“SCUDO FISCALE
E LOTTA ALL’EVASIONE
ED ELUSIONE INTERNAZIONALE”
Nuove CFC rules
Relatore:
Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Treviso, 27 ottobre 2009
Studio Legale Tributario
Santacroce-Procida-Fruscione
1
Art. 13, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009
Contrasto agli arbitraggi internazionali
Per “arbitraggio” si intende il processo attraverso cui si ricava un profitto ricorrendo
all'acquisto e alla vendita simultanea di attività o beni fra i quali esistono differenze
di prezzo. Quando tali differenze sono imputabili esclusivamente alla diversa
disciplina fiscale riservata alle attività e ai loro sottoscrittori, si parla di “arbitraggio
fiscale”. Le disposizioni introdotte si inseriscono nel filone di contrasto a quelle
pratiche elusive che consistono nel trasferimento di base imponibile verso Paesi con
regime fiscale privilegiato, per mezzo di operazioni ad hoc, prive di valide ragioni
economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale.
Modifiche introdotte all’art. 167 del TUIR: “Disposizioni in materia di imprese estere
controllate”
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Rafforzamento della disciplina delle CFC
Art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 78/2009
Modifica l’art. 167, comma 5, lett. a) TUIR
La nuova condizione richiesta alla partecipata estera per la disapplicazione della
normativa Cfc è quella dell'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel
territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di
riferimento.
se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche
tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una
società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli
compresi nelle “white list” i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono
imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi
detenute.
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Art. 167, comma 5, lett. a, TUIR
Elenca le ipotesi in cui le norme sull’automatica imputazione dei redditi
prodotti da società controllate estere non trovano applicazione
Vecchia formulazione: l’automatica imputazione non opera ove il soggetto
residente in Italia dimostri che la società non residente svolga un'effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel
quale ha sede.
Nuova formulazione: per la disapplicazione dell’imputazione automatica dei redditi
“esteri”, il contribuente residente in Italia deve dimostrare che il soggetto estero
controllato svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale
attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Il criterio dell’effettivo
radicamento geografico in altro Stato o territorio è sostituito dal criterio dell’effettivo
radicamento economico nel territorio estero.
Per le attività bancarie, finanziarie ed assicurative la condizione richiesta per il
collegamento con il mercato di insediamento ricorre quando oltre la metà delle fonti,
degli impieghi e dei ricavi della società controllata estera provenga da operazioni
effettuate nel mercato di insediamento.
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Rafforzamento della disciplina delle CFC
Art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 78/2009
Introduce l’art. 167, comma 5-bis, TUIR
Pur se rispettato il criterio del radicamento economico l’esclusione dalla CFC non è
operativa, quando:
i proventi dell’ente o società non residente provengano per più del 50% da fonti
qualificate (c.d. passive income), e cioè da:
•gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività
finanziarie;
•cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica;
•prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati
dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, compresi i servizi
finanziari.
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Rafforzamento della disciplina delle CFC
Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009
Introduce l’art. 167, comma 8-bis , TUIR
il comma 8-bis estende la disciplina delle CFC anche alle imprese controllate che
non sono localizzate in paradisi fiscali, qualora ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
•la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbero state soggette ove residenti in Italia; la Relazione illustrativa del
provvedimento precisa che il riferimento alla “tassazione inferiore” si intende relativo
al carico effettivo di imposizione (e non solo all’aliquota nominale di imposizione
societaria) gravante sulla società estera controllata
•b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalle medesime fonti
qualificate individuate dall’art. 13, comma 1, lettera b), (c.d. passive income) vedi
slide precedente.
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Rafforzamento della disciplina delle CFC
Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009
Introduce l’art. 167, comma 8-ter, TUIR
Il nuovo comma 8-ter tuttavia esclude l’applicazione delle norme CFC ove il
soggetto residente in Italia dimostri che l'insediamento all'estero non rappresenta
una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
In tale ipotesi, però, il contribuente deve rivolgersi all'amministrazione finanziaria
secondo la procedura di interpello con le modalità dell’articolo 11 dello Statuto dei
diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212).
Problema di abuso del diritto (causa C-196/04, (Cadbury Schweppes plc)
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“LA MANOVRA D’ESTATE 2009
E LE ALTRE NOVITA’ IN MATERIA FISCALE”
Zerman di Mogliano Veneto, 27 Ottobre 2009
“SCUDO FISCALE
E LOTTA ALL’EVASIONE
ED ELUSIONE INTERNAZIONALE”
Nuova presunzione di
evasione
Relatore:
Prof. Avv. Benedetto Santacroce
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Art. 12, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009
Contrasto ai paradisi fiscali
Il comma 1 della norma in esame specifica che le prescrizioni introdotte sono volte
ad attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE in materia di emersione di attività
economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati.
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Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009
Introduce la presunzione di evasione
In deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli
investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato (individuati dagli appositi decreti ministeriali: D.M. 4/5/1999 e D.M.
21/11/2001) e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi
sottratti a tassazione (e cioè in evasione fiscale).
Si tratta di una presunzione iuris tantum, confutabile dalla prova contraria offerta dal
contribuente.
Il D.M. 4 maggio 1999 è stato emanato infatti per individuare i “paesi fiscalmente
privilegiati” ai fini della presunzione di residenza fiscale per le persone fisiche.
Il D.M. 21 novembre 2001 contiene invece un elenco di stati o territori considerati “a
regime fiscale privilegiato” di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR, che reca
disposizioni in materia di imprese estere controllate.
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Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009
Introduce la presunzione di evasione
Affinché operi la presunzione, gli investimenti e le attività di natura finanziaria
devono essere detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non
regolarmente dichiarati, ovvero violando gli specifici obblighi di dichiarazione
previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
Tali obblighi sono:
•quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, degli enti non
commerciali e delle società semplici ed equiparate residenti in Italia, gli investimenti
all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere
conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, siano obbligati a indicarli nella
dichiarazione dei redditi;
•quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi, anche l'ammontare dei
trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria.
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Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009
Aspetti sanzionatori
Il mancato adempimento degli predetti obblighi prevede il raddoppio delle sanzioni
tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di
dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette (si tratta di quelle
previste all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)
Art. 1, D.lgs. 471/1997:
•omessa presentazione dichiarazione: sanzione normale dal 120% al 240%
dell’ammontare imposte dovute
•dichiarazione infedele: sanzione normale dal 100% al 200% della maggiore imposta
o della differenza di credito
Attenzione: se le violazioni riguardano redditi prodotti all’estero le sanzioni sono
aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali
redditi.
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“LA MANOVRA D’ESTATE 2009
E LE ALTRE NOVITA’ IN MATERIA FISCALE”
Zerman di Mogliano Veneto, 27 Ottobre 2009
“SCUDO FISCALE
E LOTTA ALL’EVASIONE
ED ELUSIONE INTERNAZIONALE”
Il nuovo scudo fiscale
Relatore:
Prof. Avv. Benedetto Santacroce
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SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLO SCUDO FISCALE
Art. 13-bis, D.L. 78/2009
Art. 11, c. 1, lett. a), D.L. 350/2001
 persone fisiche;
 enti non commerciali;
 società semplici;
 associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 917/1986;
Inoltre possono aderire allo scudo fiscale:
 gli eredi, per le attività finanziarie patrimoniali trasferite o costituite all’estero dal
de cuius;
 i trust;
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SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLO SCUDO FISCALE
 soggetti fiscalmente residenti in Italia (ex art. 2, c. 2 e c. 2-bis, D.P.R. 917/1986)
per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione alla dichiarazione
riservata (anno 2009) e non necessariamente nei periodi d’imposta precedenti
scudo effettuato
dal disponente
(trust struttura interposta
fittiziamente)
revocabili
trasparenti
scudo effettuato dai
beneficiari del trust
TRUST
irrevocabili
opachi
scudo effettuato dal
trustee
soggetto assimilabile
ad ente non commerciale
Si considerano residenti anche i trust “esterovestiti”, che subiscono la presunzione
ex art. 73, c. 3, TUIR
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SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLO SCUDO FISCALE
Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione anche
le imprese estere controllate o collegate – CFC – indicate agli articoli 167 e 168 del TUIR
- art. 13-bis, c. 7-bis aggiunto dal D.L. 103/2009, conv. con modif. L. 141/2009 -
- gli effetti si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi oggetto di
rimpatrio o regolarizzazione,
- non si applicano le disposizioni fiscali previste dagli artt. 167 e 168 del TUIR,
relativamente ai redditi conseguiti nei periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre
2008;
- la norma per le Cfc produce effetti sui soci, a prescindere dalla loro forma giuridica
(lo scudo, quindi, in presenza di partecipazioni in estere, riguarda anche le società di capitali?)
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ATTIVITA’ CHE POSSONO “EMERGERE”
Attività finanziarie
- Somme di denaro
- Azioni quotate e non quotate
- Quote di società non rappresentate da titoli
- Titoli obbligazionari, certificati di massa,
quote di partecipazione a organismi di
investimento collettivo, a prescindere dalla
residenza del soggetto emittente
Attività patrimoniali
- Immobili
- Quote di diritti reali
- Oggetti preziosi
- Imbarcazioni
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IMMOBILI
PRESUPPOSTO PER LA REGOLARIZZAZIONE
=
mancata compilazione e presentazione del quadro RW
 regolarizzazione degli immobili locali all’estero;
 regolarizzazione degli immobili che, ceduti entro il quinquennio dall’acquisto, hanno
generato plusvalenza tassabile;
 possibile apertura alla regolarizzazione degli immobili che, non assoggettati ad imposte
sui redditi nello Stato estero (per i quali non vige l’obbligo di indicazione nel quadro RW),
sono stati acquistati a mezzo di somme di denaro trasferite tramite un intermediario e
non dichiarate nel quadro RW di Unico;
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IL RIMPATRIO (fisico o giuridico) E LA REGOLARIZZAZIONE
Art. 13-bis, c. 1, lett. b), D.L. 78/2009, conv. con mod. L. 102/2009
Attività finanziarie e patrimoniali detenute in:
- Paesi UE
RIMPATRIO
- Paesi SEE collaborativi (Norvegia e Islanda)
(secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, si deve ritenere
possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei Paesi
extra UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo
REGOLARIZZAZIONE
scambio di informazioni)
Attività finanziarie e patrimoniali detenute in:
Paesi extra-UE
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RIMPATRIO
Modalità di RIMPATRIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
rinvio alle norme
relative allo scudo fiscale 2001-2003
ex art. 11 del D.L. 350/2001
DICHIARAZIONE RISERVATA
da presentare ad uno degli intermediari
abilitati (ex art. 11, lett. b), D.L. 350/2001)
redatta su apposito modello
predisposto con provvedimento
dal Direttore dell’Agenzia delle entrate
domanda scritta, in cui specificare la natura e l’ammontare delle attività finanziarie da rimpatriare
indicando che le stesse erano detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008
senza la descrizione analitica degli estremi identificativi delle stesse, quali ad esempio: codice titolo,
soggetto emittente, ecc.” (C.M. 85/E/2001)
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Il rimpatrio si perfeziona con il pagamento dell'imposta
all’atto della presentazione della dichiarazione riservata
(art. 13-bis, c. 3, D.L. 78/2009)
DICHIARAZIONE RISERVATA
presentazione: il contribuente conferisce all’intermediario l’incarico di ricevere
in deposito le attività provenienti dall’estero
sottoscrizione da parte dell’intermediario e
rilascio COPIA al contribuente
- prova dell’effettuato pagamento dell’imposta straordinaria
- unico documento valido per avvalersi degli effetti dello scudo
GARANTITO L’ANONIMATO
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Modalità di REGOLARIZZAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
rinvio alle norme
relative allo scudo fiscale 2001-2003
ex art. 11 del D.L. 350/2001
DICHIARAZIONE RISERVATA
da presentare ad uno degli intermediari
abilitati (ex art. 11, lett. b), D.L. 350/2001)
redatta su apposito modello
predisposto con provvedimento
dal Direttore dell’Agenzia delle entrate
domanda scritta, in cui specificare la natura e l’ammontare delle attività finanziarie da regolarizzare
indicando che le stesse erano detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008
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La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta
all’atto della presentazione della dichiarazione riservata
(art. 13-bis, c. 3, D.L. 78/2009)
DICHIARAZIONE RISERVATA
presentazione: allegare una CERTIFICAZIONE rilasciata dagli intermediari esteri,
in cui si attesta che le attività sono in deposito presso di loro (cfr. C.M. 99/E/2001)
NB: per le attività diverse da quelle finanziarie, l’art. 16 del D.L. 350/2001 non richiedeva
alcuna certificazione. Tuttavia, nelle C.M. 85/E/2001, 9/E/2002 e nella RM 57/E/2002,
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per tali attività è opportuno presentare una
perizia di stima, al fine di rendere attendibile il valore dichiarato.
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REGOLARIZZAZIONE
DICHIARAZIONE RISERVATA
sottoscrizione da parte dell’intermediario e
rilascio COPIA al contribuente
- prova dell’effettuato pagamento dell’imposta straordinaria
- unico documento valido per avvalersi degli effetti dello scudo
NB: con l’emendamento al D.L. 103/2009 in corso di conversione, è stata rafforzata la
garanzia dell'anonimato, allentando l'obbligo di segnalazione in base alle norme
dell'antiriciclaggio
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ARCO TEMPORALE
PER L’UTILIZZO DELLO SCUDO FISCALE
dal 15 SETTEMBRE 2009
al 15 DICEMBRE 2009*.
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA STRAORDINARIA DEL 5%,
SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETENUTE ALL’ESTERO ALMENO AL 31 DICEMBRE 2008
•Termine così fissato dal decreto correttivo, D.L. 103/2009, conv. con modif. L. 141/2009
L’art. 13-bis del D.L. 78/2009, conv. con modif. L. 102/2009, fissava come temine ultimo il 15 aprile 2010.
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IL TRATTAMENTO DEI REDDITI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ EMERSE
IL RIMPATRIO
E I REDDITI INTERMEDI
 relativi ai capitali detenuti all’estero e rimpatriati
 prodotti dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione
della dichiarazione riservata
INTERMEDIARI = SOSTITUTI DI IMPOSTA
(senza che ciò comporti alcun onere di controllo in
merito alla congruità dell’importo dichiarato dal
contribuente)
presentare il modello 770
indicando le attività rimpatriate e quelle relative all’imposta straordinaria
senza l’indicazione dei dati relativi al soggetto che effettua il rimpatrio
per preservarne l’anonimato
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IL TRATTAMENTO DEI REDDITI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ EMERSE
LA REGOLARIZZAZIONE
E I REDDITI INTERMEDI
 relativi ai capitali detenuti all’estero e regolarizzati
 prodotti dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione
della dichiarazione riservata
CONTRIBUENTE
(è tenuto a dichiararli nelle modalità ordinarie,
con la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo di imposta)
presentare il quadro RW della dichiarazione dei redditi
Ciò vale per i redditi prodotti nel periodo di imposta 2009,
anche se la regolarizzazione è avvenuta nel 2010.
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SCUDO E RISERVATEZZA
GLI INTERMEDIARI:
- non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste
dall’art. 1, c. 3, D.L. 167/1990;
- non devono comunicare all‘AF, ai fini degli accertamenti tributari, dati e
notizie concernenti le dichiarazioni riservate;
- sono obbligati all’identificazione e registrazione delle operazioni ai fini di
antiriciclaggio;
- sono obbligati a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate
ove ritengano che le somme ovvero le attività oggetto di emersione derivino
da operazioni sospette diversi dai reati coperti dallo scudo (obbligo di
segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio);
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ELENCO SOGGETTI INTERMEDIARI – ex art. 11, lett. b), D.L. 350/2001
INTERMEDIARI ABILITATI A RICEVERE LA DICHIARAZIONE RISERVATA:
le BANCHE ITALIANE
le SOCIETÀ D'INTERMEDIAZIONE mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
DLgs 24 febbraio 1998, n. 58
le SOCIETÀ DI GESTIONE del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o),
dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto terzi
le SOCIETÀ FIDUCIARIE di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966
gli AGENTI DI CAMBIO iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo
unico
le POSTE ITALIANE S.P.A.
le STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI BANCHE E DI IMPRESE di investimento
non residenti
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SCUDO E ACCERTAMENTI FISCALI
Art. 13-bis, c. 5, D.L. 78/2009
Art. 14, D.L. 350/2001
 preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per cui
non è ancora decorso il termine per l‘accertamento, limitatamente agli imponibili
rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;
 estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e di quelle ex art. 5,
D.L. 167/1990 (così come aumentate dal medesimo art.13-bis, c. 7, D.L. 78/2009),
relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
 esclusione dei reati di cui agli artt. 4 e 5, DLgs 74/2000 (dichiarazione infedele ed omessa
dichiarazione), relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.
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UTILIZZO DELLO SCUDO
Per opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi
delle operazioni di emersione occorre rendere nota al fisco la
dichiarazione riservata
in sede di inizio di accessi,
ispezioni e verifiche
entro 30 gg dalla notifica
di un accertamento
o di una contestazione
(compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui
agli artt. 51, c. 2 , DPR 633/72 e all’art. 32, DPR 600/73)
Lo scudo dovrebbe essere utilizzabile nell’ambito della collaborazione fra Fisco e contribuenti.
Come è possibile individuare, prima dell’accertamento, se lo scudo è utilizzabile?
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SCUDO E ACCERTAMENTI FISCALI
Copertura da accertamenti
 per maggior reddito riferibile, anche astrattamente, alle attività emerse
(cfr. C.M. del 10 ottobre 2009, n. 43/E);
 accertamenti di tipo “sintetico” (redditometro);
 anche per tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti
di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività
oggetto di emersione;
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SCUDO E ACCERTAMENTI FISCALI
Copertura da accertamenti
 l’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce gli effetti di
cui agli artt. 14 e 15 del D.L. 350/2001 e rende applicabili le disposizioni
di cui all’art. 17 del medesimo decreto:
- inibizione dei poteri di accertamento degli uffici in materia tributaria e
previdenziale;
- estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali,
comprese quelle speciali contenute nell’art. 5, c. 1, D.L. 167/1990, e
art. 9, DLgs 195/2008, relative alle disponibilità delle attività emerse;
 limitatamente agli imponibili dichiarati, è inibita l’attività di accertamento
tributario e contributivo relativa ai periodi di imposta che hanno termine il
31/12/2008;
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SCUDO E ACCERTAMENTI FISCALI
Copertura da accertamenti
 la copertura opera fino a concorrenza degli importi indicati nella dichiarazione
riservata, sui maggiori imponibili accertati;
 l’eventuale eccedenza degli importi dichiarati può essere utilizzata fino a
concorrenza, a copertura di maggiori imponibili accertati, in occasione di
successivi ulteriori accertamenti;
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SCUDO E TUTELA PENALE
NON PUNIBILITA’ DEI SEGUENTI REATI
DLgs 74/2000
Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 Dichiarazione infedele
Art. 5 Omessa dichiarazione
Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili
Codice penale
Art. 482 Falsità materiale commessa dal privato.
Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Art. 484 Falsità in registri e notificazioni
Art. 485 Falsità in scrittura privata
Art. 489 Uso di atto falso
Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Art. 491-bis Documenti informatici
art. 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Codice civile
Art. 2621 False comunicazioni sociali
Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.
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EFFETTI PRECLUSIVI DELLO SCUDO
 l’adesione allo scudo non consente di beneficiare degli effetti favorevoli
al contribuente se alla data di presentazione della dichiarazione
riservata si verifica:
- la violazione sia già stata constatata;
- siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- siano iniziate altre attività di accertamento tributario e contributivo
(anche con inviti, questionari e richieste);
- siano stati emanati avvisi di accertamento o di rettifica o atti di
contestazione di violazioni tributarie.
 gli atti devono essere NOTIFICATI al contribuente ovvero deve essere
avvenuta la consegna del p.v.c. o del verbale di verifica;
NB: non rappresenta causa ostativa la comunicazione derivante dalla liquidazione
delle imposte in base alle dichiarazioni (art. 36-bis, DPR 600/73) ovvero al controllo
formale (art. 36-ter , DPR 600/73).
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EFFETTI PRECLUSIVI DELLO SCUDO
 lo scudo non opera per chi è socio di una società di persone o di
un’associazione, in caso di controlli sulla società partecipata.
L’inefficacia della copertura è limitata ai redditi imputati per trasparenza
dalla società;
 il contribuente potrebbe beneficiare dello scudo ugualmente ed usufruire
degli effetti per le annualità non verificate;
l’attività di controllo o accertamento in corso alla data di presentazione
della dichiarazione riservata non consente di beneficiare degli effetti
dello scudo fiscale, ma solo con riferimento all’anno o agli anni ai quali
si riferisce il controllo;
Tuttavia gli effetti dello scudo possono essere opposti qualora per lo stesso anno l’AF abbia
successivamente avviato un ulteiriore attività di controllo (cfr. C.M. 43/E/2009)
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EFFETTI PRECLUSIVI DELLO SCUDO
 avvio di un procedimento PENALE, di cui l’interessato abbia avuto formale
conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
(NB: avvio del procedimento penale - iscrizione nel registro degli indagati – e non esercizio
dell’azione penale - situazione successiva che di norma si concretizza con la richiesta di rinvio
a giudizio)
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UTILIZZO A SFAVORE: procedimenti in corso e futuri
 art. 13-bis, c. 3, D.L. 78/2009
“il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta
e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente,
in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria,
in via autonoma o addizionale”
Ad esclusione dei procedimenti in corso al 4 ottobre 2009
(data erronea rispetto alla norma - 5 agosto 2009)
 l’utilizzo a sfavore del contribuente è precluso, tranne per i procedimenti in corso al
4 ottobre 2009, in sede amministrativa, giudiziaria civile, amministrativa e tributaria,
non per i procedimenti penali;
Per i procedimenti PENALI in corso o futuri,
lo scudo può essere sempre utilizzato anche a sfavore del contribuente.
(TRANNE PER I REATI COPERTI DALLO SCUDO)
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Grazie per l’attenzione.
prof. avv. Benedetto Santacroce
Per contatti:
[email protected]
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art. 13-bis, c. 3, DL 78/2009