NOTIZIARIO informazioni e approfondimenti professionali a cura della Consulta Nazionale Femminile “DONNE GEOMETRA” Consiglio Nazionale Geometri presso Ministero di Giustizia Indirizzo del Sito : http://xoomer.virgilio.it/donnegeometra/ N. 6 - luglio 2006 • Vincolo pertinenziale tra il cortile e l'appartamento - Cassazione, sez. II civile, sentenza 02.03.2006 n° 4599 Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso. E'stato, altresì, affermato e ribadito dalla Corte che l'accertamento della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno dei due beni al servizio dell'altro, comporta un giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Nel caso di specie, la natura pertinenziale dello spiazzo antistante l'edificio rispetto all'appartamento del ricorrente è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di valutazioni compiute in conformità ai principi e criteri sopra richiamati e con motivazione congrua e aderente ai fatti accertati. • Recupero: risparmio energetico con il bonus Se il condizionatore serve non solo a climatizzare l'aria d'estate, ma anche a ottenere una forma di riscaldamento invernale che consenta, tra l'altro, il risparmio energetico, per l'installazione dell'impianto è possibile fruire di una detrazione dall'Irpef. Dal 1° gennaio di quest'anno (per effetto della Finanziaria 2006, articolo 1, comma 121, legge 266/2005) quest'ultima è pari al 4% delle spese sostenute, nel limite massimo di 48mila euro (detrazione massima consentita pari a 19.680 euro, da ripartire in dieci anni). In materia di Iva. Sempre da inizio 2006, invece, per i lavori di installazione dei condizionatori non è più possibile applicare l'aliquota Iva ridotta al 10% (in vigore sino al 31 dicembre 2005): le fatture relative a tali interventi dovranno essere emesse con l'aliquota ordinaria de 20% (dopo il via libera della Ue, peraltro, nelle prossime settimane il nuovo Governo deciderà in merito ai tempi per l'eventuale ripristino dell'Iva al 10%). I Requisiti. La detrazione è in vigore sino al prossimo 31 dicembre: la prima rata delle spese sostenute nel 2006 potrà essere detratta in sede di 730 o Unico 2007. Nell'individuare le operazioni agevolate, l'articolo 1 della legge 449/97 (e successive proroghe e integrazioni, da ultima la Finanziaria 2006) prevede distintamente, accanto agli interventi di recupero edilizio definiti dall'articolo 3 del Dpr 380/2001, l'agevolazione per le opere finalizzate al risparmio energetico. La circolare 57/E del 1998 precisa che le opere aventi tale finalità possono essere realizzate anche in assenza di interventi edilizi, come in genere avviene per l'installazione dei moderni condizionatori d'aria. Per parlare di opere finalizzate al risparmio energetico, è ovviamente necessario che il condizionatore sia dotato di pompa di calore, così da essere utilizzato anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o sostituzione dell'impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente. La procedura. Per evitare il disconoscimento dello sconto Irpef, occorre innanzitutto inviare, prima dell'installazione dell'impianto, la prescritta comunicazione di inizio lavori, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, al centro operativo di Pescara. Per il 2006 si deve utilizzare il nuovo modello di comunicazione di inizio lavori, approvato con il provvedimento ministeriale del 17 marzo 2006 e disponibile anche sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). • Illegittima la trasformazione del lastrico solare dell'edificio in terrazza Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 972 del 19/01/2006 E' illegittima la trasformazione del lastrico solare dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, perché in tal modo viene alterata la originaria destinazione della cosa comune, che è sottratta alla possibilità di utilizzazione da parte degli altri condomini. Al contrario è legittimo l’uso più intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino, anche con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione • Tutela acquirenti: i chiarimenti ministeriali sulla polizza postuma Le nuove forme di garanzia per gli acquirenti di immobili da costruire introdotte dalla Legge 210/04 e dal decreto attuativo 122/05, pur dando vita ad un sistema che pone al centro la qualità globale del prodotto edile e delle imprese hanno altresì determinato, per gli operatori chiamati al rispetto delle nuove regole, un percorso ad ostacoli per due aspetti: la fideiussione a garanzia degli acconti e la polizza postuma a garanzia dei vizi e gravi difetti. Proprio in considerazione dell'estrema genericità delle norme attuative su questo secondo aspetto è stata più volte sottolineata dall'Ance la necessità di avere indicazioni sui contenuti minimi della polizza per evitare il possibile insorgere di motivi di contenzioso che impedirebbero la corretta applicazione delle norme e il soddisfacimento dei principi perseguiti. E' stato così avviato nei mesi scorsi un tavolo di confronto presso il Ministero delle Attività Produttive cui hanno preso parte Ance e Ania al fine di pervenire a soluzioni condivise su quegli aspetti della polizza postuma suscettibili di creare situazioni di incertezza e cioè: indeterminatezza dei contenuti minimi e quindi degli elementi dell'immobile nei cui confronti opera la garanzia; - assenza di indicazioni circa il massimale per il risarcimento dei danni a terzi per responsabilità civile. Con la nota del 27 aprile 2006 della Direzione Generale Commercio Assicurazioni e Servizi del Ministero delle Attività produttive è stata riconosciuta la possibilità di sottoscrivere polizze con franchigia o scoperto nel senso che resta a carico del contraente (costruttore) uno scoperto da calcolarsi in percentuale dell'importo di ogni sinistro ovvero una franchigia in misura fissa. L'assicurato (acquirente dell'immobile) tuttavia dovrà sempre essere risarcito dalla società assicuratrice dell'intera somma, compresi cioè anche gli importi che sarebbero a carico del contraente il quale si obbliga a rimborsare quanto dovuto alla società. • Quando l'area è da considerarsi edificabile ai fini ICI Con la sentenza n. 9131 del 19 aprile 2006, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, un'area con destinazione agricola, ma sulla quale si sia abusivamente costruito, debba essere considerata edificabile. Il caso riguarda la compravendita di un terreno dichiarato agricolo, sul quale è stato poi costruito un manufatto residenziale balneare. Sebbene il suolo si trovi fuori dal perimetro urbano di un Comune privo di strumenti urbanistici, i giudici affermano che la sua natura edificatoria emerge dalla situazione "di fatto", cioè dalla sussistenza di alcuni elementi quali: lo sviluppo edilizio della zona, l'esistenza di servizi pubblici, il collegamento con i centri urbani già organizzati. Inoltre, argomenta la Corte, se è vero che l'esistenza di una costruzione abusiva non trasforma in edificatoria la natura del terreno su cui essa sorge, è anche vero che tale natura va riconosciuta a quelle zone edificate abusivamente e poi condonate. • Pronte le norme Uni sul processo edilizio L'Uni ha pubblicato due progetti di norma riguardanti la codifica dei prodotti e processi costruttivi nell'edilizia. Il primo, U86000092 “Criteri di codifica e descrizione”, specifica i criteri di codifica dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia. Scopo della codificazione è l'identificazione qualitativa dei prodotti, soggetti a procedure nell'intera fase di costruzione (progettazione, pianificazione, costruzione), al fine di migliorare lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti interessati (committenti pubblici, cittadini, progettisti, ecc.). Il secondo, U86000091 “Criteri generali e terminologia”, definisce i criteri utili alla gestione ed al controllo, in primo luogo quantitativo, dei fattori produttivi del processo edilizio, al fine di una loro successiva trattazione in termini qualitativi e/o prestazionali. La data di fine inchiesta, per entrambi i progetti, è stabilita per il 13-07-2006. Entro tale data chiunque interessato può accedere ai testi dei due progetti di norma, ed esprimere il proprio parere, consultando il sito Uni (www.uni.com), alla sezione progetti OnLine. • Gli obblighi del locatore nelle locazioni La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8409 dell'11 aprile 2006, ha precisato che nelle obbligazioni del locatore vi rientra anche quella di procurare al conduttore il certificato di abitabilità dell'immobile. Detto obbligo sussiste - salvo patto contrario - sia nel caso in cui l'immobile sia destinato ad uso abitativo, sia nel caso venga adibito ad uso commerciale o anche ad uso di deposito. Qualora tale certificato non sia ottenibile, si ha una situazione di grave inadempimento del locatore, a fronte della quale il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. • Vademecum del viaggiatore Il traffico turistico internazionale ha riscontrato un incremento considerevole negli ultimi anni. In concomitanza e per effetto di questo fenomeno però, si è documentato un aumento del rischio di "importare" malattie, soprattutto infettive, sconosciute o comunque molto rare nel nostro paese. Sempre più spesso nuclei familiari si spostano durante viaggi di piacere o di lavoro, coinvolgendo in queste loro "avventure" i propri bambini sin dall'età neonatale. Per chiunque si rechi in viaggio con i propri figli, gli specialisti dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma hanno messo a punto un "Vademecum del viaggiatore" con consigli pratici e sanitari per una vacanza senza inconvenienti. Nell'opuscolo sono elencati i potenziali rischi per la salute, le aree geografiche dove tali rischi sono maggiori e le precauzioni da adottare quando ci si reca in paesi lontani. Tra gli argomenti trattati nel Vademecum: le vaccinazioni; la valigia del viaggiatore; i rischi legati all'ambiente ed all'assunzione di alimenti e bevande; le controindicazioni ai viaggi internazionali. http://www.governo.it/GovernoInforma/Campagne/viaggiatore_vademecum/index.html • Guida pratica al pagamento delle imposte Si apre la "stagione" dei versamenti e arriva la "Guida pratica al pagamento delle imposte", terzo numero del 2006 del periodico bimestrale realizzato dall'Agenzia delle Entrate. La pubblicazione illustra in maniera semplice e dettagliata le modalità per effettuare correttamente i versamenti, allo scopo di contribuire a ridurre gli errori che, ancora numerosi, vengono commessi nella compilazione delle deleghe di pagamento. L'opuscolo dà tutte le informazioni relative al modello F24, spiega in quali occasioni e per quali tributi utilizzarlo, le regole per la rateizzazione, per la compensazione e per il ravvedimento operoso, il tutto corredato da esempi pratici di compilazione. Il sistema del versamento unificato (modello F24), oltre ad avere introdotto il pagamento rateale e la possibilità di compensare debiti e crediti, ha unificato in uno stesso giorno i principali termini di scadenza mensile (il 16 di ogni mese) per pagare imposte, ritenute e contributi. La guida contiene, inoltre, un capitolo sui versamenti on line e quelli dall'estero, e un altro sul modello F23, da usare per versare le imposte di registro, ipotecarie, catastali, demaniali, sanzioni. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/imposte_guida/index.html • Codice comunitario per i medicinali Entra in vigore il prossimo 6 luglio il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE". Il recepimento delle direttive comunitarie ha dato vita ad una codificazione della materia (ad eccezione degli aspetti concernenti prezzi ed erogazione dei medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale) che riguarda: l'immissione in commercio; le norme speciali per i medicinali omeopatici e di origine vegetale; il regime autorizzatorio; l'importazione; le linee guida di buona fabbricazione; etichettatura e fogli illustrativi; ingrosso; pubblicità; farmaco vigilanza e sanzioni. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Suppl. Ordinario n. 153, estende da 3 a 6 mesi la validità della ricetta ripetibile non a carico del Servizio sanitario nazionale. Dovranno, inoltre, essere più chiare le etichette, con traduzioni braille obbligatorie per i non vedenti. Sono recepite le linee guida che devono assicurare la buona fabbricazione dei medicinali e sarà regolamentata in maniera più precisa la pubblicità dei prodotti. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/medicinali_codice/index.html • Trattamento IVA nelle transazioni immobiliari. Il decreto legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri ( non ancora pubblicato sulla G.U.) ha rimodulato il trattamento IVA in molte transazioni immobiliari. Il nuovo D.L. lascia ordinariamente applicabile l'IVA proporzionale solo nei seguenti casi : • cessioni di fabbricati: (abitativi e non) effettuate dal costruttore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori; • cessioni di fabbricati: (di qualsiasi tipo) che siano oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica effettuati dall'impresa che anche mediante appalto, ha compiuto le opere di recupero; • cessioni di aree edificabili: Ogni altra cessione di fabbricato viene dichiarata esente da Iva e non fuori campo come poteva sembrare nel primo comunicato dato dal Governo con la conseguenza che : - la vendita di fabbricati di qualsiasi tipologia effettuata da soggetti diversi all'impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero(e comunque dopo 5 anni dall'ultimazione) va fatturata esente da Iva, con l'applicazione dell'imposta di registro; - il privato che compra la prima casa (non dall'impresa che l'ha costruita o ristrutturata) ha il beneficio della diminuzione del carico impositivo - l'Iva al 4% ed il Registro al 3% ( resta al 4% quella dovuta al costruttore e/o ristrutturatore); - l'impresa che compra un fabbricato esente da Iva ha nel breve un aumento dei costi, infatti non ha più l'Iva dell'acquisto immobiliare da detrarre dall'Iva vendite e deve inoltre pagare l'imposta di Registro; - l'impresa che vende in Iva esente, salvo che la cessione configuri un'operazione occasionale; - vanno in Iva esente anche le cessioni delle imprese che hanno per oggetto il trading immobiliare. Riguardo alla base imponibile da dichiarare in atto nel decreto è esplicitamente ribadito l'obbligo di dichiarare il corrispettivo pattuito. E' stata introdotta sempre in caso di occultamento del corrispettivo, la sanzione del 50%della differenza tra l'imposta calcolata sul corrispettivo pattuito e quella assolta sulla base catastale. E' stato aumentato dal 20 % al 30% l'abbattimento delle parcelle notarili per la stipula delle compravendite nelle quali viene applicata la tassazione a valore catastale. • Affitti e detrazioni Per chi prende in affitto un'immobile da utilizzare come abitazione principale, in presenza di particolari condizioni come per esempio nel caso di trasferimento per motivi di lavoro, si potrà ottenere il diritto alla detrazione dall'IRPEF di importo fisso, in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti sono previste due detrazioni d'imposta tra loro alternative, che possono essere scelte dal contribuente valutando quale sia lo più favorevole. In alcuni casi comunque si potrà beneficiare di entrambe le detrazioni se per una parte dell'anno si possiede un contratto di affitto per un'immobile da adibire ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno si trasferisce la residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. La detrazione di imposta per le abitazioni principale in affitto è: • di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; • di 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ed inferiore a 30.987,41 euro. La detrazione va calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale, al numero dei contestatari del contratto di locazione e al reddito di ciascuno di essi. Per ottenere delle detrazioni, il lavoratore che abbia stipulato un contratto di locazione deve: • aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in comune limitrofo; • che il nuovo comune si trovi ad almeno di cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione. La detrazione può essere usufruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Esempio: Se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2003 può essere richiesta la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005. In caso di contratto cointestato, ciascuno intestatario potrà calcolare la detrazione spettante sulla base del proprio reddito. Questa detrazione non spetta per i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendenti (esempio borse di studio). • Il trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti e collaboratori in trasferta Il rimborso delle spese sostenute in trasferta dal lavoratore o dal collaboratore (coordinato e continuativo, quale potrebbe essere l'amministratore della società, oppure del collaboratore a progetto) richiede il rispetto della normativa fiscale appositamente prevista, in considerazione degli effetti che tali somme comportano nel reddito di impresa o in quello del percipiente. Bisogna segnalare subito che per “trasferta” si intende l'esercizio della prestazione lavorativa da parte del dipendente-collaboratore al di fuori della sede ordinaria di lavoro , come individuata dal contratto di lavoro corrente: è evidente dunque che lo spostamento dall'abitazione alla sede di lavoro (e viceversa), non configurando una trasferta come normativamente definito, comporterà la tassazione in capo al lavoratore delle somme eventualmente corrisposte dal proprio datore di lavoro. Come chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 191 del 2000 queste erogazioni saranno correlativamente deducibili dal reddito di impresa. Per definire il trattamento tributario dei rimborsi spese (per il lavoratore e per l'impresa) è necessario distinguere le trasferte a seconda che avvengano entro o al di fuori del Comune sede di lavoro. Parte 1° Le trasferte entro il territorio comunale Parte 2° Le trasferte al di fuori del territorio comunale Parte 3° NOTA SPESE - fac-simile Parte 4° ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO PROMISCUO DELL'AUTO AZIENDALE - fac-simile Parte 5° FAC SIMILE DI FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA • Riattivazione del fermo amministrativo dei veicoli - Finanziaria 2006 Il decreto legge n. 203 del 2005 (convertito, con modificazioni, in legge n. 248 del 2 Dicembre 2005) ha ripristinato il fermo amministrativo dei veicoli iscritti in pubblici registri quale strumento di garanzia della riscossione tributaria. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, quindi, il concessionario per la riscossione può disporre, direttamente e senza preventiva autorizzazione, il fermo amministrativo sui veicoli (iscritti nei pubblici registri: veicoli, natanti, aeromobili) del contribuente moroso. Troverà applicazione il regolamento contenuto nel decreto n. 503 del 7 Settembre 1998, per quanto riguarda le disposizioni relative all'iscrizione, la cancellazione e gli effetti del fermo amministrativo. • Che cosa prevede la Finanziaria 2006 in materia di accertamento fiscale? Il decreto legge collegato attribuisce un maggior ruolo ai Comuni nell’attività di contrasto all’evasione fiscale: essi avranno titolo a una quota di partecipazione all’accertamento fiscale pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali. Nel caso di pericolo per la riscossione, le Entrate potranno procedere all’attività di liquidazione anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (la norma contenuta nell’art. 2 del D.L. 203/2005 interessa l’IVA, le imposte dirette e le ritenute) verificando la tempestiva effettuazione dei versamenti di imposta. • Sicurezza sul Lavoro Il D.Lgs 626/94 da attuazione alla direttiva 391 del 1989 e numerose altre in tema di sicurezza. Lo stesso è stato modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 e dal D.lgs 66/00. Il decreto riguarda sia i settori di attività privati che pubblici. Si rimanda alla Guida 626 in vendita Sul Business Center per un approfondimento della materia attraverso schede di facile consultazione alla quale troverete allegati i seguenti FORMULARI: • • • • • • • • • • • autocertificazione movimenti ripetitivi cinture di sicurezza auto divieto accesso magazzino (normalmente per impiegati amministrativi) elenco dipendenti (da esporre) affissione in bacheca per reparto manutenzione/produttivo antitetanica segnalazione USL responsabile sicurezza designazione responsabile sicurezza designazione medico competente trasmissione informazione ditta appaltatrice rischi esistenti verbale riunioni periodiche Parte 1° Principale Normativa e Soggetti protetti • Le norme contro l’evasione fiscale per quanto riguarda Imprese e professionisti dell’edilizia Meno dibattute delle regole sulla competitività ma ben più onerose in termini burocratici appaiono le norme contro l’evasione fiscale che in termini estremamente sintetici si possono così riassumere: IVA E CONTRIBUTI PER I SUBAPPALTI Con questo provvedimento viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al subappaltatore. In pratica, l’appaltatore è responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell’edilizia. CORRESPONSABILITA’ COMMITTENTE E APPALTATORE viene prevista la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore ed una sanzione amministrativa nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati siano stati effettivamente versati. • Comunione dei diritti reali - muri perimetrali Cassazione Civile, sez. II, 16 dicembre 2004, n. 23453 I muri perimetrali degli edifici in cemento armato delimitanti un edificio in condominio rispetto ad altro edificio condominiale costruito in aderenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 934 e 1117 c.c. appartengono a tutti i comproprietari del suolo, in quanto costruiti su suolo comune, e pertanto, costituendo un elemento strutturale dell'immobile di cui beneficiano tutti i condomini, a tutti i proprietari dei piani o delle porzioni di piano facenti parte del fabbricato in regime di condominio, che ne sono conseguentemente compossessori. • Privacy e condominio: Pubblicate le istruzioni del Garante. In bacheca solo gli avvisi di carattere generale. Il Provvedimento del Garante della Privacy del 18 maggio 2006, che disciplina il trattamento di dati personali nell'ambito dell'amministrazione condominiale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2006, n. 152. In questo provvedimento si legge, tra l'altro, che, in ambito condominiale,9 possono essere trattate senza il consenso dell'interessato le "sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione del condominio ed idonee a determinare le posizioni di dare e avere dei singoli partecipanti". Il Garante chiarisce, inoltre, che l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico si configura come trattamento illecito. L'esposizione in tali luoghi è ammessa solo per "avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti)"; per tutti gli altri casi è necessario ricorrere a forme di comunicazione individuale o alla discussione in assemblea. L'amministratore, in ogni caso, deve adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali • Convenzione per l’attivazione di un programma congiunto di attività di aggiornamento professionale e formazione finalizzato all'introduzione dei principi della Bioedilizia e della sostenibilità nella attività di progettazione dei Geometri E’ stata firmata tra il Consiglio Nazionale Geometri ed ANAB, Associazione Nazionale Architettura Bioecologica la "Convenzione per l’attivazione di un programma congiunto di attività di aggiornamento professionale e formazione finalizzato all'introduzione dei principi della Bioedilizia e della sostenibilità nella attività di progettazione dei Geometri". Tale convenzione rappresenta una tappa importante nell'opera di formazione che ANAB persegue fin dalla sua fondazione. Le sue specificità di tecnico versatile, la sua diffusa presenza sul territorio e il rapporto di fiducia generalmente instaurato con le amministrazioni comunali periferiche, collocano la figura del geometra in una posizione strategica. Grazie alla nuova formazione sui temi della Bioedilizia può diventare un tecnico capace di assumere le varie funzioni di professionista, collaboratore fiduciario, portatore di un sapere tecnico aggiornato e strategico. Tutto ciò contribuisce a far crescere ai vari livelli la cultura del costruire sostenibile, una nuova consapevolezza ecologica e quindi l'assunzione di maggiori responsabilità nei confronti di tutta la comunità. Il Consiglio Nazionale dei Geometri con la scelta di accogliere il Corso in Bioedilizia, che affronta in modo articolato il tema del rapporto strettissimo esistente tra edilizia, salubrità dei luoghi di abitazione e salvaguardia ambientale, nel programma di formazione obbligatorio per i propri iscritti ha dimostrato elevato senso civico, lungimiranza e capacità di cogliere i segnali del tempo. • Liberalizzazioni, il Senato conferma i minimi tariffari - La Commissione Giustizia ha introdotto alcune modifiche al decreto Bersani per la parte sulle professioni Via dal decreto Bersani l'eliminazione delle tariffe fisse e delle tariffe minime, via l'eliminazione del patto di quota lite; via la responsabilità solidale del difensore per il mancato pagamento dei balzelli di giustizia; via il divieto di pagamento in contanti di compensi di minore importo. Queste alcune delle modifiche introdotte dalla commissione Giustizia di palazzo Madama al decreto sulle liberalizzazioni al termine di due giornate di serrato dibattito. La Commissione ha dato un parere favorevole al provvedimento a patto che siano modificate alcune norme sulla competitività per la parte riguardante le professioni. Il provvedimento, infatti, investe anche la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali. La commissione giustizia ha messo a fuoco, al riguardo, le problematiche relative agli avvocati sottolineando, innanzitutto, la «peculiarità della professione forense, anche in relazione ai suoi profili di rilevanza costituzionale». E in particolare, quindi, ha chiesto al governo di modificare alcuni passaggi del decreto, come nel caso in cui le norme prevedono l'abrogazione della «fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguite». La commissione chiede invece di «mantenere le tariffe fisse e minime quando siano stabilite con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, mantenendo in particolare i suddetti minimi tariffari per le prestazioni giudiziali degli avvocati». È stato chiesto anche di «ripristinare il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi». La Commissione, inoltre, chiede il definitivo via libera alla possibilità di fare pubblicità sui titoli posseduti e «le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni», specificando, però, che «la pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio» e che il divieto continui a persistere per «le prestazioni giudiziali degli avvocati» in quanto, spiega la Commissione, «il prezzo di tali prestazioni è difficilmente determinabile ex ante». La commissione, inoltre, ha chiesto modifiche anche sul versante delle norme del decreto legge che riguardano le spese di giustizia: occorre «prevedere, ha suggerito, l'esenzione dal contributo per i ricorsi aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, mantenendo per gli altri una graduazione del contributo parametrata al valore della controversia, salvo i casi di valore indeterminabile per i quali può essere adottato il contributo unico per le istanze cautelari». Soddisfazione per i cambiamenti chiesti dalla commissione Giustizia, Antonino Caruso, responsabile dell'Ufficio di Alleanza Nazionale per la giustizia. «Abbiamo un solo rammarico: non essere riusciti a persuadere i partiti di maggioranza sull'opportunità di lasciare fuori le professioni dai confusi propositi di falsa liberalizzazione. In nessun conto è stata tenuta la disponibilità manifestata per un lavoro comune al fine di giungere ad una nuova legge sulle professioni concretizzando le posizioni assunte dall'Unione davanti ai professionisti e agli avvocati. Il tutto per non scontentare Bersani, Visco e compagni». Tratto da “il Tempo” del 18 Luglio 2006 a firma di LUIGI BERLIRI APPROFONDIMENTO APPROFONDIMENTO DEL MESE Vademecum per l’acquisto di immobili all’asta L’acquisto di un immobile ad un’asta giudiziaria può rivelarsi un ottimo affare a condizione che si conoscano le modalità da seguire. Dapprima bisogna recarsi presso il Tribunale competente, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e prendere visione della relazione peritale che il Consulente Tecnico d’Ufficio redige rispondendo a quesiti specifici formulati dal Magistrato. La relazione di C.T.U. è un documento molto importante perché descrive nei dettagli l'immobile oggetto della vendita. Nella perizia che il Professionista redige vi sono informazioni sullo stato dell'immobile che è assolutamente necessario conoscere per poter valutare la convenienza o meno dell'acquisto. Quali sono, in sintesi, le domande che il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare pone al Consulente Tecnico d’Ufficio?: 1. Descrizione e consistenza. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dati catastali aggiornati. Ubicazione. Coerenze. Valore attuale. Stato dell'immobile se libero o occupato e in quest'ultima ipotesi che tipo di contratto di locazione sussiste e relativa scadenza. Verifica se i dati risultanti dai documenti ex art. 567 C.P.C. agli atti della Procedura corrispondono a quelli effettivi, indicando le eventuali differenze. Ricostruzione della storia ipotecaria dell'immobile nell'ultimo ventennio individuando i proprietari che si sono succeduti. Verifica della proprietà dell'immobile alla data di trascrizione del pignoramento. Sussistenza di diritti di terzi sull'immobile. Predisposizione del piano di vendita in uno o più lotti. Elenco delle formalità (iscrizioni e trascrizioni) delle quali dovrà essere ordinata la cancellazione. Predisposizione della domanda di voltura catastale. Verifica della licenza e/o concessione edilizia. Accertamento di eventuali irregolarità edilizie e in caso positivo con quale procedura e spesa le irregolarità edilizie possono essere sanate. Come si può constatare la perizia riporta informazioni molto importanti. Poi è necessario attendere la data fissata per l’asta che può venire rinviata dal Giudice anche diverse volte per molteplici motivi. Chi si aggiudica l'immobile deve versare il saldo del prezzo e diventa proprietario dell'immobile con il "decreto di trasferimento", con cui il Giudice dell'Esecuzione trasferisce a favore dell'aggiudicatario e contro l'esecutato il bene immobile. Nel decreto di trasferimento il Giudice ordina al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di cancellare le formalità sull'immobile e ingiunge all'esecutato, precedente proprietario, di rilasciare l'immobile venduto nella disponibilità dell’acquirente. Asta senza incanto Il termine usato può trarre in inganno, in realtà l'asta avviene nelle stesse forme previste per la vendita con incanto, l'unica differenza è data dal fatto che l'istanza può essere presentata senza che sia fissata una data per l'asta ed il prezzo offerto è libero. L'istanza di partecipazione, con un unico assegno a titolo di cauzione (intestato nel modo indicato dalla Cancelleria) pari al 10% del prezzo offerto, deve essere depositata in Cancelleria. Una volta depositata l'istanza il Giudice dovrà effettuare un'udienza per ascoltare tutti i creditori che potranno porre veto alla vendita. Qualora tutti i creditori muniti di titolo siano d’accordo o se il prezzo offerto è superiore di 1/4 rispetto al prezzo indicato in perizia il Giudice emetterà l’ordinanza di vendita con svolgimento dell’asta. Asta tenuta da notaio Il Giudice può delegare ad un Notaio lo svolgimento della vendita. La procedura di partecipazione è identica a quella tenuta dal Giudice, l'unica differenza è che l'avviso viene emesso dal Notaio e le offerte vanno depositate presso lo studio notarile. Il Notaio si occuperà, a propria discrezione, anche della voltura catastale e delle cancellazioni delle trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli ed, in tale vendita, tra le spese devono comprendersi anche gli onorari del Notaio stesso. Che fine fa la somma depositata per spese? Da tale somma la Cancelleria effettuerà i pagamenti relativi all’imposta di registro, il cui importo varia a seconda che si possa usufruire di agevolazioni fiscali vigenti e quelli relativi alla trascrizione del decreto presso l’Agenzia del Territorio, servizi di pubblicità immobiliare, ove si trova l’immobile. Detta somma, infatti, è versata "salvo conguaglio"; se si può usufruire di agevolazioni fiscali prima casa, ad esempio, una parte cospicua, circa il 10% della somma stessa, sarà restituita. Nel caso di vendita tramite Notaio sarà lo stesso a rendere il conto della gestione delle spese. Soggetti con facoltà a partecipare alle vendite giudiziarie Tutti, ad eccezione del debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l'assistenza di un legale o di altro professionista. Le aste giudiziarie, disciplinate dall’art 576 e seguenti C.P.C., quando fissate direttamente dal Giudice dell'Esecuzione, si tengono di norma presso l'ufficio del Giudice che le ha disposte, come da informazioni rilasciate dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale. Quando le operazioni di vendita sono delegate ad un Notaio si tengono presso lo studio notarile o altro luogo indicato nei singoli annunci. Gli immobili sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Quali sono le spese Ogni immobile è stimato dal C.T.U. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.) e in alcuni Tribunali le spese di voltura e trascrizione. La vendita non è gravata da oneri di rogito notarile o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento emesso entro 30 giorni dal saldo del prezzo Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all’indirizzo [email protected] Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto C