Non dobbiamo mai dare per scontato
che ha risolvere i nostri problemi siano
sempre le istituzioni o il personale
specializzato.
Nella prima fase dell’emergenza
siamo sempre soli!
Conoscere le cause del rischio, le norme di
prevenzione , organizzarsi in gruppi di volontariato
di protezione civile è utile non solo per evitarli ma
anche per far fronte alle prime necessità
La normativa Nazionale e Regionale risulta
particolarmente complessa, in quanto deve
governare molti settori amministrativi,
interessati a diverso titolo nelle attività di
protezione civile. Inoltre, vi sono anche le leggi
specifiche che regolano i diversi settori di rischio:
--Antincendio
--Sicurezza sulle strade
--Antinfortunistica
--ecc. ecc.
Definizione di protezione civile
L’insieme coordinato delle attività volte a
fronteggiare eventi straordinari che non possono
essere affrontati da singole forze ordinarie
LEGGE 225
del
1992
Art. 1:
E’ istituito il Servizio Nazionale della
protezione civile al fine di tutelare la integrità della
vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni
o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi
LEGGE 225
del
1992
Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza
Eventi di tipo
A
eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria;
LEGGE 225
del
1992
Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza
Eventi di tipo
B
eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;
LEGGE 225
del
1992
Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza
Eventi di tipo
C
calamità naturali , catastrofi o altri eventi che,
per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
LEGGE 225
del 1992
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile
Sono attività di protezione civile quelle volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate
ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l'emergenza, connessa agli
eventi di cui all'articolo 2.
LEGGE 225
del 1992
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile
PREVISIONE
PREVENZIONE
SOCCORSO
SUPERAMENTO
EMERGENZA
LEGGE 225
del 1992
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile
PREVISIONE
consiste nelle attività dirette
allo
studio
ed
alla
determinazione delle cause
dei fenomeni calamitosi,
all'identificazione dei rischi
ed all'individuazione delle
zone del territorio soggette
ai rischi stessi.
LEGGE 225
del 1992
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile
PREVENZIONE
consiste nelle attività volte
ad evitare o ridurre al
minimo la possibilità che si
verifichino
danni
conseguenti agli eventi di
cui all'articolo 2 anche sulla
base
delle
conoscenze
acquisite per effetto delle
attività di previsione.
LEGGE 225
del 1992
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile
SOCCORSO
consiste
nell'attuazione
degli interventi diretti ad
assicurare
alle
popolazioni colpite dagli
eventi di cui all'articolo 2
ogni forma di prima
assistenza.
LEGGE 225
del 1992
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile
SUPERAMENTO
EMERGENZA
consiste
unicamente
nell'attuazione,
coordinata
con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli
alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
LEGGE 225
del 1992
Art. 6 : COMPONENTI DEL SERVIZIO
All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono,
secondo i rispettivi ordinamenti …, le amministrazioni dello
Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità
montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i
gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile,
nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche
privata. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i
cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile,
nonché gli ordini ed i collegi professionali. ……..
LEGGE 225
del 1992
Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE
-Il Corpo dei Vigili del Fuoco (Componente Fondamentale);
- le Forze Armate;
- le Forze di Polizia;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- i Servizi Tecnici Nazionali;
- gli Istituti Nazionali di Ricerca;
- la Croce Rossa Italiana; …
LEGGE 225
del 1992
Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE
-le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- le Organizzazioni di Volontariato;
- il Corpo Nazionale Soccorso Alpino CNSA (CAI).
- Altri Enti pubblici e privati
Praticamente tutti noi
cittadini !!!!
LEGGE 225
del 1992
Concludendo possiamo dire che la protezione civile
è una attività
PERMANENTE
ANTICIPATA
TRASVERSALE
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
COMPETENZE DEL SINDACO
Il sindaco è autorità comunale di protezione
civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito
del territorio comunale, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari
dandone immediata comunicazione al prefetto e
al presidente della giunta regionale
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
COMPETENZE DEL SINDACO
Quando la calamità naturale o l'evento non
possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del comune, il sindaco chiede
l'intervento di altre forze e strutture al prefetto,
che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli
dell'autorità comunale di protezione civile.
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
Sono attribuite al comune le funzioni relative:
all'attuazione, in ambito comunale, delle attività
di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani
regionali;
all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso
di eventi calamitosi in ambito comunale;
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione
previste dalla legge 8 giugno 1990, n°142, e, in ambito montano,
tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione,
sulla base degli indirizzi regionali;
all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di
protezione civile, dei servizi urgenti;
all'utilizzo del volontariato di protezione civile a
livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli
indirizzi nazionali e regionali.
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
Istruzione e
formazione per i
dipendenti
comunali e per i
componenti
dell’U.C.L.
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
Stimolare la
formazione di
associazioni e/o di un
gruppo comunale di
protezione civile,
attrezzati e formati sui
rischi specifici del
territorio
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
Guardamiglio
Cimitero Guardamiglio
SS9
Radiomobile
Interruzione
FARE PIANI DI EMERGENZA
FUNZIONALI
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
Compiti del Prefetto
Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza
da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli
interventi dei sindaci dei comuni interessati;
adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i
primi soccorsi;
vigila sull'attuazione, da
provinciali di protezione civile,
parte
delle
strutture
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 (L.225),
opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, con i poteri di cui. al comma. 2 dello
stesso articolo 5.
Il potere di
ordinanza
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
L’articolo 5 Stato d'emergenza e potere d'ordinanza
Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla
natura degli eventi. …….
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
Il comma due
Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
…….
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
sono attribuite alle province le funzioni relative:
all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e
degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e
piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali;
alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica, da attivare in caso di interventi calamitosi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n° 225;
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:
alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione
dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di cui all'art.colo 2, comma1, lettera b),
della legge 24 febbraio 1992, n° 225, avvalendosi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge n. 225 dei 1992;
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:
all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o
avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori
danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.
185;
agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
sono attribuite allo STATO – D.P.C. le funzioni
a)
all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle
province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali
e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b)
alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate,
dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n° 225.;
c)
alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per
l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o
maggiori danni a persone e cose, per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpiti da eventi calamitosi e nelle quali è
intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98
alle funzione operative riguardanti:
gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di
previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, da
piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli
incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di
emergenza;
la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali
ed antropici;
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Capo dipartimento
Dr. BERTOLASO
Dipartimento della
Protezione Civile
C
Prefettura
F.A.
F.O
V.V.F.
Comune
Volontariato
comunale
Ufficio di
P.C.
EVENTO
Provincia
A
Regione
Volontariato
specialistico
EMERCOM
Capo dipartimento
Dr. BERTOLASO
CE.SI.
C
C.C.S. – C.O.M.
F.A.
F.O.
V.V.F.
C.O.C.
Volontariato
comunale
Ufficio di
P.C.
EVENTO
Provincia
A
Regione
Volontariato
specialistico
Ripabottoni (CB) 2 novembre 2003
Grazie dell’attenzione
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