Studio di Consulenza del Lavoro
Alessandro Graziano
Legge Finanziaria e altre
disposizioni decorrenti dal 2009
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Libro Unico Lavoro
LuL
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Metodologia di approccio
LUL (Libro unico del lavoro). Il Libro unico del Lavoro si compone di
due sezioni: Presenze e Paghe e va sottoposto a vidimazione e
numerazione unica progressiva
Sezione Presenze. Parte del LUL che può essere stampata
separatamente dalla sezione paghe purché si mantenga la numerazione
progressiva. Una diversa numerazione è possibile solo se la gestione è
affidata a soggetto diverso che sia a ciò autorizzato
Sezione Paghe. Parte del LUL che può essere stampata
separatamente dalla sezione presenze purché si mantenga la numerazione
progressiva. Una diversa numerazione è possibile solo se la gestione è
affidata a soggetto diverso che sia a ciò autorizzato
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Metodologia di approccio
Numerazione unica. Questo termine indica che la numerazione
progressiva viene effettuata direttamente dall’azienda che ovviamente è
autorizzata anche alla vidimazione del LUL nel caso di stampa laser. Nel
caso di stampa meccanografica i fogli sono prenumerati e vidimati
dall’Inail o dalla Tipografia)
Numerazione Unitaria. Questo termine indica che la
numerazione progressiva viene effettuata dal Consulente del Lavoro che
ovviamente è autorizzato anche alla vidimazione del LUL nel caso di
stampa laser. Nel caso di stampa meccanografica i fogli sono prenumerati
e vidimati dall’Inail o dalla Tipografia)
Vidimazione. Timbratura dei fogli meccanografici prenumerati da
parte dell’Inail o della Tipografia
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Metodologia di approccio
Tenuta. L’insieme delle modalità di scritturazione, di numerazione,
vidimazione, stampa. In altri termini, come si tiene un libro unico del
lavoro e quali soggetti possono tenerlo (non conservarlo).
Conservazione. Con tale termine si identifica il soggetto e il luogo
dove si conserva il LUL per il periodo prescrizionale. I soggetti possono
essere diversi ed è l’azienda che comunica alle DDPPLL competenti,
tramite Inail, i nominativi e quale parte del LUL è stata loro affidata per la
conservazione e messa a disposizione degli organi vigilanti
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Metodologia di approccio
In tema di sanzioni è stata scritta
una delle cose più sensate di tutta la legge
L’omessa o infedele registrazione dei dati può essere punita
solo se abbia determinato differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e che non si sia trattato di un puro
errore materiale.
Il Ministero chiarisce che:
 La violazione formale è quella che non omette o non distorce dati di validità
fiscale, previdenziale o retributiva. Analogamente è da ritenersi formale
l’omissione di dati che non determinano alcun occultamento di dati fiscali,
previdenziali o retributivi. In questo senso sono meramente formali e non
sanzionabili le irregolarità riferite alla numerazione unica o alla sequenzialità
numerica.
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Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7)

Dal 18 agosto 2008: abrogato il libro matricola e il registro d’impresa

Dalla data di entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008 (2 settembre 2008)
le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri
obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite
al libro unico del lavoro, per quanto compatibile

Periodo transitorio: sino al periodo di paga relativo al mese di dicembre
2008 (16 gennaio 2009) i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi
di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la corretta e
regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del
registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a
domicilio, debitamente compilati e aggiornati. Le informazioni aggiuntive
richieste nel LUL non sono obbligatorie nel predetto periodo transitorio.
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Tipologie di prestatori di lavoro da iscrivere
(art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolari Ministero del Lavoro)





lavoratori subordinati anche se occupati presso sedi operative
situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito
di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori
distaccati;
i collaboratori coordinati e continuativi;
i collaboratori coordinati e continuativi a progetto;
i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (c.d. “mini
co.co.co.”);
gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se
misto, capitale e lavoro).
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Tipologie di prestatori di lavoro non soggetti ad
iscrizione (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolari Ministero del Lavoro)
 collaboratori e
coadiuvanti delle imprese familiari;
 coadiuvanti delle imprese commerciali;
 soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in
forma societaria.
 tirocinanti e stagisti
 amministratori o sindaci senza compenso
 i soci delle cooperative se non hanno scelto di essere
lavoratori dipendenti o collaboratori
 gli sportivi con partita IVA e i collaboratori dilettanti con
compenso fino a € 7.500
 i lavoratori autonomi occasionali
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Contenuti (art. 39, co. 1 e 2, D.L. 112/2008)

Per ciascun lavoratore devono essere indicati:
 nome
e cognome;
 codice fiscale;
 qualifica e livello di inquadramento contrattuale (nei casi in
cui ricorrono);
 retribuzione base;
 anzianità di servizio *;
 relative posizioni assicurative e previdenziali **.
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Contenuto Sezione Paghe (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008)

Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni
annotazione relativa a:
 dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore
di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese;
 trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
 detrazioni fiscali;
 dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
 prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di
lavoro straordinario devono essere individuate
specificatamente.
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Contenuto Sezione Paghe (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008,
Circolari Ministero del Lavoro)
In merito ai rimborsi spese, invece, il Ministero (Vad. 11-13/B) sostiene che:
 vanno eseguite le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se esenti
fiscalmente e contributivamente
 E’ sufficiente annotare il totale del piè di lista
 Non vanno indicate le spese sostenute in nome e per conto dell’azienda
relativamente a documenti intestati all’azienda medesima
 Non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati,
bensì la qualità delle spese rimborsate. Vanno pertanto indicate le spese che
vengono rimborsate al dipendente, sia forfetariamente che su base di
elencazione analitica dei singoli titoli di spesa, escludendo invece le fatture
o le spese già direttamente intestate all’azienda.
 La dazione di fondi spese non andrà indicata sul Libro Unico
 La mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà non
essere di regola sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere
contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle attività
aziendali al riguardo.
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Contenuto Sezione Presenze (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008)

Calendario delle presenze: per i lavoratori dipendenti
dovranno risultare registrate, per ogni giorno:
 il
numero delle ore di lavoro effettuate;
 l'indicazione delle ore di straordinario;
 le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
 le ferie;
 i riposi.
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L'azienda
gestisce tutto in
proprio o fa gestire
ad un unico
soggetto sia le
presenze che le
paghe
L'azienda
fa gestire
separatamente ad
un soggetto le
presenze e ad altro
soggetto le paghe
Calendario
corrente
La stampa delle
presenze deve
avvenire entro il 16
del mese
successivo
La retribuzione di febbraio
con le variabili di febbraio e
le presenze di febbraio
devono essere stampate
entro il 16 marzo
Calendario
sfasato
La stampa delle
presenze deve
avvenire entro il 16
del secondo mese
successivo
La retribuzione di febbraio
con le variabili di gennaio e
le presenze di gennaio
devono essere stampate
entro il 16 marzo
Calendario
corrente
La stampa delle
presenze deve
avvenire entro il 16
del mese
successivo
La retribuzione di febbraio
con le variabili di febbraio e
le presenze di febbraio
devono essere stampate da
ogni soggetto entro il 16
marzo
Calendario
sfasato
La stampa delle
presenze deve
avvenire entro il 16
del mese
successivo
La retribuzione di febbraio
con le variabili di gennaio
deve essere stampata entro il
16 marzo mentre le presenze
di gennaio devono essere
stampate entro il 16 febbraio
Autorizzata alla
stampa su carta o
magnetica
Autorizzati tutti
alla stampa o su
carta o magnetica
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Vidimazione del Libro Unico del Lavoro da parte di un'azienda che si gestisce in proprio
Priva di qualsiasi autorizzazione
Stampa meccanografica
Stampa Laser
Stampa su supporto magnetico
Non è necessaria alcuna
autorizzazione preventiva. Bisogna
portare i fogli mobili a ciclo continuo
prenumerati all'Inail per la
vidimazione. Oppure, far autorizzare la
tipografia a vidimare e prenumerare la
quantità richiesta in fase di stampa.
Bisogna chiedere una specifica
autorizzazione preventiva all'Inail
allegando il layout di stampa oppure
richiamando il numero di
autorizzazione del modulo della casa
di software.
Non è necessaria alcuna
autorizzazione preventiva da parte
dell'Inail. Bisogna inviare una
comunicazione alla DPL
territorialmente competente con
l'indicazione dettagliata delle
caratteristiche tecniche del sistema
adottato.
La vidimazione deve avvenire entro il
16 febbraio 2009, prima scadenza per
la stampa del LUL di gennaio 2009
L'autorizzazione deve essere rilasciata
entro il 16 febbraio 2009, prima
scadenza per la stampa del LUL di
gennaio 2009
La comunicazione deve essere invata
entro il 16 febbraio 2009, prima
scadenza per la memorizzazione del
LUL di gennaio 2009
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Vidimazione del Libro Unico del Lavoro da parte di un'azienda che si gestisce in proprio
Già autorizzata alla Stampa Laser
Già autorizzata alla stampa delle presenze
Già autorizzata alla stampa delle paghe
1a ipotesi: se l'azienda utilizzerà i tracciati autorizzati alle software hause, non dovrà chiedere una nuova
autorizzazione, né dovrà fare alcuna comunicazione all'Istituto. Utilizzerà una delle due in proprio possesso o l'unica
autorizzazione posseduta.
2a ipotesi: se non utilizzerà i tracciati pre-autorizzati, dovrà recarsi presso la Sede INAIL competente per ottenere
una nuova autorizzazione allegando alla richiesta di autorizzazione la modulistica in uso presso l'azienda.
Nella seconda ipotesi l'autorizzazione deve essere richiesta al più presto in modo che sia rilasciata
febbraio 2009, prima scadenza per la stampa del LUL di gennaio 2009
entro il 16
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Luogo di conservazione
(art. 3, co.1, del D.M. 9 luglio 2008; Circolari Ministero del Lavoro


)
Il libro unico del lavoro è conservato presso:
 la sede legale del datore di lavoro;
o, in alternativa,
 presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti
abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle
associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole
imprese, anche in forma cooperativa. Necessaria la preventiva
comunicazione
alla
Direzione
provinciale
del
lavoro
territorialmente competente delle generalità del soggetto al quale è
stato affidato l’incarico e del luogo dove sono reperibili i documenti
(modifiche dirette alla legge professionale n. 12/1979)
Per i gruppi di impresa: la Società capogruppo può essere affidataria anche
della tenuta del libro unico del lavoro.
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Luogo di conservazione
(art. 3, co.1, del D.M. 9 luglio 2008; Circolari Ministero del Lavoro
)
Per evitare problemi in merito alla SEDE LEGALE il
Ministero ha stabilito che l’impresa può scegliere di tenere il
Libro Unico anche presso una sede diversa dalla sede
legale. In ogni caso ciò che conta, sotto un profilo di rispetto
sostanziale della normativa, è che il datore di lavoro affidatario
del Libro Unico sia in condizione di poter esibire le scritture e
la documentazione senza poter opporre alcuna eccezione
relativa alla sede liberamente prescelta. In caso di più sedi, il
datore di lavoro può trasmettere il Libro Unico presso la sede
in cui è avvenuta l’ispezione, in via telematica, per essere nello
stesso luogo materializzato in forma cartacea.
Non esiste più l’accentramento retributivo.
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Luogo di conservazione
(art. 3, co.1, del D.M. 9 luglio 2008; Circolari Ministero del Lavoro



)
L’affidamento a un professionista dell’elaborazione del Libro Unico
del Lavoro non comporta automaticamente l’affidamento della
conservazione.
Infatti, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla
DPL (per il tramite dell’INAIL), non già chi provvede alle
registrazioni, bensì il nominativo del Consulente del Lavoro che
detiene il Libro Unico ed eventualmente l’altra documentazione di
lavoro, se espressamente indicato nella comunicazione medesima.
Il consulente del Lavoro può effettuare la comunicazione alla DPL
(per il tramite dell’INAIL) al posto del datore di lavoro obbligato,
anche mediante una comunicazione riepilogativa per più datori di
lavoro. In questo caso tuttavia il soggetto autorizzato assume ogni
responsabilità in merito ai contenuti di detta comunicazione,
dovendo pertanto munirsi della documentazione necessaria a
comprovare comunque la delega ricevuta da ciascun datore di
lavoro.
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Elenchi riepilogativi mensili
(art. 4 D.M. 9 luglio 2008)




Eliminazione dell’obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni.
A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i
datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più
sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro, devono esibire
elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali
relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati
all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche
suddivisi per ciascuna sede.
Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi
mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento.
L'omessa esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non è
soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa.
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Obbligo di conservazione
(art. 6 D. M. 9 luglio 2008)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del
lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione.

Il predetto obbligo di conservazione è riferito anche ai libri
obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all’entrata
in vigore del D.L. n. 112/2008.
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Consegna al lavoratore delle scritturazioni effettuate nel
libro unico
(art. 39, co. 5, D. L. 112/2008; Circolari Ministero del Lavoro)

Il datore di lavoro può, nei confronti dei lavoratori subordinati,
assolvere all'obbligo di consegna del prospetto paga mediante
consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul
libro unico del lavoro.

L'adempimento si intende comunque assolto anche se la copia
delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i
dati relativi al calendario delle presenze.
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Violazioni e rispettive sanzioni (art. 39, commi 6 e 7 , D.L.
n. 112/2008)
Violazione
Sanzione amministrativa
Diffida obbligatoria
Omessa istituzione e tenuta del libro unico
Da 500 a 2.500 €
Applicabile, sanzione minima pari a 500 €
Omessa registrazione dei dati
Da 150 a 1.500 € (sino a 10 lavoratori)
Da 500 a 3.000 euro(oltre 10 lavoratori)
Applicabile, sanzione minima pari a:
150 € (sino a 10 lavoratori)
500 € (oltre 10 lavoratori)
Infedele registrazione dei dati
Da 150 a 1.500 € (sino a 10 lavoratori)
Da 500 a 3.000 euro (oltre 10 lavoratori)
Non applicabile
Registrazione dei dati oltre i termini
Da 100 a 600 € (sino a 10 lavoratori)
Da 150 a 1.500 € (oltre 10 lavoratori)
Applicabile, sanzione minima pari a:
100 € (sino a 10 lavoratori)
150 € (oltre 10 lavoratori)
Omessa esibizione agli organi di vigilanza
Datore di lavoro: da 200 a 2.000 €
Consulente del lavoro: da 100 a 1.000 €
Centri di assistenza: da 250 a 2000 € (da 500 a
3.000 € in caso di recidiva)
Non applicabile
Mancata conservazione del libro unico, del
libro paga e del libro matricola per 5 anni
Da 100 a 600 €
Non applicabile
Omessa
esibizione
riepilogativi
Nessuna sanzione prevista
degli
elenchi
/
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Bonus Straordinario Per
Famiglie, Lavoratori
Pensionati e Non
Autosufficienti
(art. 1 del D.L. 185 del 29 novembre 2008)
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Bonus straordinario
(art. 1 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008)

In favore dei nuclei familiari a basso reddito e
per il solo 2009
una misura fiscale di sostegno
che si sostanzia nell’attribuzione di
una somma variabile
in dipendenza:
 del numero di componenti del nucleo familiare, degli
eventuali componenti portatori di handicap e
del reddito complessivo familiare riferiti all’anno d’imposta
2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008
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Bonus straordinario: reddito di riferimento
E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti
residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale
concorrono,
nell'anno 2008,
esclusivamente i seguenti redditi:
a) lavoro dipendente[1];
b) pensione[2];
c) alcuni redditi assimilati [3];
[1] Di cui all'articolo 49, co. 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
[2] Di cui all'articolo 49, co. 2, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986
[3] Di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i)limitatamente agli assegni
periodici indicati nell'articolo 10,comma 1, lettera c).
(segue)
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d) i seguenti redditi diversi[1]:



 i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge
non a carico;
e)
fondiari[2], esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere
precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
Si assume il reddito complessivo ai sensi del T.U.I.R, con riferimento a ciascun
componente del nucleo familiare.
[1] Vedasi art. 67, co. 1. lettere i) ed l) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
[2] Di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
[3] Vedasi art. 8 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
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Computo nucleo familiare
Nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare
si assumono:
il richiedente,
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
anche se non a carico
nonché i figli e
gli altri familiari a carico[1].
[1] Come previsto dall’art.12 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
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Misura del beneficio



a) euro 200,00 nei confronti dei
soggetti titolari di reddito di
pensione ed unici componenti del
nucleo familiare, qualora il
reddito complessivo non sia
superiore ad euro 15.000,00;
b) euro 300,00 per il nucleo
familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad
euro 17.000,00;
c) euro 450,00 per il nucleo
familiare di tre componenti,
qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad
euro 17.000,00;




d) euro 500,00 per il nucleo familiare
di quattro componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro 20.000,00;
e) euro 600,00 per il nucleo familiare
di cinque componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro 20.000,00;
f) euro 1.000,00 per il nucleo familiare
di oltre cinque componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro 22.000,00;
g)
euro 1.000,00 per il nucleo
familiare con componenti portatori di
handicap,
qualora
il
reddito
complessivo
familiare
non
sia
superiore ad euro 35.000,00
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Attribuzione del beneficio

Il beneficio è attribuito
ad un solo componente del nucleo familiare
e non costituisce reddito
 né ai fini fiscali
né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e
assistenziali ivi inclusa la carta acquisti[1]
[1] Di cui all'articolo 81, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
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Erogazione del beneficio


dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari
prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti
dall’Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui il beneficio non è
erogato dai sostituti d'imposta.
Il modello da adottare è differente a seconda che il beneficio sia
richiesto al sostituto di imposta o all’Agenzia delle Entrate.
I modelli di cui sopra sono resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.
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Modalità e termini per la presentazione del
modello: Modello per la richiesta del bonus al
sostituto d’imposta e agli enti pensionistici
entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e
del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta
2007;
entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e
del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta
2008.
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Erogazione del beneficio

Sostituto d’imposta

Ente pensionistico

entro il mese di febbraio, in relazione
ai dati autocertificati riferiti al periodo
d’imposta 2007;

entro il mese di marzo 2009, in
relazione ai dati autocertificati
riferiti al periodo d’imposta 2007;

entro il mese di maggio 2009, in
relazione ai dati autocertificati
riferiti al periodo d’imposta 2008.



entro il mese di aprile, in relazione ai
dati autocertificati riferiti al periodo
d’imposta 2008
Secondo l’ordine di presentazione e nel
limite del monte ritenute e contributi
disponibili rispettivamente nel mese di
febbraio e aprile 2009
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Sostituto d’imposta
L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso
la compensazione
a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione,
deve essere indicato nel modello 770
e non concorre alla formazione del limite massimo dei crediti
d'imposta e dei contributi che possono essere compensati dal
sostituto stesso.
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Sostituto d’imposta
I sostituti di imposta trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate le
richieste ricevute :

entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, per il beneficio
concesso in riferimento al periodo d’imposta 2007;

entro il 30 giugno 2009 in via telematica, per il beneficio
concesso in riferimento al periodo d’imposta 2008.
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Conservazione delle autocertificazioni
I sostituti d'imposta e gli intermediari autorizzati all’inoltro
telematico sono tenuti a conservare per
tre anni
le autocertificazioni ricevute, da esibire a richiesta
dell'amministrazione finanziaria.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica[1] di rilasciare al contribuente la
richiesta del bonus redatta su modelli conformi per struttura e
sequenza a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate.
[1] Di cui all’art. 3, co .3, D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
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Detassazione dei premi di
risultato
(art. 5 del D.L. 185 del 29 novembre 2008)
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Viene confermata
[1] ,
per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2009
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento
per le somme erogate in relazione ad
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa e altri elementi di competitività e redditività
legati all'andamento economico dell'impresa. [2]

Restano, pertanto, escluse, a differenza del passato, dalla tassazione
agevolate le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per
prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione
di clausole elastiche.
[1] Art.5 del D.lgs. n. 185 del 29 novembre 2008
[2] D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, all’art.2, co.1
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Misura
Nel limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi,
con esclusivo riferimento al settore privato
e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro,
comprensivi delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta
sostitutiva del 10 per cento sopra richiamata.
Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale
periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi
per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro
dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
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Deduzione dall’Ires
della quota di Irap
relativa al costo del
lavoro e degli interessi
(art. 6 del D.L. 185 del 29 novembre 2008)
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Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 [1],
al fine della determinazione della base imponibile delle società e
degli enti commerciali residenti,
è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell’
IRAP[2]
forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile
degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi
attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti[3].
[1] Art.6 del D.l. n. 185 del 29 novembre 2008
[2] Determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 446 del12
dicembre 1997.
[3] Ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D. Lgs. n. 446
del12 dicembre 1997
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Incentivi per il rientro in
Italia di ricercatori
scientifici residenti
all’estero
(art. 17 del D.L. 185 del 29 novembre 2008)
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I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori,
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato,
siano non occasionalmente residenti all'estero
e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso
centri di ricerca pubblici o privati o università
per almeno due anni continuativi che,
a decorrere dal 29 novembre 2008[1] o in uno dei cinque anni solari successivi
a tale data
vengano a svolgere la loro attività in Italia,
e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato,
sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette,
e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta
dell‘IRAP
Tale incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene
fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
[1] Data di entrata in vigore del D.L. 185/2008.
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Ammortizzatori sociali
in deroga
(art. 19 del D.L. 185 del 29 novembre 2008)
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Ammortizzatori sociali in deroga
Con la Finanziaria 2008 il Governo era stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la
materia degli ammortizzatori sociali.
Tenendo conto della crisi intervenuta a fine 2008
il Governo in luogo dell’attuazione della delega è intervenuto con
misure di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela
del reddito
in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché
disciplinando la concessione degli ammortizzatori in deroga
come di seguito si espongono.
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Ammortizzatori sociali in deroga


Sintesi degli interventi:
Modificata la motivazione della concessione dell’indennità di
disoccupazione in deroga. Ora prevista per i lavoratori sospesi
per crisi aziendali o occupazionali (in precedenza per eventi
transitori o situazioni temporanee di mercato)
Interventi anche in favore
 degli apprendisti sospesi o licenziati per crisi aziendali
 dei lavoratori in somministrazione
 dei Co.co.pro. anche se a determinate condizioni
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Ammortizzatori sociali in deroga
L’Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti normali [1]
spetta
ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali
a condizione che
vi sia un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli enti
bilaterali compresi i fondi bilaterali delle imprese di
somministrazione.
La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate di
indennità nell'anno solare.
[1] Art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
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Ammortizzatori sociali in deroga
L’indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti
normali o ridotti) non si applica




ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti
di integrazione salariale
nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con
previsione di sospensioni lavorative programmate
di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro
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Ammortizzatori sociali in deroga
Integrazione tra ammortizzatori
L'eventuale ricorso nell'anno 2009
all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria o di mobilità
in deroga alla normativa vigente è in ogni caso
subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela
di 90 giorni.
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Ammortizzatori sociali in deroga
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali anche agli apprendisti
in via sperimentale per il triennio 2009-2011
ai lavoratori assunti con qualifica di apprendisti alla data del 29 novembre
2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da
trattamento, sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di
licenziamento, spetta l’indennità di disoccupazione per la durata massima
di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista
a condizione che
vi sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del
20% a carico degli enti bilaterali
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Ammortizzatori sociali in deroga
Comunicazioni del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in tutti
i casi, la sospensione della attività lavorativa e
le relative motivazioni, nonché i nominativi
dei lavoratori interessati, che devono aver reso
dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro al locale centro per l'impiego, con
apposita dichiarazione da inviare ai centri per
l’impiego, e alla sede dell'Inps territorialmente
competente.
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Ammortizzatori sociali in deroga
In via sperimentale per il triennio 2009-2011
Ai collaboratori a progetto
è riconosciuta una somma liquidata in un’unica
soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito
nell'anno precedente, iscritti in via esclusiva alla
gestione separata presso l'INPS con esclusione dei
professionisti che applicano la rivalsa nella misura
del 4 per cento.
(segue ……
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Ammortizzatori sociali in deroga
Condizioni da soddisfare in via congiunta
 operare in regime di monocommittenza;
 aver conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari
o inferiore al minimale dei dipendenti (circa 13.500 per il 2009) e siano
stati accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità
non inferiore a tre;
 nell’anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione
separata, un numero di mensilità non inferiore a tre;
 svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di
crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
 non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la
predetta gestione separata.
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Ammortizzatori sociali in deroga
Modalità attuative
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 28 gennaio 2009, sono
definite le modalità di applicazione di quanto sopra
previsto, nonché le procedure di comunicazione all'INPS.
Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del
limite di spesa previsti in per ciascuna tipologia di
intervento.
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Proroga CIGS commercio e turismo
Fino al 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità
ai dipendenti delle imprese esercenti:



attività commerciali con più di cinquanta dipendenti,
delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con più di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.
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Piccola Mobilità
Il termine relativo alla possibilità di
iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche
meno di quindici dipendenti
per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro,
è prorogato al 31 dicembre 2009,
ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime.
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Rifinanziamento proroghe CIGS a 24 mesi
Il decreto anticrisi provvede, altresì, al rifinanziamento delle
proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività
dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più
stabilimenti o parti di essi (D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, art. 1,
comma 1), sempre su decreto del Ministero del Lavoro
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Alziamo la testa!
Il piano straordinario della
Provincia di Milano
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Alziamo la testa: incentivi per le imprese

con il fine di dare nuovo impulso all’occupazione.
Ne potranno usufruire le imprese,
con priorità a quelle piccole,
che hanno intenzione di
assumere nuovi dipendenti o stabilizzare quelli precari.
I contributi varieranno da
 un minimo di 1.500 euro per le aziende che sceglieranno di
trasformare i contratti da tempo determinato a tempo
indeterminato,
 fino a circa 4.000 euro per chi decidesse di assumere un
lavoratore over 50 disoccupato.
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Alziamo la testa: contributi per le famiglie

La parte più consistente del piano è destinata a contribuire ai
bilanci familiari (fino ad un massimo di 1.500 euro) per il
mutuo o l’affitto, per le rette dei nidi o dell’università, per la
baby sitter o per l’assistenza di anziani e disabili.

Il contributo è riservato alle famiglie residenti in provincia di
Milano che attestino un parametro Isee (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) non superiore a 14.900 euro ma che
può arrivare a 16.100 euro per le spese per l’infanzia.
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L’accesso ai benefici
Portale della Provincia di Milano
www.provincia.milano.it
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Igiene e sicurezza del
lavoro
(D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008 art. 32. c.1 e 2)
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Informazioni statistiche relative agli infortuni
La disposizione[1] che prevede l’obbligo, per il datore di lavoro di
comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA,
ai fini statistici e informativi,
i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento
troverà applicazione a decorrere dal 16 maggio 2009.
[1] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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Valutazione dei rischi
Il decreto proroga l’adempimento dal 1° gennaio 2009
al 16 maggio 2009 per quanto riguarda:


la valutazione di tutti i rischi, ivi compreso il nuovo rischio
“stress da lavoro correlato”
con la conseguente elaborazione del documento previsto e
l’attribuzione di data certa allo stesso.
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Emens Fiscale
(D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 42, comma 2, prima parte)
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A fine di semplificare il modello 770,
a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2010
i sostituti d’imposta comunicano mensilmente in via telematica,
direttamente o tramite gli intermediari,
i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo:
delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli,
dei contributi,
per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti
eseguiti,
per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e
per l’erogazione delle prestazioni,
mediante una dichiarazione mensile
da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento.
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Mod. CUD 2009
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Termine di consegna
Il Modello CUD deve essere consegnato entro
il 28 Febbraio 2009
(lo stesso giorno di scadenza del termine per poter
effettuare i conguagli)
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Mod. 770/2009
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Termine di consegna
770 Modello Semplificato
770 Modello Ordinario
31 marzo 2009
31 luglio 2009
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Il D.U.R.C.
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Documento di regolarità contributiva
Come previsto dalla Finanziaria 2007
(L. n. 296/2006 art. 1 c. 1175)
i benefici normativi contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
sono subordinati al possesso del DURC
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Abolizione SC 37
Per il rilascio del DURC è necessario
il rispetto degli accordi e contratti collettivi e
non può essere oggetto di autocertificazione
pertanto non è più necessario l’invio del mod. SC 37 all’INPS, né l’invio della
autocertificazione all’INAIL richiesta in occasione della Autoliquidazione
2007/2008
La verifica,
che implica complesse valutazioni di ordine tecnico-giuridico,
avverrà in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo.
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Autocertificazione inesistenza di illeciti ostativi
Non è possibile l’emissione del DURC , per determinati
periodi di tempo, in conseguenza della violazione delle
fattispecie penali e amministrative indicate nella tabella A del
DM 24 ottobre 2007 (riportate oltre).
I datori di lavoro sono tenuti ad
autocertificare l’inesistenza a loro carico dei provvedimenti
suddetti
alla DPL territorialmente competente secondo la sede legale
dell’impresa,
tramite raccomandata A/R ovvero mezzo Fax,
entro il 30 aprile 2009
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Cause ostative al rilascio per Durc
VIOLAZIONE
PERIODO DI NON
RILASCIO DEL DURC
Omicidio Colposo commesso in violazione delle
disposizioni in materia di infortuni sul lavoro (Articolo
589, comma 2, c.p.)
24 mesi
Rimozione od Omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro (Articolo 437 c.p.)
24 mesi
Lesioni personali colpose in violazione delle disposizioni
in materia di infortuni sul lavoro (590, comma 3, c.p.)
18 mesi
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Cause ostative al rilascio per Durc
mancata adozione delle prescrizioni minime;
mancata redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento;
mancata messa a disposizione del piano di sicurezza
e di coordinamento del RLS
mancata trasmissione del piano di sicurezza e di
coordinamento alle imprese esecutrici;
Violazione delle disposizioni in materia di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. n. 547/1955, di
cui al D.P.R. n. 303/1956 e di cui al D.Lgs. n.
626/1994
Violazione delle disposizioni in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni di cui al D.P.R. n. 164/1956
12 mesi
12 mesi
12 mesi
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Cause ostative al rilascio per Durc
Occupazione di lavoratori stranieri extracomunitari privi
del permesso di soggiorno (Articolo 22, comma 12,
D.Lgs. n. 286/1998)
8 mesi
Impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73 (come modificato dall’articolo 36 bis
del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge
4 agosto 2006, n. 248)
6 mesi
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di orario di
lavoro relativamente ai riposi giornalieri e settimanali
(Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003)
3 mesi
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Autocertificazione inesistenza di illeciti ostativi
I datori di lavoro che già
usufruiscono dei benefici
contributivi
sono tenuti ad inviare alla DPL
l’autocertificazione
entro il 30 aprile 2009.
(anche se hanno già inviato agli Istituti le
abolite autocertificazioni dette in
precedenza)
I datori di lavoro che non hanno
ancora richiesto alcun beneficio
contributivo
in sede di prima applicazione,
inviano l’autocertificazione alla DPL,
entro il termine del 30 aprile 2009.
Dal 1° maggio la inviano prima della
richiesta del beneficio.
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Autocertificazione inesistenza di illeciti ostativi
In ordine ai contenuti dell’ autocertificazione i datori di lavoro
dovranno far uso esclusivo del
modello predisposto dal Ministero
autocertificando la non commissione di illeciti ostativi al
rilascio del DURC
e il decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito.

Il Ministero provvederà a verificare annualmente, a campione,
la veridicità di quando autocertificato.
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Regolarizzazione della posizione
Gli Istituti, le Casse edili, e gli Enti bilaterali,
prima dell’emissione del Durc o dell’annullamento del documento
rilasciato,
invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione
entro un termine non superiore a 15 giorni
che decorrono necessariamente dalla
“notifica”
della relativa inadempienza contributiva accertata.
Per quanto riguarda l’INPS si fa riferimento alle note di addebito
concedenti le agevolazioni contributive fruite indebitamente, in quanto non
hanno valore legale diverse comunicazioni effettuate dall’Istituto anche ai
consulenti del lavoro tramite anche posta elettronica non certificata
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I.R.A.P.
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Regionalizzazione
(D.L. 207 del 30 dicembre 2008, art. 42 c.7)
In attesa della completa individuazione delle regole
fondamentali per assicurare il coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario di livello
substatuale,
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
assume la natura di tributo proprio della regione e,
a decorrere dal 1° gennaio 2010,
è istituita con legge regionale. [1]
[1] L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, comma 43.
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Detrazioni: Proroghe
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Detrazioni d’imposta
(Finanziaria 2008: L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, c. 221)
Le detrazioni d’imposta
devono essere richieste annualmente
ed è necessario indicare
il codice fiscale dei familiari
per i quali si richiede la detrazione
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Asili nido
(Finanziaria 2009: L. n. 203 del 22 dicembre 2008, art. 2, c.6)
Ancora per l’anno 2008, spetta
una detrazione dall'imposta lorda nella misura
del 19%
per le spese documentate sostenute dai genitori
per il pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido
per un importo complessivamente non superiore
a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli
stessi.
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Detrazione Irpef sugli abbonamenti al trasporto
locale
(Finanziara 2009: L. n. 203 del 22 dicembre 2008, art. 2, c. 7)
Anche per l’anno 2009
viene riconosciuta la detrazione del
19% sul costo degli abbonamenti al trasporto
locale, regionale e interregionale
per un importo di spesa
non superiore a € 250,00 annui
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Disposizioni varie
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Contribuzione Collaboratori
Aumenta la contribuzione per i collaboratori
Ex 23,72%
Ex 16,00%
24,72%
dal
2008
25,72%
dal
2009
26,72%
dal
2010
17,00%
dal
2008
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Ravvedimento operoso
(D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, art. 16, comma 5)
Sono stati ridotti gli importi delle sanzioni per ravvedimento operoso[1].
Gli importi sono così rideterminati:
 
Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal superamento del
termine: un dodicesimo (1/12) del minimo anziché un ottavo (2,50%).
 
Se il pagamento viene effettuato entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un
anno dall'omissione o dall'errore: un decimo (1/10) del minimo anziché
un quinto (3%).
 
Per omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene
presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni: un dodicesimo
(1/12) della sanzione prevista anziché un ottavo.

[1] Modifiche all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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Riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di
servizio civile
(D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, art. 4, comma 2)

Mediante modifica diretta del decreto legislativo relativo alla
disciplina del servizio civile nazionale[1] e, in particolare, della
disposizione in materia di trattamento economico e giuridico
dei periodi di servizio civile (art. 9), il D.L. n. 185/2008, ha
previsto,
con riferimento ai periodi di servizio civile successivi al 1°
gennaio 2009,
l’ammissione al riscatto dei medesimi periodi.
[1] D.Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002.
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Ripristino della normativa in materia di riposo
domenicale (D.L. 22 dicembre 2008, n. 200)
Con il decreto legge c.d. Taglia-leggi[1] sono state ripristinate le
disposizioni di cui alla L. 22 febbraio 1934, n. 370, relative alle
modalità di fruizione del riposo domenicale e alle attività che
legittimano la deroga alla fissazione dello stesso in giorno
diverso dalla domenica
che il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n.
133/2008 aveva erroneamente abrogato[2].
[1] D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, entrato in vigore il 22 dicembre 2008 ma che prevede,
quanto alle abrogazioni elencate negli allegati, che le stesse diverranno effettive a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla data del 22 dicembre 2008.
[2] D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 3.
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Utilizzo, in compensazione, di crediti inesistenti
(D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27 comma 18)
Il decreto anti-crisi provvede a introdurre una
nuova fattispecie sanzionabile
quando il contribuente utilizza in compensazione
– attraverso il modello F24 –
crediti inesistenti.
In tale ipotesi è prevista la sanzione dal 100 al 200% della
misura dei crediti inesistenti.
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Aumento della percentuale di esonero dal
versamento dei contributi
La misura compensativa derivante dalla perdita
delle quote di TFR
destinate al Fondo di previdenza complementare
e/o al Fondo di Tesoreria
a decorrere dal 1 gennaio 2009 passa dallo
0.19% a 0,21% a valere sui contributi INPS
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Contratti di inserimento
(Art. 54 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 )

Il Ministero del lavoro identifica, con proprio decreto [1] , anche per
l’anno 2008, in tutto il territorio italiano, l’area dove è possibile
applicare il contratto di inserimento con donne di qualsiasi età e per
le quali si può usufruire del beneficio contributivo del 25%.
Con lo stesso decreto, il Ministero identifica nelle regioni del
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna,
le aree dove l’agevolazione contributiva prevista per coloro che
assumono donne residenti con tale contratto, è superiore al 25%.

Per gli anni 2004-2006 vi rientrava anche la regione Lazio
Per l’anno 2007 vi rientrava anche la Calabria.
[1] decreto del 29 dicembre 2008
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Privacy
(D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 44)
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Inasprimento delle sanzioni
Il decreto milleproroghe [1] ha provveduto ad inasprire le sanzioni
in materia di tutela della riservatezza di cui al codice della
privacy approvato con D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

[1] D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008 art. 44.
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Nuove sanzioni

Violazione delle disposizioni in materia di informativa agli interessati[1]:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000,00 euro a
36.000,00 euro[2];

Cessione dei dati: la cessione dei dati sia in violazione della disposizione
specifica che autorizza espressamente la cessione, purché i dati ceduti siano
destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali i dati stessi
erano stati raccolti[3], sia in violazione di altre disposizioni del codice in
materia di trattamento dei dati, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro[4];
[1] Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
[2] D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 44, comma 2 di modifica dell’art. 161 del D.Lgs. n.
196/2003.
[3] Art. 16, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 196/2003.
[4] D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 44, comma 3 di modifica dell’art. 162, comma 1 del
D.Lgs. n. 196/2003.
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Nuove sanzioni

Violazione delle disposizioni in materia di diffusione dei dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute: sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro[1];

Trattamento illecito dei dati[2]: in ogni caso, pagamento di una somma, a
titolo di sanzione, da 20.000,00 euro a 120.000,00 euro;

Inosservanza delle prescrizioni del Garante dell’adozione di misure
necessarie a rendere il trattamento conforme alle prescrizioni di legge[3]:
in ogni caso, pagamento di una somma, a titolo di sanzione, da 30.000,00
euro a 180.000,00 euro.
[1] D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, art. 44, comma 3 di modifica dell’art. 162, comma 2 del
D.Lgs. n. 196/2003.
[2] Art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003.
[3] Art. 154, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 196/2003 in collegamento con l’art. 143.
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Nuove sanzioni

Trattamento dei dati effettuato in violazione delle misure minime di
sicurezza[1]: in ogni caso, pagamento di una somma, a titolo di sanzione,
da 20.000,00 euro a 120.000,00 euro, con esclusione della possibilità del
pagamento della sanzione in misura ridotta.
Resta ferma la sanzione penale dell’arresto fino a due anni, mentre
sparisce la pena dell’ammenda originariamente prevista (da 10.000 a
50.000 euro).
Venendo meno il riferimento all’ammenda, risulta, conseguentemente
modificata la previsione aggiuntiva di cui al comma 2 dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 169/2003 che stabilisce che all'autore del reato, è impartita una
prescrizione.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a
pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita
per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato.
[1] Art. 33 del D.Lgs. n. 196/2003.
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Nuove sanzioni


Inosservanza del divieto – con possibilità di disporne il blocco - da parte
del Garante, di trattare i dati, nei casi di trattamento illecito o non
corretto[1]: in ogni caso, pagamento di una somma, a titolo di sanzione, da
30.000,00 euro a 180.000,00 euro;
Violazione delle disposizioni in materia di conservazione di alcuni dati di
traffico telefonici e telematici[2]: Salvo che il fatto costituisca reato e salvo il
regime sanzionatorio speciale previsto dal decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni in materia di
conservazione ai alcuni dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro. Tale sanzione, in base alle disposizioni
introdotte dal D.L. Milleproroghe, non può essere più aumentata sino al triplo
in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.
[1] Art. 154, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 196/2003 in collegamento con l’art. 143
[2] Art. 132, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 196/2003
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Nuove sanzioni

Omessa o infedele notificazione in ordine al trattamento
dei dati[1]: sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000,00 euro a 120.000,00 euro;

Omessa fornitura di informazioni ed esibizione di
documenti richiesti dal Garante[2]: sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 60.000,00
euro.
[1] Art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 196/2003.
[2] Art. 150, comma 2 e 157 del D.Lgs. n. 196/2003.
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Nuove sanzioni nei casi di minore gravità

Se taluna delle violazioni di :
 omessa o inidonea informativa
 cessione di dati,
diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
 omessa o incompleta notificazione
 omessa informazione o esibizione di documentazione al
Garante
è di minore gravità,
avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale
dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti
– con riferimento alle indicate violazioni –
sono applicati in misura pari a due quinti.
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Nuove sanzioni: ipotesi aggravate
In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni, tra
quelle sanzionate (intero Capo I del Titolo III della Parte III,
D.Lgs. N. 196/03 in luogo della mera elencazione degli articoli
161 segg. prima operata),
a eccezione di quelle di diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute, violazione delle disposizioni in materia di conservazione dei dati
di traffico telefonico e telematico e omessa informazione o esibizione di
documentazione al Garante,
commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di
particolare rilevanza o dimensioni,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquantamila euro a trecentomila euro.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta
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Nuove sanzioni: ipotesi aggravate

In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero
quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti
minimo e massimo delle sanzioni di cui al Capo I del Titolo III
della Parte III del D.Lgs. N. 196/03 sono applicati in misura
pari al doppio.

Tali sanzioni possono essere aumentate fino al quadruplo
quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.
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Nuove sanzioni: pubblicazione del
provvedimento
In tutti i casi di violazione delle disposizioni di cui al Codice
della privacy, previste dal Capo I del Titolo III Parte III del
D.Lgs. n. 196/2003 può essere applicata
la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto,
in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.
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