Come cambia il “governo” degli
Atenei…
…ovvero come si azzera la democrazia e si
consegnano le università ai privati
Il quadro legislativo e normativo
•Il sistema di governo degli Atenei ha il suo fondamento
nell’autonomia sancita a livello Costituzionale. Vi sono poi una
serie di leggi che istituiscono gli organi accademici e ne
regolano le principali funzioni.
•Tuttavia molte delle funzioni degli organi accademici e la loro
composizione sono normate a livello di Ateneo dagli Statuti e per
questo vi possono anche essere delle differenze tra le varie
università.
• E’ bene tenere in considerazione questo aspetto nel momento in
cui nelle tabelle successive si analizzano gli organi accademici.
Le principali funzioni, composizione, struttura sono quelle comuni
alla gran parte degli Atenei.
Le principali leggi
•Articolo 33 della Costituzione sull’istruzione
•Regio Decreto n. 1592 del 31 Agosto 1933 “approvazione del testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Prima legge organica
sul sistema universitario;
•DPR n.382 del 11 Luglio 1980, “riordinamento della docenza
universitaria”;
•Legge n. 168 del 9 maggio 1989 sull’autonomia universitaria;
L’autonomia del sistema universitario
come principio costituzionale
Articolo 33 Costituzione
•
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•
•
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
La legge 168/89 sull’autonomia
Con la legge 168 del 1989 ogni Università ha il potere
di redigere il proprio Statuto
• Art. 6 comma 1- autonomia statutaria e contabile
Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione
dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti
• Art. 6 comma 2 – autonomia statutaria
Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della
Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre
che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilità di
disposizioni emanate con circolare.
I criteri direttivi dell’autonomia statutaria art. 16
della L. 168
. L’art. 16 al comma 4 della legge 168/99 prevede per
gli organi di governo le seguenti caratteristiche:
. Gli statuti devono comunque prevedere:
a) l'elettività del rettore;
b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà
istituite nell'ateneo;
c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e
delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione
delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;
d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente,
ricercatore e non docente;
e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei
titoli di studio rilasciati dall'università;
f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la
rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;
g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie
previste dall'articolo 7.
Il Rettore
Funzioni del rettore
. Il rappresenta l’Ateneo;
. Convoca e presiede il Senato Accademico e il C.d.a;
. Ha responsabilità disciplinari sul personale docente;
. Firma le delibere ed emana i decreti rettorali su vari argomenti;
Elezione del Rettore:
Le elezioni del rettore sono normate dagli statuti dei singoli
Atenei. Tuttavia la legge 168/89 prevede comunque l’elettività
del Rettore, così come il DPR 382/80. Il genere gli statuti di Ateneo
prevedono che essere eletti a Rettore i professori ordinari in ruolo e
che l’elettorato passivo spetta ai docenti, al personale tecnico
amministrativo e agli studenti.
L’elettorato del Rettore in alcuni Atenei
Studenti
Docenti e ricercatori
Personale
L’Aquila
Rappresentanti degli studenti in
Consiglio studentesco, Consigli di
Facoltà, Senato e Cda
Tutti i docenti di I, II fascia
e ricercatori confermati
Voto ponderato al 15%
Teramo
Tutti rappresentanti degli studenti
(senato, cda, cdf, corsi) con voto
ponderato ad 1/4
Tutti i docenti di I, II fascia
e ricercatori confermati
Voto ponderato ad 1/3
Palermo
Rappresentanti degli studenti in
Consiglio studentesco, Consigli di
Facoltà, Senato e Cda
Tutti professori straordinari,
i professori di ruolo e fuori
ruolo e i ricercatori
Voto diretto i rappresentanti
in Senato, Cda e Consigli di
facoltà.
Voto del personale
ponderato al 10%
Ancona
Rappresentanti in Senato e Cda
più 6 designati dal Consiglio
Studentesco
Tutti i docenti di I, II fascia
e ricercatori confermati
Voto ponderato al 5%
Firenze
Rappresentanti degli studenti in
Consiglio studentesco, Consigli di
Facoltà, Senato e Cda
Tutti i docenti di I, II fascia
e ricercatori confermati
Voto ponderato al 10%
Verona
I rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Facoltà, di Corso di
laurea, Senato e Cda.
Tutti i professori ordinari,
straordinari, associati.
Ricercatori confermati. Gli
assistenti di ruolo e dagli
incaricati non stabilizzati e dai
componenti dei Comitati delle
Facoltà di nuova istituzione
I rappresentanti del
Personale nei Consigli di
Facoltà, di Corso di laurea,
Senato e Cda.
L’elettorato del Rettore in alcuni Atenei
Studenti
Docenti e ricercatori
Personale
Catania
I rappresentanti degli studenti in seno al
Senato Accademico, al Consiglio di
Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, al
Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, al
CASR e al CUS.
Un determinato numero studenti candidati
e primi non eletti nelle elezioni
Tutti i docenti e Ricercatori
non confermati
Personale tecnicoamministrativo con voto
ponderato
Lecce
I rappresentanti degli studenti nel
Senato Accademico, nel Consiglio
d’Amministrazione
e nei Consigli di Facoltà, nel
Consiglio degli studenti, nel
Comitato per le pari opportunità e
nel Comitato per lo sport.
I rappresentanti degli studenti
membri del Consiglio
rappresentativo degli studenti
Tutti i professori di ruolo e
fuori ruolo e ricercatori
Voto ponderato al 20%
Tutti professori di ruolo e
fuori ruolo. I rappresentanti
dei ricercatori nel Senato
accademico, nel Consiglio
di amministrazione e nei
Consigli di Facoltà.
I rappresentanti del
personale Consiglio
rappresentativo del
personale tecnico,
amministrativo e ausiliario.
Pavia
I rappresentanti degli studenti in
Senato Accademico, Cda e
Consigli di Facoltà;
Tutti i professori di ruolo e
fuori ruolo. I ricercatori
confermati e agli assistenti
del ruolo ad esaurimento
Parma
Tutti i rappresentanti degli
studenti nei Consigli di Facoltà,
nel Senato
Accademico, nel Cda
Tutti i professori di ruolo e
fuori ruolo e i ricercatori.
Rappresentanti del
personale in Senato
Accademico, cda
e dei Consigli di Facoltà.
Voto ponderato del
personale al 15%.
Voto ponderato al 10%
Brescia
L’elettorato del Rettore in alcuni Atenei
Studenti
Docenti e ricercatori
Personale
Torino
I rappresentanti degli studenti nel
Senato, Cda e Consigli di facoltà.
I professori di ruolo e fuori
ruolo.
I rappresentanti del personale
eletti nel Senato, Cda e Consiglio
di facoltà.
Un numero di rappresentanti
pari al numero del personale
tecnico-amministrativo membro
elettivo delle giunte di
dipartimento.
Torino
Politecni
co
I rappresentati degli studenti eletti
nelle strutture e negli organi del
Politecnico con voto ponderato al
15%
Tutti i professori di Ruolo di
Prima e Seconda Fascia. Tutti
i Ricercatori confermati.
Il voto dei ricercatori non
confermati è ponderato.
Voto ponderato al 15%
Perugia
I rappresentanti nel Consiglio
Studentesco e nei Consigli di Facoltà
Tutti i Professori di I e II
fascia di ruolo e fuori ruolo.
I Ricercatori confermati;
Voto ponderato al 5%
sull’elettorato dei docenti e
ricercatori
Roma
“La
Sapienza
”
Milano
“statale”
I rappresentanti nei Consigli di
facoltà, Senato e Cda
Tutti i professori di ruolo e
fuori ruolo. I ricercatori
Voto ponderato al 10%
I rappresentanti in Senato e Cda
Tutti i professori di ruolo e
fuori ruolo.
I rappresentanti in Senato e
Cda
Bologna
I rappresentanti degli studenti nel
Senato Accademico,Cda e Consiglio
Studentesco
Tutti i ai professori di ruolo e
fuori ruolo. Tutti i ricercatori
confermati.
Siena
I rappresentanti in Consiglio di
facoltà
Tutti i professori di I e II
fascia in ruolo e fuori ruolo
Voto ponderato
Il Rettore con il DDL
Art. 2 comma 2
Lettera b
determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in
servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione,
anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali;
nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;
- Viene quindi ridotto l’elettorato attivo ai soli professori ordinari
- Il Rettore può non appartenete all’Ateneo
Lettera c
durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero
sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;
- Viene posto un tetto alla durata del mandato dei Rettori
Il Senato Accademico oggi
Funzioni e composizione:
• E’ l’organo di governo della Comunità Accademica dell’Ateneo.
Determina le scelte politiche di programmazione e di sviluppo
dell’Ateneo in materia di didattica, ricerca e personale
accademico. In particolare ha competenze sulla programmazione
didattica, la definizione del calendario, l’approvazione dei
regolamenti didattici di Ateneo che una volta approvati sono
sottoposti all’approvazione del MIUR.
• La composizione può variare a seconda dell’Ateneo, ma in genere
ne fanno parte i Presidi delle Facoltà, i rappresentanti dei docenti
di I e II fascia, i Direttori di Dipartimento, i rappresentanti del
personale tecnico amministrativo e degli studenti (15% degli altri
componenti).
Il Senato Accademico con il DDL
Art. 2 comma 2
Lettera d
attribuzione al senato accademico della
competenza a formulare proposte e pareri in
materia di didattica e di ricerca; ad approvare i
relativi regolamenti previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni
di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti
e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);
Lettera e
costituzione del senato accademico su base
elettiva, composto per almeno due terzi da docenti
di ruolo dell’università e, comunque, da un numero
di membri proporzionato alle dimensioni
dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità,
compresi il rettore e una rappresentanza elettiva
degli studenti;
Il Senato non ha più nessun
potere reale, ma solo di
proposta e parere anche in
materia di didattica e ricerca;
I membri del Senato
sono tutti elettivi ed
almeno i 2/3 devono
essere docenti di
ruolo (I, II fascia e
ricercatori)
Confronto Senato Accademico
Composizion
e
Com’è oggi*
Con il DDL
. Presidi di Facoltà
COSTITUITO SU BASE ELETTIVA
. Direttori di Dipartimento
(rappresentanza)
MASSIMO 35 COMPONENTI DI CUI
2/3 DOCENTI
. Rappres. Docenti I e II fascia
15% RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI
. Rappres. Dottorandi e spec.
. Rappres. Studenti (15%)
Principali
funzioni
. approvazione Regolamenti
didattici
. approvazione e modifica statuto
. approvazione convenzioni tirocini
. programmazione didattica
. definizione calendario
accademico
. approvazione piani strategici
didattica e ricerca
. consultivo su bilancio,
regolamenti finanziario
RETTORE
. Formula proposte e pareri in materia
di didattica e di ricerca;
. Approvare i relativi regolamenti previo
parere favorevole del consiglio di
amministrazione
. Svolge funzioni di coordinamento e di
raccordo con i dipartimenti e con le
Scuole o Facoltà
E’ di fatto svuotato di tutti i poteri
Confronto Consiglio di Amministrazione
Com’è oggi*
Con il DDL
. Presieduto dal Rettore
. Rappresentanti docenti I e II fascia
. Rappres Personale tecnico amministrativo
. Rappres. Studenti 15%
. Un delegato Governo
. personalità italiane o straniere in possesso di
competenze in materia gestionale;
*principali funzioni e composizione nei vari
atenei
Composizione
In alcuni casi fanno parte del CDA il
Sindaco della città dove si trova
l’università, oppure i rappresentanti della
Fondazione UNiversitaria
Principali
funzioni
. Approvazione Bilancio
. Approva le linee di indirizzo strategico
finanziario
. Approva il regolamento finanziario
. Definisce le linee di sviluppo finanziario
. Approva bandi e appalti edilizi
In molti casi la prassi di approvazione
del bilancio prevede che questo sia
approvato comunque dopo il parere del
Senato Accademico,nonostante non sia
una pratica obbligatoria.
.almeno il 40% dei membri dell’Ateno non deve
avere ruoli nell’Ateneo stesso nei tre anni prima
della nomina, durante il mandato.
. 1 rappresentante degli studenti
. il CDA è presieduto da un componente del CDA.
Può essere quindi anche un componente esterno.
. funzioni di programmazione finanziaria, indirizzo
strategico, sostenibilità finanziaria.
. Delibera sull’attivazione e la soppressione dei corsi di
laurea e delle sedi universitarie.
. Approva il bilancio, proposto dal Rettore, dopo aver
acquisito il parere del Senato solo nella parte di sua
competenza
. Approva il documento di programmazione strategica
triennale.
Nei fatti il CDA diventa l’unico organo decisionale che
delibera sia in materia economica, sia su didattica e
ricerca. In questo modo tutte le scelte sono
subordinate alla politica di bilancio e non agli obiettivi
didattici, formativi e di ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione oggi
Funzioni e composizione
•
E’ l’organo di gestione amministrativa, finanziaria,economica dell’Ateneo.
Redige e approva il bilancio dell’Università, cura la gestione del
personale tecnico e amministrativo, gestisce lo sviluppo edilizio
dell’Ateneo.
•
In molti casi di è costituita una prassi in cui l’approvazione del
bilancio avviene dopo l’approvazione dello stesso anche in Senato
Accademico.
•
E’ presieduto dal Rettore e ne fanno parte il Direttore Amministrativo
(senza diritto di voto), la rappresentanza della docenza, la rappresentanza
del personale tecnico amministrativo e degli studenti (15%), ed un
tecnico nominato dal Ministero.
•
Diversi statuti prevedono che facciano parte dei Cda anche i Sindaci
della città in ci si trova l’Università, o un rappresentante della fondazione
universitaria.
Il Consiglio di Amministrazione con il DDL
Art. 2 comma 2
Lettera f - funzioni
attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di
approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di
vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare
l’attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di
amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da trasmettere al
Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze nonché, su proposta del rettore previo
parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di
programmazione strategica di cui alla lettera a);
Ha tutti poteri su:
- programmazione finanziaria e contabile; bilancio
- attivazione/disattivazione corsi e sedi
Il Consiglio di Amministrazione con il DDL
Art. 2 comma 2
Lettera f - la composizione
composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti,
inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti;
designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche
mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello; non
appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai
tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; elezione del presidente
del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato
con decreto del Presidente della Repubblica;
- Cda composto da massimo 11 componenti;
- personalità “in possesso di comprovata competenza in campo gestionale” ;
- almeno il 40% dei membri (5 su 11) deve essere esterno;
Il Consiglio di Amministrazione con il DDL
Nei fatti il CDA diventa l’unico organo decisionale che delibera
sia in materia economica, sia su didattica e ricerca. In questo
modo tutte le scelte sono subordinate alla politica di bilancio e
non agli obiettivi didattici, formativi e di ricerca.
Con 5 membri esterni su 11 (40%) è facile che questi abbiano
un peso determinante nelle scelte dell’Ateneo.
Le strutture didattiche e di ricerca
• Le Facoltà
•
•
La Facoltà è la struttura didattica che riunisce più corsi di laurea affini
culturalmente e per obiettivi formativi specifici.
Gli organi di Governo della Facoltà sono:
.Preside
.Consiglio di Facoltà
.Commissioni (ove previste)
.Comitato Paritetico sulla didattica
.Giunta di facoltà (ove prevista)
Il Consiglio di Facoltà
• Funzione e Composizione
Il consiglio di facoltà è l’organo di governo amministrazione della
Facoltà. Le sue principali funzioni sono:
•
•
•
•
•
•
Programma e definisce l’utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione
della Facoltà.
Elegge il Preside.
Emana i bandi per l’assunzione di docenti e ricercatori
Delibera i regolamenti di Facoltà ed approva i regolamenti e gli ordinamenti didattici
predisposti dai vari consigli di corso di studi della Facoltà.
Approva annualmente la programmazione didattica della Facoltà.
E’ composto da tutti i docenti della facoltà (I, II e ricercatori confermati), da una
rappresentanza degli studenti (15%) e ove previsto del personale tecnico
amministrativo
Confronto Facoltà/Consiglio di Facoltà
Com’è oggi*
Con il DDL
L’organi principale della Facoltà è il
Consiglio di Facoltà:
Con il termine Facoltà (o
Scuole) vengono
denominate le strutture di
raccordo tra i
Dipartimenti
*principali funzioni e composizione nei vari
atenei
Composizione
. Presieduto dal Preside
. Tutti docenti di I, II e ricercatori
. 15% studenti
. Ove previsto Rappres. Tecnici
Amministrativo
Se prevista vi è la Giunta di Facoltà
e le commissioni interne (servizi,
paritetica…)
Principali
funzioni
. Approvazione del regolamenti
didattico di Facoltà e dei regolamenti
didattici di corso proposti dai corsi di
laurea
. Definizione e programmazione del
personale docente.
.Approvazione dei bandi per
l’assunzione di perdonale docente
. Elezione del Preside
L’organo che di fatto sostituisce il
Consiglio di facoltà il Consiglio di
Dipartimento.
Le funzioni della facoltà
sono trasferite al
Dipartimento.
I Dipartimenti
I Dipartimenti sono istituiti dal DPR 382/80
• Sono le strutture di afferenza della docenza che si occupano
della ricerca. Sono costituiti su settori di ricerca omogenea.
Promuovono e coordinano l’attività di ricerca.
Gli organi del Dipartimento sono:
• - Il Direttore di Dipartimento
• - Il Consiglio di Dipartimento
• - La Giunta
Consiglio di Dipartimento: composto da tutti i docenti afferenti al
Dipartimento (I,II r ricercatori). Ha le funzioni di indirizzo, proposta e
controllo.
Il DPR prevede anche la presenza degli studenti, ma nessuno statuto di Ateneo ha mai
inserito la rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento.
I Dipartimenti nel DDL
- Al Dipartimento attribuite anche tutte le funzioni del Consiglio di facoltà;
- Al Dipartimento afferiscono un numero di docenti e ricercatori non inferiore a
30 negli Atenei con meno di 1000 docenti e non inferiore a 45 negli atenei con
più di mille docenti;
- Tra i Dipartimenti affini sono istituite strutture di raccordo per le funzioni di
competenza denominate Scuole o Facoltà gestite da un organo composto da i
Direttori dei Dipartimenti, di Corso di studio, e Rappresentanti degli studenti;
Il rischio che si corre è che l’attività di ricerca (e quindi la sua parte
progettuale e di finanziamento) prenda il sopravvento su quella
didattica e che la rappresentanza abbia un peso ridotto non essendo nei
Dipartimento;
I consigli di corso di studi
Funzioni e Composizione
Hanno importanti funzioni di coordinamento, indirizzo ed organizzazione dell’attività
didattica in tutti gli aspetti di un singolo corso (o classe) di laurea (approvano i piano di
studio, i servizi e regolamenti didattici, laboratori, attività formative autogestite, ecc.)
Propongono al Consiglio di Facoltà gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di
studio
La struttura dei Consigli di corso è molto variabile ed è definita sia dagli statuti di atenei,
sia dai regolamenti didattici. In genere sono composti dalle tre fasce della docenza e da
una rappresentanza studentesca pari al 15%.
Quando il Corso di laurea ha molti docenti ed il Consiglio di Corso risulta molto numeroso
viene eletto un Consiglio ristretto a cui sono demandate alcune funzioni.
Comitati o Commissioni paritetiche sulla didattica oggi
• Sono istituite dalla legge 370/99 (art. 6) e dai DM 509/99 e 270/04; gli
organismi didattici competenti devono avere il parere delle
paritetiche su “coerenza tra i crediti e gli obbiettivi formativi”.
• Qualora questo parere non fosse positivo non si potrebbero
approvare negli organi superiori le proposte sugli ordinamenti
didattici.
• Esprimono quindi pareri sulla didattica, in particolare piani di studio,
regolamenti didattici, riconoscimenti crediti.
Sono organi fondamentali per la rappresentanza, l’unico spazio dove la
composizione paritetica permette di avere un peso contrattuale
notevole.
Riferimenti normativi comm. paritetiche
LEGGE 370/1999, articolo 6, comma 5
D.M. n. 270/2004, art. 12, comma 3
Gli statuti degli atenei disciplinano
l'istituzione di commissioni per l'esame
dei problemi relativi allo svolgimento
delle attività didattiche presso le
competenti strutture e composte
pariteticamente da rappresentati dei
docenti e degli studenti. Le commissioni
esprimono parere circa la compatibilità
tra i crediti assegnati alle attività
formative e gli obiettivi formativi
programmati dalle strutture didattiche, ai
sensi dei decreti che saranno emanati in
attuazione dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
Le disposizioni dei regolamenti didattici
dei corsi di studio concernenti la
coerenza tra i crediti assegnati alle
attività formative e gli specifici obiettivi
formativi programmati sono deliberate
dalle competenti strutture didattiche,
previo parere favorevole di commissioni
didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture di rappresentanza studentesca.
Qualora il parere non sia favorevole la
deliberazione é assunta dal senato
accademico. Il parere é reso entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente
tale termine la deliberazione é adottata
prescindendosi dal parere.
Commissioni paritetiche sulla didattica nel DDL
Art. 2 comma 2
Lettera g
istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per
l’assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere
attività di monitoraggio dell’offerta formativa, contribuendo altresì alla
valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull’attivazione e
la soppressione di corsi studio;
Hanno le seguenti funzioni:
- assicurazione della qualità della didattica
- monitoraggio offerta formativa
- formula pareri sull’attivazione/soppressione
corsi di studio;
Il Nucleo di Valutazione
Funzioni
I Nuclei di Valutazione sono stati istituiti dalla Legge n. 370 del 1999 che prevede che abbiano
compito di:
- valutazione interna della gestione amministrativa;
- valutazione delle attività didattiche e di ricerca;
- valutazione delle attività degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
- il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica,
nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Composizione
E’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati
tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
Il Nucleo di Valutazione nel DDL
Art. 2 comma 2
Lettera l
composizione del nucleo di valutazione con un numero di componenti in prevalenza esterni
all’ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della
didattica, da una rappresentanza degli studenti;
Lettera m
attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia
dell’offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.
15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
di cui al comma 3, lettera g);
- Viene inserita la rappresentanza degli studenti, ma solo istruttori sulla
valutazione della didattica.
I tempi del DDL per la modifica degli statuti di Ateneo
Viene imposto agli Atenei un iter di approvazione dei nuovi statuti di soli sei
mesi. Gli Atenei devono predisporre un organo per la modifica del proprio
statuto composto da 15 componenti compreso il Rettore cosi composto:
- Rettore
- 2 rappresentanti degli studenti
- 6 designati dal CDA
- 6 designati dal Senato Accademico
Ci sono ulteriori tre mesi nel caso in cui il termine non venga rispettato. Se anche
la proroga di 3 mesi non venisse rispettata il MIUR istituisce una
Commissione di 3 membri con “adeguata professionalità” con il compito di
predisporre le modifiche.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge gli Atenei devono avviare le
procedure di modifica degli Atenei.
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Con il DDL