Nozioni di Diritto
Amministrativo
Seminario curato dal
Direttore dei SS.GG.AA. Dott. Fabrizio Costantini
Pescara, 27.09.2013
Fonti del Diritto Amministrativo
Le fonti del diritto amministrativo
certe sono sostanzialmente di
due tipologie:
1. I regolamenti;
2. Gli statuti degli enti pubblici
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I regolamenti
I regolamenti sono atti amministrativi che possono essere emanati da
organi statali, dalle amministrazioni comunali, regionali e provinciali,
dalle amministrazioni indipendenti, CC.II.AA e ordini professionali.
Essi sono:
1. Generali: ossia rivolti ad una pluralità di destinatari non individuabili a
priori;
2. Astratti: ossia capaci di regolare una serie indefinita di casi;
3. Innovativi: ossia idonei a produrre delle modifiche e delle nuove
statuizioni in seno all’ordinamento giuridico.
Non possono:
a. Derogare o contrastare la Costituzione e le leggi ordinarie;
b. Non possono regolare le materie riservate alla Costituzione;
c. Non possono mai derogare al principio di irretroattività della legge;
d. Non possono contenere sanzioni penali;
e. Non possono regolare istituti fondamentali dell’ordinamento;
f. Sono ordinati in maniera gerarchica.
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Tipi di regolamento
• Di esecuzione: contengono norme di dettaglio necessarie a meglio
applicare una fonte legislativa;
• Di attuazione e integrazione: sono quelli che integrano il contenuto
di una legge o di un D.Lgs.;
• Indipendenti: la legge 400/88 autorizza il Governo a legiferare su
materie in cui essa non sia ancora intervenuta purché non si tratti di
discipline soggette a riserva relativa o assoluta di legge;
• Di organizzazione: disciplinano il funzionamento della P.A. secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
• Delegati:emanati sulla base di autorizzazione legislativa in materie
non coperte da riserva assoluta di legge;
• Di riordino:sono utilizzati per fare il punto, con cadenza periodica,
circa le disposizioni legislative vigenti, abrogate o che anno esaurito
il loro potere normativo.
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Gli Statuti
Lo Statuto è un atto normativo che ha per oggetto
l’organizzazione dell’ente e le linee principali
delle sue attività.
Possono essere:
1. Regionali: quelli delle regioni a statuto
ordinario hanno forza di legge regionale
rinforzata (è prevista una doppia approvazione
ed eventualmente il referendum popolare)
mentre quelli delle regioni a statuto speciale
sono posti al pari delle leggi costituzionali;
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• Comunali,
provinciali
o
delle
città
metropolitane;
• Di altri enti pubblici: si tratta di statuti emessi
da enti minori che sono di regola sottoposti ad
approvazione preventiva e vincolante da parte
dello Stato o delle Regioni.
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Le situazioni giuridiche soggettive
La situazione giuridica soggettiva è un
sostanziale interesse facente capo ad un
soggetto o ad un ente, riconosciuta
dall’ordinamento giuridico.
Da essa possono derivare vantaggi (diritto
soggettivo, interesse legittimo, aspettativa,
ecc…) oppure degli svantaggi (dovere,
onere, soggezione, ecc…)
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Diritto Soggettivo
Esso consiste in una posizione soggettiva di
vantaggio riconosciuta in capo ad un
soggetto dall’ordinamento giuridico.
La tutela del diritto soggettivo è affidata alla
cognizione del G.O. e solo in casi
tassativamente indicati dalla legge a
quella del G.A.
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Interesse Legittimo
L’interesse legittimo è previsto dagli artt. 24, 103 e 113
della Costituzione. Esistono diverse definizioni di esso:
1. L’i.l. è una posizione individuale tutelata qualora essa
sia funzionale al perseguimento dell’interesse
pubblico;
2. L’i.l. consiste nell’interesse del singolo a ricorrere in
giudizio affinché un atto amm.vo illegittimo a lui
destinatato venga rimosso;
3. L’i.l. consiste nella pretesa a che la P.A. si astenga dal
porre in essere atti illegittimi;
4. L’i.l. è la possibilità, riconosciuta al provato, di
partecipare alla formazione di un provv.to amm.vo per
tutelare un bene pertinente alla sua sfera di interesse.
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segue
• Quando si lamenta un cattivo del potere
discrezionale della P.A. si configura la
lesione di un interesse legittimo, quindi, la
cognizione è riservata al G.A.;
• Quando manca, in radice, il potere
discrezionale della P.A. siamo di fronte alla
lesione di un diritto soggettivo azionabile
al cospetto del G.O.
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Tipologia interessi legittimi
• Pretensivi: pretesa a che la P.A. adotti un
provvedimento o ponga in essere un dato
comportamento;
• Oppositivi: sono quelli diametralmente
opposti ai pretensivi;
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Interessi collettivi e diffusi
• Diffusi: sono quelli che afferiscono a tutti gli
individui di una formazione sociale non
organizzata e riguardano beni non fruibili in
maniera differenziata;
• Collettivi:sono
quelli
attinenti
un
ente
esponenziale di un gruppo non occasionale (es.:
ordini professionali). Essi fanno capo all’ente e
non ai singoli partecipanti; è quest’ultimo che
può lamentarne la lesione.
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Interessi semplici e di fatto
• Semplici: rappresentano la pretesa a che la
P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale,
si attenga a criteri di opportunità e convenienza.
Possono essere fatti valere solo attraverso il
ricorso gerarchico.
• Di fatto: rappresentano la pretesa a che la P.A.
osservi i doveri giuridici posti a suo carico e a
vantaggio
della collettività. Non godono di
alcuna forma di tutela e non legittimano neanche
l’accesso agli atti. (Es.: interesse alla buona
manutenzione delle strade, alla corretta
illuminazione, ecc…)
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La competenza in diritto
amministrativo
La competenza consiste nei poteri riservati dalla
legge alla P.A. per il perseguimento di fini di
interesse pubblico.
La competenza si distingue in:
1. Esterna: poteri e funzioni che l’organo può
esercitare nei confronti dei terzi destinatari;
2. Interna: insieme dei compiti svolti dall’organo
all’interno della P.A. cui appartiene con
efficacia nei soli confronti di essa.
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Tipi di competenza
• Per materia: è quella riferita ai singoli compiti e in
base alla quale vengono a crearsi settori particolari
della P.A., ognuno, con attribuzioni particolari;
• Per territorio: presuppone la competenza per
materia e identifica l’ambito territoriale all’interno del
quale un organo della P.A. può esercitare i suoi
poteri;
• Per grado: presuppone la competenza per materia
e per territorio e riguarda singoli organi appartenenti
alla medesima amm.ne. Deriva dalla c.d.
organizzazione piramidale;
• Per valore: è prevista talvolta dalla legge in
relazione a determinati effetti.
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Casi eccezionali di trasferimento di
competenza
La competenza amministrativa si fonda sul
principio di inderogabilità della stessa
poiché le sfere di attribuzione della P.A.
sono fissate per legge.
In casi eccezionali può essere attivato il
trasferimento di competenza attraverso i
meccanismi giuridici di cui alla prossima
slide.
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Segue
• Delega dei poteri: opera nei soli casi consentiti
dalla legge e realizza non il trasferimento della
titolarità del potere ma solo l’esercizio dello
stesso. Quando avviene da un organo ad un
altro siamo in presenza di delega interorganica
mentre, quando viene attivata da un soggetto ad
un altro, abbiamo quella intersoggettiva;
• Avocazione: si configura quale trasferimento
dell’esercizio del potere da un organo inferiore
ad un sovraordinato per ragioni di pubblico
interesse;
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Segue
• Sostituzione: al pari dell’avocazione
presuppone un passaggio dell’esercizio
del potere da un organo ad un altro in
presenza dell’inerzia di quest’ultimo.
Anche la sostituzione può operare nei soli
casi previsti dalla legge e presuppone un
rapporto gerarchico tra gli organi coinvolti.
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Difetto di competenza
Il difetto di competenza ad emanare un atto o a compiere
una data attività può essere di tre tipi:
1. Acompetenza: si ha quando l’atto o l’attività sono
posti in essere da un soggetto non previsto quale
organo della P.A.;
2. Incompetenza assoluta: si verifica quando l’atto
viene adottato dalla P.A. in una materia riservata ad
altro potere dello Stato, oppure quando promana da un
soggetto nell’esercizio di un potere estraneo alle sue
attribuzioni ovvero quando l’atto è relativo ad un
oggetto che si trova nell’ambito territoriale di altro
organo della P.A. L’atto che ne deriva è nullo ab
origine.
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Segue
3. Incompetenza relativa: essa si verifica
quando un atto amministrativo viene
emesso da un organo ma la competenza
sussiste in capo ad altro organo ed
entrambi appartengono alla medesima
P.A.
L’atto che ne deriva è illegittimo, ossia,
inidoneo a produrre degli effetti giuridici.
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Il funzionario di fatto
Quando un atto promana da un soggetto
(titolare dell’organo) la cui investitura
manchi o sia viziata.
Gli atti compiuti dal funzionario di fatto,
decorsi i termini per l’impugnatura dell’atto
di investitura, sono considerati validi in
virtù dei principi: di conservazione degli
atti, di affidamento dei terzi e di tutela della
buona fede del destinatario dell’atto.
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Il Procedimento amministrativo
• L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
• IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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L’attività amministrativa
• Per
comodità
di
spiegazione
si
considera
l’amministrazione come uno dei tre poteri dello Stato, per
meglio dire la si identifica con il potere esecutivo, ossia
un potere che esegue quanto gli altri (Parlamento e
Consigli Regionali) hanno voluto in via generale ed
astratta.
• Si tratta,comunque, di un potere condizionato, in quanto
troverebbe nella legge una forma di legittimazione in
positivo (a fini di realizzazione dell’interesse pubblico) ed
in negativo (non può uscire dai limiti che la legge ha
imposto). Ciò differenzia l’agire dei soggetti di p.a.
rispetto ai privati, per i quali ultimi vige solo il limite
negativo (del rispetto dell’ordine pubblico e del buon
costume), ma non un vincolo in positivo.
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Atto Amministrativo e
Provvedimento Amministrativo
Spesso i due concetti vengono confusi o usati
come sinonimi ma non è così.
L’atto amministrativo è l’atto posto in essere da
un’autorità amministrativa nell’esercizio di una
funzione amministrativa.
Il
provvedimento
amministrativo
è
l’atto
amministrativo volto alla cura di un concreto
interesse pubblico e diretto a produrre
unilateralmente effetti giuridici nei rapporti con i
destinatari (GAROFOLI-FERRARI).
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Da
ciò
deriva
che
l’atto
amministrativo è lo strumento di
cui l’amministrazione si serve per
formalizzare la propria volontà
mentre,
il
provvedimento
amministrativo è l’unico in grado di
ledere la sfera giuridica del
destinatario.
Di conseguenza ciò che si
impugna, eventualmente, è il
provvedimento e non l’atto.
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Elementi atto amministrativo
• Essenziali: sono quelli necessari per dar vita ad
un atto;
• Accidentali: sono elementi eventuali dell’atto
usati per ampliare o restringere il contenuto
dell’atto; possono essere apposti solo negli atti
discrezionali a condizione che non confliggano
con le norme di legge e che non ne alterino il
contenuto tipico;
• Naturali: sono quelli previsti dalla legge per un
determinato tipo di atto e chi considerano
presenti
anche
se
non
vi
appaiono
espressamente.
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Elementi essenziali
Secondo Virga sono:
1. Agente, destinatario, forma, oggetto e
volontà.
Secondo Sandulli sono:
• Soggetto, oggetto, forma, contenuto e
finalità.
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Definizioni
• Agente o soggetto: chi pone in essere l’atto
amministrativo;
• Destinatario: soggetto ne cui confronti l’atto produce i
suoi effetti;
• Volontà: nessun atto può essere attribuito ad un agente
senza che esso l’abbia consapevolmente voluto;
• Oggetto: è il comportamento, il fatto o il bene cui
afferisce l’atto;
• Contenuto: ciò che l’atto dispone;
• Finalità: ciò che l’atto persegue;
• Forma: in genere si ritiene che essa sia libera.
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Struttura formale atto
amministrativo
• Intestazione: indicazione dell’autorità da cui
l’atto promana;
• Preambolo: indicazione delle norme in base alle
quali l’atto viene adottato e attestazione degli atti
preparatori;
• Motivazione: indicazione degli interessi coinvolti
nel
procedimento
(parte
descrittiva)
e
valutazione degli stessi con indicazione di quello
o di quelli che si è deciso di privilegiare a
discapito degli altri (parte valutativa);
• Dispositivo: è la parte precettiva dell’atto;
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• Luogo, data e sottoscrizione.
La Motivazione
La motivazione è un elemento di fondamentale
importanza in quanto consente di comprendere i
presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla
base dell’atto amministrativo.
L’art. 3 della legge 241/1990 prevede l’obbligo di
motivazione per tutti gli atti amministrativi ad
eccezione di quelli normativi o a contenuto
generale.
La ratio sottesa all’obbligo di motivazione risiede
negli artt. 97 e 113 della costituzione.
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Il primo recita: “I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione…”
Il secondo invece: ” Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa…”
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La motivazione consente quindi di
verificare l’operato della P.A. e, qualora
l’atto leda una situazione giuridica del
destinatario, la tutela in sede
giurisdizionale.
La motivazione deve essere congrua,
ossia, estrinsecazione dei percorsi
logici seguiti dall’amministrazione ed
anche sufficiente, ovvero, capace di
fugare qualsiasi dubbio di irrazionalità o
arbitrio nell’operato della P.A.
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E’ ammessa anche la c.d. motivazione per
relationem, ossia, la possibilità di desumerla
da altri atti posti in essere nel corso dell’iter
procedimentale. Ovviamente tali atti vanno
espressamente richiamati e messo a
disposizione, pena la configurazione di un
vizio
di
legittimità.
L’art. 3 della legge 241/90 prevede che l’atto
debba indicare il termine e l’autorità a cui è
possibile fare ricorso.
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La mancanza di motivazione
può essere considerata quale
violazione di legge da cui
discende un vizio di legittimità,
quindi, l’annullabilità dell’atto.
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Elementi accidentali
• Termine: indica il momento a partire dal quale
prende avvio l’efficacia dell’atto (termine iniziale)
oppure il momento in cui essa cessa (termine
finale);
• Condizione: elemento futuro ed incerto dal quale
dipende l’inizio o la cessazione dell’efficacia dell’atto
amministrativo;
• Onere: è un comportamento posto a carico del
destinatario dell’atto al cui assolvimento è
subordinata la produzione dei benefici verso di
esso;
• Riserve: sono atti che la P.A. si riserva di compiere
in relazione all’oggetto dell’atto emanato.
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Requisiti di legittimità e di
esecutività
I requisiti di legittimità sono quelli che la legge
sancisce affinché un atto sia legittimo, ossia,
valido. La mancanza di uno solo di essi prevede
l’annullabilità dell’atto.
Ai sensi dell’art. 21 quater della legge 241/90 i
provvedimenti efficaci sono immediatamente
esecutivi salvo che, la legge o il provvedimento
stesso, dispongano diversamente.
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A
tal proposito bisogna parlare di:
Proroga: è il provvedimento con cui la
P.A. differisce il termine di scadenza di
un atto. Essa deve intervenire prima
della
scadenza
di
esso.
Sospensione: è un provvedimento
posto in essere in casi eccezionali e per
il tempo strettamente necessario dalla
stessa autorità che ha emanato l’atto,
oppure, da altro organo sancito per
legge. (Es. provvedimento cautelare)
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Patologia dell’atto amministrativo
Si considera vizio dell’atto amministrativo la
differenza tra la fattispecie in concreto posta in
essere dalla P.A. e il modello predeterminato in
sede normativa.
I vizi possono essere:
1. di legittimità: l’atto non è conforme alle
disposizioni di legge;
2. Di merito: l’atto non è rispondente al principio
di buona amministrazione ex art. 97 Cost.,
quindi, non finalizzato in concreto al
perseguimento dell’interesse pubblico.
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Stati patologici dell’atto
amministrativo
• Invalidità: quando l’atto difetta o è viziato
uno degli elementi prescritti dalla legge,
ovvero vi sia lesione dell’interesse tutelato
dalla norma. L’atto invalido può essere
nullo o annullabile;
• Irregolarità: quando il vizio dell’atto non
incide sugli effetti tipici dello stesso ma
comporta solo delle sanzioni a carico
dell’agente.
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Ipotesi in cui l’atto è conforme alla
legge ma inidoneo a produrre effetti
• Imperfezione: si realizza allorché non si è
concluso l’iter di formazione dell’atto (es.
D.P.R. non controfirmato dal Ministro);
• Inefficacia: si verifica quando l’atto difetta
di alcuni requisiti di efficacia previsti:
– Dalla legge (controlli);
– Dalla
natura
dell’atto
ricettizio
(comunicazione);
– Dallo stesso provv.to (condizione sospensiva)
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Segue…
• Ineseguibilità:
l’atto
diviene
temporaneamente inefficace per la
presenza di un elemento ostativo (es.
ordinanza di sospensione).
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Invalidità dell’atto amministrativo
Come detto in precedenza quando l’atto è
contrario ad una norma giuridica siamo in
presenza di un vizio di legittimità mentre, se lo
stesso è contrastante con le cd. norme di buona
amministrazione abbiamo il vizio di merito.
Quando l’atto difetti di uno dei requisiti essenziali,
manchi di attribuzione, se è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato nonché negli
altri casi previsti dalla legge è nullo ab origine.
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Segue…
Quando l’atto è adottato in violazione di legge,
oppure sia viziato da eccesso di potere o da
incompetenza è annullabile tramite pronuncia
giurisdizionale.
L’invalidità può essere testuale (si evince
espressamente dalla legge), virtuale (si ricava
dall’interpretazione del sistema normativo),
parziale o totale, diretta o derivata (l’invalidità di
un atto presupposto ad un altro provoca
l’invalidità di quest’ultimo)
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La nullità
L’atto nullo si distingue da quello inesistente.
L’inesistenza si verifica quando l’atto non è
stato emesso in rerum natura (ovvero
sovvertendo l’ordine delle cose), quando il
procedimento di riferimento non si è mai
concluso, oppure sia stato formato per
scherzo (ioci causa) o per ragioni
didattiche (docendi causa).
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Segue…
La disciplina processualistica della nullità ha
disciplinato l’azione di accertamento e relativa
declaratoria di annullamento delle nullità
previste dalla legge (art. 31 del C.P.A.).
L’art. 133 del C.P.A. ha attribuito giuridisdizione
esclusiva al G.A. nelle controversie in materia di
nullità dell’atto amministrativo adottato in
violazione di legge o elusione del giudicato.
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Effetti della nullità
• Inesistenza giuridica ed inefficacia (quod nullum
est, nullum effectum producit);
• Inesecutorietà: l’atto nullo non può essere
eseguito; in caso caso contrario è ammesso il
dirittto di resistenza;
• Inannullabilità: l’atto è nullo e non può essere
annullato;
• Insanabilità e inconvalidabilità: è ammessa la
sola conversione in altro atto purché ne abbia i
requisiti di legge e realizzi, attraverso essa,
l’interesse pubblico.
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Illegittimità e Illiceità
L’atto amministrativo che presenti dei vizi di
legittimità che incidono su elementi essenziali
di esso, è illegittimo, e come tale annullabile.
L’atto amministrativo affetto da violazione di
legge, eccesso di potere o incompetenza è
illegittimo.
L’atto illegittimo è efficace sino alla pronuncia di
annullamento del G.A. oppure fintanto che la
P.A. non lo rimuova con un provvedimento in
autotutela.
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Segue…
L’atto amministrativo non potrà mai essere
illecito poiché tale ipotesi riguarda
esclusivamente i comportamenti lesivi di
diritti soggettivi ex art. 2043 c.c.
La legge 15/2005 sancisce che l’atto è
illegittimo solo se viola una norma di
carattere sostanziale. Infatti la legge
241/90 prevede che il provv.to amm.vo
adottato in violazione di una norma sul
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Segue…
procedimento o sulla forma degli atti non è
annullabile se, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato.
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L’incompetenza
La competenza indica la misura della sfera
di attribuzione di un dato organo.
Vedi diapositive 14-15-18 e 19.
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L’eccesso di potere
Per aversi eccesso di potere devono ricorrere
tre requisiti:
1. Potere discrezionale della P.A.; questo
perché il contenuto degli atti vincolati è
sancito per legge, quindi, non può esserci
eccesso di potere;
2. Uno sviamento di questo potere. Ossia
un esercizio del potere per fini diversi da
quelli stabili per esso dalla legge;
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Segue…
3. La prova dello sviamento.
Esempi di eccesso di potere sono: illogicità
o contradditorietà della motivazione,
inosservanza delle circolare, disparità di
trattamento.
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Violazione di legge
Questa è una figura residuale di illegittimità
e si sostanzia in un contrasto fra l’atto e
l’ordinamento giuridico.
Il vocabolo legge si riferisce a tutte le fonti
del diritto. Si deve trattare di norme che
regolano l’esercizio del potere.
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Casi di violazione di legge
• Vizio di forma;
• Difetto o insufficienza di motivazione;
• Inosservanza
delle
norme
sulla
costituzione dei collegi;
• Contenuto illegittimo;
• Difetto dei presupposti di legge;
• Violazione dei criteri di efficienza,
economicità, imparzialità e trasparenza.
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Segue…
L’atto illegittimo è giuridicamente esistente,
è efficace ed è eseguibile dalla P.A. sino a
che non interviene la pronuncia di
illegittimità da parte del G.A.
Anche quando il G.O. dichiara l’illegittimità
incidentale dell’atto esso può essere
eseguito sino alla sentenza del G.A.
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I Vizi di merito
Essi consistono nella violazione di norme
giuridiche inerenti norme di opportunità,
equità, eticità ed economicità.
Possono riguardare solo gli atti discrezionali
e non quelli obbligatori.
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I rimedi contro gli atti illegittimi e
inopportuni
Un
atto amministrativo viziato può essere
preservato con un atto che ne sani la patologia
o ne provochi la conservazione.
Se ciò non è possibile può essere annullato:
1. Tramite una sentenza del G.A.;
2. Una decisione del G.A. provocata da un
ricorso dell’interessato;
3. Attraverso un atto spontaneo della P.A. diretto
a ritirare lo stesso (cd. Atto di ritiro).
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Gli atti di ritiro
Gli atti di ritiro sono: discrezionali, sono esecutori,
sono
atti
formali,
vanno
motivati
obbligatoriamente,
sono
ricettizi
(vanno
comunicati al destinatario) e l’avvio del
procedimento di emanazione va portato a
conoscenza di chi ne abbia interesse.
Un limite agli atti di ritiro è rappresentato dal
principio di affidamento ingenerato nel cittadino.
La P.A. prima di ritirare un atto deve bilanciare
l’interesse pubblico al ritiro dell’atto con quello
dei terzi interessati alla sua conservazione.
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L’annullamento d’ufficio
Esso è un provv.to amm.vo teso a ritirare con
efficacia ex tunc (dalla data di emanazione) un
atto amm.vo illegittimo per vizi di legittimità
originari.
L’art. 21 novies della legge 241/90 prevede infatti
che un atto illegittimo possa essere annullato
d’ufficio, entro un termine ragionevole, tenendo
conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall’organo che lo ha emanato
o da altro organo previsto dalla legge.
L’annullamento è ammesso qualora sussistano
ragioni di pubblico interesse a che ciò accada.
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Tipologie di annullamento
• Gerarchico;
• Ministeriale su atti dirigenziali: è ammesso
anche se il D.lgs. 165/2001 abbia ridotto il
potere di intervento dei ministri sugli atti
dirigenziali;
• Governativo: è ammesso come extrema ratio
per preservare l’ordinamento amm.vo;
• Autoannullamento: è quello in autotutela posto
in essere dalla stessa autorità che ha emesso
l’atto viziato.
Pescara, 27.09.2013
Autoannullamento doveroso e
discrezionale
• Discrezionale: la P.A. può esercitare l’autotutela
tutte le volte che lo esiga un interesse pubblico;
• Doveroso: quando l’atto è stato dichiarato
illegittimo in via incidentale dal G.O. (che non ha
il potere di annullarlo) con sentenza passata in
giudicato; quando l’atto è stato dichiarato
illegittimo da un’autorità di controllo che non ha il
potere di annullarlo e in alcuni casi
espressamente previsti dalla legge.
Pescara, 27.09.2013
Atti annullabili d’ufficio
• Atti preparatori: dopo che sono stati
comunicati ai destinatari;
• Atti di controllo;
• Atti decisori.
Pescara, 27.09.2013
La revoca
E’ un provvedimento con cui la P.A. ritira,
con efficacia ex nunc (dalla data del ritiro)
un atto viziato nel merito in base ad una
nuova valutazione degli interessi.
La revoca dipende dal sopravvenire di una
nuova circostanza alla luce della quale il
provvedimento in precedenza adottato non
è più idoneo a salvaguardare l’interesse
pubblico.
Pescara, 27.09.2013
Tipologie di revoca
• Autorevoca: è quella posta in essere
dall’autorità che ha emanato l’atto;
• Revoca gerarchica: tale facoltà non è
ammessa ove l’autorità inferiore abbia
competenza esclusiva nella materia
oggetto dell’atto viziato.
Pescara, 27.09.2013
Segue…
L’art. 21 quinquies della legge 241/90 prevede che
se la revoca incide negativamente su rapporti
negoziali,
l’indennizzo
dovuto
dall’amministrazione per danno emergente
terrà conto:
1. Della eventuale conoscenza o conoscibilità da
parte dei contraenti della contrarietà dell’atto
amm.vo all’interesse pubblico;
2. Dell’eventuale
concorso
dei
contraenti
all’erronea valutazione della compatibilità di
tale atto con l’interesse pubblico.
Pescara, 27.09.2013
Atti irrevocabili
Sono revocabili solo gli atti discrezionali che
non siano per legge irrevocabili e costitutivi di
status o diritti quesiti (diritti che, una volta
entrati nella sfera giuridica di un soggetto,
sono immutabili).
Sono irrevocabili: gli atti vincolati, quelli la cui
efficacia è esaurita, quelli costitutivi di status
o diritti quesiti, i provv.ti sui contenziosi, gli
atti di mera esecuzione o imperfetti.
Pescara, 27.09.2013
Abrogazione
E’ un atto di ritiro che consegue al
sopravvenire di nuove circostanze di fatto
che rendono l’atto non più rispondente al
pubblico interesse. Differisce dalla revoca
perché manca una nuova valutazione
delle circostanze originarie poste a
fondamento dell’atto.
Pescara, 27.09.2013
Segue …
Gli atti che possono essere abrogati sono gli
stessi di quelli che oggetto di revoca; gli
effetti dell’abrogazione sono sempre ex
nunc.
Esiste, come si evince, una lieve differenza
tra i due istituti e questo porta a
considerare l’abrogazione come revoca.
Pescara, 27.09.2013
Altri atti di caducazione
• La pronuncia di decadenza: questo è un
provvedimento con efficacia ex nunc che
la P.A. esercita nei confronti di precedenti
atti amministrativi che ampliano le facoltà
dei privati destinatari dell’atto. Esistono tre
diverse tipologie di decadenza:
– Per inadempimento di obblighi ed oneri: è
una sanzione comminata a fronte di
inadempimenti gravi e reiterati;
Pescara, 27.09.2013
Segue…
– Per mancato esercizio di facoltà derivanti
dall’atto amministrativo: es.: mancato
esercizio di un’attività nei tempi stabili;
– Per il venir meno di requisiti di idoneità
stabiliti dalla legge: es. il sopravvenire di
una condanna penale e la legge prevede il
requisito
dell’incensuratezza
per
il
conseguimento di un’autorizzazione.
Pescara, 27.09.2013
Segue…
• Il mero ritiro: circostanza che si realizza
quando un atto della P.A., privo di
efficacia, vengono ritirata dalla stessa
poiché ritenuti illegittimi o inopportuni.
Naturalmente la conditio sine qua non è
che l’atto sia ancora in fase, per cosi dire,
di perfezionamento. Es.un atto recettizio
che non viene trasmesso al destinatario; la
non trasmissione equivale a ritiro.
Pescara, 27.09.2013
Impugnativa degli atti di ritiro
Qualora un atto di ritiro sia affetto da vizi di
legittimità esso potrà essere impugnato dal
privato.
Ovviamente
la
fondatezza
dell’impugnazione porterà alla caducazione
dell’atto di ritiro e alla reviviscenza di quello
ritirato. Tuttavia se essa non fosse possibile, per
mutamenti dello status medio tempore
intervenuto, il privato potrà essere risarcito per il
danno subito se l’atto ritirato ampliava la sfera
del destinatario.
Pescara, 27.09.2013
Convalescenza dell’atto
amministrativo
Gli atti illegittimi (quindi annullabili) e non quelli
nulli ab origine possono, in alternativa
all’annullamento, essere sanati e mantenuti
in vita mediante:
1. Un atto che elimini il vizio (convalescenza);
2. Un atto o un fatto che rendano l’atto
illegittimo inattaccabile sia sul piano
amministrativo
che
giurisdizionale
(conservazione).
Pescara, 27.09.2013
Provvedimenti di convalescenza
• Convalida: è un atto proveniente dalla
stessa autorità che ha emesso quello
viziato; esso rimuove il vizio. (Es.
integrazione
della
motivazione
insufficiente,
inserimento
elementi
mancanti, ecc…) Il provvedimento di
convalida deve indicare: l’atto da
convalidare, il vizio da cui affetto e l’aninus
convalidandi (volontà di sanare).
Pescara, 27.09.2013
Segue…
• Ratifica: è un provvedimento attraverso cui
viene eliminato il vizio di incompetenza relativa
da parte dell’autorità astrattamente competente
che
appartiene
allo
stesso
ramo
dell’amministrazione di quella incompetente.
• Sanatoria: Si ha quando un atto o un
presupposto
di
legittimità
dell’atto
amministrativo, viene emesso successivamente
in modo da perfezionare ex post l’atto illegittimo.
E’ ammesso solo per alcuni atti (es. proposte).
Pescara, 27.09.2013
Conservazione dell’atto
amministrativo
Essa è ammessa, in generale, quando un atto
pur essendo viziato nella forma è idoneo a
perseguire in modo efficace l’interesse
pubblico.
Le tipologie di conservazione sono:
1. Consolidazione:
quando
decorre
inutilmente il termine perentorio per
ricorrere contro l’atto invalido esso diviene
inoppugnabile.
L’unico
rimedio
è
l’annullamento d’ufficio.
Pescara, 27.09.2013
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2. Acquiescienza: quando un atto è viziato e
il destinatario ne è a conoscenza questo
rimane valido ed immutato. Ovviamente è
necessario che il destinatario dimostri in
maniera esplicita di essere d’accordo con
l’operato della P.A.;
3. Conversione: consiste nel considerare un
atto nullo come appartenente, avendone i
requisiti di forma e sostanza, ad un altro
tipo.
Pescara, 27.09.2013
Segue…
4. Conferma:
essa
consiste
nel
provvedimento attraverso cui la P.A.
verifichi l’insussistenza di vizi dell’atto
sottoposto a riesame. Abbiamo due tipi di
conferma:
1. Quella propria: rinnovazione dell’iter
procedimentale ed emissione dell’atto di
conferma;
2. Quella
impropria:
conferma
della
motivazione e del dispositivo del
provvedimento
precedente.
Pescara, 27.09.2013
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Nozioni di Diritto Amministrativo