Alunni Direzione Regionale Personale ausiliario Docenti Sindacati Ministero Associazioni Ufficio scolastico provinciale Provincia Personale amministrativo Genitori Comune Dirigente scolastico D.S.G.A. Regione Ufficio Genitori scolastico Direzione Personale Sindacati Comune Provincia Alunni Docenti Dirigente Personale D.S.G.A. provinciale Regionale amministrativo Associazioni scolastico Ministero Regione ausiliario GENITORI Decreto del Presidente della Repubblica n.275 8 marzo 1999 Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 Art. 3 (Piano dell'offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. Decreto del Presidente della Repubblica n.275 8 marzo 1999 Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 Art. 3 (Piano dell'offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. tica tecipazione di i, il Piano Art. 3 Piano dell’offerta formativa Decreto del Presidente della Repubblica n.275 8 marzo 1999 Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 Art. 3 (Piano dell'offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. mativa è dei docenti zi generali la …… Art. 3 Piano dell’offerta formativa Criteri generali del Consiglio di Istituto Dirigente scolastico Gruppi progett Consiglio di Istituto Criteri generali Collegio dei docenti Elaborazione POF Consiglio di Istituto Adozione EE.LL. Sindacati POF Documento pubblico Genitori Studenti DSGA Personale Amministrativ e ausiliario Decreto del Presidente della Repubblica n.275 8 marzo 1999 Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 Art. 3 Piano dell’offerta formativa Art. 3 (Piano dell'offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. co attiva i gli enti locali istituzionali, nomiche Al Dirigente scolastico spetta il compito di mantenere in equilibrio tutti gli elementi del sistema scuola RSU Utenza P.A. EE.LL. Picasso, L’equilibrista D.Lgs 29 /93 Rapporto di impiego gerarchico Obbedienza Cultura della esecutività (Deresponsabilizzazione) Strutture reticolari, decentrate, autonome e con processi di comunicazione circolari Azione orientata al raggiungimento dell’obiettivo (Responsabilizzazione) Attribuzione dei poteri alla luce del Titolo V della Costituzione - norme generali sull’istruzione -Istruzione e formazione professionale - livelli essenziali Legislazione concorrente delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono istruzione, essere garantiti su tutto il fatta salva l’autonomia territorio nazionale delle istituzioni scolastiche - principi fondamentali a cui si deve ispirare la legislazione concorrente La specificità della sua funzione colloca la scuola al centro di un insieme di competenze, che attengono all'esercizio di un fondamentale diritto di cittadinanza e sono esercitate da più soggetti Associa EE.LL . zioni Ammini Sindacati SCUOLA strazione Enti Conferenza Stato - Regioni Istruzione: master plan per attuare il Titolo V l’ambito territoriale di operatività costituisce elemento fondamentale per la delimitazione dell’ambito delle competenze nazionali e regionali previste dalla Costituzione; la programmazione dell’offerta di istruzione e formazione e della rete scolastica e formativa deve trovare coerente realizzazione nella potestà regionale di allocazione delle risorse umane disponibili operata nell’ambito territoriale; la gestione regionale del servizio scolastico e formativo deve avvenire nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e secondo criteri che ne garantiscono l’unitarietà. Conferenza Stato - Regioni Istruzione: master plan per attuare il Titolo V Gestione organizzativa del personale della scuola a) lo stato giuridico ed economico rimangono oggetto di contrattazione nazionale e decentrata; b) le procedure di assegnazione del personale nel territorio di competenza sono attuate dalle Regioni per ambiti provinciali; c) l’intero processo di trasferimento di competenze alle Regioni dovrà essere caratterizzato dalla valorizzazione delle relazioni sindacali. Organo di governo Funzioni strumentali Consigli Gruppo di di classe progetto Commissioni Dipartimenti Organo di indirizzo Organo di rappresentanza sindacale Organi tecnico-professionali Rappresentanza all’esterno Reti di scuole Piano Momenti territoriale formativi Protocolli di Accordi di Progetti intesa programma integrati Decreto del Presidente della Repubblica n.275 8 marzo 1999 Art. 7 (Reti di scuole) GLI ORGANI COLLEGIALI Consiglio di classe Collegio dei docenti Consiglio di Istituto (Giunta esecutiva) Consiglio di disciplina degli alunni Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti Consiglio scolastico distrettuale Consiglio scolastico provinciale Consiglio nazionale della pubblica istruzione Sofferenza degli organismi rappresentativi, derivante dalla sovrapposizione di nuovi istituti alle strutture esistenti Necessità di armonizzare la vecchia normativa con la nuova realtà derivante dall’autonomia