S.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Prot. n. 0094939/B.04
Torino, 28/09/2012
RACCOMANDATA A.R.
Spett. le Ditta
PROCEDURA N. 19/B.04/12
CODICE CIG: 45766009C9
La presente lettera d’invito e i relativi allegati sono pubblicati sul Sito Aziendale
www.aslto1.it. Le Ditte interessate a partecipare alla procedura, se in possesso dei requisiti
richiesti nella presente lettera d’invito, possono presentare offerta con le modalità e nei
termini previsti nella lettera medesima.
OGGETTO: Procedura per l’individuazione delle condizioni di fornitura in
esclusiva, in service, di un sistema multifunzionale per chirurgia
oculare modello Constellation per interventi da eseguire presso il
Dipartimento di Malattie Oculistiche del Presidio Ospedaliero
Oftalmico “Sperino” di Torino, per la durata di dodici mesi.
Si invita codesta Spett.le Ditta a presentare la propria migliore offerta per la fornitura in
oggetto, occorrente per dodici mesi al Dipartimento di Malattie Oculistiche del P.O. Oftalmico.
La descrizione analitica della fornitura richiesta è riportata nel Disciplinare Tecnico
redatto a cura della S.C. Logistica e del Dipartimento di Malattie Oculistiche dell’Asl To1, allegato
alla presente lettera invito (all. 2).
Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 21/12/2011, pubblicata sulla GURI n. 30 del 06/02/2012, gli operatori
economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti ad indicare nell’offerta e in
qualsiasi comunicazione relativa alla gara, il Codice Identificativo Gare (CIG). e versare un
contributo a favore dell’Autorità stessa pari a € 35,00 con le modalità di cui all’art. 3 della succitata
deliberazione e delle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”
pubblicate sul sito internet dell’Autorità.
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Art. 1
(Oggetto e importo presunto dell’acquisizione)
La presente acquisizione ha per oggetto la fornitura in service di n. 1 sistema
multifunzionale per chirurgia oculare modello Constellation completo di materiale di consumo,
compresa installazione e manutenzione, per interventi da eseguire presso il Dipartimento di
Malattie Oculistiche del Presidio Ospedaliero Oftalmico “Sperino” dell’Asl To1 di Torino.
Le caratteristiche tecniche relative sia all’apparecchiatura in oggetto che al materiale di
consumo sono dettagliatamente riportate nel Disciplinare tecnico allegato alla presente lettera
invito (all.2).
L’importo complessivo presunto della fornitura in oggetto è pari a € 521.535,41 oneri
fiscali inclusi.
L’Asl si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l’importo di
quest’ultima risulti superiore al suddetto importo presunto.
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.
26 Dlgs 81/08, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che
i costi per la sicurezza delle interferenze, come quantificati nel DUVRI allegato alla presente
lettera di invito (all. 3), sono pari a zero.
Si precisa che i quantitativi sono presunti e potranno, pertanto, subire variazioni ad
insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria senza che il soggetto aggiudicatario possa sollevare
eccezioni di sorta o richiedere la modifica delle condizioni pattuite. La ditta aggiudicataria dovrà
quindi fornire alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione quei minori o maggiori
quantitativi che dovessero occorrere durante il periodo di validità del contratto.
Art. 2
(Durata dell’appalto)
La fornitura avrà durata di dodici mesi dalla data di esecutività del provvedimento di
aggiudicazione.
L’Asl si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento,
senza ulteriori oneri per l’Asl medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed
autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
L’Asl si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori mesi tre, alle
medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia
possibile concludere un nuovo procedimento di gara.
La stazione appaltante, si riserva, qualora Consip, S.C.R. Piemonte Spa o altre Centrali
di Committenza della Pubblica Amministrazione (P.A.) attivassero una convenzione in merito alla
fornitura oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata
convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.
Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata
convenzione Consip o S.C.R. Piemonte Spa o di altre Centrali di Committenza della P.A. fossero
inferiori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di
adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni. In caso di diniego, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata
mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di
che rivalersi.
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In considerazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 511358 del 29.12.2010, con la quale si è dato avvio al progetto di riordino del sistema sanitario
regionale, mediante l’individuazione di una nuova configurazione degli attuali ambiti
organizzativi e territoriali delle Aziende Sanitarie Regionali, si fa presente che
l’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente gara potrà essere estesa anche alle
nuove Aziende o ridotta, in caso di sopravvenuta mancata rispondenza alle necessità, in
seguito alla definizione del nuovo assetto istituzionale del sistema sanitario regionale.
In caso di estensione della fornitura ad altre Aziende sarà possibile modificare i prezzi
contrattati.
Art 3
(Quinto d’obbligo)
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una
diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla
concorrenza del quinto del prezzo d’appalto alle stesse condizioni del contratto.
Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del
contratto.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario
dichiari all’Azienda Sanitaria che di tale diritto intende avvalersi.
Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le
maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
Art. 4
(Procedura di scelta del contraente)
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 57 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006
(Codice dei Contratti).
Art. 5
(Criterio di aggiudicazione)
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso previo giudizio di idoneità dei prodotti
offerti, espresso dagli utilizzatori.
Art. 6
(Requisiti di ordine generale)
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 sono esclusi dalla partecipazione alla presente
gara i seguenti soggetti candidati:
a)
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
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semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società;
c)
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d)
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e)
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f)
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g)
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
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h)
nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i)
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l)
che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
m)
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono
imputabili
ad
un
unico
centro
decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
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gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai
sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto
legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale
di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33,
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti
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di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai
candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la
cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
Art. 7
(Requisiti di idoneità professionale)
Ai sensi dell’art. 39 del Codice dei Contratti, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o
di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali.
Il possesso del suddetto requisito deve essere attestato nel sopraccitato modello sub
1.1 in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti
generali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, pertanto la dichiarazione
redatta sulla base del modello allegato “sub 1.1” deve essere prodotta da ciascuna di esse.
N.B. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore delle stesse.
Art. 7
(Invio dell’offerta e dei documenti)
II plico deve essere formato da un'apposita busta sufficientemente ampia, debitamente
sigillata e siglata sui lembi di chiusura, sulla quale deve essere riportata in maniera chiara e
leggibile la seguente dicitura: “PROCEDURA N. 19/B04/12 - INDIVIDUAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI FORNITURA IN ESCLUSIVA DI N. 1 SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER
CHIRURGIA OCULARE MODELLO CONSTELLATION.”
Il suddetto plico deve contenere al suo interno TRE buste, ciascuna delle quali dovrà
essere opportunamente sigillata e siglata senza ceralacca e dovrà riportare la dicitura e il
contenuto come di seguito specificato:
Busta
 “A”
 “B”
 “C”
Dicitura
Contenuto
Procedura n. 19/B04/12 –
Documentazione amministrativa
Documentazione amministrativa
di cui all’art. 10
Procedura n. 19/B04/12 –
Documentazione tecnica
Documentazione tecnica di cui
all’art. 11
Procedura n. 19/B04/12 - .
Offerta economica
Offerta economica di cui all’art. 12
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Il suddetto plico, contenente le buste sopra indicate, deve inoltre:
riportare, in maniera chiara e leggibile gli estremi del mittente (nome e ragione sociale del
soggetto candidato);
 essere indirizzato a:
Azienda Sanitaria Locale TO 1 di Torino
C/O Ufficio Protocollo - IV° piano
Via San Secondo 29 – 10128 Torino;
 pervenire, pena esclusione dalla gara, a cura della ditta entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 19 ottobre 2012 presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. (Via San Secondo, 29 – Torino –
IV piano) nei modi previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo suindicato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
Le espressioni “busta sigillata” e “plico sigillato” contenute nella presente lettera di invito,
comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro, propria, devono essere chiusi
mediante l'applicazione su tutti i lembi di chiusura di un sigillo, in altre parole di una qualsiasi
impronta o segno impresso su un materiale plastico atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e
nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura originaria.

Art. 8
(Documentazione richiesta)
La ditta candidata deve presentare:
a) documentazione comprovante i requisiti morali e professionali;
b) documentazione amministrativa;
c) documentazione tecnica.
Art. 9
(Documentazione comprovante i requisiti morali e professionali)
A dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali, la ditta concorrente
deve allegare all’offerta, pena esclusione dalla gara, le dichiarazioni redatte sulla base del
modello “allegato sub 1.1” ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in cui il titolare o un legale
rappresentante della ditta attesti sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti morali e
professionali di partecipazione alla gara analiticamente indicati nello stesso modello.
Art. 10
(Documentazione amministrativa)
Unitamente all’offerta economica, le ditta concorrenti dovranno presentare, la seguente
documentazione amministrativa:
1) copia della presente lettera invito e dell’allegato disciplinare tecnico, timbrati e firmati su ogni
foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, per presa visione ed
accettazione. La lettera di invito, nella sua ultima pagina, deve riportare la doppia
sottoscrizione per l’approvazione delle clausole onerose;
2) copia del DUVRI, timbrato e firmato su ogni foglio dal legale rappresentante o da persona
munita dei necessari poteri, per presa visione ed accettazione e debitamente compilato
nell’ultima pagina;
3) dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, compilando l’allegato
modello (all. sub 1.1) sottoscritto dal legale rappresentante;
4) dichiarazione del fornitore, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante che
lo stesso detiene i diritti di esclusiva della produzione oggetto della fornitura;
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5) dichiarazione del fornitore, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, di esclusività di
commercializzazione;
6) dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del domicilio eletto per
le comunicazioni, indicando altresì l’indirizzo di posta elettronica (certificata e non) e il numero
di fax al fine dell’invio delle comunicazioni;
7) dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente
per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare
all’Ente le eventuali sospensioni e revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
8) documento attestante l'avvenuto versamento della garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2%
dell’importo presunto di gara, che dovrà essere costituita con le modalità indicate al successivo
art. 20;
9) in caso di riduzione del 50% dell’importo della garanzia suddetta, documentazione
comprovante il possesso della certificazione del sistema qualità;
10) impegno, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice dei Contratti, di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario;
11) ricevuta in originale del versamento del contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005 n. 266 o fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e
copia di un documento di identità in corso di validità, con precisa indicazione del codice CIG;
12) dichiarazione:
a. di aver fornito, nell’ultimo biennio, medesimo materiale presso le ASL o ASO Piemontesi e
di aver praticato i prezzi indicati nell’offerta economica inclusa nella busta “C”;
oppure
b. di non aver fornito, nell’ultimo biennio, medesimo materiale presso le ASL o ASO
Piemontesi;
13) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della Ditta.
E’ fatto obbligo al concorrente di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata per esteso, tale da poter essere
identificata con quella del documento presentato in fotocopia.
Art. 11
(Documentazione tecnico-qualitativa)
Unitamente all’offerta economica, la ditta concorrente dovrà altresì presentare
documentazione tecnica come di seguito specificato:
Busta
Dicitura
la
Contenuto
3. Dichiarazione attestante che l’Impresa è la Casa Produttrice,
ovvero è l’attuale distributrice in esclusiva dei prodotti richiesti
con indicazione dell’ambito territoriale di vendita di propria
competenza e contestuale esclusione alla vendita diretta da
1. Documento N°1
parte della Casa Produttrice e di qualsiasi altro soggetto
2.
intermediario. La suddetta dichiarazione dovrà essere
obbligatoriamente corredata da dichiarazione da parte della Casa
Produttrice attestante la concessione del mandato di esclusività
di vendita;
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Busta
2
3
4
1.
Dicitura
Contenuto
dichiarazioni di conformità normativa – modulo Allegato sub
Documento N°2 2.1, debitamente sottoscritto e compilato;
Documento3.
N°3
dichiarazioni sulla sicurezza – modulo Allegato sub 2.2,
debitamente sottoscritto e compilato
Documento6.
N°4
materiale illustrativo/fotografico dei modelli offerti
2.
4.
5.
5
Documento
N°5
6
Documento
N°6
7.
8.
9.
dichiarazione dei tempi e degli eventuali requisiti di installazione
con la specificazione delle necessità di eventuali particolari opere
(in caso contrario dovrà essere esplicitamente dichiarato). Tali
opere dovranno comprendere sia quelle necessarie al
funzionamento, sia quelle necessarie a rendere rispondente alla
normativa vigente l'installazione dell'attrezzatura. E' comunque
cura del soggetto aggiudicatario assicurarsi che le linee di
alimentazione siano conformi funzionalmente e normativamente
a quanto necessiti all’attrezzatura fornita per il comune utilizzo. In
generale si richiede di precisare (se applicabile al caso
particolare):
peso e dimensioni; per apparecchiature di particolare
ingombro occorre indicare i requisiti ai quali devono
rispondere gli accessi al locale di installazione;
deve essere, in particolare, segnalata la eventuale
inadeguatezza delle predisposizioni esistenti;
data di immissione in commercio dei modelli offerti.
10.
I suddetti documenti come sopra indicato, dovranno essere inserite nella busta “B”
recante la dicitura: "PROCEDURA N. 19/B04/12 – DOCUMENTAZIONE TECNICA " contenente
tutta la documentazione tecnico-qualitativa, secondo quanto previsto all’art. 7.
Per i soggetti candidati non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati
dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o d’idonea
certificazione attestante dette iscrizioni.
Nella documentazione tecnica di cui al presente articolo NON deve essere riportato
alcun riferimento ai PREZZI OFFERTI, pena l’esclusione dalla gara.
Sull’esterno della busta devono, inoltre, essere riportati i dati della ditta offerente
(ragione sociale, indirizzo, etc.)
Qualora nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime siano
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presenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali e che devono,
pertanto, essere sottratte al diritto di accesso, il soggetto offerente deve opportunamente
evidenziarle con una apposita dichiarazione.
In tal caso il soggetto offerente deve altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 13
comma 5 D. Lgs. 163/2006, la documentazione idonea a comprovare la sussistenza di tali
segreti.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni prive della suddetta
documentazione.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non prendere in considerazione le offerte delle
Ditte che risultino inadempienti alle richieste sopra indicate.
Art. 12
(Compilazione dell’offerta economica)
I soggetti candidati devono formulare la propria offerta, redatta, pena l’esclusione dalla
gara, in lingua italiana, che costituisce proposta contrattuale, utilizzando lo schema di offerta,
allegato al presente capitolato (allegato modello sub 2.2), che dovrà essere compilato in ogni suo
campo, a pena d’esclusione, secondo quanto previsto dall’allegato Disciplinare Tecnico.
L’offerta economica dovrà indicare il prezzo forfettario offerto ad intervento comprensivo
di noleggio apparecchiatura, completa di accessori in dotazione, fornitura di tutto il materiale di
consumo per intervento, manutenzione e assistenza full risk.
Allegato all’offerta dovrà essere indicato il dettaglio dei seguenti elementi, come
richiesto nel Disciplinare Tecnico:
1. Quotazione canone mensile dell’apparecchiatura omnicomprensivo delle prestazioni della
presente lettera di invito e del Disciplinare Tecnico (installazione full risk, manutenzione e
assistenza compreso il periodo di scadenza della garanzia) – IVA esclusa;
2. Quotazione di tutto il materiale di consumo – IVA esclusa – necessario per effettuare il numero
di interventi indicati.
3. Unità di confezionamento e codice dei prodotti offerti;
4. Aliquota IVA in vigore;
5. Listino prezzi ufficiale in vigore, con indicazione dello sconto sul listino ufficiale in vigore fisso
ed invariato per tutta la durata del contratto, praticato per eventuali ulteriori approvvigionamenti
di prodotti non compresi nell’offerta, ma relativi all’apparecchiatura;
6. Termini di consegna dall’ordine.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
con
I concorrenti dovranno altresì indicare nell’offerta economica i costi relativi alla
sicurezza, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del citato D.Lvo 163/2006.
In caso di discordanza tra i prezzi espressi in cifre e quelli espressi in lettere, saranno
presi in considerazione quelli più vantaggiosi per l’Amministrazione.
L'offerta è immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, mentre per
l'Azienda l'aggiudicazione diviene definitiva solo dopo l'avvenuta approvazione dell’aggiudicazione
da parte dell’organo deliberante.
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Art. 13
(Validità delle offerte)
Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni
decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato,
con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione
dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
La stazione appaltante, si riserva, qualora Consip o S.C.R. (Società di Committenza
Regionale) o altre Centrali di Committenza della Pubblica Amministrazione (P.A.) attivassero una
convenzione in merito alla fornitura oggetto della presente gara, di effettuare una verifica
comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.
Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata
convenzione Consip o S.C.R. Piemonte Spa o di altre Centrali di Committenza della P.A. fossero
inferiori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di
adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni. In caso di diniego, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata
mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di
che rivalersi.
Vista la legge della Regione Piemonte 28 marzo 2012, n. 3 con la quale sono
costituite le Federazioni sovrazonali cui sono attribuite, tra le altre, le competenze in merito
ai piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi il soggetto
candidato si obbliga ad estendere la validità della propria offerta anche per le Federazioni
cui l’ASL TO1 fa parte.
Art. 14
(Sedute di gara)
Le operazioni di apertura dei plichi si svolgeranno in seduta pubblica, con le seguenti
modalità:
1^ seduta:
a) apertura dei plichi integri pervenuti dalle ditte partecipanti entro il termine indicato;
b) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta “A”) e
constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;
c) apertura delle buste contenenti la documentazione tecnico-qualitativa (Busta “B”) e
constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.
2^ seduta:
a) pubblica lettura del verbale delle valutazioni di idoneità del prodotto offerto;
b) apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte
ammesse e formazione della graduatoria.
Alle sedute pubbliche di cui al presente articolo può presenziare ed intervenire,
richiedendo l’iscrizione a verbale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti offerenti, munito di
speciale procura notarile e di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia dello
stesso, da consegnare alla Commissione di gara prima dell’inizio della seduta.
Il giorno 19/10/2012 alle ore 14,30 presso la S.C. Gestione Approvvigionamenti – Via
San Secondo, 29 – 10128 Torino – I° piano – stanza n. 106, si terrà la prima seduta pubblica.
La seconda seduta pubblica si terrà in data da stabilirsi successivamente e che verrà
tempestivamente comunicata alle Ditte concorrenti.
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Art. 15
(Aggiudicazione)
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nella lettera
di invito, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Saranno altresì esclusi i concorrenti che offrano prodotti che non possiedano le
caratteristiche minime richieste nella presente lettera di invito, ovvero che offrano i prodotti con
prestazioni e modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nella presente lettera di
invito.
a)
b)
c)
d)
L’A.S.L. TO 1 di Torino si riserva il diritto:
di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea;
di sospendere o non aggiudicare la gara, anche qualora ricorrano motivi di opportunità e
convenienza;
di non procedere, all’aggiudicazione qualora l’importo di quest’ultima risulti
superiore all’importo presunto di gara, come definito nel precedente art. 1;
di non procedere all’aggiudicazione qualora non venissero indicati nell’offerta
economica i prezzi praticati, nell’ultimo biennio, nelle altre AA.SS.LL. e/o
AA.SS.OO della Regione Piemonte relativamente al prodotto oggetto della
presente fornitura.
I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di aver presentato offerta,
mentre l'A.S. rimane libera di non procedere all'aggiudicazione senza che le ditte possano
pretendere compensi, indennizzi, rimborsi-spese o altro.
L’aggiudicazione provvisoria, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario,
diventa definitiva per l’A.S. dopo l’avvenuta approvazione dell’aggiudicazione da parte dell’organo
deliberante.
Art. 16
(Diritto d’accesso ai dati amministrativi)
L'Azienda Sanitaria, nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza
amministrativa e di diritto d'accesso ed in conformità alla deliberazione del Direttore Generale n.
1313/A.05/08 del 22/12/08 e successive modificazioni ed integrazioni, si impegna a garantire
l’accesso ai soggetti aventi diritto nei casi e con le modalità previste dal Regolamento approvato
con la succitata deliberazione, alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 13 codice contratti.
Art. 17
(Trattamento dei dati personali)
Al fine di rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto offerente,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’A.S.L., s’impegna a
garantire che il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente procedura ha la
sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e l’inesistenza di
cause ostative.
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Art. 18
(Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)
L’Azienda Sanitaria si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate
attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla
legge.
L’Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 19
(Falsità delle dichiarazioni)
Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi del precedente articolo, l’A.S.L.
accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di
esclusione dalla procedura, dandone comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria ed
assegnando alla stessa un termine non inferiore a 15 giorni per consentire la presentazione di
memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione comporta
l’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta, fatta salva ogni richiesta di risarcimento di
ulteriori danni, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione all’Autorità
Giudiziaria.
Art. 20
(Cauzione provvisoria)
L'offerta e' corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell'offerente, pari al 2% (due per cento) dell’importo presunto di gara.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della A.S.L.
nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 codice
contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.
L’ A.S.L., nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di validità della garanzia.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37,
comma 5, del codice dei contratti.
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice dei contratti la mandataria presenta,
unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie
assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Art. 21
(Cauzione definitiva)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione fideiussoria a garanzia
degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’ASL TO1.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della A.S.L. TO1, che aggiudica l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire per l’intero periodo di
validità del contratto, gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata ogni
ragione contabile inerente eventuali tasse suppletive ed altre ad esso relative, riconosciute a
carico del fornitore e previa approvazione della situazione finale della liquidazione.
Art. 22
(Documentazione)
La Ditta aggiudicataria, entro dieci giorni, decorrenti dalla data di avvenuta
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, deve far pervenire all’A.S.L. TO1 i seguenti
documenti:
1. deposito cauzionale definitivo, prestato con le modalità di cui al precedente art. 21;
2. copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 29;
3. in riferimento all’art. 26 del D.Lgs 81/08:
a) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N.
445, nella quale il legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri, dichiari
di aver preso visione del documento “Opuscolo informativo per ditte esterne” scaricabile
al sito Internet dell’ASL: http://www.aslto1.it/docum/infditte.pdf
b) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N.
445, nella quale il legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri, dichiari
espressamente in relazione all’appalto in oggetto di “possedere tutti requisiti di idoneità
tecnico professionale previsti dall’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs 81/08”.
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Per quanto concerne il certificato del Casellario Giudiziale e il DURC (documento unico
di regolarità contributiva), sarà cura dell’Azienda Sanitaria provvedere alla richiesta dei medesimi
presso i competenti uffici.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le sue
dichiarazioni lo stesso verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e si procederà all’escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Resta salva la facoltà per l’A.S.L. di richiesta di risarcimento dei danni ulteriori nonché
della segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria.
Il termine di presentazione della documentazione richiesta nel presente articolo può, a
richiesta del soggetto aggiudicatario, essere prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso
inutilmente tale termine è facoltà dell’A.S.L. dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario ed
incamerare la cauzione definitiva. In tale caso l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta
seconda classificata.
Art. 23
(Esecuzione del contratto)
La direzione dell’esecuzione della fornitura, ai sensi dell’art. 119 Codice contratti, è
affidata al Direttore S.C. Logistica o alle persone da esso delegate.
Ai suddetti responsabili la ditta appaltatrice deve far riferimento per ciò che riguarda
l’esecuzione della fornitura.
Art. 24
(Consegne del prodotto)
Il ritiro dei prodotti da parte del personale dell’A.S. non solleva il soggetto aggiudicatario
dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla
consegna.
Nel caso in cui la ditta di trasporto volesse provvedere, per qualsiasi motivo, con
consegne in portineria o altrove, il materiale non potrà essere ritirato.
I soggetti aggiudicatari sono, comunque, responsabili del trasporto della merce.
l soggetti aggiudicatari si impegnano con la sottoscrizione del presente capitolato, a
consegnare la merce in modo frazionato, secondo le esigenze dell’Azienda, previo ordine scritto
trasmesso tramite telefax o mezzo postale.
Le consegne dovranno essere frazionate nel corso della fornitura dovranno essere
effettuate nei termini e condizioni riportate sul buono d’ordine.
I tempi di consegna dovranno essere indicati nell’offerta e saranno assunti quali termini
per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.
Ciascun documento di trasporto del prodotto consegnato dovrà riportare l'indicazione del
numero d'ordine di riferimento e l'esatto indirizzo del destinatario.
Art. 25
(Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi)
L’emissione ed invio dell’ordine costituirà autorizzazione alla fatturazione solo ed
esclusivamente dei materiali utilizzati.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto al fornitore per le consegne effettuate
presso indirizzi errati o per consegne effettuate al di fuori degli orari indicati o disattendendo le
diverse indicazioni del Centro Ordinante.
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I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati ed indicati sul
documento di trasporto che deve essere allegato alla relativa fattura di pagamento.
I documenti di trasporto devono riportare il timbro dell’A.S. nonché la firma del soggetto
incaricato dalla medesima A.S. al ritiro dei prodotti.
Le fatture per la loro liquidabilità dovranno indicare l’esplicito riferimento:
a) al numero del buono d'ordine ;
b) al numero del Documento di Trasporto (D.D.T.);
c) essere corredate da copia fotostatica del buono d’ordine e del Documento di Trasporto
(D.D.T.).
La stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle
finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni” pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.
Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato a 90 gg. dalla data di ricezione
delle stesse, regolari a norma di legge, ed eventuali altri documenti contabili, previa idonea
produzione da parte della Ditta della documentazione attestante il versamento dei compensi ai
dipendenti e altresì dei contributi previdenziali e contributivi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 comma 2 D.M. 82/1994).
Per la data di ricevimento della fattura fa fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo
dell’ASL; tale termine resterà temporaneamente sospeso qualora l’ASL richieda chiarimenti.
Gli interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla succitata scadenza.
In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi ai fini e per gli effetti dell’art.5 del
D.LGS n.231/02, è quello legale.
In ogni caso l’A.S.L. committente si intende esonerata da ogni responsabilità per i
pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate.
I pagamenti inoltre verranno effettuati in conformità a quanto previsto dalla legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i, recante il “Piano straordinario contro le mafie”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della suddetta legge il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all’A.S.L., entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del
contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla
ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale
del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del soggetto aggiudicatario dedicato/i.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi
agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ciascuna fattura emessa dal soggetto aggiudicatario dovrà contenere, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 della legge 17 dicembre
2010 n. 217, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8
del 18 novembre 2010, il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo
Gare).
Il contratto che verrà stipulato con il soggetto aggiudicatario conterrà le seguenti
clausole:
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a. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e
integrazioni;
b. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.
Art. 26
(Incedibilità del contratto)
Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non
cedere a terzi il contratto.
Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile dell’A.S, la
risoluzione del contratto medesimo per colpa del contraente.
Art. 27
(Inadempimenti contrattuali)
L’Azienda Sanitaria, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non
puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del
contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed assegna
un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie
scritte.
Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un formale
provvedimento, nel quale si dà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto
aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l’A.S. ritiene di disattenderle.
Art. 28
(Responsabilità dell’appaltatore)
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e
della perfetta riuscita della fornitura.
L’aggiudicatario è responsabile inoltre dell’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle
vigenti normative in materia igienico-sanitaria e di commercio relativi alle merci da fornire.
Durante l’esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà direttamente
responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni
danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria in conseguenza dell’espletamento della fornitura.
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale
carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Art. 29
(Assicurazioni)
Il soggetto aggiudicatario deve disporre, per tutta la durata del contratto, di polizze di
assicurazione stipulate con Compagnie di Assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi vigenti, per
i rischi connessi all’esecuzione del presente appalto.
L’aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto, a presentare all’ASL idonea
copertura assicurativa.
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In particolare, l’aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate:
a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle
condizioni appresso riportate;
ovvero (in via alternativa)
b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate con una apposita
dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e la conformità
alle condizioni appresso riportate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Effetto e scadenza dell’assicurazione: l’assicurazione deve aver effetto per l’intera
durata del contratto.
Novero dei terzi: dovranno essere espressamente considerate nel novero dei Terzi le
Aziende Sanitarie.
Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale: impegno dell’Impresa
assicuratrice a dare immediato avviso scritto alle Aziende Sanitarie di ogni modifica
contrattuale, inadempienza del contraente, scadenza o eventuale disdetta della polizza.
Pagamento dei sinistri: i sinistri, indennizzabili ai sensi della polizza, verranno pagati
direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti
previsti in polizza, i quali rimangono sempre a carico dell’aggiudicatario.
Cessazione dell’Assicurazione: obbligo dell’Impresa assicuratrice di avvisare le Aziende
Sanitarie in caso di recesso dal contratto principale, mancata concessione del rinnovo o
proroga del contratto alle medesime condizioni in corso, di atti o situazioni che possano
invalidare in tutto o in parte l’Assicurazione, di naturale scadenza della polizza.
Art. 30
(Controlli qualitativi e quantitativi delle forniture)
L’A.S verifica la corrispondenza del prodotto offerto dall’aggiudicatario in sede di gara ed
i prodotti effettivamente consegnati.
In particolare, il controllo quantitativo viene effettuato, ove possibile, al momento della
consegna della merce o, in mancanza, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla consegna. La
quantità sarà esclusivamente quella accertata dal personale del magazzino e dovrà ad ogni effetto
essere riconosciuta dal fornitore.
Il giudizio sulla accettabilità della fornitura (controllo qualitativo) è, invece, demandato al
Responsabile Dipartimento Malattie Oculistiche o alle persone da quest’ultimo delegate ed è
insindacabile. L’accettazione della merce da parte dell’A.S., o dalla persona comunque delegata,
non solleva il fornitore da eventuali responsabilità in ordine a vizi, apparenti od occulti, delle merci
consegnate, non rilevati all’atto della consegna.
I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze ovvero dovessero essere
difformi rispetto alle caratteristiche a suo tempo dichiarate dalle ditte saranno tenuti a disposizione
del fornitore e verranno quindi restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario. Il fornitore
dovrà provvedere alla loro sostituzione con materiale idoneo entro cinque giorni dall’avvenuta
comunicazione di tali vizi. Le eventuali spese sostenute per le analisi qualitative saranno poste a
carico del soggetto aggiudicatario.
L’A.S. si riserva in ogni caso la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 30 della
presente lettera di invito.
L’A.S.L. TO 1 non si assume comunque la responsabilità per il deperimento o la perdita
della merce respinta ma non ritirata dal fornitore.
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Art. 31
(Penalità)
L’ASL, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme
di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata
violazione di tali norme.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della consegna rispetto ai tempi
contrattuali verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo aggiudicato alla ditta
medesima. Quando le penali per ritardo raggiungessero il 10% l’Azienda si riserva la facoltà di
risolvere il contratto.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali contro
deduzioni del soggetto aggiudicatario le quali devono pervenire entro 10 gg. dalla data di
contestazione.
Le penali saranno detratte dalle fatture in corso di liquidazione e/o dalla cauzione;
qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare il
relativo importo della cauzione entro il termine fissato dall'Amministrazione.
In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale in
corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, l’ASL avrà diritto di provvedere come meglio
crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine dell’appalto, con obbligo
dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dell’inadempimento stesso.
Art. 32
(Responsabilità penale per inadempimento contrattuale)
L’Azienda Sanitaria, una volta che l’aggiudicatario si sia reso inadempiente ex art. 1218
del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire
l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 355 del Codice Penale, al fine di
reprimere detta inadempienza.
Art. 33
(Responsabilità penale per frode contrattuale)
Qualora l’aggiudicatario, con comportamento fraudolento, non adempia al servizio
ovvero adempia in dispregio delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole
medesime, l’Azienda Sanitaria si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.
Art. 34
(Fallimento e amministrazione controllata)
In caso di fallimento o di amministrazione controllata del soggetto aggiudicatario,
l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Azienda Sanitaria provvederà a termini di legge.
Art. 35
(Risoluzione contrattuale)
A seguito di gravi inadempienze contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con propria deliberazione,
senza necessità di diffida o di altro atto giudiziario, provvedendo come meglio crederà per la
continuazione della fornitura, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente
spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1453 e
seguenti del Codice Civile della “risoluzione del contratto”.
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Art. 36
(Acquisti sul libero mercato)
L’A.S. ha facoltà di procedere all’acquisto, sul libero mercato, del materiale di cui alla
presente lettera d’invito ove queste non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto
aggiudicatario. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.
Art. 37
(Contenzioso)
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione del presente capitolato
o nell’esecuzione del contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si
impegnano ad esperire un tentativo di composizione, applicando i procedimenti previsti dagli artt.
239 (Transazione) e 240 (Accordo bonario) del Codice dei Contratti.
Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente appalto
possono essere deferite ad arbitri; in tal caso si applicano le disposizioni di cui art. 241 e seguenti
del Codice dei Contratti.
Art. 38
(Foro competente)
Le parti contraenti riconoscono come unico competente, per qualsiasi controversia, il
foro di Torino.
Le richieste di chiarimenti relative alla presente lettera di invito dovranno pervenire per
iscritto entro le ore dodici del giorno 10/12/2012 alla S.C. Gestione Approvvigionamenti –
Responsabile del Procedimento Brunella GORLERO –- fax 011 5662374 - E mail:
[email protected]. - [email protected].
Distinti saluti.
Il Direttore
Dr. Tommaso CORVINO
(Firmato in originale)
TC/MB/bg
ALL. TI:
Modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso
dei requisiti morali e professionali di partecipazione alla gara (allegato sub 1.1);
Schema di offerta (allegato sub 1.2);
Disciplinare tecnico (all. n. 2);
Scheda “dichiarazione di conformità normativa” (all n. 2.1);
Scheda “dichiarazione sulla sicurezza” (all. n. 2.2);
DUVRI Documento di valutazione del rischio unico (all. n. 3).
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Il
sottoscritto……………………………..…………….Legale
Ditta…………………………………………….
rappresentante
della
accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa,
contenute nella presente “Lettera d’invito”.
Data
Per la Ditta Offerente
Il LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. si intendono specificamente approvati gli artt. 1 (oggetto e
importo presunto dell’acquisizione), 2 (durata dell’appalto), 3 (Quinto d’obbligo), 12 (compilazione
dell’offerta economica), 13 (Validità delle offerte), 15 (aggiudicazione), 19 (Falsità delle
dichiarazioni), art. 25 (Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi), art. 26 (Incedibilità
del contratto), art. 27 (Inadempimenti contrattuali), art. 31 (Penalità), art. 36 (Acquisti sul libero
mercato), art. 37 (Foro competente).
Data
Per la Ditta Offerente
Il LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
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individuazione delle condizioni di fornitura in esclusiva