STATUTO
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LEGA ITALIANA MOVIMENTO SPO
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Art. 1 Denominazione e Sede
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La LEGA ITALIANA MOVIMENTO SPORT E CULTURA, in sigla e di seguito indicata "1.1.M.S.C.", è una
Associazione senza fini di lucro, apartitica, ispirata ai principi delle pari opportunità, del fairplay e al rispetto
della carta olimpica, con finalità sportive ma anche culturali, socialie ricreative.
a) La L.l.M.S.C. ha sede in Lardirago (PV)Via Duca DAosta, 153
b) La Lega è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C.
.
La L.l.M.S.C.
c)
Ha lo scopo primario di coordinare l'attività delle società sportive, di quelle culturali e di
promozione sociale che ne fanno parte, nel rispetto delle norme C.O.N.l., delle norme e dei
regolamenti dell'ente di promozione sportiva e sociale denominato A.S.C.., tra l'altro
proponendo all'organo competente dello stesso le linee programmatiche ed organizzative delle
proprie attività. Sono altresì compiti della L.l.M.S.C. la promozione dell'immagine di tutti gli
sports rappresentati, ditutte le attività culturali e sociali praticate e ditutte quelle iniziative che
possono essere di supporto all'intero movimento nonché lo svolgimento di tutte le altre attività
e dei servizi necessari e utilialle società aderenti alla Lega, anche attraverso la predisposizione e
l'attuazione
di
progetti
di
formazione, promozionali
e/o di
interesse sociale. Per
il
raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà compiere ogni atto idoneo, quindi, a
mero titolo esemplificativo: assumere personale, acquistare beni mobilí ed immobili, aprire sedi
secondarie ed uffici su tutto il territorio nazionale, organizzare manifestazioni sportive, convegni,
congressi, acquisire sponsorizzazioni, partecipare a bandi per l'ottenimento dí finanziamenti
livello locale, nazionale ed europeo, stringere accordi e/o convenzioni con A.S.C. e quant'altro
possa assicurare all'associazione í mezzi economici e tecnici per lo svolgimento dello scopo
sociale. E' retta da norme statutarie e regolamentari ispirate ai principi di democraticità e di
partecipazione all'attività sociale da parte di qualunque soggetto associativo in condizioni di
uguaglianza e di pari opportunità.
d)
Essa
inoltre può collaborare con altri Organismi e Enti che svolgono medesime attività statutarie
anche a livello internazionale.
Art. 2 Durata
La durata della L.l.M.S.C.
norma di Statuto.
è stabilita a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato deliberato
a
Art. 3 Scopi
1)
La L.l.M.S.C., costituita con democraticità strutturale, prevedendo I'elettività delle cariche sociali,
non ha fini di lucro, iproventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, neanche in forma indirette ed è centro permanente di vita associativa. ln particolare la
Lega ha per oggetto:
a) la promozione e I'organizzazione di attività motorio-sportive, a carattere sia agonistico che
amatoriale, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
b) I'organizzazione strutturale della categoria degli lstruttorisportivi delle diverse discipline;
c) la formazione fisico-sportiva e l'avviamento alla pratica sportiva, I'attività didattica;
d) la promozione e l'organizzazione di attività formative (corsi ed altre iniziative) per operatori
sportivi, anche d'intesa con le Federazioni sportive nazionali, con le Discipline Sportive Associate
e con A.S.C.;
e) la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale nell'ambito
sportivo,
culturale, ricreativo, e sociale senza scopo di lucro;
f)
I'edizione
e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari e
comunque
di ogni
pubblicazione
l
e
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2
connessa all'attività istituzionale;
g)
lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport e le
attività culturali, ricreative e sociali;
h) I'istituzione dicentriestivied invernalicon finalità sportive, culturali, ricreative e sociali;
i) la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati, nonché di strutture
dedicate ad attività culturali, ricreative e sociali;
j)
l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi e meeting, viaggi, corsi di formazione
tecnica, centri di studio e di addestramento nel campo sportivo, culturale, ricreativo e sociale;
k) I'assistenza ed ogni attivítà tendente a favorire e tutelare, ai fini tecnici ed organizzativi, gli
associati, nonché la collaborazione con Enti privati o pubblici per la promozione e la diffusione
della pratica sportiva, della cultura e delle attività sociali;
l)
I'assistenza, mediante I'impiego di personalità qualificate, relativamente a pratiche concernenti
I'organizzazione e la realizzazione dell'attività sportiva, educativa e ricreativa, culturale e sociale,
nonché la consulenza legale, fiscale e tecnico-organizzativa;
m) la promozione dell'attività sportiva, anche integrata, per i disabili, per altri soggetti svantaggiati e
per gli anziani, nel rispetto delle competenze degli organismi e delle federazioni nazionali
riconosciute dal CONI;
n) I'esercizio di tutte quelle funzioni che venissero demandate alla
Lega in virtùr dei regolamenti
disposizioni di A.S.C. ,delle competenti autorità o per deliberazione della Lega stessa;
o) l'esercizio in via meramente marginale e senza scopo di lucro di attività di natura
commerciale
per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
p) quant'altro previsto dallo Statuto
e dai Regolamenti interni delle lstituzioni a carattere Nazionale
ed lnternazionale cui la Lega aderisce.
Art. 4 I soqgetti associati
1)
lsoggetti associati alla L.l.M.S.C. sono: associazioni, organismi sportivi similari, società di capitali
sportive dilettantistiche definite nel presente statuto associati che non abbiano scopo di lucro, e
per quanto concerne gli enti sportivi, che abbiano i requisiti per ottenere il riconoscimento del
C.O.N.l.; sono altresì affiliatiad A.S.C.
2l
Gli associati entrano a far parte della L.l.M.S.C., dopo l'accoglimento della domanda di ammissione
all'associazione e previo pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo. La domanda dí associazione dovrà essere presentata secondo le norme previste
annualmente dal C.D.. e diffuse da apposite circolari, indicando i settori di attività nei quali
intendono operare in conformità alle disposizioni contenute nell'apposito regolamento.
3)
Gli associati devono essere retti da uno statuto ispirato al principio di democrazia interna e di pari
opportunità, nonché, per gli enti sportivi, conforme alle disposizioni dell'ordinamento sportivo. Esso
deve prevedere espressamente I'assenza dello scopo di lucro e, per le società sportive di capitali,
l'obbligo di reinvestire gli utilinelle attività statutarie a carattere sportivo.
4)
Gli associati sono amministrati da organi composti da persone fisiche, che devono possedere
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e maggiore
i
età;
b) non aver riportato condanne penali passate in gíudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino I'interdizione dai pubblici uffici per un
periodo superiore ad un anno;
c)
non aver riportato nell'ultimo decennio,
salvo riabilitazione, squalifiche
o
inibizioni
complessivarnente superiori ad un anno;
d) non
aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze
metodiche alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Art. 5 Diritti e doveri deeli associati
e
j
G;
3
1)
Gli associati hanno diritto di partecipare all'attività istituzionale organizzata della L.l.M.S.C., nel
rispetto delle norme emanate da quest'ultima.
2)
Gli associati hanno diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive,
secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, a mezzo dei propri rappresentanti
lega li.
o
3)
Ogni associato da almeno 1,2 (dodici) mesi, che abbia svolto attività sportiva
continuativa con la L.l.M.S.C., ha diritto ad un voto nell'Assemblea.
4)
Gli associati ad essa aderente, acquisiscono il diritto di usufruire dell'assistenza, dei servizi e delle
prestazioni della L.l.M.S.C. all'uopo previste ed organizzate e di utilizzare le attrezzature e gli
impianti della medesima secondo le modalità che, annualmente, saranno determinate dagli Organi
Nazionali, in maniera uniforme per tutti gli associati.
5)
Gli associati si obbligano a versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo della L.l.M.S.C.
6)
culturale
.
volontari di settori sociali e ivolontari di altrisettori, che aderiscono alla L.l.M.S.C. devono prestare
la loro opera gratuitamente, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 266 del 11.8.1991.
I
Art. 6 Vincolo di giustizia e Clausola
I
\
compromissoria
\
Statuto \
q \
propriassociati.
eseguire le disposizioni neipropriconfrontie verso i
\\
2l I provvedimenti adottati dagli organi della L.l.M.S.C., hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito \
dell'ordinamento sociale e nei confronti dituttigli associati alla L.|.M.S.C
\
3) Gli associati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività
J)
quelle
della
espletata nell'ambito della Lega, si impegnano a non adire altre autorità che non siano
1)
Gli associati con la sottoscrizione della domanda di associazione accettano implicitamente lo
ed iRegolamenti della L.l.M.S.C. in ogni loro parte e ad ognieffetto, impegnandosia rispettarlied
L.r.M.S.C.
4j
.
ll Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto
nel comma precedente.
5)
6)
lldiniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.
7l
8)
Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.
ll Consiglio Direttivo, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto
pronunziarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
a
llinosservanza delle presenti disposizioni comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla
radiazione.
Art. 7 Colleeio Arbitrale
1)
Gli associati della L.l.M.S.C. riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio
Arbitrale la risoluzione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza dell' Organo
di Giustizia della L.l.M.S.C.
2)
llCollegio Arbitrale è costituito dal Presidente delCollegio e da due membri: questi ultimi, nominati
uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri.
deliberato con la presenza di tutti icomponenti, con I'espressa dichiarazione che I'altro componente
non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
l
/\-----\*--
6)
4
ll lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per I'esecuzione, le cui
modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro L0 giorni dalla sottoscrizione
da parte dei Presidente presso la Segreteria Nazionale della L.l.M.S.C. che ne dovrà dare tempestiva
comunicazione alle parti.
Art. 9 Cause di cessazione di appartenenza della L.l.M.S.C.
1)
Gli associati cessano di appartenere alla L.l.M.S.C. nei seguenti casi:
a) per mancato rinnovo
della adesione;
b) per recesso;
c) per sci oglimento volontario;
d) per revoca dell'adesione a seguito della perdita dei requisiti richiesti;
e) per inattività durante I'ultimo anno o unico anno di associazione;
f)
2)
per radiazione, determinata da gravi o dolose infrazioni alle norme statutarie e regolamentari,
accertate e comminate dagli organi di giustizia.
ln ogni caso di cessazione gli associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto
alla
\
I
L.|.M.S.C
3) La cessazione di appartenenza alla L.l.M.S.C. comporterà
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la perdita
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ogni ull
diritto
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di
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questa.
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nessun caso chiedere la divisione del \|,
Ciascuna società e associazione sportiva e/o culturale e/o di promozione sociale associata è
di uguali diritti nel rapporto associativo e non puo in
patrimonio, né rivendicare dirittisullo
stesso.
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Art. 10 Oreani della L.|.M.S.C.
1)
I
)
L.|.M.S.C.:
a) I'Assemblea Generale;
b) Le Assemblee di settore;
c) i I Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio di Presidenza;
Sono Organi della
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;
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e) il Presidente;
r) irco,egiodeiRevisorideiconti;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) ilsegretario Generale
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1
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3)PerricoprirecaricheelettiveinsenoagliorganidellaL'l.M.S'C.ènecessario:G
2l
Tutti gli Organi durano in carica quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio
olimpico anche nel caso di componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio.
a)
essere cíttadini italiani;
b) aver compiuto la maggiore
c)
età;
non aver riportato condanne penali passate in giudicato
rN
per reati non colposi a pene detentive
N
superioriadunannooVVeroapenechecomportinol'interdizionedaipubbliciufficiperun>
periodo superiore ad un
anno;
I
d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche
complessivamente superioriad un
e) non
anno;
aver subito sanzíoni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo
metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4l
o inibizioni {
*)
di sostanze e l-
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche
di
uno
5
solo dei requisiti previsti, comporta I'immediata decadenza dalla carica.
E' eleggibile come Presidente della Lega chiunque abbia compiuto la maggiore età ed abbia conoscenza
delle tematiche relative allo sport e/o alla cultura e/o alle attività sociali; è eleggibile come Consigliere Rappresentante di Settore chiunque abbia compiuto la maggiore età e sia o presidente o Dirigente
facente parte del Consiglio Direttivo
di una
Società associata alla
Lega, in carica al
momento
dell'elezione.
Art. 11 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
1)
2l
3)
4)
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita dall'universalità degli associati con diritto di voto.
ll Presidente Nazionale e gli altri Organi Nazionali di cui all'art.
L'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente
Presidente Nazionale della L.l.M.S"C..
Essa ha i
ed
il
1,0
assistono ai lavori dell'assemblea.
Segretario dell'Assemblea su proposta del
seguenti poteri:
a) elegge il Presidente Nazionale della L.l.M,S.C.;
b) elegge il Consiglio Direttivo della
L.l.M.S.C.;
c) eleg ge il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) elegge ilCollegio dei Probiviri;
e) definisce i programmi
f)
5)
e gli orientamenti dellAssociazione;
approva il conto consuntivo.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce:
a) ogni anno, entro il 30 aprile, per I'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
b) ogni quattro anni, entro il mese di marzo, successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi,
per I'elezione degli Organi Nazionali della L.l.M.S.C.; la proroga del termine per la celebrazione
dell'assemblea di cui al punto a) può avvenire con delibera del Consiglio di Presidenza della
L.l.M.S.C., in presenza digravi motivicomunque non oltre il mese digiugno.
6)
L'Assemblea è convocata dal Presidente della L.l.M.S.C. su indizione del Consiglio Direttivo, amezzo
lettera, spedita agli associati ed agli aventi diritto di voto, ovvero mediante l'affissione dell'avviso di
convocazione presso la Sede Centrale e le Sedi periferiche della L.l.M.S.C., almeno 30 giorni prima
della sua effettuazione.
j
7) L'avviso di convocazione
dovrà indicare gli argomenti posti all'O.d.G., la data, ora, il luogo
dell'Assemblea in prima e seconda convocazione, nonché I'elenco degli aventi diritto divoto il quale
potrà essere in ogni caso consultato presso i comitati periferici.
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8) L'Assemblea è regolarmente
costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 36 degli
aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi presenti.
9)
ln caso di Assemblea Elettiva, è richiesta, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà
più uno degli aventi diritto alvoto.
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10) L'Assemblea elegge le cariche, di cui al comma 3 del presente articolo, su schede separate per
ognuna di esse, contenenti i nominativi dei candidati che hanno presentato la propria candidatura.
11) Le candidature per le cariche, di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere presentate-
entro sette giorni precedenti I'Assemblea, al Segretario Generale, che ne rilascerà ricevuta. ie
predette candidature, separate per ogni
incarico.
12) Nelle Assemblee Elettive, le votazioni devono essere separate e successive. ll Presidente e le altre
cariche devono essere votate su schede differenti, indicando il numero di preferenze a disposizione
per ogni singolo incarico elettivo (Presidente: L preferenza; CD: 8 preferenze; Collegio Revisori
Conti: 5 preferenze; Collegio Probiviri: 5 preferenze;). Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a
maggioranza dei presenti.
1-3) L'Assemblea
Straordinaria deve essere convocata quando ne facciano richiesta la metà piÌr uno degli
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ì
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6
aventi diritto a voto o la metà piir uno dei componenti il CD. ln tale ipotesi I'O.d.G. è stabilito dai
richiedenti. L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata per deliberare sulla modifica o revisione
dello Statuto; sulla proposta di scioglimento della L.l.M.S.C. e per provvedere all'elezione degli
organi o all'integrazione degli stessi nelle ipotesi di decadenza anticipata o di vacanza, per
qualsivoglia motivo, dei singoli componenti. Delibera, infine, su tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G.
L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 60 giorni dall'evento e celebrarsi nei successivi
30. E'competente alla convocazione dell'Assemblea l'organo statutariamente preposto. Tra la data
di spedizione della convocazione e la data fissata per I'assemblea devono intercorrere almeno
quindicigiorni.
14) Per quanto riguarda il quorum costitutivo dell'Assemblea Straordinaria,
previste dai commi 7 ed 8 del presente articolo.
15)
si richiamano le norme
ll diritto di partecipare allAssemblea con diritto di voto è accertato dalla
Commissione Verifica
Poteri, nominata dal Consiglio di Presidenza.
1-6)
E'vietata la partecipazione ai lavori assembleari a coloro che non sono in regola con le quote
associative e a coloro che sono statisottopostia sanzionidisciplinari in corso diesecuzione.
17) L'attività di scrutinio delle schede di voto è verificata dalla Commissione Scrutinio. I componenti di
entrambe le commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle assemblee elettive.
18) lsistemidivotazione sono:o/ per alzata di mano e controprova; b)per appello nominale; e/ a
scrutinio segreto; d) per acclamazione. Le votazioni inerenti le cariche elettive avvengono per
scrutinio segreto.
La votazione per acclamazione all'unanimità è ammessa solo per l'elezione del Consiglio
Presidenza dell'Assemblea (Presidente, Vice-Presidenti, Presidenti disettore).
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di
. \
N
\
Art. 12 Le Assemblee diSettore
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Le Assemblee disettore rappresentano l'insieme dei soci che praticano attività analoghe o similari. Ai
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fini dellAssemblea di Settore ad ogni socio spetta un voto.
J
Le Assemblee di settore deliberano sull'elezione del proprio rappresentante e di un suo vice. ll
Rappresentante entra di diritto a far parte del C.D. della Lega nonché su materie riguardanti
specificamente il singolo settore. I Rappresentanti sono scelti tra i Presidenti e/o i Dirigenti facenti parte
delC.D. delle società appartenentiallo specifico settore. Le Assemblee sono indette almeno una volta
all'anno dal Rappresentante, per la convocazione e lo svolgimento valgono le medesime regole previste
Segretario dellAssemblea viene designato dai
convenuti'
lr.. 5, .j"r-,i" ,1"1r;"
1) ll Consiglio Direttivo è composto da:
A
--))
a) il Presidente della L.|.M.S.C.;
\
b) un minimo di4 fino ad un massimo 8 membri eletti dall'Assemblea
c) I Rappr
divoto dirigenti
t
4;>
esentantidiSettore
Possono intervenire senza diritto
2l
Generale
e personalità varie invìtati dal C.D..
Subito dopo la sua elezione ilC.D. si riunisce per nominare tra isuoicomponentidue VicePresidenti, di cui ad uno saranno attribuite le funzionivicaríe, nonchè il Segretario della Lega.
Direttivo
1) llC.D" ha iseguenticompiti:
Art. 14 Compitie riunionideiConsislio
\
+ù
N
\
a) delibera e dispone le spese necessarie - nei limiti del bilancio preventivo - per assicurare il buon
andamento della L.l.M.S.C., nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea
Generale;
I
I
_ i
c) pr edispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, rimettendo \r/
quest'ultimo alla Assemblea Generale ordinaria per I'esame e I'approvazione;
\
b) delibera i Regolamentidella
d) ratifica tutte le delibere
L.|.M.S.C.;
assunte in via d'urgenza dal Presidente della L.l.M.S.C., ai sensi dell'art.
7
l-5 comma L, lettera d);
e) ratifica le delibere assunte
in
via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art.
j.7,
comma 4;
f)
fissa le quote di adesione alla L.l.M.S.C.;
g) delibera sulle domande di adesione;
h) determina isettori operativi della L.l.M.S.C. costituiti per discipline o aree di attività richieste
dagli associati aderenti;
i)
j)
esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nelle Assemblee Periferiche;
k)
svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle altre norme regolamentari.
nomina i delegati cittadini su proposta del Presidente del Comitato Regionale;
2)
ln caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi dei comitati
periferici, dí dimissioni dei Presidente del Comitato Periferico, di dimissioni della maggioranza dei
Consiglio Direttivo del Comitato Periferico, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni
dell'ordinamento sociale da parte degli organi periferia, il C.D. nomina un Commissario, che dovrà
provvedere alla ricostituzione degli Organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono il Collegio dei
Probivirie il Revisore dei Conti, Regionale e provinciale.
3)
Nel caso in cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero degli associati previsto dal
presente Statuto, il C.D. nomina i Coordínatori Regionali e Provinciali, facentifunzione di Presidente,
ai quali è attribuito il compito di promuovere ed attuare le attività sociali dirette al raggiungimento
del numero di associati necessario per la costìtuzione dei comitati periferici, secondo quanto
previsto dal presente Statuto. Provvede, altresì, alla revoca dei Coordinatori Regionali e Provinciali
in caso di mancato funzionamento dei medesimi.
4) ll C.D. puo nominare, ove necessario, Commissioni
5) ll C.D. è convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale della L.t.M.S.C. lo ritenga necessario
oppure su richiesta della maggioranza dei suoi membri ed in ogni caso almeno tre volte l'anno. Le
riunioni del C.D. sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica
aventi diritto a voto. L'avviso di convocazione, contenente I'ordine del giorno, è comunicato almeno
venti giorni prima della riunione a tutti icomponenti del C"D. e a coloro che hanno titolo per
partecipare alle singole sedute ai sensi del presente Statuto, nonché ai componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti.
6)
llC.D. delibera a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale ilvoto del Presidente o
di chi lo sostituisce.
7l
ll Consiglio Direttivo subito dopo la sua elezione nomina:
a)
ll Consiglio di Presidenza, che è composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e dai Presidenti
b) ilSegretario Nazionale della L.l.M.S.C., su proposta del Presidente.
8)
TuttiicomponentidelC.D. durano in carica quattro annie sono rieleggibili.
s)
ln caso di vacanza per dimissioni o decesso di un numero di membri eletti inferiore alla metà, si
provvede all'integrazione del C.D. con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la
metà deivoti dell'ultimo eletto.
di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo del Presidente o della metà
il C.D, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero C"D..
ln tal caso si dovrà procedere, entro sessanta giorni dalla decadenza dell'organo, alla convocazione
dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, la quale dovrà essere tenuta nei trenta
giorni successivi alla convocazione. L'Ordinaria Amministrazione sarà espletata dall'Organo o dagli
Organi competenti così individuati:
10) Nei casi
piùr uno dei componenti
dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio, che resterà in
prorogatio
per
I'ordinaria amministrazione,
da espletarsi
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disettore;
a)
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unitamente
al
Presidente
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dimissionario;
b)
dimissioni contemporanee della metà piùr uno dei Consiglieri: decadenza immediata del
Consiglio e del Presidente, cui spetterà I'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione
dell'assemblea straordinaria;
c)
dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri: decadenza dei soli Consiglieri
ed il Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo degli
stessi;
d)
mancata approvazione del bilancio: per determinare la decadenza immediata degli organi è
necessario che la relativa delibera sia stata assunta con il quorum della metà piir uno di tutti gli
associati aventi diritto di voto. ln questo caso, il Presidente ed i Componenti il Consiglio
Nazionale della L.l.M.S.C. restano in prorogatio per I'ordinaria amministrazione sino alla
celebrazione dell'assemblea elettiva.
11) Nel caso
di impedimento definitivo del Presidente, il
C.D. decade con conseguente ordinaria
amministrazione affidata alVice Presidente vicario, sino alla celebrazione dell'Assemblea elettiva.
12) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.
L3)
I nuovi eletti di cui ai commi 9 e 10 resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo
al
completamento del quadriennio in corso.
14) Per le funzioni del membro del C.D. può essere prevista un'indennità e/o un rimborso spese.
facoltà del C.D. assumere personale qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle attività
volte al conseguimento dei fini della L.l.M.S.C. determinandone le funzioni e la retribuzione, nel
pieno rispetto delle norme di legge.
1-5) E'
16) ll C.D. può concedere l'amnistia o I'indulto prefissandone i limiti.
L7) Le deliberazioni del C.D. sono immediatamente esecutive.
Art. 15 ll Presidente della L.l.M.S.C.
1) ll Presidente
Nazionale ha la legale rappresentanza della L.l.M.S.C., viene eletto dall'Assemblea ed
inoltre:
a) sovrintende alla gestione della L.l.M.S.C.;
b) convoca e presiede il C.D. e il Consiglio di Presidenza e convoca anche I'Assemblea nei
casi
previsti dal presente Statuto;
c) s tabilisce gli argomenti da portare in discussione nel Consiglio di Presidenza e nel C.D.;
d) firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per
conto della L.l.M.S.C. e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione nell'interesse della L.l.M.S.C., salvo ratifica del C.D. nella prima
riunione utile;
)
G
)
e) propone al C.D. il nominativo del Segretario Nazionale della L.l.M.S.C. il quale resterà in carica
per l'intera durata del C.D.;
f)
propone al C.D. il nominativo dell'addetto stampa;
g) controlla
e vigila sui Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e sui Delegati Cittadini nonché
sull'esecuzione delle deliberazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino;
h) puo delegare temporaneamente le proprie attribuzioni, tutte o in parte, ai Vice-presidenti ed in
caso di dimissioni o di impedimento definitivo, si applicheranno le disposizioni previste dal
presente statuto, in attuazione dei principi emanati dal CONI;
i)
j)
rappresenta della L.l.M.S.C. nella sede e negliorganismi nazionalied internazionali.
per la carica di Presidente può essere prevista un'indennità e/o un rimborso spese.
Art. 16 lVice-Presidenti e ilVicario della L.l.M.S.C.
1)
lVice-Presidentidella L.l.M.S.C., in numero didue, sono nominatidalC.D. tra isuoi
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componenti iquali attribuiscono ad uno dei due la Carica diVicario.
2')
ln caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente della L.l.M.S.C. è sostituito dalVicePresidente Vicario. ln caso di impossibilità di quest'ultimo, dall'altro Vice-Presidente.
Art. 17 ll Consislio di Presidenza
1)
E'costituito da cinque membri: il Presidente della L.l.M.S.C., idue Vice- presidenti e dai presidenti
di settore.
2l
Partecipa alConsiglio diPresidenza con voto consultivo ilsegretario Nazionale della L.t.M.S.C..
3)
ll Consiglio di Presidenza ha iseguenti compiti:
a) adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;
b) predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del C.D.;
c) esegue le delibere del C.D.;
d) delibera a maggioranza dei presenti, in via d'urgenza con i poteri del C.D.;
e) nomina i componentí degli Uffici della Segreteria Nazionale;
f) istituisce commissioni quali, commissione attività sanitaria, commissione nazionale sviluppo
finanziario, consulte di settore ed altre, come disciplinate dai regolamenti, nominandone i
responsabili, i componenti e prevedendo le relative norme di funzionamento, da sottoporre alla
ratifica del C.D..
4)
Tutte le delibere adottate dal Consiglio di Presidenza, regolarmente costituita a maggioranza dei
componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti e in caso di parità prevarrà ilvoto del
Presidente. Le deliberazioni assunte nelle materie di competenza del C.D. devono essere sottoposte
alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione utile.
5) ll Consiglio
di Presidenza può essere integrata di volta in volta da tecnici, dirigenti e altre persone
invitate dal Presidente, senza diritto di voto.
6)
llConsiglio di Presidenza è convocato dal Presidente della L.l.M.S.C., di norma, almeno quattrovolte
all'anno, ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne
facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti. Le modalità di convocazione sono quelle
stabilite per il C.D. dall'art. l-4.
7) Le funzioni di componente del Consiglio di Presidenza
sono esercitate a titolo gratuito.
Art. 18 ll Segretario Nazionale della L.l.M.S.C.
Art.
1)
2)
llSegretario Nazionale è nominato dalC.D. su proposta del Presidente.
3)
Esegue le deliberazioni del C. D., del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea"
4)
L'incarico
Partecipa con voto consultivo alle riunioni del C.D., del Consiglio di Presidenza, dei quali è
segretario e dell'Assemblea. Partecipa, altresì, di diritto a tutte le riunioni degli Organi Nazionaii,
con esclusione dell'organo di controllo e degli organi di giustizia.
di Segretario Nazionale della L.l.M.S.C. è incompatibile con I'incarico di Presidente o
dirigente di un associato, nonché con le altre cariche elettive periferiche o di componente degli
organi di giustizia nazionali e periferici della L.l.M.S.C..
1.9
ll Colleeio dei RevisorideiConti
1)
tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi deve essere scelto
tra iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre gli altri tra persone in possesso di specifica
professionalità. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea
Nazionale, durano in carica quattro annie sono rieleggibili.
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E' composto da
2l I tre Revisori effettivi,
entro 15 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, nel corso della prima
riunione eleggono a maggioranza il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il quale deve
essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
3) ll Collegio dei revisori dei conti effettua il riscontro della gestione contabile della L.l.M.S.C.. Esamina
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ft.-J
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