Studio di Consulenza del Lavoro Alessandro Graziano Legge Finanziaria e altre disposizioni decorrenti dal 2009 Studio Alessandro Graziano - Milano Libro Unico Lavoro LuL Studio Alessandro Graziano - Milano Metodologia di approccio LUL (Libro unico del lavoro). Il Libro unico del Lavoro si compone di due sezioni: Presenze e Paghe e va sottoposto a vidimazione e numerazione unica progressiva Sezione Presenze. Parte del LUL che può essere stampata separatamente dalla sezione paghe purché si mantenga la numerazione progressiva. Una diversa numerazione è possibile solo se la gestione è affidata a soggetto diverso che sia a ciò autorizzato Sezione Paghe. Parte del LUL che può essere stampata separatamente dalla sezione presenze purché si mantenga la numerazione progressiva. Una diversa numerazione è possibile solo se la gestione è affidata a soggetto diverso che sia a ciò autorizzato Studio Alessandro Graziano - Milano Metodologia di approccio Numerazione unica. Questo termine indica che la numerazione progressiva viene effettuata direttamente dall’azienda che ovviamente è autorizzata anche alla vidimazione del LUL nel caso di stampa laser. Nel caso di stampa meccanografica i fogli sono prenumerati e vidimati dall’Inail o dalla Tipografia) Numerazione Unitaria. Questo termine indica che la numerazione progressiva viene effettuata dal Consulente del Lavoro che ovviamente è autorizzato anche alla vidimazione del LUL nel caso di stampa laser. Nel caso di stampa meccanografica i fogli sono prenumerati e vidimati dall’Inail o dalla Tipografia) Vidimazione. Timbratura dei fogli meccanografici prenumerati da parte dell’Inail o della Tipografia Studio Alessandro Graziano - Milano Metodologia di approccio Tenuta. L’insieme delle modalità di scritturazione, di numerazione, vidimazione, stampa. In altri termini, come si tiene un libro unico del lavoro e quali soggetti possono tenerlo (non conservarlo). Conservazione. Con tale termine si identifica il soggetto e il luogo dove si conserva il LUL per il periodo prescrizionale. I soggetti possono essere diversi ed è l’azienda che comunica alle DDPPLL competenti, tramite Inail, i nominativi e quale parte del LUL è stata loro affidata per la conservazione e messa a disposizione degli organi vigilanti Studio Alessandro Graziano - Milano Metodologia di approccio In tema di sanzioni è stata scritta una delle cose più sensate di tutta la legge L’omessa o infedele registrazione dei dati può essere punita solo se abbia determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e che non si sia trattato di un puro errore materiale. Il Ministero chiarisce che: La violazione formale è quella che non omette o non distorce dati di validità fiscale, previdenziale o retributiva. Analogamente è da ritenersi formale l’omissione di dati che non determinano alcun occultamento di dati fiscali, previdenziali o retributivi. In questo senso sono meramente formali e non sanzionabili le irregolarità riferite alla numerazione unica o alla sequenzialità numerica. Studio Alessandro Graziano - Milano Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7) Dal 18 agosto 2008: abrogato il libro matricola e il registro d’impresa Dalla data di entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008 (2 settembre 2008) le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile Periodo transitorio: sino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 (16 gennaio 2009) i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. Le informazioni aggiuntive richieste nel LUL non sono obbligatorie nel predetto periodo transitorio. Studio Alessandro Graziano - Milano Tipologie di prestatori di lavoro da iscrivere (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolari Ministero del Lavoro) lavoratori subordinati anche se occupati presso sedi operative situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati; i collaboratori coordinati e continuativi; i collaboratori coordinati e continuativi a progetto; i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (c.d. “mini co.co.co.”); gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro). Studio Alessandro Graziano - Milano Tipologie di prestatori di lavoro non soggetti ad iscrizione (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolari Ministero del Lavoro) collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari; coadiuvanti delle imprese commerciali; soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. tirocinanti e stagisti amministratori o sindaci senza compenso i soci delle cooperative se non hanno scelto di essere lavoratori dipendenti o collaboratori gli sportivi con partita IVA e i collaboratori dilettanti con compenso fino a € 7.500 i lavoratori autonomi occasionali Studio Alessandro Graziano - Milano Contenuti (art. 39, co. 1 e 2, D.L. 112/2008) Per ciascun lavoratore devono essere indicati: nome e cognome; codice fiscale; qualifica e livello di inquadramento contrattuale (nei casi in cui ricorrono); retribuzione base; anzianità di servizio *; relative posizioni assicurative e previdenziali **. Studio Alessandro Graziano - Milano Contenuto Sezione Paghe (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008) Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a: dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese; trattenute a qualsiasi titolo effettuate; detrazioni fiscali; dati relativi agli assegni per il nucleo familiare; prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate specificatamente. Studio Alessandro Graziano - Milano Contenuto Sezione Paghe (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008, Circolari Ministero del Lavoro) In merito ai rimborsi spese, invece, il Ministero (Vad. 11-13/B) sostiene che: vanno eseguite le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se esenti fiscalmente e contributivamente E’ sufficiente annotare il totale del piè di lista Non vanno indicate le spese sostenute in nome e per conto dell’azienda relativamente a documenti intestati all’azienda medesima Non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate. Vanno pertanto indicate le spese che vengono rimborsate al dipendente, sia forfetariamente che su base di elencazione analitica dei singoli titoli di spesa, escludendo invece le fatture o le spese già direttamente intestate all’azienda. La dazione di fondi spese non andrà indicata sul Libro Unico La mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà non essere di regola sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo. Studio Alessandro Graziano - Milano Contenuto Sezione Presenze (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008) Calendario delle presenze: per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni giorno: il numero delle ore di lavoro effettuate; l'indicazione delle ore di straordinario; le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite; le ferie; i riposi. Studio Alessandro Graziano - Milano L'azienda gestisce tutto in proprio o fa gestire ad un unico soggetto sia le presenze che le paghe L'azienda fa gestire separatamente ad un soggetto le presenze e ad altro soggetto le paghe Calendario corrente La stampa delle presenze deve avvenire entro il 16 del mese successivo La retribuzione di febbraio con le variabili di febbraio e le presenze di febbraio devono essere stampate entro il 16 marzo Calendario sfasato La stampa delle presenze deve avvenire entro il 16 del secondo mese successivo La retribuzione di febbraio con le variabili di gennaio e le presenze di gennaio devono essere stampate entro il 16 marzo Calendario corrente La stampa delle presenze deve avvenire entro il 16 del mese successivo La retribuzione di febbraio con le variabili di febbraio e le presenze di febbraio devono essere stampate da ogni soggetto entro il 16 marzo Calendario sfasato La stampa delle presenze deve avvenire entro il 16 del mese successivo La retribuzione di febbraio con le variabili di gennaio deve essere stampata entro il 16 marzo mentre le presenze di gennaio devono essere stampate entro il 16 febbraio Autorizzata alla stampa su carta o magnetica Autorizzati tutti alla stampa o su carta o magnetica Studio Alessandro Graziano - Milano Vidimazione del Libro Unico del Lavoro da parte di un'azienda che si gestisce in proprio Priva di qualsiasi autorizzazione Stampa meccanografica Stampa Laser Stampa su supporto magnetico Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva. Bisogna portare i fogli mobili a ciclo continuo prenumerati all'Inail per la vidimazione. Oppure, far autorizzare la tipografia a vidimare e prenumerare la quantità richiesta in fase di stampa. Bisogna chiedere una specifica autorizzazione preventiva all'Inail allegando il layout di stampa oppure richiamando il numero di autorizzazione del modulo della casa di software. Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Inail. Bisogna inviare una comunicazione alla DPL territorialmente competente con l'indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. La vidimazione deve avvenire entro il 16 febbraio 2009, prima scadenza per la stampa del LUL di gennaio 2009 L'autorizzazione deve essere rilasciata entro il 16 febbraio 2009, prima scadenza per la stampa del LUL di gennaio 2009 La comunicazione deve essere invata entro il 16 febbraio 2009, prima scadenza per la memorizzazione del LUL di gennaio 2009 Studio Alessandro Graziano - Milano Vidimazione del Libro Unico del Lavoro da parte di un'azienda che si gestisce in proprio Già autorizzata alla Stampa Laser Già autorizzata alla stampa delle presenze Già autorizzata alla stampa delle paghe 1a ipotesi: se l'azienda utilizzerà i tracciati autorizzati alle software hause, non dovrà chiedere una nuova autorizzazione, né dovrà fare alcuna comunicazione all'Istituto. Utilizzerà una delle due in proprio possesso o l'unica autorizzazione posseduta. 2a ipotesi: se non utilizzerà i tracciati pre-autorizzati, dovrà recarsi presso la Sede INAIL competente per ottenere una nuova autorizzazione allegando alla richiesta di autorizzazione la modulistica in uso presso l'azienda. Nella seconda ipotesi l'autorizzazione deve essere richiesta al più presto in modo che sia rilasciata febbraio 2009, prima scadenza per la stampa del LUL di gennaio 2009 entro il 16 Studio Alessandro Graziano - Milano Luogo di conservazione (art. 3, co.1, del D.M. 9 luglio 2008; Circolari Ministero del Lavoro ) Il libro unico del lavoro è conservato presso: la sede legale del datore di lavoro; o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa. Necessaria la preventiva comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente delle generalità del soggetto al quale è stato affidato l’incarico e del luogo dove sono reperibili i documenti (modifiche dirette alla legge professionale n. 12/1979) Per i gruppi di impresa: la Società capogruppo può essere affidataria anche della tenuta del libro unico del lavoro. Studio Alessandro Graziano - Milano Luogo di conservazione (art. 3, co.1, del D.M. 9 luglio 2008; Circolari Ministero del Lavoro ) Per evitare problemi in merito alla SEDE LEGALE il Ministero ha stabilito che l’impresa può scegliere di tenere il Libro Unico anche presso una sede diversa dalla sede legale. In ogni caso ciò che conta, sotto un profilo di rispetto sostanziale della normativa, è che il datore di lavoro affidatario del Libro Unico sia in condizione di poter esibire le scritture e la documentazione senza poter opporre alcuna eccezione relativa alla sede liberamente prescelta. In caso di più sedi, il datore di lavoro può trasmettere il Libro Unico presso la sede in cui è avvenuta l’ispezione, in via telematica, per essere nello stesso luogo materializzato in forma cartacea. Non esiste più l’accentramento retributivo. Studio Alessandro Graziano - Milano Luogo di conservazione (art. 3, co.1, del D.M. 9 luglio 2008; Circolari Ministero del Lavoro ) L’affidamento a un professionista dell’elaborazione del Libro Unico del Lavoro non comporta automaticamente l’affidamento della conservazione. Infatti, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla DPL (per il tramite dell’INAIL), non già chi provvede alle registrazioni, bensì il nominativo del Consulente del Lavoro che detiene il Libro Unico ed eventualmente l’altra documentazione di lavoro, se espressamente indicato nella comunicazione medesima. Il consulente del Lavoro può effettuare la comunicazione alla DPL (per il tramite dell’INAIL) al posto del datore di lavoro obbligato, anche mediante una comunicazione riepilogativa per più datori di lavoro. In questo caso tuttavia il soggetto autorizzato assume ogni responsabilità in merito ai contenuti di detta comunicazione, dovendo pertanto munirsi della documentazione necessaria a comprovare comunque la delega ricevuta da ciascun datore di lavoro. Studio Alessandro Graziano - Milano Elenchi riepilogativi mensili (art. 4 D.M. 9 luglio 2008) Eliminazione dell’obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento. L'omessa esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non è soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa. Studio Alessandro Graziano - Milano Obbligo di conservazione (art. 6 D. M. 9 luglio 2008) Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Il predetto obbligo di conservazione è riferito anche ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008. Studio Alessandro Graziano - Milano Consegna al lavoratore delle scritturazioni effettuate nel libro unico (art. 39, co. 5, D. L. 112/2008; Circolari Ministero del Lavoro) Il datore di lavoro può, nei confronti dei lavoratori subordinati, assolvere all'obbligo di consegna del prospetto paga mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. L'adempimento si intende comunque assolto anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze. Studio Alessandro Graziano - Milano Violazioni e rispettive sanzioni (art. 39, commi 6 e 7 , D.L. n. 112/2008) Violazione Sanzione amministrativa Diffida obbligatoria Omessa istituzione e tenuta del libro unico Da 500 a 2.500 € Applicabile, sanzione minima pari a 500 € Omessa registrazione dei dati Da 150 a 1.500 € (sino a 10 lavoratori) Da 500 a 3.000 euro(oltre 10 lavoratori) Applicabile, sanzione minima pari a: 150 € (sino a 10 lavoratori) 500 € (oltre 10 lavoratori) Infedele registrazione dei dati Da 150 a 1.500 € (sino a 10 lavoratori) Da 500 a 3.000 euro (oltre 10 lavoratori) Non applicabile Registrazione dei dati oltre i termini Da 100 a 600 € (sino a 10 lavoratori) Da 150 a 1.500 € (oltre 10 lavoratori) Applicabile, sanzione minima pari a: 100 € (sino a 10 lavoratori) 150 € (oltre 10 lavoratori) Omessa esibizione agli organi di vigilanza Datore di lavoro: da 200 a 2.000 € Consulente del lavoro: da 100 a 1.000 € Centri di assistenza: da 250 a 2000 € (da 500 a 3.000 € in caso di recidiva) Non applicabile Mancata conservazione del libro unico, del libro paga e del libro matricola per 5 anni Da 100 a 600 € Non applicabile Omessa esibizione riepilogativi Nessuna sanzione prevista degli elenchi / Studio Alessandro Graziano - Milano Bonus Straordinario Per Famiglie, Lavoratori Pensionati e Non Autosufficienti (art. 1 del D.L. 185 del 29 novembre 2008) Studio Alessandro Graziano - Milano Bonus straordinario (art. 1 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008) In favore dei nuclei familiari a basso reddito e per il solo 2009 una misura fiscale di sostegno che si sostanzia nell’attribuzione di una somma variabile in dipendenza: del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008 Studio Alessandro Graziano - Milano Bonus straordinario: reddito di riferimento E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi: a) lavoro dipendente[1]; b) pensione[2]; c) alcuni redditi assimilati [3]; [1] Di cui all'articolo 49, co. 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. [2] Di cui all'articolo 49, co. 2, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 [3] Di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i)limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10,comma 1, lettera c). (segue) Studio Alessandro Graziano - Milano d) i seguenti redditi diversi[1]: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico; e) fondiari[2], esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro. i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; Si assume il reddito complessivo ai sensi del T.U.I.R, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare. [1] Vedasi art. 67, co. 1. lettere i) ed l) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. [2] Di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. [3] Vedasi art. 8 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. Studio Alessandro Graziano - Milano Computo nucleo familiare Nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono: il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari a carico[1]. [1] Come previsto dall’art.12 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. Studio Alessandro Graziano - Milano Misura del beneficio a) euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00; b) euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00; c) euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00; d) euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00; e) euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00; f) euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00; g) euro 1.000,00 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00 Studio Alessandro Graziano - Milano Attribuzione del beneficio Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti[1] [1] Di cui all'articolo 81, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Studio Alessandro Graziano - Milano Erogazione del beneficio dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti dall’Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta. Il modello da adottare è differente a seconda che il beneficio sia richiesto al sostituto di imposta o all’Agenzia delle Entrate. I modelli di cui sopra sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico. Studio Alessandro Graziano - Milano Modalità e termini per la presentazione del modello: Modello per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007; entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008. Studio Alessandro Graziano - Milano Erogazione del beneficio Sostituto d’imposta Ente pensionistico entro il mese di febbraio, in relazione ai dati autocertificati riferiti al periodo d’imposta 2007; entro il mese di marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati riferiti al periodo d’imposta 2007; entro il mese di maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati riferiti al periodo d’imposta 2008. entro il mese di aprile, in relazione ai dati autocertificati riferiti al periodo d’imposta 2008 Secondo l’ordine di presentazione e nel limite del monte ritenute e contributi disponibili rispettivamente nel mese di febbraio e aprile 2009 Studio Alessandro Graziano - Milano Sostituto d’imposta L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati dal sostituto stesso. Studio Alessandro Graziano - Milano Sostituto d’imposta I sostituti di imposta trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate le richieste ricevute : entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, per il beneficio concesso in riferimento al periodo d’imposta 2007; entro il 30 giugno 2009 in via telematica, per il beneficio concesso in riferimento al periodo d’imposta 2008. Studio Alessandro Graziano - Milano Conservazione delle autocertificazioni I sostituti d'imposta e gli intermediari autorizzati all’inoltro telematico sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica[1] di rilasciare al contribuente la richiesta del bonus redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate. [1] Di cui all’art. 3, co .3, D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998. Studio Alessandro Graziano - Milano Detassazione dei premi di risultato (art. 5 del D.L. 185 del 29 novembre 2008) Studio Alessandro Graziano - Milano Viene confermata [1] , per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. [2] Restano, pertanto, escluse, a differenza del passato, dalla tassazione agevolate le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche. [1] Art.5 del D.lgs. n. 185 del 29 novembre 2008 [2] D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, all’art.2, co.1 Studio Alessandro Graziano - Milano Misura Nel limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, comprensivi delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva del 10 per cento sopra richiamata. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008. Studio Alessandro Graziano - Milano Deduzione dall’Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi (art. 6 del D.L. 185 del 29 novembre 2008) Studio Alessandro Graziano - Milano Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 [1], al fine della determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell’ IRAP[2] forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti[3]. [1] Art.6 del D.l. n. 185 del 29 novembre 2008 [2] Determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 446 del12 dicembre 1997. [3] Ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D. Lgs. n. 446 del12 dicembre 1997 Studio Alessandro Graziano - Milano Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all’estero (art. 17 del D.L. 185 del 29 novembre 2008) Studio Alessandro Graziano - Milano I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che, a decorrere dal 29 novembre 2008[1] o in uno dei cinque anni solari successivi a tale data vengano a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell‘IRAP Tale incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. [1] Data di entrata in vigore del D.L. 185/2008. Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga (art. 19 del D.L. 185 del 29 novembre 2008) Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga Con la Finanziaria 2008 il Governo era stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali. Tenendo conto della crisi intervenuta a fine 2008 il Governo in luogo dell’attuazione della delega è intervenuto con misure di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplinando la concessione degli ammortizzatori in deroga come di seguito si espongono. Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga Sintesi degli interventi: Modificata la motivazione della concessione dell’indennità di disoccupazione in deroga. Ora prevista per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (in precedenza per eventi transitori o situazioni temporanee di mercato) Interventi anche in favore degli apprendisti sospesi o licenziati per crisi aziendali dei lavoratori in somministrazione dei Co.co.pro. anche se a determinate condizioni Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga L’Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali [1] spetta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali a condizione che vi sia un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli enti bilaterali compresi i fondi bilaterali delle imprese di somministrazione. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate di indennità nell'anno solare. [1] Art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni. Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga L’indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali o ridotti) non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga Integrazione tra ammortizzatori L'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di 90 giorni. Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali anche agli apprendisti in via sperimentale per il triennio 2009-2011 ai lavoratori assunti con qualifica di apprendisti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, spetta l’indennità di disoccupazione per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista a condizione che vi sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga Comunicazioni del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in tutti i casi, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l’impiego, e alla sede dell'Inps territorialmente competente. Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga In via sperimentale per il triennio 2009-2011 Ai collaboratori a progetto è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS con esclusione dei professionisti che applicano la rivalsa nella misura del 4 per cento. (segue …… Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga Condizioni da soddisfare in via congiunta operare in regime di monocommittenza; aver conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale dei dipendenti (circa 13.500 per il 2009) e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre; nell’anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a tre; svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi; non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata. Studio Alessandro Graziano - Milano Ammortizzatori sociali in deroga Modalità attuative Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 gennaio 2009, sono definite le modalità di applicazione di quanto sopra previsto, nonché le procedure di comunicazione all'INPS. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa previsti in per ciascuna tipologia di intervento. Studio Alessandro Graziano - Milano Proroga CIGS commercio e turismo Fino al 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti: attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. Studio Alessandro Graziano - Milano Piccola Mobilità Il termine relativo alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato al 31 dicembre 2009, ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime. Studio Alessandro Graziano - Milano Rifinanziamento proroghe CIGS a 24 mesi Il decreto anticrisi provvede, altresì, al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parti di essi (D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, art. 1, comma 1), sempre su decreto del Ministero del Lavoro Studio Alessandro Graziano - Milano Alziamo la testa! Il piano straordinario della Provincia di Milano Studio Alessandro Graziano - Milano Alziamo la testa: incentivi per le imprese con il fine di dare nuovo impulso all’occupazione. Ne potranno usufruire le imprese, con priorità a quelle piccole, che hanno intenzione di assumere nuovi dipendenti o stabilizzare quelli precari. I contributi varieranno da un minimo di 1.500 euro per le aziende che sceglieranno di trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, fino a circa 4.000 euro per chi decidesse di assumere un lavoratore over 50 disoccupato. Studio Alessandro Graziano - Milano Alziamo la testa: contributi per le famiglie La parte più consistente del piano è destinata a contribuire ai bilanci familiari (fino ad un massimo di 1.500 euro) per il mutuo o l’affitto, per le rette dei nidi o dell’università, per la baby sitter o per l’assistenza di anziani e disabili. Il contributo è riservato alle famiglie residenti in provincia di Milano che attestino un parametro Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 14.900 euro ma che può arrivare a 16.100 euro per le spese per l’infanzia. Studio Alessandro Graziano - Milano L’accesso ai benefici Portale della Provincia di Milano www.provincia.milano.it Studio Alessandro Graziano - Milano Igiene e sicurezza del lavoro (D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008 art. 32. c.1 e 2) Studio Alessandro Graziano - Milano Informazioni statistiche relative agli infortuni La disposizione[1] che prevede l’obbligo, per il datore di lavoro di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento troverà applicazione a decorrere dal 16 maggio 2009. [1] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Studio Alessandro Graziano - Milano Valutazione dei rischi Il decreto proroga l’adempimento dal 1° gennaio 2009 al 16 maggio 2009 per quanto riguarda: la valutazione di tutti i rischi, ivi compreso il nuovo rischio “stress da lavoro correlato” con la conseguente elaborazione del documento previsto e l’attribuzione di data certa allo stesso. Studio Alessandro Graziano - Milano Emens Fiscale (D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 42, comma 2, prima parte) Studio Alessandro Graziano - Milano A fine di semplificare il modello 770, a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2010 i sostituti d’imposta comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo: delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Studio Alessandro Graziano - Milano Mod. CUD 2009 Studio Alessandro Graziano - Milano Termine di consegna Il Modello CUD deve essere consegnato entro il 28 Febbraio 2009 (lo stesso giorno di scadenza del termine per poter effettuare i conguagli) Studio Alessandro Graziano - Milano Mod. 770/2009 Studio Alessandro Graziano - Milano Termine di consegna 770 Modello Semplificato 770 Modello Ordinario 31 marzo 2009 31 luglio 2009 Studio Alessandro Graziano - Milano Il D.U.R.C. Studio Alessandro Graziano - Milano Documento di regolarità contributiva Come previsto dalla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006 art. 1 c. 1175) i benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del DURC Studio Alessandro Graziano - Milano Abolizione SC 37 Per il rilascio del DURC è necessario il rispetto degli accordi e contratti collettivi e non può essere oggetto di autocertificazione pertanto non è più necessario l’invio del mod. SC 37 all’INPS, né l’invio della autocertificazione all’INAIL richiesta in occasione della Autoliquidazione 2007/2008 La verifica, che implica complesse valutazioni di ordine tecnico-giuridico, avverrà in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo. Studio Alessandro Graziano - Milano Autocertificazione inesistenza di illeciti ostativi Non è possibile l’emissione del DURC , per determinati periodi di tempo, in conseguenza della violazione delle fattispecie penali e amministrative indicate nella tabella A del DM 24 ottobre 2007 (riportate oltre). I datori di lavoro sono tenuti ad autocertificare l’inesistenza a loro carico dei provvedimenti suddetti alla DPL territorialmente competente secondo la sede legale dell’impresa, tramite raccomandata A/R ovvero mezzo Fax, entro il 30 aprile 2009 Studio Alessandro Graziano - Milano Cause ostative al rilascio per Durc VIOLAZIONE PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC Omicidio Colposo commesso in violazione delle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro (Articolo 589, comma 2, c.p.) 24 mesi Rimozione od Omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (Articolo 437 c.p.) 24 mesi Lesioni personali colpose in violazione delle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro (590, comma 3, c.p.) 18 mesi Studio Alessandro Graziano - Milano Cause ostative al rilascio per Durc mancata adozione delle prescrizioni minime; mancata redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; mancata messa a disposizione del piano di sicurezza e di coordinamento del RLS mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici; Violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. n. 547/1955, di cui al D.P.R. n. 303/1956 e di cui al D.Lgs. n. 626/1994 Violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. n. 164/1956 12 mesi 12 mesi 12 mesi Studio Alessandro Graziano - Milano Cause ostative al rilascio per Durc Occupazione di lavoratori stranieri extracomunitari privi del permesso di soggiorno (Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998) 8 mesi Impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall’articolo 36 bis del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 6 mesi Mancato rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro relativamente ai riposi giornalieri e settimanali (Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003) 3 mesi Studio Alessandro Graziano - Milano Autocertificazione inesistenza di illeciti ostativi I datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi sono tenuti ad inviare alla DPL l’autocertificazione entro il 30 aprile 2009. (anche se hanno già inviato agli Istituti le abolite autocertificazioni dette in precedenza) I datori di lavoro che non hanno ancora richiesto alcun beneficio contributivo in sede di prima applicazione, inviano l’autocertificazione alla DPL, entro il termine del 30 aprile 2009. Dal 1° maggio la inviano prima della richiesta del beneficio. Studio Alessandro Graziano - Milano Autocertificazione inesistenza di illeciti ostativi In ordine ai contenuti dell’ autocertificazione i datori di lavoro dovranno far uso esclusivo del modello predisposto dal Ministero autocertificando la non commissione di illeciti ostativi al rilascio del DURC e il decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero provvederà a verificare annualmente, a campione, la veridicità di quando autocertificato. Studio Alessandro Graziano - Milano Regolarizzazione della posizione Gli Istituti, le Casse edili, e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del Durc o dell’annullamento del documento rilasciato, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni che decorrono necessariamente dalla “notifica” della relativa inadempienza contributiva accertata. Per quanto riguarda l’INPS si fa riferimento alle note di addebito concedenti le agevolazioni contributive fruite indebitamente, in quanto non hanno valore legale diverse comunicazioni effettuate dall’Istituto anche ai consulenti del lavoro tramite anche posta elettronica non certificata Studio Alessandro Graziano - Milano I.R.A.P. Studio Alessandro Graziano - Milano Regionalizzazione (D.L. 207 del 30 dicembre 2008, art. 42 c.7) In attesa della completa individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è istituita con legge regionale. [1] [1] L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, comma 43. Studio Alessandro Graziano - Milano Detrazioni: Proroghe Studio Alessandro Graziano - Milano Detrazioni d’imposta (Finanziaria 2008: L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, c. 221) Le detrazioni d’imposta devono essere richieste annualmente ed è necessario indicare il codice fiscale dei familiari per i quali si richiede la detrazione Studio Alessandro Graziano - Milano Asili nido (Finanziaria 2009: L. n. 203 del 22 dicembre 2008, art. 2, c.6) Ancora per l’anno 2008, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi. Studio Alessandro Graziano - Milano Detrazione Irpef sugli abbonamenti al trasporto locale (Finanziara 2009: L. n. 203 del 22 dicembre 2008, art. 2, c. 7) Anche per l’anno 2009 viene riconosciuta la detrazione del 19% sul costo degli abbonamenti al trasporto locale, regionale e interregionale per un importo di spesa non superiore a € 250,00 annui Studio Alessandro Graziano - Milano Disposizioni varie Studio Alessandro Graziano - Milano Contribuzione Collaboratori Aumenta la contribuzione per i collaboratori Ex 23,72% Ex 16,00% 24,72% dal 2008 25,72% dal 2009 26,72% dal 2010 17,00% dal 2008 Studio Alessandro Graziano - Milano Ravvedimento operoso (D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, art. 16, comma 5) Sono stati ridotti gli importi delle sanzioni per ravvedimento operoso[1]. Gli importi sono così rideterminati: Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal superamento del termine: un dodicesimo (1/12) del minimo anziché un ottavo (2,50%). Se il pagamento viene effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: un decimo (1/10) del minimo anziché un quinto (3%). Per omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni: un dodicesimo (1/12) della sanzione prevista anziché un ottavo. [1] Modifiche all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Studio Alessandro Graziano - Milano Riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di servizio civile (D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, art. 4, comma 2) Mediante modifica diretta del decreto legislativo relativo alla disciplina del servizio civile nazionale[1] e, in particolare, della disposizione in materia di trattamento economico e giuridico dei periodi di servizio civile (art. 9), il D.L. n. 185/2008, ha previsto, con riferimento ai periodi di servizio civile successivi al 1° gennaio 2009, l’ammissione al riscatto dei medesimi periodi. [1] D.Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002. Studio Alessandro Graziano - Milano Ripristino della normativa in materia di riposo domenicale (D.L. 22 dicembre 2008, n. 200) Con il decreto legge c.d. Taglia-leggi[1] sono state ripristinate le disposizioni di cui alla L. 22 febbraio 1934, n. 370, relative alle modalità di fruizione del riposo domenicale e alle attività che legittimano la deroga alla fissazione dello stesso in giorno diverso dalla domenica che il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008 aveva erroneamente abrogato[2]. [1] D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, entrato in vigore il 22 dicembre 2008 ma che prevede, quanto alle abrogazioni elencate negli allegati, che le stesse diverranno effettive a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data del 22 dicembre 2008. [2] D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 3. Studio Alessandro Graziano - Milano Utilizzo, in compensazione, di crediti inesistenti (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27 comma 18) Il decreto anti-crisi provvede a introdurre una nuova fattispecie sanzionabile quando il contribuente utilizza in compensazione – attraverso il modello F24 – crediti inesistenti. In tale ipotesi è prevista la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti inesistenti. Studio Alessandro Graziano - Milano Aumento della percentuale di esonero dal versamento dei contributi La misura compensativa derivante dalla perdita delle quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria a decorrere dal 1 gennaio 2009 passa dallo 0.19% a 0,21% a valere sui contributi INPS Studio Alessandro Graziano - Milano Contratti di inserimento (Art. 54 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 ) Il Ministero del lavoro identifica, con proprio decreto [1] , anche per l’anno 2008, in tutto il territorio italiano, l’area dove è possibile applicare il contratto di inserimento con donne di qualsiasi età e per le quali si può usufruire del beneficio contributivo del 25%. Con lo stesso decreto, il Ministero identifica nelle regioni del Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, le aree dove l’agevolazione contributiva prevista per coloro che assumono donne residenti con tale contratto, è superiore al 25%. Per gli anni 2004-2006 vi rientrava anche la regione Lazio Per l’anno 2007 vi rientrava anche la Calabria. [1] decreto del 29 dicembre 2008 Studio Alessandro Graziano - Milano Privacy (D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 44) Studio Alessandro Graziano - Milano Inasprimento delle sanzioni Il decreto milleproroghe [1] ha provveduto ad inasprire le sanzioni in materia di tutela della riservatezza di cui al codice della privacy approvato con D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 [1] D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008 art. 44. Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni Violazione delle disposizioni in materia di informativa agli interessati[1]: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000,00 euro a 36.000,00 euro[2]; Cessione dei dati: la cessione dei dati sia in violazione della disposizione specifica che autorizza espressamente la cessione, purché i dati ceduti siano destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali i dati stessi erano stati raccolti[3], sia in violazione di altre disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro[4]; [1] Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. [2] D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 44, comma 2 di modifica dell’art. 161 del D.Lgs. n. 196/2003. [3] Art. 16, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 196/2003. [4] D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 44, comma 3 di modifica dell’art. 162, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003. Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni Violazione delle disposizioni in materia di diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro[1]; Trattamento illecito dei dati[2]: in ogni caso, pagamento di una somma, a titolo di sanzione, da 20.000,00 euro a 120.000,00 euro; Inosservanza delle prescrizioni del Garante dell’adozione di misure necessarie a rendere il trattamento conforme alle prescrizioni di legge[3]: in ogni caso, pagamento di una somma, a titolo di sanzione, da 30.000,00 euro a 180.000,00 euro. [1] D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 44, comma 3 di modifica dell’art. 162, comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003. [2] Art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003. [3] Art. 154, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 196/2003 in collegamento con l’art. 143. Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni Trattamento dei dati effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza[1]: in ogni caso, pagamento di una somma, a titolo di sanzione, da 20.000,00 euro a 120.000,00 euro, con esclusione della possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta. Resta ferma la sanzione penale dell’arresto fino a due anni, mentre sparisce la pena dell’ammenda originariamente prevista (da 10.000 a 50.000 euro). Venendo meno il riferimento all’ammenda, risulta, conseguentemente modificata la previsione aggiuntiva di cui al comma 2 dell’art. 169 del D.Lgs. n. 169/2003 che stabilisce che all'autore del reato, è impartita una prescrizione. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. [1] Art. 33 del D.Lgs. n. 196/2003. Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni Inosservanza del divieto – con possibilità di disporne il blocco - da parte del Garante, di trattare i dati, nei casi di trattamento illecito o non corretto[1]: in ogni caso, pagamento di una somma, a titolo di sanzione, da 30.000,00 euro a 180.000,00 euro; Violazione delle disposizioni in materia di conservazione di alcuni dati di traffico telefonici e telematici[2]: Salvo che il fatto costituisca reato e salvo il regime sanzionatorio speciale previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni in materia di conservazione ai alcuni dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Tale sanzione, in base alle disposizioni introdotte dal D.L. Milleproroghe, non può essere più aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. [1] Art. 154, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 196/2003 in collegamento con l’art. 143 [2] Art. 132, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 196/2003 Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni Omessa o infedele notificazione in ordine al trattamento dei dati[1]: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000,00 euro a 120.000,00 euro; Omessa fornitura di informazioni ed esibizione di documenti richiesti dal Garante[2]: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro. [1] Art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 196/2003. [2] Art. 150, comma 2 e 157 del D.Lgs. n. 196/2003. Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni nei casi di minore gravità Se taluna delle violazioni di : omessa o inidonea informativa cessione di dati, diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute omessa o incompleta notificazione omessa informazione o esibizione di documentazione al Garante è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti – con riferimento alle indicate violazioni – sono applicati in misura pari a due quinti. Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni: ipotesi aggravate In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni, tra quelle sanzionate (intero Capo I del Titolo III della Parte III, D.Lgs. N. 196/03 in luogo della mera elencazione degli articoli 161 segg. prima operata), a eccezione di quelle di diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, violazione delle disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico e omessa informazione o esibizione di documentazione al Garante, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni: ipotesi aggravate In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al Capo I del Titolo III della Parte III del D.Lgs. N. 196/03 sono applicati in misura pari al doppio. Tali sanzioni possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore. Studio Alessandro Graziano - Milano Nuove sanzioni: pubblicazione del provvedimento In tutti i casi di violazione delle disposizioni di cui al Codice della privacy, previste dal Capo I del Titolo III Parte III del D.Lgs. n. 196/2003 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.