SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO CORSO DI FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE PER: RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO C – SEZIONE C4 GIUGNO 2013 In collaborazione con TORINO - VERONA - SALUZZO 0112269903 [email protected] 0 RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN AZIENDA LE FONTI INFORMATIVE SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO LE FONTI INFORMATIVE SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO METODOLOGIE PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE IN AZIENDA (RIUNIONI, GRUPPI DI LAVORO SPECIFICI, CONFERENZE, SEMINARI INFORMATIVI, ECC.) STRUMENTI DI INFORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO (CIRCOLARI, CARTELLONISTICA, OPUSCOLI, AUDIOVISIVI, AVVISI, NEWS, SISTEMI IN RETE, ECC) ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DIDATTICA • analisi dei fabbisogni • definizione degli obbiettivi didattici • scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi • metodologie didattiche • sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda 1 LA DEFINIZIONE DI GOGUELIN SECONDO UNA CLASSICA DEFINIZIONE DELLO PSICOLOGO SOCIALE FRANCESE GOGUELIN (1973) “L’INFORMAZIONE L’INFORMAZIONE È UN ‘SAPERE’ ‘SAPERE (AREA COGNITIVA); LA FORMAZIONE UN ‘SAPER ESSERE’ (AREA COMPORTAMENTALE) E L’ADDESTRAMENTO UN ‘SAPER FARE’ (AREA OPERAZIONALE)” OPERAZIONALE) 2 PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA:COMPORTAMENTE DI PROTEZIONE SI ADOTTANO COMPORTAMENTI DI PROTEZIONE DELLA SALUTE SE: • SI PERCEPISCE UNA MINACCIA PER LA SALUTE …… CHE SEMBRA GRAVE • CI SENTIAMO CAPACI DI ESEGUIRE UN CERTO TIPO DI AZIONE …….. CHE NON RICHIEDE COSTI E SFORZI ECCESSIVI 3 PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA:COMPORTAMENTE DI PROTEZIONE Quindi • INTERVENIRE SU: • CONOSCENZA E ABILITA’ attraverso INFORMAZIONE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 4 PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA:COMPORTAMENTE DI PROTEZIONE INTERVENIRE SU: • VALORI E ATTEGGIAMENTO attraverso CONDIVISIONE COMUNICAZIONE COINVOLGIMENTO Discutere in gruppo (modificare rappresentazioni, trovare Discutere in gruppo (modificare rappresentazioni, trovare soluzioni, coinvolgere e far partecipare) Favorire meccanismi di responsabilizzazione 5 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PUO’ ASSUMERE VARI SIGNIFICATI: INCREMENTARE IL BAGAGLIO DI CONOSCENZE E ABILITÀ CHE SERVIRÀ NELLA VITA PROFESSIONALE E PERSONALE; POTENZIARE CAPACITÀ RELAZIONALI PER MEGLIO RISPONDERE A BISOGNI DI COMUNICAZIONE E AGGREGAZIONE; INFONDERE MOTIVAZIONE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO RUOLO E VERSO LA MISSION AZIENDALE PER ADATTARE LE VARIABILI UMANE ED EMOTIVE AGLI OBIETTIVI PROFESSIONALI; AIUTARE AD AFFRONTARE PROBLEMI DI INSERIMENTO NEL LAVORO INTESO ANCHE COME MODALITÀ E AGGIORNAMENTO: FAR ACQUISIRE QUALIFICHE 6 PER CONCLUDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA NON È UN ELENCO DI PRINCIPI ASTRATTI, ASTRATTI MA L’INSIEME DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DELLE PRATICHE PROFESSIONALI, DELLE NORME SCRITTE E DELLE CONVEZIONI INFORMALI, DEI LINGUAGGI, DEI MODI DI PENSARE, DI PERCEPIRE E DI RAPPRESENTARE IL RISCHIO IN AZIENDA. 7 IL D. LGS. N. 81/08 INSERISCE LE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE DEI LAVORATORI FRA LE MISURE GENERALI DI TUTELA ALL’ART. 15 n) INFORMAZIONE E FORMAZIONE INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER I LAVORATORI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER I ADEGUATE PER I LAVORATORI o) INFORMAZIONE E FORMAZIONE INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER ADEGUATE PER DIRIGENTI E I DIRIGENTI E I PREPOSTI p) INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER I ADEGUATE PER I RAPPRESENTANTI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA q) ISTRUZIONI q) ISTRUZIONI ADEGUATE AI LAVORATORI ADEGUATE AI LAVORATORI 8 ALL’ART. 2 IL D.LGS. N. 81/08 PROVVEDE ANCHE A FORNIRE DEFINIZIONI UTILI aa) «FORMAZIONE»: aa) «FORMAZIONE»: PROCESSO EDUCATIVO ATTRAVERSO IL QUALE TRASFERIRE AI LAVORATORI ED AGLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE CONOSCENZE E PROCEDURE UTILI ALLA ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEI RISPETTIVI COMPITI IN AZIENDA E ALLA IDENTIFICAZIONE, C O , ALLA RIDUZIONE U O E ALLA GESTIONE G S O DEI RISCHI 9 ALL’ART. 2 IL D.LGS. N. 81/08 PROVVEDE ANCHE A FORNIRE LE DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI BB) «INFORMAZIONE»: COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE A FORNIRE CONOSCENZE UTILI ALLA IDENTIFICAZIONE, ALLA RIDUZIONE E ALLA GESTIONE DEI RISCHI IN AMBIENTE DI LAVORO 10 ALL’ART. 2 IL D.LGS. N. 81/08 PROVVEDE ANCHE A FORNIRE LE DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI cc) «ADDESTRAMENTO»: cc) ADDESTRAMENTO : COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE A COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE A FARE APPRENDERE AI LAVORATORI L’USO CORRETTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, IMPIANTI, SOSTANZE, DISPOSITIVI, ANCHE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E LE PROCEDURE DI LAVORO ART. 37,, C. 5 - ADDESTRAMENTO L’ADDESTRAMENTO VIENE ESEGUITO DA PERSONA ESPERTA SUL LUOGO DI LAVORO 11 ISTRUZIONE IL D D. LGS 81/08 NON FORNISCE UNA DEFINIZIONE DI ISTRUZIONE MA PREVEDE IN DIVERSI DISPOSTI LA FORNITURA DI ISTRUZIONI PER I LAVORATORI COME MISURA DI TUTELA ..... approfondiremo 12 VOCABOLARIO DELLA FORMAZIONE AZIENDALE • INFORMAZIONE • FORMAZIONE • ISTRUZIONI • ADDESTRAMENTO ORGANIZZARE TALI INTERVENTI SIGNIFICA UTILIZZARE PROCESSI DINAMICI E COMPLESSI CHE INTERAGISCONO TRA DI LORO E CONCORRONO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, OPERANDO NEL CAMPO DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 13 INFORMAZIONE INDICA OGNI COMUNICAZIONE DI UN FATTO A UN’ALTRA PERSONA. ESSA È UN’ATTIVITÀ CHE SI PROPONE PERSONA L’AUMENTO O IL MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE RISPETTO A UN DATO ARGOMENTO. L’AZIONE “INFORMATIVA” DI UNA INFORMAZIONE DIPENDE DAL FATTO E DALLA MISURA IN CUI L’INFORMATO RIFLETTE ATTENTAMENTE SULL’INFORMAZIONE O L’ASSIMILA. L’ASSIMILA. L’INFORMAZIONE INFORMAZIONE A CIASCUN LAVORATORE DEVE ESSERE ADEGUATA E UTILE ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE E REGOLE RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ O MANSIONE CHE GLI VIENE ASSEGNATA 14 LA FORMAZIONE “FORMARE”: SIGNIFICA AIUTARE PERSONE, GRUPPI “FORMARE”: ED ORGANIZZAZIONI AD APPRENDERE PER CAMBIARE: PER RAGGIUNGERE MEGLIO I PROPRI CAMBIARE OBIETTIVI ED I TRAGUARDI ORGANIZZATIVI CHE SI PROPONGONO NEL RAPPORTO CON L’AMBIENTE. AIUTARE A EVOLVERE IN TERMINI DI CONOSCENZE, DI CAPACITÀ, DI ATTEGGIAMENTI: A VOLTE TRASMETTENDO PRECISI CONTENUTI, CONTENUTI A VOLTE AIUTANDO A RIFLETTERE SULL’ESPERIENZA SULL’ESPERIENZA; APPRENDERE PER CAMBIARE 15 L’ISTRUZIONE • LO PSICOLOGO AMERICANO BRUNER (1967) HA ELABORATO UNA “TEORIA DELL’ ISTRUZIONE”, UNA TEORIA PRESCRITTIVA IN QUANTO FORMULA REGOLE CONCERNENTI IL MODO PIÙ EFFICACE PER RAGGIUNGERE UNA DETERMINATA CONOSCENZA O ABILITÀ E NORMATIVA IN QUANTO FORNISCE DEI CRITERI E STABILISCE DELLE CONDIZIONI PER SODDISFARLA • L’ISTRUZIONE È UNA SITUAZIONE PROVVISORIA, GIACCHÉ IL SUO SCOPO È DI RENDERE AUTOSUFFICIENTE L’ALLIEVO • IL DOCENTE, HA IL DOVERE DI CORREGGERE IL DISCENTE IN UNA FORMA CHE CONSENTA A QUEST’ULTIMO, ALLA FINE DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO, DI ASSUMERE PERSONALMENTE TALE FUNZIONE CORRETTIVA. CORRETTIVA. 16 L’ADDESTRAMENTO • SI RIFERISCE ALL’ACQUISIZIONE DI ABILITÀ (SKILLS) OPERATIVE MANUALI O INTELLETTUALI. ESSO IMPLICA UN’AZIONE FORMATIVA E SISTEMATICA INTESA A MODIFICARE NEL TEMPO, SECONDO UN PROGRAMMA DETERMINATO, IL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE SUL LAVORO: “IL SAPER FARE”. • TUTTI I PROCESSI DI ADDESTRAMENTO FONDANO LE LORO BASI SUI MECCANISMI PSICOLOGICI DELL’APPRENDIMENTO. • NELL’EDUCAZIONE NELL EDUCAZIONE DEGLI ADULTI L L’ADDESTRAMENTO ADDESTRAMENTO È UNA PARTICOLARE ATTIVITÀ EDUCATIVA RIVOLTA A SODDISFARE IL BISOGNO DI APPRENDERE ABILITÀ SPECIFICHE RELATIVAMENTE AL TIPO DI LAVORO 17 L’ADDESTRAMENTO L’ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO DEVONO, INOLTRE AVVENIRE IN CONTESTI CHE SIANO PROGRESSIVAMENTE ASSIMILABILI A QUELLI CHE CARATTERIZZANO LA REALE PRESTAZIONE LAVORATIVA RICHIESTA. ESSO VA FATTO PRECEDERE DA DISPONIBILITÀ DI INFORMAZIONI E DI ISTRUZIONI ACCOMPAGNATE DA ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA COMPRENSIONE 18 19 SONO PRECISATI GLI ARGOMENTI E LE MODALITA’ PER ATTUARE GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI NELLA PARTE GENERALE (TITOLO I) CON DISPOSIZIONI CHE SI APPLICANO A TUTTI I FATTORI DI RISCHIO E/O MISURA DI TUTELA – SEZIONE IV, ART. 36 E 37 NEI TITOLI SEGUENTI, INDICANDO I CONTENUTI NECESSARI PER OGNI FATTORE DI RISCHIO APPROFONDITO E/O PER OGNI CATEGORIA DI MISURE DI TUTELA 20 CASSAZIONE PENALE – SEZ. IV SENTENZA N. 18638 DEL 22.04.2004 GLI OBBLIGHI CHE GRAVANO SUL DATORE DI LAVORO, E CIO’ VALE ANCHE IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, NON SONO LIMITATI AD UN RISPETTO MERAMENTE FORMALE, COME PUO’ ESSERE QUELLO DERIVANTE DALLA PREDISPOSIZIONE DI OPUSCOLI E LETTERE INFORMATIVE E DALLA APPOSIZIONE DI CARTELLI, MA ESIGONO CHE VI SIA UNA POSITIVA AZIONE DEL DATORE DI LAVORO VOLTA AD ASSICURARE CHE LE REGOLE IN QUESTIONE VENGANO ASSIMILATE DAI LAVORATORI E VENGANO RISPETTATE NELLA ORDINARIA PRASSI DI LAVORO IL DATORE DI LAVORO,, QUALE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO, DEVE OPERARE UN CONTROLLO CONTINUO E PRESSANTE PER IMPORRE CHE I LAVORATORI RISPETTINO LA NORMATIVA E SFUGGANO ALLA TENTAZIONE, SEMPRE PRESENTE, DI SOTTRARVISI ANCHE INSTAURANDO PRASSI DI LAVORO NON CORRETTE 21 ART. 36, C. 4 - INFORMAZIONE IL CONTENUTO DELLA INFORMAZIONE DEVE ESSERE FACILMENTE COMPRENSIBILE AI LAVORATORI INTERESSATI E DEVE CONSENTIRE LORO DI ACQUISIRE LE RELATIVE CONOSCENZE. OVE LA INFORMAZIONE RIGUARDI LAVORATORI IMMIGRATI, ESSA AVVIENE PREVIA VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DELLA LINGUA UTILIZZATA NEL PERCORSO FORMATIVO 22 ART. 37, C. 13 - FORMAZIONE IL CONTENUTO DELLA FORMAZIONE DEVE ESSERE FACILMENTE COMPRENSIBILE PER I LAVORATORI E DEVE CONSENTIRE LORO DI ACQUISIRE LE CONOSCENZE E COMPETENZE NECESSARIE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. OVE L’ INFORMAZIONE RIGUARDI LAVORATORI IMMIGRATI, ESSA AVVIENE PREVIA VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DELLA LINGUA VEICOLARE UTILIZZATA NEL PERCORSO FORMATIVO 23 24 OBBLIGHI DI LEGGE D. LGS 81/08 link Informazione (147) Formazione (249) Istruzioni (84) Addestramento (27) 25 26 L’INFORMAZIONE NEL D. LGS 81/08 L’INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI LORO RAPPRESENTANTI RIVESTE UN’IMPORTANZA CENTRALE NEL SISTEMA DI PREVENZIONE PREFIGURATO DAL D. LGS. 81/08. DELL’APPLICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO RELAZIONALE SUI CONTENUTI GENERALI, INNANZITUTTO, DAL DECRETO EMERGE UN DATO: L’INFORMAZIONE A CIASCUN LAVORATORE DEVE RIGUARDARE TANTO I RISCHI CHE LE MISURE DI PREVENZIONE. NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO VALIDO UN PREVENZIONE PROGRAMMA DI INFORMAZIONE CHE NON COMPRENDA ENTRAMBI GLI ASPETTI. ASPETTI 27 L’INFORMAZIONE NEL D. LGS 81/08 IN SECONDO LUOGO, DAL DECRETO EMERGE CHE L’INFORMAZIONE DEVE RIGUARDARE SIA I RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE RELATIVI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ O MANSIONE CHE VIENE ASSEGNATA AD OGNI LAVORATORE CHE QUELLI RELATIVI ALL’IMPRESA GENERALE. GENERALE. FONTI DI INFORMAZIONE: DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RELAZIONE STATISTICHE DEL MEDICO COMPETENTE DOCUMENTAZIONE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA 28 L’INFORMAZIONE L’INFORMAZIONE AI LAVORATORI È ANCHE NORMATA: DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEI DIRIGENTI DA PARTE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 29 L’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI: COME????? SPETTA AL DATORE DI LAVORO INDIVIDUARE I CANALI (MEZZI USATI PER TRASMETTERE IL MESSAGGIO) PIÙ EFFICACI CON I QUALI ALLESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE; A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE ESSI POTRANNO AD ESEMPIO ESSERE: CORSI SPECIFICI A SECONDA DELLE MANSIONI E DEI COMPITI DEPLIANT, VOLANTINI, ECC. (AD ES. PER ILLUSTRARE RISCHI GENERICI) ASSEMBLEE GENERALI, DI REPARTO O PER GRUPPI DI LAVORO (AD ES. PER ILLUSTRARE RISCHI GENERALI E SPECIFICI O IL CORRETTO USO DEI DPI, ECC..) AVVISI IN BACHECA, LETTERE PERSONALI ECC. (AD ES. PER COMUNICARE I NOMI DI RSPP, MEDICO COMPETENTE, LAVORATORI ADDETTI ALLE EMERGENZE, EMERGENZE ECC) DIFFUSIONE DI DEPLIANT PROMOZIONALI VIA POSTA ELETTRONICA, IN OGNI CASO E’ OPPORTUNO VERIFICARE SEMPRE CHE L’INFORMAZIONE SIA STATA RECEPITA CORRETTAMENTE 30 FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO 31 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANALISI DEL PROBLEMA OBBLIGHI DI LEGGE DESTINATARI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BISOGNI FORMATIVI CONOSCENZA DELL’ORGANIZZAZIONE OBBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI METODOLOGIA DIDATTICHE SISTEMI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 32 L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI L’ANALISI DEI BISOGNI MIRA A RILEVARE RILEVARE:: LE ESIGENZE SPECIFICHE, COMPRESE LE PREVISIONI NORMATIVE,, IN TERMINI DI FORMAZIONE, DEI LAVORATORI DA NORMATIVE COINVOLGERE LE CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI AL CORSO CORSO:: ETÀ, TITOLO DI STUDIO RUOLO AZIENDALE, COMPETENZE DI BASE, STILI DI APPRENDIMENTO GLI ARGOMENTI CHE L’AZIENDA DESIDERA SIANO APPROFONDITI PRINCIPALMENTE LE ASPETTATIVE DEI PARTECIPANTI E I LORO PERSONALI OBIETTIVI, CHE POSSONO ESSERE ANCHE MOLTO DIVERSI DA QUELLI DELLA COMMITTENZA, MA CHE NON VANNO SOTTOVALUTATI 33 L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI L’ANALISI DEI BISOGNI MIRA A RILEVARE RILEVARE:: LE ESIGENZE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE (ESISTENZA DI TURNI PRODUTTIVI, PRODUTTIVI POSSIBILITÀ DI FARE FORMAZIONE INTERNAMENTE ECC); LA NECESSITÀ DI UNA PRESENZA DI PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ ( TUTOR, COORDINATORE INTERNO, RESPONSABILE DI PROGETTO, MEDIATORE CULTURALE O LINGUISTICO ...ECC.) LE ESIGENZE DI SVILUPPO DI GRUPPI DI LAVORO O DELL’INTERA ORGANIZZAZIONE 34 GLI STRUMENTI DI PREPARAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO EFFICACE: OBIETTIVI, CONTENUTI, METODOLOGIE, SISTEMI DI VALUTAZIONE La fase di preparazione utilizza le informazioni acquisite in fase di analisi della domanda e di analisi dei bisogni per costruire il percorso migliore per la realizzazione degli obiettivi definiti. La progettazione si può dividere in Macroprogettazione e microprogettazione 35 LA MACROPROGETTAZIONE LA MACROPROGETTAZIONE CONSISTE NEL TRACCIARE LA STRUTTURA PORTANTE DELL’INTERVENTO IN QUESTA FASE SI INDICHERANNO GLI OBIETTIVI GENERALI DEL LAVORO E SI DEFINIRÀ IL PIANO DI LAVORO GLI ASPETTI PRINCIPALI CHE SI DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE SONO: • I TEMPI ENTRO CUI DOVRÀ ESSERE SVOLTA LA FORMAZIONE ASPETTO MOLTO IMPORTANTE IN QUANTO DIVERSI PERIODI DELL’ANNO POSSONO ESSERE PIÙ O MENO FAVOREVOLI ALLA FORMAZIONE; • I LUOGHI IN CUI SI POTRÀ EFFETTUARE LA FORMAZIONE; FORMAZIONE È IMPORTANTE AD ESEMPIO SCEGLIERE SE I LUOGHI DOVE SVOLGERE LA FORMAZIONE SARANNO QUELLI IN CUI LE INTERFERENZE CON LA VITA AZIENDALE ROUTINARIA SIANO RIDOTTI AL MINIMO OPPURE SE INTEGRARE LA FORMAZIONE CON MOMENTI 36DI FORTE VICINANZA AL LAVORO, ATTRAVERSO VISITE, DIMOSTRAZIONI ETC. 36 LA MICROPROGETTAZIONE LA MICROPROGETTAZIONE, INVECE, HA LO SCOPO DI PROGETTARE DETTAGLIATAMENTE OGNI SINGOLA GIORNATA IN AULA.. AULA IN QUESTA FASE BISOGNA INDIVIDUARE FONDAMENTALMENTE: GLI ASPETTI PRINCIPALI CHE SI DOVRANNO TENERE CONSIDERAZIONE SONO: IN • GLI OBIETTIVI DIDATTICI, VALE A DIRE LE COSE CHE, AL TERMINE DELL’INTERVENTO, I PARTECIPANTI DOVRANNO AVERE ACQUISITO IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ • LA SCALETTA DEI CONTENUTI, PER AVERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO L’ANDAMENTO DEL CORSO,, ANCHE IN CASO DI CAMBIAMENTI; • LE METODOLOGIE DIDATTICHE PER ADEGUARE LE PROPRIE STRATEGIE DIDATTICHE AGLI OBIETTIVI DEFINITI; • LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: DIDATTICHE: 37 QUANDO E COME INSERIRE MOMENTI DI VERIFICA? A QUALE FINE? 37 IL D. LGS. N. 81/08 PRECISA GLI ARGOMENTI CHE DEVONO ESSERE TRATTATI NELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 38 1) IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, SICUREZZA ANCHE RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: a) CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE, PROTEZIONE, ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE, ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 39 1) IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, ANCHE RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE, LINGUISTICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: b) RISCHI RIFERITI ALLE MANSIONI ED AI POSSIBILI DANNI ED ALLE CONSEGUENTI MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CARATTERISTICI DEL SETTORE O COMPARTO DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA 3)) RISCHI SPECIFICI ((TITOLI SUCCESSIVI DEL D. LGS. N. 81/08)) formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del decreto successivi al primo I FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI 40 PERIODICAMENTE DA DEFINIRE CON R. SPP ED RLS (RIUNIONE ANNUALE) 41 ART.37 – FORMAZIONE – c. 7, 7 bis I PREPOSTI ED I DIRIGENTI RICEVONO A CURA DEL DATORE DI LAVORO,, UN’ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE E UN AGGIORNAMENTO PERIODICO LA FORMAZIONE (DIRIGENTI E PREPOSTI) PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE PRESSO GLI ORGANISMI PARITETICI, (MEGLIO SPECIFICATI NELL’ ART. 51) O LE SCUOLE EDILI, OVE ESISTENTI, O PRESSO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI 42 ART.37 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE, AFFINCHÉ PER OGNI ATTREZZATURA DI LAVORO MESSA A DISPOSIZIONE I LAVORATORI INCARICATI DELL’USO DISPOSIZIONE, DISPONGANO DI OGNI NECESSARIA INFORMAZIONE E ISTRUZIONE E RICEVANO UNA FORMAZIONE E UN ADDESTRAMENTO ADEGUATI, ADEGUATI, ……….. AFFINCHÉ I LAVORATORI INCARICATI DELL’USO DELLE ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE E RESPONSABILITÀ PARTICOLARI RICEVANO UNA FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ADEGUATI E SPECIFICI, TALI DA CONSENTIRE L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE IN MODO SICURO 43 IL D. LGS .N. 81/08 E LA NORMATIVA COLLEGATA PREVEDANO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SPECIFICHE PER ALCUNI SOGGETTI DESTINATARI DATORE DI LAVORO CHE DECIDE DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI R. SPP RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO ADDETTO SQUADRA PRIMO SOCCORSO PREPOSTI E DIRIGENTI (ART. (ART 37, 37 C. C 7) MEDICO COMPETENTE (ART. 38, C. 2) 44 DESTINATARI DATORE DI LAVORO CHE DECIDE DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI R. SPP DM 16 GENNAIO 1997 (GU N. 27 DEL 3 FEBBRAIO 1997) Art. 3 (Formazione dei datori di lavoro) FINO A GENNAIO 2012 I contenuti della formazione f dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti: a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore. L’attestato di frequenza deve essere unito alle comunicazioni agli enti effettuate ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 626 45 DESTINATARI DATORE DI LAVORO CHE DECIDE DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI R. SPP DOPO GENNAIO 2012 ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DUI CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL’ ART 34, c. 2 e 3, DEL D. LGS. 81/08 46 ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI PER MODALITA’ FORMAZIONE DATORI DI LAVORO = R.SPP DURATA MINIMA MINIMA DELLA FORMAZIONE PERCORSO FORMATIVO (CORSO BASE) AGGIORNAMENTO E PERIODICITA’ RICONOSCIMENTI E SCADENZE RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA TEMPISTICHE PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE BASE Non è tenuto a frequentare il q corso BASE: 16 ORE RISCHIO BASSO 6 ORE RISCHIO BASSO 32 ORE RISCHIO MEDIO 10 ORE RISCHIO MEDIO 48 ORE RISCHIO ALTO 14 ORE RISCHIO ALTO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER CLASSI DI RISCHIO PIÙ ELEVATE È COMPRENSIVO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA PER CLASSI DI RISCHIO PIÙ BASSE (punto 9 – crediti formativi) QUINQUENNALE (preferibilmente da distribuire nel periodo di riferimento)) chi possiede una formazione ai sensi dell’art. 3 del DM 16.1.1997 (16 ORE) gli esonerati in quanto hanno scelto di assumere l’incarico prima del 31.12.1996 (ne è prova la comunicazione di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 626/94) chi possiede una formazione come R.SPP – A.SPP nel rispetto dell’Accordo fra Stato e Regioni 26.1.2006 (solo in caso di corrispondenza di ATECO o per classe di rischio più alta) TEMPISTICHE PER EFFETTUARE IL PRIMO AGGIORNAMENTO : IMMEDIATA PER CHI NON PUO’ DIMOSTRARE RICONOSCIMENTI DI FORMAZIONE PREGRESSA IN CASO DI NUOVA ATTIVITA’ 90 GIORNI DALL’INIZIO ATTIVITA’ 5 ANNI DALLA DATA DI 5 ANNI PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO (11 GENNAIO 2012) 24 MESI, 24 MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO (11 GENNAIO 2012) per gli esonerati che hanno scelto di assumere l’incarico prima del 31 12 1996 (ne è prova la del 31.12.1996 (ne è prova la comunicazione di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 626/94) CREDITO FORMATIVO PERMANENTE L’ ACCORDO A FINE CORSO PREVEDE UNA VERIFICA DI APPRENDIMENTO (COLLOQUIO O TEST) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 47 DESTINATARI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (Formazione del rappresentante per la sicurezza) ART. 37 COMMA 10 E COMMA 11 DLGS 81/08 I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti: a) principi costituzionali e civilistici; b) la l legislazione l i l i generale l e speciale i l in i materia i di prevenzione i infortuni i f i e igiene i i del d l lavoro; l c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; e) la valutazione dei rischi; f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore MINIME di cui 12 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione , fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva. La durata dei corsi di aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori 48 DESTINATARI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PROVVEDIMENTO 26 GENNAIO 2006 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO MODULO A: CORSO BASE (credito formativo permanente), di durata 28 ore, composto da 7 sottomoduli di durata 4 ore MODULO B: CORSO ADEGUATO ALLA NATURA DEI RISCHI, di durata variabile da 12 a 68 ore, secondo il macrosettore della ditta di cui si fa parte (credito formativo con fruibilità quinquennale per aziende del macrosettore per il quale si è frequentato e superato il corso o per il quale si risulta esonerati per esperienza o per titolo di studio) MODULO C: CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (credito formativo permanente), di durata 24 ore, relativo alla prevenzione e protezione dai rischi anche di natura ergonomica, psicosociale, organizzativa, che affronta temi relativi alla comunicazione e alle relazioni sindacali, composto da due sottomoduli di 8 ore e due sottomoduli di 4 ore, obbligatorio solo per il ruolo di R. Spp. 49 I SOGGETTI CHE NON HANNO FREQUENTATO AGGIORNAMENTI NEI TEMPI PREVISTI: ¾PERDONO I REQUISITI E NON POSSONO OPERARE ¾POSSONO ESERCITARE I PROPRI COMPITI SOLO DOPO IL COMPLETAMENTO DEL MONTE ORE MANCANTE RIFERITO AL QUINQUIENNIO APPENA CONCLUSO ACCODO CONFERENZA STATO ‐ REGIONI ACCODO CONFERENZA STATO ‐ 25 luglio 2012 PER GLI ESONERATI DALLA FREQUENZA DEL MODULO B IN QUANTO POSSIEDONO UNA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO CONSEGUITA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE D. LGS 81/08 IL PRIMO AGGIORNAMENTO PARI A 40 ORE PER R. SPP ED A 28 ORE PER A.SPP DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO IL 15.05.2013 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE D. LGS. N. 81/08); LA DATA DI COMPLETAMENTO DELL’AGGIORNAMENTO PER L’ESONERO COSTITUISCE RIFERIMENTO PER GLI AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI ACCODO CONFERENZA STATO ‐ REGIONI ACCODO CONFERENZA STATO ‐ 25 luglio 2012 50 DESTINATARI ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO INCARICHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI LOTTA ANTINCENDIO O GESTIONE INCENDI, DELLE EMERGENZE, DEVONO RICEVERE UNA SPECIFICA FORMAZIONE ANTINCENDIO I CUI CONTENUTI MINIMI SONO RIPORTATI IN ALLEGATO IX. AL PUNTO 9.5 DELL’ALLEGATO IX SONO DETTAGLIATI I CONTENUTI E LA DURATA PER ARGOMENTI DEI CORSI A, B E C, RISPETTIVAMENTE APPLICABILI PER RISCHIO DI INCENDIO BASSO, MEDIO ED ALTO PER ALCUNE ATTIVITA’ E’ PREVISTO L’ESAME PRESSO VVF 51 DESTINATARI ADDETTO SQUADRA PRIMO SOCCORSO SOCCORSO SONO FORMATI CON GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ISTRUZIONE TEORICA E PRATICA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO INTERVENTO INTERNO E PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO; LA FORMAZIONE E' SVOLTA DA PERSONALE MEDICO, IN COLLABORAZIONE, OVE POSSIBILE, CON IL SISTEMA DI EMERGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AZIENDE GRUPPO A: CONTENUTI E DURATA IN ALLEGATO 3 AZIENDE GRUPPI B E C: CONTENUTI E DURATA IN ALLEGATO 4 52 BENCHE’ IL TITOLO DELLA SEZIONE IV DEL D. LGS. N. 81/08 SIA “INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO” NON SI RISCONTRANO SPECIFICHE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ADDESTRAMENTO, SE NON AL COMMA 4 DELL’ART. 37 CHE EPRIME IL SEGUENTE CONCETTO: L’ADDESTRAMENTO, OVE PREVISTO, DEVE AVVENIRE NELLE MEDESIME OCCASIONI DELLA FORMAZIONE (CITATE NEL MEDESIMO COMMA) IN OCCASIONE DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONE IN OCCASIONE DELL’INSERIMENTO DI NUOVE ATTREZZATURE, NUOVE TECNOLOGIE O PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI 53 DOCUMENTO ART. 28, C. 2, D.LGS. N. 81/08 b) L'INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ADOTTATI, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A); c) IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA; d) L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE, NONCHE' DEI RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE VI DEBBONO PROVVEDERE, A CUI DEVONO ESSERE ASSEGNATI UNICAMENTE SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE E POTERI; CAPACITA' PROFESSIONALE, SPECIFICA ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO e) L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA O DI QUELLO TERRITORIALE E DEL MEDICO COMPETENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO; f) L'INDIVIDUAZIONE f) L INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE ESPONGONO I DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO UNA RICONOSCIUTA CAPACITA' PROFESSIONALE, SPECIFICA ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO. 54 FATTORI DI RISCHIO E MISURE DI TUTELA PER I QUALI SONO PREVISTI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEL D. LGS. N. 81/08 OLTRE A QUELLE INDICATE AGLI ART. 36 E 37 (SEMPRE APPLICABILI A TUTTI I FATTORI DI RISCHIO) FATTORE DI RISCHIO DETTAGLI DI RIFERIMETNO E MODALITA’ INCENDIO, EVACUAZIONE, PRIMO SOCCORSO TITOLO I, SEZIONI IV E E DECRETI APPLICATIVI MISURE PREDISPOSTE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE ATTREZZATURE USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO III, ART. 73 MACCHINE, IMPIANTI, IMPIANTI ELETTRICI, UTENSILI, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO, ISTRUZIONI PER CONDIZIONI DI IMPIEGO E CONDIZIONI ANORMALI PREVEDIBILI; RISCHI TITOLO III, ART. 77 INFORMAZIONE SUI RISCHI DA CUI PROTEGGE, ISTRUZIONI, FORMAZIONE E SE NECESSARIO ADDESTRAMENTO TITOLO VI, ART. 169 PESO ED ALTRE CARATTERISTICHE DEL CARICO MOVIMENTATO; MOVIMENTAZIONE CORRETTA E RISCHI RESIDUI 55 FATTORE DI RISCHIO DETTAGLI DI RIFERIMENTO E MODALITA’ AGENTI FISICI TITOLO VIII, CAPO I, ART. 184 RISULTATI VALUTAZIONE RISCHI: MISURE DI TUTELA ADOTTATE, ENTITA’ E SIGNIFICATO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE, POTENZIALI RISCHI ASSOCIATI, MODALITA’ PER INDIVIDUARE E SEGNALARE EFFETTI NEGATIVI SULLA SALUTE SORVEGLIANZA SANITARIA, SALUTE, SANITARIA PROCEDURE DI LAVORO SICURE, USO CORRETTO DPI RUMORE TITOLO VIII, CAPO II, ART. 191 LAVORATORI AD ESPOSIZIONE MOLTO VARIABILE PER I QUALI NON VIENE ESEGUITO IL CALCOLO DI Lex, 8, MA ADOTTATE LE MISURE DI TUTELA, FRA LE QUALI INFORMAZIONE E FORMAZIONE TITOLO VIII, CAPO II, ART. 192 USO CORRETTO ATTREZZATURE DI LAVORO PER RIDURRE AL MINIMO L’ESPOSIZIONE A RUMORE TITOLO VIII, CAPO II, ART. 195 RISCHI DA ESPOSIZIONE A RUMORE PER LAVORATORI ESPOSTI A LIVELLI SONORI MAGGIORI DEI LIVELLI DI AZIONE 56 FATTORE DI RISCHIO DETTAGLI DI RIFERIMETNO E MODALITA’ VIBRAZIONI TITOLO VIII, CAPO II, ART. 203 USO CORRETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI DPI AL SUPERAMENTO DEI VALORI DI AZIONE USO DI VIDEOTERMINALI TITOLO VII, ART. 177 MISURE APPLICABILI AL POSTO DI LAVORO, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DELL ATTIVITA , PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DELLA VISTA AGENTI CHIMICI TITOLO IX – CAPO I – ART. 227 DATI OTTENUTI DA VALUTAZIONE RISCHI E MODIFICHE DI TALI DATI, INFO SUGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI (RISCHI, VLE), PRECAUZIONI DA ADOTTARE, ACCESSO ALLE SCHEDE TITOLO IX – CAPO I – ART. 225 SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE, CAUSE DELL’EVENTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI TITOLO IX, ART. 239 AGENTI PRESENTI, RISCHI PER LA SALUTE, RISCHI SUPPLEMENTARI LEGATI AL FUMO, PRECAUZIONI, MISURE IGIENICHE, DPI, PREVENZIONE INCIDENTI E MODALITA’ PER RIDURRE CONSEGUENZA TITOLO IX, ART. 240 VERIFICARSI DI CASI DI ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE NOTA BENE RIPETUTA OGNI 5 ANNI! 57 FATTORE DI RISCHIO DETTAGLI DI RIFERIMENTO E MODALITA’ AGENTI BIOLOGICI NOTA BENE RIPETUTA OGNI 5 ANNI! TITOLO X, ART. 278 RISCHI, PRECAUZIONI, MISURE IGIENICHE, FUNZIONE DPI, PROCEDURE MANIPOLAZIONE AGENTI GRUPPO IV, MODALITA’ PREVENZIONE INFORTUNI E MISURE PER RIDURRE CONSEGUENZA AMIANTO TITOLO IX, ART. 257 RISCHI, NORME IGIENICHE, PULITURA ED USO DPI, PRECAUZIONI PARTICOLARI, VALORI LIMITE E NECESSITA’ MONITORAGGIO SEGNALETICA DI SICUREZZA TITOLO V, ART. 164 INFORMAZIONE SU MISURE ADOTTATE RIGUARDO ALLA SEGNALETICA, FORMAZIONE SU SIGNIFICATO CON ISTRUZIONI SPECIFICHE (GESTUALE, PARLATO) 58 RICORDIAMO CHE NEL DM 10.3.98 E’ PRESENTE UN OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO PROCEDURE DI EVACUAZIONE PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO Allegato VII punto 7.4 - Esercitazioni antincendio Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. 59 LE METODOLOGIE DIDATTICHE PER L’AZIONE FORMATIVA METODOLOGIE DIDATTICHE TRADIZIONALI Istruzione programmata Lezione accademica Lezione interattiva Lettura e discussione Discussione Studio di casi Simulazione In‐basket Role‐playing Esercitazione Gruppo di studio Lavoro di progetto Autocaso Dimostrazione visiva METODOLOGIE DIDATTICHE EMERGENTI Outdoor development E. learning Training on the iob Coaching 60 60 LA FORMAZIONE ON THE JOB SI PUÒ IMPARARE UNA PROFESSIONE DIRETTAMENTE SUL CAMPO PRENDENDO IMMEDIATA CONSAPEVOLEZZA DELL’AMBIENTE REALE IN CUI SI LAVORERÀ. SI ATTUA SPECIALMENTE • IN CONTESTI LAVORATIVI IN CUI UN GRANDE NUMERO DI LAVORATORI DEBBA APPRENDERE UNENDO LA TEORIA ALLA PRATICA; 61 LA FORMAZIONE ON THE JOB VI SONO DEI VANTAGGI DI QUESTA SOLUZIONE: I COSTI DELL’AZIONE FORMATIVA SI ABBASSANO NOTEVOLMENTE LIMITANDOSI AL TEMPO CHE SI TOGLIE AL NOTEVOLMENTE, LAVORO SENZA PARTICOLARI TEMPI ACCESSORI DI ORGANIZZAZIONE PREVEDE DISPONIBILITA’ DI ISTRUZIONI E STRUMENTI DIDATTICI SUL POSTO DI LAVORO. SI PUO’ ABBINARE ALLA A A LEZIONE EZIONE DIDATTICA MOMENTI DI SIMULAZIONI, PROVE PRATICHE NEL CONTESTO LAVORATIVO O IN PROSSIMITA’ /VISTA PER ESEMPIO 62 LA FORMAZIONE ON THE JOB ATTIVITA’ – ROLE PLAYING IN AULA E IN CONTESTO LAVORATIVO Obiettivi: ANALIZZARE NELLO SPECIFICO UN INFORTUNIO REALMENTE ACCADUTO IN AZIENDA CERCANDO DI CAPIRE COS’E REALMENTE ACCADUTO Attività: Scegliere, in accordo con i partecipanti, un infortunio realmente accaduto in azienda Dividere il gruppo in 2 gruppi più piccoli, il primo saranno gli interpreti, il secondo gli osservatori Affidare ai membri del primo gruppo le varie parti (infortunato, testimoni, preposti, ….) Simulare l’infortunio avendo a disposizione immagine della postazione di lavoro, con indicazione dei dispositivi di sicurezza e dei DPI . Portare i partecipanti in azienda sul posto dove è realmente accaduto ll’infortunio infortunio e attraverso una scheda guida fornita dal formatore analizzare le modalità di accadimento dell’evento Tornare in aula e scrivere insieme, con l’utilizzo di una lavagna a fogli mobili, le azioni preventive da adottare affinchè non si ripeta l’infortunio 63 LA FORMAZIONE ON THE JOB ATTIVITA’ – OSSERVAZIONE SUL POSTO DI LAVORO ¾ In quali condizioni erano i macchinari? ¾ Erano presenti i dispositivi di sicurezza? ¾ Se si, sono stati messi in funzione correttamente? ¾ Sono applicate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio? ¾ Il comportamento dei lavoratori era in linea con le misure di prevenzione e protezione p p prescritte dall’azienda e e con q quanto p previsto dalla specifica p normativa ? ¾ In che modo si poteva evitare l’infortunio? 64 LA FORMAZIONE ON THE JOB ATTIVITA’ – LUDICO/FORMATIVA/PROVE PRATICHE/LAVORO DI GRUPPO Obiettivo: FAR ACQUISIRE AL PARTECIPANTE FAMILIARITÀ CON I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CON LE PROCEDURE Attività: Preparare una serie di slide che contengano immagini tipiche di lavoro in azienda (sulla linea, sui macchinari, …) Ogni immagine deve contenere un errore (di presenza o meno di un DPI, di procedura, …) Si dividono i partecipanti in 3 o più gruppi/squadre Il formatore p proietta le immagini g Ogni squadra è in competizione con le altre Individuare nel minor tempo possibile l’errore presente in ciascuna immagine Per rispondere il gruppo si deve prenotare attraverso un dispositivo (ad esempio un campanello, una trombetta, …) Vince chi accumula il maggior numero di risposte corrette 65 LA FORMAZIONE ON THE JOB VI SONO DELLE CONTROINDICAZIONI CHE RAPPRESENTANO GLI SVANTAGGI DI QUESTA SOLUZIONE: • IL POSTO DI LAVORO È UN AMBIENTE DOVE LE ESIGENZE DI ATTIVITÀ QUOTIDIANA HANNO LA PRECEDENZA SUL MOMENTO FORMATIVO, CHE SUBISCE NUMEROSE INTERRUZIONI TOGLIENDO CONCENTRAZIONE A CHI INSEGNA E A CHI APPRENDE • LA PRESENZA DI FONTI DI DISTRAZIONI QUALI RUMORI O ALTRI INQUINANTI PUÒ INDURRE DISTRAZIONI IN CHI INSEGNA E CHI APPRENDE. 66 IL COACHING “IL COACHING È UN PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE IL COACH (ACCOMPAGNATORE) SUPPORTA IL CLIENTE (COACHEE) NEL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI OBIETTIVI” L’OBIETTIVO DEL COACHING È QUINDI QUELLO DI GUIDARE IL CLIENTE IN UN PROCESSO DI SVILUPPO E CRESCITA INDIVIDUATO E SCADENZIATO INDICATO PER RSPP, ASPP, DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 67 LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IL MONITORAGGIO È LA RACCOLTA IN ITINERE DI DATI RELATIVI ALL’ANDAMENTO DEL PROGETTO. E’ UNA SORTA DI FOTOGRAFIA DI COME STANNO ANDANDO LE COSE LA VALUTAZIONE CONSISTE NELL’ANALISI DEI DATI MONITORAGGIO E NELLA LORO ELABORAZIONE. NON È UNA FOTOGRAFIA, BENSÌ L’ANALISI DELLA FOTOGRAFIA 68 LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE I LIVELLI DI VALUTAZIONE ATTUALMENTE IN USO SONO QUATTRO VALUTAZIONE DELLA REAZIONE DEI PARTECIPANTI: PARTECIPANTI: I PARTECIPANTI SONO STATI SODDISFATTI DELL’AZIONE FORMATIVA? CHE COSA HANNO APPREZZATO MAGGIORMENTE E CHE COSA HANNO APPREZZATO MENO? VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI APPRENDIMENTI:: C’È STATO APPRENDIMENTO, CIOÈ ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, DI ABILITÀ, MODIFICA ATTEGGIAMENTI? VALUTAZIONE DEL TRASFERIMENTO SUL LAVORO LAVORO:: LE COSE CHE SONO STATE APPRESE VENGONO TRASFERITE SUL LAVORO? VALUTAZIONE DELLA RICADUTA ORGANIZZATIVA ORGANIZZATIVA: VI È UN’EFFETTIVA RICADUTA SUL EFFICIENZA, SULL’EFFICACIA, SUL MIGLIORAMENTO DI ASPETTI LAVORATIVI DOVUTA ALLA FORMAZIONE? 69 LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE STRUMENTI DI VALUTAZIONE SEMPLICE ELABORATO PIU’ ELABORATO QUESTIONARIO INTERVISTE DI GRUPPO FOLLOW UP 70 71 PUBBLICATO L’ 11 GENNAIO 2012 • ACCORDO 21 dicembre 2011 ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI AI SENSI DELL LAVORATORI, DELL’ ART 37, 37 c. c 2 DEL D. LGS. 81/08 PUBBLICATO IL 18 AGOSTO 2012 • ACCORDO 25 luglio 2012 ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SUL DOCUMENTO PROPOSTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RECANTE “ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, c. 2 e 37, c. 2 DEL D. LGS. 81/08” 72 72 L’ACCORDO DISCIPLINA, AI SENSI DELL’ART 37, C. 2, DEL D. LGS. 81/08, LA DURATA, I CONTENUTI MINIMI LE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE, NONCHÉ DELL’AGGIORNAMENTO, DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI COME DEFINITI ALL’ART 2 C 1 LETTERA A) DEI PREPOSTI E DEI COME DEFINITI ALLART. 2, C. 1, LETTERA A), DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI, NONCHÉ LA FORMAZIONE FACOLTATIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D. LGS. 81/08 (LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARE, …) L’ APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DELL’ ACCORDO NEI RIGUARDI DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI, PER QUANTO FACOLTATIVA, COSTITUISCE CORRETTA APPLICAZIONE PER QUANTO FACOLTATIVA DELL’ARTICOLO 37, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 81/08. 73 73 LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO È DISTINTA DA QUELLA PREVISTA DAI TITOLI SUCCESSIVI AL I DEL D. LGS N. 81/08 O DA ALTRE NORME, , RELATIVE A MANSIONI O AD ATTREZZATURE PARTICOLARI. . QUALORA IL LAVORATORE SVOLGA OPERAZIONI E SVOLGA OPERAZIONI E UTILIZZI ATTREZZATURE PER CUI IL D. LGS. N. 81/08 UTILIZZI ATTREZZATURE PREVEDA PERCORSI FORMATIVI ULTERIORI, SPECIFICI E MIRATI (ARTICOLO 28 COMMA 2 LETTERA F ARTICOLO 28 COMMA 2 LETTERA F), QUESTI ANDRANNO AD INTEGRARE LA FORMAZIONE OGGETTO DELL’ ACCORDO 74 74 LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PREVISTA NELL’ACCORDO A CARICO DEI LAVORATORI COPRE ANCHE TUTTI GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PREVISTI AI TITOLI DEL D. LGS. N. 81/08 DIVERSI DAL TITOLO I QUANDO LA PREVISIONE NORMATIVA FACCIA RIFERIMENTO A QUANDO LA PREVISIONE NORMATIVA FACCIA RIFERIMENTO A CRITERI DI “FORMAZIONE ADEGUATA” O SIMILI, SENZA SPECIFICARE DURATA E MODALITÀ PRECISE (ES. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, VIDEOTERMINALI, ATTREZZATURE DI LAVORO, ….) AD ESCLUSIONE DEI CORSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI “SPECIALI” CHE INDIVIDUINO IN MODO PUNTUALE E PECULIARE ARGOMENTI E CONTENUTI (AD ESEMPIO QUELLA PREVISTA DALL’ART 73 C 5 DEL CONTENUTI (AD ESEMPIO, QUELLA PREVISTA DALL’ART. 73, C. 5 DEL TESTO UNICO (CARRELLI, GRU,….. MEGLIO DEFINITA NELL’ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI DEL 22.02.2012), QUELLA DI CUI ALL’ART. 136, C.6 DEL TESTO UNICO (MONTATORI PONTEGGI), QUELLA PREVISTA DALL’ART. 258 DEL TESTO UNICO (AMIANTO). 75 75 I CONTENUTI DELL’ACCORDO SONO FACOLTATIVI PER COMPONENTI DELL’IMPRESA SONO FACOLTATIVI PER COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL’ARTICOLO 230‐BIS DEL CODICE CIVILE, I LAVORATORI AUTONOMI CHE COMPIONO IMPRESE E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 2222 DEL CODICE CIVILE, I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, GLI ARTIGIANI E I PICCOLI COMMERCIANTI LA FORMAZIONE DI CUI SI TRATTA NELL’ACCORDO NON COMPRENDE NON COMPRENDE L’ADDESTRAMENTO, NÉ LA SPECIFICA FORMAZIONE PER LE SQUADRE DI EMERGENZA SI VEDRA’ CHE LA DURATA DELLA FORMAZIONE E’ STABILITA CON RIFERIMENTO AL “CODICE ATECO”. PER ALCUNE AZIENDE, CHE RIENTRANO NEL RISCHIO BASSO COME CODICE ATECO MA PER LE QUALI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO HA FATTO EMERGERE L’ESISTENZA DI RISCHI SIGNIFICATIVI, POTREBBE ESSERE IN OGNI CASO NECESSARIO REALIZZARE CORSI ADEGUATI ALLE EFFETTIVE CONDIZIONI DI RISCHIO (MEDIO O ALTO) 76 76 LA FORMAZIONE SVOLTA IN ALCUNI SETTORI IN APPLICAZIONE DI NORME PUNTUALI E SPECIFICHE (ES. AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE) CHE PREVEDANO PERCORSI FORMATIVI EQUIVALENTI O Q , SUPERIORI A QUELLI PREVISTI NELL’ACCORDO, PUÒ ESSERE RITENUTA SUFFICIENTE SIA SE SVOLTA PRIMA CHE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO RESTANO FERME LE INDICAZIONI DELL’ART. 37, C. 2, RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEI MOMENTI IN CUI È OBBLIGATORIO FARE FORMAZIONE DEI LAVORATORI: IL PERCORSO DELL’ACCORDO COSTITUISCE UN PERCORSO MINIMO, SUFFICIENTE PERCORSO DELL’ACCORDO COSTITUISCE UN PERCORSO MINIMO, PERCORSO MINIMO SUFFICIENTE RISPETTO AL DATO NORMATIVO SALVO CHE ESSO NON DEBBA ESSERE INTEGRATO TENENDO CONTO DI TENENDO CONTO DI QUANTO EMERSO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI O NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE PREVISTI DALLA LEGGE (INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE DI DI LAVORO, NUOVE SOSTANZE CHIMICHE, NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO) SOSTANZE CHIMICHE, NUOVE ATTREZZATURE DI 77 77 SI VEDRA’ CHE LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI PREVEDE UNA FORMAZIONE GENERALE, SEMPRE DI DURATA 4 ORE, ED UNA SPECIFICA ( DA 4 ORE – CODICI ATECO CON RISCHIO BASSO, A 12 ORE – CODICI ATECO ORE CODICI ATECO CON RISCHIO ALTO) CON RISCHIO ALTO) I LAVORATORI DI AZIENDE CHE NON SVOLGANO MANSIONI CHE COMPORTINO LA LORO PRESENZA, ANCHE SALTUARIA, NEI REPARTI PRODUTTIVI, POSSONO FREQUENTARE I CORSI INDIVIDUATI PER IL RISCHIO BASSO PRESCINDENDO DAL SETTORE DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA (cioe’ cioe’,, in tutto 8 ore di formazione, 4 generale + 4 specifica) 78 78 FORMAZIONE LAVORATORI DURATA MINIMA MINIMA DELLA FORMAZIONE FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA AGGIORNAMENTO E PERIODICITA’ RICONOSCIMENTI E SCADENZE RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA TEMPISTICHE PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE RISCHIO BASSO: 4 ORE 4 ORE 4 ORE PER TUTTI I SETTORI RISCHIO MEDIO: 8 ORE 6 ORE PER TUTTI I SETTORI RISCHIO ALTO: 12 ORE CREDITO FORMATIVO PERMANENTE RICONOSCIBILE IN ALCUNI CASI COME CREDITO FORMATIVO PERMANENTE LA FORMAZIONE DI FORMAZIONE DI SETTORE QUINQUENNALE SE SI PUO’ DIMOSTRARE (VERBALI, RIUNIONE ANNUALE, REGISTRI, …) CHE E’ STATA GIA’ SOMMINISTRATA UNA FORMAZIONE DI CONTENUTI ADEGUATI SUGLI ARGOMENTI INDICATI NEL D. LGS. N. 81/08 – NON E’ NECESSARIO CHE TALI CORSI ABBIANO LA DURATA INDICATA NELL’ACCORSO NESSUNA PER I LAVORATORI IN FORZA PER I NEO ASSUNTI, PRIMA DELL’ASSUNZIONE O ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE TEMPISTICHE PER EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO IN CASO DI RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA l’obbligo di aggiornamento per lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata prima dell’11 gennaio 2007 doveva essere ottemperato entro l’11 gennaio 2013 se la formazione pregressa è stata eseguita dopo l’11 gennaio 2007, l’aggiornamento andrà eseguito entro l’ 11 gennaio 2017 L’ ACCORDO NON PREVEDE CHE I LAVORATORI SOSTENGANO PROVE DI VERIFICA A FINE CORSO, PUO’ ESSERE TUTTAVIA CORRETTO ASSICURARE UNA VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE – E’ POSSIBILE CHE LA FORMAZIONE BASE E L’AGGIORNAMENTO SIANO ESEGUITE IN E‐LEARNING, CON TUTTE LE CARATTERISTICHE RICHIESTE, COMPRESA LA PROVA FINALE OBBLIGATORIA IN PRESENZA, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA IL NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE INDICATO PER CIASCUN SETTORE COMPRENDE LA “FORMAZIONE GENERALE” E QUELLA “SPECIFICA”, MA NON L’ADDESTRAMENTO O LA FORMAZIONE SPECIALE PREVISTA PER L’ESECUZIONE DI ALCUNE ATTIVITA’ CONTENUTI DELLA FORMAZIONE ALLEGATO II 79 FORMAZIONE “FACOLTATIVA” PREPOSTI DURATA MINIMA MINIMA DELLA FORMAZIONE FORMAZIONE LAVORATORI (GENERALE E SPECIFICA ) 4 ORE FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PREPOSTI RICONOSCIMENTI E SCADENZE RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA AGGIORNAMENTO E PERIODICITA’ 6 ORE, COMPRENDENTI GLI ARGOMENTI RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO ALL AGGIORNAMENTO DELLA DELLA FORMAZIONE PER LAVORATORI E LE TEMATICHE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA’ DEI PREPOSTI 8 ORE PER I PREPOSTI IN FORZA NON E’ NECESSARIO RIPETERE LA FORMAZIONE SE SONO STATE GIÀ PIENAMENTE RISPETTATE LE INDICAZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE PRIMA DELL’11 GENNAIO 2012 + 4 ORE RISCHIO BASSO OPPURE 8 ORE RISCHIO MEDIO OPPURE 12 ORE RISCHIO ALTO CREDITO FORMATIVO PERMANENTE (FINO A CHE IL RAPPORTO DI PREPOSIZIONE NON MUTA IN MODO SIGNIFICATIVO) Æ QUINQUENNALE CIOE’ ESECUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE CONGRUENTI CON L’ART. 37, C. 7 (CHE NON DEFINISCE DURATA MINIMA, MA SOLO GLI ARGOMENTI) SVOLTI PRIMA DELL’11 SVOLTI PRIMA DELL 11 GENNAIO 2012 TEMPISTICHE PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE • PER I PREPOSTI IN FORZA ALL’11 GENNAIO 2012 CHE NON HANNO ANCORA SVOLTO I CORSI ART. 37 C. 7 LA FORMAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ENTRO 11 LUGLIO 2013 • PER I PREPOSTI IN FORZA ALL’11 GENNAIO 2012 CHE HANNO GIÀ SVOLTO I CORSI ART. 37 C. 7 (FORMAZIONE PREGRESSA) L’AGGIORNAMENTO DEVE ESSERE SVOLTO ENTRO L’11 GENNAIO 2013 SE I CORSI RICONOSCIUTI SONO STATI SVOLTI PRIMA DELL’11 GENNAIO 2007, O ENTRO 11 GENNAIO 2017 NEGLI ALTRI CASI. • PER I NEO ASSUNTI , ANTERIORMENTE O SE NON E’ POSSIBILE CONTESTUALMENTE ALL’ ASSUNZIONE O ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE I PREPOSTI DEVONO SOSTENERE UNA PROVA DI VERIFICA A FINE CORSO E’ POSSIBILE SVOLGERE IN MODALITA’ E‐LEARNING DI CARATTERISTICHE IDONEE ALCUNE PARTI DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI (punti da 1 a 5) E TUTTO L’AGGIORNAMENTO, CON PROVA FINALE IN PRESENZA (ANCHE IN VIDEOCONFERENZA) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 80 80 FORMAZIONE “FACOLTATIVA” DIRIGENTI DURATA MINIMA MINIMA DELLA FORMAZIONE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E PERIODICITA’ 16 ORE 6 ORE (SOSTITUTIVE ANCHE DI QUELLE DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI) QUINQUENNALE RICONOSCIMENTI E SCADENZE RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA NON SONO TENUTI A FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE I DIRIGENTI CHE DIMOSTRINO DI AVER SVOLTO, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO, UNA FORMAZIONE CON CONTENUTI CONFORMI ALL’ART. 3 DEL D.M. 16/01/1997 EFFETTUATA DOPO IL 14 AGOSTO 2003 O A QUELLI DEL MODULO A PER ASPP e RSPP PREVISTO NELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006, PUBBLICATO SU GU N. 37 DEL 14 FEBBRAIO 2006. TEMPISTICHE PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE PER I DIRIGENTI IN FORZA, IN ASSENZA DI ESONERO ENTRO L’11 LUGLIO 2013 PER I NEO ASSUNTI ANTERIORMENTE O SE NON POSSIBILE CONTESTUALMENTE ALL’ ASSUNZIONE O ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE TEMPISTICHE PER EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI FORMAZIONE PREGRESSA FORMAZIONE PREGRESSA PER I DIRIGENTI IN FORZA ALL’11 GENNAIO 2012 CHE HANNO GIÀ SVOLTO I CORSI ART. 37 C. 7 (FORMAZIONE PREGRESSA) L’AGGIORNAMENTO DEVE ESSERE SVOLTO ENTRO L’11 GENNAIO 2013 SE I CORSI RICONOSCIUTI SONO STATI SVOLTI PRIMA DELL’11 GENNAIO 2007, O ENTRO 11 GENNAIO 2017 NEGLI ALTRI CASI I DIRIGENTI DEVONO SOSTENERE UNA PROVA DI VERIFICA A FINE CORSO E’ POSSIBILE SVOLGERE IN MODALITA’ E‐LEARNING DI CARATTERISTICHE IDONEE TUTTA LA FORMAZIONE E TUTTO L’AGGIORNAMENTO, CON PROVA FINALE IN PRESENZA (ANCHE IN VIDEOCONFERENZA) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 81 ORGANISMO PARITETICO I CORSI DI FORMAZIONE SOLO PER I LAVORATORI SOLO PER I LAVORATORI VANNO REALIZZATI PREVIA RICHIESTA VANNO REALIZZATI PREVIA RICHIESTA DI DI COLLABORAZIONE AGLI ENTI BILATERALI E AGLI ORGANISMI PARITETICI E AGLI ORGANISMI PARITETICI ((COSTITUITI NELL’AMBITO DELLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE E CHE OPERINO NEL SETTORE E NEL TERRITORIO DI COMPETENZA) SE ESISTE ED HA I REQUISITI DI LEGGE (RAPPRESENTATIVITÀ: ORGANIZZAZIONI DATORIALI O SINDACALI FIRMATARIE DI CONTRATTI DI LAVORO) IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO È QUELLO PROVINCIALE, SALVO CHE IL SISTEMA DI PARITETICITÀ NON SIA COSTITUITO A LIVELLO SUPERIORE (REGIONALE O PARITETICITÀ NON SIA COSTITUITO A LIVELLO SUPERIORE (REGIONALE O NAZIONALE) SE SONO PRESENTI MOLTEPLICI ORGANISMI PARITETICI, BASTA CHE LA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE SIA INVIATA DALL’AZIENDA AD UNO SOLO 82 ORGANISMO PARITETICO IN CASO DI ASSENZA DI RISPOSTA ENTRO 15 GIORNI ENTRO 15 GIORNI, SI INTENDE CHE LL’ORGANISMO ORGANISMO PARITETICO NON HA OSSERVAZIONI O PROPOSTE DI PARITETICO NON HA OSSERVAZIONI O PROPOSTE DI COLLABORAZIONE DA METTERE IN ATTO LE AZIENDE CON PIÙ SEDI POTRANNO RIVOLGERSI ALL’ORGANISMO PARITETICO PRESENTE NEL TERRITORIO DELLA SEDE LEGALE DELL’IMPRESA IL DATORE DI LAVORO TIENE CONTO DELLA RISPOSTA SENZA CHE DEBBA IL DATORE DI LAVORO TIENE CONTO DELLA RISPOSTA SENZA CHE DEBBA PER FORZA SVOLGERE LA FORMAZIONE CON L’ORGANSIMO PARITETICO NE’ TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI OPP VERONA 83 REQUISITI DEI DOCENTI I CORSI DEVONO ESSERE TENUTI: DA DOCENTI INTERNI O ESTERNI ALL’AZIENDA CHE POSSONO DIMOSTRARE DI POSSEDERE ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE DI INSEGNAMENTO O PROFESSIONALE IN MATERIA DI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. L’ESPERIENZA PROFESSIONALE PUO’ CONSISTERE ANCHE NELLO SVOLGIMENTO PER UN TRIENNIO DEI COMPITI DI NELLO SVOLGIMENTO PER UN TRIENNIO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PREVENZIONE E PROTEZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO AL DATORE DI LAVORO GLI ENTI DI VIGILANZA DOVREBBERO VERIFICARE LA CONTINUITÀ DI ESECUZIONE DELLE FUNZIONI SPECIFICATE PER ALMENO TRE ANNI NEL QUINQUIENNIO ANTERIORE L’11 GENNAIO 2012) – L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE PUÒ ESSERE, AD ESEMPIO, QUELLA DI R.SPP 84 (NOTA: A.SPP NON RICHIAMATO ESPLICITAMENTE) ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PER CIASCUN CORSO SI DOVRÀ PREVEDERE: A) SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO, IL QUALE PUÒ ESSERE ANCHE IL DATORE DI LAVORO; B) UN RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO, IL QUALE PUÒ ESSERE IL DOCENTE STESSO; C) NOMINATIVI DEI DOCENTI; D) UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AD OGNI CORSO PARI A 35 UNITÀ; E) IL REGISTRO DI PRESENZA DEI PARTECIPANTI; F)) L’OBBLIGO ’ DI FREQUENZA DEL 90% DELLE ORE DI FORMAZIONE PREVISTE; G) DECLINAZIONE DEI CONTENUTI TENENDO PRESENTI: LE DIFFERENZE DI GENERE, DI ETÀ, DI PROVENIENZA E LINGUA, NONCHÉ QUELLI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI LAVORO. 85 85 NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI STRANIERI I CORSI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI PREVIA VERIFICA DELLA COMPRENSIONE E CONOSCENZA DELLA LINGUA CON MODALITÀ CHE ASSICURINO LA COMPRENSIONE DEI CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE, QUALI, AD ESEMPIO, LA PRESENZA DI UN MEDIATORE INTERCULTURALE O DI UN TRADUTTORE ANCHE AI FINI DI UN PIÙ RAPIDO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE LINGUISTICHE, ONDE GARANTIRE L’EFFICACIA E LA FUNZIONALITÀ DELL’ESPLETAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO E CONSIDERATA L’ATTITUDINE DEI SISTEMI INFORMATICI A FAVORIRE L’APPRENDIMENTO, POTRANNO ESSERE PREVISTI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI STRANIERI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PRELIMINARE IN MODALITÀ E‐LEARNING. MODALITA’ CONSENTITA (PER I LAVORATORI) SOLO PER FORMAZIONE GENERALE ED AGGIORNAMENTO A CERTE CONDIZIONI 86 86 ELEMENTI MINIMI DEGLI ATTESTATI Indicazione del soggetto organizzatore del corso Normativa di riferimento Dati anagrafici del partecipante al corso Specifica della tipologia del corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti) Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto organizzatore del corso 87 LA FORMAZIONE PUÒ AVVENIRE SIA IN AULA CHE SUL LUOGO SIA IN AULA CHE SUL LUOGO DI DI LAVORO (ES. TRAINING ON THE JOB) LA FORMAZIONE PUÒ AVVENIRE CON METODOLOGIA EE‐LEARNING ,SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI: La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione “in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa. Deve essere garantita la presenza un esperto tutor /docente con esperienza triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e‐Learning. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non 88 88 consenta di evitare una parte del percorso). UTILIZZO DELLE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO E‐LEARNING L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per: LA FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI; LAVORATORI LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DIRIGENTI; I CORSI DI AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO; PARTE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI, PREPOSTI PROGETTI FORMATIVI SPERIMENTALI, SPERIMENTALI EVENTUALMENTE INDIVIDUATI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEI LORO ATTI DI RECEPIMENTO DEL PRESENTE ACCORDO, ACCORDO CHE PREVEDANO L’UTILIZZO DELLE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO E-LEARNING ANCHE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI. 89 89 METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO A. GARANTIRE UN EQUILIBRIO TRA LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI TEORICHE E PRATICHE E RELATIVE DISCUSSIONI, DISCUSSIONI NONCHÉ LAVORI DI GRUPPO, NEL RISPETTO DEL MONTE ORE COMPLESSIVO PREFISSATO PER OGNI MODULO; B. FAVORIRE METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO INTERATTIVE OVVERO BASATE SUL PROBLEM SOLVING, SOLVING, APPLICATE A SIMULAZIONI E SITUAZIONI DI CONTESTO SU PROBLEMATICHE SPECIFICHE, SPECIFICHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROCESSI DI VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE LEGATI ALLA PREVENZIONE; C. PREVEDERE DIMOSTRAZIONI, SIMULAZIONI IN CONTESTO LAVORATIVO E PROVE PRATICHE PRATICHE; D. FAVORIRE, OVE POSSIBILE, METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVE, ANCHE IN MODALITÀ E‐LEARNING E CON RICORSO A LINGUAGGI MULTIMEDIALI, CHE GARANTISCANO L’IMPIEGO DI STRUMENTI INFORMATICI QUALI CANALI DI DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI FORMATIVI, ANCHE AI FINI DI UNA MIGLIORE CONCILIAZIONE TRA ESIGENZE PROFESSIONALI E ESIGENZE DI VITA PERSONALE DEI DISCENTI E DEI DOCENTI. 90 90 CREDITI FORMATIVI PREGRESSI PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI DELL’AZIENDA NON SONO TENUTI A FREQUENTARE I NUOVI CORSI SECONDO GLI ACCORDI I LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI CHE ABBIANO FREQUENTATO CORSI RISPETTOSI DELLE PREVISIONI NORMATIVE E CONTRATTUALI ENTRO L’11 GENNAIO 2013, SE TALI CORSI ERANO STATI FORMALMENTE E DOCUMENTALMENTE APPROVATI ENTRO L’11 GENNAIO 2012 LA LOCUZIONE “FORMALMENTE E DOCUMENTALMENTE APPROVATI” VA INTESA NEL SENSO CHE DEVE ESISTERE UNA DOCUMENTAZIONE (QUALE UNA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, UN BANDO UN PROGRAMMA PUNTUALE DI ATTIVITÀ CHE RISULTI DA BANDO, UN ACCORDO COLLETTIVO O UN VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA) CHE PROVI CHE ALL’11 GENNAIO 2012 LA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL CORSO ERA GIÀ MOLTO AVANZATA 91 91 CREDITI FORMATIVI PREGRESSI PER LAVORATORI SOMMINISTRATI QUALORA IL LAVORATORE VADA A COSTITUIRE UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO O DI SOMMINISTRAZIONE CON UN’AZIENDA DELLO STESSO SETTORE PRODUTTIVO CUI APPARTENEVA QUELLA D D’ORIGINE ORIGINE O PRECEDENTE, COSTITUISCE CREDITO FORMATIVO SIA LA FREQUENZA ALLA FORMAZIONE GENERALE, CHE LA FORMAZIONE SPECIFICA DI SETTORE SETTORE;; QUALORA IL LAVORATORE VADA A COSTITUIRE UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO O DI SOMMINISTRAZIONE CON UN UN’AZIENDA AZIENDA DI DIVERSO SETTORE PRODUTTIVO RISPETTO A QUELLO CUI APPARTENEVA L’AZIENDA D’ORIGINE O PRECEDENTE, COSTITUISCE CREDITO FORMATIVO LA FREQUENZA ALLA FORMAZIONE GENERALE; LA FORMAZIONE SPECIFICA RELATIVA AL NUOVO SETTORE DEVE ESSERE RIPETUTA. 92 92 PRECISAZIONI PER LAVORATORI SOMMINISTRATI LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PUÒ ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI, DISPOSIZIONI OVE ESISTENTI, DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE NEL CASO DI SPECIE O SECONDO LE MODALITÀ CONCORDATE TRA IL SOMMINISTRATORE E L’UTILIZZATORE. IN PARTICOLARE, ESSI POSSONO CONCORDARE CHE LA FORMAZIONE GENERALE SIA A CARICO DEL SOMMINISTRATORE E QUELLA SPECIFICA DI SETTORE A CARICO DELL’UTILIZZATORE. DELL’UTILIZZATORE 93 PRECISAZIONI PER LAVORATORI SOMMINISTRATI IN DIFETTO DI ACCORDI LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI VA EFFETTUATA DAL SOMMINISTRATORE UNICAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ À LAVORATIVA PER LA QUALE I LAVORATORI VENGONO ASSUNTI, SEMPRE CHE – AI SENSI E ALLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 23 DEL CITATO D. LGS. N. 276/2003 – IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE NON PONGA TALE OBBLIGO A CARICO DELL’UTILIZZATORE. OGNI ALTRO OBBLIGO FORMATIVO È A CARICO DELL’UTILIZZATORE. 94 94 CREDITI FORMATIVI IN CASO DI CAMBIO DI MANSIONE NELLA STESSA AZIENDA CON AGGRAVIO DI RISCHIO QUALORA IL LAVORATORE ALL’ INTERNO DI UNA STESSA AZIENDA VADA A SVOLGERE MANSIONI RICONDUCIBILI AD UN SETTORE A RISCHIO MAGGIORE, MAGGIORE COSTITUISCE CREDITO FORMATIVO SIA LA FREQUENZA ALLA FORMAZIONE GENERALE CHE QUELLA SPECIFICA LA FORMAZIONE SPECIFICA ANDRA’ COMPLETATA CON UN MODULO INTEGRATIVO 95 95 CREDITI FORMATIVI IN CASO DI TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONI, INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI È RICONOSCIUTO CREDITO FORMATIVO RELATIVAMENTE ALLA FREQUENZA DELLA FORMAZIONE GENERALE, MENTRE DEVE ESSERE RIPETUTA LA PARTE DI FORMAZIONE SPECIFICA LIMITATA ALLE MODIFICHE O AI CONTENUTI DI NUOVA INTRODUZIONE NONCHÉ L’ADDESTRAMENTO. 96 96 TEMPISTICHE PER L’ESECUZIONE DEI CORSI IN CASO NON SIA RICONOSCIBILE DOCUMENTALMENTE FORMAZIONE PREGRESSA I CORSI DOVEVANO ESSERE FORMAZIONE PREGRESSA, I CORSI DOVEVANO ESSERE SVOLTI SECONDO LE NUOVE REGOLE “NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE” LA PROVA DELL’AVVENUTA FORMAZIONE PREGRESSA È COSTITUITA DA “QUALSIASI MEZZO DI PROVA IDONEO A DIMOSTRARE LA DURATA, I CONTENUTI E LE MODALITÀ DEI CORSI AVVENUTI” 97 97 98 ACCORDO 22 febbraio 2012 PUBBLICATO sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2012 – S.O. n. 47 Accordo ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n.281/97 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione i i i i i i di lidi à d ll f i i i dell’art. 73 c. 5 del D. Lgs. n. 81/08 s.m.i. ENTRATA IN VIGORE 12 MARZO 2013 99 ART. 73 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE, AFFINCHÉ PER OGNI ATTREZZATURA DI LAVORO MESSA A DISPOSIZIONE, I LAVORATORI INCARICATI DELL’USO DISPONGANO DI OGNI NECESSARIA INFORMAZIONE E ISTRUZIONE E RICEVANO UNA FORMAZIONE E UN ADDESTRAMENTO ADEGUATI, ……….. AFFINCHÉ I LAVORATORI INCARICATI DELL’USO DELLE ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE E RESPONSABILITÀ PARTICOLARI RICEVANO UNA FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ADEGUATI E SPECIFICI SPECIFICI, TALI DA CONSENTIRE L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE IN MODO SICURO 100 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON O SENZA STABILIZZATORI MACCHINA MOBILE DESTINATA A SPOSTARE LE PERSONE ALLE POSIZIONI DI LAVORO AD ALTEZZA > 2m GRU A TORRE CON BRACCIO ORIENTABILE MONTATO SULLA PARTE SUPERIORE DI UNA TORRE CHE STA IN VERTICALE ALLA POSIZIONE DI LAVORO GRU MOBILE AUTOGRU A BRACCIO CHE AUTOGRU A BRACCIO CHE SI SPOSTA CON O SENZA CARICO SI SPOSTA CON O SENZA CARICO SENZA BISOGNO DI VIE DI CORSA FISSE E RIMANE STABILE PER EFFETTO DELLA GRAVITA’ GRU PER AUTOCARRO GRU A MOTORE MONTATA DI REGOLA SU UN RIMORCHIO/TRATTRICE/BASE FISSA CARRELLI ELAVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO • SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO • INDUSTRIALI SEMOVENTI • SOLLEVATORI/SEMOVENTI ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI QUALSIASI TRATTORE A RUOTE O A CINGOLI MACCHINE MOVIMENTO TERRA • • • • • POMPE PER CALCESTRUZZO DISPOSITIVO MONTATO SU UN TELAIO DI AUTOMEZZO/AUTOCARRO/RIMORCHIO ESCAVATORI IDRAULICI ESCAVATORI A FUNE PALE CARICATRICI FRONTALI TERNE AUTORIBALTABILE A CINGOLI 101 ESEMPI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 102 ESEMPI GRU PER AUTOCARRO 103 ESEMPI GRU A TORRE 104 ESEMPI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 105 ESEMPI DI GRU MOBILI 106 ESEMPI DI GRU MOBILI SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE 107 ESEMPI DI TRATTORE A RUOTE 108 ESEMPI DI TRATTORE A CINGOLI 109 ESEMPI DI ESCAVATORE 110 ESEMPI DI ESCAVATORE 111 ESEMPI DI CARICATORE 112 ESEMPI DI CARICATORE 113 ESEMPI DI TERNA 114 ESEMPI DI TERNA 115 ESEMPIO DI AUTORIBALTABILE 116 ESEMPIO DI POMPA PER CALCESTRUZZO 117 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO SONO SOGGETTI FORMATORI DEL CORSO DI FORMAZIONE E DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO: a) REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, ANCHE MEDIANTE LE PROPRIE STRUTTURE TECNICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE (Aziende Sanitarie Locali) E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE b) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MEDIANTE PERSONALE TECNICO IMPEGNATO IN ATTIVITA’ DEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO c) INAIL d) ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI NEL SETTORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI NEL SETTORE DI IMPIEGO IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI CUI AL PRESENTE ACCORDO OGGETTO DELLA FORMAZIONE, ANCHE TRAMITE LE LORO SOCIETA’DI SERVIZI PREVALENTEMENTE O TOTALMENTE PARTECIPATE e) ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI CUI AFFERISCONO I SOGGETTI DI CUI AL c. 1, art. 98 DEL D. LGS 81/08, NONCHE’ LE ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI SENZA SCOPO DI LUCRO, RICONOSCIUTE DAI RISPETTIVI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI 118 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO f) AZIENDE PRODUTTRICI/DISTRIBUTRICI/NOLEGGIATRICI/UTILIZZATRICI (QUESTE ULTIME LIMITATAMENTE AI LORO ADDETTI) DI ATTREZZATURE ORGANIZZATE PER LA FORMAZIONE E ACCREDITATE IN CONFORMITA’ AL MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEFINITO IN OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E PUBBLICATA SU GURI DEL 23/01/09 IN DEROGA ALLA ESCLUSIONE DALL’ ACCREDITAMENTO PREVISTO DALLA MEDESIMA INTESA g) SOGGETTI FORMATORI CON ESPERIENZA DOCUMENTATA ALMENO TRIENNALE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO, NELLA FORMAZIONE PER LE SPECIFICHE ATTREZZATURE OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO ACCREDITATI IN CONFORMITA’ AL MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEFINITO IN OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E PUBBLICATA SU GURI DEL 23/01/09 h) SOGGETTI FORMATORI, CON ESPERIENZA DOCUMENTATA DI ALMENO SEI ANNI NELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SAUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, ACCREDITATI IN CONFORMITA’ AL MODELLO DEFINITO IN OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E PUBBLICATA SU GURI DEL 23/01/09 119 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO f) AZIENDE PRODUTTRICI/DISTRIBUTRICI/NOLEGGIATRICI/UTILIZZATRICI (QUESTE ULTIME LIMITATAMENTE AI LORO ADDETTI) DI ATTREZZATURE ORGANIZZATE PER LA FORMAZIONE E ENTI BILATERALI, QUALI DEFINITI ALL’ art 2, c. 1, lettera h) DEL D. LGS. 276 DEL 10/09/03 e s.m.i., E GLI ORGANI PARITETICI QUALI DEFINITI ALL’ art. 51 DEL D. LGS , Q 81/08, ENTRAMBI / , ISTITUITI NEI SETTORI DI IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DI FORMAZIONE l) LE SCUOLE EDILI COSTITUITE NELL’ AMBITO DEGLI ORGANISMI PARITETICI I SOGGETTI FORMATORI DEVONO COMUNQUE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI NATURA GENERALE : IDONEITA’ DELL’AREA E DISPONIBILITA’ DELLE ATTREZZATURE (ALLEGATO I) QUALORA SI VOGLIA AVVALERSI DI SOGGETTI FORMATORI ESTERNI ALLA PROPRIA STRUTTURA, QUESTI ULTIMI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI NEL MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEFINITO IN OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E PUBBLICATA SU GURI DEL 23/01/09 ALLEGATO I 120 INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI I CORSI DEVONO ESSERE TENUTI: DA DOCENTI INTERNI O ESTERNI ALL’AZIENDA CHE POSSONO DIMOSTRARE DI POSSEDERE ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE SIA NEL SETTORE DELLA ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE SIA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE SIA NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ESPERIENZA, ALMENO TRIENNALE, PROFESSIONALE PRATICA NELLE TECHNICHE DELL’ UTLILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE 121 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE A. INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO CHE PUÒ ESSERE IL DOCENTE STESSO; B REGISTRO DI PRESENZA DEI PARTECIPANTI; B. C. UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PER OGNI CORSO PARI A 24 UNITÀ D. PER LE ATTIVITA PRATICHE ALMENO 1 DOCENTE OGNI 6 ALLIEVI E. LE ATTIVITA’ PRATICHE DOVRANNO ESSERE TENUTE IN AREA IDONEA F. L’OBBLIGO DI FREQUENZA DEL 90% DELLE ORE DI FORMAZIONE PREVISTE; 122 METODOLOGIA DIDATTICA A. B. C. GARANTIRE UN EQUILIBRIO TRA LEZIONI FRONTALI, ESPERIENZE IN AULA NONCHÉ LAVORI DI GRUPPO, NEL RISPETTO DEL MONTE ORE AULA, COMPLESSIVO PREFISSATO PER OGNI MODULO ANCHE CON SUPPORTI DI MATERIALE MULTIMEDIALI; PREVEDERE DIMOSTRAZIONI E PROVE PRATICHE, SIMULAZIONI DI GESTIONE IN CONDIZIONI DI UTILIZZO NORMALI, ANORMALI PREVEDILIE E STRAORDINARIE DI EMERGENZA EMERGENZA;; FAVORIRE, OVE POSSIBILE, METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVE, ANCHE IN MODALITÀ E‐LEARNING (SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI: ES. PERCORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATO CHE NON CONSENTA DI EVITARE UNA PARTE DEL PERCORSO, PERCORSO OBBLIGO DI VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO IN PRESENZA) LA FORMAZIONE E‐LEARNING E’ RISCONSCIUTA ECLUSIVAMENTE PER IL MODULO GIURIDICO‐NORMATIVO E TECNICO 123 ATTESTAZIONE AL TERMINE DEI MODULI DEVONO ESSERE EFFETTUATE PROVE FINALIZZATE PER VERIFCARE LE CONOSCENZE, L’ACCERTAMENTO DELL’APPRENDIMENTO VIENE EFFETTUATO DAL RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO/DOCENTE CHE REDIGE IL VERBALE DA TRASMETTERE ALLE / REGIONI E PROVINCE AUTONOME AL FINE DI COSTITUIRE UNO SPECIFICO REGISTRO INFORMATIZZATO ELEMENTI MINIMI DEGLI ATTESTATI: Denominazione soggetto formatore Dati anagrafici del partecipante al corso Specifica della tipologia del corso seguito con indicazione dell’ “ACCORDO” e del monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto formatore/docente 124 IL PRECORSO FORMATIVO E’ STRUTTURATO IN MODULI TEORICI E PRATICI CON VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA LA DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI È FISSATA IN BASE A TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E CARATTERISTICHE OPERATIVE DI OGNI ATTREZZATURA NEL SOLO CASO DI CORSI DI FORMAZIONE INERENTI ATTREZZATURE SIMILI SIMILI, IL MODULO GIURIDICO - NORMATIVO COSTITUISCE CREDITO DI FORMAZIONE PERMANENTE 125 SCHEMA CARATTERISITCHE TECNICHE – MONTE ORE MODULO TEORICO GIURIDICO NORMATIVO PIATTAFORMA ELEVABILE (PLE) ELEVABILE (PLE) 1 GRU SU AUTOCARRO 3 1 CARRELLI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 7 1 MODULO PRATICO AGGIUNTIVO 3 1 GRU A TORRE TECNICO 7 / / / / BASE AGGIUNTIVO PLE con stabilizzatori 4 PLE senza stabilizzatori 4 PLE con stabilizzatori e PLE con stabilizzatori 6 / 8 GRU a torre solo rotazione in basso 4 GRU a torre solo rotazione in alto 4 GRU a torre solo rotazione in alto + basso 6 Carrelli industriali semoventi 4 Carrelli semoventi con braccio telescopico 4 Carrelli sollevatori/elevatori/elevatori C lli ll t i/ l t i/ l t i semoventi telescopici rotativi 4 Carrelli industriali semoventi + Carrelli semoventi con braccio telescopico + Carrelli sollevatori/elevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 8 126 SCHEMA CARATTERISITCHE TECNICHE – MONTE ORE MODULO TEORICO MODULO PRATICO GIURIDICO NORMATIVO TECNICO AGGIUNTIVO 1 6 / GRU MOBILI autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso 7 1 6 4 GRU MOBILI autocarrate e semoventi su ruote con falcone telescopico o brandeggiabili 7 1 2 / GRU MOBILI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI ESCAVATORI – PALE CARICATRICI FRONTALI ‐ TERNE E AUTORIBALTABILI A AUTORIBALTABILI A CINGOLI POMPE PER CALCESTRUZZO 1 1 3 6 / / BASE AGGIUNTIVO Trattori su ruote 5 Trattori a cingoli 5 Trattori su ruote + trattori a cingoli 10 Escavatori idraulici 6 Caricatori frontali 6 Terne 6 Escavatori a fune 6 Autoribaltabili a cingoli a cingoli 6 Solo per combinazione di escavatori idraulici + caricatori frontali + terne 12 Se più tipologie si sommano le ore 30 / 7 4 127 DURATA DELLA VALIDITA’ DELL’ ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO AL TERMINE DI CIASCUN MODULO È OBBLIGATORIA LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO ATTRAVERSO UNA PROVA DI VALUTAZIONE, LE CUI MODALITÀ E CONTENUTI SONO STABILITI PER OGNI ATTREZZATURA NEI RELATIVI ALLEGATI DELL’ACCORDO (ALLEGATO III E SEGUENTI). RELATIVI ALLEGATI DELLACCORDO (ALLEGATO III E SEGUENTI). L’ACCESSO AL MODULO PRATICO SPECIFICO È CONSENTITO SOLO PREVIO SUPERAMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE DEL MODULO TEORICO (GIURIDICO ‐ NORMATIVO E TECNICO) CON ALMENO IL 70% DELLE RISPOSTE ESATTE. AL SUPERAMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE DEL MODULO PRATICO, COSTITUENTE LA PROVA DI COSTITUENTE LA PROVA DI VERIFICA FINALE, VIENE RILASCIATO DAI SOGGETTI VERIFICA FINALE VIENE RILASCIATO DAI SOGGETTI FORMATORI A CIASCUN OPERATORE, L’ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL’USO DELL’ATTREZZATURA. 128 DURATA DELLA VALIDITA’ DELL’ ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO L’ABILITAZIONE HA VALIDITÀ QUINQUENNALE (A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO (A DECORRERE DALLA DATA DI (A DECORRERE DALLA DATA RILASCIO DELL’ATTESTATO DI DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE) E PUÒ ESSERE RINNOVATA PARTECIPANDO ALLO SPECIFICO CORSO DI SPECIFICO CORSO DI AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO DI DI DURATA MINIMA PARI A 4 ORE, MINIMA PARI A 4 ORE, DI DI CUI CUI ALMENO 3 ORE ALMENO 3 ORE RELATIVE RELATIVE AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI RELATIVE AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI. AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI PRATICI. 129 DOCUMENTAZIONE PRESSO IL SOGGETTO FORMATORE DEVE ESSERRE CONSERVATO PER ALMENO 10 ANNI IL FASCICOLO DEL CORSO CONTENENTE: • DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE • REGISTRO DEL CORSO CON FIRMA DEI PARTECIPANTI E DEL DOCENTE, ORA INIZIO/FINE CORSO, MODELLI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA FINALE DI OGNI PARTECIPANTE 130 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – CASO 1 Sono esclusi dall’obbligo di seguire e superare il percorso completo di formazione: GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO, CORSI (DOCUMENTABILI) COMPOSTI DA MODULO TEORICO, MODULO PRATICO, VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E DURATA NON INFERIORE E DURATA NON INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ALLEGATI DELL’ACCORDO STESSO. TALI OPERATORI DOVRANNO FREQUENTARE LAGGIORNAMENTO TALI OPERATORI DOVRANNO FREQUENTARE L’AGGIORNAMENTO ENTRO CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ATTESTAZIONE DI SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO 131 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – CASO 2 GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO CORSI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO, CORSI (DOCUMENTABILI) COMPOSTI DA MODULO TEORICO, MODULO PRATICO, VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO E DURATA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ALLEGATI DELL’ACCORDO STESSO. TALI OPERATORI DOVRANNO SEGUIRE ENTRO 24 MESI ENTRO 24 MESI (12/03/15) (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DI AGGIORNAMENTO, ED IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DEL CORSO DI PRIMO AGGIORNAMENTO 132 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – CASO 3 GLI OPERATORI CHE ABBIAMO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN ( ) QUALSIASI DURATA VIGORE DELL’ACCORDO,, CORSI (DOCUMENTABILI) DI E PRIVI DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO TALI OPERATORI DOVRANNO SEGUIRE ENTRO 24 MESI (12/03/15) ENTRO 24 MESI (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DI DI AGGIORNAMENTO ED INOLTRE ESSERE SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO, ED IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO FINALE DELL’APPRENDIMENTO, ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO FINALE DELLAPPRENDIMENTO 133 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013 CHIARIMENTI in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. 134 ACCORDO del 22 febbraio 2012 SONO ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE GLI OPERATORI AGRICOLI CHE ABBIANO UNA ESPERIENZA NEL SETTORE (DOCUMENTABILE) ALMENO ALMENO BIENNALE MA DOVRANNO SEGUIRE ENTRO ENTRO 5 ANNI (12/03/17) DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO LO 5 ANNI (12/03/17) SPECIFICO CORSO DI AGGIORNAMENTO. 135 Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013 ESPERIENZA DOCUMENTATA PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO NEL CASO DI LAVORATORE AUTONOMO O DI DATORE DI LAVORO UTILIZZATORE CHE PUÒ DOCUMENTARE L’ESPERIENZA NELL’USO DELLE UTILIZZATORE CHE PUÒ DOCUMENTARE L’ESPERIENZA NELL’USO DELLE ATTREZZATURE ATTRAVERSO UNA AUTOCERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ REDATTA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000). L’ESPERIENZA DEVE RIFERIRSI A UN PERIODO DI TEMPO NON ANTECEDENTE AI DIECI ANNI. LA DICHIARAZIONE DEVE ATTESTARE LA DISPONIBILITÀ IN AZIENDA DELL’ATTREZZATURA E CHE L’ATTIVITÀ È STATA SVOLTA NELL’AMBITO NORMALE DEL CICLO PRODUTTIVO; LA DICHIARAZIONE POTRÀ ESSERE REDATTA DAL TITOLARE DELL’IMPRESA PER À ’ DOCUMENTARE L’ESPERIENZA DI EVENTUALI COLLABORATORI FAMILIARI. 136 Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013 ESPERIENZA DOCUMENTATA PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO NEL CASO DI LAVORATORE SUBORDINATO CHE PUÒ DOCUMENTARE L’ESPERIENZA NELL’USO DELLE ATTREZZATURE ATTRAVERSO UNA AUTOCERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE ATTRAVERSO UNA AUTOCERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ REDATTA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000). L’ESPERIENZA DEVE RIFERIRSI A UN PERIODO DI TEMPO NON ANTECEDENTE AI DIECI ANNI. LA DICHIARAZIONE DEVE ATTESTARE L’INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI TEMPO IN CUI IL LAVORATORE HA SVOLTO L’ATTIVITÀ ALLE DIPENDENZA DELLA O DELLE IMPRESE AGRICOLE, IL NOMINATIVO DELL’ IMPRESA E CHE L’ATTIVITÀ SIA STATA SVOLTA NELL’AMBITO NORMALE DEL CICLO PRODUTTIVO. IN OGNI CASO IL DATORE DI LAVORO È SEMPRE TENUTO A VERIFICARE LE CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI DICHIARATE DAL LAVORATORE. 137 Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013 UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 L’ABILITAZIONE È NECESSARIA ANCHE NEL CASO DI UTILIZZO OCCASIONALE DELLE ATTREZZATURE, NON È INVECE NECESSARIA NEL CASO IN CUI NON SI CONFIGURI ALCUNA ATTIVITÀ LAVORATIVA CONNESSA ALL’UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA, COME LE OPERAZIONI DI SEMPLICE SVUOTAMENTO A VUOTO DELL’ATTREZZATURE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E DELL’ATTREZZATURE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ECC.. 138 Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013 CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 LA PARTE DI LA PARTE DI CORSO DI CORSO DI AGGIORNAMENTO DI AGGIORNAMENTO DI 3 ORE RELATIVE 3 ORE RELATIVE AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ANCHE IN AULA CON UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI NON SUPERIORE A 24. 139 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 Con circolare n. 21 dell’10 giugno 2013 vengono forniti chiarimenti, tenuto conto della circolare n.12/2013 di questo Ministero, in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. 140 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 CORSO DI AGGIORNAMENTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO UTILE AL RINNOVO DELL’ABILITAZIONE PUO’ ESSERE SVOLTO DA UN SOLO DOCENTE. 141 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 MODULO GIURIDICO NORMATIVO IL MODULO GIURIDICO‐NORMATIVO PER IL QUALE LA CIRCOLARE CHIARISCE CHE DEVE ESSERE EFFETTUATO UNA SOLA VOLTA PER OGNUNO DI QUESTI GRUPPI: QUESTI GRUPPI: OGNUNO DI PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILE (PLE) GRU PER AUTOCARRO GRU A TORRE CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO GRU MOBILI GRU MOBILI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI ESCAVATORI – PALE CARICATRICI FRONTALI ‐ TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI POMPE PER CALCESTRUZZO 142 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 DURATA DELLA VALIDITA’ DELL’ ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO LA VALIDITA’ DELL LA VALIDITA DELL’ ABILITAZIONE DURA CINQUE ABILITAZIONE DURA CINQUE ANNI E IL MANTENIMENTO E’ GARANTITO DAI CORSI DI AGGIORNAMENTO CON PERIODICITÀ ALMENO QUINQUENNALE. 143 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 ATTREZZATURE PER LE QUALI E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI RICORDA CHE LE ATTREZZATURE PER LE QUALI SI RICHIEDE ABILITAZIONE SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE ELENCATE SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE ELENCATE NELL’ALLEGATO A LETTERA A PUNTO 1 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 E CHE L’ELENCO È DA CONSIDERARE ESAUSTIVO E NON ESEMPLIFICATIVO SONO AD ESEMPIO ESCLUSI: Ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale Piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma Trattori industriali di solo traino rimorchi utilizzati in area aeroportuale Trattori industriali di solo traino rimorchi utilizzati in area aeroportuale, ferroviaria … Carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile Ecc. ALLEGATO A punto 1) 144 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO, CORSI (DOCUMENTABILI) COMPOSTI DA MODULO TEORICO, MODULO PRATICO, VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO E DURATA INFERIORE E DURATA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ALLEGATI DELL’ACCORDO STESSO. TALI OPERATORI DOVRANNO SEGUIRE ENTRO 24 MESI (12/03/15) ENTRO 24 MESI (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DI AGGIORNAMENTO GLI OPERATORI CHE ABBIAMO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO, CORSI (DOCUMENTABILI) DI QUALSIASI DURATA E PRIVI DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO TALI OPERATORI DOVRANNO SEGUIRE ENTRO 24 MESI (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE ENTRO 24 MESI (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DI DI AGGIORNAMENTO ED INOLTRE ESSERE SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO, LA VALIDITÀ DECORRE RISPETTIVAMENTE DALLA DATA DI AGGIORNAMENTO E DALLA DATA DI SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO. 145 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Sono esclusi dall’obbligo di seguire e superare il percorso completo di formazione: GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO, CORSI (DOCUMENTABILI) COMPOSTI DA MODULO TEORICO, MODULO PRATICO, VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E DURATA NON INFERIORE E DURATA NON INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ALLEGATI DELL’ACCORDO STESSO. TALI OPERATORI DOVRANNO FREQUENTARE L’AGGIORNAMENTO ENTRO CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ATTESTAZIONE DI SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO LA VALIDITÀ È RICONOSCIUTA SENZA NECESSITARE DI ULTERIORI CONDIZIONI. LA VALIDITÀ DI 5 ANNI DECORRE DALL’ ENTRATA IN VIGORE DELL’ ACCORDO (14 MARZO 2013). 146 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA PER ANALOGIA CON QUANTO PREVISTO PER GLI ACCORDI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL 21.12.11 E DEL 25.07.12 LA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA INOLTRE HA NATURA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA. 147 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 SI CONFERMA CHE IL PUNTO 1.0 DEGLI ALLEGATI III SI CONFERMA CHE IL PUNTO 1 0 DEGLI ALLEGATI III E SEGUENTI E SEGUENTI DELL’ACCORDO 22.02.12 VA INTESO NEL SENSO CHE IL LAVORATORE DEVE AVERE L’ABILITAZIONE PER ALMENO UNA DELLE ATTREZZATURE, PRESENTI IN ALLEGATO, ANCHE SE DEVE UTILIZZARE ATTREZZATURE CON CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/FUNZIONALI DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLO SPECIFICO ALLEGATO. 148 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 REQUISITI DEI DOCENTI IN RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO A PUNTO 2.1 ”INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI”, SI CHIARISCE CHE L’ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE E NELLA PREVENZIONE DEVE INTENDERSI IN MODO “CHE I SUDDETTI DUE REQUISITI DEVONO ESSERE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI PER OGNI DOCENTE DEI MODULI GIURIDICO E TECNICO (E NON IN SENSO ALTERNATIVO). IL PERSONALE DOCENTE DEI MODULI PRATICI DEVE POSSEDERE INVECE “ESPERIENZA PROFESSIONALE PRATICA, DOCUMENTATA NELLE TECNICHE DELL’UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CHE TRATTASI”. IL DOCENTE PUÒ ESSERE UNICO SE SODDISFA TUTTI I REQUISITI ELENCATI. 149 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 REQUISITI MINIMI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO‐PRATICO PER IL MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE E’ NECESSARIO ESEGUIRE DELLE PROVE PRATICHE: GRU A ROTAZIONE IN BASSO PREVEDE ALMENO 2 PROVE GRU A ROTAZIONE IN ALTO PREVEDE ALMENO 2 PROVE SIA PER GRU A ROTAZIONE IN BASSO CHE PER GRU A ROTAZIONE IN ALTO PREVEDE ALMENO 3 PROVE IN TOTALE ANALOGHE CONSIDERAZIONI RESTANO VALIDE PERLE SEGUENTI ATTREZZATURE: PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILE (PLE) CHE OPERA SU STABILIZZATORI ALMENO 2 PROVE PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILE (PLE) CHE OPERA SENZA STABILIZZATORI ALMENO 2 PROVE PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILE (PLE) CHE OPERA SIA CON STABILIZZATORI CHE SENZA STABILIZZATORI ALMENO 3 PROVE IN TOTALE 150 CARRELLI SEMOVENTI ALMENO 2 PROVE CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO ALMENO 2 PROVE CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI ALMENO 2 PROVE CARRELLI SEMOVENTI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI/ CARRELLI SEMOVENTI, SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI/ SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI ALMENO 3 PROVE IN TOTALE ESCAVATORI IDRAULICI ALMENO 2 PROVE ESCAVATORI A FUNE ALMENO 2 PROVE CARICATORI FRONTALI ALMENO 2 PROVE TERNE ALMENO 2 PROVE AUTORIBALTABILI ALMENO 2 PROVE ESCAVATORI IDRAULICI ‐ CARICATORI FRONTALI ‐ TERNE 3 PROVE IN TOTALE 151 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI AI INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (ALLEGATO VI). QUALORA A TALI CARRELLI SIANO ABBINATI ACCESSORI CHE PORTINO L’ATTREZZATURA A RISULTARE IN UNA DELLE DEFINIZIONI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI EE’ RICHIESTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE , OCCORRE RICHIESTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE , OCCORRE L’ACQUISIZIONE DEL CORRISPONDENTE TITOLO ABILITATIVO. 152 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO PER LAVORATORI AGRICOLI SI INTENDONO TUTTI I LAVORATORI CHE EFFETTUANO LE SEGUENTI ATTIVITA’ ELENCATE NELL’ ARTICOLO 2135 C C E MODIFICATO DAL D LGS 228 DEL 18/05/01 ATTIVITA’ ELENCATE NELL’ ARTICOLO 2135 C.C. E MODIFICATO DAL D. LGS. 228 DEL 18/05/01 E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività ' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". 153 Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 DICHIARAZIONE LA DICHIARAZIONE, COME DA ART. 72 C. 2 D. LGS 81/08, DEVE ESSERE SCRITTA DAL DATORE DI LAVORO E INDICARE IL LAVORATORE O I LAVORATORI INCARICATI ALL’USO DELL’ ATTREZZATURA , DEVE DICHIARARE CHE SONO STATI FORMATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III DEL D.LGS 81/08 E s.m.i. E OVE SI TRATTI DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ ACCORDO 22.02.12 CHE SIANO IN POSSESSO DELLA SPECIFICA ABILITAZIONE. 154 ENTRATA IN VIGORE E DATA COMPLETAMENTO CORSI I LAVORATORI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO,, USINO ATTREZZATURE PER LE QUALI È RICHIESTA L’ABILITAZIONE DOVRANNO SEGUIRE I PERTINENTI CORSI DI FORMAZIONE ENTRO 24 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO STESSO. ENTRATA IN VIGORE 12 MARZO 2013 DATA FINALE 12 MARZO 2015 155 ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE PERCORSO FORMATIVO PER RLS e LAVORATORI ACCORDO ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE E SPISAL 156 ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE PROCEDURA DI “COLLABORAZIONE” CON L’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 12, DEL D.LGS. 81/08 RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 157 ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE 76 158 ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE 77 159 ART.37 – FORMAZIONE – c. 12 LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E QUELLA DEI LORO RAPPRESENTANTI DEVE AVVENIRE,, IN COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI, PARITETICI OVE PRESENTI NEL SETTORE E NEL TERRITORIO IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO, DURANTE L’ORARIO DI LAVORO E NON PUÒ COMPORTARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEI LAVORATORI. L’ACCORDO GENNAIO 2012 PREVEDE CHE I PROGETTI DEI CORSI VENGANO PRESENTATI ALL’ORGANISMO BILATERALE (SILENZIO ASSENSO – 15 GG) L’ORGANISMO PARITETICO DI VERONA E’ PRESENTE ED ATTIVO Modulo richiesta collaborazione OPP.doc 160