1. I FEDELI
LA CATEGORIA DEL “POPOLO DI DIO” E’ STATA FATTA PROPRIA
DAL LEGISLATORE ECCLESIASTICO TANTO DA ESSERE ASSUNTA
TRA I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
DELLA CHIESA (LIBRO II DEL CIC 1983)
DEFINIZIONE DI FEDELI (CAN. 204): SONO FEDELI COLORO
CHE, ESSENDO INCORPORATI A CRISTO MEDIANTE IL
BATTESIMO, SONO COSTITUITI POPOLO DI DIO E PERCIO’
PARTECIPI DELL’UFFICIO SACERDOTALE, PROFETICO E REGALE
DI CRISTO…
BATTEZZATI
CATECUMENI (CAN. 206)
CHIERICI E LAICI (CAN. 207, §1)
2. (segue) I FEDELI
• Oltre ai fedeli chierici e laici troviamo nell’ambito del popolo di Dio i
fedeli di vita consacrata (o religiosi).
• Non si tratta di un terzo genere, ma “dagli uni e dagli altri provengono
fedeli, i quali con la professione dei consigli evangelici mediante voti
o altri vincoli sacri…..sono consacrati in modo speciale a Dio e danno
incremento alla missione salvifica della Chiesa” (CIC, can. 207, § 2).
• Benché esistano solo 2 generi di fedeli (chierici-laici), sotto l’ottica dei
carismi e degli stili di vita abbiamo la tripartizione tra
• Chierici = chiamati a svolgere il ministero sacro
• Laici = che vivono nel mondo x ordinare e perfezionare l’ordine
temporale
• Religiosi = professano i consigli evangelici mediante voti e si
consacrano in modo speciale a Dio (secondo i carismi)
3. (segue) I FEDELI
• DOVERI E DIRITTI DEI FEDELI CANN. 209-223
• DIRITTO DI ASSOCIAZIONE CAN. 215
• ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
• ASSOCIAZIONI PRIVATE DI FEDELI
Normativa sulle associazioni dei fedeli nei cann. 298-329.
ASS. PUBBLICHE= quelle che si propongono l’insegnamento
della dottrina cristiana o l’incremento del culto pubblico.
Debbono essere erette dall’autorità ecclesiastica.
ASS. PRIVATE = costituite direttamente dai fedeli, ma
debbono essere riconosciute dalla Chiesa che ne esamina gli
statuti
4. I CHIERICI (L’ORDINE SACRO)
I MINISTRI SACRI O CHIERICI
NORME CHE RIGUARDANO I TRE GRADI DELL’ORDINE SACRO (CANN.
232-293)
VESCOVI, CHIERICI E DIACONI
SACRAMENTO DELL’ORDINE SACRO= POTESTA’ SACRA DI
AMMINISTRARE SACRAMENTI+ABILITAZIONE ALLA POTESTA’ DI
GOVERNO
FORMAZIONE DEI CHIERICI
INCARDINAZIONE DEI CHIERICI
(OGNI CHIERICO DEVE ESSERE INCARDINATO IN UNA DIOCESI, IN UNA
PRELATURA PERSONALE O IN UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA)
CLERO SECOLARE(DIOCESANO) – CLERO REGOLARE(RELIGIOSO)
OBBLIGHI E DIRITTI DEI CHIERICI CANN. 273-289
DIACONI: DIAC. TRANSEUNTE – DIAC. PERMANENTE
5. I LAICI
La missione della Chiesa non è esclusiva, né si identifica con quella
dei chierici, ma è propria di tutto il popolo di Dio.
Missione dei fedeli laici:
ESERCITARE L’APOSTOLATO EVANGELIZZANDO E SANTIFICANDO GLI
UOMINI E PERFEZIONANDO CON SPIRITO EVANGELICO L’ORDINE
TEMPORALE (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM).
• Nel CIC vi è un’apposita parte del libro II che detta una serie di
disposizioni (“doveri e diritti dei fedeli laici” cann. 224-231)
concernenti l’apostolato dei laici, i laici nella famiglia e nel
matrimonio, la collaborazione agli uffici ecclesiastici.
• La cooperazione dei laici alle funzioni di governo della Chiesa
6. I RELIGIOSI
PROFESSIONE DEI CONSIGLI EVANGELICI MEDIANTE VOTI O ALTRI
VINCOLI SACRI
MEMBRI DI ORDINI E CONGREGAZIONI RELIGIOSE
POSSONO ESSERE:
• CHIERICI
• MONACI O FRATI (NON ORDINATI SACERDOTI)
• SUORE / MONACHE
7. ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
Istituti di vita consacrata:
- Clericali - Laicali
- di diritto pontificio oppure di diritto diocesano.
Si distinguono in:
1) Istituti religiosi,
voti e vita in comune
2) Istituti secolari,
voti, no vita in comune
Agli Istituti di vita consacrata sono assimilate le Società di vita
apostolica = i cui membri senza voti religiosi perseguono il
fine della società conducendo vita fraterna in comune
8. GOVERNO DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI
Elementi fondamentali degli Istituti religiosi: regola o
costituzione, vita in comune, voti pubblici.
Governo degli Istituti:
• 3 livelli di struttura territoriale: locale, provinciale e centrale
• Superiori maggiori governo intero Istituto o una provincia
• Moderatore supremo (o superiore generale) ha potestà su
tutto l’istituto da esercitare a norma del diritto proprio
• Superiori minori governano le singole case
• CONSIGLIO
• CAPITOLO
• Potestà suprema attribuita al Capitolo, mentre al Superiore la
potestà esecutiva
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Segue: organi di governo