CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Corso di formazione
per Incaricati diocesani per i Beni Culturali Ecclesiastici
e Direttori degli Uffici Diocesani di recente nomina
Le Consulte Regionali
per i beni culturali ecclesiastici
Loro ruolo e azione sul territorio
Roma, 3 – 6 ottobre 2011
La Consulta Regionale
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I beni culturali della Chiesa in Italia (1992)
Spirito Creatore
(Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici – CEI 1997)
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Intesa 26 gennaio 2005
«l’importanza dei beni culturali nell’espressione e
nell’inculturazione della fede e nel dialogo della
Chiesa con l’umanità. Cultura e arte si
richiamano e si svelano reciprocamente»
(GPII – Allocuzione alla Pontificia Commissione ’95)
I beni culturali stimolano una più diretta
comunicazione tra i fedeli nella Chiesa e
tra la Chiesa e il mondo circostante..
(Beni culturali della Chiesa CEI/1992 n. 2)
Beni Culturali della Chiesa in Italia
(CEI 1992) Testo
Soggetti istituzionali
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Santa Sede
Diocesi
Conferenze episcopali regionali
Rapporti Chiesa/Stato
Rapporto Chiesa-Stato
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Armonizzare l’applicazione della legge italiana
Fattiva collaborazione
Conoscenza e rispetto
Diocesi
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Spetta al Vescovo attraverso la collaborazione della
Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni
culturali e apposito ufficio
Coordinare, disciplinare e promuovere
… all’Ufficio diocesano
Verificare le richieste
(di autorizzazione e di contributo)
Cura e valorizzazione spetta alla proprietà
Conferenza episcopale regionale
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Si avvale della consulenza della Consulta
regionale per i beni culturali
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Coordinamento delle attività
Rapporti con Amministrazione regionale
Consulta regionale
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Questioni di carattere generale nei rapporti tra
le diocesi e le amministrazioni locali (regione,
province, comuni) e gli organi periferici del
Ministero per i beni culturali e ambientali
Rapporti con le diocesi, le altre Consulte
regionali e quella nazionale
Garantisce l’omogeneità e la convergenza
degli orientamenti emanati dai vescovi
Intesa 26 gennaio 2005
Motivazione della nuova Intesa
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Modifiche dal D.L. 22 gen. 2004 n. 42 e
Legge costituzionale 18 ott. 2001
Costituzione art. 117
Stato: “tutela dei beni culturali” (c. 2 lett. s)
Regioni: “valorizzazione, promozione e organizzazione di
attività culturali
Costituzione art. 118
Stato: disciplina “forme di Intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali”
D.L. 42/2004 art. 9
si osservano le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi
dell’art. 12 del Concordato del 1984
Intesa 26 gennaio 2005
Alcune caratteristiche
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Impegno per una maggiore coesione della realtà
ecclesiale onde evitare una eccessiva proliferazione degli
interlocutori ecclesiastici nelle relazioni con la pubblica
amministrazione
Riunioni comuni a vari livelli in sede di programmazione
per definire interventi e piani di spesa, per informazioni e
proposte reciproche (art. 3)
Non solo in sede di programmazione ma anche nelle
determinazioni finali e nell’attuazione dei programmi
pluriennali e piani di spesa, nello svolgimento e
conclusione degli interventi (art. 4)
Spirito Creatore (1997)
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Sussidio pastorale per promuovere la
pastorale degli artisti e dell’arte
Destinatari: Commissioni diocesane
Contesto:
I beni culturali della Chiesa in Italia (1992)
La progettazione di nuove chiese (1993)
L’adeguamento delle chiese secondo la riforma
liturgica (1996)
Progetto culturale (1997)
Statuto della Consulta
2. Finalità
favorire l'azione coordinata in ambito regionale delle diocesi,
degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica,
delle associazioni ecclesiastiche di settore in materia di beni
culturali, con particolare riguardo all'arte sacra, i musei, le
biblioteche e gli archivi, per quanto riguarda la documentazione,
la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, l'incremento, la
formazione e l'informazione.
 favorisce la collaborazione tra la Conferenza episcopale
regionale, gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e
ambientali e gli uffici regionali della Pubblica Amministrazione,
in ordine alle iniziative riguardanti i beni culturali di proprietà di
enti ecclesiastici.
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Statuto della Consulta
3. Riferimenti normativi e istituzionali
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La Consulta opera facendo riferimento alle "Norme per la tutela
e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in
Italia", approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e
promulgate il 14 giugno 1974 e agli Orientamenti "I beni
culturali della Chiesa in Italia", approvati dalla XXXVI
Assemblea generale della C.E.I. e promulgati il 9 dicembre
1992.
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Nello svolgimento della sua attività, la Consulta si mantiene in
collegamento con gli organismi ecclesiastici competenti, a livello
regionale, nei settori della liturgia, del turismo e della cultura,
con i competenti Uffici e Organismi della Conferenza Episcopale
Italiana e della Santa Sede.
Statuto della Consulta
4. Strumenti
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Per adempiere ai suoi compiti la Consulta promuove
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studi,
ricerche e pubblicazioni,
organizza incontri, convegni,
corsi di formazione, seminari di studio
mostre,
anche in collaborazione con altri enti e associazioni
culturali.
Statuto della Consulta
5. Composizione
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Sono membri di diritto della Consulta:
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I rappresentanti delle diocesi sono nominati dai rispettivi Ordinari;
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l'incaricato regionale per i beni culturali presso la Consulta nazionale per i beni
culturali ecclesiastici della C.E.I.,
un rappresentante per ogni diocesi della Regione ecclesiastica, ... rappresentanti
degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica aventi sede nella
Regione ecclesiastica,
un rappresentante per ciascuna delle associazioni di settore (Associazione
Archivistica, ABEI, AMEI).
i rappresentanti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica
sono nominati dagli organi competenti della C.I.S.M. e dell'U.S.M.I.;
i rappresentanti delle associazioni di settore sono nominati dai competenti organi
delle rispettive Associazioni.
La nomina degli esperti compete alla Conferenza episcopale regionale.
Statuto della Consulta
6. Presidente e vice presidente
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Il Presidente della Consulta è il vescovo delegato
dalla Conferenza episcopale regionale.
Il vice presidente è l’incaricato regionale per i beni
culturali ecclesiastici presso la Consulta Nazionale
per i beni culturali ecclesiastici
Statuto della Consulta
7ss. Riunioni, durata, commissioni, atti rilevanti
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La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del
Presidente e nella sede scelta dallo stesso.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei
componenti.
A giudizio del Presidente, possono essere invitati alle riunioni eventuali
esperti di settore.
I membri della Consulta durano in carica 5 anni; essi possono essere
riconfermati.
Per lo studio di particolari problemi o per l'attuazione di specifiche attività o
progetti la Consulta può istituire commissioni di settore o di area territoriale.
Gli atti della Consulta di particolare rilievo ed eventuali dichiarazioni
destinate ad essere rese pubbliche devono essere preventivamente sottoposti
all'approvazione della Conferenza episcopale regionale.
Strumento di collaborazione
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Tra diocesi (Inventario, Censimento, VIC)
Tra diocesi e Istituti religiosi
Tra le Diocesi e le Istituzioni civili
(comitato paritetico)
Coordinamento e promozione
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Intese e convenzioni con orientamenti comuni
(censimento dei fondi)
Biblioteche ecclesiastiche, archivi, musei
(coordinamenti di settore) corsi di formazione e
rapporti istituzionali con gli Enti territoriali
Iniziative comuni: formazione e sensibilizzazione
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