Alunni
Direzione
Regionale
Personale
ausiliario
Docenti
Sindacati
Ministero
Associazioni
Ufficio
scolastico
provinciale
Provincia
Personale
amministrativo
Genitori
Comune
Dirigente
scolastico
D.S.G.A.
Regione
Ufficio
Genitori
scolastico
Direzione
Personale
Sindacati
Comune
Provincia
Alunni
Docenti
Dirigente
Personale
D.S.G.A.
provinciale
Regionale
amministrativo
Associazioni
scolastico
Ministero
Regione
ausiliario
GENITORI
Decreto del Presidente della Repubblica n.275
8 marzo 1999
Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della
loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi
e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.
Decreto del Presidente della Repubblica n.275
8 marzo 1999
Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della
loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi
e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.
tica
tecipazione di
i, il Piano
Art. 3 Piano dell’offerta formativa
Decreto del Presidente della Repubblica n.275
8 marzo 1999
Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della
loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi
e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.
mativa è
dei docenti
zi generali
la ……
Art. 3 Piano dell’offerta formativa
Criteri
generali
del Consiglio
di Istituto
Dirigente
scolastico
Gruppi
progett
Consiglio di Istituto
Criteri generali
Collegio dei docenti
Elaborazione
POF
Consiglio di Istituto
Adozione
EE.LL.
Sindacati
POF
Documento
pubblico
Genitori
Studenti
DSGA
Personale
Amministrativ
e ausiliario
Decreto del Presidente della Repubblica n.275
8 marzo 1999
Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
Art. 3 Piano dell’offerta formativa
Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della
loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi
e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.
co attiva i
gli enti locali
istituzionali,
nomiche
Al Dirigente
scolastico
spetta il
compito di
mantenere in
equilibrio tutti
gli elementi
del sistema
scuola
RSU
Utenza
P.A.
EE.LL.
Picasso, L’equilibrista
D.Lgs 29 /93
Rapporto di impiego gerarchico
Obbedienza
Cultura della esecutività
(Deresponsabilizzazione)
Strutture reticolari,
decentrate, autonome e
con processi di
comunicazione circolari
Azione orientata al
raggiungimento dell’obiettivo
(Responsabilizzazione)
Attribuzione dei poteri alla luce
del Titolo V della Costituzione
- norme generali
sull’istruzione
-Istruzione e formazione
professionale
- livelli essenziali
Legislazione concorrente
delle prestazioni
concernenti i diritti civili e
sociali che devono
istruzione,
essere garantiti su tutto il
fatta salva l’autonomia
territorio nazionale
delle istituzioni scolastiche
- principi fondamentali a
cui si deve ispirare la
legislazione concorrente
La specificità della sua funzione colloca la scuola al centro di un
insieme di competenze, che attengono all'esercizio di un
fondamentale diritto di cittadinanza e sono esercitate da più
soggetti
Associa
EE.LL
.
zioni
Ammini
Sindacati
SCUOLA
strazione
Enti
Conferenza
Stato - Regioni
Istruzione:
master plan per
attuare il Titolo V
l’ambito territoriale di operatività
costituisce elemento
fondamentale per la delimitazione
dell’ambito delle competenze
nazionali e regionali previste dalla
Costituzione;
la programmazione dell’offerta di istruzione
e formazione e della rete scolastica e
formativa deve trovare coerente
realizzazione nella potestà regionale di
allocazione delle risorse umane disponibili
operata nell’ambito territoriale;
la gestione regionale del servizio scolastico e
formativo deve avvenire nel rispetto dei
Livelli Essenziali delle Prestazioni e secondo
criteri che ne garantiscono l’unitarietà.
Conferenza
Stato - Regioni
Istruzione:
master plan per
attuare il Titolo V
Gestione organizzativa del
personale della scuola
a) lo stato giuridico ed economico
rimangono oggetto di
contrattazione nazionale e
decentrata;
b) le procedure di assegnazione del
personale nel territorio di competenza
sono attuate dalle Regioni per ambiti
provinciali;
c) l’intero processo di trasferimento di
competenze alle Regioni dovrà essere
caratterizzato dalla valorizzazione delle
relazioni sindacali.
Organo di governo
Funzioni
strumentali
Consigli
Gruppo di
di classe
progetto
Commissioni
Dipartimenti
Organo di
indirizzo
Organo di
rappresentanza
sindacale
Organi
tecnico-professionali
Rappresentanza all’esterno
Reti di
scuole
Piano
Momenti
territoriale
formativi
Protocolli di
Accordi di
Progetti
intesa
programma
integrati
Decreto del Presidente
della Repubblica n.275
8 marzo 1999
Art. 7 (Reti di scuole)
GLI ORGANI
COLLEGIALI
 Consiglio di classe
 Collegio dei docenti
 Consiglio di Istituto
(Giunta esecutiva)
 Consiglio di disciplina degli
alunni
 Comitato di valutazione del
servizio degli insegnanti
 Consiglio scolastico
distrettuale
 Consiglio scolastico
provinciale
 Consiglio nazionale della
pubblica istruzione
Sofferenza degli
organismi
rappresentativi,
derivante dalla
sovrapposizione
di nuovi istituti
alle strutture
esistenti
Necessità di armonizzare la vecchia normativa con la
nuova realtà derivante dall’autonomia
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intervento - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte