Convegno
Organizzare e Costruire
SICUREZZA e LEGALITA’ nei CANTIERI
Torino 14 luglio 2008
Stefano NAVA
S.Pre.S.A.L. CN2
Tutte le attività degli SPRESAL
LEA SPreSAL
Attività su
richiesta
9%
Altro
12%
Cantieri
13%
Infortuni
13%
Informazione,
assistenza e
formazione
6%
Malattie profes
sionali
9%
Sist. informativo,
progettazione
Prev. Attiva
5%
758
11%
Controllo ASPP
2%
Interventi vigilanza
luoghi lavoro
20%
Chi svolge la vigilanza nei cantieri
1. Azienda Sanitaria Locale attraverso il Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
(S.Pre.S.A.L.) del Dipartimento di Prevenzione
2. Direzione Provinciale del Lavoro
Gli incaricati sei servizi ispettivi sono da qualificarsi
pubblici ufficiali ed assumono la veste di ufficiali di
polizia giudiziaria
Gli organi di vigilanza hanno facoltà di visitare, in ogni
momento ed in ogni loro parte, i luoghi in cui vengono
svolte le attività lavorative.
Compiti dei soggetti che svolgono l’attività di
Vigilanza
Art. 55 C.P.P.
La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria
iniziativa:
• prendere notizia dei reati
• ricercarne gli autori
• assicurare le fonti di prova
• impedire ulteriori conseguenze
• svolgere attività delegata dalla A.G.
Art. 347 C.P.P.
Obbligo di riferire la notizia di reato all’A.G.
D.Lgs. 19 dicembre1994 n. 758
La prescrizione
Ove l’organo di vigilanza riscontri una violazione provvede
ad impartire un’apposita prescrizione, sufficientemente
determinata, fissando le modalità ed i termini per la
regolarizzazione.
La prescrizione non è ricorribile.
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
•IL PROGETTO REGIONALE E’ RIVOLTO
PRINCIPALMENTE ALLA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI PIU’ GRAVI……….
•NATURALMENTE L’OBIETTIVO E’ IL CONTROLLO
ANCHE DEGLI ALTRI RISCHI DI INFORTUNIO E DI
INSORGENZA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
OBIETTIVI:
ANNO 2000 ⇨ 1000 CANTIERI
ANNI 2000-2007 ⇨ 2300 CANTIERI
ANNO 2008 ⇨
2800 CANTIERI
ANNI 2009-2010 ⇨ 4000 CANTIERI
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
PREVEDE OGNI ANNO
IN TUTTA LA REGIONE:
2000 CANTIERI CONTROLLATI A.S.L.
+
300 CANTIERI CONTROLLATI D.P.L.
---------------------------------------------------------2300 CANTIERI CONTROLLATI IN TOTALE
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
OBIETTIVI:









Costanza nel tempo dei controlli
Controlli secondo criteri prioritari
Rimozione del rischio infortunio
Omogeneità dei controlli
Programmazione mirata
Condivisione delle informazioni
Coordinamento tra ASL, DPL, ARPA
Maggiore Leggibilità
Informazioni per l’elaborazione di Linee Guida
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
OBIETTIVI:
•Formazione degli operatori
•Comunicazione sociale
•Condivisione delle strategie del Coordinamento
delle Regioni
•Cooperazione con i CPT
•Appalti pubblici
•Sorveglianza sanitaria per piccole imprese e
lavoratori autonomi
•Analisi dell’efficacia
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
ATTIVITA’ DI VIGILANZA:
 PROGRAMMATA: Notifiche preliminari, avvistamento, …
 DELEGATA DALLA A.G.
 ATTIVITA’ SU SEGNALAZIONE
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
ASPETTI RITENUTI PRIORITARI

Caduta dall’alto

Caduta di gravi dall’alto

Seppellimento

Elettrocuzione

Pianificazione, programmazione, organizzazione

Corretta adozione di misure preventive e protettive
Progetto Regionale “SICUREZZA
NEI CANTIERI EDILI”
MINIMO ETICO
A.
Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali
o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con
interventi facilmente praticabili.
B.
Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto
ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di
prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la
tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con
estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in
sicurezza.
C.
Lavori su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di
protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente
sanabili.
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
(Non prevede il controllo sistematico di tutti i piani di
sicurezza, né il controllo del piano nella sua interezza.
I controlli devono derivare dal riscontro di violazioni
connesse a carenze o errori nel processo di
pianificazione e di gestione.
Il livello minimo di controllo riguarda i piani di sicurezza
nelle parti pertinenti ai problemi evidenziati, con
particolare riferimento ai rischi prioritari.)
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
PROCEDURA INTERVENTO ATTIVITA’ PROGRAMMATA:
1) Programmazione relativa a:
- n° controlli
- distribuzione temporale
- distribuzione territoriale
- tipologia di opera
- fasi di lavoro
- numero di imprese
2) Accesso al cantiere
3) Analisi documentazione di cantiere
4) Analisi documentazione di impresa
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
PROCEDURA INTERVENTO ATTIVITA’ PROGRAMMATA
5)Sintesi del sopralluogo (verbale e fotografie)
6) Eventuali provvedimenti urgenti (sospensione,
sequestro)
7) Provvedimento di prescrizione
8) Verifica della prescrizione
9) Registrazione dei dati di cantiere
10) Elaborazione dati statistici
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
CANTIERI CONTROLLATI 2000-2002
2000
2001
2002
27.289
23.256
24.610
NUMERO CANTIERI
CONTROLLATI
1.456
1.966
2.068
NUMERO TOTALE
SOPRALLUOGHI EFFETTUATI
2.874
3.791
3.727
NUMERO IMPRESE
CONTROLLATE
2.171
2.498
2.612
N.D.
596
603
NUMERO NOTIFICHE
PERVENUTE
NUMERO LAVORATORI
AUTONOMI CONTROLLATI
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
CANTIERI CONTROLLATI 2003-2005
2003
2004
2005
24.262
24.331
24.664
NUMERO CANTIERI
CONTROLLATI
2.407
2.252
2.182
NUMERO TOTALE
SOPRALLUOGHI EFFETTUATI
4.170
3.877
3.769
NUMERO IMPRESE
CONTROLLATE
2.710
2.369
2.897
578
440
535
NUMERO NOTIFICHE
PERVENUTE
NUMERO LAVORATORI
AUTONOMI CONTROLLATI
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
SOGGETTI CONTROLLATI 2000-2002
2000
2001
2002
NUMERO CANTIERI
CONTROLLATI
1.456
1.966
2.068
NUMERO CANTIERI
SEGNALATI ALL’A.G.
925
1.273
1.295
PERCENTUALE CANTIERI
SEGNALATI ALL’A.G.
63.53
%
64.75%
62.62%
VERBALI A.G. IMPRESE
1.003
1.449
1.523
VERBALI A.G. COMMITTENTI
152
142
162
VERBALI A.G.
COORDINATORI
202
291
323
47
81
105
1.404
1.963
2.113
VERBALI A.G. LAVORATORI
AUTONOMI
TOTALE VERBALI A.G.
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
SOGGETTI CONTROLLATI 2003-2005
2003
2004
2005
NUMERO CANTIERI
CONTROLLATI
2407
2.252
2.182
NUMERO CANTIERI
SEGNALATI ALL’A.G.
1.521
1398
1.353
PERCENTUALE CANTIERI
SEGNALATI ALL’A.G.
63.19% 62.08%
62%
1.792
1.701
1618
VERBALI A.G. COMMITTENTI
134
125
114
VERBALI A.G.
COORDINATORI
322
321
297
93
67
74
2341
2.214
2103
VERBALI A.G. IMPRESE
VERBALI A.G. LAVORATORI
AUTONOMI
TOTALE VERBALI A.G.
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
PRINCIPALI INADEMPIENZE 2000-2002
2000
2001
2002
1.456
1.966
2.068
TOTALE VIOLAZIONI
N.D.
4.257
3.758
VIOLAZIONI PER CADUTA
DALL’ALTO
N.D.
1.985
1.646
VIOLAZIONI MATERIALI
DALL’ALTO
N.D.
261
278
VIOLAZIONI
ELETTROCUZIONE
N.D.
309
250
VIOLAZIONI SEPPELLIMENTO
N.D.
95
67
VIOLAZIONI ALTRO
N.D.
978
853
VIOLAZIONI DLGS 494/96
N.D.
629
664
NUMERO CANTIERI
CONTROLLATI
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
PRINCIPALI INADEMPIENZE 2003-2005
2003
2004
2005
NUMERO CANTIERI
CONTROLLATI
2.407
2.252
2.182
TOTALE VIOLAZIONI
4.528
4.541
3.955
VIOLAZIONI PER CADUTA
DALL’ALTO
2.070
2.099
1.933
VIOLAZIONI MATERIALI
DALL’ALTO
335
274
265
VIOLAZIONI
ELETTROCUZIONE
249
237
243
87
82
78
VIOLAZIONI ALTRO
1088
1128
1436
VIOLAZIONI DLGS 494/96
696
721
(comprese
in altro)
VIOLAZIONI SEPPELLIMENTO
Tipi di opere
vigilanza
controllate
Interventi su
lavori stradali
4%
Manut. rifac. tetti
9%
nell’attività
Interventi su
grandi opere
1%
Opere di
ristrutturazione.
18%
Opere di
costruzione
prefabbr.
5%
Interventi su
lavori di
rimozione amianto
14%
interventi su altre
opere
9%
Opere di manut.
facciata edificio
4%
Opere di edilizia
civile (grandi
costr.)
15%
Opere di edilizia
civile (piccole
costr.)
21%
di
Progetto Regionale
“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”
DIFFICOLTA’ DELL’INTERVENTO
Tempi ristretti
Caratteristiche dell’interlocutore
Conoscenza delle scelte progettuali
Conoscenza del processo edilizio
Conoscenza delle misure idonee
Piano Nazionale di Prevenzione per l’Edilizia
per il triennio 2008-2010
OBIETTIVO: RIDURRE GLI INFORTUNI facendo convergere il
SISTEMA delle COSTRUZIONI con quello della PREVENZIONE
•Coordinamento Ministero-Regioni-INAIL-ISPESL-Parti
Sociali
•Aumento dell’attività di vigilanza
•Aumento dell’attività congiunta con DRL-INAIL-INPS
•Assistenza,informazione,formazione,comunicazione, con il
coinvolgimento delle Associazioni Imprenditoriali e
Sindacali e degli organismi bilaterali rivolta a tutti i soggetti
del Sistema Costruzioni
•Attivazione di forme di incentivazione/premialità
•Istituzione di una cabina Nazionale di coordinamento
Il Piano Operativo per la realizzazione del
Piano Nazionale di Prevenzione in edilizia
OBIETTIVI: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
•Istituzione delle cabine Regionali
•Sistema informativo specifico INAIL-ISPESLRegioni
•Piano Nazionale di informazione e
comunicazione
•Interventi nei confronti di committenti e
coordinatori
•L’archivio delle buone pratiche
•L’archivio nazionale dei cantieri e delle imprese
D.Lgs 81.08 contiene 13 titoli e 51 allegati
titolo I principi comuni
titolo II luoghi di lavoro
titolo III uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.
titolo IV cantieri temporanei o mobili
titolo V segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
titolo VI movimentazione manuale dei carichi
titolo VII attrezzature munite di videoterminali
titolo VIII agenti fisici
titolo IX sostanze pericolose
titolo X esposizione ad agenti biologici
titolo XI protezione da atmosfere esplosive
titolo XII disposizioni in materia penale e di procedura penale
titolo XIII norme transitorie e finali
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
Art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,
nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione
delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze,
possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività
imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di
lavoro,…. considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di
infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento
di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’
ALLEGATO I.
ALLEGATO I:
Gravi violazioni ai fini della sospensione
dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
•Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
•Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
•Mancata formazione ed addestramento;
•Mancata costituzione del S.P.P. e nomina del relativo responsabile;
•Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
•Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
•Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
•Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
•Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
•Mancanza di protezioni verso il vuoto.
ALLEGATO I:
Gravi violazioni ai fini della sospensione
dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
•Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni
desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
•Lavori in prossimità di linee elettriche;
•Presenza di conduttori nudi in tensione;
•Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra,
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
•Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono
comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Articolo 16. Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi
di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Articolo 17. Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione….
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai
contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla
data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni
e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli
1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e
servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono
essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza
del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi
allo specifico appalto.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.
Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini
del presente comma il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
Articolo 28. Oggetto della valutazione dei
rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre
2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri Paesi.
Articolo 29. Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo
41.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano
la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base
delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di
lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione
dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d) nonché g).
Articolo 29. Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle
more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle
attività svolte nelle seguenti aziende:
…
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV
del presente decreto.
Articolo 30. Modelli di organizzazione e di
gestione
L’articolo integra la previsione della L. n. 123/2007 che ha esteso la
responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01,
anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, connessi con violazione delle norme antinfortunistiche.
Ai fini dell’esenzione dalla responsabilità amministrativa le imprese
devono dimostrare di avere adottato e attuato, prima della
commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a
prevenirlo.
Vengono individuati i requisiti che deve possedere il modello perché
abbia efficacia:
•assicurare un sistema aziendale per gli adempimenti di legge;
•prevedere idonee modalità di registrazione di tali adempimenti;
•assicurare la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del
rischio;
•prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello che deve essere
mantenuto nel tempo.
Fino a quando non sarà definito il modello da parte della
Articolo 2 - Definizioni
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro;
organismi paritetici
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di
azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
Articoli 47-48-49-50: RLS,RLST,RLS di sito
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Qualora non si proceda alle elezioni del RLS, le funzioni di rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli
articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Accede ai luoghi di lavoro, secondo le modalità e il preavviso previsto
dagli accordi Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio
grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione
all’organismo paritetico. Ove l’azienda impedisca l’accesso al RLST,
nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, questi lo comunica
all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza
territorialmente competente.
Riceve una formazione di almeno 64 ore e 8 ore di aggiornamento
annuale
Articoli 47-48-49-50: RLS,RLST,RLS di sito
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo
1.
2.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono
individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla
compresenza di più aziende o cantieri:
cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta
dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di
tutte le opere;
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
•accesso ai dati relativi agli infortuni contenuti in applicazioni informatiche
•riceve copia del documento di valutazione dei rischi e del DUVR,
rispettando il segreto industriale
•l’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP
Articolo 51- Gli organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma
1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al
comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute
e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti
da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della
partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con
specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono
effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di
competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato Regionale di
Coordinamento una relazione annuale sull’attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga
comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente
Articolo 55- Sanzioni
1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da
5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in
assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18,
comma 1, lettere q) e z), prima parte;
2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto
da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla
compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non
sia inferiore a 200 uomini-giorno.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI
CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 88 - Campo di applicazione
Il capo I non si applica ai lavori:
• di prospezione, ricerca, coltivazione delle sostanze minerali;
• su impianti connessi alle attività minerarie;
• prodotti delle cave;
• svolti in mare;
• studi teatrali, cinematografici…
Articolo 89 - Definizioni
Il cantiere è il luogo in cui si effettuano:
1- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Articolo 89 - Definizioni
• Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto;
• Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della
progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto
coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il
direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del
procedimento;
Articolo 89 - Definizioni
Coordinatore per la progettazione
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il
datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato;
Articolo 89 - Definizioni
uomini-giorno
entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
piano operativo di sicurezza
è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma
1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV;
Articolo 89 - Definizioni
• Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi
• Lavoratore autonomo:
Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
• Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento alla realizzazione dell’opera
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 1
Il committente o il RL, nella fase di progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 15.
Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il RL prevede
nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 2
Il committente o il RL, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i
documenti di cui all'articolo 91,comma 1, lettere a) e b). (PSC e
Fascicolo dell’opera).
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 3
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con
l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione
N.B.:
Sono aboliti i riferimenti dimensionali del cantiere (200
uomini/giorno) e il riferimento ai rischi “particolarmente
aggravati” (ex All. II – D.Lgs. 494/96)
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 4
Nel caso di cui al comma 3, il committente o il RL, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98.
Comma 5
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Commi 6-7-8
Il committente o il RL:
• può svolgere, se in possesso dei requisiti dell’art. 98, i compiti di CSP e
CSE;
• deve comunicare il nominativo el CSP e del CSE alle imprese esecutrici
ed ai lavoratori autonomi;
• deve indicare nel cartello di cantiere il nominativo del CSP e del CSE;
• può sostituire in qualunque momento, il CSP e il CSE.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 9 lettera a)
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al
comma 11 (lavori senza permesso di costruire), il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del certificato di iscrizione alla CCCIA e del DURC, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII .
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Allegato XVII
Idoneità tecnico professionale
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione
di cui all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente
quando necessario
f) nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto
legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente
decreto legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva DURC
j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
del presente decreto legislativo
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Allegato XVII
Idoneità tecnico professionale
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui
al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere
provvisionali
elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
previsti dal presente decreto legislativo (V. art. 21 del Titolo I)
documento unico di regolarità contributiva DURC
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità
tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 1.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai
lavoratori autonomi
…
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività
svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a)
beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui
all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,
secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 9 lettera b)
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un'unica impresa:
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonchè una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 9 lettera c)
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che
precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di
lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
ricorso all'appalto. In assenza del DURC, anche in caso di variazione
dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è
sospesa.(Sanz.Amm.)
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 10
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100) o del
fascicolo tecnico (art. 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in
assenza di notifica (art. 99), quando prevista, è sospesa l’efficacia del
titolo abilitativo.
L’organo di
concedente.
vigilanza
comunica
l’inadempienza
all’amministrazione
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Comma 11
In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 (nomina CSP)
non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in
ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
Art. 92, comma 2
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il CSE, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo.
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la
progettazione
1.
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a)
b)
2.
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’ALLEGATO XV;
predispone il fascicolo tecnico secondo i contenuti
dell’ALLEGATO XVI (escluse le attività di manutenzione
ordinaria).
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
1.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori:
a)
verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b)
verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare
di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo,
adegua il PSC e il fascicolo , in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
…
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
…
c)
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
d)
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
…
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
…
e)
segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
…
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
…
f)
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Allegato XV - Punto 4.1.6
Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza
previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando
previsto.
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e
dei responsabili dei lavori
1.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al
R.L.. In ogni caso il conferimento dell'incarico al R.L. non esonera il
committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli
adempimenti dei seguenti obblighi:
•
quelli previsti dall’art. 90 (obblighi del committente o del R.L.)
•
Prendere provvedimenti a seguito di segnalazione del CSE
•
Predisposizione ed invio della notifica preliminare.
2.
La designazione del CSP e del CSE, non esonera il R.L. dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi
dei Coordinatori:
•
CSP – redazione del PSC e del Fascicolo
•
CSE – verifica dell’attuazione del PSC, verifica POS e
aggiornamento PSC e Fascicolo, coordinamento tra le imprese e
i lavoratori autonomi, verifica degli accordi sindacali.
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri,
fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo*, si
adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.
* art. 21 del Titolo I
Articolo 21 - Disposizioni relative ai
lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083
del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.
...
Articolo 95 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda
nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
…
Articolo 15 - Misure generali di tutela
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di
codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti
1.
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche
nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con
meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in
modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che
possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente;
g) redigono il POS
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al
singolo cantiere interessato, redazione del documento di valutazione del
rischio, aggiornamento delle misure di sicurezza e all’articolo 26,
indicazione sui rischi specifici previsti per lo specifico cantiere e
elaborazione del DUVRI*.
* Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze.
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria
1.Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori
affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC
Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro
dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale
si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.
* Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria
• Il datore di lavoro dell'impresa affidataria coordina l’osservanza delle
misure generali di tutela e degli obblighi da parte delle altre imprese e dei
lavoratori autonomi (Artt. 95 e 96)
• Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica la congruità dei POS
delle imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
Piani al CSE (Art. 101, c 3)
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Laurea magistrale o specialistica (nelle varie classi)
- Laurea breve (nelle varie classi)
- Diploma di geometra o perito industriale, perito agrario o agrotecnico
• Anche ad un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorative
nel settore delle costruzioni per un periodo di tempo compreso tra un anno (i
laureati) e tre anni (i diplomati).
• L'esperienza maturata nel settore delle costruzioni deve però essere
integrata a proprie spese (art. 98, secondo e sesto comma) da un apposito
corso dalla durata di 120 ore i cui argomenti quelli indicati nell’allegato XIV.
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Corso teorico di 96 ore (strutturato in tre moduli: giuridico, tecnico e
metodologico–organizzativo) + più un modulo pratico di 24 ore
- Obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale, della durata
complessiva di 40 ore
-Obbligo verifica finale di apprendimento, effettuata da una commissione
costituita da almeno 3 docenti del corso.
-La verifica dovrà prevedere una simulazione, al fine di valutare le
competenze tecnico – professionali e dei test finalizzati a verificare le
competenze cognitive acquisite.
-La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella
misura del 90% ed il numero massimo di partecipanti per ogni corso è
fissato a 30.
Articolo 99 - Notifica preliminare
Il committente o il Responsabile lavori, prima dell’inizio dei lavori, deve
trasmettere ad ASL e DPL la notifica preliminare (conforme all’allegato XII),
nonché gli eventuali aggiornamenti, nei casi di:
a) cantieri con obbligo di designazione del CSP,
b) cantieri non soggetti all’obbligo di notifica, ma che ricadono in a) per
effetto di varianti in corso d’opera,
c) cantieri la cui entità presunta sia di non inferiore ai 200 uomini-giorno e in
cui opera una unica impresa
Articolo 99 - Notifica preliminare
Comma 2
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
Comma 3
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di
vigilanza.
Articolo 99 - Notifica preliminare
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di
coordinamento
Comma 1
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’
ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO
XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la
particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione
della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ ALLEGATO XV.
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di
coordinamento
Allegato XI
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività
o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di
coordinamento
Allegato XI
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di
coordinamento
Allegato XV
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1.DISPOSIZIONI GENERALI
2.PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
3.PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
4.STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Allegato XV.1
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2
Allegato XV.2
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi
connessi all’area di cantiere, di cui al punto 2.2.1
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di
coordinamento
Comma 2
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di
appalto.
Comma 3
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti
ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel POS.
Comma 4
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS
copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
(Sanz.Amm.)
Comma 5
L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte
di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
• Il committente o Resp. lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a
presentare offerte. In caso di opera pubblica si considera trasmissione la
messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
(Sanz. Amm.)
• Prima dell’inizio lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi (Sanz.Amm)
• Ogni impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS all’impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette
verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15
giorni dall’avvenuta ricezione.(Sanz Amm.)
Articolo 102 - Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza
Prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare
proposte al riguardo.
Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli
di emissione sonora
1. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può
essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta
dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando
la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Articolo 104 – Modalità attuative di
particolari obblighi
1.
2.
3.
4.
Nei cantieri di durata inferiore ai 200 uomini/giorno, la consultazione
degli RLS costituisce assolvimento all’obbligo della riunione
periodica annuale (art. 35).
Nei cantieri di cui sopra, la visita del Medico Competente negli
ambienti di lavoro di cui all’art. 41 è sostituita o integrata con
l’esame dei Piani di Sicurezza
Fermo restando quanto previsto dall’art. 37 (formazione) i criteri e
contenuti della formazione possono essere definiti dalle Parti Sociali
nella contrattazione nazionale
I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi
apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma
1, lettera b).
CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I – Campo di applicazione
Articolo 105 – Attività soggette: attività di cui all’Allegato X . Le norme del
presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e
ad in ogni altra attività lavorativa.
Articolo 106 – Attività escluse:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Articolo 107 – Definizioni: agli effetti delle disposizioni di cui al presente
capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
a 2 m rispetto ad un piano stabile (invariata rispetto art. 34 D.Lgs.
626/1994)
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Articolo 108 –Viabilità nei cantieri ( ex art. 4 D.P.R. 164/1956): durante i
lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei
veicoli conformemente al punto 1 dell’ ALLEGATO XVIII.
Articolo 109 – Recinzione del cantiere: il cantiere, in relazione al tipo di lavori
effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Articolo 110 –Luoghi di transito ( ex art.5 D.P.R. 164/1956): il transito sotto
ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Articolo 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori
in quota (ex art. 36-bis D.Lgs. 626/1994 ed ex accordo Stato Regioni sulle
bevande alcoliche)
• Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
• Il sistema di accesso deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo
imminente
Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali (ex art. 7 D.P.R. 164/1956)
Introduce l’Allegato XIX (ex circ. 46/2000)
Articolo 113 – Scale:L’articolo mette insieme gli obblighi previsti negli articoli
16,17 (relativi entrambi alla scale fisse) 18,19,20,21 (relativi a scale portatili)
del D.P.R. 547/55, dell’art. 8 del D.P.R. 164/56 e dell’art.36 ter del D.Lgs
626/94. E’ sparito il riferimento al fatto che il montante deve sporgere di 1
metro. E’ ammessa deroga per le scale costruite secondo la UNI EN 131
secondo Allegato XX
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Articolo 114 – Protezione dei posti di lavoro (ex art 9 D.P.R. 164/1956) non è
più richiesta l’altezza di 3 m. da terra per l’impalcato di protezione.
Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (ex art. 10
D.P.R. 164/1956)
Aggiorna il vecchio art. 10 ed apre verso nuove tecnologie in particolare
definisce meglio gli elementi che costituiscono i sistemi di protezione contro la
caduta
Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi: ( ex art. 36 quinquies D.Lgs.
626/1994) rimanda all’Allegato XXI (ex accordo Stato-Regioni 26/01/06) per
la formazione.
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Articolo 117 Lavori in prossimità di parti attive ( ex art.11 D.P.R.
164/1956): è stato eliminato il riferimento dei 5 metri
Quando occorre effettuare lavori … non protette … si deve rispettare
almeno una delle seguenti precauzioni:
a) metterle fuori tensione per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi…;
c) tenere persone, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza
Articolo 83 Tab. 1 Allegato IX
Distanze di sicurezza da parti attive di linee
elettriche e di impianti elettrici non protette
o non sufficientemente protette
Sezione III – Scavi e fondazioni
Articolo 118- Splateamento e sbancamento (ex art 12 D.P.R. 164/1956)
Articolo 119- Pozzi, scavi e cunicoli (ex art. 13 D.P.R. 164/1956)
… nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza
all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di
un lavoratore infortunato privo di sensi.
Articolo 120- Deposito di materiale in prossimità degli scavi (ex art. 14 D.P.R.
164/1956)
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi (ex art. 15 D.P.R. 164/1956)
è stato aggiornato il comma 2 relativo all’uso dei D.P.I.
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Articolo 122 – Ponteggi e opere provvisionali (ex art. 16 D.P.R. 164/1956)
Nei lavori in quota (h ≥ 2 m) devono essere adottati idonee opere
provvisionali/ponteggi …... conformemente al punto 2 dell’Allegato XVIII
che divide il punto 2 in ponteggi in legname e ponteggi in altro materiale.
Articolo 123 – Montaggio/smontaggio delle opere provvisionali (ex art. 17
D.P.R. 164/1956)
Articolo 124 – Deposito di materiali sulle impalcature (ex art. 18 D.P.R.
164/1956)
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Articolo 125 – Disposizione dei montanti (ex art. 20 D.P.R. 164/1956) ..si
ammette la pari efficacia alla disposizione a rombo degli ancoraggi
Articolo 126 – Parapetti (ex art. 24 D.P.R. 164/1956) rimane immutata la
definizione delle caratteristiche contenute nel punto 2.1.5 dell’Allegato XVIII,
tuttavia è ammesso l’utilizzo di un sistema di pari efficacia
Articolo 127 – Ponti a sbalzo (ex art. 24 D.P.R. 164/1956) vengono spostate
le caratteristiche al punto 2.1.6 dell’Allegato XVIII
Articolo 128 – Sottoponti (ex art. 27 D.P.R. 164/1956)
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Articolo 129- Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio (ex
art. 28 D.P.R. 164/1956)
Articolo 130 – Andatoie e passerelle (ex art. 29 D.P.R. 164/1956)
È stato tolto l’obbligo del parapetto verso il vuoto, dotato di tavola fermapiede
Sezione V - Ponteggi fissi
Articolo 131 – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego (ex art. 30
D.P.R. 164/1956):
•
elementi portanti prefabbricati, metallici o non
•
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito
di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del
ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI
EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
•
Rinnovo dell’Autorizzazione Ministeriale ogni 10 anni
•
Il MLSPS si avvale anche dell’ISPESL per i controlli delle
caratteristiche tecniche dei ponteggi presso le sedi di produzione
Sezione V - Ponteggi fissi
Articolo 132 – Relazione tecnica (ex art. 31 D.P.R. 164/1956)
Articolo 133 – Progetto (ex art. 32 D.P.R. 164/1956)
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di
calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con
i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali …… devono
essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità…
b) disegno esecutivo
Articolo 134 – Documentazione (ex art. 33 D.P.R. 164/1956) in cantiere oltre
all’autorizzazione deve essere tenuto ed esibito il PIMUS secondo l’Allegato
XXII (ex circ. 25/2006) che al suo interno avrà il disegno esecutivo
Sezione V - Ponteggi fissi
Articolo 135 – Marchio del fabbricante (ex art. 34 D.P.R. 164/1956)
Articolo 136 – Montaggio e smontaggio (ex art. 36 D.P.R. 164/1956 ed ex
art. 36- quater D.Lgs. 626/94) deve essere fatto secondo i contenuti del
PIMUS e secondo la regola d’arte, cambia la definizione di PIMUS, rimanda
all’Allegato XXI (ex accordo Stato-Regioni 26/01/06) per la formazione.
Articolo 137 – Manutenzione e revisione (ex art. 37 D.P.R. 164/1956)
Sezione V - Ponteggi fissi
Articolo 138 – Norme particolari (ex art. 38 D.P.R. 164/1956) introduce le
seguenti deroghe:
È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura
non superiore a 30 centimetri. Inoltre per i ponteggi metallici è ammesso
che
a) l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il
piano di gronda (metri 1,20)
b) l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di
calpestio (1 metro)
c) l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di
calpestio (20 cm)
d) nell’autorizzazione ministeriale si prevedano specifici schemi-tipo senza
sottoponte
Sezione VI - Ponteggi movibili
Articolo 139 – Ponti su cavalletti (ex art. 51 D.P.R. 164/1956) è stato
eliminato ..” i ponti su cavalletti, salvo che siano muniti di normale
parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o
all’interno di edifici.. Rimane invece l’obbligo di non superare 2 m. di
altezza e di non montarli sugli impalcati dei ponteggi. Per le caratteristiche
vedere punto 2.2.2. Allegato XVIII.
Articolo 140 – Ponti su ruote a torre (ex art. 52 D.P.R. 164/1956)
ammette la deroga all’ancoraggio ogni due piani se conformi all’Allegato
XXIII (ex DM 27 marzo 1998 “Trabattelli”)
Sezione VII – Costruzione edilizie
Articolo 141–Strutture speciali (ex art. 63 D.P.R. 164/1956)
Articolo 142 – Costruzioni di archi,volte e simili (ex art. 64 D.P.R.
164/1956)
Articolo 143 – Posa delle armature e delle centine (ex art. 65 D.P.R.
164/1956):
Articolo 144 – Resistenza delle armature (ex art. 66 D.P.R. 164/1956)
Articolo 145 – Disarmo delle armature (ex art. 67 D.P.R. 164/1956)
Articolo 146 – Difesa delle aperture (ex art. 68 D.P.R. 164/1956)
Articolo 147 – Scale in muratura (ex art. 69 D.P.R. 164/1956)
Articolo 148 – Lavori speciali (ex art. 70 D.P.R. 164/1956)
Articolo 149 – Paratoie e cassoni (ex punto 3 sezione II Allegato IV D.Lgs.
494/96)
Sezione VIII – Demolizioni
Articolo 150- Rafforzamento delle strutture (ex 71 D.P.R. 164/1956)
Articolo 151- Ordine delle demolizioni (ex 72 D.P.R. 164/1956): Non viene
più riportata la necessità di procedere dall’alto verso il basso … lavori
eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto… la successione dei lavori
deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di
quanto indicato nel PSC, ove previsto…
Articolo 152 - Misure di sicurezza (ex 73 D.P.R. 164/1956): nella
demolizione di muri di altezza inferiore a due metri (prima 5 metri) non sono
richiesti ponti di servizio indipendenti e il divieto di lavorare sul
muro stesso.
Sezione VIII – Demolizioni
Articolo 153- Convogliamento del materiale da costruzione (ex art. 74
D.P.R. 164/1956)
Articolo 154- Sbarramento della zona di demolizione (ex art. 75 D.P.R.
164/1956)
Articolo 155 – Demolizione per rovesciamento (ex art. 76 D.P.R. 164/1956)
è stato eliminato il comma relativo al puntellamento
Articolo 156 – Verifiche
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche
ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo
tecnico incaricato.
CAPO III
SANZIONI
Articolo 157- Sanzioni Committente e
Responsabili Lavori
Art. 158 – Sanzioni per i coordinatori
Art. 159 – Sanzioni datori di lavoro e dirigenti
Art. 159 – Sanzioni preposti
Art. 160- Sanzioni lavoratori autonomi
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