, COMUNE DI CHIUPPANO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 46 DEL 20/12/2010 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 16/04/2012 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................................................3 ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ...................................................................................................3 ART. 2 – ORGANI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA E RURALE .............................................................................................................................................................3 TITOLO II: SPAZI, STRADE E AREE PUBBLICHE ..........................................................................................3 ART. 3 – FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE............................................................3 ART. 4 – ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO ..........................................................................................3 ART. 5 – MARCIAPIEDI E PASSAGGI PUBBLICI .........................................................................................3 ART. 6 – PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO ED ARREDO URBANO......................................................4 ART. 7 – PULIZIA DI AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI ED ATTIVITÀ ARTIGIANALI.................................................................................................................................4 ART. 8 – MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE .................................................4 ART. 9 – DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI ..........................................................................4 ART. 10 – SGOMBERO DELLA NEVE, DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO E FOGLIAME .................5 ART. 11 – TRASPORTO E SPANDIMENTO DI LETAME, LIQUAME O ALTRI MATERIALI...................5 TITOLO I I I: V E R D E P U B B L I C O E P R I V A T O ..............................................................................5 ART. 12 – PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICHE ........................................................................................5 ART. 13 – FONDI INCOLTI ...............................................................................................................................6 ART. 14 – CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE ED ESTIRPO DELL’ERBA...........................................6 ART. 15 – ACCENSIONE DI FUOCHI ..............................................................................................................6 ART. 16 – INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO ED IL BRUCO AMERICANO.....7 ART 16 bis - COMPOSTAGGIO DOMESTICO……………………………………………………………….7 TITOLO IV: Q U I E T E E S I C U R E Z Z A N E L C E N T R O A B I T A T O ........................................7 ART. 17 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE...............................................................................7 ART. 18 – CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI............................................................8 ART. 19 – PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI, CAVE E FOSSE...................................................8 ART. 20 – OGGETTI MOBILI IN LUOGHI PRIVATI ......................................................................................8 ART. 21 – ESPOSIZIONE DI PANNI, TAPPETI E FONTI LUMINOSE .........................................................8 ART. 22 – SUONI O RUMORI NELLE ABITAZIONI O NEGLI ALTRI LOCALI .........................................8 ART. 23 – IMPIANTO E USO DI MACCHINARI ............................................................................................8 ART. 24 – IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE.................................8 ART. 25 – MESTIERI GIROVAGHI...................................................................................................................9 ART. 26 – DISCIPLINA DELLA MENDICITA’ NEL TERRITORIO COMUNALE........................................9 TITOLO V: A N I M A L I..........................................................................................................................................9 ART. 27 – ANIMALI DI AFFEZIONE ..............................................................................................................9 ART. 28 – CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI......................................................................................9 ART. 29 – CANI ................................................................................................................................................10 ART. 30 – COLOMBI DI CITTA’ (columba livia forma domestica) ................................................................12 ART. 31 – MALTRATTAMENTO O MOLESTIA AGLI ANIMALI ...............................................................13 ART. 32 – ALLEVAMENTO DI ANIMALI (per autoconsumo o attività amatoriali) ......................................13 ART. 33 – NORME GENERALI IN MATERIA DI CUSTODIA E DETENZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE, DA ALLEVAMENTO E PER AUTOCONSUMO ....................................................................13 ART. 34 – DERATTIZZAZIONE......................................................................................................................13 ART. 35 – LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE..................................................................................................13 TITOLO VII: T U T E L A D E L P A E S A G G I O A G R A R I O ................................................................14 ART. 36 – TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO ..........................................................14 ART. 37 – RECISIONE DI RAMI PROTESI ...................................................................................................14 ART. 38 – SRADICAMENTO, RIPULITURA, DIRADAMENTO PIANTE ..................................................15 ART. 39 – ARATURA DEI TERRENI ..............................................................................................................15 ART. 40 – PROTEZIONE DELLE PIANTE: DENUNCIA OBBLIGATORIA................................................15 ART. 41 – CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE.......................................................................................15 T I T O L O VIII: S A N Z I O N I E D I S P O S I Z I O N I T R A N S I T O R I E......................................15 ART. 42 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI .............................................................15 ART. 43 – ORDINANZE, RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D’UFFICIO ...................................15 ART. 44 – OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE ......................................................................16 ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE ...................................................................................................................16 ART. 46 – ABROGAZIONE .............................................................................................................................16 ART. 47 – NORMA FINALE ............................................................................................................................16 2 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. L'attività di polizia urbana e rurale è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti. Scopo del presente Regolamento è la disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, di comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità al fine della salvaguardia della convivenza civile, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini ed al rispetto, alla tutela dell'ambiente circostante e del territorio agricolo. 2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche nonché in quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio ed aperte al pubblico. salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. ART. 2 – ORGANI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA E RURALE 1. 2. Al servizio di polizia urbana e rurale sovrintende il Sindaco. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, nonché agli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, abbiano l’obbligo di fare osservare le disposizioni dell’Autorità Comunale. Salvo quanto disposto dall’art.13 della Legge 24.11.1981 n.689, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell’Autorità Comunale destinati all’esercizio di attività per cui è prevista l’autorizzazione o la concessione comunale, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall’Autorità. TITOLO II: SPAZI, STRADE E AREE PUBBLICHE ART. 3 – FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE 1. 2. 3. Deve essere garantita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati all’art.1, comma 2, del presente Regolamento. E’ proibita, pertanto, qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio ed aperte al pubblico transito. La violazione di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessione dell’attività. ART. 4 – ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO Sul suolo pubblico è vietato: a) lavare i veicoli; b) calpestare o deturpare aiuole fiorite o coltivate; c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali; d) imbrattare, muri, recinzioni, e aree destinate all'attesa dei mezzi pubblici di trasporto con bombolette spray, inchiostri, vernici, farina, e simili; e) sparare petardi; f) scaricare acque e liquidi provenienti da lavaggio e pulizie di attività commerciali e private; g) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; h) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane e vasche pubbliche od utilizzarle per il lavaggio di cose; i) bivaccare (se non nelle arre appositamente attrezzate) o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nelle zone destinate al pubblico passaggio recando intralcio e/o disturbo ovvero ostruire le soglie di ingresso di edifici pubblici o privati; j) creare turbativa e/o disturbo alle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito; k) soddisfare bisogni corporali; l) “sputare”, sia per motivi di carattere igienico-sanitario, che per evitare l’imbrattamento di luoghi pubblici; m) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati; n) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale di edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro; o) esercitare attività di commercio, se non espressamente autorizzate. ART. 5 – MARCIAPIEDI E PASSAGGI PUBBLICI 1. Salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle convenzioni urbanistiche specifiche è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai 3 quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede soggetto al pubblico transito, anche sottostante portici, sul quale il locale prospetta. ART. 6 – PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO ED ARREDO URBANO 1. Sui beni appartenenti al patrimonio del Comune o al demanio pubblico ed arredo urbano, è vietato: a) imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o privati, siano essi visibili o non visibili dalla pubblica via; b) modificare, rendere illeggibili, staccare, spostare le targhe con le denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati, i cartelli segnaletici; c) spostare le panchine dalla loro collocazione, cosi come rastrelliere, contenitori per la raccolta dei rifiuti, cestini, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; d) collocare direttamente o indirettamente sui pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, dissuasori per la sosta, alberi, volantini, locandine, manifesti, adesivi contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose o avvisi informativi di Enti fornitori di pubblici servizi; e) su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato disegnare, incidere, scrivere, insudiciare, macchiare, tingere, apporre manifesti o volantini di qualsiasi genere, tipo e dimensione; f) gli organizzatori di manifestazioni o eventi per i quali l’Autorità competente ritenga necessaria la chiusura o la modifica della normale circolazione stradale hanno l’obbligo di porre in essere e rimuovere, l’idonea segnaletica in modo tempestivo, rispettando le prescrizioni imposte nella relativa ordinanza emessa dall’Ente stesso. 2. Nei casi urgenti, per motivi di ordine o decoro o opportunità, il Comune potrà provvedere immediatamente all'immediata eliminazione dei deturpamenti, procedendo all’esecuzione in danno dei soggetti interessati oltre che al recupero delle somme anticipate. 3. Resta in ogni caso a carico dei soggetti interessati provvedere a ripristinare a propria cura e spese lo stato antecedente il deturpamento. ART. 7 – PULIZIA DI AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI ED ATTIVITÀ ARTIGIANALI 1. 2. 3. 4. E’ proibito agli esercenti dei negozi, degli esercizi pubblici, dei chioschi, delle botteghe, dei laboratori, degli esercizi commerciali ed attività artigianali, ai venditori ambulanti e quant'altri occupano a qualsiasi titolo area pubblica o soggetta al pubblico passaggio o antistanti alle stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale, un congruo numero di contenitori porta rifiuti. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti. Chiunque scarichi o carichi merci di qualsiasi specie lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico deve effettuarne immediatamente lo sgombero o la pulizia. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. ART. 8 – MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE 1. 2. 3. 4. I proprietari o i locatari di edifici o coloro che hanno il godimento degli immobili sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e di ogni altro elemento che dia sulla pubblica via nonché alla pulizia delle vetrine, delle soglie degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi e gli esercizi commerciali, senza arrecare molestia od intralcio ai passanti. Gli stessi hanno l’obbligo di provvedere alle manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, e di altri elementi al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie o i tubi di gronda o di scarico fino al suolo. Devono curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere altresì alla manutenzione e pulizia delle aree cortilive, con particolare riguardo a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. ART. 9 – DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI 1. 2. 3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o alti materiali pubblicitari sulle aree pubbliche. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l’osservanza delle norma stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone. Sono vietati la distribuzione a mano nelle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta, nonché abbandonare manifesti e/o volantini fuori dai contenitori per la consegna della posta e comunque sul suolo pubblico. 4 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario. ART. 10 – SGOMBERO DELLA NEVE, DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO E FOGLIAME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I proprietari e coloro che hanno il godimento degli immobili e gli esercenti dei negozi, di laboratori, e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve, del ghiaccio e di fogliame dai marciapiedi antistanti agli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla sua rimozione. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose. Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente sul suolo pubblico o su aree destinate al pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all’asportazione della neve depositata sugli stessi qualora possa creare qualsiasi tipo di pericolo o danno. Ai medesimi proprietari è fatto obbligo di raccogliere anche l'eventuale fogliame depositato sul suolo pubblico o su aree destinate al pubblico passaggio. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare, nonché depositare l’eventuale fogliame proveniente da aree verdi private. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale ma potrà essere depositata su parte del marciapiede garantendo il libero passaggio pedonale. ART. 11 – TRASPORTO E SPANDIMENTO DI LETAME, LIQUAME O ALTRI MATERIALI 1. 2. 3. a) b) c) 4. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, d’igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione come letame, terra, sabbia, calcina, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, coi dovuti accorgimenti in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell’aria Chiunque, durante il trasporto cagioni la perdita di letame, liquame o materiale di qualsiasi genere e specie dovrà provvedere con propri mezzi e a proprie spese alla pulizia del tratto stradale interessato. Fatte salve le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito: nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme; ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate all’attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; le operazioni di interramento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno più vicina ad abitazioni. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. TITOLO I I I: V E R D E P U B B L I C O E P R I V A T O ART. 12 – PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICHE L’utilizzo di parchi pubblici ed aree verdi pubbliche è consentito esclusivamente negli orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 22.00. Al loro interno è vietato: a) spostare, danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature (giochi, giostre, ecc.), i cartelli e l’arredo urbano (panche, tavoli, sedute, ecc.); b) utilizzare in modo non consono le attrezzature; c) creare disturbo, schiamazzi e disagio alle abitazioni limitrofe; d) bere alcolici; e) introdurre veicoli di qualsiasi genere e tipo; 5 f) g) h) i) j) introdurre animali che non siano tenuti al guinzaglio, e senza la museruola quando dovuta; cogliere i fiori nelle aiuole e danneggiare piante e siepi; salire sulle piante ed appendere ed affiggere qualsiasi cosa; gettare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; aprire bocchette antincendio. ART. 13 – FONDI INCOLTI 1. 2. All’interno del centro abitato, i fondi lasciati incolti debbono essere tenuti in condizione da non arrecare danno alle proprietà limitrofe ed ai fondi vicini. I proprietari, i locatari e i conduttori debbono provvedere a mantenere i fondi in maniera decorosa, evitando la proliferazione di insetti e l’infestazione di animali pericolosi per la salute e igiene pubblica, provvedendo allo sfalcio ed alla pulizia dell’area allo scopo di garantire il mantenimento decoroso della medesima e al fine di evitare qualsiasi tipo di inconveniente e favorire il deflusso delle acque. ART. 14 – CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE ED ESTIRPO DELL’ERBA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I proprietari, i locatari, i titolari di altri diritti reali di edifici ed aree all’interno del centro abitato hanno l’obbligo di provvedere all’estirpo/taglio dell’erba che dalla proprietà cresce e deborda verso il suolo pubblico o destinato al pubblico passaggio. I proprietari, i locatari, i titolari di altri diritti reali di edifici ed aree poste lungo le strade, i marciapiedi, e altre aree soggette al pubblico passaggio hanno l’obbligo di potare la vegetazione e le siepi che si protendono oltre la proprietà privata ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio nonché di rispettare per la messa a dimora, le distanze previste dall’art. 892 del Codice Civile ovvero tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo. Le siepi e la vegetazione delle proprietà private non dovranno in alcun modo nascondere la segnaletica stradale ed impedirne la leggibilità. Spetta ai proprietari, locatari ed ai titolari di altri diritti reali provvedere a liberare la segnaletica stradale dagli eventuali impedimenti. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai 2,70 m, al disopra del marciapiede e 5,50 m se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori della Polizia Locale o degli Uffici Comunali. Qualora la vegetazione o parte di essa, posta nelle proprietà private cada su strade, marciapiedi, od altre aree soggette al pubblico passaggio, per eventi metereologici o per qualunque altra causa, dovrà essere immediatamente asportata a cura dei proprietari, dei locatari o dei titolari di altri diritti reali. Al fine di assicurare la sicurezza nella circolazione presso curve od intersezioni stradali, le siepi e la vegetazione non dovranno elevarsi di oltre 0.8 mt dal piano viabile per una lunghezza tale da garantire un’adeguata visibilità a chi transiti sulla sede stradale. Quanto previsto dal presente articolo potrà essere eseguito dall’Amministrazione Comunale, qualora a seguito di comunicazione da parte degli Uffici competenti, gli interessati non provvedano ad effettuare le necessarie operazioni di taglio e/o cura delle siepi e della vegetazione il costo delle operazioni effettuate dall’Amministrazione Comunale verrà addebitato agli aventi titolo della proprietà privata oggetto dell’intervento, fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento. ART. 15 – ACCENSIONE DI FUOCHI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi di qualsiasi natura in centro abitato, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E’ consentita l’accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari previsti dalla vigente normativa. E’ altresì consentita l’accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze (“Epifania”, “Ciamar Marso”, ecc…), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone e vengano rispettate le norme sulla sicurezza e pubblica incolumità. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche (es. parchi pubblici). E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, le accensioni consentite dovessero produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerle. Nelle zone agricole così come identificate dallo strumento urbanistico vigente è consentita l’accensione di fuochi per l’incenerimento dei residui di potatura delle piante, stoppie, erba secca, a condizione che rientrino nella normale attività agricola, che siano in piccoli accumuli e che ciò non provochi fumi molesti, danni, e pericoli al vicinato, in particolare se in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, sempre nel rispetto delle norme imposte dal Testo Unico leggi di P.S. e delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale. E’ di fatto vietato esercitare tali pratiche in periodi siccitosi, in giornate ventose e deve essere rispettata la distanza minima di 100 metri da abitazioni private, terreni boscati, strade, depositi di materiali potenzialmente infiammabili, e da ogni altra sorta di fabbricati. 6 8. 9. Il fuoco deve essere sorvegliato per impedire la dispersione della brace e delle scintille, ed è fatto obbligo di spegnerlo prima di abbandonarlo. L’accensione di fuochi a distanza inferiore a 100 metri dal bosco, è consentita previa acquisizione di autorizzazione che dovrà essere richiesta al Servizio Forestale Regionale. ART. 16 – INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO ED IL BRUCO AMERICANO 1. 2. Gli interventi contro la processionaria del pino ed il bruco americano sono obbligatori in tutto il territorio comunale. E’ fatto obbligo a tutti i proprietari, possessori, detentori di vegetazione arborea interessata dal parassita denominato processionaria del pino di intervenire al taglio ed alla immediata distruzione tramite incenerimento delle tele, dei nidi e dei parassiti presenti entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno. ART.16 bis – COMPOSTAGGIO DOMESTICO 1. Per compostaggio domestico si intende il trattamento della frazione organica dei rifiuti prodotti in famiglia: resti di cucina, scarti vegetali del giardino, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc. con utilizzo del compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici). 2. L’ubicazione delle strutture di compostaggio, come di seguito meglio definite, può avere luogo presso le abitazioni di residenza, nell’ambito dell’area di pertinenza dell’edificio occupato, in un fondo adiacente o non adiacente purché di proprietà evitando di creare disagi ai vicini e comunque nel rispetto di quanto indicato nel seguito. 3. Strutture di compostaggio: composter: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico. Il sito di compostaggio va posizionato evitando disagi ai vicini, a distanza non inferiore a 2 metri dai confini di proprietà, e comunque a non meno di 7 metri dai fabbricati residenziali limitrofi, salvo diversi accordi sottoscritti con il confinate interessato; concimaia ad uso domestico (standard per una famiglia composta da 4 persone: capacità volumetrica minima di 1,5 mc): o interrata: buca di profondità limitata (max 50 cm), protetta e segnalata, con fondo drenante o meno, opportunamente coperta e delimitata; o ‘in elevazione’: struttura delimitata, ottenuta assemblando preferibilmente laterizi alveolari (o muretto in cemento) e rivestimento interno con telo di “tessuto/non tessuto” (tipo juta), fondo drenate ed adeguata copertura; Il sito di compostaggio con uso della concimaia va realizzato evitando disagi ai vicini, a distanza non inferiore a 2 metri dai confini di proprietà, e comunque a non meno di 10 metri dai fabbricati residenziali con pareti finestrate limitrofi, salvo diversi accordi sottoscritti con il confinate interessato. 4. Qualora l’installazione delle strutture di compostaggio sia di pregiudizio al mantenimento del decoro dei fondi sulla quale sono installate, i proprietari dovranno evitare “la proliferazione di insetti e l’infestazione di animali pericolosi per la salute e igiene pubblica, provvedendo [omissis] alla pulizia dell’area allo scopo di garantire il mantenimento decoroso della medesima e al fine di evitare qualsiasi tipo di inconveniente” (art 13 comma 2 del RPU). In tal senso, il comune di Chiuppano si riserva la facoltà di obbligare il proprietario del fondo all’eliminazione dell’inconveniente anche mediante la rimozione, se necessario, della struttura di compostaggio stessa. 5. La violazione di cui al precedente punto 3, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore. 6. In generale valgono le seguenti prescrizioni tecniche: - il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all’ombra di siepi o alberi caducifoglie in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta durante l’estate e d’inverno beneficiare del calore del sole; - il materiale compostabile va miscelato con cura, evitando l’eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, provvedendo ad opportuna miscelazione e rivoltamento allo scopo di favorire i processi di trasformazione biologica. TITOLO IV: Q U I E T E E S I C U R E Z Z A N E L C E N T R O A B I T A T O ART. 17 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti 7 o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui. ART. 18 – CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI 1. 2. 3. 4. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove manifestazioni, cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali. Nelle manifestazioni, riunioni, cortei che si svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico dovranno essere evitati comportamenti contrari all’ordine pubblico ed al buon costume. ART. 19 – PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI, CAVE E FOSSE 1. 2. I pozzi, le vasche per liquami e le cisterne ed ogni altro contenitore atto a contenere liquidi, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere. Gli scavi e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità. ART. 20 – OGGETTI MOBILI IN LUOGHI PRIVATI 1. 2. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito. ART. 21 – ESPOSIZIONE DI PANNI, TAPPETI E FONTI LUMINOSE 1. 2. E’ vietato scuotere panni, tappeti ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o dal parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche ed installare fonti luminose, se creano pericolo o disturbo per la circolazione. La battitura di panni e tappeti deve provocare il minor disagio alle abitazioni limitrofe. ART. 22 – SUONI O RUMORI NELLE ABITAZIONI O NEGLI ALTRI LOCALI 1. 2. 3. Nelle abitazioni private ed i genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per cucire o per tessitura, radiotelevisori, giradischi e simili, con particolare riferimento all’art.659 del comma 1 del Codice Penale, specie dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini. Nei pubblici esercizi, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, nelle manifestazioni ad interesse locale all’aperto, le attività danzanti, il ballo, le esibizioni musicali, i concerti dovranno terminare entro le ore 23.00 nei giorni feriali, alle ore 24.00 nelle giornate di sabato, domenica e festivi e dovranno rispettare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalla normativa in materia fatte salve le manifestazioni autorizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale. Tali orari e limiti potranno essere superati con autorizzazione del Sindaco. ART. 23 – IMPIANTO E USO DI MACCHINARI 1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659 comma 2 del Codice Penale. 2. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e di tutta la proprietà in genere, è consentito: - nel periodo dal 01 Maggio al 30 Settembre: - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00; - nel periodo dal 01 Ottobre al 30 Aprile: - dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30; 3. L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al precedente comma, non riguarda gli spazi pubblici e gli spazi comunque pertinenti ad edifici pubblici. ART. 24 – IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE 8 1. 2. 3. 4. Per l'impianto e l'esercizio di attività rumorose ed incomode al di fuori delle zone individuate urbanisticamente come produttive, dovrà essere presentata domanda con l'indicazione del tipo di attività, delle macchine da installare, del loro tipo, della potenza singola e quella complessiva, della descrizione generale dell'impianto e la località prescelta, nonché una indagine acustica indicante il livello di rumore nell’area circostante. Il procedimento sopra indicato dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti esistenti. Il Comune potrà richiedere integrazioni e chiarimenti che riterrà opportuno, nonché la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di duecento metri. Il Comune, caso per caso, potrà disporre l'osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia arrecato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonché alle prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici. ART. 25 – MESTIERI GIROVAGHI 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza (art. 121 T.U.L.P.S.), i mestieri girovaghi come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lavavetri e simili sono vietati, senza permesso del Comune. ART. 26 – DISCIPLINA DELLA MENDICITA’ NEL TERRITORIO COMUNALE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all’Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali; l’accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemperate dall’art. 600 octies del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale; l’accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all’interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere; l’accattonaggio non è altresì consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, agli istituti scolastici, nei parchi e nelle aree verdi, non deve intralciare comunque l’accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti; e’ vietato l’accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali; è comunque vietato, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, l’accattonaggio domestico, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose od ostinate ed insistenti od irritanti, o che possa offendere la pubblica decenza, o mediante l’ostentazione di piaghe o mutilazioni, o simulando disabilità, o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l’altrui pietà; La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo di cessare l’attività. TITOLO V: A N I M A L I ART. 27 – ANIMALI DI AFFEZIONE. 1. 2. 3. I proprietari o possessori di animali di affezione (cani, gatti e altri animali custoditi nella propria abitazione) devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. Gli stessi devono, inoltre, garantire il mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. ART. 28 – CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI 1. 2. Ai proprietari o possessori di animali è vietato: a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i marciapiedi, i portici o altri spazi pubblici. E’ fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse; b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici; c) strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche; d) non è permesso lasciar vagare animali di qualsiasi specie;. e) chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. La violazione di cui al comma 1), punti a) ed e) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 9 3. La violazione di cui ai punti b) c) d) comportano sanzioni amministrative pecuniarie. ART. 29 – CANI 1. 2. 3. 4. 5. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Il proprietario e/o il detentore di un cane, fatto salvo l’art. 5 dell’Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, devono: a) utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 m durante la conduzione dell’animale nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; b) qualora in possesso di animale di peso superiore ai 25 Kg, portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore (così come previsto dall’ordinanza 03/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali) e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. I cani a custodia delle proprietà devono essere detenuti in modo da evitarne la fuga o fuoriuscita e garantire la tutela di terzi da aggressioni. I cani, se custoditi: a) all’interno di una proprietà idoneamente recintata: - devono poter adeguatamente riparasi all’interno dei locali degli edifici eventualmente presenti; - oppure devono disporre di una cuccia sufficientemente grande e confortevole che garantisca effettivo riparo dalle intemperie; b) all’interno di proprietà non recintate: - devono essere custoditi all’interno di un box, dotato di una cuccia che assicuri effettivo riparo dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi; la superficie del box, che dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato, deve essere non inferiore a quella riportata nella tabella sotto riportata; ogni cane in più comporta un aumento minimo della superficie disponibile; Peso del cane in Kg Fino a 10 Kg da 11 a 30 Kg Oltre i 30 Kg Superficie minima del pavimento del box coperto in mq. 1,0 1,5 2,0 Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane Fino a 3 cani: mq.per ciascun cane 3,0 4,0 5,0 Oltre a 3 cani: mq.per ciascun cane 2,0 3,0 4,0 - 6. 7. oppure devono essere legati a catena, a condizione che la catena sia di almeno 4,00 ml di lunghezza, a scorrere su di un cavo aereo di almeno 4,00 ml avente un'altezza di almeno 2,00 ml dal terreno; la catena dovrà essere munita di 2 moschettoni rotanti alle estremità e adeguata alle caratteristiche fisiche del cane; deve consentire al cane di raggiungere la cuccia che deve garantire le stesse condizioni specificate al punto a) che precede; il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto c) in ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l’agevole raggiungimento del ricovero coperto/cuccia, del cibo e dell’acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito senza alcun impedimento (in ottemperanza a quanto previsto dal DGR n. 272 del 06/02/07 della Giunta Regionale Veneta) Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. 10 con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). f) Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. g) Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale. 8. E’ vietato possedere o detenere cani registrati (presso i Servizi Veterinari) quali a potenziale rischio elevato di aggressione, da parte di particolari soggetti di cui all’art. comma 4 dall’ordinanza 03/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. 9. I proprietari dei cani inseriti nei registri di cui al comma 1, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in area urbana e nei luoghi aperti al pubblico. I conduttori di cani sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi e sui passaggi pedonali oltre alle aree destinate al verde pubblico. 10. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. a) esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni degli animali; b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni che dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici. 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani in dotazione delle forze armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco oltre ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili; Norme a tutela dei cani - memorandum Anagrafe canina Presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Socio Sanitaria è istituita l’anagrafe canina. L’iscrizione all’anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l’applicazione di un microchip che consente l’identificazione dell’animale. - Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi è punito con la sanzione amministrativa di € 77,00 (come previsto dalla L. 14 agosto 1991 n.281 artt. 3/1 e 5 e successive modifiche ed integrazioni); - Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento (come previsto dalla L. R. 28 dicembre 1993 n. 60 artt. 3/2 e 20 e successive modifiche ed integrazioni); Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo al Servizio Veterinario dell'ASL n.4 per l'intervento di cattura. Trasporto dei cani in auto Il trasporto in auto del cane deve essere fatto in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida. In caso di due o più animali gli stessi devono essere sistemati in apposito contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o mezzo analogo così come previsto dall’art. 169 del Codice della Strada. Disturbo Chiunque suscita o non impedisce gli strepiti di animali, che cagionino disturbo al riposo delle persone o all’occupazione delle stesse, è soggetto all’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 659 C.P. Mancata custodia Chiunque lascia libero o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperta, è punita con sanzioni previste dall’Art. 672 C.P. Danno cagionato ad animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale sia che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o sfuggito salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 C.C.) Abbandono Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (art. 727 C.P.). Delitti contro il sentimento per gli animali 11 Art. 544-bis C.P. (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544-ter C.P. (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000,00 a 15.000,00 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Art. 544-quater C.P. (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000,00 a 15.000,00 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Art. 544-quinquies C.P. (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000,00 a 160.000,00 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro. Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 12. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, e dalle specifiche Norme Nazionali e Regionali, comportano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento. Il comma 3) punto “e” comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare; nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell’animale. ART. 30 – COLOMBI DI CITTA’ (columba livia forma domestica) 1. 2. 3. 4. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc…, potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l’abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell’edificio. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 12 ART. 31 – MALTRATTAMENTO O MOLESTIA AGLI ANIMALI 1. 2. E' proibito maltrattare o molestare animali ed assoggettarli a fatiche eccessive in relazione alla loro età e alla natura della prestazione richiesta. L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo che non sia visibile dalle aree pubbliche o aperte al pubblico ed in modo da non sottoporre gli stessi a strazio o sevizie. ART. 32 – ALLEVAMENTO DI ANIMALI (per autoconsumo o attività amatoriali) 1. All’interno del centro abitato è vietato detenere animali per autoconsumo o per attività amatoriali salvo che il proprietario non dimostri di essere in possesso di aree esterne e strutture per la custodia degli animali in modo da non procurare alcun danno, molestia o inconvenienti a terzi, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistico – edilizie nella costruzione di recinti e strutture per il loro contenimento. 1.1 Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per quanto riguarda le distanze fra abitazioni e i luoghi dove sono detenuti gli animali (per autoconsumo o attività amatoriali) stabilmente o meno si applica quanto già previsto dall’ art. 73 del Regolamento Edilizio Comunale per gli insediamenti zootecnici non intensivi: la distanza minima dalle abitazioni di terzi dovrà essere di ml. 25. Anche per le concimaie (ad uso diverso da quello esclusivamente domestico) la distanza minima dalle abitazioni di terzi dovrà essere di ml. 25. 2. Al di fuori del centro abitato è possibile allevare animali per autoconsumo o per attività amatoriali o detenere animali da compagnia purché non si procurino molestie o inconvenienti a terzi, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistico – edilizie nella costruzione di recinti e strutture per il loro contenimento. 3. Il proprietario potrà essere diffidato dall’allontanare gli animali qualora questi siano oggetto di disturbo o molestie a terzi e vicini. ART. 33 – NORME GENERALI IN MATERIA DI CUSTODIA E DETENZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE, DA ALLEVAMENTO E PER AUTOCONSUMO ALIMENTI - Gli alimenti per animali devono essere somministrati in appositi contenitori evitando di spargerli sul suolo. - Dovrà essere evitato che gli alimenti non consumati siano preda di roditori o altri animali infestanti. - Le scorte di alimenti dovranno essere conservate in luoghi sicuri tali da non permettere l’avvicinamento alle medesime di animali di qualsiasi genere. RECINTI, RICOVERI, GABBIE, VOLIERE - Dovranno essere costruite nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, urbanistiche ed edilizie. - Qualora siano poste lungo strade, aree ad uso pubblico, o adiacenti a proprietà private dovranno essere adeguatamente schermate. - Le caratteristiche costruttive dovranno permettere facilmente la pulizia, garantire un adeguata ventilazione e salubrità, essere adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche delle specie garantendo agli animali protezione dal sole e dalle intemperie. OPERAZIONI DI PULIZIA - Dovranno essere effettuate con periodicità garantendo condizioni igienico – sanitarie tali da non provocare inconvenienti e disturbi a terzi - Gli effluenti di animali dovranno essere smaltiti senza provocare problemi o disagi. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica quanto stabilito nella Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 272 del 06.02.2007. ART. 34 – DERATTIZZAZIONE 1. 2. 3. Qualora, all’interno delle aree di proprietà private, venga riscontrata la presenza di ratti/topi, i proprietari sono obbligati a provvedere ad effettuare idoneo trattamento di derattizzazione, provvedendo ad eliminare le possibili cause di propagazione degli animali da dimostrare con idonea documentazione. La derattizzazione potrà essere effettuata avvalendosi di ditte specializzate e dell’eventuale consulenza del dipartimento ULSS di competenza. La derattizzazione sarà effettuata dal Comune qualora l’infestazione interessi aree pubbliche. ART. 35 – LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE Nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre (lotta obbligatoria) di ogni anno, è fatto obbligo ai proprietari, ed agli altri aventi titolo di fondi, orti, giardini, terreni, di eliminare le raccolte di acqua stagnante che favoriscano la proliferazione della zanzara tigre e nel caso, ove ciò non sia possibile, di adottare idonei sistemi di lotta per evitare la riproduzione dell’insetto. Dovranno altresì essere evitati comportamenti che possano favorire la formazione di ristagni d’acqua incontrollati. Al fine della proliferazione della zanzara tigre, i proprietari e gli altri aventi titolo di fondi, orti, giardini, terreni, dovranno: - trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta ricorrendo a prodotti larvicidi autorizzati a tale scopo. La periodicità di tali operazioni dev’essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le 13 indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità prevista, il trattamento va ripetuto entro le 72 ore successive ad una precipitazione meteorica. In alternativa applicare ai tombini, griglie, pozzetti, una “zanzariera” in rete metallica da mantenere costantemente integra; - evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi scoperti di contenitori di qualsivoglia capacità e natura nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea; - procedere allo svuotamento dei contenitori contenenti acqua e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli di acqua meteorica; diversamente, procedere alla loro chiusura con zanzariera, coperchio a tenuta o sistemi similari evitando soluzioni che permettono l’accumulo di acqua nel caso di piogge (esempio la loro copertura con telo impermeabile fissato e ben teso). In alternativa si potrà procedere allo svuotamento delle raccolte dopo ogni pioggia; - assicurare, nei riguardi di tutti i materiali stoccati all’aperto in cui si possa accumulare acqua e per i quali non sia possibile l’eliminazione o la protezione, l’esecuzione di trattamenti di disinfestazione. La periodicità di tali operazioni dev’essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità prevista, la disinfestazione andrà ripetuta entro 3 giorni dalla precipitazione meteorica; - tenere sgombri i cortili e le aree scoperte da erbacce, sterpi provvedendo alla rimozione dei rifiuti di ogni genere, in modo da evitare accumuli di acque non controllati effettuando il taglio periodico dell’erba (almeno 4 volte da maggio ad ottobre); - mantenere le scarpate ferroviarie, i cigli stradali, gli argini dei corsi d’acqua liberi da rifiuti o altri materiali che possano favorire accumuli di acque stagnanti; - eseguire l’annaffiatura diretta tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; - chiudere appropriatamente e stabilmente le aperture dei serbatoi di acqua; - curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici per irrigazione, compresi quelli sparsi in campagna, al fine di evitare il formarsi di raccolte d’acqua stagnante non controllati. Pneumatici e copertoni stoccati all’aperto dovranno essere periodicamente svuotati da eventuali residui di acqua al loro interno od in caso contrario dovranno essere protetti con teli impermeabili. Agli imprenditori agricoli ed a chiunque conduca a qualsiasi titolo un azienda agricola è fatto obbligo utilizzare sistemi tali da non provocare ristagni d’acqua per la copertura dei silos-mais per l’alimentazione del bestiame. Nei cantieri, i materiali utilizzati e quelli di risulta dovranno essere sistemati in modo tale da evitare raccolte d’acqua. In caso di sospensione dell’attività dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare la formazione di ristagni d’acqua incontrollati. All’interno dei cimiteri dovrà essere svuotata con regolarità l’acqua presente nei sottovasi ed in caso di utilizzo di fiori artificiali il vaso dovrà essere riempito di idoneo materiale inerte al fine di evitare raccolte d’acqua. TITOLO VII: T U T E L A D E L P A E S A G G I O A G R A R I O ART. 36 – TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati in particolare: FILARI ALBERATI E VEGETAZIONI RIPARIA: Compete ai proprietari dei fondi, ai locatari, ai conduttori o agli altri titolari di diritti reali la conservazione ed il ripristino, ove possibile, dei filari alberati che delimitano la viabilità e che marcano l'orditura dei campi e le scarpate riparie e la manutenzione delle aree alberate e verdi, nonché la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti. CORSI D'ACQUA: Sono vietati in generale gli interventi che possono compromettere i caratteri di naturalità, anche se acquisiti. E' pertanto vietato il taglio delle essenze arboree ad alto fusto presenti lungo i corsi. L'operazione di taglio è consentita solo nel caso di instabilità accertata delle piante e in tal caso le alberature andranno reimpiantate. E' vietata la tombinatura se non nei casi e con le modalità previste dai successivi articoli. Il risezionamento è ammesso a condizione che questo non danneggi le alberature presenti. Nel caso tale operazione si dimostri indispensabile, sotto l'aspetto idraulico, è fatto obbligo della predisposizione di un apposito progetto che preveda, in particolare il reimpianto della vegetazione rimossa. VIABILITÀ RURALE: Compete ai proprietari dei fondi, ai locatari, ai conduttori o agli altri titolari di diritti reali prevedere la conservazione di sentieri, strade campestri e capezzagne. E’ assolutamente vietata la pavimentazione con materiali impermeabili. Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nel rispetto delle norme urbanistico – edilizie e/o fatte salve le eventuali autorizzazioni e/o concessioni degli Enti preposti. ART. 37 – RECISIONE DI RAMI PROTESI 1. I proprietari di fondi o gli altri aventi titolo sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Gli stessi devono provvedere a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati e le foglie depositate nel terreno nei canali stessi. 14 2. In caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietario o di chi per esso, nel termine intimato dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. ART. 38 – SRADICAMENTO, RIPULITURA, DIRADAMENTO PIANTE 1. E’ vietato lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie, a meno che non si tratti di piante morte, mentre è consentito ripulire o diradare le fustaie, allo scopo di eliminare piante danneggiate, malformate o deperenti. ART. 39 – ARATURA DEI TERRENI 1. 2. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1,00 ml dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. ART. 40 – PROTEZIONE DELLE PIANTE: DENUNCIA OBBLIGATORIA 1. 2. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue: a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi all’agricoltura, il Sindaco, d’intesa con i competenti uffici provinciali per l’agricoltura e con il Servizio Fitopatologico Provinciale per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dagli affittuari e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, agli affittuari, e ad altri comunque interessati all’azienda di denunciare al Sindaco, al competente ufficio provinciale per l’agricoltura o al Servizio Fitopatologico Provinciale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati. Allo scopo di preservare le colture agrarie, i boschi e il corredo arboreo dei giardini in caso di infestazioni diffuse causate da crittogame, insetti, o di altri animali nocivi il Sindaco, d’intesa con gli organi competenti, può ordinare il taglio delle piante, dei boschi e la distruzione delle colture colpite dall’infestazione. Sarà cura del cittadino attuare le pratiche di cura indicate dall’ufficio comunale preposto e provvedere al regolare smaltimento delle parti infettate. ART. 41 – CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE 1. 2. E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta “Pericolo - Esche avvelenate” o simile. Anche per le esche derattizzanti, poste in aree abitate e/o accessibili alle persone ed agli animali dovranno essere adottate le stesse precauzioni ed idonee protezioni. T I T O L O VIII: S A N Z I O N I E D I S P O S I Z I O N I T R A N S I T O R I E ART. 42 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI 1. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, per la violazione delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689. E' dato mandato alla Giunta Municipale con ulteriore Deliberazione, la possibilità di stabilire sanzioni amministrative diverse a seconda dell'infrazione commessa. ART. 43 – ORDINANZE, RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D’UFFICIO 1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco o suo delegato, può ordinare la rimessa in pristino e/o disporre l’esecuzione d’ufficio, quando ricorrono gli estremi previsti dall’art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 15 ART. 44 – OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE 1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco o da suo delegato, salvi i casi previsti dall’art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell’ art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, dopo l’approvazione di legge e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, entra immediatamente in vigore. ART. 46 – ABROGAZIONE 1. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale vigente, contraria e/o incompatibile con la presente normativa. ART. 47 – NORMA FINALE 1. 2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. Aggiornamenti successivi potranno essere apportati, secondo necessità emerse a seguito dell’applicazione del presente Regolamento secondo le ordinarie procedure. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale. 16