Associazione Nazionale Promotori Finanziari Università degli Studi di Messina, 12 dicembre 2014 La disciplina dei servizi di investimento tra MiFID I e II Elio Conti Nibali Coordinatore regionale Anasf Sicilia www.anasf.it I 29 I 10 I 2014 MiFID (2004): obiettivi e riferimenti cronologici Scopo: introduzione di un sistema di regole uniformi per un mercato europeo dei servizi e degli strumenti finanziari (c.d. level playing field, cfr. Financial Services Action Plan, FSAP, 1999). libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi in Europa. Punto di svolta: 21 aprile 2004, adozione direttiva MiFID (2004/39/CE). Obiettivi MiFID: tutela degli investitori, efficienza e integrità del mercato. I due ambiti principali: 1. prestazione di servizi e attività di investimento; 2. mercati (trading venues = sedi di esecuzione). Norme di dettaglio stabilite dalla disciplina di secondo livello (direttiva 2006/73/CE). Recepimento della MiFID in Italia (2007): • d.lgs. n. 164/2007: modifica della disciplina di rango primario (T.U.F., Testo Unico della Finanza); • aggiornamento della regolamentazione Consob (Regolamento Intermediari, Regolamento Mercati). 2 I servizi di investimento Servizi e attività di investimento MiFID: ricezione e trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; consulenza in materia di investimenti prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente (operazioni relative a strumenti finanziari): requisito soggettivo. Raccomandazione adatta all’investitore / basata sulle sue caratteristiche (personalizzazione); requisito oggettivo. Riferimento a una specifica operazione su uno strumento finanziario. gestione di portafogli di investimento (mandato conferito dal cliente); servizi di collocamento; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 3 MiFID II: riferimenti cronologici Premessa: ottobre 2011, proposta della Commissione europea per la revisione della MiFID (c.d. MiFID Review o MiFID II). Punto di svolta: primi mesi del 2014, accelerazione dei lavori per la nuova direttiva. Adozione: 15 maggio 2014 (direttiva 2014/65/UE) e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 giugno). A completare la nuova disciplina è il Regolamento MiFIR. Scadenze per il recepimento : • 3 luglio 2016, termine per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva; • 3 gennaio 2017, termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nei singoli Stati membri. saranno necessarie delle modifiche: i) al TUF; ii) ai Regolamenti Consob. 4 MiFID II: novità (prestazione dei servizi) A) Rafforzamento della disciplina MiFID I in tema di informativa precontrattuale per l’investitore e di profilatura del cliente. B) Introduzione di nuove regole di tutela (focus: mercato e politiche distributive). Tre pilastri: governance del prodotto; politiche remunerative; competenze e professionalità del personale. Estensione della valutazione di adeguatezza dalla fase finale del processo distributivo (consulenza e collocamento) alla fase di concepimento (design) del prodotto. Obiettivo: riduzione del rischio di misselling. 5 MiFID II: novità (mercati) Oltre alla prestazione dei servizi di investimento, la MiFID II innova la disciplina dei mercati: estensione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione (mercati regolamentati, MTF e internalizzatori sistematici) a strumenti finanziari diversi dalle azioni; istituzione e organizzazione degli OTF (organised trading facilities); introduzione dei “mercati di crescita per le PMI”; estensione agli MTF dei requisiti previsti per i mercati regolamentati; rafforzamento del quadro regolamentare per gli strumenti finanziari OTC. 6 I presidi per la tutela degli investitori La MiFID (I e II) stabilisce una serie di regole per la prestazione di servizi di investimento, pensate per la tutela degli investitori (principio generale: servire al meglio l’interesse del cliente). 1. Informativa pre-contrattuale 2. Requisiti di organizzazione disciplina dei conflitti di interesse 3. Incentivi (inducement) 4. Valutazione di adeguatezza e di appropriatezza 5. Obblighi di best execution Quali novità introduce la MiFID II? 7 Informativa pre-contrattuale per il cliente Riguarda l’impresa, i suoi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie d’investimento, le sedi di esecuzione, i costi. Novità. Le informazioni su costi e oneri sono: distinte tra costi del servizio e costi dello strumento finanziario; presentate in forma aggregata conoscibilità del costo totale e del suo effetto sul rendimento; fornite con periodicità regolare (almeno annuale). È ispirata al criterio della comprensibilità delle informazioni (con orientamenti e avvertenze sui rischi) decisioni di investimento responsabili e informate. Novità. Specifica se gli strumenti finanziari sono destinati alla clientela retail o professionale (mercato di riferimento). 8 Requisiti di organizzazione. Conflitti di interesse Identificazione e prevenzione dei potenziali conflitti di interesse rispetto ai clienti. Novità. Sono ricompresi i conflitti legati a incentivi, remunerazioni e piani di incentivazione remunerazioni e valutazione delle prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Disposizioni organizzative e amministrative per la gestione degli eventuali conflitti. Ove necessario, informazioni agli investitori sulla natura e/o sulle fonti di eventuali conflitti (c.d. disclosure). Adozione di una politica di gestione dei conflitti di interesse con procedure e misure adeguate alle caratteristiche e all’attività dell’intermediario. 9 Inducement Onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari pagati a o percepiti da terzi in relazione alla prestazione del servizio (c.d. third party payments) sono ammessi se: hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente (es., accesso ad una più ampia gamma di prodotti o di servizi); viene rispettato il dovere di agire nel miglior interesse del cliente; si osserva l’obbligo di disclosure (comunicazione al cliente prima della prestazione del servizio). Novità. • La disciplina degli inducement conosce una sorta di “anticipazione” (inclusione direttamente nella direttiva di primo livello). • Si pone un divieto assoluto di inducement per i servizi di consulenza su base indipendente e di gestione di portafogli. 10 Governance del prodotto Novità. Misure specifiche aventi ad oggetto gli strumenti finanziari riduzione del rischio di mis-selling. Design del prodotto e processo di approvazione dello strumento finanziario: prodotti concepiti per un target di clienti finali; strategia di distribuzione coerente con il target. Riesame regolare degli strumenti finanziari offerti o commercializzati coerenza fra target, strumento finanziario e strategia distributiva. Emittenti e distributori: flussi informativi sullo strumento finanziario e sul processo di approvazione. Nota bene: le regole sulla governance del prodotto integrano e non sostituiscono gli obblighi già previsti da MiFID I (informativa precontrattuale, adeguatezza e appropriatezza, conflitti di interesse, inducement). 11 Valutazione di adeguatezza: informazioni Servizi: consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli. L’intermediario ottiene dal cliente informazioni in merito: • alle sue conoscenze ed esperienze. Elementi rilevanti: servizi, operazioni e strumenti finanziari con cui il cliente ha dimestichezza; natura, volume e frequenza delle operazioni realizzate dal cliente e periodo di esecuzione; livello di istruzione e professione. • alla sua situazione finanziaria. Ove pertinenti, si considerano: • fonte e consistenza del reddito, • attività (anche liquide), • investimenti e beni immobili, • impegni finanziari. Novità. Capacità di sostenere perdite e tolleranza al rischio; • ai suoi obiettivi di investimento (ove pertinenti: holding period, preferenze in materia di rischio, finalità dell’investimento). 12 Valutazione di adeguatezza: obiettivi Consulenza e valutazione di adeguatezza: raccomandare servizi di investimento e strumenti finanziari adatti all’investitore. L’operazione raccomandata deve essere di natura tale per cui: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del risparmiatore; b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) il cliente possa comprendere i rischi inerenti alla stessa (focus sulle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti). l’importanza del “questionario MiFID”. 13 Questionario MiFID: esperienze e conoscenze 14 Questionario MiFID: obiettivi di investimento 15 Questionario MiFID: situazione finanziaria 16 Questionario MiFID: assegnazione del profilo 17 Consulenza in materia di investimenti Novità. I consulenti devono possedere le conoscenze e le competenze necessarie ad adempiere agli obblighi volti alla tutela e all’informazione degli investitori. Novità. Informazioni da fornire al cliente prima della prestazione della consulenza: base della consulenza (indipendente o meno); analisi del mercato (ampio o più ristretta); eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza. Consulenza su base indipendente (cfr. U.K., Retail Distribution Review): valutazione di una gamma sufficientemente diversificata di strumenti finanziari; divieto di inducement. 18 Consulenza e diversificazione del portafoglio Relazione positiva tra diversificazione delle attività finanziarie detenute e ricorso al servizio di consulenza MiFID. Fonte: Relazione Consob per l’anno 2013 (dati GfK Eurisko). 19 Best execution: finalità Eseguire gli ordini ottenendo il miglior risultato possibile per i clienti. Elementi rilevanti: • prezzo; • costi; • rapidità e probabilità di esecuzione; • dimensioni e natura dell’ordine. Novità. Clienti al dettaglio: miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale (prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione). Riferimento diretto alla disciplina dei conflitti di interesse (remunerazione) e degli inducement. 20 Best execution: modalità e informativa Modalità: l’intermediario definisce e attua una strategia di esecuzione degli ordini che specifica per ciascuna categoria di strumenti: • le sedi di esecuzione (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione …); • i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione. Obbligo di regolare valutazione di efficacia. Informativa. L’intermediario: • fornisce informazioni appropriate al cliente sulla strategia di esecuzione; • ottiene il consenso preliminare del cliente alla strategia; • (Novità) effettua una sintesi e pubblica, annualmente e per ogni classe di strumenti finanziari, le prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazioni; • deve poter dimostrare al cliente, su richiesta, l’esecuzione degli ordini in conformità della strategia di esecuzione. 21 Execution only Ambito: esclusivamente servizi di esecuzione o di ricezione e trasmissione di ordini; strumenti non complessi; iniziativa del cliente; requisiti di informativa all’investitore Se si rispettano queste condizioni, non si richiede la valutazione di appropriatezza/adeguatezza. Novità. La MiFID II restringe il campo di applicazione della modalità execution only: lista più dettagliata dei prodotti per i quali si può applicare (esclusione dei fondi comuni strutturati e, in taluni casi, dei depositi strutturati). 22 Controllo e intervento sui prodotti Novità. Product intervention. Autorità nazionali: monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari dello Stato membro di riferimento. ESMA, la “Consob europea”: monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari U.E poteri consistenti nel divieto temporaneo o nella limitazione della distribuzione di: i) strumenti finanziari; ii) attività o pratiche finanziarie. • Obiettivi: protezione degli investitori, ordinato funzionamento e integrità dei mercati, stabilità del sistema finanziario. • Condizioni: insufficienza dei requisiti informativi e delle misure adottate dalle autorità competenti. 23 MiFID II (2014): prospettive di attuazione. Al pari della MiFID I, anche le disposizioni della MiFID II andranno attuate mediante l’introduzione di una disciplina di dettaglio. 22 maggio – 1 agosto 2014: ESMA, consultazione per la definizione delle misure di attuazione MiFID II - MiFIR. L’introduzione di nuovi e più stringenti obblighi (es., di informazione e di registrazione) per gli intermediari determinerà dei vantaggi effettivi per i risparmiatori? 24 Novità MiFID II: alcune riflessioni Potenziali punti di forza • Processi di approvazione e governance Potenziali criticità • “Auto-classificazione del cliente”. del prodotto. • Comunicazione all’investitore: eccesso • Conoscibilità e comprensibilità dei costi di informazioni? per il cliente. • Effetti sulla pluralità dei modelli di • Limiti alla execution only. • Consulenti: conoscenze e competenze. • Tolleranza al rischio dell’investitore. • Product intervention. 25 business. MiFID I: l’agente collegato La MiFID (2004) ha istituito la figura dell’agente collegato (tied agent). L’agente collegato opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di un solo intermediario (c.d. monomandato) e: • promuove servizi di investimento, • riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, • colloca strumenti finanziari, • presta consulenza. Un dato “storico” significativo: lo statuto dell’agente collegato MiFID è ispirato a una figura tipica del mercato italiano, il promotore finanziario (art. 31, T.U.F.). 26 SEDE ANASF Milano Via Vittor Pisani, 22 Tel. 02.67382939 Fax. 02.67070839 E-mail: [email protected] Sito: www.anasf.it