Il DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008 N. 81
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
così come modificato dal D.Lgs. 106/09
X
D.Lgs. 626/94
X
X
X
D.Lgs. 494/96
D.P.R. 164/56
D.Lgs. 187/05
X
X
X
D.P.R. 547/55
D.Lgs. 81/08
modificato da
D.Lgs. 106/09
D.P.R. 303/56
D.Lgs. 493/96
D.M. 10/03/98 antinc.
D.P.R. 462/01 imp. el.
D.M. 388/03 P.S.
Legge 178/12
Ordigni bellici
DPR 177/11
luoghi
confinati
D.Lgs. 758/94 sist. sanz.
Il DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008 N. 81
E’ costituito da XIII Titoli e 51 allegati.
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008 N. 81
Titolo I: Principi comuni
Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili
Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII: attrezzature munite di videoterminale
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008 N. 81
Titolo VIII: Agenti fisici
Titolo IX: Sostanze pericolose
Titolo X: Esposizione ad agenti biologici
Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Titolo XIII: Norme transitorie e finali
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008 N. 81 –
provvedimenti applicativi (1)
 Accordo 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 c. 2 e 3
D.Lgs. 81/08
 Accordo 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell’art. 37 c. 2 D.Lgs. 81/08 – lavoratori – preposti - dirigenti
Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE
2008 N. 81 – provvedimenti
applicativi (2)
 Accordo 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’art.
73 c. 5 D.Lgs. 81/08. Riguarda:
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobili
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Trattori agricoli e forestali
Macchine movimento terra
Pompe per calcestruzzo
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008 N. 81 –
provvedimenti applicativi (3)
 Decreto 11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di
cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 nonché i criteri per l’abilitazione
dei soggetti pubblici e privati e..…….
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008 N. 81 –
provvedimenti applicativi (4)
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18/11/2010
prot. n. 15/segr/0023692 contenente indicazioni in merito alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato…..
Art. 28 c. 1: “la valutazione tiene conto di tutti i rischi
lavorativi, indirizza la scelta delle attrezzature, delle sostanze e
dei preparati chimici, verifica la sistemazione dei luoghi di
lavoro e comprende i rischi da stress lavoro-correlati ed il
rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza”.
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008 N. 81 –
provvedimenti applicativi (5)
Decreto-Legge 12 maggio 2012 n. 57 convertito con Legge 12
luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13/07/2012, n. 162) di sostanziale
proroga della possibilità di autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi in attesa dell’emanazione di Decreto
Interministeriale che definisca le “procedure standardizzate di
valutazione dei rischi” (e comunque non oltre il 31/12/2012)
Titolo IV – Capo I del D.Lgs.
81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09
“Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili”
Ha sostituito con modifiche il D.Lgs. 494/96 e sue integrazioni
11
La “storia” del Titolo IV Capo I
D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 528/99
D.Lgs. 276/03
D.Lgs. 251/04
Integrazioni alle
verifiche dell’idoneità
delle impresa da parte
del committente
X
D.Lgs. 494 del
14/08/1996
Modifiche
sostanziali
Sostituisce ed
abroga il D.Lgs.
494/96
Titolo IV Capo I
D.Lgs. 81/08
Modifiche ed
integrazioni sostanziali
D.Lgs. 106/09
Contenuti minimi
Piani nei lavori
pubblici
D.P.R. 222/03
Modifica compiti del
Coordinatore per la
Progettazione
parziale
Ordigni bellici
Legge 178/12
DPR 177/11
luoghi
confinati
Legge 88/09
12
Gli
argomenti
1. Campo di applicazione
2. Definizioni – figure della sicurezza
3. Compiti del Committente dell’opera
4. Compiti delle altre figure coinvolte
5. Piani di Sicurezza e loro contenuti
6. Sanzioni e sospensioni
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi
13
Cosa norma – campo di applicazione
Il Capo I del titolo IV nel contesto del D.Lgs.
81/08 tratta di argomenti prevalentemente
organizzativi, che coinvolgono varie figure
iniziando dai COMMITTENTI di opere edili,
siano essi pubblici che privati, per i quali
vengono stabiliti compiti di programmazione,
organizzazione e controllo della sicurezza
dei cantieri.
14
Cosa norma – campo di applicazione (2)
Il Capo I si applica ai cantieri temporanei o
mobili definiti dall’art. 89 c. 1 lett. a) e
dall’allegato X
E’ definito cantiere temporaneo o mobile
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili
o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell’ ALLEGATO X
15
Cosa norma – campo di applicazione (3)- allegato X
Lavori di:
costruzione
manutenzione
riparazione
demolizione
conservazione
risanamento
ristrutturazione o equipaggiamento
trasformazione
rinnovamento
smantellamento
di
opere fisse, permanenti o temporanee
in
muratura
cemento armato
metallo
legno
altri materiali
16
Cosa norma – campo di applicazione (4)- allegato X
comprese
linee elettriche
parti strutturali degli impianti elettrici
opere stradali
opere ferroviarie
idrauliche
marittime
idroelettriche
e solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile
le opere di bonifica
le opere di sistemazione forestale e di sterro
Inoltre rientrano nel campo di applicazione
gli scavi
il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
17
2. Figure della sicurezza – Committente dell’opera
committente:
il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell'appalto
18
2. Figure della sicurezza – Responsabile dei Lavori
responsabile dei lavori:
soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti del D.Lgs. 81/08.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori è il responsabile unico del procedimento
N.B. Sono abrogate le indicazioni relative alle figure che potevano essere
incaricate (progettista e direttore dei lavori). Per la delega di funzioni vedere
art. 16
19
REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA’
DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E
SICUREZZA SUL LAVORO – art.16 D.Lgs. 81/08
che essa risulti da atto scritto recante data certa;
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
che alla delega sia data tempestiva ed adeguata pubblicità
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DdL anche attraverso i
sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08 (con efficace sistema di verifica
e controllo).
20
2. Figure della sicurezza – Lavoratore Autonomo
lavoratore autonomo:
persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
21
2. Figure della sicurezza – Coordinatore per la
Sicurezza nella fase di progettazione
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la
progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91
22
2. Figure della sicurezza – Coordinatore per la
Sicurezza nella fase di esecuzione
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,
che non può essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) da lui designato.
Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra
committente ed impresa esecutrice.
23
2. Figure della sicurezza –
impresa esecutrice:
impresa che esegue un’opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e materiali
24
2. Figure della sicurezza –
impresa affidataria:
impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi
N.B. Il D.Lgs. 494/96 definiva questa
impresa come “aggiudicataria”.
25
2. Figure della sicurezza –
impresa affidataria (continua):
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori
comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate
assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori
come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale
individuazione
26
ESEMPI TIPICI DI IMPRESA AFFIDATARIA
può non eseguire nessuna lavorazione in
cantiere, ma gestire unicamente le imprese
subappaltatrici
GENERAL CONTRACTOR
può eseguire lavorazioni con proprio
personale dipendente
IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA
(in tal caso sarà anche impresa esecutrice)
Impresa affidataria
Articolo 89, DLgs. 81/2008
CONSORZIO
DI IMPRESE
CASO A
CASO B
UNA SOLA
IMPRESA
CONSORZIATA
ASSEGNATARIA
DEI LAVORI
PIÙ IMPRESE
CONSORZIATE
ASSEGNATARIE
DEI LAVORI
È IMPRESA AFFIDATARIA
L’IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA PER L’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
È IMPRESA AFFIDATARIA
L’IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO,
SEMPRE CHE VI SIA FORMALE
ACCETTAZIONE
3. Compiti del Committente dell’opera
I compiti del Committente sono riportati all’art. 90 del D.Lgs.
81/08.
Compito generale:
Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative,
onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno
simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari
lavori o fasi di lavoro.
Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene
nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al
progettista
N.B. Non è prevista sanzione per i due soggetti ma…..
29
3. Compiti del Committente dell’opera
I compiti del Committente sono riportati all’art. 90 del D.Lgs.
81/08 e sono riconducibili principalmente a:
•Designazione del Coordinatore per la fase di progettazione
•Designazione del Coordinatore per la fase di esecuzione
•Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
•Invio notifica preliminare
N.B. I compiti del Committente possono/devono essere assolti dal
Responsabile dei Lavori se nominato
30
3. Compiti del Committente dell’opera – designazione
Coordinatore nella fase di progettazione
Il Coordinatore per la fase di Progettazione deve essere
nominato nei seguenti casi:
Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e, solo
per i lavori privati, l’opera è soggetta a permesso di costruire e
di importo non inferiore a 100.000 € – art. 90 c. 3
Nel valutare la presenza di più imprese sono ininfluenti
la contemporaneità della presenza delle imprese
eventuali frazionamenti della realizzazione dell’opera
 la coincidenza di una ditta con la committenza
Non sono più influenti l’entità dei lavori in uomini/giorni e la presenza o
meno di “lavori pericolosi”.
31
3. Compiti del Committente dell’opera – designazione
Coordinatore nella fase di esecuzione
Il Coordinatore per la fase di Esecuzione deve essere
nominato nei seguenti casi:
1. Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l’opera è
soggetta a permesso di costruire e di importo non inferiore a
100.000 € (solo per lavori privati) – art. 90 c. 3 (vedi Coord. Prog.)
2. Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l’opera è
soggetta ad altro o nessun atto concessorio a prescindere
dall’importo dell’opera;
3. Cantieri ove inizialmente è prevista la presenza di una sola impresa
ma nel corso dei lavori parte degli stessi sono affidati ad una o più
altre imprese
32
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica
idoneità delle imprese
La verifica dell’idoneità delle imprese si realizza:
Verificando l’idoneità tecnico-professionale di imprese e L.A.
con modalità previste dall’allegato XVII se l’opera prevede un
cantiere di entità superiore a 200 uomini/giorno e senza lavori
pericolosi (vedi allegato XI).
Se l’opera prevede un cantiere inferiore a 200 uomini-giorno e senza
lavori pericolosi la verifica viene effettuata acquisendo:
 Certificato iscrizione CCIAA;
 D.U.R.C. di cui al DM 24/10/07
 Autocertificazione sul possesso requisiti allegato XVII
33
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica
idoneità delle imprese – allegato XVII - Imprese
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)
o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) D.U.R.C. in base a DM 24/10/07;
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
N.B. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 hanno di molto snellito
la documentazione da acquisire per la verifica. La verifica è a carico
anche dell’impresa affidataria – all. XVII comma 3
34
Il documento di valutazione art. 17 c. 1
da cosa è rappresentato per un’impresa edile?
Al riguardo esistono due interpretazioni differenti:
1) è il documento di valutazione dei rischi generale dell’impresa
redatto a prescindere dal cantiere specifico;
2) è sostanzialmente il Piano Operativo di Sicurezza.
35
Il documento di valutazione art. 17 c. 1 – cosa è?
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) …………………..
Il documento previsto dall’art. 28 cosa è e contiene
1. ….La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione………….
2. . Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere…..
………………..
36
Quindi il documento di valutazione di cui all’art. 17
c. 1 è quello di cui all’art. 28 sono la stessa cosa.
Ma nelle costruzioni…….
piano operativo di sicurezza:
il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 17 comma 1, lettera a)………..
Definizione riportata all’art. 89 c. 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08
Quindi il documento che il committente richiede alle
imprese esecutrici è il P.O.S. per quel cantiere che
equivale al Documento richiamato all’art. 17 c. 1 lett.a)
che equivale al documento di cui all’art. 28 del D.Lgs.
81/08 (vedi anche art. 96 c. 2).
37
La conferma???
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo
di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26,
commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.
N.B. Art. 96 c. 2 del D.Lgs. 81/08 introdotto dal D.Lgs. 106/09.
38
Il documento di valutazione art. 17 c. 1
da cosa è rappresentato per un’impresa edile?
Quel che è certo è che, una volta valutata l’idoneità tecnico –
professionale dell’impresa, il documento che regola la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul cantiere è il Piano
Operativo di Sicurezza.
39
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica
idoneità delle imprese – allegato XVII – Lavoratori
Autonomi
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere
provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007
N.B. Nessuna modifica introdotta dal D.Lgs. 106/09. La verifica è a
carico anche dell’impresa affidataria – all. XVII comma 3
40
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica
idoneità delle imprese – allegato XVII - Imprese
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)
o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente
quando necessario
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista
dal presente decreto legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
prevista dal presente decreto legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
41
L’allegato XVII
prima delle
modifiche
introdotte dal
D.Lgs. 106/09
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica
idoneità delle imprese
Il Committente – sempre, se si tratta di opera pubblica, e nei lavori
privati se il cantiere :
- ha un’entità presunta superiore a 200 uomini-giorno
- ha un’entità inferiore a 200 uomini-giorno ma sono previsti lavori
pericolosi
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Se l’opera non rientra nei casi sopra citati la richiesta può limitarsi al
D.U.R.C. ed all’autocertificazione del contratto collettivo applicato.
42
3. Compiti del Committente dell’opera – verifica
idoneità delle imprese
Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:
•copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99
•il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei
lavoratori autonomi
•una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione sulla idoneità tecnico professionale delle imprese e
dei lavoratori autonomi.
43
3. Compiti del Committente dell’opera – Notifica
preliminare
Il Committente invia copia della notifica preliminare ad ASL e DPL
competenti con i contenuti di cui all’allegato XII nonché gli eventuali
aggiornamenti:
Cantieri con obbligo di nomina del Coordinatore per la fase di
progettazione
Cantieri con obbligo di nomina del Coordinatore per la fase di
Esecuzione anche se questo avviene in corso d’opera
Cantieri che prevedendo la presenza di una sola impresa non
ricadono nei casi precedenti ma l’entità dei lavori supera i 200
uomini/giorni
44
3. Compiti del Committente dell’opera – Contenuti della
notifica preliminare
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i)).
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera (nome , cognome , codice fiscale e indirizzo).
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già
selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
45
4. Compiti delle altre figure coinvolte
Coordinatore per la Progettazione
Coordinatore per l’ Esecuzione
Impresa Affidataria
Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto
Lavoratore Autonomo
46
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza
nella fase di Progettazione
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’ Allegato XV;
b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera,
i cui contenuti sono definiti all‘ Allegato XVI
c) coordina l’applicazione delle disposizioni in merito alla
previsione delle misure generali di tutela al momento delle scelte
progettuali ed all’atto della previsione della durata delle varie fasi
di lavoro .
47
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza
nella fase di Progettazione (2)
Il Coordinatore per la fase di Progettazione esegue la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi
rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.
N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma
le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del
DM Difesa previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12
48
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza
nella fase di Esecuzione (1)
1. Verificare, con azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione da parte di imprese e L.A. delle disposizioni
contenuto nel PSC e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro
2. verificare l’idoneità dei POS, che devono essere coerenti
con il PSC, adeguare il PSC ed il fascicolo
49
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza
nella fase di Esecuzione (2)
3. Organizzare tra Datori di Lavoro e L.A. la cooperazione
ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca
informazione.
4. Verifica che il coordinamento tra RLS sia attuato
50
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza
nella fase di Esecuzione (3)
5. segnalare al Committente previa contestazione scritta
alla imprese o lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni
del piano di sicurezza e proporre la sospensione dei
lavori, l’allontanamento di un impresa o di un lavoratore
autonomo o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
Committente non prendesse alcun provvedimento il
Coordinatore
dovrà
dare
comunicazione
dell’inadempienza a ASL e Direzione Provinciale del
Lavoro.
51
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza
nella fase di Esecuzione (4)
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente,
direttamente riscontrato, singole lavorazioni e non
consentirne la ripresa se non dopo la verifica dell’
avvenuto adempimento.
52
4. Compiti del Cordinatore per la sicurezza
nella fase di Esecuzione (5)
7. redigere, nei casi in cui era prevista una sola impresa ed
invece i lavori vengono eseguiti da più imprese (ma
anche in tutti i casi in cui il cantiere prevede la presenza
di più imprese ma non è richiesto il permesso di
costruire) il Piano di Sicurezza e Coordinamento e
predisporre il fascicolo dell’opera (tranne casi di
ordinaria manutenzione).
53
Requisiti dei Coordinatori
Sono stabiliti dall’art. 98.
I criteri sono i seguenti:
 possesso di titolo di studio (tra gli altri laurea ingegneria –
architettura – geologia – scienze agrarie – scienze forestali, diploma
universitario ingegneria o architettura, diploma di geometra - perito
industriale – perito agrario o agrotecnico);
 esperienza lavorativa nel settore costruzioni da un anno a tre anni a
seconda del titolo di studio posseduto;
 possesso di attestato di frequenza a specifico corso (durata 120 ore)
a meno che non si possiedano i requisiti indicati al comma 4
(scomparsa deroga per dipendenti amministrazioni pubbliche);
Frequenza a corso/i di aggiornamento a cadenza quinquennale della
durata complessiva di 40 ore
54
N.B. E’ fatta salva la validità degli attestati di frequenza dei corsi pre D.Lgs. 81/08
Nomina dei Coordinatori.
C a s o
P a r t i c o l a r e .
Esiste la possibilità di nominare i Coordinatori a cantiere già
aperto ?
 Il caso è previsto dall’art. 90 c. 5 che prevede la nomina del
Coordinatore (per la fase di Esecuzione) nel caso in cui dopo
l’affidamento dei lavori ad unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di
essi sia affidata a una o più imprese.
55
Nomina dei Coordinatori.
C a s o
P a r t i c o l a r e .
Il Committente o Il Responsabile dei Lavori possono svolgere
le funzioni di Coordinatori?
 Il caso è previsto dall’art. 90 c. 6 il quale prevede che i due soggetti
possono, se in possesso dei titoli abilitativi, non solo svolgere le funzioni
di Coordinatori ma anche sostituirsi in qualsiasi momento ai Coordinatori
già nominati (art. 90 c. 8)
56
Nomina dei Coordinatori.
C a s o
P a r t i c o l a r e .
Il Committente o Il Responsabile dei Lavori possono
cambiare i Coordinatori?
 Il caso è previsto dall’art. 90 c. 8 il quale prevede che i due soggetti
possono sostituire in qualsiasi momento i Coordinatori già designati.
57
4. Compiti dell’Impresa Affidataria
 Vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
delle prescrizioni del PSC
 Verifica l’idoneità delle imprese e dei Lavoratori Autonomi
(art. 97 c. 2 – art. 26 – art. 90 c. 9)
 Coordina gli interventi derivanti dalla misure generali di
tutela (art. 95) e sull’organizzazione di cantiere (art. 96)
 Verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici
rispetto al proprio e li trasmette al Coordinatore per
l’Esecuzione
 Trasmette il PSC ad Imprese Esecutrici e L.A. (art. 101 c. 2)
58
Art. 95 Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano,
ciascuno per la parte di competenza, in particolare
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti
e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
Art. 95 Misure generali di tutela (segue)
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito
dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata
effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei
DIRIGENTI e dei PREPOSTI
1. I datori di lavoro delle IMPRESE AFFIDATARIE e delle IMPRESE
ESECUTRICI, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa,
anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato
XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche
che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se
del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei
lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente;
Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei
DIRIGENTI e dei PREPOSTI
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera h).
1-bis) La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere
forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione
le disposizioni di cui all’articolo 26.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del
piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera
a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.
4. Compiti dell’Impresa Affidataria (2)
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli
apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese
esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse
senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo,
il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata
formazione.
N.B. Art. 97 commi 3-bis e 3-ter introdotti da D.Lgs. 106/09.
63
Ruolo attivo dell’ IMPRESA
AFFIDATARIA DEI LAVORI all’interno
del cantiere quindi….
L‘impresa affidataria deve possedere DIRIGENTI E/O
PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI a gestire il
cantiere
infatti
All. XVII - I nominativi del/dei soggetti (dirigenti e/o
preposti) dell’impresa affidataria con specifiche mansioni
devono essere comunicati al committente
.
All'art. 100 è stato inserito il comma 6 bis che affida al
committente il compito di assicurarsi che l‘impresa
affidataria abbia il personale idoneo a gestire il
cantiere e che trasferisca gli oneri della sicurezza alle
imprese in subappalto.
64
COORDINAMENTO A DUE LIVELLI
Con l’introduzione del ruolo dell’impresa affidataria il
T.U. ha ribadito e reso esplicito il doppio livello di
coordinamento esistente nei cantieri
COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO
Svolto dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione
COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO
Svolto dall’impresa affidataria
COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO Svolto dal
Coordinatore per la sicurezza
Ha la visione globale del cantiere
Mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori, Impresa
affidataria e ne conosce esigenze e priorità
Verifica l’attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali
Si concentra sulle interferenze fra le lavorazioni
COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall’impresa
affidataria
Sceglie le imprese subappaltatrici
Gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici
(chi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzature)
Organizza e gestisce il cantiere scegliendo l’esatto modello di
attrezzature ed opere provvisionali, le modalità di approvvigionamento
materiali
Verifica la sicurezza dei lavori e l’applicazione del PSC
4. Compiti dell’Impresa Affidataria (3)
Il Punto 4 dell’allegato XV.
Apprestamenti, impianti ed altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV
 apprestamenti previsti nel PSC;
 misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti
antincendio, impianti di evacuazione fumi;
 mezzi e servizi di protezione collettiva;
 procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 67
4. Compiti dell’Impresa Affidataria –
Committente nei lavori pubblici
La verifica da parte dell’impresa affidataria, congiunta a quella del
committente/responsabile dei lavori, nell’ambito dei lavori pubblici è
regolata dall’art. 118 c. 4 del D.Lgs. 163/06 che recita:
“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”
68
4. Compiti di Datori di Lavoro – Dirigenti – Preposti
(1)- già visto per l’impresa affiadataria
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all‘
Allegato XIII (spogliatoi, docce, WC, luoghi di lavoro, vie
di circolazione);
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere
con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
69
4. Compiti di Datori di Lavoro – Dirigenti –
Preposti (2) - già visto per l’impresa affiadataria
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h).
Non si applica alle mere forniture di materiale o
attrezzature. Si applica l’art. 26 D.Lgs. 81/08
70
4. Compiti del Lavoratore Autonomo
Sono stabiliti dagli artt. 21 e 94.
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità
adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.
71
4. Compiti del Lavoratore Autonomo
La presenza e l’opera di uno o più lavoratori autonomi in
un cantiere si sta dimostrando una criticità notevole
nel realizzare l’obiettivo di avere un cantiere regolato e
sicuro.
Al proposito sono ormai numerosi gli interventi volti a
chiarire l’accettabilità o meno dell’intervento – da
attuarsi comunque secondo regole riportate nel d.Lgs.
81/08 – dei Lavoratori Autonomi in cantiere.
72
Obblighi – esercizio di fatto di
poteri direttivi
art. 299 D.Lgs. 81/08
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
b = datore di lavoro
d = dirigente
e = preposto
73
5. Piani di Sicurezza e loro contenuti
74
L’ obb l ig o di r edazion e del Pian o di
Sicurezza e Coordinamento vige ogni
qualvolta il committente è tenuto a nominare
i Coordinatori, in fase di progettazione
ovvero in fase di esecuzione.
Piano di Sicurezza e di
Coordinamento
I Piani di sicurezza
75
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
dall’art. 100.
è previsto
76
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100
“ Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui
all’ Allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato
XV.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere
e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli
scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’
Allegato XV”.
77
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100
Integrazione L. 178/12
“ Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui
all’ Allegato XI………….” con specifico riferimento ai rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati
da attività di scavo”
N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma
le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del
DM Difesa previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12
78
Allegato
XI
–
Rischi
particolari
E’ l’elenco che individuava (con D.Lgs. 494/96 in vigore) i
“lavori pericolosi” che, se presenti, richiedevano spesso
la nomina dei Coordinatori.
Ora rappresenta un elenco di lavori “particolarmente a
rischio” per i quali il PSC deve prevedere misure
adeguate (oltre a rappresentare uno dei criteri per
rientrare o meno negli obblighi di verifica puntuale
sull’idoneità delle imprese).
N.B. L’elenco è quello utilizzato per valutare la necessità di verificare
l’idoneità di imprese e L.A. acquisendo la relativa documentazione.
79
Allegato XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a metri 1.5 o di caduta
dall’alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente
aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e
dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione
derivante dall’innesco accidentale di un ordingno bellico
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo
N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche
acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal
80
comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12
Allegato XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche
o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
81
Allegato XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1
4.
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a
conduttori nudi in tensione.
5.
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6.
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie **
7.
Lavori subacquei con respiratori.
8.
Lavori in cassoni ad aria compressa.
9.
Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti.
** luoghi confinati
82
C o n t e n u t i min imi d e i P S C – a lle ga t o X V
1
 l'identificazione e la descrizione dell'opera
 l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
 una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed alla
organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi
83
C o n t e n u t i min imi d e i P S C – a lle ga t o X V
2
 le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive, in riferimento all'area di
cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
 le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive
ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni
 le misure di coordinamento relative all'uso comune da
parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
84
di protezione collettiva
C o n t e n u t i min imi d e i P S C – a lle g a t o X V
3
 le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi
ed i lavoratori autonomi;
 l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di
gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui
all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici
delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e
della prevenzione incendi;
 la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta
del cantiere espressa in uomini-giorno; di esse effettua l’analisi dei
rischi (ad esclusione dei rischi specifici delle lavorazioni dell’impresa
 la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 4.1.
85
C o n t e n u t i min imi d e i P S C – a lle ga t o X V
4
 Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità
delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di
dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicitare nel POS.
 Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la
particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve
descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se già redatta.
86
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è
parte integrante del contratto di appalto
I Datori di Lavoro delle imprese esecutrici
ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare
quanto previsto dal Piano di Sicurezza e dai
Piani Operativi da loro presentati
INOLTRE IL PSC
I piani sono messi a disposizione dei RLS
almeno dieci giorni prima dell’inizio del cantiere
L’art. 100 non si applica nella necessità di
prevenire incidenti imminenti o per organizzare
urgenti misure di salvataggio o per garantire
continuità
in
condizioni
di
emergenza
nell’erogazione di servizi essenziali quali
corrente elettrica, acqua, gas e reti di
comunicazione
87
INOLTRE IL PSC
L’impresa affidataria trasmette il PSC
alle imprese esecutrici ed ai Lavoratori
Autonomi e può proporre modifiche ed
integrazione al Piano di Sicurezza da
presentarsi
al
coordinatore
per
l’esecuzione ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere. Ciò non
può giustificare modifiche dei prezzi
pattuiti.
88
L’obbligo di redazione del Piano
Operativo di Sicurezza vige per tutti i
cantieri,
indipendentemente
dalla
presenza – nomina dei coordinatori per
la Sicurezza.
Piano Operativo
diI Piani
Sicurezza
di sicurezza
89
Il POS è un documento redatto da ogni datore
di lavoro di ogni impresa esecutrice in
riferimento al singolo cantiere interessato ed
inerente
le
lavorazioni
di
pertinenza
IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
dell’impresa
stessa.
E L’IMPRESA
ESECUTRICE
Il POS dei subappaltatori viene consegnato
all’Impresa Affidataria (se presente – art. 97) o
direttamente al Coordinatore per
l’Esecuzione (artt. 92)
90
Il POS è un documento redatto da ogni datore di
lavoro di ogni impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17
c. 1 lett.a) – cioè ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08
(valutazione del rischio e relativo documento).
Il POS deve essere redatto anche dalla imprese che
IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
potrebbero utilizzare la forma dell’autocertificazione
E L’IMPRESA ESECUTRICE
ai sensi dell’ art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08 (imprese
familiari e fino a 10 addetti).
Il POS non deve essere redatto dai Lavoratori
Autonomi.
91
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
–
Contenuti ripetitivi e legati all’attività ed
organizzazione aziendale
Contenuti che possono in parte variare da un cantiere
all’altro della stessa azienda
Contenuti specifici e relativi all’azienda solo per quel
cantiere
92
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3)
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4)
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5)
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7)
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
C o n t e n u t i min imi d e i PO S – a lle g a t o X V
2
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere
da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;
l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
C o n t e n u t i minimi d e i POS – a lle ga t o X V
3
l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni
in cantiere;
 le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;
l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
la documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
L’obbligo di redazione del Fascicolo
dell’opera vige ogni qualvolta il
committente è tenuto a nominare i
Coordinatori a meno che l’opera da
realizzare non si limiti a lavori di
manutenzione ordinaria.
Il Fascicolo dell’Opera
I Piani di sicurezza
102
Il fascicolo costituisce una sorta di
piano di sicurezza per i lavori di
manutenzione futuri, dopo la fase di
esecuzione dell’opera.
Sul Fascicolo
dell’Opera
Il fascicolo con le caratteristiche
dell’opera può assumere anch’esso la
forma di schede di controllo .
 I contenuti sono fissati dall’allegato
XVI tenendo conto dell’allegato II del
Documento U.E. 26/05/93
103
Il Percorso dei Piani: PSC
Valuta l’entità
del cantiere
committente
Non necessita
di PSC
Impresa
Redige il PSC
Coordinatore per
la Progettazione
Consegna al
Coordinatore per
l’Esecuzione
Invia o mette a
disposizione
delle imprese
invitate
Nei casi
previsti redige
il PSC
Proposte di
modifica
Coordinatore
per l’Esecuzione
Fine
cantiere??
affidataria
Invia
Mette a
dispos.
RLS
?
Imprese esecutrici
Lavoratori
Autonomi
104
Il Percorso dei Piani: il fascicolo dell’opera
Valuta l’entità
del cantiere
committente
Redige il
fascicolo
Consegna al
Coordinatore per
l’Esecuzione
???
A fine cantiere
consegna al
Committente
Non necessita
di PSC oppure
è man. ord.
Coordinatore per
la Progettazione
Coordinatore
per l’Esecuzione
Modifica ed aggiorna
105
Il Percoso dei Piani - POS
Valuta e gestisce
Coord. Esecuzione
richiede
modifiche
trasmette
trasmette
Redige proprio POS
(se opera in cantiere)
Valuta POS
altre imprese
Impresa affidataria
consegna
Impresa esecutrice
Redige proprio POS
Lavoratori autonomi (?) che
operano nell’ambito dell’impresa
106
6. Sanzioni e sospensioni

Ciascun titolo ha le proprie sanzioni

È previsto il principio di specialità (art. 298)
Quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione prevista dal titolo I e da una o
più disposizioni previste negli altri titoli, si
applica la disposizione speciale
107
6. Tipologia di sanzioni



Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed
amministrative pecuniarie
Nella maggior parte dei casi è prevista l’alternatività
tra arresto ed ammenda per le quali si applica la
procedura di prescrizione e possibile estinzione del
reato prevista dal D.Lgs. 758/94 – art. 301
Per i casi in cui è previsto solo l’arresto, l’art. 302
consente la regolarizzazione mediante pagamento di
ammenda (minimo 2000 €) su decisione del giudice –
art. 302 comma 1 (se la violazione non ha avuto un
contributo causale con infortunio mortale o grave)
108
6. Tipologia di sanzioni


(2)
Anche per i casi in cui è prevista solo
l’ammenda, si applica
la procedura di
prescrizione e possibile estinzione del reato
prevista dal D.Lgs. 758/94 e l’Organo di
Vigilanza rilascia la relativa prescrizione –
art. 301
Nei casi
di illeciti amministrativi il
trasgressore è ammesso al pagamento di
una somma pari alla misura minima
prevista se regolarizza la sua posizione nei
tempi previsti dall’Organo di Vigilanza – art.
301-bis
109
6. Tipologia di sanzioni


(3)
E’ prevista la misura della sospensione dell’attività
imprenditoriale
Per il solo Titolo IV è prevista la misura della
sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
applicata dall’amministrazione concedente
110
6. Contravvenzioni



A tutte le contravvenzioni punite con pena
alternativa o della sola ammenda si applica il
procedimento del D.lgs n. 758/1994
In mancanza, si può applicare - in sede
processuale - l’oblazione speciale (art. 162bis
codice penale) (metà massimo ammenda)
Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) riduzione fino ad un terzo
111
6. Contravvenzioni: la procedura prevista dal
D.Lgs. 758/94
Organo di vigilanza
Accerta la violazione
Prescrizione
e termine per regolarizzazione
Riferisce notizia
di reato al PM
Eventuale proroga del termine
Sospensione del procedimento
penale
Verifica corretto adempimento
della prescrizione
Adempimento
Inadempimento
Ammissione al pagamento di 1/4 del
massimo della sanzione amministrativa
Pagamento entro 30 giorni
Mancato pagamento
Estinzione del reato
Comunicazione al PM, prosecuzione
procedimento penale
ed eventuale oblazione
Comunicazione al PM del pagamento
e archiviazione procedimento penale
112
Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto
Sono previste dall’ art. 55, commi 2 e 4, lett. c 2°
periodo se l’entità del cantiere è di almeno 200
uomini-giorno.
L’art. 55 c. 2 afferma che per una serie di violazioni si
applica la sola pena dell’arresto nelle………
c)”attività disciplinate dal Titolo IV (Cantieri
temporanei e mobili) caratterizzate dalla compresenza
di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non
sia inferiore a 200 uomini-giorno
113
Violazioni colpite da sanzione esclusiva arresto– se l’entità del cantiere è di almeno 200
uomini-giorno con compresenza di più imprese
per


omessa valutazione rischi ed omessa
redazione documento (???)
mancata nomina del RSPP (sia Datore di
Lavoro nei casi previsti che altra persona)
114
6. Violazioni colpite da sanzione esclusiva –
arresto/3 – Art. 302


Applicazione ammenda minimo 2.000,00 € su
richiesta dell’imputato e decisione del giudice
in sostituzione dell’arresto
Condizioni:
 eliminazione irregolarità, fonti di rischio ed
eventuali conseguenze dannose del reato


violazione senza incidenza causale
sull’infortunio
Estinzione in assenza di recidiva specifica
115
dopo tre anni
6. Contravvenzioni: estinzione del reato in
base a D.Lgs. 758/94
Secondo il D.Lgs. 758/94 il reato si estingue se:
Il contravventore ottempera nei modi e nei tempi fissati
dall’Organo di Vigilanza alla prescrizione impartita
Il contravventore provvede al pagamento di una
sanzione amministrativa di importo pari ad un quarto
dell’ammenda massima prevista per la singola violazione.
116
6. Contravvenzioni: estinzione del reato titolo
IV in base a D.Lgs. 758/94
Le sanzioni amministrative cui si può accedere sono applicabili a:
Committenti e Responsabili dei Lavori (art. 157);
Coordinatori per la Progettazione (art. 158 comma 1);
Coordinatori per l’ Esecuzione (art.158 comma 2);
Datori di Lavoro (art. 159 commi 1 e 2);
Dirigenti (art. 159 comma 2);
Lavoratori Autonomi (art. 160 comma 1).
117
6. Contravvenzioni: Committente o
Responsabile dei Lavori
Violazione
Sanzione in
€
Non nomina il Coordinatore per la Fase di
1600
Progettazione
Non nomina il Coordinatore per la Fase di
Esecuzione
1600
Non verifica l’idoneità tecnico professionale di
Imprese e Lavoratori Autonomi
1200
Non si assicura che l’impresa affidataria verifichi
l’idoneità delle imprese e L.A. cui sono affidati lavori
in subappalto ed abbia dirigenti e preposti formati
1200
118
6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di
Progettazione
Violazione
Non redige il
Coordinamento
Piano
di
Sicurezza
Sanzione in
€
e
1600
Redige il PSC senza i contenuti minimi
dell’allegato XV
1600
Non redige il fascicolo dell’opera o lo
predispone senza che abbia i contenuti di cui
all’allegato XVI.
1600
Non si attiene ai principi e misure generali di
tutela (art. 15) nella individuazione e
pianificazione delle fasi di lavoro, in merito alle
interferenze ed alla durata dei vari lavori e fasi
1600
119
6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di
Esecuzione
Violazione
Sanzione
in €
Non verifica l’applicazione da parte di imprese e
L.A. delle disposizioni del PSC e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro
Non verifica l’idoneità del POS delle imprese
1600
Non adegua il PSC ed il fascicolo all’evoluzione del
cantiere
1600
Non organizza tra Datori di Lavoro e L.A. la
cooperazione ed il coordinamento
1600
1600
120
6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di
Esecuzione (2)
Violazione
Sanzione
in €
Non segnala al Committente le inosservanze delle
1600
imprese a quanto disposto dal PSC e dalle norme e
non propone la sospensione dell’attività di tali
soggetti
Non segnala all’organo di vigilanza l’inadempienza
1600
reiterata già segnalata al Committente senza che
questo prenda provvedimenti
Non sospende una fase di lavoro in caso di pericolo
1600
grave ed immediato
Non redige il PSC nel caso egli sia nominato
Coordinatore per l’Esecuzione ed il PSC non sia già
presente
1600
121
6. Contravvenzioni: Coordinatore per la fase di
Esecuzione (3)
Violazione
Sanzione
in €
Non attua quanto previsto negli accordi tra parti
sociali per le attività degli RLS
1200
122
6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro Impresa
Affidataria
Violazione
Non vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni
e delle
prescrizioni del PSC
Non verifica l’idoneità tecnico professionale delle
imprese e del L.A. (art. 26 c. 1 lett.a)
Sanzione
in €
1600
1200
Non coordina gli interventi di organizzazione e
gestione del cantiere
Non verifica la congruenza del POS o non
trasmette i Piani al Coordinatore per l’Esecuzione
500
Applica in cantiere dirigenti e/o preposti privi di
adeguata formazione
500
500
123
6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro e
Dirigenti
Violazione
Sanzione
in €
Non assolvono le prescrizioni allegato XIII – WC
spogliatoi – vie circolazione – docce – etc.
500
Non regolano accesso e realizzano recinzione
500
Non curano il deposito dei materiali contro il crollo
ed il ribaltamento
500
Non curano la rimozione dei materiali pericolosi e
lo stoccaggio e evacuazione dei detriti
500
124
6. Contravvenzioni: Datore di Lavoro e
Dirigenti (2)
Violazione
Non redigono il POS per il cantiere ove operano loro addetti
Sanzione
in €
da 1600
a 2000

Non redigono il POS con i contenuti di cui all’allegato XV
Non attuano le misure indicate nel PSC e nel POS
L’impresa affidataria non verifica la coerenza del POS delle altre
imprese o non lo trasmette al Coord. per l’Esecuzione
 Se nel cantiere l’impresa svolge lavori pericolosi di cui all’allegato XI
500
1600
500
125
6. Contravvenzioni: Lavoratori Autonomi
Violazione
Sanzione
in €
Non attuano le misure indicate nel PSC e nel POS
400
Non si adeguano alle indicazioni fornite dal
Coordinatore per l’Esecuzione ai fini della
sicurezza
Non utilizzano attrezzature conformi al Titolo III,
non utilizzano idonei DPI
200
150
126
6. Sanzioni amministrative
Nei casi di illeciti amministrativi il trasgressore è
ammesso al pagamento di una somma pari alla
misura minima prevista se regolarizza la sua
posizione nei tempi previsti dall’Organo di
Vigilanza – art. 301-bis
127
6. Sanzioni amministrative Committente o
Responsabile dei Lavori
Soggetto
Violazione
Sanzione
in €
Committente Non trasmettono il PSC a tutte le
o
Resp. imprese inviate a presentare le
Lavori
offerte (lavori privati)
500
(600)
Committente Non trasmette all’amministrazione
o
Resp. concedente la documentazione su
Lavori
idoneità tecnico professionale di
imprese e L.A. e copia della notifica
preliminare
500
(600)
Non è prevista alcuna sanzione pecuniaria in caso di non invio della
notifica preliminare agli organi di vigilanza ma solo per omessa
trasmissione all’Amministrazione concendente.
128
6. Sanzioni amministrative
Soggetto
Violazione
Sanzione
in €
Datore di Lavoro e Non mettono a disposizione degli RLS
Dirigente
PSC e POS almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori
500
(600)
Datore di Lavoro e L’impresa affidataria non trasmette il
Dirigente
PSC ad imprese e Lav. Aut.
500
(600)
Datore di Lavoro e I lavoratori non sono muniti della tessera 100 per ogni
Dirigente
di riconoscimento (dati lavoratore- sua lavoratore
fotografia – dati azienda)
(133,33)
129
6. Sospensioni titolo abilitativo
Nel Titolo IV è prevista la misura della sospensione
dell’efficacia del titolo abilitativo applicata
dall’amministrazione concedente – art. 90 c. 10 nei seguenti
casi:
Assenza del PSC (quando necessario)
Assenza del fascicolo (quando obbligatorio)
Assenza della notifica preliminare (quando obbligatoria)
Assenza di DURC di imprese e L.A. (sempre)
130
6. Sospensione attività imprenditoriale
E’ prevista dall’ articolo 14
Vengono abrogati l’ art. 36 bis cd decreto Bersani (l.
248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)
131
6. Sospensione: chi la adotta
Servizio ispezione del lavoro (DPL)
Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia
di salute e sicurezza)
132
6. Sospensione: presupposti (1)
Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al
20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoro
133
6. Sospensione: presupposti (2)
 Gravi e reiterate violazioni in materia di salute
e sicurezza
Cosa sono???
- violazioni da individuare con futuro DM
(senza scadenza)
- provvisoriamente: le violazioni comprese
nell’ Allegato I
134
6. Sospensione: allegato I
Elaborazione DVR (documento valutazione dei rischi)
Elaborazione Piano di Emergenza ed Evacuazione
Formazione ed addestramento
Costituzione SPP e nomina RSPP
Elaborazione Piano Operativo di Sicurezza
…..continua
135
6. Sospensione: allegato I
Mancato fornitura dei dispositivi anticaduta
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte
salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di
consistenza del terreno
…..continua
136
6. Sospensione: allegato I
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di
disposizioni organizzative e procedurali idonee
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di
disposizioni organizzative e procedurali idonee
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
(impianto di terra, interruttore magnetotermico,
interruttore differenziale).
…..continua 137
6. Sospensione: allegato I
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio
dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione
ad amianto.
…………..fine
138
6. Sospensione: opposizione




Entro 30 giorni
Direzione regionale del lavoro o Presidente
della Giunta regionale
Pronuncia, a pena di inefficacia del
provvedimento, entro 15 giorni
Al procedimento di sospensione non si
applica la legge 241/1990
139
6. Sospensione: conseguenze



Comunicazione della sospensione all’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori e
Ministero infrastrutture
Interdizione alla contrattazione con PA e
partecipazione a gare
Durata pari alla sospensione più ulteriore
eventuale periodo max 2 anni
140
6. Sospensione: revoca

Regolarizzazione dei lavoratori

Ripristino delle regolari condizioni di lavoro in
merito alla sicurezza

Pagamento di una somma aggiuntiva unica di
1.500,00 € (per lavoro irregolare) o di 2.500,00 per
violazioni su salute e sicurezza
141
6. Sospensione: inosservanza del provvedimento

Arresto fino a sei mesi nei casi di volazioni norme
di salute e sicurezza

Arresto da tre a sei mesi per lavoro irregolare
142
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi.

Documento predisposto dal gruppo
Interregionale Edilizia approvato il
29/11/2011;

Circolare n. 16/2012 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del
04/07/2012
143
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – definizione


Lavoratore Autonomo : persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione (art. 89 c. 1 lett. d
D.Lgs. 81/08) e
Contratto d’Opera: quando una persona si obbliga a
compiere, verso un corrispettivo, un’opera, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente…. (art.
2222 c.c.)
…queste due definizioni consentono di individuare il soggetto titolare degli
obblighi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 che può svolgere un lavoro che
rientra nella necessità di definire un contratto d’opera (eseguibile da un L.A.)
144
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – definizione -2La categoria del “Lavoratore Autonomo” non è
contemplata dalla Camera di Commercio che utilizza la
dicitura di “impresa individuale” che individua un
soggetto titolare che però può avere o meno
dipendenti.
145
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso A
L.A. che assume incarico ed è in grado di portarlo a
termine autonomamente con le proprie forze ed
attrezzature.
Situazione regolare
146
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso B
L.A. al servizio di un’altra impresa:

Il L.A. svolge la propria attività in modo
indipendente e con reale autonomia operativa.

Il L.A. diventa lavoratore dipendente per il periodo
in cui svolge attività con vincolo di subordinazione
Situazione regolare
147
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso B
L.A. al servizio di un’altra impresa:
Il L.A. svolge la propria attività, mantenendo la sua
qualifica di impresa individuale ma con un vincolo di
subordinazione
Situazione irregolare
Il Datore di Lavoro dell’impresa è, ai sensi dell’art.
299 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro anche del L.A.
con relativi oneri e responsabilità.
148
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso C
Lavoratori autonomi associati di fatto ed uno di essi
ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri
operano con vincolo di subordinazione nei confronti
del primo obbligato, con o senza contratto formale
Situazione non regolare
Il L.A. contraente è da individuarsi, ai sensi dell’art.
299 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro degli L.A. con
relativi oneri e responsabilità.
149
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso D
Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti
formalmente disgiunti ma con un unico fine
Situazione regolare
Se l’opera è formalmente ripartita in origine in singole
lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli
autonomi. Le singole lavorazioni devono essere
chiaramente identificate nei contratti, disgiunte le
une dalle altre e devono poter essere realizzate in
piena autonomia organizzativa.
150
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso D
Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti
formalmente disgiunti ma con un unico fine
Situazione irregolare
Se le lavorazioni vengono svolte nel concreto
congiuntamente da più lavoratori autonomi. Si crea
così un’impresa di fatto che porterà ad individuare
uno (se c’è preminenza di un L.A. sugli altri) o più
Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08.
151
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso D
Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti
formalmente disgiunti ma con un unico fine
Situazione irregolare
Se le singole lavorazioni non possono essere portate
a termine in piena autonomia. Oltre alla
individuazione di uno o più Datori di Lavoro ai sensi
dell’art. 299 D.Lgs. 81/08 si ravvisa anche una non
corretta
valutazione
dell’idoneità
tecnico
professionale da parte del Committente o del
Responsabile dei Lavori.
152
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso E
Imprese individuali senza dipendenti associate in
raggruppamento temporaneo d’imprese individuali
(R.T.I.) finalizzata a realizzare lavori di una stessa
categoria (un soggetto individuato come
mandatario).
Ai fini della gestione dell’appalto la situazione può
essere corretta ma può presentare irregolarità
riguardo gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro.
153
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso E
La situazione è da considerarsi regolare se:
 il mandatario assume la qualifica di datore di Lavoro. I
mandanti sono da considerarsi lavoratori subordinati. Si stipula
un contratto formale di lavoro dipendente ovvero si costituisce
una società ad hoc.
154
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Documento
Regioni del 29/11/2012 – caso E
La situazione è da considerarsi irregolare se:
Il mandatario anche senza assumersi la qualifica di datore di
Lavoro lo è “di fatto” ai sensi dell’art. 299 (supremazia
derivante dalla stipula del contratto con il committente). Il
committente in questo caso incorre nella responsabilità di non
aver correttamente valutato l’idoneità tecnico-professionale del
mandatario.
155
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare
Min. Lavoro n. 16/2012
Fornisce indicazioni al personale di vigilanza
concernenti la verifica della genuinità delle
prestazioni qualificate come autonome.
156
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare
Min. Lavoro n. 16/2012
La prestazione autonoma nel campo dell’edilizia è
facilmente individuabile per quelle attività che
intervengono nella fase di “completamento”
dell’opera ovvero in fase di finitura e realizzazione
impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera
di rivestimenti, operazioni di decorazione e di
restauro architettonico, montaggi di infissi, etc.)
157
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare
Min. Lavoro n. 16/2012
Si rileva la sussistenza di un rapporto di
subordinazione nei confronti del reale beneficiario
della prestazione, le prestazioni dei L.A., pur
regolarmente iscritti al registro delle imprese o
all’albo delle imprese artigiane, adibiti ad attività
consistenti nella realizzazione di opere strutturali
del manufatto - sbancamento, costruzione
fondamenta, opere in cemento armato e di strutture
in elevazione in genere.
158
7. L’opera dei Lavoratori Autonomi – Circolare
Min. Lavoro n. 16/2012
Si rileva la sussistenza di un rapporto di subordinazione
nelle seguenti attività:
 Manovalanza
 Muratura
 Carpenteria
 Rimozione amianto
 Posizionamenti di ferri e ponti
 Addetti a macchine edili fornite dall’impresa
committente o appaltatore
In caso di disconoscimento della natura autonoma della prestazione il datore di lavoro
di fatto il personale ispettivo può contestare anche gli illeciti in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, anche quelli legati alla sorveglianza sanitaria, alla formazione
ed
159
informazione, etc.
Il cantiere “tipo” del Titolo IV
Committente
Impresa affidataria
Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Un cantiere “reale”
Committente Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Altro esempio di cantiere
Committente
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Altro esempio di cantiere
Committente
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Altro esempio di cantiere
Committente
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Il L.A. “affidatario”??????
Committente
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Altro soggetto “affidatario”?????
Committente
Partita IVA
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
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