COSTITUZIONI E DIRETTORIO DELLE SUORE MISSIONARIE DI SAN PIETRO CLAVER INDICE SIGLE PARTE PRIMA IDENTITÀ CARISMATICA DELLA CONGREGAZIONE Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 La Fondatrice L’identità e il fine delle Suore Missionarie di S. Pietro Claver Le dimensioni specifiche delle nostre comunità Le attività apostoliche PARTE SECONDA LA VITA CONSACRATA PER LA MISSIONE A. CHIAMATE A SEGUIRE CRISTO Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 Capitolo 5 Capitolo 6 Tramite la consacrazione religiosa Nella castità consacrata Nella povertà per il Regno di Dio Nell’obbedienza al Padre Nella preghiera Nella vita fraterna in comunità B. LA COOPERAZIONE ALLA MISSIONE Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 Nella missione di Cristo Servizio dell’animazione missionaria Promozione vocazionale Formazione alla vocazione claveriana Formazione Iniziale Formazione Permanente PARTE TERZA ORGANIZZAZIONE DELLA CONGREGAZIONE Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 Capitolo 5 Capitolo 6 Capitolo 7 Capitolo 8 Appendici Servizio dell’autorità Capitolo Generale Governo Generale Uffici generali Governo Locale Separazione dalla Congregazione Amministrazione dei beni per un’economia di comunione Fedeltà alla nostra Regola di vita 2 SIGLE AG Ad Gentes CIC Codex Iuris Canonici DV Dei Verbum LG Lumen Gentium NMI Novo Millenium Ineunte MR Mutuae Relationis PC Perfectae Caritatis PI Potissimum Institutioni RdC Ripartire da Cristo RM Redemptoris Missio SAO Servizio dell'autorità e l'obbedienza SC Sacrosanctum Concilium VC Vita Consecrata VFC Vita Fraterna in Comunità 2 3 PARTE PRIMA IDENTITÀ CARISMATICA DELLA CONGREGAZIONE CAPITOLO 1 La Fondatrice Art. 1 – Ispirazione originale §1. La Congregazione delle Suore Missionarie di S. Pietro Claver è scaturita dal cuore della Beata Maria Teresa Ledóchowska. Illuminata dallo Spirito Santo e ardente della stessa “sete” di Gesù Cristo, percepì che la più bella, straordinaria e feconda vocazione consiste nel cooperare con Dio alla realizzazione del suo disegno universale di salvezza dell’umanità. §2. Questa è la sua Volontà: “Che tutti siano salvi e giungano alla conoscenza della verità”1 e partecipino alla sua stessa vita.2 Per questo Cristo è stato inviato nel mondo nel quale lo Spirito Santo, protagonista e forza motrice della Missione3 continua a suscitare persone ed istituzioni che si dedichino alla “grande avventura dell’evangelizzazione”.4 Art. 2 - L’0pera di Dio §1. Sotto l’ispirazione dello Spirito Santo la Beata Maria Teresa comprese che doveva “assumere gli interessi di Gesù Cristo”5 e fare della sua vita un dono per la salvezza dell’umanità. Attratta, nel contesto sociale del suo tempo, dalle condizioni deplorevoli dell’Africa, si impegnò per la sua rigenerazione umana e cristiana. Per rispondere a quanto lo Spirito le suscitava interiormente e realizzare le iniziative avviate a tale scopo, diede vita alla Congregazione delle Suore Missionarie di S. Pietro Claver che, in seguito si è aperta alle urgenze missionarie in ogni parte del mondo. §2. La Beata Madre fondatrice era pienamente convinta di essere stata guidata dallo Spirito Santo, come suo “strumento indegnissimo” per realizzare questa Opera, che “è di Dio”6. CAPITOLO 2 L’Identità e il fine delle Suore Missionarie di S. Pietro Claver Come la Beata Maria Teresa, anche voi siete chiamate a rendere evidente la verità che nessuno dei fedeli può tenersi lontano dall’opera di evangelizzazione. Giovanni Paolo II, 29.04.1994 1 1Tm 2, 4-5. Cf. AG 7. 3 DV 21; AG 4. 4 NMI 58. 5 Cf. MTL ? 6 Cf. MTL ? 2 3 4 Art. 3 – Congregazione di diritto Pontificio §1. Noi Suore di S. Pietro Claver siamo una Congregazione di diritto Pontificio consacrata per la Missione, nella quale emettiamo voti pubblici semplici, temporanei e perpetui. Per la specifica indole missionaria manteniamo un peculiare rapporto con la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. §2. Nell’ambito della Congregazione abbiamo gli stessi diritti e doveri salvo le competenze proprie di chi assume temporaneamente servizi di governo, formazione e responsabilità direttive nei vari settori di attività. Art. 4 - Per il Regno di Dio §1. Ci caratterizza il desiderio di radicare e consolidare il Regno di Dio nei paesi di Missione, specialmente in Africa, innanzitutto attraverso la preghiera e la donazione di noi stesse e poi con le varie attività di promozione e sostegno delle missioni. La nostra priorità consiste nel trasmettere agli altri il fuoco di Cristo che arde nei nostri cuori per diffondere sempre più l’amore per la missione e dilatarne i confini, radicandolo nel cuore di tutti, ragazzi e adulti.7 §2. Animate dall’amore per Dio, amato sopra ogni cosa, e per i fratelli e le sorelle dei territori di missione, specialmente i più bisognosi, collaboriamo alla loro evangelizzazione, l’opera più divina tra le divine, e alla loro promozione umana. Art. 5 - L’animazione missionaria §1. Il nostro impegno è rivolto a suscitare e accrescere l’interesse per la Missione e le necessità delle giovani chiese attraverso l’animazione missionaria, l’informazione tramite la stampa e altri mezzi di comunicazione, l’aiuto economico, il sostegno delle attività degli evangelizzatori e altre iniziative appropriate a tale scopo.8 §2. Nei territori di Missione c’impegniamo ad inculturare il nostro carisma specifico memori che la Chiesa cresce se condivide la fede. Nelle attività di animazione cooperiamo con i vescovi e altri organismi delle rispettive Chiese locali. Art. 6 – Il nostro orientamento alla Missione §1. L’orientamento totale alla Missione pervade e caratterizza tutti gli aspetti della nostra vita: la preghiera, la partecipazione alla liturgia, la vita spirituale, i voti, la formazione, le scelte e le attività apostoliche.9 §2. Nella costante adesione alle intuizioni carismatiche della Fondatrice, da lei stessa perfezionate e adattate alle diverse situazioni, la Congregazione ha acquisito una sua fisionomia che vogliamo custodire e nello stesso tempo sviluppare in fedeltà al carisma, alle indicazioni della Chiesa e in risposta alle urgenze dei tempi.10 CAPITOLO 3 7 Cf. MTL Venezia 1907. Cf. MTL 1922. 9 Cf. MTL Venezia 1907. 10 Cf. MR 11 8 4 5 Le dimensioni specifiche delle nostre comunità Art. 7 - La centralità di Cristo §1. Desideriamo vivere un’esistenza esclusivamente a servizio del Regno e consegnata totalmente a Cristo, centro della nostra vita. §2. Imitando Gesù proteso in tutto verso il Padre e la salvezza delle anime, la nostra vita unita alla sua arde di zelo per le cose di Dio e per quello che a Lui sta più a cuore, il vero bene di ogni essere umano. L’intima unione con Gesù Redentore, che dona la sua vita per la salvezza del mondo, ci porta a integrare armoniosamente e a valorizzare le esigenze della vita consacrata e dell’apostolato missionario.11 Art. 7 - La vita comunitaria §1. La vita comunitaria è parte costitutiva del nostro carisma accolto e vissuto “insieme”, come avvenne per la Chiesa delle origini in cui i cristiani avevano un cuore solo ed un anima sola.12 In tal modo il carisma della Fondatrice diventa carisma della comunità e si esprime nella condivisione della preghiera, della vita fraterna e della missione. §2. Per realizzare la comunione e darne testimonianza, c’impegniamo a costruire un clima di famiglia in cui pratichiamo una premurosa e sincera attenzione e partecipazione alle gioie e sofferenze di ciascuna sorella, nella fedele osservanza delle norme comuni, nella condivisione delle fatiche, portando le une i pesi delle altre, trattandoci con amore vero e delicato, contribuendo a creare un ambiente di benevolenza, pace e serenità. §3. Investiamo le nostre migliori energie nell’animazione missionaria e nelle attività ad essa connesse, in atteggiamento di comunione e nella continua rinuncia a preferenze personali e individuali; consapevoli che fraternità e unità sono di per sè evangelizzanti, in quanto buona notizia che garantisce l’autenticità dell’annuncio. Art. 9 - Maria, il “sigillo missionario” §1. Onoriamo e amiamo Maria, nostro modello e guida, che veneriamo come Regina degli Apostoli, Madre dei missionari, Sovrana dell’Africa. Come Lei che aprì la porta alla venuta del Salvatore sulla terra ed animò gli Apostoli in vista dell’adempimento della missione loro affidata, anche noi nel silenzio e nella preghiera, lavoriamo per l’annuncio della Parola proclamata ovunque dai missionari, ciascuna là dove il Signore ci pone. §2. La Madonna del Buon Consiglio è stata designata da Pio X come Patrona della Congregazione. A Lei ci rivolgiamo perché indichi le strade e le modalità di aiutare le missioni, suggerisca la scelta della vocazione missionaria, apra il cuore alle necessità dell’evangelizzazione. Maria è inseparabile dal suo Divin Figlio e dalla sua opera di salvezza. Per la Beata Madre Fondatrice “non ama la Madonna chi non lavora direttamente per la salvezza delle anime”. Siamo “le braccia di Maria” a favore delle missioni. In questo, le diamo gioia, le dimostriamo il nostro amore e ci sentiamo da Lei amate. Cerchiamo di 11 12 Cf. MTL, Cenni 1897. Cf. At 4,32. 5 6 stare “con Maria ai piedi della croce”13 perché all’opera della salvezza si può collaborare solo come Cristo, per mezzo della Croce.14 Art. 10 – Patrono e Modello §1. Fin dall’inizio la nostra Congregazione è posta sotto la protezione di San Pietro Claver, di cui porta la denominazione. In un’epoca, in cui i diritti umani erano pesantemente violati, San Pietro Claver seppe servire il prossimo con amore e dedizione, trasmettendo agli emarginati la coscienza della loro dignità di figli di Dio e la loro vocazione trascendente.15 La Fondatrice ne condivise la passione e l’impegno per il riconoscimento della dignità di ogni persona umana. §2. La vita di San Pietro Claver, fatta di carità eroica e abnegazione si presenta come una miniera d’insegnamenti, come un fuoco d’amore cristiano per il prossimo per il quale riscaldarsi ed entusiasmarsi.16 Proponendoci l’esempio del nostro Santo Patrono, Padre, grande Apostolo, Avvocato celeste, la Fondatrice c’invita a sentirci piccole, condizione necessaria per vivere la nostra vocazione di Missionarie Ausiliarie.17 La consapevolezza della piccolezza evangelica, e l’impegno a vivere in atteggiamento di semplicità e fiducia ci apre la strada allo spirito delle beatitudini, nella docilità e dipendenza da Dio, fino all’abbandono fiducioso alla Provvidenza del Padre. Art. 11 – Un servizio ausiliario §1. La nostra vocazione come Missionarie Ausiliarie, cioè di accompagnamento e sostegno, ci pone al servizio dei Missionari e chiede di saper rinunciare alla soddisfazione di vedere i frutti del nostro lavoro e dello sforzo quotidiano per condividere quello compiuto direttamente da altri. Questo sacrificio gioioso è parte integrante del nostro essere missionarie18; esso scaturisce dall’amore apostolico, ed esprime la dimensione sacerdotale e profetica della nostra vocazione battesimale. §2. La stessa fede ci invita a saper scorgere quanto sfugge all’occhio umano, il fatto cioè, che ogni lavoro, anche il più piccolo, se fatto in unione con Cristo nell’incessante dono di sé, diventa estremamente fecondo nella logica della salvezza. Con cuore generoso vogliamo vivere nello spirito di fede, da cui attingiamo la consolazione soprannaturale che ci aiuta a gioire nel Signore anche quando le nostre fatiche sono sconosciute e il nostro lavoro non è apprezzato. Art. 12 - Fare della vita un dono §1. La nostra Fondatrice contemplando la bontà, la bellezza, la potenza e la sapienza19 di Dio creatore, affascinata dalla gratuità e dall’esempio splendido di dedizione totale di Gesù,20 si sentì interiormente spinta a fare della sua vita un dono a Lui, una corrispondenza d’amore al suo amore.21 In questa ottica San Pietro Claver e la Beata Maria Teresa 13 Cf. MTL, Sul Sodalizio 2.02.1898. Cf. MTL, Eco dell’Africa, 1920/4. 15 Cf. MTL, Eco dell’Africa, 1920/4. 16 Cf. MTL, Agli zelatori, 31. 17 Cf. MTL, Conf. 10.06.1904. 18 Cf. MTL, Cenni, 18. 19 Cf. MTL, Conf. 2.1.1905. 20 Cf. MTL, Conf. 4.6.1905. 21 Cf. MTL, Conf. 2.1.1905. 14 6 7 Ledóchowska, nostra Fondatrice costituiscono i nostri modelli per vivere la vita come dono a Cristo realizzando nella nostra persona il progetto del Padre che ci chiama ad una consegna sempre più generosa di noi stesse agli altri, specialmente nel servizio ai più poveri. CAPITOLO 4 Le attività apostoliche Art. 13 - Le nostre opere §1. Per attuare il nostro fine apostolico di radicare e consolidare il Regno di Gesù Cristo nei territori delle Missioni ad gentes, la nostra Congregazione si impegna nei due principali settori delle opere: a) animazione missionaria, intesa come informazione e formazione del Popolo di Dio alla missione. b) sostegno alle missioni più bisognose, procurando ad esse (senza alcuna preferenza di congregazione, nazionalità o rito) i mezzi necessari per la diffusione della fede. §2. Intraprendiamo altre attività utili e particolarmente richieste dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, secondo le nostre possibilità di personale e di mezzi. PARTE SECONDA LA VITA CONSACRATA PER LA MISSIONE A. CHIAMATE A SEGUIRE CRISTO CAPITOLO 1 Tramite la consacrazione religiosa Art. 14 – La consacrazione battesimale §1. La nostra chiamata a seguire Cristo con una “nuova e speciale consacrazione” religiosa è un dono della Santissima Trinità22 radicato nel battesimo, che si realizza mediante la professione dei consigli evangelici.23 Con questa consacrazione ci doniamo totalmente a Dio, sommamente amato24, vivendo con amore appassionato la forma di vita di Cristo, della Vergine Maria e degli Apostoli. Art. 15 - Configurazione a Cristo Cf. VC 20. Cf. RdC 8; VC 30. 24 Cf. LG 44. 22 23 7 8 §1. I consigli evangelici sono un modo radicale, divino di vivere il Vangelo25, espressione dell’amore che il Figlio porta al Padre nell’unità dello Spirito Santo.26 Attraverso la professione dei consigli facciamo di Cristo il senso della nostra vita, e c’impegniamo di riprodurre in noi, per quanto possibile, la forma di vita, che il Figlio di Dio prese quando venne nel mondo.27 §2. Con la professione religiosa, assumiamo nella fede il carisma affidatoci, impegnandoci a vivere i voti mediante l’affidamento di tutto il nostro essere a Lui. Questa nostra risposta radicale accresce la libertà interiore per vivere nella dimensione della sponsalità una sempre più grande libertà del cuore. In questo modo la nostra vita diventa segno di quella pienezza di gioia, d’amore e di liberazione che il Signore promette a quanti cercano il suo volto. Art. 16 - Nella Chiesa per le missioni §1. In forza della professione dei consigli evangelici siamo inserite nel mistero della Chiesa con un nuovo e speciale titolo28. Vogliamo servire la Chiesa, nostra madre e maestra, sentire cum Ecclesia e testimoniare un’affettiva ed effettiva docilità al magistero, operando sempre per l’unità e la comunione29. Orientate verso il Padre e il Regno, ci rendiamo pienamente disponibili alla missione, secondo il nostro carisma missionario. Art. 17 - La formula della professione §1. A gloria di Dio, nella ferma volontà di donarmi più intimamente a Lui e di seguire Cristo più da vicino in tutta la mia vita, alla presenza delle sorelle e nelle tue mani, Madre … Superiora Generale Io, N.N. faccio voto di perpetua castità, povertà e obbedienza (oppure: per un anno, per tre anni), secondo le Costituzioni dell'Istituto delle Suore Missionarie di San Pietro Claver. Mi affido con tutto il cuore a questa famiglia, affinché con la grazia dello Spirito Santo, l'aiuto della beata Vergine Maria, di San Pietro Claver e della Beata Maria Teresa, possa conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa a favore delle missioni. Amen. *) nel caso di una delegata: e nelle tue mani, Sr. N.N. Delegata della Superiora Generale. CAPITOLO 2 Nella Castità Consacrata Art. 18 - Il dono della castità evangelica VC 18. Cf. VC 21. 27 Cf. LG 44; VC 16. 28 Cf. LG 43. 29 Cf. VC 46. 25 26 8 9 §1. Chiamate al radicalismo evangelico, desideriamo esprimere la pienezza e l’esclusività del nostro amore per Dio, scegliendo di vivere una vita casta sulle orme di Cristo. Consapevoli che il dono della castità per il Regno è un dono prezioso che portiamo in vasi di creta30 rinnoviamo ogni giorno la nostra fedeltà e custodiamo con ogni mezzo a nostra disposizione questo tesoro Art. 19 - Seguire Cristo nella castità §1. Cristo, mosso dallo Spirito Santo, ha dato se stesso al Padre 31 e all’umanità con amore totale. Vivendo in perfetta castità, ha mostrato la pienezza della libertà dei figli di Dio. Seguendo il suo esempio, ci impegniamo a vivere nell’amore indiviso al Padre e nell’offerta di noi stesse ai fratelli, divenendo così nella Chiesa segno della vita futura ed espressione della fecondità di chi ama con cuore integro.32 Art. 20 - Cristo unico Sposo §1. La castità, abbracciata per il Regno dei cieli33 ci consente di consegnare tutto il nostro essere, cuore e corpo a Dio per vivere giorno dopo giorno in intimità con Lui. Alla Vergine Maria, nostro modello e guida, affidiamo con tutto il cuore il nostro impegno di fedeltà. &2. Il voto perpetuo di castità emesso nella Congregazione, rende invalido il matrimonio.34 Art. 21 - Cuore libero per la missione §1. Il voto di castità ci rende pienamente disponibili per la missione. Per questo liberiamo costantemente il nostro cuore da ogni legame e ci apriamo alla comunione con Dio e con gli altri, per rendere spiritualmente e apostolicamente sempre più feconda la nostra vita35. §2. La pratica gioiosa della castità è una testimonianza della potenza dell’amore di Dio nella fragilità della condizione umana. Amando Dio sopra ogni altra cosa è possibile un amore radicale e universale. 21.1 – Nell’apostolato ci prendiamo a cuore e abbiamo concreta cura delle necessità spirituali e materiali di tutti coloro a cui Cristo vuole trasmettere la sua grazia. Art. 22 - Affettività umana e maternità spirituale §1. L’esperienza della maternità spirituale nell’apostolato è l’espressione della fecondità di una vita casta vissuta con Cristo nell’amore36. Educhiamo pertanto la nostra sensibilità spirituale a vigilare sull’affettività per viverla alla luce piena dell’amore di Dio e della sua grazia. 2Cor 4, 7. Cf. VC 21. 32 Cf. CIC 599. 33 Mt 19,12. 34 CIC 1088 30 31 35 36 Cf. VC 22. Cf. VC34 e MTL 9.9.1905 9 10 §2. Curiamo la virtù della castità impegnandoci a vivere con equilibrio e dominio di sé, per raggiungere una sufficiente maturità psicologica e affettiva. Ci preoccupiamo di crescere nel costante esercizio della castità per rivestirci dei sentimenti di Cristo e testimoniare davanti al mondo che la vita in Lui è capace di saziare il nostro cuore. Art. 23 - L’ascesi della castità consacrata §1. Consapevoli che la castità consacrata è una speciale partecipazione al mistero pasquale, accettiamo con serenità le rinunce connesse con la scelta di vivere senza una famiglia propria. Accettiamo la solitudine che il voto di castità comporta come spazio sacro per approfondire la comunione con Cristo, nostro Sposo. §2. La preghiera sostiene il nostro impegno. Coltiviamo una speciale devozione alla Madonna, Regina delle vergini e ravviviamo continuamente la memoria della presenza dell'Angelo Custode. 23.1 – C’impegniamo a costruire insieme un fraterno clima comunitario in cui ognuna si sente accolta, stimata e amata, poiché questo ci aiuta a vivere serenamente la castità. 23.2 – Fedeli alla nostra scelta e per poter amare tutti in Cristo e con Cristo, pratichiamo la mortificazione e la custodia dei sensi. In questa ascesi ci sono di aiuto il silenzio, il controllo delle parole, la modestia e il senso della dignità propria e delle altre persone, create a immagine e somiglianza di Dio. 23.3 – Nelle relazioni con gli altri, evitiamo espressioni e atteggiamenti che favoriscano un attaccamento eccessivo alle persone e che potrebbero compromettere la libertà del nostro cuore. 23.4 – Non presumendo delle nostre forze, utilizziamo i mezzi naturali, che giovano alla salute mentale e fisica. Ci comportiamo con discernimento nelle letture e nell’uso dei mass media, scegliendo programmi che arricchiscano la mente e il cuore ed evitando ciò che impoverisce lo spirito e mortifica la dignità della persona. CAPITOLO 3 Nella povertà per il Regno Art. 24 - Seguire Gesù povero §1. Con la professione del consiglio evangelico della povertà, seguiamo Cristo che da ricco si è fatto povero.37 Abbracciamo con gioia e amore la vita povera, vivendo in semplicità e distacco dai beni materiali38, confessando così Cristo come Figlio che tutto riceve dal Padre e nell’amore tutto gli riconsegna.39 Art. 25 - Cristo unica ricchezza §1. Accogliendo l’invito di Gesù: Va’, vendi tutto quello che possiedi e dallo ai poveri40, con il voto di povertà rinunciamo al diritto di usare e disporre autonomamente dei beni materiali41. Crediamo che la povertà ci rende libere dalla schiavitù delle cose e dei bisogni 2 Cor 8,9. VC 21; PC, 13. 39 Cf. Gv 17,7.10. 40 Cf. Mt 19, 21. 41 Cf. CIC 600. 37 38 10 11 indotti dalla società dei consumi, e ci aiuta a riscoprire Cristo, unica vera nostra ricchezza42. Colmiamo così il nostro cuore con il suo amore e con i valori del Regno. §2. Ponendo in Dio la nostra sicurezza, ci adattiamo lietamente alle circostanze mutevoli della vita. Accettiamo con umiltà e pace le contrarietà del vivere quotidiano e i limiti personali. Evitando la tentazione naturale della ricerca del benessere materiale, con responsabilità personale e serenità, c’impegniamo a crescere nel distacco e nella libertà interiore, rinunciando volentieri alle cose non veramente necessarie. Art. 26 - Comune legge del lavoro §1. Viviamo povere di fatto e nello spirito conducendo una vita sobria e laboriosa. Nell’impegno quotidiano di qualsiasi lavoro ci venga affidato ci associamo a Cristo il quale, lavorando con le proprie mani a Nazareth, ha conferito al lavoro un’elevata dignità. Da Lui impariamo così a sottoporci alla comune legge del lavoro.43 Art. 27 - Apertura a Dio e gli altri §1. Esprimiamo il nostro modo di vivere la povertà nell’apertura a Dio e agli altri attraverso la donazione totale di noi stesse. Mettiamo tutti i nostri doni ricevuti dal Signore a servizio agli altri, nella consapevolezza che essere povere significa servire tutti. Contemplando la dedizione totale di Gesù, chiediamo a Lui lo spirito di abnegazione e di sacrificio che questo servizio richiede. §2. Sentiamo viva la responsabilità di conoscere sempre meglio le esigenze dei singoli e della società e di diventare sempre più sensibili ad essi, consapevoli che giustizia e carità sono una dimensione costitutiva della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa. Art. 28 - Povertà claveriana §1. Memori che la Fondatrice volle che la Congregazione fosse basata sui principi della povertà e dell’umiltà, consideriamo la povertà come saldo fondamento dell’esistenza della nostra Famiglia religiosa. Per questo, in quanto serve dei missionari, condividiamo con loro lo stile di vita missionario non solo a livello personale, ma curiamo che l’intera famiglia religiosa dia autentica testimonianza di povertà. Pertanto facciamo in modo che le nostre abitazioni si distinguano per semplicità e modestia negli edifici e negli arredamenti. §2. Cresciamo nell’autentico amore alla povertà evangelica, mediante una continua conversione del cuore e degli atteggiamenti. In questo modo diamo testimonianza della nostra piena fiducia nella provvidenza del Padre celeste.44 Dimostrando d’essere solidali con i poveri, rendiamo più fruttuoso il nostro apostolato45. 28.1 C’impegniamo ad un quotidiano allenamento nell’essere disponibili e pronte ad accontentarci del necessario, accettando con pazienza e serenità le abituali privazioni della vita missionaria. 28.2 Siamo attente a non sprecare e ad assumere uno stile di risparmio e a fare buon uso dei beni della comunità, con senso di sobrietà nel vitto, vestiario, viaggi e in tutte le circostanze ed espressioni della vita. Cf. PC, 1; RdC 22,8. Cf. Gen 3, 19; 2Ts 3, 10. 44 Cf. Mt 6,25-34 45 Cf. Mt 6,25 42 43 11 12 Art. 29 - Libere dai beni §1. In concomitanza con la professione temporanea cediamo l’amministrazione dei nostri beni a chi preferiamo e liberamente disponiamo del loro uso e usufrutto. Prima della professione perpetua redigiamo un testamento valido anche secondo il diritto civile. Per modificare tale testamento e per porre qualunque atto relativo ai beni temporali personali occorre il permesso della Superiora generale.46 29.1 Non ci è consentito capitalizzare beni immobili e denaro a vantaggio personale. §2. Conserviamo la proprietà dei beni e la capacità di acquistarne altri anche dopo la professione religiosa. Possiamo fare la rinuncia totale ai nostri beni, registrata legalmente, col permesso della Superiora generale e il consenso del suo Consiglio, solo dopo alcuni anni dalla professione perpetua47. Art. 30 – La comunione dei beni §1. Consegniamo alla comunità in spirito di condivisione fraterna, tutto ciò che guadagniamo o riceviamo a qualsiasi titolo (salari, pensioni, assicurazioni, regali)48 e accettiamo da essa quanto ci è necessario con senso di responsabilità nell’uso e nell’amministrazione, in modo che anche gli altri possano usufruire dei nostri beni. 30.1 Accettiamo con riconoscenza le cose semplici e ordinarie, e se dovessimo mancare del necessario vogliamo rallegrarci nel Signore Gesù che ci offre l’opportunità di partecipare più intimamente alla sua povertà. CAPITOLO 4 Nell’obbedienza al Padre Art. 31 - Obbedienti al Padre §1. Dio ci chiama alla pienezza della vita e dell’amore. Per rispondere al progetto divino di salvezza, ci mettiamo in ascolto della sua Volontà.49 Da Cristo, Figlio obbediente alla volontà del Padre fino alla morte di croce,50 impariamo che la vera libertà dei figli di Dio è nella totale obbedienza al progetto d’amore del Padre. Con il voto di obbedienza, pertanto, percorriamo un cammino di progressiva liberazione interiore che ci aiuta a realizzare pienamente la nostra vocazione e la missione che Dio ha pensato per noi51. Art. 32 – Con i sentimenti di Cristo §1. Nel fedele compimento della volontà di Dio desideriamo rivestirci dei sentimenti di Cristo verso il Padre. Condividendo il suo desiderio ardente per la salvezza di tutti e animate dallo zelo della Fondatrice, viviamo consapevolmente l’obbedienza che ci rende spose e vere collaboratrici nell’opera redentrice di Cristo e ci permette d’incarnare nel Cf. CIC 668,1 e 2. Cf. CIC 668,4. 48 Cf. CIC 668,3. 49 Cf. SAO 5; Pr 18. 50 Cf. Fil 2, 8 51 Cf. VC 91. 46 47 12 13 quotidiano il motto della nostra famiglia religiosa: La cosa più divina è cooperare alla salvezza delle anime.52 §2. Con ardore apostolico ci doniamo disinteressatamente e ci disponiamo a collaborare con abnegazione in maniera attiva e responsabile, dando il meglio di noi stesse e contribuendo al bene comune con iniziative, esperienze e mettendo a disposizione le nostri attitudini e talenti personali. Art. 33 - In ascolto della Parola §1. Con il voto di obbedienza, sperimentiamo e annunciamo la beatitudine proclamata da Gesù per coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano (Lc 11, 28). Mettendoci alla sequela di Cristo con libertà interiore, vivendo la Sua Parola, per tendere alla perfezione della carità, ci uniamo intimamente a Lui che svuotò se stesso per assumere la condizione di servo (Fil 2, 7) e imparò l’obbedienza da ciò che patì (Eb 5, 8).53 §2. Cerchiamo di conoscere e di realizzare la volontà di Dio manifestata nella Parola di Dio, nel Magistero della Chiesa, e nelle Costituzioni della nostra famiglia religiosa. Apprendiamo così a discernere i segni dei tempi e l’azione dello Spirito negli eventi quotidiani. Art. 34 – Spirito di fede e di comunione §1. Accogliamo con spirito di fede e fiducia le persone poste in autorità accanto a noi, quali mediazioni umane della volontà di Dio e viviamo l’obbedienza utilizzando al meglio gli strumenti del dialogo e del discernimento. Le superiore svolgono il servizio dell’autorità cercando il bene delle persone, della comunità e della Congregazione. 34.1 Superiore e consorelle siamo chiamate a edificare in Cristo una comunità fraterna, nella quale si ricerca Dio e lo si ama sopra ogni cosa, per realizzare il suo progetto redentivo. La condivisione delle nostre esperienze e convinzioni arricchiscono la comunione fraterna e l’impegno per la missione. Lo scambio e il confronto reciproco consentono di raggiungere meglio gli obiettivi comuni, maturati in comunità, concorrono a precisarli e purificarli, anche se talvolta questi dinamismi possono chiedere sacrificio per motivi di carità o servizio apostolico. §2. In forza del voto di obbedienza, in spirito di fede e d’amore obbediamo alle superiore, quali mediatrici della volontà di Dio, quando comandano secondo le costituzioni.54 §3. Per ragioni gravi e giustificate la Superiora generale può imporre il precetto di obbedienza in virtù del voto. Tale facoltà in forza del voto può essere delegata in casi particolari alle visitatrici e alle superiore locali. Art. 35 - Valore redentivo ed ecclesiale d’obbedienza Cristo, che ci ha liberati con la sua obbedienza, ci invita a collaborare, attraverso la nostra obbedienza, al suo disegno divino di salvezza.55 Talvolta l’obbedienza comporta inevitabilmente sofferenza e sacrificio, quando, come a Cristo, il Padre ci presenta un calice che è difficile bere.56 In tali momenti, come Lui, “impariamo l’obbedienza” a partire dalla 52 MTL, Conferenza 14.04.1918 Cf. SAO 7 Cf. CIC 601 55 Cf. SAO 8 56 Mt 26, 28-29; Lc 22,42 53 54 13 14 sofferenza (cf. Fil 2,8); questa associazione con Lui nel sacrificio fa di noi autentiche collaboratrici all’opera redentrice di Cristo. CAPITOLO 5 Nella vita di preghiera Art. 36 - Cristo Salvatore al centro §1. Cristo ha permesso che il suo fianco fosse squarciato, per lasciare sempre aperta la via al suo Cuore nel quale attingiamo la forza per nostra vita.57 Il suo Cuore trafitto è simbolo di quell’infinito amore, che ci stimola58 e ci spinge59 a donare la nostra vita a Lui. Contemplandolo impariamo a conoscerlo meglio, ad amarlo più intensamente e ad essere sempre e in tutto con Lui. 36.1 Esprimiamo il nostro amore al Sacro Cuore di Gesù tenendogli compagnia specialmente durante l’Ora Santa della sua agonia nel Getsemani. Viviamo quest’ora in spirito di riparazione alla freddezza e all’indifferenza con cui viene accolto il Suo amore infinito da noi e da altri. Questa devozione esprime un bisogno del nostro cuore consacrato a Dio. Celebriamo l’Ora santa la vigilia del primo venerdì del mese. Dove è possibile, esponiamo il SS.mo Sacramento e raccomandiamo al Signore in modo speciale le missioni. Art. 37 - La vita secondo lo Spirito §1. Lo Spirito Santo, animatore della nostra vita interiore, ci porta alla riscoperta di Dio e della sua Parola e a una nuova comprensione del carisma. Un’autentica vita nello Spirito Santo esige da noi una rinnovata tensione alla santità per tendere sempre più concretamente al radicalismo del discorso della montagna60 fonte di benedizione per tutte le nostre attività.61 §2. Restituiamo il primato alla vita spirituale perché le nostre comunità diventino scuole di preghiera e di spiritualità evangelica.62 La Madre Fondatrice, sulle orme della spiritualità ignaziana dava grande importanza alla meditazione profonda63, all’esame di coscienza, ai ritiri mensili e agli esercizi spirituali. Vivendo questi esercizi con generosità ci apriamo all’azione trasformante dello Spirito in un cammino di conversione permanente per assumere in modo sempre più visibile e credibile l’immagine di Cristo in noi.64 37.1 Procuriamo di predisporre al meglio, la sera del giorno precedente, la meditazione dell’indomani, che occupa un’importanza particolare tra i nostri esercizi spirituali. In questo modo la Parola di Dio illumini l’ultimo momento della sera e il primo del nuovo giorno65. MTL, Conf. 13.03.1904 MTL, Conf. 28.02.1094. 59 MTL, Conf. Maria Sorg, 1911. 60 Cf. NMI 31. 61 Cf. MTL, 19.07.1908. 62 Cf. NMI 31; RdC 20. 63 Cf. MTL, 28.02.1904. 64 Cf. Ef 4,13. 65 Cf. MTL, Vademecum, p5. 57 58 14 15 37.2 Negli Esercizi Spirituali annuali, possibilmente ignaziani, della durata di almeno 6 giorni, cerchiamo di approfondire la conoscenza e l’amore di Gesù per seguirlo sempre più da vicino. 37.3 C’impegniamo a vivere il giorno di ritiro mensile nel raccoglimento e in intima unione con Gesù. Ciascuna comunità cerca di individuare le modalità più adeguate a vivere nel modo più efficace per tutte questo tempo di grazia. 37.4 Nella frequente partecipazione al Sacramento della Riconciliazione incontriamo Cristo misericordioso che ci perdona, rinnoviamo l’impegno di seguirlo con cuore indiviso nel dono di noi stesse. Le superiore provvedono alla disponibilità di confessori idonei66. 37.5 Curiamo la nostra vita spirituale anche mediante la direzione spirituale fatta con una persona competente, in quanto ciò è uno strumento particolarmente utile alla crescita nella nostra relazione interiore con Dio. Art. 38 - Fondamento della nostra preghiera §1. Crediamo che l’Eucaristia, sorgente e culmine di ogni preghiera67, è il tesoro che Gesù ci ha lasciato68 e partecipiamo con Lui al suo atto oblativo69 per l’umanità. Quali sue umili cooperatrici, con Lui offriamo e siamo offerte70 come sacrificio gradito al Padre. Così veniamo rinnovate nella carità oblativa e troviamo la forza per la nostra missione. Viviamo la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia come momento centrale della giornata 71 e ci impegniamo a visitare spesso nell’arco della giornata, adorandolo, il Santissimo Sacramento nel quale Cristo sta in modo particolare per noi e ci aspetta.72 §2. Con la Liturgia salvezza di tutto il l’umanità al Signore Diamo particolare comunitaria. delle Ore diventiamo voce di Cristo73 che supplica il Padre per la mondo, esercitando la funzione materna della Chiesa di portare e unirla ai misteri della vita di Cristo e al suo sacrificio pasquale.74 importanza a questa preghiera privilegiandone la celebrazione §3. Alla preghiera liturgica uniamo altri tempi di preghiera personale nutriti dalla Parola di Dio che ci interpella, orienta e plasma quotidianamente.75 38.1 Le nostre preghiere quotidiane sono la santa Messa (con 15 minuti di ringraziamento dopo la Santa Comunione), le Lodi, i Vespri, la Compieta; mezz'ora di meditazione, mezz'ora di adorazione eucaristica, mezz'ora di lettura spirituale, rosario, esame di coscienza a mezzogiorno e alla Compieta. 38.2 Nella santa Comunione incontriamo personalmente Gesù Verbo Incarnato il quale nell'immenso suo amore ci ha invitate a vivere la vita con Lui partecipando al suo amore CIC 630, 2. Cf. LG 11. 68 Cf. MTL, Vademecum, 46. 69 Cf. RdC 27. 70 Cf. RdC 26. 71 Cf. CIC 663,2. 72 Cf. MTL, 19.04.1904 . 73 Cf. Istruzione sulla Liturgia delle Ore 17. 74 Cf. CIC 663 § 3; SC 84; RdC 25. 75 Cf. NMI 39. 66 67 15 16 per il Padre e per tutti i figli di Dio. Da questo incontro attingiamo la conoscenza e l'amore ancor più grande per nostro Sposo Celeste e per i nostri fratelli bisognosi ed abbandonati, come anche la gioia e il conforto nel seguirlo in tutte le fasi della sua vita, fino ad essere, con Lui e come Lui, sacrificate per gli interessi del Padre. Art. 39 – Per una preghiera continua §1. Chiamate a collaborare con Cristo al piano della salvezza, tendiamo ad acquistare lo spirito di preghiera continua76 e unione con Lui attraverso la quale la nostra vita acquista un crescente valore salvifico: Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me.77 Questo spirito di preghiera e raccoglimento ci apre alla Parola di Dio e ci insegna a saper scorgere il volto di Dio nell’autorità, nelle persone, specialmente nei poveri, negli avvenimenti e negli impegni quotidiani. §2. Sull’esempio di Gesù che si ritirava in solitudine per stare con il Padre, apprezziamo il valore del silenzio che ci prepara all’ascolto della volontà di Dio, alla preghiera, al raccoglimento interno, all’ininterrotta unione con Dio anche nell’attività. §3. Coinvolte nei diversi lavori e servizi, c’impegniamo a ricordare che siamo sempre alla presenza di Dio durante l’intera giornata e procuriamo di santificare tutte le opere e le parole con una buona intenzione. Manteniamo il raccoglimento riportando spesso alla mente preghiere e giaculatorie proprie della nostra tradizione spirituale. In questo modo trasformiamo tutta la nostra vita in preghiera.78 39.1 Coltiviamo lo spirito di silenzio e di raccoglimento nella cella del nostro cuore per favorire il nostro rapporto personale ed intimo con Gesù che ci distacca da tutto ciò che non conduce a Lui. 39.2 Il silenzio rigoroso (dalla Compieta fino alle Lodi) ci consente di parlare solo di cose veramente necessarie e sottovoce, predisponendoci a riflettere sulla meditazione del giorno seguente. 39.3 Il silenzio moderato che custodiamo durante il giorno ci permette di comunicare con gli altri quando lo esigono necessità e carità. Art. 40 - L’ascesi §1. Nel cammino verso la santità combattiamo con tutte le armi spirituali di cui disponiamo le tendenze che ostacolano la nostra unione con Gesù.79 Ciò è indispensabile per rimanere fedeli alla nostra vocazione e seguire più speditamente Gesù sulla via della Croce.80 §2. In quanto cooperatrici con Cristo all’opera della redenzione del mondo, ci distinguiamo per lo spirito di sacrificio gioioso81 e di penitenza che uniamo al suo sacrificio per la salvezza dell’umanità. Non abbiamo penitenze prescritte, ma ne possiamo praticare 76 Cf. Lc 18. 1. Gv 15, 4. 78 Cf. Costituzioni SSPC, 1910, art. 2, p. 43. 79 Cf. MTL, 27.03.1904. 80 Cf. VC 38. 81 MTL, 2.02,1898. 77 16 17 spontaneamente, per associarsi più pienamente alla redenzione di Cristo e ai sacrifici, fatiche e privazioni dei missionari.82 40.1 C’impegniamo tutte nell’assumere un dignitoso stile di vita che ci identifica nella nostra specificità di donne consacrate: a) delicatezza e tatto nel linguaggio, nell’atteggiamento, nell’assunzione del cibo e nei vari modi di fare b) accettazione lieta e serena delle piccole croci quotidiane c) solidarietà concreta, gioiosa e generosa verso gli altri d) preferenza al bene comune e) attenzione a preservare la pace e la serenità nelle situazioni difficili, perché “Dio ama chi dona con gioia.83 Pratichiamo il digiuno dello spirito mediante una costante vigilanza sull’uso della lingua, degli occhi, e specialmente dei pensieri.84 40.2 Osserviamo le astinenze e i digiuni stabiliti dalla Chiesa e ci atteniamo alle prescrizioni della Chiesa locale. Oltre il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo digiuniamo nelle vigilie dell’Immacolata e del Santo Natale. Ci asteniamo dalla carne tutti i venerdì dell’anno, eccettuate le feste di precetto. Art. 41 - Con Maria §1. Guardiamo continuamente Maria come nostro modello nella sequela del Figlio. Meditando tutte le cose nel suo cuore85 Ella operò e visse sempre in sintonia con la Sua Parola. Per questo apprendiamo da lei ad accogliere la volontà di Dio con quella fiducia imperturbabile86 dimostrata dal primo “Si” fino ai piedi della croce, dove ha compiuto il suo più grande sacrificio, senza ritirarsi dai dolori amari87. §2. Siamo figlie della Madre del Buon Consiglio, per questo riserviamo sempre nel nostro cuore un posto speciale per Lei, Madre del Consigliere Ammirabile.88 Mediante la sollecitazione a Cana: “fate quello che vi dirà” ci aiuta a comprendere che possiamo ricevere attraverso di lei tutte le grazie. Condotte dalla sua materna mano e con suoi consigli che ci illuminano in ogni circostanza della vita, possiamo camminare con sicurezza. 89 CAPITOLO 6 Nella vita fraterna in comunità 82 Cf. Costituzioni SSPC, 1910, art. 79, p. 34 2 Cor 9,7 84 MTL, 6.03.1904. 85 Cf. Lc 2,19. 86 Cf. MTL Conf. 27.03.1904. 87 Cf. MTL Allocuzione 1914. 88 Is 9,5 89 Cf. MTL Madre del Buon Consiglio, 1912. 83 17 18 Art. 42 – Nella relazione §1. Create per la relazione e l’incontro nell’amore, viviamo la vita fraterna in atteggiamento di comunione quale espressione della Chiesa che è essenzialmente mistero di comunione90 chiamata ad essere casa e scuola di comunione e a promuove una spiritualità di comunione.91 A questo ci impegna il battesimo mediante il quale siamo inserite nel corpo di Cristo come sue membra. §2. Sul modello della comunità di Gesù con i Dodici e dei primi cristiani, viviamo in una dimensione mistica; unite dallo Spirito Santo in una famiglia nel nome del Signore,92 partecipiamo alla vita della Trinità che estende nella storia i doni della comunione propri delle tre Persone Divine.93 Contemplando il mistero della Trinità che abita in noi, riconosciamo la sua luce nel volto delle consorelle che ci stanno accanto.94 Art. 43 - Gesù – Centro che convoca e sostiene §1. Ci sentiamo chiamate a vivere secondo il comandamento di Gesù: Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati95, per questo c’impegniamo a costruire la nostra comunità attorno a Cristo, che la convoca, la guida e la sostiene. Prima di essere una costruzione umana, infatti, la comunità è un dono dello Spirito96, Senza questa carità fraterna non possiamo mai essere un’autentica comunità missionaria che partecipa della “compassione” del Cuore di Gesù.97 §2. Dall’unione intima con Lui attingiamo la virtù della carità e da Lui impariamo a praticarla, rispettando e accettando ogni persona nella sua unicità e dignità e nella stima reciproca.98 Ci sentiamo chiamate ad aiutare ciascuna a sviluppare le proprie doti e ad essere esempio di riconciliazione universale in Cristo. Art. 44 - Comunità interculturali §1. Fin dall’inizio le nostre comunità sono costituite da consorelle di diverse nazionalità. Per questo c’impegniamo ad educarci costantemente a vivere e lavorare insieme a consorelle di altre culture. Rispettando le diverse origini, procuriamo di vivere la cultura del Vangelo che ci unisce nel cercare la comunione negli elementi che caratterizzano la nostra famiglia religiosa. La comunione che nasce dalla stessa vocazione e missione trascende ogni differenza individuale e culturale, allo stesso tempo le valorizza, fortifica il dono della vita fraterna in comunità, favorisce l'accoglienza reciproca e consente ad ognuna di far fruttificare i propri talenti99. 44.1 C’integriamo nel genere di vita del luogo in cui ci troviamo, e siamo sensibili alle espressioni culturali dei vari Paesi. 90 Cf. VC 41 NMI 43 e 59 92 Cf. PC 15. 93 VC 41 94 Cf. NMI 43. 95 Gv 15, 12. 96 Cf. VFC 8. 97 Mt 9,36 98 VC 16 99 Cf. CIC 602. 91 18 19 44.2 Per favorire la maggiore unione nell’internazionalità, e per rendere più fruttuoso l’apostolato, studiamo e parliamo la lingua del luogo. 44.3 Teniamo particolarmente presente Il principio dell’internazionalità nell’ambito della formazione. Art. 45 - Comunità apostoliche §1. Un vincolo speciale che ci unisce è la nostra identità carismatica a servizio alle missioni. Questo si concretizza mediante uno stile di sacrificio e positiva rinuncia in vista dello sviluppo e della promozione della vita nei luoghi di missione sull’esempio della Beata Fondatrice e di San Pietro Claver. §2. L’opera apostolica che ognuna di noi realizza appartiene alla comunità che accoglie, approva e invia in missione. Il senso della missione comune stimola la fedeltà personale e costruisce la comunità. 45.1 Svolgiamo la nostra attività missionaria in spirito di comunione tra noi, con i benefattori e la Chiesa locale. Una particolare espressione di vita comunitaria è data dagli incontri e dalla collaborazione apostolica tra comunità vicine. 45.2 Coltiviamo contatti amichevoli con i nostri benefattori condividendo con loro il nostro spirito missionario, sempre memori, però, che più fruttuosa ed efficace di qualsiasi parola100 rimane la nostra testimonianza di fede e di carità. Facciamo in modo che questi contatti non ostacolino la nostra vita spirituale e comunitaria. 45.3 Utilizziamo le occasioni degli incontri con i laici per risvegliare in essi l’interesse per le missioni. 45.4 Ciascuna di noi collabora nel fare comunione evitando per quanto possibile atteggiamenti di individualismo e contestazione di fronte a piani comuni e condivisi dalla comunità. §3. Ci impegniamo a crescere come persone apostoliche. Usiamo con discernimento e senso di responsabilità i mezzi di comunicazione sociale per prendere a cuore gli avvenimenti della Chiesa, delle missioni e del mondo. Siamo vigilanti nel non abusare del tempo che appartiene a Dio e al servizio del Regno101. Art. 46 - Comunità claveriane §1. Ogni nostra comunità si presenta come comunità claveriana missionaria manifestando questa identità specifica negli ambienti, nello stile di vita, nella dignità e nella semplicità. 46.1 In ogni comunità della Congregazione ci sentiamo in famiglia, vi troviamo accoglienza e aiuto fraterno. Ci adeguiamo al ritmo di vita della comunità, offriamo la nostra collaborazione e per ogni occorrenza ci riferiamo alla superiora locale. 46.2 La comunità accoglie con cordialità i familiari di ciascuna consorella. Per invitare ospiti ci accordiamo con la superiora. §2. Ogni comunità coltiva espressioni e tempi di preghiera, formazione, lavoro, riposo e vacanze secondo lo stile di vita comunitaria della Congregazione e le esigenze proprie e del luogo. 100 101 Cf.LG 12,1 Cf. CIC 666. 19 20 46.3 Possiamo visitare i familiari ogni tre anni per un mese, se siamo fuori paese (un solo viaggio in un solo paese); nello stesso paese una volta all’anno per due settimane; nella stessa città secondo il permesso della superiora locale. Possiamo tornare in famiglia per assistere i genitori gravemente malati o per i loro funerali. In tali casi la successiva visita alla famiglia avrà luogo dopo tre anni. 46.4 Tutte indossiamo l’abito religioso, segno di consacrazione, testimonianza di povertà e di appartenenza alla Congregazione. 46.5 In ogni nostra casa predisponiamo spazi riservati esclusivamente alla vita della comunità.102 Art. 47 - Costruire la comunità §1. Con cuore aperto ai bisogni delle altre costruiamo insieme la comunità impegnandoci in un esodo continuo da noi stesse per diventare sorelle, mettendo a loro disposizione i doni ricevuti da Dio, prevenendo i loro desideri, portando i pesi le une delle altre e cercando in tutto di piacere al Signore. Questo atteggiamento di amore vero e sincero crea un’atmosfera di benevolenza, pace e serenità, mentre attira la benedizione del Signore sulle nostre comunità e attività. §2. In quanto persone convocate dal Signore in una tradizione carismatica concreta, non ci scegliamo, ma ci accogliamo. Liberamente impegnate a seguire Gesù in questa forma di vita ci sentiamo tutte impegnate a costruire la comunità, responsabili del clima comunitario, della ricchezza degli incontri, della profondità delle celebrazioni, della crescita di ogni consorella. §3. Accogliamo le consorelle nella loro identità di persone, consapevoli che la qualità della vita di una comunità dipende dalla maturità umana e dalle qualità evangeliche di ciascuna. Favoriamo per questo iniziative di crescita personale poiché il tempo dedicato a migliorare la qualità della vita fraterna non è tempo sprecato, in quanto “tutta la fecondità della vita religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna.103 La comunione fraterna è già un apostolato.104 Art. 48 - Forti nella comunione §1. La dimensione di fede nella quale scopriamo ogni consorella come Sposa di Cristo che appartiene alla stessa famiglia, condivide la stessa missione e lo stesso scopo, ci aiuta ad amare ciascuna con le opere e nella verità.105 La carità di Cristo ci spinge106 a vivere quest’amore in modo ordinato, mettendo Dio al centro della nostra vita, in un dinamismo concentrico in cui l’amore alle sorelle, all’umanità e specialmente ai più bisognosi nelle missioni107 si ricapitola in Cristo. §2. Sulle orme della Fondatrice: possiamo rimanere senza pane, ma fino a quando ci aiuteremo a vicenda e l’una penserà all’altra, tutto andrà bene108, siamo sempre più 102 Cf. CIC 667, § 1. SAO 22. 104 VFC 54, VC 72. 105 Cf. MTL, Conf. 3.03.1905. 106 2 Cor 5,14. 107 Cf. MTL, Allocuzione 27.08.1911. 108 MTL, Conf. 19.07.1908. 103 20 21 consapevoli che la nostra forza scaturisce dall’unità dei cuori e che solo così unite possiamo compiere cose grandi per Dio109. §3. Unite con la mente e col cuore nella carità, testimoniamo fedeltà al comandamento di Gesù: Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.110 Pertanto, c’impegniamo a divenire segno profetico ed escatologico nella Chiesa mediante la crescita nella spiritualità di comunione111. 48.1 Procuriamo di coltivare le virtù che sono alla base di ogni convivenza sociale: l’amore che qualifica le relazioni; e la verità, senza le quali è impossibile la pace, la solidarietà, e il bene comune; la sincerità nelle relazioni personali; la giustizia unita alla misericordia; il perdono, il rispetto delle opinioni altrui e la bontà. Art. 49 - Momenti di comunione §1. Ogni comunità valorizza i singoli momenti di vita comunitaria. In tale dinamismo diamo particolare importanza alla fraternità, condividendo i doni dello Spirito per metterli a disposizione di tutte affinché servano per l’edificazione comune.112 Curiamo attentamente la comunicazione e la condivisione in quanto la loro mancanza indebolisce la fraternità e favorisce l’individualismo.113 49.1 Per accrescere e rafforzare la comunione celebriamo con grande cura le feste proprie della Congregazione, le professioni religiose, gli onomastici e gli anniversari delle sorelle. 49.2 Curiamo con particolare attenzione l’informazione all’interno della comunità e della congregazione affinché ciascuna di noi possa sentirsi parte viva e partecipe della vita della nostra Famiglia religiosa mediante la conoscenza degli avvenimenti della Congregazione, iniziative, gioie, fatiche e speranze delle consorelle sparse nelle varie parti del mondo. §2. Nella preghiera comune, nella partecipazione all’Eucaristia, nella condivisione dei talenti e nei momenti di distensione impariamo a vivere da sorelle assumendo le debolezze, i problemi, le difficoltà le une delle altre. C’impegniamo a percorrere insieme il cammino ascetico necessario e insostituibile per fare di un gruppo di persone una fraternità di donne felici di seguire Cristo nella scelta della consacrazione totale di sé. 49.3 La stima reciproca c’incoraggia a ricercare la compagnia vicendevole e favorisce tra noi il dialogo e l’amicizia sincera. Il rispetto per ciascuna c’impone uno stile fatto di delicatezza, sensibilità e garbo nella conversazione e nel tratto, di riguardo dei tempi e luoghi di silenzio, di attenzione e cura nell’individuare forme di ricreazione che siano espressione di una vita fraterna semplice e gioiosa. Art. 50 - Ruolo della superiora §1. Fondamentale nell’ambito della vita fraterna è il ruolo della superiora quale custode della qualità e animatrice della vita di comunità. A lei è affidato il compito di vivificare, proporre, aiutare, promuovere il dialogo e prendere decisioni. Coordinata dalla guida Cf. MTL, Conf. 3.03.1905. Gv 13, 35. 111 Cf. VC 51. 112 Cf. 1Cor 12, 7. 113 Cf. VFC 32. 109 110 21 22 amorevole e sapiente della superiora, la comunità si ritrova concorde nella fraternità ed efficace nel servizio apostolico.114 50.1 La comunità si raduna possibilmente ogni settimana per incontri di formazione, organizzazione, programmazione e revisione. Ciascuna è responsabile d’interessarsi ai vari problemi ed iniziative per poter offrire positivamente il proprio contributo. 50.2 Utilizziamo il dialogo quale strumento privilegiato per esaminare, alla luce del Vangelo, delle Costituzioni e dei “segni dei tempi” la nostra vita, per aiutarci, esortarci e perdonarci a vicenda. Art. 51 – Prossimità e premura verso le consorelle anziane e ammalate §1. Vogliamo essere vicine alle consorelle anziane e ammalate, che partecipano in modo più intenso alla passione di Cristo con la stessa sollecitudine di Maria, per questo, offriamo loro la nostra attenzione, fatta di premura, rispetto e affetto. Le consideriamo predilette del Signore e benedizione per la comunità. Offriamo a ciascuna di loro le cure necessarie per il recupero della salute aiutandole a vivere le situazioni difficili della malattia e dell’anzianità come momento di grazia, nel quale la vocazione claveriana raggiunge il suo compimento nell’amore e nel dono di sé. Associandosi a Cristo crocifisso, a loro volta, le sorelle malate o anziane offrono le loro sofferenze consapevoli che in questo modo collaborano in modo peculiare con Cristo alla salvezza dell’umanità. Art. 52 - Oltre la morte §1. Nella comunione dei santi i membri della Congregazione rimangono uniti anche oltre la morte; con questa certezza conserviamo viva la memoria delle consorelle defunte, le ricordiamo nella preghiera e offriamo per loro i suffragi stabiliti, tramandandone alle generazioni future la memoria dell’esempio di fedeltà alla vocazione e missione claveriana. B. LA COOPERAZIONE ALLA MISSIONE CAPITOLO 1 Nella missione di Cristo Art. 53 - L’ispirazione carismatica §1. Alla luce dello Spirito Santo, la Fondatrice seppe scorgere negli schiavi e nelle donne maltrattate e violate nel fisico e nella loro dignità, dei figli di Dio, creati a sua immagine, riscattati con il sangue prezioso di Cristo e destinati alla felicità eterna. Contemplando l’amore di Cristo sulla croce e la sua sete per le anime ella colse il suo desiderio di portarli a Lui, prima sorgente di amore, perché tutti siano salvi e giungano alla conoscenza della verità.115 Art. 54 - Nel servizio del Vangelo 114 115 VFC 50. 1Tm 2,4. 22 23 §1. Nella certezza che solo la Buona Notizia può cambiare il cuore umano, la Fondatrice vide nel Vangelo l’unica arma per lottare efficacemente contro i mali della società e propose alle sue seguaci la cooperazione con i missionari quale unico mezzo nella lotta per la dignità della persona umana. Unite a Lei dal medesimo desiderio di restaurare l’immagine di Dio in ogni creatura perseguitata e oppressa, dedichiamo il cuore, le energie e le capacità ad aiutare quanti proclamano il Vangelo116, senza distinzione di Congregazione o nazionalità. §2. La nostra missione quindi non ha altro scopo se non quello di sostenere, incoraggiare e aiutare i missionari nel portare la conoscenza e l’amore di Dio a quanti ancora non lo conoscono, specialmente i più poveri e abbandonati, perché abbiano la vita in abbondanza.117 Tale missione ci inserisce nel mandato di Cristo: Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo 118 e ci colloca in un campo di lavoro che durerà fino a quando vi saranno anime da salvare.119 Art. 55 - In comunione con la Chiesa §1. Non potendo e non volendo rimanere tranquille di fronte a milioni di fratelli e sorelle che vivono ignari dell’amore di Dio120 c’impegniamo a guidare lo sguardo dei credenti verso il Calvario dove il Salvatore – assetato di anime – versò le Sue ultime gocce di sangue.121 §2. La nostra vocazione particolare ci situa al cuore dell’attività missionaria, che è il gioiello della Chiesa universale (che non sarebbe più cattolica se fosse di ciò spogliata). 122 Spiritualmente unite ai missionari e convinte dell’importanza della nostra missione,123 procuriamo di vivere la dimensione apostolica del nostro carisma in sintonia con il magistero della Chiesa universale e le direttive delle rispettive chiese locali nelle quali siamo inserite. Art. 56 - Consacrate per la missione §1. Convinte che la prima e più alta azione missionaria è la testimonianza della nostra esistenza, trasfigurata dal Vangelo, viviamo la nostra missione specifica sull’esempio di Cristo, sicure che quanto più si vive di Cristo tanto meglio lo si può servire negli altri. 124 Per questo rinnoviamo ogni giorno la nostra offerta a Dio senza riserve, secondo gli orientamenti di M. Teresa Ledóchowska per diventare autentiche persone consacrate,125. Art. 57 - Il primato della preghiera §1. Nella collaborazione con i missionari diamo il primo posto alla vita spirituale mediante la preghiera che accompagna il loro cammino, il sacrificio, la testimonianza affinché l’annunzio della Parola sia reso efficace dalla grazia divina.126 La preghiera per i missionari, infatti, è al cuore della nostra missione; essa pervade, ispira e santifica tutta la vita. Come Cf. MTL Venezia 1907. Cf. Gv 10,10 118 Cf. Mc 16,15 119 Cf. MTL Conf 3.1912. 120 Cf. RM 86 121 MTL Conf 1922 122 MTL Venezia 1907 123 MTL 14.4.1918 124 VC 76. 125 MTL Conf 6.1905 126 Cf. RM 78. 116 117 23 24 suore claveriane siamo chiamate ad essere donne di preghiera e le nostre comunità case e scuole di preghiera127 per i missionari e i benefattori. Art. 58 - Assistite dallo Spirito Santo §1. Lo Spirito Santo è il protagonista del nostro apostolato missionario che ha bisogno della sua continua assistenza. Per questo chiediamo con insistenza il suo aiuto e sperimentiamo il suo conforto, perché dovunque Egli giunge tutto riscalda, vivifica, illumina. Art. 59 - Apostole con Maria §1. Nel vivere la nostra chiamata sentiamo particolarmente vicina Maria, Regina degli Apostoli che, intimamente associata all’opera redentrice del Figlio, non annunciò direttamente il Vangelo, ma nel nascondimento e nel silenzio assistette con le sue preghiere ed opere gli apostoli, primi missionari.128 §2. Nelle incertezze del nostro apostolato ci affidiamo con tutto il cuore alla Madre del Buon Consiglio che costituisce una guida solida in tutte le nostre azioni.129 Desiderando il dono del Consiglio, con ferma fiducia, invochiamo Maria130 perché ci suggerisca in ogni situazione ciò che è gradito a Dio e conforme alla sua volontà131. Art. 60 - San Pietro Claver §1. Nell’intenzione carismatica della Fondatrice san Pietro Claver costituisce l’eroico ispiratore di una generosa e intelligente dedizione al servizio dei più abbandonati, specialmente in Africa. Per questo lo assunse quale modello da seguire e patrono a cui affidare l’opera nascente. §2. Nella vita del nostro Patrono e grande modello sono delineati i tratti essenziali della nostra vocazione: abnegazione, pazienza e carità eroica. L’abnegazione ci libera dalle illusioni, dai desideri e dagli interessi, che contrastano con gli interessi di Gesù. La sua pazienza ci stimola a un incessante e assiduo lavoro a servizio delle missioni senza stancarci mai quando si tratta di guadagnare l’aiuto per le missioni.132 Egli ci sprona a quella carità che spinge alle grandi azioni a servizio dei fratelli. San Pietro Claver costituisce per noi un libro stupendo che non esauriremo mai! Per questo cerchiamo di onorarlo, studiarlo e imitarlo! 133 60.1 Nella solennità di San Pietro Claver celebriamo in tutte le comunità una santa Messa per la fecondità apostolica dell’Istituto. Art. 61 - Dimensione comunitaria §1. Animate dalla consapevolezza che la comunità è luogo e soggetto della missione, in essa progettiamo l’attività apostolica che diviene il risultato di un sentire condiviso e l’espressione di un’intensa comunione fraterna. Cf. NMI 33. Cf. MTL Alloc 4.1918 129 Cf. MTL Appunti 1912 130 Cf. MTL 5.03.1912 131 Cf. MTL La vocazione 1919 132 Cf. MTL Terza circolare agli zelatori 133 Cf. MTL Breve 127 128 24 25 Art. 62 - Cooperare senza vedere §1. Maturiamo nella progressiva coscienza che la nostra missione si comprende solo nella fede134 che ci chiede di rinunciare a vedere i frutti del nostro servizio apostolico e dei nostri sacrifici. Ma è proprio in questa logica che realizziamo più concretamente le parole di Gesù: Beati quelli che non vedono ma credono.135 Forti di questa consapevolezza crediamo che la cosa più divina è cooperare nella salvezza delle anime.136 Art. 63 - Testimoni claveriane di Gesù §1. Le nostre comunità, segnate dallo Spirito con la vocazione missionaria, sono comunità consacrate a vivere e diffondere l’animazione missionaria per le quali l’esempio della Fondatrice costituisce un costante invito a dedicarci a tutte quelle forme di animazione apostolica che possono servire alla diffusione del Vangelo nel nostro tempo.137 §2. Grate al Signore del dono della vita religiosa claveriana, desideriamo essere nella Chiesa e nel mondo testimoni di Gesù che dà la sua vita per la salvezza di tutti. Con Maria sotto la croce offriamo noi stesse, unite a Gesù nella sua redenzione. CAPITOLO 2 Servizio dell’animazione missionaria Art. 64 - Diffondere lo zelo missionario §1. Nel servizio che c’impegniamo a realizzare nella Chiesa l’animazione missionaria ha un posto fondamentale in quanto costituisce, insieme alla preghiera uno degli assi portanti dell’assistenza alle missioni. Ispirate dallo spirito missionario della Fondatrice, che era fortemente convinta che nulla di ciò che dà gloria a Dio è più sublime della cooperazione con Lui nella salvezza delle anime, vogliamo anche noi accendere in altre persone il pressante desiderio di guidare tutti i popoli della terra alla conoscenza di Cristo e del suo Vangelo. Art. 65 - Animate per animare §1. Per cooperare efficacemente alla formazione missionaria del popolo di Dio, c’impegniamo come singole e come comunità a vivere con intensità la nostra vocazione, a irradiare fervore e gioia, a far conoscere l’opera e la spiritualità missionaria. 65.1 Ciascuna comunità esprime il dinamismo missionario in tutte le sue attività, nei modi e con i mezzi a disposizione. Art. 66 - Con tutti i credenti §1. Mediante il nostro servizio di animazione missionaria per la missione ad gentes, collaboriamo con i responsabili delle Chiese locali affinché le comunità cristiane e i singoli battezzati prendano coscienza della loro apertura all’universalità e del loro dovere di Cf. MTL Sul Sodalizio, 4.1908 Gv 20, 29; MTL Sul Sodalizio, 14.04.1908 136 Cf. MTL Conf. 4.1918. 137 Cf. GIOVANNI PAOLO II a SSPC 1995 134 135 25 26 partecipare con interesse alla missione della Chiesa. Avvertiamo l’urgenza di coinvolgere tutti i battezzati nella causa delle missioni perché il Vangelo venga annunziato fino ai confini della terra. Per questo non limitiamo la nostra attività solo ai nostri connazionali138 e nei soli nostri paesi d’origine. §2. Attraverso il nostro carisma e l’opportunità di cooperare alla diffusione del Regno di Dio nel mondo, favoriamo la comunione e la cooperazione tra le Chiese e i popoli. §3. Nello spirito del Vangelo e della Fondatrice, ci facciamo anzitutto promotrici d’iniziative di preghiera, convinte che da essa dipende la diffusione e l’efficacia della Parola di Dio e il sorgere di evangelizzatori fedeli e coraggiosi.139 Art. 67 - Le opere apostoliche §1. Il nostro servizio concorre a far comprendere la dimensione missionaria della fede e coinvolge tutti nella responsabilità di cooperare all’evangelizzazione. §2. Per diffondere tra il popolo di Dio l’amore per la missione utilizziamo tutti gli strumenti di comunicazione. Alimentiamo la coscienza missionaria in vari ambiti: scuole, parrocchie, case di cura e benefattori. Sollecitiamo tutti alla preghiera e all’azione per l’avvento del Regno di Dio, alla condivisione dei beni e alla prestazione di servizi professionali nel volontariato. 67.1 Nell’animazione missionaria ci avvaliamo dei mezzi di comunicazione sociale in modo adeguato, dignitoso e aderente alla realtà. 67.2 C’impegniamo nelle seguenti iniziative di animazione missionaria: - Informazione e formazione del Popolo di Dio; - Pubblicazione di riviste ed opuscoli missionari; - Formazione dei gruppi missionari; - Conferenze, catechesi missionarie, formazione missionaria; - Allestimento di esposizioni etnologiche permanenti per l’informazione e la conoscenza delle diverse culture; - Collaborazione con le Pontificie Opere Missionarie e i Centri Missionari 67.3 Dall’animazione missionaria scaturisce la cooperazione tra le Chiese che favoriamo proponendo forme concrete di aiuto ai fratelli più bisognosi, presentando in modo oggettivo, ed efficace le loro necessità. - condividiamo con i laici la responsabilità nelle organizzazioni di attività di beneficenza e volontariato - c’impegniamo in un’attenta e capillare opera d’informazione sulle necessità delle missioni più povere. - ci occupiamo della distribuzione dei sussidi materiali alle missioni dando la priorità ai progetti pastorali 67.4 Poiché il servizio della giustizia è una parte essenziale dell’evangelizzazione, nell’animazione missionaria svolgiamo un’opera di sensibilizzazione in ordine ai problemi riguardanti la giustizia, specialmente la promozione della donna, relativamente alla quale la Fondatrice aveva affinato una spiccata sensibilità. 138 139 Cf. MTL Venezia 1907 Cf. 2 Tes 3,1; Ef 6,19; Mt 9,38 26 27 CAPITOLO 3 Promozione Vocazionale Art. 68 - La preghiera §1. Grate al Signore per averci chiamate alla sublime vocazione della sequela di Cristo in questa Famiglia religiosa, accogliamo la vocazione claveriana come speciale dono da vivere con gioia ed entusiasmo, perché anche altri scoprano la loro vocazione e rispondano alla chiamata di Dio140. §2. Proponiamo percorsi di discernimento e formazione vocazionale fondati sulla preghiera come mezzo e luogo di scoperta e accoglienza della chiamata. Preghiamo intensamente la Madre del Buon Consiglio di ottenerci il dono di vocazioni per il Sodalizio.141 §3. Convinte che la vitalità della nostra congregazione dipende dalla qualità evangelica della nostra vita e dall’impegno di fedeltà con cui rispondiamo alla nostra vocazione specifica142 c’impegniamo intensamente sul versante della radicalità e della testimonianza, in atteggiamento di continua formazione. Art. 69 – Promotrici vocazionali §1. Responsabili immediate dell’animazione vocazionale sono le superiore e quante vengono incaricate di questo servizio. Ma ogni Comunità e ciascuna religiosa è chiamata a farsi carico, nel contatto con i giovani, della pedagogia evangelica della sequela di Gesù e della trasmissione del nostro carisma143. 69.1 Ciascuna comunità, secondo le proprie possibilità, cerca di organizzare attività e iniziative vocazionali. 69.2 Avvertiamo tutte l’esigenza di proporre con rispetto e fede, con la parola e l’esempio, l’ideale della sequela di Cristo, nella convinzione che la condivisione e la testimonianza della vita gioiosamente donata a Dio e ai fratelli, il clima di comunione fraterna e di condivisione costituiscono la migliore mediazione e attrattiva per tutti coloro che Dio chiama. 69.3 In ciascuna comunità dedichiamo mensilmente la preghiera di una giornata intera per le vocazioni. CAPITOLO 4 Formazione alla vocazione claveriana Cf. RdC 16. Cf. MTL Conf. 6.04.1905 142 VC 64. 143 Cf. RdC 17. 140 141 27 28 Formazione iniziale Art. 70 - Il processo formativo §1. Presupposto che la formazione ha inizio nella famiglia e si sviluppa nella comunità ecclesiale, con l’ingresso nella Congregazione si avvia un processo formativo che passa per ogni grado della maturazione personale, da quello psicologico e spirituale a quello teologico144 e prosegue per tutta la vita con una formazione permanente, nell’ambito della quale ci lasciamo formare dalla vita di ogni giorno e dalla vita fraterna145, per portare progressivamente a compimento l’assimilazione a Cristo che si dona al Padre per la salvezza dell’umanità. Tutte le tappe della nostra formazione si svolgono secondo le modalità descritte nella Ratio Institutionis. Art. 71 - Le formatrici §1. Il Padre, primo formatore, che nel dono continuo di Cristo e mediante l’azione dello Spirito, plasma nel cuore dei consacrati i sentimenti del Figlio, si serve della mediazione umana.146Per questo, le formatrici si preoccupano innanzitutto di divenire sempre più esperte nel cammino della ricerca di Dio. §2. In tale contesto, s’impegnano ad accompagnare, in un clima di dialogo fraterno, le giovani in formazione sostenendole nelle difficoltà e soprattutto mostrando loro la bellezza della sequela del Signore Gesù che si realizza vivendo concretamente il carisma della nostra Famiglia religiosa.147 Esse offrono un solido nutrimento dottrinale e spirituale sulla base di percorsi differenziati connessi alle diverse fasi della formazione di ciascuna giovane; verificano e valutano progressivamente il cammino compiuto in attento discernimento dei requisiti richiesti dalla Chiesa e dall’Istituto148. Art. 72 - Le qualità delle formatrici §1. Le formatrici, a tutti i livelli, devono possedere qualità adeguate al delicato servizio loro affidato: solida maturità umana e capacità d’intuito e di accoglienza, esperienza di Dio e della preghiera, sapienza che deriva dall’attento e prolungato ascolto della Parola di Dio; competenza culturale e pedagogica; buona volontà per dedicarsi alla cura delle singole persone, amorevoli e attente a far gradualmente maturare in ciascuna il senso di appartenenza alla Congregazione149. Art. 73 - Periodo di discernimento §1. Alle candidate è offerta la possibilità di un periodo di discernimento, accompagnandole a scoprire il progetto di Dio su di loro. La suora responsabile le guida con fiducia e comprensione, attenta all’azione della grazia all’opera in ciascuna, aiutandole a rispondere alla chiamata di Dio nella Chiesa. La progressiva chiarezza del carisma claveriano aiuta le giovani a discernere la reale chiamata nella nostra famiglia religiosa. L’accompagnamento personale è prioritario rispetto alla struttura e ai programmi. 73.1 La durata di questo periodo preparatorio dipende dalle caratteristiche personali delle candidate e dal contesto specifico di ogni paese. In tale fase le candidate possono conseguire il diploma di maturità o altro titolo di studio. VC 65. Cf. RdC 15. 146 Cf. VC 66 147 Cf. VC 66. 148 Cf. PI 30. 149 Cf. PI 31. 144 145 28 29 §2. La valutazione per iniziare la successiva tappa della formazione dovrà accertare le condizione seguenti: a) b) c) d) e) f) g) h) i) vocazione religiosa ispirata da motivi soprannaturali di fede e di carità; età compresa tra 18 e 30 anni; buona reputazione; buona salute fisica e psichica; sufficiente maturità affettiva; apertura alla vita comunitaria ed amore ad una vita ordinata; completamento degli studi possibilmente secondari; buona capacità relazionale; sensibilità al nostro apostolato §3. Alla fine del periodo di discernimento e dopo un’adeguata valutazione, la candidata può chiedere di essere ammessa al postulato. Con il questionario richiesto, è necessario produrre i seguenti documenti: a) b) c) d) e) f) g) h) attestati di nascita, battesimo e cresima; certificato medico e di stato civile; test psicologico di auto-conoscenza; lettera di presentazione rilasciata da persona qualificata; curriculum vitae, scritto di propria mano; fotografia; ultimo certificato scolastico; per quante eventualmente già ammesse al noviziato in un altro istituto di vita consacrata, attestato rilasciato dalla Superiora maggiore dell’istituto o della società.150 Compete alla Superiora locale richiederlo e provvedere ad un primo discernimento. §4. L’ammissione delle candidate al postulato spetta alla Superiora Generale o alle delegate territoriali. Art. 74 - Il Postulato §1. Il periodo precedente l’ingresso al Noviziato, che non bisogna temere di prolungare151, ha lo scopo di verificare e completare la cultura umana, cristiana e spirituale e condurre le candidate alla necessaria e progressiva maturità che consente loro di assumere liberamente e consapevolmente gli obblighi della vita consacrata claveriana. Esso ha la durata minima di 6 mesi prolungabile ad un massimo di 2 anni. §2. Compete alle formatrici verificare e chiarire tutto ciò che risulta necessario per l’ammissione al Noviziato, soprattutto per quanto riguarda il livello di maturità umana e cristiana, la cultura generale di base, l’equilibrio dell’affettività e la capacità di vivere in comunità152, la qualità delle relazioni interpersonali, la sensibilità apostolica e missionaria. 74.1 Le postulanti si preparano all’ingresso in noviziato con almeno cinque giorni di esercizi spirituali. Art. 75 - Il Noviziato §1. Il noviziato ha l’obiettivo di pervenire all’iniziazione integrale della candidata alla forma di vita che il Figlio di Dio ha abbracciato ed ha proposto a noi nel Vangelo nell’uno o 150 Cf. CIC 645,2. PI 43. 152 Cf. PI 43; CIC 642. 151 29 30 nell’altro aspetto del suo servizio o del suo ministero.153 Esso, quindi, è il tempo dell’iniziazione alla vita religiosa claveriana e ha lo scopo di accertare l’idoneità delle novizie154. Esse stesse verificano nell’esperienza di sequela di Cristo casto, povero e obbediente la loro vocazione, sperimentano lo stile di vita della Congregazione e si formano secondo lo spirito claveriano, alla luce degli insegnamenti della Chiesa e degli esempi della Fondatrice. §2. Il noviziato ha la durata di due anni. La Superiora generale, con il consenso del suo Consiglio, lo può prolungare per giusti motivi, ma non oltre 6 mesi.155 75.1 Le novizie normalmente indossano un’uniforme, a meno che le circostanze locali non consiglino altrimenti. Art. 76 - La casa del Noviziato §1. L’erezione della Casa del Noviziato, la sua soppressione o il trasferimento si compiono mediante decreto scritto della Superiora generale con il consenso del suo Consiglio156. Il Noviziato per essere valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata a tale scopo. In casi particolari, la Superiora generale, col consenso del suo Consiglio, può permettere a una candidata di compiere il noviziato in altra casa della Congregazione sotto la guida di una religiosa idonea.157 Art. 77 - Ammissione al Noviziato §1. L’ammissione al Noviziato spetta alla Superiora Generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio. Il giudizio di ammissione si fonda su elementi positivi comprovanti l’idoneità della postulante, tenendo conto in primo luogo dei requisiti canonici158. Non sono ammesse validamente al Noviziato coloro che presentano gli impedimenti di cui al can. 643 §1. §2. Il noviziato comincia il giorno in cui la postulante fa l’ingresso nel noviziato mediante il rito liturgico dell’ammissione. L'atto di ammissione è registrato e un duplicato viene consegnato all’archivio della casa generalizia. Art. 78 - La Maestra §1.La formazione delle novizie è affidata alla Maestra che è una religiosa della congregazione con almeno cinque anni di professione perpetua, in possesso di una solida esperienza di Dio, di un’adeguata conoscenza della vita claveriana, dotata di grande equilibrio umano, capace di comprendere i giovani e appositamente preparata al compito formativo. È nominata dalla Superiora generale con il voto consultivo del suo Consiglio. §2. Suo compito fondamentale è principalmente la testimonianza di vita, nella fedeltà a Dio, alla Chiesa, alla Congregazione, nella guida spirituale attraverso un dialogo personale con le singole candidate, leale, profondo e regolare159. A lei, sotto l’autorità della Superiora Generale è riservata la direzione delle novizie160. Nello svolgimento del suo delicato compito, procura di aggiornarsi continuamente mediante lo studio e la partecipazione ad esperienze formative specifiche. La Superiora generale può nominare, quando occorre, una Cf. PI 45, Cf. LG 46 Cf. CIC 646. 155 Cf. CIC 653. 156 Cf. CIC 647,1. 157 Cf. CIC 647,2. 158 Cf. CIC 641-645. PI 159 Cf. PI 30 e 52. 160 Cf. CIC 650,2. 153 154 30 31 collaboratrice, Vicemaestra, che abbia le necessarie doti di mente e di cuore e agisca sotto la direzione della Maestra del Noviziato e secondo il regolamento della formazione161. 78.1 Almeno semestralmente e ogni volta che la Superiora generale lo ritenga necessario, la Maestra la informa per iscritto sulla vita del noviziato e sul cammino integrale delle novizie. 78.2 Tre mesi prima della conclusione del noviziato, la Maestra presenta al Consiglio generale una relazione scritta sulla cui base viene decisa l'ammissione della candidata alla professione, il prolungamento del noviziato, oppure la dimissione. Art. 79 - Le Novizie §1. Le novizie si affidano fiduciosamente alla guida della Maestra impegnandosi in un’attiva collaborazione con lei per rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina162. Con la sua assidua e fraterna assistenza sviluppano, in armonia con i doni ricevuti, le virtù teologali di fede, speranza e carità e le virtù umane più apprezzate, tra cui, la sincerità, la gentilezza e la generosità, nel costante anelito di raggiungere la pienezza di Cristo. 79.1 Le novizie usufruiscono di tutti i privilegi e grazie spirituali delle professe, come le preghiere e i suffragi. Art. 80 - Comunità formativa §1. La formazione delle novizie si attua in una Comunità nella quale ci s’impegna a vivere in maniera più intensa la fede, sostenuta dalla carità e alimentata dalla preghiera, dove l’amore scambievole,163 la semplicità evangelica, il rispetto e l’accettazione reciproca creano un clima fraterno di fiducia e di docilità che favorisce la formazione nello spirito delle beatitudini e nella pratica dei consigli evangelici. 80.1 Pur mantenendo una necessaria separazione dalla comunità per non essere distolte dal clima di concentrazione e raccoglimento proprio del noviziato, tuttavia le novizie avranno contatti formativi e ricreativi con le professe, le quali cooperano alla loro formazione principalmente con la preghiera e la testimonianza della vita. Art. 81 - Iniziazione alla vita religiosa claveriana §1. Sotto la guida della Maestra le novizie si allenano ad acquisire le virtù tipicamente claveriane dell’amore servizievole, dell’umiltà e dello zelo missionario; vengono iniziate ad un itinerario di sequela più impegnativo fatto di preghiera e positiva ascesi; guidate alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura orante della Sacra Scrittura; introdotte alla partecipazione attiva e consapevole alla Liturgia; si formano gradualmente alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici e l’amore verso la Chiesa e i suoi Pastori164. §2. Per assimilare, vivere e approfondire sempre più il carisma claveriano, le novizie vengono introdotte alla comprensione dell’origine, spirito, finalità e storia della nostra Congregazione. La conoscenza accurata della vita della Fondatrice è accompagnata dalla preghiera vissuta in atteggiamento di comunione con lei, che ci ha trasmesso la sua esperienza dello Spirito, che è all’origine della nostra Famiglia religiosa Cf. CIC 651,2. Cf. CIC 652,3. 163 Cf. Gv 13,34 164 Cf. CIC 652, 1, 2. 161 162 31 32 §3. Mediante appositi tempi e modalità di servizio apostolico e caritativo165; vengono iniziate al servizio dell’animazione missionaria. 81.1 Nel secondo anno di noviziato le novizie, ove possibile, fanno esperienza delle attività apostoliche della congregazione in una comunità diversa da quella del noviziato, per poter ulteriormente discernere e verificare la propria vocazione e l’idoneità al nostro specifico apostolato. Durante questo periodo, che ha la durata di 2 mesi, mantengono un costante rapporto con la Maestra. Art. 82 - I tempi del Noviziato §1. Il Noviziato ha la durata di due anni da trascorrere nella casa a ciò designata.166 Un’assenza che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il Noviziato. L’assenza che supera i quindici giorni deve essere recuperata167. §2. Il tempo del Noviziato è dedicato interamente alla formazione, perciò le novizie non devono essere occupate in studi o incarichi non finalizzati a tale formazione168. Le novizie trascorrono il primo anno (canonico) interamente nel noviziato, e sono occupate esclusivamente nella loro iniziazione alla vita religiosa. Art. 83 - La conclusione del Noviziato §1. La novizia può liberamente lasciare l’Istituto. §2. Tre mesi prima della conclusione del noviziato la Superiora generale, sulla base della libera e spontanea richiesta inviata per iscritto dalla candidata e della relazione scritta della Maestra, decide con il voto deliberativo del suo Consiglio, l’ammissione della novizia alla professione, il suo rinvio o la sua uscita dall’istituto. In tale decisione si pone particolare attenzione alla maturità umana e spirituale, le qualità morali, l’adeguata conoscenza dell’identità religiosa e missionaria della Congregazione, l’esperienza di crescita come persona chiamata da Dio. Nell’ipotesi di perduranti incertezze o dubbi circa l’idoneità, la Superiora Generale può prolungare il periodo di prova, ma non oltre sei mesi169. 83.1 Ammessa alla prima professione, la novizia vi si prepara con un corso di esercizi spirituali di almeno sei giorni. La celebrazione della prima Professione si compie durante la Celebrazione eucaristica, secondo l’apposito rito liturgico, con gli adattamenti propri della Congregazione. 83.2 Il documento della Professione, datato e sottoscritto dalla neoprofessa, da chi riceve la Professione e da due testimoni, è conservato nell’archivio della comunità. Una copia viene custodita negli archivi della Casa Generalizia. PROFESSIONE RELIGIOSA TEMPORANEA Art. 84 - La professione dei voti §1. Al termine del Noviziato la novizia ritenuta idonea emette la professione religiosa temporanea assumendo con voto pubblico l’obbligo di vivere i tre consigli evangelici secondo le Costituzioni della Congregazione.170 Con il permesso della Superiora generale la Cf CIC 648,2. Cf. CIC 648,1. 167 Cf. CIC 649,1. 168 Cf. CIC 652,5. 169 Cf. CIC 653,2. 170 Cf. CIC 654. 165 166 32 33 prima professione può essere anticipata di non oltre quindici giorni.171 La professione viene rinnovata annualmente per tre anni e dopo il terzo anno, per un triennio continuo. Per ragioni di opportunità, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dalla Superiora generale con il voto consultivo del suo Consiglio, ma non oltre i nove anni.172 § 2. Per la validità della professione temporanea si richiede che: a) La novizia abbia compiuto almeno 18 anni di età; b) Il Noviziato sia stato portato a termine validamente; c) L’ammissione venga fatta liberamente da parte della Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio; d) La professione sia espressa ed emessa senza timore grave o inganno; e) Sia ricevuta dalla legittima superiora, personalmente o da una sua delegata173. § 3. Per essere ammesse alla prima professione o alla rinnovazione dei voti le candidate inviano alla Superiora Generale domanda scritta e firmata di proprio pugno. Art. 85 - La prima professione §1. La prima professione apre un periodo di vita consacrata nel corso del quale la religiosa, sostenuta dalla Comunità continua il processo di formazione in vista della professione perpetua e sviluppa i diversi aspetti della sua vocazione. Art. 86 - Idoneità per la professione religiosa §1. Allo scadere della professione, la Religiosa, che lo richiede, è ammessa alla rinnovazione o alla professione perpetua o viene dimessa. Se non presenta la domanda automaticamente deve lasciare la Congregazione174. §2. L’idoneità è giudicata dalla Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio. Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, la Superiora, con il voto deliberativo del suo Consiglio, può escludere la Religiosa dalla successiva professione175. §3. Un’infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, che, a giudizio degli esperti, rende la Religiosa non idonea alla vita della Congregazione, costituisce motivo sufficiente per non ammetterla alla rinnovazione o alla professione perpetua, salvo il caso che l’infermità sia dovuta a negligenza da parte della Congregazione, oppure a lavori sostenuti nella Congregazione stessa176. §4. Se la Religiosa, durante i voti temporanei, contrae infermità mentale, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimessa dalla Congregazione177. Art. 87 - Rinnovazione dei Voti §1. Nella domanda scritta indirizzata alla Superiora generale, la giovane religiosa esprime chiaramente il suo desiderio di rinnovare i Voti, narrando brevemente l’esperienza vissuta. Tale domanda è accompagnata dalla relazione scritta della Maestra delle Juniores e da un parere espresso per iscritto dalla Superiora della comunità in cui vive la Religiosa. Cf. CIC 649 § 2 Cf. CIC 657 §2 173 Cf. CIC 656, 1-5. 174 Cf. CIC 688, 1. 175 Cf. CIC 689, 1. 176 Cf. CIC 689, 2. 177 Cf. CIC 689,3. 171 172 33 34 §2. Con il permesso della Superiora generale la rinnovazione dei voti temporanei può essere anticipata, ma non oltre un mese, in riferimento al giorno della prima professione. §3. Di ogni rinnovazione dei Voti si fa un nuovo attestato con duplicato, firmato e consegnato come sopra. 87.1 Ogni rinnovazione dei Voti è preceduta da tre giorni di ritiro, in cui le sorelle vengono esonerate da qualsiasi altro impegno. Con l’aiuto della Superiora o la Maestra programmano questo particolare tempo di incontro con il Signore nella rinnovata alleanza d’amore con Lui, attraverso la rinnovazione degli impegni che essa comporta. Il programma, organizzato dalla superiora locale in dialogo con la juniores e in accordo con la Maestra dello Juniorato, include 2 ore di meditazione, Lectio Divina, lettura spirituale o conferenza, revisione della vita. Art. 88 - Il cammino formativo dello Juniorato §1. Lo Juniorato ha come scopo l’approfondimento della vita di fede, dello spirito della Beata Maria Teresa Ledóchowska, del cammino dell’istituto, mediante una solida preparazione spirituale, dottrinale e pratica per orientare le giovani religiose a integrare fede, cultura e vita e a trasmettere il messaggio di Cristo ai fratelli.178 È questo il tempo in cui s’inizia a raccogliere i primi frutti delle tappe precedenti, continuando la propria crescita umana e spirituale con la pratica coraggiosa di ciò per cui ci si è impegnate.179 §2. Durante il tempo dello Juniorato le Juniores sono accompagnate nella loro formazione da una professa di voti perpetui, donna d’intensa vita di preghiera, in possesso di un’adeguata conoscenza del carisma, dotata di grande comprensione umana, capace di reale esperienza umana e religiosa di partecipazione al mistero di Cristo nell’accostarsi rispettoso al mistero di ciascuna persona.180 Ella s’impegna a formare religiose capaci di assumersi le loro responsabilità e i rispettivi impegni della vita religiosa ad ogni livello: personale, comunitario, apostolico. Art. 89 - Organizzazione dello Juniorato §1. L'organizzazione dello Juniorato è stabilita dalla Superiora generale con il suo Consiglio, su proposta della Responsabile delle Juniores. Il regolamento, nel necessario adattamento alle esigenze proprie dello Juniorato, assicura la regolarità della vita comune. §2. Poiché la Congregazione offre alle suore un’attività missionaria ben definita, è necessario che la formazione offerta nel tempo dello Juniorato sia adeguata a tale scopo e in sintonia con lo spirito della Congregazione. La preparazione apostolica e la specializzazione professionale variano sulla base delle attitudini personali di ciascuna e del futuro campo di attività. In questa fase le Juniores si dedicano specificamente alla pratica dei consigli evangelici, e in modo speciale all’obbedienza, consce che gli studi costituiscono solo una parte della loro formazione. 89.1 Lo Juniorato prevede due ambiti di preparazione e approfondimento: A. A tutte viene offerto l’approfondimento della vita spirituale mediante lo studio sulla base teologica che consente loro di intensificare l’amore per Dio e disporsi al suo servizio nella Chiesa Missionaria. B. La preparazione professionale è integrata armonicamente con la formazione di base. Quest’ultima varia sulla base delle capacità individuali e delle esigenze della 178 Cf. CIC 659 Cf. PI 59 180 Cf. La Collaborazione inter-istituti per la formazione, 26 d 179 34 35 Congregazione. Le juniores possono conseguire una specializzazione professionale: lingue, ragioneria, giornalismo, arti grafiche, scienze domestiche, secondo il giudizio della Superiora generale, sentito il parere delle formatrici. 89.2 Assicuriamo alle Juniores il tempo necessario e un clima favorevole per conseguire un esito positivo negli studi. Quelle che non compiono studi, partecipano alle singole attività apostoliche. Per quanto riguarda la vita comunitaria e gli impegni di lavoro, le Juniores dipendono dalla Superiora locale. Immediatamente dopo la professione religiosa le Juniores non intraprendono gli studi, mentre viene offerta loro anzitutto l’opportunità di vivere la propria donazione nella vita quotidiana della comunità e nell’esperienza apostolica. Art. 90 - Il tempo dello Juniorato §1. Lo Juniorato normalmente ha la durata di sei anni. Il programma formativo varia sulla base delle singole necessità. Le juniores trascorrono possibilmente una parte di questo periodo nella casa generalizia, oppure in altra comunità adatta a questa fase formativa. §2. Le professe di voti temporanei acquisiscono la voce attiva tre anni dopo la prima professione e la voce passiva dopo i voti perpetui. PROFESSIONE PERPETUA Art. 91 - Ammissione §1. La professione perpetua esprime la totale e definitiva consacrazione a Dio nella Congregazione. Ad essa sono ammesse le Religiose che durante il periodo dei Voti temporanei hanno dimostrato fedeltà alla chiamata, alla Chiesa e alla Congregazione, sufficiente comprensione e assimilazione dello spirito e della missione claveriana, di aver acquisito una solida formazione umana e cristiana e una sufficiente maturità psicologica ed affettiva. 91.1 Si comunica alla parrocchia d’origine della religiosa l’avvenuta professione perpetua.181 Art. 92 - Requisiti §1. La professione perpetua si emette dopo un periodo di professione temporanea non inferiore ai sei anni. Per giuste ragioni, la Superiora generale può prolungarlo, ma complessivamente non oltre nove anni182. §2. Per l’ammissione alla professione perpetua, la giovane religiosa presenta domanda scritta alla Superiora generale; tale richiesta è accompagnata dalla relazione scritta della Formatrice e dal parere scritto della Superiora della comunità in cui vive, contenente le valutazioni delle altre Professe della stessa comunità. §3. L’ammissione avviene con il voto deliberativo del Consiglio. 92.1 La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre183. Cf. CIC 535 Cf. CIC 655; 657,2. 183 Cf. CIC 657,3. 181 182 35 36 Art. 93 - Preparazione §1. La preparazione ai Voti perpetui richiede un programma specifico e intenso, libero dalle occupazioni abituali184 che ha la durata di almeno sei mesi. Le Juniores trascorrono questo periodo di preparazione in una comunità adatta alla preghiera e alla riflessione. Nel programma preparatorio ai voti perpetui sono previsti gli esercizi spirituali, possibilmente nella forma del mese ignaziano. 93.1 Se le sorelle non desiderano fare il mese ignaziano, fanno gli esercizi spirituali della durata di 10 giorni. CAPITOLO 5 La Formazione Permanente Art. 94 - La continuità della formazione §1. Il carattere evolutivo della persona umana, la sua crescita nella vita cristiana e la missione in costante rinnovamento, la necessità di adeguarsi ai ritmi di trasformazione della società, esigono da parte nostra un atteggiamento di autoformazione che dura tutta la vita185. Quest’impegno coinvolge tutte le dimensioni della nostra esistenza: umana, spirituale, religiosa, dottrinale, apostolica, professionale. 94.1 In ordine alla formazione umana è necessario che siamo sempre in grado di valutare obiettivamente gli avvenimenti, impostare relazioni serene e collaborative con gli altri e affrontare i rispettivi impegni con dedizione trattando le difficoltà con fede e realismo. 94.2 La formazione permanente pone in primo piano la dimensione spirituale della nostra vita nei suoi singoli aspetti: la chiamata per il servizio missionario, il rapporto con Dio, l’impegno a seguire Cristo, l’azione dello Spirito Santo, la conversione interiore, i valori propri della nostra famiglia. 94.3 procuriamo pertanto, di rinnovarci sul piano apostolico, affinché il nostro servizio risponda alle esigenze della missione. 94.4 La formazione permanente assume caratteristiche particolari a seconda delle stagioni della vita e delle diverse situazioni: prima destinazione, cambiamento del lavoro. 94.5 Nel periodo della maturità è opportuno che ci applichiamo ad una revisione critica della nostra vita consacrata e della nostra capacità apostolica. Altri momenti della vita, come l’età avanzata e la malattia, comportano cambiamento di ruoli e limitazioni nell’attività; essi esigono una particolare attenzione affinché sappiamo rispondere adeguatamente alle nuove situazioni e valorizzarle come ulteriori opportunità di offerta di noi stesse e impariamo a viverle come fecondi momenti di grazia. 94.6 Nella volontà di provvedere concretamente alla nostra formazione continua diamo speciale importanza ad alcuni particolari periodi di rinnovamento e aggiornamento. 94.7 Conformemente alle necessità e possibilità, nelle singole zone geografiche elaboriamo adeguati programmi di formazione permanente in collaborazione con le singole Chiese locali e gli organismi di collaborazione della vita religiosa. 184 185 Cf. PI 64. Cf. CIC 661. 36 37 94.8 Abbiamo cura che ogni comunità sia dotata di una biblioteca con particolare riguardo alle caratteristiche ed esigenze del luogo e della comunità stessa. Art. 95 - La crescita personale e comunitaria §1. Tra i mezzi che favoriscono la crescita personale e comunitaria privilegiamo la vita fraterna, lo studio e la meditazione della Sacra Scrittura, la pratica della direzione spirituale, la meditazione quotidiana, la lettura spirituale, il ritiro mensile, gli esercizi spirituali annuali, l’esame di coscienza particolare, la revisione di vita, lo studio diligente dei documenti della Chiesa insieme ad un’accurata scelta di letture personali. 95.1 Privilegiamo in modo particolare gli esercizi spirituali del mese ignaziano nelle seguenti occasioni: la professione perpetua, il 25° e 50° di professione religiosa e altri simili anniversari; secondo le possibilità e su richiesta personale. 95.2 Facciamo annualmente la rinnovazione devozionale dei voti come comunità nella festa di San Pietro Claver. Il programma della preparazione di tre giorni include: 1) la meditazione del mattino sulla vita spirituale, preghiera comune sia animata secondo il nostro carisma e la tradizione spirituale dell’Istituto; 2) mezz’ora di lettura privata, o in comune; 3) dedichiamo liberamente un’ora alla preghiera o riflessione per meglio disporci interiormente alla rinnovazione devozionale dei voti. Art. 96 - L’appartenenza e la perseveranza nella Congregazione “Tu conserva quanto hai affinché nessuno prenda la tua corona” (Ap. 3,10) §1. La fedeltà alla vocazione richiede da parte nostra non solo la perseveranza nelle difficoltà, ma una sempre maggiore radicalità e autenticità di vita. §2. La Congregazione si premura di offrire a tutte gli aiuti spirituali necessari alla crescita nella vocazione claveriana. Procuriamo di non lasciare la Congregazione, senza aver prima esperito tutte le vie della preghiera, del consiglio e del discernimento affinché non ci accada che, volgendoci indietro, dopo aver messo mano all'aratro, ci esponiamo al pericolo di perdere il Regno dei cieli. La perseveranza nella vocazione claveriana è un dono preziosissimo che imploriamo ogni giorno nella continua preghiera. Chiamandoci allo stato religioso, e permettendoci di pronunziare i santi voti, Gesù ha dimostrato che ci ama con amore di predilezione, Mie care figlie! Preghino intensamente per la grazia della perseveranza! Per questo, riaffermiamo tutti i giorni al Salvatore la nostra fedeltà!186 186 Cf. MTL Allocuzione 4.1914 37 38 PARTE TERZA ORGANIZZAZIONE DELLA CONGREGAZIONE CAPITOLO 1 Il servizio dell’autorità Art. 97 - Autorità come servizio §1. L’autorità nella Congregazione procede da Cristo Signore e dallo Spirito Santo, mediante l’approvazione della Chiesa. Ne sono investite le Superiore per la durata del loro servizio. Ogni autorità è espressione della guida amorosa di Dio che, servendosi di soggetti umani, ci conduce verso la santità. Il servizio d’autorità ha per fine l’edificazione comune187 ed è esercitato a nome di Cristo per promuovere la carità, coordinare, animare, orientare, decidere, correggere in vista della Missione. §2. Sono Superiore Maggiori: la Superiore generale e la sua Vicaria. Le Superiore a tutti i livelli di governo, partecipano di un’unica e medesima autorità che esercitano in comunione con la Superiora generale, a vantaggio di tutta la Congregazione. Così, mentre promuovono il bene delle singole Comunità, favoriscono l’unità, l’incremento e il perfezionamento dell’intera Congregazione. §3. La Congregazione, avendo come regola suprema la sequela di Cristo e come guida l’insegnamento e l’esempio della Fondatrice, riconosce come Diritto Proprio: le Costituzioni, il Direttorio, le deliberazioni capitolari, la Ratio Institutionis, i regolamenti interni, i decreti della Superiora generale. Art. 98 – Struttura della Congregazione §1. La nostra Famiglia Religiosa ha una struttura di governo centralizzata mediante la quale promuove la vita e le attività dei suoi membri. È governata in modo ordinario dalla Superiora generale 188 con il suo Consiglio, e in modo straordinario dal Capitolo Generale. 189 È suddivisa in Comunità locali. Art. 99 – Obbedienza al Magistero della Chiesa §1. Come figlie della Chiesa, viviamo nella comunione ecclesiale e nell’adesione di mente e di cuore al magistero del Papa e dei Vescovi, con lealtà e coerenza davanti al Popolo di Cf. 1 Cor 12,7 Cf. CIC 622. 189 Cf. CIC 631,1. 187 188 38 39 Dio190. Consideriamo il Sommo Pontefice quale nostro supremo Superiore, anche a motivo del voto di obbedienza191. §2. Osserviamo le direttive e le norme del Magistero riguardanti le mutue relazioni tra Vescovi e Religiosi e ci sentiamo parte della Chiesa locale ove siamo inserite, custodendo l’indole propria della nostra Famiglia religiosa. 192 CAPITOLO 2 Il Capitolo Generale Art. 100 – Il Capitolo Generale §1. Il Capitolo Generale, segno di unità nella carità,193 esercita la suprema autorità sull’intera Congregazione a norma delle Costituzioni.194 Radunato nel nome del Signore, esprime l'unione di tutti membri della Famiglia religiosa. Tutte vi partecipiamo mediante la scelta delle delegate e l’invio di proposte. Contribuiamo alla positività del suo esito con la preghiera, l’offerta e il sacrificio. Art. 101 – Compiti e finalità §1. Compito essenziale del Capitolo Generale, in fedeltà dinamica e creativa al carisma, alla missione e alla tradizione della Congregazione, è quello di promuovere il rinnovamento della vita spirituale e l’aggiornamento delle attività apostoliche della Congregazione. Ad esso compete primariamente: 1. eleggere la Superiora generale con il suo Consiglio; 2. tutelare il patrimonio spirituale e materiale della Congregazione195; 3. procedere ad un’attenta verifica della vita religiosa all’interno della Congregazione per sollecitare in ciascuna un rinnovato impegno di santificazione; 4. rinnovare e consolidare lo zelo apostolico in armonia con gli orientamenti e le direttive della Chiesa; 5. emanare norme per tutta la Congregazione;196 6. definire il cammino del nuovo sessennio. Art. 102 – Il Capitolo ordinario e straordinario §1. Il Capitolo ordinario è sempre elettivo e viene convocato ogni sei anni, alla scadenza del mandato della Superiora generale, e nel caso di vacanza dell’ufficio della stessa. Ad esso compete trattare le questioni di maggiore importanza. Cf. VC 46; CIC 678. Cf. CIC 590,2; 192 Cf. MR 18b 193 Cf. CIC 631,1. 194 CIC 631,1 195 Cf. CIC 631,1; 578. 196 Cf. CIC 631,1. 190 191 39 40 §2. Il Capitolo straordinario viene convocato ogni volta che la Superiora generale con il consenso deliberativo del suo Consiglio lo ritiene necessario. Art. 103 - Convocazione del Capitolo §1. Il Capitolo Generale è indetto un anno prima della sua celebrazione, con l’invio di un questionario. Sei mesi prima dell’inizio del Capitolo la Superiora generale invia la lettera di convocazione con la lista delle suore eleggibili. 103.1 La Superiora generale con il suo Consiglio stabilisce il luogo del Capitolo e le preghiere per il buon esito dello medesimo. §2. La Superiora generale comunica la celebrazione del Capitolo alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Art. 104 - Composizione §1. Nello spirito di condivisione e di corresponsabilità, al Capitolo Generale partecipano: 1. In qualità di membri di diritto: la Superiora generale, le Assistenti generali, l’Economa generale, la Segretaria generale, la Segretaria delle Missioni, la Segretaria delle Opere, l’ultima Superiora generale. I membri di diritto non devono superare la metà dei membri eletti. 2. In qualità di membri eletti un numero di delegate elette secondo i criteri stabiliti. §2. Le Capitolari sono responsabili delle scelte operate in nome della Congregazione davanti alla Chiesa. Per questo si preparano adeguatamente in modo da assolvere degnamente il loro incarico. Animate da zelo per il progresso della Congregazione, si fanno guidare da grande prudenza nello studio dei problemi e nella ricerca delle soluzioni, serenamente libere nell’esprimere opinioni, sempre mosse dalla carità fraterna per giungere a scelte e decisioni frutto di un accurato e attento discernimento. Art. 105 - Unità elettorali §1. Il Consiglio generale raggruppa, mediante voto deliberativo, con discernimento ed equità, unità elettorali. Le delegate possono essere elette anche per posta elettronica. 105.1 Le delegate sono elette dalle comunità di almeno 10 professe con diritto di voto, e dei gruppi di case che insieme hanno almeno 10 professe con diritto di voto. 105.2 Ogni unità elettorale elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta, la delegata del proprio gruppo e la sostituta. Se tale maggioranza non si raggiunge nel primo scrutinio, al secondo scrutinio risulta eletta colei che ha ottenuto la maggioranza relativa. Se in questo scrutinio due sorelle ottengono uguale numero di voti, risulta eletta la più anziana di professione e, a parità di professione, la più anziana di età. 40 41 105.3 Le sorelle possono inviare proposte da discutere in Capitolo alla commissione preparatoria, che le esamina e le presenta al Capitolo. Tale commissione lavora sotto la guida della Superiora generale, ed è nominata dalla medesima con il parere del suo Consiglio. 105.4 Anche le proposte fatte dalle Capitolari durante il Capitolo possono essere affidate a una commissione di tre Capitolari elette dal Capitolo stesso. Art. 106 – La preparazione immediata §1. Tutte le Capitolari prima della celebrazione del Capitolo trascorrono tre giorni consecutivi in ritiro spirituale e nella preghiera. §2. La Superiora generale con il suo Consiglio, per ragioni di opportunità, può invitare al Capitolo alcune sorelle come uditrici, senza diritto di voto; inoltre, può invitare, anche per l’intera durata del Capitolo, facilitatori o esperti esterni per approfondire meglio questioni inerenti le finalità e le tematiche del Capitolo. 106.1 Spetta al Consiglio generale stabilire l’agenda dei lavori capitolari, senza pregiudicare l’autorità di modificarla da parte del Capitolo stesso. L’agenda o calendario dei lavori include le relazioni della Superiora generale, dell’Economa generale, della Segretaria delle Missioni, della Segretaria delle Opere e delle delegate. Queste relazioni hanno la finalità di consentire alle Capitolari di avere una visione globale su tutta la Congregazione e favorire la conoscenza reciproca. 106.2 Prima dell’apertura del Capitolo, le Capitolari approfondiscono diversi articoli delle Costituzioni riguardanti soprattutto il Capitolo Generale. 106.3 Il Capitolo inizia con la celebrazione dell’Eucaristia e l’invocazione dello Spirito Santo per chiedere la benedizione di Dio su questo grande evento. Se il calendario liturgico lo consente, si celebra la Messa votiva dello Spirito Santo. Art. 107 - Le elezioni capitolari §1. L'elezione delle Capitolari è un atto di responsabilità personale con conseguenze importanti per tutta la Congregazione; ci aiuta l'esempio di Gesù nella scelta degli Apostoli, preceduta da una notte di preghiera. Per questo ciascuna di noi prende la sua decisione nel segreto della sua coscienza, davanti al Signore, dopo aver lungamente pregato, senza influenzare e senza lasciarsi influenzare dalle altre. §2. Alle votazioni in Capitolo prendono parte tutte e solo le Capitolari presenti in aula. Nel caso in cui qualche Capitolare sia impedita a partecipare alle elezioni della Superiora generale o delle Assistenti generali, perché inferma, le scrutatrici si recano da lei nella stanza o infermeria, con l'urna, nella quale deporrà il suo voto. §3. Il Capitolo generale è presieduto dalla Superiora generale, nel caso di vacanza dall’ufficio, dalla Vicaria. 41 42 107.1 Il Capitolo elegge a votazione segreta e a maggioranza relativa, due Scrutatrici e due Segretarie del Capitolo. Le schede di questa votazione vengono aperte dalle due prime Assistenti generali. Art. 108 – Validità del voto §1. Per la validità del Capitolo e delle sue decisioni è richiesta la presenza di almeno due terzi delle Capitolari. §2. Perché il voto sia valido dev’essere libero, segreto, certo, assoluto e determinato197. § 3. A nessuna è consentito procurare in qualunque modo voti per sé o per altri, direttamente o indirettamente198. Art. 109 - Elezione della Superiora generale §1. Per l’elezione della Superiora generale si richiedono 10 anni di voti perpetui. Criteri prioritari nella scelta della persona chiamata a guidare la Congregazione sono: coerente testimonianza di vita, intensa vita di preghiera, spirito di sacrificio e grande carità con tutte, sufficiente esperienza di incarichi di responsabilità, apertura di mente e di cuore, zelo, prudenza e amore fraterno. §2. Le Capitolari sono obbligate in coscienza a dare il voto a colei che ritengono la più idonea a tale importante compito. Per l’elezione della Superiora generale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti per i primi tre scrutini. §3. Qualora non si raggiunga tale maggioranza si procederà a un quarto e ultimo scrutinio. In tale scrutinio, si procede al ballottaggio fra le due candidate che hanno ottenuto il maggior numero dei voti o, se sono più di due, fra le più anziane di professione; in caso di parità di professione è eletta la più anziana di età; in tale scrutinio le due persone in questione non votano. Se anche nel quarto scrutinio, avranno ottenuto uguale numero di voti, si ritiene eletta la più anziana di professione, a parità di professione, la più anziana di età. §4 L'elezione della Superiora generale è promulgata dalla Presidente del Capitolo. Nel caso in cui sia lei l’eletta, la promulgazione è fatta dalla Segretaria del Capitolo. Avvenuta l’elezione della Superiora generale, la Segretaria del Capitolo ne da immediata comunicazione alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, come pure a tutte le Sorelle della Congregazione. 109.1 Eletta la Superiora generale, si canta il “TE DEUM” con l’orazione Pro gratiarum actione; quindi, le Capitolari e tutte le Sorelle della Casa prestano 197 CIC, 172§1. 198 CIC, 626. 42 43 obbedienza all’eletta. La cerimonia si conclude possibilmente con la Benedizione Eucaristica. 109.2 È opportuno che la Superiora generale uscente, non venga immediatamente eletta in qualità di Assistente generale. §5. La Superiora generale resta in carica sei anni; e può essere rieletta per un secondo sessennio. Per un terzo successivo sessennio si richiedono i due terzi dei voti e l'approvazione della Santa Sede. Dopo due scrutini non efficaci la candidatura decade. Art. 110 - Elezione delle Assistenti generali §1. Il Capitolo Generale, dopo aver acquisito opportune informazioni, elegge quattro Assistenti generali. Tra l'elezione della Superiora generale e quella delle Assistenti deve intercorrere un adeguato spazio di tempo per le necessarie consultazioni stabilito dalle Capitolari. §2. Per tale servizio possono essere elette Professe con almeno cinque anni di professione perpetua scelte tra le sorelle secondo criteri di prudenza, esemplarità di vita, zelo per la gloria di Dio e il progresso della Congregazione, amanti dell'unità, aperte al dialogo nel rispetto reciproco. È preferibile che vengano scelte tra sorelle di diverse nazionalità e di provata esperienza religiosa e apostolica in modo da rappresentare la globalità della Congregazione. §3. Le Assistenti generali sono elette per sei anni e sono rieleggibili ma concludono il loro mandato alla cessazione di quello della Superiora generale. Le Assistenti possono essere deposte per grave causa da parte del Consiglio generale con l'approvazione della Santa Sede. §4. Le Assistenti generali sono elette singolarmente a scrutinio segreto. Se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza assoluta, al terzo scrutinio risulta eletta colei che ha ottenuto la maggioranza relativa. In caso di parità di voti al terzo scrutinio, risulta eletta la più anziana di prima professione, o di età se esse avessero professato nello stesso giorno. § 5. La prima Assistente eletta è la Vicaria generale. § 6. Qualora un’Assistente generale, per giusti motivi ritenesse di dover rinunciare al proprio ufficio, presenta le dimissioni alla Superiora generale, che decide con il voto deliberativo del suo Consiglio. Per gravi motivi la Superiora generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, può rimuoverla dall’ufficio. Art. 111 - Decisioni del Capitolo §1. Il Capitolo tratta le questioni più importanti che interessano tutta la Congregazione e anzitutto quelle che richiedono la conferma della Santa Sede. 43 44 §2. Nell’ipotesi in cui venga eletta all’ufficio di Superiora generale una sorella non capitolare, si procede immediatamente alla sospensione delle sedute capitolari fino al suo arrivo. Nel caso di assenza di qualcuna delle altre elette, le si invia l'invito ad intervenire al Capitolo, che prosegue comunque i lavori. 111.1 Al Capitolo Generale non può essere posto alcun limite di durata, ma comunque è opportuno che esso non si protragga oltre il tempo necessario. Art. 112 - Modifiche del Direttorio §1. Il Capitolo Generale può prendere decisioni che rimangono in vigore fino a quello successivo e, se non confermate, decadono. Le decisioni vengono assunte, dopo matura discussione, a voto segreto e a maggioranza assoluta. Tuttavia le questioni meno gravi possono essere approvate per alzata di mano, purché nessuna capitolare vi si opponga. Art. 113 - Modifiche delle Costituzioni §1. Per modificare le Costituzioni, che contengono le norme di principio, espressione dei valori portanti circa l’identità carismatica, la spiritualità, il fine e la missione della Congregazione, si richiede la maggioranza qualificata di due terzi dei voti e l'approvazione della Santa Sede. Art. 114 - Atti del Capitolo Generale §1. Tutti gli atti del Capitolo Generale devono essere redatti dalla Segretaria, letti pubblicamente di sessione in sessione, approvati e sottoscritti dalla Presidente e dalla Segretaria. §2. Spetta alla Superiora generale promulgare le decisioni del Capitolo. Fino alla promulgazione vige l'obbligo del segreto sugli argomenti trattati. CAPITOLO 3 Il Governo generale SUPERIORA GENERALE Art. 115 - Identità e missione §1. La Superiora generale esercita l’autorità che ha ricevuto da Dio in spirito di servizio, guidando la Congregazione nel progressivo cammino verso la santità e la fedeltà alla missione secondo gli insegnamenti della Chiesa e della Fondatrice, in modo che il suo apostolato raggiunga la più ampia espressione ed efficacia. §2. Ella risiede, insieme al suo Consiglio, nella Casa Generalizia sita in Roma, allontanandosene solo per ragioni connesse con il suo ufficio o comunque giustificate. 44 45 §3. La Superiora generale vigila sulla correttezza dell'amministrazione dei beni della Congregazione, le opere a favore delle missioni e il governo delle singole Case rispettivamente mediante il servizio dell'Economa generale, della Segretaria delle Missioni e delle Superiore locali che operano sotto la sua giurisdizione. 115.1 La Superiora generale può disporre liberamente di una somma annuale stabilita dal Capitolo a beneficio della Congregazione o per motivi di carità. Art. 116 – Autorità su tutta la Congregazione §1. La Superiora generale ha potestà ordinaria su tutta la Congregazione, su tutte le Case e sulle singole religiose che esercita in conformità al Diritto Universale e Proprio199. Nel governo della Congregazione è coadiuvata da quattro Assistenti generali, dall’Economa generale e da altre Ufficiali generali. Oltre alla Segretaria generale, si serve anche dell’aiuto di una o più segretarie particolari, da lei scelte, per il disimpegno dei suoi compiti. A norma delle Costituzioni ha facoltà di trasferire le sorelle, di conferire uffici e incarichi riguardanti la Congregazione, le singole Case e le Opere. §2. La Superiora generale può nominare una Delegata Territoriale alla quale sono affidati dei compiti stabiliti dalla Superiora generale stessa con il consenso del suo Consiglio. La Delegata rappresenta la Superiora generale presso un certo numero di comunità e la sua nomina è preceduta da una consultazione delle Sorelle di queste comunità. §3. Le facoltà concesse alla Delegata possono cambiare secondo le circostanze ed essere revocate della Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio. Art. 117 – Erezione e soppressione di Case §1. Spetta alla Superiora generale, con il consenso del suo Consiglio l’erezione e la soppressione di case e di opere. Per erigere una Casa occorre la licenza scritta del Vescovo diocesano, che consente di svolgere l’apostolato secondo il nostro carisma, salve restando le condizioni apposte nella convenzione stipulata tra la Congregazione e l’Ordinario del luogo. Ogni Casa, previa approvazione e benedizione del Vescovo diocesano, 200 deve avere una cappella in cui si celebra e si conserva l'Eucaristia. Per la soppressione della Casa è sufficiente aver consultato il Vescovo del luogo.201 117.1 Erigiamo case filiali nelle città in cui le opere che svolgiamo a favore delle missioni lo esigono. Esse sono dirette da collaboratrici laiche. La responsabile di una filiale è nominata dalla Superiora generale e dipende dalla rispettiva Superiora locale, a norma degli statuti. Cf. CIC 622. CIC 1207, 608. 201 Cf. CIC 609,1; 616,1. 199 200 45 46 Art. 118 - Modifiche delle Costituzioni §1. La Superiora generale può dispensare qualche suora e anche una intera comunità202 dall'osservanza di qualche punto disciplinare delle Costituzioni, per giusti motivi e per un tempo determinato. Art. 119 - La Visita Canonica §1. La Superiora generale visita ordinariamente tutte le Comunità ogni tre anni. Scopo della Visita Canonica è la promozione della vita spirituale e apostolica della Congregazione,203 come pure il rafforzare l'osservanza delle Costituzioni, correggere eventuali errori ed abusi. La Visita offre a tutte le sorelle l'occasione di avere un colloquio personale con la Superiora generale, ravvivando così la gioia e la sicurezza di sentirsi parte viva della Congregazione. La Visita è uno strumento efficace per rinvigorire lo spirito religioso nelle singole comunità e fortificare l'unione fra tutte le sorelle della Congregazione. § 3. Se le ragioni speciali lo esigono, la Superiora generale può farsi sostituire nella visita canonica da una Visitatrice sua delegata, che nomina con il voto deliberativo del suo Consiglio. 119.1 Durante la Visita Canonica, la Superiora generale se crede opportuno, può organizzare un convegno della Regione. 119.2 Ogni Comunità presenta alla Visitatrice il Registro della Visita Canonica nel quale quest’ultima annota le sue raccomandazioni che verranno verificate nella Visita successiva. 119.3 Se la Visitatrice è delegata a visitare solo una Comunità, è nominata dalla Superiora generale. Nel caso in cui viene nominata in qualità di visitatrice una sorella che non è membro del Consiglio generale, per tale nomina è necessario il voto deliberativo del Consiglio. La Visitatrice fa un rapporto scritto delle visite e lo consegna alla Superiora generale. Art. 120 - Resoconto sullo stato Congregazione §1. Al termine del suo mandato, la Superiora generale prepara il resoconto sullo stato della Congregazione da presentare alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; come pure l’Economa generale prepara un resoconto economico relativo all’amministrazione dei beni mobili e immobili e alla gestione del patrimonio della Congregazione. Allo stesso modo la Segretaria delle Missioni e la Segretaria delle Opere provvedono ad elaborare rispettivamente un resoconto esatto delle offerte raccolte e distribuite alle missioni nell’arco del sessennio trascorso, e quello relativo alle riviste. Questi resoconti finanziari, dopo essere stati esaminati e approvati dal Consiglio generale, vengono presentati al Capitolo generale. Nell’ambito del Capitolo tutti i resoconti vengono 202 203 Cf. CIC 86, 90. Cf. CIC 628,1.3. 46 47 esaminati da una commissione composta da tre capitolari scelte tra coloro che non hanno fatto parte del Consiglio generale uscente. La commissione esaminatrice, ne da quindi, relazione al Capitolo. §2. Se durante il sessennio si verificano situazioni molto gravi concernenti la persona della Superiora Generale o il suo governo, il Consiglio Generale ne informa per iscritto la Santa Sede per gli opportuni provvedimenti. ASSISTENTI GENERALI Art. 121 - Le Assistenti Generali §1. Le Assistenti generali condividono la responsabilità della Superiora generale nella guida della Congregazione. In piena comunione con essa, si dedicano al bene della Congregazione, cooperando in armonia d’intenti, con sincerità e in atteggiamento di fraterna condivisione. Le Assistenti dipendono direttamente dalla Superiora generale; il loro ufficio non conferisce loro alcuna autorità sulle Consorelle. §2. Le Assistenti generali sono obbligate a conservare il segreto d’ufficio 204 su tutto ciò che viene trattato in Consiglio o che viene loro comunicato in ragione dell’ufficio. Art. 122 - Corresponsabilità §1. Il Consiglio generale è composto da quattro Assistenti che risiedano normalmente nella Casa generalizia; possono essere inviate in missioni temporanee, ma soltanto per gravi motivi una o due Assistenti possono risiedere per un periodo più lungo fuori della Casa generale. Per esercitare il loro ufficio nel consigliare e coadiuvare adeguatamente la Superiora generale, le Assistenti, devono essere informate in ordine a tutto ciò che riguarda la vita della Congregazione e che non riguardi casi di coscienza rivelati dalla singola persona unicamente alla Superiora generale. Ogni Assistente ha il dovere di esprimere il suo parere con semplicità e sincerità, come pure la facoltà di proporre in Consiglio ciò che ritiene utile per la Congregazione o per le missioni. Per il bene della Congregazione, la Superiora generale può incaricare le singole Assistenti di occuparsi di un gruppo di Case geograficamente vicine. Art. 123 - La Vicaria generale §1. La Vicaria generale, in caso di assenza o impedimento della Superiora generale, può compiere solo atti di ordinaria amministrazione. §2. Nel caso in cui l’ufficio della Superiora generale resti vacante, ella la sostituisce pienamente nel governo della Congregazione fino al Capitolo generale, che deve convocare al più presto, in modo che la celebrazione abbia luogo entro sei mesi dalla vacanza. In questo Capitolo saranno elette anche le nuove Assistenti generali. 204 Cf. CIC 127,3. 47 48 NATURA E ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO GENERALE Art. 124 – Identità e compito §1. Il Consiglio generale, espressione concreta dello spirito di collegialità e di comunione che anima l’attività del Governo generale, è composto dalle quattro Assistenti, e presieduto dalla Superiora generale. Esso è convocato dalla Superiora generale ordinariamente ogni mese e o ogni volta che ella lo ritenga necessario. Art. 125 - Il voto deliberativo §1. Il Consiglio generale esprime il voto deliberativo nei seguenti casi: 1) apertura di nuove Case; 2) chiusura di Case già esistenti; 3) apertura di noviziati, trasferimenti di quelli già esistenti da un luogo all'altro; 4) ammissione al noviziato, alla professione temporanea e perpetua; 5) nomina delle Delegate territoriali; 6) proroga della nomina delle Delegate territoriali nell'ufficio; 7) dimissione di una novizia; 8) indulto di lasciare la Congregazione a una sorella di voti temporanei; 9) dimissione di una sorella con l'approvazione della Santa Sede; (decisione collegiale) 10) rimozione dall’ufficio di un'Assistente generale con l'approvazione della Santa Sede; 11) scelta del luogo per la celebrazione del Capitolo generale; 12) conferma della Visitatrice generale, nel caso in cui non sia membro del Consiglio; 13) trasferimento della sede della Casa generalizia; 14) nomina all’ufficio di Assistente generale rimasto vacante; (decisione collegiale). 15) approvazione dei resoconti generali e dei preventivi; 16) vertenze da intraprendersi o sostenersi, contratti da stipulare a nome della Congregazione; 17) debiti da contrarre a nome e per conto della Congregazione, fino alla somma fissata dalla Santa Sede; 18) concessione d'ipoteche sopra i beni della Congregazione fino alla somma fissata dalla Santa Sede. 19) alienazione di beni mobili o immobili della Congregazione fino alla somma fissata dalla Santa Sede. 20) determinazione di una percentuale dalle offerte raccolte per le missioni da destinare per il mantenimento delle sorelle. Art. 126 - La votazione segreta §1. Se le decisioni più importanti non hanno l'unanime consenso del Consiglio generale, o se un membro propone la votazione segreta, le decisioni vengono prese con voto segreto e a maggioranza. In caso di parità, la Presidente dirime la questione. Art. 127 - La validità delle decisioni §1. Nel caso di assenza temporanea della Superiora generale, e nella necessità di dover convocare il Consiglio, la Vicaria o la sua Sostituta convoca e presiede il Consiglio generale, seguendo ove possibile, le istruzioni lasciate dalla Superiora generale. Per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno tre membri del Consiglio. In tutte le riunioni è 48 49 presente la Segretaria generale che annota le discussioni e redige apposito verbale di ogni sessione che dev’essere letto e firmato da tutti i membri nella sessione successiva. La Segretaria generale non ha diritto di voto, se non è membro del Consiglio. Notificare le decisioni e ordinarne l'esecuzione è diritto della Superiora generale o della Sostituta. CAPITOLO 4 Uffici generali Art. 128 - Uffici generali §1. Gli Uffici generali sono organismi consultivi ed esecutivi affidati alla responsabilità di una sorella, per la promozione delle seguenti attività della Congregazione: Segreteria generale, Economato generale, Segretariato delle Missioni, Segretariato delle Opere, Ufficio degli Scritti della Fondatrice, Beata Maria Teresa Ledóchowska. SEGRETARIA GENERALE Art. 129 - Nomina §1. Udito il parere del Consiglio, la Superiora generale nomina la Segretaria generale tra le sorelle di voti perpetui, per la durata del sessennio. La nomina può essere riconfermata. La Segretaria può essere aiutata nel suo ufficio da una o più Sorelle, previa approvazione della Superiora generale. Art. 130 - Compiti §1. La Segretaria generale tiene costantemente aggiornato lo stato personale della Congregazione e di ogni Casa, secondo le indicazioni ricevute. Redige la cronaca della Congregazione, annotando gli avvenimenti importanti che ne segnano la storia. E’ responsabile dell’Archivio generale. Art. 131 - Presenza al Consiglio generale §1. La Segretaria generale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, se non è Assistente generale. Ne redige i verbali, collabora alla redazione e comunicazione delle decisioni, scrive le lettere e le circolari a nome del Consiglio. Secondo le necessità, aiuta la Superiora generale nel disbrigo della corrispondenza. §2. È dovere della Segretaria mantenere il segreto sugli affari trattati in Consiglio, come sui contenuti di documenti, lettere, e tutto ciò che redige a nome del Consiglio o della Superiora generale. Senza autorizzazione della Superiora generale non consente a nessuno l’accesso all’archivio generale. ECONOMA GENERALE Art. 132 - Nomina 49 50 §1. L'Economa generale è nominata dalla Superiora generale, con il consenso del suo Consiglio, per un sessennio e può essere riconfermata nell’ufficio. Art. 133 - Responsabilità §1. L'Economa generale, incaricata dell'amministrazione dei beni temporali della Congregazione, della gestione dei contatti e delle relazioni con eventuali consulenti o interlocutori della Congregazione nell’ambito amministrativo, agisce sotto la direzione della Superiora generale. Considerata la delicatezza della materia, a tale incarico è necessario nominare una sorella di riconosciuta serietà, onestà e competenza professionale. §2. L'Economa generale è competente a porre atti di ordinaria amministrazione dei beni. Spetta a lei presentare ogni anno all'approvazione della Superiora generale e del suo Consiglio il bilancio preventivo e consuntivo e, ogni 6 anni, l’inventario dei beni dell’intera Congregazione. 133.1 L'Economa generale e le Econome locali non possono superare i preventivi già approvati dal Consiglio generale. Per spese non previste e straordinarie è necessaria l’approvazione del Consiglio generale. Art. 134 - Condivisione §1. L’Economa generale ha la facoltà di distribuire equamente i fondi finanziari tra le Case della Congregazione, affinché tutte abbiano il necessario per il loro mantenimento. SEGRETARIA DELLE MISSIONI Art. 135 - Nomina §1. La Segretaria delle Missioni è nominata dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio per un sessennio e può essere riconfermata nell'ufficio. Art. 136 - La responsabilità §1. La Segretaria delle Missioni si occupa della direzione e amministrazione finanziaria delle opere in favore delle missioni: individua e coordina i progetti missionari di solidarietà e di formazione tramite contatti diretti e epistolari con i missionari; prepara i progetti da sottoporre alla valutazione e approvazione della Superiora generale e del suo Consiglio. §2. Ogni comunità si premura d’inviare con puntualità e regolarità i conti delle missioni alla Segretaria delle Missioni. Dopo la distribuzione stabilita dalla Superiora generale e dal suo Consiglio, rispettando la volontà dei benefattori, la Segretaria si occupa dell’invio dei sussidi nelle missioni. §3. Annualmente presenta alla Superiora generale e al suo Consiglio il resoconto delle entrate e delle uscite per le missioni. Annualmente presenta alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il resoconto dei sussidi distribuiti nelle missioni. 50 51 Art. 137 - Facoltà della Superiora generale §1. La Superiora generale è libera di elargire personalmente sussidi straordinari in caso di urgenza. §2. La Superiora generale con il suo Consiglio può, in caso di necessità, assegnare una percentuale delle offerte raccolte per le missioni – ad eccezione degli stipendi di Messe – per il mantenimento delle Sorelle della Congregazione; il prelievo operato dev’essere sottoposto al controllo della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli nell'annuale resoconto. SEGRETARIA DELLE OPERE Art. 138 - Nomina §1. La Superiora generale, con il consenso del suo Consiglio, nomina la Segretaria delle Opere, che si occupa delle pubblicazioni della Congregazione. Art. 139 - Responsabilità La Segretaria delle Opere s’impegna a promuovere le attività degli zelatori e delle riviste. Incoraggia ogni sforzo per elevare il livello delle nostre pubblicazioni, affinché, pur nella loro semplicità e modestia, abbiano una presentazione grafica dignitosa, insieme ad un adeguato spessore dei contenuti. La Segretaria delle Opere per la sua attività di pubblicazione e animazione missionaria utilizza il materiale pervenuto dalle missioni. Compila annualmente una sintesi delle edizioni delle nostre riviste e degli almanacchi dei vari paesi e delle varie lingue, sollecitando l’aumento del numero degli abbonati. CAPITOLO 5 Governo locale Art. 140 - Nomina della Superiora §1. La Superiora generale, dopo aver consultato il Consiglio e altre Sorelle 205 nomina la Superiora locale. Questa deve avere almeno 2 anni di professione perpetua. Dopo un mandato ella può essere riconfermata per un triennio immediatamente successivo. Art. 141 - La Superiora §1. La superiora guida e anima le Sorelle nel cammino della sequela di Cristo; esercita l'autorità con umiltà e prudenza, con discrezione e amore materno; suscita la collaborazione di tutte le Sorelle; con la carità di Cristo e con soavità e fermezza richiama le sorelle che possono creare difficoltà e conflitti nella Comunità. Per giusti motivi e per un tempo 205 Cfr. CIC 625 § 3. 51 52 limitato, la Superiora ha facoltà di dispensare qualche sorella dall'osservanza di una prescrizione disciplinare delle Costituzioni. 141.1 La Superiora custodisce le sane consuetudini della Congregazione in sintonia con le indicazioni e le direttive della Superiora generale come anche le disposizioni della Visitatrice e della Delegata Territoriale. 141.2 La Superiora nutre particolare premura per le Sorelle inferme, prendendosi amorevole cura delle loro esigenze e sostenendole nella sofferenza. Art. 142 - Formazione comunitaria §1. La Superiora promuove la conoscenza dei documenti della Chiesa, specialmente quelli che riguardano la vita religiosa e missionaria. Procura che almeno una volta all'anno si leggano in comune le Costituzioni e che la Comunità si riunisca frequentemente per approfondire la conoscenza della Parola di Dio. Favorisce le attività apostoliche nella Comunità e incoraggia ad acquisire le professionalità necessarie per servire meglio le missioni. 142.1 La Superiora locale promuove le riunioni delle Sorelle per discutere i problemi comunitari e dell’apostolato, come anche la programmazione del lavoro. Lo scambio di idee, le iniziative, la cooperazione vissute nella comprensione vicendevole rendono, infatti, più fruttuosa e serena la vita comunitaria. Art. 143 - Relazioni §1. La Superiora rappresenta la Comunità e mantiene buone relazioni con le autorità civili ed ecclesiastiche, con il clero e con altre comunità religiose, nella fedeltà alla propria identità carismatica. 143.1 Spetta alla Superiora intrattenere o almeno seguire, e all’occorrenza anche favorire, le relazioni con gli esterni. §2. La Superiora cura un regolare rapporto con il Governo generale. 143.2 È dovere della Superiora locale inviare alla Superiora generale i rapporti mensili, e alla Segretaria generale la cronaca annuale e la relazione annuale sullo stato personale della Comunità. Una copia di questi documenti è conservata nell’archivio della Casa. Art. 144 - Amministrazione dei beni §1- Ogni anno la Superiora con il suo Consiglio rivede i preventivi preparati dall'Economa della Casa e li invia all'Economa generale per l'approvazione, avendo cura di non superare il preventivo di spesa già approvato dal Consiglio generale. Per casi imprevisti e straordinari si premura di ottenere i dovuti permessi. Gli inventari devono essere inviati ogni sei anni. 144.1 La Superiora non può alienare oggetti d'antichità, d'arte o museali senza il permesso della Superiora generale. 52 53 144.2 La Superiora promuove lo spirito di corresponsabilità nelle Sorelle anche in ordine agli aspetti economici della Comunità. §2. Possibilmente la Superiora locale non dev’essere anche Economa. Ella vigila affinché i resoconti finanziari siano inviati puntualmente ogni mese alla Casa Generalizia. 144.3 La Superiora ha la facoltà di: a) fare spese ordinarie previste dal preventivo; b) concedere le necessarie eccezioni (cibo, riposo, ecc.) alle sorelle della sua Comunità; c) concedere il permesso per escursioni, viaggi, pellegrinaggi non troppo lontani; d) concedere anche a se stessa quello che può permettere alle Sorelle; Art. 145 - Consiglio locale §1. Il Consiglio locale è costituito dalla Superiora e da due Consigliere designate dalla Superiora generale. Ha ordinariamente voto consultivo; esercita il voto deliberativo soltanto quando occorre prendere una grave decisione urgente, senza possibilità di ricorso alla Superiora generale, la quale, però deve procedere alla ratifica. §2. È compito della prima Consigliera aiutare la Superiora, sollecitandone anche l’attenzione in ordine a eventuali carenze del suo comportamento personale o nell'esercizio delle sue funzioni di Superiora. In caso di assenza o impedimento, la Superiora viene sostituita dalla prima Consigliera. 145.1 Il Consiglio si raduna mensilmente e tutte le volte che si rende necessario. Viene redatto un verbale di ciascuna seduta. La nomina di consigliera non conferisce alcuna precedenza sulle Sorelle della Comunità. Se opportuno, la Superiora può invitare anche altre Sorelle alle riunioni di Consiglio. La Superiora rispetta le competenze delle Sorelle evitando di risolvere da sola ciò che va risolto dalle Sorelle. 145.2 La Superiora, nell’intento di promuovere la corresponsabilità di tutte le sorelle ha cura di fare in modo che nella Comunità non si rimetta ogni responsabilità al Consiglio della Casa, ma che ciascuna sorella entri in dialogo e presenti proposte per pervenire a decisioni concordate e condivise sulla vita comunitaria e l’apostolato. Art. 146 - Interruzione dell’incarico §1. Per gravi motivi e per il bene della Congregazione o suo personale, una Superiora può essere rimossa dal suo ufficio o trasferita anche durante il suo mandato. Tale decisione viene presa dalla Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio. CAPITOLO 6 Separazione dalla Congregazione LE USCITE DALLA CONGREGAZIONE Art. 147 – Passaggio ad altra Congregazione religiosa 53 54 §1. Una sorella di voti perpetui che intende passare ad un'altra Congregazione, deve ottenere licenza scritta della Superiora generale di entrambe le Congregazioni. Fino alla professione perpetua nella nuova Congregazione, mentre rimane vincolata dai voti, è tuttavia sospesa da tutti i diritti e obblighi previsti dalla nostra Congregazione.206 Con la professione perpetua, dopo almeno tre anni di prova, la Sorella viene incorporata nella nuova Congregazione. Se non intende emettere tale professione o non vi è ammessa, può ritornare nella nostra Congregazione dove riacquista tutti i diritti e doveri precedenti. 207 Art. 148 – Passaggio alla nostra Congregazione da altro Istituto §1. Una religiosa di voti perpetui proveniente da altra Congregazione, può passare alla nostra, con licenza delle rispettive Superiore generali, previo consenso dei rispettivi Consigli.208 Durante i tre anni di prova è tenuta ad osservare le nostre Costituzioni. Mentre rimane vincolata ai suoi voti, restano sospesi tutti i diritti e gli obblighi dell’istituto di provenienza. Durante questo tempo non ha voce attiva e passiva.209 Con la professione perpetua viene incorporata nella nostra Congregazione con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.210 Se dopo i tre anni di prova non intende emettere la professione o non vi è ammessa, deve rientrare nella sua Congregazione, a meno che non abbia ottenuto l'indulto di secolarizzazione. 211 Art. 149 - Assenza dalla comunità §1. Abitiamo nella nostra casa religiosa osservando la vita comune e non ci assentiamo da essa senza licenza della superiora. La Superiora generale, con il consenso del suo consiglio e per giusta causa, può concedere ad una sorella di vivere fuori della comunità, ma non oltre un anno, a meno che ciò non sia per motivo di infermità, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'istituto212. Art. 150 - Esclaustrazione §1. La Superiora generale col consenso del suo Consiglio, per gravi motivi può concedere a una sorella di voti perpetui l’indulto di esclaustrazione, per non più di tre anni. Una concessione superiore a tre anni, è riservata unicamente alla Santa Sede 213. 150.1 Le sorelle che hanno ottenuto l’esclaustrazione perdono la voce attiva e passiva nella Congregazione. Art. 151 - Uscita durante la professione temporanea §1. Per grave motivo, la Superiora generale col consenso del suo Consiglio214 può concedere l'indulto di lasciare la Congregazione a una sorella di voti temporanei. CIC 685 § 1 CIC 684 § 2 208 CIC 684 § 1. 209 CIC 685 § 1. 210 CIC 685 § 2. 211 CIC 684 § 2. 212 CIC 665 §1. 206 207 213 CIC 686 e 687. 54 55 Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, la Sorella può essere esclusa dalla successiva professione da parte della Superiora generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio. 215 Art 152 - Voti perpetui §1. Una Sorella di voti perpetui può chiedere l'indulto di lasciare la Congregazione, per motivi molto gravi ponderati davanti a Dio. Deve presentare la sua richiesta alla Superiora Generale, la quale la inoltrerà con il voto suo e del suo consiglio, alla Santa Sede. 216 Art. 153 - Riammissione §1. La Sorella che è uscita legittimamente dall'Istituto al termine del noviziato o dopo la professione, può essere riammessa dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio, senza l'onere di ripetere il noviziato. Spetta alla Superiora generale stabilire un periodo di prova prima della professione temporanea, e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua.217 Art. 154 - Dimissione §1. Per la dimissione di una Sorella di voti temporanei si richiedono gravi motivi approvati dal Consiglio generale a maggioranza con voto segreto. La mancanza di spirito religioso, se è di scandalo alle altre, è motivo sufficiente di dimissione, quando una ammonizione canonica reiterata si sia dimostrata inefficace. §2. Per la dimissione di una Sorella di voti perpetui si richiedono i motivi e le procedure del CIC, Cann. 694, 695 e 696. §3. Per dimettere una sorella di voti perpetui, ai gravi motivi esteriori deve aggiungersi anche l'incorreggibilità confermata dal Consiglio generale a maggioranza e con voto segreto. Tale incorreggibilità deve essere provata, in modo che non ci sia più speranza di resipiscenza, anzi si tema danno per la Congregazione. Una malattia non è causa di dimissione per una Professa di voti perpetui Art. 155 - Processo di dimissione §1. Nel processo di dimissione di una Sorella, sia di voti temporanei che perpetui, si osserva il Diritto Universale.218 La Superiora generale, raccolte le prove sui fatti e sulla imputabilità, renda note alla Sorella l'accusa e le prove, dandole facoltà di difendersi. §2. Il decreto di dimissione, emesso collegialmente dalla Superiora generale col suo Consiglio, deve esprimere, almeno sommariamente, i motivi, di diritto e di fatto. Il decreto CIC 688 § 2. CIC 689 § 1. 216 CIC 691 § 3. 217 CIC, 690 § 1. 218 Cf. CIC. 697,698, 699. 214 215 55 56 non ha vigore senza la conferma della Santa Sede alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e la documentazione completa.219 §3. Soltanto in seguito a un grave scandalo esterno, oppure per evitare un gravissimo danno alla Comunità, la Sorella può essere espulsa immediatamente dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio, o anche, se vi sia qualche pericolo e manchi il tempo per ricorrere alla Superiora generale, dalla Superiora locale con il consenso del suo Consiglio. Ma anche in questo caso, la Superiora generale è tenuta a sottoporre la questione al giudizio della Santa Sede.220 §4. Coloro che legittimamente escono dalla Congregazione o ne sono legittimamente dimesse restano sciolte dai voti. Con ciò cessano pure tutti gli obblighi e i diritti derivanti dalla professione religiosa. 221 Art 156 - Provvisioni per le Sorelle §1. La Congregazione fornisce alle Sorelle dimesse i mezzi necessari per poter provvedere alla prima sussistenza fuori dell’istituto per un tempo da determinarsi di mutuo accordo, o in caso di dissenso, dal Vescovo diocesano.222 Non può essere richiesto o preteso da coloro che lasciano la Congregazione, o ne vengono dimesse, né dai loro familiari,223 alcun indennizzo per i servizi prestati o per l'uso o l'usufrutto dei beni ceduti alla Congregazione prima della professione. CAPITOLO 7 Amministrazione dei beni per un’Economia di Comunione Art. 157 - I nostri beni §1. Come amministratori prudenti, usiamo i beni della Congregazione con la piena consapevolezza che sono beni al servizio della Chiesa.224. La Congregazione ha titolo giuridico per possedere tutto ciò che è necessario al sostentamento delle sorelle e allo svolgimento delle opere a favore delle missioni. Ciascuna Comunità, nell’ambito della gestione dei beni, evita ogni forma di lusso e di accumulazione di beni225 dando una testimonianza collettiva di carità e povertà evangelica.226 §2. Tutte le Comunità della Congregazione s’impegnano ad offrire una trasparente testimonianza di unità nel vincolo della mutua carità e nella condivisione dei beni materiali. Le comunità che non hanno entrate proprie, e quindi mancano di autonomia economica, possono chiedere aiuto alla Superiora generale. Cf. CIC 699 e 700. Cf. CIC 703. 221 Cf. CIC. 701. 222 Cf. CIC 702 § 2. 223 Cf. CIC 702 224 Cf. CIC 635. 225 Cf. CIC 634,2. 226 Cf CIC 640; PC13. 219 220 56 57 Art 158 - Amministrazione dei beni §1. Le singole Comunità della Congregazione in quanto persone giuridiche, per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali227 Sono parimenti capaci, entro i limiti stabiliti dal Diritto Canonico e con le debite autorizzazioni, di concedere ipoteche sopra i propri beni, contrarre debiti, alienare i mobili o gli immobili. §2. Quando si tratta di alienare oggetti preziosi, o altri beni il cui valore superi la somma approvata dalla Santa Sede per il paese, oppure di contrarre debiti e obblighi oltre la somma indicata, il contratto è invalido se non si è ottenuto prima il Beneplacito Apostolico. §3. La dote delle candidate viene investita in titoli sicuri e, alla morte della Sorella diviene proprietà della Congregazione, anche se questa ha emesso soltanto i voti temporanei. CAPITOLO 8 Fedeltà alla nostra Regola di vita Art. 159 – La regola delle regole §1. Le Costituzioni costituiscono per noi la traduzione concreta del Vangelo, pertanto, riteniamo che l’osservanza di esse è per noi via ordinaria di santità. 159.1 Ogni sorella ha una copia delle Costituzioni per uso personale. Sui contenuti di esse è chiamata a riflettere e confrontarsi continuamente, con il desiderio d'intenderle sempre meglio, per assimilarle alla luce della Parola di Dio e vivere con sempre maggiore autenticità la propria vocazione. Art. 160 - Lodiamo e ringraziamo il Signore Con le parole della Vergine Maria L’anima mia magnifica il Signore 228 vogliamo lodare e ringraziare il Signore per le grandi opere che ha compiuto per noi. Gli rendiamo grazie per il dono della nostra Fondatrice e ci impegniamo a seguirne l’esempio di vita e a custodire il carisma e la spiritualità della Congregazione, nella consapevolezza che da questa fedeltà nasce e si alimenta la santità e la fecondità apostolica delle Sorelle Claveriane. Avanti con gioia, Dio aiuterà! (MTL) APPENDICE 1 Le feste patronali della Congregazione sono: 227 228 Cf. CIC 634. Lc 1, 46 57 58 - Maria SS.ma, Madre del Buon Consiglio (26 aprile, festa) - San Pietro Claver (9 settembre, solennità) - La festa della Beata Madre Fondatrice (6 luglio, festa) - Feste speciali sono: la solennità di Pentecoste, la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, e l'anniversario della fondazione della Congregazione (29 aprile). In questo giorno si canta il Te Deum. Veneriamo in modo particolare: Il Preziosissimo Sangue di Gesù, Il Suo Sacratissimo Cuore, lo Spirito Santo Quali protettori celesti sono venerati: Gli Angeli Custodi, S. Giuseppe, S. Ignazio di Loyola, S. Francesco Saverio, S. Teresa di Gesù, S. Agostino, S. Francesco di Sales, S. Caterina d'Alessandria, S. Pio X, i SS. Martiri Ugandesi, S. Teresa di Gesù Bambino Preghiere da offrire ogni mese Ogni suora offrirà la S. Messa, la S. Comunione ed il Rosario in un giorno di sua scelta per le seguenti intenzioni. 1) per il S. Padre, 2) per il Cardinale Prefetto di Propaganda Fide 3) per il Cardinale Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata 4) per il Vescovo diocesano, 5) per i confessori 6) per la nostra Congregazione 7) per le Consorelle viventi 8) per le Consorelle defunte 9) per i benefattori viventi 10) per i benefattori defunti 11) per i missionari viventi 12) per i missionari defunti 13) per le vocazioni all'Istituto 14) per le autorità civili, Inoltre, il 7 marzo di ogni anno, in ringraziamento per l'approvazione definitiva della Congregazione. Ogni lunedì per le intenzioni della Superiora generale. Si farà la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù ogni primo venerdì del mese; allo Spirito Santo ogni primo lunedì; e si reciterà, il 26 di ogni mese, la preghiera alla Madonna del Buon Consiglio, il 6 di ogni mese, la preghiera alla Beata Madre Fondatrice. APPENDICE 2 PREGHIERE PER I VIVI E SUFFRAGI PER I DEFUNTI 1. Preghiere per i vivi 58 59 Ogni anno, in tutte le Case della Congregazione, nella festa della Madre del Buon Consiglio, di San Pietro Claver e della Beata Madre Fondatrice, si celebrerà la S. Messa per la prosperità spirituale e temporale della Congregazione. Nella Casa Generalizia si celebrerà: - ogni primo venerdì del mese, una S. Messa per le missioni. Se le rubriche lo consentano sarà celebrata la messa votiva del S. Cuore di Gesù; - ogni primo lunedì, una S. Messa secondo le intenzioni della Superiora generale. Se le rubriche lo consentano sarà celebrata la messa votiva dello Spirito Santo. In ogni Casa, una volta al mese, verrà celebrata una S. Messa per i benefattori e zelatori. Ogni giorno preghiamo per l’evangelizzazione dei popoli, per i missionari e per i benefattori. 2. Suffragi per i defunti Per tutte le Sorelle e le novizie della Congregazione defunte, la comunità dove è deceduta farà celebrare le Sante Messe gregoriane. Inoltre si farà celebrare una Santa Messa in tutte le case della Congregazione. Per la Superiora generale deceduta in carica, o emerita, oltre alle Sante Messe gregoriane, si farà celebrare nelle altre Case 7 SS. Messe, le Sorelle offriranno 7 SS. Messe e reciteranno 7 Rosari. Per una Superiora generale deceduta in carica si reciterà in tutte le case il “De profundis” fino alla elezione della nuova Superiora generale; per un mese se non ricopriva più la carica. Per le Ufficiali generali in carica, nelle altre Case si faranno celebrare 3 SS. Messe; tutte le Sorelle offriranno 3 Rosari e per 9 giorni reciteranno il “De profundis”. Per la Superiora locale e per la Maestra delle novizie, le Sorelle offriranno 3 SS. Messe, reciteranno 3 Rosari, e, per 9 giorni, il “De profundis”. Per una professa e per una novizia, le Sorelle di tutta la Congregazione offriranno 3 SS. Messe e reciteranno 3 Rosari e, per 3 giorni, il “De profundis”. Per le associate, si celebreranno 7 SS. Messe, ma solo nella Casa dove abitavano. Le Sorelle di quella Casa offriranno per la defunta una S. Messa, e reciteranno un Rosario. Per i genitori di una professa, si celebrerà una S. Messa di suffragio e le Sorelle nella Casa dove abita la professa reciteranno 1 rosario e il “De profundis”. Ogni anno, in tutte le Case, si celebrerà, possibilmente durante l'ottavario dei defunti, una S. Messa per le Sorelle defunte della Congregazione, una per i parenti defunti delle Sorelle e una per le associate defunte. Per le Autorità ecclesiastiche: 59 60 Dopo la morte del Sommo Pontefice ogni Casa farà celebrare 5 SS. Mese per il riposo dell'anima sua. Tutte le Sorelle offriranno 5 SS. Messe e 5 Rosari per la stessa intenzione. Per il Vescovo della diocesi dove si trovano una o più Case della Congregazione, verranno celebrate 3 SS. Messe e le Sorelle residenti nella diocesi offriranno per il defunto 3 SS. Messe e 3 Rosari. Per i benefattori e zelatori. In tutte le Case della Congregazione si celebrerà, nell'ottavario dei defunti, una S. Messa per i benefattori e zelatori defunti. Nelle Case della Congregazione si celebrerà, una volta al mese, una S. Messa per i benefattori e zelatori defunti e tutte le Sorelle li ricorderanno ogni giorno nella preghiera. APPENDICE 3 NORME DELLE ELEZIONI (che vengono approvate all’inizio del Capitolo per il suo svolgimento) Si procede alle elezioni nel modo seguente: Dopo aver pregato e invocato lo Spirito Santo, ogni Capitolare scrive su una scheda bianca, previamente timbrata con il sigillo della Congregazione, il nome della sorella che intende eleggere, la piega esattamente e la depone nell’urna collocata davanti alla Presidente. La prima scrutatrice, dopo aver mescolato le schede nell’urna, le depone sulla tavola e le conta a voce alta, in modo che tutte possono accertasi del loro numero. Se il numero non corrisponde a quello delle Capitolari, le schede si bruciano e si procede a un nuovo scrutinio. Costatato il numero delle schede, la scrutatrice apre ogni scheda, legge il nome a voce alta, mostrandolo alla Presidente a alla Segretaria, la quale riscrive i nomi con i numeri successivi ottenuti. Al termine della conta si procede a far conoscere pubblicamente il risultato di tutti i voti ottenuti e si bruciano le schede. L'elezione, la cui validità sia stata effettivamente impedita è invalida. Il voto indotto direttamente o indirettamente con timore grave o dolo, è invalido229. 229 CIC 172 60