Guida al nuovo
Regime dei minimi
SOMMARIO
Nuovo Regime dei Minimi: l’Italia è un paradiso fiscale .......................................... 1
Detrazioni e deduzioni. Quali sono e come si applicano? ....................................... 3
I requisiti per accedervi in 4 semplici punti ................................................................. 5
Le condizioni di permanenza riassunte in 8 semplici punti ..................................... 6
Quanto dura e quanto può durare ................................................................................ 8
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Nuovo Regime dei Minimi
Nuovo Regime dei Minimi:
l’Italia è un paradiso fiscale
Il nuovo Regime dei Minimi per le Partite IVA fa sembrare oggi l'Italia
quasi un paradiso fiscale.
Una guida completa alla Partita IVA agevolata.
Ai leori del presente intervento farà sicuramente sorridere il titolo; l’Italia si distingue in Europa e nel mondo per ben altre
eccellenze, non di certo per essere un paese araente dal punto di vista fiscale.
Esiste però un’eccezione. Il nuovo regime dei minimi
meno giovani che avessero perso lavoro o che si
trovassero nello stato della mobilità per ragioni
indipendenti dalla loro volontà, ha introdoo o meglio ha
apportato un liing al vecchio e abrogato regime dei minimi
ex art. 1 c. 96 e 99 della Legge 244 del 2007, arricchendolo di
alcuni elementi presenti nel regime delle nuove iniziative
produive ex art. 13 della Legge 388 del 2000. Il nuovo
regime è scaato dai blocchi di partenza il 1° gennaio 2012.
Sei giovane e hai un’idea o abilità da sviluppare? Hai perso il
lavoro o sei in mobilità per cause a te non imputabili e vuoi
ripartire? Hai concluso il tirocinio professionale e vuoi
meerti in proprio? Vuoi risparmiare tempo e denaro?
A tui questi quesiti esiste una valida proposta o soluzione.
Accedere al regime dei nuovi minimi.
In cosa consiste e quali sono i pro e i contro? Quali sono le
barriere all’ingresso? Quali sono le cause di naturale
fuoriuscita dal regime? Quanto dura e quanto può durare?
Prima di entrare negli aspei sostanziali ed operativi del
regime e rispondere ai quesiti appena formulati, è necessario
brevemente individuare l’ambito giuridico di riferimento nel
quale esso si colloca.
La fonte normativa è l’art. 27 c. 1-2 del DL n. 98 del 2011, la
cosiddea “Manovra Correiva”, convertito nella Legge n. 111
del 2011, il quale, allo scopo di fornire una spinta
all’imprenditoria giovanile e un supporto ai giovani e
Veniamo agli aspei più interessanti.
I soggei che rispeano determinati requisiti per l’accesso al
regime e determinate condizioni una volta entrati, possono
intraprendere e svolgere aività di impresa e/o lavoro
autonomo e subire sul reddito neo derivante dalla loro
aività una tassazione in misura fissa pari al 5%.
Sì, avete capito bene, solo il 5% per cento! Per capire la
portata dell’agevolazione possiamo riportare una semplice
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strada del fai da te in quanto basta avere dei semplici
accorgimenti per essere in regola con il Fisco.
tabella di raffronto tra l’imposizione fiscale gravante sul
contribuente che non aderisce al regime e quella determinata
in ipotesi di adesione allo stesso.
Il risparmio diventa ancora maggiore se si considera che
in ipotesi di regime ordinario oltre all’IRPEF e addizionali, il
reddito di impresa o lavoro autonomo – salvo alcune
situazioni oggeivamente escluse – subisce l’imposizione
IRAP del 3,90%; mentre coloro che accedono al regime dei
nuovi minimi sono esonerati dal pagamento dell’IRAP.
L’appeal del regime agevolato cresce ulteriormente se
pensiamo che potremmo gestire le nostre carte con una certa
semplicità. I nuovi minimi infai sono esonerati dagli obblighi
di registrazione e di tenuta delle scriure contabili, dalla
registrazione ai fini IVA delle operazioni aive e passive, dalla
compilazione del nostro “amato” spesometro, dalla
comunicazione delle operazioni con paesi black list, dalla
compilazione dei “cervellotici” studi di seore e parametri,
dalla predisposizione della dichiarazione IRAP in quanto,
come anzideo, non soggei a tale imposta, dalla
comunicazione annuale dati IVA ed infine dalla dichiarazione
annuale IVA.
A questo bisogna aggiungere un altro particolare non di
poco conto: niente IVA e niente ritenute d’acconto.
L’assenza dell’IVA e della ritenuta d’acconto – quest’ultima
presente nel precedente e abrogato regime dei minimi – mi
permee quindi di faurare un valore di 1.000 e di incassare
1.000 senza alcun tipo di traenuta e senza l’onere (anche se
si traerebbe di una partita di giro) di gestire gli adempimenti
IVA. Dal lato degli acquisti, l’IVA sarà indetraibile ma andrà ad
addizionarsi all’imponibile nella creazione del costo. Quindi
quanto fauro è quanto incasso e quanto incasso è quanto mi
diventa reddito imponibile. Il regime dei nuovi minimi è
dunque regolato fiscalmente dal criterio di cassa. Diventa
ricavo/compenso imponibile quando incasso e diventa costo
deducibile quando pago il fornitore. Semplice direi.
* Per esigenze di semplicità non sono state volutamente considerate eventuali detrazioni di imposta speanti che sarebbero in grado di aenuare la portata
del risparmio.
Quali adempimenti restano da compiere vi chiederete...
Semplice: numerazione progressiva e conservazione delle
faure emesse e/o corrispeivi (con apposizione di una
marca da bollo da 2 euro sull’originale consegnato al cliente),
delle faure di acquisto e delle eventuali bollee doganali,
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate se si
intende porre in essere operazioni intracomunitarie e essere
quindi iscrii all’archivio VIES, integrazione delle faure di
acquisto intracomunitarie o applicazione dell’inversione
contabile per altre operazioni ad essa soggee con
indicazione dell’IVA da assolvere e conseguente obbligo di
versamento della stessa all’Erario, presentazione dei modelli
INTRASTAT. Stop.
Basta dare un’occhiata agli esoneri e agli obblighi per capire
che si potrà risparmiare molto tempo per gestire
correamente le proprie carte e molto denaro se si pensa agli
onorari professionali da corrispondere qualora si decida di
affidare la gestione documentale e fiscale al proprio
commercialista. E’ decisamente praticabile anche la
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Detrazioni e deduzioni.
Quali sono e come si applicano?
Alle così dee Partite IVA agevolate non si applicano le stesse regole
di deduzione del regime fiscale standard e il piao sembra in alcuni
casi ancora più appetitoso.
Il regime dei nuovi minimi è particolare anche soo questo profilo. Non valgono infai le classiche regole di
deduzione previste per la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma vi è una disciplina ad hoc.
Ripercorrendo velocemente le principali faispecie di spesa tipiche dell’imprenditore o professionista, vediamo come esse
concorrono alla formazione del reddito:
S
A
pese di rappresentanza:
Concorrono alla formazione del reddito con le stesse
modalità previste nei regimi ordinari ovvero per il reddito di
impresa esiste il limite dell’1,3% dei ricavi, per il reddito di
lavoro autonomo l’1% dei compensi. Per gli omaggi la
deducibilità è garantita al 100% solo nel caso in cui il loro
valore unitario sia non superiore a 50 euro, altrimenti,
traandosi di spese di rappresentanza, va effeuato il test
di capienza sul plafond calcolato come sopra.
cquisto beni strumentali:
Il costo (per la parte di esso deducibile) concorre per
intero nel periodo in cui avviene il pagamento e non è
perciò assoggeato al processo di ammortamento.
S
pese relative a beni ad uso promiscuo o a
deducibilità limitata in base alle norme ordinarie:
Rilevano nella misura del 50% dell’importo pagato
comprensivo dell’IVA indetraibile. Esempi: spese
telefoniche, spese relativa all’auto (acquisto, carburanti,
manutenzioni, autostrade …). Raffrontando il traamento
di tali spese nel regime ordinario e nel regime dei nuovi
minimi possiamo capire come ci siano dei vantaggi e degli
svantaggi a favore o a sfavore dell’uno e dell’altro. Per
quanto riguarda le spese telefoniche ad esempio il regime
ordinario prevede la deduzione del costo più vantaggiosa
nella misura dell’80% contro il 50% dei nuovi minimi,
mentre per quel che riguarda i costi connessi
all’acquisizione e all’utilizzo dell’auto, il regime ordinario è
dal 2013 molto più svantaggioso con la possibilità di
dedurre solo il 20% del costo contro il 50% dei nuovi
minimi.
S
pese di vio e alloggio:
Rileva l’intero importo pagato ferma restando la
dimostrabilità dell’inerenza con l’aività di impresa o lavoro
autonomo svolta e l’eventuale qualificazione come spesa
di rappresentanza. Si fa presente che il regime ordinario
per tali spese prevede in generale la limitazione di
deducibilità al 75% del costo con l’ulteriore possibile
applicazione del test di capienza dell’1,3% dei ricavi,
qualora risultassero qualificabili come spese di
rappresentanza e ci si trovasse nell’ambito del reddito di
impresa, in ogni caso con plafond (2%) calcolato sui
compensi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.
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A
cquisto di merci:
Il costo sostenuto deve essere imputato al periodo di
imposta in cui avviene il relativo pagamento. Questo vuol
dire che non assume alcuna rilevanza fiscale il valore
aribuito alle rimanenze di merci acquistate durante la
permanenza nel regime agevolato.
C
essione di bene strumentale acquistato nel
periodo di permanenza nel regime dei nuovi minimi:
La plusvalenza è pari al corrispeivo di cessione e non è
rateizzabile. Nel regime ordinario di impresa o di lavoro
autonomo la plusvalenza o minusvalenza è determinata
dalla differenza tra il corrispeivo conseguito e il costo non
ancora dedoo quale ammortamento, inoltre in ipotesi di
realizzo di plusvalenza è consentito rateizzarla in quote
costanti per un numero massimo di cinque annualità se il
bene è posseduto da almeno tre anni.
Da non dimenticare infine il fao che posso portare in
deduzione dal reddito i contributi previdenziali che
corrispondo nel corso del periodo di imposta. Se si pensa
che in parallelo il regime delle nuove iniziative produive già
citato non consentirebbe tale abbaimento e che l’incidenza
della contribuzione previdenziale non è mai di poco conto,
andiamo ad aggiungere un altro ingrediente che rende il
piao ancora più appetitoso!
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I requisiti per accedervi in 4 semplici punti
Tui i requisiti richiesti per l'accesso alla partita IVA agevolata.
Il Regime dei Minimi ha infai diversi limiti di legge, ecco quali!
Per capire se ci sono speranze di oenere le chiavi per aprire le porte del “paradiso” bisogna sooporsi ad un autotest e aver
risposto a tue le domande con successo:
Ho aperto la partita IVA e iniziato l’aività di impresa
o lavoro autonomo dopo il 31/12/2007? SI – NO
Aver aperto la partita IVA prima del 01/01/2008 preclude la
possibilità di accedere al regime.
L’aività che vorrei intraprendere, può costituire una
mera prosecuzione di altra aività svolta soo forma
di lavoro dipendente o autonomo? SI – NO
La mera prosecuzione sussiste quando la nuova aività
non si differenzia dalla precedente in relazione ai mezzi
utilizzati ai luoghi di svolgimento della stessa e alla
clientela servita. Quindi se ad esempio un soggeo era
dipendente di un’impresa edile in qualità di manovale e
intende meersi in proprio creandosi un parco clienti
differenziato e utilizzando una propria organizzazione
diversi rispeo a quelli esistenti nell’azienda ex datore di
lavoro, non esistono preclusioni all’ingresso nel regime dei
nuovi minimi.
ATTENZIONE: questo test può prevedere una risposta
positiva qualora l’aività svolta precedentemente sia
consistita in un periodo di pratica obbligatoria o si sia stati
lavoratori dipendenti e si sia perso il posto di lavoro o si sia
in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Nei 3 anni solari precedenti all’inizio aività ho
svolto aività di impresa o lavoro autonomo anche
in forma associata o familiare? SI – NO
Se nel triennio solare precedente si è stati titolare di dia
individuale/professionista individuale o associato/socio di
snc/socio accomandatario di sas/collaboratore di impresa
familiare, non è possibile entrare nel regime agevolato
anche se l’aività sia stata svolta in un seore
completamente diverso da quello in cui si vorrebbe partire.
Benissimo, se abbiamo superato brillantemente questo test
stiamo tenendo tra le mani le chiavi del “paradiso” e
possiamo accedervi.
L’aività che intendo iniziare, è il proseguimento di
un’impresa esercitata da un altro soggeo e tale
soggeo non ha conseguito nel periodo di imposta
precedente a quello di inizio della mia nuova
impresa ricavi superiori a 30.000 euro? SI – NO
Se per esempio si intende acquisire un’azienda già
posseduta da altro soggeo oppure si riceve una azienda
per ao tra vivi o mortis causa e si intende proseguire
l’aività, è necessario verificare che il cedente o il
donante/defunto non abbiano conseguito nel periodo di
imposta precedente ricavi superiori a 30.000 euro.
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Le condizioni di permanenza riassunte in 8
semplici punti
La partita IVA agevolata prevede delle condizioni di permanenza.
Ecco quali sono previste dalla legge in un elenco semplice ed di
immediata consultazione.
Vediamo quali sono le condizioni di permanenza nel Regime dei Minimi e le tempistiche di un eventuale ritorno agli “Inferi”.
Condizioni di Permanenza:
Non aver conseguito ricavi o compensi, ragguagliati
ad anno, superiori a 30.000 euro.
***Aenzione al ragguaglio ad anno solare in caso di inizio
in corso d’anno in quanto il riproporzionamento ad anno
potrebbe portare il limite dei ricavi oltre il consentito anche
se i ricavi/compensi effeivamente conseguiti sono di
ammontare inferiore.
Non aver effeuato acquisti di beni strumentali,
anche mediante contrai di appalto o di locazione, anche
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a
15.000 euro.
Il limite di dotazione strumentale va verificato in un
orizzonte temporale di 3 anni a partire dal primo anno di
aività. Alla fine del 3° anno si controllerà se sono stati
superati gli acquisti di beni strumentali consentiti dalla
normativa “osservando” il 1°, il 2° e il 3° anno; alla fine del 4°
anno si controllerà se sono stati superati gli acquisti di beni
strumentali consentiti dal regime “osservando” il 2°, il 3° e il
4° anno e così via.
Non aver effeuato cessioni all’esportazione (art.8
le. a) b) c), art 8 bis, art. 9, art. 71 e art. 72 D.P.R. 633 el
1972)
Non aver effeuato in via esclusiva o prevalente
aività di:
- cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni
edificabili;
- cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti,
co.co.co. o lavoratori a progeo né corrisposto compensi
ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Non aver acquisito durante il periodo di esercizio
dell’aività in regime agevolato, partecipazioni in società di
persone o associazioni professionali, nonché in Srl che
hanno optato per la trasparenza fiscale.
Non aver trasferito la residenza all’estero nel corso
del periodo di imposta.
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Non aver adoato nel corso dell’esercizio un regime
speciale IVA (agricoltura e aività connesse e pesca o
agriturismo, editoria, agenzie di viaggi e turismo,
intraenimenti, giochi e altre aività simili, rivendita di beni
usati, di oggei d’arte, d’antiquariato o da collezione,
agenzie di vendita all’asta, vendita sali e tabacchi o
commercio dei fiammiferi, gestione di servizi di telefonia
pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di
sosta, vendite a domicilio).
E’ importante verificare di non trovarsi in almeno una delle
situazioni elencate negli 8 punti e questa verifica va faa in
corso d’anno e a consuntivo al 31/12 dell’anno di vigenza del
regime agevolato per capire se per l’anno successivo sarà
possibile restare nel regime agevolato.
Cosa succede se ci si trova a non rispeare anche solo
una delle condizioni?
Molto sinteticamente si avranno i seguenti effei.
N
on rispeare una delle condizioni di cui ai
punti dal 2. all’8. porterà come conseguenza quella di
fuoriuscire dal regime dei nuovi minimi a partire
dall’esercizio successivo.
N
on rispeare una delle condizioni di cui al
punto 1. avrà due possibili effei: se i ricavi o compensi
saranno superiori al limite dei 30.000 ma non superiori a
45.000 la fuoriuscita dal regime si avrà con l’esercizio
successivo, se saranno superiori a 45.000 la fuoriuscita si
avrà nel corso dello stesso esercizio di superamento con
passaggio
automatico
al
regime
ordinario
retroaivamente al 1° gennaio dell’anno di superamento.
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Quanto dura e quanto può durare
Durata massima, altri limiti e il futuro prossimo del regime dei minimi,
quanto dura, quanto può durare ma soprauo...ci sono novità in vista?
Il regime dei nuovi minimi, al verificarsi delle condizioni di permanenza, è applicabile per il periodo di imposta in cui inizia
l’aività e per i 4 successivi. Tuavia, per coloro che non hanno ancora compiuto 35 anni alla scadenza del
quinquennio esiste la chance di prolungare la permanenza nel regime fino al periodo di imposta in cui andranno a compiere
il 35° anno di età compreso.
Faccio presente che essendo un regime decorrente dall’1 gennaio 2012 ma esteso ai soggei che hanno iniziato l’aività dall’1
gennaio 2008 in poi, è stato possibile aprire una porta di “emergenza” a coloro che già svolgevano aività di impresa o lavoro
autonomo soo un diverso regime fiscale (vedi vecchi minimi, nuove iniziative imprenditoriali, ordinari e semplificati) e che
rispeavano le condizioni di accesso introdoe dal regime dei nuovi minimi.
L’accortezza è quella di far scaare il timer dei 5 anni di durata dall’anno in cui è effeivamente iniziata l’aività (dal 2008 in poi)
e di posizionarsi nell’anno 2012 (anno di nascita del regime) verificando quanti anni restano potenzialmente per applicare il
regime agevolato.
Esempio: nuova iniziativa imprenditoriale iniziata nel 2008, ingresso all’1 gennaio 2012 nei nuovi
minimi con possibilità di restarvi solo fino al 31/12/2012 (quinto anno dall’inizio aività). Altro esempio:
vecchio minimo con inizio dell’aività nel 2011, ingresso nei nuovi minimi nel 2012 e possibile
permanenza fino al 31/12/2015 (quinto anno dall’inizio aività).
Ovviamente vale per entrambi gli esempi la possibilità di estendere il regime fino al compimento dei
35 anni di età qualora il soggeo sia giovane..
Un’aenzione particolare va posta qualora si provenga
dal regime ordinario o semplificato e si intenda entrare
nel regime agevolato. Bisogna in ogni caso che sia decorso il
triennio obbligatorio di permanenza nel regime ordinario
(che fa computo per il calcolo del quinquennio) poi si potrà
accedere per i restanti due anni o comunque fino ai 35 anni di
età.
Abbiamo affrontato tui i passaggi più importanti per capire il
funzionamento e l’appeal del regime dei nuovi minimi. Ora
potete trarre le vostre conclusioni e capire se fa per voi.
Oggeivamente è un regime molto vantaggioso.
Permee in linguaggio redbulliano di meere le ali e
alleggerire psicologicamente coloro che vogliono iniziare
una nuova aività con un evidente risparmio di tempo e
denaro.
E’ chiaro che non è tuo oro ma poco ci manca. I palei in
ingresso e le condizioni per la permanenza hanno il limite di
non consentire il superamento di determinati parametri
dimensionali sia in termini di dotazione strumentale che in
termini di faurato ma è altreanto vero che è un regime
studiato per spingere soprauo chi è molto giovane o chi
vuole ripartire dopo aver perso il lavoro. E’ un regime non
strumentabilizzabile per oenere meri vantaggi fiscali in realtà
imprenditoriali o professionali già consolidate.
Mi sento di aggiungere che potrebbe essere invece uno
stimolo alla pianificazione fiscale per coloro che oltre
ai redditi di impresa hanno altri redditi; non mi sembra
caiva l’idea di isolare il reddito di impresa o lavoro autonomo
sooponendolo alla tassazione sostitutiva agevolata del 5%,
non facendolo quindi concorrere al reddito complessivo e
oimizzando pertanto il carico fiscale globale.
Ritengo altreanto importante soolineare che il regime dei
nuovi minimi non è sempre e comunque “simply the best”. In
assenza di altri redditi oltre a quelli di impresa o lavoro
autonomo e in presenza di detrazioni di imposta (es.
imprenditori e lavoratori autonomi in contabilità semplificata,
coniuge e figli a carico, spese mediche, assicurazioni vita e
infortuni, spese di ristruurazione, interventi per il risparmio
energetico… ) quest’ultime vanno “perse” se si accede al
regime dei nuovi minimi.
Quindi è quanto mai opportuno “scansionare” la propria
situazione per capire esaamente se, in termini di
imposizione effeiva, conviene o meno accedere al regime
agevolato.
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8
Come ultima riflessione, è quanto mai di aualità chiedersi:
Quanto resteranno aperte le porte del paradiso e ci
sono cambiamenti in vista?
A tal proposito il Consiglio Europeo si è espresso con
delibera pubblicata in Gazzea Europea il 15 novembre 2013
(n. 2013/678/UE) dalla quale l’Italia ha ricevuto il via libera
ufficiale sia alla proroga fino al 31 dicembre 2016 del Regime
dei Minimi (tecnicamente in scadenza il 31 dicembre 2013) sia
all’applicazione della nuova soglia di volume d’affari massimo
di 65.000 anziché 30.000 per quei soggei che vogliono
aderire al regime di vantaggio.
Quindi non solo il regime dei nuovi minimi avrà
vita potenzialmente fino al 2016 ma “potrebbe”
riservare dall’anno 2014 un piacevole sorpresa
con l’innalzamento dei limiti dei ricavi o
compensi.
Meo l’accento sul condizionale “potrebbe” in quanto la
decorrenza delle misure approvate è scaata il 1° gennaio
2014 (con applicazione consentita per un triennio) ma
aenzione: il disco verde della UE non implica però una
immediata entrata in vigore del nuovo teo di faurato di
65.000 euro: tocca agli Stati membri legiferare in materia e
dunque spea al governo italiano recepire la norma
nell’ordinamento interno, apportando una modifica alla
normativa sul Regime dei Minimi (in deroga all’art. 285 della
direiva n. 2006/112/CE) adeguando il limite di faurato da
30.000 a 65.000 euro.
Chi vivrà vedrà!
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Autore della guida:
Nicolò Stivanello
Doore Commercialista e Revisore in Padova, leva calcistica della classe 80’. Schiavo dell’Erario, lavoro per
l’Agenzia delle Entrate senza aver vinto alcun concorso! Amo fare sport quando trovo il tempo...
Il mio moo è: lavora per vivere, non vivere per lavorare. Di questi tempi sembra essere un’utopia.
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