SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
CORSO DI FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE PER:
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MODULO C – SEZIONE C4
GIUGNO 2013
In collaborazione con
TORINO - VERONA - SALUZZO
0112269903
[email protected]
0
RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE
DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN AZIENDA
LE FONTI INFORMATIVE SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
LE FONTI INFORMATIVE SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
METODOLOGIE PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE IN AZIENDA (RIUNIONI, GRUPPI DI
LAVORO SPECIFICI, CONFERENZE, SEMINARI INFORMATIVI, ECC.)
STRUMENTI DI INFORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO (CIRCOLARI, CARTELLONISTICA, OPUSCOLI, AUDIOVISIVI, AVVISI, NEWS, SISTEMI IN RETE, ECC)
ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DIDATTICA
• analisi dei fabbisogni • definizione degli obbiettivi didattici • scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi
• metodologie didattiche
• sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda
1
LA DEFINIZIONE DI GOGUELIN
SECONDO UNA CLASSICA DEFINIZIONE DELLO
PSICOLOGO SOCIALE FRANCESE GOGUELIN
(1973) “L’INFORMAZIONE
L’INFORMAZIONE È UN ‘SAPERE’
‘SAPERE (AREA
COGNITIVA); LA FORMAZIONE UN ‘SAPER
ESSERE’
(AREA
COMPORTAMENTALE)
E
L’ADDESTRAMENTO UN ‘SAPER FARE’ (AREA
OPERAZIONALE)”
OPERAZIONALE)
2
PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA:COMPORTAMENTE DI PROTEZIONE
SI ADOTTANO COMPORTAMENTI DI PROTEZIONE
DELLA SALUTE SE:
• SI PERCEPISCE UNA MINACCIA PER LA SALUTE
…… CHE SEMBRA GRAVE
• CI SENTIAMO CAPACI DI ESEGUIRE UN CERTO
TIPO DI AZIONE ……..
CHE NON RICHIEDE COSTI E SFORZI ECCESSIVI
3
PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA:COMPORTAMENTE DI PROTEZIONE
Quindi
• INTERVENIRE SU:
• CONOSCENZA E ABILITA’ attraverso
INFORMAZIONE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
4
PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA:COMPORTAMENTE DI PROTEZIONE
INTERVENIRE SU:
• VALORI E ATTEGGIAMENTO attraverso
CONDIVISIONE COMUNICAZIONE COINVOLGIMENTO
Discutere in gruppo (modificare rappresentazioni, trovare Discutere
in gruppo (modificare rappresentazioni, trovare
soluzioni, coinvolgere e far partecipare)
Favorire meccanismi di responsabilizzazione
5
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PUO’ ASSUMERE VARI
SIGNIFICATI:
INCREMENTARE IL BAGAGLIO DI CONOSCENZE E
ABILITÀ
CHE
SERVIRÀ
NELLA
VITA
PROFESSIONALE E PERSONALE;
POTENZIARE CAPACITÀ RELAZIONALI PER MEGLIO
RISPONDERE A BISOGNI DI COMUNICAZIONE E
AGGREGAZIONE;
INFONDERE MOTIVAZIONE NEI CONFRONTI DEL
PROPRIO RUOLO E VERSO LA MISSION AZIENDALE
PER ADATTARE LE VARIABILI UMANE ED EMOTIVE
AGLI OBIETTIVI PROFESSIONALI;
AIUTARE
AD
AFFRONTARE
PROBLEMI
DI
INSERIMENTO NEL LAVORO INTESO ANCHE COME
MODALITÀ E AGGIORNAMENTO:
FAR ACQUISIRE QUALIFICHE
6
PER CONCLUDERE
LA CULTURA DELLA SICUREZZA NON È UN ELENCO DI
PRINCIPI ASTRATTI,
ASTRATTI MA L’INSIEME DEI PROCESSI
ORGANIZZATIVI E DELLE PRATICHE PROFESSIONALI,
DELLE NORME SCRITTE E DELLE CONVEZIONI
INFORMALI, DEI LINGUAGGI, DEI MODI DI PENSARE, DI
PERCEPIRE E DI RAPPRESENTARE IL RISCHIO IN
AZIENDA.
7
IL D. LGS. N. 81/08 INSERISCE LE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE,
FORMAZIONE DEI LAVORATORI FRA LE
MISURE GENERALI DI TUTELA ALL’ART. 15
n) INFORMAZIONE E FORMAZIONE INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER I LAVORATORI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER I ADEGUATE PER I LAVORATORI
o) INFORMAZIONE E FORMAZIONE INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER ADEGUATE PER DIRIGENTI E I DIRIGENTI E I PREPOSTI
p) INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER I ADEGUATE PER I RAPPRESENTANTI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
q) ISTRUZIONI q) ISTRUZIONI ADEGUATE AI LAVORATORI
ADEGUATE AI LAVORATORI
8
ALL’ART. 2 IL D.LGS. N. 81/08 PROVVEDE ANCHE A FORNIRE
DEFINIZIONI UTILI
aa) «FORMAZIONE»:
aa)
«FORMAZIONE»: PROCESSO EDUCATIVO ATTRAVERSO
IL QUALE TRASFERIRE AI LAVORATORI ED AGLI ALTRI
SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE CONOSCENZE E PROCEDURE UTILI ALLA
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA DEI RISPETTIVI COMPITI IN AZIENDA E ALLA
IDENTIFICAZIONE,
C
O , ALLA RIDUZIONE
U O
E ALLA GESTIONE
G S O
DEI
RISCHI
9
ALL’ART. 2 IL D.LGS. N. 81/08 PROVVEDE ANCHE A FORNIRE LE
DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI
BB) «INFORMAZIONE»: COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ
DIRETTE A FORNIRE CONOSCENZE UTILI ALLA
IDENTIFICAZIONE, ALLA RIDUZIONE E ALLA GESTIONE
DEI RISCHI IN AMBIENTE DI LAVORO
10
ALL’ART. 2 IL D.LGS. N. 81/08 PROVVEDE ANCHE A FORNIRE LE
DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI
cc) «ADDESTRAMENTO»:
cc) ADDESTRAMENTO : COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE A COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE A
FARE APPRENDERE AI LAVORATORI L’USO CORRETTO DI
ATTREZZATURE, MACCHINE, IMPIANTI, SOSTANZE, DISPOSITIVI, ANCHE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E LE PROCEDURE DI LAVORO
ART. 37,, C. 5 - ADDESTRAMENTO
L’ADDESTRAMENTO VIENE ESEGUITO DA PERSONA ESPERTA SUL LUOGO DI LAVORO
11
ISTRUZIONE
IL D
D. LGS 81/08 NON FORNISCE UNA
DEFINIZIONE DI ISTRUZIONE MA PREVEDE
IN DIVERSI DISPOSTI LA FORNITURA DI
ISTRUZIONI PER I LAVORATORI COME
MISURA DI TUTELA
..... approfondiremo
12
VOCABOLARIO DELLA FORMAZIONE AZIENDALE
• INFORMAZIONE
• FORMAZIONE
• ISTRUZIONI
• ADDESTRAMENTO
ORGANIZZARE TALI INTERVENTI SIGNIFICA UTILIZZARE
PROCESSI
DINAMICI
E
COMPLESSI
CHE
INTERAGISCONO TRA DI LORO E CONCORRONO ALLA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, OPERANDO
NEL CAMPO DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
13
INFORMAZIONE
INDICA OGNI COMUNICAZIONE DI UN FATTO A UN’ALTRA
PERSONA. ESSA È UN’ATTIVITÀ CHE SI PROPONE
PERSONA
L’AUMENTO O IL MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE
RISPETTO A UN DATO ARGOMENTO. L’AZIONE
“INFORMATIVA” DI UNA INFORMAZIONE DIPENDE DAL
FATTO E DALLA MISURA IN CUI L’INFORMATO RIFLETTE
ATTENTAMENTE SULL’INFORMAZIONE O L’ASSIMILA.
L’ASSIMILA.
L’INFORMAZIONE
INFORMAZIONE A CIASCUN LAVORATORE DEVE
ESSERE ADEGUATA E UTILE ALLO SVOLGIMENTO DI
PROCEDURE E REGOLE RELATIVE ALLA SPECIFICA
ATTIVITÀ O MANSIONE CHE GLI VIENE ASSEGNATA
14
LA FORMAZIONE
“FORMARE”: SIGNIFICA AIUTARE PERSONE, GRUPPI
“FORMARE”:
ED ORGANIZZAZIONI AD APPRENDERE PER
CAMBIARE: PER RAGGIUNGERE MEGLIO I PROPRI
CAMBIARE
OBIETTIVI ED I TRAGUARDI ORGANIZZATIVI CHE SI
PROPONGONO NEL RAPPORTO CON L’AMBIENTE.
AIUTARE A EVOLVERE IN TERMINI DI CONOSCENZE,
DI CAPACITÀ, DI ATTEGGIAMENTI: A VOLTE
TRASMETTENDO PRECISI CONTENUTI,
CONTENUTI A VOLTE
AIUTANDO A RIFLETTERE SULL’ESPERIENZA
SULL’ESPERIENZA;
APPRENDERE PER CAMBIARE
15
L’ISTRUZIONE
• LO PSICOLOGO AMERICANO BRUNER (1967) HA ELABORATO
UNA “TEORIA DELL’ ISTRUZIONE”, UNA TEORIA PRESCRITTIVA IN
QUANTO FORMULA REGOLE CONCERNENTI IL MODO PIÙ
EFFICACE
PER
RAGGIUNGERE
UNA
DETERMINATA
CONOSCENZA O ABILITÀ E NORMATIVA IN QUANTO FORNISCE
DEI CRITERI E STABILISCE DELLE CONDIZIONI PER
SODDISFARLA
• L’ISTRUZIONE È UNA SITUAZIONE PROVVISORIA, GIACCHÉ IL
SUO SCOPO È DI RENDERE AUTOSUFFICIENTE L’ALLIEVO
• IL DOCENTE, HA IL DOVERE DI CORREGGERE IL DISCENTE IN
UNA FORMA CHE CONSENTA A QUEST’ULTIMO, ALLA FINE DEL
PROCESSO
DI
INSEGNAMENTO,
DI
ASSUMERE
PERSONALMENTE TALE FUNZIONE CORRETTIVA.
CORRETTIVA.
16
L’ADDESTRAMENTO
• SI RIFERISCE ALL’ACQUISIZIONE DI ABILITÀ (SKILLS)
OPERATIVE MANUALI O INTELLETTUALI. ESSO IMPLICA
UN’AZIONE FORMATIVA E SISTEMATICA INTESA A
MODIFICARE NEL TEMPO, SECONDO UN PROGRAMMA
DETERMINATO, IL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE
SUL LAVORO: “IL SAPER FARE”.
• TUTTI I PROCESSI DI ADDESTRAMENTO FONDANO LE
LORO
BASI
SUI
MECCANISMI
PSICOLOGICI
DELL’APPRENDIMENTO.
• NELL’EDUCAZIONE
NELL EDUCAZIONE DEGLI ADULTI L
L’ADDESTRAMENTO
ADDESTRAMENTO
È UNA PARTICOLARE ATTIVITÀ EDUCATIVA RIVOLTA A
SODDISFARE IL BISOGNO DI APPRENDERE ABILITÀ
SPECIFICHE RELATIVAMENTE AL TIPO DI LAVORO
17
L’ADDESTRAMENTO
L’ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO DEVONO, INOLTRE
AVVENIRE IN CONTESTI CHE SIANO
PROGRESSIVAMENTE ASSIMILABILI A QUELLI CHE
CARATTERIZZANO LA REALE PRESTAZIONE
LAVORATIVA RICHIESTA.
ESSO VA FATTO PRECEDERE DA DISPONIBILITÀ DI
INFORMAZIONI E DI ISTRUZIONI ACCOMPAGNATE
DA ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA COMPRENSIONE
18
19
SONO PRECISATI GLI ARGOMENTI E LE MODALITA’
PER ATTUARE GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE,
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI
LAVORATORI
‰ NELLA PARTE GENERALE (TITOLO I) CON DISPOSIZIONI CHE
SI APPLICANO A TUTTI I FATTORI DI RISCHIO E/O MISURA DI
TUTELA – SEZIONE IV, ART. 36 E 37
‰ NEI TITOLI SEGUENTI, INDICANDO I CONTENUTI NECESSARI
PER OGNI FATTORE DI RISCHIO APPROFONDITO E/O PER
OGNI CATEGORIA DI MISURE DI TUTELA
20
CASSAZIONE PENALE – SEZ. IV
SENTENZA N. 18638 DEL 22.04.2004
GLI OBBLIGHI CHE GRAVANO SUL DATORE DI LAVORO, E CIO’ VALE
ANCHE IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, NON SONO LIMITATI
AD UN RISPETTO MERAMENTE FORMALE, COME PUO’ ESSERE QUELLO
DERIVANTE DALLA PREDISPOSIZIONE DI OPUSCOLI E LETTERE
INFORMATIVE E DALLA APPOSIZIONE DI CARTELLI, MA ESIGONO CHE VI
SIA UNA POSITIVA AZIONE DEL DATORE DI LAVORO VOLTA AD
ASSICURARE CHE LE REGOLE IN QUESTIONE VENGANO ASSIMILATE DAI
LAVORATORI E VENGANO RISPETTATE NELLA ORDINARIA PRASSI DI
LAVORO
IL DATORE DI LAVORO,, QUALE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEL
LAVORO, DEVE OPERARE UN CONTROLLO CONTINUO E PRESSANTE PER
IMPORRE CHE I LAVORATORI RISPETTINO LA NORMATIVA E SFUGGANO
ALLA TENTAZIONE, SEMPRE PRESENTE, DI SOTTRARVISI ANCHE
INSTAURANDO PRASSI DI LAVORO NON CORRETTE
21
ART. 36, C. 4 - INFORMAZIONE
IL CONTENUTO DELLA INFORMAZIONE DEVE ESSERE
FACILMENTE COMPRENSIBILE AI LAVORATORI
INTERESSATI E DEVE CONSENTIRE LORO DI
ACQUISIRE LE RELATIVE CONOSCENZE. OVE LA
INFORMAZIONE RIGUARDI LAVORATORI IMMIGRATI,
ESSA AVVIENE PREVIA VERIFICA DELLA
COMPRENSIONE DELLA LINGUA UTILIZZATA NEL
PERCORSO FORMATIVO
22
ART. 37, C. 13 - FORMAZIONE
IL CONTENUTO DELLA FORMAZIONE DEVE ESSERE
FACILMENTE COMPRENSIBILE PER I LAVORATORI E
DEVE CONSENTIRE LORO DI ACQUISIRE LE
CONOSCENZE E COMPETENZE NECESSARIE IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. OVE
L’ INFORMAZIONE RIGUARDI LAVORATORI IMMIGRATI,
ESSA AVVIENE PREVIA VERIFICA DELLA
COMPRENSIONE DELLA LINGUA VEICOLARE
UTILIZZATA NEL PERCORSO FORMATIVO
23
24
OBBLIGHI DI LEGGE
D. LGS 81/08
link
Informazione (147)
Formazione (249)
Istruzioni (84)
Addestramento (27)
25
26
L’INFORMAZIONE NEL D. LGS 81/08
L’INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI LORO RAPPRESENTANTI
RIVESTE UN’IMPORTANZA CENTRALE NEL SISTEMA DI
PREVENZIONE
PREFIGURATO
DAL
D.
LGS.
81/08.
DELL’APPLICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO RELAZIONALE
SUI CONTENUTI GENERALI, INNANZITUTTO, DAL DECRETO
EMERGE UN DATO: L’INFORMAZIONE A CIASCUN LAVORATORE
DEVE RIGUARDARE TANTO I RISCHI CHE LE MISURE DI
PREVENZIONE. NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO VALIDO UN
PREVENZIONE
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE CHE NON COMPRENDA
ENTRAMBI GLI ASPETTI.
ASPETTI
27
L’INFORMAZIONE NEL D. LGS 81/08
IN
SECONDO
LUOGO,
DAL
DECRETO
EMERGE
CHE
L’INFORMAZIONE DEVE RIGUARDARE SIA I RISCHI E LE MISURE DI
PREVENZIONE RELATIVI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ O MANSIONE
CHE VIENE ASSEGNATA AD OGNI LAVORATORE CHE QUELLI
RELATIVI ALL’IMPRESA GENERALE.
GENERALE.
FONTI DI INFORMAZIONE:
ƒ DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
ƒ RELAZIONE STATISTICHE DEL MEDICO COMPETENTE
ƒ DOCUMENTAZIONE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA
28
L’INFORMAZIONE
L’INFORMAZIONE AI LAVORATORI È ANCHE NORMATA:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
DA PARTE DEI DIRIGENTI
DA PARTE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE
AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
29
L’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI: COME?????
SPETTA AL DATORE DI LAVORO INDIVIDUARE I CANALI (MEZZI USATI
PER TRASMETTERE IL MESSAGGIO) PIÙ EFFICACI CON I QUALI
ALLESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE; A SECONDA DELLE
CIRCOSTANZE ESSI POTRANNO AD ESEMPIO ESSERE:
CORSI SPECIFICI A SECONDA DELLE MANSIONI E DEI COMPITI
DEPLIANT, VOLANTINI, ECC. (AD ES. PER ILLUSTRARE RISCHI GENERICI)
ASSEMBLEE GENERALI, DI REPARTO O PER GRUPPI DI LAVORO (AD ES.
PER ILLUSTRARE RISCHI GENERALI E SPECIFICI O IL CORRETTO USO DEI
DPI, ECC..)
AVVISI IN BACHECA, LETTERE PERSONALI ECC. (AD ES. PER
COMUNICARE I NOMI DI RSPP, MEDICO COMPETENTE, LAVORATORI
ADDETTI ALLE EMERGENZE,
EMERGENZE ECC)
DIFFUSIONE DI DEPLIANT PROMOZIONALI VIA POSTA ELETTRONICA,
IN OGNI CASO E’ OPPORTUNO VERIFICARE SEMPRE CHE
L’INFORMAZIONE SIA STATA RECEPITA CORRETTAMENTE
30
FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO
31
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE
ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
ANALISI DEL PROBLEMA
OBBLIGHI DI LEGGE
DESTINATARI
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
BISOGNI FORMATIVI
CONOSCENZA DELL’ORGANIZZAZIONE
OBBIETTIVI DIDATTICI
CONTENUTI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI
CONTENUTI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI
METODOLOGIA DIDATTICHE
SISTEMI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
32
L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI
L’ANALISI DEI BISOGNI MIRA A RILEVARE
RILEVARE::
‰ LE ESIGENZE SPECIFICHE, COMPRESE LE PREVISIONI
NORMATIVE,, IN TERMINI DI FORMAZIONE, DEI LAVORATORI DA
NORMATIVE
COINVOLGERE
‰ LE CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI AL CORSO
CORSO:: ETÀ,
TITOLO DI STUDIO RUOLO AZIENDALE, COMPETENZE DI
BASE, STILI DI APPRENDIMENTO
‰ GLI
ARGOMENTI
CHE
L’AZIENDA DESIDERA SIANO
APPROFONDITI PRINCIPALMENTE
‰ LE ASPETTATIVE DEI PARTECIPANTI E I LORO PERSONALI
OBIETTIVI, CHE POSSONO ESSERE ANCHE MOLTO DIVERSI DA
QUELLI DELLA COMMITTENZA, MA CHE NON VANNO
SOTTOVALUTATI
33
L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI
L’ANALISI DEI BISOGNI MIRA A RILEVARE
RILEVARE::
‰ LE ESIGENZE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE DA TENERE IN
CONSIDERAZIONE (ESISTENZA DI TURNI PRODUTTIVI,
PRODUTTIVI
POSSIBILITÀ DI FARE FORMAZIONE INTERNAMENTE ECC);
‰ LA NECESSITÀ DI UNA PRESENZA DI PERSONALE DI
SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ ( TUTOR, COORDINATORE
INTERNO, RESPONSABILE DI PROGETTO, MEDIATORE
CULTURALE O LINGUISTICO ...ECC.)
‰ LE ESIGENZE DI SVILUPPO DI GRUPPI DI LAVORO O
DELL’INTERA ORGANIZZAZIONE
34
GLI STRUMENTI DI PREPARAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO
EFFICACE: OBIETTIVI, CONTENUTI, METODOLOGIE, SISTEMI DI
VALUTAZIONE
La fase di preparazione utilizza le informazioni acquisite in
fase di
analisi della domanda e di analisi dei bisogni per
costruire il percorso migliore per la realizzazione degli obiettivi
definiti.
La progettazione si può dividere in
Macroprogettazione e microprogettazione
35
LA MACROPROGETTAZIONE
LA MACROPROGETTAZIONE CONSISTE NEL TRACCIARE
LA STRUTTURA PORTANTE DELL’INTERVENTO
IN QUESTA FASE SI INDICHERANNO GLI OBIETTIVI GENERALI
DEL LAVORO E SI DEFINIRÀ IL PIANO DI LAVORO
GLI ASPETTI PRINCIPALI CHE SI DOVRANNO TENERE IN
CONSIDERAZIONE SONO:
• I TEMPI ENTRO CUI DOVRÀ ESSERE SVOLTA LA FORMAZIONE
ASPETTO MOLTO IMPORTANTE IN QUANTO DIVERSI PERIODI
DELL’ANNO POSSONO ESSERE PIÙ O MENO FAVOREVOLI
ALLA FORMAZIONE;
•
I LUOGHI IN CUI SI POTRÀ EFFETTUARE LA FORMAZIONE;
FORMAZIONE È
IMPORTANTE AD ESEMPIO SCEGLIERE SE I LUOGHI DOVE
SVOLGERE LA FORMAZIONE SARANNO QUELLI IN CUI LE
INTERFERENZE CON LA VITA AZIENDALE ROUTINARIA SIANO
RIDOTTI AL MINIMO OPPURE SE INTEGRARE LA FORMAZIONE
CON MOMENTI 36DI FORTE VICINANZA AL LAVORO,
ATTRAVERSO VISITE, DIMOSTRAZIONI ETC.
36
LA MICROPROGETTAZIONE
LA MICROPROGETTAZIONE, INVECE, HA LO SCOPO DI
PROGETTARE DETTAGLIATAMENTE OGNI SINGOLA GIORNATA IN
AULA..
AULA
IN QUESTA FASE BISOGNA INDIVIDUARE FONDAMENTALMENTE:
GLI ASPETTI PRINCIPALI CHE SI DOVRANNO TENERE
CONSIDERAZIONE SONO:
IN
•
GLI OBIETTIVI DIDATTICI, VALE A DIRE LE COSE CHE, AL TERMINE
DELL’INTERVENTO, I PARTECIPANTI DOVRANNO AVERE ACQUISITO
IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ
•
LA SCALETTA DEI CONTENUTI, PER AVERE SEMPRE SOTTO
CONTROLLO L’ANDAMENTO DEL CORSO,, ANCHE IN CASO DI
CAMBIAMENTI;
•
LE METODOLOGIE DIDATTICHE PER ADEGUARE LE PROPRIE
STRATEGIE DIDATTICHE AGLI OBIETTIVI DEFINITI;
•
LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE:
DIDATTICHE:
37
QUANDO E COME INSERIRE MOMENTI DI VERIFICA? A QUALE FINE?
37
IL D. LGS. N. 81/08 PRECISA GLI ARGOMENTI
CHE DEVONO ESSERE TRATTATI NELLA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
38
1) IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE CIASCUN
LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE
ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA,
SICUREZZA
ANCHE RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
a) CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE, PROTEZIONE,
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE, ORGANI DI
VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
39
1) IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE CIASCUN
LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE
ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA,
ANCHE RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE,
LINGUISTICHE
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
b) RISCHI RIFERITI ALLE MANSIONI ED AI POSSIBILI DANNI ED
ALLE CONSEGUENTI MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE CARATTERISTICI DEL SETTORE O COMPARTO
DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA
3)) RISCHI SPECIFICI ((TITOLI SUCCESSIVI DEL D. LGS. N. 81/08))
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di
cui ai titoli del decreto successivi al primo I
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI
40
PERIODICAMENTE DA DEFINIRE CON R. SPP ED RLS (RIUNIONE ANNUALE)
41
ART.37 – FORMAZIONE – c. 7, 7 bis
I PREPOSTI ED I DIRIGENTI RICEVONO A CURA DEL DATORE
DI LAVORO,, UN’ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE E UN
AGGIORNAMENTO PERIODICO
LA FORMAZIONE (DIRIGENTI E PREPOSTI) PUÒ ESSERE
EFFETTUATA ANCHE PRESSO GLI ORGANISMI PARITETICI,
(MEGLIO SPECIFICATI NELL’ ART. 51) O LE SCUOLE EDILI,
OVE ESISTENTI, O PRESSO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI
DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI
42
ART.37 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE,
AFFINCHÉ PER OGNI ATTREZZATURA DI LAVORO MESSA A
DISPOSIZIONE I LAVORATORI INCARICATI DELL’USO
DISPOSIZIONE,
DISPONGANO DI OGNI NECESSARIA INFORMAZIONE E
ISTRUZIONE E RICEVANO UNA FORMAZIONE E UN
ADDESTRAMENTO ADEGUATI,
ADEGUATI, ………..
AFFINCHÉ I LAVORATORI INCARICATI DELL’USO DELLE
ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE E
RESPONSABILITÀ PARTICOLARI RICEVANO UNA
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
ADEGUATI E SPECIFICI, TALI DA CONSENTIRE
L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE IN MODO SICURO
43
IL D. LGS .N. 81/08 E LA NORMATIVA COLLEGATA
PREVEDANO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SPECIFICHE PER
ALCUNI SOGGETTI
DESTINATARI
DATORE DI LAVORO CHE DECIDE DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI R. SPP
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO
ADDETTO SQUADRA PRIMO SOCCORSO
PREPOSTI E DIRIGENTI (ART.
(ART 37,
37 C.
C 7)
MEDICO COMPETENTE (ART. 38, C. 2)
44
DESTINATARI
DATORE DI LAVORO CHE DECIDE DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI R. SPP
DM 16 GENNAIO 1997 (GU N. 27 DEL 3 FEBBRAIO 1997)
Art. 3 (Formazione dei datori di lavoro)
FINO A
GENNAIO
2012
I contenuti della formazione
f
dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti
propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.
L’attestato di frequenza deve essere unito alle comunicazioni agli enti effettuate ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. n. 626
45
DESTINATARI
DATORE DI LAVORO CHE DECIDE DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI R. SPP
DOPO GENNAIO
2012
ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO DUI CORSI DI FORMAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI AI SENSI DELL’ ART 34, c. 2 e 3, DEL D. LGS.
81/08
46
ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI PER MODALITA’ FORMAZIONE
DATORI DI LAVORO = R.SPP
DURATA MINIMA
MINIMA DELLA FORMAZIONE
PERCORSO FORMATIVO
(CORSO BASE)
AGGIORNAMENTO E PERIODICITA’
RICONOSCIMENTI E SCADENZE
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
TEMPISTICHE PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE BASE
Non è tenuto a frequentare il q
corso BASE: 16 ORE RISCHIO BASSO
6 ORE RISCHIO BASSO
32 ORE RISCHIO MEDIO
10 ORE RISCHIO MEDIO
48 ORE RISCHIO ALTO 14 ORE RISCHIO ALTO LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER CLASSI DI RISCHIO PIÙ ELEVATE È COMPRENSIVO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA PER CLASSI DI
RISCHIO PIÙ BASSE
(punto 9 – crediti formativi)
QUINQUENNALE
(preferibilmente da distribuire nel periodo di riferimento))
ƒ chi possiede una formazione ai sensi dell’art. 3 del DM 16.1.1997 (16 ORE)
ƒ gli esonerati in quanto hanno
scelto di assumere l’incarico
prima del 31.12.1996 (ne è
prova la comunicazione di cui
all’art. 10 del D. Lgs. N.
626/94)
ƒ chi possiede una formazione
come R.SPP – A.SPP nel
rispetto dell’Accordo fra Stato
e Regioni 26.1.2006 (solo in
caso di corrispondenza di
ATECO o per classe di rischio
più alta)
TEMPISTICHE PER EFFETTUARE IL PRIMO AGGIORNAMENTO
:
ƒ IMMEDIATA PER CHI NON PUO’
DIMOSTRARE RICONOSCIMENTI DI
FORMAZIONE PREGRESSA
ƒ IN CASO DI NUOVA ATTIVITA’ 90 GIORNI DALL’INIZIO ATTIVITA’
ƒ 5 ANNI DALLA DATA DI
5 ANNI PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO (11 GENNAIO 2012)
ƒ 24 MESI,
24 MESI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO (11 GENNAIO 2012) per gli esonerati che hanno scelto di assumere l’incarico prima del 31 12 1996 (ne è prova la
del 31.12.1996 (ne è prova la comunicazione di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 626/94)
CREDITO FORMATIVO
PERMANENTE
L’ ACCORDO A FINE CORSO PREVEDE UNA VERIFICA DI APPRENDIMENTO (COLLOQUIO O TEST) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
47
DESTINATARI
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
(Formazione del rappresentante per la sicurezza) ART. 37 COMMA 10 E COMMA 11 DLGS 81/08
I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la
l legislazione
l i l i
generale
l e speciale
i l in
i materia
i di prevenzione
i
infortuni
i f
i e igiene
i i
del
d l lavoro;
l
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore MINIME di cui 12 ore di cui
12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione , fatte salve
diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
La durata dei corsi di aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano
dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
48
DESTINATARI
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
PROVVEDIMENTO 26 GENNAIO 2006 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
MODULO A: CORSO BASE (credito formativo permanente), di durata 28 ore,
composto da 7 sottomoduli di durata 4 ore
MODULO B: CORSO ADEGUATO ALLA NATURA DEI RISCHI, di durata
variabile da 12 a 68 ore, secondo il macrosettore della ditta di cui si fa
parte (credito formativo con fruibilità quinquennale per aziende del
macrosettore per il quale si è frequentato e superato il corso o per il
quale si risulta esonerati per esperienza o per titolo di studio)
MODULO C: CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (credito formativo
permanente), di durata 24 ore, relativo alla prevenzione e protezione
dai rischi anche di natura ergonomica, psicosociale, organizzativa, che
affronta temi relativi alla comunicazione e alle relazioni sindacali,
composto da due sottomoduli di 8 ore e due sottomoduli di 4 ore,
obbligatorio solo per il ruolo di R. Spp.
49
I SOGGETTI CHE NON HANNO FREQUENTATO AGGIORNAMENTI NEI TEMPI
PREVISTI:
¾PERDONO I REQUISITI E NON POSSONO OPERARE
¾POSSONO ESERCITARE I PROPRI COMPITI SOLO DOPO IL
COMPLETAMENTO DEL MONTE ORE MANCANTE RIFERITO AL QUINQUIENNIO
APPENA CONCLUSO
ACCODO CONFERENZA STATO ‐ REGIONI
ACCODO CONFERENZA STATO ‐
25 luglio 2012
PER GLI ESONERATI DALLA FREQUENZA DEL MODULO B IN QUANTO
POSSIEDONO UNA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO CONSEGUITA PRIMA
DELL’ENTRATA IN VIGORE D. LGS 81/08 IL PRIMO AGGIORNAMENTO PARI A 40
ORE PER R. SPP ED A 28 ORE PER A.SPP DEVE ESSERE COMPLETATO
ENTRO IL 15.05.2013 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE D. LGS. N. 81/08); LA DATA
DI COMPLETAMENTO DELL’AGGIORNAMENTO PER L’ESONERO COSTITUISCE
RIFERIMENTO PER GLI AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI
ACCODO CONFERENZA STATO ‐ REGIONI
ACCODO CONFERENZA STATO ‐
25 luglio 2012
50
DESTINATARI
ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO
‰
TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO
INCARICHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE
INCENDI LOTTA ANTINCENDIO O GESTIONE
INCENDI,
DELLE EMERGENZE, DEVONO RICEVERE UNA
SPECIFICA FORMAZIONE ANTINCENDIO I CUI
CONTENUTI MINIMI SONO RIPORTATI IN
ALLEGATO IX.
AL PUNTO 9.5 DELL’ALLEGATO IX SONO DETTAGLIATI I
CONTENUTI E LA DURATA PER ARGOMENTI DEI CORSI A, B E
C, RISPETTIVAMENTE APPLICABILI PER RISCHIO DI
INCENDIO BASSO, MEDIO ED ALTO
PER ALCUNE ATTIVITA’ E’ PREVISTO L’ESAME PRESSO VVF
51
DESTINATARI
ADDETTO SQUADRA PRIMO SOCCORSO
SOCCORSO SONO FORMATI CON
GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO,
ISTRUZIONE TEORICA E PRATICA PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE
DI
PRIMO
INTERVENTO
INTERNO
E
PER
L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO;
LA FORMAZIONE E' SVOLTA DA PERSONALE MEDICO, IN
COLLABORAZIONE, OVE POSSIBILE, CON IL SISTEMA DI
EMERGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDE GRUPPO A: CONTENUTI E DURATA IN ALLEGATO 3
AZIENDE GRUPPI B E C: CONTENUTI E DURATA IN ALLEGATO 4
52
BENCHE’ IL TITOLO DELLA SEZIONE IV DEL D. LGS. N. 81/08
SIA “INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO”
NON SI RISCONTRANO SPECIFICHE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI L’ADDESTRAMENTO, SE NON AL COMMA 4
DELL’ART. 37 CHE EPRIME IL SEGUENTE CONCETTO:
L’ADDESTRAMENTO, OVE PREVISTO, DEVE AVVENIRE
NELLE MEDESIME OCCASIONI DELLA FORMAZIONE (CITATE
NEL MEDESIMO COMMA)
IN OCCASIONE DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONE
IN OCCASIONE DELL’INSERIMENTO DI NUOVE ATTREZZATURE, NUOVE
TECNOLOGIE O PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI
53
DOCUMENTO ART. 28, C. 2, D.LGS. N. 81/08
b) L'INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALI ADOTTATI, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A);
c) IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA;
d) L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE, NONCHE' DEI RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE VI DEBBONO PROVVEDERE, A CUI DEVONO ESSERE ASSEGNATI UNICAMENTE SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE E POTERI; CAPACITA' PROFESSIONALE, SPECIFICA ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
e) L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA O DI QUELLO TERRITORIALE E DEL MEDICO COMPETENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
f) L'INDIVIDUAZIONE
f) L
INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE ESPONGONO I DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO UNA RICONOSCIUTA CAPACITA' PROFESSIONALE, SPECIFICA ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.
54
FATTORI DI RISCHIO E MISURE DI TUTELA PER I QUALI SONO PREVISTI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEL D. LGS. N. 81/08 OLTRE A QUELLE INDICATE AGLI ART. 36 E 37 (SEMPRE APPLICABILI A TUTTI I FATTORI DI RISCHIO)
FATTORE DI RISCHIO
DETTAGLI DI RIFERIMETNO E MODALITA’
INCENDIO,
EVACUAZIONE,
PRIMO SOCCORSO
TITOLO I, SEZIONI IV E E DECRETI APPLICATIVI
MISURE PREDISPOSTE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
ATTREZZATURE
USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI
CARICHI
TITOLO III, ART. 73
MACCHINE, IMPIANTI, IMPIANTI ELETTRICI, UTENSILI, MEZZI DI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO,
ISTRUZIONI PER CONDIZIONI DI IMPIEGO E CONDIZIONI
ANORMALI PREVEDIBILI; RISCHI
TITOLO III, ART. 77
INFORMAZIONE SUI RISCHI DA CUI PROTEGGE, ISTRUZIONI,
FORMAZIONE E SE NECESSARIO ADDESTRAMENTO
TITOLO VI, ART. 169
PESO ED ALTRE CARATTERISTICHE DEL CARICO
MOVIMENTATO; MOVIMENTAZIONE CORRETTA E RISCHI
RESIDUI
55
FATTORE DI RISCHIO
DETTAGLI DI RIFERIMENTO E MODALITA’
AGENTI FISICI
TITOLO VIII, CAPO I, ART. 184
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHI: MISURE DI TUTELA ADOTTATE,
ENTITA’ E SIGNIFICATO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E
VALORI DI AZIONE, POTENZIALI RISCHI ASSOCIATI, MODALITA’
PER INDIVIDUARE E SEGNALARE EFFETTI NEGATIVI SULLA
SALUTE SORVEGLIANZA SANITARIA,
SALUTE,
SANITARIA PROCEDURE DI LAVORO
SICURE, USO CORRETTO DPI
RUMORE
TITOLO VIII, CAPO II, ART. 191
LAVORATORI AD ESPOSIZIONE MOLTO VARIABILE PER I QUALI
NON VIENE ESEGUITO IL CALCOLO DI Lex, 8, MA ADOTTATE LE
MISURE DI TUTELA, FRA LE QUALI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE
TITOLO VIII, CAPO II, ART. 192
USO CORRETTO ATTREZZATURE DI LAVORO PER RIDURRE AL
MINIMO L’ESPOSIZIONE A RUMORE
TITOLO VIII, CAPO II, ART. 195
RISCHI DA ESPOSIZIONE A RUMORE PER LAVORATORI ESPOSTI
A LIVELLI SONORI MAGGIORI DEI LIVELLI DI AZIONE
56
FATTORE DI RISCHIO
DETTAGLI DI RIFERIMETNO E MODALITA’
VIBRAZIONI
TITOLO VIII, CAPO II, ART. 203
USO CORRETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI DPI AL
SUPERAMENTO DEI VALORI DI AZIONE
USO DI
VIDEOTERMINALI
TITOLO VII, ART. 177
MISURE APPLICABILI AL POSTO DI LAVORO, MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
DELL ATTIVITA , PROTEZIONE DEGLI OCCHI E
DELLA VISTA
AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I – ART. 227
DATI OTTENUTI DA VALUTAZIONE RISCHI E MODIFICHE DI TALI
DATI, INFO SUGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI (RISCHI, VLE),
PRECAUZIONI DA ADOTTARE, ACCESSO ALLE SCHEDE
TITOLO IX – CAPO I – ART. 225
SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE, CAUSE
DELL’EVENTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AGENTI
CANCEROGENI
MUTAGENI
TITOLO IX, ART. 239
AGENTI PRESENTI, RISCHI PER LA SALUTE, RISCHI
SUPPLEMENTARI LEGATI AL FUMO, PRECAUZIONI, MISURE
IGIENICHE, DPI, PREVENZIONE INCIDENTI E MODALITA’ PER
RIDURRE CONSEGUENZA
TITOLO IX, ART. 240
VERIFICARSI DI CASI DI ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE
NOTA BENE
RIPETUTA OGNI 5 ANNI!
57
FATTORE DI RISCHIO
DETTAGLI DI RIFERIMENTO E MODALITA’
AGENTI BIOLOGICI
NOTA BENE
RIPETUTA OGNI 5 ANNI!
TITOLO X, ART. 278
RISCHI, PRECAUZIONI, MISURE IGIENICHE, FUNZIONE DPI,
PROCEDURE MANIPOLAZIONE AGENTI GRUPPO IV, MODALITA’
PREVENZIONE INFORTUNI E MISURE PER RIDURRE
CONSEGUENZA
AMIANTO
TITOLO IX, ART. 257
RISCHI, NORME IGIENICHE, PULITURA ED USO DPI,
PRECAUZIONI PARTICOLARI, VALORI LIMITE E NECESSITA’
MONITORAGGIO
SEGNALETICA DI
SICUREZZA
TITOLO V, ART. 164
INFORMAZIONE SU MISURE ADOTTATE RIGUARDO ALLA
SEGNALETICA, FORMAZIONE SU SIGNIFICATO CON ISTRUZIONI
SPECIFICHE (GESTUALE, PARLATO)
58
RICORDIAMO CHE NEL DM 10.3.98 E’ PRESENTE UN
OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO
PROCEDURE DI EVACUAZIONE
PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
Allegato VII punto 7.4 - Esercitazioni antincendio
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente
decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di
emergenza connesso con la valutazione dei rischi
rischi, i
lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio,
effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le
procedure di esodo e di primo intervento.
59
LE METODOLOGIE DIDATTICHE PER L’AZIONE FORMATIVA
METODOLOGIE DIDATTICHE TRADIZIONALI
Istruzione programmata
Lezione accademica
Lezione interattiva
Lettura e discussione
Discussione
Studio di casi
Simulazione
In‐basket
Role‐playing
Esercitazione
Gruppo di studio
Lavoro di progetto
Autocaso
Dimostrazione visiva
METODOLOGIE DIDATTICHE EMERGENTI
Outdoor development
E. learning
Training on the iob
Coaching
60
60
LA FORMAZIONE ON THE JOB
SI PUÒ IMPARARE UNA PROFESSIONE DIRETTAMENTE SUL
CAMPO PRENDENDO IMMEDIATA CONSAPEVOLEZZA
DELL’AMBIENTE REALE IN CUI SI LAVORERÀ.
SI ATTUA SPECIALMENTE
• IN CONTESTI LAVORATIVI IN CUI UN GRANDE NUMERO DI
LAVORATORI DEBBA APPRENDERE UNENDO LA TEORIA
ALLA PRATICA;
61
LA FORMAZIONE ON THE JOB
VI SONO DEI VANTAGGI DI QUESTA SOLUZIONE:
I COSTI DELL’AZIONE FORMATIVA SI ABBASSANO
NOTEVOLMENTE LIMITANDOSI AL TEMPO CHE SI TOGLIE AL
NOTEVOLMENTE,
LAVORO SENZA PARTICOLARI TEMPI ACCESSORI DI
ORGANIZZAZIONE
PREVEDE DISPONIBILITA’ DI ISTRUZIONI E STRUMENTI
DIDATTICI SUL POSTO DI LAVORO.
SI PUO’ ABBINARE ALLA
A A LEZIONE
EZIONE DIDATTICA MOMENTI DI
SIMULAZIONI,
PROVE
PRATICHE
NEL
CONTESTO
LAVORATIVO O IN PROSSIMITA’ /VISTA
PER ESEMPIO
62
LA FORMAZIONE ON THE JOB
ATTIVITA’ – ROLE PLAYING IN AULA E IN CONTESTO LAVORATIVO
Obiettivi:
™ ANALIZZARE NELLO SPECIFICO UN INFORTUNIO REALMENTE ACCADUTO IN AZIENDA
CERCANDO DI CAPIRE COS’E REALMENTE ACCADUTO
Attività:
™ Scegliere, in accordo con i partecipanti, un infortunio realmente accaduto in azienda
™ Dividere il gruppo in 2 gruppi più piccoli, il primo saranno gli interpreti, il secondo gli
osservatori
™ Affidare ai membri del primo gruppo le varie parti (infortunato, testimoni, preposti, ….)
™ Simulare l’infortunio avendo a disposizione immagine della postazione di lavoro, con
indicazione dei dispositivi di sicurezza e dei DPI .
™ Portare i partecipanti in azienda sul posto dove è realmente accaduto ll’infortunio
infortunio e
attraverso una scheda guida fornita dal formatore analizzare le modalità di
accadimento dell’evento
™ Tornare in aula e scrivere insieme, con l’utilizzo di una lavagna a fogli mobili, le azioni
preventive da adottare affinchè non si ripeta l’infortunio
63
LA FORMAZIONE ON THE JOB
ATTIVITA’ – OSSERVAZIONE SUL POSTO DI LAVORO
¾ In quali condizioni erano i macchinari?
¾ Erano presenti i dispositivi di sicurezza?
¾ Se si, sono stati messi in funzione correttamente?
¾ Sono applicate le procedure previste nel documento di valutazione del
rischio?
¾ Il comportamento dei lavoratori era in linea con le misure di prevenzione e
protezione p
p
prescritte dall’azienda e e con q
quanto p
previsto dalla specifica
p
normativa ?
¾ In che modo si poteva evitare l’infortunio?
64
LA FORMAZIONE ON THE JOB
ATTIVITA’ – LUDICO/FORMATIVA/PROVE PRATICHE/LAVORO DI GRUPPO
Obiettivo:
™ FAR ACQUISIRE AL PARTECIPANTE FAMILIARITÀ CON I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E
CON LE PROCEDURE
Attività:
™ Preparare una serie di slide che contengano immagini tipiche di lavoro in
azienda (sulla linea, sui macchinari, …)
™ Ogni immagine deve contenere un errore (di presenza o meno di un DPI, di
procedura, …)
™ Si dividono i partecipanti in 3 o più gruppi/squadre
™ Il formatore p
proietta le immagini
g
™ Ogni squadra è in competizione con le altre
™ Individuare nel minor tempo possibile l’errore presente in ciascuna immagine
™ Per rispondere il gruppo si deve prenotare attraverso un dispositivo (ad
esempio un campanello, una trombetta, …)
™ Vince chi accumula il maggior numero di risposte corrette
65
LA FORMAZIONE ON THE JOB
VI
SONO
DELLE
CONTROINDICAZIONI
CHE
RAPPRESENTANO GLI SVANTAGGI DI QUESTA SOLUZIONE:
• IL POSTO DI LAVORO È UN AMBIENTE DOVE LE
ESIGENZE DI ATTIVITÀ QUOTIDIANA HANNO LA
PRECEDENZA SUL MOMENTO FORMATIVO, CHE SUBISCE
NUMEROSE
INTERRUZIONI
TOGLIENDO
CONCENTRAZIONE A CHI INSEGNA E A CHI APPRENDE
• LA PRESENZA DI FONTI DI DISTRAZIONI QUALI RUMORI
O ALTRI INQUINANTI PUÒ INDURRE DISTRAZIONI IN CHI
INSEGNA E CHI APPRENDE.
66
IL COACHING
“IL COACHING È UN PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE IL COACH
(ACCOMPAGNATORE) SUPPORTA IL CLIENTE (COACHEE) NEL
RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI OBIETTIVI”
L’OBIETTIVO DEL COACHING È QUINDI QUELLO DI
GUIDARE IL CLIENTE IN UN PROCESSO DI SVILUPPO E CRESCITA INDIVIDUATO E SCADENZIATO
INDICATO PER RSPP, ASPP, DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI
67
LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
IL MONITORAGGIO È LA RACCOLTA IN ITINERE DI
DATI RELATIVI ALL’ANDAMENTO DEL PROGETTO.
E’ UNA SORTA DI FOTOGRAFIA DI COME STANNO
ANDANDO LE COSE
LA VALUTAZIONE CONSISTE NELL’ANALISI DEI DATI
MONITORAGGIO E NELLA LORO ELABORAZIONE.
NON È UNA FOTOGRAFIA, BENSÌ L’ANALISI DELLA
FOTOGRAFIA
68
LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
I LIVELLI DI VALUTAZIONE ATTUALMENTE IN USO SONO QUATTRO
VALUTAZIONE DELLA REAZIONE DEI PARTECIPANTI:
PARTECIPANTI: I
PARTECIPANTI SONO STATI SODDISFATTI DELL’AZIONE
FORMATIVA?
CHE
COSA
HANNO
APPREZZATO
MAGGIORMENTE E CHE COSA HANNO APPREZZATO MENO?
VALUTAZIONE
DEGLI
APPRENDIMENTI
APPRENDIMENTI::
C’È
STATO
APPRENDIMENTO, CIOÈ ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, DI
ABILITÀ, MODIFICA ATTEGGIAMENTI?
VALUTAZIONE DEL TRASFERIMENTO SUL LAVORO
LAVORO:: LE
COSE CHE SONO STATE APPRESE VENGONO TRASFERITE
SUL LAVORO?
VALUTAZIONE DELLA RICADUTA ORGANIZZATIVA
ORGANIZZATIVA: VI È
UN’EFFETTIVA RICADUTA SUL EFFICIENZA, SULL’EFFICACIA,
SUL MIGLIORAMENTO DI ASPETTI LAVORATIVI DOVUTA ALLA
FORMAZIONE?
69
LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
SEMPLICE
ELABORATO
PIU’ ELABORATO
QUESTIONARIO
INTERVISTE DI GRUPPO
FOLLOW UP
70
71
PUBBLICATO L’ 11 GENNAIO 2012
• ACCORDO 21 dicembre 2011
ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI AI SENSI DELL
LAVORATORI,
DELL’ ART 37,
37 c.
c 2
DEL D. LGS. 81/08
PUBBLICATO IL 18 AGOSTO 2012
• ACCORDO 25 luglio 2012
ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE
REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SUL DOCUMENTO PROPOSTO
DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
RECANTE “ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI
EX ARTICOLO 34, c. 2 e 37, c. 2 DEL D. LGS. 81/08”
72
72
L’ACCORDO DISCIPLINA, AI SENSI DELL’ART 37, C. 2, DEL D. LGS. 81/08, LA DURATA, I CONTENUTI MINIMI LE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE, NONCHÉ DELL’AGGIORNAMENTO, DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI COME DEFINITI ALL’ART 2 C 1 LETTERA A) DEI PREPOSTI E DEI
COME DEFINITI ALLART. 2, C. 1, LETTERA A), DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI, NONCHÉ LA FORMAZIONE FACOLTATIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D. LGS. 81/08 (LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARE, …)
L’ APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DELL’ ACCORDO NEI RIGUARDI DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI,
PER QUANTO FACOLTATIVA, COSTITUISCE CORRETTA APPLICAZIONE PER QUANTO FACOLTATIVA
DELL’ARTICOLO 37, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 81/08. 73
73
LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO È DISTINTA DA QUELLA PREVISTA DAI TITOLI SUCCESSIVI AL I DEL D. LGS N. 81/08 O DA ALTRE NORME, ,
RELATIVE A MANSIONI O AD ATTREZZATURE PARTICOLARI. . QUALORA IL LAVORATORE SVOLGA OPERAZIONI E SVOLGA OPERAZIONI E UTILIZZI ATTREZZATURE PER CUI IL D. LGS. N. 81/08 UTILIZZI ATTREZZATURE PREVEDA PERCORSI FORMATIVI ULTERIORI, SPECIFICI E MIRATI (ARTICOLO 28 COMMA 2 LETTERA F
ARTICOLO 28 COMMA 2 LETTERA F), QUESTI ANDRANNO AD INTEGRARE LA FORMAZIONE OGGETTO DELL’ ACCORDO
74
74
LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PREVISTA NELL’ACCORDO A CARICO DEI LAVORATORI COPRE ANCHE TUTTI GLI OBBLIGHI DI
FORMAZIONE PREVISTI AI TITOLI DEL D. LGS. N. 81/08 DIVERSI DAL TITOLO I
QUANDO LA PREVISIONE NORMATIVA FACCIA RIFERIMENTO A
QUANDO LA PREVISIONE NORMATIVA FACCIA RIFERIMENTO A CRITERI DI “FORMAZIONE ADEGUATA” O SIMILI, SENZA SPECIFICARE DURATA E MODALITÀ PRECISE (ES. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, VIDEOTERMINALI, ATTREZZATURE DI LAVORO, ….)
AD ESCLUSIONE DEI CORSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI “SPECIALI” CHE INDIVIDUINO IN MODO PUNTUALE E PECULIARE ARGOMENTI E CONTENUTI (AD ESEMPIO QUELLA PREVISTA DALL’ART 73 C 5 DEL
CONTENUTI (AD ESEMPIO, QUELLA PREVISTA DALL’ART. 73, C. 5 DEL TESTO UNICO (CARRELLI, GRU,….. MEGLIO DEFINITA NELL’ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI DEL 22.02.2012), QUELLA DI CUI ALL’ART. 136, C.6 DEL TESTO UNICO (MONTATORI PONTEGGI), QUELLA PREVISTA DALL’ART. 258 DEL TESTO UNICO (AMIANTO).
75
75
I CONTENUTI DELL’ACCORDO SONO FACOLTATIVI PER COMPONENTI DELL’IMPRESA SONO FACOLTATIVI PER COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL’ARTICOLO 230‐BIS DEL CODICE CIVILE, I LAVORATORI AUTONOMI CHE COMPIONO IMPRESE E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 2222 DEL CODICE CIVILE, I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, GLI ARTIGIANI E I PICCOLI COMMERCIANTI
LA FORMAZIONE DI CUI SI TRATTA NELL’ACCORDO NON COMPRENDE NON COMPRENDE L’ADDESTRAMENTO, NÉ LA SPECIFICA FORMAZIONE PER LE SQUADRE DI
EMERGENZA
SI VEDRA’ CHE LA DURATA DELLA FORMAZIONE E’ STABILITA CON RIFERIMENTO AL “CODICE ATECO”.
PER ALCUNE AZIENDE, CHE RIENTRANO NEL RISCHIO BASSO COME CODICE ATECO MA PER LE QUALI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO HA FATTO EMERGERE L’ESISTENZA DI
RISCHI SIGNIFICATIVI, POTREBBE ESSERE IN OGNI CASO NECESSARIO REALIZZARE CORSI ADEGUATI ALLE EFFETTIVE CONDIZIONI DI RISCHIO (MEDIO O ALTO)
76
76
LA FORMAZIONE SVOLTA IN ALCUNI SETTORI IN APPLICAZIONE DI
NORME PUNTUALI E SPECIFICHE (ES. AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE) CHE PREVEDANO PERCORSI FORMATIVI EQUIVALENTI O Q
,
SUPERIORI A QUELLI PREVISTI NELL’ACCORDO, PUÒ ESSERE RITENUTA SUFFICIENTE SIA SE SVOLTA PRIMA CHE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO
RESTANO FERME LE INDICAZIONI DELL’ART. 37, C. 2, RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEI MOMENTI IN CUI È OBBLIGATORIO FARE FORMAZIONE DEI LAVORATORI: IL PERCORSO DELL’ACCORDO COSTITUISCE UN PERCORSO MINIMO, SUFFICIENTE PERCORSO DELL’ACCORDO COSTITUISCE UN PERCORSO MINIMO, PERCORSO MINIMO SUFFICIENTE
RISPETTO AL DATO NORMATIVO SALVO CHE ESSO NON DEBBA ESSERE INTEGRATO TENENDO CONTO DI
TENENDO CONTO DI QUANTO EMERSO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI O NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE PREVISTI DALLA LEGGE (INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE DI
DI LAVORO, NUOVE SOSTANZE CHIMICHE, NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO)
SOSTANZE CHIMICHE, NUOVE ATTREZZATURE DI
77
77
SI VEDRA’ CHE LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI PREVEDE UNA FORMAZIONE GENERALE, SEMPRE DI DURATA 4 ORE, ED UNA SPECIFICA ( DA 4 ORE – CODICI ATECO CON RISCHIO BASSO, A 12 ORE – CODICI ATECO
ORE CODICI ATECO CON RISCHIO ALTO)
CON RISCHIO ALTO)
I LAVORATORI DI AZIENDE CHE NON SVOLGANO
MANSIONI CHE COMPORTINO LA LORO PRESENZA,
ANCHE SALTUARIA, NEI REPARTI PRODUTTIVI,
POSSONO FREQUENTARE I CORSI INDIVIDUATI PER IL
RISCHIO BASSO
PRESCINDENDO DAL SETTORE DI APPARTENENZA
DELL’AZIENDA
(cioe’
cioe’,, in tutto 8 ore di formazione, 4 generale + 4 specifica)
78
78
FORMAZIONE LAVORATORI
DURATA MINIMA
MINIMA DELLA FORMAZIONE
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI
FORMAZIONE SPECIFICA AGGIORNAMENTO E PERIODICITA’
RICONOSCIMENTI E SCADENZE
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
TEMPISTICHE PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE
RISCHIO BASSO: 4 ORE
4 ORE
4 ORE PER TUTTI I SETTORI
RISCHIO MEDIO: 8 ORE
6 ORE PER TUTTI I SETTORI
RISCHIO ALTO: 12 ORE
CREDITO FORMATIVO PERMANENTE
RICONOSCIBILE IN ALCUNI CASI COME CREDITO FORMATIVO PERMANENTE LA FORMAZIONE DI
FORMAZIONE DI
SETTORE
QUINQUENNALE
SE SI PUO’ DIMOSTRARE (VERBALI, RIUNIONE ANNUALE, REGISTRI, …) CHE E’ STATA GIA’
SOMMINISTRATA UNA
FORMAZIONE DI CONTENUTI ADEGUATI SUGLI ARGOMENTI INDICATI NEL D. LGS. N. 81/08 – NON E’ NECESSARIO CHE TALI CORSI ABBIANO LA DURATA INDICATA NELL’ACCORSO
ƒ NESSUNA PER I LAVORATORI IN FORZA
ƒ PER I NEO ASSUNTI, PRIMA DELL’ASSUNZIONE O ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE
TEMPISTICHE PER EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO IN CASO DI RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA
ƒ l’obbligo di aggiornamento per lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata prima dell’11 gennaio 2007 doveva essere ottemperato entro l’11 gennaio 2013
ƒ
se la formazione pregressa è stata eseguita dopo l’11 gennaio 2007, l’aggiornamento andrà eseguito entro l’ 11 gennaio 2017
L’ ACCORDO NON PREVEDE CHE I LAVORATORI SOSTENGANO PROVE DI VERIFICA A FINE CORSO, PUO’ ESSERE TUTTAVIA CORRETTO ASSICURARE UNA VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE – E’ POSSIBILE CHE LA FORMAZIONE BASE E L’AGGIORNAMENTO SIANO ESEGUITE IN E‐LEARNING, CON TUTTE LE CARATTERISTICHE RICHIESTE, COMPRESA LA PROVA FINALE OBBLIGATORIA IN PRESENZA, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA
IL NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE INDICATO PER CIASCUN SETTORE COMPRENDE LA “FORMAZIONE GENERALE” E QUELLA “SPECIFICA”, MA NON L’ADDESTRAMENTO O LA FORMAZIONE SPECIALE PREVISTA PER L’ESECUZIONE DI ALCUNE ATTIVITA’
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
ALLEGATO II
79
FORMAZIONE “FACOLTATIVA” PREPOSTI
DURATA MINIMA
MINIMA DELLA FORMAZIONE
FORMAZIONE LAVORATORI (GENERALE E SPECIFICA )
4 ORE FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA
PREPOSTI
RICONOSCIMENTI E SCADENZE
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
AGGIORNAMENTO E PERIODICITA’
6 ORE, COMPRENDENTI GLI ARGOMENTI RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO
ALL
AGGIORNAMENTO DELLA DELLA
FORMAZIONE PER LAVORATORI E LE TEMATICHE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA’ DEI PREPOSTI
8 ORE
PER I PREPOSTI IN FORZA NON
E’ NECESSARIO RIPETERE LA FORMAZIONE SE SONO STATE GIÀ PIENAMENTE RISPETTATE LE INDICAZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE PRIMA DELL’11 GENNAIO 2012
+
4 ORE RISCHIO BASSO
OPPURE
8 ORE RISCHIO MEDIO
OPPURE
12 ORE RISCHIO ALTO
CREDITO FORMATIVO PERMANENTE (FINO A CHE IL RAPPORTO DI
PREPOSIZIONE NON MUTA IN MODO SIGNIFICATIVO)
Æ
QUINQUENNALE
CIOE’ ESECUZIONE DI CORSI DI
FORMAZIONE CONGRUENTI CON L’ART. 37, C. 7 (CHE NON DEFINISCE DURATA MINIMA, MA SOLO GLI ARGOMENTI) SVOLTI PRIMA DELL’11
SVOLTI PRIMA DELL
11 GENNAIO 2012
TEMPISTICHE PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE
• PER I PREPOSTI IN FORZA ALL’11 GENNAIO 2012 CHE NON HANNO ANCORA SVOLTO I CORSI ART. 37 C. 7 LA FORMAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ENTRO 11 LUGLIO 2013
• PER I PREPOSTI IN FORZA ALL’11 GENNAIO 2012 CHE HANNO GIÀ SVOLTO I CORSI ART. 37 C. 7 (FORMAZIONE PREGRESSA) L’AGGIORNAMENTO DEVE ESSERE SVOLTO ENTRO L’11 GENNAIO 2013 SE I CORSI RICONOSCIUTI SONO STATI SVOLTI PRIMA DELL’11 GENNAIO 2007, O ENTRO 11 GENNAIO 2017 NEGLI ALTRI CASI.
• PER I NEO ASSUNTI , ANTERIORMENTE O SE NON E’ POSSIBILE CONTESTUALMENTE ALL’ ASSUNZIONE O ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE
I PREPOSTI DEVONO SOSTENERE UNA PROVA DI VERIFICA A FINE CORSO
E’ POSSIBILE SVOLGERE IN MODALITA’ E‐LEARNING DI CARATTERISTICHE IDONEE ALCUNE PARTI DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI (punti da 1 a 5) E TUTTO L’AGGIORNAMENTO, CON PROVA FINALE IN PRESENZA (ANCHE IN VIDEOCONFERENZA)
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
80
80
FORMAZIONE “FACOLTATIVA” DIRIGENTI
DURATA MINIMA
MINIMA DELLA FORMAZIONE
FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO E PERIODICITA’
16 ORE
6 ORE
(SOSTITUTIVE
ANCHE DI
QUELLE DI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI)
QUINQUENNALE
RICONOSCIMENTI E SCADENZE
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
NON SONO TENUTI A FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE I DIRIGENTI CHE DIMOSTRINO DI AVER SVOLTO, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO, UNA FORMAZIONE CON CONTENUTI CONFORMI ALL’ART. 3 DEL D.M. 16/01/1997 EFFETTUATA DOPO IL 14 AGOSTO 2003 O A QUELLI DEL MODULO A PER ASPP e RSPP PREVISTO NELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006, PUBBLICATO SU GU N. 37 DEL 14 FEBBRAIO 2006. TEMPISTICHE PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE
ƒ PER I DIRIGENTI IN FORZA, IN ASSENZA DI ESONERO ENTRO L’11 LUGLIO 2013
ƒ PER I NEO ASSUNTI ANTERIORMENTE O SE NON POSSIBILE CONTESTUALMENTE ALL’ ASSUNZIONE O ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE
TEMPISTICHE PER EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI FORMAZIONE PREGRESSA
FORMAZIONE PREGRESSA
ƒ PER I DIRIGENTI IN FORZA
ALL’11 GENNAIO 2012
CHE HANNO GIÀ SVOLTO
I CORSI ART. 37 C. 7
(FORMAZIONE
PREGRESSA)
L’AGGIORNAMENTO
DEVE ESSERE SVOLTO
ENTRO L’11 GENNAIO
2013
SE
I
CORSI
RICONOSCIUTI
SONO
STATI SVOLTI PRIMA
DELL’11 GENNAIO 2007,
O ENTRO 11 GENNAIO
2017 NEGLI ALTRI CASI
I DIRIGENTI DEVONO SOSTENERE UNA PROVA DI VERIFICA A FINE CORSO
E’ POSSIBILE SVOLGERE IN MODALITA’ E‐LEARNING DI CARATTERISTICHE IDONEE TUTTA LA FORMAZIONE E TUTTO L’AGGIORNAMENTO, CON PROVA FINALE IN PRESENZA (ANCHE IN VIDEOCONFERENZA)
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
81
ORGANISMO PARITETICO
I CORSI DI FORMAZIONE SOLO PER I LAVORATORI SOLO PER I LAVORATORI VANNO REALIZZATI PREVIA RICHIESTA VANNO REALIZZATI PREVIA RICHIESTA DI
DI COLLABORAZIONE AGLI ENTI BILATERALI E AGLI ORGANISMI PARITETICI E AGLI ORGANISMI PARITETICI ((COSTITUITI NELL’AMBITO DELLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE E CHE OPERINO NEL SETTORE E NEL TERRITORIO DI COMPETENZA)
SE ESISTE ED HA I REQUISITI DI LEGGE (RAPPRESENTATIVITÀ: ORGANIZZAZIONI DATORIALI O SINDACALI FIRMATARIE DI CONTRATTI DI LAVORO)
IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO È QUELLO PROVINCIALE, SALVO CHE IL SISTEMA DI PARITETICITÀ NON SIA COSTITUITO A LIVELLO SUPERIORE (REGIONALE O PARITETICITÀ NON SIA COSTITUITO A LIVELLO SUPERIORE (REGIONALE O
NAZIONALE)
SE SONO PRESENTI MOLTEPLICI ORGANISMI PARITETICI, BASTA CHE LA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE SIA INVIATA DALL’AZIENDA AD UNO SOLO
82
ORGANISMO PARITETICO
IN CASO DI ASSENZA DI RISPOSTA ENTRO 15 GIORNI
ENTRO 15 GIORNI, SI INTENDE CHE LL’ORGANISMO
ORGANISMO PARITETICO NON HA OSSERVAZIONI O PROPOSTE DI
PARITETICO NON HA OSSERVAZIONI O PROPOSTE DI
COLLABORAZIONE DA METTERE IN ATTO
LE AZIENDE CON PIÙ SEDI POTRANNO RIVOLGERSI ALL’ORGANISMO PARITETICO PRESENTE NEL TERRITORIO DELLA SEDE LEGALE DELL’IMPRESA
IL
DATORE DI LAVORO
TIENE CONTO DELLA RISPOSTA SENZA CHE DEBBA
IL DATORE DI
LAVORO TIENE CONTO DELLA RISPOSTA SENZA CHE DEBBA PER FORZA SVOLGERE LA FORMAZIONE CON L’ORGANSIMO PARITETICO NE’ TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI
OPP VERONA
83
REQUISITI DEI DOCENTI
I CORSI DEVONO ESSERE TENUTI:
DA DOCENTI INTERNI O ESTERNI ALL’AZIENDA CHE POSSONO DIMOSTRARE DI POSSEDERE ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE DI INSEGNAMENTO O PROFESSIONALE IN MATERIA DI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
L’ESPERIENZA PROFESSIONALE PUO’ CONSISTERE ANCHE NELLO SVOLGIMENTO PER UN TRIENNIO DEI COMPITI DI
NELLO SVOLGIMENTO PER UN TRIENNIO DEI COMPITI DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PREVENZIONE E PROTEZIONE
ANCHE CON RIFERIMENTO AL DATORE DI LAVORO
GLI ENTI DI VIGILANZA DOVREBBERO VERIFICARE LA CONTINUITÀ DI ESECUZIONE DELLE FUNZIONI SPECIFICATE PER ALMENO TRE ANNI NEL QUINQUIENNIO ANTERIORE L’11 GENNAIO 2012) –
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE PUÒ ESSERE, AD ESEMPIO, QUELLA DI R.SPP
84
(NOTA: A.SPP NON RICHIAMATO ESPLICITAMENTE)
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PER CIASCUN CORSO SI DOVRÀ PREVEDERE:
A) SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO, IL QUALE PUÒ ESSERE ANCHE IL DATORE DI LAVORO; B) UN RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO, IL QUALE PUÒ ESSERE IL
DOCENTE STESSO;
C) NOMINATIVI DEI DOCENTI;
D) UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AD OGNI CORSO PARI A 35 UNITÀ;
E) IL REGISTRO DI PRESENZA DEI PARTECIPANTI;
F)) L’OBBLIGO
’
DI FREQUENZA DEL 90% DELLE ORE DI FORMAZIONE PREVISTE;
G) DECLINAZIONE DEI CONTENUTI TENENDO PRESENTI: LE DIFFERENZE DI GENERE,
DI ETÀ, DI PROVENIENZA E LINGUA, NONCHÉ QUELLI CONNESSI ALLA SPECIFICA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI
LAVORO.
85
85
NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI STRANIERI I CORSI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI
PREVIA VERIFICA DELLA COMPRENSIONE E CONOSCENZA DELLA LINGUA
CON MODALITÀ CHE ASSICURINO LA COMPRENSIONE DEI CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE, QUALI, AD ESEMPIO, LA PRESENZA DI UN MEDIATORE INTERCULTURALE O DI UN TRADUTTORE
ANCHE AI FINI DI UN PIÙ RAPIDO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE LINGUISTICHE, ONDE GARANTIRE L’EFFICACIA E LA FUNZIONALITÀ DELL’ESPLETAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO E CONSIDERATA L’ATTITUDINE DEI SISTEMI INFORMATICI A FAVORIRE L’APPRENDIMENTO, POTRANNO ESSERE PREVISTI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI STRANIERI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PRELIMINARE IN MODALITÀ E‐LEARNING.
MODALITA’ CONSENTITA (PER I LAVORATORI)
SOLO PER FORMAZIONE GENERALE
ED AGGIORNAMENTO A CERTE CONDIZIONI
86
86
ELEMENTI MINIMI DEGLI ATTESTATI
‰ Indicazione del soggetto organizzatore del corso
‰ Normativa di riferimento
‰ Dati anagrafici del partecipante al corso
‰ Specifica della tipologia del corso seguito con
indicazione del settore di riferimento e relativo
monte ore frequentato (l’indicazione del settore è
indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)
‰ Periodo di svolgimento del corso
‰ Firma del soggetto organizzatore del corso
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LA FORMAZIONE PUÒ AVVENIRE SIA IN AULA CHE SUL LUOGO SIA IN AULA CHE SUL LUOGO DI
DI LAVORO
(ES. TRAINING ON THE JOB)
LA FORMAZIONE PUÒ AVVENIRE CON METODOLOGIA EE‐LEARNING ,SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI: La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di
tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo
Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.
Le prove di valutazione “in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente
possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in
presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione
formativa.
Deve essere garantita la presenza un esperto tutor /docente con esperienza triennale di
docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare
prova che l’intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di
tracciamento della piattaforma per l’e‐Learning.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli
obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in
sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività
formative.
L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non
88
88
consenta di evitare una parte del percorso).
UTILIZZO DELLE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO E‐LEARNING
L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
ƒ LA FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI;
LAVORATORI
ƒ LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
DIRIGENTI;
ƒ I CORSI DI AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO;
ƒ PARTE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI,
PREPOSTI
ƒ PROGETTI
FORMATIVI
SPERIMENTALI,
SPERIMENTALI
EVENTUALMENTE
INDIVIDUATI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEI LORO ATTI
DI RECEPIMENTO DEL PRESENTE ACCORDO,
ACCORDO CHE PREVEDANO
L’UTILIZZO DELLE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO E-LEARNING
ANCHE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI E DEI
PREPOSTI.
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89
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
A.
GARANTIRE UN EQUILIBRIO TRA LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI TEORICHE E
PRATICHE E RELATIVE DISCUSSIONI,
DISCUSSIONI NONCHÉ LAVORI DI GRUPPO, NEL RISPETTO DEL
MONTE ORE COMPLESSIVO PREFISSATO PER OGNI MODULO;
B.
FAVORIRE METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO INTERATTIVE OVVERO BASATE SUL
PROBLEM SOLVING,
SOLVING, APPLICATE A SIMULAZIONI E SITUAZIONI DI CONTESTO SU
PROBLEMATICHE SPECIFICHE,
SPECIFICHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROCESSI DI
VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE LEGATI ALLA PREVENZIONE;
C.
PREVEDERE DIMOSTRAZIONI, SIMULAZIONI IN CONTESTO LAVORATIVO E PROVE
PRATICHE
PRATICHE;
D.
FAVORIRE, OVE POSSIBILE, METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVE, ANCHE
IN MODALITÀ E‐LEARNING E CON RICORSO A LINGUAGGI MULTIMEDIALI, CHE
GARANTISCANO L’IMPIEGO DI STRUMENTI INFORMATICI QUALI CANALI DI
DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI FORMATIVI, ANCHE AI FINI DI UNA MIGLIORE
CONCILIAZIONE TRA ESIGENZE PROFESSIONALI E ESIGENZE DI VITA PERSONALE DEI
DISCENTI E DEI DOCENTI.
90
90
CREDITI FORMATIVI PREGRESSI PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI DELL’AZIENDA
NON SONO TENUTI A FREQUENTARE I NUOVI CORSI SECONDO GLI
ACCORDI I LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI CHE ABBIANO
FREQUENTATO CORSI RISPETTOSI DELLE PREVISIONI NORMATIVE E
CONTRATTUALI ENTRO L’11 GENNAIO 2013,
SE TALI CORSI ERANO STATI FORMALMENTE E
DOCUMENTALMENTE APPROVATI ENTRO L’11 GENNAIO 2012
LA LOCUZIONE “FORMALMENTE E DOCUMENTALMENTE
APPROVATI” VA INTESA NEL SENSO CHE DEVE ESISTERE UNA
DOCUMENTAZIONE (QUALE UNA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, UN
BANDO UN PROGRAMMA PUNTUALE DI ATTIVITÀ CHE RISULTI DA
BANDO,
UN ACCORDO COLLETTIVO O UN VERBALE DI RIUNIONE
PERIODICA) CHE PROVI CHE ALL’11 GENNAIO 2012 LA
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL CORSO ERA GIÀ MOLTO
AVANZATA
91
91
CREDITI FORMATIVI PREGRESSI PER LAVORATORI SOMMINISTRATI
QUALORA IL LAVORATORE VADA A
COSTITUIRE UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO O DI
SOMMINISTRAZIONE CON UN’AZIENDA DELLO STESSO SETTORE
PRODUTTIVO CUI APPARTENEVA QUELLA D
D’ORIGINE
ORIGINE O
PRECEDENTE, COSTITUISCE
CREDITO FORMATIVO SIA LA FREQUENZA ALLA FORMAZIONE
GENERALE, CHE LA FORMAZIONE SPECIFICA DI SETTORE
SETTORE;;
QUALORA IL LAVORATORE VADA A COSTITUIRE UN NUOVO
RAPPORTO DI LAVORO O DI SOMMINISTRAZIONE CON UN
UN’AZIENDA
AZIENDA
DI DIVERSO SETTORE PRODUTTIVO RISPETTO A QUELLO CUI
APPARTENEVA L’AZIENDA D’ORIGINE O PRECEDENTE,
COSTITUISCE CREDITO FORMATIVO LA FREQUENZA ALLA
FORMAZIONE GENERALE;
LA FORMAZIONE SPECIFICA RELATIVA AL NUOVO SETTORE DEVE
ESSERE RIPETUTA.
92
92
PRECISAZIONI PER LAVORATORI SOMMINISTRATI
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PUÒ ESSERE
EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI,
DISPOSIZIONI OVE
ESISTENTI, DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE
NEL CASO DI SPECIE O SECONDO LE MODALITÀ
CONCORDATE TRA IL SOMMINISTRATORE E
L’UTILIZZATORE.
IN PARTICOLARE, ESSI POSSONO CONCORDARE CHE LA
FORMAZIONE GENERALE SIA A CARICO DEL
SOMMINISTRATORE E QUELLA SPECIFICA DI SETTORE A
CARICO DELL’UTILIZZATORE.
DELL’UTILIZZATORE
93
PRECISAZIONI PER LAVORATORI SOMMINISTRATI
IN DIFETTO DI ACCORDI LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI VA
EFFETTUATA DAL SOMMINISTRATORE UNICAMENTE CON
RIFERIMENTO ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO NECESSARIE
ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
À LAVORATIVA PER LA QUALE I
LAVORATORI VENGONO ASSUNTI, SEMPRE CHE – AI SENSI E ALLE
CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 23 DEL CITATO D.
LGS. N. 276/2003 – IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE NON
PONGA TALE OBBLIGO A CARICO DELL’UTILIZZATORE.
OGNI ALTRO OBBLIGO FORMATIVO È A CARICO
DELL’UTILIZZATORE.
94
94
CREDITI FORMATIVI IN CASO DI CAMBIO DI MANSIONE NELLA STESSA AZIENDA CON AGGRAVIO DI RISCHIO
QUALORA IL LAVORATORE ALL’ INTERNO DI UNA STESSA
AZIENDA VADA A SVOLGERE MANSIONI RICONDUCIBILI
AD UN SETTORE A RISCHIO MAGGIORE,
MAGGIORE COSTITUISCE
CREDITO FORMATIVO SIA LA FREQUENZA ALLA
FORMAZIONE GENERALE CHE QUELLA SPECIFICA
LA FORMAZIONE SPECIFICA ANDRA’ COMPLETATA CON
UN MODULO INTEGRATIVO
95
95
CREDITI FORMATIVI IN CASO DI TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI
MANSIONI, INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI
È RICONOSCIUTO CREDITO FORMATIVO RELATIVAMENTE ALLA FREQUENZA DELLA FORMAZIONE GENERALE, MENTRE DEVE ESSERE RIPETUTA LA PARTE DI
FORMAZIONE SPECIFICA LIMITATA ALLE MODIFICHE O AI CONTENUTI DI
NUOVA INTRODUZIONE NONCHÉ L’ADDESTRAMENTO.
96
96
TEMPISTICHE PER L’ESECUZIONE DEI CORSI
IN CASO NON SIA RICONOSCIBILE DOCUMENTALMENTE FORMAZIONE PREGRESSA I CORSI DOVEVANO ESSERE
FORMAZIONE PREGRESSA, I CORSI DOVEVANO ESSERE SVOLTI SECONDO LE NUOVE REGOLE “NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE”
LA PROVA DELL’AVVENUTA FORMAZIONE PREGRESSA È COSTITUITA DA “QUALSIASI MEZZO DI PROVA IDONEO A DIMOSTRARE LA DURATA, I CONTENUTI E LE MODALITÀ DEI CORSI AVVENUTI”
97
97
98
ACCORDO 22 febbraio 2012
PUBBLICATO sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2012 – S.O. n. 47
Accordo ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n.281/97 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione i i i i i i di lidi à d ll f
i
i
i
dell’art. 73 c. 5 del D. Lgs. n. 81/08 s.m.i.
ENTRATA IN VIGORE
12 MARZO 2013
99
ART. 73 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE,
AFFINCHÉ PER OGNI ATTREZZATURA DI LAVORO MESSA A
DISPOSIZIONE, I LAVORATORI INCARICATI DELL’USO DISPONGANO
DI OGNI NECESSARIA INFORMAZIONE E ISTRUZIONE E RICEVANO
UNA FORMAZIONE E UN ADDESTRAMENTO ADEGUATI, ………..
AFFINCHÉ I LAVORATORI INCARICATI DELL’USO DELLE
ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE E
RESPONSABILITÀ PARTICOLARI RICEVANO UNA FORMAZIONE,
INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ADEGUATI E SPECIFICI
SPECIFICI, TALI
DA CONSENTIRE L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE IN MODO
SICURO
100
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI
ELEVABILI CON O SENZA
STABILIZZATORI
MACCHINA MOBILE DESTINATA A SPOSTARE LE PERSONE ALLE POSIZIONI DI LAVORO AD ALTEZZA > 2m
GRU A TORRE
CON BRACCIO ORIENTABILE MONTATO SULLA PARTE SUPERIORE DI UNA TORRE CHE STA IN VERTICALE ALLA POSIZIONE DI LAVORO
GRU MOBILE
AUTOGRU A BRACCIO CHE
AUTOGRU
A BRACCIO CHE SI SPOSTA CON O SENZA CARICO SI SPOSTA CON O SENZA CARICO
SENZA BISOGNO DI VIE DI CORSA FISSE E RIMANE STABILE PER EFFETTO DELLA GRAVITA’
GRU PER AUTOCARRO
GRU A MOTORE MONTATA DI REGOLA SU UN RIMORCHIO/TRATTRICE/BASE FISSA
CARRELLI ELAVATORI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO
• SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO
• INDUSTRIALI SEMOVENTI
• SOLLEVATORI/SEMOVENTI ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
QUALSIASI TRATTORE A RUOTE O A CINGOLI
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
•
•
•
•
•
POMPE PER CALCESTRUZZO
DISPOSITIVO MONTATO SU UN TELAIO DI
AUTOMEZZO/AUTOCARRO/RIMORCHIO
ESCAVATORI IDRAULICI
ESCAVATORI A FUNE
PALE CARICATRICI FRONTALI
TERNE
AUTORIBALTABILE A CINGOLI
101
ESEMPI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
102
ESEMPI GRU PER AUTOCARRO
103
ESEMPI GRU A TORRE
104
ESEMPI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
105
ESEMPI DI GRU MOBILI
106
ESEMPI DI GRU MOBILI SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE
107
ESEMPI DI TRATTORE A RUOTE
108
ESEMPI DI TRATTORE A CINGOLI
109
ESEMPI DI ESCAVATORE
110
ESEMPI DI ESCAVATORE
111
ESEMPI DI CARICATORE
112
ESEMPI DI CARICATORE
113
ESEMPI DI TERNA
114
ESEMPI DI TERNA
115
ESEMPIO DI AUTORIBALTABILE
116
ESEMPIO DI POMPA PER CALCESTRUZZO
117
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO
SONO SOGGETTI FORMATORI DEL CORSO DI FORMAZIONE E DEL CORSO DI
AGGIORNAMENTO:
a) REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, ANCHE MEDIANTE LE PROPRIE STRUTTURE TECNICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE (Aziende Sanitarie Locali) E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
b) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MEDIANTE PERSONALE TECNICO IMPEGNATO IN ATTIVITA’ DEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
c) INAIL
d) ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI
ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI NEL SETTORE DI
LAVORO E DEI LAVORATORI NEL SETTORE DI IMPIEGO IMPIEGO
DELLE ATTREZZATURE DI CUI AL PRESENTE ACCORDO OGGETTO DELLA FORMAZIONE, ANCHE TRAMITE LE LORO SOCIETA’DI SERVIZI PREVALENTEMENTE O TOTALMENTE PARTECIPATE
e) ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI CUI AFFERISCONO I SOGGETTI DI CUI AL c. 1, art. 98 DEL D. LGS 81/08, NONCHE’ LE ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI SENZA SCOPO DI LUCRO, RICONOSCIUTE DAI RISPETTIVI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI
118
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO
f) AZIENDE PRODUTTRICI/DISTRIBUTRICI/NOLEGGIATRICI/UTILIZZATRICI (QUESTE ULTIME LIMITATAMENTE AI LORO ADDETTI) DI ATTREZZATURE ORGANIZZATE PER LA FORMAZIONE E ACCREDITATE IN CONFORMITA’ AL MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEFINITO IN OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E
REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E PUBBLICATA SU GURI DEL 23/01/09 IN DEROGA ALLA ESCLUSIONE DALL’ ACCREDITAMENTO PREVISTO DALLA MEDESIMA INTESA
g) SOGGETTI FORMATORI CON ESPERIENZA DOCUMENTATA ALMENO TRIENNALE ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO, NELLA FORMAZIONE PER LE SPECIFICHE ATTREZZATURE OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO ACCREDITATI IN CONFORMITA’ AL MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEFINITO IN OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E PUBBLICATA SU GURI DEL 23/01/09
h) SOGGETTI FORMATORI, CON ESPERIENZA DOCUMENTATA DI ALMENO SEI ANNI NELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SAUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, ACCREDITATI IN CONFORMITA’ AL MODELLO DEFINITO IN OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E PUBBLICATA SU GURI DEL 23/01/09
119
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO
f) AZIENDE PRODUTTRICI/DISTRIBUTRICI/NOLEGGIATRICI/UTILIZZATRICI (QUESTE ULTIME LIMITATAMENTE AI LORO ADDETTI) DI ATTREZZATURE ORGANIZZATE PER LA FORMAZIONE E ENTI BILATERALI, QUALI DEFINITI ALL’ art 2, c. 1, lettera h) DEL D. LGS. 276 DEL 10/09/03 e s.m.i., E GLI ORGANI PARITETICI QUALI DEFINITI ALL’ art. 51 DEL D. LGS
,
Q
81/08, ENTRAMBI / ,
ISTITUITI NEI SETTORI DI IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DI FORMAZIONE
l) LE SCUOLE EDILI COSTITUITE NELL’ AMBITO DEGLI ORGANISMI PARITETICI I SOGGETTI FORMATORI DEVONO COMUNQUE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI NATURA GENERALE : IDONEITA’ DELL’AREA E DISPONIBILITA’ DELLE ATTREZZATURE (ALLEGATO I)
QUALORA SI VOGLIA AVVALERSI DI SOGGETTI FORMATORI ESTERNI ALLA PROPRIA STRUTTURA, QUESTI ULTIMI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI NEL MODELLO DI
ACCREDITAMENTO DEFINITO IN OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN DATA 20/03/08 E PUBBLICATA SU GURI DEL 23/01/09
ALLEGATO I
120
INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
I CORSI DEVONO ESSERE TENUTI:
DA DOCENTI INTERNI O ESTERNI ALL’AZIENDA CHE POSSONO DIMOSTRARE DI POSSEDERE ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE SIA NEL SETTORE DELLA ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE SIA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE SIA NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
ESPERIENZA, ALMENO TRIENNALE, PROFESSIONALE PRATICA
NELLE TECHNICHE DELL’ UTLILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE
121
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE A. INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL PROGETTO
FORMATIVO CHE PUÒ ESSERE IL DOCENTE STESSO;
B REGISTRO DI PRESENZA DEI PARTECIPANTI;
B.
C. UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PER OGNI CORSO
PARI A 24 UNITÀ
D. PER LE ATTIVITA PRATICHE ALMENO 1 DOCENTE OGNI 6
ALLIEVI
E. LE ATTIVITA’ PRATICHE DOVRANNO ESSERE TENUTE IN AREA
IDONEA
F. L’OBBLIGO DI FREQUENZA DEL 90% DELLE ORE DI
FORMAZIONE PREVISTE;
122
METODOLOGIA DIDATTICA
A.
B.
C.
GARANTIRE UN EQUILIBRIO TRA LEZIONI FRONTALI, ESPERIENZE IN
AULA NONCHÉ LAVORI DI GRUPPO, NEL RISPETTO DEL MONTE ORE
AULA,
COMPLESSIVO PREFISSATO PER OGNI MODULO ANCHE CON SUPPORTI DI
MATERIALE MULTIMEDIALI;
PREVEDERE DIMOSTRAZIONI E PROVE PRATICHE, SIMULAZIONI DI
GESTIONE IN
CONDIZIONI DI UTILIZZO NORMALI, ANORMALI
PREVEDILIE E STRAORDINARIE DI EMERGENZA
EMERGENZA;;
FAVORIRE, OVE POSSIBILE, METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVE, ANCHE IN MODALITÀ E‐LEARNING (SOLO A DETERMINATE
CONDIZIONI: ES. PERCORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATO CHE NON
CONSENTA DI EVITARE UNA PARTE DEL PERCORSO,
PERCORSO OBBLIGO DI VERIFICA
FINALE DI APPRENDIMENTO IN PRESENZA)
LA FORMAZIONE E‐LEARNING E’ RISCONSCIUTA ECLUSIVAMENTE PER IL MODULO GIURIDICO‐NORMATIVO E TECNICO
123
ATTESTAZIONE
AL TERMINE DEI MODULI DEVONO ESSERE EFFETTUATE PROVE FINALIZZATE PER VERIFCARE LE CONOSCENZE, L’ACCERTAMENTO DELL’APPRENDIMENTO VIENE EFFETTUATO DAL RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO/DOCENTE CHE REDIGE IL VERBALE DA TRASMETTERE ALLE /
REGIONI E PROVINCE AUTONOME AL FINE DI COSTITUIRE UNO SPECIFICO REGISTRO INFORMATIZZATO
ELEMENTI MINIMI DEGLI ATTESTATI:
Denominazione soggetto formatore
Dati anagrafici del partecipante al corso
Specifica della tipologia del corso seguito con indicazione dell’ “ACCORDO” e
del monte ore frequentato
Periodo di svolgimento del corso
Firma del soggetto formatore/docente
124
IL PRECORSO FORMATIVO E’ STRUTTURATO IN
MODULI TEORICI E PRATICI CON VERIFICHE
INTERMEDIE E FINALI IN RIFERIMENTO ALLA
TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA
LA DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE PER GLI
OPERATORI È FISSATA IN BASE A TIPOLOGIA,
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E
CARATTERISTICHE OPERATIVE DI OGNI
ATTREZZATURA
NEL SOLO CASO DI CORSI DI FORMAZIONE
INERENTI ATTREZZATURE SIMILI
SIMILI, IL MODULO
GIURIDICO - NORMATIVO COSTITUISCE CREDITO DI
FORMAZIONE PERMANENTE
125
SCHEMA CARATTERISITCHE TECNICHE – MONTE ORE
MODULO TEORICO
GIURIDICO NORMATIVO
PIATTAFORMA ELEVABILE (PLE)
ELEVABILE (PLE)
1
GRU SU AUTOCARRO
3
1
CARRELLI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
7
1
MODULO PRATICO
AGGIUNTIVO
3
1
GRU A TORRE
TECNICO 7
/
/
/
/
BASE
AGGIUNTIVO
PLE con stabilizzatori
4
PLE senza stabilizzatori
4
PLE con stabilizzatori e
PLE con stabilizzatori
6
/
8
GRU a torre solo rotazione in basso
4
GRU a torre solo rotazione in alto
4
GRU a torre solo rotazione in alto + basso
6
Carrelli industriali semoventi
4
Carrelli semoventi con braccio telescopico
4
Carrelli sollevatori/elevatori/elevatori
C
lli ll t i/ l t i/ l t i
semoventi telescopici rotativi
4
Carrelli industriali semoventi
+
Carrelli semoventi con braccio telescopico
+
Carrelli sollevatori/elevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi
8
126
SCHEMA CARATTERISITCHE TECNICHE – MONTE ORE
MODULO TEORICO
MODULO PRATICO
GIURIDICO NORMATIVO
TECNICO AGGIUNTIVO
1
6
/
GRU MOBILI autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso
7
1
6
4
GRU MOBILI autocarrate e semoventi su ruote con falcone telescopico o brandeggiabili
7
1
2
/
GRU MOBILI
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
ESCAVATORI – PALE CARICATRICI FRONTALI ‐
TERNE E AUTORIBALTABILI A
AUTORIBALTABILI A CINGOLI
POMPE PER CALCESTRUZZO
1
1
3
6
/
/
BASE
AGGIUNTIVO
Trattori su ruote
5
Trattori a cingoli
5
Trattori su ruote + trattori a cingoli
10
Escavatori idraulici
6
Caricatori frontali
6
Terne
6
Escavatori a fune
6
Autoribaltabili a cingoli
a cingoli
6
Solo per combinazione di escavatori idraulici + caricatori frontali + terne
12
Se più tipologie si sommano le ore
30
/
7
4
127
DURATA DELLA VALIDITA’ DELL’ ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO
AL TERMINE DI CIASCUN MODULO È OBBLIGATORIA LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO ATTRAVERSO UNA PROVA DI VALUTAZIONE, LE CUI MODALITÀ E CONTENUTI SONO STABILITI PER OGNI ATTREZZATURA NEI RELATIVI ALLEGATI DELL’ACCORDO (ALLEGATO III E SEGUENTI).
RELATIVI ALLEGATI DELLACCORDO (ALLEGATO III E SEGUENTI). L’ACCESSO AL MODULO PRATICO SPECIFICO È CONSENTITO SOLO PREVIO SUPERAMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE DEL MODULO TEORICO (GIURIDICO ‐ NORMATIVO E TECNICO) CON ALMENO IL 70% DELLE RISPOSTE ESATTE.
AL SUPERAMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE DEL MODULO PRATICO, COSTITUENTE LA PROVA DI
COSTITUENTE
LA PROVA DI VERIFICA FINALE, VIENE RILASCIATO DAI SOGGETTI VERIFICA FINALE VIENE RILASCIATO DAI SOGGETTI
FORMATORI A CIASCUN OPERATORE, L’ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL’USO DELL’ATTREZZATURA.
128
DURATA DELLA VALIDITA’ DELL’ ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO
L’ABILITAZIONE HA VALIDITÀ QUINQUENNALE (A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO (A DECORRERE DALLA DATA DI
(A DECORRERE DALLA DATA RILASCIO
DELL’ATTESTATO DI
DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE) E PUÒ ESSERE RINNOVATA PARTECIPANDO ALLO SPECIFICO CORSO DI
SPECIFICO CORSO DI AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO DI
DI DURATA MINIMA PARI A 4 ORE, MINIMA PARI A 4 ORE, DI
DI CUI CUI ALMENO 3 ORE ALMENO 3 ORE RELATIVE
RELATIVE AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI
RELATIVE AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI.
AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI
PRATICI.
129
DOCUMENTAZIONE
PRESSO IL SOGGETTO FORMATORE DEVE ESSERRE
CONSERVATO PER ALMENO 10 ANNI IL FASCICOLO
DEL CORSO CONTENENTE:
• DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE
• REGISTRO DEL CORSO CON FIRMA DEI
PARTECIPANTI E DEL DOCENTE, ORA
INIZIO/FINE CORSO, MODELLI DI VALUTAZIONE
COMPLESSIVA FINALE DI OGNI PARTECIPANTE
130
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – CASO 1
Sono esclusi dall’obbligo di seguire e superare il percorso completo di formazione:
GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI
GLI
OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO, CORSI (DOCUMENTABILI) COMPOSTI DA MODULO TEORICO, MODULO PRATICO, VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E DURATA NON INFERIORE
E DURATA NON INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ALLEGATI DELL’ACCORDO STESSO.
TALI OPERATORI DOVRANNO FREQUENTARE LAGGIORNAMENTO TALI
OPERATORI DOVRANNO FREQUENTARE L’AGGIORNAMENTO
ENTRO CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI
ATTESTAZIONE DI SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO
131
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – CASO 2
GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO CORSI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO,
CORSI
(DOCUMENTABILI) COMPOSTI DA MODULO TEORICO, MODULO PRATICO, VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO E DURATA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ALLEGATI DELL’ACCORDO STESSO.
TALI OPERATORI DOVRANNO SEGUIRE ENTRO 24 MESI ENTRO 24 MESI (12/03/15) (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DI AGGIORNAMENTO, ED IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DEL CORSO DI PRIMO AGGIORNAMENTO
132
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – CASO 3
GLI OPERATORI CHE ABBIAMO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN (
) QUALSIASI DURATA VIGORE DELL’ACCORDO,, CORSI (DOCUMENTABILI) DI
E PRIVI DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO
TALI OPERATORI DOVRANNO SEGUIRE ENTRO 24 MESI (12/03/15) ENTRO 24 MESI (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DI
DI
AGGIORNAMENTO ED INOLTRE ESSERE SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO, ED IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO FINALE DELL’APPRENDIMENTO, ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO
FINALE DELLAPPRENDIMENTO
133
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013 CHIARIMENTI in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
134
ACCORDO del 22 febbraio 2012
SONO ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE GLI OPERATORI AGRICOLI CHE ABBIANO UNA ESPERIENZA NEL SETTORE (DOCUMENTABILE) ALMENO
ALMENO BIENNALE MA DOVRANNO SEGUIRE ENTRO ENTRO 5 ANNI (12/03/17) DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO LO 5 ANNI (12/03/17) SPECIFICO CORSO DI AGGIORNAMENTO.
135
Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013
ESPERIENZA DOCUMENTATA PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
NEL CASO DI LAVORATORE AUTONOMO O DI DATORE DI LAVORO
UTILIZZATORE CHE PUÒ DOCUMENTARE L’ESPERIENZA NELL’USO DELLE UTILIZZATORE
CHE PUÒ DOCUMENTARE L’ESPERIENZA NELL’USO DELLE
ATTREZZATURE ATTRAVERSO UNA AUTOCERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ REDATTA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000). L’ESPERIENZA DEVE RIFERIRSI A UN PERIODO DI TEMPO NON ANTECEDENTE AI DIECI ANNI. LA DICHIARAZIONE DEVE ATTESTARE LA DISPONIBILITÀ IN AZIENDA DELL’ATTREZZATURA E CHE L’ATTIVITÀ È STATA SVOLTA NELL’AMBITO NORMALE DEL CICLO PRODUTTIVO; LA DICHIARAZIONE POTRÀ ESSERE REDATTA DAL TITOLARE DELL’IMPRESA PER À
’
DOCUMENTARE L’ESPERIENZA DI EVENTUALI COLLABORATORI FAMILIARI.
136
Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013
ESPERIENZA DOCUMENTATA PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
NEL CASO DI LAVORATORE SUBORDINATO CHE PUÒ DOCUMENTARE L’ESPERIENZA NELL’USO DELLE ATTREZZATURE ATTRAVERSO UNA AUTOCERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE
ATTRAVERSO UNA AUTOCERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ REDATTA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000). L’ESPERIENZA DEVE RIFERIRSI A UN PERIODO DI TEMPO NON ANTECEDENTE AI DIECI ANNI.
LA DICHIARAZIONE DEVE ATTESTARE L’INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI TEMPO IN CUI IL LAVORATORE HA SVOLTO L’ATTIVITÀ ALLE DIPENDENZA DELLA O DELLE IMPRESE AGRICOLE, IL NOMINATIVO DELL’ IMPRESA E CHE L’ATTIVITÀ SIA STATA SVOLTA NELL’AMBITO NORMALE DEL CICLO PRODUTTIVO. IN OGNI CASO IL DATORE DI
LAVORO È SEMPRE TENUTO A VERIFICARE LE CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI DICHIARATE DAL LAVORATORE.
137
Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013
UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO INDIVIDUATE NELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
L’ABILITAZIONE È NECESSARIA ANCHE NEL CASO DI UTILIZZO OCCASIONALE DELLE ATTREZZATURE, NON È INVECE NECESSARIA NEL CASO IN CUI NON SI CONFIGURI ALCUNA ATTIVITÀ LAVORATIVA CONNESSA ALL’UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA, COME LE OPERAZIONI DI SEMPLICE SVUOTAMENTO A VUOTO DELL’ATTREZZATURE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E
DELL’ATTREZZATURE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ECC..
138
Circolare n. 12 dell’ 11 marzo 2013
CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
LA PARTE DI
LA
PARTE DI CORSO DI
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI
AGGIORNAMENTO DI 3 ORE RELATIVE 3 ORE RELATIVE
AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ANCHE IN AULA CON UN NUMERO MASSIMO DI
PARTECIPANTI NON SUPERIORE A 24.
139
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013 Con circolare n. 21 dell’10 giugno 2013 vengono forniti chiarimenti, tenuto conto della circolare n.12/2013 di questo Ministero, in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
140
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
CORSO DI AGGIORNAMENTO
IL CORSO DI AGGIORNAMENTO UTILE AL RINNOVO DELL’ABILITAZIONE PUO’ ESSERE SVOLTO DA UN SOLO DOCENTE.
141
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
MODULO GIURIDICO NORMATIVO
IL MODULO GIURIDICO‐NORMATIVO PER IL QUALE LA CIRCOLARE CHIARISCE CHE DEVE ESSERE EFFETTUATO UNA SOLA VOLTA PER OGNUNO DI QUESTI GRUPPI:
QUESTI GRUPPI:
OGNUNO DI
PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILE (PLE)
GRU PER AUTOCARRO
GRU A TORRE
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
GRU MOBILI
GRU MOBILI
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
ESCAVATORI – PALE CARICATRICI FRONTALI ‐ TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI
POMPE PER CALCESTRUZZO
142
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
DURATA DELLA VALIDITA’ DELL’ ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO
LA VALIDITA’ DELL
LA VALIDITA
DELL’ ABILITAZIONE DURA CINQUE
ABILITAZIONE DURA CINQUE
ANNI E IL MANTENIMENTO E’ GARANTITO DAI CORSI DI
AGGIORNAMENTO CON PERIODICITÀ ALMENO QUINQUENNALE.
143
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
ATTREZZATURE PER LE QUALI E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
RICORDA CHE LE ATTREZZATURE PER LE QUALI SI RICHIEDE ABILITAZIONE SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE ELENCATE
SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE ELENCATE NELL’ALLEGATO A LETTERA A PUNTO 1 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 E CHE L’ELENCO È DA CONSIDERARE ESAUSTIVO E NON ESEMPLIFICATIVO
SONO AD ESEMPIO ESCLUSI:
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale
Piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma
Trattori industriali di solo traino rimorchi utilizzati in area aeroportuale
Trattori industriali di solo traino rimorchi utilizzati in area aeroportuale, ferroviaria …
Carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile
Ecc.
ALLEGATO A punto 1)
144
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO,
CORSI (DOCUMENTABILI) COMPOSTI DA MODULO TEORICO, MODULO PRATICO, VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO E DURATA INFERIORE
E DURATA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ALLEGATI DELL’ACCORDO STESSO.
TALI OPERATORI DOVRANNO SEGUIRE ENTRO 24 MESI (12/03/15) ENTRO 24 MESI (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DI AGGIORNAMENTO
GLI OPERATORI CHE ABBIAMO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO,
CORSI (DOCUMENTABILI) DI QUALSIASI DURATA E PRIVI DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO
TALI OPERATORI DOVRANNO SEGUIRE ENTRO 24 MESI (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE ENTRO 24 MESI (12/03/15) DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DELL’ACCORDO LO SPECIFICO CORSO DI
DI AGGIORNAMENTO ED INOLTRE ESSERE SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO, LA VALIDITÀ DECORRE RISPETTIVAMENTE DALLA DATA DI
AGGIORNAMENTO E DALLA DATA DI SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO.
145
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Sono esclusi dall’obbligo di seguire e superare il percorso completo di formazione:
GLI OPERATORI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO, CORSI (DOCUMENTABILI) COMPOSTI DA MODULO TEORICO, MODULO PRATICO, VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E DURATA NON INFERIORE
E DURATA NON INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ALLEGATI DELL’ACCORDO STESSO.
TALI OPERATORI DOVRANNO FREQUENTARE L’AGGIORNAMENTO ENTRO CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ATTESTAZIONE DI SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO
LA VALIDITÀ È RICONOSCIUTA SENZA
NECESSITARE DI ULTERIORI CONDIZIONI. LA VALIDITÀ DI 5 ANNI DECORRE DALL’ ENTRATA IN VIGORE DELL’ ACCORDO (14 MARZO 2013).
146
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
PER ANALOGIA CON QUANTO PREVISTO PER GLI ACCORDI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL 21.12.11 E DEL 25.07.12 LA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA INOLTRE HA NATURA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA.
147
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
SI CONFERMA CHE IL PUNTO 1.0 DEGLI ALLEGATI III
SI
CONFERMA CHE IL PUNTO 1 0 DEGLI ALLEGATI III E SEGUENTI E SEGUENTI
DELL’ACCORDO 22.02.12
VA INTESO NEL SENSO CHE IL LAVORATORE DEVE AVERE L’ABILITAZIONE PER ALMENO UNA DELLE ATTREZZATURE, PRESENTI IN ALLEGATO, ANCHE SE DEVE UTILIZZARE ATTREZZATURE CON CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/FUNZIONALI DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLO SPECIFICO ALLEGATO.
148
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
REQUISITI DEI DOCENTI
IN RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO A PUNTO 2.1
”INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI”, SI CHIARISCE CHE L’ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE E NELLA PREVENZIONE DEVE INTENDERSI IN MODO “CHE I SUDDETTI DUE REQUISITI DEVONO ESSERE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI PER OGNI DOCENTE DEI MODULI GIURIDICO E TECNICO (E NON IN SENSO ALTERNATIVO). IL PERSONALE DOCENTE DEI MODULI PRATICI DEVE POSSEDERE INVECE
“ESPERIENZA PROFESSIONALE PRATICA, DOCUMENTATA NELLE TECNICHE DELL’UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CHE TRATTASI”. IL DOCENTE PUÒ ESSERE UNICO SE SODDISFA TUTTI I REQUISITI ELENCATI.
149
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
REQUISITI MINIMI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO‐PRATICO
PER IL MODULO PRATICO AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE E’ NECESSARIO ESEGUIRE DELLE PROVE PRATICHE:
GRU A ROTAZIONE IN BASSO PREVEDE ALMENO 2 PROVE
GRU A ROTAZIONE IN ALTO PREVEDE ALMENO 2 PROVE
SIA PER GRU A ROTAZIONE IN BASSO CHE PER GRU A ROTAZIONE IN ALTO PREVEDE ALMENO 3 PROVE IN TOTALE
ANALOGHE CONSIDERAZIONI RESTANO VALIDE PERLE SEGUENTI ATTREZZATURE:
PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILE (PLE) CHE OPERA SU STABILIZZATORI ALMENO 2 PROVE
PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILE (PLE) CHE OPERA SENZA STABILIZZATORI ALMENO 2 PROVE
PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILE (PLE) CHE OPERA SIA CON STABILIZZATORI CHE SENZA STABILIZZATORI ALMENO 3 PROVE IN TOTALE
150
CARRELLI SEMOVENTI ALMENO 2 PROVE
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO ALMENO 2 PROVE
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI ALMENO 2 PROVE
CARRELLI SEMOVENTI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI/ CARRELLI SEMOVENTI, SEMOVENTI
A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI/
SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI ALMENO 3 PROVE IN TOTALE
ESCAVATORI IDRAULICI ALMENO 2 PROVE
ESCAVATORI A FUNE ALMENO 2 PROVE
CARICATORI FRONTALI ALMENO 2 PROVE
TERNE ALMENO 2 PROVE
AUTORIBALTABILI ALMENO 2 PROVE
ESCAVATORI IDRAULICI ‐ CARICATORI FRONTALI ‐ TERNE 3 PROVE IN TOTALE
151
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI AI INDICAZIONI
PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI AI
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (ALLEGATO VI).
QUALORA A TALI CARRELLI SIANO ABBINATI
ACCESSORI CHE PORTINO L’ATTREZZATURA A RISULTARE IN UNA DELLE DEFINIZIONI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI EE’ RICHIESTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE , OCCORRE RICHIESTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE , OCCORRE
L’ACQUISIZIONE DEL CORRISPONDENTE TITOLO ABILITATIVO.
152
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
PER LAVORATORI AGRICOLI SI INTENDONO TUTTI I LAVORATORI CHE EFFETTUANO LE SEGUENTI ATTIVITA’ ELENCATE NELL’ ARTICOLO 2135 C C E MODIFICATO DAL D LGS 228 DEL 18/05/01
ATTIVITA’ ELENCATE NELL’ ARTICOLO 2135 C.C. E MODIFICATO DAL D. LGS. 228 DEL 18/05/01
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività
' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
153
Circolare n. 21 dell’ 10 giugno 2013
DICHIARAZIONE
LA DICHIARAZIONE, COME DA ART. 72 C. 2 D. LGS 81/08, DEVE ESSERE SCRITTA DAL DATORE DI LAVORO E INDICARE IL LAVORATORE O I LAVORATORI INCARICATI ALL’USO
DELL’ ATTREZZATURA , DEVE DICHIARARE CHE SONO STATI FORMATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III DEL D.LGS 81/08 E s.m.i. E OVE SI TRATTI DI ATTREZZATURE DI
CUI ALL’ ACCORDO 22.02.12 CHE SIANO IN POSSESSO DELLA SPECIFICA ABILITAZIONE.
154
ENTRATA IN VIGORE E DATA COMPLETAMENTO CORSI
I LAVORATORI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELL’ACCORDO,, USINO ATTREZZATURE PER LE QUALI
È RICHIESTA L’ABILITAZIONE DOVRANNO SEGUIRE I
PERTINENTI CORSI DI FORMAZIONE
ENTRO 24 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE
DELL’ACCORDO STESSO.
ENTRATA IN VIGORE
12 MARZO 2013
DATA FINALE
12 MARZO 2015
155
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE
PERCORSO FORMATIVO PER RLS e LAVORATORI
ACCORDO ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE E SPISAL
156
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE
PROCEDURA DI “COLLABORAZIONE” CON L’ORGANISMO
PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE
INDUSTRIALE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 12, DEL
D.LGS. 81/08 RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E
DEI LORO RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
157
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE
76
158
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI VERONA PER IL SETTORE INDUSTRIALE
77
159
ART.37 – FORMAZIONE – c. 12
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E QUELLA DEI LORO
RAPPRESENTANTI DEVE AVVENIRE,, IN
COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI,
PARITETICI
OVE PRESENTI NEL SETTORE E NEL TERRITORIO IN CUI
SI SVOLGE L’ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO,
DURANTE L’ORARIO DI LAVORO E NON PUÒ
COMPORTARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEI
LAVORATORI.
L’ACCORDO GENNAIO 2012 PREVEDE CHE I PROGETTI DEI
CORSI VENGANO PRESENTATI ALL’ORGANISMO
BILATERALE (SILENZIO ASSENSO – 15 GG)
L’ORGANISMO PARITETICO DI VERONA E’ PRESENTE ED ATTIVO
Modulo richiesta collaborazione OPP.doc
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