Le novità del processo tributario
Le novità del processo tributario
incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)
modifica del c. 2, dell’art. 39 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla L.
15/07/2011 n. 111
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad
altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture
contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza,
assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie
di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti,
di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
…
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il
personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
Le novità del processo tributario
incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)
1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria
provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli
affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la
predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale.
Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie
regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini
in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano,
anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)
del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria
regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento
della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che
precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Le novità del processo tributario
incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)
Ratio dell’intervento legislativo
art. 39, c. 1, D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111
«Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della
giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del
corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali
di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi,
militari, e contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello
Stato a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi
di autogoverno delle magistrature.»
Le novità del processo tributario
incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)
modifica del c. 35-septies, dell’art. 2 D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito
dalla L. 14/09/2011 n. 148
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad
altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture
contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza,
assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie
di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti,
di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
…
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il
personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano,
anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i).
Le novità del processo tributario
incompatibilità (art. 8 D.Lgs 545/92)
1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria
provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli
affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la
predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale.
Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie
regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli
affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione
tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.
All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità
previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria.
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
c. 8, dell’art. 39 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111
Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale
nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del
relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni sono
effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo
76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
c. 8, dell’art. 39 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le
Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui
alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel
processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione
dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del
processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
c. 35-quater, dell’art. 2 D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla L.
14/09/2011 n. 148
Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono
aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le
seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica certificata";
c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota
di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che
si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore
della controversia e della data di notificazione del ricorso".
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
Articolo 16 (Comunicazioni e notificazioni) decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne
rilascia ricevuta sulla copia.
art. 137 c.p.c., comma 3
Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non
possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e
conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia
l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal
destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei
relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
Art. 48 (Posta elettronica certificata) D.Lgs 07/03/2005 n° 82 (Codice dell'amministrazione
digitale)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una
ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1,
equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del
comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
Articolo 22 (Costituzione in giudizio del ricorrente) decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella
segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza
busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia
della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto
della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente
l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato della materia del
contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
Obbligo PEC - Posta Elettronica Certificata
decreto legge 185 del 29 novembre 2008
Società di nuova costituzione
Società costituite prima del 29/11/2008
Professionisti
PA
Ditte individuali
Privati
obbligo PEC
obbligo PEC
obbligo PEC
obbligo PEC
PEC consigliata
PEC consigliata
immediato
entro il 29/11/2011
entro il 29/11/2009
immediato
---
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
P.E.C. delle P.A.
Art. 16 comma 8 Legge n. 2 del 2009
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3,
lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per
ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per
via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
Art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni
di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
P.E.C. delle P.A.
http://www.indicepa.gov.it/
Le novità del processo tributario
legal mail – nota d’iscrizione – processo telematico
P.E.C. EQUITALIA NORD S.p.A.
i professionisti e le commissioni tributarie
contributo unificato
art. 37, c. 6, lett. t) – u) D.L. 06/07/2011, n. 98
 l’applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6quater all’art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115; l’importo del contributo è determinato
in base al valore della controversia, secondo una progressività per scaglioni di valore:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
 il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da
apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso
 l’abrogazione dell’art. 260 del citato DPR. n. 115/2002, disciplinante l’applicazione
dell’imposta di bollo sui ricorsi tributari.
i professionisti e le commissioni tributarie
contributo unificato
art. 37, c. 6, lett. q) D.L. 06/07/2011, n. 98
"3-bis.
Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli
articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il
contributo unificato è aumentato della metà.";
i professionisti e le commissioni tributarie
contributo unificato
Definizione:
Art. 9 - (Contributo unificato) D.P.R. 30/05/2002, n. 115
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio,
nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel
processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'
articolo 13 e salvo quanto previsto dall' articolo 10.
Natura:
La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza 5 maggio 2011, n. 9840 ha
confermato la competenza del giudice tributario sul contributo unificato, con la
obbligatoria devoluzione a tale giurisdizione di tutte le controversie sulla materia, in
ragione della natura tributaria del contributo unificato giusta anche l’indicazione della
Corte Costituzionale con la decisione n. 73/2005
i professionisti e le commissioni tributarie
contributo unificato
Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE - DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Decorrenza: risultano soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai
giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a
decorrere dalla data del 7 luglio 2011;
Presupposto oggettivo: richiamo al disposto dell’art. 18 TUSG (D.P.R. 115/2002) per cui
“…tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”
«2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto
qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti
dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti,
necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.»
i professionisti e le commissioni tributarie
contributo unificato
Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Atti e provvedimenti soggetti al CU:
- il ricorso e l’appello principale avverso la sentenza di cui agli articoli 18 e 53;
- l’appello incidentale di cui all’articolo 54, comma 2;
- la riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della C.C. a C. T. P. o R. ex art. 63, comma 2;
- l’istanza di revocazione di cui all’articolo 64;
- l’opposizione di terzo (ex articolo 404 Cpc);
- il ricorso in ottemperanza di cui all’articolo 70;
- i motivi aggiunti di cui all’articolo 24, comma 4, se configurino la proposizione di un nuovo ricorso;
- nonché il “nuovo” reclamo con o senza proposta di mediazione (introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl
98/2011);
- la riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della
Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
- gli atti di intervento di cui all’articolo 14, comma 3;
- l’istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo (articolo 22 del Dlgs 472/1997);
- ed infine il reclamo di cui agli articoli 28 e 45 rispettivamente contro i provvedimenti presidenziali e contro il
decreto presidenziale.
i professionisti e le commissioni tributarie
contributo unificato
Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Presupposto soggettivo: “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (…) è
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.” ex art. 14, comma 1, del TUSG
Riscossione del contributo unificato:
Pertanto, spetta alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le quali è stato depositato
l’atto:
• il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o insufficiente, ovvero quello derivante
dall’applicazione della maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 13 del TUSG, mediante comunicazione
dell’invito al pagamento (allegato A);
• l’irrogazione e l’intimazione al pagamento della sanzione (allegato B);
• il calcolo degli interessi e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
…
Per il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG, la Segreteria della Commissione tributaria, entro trenta
giorni dal deposito del ricorso o altro atto processuale, notifica al debitore, ai sensi dell’articolo 137 c.p.c. o
mediante altro mezzo di comunicazione equivalente, l’invito al pagamento dell’importo dovuto con espressa
avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 16, comma 1bis, del TUSG, nonché all’iscrizione a ruolo del CU dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti
dalla data di deposito dell’atto.
L’invito di cui al comma 2 dell’art. 248, è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di
domicilio, è depositato presso l’Ufficio di Segreteria.
Scarica

INTERPELLO - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti