LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
Giulio Andreani
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LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA
art. 4, comma 1, lett. m, Legge n. 80/2003
 Abolizione dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 358/1997
 Abolizione della possibilità, prevista dall’art. 6 D.Lgs. n. 358/97, di
affrancamento dei disavanzi di fusione e scissione
 Mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di
determinazione del reddito imponibile previsti dal D. Lgs. n. 358/1997 e dal
D. Lgs. n. 544/1992
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LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
Operazioni straordinarie nazionali
Il D. Lgs. n. 358/1997 e le disposizioni del D.p.r. n. 917/1986 sono state
trafuse con modificazioni negli artt. 170 e 177del nuovo Tuir
La trasformazione di società
artt. 170 e 171
La fusione di società
La scissione di società
art. 172
art. 173
Gli scambi
La cessione
Il conferimento di aziende e di
di azienda
partecipazioni di controllo o collegamento di partecipazioni
art. 177
art. 86
artt. 175 e 176
Operazioni straordinarie intracomunitarie
Il D. Lgs. n. 544/1992, relativo a fusioni, scissioni, conferimenti di attivo,
scambi di azioni concernenti società di Stati membi diversi è stato trafuso
negli artt. 178 e 181del nuovo Tuir, rimanendo sostanzialmente immutato
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La disciplina della trasformazione tiene conto delle nuove disposizioni
del codice civile che introducono, accanto alla trasformazione omogenea,
quella eterogenea (artt. 2500-septies e 2500-octies)
Trasformazione da società commerciali
di persone in società di capitali e viceversa
(art. 170 Tuir)
Trasformazione da società di capitali
in enti associativi diversi e viceversa
(art. 171 Tuir)
Tra gli enti associativi rientrano i consorzi, le società consortili, le società cooperative,
le comunioni d’azienda, le associazioni non riconosciute e le fondazioni.
I consorzi, le associazioni e le fondazioni possono essere enti commerciali o non
commerciali a seconda che essi abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciale.
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La trasformazione omogenea
La trasformazione da un tipo di società commerciale (società non soggetta
ad Ires) ad un altro tipo di società commerciale (società soggetta ad Ires) è
disciplinata in modo sostanzialmente identico:
 neutralità fiscale della trasformazione;
 separazione in due periodi di imposta dell’esercizio interessato dalla
trasformazione assoggettati all’imposizione propria del gruppo di
appartenenza in base alle risultanze di un apposito conto economico;
 le riserve costituite prima della trasformazione conservano il regime del
momento in cui sono state costituite, a condizione che esse vengano
distintamente indicate in bilancio dopo la trasformazione.
Continua a non essere disciplinata fiscalmente la data di effetto dell’operazione,
che coincide pertanto con quella civilistica, in funzione dell’iscrizione dell’atto nel
registro delle imprese.
Secondo il nuovo art. 2500 c.c. la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli
adempimenti pubblicitari relativi all’atto di trasformazione e all’atto di cessazione
dell’ente che si è trasformato.
... segue
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La trasformazione omogenea
Nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, il credito
d’imposta sui dividendi, che in vigenza della vecchia normativa veniva riconosciuto ai soci della società di persone nel caso di distribuzione delle riserve
costituite prima della trasformazione, è ora sostituito dal regime applicabile alla
distribuzione delle riserve delle società di capitali (art. 170, comma 5, Tuir).
Le riserve concorrono alla formazione del reddito dei soci come segue:
Soci-soggetti passivi Iref/Ire
Soci-soggetti passivi Ires:
Dividendi tassati per il 5%
Dividendi tassati per il 40%,
nel caso di partecipazioni
detenuta nell’esercizio di
impresa
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Reddito di capitale negli altri casi
(ritenuta del 12,50% se partecipazione
non qualificata; tassazione per il 40%
se partecipazione qualificata)
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La trasformazione eterogenea
Le ipotesi
Le situazioni considerate sono il passaggio da società di capitali in ente
associativo (art. 2500-septies) e il passaggio da ente associativo in società
di capitali (art. 2500-octies).
In entrambi i casi può verificarsi un mutamento del regime impositivo, che
pone il problema della sorte delle plusvalenze maturate sui beni prima della
trasformazione e realizzate successivamente.
Possono verificarsi tre ipotesi:
a)
L’
trasformazione di società di capitali in altro soggetto commerciale;
b)
trasformazione di società di capitali in altro soggetto non commerciale;
c)
trasformazione di soggetto non commerciale in società di capitali.
... segue
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La trasformazione eterogenea
I regimi fiscali
A) Trasformazione di società di capitali in altro soggetto commerciale
Regime di neutralità fiscale
La trasformazione di società di capitali in altro soggetto commerciale (es. consorzio,
società cooperativa) non è disciplinata dall’art. 171.
Tale trasformazione non determina nessuna particolare conseguenza – salvo l’obbligo
di comunicare la variazione della tipologia - in quanto sia il soggetto preesistente che
quello nuovo sono tassati su un unico risultato determinato con le regole del reddito
d’impresa.
... segue
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La trasformazione eterogenea
I regimi fiscali
B) Trasformazione di società di capitali in altro soggetto non commerciale
Regime del realizzo a valore normale dei beni
salvo confluenza degli stessi nell’azienda dell’ente
La trasformazione di società di capitali in altro soggetto non commerciale (es.
fondazione) determina il realizzo dei beni della società in base al valore normale
e quindi la tassazione delle plusvalenze in regime d’impresa.
Tuttavia per i beni che confluiscano nell’attività d’impresa del soggetto non
commerciale il passaggio avviene in regime di neutralità.
Le riserve di utili, costituite prima della trasformazione, sono assoggettate a
tassazione nei confronti dei soci o associati, secondo i criteri previsti per la
trasformazione da società di capitali in società di persone.
... segue
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La trasformazione eterogenea
I regimi fiscali
B.1) Trasformazione di società di capitali in comunione d’azienda
Stesso trattamento previsto per l’affitto dell’unica azienda da parte
dell’imprenditore individuale (art. 67, comma 1, lett. h), Tuir)
La trasformazione di società di capitali in comunione d’azienda, per effetto di tale
assimilazione, determina la produzione di un reddito diverso. Tale reddito sarà
tassato per trasparenza nei confronti dei partecipanti alla comunione.
La comunione d’azienda si configura alla stregua di una società semplice, in quanto
soggetto non svolgente attività commerciale. Il nuovo Tuir non disciplina la
trasformazione in società semplice; tuttavia, poichè, per effetto di tale
trasformazione la società commerciale esce dal regime di impresa, essa non può
beneficiare della neutralità propria della trasformazione.
... segue
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La trasformazione eterogenea
I regimi fiscali
C) Trasformazione di soggetto non commerciale in società di capitali
Regime dei conferimenti
limitatamente ai beni non compresi nell’azienda dell’ente
La trasformazione di un soggetto non commerciale in società di capitali determina il
realizzo delle plusvalenze sui beni in regime di redditi diversi, ricorrendone le condizioni
(art. 67, comma 1, lett. n). Pertanto, l’ente sarà tassato solo nel caso in cui i presupposti
per l’imposizione si manifestano anche nel realizzo mediante vendita a terzi (es. l’ente
che trasferisce un fabbricato posseduto da più di 5 anni non dovrà pagare nulla).
Tali beni sono presi in carico dalla società in base al valore normale.
Tuttavia, per i beni già rientranti nella sfera commerciale dell’ente il passaggio avviene
in regime di neutralità, con mantenimento dei costi fiscalmente riconosciuti.
... segue
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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’
La trasformazione eterogenea
I regimi fiscali
C) Trasformazione di soggetto non commerciale in società di capitali
La norma non specifica alcunché riguardo ai partecipanti all’ente non
commerciale che diventano soci della società, per i quali non è prevista alcun
tipo di tassazione in dipendenza della trasformazione.
Resta imprecisato, tra l’altro, quale è il costo di carico della partecipazione
societaria acquisita (ragionevolmente il costo originariamente sostenuto).
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La disciplina della fusione è contenuta nell’art. 172 del nuovo Tuir, il quale oltre
a dare attuazione ai principi della legge delega relativi all’abrogazione della
possibilità di affrancamento dei disavanzi di fusione, ha introdotto altre novità
rispetto alla disciplina in tema di fusione dettata dall’art. 123 del vecchio Tuir.
Le novità rispetto al regime ante-riforma riguardano i seguenti aspetti:

T


la neutralità fiscale;
la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta;
l’avanzo di fusione e l’aumento di capitale;
il riporto delle perdite fiscali.
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La neutralità fiscale
Situazione ante-riforma
 Possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale del disavanzo di fusione (da
annullamento/concambio), imputato ai beni patrimoniali o all’avviamento
dell’incorporante, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 19%.
 Possibilità di operare l’affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento.
Situazione post-riforma
Impossibilità di affrancare il disavanzo (sia a pagamento che gratuitamente)
I maggiori valori iscritti con l’utilizzo del disavanzo non hanno valenza fiscale
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La neutralità fiscale
Abrogazioni e disciplina transitoria
L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 344/2003 dispone l’abrogazione delle
disposizioni del D.Lgs. n. 358/1997 con riguardo alle operazioni di fusione
perfezionate successivamente al 31 dicembre 2003.
Tuttavia l’affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento continua
ad essere possibile in relazione ad operazioni di fusione deliberate dalle
assemblee delle società partecipanti entro il 30 aprile 2004
(art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 344/2003)
Tale disposizione consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti
per effetto del disavanzo di annullamento anche se le operazioni stesse sono
perfezionate successivamente alla data del 30/4/2004.
Si deve ritenere che tale disposizione si applichi anche allle operazioni di
fusione perfezionate dopo il 31/12/2003 e prima del 30/4/2004.
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La neutralità fiscale
Abrogazioni e disciplina transitoria
Si pone la questione se ai fini del riconoscimento gratuito del disavanzo da
annullamento rilevino le plusvalenze tassate in capo al cedente derivanti da
operazioni di cessione attuate a decorrere dal 1/1/2004.
Un’interpretazione letterale dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 358/1997 lett. a),
sembrerebbe impedire l’affrancamento gratuito. Tale norma, infatti, fa riferimento
alle “plusvalenze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi
del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs.n. 461/1997”.Tuttavia tale soluzione non
sembra accettabile da un punto di vista sistematico.
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La neutralità fiscale
Situazione post-riforma
Assoluta neutralità fiscale dell’operazione di fusione
con riguardo ai vari soggetti interessati dall’operazione
Società incorporate o fuse
Società incorporante o
risultante dalla fusione
Plusvalenze e minusvalenze
Irrilevanza reddituale del
dei beni di tali società
disavanzo e avanzo da fusione
Soci delle società
Concambio di
partecipazioni
Irrilevanza fiscale dei maggiori
valori iscritti in bilancio a seguito
dell’imputazione del disavanzo
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La questione del rapporto di
derivazione tra questi due regole
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La neutralità fiscale
Situazione post-riforma
Neutralità fiscale con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione
L’irrilevanza fiscale dei disavanzi iscritti sulle poste della società incorporate o fuse
comporta che i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore
riconosciuto ai fini delle II.RR..
E’ previsto l’obbligo a carico della società incorporante di predisporre un apposito
prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi tra i valori civilistici esposti
in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
La questione del rapporto di derivazione del principio dell’irrilevanza fiscale delle
rivalutazioni eseguite mediante imputazione del disavanzo dal principio dell’irrilevanza
fiscale delle differenze di fusione assume rilevanza in alcune fattispecie (ad es. se il
disavanzo viene utilizzato per rivalutare elementi patrimoniali della società
incorporante o per rivalutare elementi patrimoniali delle società incorporate o fuse
diverse da quelle dalla cui incorporazione è emerso il disavanzo).
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La neutralità fiscale
Situazione post-riforma
Neutralità fiscale con riguardo ai soci delle società incorporate o fuse
Viene ribadito il principio di intassabilità del cambio delle partecipazioni a seguito
della fusione.
Tale principio viene mitigato dalla previsione di tassabilità dei conguagli in denaro
ai soci. Tale tassazione avviene, a seconda della natura giuridica del socio, come
reddito di capitale ai sensi dell’art. 47, comma 7, o, se ne ricorrono i presupposti
come reddito d’impresa ai sensi degli artt. 58 (plusvalenze tassate in misura pari
al 40%) e 87 (plusvalenze).
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta vanno distinte in due categorie:
- riserve tassabili in ogni caso;
- riserve tassabili solo in caso di distribuzione.
Situazione ante-riforma
· Devono essere ricostituite dalla società incorporante, perchè in caso contrario
concorrono alla formazione del reddito di quest’ultima.
· La ricostituzione può avvenire usando l’avanzo di fusione, vincolando una
riserva o una parte ideale del capitale sociale dell’incorporante dandone
evidenza nella nota integrativa.
· .Non vi è l’obbligo di ricostituzione nel patrimonio della società incorporante.
· Tuttavia lo stato di sospensione si trasferisce sull’eventuale avanzo di fusione
e/o sull’eccedenza dell’aumento di capitale dell’incorporante rispetto al capitale
complessivo delle società che partecipano alla fusione che viene concambiato.
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta vanno distinte in due categorie:
- riserve tassabili in ogni caso;
- riserve tassabili solo in caso di distribuzione.
Situazione post-riforma
· Devono essere ricostituite dalla società incorporante, perchè in caso contrario
concorrono alla formazione del reddito di quest’ultima.
· Introduzione di un criterio di priorità circa l’utilizzo delle poste del patrimonio
netto della società risultante dalla fusione o incorporante: la loro ricostituzione
deve avvenire in via prioritaria utilizzando l’eventuale avanzo di fusione.
.
· Si applicano le regole ante-riforma. In particolare resta confermato che, per
questo tipo di riserve, l’inesistenza di avanzo o di eccedenza del nuovo capitale
sociale, rispetto alla somma dei capitali delle società partecipanti, determina
l’estinzione del vincolo di sospensione di imposta.
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta
Situazione post-riforma
Poichè l’avanzo di fusione assume rilevanza ai fini della ricostituzione di entrambe
i tipi di riserve in sospensione d’imposta, sorge la necessità di coordinare le due
disposizioni.
In particolare occorre stabilire se, in presenza di entrambi i tipi di riserve nell’ultimo
bilancio delle società incorporate o fuse, l’avanzo di fusione che rileva per le
riserve tassabili solo in caso di distribuzione sia l’intero avanzo di fusione o
soltanto la quota di tale posta di equilibrio contabile che (eventualmente) residua
dopo il suo utilizzo per ricostituire le riserve tassabili in ogni caso.
Nel caso di adesione alla seconda soluzione potrebbe venire definitivamente
meno la possibilità di assoggettare a tassazione le riserve tassabili solo in caso di
distribuzione, qualora l’avanzo di fusione venga interamente utilizzato per
ricostituire l’altro tipo di riserve in sospensione (non sembra possibile).
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La ricostituzione delle altre riserve
Situazione ante-riforma
L’art. 123 del Tuir non prevedeva specifiche modalità di ricostituzione, in capo
alla società risultante dalla fusione o incorporante, delle altre riserve (di utili e
di capitali) delle società incorporate o fuse.
Situazione post-riforma
E’ stato previsto un criterio in base al quale le riserve in oggetto vengono ricostituite
nel bilancio alla società risultante dalla fusione o incorporante secondo un criterio di
proporzionalità (art. 171, comma 6, Tuir).
All’aumento di capitale o all’avanzo di fusione che eccede la ricostituzione delle
riserve in sospensione, si applica il regime fiscale delle riserve della società incorporata o fuse (diverse da quelle in sospensione) che hanno proporzionalmente
concorso alla relativa formazione.
Trattasi di un principio, di fatto già seguito nella prassi, per individuare la natura
fiscale dell’incremento di patrimonio netto che si origina nel bilancio della società
risultante dalla fusione per effetto dell’annullamento della partecipazione nella società
incorporata o del concambio.
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La ricostituzione delle altre riserve
Situazione post-riforma
Esempio n. 1
Società incorporante A – ante fusione
Partecipazione 100% in B
250
Capitale sociale
20
Riserve di utili libere 30
Debiti
200
Società incorporanda B – ante fusione
Patrimonio netto 500, così suddiviso:
Capitale sociale
Riserve di utili libere
Riserve di utili in sospensione d’imposta
40
310
150
... segue
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
La ricostituzione delle altre riserve
Situazione post-riforma
Esempio n. 1 (segue)
Società incorporante A – post fusione
Patrimonio netto 300, così suddiviso:
Capitale sociale
Riserve di utili libere
Avanzo di fusione
20
30
250
Poi:
Riserve di utili in sospensione d’imposta
Avanzo di fusione residuo
150
100
L’avanzo di fusione residuo dopo la ricostituzione delle riserve in sospensione
d’imposta avrà la seguente natura fiscale:
- riserve di capitale
- riserve di utili
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(40 / 350 x 100) = 11,43
(310 / 350 x 100) = 88,57
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LA FUSIONE DI SOCIETA’
Il riporto delle perdite fiscali
L’utilizzo delle perdite fiscali pregresse relative alle società partecipanti alla fusione
da parte della società risultante della fusione o incorporante soggiace ad una serie
di limitazioni.
Situazione ante-riforma
· Il riporto è possibile per la parte dell’ammontare delle perdite che non eccede
il patrimonio netto aziendale risultante dall’ultimo bilancio (delle società incorporate
o fuse) o se, inferiore dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del c.c.
Il patrimonio netto che rileva quale ammontare massimo della perdita riportabile
deve essere computato senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi 24 mesi dalla data cui si riferisce la situazione patrimoniale.
· Occorre verificare la vitalità della società, rappresentata dai ricavi e dai proventi
[voce A)1] e dalle spese per prestazioni di .lavoro subordinato e relativi contributi
[Voci B)9)a) e B)9)b)] quali risultano dal conto economico dell’esercizio precedente
a quello in cui la fusione è stata deliberata: l’importo di tali parametri deve essere
superiore al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori.
... segue
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26
LA FUSIONE DI SOCIETA’
Il riporto delle perdite fiscali
Situazione post-riforma
· Viene chiarito che i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti
pubblici non sono compresi tra i conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi
a decurtazione del patrimonio della società le cui perdite sono riportabili;
· Al fine della verifica della condizione di vitalità della società, non è più previsto
alcun riferimento diretto alla voce A)1) del conto economico, assumendo rilevanza
i ricavi e proventi dell’attività caratteristica.
A seguito della seconda modifica possono usufruire del riporto delle perdite
anche le holding e le società finanziarie, e in generale le società che svolgono
un’attività i cui ricavi non sono contabilizzati nella voce A)1).
Peraltro, le incertezze applicative relative alle holding erano state già risolte dalla
risoluzione n. 337/E del 29/10/2002.
... segue
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27
LA FUSIONE DI SOCIETA’
Il riporto delle perdite fiscali
Situazione post-riforma
· E’ stata eliminata la previsione che stabilisce la rilevanza delle perdite fiscali
pregresse dell’incorporata soltanto per la parte di esse che eccede l’ammontare dei
plusvalenze iscritte nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione
per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento.
Trattasi di una modifica meramente formale. Tale previsione era, in effetti, da
ritenersi implicitamente abrogata in seguito all’introduzione dell’art. 27, Legge n.
724/1994 (cfr. la circolare ministeriale n. 108/E del 3/5/1996 e la circolare
Assonime n. 42 del 27/5/1998).
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LA SCISSIONE DI SOCIETA’
La disciplina della scissione è contenuta nell’art. 173 del nuovo Tuir, il quale
riproduce le disposizioni dell’art. 123- bis del vecchio Tuir, con modifiche
analoghe a quelle evidenziate a proposito della fusione.
Le novità rispetto al regime ante-riforma riguardano i seguenti aspetti:

T

la neutralità fiscale;
la ricostituzione delle riserve della società scissa da parte delle società
beneficiarie;
il riporto delle perdite fiscali.
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LA SCISSIONE DI SOCIETA’
La ricostituzione delle riserve della società scissa
Situazione ante-riforma
Alle riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa
si applica la disciplina prevista in tema di fusione.
Situazione post-riforma
Viene estesa alla scissione non solo la disciplina prevista in tema di fusione con
riferimento alle riserve in sospensione d’imposta, ma anche la nuova disciplina
prevista con riferimento alla ricostituzione delle altre riserve.
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30
LA SCISSIONE DI SOCIETA’
Il riporto delle perdite fiscali
L’utilizzo delle perdite fiscali pregresse relative alle società partecipanti alla
scissione soggiace alle stesse limitazioni previste per la fusione.
Situazione ante-riforma
La disciplina relativa al riporto delle perdite si applica con riferimento alle perdite
della sola società scissa.
Situazione post-riforma
L’art. 173, comma 10, specifica che le limitazioni previste dall’art. 172, comma 7,
per le fusioni si applicano sia alla società scissa (equiparata alla società fusa o
Incorporata) sia alla beneficiaria (equiparata all’incorporante o alla società
risultante dalla fusione).
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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Il trasferimento d’azienda può essere effettuato mediante:
- la cessione diretta dell’azienda stessa;
- la cessione delle partecipazioni di controllo e di collegamento nella
società che detiene l’azienda.
Il regime fiscale di tali operazioni è stato modificato per effetto:
- dell’abrogazione dell’imposta sostitutiva del 19% prevista dall’art. 1 del
D.Lgs. n. 358/97 sulle plusvalenze derivanti da cessioni di aziende e
partecipazioni;
- dell’introduzione della participation exemption (art. 87 nuovo Tuir).
Le innovazioni introdotte nel trattamento tributario dei trasferimenti di azienda
tendono ad avvantaggiare i trasferimenti operati attraverso le partecipazioni
societarie (beni di secondo grado) anzichè quelli attuati mediante la cessione dei
beni di primo grado.
Ciò però impedisce alla società acquirente di recuperare fiscalmente il maggior
costo sostenuto.
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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
La cessione d’azienda
Situazione ante-riforma
Fiscalità del cedente
E’ prevista l’imponibilità della plusvalenza secondo le seguenti regole:
a) tassazione ordinaria con aliquota IRPEG del 34%;
b) possibilità di rateizzazione fino a 5 esercizi se l’azienda è posseduta per
almeno 3 anni;
c) possibilità di usufruire della tassazione al 19% se è soddisfatto il requisito
della detenzione triennale.
Situazione post-riforma
Fiscalità del cedente
E’ prevista l’imponibilità della plusvalenza secondo le seguenti regole:
a) tassazione ordinaria con aliquota IRES del 33%;
b) possibilità di rateizzazione fino a 5 esercizi se l’azienda è posseduta per almeno
3 anni.
... segue
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33
IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
La cessione d’azienda
Situazione post-riforma
- È stata prevista la permuta neutrale di aziende. Infatti, l’art. 86, comma 2, Tuir, ha
esteso alle operazioni sulle aziende la disciplina della permuta già prevista per i
beni ammortizzabili costituenti corrispettivi della cessione plusvalente.
- E’ da ritenere che se, nell’ambito dell’azienda sono comprese partecipazioni
dotate dei requisiti per l’esenzione, la quota di plusvalenza ad esse attribuibile
possa usufruire della non imponibilità. Tuttavia la questione merita un chiarimento
ufficiale.
- Sarà comunque possibile usufruire di un regime di esenzione sulle plusvalenze
derivanti dalla cessione di aziende tra società appartenenti al medesimo gruppo
fiscale per effetto del consolidato domestico. Tale istituto consente il trasferimento
infragruppo senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze e senza alterazione dei
valori fiscalmente riconosciuti dei beni diversi da quelli che producono ricavi.
... segue
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34
IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
La cessione d’azienda
Situazione ante-riforma
Fiscalità del cessionario
L’azienda acquisita è iscritta sulla base del costo di acquisto, con corrispondente
ammortamento degli assets.
Situazione post-riforma
Fiscalità del cessionario
l’azienda acquisita è iscritta sulla base del costo di acquisto, con corrispondente
ammortamento degli assets.
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NESSUNA MODIFICA (fatti salvi gli
effetti della permuta di azienda)
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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
La cessione di partecipazioni
Situazione ante-riforma
Fiscalità del cedente
E’ prevista l’imponibilità della plusvalenza secondo le seguenti regole:
a)
b)
c)
tassazione ordinaria con aliquota IRPEG del 34%;
possibilità di rateizzazione fino a 5 esercizi se trattasi di partecipazioni iscritte
negli ultimi 3 bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie;
possibilità di optare per la tassazione sostitutiva al 19% se trattasi di
partecipazioni di controllo o collegamento.
Situazione post-riforma
Fiscalità del cedente
E’ prevista l’imponibilità della plusvalenza secondo le seguenti regole:
a)
b)
c)
tassazione ordinaria con aliquota IRES al 33%;
possibilità di rateizzazione fino a 5 esercizi se trattasi di partecipazioni iscritte
negli ultimi 3 bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie;
possibilità di beneficiare della participation exemption (art. 87 Tuir)
... segue
Giulio Andreani
36
IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
La cessione di partecipazioni
Situazione ante-riforma
Fiscalità del cessionario
Il cessionario iscriveva la partecipazione in bilancio sulla base del costo di acquisto.
Tale partecipazione era valutata secondo i criteri previsti dall’art. 61 Tuir.
Situazione post-riforma
Fiscalità del cessionario
Il cessionario iscrive la partecipazione in bilancio sulla base del costo di acquisto.
È prevista l’indeducibilità delle eventuali minusvalenze iscritte.
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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI
La disciplina del conferimento di azienda e di partecipazioni di controllo
e di collegamento è contenuta negli artt. 175 e 176 del nuovo Tuir, i
quali hanno sostituito le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997.
Il legislatore della riforma, nell’abrogare il D. Lgs. n. 358/1997
(in particolare l’imposizione sostitutiva del 19% sulle plusvalenze
derivanti dai conferimenti), ha riproposto alcune disposizioni già
contenute nel suddetto decreto legislativo.
Sono state inoltre introdotte nuove disposizioni per estendere l’ambito
di applicazione di alcune operazioni e per coordinare la disciplina
con il regime di participation exemption previsto dall’art. 87 Tuir.
Giulio Andreani
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Situazione ante-riforma
La plusvalenza realizzata è tassata con aliquota IRPEG al 34%, con
possibilità di rateizzazione fino a 5 anni (se l’azienda è posseduta da
almeno 3 anni e se le partecipazioni sono iscritte negli ultimi tre bilanci
tra le immobilizzazioni finanziarie).
E’ prevista la possibilità di optare per la tassazione sostitutiva del 19%
su detta plusvalenza (art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997).
Il D.Lgs. n. 358/1997 prevede due particolari regimi:
- il regime di determinazione della base imponibile ancorato ai valori
..
contabili per i conferimenti di aziende
e partecipazioni di controllo
e collegamento (cd. regime del realizzo controllato);
- il regime di neutralità fiscale (cd. doppio binario) per i conferimenti
di aziende possedute da almeno 3 anni tra società di capitali residenti.
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Situazione post-riforma
- La plusvalenza realizzata è tassata con aliquota IRES al 33%,
con possibilità di rateizzazione fino a 5 anni.
- In caso di conferimenti di partecipazioni che godono dei requisiti
previsti dall’art. 87 si ha l’esenzione della plusvalenza.
- E’ stata abrogata la possibilità di optare per l’imposta sostitutiva
del 19%.
Sono mantenuti, con modifiche e ..
integrazioni, il regime del realizzo
controllato e il regime di neutralità fiscale.
E’ stato modificata, in particolare, la disciplina dei conferimenti di
azienda da parte di imprese individuali.
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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI
Situazione post-riforma
Il regime del realizzo controllato
Per effetto di tale regime si considera valore di realizzo il maggiore tra:
- il valore di iscrizione contabile, da parte del conferente, delle
partecipazione ricevute;
- il valore di iscrizione contabile, da parte del conferitario, dell’azienda
ovvero della partecipazione conferita.
Tale regime di determinazione della base imponibile non può essere
applicato per i conferimenti di partecipazioni di controllo/collegamento,
prive dei requisiti per fruire dell’esenzione, qualora la partecipazione
ricevuta in cambio abbia invece i suddetti requisiti.
In questo caso, il valore di realizzo è pari al valore normale della
partecipazione (art. 175, comma 2).
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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI
Situazione post-riforma
Il regime di neutralità fiscale
L’art. 176 del Tuir, riproduce il regime di neutralità fiscale dei conferimenti
di azienda previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 358/97.
Le modifiche e le integrazioni apportate a tale regime riguardano:
- l’ estensione dell’ambito soggettivo di applicazione per consentire a
tutti i soggetti imprenditori (e non solo alle società di capitali) di poter
effettuare conferimenti in doppio binario a favore di società di capitali
residenti.
- l’ eliminazione del requisito del possesso triennale dell’azienda per poter
utilizzare detto regime.
- l’ esplicita previsione dell’irrilevanza, ai fini dell’ applicazione della
norma antielusiva di cui all’ art. 37-bis D.p.r. n. 600/73, dell’ operazione
.. binario, seguito dalla cessione
di conferimento d’azienda in doppio
della partecipazione ricevuta, in esenzione totale o parziale.
... segue
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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI
Situazione post-riforma
Il regime di neutralità fiscale
Coordinando il regime del conferimento neutrale di azienda con quello dell’esenzione
sulle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni, il conferente potrebbe cedere
pressochè immediatamente la partecipazione ricevuta, accedendo al regime di
esenzione sulla plusvalenza, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 87 Tuir.
In questo modo, le plusvalenze sul trasferimento di azienda vengono tramutate in
plusvalenze da cessione di partecipazioni con relativa monetizzazione in esenzione
fiscale dei plusvalori sospesi sull’azienda conferita.
L’art. 176, comma 3, Tuir, afferma esplicitamente che tale operazione non è
considerata operazione elusiva da sanzionare ai sensi dell’art. 37-bis D.p.r. n.
600/73.
Tale principio dovrebbe valere anche per i conferimenti realizzati secondo il regime
del realizzo controllato previsto dall’art. 175 Tuir, dove l’azienda non è trasferita in
neutralità ma con assoggettamento a tassazione di una parte della plusvalenza.
... segue
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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI
Situazione post-riforma
Il regime di neutralità fiscale
L’art. 176, comma 5, disciplina il trasferimento al conferitario dei regimi
di sospensione di imposta di cui all’art. 109, comma 4, Tuir, sorti in capo
al conferente.
Trattasi della possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi senza la loro imputazione a conto economico, subordinata al vincolo
sul patrimonio.
Il conferimento in regime di neutralità fiscale non fa venir meno tali
sospensioni di imposta, che si trasferiscono al conferitario, a condizione
che questi istituisca il vincolo sulle proprie riserve del patrimonio netto.
Trattasi di una disposizione del tutto innovativa, in quanto il regime di continuità
previsto dall’art. 176 opera solo rispetto agli elementi dell’attivo e del passivo
dell’azienda conferita e non riguarda, diversamente da quanto accade nelle
fusioni e scissioni, le posizioni soggettive del conferente.
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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI
Il conferimento di impresa individuale
Situazione ante-riforma
Per il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale
(che determina l’estinzione dell’impresa) è consentita la possibilità di
mantenere latenti le plusvalenze implicite nei beni, utilizzando il regime del
realizzo controllato.
La successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento, se effettuata entro 3 anni dalla data del conferimento, si considera
effettuata nell’esercizio di impresa.
L’imposta sostitutiva sui capital gain si applica solo alle cessioni effettuate
..
oltre il triennio.
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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI
Il conferimento di impresa individuale
Situazione post-riforma
Per il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale
è stabilito che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per
effetto del conferimento non si considera effettuata nell’esercizio di impresa.
Pertanto la tassazione ha luogo secondo il regime di capital gain, previsto
per la cessione di partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c) e
art. 68, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle
stesse ai sensi del suddetto regime.
Tale disposizione si applica nel caso di conferimento dell’unica azienda,
effettuato sia secondo il regime di realizzo controllato sia secondo il
regime di neutralità fiscale.
Giulio Andreani
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Le operazioni straordinarie