Carcere verso le ore
14 per conferire con i propri clienti, non
hanno potuto espletare tale compito perchè
“fuori orario”.
Il Consigliere Cipollone ritiene opportuno invitare la Direzione della Casa Circondariale di Civitavecchia a stabilire una nuova
regolamentazione sugli orari di colloquio
avvocati-detenuti che tenga conto delle esigenze degli avvocati che provengono da altre
località.
Il nuovo orario per gli avvocati provenienti da altri Fori potrebbe essere il seguente:
- lunedì, mercoledì, sabato dalle ore 9 alle
ore 15;
- martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9 alle
ore 16 (e non come ora accade fino alle ore
14).
Il Consiglio approva e conferisce incarico
al Consigliere Cipollone perchè prenda con-
FORO ROMANO 3/2004
tatto con il Dott. Giuseppe Tressanti, Direttore della Casa Circondariale di Civitavecchia,
per l’attuazione della modifica dell’orario di
colloquio per gli avvocati provenienti da altra
sede.
- Il Consigliere Cipollone riferisce di aver
partecipato, a nome del Consiglio dell’Ordine, al seminario di studio “Ist International
Welfare and Economic Forum” i cui lavori
hanno avuto inizio il 24 giugno 2004 presso
l’Auditorium della Cassa Nazionale Forense.
Dopo l’intervento introduttivo dell’Avv.
Maurizio de Tilla, Presidente della Cassa
Nazionale Forense, che ha rivolto un saluto
augurale a tutti gli intervenuti (i maggiori
esperti del settore nel mondo), ha preso la
parola il Prof. Michael J. Spendolini, ideatore del Benchmarking. L’oratore ha svolto una
panoramica sulle migliori prassi per gestire la
crisi del sistema pensionistico su basi globali.
Molto interessanti i successivi interventi del
Prof. Frank Cespedes, della Harvard Business School di Boston, sulle “Strategie di
marketing per una crescita proficua”, del Prof.
Dennis Snower sulle “Riforme del Welfare e
la loro migliore influenza sui fondi pensione
privati” e dell’On. Alberto Brambilla, Sottosegretario di Stato del Ministero del Welfare.
- Il Consigliere Pirisi Camerlengo comunica di aver assistito, in data 24 giugno 2004,
alla perquisizione dello studio dell’Avv. E.L..
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Pirisi Camerlengo e preso atto che la
perquisizione è stata effettuata presso lo studio del Collega E.L. ma per atti di un cliente
e che il professionista è completamente estraneo alla vicenda, delibera di passare agli atti
la pratica.
- Il Consigliere Ierardi ricorda al Consiglio che, in data 30 giugno prossimo, giungono a Roma i Colleghi del Consiglio dell’Or-
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
dine di Belgrado per disputare una partita di
calcio con i Colleghi Avvocati di Roma.
Il Consigliere Ierardi propone al Consiglio di organizzare, per la serata del 30 giugno prossimo, una cena in onore dei sopramenzionati Colleghi e di offrire loro una
coppa ricordo da consegnare al termine dell’incontro di calcio.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Pirisi Camerlengo riferisce che la manifestazione svoltasi il 18 giugno 2004 a Bellinzona, e alla quale ha partecipato in rappresentanza dell’Ordine romano, è stata organizzata dagli avvocati delle
quattro zone della Svizzera in occasione delle
elezioni per le cariche del nuovo biennio e
approvazione dell’attività svolta.
Erano presenti avvocati provenienti da
tutti i 24 Cantoni ed era ospite del Cantone
Ticinese di lingua italiana e quindi con ampia
familiarità e grande facilità di comunicazione
per gli Italiani.
La Presidente uscente è Eva Salus, alla
quale ha rivolto il saluto a nome e in rappresentanza del nostro Ordine complimentandosi per la splendida organizzazione. Ha anche
riepilogato il nostro attuale impegno di integrazione nell’Avvocatura Europea di cui i 24
Cantoni svizzeri rappresentano un significativo esempio. Tutti parlano le quattro lingue
in uso nei 24 Cantoni (Romanza, Francese,
Italiana e Tedesca) e vi è una pressochè totale
collaborazione tra loro.
Da poco anche il Cantone Ticinese si è
dotato di una Università che va ad accrescere
il numero di quelle già esistenti negli altri
Cantoni di lingua tedesca e francese.
Tutti si sono dichiarati lieti dell’intervento dell’Ordine di Roma incluso l’ex Presidente del “Barreau d’Europe” Janne Pierre
Grosse, ospite d’onore, che lo scorso anno
aveva presenziato alla nostra manifestazione
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organizzata dalla Cassa Forense e svoltasi in
settembre a Castel Sant’Angelo.
Il dato che più li ha colpiti è il numero
degli avvocati romani: loro in tutti i 24 Cantoni sono solo 7.000. Altra particolarità: gli
avvocati elvetici possono cumulare anche
l’incarico di notaio. Le cariche in magistratura sono elettive e molti di loro sono stati eletti
nei Tribunali civili, penali e amministrativi
sia di primo che di secondo grado, lasciando
l’Avvocatura e riprendendola allo scadere
del mandato.
A cura di Domenico Condello
FORO ROMANO 3/2004
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