COSTITUZIONI E DIRETTORIO
DELLE SUORE MISSIONARIE DI SAN PIETRO CLAVER
INDICE
SIGLE
PARTE PRIMA
IDENTITÀ CARISMATICA DELLA CONGREGAZIONE
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
La Fondatrice
L’identità e il fine delle Suore Missionarie di S. Pietro Claver
Le dimensioni specifiche delle nostre comunità
Le attività apostoliche
PARTE SECONDA
LA VITA CONSACRATA PER LA MISSIONE
A. CHIAMATE A SEGUIRE CRISTO
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
Capitolo 5
Capitolo 6
Tramite la consacrazione religiosa
Nella castità consacrata
Nella povertà per il Regno di Dio
Nell’obbedienza al Padre
Nella preghiera
Nella vita fraterna in comunità
B. LA COOPERAZIONE ALLA MISSIONE
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
Nella missione di Cristo
Servizio dell’animazione missionaria
Promozione vocazionale
Formazione alla vocazione claveriana
 Formazione Iniziale
 Formazione Permanente
PARTE TERZA
ORGANIZZAZIONE DELLA CONGREGAZIONE
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
Capitolo 5
Capitolo 6
Capitolo 7
Capitolo 8
Appendici
Servizio dell’autorità
Capitolo Generale
Governo Generale
Uffici generali
Governo Locale
Separazione dalla Congregazione
Amministrazione dei beni per un’economia di comunione
Fedeltà alla nostra Regola di vita
2
SIGLE
AG
Ad Gentes
CIC
Codex Iuris Canonici
DV
Dei Verbum
LG
Lumen Gentium
NMI
Novo Millenium Ineunte
MR
Mutuae Relationis
PC
Perfectae Caritatis
PI
Potissimum Institutioni
RdC
Ripartire da Cristo
RM
Redemptoris Missio
SAO
Servizio dell'autorità e l'obbedienza
SC
Sacrosanctum Concilium
VC
Vita Consecrata
VFC
Vita Fraterna in Comunità
2
3
PARTE PRIMA
IDENTITÀ CARISMATICA DELLA CONGREGAZIONE
CAPITOLO 1
La Fondatrice
Art. 1 – Ispirazione originale
§1. La Congregazione delle Suore Missionarie di S. Pietro Claver è scaturita dal cuore della
Beata Maria Teresa Ledóchowska. Illuminata dallo Spirito Santo e ardente della stessa “sete”
di Gesù Cristo, percepì che la più bella, straordinaria e feconda vocazione consiste nel
cooperare con Dio alla realizzazione del suo disegno universale di salvezza dell’umanità.
§2. Questa è la sua Volontà: “Che tutti siano salvi e giungano alla conoscenza della verità”1
e partecipino alla sua stessa vita.2 Per questo Cristo è stato inviato nel mondo nel quale lo
Spirito Santo, protagonista e forza motrice della Missione3 continua a suscitare persone ed
istituzioni che si dedichino alla “grande avventura dell’evangelizzazione”.4
Art. 2 - L’0pera di Dio
§1. Sotto l’ispirazione dello Spirito Santo la Beata Maria Teresa comprese che doveva
“assumere gli interessi di Gesù Cristo”5 e fare della sua vita un dono per la salvezza
dell’umanità. Attratta, nel contesto sociale del suo tempo, dalle condizioni deplorevoli
dell’Africa, si impegnò per la sua rigenerazione umana e cristiana. Per rispondere a quanto
lo Spirito le suscitava interiormente e realizzare le iniziative avviate a tale scopo, diede vita
alla Congregazione delle Suore Missionarie di S. Pietro Claver che, in seguito si è aperta alle
urgenze missionarie in ogni parte del mondo.
§2. La Beata Madre fondatrice era pienamente convinta di essere stata guidata dallo Spirito
Santo, come suo “strumento indegnissimo” per realizzare questa Opera, che “è di Dio”6.
CAPITOLO 2
L’Identità e il fine delle Suore Missionarie di S. Pietro Claver
Come la Beata Maria Teresa, anche voi siete chiamate a rendere evidente la verità che
nessuno dei fedeli può tenersi lontano dall’opera di evangelizzazione.
Giovanni Paolo II, 29.04.1994
1
1Tm 2, 4-5.
Cf. AG 7.
3
DV 21; AG 4.
4
NMI 58.
5
Cf. MTL ?
6
Cf. MTL ?
2
3
4
Art. 3 – Congregazione di diritto Pontificio
§1. Noi Suore di S. Pietro Claver siamo una Congregazione di diritto Pontificio consacrata
per la Missione, nella quale emettiamo voti pubblici semplici, temporanei e perpetui. Per la
specifica indole missionaria manteniamo un peculiare rapporto con la Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli.
§2. Nell’ambito della Congregazione abbiamo gli stessi diritti e doveri salvo le competenze
proprie di chi assume temporaneamente servizi di governo, formazione e responsabilità
direttive nei vari settori di attività.
Art. 4 - Per il Regno di Dio
§1. Ci caratterizza il desiderio di radicare e consolidare il Regno di Dio nei paesi di Missione,
specialmente in Africa, innanzitutto attraverso la preghiera e la donazione di noi stesse e poi
con le varie attività di promozione e sostegno delle missioni. La nostra priorità consiste nel
trasmettere agli altri il fuoco di Cristo che arde nei nostri cuori per diffondere sempre più
l’amore per la missione e dilatarne i confini, radicandolo nel cuore di tutti, ragazzi e adulti.7
§2. Animate dall’amore per Dio, amato sopra ogni cosa, e per i fratelli e le sorelle dei
territori di missione, specialmente i più bisognosi, collaboriamo alla loro evangelizzazione,
l’opera più divina tra le divine, e alla loro promozione umana.
Art. 5 - L’animazione missionaria
§1. Il nostro impegno è rivolto a suscitare e accrescere l’interesse per la Missione e le
necessità delle giovani chiese attraverso l’animazione missionaria, l’informazione tramite la
stampa e altri mezzi di comunicazione, l’aiuto economico, il sostegno delle attività degli
evangelizzatori e altre iniziative appropriate a tale scopo.8
§2. Nei territori di Missione c’impegniamo ad inculturare il nostro carisma specifico memori
che la Chiesa cresce se condivide la fede. Nelle attività di animazione cooperiamo con i
vescovi e altri organismi delle rispettive Chiese locali.
Art. 6 – Il nostro orientamento alla Missione
§1. L’orientamento totale alla Missione pervade e caratterizza tutti gli aspetti della nostra
vita: la preghiera, la partecipazione alla liturgia, la vita spirituale, i voti, la formazione, le
scelte e le attività apostoliche.9
§2. Nella costante adesione alle intuizioni carismatiche della Fondatrice, da lei stessa
perfezionate e adattate alle diverse situazioni, la Congregazione ha acquisito una sua
fisionomia che vogliamo custodire e nello stesso tempo sviluppare in fedeltà al carisma, alle
indicazioni della Chiesa e in risposta alle urgenze dei tempi.10
CAPITOLO 3
7
Cf. MTL Venezia 1907.
Cf. MTL 1922.
9
Cf. MTL Venezia 1907.
10
Cf. MR 11
8
4
5
Le dimensioni specifiche delle nostre comunità
Art. 7 - La centralità di Cristo
§1. Desideriamo vivere un’esistenza esclusivamente a servizio del Regno e consegnata
totalmente a Cristo, centro della nostra vita.
§2. Imitando Gesù proteso in tutto verso il Padre e la salvezza delle anime, la nostra vita
unita alla sua arde di zelo per le cose di Dio e per quello che a Lui sta più a cuore, il vero
bene di ogni essere umano. L’intima unione con Gesù Redentore, che dona la sua vita per la
salvezza del mondo, ci porta a integrare armoniosamente e a valorizzare le esigenze della
vita consacrata e dell’apostolato missionario.11
Art. 7 - La vita comunitaria
§1. La vita comunitaria è parte costitutiva del nostro carisma accolto e vissuto “insieme”,
come avvenne per la Chiesa delle origini in cui i cristiani avevano un cuore solo ed un
anima sola.12 In tal modo il carisma della Fondatrice diventa carisma della comunità e si
esprime nella condivisione della preghiera, della vita fraterna e della missione.
§2. Per realizzare la comunione e darne testimonianza, c’impegniamo a costruire un clima
di famiglia in cui pratichiamo una premurosa e sincera attenzione e partecipazione alle gioie
e sofferenze di ciascuna sorella, nella fedele osservanza delle norme comuni, nella
condivisione delle fatiche, portando le une i pesi delle altre, trattandoci con amore vero e
delicato, contribuendo a creare un ambiente di benevolenza, pace e serenità.
§3. Investiamo le nostre migliori energie nell’animazione missionaria e nelle attività ad essa
connesse, in atteggiamento di comunione e nella continua rinuncia a preferenze personali e
individuali; consapevoli che fraternità e unità sono di per sè evangelizzanti, in quanto
buona notizia che garantisce l’autenticità dell’annuncio.
Art. 9 - Maria, il “sigillo missionario”
§1. Onoriamo e amiamo Maria, nostro modello e guida, che veneriamo come Regina degli
Apostoli, Madre dei missionari, Sovrana dell’Africa. Come Lei che aprì la porta alla venuta
del Salvatore sulla terra ed animò gli Apostoli in vista dell’adempimento della missione loro
affidata, anche noi nel silenzio e nella preghiera, lavoriamo per l’annuncio della Parola
proclamata ovunque dai missionari, ciascuna là dove il Signore ci pone.
§2. La Madonna del Buon Consiglio è stata designata da Pio X come Patrona della
Congregazione. A Lei ci rivolgiamo perché indichi le strade e le modalità di aiutare le
missioni, suggerisca la scelta della vocazione missionaria, apra il cuore alle necessità
dell’evangelizzazione. Maria è inseparabile dal suo Divin Figlio e dalla sua opera di
salvezza. Per la Beata Madre Fondatrice “non ama la Madonna chi non lavora direttamente
per la salvezza delle anime”. Siamo “le braccia di Maria” a favore delle missioni. In questo,
le diamo gioia, le dimostriamo il nostro amore e ci sentiamo da Lei amate. Cerchiamo di
11
12
Cf. MTL, Cenni 1897.
Cf. At 4,32.
5
6
stare “con Maria ai piedi della croce”13 perché all’opera della salvezza si può collaborare
solo come Cristo, per mezzo della Croce.14
Art. 10 – Patrono e Modello
§1. Fin dall’inizio la nostra Congregazione è posta sotto la protezione di San Pietro Claver,
di cui porta la denominazione. In un’epoca, in cui i diritti umani erano pesantemente
violati, San Pietro Claver seppe servire il prossimo con amore e dedizione, trasmettendo
agli emarginati la coscienza della loro dignità di figli di Dio e la loro vocazione
trascendente.15 La Fondatrice ne condivise la passione e l’impegno per il riconoscimento
della dignità di ogni persona umana.
§2. La vita di San Pietro Claver, fatta di carità eroica e abnegazione si presenta come una
miniera d’insegnamenti, come un fuoco d’amore cristiano per il prossimo per il quale
riscaldarsi ed entusiasmarsi.16 Proponendoci l’esempio del nostro Santo Patrono, Padre,
grande Apostolo, Avvocato celeste, la Fondatrice c’invita a sentirci piccole, condizione
necessaria per vivere la nostra vocazione di Missionarie Ausiliarie.17 La consapevolezza della
piccolezza evangelica, e l’impegno a vivere in atteggiamento di semplicità e fiducia ci apre
la strada allo spirito delle beatitudini, nella docilità e dipendenza da Dio, fino
all’abbandono fiducioso alla Provvidenza del Padre.
Art. 11 – Un servizio ausiliario
§1. La nostra vocazione come Missionarie Ausiliarie, cioè di accompagnamento e sostegno,
ci pone al servizio dei Missionari e chiede di saper rinunciare alla soddisfazione di vedere i
frutti del nostro lavoro e dello sforzo quotidiano per condividere quello compiuto
direttamente da altri. Questo sacrificio gioioso è parte integrante del nostro essere
missionarie18; esso scaturisce dall’amore apostolico, ed esprime la dimensione sacerdotale e
profetica della nostra vocazione battesimale.
§2. La stessa fede ci invita a saper scorgere quanto sfugge all’occhio umano, il fatto cioè, che
ogni lavoro, anche il più piccolo, se fatto in unione con Cristo nell’incessante dono di sé,
diventa estremamente fecondo nella logica della salvezza. Con cuore generoso vogliamo
vivere nello spirito di fede, da cui attingiamo la consolazione soprannaturale che ci aiuta a
gioire nel Signore anche quando le nostre fatiche sono sconosciute e il nostro lavoro non è
apprezzato.
Art. 12 - Fare della vita un dono
§1. La nostra Fondatrice contemplando la bontà, la bellezza, la potenza e la sapienza19 di
Dio creatore, affascinata dalla gratuità e dall’esempio splendido di dedizione totale di
Gesù,20 si sentì interiormente spinta a fare della sua vita un dono a Lui, una corrispondenza
d’amore al suo amore.21 In questa ottica San Pietro Claver e la Beata Maria Teresa
13
Cf. MTL, Sul Sodalizio 2.02.1898.
Cf. MTL, Eco dell’Africa, 1920/4.
15 Cf. MTL, Eco dell’Africa, 1920/4.
16 Cf. MTL, Agli zelatori, 31.
17 Cf. MTL, Conf. 10.06.1904.
18
Cf. MTL, Cenni, 18.
19
Cf. MTL, Conf. 2.1.1905.
20
Cf. MTL, Conf. 4.6.1905.
21
Cf. MTL, Conf. 2.1.1905.
14
6
7
Ledóchowska, nostra Fondatrice costituiscono i nostri modelli per vivere la vita come dono
a Cristo realizzando nella nostra persona il progetto del Padre che ci chiama ad una
consegna sempre più generosa di noi stesse agli altri, specialmente nel servizio ai più poveri.
CAPITOLO 4
Le attività apostoliche
Art. 13 - Le nostre opere
§1. Per attuare il nostro fine apostolico di radicare e consolidare il Regno di Gesù Cristo nei
territori delle Missioni ad gentes, la nostra Congregazione si impegna nei due principali
settori delle opere:
a) animazione missionaria, intesa come informazione e formazione del Popolo di Dio alla
missione.
b) sostegno alle missioni più bisognose, procurando ad esse (senza alcuna preferenza di
congregazione, nazionalità o rito) i mezzi necessari per la diffusione della fede.
§2. Intraprendiamo altre attività utili e particolarmente richieste dalla Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli, secondo le nostre possibilità di personale e di mezzi.
PARTE SECONDA
LA VITA CONSACRATA PER LA MISSIONE
A. CHIAMATE A SEGUIRE CRISTO
CAPITOLO 1
Tramite la consacrazione religiosa
Art. 14 – La consacrazione battesimale
§1. La nostra chiamata a seguire Cristo con una “nuova e speciale consacrazione” religiosa è
un dono della Santissima Trinità22 radicato nel battesimo, che si realizza mediante la
professione dei consigli evangelici.23 Con questa consacrazione ci doniamo totalmente a
Dio, sommamente amato24, vivendo con amore appassionato la forma di vita di Cristo,
della Vergine Maria e degli Apostoli.
Art. 15 - Configurazione a Cristo
Cf. VC 20.
Cf. RdC 8; VC 30.
24 Cf. LG 44.
22
23
7
8
§1. I consigli evangelici sono un modo radicale, divino di vivere il Vangelo25, espressione
dell’amore che il Figlio porta al Padre nell’unità dello Spirito Santo.26 Attraverso la
professione dei consigli facciamo di Cristo il senso della nostra vita, e c’impegniamo di
riprodurre in noi, per quanto possibile, la forma di vita, che il Figlio di Dio prese quando
venne nel mondo.27
§2. Con la professione religiosa, assumiamo nella fede il carisma affidatoci, impegnandoci a
vivere i voti mediante l’affidamento di tutto il nostro essere a Lui. Questa nostra risposta
radicale accresce la libertà interiore per vivere nella dimensione della sponsalità una sempre
più grande libertà del cuore. In questo modo la nostra vita diventa segno di quella pienezza
di gioia, d’amore e di liberazione che il Signore promette a quanti cercano il suo volto.
Art. 16 - Nella Chiesa per le missioni
§1. In forza della professione dei consigli evangelici siamo inserite nel mistero della Chiesa
con un nuovo e speciale titolo28. Vogliamo servire la Chiesa, nostra madre e maestra, sentire
cum Ecclesia e testimoniare un’affettiva ed effettiva docilità al magistero, operando sempre
per l’unità e la comunione29. Orientate verso il Padre e il Regno, ci rendiamo pienamente
disponibili alla missione, secondo il nostro carisma missionario.
Art. 17 - La formula della professione
§1. A gloria di Dio,
nella ferma volontà di donarmi più intimamente a Lui
e di seguire Cristo più da vicino in tutta la mia vita,
alla presenza delle sorelle e nelle tue mani, Madre … Superiora Generale
Io, N.N. faccio voto
di perpetua castità, povertà e obbedienza (oppure: per un anno, per tre anni),
secondo le Costituzioni dell'Istituto delle Suore Missionarie di San Pietro Claver.
Mi affido con tutto il cuore a questa famiglia,
affinché con la grazia dello Spirito Santo, l'aiuto della beata Vergine Maria,
di San Pietro Claver e della Beata Maria Teresa,
possa conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio
e della Chiesa a favore delle missioni. Amen.
*) nel caso di una delegata:
e nelle tue mani, Sr. N.N. Delegata della Superiora Generale.
CAPITOLO 2
Nella Castità Consacrata
Art. 18 - Il dono della castità evangelica
VC 18.
Cf. VC 21.
27 Cf. LG 44; VC 16.
28 Cf. LG 43.
29 Cf. VC 46.
25
26
8
9
§1. Chiamate al radicalismo evangelico, desideriamo esprimere la pienezza e l’esclusività del
nostro amore per Dio, scegliendo di vivere una vita casta sulle orme di Cristo. Consapevoli
che il dono della castità per il Regno è un dono prezioso che portiamo in vasi di creta30
rinnoviamo ogni giorno la nostra fedeltà e custodiamo con ogni mezzo a nostra
disposizione questo tesoro
Art. 19 - Seguire Cristo nella castità
§1. Cristo, mosso dallo Spirito Santo, ha dato se stesso al Padre 31 e all’umanità con amore
totale. Vivendo in perfetta castità, ha mostrato la pienezza della libertà dei figli di Dio.
Seguendo il suo esempio, ci impegniamo a vivere nell’amore indiviso al Padre e nell’offerta
di noi stesse ai fratelli, divenendo così nella Chiesa segno della vita futura ed espressione
della fecondità di chi ama con cuore integro.32
Art. 20 - Cristo unico Sposo
§1. La castità, abbracciata per il Regno dei cieli33 ci consente di consegnare tutto il nostro
essere, cuore e corpo a Dio per vivere giorno dopo giorno in intimità con Lui. Alla Vergine
Maria, nostro modello e guida, affidiamo con tutto il cuore il nostro impegno di fedeltà.
&2. Il voto perpetuo di castità emesso nella Congregazione, rende invalido il matrimonio.34
Art. 21 - Cuore libero per la missione
§1. Il voto di castità ci rende pienamente disponibili per la missione. Per questo liberiamo
costantemente il nostro cuore da ogni legame e ci apriamo alla comunione con Dio e con
gli altri, per rendere spiritualmente e apostolicamente sempre più feconda la nostra vita35.
§2. La pratica gioiosa della castità è una testimonianza della potenza dell’amore di Dio nella
fragilità della condizione umana. Amando Dio sopra ogni altra cosa è possibile un amore
radicale e universale.
21.1 – Nell’apostolato ci prendiamo a cuore e abbiamo concreta cura delle necessità
spirituali e materiali di tutti coloro a cui Cristo vuole trasmettere la sua grazia.
Art. 22 - Affettività umana e maternità spirituale
§1. L’esperienza della maternità spirituale nell’apostolato è l’espressione della fecondità di
una vita casta vissuta con Cristo nell’amore36. Educhiamo pertanto la nostra sensibilità
spirituale a vigilare sull’affettività per viverla alla luce piena dell’amore di Dio e della sua
grazia.
2Cor 4, 7.
Cf. VC 21.
32 Cf. CIC 599.
33 Mt 19,12.
34 CIC 1088
30
31
35
36
Cf. VC 22.
Cf. VC34 e MTL 9.9.1905
9
10
§2. Curiamo la virtù della castità impegnandoci a vivere con equilibrio e dominio di sé, per
raggiungere una sufficiente maturità psicologica e affettiva. Ci preoccupiamo di crescere nel
costante esercizio della castità per rivestirci dei sentimenti di Cristo e testimoniare davanti al
mondo che la vita in Lui è capace di saziare il nostro cuore.
Art. 23 - L’ascesi della castità consacrata
§1. Consapevoli che la castità consacrata è una speciale partecipazione al mistero pasquale,
accettiamo con serenità le rinunce connesse con la scelta di vivere senza una famiglia
propria. Accettiamo la solitudine che il voto di castità comporta come spazio sacro per
approfondire la comunione con Cristo, nostro Sposo.
§2. La preghiera sostiene il nostro impegno. Coltiviamo una speciale devozione alla
Madonna, Regina delle vergini e ravviviamo continuamente la memoria della presenza
dell'Angelo Custode.
23.1 – C’impegniamo a costruire insieme un fraterno clima comunitario in cui ognuna si
sente accolta, stimata e amata, poiché questo ci aiuta a vivere serenamente la castità.
23.2 – Fedeli alla nostra scelta e per poter amare tutti in Cristo e con Cristo, pratichiamo
la mortificazione e la custodia dei sensi. In questa ascesi ci sono di aiuto il silenzio, il
controllo delle parole, la modestia e il senso della dignità propria e delle altre persone,
create a immagine e somiglianza di Dio.
23.3 – Nelle relazioni con gli altri, evitiamo espressioni e atteggiamenti che favoriscano
un attaccamento eccessivo alle persone e che potrebbero compromettere la libertà del
nostro cuore.
23.4 – Non presumendo delle nostre forze, utilizziamo i mezzi naturali, che giovano alla
salute mentale e fisica. Ci comportiamo con discernimento nelle letture e nell’uso dei
mass media, scegliendo programmi che arricchiscano la mente e il cuore ed evitando ciò
che impoverisce lo spirito e mortifica la dignità della persona.
CAPITOLO 3
Nella povertà per il Regno
Art. 24 - Seguire Gesù povero
§1. Con la professione del consiglio evangelico della povertà, seguiamo Cristo che da ricco
si è fatto povero.37 Abbracciamo con gioia e amore la vita povera, vivendo in semplicità e
distacco dai beni materiali38, confessando così Cristo come Figlio che tutto riceve dal Padre e
nell’amore tutto gli riconsegna.39
Art. 25 - Cristo unica ricchezza
§1. Accogliendo l’invito di Gesù: Va’, vendi tutto quello che possiedi e dallo ai poveri40, con
il voto di povertà rinunciamo al diritto di usare e disporre autonomamente dei beni
materiali41. Crediamo che la povertà ci rende libere dalla schiavitù delle cose e dei bisogni
2 Cor 8,9.
VC 21; PC, 13.
39 Cf. Gv 17,7.10.
40 Cf. Mt 19, 21.
41 Cf. CIC 600.
37
38
10
11
indotti dalla società dei consumi, e ci aiuta a riscoprire Cristo, unica vera nostra ricchezza42.
Colmiamo così il nostro cuore con il suo amore e con i valori del Regno.
§2. Ponendo in Dio la nostra sicurezza, ci adattiamo lietamente alle circostanze mutevoli
della vita. Accettiamo con umiltà e pace le contrarietà del vivere quotidiano e i limiti
personali. Evitando la tentazione naturale della ricerca del benessere materiale, con
responsabilità personale e serenità, c’impegniamo a crescere nel distacco e nella libertà
interiore, rinunciando volentieri alle cose non veramente necessarie.
Art. 26 - Comune legge del lavoro
§1. Viviamo povere di fatto e nello spirito conducendo una vita sobria e laboriosa.
Nell’impegno quotidiano di qualsiasi lavoro ci venga affidato ci associamo a Cristo il quale,
lavorando con le proprie mani a Nazareth, ha conferito al lavoro un’elevata dignità. Da Lui
impariamo così a sottoporci alla comune legge del lavoro.43
Art. 27 - Apertura a Dio e gli altri
§1. Esprimiamo il nostro modo di vivere la povertà nell’apertura a Dio e agli altri attraverso
la donazione totale di noi stesse. Mettiamo tutti i nostri doni ricevuti dal Signore a servizio
agli altri, nella consapevolezza che essere povere significa servire tutti. Contemplando la
dedizione totale di Gesù, chiediamo a Lui lo spirito di abnegazione e di sacrificio che questo
servizio richiede.
§2. Sentiamo viva la responsabilità di conoscere sempre meglio le esigenze dei singoli e
della società e di diventare sempre più sensibili ad essi, consapevoli che giustizia e carità
sono una dimensione costitutiva della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa.
Art. 28 - Povertà claveriana
§1. Memori che la Fondatrice volle che la Congregazione fosse basata sui principi della
povertà e dell’umiltà, consideriamo la povertà come saldo fondamento dell’esistenza della
nostra Famiglia religiosa. Per questo, in quanto serve dei missionari, condividiamo con loro
lo stile di vita missionario non solo a livello personale, ma curiamo che l’intera famiglia
religiosa dia autentica testimonianza di povertà. Pertanto facciamo in modo che le nostre
abitazioni si distinguano per semplicità e modestia negli edifici e negli arredamenti.
§2. Cresciamo nell’autentico amore alla povertà evangelica, mediante una continua
conversione del cuore e degli atteggiamenti. In questo modo diamo testimonianza della
nostra piena fiducia nella provvidenza del Padre celeste.44 Dimostrando d’essere solidali con
i poveri, rendiamo più fruttuoso il nostro apostolato45.
28.1 C’impegniamo ad un quotidiano allenamento nell’essere disponibili e pronte ad
accontentarci del necessario, accettando con pazienza e serenità le abituali privazioni
della vita missionaria.
28.2 Siamo attente a non sprecare e ad assumere uno stile di risparmio e a fare buon uso
dei beni della comunità, con senso di sobrietà nel vitto, vestiario, viaggi e in tutte le
circostanze ed espressioni della vita.
Cf. PC, 1; RdC 22,8.
Cf. Gen 3, 19; 2Ts 3, 10.
44
Cf. Mt 6,25-34
45
Cf. Mt 6,25
42
43
11
12
Art. 29 - Libere dai beni
§1. In concomitanza con la professione temporanea cediamo l’amministrazione dei nostri
beni a chi preferiamo e liberamente disponiamo del loro uso e usufrutto. Prima della
professione perpetua redigiamo un testamento valido anche secondo il diritto civile. Per
modificare tale testamento e per porre qualunque atto relativo ai beni temporali personali
occorre il permesso della Superiora generale.46
29.1 Non ci è consentito capitalizzare beni immobili e denaro a vantaggio personale.
§2. Conserviamo la proprietà dei beni e la capacità di acquistarne altri anche dopo la
professione religiosa. Possiamo fare la rinuncia totale ai nostri beni, registrata legalmente,
col permesso della Superiora generale e il consenso del suo Consiglio, solo dopo alcuni anni
dalla professione perpetua47.
Art. 30 – La comunione dei beni
§1. Consegniamo alla comunità in spirito di condivisione fraterna, tutto ciò che
guadagniamo o riceviamo a qualsiasi titolo (salari, pensioni, assicurazioni, regali)48 e
accettiamo da essa quanto ci è necessario con senso di responsabilità nell’uso e
nell’amministrazione, in modo che anche gli altri possano usufruire dei nostri beni.
30.1 Accettiamo con riconoscenza le cose semplici e ordinarie, e se dovessimo mancare
del necessario vogliamo rallegrarci nel Signore Gesù che ci offre l’opportunità di
partecipare più intimamente alla sua povertà.
CAPITOLO 4
Nell’obbedienza al Padre
Art. 31 - Obbedienti al Padre
§1. Dio ci chiama alla pienezza della vita e dell’amore. Per rispondere al progetto divino di
salvezza, ci mettiamo in ascolto della sua Volontà.49 Da Cristo, Figlio obbediente alla
volontà del Padre fino alla morte di croce,50 impariamo che la vera libertà dei figli di Dio è
nella totale obbedienza al progetto d’amore del Padre. Con il voto di obbedienza,
pertanto, percorriamo un cammino di progressiva liberazione interiore che ci aiuta a
realizzare pienamente la nostra vocazione e la missione che Dio ha pensato per noi51.
Art. 32 – Con i sentimenti di Cristo
§1. Nel fedele compimento della volontà di Dio desideriamo rivestirci dei sentimenti di
Cristo verso il Padre. Condividendo il suo desiderio ardente per la salvezza di tutti e
animate dallo zelo della Fondatrice, viviamo consapevolmente l’obbedienza che ci rende
spose e vere collaboratrici nell’opera redentrice di Cristo e ci permette d’incarnare nel
Cf. CIC 668,1 e 2.
Cf. CIC 668,4.
48 Cf. CIC 668,3.
49 Cf. SAO 5; Pr 18.
50 Cf. Fil 2, 8
51 Cf. VC 91.
46
47
12
13
quotidiano il motto della nostra famiglia religiosa: La cosa più divina è cooperare alla
salvezza delle anime.52
§2. Con ardore apostolico ci doniamo disinteressatamente e ci disponiamo a collaborare
con abnegazione in maniera attiva e responsabile, dando il meglio di noi stesse e
contribuendo al bene comune con iniziative, esperienze e mettendo a disposizione le
nostri attitudini e talenti personali.
Art. 33 - In ascolto della Parola
§1. Con il voto di obbedienza, sperimentiamo e annunciamo la beatitudine proclamata da
Gesù per coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano (Lc 11, 28). Mettendoci alla
sequela di Cristo con libertà interiore, vivendo la Sua Parola, per tendere alla perfezione
della carità, ci uniamo intimamente a Lui che svuotò se stesso per assumere la condizione di
servo (Fil 2, 7) e imparò l’obbedienza da ciò che patì (Eb 5, 8).53
§2. Cerchiamo di conoscere e di realizzare la volontà di Dio manifestata nella Parola di
Dio, nel Magistero della Chiesa, e nelle Costituzioni della nostra famiglia religiosa.
Apprendiamo così a discernere i segni dei tempi e l’azione dello Spirito negli eventi
quotidiani.
Art. 34 – Spirito di fede e di comunione
§1. Accogliamo con spirito di fede e fiducia le persone poste in autorità accanto a noi, quali
mediazioni umane della volontà di Dio e viviamo l’obbedienza utilizzando al meglio gli
strumenti del dialogo e del discernimento. Le superiore svolgono il servizio dell’autorità
cercando il bene delle persone, della comunità e della Congregazione.
34.1 Superiore e consorelle siamo chiamate a edificare in Cristo una comunità fraterna,
nella quale si ricerca Dio e lo si ama sopra ogni cosa, per realizzare il suo progetto
redentivo. La condivisione delle nostre esperienze e convinzioni arricchiscono la
comunione fraterna e l’impegno per la missione. Lo scambio e il confronto reciproco
consentono di raggiungere meglio gli obiettivi comuni, maturati in comunità,
concorrono a precisarli e purificarli, anche se talvolta questi dinamismi possono chiedere
sacrificio per motivi di carità o servizio apostolico.
§2. In forza del voto di obbedienza, in spirito di fede e d’amore obbediamo alle superiore,
quali mediatrici della volontà di Dio, quando comandano secondo le costituzioni.54
§3. Per ragioni gravi e giustificate la Superiora generale può imporre il precetto di obbedienza in
virtù del voto. Tale facoltà in forza del voto può essere delegata in casi particolari alle visitatrici e
alle superiore locali.
Art. 35 - Valore redentivo ed ecclesiale d’obbedienza
Cristo, che ci ha liberati con la sua obbedienza, ci invita a collaborare, attraverso la nostra
obbedienza, al suo disegno divino di salvezza.55 Talvolta l’obbedienza comporta
inevitabilmente sofferenza e sacrificio, quando, come a Cristo, il Padre ci presenta un calice
che è difficile bere.56 In tali momenti, come Lui, “impariamo l’obbedienza” a partire dalla
52
MTL, Conferenza 14.04.1918
Cf. SAO 7
Cf. CIC 601
55
Cf. SAO 8
56
Mt 26, 28-29; Lc 22,42
53
54
13
14
sofferenza (cf. Fil 2,8); questa associazione con Lui nel sacrificio fa di noi autentiche
collaboratrici all’opera redentrice di Cristo.
CAPITOLO 5
Nella vita di preghiera
Art. 36 - Cristo Salvatore al centro
§1. Cristo ha permesso che il suo fianco fosse squarciato, per lasciare sempre aperta la via al
suo Cuore nel quale attingiamo la forza per nostra vita.57 Il suo Cuore trafitto è simbolo di
quell’infinito amore, che ci stimola58 e ci spinge59 a donare la nostra vita a Lui.
Contemplandolo impariamo a conoscerlo meglio, ad amarlo più intensamente e ad essere
sempre e in tutto con Lui.
36.1 Esprimiamo il nostro amore al Sacro Cuore di Gesù tenendogli compagnia
specialmente durante l’Ora Santa della sua agonia nel Getsemani. Viviamo quest’ora in
spirito di riparazione alla freddezza e all’indifferenza con cui viene accolto il Suo amore
infinito da noi e da altri. Questa devozione esprime un bisogno del nostro cuore
consacrato a Dio. Celebriamo l’Ora santa la vigilia del primo venerdì del mese. Dove è
possibile, esponiamo il SS.mo Sacramento e raccomandiamo al Signore in modo speciale
le missioni.
Art. 37 - La vita secondo lo Spirito
§1. Lo Spirito Santo, animatore della nostra vita interiore, ci porta alla riscoperta di Dio e
della sua Parola e a una nuova comprensione del carisma. Un’autentica vita nello Spirito
Santo esige da noi una rinnovata tensione alla santità per tendere sempre più
concretamente al radicalismo del discorso della montagna60 fonte di benedizione per tutte
le nostre attività.61
§2. Restituiamo il primato alla vita spirituale perché le nostre comunità diventino scuole di
preghiera e di spiritualità evangelica.62 La Madre Fondatrice, sulle orme della spiritualità
ignaziana dava grande importanza alla meditazione profonda63, all’esame di coscienza, ai
ritiri mensili e agli esercizi spirituali. Vivendo questi esercizi con generosità ci apriamo
all’azione trasformante dello Spirito in un cammino di conversione permanente per
assumere in modo sempre più visibile e credibile l’immagine di Cristo in noi.64
37.1 Procuriamo di predisporre al meglio, la sera del giorno precedente, la meditazione
dell’indomani, che occupa un’importanza particolare tra i nostri esercizi spirituali. In
questo modo la Parola di Dio illumini l’ultimo momento della sera e il primo del nuovo
giorno65.
MTL, Conf. 13.03.1904
MTL, Conf. 28.02.1094.
59 MTL, Conf. Maria Sorg, 1911.
60 Cf. NMI 31.
61 Cf. MTL, 19.07.1908.
62 Cf. NMI 31; RdC 20.
63
Cf. MTL, 28.02.1904.
64 Cf. Ef 4,13.
65 Cf. MTL, Vademecum, p5.
57
58
14
15
37.2 Negli Esercizi Spirituali annuali, possibilmente ignaziani, della durata di almeno 6
giorni, cerchiamo di approfondire la conoscenza e l’amore di Gesù per seguirlo sempre
più da vicino.
37.3 C’impegniamo a vivere il giorno di ritiro mensile nel raccoglimento e in intima
unione con Gesù. Ciascuna comunità cerca di individuare le modalità più adeguate a
vivere nel modo più efficace per tutte questo tempo di grazia.
37.4 Nella frequente partecipazione al Sacramento della Riconciliazione incontriamo
Cristo misericordioso che ci perdona, rinnoviamo l’impegno di seguirlo con cuore
indiviso nel dono di noi stesse. Le superiore provvedono alla disponibilità di confessori
idonei66.
37.5 Curiamo la nostra vita spirituale anche mediante la direzione spirituale fatta con
una persona competente, in quanto ciò è uno strumento particolarmente utile alla
crescita nella nostra relazione interiore con Dio.
Art. 38 - Fondamento della nostra preghiera
§1. Crediamo che l’Eucaristia, sorgente e culmine di ogni preghiera67, è il tesoro che Gesù ci
ha lasciato68 e partecipiamo con Lui al suo atto oblativo69 per l’umanità. Quali sue umili
cooperatrici, con Lui offriamo e siamo offerte70 come sacrificio gradito al Padre. Così
veniamo rinnovate nella carità oblativa e troviamo la forza per la nostra missione. Viviamo
la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia come momento centrale della giornata 71 e ci
impegniamo a visitare spesso nell’arco della giornata, adorandolo, il Santissimo Sacramento
nel quale Cristo sta in modo particolare per noi e ci aspetta.72
§2. Con la Liturgia
salvezza di tutto il
l’umanità al Signore
Diamo particolare
comunitaria.
delle Ore diventiamo voce di Cristo73 che supplica il Padre per la
mondo, esercitando la funzione materna della Chiesa di portare
e unirla ai misteri della vita di Cristo e al suo sacrificio pasquale.74
importanza a questa preghiera privilegiandone la celebrazione
§3. Alla preghiera liturgica uniamo altri tempi di preghiera personale nutriti dalla Parola di
Dio che ci interpella, orienta e plasma quotidianamente.75
38.1 Le nostre preghiere quotidiane sono la santa Messa (con 15 minuti di ringraziamento
dopo la Santa Comunione), le Lodi, i Vespri, la Compieta; mezz'ora di meditazione,
mezz'ora di adorazione eucaristica, mezz'ora di lettura spirituale, rosario, esame di
coscienza a mezzogiorno e alla Compieta.
38.2 Nella santa Comunione incontriamo personalmente Gesù Verbo Incarnato il quale
nell'immenso suo amore ci ha invitate a vivere la vita con Lui partecipando al suo amore
CIC 630, 2.
Cf. LG 11.
68 Cf. MTL, Vademecum, 46.
69 Cf. RdC 27.
70 Cf. RdC 26.
71 Cf. CIC 663,2.
72 Cf. MTL, 19.04.1904 .
73 Cf. Istruzione sulla Liturgia delle Ore 17.
74 Cf. CIC 663 § 3; SC 84; RdC 25.
75 Cf. NMI 39.
66
67
15
16
per il Padre e per tutti i figli di Dio. Da questo incontro attingiamo la conoscenza e
l'amore ancor più grande per nostro Sposo Celeste e per i nostri fratelli bisognosi ed
abbandonati, come anche la gioia e il conforto nel seguirlo in tutte le fasi della sua vita,
fino ad essere, con Lui e come Lui, sacrificate per gli interessi del Padre.
Art. 39 – Per una preghiera continua
§1. Chiamate a collaborare con Cristo al piano della salvezza, tendiamo ad acquistare lo
spirito di preghiera continua76 e unione con Lui attraverso la quale la nostra vita acquista un
crescente valore salvifico: Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella
vite, così anche voi se non rimanete in me.77 Questo spirito di preghiera e raccoglimento ci
apre alla Parola di Dio e ci insegna a saper scorgere il volto di Dio nell’autorità, nelle
persone, specialmente nei poveri, negli avvenimenti e negli impegni quotidiani.
§2. Sull’esempio di Gesù che si ritirava in solitudine per stare con il Padre, apprezziamo il
valore del silenzio che ci prepara all’ascolto della volontà di Dio, alla preghiera, al
raccoglimento interno, all’ininterrotta unione con Dio anche nell’attività.
§3. Coinvolte nei diversi lavori e servizi, c’impegniamo a ricordare che siamo sempre alla
presenza di Dio durante l’intera giornata e procuriamo di santificare tutte le opere e le
parole con una buona intenzione. Manteniamo il raccoglimento riportando spesso alla
mente preghiere e giaculatorie proprie della nostra tradizione spirituale. In questo modo
trasformiamo tutta la nostra vita in preghiera.78
39.1 Coltiviamo lo spirito di silenzio e di raccoglimento nella cella del nostro cuore per
favorire il nostro rapporto personale ed intimo con Gesù che ci distacca da tutto ciò che
non conduce a Lui.
39.2 Il silenzio rigoroso (dalla Compieta fino alle Lodi) ci consente di parlare solo di cose
veramente necessarie e sottovoce, predisponendoci a riflettere sulla meditazione del
giorno seguente.
39.3 Il silenzio moderato che custodiamo durante il giorno ci permette di comunicare
con gli altri quando lo esigono necessità e carità.
Art. 40 - L’ascesi
§1. Nel cammino verso la santità combattiamo con tutte le armi spirituali di cui disponiamo
le tendenze che ostacolano la nostra unione con Gesù.79 Ciò è indispensabile per rimanere
fedeli alla nostra vocazione e seguire più speditamente Gesù sulla via della Croce.80
§2. In quanto cooperatrici con Cristo all’opera della redenzione del mondo, ci distinguiamo
per lo spirito di sacrificio gioioso81 e di penitenza che uniamo al suo sacrificio per la salvezza
dell’umanità. Non abbiamo penitenze prescritte, ma ne possiamo praticare
76
Cf. Lc 18. 1.
Gv 15, 4.
78 Cf. Costituzioni SSPC, 1910, art. 2, p. 43.
79 Cf. MTL, 27.03.1904.
80 Cf. VC 38.
81 MTL, 2.02,1898.
77
16
17
spontaneamente, per associarsi più pienamente alla redenzione di Cristo e ai sacrifici, fatiche
e privazioni dei missionari.82
40.1 C’impegniamo tutte nell’assumere un dignitoso stile di vita che ci identifica nella
nostra specificità di donne consacrate:
a) delicatezza e tatto nel linguaggio, nell’atteggiamento, nell’assunzione del cibo e nei
vari modi di fare
b) accettazione lieta e serena delle piccole croci quotidiane
c) solidarietà concreta, gioiosa e generosa verso gli altri
d) preferenza al bene comune
e) attenzione a preservare la pace e la serenità nelle situazioni difficili, perché “Dio ama
chi dona con gioia.83
Pratichiamo il digiuno dello spirito mediante una costante vigilanza sull’uso della lingua,
degli occhi, e specialmente dei pensieri.84
40.2 Osserviamo le astinenze e i digiuni stabiliti dalla Chiesa e ci atteniamo alle
prescrizioni della Chiesa locale. Oltre il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo
digiuniamo nelle vigilie dell’Immacolata e del Santo Natale. Ci asteniamo dalla carne
tutti i venerdì dell’anno, eccettuate le feste di precetto.
Art. 41 - Con Maria
§1. Guardiamo continuamente Maria come nostro modello nella sequela del Figlio.
Meditando tutte le cose nel suo cuore85 Ella operò e visse sempre in sintonia con la Sua
Parola. Per questo apprendiamo da lei ad accogliere la volontà di Dio con quella fiducia
imperturbabile86 dimostrata dal primo “Si” fino ai piedi della croce, dove ha compiuto il
suo più grande sacrificio, senza ritirarsi dai dolori amari87.
§2. Siamo figlie della Madre del Buon Consiglio, per questo riserviamo sempre nel nostro
cuore un posto speciale per Lei, Madre del Consigliere Ammirabile.88 Mediante la
sollecitazione a Cana: “fate quello che vi dirà” ci aiuta a comprendere che possiamo
ricevere attraverso di lei tutte le grazie. Condotte dalla sua materna mano e con suoi
consigli che ci illuminano in ogni circostanza della vita, possiamo camminare con sicurezza.
89
CAPITOLO 6
Nella vita fraterna in comunità
82
Cf. Costituzioni SSPC, 1910, art. 79, p. 34
2 Cor 9,7
84 MTL, 6.03.1904.
85 Cf. Lc 2,19.
86 Cf. MTL Conf. 27.03.1904.
87 Cf. MTL Allocuzione 1914.
88
Is 9,5
89 Cf. MTL Madre del Buon Consiglio, 1912.
83
17
18
Art. 42 – Nella relazione
§1. Create per la relazione e l’incontro nell’amore, viviamo la vita fraterna in atteggiamento
di comunione quale espressione della Chiesa che è essenzialmente mistero di comunione90
chiamata ad essere casa e scuola di comunione e a promuove una spiritualità di
comunione.91 A questo ci impegna il battesimo mediante il quale siamo inserite nel corpo di
Cristo come sue membra.
§2. Sul modello della comunità di Gesù con i Dodici e dei primi cristiani, viviamo in una
dimensione mistica; unite dallo Spirito Santo in una famiglia nel nome del Signore,92
partecipiamo alla vita della Trinità che estende nella storia i doni della comunione propri
delle tre Persone Divine.93 Contemplando il mistero della Trinità che abita in noi,
riconosciamo la sua luce nel volto delle consorelle che ci stanno accanto.94
Art. 43 - Gesù – Centro che convoca e sostiene
§1. Ci sentiamo chiamate a vivere secondo il comandamento di Gesù: Amatevi gli uni gli
altri come io vi ho amati95, per questo c’impegniamo a costruire la nostra comunità attorno
a Cristo, che la convoca, la guida e la sostiene. Prima di essere una costruzione umana,
infatti, la comunità è un dono dello Spirito96, Senza questa carità fraterna non possiamo mai
essere un’autentica comunità missionaria che partecipa della “compassione” del Cuore di
Gesù.97
§2. Dall’unione intima con Lui attingiamo la virtù della carità e da Lui impariamo a
praticarla, rispettando e accettando ogni persona nella sua unicità e dignità e nella stima
reciproca.98 Ci sentiamo chiamate ad aiutare ciascuna a sviluppare le proprie doti e ad
essere esempio di riconciliazione universale in Cristo.
Art. 44 - Comunità interculturali
§1. Fin dall’inizio le nostre comunità sono costituite da consorelle di diverse nazionalità. Per
questo c’impegniamo ad educarci costantemente a vivere e lavorare insieme a consorelle di
altre culture. Rispettando le diverse origini, procuriamo di vivere la cultura del Vangelo che
ci unisce nel cercare la comunione negli elementi che caratterizzano la nostra famiglia
religiosa. La comunione che nasce dalla stessa vocazione e missione trascende ogni
differenza individuale e culturale, allo stesso tempo le valorizza, fortifica il dono della vita
fraterna in comunità, favorisce l'accoglienza reciproca e consente ad ognuna di far
fruttificare i propri talenti99.
44.1 C’integriamo nel genere di vita del luogo in cui ci troviamo, e siamo sensibili alle
espressioni culturali dei vari Paesi.
90
Cf. VC 41
NMI 43 e 59
92 Cf. PC 15.
93
VC 41
94 Cf. NMI 43.
95 Gv 15, 12.
96 Cf. VFC 8.
97
Mt 9,36
98
VC 16
99
Cf. CIC 602.
91
18
19
44.2 Per favorire la maggiore unione nell’internazionalità, e per rendere più fruttuoso
l’apostolato, studiamo e parliamo la lingua del luogo.
44.3 Teniamo particolarmente presente Il principio dell’internazionalità nell’ambito della
formazione.
Art. 45 - Comunità apostoliche
§1. Un vincolo speciale che ci unisce è la nostra identità carismatica a servizio alle missioni.
Questo si concretizza mediante uno stile di sacrificio e positiva rinuncia in vista dello
sviluppo e della promozione della vita nei luoghi di missione sull’esempio della Beata
Fondatrice e di San Pietro Claver.
§2. L’opera apostolica che ognuna di noi realizza appartiene alla comunità che accoglie,
approva e invia in missione. Il senso della missione comune stimola la fedeltà personale e
costruisce la comunità.
45.1 Svolgiamo la nostra attività missionaria in spirito di comunione tra noi, con i
benefattori e la Chiesa locale. Una particolare espressione di vita comunitaria è data
dagli incontri e dalla collaborazione apostolica tra comunità vicine.
45.2 Coltiviamo contatti amichevoli con i nostri benefattori condividendo con loro il
nostro spirito missionario, sempre memori, però, che più fruttuosa ed efficace di qualsiasi
parola100 rimane la nostra testimonianza di fede e di carità. Facciamo in modo che questi
contatti non ostacolino la nostra vita spirituale e comunitaria.
45.3 Utilizziamo le occasioni degli incontri con i laici per risvegliare in essi l’interesse per
le missioni.
45.4 Ciascuna di noi collabora nel fare comunione evitando per quanto possibile
atteggiamenti di individualismo e contestazione di fronte a piani comuni e condivisi dalla
comunità.
§3. Ci impegniamo a crescere come persone apostoliche. Usiamo con discernimento e senso
di responsabilità i mezzi di comunicazione sociale per prendere a cuore gli avvenimenti
della Chiesa, delle missioni e del mondo. Siamo vigilanti nel non abusare del tempo che
appartiene a Dio e al servizio del Regno101.
Art. 46 - Comunità claveriane
§1. Ogni nostra comunità si presenta come comunità claveriana missionaria manifestando
questa identità specifica negli ambienti, nello stile di vita, nella dignità e nella semplicità.
46.1 In ogni comunità della Congregazione ci sentiamo in famiglia, vi troviamo
accoglienza e aiuto fraterno. Ci adeguiamo al ritmo di vita della comunità, offriamo la
nostra collaborazione e per ogni occorrenza ci riferiamo alla superiora locale.
46.2 La comunità accoglie con cordialità i familiari di ciascuna consorella. Per invitare
ospiti ci accordiamo con la superiora.
§2. Ogni comunità coltiva espressioni e tempi di preghiera, formazione, lavoro, riposo e
vacanze secondo lo stile di vita comunitaria della Congregazione e le esigenze proprie e del
luogo.
100
101
Cf.LG 12,1
Cf. CIC 666.
19
20
46.3 Possiamo visitare i familiari ogni tre anni per un mese, se siamo fuori paese (un solo
viaggio in un solo paese); nello stesso paese una volta all’anno per due settimane; nella
stessa città secondo il permesso della superiora locale. Possiamo tornare in famiglia per
assistere i genitori gravemente malati o per i loro funerali. In tali casi la successiva visita
alla famiglia avrà luogo dopo tre anni.
46.4 Tutte indossiamo l’abito religioso, segno di consacrazione, testimonianza di povertà
e di appartenenza alla Congregazione.
46.5 In ogni nostra casa predisponiamo spazi riservati esclusivamente alla vita della
comunità.102
Art. 47 - Costruire la comunità
§1. Con cuore aperto ai bisogni delle altre costruiamo insieme la comunità impegnandoci in
un esodo continuo da noi stesse per diventare sorelle, mettendo a loro disposizione i doni
ricevuti da Dio, prevenendo i loro desideri, portando i pesi le une delle altre e cercando in
tutto di piacere al Signore. Questo atteggiamento di amore vero e sincero crea un’atmosfera
di benevolenza, pace e serenità, mentre attira la benedizione del Signore sulle nostre
comunità e attività.
§2. In quanto persone convocate dal Signore in una tradizione carismatica concreta, non ci
scegliamo, ma ci accogliamo. Liberamente impegnate a seguire Gesù in questa forma di vita
ci sentiamo tutte impegnate a costruire la comunità, responsabili del clima comunitario,
della ricchezza degli incontri, della profondità delle celebrazioni, della crescita di ogni
consorella.
§3. Accogliamo le consorelle nella loro identità di persone, consapevoli che la qualità della
vita di una comunità dipende dalla maturità umana e dalle qualità evangeliche di ciascuna.
Favoriamo per questo iniziative di crescita personale poiché il tempo dedicato a migliorare
la qualità della vita fraterna non è tempo sprecato, in quanto “tutta la fecondità della vita
religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna.103 La comunione fraterna è già un
apostolato.104
Art. 48 - Forti nella comunione
§1. La dimensione di fede nella quale scopriamo ogni consorella come Sposa di Cristo che
appartiene alla stessa famiglia, condivide la stessa missione e lo stesso scopo, ci aiuta ad
amare ciascuna con le opere e nella verità.105 La carità di Cristo ci spinge106 a vivere
quest’amore in modo ordinato, mettendo Dio al centro della nostra vita, in un dinamismo
concentrico in cui l’amore alle sorelle, all’umanità e specialmente ai più bisognosi nelle
missioni107 si ricapitola in Cristo.
§2. Sulle orme della Fondatrice: possiamo rimanere senza pane, ma fino a quando ci
aiuteremo a vicenda e l’una penserà all’altra, tutto andrà bene108, siamo sempre più
102
Cf. CIC 667, § 1.
SAO 22.
104 VFC 54, VC 72.
105
Cf. MTL, Conf. 3.03.1905.
106 2 Cor 5,14.
107 Cf. MTL, Allocuzione 27.08.1911.
108 MTL, Conf. 19.07.1908.
103
20
21
consapevoli che la nostra forza scaturisce dall’unità dei cuori e che solo così unite possiamo
compiere cose grandi per Dio109.
§3. Unite con la mente e col cuore nella carità, testimoniamo fedeltà al comandamento di
Gesù: Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri.110 Pertanto, c’impegniamo a divenire segno profetico ed escatologico nella Chiesa
mediante la crescita nella spiritualità di comunione111.
48.1 Procuriamo di coltivare le virtù che sono alla base di ogni convivenza sociale:
l’amore che qualifica le relazioni; e la verità, senza le quali è impossibile la pace, la
solidarietà, e il bene comune; la sincerità nelle relazioni personali; la giustizia unita alla
misericordia; il perdono, il rispetto delle opinioni altrui e la bontà.
Art. 49 - Momenti di comunione
§1. Ogni comunità valorizza i singoli momenti di vita comunitaria. In tale dinamismo diamo
particolare importanza alla fraternità, condividendo i doni dello Spirito per metterli a
disposizione di tutte affinché servano per l’edificazione comune.112 Curiamo attentamente la
comunicazione e la condivisione in quanto la loro mancanza indebolisce la fraternità e
favorisce l’individualismo.113
49.1 Per accrescere e rafforzare la comunione celebriamo con grande cura le feste proprie
della Congregazione, le professioni religiose, gli onomastici e gli anniversari delle sorelle.
49.2 Curiamo con particolare attenzione l’informazione all’interno della comunità e
della congregazione affinché ciascuna di noi possa sentirsi parte viva e partecipe della
vita della nostra Famiglia religiosa mediante la conoscenza degli avvenimenti della
Congregazione, iniziative, gioie, fatiche e speranze delle consorelle sparse nelle varie
parti del mondo.
§2. Nella preghiera comune, nella partecipazione all’Eucaristia, nella condivisione dei talenti
e nei momenti di distensione impariamo a vivere da sorelle assumendo le debolezze, i
problemi, le difficoltà le une delle altre. C’impegniamo a percorrere insieme il cammino
ascetico necessario e insostituibile per fare di un gruppo di persone una fraternità di donne
felici di seguire Cristo nella scelta della consacrazione totale di sé.
49.3 La stima reciproca c’incoraggia a ricercare la compagnia vicendevole e favorisce tra
noi il dialogo e l’amicizia sincera. Il rispetto per ciascuna c’impone uno stile fatto di
delicatezza, sensibilità e garbo nella conversazione e nel tratto, di riguardo dei tempi e
luoghi di silenzio, di attenzione e cura nell’individuare forme di ricreazione che siano
espressione di una vita fraterna semplice e gioiosa.
Art. 50 - Ruolo della superiora
§1. Fondamentale nell’ambito della vita fraterna è il ruolo della superiora quale custode
della qualità e animatrice della vita di comunità. A lei è affidato il compito di vivificare,
proporre, aiutare, promuovere il dialogo e prendere decisioni. Coordinata dalla guida
Cf. MTL, Conf. 3.03.1905.
Gv 13, 35.
111 Cf. VC 51.
112 Cf. 1Cor 12, 7.
113 Cf. VFC 32.
109
110
21
22
amorevole e sapiente della superiora, la comunità si ritrova concorde nella fraternità ed
efficace nel servizio apostolico.114
50.1 La comunità si raduna possibilmente ogni settimana per incontri di formazione,
organizzazione, programmazione e revisione. Ciascuna è responsabile d’interessarsi ai
vari problemi ed iniziative per poter offrire positivamente il proprio contributo.
50.2 Utilizziamo il dialogo quale strumento privilegiato per esaminare, alla luce del
Vangelo, delle Costituzioni e dei “segni dei tempi” la nostra vita, per aiutarci, esortarci e
perdonarci a vicenda.
Art. 51 – Prossimità e premura verso le consorelle anziane e ammalate
§1. Vogliamo essere vicine alle consorelle anziane e ammalate, che partecipano in modo più
intenso alla passione di Cristo con la stessa sollecitudine di Maria, per questo, offriamo loro
la nostra attenzione, fatta di premura, rispetto e affetto. Le consideriamo predilette del
Signore e benedizione per la comunità. Offriamo a ciascuna di loro le cure necessarie per il
recupero della salute aiutandole a vivere le situazioni difficili della malattia e dell’anzianità
come momento di grazia, nel quale la vocazione claveriana raggiunge il suo compimento
nell’amore e nel dono di sé. Associandosi a Cristo crocifisso, a loro volta, le sorelle malate o
anziane offrono le loro sofferenze consapevoli che in questo modo collaborano in modo
peculiare con Cristo alla salvezza dell’umanità.
Art. 52 - Oltre la morte
§1. Nella comunione dei santi i membri della Congregazione rimangono uniti anche oltre la
morte; con questa certezza conserviamo viva la memoria delle consorelle defunte, le
ricordiamo nella preghiera e offriamo per loro i suffragi stabiliti, tramandandone alle
generazioni future la memoria dell’esempio di fedeltà alla vocazione e missione claveriana.
B. LA COOPERAZIONE ALLA MISSIONE
CAPITOLO 1
Nella missione di Cristo
Art. 53 - L’ispirazione carismatica
§1. Alla luce dello Spirito Santo, la Fondatrice seppe scorgere negli schiavi e nelle donne
maltrattate e violate nel fisico e nella loro dignità, dei figli di Dio, creati a sua immagine,
riscattati con il sangue prezioso di Cristo e destinati alla felicità eterna. Contemplando
l’amore di Cristo sulla croce e la sua sete per le anime ella colse il suo desiderio di portarli a
Lui, prima sorgente di amore, perché tutti siano salvi e giungano alla conoscenza della
verità.115
Art. 54 - Nel servizio del Vangelo
114
115
VFC 50.
1Tm 2,4.
22
23
§1. Nella certezza che solo la Buona Notizia può cambiare il cuore umano, la Fondatrice
vide nel Vangelo l’unica arma per lottare efficacemente contro i mali della società e
propose alle sue seguaci la cooperazione con i missionari quale unico mezzo nella lotta per
la dignità della persona umana. Unite a Lei dal medesimo desiderio di restaurare l’immagine
di Dio in ogni creatura perseguitata e oppressa, dedichiamo il cuore, le energie e le capacità
ad aiutare quanti proclamano il Vangelo116, senza distinzione di Congregazione o
nazionalità.
§2. La nostra missione quindi non ha altro scopo se non quello di sostenere, incoraggiare e
aiutare i missionari nel portare la conoscenza e l’amore di Dio a quanti ancora non lo
conoscono, specialmente i più poveri e abbandonati, perché abbiano la vita in
abbondanza.117 Tale missione ci inserisce nel mandato di Cristo: Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo 118 e ci colloca in un campo di lavoro che durerà fino a quando vi
saranno anime da salvare.119
Art. 55 - In comunione con la Chiesa
§1. Non potendo e non volendo rimanere tranquille di fronte a milioni di fratelli e sorelle
che vivono ignari dell’amore di Dio120 c’impegniamo a guidare lo sguardo dei credenti verso
il Calvario dove il Salvatore – assetato di anime – versò le Sue ultime gocce di sangue.121
§2. La nostra vocazione particolare ci situa al cuore dell’attività missionaria, che è il gioiello
della Chiesa universale (che non sarebbe più cattolica se fosse di ciò spogliata). 122
Spiritualmente unite ai missionari e convinte dell’importanza della nostra missione,123
procuriamo di vivere la dimensione apostolica del nostro carisma in sintonia con il
magistero della Chiesa universale e le direttive delle rispettive chiese locali nelle quali siamo
inserite.
Art. 56 - Consacrate per la missione
§1. Convinte che la prima e più alta azione missionaria è la testimonianza della nostra
esistenza, trasfigurata dal Vangelo, viviamo la nostra missione specifica sull’esempio di
Cristo, sicure che quanto più si vive di Cristo tanto meglio lo si può servire negli altri. 124 Per
questo rinnoviamo ogni giorno la nostra offerta a Dio senza riserve, secondo gli
orientamenti di M. Teresa Ledóchowska per diventare autentiche persone consacrate,125.
Art. 57 - Il primato della preghiera
§1. Nella collaborazione con i missionari diamo il primo posto alla vita spirituale mediante
la preghiera che accompagna il loro cammino, il sacrificio, la testimonianza affinché
l’annunzio della Parola sia reso efficace dalla grazia divina.126 La preghiera per i missionari,
infatti, è al cuore della nostra missione; essa pervade, ispira e santifica tutta la vita. Come
Cf. MTL Venezia 1907.
Cf. Gv 10,10
118
Cf. Mc 16,15
119 Cf. MTL Conf 3.1912.
120
Cf. RM 86
121 MTL Conf 1922
122 MTL Venezia 1907
123 MTL 14.4.1918
124 VC 76.
125 MTL Conf 6.1905
126 Cf. RM 78.
116
117
23
24
suore claveriane siamo chiamate ad essere donne di preghiera e le nostre comunità case e
scuole di preghiera127 per i missionari e i benefattori.
Art. 58 - Assistite dallo Spirito Santo
§1. Lo Spirito Santo è il protagonista del nostro apostolato missionario che ha bisogno della
sua continua assistenza. Per questo chiediamo con insistenza il suo aiuto e sperimentiamo il
suo conforto, perché dovunque Egli giunge tutto riscalda, vivifica, illumina.
Art. 59 - Apostole con Maria
§1. Nel vivere la nostra chiamata sentiamo particolarmente vicina Maria, Regina degli
Apostoli che, intimamente associata all’opera redentrice del Figlio, non annunciò
direttamente il Vangelo, ma nel nascondimento e nel silenzio assistette con le sue preghiere
ed opere gli apostoli, primi missionari.128
§2. Nelle incertezze del nostro apostolato ci affidiamo con tutto il cuore alla Madre del
Buon Consiglio che costituisce una guida solida in tutte le nostre azioni.129 Desiderando il
dono del Consiglio, con ferma fiducia, invochiamo Maria130 perché ci suggerisca in ogni
situazione ciò che è gradito a Dio e conforme alla sua volontà131.
Art. 60 - San Pietro Claver
§1. Nell’intenzione carismatica della Fondatrice san Pietro Claver costituisce l’eroico
ispiratore di una generosa e intelligente dedizione al servizio dei più abbandonati,
specialmente in Africa. Per questo lo assunse quale modello da seguire e patrono a cui
affidare l’opera nascente.
§2. Nella vita del nostro Patrono e grande modello sono delineati i tratti essenziali della
nostra vocazione: abnegazione, pazienza e carità eroica. L’abnegazione ci libera dalle
illusioni, dai desideri e dagli interessi, che contrastano con gli interessi di Gesù. La sua
pazienza ci stimola a un incessante e assiduo lavoro a servizio delle missioni senza stancarci
mai quando si tratta di guadagnare l’aiuto per le missioni.132 Egli ci sprona a quella carità che
spinge alle grandi azioni a servizio dei fratelli.
San Pietro Claver costituisce per noi un libro stupendo che non esauriremo mai! Per questo
cerchiamo di onorarlo, studiarlo e imitarlo! 133
60.1 Nella solennità di San Pietro Claver celebriamo in tutte le comunità una santa Messa
per la fecondità apostolica dell’Istituto.
Art. 61 - Dimensione comunitaria
§1. Animate dalla consapevolezza che la comunità è luogo e soggetto della missione, in essa
progettiamo l’attività apostolica che diviene il risultato di un sentire condiviso e
l’espressione di un’intensa comunione fraterna.
Cf. NMI 33.
Cf. MTL Alloc 4.1918
129 Cf. MTL Appunti 1912
130 Cf. MTL 5.03.1912
131 Cf. MTL La vocazione 1919
132 Cf. MTL Terza circolare agli zelatori
133 Cf. MTL Breve
127
128
24
25
Art. 62 - Cooperare senza vedere
§1. Maturiamo nella progressiva coscienza che la nostra missione si comprende solo nella
fede134 che ci chiede di rinunciare a vedere i frutti del nostro servizio apostolico e dei nostri
sacrifici. Ma è proprio in questa logica che realizziamo più concretamente le parole di Gesù:
Beati quelli che non vedono ma credono.135 Forti di questa consapevolezza crediamo che la
cosa più divina è cooperare nella salvezza delle anime.136
Art. 63 - Testimoni claveriane di Gesù
§1. Le nostre comunità, segnate dallo Spirito con la vocazione missionaria, sono comunità
consacrate a vivere e diffondere l’animazione missionaria per le quali l’esempio della
Fondatrice costituisce un costante invito a dedicarci a tutte quelle forme di animazione
apostolica che possono servire alla diffusione del Vangelo nel nostro tempo.137
§2. Grate al Signore del dono della vita religiosa claveriana, desideriamo essere nella Chiesa
e nel mondo testimoni di Gesù che dà la sua vita per la salvezza di tutti. Con Maria sotto la
croce offriamo noi stesse, unite a Gesù nella sua redenzione.
CAPITOLO 2
Servizio dell’animazione missionaria
Art. 64 - Diffondere lo zelo missionario
§1. Nel servizio che c’impegniamo a realizzare nella Chiesa l’animazione missionaria ha un
posto fondamentale in quanto costituisce, insieme alla preghiera uno degli assi portanti
dell’assistenza alle missioni. Ispirate dallo spirito missionario della Fondatrice, che era
fortemente convinta che nulla di ciò che dà gloria a Dio è più sublime della cooperazione
con Lui nella salvezza delle anime, vogliamo anche noi accendere in altre persone il
pressante desiderio di guidare tutti i popoli della terra alla conoscenza di Cristo e del suo
Vangelo.
Art. 65 - Animate per animare
§1. Per cooperare efficacemente alla formazione missionaria del popolo di Dio,
c’impegniamo come singole e come comunità a vivere con intensità la nostra vocazione, a
irradiare fervore e gioia, a far conoscere l’opera e la spiritualità missionaria.
65.1 Ciascuna comunità esprime il dinamismo missionario in tutte le sue attività, nei
modi e con i mezzi a disposizione.
Art. 66 - Con tutti i credenti
§1. Mediante il nostro servizio di animazione missionaria per la missione ad gentes,
collaboriamo con i responsabili delle Chiese locali affinché le comunità cristiane e i singoli
battezzati prendano coscienza della loro apertura all’universalità e del loro dovere di
Cf. MTL Sul Sodalizio, 4.1908
Gv 20, 29; MTL Sul Sodalizio, 14.04.1908
136 Cf. MTL Conf. 4.1918.
137 Cf. GIOVANNI PAOLO II a SSPC 1995
134
135
25
26
partecipare con interesse alla missione della Chiesa. Avvertiamo l’urgenza di coinvolgere
tutti i battezzati nella causa delle missioni perché il Vangelo venga annunziato fino ai confini
della terra. Per questo non limitiamo la nostra attività solo ai nostri connazionali138 e nei soli
nostri paesi d’origine.
§2. Attraverso il nostro carisma e l’opportunità di cooperare alla diffusione del Regno di
Dio nel mondo, favoriamo la comunione e la cooperazione tra le Chiese e i popoli.
§3. Nello spirito del Vangelo e della Fondatrice, ci facciamo anzitutto promotrici
d’iniziative di preghiera, convinte che da essa dipende la diffusione e l’efficacia della Parola
di Dio e il sorgere di evangelizzatori fedeli e coraggiosi.139
Art. 67 - Le opere apostoliche
§1. Il nostro servizio concorre a far comprendere la dimensione missionaria della fede e
coinvolge tutti nella responsabilità di cooperare all’evangelizzazione.
§2. Per diffondere tra il popolo di Dio l’amore per la missione utilizziamo tutti gli strumenti
di comunicazione. Alimentiamo la coscienza missionaria in vari ambiti: scuole, parrocchie,
case di cura e benefattori. Sollecitiamo tutti alla preghiera e all’azione per l’avvento del
Regno di Dio, alla condivisione dei beni e alla prestazione di servizi professionali nel
volontariato.
67.1 Nell’animazione missionaria ci avvaliamo dei mezzi di comunicazione sociale in
modo adeguato, dignitoso e aderente alla realtà.
67.2 C’impegniamo nelle seguenti iniziative di animazione missionaria:
- Informazione e formazione del Popolo di Dio;
- Pubblicazione di riviste ed opuscoli missionari;
- Formazione dei gruppi missionari;
- Conferenze, catechesi missionarie, formazione missionaria;
- Allestimento di esposizioni etnologiche permanenti per l’informazione e la
conoscenza delle diverse culture;
- Collaborazione con le Pontificie Opere Missionarie e i Centri Missionari
67.3 Dall’animazione missionaria scaturisce la cooperazione tra le Chiese che favoriamo
proponendo forme concrete di aiuto ai fratelli più bisognosi, presentando in modo
oggettivo, ed efficace le loro necessità.
- condividiamo con i laici la responsabilità nelle organizzazioni di attività di
beneficenza e volontariato
- c’impegniamo in un’attenta e capillare opera d’informazione sulle necessità delle
missioni più povere.
- ci occupiamo della distribuzione dei sussidi materiali alle missioni dando la priorità
ai progetti pastorali
67.4 Poiché il servizio della giustizia è una parte essenziale dell’evangelizzazione,
nell’animazione missionaria svolgiamo un’opera di sensibilizzazione in ordine ai
problemi riguardanti la giustizia, specialmente la promozione della donna, relativamente
alla quale la Fondatrice aveva affinato una spiccata sensibilità.
138
139
Cf. MTL Venezia 1907
Cf. 2 Tes 3,1; Ef 6,19; Mt 9,38
26
27
CAPITOLO 3
Promozione Vocazionale
Art. 68 - La preghiera
§1. Grate al Signore per averci chiamate alla sublime vocazione della sequela di Cristo in
questa Famiglia religiosa, accogliamo la vocazione claveriana come speciale dono da vivere
con gioia ed entusiasmo, perché anche altri scoprano la loro vocazione e rispondano alla
chiamata di Dio140.
§2. Proponiamo percorsi di discernimento e formazione vocazionale fondati sulla preghiera
come mezzo e luogo di scoperta e accoglienza della chiamata. Preghiamo intensamente la
Madre del Buon Consiglio di ottenerci il dono di vocazioni per il Sodalizio.141
§3. Convinte che la vitalità della nostra congregazione dipende dalla qualità evangelica
della nostra vita e dall’impegno di fedeltà con cui rispondiamo alla nostra vocazione
specifica142 c’impegniamo intensamente sul versante della radicalità e della testimonianza, in
atteggiamento di continua formazione.
Art. 69 – Promotrici vocazionali
§1. Responsabili immediate dell’animazione vocazionale sono le superiore e quante
vengono incaricate di questo servizio. Ma ogni Comunità e ciascuna religiosa è chiamata a
farsi carico, nel contatto con i giovani, della pedagogia evangelica della sequela di Gesù e
della trasmissione del nostro carisma143.
69.1 Ciascuna comunità, secondo le proprie possibilità, cerca di organizzare attività e
iniziative vocazionali.
69.2 Avvertiamo tutte l’esigenza di proporre con rispetto e fede, con la parola e
l’esempio, l’ideale della sequela di Cristo, nella convinzione che la condivisione e la
testimonianza della vita gioiosamente donata a Dio e ai fratelli, il clima di comunione
fraterna e di condivisione costituiscono la migliore mediazione e attrattiva per tutti
coloro che Dio chiama.
69.3 In ciascuna comunità dedichiamo mensilmente la preghiera di una giornata intera
per le vocazioni.
CAPITOLO 4
Formazione alla vocazione claveriana
Cf. RdC 16.
Cf. MTL Conf. 6.04.1905
142 VC 64.
143 Cf. RdC 17.
140
141
27
28
Formazione iniziale
Art. 70 - Il processo formativo
§1. Presupposto che la formazione ha inizio nella famiglia e si sviluppa nella comunità
ecclesiale, con l’ingresso nella Congregazione si avvia un processo formativo che passa per
ogni grado della maturazione personale, da quello psicologico e spirituale a quello
teologico144 e prosegue per tutta la vita con una formazione permanente, nell’ambito della
quale ci lasciamo formare dalla vita di ogni giorno e dalla vita fraterna145, per portare
progressivamente a compimento l’assimilazione a Cristo che si dona al Padre per la salvezza
dell’umanità. Tutte le tappe della nostra formazione si svolgono secondo le modalità
descritte nella Ratio Institutionis.
Art. 71 - Le formatrici
§1. Il Padre, primo formatore, che nel dono continuo di Cristo e mediante l’azione dello
Spirito, plasma nel cuore dei consacrati i sentimenti del Figlio, si serve della mediazione
umana.146Per questo, le formatrici si preoccupano innanzitutto di divenire sempre più
esperte nel cammino della ricerca di Dio.
§2. In tale contesto, s’impegnano ad accompagnare, in un clima di dialogo fraterno, le
giovani in formazione sostenendole nelle difficoltà e soprattutto mostrando loro la bellezza
della sequela del Signore Gesù che si realizza vivendo concretamente il carisma della nostra
Famiglia religiosa.147 Esse offrono un solido nutrimento dottrinale e spirituale sulla base di
percorsi differenziati connessi alle diverse fasi della formazione di ciascuna giovane;
verificano e valutano progressivamente il cammino compiuto in attento discernimento dei
requisiti richiesti dalla Chiesa e dall’Istituto148.
Art. 72 - Le qualità delle formatrici
§1. Le formatrici, a tutti i livelli, devono possedere qualità adeguate al delicato servizio loro
affidato: solida maturità umana e capacità d’intuito e di accoglienza, esperienza di Dio e
della preghiera, sapienza che deriva dall’attento e prolungato ascolto della Parola di Dio;
competenza culturale e pedagogica; buona volontà per dedicarsi alla cura delle singole
persone, amorevoli e attente a far gradualmente maturare in ciascuna il senso di
appartenenza alla Congregazione149.
Art. 73 - Periodo di discernimento
§1. Alle candidate è offerta la possibilità di un periodo di discernimento, accompagnandole
a scoprire il progetto di Dio su di loro. La suora responsabile le guida con fiducia e
comprensione, attenta all’azione della grazia all’opera in ciascuna, aiutandole a rispondere
alla chiamata di Dio nella Chiesa. La progressiva chiarezza del carisma claveriano aiuta le
giovani a discernere la reale chiamata nella nostra famiglia religiosa. L’accompagnamento
personale è prioritario rispetto alla struttura e ai programmi.
73.1 La durata di questo periodo preparatorio dipende dalle caratteristiche personali
delle candidate e dal contesto specifico di ogni paese. In tale fase le candidate possono
conseguire il diploma di maturità o altro titolo di studio.
VC 65.
Cf. RdC 15.
146
Cf. VC 66
147 Cf. VC 66.
148 Cf. PI 30.
149
Cf. PI 31.
144
145
28
29
§2. La valutazione per iniziare la successiva tappa della formazione dovrà accertare le
condizione seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
vocazione religiosa ispirata da motivi soprannaturali di fede e di carità;
età compresa tra 18 e 30 anni;
buona reputazione;
buona salute fisica e psichica;
sufficiente maturità affettiva;
apertura alla vita comunitaria ed amore ad una vita ordinata;
completamento degli studi possibilmente secondari;
buona capacità relazionale;
sensibilità al nostro apostolato
§3. Alla fine del periodo di discernimento e dopo un’adeguata valutazione, la candidata
può chiedere di essere ammessa al postulato. Con il questionario richiesto, è necessario
produrre i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
attestati di nascita, battesimo e cresima;
certificato medico e di stato civile;
test psicologico di auto-conoscenza;
lettera di presentazione rilasciata da persona qualificata;
curriculum vitae, scritto di propria mano;
fotografia;
ultimo certificato scolastico;
per quante eventualmente già ammesse al noviziato in un altro istituto di vita
consacrata, attestato rilasciato dalla Superiora maggiore dell’istituto o della società.150
Compete alla Superiora locale richiederlo e provvedere ad un primo discernimento.
§4. L’ammissione delle candidate al postulato spetta alla Superiora Generale o alle delegate
territoriali.
Art. 74 - Il Postulato
§1. Il periodo precedente l’ingresso al Noviziato, che non bisogna temere di prolungare151,
ha lo scopo di verificare e completare la cultura umana, cristiana e spirituale e condurre le
candidate alla necessaria e progressiva maturità che consente loro di assumere liberamente e
consapevolmente gli obblighi della vita consacrata claveriana. Esso ha la durata minima di 6
mesi prolungabile ad un massimo di 2 anni.
§2. Compete alle formatrici verificare e chiarire tutto ciò che risulta necessario per
l’ammissione al Noviziato, soprattutto per quanto riguarda il livello di maturità umana e
cristiana, la cultura generale di base, l’equilibrio dell’affettività e la capacità di vivere in
comunità152, la qualità delle relazioni interpersonali, la sensibilità apostolica e missionaria.
74.1 Le postulanti si preparano all’ingresso in noviziato con almeno cinque giorni di
esercizi spirituali.
Art. 75 - Il Noviziato
§1. Il noviziato ha l’obiettivo di pervenire all’iniziazione integrale della candidata alla forma
di vita che il Figlio di Dio ha abbracciato ed ha proposto a noi nel Vangelo nell’uno o
150
Cf. CIC 645,2.
PI 43.
152 Cf. PI 43; CIC 642.
151
29
30
nell’altro aspetto del suo servizio o del suo ministero.153 Esso, quindi, è il tempo
dell’iniziazione alla vita religiosa claveriana e ha lo scopo di accertare l’idoneità delle
novizie154. Esse stesse verificano nell’esperienza di sequela di Cristo casto, povero e
obbediente la loro vocazione, sperimentano lo stile di vita della Congregazione e si
formano secondo lo spirito claveriano, alla luce degli insegnamenti della Chiesa e degli
esempi della Fondatrice.
§2. Il noviziato ha la durata di due anni. La Superiora generale, con il consenso del suo
Consiglio, lo può prolungare per giusti motivi, ma non oltre 6 mesi.155
75.1 Le novizie normalmente indossano un’uniforme, a meno che le circostanze locali
non consiglino altrimenti.
Art. 76 - La casa del Noviziato
§1. L’erezione della Casa del Noviziato, la sua soppressione o il trasferimento si compiono
mediante decreto scritto della Superiora generale con il consenso del suo Consiglio156. Il
Noviziato per essere valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata a tale
scopo. In casi particolari, la Superiora generale, col consenso del suo Consiglio, può
permettere a una candidata di compiere il noviziato in altra casa della Congregazione sotto
la guida di una religiosa idonea.157
Art. 77 - Ammissione al Noviziato
§1. L’ammissione al Noviziato spetta alla Superiora Generale, con il voto deliberativo del
suo Consiglio. Il giudizio di ammissione si fonda su elementi positivi comprovanti l’idoneità
della postulante, tenendo conto in primo luogo dei requisiti canonici158. Non sono ammesse
validamente al Noviziato coloro che presentano gli impedimenti di cui al can. 643 §1.
§2. Il noviziato comincia il giorno in cui la postulante fa l’ingresso nel noviziato mediante il
rito liturgico dell’ammissione. L'atto di ammissione è registrato e un duplicato viene
consegnato all’archivio della casa generalizia.
Art. 78 - La Maestra
§1.La formazione delle novizie è affidata alla Maestra che è una religiosa della
congregazione con almeno cinque anni di professione perpetua, in possesso di una solida
esperienza di Dio, di un’adeguata conoscenza della vita claveriana, dotata di grande
equilibrio umano, capace di comprendere i giovani e appositamente preparata al compito
formativo. È nominata dalla Superiora generale con il voto consultivo del suo Consiglio.
§2. Suo compito fondamentale è principalmente la testimonianza di vita, nella fedeltà a
Dio, alla Chiesa, alla Congregazione, nella guida spirituale attraverso un dialogo personale
con le singole candidate, leale, profondo e regolare159. A lei, sotto l’autorità della Superiora
Generale è riservata la direzione delle novizie160. Nello svolgimento del suo delicato
compito, procura di aggiornarsi continuamente mediante lo studio e la partecipazione ad
esperienze formative specifiche. La Superiora generale può nominare, quando occorre, una
Cf. PI 45, Cf. LG 46
Cf. CIC 646.
155 Cf. CIC 653.
156 Cf. CIC 647,1.
157 Cf. CIC 647,2.
158 Cf. CIC 641-645. PI
159 Cf. PI 30 e 52.
160 Cf. CIC 650,2.
153
154
30
31
collaboratrice, Vicemaestra, che abbia le necessarie doti di mente e di cuore e agisca sotto la
direzione della Maestra del Noviziato e secondo il regolamento della formazione161.
78.1 Almeno semestralmente e ogni volta che la Superiora generale lo ritenga necessario,
la Maestra la informa per iscritto sulla vita del noviziato e sul cammino integrale delle
novizie.
78.2 Tre mesi prima della conclusione del noviziato, la Maestra presenta al Consiglio
generale una relazione scritta sulla cui base viene decisa l'ammissione della candidata alla
professione, il prolungamento del noviziato, oppure la dimissione.
Art. 79 - Le Novizie
§1. Le novizie si affidano fiduciosamente alla guida della Maestra impegnandosi in un’attiva
collaborazione con lei per rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina162. Con
la sua assidua e fraterna assistenza sviluppano, in armonia con i doni ricevuti, le virtù
teologali di fede, speranza e carità e le virtù umane più apprezzate, tra cui, la sincerità, la
gentilezza e la generosità, nel costante anelito di raggiungere la pienezza di Cristo.
79.1 Le novizie usufruiscono di tutti i privilegi e grazie spirituali delle professe, come le
preghiere e i suffragi.
Art. 80 - Comunità formativa
§1. La formazione delle novizie si attua in una Comunità nella quale ci s’impegna a vivere in
maniera più intensa la fede, sostenuta dalla carità e alimentata dalla preghiera, dove
l’amore scambievole,163 la semplicità evangelica, il rispetto e l’accettazione reciproca creano
un clima fraterno di fiducia e di docilità che favorisce la formazione nello spirito delle
beatitudini e nella pratica dei consigli evangelici.
80.1 Pur mantenendo una necessaria separazione dalla comunità per non essere distolte
dal clima di concentrazione e raccoglimento proprio del noviziato, tuttavia le novizie
avranno contatti formativi e ricreativi con le professe, le quali cooperano alla loro
formazione principalmente con la preghiera e la testimonianza della vita.
Art. 81 - Iniziazione alla vita religiosa claveriana
§1. Sotto la guida della Maestra le novizie si allenano ad acquisire le virtù tipicamente
claveriane dell’amore servizievole, dell’umiltà e dello zelo missionario; vengono iniziate ad
un itinerario di sequela più impegnativo fatto di preghiera e positiva ascesi; guidate alla
contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura orante della Sacra Scrittura;
introdotte alla partecipazione attiva e consapevole alla Liturgia; si formano gradualmente
alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei
consigli evangelici e l’amore verso la Chiesa e i suoi Pastori164.
§2. Per assimilare, vivere e approfondire sempre più il carisma claveriano, le novizie
vengono introdotte alla comprensione dell’origine, spirito, finalità e storia della nostra
Congregazione. La conoscenza accurata della vita della Fondatrice è accompagnata dalla
preghiera vissuta in atteggiamento di comunione con lei, che ci ha trasmesso la sua
esperienza dello Spirito, che è all’origine della nostra Famiglia religiosa
Cf. CIC 651,2.
Cf. CIC 652,3.
163
Cf. Gv 13,34
164 Cf. CIC 652, 1, 2.
161
162
31
32
§3. Mediante appositi tempi e modalità di servizio apostolico e caritativo165; vengono
iniziate al servizio dell’animazione missionaria.
81.1 Nel secondo anno di noviziato le novizie, ove possibile, fanno esperienza delle
attività apostoliche della congregazione in una comunità diversa da quella del noviziato,
per poter ulteriormente discernere e verificare la propria vocazione e l’idoneità al nostro
specifico apostolato. Durante questo periodo, che ha la durata di 2 mesi, mantengono
un costante rapporto con la Maestra.
Art. 82 - I tempi del Noviziato
§1. Il Noviziato ha la durata di due anni da trascorrere nella casa a ciò designata.166
Un’assenza che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il Noviziato.
L’assenza che supera i quindici giorni deve essere recuperata167.
§2. Il tempo del Noviziato è dedicato interamente alla formazione, perciò le novizie non
devono essere occupate in studi o incarichi non finalizzati a tale formazione168. Le novizie
trascorrono il primo anno (canonico) interamente nel noviziato, e sono occupate
esclusivamente nella loro iniziazione alla vita religiosa.
Art. 83 - La conclusione del Noviziato
§1. La novizia può liberamente lasciare l’Istituto.
§2. Tre mesi prima della conclusione del noviziato la Superiora generale, sulla base della
libera e spontanea richiesta inviata per iscritto dalla candidata e della relazione scritta della
Maestra, decide con il voto deliberativo del suo Consiglio, l’ammissione della novizia alla
professione, il suo rinvio o la sua uscita dall’istituto. In tale decisione si pone particolare
attenzione alla maturità umana e spirituale, le qualità morali, l’adeguata conoscenza
dell’identità religiosa e missionaria della Congregazione, l’esperienza di crescita come
persona chiamata da Dio. Nell’ipotesi di perduranti incertezze o dubbi circa l’idoneità, la
Superiora Generale può prolungare il periodo di prova, ma non oltre sei mesi169.
83.1 Ammessa alla prima professione, la novizia vi si prepara con un corso di esercizi
spirituali di almeno sei giorni. La celebrazione della prima Professione si compie durante
la Celebrazione eucaristica, secondo l’apposito rito liturgico, con gli adattamenti propri
della Congregazione.
83.2 Il documento della Professione, datato e sottoscritto dalla neoprofessa, da chi
riceve la Professione e da due testimoni, è conservato nell’archivio della comunità. Una
copia viene custodita negli archivi della Casa Generalizia.
PROFESSIONE RELIGIOSA TEMPORANEA
Art. 84 - La professione dei voti
§1. Al termine del Noviziato la novizia ritenuta idonea emette la professione religiosa
temporanea assumendo con voto pubblico l’obbligo di vivere i tre consigli evangelici
secondo le Costituzioni della Congregazione.170 Con il permesso della Superiora generale la
Cf CIC 648,2.
Cf. CIC 648,1.
167 Cf. CIC 649,1.
168 Cf. CIC 652,5.
169 Cf. CIC 653,2.
170 Cf. CIC 654.
165
166
32
33
prima professione può essere anticipata di non oltre quindici giorni.171 La professione viene
rinnovata annualmente per tre anni e dopo il terzo anno, per un triennio continuo. Per
ragioni di opportunità, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dalla
Superiora generale con il voto consultivo del suo Consiglio, ma non oltre i nove anni.172
§ 2. Per la validità della professione temporanea si richiede che:
a) La novizia abbia compiuto almeno 18 anni di età;
b) Il Noviziato sia stato portato a termine validamente;
c) L’ammissione venga fatta liberamente da parte della Superiora generale con il voto
deliberativo del suo Consiglio;
d) La professione sia espressa ed emessa senza timore grave o inganno;
e) Sia ricevuta dalla legittima superiora, personalmente o da una sua delegata173.
§ 3. Per essere ammesse alla prima professione o alla rinnovazione dei voti le candidate
inviano alla Superiora Generale domanda scritta e firmata di proprio pugno.
Art. 85 - La prima professione
§1. La prima professione apre un periodo di vita consacrata nel corso del quale la religiosa,
sostenuta dalla Comunità continua il processo di formazione in vista della professione
perpetua e sviluppa i diversi aspetti della sua vocazione.
Art. 86 - Idoneità per la professione religiosa
§1. Allo scadere della professione, la Religiosa, che lo richiede, è ammessa alla rinnovazione
o alla professione perpetua o viene dimessa. Se non presenta la domanda automaticamente
deve lasciare la Congregazione174.
§2. L’idoneità è giudicata dalla Superiora generale con il voto deliberativo del suo
Consiglio. Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, la
Superiora, con il voto deliberativo del suo Consiglio, può escludere la Religiosa dalla
successiva professione175.
§3. Un’infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, che, a giudizio degli
esperti, rende la Religiosa non idonea alla vita della Congregazione, costituisce motivo
sufficiente per non ammetterla alla rinnovazione o alla professione perpetua, salvo il caso
che l’infermità sia dovuta a negligenza da parte della Congregazione, oppure a lavori
sostenuti nella Congregazione stessa176.
§4. Se la Religiosa, durante i voti temporanei, contrae infermità mentale, anche se non è in
grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimessa dalla
Congregazione177.
Art. 87 - Rinnovazione dei Voti
§1. Nella domanda scritta indirizzata alla Superiora generale, la giovane religiosa esprime
chiaramente il suo desiderio di rinnovare i Voti, narrando brevemente l’esperienza vissuta.
Tale domanda è accompagnata dalla relazione scritta della Maestra delle Juniores e da un
parere espresso per iscritto dalla Superiora della comunità in cui vive la Religiosa.
Cf. CIC 649 § 2
Cf. CIC 657 §2
173 Cf. CIC 656, 1-5.
174 Cf. CIC 688, 1.
175 Cf. CIC 689, 1.
176
Cf. CIC 689, 2.
177 Cf. CIC 689,3.
171
172
33
34
§2. Con il permesso della Superiora generale la rinnovazione dei voti temporanei può
essere anticipata, ma non oltre un mese, in riferimento al giorno della prima professione.
§3. Di ogni rinnovazione dei Voti si fa un nuovo attestato con duplicato, firmato e
consegnato come sopra.
87.1 Ogni rinnovazione dei Voti è preceduta da tre giorni di ritiro, in cui le sorelle
vengono esonerate da qualsiasi altro impegno. Con l’aiuto della Superiora o la Maestra
programmano questo particolare tempo di incontro con il Signore nella rinnovata
alleanza d’amore con Lui, attraverso la rinnovazione degli impegni che essa comporta.
Il programma, organizzato dalla superiora locale in dialogo con la juniores e in accordo
con la Maestra dello Juniorato, include 2 ore di meditazione, Lectio Divina, lettura
spirituale o conferenza, revisione della vita.
Art. 88 - Il cammino formativo dello Juniorato
§1. Lo Juniorato ha come scopo l’approfondimento della vita di fede, dello spirito della
Beata Maria Teresa Ledóchowska, del cammino dell’istituto, mediante una solida
preparazione spirituale, dottrinale e pratica per orientare le giovani religiose a integrare
fede, cultura e vita e a trasmettere il messaggio di Cristo ai fratelli.178 È questo il tempo in cui
s’inizia a raccogliere i primi frutti delle tappe precedenti, continuando la propria crescita
umana e spirituale con la pratica coraggiosa di ciò per cui ci si è impegnate.179
§2. Durante il tempo dello Juniorato le Juniores sono accompagnate nella loro formazione
da una professa di voti perpetui, donna d’intensa vita di preghiera, in possesso di
un’adeguata conoscenza del carisma, dotata di grande comprensione umana, capace di
reale esperienza umana e religiosa di partecipazione al mistero di Cristo nell’accostarsi
rispettoso al mistero di ciascuna persona.180 Ella s’impegna a formare religiose capaci di
assumersi le loro responsabilità e i rispettivi impegni della vita religiosa ad ogni livello:
personale, comunitario, apostolico.
Art. 89 - Organizzazione dello Juniorato
§1. L'organizzazione dello Juniorato è stabilita dalla Superiora generale con il suo Consiglio,
su proposta della Responsabile delle Juniores. Il regolamento, nel necessario adattamento
alle esigenze proprie dello Juniorato, assicura la regolarità della vita comune.
§2. Poiché la Congregazione offre alle suore un’attività missionaria ben definita, è
necessario che la formazione offerta nel tempo dello Juniorato sia adeguata a tale scopo e
in sintonia con lo spirito della Congregazione. La preparazione apostolica e la
specializzazione professionale variano sulla base delle attitudini personali di ciascuna e del
futuro campo di attività. In questa fase le Juniores si dedicano specificamente alla pratica dei
consigli evangelici, e in modo speciale all’obbedienza, consce che gli studi costituiscono solo
una parte della loro formazione.
89.1 Lo Juniorato prevede due ambiti di preparazione e approfondimento:
A. A tutte viene offerto l’approfondimento della vita spirituale mediante lo studio
sulla base teologica che consente loro di intensificare l’amore per Dio e disporsi al suo
servizio nella Chiesa Missionaria.
B. La preparazione professionale è integrata armonicamente con la formazione di
base. Quest’ultima varia sulla base delle capacità individuali e delle esigenze della
178
Cf. CIC 659
Cf. PI 59
180
Cf. La Collaborazione inter-istituti per la formazione, 26 d
179
34
35
Congregazione. Le juniores possono conseguire una specializzazione professionale:
lingue, ragioneria, giornalismo, arti grafiche, scienze domestiche, secondo il giudizio della
Superiora generale, sentito il parere delle formatrici.
89.2 Assicuriamo alle Juniores il tempo necessario e un clima favorevole per conseguire
un esito positivo negli studi. Quelle che non compiono studi, partecipano alle singole
attività apostoliche. Per quanto riguarda la vita comunitaria e gli impegni di lavoro, le
Juniores dipendono dalla Superiora locale.
Immediatamente dopo la professione religiosa le Juniores non intraprendono gli
studi, mentre viene offerta loro anzitutto l’opportunità di vivere la propria donazione
nella vita quotidiana della comunità e nell’esperienza apostolica.
Art. 90 - Il tempo dello Juniorato
§1. Lo Juniorato normalmente ha la durata di sei anni. Il programma formativo varia sulla
base delle singole necessità. Le juniores trascorrono possibilmente una parte di questo
periodo nella casa generalizia, oppure in altra comunità adatta a questa fase formativa.
§2. Le professe di voti temporanei acquisiscono la voce attiva tre anni dopo la prima professione e
la voce passiva dopo i voti perpetui.
PROFESSIONE PERPETUA
Art. 91 - Ammissione
§1. La professione perpetua esprime la totale e definitiva consacrazione a Dio nella
Congregazione. Ad essa sono ammesse le Religiose che durante il periodo dei Voti
temporanei hanno dimostrato fedeltà alla chiamata, alla Chiesa e alla Congregazione,
sufficiente comprensione e assimilazione dello spirito e della missione claveriana, di aver
acquisito una solida formazione umana e cristiana e una sufficiente maturità psicologica ed
affettiva.
91.1 Si comunica alla parrocchia d’origine della religiosa l’avvenuta professione
perpetua.181
Art. 92 - Requisiti
§1. La professione perpetua si emette dopo un periodo di professione temporanea non
inferiore ai sei anni. Per giuste ragioni, la Superiora generale può prolungarlo, ma
complessivamente non oltre nove anni182.
§2. Per l’ammissione alla professione perpetua, la giovane religiosa presenta domanda
scritta alla Superiora generale; tale richiesta è accompagnata dalla relazione scritta della
Formatrice e dal parere scritto della Superiora della comunità in cui vive, contenente le
valutazioni delle altre Professe della stessa comunità.
§3. L’ammissione avviene con il voto deliberativo del Consiglio.
92.1 La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un
trimestre183.
Cf. CIC 535
Cf. CIC 655; 657,2.
183 Cf. CIC 657,3.
181
182
35
36
Art. 93 - Preparazione
§1. La preparazione ai Voti perpetui richiede un programma specifico e intenso, libero dalle
occupazioni abituali184 che ha la durata di almeno sei mesi. Le Juniores trascorrono questo
periodo di preparazione in una comunità adatta alla preghiera e alla riflessione. Nel
programma preparatorio ai voti perpetui sono previsti gli esercizi spirituali, possibilmente
nella forma del mese ignaziano.
93.1 Se le sorelle non desiderano fare il mese ignaziano, fanno gli esercizi spirituali della
durata di 10 giorni.
CAPITOLO 5
La Formazione Permanente
Art. 94 - La continuità della formazione
§1. Il carattere evolutivo della persona umana, la sua crescita nella vita cristiana e la
missione in costante rinnovamento, la necessità di adeguarsi ai ritmi di trasformazione della
società, esigono da parte nostra un atteggiamento di autoformazione che dura tutta la
vita185. Quest’impegno coinvolge tutte le dimensioni della nostra esistenza: umana,
spirituale, religiosa, dottrinale, apostolica, professionale.
94.1 In ordine alla formazione umana è necessario che siamo sempre in grado di valutare
obiettivamente gli avvenimenti, impostare relazioni serene e collaborative con gli altri e
affrontare i rispettivi impegni con dedizione trattando le difficoltà con fede e realismo.
94.2 La formazione permanente pone in primo piano la dimensione spirituale della
nostra vita nei suoi singoli aspetti: la chiamata per il servizio missionario, il rapporto con
Dio, l’impegno a seguire Cristo, l’azione dello Spirito Santo, la conversione interiore, i
valori propri della nostra famiglia.
94.3 procuriamo pertanto, di rinnovarci sul piano apostolico, affinché il nostro servizio
risponda alle esigenze della missione.
94.4 La formazione permanente assume caratteristiche particolari a seconda delle
stagioni della vita e delle diverse situazioni: prima destinazione, cambiamento del
lavoro.
94.5 Nel periodo della maturità è opportuno che ci applichiamo ad una revisione critica
della nostra vita consacrata e della nostra capacità apostolica. Altri momenti della vita,
come l’età avanzata e la malattia, comportano cambiamento di ruoli e limitazioni
nell’attività; essi esigono una particolare attenzione affinché sappiamo rispondere
adeguatamente alle nuove situazioni e valorizzarle come ulteriori opportunità di offerta
di noi stesse e impariamo a viverle come fecondi momenti di grazia.
94.6 Nella volontà di provvedere concretamente alla nostra formazione continua diamo
speciale importanza ad alcuni particolari periodi di rinnovamento e aggiornamento.
94.7 Conformemente alle necessità e possibilità, nelle singole zone geografiche
elaboriamo adeguati programmi di formazione permanente in collaborazione con le
singole Chiese locali e gli organismi di collaborazione della vita religiosa.
184
185
Cf. PI 64.
Cf. CIC 661.
36
37
94.8 Abbiamo cura che ogni comunità sia dotata di una biblioteca con particolare
riguardo alle caratteristiche ed esigenze del luogo e della comunità stessa.
Art. 95 - La crescita personale e comunitaria
§1. Tra i mezzi che favoriscono la crescita personale e comunitaria privilegiamo la vita
fraterna, lo studio e la meditazione della Sacra Scrittura, la pratica della direzione spirituale,
la meditazione quotidiana, la lettura spirituale, il ritiro mensile, gli esercizi spirituali annuali,
l’esame di coscienza particolare, la revisione di vita, lo studio diligente dei documenti della
Chiesa insieme ad un’accurata scelta di letture personali.
95.1 Privilegiamo in modo particolare gli esercizi spirituali del mese ignaziano nelle
seguenti occasioni: la professione perpetua, il 25° e 50° di professione religiosa e
altri simili anniversari; secondo le possibilità e su richiesta personale.
95.2 Facciamo annualmente la rinnovazione devozionale dei voti come comunità
nella festa di San Pietro Claver. Il programma della preparazione di tre giorni
include:
1) la meditazione del mattino sulla vita spirituale, preghiera comune sia animata
secondo il nostro carisma e la tradizione spirituale dell’Istituto;
2) mezz’ora di lettura privata, o in comune;
3) dedichiamo liberamente un’ora alla preghiera o riflessione per meglio disporci
interiormente alla rinnovazione devozionale dei voti.
Art. 96 - L’appartenenza e la perseveranza nella Congregazione
“Tu conserva quanto hai affinché nessuno prenda la tua corona” (Ap. 3,10)
§1. La fedeltà alla vocazione richiede da parte nostra non solo la perseveranza nelle
difficoltà, ma una sempre maggiore radicalità e autenticità di vita.
§2. La Congregazione si premura di offrire a tutte gli aiuti spirituali necessari alla crescita
nella vocazione claveriana. Procuriamo di non lasciare la Congregazione, senza aver prima
esperito tutte le vie della preghiera, del consiglio e del discernimento affinché non ci accada
che, volgendoci indietro, dopo aver messo mano all'aratro, ci esponiamo al pericolo di
perdere il Regno dei cieli.
La perseveranza nella vocazione claveriana è un dono preziosissimo che imploriamo ogni
giorno nella continua preghiera. Chiamandoci allo stato religioso, e permettendoci di
pronunziare i santi voti, Gesù ha dimostrato che ci ama con amore di predilezione, Mie care
figlie! Preghino intensamente per la grazia della perseveranza! Per questo, riaffermiamo tutti
i giorni al Salvatore la nostra fedeltà!186
186
Cf. MTL Allocuzione 4.1914
37
38
PARTE TERZA
ORGANIZZAZIONE DELLA CONGREGAZIONE
CAPITOLO 1
Il servizio dell’autorità
Art. 97 - Autorità come servizio
§1. L’autorità nella Congregazione procede da Cristo Signore e dallo Spirito Santo,
mediante l’approvazione della Chiesa. Ne sono investite le Superiore per la durata del loro
servizio. Ogni autorità è espressione della guida amorosa di Dio che, servendosi di soggetti
umani, ci conduce verso la santità. Il servizio d’autorità ha per fine l’edificazione comune187
ed è esercitato a nome di Cristo per promuovere la carità, coordinare, animare, orientare,
decidere, correggere in vista della Missione.
§2. Sono Superiore Maggiori: la Superiore generale e la sua Vicaria. Le Superiore a tutti i
livelli di governo, partecipano di un’unica e medesima autorità che esercitano in comunione
con la Superiora generale, a vantaggio di tutta la Congregazione. Così, mentre
promuovono il bene delle singole Comunità, favoriscono l’unità, l’incremento e il
perfezionamento dell’intera Congregazione.
§3. La Congregazione, avendo come regola suprema la sequela di Cristo e come guida
l’insegnamento e l’esempio della Fondatrice, riconosce come Diritto Proprio: le
Costituzioni, il Direttorio, le deliberazioni capitolari, la Ratio Institutionis, i regolamenti
interni, i decreti della Superiora generale.
Art. 98 – Struttura della Congregazione
§1. La nostra Famiglia Religiosa ha una struttura di governo centralizzata mediante la quale
promuove la vita e le attività dei suoi membri. È governata in modo ordinario dalla
Superiora generale 188 con il suo Consiglio, e in modo straordinario dal Capitolo Generale. 189
È suddivisa in Comunità locali.
Art. 99 – Obbedienza al Magistero della Chiesa
§1. Come figlie della Chiesa, viviamo nella comunione ecclesiale e nell’adesione di mente e
di cuore al magistero del Papa e dei Vescovi, con lealtà e coerenza davanti al Popolo di
Cf. 1 Cor 12,7
Cf. CIC 622.
189 Cf. CIC 631,1.
187
188
38
39
Dio190. Consideriamo il Sommo Pontefice quale nostro supremo Superiore, anche a motivo
del voto di obbedienza191.
§2. Osserviamo le direttive e le norme del Magistero riguardanti le mutue relazioni tra
Vescovi e Religiosi e ci sentiamo parte della Chiesa locale ove siamo inserite, custodendo
l’indole propria della nostra Famiglia religiosa. 192
CAPITOLO 2
Il Capitolo Generale
Art. 100 – Il Capitolo Generale
§1. Il Capitolo Generale, segno di unità nella carità,193 esercita la suprema autorità sull’intera
Congregazione a norma delle Costituzioni.194 Radunato nel nome del Signore, esprime
l'unione di tutti membri della Famiglia religiosa. Tutte vi partecipiamo mediante la scelta
delle delegate e l’invio di proposte. Contribuiamo alla positività del suo esito con la
preghiera, l’offerta e il sacrificio.
Art. 101 – Compiti e finalità
§1. Compito essenziale del Capitolo Generale, in fedeltà dinamica e creativa al carisma, alla
missione e alla tradizione della Congregazione, è quello di promuovere il rinnovamento
della vita spirituale e l’aggiornamento delle attività apostoliche della Congregazione.
Ad esso compete primariamente:
1. eleggere la Superiora generale con il suo Consiglio;
2. tutelare il patrimonio spirituale e materiale della Congregazione195;
3. procedere ad un’attenta verifica della vita religiosa all’interno della Congregazione per
sollecitare in ciascuna un rinnovato impegno di santificazione;
4. rinnovare e consolidare lo zelo apostolico in armonia con gli orientamenti e le direttive
della Chiesa;
5. emanare norme per tutta la Congregazione;196
6. definire il cammino del nuovo sessennio.
Art. 102 – Il Capitolo ordinario e straordinario
§1. Il Capitolo ordinario è sempre elettivo e viene convocato ogni sei anni, alla scadenza del
mandato della Superiora generale, e nel caso di vacanza dell’ufficio della stessa. Ad esso
compete trattare le questioni di maggiore importanza.
Cf. VC 46; CIC 678.
Cf. CIC 590,2;
192 Cf. MR 18b
193 Cf. CIC 631,1.
194 CIC 631,1
195 Cf. CIC 631,1; 578.
196 Cf. CIC 631,1.
190
191
39
40
§2. Il Capitolo straordinario viene convocato ogni volta che la Superiora generale con il
consenso deliberativo del suo Consiglio lo ritiene necessario.
Art. 103 - Convocazione del Capitolo
§1. Il Capitolo Generale è indetto un anno prima della sua celebrazione, con l’invio di un
questionario. Sei mesi prima dell’inizio del Capitolo la Superiora generale invia la lettera di
convocazione con la lista delle suore eleggibili.
103.1 La Superiora generale con il suo Consiglio stabilisce il luogo del Capitolo e le
preghiere per il buon esito dello medesimo.
§2. La Superiora generale comunica la celebrazione del Capitolo alla Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e alla Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli.
Art. 104 - Composizione
§1. Nello spirito di condivisione e di corresponsabilità, al Capitolo Generale partecipano:
1. In qualità di membri di diritto: la Superiora generale, le Assistenti generali,
l’Economa generale, la Segretaria generale, la Segretaria delle Missioni, la Segretaria delle
Opere, l’ultima Superiora generale. I membri di diritto non devono superare la metà dei
membri eletti.
2. In qualità di membri eletti un numero di delegate elette secondo i criteri stabiliti.
§2. Le Capitolari sono responsabili delle scelte operate in nome della Congregazione
davanti alla Chiesa. Per questo si preparano adeguatamente in modo da assolvere
degnamente il loro incarico. Animate da zelo per il progresso della Congregazione, si fanno
guidare da grande prudenza nello studio dei problemi e nella ricerca delle soluzioni,
serenamente libere nell’esprimere opinioni, sempre mosse dalla carità fraterna per giungere
a scelte e decisioni frutto di un accurato e attento discernimento.
Art. 105 - Unità elettorali
§1. Il Consiglio generale raggruppa, mediante voto deliberativo, con discernimento ed
equità, unità elettorali. Le delegate possono essere elette anche per posta elettronica.
105.1 Le delegate sono elette dalle comunità di almeno 10 professe con diritto di
voto, e dei gruppi di case che insieme hanno almeno 10 professe con diritto di voto.
105.2 Ogni unità elettorale elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta, la
delegata del proprio gruppo e la sostituta. Se tale maggioranza non si raggiunge nel
primo scrutinio, al secondo scrutinio risulta eletta colei che ha ottenuto la
maggioranza relativa. Se in questo scrutinio due sorelle ottengono uguale numero di
voti, risulta eletta la più anziana di professione e, a parità di professione, la più
anziana di età.
40
41
105.3 Le sorelle possono inviare proposte da discutere in Capitolo alla commissione
preparatoria, che le esamina e le presenta al Capitolo. Tale commissione lavora sotto
la guida della Superiora generale, ed è nominata dalla medesima con il parere del suo
Consiglio.
105.4 Anche le proposte fatte dalle Capitolari durante il Capitolo possono essere
affidate a una commissione di tre Capitolari elette dal Capitolo stesso.
Art. 106 – La preparazione immediata
§1. Tutte le Capitolari prima della celebrazione del Capitolo trascorrono tre giorni
consecutivi in ritiro spirituale e nella preghiera.
§2. La Superiora generale con il suo Consiglio, per ragioni di opportunità, può invitare al
Capitolo alcune sorelle come uditrici, senza diritto di voto; inoltre, può invitare, anche per
l’intera durata del Capitolo, facilitatori o esperti esterni per approfondire meglio questioni
inerenti le finalità e le tematiche del Capitolo.
106.1 Spetta al Consiglio generale stabilire l’agenda dei lavori capitolari, senza
pregiudicare l’autorità di modificarla da parte del Capitolo stesso. L’agenda o
calendario dei lavori include le relazioni della Superiora generale, dell’Economa
generale, della Segretaria delle Missioni, della Segretaria delle Opere e delle delegate.
Queste relazioni hanno la finalità di consentire alle Capitolari di avere una visione
globale su tutta la Congregazione e favorire la conoscenza reciproca.
106.2 Prima dell’apertura del Capitolo, le Capitolari approfondiscono diversi articoli
delle Costituzioni riguardanti soprattutto il Capitolo Generale.
106.3 Il Capitolo inizia con la celebrazione dell’Eucaristia e l’invocazione dello Spirito
Santo per chiedere la benedizione di Dio su questo grande evento. Se il calendario
liturgico lo consente, si celebra la Messa votiva dello Spirito Santo.
Art. 107 - Le elezioni capitolari
§1. L'elezione delle Capitolari è un atto di responsabilità personale con conseguenze
importanti per tutta la Congregazione; ci aiuta l'esempio di Gesù nella scelta degli Apostoli,
preceduta da una notte di preghiera. Per questo ciascuna di noi prende la sua decisione nel
segreto della sua coscienza, davanti al Signore, dopo aver lungamente pregato, senza
influenzare e senza lasciarsi influenzare dalle altre.
§2. Alle votazioni in Capitolo prendono parte tutte e solo le Capitolari presenti in aula. Nel
caso in cui qualche Capitolare sia impedita a partecipare alle elezioni della Superiora
generale o delle Assistenti generali, perché inferma, le scrutatrici si recano da lei nella stanza
o infermeria, con l'urna, nella quale deporrà il suo voto.
§3. Il Capitolo generale è presieduto dalla Superiora generale, nel caso di vacanza
dall’ufficio, dalla Vicaria.
41
42
107.1 Il Capitolo elegge a votazione segreta e a maggioranza relativa, due Scrutatrici e
due Segretarie del Capitolo. Le schede di questa votazione vengono aperte dalle due
prime Assistenti generali.
Art. 108 – Validità del voto
§1. Per la validità del Capitolo e delle sue decisioni è richiesta la presenza di almeno due
terzi delle Capitolari.
§2. Perché il voto sia valido dev’essere libero, segreto, certo, assoluto e determinato197.
§ 3. A nessuna è consentito procurare in qualunque modo voti per sé o per altri,
direttamente o indirettamente198.
Art. 109 - Elezione della Superiora generale
§1. Per l’elezione della Superiora generale si richiedono 10 anni di voti perpetui. Criteri
prioritari nella scelta della persona chiamata a guidare la Congregazione sono: coerente
testimonianza di vita, intensa vita di preghiera, spirito di sacrificio e grande carità con tutte,
sufficiente esperienza di incarichi di responsabilità, apertura di mente e di cuore, zelo,
prudenza e amore fraterno.
§2. Le Capitolari sono obbligate in coscienza a dare il voto a colei che ritengono la più
idonea a tale importante compito. Per l’elezione della Superiora generale è richiesta la
maggioranza assoluta dei voti per i primi tre scrutini.
§3. Qualora non si raggiunga tale maggioranza si procederà a un quarto e ultimo scrutinio.
In tale scrutinio, si procede al ballottaggio fra le due candidate che hanno ottenuto il
maggior numero dei voti o, se sono più di due, fra le più anziane di professione; in caso di
parità di professione è eletta la più anziana di età; in tale scrutinio le due persone in
questione non votano. Se anche nel quarto scrutinio, avranno ottenuto uguale numero di
voti, si ritiene eletta la più anziana di professione, a parità di professione, la più anziana di
età.
§4 L'elezione della Superiora generale è promulgata dalla Presidente del Capitolo. Nel caso
in cui sia lei l’eletta, la promulgazione è fatta dalla Segretaria del Capitolo. Avvenuta
l’elezione della Superiora generale, la Segretaria del Capitolo ne da immediata
comunicazione alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica e alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, come pure a tutte le
Sorelle della Congregazione.
109.1 Eletta la Superiora generale, si canta il “TE DEUM” con l’orazione Pro
gratiarum actione; quindi, le Capitolari e tutte le Sorelle della Casa prestano
197
CIC, 172§1.
198
CIC, 626.
42
43
obbedienza all’eletta. La cerimonia si conclude possibilmente con la Benedizione
Eucaristica.
109.2 È opportuno che la Superiora generale uscente, non venga immediatamente
eletta in qualità di Assistente generale.
§5. La Superiora generale resta in carica sei anni; e può essere rieletta per un secondo
sessennio. Per un terzo successivo sessennio si richiedono i due terzi dei voti e
l'approvazione della Santa Sede. Dopo due scrutini non efficaci la candidatura decade.
Art. 110 - Elezione delle Assistenti generali
§1. Il Capitolo Generale, dopo aver acquisito opportune informazioni, elegge quattro
Assistenti generali. Tra l'elezione della Superiora generale e quella delle Assistenti deve
intercorrere un adeguato spazio di tempo per le necessarie consultazioni stabilito dalle
Capitolari.
§2. Per tale servizio possono essere elette Professe con almeno cinque anni di professione
perpetua scelte tra le sorelle secondo criteri di prudenza, esemplarità di vita, zelo per la
gloria di Dio e il progresso della Congregazione, amanti dell'unità, aperte al dialogo nel
rispetto reciproco. È preferibile che vengano scelte tra sorelle di diverse nazionalità e di
provata esperienza religiosa e apostolica in modo da rappresentare la globalità della
Congregazione.
§3. Le Assistenti generali sono elette per sei anni e sono rieleggibili ma concludono il loro
mandato alla cessazione di quello della Superiora generale. Le Assistenti possono essere
deposte per grave causa da parte del Consiglio generale con l'approvazione della Santa
Sede.
§4. Le Assistenti generali sono elette singolarmente a scrutinio segreto. Se dopo due
votazioni non viene raggiunta la maggioranza assoluta, al terzo scrutinio risulta eletta colei
che ha ottenuto la maggioranza relativa. In caso di parità di voti al terzo scrutinio, risulta
eletta la più anziana di prima professione, o di età se esse avessero professato nello stesso
giorno.
§ 5. La prima Assistente eletta è la Vicaria generale.
§ 6. Qualora un’Assistente generale, per giusti motivi ritenesse di dover rinunciare al
proprio ufficio, presenta le dimissioni alla Superiora generale, che decide con il voto
deliberativo del suo Consiglio. Per gravi motivi la Superiora generale, con il voto
deliberativo del suo Consiglio, può rimuoverla dall’ufficio.
Art. 111 - Decisioni del Capitolo
§1. Il Capitolo tratta le questioni più importanti che interessano tutta la Congregazione e
anzitutto quelle che richiedono la conferma della Santa Sede.
43
44
§2. Nell’ipotesi in cui venga eletta all’ufficio di Superiora generale una sorella non
capitolare, si procede immediatamente alla sospensione delle sedute capitolari fino al suo
arrivo. Nel caso di assenza di qualcuna delle altre elette, le si invia l'invito ad intervenire al
Capitolo, che prosegue comunque i lavori.
111.1 Al Capitolo Generale non può essere posto alcun limite di durata, ma
comunque è opportuno che esso non si protragga oltre il tempo necessario.
Art. 112 - Modifiche del Direttorio
§1. Il Capitolo Generale può prendere decisioni che rimangono in vigore fino a quello
successivo e, se non confermate, decadono. Le decisioni vengono assunte, dopo matura
discussione, a voto segreto e a maggioranza assoluta. Tuttavia le questioni meno gravi
possono essere approvate per alzata di mano, purché nessuna capitolare vi si opponga.
Art. 113 - Modifiche delle Costituzioni
§1. Per modificare le Costituzioni, che contengono le norme di principio, espressione dei
valori portanti circa l’identità carismatica, la spiritualità, il fine e la missione della
Congregazione, si richiede la maggioranza qualificata di due terzi dei voti e l'approvazione
della Santa Sede.
Art. 114 - Atti del Capitolo Generale
§1. Tutti gli atti del Capitolo Generale devono essere redatti dalla Segretaria, letti
pubblicamente di sessione in sessione, approvati e sottoscritti dalla Presidente e dalla
Segretaria.
§2. Spetta alla Superiora generale promulgare le decisioni del Capitolo. Fino alla
promulgazione vige l'obbligo del segreto sugli argomenti trattati.
CAPITOLO 3
Il Governo generale
SUPERIORA GENERALE
Art. 115 - Identità e missione
§1. La Superiora generale esercita l’autorità che ha ricevuto da Dio in spirito di servizio,
guidando la Congregazione nel progressivo cammino verso la santità e la fedeltà alla
missione secondo gli insegnamenti della Chiesa e della Fondatrice, in modo che il suo
apostolato raggiunga la più ampia espressione ed efficacia.
§2. Ella risiede, insieme al suo Consiglio, nella Casa Generalizia sita in Roma,
allontanandosene solo per ragioni connesse con il suo ufficio o comunque giustificate.
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§3. La Superiora generale vigila sulla correttezza dell'amministrazione dei beni della
Congregazione, le opere a favore delle missioni e il governo delle singole Case
rispettivamente mediante il servizio dell'Economa generale, della Segretaria delle Missioni e
delle Superiore locali che operano sotto la sua giurisdizione.
115.1 La Superiora generale può disporre liberamente di una somma annuale stabilita
dal Capitolo a beneficio della Congregazione o per motivi di carità.
Art. 116 – Autorità su tutta la Congregazione
§1. La Superiora generale ha potestà ordinaria su tutta la Congregazione, su tutte le Case e
sulle singole religiose che esercita in conformità al Diritto Universale e Proprio199. Nel
governo della Congregazione è coadiuvata da quattro Assistenti generali, dall’Economa
generale e da altre Ufficiali generali. Oltre alla Segretaria generale, si serve anche dell’aiuto
di una o più segretarie particolari, da lei scelte, per il disimpegno dei suoi compiti. A norma
delle Costituzioni ha facoltà di trasferire le sorelle, di conferire uffici e incarichi riguardanti la
Congregazione, le singole Case e le Opere.
§2. La Superiora generale può nominare una Delegata Territoriale alla quale sono affidati
dei compiti stabiliti dalla Superiora generale stessa con il consenso del suo Consiglio. La
Delegata rappresenta la Superiora generale presso un certo numero di comunità e la sua
nomina è preceduta da una consultazione delle Sorelle di queste comunità.
§3. Le facoltà concesse alla Delegata possono cambiare secondo le circostanze ed essere
revocate della Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio.
Art. 117 – Erezione e soppressione di Case
§1. Spetta alla Superiora generale, con il consenso del suo Consiglio l’erezione e la
soppressione di case e di opere. Per erigere una Casa occorre la licenza scritta del Vescovo
diocesano, che consente di svolgere l’apostolato secondo il nostro carisma, salve restando le
condizioni apposte nella convenzione stipulata tra la Congregazione e l’Ordinario del
luogo. Ogni Casa, previa approvazione e benedizione del Vescovo diocesano, 200 deve avere
una cappella in cui si celebra e si conserva l'Eucaristia. Per la soppressione della Casa è
sufficiente aver consultato il Vescovo del luogo.201
117.1 Erigiamo case filiali nelle città in cui le opere che svolgiamo a favore delle
missioni lo esigono. Esse sono dirette da collaboratrici laiche. La responsabile di una
filiale è nominata dalla Superiora generale e dipende dalla rispettiva Superiora locale,
a norma degli statuti.
Cf. CIC 622.
CIC 1207, 608.
201 Cf. CIC 609,1; 616,1.
199
200
45
46
Art. 118 - Modifiche delle Costituzioni
§1. La Superiora generale può dispensare qualche suora e anche una intera comunità202
dall'osservanza di qualche punto disciplinare delle Costituzioni, per giusti motivi e per un
tempo determinato.
Art. 119 - La Visita Canonica
§1. La Superiora generale visita ordinariamente tutte le Comunità ogni tre anni. Scopo della
Visita Canonica è la promozione della vita spirituale e apostolica della Congregazione,203
come pure il rafforzare l'osservanza delle Costituzioni, correggere eventuali errori ed abusi.
La Visita offre a tutte le sorelle l'occasione di avere un colloquio personale con la Superiora
generale, ravvivando così la gioia e la sicurezza di sentirsi parte viva della Congregazione.
La Visita è uno strumento efficace per rinvigorire lo spirito religioso nelle singole comunità e
fortificare l'unione fra tutte le sorelle della Congregazione.
§ 3. Se le ragioni speciali lo esigono, la Superiora generale può farsi sostituire nella visita
canonica da una Visitatrice sua delegata, che nomina con il voto deliberativo del suo
Consiglio.
119.1 Durante la Visita Canonica, la Superiora generale se crede opportuno, può
organizzare un convegno della Regione.
119.2 Ogni Comunità presenta alla Visitatrice il Registro della Visita Canonica nel
quale quest’ultima annota le sue raccomandazioni che verranno verificate nella Visita
successiva.
119.3 Se la Visitatrice è delegata a visitare solo una Comunità, è nominata dalla
Superiora generale. Nel caso in cui viene nominata in qualità di visitatrice una sorella
che non è membro del Consiglio generale, per tale nomina è necessario il voto
deliberativo del Consiglio. La Visitatrice fa un rapporto scritto delle visite e lo
consegna alla Superiora generale.
Art. 120 - Resoconto sullo stato Congregazione
§1. Al termine del suo mandato, la Superiora generale prepara il resoconto sullo stato della
Congregazione da presentare alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica; come pure l’Economa generale prepara un resoconto economico
relativo all’amministrazione dei beni mobili e immobili e alla gestione del patrimonio della
Congregazione. Allo stesso modo la Segretaria delle Missioni e la Segretaria delle Opere
provvedono ad elaborare rispettivamente un resoconto esatto delle offerte raccolte e
distribuite alle missioni nell’arco del sessennio trascorso, e quello relativo alle riviste. Questi
resoconti finanziari, dopo essere stati esaminati e approvati dal Consiglio generale, vengono
presentati al Capitolo generale. Nell’ambito del Capitolo tutti i resoconti vengono
202
203
Cf. CIC 86, 90.
Cf. CIC 628,1.3.
46
47
esaminati da una commissione composta da tre capitolari scelte tra coloro che non hanno
fatto parte del Consiglio generale uscente. La commissione esaminatrice, ne da quindi,
relazione al Capitolo.
§2. Se durante il sessennio si verificano situazioni molto gravi concernenti la persona della
Superiora Generale o il suo governo, il Consiglio Generale ne informa per iscritto la Santa
Sede per gli opportuni provvedimenti.
ASSISTENTI GENERALI
Art. 121 - Le Assistenti Generali
§1. Le Assistenti generali condividono la responsabilità della Superiora generale nella guida
della Congregazione. In piena comunione con essa, si dedicano al bene della
Congregazione, cooperando in armonia d’intenti, con sincerità e in atteggiamento di
fraterna condivisione. Le Assistenti dipendono direttamente dalla Superiora generale; il loro
ufficio non conferisce loro alcuna autorità sulle Consorelle.
§2. Le Assistenti generali sono obbligate a conservare il segreto d’ufficio 204 su tutto ciò che
viene trattato in Consiglio o che viene loro comunicato in ragione dell’ufficio.
Art. 122 - Corresponsabilità
§1. Il Consiglio generale è composto da quattro Assistenti che risiedano normalmente nella
Casa generalizia; possono essere inviate in missioni temporanee, ma soltanto per gravi
motivi una o due Assistenti possono risiedere per un periodo più lungo fuori della Casa
generale. Per esercitare il loro ufficio nel consigliare e coadiuvare adeguatamente la
Superiora generale, le Assistenti, devono essere informate in ordine a tutto ciò che riguarda
la vita della Congregazione e che non riguardi casi di coscienza rivelati dalla singola persona
unicamente alla Superiora generale. Ogni Assistente ha il dovere di esprimere il suo parere
con semplicità e sincerità, come pure la facoltà di proporre in Consiglio ciò che ritiene utile
per la Congregazione o per le missioni. Per il bene della Congregazione, la Superiora
generale può incaricare le singole Assistenti di occuparsi di un gruppo di Case
geograficamente vicine.
Art. 123 - La Vicaria generale
§1. La Vicaria generale, in caso di assenza o impedimento della Superiora generale, può
compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
§2. Nel caso in cui l’ufficio della Superiora generale resti vacante, ella la sostituisce
pienamente nel governo della Congregazione fino al Capitolo generale, che deve
convocare al più presto, in modo che la celebrazione abbia luogo entro sei mesi dalla
vacanza. In questo Capitolo saranno elette anche le nuove Assistenti generali.
204
Cf. CIC 127,3.
47
48
NATURA E ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO GENERALE
Art. 124 – Identità e compito
§1. Il Consiglio generale, espressione concreta dello spirito di collegialità e di comunione che
anima l’attività del Governo generale, è composto dalle quattro Assistenti, e presieduto
dalla Superiora generale. Esso è convocato dalla Superiora generale ordinariamente ogni
mese e o ogni volta che ella lo ritenga necessario.
Art. 125 - Il voto deliberativo
§1. Il Consiglio generale esprime il voto deliberativo nei seguenti casi:
1) apertura di nuove Case;
2) chiusura di Case già esistenti;
3) apertura di noviziati, trasferimenti di quelli già esistenti da un luogo all'altro;
4) ammissione al noviziato, alla professione temporanea e perpetua;
5) nomina delle Delegate territoriali;
6) proroga della nomina delle Delegate territoriali nell'ufficio;
7) dimissione di una novizia;
8) indulto di lasciare la Congregazione a una sorella di voti temporanei;
9) dimissione di una sorella con l'approvazione della Santa Sede; (decisione collegiale)
10) rimozione dall’ufficio di un'Assistente generale con l'approvazione della Santa Sede;
11) scelta del luogo per la celebrazione del Capitolo generale;
12) conferma della Visitatrice generale, nel caso in cui non sia membro del Consiglio;
13) trasferimento della sede della Casa generalizia;
14) nomina all’ufficio di Assistente generale rimasto vacante; (decisione collegiale).
15) approvazione dei resoconti generali e dei preventivi;
16) vertenze da intraprendersi o sostenersi, contratti da stipulare a nome della
Congregazione;
17) debiti da contrarre a nome e per conto della Congregazione, fino alla somma fissata
dalla Santa Sede;
18) concessione d'ipoteche sopra i beni della Congregazione fino alla somma fissata dalla
Santa Sede.
19) alienazione di beni mobili o immobili della Congregazione fino alla somma fissata dalla
Santa Sede.
20) determinazione di una percentuale dalle offerte raccolte per le missioni da destinare per
il mantenimento delle sorelle.
Art. 126 - La votazione segreta
§1. Se le decisioni più importanti non hanno l'unanime consenso del Consiglio generale, o se
un membro propone la votazione segreta, le decisioni vengono prese con voto segreto e a
maggioranza. In caso di parità, la Presidente dirime la questione.
Art. 127 - La validità delle decisioni
§1. Nel caso di assenza temporanea della Superiora generale, e nella necessità di dover
convocare il Consiglio, la Vicaria o la sua Sostituta convoca e presiede il Consiglio generale,
seguendo ove possibile, le istruzioni lasciate dalla Superiora generale. Per la validità delle
decisioni occorre la presenza di almeno tre membri del Consiglio. In tutte le riunioni è
48
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presente la Segretaria generale che annota le discussioni e redige apposito verbale di ogni
sessione che dev’essere letto e firmato da tutti i membri nella sessione successiva. La
Segretaria generale non ha diritto di voto, se non è membro del Consiglio. Notificare le
decisioni e ordinarne l'esecuzione è diritto della Superiora generale o della Sostituta.
CAPITOLO 4
Uffici generali
Art. 128 - Uffici generali
§1. Gli Uffici generali sono organismi consultivi ed esecutivi affidati alla responsabilità di
una sorella, per la promozione delle seguenti attività della Congregazione: Segreteria
generale, Economato generale, Segretariato delle Missioni, Segretariato delle Opere,
Ufficio degli Scritti della Fondatrice, Beata Maria Teresa Ledóchowska.
SEGRETARIA GENERALE
Art. 129 - Nomina
§1. Udito il parere del Consiglio, la Superiora generale nomina la Segretaria generale tra le
sorelle di voti perpetui, per la durata del sessennio. La nomina può essere riconfermata. La
Segretaria può essere aiutata nel suo ufficio da una o più Sorelle, previa approvazione della
Superiora generale.
Art. 130 - Compiti
§1. La Segretaria generale tiene costantemente aggiornato lo stato personale della
Congregazione e di ogni Casa, secondo le indicazioni ricevute. Redige la cronaca della
Congregazione, annotando gli avvenimenti importanti che ne segnano la storia. E’
responsabile dell’Archivio generale.
Art. 131 - Presenza al Consiglio generale
§1. La Segretaria generale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, se non
è Assistente generale. Ne redige i verbali, collabora alla redazione e comunicazione delle
decisioni, scrive le lettere e le circolari a nome del Consiglio. Secondo le necessità, aiuta la
Superiora generale nel disbrigo della corrispondenza.
§2. È dovere della Segretaria mantenere il segreto sugli affari trattati in Consiglio, come sui
contenuti di documenti, lettere, e tutto ciò che redige a nome del Consiglio o della
Superiora generale. Senza autorizzazione della Superiora generale non consente a nessuno
l’accesso all’archivio generale.
ECONOMA GENERALE
Art. 132 - Nomina
49
50
§1. L'Economa generale è nominata dalla Superiora generale, con il consenso del suo
Consiglio, per un sessennio e può essere riconfermata nell’ufficio.
Art. 133 - Responsabilità
§1. L'Economa generale, incaricata dell'amministrazione dei beni temporali della
Congregazione, della gestione dei contatti e delle relazioni con eventuali consulenti o
interlocutori della Congregazione nell’ambito amministrativo, agisce sotto la direzione della
Superiora generale. Considerata la delicatezza della materia, a tale incarico è necessario
nominare una sorella di riconosciuta serietà, onestà e competenza professionale.
§2. L'Economa generale è competente a porre atti di ordinaria amministrazione dei beni.
Spetta a lei presentare ogni anno all'approvazione della Superiora generale e del suo
Consiglio il bilancio preventivo e consuntivo e, ogni 6 anni, l’inventario dei beni dell’intera
Congregazione.
133.1 L'Economa generale e le Econome locali non possono superare i preventivi già
approvati dal Consiglio generale. Per spese non previste e straordinarie è necessaria
l’approvazione del Consiglio generale.
Art. 134 - Condivisione
§1. L’Economa generale ha la facoltà di distribuire equamente i fondi finanziari tra le Case
della Congregazione, affinché tutte abbiano il necessario per il loro mantenimento.
SEGRETARIA DELLE MISSIONI
Art. 135 - Nomina
§1. La Segretaria delle Missioni è nominata dalla Superiora generale con il consenso del suo
Consiglio per un sessennio e può essere riconfermata nell'ufficio.
Art. 136 - La responsabilità
§1. La Segretaria delle Missioni si occupa della direzione e amministrazione finanziaria delle
opere in favore delle missioni: individua e coordina i progetti missionari di solidarietà e di
formazione tramite contatti diretti e epistolari con i missionari; prepara i progetti da
sottoporre alla valutazione e approvazione della Superiora generale e del suo Consiglio.
§2. Ogni comunità si premura d’inviare con puntualità e regolarità i conti delle missioni alla
Segretaria delle Missioni. Dopo la distribuzione stabilita dalla Superiora generale e dal suo
Consiglio, rispettando la volontà dei benefattori, la Segretaria si occupa dell’invio dei sussidi
nelle missioni.
§3. Annualmente presenta alla Superiora generale e al suo Consiglio il resoconto delle
entrate e delle uscite per le missioni.
Annualmente presenta alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il resoconto dei
sussidi distribuiti nelle missioni.
50
51
Art. 137 - Facoltà della Superiora generale
§1. La Superiora generale è libera di elargire personalmente sussidi straordinari in caso di
urgenza.
§2. La Superiora generale con il suo Consiglio può, in caso di necessità, assegnare una
percentuale delle offerte raccolte per le missioni – ad eccezione degli stipendi di Messe – per
il mantenimento delle Sorelle della Congregazione; il prelievo operato dev’essere
sottoposto al controllo della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli nell'annuale
resoconto.
SEGRETARIA DELLE OPERE
Art. 138 - Nomina
§1. La Superiora generale, con il consenso del suo Consiglio, nomina la Segretaria delle
Opere, che si occupa delle pubblicazioni della Congregazione.
Art. 139 - Responsabilità
La Segretaria delle Opere s’impegna a promuovere le attività degli zelatori e delle riviste.
Incoraggia ogni sforzo per elevare il livello delle nostre pubblicazioni, affinché, pur nella
loro semplicità e modestia, abbiano una presentazione grafica dignitosa, insieme ad un
adeguato spessore dei contenuti.
La Segretaria delle Opere per la sua attività di pubblicazione e animazione missionaria
utilizza il materiale pervenuto dalle missioni.
Compila annualmente una sintesi delle edizioni delle nostre riviste e degli almanacchi dei
vari paesi e delle varie lingue, sollecitando l’aumento del numero degli abbonati.
CAPITOLO 5
Governo locale
Art. 140 - Nomina della Superiora
§1. La Superiora generale, dopo aver consultato il Consiglio e altre Sorelle 205 nomina la
Superiora locale. Questa deve avere almeno 2 anni di professione perpetua. Dopo un
mandato ella può essere riconfermata per un triennio immediatamente successivo.
Art. 141 - La Superiora
§1. La superiora guida e anima le Sorelle nel cammino della sequela di Cristo; esercita
l'autorità con umiltà e prudenza, con discrezione e amore materno; suscita la collaborazione
di tutte le Sorelle; con la carità di Cristo e con soavità e fermezza richiama le sorelle che
possono creare difficoltà e conflitti nella Comunità. Per giusti motivi e per un tempo
205
Cfr. CIC 625 § 3.
51
52
limitato, la Superiora ha facoltà di dispensare qualche sorella dall'osservanza di una
prescrizione disciplinare delle Costituzioni.
141.1 La Superiora custodisce le sane consuetudini della Congregazione in sintonia con
le indicazioni e le direttive della Superiora generale come anche le disposizioni della
Visitatrice e della Delegata Territoriale.
141.2 La Superiora nutre particolare premura per le Sorelle inferme, prendendosi
amorevole cura delle loro esigenze e sostenendole nella sofferenza.
Art. 142 - Formazione comunitaria
§1. La Superiora promuove la conoscenza dei documenti della Chiesa, specialmente quelli
che riguardano la vita religiosa e missionaria. Procura che almeno una volta all'anno si
leggano in comune le Costituzioni e che la Comunità si riunisca frequentemente per
approfondire la conoscenza della Parola di Dio. Favorisce le attività apostoliche nella
Comunità e incoraggia ad acquisire le professionalità necessarie per servire meglio le
missioni.
142.1 La Superiora locale promuove le riunioni delle Sorelle per discutere i problemi
comunitari e dell’apostolato, come anche la programmazione del lavoro. Lo scambio
di idee, le iniziative, la cooperazione vissute nella comprensione vicendevole
rendono, infatti, più fruttuosa e serena la vita comunitaria.
Art. 143 - Relazioni
§1. La Superiora rappresenta la Comunità e mantiene buone relazioni con le autorità civili
ed ecclesiastiche, con il clero e con altre comunità religiose, nella fedeltà alla propria
identità carismatica.
143.1 Spetta alla Superiora intrattenere o almeno seguire, e all’occorrenza anche
favorire, le relazioni con gli esterni.
§2. La Superiora cura un regolare rapporto con il Governo generale.
143.2 È dovere della Superiora locale inviare alla Superiora generale i rapporti
mensili, e alla Segretaria generale la cronaca annuale e la relazione annuale sullo
stato personale della Comunità. Una copia di questi documenti è conservata
nell’archivio della Casa.
Art. 144 - Amministrazione dei beni
§1- Ogni anno la Superiora con il suo Consiglio rivede i preventivi preparati dall'Economa
della Casa e li invia all'Economa generale per l'approvazione, avendo cura di non superare
il preventivo di spesa già approvato dal Consiglio generale. Per casi imprevisti e
straordinari si premura di ottenere i dovuti permessi. Gli inventari devono essere inviati
ogni sei anni.
144.1 La Superiora non può alienare oggetti d'antichità, d'arte o museali senza il
permesso della Superiora generale.
52
53
144.2 La Superiora promuove lo spirito di corresponsabilità nelle Sorelle anche in
ordine agli aspetti economici della Comunità.
§2. Possibilmente la Superiora locale non dev’essere anche Economa. Ella vigila affinché i
resoconti finanziari siano inviati puntualmente ogni mese alla Casa Generalizia.
144.3 La Superiora ha la facoltà di:
a) fare spese ordinarie previste dal preventivo;
b) concedere le necessarie eccezioni (cibo, riposo, ecc.) alle sorelle della sua Comunità;
c) concedere il permesso per escursioni, viaggi, pellegrinaggi non troppo lontani;
d) concedere anche a se stessa quello che può permettere alle Sorelle;
Art. 145 - Consiglio locale
§1. Il Consiglio locale è costituito dalla Superiora e da due Consigliere designate dalla
Superiora generale. Ha ordinariamente voto consultivo; esercita il voto deliberativo
soltanto quando occorre prendere una grave decisione urgente, senza possibilità di ricorso
alla Superiora generale, la quale, però deve procedere alla ratifica.
§2. È compito della prima Consigliera aiutare la Superiora, sollecitandone anche
l’attenzione in ordine a eventuali carenze del suo comportamento personale o nell'esercizio
delle sue funzioni di Superiora. In caso di assenza o impedimento, la Superiora viene
sostituita dalla prima Consigliera.
145.1 Il Consiglio si raduna mensilmente e tutte le volte che si rende necessario. Viene
redatto un verbale di ciascuna seduta. La nomina di consigliera non conferisce alcuna
precedenza sulle Sorelle della Comunità. Se opportuno, la Superiora può invitare
anche altre Sorelle alle riunioni di Consiglio. La Superiora rispetta le competenze
delle Sorelle evitando di risolvere da sola ciò che va risolto dalle Sorelle.
145.2 La Superiora, nell’intento di promuovere la corresponsabilità di tutte le sorelle
ha cura di fare in modo che nella Comunità non si rimetta ogni responsabilità al
Consiglio della Casa, ma che ciascuna sorella entri in dialogo e presenti proposte per
pervenire a decisioni concordate e condivise sulla vita comunitaria e l’apostolato.
Art. 146 - Interruzione dell’incarico
§1. Per gravi motivi e per il bene della Congregazione o suo personale, una Superiora può
essere rimossa dal suo ufficio o trasferita anche durante il suo mandato. Tale decisione viene
presa dalla Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio.
CAPITOLO 6
Separazione dalla Congregazione
LE USCITE DALLA CONGREGAZIONE
Art. 147 – Passaggio ad altra Congregazione religiosa
53
54
§1. Una sorella di voti perpetui che intende passare ad un'altra Congregazione, deve
ottenere licenza scritta della Superiora generale di entrambe le Congregazioni. Fino alla
professione perpetua nella nuova Congregazione, mentre rimane vincolata dai voti, è
tuttavia sospesa da tutti i diritti e obblighi previsti dalla nostra Congregazione.206 Con la
professione perpetua, dopo almeno tre anni di prova, la Sorella viene incorporata nella
nuova Congregazione. Se non intende emettere tale professione o non vi è ammessa, può
ritornare nella nostra Congregazione dove riacquista tutti i diritti e doveri precedenti. 207
Art. 148 – Passaggio alla nostra Congregazione da altro Istituto
§1. Una religiosa di voti perpetui proveniente da altra Congregazione, può passare alla
nostra, con licenza delle rispettive Superiore generali, previo consenso dei rispettivi
Consigli.208 Durante i tre anni di prova è tenuta ad osservare le nostre Costituzioni. Mentre
rimane vincolata ai suoi voti, restano sospesi tutti i diritti e gli obblighi dell’istituto di
provenienza. Durante questo tempo non ha voce attiva e passiva.209 Con la professione
perpetua viene incorporata nella nostra Congregazione con tutti i diritti e gli obblighi che
ne derivano.210 Se dopo i tre anni di prova non intende emettere la professione o non vi è
ammessa, deve rientrare nella sua Congregazione, a meno che non abbia ottenuto l'indulto
di secolarizzazione. 211
Art. 149 - Assenza dalla comunità
§1. Abitiamo nella nostra casa religiosa osservando la vita comune e non ci assentiamo da
essa senza licenza della superiora. La Superiora generale, con il consenso del suo consiglio e
per giusta causa, può concedere ad una sorella di vivere fuori della comunità, ma non oltre
un anno, a meno che ciò non sia per motivo di infermità, di studio o di apostolato da
svolgere a nome dell'istituto212.
Art. 150 - Esclaustrazione
§1. La Superiora generale col consenso del suo Consiglio, per gravi motivi può concedere a
una sorella di voti perpetui l’indulto di esclaustrazione, per non più di tre anni. Una
concessione superiore a tre anni, è riservata unicamente alla Santa Sede 213.
150.1 Le sorelle che hanno ottenuto l’esclaustrazione perdono la voce attiva e passiva
nella Congregazione.
Art. 151 - Uscita durante la professione temporanea
§1. Per grave motivo, la Superiora generale col consenso del suo Consiglio214 può concedere
l'indulto di lasciare la Congregazione a una sorella di voti temporanei.
CIC 685 § 1
CIC 684 § 2
208 CIC 684 § 1.
209 CIC 685 § 1.
210 CIC 685 § 2.
211 CIC 684 § 2.
212 CIC 665 §1.
206
207
213
CIC 686 e 687.
54
55
Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, la Sorella può essere
esclusa dalla successiva professione da parte della Superiora generale, con il voto
deliberativo del suo Consiglio. 215
Art 152 - Voti perpetui
§1. Una Sorella di voti perpetui può chiedere l'indulto di lasciare la Congregazione, per
motivi molto gravi ponderati davanti a Dio. Deve presentare la sua richiesta alla Superiora
Generale, la quale la inoltrerà con il voto suo e del suo consiglio, alla Santa Sede. 216
Art. 153 - Riammissione
§1. La Sorella che è uscita legittimamente dall'Istituto al termine del noviziato o dopo la
professione, può essere riammessa dalla Superiora generale con il consenso del suo
Consiglio, senza l'onere di ripetere il noviziato. Spetta alla Superiora generale stabilire un
periodo di prova prima della professione temporanea, e la durata dei voti temporanei
prima della professione perpetua.217
Art. 154 - Dimissione
§1. Per la dimissione di una Sorella di voti temporanei si richiedono gravi motivi approvati
dal Consiglio generale a maggioranza con voto segreto. La mancanza di spirito religioso, se
è di scandalo alle altre, è motivo sufficiente di dimissione, quando una ammonizione
canonica reiterata si sia dimostrata inefficace.
§2. Per la dimissione di una Sorella di voti perpetui si richiedono i motivi e le procedure del
CIC, Cann. 694, 695 e 696.
§3. Per dimettere una sorella di voti perpetui, ai gravi motivi esteriori deve aggiungersi
anche l'incorreggibilità confermata dal Consiglio generale a maggioranza e con voto
segreto. Tale incorreggibilità deve essere provata, in modo che non ci sia più speranza di
resipiscenza, anzi si tema danno per la Congregazione. Una malattia non è causa di
dimissione per una Professa di voti perpetui
Art. 155 - Processo di dimissione
§1. Nel processo di dimissione di una Sorella, sia di voti temporanei che perpetui, si osserva
il Diritto Universale.218 La Superiora generale, raccolte le prove sui fatti e sulla imputabilità,
renda note alla Sorella l'accusa e le prove, dandole facoltà di difendersi.
§2. Il decreto di dimissione, emesso collegialmente dalla Superiora generale col suo
Consiglio, deve esprimere, almeno sommariamente, i motivi, di diritto e di fatto. Il decreto
CIC 688 § 2.
CIC 689 § 1.
216 CIC 691 § 3.
217 CIC, 690 § 1.
218 Cf. CIC. 697,698, 699.
214
215
55
56
non ha vigore senza la conferma della Santa Sede alla quale vanno trasmessi il decreto
stesso e la documentazione completa.219
§3. Soltanto in seguito a un grave scandalo esterno, oppure per evitare un gravissimo
danno alla Comunità, la Sorella può essere espulsa immediatamente dalla Superiora
generale con il consenso del suo Consiglio, o anche, se vi sia qualche pericolo e manchi il
tempo per ricorrere alla Superiora generale, dalla Superiora locale con il consenso del suo
Consiglio. Ma anche in questo caso, la Superiora generale è tenuta a sottoporre la questione
al giudizio della Santa Sede.220
§4. Coloro che legittimamente escono dalla Congregazione o ne sono legittimamente
dimesse restano sciolte dai voti. Con ciò cessano pure tutti gli obblighi e i diritti derivanti
dalla professione religiosa. 221
Art 156 - Provvisioni per le Sorelle
§1. La Congregazione fornisce alle Sorelle dimesse i mezzi necessari per poter provvedere
alla prima sussistenza fuori dell’istituto per un tempo da determinarsi di mutuo accordo, o
in caso di dissenso, dal Vescovo diocesano.222 Non può essere richiesto o preteso da coloro
che lasciano la Congregazione, o ne vengono dimesse, né dai loro familiari,223 alcun
indennizzo per i servizi prestati o per l'uso o l'usufrutto dei beni ceduti alla Congregazione
prima della professione.
CAPITOLO 7
Amministrazione dei beni per un’Economia di Comunione
Art. 157 - I nostri beni
§1. Come amministratori prudenti, usiamo i beni della Congregazione con la piena
consapevolezza che sono beni al servizio della Chiesa.224. La Congregazione ha titolo
giuridico per possedere tutto ciò che è necessario al sostentamento delle sorelle e allo
svolgimento delle opere a favore delle missioni. Ciascuna Comunità, nell’ambito della
gestione dei beni, evita ogni forma di lusso e di accumulazione di beni225 dando una
testimonianza collettiva di carità e povertà evangelica.226
§2. Tutte le Comunità della Congregazione s’impegnano ad offrire una trasparente
testimonianza di unità nel vincolo della mutua carità e nella condivisione dei beni materiali.
Le comunità che non hanno entrate proprie, e quindi mancano di autonomia economica,
possono chiedere aiuto alla Superiora generale.
Cf. CIC 699 e 700.
Cf. CIC 703.
221 Cf. CIC. 701.
222 Cf. CIC 702 § 2.
223 Cf. CIC 702
224 Cf. CIC 635.
225 Cf. CIC 634,2.
226 Cf CIC 640; PC13.
219
220
56
57
Art 158 - Amministrazione dei beni
§1. Le singole Comunità della Congregazione in quanto persone giuridiche, per il diritto
stesso, hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali227
Sono parimenti capaci, entro i limiti stabiliti dal Diritto Canonico e con le debite
autorizzazioni, di concedere ipoteche sopra i propri beni, contrarre debiti, alienare i mobili
o gli immobili.
§2. Quando si tratta di alienare oggetti preziosi, o altri beni il cui valore superi la somma
approvata dalla Santa Sede per il paese, oppure di contrarre debiti e obblighi oltre la
somma indicata, il contratto è invalido se non si è ottenuto prima il Beneplacito Apostolico.
§3. La dote delle candidate viene investita in titoli sicuri e, alla morte della Sorella diviene
proprietà della Congregazione, anche se questa ha emesso soltanto i voti temporanei.
CAPITOLO 8
Fedeltà alla nostra Regola di vita
Art. 159 – La regola delle regole
§1. Le Costituzioni costituiscono per noi la traduzione concreta del Vangelo, pertanto,
riteniamo che l’osservanza di esse è per noi via ordinaria di santità.
159.1 Ogni sorella ha una copia delle Costituzioni per uso personale. Sui contenuti di
esse è chiamata a riflettere e confrontarsi continuamente, con il desiderio d'intenderle
sempre meglio, per assimilarle alla luce della Parola di Dio e vivere con sempre
maggiore autenticità la propria vocazione.
Art. 160 - Lodiamo e ringraziamo il Signore
Con le parole della Vergine Maria L’anima mia magnifica il Signore 228 vogliamo lodare e
ringraziare il Signore per le grandi opere che ha compiuto per noi. Gli rendiamo grazie per
il dono della nostra Fondatrice e ci impegniamo a seguirne l’esempio di vita e a custodire il
carisma e la spiritualità della Congregazione, nella consapevolezza che da questa fedeltà
nasce e si alimenta la santità e la fecondità apostolica delle Sorelle Claveriane.
Avanti con gioia, Dio aiuterà! (MTL)
APPENDICE 1
Le feste patronali della Congregazione sono:
227
228
Cf. CIC 634.
Lc 1, 46
57
58
- Maria SS.ma, Madre del Buon Consiglio (26 aprile, festa)
- San Pietro Claver (9 settembre, solennità)
- La festa della Beata Madre Fondatrice (6 luglio, festa)
- Feste speciali sono: la solennità di Pentecoste, la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù,
e l'anniversario della fondazione della Congregazione (29 aprile). In questo giorno si
canta il Te Deum.
Veneriamo in modo particolare:
Il Preziosissimo Sangue di Gesù, Il Suo Sacratissimo Cuore, lo Spirito Santo
Quali protettori celesti sono venerati:
Gli Angeli Custodi, S. Giuseppe, S. Ignazio di Loyola, S. Francesco Saverio, S. Teresa di Gesù,
S. Agostino, S. Francesco di Sales, S. Caterina d'Alessandria, S. Pio X, i SS. Martiri Ugandesi,
S. Teresa di Gesù Bambino
Preghiere da offrire ogni mese
Ogni suora offrirà la S. Messa, la S. Comunione ed il Rosario in un giorno di sua scelta per
le seguenti intenzioni.
1) per il S. Padre,
2) per il Cardinale Prefetto di Propaganda Fide
3) per il Cardinale Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
4) per il Vescovo diocesano,
5) per i confessori
6) per la nostra Congregazione
7) per le Consorelle viventi
8) per le Consorelle defunte
9) per i benefattori viventi
10) per i benefattori defunti
11) per i missionari viventi
12) per i missionari defunti
13) per le vocazioni all'Istituto
14) per le autorità civili,
Inoltre, il 7 marzo di ogni anno, in ringraziamento per l'approvazione definitiva della
Congregazione. Ogni lunedì per le intenzioni della Superiora generale.
Si farà la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù ogni primo venerdì del mese; allo Spirito
Santo ogni primo lunedì; e si reciterà, il 26 di ogni mese, la preghiera alla Madonna del
Buon Consiglio, il 6 di ogni mese, la preghiera alla Beata Madre Fondatrice.
APPENDICE 2
PREGHIERE PER I VIVI E SUFFRAGI PER I DEFUNTI
1. Preghiere per i vivi
58
59
Ogni anno, in tutte le Case della Congregazione, nella festa della Madre del Buon
Consiglio, di San Pietro Claver e della Beata Madre Fondatrice, si celebrerà la S. Messa per
la prosperità spirituale e temporale della Congregazione.
Nella Casa Generalizia si celebrerà:
- ogni primo venerdì del mese, una S. Messa per le missioni. Se le rubriche lo consentano
sarà celebrata la messa votiva del S. Cuore di Gesù;
- ogni primo lunedì, una S. Messa secondo le intenzioni della Superiora generale. Se le
rubriche lo consentano sarà celebrata la messa votiva dello Spirito Santo.
In ogni Casa, una volta al mese, verrà celebrata una S. Messa per i benefattori e zelatori.
Ogni giorno preghiamo per l’evangelizzazione dei popoli, per i missionari e per i
benefattori.
2. Suffragi per i defunti
Per tutte le Sorelle e le novizie della Congregazione defunte, la comunità dove è deceduta
farà celebrare le Sante Messe gregoriane. Inoltre si farà celebrare una Santa Messa in tutte le
case della Congregazione.
Per la Superiora generale deceduta in carica, o emerita, oltre alle Sante Messe gregoriane, si
farà celebrare nelle altre Case 7 SS. Messe, le Sorelle offriranno 7 SS. Messe e reciteranno 7
Rosari. Per una Superiora generale deceduta in carica si reciterà in tutte le case il “De
profundis” fino alla elezione della nuova Superiora generale; per un mese se non ricopriva
più la carica.
Per le Ufficiali generali in carica, nelle altre Case si faranno celebrare 3 SS. Messe; tutte le
Sorelle offriranno 3 Rosari e per 9 giorni reciteranno il “De profundis”.
Per la Superiora locale e per la Maestra delle novizie, le Sorelle offriranno 3 SS. Messe,
reciteranno 3 Rosari, e, per 9 giorni, il “De profundis”.
Per una professa e per una novizia, le Sorelle di tutta la Congregazione offriranno 3 SS.
Messe e reciteranno 3 Rosari e, per 3 giorni, il “De profundis”.
Per le associate, si celebreranno 7 SS. Messe, ma solo nella Casa dove abitavano. Le Sorelle
di quella Casa offriranno per la defunta una S. Messa, e reciteranno un Rosario.
Per i genitori di una professa, si celebrerà una S. Messa di suffragio e le Sorelle nella Casa
dove abita la professa reciteranno 1 rosario e il “De profundis”.
Ogni anno, in tutte le Case, si celebrerà, possibilmente durante l'ottavario dei defunti, una
S. Messa per le Sorelle defunte della Congregazione, una per i parenti defunti delle Sorelle e
una per le associate defunte.
Per le Autorità ecclesiastiche:
59
60
Dopo la morte del Sommo Pontefice ogni Casa farà celebrare 5 SS. Mese per il riposo
dell'anima sua. Tutte le Sorelle offriranno 5 SS. Messe e 5 Rosari per la stessa intenzione.
Per il Vescovo della diocesi dove si trovano una o più Case della Congregazione, verranno
celebrate 3 SS. Messe e le Sorelle residenti nella diocesi offriranno per il defunto 3 SS. Messe
e 3 Rosari.
Per i benefattori e zelatori. In tutte le Case della Congregazione si celebrerà, nell'ottavario
dei defunti, una S. Messa per i benefattori e zelatori defunti.
Nelle Case della Congregazione si celebrerà, una volta al mese, una S. Messa per i
benefattori e zelatori defunti e tutte le Sorelle li ricorderanno ogni giorno nella preghiera.
APPENDICE 3
NORME DELLE ELEZIONI
(che vengono approvate all’inizio del Capitolo per il suo svolgimento)
Si procede alle elezioni nel modo seguente:
Dopo aver pregato e invocato lo Spirito Santo, ogni Capitolare scrive su una scheda bianca,
previamente timbrata con il sigillo della Congregazione, il nome della sorella che intende
eleggere, la piega esattamente e la depone nell’urna collocata davanti alla Presidente.
La prima scrutatrice, dopo aver mescolato le schede nell’urna, le depone sulla tavola e le
conta a voce alta, in modo che tutte possono accertasi del loro numero. Se il numero non
corrisponde a quello delle Capitolari, le schede si bruciano e si procede a un nuovo
scrutinio. Costatato il numero delle schede, la scrutatrice apre ogni scheda, legge il nome a
voce alta, mostrandolo alla Presidente a alla Segretaria, la quale riscrive i nomi con i numeri
successivi ottenuti. Al termine della conta si procede a far conoscere pubblicamente il
risultato di tutti i voti ottenuti e si bruciano le schede.
L'elezione, la cui validità sia stata effettivamente impedita è invalida. Il voto indotto
direttamente o indirettamente con timore grave o dolo, è invalido229.
229
CIC 172
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costituzioni e direttorio - Suore Missionarie di s. Pietro Claver